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Dettaglio seduta n.313 del 27/02/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetti di legge nn. 321, 459 e 407 relativi a: "Modifiche alla legge regionale n. 56 del 5/12/77 sulla tutela ed uso del suolo" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame dei progetti di legge relativi a: "Modifiche alla legge regionale n. 56 del 5/12/77 su tutela ed uso del suolo". Eravamo arrivati all'art. 12 dei progetti di legge n. 321 e 459 di cui avevamo già approvato alcuni emendamenti.
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Per eliminare ogni dubbio in ordine a quanto il Consigliere Marchini aveva paventato, cioè sulla contraddizione tra l'emendamento che abbiamo inserito "disciplinare l'eventuale costruzione di impianti..." e il vincolo all'utilizzazione esclusiva delle aree agricole per residenze e per le attrezzature relative ai fondi, propongo di inserire nel comma quinto, ex quarto, "oltre agli interventi definiti dal piano regolatore, ai sensi del secondo comma del presente articolo..."



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prendiamo atto che una serie di emendamenti sono stati accettati con il rammarico però di aver dovuto faticare per ottenere risultati che erano pacifici. Siamo anche convinti che con altrettanta disponibilità avremmo potuto capirci sulla bontà delle altre richieste che tendevano non tanto ad agevolare gli abusi, quanto a restringere in favore dell'agricoltura. Ci spiace che non sia stato accolto il limite delle abitazioni alle vere esigenze dell'agricoltura con il premio di 400 metri cubi che servivano per esigenze marginali della famiglia coltivatrice. Con questa cubatura andremo oltre, avremo dei casi in cui si costruiranno 2/3000 metri cubi perché lo 0,02 lo consentirà. Nel prendere atto con soddisfazione dei miglioramenti ottenuti, non possiamo votare a favore di questo articolo per i motivi suddetti. Questo articolo da una parte doveva tutelare il territorio e dall'altra doveva anche agevolare coloro che operano in zone agricole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Certamente si impone una dichiarazione perché questo articolo affronta tre temi centrali della legge urbanistica, cioè la problematica agricola.
Il mio voto è decisamente contrario. Poche volte una discussione ha fatto emergere con chiarezza i limiti della maggioranza e, forse, di tutte le forze politiche in ordine a questa complessa problematica. Registriamo che non è stato fatto un passo avanti non solo dal punto di vista legislativo ma neanche dal punto di vista culturale. Non si è fatto nulla per l'agriturismo.
Tre sono gli argomenti per i quali questo articolo rivela la nostra insufficienza: la nostra incapacità ad affrontare il problema dell'agriturismo, problema importante non tanto dal punto di vista urbanistico quanto da quello culturale, la nostra incapacità di una visione moderna delle imprenditorie agricole e una visione estremamente arcaica e paternalistica della vita del mondo contadino. Si continua a voler vedere l'agricoltore come una specie di anacoreta che vive in un certo numero di camere sperdute nella campagna, ma non è venuta da nessuna parte la preoccupazione in ordine al livello dei servizi, ai rapporti con gli altri simili e gli altri cittadini, nessun incentivo all'accorpamento della residenza rurale. Questa visione ancestrale, naif del mondo agricolo rivela i nostri limiti. Un articolo di Arpino ci invitava ad andare a scavare nel costume e nella vita contadina, al di là dei manifesti che pubblichiamo.
Non è tutto rosa, non è tutto bello.
Dal punto di vista dell'imprenditoria agricola, la discussione che abbiamo fatto del fondo rivelava abbastanza esplicitamente come non si voglia caricare dei grossi problemi della razionalizzazione imprenditoriale che esiste nel mondo dell'agricoltura. Addirittura abbiamo fatto un passo indietro, mentre nel primo emendamento questo problema sembrava risolto definitivamente, si è tornati indietro nel dare il piccolo intervento.
Infine, l'agriturismo mi sembrava una grossa occasione di tipo culturale per ricreare quel tipo di rapporto tra città e campagna, che è uno dei temi storici irrisolti soprattutto in Piemonte. Quindi si sono perse delle grosse occasioni, a mio avviso, nell'affrontare in modo manicheo la materia agricola.
Il voto è quindi negativo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per appello nominale l'art. 12, che in sede di coordinamento diverrà l'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 12 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta un nuovo articolo 12 bis: "Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 56/77 è sostituito dal seguente: 'Con riferimento agli insediamenti industriali, artigianali e commerciali, nonché agli impianti destinati alla conservazione ed al trattamento di merci e prodotti, il Piano regolatore, sulla base di opportune analisi che tengano altresì conto dei fattori tecnici, economici e produttivi propri di ogni settore, individua: a) l'insieme degli impianti e delle attrezzature ausiliarie esistenti nel territorio comunale, articolandoli in: 1) impianti e/o insiemi di impianti che si confermano nella loro ubicazione, per i quali si prevede l'inserimento nelle aree di cui alle lettere successive del presente comma, fissando le norme per gli ampliamenti concessi.
2) impianti e/o insiemi di impianti per i quali si rende opportuno l'allontanamento dalla sede attuale, illustrandone le motivazioni, nonch l'opportunità e l'effettuabilità dal punto di vista urbanistico, tecnico ed economico.
In attesa della rilocalizzazione, il Piano regolatore, avendo particolare riguardo al grado di ammortamento degli impianti e tenendo conto dei fattori tecnici e di produzione, assicura la continuità dell'attività produttiva, tramite l'effettuabilità degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 51 della presente legge e normando gli eventuali ampliamenti concessi.
Si applicano, ove nel caso, le norme del successivo terzo comma.
b) le aree attrezzate di nuovo impianto, la cui estensione, ubicazione ed organizzazione, congruamente alla prevedibile necessità di aree per nuovi impianti e/o rilocalizzazioni di impianti esistenti, deve garantire: 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro; all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento 2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica c) le aree di riordino da attrezzare dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche e produttive o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia e) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonch gli impianti di commercializzazione all'ingrosso".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non può accogliere questo emendamento. Innanzitutto il contenuto non è innovativo rispetto all'art. 26. L'ordine è diverso nella distribuzione dei vari tipi di intervento per gli impianti e attrezzature industriali produttive. L'ordine non conta, quello che invece conta è che in queste definizioni sono introdotte delle qualificazioni che non possono essere accolte, per esempio, non può essere accolto il fatto che il piano regolatore addirittura garantisca la continuità dell'attività produttiva semmai la competenza è del piano di sviluppo, di attività promozionali della Regione; il piano regolatore è un piano di disciplina nell'uso del suolo.
Ci sono poi delle indicazioni per la realizzazione delle opere che possono essere accolte come spirito, ma sono di carattere regolamentare e non di carattere normativo, di carattere didattico e specificamente prescrittivo, che potranno trovare specificazione nella circolare. D'altra parte questo aspetto viene richiamato nella legge 56, quindi non è necessario che venga qui riproposto.
Oltretutto esiste un elemento fondamentale di non accettazione che riguarda attribuzioni di compiti che vengono affidati al piano regolatore che, nel quadro della legislazione statale e regionale, non gli sono propri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Coloro che hanno seguito le vicende della legge ricordano che il nostro Gruppo aveva proposto all'art. 26 gli emendamenti che erano venuti dalla Federpiemonte. Lo scopo era di consentire una lettura più chiara degli interventi ammessi. Più che di continuità di attività produttiva credo si debba parlare di condizioni atte a garantire la continuità.
Manteniamo i nostri emendamenti.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Il secondo emendamento democristiano all'art. 26 della legge 56/77 recita: Dopo il quarto comma viene aggiunto il comma seguente: "La determinazione della superficie di calpestio utile ai fini produttivi nonché la determinazione dei rapporti di copertura ammissibili nelle aree industriali e la determinazione dell'onerosità della concessione di edificare, di cui alla legge 29.1.1977 n. 10 ed alle relative deliberazioni regionali e comunali, viene riferita agli immobili relativi ad attività industriali, direttamente connesse al ciclo produttivo, particolarmente definibile in base ai seguenti fattori: a) dotazione di attrezzature che siano parti integranti del ciclo produttivo e, come tali, direttamente incidenti sulle capacità produttive b) idoneità alla presenza continuativa della manodopera c) incidenza, in termini di effetti indotti, sul fabbisogno generale di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie.
Non occorrono alle predette determinazioni le superfici relative agli impianti accessori alla produzione, di cui specificatamente alle lette da c) a g), secondo comma, art. 56 della presente legge".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Anche il Consigliere Marchini presenta un emendamento all'art. 26 della legge regionale 56/77: "La determinazione della superficie di calpestio utile ai fini produttivi nonché la determinazione dei rapporti di copertura ammissibili nelle aree industriali e la determinazione dell'onerosità della concessione di edificare ai sensi della legge 29.1.1977 n. 10 ed alle relative deliberazioni regionali e comunali, viene riferita agli immobili relativi ad attività industriali direttamente connesse al ciclo produttivo particolarmente definibili in base ai seguenti fattori: a) dotazione di attrezzature che siano parti integrative del ciclo produttivo e, come tali, direttamente incidenti sulle capacità produttive b) idoneità alla presenza continuativa della manodopera c) incidenza in termini di effetti indotti, sul fabbisogno generale di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie.
Non concernono alle predette determinazioni le superfici relative agli impianti accessori alla produzione, di cui specificatamente alla lettera F secondo comma, art. 56 della presente legge".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accetta l'ultimo emendamento aggiuntivo all'art. 26 proposto dal Consigliere Marchini. A parte le determinazioni specifiche di carattere regolamentare date all'art. 87, in cui potranno essere formulate definizioni precise, tutto quello che riguarda l'impianto urbanistico degli impianti produttivi è nei rapporti di superficie coperta e scoperta e non di altre norme. Fisicamente il suolo viene occupato da una parte coperta e da una parte scoperta. Ciò che è all'interno e come si delimita questa superficie costituisce definizione che rimandiamo all'art. 87.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
"Articolo 13 - 1) Al quinto comma dell'art. 27, dopo le parole 'colture arboree industriali', viene aggiunto di seguito il seguente testo: 'ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondità di mt 150, il piano regolatore generale, sulla base di un'adeguata documentazione delle motivazioni, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità'.
2) Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 è aggiunto il seguente comma: 'Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi' ".
Vengono presentati i seguenti emendamenti dal Gruppo D.C.
All'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 56/77, prima riga le parole "e non" sono soppresse.
Alla penultima riga, dopo la parola "avvenire" è aggiunta la parola "normalmente".
Il Consigliere Picco ritira la prima parte dell'emendamento e propone di modificare la seconda parte in questi termini: all'ultimo comma dell'art. 27, dopo le parole "dell'infrastruttura" aggiungere le parole "viaria o ferroviaria". Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 13 (che in sede di coordinamento diverrà art. 17).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta un nuovo articolo 13 bis: Dopo il secondo comma dell'art. 29 aggiungere di seguito: "Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta regionale".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo alla votazione del nuovo articolo 13 bis.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 13 bis è approvato.
"Articolo 14 - L'art. 30 viene così sostituito: Art. 30 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate. Il piano territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
Nelle more di formazione del piano territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Servizio regionale delle foreste e del Comitato urbanistico regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale.
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate: a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita previa autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo l'apertura di strade che siano soltanto al servizio di attività agro-silvo pastorali ed estrattive, nonché per l'attuazione della viabilità prevista dal PRG".
Sono stati presentati due emendamenti: Il primo, presentato dal Gruppo D.C., recita: all'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 56/77, quarta riga, dopo la parola "strade" sono aggiunte le seguenti: "e la sistemazione e costruzione di fabbricati".
Il secondo emendamento è presentato dalla Giunta regionale: "Sopprimere l'ultimo comma dell'art. 14 dei progetti di legge nn. 321 - 459".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Mi pare che l'Assessore proponga una diversa impostazione del problema.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Nella discussione si è chiarito che poteva essere fonte di varia interpretazione il problema della proposta contenuta nell'art. 14. Le precisazioni sono tutte relative a un comma specifico per cui non sono ammessi gli interventi che possono turbare l'equilibrio, ma sono ammessi gli interventi che, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, sono già definiti, nei quali rientrerebbero anche queste strade ed eventuali sistemazioni di alpeggi, ecc.
La Giunta propone di sopprimere l'ultima frase.



CHIABRANDO Mauro

In questo caso il nostro emendamento cade. Siamo d'accordo su questa impostazione a condizione che le dichiarazioni dell'Assessore siano concretizzate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Nell'esprimere voto di astensione ricordo all'Assessore che discipliniamo l'art. 30 e l'art. 31 (vincolo idrogeologico) come se fosse quello da realizzare, cioè quello del piano territoriale o con provvedimenti sostitutivi nelle more. Consideriamo che esiste l'altro vincolo, quello posto dallo Stato, nei confronti del quale non ci siamo messi, nel momento transitorio, con la dovuta attenzione.



GRAGLIA Anna

Questo è coordinato con la legge 57, la legge che abbiamo votato sulla forestazione. Sono partite in questi giorni le norme di regolamentazione al riguardo. Sarebbe scellerato se dovessimo effettuare delle modifiche.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 14 (che in sede di coordinamento diverrà art. 19).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - All'art. 31, dopo le parole 'piano territoriale' è aggiunta la parola 'quelle'; dopo le parole 'impianti di depurazione' sono aggiunte le parole 'ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti' ".
Vi è un emendamento del Gruppo D.C. che il Consigliere Picco illustra.



PICCO Giovanni

Propongo di aggiungere, al primo comma dell'art. 31, dopo la parola "sponde", "di cui al primo comma dell'art. 29" e sopprimere le parole "dei laghi e dei fiumi".



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 15 (che in sede di coordinamento diverrà art. 20).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri si sono astenuti n. 4 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
A questo punto, contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 9 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
L'art. 31 è così sostituito: "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della presente legge e sulle sponde dei laghi e dei fiumi, possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente e della Giunta regionale previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal piano territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelli attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Negli artt. 30 e 31 continuiamo a parlare del vincolo idrogeologico che andiamo a porre con il piano territoriale oppure con deliberazione di Giunta e facciamo riferimenti a comportamenti di questo tipo. Esiste un altro vincolo d'importanza ben più ampia sul piano territoriale posto dallo Stato. Ricordo quindi l'incongruenza di dare sanzione di non edificabilità a un tipo di vincolo posto dallo Stato. L'art. 31 si rivolge ad opere di pubblica utilità e questa mi pare un'indicazione restrittiva rispetto alle necessità che la Regione, i Comuni e i Comprensori dovranno affrontare.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'art. 9 del progetto di legge n. 407.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 2 Consiglieri hanno risposto NO n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 18 Consiglieri L'art. 9 è respinto.
"Articolo 16 - Al terzo comma dell'art. 32 dopo il punto 2 viene inserito il punto seguente: 3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 il punto 3 diventa 4; il punto 4 diventa 5".
Non è stato presentato nessun emendamento, passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 16, che in sede di coordinamento diverrà 21, è approvato.
"Articolo 17 - 1) Dopo il secondo comma dell'art. 33 viene inserito il seguente testo, che sostituisce, altresì, il successivo terzo comma: Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo art. 36, l'inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'adozione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni all'esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente art. 24, nonch all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale.
2) Al sesto comma dell'art. 33 le parole "non può essere" vengono sostituite dalle parole "non é".
3) Il sesto comma, lettera d), dell'art. 33 viene così modificato: d) 'modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20 % della superficie utile esistente e, comunque, fino a 25 mq di superficie utile".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: Dal Gruppo D.C.: art. 17, 1), secondo comma, dopo "contributo stesso" il testo è così modificato: "l'adozione del programma è altresì vincolante per il prelievo dai fondi di cui all'art. 12 della legge 28.1.77 n. 10, da destinare all'acquisizione od all'esproprio di aree".
Il successivo comma è soppresso.
Dal Gruppo D.C.: art. 17, 2), sostituire le parole "non è subordinato all'approvazione del" con "non è subordinato all'inclusione nel".
Dal Gruppo D.C.: art. 17), 3), eliminare le parole "e comunque, fino a 25 mq di superficie utile".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il primo emendamento non può essere accolto. Il successivo, se verrà modificato secondo gli accordi, potrà essere accolto.



PICCO Giovanni

Ritiriamo il terzo emendamento. Al secondo proponiamo di sostituire le parole "non è subordinato all'approvazione del" con la frase "non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel...".
Prima della votazione dell'articolo vorrei però fare una dichiarazione di voto.
Rendendosi conto delle difficoltà attuative rispetto alla gestione del programma pluriennale di attuazione, la Giunta ha apportato alcune sostanziali modificazioni. Possiamo comprenderne gli obiettivi in termini generali, soprattutto per quanto riguarda il primo comma relativo alle quote presumibile degli interventi di recupero del patrimonio esistente però riteniamo che nei commi successivi, quarto e quinto, si introducano delle strozzature rispetto alla libertà d'azione dei Comuni che riteniamo ingiustificate e inconcepibili. Quando si tratta di prelevare fondi dai contributi di cui alla legge 10, la disciplina e la utilizzazione di questi fondi è già compresa nella legge 10, quindi non sarebbe stato necessario parlarne; quando invece si tratta di denunciare e di inserire nei programmi pluriennali di attuazione questi interventi (vedasi discorso relativo agli interventi per il patrimonio edilizio-ambientale e per l'acquisizione di aree da espropriare) a noi pare che tutto questo rientri nelle possibilità del Comune; tra l'altro vorremmo conoscere se tutto questo vuol dire andare ad una vera e propria variante del PPA, oppure se è sufficiente un adeguamento di questo documento senza che esso sia soggetto alle procedure di approvazione cui sono soggette le varianti del piano di attuazione.
Riconfermiamo il nostro emendamento, ma dobbiamo evidenziare come questa formulazione rischia di introdurre una serie di difficoltà ulteriore all'azione dei Comuni su di un tema sul quale esiste già una disciplina abbastanza esplicita.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L' emendamento della D.C. è riduttivo rispetto alle disposizioni della legge 10 (art. 12). Questi proventi debbono affluire attraverso il programma di attuazione per essere convogliati verso le relative opere ovviamente nei Comuni obbligati e non per quelli esonerati; pertanto non può essere accolto l'emendamento, che è riduttivo.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento della D.C. modificato alzi la mano. E' approvato.
Il terzo emendamento democristiano è stato ritirato.
Vi è ancora un emendamento della Giunta regionale: Al punto 3) dell'art. 17 sostituire le parole "e, comunque, fino a 25 mq di superficie utile" con le parole "25 mq di superficie utile sono comunque consentiti". Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 17, che in sede di coordinamento diverrà art. 22.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 17, che in sede di coordinamento diverrà art. 22, è approvato.
"Articolo 18 - 1) Al punto 3) del primo comma dell'art. 34 le parole 'o che, in ogni caso, siano' vengono sostituite con le parole 'e che siano' le parole 'di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico' vengono sostituite con il seguente testo: 'di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo' 2) Al secondo comma dell'art. 34 la parola 'presente' costituita con la parola 'precedente' 3) Al punto a) del secondo comma è aggiunto il seguente testo: 'gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del secondo comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10 del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota preliminarmente determinata dal Comune, di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%'.
4) Il punto d) del secondo comma dell'articolo 34 è sostituito dai seguenti punti: d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione e) le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma.
Il punto e) diventa f).
Il punto f) diventa g).
Il punto g) diventa h)".
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: Al primo comma dell'art. 34 della L.R. 56/77 si aggiunge la seguente dizione: "Per quanto attiene agli impianti industriali, commerciali ed artigianali, il programma di attuazione, sulla base di opportune analisi che tengano conto dei fattori tecnici, economici e produttivi propri di ogni settore, evidenzia: f) le aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto in cui risulta possibile la realizzazione di nuovi insediamenti, nonché la porzione di esse da espropriare ed urbanizzare ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 g) le possibilità di ampliamento previste per gli impianti industriali di cui alla lettera a) primo comma, art. 26 della presente legge; il PPA specifica dimensionalmente detti interventi, oppure, in via alternativa indica il carico urbanistico massimo da essi raggiungibile, in termini di addetti insediabili e/o di parametri tecnico-finanziari relativi all'insediamento nel rispetto di quanto indicato dal PPA, la specificazione dimensionale degli interventi potrà avvenire anche articolatamente sia in sede di approvazione di eventuali strumenti esecutivi, sia in sede di rilascio di concessione e/o autorizzazione h) i tempi e le modalità per l'allontanamento degli impianti industriali di cui al punto 2), lettera a), primo comma, art. 26 della presente legge, fornendo altresì indicazioni in merito alle eventuali aree di rilocalizzazione e normando in attesa di essa gli eventuali ampliamenti concessi.
Sono eliminati i punti b) e d) del testo attuale".
Secondo emendamento presentato dal Gruppo D.C.: Art. 18 - 3), secondo comma, dei progetti di legge n. 321, 459, dopo le parole "proporzioni di cui al comma precedente" eliminare il restante testo.
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: "Il punto 3 è soppresso".
La parola al Consigliere Picco.



BELLOMO EMILIO



PICCO Giovanni

Per quanto riguarda questo articolo relativo ai contenuti del programma pluriennale di attuazione, abbiamo inteso riprendere una formulazione relativa ai contenuti degli impianti industriali, commerciali e artigianali ritenendo necessario che vi fosse la specificazione nel programma pluriennale di tre componenti: le aree attrezzate e da attrezzare di riordino e di nuovo impianto in cui risulta possibile la realizzazione di nuovi insediamenti la possibilità di ampliamenti previsti per gli impianti industriali di cui al primo comma dell'art. 26, specificando dimensionalmente gli interventi, oppure, in via alternativa, si suggerisce il riferimento al carico urbanistico massimo ammissibile i tempi e le modalità per l'allontanamento degli impianti industriali nocivi oppure da rilocalizzare di cui all'art. 26.
A noi pareva che il richiamo a queste precisazioni nei contenuti del PPA fosse necessario perché purtroppo la materia all'art. 34 era stata formulata letteralmente con una sintesi comprensiva di elementi e di componenti che non danno sufficiente specificità al tipo di caratterizzazione che può avere l'intervento da inserire nel programma pluriennale. Faccio presente che questa specificità, soprattutto per quanto attiene questi impianti, non per volere complicare ulteriormente le cose ma proprio per la chiarezza dell'impostazione programmatica del PPA, ha un riferimento a quelli che sono i risvolti in termini di programmazione, di effettivo carico urbanistico. La stessa vicenda Fiat che stiamo vivendo in questi giorni relativa ad una serie di ampliamenti che sono stati richiesti, molto probabilmente se fossero stati documentati e articolati anche ai fini della denuncia delle caratteristiche delle richieste, di ampliamenti o di integrazione, avrebbero offerto ai Comuni, ai Comprensori e alla Regione elementi di valutazione molto più pertinenti.
Vi è un altro emendamento che riguarda la seconda parte dell'articolo.
Qui il discorso diventa quanto mai importante e grave e quindi va inquadrato sia pure con molta attenzione.
Si afferma il principio che noi condividiamo che l'edilizia convenzionata sia assimilabile all'edilizia economico-popolare. Siccome però nello stesso articolo si aggiunge che questa proporzione è stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 167, è chiaro che questo riferimento porta a una dimensione dei Comuni superiori ai 200 mila abitanti, quindi tutto ciò che si è costruito sull'ipotesi di obbligatorietà per l'edilizia economica-popolare in Comuni a dimensioni maggiori, riteniamo che sia contro la legge 167 dello Stato. Possiamo ammettere che vi sia la volontà da parte della Regione di affermare il principio che in certe realtà quella piemontese e quella delle aree metropolitane, questa dimensione in riferimento alla legge 167 sia, non dico antistorica, ma certamente superata dai fatti e dalle richieste di edilizia economico-popolare. Ora stiamo arrivando alla soglia dei 5 mila abitanti, che è una soglia rispetto alla quale non in tutte le realtà comunali si rende necessario il PEEP quindi si rende necessario recuperare il concetto di edilizia economico popolare in un'accezione più vasta; giustamente in questo articolo si recupera il concetto più vasto con il concetto di edilizia convenzionata.
Noi possiamo anche essere d'accordo perché l'edilizia convenzionata, nella misura in cui realizza con la convenzione di cui l'art. 8 della legge 10 permette alle classi popolari di accedere a determinati finanziamenti e a questo tipo di edilizia, la quale - non dimentichiamo - è soggetta alla denuncia delle condizioni di locazione. Dove però non siamo d'accordo è nello stabilire che questa proporzione debba essere fissata in una certa percentuale (si dice del 10%, tra l'altro vorremmo sapere come può essere nata questa percentuale), non solo, ma si introduce una condizione che ci pare fuori luogo dal punto di vista politico e anche illegittima rispetto ai contenuti dell'art. 8. Si introduce cioè il concetto che una congrua quota preliminare determinata dal Comune debba essere in locazione per un periodo di vent'anni. Questa condizione capestro potrebbe farci ritornare la legge. Credo di aver esposto i rischi ai quali andiamo incontro, al di là degli aspetti politici di condizionamento che poniamo ad un innesco dell'operazione edilizia convenzionata che con difficoltà incomincia a fare i primi passi pur nelle diffidenze degli operatori e dei futuri beneficiari.
Al di là di questo scoraggiamento, però introduciamo una norma di illegittimità rispetto ai contenuti della legge nazionale per quanto attiene alle convenzioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'illustrazione dell'emendamento soppressivo del punto 3 è stata fatta dal collega Picco e gliene sono grato. Ha soprattutto sottolineato l'aspetto politico di questo articolo che è estremamente pericoloso. In definitiva si va a mettere un elemento di incertezza e di diseconomia in un processo che si sta avviando con molta difficoltà interpretativa da parte della collettività, degli operatori, dei Comuni. Mi pare che proprio questa presunzione della Giunta faccia emergere un altro dei temi classici della legge urbanistica, la volontà di normare e disciplinare in ogni luogo comunque, e in sostituzione di chiunque. Quindi l'altro elemento che è alla base della nostra proposta di legge di un rilancio dell'autonomia dei Comuni, trova qui una delle sue dimostrazioni di come, da parte di questa Giunta, si tenda in definitiva a fare dell'urbanistica, che mi sembra sia edilizia e non più urbanistica; questo scollamento è abbastanza significativo: lo sbandamento dalla legge urbanistica a una legge edilizia la concessione, utilizzando il termine della legge 10, fuori delle sue accezioni più strette. Quindi mi pare sia significativo il comportamento della Giunta nell'introdurre questo numero tre all'articolo che stiamo evidenziando.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Mi è stato quasi rimproverato perché non ho detto che quelle erano le proposte della Federpiemonte. E' quella proposta, effettivamente, che abbiamo valutato a fondo.
Non può essere accolta, innanzitutto perché il programma di attuazione è uno strumento amministrativo e non è più uno strumento urbanistico pertanto indica tutti gli interventi che sono indicati nello strumento urbanistico. Pertanto tutte le specificazioni relative alle aree da attrezzare, ad ampliamenti, ecc., sono contenuti nel piano regolatore comprese le modalità; quindi il programma di attuazione fa riferimento a questi interventi, a queste modalità e estrae le parti che inserisce nell'attuazione.
Non può quindi essere accolto l'emendamento in questa formulazione. Il tutto è già estremamente precisato nel punto uno del primo comma dell'art.
34.
Non può essere accolto un elemento estremamente grave che è inserito nella lettera g) dell'emendamento presentato dalla D.C., paternità della Federpiemonte, nel quale al posto delle dimensioni fisiche di un impianto industriale si propone di utilizzare come carico urbanistico il termine di "addetti insediabili", il che non è assolutamente concepibile. Sarà anche opportuno dire qual è il carico di addetti, ma non in via alternativa quindi non può essere ammesso il concetto dell'alternativa del numero di addetti alla quantità fisica dell'impianto stesso.
Il Consigliere Marchini propone la soppressione dell'intero terzo punto; il Consigliere Marchini dovrebbe anche sostenere certi interventi non propriamente pubblici, e forse non ha colto l'essenza di questa proposta che è quella di inserire con l'equivalenza dell'intervento pubblico anche l'intervento privato che si assoggetta al convenzionamento per una certa aliquota. Non siamo affatto sicuri che tutta la formulazione venga accolta perché la legge 10 parla in termini tassativi delle percentuali di intervento pubblico e di intervento privato. E' un grosso tentativo che operiamo in questo senso per inserire il convenzionamento con equivalenza di intervento pubblico, in carenza dei finanziamenti pubblici.
Questa integrazione non è indiscriminata, ma va collocata soprattutto nelle aree di completamento. Questo è estremamente importante, cioè è una sollecitazione ad eliminare gli interstizi, le aree intercluse esistenti nel tessuto edificato, con un'incentivazione ad edificare. Il convenzionamento significa il non pagamento dell'aliquota del costo di costruzione, quindi c'è un vantaggio.
Per la seconda parte su cui c'è il dissenso della D.C. tento di spiegare che questo ha un significato promozionale e sociale.
L'agevolazione ha qualche contropartita che è un'aliquota, lasciata ai Comuni, di una quota da lasciare in locazione affinché coloro che usufruiranno di questi tipi di intervento siano non determinate classi privilegiate, ma siano classi che possono accedere all'affitto, che è quello dell'equo canone. L'aliquota deve essere determinata con deliberazione del Consiglio Comunale a seconda delle dimensioni dei Comuni percentuale maggiore per i Comuni minori e percentuale minore per i Comuni maggiori.
E' un'incentivazione a utilizzare risorse non utilizzate, aree di completamento, con agevolazione nell'aliquota degli interventi pubblici chiedendo insieme una piccola contropartita, cioè di fissare questa aliquota a equo canone, il che rientra nei principi del convenzionamento.
Noi riteniamo che un uso sociale di questo strumento possa mettere in moto iniziative private che altrimenti, non sollecitate, non si metterebbero in moto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Faccio presente che per quanto riguarda la seconda parte degli emendamenti, relativa all'edilizia convenzionata, permangono le nostre perplessità e quindi la nostra posizione negativa. E anche per quanto riguarda il discorso degli incentivi riteniamo che un conto è portare avanti questa ipotesi con una prassi di convenzione tipo, un conto è imporla di fatto. Questo è un testo legislativo e non c'è dubbio che diventa una conditio sine qua non sia per inserire la quota di edilizia convenzionata in quelle proporzioni, sia per stabilirne i contenuti.
Mentre riteniamo che, come si fa nella prassi normale di molti Comuni si possa contrattualmente inserire questa clausola senza con questo renderla cogente e imposta come in questo caso.
Voglio però tornare sul primo gruppo di emendamentio che riguardano le aree industriali e commerciali; mi pare di avere colto nella replica dell'Assessore uno spiraglio di possibilità di avvicinamento quando affermava che questa indicazione del carico urbanistico massimo in termini di addetti insediabili o di parametri tecnico-finanziari relativi all'insediamento non dovrebbe essere posta in alternativa al dimensionamento prescritto dello strumento urbanistico, ma potrebbe essere un elemento aggiuntivo. Prego di riconsiderare la formulazione.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Tanto vale che resti la formulazione di base con la precisazione che non possiamo che sollecitare che ci siano questi elementi illustrativi delle proposte.



PICCO Giovanni

Prendiamo atto che restiamo con una formulazione molto rigida per cui questi programmi di attuazione continueranno a veicolare con una serie di indicazioni che sono illeggibili.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano.
E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 18, che in sede di coordinamento diverrà art. 23.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 20 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri.
L'art. 18, che in sede di coordinamento diverrà art. 23, è approvato.
"Articolo 19 - 1) Al punto 2) del primo comma dell'art. 35, dopo le parole 'i cui proprietari' sono inserite la parole 'o aventi titolo'.
2) Al punto 6 del primo comma dell'art. 35 dopo la parola 'stima' sono aggiunte le parole 'disaggregata e'.
Si proceda alla votazione dell'art. 19, che in sede di coordinamento diverrà art. 24.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri L'art. 19, che in sede di coordinamento diverrà art. 24,è approvato.
"Articolo 20 - All'art. 36, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente testo: 'In ogni caso i Comuni esonerati sono tenuti a predisporre una deliberazione annuale contenente la previsione di impegno dei contributi percepiti e previsti ai sensi dell'art. 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10. La deliberazione, munita del relativo visto di esecutività, è trasmessa alla Regione per conoscenza' ".
Il Gruppo democristiano presenta i seguenti emendamenti all'art. 36 L.R. 56/77: Al primo comma sostituire "3000" con "5000".
Al primo comma lettera a), sostituire "10%" con "25%".
Sopprimere le lettere d) ed f).
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Al primo comma solleviamo il problema di elevare a 5000 abitanti l'obbligatorietà del programma pluriennale di attuazione, però a noi preme sottolineare come il più grave dei contenuti che attengono all'inserimento dell'obbligatorietà dei Comuni del PPA concerne il punto a) del primo comma e cioè "l'incremento del 10% di popolazione residente o di edilizia residenziale nell'arco di 10 anni". Riteniamo che sarebbe opportuno elevare questo limite almeno al 25% per i piccoli Comuni, stante il fatto che alcuni rischiano di entrare nell'obbligatorietà solo per questo.
Il terzo emendamento riguarda sempre le condizioni per l'inserimento che attengono all'interesse che il Comune può avere, anche solo per un edificio monumentale: a volte esiste un castello che è vincolato ai sensi della legge 1497 o della 1039 e solo per questo il Comune è obbligato a redigere il PPA pur non avendo quelle condizioni che sono state specificate nella legge nazionale come dirimenti rispetto all'esigenza effettiva di formulare questo programma. Lo stesso dicasi per la lettera f) l'obbligatorietà alla formazione del piano di zona consortile, aspetto che non condividiamo dal punto di vista politico, quindi anche per questo abbiamo chiesto che vengano soppressi i due commi dell'art. 36.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

In termini quantitativi la proposta della D.C. significherebbe l'elevazione da 3000 a 5000 con la esclusione di 83 Comuni che rappresentano il 7% dei Comuni e che contengono il 7,5 di popolazione.
Quest'aliquota piuttosto consistente non può essere esonerata proprio perché rappresenta l'ultima soglia, dopo di che i numeri di Comuni non sono più di decine ma diventano di centinaia. Questa soglia dimensionale rappresenta ancora una rarità nella polarizzazione della Regione che ha numeri più piccoli per i Comuni più grandi e numeri crescenti per i Comuni più piccoli, ma questi sono ancora decine e rappresentano elementi di polarizzazione. Questa è la ragione geografica, fisica, dimensionale che ci aveva fatto accettare questa quota.
Per la seconda osservazione l'incremento maggiore del 10% comporta 19 Comuni, mentre l'incremento superiore al 20% ne comporta 13. La differenza di esonero di Comuni che hanno il solo incremento demografico superiore al 10% e non altri parametri riguarda soltanto quattro Comuni. Per questo fatto estremamente ridotto non vale la pena di modificare un'impostazione generale che ormai è acquisita e diffusa e che creerebbe turbativa in questo quadro.



PICCO Giovanni

Ritiriamo il secondo emendamento e manteniamo il primo e il terzo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il nostro Gruppo vuole esprimere una valutazione sull'emendamento della D.C., piuttosto rilevante politicamente. Quando approvammo la legge 56 qualche perplessità nel nostro Gruppo sui 3000 e 5000 sorse; convenivamo sulla necessità di una graduale messa in funzione di questo strumento.
Avendo accettato la soglia dei 3000 a noi pare un errore oggi cambiare direzione. Sappiamo che questa legge, ampiamente dibattuta e criticata però qualche rigidità o punte di avanguardia hanno rappresentato la torpedine che ha aperto una strada, soprattutto mettendo in moto un processo in cui soggetti che normalmente non consideriamo abilitati alla programmazione. Il fatto che certi PPA siano venuti da Comuni di piccole dimensioni deve testimoniare la possibilità che questo processo si estenda contrariamente a quelle che potrebbero sembrare considerazioni d'assieme.
Di fronte a questo fatto credo che la posizione giusta sia quella di non ingenerare confusione. E' da tenere fermo questo principio sapendo che proprio per l'esperienza acquisita, i fatti che sono accaduti, è probabilmente possibile fare in modo che questa norma da teorica diventi pratica e operativa.
La lettura politica delle decisioni che prendiamo stanno molto a cuore al mio Gruppo, perché abbiamo creduto negli effetti positivi di questa legge; abbiamo rilevato elementi da modificare, ma su alcuni punti non pensiamo che si possa tornare indietro.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La mia dichiarazione vale anche come illustrazione dell'articolo 10 della mia proposta.
E' abbastanza difficile far capire alla collettività il concetto del piano di attuazione. Abbiamo cercato di far capire quanto di positivo c'è in questo istituto, indubbiamente non abbiamo potuto avvertire che quanto c'è di positivo nella programmazione comunale del territorio si deve sposare con un'altra esigenza, la gestione di certe realtà immediate.
A me pare che ci vorrebbe un po' di modestia per cercare insieme di riflettere trovando la soglia, i criteri, i parametri attraverso i quali passa il distinguo tra i Comuni che possono essere obbligati e quelli che non sono obbligati. Abbiamo indicato il criterio dell'abbattimento della soglia ai 3000, non preoccupandoci tanto del fatto statistico, ma per cercare di spingere la maggioranza nella risposta che avrebbe dovuto darci.
Le argomentazioni qui apportate per la difesa della soglia dei 5000 da una parte sono quelle dell'Assessore che ci viene a dire che il numero degli 87 Comuni e del 7% degli abitanti piemontesi insediati in quei Comuni è una realtà particolarmente significativa tale da meritare questo tipo di attenzione. Allora il PPA viene visto non tanto come strumento di programmazione, quanto come strumento di maggiore controllo, rigore e dirigismo nei confronti dell'iniziativa edilizia.
A nostro avviso è criticabile il fatto che il Capogruppo comunista individua nella logica, e nel motivo fondamentale per mantenere questo tipo di soglia la verifica che proprio su questa soglia si sono individuate delle sperimentazioni di tipo programmatorio. Allora si vuole semplicemente raggiungere qualche vittoria sul campo e mettere qualche bandiera su qualche area regionale per dire: qui si fa programmazione.
Mi pare che non sia sufficiente estrapolare da questo cervellone che abbiamo in una sede periferica il numero di PPA che sono arrivati e magari leggere che qualcuno è scritto bene. Si tratta di individuare realmente che cosa c'è dietro, se c'è programmazione oppure se non c'è semplicemente la capacità di qualche professionista di coprire meglio l'insalata russa, che sono i PPA, nei Comuni dai 3000 ai 5000 abitanti. Noi ci viviamo in questi Comuni, sappiamo che cosa sono. Non c'è alcuna programmazione comunale, c'è la pura e semplice registrazione delle istanze dei privati le quali poi vengono coperte e condite con una salsa che le rende più facilmente esportabili a livello regionale, quindi quella che è una somma di domande che poi non verranno realizzate perché i tempi di condizionamento le rendono irrealizzabili, fanno passare come risultato di programmazione sul territorio quella che in definitiva è una presentazione decorosa culturalmente avanzata, di una somma di richieste private, le più disperse sul territorio, le più incoerenti.
La maggioranza dovrebbe essere cauta nel dire che i PPA sono un approdo di programmazione urbanistica sul territorio regionale. Possiamo dire che le domande che una volta venivano presentate singolarmente, adesso vengono presentate insieme. La valutazione globale viene condita da una salsa che la rende più presentabile.
Questo triangolismo fuori luogo rileva l'incapacità di sapere, di conoscere, di approfondire la problematica vera che c'è dietro, i tempi di realizzazione di piccole iniziative. Ancora non si è detto che cosa succederà alla fine dei tre anni se non si attuerà il piano di attuazione.
Si continuano a fare molte parole, ma dei grossi temi non sappiamo niente.
La legge Bucalossi che cosa significherà nel piano di attuazione? Che cosa succederà delle aree previste nei PPA alla scadenza del triennio? Sono cose che non attengono all'edilizia, all'urbanistica? Andiamo avanti così e prendiamo atto delle giustificazioni con cui la Giunta si avvicina a respingere l'art. 10 della nostra proposta di legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 20 (che diverrà art. 25 in sede di coordinamento).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 13 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri L'art. 20, che in sede di coordinamento diverrà art. 25, è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 10 del progetto di legge n.
407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 10 - L'art. 36 è così sostituito: 'Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in una delle seguenti classi: a) Comuni che nel decennio precedente abbiano registrato un incremento della popolazione residente superiore alle 500 unità, o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici consistenti b) Comuni singoli oppure riuniti in consorzio nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione industriale previste dagli artt. 26 terzo comma, e 53 c) Comuni che abbiano una capacità ricettiva turistica almeno doppia rispetto a quello della popolazione residente d) i Comuni per i quali i piani territoriali prevedano l'obbligo alla formazione del programma di attuazione.
Sulla base di questi criteri la Regione individua i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione. L'elenco di questi Comuni è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed aggiornato periodicamente.
Tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non compresi nell'elenco, si intendono esonerati dall'obbligo della formazione dei programmi pluriennali di attuazione.
I Comuni esonerati possono comunque dotarsi di programma di attuazione secondo le norme della presente legge".
Nessuno chiede di intervenire? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 ha risposto SI n. 1 Consigliere hanno risposto NO n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 10 è respinto.
"Articolo 21 - Dopo il primo comma dell'art. 37 viene inserito il seguente testo che comporta l'abrogazione del secondo e del terzo comma: 'Il programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, entro i 120 giorni successivi li registra e procede all'istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale.
Contestualmente il Comitato comprensoriale, anche sulla base dell'istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali, di cui all'art. 12 lettera d) della L.R. n. 43/77. La Giunta regionale entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e ove occorra, la Commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all'art. 13, quarto comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43, può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, con riferimento alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonché per l'applicazione della convenzione-quadro di cui all'art. 53.
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di Controllo.
Qualora, entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, la Giunta regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.
Nello stesso atto deliberativo la Giunta regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.
2) All'articolo 37 viene aggiunto il seguente comma: 'Le modifiche del programma di attuazione relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, previste dal Piano Regolatore Generale, e non coperte da contributo regionale, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. La deliberazione viene inviata per conoscenza al Comitato Comprensoriale ed alla Regione.
Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'approvazione ed all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione ed in aggiunta agli elaborati di cui al punto 4) dell'art. 35, possono presentare progetti esecutivi di opere dirette al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente alla data di formazione del programma di attuazione stesso. L'approvazione del PPA contenente detti progetti esecutivi assume efficacia di approvazione a tutti gli effetti dei progetti stessi' ".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: Dal Gruppo D.C.: Art. 21 - Al primo comma sopprimere le parole "redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta regionale".
Dal Gruppo D.C.: al primo comma dopo le parole "entro i 120 giorni successivi" eliminare le parole "li registra e".
Dal Consigliere Marchini: il punto 2 dell'art. 21 è sostituito come segue: all'art. 37 viene aggiunto il seguente comma: "Le modificazioni del programma di attuazione relativi agli interventi di interesse comunale previsti dal P.R.G. non coperti da contributo regionale di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta, realizzati da operatori sia pubblici che privati per impianti ed attività al servizio della collettività realizzati dall'iniziativa sia pubblica che privata, per attività produttive e direzionali, residenziali da realizzare con contributi statali sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9/6/1977 n. 530. La deliberazione viene inviata per conoscenza al comprensorio ed alla Regione".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Chiedo la parola per presentare un emendamento; nell'intestazione, dopo il primo comma dell'art. 27, ecc. che comporta l'abrogazione del secondo terzo, aggiungere: "quarto comma" l'altro è una questione di coordinamento della frase alla quinta riga: "verificata la completezza degli atti, li registra e, entro i 120 giorni successivi, procede...".
Non si accolgono gli emendamenti presentati.



PICCO Giovanni

Il primo emendamento viene mantenuto.
Il secondo emendamento viene ritirato in relazione a questa precisazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Il secondo emendamento democristiano è stato ritirato.
Chi è favorevole all'emendamento Marchini alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 21 (che diverrà art. 26 in sede di coordinamento).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 13 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 21, che diverrà art. 26 in sede di coordinamento, è approvato.
Dobbiamo esaminare l'art. 11 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini: Il terzo e il quarto comma dell'art. 37 sono così modificati: "Qualora il Comitato comprensoriale non abbia restituito al Comune e contemporaneamente non abbia trasmesso alla Regione gli atti con il proprio parere e con le eventuali proposte entro i prescritti 60 giorni si intende che il programma di attuazione ha superato l'esame di merito del Comitato comprensoriale, ed il Comune, entro i cinque giorni successivi, trasmette gli atti alla Regione. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni può apportare al programma di attuazione motivate modifiche per ciò che concerne l'ammontare delle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, in relazione alle previsioni del programma pluriennale ed annuale della Regione, nonché per l'applicazione della convenzione quadro di cui all'art. 53.
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della dichiarazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di 30 giorni, la Giunta regionale non abbia rinviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva".
Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 3 Consiglieri hanno risposto NO n. 25 Consiglieri si sono astenuti n. 11 Consiglieri L'art. 11 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini è respinto.
Viene proposto dalla Giunta regionale un nuovo articolo 21 bis: All'art. 39, primo comma, al punto 1) l'elenco degli allegati viene integrato con il seguente: "la scheda quantitativa dei dati del piano secondo il modello fornito dalla Regione".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 21 bis (che in sede di coordinamento diverrà art. 27).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 9 Consiglieri L'art. 21 bis, che in sede di coordinamento diverrà art. 27, è approvato.
"Articolo 22 - Dopo l'ultimo comma dell'art. 40 viene aggiunto il seguente testo: 'Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'art. 15 della presente legge, i piani particolareggiati, di cui agli artt. 41, 42 seguenti, qualora non comportino varianti al P.R.G.
sono approvati, su parere conforme del Comitato comprensoriale, con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate al Piano. La deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini dell'applicazione delle procedure previste nel comma precedente, nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art.
24 della presente legge, l'approvazione degli strumenti esecutivi di cui al comma precedente è altresì subordinata al parere conforme della Commissione comprensoriale di cui al successivo art. 49".
Viene presentato il seguente emendamento dalla Giunta regionale: Al testo del primo comma aggiunto, all'ultima riga, dopo la parola "integrazione" verranno aggiunte le seguenti: "copia della deliberazione del Consiglio comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. L'emendamento è accolto.
Procediamo alla votazione dell'articolo 22, che in sede di coordinamento diverrà il nuovo art. 28.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 22, che in sede di coordinamento diverrà il nuovo art. 28, è approvato.
"Articolo 23 - 1) Dopo il secondo comma dell'art. 41 è aggiunto il seguente comma: 'l Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a formare il Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'edilizia economico-popolare i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e quelli con popolazione inferiore qualora essi prevedano nel programma pluriennale di attuazione, la realizzazione di nuovi alloggi per abitazione temporanea o permanente per una quantità superiore alle 150 stanze'.
2) Dopo l'ultimo comma dell'art. 41 vengono aggiunti i seguenti commi: 'Valgono le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 52 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni si applica fino alla data del 31/12/1980' ".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: Dal Gruppo D.C.: il nuovo comma, inserito dopo il secondo comma dell'art. 41, è sostituito dal seguente testo: "I Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono tenuti a formare il Piano per l'edilizia economica e popolare.
I Comuni consorziati e le Comunità montane, qualora abbiano una popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, possono formare Piani di zona consortili per l'E.E.P. oppure individuare i Comuni tenuti a dotarsi di Piano comunale per l'E.E.P., oltre a quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti facenti parte del Consorzio o della Comunità montana: in questo secondo caso, nei restanti Comuni della Comunità o del Consorzio si applica, ove del caso, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865".
All'ultimo nuovo comma all'art. 41 "5000 abitanti" è sostituito con "10.000 abitanti".
All'ultimo nuovo comma è aggiunto il seguente testo: "Tale termine pu essere prorogato a seguito di motivata richiesta, sino al 31.12.1981 per i Consorzi di Comuni e per le Comunità montane con popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti".
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: Il n. 1 dopo le parole: "seguente comma" è sostituito come segue: "Qualora il PRG comunale od intercomunale preveda una popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, od eguale, il Comune od il consorzio di Comuni è tenuto a formare il piano di cui al presente articolo".
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: "Il quarto comma dell'art. 41 è soppresso".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Si tratta di un altro nodo politico importante relativo all'obbligatorietà della formazione del piano per l'edilizia economico popolare. Abbiamo fatto una proposta di mediazione rispetto alla posizione della Giunta cercando di elevare la soglia dei Comuni obbligati ai 10.000 abitanti, con la quale arriviamo a considerare il superamento della rigidità della norma riferita alla 167. Faccio presente, per l'esperienza che ho potuto maturare, che la dimensione dei 5000 abitanti non è sempre tale da giustificare l'esproprio indiscriminato di aree, prevalentemente agricole, per impostare programmi decennali di realizzazione di edilizia economica popolare, i quali rischiano di essere poi elusi dalla indisponibilità di finanziamenti. In questi Comuni è sufficiente il ricorso all'art. 51 oppure ad altre forme di acquisizione delle aree soprattutto dopo i recenti avvenimenti che concernono incostituzionalità del prezzo stabilito dalla 865. Avremo un periodo nel quale nonostante le norme transitorie che sono state messe in atto vi sarà una certa attenzione a valutare indiscriminatamente, come avveniva nel passato, l'ipotesi dell'espropriazione di aree per riserve di disponibilità ai Comuni.
Sottolineo come la nostra proposta si collochi in un atteggiamento di mediazione che prima non avevamo effettuato proprio per cercare di arrivare a una formulazione di testo e di contenuto calata il più possibile nella nostra situazione piemontese.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Pur apprezzando l'indicazione della D.C. che indubbiamente costituisce un passo in avanti rispetto alle posizioni precedenti, tuttavia dobbiamo far rilevare che lo strumento 167 deve essere rilanciato nella Regione proprio anche in relazione alla situazione determinatasi con la sentenza della Corte Costituzionale. Il problema fondamentale è di riuscire ad ampliare la dotazione di aree 167 in modo da eliminare queste difficoltà.
Certo che se queste modifiche fossero avvenute prima e la sentenza dopo ci sarebbe stata un'operatività maggiore.
In questa situazione di incertezza su quello che sarà la legge statale e che coprirà il buco aperto dalla sentenza 5, in ogni caso, l'indirizzo di aumentare e diffondere lo strumento della 167 su tutto il territorio è prioritario per consentire interventi che siano non soltanto al di fuori delle indicazioni di singoli privati, come paventava il Consigliere Marchini, ma sia un'iniziativa ragionata per dotare aree di infrastrutture.
Abbiamo abbassato il limite dei 5000 con una clausola dell'incremento che è avvenuto e che si prevede possa ancora avvenire nel programma pluriennale di attuazione.
Se abbiniamo la politica della diffusione della 167 e la precauzione che non si costituiscano operazioni irrisorie di dimensioni, saremo abbastanza vicini. Ritengo che la formulazione della Giunta sia di dare una migliore garanzia di attività. L'applicazione dell'art. 51 cesserà con la fine del 1980. Il non ricorso all'art. 51 costituisce un incentivo ulteriore per la formazione della 167.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al primo emendamento del Consigliere Marchini è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento del Consigliere Marchini è pregato di alzare la mano. E' respinto.
La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

La Giunta non ha fatto uno sforzo per capire le ragioni che ci hanno spinto a presentare la parte iniziale del nostro emendamento, il quale non era vincolato alle soglie di popolazione, ma che accogliendo le proposte avanzate dalla Giunta di prevedere al di sopra di un certo livello di abitanti e rivedendo le norme introdotte all'art. 1 della legge 167 procede a formare i piani per l'edilizia economica popolare. Intendiamo introdurre un minimo di elasticità di considerazione nel senso che questi fossero o di tipo consortile all'interno delle Comunità montane o dei Consorzi per lo studio del piano regolatore generale intercomunale oppure a scelta fossero localizzati in alcuni punti del territorio senza per questo comportare un rispetto dei parametri di riferimento tra edilizia privata e edilizia economico-popolare su tutto il territorio interessato dal piano della Comunità montana e del piano regolatore generale intercomunale. In alcuni punti sarebbe stato possibile consentire l'applicazione dell'art. 51 della 865.
Ci dispiace che questa proposta non abbia trovato accoglimento; per questi motivi voteremo contro l'art. 23.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Procediamo alla votazione dell'art. 23, che diverrà art. 29 in sede di coordinamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 14 Consiglieri si sono astenuti n. 5 Consiglieri L'art. 23, che in sede di coordinamento diverrà art. 29, è approvato.
"Articolo 24 - Dopo l'art. 41 viene inserito il seguente Articolo 41/bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i Comuni possono formare piani di recupero.
Nell'individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza l'individuazione stessa decade ad ogni effetto.
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457; ove il piano di recupero comprende immobili vincolati a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e dell'art. 9 della presente legge, o compresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 24 della presente legge l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale è subordinata al parere vincolante della Commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui all'ultimo comma del successivo art. 49.
Avverso tale parere è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che si esprime nel termine di 60 giorni.
Il piano di recupero contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato 2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale 3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi 5) l'individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale 6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 24: le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
Per gli immobili, aree ed edifici non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente terzo comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente art. 13 alle lettere a), b), c) d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal Piano Regolatore Generale".
Sono stati presentati due emendamenti: Dalla Giunta regionale: Al quinto comma dell'art. 24 dopo le parole ".
della Commissione" viene soppressa la parola "Comprensoriale".
Dopo le parole "culturali ambientali" vengono altresì soppresse le parole "di cui all'ultimo comma del successivo art. 91 bis".
Dal Consigliere Marchini: Al quinto comma dell'art. 24 sono soppresse le parole da "ove il piano" al termine del comma.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento soppressivo del Gruppo liberale non può essere accolto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 24 (che diverrà art. 30 in sede di coordinamento).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 24, che in sede di coordinamento diverrà art. 30, è approvato.
"Articolo 25 - Dopo il secondo comma dell'art. 42 viene inserito il seguente testo: 'L'autorizzazione della Regione per la formazione del Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi può costituire autorizzazione preventiva alla variante del Piano Regolatore Generale quando questo non prevede altre aree idonee per interventi di nuovo impianto. In tal caso il Piano approvato a norma del presente articolo costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente".
Non è stato presentato nessun emendamento, procediamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 25, che in sede di coordinamento diverrà art. 31, è approvato.
"Articolo 26 - 1) Il titolo dell'art. 43 viene così modificato: Art. 43 Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa.
2) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 43 viene aggiunto il seguente comma: I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente art. 41 bis".
Il Gruppo D.C. propone di sopprimere le parole "qualora il Comune accolga la proposta". La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Chiedo i motivi per cui è stata inserita nell'ultimo comma la frase "qualora il Comune accolga la proposta". Si potrebbe toglierla?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' la legge 457 che lo prevede. E' opportuno che ci sia questa precisazione in modo che i proponenti sappiano che può anche non essere accolta.



PICCO Giovanni

Direi di considerare l'opportunità di inserire una formulazione di questo tipo, che finisce per essere un deterrente anziché un incentivo.
Manteniamo la nostra proposta di emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento democristiano alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 26, che diverrà art. 32 in sede di coordinamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 12 Consiglieri si sono astenuti n. 4 Consiglieri L'art. 26, che in sede di coordinamento diverrà art. 32, è approvato.
"Articolo 27 - 1) Al secondo comma dell'art. 46 viene aggiunta la seguente frase: 'La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile'.
2) All'ultimo comma dell'articolo 46 dopo le parole 'Piano Regolatore Generale' vengono inserite le parole 'e i contenuti del programma di attuazione'.
3) All'art. 46 viene aggiunto il seguente ultimo comma: 'La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10' ".
Non è stato presentato nessun emendamento. Si passi alla votazione dell'art. 27 (che diverrà art. 33 in sede di coordinamento).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 27, che in sede di coordinamento diverrà art. 33, è approvato.
"Articolo 28 - 1) Al quarto comma dell'art. 48 dopo le parole 'in relazione alla concessione' vengono inserite le parole 'od all'autorizzazione'.
2) Dopo il quinto comma dell'art. 48 viene inserito il seguente testo: 'Le domande di concessione relativa ad insediamenti industriali di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perch provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di novanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Le modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti, in tutto o in parte utilizzati per attività commerciali, sono soggette a convenzionamento obbligatorio, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; in tale convenzione sono definite le condizioni da rispettare con la modifica della destinazione d'uso nonché per il trasferimento dell'attività commerciale. La convenzione e l'atto d'obbligo unilaterale di cui all'art.
7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'art. 25 della presente legge devono essere trascritti nei registri immobiliari'.
3) In sostituzione degli ultimi due commi dell'art. 48 viene inserito il seguente testo: 'Non è richiesta concessione né autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria' ".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sull'art. 48 le proposte della Giunta ci trovano consenzienti per la prima parte; abbiamo invece perplessità sul comma aggiunto nella seconda formulazione della 459 relativamente alle modifiche della destinazione d'uso di immobili esistenti in tutto o in parte utilizzati per attività commerciali. Riteniamo troppo rigida questa norma, probabilmente è sfuggita la gravità della posizione che è stata assunta. Vorremmo sapere quali giustificazioni sottendono a una norma di questo tipo. Inoltre questo convenzionamento vuol dire esonero dai costi di costruzione?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta mantiene quella formulazione. E' una cautela perché ci possa essere nella convenzione la possibilità di fare alcune prescrizioni che altrimenti non sarebbero possibili. Nel cambio di destinazione d'uso ci sarà una normativa di carattere generale per far sì che queste trasformazioni a fini commerciali avvengano con determinate modalità.



PICCO Giovanni

Qualsiasi casa che abbia un negozio, per modificare la destinazione d'uso deve assoggettarsi al convenzionamento obbligatorio. Mi pare che non ci si renda conto della gravità di una norma di questo tipo.
Proponiamo il seguente emendamento: "Le modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare ad attività commerciali sono soggette a convenzionamento obbligatorio ai sensi dell'art. 7 della legge 10". Il periodo successivo viene eliminato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 28, che diverrà art. 34 in sede di coordinamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 15 Consiglieri L'art. 28, che in sede di coordinamento diverrà art. 34, è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare gli art. 12 e 13 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 12 - Il primo comma dell'art. 48 è così sostituito: 'Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale per l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo la modificazione delle colture agricole in atto, salvo le esclusioni di cui ai successivi commi del presente articolo. Per le concessioni rilasciate posteriormente all'entrata in vigore della legge 10/77 deve essere richiesta la concessione solo per i mutamenti d'uso eccedenti i 1000 mc che comportino il passaggio a categorie diverse ai fini della determinazione dell'onerosità della concessione stessa' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 7 Consiglieri hanno risposto NO n. 19 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art. 12 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini è respinto.
"Articolo 13 - Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 48 sono soppressi e così sostituiti: 'Per i lavori di manutenzione ordinaria definita ai sensi dell'art. 31 della legge statale 5/8/78 n. 457/78 non è richiesta n concessione né l'autorizzazione.
Per i lavori di manutenzione straordinaria definita ai sensi dell'art.
31 della legge statale 5/8/78 n. 457/78 è richiesta la sola autorizzazione così come all'art. 48 della legge statale 5/8/78 n. 457/78".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 7 Consiglieri hanno risposto NO n. 19 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art. 13 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini è respinto.
"Articolo 29 - 1) Al terzo comma dell'art. 49 viene aggiunto il seguente testo: 'La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del secondo, terzo e quinto comma dell'art. 48'.
2) Al quarto comma dell'art. 49 dopo le parole 'sostitutivo della convenzione' viene inserito il seguente testo: 'che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario'.
3) Al quarto comma dell'art. 49 dopo il punto f) viene inserito il seguente punto 'g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori'.
4) Di conseguenza il punto 'g)' diviene punto 'h)'.
5) Dopo l'ultimo comma dell'art. 49 viene aggiunto il seguente testo: 'Il rilascio della concessione relativa alle aree ed agli immobili che rientrano negli elenchi di cui all'art. 9 della presente legge, o che nelle prescrizioni di P.R.G. sono definiti di interesse storico-artistico è subordinato al parere vincolante di una Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali. La Commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal Presidente del Comitato Comprensoriale ed è composta da almeno 4 esperti eletti dal Comitato Comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione Centri Storici Artistici. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dall'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 76' ".
Viene presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento: Punto 5), dopo le parole "di una commissione..." è soppressa la parola "Comprensoriale"; viene altresì soppresso l'intero periodo dopo le parole "e ambientali".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento della Giunta ha lo scopo di rinviare all'ultimo articolo nelle norme transitorie, in cui si fa riferimento alla Commissione dei beni culturali e ambientali, tutta la materia che qui era trattata. Pertanto c'è la soppressione dell'ultima frase. La frase precedente era nel senso che il rilascio è subordinato al parere vincolante della Commissione per la tutela dei beni culturali e ambientali.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questa materia attiene a una questione più generale cioè la delega che la Regione ha su di essa; vi è un aspetto che riguarda l'apposizione di vincoli, ai sensi delle leggi 1497 e 1039, e vi è l'aspetto che riguarda la gestione di questi vincoli, il rilascio delle autorizzazioni per concessioni che ricadono all'interno delle perimetrazioni. La materia per quanto attiene l'aggiornamento dei vincoli è ormai di competenza della Regione. La competenza delegata della gestione dei vincoli deve ancora essere gestita in collaborazione con lo Stato per quanto attiene alla verifica dei vincoli precedentemente imposti dallo Stato con i vincoli di cui alla 1497. Quindi questa delega da cogestire se porta in causa con certezza il principio che il riferimento alle Commissioni sia indiscutibile per quanto riguarda l'apposizione di nuovi vincoli, mi pone certi dubbi per quanto riguarda la gestione dei vincoli stessi, cioè se sia il caso di fare riferimento alla Commissione anche per questo rilascio delle concessioni oppure se questa materia, in attesa della legge-quadro, non possa essere direttamente gestita dalla Regione.
Mi parrebbe dannoso investire il Cur il quale ha già delle competenze di natura tecnica come organo consultivo della Regione. Chiedo alla Giunta una valutazione complessiva di questo problema che non riguarda soltanto l'Assessorato all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il discorso del Consigliere Picco può essere condiviso. E' stato fatto uno sforzo per tener conto di tutte le esigenze e arrivare all'omogeneità.
Devo precisare che nella delega dello Stato alla Regione il potere di controllo sui beni vincolati dalla 1497 sono di competenza regionale e pertanto possiamo normare tranquillamente. Non lo sono quelli della 1089 che sono di competenza della Soprintendenza ai Beni monumentali.
La proposta fa in modo che siano presenti in determinati momenti anche questi responsabili perché possa esserci l'omogeneità di indirizzo gestionale. Quindi per ora sarebbe un rinvio a quella Commissione, che prenderà corpo con l'art. 91 bis.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sono d'accordo con l'Assessore di verificare questa materia. Mi sembra però che le preoccupazioni di Picco riguardino il momento gestionale. In questa maniera pur facendo il rinvio all'art. 91 bis per la composizione della Commissione e la sua funzione nell'ambito degli elenchi, qui verrebbe mantenuta questa funzione nel momento gestionale.
Faccio una proposta. Non sarebbe possibile andare avanti con gli altri articoli e esaminare questo articolo con la questione dei beni ambientali?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il Consiglio concorda su questa proposta? Si soprassiede pertanto alla votazione dell'art. 29. Passiamo all'art. 30.
"Articolo 30 - Dopo l'ultimo comma dell'art. 50 viene aggiunto il seguente comma: 'Nei casi di cui agli artt. 11 e 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, i poteri sostitutivi, in caso di mancato rilascio delle concessioni di cui al primo comma dell'art. 55, vengono esercitati dalla Regione nelle forme e modalità di cui ai precedenti commi' ".
Procediamo alla votazione dell'art. 30, che in sede di coordinamento diverrà art. 36.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 30, che in sede di coordinamento diverrà art. 36, è approvato.
"Articolo 31 - All'art. 53 è aggiunto il seguente ultimo comma: 'Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente art. 42. In tal caso, per il procedimento di formazione del piano, si applicano le norme di cui agli artt. 39 e 40 intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta regionale' ".
Viene presentato dal Gruppo D.C. il seguente emendamento: Il nuovo ultimo comma dell'art. 53 è così modificato: 1) dopo "la Giunta regionale" sono soppresse le parole da "ha" a "d'intesa" e sono sostituite dal testo: "partecipa, mettendo a disposizione i propri uffici".
2) All'inizio dell'ultima frase le parole "in tal caso" stano sostituite da "in caso di inerzia dei Comuni interessati".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La modifica che viene proposta non è sconvolgente rispetto allo spirito, però indebolisce l'operatività. Un conto è "provvedere alla formazione" che ovviamente avviene con gli strumenti adatti, uffici oppure un incarico, e un conto è "mettere a disposizione gli uffici", atto di generosità che può non essere accolto nello spirito con cui viene fatto con i tempi che richiede la formazione di un piano. La formazione di un piano intercomunale è un atto di responsabilità e la responsabilità completa della Giunta a provvedere alla sua formazione deve dare la garanzia che l'operatività avvenga. La messa a disposizione indebolisce l'operatività e può rendere inefficace la costituzione di un PIP.
Pertanto ritengo che l'articolo si debba formulare secondo quanto suggerisce la Giunta, tenendo conto di queste esigenze, esigenze reali tanto che nell'area metropolitana di Torino certe rilocalizzazioni non si sono potute compiere per assenza della contemporanea formazione dei piani di impianti produttivi, mancanza che si intende sopperire con questa norma.



GENOVESE Piero Arturo

Le perplessità rimangono, comunque ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo alla votazione dell'art. 31, che in sede di coordinamento diverrà art. 37.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 31, che in sede di coordinamento diverrà art. 37, è approvato.
"Articolo 32 - 1) Al punto a) del primo comma dell'art. 56, dopo le parole 'in genere' sono inserite le parole 'e quella per'; dopo la parola 'tettoie' è inserita la parola 'temporanee'.
2) Il punto b) del primo comma dell'art. 56 viene così sostituito: 'b) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari che non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore'.
3) Alla lettera e) dopo la parola 'sosta' la parola 'continuativa' viene sostituita con la parola 'prolungata' e vengono eliminate le parole 'di case mobili'.
4) Al primo comma dell'art. 56, dopo il punto e), è aggiunto il seguente punto: 'f) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonché all'igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purch tali da non comportare incrementi nelle superfici utili di calpestio'.
5) Dopo il primo comma dell'art. 56 vengono inseriti i seguenti commi: 'L'istanza di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria è corredata da eventuali elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, oltreché dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore ed all'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto.
Il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al preventivo parere della Commissione edilizia.
L'istanza di autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende accolta, in regola con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi primo giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui le opere eseguite risultino difformi dall'autorizzazione concessa o dalla richiesta di autorizzazione, il Sindaco revoca le autorizzazioni di abitabilità e di usabilità dei locali interessati ed applica l'art. 221, capoverso del T.U. leggi sanitarie R.D.
27 luglio 1934, n. 1265' ".
Sono stati presentati numerosi emendamenti: Dalla Giunta regionale: all'art. 56, primo comma, al punto a) dopo le parole "depositi" è aggiunta la parola "serre".
Dal Gruppo D.C.: "Sono altresì soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi relativi ad impianti produttivi: a) la manutenzione straordinaria degli edifici, secondo quanto previsto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 13 della presente legge b) le modifiche relative anche a parti strumentali degli edifici richieste nel corso dei lavori e necessarie per una più razionale realizzazione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici e produttivi, purché l'autorizzazione venga richiesta nel periodo di cui al quinto comma dell'art. 49 della presente legge e purché dette modifiche non comportino aumento delle superfici di calpestio utili ai fini produttivi né modifiche delle destinazioni d'uso nell'onerosità della concessione c) le costruzioni, baracche e tettoie, che non prevedono o non sono idonee alla presenza continuativa della manodopera d) i serbatoi e i contenitori destinati alla conservazione di merci e prodotti, nonché le attrezzature destinate alla relativa movimentazione e) le reti energetiche di vario tipo, sia sotterranee che al di fuori del terreno f) le opere e gli impianti volti al trattamento dei rifiuti solidi liquidi, ed aeriformi, con le relative opere di adduzione e scarico realizzati anche non in attuazione di strumenti urbanistici, purché tali da non generare superfici di calpestio utili ai fini produttivi g) le modifiche e gli adattamenti degli edifici e degli impianti volti ad assicurare il rispetto delta normativa in merito alla sicurezza igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purché tali da non generare superfici di calpestio utili ai fini produttivi.
Relativamente agli interventi di cui al comma precedente, l'istanza di autorizzazione è corredata dall'eventuale documentazione che consente di valutare il rispetto di detti interventi nei riguardi di leggi, normative e regolamenti in materia. La predetta istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio".
Dal Gruppo D.C.: Art. 32 dei progetti di legge n. 321-459: 1. Al primo comma aggiuntivo, inserito dopo il primo comma dell'art.
56, è apportata la seguente modifica: le parole "dalla dichiarazione" a "conduttore" sono soppresse.
2. Al terzo comma aggiuntivo dopo le parole "manutenzione straordinaria" inserire il testo: "che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore".
Dal Consigliere Marchini: di seguito al punto E) dell'art. 56 della L.R. 56/77 è aggiunto il seguente punto F); "Le attrezzature ausiliarie alla produzione, realizzate nell'ambito di stabilimenti industriali e artigianali, purché tali da non comportare costruzioni idonee alla presenza continuativa della mano d'opera".
Dal Gruppo D.C.: al primo comma dell'art. 56 della L.R. 56/77 è aggiunto il seguente punto g): "le coperture pressostatiche per attrezzature sportive".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Gli emendamenti non si possono accogliere. Lo spirito di alcuni è condensato nel punto IV, lettera f) della proposta della Giunta.
Non può essere accettato quello che riguarda i contenitori in termini così generici. La non definizione dimensionale di serbatoi e contenitori potrebbe determinare degli usi distorti e conseguenze nocive. Per ciò che riguarda la definizione di queste opere vale il proponimento di utilizzare i criteri dell'art. 87 per entrare nello specifico e individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche. In sostanza il contenuto è assorbito e alcuni elementi di carattere regolamentare sono rinviati alla definizione dell'art. 87.



PICCO Giovanni

In Commissione eravamo rimasti d'accordo che per quanto riguarda serbatoi e contenitori destinati alla conservazione di merci e prodotti purché nel rispetto delle leggi vigenti in termini di prevenzione e sicurezza, ci fosse assenso ad ammetterli.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono considerati nella parola "depositi".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Chi approva il primo emendamento presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole all'ultimo emendamento democristiano alzi la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 32, che diverrà art. 38 in sede di coordinamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 22 Consiglieri hanno risposto NO n. 14 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 32, che in sede di coordinamento diverrà art. 38, è approvato.
"Articolo 33 - 1) Al secondo comma dell'art. 58, dopo le parole 'urbanistici generali' sono aggiunte le parole 'ed esecutivi'; le parole 'degli strumenti urbanistici ed amministrativi' sono sostituite dalle parole 'dei programmi pluriennali di attuazione'.
2) Dopo il terzo comma dell'art. 58 è inserito il seguente testo: 'Entro dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al secondo comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori 'come definito all'ottavo comma del precedente art.
49'.
3) All'ultimo comma dell'art. 58 viene aggiunto il seguente comma: 'I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni' ".
Viene presentato dal Gruppo D.C. il seguente emendamento: Art. 33 secondo comma dell'art. 58: sopprimere le parole "sia dei programmi pluriennali d'attuazione".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non può accettare l'emendamento come abbiamo già spiegato. E' necessario che i programmi abbiano la salvaguardia nel senso che dal momento dell'adozione del programma non vengano rilasciate concessioni in contrasto con il programma stesso. Saranno rilasciate quelle che non rientrano nel programma di attuazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Anche se possiamo essere d'accordo sull'obiettivo riteniamo che l'aver inserito questa disposizione sia improprio intanto perché la materia è disciplinata dalla legge di salvaguardia (legge 3.11.1952, n. 1902) e poi perché una serie di esemplificazioni fatte testimonia come sia molto difficile l'applicabilità di questo concetto di sospensiva. Questa materia dovrebbe essere disciplinata in un articolo apposito con una serie di specificazioni puntuali.
Abbiamo proposto in attesa di questa specificazione l'eliminazione di questo riferimento ritenendo che in termini gestionali debba essere consequenziale il fatto che un'amministrazione che ha adottato un programma pluriennale non debba rilasciare delle licenze in contrasto con questo programma. Non si tratta di problemi di diritto soggettivo da parte dei richiedenti; semmai allora vi sarebbe contraddizione da parte del richiedente proprietario dell'area nell'avere prima richiesto un inserimento nel programma pluriennale e poi aver avanzato una richiesta successiva diversa dalla precedente.
Non vi dovrebbe essere questo contrasto e questo contrasto dovrebbe essere gestito dall'Amministrazione comunale.
Rimane questa perplessità che ci induce ad una maggiore chiarezza e quindi al rinvio ad una norma più precisa.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento democristiano alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 33, che in sede di coordinamento diverrà art. 39.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 22 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 33, che in sede di coordinamento diverrà art. 39, è approvato.
Contestualmente occorre esaminare l'art. 14 del progetto di legge n.
407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 14 - L'art. 58 è così modificato: 'Dalla data di adozione del progetto di Piano territoriale da parte della Giunta regionale, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del Piano, le determinazioni sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di Piano territoriale. Sono fatte salve le iniziative rientranti nei Programmi di attuazione, e negli strumenti urbanistici esecutivi di cui ai punti 1, 2, 3 del terzo comma dell'art. 32 della legge regionale 56/77.
La sospensione di cui al comma precedente si applica anche a decorrere dalla data della deliberazione di adozione dei Piani Regolatori Generali.
I provvedimenti cautelari di inibizione e di sospensione di cui all'art. 9 della presente legge, e le limitazioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi' ".
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 ha risposto SI n. 1 Consigliere hanno risposto NO n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 18 Consiglieri L'art. 14 del progetto di legge n. 407 è respinto.
I lavori riprenderanno alle ore 15 precise.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,10)



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