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Dettaglio seduta n.312 del 26/02/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute". Se non vi sono osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 13 febbraio 1980 si intendono approvati.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Debenedetti e Minucci.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 506: "Diritto allo studio nell'ambito universitario", presentato dalla Giunta regionale in data 11 febbraio 1980 ed assegnato alla V Commissione in sede referente ed alla I in sede consultiva in data 15 febbraio 1980 N. 507: "Istituzione del Centro Giovanni Oberto", presentato dalla Giunta regionale in data 11 febbraio 1980 ed assegnato alla V Commissione in sede referente ed alla I in sede consultiva in data 15 febbraio 1980 N. 508: "Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate", presentato dal Consigliere Beltrami in data 13 febbraio 1980 ed assegnato alla I Commissione in data 20 febbraio 1980 N. 509: "Istituzione del parco naturale dei laghi di Avigliana" presentato dalla Giunta regionale in data 13 febbraio 1980 ed assegnato alla II Commissione in sede referente ed alla III in sede consultiva in data 20 febbraio 1980 N. 510: "Istituzione dei presidi e servizi multinazionali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833" presentato dai Consiglieri Bianchi, Soldano, Beltrami, Conti, Valetto in data 15 febbraio 1980 ed assegnato alla V Commissione in data 20 febbraio 1980 N. 511: "Concessione di contributi annui agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino", presentato dalla Giunta regionale in data 20 febbraio 1980 ed assegnato alla V Commissione in sede referente ed alla I in sede consultiva in data 26 febbraio 1980.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 22/1/1980: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere" alla legge regionale del 22/1/1980: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 per finanziamenti integrativi a favore di Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari e Cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 10/1/1980: "Prime norme attuative del DPR 24/7/1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori".


Argomento: Incarichi e consulenze esterne

e) Invio, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle deliberazioni in materia di consulenze ed incarichi


PRESIDENTE

Comunico ai signori Consiglieri che è in distribuzione l'elenco delle deliberazioni in materia di consulenze ed incarichi adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 5, 12 e 13 febbraio u.s.
Le comunicazioni del Presidente sono così terminate.


Argomento: Trasporti su ferro

Interrogazione del Consigliere Enrichens sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea


PRESIDENTE

Possiamo esaminare l'interrogazione del Consigliere Enrichens sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea.
Risponde il Vice Presidente della Giunta regionale.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

In merito all'interrogazione del collega Enrichens inerente la sostituzione dei treni con autoservizi sulla linea Ceva-Ormea per il periodo estivo, la Giunta regionale deve dichiarare che ha preso atto delle preoccupazioni esposte non solo dal collega, ma anche da forze politiche sociali e sindacali che nel corso di queste settimane hanno espresso le loro posizioni inerenti all'ipotesi avanzata dalle FF.SS. In queste settimane la Giunta ha assunto ufficialmente la posizione con un comunicato stampa diffuso ai giornali nazionali e locali. Nel merito credo si debbano compiere tre precisazioni: 1) il piano regionale, recentemente approvato dei trasporti afferma chiaramente la volontà della Regione di mantenere in esercizio e recuperare ad una funzione attiva tutta la rete ferroviaria regionale, ciò anche attraverso la riduzione delle spese di esercizio da attuarsi mediante opportuni provvedimenti quali, ad esempio, l'automazione o la soppressione di passaggio a livello manovrati da casellanti l'attuazione di regime di servizio più snello, l'impegno di materiale rotabile adeguato. In particolare, per le linee che svolgono servizio a carattere prevalentemente locale, quindi anche per la linea in oggetto sono previsti interventi per garantire la continuità e la sicurezza di circolazione nei limiti degli attuali livelli di servizio; 2) la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino nell'ambito di un'iniziativa a carattere nazionale ha presentato una bozza di proposta di riorganizzazione dell'orario su tutta la rete regionale al fine di razionalizzare l'impiego di personale e di materiale mobile anche per fronteggiare eventuali emergenze dovute sia a punte di domanda di servizi viaggiatori e merci, che a carenze di personale in occasione del periodo estivo.
3) La Regione Piemonte ha manifestato la propria disponibilità ad affrontare l'esame della proposta di riorganizzazione dell'orario a condizione che la medesima non comporti in ogni caso una riduzione dei livelli di servizio ferroviario attualmente offerto, questo nella globalità a livello regionale. La verifica, che dovrà ovviamente tener conto delle situazioni concrete di ogni linea e della loro localizzazione territoriale sarà fatta nell'ambito del Comitato permanente Regione-Ferrovie dello Stato, istituito recentemente. La prima riunione di tale Comitato, aperta alle Organizzazioni sindacali e di volta in volta agli Enti locali e alle forze sociali interessate ad esaminare la problematica in questione, è prevista per la fine di febbraio. In quell'occasione sorgeranno gli elementi di valutazione su cui si potrà anche personalmente o per posta fornire informazioni al Consigliere interrogante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Mi dichiaro soddisfatto, vorrei solo dire all'Assessore di seguire il problema, specialmente adesso che siamo sotto il periodo estivo, perché è molto importante mantenere le littorine su quella linea, tanto più che tutta la vallata fa capo a Ceva dove funzionano anche scuole per ragionieri e segretarie d'azienda e per il fatto che il Ministro dei trasporti va un po' a ruota libera.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetti di legge nn. 321, 459 e 407 relativi a "Modifiche alla legge regionale 5/12/1977, n. 56 su tutela ed uso del suolo" (seguito)


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: "Proseguimento esame progetti di legge nn. 321, 459 e 407 relativi a: 'Modifiche alla legge regionale 5/12/1977 n. 56 su tutela ed uso del suolo' ", cioè esaminiamo i disegni di legge unificati della Giunta regionale nn. 321-459 e la proposta di legge n. 407 del Consigliere Marchini.
Eravamo arrivati all'esame dell'art. 3: "Articolo 3 - 1) Al secondo comma dell'art. 12 è aggiunto il punto: 7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonch edifici da destinare ad attrezzature pubbliche.
2) Al punto 8 del secondo comma dell'art. 12 le parole 'stabilire le quote di abitazione a carattere economico' sono sostituite con le parole 'individuare le aree per l'edilizia economica' ".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: Punto 1) - 7 bis): dopo la parola "conservazione" aggiungere "risanamento e ricostruzione"; dopo la parola "nonché" aggiungere "edifici in aree agricole od esterni al perimetro dei centri abitati e".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta accetta di aggiungere "risanamento e ricostruzione", ma non accetta la seconda parte perché tratta di una specificazione che è già compresa nella dizione generale della legge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alla prima parte dell'emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole alla seconda parte dell'emendamento alzi la mano. E' respinto con 13 voti favorevoli e 26 contrari.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 (che in sede di coordinamento diverrà art. 5).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - 1) Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato: I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di: conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente ristrutturazione edilizia ristrutturazione urbanistica completamento nuovo impianto.
Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni: a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici g) nuovo impianto: gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
2) Dopo il secondo comma dell'art. 13 viene inserito il seguente testo: 'Nei centri storici, delimitati ai sensi dell'art. 19 della presente legge nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi soltanto interventi di cui alle lettere a), b), c), d) f) del secondo comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
Le definizioni di cui al secondo comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: Dal Gruppo D.C.: al secondo comma, punto a), dopo le parole "impianti tecnici" aggiungere "e produttivi"; al secondo comma, punto b), dopo le parole "impianti tecnici" aggiungere "e produttivi".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non si accoglie, perché è compreso nelle altre destinazioni non residenziali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, per i brevi accenni fatti dall'Assessore che esplicitano dei chiarimenti lungamente ricercati in sede di verifica degli emendamenti in Commissione, secondo la quale l'aggiunta dell'aggettivo si rivelava superfluo e motivo di confusione, bastando la rettifica da "tecnologico" in "tecnico", ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Vi sono altri emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: al primo comma, dopo le parole "sono ammessi" aggiungere "in assenza di strumenti urbanistici esecutivi" al primo comma aggiungere: "Sono possibili gli interventi di cui alle lettere e) e g) solo in presenza di strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa pubblica".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questi emendamenti sono esplicitati in modo molto preciso ai successivi artt. 23 e seguenti: di conseguenza non sono accolti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi permetto di intervenire su questo articolo, perché mi pare che invece, il significato della nostra proposta di emendamento era di chiarificazione anche con riferimento sia pure all'art. 24, in fondo non facciamo altro che cercare di porre chiarezza in un articolo che rispetto alla formulazione letterale a noi pare non sufficientemente esplicito. Ieri non ero presente alla discussione, ma mi pare che sia la prima parte del secondo emendamento di questo articolo, sia la seconda parte apporterebbero elementi di chiarezza e in fondo credo che, dal punto di vista dei contenuti, siano in piena rispondenza e in coerenza con quanto è affermato successivamente all'art. 24, non capisco perché non se ne debba parlare degli interventi di cui alle lettere e) e g) ad esempio, solo in presenza di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, perché credo che siano aspetti sui quali nel merito l'Assessore convenga che siano interventi che debbano essere previsti solo in presenza di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' semplicemente un problema di sistematica. In questo articolo ci sono le definizioni dei tipi di intervento, non la loro utilizzazione, che viene indicata successivamente. Questo è il motivo per cui non si inserisce "un'indicazione di utilizzazione" nell'ambito della definizione. E' un problema unicamente di chiarezza sistematica, conveniamo e siamo perfettamente d'accordo sull'obiettivo, si tratta solo di collocazione riteniamo più logico in questa sede non avere le indicazioni degli strumenti e averle successivamente.



PRESIDENTE

La prima parte dell'emendamento D.C. viene ritirata.
Chi è favorevole alla seconda parte alzi la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamenti presentati dal Consigliere Marchini: al punto 1 sono cancellate le parole "purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture ed all'organismo edilizio" le parole "impianti tecnici" sono sostituite dalle parole "Impianti tecnologici e, ove del caso, produttivi" sono soppresse alla lettera g) le parole: "gli interventi... a legge" al n. 2, primo comma, tra le lettere d) e f) è aggiunta la lettera e).
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'art. 2 che modificherebbe l'art. 13 lo rimando per l'illustrazione della mia proposta di legge.
Per quanto attiene agli emendamenti mantengo quelli proposti successivamente, in particolare quello attinente agli aggettivi che dovrebbero seguire al termine "gli impianti tecnici", proprio perché il linguaggio è molto legato alla giornata e quindi se è vero che l'impianto tecnico soffre ogni tipo di aggettivo conché si limiti al contenuto del contenitore, cioè all'edificio, che significa manutenzione straordinaria ed ordinaria agli impianti tecnici in senso stretto che sarebbero secondo noi quelli tecnologici, cioè le strutture in sostanza dell'attività produttiva e invece i meccanismi produttivi sarebbero gli impianti tecnologici esistenti, se è vera l'interpretazione dell'Assessore che gli impianti assommano l'una e l'altra categoria è certamente un'interpretazione che ci trova soddisfatti, ma insistiamo perché questo argomento deve rimanere agli atti, ai lavori preparatori perché sarà materia di contenzioso in futuro.
Faccio notare nella specie che disturba questa contraddittorietà di comportamento della Giunta, che ha fatto della 56 una specie di corpus di urbanistica andando a specificare i molti punti: laddove l'opposizione guarda caso, ha chiesto che si specificassero certe cose, per amore della propria creatura, ci ha trovato rigidità che non comprendiamo come del resto non riusciamo a capire cosa sarebbe successo nel corpo della 56 se al posto di impianti ci fosse stato scritto impianti tecnici, tecnologici e produttivi, perché se si trattava di una cosa ovvia, tanto valeva non farne una discussione, se la questione meritava una discussione ci si dicesse il perché. Mantengo gli emendamenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non si accettano, non solo per motivo di linguistica o di significato ma perché negli emendamenti vi sono delle soppressioni estremamente significative e cioè ad un certo punto si ammetterebbero le ristrutturazioni urbanistiche là dove riteniamo non possano essere messe.
Quindi ci sono motivi di sostanza.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al tergo emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al quarto emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 4 (che diverrà art. 6 nel testo definitivo).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri hanno risposto NO n. 18 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 4 (che diverrà art. 6 nel testo definitivo) è approvato.
Come si era stabilito precedentemente, a questo punto dovremmo procedere all'esame dell'art. 2 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non pongo problemi su come si procederà, perché tanto è evidente, c'è però il problema che il progetto di legge o viene bloccato con un non passaggio agli articoli, oppure ripropongo il tutto sotto forma di emendamenti; penso però sia bene che vengano affrontati separatamente anche perché il loro eventuale accoglimento creerebbe dei grossi problemi di sistematica. Siccome abbiamo lavorato sul testo predisposto dall'Assessore, è necessario che la discussione avvenga sullo stesso testo tenendo conto degli emendamenti che abbiamo proposto.



PRESIDENTE

Mi pare che sia opportuno procedere in questo modo: se c'è una proposta di qualche Gruppo, che non desiderando esaminare, non accogliendo la legge Marchini, né in tutto né in parte, ripropone il non passaggio agli articoli si può votare su questo, la legge Marchini viene giudicata dal Consiglio.
Avendo però votato l'art. 1 si è scelta un'altra strada che è quella dell'esame congiunto che comporta un diverso coordinamento.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, problemi agli effetti del testo che verrà licenziato non esistono, c'è soltanto da richiamare, in corrispondenza degli articoli della legge proposta da Astengo, quindi degli articoli della legge 56, il rigetto degli articoli della mia proposta di legge, cioè semplicemente una votazione per ognuno dei miei articoli.



PRESIDENTE

La parola all'avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non c'è nessuna proposta autonoma che non abbia un riferimento alla legge 56, procediamo secondo il suo ordine che comporta una numerazione diversa con il disegno di legge della Giunta o con la proposta del Consigliere Marchini.
Abbiamo finito di esaminare e di approvare l'art. 4 che ha riferimento all'art. 13 della 56, a questo punto o correggiamo se abbiamo sbagliato e poi andiamo esattamente di conserva ma non si può votare due volte l'art.
13 anche se l'art. 2 della proposta Marchini diceva: "Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato". Riterrei che un esame congiunto dei disegni di legge significa, proprio perché c'è un riferimento specifico che è la 56, che si esauriscano con riferimento alla progressione della 56 tutte le proposte che articolo per articolo sono state avanzate, per cui noi abbiamo anticipato una votazione sull'art. 13 che non era ancora conclusa, perché non si era ancora esaminato l'art. 2 del Consigliere Marchini che è un emendamento globale all'art. 13.



PRESIDENTE

E' proprio quello che proponevo, cioè di considerare gli articoli attinenti alla stessa materia, allo stesso articolato come emendamenti globali e quindi di facilitare l'esame concettualmente uniforme della legge, trasformando in questa sede l'intera legge del Consigliere Marchini in una serie di emendamenti, sono tutti emendamenti corposi che vengono volta per volta esaminati. Mi è stato detto che abbiamo fatto diversamente per il primo articolo, perché un articolo della proposta di legge Marchini è stato votato in quanto articolo di una legge distinta con appello nominale. Adesso c'è questo precedente che mi rende difficile procedere secondo una linea che mi pare logica che era poi quella che diceva anche lei, Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Procedendo con il metodo iniziato, votando separatamente la legge Marchini, il Consiglio rischia di incorrere in contraddizioni assolutamente insanabili, perché potrebbe approvare due volte lo stesso articolo in due diverse versioni, o costringere a respingere parti che sono accoglibili per non incorrere in contraddizioni.



PRESIDENTE

Per procedere nel modo da lei indicato, il Consigliere Marchini avrebbe dovuto trasformare la legge in emendamenti, ma se mantiene la richiesta di esame della legge e la Commissione non ha sciolto questo problema differentemente, e poiché nessuno mi chiede il non passaggio agli articoli della legge stessa, è evidente che non ho altra scelta che quella di esaminare contestualmente due leggi con il rischio di incorrere nei pericoli da lei esposti.
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Credo che la questione sia più semplice di quanto non appaia. Premesso che si è già votato un articolo della proposta Marchini e che quindi non si può votare il non passaggio agli articoli, perché il passaggio è già avvenuto, premesso che il Consigliere Marchini, se non sbaglio, non ritira la sua proposta di legge e premesso che quindi va esaminata congiuntamente mi sembra che, siccome Marchini non propone di considerarla come una serie di emendamenti, ma la mantiene nella forma di legge, non ci resta altro da fare che, quando c'è il riferimento ad un determinato articolo, siccome la numerazione ordinaria è chiara ed inconfutabile, quando si arriva a quel determinato articolo si esamina la legge Marchini e gli emendamenti proposti dai vari Gruppi e dai Consiglieri. Il riferimento è sempre al testo della legge 56, al disegno di legge 459 proposto dalla Giunta, per cui quello che viene proposto, se viene approvato, entra nel corpo della 56 modificata, non c'è altro da fare. Altrimenti perdiamo una mezza giornata a discutere di procedure.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per correttezza verso gli altri Gruppi, direi che dal punto di vista dei contenuti il problema posto dal collega Bianchi non esiste, perché ho riportato in termini di emendamenti le cose più significative della mia proposta di legge, che possono esistere autonomamente come emendamenti.
Quindi quelle parti eventualmente oggetto di dibattito sono riprese da un'altra parte, i Gruppi politici possono non considerarsi troppo tenuti a preoccuparsi di quanto c'è da considerare nell'articolato recuperabile perché è riportato da un'altra parte.
Scusi, Assessore Astengo, che il testo base sia quello della Giunta è un'opinione sua personale, prima di tutto perché sono passati parecchi mesi prima che la sua proposta arrivasse in Commissione e poi perch l'atteggiamento tenuto dalla Giunta nei confronti delle proposte di legge non è tale poi da giustificare questo tipo di comportamento che qui si richiede, di ignorare che esiste un'altra proposta di legge, perché il suo parere sulla mia proposta di legge articolo per articolo non l'ho mai sentito. Gradirei conoscerlo in quest'aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

A me pare che la semplicità evidenziata dal collega Besate sia caduta nel momento in cui si è passato all'articolato, in cui è sorto un bisticcio notevolissimo, perché, a mio modesto modo di vedere, nella misura in cui la proposta di legge Marchini non è stata né unificata né ritirata n considerata da interpretarsi come emendamenti, rimaneva proceduralmente da discutere se doveva avere la precedenza la proposta di legge 459 o quella di Marchini, che comunque doveva essere oggetto di votazione a parte perché noi siamo di fronte ad una proposta di legge che, essendo mancati accordi preventivi, deve essere discussa, approvata o respinta da questo Consiglio.



PRESIDENTE

La proposta che ho avanzato tende a considerare quella del Consigliere Marchini per quello che è, cioè una proposta di legge che viene esaminata contestualmente con il collegamento di articoli quando il tema è lo stesso e votata singolarmente.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il Gruppo che rappresento si asterrà in tutte le votazioni degli articoli della proposta di legge Marchini, perché essi contengono elementi accoglibili e comunque non si tratta di una votazione meramente formale e di principio, in quanto lo stesso proponente ha dichiarato che le parti significative sono riferite e comprese nei suoi emendamenti, oltretutto si voterà due volte sulla stessa cosa, seguendo questa procedura, ma abbiamo chiarito, noi ci pronunceremo quindi esclusivamente sugli emendamenti specifici del Consigliere Marchini, astenendoci dalle altre votazioni sull'articolato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Seguo la stessa metodologia, dichiaro che votiamo contro a tutti gli articoli della proposta di legge Marchini e sugli altri emendamenti ci riserviamo di pronunciarci di volta in volta allorché vengono portati all'esame.



PRESIDENTE

Allora l'art. 2 della proposta di legge n. 407 presentata dal Consigliere Marchini recita: "Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato: 'I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di: 1) Interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente con qualsiasi destinazione d'uso, così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possa portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale f) completamento su parti di territorio già strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densità fondiaria massima.
2) interventi di nuovo impianto su aree inedificate da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche".
Si proceda alla votazione dell'art. 2 della proposta di legge n. 407.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 ha risposto SI n. 1 Consigliere hanno risposto NO n. 28 Consiglieri si sono astenuti n. 18 Consiglieri L'art. 2 della proposta di legge n. 407 è respinto.
Torniamo all'esame dei progetti di legge n. 321 e 459 nel testo unificato.
"Articolo 5 - 1) Alla lettera c) del punto 1 dell'art. 14, dopo le parole 'i dati quantitativi relativi alle previsioni' sono aggiunte le parole 'di recupero del patrimonio edilizio esistente'. 2) Alla lettera a) del punto 2 dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole: 'la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento' ".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: il testo del primo periodo del primo comma punto 2 a) è così modificato: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche tematiche ritenute necessarie per la definizione delle caratteristiche geo morfologiche ed idrologiche di tutto o parte del territorio" il testo del primo comma punto 2 b) è così modificato: "la relazione geologica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza, che puntualizzi la situazione stratigrafica e geotecnica dei terreni" il testo del secondo comma è così modificato: "Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici o nella relazione illustrativa debbono essere esaminati i costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento alle caratteristiche del sito".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'aggettivo "relativi" vuole precisamente temperare la rigidezza delle norme di attuazione in blocco e rapportarle alla specifica formazione del progetto preliminare, questo è lo spirito per cui anche l'emendamento della D.C. vorrebbe raggiungere questo stesso obiettivo, ritengo che il "relativi" sia più pertinente e lasci una maggiore elasticità di interpretazione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 5 (che in sede di coordinamento diverrà art. 7).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 19 Consiglieri L'art. 5 (che in sede di coordinamento diverrà art. 7) è approvato.
"Articolo 6 - 1) Al secondo comma dell'art. 15 dopo le parole 'legge 9 giugno 1947, n. 530 vengono introdotte le parole 'e successive modificazioni'; dopo le parole 'organi di decentramento del Comune' vengono inserite le parole 'alle Unità Sanitarie competenti per territorio'.
2) Al quarto comma dell'art. 15 dopo le parole 'di cui al punto 2a) 3a), 3b)' vengono inserite le parole 'e le relative Norme di attuazione'.
3) Al quinto comma dell'art. 15 dopo le parole 'organi di decentramento comunale' vengono aggiunte le parole 'delle Unità Sanitarie competenti per territorio' ".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: al secondo comma dell'art. 15, quarta riga, dopo la parola "sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "alle commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 20/78" al quinto comma dell'art. 15, quinta riga, dopo la parola "sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "delle commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 20/78" al quarto comma dell'art. 15, dopo "3 b" sostituire le parole "e le relative norme d'attuazione" con "le prescrizioni e le definizioni generali delle norme d'attuazione" al quindicesimo comma dell'art. 15, sostituire il testo con il seguente: "In caso di inadempienza nella formazione del Piano Regolatore la Giunta regionale provvede, a mezzo degli Uffici comprensoriali, alla relazione del progetto di Piano Regolatore ed invita il Comune a provvedere ai successivi adempimenti, secondo quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 7, 8 del presente articolo".
Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Il terzo emendamento democristiano viene ritirato.
Chi è favorevole al quarto emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 6 (che in sede di coordinamento diverrà art. 8).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art. 6 (che in sede di coordinamento diverrà art. 8) è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. presenta un nuovo articolo 6 bis: "All'art. 16 della legge regionale 56/77 sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi pare che questa proposta di emendamento meriti un commento del tutto particolare, perché si tratta dell'obbligatorietà ai Comuni per redigere congiuntamente il piano regolatore intercomunale. Eravamo già stati contro questa formulazione nella votazione del disegno di legge n. 56 e richiamo i Consiglieri sull'importanza della votazione dell'emendamento che stiamo affrontando, perché il problema, che riguarda l'obbligatorietà a redigere il piano regolatore intercomunale, era già stato da noi richiamato in sede di votazione della 56 come illegittima, e questo rilievo fa parte di quelli fatti dal Governo alla legge 56, con l'invito a rivedere il contenuto di questa norma. Faccio presente che il discorso dell'obbligatorietà del piano regolatore intercomunale comporta di pari passo il discorso dell'obbligatorietà del Consorzio di redigere, approvare e quindi gestire il piano regolatore intercomunale. Quindi richiamo la Giunta sull'opportunità di rivedere questa norma, perché così come è formulata ritengo che siamo in un quadro di illegittimità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le osservazioni non sono pertinenti perché questo non fu oggetto di alcun rilievo da parte del Commissario di Governo. La questione dell'intercomunalità obbligatoria è uno dei poteri trasferiti dallo Stato alle Regioni, perché era compreso nella legge 1150 e pertanto sussiste anche se noi non lo includessimo, lo potremmo esercitare ugualmente.
Non possiamo perciò accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi pare che l'emendamento del collega Genovese meritasse più apprezzamento e approfondimento di quanto non abbia ricevuto, perché ha sollevato un problema giuridico in cui si dice che l'obbligatorietà indotta dei Consorzi non è legittima. Quindi non è il concetto di piano intercomunale, ma è l'obbligatorietà indotta in conseguenza dei Consorzi dei Comuni, obbligatoria per legge, che non è nei nostri poteri. Richiamo la Giunta sulla delicatezza del problema perché non sempre ci si pu aspettare che ci siano Commissari di Governo disposti ad approvare una legge con 11 rilievi di dubbia legittimità costituzionale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Vorrei solo chiarire che non esiste l'obbligo di Consorzio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

A questo punto vorrei fare un'osservazione di merito che vale anche per altri articoli della legge; credo che se non avessimo in questa materia soprattutto nei settori più ampiamente innovativi, introdotto dei criteri che hanno portato poi alla produzione, anche attraverso questi meccanismi che mi rendo conto sono sempre molto delicati, ma di obbligatorietà, non saremmo arrivati ai risultati a cui oggi (devo dirlo e registrarlo anche con soddisfazione) si sta arrivando, soprattutto sul piano dell'intercomunalità. Dobbiamo tener presente (valide e giuste le argomentazioni del Consigliere Marchini), però, intendiamoci bene, se nel merito è andato avanti un processo di pianificazione intercomunale e se si è creata, sia pure in qualche maniera, attraverso questo potente incentivo costituito da una norma del tipo della pianificazione intercomunale, credo che dobbiamo registrarlo con favore, allora, più che preoccupato oggi di una revisione della norma ai sensi della sua non legittimità, credo che abbia rappresentato una norma che, nella sostanza, è stata un elemento direttore delle scelte e degli indirizzi dei comuni, pertanto mi pare una norma da mantenere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Manteniamo l'emendamento perché ci sembra che, anche in concreto e riferendomi a quanto diceva il Capogruppo del PCI, Bontempi, poco fa, non si è fatto ricorso in questi anni all'applicazione della norma contenuta nell'articolo, ma si è cercato di pervenire, attraverso una forma di collaborazione, alla costituzione di Consorzi intercomunali per la formazione dei piani regolatori generali, quindi non comprendiamo la ratio per la difficoltà, che c'è dietro alla norma, di intravedere la legittimità di Consorzi, che di fatto poi dovrebbero essere costituiti e che sarebbero consorzi volontari, a seguito dell'imposizione di un piano regolatore intercomunale obbligatorio che è una cosa un po' strana. Ma, di fatto, è avvenuto il contrario, noi crediamo che, al di là delle motivazioni di carattere giuridico, nella sostanza la ratio non è altro che una norma che non viene usata dalla Regione, proprio perché crediamo sia di difficile e problematica applicazione sotto il profilo della legittimità. Quindi manteniamo l'emendamento che abbiamo presentato.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
"Articolo 7 - 1) Al primo comma dell'art. 17 vengono aggiunte le parole: 'Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali'.
2) Al secondo comma dell'art. 17 vengono soppresse le parole 'e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione dell'edificazione o che non comportano sostanziali modifiche'.
3) Dopo il secondo comma dell'art. 17 viene inserito il seguente comma: 'Le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione dell'edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse sono adottate dal Consiglio comunale, depositate presso la segreteria del Comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e sono messe a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque pu presentare osservazioni alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Valgono le norme di cui ai commi ottavo e successivi dell'art. 15".
L'Assessore Astengo presenta il seguente emendamento: Viene inserito il seguente punto 3) aggiungendo, al secondo comma dell'art. 17, dopo le parole "secondo le norme di cui ai commi" il numero "4".
Dopo il n. 15 sono altresì aggiunte le parole "non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica". Di conseguenza il punto 3) diventa punto 4).
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' una semplificazione solo di procedura, per cui si elimina la dichiarazione programmatica della variante.



GENOVESE Piero Arturo

Vorrei chiedere una spiegazione: siccome abbiamo appena avuto il testo scritto non riusciamo a capire qual è il punto 3) che di conseguenza diventa 4).



PRESIDENTE

E' il punto 3) dell'art. 7 che diventa 4).
Chi è favorevole all'emendamento presentato alzi la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 7 (che in sede di coordinamento diverrà art. 9).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 19 Consiglieri L'art. 7 (che in sede di coordinamento diverrà art. 9) è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 3 della proposta di legge n.
407 presentata dal Consigliere Marchini: "Articolo 3 - L'art. 19 è così sostituito: 'Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini: a) i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati od adottati ed i Comuni dotati di strumenti urbanistici adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sono obbligati a dotarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di Piano Regolatore Generale oppure a procedere all'adeguamento del Piano Regolatore.
b) I Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sono obbligati a dotarsi di Piano Regolatore Generale oppure a procedere all'adeguamento del Piano Regolatore entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
c) I Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati od adottati posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sono obbligati a dotarsi di Piano Regolatore Generale oppure a provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programma di fabbricazione".
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 ha risposto SI n. 1 Consigliere hanno risposto NO n. 28 Consiglieri si sono astenuti n. 18 Consiglieri L'art. 3 della proposta di legge n. 407 è respinto.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Volevo favorire i lavori del Consiglio, dicendo che gli articoli della mia proposta di legge dovrebbero essere riassunti in una votazione successiva.



PRESIDENTE

Molto bene.
Torniamo all'esame dell'art. 8 dei progetti di legge unificati n. 321 e 459: "Articolo 8 - Al primo comma dell'art. 19 viene aggiunto il seguente punto: 'd) i Piani Regolatori Intercomunali sono formati entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: Al secondo comma dell'art. 19 viene aggiunto il seguente testo: "ma solo varianti specifiche di adeguamento agli standard della presente legge per la redazione dei programmi pluriennali di attuazione".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siccome l'emendamento presentato dal Consigliere Genovese riguarda il periodo transitorio in cui c'è un'attività di utilizzazione delle varianti ai programmi di fabbricazione, già normati all'art. 83 nel titolo delle norme transitorie, là deve essere collocato e qui suonerebbe quanto meno fuori posto, cioè la norma c'è, ma è collocata fuori posto.



PRESIDENTE

Il Consigliere Genovese accetta di spostare l'emendamento. Pertanto passiamo alla votazione dell'art. 8 (che in sede di coordinamento diverrà art. 10).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 15 Consiglieri L'art. 8 (che in sede di coordinamento diverrà art. 10) è approvato.
"Articolo 9 - 1) Al secondo comma dell'art. 20 le parole 'analisi diretta, o secondo' sono sostituite con le parole 'analisi dirette o, in assenza di esse, secondo'.
2) All'ultimo comma dell'art. 20 le parole 'zone di ristrutturazione nonché per le zone' sono sostituite con le parole 'aree di ristrutturazione urbanistica, nonché per le aree' ".
Viene presentato un emendamento dal Gruppo D.C.: al terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 56/77 dopo le parole "attribuendo mediamente ad ogni abitante" sostituire il restante testo con le parole "100 mc di volume edificabile e per destinazioni d'uso esclusivamente residenziali, 90 mc".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Noi manteniamo l'emendamento, avendo già sviluppato le motivazioni in sede di discussione della legge 56. Riteniamo che la cubatura media attribuita ad ogni abitante insediabile non corrisponda nella totalità del Piemonte ai modi di vivere e di abitare della gente, quindi ci sembra estremamente riduttivo e tale da ricondurre ad un'unica visione di tipo urbano quello che è il modo di insediamento e di vita della gente, che non può essere unificato in base a parametri così rigidi.



PRESIDENTE

Pongo ai voti per alzata di mano l'emendamento D.C. L'emendamento è respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 9 (che in sede di coordinamento diverrà art. 11).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri hanno risposto NO n. 17 Consiglieri L'art. 9 (che in sede di coordinamento diverrà art. 11) è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta un nuovo articolo 9 bis: al primo comma, punto 1) dell'art. 21 (dei progetti di legge nn. 321 459), la frase da "Tale dotazione" a "...così ripartita:" è sostituita con il seguente testo: "Il Piano Regolatore Generale verifica tale dotazione minima complessiva, ne prevede motivate riduzioni in caso di mancanza di previsioni di particolari servizi o infrastrutture e ne verifica la ripartizione, che è di norma la seguente:" al terzo comma dell'art. 21 (dei progetti di legge nn. 321-459) sostituire le parole da "la dotazione..." a "...abitante-vano" con il seguente testo: "opportunamente la dotazione minima in relazione alle accertate esigenze di infrastrutture".
al terzo comma dell'art. 21 (dei progetti di legge nn. 321-459) all'ultima frase, le parole iniziali "in tal caso" sono soppresse.
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie il primo ed il secondo emendamento, accoglie però il terzo, riformulato in questo senso: dopo le parole "in tal caso" aggiungere (almeno se è d'accordo la D.C.) "...per i Comuni ricadenti in Comunità montane, le stesse...".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo dato all'art. 22 della legge 56 particolare significato, nel senso che ci pareva anche, sulla base della prima esperienza fatta, che nella definizione degli standard minimi da rispettare per attrezzature pubbliche (nel caso poi dell'art. 22 degli standard aggiuntivi previsti dai decreti ministeriali del 1978) si potesse cercare di parametrizzare in modo diverso con delle verifiche qualitative. Essendo salvaguardati i minimi, a noi pareva però che, in base all'esperienza, in base all'approfondimento dei problemi posti e che sono quelli di un corretto uso del suolo, è determinato non solamente dall'edificazione, ma deve tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda i suoli che hanno valore agricolo, deve tenere in considerazione un'utilizzazione complessiva equilibrata per cui non si debba, anche attraverso una definizione di standard particolarmente pesanti, soprattutto nel caso di Comuni turistici laddove vengono calcolati non solo sui residenti ma anche sulle presenze medie annue giornaliere, temporanee, ci pareva che questo possa portare applicando dei parametri indiscriminati su tutto il territorio, a dei casi di un non corretto utilizzo del suolo.
Quindi noi volevamo semplicemente, lasciando impregiudicato il concetto, ma introducendo, se il dialogo fosse possibile, quello che abbiamo messo in altri punti della legge, cioè che i riferimenti sono di norma e poi ci sono delle verifiche che sono fatte e motivate a livello di strumenti urbanistici generali o meglio ancora nel caso degli standard aggiuntivi dell'art. 22 dai piani territoriali di Comprensorio, a noi pareva che in questo caso si sarebbe tolta rigidità alla legge, invece che far riferimento a parametri puramente quantitativi si sarebbero potuti introdurre dei correttivi di valutazione meno acritica, quindi di carattere qualitativo, peraltro sempre avente come riferimento verifiche da fare in sede di strumenti urbanistici generali, comunali o intercomunali o in alcuni casi e prima ancora direttive e indirizzi fissati dai piani territoriali di Comprensorio che sono approvati dalla Regione: questo indirizzo non viene accolto, a quanto pare, ma noi riconfermiamo la presentazione degli emendamenti che hanno questo significato; accogliamo per il terzo punto la proposta dell'Assessore.
Ci rincresce che non si sia potuto sviluppare un confronto più approfondito, perché non puntavamo e non puntiamo a stravolgere la legge o a voler diminuire in modo generalizzato gli standard urbanistici previsti dalla legge 56, ma ritenevamo che per l'esperienza fatta i problemi al centro del dibattito oggi dell'uso del territorio potessero consentire che i parametri quantitativi trovassero un momento di contemperamento con valutazioni qualitative sempre affidate al controllo e alle indicazioni della Regione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Molto concisamente vorrei spiegare il motivo per cui la Giunta è contraria, che consiste in due considerazioni: la prima, nella proposta si parla solo di riduzioni e non certamente di aumenti, lo spirito è di carattere riduttivo e non di carattere estensivo o di valutazione in casi in cui debba restringersi, in casi in cui debba aumentare. No, si parla solo di motivate riduzioni.
La seconda ragione è questa: che l'indicazione di un parametro costante per quel che riguarda gli standard minimi relativi a scuole, attrezzature sociali e alle altre infrastrutture essenziali per la vita di quartiere è indispensabile per un equo trattamento di tutti i cittadini in tutti i casi in cui essi si trovano, in Comuni grandi, piccoli, perché sono inerenti a delle attrezzature sociali che devono essere pertinenti a tutti i cittadini e non soltanto ad alcuni. In sede successiva quando ci saranno i piani territoriali e una seconda generazione dei piani regolatori, si potranno forse anche individuare dei diversi elementi di parametrazione, ma in questa prima fase è necessaria un'omogeneazione di base alla quale dobbiamo attenerci perché ci sia equo trattamento per tutti i cittadini della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alla prima parte dell'emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole alla terza parte dell'emendamento nel testo modificato dall'Assessore Astengo alzi la mano. E' accolto.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

E' un caso strano perché l'articolo consiste in un unico emendamento che abbiamo accolto e votato, noi avevamo proposto una diversa formulazione dell'articolo con altri emendamenti che sono stati respinti e che riteniamo sostanziali e, quindi, anche se paradossale, dovremo votare contro questo articolo.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 9 bis, che in sede di coordinamento diverrà art. 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 15 Consiglieri L'art. 9 bis, che in sede di coordinamento diverrà art. 12, è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta un nuovo articolo 9/ter: Il primo comma dell'art. 22 della L.R. 56/77 è sostituito dal seguente testo: "Il Piano Regolatore Generale, quando ne risulti l'esigenza e nel rispetto delle previsioni dei Piani Territoriali, prevede dotazioni aggiuntive di aree per attrezzature pubbliche d'interesse generale, di norma così ripartite:".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: "Sino all'approvazione del Piano Territoriale le verifiche, in sede di formazione del Piano Regolatore Generale, tengono conto delle indicazioni contenute nel primo schema del Piano adottato dalla Giunta Regionale".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

In questo caso, trattandosi di dotazione aggiuntiva di aree per usi pubblici, che i decreti ministeriali del '68 prevedono come facoltativi ove se ne ravvisi la necessità e che consistono sostanzialmente in 15 mq per abitante come dotazione aggiuntiva per i parchi pubblici urbani e dotazioni inferiori per infrastrutture di livello superiore, a noi sembrava e l'abbiamo evidenziato attraverso gli emendamenti presentati che, invece che generalizzare in base a un parametro standard, laddove cioè i piani regolatori intercomunali o comunali riguardino ambiti con più di 10.000 abitanti e quindi anche in questo caso il modo che per noi è quantitativo e acritico, perché potrebbe esserci invece la necessità - la facoltà esiste sempre, mi può obiettare l'Assessore - in situazioni dove ci sono meno di 10.000 abitanti e magari non riscontrarsi in condizioni superiori ai 10.000 abitanti, noi proponevamo e proponiamo che queste verifiche siano fatte in sede di formazione dei piani territoriali di Comprensorio, siccome ci rendiamo conto che questo discorso potrebbe riguardare un futuro non troppo vicino, abbiamo anche inserito la norma dell'emendamento che sino all'approvazione dei piani territoriali di Comprensorio le verifiche vengono fatte in sede di Piano Regolatore Generale tenendo conto del primo schema di piano territoriale che sono ormai vicini alla loro approvazione questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato e che assumono per noi particolare significato, nella misura in cui tendono a non rendere così rigidi in base a parametri di riferimento che sono astratti e uniformi delle previsioni di aggiuntive di standard che secondo noi devono avere una verifica di tipo qualitativo sul territorio.



PRESIDENTE

Replica l'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Mi è d'obbligo una precisazione; nei compiti contenuti del Piano Territoriale c'è precisamente ed è già in legge l'individuazione dei fabbisogni quantitativi, qualitativi di occupazione alloggio e servizi disaggregandoli per aree geografiche. A quel punto i servizi saranno anche precisati, l'adeguamento dei piani regolatori comunali e intercomunali ai piani territoriali comporterà queste precisazioni, quindi il primo comma di questo emendamento non ha ragione di essere perché esiste già nella legge il secondo riguarda il periodo transitorio e, tra l'altro, in ogni caso non dovrebbe essere collocato in questo punto, ma anche nel periodo transitorio è competenza del primo piano territoriale precisamente di individuare questi elementi. La messa a regime del raccordo tra piani regolatori comunali e piano territoriale comporterà precisamente gli aggiustamenti che il Consigliere Genovese in questo momento ritiene di evidenziare e per i quali certamente c'è consenso, ma il meccanismo era già stato individuato e noi riteniamo che non debba essere ulteriormente appesantito con queste annotazioni.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al nuovo art. 9/ter alzi la mano. E' respinto.
"Articolo 10 - Al primo comma dell'art. 23 le parole 'totale con modifiche dei volumi preesistenti' sono sostituite con la parola 'urbanistica'; dopo le parole 'non deve essere inferiore' sono aggiunte le parole 'di norma'; dopo le parole 'le aree edificate non soggette a ristrutturazione' viene inserita la parola 'urbanistica' ".
Procediamo alla votazione dell'art. 10, che in sede di coordinamento diverrà art. 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere L'art. 10, che in sede di coordinamento diverrà art. 13, è approvato.
"Articolo 11 - All'art. 24 il terzo comma è sostituito con il seguente: 'Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica culturale e tradizionale'.
2) Il quarto comma dell'art. 24 è così modificato: 'Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi: a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1 giugno 1939, n. 1089 e di cui all'art. 9 della presente legge e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo ottavo comma b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del prodotto edilizio c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempre che disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 40.
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
3) Al quinto comma dell'art. 24, dopo la parola 'insediamenti' sono aggiunte le parole 'di cui ai commi precedenti'.
4) Dopo il quinto comma dell'art. 24 viene inserito il seguente testo: 'Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale'.
5) Al sesto comma dell'art. 24, dopo la parola 'restauro', sono inserite le parole 'e risanamento'.
6) Al settimo comma dell'art. 24 dopo le parole 'successive modificazioni e integrazioni' si inseriscono le parole 'e della legge 5.8.78, n. 457'.
7) All'ottavo comma dell'art. 24 dopo le parole 'con l'individuazione' vengono inserite le parole 'delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché' .
8) All'art. 24 aggiungere il seguente comma: 'Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico' ".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

All'art. 24 vi sono dei rinvii che concernono l'ex art. 9 del titolo primo, bisognerebbe che ci chiarissimo i contenuti relativi alla Commissione sui beni culturali ambientali per poter votare questo articolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Abbiamo già dichiarato all'inizio quando abbiamo votato gli artt. 1 e 2 che avremmo inserito questa Commissione nelle norme transitorie e per questo adesso c'è anche pronta una formulazione ma in ogni caso va alle norme transitorie e quindi in tutta la parte degli emendamenti o della legge 459 che rifanno questo riferimento avranno semplicemente come emendamento proposto l'indicazione della Commissione dei beni culturali ambientali di cui all'articolo che sarà inserito nel titolo delle norme transitorie.



PRESIDENTE

Il Consigliere Marchini presenta i seguenti emendamenti: Il punto 2) è sostituito come segue: "Nei complessi urbani di interesse storico-artistico e/o ambientale, gli insediamenti necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal piano regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge ove previsti dal piano.
Nei Comuni dotati di PRG con previsione di strumenti urbanistici esecutivi, in assenza degli strumenti esecutivi predetti e sino alla loro approvazione, gli interventi sono disciplinati nel seguente modo: a) I complessi urbani e gli edifici singoli di interesse storico artistico compresi negli elenchi di cui alla legge 19 giugno 1939 e di cui all'art. 9 della presente legge sono soggetti esclusivamente a restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente articolo 13.
b) Le aree di valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione di usi sociali pubblici.
c) Gli edifici compresi nei complessi urbani di interesse ambientale sono soggetti esclusivamente ad interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi di cui al precedente comma sono attuati in concessione singola, con piani esecutivi convenzionati e di recupero e con comparti di cui agli artt. 41/bis, 43, 44, 46 della presente legge".
E' soppresso il punto 4.
Al sesto comma dell'art. 24, dopo le parole "restauro", sono inserite le parole: "risanamento conservativo" e "ristrutturazione edilizia".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie gli emendamenti perché ci sono le attuazioni con concessione singola che non sono normate.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal Consigliere Marchini.
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 11, che in sede di coordinamento diverrà art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 15 Consiglieri L'art. 11, che in sede di coordinamento diverrà art. 14, è approvato.
Il Consigliere Marchini propone di fare un'unica votazione sugli artt.
4-5-6-7-8 della proposta di legge n. 407 da lui presentata.
Il Consiglio concorda.
Vi do lettura degli articoli 4-5-6-7-8: "Articolo 4 - Il quarto comma dell'art. 25 è così modificato: 'Nelle aree destinate ad attività agricola sono ammesse: a) opere destinate a residenza rurale nei limiti fissati dall'VIII comma b) attrezzature agricole, infrastrutture quali stalle, silos, serre magazzini, ambienti per la lavorazione di prodotti agricoli locali e laboratori complementari all'agricoltura secondo le norme regolamentari di cui all'art. 87' ".
"Articolo 5 - I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 25 sono soppressi".
"Articolo 6 - L'ottavo comma dell'art. 25 è così modificato: 'Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti: a) terreni a coltura orticola floricola specializzata mc 0,10 per mq b) terreni a coltura legnosa specializzata, terreni a seminativo ed a prato permanente mc 0,06 per mq c) altri terreni a destinazione agricola mc 0,04 per mq' ".
"Articolo 7 - Dopo l'ottavo comma dell'art. 25 è aggiunto il seguente comma: 'Le concessioni per abitazioni rurali possono essere rilasciate ad imprenditori agricoli esercenti l'attività agricola sia a titolo pieno, che a titolo parziale' ".
"Articolo 8 - Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente articolo 25 bis: 'In deroga ai limiti posti dall'ottavo comma del precedente articolo è ammesso l'ampliamento delle abitazioni rurali fino ad un massimo di mc 500.
E' consentito ai proprietari, anche non imprenditori agricoli e/o non residenti nel Comune, il recupero di fabbricati abbandonati o comunque non più utilizzati ai fini della conduzione del fondo, purché siti in zona rurale dei Comuni collinari o montani. Il recupero, di cui al comma precedente, deve avvenire mediante interventi di ristrutturazione edilizia di ricostruzione integrale se trattasi di case coloniche, di ricostruzione parziale, con un massimo del 50%, se trattasi di edifici rustici.
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda la destinazione agrituristica dell'immobile con utilizzazione diretta o mediante locazione; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
Devono inoltre essere eseguiti i servizi essenziali (strade, acqua potabile, energia elettrica, depurazione scarichi)' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 4 Consiglieri hanno risposto NO n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 15 Consiglieri Gli artt. 4-5-6-7-8 del progetto di legge n. 407 sono respinti.
Torniamo all'esame dell'articolato dei progetti di legge n. 321 e 459 unificati.
"Articolo 12 - 1) al secondo comma dell'art. 25, punto e), dopo le parole 'per altre destinazioni' sono aggiunte le parole 'comprese quelle di carattere agrituristico'.
2) Al terzo comma dell'art. 25, dopo le parole 'alla realizzazione di' sono aggiunte le parole 'infrastrutture e'.
3) Dopo il terzo comma dell'art. 25 è aggiunto il seguente comma: 'La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità anche sulla scorta degli studi compiuti dall'Istituto di cui alla legge 8.3.1974, n. 12. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare o comunque non oltre i termini di cui all'art. 58'.
4) Al quinto comma dell'art. 25, dopo le parole 'e le sanzioni' sono 'aggiunte le parole 'a norma del successivo art. 69'.
5) Il sesto comma dell'art. 25 è sostituito con il seguente: 'E' consentito il mutamento di destinazioni d'uso: a) nei casi di morte o invalidità del concessionario b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno c) nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15. Per il Mutamento di destinazione predetto deve essere richiesta concessione, che verrà rilasciata a titolo oneroso' ".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'art. 25 della legge 56/77 presenta numerosi emendamenti da varie parti presentati, è un articolo sul quale non abbiamo concluso l'esame preventivo, per cui, stante anche la scarsa attenzione che oggi prestiamo a questa legge, riterrei opportuno che si facesse una pausa, a meno che la Giunta non voglia respingere tutto in blocco, si taglia corto, ma mi pare che questa non sia l'intenzione. Alcuni colleghi anche del Partito comunista sono d'accordo su alcuni aspetti di questi emendamenti, per cui sarebbe necessario secondo noi una breve sospensione per concordare in modo chiaro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Signor Presidente, per economia di lavori proporrei che veramente il gruppo ristretto si riunisca perché sono veramente scettico sulla possibilità di poter operare in aula una sintesi della formulazione di questo articolato, credo che se ci isolassimo mezz'ora forse riusciremmo a portare in aula un testo che sia oggetto delle valutazioni e degli accordi.



PRESIDENTE

Potrebbe esserci un altro sistema: se questo articolo è a sé stante e se non si riverbera su altri articoli successivi, si potrebbe esaminare qualche articolo successivo, terminare ad un'ora ragionevole e lasciare la Commissione ristretta a rivedere quest'articolo su cui si potrebbe tornare domattina in apertura di seduta.



BONTEMPI Rinaldo

A me sembra che senza essere ovviamente contrario in linea di principio con tutte le richieste di approfondimento, che di quest'articolo si sia discusso lungamente in Commissione e che una certa chiarezza che sta dietro sia alle motivazioni, quindi alle possibili illustrazioni degli emendamenti del Gruppo della D.C., sia alle risposte che parzialmente forse certo non a tutto quello che volevano ottenere questi emendamenti vengono dati dalla Giunta sia possibile attraverso il confronto per commi. Faccio un esempio quando da parte dell'emendamento della D.C. si propone una certa impostazione relativa ai piani aziendali, forse non tutta è recepita, ma l'emendamento della Giunta risponde a quest'esigenza a sua maniera e pu essere semplicemente giudicata.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il riferimento ai piani zonali è già compreso nella legge, non capisco perché debba essere riformulato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Devo presentare un emendamento al secondo comma lettera a): eliminare le parole "la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali" e sostituire con "il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione". Con questo si ottiene che il piano regolatore non solo provvede alla ripartizione tra le classi ma individua il territorio ai fini agricoli e pastorali e poi lo ripartisce.



BONTEMPI Rinaldo

Spiegavo ai colleghi che con questo emendamento in realtà si viene incontro all'esigenza che nel piano regolatore vengono individuate le aree agricole risultanti dai piani zonali e in seguito alla ripartizione.



PICCO Giovanni

Riformulo la proposta della sospensione che mi pare molto più produttiva ai fini dei nostri lavori.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Besate alzi la mano. E' approvato.
Il Gruppo D.C. propone di sopprimere la lettera b) dell'art. 25 della legge regionale 56/77.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento è collegato con emendamenti successivi sempre all'art.
25, che prevedono un diverso calcolo della cubatura per le abitazioni, per cui, se verranno accolti gli emendamenti successivi, è necessario eliminare la lettera b) perché non c'è questo calcolo. L'Assessore aveva già anticipato che non accettava un tipo di calcolo nuovo, anche se più giusto perché, diceva, più complicato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

C'è una pratica impossibilità di accoglimento del concetto che teoricamente potrebbe anche essere affascinante e cioè quello di individuare non un parametro unico per tutti i tipi di culture, bensì legato alle caratteristiche delle aziende; potrebbe essere affascinante ma creerebbe delle difficoltà di interpretazione inenarrabili e soprattutto determinerebbe una situazione di differente trattamento dei soggetti nei confronti di queste classi di uso del suolo e quindi, siccome la legge statale fa riferimento al parametro 003 indice di cubatura per le classi agricole, abbiamo già ottenuto una differenziazione di questo parametro unico in classi relative ai tipi di colture, ma un'ulteriore differenziazione nell'ambito di ognuna di queste classi creerebbe in assenza di parametri oggettivi di valutazioni sulle caratteristiche aziendali creerebbe situazione di disparità di trattamento e pertanto non può essere accolto proprio per questo elemento che potrebbe diventare incostituzionale.



CHIABRANDO Mauro

Non può essere accolto per altri motivi, ma non certo per l'incostituzionalità, perché questo principio è già vigente in altre leggi regionali, quindi non credo che tocchi il problema dell'incostituzionalità.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale. All'art. 25 della L.R.
56/77, 2° comma, dopo il punto f) inserire il seguente: "g) disciplinare l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei fondi ricadenti in tutto o in parte nel territorio comunale, di imprenditori agricoli singoli o associati.
I punti g) ed h) diventano rispettivamente h) ed i)".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

C'è una proposta di correzione ed è semplicemente questa: cancellare le parole "in tutto o in parte" e lasciare "ricadenti nel territorio comunale" e aggiungere "e in quello dei Comuni limitrofi".



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Vorrei dire che la cooperativa può farsi in un Comune e avere soci nei Comuni vicini, così come è nella prassi normale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Non capisco questo emendamento, se ha lo scopo di assorbire quello da noi presentato dice tutta un'altra cosa, perché chiediamo di poter fare queste costruzioni da limitare nelle zone agricole a prescindere dal piano regolatore.
Ora, che l'Assessore mi dica che il piano regolatore deve disciplinare queste cose non c'è bisogno di scriverlo, semmai è limitativo dire che in quei Comuni limitrofi un impianto cooperativo previsto dal piano regolatore deve poter avere qualsiasi dimensione, se previsto dal piano regolatore non vedo perché ci debba essere un limite. Chiediamo che possano essere costruiti nelle zone agricole al pari delle stalle sociali, al pari degli impianti singoli per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli.
L'Assessore dice: "il fatto è che questi impianti possono avere dimensioni enormi", posso anche convenire con questa preoccupazione, non chiediamo impianti di dimensione enorme, ma che quando in un Comune o in 10 Comuni si vuole fare un frigorifero per la conservazione della frutta oppure un centro di raccolta latte possa essere fatto, senza attendere la variante del piano regolatore che impiega almeno due o tre anni prima di trovare applicazione. In questo modo diamo agli agricoltori per associarsi da una parte i soldi e dall'altra li facciamo attendere 3 anni per poter avere gli impianti. Chiediamo un limite per questi impianti a limitata dimensione.
L'Assessore ha fatto un esempio di un impianto mastodontico di 1000 mt di lunghezza per 100 metri di altezza, non ci riferiamo a questi casi, ci riferiamo ai 30 agricoltori che vogliono fare il frigorifero oppure a quelli che vogliono fare il centro raccolta latte o a quelli che vogliono fare il piccolo macello.
Mi pare che ciò che abbiamo richiesto sia in linea con la politica regionale, si tratta di capirci e di porre un limite perché non ci siano esagerazioni o impianti che portino inconvenienti di carattere di viabilità di infrastrutture.
Accettiamo l'emendamento presentato dall'Assessore, sfonda però una porta aperta, è una cosa pacifica, anche se non c'è si farebbe ugualmente il piano regolatore lo individuerebbe ugualmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Mi pongo una domanda a voce alta, può prevedere il sorgere di iniziative di carattere associativo vuoi stalle sociali o caseifici impianti di stoccaggio per cereali che non sono ancora pensati dagli stessi produttori. Ora, chi si interessa di agricoltura (e sono tanti in questo Consiglio) sanno che ci sono delle iniziative di vario genere, portate avanti non soltanto dalle leggi regionali ma anche dalle leggi di estrazione comunitarie, non ultima quella dell'associazione economica dei produttori. Mi chiedo come il Piano regolatore che viene elaborato dal Comune possa prevedere la localizzazione di una determinata infrastruttura al servizio delle aziende agricole in una determinata località, ora è chiaro che tutti i piani regolatori comunali dovranno prevedere una certa localizzazione per questi impianti qualora sorgessero. Però come è posto l'emendamento mi pare che sia quanto meno restrittivo e punitivo nei confronti dell'associazionismo così come l'intendiamo noi, perché si incomincia a dire disciplina l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione e lavorazione, ora cosa si intende per disciplina o meglio che tipo di disciplina? Ricadenti nel territorio e in quelli dei Comuni limitrofi (qui è limitativo) perché non facciamo altro che portare avanti delle iniziative di carattere di insediamento e di investimento ripetitivi che hanno dei costi di gestione sicuramente superiori di grossi impianti, perché la tecnologia più avanzata non ci porta a degli impianti di stoccaggio dell'impianto di conservazione o di lavorazione minimi o piccoli, ci porti invece la logica economica ad avere dei grossi impianti proprio per la lavorazione, la conservazione dei prodotti agricoli. Chiarito il significato della disciplina, secondo punto su cui mi permetto obiettare è quello di limitare questo impianto all'utilizzazione dei produttori del Comune e di quelli limitrofi perché dicendo limitrofi mi pare che siano solo quelli che stanno attorno, non quello che sta al di là del Comune vicino, quindi andremo a creare tutta una serie di infrastrutture che sarebbero ripetitive per il costo d'esercizio e quindi aumenterebbero i costi globali e in definitiva non avvantaggerebbero l'economia agricola quindi credo che se un correttivo si debba portare a questo emendamento lo si debba dire, delle produzioni dei fondi ricadenti nel territorio comunale ed in quello del Comprensorio, diciamo almeno a livello comprensoriale se vogliamo dare una limitazione. Caro professor Astengo, abbiamo l'esempio tipico del macello di Cussanio che serve non solo la provincia di Cuneo, ma quella di Torino, Vercelli ed Asti e allora vedo quindi che interessa tutta la Regione il macello di Cussanio e può interessare anche altre Regioni perché l'associazionismo dei produttori, se lei non lo sa, ha tre livelli di organizzazione: provinciale, regionale e nazionale, quindi se lei non conosce la legge sull'associazionismo delle istituzioni dei professori non venga qui ad insegnare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

La prima cosa che volevo rilevare è che comunque l'emendamento della Giunta riguarda la parte della disciplina dei compiti del Piano regolatore e quindi dice che questo tipo di intervento va disciplinato, quale sarà la disciplina si vedrà, perché altrimenti bisognerebbe fare una declaratoria di quello che ci vuole e ci deve essere.
Qui si dice: 'il Piano regolatore disciplina' difatti il collega Chiabrando ha detto che lo ha accettato.
Semmai la questione sollevata dal collega Chiabrando è quella che si riferirebbe al successivo quinto comma, cioè "nel territorio agricolo sono ammesse esclusivamente..." ma questa è un'altra parte dell'articolo. C'è una questione che si intromette, quella del territorio dal quale provengono le produzioni per cui sono ammesse queste costruzioni, se verranno ammesse lo vedremo ed è effettivamente un discorso che dal punto di vista economico quello tenuto dal Consigliere Franzi non fa una grinza, è ineccepibile.
Ricordo ieri quando l'Assessore Astengo in Commissione ha sollevato il problema dicendo: "se c'è un'associazione regionale per cui portano tutti lì, fanno conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione in territorio agricolo dove si ammette la costruzione alla stregua di costruzioni agricole per la quale non è richiesta la concessione, non si pagano gli oneri di urbanizzazione, perché è al servizio delle aziende agricole e lo comprendiamo bene che il problema esiste, ma se vanno nel territorio poniamo di Mongardino quel territorio viene scompaginato, non è più una questione che riguardi una cosa singola, perché può essere benissimo un impianto regionale per una determinata produzione o per altre associazioni, sono diverse le associazioni dei produttori agricoli". Credo che da questo punto di vista si tratterà di specificare quando si arriverà con ogni probabilità, Assessore Astengo, a meno che su questa parte che forse riguarda la questione del Comune o dei Comuni limitrofi che mi pare è effettivamente discutibile è già qualche cosa in più rispetto al niente che esisteva prima, ma qui dove si parla della disciplina non anticiperei quella della produzione proveniente dai fondi dei Comuni o di quelli limitrofi, semmai si vedrà al comma quinto. Difatti avevo preparato una specie di testo che si riferiva al comma quinto dove è detto che nelle aree destinate ad attività agricola sono ammesse esclusivamente le opere, in quello della Giunta sono ammesse altresì quelle degli impianti associativi di soci. E' meglio collocarlo lì, perché se anticipiamo la dimensione, la provenienza non so, perché dove si fa la disciplina si deve prevedere anche l'area di provenienza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Mi pare che il Consiglio su questo punto stia diventando come quel famoso ufficio complicazioni di cose facili. Nelle varie teorizzazioni che hanno preceduto questa finale discussione, sembrava in teoria ci fosse un accordo. Non riesco a capire perché si vuole introdurre in senso così rigido, così limitativo il discorso del piano regolatore. Il piano regolatore individuate le aree a vocazione agricola penso che a questo punto se non si vuole cadere nell'assurdo si debba lasciare libertà e facoltà su queste aree di poter costruire gli organismi di cui stiamo discutendo indipendentemente che essi vengono ad avere carattere comunale o intercomunale o provinciale o al limite anche regionale, perché? Perch oltretutto richiamiamo più volte i piani agricoli zonali per cui in un certo qual modo dovrà esserci anche un pronunciamento di quest'organo intermedio tra il Piano Regolatore e la Regione. Porto un esempio pratico l'Assessorato per il tramite dell'Ente di sviluppo con una pratica Feoga sta andando all'individuazione del terreno per costituire un organismo di secondo grado, la cui ubicazione non può che cadere in un unico Comune, ma nella misura in cui gli operatori interessati, i primi sono i produttori agricoli, coloro che debbono cedere i terreni pronunciamento eventuale del comitato zonale c'è accordo perché si devono dilazionare ulteriormente le cose in attesa che questo venga recepito nel piano regolatore con varianti e non varianti e con tutte le procedure che sono già state qui indicate e che portano alle calende greche e che tante volte sono motivo per far crollare l'iniziativa prima ancora di sorgere. Perché l'ho definita assurda, sarebbe come ad un libero professionista, ad esempio un medico gli si consentisse di esercitare la professione e non gli si consentisse di costruire l'ambulatorio o al commercialista di avere il relativo studio qui stiamo parlando di agricoltura avanzata, dotata di tutte le strutture e infrastrutture di cui necessita, individuata un'area a vocazione agricola riconosciuta la possibilità di poter procedere, perché si deve tornare ancora con la remora rigida, limitativa, burocratizzata del discorso del Piano Regolatore?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ho seguito questa disputa e mi pare si possano fare due annotazioni: in primo luogo che scopro improvvisamente che il Piemonte è una Regione a vocazione prevalentemente agricola, almeno nella sua espressione in quest'aula; la seconda, che si ha l'impressione che tutto quanto viene fatto in agricoltura sia giusto, sia bene, sia produttivo, sia opportuno sia educativo, questo è anche un fatto che sarà meglio che sottolineiamo una volta tanto. Per quanto riguarda il problema, mi pare abbastanza corretta l'impostazione della Giunta dove dice: "Il Piano regolatore disciplina", mi pare che questo significhi non tanto dimensione, quanto indica dei criteri con cui ecc. A questo punto forse però quando si è detto che il Piano Regolatore indica questi tipi di criteri con cui localizzare non vorrei però che questo tipo di attenzione al problema imprenditoriale perché chiunque sia il soggetto è un problema di impresa, non cada poi nell'indicazione del collega Besate dove richiamava l'opportunità di riportare alla normativa territoriale, se così vogliamo, all'art. 5, senza richiamare gli imprenditori singoli non solo quelli associati, perch questo è un problema di impresa, se l'impresa agricola che deriva o da un'estensione di territorio o da un'estensione di più proprietari che quindi fanno il territorio, determinano la necessità di una struttura operativa di questo genere, prescinde dal soggetto così come è introdotta correttamente dalla Giunta.
Suggerivo all'Assessore l'opportunità di cercare di coordinare questi diversi tipi di distanza che vengono fuori dopodiché mi sembra una linea abbastanza corretta.



PRESIDENTE

Replica l'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi del Consiglio ai vari livelli in cui si opera e non pensare che introducendo un discorso in un solo livello si deve toccare tutto. Abbiamo un livello territoriale e in questo è già stato detto che gli impianti, i sistemi di impianti di interesse regionale trovano la collocazione in quel punto cioè nel piano territoriale, quindi anche negli schemi attuali se ci sono queste grosse iniziative devono essere evidenziate perché se non fossero evidenziate mi domando qual è il contenuto dei piani territoriali. C'è questo livello quindi tutte le preoccupazioni che riguardano i grossi impianti hanno la loro collocazione, c'è un livello che è di piano regolatore comunale o intercomunale, non ho nulla in contrario a sopprimere anche la parte dei Comuni limitrofi, ritengo che la disciplina (e giustamente e correttamente il Consigliere Marchini ha fatto riferimento) che la parola disciplinare non vuol dire individuare necessariamente l'area, ma è dare le norme, le prescrizioni da tener conto nella formazione di questi impianti, per i quali può essere il Piano Regolatore l'indicazione, può anche semplicemente a seconda delle dimensioni soltanto degli aspetti di carattere regolamentare. Aggiungo che c'è un terzo livello che è quello operativo, e che è indicato in un comma successivo quando si fa riferimento all'art. 87 della legge 56. L'art. 87 è quello che per ora non ha ancora avuto adempimento da parte della Giunta. Speriamo prima della chiusura di poter arrivare a degli elementi conclusivi e cioè sono quei criteri di carattere regolamentare che servono per la formazione dei regolamenti edilizi, allora in quella sede la difficile definizione in termini parametrici e di carattere generale che ci ha lasciati in sospeso nella Commissione potrebbe invece localmente piano per piano, regolamento edilizio per regolamento edilizio trovare le collocazioni, cioè possono essere collocate sul territorio senza la necessità di una specifica individuazione di piano regolatore per esempio una cantina sociale che abbia le dimensioni... Ma in quella collocazione dell'art. 87 è possibile specificare queste norme, in sede generale incorriamo in grosse difficoltà di individuazione di numeri.
Allora con i tre livelli piano territoriale c'è; piano regolatore possiamo fare un correttivo e sopprimere anche dopo la parola "fondi" tutto il resto e semplicemente dire disciplinare l'eventuale costruzione (eventuale perch non è detto che in tutti i Comuni esista) di impianti per conservazione e lavorazione e trasformazione, commercializzazione delle produzioni dei fondi di imprenditori agricoli singoli e associati. Sopprimiamo la localizzazione e dopodiché c'è il terzo livello art. 87.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'Assessore ha confermato la mia prima osservazione e cioè che questo emendamento come era impostato qui non risolveva nessuno dei due problemi (uno è quello da noi presentato che mi si dice lo ritroveremo dopo inerente i piccoli impianti che noi chiediamo possano essere fatti a prescindere dagli strumenti urbanistici), non disciplinava neppure il livello successivo, perché con la limitazione agli imprenditori agricoli del Comune, era chiaro che si riferiva a impianti piccoli, quelli che noi vogliamo disciplinare dopo. Lo scopo del nostro emendamento che viene dopo è quello di poter fare piccoli impianti di raccolta e conservazione a prescindere dagli strumenti urbanistici. Questa nostra richiesta non era soddisfatta da questo emendamento, questo va bene se però viene tolta la parte limitativa del territorio, perché se il Piano Regolatore lo discipliniamo è giusto che non ci siano limiti. Chiedo all'Assessore Ferraris la testimonianza: le associazioni dei produttori avranno il livello provinciale ed è giusto che questi eventuali impianti siano previsti dai Piani Regolatori, però bisogna togliere "il Comune e i Comuni limitrofi".



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Apprezzo lo sforzo compiuto dall'Assessore e dalla Giunta di togliere quella parte limitativa, però vorrei che il professor Astengo mi spiegasse in che modo il Piano Territoriale potrà indicare le località ove localizzare gli insediamenti collettivi a dimensione intercomunale comprensoriale, provinciale. Ho sotto mano il primo schema di Piano territoriale del Comprensorio di Vercelli (parlo di quello di Vercelli perché è stato uno dei primi ad essere presentato e l'abbiamo già peraltro esaminato anche in I Commissione) però non rilevo che si faccia cenno dove andare a localizzare ad esempio il centro di stoccaggio del riso, perché a Vercelli si produce del riso; si costituirà l'associazione economica dei produttori del riso, dove si andrà a costituire l'impianto di stoccaggio? Non è detto perché si parla di agricoltura, c'è la delimitazione delle aree agricole, si parla del terziario e si dice: "i centri scolastici, i centri ospedalieri o i poli industriali", quindi si individuano i poli commerciali, le aree per l'insediamento dell'artigianato, le aree industriali, non si dice niente per quanto riguarda i centri di commercializzazione agricola, questo perché? Perché certamente i Consiglieri comprensoriali non hanno la divinazione del potere di rendersi conto come e in che modo e dove soprattutto i produttori riterranno di preferire un'area per la costruzione di un centro di stoccaggio, questo discorso evidentemente vale per il Comprensorio di Vercelli come per tutti i Comprensori perché abbiamo anche visto quello di Alba-Bra, dove pare si produca anche del vino, e quindi il voler rimandare eventualmente al Piano territoriale di Comprensorio pare che sia un qualcosa di ipotetico e anche di pericoloso perché si vanno a predeterminare delle località che possono anche essere non gradite ai produttori.



PRESIDENTE

Votiamo l'emendamento proposto dall'Assessore Astengo che l'ha modificato in questo senso: "g) disciplinare l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati".
L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: all'art. 25 della L.R. 56/77, terzo comma, dopo le parole: "...dell'attività agricola" inserire le seguenti "e quelli inclusi in piani aziendali o interaziendali di sviluppo formati ai sensi della legge regionale 22/2/1977, n. 15, sempre che in corso di attuazione con i benefici regionali di cui alla legge 12 ottobre 1978, n. 63".
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Il piano regolatore non può in ogni caso destinare ad altri usi i terreni compresi in piani di miglioramento fondiario sovraziendale o costituenti aziende agricole che abbiano in corso o realizzato piani di sviluppo aziendale o interaziendale o attuato investimenti in corso di ammortamento e le cui famiglie di imprenditori comprendono almeno un giovane di età inferiore ai 45 anni, che si impegni a condurre l'azienda per almeno 10 anni.
Le aree da mantenere ad usi agricoli, di cui ai commi precedenti, sono individuate dal piano agricolo zonale, di cui alla legge regionale 20/78.
In attesa dell'approvazione del piano agricolo zonale, le aree stesse sono individuate in via provvisoria con delibera delle commissioni agricole zonali di cui alla legge stessa".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il nostro emendamento è composto dai due commi che affermano tre concetti: alla salvaguardia dei terreni agricoli più produttivi già prevista dalla legge 56 venivano aggiunti i piani di miglioramento fondiario che non vedo più nell'emendamento nuovo; 2) i piani di sviluppo aziendale e interaziendale che sono invece recepiti dall'emendamento Astengo; 3) per dare corpo a queste priorità, a queste salvaguardie, sia quelle già previste in legge sia in quelle successive noi dicevamo siano i piani agricoli zonali a farle notare ai Comuni, quest'ultima parte non c'è.
Inoltre faccio notare che anche l'emendamento così come è della Giunta secondo me, volendo anche approvare l'emendamento della Giunta va ritoccato in quanto non è opportuno richiamare leggi vigenti, la 63 che oggi c'è e domani non può esserci, lo riformulerei in questo modo: "...e quelli inclusi in piani aziendali o interaziendali in corso di attuazione ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti in materia", che siano statali regionali, comunitarie.
Chiedo al Consigliere Besate il suo parere se non è il caso di includere anche i piani di miglioramento fondiario nella salvaguardia perché anche là facciamo spese pubbliche, di ristrutturazione, di irrigazione e sarebbe bene includerli nella salvaguardia, che poi non è una salvaguardia assoluta perché come l'Assessore Astengo propone è una salvaguardia relativa perché dice che non si possono destinare ad altri usi, salvo casi di esigenze eccezionali.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Non vorrei essere ancora una volta polemico ma si dice: dopo " 'attività agricola' quelli inclusi in piani aziendali o interaziendali di sviluppo formati ai sensi della legge 22.2.77 n. 15 sempre che in corso di attuazione": e quelli che verranno? Ecco la prima domanda che mi pongo perché le domande l'Assessore Ferraris sa che si presentano in tempi diversi, non è che siano scaduti i termini per la presentazione di questi piani.
Noi abbiamo in fase di attuazione nel Comprensorio biellese un'opera che richiederà un intervento di 50-55 miliardi di investimenti per irrigare qualcosa come dai 6000 ai 7000 ettari di terreni. E' evidente che in quella zona si dovranno compiere dei lavori di ristrutturazione aziendale, irrigua e di viabilità minore, compiere quindi dei lavori di ristrutturazione radicale completa della zona che, per una parte potranno essere inseriti in piani aziendali, per altri in piani interaziendali che hanno tutti i caratteri quindi nel miglioramento classico, agronomico, sulla base della legge 215 del 1933; ora mi chiedo, quella pluralità di aziende come si troveranno fra un anno o due o tre anni quando incominceranno a far derivare l'acqua dal famoso invaso... finanziato anche con i quattrini della Regione che non potranno muoversi perché il piano regolatore del Comune prevede un qualcosa di diverso, quindi dobbiamo stare attenti prima di mettere delle limitazioni perché diversamente andiamo a cozzare contro la programmazione agricola, finanziata con i quattrini dello Stato e della Regione. Non dimentichiamo che ci sono anche le Direttive comunitarie che saranno modificate, adeguate, ma che comunque saranno ancora rifinanziate.
Tutto quel discorso sulla modifica del sistema di intervento del Feoga non interventi sui prezzi, ma interventi per come si potranno collocare nell'area piemontese con tutte quelle limitazioni di carattere urbanistico in tutti questi vincoli, lacci o laccioli che si vanno a creare anche nei confronti delle aziende agricole. Non interessa che nel Comune di Torino di Vercelli non si possa costruire, è un problema al di fuori della mia settorialità di competenza, però chiedo che si lasci una certa libertà di iniziative delle aziende agricole, non tanto nella dimensione dei territori così classificati in base ai piani territoriali, comprensoriali soprattutto dove vengono fatti investimenti sull'ordine di decine e decine di miliardi, è questo il problema che voglio che l'Assessore Ferraris faccia presente al suo collega professor Astengo, perché a questo punto ho la netta sensazione che le cose a livello di Giunta non vengano intese.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Riformuliamo l'emendamento in questi termini: "... e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo approvati ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti".



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento sostanzialmente va bene perché accoglie tutte le richieste, però c'è quell'inciso '...in corso di attuazione', che pu essere limitativo, in quanto può esserci un piano o irriguo o di riordino.
Chiedo se questo inciso non è limitativo rispetto ad altri atteggiamenti sempre regionali che magari nel contempo hanno autorizzato altri impianti quindi non riconosceremmo "autorizzati" perché per un mese, per 6 mesi non sono in corso di attuazione. A me pare che sia una discordanza, sarebbe meglio secondo me scrivere "autorizzati" in modo che dal momento in cui sono autorizzati questi piani singoli o collettivi o pubblici o privati questa data coincida con l'altra data della salvaguardia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

L'art. 12 della legge 63 dice che la Giunta regionale può finanziare anche per intero la spesa occorrente per la redazione a cura delle Comunità montane o dei Comuni interessati o dei Consorzi irrigui di bonifica di miglioramento fondiario piani di ricomposizione fondiaria, perché anche i Consorzi di bonifica sono Enti di diritto pubblico, quindi quando diciamo per iniziativa di Ente pubblico è giusto comprenda anche questo. Quando un piano è redatto ed approvato può rimanere inattuato per molti anni perch un piano di riordino fondiario non si attua in un anno, perché per fare il piano di riordino fondiario del Comprensorio dell'Ossola su 1200 ettari si sono impiegati 5 anni e non è ancora definitivo. A questo punto non si pu mantenere un territorio comunale vasto perché interessa un territorio comunale o anche di più Comuni completamente vincolato e sul quale nessuno può più fare niente. Ora se è in corso di attuazione è un fatto, ma se non è in corso di attuazione purtroppo... Non ho nessuna difficoltà a svelare che sono stato io personalmente a voler includere la dizione "in corso di attuazione" proprio perché non si andasse a questo inghippo che avrebbe messo i Comuni in condizione di non poter operare.



PRESIDENTE

L'emendamento D.C. è ritirato.
Chi è favorevole all'emendamento riformulato dall'Assessore Astengo alzi la mano. E' accolto.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: Il quarto comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dai seguenti: "Nelle aree destinate ad attività agricole sono ammesse esclusivamente abitazioni, annessi rustici, attrezzature e infrastrutture in funzione della conduzione dei fondi, sia in forma singola che associata.
Nelle aree agricole sono altresì ammessi gli impianti associativi per la conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici della zona.
Gli allevamenti intensivi, non classificati come attività agricola ai sensi V 2113 C.C. o comunque eccedenti tre volte la capacità produttiva dell'azienda, possono essere realizzati attraverso apposita variante allo strumento urbanistico, che ne fissi la localizzazione, stabilendo anche le condizioni igienico-sanitarie da rispettare.
La realizzazione di serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, quindi, con copertura solo stagionale, può avvenire in qualunque parte del territorio comunale e non è subordinata né a concessione, né ad autorizzazione comunale, a condizione che l'altezza massima non superi i m 4 in gronda e m 6 al culmine e siano rispettate le distanze minime di m 5 dalle costruzioni esistenti sul fondo e di m 10 da tutte le altre costruzioni.
Le abitazioni rurali sono commisurate alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n.
153, delle altre persone impegnate attivamente nell'agricoltura, compresi i lavoratori dipendenti e di quelle a loro carico.
E' ammesso un ulteriore aumento di cubatura fino ad un massimo di mc 400 per le necessità abitative del nucleo familiare dei coltivatori diretti, comprendente tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela o affinità, ancorché impegnati in attività lavorative extra agricole e che non abbiano altro appartamento in proprietà nel territorio dello stesso Comune. Tale aumento è consentito anche nel caso in cui il nucleo familiare risulti anagraficamente frazionato e anche se vengono realizzate unità abitative dotate di autonomia.
Nelle aree classificate montane ai sensi di legge e nelle altre aree di interesse agri-turistico, determinate con apposita deliberazione del Consiglio regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il limite volumetrico di mc 400 di cui al comma precedente, è elevato a mc 1.200. I volumi eccedenti le esigenze dell'imprenditore agricolo e i 400 mc di cui ai commi precedenti, sono soggetti a vincolo ventennale di destinazione d'uso per soggiorno turistico stagionale.
Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo, ai sensi dell'art. 31 della legge 17.8.1942 n. 1150".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Formalmente è un comma unico però ha tanti sottocommi ognuno dei quali dice cose importanti e diverse. Il primo comma è superato perché era una riformulazione soltanto anche se potevano starci anche dei fondi in forma singola, pertanto è ritirato. Il secondo comma ha lo scopo di ammettere i piccoli impianti associativi a prescindere dallo strumento urbanistico così come si fanno gli impianti singoli per poter fare gli associati di dimensioni e da limitare. Questo è un emendamento che abbiamo formulato per gli impianti associativi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta propone di inserire al quinto comma dell'art. 25 della legge 56 dopo la parola "lavorazione" le parole "e trasformazione" e di sostituire "del fondo" con "dei fondi degli imprenditori singoli o associati in cooperativa". Vorrei fare un chiarimento e cioè che le indicazioni di carattere regolamentare e parametrico numerico della consistenza di questi impianti per la lavorazione e trasformazione dei fondi singoli o associati siano definite in quei criteri per i regolamenti edilizi di cui all'art. 87, perché siamo nell'impossibilità di fissare subito dei parametri perché variano da zona a zona. L'art. 87 riguarda i criteri di carattere regolamentare. E' precisamente un elemento regolamentare questo, quindi se la Giunta emana dei criteri generali di carattere regolamentare in quella sede, dobbiamo impegnarci a lavorare e a fare un capitolo in cui in tutte le zone di pianura, collina o montagna ci siano queste dimensioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Vorrei che si limitasse la dizione "associata" in senso generale e non puntuale alle cooperative. La legge 63 che recepisce la 984, la cosiddetta Quadrifoglio, parla di società semplici che non sono cooperative e difatti abbiamo recepito tra i beneficiari all'art. 2 della legge 63 queste forme di associazione che non sono solo le cooperative, quindi noi andremo a diversificare una normativa di legge regionale peraltro già approvata ed applicata, limitandola alle cooperative e non anche alle altre forme associate. Quindi la dizione che suggerisce Chiabrando di fare punto dopo "i produttori singoli o associati" mi pare sia la più corretta, sempre che siano imprenditori, questo è chiaro. La legge 63 va a favore degli imprenditori e non di altri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

In sede di coordinamento bisogna fare attenzione a che questo comma non sia in contrasto con quello precedente. Prima abbiamo individuato che il Piano regolatore indica dei criteri sostanzialmente e si era ritenuto di non ancorare la localizzazione di queste strutture al fatto che i prodotti da trasformare derivassero da quel fondo, invece nell'articolato che ci viene suggerito adesso c'è ancora il riferimento al fondo. Teniamo presente che qui si stanno creando delle eccezioni alla norma generale, vi è un divieto di costruire in zona agricola altre cose che non quelle che sono elencate qui. Il Piano regolatore deve individuare i criteri, però il divieto assoluto che è nella legge della 56 è in questo comma, dove c'è scritto nelle aree destinate ad attività agricole sono ammesse esclusivamente, quindi non vorrei che nel voler individuare la funzione specifica delle piccole strutture non si togliesse il divieto per le strutture non piccole, perché qui c'è un divieto di fare alcunché.
Siccome questa è una norma di chiusura che soffre una eccezione, noi se individuiamo l'eccezione in relazione al fondo non possiamo fare un Piano regolatore che indica dei criteri, ma il divieto di localizzazione nell'area agricola rimane, quindi l'eccezione va prevista in questo comma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

La Giunta ha qualche modifica da proporre a quella dizione. Vorrei che fosse chiaro per tutto il Consiglio che cosa succede con questa dizione perché le forme di associazione sono diverse, c'è quella prevista al punto 6 art. 2 della legge 63, ci sono gli imprenditori agricoli a titolo principale previsti dalla legge regionale n. 15, legge nazionale n. 53.
Quando si parla poi di imprenditori associati bisogna stare attenti, perch dovremo riapprovare la legge sull'associazionismo generale in accoglimento del regolamento CEE 1160, il quale non fa riferimento agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti od altro, ma semplicemente riferimento a conduttori di fondi. Sia chiaro che quando impieghiamo il termine "imprenditori associati" allora intendiamo gli imprenditori a titolo principale e non i produttori associati perché a quel punto faccio l'esempio l'EFI Fiat, che è proprietaria, è conduttrice direttamente di aziende agricole,diventa un imprenditore associato ma non è a titolo principale quella attività, sia chiaro, perché ci sono certe agevolazioni di tipo comunitario che vanno anche a queste aziende, ci sono agevolazioni nazionali e regionali che non vanno a questi tipi di imprenditori, ci sono agevolazioni di tipo urbanistico territoriale ma a determinati soggetti in possesso di determinati requisiti, allora sia chiaro, secondo la precisazione dell'Assessore, che si tratta di imprenditore agricolo e si intendono i produttori a titolo principale e non i produttori associati, la dizione è diversa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Presidente, lei non era presente alla discussione precedente, intendo dire che è contraddittorio avere tolto il concetto di fondo dove si è indicato che cosa fa il Piano regolatore e poi riportare il concetto di fondo che abbiamo capito tutti che è limitativo e indica i fondi del Comune, quando poi si viene a dire che si possono fare nell'area agricola prego l'Assessore di riflettere su questo, sarà poi vietato il Piano regolatore potrà dire sono consentite nelle aree agricole strutture per trattamento dei prodotti agricoli con che però poi non si possono collocare se non in relazione ai fondi comunali se manteniamo il fondo, se così non fosse non capisco la battaglia prima per togliere il fondo come elemento di riferimento al Comune.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Abbiamo formulato due emendamenti di cui il primo riguarda la generalità cioè la possibilità di fare, di disciplinare in una zona un'associazione cioè una struttura di quell'associazione che...



MARCHINI Sergio

C'è un divieto, nelle aree agricole non si può costruire, poi c'è un'elencazione tassativa, quello che tu hai fatto passare prima, come criterio non può essere poi messo sul territorio perché c'è il divieto nelle aree destinate ad attività agricola, quindi la relazione al fondo diventa l'elemento definitivo.



BONTEMPI Rinaldo

Secondo me vuol dire proprio questo, perché prima si dice disciplina poi si dice che nelle aree destinate ad attività agricola, tassativamente si possono costruire solo residenze rurali, attrezzature, infrastrutture quali silos, serre, magazzini, dato che prima abbiamo previsto che si disciplina nel Piano regolatore salvo nelle zone agricole le varie strutture di trasformazione dei prodotti ancorché non ancorati ai fondi, se qui poi nell'elencazione tassativa di ammissibilità non lo metti, bisogna fare un richiamo all'articolo precedente.



BESATE Piero

La ratio del richiamo ai fondi vuol dire che queste strutture devono servire a trasformare soltanto i prodotti di quei fondi e non prodotti acquistati da altre parti.



MARCHINI Sergio

Le strutture previste prima dove le mettiamo?



PRESIDENTE

La discussione è interessante, però non mi pare necessariamente produttiva se avviene in questa maniera. Quest'articolo mi pare che non si sia potuto confrontare con tutte le posizioni, mentre prima si è proceduto ad un ampio confronto, anche in aula ma sulla base di un'elaborazione che in Commissione aveva visto puntualmente il verificarsi di convergenze o meno sulle lettere, sulle parole, sugli aggettivi, sui verbi che in quest'articolo hanno una loro corposa sostanza.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La contraddizione che rilevava il Consigliere Marchini non esiste perché il Piano regolatore nell'individuare quegli impianti assegna una specifica o se è localizzata una destinazione d'uso specifica oppure individua quali sono le condizioni generali per la loro localizzazione sul territorio, ma nella zona agricola quanto noi diciamo non c'è contraddizione. Allora se c'è una localizzazione è una localizzazione di Piano regolatore, se non c'è localizzazione è una norma generale che vale per un'indicazione quantitativa le caratteristiche, le prescrizioni. Per di più, quelle a livello inferiore di dimensioni minori, quelle rientrano in questa parte regolamentare e che sono diffuse su tutto il territorio alcune sono in quelle concentrate e le altre sono in quelle diffuse dove può esserci una tecnologia particolare di refrigerazione diffusa e che per richiede determinati ingombri e così via.



BONTEMPI Rinaldo

I punti di accordo su cui si cerca la mediazione, la soluzione, ad avviso del mio Gruppo, sul complesso dell'emendamento D.C., si fermano praticamente qui, poi non so se c'è ancora qualcosa sull'agriturismo, il resto è facilmente giudicabile, per esempio quello che si riferisce ai 400 mc e ai 1200 secondo me non è accettabile, quindi non è più la stessa cosa della discussione finora svolta.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Piuttosto si deve ritornare indietro; non abbiamo ancora votato l'articolo; sopprimiamo quello alla lettera d), perché se qui si ritiene che questo sia più ampio perché prevede questa possibilità di disciplina va bene, lasciamo in questo senso, vuol dire che tutti gli interventi sovracomunali saranno disciplinati dal piano territoriale.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Qui avevamo risolto un problema, di garantire che nelle zone agricole si poteva fare non soltanto l'azienda del singolo, ma anche di coloro i quali fanno la stalla sociale e che fanno il macello e questa era un'esigenza che afferro come Assessore all'agricoltura.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo emendamento è da tenere fermo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Era semplicemente una battuta nei confronti di chi riteneva che ci fosse contraddizione, secondo me non c'è assolutamente contraddizione fra quello che abbiamo votato nel primo emendamento e l'altro.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

A questo punto non possiamo più seguire la ricerca di una qualche mediazione, perché questi sono assolutamente inaccettabili, perch introducono diverse valutazioni parametriche rispetto proprio all'utilizzazione del territorio agricolo e quindi non possono essere accettate. Inoltre l'aggiunta di 400 mc una tantum è assolutamente inaccettabile proprio per eccesso dimensionale, quindi questi vari commi non possono essere in ogni caso accolti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Se la Giunta vuole liquidare l'emendamento con una messa ai voti ha tutto il potere di farlo, noi ritenevamo di aver proposto seriamente degli argomenti in discussione che potessero essere esaminati e non liquidati in questo modo. Come ha detto il Presidente, nella Commissione ristretta non siamo arrivati ad approfondire questi vari aspetti, ne abbiamo toccato qualcuno e non abbiamo concluso. Non capisco l'affermazione dell'Assessore quando dice che questi commi stravolgono la legge, quando diciamo che questo è un emendamento che viene a disciplinare maggiormente gli impianti di certi allevamenti industriali perché siano maggiormente disciplinati credevamo di dire una cosa che fosse accolta a braccia aperte dall'Assessore. Quindi questo riguarda il comma degli allevamenti, c'era il discorso delle serre, in Commissione ristretta è stato detto che addirittura possono essere fatte senza... e quindi anche gli allevamenti che superano le capacità produttive dei fondi verrebbero disciplinate... Ci sono dei Comuni che non sanno se dare concessioni, qual è l'allevamento che è frutto dell'allevamento dell'azienda. Il problema che ha dimensione notevole riguarda le abitazioni rurali, abbiamo fatto un'affermazione importante al terzo comma che segue nella pagina successiva: "le abitazioni rurali sono commisurate alle esigenze dell'imprenditore agricolo" credevamo anche con questa affermazione di dire una cosa importante e seria, cioè che siano limitate queste abitazioni agli imprenditori che hanno effettive necessità per condurre il fondo, salvo poi alcuni ampliamenti successivi credevamo più giusta questa impostazione perché commisurava veramente l'abitazione alle necessità del fondo; la cubatura invece sulla superficie porta in qualche caso a delle limitazioni eccessive, ma nella stragrande maggioranza dei casi come ho detto nella discussione generale porta a delle cubature eccessive che non vogliamo, comunque lasciamo questo tetto delle cubature che è un metro forse anche più certo dal punto di vista del calcolo, anche se meno realistico, meno confacente alle esigenze, noi l'abbiamo proposto come proposta seria e limitativa; l'Assessore dice che è difficile da applicare, poi l'Assessore Ferraris sa che ha vigenti delle tabelle che stabiliscono quali sono le unità attive necessarie in ogni azienda, possono essere calcolate e dare la casa a queste unità e non ad altre. Comunque so che si tratta di un'innovazione troppo estesa per essere accolta, quindi se ne riparlerà, alcune Regioni hanno già introdotto questo principio di questo tipo di calcolo diverso, più giusto. Comunque noi l'abbiamo fatto notare, non insistiamo e se la Giunta non vuole accettarlo non lo accetta.
L'ultimo punto di questo comma riguarda i concessionari; ho avuto modo anche di dirlo in separata sede all'Assessore che così come è questa legge dice e non dice chiaramente quali sono i destinatari di queste concessioni perché dice in funzione della coltivazione dei fondi, questo 'in funzione' può essere interpretato in due modi: che il titolare sia il vero imprenditore agricolo oppure sia una terza persona, però la concessione sia in funzione dell'affittuario che sta dentro, ho fatto il caso di un alpeggio che è di proprietà di un proprietario non coltivatore, dentro per da sempre ci va un affittuario, deve ristrutturare questo alpeggio, non pu essere ristrutturato perché il Comune interpreta in funzione, interpreta l'imprenditore. Se interpretiamo in funzione la circolare annunciata dall'Assessore, se la circolare chiarirà, a questo punto ritiro anche l'emendamento, perché anche questa è una cosa che non vuole chiedere niente di troppo, anzi si è chiarita la parola "in funzione".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non solo accolgo le indicazioni che in circolare sia chiarito, ma invito qui a formulare quei criteri di carattere regolamentare dell'art. 87 che possono essere fatti credo anche richiamando degli accordi e lavorando in modo collegiale con tutti gli altri in modo da chiarire anche tutti questi elementi che non possono più essere di legge ma sono proprio di interpretazione, specificazione di carattere regolamentare. Mi impegno a promuovere iniziative per poter arrivare a questa formulazione regolamentare, anche eventualmente non arrivassimo per tutta la materia a farlo soltanto anche per questa parte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Un brevissimo chiarimento, cioè gli allevamenti di bestiame senza terra effettivamente richiamano la nostra attenzione in queste iniziative perch sono a tutti gli effetti considerati attività agricola dove si considera agricoltura la produzione e la coltivazione dei fondi, l'allevamento e le attività ittiche, quindi non vorrei che con una norma a dimensione regionale si disconoscesse questa classificazione, questa natura di attività agricola agli allevamenti senza terra. Quindi è bene nel regolamento che ha preannunciato l'Assessore di stare attenti a non escludere queste iniziative che sono di estremo interesse anche per l'economia nazionale. Per quanto riguarda le serre non ho competenza in materia e quindi non mi soffermo, però la dizione che è stata proposta per quanto riguarda le abitazioni rurali mi pare che sia estremamente puntuale e precisa, perché le esigenze della famiglia devono essere tenute in dovuta considerazione soprattutto se vogliamo realizzare quel miglioramento abitativo tante volte auspicato anche in sede di Consiglio regionale in quest'arco di 10 anni di attività. Si è sempre detto che anche i produttori agricoli e i coltivatori diretti devono abitare delle case civili, devono poter vivere in ambienti idonei, evidentemente quando si parla di idoneità si fa riferimento non soltanto alla condizione statica dell'immobile, ma anche ad evitare forme di coabitazione non sempre corretta e puntuale. Si dice anche l'esigenza delle persone impegnate alle attività agricole compresi i lavori dipendenti e quelli a loro carico. Poi si dice che è ammesso un ulteriore aumento di cubatura fino ad un massimo di 400 mc, non so a quanti metri quadrati corrispondono, saranno 130, ma per le necessità abitative del nucleo familiare dei coltivatori diretti comprendenti tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela, ancorché impegnati in attività extra agricole. Questo è uno dei punti estremamente delicati che stiamo verificando quali grosse difficoltà di carattere umano comporta perché abbiamo molte persone che non trovando lavoro nell'ambito dell'azienda sono costretti ad andare a cercare lavoro fuori dell'azienda agricola, non trovano lavoro per la dimensione dell'azienda, sono costretti ad andare in fabbrica a cercare impiego, ora mi chiedo queste persone perché non devono avere titolo di poter andare con i genitori o quanto meno con parenti, al limite qui si pone una condizione per cui questi familiari sono costretti a costruirsi una casa da soli o a farsi assegnare dall'Istituto autonomo case popolari un alloggio a titolo individuale.
Vorrei spiegare il significato umano e sociale di quello che ho già illustrato, per cui se non si tiene conto di queste esigenze di famiglia penso che si commetta non dico un sopruso, ma quanto meno una valutazione poco rispondente a quelle che sono le esigenze della famiglia così come noi la intendiamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Mi sorprende che la Giunta non abbia recepito istanze che risalgono al fatto che è quella che ormai si può chiamare la legge 56. Ma quello che mi sorprende maggiormente è che sono state totalmente disattese le maggioranze, i pronunciamenti, che ci sono stati in netto dei 1001 organismi consultati. Abbiamo insistito perché poi è una realtà con la quale nelle nostre province siamo giornalmente a contatto e senza andare a... ce n'è una fondamentale che è il.... a quella unità familiare che non ha bisogno di subire ulteriori colpi in questo nostro Paese e che noi così procedendo teniamo in fila contro gente che vuol rimanere nel nucleo familiare, che vuole rimanere nel luogo in cui è nata, guarda caso come lì ci sono luoghi in cui si va creando il deserto, noi vogliamo meridionalizzare vaste zone del nostro Piemonte riducendo la gente a vivere non solo..... andiamo a chiederci come mai nel 1980 si debba ancora perdere tanto tempo ad..... e conseguentemente non solo è inconcepibile il poter elevare il tetto massimo ai 400 mc che non vuol dire assegnare dell.... ma è altrettanto assurdo non consentire nemmeno che il figlio sposandosi voglia con la sua autonomia del focolare rimanere vicino al tetto paterno e materno, non volerglielo consentire. Se ci fosse carenza di spazio lo potrei capire, noi dobbiamo porre dei freni contro quello che è l'espandersi di una situazione desertica delle nostre popolazioni in campagna. Noi ci poniamo contro questa realtà, continuiamo a chiudere gli occhi di fronte allo sviluppo elefantiaco dei grandi centri e uno l'abbiamo sotto gli occhi e nel frattempo chiudiamo gli occhi per situazioni invece che hanno bisogno di conoscere una vita che è solo conosciuta nella presenza delle persone e qui cose che si concederebbero in via eccezionale vengono escluse.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Credo che sia molto errato svolgere questa considerazione sulla base di sia pure sincere e appassionate tirate emotive. Qui siamo in presenza di precise norme giuridiche che valgono per tutto l'ordinamento e, in particolare, per il settore urbanistico che stabiliscono per tutti i cittadini italiani un riferimento persona-territorio attraverso gli indici di cubatura che è applicato a tutti i cittadini italiani. Allora credo che invertire questo può anche essere nel futuro un'ispirazione di tutti non solo degli agricoltori, penso che anche per altre categorie sociali sarebbe interessante ricavare il numero di stanze e di cubatura ritagliata sulle proprie esigenze, penso sia un'aspirazione legittima di tutti, il modo con cui la cubatura urbanistica è approdata finora a tradurre questo rapporto è stato l'indice di cubatura. Se noi qui variassimo (metto in avanti una preoccupazione nettamente di ordine costituzionale) sarebbe apertamente violato l'art. 3 della Costituzione, perché non possono essere riservate a cittadini nelle stesse condizioni trattamenti diversi. Mi pare chiaro che l'aspirazione di fondo, sincera, positiva di riuscire a fare ad ognuno anche per quanto riguarda la casa un ricalco della situazione personale del numero dei familiari sia un'aspirazione, ma a partire dal campo dell'aspirazione non può essere qui richiamata né con sopruso né tanto meno come un modo per conculcare delle aspirazioni di cittadini. In particolare il nostro Gruppo è particolarmente perplesso per quanto riguarda questi aumenti di cubatura che vengono previsti, perché i 400 mc che possono essere negli altri casi addirittura essere elevati a 1200, come dato indifferenziato a me sembra che anche in parte contraddicono quelle esigenze realistiche di attagliamento, di adattamento alle esigenze del singolo del nucleo familiare. Credo che senza assolutamente disprezzare le argomentazioni, invito i Consiglieri della D.C., che hanno sostenuto con calore questo, di rendersi conto della non praticabilità e di rendersi conto che mentre facciamo legislazione giustamente di tutela e di promozione del settore agricolo, non possiamo però fare una legislazione discriminatoria nei confronti degli altri cittadini. La cultura e la legislazione urbanistica stabiliscono certi rapporti per misurare le esigenze dei cittadini e non possiamo fare un trattamento qui specifico e particolare. Con tutta l'esigenza di tutela e di promozione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

E' una situazione peculiare quella della gente di campagna, sono costretto proprio per l'esperienza che vivo quasi quotidianamente a sottolineare quello che diceva prima il collega Menozzi, già l'altro giorno in terza Commissione dove si discuteva di cose di questo genere ero intervenuto nel senso di pretendere che ci siano dei controlli da parte degli Ispettorati agricoli anche quando si tratta di finanziamenti delle leggi agrarie (i furbi ci sono dappertutto e quindi anche fra gli agricoltori, è inutile che ce lo nascondiamo). Un plafond di 400 mc determina una situazione che, almeno nel 50% dei casi, è dichiaratamente insufficiente o costringerebbe la famiglia del conduttore agricolo che ha magari poca terra a farsi una casa di 400 mt che può bastare per il nucleo familiare del capo-famiglia e costringere il figlio che fa magari il part time a costruire la casa da un'altra parte e quindi ad abbandonare la famiglia, questo è in pratica quello che avviene.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Passiamo all'esame dei vari emendamenti presentati.
Emendamento presentato dall'Assessore Astengo: Al quinto comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 (ex quarto dell'art.
25/56) dopo la parola "lavorazione" aggiungere le parole "e trasformazione" e sostituire le parole "del fondo" con le parole "dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati".
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini all'emendamento dell'Assessore Astengo: sopprimere le parole "del fondo".
Chi è favorevole all'emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento dell'Assessore Astengo alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento presentato per primo dal Gruppo. alzi la mano. E' respinto.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento al quinto comma, quarta riga, dopo la parola "mantenimento" sono aggiunte le seguenti "per 20 anni". Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: Il sesto comma (aggiunto con D.D.L. 459) è sostituito dal seguente: "Non costituisce mutamento di destinazione l'uso degli immobili conseguente ai seguenti casi: a) di morte o invalidità del concessionario b) di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno c) qualora il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della legge regionale 22/2/1977 n. 15".
Il settimo comma (aggiunto con D.D.L. 459) è soppresso.
I commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sono soppressi.
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' la stessa formulazione con pochissime parole diverse di quella presentata dalla Giunta. C'è solo da dire che per un errore di battitura le due ultime righe, dove c'è il n. 15, sono da considerare a capo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

.....................



(Brusii in aula)



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

In caso di morte e d'estinzione di tutto il ceppo familiare pu cambiare destinazione d'uso.



CHIABRANDO Mauro

... il venir meno dell'unità attiva principale, supponiamo del capo famiglia, resta la vedova con i figli noi diciamo questa vedova, anche se temporaneamente i terreni sono coltivati da altri, deve poter rimanere ed è un caso previsto dalla CEE quello che dismette il fondo però quel fabbricato deve continuare in futuro a far capo all'azienda agricola deve essere utilizzato per l'agricoltura, perché la stessa CEE e i 3 casi a) b) c) prevedono eccezioni, quindi possiamo cambiare destinazione, quindi andiamo al di là di quello che è anche lo spirito, perché quell'azienda se i terreni ci sono dovrebbero pure essere coltivati, non saranno più coltivati da chi ha dismesso, saranno coltivati da un'altra famiglia che subentrerà in quell'azienda a coltivare quei terreni, la destinazione deve restare, però se facciamo le eccezioni, ammesso adesso anche il cambio non vedo perché questa eccezione deve comportare il pagamento degli oneri di urbanizzazione, se è un'eccezione e conosciamo dal mercato di forza maggiore della vedova, di chi ha dismesso, dell'infortunio non capisco perché dopo 10 anni gli facciamo pagare gli oneri di urbanizzazione aggiungendo e riconoscendogli praticamente un cambio che forse loro non vogliono e non chiedono...



(Brusii in aula)



CHIABRANDO Mauro

Ammesso anche il cambio che non volevamo non vedo veramente dopo 10-20 anni in un caso triste di incidente l'andar a far pagare gli oneri di urbanizzazione...



BIANCHI Adriano

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, l'Assessore con il testo della Giunta vuol dire: "in caso di eventi gravi è consentito, se non si muta l'uso anche se uno è morto...". La realtà conosciuta da tutti molto frequente in questi casi, è che muore l'imprenditore agricolo e la vedova che ha la figlia che insegna e vive in questa casa affitta il terreno al vicino, in questo caso che cosa succede, che deve pagare gli oneri di urbanizzazione?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

In questo caso non cambia destinazione d'uso.



CHIABRANDO Mauro

C'è una contraddizione che va superata.



BIANCHI Adriano

L'ipotesi della permanenza nello stesso nucleo familiare è questa l'ipotesi generalizzata si trova quando muore l'imprenditore, non hanno i soldi per pagare e si trovano a dover pagare gli oneri di urbanizzazione.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Se continua nella stessa attività...



BIANCHI Adriano

La realtà è che sono contadine finché hanno il marito, ma quando restano da sole, salvo alcune pioniere, le altre non sono in condizione di farlo e affittano il terreno.



CHIABRANDO Mauro

Ciò che ci preoccupa non è l'effettivo cambio di destinazione che diventa studio di libero professionista, ufficio, albergo, questi casi non li discutiamo, ma discutiamo delle famiglie contadine vere che continuano ad abitare la casa senza chiedere niente a nessuno.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Esiste l'atto di impegno per il mantenimento della destinazione e le sanzioni di osservanza, è in quell'atto di impegno che si specificheranno tutte queste cose, se è previsto che in futuro ci possa essere questo scorporo vuol dire che si può anche prevedere, è un atto di impegno poich la legge non può fissare tutto, demandiamo a degli atti specifici di rapporto fra il singolo imprenditore e il Comune la specificazione poi di tutte le condizioni, in quello si metteranno tutti gli altri elementi.



CHIABRANDO Mauro

I casi che prevediamo a), b), e), sono tutti casi che non presumono il cambio vero, sono tutti casi che restano tali e quali, come occupazione della casa, restano tali e quali.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Allora sarà per sé, per i propri eredi, per tutti quelli che non troveranno le formule (ci sono i notai anche per questo).



CHIABRANDO Mauro

Va modificato.



BONTEMPI Rinaldo

E' consentito, ma questo è chiaro. Ad esempio, la questione del concessionario (analizziamo caso per caso), mettiamo che il concessionario abbia ottenuto la concessione di indennità anticipata cessazione, è consentito il mutamento della destinazione d'uso in questo caso, per esempio facciamo pagare la concessione onerosa nel caso che sia pensionato di invalidità e resti in questa casa. Rispondiamo no. Riscriviamolo chiaramente.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ho spiegato che c'è un ultimo comma che malauguratamente nella battitura è stato scritto di seguito al punto c) per il mutamento di destinazione predetto con il cambio di destinazione allora c'è la concessione, se non c'è il cambio...



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

In quei tre casi lo chiedono e pagano, se non lo chiedono continuano.



CHIABRANDO Mauro

Ma non sono a posto per legge.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Stando al caso CEE è chiaro che non deve pagare altrimenti viene vanificata la stessa direttiva.
Trasformare l'attività agricola che ha cessato in un'altra attività.



CHIABRANDO Mauro

Allora non consideri il mutamento in questi tre casi, ma per gli altri casi escludendo questi tre. Questi tre casi sono consentiti...



ASTENGO Giovanni, Assessore all'Urbanistica

Sempre i mutamenti onerosi sono consentiti...



(Brusii in aula)



BONTEMPI Rinaldo

...c'è la fattispecie in cui si consente nei tre casi qui predetti e in questo caso però occorre questi facciano veramente un'altra attività paghino ancora la concessione...



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ritengo che la formulazione della Giunta sia migliore, invito i proponenti a convergere o a esplicitare in modo molto più preciso l'eventuale modificazione.



BIANCHI Adriano

Direi che la soluzione potrebbe essere trovata tenendo fermo il testo della Giunta che per quel che vuol dire è chiaro e potrebbe essere ulteriormente esplicitato per contrasto, aggiungendo qualcosa del genere: "non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa la prosecuzione nell'utilizzazione dell'abitazione da parte di aventi causa dei concessionari nell'ipotesi di cui alla lettera a) e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c)".



MARCHINI Sergio

Non sono molto convinto della formulazione, mi pare che la strada più corretta era forse quella indicata dall'Assessore Astengo, non tanto rimettendoci ai notai ma dicendo che l'impegno degli aventi diritto che prevede il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e aggiungendo: "le altre utilizzazioni nell'atto di impegno", ma legiferare a livello regionale e imbarcarsi in una vicenda così delicata come è sapere se poi il permanere in una casa quando sia mancata la condizione per cui è stata rilasciata la concessione possa essere caso di eccezione della necessità della concessione onerosa o gratuita è un problema che secondo me esula dalle nostre competenze, quindi apriamo un contenzioso abbastanza complesso. Mi sembrerebbe più corretto dire che nell'atto di impegno, cioè l'impegno per 20 ad utilizzare la casa in funzione pure alle destinazioni che abbiamo elencato sopra, a questo punto attiene a questa eccezione che viene costruita a monte. Pensare che dopo un fatto successivo ed eventuale possa essere discriminante rispetto ad una norma generale della necessità di una concessione gratuita o onerosa secondo me andiamo in un campo che ci creerà qualche problema in fase di gestione, comunque non è un problema.



PRESIDENTE

Il gruppo degli emendamenti presentati dalla D.C. vengono ritirati.
Chi è favorevole all'ultimo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
All'art. 12 vengono ancora presentati due emendamenti: Dal Gruppo D.C.: All'ottavo comma dell'art. 25 (della L.R. 56/77) i numeri 0.05 della lettera a), 0.03 della lettera b) e 0.02 della lettera c) sono rispettivamente sostituiti dai numeri: "0.07; 0.05; 0.03".
Dalla Giunta regionale: Al tredicesimo comma dell'art. 25 aggiungere: "le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e l'inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 69, modifica di destinazione d'uso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Volevo solo dire questo, che lo scopo è di rimediare a dei casi limite l'abbiamo già detto, casi di piccole aziende intensive floricole e orticole, piuttosto allo 003 possiamo rinunciare, insisteremmo sullo 005 per i casi di aziende floricole e orticole, le quali sovente con 500 mt permettono a due famiglie e possono fare 250 mc per alloggio per mezza famiglia anziché...



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' il massimo che siamo riusciti a strappare...



(Brusii in aula)



CHIABRANDO Mauro

Mi pare che ci sia un intermediario tra noi ed il Governo che non dica esattamente o meglio penso che la preoccupazione dell'intermediario sia eccessiva.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20)



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