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Dettaglio seduta n.311 del 13/02/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni - Artigianato

Esame legge rinviata dal Governo: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli artt. 12 e 14, nonché al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) - e 64 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame dell'ordine del giorno della mattinata con il punto sesto "Esame legge rinviata dal Governo: 'Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli artt. 12 e 14 nonché al secondo comma dell'art 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860 trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) e 64 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio' ".
La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

L'osservazione del Governo su questa legge la Commissione l'ha recepita completamente, in quanto il modo come avevamo legiferato sull'art. 5 poteva dare l'impressione che non era conseguente allo spirito e al modo come avevamo affrontato le questioni.
Non si tratta di personale aggiuntivo, ma si trattava di utilizzare quello esistente in base alla legge 73. Di conseguenza, la proposta onde non creare ulteriori confusioni al riguardo, votata dalla Commissione concordata con l'Assessore competente è l'abrogazione dell'art. 5, e per quanto riguardava l'altra norma dell'osservazione dal punto di vista finanziario, si trattava di ammettere giustamente che c'è la possibilità del bilancio in quanto si fa fronte al capitolo della spesa per quanto riguarda i gettoni di presenza delle Commissioni; era implicito questo, e non era il caso di metterlo, però, dato che il Commissario di Governo, su questa questione, è una questione soltanto di precisazione, abbiamo aggiunto anche queste due parole; per cui all'articolo 5, la proposta di abrogarlo, sull'art. 6, ora diventato 5, si aggiungono le due parole che mancavano le quali presentano sufficientemente disponibilità.
In questa fase, tenendo conto che la legge l'avevo già illustrata a suo tempo, non intendo rifare la relazione e mi limito alle precisazioni fatte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Colombino.



COLOMBINO Michele

Il riesame del disegno di legge per dare attuazione ai vari articoli del DPR 24 luglio 1977 n. 616 in materia di esercizio e quindi di trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative in materia di artigianato, consente alla D.C. di esprimere un suo autonomo e rilevante giudizio che non abbiamo potuto esprimere in un primo momento, allorquando molto affrettatamente, per una nostra voluta e cosciente assenza, è stato approvato il testo in discussione. Tale disegno di legge nasce, a nostro avviso, in un momento particolare e non certo nelle condizioni ideali per una sua corretta e tempestiva operosità.
Se è infatti incontestabile che i provvedimenti di cui si parla sono sostanzialmente previsti quale materia di trasferimento alle Regioni dal citato DPR n. 616, è pur vero che l'intero materiale legislativo che concerne il settore artigiano necessita non tanto di interventi occasionali o settoriali - lasciati all'iniziativa singola di una Regione o magari dettati dalla necessità di concludere qualcosa - ma piuttosto di un completo e coerente riassetto istituzionale.
I problemi sul tappeto sono infatti molteplici, di carattere sostanziale innanzitutto, ma anche di interpretazione delle normative vigenti in quanto è lungi dall'essere risolto il problema del coordinamento giuridico fra, da una parte l'art. 117 primo comma della Costituzione (che prevede leggi-quadro per l'attività legislativa regionale), e la legge n.
860 del 1956 (che disciplina a tutt'oggi l'artigianato), e, dall'altra, i vari articoli del DPR n. 616 e ancora l'art. 17 della legge n. 281 del 1970, il quale ultimo ha stabilito - è bene ricordarlo - che l'attività legislativa regionale - nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, e in assenza di leggi-quadro - si deve svolgere nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si deducano dalle leggi vigenti.
Dal che risulta evidente che - sotto un punto di vista strettamente giuridico - la normativa vigente tuttora in tema di disciplina dell'artigianato è costituita sempre dalla legge n. 860 del 1956, ed è entro i limiti da essa fissata e non altri che le singole Regioni possono svolgere la loro attività legislativa e devono garantire applicazione ed osservanza.
Ciò premesso, per dimostrare come non è usando con una certa libertà di interpretazione le sovrapposizioni e le inadeguatezze delle varie normative che si possono vantare compiti e doveri di intervento regionale, quasi fossero indilazionabili e da essi solo dipendesse una corretta gestione del settore, vorrei entrare nel merito del provvedimento che si porta all'attenzione del Consiglio e che, a nostro avviso, oltre a presentare come si è detto vizi giuridici formali e di opportunità politica, lamenta altresì varie inadeguatezze ed inconvenienti.
Sul trasferimento della Commissione regionale per l'artigianato presso la sede dell'amministrazione regionale non vi è nulla da eccepire, in quanto tali suoi compiti di organismo decisionale superiore in tema di ricorsi, e gli altri demandatile dalla legge, meglio possono svolgersi con il necessario supporto legislativo.
Ugualmente non desta problemi l'organizzazione in ogni capoluogo di provincia - ad opera della Regione - della sede delle C. P. A. Ma per queste ultime la cosa assume una diversa portata, comportando da parte della Giunta l'intendimento di non solo acquisire ed apprestare le sedi (ed i locali idonei), ma altresì tutto il meccanismo e l'apparato tecnico degli Albi degli artigiani.
Il che non ci pare - almeno per l'attuale momento di fine legislatura né utile, né tempestivo, né opportuno, e tanto meno dettato da una precisa volontà di legge come invece si vuole sostenere.
Le motivazioni contrarie sono più d'una.
Le Camere di Commercio - intanto - detengono gli Albi e li gestiscono con soddisfazione diffusa della categoria, funzionando bene, e sono tecnicamente preparate e qualificate disponendo di tecnologia all'altezza dei tempi e dei loro compiti.
Nello stesso tempo le Camere di Commercio conservano - oltre agli Albi anche il Registro delle imprese artigiane, il quale resterebbe comunque di loro competenza.
Si viene così a creare una situazione di scompenso e duplicazione, con inconvenienti vari, nei confronti dell'imprenditore artigiano che dovrebbe d'ora in avanti fare capo ad organismi diversi, diversamente situati, per ottenere quanto invece adesso gli è possibile in un contesto unico e ben efficiente.
Ciò almeno fino a quando non venissero ristrutturate integralmente le CCIAA (e se ne parla ormai da troppi anni), oppure la Regione intendesse obbligatoriamente considerare l'iscrizione all'Albo come sostitutiva di quella al registro-ditte.
Ma non ci pare - in base alle norme vigenti - che questa ipotesi abbia seguito. E qui, al di là del fatto già esaminato riguardante la libera connessione fra questi provvedimenti e le leggi che ora disciplinano il settore, ritorna sul pieno del discorso il problema centrale della legge quadro che potrà senza dubbio - con la sua incontestabile autorità dettare principi e norme innovative, anche in contrasto con leggi regionali che possono averle inopportunamente creduto di anticipare o influenzare.
E guarda caso il progetto di legge-quadro per l'artigianato presentato alle Camere dal governo Andreotti, poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle medesime, già dava un'indicazione del tutto in contrasto con quanto la Regione vorrebbe attuare in Piemonte: laddove, all'art. 4 del disegno in questione, si ribadisce che l'impresa artigiana deve essere iscritta nell'Albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla CCIAA con gli stessi criteri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte.
Ora è vero che di legge-quadro si parla ormai da anni, e che i diversi governi succedutisi non sono stati affatto solleciti ad emanarla, ma è altrettanto vero che le varie Associazioni di categoria interessate la sollecitino ormai vivamente e quindi tale provvedimento non potrà essere ulteriormente disatteso. (E del ritardo non può essere ritenuto responsabile un solo partito od i vari governi nazionali, ma anche le altre forze politiche che hanno collaborato nel tempo con i governi sia partecipandovi direttamente, sia con altre forme di sostegno).
Ed ormai non si può più ignorare che la stesura della legge-cornice dovrà essere imminente, in quanto tutti sentiamo l'esigenza di un quadro legislativo nazionale certo e ben definito, nella cui gradualità soltanto si potranno operare mutamenti sostanziali e importanti quali il trasferimento delle C.P.A. alle Regioni.
La nostra prudenza dovrebbe dunque spingerci a seguire il comportamento delle altre Regioni, che, piuttosto di concludere improvvisi ed improvvisati iter legislativi, stanno attuando consultazioni e dibattiti per ottenere una legge-quadro rispondente alle esigenze.
La stessa Regione Emilia-Romagna ha, per esempio, trasferito presso la propria sede soltanto la Commissione regionale, lasciando immutata la situazione consueta per quanto riguarda le C.P.A.
E' possibile, preferibile, augurabile, invece, stipulare con le Camere di Commercio convenzioni coraggiose ed aperte per la conservazione temporanea e la tenuta degli Albi, distaccando magari dei funzionari regionali a controllarne l'operato delle stesse in materia ed a prenderne possesso simbolico anche se non diretto.
Non quindi le convenzioni previste dall'art. 4 comma b) del progetto di legge, che le prevede infatti solo in connessione al trasferimento con un'impostazione molto nebulosa e superficiale, ma secondo un'ottica totalmente diversa, prevedendo che gli Albi restino dove sono e ci soprattutto nell'interesse degli artigiani, ai quali abbiamo già dato negli anni passati, purtroppo, tante e tante delusioni. Né vale od è sufficiente la soppressione dell'art. 5 in ordine alla destinazione di nuovo personale regionale, così come esplicitamente richiesto dal Commissario di Governo nel momento del rinvio della legge, per farci cambiare parere.
E' infatti di innegabile importanza, a nostro avviso, che il trasferimento delle previste funzioni ove, ripeto, sarà reso coerente con il restante corpo legislativo, avvenga nel precipuo fine di consentire finalmente maggiori spazi di autogoverno alla categoria.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti



MARCHESOTTI Domenico, Assessore all'artigianato

Non credo si possa dire che questa legge l'abbiamo approvata in modo troppo tempestivo, perché ha suscitato una lunga discussione in Commissione, se poi il Gruppo della D.C. per ragioni legittime ha deciso di non essere presente in Consiglio è una scelta sua.



COLOMBINO Michele

Siamo stati contrari alla discussione.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore all'artigianato

Consigliere Colombino, non sto discutendo il fatto che lei sia a favore dell'atteggiamento del suo Gruppo o contrario, sto discutendo i tempi. Lei ha detto che l'abbiamo approvata in modo molto tempestivo, come se avessimo voluto fare uno sgarbo ad approvarla, perché il Gruppo D.C. non era presente. Non è così, non c'era, ne abbiamo discusso e l'abbiamo approvata.



BELTRAMI Vittorio

Non avevi intenzione di farci uno sgarbo.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore all'artigianato

Il Gruppo democristiano semmai se lo è fatto a se stesso.
Il Consigliere Colombino affermava che questa legge avrebbe dei vizi giuridici: non è così, non ha alcun vizio giuridico perché se l'avesse avuto (questa volta senza la partecipazione alla maggioranza dei comunisti che lei ritiene responsabili di cose che non sono) la legge non sarebbe ritornata con osservazioni di carattere quantitativo all'art. 5, e quindi si vede che il suo Governo dà un giudizio non di vizio giuridico, perché la legge è assai corretta, è da parte della Regione un atto dovuto, al di là dei giudizi politici, giuridicamente, è stato ormai appurato da tutti che è un atto dovuto.
Per quanto riguarda il merito del problema, quindi, le scelte politiche che dovranno essere fatte a seguito di questa legge, dato che la categoria dell'artigianato ha chiesto e chiede autonomia e autogoverno, riteniamo che per poterle fare bisogna riuscire a sviluppare gli strumenti che questa categoria ha ed è l'unica ad avere strumenti parzialmente elettivi, come le commissioni provinciali dell'artigianato, e non vediamo come possa essere conciliato ciò che dice lei, Consigliere Colombino, che restando gli albi dove sono e quindi la commissione dov'è, per quanto riguarda la gestione dell'albo, come si possa non continuare a dare delle delusioni agli artigiani; gli albi devono restare dove sono, perché altrimenti continuiamo a dare delle delusioni, ma le delusioni agli artigiani sono state date proprio perché gli albi sono dove sono e qui, al di là della validità giuridica e dell'atto dovuto del Consiglio rispetto a questo problema varrebbe proprio la pena, e credo che in Commissione l'abbiamo fatto, ma continueremo a farlo in Consulta, l'abbiamo fatto alla prima conferenza, ma continueremo a fare l'approfondimento in merito. Noi riteniamo possibile sia la gestione degli albi e sia il registro delle imprese, che rimane di competenza delle Camere di Commercio e del Governo, ma gli albi sono sicuramente di competenza della Regione, su questo non vi è alcuna discussione, così come le Commissioni, semmai è l'incompetenza del Governo l'incompetenza del Parlamento, il dire quali sono i criteri per approvare o respingere l'iscrizione all'albo, che devono essere unitari su scala nazionale, ma su questo, Consigliere Colombino, e colleghi democristiani nessuno ne discute, ci mancherebbe ancora, nessuno ha trasferito questo potere alle Regioni; è giusto che lo faccia il Parlamento: giusto non è invece il principio che purtroppo è andato avanti dal '72 ad oggi, soltanto per la materia artigianato, non per la materia urbanistica, non per la materia sanità, assistenza o altre, materie non delegate ma trasferite alle Regioni per le quali la Corte Costituzionale, il Parlamento hanno sempre riconosciuto che le Regioni hanno un potere legislativo, di merito indipendentemente dalla legge-quadro o dalla legge di principio, questo vuol dire che anche in questa materia le Regioni possono e debbono legiferare e non è accettabile da parte nostra, anche in linea di principio, che si debba attendere la legge quadro per poter legiferare perché da oltre 8 anni si attende la legge-quadro per legiferare in questa materia, in modo non confacente ai principi costituzionali, ma a causa di decisioni politiche che, queste sì, vanno veramente a danno dell'artigianato. E allora, se andassimo a chiedere il perché di questa differenza tra artigianato e altre materie, nella posizione che sostiene lei troveremmo le cause per le quali si è andati in una direzione piuttosto che in un'altra, ma è chiaro che nel momento in cui la categoria chiede autonomia e autogoverno, è necessario dare una risposta, e una risposta è organizzare i poteri regionali, noi riteniamo come proposta di delegarli alle Province e in simbiosi tra amministrazione provinciale e Commissioni provinciali dell'artigianato riuscire ad avere dei centri unitari in ogni Provincia per fare una politica seria nei confronti dell'artigianato.
In questo contesto, perché non si contrapponga, come da qualche parte è venuto in passato, mi auguro non più, le Camere di Commercio, sul piano dalla programmazione, ai poteri regionali, in questo contesto le Camere di Commercio, per quanto riguarda le nostre scelte, la nostra volontà, hanno largo spazio di autonomia e di iniziativa, sia di assistenza tecnica, sia a carattere promozionale con i loro compiti per quanto riguarda il registro di utili, quindi nessuna esclusione delle Camere di Commercio da questo contesto, ma loro inclusione nel contesto di una riorganizzazione da parte dei poteri regionali delle C.P.A. puntando sull'autonomia e sull'autogoverno dell'artigianato, togliendo l'artigianato da un momento di subordinazione a categorie più forti, che nelle Camere di Commercio volenti o nolenti, non per scelte, ma a volte oggettivamente ha subito in questi anni.
Ecco perché noi crediamo che con questa decisione, peraltro dal punto di vista giuridico dovuta, si possa, per avere delle conclusioni e per provocare altre iniziative di carattere programmatico, giuridico legislativo, tendenti ad ottenere una politica autonoma di autogoverno dell'artigianato, far partecipare l'artigianato. Consigliere Colombino, lei sa che le Commissioni provinciali dell'artigianato sono tutte in mora, lei sa che se un artigiano facesse ricorso, mettendo in discussione il potere delle Commissioni provinciali dell'artigianato, e finisse davanti ai TAR, è chiaro che potrebbe aver ragione, perché le Commissioni da anni non sono state rielette, sono completamente in mora, e questo può significare che se su questa questione non procediamo alla revisione degli albi e anche all'elezione delle Commissioni provinciali, questa Giunta potrebbe essere costretta, come lei sa bene, ma è bene che tutti lo sappiano, potrebbe essere costretta a nominare dei Commissari in sostituzione della Commissione, e noi non vogliamo trovarci nella condizione di essere accusati, magari non da lei, Consigliere Colombino, ma da qualche Consigliere del suo Gruppo, di non aver fatto questo o quest'altro, ma di aver nominato un Commissario. Confermo che la situazione delle Commissioni provinciali dell'artigianato è questa, e pertanto se si verificasse una situazione di questo tipo, dovremmo nominare il Commissario, noi non intendiamo e non vogliamo farlo, ma è altrettanto vero però che bisogna provvedere personalmente e non arrivare a certe condizioni. Vedo che Beltrami è sempre un po' più aderente..., siamo in due, Beltrami, che abbiamo lo scrupolo, e allora, essendo in due, bisogna che insieme troviamo il modo di risolverlo, questo problema, io tratto con dolcezza coloro che trattano me con dolcezza, con chi da sei mesi discuto queste cose, dicendo le stesse cose, lei mi deve consentire che la dolcezza, a un certo punto deve diventare chiarezza.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato, di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo quarto e quinto comma degli artt. 12 e 14 nonché al secondo comma dell'art.
13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) e 64 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio, si applicano le norme stabilite dalla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 22 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per l'artigianato avrà sede presso l'Amministrazione regionale che provvederà, dalla stessa data, ad apprestare i necessari servizi di segreteria ed assumerà a suo carico tutte le spese di funzionamento e per il relativo personale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a reperire ed organizzare, in ogni capoluogo di Provincia, la sede delle Commissioni provinciali per l'artigianato, apprestando i necessari servizi di segreteria.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per il personale di segreteria sono a carico della Regione a partire dalla data di effettivo insediamento nella loro sede".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Entro la data di cui al primo comma dell'articolo precedente la Regione assume l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta, attraverso le Commissioni provinciali e regionali, dell'Albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, nonché quelle di certificazione relative all'Albo.
La Giunta regionale è autorizzata a definire, anche a mezzo di apposite convenzioni, accordi con le Camere di Commercio, sia per quanto connesso alle operazioni di trasferimento delle attività di cui alla presente legge compreso l'utilizzo sia del personale camerale, sia per l'eventuale coordinamento con le competenze camerali in materia di registro ditte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri L'art 4 è approvato.
"Articolo 5 - Alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle conseguenti attività delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, si provvede, per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.
Agli oneri derivanti dal reperimento della nuova sede delle Commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, nonché dall'organizzazione dei necessari servizi di segreteria, si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel bilancio in corrispondenza della voce beni e servizi dell'area di attività 'organizzazione istituzionale e decentramento', i quali presentano sufficiente disponibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n 34 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri L'art 5 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 11 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Asili nido

Esame legge rinviata dal Governo relativa a "Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 15/1/1973, n. 3 concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione"


PRESIDENTE

Vediamo ora gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno, ma sui quali non ci dovrebbero essere obiezioni. C'è l'esame della legge rinviata dal Governo "Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma, art.
17 della legge regionale del 15 gennaio '73, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione e il controllo degli asili nido comunali, costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione".
C'è una lettera del Presidente della Commissione competente in merito.
Ci sono obiezioni a che venga rivotata questa legge? Il Consiglio concorda. La Commissione all'unanimità ha approvato questa legge? Benissimo, procediamo alla votazione dell'articolo unico.
"Articolo 1 - In via transitoria, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale 15/1/1973 n. 3, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di Maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.
Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla legge 19/7/1940, n.
1098, costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. unico è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame deliberazione relativa a: "Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 48 (Cossato)"


PRESIDENTE

C'è un altro punto non iscritto all'ordine del giorno e riguardante lo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Sanitaria Locale dei servizi n. 48 (Cossato).
Vi sono obiezioni in merito? Benissimo, vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 48 visto il DPR 24.7.1977, n. 616 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge regionale 8 agosto 1977 n. 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alla suddetta Unità Locale dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati - Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale: "Fondo per il funzionamento a breve termine delle aziende agricole, commerciali e industriali della Provincia di Alessandria. Conferimento quota di L. 117.500.000 da parte della Regione Piemonte"


PRESIDENTE

Punto settimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale: "Fondo per il funzionamento a breve termine delle aziende agricole, commerciali e industriali della Provincia di Alessandria.
Conferimento quota di L 117. 500. 000 da parte della Regione Piemonte".
C'è una lettera del Presidente della I Commissione, Carlofelice Rossotto, che comunica che la Commissione ha preso in esame in sede referente la deliberazione e ha espresso parere favorevole.
Vi sono richieste di parola su tale argomento? No, allora vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale 19-24146 del 16 ottobre 1979 che si allega al presente provvedimento delibera di autorizzare la Giunta regionale a: a) partecipare per il 1979 alla costituzione di un ulteriore 'Fondo per il finanziamento a breve termine delle aziende agricole, industriali e commerciali della Provincia di Alessandria', con la stipula di apposita convenzione con gli altri Enti interessati b) versare una quota di L. 117.500. 000 sul conto corrente n. 24905 intestato a 'Fondo per il finanziamento a breve termine delle aziende agricole, commerciali e industriali della Provincia di Alessandria', aperto presso la Cassa di Risparmio di Alessandria c) impegnare la somma di L 117.500.000 sullo stanziamento di cui al cap. 9305 del bilancio per l'anno 1979 (047187)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.
Sospendo la seduta per pochi minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17)


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetti di legge nn. 321, 459, 407 e 494 relativi a: "Modifiche alla legge regionale n. 56 del 5/12/1977 sulla tutela ed uso del suolo" (seguito)


PRESIDENTE

Vorrei che qualche Consigliere che ha partecipato alla riunione della Commissione e dei Capigruppo, per esaminare gli emendamenti, ci dica a quali conclusioni sono pervenuti.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

La conclusione sarebbe, in primo luogo, che il Consiglio dovrebbe pronunciarsi sulla proposta di legge di iniziativa popolare successivamente si dovrebbe procedere all'esame delle varie proposte di modifica della legge 56, nel senso che le proposte vengano discusse ed approvate seguendo l'ordine cronologico degli articoli della legge 56 tanto per quanto riguarda le proposte di legge quanto per gli emendamenti.
Faccio un esempio: se si comincia dall'art. 9 (mi pare sia il primo articolo interessato) e ci sono la proposta di legge di modifica della Giunta, la proposta di legge Marchini e un emendamento della D.C., si esaminano tutte e tre le proposte di modifica e così via dicendo; ci saranno articoli i quali sono interessati dalla proposta di legge della Giunta, altri che sono interessati da quella di Marchini, altri dagli emendamento presentati dalla D.C. Quando si arriva all'articolo ultimo è finito l'esame del complesso delle proposte di legge di modifica.



PRESIDENTE

Prima di dare la parola ai Consiglieri, mi pare che dovremmo decidere sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la quale ci vuole un pronunciamento del Consiglio.
La parola ancora al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Il 7 dicembre 1979 è stata presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare per la "Modifica alla legge regionale n. 56 del 5.12.1977 - Tutela ed uso del suolo".
La proposta di legge è stata dichiarata ricevibile e ammissibile con provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 7 gennaio 1980, ed assegnata - con il a 494 - alla II Commissione in data 8 gennaio 1980.
Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale e dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, la Commissione ha sentito, in data 9 gennaio 1980, i primi tre sottoscrittori dell'iniziativa legislativa, nelle persone dei signori Attilio Bastianini, Giancarlo Crovella e Sergio Marchini.
Si osserva che la lettera della proposta di legge di iniziativa popolare n. 404 corrisponde esattamente alla lettera del testo legislativo di cui alla proposta di legge regionale n. 407 presentata il 5 aprile 1979 dal Consigliere regionale Marchini, che risulta essere il terzo sottoscrittore della proposta di legge di iniziativa popolare.
La materia oggetto della proposta di legge n. 494 è, stata esaminata contemporaneamente ai disegni di legge n. 321 e n. 459, ed alla proposta di legge n. 407.
Poiché ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale la proposta di legge di iniziativa popolare deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti; che l'esame da parte della II Commissione del relativo testo ha portato ad escludere l'integrale accoglimento, come si rileva dal contemporaneo licenziamento del testo relativo alle modifiche della legge regionale n. 56 di cui alle quattro iniziative legislative esaminate dalla Commissione; e non essendo possibile portare emendamenti ad una proposta di legge di iniziativa popolare; risulta evidente l'opportunità di applicare l'art. 77 del Regolamento interno del Consiglio regionale con la conseguente approvazione di un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.
A tal fine a nulla rileva la circostanza che alcune proposte siano state integrate nel testo licenziato dalla II Commissione in merito alle modifiche da apportare alla vigente legge regionale n. 56, atteso il rigore della norma che regola le forme di approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare.



PRESIDENTE

Prima di aprire il dibattito, vi do lettura della proposta di ordine del giorno presentato dal Consigliere Calsolaro.
"Il Consiglio regionale Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 494 presentata il 7 dicembre 1979 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il titolo "Modifica alla legge regionale n. 56 del 5/12/1977 'Tutela ed uso del suolo' " Vista la dichiarazione di ricevibilità ed ammissibilità in data 6 gennaio 1980 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Sentiti i primi tre sottoscrittori della proposta ai sensi degli artt.
50 dello Statuto regionale e 8 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 Udita la relazione della II Commissione permanente del Consiglio regionale delibera ai sensi dell'art. 77 del Regolamento interno del Consiglio regionale di non passare all'esame degli articoli".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimo voto contrario a questo ordine del giorno per la motivazione che è stata data, che mi sembra estremamente pericolosa. Infatti questa interpretazione non farà testo soltanto per questa legge, ma evidentemente funge da precedente per tutte le proposte di iniziativa popolare che dovranno arrivare sui nostri tavoli. In questo senso mi faccio carico di un tipo di preoccupazione che non attiene tanto alla proposta di legge di iniziativa popolare, ma in genere alla funzione dell'iniziativa popolare.
Posso capire l'impazienza di qualche collega gallonato, ma faccio presente che la questione è estremamente delicata. Si mette in discussione se sia possibile al Consiglio regionale cambiare in alcunché la proposta di legge di iniziativa popolare in genere, non di questa proposta di legge; oppure se il dettato della legge sull'iniziativa popolare, laddove prevede espressamente che lo stesso testo sottoscritto dagli elettori debba essere trasferito dalla Commissione al Consiglio. Ora, il salto che si tende a far fare da parte della maggioranza su questa vicenda mi pare estremamente delicato e pericoloso, cioè si tenderebbe a dire che il testo sottoscritto dagli 8000 sottoscrittori deve pervenire dalla Commissione al Consiglio senza alcuna variazione e che lo stesso testo debba essere approvato dal Consiglio, questa mi pare un'interpretazione estensiva della legge sull'iniziativa popolare, estremamente pericolosa, perché vanificherebbe di fatto l'istituto dell'iniziativa popolare, perché a questo punto innesteremmo un meccanismo di tipo completamente diverso. Avremmo un'attività legislativa di tipo anomalo in cui al Consiglio regionale non attiene più la funzione di legiferare, ma al massimo una funzione di concorrere in un processo di tipo complesso, in cui i sottoscrittori della proposta di legge indicano il contenuto e al massimo al Consiglio regionale è lasciato di approvare o non approvare. Mi pare che questa interpretazione non sia assolutamente corretta e, quindi, in ogni caso, anche soltanto il dubbio, che è bene che rimanga agli atti, che questa sia l'interpretazione corretta, può probabilmente evitare che si vada ad invalidare completamente l'istituto previsto dalla nostra legge regionale. In tal senso ribadisco che esprimerò voto contrario, perché mi pare che non esistano ragioni di tipo giuridico di tecnica legislativa, o comunque non ci sia il limite richiamato dal relatore Presidente della II Commissione, che impedisce il passaggio agli articoli di questa legge.



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, le sue osservazioni, che pure hanno un fondamento logico, contrastano con un principio più generale, che è questo: in Consiglio regionale non sono presenti coloro che hanno presentato il progetto di iniziativa popolare e quindi gli animatori del disegno di legge non hanno la possibilità di interloquire nelle modifiche che eventualmente noi volessimo apportare. Ad esempio se il progetto di iniziativa popolare è di un articolo solo, mettiamo, la caccia è soppressa, e fosse presentato un emendamento dal Consiglio regionale in cui si preveda l'estensione della caccia anche ai bipedi di natura maschile femminile iscritti all'anagrafe: mi pare un po' diverso dal principio del progetto d'iniziativa popolare, il Consiglio farebbe esattamente il contrario. Dopodiché noi avremmo rispettato la forma alla lettera, ma ho qualche dubbio che lo spirito dell'iniziativa avrebbe davvero una possibilità di svolgimento in questa sede.



MARCHINI Sergio

Scusi, Presidente e colleghi, ribadisco che il mio intervento è fatto allo scopo di evitare che questa interpretazione, che la Presidenza in questo momento sembra condividere, passi come un'interpretazione autentica definitiva, perché evidentemente a questo punto non potremmo più comportarci in modo diverso, né più potremmo riflettere su questo problema.
Pare che non possa il Consiglio all'unanimità ritenere che così sia, perch invece se così avesse da essere, probabilmente, dal punto di vista funzionale, dal punto di vista legislativo questa è la conseguenza corretta alla quale si dovrebbe arrivare, ma, a mio avviso, questa conseguenza alla quale si dovrebbe arrivare dovrebbe essere ospitata in una precisa norma di legge, laddove dice che qualora il testo approvato dal Consiglio non sia quello proposto dai sottoscrittori, la legge si considera respinta e viene approvato qualcosa di completamente diverso. Non è assolutamente pensabile che noi abbiamo voluto questo sotto il titolo "iniziativa popolare".
Che cos'è l'iniziativa? Sarebbe come se la mia proposta di legge dovesse arrivare davanti al Consiglio nello stesso testo in cui l'ho proposta. Posso capire il senso finale di questo ragionamento, a me pare però, e non mi faccio partigiano della mia proposta di legge, mi pare per che prima di arrivare ad un'interpretazione unanime, che quindi darebbe più senso definitivo a supporto di questa vicenda, sia opportuno che qualcuno per lo meno metta in dubbio che questa sia la conseguenza alla quale si deve arrivare, anche perché il Consiglio abbia altre occasioni, in altre sedi, se è il caso, di riflettere sulle conseguenze abnormi alle quali, in definitiva, è arrivata la nostra legge sull'iniziativa popolare che fa sì che di fatto l'iniziativa popolare spoglia il Consiglio della sua funzione legislativa, perché l'iniziativa l'abbiamo data ai cittadini, ai Comuni, ma se noi in questa sede non possiamo che approvare o respingere, la nostra evidentemente, a quel punto, non è più una funzione legislativa, è una funzione che potremmo dire di convalida, non è legislativa, perché il legiferare vuol dire, in effetti, scegliere, decidere, optare, accogliere emendamenti. Siamo in situazione di stallo e di difficoltà dalla quale bisogna uscire. Il mio voto non favorevole alla proposta vuole significare che, a mio avviso, l'interpretazione che diamo, anche se corretta, comporta da un punto di vista politico un risultato stravolgente, rispetto allo spirito della legge sull'iniziativa popolare, e quindi sarà necessario integrare con qualche accorgimento la nostra proposta di iniziativa popolare, in modo che non avvengano cose di questo genere, che i proponenti questa proposta di legge (e più grave ancora sarebbe se fossero dei Comuni), probabilmente, da un punto di vista dei rapporti istituzionali si trovassero respinta una legge per dei problemi di carattere meramente formale, anche se mi rendo conto che l'interpretazione del Presidente ha un suo fondamento, ha una sua correttezza, che sarà però il caso di riflettere e di considerare più approfonditamente in altra sede e in altro momento.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre richieste di parola, metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Presidente della II Commissione Calsolaro.
Chiede ancora la parola il Consigliere Calsolaro, ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

L'interpretazione che ha dato lei è assolutamente corretta. La norma contenuta nella legge sull'iniziativa popolare non ha bisogno di nessuna interpretazione autentica, e mi riferisco proprio all'esempio che ha fatto lei. Se c'è una proposta di iniziativa popolare in cui si propone che la caccia sia abolita, è chiaro che il Consiglio non può modificare il testo perché, se, per ipotesi, la maggioranza stabilisse, discutendo la proposta di iniziativa popolare, che la caccia è invece aperta dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ne verrebbe che il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare stravolgendone completamente il contenuto. Mi pare che questo sia assolutamente logico.
Per quanto si riferisce, ad esempio, alla legge 56, se la proposta di iniziativa popolare riguarda 10 articoli e noi sui 10 articoli proponiamo emendamenti che richiamano la legge che sarà approvata dalla maggioranza di questo Consiglio, è chiaro che si tratta di una legge completamente diversa rispetto a quella proposta con l'iniziativa popolare, per cui ne verrebbe che la proposta di legge di iniziativa popolare firmata da Marchini e altri è quella che è stata approvata dal Consiglio regionale e non quella che loro hanno proposto. Mi pare che la logica sia abbastanza evidente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Signor Presidente, mi pare che si crea effettivamente un precedente pericoloso in questo senso: l'iniziativa popolare articolata in un disegno di legge dovrebbe essere portata alla discussione del Consiglio e il Consiglio non può emendare, altrimenti stravolgerebbe il contenuto, però il Consiglio deve prendere atto, deve conoscere questi articoli, deve rispondere "sì" o "no" con la motivazione che ha portato il Presidente della II Commissione. Secondo me si stravolge, si vanifica l'iniziativa popolare in quanto dice: poiché il Consiglio non può portare emendamenti ad una articolata proposta di legge di iniziativa popolare, si respinge la proposta di legge di iniziativa popolare. Questo è un pericoloso precedente, secondo me. Dobbiamo prendere conoscenza di questa proposta di legge, quando arriva in aula la discutiamo e se ne cambiamo una virgola stravolgiamo il contenuto.



CALSOLARO Corrado

E' stata discussa in Commissione.



ENRICHENS Nicola

La Commissione non è il Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei solo fare presente una cosa: attenti oggi ad innescare una pura discussione, una mera discussione di carattere giuridico istitutivo costituente, non tenendo conto della storia di questo provvedimento intanto che è stato discusso in Commissione e che questa iniziativa è in qualche misura anomala, perché coincide esattamente con una proposta di legge di un Consigliere, in quanto la stessa reca la firma dello stesso Consigliere, e che proprio per queste ragioni, sulla necessità di non arrivare agli articoli eravamo d'accordo tutti. Credo che l'iniziativa popolare debba prospettarsi come tale con i suoi caratteri integrali e ne abbiamo avuto tutto sommato una prova, ad esempio, l'iniziativa popolare che voleva indire referendum per le centrali nucleari aveva un suo carattere d'autonomia. Su questo ci siamo pronunciati nel merito oltre che nel metodo. In questo caso abbiamo un caso evidente, invece, mi sembra di anomalia di questa proposta. Starei attento a preoccuparmi molto oggi della forma, soprattutto quando la forma è già stata vanificata da concorrenti e concomitanti presentazioni di testi che hanno recepito addirittura la lettera di questa legge. Tant'è vero che oggi ci troviamo poi a discutere sul testo di Marchini, la motivazione è valida, come ha sostenuto il Consigliere Calsolaro.



PRESIDENTE

Voglio chiarire che un progetto presentato da qualsiasi soggetto che abbia la potestà di avanzare progetti di legge, che sia stato convenientemente esaminato in Commissione, che abbia pluralità di provenienza e tempi di discussione anche diversi, ma che sia stato esaminato e in Commissione e in Consiglio, nei confronti di questo testo può sempre essere richiesto il non passaggio agli articoli da un Consigliere o da un gruppo di Consiglieri in inizio di seduta. Non è una procedura che applichiamo specifica e speciale per il progetto di legge di iniziativa popolare. Anche un progetto di legge presentato da 3 o 4 Consiglieri, che subisca tutto l'iter della Commissione, se poi la Commissione alla fine, o addirittura un Consigliere, malgrado la relazione del Presidente della Commissione, chiede il non passaggio degli articoli il Consiglio, sovrano, decide, può votare a favore e se vota contro lo respinge. Voglio dire che non stiamo seguendo una procedura speciale di lavoro del Consiglio, stiamo seguendo una procedura tradizionale e normale del Consiglio regionale. C'è la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto di legge di iniziativa popolare, su questo il Consiglio si esprime, votando a favore o contro.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Nelle penultime battute mi pare che i termini della questione siano chiariti in questo senso: ci sono vari soggetti che hanno l'iniziativa legislativa, ciascuno di questi si assume la responsabilità di presentare una soluzione per un problema e lo propone all'organo legislativo, c'è da una parte il titolare dell'iniziativa, ma c'è l'organo legislativo che si articola nelle Commissioni e nella sede sovrana che è il Consiglio.
Qualsiasi iniziativa che pervenga in Consiglio, quando perviene in questo ultimo ambito non limita i poteri; infatti il Consiglio può stravolgere totalmente ogni iniziativa legislativa e il proponente, caso mai, nelle forme debite che gli sono consentite, o esterne o interne (se è all'interno del Consiglio), si pronuncerà al riguardo. Non è più cosa mia, è fatto vostro, è responsabilità vostra. Quindi la proposta di ordine del giorno di non passaggio agli articoli, è una proposta in sostanza politicamente di merito, questa proposta di legge, così come è formulata, ritengo che non debba neanche essere affrontata, non per ragioni generali, di principio di non proponibilità, ma perché do un giudizio di merito, secondo il quale non mi sento di approvarla. E' inutile che ci avviamo ad esaminare i tre articoli, perché globalmente propongo che venga respinto. Questo è legittimo e quindi è legittimo che si voti, però avendo ben presente che non è che risolva una questione di principio, ogni altra iniziativa che dovesse arrivare ha tutti i titoli per pervenire al Consiglio e per consentire che questo scelga tra entrare e non entrare nel merito. Chiarito questo, non abbiamo problemi al riguardo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Presidente, chiedo scusa se prendo nuovamente la parola, il che non è correttissimo, però ho l'impressione che nella volontà comprensibilissima di sbloccare e poi passare, se vogliamo, al lavoro di merito, si tende a dare ragione tanto per andare avanti. Ora tenga presente, Presidente, che il ragionamento del collega Bianchi è un ragionamento, quello del collega Calsolaro è un altro tipo di ragionamento. Mi preoccupavo che votare l'ordine del giorno proposto dal collega Calsolaro significasse dare un'interpretazione alla quale lei ha assentito prima. Il collega Bianchi a questo punto ha dato un'interpretazione della legge sull'iniziativa popolare diversa che in definitiva coincide con la mia, cioè l'iniziativa popolare, qualunque tipo di iniziativa ferma la sua funzione nel momento in cui il testo perviene in aula, in quel momento il Consiglio riassume totalmente la sua capacità legislativa, qualunque e da chiunque venga il testo. L'interpretazione del collega Calsolaro invece è che sul fatto che il Consiglio potrà approvare o bocciare in toto la legge e questa non è una questione che discutiamo qui. Ho semplicemente ritenuto di dover motivare il mio voto non favorevole, che è necessariamente contrario, ma sostanzialmente è un voto non favorevole all'interpretazione di Calsolaro proprio perché il problema rimanga aperto e non si faccia in questa sede l'interpretazione autentica di un problema che, sostanzialmente, non c'eravamo posti.



PRESIDENTE

Le posizioni si sono chiarite, ognuno ha espresso più volte il suo parere, l'argomento che abbiamo di fronte non può che essere trattato nel modo che propongo e cioè sottopongo alla vostra attenzione l'approvazione o meno di questo ordine del giorno che è stato a suo tempo letto dal Presidente della II Commissione Calsolaro: vista la proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 494 presentata il 7.12.1979 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il titolo "modifica alla legge regionale n. 56 del 5.12.1977 'tutela ed uso del suolo'; vista la dichiarazione di ricevibilità ed ammissibilità presa in data 6.1.1980 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; sentiti i primi 3 sottoscrittori della proposta ai sensi degli artt. 50 dello Statuto regionale e 8 della legge regionale 16.1.73 n. 4; udita la relazione della II Commissione permanente del Consiglio regionale, delibera, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento interno del Consiglio regionale, di non passare all'esame degli articoli".
Passiamo alla votazione per alzata di mano dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno è approvato con 24 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti.
In sede di riunione dei Capigruppo si è pervenuti alla decisione di incominciare l'esame degli articoli.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Direi che rassegnando agli atti del Consiglio la relazione allegata alla proposta di legge, riduco, nello spirito del regolamento che abbiamo testé adottato e nella logica della discussione, la mia considerazione in questi termini. Ci pare che con queste nostre iniziative si sia teso a perseguire un risultato, il massimo, di rappresentanza da parte della nostra forza politica di un certo tipo di problema, ci pare per contemporaneamente di dover rispondere ad un'altra esigenza della vita politica, che è quella di un massimo di efficienza del sistema e in questo senso accediamo alla richiesta e alla proposta fatta dalla Commissione o per meglio dire dalla riunione dei saggi, affinché la nostra proposta di legge venga affrontata articolo per articolo insieme alla proposta della Giunta. Ribadisco che questa è la sintetica riassunzione della motivazione di questa relazione in termini meramente formali, mentre per relazione deve intendersi quella allegata alla proposta di legge 407.



PRESIDENTE

Prima di passare all'articolato dei progetti di legge n. 321 e 459 occorre procedere all'esame di un emendamento che riguarda l'art. 6 della legge 56/77: "Articolo 6 - Elaborati del Piano territoriale. Il Piano territoriale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la Relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed agli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano 2) gli Allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto 3) le Tavole di piano, che definiscono: a) la struttura generale del territorio urbano ed extra urbano b) i vincoli territoriali di carattere sovracomunale c) il sistema infrastrutturale generale d) il campo di variazione complessiva degli insediamenti, con riferimento alle loro dimensioni ed ai servizi di livello regionale e comprensoriale e) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali 4) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri e le direttive per la predisposizione o l'adeguamento dei piani di competenza comunale con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente.
Viene presentato dal Gruppo D. C. il seguente emendamento: primo comma, punto 3), è inserito il seguente punto d): "Il sistema degli impianti produttivi-industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle aree attrezzate industriali ed artigianali ed ai relativi interventi infrastrutturali".
Le lettere d) ed e) diventano rispettivamente e) ed f).
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Procediamo alla votazione del nuovo articolo 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri Il nuovo art. 1 è approvato.
Il secondo articolo in esame è l'art. 7 della legge 56/77: "Articolo 7 - Formazione e approvazione dei Piani territoriali. Il Piano territoriale, di cui alla lettera c) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, è formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i Piani territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e dalla valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
La Giunta regionale promuove la formazione e il coordinamento dei Piani territoriali nei tempi fissati dal piano di sviluppo o da deliberazioni del Consiglio regionale.
I Comitati comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di Piano territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e lo trasmettono alla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio comprensoriale, previa consultazione, di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.
La Giunta regionale esprime, entro i successivi 90 giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato comprensoriale. Il Comitato comprensoriale, entro 180 giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso alla Giunta regionale provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge, e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del Consiglio Comprensoriale.
La Giunta regionale adotta il progetto di Piano territoriale, ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità montane gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
La Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano territoriale e, sentito il Comitato Urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione unitamente ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, dopo che questi siano stati approvati dal Comitato Comprensoriale, a norma del quarto comma dell'art.
13 della citata legge regionale, ed adottati dalla Giunta a norma del quinto comma dell'articolo predetto.
Per la pubblicazione e la consultazione del Piano territoriale si applicano i commi settimo e ottavo dell'art. 13 della legge 19 agosto 1977 n. 43".
Vengono presentati dal Gruppo D. C. i seguenti emendamenti: al quinto comma, sostituire "180 giorni" con "120 giorni".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Sempre dal Gruppo D.C.: al sesto comma, le parole "La Giunta regionale adotta il progetto di Piano territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale adotta i progetti di Piano territoriale comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani territoriali vigenti o già adottati, apportandovi eventuali modifiche".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Al settimo comma, dopo le parole "gli Enti pubblici" aggiungere: "ed organismi, istituiti da leggi nazionali o regionali, aventi funzioni di programmazione territoriale".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Procediamo alla votazione del nuovo articolo 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere Il nuovo articolo 2 è approvato.
L'art. 1 del progetto di legge n. 407, a firma del Consigliere Marchini recita: L'ottavo comma dell'art. 7 è così modificato: "I Comitati comprensoriali entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, esaminate le osservazioni, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano territoriale. La Giunta regionale sentito il Comitato Urbanistico regionale, esprime le proprie osservazioni con motivato parere e sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione unitamente ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non prendo la parola sugli articoli perché evidentemente non sono emendamenti, sono articoli, quindi non sono da illustrare.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 1 del progetto di legge n. 407.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 ha risposto SI n. 1 Consigliere hanno risposto NO n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art 1 del progetto di legge 407 è respinto.
Il nuovo art. 3 dei progetti di legge 321 e 459 recita: "1) Il titolo dell'articolo 9 viene così modificato: Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2) Al terzo comma dell'articolo 9 viene aggiunto il seguente testo: Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle Commissioni comprensoriali di cui all'art. 49, previo parere del Comitato Urbanistico regionale di cui agli artt. 76 e seguenti. Per le cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
Per le modalità di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497".
Viene presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento: al punto 2) dell'art. 1 le parole "delle Commissioni Comprensoriali di cui all'art. 49, previo parere del Comitato Urbanistico regionale di cui agli artt. 76 e seguenti" sono sostituite con le parole: "dei Comuni e dei Comitati Comprensoriali, secondo le procedure di cui all'art. ...".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Dichiaro, a nome del Gruppo, che il nostro voto è favorevole perché è stata accolta la nostra proposta di trasferire la definizione della Commissione per i beni culturali ambientali, che erano prima compresi in questo articolo, in un articolo successivo che verrà definito nei titoli del regime transitorio. Ecco perché abbiamo accolto il principio che il riferimento all'integrazione degli elenchi, di cui alla legge 1497, venga ascritto ai Comuni e ai Comitati comprensoriali ed abbiamo anche richiesto con accoglimento, salvo poi eventuali discussioni che faremo su questo argomento, della soppressione del riferimento al parere del CUR che non riteniamo pertinente in questa materia. Comunque, credo che il significato del voto favorevole vada sottolineato in funzione dell'accoglimento di questa nostra proposta di trasferire la materia relativa alle Commissioni per i beni culturali e ambientali, al regime transitorio in attesa che la legge quadro dello Stato definisca meglio il complesso delle competenze e quindi il quadro normativo nel quale si dovrà inserire l'attuale formulazione della materia che è attualmente solo disciplinata dalle leggi dello Stato.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione del nuovo articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Il nuovo articolo 3 è approvato.
Il nuovo art. 4 dei progetti di legge n. 321 e 459 recita: "Dopo l'art. 9 è inserito il seguente art. 9 bis - Dissesti e calamità naturali. La Regione, nel rispetto delle norme statali vigenti, pu adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla scorta delle indagini e sugli studi compiuti dal Servizio geologico regionale. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano territoriale, oppure del Piano regolatore generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art.
58".
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: alla nona riga dell'art. 2 le parole "compiuti dal" sono sostituite dalla parola "del".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Procediamo alla votazione del nuovo articolo 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Il nuovo articolo 4 è approvato.
Riprenderemo la discussione in aula il 26 febbraio pomeriggio proseguendo il 27, il 28, non potendosi svolgere alcuna seduta fino a quella data per gli ovvi obblighi inerenti al Congresso nazionale della D.C. e anche per consentire un esame di tutti gli emendamenti che su questa legge verranno ancora presentati e che dovranno essere vagliati in tutte le sedi giuste.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Infine, in merito al punto ottavo, vengono effettuate le seguenti nomine: 3 esperti nel Consiglio direttivo della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza.
I nominativi proposti sono: Giovanni Francesco Boano, Gian Paolo Mondino e Guido Badino.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: Boano Giovanni Francesco n. 31 Mondino Gian Paolo n. 24 Badino Guido n. 21 schede bianche n. 2 I signori Boano Giovanni Francesco, Mondino Gian Paolo, Badino Guido sono eletti nel Consiglio direttivo della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza.
Nomina di 3 rappresentanti nel Consiglio direttivo della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Alessandria.
I nominativi proposti sono: Angelo Arlandini, Dario Raspagni e Angelo Ricci.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: Arlandini Angelo n. 33 Raspagni Dario n. 26 Ricci Angelo n. 25 I signori Arlandini Angelo, Raspagni Dario e Ricci Angelo sono eletti nel Consiglio direttivo della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza, sentito il parere del Consiglio comprensoriale di Alessandria.
Ricordo che il Consiglio è convocato per i giorni 26 (pomeriggio), 27 e 28 febbraio p.v. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,00)



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