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Dettaglio seduta n.306 del 22/01/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Se non vi sono osservazioni, i processi verbali relativi alle sedute del 10 gennaio 1980 si intendono approvati.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Interrogazione dei Consiglieri Chiabrando e Bertorello inerente all'applicazione della legge 63/78


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione dei Consiglieri Chiabrando e Bertorello inerente all'applicazione della legge 63/78.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Probabilmente il collega Chiabrando non ha ricevuto l'ampia risposta data all'interrogazione n. 869 nella quale si faceva un'analisi puntuale di tutte le circolari emesse, che erano state discusse in Commissione; invito gli interroganti ad individuare le circolari che secondo loro non sarebbero state presentate in Commissione.
Credo comunque che questa interrogazione sia un sollecito di una risposta che è avvenuta in un momento in cui il Consigliere Chiabrando non era in aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prendo atto di quanto comunica l'Assessore. Non escludo che l'interrogazione non abbia tenuto conto di una risposta precedente.
Comunque avevo citato alcune circolari, alcune delle quali non erano venute in Commissione. Accerteremo la situazione reale e, se del caso, ritorneremo sull'argomento.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Informazione

Interrogazione dei Consiglieri Martini e Lombardi inerente alla decisione assunta dal Presidente della Giunta di sottoscrivere n. 200 abbonamenti alla Gazzetta del Popolo per la ricerca sul cancro


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione dei Consiglieri Martini e Lombardi inerente alla decisione assunta dal Presidente della Giunta di sottoscrivere n. 200 abbonamenti alla Gazzetta del Popolo per la ricerca sul cancro.
Risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Comprendo i dubbi che gli interroganti hanno, rispetto a questo problema. Siamo stati indotti a tale decisione non soltanto da ragioni umanitarie verso un'iniziativa assai interessante che, certo, come sollevato dagli interroganti, poteva trovare alternative in un centro della nostra Regione che si occupa di questa particolare materia sanitaria. Sta il fatto che uguale iniziativa fu assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Cossiga, dal Presidente della Repubblica, da Ministri e Parlamentari oltre che da molte Associazioni della nostra Regione. I fini nobili che hanno presieduto all'iniziativa della Gazzetta del Popolo paiono a noi ancora validi e ci sembra che tutti gli interventi che ho ricordato abbiano confermato che la decisione che abbiamo assunto sia quella giusta.
E' altresì vero che analoghe iniziative, presenti nel nostro territorio, debbano trovare particolare attenzione, lo confermo, e la Giunta prenderà in esame quanto è stato indicato dagli interroganti.
Comunque crediamo che un'iniziativa come quella della Gazzetta del Popolo meriti l'attenzione della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Vorrei sgomberare il campo dagli equivoci. Non intendo mettere in discussione l'iniziativa assunta dal Presidente della Giunta di dare l'adesione a una campagna volta alla ricerca sul cancro, però, a mio modo di vedere, il problema ha una notevole rilevanza.
Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a iniziative che, sul piano pubblicistico, possono dare una risonanza ben maggiore a iniziative analoghe che invece dovrebbero essere assunte per dovere di istituto dalla Regione, venendo incontro a quei Consorzi, come per esempio quello del Cuneese che ha sede in Savigliano, che raggruppa 31 Comuni, che svolge circa 1.000 diagnosi all'anno e che fino all'anno scorso ha avuto un contributo di 1 milione annuo dalla Regione.
Se poniamo su due piatti diversi, ma comparabili, i dieci milioni stanziati per gli abbonamenti alla Gazzetta del Popolo, il milione che viene dato al Consorzio di 31 Comuni, dobbiamo inevitabilmente dire che questa iniziativa è quanto meno estemporanea, che può essere giustificata nella misura in cui dà l'avvio ad una seria revisione delle iniziative che la Regione assume nei confronti di organi quali quelli che ho ricordato.
Lo scopo dell'interrogazione era soltanto questo e mi auguro che questa mia puntualizzazione abbia un seguito concreto nelle iniziative che verranno assunte dalla Giunta.
Visto poi che il Presidente della Giunta ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, vorrei ricordargli che Pertini ha sottoscritto due abbonamenti e la Gazzetta ha pubblicato gli estremi dell'assegno. E' uno stile che si sottolinea da sé, che è comunque su un piano diverso da quello che abbiamo dovuto notare per quanto riguarda invece la Giunta regionale.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento:

Interrogazione dei Consiglieri Martini e Lombardi inerente alla decisione assunta dal Presidente della Giunta di sottoscrivere n. 200 abbonamenti alla Gazzetta del Popolo per la ricerca sul cancro

Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Debenedetti, Enrietti Genovese, Minucci e Vecchione.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 14/12/1979: "Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie" alla legge regionale del 21/12/1979: "Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni".
Le comunicazioni del Presidente sono così terminate.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione di Gianni Oberto Tarena


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, con tristezza, con malinconia, con cordoglio profondo e autentico, ricordo la figura di un nostro collega recentemente scomparso, l'avv. Gianni Oberto, che fu di questa Regione Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta, Consigliere.
Ho già detto che non è soltanto una perdita per il nostro Consiglio regionale ma per il Piemonte. Io non credo che quando si ricorda la scomparsa di un uomo si debba per forza tesserne gli elogi quasi che la morte dovesse essere sempre accompagnata da una visione idillica oleografica della personalità dello scomparso che è sempre una creatura complessa specialmente quando si tratta di un uomo politico.
Io voglio qui ricordarlo insieme a voi per quello che fra di noi è stato, protagonista della costruzione delle Regioni, e di questa Regione: del suo Statuto, della sua fase costituente e delle battaglie politiche di questi 10 anni. Voglio ricordarlo per il suo impegno che non ebbe risparmio, voglio ricordare l'ultima seduta quando si discuteva su un tema che divideva le forze politiche e in cui voleva affermare un suo parere; ci chiese ancora la parola, voleva dire il suo punto di vista sul problema dell'Afghanistan, della pace.
C'era la rivendicazione del diritto di avere un pensiero autonomo e anche la disciplina di rispettare ciò che era la norma fondamentale del governo di questa assemblea, le intese, gli accordi fra i Capigruppo, le norme di funzionamento liberamente decise e liberamente accettate.
Prima di tutto voglio ricordare l'impegno e il lavoro di questo piemontese e il culto del lavoro inteso come valore in sé per quello che è il servizio rivolto agli altri. E qui c'è qualcosa che Oberto ha dato in tutta la sua vita e che rimane come esempio, quando partecipava a una Commissione, nelle sue condizioni di salute voleva dire qualcosa di più di fare il proprio dovere, in un momento nel quale molti fanno meno di quello che devono. Poi voglio ricordarlo come uomo delle autonomie e quindi come amministratore, costruttore tenace di questa parte fra le più originali della nostra Costituzione che sono le Regioni.
Le Regioni e le istituzioni: ricordiamoci che dobbiamo alla sua sensibilità il fatto di aver accolto la proposta che veniva da una parte politica assai diversa dalla sua e in epoca politica complessiva assai diversa dall'attuale, di istituire il Comitato regionale antifascista per la difesa dei valori dei principi della Costituzione repubblicana.
L'8 agosto 1974 agli Amministratori piemontesi riunitisi subito dopo la strage dell'Italicus a Palazzo Madama di Torino diceva: "Il giorno in cui un Comune, una Provincia, una Regione non cammina sui binari con quella velocità che noi vorremmo non sradichiamolo alla base, cerchiamo di correggere, cerchiamo di aiutare a far meglio non screditiamo le istituzioni, arriveremmo alla perdita del senso del valore dello Stato e quando una nazione perde il senso e il gusto dello Stato questa nazione è fatalmente destinata a diventare vittima della dittatura, rinuncia a quelli che sono i rischi e le esigenze di impegno, diventa povera in se stessa".
Credeva, è già stato scritto, nell'importanza del dialogo e nel confronto fra tutte le forze democratiche e nella "loro distinta autonomia senza steccati". Era, credo, un conservatore ed un borghese ma che sapeva riconoscere il valore e la portata del confronto con quelli che lealmente gli si contrapponevano per pensiero, formazione e cultura. E c'era qualcosa di più, nel senso che era un autentico conservatore e un autentico borghese. E anche qui c'è un elemento da sottolineare, nel senso che il confronto senza steccati occorre che avvenga fra quelli che hanno idee e concezioni diverse, opposte, senza mistificazioni, senza furbizie, senza apparire diversi da quello che si è. Liberando la vita politica dalle oscurità, dalle ambiguità, dai giochi, dal disprezzo delle idee e degli ideali, per dar luogo all'esaltazione dell'astuzia e del sopravvivere ad ogni tempesta scegliendo il cavallo vincente o credendo di scegliere ci che può in quel momento rappresentare la soluzione più comoda. Un uomo del vecchio partito popolare - è stato detto - e come tale forse a disagio in questi tempi che affrontava credendo fermamente in vecchi valori.
Non è importante oggi riconoscere se quei valori sono tutti da difendere o devono essere rinnovati. Importante è il fatto che Oberto sapeva interpretarli puntigliosamente, tenacemente, coerentemente. Lo ricordo come Presidente della Commissione per lo Statuto, che non pot seguire fino in fondo per la malattia. In quella piccola, breve, intensa stagione che ormai ricordiamo come facente parte del nostro passato più interessante, in cui si incontravano uomini che non si conoscevano per dare vita a qualche cosa che non c'era prima e della quale non avevamo alcuna esperienza. C'era chi aveva e portava il bagaglio della propria esperienza politica e della propria cultura giuridica, chi della propria esperienza di amministratore. Alcuni dei colleghi che allora lavorarono con lui sono qui presenti e lo ricordano come un protagonista attento, combattivo. Ricordo le battaglie che conducemmo su alcuni articoli, con nettezza di posizioni con riunioni che finivano alle 2, alle 3 di notte nella sala del Consiglio provinciale dove lo Statuto venne scritto. Confronto appassionato, ma civilissimo, sereno, da galantuomini e fra gente che credeva in quello che diceva. Per questo mi rifiuto di pensare alla sua scomparsa come a qualche cosa che ci privi in modo irreparabile della sua presenza. Perché vive ancora fra di noi, non solo perché abbiamo messo qualche fiore lì al suo posto, non solo perché lo ricordano e lo ricorderanno tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato al suo fianco alla sua lunga attività di amministratore, ma perché anche il suo modo di passare dalla vita alla morte è stato qualche cosa di sereno in questo mondo dove molta, troppa gente muore vigliaccamente assassinata senza avere colpa e dove la violenza sembra qualche volta avere la meglio sulla ragione, l'intolleranza e la stupidità sul confronto e sulle idee. Poiché era invece un uomo tollerante e aperto e che aveva idee, in questo senso Oberto non è morto, è qui fra noi, lo ricordiamo con la serenità che deve accompagnarci e credo che ci che è stata la sua esperienza ci accompagnerà ancora, noi in questa legislatura e gli altri che verranno nelle legislature regionali per costruire quella Regione che anche lui aveva sognato.
Al partito della Democrazia Cristiana, alla sua famiglia, anche da quest'aula del Consiglio giunga ancora l'espressione della stima e del cordoglio di tutti i piemontesi.
La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Nei confronti del collega Oberto, che era così sensibile per i problemi culturali, vorrei avanzare in Consiglio una proposta. Da tempo il Consigliere Oberto ed io avevamo in mente di costituire un centro ove depositare manoscritti inediti o non inediti di scrittori piemontesi partendo da un fondo già esistente.
Propongo che la Commissione esamini rapidamente il disegno di legge che ho predisposto. Il Centro dovrebbe portare il nome dell'avv. Gianni Oberto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Ringrazio il Presidente dell'assemblea per i nobili, sinceri addolorati e rispettosi termini con i quali ha voluto ricordare l'amico Oberto. Ringrazio anche l'Assessore per la sensibilità sua e della Giunta che ha ispirato la proposta testé formulata che sicuramente sarebbe una fra le cose più gradite al nostro caro amico scomparso.
Gianni Oberto, giovedì 10 gennaio, si allontanava da quest'aula, solo quasi in punta di piedi. Sabato 12 gennaio lasciava serenamente una vita armoniosamente vissuta, anche se improntata a grande impegno, a grandi fatiche, a rischi. Oggi si rinnova per noi, davanti al suo banco, la commozione, il sentimento triste per una cara consuetudine interrotta, per un dialogo spezzato - noi vorremmo sperare - soltanto sospeso. E non pu esserci estraneo il rincrescimento per le dimenticanze, il rimpianto delle occasioni irrecuperabili che la fretta e la distrazione, le esigenze di questo lavoro incalzante, e spesso duro, ci hanno fatto perdere.
Ma in quest'aula, che è il punto di approdo della sua vicenda personale intensa, operosa, il richiamo per i suoi amici di Gruppo, per noi e credo sul piano umano, per tutti, è alla riflessione mesta sul significato sull'esempio, sull'eredità lasciata da una vita spesa con generosità ed insieme con misura, sicuramente con grande decoro.
In tempi nei quali si guarda spesso con distacco, con svalutazione e persino con disprezzo l'impegno politico, credo che la coerenza e la sincerità di Oberto, l'essere, come uomo di un tempo, tutto di un pezzo, la trasparente presenza nei suoi interventi, mai improntati alla ricerca dell'opportunità o del successo, nei suoi atti, la presenza di una forte carica di convinzione, di ideale, il modo tollerante di affermare queste convinzioni, pur solide e profonde nel suo spirito. Il modo di portare le proprie battaglie, civile, magari costellate di accenti, di passione qualche volta persino di sdegno, ma mai rivolte alla persona: sempre spersonalizzate nel rispetto degli altri, sempre aliene da rancore. Non è neppure il caso di far cenno alla sua totale estraneità ad ogni forma di odio.
La sua socialità. E' una forma di rispetto, con un giudizio politico: è un conservatore. Qualcuno ha detto recentemente che tutti sono conservatori, ci sono buoni e cattivi conservatori: c'è chi cerca di far vivere e rivivere cose cattive e chi cerca di conservare, affermare e far progredire cose buone. Nei suoi intenti, con gli errori umani di ciascuno di noi, Oberto si ispirava, e profondamente, a cose antiche e buone che prima di gettare, ciascuno di noi deve guardare con rispetto.
La sua socialità non toccata da demagogia, ma perseguita attraverso una visione popolare, e cioè globale del bene comune, mediata magari, non immediata sempre, ma mediata attraverso l'azione politica, l'azione sociale, l'azione di libertà che offre a ciascuno il contesto e il mezzo per progredire.
E' stato ricordato come Consigliere, come Presidente del Consiglio attento, fecondo, preciso, come Presidente della Giunta regionale. Ma già prima che questo istituto sorgesse - e si è capito poi perché tanta passione egli portasse nel cercare di consolidarne gli strumenti, di dettarne le norme - nella sede del Consiglio provinciale di Torino, che in qualche modo si era fatto carico di prefigurare le linee della futura Regione, le scelte politiche di apertura di questa Regione alle altre del paese vicino, la sua azione era stata efficace ed appassionata.
L'impegno istituzionale, la stesura dello Statuto, la grande passione per le autonomie, spiegata in termini ultraffettivi al riguardo delle Comunità montane, che non vedeva come istituzioni giuridiche, ma come momenti di specificità di una vita umana da considerare, rispettare, aver presente ogni momento, tutelare e difendere. I problemi connessi e vicini dei parchi. Il parco del Paradiso, questo suo amore portato fino alla tomba e riconoscibile nelle lacrime nel giorno del suo funerale di quegli uomini duri e rudi della montagna che lo hanno trasportato.
La sua fase più significativa, quella della Presidenza della Giunta in un periodo di grande fervore costruttivo che ha visto apporti, presenze e partecipazione di tutte le forze politiche e qualche merito va pur riconosciuto al Presidente di quella Giunta, se ogni forza politica di maggioranza e di opposizione ha espresso al meglio il proprio slancio operativo e costruttivo. Ricordiamo i vari Istituti, i Comprensori, quindi la visione delle autonomie, la visione della programmazione, l'apertura al nuovo, gli strumenti nuovi della Regione, l'Esap, la Finanziaria e così via. Non è questa la sede per i bilanci, solo fatti sintomatici.
Questa legislatura, infine, che gli sarebbe piaciuto concludere, non per ambizione del potere, non per segnare di sé momenti brillanti o di apparenza verso l'esterno. Io lo interpreterei come un desiderio quasi classico di compiutezza, desiderio di impegnare le proprie energie ed esperienze che dentro di sé sentiva intatte per cui gli sembrava un tradimento il sottrarle finché c'erano alla gente, ai piemontesi, agli amici attorno a lui.
L'umanissima molla che lo spingeva a verificare, a controllare, lui vecchio signore, ad intervenire affinché valori, questioni, problemi per i quali aveva testimoniato non venissero trascurati, sopravanzati, cancellati da altre urgenze, magari meno importanti e meno nobili, quasi custode di valori nei quali aveva creduto.
Ebbene, senza lasciarci andare ad un eccesso di valutazione, nel momento in cui la commozione pur ci sollecita a ricordare, a farci meno dimentichi dei valori degli uomini che sono stati vicini a noi, credo che rivolgendogli di qui ancora un estremo saluto, noi possiamo con fervore con memoria affettuosa assicurare Gianni Oberto, assicurare i suoi familiari che custodiranno gelosamente la sua memoria, che le libertà personali e civili, le istituzioni democratiche, le autonomie, la montagna l'ambiente, le bellezze di questo Piemonte, la sua cultura, anche il suo dialetto, lui che parlava bene l'italiano e che era così fervido difensore di questa cultura regionale, il patrimonio intero che questo popolo faticosamente cerca di preservare, di accrescere e di attestare su migliori condizioni di vita, tutto questo per fedeltà, per consapevolezza nostra delle forze che si esprimono, ma anche per affetto verso di lui, sarà strenuamente difeso.



(Tutti i Consiglieri in piedi, osservano un minuto di raccoglimento)


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Surrogazione Consigliere deceduto (art. 16 legge 17/2/1968, n. 108)


PRESIDENTE

Vi do lettura del verbale della Giunta delle Elezioni: "Il giorno 22 gennaio 1980, alle ore 15,30 si riunisce presso la sala del Consiglio regionale (Palazzo Lascaris, via Alfieri 15) la Giunta delle Elezioni.
Presiede il Presidente Rossotto.
Sono presenti i seguenti Consiglieri: Bono, Dadone, Cerchio, Colombino e Beltrami (in sostituzione del Consigliere Oberto).
Il Presidente riferisce che, in relazione alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale in data odierna in ordine al decesso del Consigliere regionale Oberto Tarena Giovanni, occorre procedere, ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968, n. 108, alla surrogazione del Consigliere deceduto.
Ai sensi del citato articolo, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio Centrale Regionale.
Il Consigliere deceduto era stato eletto nella lista della Democrazia Cristiana e nella circoscrizione di Torino.
Dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, risulta che all'ultimo eletto nel Gruppo della Democrazia Cristiana nella circoscrizione di Torino, segue immediatamente il signor Garabello Enzo, al quale deve essere attribuito il seggio vacante.
La Giunta delle Elezioni esprime pertanto che il Consiglio prenda atto che al Consigliere Oberto Tarena Giovanni subentra, ai sensi dell' art. 16 della citata legge n. 108, il signor Garabello Enzo, primo escluso nella lista della D.C. e nella circoscrizione di Torino.
La Giunta è altresì d'accordo che la predetta deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Oberto Tarena Giovanni con il signor Garabello Enzo sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
49 della legge 10/2/1953, n. 62".
Il Consiglio deve prendere atto per alzata di mano che al Consigliere Giovanni Oberto Tarena subentra, ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968, n. 108, il signor Enzo Garabello.
La proposta è approvata all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Propongo inoltre che la deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Oberto Tarena Giovanni con il signor Garabello Enzo venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Ricordo ai signori Consiglieri che la predetta proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio regionale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti in aula.
Ricordo infine, per quanto attiene alla convalida dell'elezione del Signor Garabello Enzo, che essa viene devoluta, ai sensi dell'art. 13 dello stralcio delle norme di Regolamento, alla Giunta delle Elezioni, la quale accerterà che non sussistano, nei confronti del neo-Consigliere, cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ad esame compiuto, la Giunta delle Elezioni riferirà al Consiglio.
Invito quindi il neo-Consigliere, se presente, ad entrare in aula.



(Il Consigliere Garabello prende posto nei banchi dei Consiglieri)


Argomento: Emigrazione

Comunicazione della Giunta regionale circa i criteri adottati dalla Consulta regionale per l'emigrazione per l'erogazione di contributi ai lavoratori emigrati che rientrano


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: Comunicazione della Giunta regionale circa i criteri adottati dalla Consulta regionale per l'emigrazione, per l'erogazione di contributi ai lavoratori emigrati che rientrano.
La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Signor Presidente, signori Consiglieri, informo che si è riunita il 7 gennaio scorso la Consulta per l'emigrazione. In apertura ho riferito sui contatti intercorsi con il Comitato comprensoriale di Verbania in ordine al problema della definizione dei criteri per il riparto dei fondi che saranno assegnati al Piemonte a seguito dell'accordo Italo-Svizzero sui ristorni fiscali dei lavoratori emigrati. La discussione in sede comprensoriale dovrebbe esaurirsi entro il corrente mese di gennaio; successivamente i criteri di riparto in quella sede individuati formeranno oggetto di discussione in sede di Consulta e dello stesso Consiglio regionale. E' auspicabile che nel frattempo il Governo assuma adeguate iniziative per rendere operativo l'accordo Italo-Svizzero.
Si valuta che complessivamente le cifre di ristorno che riguardano la Svizzera e che investono principalmente il Piemonte, la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano ammontino a circa 40 milioni di franchi svizzeri (18 miliardi di lire), ed una parte non trascurabile potrebbe venire alla Regione Piemonte in modo esclusivo.
La Consulta ha poi esaminato il punto concernente la definizione dei criteri di concessione per il corrente anno di contributi di prima sistemazione ai lavoratori emigrati in stato di bisogno che rientrino definitivamente in Italia. Ho evidenziato l'opportunità di individuare un meccanismo che consenta ai Comuni l'immediata erogazione del contributo e che garantisca una certa uniformità di trattamento ai lavoratori che rientrano, indipendentemente dal Comune di destinazione.
Dopo approfondite discussioni, la Consulta concorda di autorizzare i Comuni ad erogare ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Piemonte e che si trovino in stato di bisogno la somma di lit. 200.000 aumentata di lit. 25.000 per ogni familiare a carico e di porre come ulteriore condizione che la permanenza del lavoratore all'estero sia stata di almeno un anno, consentendo peraltro ai Comuni di derogare a questo titolo in caso di particolare bisogno.
In tal modo si prevede di utilizzare 200 milioni dei 300 previsti per l'attuazione della legge nel 1980; i rimanenti 100 milioni saranno destinati ad ulteriori interventi da definirsi successivamente, anche in relazione alle esigenze di intervento in materia che i Comuni evidenzieranno.
La Consulta ha convenuto inoltre sull'opportunità che i criteri analoghi siano eseguiti anche per l'erogazione dei contributi 1978 per i quali è stata precedentemente effettuata una prima ripartizione fra i Comuni che avevano segnalato casi di rientri di lavoratori dall'estero.
Sottopongo pertanto la questione al Consiglio chiedendo l'approvazione dei criteri unanimemente approvati dalla Consulta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Ci associamo alla decisione assunta dalla Consulta per l'emigrazione.
Chiedo scusa se esco dall'oggetto specifico, ma ritengo opportuno richiamare l'opportunità che la Consulta svolga un'indagine conoscitiva sull'emigrazione straniera in Piemonte, che ormai si aggira sulle 30/40 mila unità, il che richiede la predisposizione di apposito disegno di legge.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Ricordo che nella Consulta deve essere sostituito l'avvocato Oberto.



PRESIDENTE

Potremo provvedere nel corso della seduta odierna o in quella di domani.
Non vi sono altre richieste di parola. Pongo in votazione il testo dell'ordine del giorno, di cui vi do lettura: "Il Consiglio regionale udita la relazione dell'Assessore al lavoro sui criteri da adottare per la ripartizione ai Comuni dei contributi di prima sistemazione da concedere ai lavoratori emigrati all'estero in stato di bisogno che rientrino definitivamente in Piemonte per l'anno 1980, visto il parere favorevole unanimemente espresso dalla Consulta regionale dell'emigrazione e immigrazione nella seduta del 7/1/1980, approva".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 474 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 per finanziamenti integrativi a favore di Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari e Cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale"


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge 474 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 per finanziamenti integrativi a favore di Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari e Cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale".
La parola al relatore, Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Con il presente progetto di legge si interviene nel settore della casa modificando ed integrando la legge regionale n. 28 del 1976.
Gli obiettivi del progetto di legge sono: a) quello di favorire l'attività e la crescita delle Cooperative a proprietà indivisa permettendo la realizzazione dei programmi edilizi finanziati dalle leggi statali e dai fondi delle Compagnie di Assicurazione b) di estendere ai Comuni, agli Istituti Autonomi Case Popolari e al loro Consorzio le provvidenze per l'attuazione dei programmi costruttivi realizzando alloggi da assegnare in locazione.
Il problema della casa, secondo i dati desunti dal censimento e riportati nella relazione alla legge n. 28 - di cui questa è appunto un'integrazione - presentava nel 1976 in Piemonte questo quadro: necessità di 422.573 vani per eliminare le abitazioni improprie e le cause di affollamento, n. 1.539.630 vani per eliminare le condizioni di antigienicità, valutazione complessiva oltre 5.712 miliardi di lire 1976 somma ampiamente lievitata a causa del fenomeno inflattivo.
Dal 1976 ad oggi sono stati realizzati 42.486 nuovi vani in edilizia sovvenzionata, n. 28.923 nuovi vani in edilizia agevolata per un totale di 71.351 nuovi vani a cui vanno aggiunti, con l'attuazione del primo programma biennale della legge n. 457, 8.000 nuovi vani in fase di realizzazione per l'edilizia sovvenzionata e 21.000 nuovi vani in fase di realizzazione per l'edilizia agevolata. Sono stati risanati 4.985 vani e con il primo programma biennale della 457 è in fase di realizzazione il risanamento di oltre 10.000 vani.
Con la legge n. 28 noi ci proponevamo il miglior utilizzo dei fondi statali e con il perfezionamento del meccanismo proposto da questo progetto di legge si vuole venire incontro a quella fascia di cittadini a più basso reddito mediante un intervento regionale integrativo che tenga conto appunto della capacità di spesa degli utenti finali degli alloggi realizzati dalle Cooperative a proprietà indivisa e dagli Enti pubblici Comuni, IACP e loro Consorzio.
Giustamente nella relazione della Giunta al disegno di legge si afferma che le Cooperative a proprietà indivisa hanno ragione di essere, solo se possono assegnare alloggi in uso ai soci senza richiedere loro alcun anticipo di capitali, e far pagare un canone di locazione inferiore a quello di mercato; è quindi essenziale che possano disporre di finanziamenti che coprano l'intero costo di intervento e il cui ammortamento iniziale abbia un costo ragguagliato alla capacità di reddito dell'utenza.
Si ritiene valido pertanto un importo mediato tra l'equo canone ed il canone sociale, in quanto lo stesso corrisponde, in linea di massima all'onere da tempo posto a carico delle Cooperative a proprietà individuale dai finanziamenti disposti dalla Gescal, per cui, a maggior ragione, tale tipo di agevolazione finanziaria si rende necessaria nei confronti delle Cooperative a proprietà indivisa.
Inoltre a conferma di quanto sopra esposto va detto che le organizzazioni delle Cooperative giuridicamente riconosciute, sulla base dei conti economici eseguiti, hanno verificato che l'onere in tal modo determinato rappresenta l'importo massimo sopportabile dalla fascia di reddito medio dei soci che costituiscono le Cooperative a proprietà indivisa.
E' quindi necessario intervenire prevedendo un'integrazione dei finanziamenti disposti dagli art. 36-38 della legge n. 457 e fondi delle Assicurazioni, mediante un insieme di modifiche alla legge regionale n. 28 che disponga tali finanziamenti integrativi a favore dei Comuni, degli IACP e delle Cooperative a proprietà indivisa al fine di permettere canoni di locazione corrispondenti alle disponibilità economiche dell'utenza.
Si pone quindi l'esigenza di reperire i fondi necessari a coprire la quota del costo dell'intervento non coperta dai finanziamenti pubblici, ed a ridurre gli oneri derivanti dall'accensione dei mutui bancari.
Inoltre, poiché le Cooperative edilizie a proprietà indivisa, i Comuni e gli IACP sono gravati in modo diverso in relazione al tipo di finanziamento assegnato anche mediante precedenti leggi finanziarie, si rende necessario, in considerazione dell'analogia delle finalità perseguite dagli stessi, perequare gli oneri a loro carico.
In tal senso da apposita ricerca condotta per la determinazione dei costi di costruzione si è rilevato come il massimale stabilito dal CER per la realizzazione di alloggi di piccola dimensione non sia rispondente ai costi reali, per cui si sono previste maggiorazioni per gli alloggi di dimensioni inferiori ai 70 ed 80 mq.
All'art. 1 sono individuati i soggetti ammessi a beneficiare dei contributi integrativi regionali. Tali soggetti sono i Comuni e gli Istituti Autonomi Case Popolari e loro Consorzio, beneficiari dei finanziamenti disposti dalla legge 457/1978 art. 36-38; nonché a favore delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi assegnatari dei finanziamenti di cui agli artt. 55 lettera c) e 72 della legge 865/1971, art. 6 della legge 166/1975, e 492/1975, artt. 36-38 della legge 457/1978 e dei fondi disposti dalle Compagnie di assicurazione, il cui statuto preveda: divieto di cessione in proprietà degli alloggi, con l'obbligo di trasferire gli stessi agli IACP in caso di eventuale liquidazione o di scioglimento della Cooperativa la rivalutazione del canone di locazione in relazione al costo della vita il pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
L'art. 2 prevede l'estensione dei benefici previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28/1976, a favore dei soggetti definiti all'art. 1 del presente disegno di legge beneficiari dei finanziamenti disposti agli art. 36-38 della legge 457/1978 e dei fondi delle Compagnie di assicurazione.
L'art. 3 autorizza la concessione agli operatori di cui all'art. 1 finanziati ai sensi della legge 457, di un finanziamento integrativo fino alla totale copertura del costo d'intervento mediante mutuo ordinario integralmente garantito dalla Regione, con un onere complessivo da porre a carico degli operatori non superiore al 3 per cento. A questo proposito è bene ricordare come la legge 457 copra solo in parte il costo di costruzione per un'aliquota di 24 milioni.
Con l'art. 4 si intende in qualche misura adeguare l'entità dei finanziamenti disposti dalla legge precedente all'aumento dei costi di costruzione per le opere in corso all'1/1/1979. Il finanziamento integrativo conseguente sarà concesso secondo le stesse modalità di cui al precedente art. 3 nei limiti dell'importo riconoscibile sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione, per la revisione dei prezzi contrattuali e comunque nella misura massima del 20 per cento.
L'art. 5 abroga l'art. 6 della legge regionale n. 28/1976 in quanto i finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 68 lettera h) della legge 865/71 destinati alle Cooperative sono stati sostituiti dai fondi ANIA e pertanto non ha più ragione di essere l'apposita convenzione con gli Istituti di credito.
L'art. 6 prevede la modifica dell'adeguamento del canone di locazione disposto dall' art. 9 della legge regionale 28/76 in analogia con la meccanica di revisione disposta dall'art. 19 della legge 457/78.
L'art. 7 infine, di carattere finanziario, fissa i limiti d'impegno di spesa per i finanziamenti integrativi disposti con gli art. 3 e 4 e prevede inoltre un'ulteriore limitata disponibilità per l'anno finanziario 1980 al fine di completare la concessione dei finanziamenti integrativi in conto capitale disposti dagli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 28/1976 a favore delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La legge è stata licenziata dalla II Commissione.



PRESIDENTE

Non vi sono richieste di parola, possiamo quindi passare all'esame degli articoli.
"Articolo 1 - Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 maggio 1976 n. 28 sono sostituiti dal seguente art.1: 'La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978 n.
457, nonché a favore delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt. 55 lett, c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166, art. 6 della legge 16/10/1975 n. 492, artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e fondi disposti dalle Compagnie di assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede: a) divieto di cessione in proprietà degli alloggi, e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa b) rivalutazione del canone di locazione c) pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4, 5 e 5 bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - L'art. 4 della legge regionale 17/5/1976 n. 28, è sostituito dal seguente: 'Alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1, beneficiari dei contributi previsti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978 numero 457, e dei fondi disposti dalle Compagnie di assicurazione.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per: 1) Interessi, diritti, commissioni 2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle 3) oneri fiscali e vari 4) spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura superiore al 3% annuo.
Le Cooperative edilizie di cui al primo comma potranno richiedere al Presidente della Giunta regionale che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - All'art. 5 della legge 17 maggio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi: 'A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
457, può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 80.
Al finanziamento integrativo della quota massima mutuabile ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si provvederà mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - La legge 17 maggio 1976, n. 28 è integrata con il seguente art. 5 bis: 'Per far fronte alle necessità di edilizia agevolata in corso di costruzione al primo gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, è concedibile un finanziamento integrativo con le modalità di cui al comma quarto del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente, fra l'altro, la contabilità della revisione dei prezzi contrattuali, e comunque nella misura massima del 20% del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - L'art. 6 della legge regionale 17/5/1976, n. 28, è abrogato.
L'art. 7 della stessa legge è sostituito dal seguente: 'I mutui di cui agli articoli precedenti sono garantiti da ipoteca di primo grado, e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri occorsi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1976, n.
28, è sostituito dai seguenti ultimi tre commi: 'Il canone di locazione come sopra determinato dovrà essere aumentato o diminuito all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'Istat, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75%, a partire dal sesto anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
L'Assessore Rivalta presenta il seguente emendamento aggiuntivo: all'art. 6 aggiungere "La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competenti per territorio, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari".
Chiede di intervenire il Consigliere Picco. Ne ha facoltà



PICCO Giovanni

L'emendamento proposto dalla Giunta è nello spirito delle richieste che avevamo fatto. Vorremmo che per quanto attiene all'obbligatorietà della tenuta dell'anagrafe degli assegnatari da parte dell'Istituto Case Popolari, vi fosse l'esplicito riferimento all'art. 14 del DPR 30/12/1972.



PRESIDENTE

Il Consigliere Picco propone di aggiungere all'emendamento dell'Assessore Rivalta, dopo "territorio" "ai sensi dell'art. 14 del DPR 30/12/1972, n. 1035".
Chi è favorevole all'emendamento del Consigliere Picco alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento dell' Assessore Rivalta alzi la mano.
E' approvato. Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - La legge 17 maggio 1976, n. 28 è integrata dal seguente articolo 14 bis: 'Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente articolo 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di 1.150 milioni.
Per la concessione dei finanziamenti inte- grativi di cui agli articoli 5 e 5 bis della presente legge è autorizzato per l'anno finanzia- rio 1980 il, limite d'impegno di 2.640 milioni.
Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 110 milioni.
All'onere complessivo di 3.900 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli: capitolo n. 7710 con la denominazione 'Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché a favore di Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa' con lo stanziamento di 1.150 milioni in termini di competenza e di cassa capitolo n. 7720 con la denominazione 'Contributi in annualità a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa' e con lo stanziamento di 2.640 milioni in termini di competenza e di cassa capitolo n. 7730 con la denominazione 'Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa' e con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al capitolo n. 7670 del bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Esame legge rinviata dal Governo: "Disciplina delle attività di formazione professionale"


PRESIDENTE

Punto settimo all'ordine del giorno: Esame legge rinviata dal Governo: "Disciplina delle attività di formazione professionale".
Riesaminiamo gli articoli che hanno dato motivo delle osservazioni del Commissario del Governo: "Articolo 13 - Modalità di trasferimento delle funzioni amministrative.
La Regione, allo scopo di rendere coordinato ed efficiente il complesso degli interventi pubblici di formazione professionale ed omogenea nelle forme la gestione di tali interventi, provvede al riordino ed alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove si renda necessario, al loro scioglimento o accorpamento.
La Giunta regionale, altresì, adotta opportuni provvedimenti intesi a favorire, presso gli Enti delegati, l'istituzione di servizi e strutture che assicurino l'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge.
La Giunta regionale può promuovere e finanziare la creazione di strutture consortili o associative operanti negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 4/6/1975 n. 41, aventi compiti di supporto tecnico all'attività formativa degli Enti delegati.
Gli Enti delegati possono avvalersi, per l'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, delle strutture di cui al comma precedente e ne definiscono, in relazione alle proprie esigenze, gli specifici compiti.
Il trasferimento delle funzioni amministrative, dei beni e del personale si attua, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, anche gradualmente e per singole funzioni, con deliberazione del Consiglio regionale entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio regionale".
La V Commissione ha predisposto il seguente emendamento: sostituire alla prima riga dell'ultimo comma: "Il trasferimento delle funzioni amministrative, dei beni e del personale" con "L'attribuzione delle funzioni amministrative e la messa a disposizione dei beni e del personale".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'articolo 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 24 - Autorizzazioni e revoche. La Regione, nell'ambito delle procedure di approvazione del programma annuale, provvede ad autorizzare le attività formative finalizzate al conseguimento di attestati di qualifica o diplomi rilasciati, per quanto di propria competenza, ai sensi delle vigenti norme regionali e statali.
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono subordinate all'accertamento delle effettive possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e relativi ordinamenti didattici.
La Giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la Commissione consiliare competente, la revoca della autorizzazione, qualora vengano meno le condizioni per il normale funzionamento delle attività formative.
In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli allievi il regolare completamento del ciclo formativo".
La V Commissione ha predisposto il seguente emendamento: sostituire il primo comma con il seguente: "La Regione, nell'ambito delle procedure di approvazione del programma annuale, provvede ad autorizzare le attività formative volte al conseguimento di attestati di qualifica ovvero finalizzate al conseguimento di diplomi rilasciati dalle competenti autorità statali ai sensi della legislatura vigente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'art. 24.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L' art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica o diploma, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità degli ordinamenti didattici.
Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale e composte da: il Presidente designato dall'Assessore regionale competente un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile ai Corsi.
La Commissione è regolarmente costituita quando siano presenti il Presidente ed almeno tre membri.
Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 21/12/1978 n. 845.
L'attestato è firmato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
Le Commissioni esaminatrici dei corsi per gli operatori sanitari non medici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale e sono composte secondo le specifiche disposizioni legislative statali; laddove è previsto un rappresentante del Ministero della sanità o del medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla sanità.
Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria Associazioni od Enti interessati.
Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
Per qualifiche che richiedono conoscenze o addestramento di particolare impegno possono essere richieste prove intermedie".
La V Commissione ha predisposto i seguenti emendamenti: Al primo comma, seconda riga, dopo la parola "qualifica" eliminare le parole "o diploma".
Al terzo comma, eliminare l'intero terzo comma.
Aggiungere dopo il sesto comma: "Per la durata e la conclusione dei corsi destinati agli operatori sanitari non medici si applicano le disposizioni statali vigenti".
Chi è favorevole al primo emendamento, alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Chi è favorevole al secondo emendamento, alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Chi è favorevole al terzo emendamento, alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'art. 25.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
"Articolo 29 - Norme per l'accesso al Fondo Sociale Europeo. La Regione presenta, per il tramite del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ai competenti organi della Comunità Economica Europea progetti di formazione professionale finalizzati a specifiche occasioni di impiego e ne autorizza la presentazione da parte degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 71/66 CEE e successive modificazioni.
La presentazione dei progetti di cui al comma precedente può essere autorizzata qualora gli stessi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge e compatibili con i limiti massimi indicati annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente disciplina con apposito provvedimento i criteri e le procedure per le domande di autorizzazione di cui ai commi precedenti, i requisiti e le modalità di attuazione delle iniziative, l'erogazione di eventuali finanziamenti integrativi a carico del bilancio regionale o mediante l'utilizzo del fondo di rotazione di cui agli art. 25 e 27 della legge 21/12/1078 n. 845".
La V Commissione ha predisposto il seguente emendamento: Al terzo comma, eliminare "o mediante l'utilizzo del fondo di rotazione di cui agli art. 25 e 27 della legge 21/12/1978, n. 845".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'art. 29.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
"Articolo 30 - Condizioni economiche e normative. Il personale espressamente assunto ed attualmente addetto allo svolgimento di attività di formazione professionale e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dipendente di ruolo o a tempo indeterminato di istituzioni pubbliche o gestite da Enti pubblici di cui all'art. 5, secondo comma lettera a) della legge 21/12/78, n. 845, è attribuito, secondo le modalità di cui al precedente art. 13, agli Enti delegati.
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di primo inquadramento nei ruoli degli Enti delegati e di recepimento dell'accordo sindacale di cui all' art. 9 della legge 21/12/1978 n . 845.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente il trattamento economico e giuridico del personale attribuito agli Enti delegati è quello attualmente in vigore nella formazione professionale.
Altro personale, inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello di cui al comma precedente, mantiene, fino all'entrata in vigore della legge di cui al secondo comma, il trattamento economico e giuridico in atto e viene posto alle dipendenze funzionali degli Enti delegati mediante il comando.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli Enti di cui all'art. 5 secondo comma lettera b) della legge 21/12/1978, n.
845 è regolato dal contratto nazionale di categoria degli Enti terzi della formazione professionale.
Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, oltre al personale di cui ai commi precedenti, le istituzioni pubbliche e private possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza, il cui trattamento economico e normativo è regolato sulla base di criteri indicati dall'Assessorato regionale competente.
Allo scopo di assicurare la presenza, nelle attività di formazione, di specifiche competenze professionali, la Regione, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo art. 33, può autorizzare, ai fini delle previsioni di spesa finanziate dalla Regione, l'inserimento nell'organico degli Enti e delle istituzioni pubbliche e private di figure professionali non previste dal contratto nazionale di categoria e necessarie all'attuazione dei piani e dei programmi.
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è definito da appositi provvedimenti adottati dalla Regione in ottemperanza di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli Enti interessati".
La V Commissione ha predisposto i seguenti emendamenti: Al quarto comma, dopo le parole "altro personale" aggiungere "di ruolo o a tempo indeterminato".
Al sesto comma, eliminare "il cui trattamento economico e normativo è regolato sulla base di criteri indicati dall'Assessorato regionale competente".
Al settimo comma sostituire l'intero comma con "La Regione stabilisce con apposito provvedimento, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dagli Enti di formazione professionale, i limiti massimi di spesa per la remunerazione delle collaborazioni esterne di cui al comma precedente".
Al settimo comma eliminare l'intero comma.
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al quarto emendamento alzi la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 30.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 22 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
"Articolo 34 - Finanziamenti. Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1980 appositi capitoli rispettivamente denominati: 'Spese per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento professionale' e 'Spese per gli investimenti nel campo della formazione professionale' il cui stanziamento sarà determinato per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Gli oneri per le attività di cui all'articolo 21 della presente legge sono imputati al fondo sanitario regionale".
La V Commissione ha predisposto il seguente emendamento: sostituire il secondo comma con 'Gli oneri per le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente dal servizio sanitario regionale di cui al terzo comma del precedente art. 21, sono imputati al fondo sanitario regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'art. 34.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
"Articolo 35 - Norme transitorie. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano pluriennale della formazione professionale.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di delega di cui al precedente art. 13, la gestione delle attività formative pubbliche resta affidata agli Enti che attualmente ne hanno la titolarità.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 13 ed in relazione alla stipula del contratto nazionale di cui all'art. 9 della legge 21/12/1978 n. 845, la Giunta regionale provvede con apposito provvedimento ed in accordo con le Organizzazioni sindacali e gli Enti interessati a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 33 della presente legge ed a definire le procedure per la mobilità e le assunzioni del personale degli Enti ed Istituzioni operanti nella formazione professionale, in continuità con le situazioni esistenti.
Tutte le autorizzazioni per l'istituzione di scuole o corsi per la formazione di operatori sanitari non medici, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge, sono revocate.
Le nuove autorizzazioni saranno deliberate dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano formativo per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
In ogni caso sarà consentita la conclusione dell'anno scolastico in corso e di quelli necessari al completamento dei corsi di durata pluriennale".
La V Commissione ha predisposto i seguenti emendamenti: Al terzo comma sostituire "la Giunta regionale provvede con apposito provvedimento e in accordo con le Organizzazioni sindacali e gli Enti interessati" con "la Regione, sentite le Organizzazioni sindacali e gli Enti interessati, provvede con apposito regolamento adottato dal Consiglio".
Al terzo comma eliminare "e a definire le procedure per la mobilità e le assunzioni del personale degli Enti ed istituzioni operanti nella formazione professionale, in continuità con le situazioni esistenti".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chiede la parola il Consigliere Conti. Ne ha facoltà.



CONTI Domenico

Con le modifiche che vengono apportate con l'emendamento test approvato da tutto il Consiglio, risulta negativo e senza significato il dettato dell'articolo in quanto viene a mancare completamente ogni punto di riferimento per procedere al rinnovamento. E' caduto tutto quanto si riferisce alla formazione del personale paramedico, in attesa della legge quadro. Ci chiediamo in forza di che cosa si fa questa abolizione e si nega la possibilità di dare un attestato di qualifica e con quali punti di riferimento vengono abolite queste scuole che, in qualche modo, saranno ricostituite.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'art. 35.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
La parola al Consigliere Conti per dichiarazione di voto.



CONTI Domenico

Pur avendo acconsentito agli emendamenti che sono stati presentati e concordati in Commissione per rispondere alle osservazioni del Commissario del Governo, dobbiamo rilevare che la legge, nonostante qualche miglioramento che questi emendamenti hanno apportato, mantiene degli elementi che non possiamo accettare, che ci hanno indotto al voto contrario nella precedente votazione.
Tenuto conto del lavoro svolto in Commissione e che si tratta comunque di una legge destinata ad interessare tutta la popolazione piemontese, a incominciare dai giovani e dai lavoratori (e avremmo voluto arrivare ad un voto positivo e non ad una astensione), ci vediamo necessitati a confermare il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Nel momento della presentazione di questa legge il nostro voto era stato di astensione; per le stesse ragioni di allora il nostro voto sarà di astensione anche oggi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione finale sul testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Cave e torbiere

Esame legge rinviata dal Governo "Modifica alla legge regionale 22/11/1978 n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del punto settimo all'ordine del giorno: Esame legge rinviata dal Governo "Modifica alla legge regionale 22/11/1978, n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere' ".
Vi do lettura dell'articolo unico modificato tenendo conto delle osservazioni del Governo.
"Articolo unico - Il terzo comma dell'art. 6 è così modificato: 'La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati'.
L'art. 6, dopo il terzo comma, è integrato con il seguente: 'Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi'.
L'art. 24 è sostituito con il seguente testo: 'Oneri finanziari - Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Spettacoli: teatro, musica, cinema, danza

Esame progetto di legge n. 465 "lnterventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 465 "Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino".
La parola al relatore, dottoressa Laura Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il progetto di legge n. 465 "Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino" oggi all'esame del Consiglio è un provvedimento che mira a tutelare questa importantissima istituzione culturale con l'erogazione diretta di un contributo che le consenta di chiudere i propri bilanci limitando al massimo i deficit di gestione e di avviare il completamento degli organici di personale tecnico attualmente molto al di sotto dei posti in ruolo autorizzati.
Le difficoltà di gestione e di amministrazione del Teatro Regio che nonostante ciò, ha in questi anni sviluppato ed ampliato la sua attività artistica anche in direzioni nuove, sono largamente note. Esse derivano in sostanza dalla scarsità di contributi dello Stato che in questi anni sono stati rivisti e che in pratica sono rapportati ad una situazione e ad una mole di attività artistiche preesistenti al trasferimento nella sede nuova (1973), e quindi nettamente inferiori al numero di spettacoli ed alle presenze di spettatori attuale.
Ancora più grave è il rilievo di tali insufficienze di finanziamenti statali quando si confronti l'entità dei fondi assegnati al Teatro Regio con quelli concessi ad altri Enti lirici: da tale raffronto emerge la palese disparità di trattamento riservato al Teatro Regio il quale, mentre è al secondo posto dopo il Teatro alla Scala per presenze/spettatori appare al nono posto dopo Milano, Palermo, Firenze, Bologna, Venezia Napoli e Roma per quanto riguarda l'ammontare del contributo ricevuto dallo Stato.
Eppure, nonostante tutto, il teatro funziona bene: l'attività artistica è in espansione, il pubblico cresce. Presentiamo alcuni dati, per caratterizzare la situazione più recente: 244 spettacoli allestiti fra il 1975 ed oggi; una media di 350 giornate di spettacolo l'anno, fra opere balletti, concerti, mostre: 157 mila presenze paganti nel 1978, altrettante alle manifestazioni gratuite, 68 mila presenze agli spettacoli per le scuole, 800 milioni all'anno di biglietti venduti. Questa stagione d'autunno ha già registrato 36 mila spettatori paganti in 18 spettacoli.
La politica di promozione culturale del Teatro Regio si è qualificata essenzialmente per due direzioni di attività: la diffusione della cultura musicale fra i giovani delle scuole di tutta la Regione e tra le persone meno abbienti della popolazione, il decentramento di attività musicali in teatri e centri della Regione. In un'intervista ad un quotidiano, il sovrintendente Giuseppe Erba ha affermato, crediamo con giusto orgoglio: "possiamo offrire agli studenti un'Aida diretta da Gavazzeni con la Cossotto a un prezzo che non si discosta molto dal biglietto del cinema".
Ma se esaminiamo l'insieme delle iniziative specifiche destinate ai giovani studenti, cogliamo in tutta la sua ricchezza e complessità un lavoro che spesso si svolge anche oscuramente, che poche decine di persone svolgono con passione e competenza e che certamente ha contribuito in modo rilevante all'enorme crescita di interesse per la musica che noi oggi possiamo positivamente registrare nella nostra comunità regionale: si va dalla presenza alle prove generali, agli spettacoli di balletto e di opera da camera, dalle lezioni di danza, alla presentazione di strumenti, dai concerti a scuola, alle mostre e a varie attività didattiche.
Per quanto riguarda il decentramento regionale, si tenga presente che dal 1970 ad oggi sono state programmate 220 manifestazioni in 97 centri del Piemonte.
In questi anni, d'altra parte, la Regione Piemonte non ha provveduto con sovvenzioni dirette ad aggiornare l'attività del Teatro Regio, anche se di volta in volta sono stati deliberati contributi organizzativi.
Gli interventi regionali pregressi si sono in pratica concretizzati nella partecipazione alle spese di allestimento di spettacoli pomeridiani nei giorni feriali e prefestivi, ed acquistando congrui quantitativi di abbonamenti da diffondere presso particolari categorie di popolazione: forze dell'ordine, forze armate, lavoratori dipendenti, pensionati e alunni delle scuole medie inferiori.
In riferimento alla legge 14 agosto 1967, n. 800, disciplinante l'ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali che prevede la possibilità che gli Enti medesimi siano finanziati, fra gli altri, con "contributi della Regione" (art. 16), si ritiene ora opportuno, in analogia con quanto già fatto da altre amministrazioni regionali e in coerenza con altre iniziative di promozione culturali, istituzionalizzare i rapporti della Regione con l'Ente autonomo Teatro Regio ricorrendo allo strumento legislativo del finanziamento in base a bilancio.
Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio regionale delinea l'intervento regionale con tre diverse modalità: a) erogazione di un contributo annuale all'Ente in relazione alla sua normale attività lirica, concertistica ed educativo-musicale generale b) allestimento, in collaborazione con altri Enti locali del Piemonte di spettacoli e rappresentazioni, curate sotto il profilo artistico dal Teatro Regio, in località decentrate della Regione, il tutto mediante contribuzioni regionali nelle relative spese organizzative c) apprestamento di spettacoli in orari e in giornate che consentano l'accesso alla musica a categorie particolari di cittadini (studenti pensionati, persone di provenienza esterna al capoluogo, ecc.) Per quanto attiene all'ammontare dei finanziamenti dei vari tipi di interventi, si propone che le determinazioni vengano lasciate alle leggi di bilancio e ciò anche per consentire una preventiva valutazione dei programmi di attività del Teatro Regio quali l'Ente andrà annualmente ad organizzare.
L'articolo 1 del disegno di legge indica i tipi di intervento regionale a sostegno dell'attività del Teatro Regio e ne specifica le modalità.
L'articolo 2, riferendosi a quanto è indicato nel terzo comma dell'articolo 13 della legge 800/67 sopra citata, prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Ente venga integrato con due ulteriori rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui almeno uno su indicazione delle minoranze; e ciò su proposta che parta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
In previsione della promulgazione della legge regionale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Regio ha già deliberato all'unanimità in data 10/12/1979 di "proporre al Ministero del turismo e spettacolo che al momento della definitiva approvazione del disegno di legge regionale n. 465 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sia integrato con ulteriori due Consiglieri rappresentanti della Regione Piemonte, in quanto Ente pubblico sovventore, nelle persone che verranno designate dal Consiglio regionale del Piemonte".
Gli articoli 3, 4 e 5 provvedono invece a fissare la normativa finanziaria che consenta annualmente l'iscrizione a bilancio e l'erogazione delle somme ivi stanziate, per quanto riguarda rispettivamente il contributo generale all'attività del Teatro Regio, l'attività di decentramento delle iniziative musicali e l'attività di predisposizione di spettacoli a favore di categorie speciali.
La V Commissione consiliare ha esaminato il provvedimento, ha consultato i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Regio e il Sovrintendente, ed ha licenziato il disegno di legge che si raccomanda all'approvazione del Consiglio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Siamo ampiamente favorevoli al provvedimento che viene proposto.
Ricordo le discussioni che si sono avute negli ambienti politici torinesi al tempo della ricostruzione del Teatro Regio, impresa che almeno come durata si è avvicinata a quella delle piramidi e ricordo anche la tesi che allora si affacciava in molti ambienti politici, secondo cui era inutile ricostruire il Teatro Regio perché si trattava di una cultura ormai superata che non avrebbe interessato alle giovani generazioni. Si diceva che si doveva fare una sorta di casa della cultura nella quale fare delle manifestazioni intellettualmente sofisticate e, in funzione di questo, si è fatto il Piccolo Regio.
Che cosa abbiamo constatato dal momento dell'inaugurazione del Teatro Regio? Che riesce estremamente difficile trovare un posto al Teatro Regio e che le manifestazioni che si tengono al Piccolo Regio sono spesso disertate dal pubblico. E non si tratta neanche di "vecchi barbogi" patiti del melodramma, ma si tratta molto più frequentemente di un pubblico composto di giovani, attratti da questo tipo di rappresentazione culturale.
Questa legge rientra in due esigenze: incrementare tra i giovani la cultura musicale e consentire al maggior numero di cittadini piemontesi anche attraverso manifestazioni decentrate, di assistere alle rappresentazioni musicali del Regio.
Per le ragioni che ho sinteticamente esposto, siamo favorevoli alla legge proposta perché riteniamo che assolva ad un'utile iniziativa di divulgazione e formazione culturale nell'ambito della Regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Signor Presidente, signori Consiglieri, sul piano culturale abbiamo rilevato più di una volta che il contesto regionale non offre un organico rapporto di reciproca fruibilità con la città e con la Regione, isolata da uno sviluppo abnorme e disorganico rispetto al tessuto circostante.
Si tratta di aggiornare le strutture, di recuperare tutti i mezzi culturali per calarli nella realtà umana e sociale e riscoprire la funzione positiva di strumenti di elevazione, di correttivo alle diseguaglianze sociali. Si tratta inoltre di avviare alcune indicazioni operative sul territorio. Si tratta ancora di avviare una strategia che deve coinvolgere tutte le forze sociali, ma che deve impegnare gli Enti locali, la Regione Piemonte in particolare, innanzitutto, in interventi promozionali finalizzati ad assicurare la conoscenza analitica dei beni culturali e del loro godimento effettivo da parte di tutta la popolazione.
In questa prospettiva, negli anni scorsi si è fatta un'articolata disamina dei problemi culturali fino a giungere all'approvazione nell'agosto del 1978 della legge regionale sui beni culturali, legge che ha avuto nella fase attuativa eccezioni e molte riserve da parte della Democrazia Cristiana.
Una particolare attenzione merita l'esame dei principali strumenti di promozione culturale che devono essere riconvertiti nella loro funzione per divenire da episodi e da fatti isolati della vita culturale un servizio permanente inserito nel contesto sociale.
Riteniamo che il disegno di legge miri certamente a razionalizzare gli interventi finanziari che in questi anni da parte dell'Assessorato alla cultura e dell'Assessorato al turismo, sono stati indirizzati al Teatro Regio in misura di centinaia di milioni.
Esprimiamo un giudizio genericamente positivo dal momento che si tende almeno sul piano formale, a razionalizzare la normativa per questi interventi. Non possiamo tuttavia non fare alcuni rilievi critici, in quanto il disegno di legge non avvia una reale riproposta in concreto per la formazione di una concreta coscienza musicale in senso sociale sul territorio. Vengono avviati discorsi di decentramento, di considerazione nei confronti degli studenti, dei lavoratori, ma il disegno di legge risulta parziale, incompleto, limitato. Non viene affrontato il problema di fondo che deve prescindere dall' opera lirica per considerare tutta l'attività musicale e concertistica.
Le poche migliaia di persone che seguono i concerti dell'Auditorium del Teatro Regio, del Conservatorio appartengono ancora ad una elite di musicofili e rappresentano un numero esiguo per una città come Torino. In effetti esiste una sorta di timore di fronte alla sala di concerto, perch la massa crede che la musica cosiddetta pura sia privilegio di pochi iniziati, timore d'altra parte giustificato dall'assurda mancanza di educazione musicale negli anni della scuola e dal fatto che il concerto sembra un rito dal quale il grosso pubblico si sente estromesso.
In questo quadro il disegno di legge della Giunta risulta parziale in quanto finalizza i finanziamenti, ma non in tutte le possibili direzioni.
Un discorso organico dovrebbe prevedere interventi programmati verso scuole di ballo, verso scuole per giovani artisti lirici, verso scuole di avviamento per il perfezionamento di registi, cantanti lirici, interventi di cui dovrebbe farsi carico il Teatro Regio.
I finanziamenti che noi stiamo per approvare dovrebbero essere indirizzati anche e soprattutto verso aspetti che non emergono dal disegno di legge presentato. Il rischio è di finalizzare gli interventi solo sul piano finanziario anche se nelle dichiarazioni e nella relazione al disegno di legge si dice il contrario.
L'occasione di questo disegno di legge dovrebbe poter proporre anche un richiamo ad una operatività più sollecita e ad una struttura differente e nuova del Teatro Regio, specie in vista di questo cospicuo contributo.
Ricordiamo le polemiche dell'anno scorso, conosciamo le dispute sul Consiglio di amministrazione dell'Ente (quello vecchio di fatto non si riunisce più, quello nuovo non è ancora nominato). Non vorremmo che sul Regio possa realizzarsi la vendetta di qualche Sindaco torinese (il caso Taverna è stato oggetto di una nostra interrogazione); conosciamo la guerra privata del sindaco Novelli per cercare di far fuori alcuni personaggi che hanno scavato attorno ad alcune deficienze strutturali del Teatro Regio.
Chi sarà presente nel nuovo Consiglio di amministrazione del Regio dovrà tenere conto degli errori del passato, dovrà rendersi conto degli errori di programmazione della stagione passata, del calo degli abbonamenti nonostante le statistiche improvvisate che ne indicano l'aumento.
Approviamo questo intervento, ma nello stesso tempo insistiamo per una sempre maggiore partecipazione dell'Ente locale per fornire mezzi di acculturazione a tutte le aree del Piemonte, secondo un piano razionale che tenga conto degli interessi locali, ma anche delle esigenze generali che possano favorire la formazione di operatori in questo settore. Si tratta quindi di un'esigenza di coordinamento nell'azione degli Enti pubblici, per un nuovo modo di intendere la promozione culturale, in tutte le forme di cultura a partire dalla cultura popolare, oggetto di una proposta di legge da parte del nostro Gruppo consiliare, ma che è stata con la tecnica dell'insabbiamento messa in disparte. Il parere favorevole è condizionato da questi rilievi critici. La Democrazia Cristiana sollecita un organico intervento su tutto il territorio, in tutte le forme, per fare cultura nella Regione Piemonte.



PRESIDENTE

La parola alla Signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano esprime parere favorevole alla proposta di legge n. 465 che tende a razionalizzare l'intervento nel settore del Teatro permettendo alla nostra maggiore struttura pubblica, il Teatro Regio, una reale programmazione.
Questo atto ci pare doveroso, dato che non sappiamo che cosa pensi il livello nazionale della Città di Torino e della Regione Piemonte. Non vogliamo negare la tradizione di cui altri teatri lirici godono; forse il Piemonte è, più che altro, considerato terra che fa rumori (rumori si fanno generalmente nelle fabbriche metalmeccaniche e forse noi siamo conosciuti come quelli che fanno le auto) e, avendo ormai i timpani rotti, non c'è ragione di usufruire di altri tipi di cultura, quale quella musicale.
Oggi il Teatro Regio è già troppo piccolo, anche se quando è stato costruito la maggioranza che oggi presenta questa legge lo ha ritenuto troppo grande e troppo costoso. Ci rallegriamo per il cambiamento di opinione che è intervenuto.
La realtà è che la struttura è troppo piccola: sarebbe bene che i vari spettacoli avessero una durata maggiore per permettere a tutti i cittadini di vederli.
Non si tratta soltanto di rafforzare gli spettacoli che si danno a Torino, ma, soprattutto, di favorire la diffusione in Piemonte della cultura, tanto più che in Piemonte ci sono molti teatri in grado di accogliere spettacoli di alto decoro.
L'articolato, secondo me, deve parlare di spese e di contributi; la politica culturale che si dovrà fare sarà oggetto di un largo dibattito politico che oggi è già incominciato.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Come amministratore della Regione non posso non rimarcare le carenze del Teatro Regio: forse è più difficile trovare sedi più acconce che riempire una struttura che si è rivelata fuori del tempo e fuori della vita. Questi fatti debbono trovare il nostro apprezzamento perché sono significativi di una realtà che non si sottolinea sufficientemente. In definitiva, è la volontà dei cittadini, in pieno secolo XX, di vivere insieme, di fare esperienze insieme, di partecipare a un'opera di creatività; sono momenti di presenza attiva del cittadino, dell'uomo nei confronti della realtà culturale, che non è soltanto trasmessa attraverso la freddezza di una macchina, seppure perfetta, ma che non comporta l'interscambio tra l'interprete dell'opera e il destinatario. Chi fa politica è un po' uomo di teatro, si rende conto che quando si rivolge alla gente non è il solo a parlare perché gli altri mentre ascoltano parlano anche, quindi è tutta una realtà che si rinnova in ogni momento.
Avrei da fare qualche riserva sull'articolato. In particolare, non ritengo essenziale l'indicazione di certe finalità della legge perché in qualche caso l'Ente sarebbe portato a ragionare secondo la logica di questa legge e questo non è rispettoso dell'autonomia gestionale e culturale.
E' vero che certi spettacoli possono essere rappresentati in località della Regione che dispongono di idonee strutture; ma non vorrei che questa finalità finisse per mortificare iniziative di piccole località di Provincia che incominciano a produrre risultati modesti, ma estremamente interessanti, conseguenza di un processo di maturazione globale.
Non vorrei che l'individuazione della finalità di cui al punto b) privilegiasse l'iniziativa della metropoli rispetto a quelle dei centri più piccoli che dovrebbero vedere premiati momenti di produzione propria in quanto è da privilegiare il momento partecipativo di realizzazione dell'oggetto che viene rappresentato che non il trasferimento puro è semplice del prodotto stesso.
Qualora l'articolato rimanesse nella forma in cui ci è stato sottoposto, non dubito che queste osservazioni, che rimangono a verbale verranno, nel momento di gestione da parte della Giunta e degli amministratori del Regio, considerate nel conto che si riterrà più utile.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Questo progetto di legge, che ha incontrato il favore di tutti i Gruppi, va a sanare anche una situazione finanziaria dovuta ai ritardi del Governo.
Il collega Cerchio ha dimostrato di non conoscere la situazione culturale della Regione, quando, ad esempio, dice che sono pochi i musicofili; ignora che l'Unione musicale settimanalmente svolge concerti di altissimo livello e che ha dovuto duplicare il programma, che a Torino c'è stato "Settembre Musica" con due concerti al giorno, sempre affollati.
Quindi, se c'è un aspetto inattaccabile è proprio quello a cui si riferisce l'amico Cerchio. Apprezzo il suo verginal rossore dovuto anche alla sua giovane età, ma - si sa - malitia supplet aetatem e, in questo caso, che malizia!



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - La Regione Piemonte, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, e per facilitare l'avvicinamento di più larghi strati della popolazione alla musica, favorisce l'attività istituzionale dell'Ente autonomo Teatro Regio di Torino.
In particolare la Regione: a) eroga annualmente all'Ente autonomo Teatro Regio - ai sensi dell'art. 16 lett. a) della legge 14/8/1967 n. 800 - contributi per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'Ente b) favorisce, in collaborazione con gli Enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'Ente autonomo Teatro Regio di Torino in località della Regione che dispongano di idonee strutture c) organizza, in collaborazione con l'Ente autonomo Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della regione esterne al capoluogo nonché a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente autonomo Teatro Regio di Torino designati dal Consiglio regionale, a norma del primo e terzo comma dell'art. 13 della legge 14/8/1967 n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera a), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n.
12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.845 con la denominazione 'Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente' e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma secondo, lettera b), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 250 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.850 con la denominazione 'Contributi e altri oneri per il decentramento di iniziative musicali dell' Ente autonomo Teatro Regio in località del Piemonte', e con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera c), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 50 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n.
12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.855 con la denominazione 'Contributi ed altri oneri, compreso l'acquisto di biglietti e abbonamenti, per spettacoli diurni e/o festivi realizzati dall'Ente autonomo Teatro Regio di Torino' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Per dichiarazione di voto, la parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il nostro Gruppo esprime voto favorevole al disegno di legge con sincerità, con modestia, con umiltà e pochezza culturale, così come l'ha definita l'Assessore alla cultura Fiorini. L'intervento dell'Assessore è dettato da una posizione difficile che lo induce a dichiarare in termini poco simpatici apprezzamenti di scarsa cultura da parte di altri colleghi.
Il Gruppo consiliare della D.C. da un anno e mezzo ripetutamente sollecita una verifica sulle metodologie, sui criteri di ripartizione e sui tempi di attuazione della legge dei beni culturali. Gli interventi non sono stati a pioggia, ma hanno avuto addirittura la caratteristica del finanziamento a spruzzo e, anche se rivolti ad iniziative culturali interessanti, hanno avuto una pesante impostazione politica che certamente non tutelava quel pluralismo di cui tanti uomini politici si riempiono la bocca.
La legge regionale che venne approvata nel mese di agosto 1978 stabiliva, come condizione iniziale, la costituzione della Consulta sui beni culturali; dopo un anno e mezzo dall'approvazione di quella legge l'Assessorato della Regione, in termini unilaterali e discrezionali, ha dimostrato con quale metodologia ha gestito la legge. In questo senso la divagazione umoristica dell'Assessore non ci tocca minimamente, perch ancora oggi dobbiamo verificare i criteri, i metodi con cui l'Assessorato ha gestito la politica culturale.
Esprimiamo parere favorevole alla legge per il finanziamento al Teatro Regio con queste considerazioni.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Tossicodipendenza

Esame deliberazione Giunta regionale n. 55-25459: legge 22/12/1975 n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" Riparto della somma di lire 258.983.407, assegnata dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del Tesoro per l'anno 1978


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno. Esame deliberazione Giunta regionale n. 55-25459: legge 22/12/1975 n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" Riparto della somma di lire 258.953.407, assegnata dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del Tesoro per l'anno 1978.
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

La materia è sintetizzabile in questi punti: i fondi degli anni '76 e '77 sono serviti per istituire la prima fase di avviamento dei centri droga a livello provinciale e nelle altre strutture previste dalla deliberazione del Consiglio e dalla legge; i fondi del 1978 servono per finanziare le attività del 1979 per le quali sono in arrivo i consuntivi di attività dal punto di vista statistico e dal punto di vista qualitativo.
La Giunta ha ribadito in Commissione l'impegno a fornire tempestivamente le informazioni attinenti il funzionamento dei servizi.
Con questa raccomandazione e con questo impegno la deliberazione vede il concorso di tutte le forze politiche, quindi viene presentata dalla V Commissione all'unanimità.



PRESIDENTE

Chiede la parola la professoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Innanzitutto confermo quanto il Consigliere Ferrero ha test illustrato. Per quanto ci concerne, ritengo doveroso insistere sull'impostazione della legge statale e della legge regionale in termini qualitativi.
Non a caso si parla di "prevenzione, cura e riabilitazione".
Pertanto riteniamo di dover richiedere formalmente che da parte dell'Assessore venga fornita al Consiglio, o almeno alla Commissione, una documentazione sull'impiego contabile e, particolarmente, sui risultati che gradualmente vengono conseguiti, in termini qualitativi e specifici, nella soluzione graduale del grave problema, che di giorno in giorno potrebbe sfuggire ad una seria valutazione.
Abbiamo preso atto dell'impegno formulato dal funzionario in Commissione; tuttavia siamo a livello di promesse. Il funzionario ha dichiarato che i parametri seguiti sono quelli da sempre adottati, ma questo riparto ci sembra soltanto meccanicistico. Prendiamo atto che 258.983.407 lire vengono salomonicamente ripartite, per la metà, alle Province e per l'altra metà ai quindici Comprensori, per i quali - ci è stato detto - si è tenuto conto del fattore demografico.
L'aver ridotto questo problema a dei numeri, che certamente hanno la loro importanza, ma che esulano da criteri qualitativi, fa sì che da parte nostra, pur dando l'approvazione, rimangano alcune riserve.



PRESIDENTE

Vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge 22/12/1975, n. 685 vista la legge regionale 23/12/1977 n. 62 vista la legge di variazione del bilancio approvata dal Consiglio regionale in data 15/11/1979 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55-25459 dell'11 dicembre 1979 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23/12/1977 numero 62, il piano di riparto tra gli Enti, indicati negli allegati A) e B) - uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante - della complessiva somma di L. 258.983.407, stanziata dal Ministero, della sanità di concerto con il Ministero del Tesoro, per l'anno 1978, con assegnazione a ciascuno degli Enti stessi delle somme nella misura a fianco di ciascuno di essi precisata, per l'attivazione dei servizi a favore dei tossico dipendenti di stabilire che, nel caso in cui uno dei Comuni capofila di Comprensorio, indicati nell'allegato B), non proceda alla formazione e presentazione dei programmi per lo svolgimento dei suddetti servizi, la relativa somma venga assegnata a favore del Comune che, nell'ambito del medesimo Comprensorio, provveda a ci di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a disporre, con propri decreti, l'erogazione delle somme indicate nei sopra citati allegati A) e B) nella seguente misura: il 70% della spesa ritenuta ammissibile, a titolo di acconto, a seguito di presentazioni del programma di massima relativo agli interventi previsti in ogni territorio, nel quale vengono indicate, tra l'altro, le attività da svolgere e la presunta spesa, che comunque non dovrà essere superiore agli stanziamenti previsti negli allegati stessi il restante 30%, a titolo di saldo, a seguito di presentazioni del conto consuntivo delle spese effettivamente sostenute di impegnare la spesa di L. 258.983,407 sul cap. 10400 del bilancio 1979.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche)

Sul dibattito relativo ai beni culturali


PRESIDENTE

L'Assessore Fiorini chiede di parlare. Ne ha facoltà.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Chiedo che all'ordine del giorno di domani venga inserita la risposta all'interpellanza sui beni culturali, con possibilità di svolgere un'ampia discussione.



PRESIDENTE

Sono d'accordo di iscrivere all'ordine del giorno l'interpellanza, ma non sono d'accordo sulla possibilità di svolgere la discussione, perché si stravolgerebbe l'ordine dei lavori.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Riteniamo che l'interpellanza debba essere inserita all'ordine del giorno quando lo si ritenga opportuno. Ricordo che deve ancora essere calendariato, e sono ormai trascorsi sei mesi, il dibattito sui beni culturali.



PRESIDENTE

La conferenza dei Capigruppo esaminerà la questione e assumerà una decisione in merito.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Dobbiamo effettuare alcune nomine relative all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Nomina di un dipendente della Regione nel Comitato di controllo dell'Istituto suddetto. Il nominativo proposto è quello del dott. Vito Viviano dell'Assessorato all'agricoltura e foreste.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno riportato voti: Viviano Vito 27 Garlanda 4 schede bianche 2 Il dott. Vito Viviano è eletto nel Comitato di controllo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Sempre per l'Istituto zooprofilatto sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta: nomina di sette rappresentanti con voto limitato a quattro nel Consiglio di Amministrazione.
I nominativi proposti sono: Walter Zanoni, Bruno Borgia, Angelo Boasso Gianfranco Mi- glietta, Enrico Gastaldi, Pier Arrigo Fenoglio e Gian Luigi Boienti.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno ottenuto voti: Zanoni Walter 22 Borgia Bruno 22 Boasso Angelo 22 Miglietta Gianfranco 22 Gastaldi Enrico 13 Fenoglio Pier Arrigo 13 Boienti Gian Luigi 13 I Signori Zanoni Walter, Borgia Bruno, Boasso Angelo, Miglietta Gianfranco, Gastaldi Enrico, Fenoglio Pier Arrigo e Boienti Gian Luigi sono eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Nomina di un esperto nel Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Il nominativo proposto è quello del signor Aldo Garlanda. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 ha ottenuto voti: Garlanda Aldo 28 schede bianche 4 Il Signor Aldo Garlanda è eletto nel Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Ricordo con il Consiglio è convocato per domattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



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