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Dettaglio seduta n.303 del 21/12/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

a) Congedi



PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta odierna i Consiglieri Cardinali e Debenedetti.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 486: "Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1962 e successive proroghe e modificazioni" presentato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1979 N. 487: "Igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", presentato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1979.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 15/11/1979: "Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale" alla legge regionale del 15/11/1979: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario" alla legge regionale del 14/11/1979: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali" alla legge regionale del 15/11/1979: "Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457" alla legge regionale del 15/11/1979: "Modificazione della legge regionale 4/9/1979 n. 59: 'Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve"' alla legge regionale del 15/11/1979: "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha invece apposto il visto: alla legge regionale del 15/11/1979: "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa" alla legge regionale del 15/11/1979: "Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15/1/1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/1971 n. 1044 e con quello della Regione".


Argomento: Controlli amministrativi: argomenti non sopra specificati

e) Convocazione, da parte del Presidente della Giunta regionale dell'Assemblea ordinaria degli Organi di Controllo


PRESIDENTE

Comunico che il Presidente della Giunta regionale ha convocato, per il giorno 28 dicembre 1978, nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris l'Assemblea ordinaria degli Organi di controllo.


Argomento: Variazioni di bilancio

f) Variazioni di bilancio


PRESIDENTE

Comunico infine ai Signori Consiglieri che ai sensi dell'articolo 41 primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono state disposte le variazioni del bilancio concernenti i seguenti oggetti: Decreto n. 22 V.B. in data 22 novembre 1979, relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979, della somma di Lire 638.532.000, assegnata dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste per la concessione dei premi per l'estirpazione di vigneti, relativamente alle campagne 1976/77 e 1977/78.
Decreto di variazione al bilancio n. 28, in data 13 dicembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma di 500 milioni, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 "Contributi alle Comunità montane e per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva".
Decreto di variazione al bilancio n. 27, in data 13 dicembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma di 4 milioni, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1979 n. 71 "Modifica articolo 73 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato ai sensi dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953 n. 62".
Decreto di variazione al bilancio n. 26, in data 11 dicembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma di 1.000 milioni, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1979, n. 64 "Interventi a favore dei Comuni e dei loro Consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate".
Decreto di variazione di bilancio n. 24, in data 22 novembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma di lire 285.406.116, assegnata al Ministero dei lavori pubblici ai fini del completamento di opere già di competenza dello Stato.
Decreto di variazione di bilancio n. 23 in data 22 novembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma complessiva di Lire 2.929.500.000, assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Decreto di variazione di bilancio n. 25 in data 22 novembre 1979 relativo all'iscrizione nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 della somma di lire 102.621.000, assegnata dal Ministero della Sanità per il pagamento di compensi forfettari ai veterinari, per la profilassi della tubercolosi e della brucellosi.
Le comunicazioni del Presidente sono così terminate.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Richiesta di verifica del numero legale


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Chiedo che le richieste di congedo e le relative lettere siano a disposizione dei Consiglieri per un controllo del numero legale.



PRESIDENTE

In questo momento è ancora in funzione il vecchio regolamento del Consiglio regionale, in quanto quello nuovo non è ancora stato pubblicato sul nostro Bollettino Ufficiale. Per quanto riguarda i congedi, il vecchio regolamento non prevede altra cosa se non la segnalazione del congedo: ho due segnalazioni verbali e scritte, per cui la sua richiesta viene subito confermata e allegata agli atti.
Suggerisco di affrontare subito qualche punto all'ordine del giorno di facile e tranquilla discussione, come per esempio l'"Istituzione del parco naturale ed area attrezzato del Sacro Monte di Crea".


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Assenza del Gruppo D.C. dai lavori del Consiglio


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, se mi è consentito, sono qui a spiegare perché, per la prima volta, il Gruppo della D.C. non partecipa ai lavori del Consiglio regionale.
Questa "non partecipazione" si colloca in logica coerenza con l'atteggiamento assunto dal nostro Capogruppo ieri sera, durante, o meglio, a conclusione della riunione dei Capigruppo in cui è stata mossa nei nostri confronti, da parte di un autorevole rappresentante della maggioranza, una grave accusa attinente il nostro comportamento politico.
Riteniamo di dover prendere atto di una grave forma di strumentalizzazione che si è verificata a riguardo del problema, delicato e complesso, delle IPAB. In particolare, precisiamo che rifiutiamo quella che, in sintesi, può essere definita una forma di rigurgito di anticlericalismo di tipo ottocentesco, che non ci trova né ci troverà mai consenzienti.
Rifiutiamo di essere collocati, quasi emarginati o confinati, in una sorta di nuova Vandea, altrettanto sorpassata. Per quanto concerne l'aspetto religioso, che non solo può riferirsi a questo problema, ma a tutti i problemi della vita umana e sociale, noi precisiamo che questa è per noi, una componente del problema, più grande e complesso, della libertà. Noi affermiamo tutte le libertà, non una sola o una parte di libertà. Pertanto, in un quadro di correttezza, di coerenza, di senso dello Stato, precisiamo ancora che l'opposizione che, in questi anni, abbiamo condotto è stata, almeno nelle intenzioni e nella volontà, un tipo di opposizione costruttiva. Crediamo di averlo dimostrato con la nostra presenza costante, con i contributi, con gli apporti che sono venuti dal Gruppo o da ciascuno di noi. Anche quando gravi motivi di dissenso avrebbero potuto consigliarci, strumentalmente forse, altri atteggiamenti noi abbiamo sempre evitato atteggiamenti che ritenevamo deleteri per la comunità. Sia nei lavori di Commissione, sia durante i lavori di Consiglio crediamo di poter ricordare che la nostra presenza è stata spesso determinante per assicurare la prosecuzione dei lavori, perché non vi fossero interruzioni che avrebbero provocato esclusivamente un danno nei confronti della comunità regionale.
Questo è accaduto anche ieri. Se ci è consentito, il bilancio non sarebbe stato approvato se il nostro Gruppo non avesse partecipato, pur da ruoli e da posizioni distinte, ai lavori.
La nostra disponibilità resta; però dobbiamo precisare, proprio per quei doveri di correttezza e di coerenza cui accennavo prima, che, secondo le decisioni che questa mattina la maggioranza ed i Gruppi politici presenti in Consiglio riterranno di dover assumere, cioè da questo momento il nostro tipo di opposizione potrà essere diverso. Non si tratta di una minaccia; è per noi un dovere di precisazione, un dovere di correttezza e sostanzialmente di rispetto nei confronti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Rispettiamo gli altri; chiediamo, a nostra volta, di essere rispettati e capiti.
Grazie.



PRESIDENTE

Prima di aprire il dibattito, vorrei non entrare nel merito politico delle sue affermazioni, ma, mi permetta, signorina, di correggerne alcune.
Per riassumere brevemente la situazione, volevo ricordare a lei e a tutti i Consiglieri che le sedute del Consiglio regionale erano state convocate per i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì e i punti all'ordine del giorno erano stati concordati fra tutti i Capigruppo. L'andamento della discussione ha portato a far sì che venisse approvato il piano sui trasporti e il bilancio. Ragion per cui la seduta di stamattina non è che la prosecuzione normale delle sedute che si sono svolte fino adesso e la discussione si sarebbe dovuta svolgere e si svolgerà, credo, se ci sono le condizioni, su tutti i punti iscritti all'ordine del giorno.
Se avessi ravvisato in un qualsiasi comportamento in Consiglio elementi di offesa alla libertà individuale o collettiva di ciascun Gruppo o alla libertà religiosa, mi sarei fatto carico delle mie responsabilità al riguardo. Lei, d'altra parte, non ha precisato in che cosa il Capogruppo del suo partito si è ritenuto offeso da espressioni di qualche altro esponente di questo Consiglio, e questo lascia indeterminate le sue precisazioni, le sue accuse, che le chiedo di precisare, perché altrimenti non si capisce quale sia l'esponente e non si può dare una qualsiasi risposta.
Circa il comportamento che ciascun Gruppo qui può tenere, è del tutto evidente che ognuno è libero di tenere l'atteggiamento che vuole, ma la presenza al Consiglio è un dovere di ciascun Gruppo e di ciascun Consigliere, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti e dal rapporto di maggioranza o minoranza, cioè i Consiglieri sono in genere eletti per essere presenti alle sedute e quando scelgono come forma di lotta quella dell'assenteismo, dell'ostracismo, del sabotaggio e dell'ostruzionismo, compiono atti che, se previsti nel regolamento, sono leciti, tuttavia, in generale, non debbono essere né auspicabili né seguiti da piccole né da grandi forze popolari; quindi certe questioni fanno parte giustamente del patrimonio di esperienze del nostro Consiglio regionale e della nostra Regione, ma bisogna rivendicare la possibilità di fare diversamente, quasi come fosse qualche cosa da mettere sullo stesso piano del dovere civico e istituzionale di essere presenti alle sedute normali convocate normalmente da parte degli organi preposti a convocarle.
Questo mi sono permesso di precisare.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Vorrei aggiungere a quello che ha detto il Presidente del Consiglio regionale, il fatto che non soltanto la seduta di oggi era prevista e conteneva, per decisione dei Capigruppo, all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge della Giunta sulle IPAB, ma che questo punto era già contenuto nell'ordine del giorno delle sedute dell'altra settimana, e che non giunse in discussione semplicemente perché la legge sanitaria and avanti per un giorno intero, per cui non ci fu il tempo di discuterlo.
Nessuno evidentemente contesta la correttezza del comportamento del Gruppo della D.C. in questi anni di lavori del Consiglio, ma, come ha già detto il Presidente del Consiglio, tutte le forze politiche sono evidentemente tenute ad assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Per quanto riguarda, in particolare, il progetto di legge presentato, la Giunta non fa altro che riproporre un accordo che a livello nazionale è stato raggiunto tra tutti i partiti dell'arco costituzionale e non contiene nulla di particolarmente innovativo o di rivoluzionario.
Mi sembra invece, senza che nessuno voglia accusare il Gruppo della D.C. di assumere atteggiamenti di tipo vandeano, che il comportamento di stamattina richiami proprio questo comportamento "storico" contro il quale la stessa D.C. ha assunto una posizione di rigetto.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo PCI, Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Credo di dover puntualizzare alcune cose in aggiunta a quello che è stato detto dal Presidente del Consiglio e dal Capogruppo socialista Calsolaro.
Credo di aver dato pubblicamente atto ieri; forse con un pochino di sfortuna nell'opportunità dei tempi, nella mia dichiarazione di voto allo spirito costruttivo che ha animato la partecipazione delle forze non di maggioranza, e segnatamente del Gruppo della D.C. in questo Consiglio: il mio riconoscimento è stato fatto ieri e attiene al nostro giudizio tratto dalle esperienze di questi anni e, come tale, credo e auspico soprattutto che tale spirito non abbia a mancare in questa fase. Credo che non verrebbe compreso troppo bene, anche da parte della gente, o meglio verrebbe capito troppo, cioè che l'imminente scadenza elettorale provoca delle divaricazioni rispetto ai comportamenti ordinari.
Auspico e mi auguro che perduri questo comportamento comune in tutte le forze politiche, siamo qui per svolgere un lavoro non sempre semplice, un lavoro che ci trova anche su posizioni diverse, ma un lavoro che deve produrre leggi, atti, provvedimenti e la responsabilità è comune e di tutti.
Vorrei aggiungere due cose ancora. Ieri non c'è stata, lo dico con franchezza perché ho assistito a tutte le fasi, nessuna accusa politica al Gruppo della D.C., c'è stata solo, da parte della maggioranza rispetto ad un ordine del giorno già precedentemente stabilito e ad una seduta già precedentemente convocata, la richiesta di portare alla discussione e al confronto in aula una legge, peraltro pronta da molto tempo, la legge sulle IPAB.
Detto questo credo che proprio per i motivi di merito che sono stati qui affacciati, mi permetta, signorina, ma le cose che lei ha detto, a mio avviso, hanno poco a che vedere con il tipo di testo che è stato presentato, testo in cui non emerge neanche in una virgola l'anticlericalismo di stampo ottocentesco, non c'è e non è assolutamente in questione la componente religiosa che veniva invocata e, proprio perch riteniamo di aver fatto le cose, tra l'altro, in coerenza con le decisioni di un Governo impersonato prima da Andreotti e poi da Cossiga, ripeto il testo non ha di questi atteggiamenti anticlericali, credo che la nostra disponibilità al confronto e la volontà di andare alla discussione in aula era tesa a far emergere le varie posizioni, perché venissero presentate da parte vostra correzioni, definizioni, salvo poi accettarle o meno, questo è un altro discorso.
Ragion per cui chiudo il mio intervento, oltre che con questa puntualizzazione su cosa è capitato, invitando davvero tutte le forze politiche, e segnatamente il Gruppo della D.C., a non farsi esso stesso portatore di una strumentalizzazione che sarebbe sbagliata, e credo che non sia nello spirito della maggior parte dei componenti del Gruppo della D.C.
e dato che io stesso vi riconoscevo questo spirito costruttivo, auguro che il tessuto connettivo di tutta questa assemblea possa continuare.



PRESIDENTE

Chiede la parola l'avv. Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Chiedo la parola semplicemente per dire tre cose. La prima che penso è che l'intervento del Presidente del Consiglio regionale sia stato rivolto a tutti i Gruppi e non solo al Gruppo della D.C. Penso sia stata un'occasione per richiamare a tutti e anche al Gruppo della D.C. l'opportunità di una presenza ai lavori del Consiglio regionale.
La seconda osservazione è questa. E' vero che l'argomento era all'ordine del giorno, ma è altrettanto vero che tra le forze politiche sempre, anche su argomenti all'ordine del giorno, sono intercorsi accordi valutazioni, rispetto di esigenze e accordi, valutazione e rispetto di esigenze che alla fine sono sempre stati produttivi. Rispondo al collega Bontempi, anche lui intervenuto con molta misura in questa situazione. Noi abbiamo avuto la sensazione che si sia fatta una forzatura. Il nostro atteggiamento odierno è una sottolineatura di questa forzatura. Assicuriamo che non abbiamo alcuna intenzione di fare delle strumentalizzazioni.
Con queste precisazioni io e la collega Soldano abbandoniamo i lavori di questa seduta.



PRESIDENTE

Prendiamo atto delle precisazioni e anche del loro significato per la prospettiva e continuiamo i nostri lavori.



(I Consiglieri Soldano e Paganelli abbandonano l'aula)


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 406: "Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 406: "Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea".
La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

La Regione Piemonte, con la legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 "Norme per la istituzione dei parchi e delle riserve naturali" ha imposto una politica di salvaguardia e qualificazione delle aree di particolare valore ambientale, naturalistico, storico e culturale.
Il 27/9/1977 il Consiglio regionale approva il primo piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e delibera, sulla base dell'articolo 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 43, di effettuare, entro un anno, la revisione e l'aggiornamento del piano regionale dei parchi e riserve naturali per permettere l'eventuale rettifica della delimitazione delle aree individuate e l'inserimento di nuove aree.
Il vasto movimento di opinione pubblica sviluppatosi sul problema della tutela del patrimonio naturale, culturale e storico costituito dal complesso del Santuario del Sacro Monte di Crea nel cuore del Monferrato che ha avuto un primo risultato nell'intervento immediato da parte della Giunta regionale con uno stanziamento di 40 milioni per lavori di sistemazione del bosco e di ripristino di alcune delle cappelle, suggerisce l'inserimento dell'area nell'ambito del piano dei parchi.
L'inserimento del Monte di Crea - già segnalato nell'elenco delle 130 aree prese in considerazione come suscettibili di entrare a costituire il primo piano dei parchi - è giustificato dal grave stato di degrado del bosco (centinaia di alberi malati o secchi) e delle cappelle, molte delle quali, senza restauri tempestivi e tecnicamente corretti, rischiano di essere danneggiate in modo irrimediabile.
La presente proposta di legge, che si inserisce in un più vasto disegno della Giunta regionale di salvaguardia dei Sacri Monti di Orta e Varallo vuole evitare, con la particolare tutela che l'istituzione in parco dell'area indicata comporta, la perdita di un patrimonio ambientale e di tradizione religiosa.
Il territorio in oggetto è classificato nella proposta di legge, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4/6/75 n. 43 come "parco naturale" in considerazione della rilevante presenza forestale, all'interno della quale sono inserite, secondo un articolato percorso e disegno paesistico 23 cappelle e 4 romitori.
In questo perimetro è stata enucleata un'area classificata come "area attrezzata", individuata in riferimento al complesso religioso del Santuario, delle connesse attrezzature ricettive e dei piazzali.
Il parco del Sacro Monte di Crea, la cui altezza è di 443 metri, si estende su una superficie di 33 ettari compresa nei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano.
La scarsità, a volte la mancanza di documenti storici attendibili rendono difficile una ricostruzione completa dei fatti, degli "accadimenti" che costituiscono il tessuto di base indispensabile per "leggere" e quindi rendere accessibile alla comprensione e perciò stesso alla valutazione l'ambiente particolare in cui si struttura il Sacro Monte di Crea.
Nessuna delle opere dedicate all'argomento offre la sicurezza di un totale rigore scientifico, anche se dalla "breve Historia e descrittione della Miracolosa Madonna del Sacro Monte di Crea in Monferrato" composta da D. Michel Angelo da Liuor nel 1612 o dal "Compendioso ristretto dell'origine della Beata Vergine di Crea in Monferrato" raccolto dal Padre D. Paulo Andreozzi nel 1683 - opere in cui leggenda e dati sono uniti e finalizzati esclusivamente ad una dimensione di devozione e di pietà religiosa - si giunge, verso la fine dell''800 e la prima metà del '900, a tentativi - quali quelli del P.O. Corrado "Notizie storiche del Santuario di Crea" 1889, del Colli "Santuario di Crea. Guida storico-turistica" 1914 del Negri "Il Santuario di Crea in Monferrato", 1902, del P.F. Maccono "Il Santuario di Nostra Signora di Crea in Monferrato" 1924 - in cui si nota un migliore apparato bibliografico, una più attenta cura dei documenti.
Secondo una tradizione antichissima, il culto mariano fu iniziato a Crea da Sant'Eusebio di Vercelli, durante il suo episcopato tra il 340 e il 370, come risulterebbe da una vita del vescovo, composta da un anonimo certamente prima dell'anno 850 "... ad flumen Padum transiit et ad castrum quod dicitur Credonensium perveniens tribus mensibus degens in honorem B.
Dei Genitricis Mariae oratorium construxit".
Bisogna giungere al 4 dicembre 1152 per avere un documento certo: il vescovo di Vercelli Uguccione (1151/1170) dona la Chiesa di S. Maria nel castello di Crea ad Andrea, Prevosto dei Canonici regolari di Sant'Agostino di Vezzolano, come si legge nei Cartari dell'Abbazia di Vezzolano, giacenti presso l'archivio storico di Torino.
L'esistenza della chiesa è già un fatto sicuro, anche se nulla si sa della sua origine, abbandonato il fantasioso racconto della Cronaca di Fruttuaria - che vedrebbe le chiese di Belmonte, la Consolata di Torino e questa di Crea edificate da re Arduino - e rimanendo l'opinione del Locarni "....., l'origine della prima chiesa di Crea debba attribuirsi alle elargizioni dei popoli circonvicini in epoca poco lontana dal finire delle Crociate" una semplice ipotesi, anche se confermata, almeno per quanto riguarda il periodo, da elementi architettonici risalenti all'epoca.
Notizie più frequenti e sicure si traggono, nel prosieguo dei secoli soprattutto dai testamenti,dagli atti di donazione in favore di Crea da parte di vescovi, privati e dei Marchesi del Monferrato - gli Aleramici (968/1305), i Paleologi (1305/1533), i Gonzaga (1536/1707) - o dalle bolle pontificie e dagli editti dei marchesi.
Sappiamo ad esempio che Giovanni II Paleologo (1338/1372) lega a Crea con testamento del 9 marzo 1372 vari terreni di Trino e il mulino della Gaminella presso Mombello per il mantenimento di altri tre canonici regolari "Pro tribus canonicis regolaribus ultra numerum solitum".
Ricaviamo dalla bolla di Sisto IV del 1478 che Guglielmo VIII - il marchese che diede a Casale il titolo di città, la sede del senato, quella vescovile, la chiesa di San Domenico, e a Crea l'ampliamento della chiesa e del monastero - ottiene la sostituzione dei canonici di Vezzolano con i Serviti e, successivamente, dalla bolla del 1483, l'arrivo dei Canonici Regolari Lateranensi.
Da un documento della marchesa Margherita Gonzaga, datato Casale 16 agosto 1540, si apprende della "grande moltitudine delli concurrenti alla devozione della chiesa della Santa Maria de Creta".
Dagli editti del 1604 di Vincenzo I - sotto il cui dominio la chiesa fu ampliata nel 1602-12 ed ebbe la sua forma definitiva attuale - sappiamo che in tutto il monte, su cui già sono costruite molte delle cappelle iniziate nel 1589, è proibito aprire osterie, portare armi o cacciare. E, ancora dalla bolla del 31 luglio 1608 di Paolo V, apprendiamo che Crea viene eretta in Abbazia con tutti i privilegi connessi, e tale rimane fino alla sua soppressione, come si ricava da un Breve di Pio VI del 9 febbraio 1798 ottenuto dal re di Sardegna Carlo Emanuele IV - essendosi ormai i Savoia impadroniti del Monferrato fin dal 1701 e avendone definitivamente riconfermato il possesso con il trattato di Utrecht del 1713.
Le vicende successive, parti e momenti dei grandi eventi dell'800 hanno la possibilità di una documentazione sicura. La rivoluzione francese e l'avventura napoleonica interessano Crea, non solo perché la soppressione degli Ordini Regolari, decentrata nel 1801, vede l'allontanamento dei Padri Serviti, giunti nel 1799, ma soprattutto perché il Governo francese considerando il Santuario di Crea e il Monte come beni dello Stato, li divide in lotti e li pone all'asta pubblica in Alessandria nel 1809.
Il rischio della distruzione e dello smembramento di tutto il complesso è evitato con gli interventi dei Signori Melchiorre Bava di Monteu da Po di Luigi Todi di Vercelli, della Contessa Gabriella Ricci nata Sordi, dei Canonici Crova e, successivamente, Bussi e Bava, che riscattano i singoli lotti e li donano al Vescovo di Casale, ricostituendo l'integrità del Santuario.
Esso è affidato dal 19 giugno 1820 ai Frati Minori della Provincia di S. Tommaso Apostolo di Torino, chiamati allora Minori Osservanti, che rimangono ininterrottamente fino al momento presente, avendo un religioso in abito secolare continuato la custodia del santuario anche dopo la legge di soppressione delle case religiose del 1866, e avendo ricostituito la comunità nel 1877.
La struttura giuridica attuale del S. Monte di Crea risale al 1892 anno in cui i Vescovi, che fino ad allora avevano amministrato direttamente la loro proprietà, formano una Amministrazione Diocesana di cui è Presidente il Vescovo stesso e sono membri il Guardiano dei Francescani di Crea e alcuni sacerdoti del clero secolare, eletti dal Vescovo.
Il S. Monte di Crea si trova nella zona del Basso Monferrato, in posizione dominante sulle colline vicine e sulla vallata del torrente Stura, delimitata da una catena di alture che a nord degradano o scendono a picco sul Po. Alto 443 metri sul livello del mare è adatto, come tutti i terreni limitrofi, alla coltivazione della vite, che si estende, mescolata a campi destinati a prato e a grano, dove il declivio è più dolce.
La cima del colle è coperta da un fitto bosco che crea un'area climatica particolare, rispetto ai paesi circostanti. Si rileva la presenza di una sorgente presso la cappella detta del Riposo di S. Eusebio.
Tralascio la descrizione particolare delle caratteristiche fisiche morfologiche, naturalistiche, ed accenno soltanto al fatto che i terreni che costituiscono il monte appartengono al Miocene Medio elvetico dell'era terziaria, e che la flora, in un'accuratissima catalogazione compiuta nel 1889 dall'avv. Negri, elenca 75 famiglie di piante fanerogame, trittogame vascolari. I piani di assestamento forestale dovranno evidentemente evitare di snaturare l'ambiente che si è determinato attraverso gli anni.
Inserito nel sistema di colline che costituiscono il Basso Monferrato il Monte di Crea costituisce un punto di riferimento immediato per chi percorre sia la Val Cerrina sia la statale Casale-Asti.
Non è solo l'altezza della collina (modesta in valore assoluto), ma anche la presenza di una folta vegetazione sulla cima del colle a segnarne la diversità rispetto alla maggior parte dei luoghi vicini, in cui l'attività agricola ha determinato un paesaggio tipico: la vigna, il campo seminato a prato o a grano, il pioppeto. Questo bosco, che continua sul crinale di Ponzano, Odalengo, Villadeati (l'antico vulcano spento dalla flora mediterranea: si ritrova il ginepro e la ginestra) crea un ambiente particolare, meritevole di essere salvaguardato, e in se stesso, e come punto iniziale di un'auspicabile estensione della zona protetta in un parco che ricomprenda i paesi indicati, sì da costituirlo come contrappunto ad un ulteriore, eventuale parco delle sponde del Po.
Sul pendio del monte, si intravvedono le cappelle, soffocate da una vegetazione cresciuta senza specifiche cure, mentre si delinea con precisione, dove il pendio quasi si spiana, la sagoma del Santuario.
Da questo piazzale si aprono visuali prospettiche diverse, che, dai colli del Monferrato, alla pianura del Casalese, ricomprendono l'intera cerchia delle Alpi, dal Monviso al Monte Rosa.
Ma è forse il panorama interno a presentare l'interesse maggiore: i sentieri che si inoltrano nel bosco, gli spazi che si aprono improvvisi, le cappelle che si nascondono nel fitto della vegetazione.
Credo necessario fermare l'attenzione su alcune strutture, le cappelle che, con la loro presenza, all'interno dell'area boschiva, caratterizzano l'ambiente e insieme costituiscono una testimonianza di rilevante interesse storico ed artistico. Tralascio l'area attrezzata - la chiesa e il complesso delle opere circostanti che, pur rientrando nell'area tutelata non sono sottoposte ad interventi operativi da parte del Consiglio direttivo del parco, restando di competenza dell'Amministrazione Diocesana non certo per irrilevanza artistica (basterebbero gli affreschi quattrocenteschi della Cappella di S. Margherita a segnalarle), ma per ovvie ragioni di opportunità.
Le cappelle, volute dal P.D. Costantino Massimo, priore di Crea, che per sottolineare l'avvenimento, il 1 Novembre 1589, guida una processione intorno al monte, formata da gente venuta da 18 paesi del Monferrato, sono progettate per rappresentare i 15 misteri del Rosario. Il disegno primitivo è modificato e, essendo priore P.D. Tommaso Piolotto, il numero delle cappelle è portato a 40, volendo illustrare più compiutamente la vita della Madonna.
Non tutte le 40 cappelle progettate sono iniziate, non tutte sono finite, e così avviene per i Romitori.
Il Deconti, verso la fine del '700 ci lascia l'elenco delle cappelle e degli eremitori esistenti. Le cappelle sono 21, i romitori 17.
L'iniziativa, non certo isolata (Varallo è dello stesso periodo) nasce nel clima creato dalla Controriforma (il Concilio di Trento è del 1545/64) che punta sul recupero della religiosità, sollecitando con ogni mezzo anche il concitato atteggiarsi delle statue e delle immagini, l'adesione totale alla Chiesa cattolica degli individui e delle masse, facendo leva su ogni capacità dell'uomo, dall'intelletto al sentimento, alla fantasia.
Le cappelle, disegnate ed ornate dalle sculture di Giovanni Wespin detto Tabacchetti e da dipinti del Moncalvo, sparse lungo una via a chiocciola che dalla chiesa conduce alla cima del colle, dove domina quella più imponente, dedicata all'incoronazione di Maria e chiamata il Paradiso rispondono a questo scopo, invitando alla meditazione, facendo appello alla fantasia, suscitando commozione sentimentale.
Sulla falsariga delle precedenti e finalizzate allo stesso scopo, sono le quattro cappelle costruite in epoca più recente, dal 1881 al 1894, tra cui si distingue quella eseguita dal Bistolfi, per la sapiente composizione scenografica e la dolente compostezza delle figure laterali.
Di tutto questo patrimonio rimangono 23 cappelle e 4 romitori in grave stato di degrado. Le finalità della presente proposta di legge derivano dalle caratteristiche storiche, artistiche, ambientali presenti nella zona.
Esse costituiscono, ognuna nella sua specificità, un insieme organico che come tale deve essere difeso e valorizzato.
L'intreccio strettissimo di cappelle e vegetazione è infatti un'unità inscindibile che si offre ad una fruizione completa solo se mantenuta così come è attuata.
I rischi di una ulteriore degradazione del manto boschivo, di una perdita totale delle sculture, di uno svilimento dell'area attrezzata che si estende attorno alla chiesa, suggeriscono interventi che, nei singoli settori, riqualifichino e tutelino i beni presenti, evitino future compromissioni, indichino linee precise di orientamento in una prospettiva di uso scientifico e didattico di rilevante importanza sociale e culturale.
Ogni settore, da quello forestale a quello artistico, richiede studi e ricerche specifiche, tali da approfondire la conoscenza dei luoghi e da consentire concreti e precisi piani di intervento, che il Consiglio direttivo del parco, di intesa e con l'aiuto dell'Amministrazione Diocesiana e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla Regione, ha il compito di attuare.
Il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti dei Comuni del Comprensorio casalese per tentare una responsabilizzazione dell'intera collettività del Monferrato nei confronti di un patrimonio così legato alla sua storia, dovrebbe avere la funzione di suggerire stimoli e indirizzi per una pubblica fruizione a scopo ricreativo e didattico dell'area che, come si è visto, per la molteplicità dei beni culturali in essa raccolti, si propone come campo di studio e di ricerca, sì da evitare, nel futuro, il perpetuarsi dell'ignoranza e dell'indifferenza verso i valori in essa presenti e da permettere, di contro, una riappropriazione di quei beni che la religiosità tardo-cinquecentesca e seicentesca ci ha tramandato.
L'articolato comprende 14 articoli, di cui credo il più interessante sia l'art. 5, perché stabilisce come il Consiglio direttivo, composto dai rappresentanti dei Comuni del Comprensorio, debba adottare uno Statuto in cui è prevista una convenzione tra l'Amministrazione del parco e l'Amministrazione diocesana.
Vorrei ancora sottolineare l'atteggiamento della Curia di Casale, che si è resa immediatamente disponibile a trasformare una sua proprietà in un'area di carattere pubblico, dimostrando così un atteggiamento veramente aperto alle esigenze nuove che nascono dalla società.
L'articolato è rimasto così come l'avete a mano, c'è un'aggiunta suggerita dal Consigliere Picco e che è stata recepita, all'art. 5; sarebbe quindi bene che se ne prendesse nota.



PRESIDENTE

Possiamo passare all'esame e alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Istituzione del parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale del Sacro Monte di Crea, Ente di diritto pubblico.
All'interno del parco naturale è individuata un'area classificata come area attrezzata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 -Confini. I confini del parco naturale del Sacro Monte di Crea, incidente sui Comuni di Serralunga di Crea e Ponzano, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo: a) con linea continua, il parco naturale b) con linea tratteggiata, l'area attrezzata, comprendente il Santuario, il Convento e le relative attrezzature ricettive e di servizio.
I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Parco naturale del Sacro Monte di Crea', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del parco naturale del Sacro Monte di Crea sono: 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche culturali ed architettoniche del parco naturale e dell'area attrezzata 2) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale 3) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali e architettonici presenti nel parco naturale, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali le cappelle che costituiscono una componente inscindibile con l'assetto dell'area forestata in cui sono inserite 4) promuovere iniziative, atte a consentire la fruizione del territorio a fini scientifici, didattici, culturali, ricreativi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Direzione e amministrazione. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Serra- lunga di Crea e di Ponzano b) tre rappresentanti, designati dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Casale.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) il Presidente, da eleggersi fra i membri del Consiglio direttivo.
Lo Statuto deve prevedere inoltre la stipulazione di una convenzione tra parco e Amministrazione Diocesana del Sacro Monte di Crea, che deve definire i rapporti che intercorrono tra i due Enti.
La convenzione di cui al comma precedente deve stabilire: a) l'affidamento dei compiti di gestione del patrimonio forestale al Consiglio Direttivo b) le modalità di concorso nell'opera di recupero e manutenzione delle cappelle c) la promozione di iniziative atte alla fruizione del parco a scopi scientifici, didattici culturali, ricreativi, a carico del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono predisposti di intesa con la Giunta regionale.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli Uffici regionali, comprensoriali provinciali e dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano".
L'emendamento presentato prevede: "La convenzione di cui al comma precedente deve stabilire: a) il regime di accessibilità e di fruizione pubblica alle due aree del Parco" Al punto c) al posto di fruizione scrivere "utilizzazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo e l'Amministrazione Diocesana del Sacro Monte di Crea".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. Il Consiglio Direttivo del parco del Sacro Monte di Crea redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo relativo alle attività di amministrazione e di direzione del parco, che vengono approvati dalla Giunta regionale.
I bilanci di cui al comma precedente devono essere presentati alla Giunta regionale: a) il bilancio preventivo entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce b) il rendiconto consuntivo finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo del parco diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del parco naturale del Sacro Monte di Crea e dell'area attrezzata in esso compresa oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di : a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
Nel territorio del parco sono ammesse le attività agricole nelle forme e nei terreni entro cui le stesse sono attualmente praticate.
Le norme relative al mantenimento dell' ambiente naturale e della manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Nell'area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti solo se previsti dall'apposito piano particolareggiato esteso a tutta l'area attrezzata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni, per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente articolo 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, da personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vigilanza. La vigilanza del parco naturale del Sacro Monte di Crea è affidata: a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e piante organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1 milione.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale del Sacro Monte di Crea' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1 milione.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del parco naturale del Sacro Monte di Crea, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale Sacro Monte di Crea' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al terzo comma del precedente articolo 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale del Sacro Monte di Crea' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni - Artigianato

Esame progetto di legge n. 450 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli artt. 12 e 14 nonché al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 450: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell' art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli artt.12 e 14 nonché al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860 trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio".
Relatore è il Consigliere Rossi, a cui do la parola.



ROSSI Luciano, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, con il presente disegno di legge si attua ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 artt. 63 e 64, il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di artigianato, finora esercitate dalle Camere di Commercio.
Precisamente le funzioni relative alla tenuta, all'iscrizione revisione e cancellazione dell'Albo delle imprese artigiane attraverso le Commissioni provinciali e regionale dell'artigianato.
Il disegno di legge che è all'attenzione dei colleghi, ha avuto un confronto ed un approfondimento nelle riunioni della IV Commissione consiliare, ed in particolare durante le consultazioni da essa effettuate con le Confederazioni regionali dell'artigianato, con le Camere di Commercio e con i Presidenti delle Commissioni provinciali interessate alla questione.
Da tale confronto ne è risultata la seguente situazione: 1) al 30/9/1979 le imprese artigiane in Piemonte iscritte all'Albo erano 123.595 2) le Camere di Commercio provinciali del Piemonte, per la tenuta dell'Albo per l'artigianato, in applicazione della legge n. 860, dispongono complessivamente di 44 addetti per una spesa di 435 milioni circa, per il funzionamento delle Commissioni la spesa è di 12 milioni circa e la spesa generale ammonta ad oltre 252 milioni, per un totale complessivo di 700 milioni e 452.000 lire.
La legge n. 860, all'art. 9, stabilisce che ogni triennio, entro il 30 giugno, le Commissioni provinciali per l'artigianato debbano provvedere alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'Albo. Secondo i dati fornitici, questa revisione, per la Provincia di Torino è avvenuta nel 1977 e per le altre Province invece nel 1974. Probabilmente l'attesa della legge quadro ha in parte frenato al riguardo, anche sotto tale aspetto l'operatività delle Commissioni.
Si impone però che nel 1980 questa revisione venga fatta, onde avere un quadro aggiornato della situazione, tenendo anche presente che ai sensi di legge l'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
Quando sottolineiamo la necessità che questa revisione entro il 1980 sia fatta, ci pare di interpretare anche l'art. 3 e l'art. 4 del disegno di legge in esame, il quale prevede che entro 12 mesi dalla sua approvazione le funzioni amministrative siano trasferite dalle Camere di Commercio alla Regione.
Ed ancora, tenendo presente che alle Camere di Commercio rimane la competenza di mantenere il registro delle ditte, occorre che la Regione trovi un'intesa per il necessario coordinamento con l'iscrizione all'Albo così come si evidenzia ancora nell'art. 4.
Attualmente l'Assessorato può operare anche attraverso la Consulta per l'Artigianato, di conseguenza potrà sviluppare meglio i compiti per l'applicazione del disegno di legge in esame; proprio per il fatto che potrà valersi dei consigli e suggerimenti delle Confederazioni regionali della categoria, oltre che dell'esperienza del lavoro svolto dalle Camere di Commercio.
Tuttavia, desideriamo ricordare al Consiglio regionale, come la Regione non dovrà fermarsi all'applicazione del D.P.R. 616 al quale tale proposta di legge si riferisce. Ed è ancora il D.P.R. n. 616 che ci ricorda che spetta alle Regioni esplicare tutte quelle funzioni interessanti lo sviluppo in senso generale delle attività artigiane, funzioni che già erano previste dalla legge statale n. 860 che affidava alle Commissioni provinciali compiti specifici i quali però per mancanza della legge-quadro e soprattutto per la mancanza di mezzi finanziari sono stati disattesi.
Credo che si imponga quindi la necessità, che la Regione con un nuovo provvedimento di legge, o con apposita deliberazione, nel caso non sia necessaria una apposita legge, metta in condizione le Commissioni provinciali per l'artigianato, di divenire organi efficienti di iniziativa economica e di promozionalità, nel senso che essendo esse organi elettivi assolvono nel modo più compiuto una funzione di autogoverno della categoria.
Siamo perciò convinti che la Giunta debba fare al riguardo proposte concrete sia al Consiglio regionale, sia alle Confederazioni regionali dell'artigianato, tenendo conto che ci troviamo in una situazione delicata ossia il Governo non può più, anche in ossequio al D.P.R. n. 616 che trasferisce i compiti alle Regioni, prorogare la durata in carica delle Commissioni provinciali.
Anche per questo motivo il disegno di legge in esame permette non solo di applicare il D.P.R. n. 616 per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato, ma ci permette di avere prospettive nuove per quanto concerne l'attività delle stesse Commissioni provinciali.
E' con questo spirito che la IV Commissione ha approvato a maggioranza il presente disegno di legge.



PRESIDENTE

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato, di cui al I e V comma dell'art. 9, al I, IV e V comma degli artt. 12 e 14, nonché al II comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - II comma lett. c) e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio, si applicano le norme stabilite dalla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per l'artigianato avrà sede presso l'Amministrazione regionale che provvederà, dalla stessa data, ad apprestare i necessari servizi di segreteria ed assumerà a suo carico tutte le spese di funzionamento e per il relativo personale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a reperire ed organizzare, in ogni capoluogo di provincia, la sede delle Commissioni provinciali per l'artigianato, apprestando i necessari servizi di segreteria.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per il personale di segreteria sono a carico della Regione a partire dalla data di effettivo insediamento nella loro sede".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Entro la data di cui al primo comma dell'articolo precedente la Regione assume l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta, attraverso le Commissioni provinciali e regionale, dell'Albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, nonché quelle di certificazione relative all'Albo.
La Giunta regionale è autorizzata a definire, anche a mezzo di apposite convenzioni, accordi con le Camere di Commercio, sia per quanto connesso alle operazioni di trasferimento delle attività di cui alla presente legge compreso l'utilizzo sia del personale camerale, sia per l'eventuale coordinamento con le competenze camerali in materia di Registro ditte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Dopo l'art. 4 viene presentato un emendamento aggiuntivo come: "Art. 4 bis - Per il funzionamento dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato, la dotazione organica del personale regionale prevista dall'art. 10 della legge regionale 17/12/1979, n. 73 sulla definizione delle attribuzioni dei servizi regionali viene modificata come segue: al livello VII sono aggiunte 7 unità al livello VI sono aggiunte 1 unità al livello V sono aggiunte 12 unità al livello IV sono aggiunte 26 unità al livello III sono aggiunte 7 unità.
La dotazione organica complessiva degli uffici di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato è pertanto di 53 unità".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 bis è approvato.
"Articolo 5 - Alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle conseguenti attività delle Commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, si provvede, per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.
Agli oneri derivanti dal reperimento della nuova sede delle Commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, nonché dall'organizzazione dei necessari servizi di segreteria, si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel bilancio in corrispondenza dell'area di attività 'organizzazione istituzionale e decentramento'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame proposta di deliberazione: "Legge regionale 27/4/1978 n. 20, art. 6 Individuazione organizzazioni ed associazioni di categoria nonch determinazione numero rappresentanti nelle Commissioni per il piano agricolo zonale. Proposta di parziali modificazioni"


PRESIDENTE

Possiamo votare la proposta di deliberazione: "Legge regionale 27/4/1978 n. 20, art. 6 - Individuazione organizzazioni ed associazioni di categoria nonché determinazione numero rappresentanti nelle Commissioni per il piano agricolo zonale. Proposta di parziali modificazioni".
Ve ne do lettura.
"Vista la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 18 aprile 1979 n. 253 - Consiglio regionale 2948 vista la legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 dal titolo: 'Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11/9/1973 n. 17' avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee.
Costituzione e funzionamento delle Comunità montane' che ha incluso in Comunità montane alcuni Comuni di recente classificazione montana visto inoltre che il Comprensorio di Pinerolo ha deliberato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 20/78 di trasferire il Comune di Buriasco dalla I alla II zona su richiesta del Comune interessato tenuto conto che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 20 del 27/4/1978 devono essere conseguentemente ritoccate le assegnazioni di posti nelle Commissioni ai Comuni, alle organizzazioni professionali ed alle altre Associazioni facenti parte delle Commissioni stesse visti gli artt. n. 2 e n. 6 della legge regionale n. 20 del 27/4/1978 vista la legge regionale n. 50 del 22 agosto 1979 il Consiglio regionale delibera di approvare le parziali modificazioni della deliberazione del Consiglio regionale del 18 aprile 1979, n. 253 dal titolo: 'Individuazione organizzazioni ed associazioni di categoria, nonché determinazione numero rappresentanti nelle Commissioni per il piano agricolo zonale' (Legge regionale 27/4/1978 n. 20, art. 6) contenute nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame deliberazione Giunta regionale del 6/11/1979 n. 77-24660 "Ente di sviluppo agricolo del Piemonte - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 99/77 - CA 3 - con i relativi allegati"


PRESIDENTE

Vi do lettura della proposta di deliberazione della Giunta regionale del 6/11/1979 n. 77 - 24660 "Ente di sviluppo agricolo del Piemonte Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 99/77 - CA 3 con i relativi allegati".
"Vista la legge regionale 24/4/1974 n. 12 e la legge regionale 25/10/1977 n., 51 per l'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (Esap) Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6/11/1979 n. 77 24660, relativa alla riapprovazione del regolamento organico dell'Esap Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione in data 3/12/1979 il Consiglio regionale delibera di approvare la delibera della Giunta regionale del 6/11/1979, n. 77-24660 'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 99/79 - CA 3 - con i relativi allegati'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 63 (Saluzzo)


PRESIDENTE

Procediamo all'esame dello Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 63 (Saluzzo).
La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Volevo sapere se, a questo punto, dato che abbiamo approvato una legge a cui il Governo non ha ancora apposto il visto, sia opportuno continuare ad approvare dei Consorzi che comunque dovranno essere rifatti, e molto presto. Quindi prego il Consigliere Ferrero di darmi qualche indicazione che possa essere emersa dalla V Commissione a questo proposito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Come la signora Castagnone Vaccarino ben sa, in materia di sanità in V Commissione, nell'ultimo mese e mezzo, si sono verificate situazioni sostanzialmente analoghe a quelle che oggi il Consiglio registra non certo da un punto di vista fisico, ma almeno contenutistico. Io non posso certamente dire cosa ritiene debba correttamente fare la V Commissione posso dire cosa il Presidente della Commissione riterrebbe necessario suggerire al Consiglio.
L'impianto generale della legge che noi abbiamo votato si basa su forme associate che dovrebbero superare gli attuali Consorzi, va però detto che uno degli impegni e degli sforzi di questa maggioranza, nel momento in cui abbiamo votato quella legge, è stato quello di differenziarci, rispetto ad altre Regioni, proprio sul carattere della gestione straordinaria, nello sforzo di non dare alla gestione straordinaria carattere amministrativo e commissariale, ma invece carattere politico e legato agli Enti locali.
La legge, infatti, all'articolo riguardante la gestione straordinaria prevede che le strutture consortili di carattere volontario che nascono per decisione di Comuni, che sono legittime perché approvate dai Co.re.co vengano riconosciute nelle more della costituzione dell'Unità Sanitaria Locale.
Da questo punto di vista, e proprio in carenza dell'approvazione da parte del Governo della legge, ritengo si debba procedere con speditezza all'approvazione degli Statuti ancora giacenti in Commissione.
Vorrei quindi invitare la Giunta ed il suo Presidente a compiere tutti gli atti che i loro poteri consentono nei confronti degli stessi Comitati di controllo in termini di indirizzo nei confronti degli Enti locali e in termini di stimolo affinché nei prossimi giorni vi sia il completamento degli Statuti.
Per queste ragioni ne raccomando l'approvazione.



PRESIDENTE

Vi do lettura della liberazione: "Il Consiglio regionale Udita la relazione della V Commissione in ordine allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 63 visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1977 n.
39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alla suddetta Unità Locale dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nel documento allegato; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterlo al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale: "Nomina rappresentanti della Regione nel Collegio sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA"


PRESIDENTE

Dobbiamo procedere alla ratifica della deliberazione della Giunta regionale: "Nomina rappresentanti della Regione nel Collegio sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA".
Ve ne do lettura.
"Vista la legge regionale 8 marzo 1979 n. 12, relativa alla costituzione della Spa 'Istituto per le piante da legno e l'ambiente IPLA' a prevalente partecipazione regionale visto lo Statuto della Società approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 25/7/1979 n. 491/CR 5245, esecutiva a norma di legge dato atto che, come previsto dall'art. 32 del predetto Statuto, il Collegio sindacale è composto da 5 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti e che spetta alla Regione la nomina della maggioranza dei componenti il Collegio sindacale stesso, ai sensi dell'art. 2458 del Cod. Civ. e in armonia a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale sopracitata preso atto che occorre pertanto procedere alla nomina di 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente dato atto che il Consiglio regionale, nella seduta del 6/12/1979 ha provveduto alla nomina di sua spettanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, mentre non ha provveduto in ordine alla nomina di sua competenza dei membri del Collegio sindacale vista l'urgenza di procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo al fine di poter consentire alla predetta Società di operare dal 1 gennaio 1980, stipulazione già fissata per il giorno 13/12/1979 ritenuto opportuno indicare in sede di atto costitutivo altresì la composizione del Collegio sindacale visto il richiamato art. 8 della legge regionale sopracitata visto l'art. 40 dello Statuto della Regione Piemonte (approvato con legge n. 338 del 22/5/1971), per il quale la Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, deliberare provvedimenti di carattere amministrativo di competenza del Consiglio dato atto dell'esistenza delle condizioni previste dal citato art. 40 che impongono l'urgenza dei provvedimenti da adottare dalla Giunta regionale con i poteri del Consiglio la Giunta regionale, con voti unanimi resi a scrutinio segreto delibera tenuto conto che il Collegio sindacale dell''Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA' spa è previsto in 5 effettivi e 2 supplenti sono nominati componenti effettivi del Collegio sindacale stesso: Musso dr. Tito, nato a Genova il 12/8/1938, domiciliato a Cuneo Corso Soleri n. 3 (iscritto nel ruolo Rev.Uff.Conti) Angeloni dr. Francesco, nato a Carrara il 29/9/31, residente a Cuneo corso Santarosa n. 1 Orsini dr. Enrico - nato a Torino il 30/3/46 residente a Torino, Via Bardonecchia n. 83 e componente supplente del medesimo Collegio Casavecchia avv. Marco nato a Nevia l'11/1/1935 residente a Torino, via Principe Amedeo n. 1 dandosi atto che uno dei suddetti membri viene nominato in rappresentanza delle minoranze.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 61 con invio immediato al Consiglio regionale per la sua ratifica ai sensi dell'art. 40 - terzo comma dello Statuto, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è ratificata.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento comunitario

Esame del progetto di legge n. 485: "lstituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa" (rinvio)


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 485: "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa" .
La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Vorrei che il Presidente leggesse le osservazioni che sono state fatte dal Governo, in modo che ciascuno ne sia a conoscenza.



PRESIDENTE

Vi do lettura delle osservazioni del Commissario del Governo: "In merito alla legge regionale riguardante: 'Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa', il Governo, pur prendendo atto che codesta Regione ha modificato la formulazione di talune disposizioni del precedente testo in conformità dei rilievi di cui al rinvio n. 200/3560/0.1.115 del 12 maggio scorso, ha rilevato che risulta sostanzialmente confermata la disposizione dell'articolo 7 secondo cui la spesa della legge in esame grava sul capitolo 60 attinente spese comprese nell'autonomia contabile del Consiglio regionale in contrasto con la legge statale 6 dicembre 1973 n. 853 che non comprende la citata spesa tra quelle rientranti nella menzionata autonomia contabile.
Inoltre non è ammissibile, alla stregua del principio di cui alla legge 853 medesima, la gestione da parte del Presidente della Giunta regionale del capitolo n. 60 destinato all'esercizio della suddetta autonomia consiliare, come invece risulta dagli artt. 2 e 7 della legge regionale medesima.
Per questi motivi, il Governo ha rinviato la legge in parola a nuovo esame del Consiglio regionale".
La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e al bilancio

Si rende necessario modificare l'articolo finanziario perché questo articolo conseguiva all'iniziale impostazione della legge che prevedeva l'apposizione al capitolo 60, quello a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le spese conseguenti. E questo era conseguente all'iniziale impostazione che prevedeva la gestione del fondo da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La legge ora è modificata trasferendo, invece, le responsabilità in capo alla Giunta: ne consegue che l'impostazione di bilancio deve essere fatta su un capitolo dell'area di attività e non su un capitolo di competenza della gestione autonoma del Consiglio regionale.
Il capitolo 760 era il capitolo delle partecipazioni a iniziative convegni; forse, a questo punto, è più opportuno istituire un capitolo apposito.



PRESIDENTE

Soprassediamo per un momento alla votazione e prendiamo in esame un altro punto all'ordine del giorno.


Argomento: Enti strumentali

Esame progetto di legge n. 446 "Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte"


PRESIDENTE

Esame progetto di legge n. 446 "Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte".
La parola al relatore, Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, svolgerò una relazione orale così come convenuto con i colleghi nella fase finale della discussione di questo testo.
Si tratta di una legge di grande importanza, perché viene a colmare una lacuna che è stata una dei non secondari problemi di funzionamento dello stesso Istituto, una legge organica, che disciplina alla luce anche delle esperienze avviate dalla programmazione la funzione e il ruolo dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte. In verità, si colloca, questo provvedimento legislativo, in un momento in cui, per la verità, il lavoro compiuto dal Consiglio d'Amministrazione, dalla Presidenza in questi ultimi due anni, ha portato a rilevanti risultati.
Vorrei qui ricordare che dopo un periodo di obiettiva crisi e obiettiva indefinizione di prospettive, l'azione compiuta dal Consiglio di Amministrazione ha portato a vari fatti importanti che hanno portato, come diceva ieri, nella relazione al bilancio, l'Assessore Simonelli, già ad uno stato soddisfacente di funzionamento l'Istituto di ricerche. La legge diventa quindi un atto che completa questo iter di lavoro e di impegno politico, per dare un'esatta definizione nel quadro della programmazione non più solamente svolta su un terreno politico-culturale, ma concreta di strumenti, di operatività e quindi ha come tale delle connotazioni ben precise.
Avendo deciso di svolgere la relazione orale, non mi soffermo troppo sull'illustrazione dell'articolato, ma mi preme sottolineare alcuni aspetti.
All'articolo 2, ci siamo sforzati particolarmente di individuare una corretta configurazione e definizione dell'istituto, proprio perché non venisse in nessun modo legittimata una collocazione dell'Istituto nel mero ambito esecutivo rispetto alla Giunta, ma l'IRES fosse, così come recita l'articolo 2, struttura primaria della ricerca regionale, che ha riferimento tanto alla Regione istituzione, quindi al Governo, al Consiglio regionale, ma anche alla Regione comunità, quindi a tutti gli altri Enti.
In realtà il grande patrimonio che l'IRES ci ha trasmesso necessita di un suo adattamento alla mutata realtà, ma va preservato, va anzi in questa finalità potenziato. In questo senso, quindi, ci è parso opportuno mantenere una centralità dell'IRES e in qualche misura anche una sua autonomia, pur essendo un Ente strumentale, dipendente dalla Regione, e devo dire qui che l'Assessore Simonelli, a nome della Giunta, ha manifestato particolare sensibilità alle esigenze emerse dai Gruppi politici, compreso il nostro, e credo che l'articolo 2 sia un articolo ampiamente soddisfacente.
Non mi soffermo su altri articoli, vado rapidamente ad un altro articolo importante, che è quello che segna la più rilevante novità nella disciplina dell'Istituto. In passato abbiamo fatto un'esperienza con il Comitato della programmazione, che in realtà non è mai stato messo in condizione di funzionare per le obiettive difficoltà di mettere assieme una pluralità di designazioni di persone provenienti da vari Enti locali e la cosa è stata anche di impedimento per alcuni provvedimenti di legge. La soluzione che si è adottata è invece quella di costruire, di individuare un Comitato scientifico costituito da 9 componenti che devono essere studiosi di chiara fama, che abbiano dato contributi rilevanti in campi di ricerca e di interesse dell'Istituto: a noi pare una soluzione di grande rilievo proprio perché si può delineare una configurazione di compiti in questa materia, la Regione che indica, dà le linee politiche della programmazione e gli indirizzi, il Consiglio di Amministrazione che governa ed opera le scelte, sulla base di un rapporto di stretta consulenza scientifica e metodologica da parte del Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico esprime il proprio parere sul programma di ricerca dell'Istituto e propone i settori in cui ritiene opportuno o prioritario svolgere ricerche di carattere continuativo, valuta periodicamente le ricerche generali ed esprime pareri sulla metodologia e sui risultati, esprime un parere sulle ricerche specifiche e valuta i risultati delle stesse. In questo senso a noi pare che un organismo di notevole rilievo culturale e scientifico, assicurati con snellezza e operatività, anche dalla sua limitata composizione (solamente 9), le sue funzioni specifiche di apporto e di costruzione rispetto al programma di ricerca ed alla definizione della ricerca nella Regione, a noi sembra che questo organo debba essere uno dei fulcri portanti della nuova disciplina.
Termino qui, vorrei solo ricordare, e lo dico particolarmente ai colleghi che con me hanno lavorato, che forse nel testo, così come l'abbiamo presentato, ci sono ancora tre imperfezioni: vorrei sottoporre soprattutto alla collega Castagnone Vaccarino e all'Assessore Simonelli le mie osservazioni, che poi potrei tradurre in emendamento.
All'art. 9, secondo comma, è detto: "il direttore dell'Istituto e il coordinatore della programmazione nominati dalla Giunta regionale partecipano di diritto"; è chiaro che si tratta invece di coordinatore della programmazione nominato dalla Giunta regionale e non del direttore.
Quindi: "Il direttore dell'Istituto, il coordinatore della programmazione nominato dalla Giunta regionale, partecipano di diritto".
All'art. 18 c'è un altro errore materiale; si dice: "un'apposita convenzione per definire i tempi e le metodologie della ricerca", credo che sarebbe bene aggiungere gli obiettivi, perché uno non può definire solo tempi e metodologie, ma anche gli obiettivi della ricerca.
Per ultimo propongo all'attenzione dei colleghi un emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 15, perché si tratta di materia già regolata dal regolamento interno dell'Ires e riteniamo di non compiere attraverso una norma legislativa, una inframmettenza che potrebbe forse portare qualche problema, trattandosi di stato giuridico e di organico del personale dell'Istituto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e al bilancio

Poche parole per aggiungere la soddisfazione della Giunta alla definizione di un testo di legge concordato da tutte le forze politiche in I Commissione e che risolve in modo che ci pare soddisfacente un problema che ci aveva impegnati non poco, e preoccupati non poco negli anni passati e si erano avuti echi anche recentemente in Consiglio regionale circa un'insoddisfacente soluzione data dalla vecchia legge dell'Ires ai problemi di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto.
Con questa legge si mettono a fuoco, invece, le necessità emerse ed i problemi nuovi che l'Istituto di ricerca viene ad affrontare in una corretta definizione di competenze e ruoli tanto dell'Istituto nel suo complesso, in relazione alla programmazione regionale, quanto all'interno dell'Istituto tra i diversi organi statutari, in modo particolare vorrei sottolineare tre punti che mi paiono emergere, ai quali del resto, si richiamava il relatore, Consigliere Bontempi.
Il primo: la definizione dell'Istituto come momento fondamentale dell'attività di ricerca regionale, però non esclusivamente strumento della Regione, ma al servizio della comunità regionale e degli Enti locali del Piemonte. Il secondo punto riguarda la distinzione netta di compiti e di ruoli tra il momento della ricerca, che compete all'Istituto regionale, ed il momento delle proposte politiche e delle proposizioni politiche, anche sul terreno della programmazione, che spettano alla Giunta ed al Consiglio regionale, quindi senza che ci sia alcun margine di equivoco su quelli che sono i rispettivi ruoli. Il terzo punto riguarda l'introduzione, come organo dell'Istituto, di un Comitato tecnico-scientifico che non ha più la presunzione, a mio avviso errata, di una specie di rappresentanza dei potenziali utenti, come era il Comitato nella vecchia legge, ma che diventa invece un elemento di rafforzamento delle capacità di ricerca e del ruolo scientifico dell'Istituto, cioè un Comitato tecnico-scientifico in cui non sono più rappresentati gli Enti locali o le varie istanze presenti nella Regione, ma costituito di esperti ad alto livello che devono accompagnare "ad adiuvandum" l'attività di ricerca e di studio dell'Istituto.
Per questi motivi la legge che completa il quadro istituzionale su un punto particolarmente significativo, può essere oggi votata dal Consiglio e rappresenta un importante punto di arrivo. Vorrei ancora sottolineare che la legge era stata approvata all'unanimità in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il nostro Gruppo vede con molto favore questa legge, che di fatto è una nuova regolamentazione dei rapporti fra l'Ires e la Regione. Sottolineo anch'io quanto è già stato sottolineato da altri, che pure essendo uno strumento tecnico-scientifico, l'Ires non è lo strumento che detta le sue indicazioni nel campo della programmazione alla Regione, alla Giunta e al Consiglio, ma invece a questi spetta esclusivamente l'indirizzo politico.
Mi sembra di notevole importanza aver regolato i rapporti fra il Comitato tecnico- scientifico e i ricercatori stessi dell'Ires, cosa che precedentemente poteva ingenerare delle confusioni e anche delle prevaricazioni, se mai il Comitato scientifico fosse stato eletto e fosse esistito; mi sembra anche giusto che essendo l'Ires un Ente strumentale della Regione, sia la Regione a nominare il Comitato scientifico e a non disperdere le nomine fra altri Enti come era stato fatto precedentemente.
D'altra parte questa ragione portò, di fatto, a non far mai funzionare il Comitato tecnico-scientifico. Tenute anche in considerazione le osservazioni avanzate da altri Commissari come il Consigliere Alberton in I Commissione, e il fatto che ci fu pieno accordo sulle modificazioni al primo testo, dichiaro di votare a favore di questa legge.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre richieste di parola possiamo passare alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - L'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte Ires - istituito come Ente regionale con legge regionale del 2 settembre 1974, n. 29, modificata ed integrata con legge regionale del 23 maggio 1975, n. 33, è disciplinato dalla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - L'Ires, come struttura primaria della ricerca regionale provvede alla raccolta, all'organizzazione ed all'elaborazione sistematica delle informazioni di base sul sistema socio-economico e territoriale della Regione ed allo svolgimento degli studi globali e settoriali in ordine alla programmazione regionale e sub-regionale.
In conformità a tale ruolo l'Istituto partecipa alla definizione ed all'aggiornamento del programma pluriennale e annuale di ricerche della Regione Piemonte e svolge, nel quadro di questo programma, studi, indagini ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
L'Istituto svolge la sua attività in riferimento ai programmi di ricerca della Regione Piemonte, degli Enti locali e degli Enti pubblici.
I risultati delle ricerche, sia generali che specifiche, sono posti a disposizione di tutti gli interessati nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Sono organi dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione il Presidente, il Direttore, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate al Consiglio regionale.
Quando, per qualsiasi motivo, si rendano vacanti dei posti di Consiglieri il Consiglio regionale provvede alla sostituzione. I nuovi componenti scadono con l'intero Consiglio di Amministrazione.
I singoli Consiglieri possono essere revocati con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio regionale, per motivi di particolare gravità.
Con la stessa procedura può essere revocato l'intero Consiglio di Amministrazione, in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto o di gravi inadempienze rispetto ai compiti dell'Istituto stesso.
Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca agli interessati, assegnando loro un congruo termine per le controdeduzioni e la facoltà di presentarsi innanzi alla competente Commissione consiliare.
Nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, nomina un commissario straordinario, che non pu rimanere in carica più di sei mesi.
Nel caso di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri ove sia impossibile provvedere all'immediata sostituzione dei Consiglieri può essere sciolto l'intero Consiglio e nominato un Commissario con la procedura di cui al comma precedente.
I Consiglieri sono eleggibili non più di tre volte.
Il Consigliere decade ove non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificati motivi. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio regionale su segnalazione del Consiglio di Amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando tre dei suoi componenti ne facciano istanza motivata.
La convocazione avviene con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza con preavviso di almeno 48 ore. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni partecipa il Direttore, con voto consultivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di Commissioni di lavoro, formalmente istituite e convocate dal Presidente è corrisposto un gettone di presenza di L. 20.000 lorde per seduta.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione che, per partecipare alla sedute, debbono recarsi in un Comune diverso da quello di residenza sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 336, modificata con legge 26 luglio 1978, n. 417.
Inoltre spetta una indennità di carica: di L. 3.600.000 annue lorde al Presidente del Consiglio di Amministrazione; di L. 1.800.000 annue lorde al Vice Presidente; al Presidente del Collegio dei Revisori spetta una indennità di L. 1.200.000 annue lorde; ai Revisori di L. 600.000 annue lorde.
La misura del gettone di presenza e dell'indennità di carica è modificabile con delibera del Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione: 1) su proposta del Direttore, previo parere del Comitato scientifico e sentite la Giunta regionale e la competente Commissione consiliare definisce le attività dell'Istituto ed approva il programma di ricerca 2) sottopone alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare le indicazioni dei fabbisogni finanziari dell'Istituto, quali conseguono alla definizione dell'attività dell' Istituto 3) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approva il conto consuntivo 4) delibera le convenzioni con Enti pubblici di cui all'articolo 2 5) elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente 6) elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Vice Presidente 7) nomina il Direttore, nei modi previsti dall'articolo 12 8) delibera il regolamento interno dell'Ente e le relative modifiche 9) affida gli incarichi di consulenza esterni, su proposta del Direttore, sentito il Comitato scientifico 10) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale 11) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Ha la rappresentanza dell'Istituto.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua la determinazioni.
Provvede all'ordinaria amministrazione.
In caso di particolare urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, salva la ratifica del Consiglio che deve essere convocato entro otto giorni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente propri compiti per uno o più settori determinati.
Al singolo Consigliere possono essere affidate funzioni unicamente istruttorie relative a questioni definite. Dell'esercizio della delega ai sensi dei commi precedenti il Presidente dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Il Comitato scientifico è costituito da nove componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sei voti. I componenti il Comitato devono essere studiosi di chiara fama che abbiano dato contributi rilevanti in campi di ricerche di interesse dell'Istituto.
Il Direttore dell'Istituto, il Coordinatore alla programmazione nominato dalla Giunta regionale, partecipano di diritto al Comitato scientifico.
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente deve convocare il Comitato almeno una volta al mese o quando sia richiesto da tre componenti il Comitato o dal Presidente stesso o dal Consiglio di Amministrazione.
L'ordine del giorno delle riunioni del Comitato deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato scientifico, anche a richiesta di due dei suoi componenti o del Direttore, può invitare ad una riunione ricercatori o consulenti dell'Istituto.
I componenti il Comitato decadono quando non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Il Comitato scientifico: 1) esprime il proprio parere sul programma di ricerca dell'Istituto e propone i settori in cui ritenga opportuno o prioritario svolgere ricerche di carattere continuativo 2) valuta periodicamente le ricerche generali ed esprime pareri sulla metodologia e sui risultati 3) esprime un parere sulle ricerche specifiche affidate all'Istituto ai sensi dell'articolo 18 4) valuta i risultati delle ricerche specifiche.
Il Comitato scientifico può affidare ad uno o più dei suoi componenti il compito di riferire su un settore determinato o su una ricerca specifica. Tutti i componenti il Comitato scientifico possono chiedere in qualsiasi momento dati ed informazioni sullo stato delle ricerche e prendere conoscenza della documentazione raccolta e delle relative elaborazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato scientifico. Dirige e coordina tutta l'attività dell'Istituto è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.
Il Direttore formula le proposte di ricerca generali e settoriali previste dalla presente legge avvalendosi della collaborazione del gruppo di ricerca previsto dal regolamento di cui agli articoli 7 e 8".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore scegliendolo tra dipendenti dell'Istituto o tecnici esterni che abbiano compiuto ricerche di particolare rilievo nei campi di interesse dell'Istituto. La delibera determina la natura del rapporto e la retribuzione o, ove si tratti di dipendenti pubblici, l'indennità spettante al Direttore. Copia della delibera deve essere inviata alla Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale.
Nel caso in cui la direzione dell'Istituto sia attribuita, a titolo di incarico, ad un dipendente dell'Istituto o della Regione o di altro Ente territoriale comandato presso la Regione, ove l'incarico abbia termine, il dipendente ha diritto a riprendere servizio nel posto già occupato, od in altro analogo, per qualifica e funzioni, anche in soprannumero".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, gli altri due Revisori effettivi ed i due Revisori supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale; la designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
Il Collegio dei Revisori scade insieme al Consiglio di Amministrazione.
I Revisori possono essere confermati non più di due volte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori deve: 1) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto 2) esaminare i bilanci 3) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione determina con delibera il trattamento economico del personale, sulla base di contratti collettivi stipulati con le rappresentanze del personale ovvero, ove esistano, sulla base di contratti collettivi del settore. Copia della delibera deve essere inviata alla Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale.
Il numero dei dipendenti, le relative qualifiche e mansioni, la partecipazione dei responsabili di settore e dei ricercatori all'impostazione ed alla conduzione degli studi e delle ricerche, la costituzione del gruppo di ricerca sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 7, n. 8".
Il Consigliere Bontempi propone di sopprimere il secondo comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore promuove periodiche conferenze tra i ricercatori dell'Istituto anche alla presenza dei componenti il Comitato scientifico e dei consulenti esterni per definire il programma per l'attuazione delle ricerche e per assicurare una piena collaborazione interdisciplinare".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - In caso di particolari necessità, anche per la realizzazione di indagini speciali ai sensi dell'art. 2, secondo comma e degli articoli 18 e 19, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di ricercatori e consulenti esterni, che collaborino con i responsabili di settore ed i ricercatori dell'Istituto, stipulando contratti ai sensi dell'art. 2222 e seguenti C.C. Copia di questi contratti deve essere inviata alla Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale.
L'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione finalizzati a ricerche di particolari vastità ed interesse con Istituti universitari od altri Enti di ricerca. In tal caso i rapporti con i predetti Enti dovranno essere regolamentati da apposite convenzioni ai sensi dell'art. 7 p. 4 volte a stabilire finalità, tempi, modalità della collaborazione.
L'Istituto stabilisce rapporti di collaborazione con gli Enti strumentali della Regione (Esap, Finpiemonte, Promark, Centro di calcolo ecc.) ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale in forme e modalità stabilite da apposite convenzioni o accordi previa informazione alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
Il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno alla Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale una relazione sui contratti stipulati, sulle spese sostenute o previste e sui risultati ottenuti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Gli Enti territoriali e gli altri Enti pubblici piemontesi possono chiedere all'Istituto di compiere indagini e ricerche di loro interesse.
Se la richiesta è compatibile con il programma di attività dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione stipula con l'Ente richiedente un'apposita convenzione per definire i tempi e le metodologie della ricerca e gli oneri finanziari a carico del richiedente".
Il Consigliere Bontempi propone di aggiungere, all'ultimo comma, dopo "definire" "i contenuti". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attività: a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione con legge di bilancio b) con i contributi di altri Enti c) con contributi per i servizi e le attività svolte d) con le rendite patrimoniali e) con le oblazioni e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - L'esercizio finanziario dell' Istituto coincide con l'anno solare.
Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del relativo bilancio di previsione, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo.
Il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività dell'Istituto predisposto dal Comitato Scientifico ed alla relazione del Collegio dei Revisori, viene trasmesso alla Giunta regionale e da questa al Consiglio regionale in allegato al bilancio consuntivo della Regione Piemonte. Si osservano in quanto applicabili le norme della legge regionale di contabilità.
In caso di estinzione dell'Istituto il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento comunitario

Esame progetto di legge n. 485 "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo in esame il progetto di legge n. 485 "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa".
Vi do lettura del nuovo art. 7.
"Articolo 7 - Impegno della spesa. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 2360 con la denominazione 'Spese per l'istituzione del fondo regionale per lo sviluppo e il gemellaggio del Consiglio dei Comuni di Europa' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 32 voti favorevoli e 1 voto contrario.
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Nell'intervento che ho svolto ieri sul bilancio a nome del mio Gruppo una delle osservazioni fondamentali è stata quella relativa alle alte spese che la Regione Piemonte impegna nei confronti di Convegni, riunioni varie ecc.; francamente non riesco a capire le ragioni per cui dovremmo fare delle osservazioni del genere e il giorno dopo approvare una legge che prevede un ulteriore aumento di 50 milioni e un apposito capitolo di bilancio e la variazione conseguente del bilancio stesso; dichiaro, quindi di essere contraria a questa spesa aggiuntiva che proprio al massimo avrei potuto accettare nel caso in cui fosse stata sostitutiva di altre spese già previste, ma invece si aggiunge ad altre spese che già ci sono: francamente questo non possiamo assolutamente accettarlo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e al bilancio

La signora Castagnone Vaccarino è libera di votare come crede, ma devo fare presente che la nuova formulazione della legge non rappresenta un'invenzione dell'ultima ora; è una conseguenza della necessità di impostare diversamente questa spesa, tanto è vero che nel bilancio approvato ieri questa spesa era stata prevista al fondo globale, cioè al capitolo 12.500, che serve per finanziare i provvedimenti legislativi in itinere per quanto riguarda la spesa corrente, quindi la valutazione sulla natura della spesa, aggiuntiva o meno, non attiene al fatto che si sia oggi introdotto un emendamento che muta l'iscrizione al bilancio, perché questo era reso inevitabile dalla nuova impostazione che è stata data per tale aspetto alla legge.



PRESIDENTE

Si presenta a questo punto il problema che non votiamo soltanto le modifiche suggerite dal rinvio del Governo, ma stiamo modificando degli articoli che erano stati approvati, perché vogliamo che siano coerenti con il bilancio.
Pertanto questo si configura come la votazione di una nuova legge e allora dobbiamo votare tutti gli articoli a cominciare dall'art. 1 esaminando le modifiche che eventualmente ci fossero, altrimenti ci ritroveremo con un altro rinvio di carattere procedurale o di altra natura.
"Articolo 1 - Finalità. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative degli Enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti con i Paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) a livello di base e delle varie articolazioni della società nel quadro di una generale mobilitazione dei cittadini in vista della costruzione dell'unità europea".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Procedura. I Comuni della Regione con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che intendono gemellarsi con Comuni degli Stati appartenenti alla Comunità Europea (CEE), qualora intendano avvalersi della presente legge, ne danno comunicazione: a) al Presidente della Giunta regionale b) alla Segreteria generale della Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE) c) alla Federazione regionale piemontese dell'AICCE.
Alla comunicazione devono essere allegati: 1) la copia della deliberazione del Consiglio comunale con l'indicazione del Comune o dei Comuni prescelti 2) la relazione sul programma delle attività previste 3) il bilancio preventivo dettagliato delle spese occorrenti.
La Segreteria generale dell'AICCE e la Federazione regionale piemontese dell'AICCE esprimono, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro parere sull'iniziativa, corredandolo di eventuali suggerimenti ed osservazioni. Il parere è trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Comune interessato".
E' stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo: "Il Presidente della Giunta regionale, visti i pareri di cui al comma precedente, sentita la Commissione di cui all'art. 6, stabilisce con proprio decreto, entro il 31 maggio ed il 31 dicembre di ogni anno l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo relativo per ogni domanda".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello no, minale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Contributi. L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica sociale e finanziaria degli Enti locali interessati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Comuni associati e Comunità montane. La procedura e i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai Comuni associati e alle Comunità montane".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Gemellaggi esistenti. I Comuni che hanno realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con i Comuni di cui al primo comma dell'art. 1, possono accedere, secondo le procedure previste dall'art. 2, alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per nuove iniziative di gemellaggio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Commissione consiliare per i gemellaggi. E' istituita una Commissione consiliare per i gemellaggi composta di otto Consiglieri e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, per esprimere il parere sulle iniziative di cui all'art. 1 e le relative determinazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Abbiamo già votato l'art. 7 come emendamento. Ve ne do ancora lettura.
"Articolo 7 - Impegno della spesa. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 2360 con la denominazione 'Spese per l'istituzione del fondo regionale, per lo sviluppo e il gemellaggio del Consiglio dei Comuni di Europa' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
45, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
La parola alla Dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Una brevissima dichiarazione per ringraziare l'Assessore Simonelli per le sue spiegazioni, ma nello stesso tempo per dire che evidentemente quando si ritiene che una spesa sia troppo alta, la prima cosa da fare è non votare leggi per cui la si spenda tutta e cominciare a tagliare certe spese. Questo è il motivo, in coerenza con quanto abbiamo dichiarato ieri in sede di bilancio, per cui non possiamo che votare contro la legge che rientra nelle spese per convegni, ecc. che abbiamo criticato.



PRESIDENTE

Rimane inteso che ciò che abbiamo discusso oggi era la legge: "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell' ambito della CEE e del Consiglio d'Europa" e non già la dizione iscritta all'ordine del giorno e che era invece il testo della legge respinta.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

Se non vi sono osservazioni, si intendono approvati i processi verbali relativi alle adunanze consiliari del 17, 24, 25 e 31 ottobre, 7, 8, 14, 15 e 29 novembre, 6 dicembre 1979 ed altresì il processo verbale dell'adunanza consiliare del 31 luglio 1979.


Argomento: Organizzazione turistica

Esame progetto di legge relativo a "Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni"


PRESIDENTE

Esame progetto di legge relativo a "Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni".
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

I Commissari della V Commissione hanno preso in esame l'altro ieri il testo; non sono giunte obiezioni di sorta ma non è stata formalmente riunita la Commissione per ratificare la proroga di una situazione esistente, poiché la legge da noi approvata è stata respinta dal Governo.



PRESIDENTE

Quale testo l'Assessore Moretti chiede che sia iscritto all'ordine del giorno?



MORETTI Michele, Assessore all'industria alberghiera

Si tratta di una legge che era già stata approvata all'unanimità dal Consiglio, ma poiché scade al 31 dicembre ed era collegata alla legge della classificazione alberghiera non approvata dal Governo è necessario riproporla in Consiglio ed inoltre richiedere l'urgenza, perché deve decorrere dal 1° gennaio '80, altrimenti ci troviamo di fronte ad uno svincolo totale di tutti gli alberghi sul territorio regionale. Prego pertanto il Consiglio di votare la legge così come era già stata votata la scorsa volta.



PRESIDENTE

Viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge: "Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936 n. 1692 e successive proroghe e modificazioni". Il Consiglio è d'accordo che questa legge sia iscritta all'ordine del giorno? Benissimo, procediamo alla votazione dell' articolato.
"Articolo 1 - Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936 n. 1692 e successive proroghe e modificazioni, prorogato con legge regionale 20 gennaio 1978, n. 8 sino al 31 dicembre 1979, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 416 "Prime norme attuative del DPR 24/7/1977 n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane nonch utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 416: "Prime norme attuative del DPR 24/7/1977 n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori".
La parola al relatore, Consigliere Carmen Fabbris Dazzi.



FABBRIS Pierina, relatore

L'art. 25 del DPR 616 fissa l'obbligo per le Regioni, in carenza della legge nazionale di riforma dell'assistenza alla data del 1 gennaio 1979, di disciplinare i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati o a Comunità montane dei beni delle IPAB operanti nell'ambito regionale, nonché l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla programmazione dei servizi sociali e sanitari.
La Giunta regionale in data 13 dicembre 1978 presentava il disegno di legge 367, recante: "Trasferimento delle IPAB a Comuni singoli o associati o a Comunità montane in adempimento dell'art. 25 del DPR 616", potendosi escludere l'approvazione della legge di riforma dell'assistenza entro i termini richiamati.
Tale provvedimento risentiva comunque dei risultati scaturiti dai dibattiti tenuti a livello nazionale e interregionale, al fine di conseguire l'approvazione della legge-quadro dell'assistenza pubblica.
In attesa dell'approvazione della legge di riforma venivano emanati in ordine di tempo il DL n. 847 del dicembre 1978 che prorogava al 31/3/79 il termine del DPR 616, il Decreto legge n. 113 del marzo 79 e il Decreto legge 209 del giugno 1979 che, oltre a fissare principi e criteri generali per la legislazione regionale in materia di trasferimento delle IPAB sottolineano la necessità di impedire che una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle IPAB stesse. Tuttavia tali decreti non ottenevano la conversione in legge, nonostante gli accordi politici a livello nazionale.
L'avvicendamento dei rinvii creava quindi disorientamento sia per i Comuni sia per le stesse IPAB e incertezze per le Regioni nell'attuazione delle proprie competenze.
Infatti in data 10/4/79, su richiesta dell'Assessore competente, il d.d.l. n. 367 veniva integrato con una norma transitoria e in data 6/5/79 la Giunta regionale presentava un nuovo disegno di legge n. 416 "Prime norme attuative del DPR 616, trasferimento IPAB", per adeguare il precedente provvedimento regionale in materia ai principi e ai criteri fissati dal Decreto legge n. 113.
Non essendo intervenute nuove determinazioni da parte governativa, la Giunta regionale ha recentemente sollecitato la conclusione dell'iter del d.d.l. n. 416, per ovviare all'assurda situazione di inadempimento del DPR 616, pur rifacendosi agli indirizzi e ai criteri del DL 209.
Dalle consultazioni svolte il 19 novembre 1979 sono emerse proposte di emendamento al testo, alcune delle quali sono state accolte o formulate dalla Giunta regionale stessa. Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale consente non solo di adempiere al DPR 616, ma altresì di realizzare il trasferimento delle IPAB limitatamente a tre categorie.
Sottolineo questo aspetto perché credo che il significato di questo provvedimento risponda all'obiezione di principio che è stata espressa questa mattina dal Consigliere Soldano in apertura di seduta.
Sottolineo al Consiglio che questo nostro provvedimento prevede il trasferimento delle IPAB limitatamente a tre categorie e in modo non puramente schematico e automatico bensì in modo politico e ragionato guardando anche alla situazione delle singole IPAB in Piemonte.
Qualcuno può obiettare che la nostra Regione si accontenta di una attuazione parziale del DPR 616. E questo è vero. Ma questo limite ha il valore di consentire una valutazione di merito, ragionata delle IPAB tale da evitare ogni possibilità di scontro frontale di certo non utile alla comunità e soprattutto agli utenti e tale da favorire la riorganizzazione dei servizi sociali.
Questo è il significato politico del d.d.l. 416.
L'art. 1 contempla i criteri per l'individuazione delle IPAB da estinguere e le modalità delle estinzioni stesse.
Gli artt. 2 e 3 prevedono gli organi liquidatori e i loro adempimenti.
L'art. 4 stabilisce l'attribuzione patrimoniale; mentre l'art. 5 detta norme per l'utilizzo del personale.
Desidero far presente che nel momento in cui si andrà alla votazione dei singoli articoli, l'art. 5 deve subire una modifica o meglio una precisazione al primo comma. Si tratta di una precisazione di carattere formale e la presento in questo momento.
Al primo comma c'è una "o" che deve essere trasformata in "e".
L'art. 6 disciplina le procedure per le estinzioni e il trasferimento agli Enti locali, e l'art. 7 detta norme di salvaguardia.
L'art. 8 precisa la posizione delle IPAB classificate infermerie e l'art. 9 stabilisce la procedura d'urgenza.
All'art. 8 deve essere aggiunto, dopo le parole "primo e terzo comma" il riferimento che il primo e il terzo comma sono dell'articolo 1 della presente legge che manca.
Valutati tutti questi aspetti del problema, la V Commissione ha licenziato a maggioranza il provvedimento e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.
A questo punto desidero informare il Consiglio che, nel corso della lunga discussione che c'è stata in V Commissione, i componenti della stessa, che hanno partecipato alla discussione, hanno ravvisato la necessità di formulare a conclusione della votazione di questo disegno di legge un ordine del giorno da inviare al Governo e alle forze politiche nazionali, per sollecitare l'iter di approvazione della riforma dell'assistenza.
Ho cercato di formulare una bozza di questo ordine del giorno cogliendo le sollecitazioni che mi pareva fossero da cogliere e che erano intercorse nella discussione. Devo anche far presente che la bozza di questo ordine del giorno è stata da me consegnata dalla settimana scorsa ai rappresentanti delle varie forze politiche e rassegno quindi in questo momento questa bozza di ordine del giorno al Presidente del Consiglio affinché la possa mettere in votazione a conclusione del disegno di legge n. 416.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Data la situazione che si è venuta a determinare stamane, e dato che stiamo a questo punto entrando nel merito della legge che pure ha suscitato la posizione nota a tutti della D.C., chiedo una sospensione del Consiglio e una riunione dei Capigruppo per valutare la discussione.



PRESIDENTE

Mi pare sia una richiesta del tutto legittima.
Credo che altri volessero associarsi a questa richiesta. Convoco subito i Capigruppo, in una delle salette accanto all'aula.



(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,15)



PRESIDENTE

Per il compimento dei lavori successivi all'esposizione della relazione sul disegno di legge in oggetto, quello relativo alle IPAB: la decisione che hanno assunto all'unanimità i Capigruppo è stata quella di fissare lo svolgimento di questo punto, nei suoi aspetti di dibattito e di votazione all'ordine del giorno delle sedute del 9 e 10 gennaio.
Sono stato incaricato di esporre le motivazioni per le quali i Gruppi sono arrivati a questa decisione.
Come sempre, si è svolto in questo Consiglio regionale il dibattito ideale, culturale e politico che viene non solo sancito, sanzionato garantito dagli articoli del Regolamento e dello Statuto, ma è la sostanza stessa del nostro lavoro. Il confronto viene quindi ricercato, non eluso, e d'altra parte tutte le forze politiche in Consiglio, da 10 anni a questa parte, hanno fatto del confronto la motivazione fondamentale del loro operare nel nostro Consiglio. Quindi, nessun tentativo è stato portato avanti da nessun Gruppo, né della maggioranza né di altre parti politiche per escludere altri Gruppi dal confronto su una materia così delicata.
In secondo luogo, i Gruppi hanno ravvisato che nell'argomento in oggetto non si possa in nessun caso constatare rigurgiti di anticlericalismo di tipo ottocentesco, sia perché tutti i Gruppi rifiuterebbero l'anticlericalismo di tipo ottocentesco, novecentesco o di qualsiasi altro secolo, ma hanno invece sottolineato il fatto che qui si tratta semplicemente di adempiere a delle leggi varate dal Parlamento della Repubblica e fatte proprie, avallate, proposte persino dai Governi della Repubblica che in nessun caso, mi pare, possono essere accusati di anticlericalismo o di comportamento men che rispettoso nei confronti della religione che esiste nel nostro Paese e dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.
In effetti, in modo più particolare, la legge regionale in oggetto non si limita a tradurre una parte del dispositivo nazionale e a tradurlo in termini regionali come hanno fatto altre Regioni. In terzo luogo, è stato riaffermato da parte di tutti i Gruppi che la questione della libertà, che è questione che ci preme talmente tanto da essere impegnati a difenderla giorno per giorno da forze ben minacciose che considerano addirittura la libertà di vita come qualche cosa che si possa non solo mettere in discussione, ma negare con delle giustizie unilaterali, è un impegno di tutte le forze politiche del Consiglio e proprio per questo in un confronto libero si vuole ancora verificare, pertanto il dibattito viene spostato al 9 gennaio perché in quella sede ogni forza politica possa esprimere tutte le sue opinioni in materia e quindi documentare che i pericoli qui denunciati in realtà non esistono.
Nello stesso tempo, le forze politiche ed i Capigruppo hanno ravvisato l'opportunità, la necessità che nessuno prenda pretesto da ciò che è successo in quest'aula oggi per presentare la discussione di una legge licenziata regolarmente dalla Commissione, iscritta due volte all'ordine del giorno, nei confronti della quale, nella sede dei Capigruppo, ieri sono state avanzate soltanto delle opportunità di approvazione in questa seduta o nelle prime sedute di gennaio e nessuna delle ragioni qui presentate per motivare l'assenza di un Gruppo, dicevo, nessuno prenda pretesto da ciò per dar luogo alla nostra Regione a una polemica ideologico religiosa di cui non esistono i presupposti, i contenuti ed i termini concreti.
Infine, si dà atto a tutti i Gruppi che occorre superare questo momento delicato della vita del nostro Consiglio, superandolo nel senso di far sì che ogni Gruppo continui ad assolvere alle proprie responsabilità e mi permetto di aggiungere qualcosa come Presidente del Consiglio regionale che sono soprattutto e prima di tutto quello di essere estremamente rispettosi dei propri doveri nei confronti dell' assemblea.
Su questo, proprio, non c'è sconto per nessuno; i Capigruppo fissano l'ordine del giorno, da sempre, dei lavori del nostro Consiglio, i comunicati che recano i punti all'ordine del giorno da un po' di tempo sono affinati, nel senso di scrivere persino le cose che vengono prima e le cose che vengono dopo.
Il punto relativo a questo progetto era fra i primi all'ordine del giorno, non fra gli ultimi, il che lasciava intendere che i Capigruppo erano pronti ad esaminare la questione nei tempi previsti dalle due giornate e mezza di seduta di Consiglio regionale. L'Assessore è venuto più volte a confrontarsi con i Capigruppo per illustrare le caratteristiche e l'urgenza, che in un certo senso non è soltanto l'urgenza dell'Assessore di veder passare un progetto che ha superato tutte le prove del dibattito in Commissione e quindi il legittimo desiderio di vederlo approvato, ma anche per confrontare fino all'ultimo minuto con le forze politiche se c'erano ancora delle modificazioni da apportare che consentissero un suo più agevole iter in sede di Consiglio.
Le obiezioni portate ancora ieri sera erano di tutt'altra natura di quelle che sono state presentate questa mattina, e allora io dico che nella riunione dei Capigruppo, tutti i Presidenti dei Gruppi devono accampare e presentare le reali motivazioni per cui chiedono che un disegno di legge già iscritto possa essere spostato e non altre motivazioni da quelle reali perché questo turba un po' la serenità e la correttezza dei rapporti giacché le forze politiche possono ritenere, per esempio, che lo spostamento di una settimana o di due di un argomento all'ordine del giorno possa consentire una più larga unità e se pensano questo possono addivenire addirittura allo spostamento, se sono queste le ragioni vere per cui vengono richiesti dei rinvii; ma se si pensa che in realtà i punti di dissenso siano della natura di quelli che sono stati qui presentati, allora il rinvio di una settimana, di due, di tre si configura semplicemente come il tentativo di non far passare o di prolungare i tempi o di nuocere alla legislazione regionale.
Allora tale questione va risolta; mi prefiggo di promuovere un incontro con il Presidente del Gruppo della D.C., al fine di chiarire la questione assolutamente essenziale per la correttezza dei lavori del Consiglio regionale; infine ancorché sia lecito a ogni Gruppo di essere presente o no alle sedute del Consiglio, questo è previsto dal Regolamento, credo che questo non debba mai essere incoraggiato e che il dovere di tutti i Consiglieri e Capigruppo è di affrontare in questa sede liberamente, in un libero confronto, i rapporti di maggioranza e di minoranza e il confronto politico, ideale e culturale, tutto ciò che in sostanza serve a produrre ciò che è nostro dovere, fissato dallo Statuto e cioè leggi regionali che servono alla comunità regionale. Questo è quanto ero incaricato di riferire, la prima parte a nome di tutti, la seconda parte a nome del sottoscritto, se vi sono dei Gruppi che hanno qualcosa da aggiungere sono pronto a dare la parola.
Se ho riassunto correttamente le cose dette qui, non resta altro da fare a questo punto che augurare ai Consiglieri Buone Feste di Natale.
La seduta è convocata per il 9, 10 e 11 gennaio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,30)



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