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Dettaglio seduta n.298 del 14/12/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Ordine pubblico e sicurezza

Sui tragici avvenimenti della mattinata a Torino


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Contrariamente alle decisioni assunte ieri sera, alle 9,30 non si è ancora raggiunto il numero legale: è un comportamento non coerente con la situazione che il Paese e la città di Torino stanno vivendo e dimostra l'insensibilità di una parte dei Consiglieri regionali a fare il loro dovere. Invito i Capigruppo a chiamare a raccolta le forze politiche del Consiglio.
Informo i presenti su quanto è avvenuto questa mattina alle ore 6. Un capo reparto della Carrozzeria Mirafiori, davanti allo stabilimento, è stato aggredito e ferito alle gambe con sette colpi di arma da fuoco. E' uno dei capi reparto che hanno consegnato le lettere di licenziamento ai 61 dipendenti Fiat. L'azione è stata rivendicata dalle brigate rosse con queste parole: "Se ritorni in fabbrica ti ammazziamo".
Il ferito è stato già operato, dopo l'intervento ho parlato con lui. Il suo atteggiamento è di fermezza, di condanna, di serenità.
Quasi contemporaneamente succedevano altri due fatti drammatici. Un gruppo di circa dieci persone, penetrate nella Fiat Lingotto con due auto cercavano di avvicinarsi al luogo cui sono custodite le buste paga (sono in pagamento le tredicesime mensilità). Scoperti da alcune guardie Fiat, non hanno potuto portare a compimento il loro operato, hanno però sequestrato due guardie, e durante la fuga hanno percosso un ostaggio abbandonandolo a Moncalieri. Sembra che la polizia abbia catturato una persona, ma non è ancora stato confermato.
Analoga operazione veniva compiuta alla Fiat Rivalta, questa volta con successo, nel senso che la rapina alle tredicesime mensilità è andata in porto.
Questi fatti ripropongono con estrema urgenza le richieste venute da questa assemblea di misure di intervento coordinate e adeguate alla situazione che stiamo vivendo nella nostra città.
Dal Capogruppo PCI Bontempi era stato proposto un incontro con il Governo a Roma o a Torino. Sappiamo che il Governo ha in corso dei provvedimenti legislativi, ma questi avranno efficacia nel giro di alcuni lustri ! Sarebbe opportuno che la Giunta e la Presidenza del Consiglio facessero gli opportuni passi per realizzare in giornata questo incontro.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Proseguimento esame della disciplina regionale attuativa della legge 833/78 "Istituzione del servizio sanitario nazionale - Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie"


PRESIDENTE

Riprendiamo i nostri lavori procedendo nell'esame della "disciplina regionale attuativa della legge 833/78 'Istituzione del servizio sanitario nazionale - Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie'.
"Articolo 13 - Attribuzioni del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo della Unità Sanitaria Locale ed opera collegialmente.
Ad esso spetta: a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell' Unità Sanitaria Locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'Unità Sanitaria Locale medesima c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23/12/1978, n. 833, dei coordinatori dell'ufficio di direzione d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti".
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento sostitutivo all'intero articolo 13.
"Tutto l'articolo è sostituito dal seguente: Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'Unità Sanitaria Locale. Esso predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea generale.
Esso nomina altresì, nell'ambito dell' ufficio di direzione, i coordinatori sanitario ed amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente: 1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici 2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione 3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Avendo esaminato con gli Assessori preposti al Dipartimento le possibilità di accoglimento degli emendamenti, gli interventi illustrativi saranno contenuti.
La Giunta ha assicurato di accogliere l'ultima parte del nostro emendamento. Vorrei esplicitarne la formulazione.
Riteniamo che la formulazione proposta dalla Giunta sia debole considerando la portata della legge che ha funzioni di coordinamento: in effetti l'art. 15 della legge 833 stabilisce quanto noi proponiamo; sempre all'art. 15 viene previsto "un ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale", mentre nell'articolo della Giunta si parla semplicemente di coordinatori dell'ufficio di direzione. Noi cerchiamo dì dare un contenuto più robusto alla sostanza che la Giunta appena enuncia, per cui vorremmo mantenere questa parte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta accoglie la seconda parte, dalle parole "Il comitato dì gestione" fino a "regionale". Il contenuto del primo comma è nell'elaborato della Giunta sia in questo che nei successivi, articoli. Questa è la ragione per cui siamo contrari alla prima parte e favorevoli alla seconda.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'emendamento D.C., per parti.
Chi è favorevole alla prima parte alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole alla seconda parte alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale: aggiungere: e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all'art. 50 della legge 23/12/1978 n. 833.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 10 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione.
Il Presidente del Comitato di gestione convoca e presiede il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all'Unità Sanitaria Locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.
Il Presidente adotta altresì in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione necessari e improrogabili per garantire il funzionamento della Unità Sanitaria Locale, i quali perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del Comitato da convocarsi comunque entro 30 giorni".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il Presidente convoca e presiede l'assemblea generale salvo il caso di Unità Sanitaria Locale coincidente con un Comune singolo, nel quale essa è presieduta dal Sindaco - e il Comitato di gestione, ne coordina l'attività cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite da leggi o regolamenti; ha la legale rappresentanza dell' Unità Sanitaria Locale; in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell' Unità Sanitaria Locale e li sottopone alla ratifica del Comitato stesso alla prima riunione che, comunque, deve essere convocata entro 30 giorni; cura i rapporti con i Sindaci dei Comuni interessati; su richiesta deve mettere a disposizione gli uffici e le strutture dell'Unità Sanitaria Locale di cui i Sindaci abbiano bisogno per l'esercizio dei poteri ad essi spettanti quali autorità sanitarie locali, nonché per l'esercizio di altri poteri loro propri, in quanto presuppongano accertamenti e rilevazioni sanitarie previste dalla legge".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Quest'emendamento rientra nella logica del nostro elaborato. Tentiamo di illustrare maggiormente il ruolo del Presidente, che noi definiamo anche Presidente dell'assemblea generale. Su questo emendamento non c'è accordo con la Giunta. La Giunta parla più avanti della Presidenza dell'assemblea che viene assunta da un altro Presidente.
Non per tornare al passato, ma ieri sono stati approvati gli articoli 10 e 12, nei quali, a mio avviso, insorge una certa contraddizione legandolo a questo aspetto è il caso di fare un riferimento, laddove si dice che l'ambito territoriale coincide integralmente con il territorio ecc, ossia il Presidente della Comunità montana, che di fatto è Presidente dell'assemblea, cessa di esserlo per passare il mandato ad un altro. C'è confusione su questo argomento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta non è d'accordo.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo D.C., come art. 14 bis.
"Il Vice Presidente. Con le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge il Comitato di gestione nomina il Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni".
L'emendamento viene ritirato.
Si proceda alla votazione dell'art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 9 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Indennità. A ciascun membro dell'assemblea generale dell'Associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'Unità Sanitaria Locale.
Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verrà corrisposta un'indennità di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale.
Tale indennità non è cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per l'eventuale carica di Sindaco o Assessore.
Il Presidente ed i membri della Giunta delle Comunità montane di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge percepiscono l'indennità nell'ammontare stabilito dalle norme statutarie.
L'indennità di carica compete altresì nella medesima misura al Presidente e ai componenti il Consiglio circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio assistenziale attribuiti dal Comune di Torino ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 23/12/1978 n. 833 e del precedente art. 11".
Vengono presentati alcuni emendamenti dal Gruppo PRI.
Al primo comma: "pari a quella" sostituire "pari a 4/5 di quella".
Al secondo comma: "non superiore a quella" sostituire "non superiore a 4/5 di quella".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta non accoglie gli emendamenti. Riteniamo di mantenere la totalità (5/5) in quanto la riduzione non ci pare giustificata.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano ha limitato i suoi emendamenti su alcuni punti essenziali, fra questi, quello delle indennità.
L'indennità in molti casi potrebbe essere superiore a quella dei Sindaci e degli Assessori di Comuni anche importanti. La disparità non ha ragione di essere, perché un grande Comune costituisce un grosso peso per chi lo amministra. Abbiamo limitato l'indennità ai 4/5 per dare il segno che non si voleva una penalizzazione, ma semplicemente applicare il principio di equità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Ci pare che la materia delle indennità debba attenersi a principi certi e analoghi a quelli che si adottano in altri Enti. La situazione che descrive la dottoressa Castagnone Vaccarino è analoga a quella che si verifica tra Comuni e Province o in altre situazioni del genere in cui essendo Enti di ampiezza territoriale più vasta, si percepiscono indennità quantitativamente differenziate e maggiori, anche se le competenze possono essere sostanzialmente minori di quelle di un Ente più modesto. Il principio a cui si attiene il nostro ordinamento è quello del numero degli abitanti contenuti nell'ambito in cui l'organo insiste. La seconda considerazione è che i 4/5, per quanto ragionevoli, introducono un margine di aleatorietà, ossia avrebbe una ragionevolezza diversa calata in questa o in quella situazione. Pur ritenendoci interessati dal tipo di considerazioni svolte, preferiamo non accogliere l'emendamento per ragioni di semplicità e per evitare di introdurre principi anomali.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento repubblicano alzi la mano.
E' respinto Il secondo emendamento viene ritirato.
Il Gruppo D.C., presenta alcuni emendamenti in merito: Il terzo comma è soppresso.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Dopo il quarto comma aggiungere: "Al Vice Presidente compete una indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al Presidente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Vi è una seconda parte di tale emendamento: "Agli altri componenti del Comitato di gestione compete un'indennità di carica mensile omnicomprensiva pari ali 50% di quella assegnata al Presidente.
Le indennità di carica di cui sopra non sono cumulabili con le altre percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza".
Il Gruppo D.C., lo ritira.
L'ultimo emendamento D.C., recita: dopo l'ultimo comma aggiungere: "Compete a tutti i membri dell'assemblea e del comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della legge 26/4/1974, n. 169".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 -- Incompatibilità. I dipendenti iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ed i sanitari convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23/12/1978 n. 833, gli operatori, i proprietari, comproprietari, azionisti, gestori delle istituzioni sanitarie private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della citata legge non sono eleggibili nei Comitati di gestione".
Il Consigliere Marchini propone la soppressione dell'intero articolo.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
"In attesa dell'emanazione di apposita normativa statale non sono eleggibili nel Comitato di gestione gli operatori del servizio sanitario nazionale che ricoprano incarichi direttivi nonché i titolari ed i legali rappresentanti delle istituzioni sanitarie private convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23/12/1978, n. 833".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta ha inserito questo articolo per dare maggiore certezza alle varie situazioni che si possono creare. Rimettiamo alla discussione del Consiglio la valutazione di questo punto, richiamando a tutti il significato della serietà, della chiarezza nell'applicazione della legge per quanto riguarda le incompatibilità.



PRESIDENTE

C'è un emendamento, proposto dalla Giunta che dice: ".., salvo eventuale specifica normativa nazionale sull'incompatibilità".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Avvertiamo che la Giunta ha le stesse nostre preoccupazioni su questo argomento. Con un articolo di questo genere rischiamo di estromettere la presenza di larga parte di cittadini. Al Parlamento è in discussione una proposta di legge sottoscritta da più parti, anche da un precedente Assessore alla sanità, l'on. Armella.
La Giunta ha voluto limitare la presenza nell'assemblea ai soli Consiglieri comunali, il che potrebbe stabilire un rapporto di incompatibilità per coloro che dovranno far parte dell' Unità Sanitaria Locale e non il contrario, come emerge da questo articolo, ossia coloro che fanno parte delle Unità Sanitarie Locali non possono essere Consiglieri comunali.
La nostra proposta è meno esplicita, dà contorni molto più sfumati al problema, però lascia aperta la porta perché sì introduca un discorso più serio.
Nella discussione generale avevo precisato che nei distretti scolastici, che pure sono organismi di gestione, i gestori del servizio che sono, parte primaria e attiva, eleggono all'interno del distretto i loro rappresentanti. Non si riesce a capire perché qui invece si vuole precludere questa possibilità di accesso. Avendo votato il Consiglio quella norma che limita ai soli Consiglieri comunali la possibilità di accedere all'Unità Sanitaria Locale, il discorso dei controllori e controllati si ribalterebbe e impedirebbe a questi di far parte dell'Unità Sanitaria Locale: è una incompatibilità che diventa reversibile e per certi aspetti controindicata.
Attraverso la formulazione di questo articolo vorremmo tenere aperta la porta senza creare dei condizionamenti al decollo di questo tipo di attività.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Così come altri Gruppi hanno fatto o faranno, anche il nostro Gruppo esprime delle posizioni legate a quelle assunte a livello nazionale dal nostro Partito. L'on. Cossutta del Comitato centrale ha sollevato esplicitamente la questione della violazione del diritto che si viene a configurare nel momento in cui decine e decine di migliaia di persone in ogni ambito territoriale sono escluse dall'elettorato passivo per il solo fatto di avere dei rapporti di dipendenza o di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
E' quindi chiaro che a livello nazionale deve essere introdotta una normativa che sia cautelativa dell'autonomia, della libertà di intervento della pubblica amministrazione, che eviti quello che può essere invece una inframmettenza di interessi privati nella misura in cui questi sono distorcenti o snaturanti la funzione della pubblica amministrazione e al contempo che non sia lesiva dell'interesse dei cittadini.
Noi ci troviamo a lavorare però in un ambito che non è ancora quello innovato da leggi parlamentari, ma è quello determinato dalle sentenze e dalla giurisprudenza dalla legislazione vigente.
Da questo punto di vista, credo che vi possano essere due soluzioni e mi dispiace se il nostro Gruppo su questo emendamento, almeno in questa fase della discussione, non sceglie ancora una delle due soluzioni.
Una soluzione è quella che nei confronti della collettività mi pare essere la più chiara, perché, pur nella sua brutalità, fa presente qual è la situazione di fatto e - secondo me - è anche utile per far sì che le diverse forze politiche e le amministrazioni locali si muovano in modo da avere una revisione della normativa nazionale, è il testo che presenta la Giunta, il testo formulato dalla Commissione più l'emendamento aggiuntivo che fa presente come questa nonna sia ponte sino all'auspicata legge nazionale.
A noi pare che al momento questa sia la soluzione più chiara, che fa assumere alla Regione una sua responsabilità, ma che nello stesso momento mette in guardia e quindi cautela gli Amministratori locali, i cittadini, i professionisti ecc. E' sicuramente un atto che presenta una certa impopolarità e quindi lo assumiamo non perché, siamo convinti che questo debba essere, ma perché riteniamo giusto che questo venga detto agli interessati.
Vi è un'altra soluzione possibile, ed è quella proposta dal Consigliere Marchini. In sostanza, io non sarei tanto per la soppressione dell'articolo, ma per collocare in questa parte della normativa una frase che dica che per le questioni dell'incompatibilità valgono i principi e le norme della legislazione nazionale, perché non so se è possibile far finta del tutto che il problema non esista; se si ritiene addirittura che si possa cassare il titolo dell'articolo e dire che di incompatibilità non se ne parla affatto, può anche andar bene. Se c'è il titolo non vedo altre soluzioni intermedie, pur apprezzando le considerazioni che faceva il Consigliere Beltrami, tra un richiamo alla normativa vigente, e quindi lasciando ad altre sedi, che saranno i Tribunali Amministrativi Regionali in sede di ricorso, noi sappiamo che operano bene ma anche con una qualche incisività ed efficacia, come noi stessi abbiamo potuto constatare in questo consesso in occasioni di ineleggibilità e di incompatibilità, oppure se debba essere la Regione.
Nel caso sia la Regione, noi siamo per mantenere il testo così com' stato formulato dalla Commissione con l'integrazione della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

La Giunta si è presentata su questo emendamento aperta per avere arricchimenti, ma mi pare che sia l'emendamento sostitutivo della D.C., sia la proposta del Consigliere Marchini e l'ulteriore intervento del Consigliere Ferrero, per mantenere la volontà della Giunta che è quella di trovare una soluzione la più unitaria possibile, possano consigliare soltanto, per ragioni politiche, di arrivare alla determinazione della soppressione dell'articolo 16, tale che rimandiamo tutta questa problematica alle normative vigenti nel settore.
Questa è la proposta che la Giunta fa al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Soppressione però con un richiamo, dicendo che per quanto riguarda le incompatibilità valgono le norme statali e quindi le norme vigenti.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Mi pare sia più corretto lasciare l'articolo così com'è stato proposto aggiungendo l'emendamento della Giunta: "..., salvo specifiche norme di legge nazionale". In qualsiasi altro modo la norma sarebbe confusa.



PRESIDENTE

Mi corre l'obbligo di interrompere i lavori per una comunicazione.
E' stato ucciso un sorvegliante Fiat in via Cigna ed è in corso una sparatoria in corso Venezia.
Invito l'ufficio stampa del Consiglio a collegarsi con tutti i centri di informazione, a recarsi sul posto e a informarsi immediatamente sull'evolversi della situazione.
Torniamo all'art. 16 della legge in discussione. La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

L'articolo 16 è soppresso. La Giunta propone questa nuova formulazione: "Sono applicabili per le incompatibilità le disposizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti".



PRESIDENTE

Tutti gli altri emendamenti sono ritirati. Chi è favorevole all'ultimo emendamento presentato dalla Giunta alzi la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 16.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Rapporti tra il Sindaco e le Unità Sanitarie Locali. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale, informandone il Presidente".
Viene presentato un emendamento dal Gruppo D.C.: al termine dell'articolo aggiungere: "e l'ufficio di direzione". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Indirizzi della partecipazione. In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13 terzo comma e 15 - quarto comma - della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità Sanitaria Locale e di distretto sanitario di base.
L'Unità Sanitaria Locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi: a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali professionali, culturali e sociali operanti nell' Unità Sanitaria Locale nonché dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132 b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi c) realizzazione di un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle".
Si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Viene presentato come emendamento dal Gruppo D.C., un articolo 18 bis.
"Associazione di volontariato. E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge 23/12/1978 n. 833".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione dell'alt. 18 bis.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 18 bis è approvato.
"Articolo 19 - Costituzione delle Unità Sanitarie Locali. Le Unità Sanitarie Locali sono formalmente costituite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Sede provvisoria dell'Unità Sanitaria Locale è il Comune con il maggior numero di abitanti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli Enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978 n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale b) per l'utilizzazione presso i servizi delle Unità Sanitarie Locali del personale gia dipendente dagli Enti od Uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 è destinato alle Unità Sanitarie Locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto 'disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma punto 4 dell'articolo 15 della legge 23/12/1978 n. 833 sopraccitata c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli Enti ed Istituti di cui all'art. 66 - primo comma - lett. a) e b) - della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale.
A tale scopo gli Enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall'art. 66 - terzo comma - della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun Ente ed istituto e le relative risultanze analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, le risultanze della ricognizione di cui al terzo comma vengono comunicate alla Giunta regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni".
Vengono presentati due emendamenti dal Gruppo D.C.
Al primo comma, seconda riga, sostituire "della Giunta" con "del Consiglio".
Al primo comma sopprimere "sentita la competente Commissione consiliare".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Vorremmo conoscere il parere della Giunta in merito.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta propone l'aggiunta delle parole: "..., sentita la Commissione consiliare competente", anche in considerazione di quanto ha disposto la Regione Veneto (decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta) e in considerazione del fatto che il portare tutto in Consiglio ne affaticherebbe i lavori.
Riteniamo sia più corretto questo rapporto, del resto stiamo dimostrando che tutto il lavoro più importante avviene nel confronto politico in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Nel momento in cui si propongono e si accolgono gli emendamenti dovremmo tutti fare una riflessione sul significato dell'ordinamento che si introduce in termini di orari, di tempi, di procedure, di modalità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

La Giunta ritiene di mantenere la propria proposta, considerando che ogni suo atto è sempre stato portato in Consiglio e in Commissione in questi cinque anni e che molte questioni si possono risolvere in Commissione dando maggior efficienza alle istituzioni. Nella Commissione è presente il Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non c'è nessun atteggiamento strumentale in questo. Anche se le elaborazioni sono lunghe viene sempre il momento in cui le questioni rivelano aspetti contraddittori. Comunque, sentite le considerazioni dell'Assessore, ci rimettiamo e ritiriamo gli emendamenti. Il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione dell'art. 19.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Distretti. L'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale su proposta del Comitato di gestione e sentiti i singoli Comuni, entro 60 giorni dall'approvazione del piano sanitario regionale triennale garantendo la partecipazione delle comunità locali e degli operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dovrà provvedere ad individuare i distretti di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in ordine ai seguenti criteri: a) efficienza ed efficacia della gestione b) integrazione dei servizi sanitari e socio- assistenziali di base c) rispetto delle integrità territoriali dei Comuni d) indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale triennale".
A quest'articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Dalla Giunta regionale: dopo "entro 60 giorni" sostituire "dalla costituzione della U.S.L., garantendone ." Abolire il punto d).
Dal Gruppo D.C.: al primo comma, terza riga, dopo la parola "Comuni" aggiungere: "e con l'approvazione della Provincia interessata".
Al primo comma, terza riga, sostituire la parola "approvazione" con: "adozione".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Il primo emendamento della Giunta copre il secondo emendamento del Gruppo D.C.
Sul primo emendamento D.C., la Giunta non è d'accordo per il semplice fatto che siamo in sede di distrettualizzazione e non di zonizzazione.



BELTRAMI Vittorio

Ritiriamo gli emendamenti presentati dalla D.C.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano.
E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 20.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art. 20 è approvato.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

"Articolo 21 - Servizi dell'Unità Sanitaria Locale. L'Unità Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente titolo.
L'Unità Sanitaria Locale; in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Profilo organizzativo dei servizi. L'organizzazione dei servizi delle Unità Sanitarie Locali è basato: sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento sull'impiego coordinato di équipes multi disciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Integrazione e coordinamento dell'attività dei servizi.
L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.
Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrale anche con riferimento: a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali. Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti dell'Unità Sanitaria Locale l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali: igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale amministrazione del personale, patrimonio e legale, economico finanziario e tecnico economale.
L'organizzazione del servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea generale nell'apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica ed alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio.
Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento.
Al primo comma, dopo i due punti, sostituire tutta l'elencazione con: "- igiene ambientale e del lavoro assistenza sanitaria assistenza ospedaliera assistenza extra-ospedaliera assistenza farmaceutica assistenza sociale amministrazione del personale, patrimoniale e legale amministrazione economico-finanziaria amministrazione tecnica ed economale".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

A nostro avviso, sarebbe necessaria una distinzione fondamentale dei servizi; non riusciamo a capire che cosa significa l"area funzionale" in una legge che non è legge di piano.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Quando la Giunta individua le aree funzionali intende riferirsi all'organizzazione che viene dall'indicazione delle linee di piano, che saranno portate al Consiglio regionale entro il mese, e non a una distinzione tradizionale, come è detto nell'emendamento della D.C., che individua servizi specifici come, per esempio, l'assistenza ospedaliera.
Sostanzialmente si anticipano le indicazioni dell'organizzazione dei servizi. E' importante considerare questa scelta, che fra l'altro è legata alla scelta del Piano regionale di sviluppo e che sposta tutto sul piano delle aree funzionali di intervento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Ufficio di direzione. Presso ogni Unità Sanitaria Locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari.
L'ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale e alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.
L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell' Unità Sanitaria Locale ed in particolare: 1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni 2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Inoltre l'ufficio di direzione: a) provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio dell'attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale sulla base delle leggi regionali 4/9/75 n. 48 e 15/3/78 n. 13 b) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi c) provvede in armonia con i disposti della legge regionale attuativa della legge 845 all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale d) provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.
Per quanto non previsto valgono le norme di cui al decreto delegato ex art.
47 della legge 23/12/78 n. 833".
Sono stati presentati numerosi emendamenti in merito.
Dal Gruppo D.C.: sopprimere dalla parola "composto" del primo comma sino a "è" del secondo comma e sostituire con: "articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e...".
Sempre dal Gruppo D.C., al terzo comma, lettera c) dopo la parola"provvede",aggiungere: "in coerenza con la normativa statale".
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: sostituire il primo comma con: "Presso ogni Unità Sanitaria Locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria e uno per la responsabilità amministrativa individuati dal Comitato di gestione in modi previsti dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833".
La parola all'Assessore per l'illustrazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Il primo emendamento del Gruppo D.C., potrebbe essere superato se si raccorda a quello presentato dalla Giunta.
Il secondo emendamento D.C. è accettato.



BELTRAMI Vittorio

Il Gruppo D.C. è d'accordo di ritirare il primo emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere L'art. 25 è approvato.
Prima di passare all'esame dell'art. 26, comunico le notizie fornite dall'Ufficio stampa.
Un sorvegliante Fiat, Michele Sacco, è stato ferito alle gambe da tre colpi di arma da fuoco. Pare che le auto delle operazioni terroristiche di questa mattina, delle Fiat 127, siano state rubate ieri in un garage.
"Articolo 26 - Obiettivo del servizio sociale. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita".
Emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal Gruppo D.C.
"A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali le funzioni spettanti ai Consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 8/8/1977 n. 39 e ad altri eventuali Consorzi esistenti aventi finalità socio-sanitarie, sono attribuite ai Comuni, singoli od associati, e alle Comunità montane, secondo le norme di cui alla presente legge.
Sono altresì attribuiti il personale ed i beni di tali Consorzi, con vincolo di destinazione ai servizi dell'Unità Sanitaria Locale, secondo le norme della presente legge. A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Consorzi di cui al primo comma sono soppressi".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Con il nostro emendamento riconduciamo ai Comuni singoli e associati come è previsto dal D.P.R. 616, le competenze in materia socio assistenziale nell'attesa della preannunciata legge quadro nazionale.
Nell'ultimo comma dell'emendamento è detto: "a decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Consorzi di cui al primo comma sono soppressi".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Rispondo sia a questo emendamento sia ai successivi che riguardano gli altri due articoli, perché mi pare che si possa trattare congiuntamente l'intera questione dei servizi sociali che vanno ad integrarsi nell'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale e nel Comitato di gestione.
Questa è stata una delle questioni più dibattute nella consultazione in quanto è vero e non ho nessuna difficoltà a ritenere che questo problema esiste, che vi è una differenza tra la posizione assunta dal legislatore nazionale con l'art. 25 del DPR 616 e la posizione emersa con la legge 833.
Il riferimento ai Comuni singoli e associati come destinatari di competenze, per quanto riguarda i servizi sociali, è il concetto dell'integrazione di questi servizi nell'Unità Sanitaria Locale e nel Comitato di gestione della legge 833.
Questo era il ragionamento che ci aveva portato e ci porta ad assumere una posizione quanto mai prudente, per quanto attiene a un rapporto con la comunità e sapendo sostanzialmente in che cosa la comunità ha ritenuto valido il primo disegno di legge della Giunta e successivo.
Durante le consultazioni la Giunta si è trovata di fronte alla richiesta dell'intera comunità di accelerare il processo dell'integrazione del Comitato per la gestione dei servizi sociali e la Giunta sostanzialmente ha ritenuto di applicare più fermamente l'articolo 15 della legge 833, laddove parlava di servizi sociali che si integrano con i servizi sanitari anche dal punto di vista organizzativo.
E' evidente che la riforma dell'assistenza, così come diceva il Consigliere Beltrami, può porre in discussione in futuro questa scelta cioè può dare un disegno 'diverso a un'impostazione di tale natura. Questa è la ragione per cui all'art. 27 la Giunta propone un emendamento di carattere cautelativo, dove si dice che, sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, l'assemblea generale, in base a esigenze locali può delegare ai singoli Comuni alcune funzioni. E' evidente che questo è un nodo politico di carattere nazionale parzialmente risolto con la legge 833 (sicuramente più chiara dell'articolo 25 del DPR 616), ma che va misurato soprattutto sul grado di recepibilità che la comunità ha; e la comunità ha espresso nelle consultazioni la manifesta volontà di avere un unico organo di gestione, per gestire in forma integrata i servizi.
La Giunta, che si è dimostrata aperta alla collaborazione con la Commissione, ha ritenuto quindi di seguire questa data, nella fase così complessa e così delicata dell'avvio del Servizio Sanitario Nazionale fermo restando che il problema si presenta anche in forma contraddittoria nei due disegni di legge nazionali di riforma dell'assistenza.
Vorrei aggiungere che questa scelta, fatta anche in altre Regioni, ha trovato l'approvazione governativa. Perciò quelle perplessità o quelle preoccupazioni? che potevano essere presenti all'inizio, sembrano dissiparsi rispetto all'orientamento del Governo.
Per questa ragione, pur comprendendo che la discussione offerta dagli emendamenti della D.C. è una discussione seria, ritengo che le formulazioni della Giunta non contrastino in questa direzione, ma consentano sostanzialmente di attendere la riforma che dovrebbe dare un punto chiaro su una quantità di aspetti che noi dobbiamo trattare come competenza primaria regionale. Questa è la ragione per cui la Giunta non accoglie i tre emendamenti democristiani.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Non ritenevo di replicare all' Assessore, però, visto che la risposta è stata estesa direttamente a tutti gli emendamenti sostitutivi degli artt.
26-27 e 28, riconfermo quanto ho affermato prima. La nostra è una rielaborazione assai più esplicita, più approfondita. L'Assessore dice: restiamo entro limiti di elasticità in vista di quello che ci può essere calato dalla normativa statale. Però, almeno all'articolo 28, laddove noi sottolineiamo il rapporto tra le U.S.L., ed i Comuni, il fatto di prevedere la messa a disposizione degli immobili, del personale, ecc, ritengo possa appartenere ad una norma attuale, visto che si dice che si debba entrare sul piano dell'operatività con immediatezza, non appena approvata la legge regionale.
Quindi noi manteniamo i nostri tre emendamenti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'articolo 26.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri hanno risposto NO n. 13 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
"Articolo 27 - Gestione associata dei servizi sociali. Le associazioni dei Comuni, le Comunità montane e il Comune di Torino in forma decentrata esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 le funzioni di assistenza sociale.
L'Assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune, in base a direttive dell'assemblea stessa: sussidi economici a qualsiasi titolo concessi gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per anziani e inabili in età lavorativa con bacino di utenza comunale".
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "In attesa della legge di riforma del settore assistenziale pubblico ed in attuazione dell'articolo 25 - comma secondo - del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge 23/12/78 n. 833, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate, negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, dai Comuni singoli od associati e dalle Comunità montane.
Qualora le funzioni siano esercitate dar, associazione dei Comuni o dalla Comunità montana, anche integrata, queste provvedono attraverso gli organi di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, secondo le norme della presente legge. L'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, in base alle esigenze locali individua nel proprio regolamento quali tra le sottoelencate prestazioni possono essere erogate dal singolo Comune, in deroga all'esercizio in forma associata: sussidi economici concessi a qualsiasi titolo assistenza domiciliare agli anziani ed agli inabili in età lavorativa gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per minori, anziani ed inabili in età lavorativa con bacino di utenza comunale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: Sostituire il secondo comma "Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, l'assemblea generale, in base alle esigenze locali individua quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art, 27.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 20 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 27 è approvato.
"Articolo 28 - Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali. Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23/12/1978 n. 833, il comitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.
La legge regionale regolamenterà la gestione contabile delle Unità Sanitarie Locali distintamente per le funzioni sanitarie e le funzioni socio-assistenziali, prevedendo altresì forme di integrazione fra tali funzioni e, quali partite figurative, le funzioni socio-assistenziali gestite direttamente dai Comuni.
Il Comitato di gestione provvede a nominare un coordinamento dei servizi sociali".
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
"Il Comitato di gestione provvede a nominare un coordinatore dei servizi sociali.
Con legge regionale sarà regolamentata la gestione contabile delle Unità Sanitarie Locali distintamente per le funzioni sanitarie e le funzioni socio-assistenziali, prevedendo altresì forme di integrazione fra tali funzioni e, quali partite figurative, le funzioni socio-assistenziali gestite direttamente dai Comuni.
Entro 180 giorni dalla costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Comuni compresi in ambiti territoriali nei quali sia costituita l'Associazione ai sensi della presente legge o nei quali la gestione dei servizi competa alla Comunità montana, provvedono a mettere a disposizione dell'Associazione o della Comunità montana il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d'intesa con l' associazione dei Comuni o con la Comunità montana, in caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Comune, dell'associazione o della Comunità montana.
E' fatto divieto di procedere all'alienazione, o comunque allo svincolo di destinazione a servizi sociali, dei beni di cui ai commi precedenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 28.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 20 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 28 è approvato.
Il Gruppo D.C., presenta tre nuovi articoli di cui vi do lettura.
"Articolo 28 bis - Il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali è esercitato dal Comitato regionale di controllo.
A tal fine la composizione del Comitato è integrata da un esperto in .materia sanitaria e da un supplente designati dal Consiglio regionale. Il Comitato di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Il Presidente del Comitato provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sull'attività delle Unità Sanitarie Locali con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.
Ai controlli sugli atti delle Unità Sanitarie Locali si applicano le norme delle leggi regionali riguardanti i controlli sugli atti degli Enti locali e degli Enti ospedalieri".
"Articolo 28 ter - Ove occorra procedere alla rinnovazione del Comitato di gestione e l'assemblea non provveda entro 30 giorni, il Presidente della Giunta regionale invita l'assemblea stessa a provvedere entro i successivi 30 giorni. In difetto si procede ai sensi di legge".
"Articolo 28 Quater - La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle Unità Sanitarie Locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'Unità Sanitaria Locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici ai sensi dell'articolo 11 - secondo comma lettera c) - della legge 23/12/1978, n. 833.
A tal fine i progetti dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal Comitato di gestione, sono inviati alla Giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro 30 giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia al Comitato di controllo.
Il comitato di gestione presenta all'Assemblea gli atti di cui sopra corredati del parere della Giunta regionale. La Giunta regionale attua inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle Unità Sanitarie Locali al fine di evitare squilibri di gestione e dì assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.
Per conseguire tali obiettivi la Giunta regionale ha facoltà di chiedere alle Unità Sanitarie Locali informazioni e notizie e può proporre al Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti".
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

La discussione sui controlli è avvenuta in Commissione in carenza di alcuni emendamenti da parte di altre forze politiche. Noi abbiamo espresso in quella sede le ragioni che abbiamo ripetuto più volte, ossia, in questa situazione, mettere le mani nella normativa dei controlli significa creare confusione.
Abbiamo rilevato con soddisfazione che gli emendamenti presentati fino a ieri mattina (ore 11) non contenevano questa materia. Sono stati presentati ora, ma non sono ancora stati distribuiti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Ci siamo trovati in difficoltà ad esaminare gli emendamenti nello spazio di tempo che è intercorso da ieri alle 11 ad oggi. Ci lascia perplessi questa modalità.
La Giunta è contraria nel merito, in quanto qui si propone una centralità del controllo nel Comitato di controllo regionale, quando proprio in questo momento si sta svolgendo il dibattito sul decentramento dei controlli appunto per semplificarli.
La Giunta è contraria all'impianto dei tre emendamenti anche per ragioni di carattere politico.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Il nostro Gruppo aveva preannunciato l'intenzione di presentare emendamenti in ordine ai controlli, quindi non c'era da parte nostra l'intenzione di giocare di sorpresa.
Con i nostri emendamenti non facciamo altro che riproporre il contenuto dell'art. 49 della legge 833, che prevede che i controlli sugli atti delle Unità Sanitarie Locali vengano esercitati dai Comitati regionali di controllo (di cui all'art. 56 della legge 10/2/1956 n. 62), integrati da esperti. Quindi non è una scelta politica o un atto di centralizzazione burocratica, ma è un atto per adeguare la normativa regionale a quella statale, tl non adeguarla è atto di fantasia, è voler rifuggire dal problema e constatare che il problema non esiste.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Indubbiamente l'attività dei Comitati di controllo ha dato luogo ad alcuni rilievi per l'estrema differenza delle loro opinioni. Più volte ho sollecitato un'assemblea generale per avviare una discussione sull'uniformità dell'attività dei Comitati di controllo.
La carenza totale di controlli sulle Unità Sanitarie Locali avrebbe un carattere strano. Invito la Giunta ad essere chiara su questo punto.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

L' art. 49 della legge 833 stabilisce che il controllo avvenga attraverso ai Comitati di controllo, attraverso al sistema decentrato.
Dovremmo ricopiare pari pari la legge 833, quando invece si deve trovare una normativa più agile?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'art. 28 bis presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'art. 28 ter presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'art. 28 quater presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano. E' respinto.
"Articolo 29 - Gestione straordinaria. Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le Unità Sanitarie Locali nei tempi stabiliti dalla legge 23/12/1978 n. 833, garantendo la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dall'1/1/1980 e fino alla costituzione delle Unità Sanitarie Locali, i Comuni singoli e associati e le Comunità montane svolgono le attività attribuite dalla legge 23/12/1978 n. 833 secondo le statuizioni della legge regionale 8/8/1977 n. 39, intendendosi sostituita all'Assemblea generale, l'Assemblea consortile, al Comitato di gestione il Consiglio direttivo, e al Presidente del Comitato di gestione il Presidente dell'Assemblea consortile.
Agli effetti dell'esercizio delle competenze di cui al primo comma e per la durata dello stesso il consorziamento dei Comuni di cui alla citata legge regionale 8/8/77, n. 39 deve intendersi obbligatorio.
Fino all'applicazione delle norme regionali disposte in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per la gestione delle funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 26, le Unità Sanitarie Locali adottano la normativa di cui al DPR 19 giugno 1979 n. 421.
Al fine di assicurare l'omogeneità delle contabilità relative alla spesa sanitaria, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833,la Giunta regionale approva il piano dei conti da adottare per la gestione di cui al precedente comma.
Il suddetto piano dei conti è determinato sulla base dell'allegato al DPR 19 giugno 1979, n. 421, prevedendo, ove necessario, ulteriori articolazioni".
Sono stati presentati tre emendamenti a quest'articolo. Il primo è del Gruppo D.C., sostitutivo dell'intero articolo.
"Prima costituzione delle Unità Sanitarie Locali. Entro un mese dalla promulgazione della presente legge i Consigli dei Comuni facenti parte di un'Associazione per la gestione dell'Unità Sanitaria Locale provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'Associazione. Le relative delibere sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla Giunta regionale.
Entro 45 giorni dalla promulgazione della presente legge e purché sia stata nominata la maggioranza dei componenti dell'assemblea, il Presidente della Giunta regionale fissa la data della prima convocazione dell'assemblea generale avente ad oggetto le delibere di cui all'articolo 7 e, in particolare, l'elezione del Comitato di gestione.
Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Presidente della Giunta regionale fissa, entro i 15 giorni successivi, una nuova convocazione.
L'assemblea, costituita ai sensi dei precedenti commi, in relazione al rinnovo dei Consigli comunali a seguito delle elezioni amministrative generali, dura in carica per tutto l'anno 1980.
Entro un mese dalla promulgazione della presente legge, i Consigli comunali interessati eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana da integrarsi ai sensi della presente legge.
Entro i quindici giorni successivi il Presidente della Comunità montana fissa la prima convocazione dell'assemblea in programma avente ad oggetto le deliberazioni di cui all'articolo 7 e, in particolare, l'elezione del Comitato di gestione.
Il Comitato dì gestione: dell'Unità Sanitaria Locale è eletto dall'assemblea dell'Associazione dei Comuni o dall'Assemblea della Comunità montana integrata nella prima riunione convocata secondo le norme dei precedenti commi. Qualora il territorio dell'Unità Sanitaria Locale coincida o sia compreso nel territorio di un singolo Comune,questo provvede all'elezione del comitato di gestione nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge e, comunque entro 60 giorni da tale data.
Il Comitato di gestione, eletto dall'Assemblea di cui ai commi precedenti come primo atto procede alla nomina del suo Presidente.
Fino a quando tale norma non sia avvenuta, le funzioni di Presidente compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.
Le elezioni e le nomine effettuate ai sensi dei commi precedenti sono immediatamente comunicate, oltre che al Comitato regionale di controllo alla Giunta regionale.
Entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa costituisce le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23/12/1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli Enti ed istituti di cui all'articolo 66 - comma primo lettere a) e b) - della predetta legge n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'articolo 61 - comma terzo, lettere b) e c) - della legge 23/12/1978, n. 833.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo".
Il secondo emendamento è presentato dalla Giunta regionale: Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti tre commi: "Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le Unità Sanitarie Locali nei tempi stabiliti dalla legge 23/12/1978 n. 833, garantendo la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dall'1/1/1980 e fino alla completa costituzione degli organi collegiali, in sede di prima costituzione delle Unità Sanitarie Locali, i Comuni singoli e associati e le Comunità montane svolgono le attività ed esercitano le funzioni attribuite dalla legge 23/12/1978 n. 833, intendendosi sostituita all'Assemblea generale l'Assemblea consortile, al Comitato di gestione il Consiglio direttivo, e al Presidente del Comitato di gestione il Presidente dell'Assemblea dei Consorzi di cui alla legge regionale 8/8/1977 n. 39.
I predetti Consorzi continuano a svolgere le funzioni previste dalla citata legge non ricompresa nella presente legge e nella legge 23/12/1978 n. 833.
Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi di Consorzi di cui alla legge regionale 8/8/77 n. 39, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e previo parere della competente Commissione consiliare, nomina un Commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'USL fino alla costituzione di tutti gli organi".
Anche il terzo emendamento è presentato dalla Giunta regionale: sostituire la dizione "art. 26" con "art. 19".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Abbiamo tentato di dividere la parte finale, che si riferisce alle norme transitorie, negli articoli 29 e 29 bis.
Purtroppo le scadenze che erano fissate dalla legge dello Stato non saranno rispettate, d'altra parte lo Stato non ha rispettato altre incombenze. Anche nella proposta della Giunta c'è un grosso sforzo di fantasia per tentare di colmare il vuoto intercorrente tra la conclusione di una gestione e l'apertura dell'altra, tant'è vero che ritira con un emendamento abrogativo quella parte nella quale imponeva la obbligatorietà dei Consorzi costituiti precedentemente con la legge 39.
Il nostro emendamento sostitutivo pone delle scadenze prendendo atto dello scorrimento che certamente interverrà nella costituzione delle Unità Sanitarie Locali.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Siamo arrivati alla conclusione di questa legge con fatica e la normativa transitoria rappresenta quell'equilibrio difficile, ma necessario, dal punto di vista politico fra un impianto a regime e la valutazione di tutto ciò che è avvenuto in Piemonte con le leggi regionali preesistenti. Questa norma è stata contrattata a lungo a Roma, proprio per consentire che nella nostra Regione fosse mantenuta in vita l'attività dei consorzi, così come sono costituiti, e venisse accelerato l'iter di approvazione.
Questo punto di equilibrio è stato raggiunto con fatica. I Consorzi costituiti fino ad oggi assolvono le funzioni proprie della legge 833 e di questa legge regionale fino al rinnovo dei Consigli comunali. Sarebbe stato sbagliato mettere in movimento situazioni di fatto esistenti. Abbiamo trovato questa soluzione sulla quale chiedo possibilmente l'unanimità del Consiglio, perché si tratta di sorreggere un impianto istituzionale che abbiamo voluto tutti e sul quale tutti ci siamo misurati.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 29.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 12 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Il Gruppo D.C., presenta un nuovo articolo 29 bis.
"Norme transitorie - Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le Unità Sanitarie Locali nei tempi stabiliti dalla legge 23/12/78, n. 833 garantendo la continuità, la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dal primo gennaio 1980 e fino alla costituzione degli organi collegiali in sede di prima costituzione delle Unità Sanitarie Locali, i Comuni singoli e associati e le Comunità montane svolgono le attività attribuite dalla legge 23/12/1978 n. 833, secondo le statuizioni della legge regionale 8/8/1977, n. 39, intendendosi sostituita all'assemblea generale l'assemblea consortile, al comitato di gestione il Consiglio direttivo, e al Presidente del Comitato di gestione il Presidente dell'Assemblea consortile.
Sino all'applicazione delle norme regionali disposte in attuazione dell'articolo 50 della legge 23/12/1978, n. 833 per la gestione delle funzioni trasferite ai sensi del precedente articolo 26, le Unità Sanitarie Locali adottano la normativa di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421".
La parola al Consigliere Beltrami per l'illustrazione.



BELTRAMI Vittorio

Il nostro era un tentativo finale di recupero nella fase di dubbio e di incertezza, tra una gestione e l'altra, che ha trovato però la sua colmatura nell'articolo votato precedentemente. Quindi l'emendamento è superato, per cui viene ritirato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo allora all'Articolo 30 - Norma di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 23/12/1978 n.
833 e, in quanto applicabile,la normativa vigente in materia".
Viene presentato un emendamento dalla Giunta regionale: abolire l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato, pertanto l'articolo è abolito.
"Articolo 31 - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45 sesto comma dello 'Statuto regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 22 Consiglieri si sono astenuti n. 14 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Prima di passare alla votazione dell'intero testo di legge, chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, vorrei sollecitare la sua cortesia e quella dei colleghi per chiedere una breve sospensione dell'assemblea.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Nessuna obiezione in merito, la seduta è brevemente sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 11.50 riprende alle ore 12.15)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La seduta riprende con le dichiarazioni di voto dei Gruppi. La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Signor Presidente, signori Consiglieri, confermo il mio giudizio negativo sull'intero progetto di legge per le seguenti sintetiche considerazioni: 1) perché in sede di approvazione della legge n. 833, che costituisce la premessa e l'antecedente logico dell'attuale disegno di legge, non si è voluto tenere conto del precedente storico concretantesi nella negativa esperienza laburista, una cui legge (avente lineamenti sostanzialmente identici alla legge 833) si caratterizzò per il totale fallimento 2) perché la struttura portante del disegno di legge - cioè a dire l'Unità Sanitaria Locale - oltre che avere una nebulosa natura giuridica si estrinseca attraverso l'Assemblea generale dei Comuni e il Comitato di gestione, i quali in considerazione del loro modo di elezione, avranno fatalmente un carattere partitcratico 3) perché con questi organismi, che non garantiscono la presenza del personale medico e paramedico nei livelli decisionali dell'Unità Sanitaria si mortificano i valori della professionalità e della competenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.
CALSOLARO Il Gruppo socialista,, come già annunciato nel corso degli interventi svolti durante la discussione generale sul testo unificato dei due disegni di legge 439 e 440, esprime voto favorevole.
Questa legge fa compiere un ulteriore passo avanti alla nostra Regione nella prospettiva della riforma sanitaria. Vorrei dire che anche per questo settore dell'esercizio dei poteri delegati nel quadro del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, la nostra Regione, come è già avvenuto per altri settori di competenza (mi riferisco per esempio, all'applicazione del piano decennale dell'edilizia e al piano di risanamento delle acque), si colloca fra le Regioni adempienti soprattutto in un momento in cui assistiamo, anche da parte di uomini responsabili ai più alti livelli politici, ad un attacco antiregionalista per presunte inadempienze o ritardi da parte delle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni.
In questo settore, in particolare, le leggi già approvate nel corso di questa legislatura hanno consentito di creare gli strumenti normativi ed organizzativi suscettibili di produrre altri ulteriori provvedimenti ed interventi che occorrono per una pronta attuazione del servizio sanitario nella nostra Regione.
Richiamiamo quindi quanto già espresso nel dibattito introduttivo e riconfermiamo ancora una volta la necessità di una pronta e sollecita riforma delle autonomie locali quale è emersa nel dibattito e nelle risposte puntuali dei due Assessori competenti; e quindi confermiamo il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Signor Presidente, signori Consiglieri, siamo al termine di un impegno in risposta a precise richieste del Parlamento, siamo in ritardo e proseguendo nella valutazione espressa dal collega che mi ha test preceduto mi domando appunto questo: che cosa accadrà il primo di gennaio? Noi dobbiamo prendere atto che questa legge, più che un adeguamento di una normativa regionale alla normativa statale, è lo sforzo per non creare nelle zone di vuoto tra la conclusione o tra un tempo e l'altro, il tempo del vecchio con il tempo della riforma, l'ho detto in sede di discussione generale, evidentemente c'è inadempienza un po' a tutti i livelli e non è giusto che lo Stato abbia a poter dire che l'inadempienza è solo dalla nostra parte. E' altresì giusto dire che c'è stata inadempienza dello Stato, ed è stata denunciata anche da noi, sono state trovate delle giustificazioni così come potremmo trovarne altre per i ritardi intervenuti in sede regionale.
Abbiamo dovuto fare riferimento a un meccanismo legislativo nazionale che a nostro avviso è frutto anche di compromessi e presenta ugualmente delle zone di vuoto. Noi dobbiamo prendere atto che è stata superata una prima fase nell'elaborazione dei disegni di legge regionali, allorquando per tre/quattro mesi, ci si è intestarditi nel voler condurre il tutto ai progetti di legge n. 439 e 440 che, e risottolineo quello che dissi a suo tempo, tentavano di conciliare la legislazione dello Stato con quella regionale e non viceversa.
Attraverso la consultazione, attraverso l'apporto delle forze politiche, è sorta questa rielaborazione tardiva, che ci ha costretti ad una galoppata nella quale anche il nostro prodotto, a livello di emendamenti, è rimasto soffocato, nel senso che abbiamo tentato di adeguarlo, renderlo scorrevole e leggibile con il disegno di legge regionale e non siamo stati in grado di rielaborare qualcosa di più autonomo e certamente più funzionale.
L'impressione è che la differenza tra le due proposte di legge sia anche questa: che mentre la nostra tentava di dare in proiezione una normativa spazialmente e temporalmente dilatata, quella della Giunta regionale invece era piuttosto rivolta a colmare il vuoto che si crea e che comunque c'è.
Prendiamo atto dello sforzo della Giunta per questo tentativo di ricupero finale, ad esempio, il riconoscimento del ruolo delle Province per alcuni aspetti ci ha fatto piacere il riconoscimento del ruolo del volontariato, il quale, in un periodo di disaffezione, di mancanza di tensioni ideali e morali riuscirebbe, a mio avviso, a ribaltare i termini di un tipo di presenza e a risollevare gli stessi motivi di tensione in taluni settori operativi nell'ambiente socio-sanitario e del volontariato stesso, in particolare per quanto attiene al mondo giovanile.
Abbiamo svicolato, un po' tutti d'accordo, sul problema delle incompatibilità, ma era giusto così. Sono convinto che se fossimo andati avanti su una certa strada, con tutta probabilità avremmo definito un provvedimento paralizzante dell'attività del settore. Di converso, però, ci sono stati altri aspetti squisitamente negativi e che noi abbiamo ritenuto di non accettare. E' noto il problema dell'essere o non essere Consiglieri comunali entro l'Unità Sanitaria Locale, si è discusso diffusamente e non è il caso di riproporlo. Noi rivendichiamo questo ruolo partecipativo di diffusione a tutta la popolazione per un certo tipo di presenza e riteniamo che con questa legge il momento partecipativo non è realizzato, o comunque non si perfeziona e non si completa, è una grossa omissione, una grossa lacuna legata al fatto del non rispetto dello spirito di costruzione della normativa statale che, parlando di problemi di proporzionalità, quanto meno intendeva riferirsi ad un tipo dì presenza che, pur non rispettando le singole minoranze anche all'interno dei piccoli Comuni per non dar luogo ad assemblee pletoriche, dava comunque la certezza che tutti i Comuni, anche i più piccoli, fossero rappresentati in un settore che, a nostro avviso, è di rilevanza eccezionale. Su questo argomento c'è stata una divisione ed è un argomento che non ci accomuna.
Per quanto riguarda il discorso delle Comunità montane dell'integrazione, ecc., poco fa, insieme con il collega Genovese facevamo alcune considerazioni attorno a calcoli buttati per così dire di corsa ed in curva sul risultato che insorgerà dal tradurre operativamente il disposto della legge regionale. Se è vero che la nostra proposta dava l'impressione di insediamenti di assemblee, ripeto, "pletoriche e di regimentazione", qui noi rileviamo che, ad esempio, conti alla mano laddove c'è integrazione dei Consiglieri comunali nell'assemblea della Comunità montana, è un caso specifico che investe alcune Comunità montane ad esempio per Biella si deve procedere a questa integrazione, ad esempio 16 Comuni appartengono alla Comunità montana su 40, gli altri ne sono al di fuori. I 16 Comuni rappresentano 9.200 abitanti, che evidentemente sono Comuni minori.
Considerando che l'assemblea della Comunità montana in questione è formata da 48 Consiglieri, si dovrà procedere a definire la rappresentanza numerica dei restanti 24 Comuni all'interno dell'Assemblea generale dell'Associazione, applicando il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 8 cioè il numero di Consiglieri da eleggere, ad integrazione dei 48 costituenti l'assemblea della Comunità montana sarà uguale al numero degli abitanti dei 24 Comuni non appartenenti alla Comunità stessa (60.300 abitanti) diviso il numero degli abitanti della Comunità (9.200) moltiplicato per il numero dei componenti l'assemblea della Comunità montana, 48: il prodotto di questa operazione porta a 315, quindi l'assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, in questo caso concreto sarebbe composta da 48 Consiglieri della Comunità montana più 315 Consiglieri dei restanti Comuni per un totale di ben 363 membri. Penso che lo squillo della campanella presidenziale che riecheggia, di per sé non possa essere bastevole a radunare e intruppare tutte queste presenze e direi che l'assemblea dovrà essere convocata con ben altri squilli.
Il discorso potrebbe continuare e ci porterebbe lontano. Rimane di converso aperto un grosso problema, che qui appena viene sfiorato con un ordine del giorno, ed è il problema che investe la comunità metropolitana di Torino. E' un discorso che richiederà degli approfondimenti, ma, ripeto avrebbe potuto anche comportare un ulteriore approfondimento all'interno della legge.
Volutamente noi abbiamo trascurato il problema dei servizi sovrazonali abbiamo tentato di inserire, recuperando il contenuto della legge 833, le norme sui controlli che sono state disattese, mentre altre norme della 833 sono state regolarmente applicate e offerte nell'esame della legge regionale. Il discorso di fondo investe appunto quello che succederà da oggi o dal giorno dell'approvazione della legge. Sono poche le Regioni in Italia operativamente in possesso di legislazione completa ed elaborata per tradurla operativamente. Direi che proprio le scadenze provocano il rispetto della legge 833. La nostra Regione, purtroppo, non è in grado di rispettare la normativa statale. Infatti abbiamo ricevuto come Consiglio regionale dalla Giunta il 26 di giugno i progetti di legge attorno a questo problema, ma, secondo la legge statale, le leggi dovevano essere approvate entro il 21 di giugno. Evidentemente l'iter prolungato e quanto ho detto prima ha portato a questi ritardi.
Restano dei grossi dubbi, delle grosse perplessità che ci hanno portati a ritirare il nostro ultimo emendamento che rendeva compatibile un certo tipo di sopravvivenza del vecchio per commistionarlo col nuovo. E' stato riscoperto il discorso del commissariamento, non da parte nostra, ma forse era il caso di valutare un po' più a fondo se non era estensibile ad altre zone o comunque se non fosse stato possibile coinvolgerlo in una dinamica di sistemazione che avesse consentito effettivamente il decollo delle Unità Sanitarie Locali, perché noi riteniamo che sostanzialmente nella forma e nel prodotto legislativo i due termini di riferimento alla legge 833 con associazioni di Comuni e alla legge 39 con la costruzione di organi consortili a livello di volontariato, siano tra loro stesse contraddittorie.
Ci sono poi delle grosse zone ancora scoperte a livello di costruzione di organismi di gestione e assembleari. Questi ed altri motivi, senza che gli stessi possano suonare come elemento di ostilità al nuovo intervento della Regione di adeguamento alla normativa statale, proprio per la complessità, la macchinosità e le contraddizioni, il non rispetto di talune tendenze che erano nel voto popolare e sottolineavano il momento partecipativo, ci porta ad un voto negativo, che non è bloccante o paralizzante in sé, attesa la consistenza e la dimensione del voto stesso del processo in atto nel Paese, ma deve suonare, nonostante la negatività dello stesso conferimento, come un elemento di spinta perché abbia a perfezionarsi quanto oggi abbiamo in qualche modo prodotto, con larghe zone dubbie di vuoto e con largo sospetto di non avere rispettato la normativa dello Stato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Il nostro Gruppo non ha partecipato nemmeno con un intervento al dibattito generale, ma nonostante questo saremo contenuti nella dichiarazione di voto, così come è scontata la dichiarazione di voto contraria, almeno per me, da parte della Democrazia Cristiana, altrettanto credo che i colleghi e amici democristiani non si stupiranno se riteniamo che la dichiarazione di voto da parte nostra debba essere favorevole.
Aggiungo, e poi mi correggerò per meglio inquadrare questa dizione, che in sede di dichiarazione di voto ci preme dire che questa è la migliore legge possibile. Che cosa vuol dire? Un po' di illuminismo forse tutti noi lo abbiamo imparato che sempre i migliori mondi possibili hanno degli inconvenienti e degli aspetti in qualche modo grotteschi o che comunque lasciano stupiti.
Secondo noi, questa è la migliore legge possibile, perché, in coerenza con le dichiarazioni fatte nazionalmente dal compagno Giovanni Berlinguer in sede di approvazione della legge 833, noi riteniamo che, pur nelle ambiguità presenti nella legge 833 che in qualche misura che si riflettono nella nostra legge, sia stato fatto lo sforzo più coerente possibile per far sì che il principio della protesta generale dei Comuni in materia sanitaria venisse riconfermata e per evitare quindi che il processo di riforma sanitaria fosse esclusivamente un processo di decentramento burocratico, ma che all'interno di questo processo le forze politiche attraverso elezioni popolari e quindi assemblee elettive, avessero la massima possibilità di pesare e di incidere.
La questione testé enunciata è per noi una questione strategica decisiva e, in qualche misura, una questione scientifica. Strategica e decisiva perché porta con sé (e questo vogliamo che risulti a verbale) la volontà ferma di mantenere l'operatività dei Comitati comprensoriali collegandola puntualmente alla realizzazione e all' applicazione dei processi di pianificazione in materia sanitaria ma in generale alla programmazione legata al Piano di sviluppo e perché quindi in sede locale questa volontà si deve sviluppare attraverso le modalità che la Regione si è data e che sono ancora oggi culturalmente di avanguardia rispetto alle elaborazioni di altre zone del nostro Paese. Lo è scientificamente perch se i Consiglieri mi permettono - dovrebbe essere con più attenzione valutata da parte di questo Consiglio l'interrelazione esistente tra i fenomeni legati alla salute (recupero, mantenimento del benessere fisico e psichico) e il movimento generale di una società verso obiettivi di progresso, di pace e di sviluppo economico e sociale.
Se i Consiglieri avessero la possibilità, consiglierei loro di prendere conoscenza di un insieme di pubblicazioni che provengono da Università americane e inglesi, le quali, partendo da valutazioni conseguenti all'introduzione delle anagrafi attorno alla metà del 1730, dimostrano in modo inequivocabile che i cambiamenti sostanziali nel tasso di mortalità della popolazione (e le statistiche documentate di questi ricercatori giungono fino al 1930/1940) sono strettamente interdipendenti dai cambiamenti di quelli che noi nella nostra tradizione culturale chiameremmo i mezzi di produzione, ovvero la struttura economica della società, e che l'introduzione della patata, degli ibridi di mais, il cambiamento delle tecniche di cavatura nelle miniere, il cambiamento del volume di prodotti e del tipo di alimentazione sono stati fattori decisivi e generali che hanno determinato l'innalzamento dell'età media con la diminuzione del tasso di mortalità e delle malattie di un certo genere nella fascia intermedia di età.
Mi si permetta di omettere tutti i passaggi intermedi, non credo possibile un intervento dello Stato in materia di sanità, che sappiamo essere così oneroso toccando i 15/16 mila miliardi, quindi consumando una quota rilevante delle stesse risorse del nostro paese e sottraendo queste risorse ad altri settori, quali gli investimenti nella scuola, produttivi ecc., se la struttura di governo non ha contemporaneamente presente obiettivi generali di sviluppo della società. La nostra obiezione nei confronti di altre soluzioni, che pure possono essere lette all'interno della legge 833, e che prevedono strutture tecniche separata è questa: qualunque efficienza sia possibile conseguire all'interno del sistema sanitario, vi saranno comunque dei problemi assai seri di salute, di mantenimento e di recupero del benessere psichico e fisico delle popolazioni, se l'autorità di governo si limiterà soltanto ad interventi e quindi, da un certo punto di vista, ad espedienti di carattere tecnico e non saprà collegare davvero, nel quadro di una politica di programmazione gli interventi sulla salute con il complesso degli interventi che portano a modificare la realtà sociale.
Ho soltanto riferito i titoli di un ragionamento, e mi scuso per non aver citato statistiche, tabelle, numeri e dati, per passare subito all'ultima parte della dichiarazione di voto che tocca appunto le zone d'ombra, se così si possono chiamare, di questa legge, che pure ho dichiarato essere la migliore legge possibile.
E' evidente che esiste nell'interpretazione di qualunque legislazione (esiste perché la volontà che la interpreta è una volontà politica) la necessità dì tenere in considerazione quella che è l'esperienza via via maturata nelle diverse sedi nazionali, nei rapporti interregionali e a livello locale dai Comuni, dai Comprensori, dal, le Comunità montane, ed infine dalla stessa Regione.
E' chiaro quindi che, nell'interpretare e nel leggere la legge che noi approviamo, siamo fortemente collegati e siamo schierati a difesa ed a consolidamento del processo politico sostanziale, e vorrei quindi assicurare il collega Beltrami, non tanto delle forme giuridiche che pu avere assunto, ma del processo politico sostanziale che ha visto in questa legislatura, in concomitanza con il DPR. 616 e addirittura anticipandolo, i Comuni, le Comunità montane e gli Enti locali impegnati in un dibattito, in una discussione, in una costruzione di rapporti reciproci che permettessero il governo di questa complessa materia.
Da questo punto di vista e in questa luce, credo debbano essere considerate con attenzione, se mi si permette, alcune contraddizioni emerse in questo dibattito. Come è noto, la nostra proposta e la nostra posizione nazionale sulla presenza dei Consiglieri comunali negli organi di governo è più netta ancora di quanto in questa legge non sia presente e la formulazione di questa legge ci trova d'accordo, perché ci è sembrato che le consultazioni si orientassero verso una soluzione mediata, tipo quella contenuta nella legge che noi proponiamo; contemporaneamente ci viene fatto questo tipo di obiezione, cioè viene imputato alla legge di essere troppo rigida nel ricondurre i Consiglieri comunali, l'assemblea e noi ci stupiamo un poco che si chieda per altro verso che debbano essere presenti, ad esempio, tutti i Comuni. E' strano, perché la ragione per cui un Comune deve essere presente è quella di tutelare gli interessi della propria popolazione e quindi anche del suo bilancio. Immagino che il ragionamento fondamentale sia legato alla necessità dei Comuni di coprire gli eventuali disavanzi che si verificano in sede di gestione associata. Orbene, questo avrebbe senso se fosse il Sindaco, o comunque un suo delegato in senso stretto, uno che vota il bilancio del Comune, a poter influire sul bilancio dell'Unità Sanitaria Locale. Qui però ci viene detto che un cittadino capace, meritevole, tecnicamente competente, è in grado di assumersi per conto del Comune delle indicazioni di questo livello. Esistono delle contraddizioni nelle posizioni che voglio far presenti, non direi contraddizioni imputabili a questa o a quella forza politica, ma che spiegano un insieme di questioni che dovranno essere affrontate e realizzate nella fase di attuazione della legge.
Mi si permetta professionalmente di aggiungere qualche cosa sulle considerazioni numeriche che faceva il Consigliere Beltrami al riguardo, ad esempio, dell'Unità Sanitaria Locale di Tortona e io posso aggiungere a suo conforto di altre Unità Sanitarie Locali della Regione. Non voglio riformulare il problema, mi pare che il Consigliere Beltrami lo abbia formulato con molta chiarezza. Vi sono delle situazioni - egli dice - nelle quali l'integrazione con i rappresentanti dei Comuni esterni alla Comunità montana nell'assemblea della Comunità montana, porta non solo a numeri assai rilevanti, ma porta piuttosto all'impossibilità di reperire Consiglieri di questi Comuni in misura sufficiente per realizzare quella che è la formula contenuta nella legge che noi andremo ad approvare.
Questo problema, che al nostro Gruppo era estremamente chiaro, fu sottoposto e sollevato in altre sedi esiste quindi il problema nel momento in cui si interpretano rigidamente, e non come è stato fatto con la legge 39, meccanismi di proporzionalità e meccanismi numerici per la formazione delle assemblee. Questa è una difficoltà obiettiva nell'applicazione della legge 833 che, probabilmente, nella sua stesura non ha tenuto in conto della particolare distribuzione statistica dei Comuni della nostra Regione (1209, con 1000 e più al di sotto dei 5000 abitanti, con la compresenza al fondo valle di grandi Comuni, zone montane con molteplici Comuni anche piccolissimi) e del meccanismo della 1102 di composizione delle assemblee delle Comunità montane. Peraltro non posso presupporre che il legislatore nazionale, nel momento in cui ha votato l'articolo 15, non abbia preso in considerazione e valutato con attenzione anche questo ordine di problemi.
Comunque questa non è più la sede nella quale, se non si vogliono fare solo delle chiacchiere, si può giudicare e modificare una legge nazionale: è un compito che spetta solo al Parlamento.
Orbene, credo che una soluzione possa essere trovata e vorrei fare presente al Consigliere Beltrami che la formulazione della legge è quella che permette la presenza massima possibile dei Comuni esterni alla Comunità montana. Mi scuso se mi dilungo su questo punto. La legge di riforma 833 all'articolo 15 dice: il numero dei componenti l'assemblea della Comunità montana non può essere modificato o diminuito perché è un numero fisso l'assemblea si ottiene integrando l'assemblea della Comunità montana con i rappresentanti dei Comuni esterni la Comunità montana. Quindi, nel momento in cui la legge 833 fissa il numero dei Consiglieri della Comunità montana qualunque formula di integrazione che venga adottata non potrà mai portare ad un numero di Consiglieri da integrare superiori al numero massimo dei Consiglieri dei Comuni esterni la Comunità montana stessa.
Non esiste quindi in via aritmetica nessuna soluzione possibile al problema che qui è stato sollevato. La nostra legge dà la soluzione migliore perché permette di inserire tutti i Consiglieri comunali, cioè è la soluzione che arriva alla saturazione, al tetto, è il meccanismo massimo. Altre soluzioni potrebbero essere adottate, ma sono soluzioni che portano a modificare il numero dei componenti l'assemblea della Comunità montana, oppure per un altro verso, e questo è un problema politico che vorrei sottoporre al Consigliere Beltrami e al suo Gruppo, portano a un' eventuale valutazione differente, che non certo da parte nostra, ma da parte di altri potrebbe venire, di una sorta di ripensamento sul ruolo sulle funzioni e sulle dimensioni delle Comunità montane.
Non ritenevamo fosse possibile sollevare tale questione in questa sede perché incoerente, quindi abbiamo lasciato la condizione esistente; nulla vieta a che si provveda con leggi successive sulle funzioni, sugli ambiti o su quanto altro si ritenga opportuno delle Comunità montane: noi valuteremo con molto interesse le proposte in questa direzione, e forse si potrà arrivare ad una rappresentanza dei Comuni esterni alle Comunità montane di carattere più adeguato senza quei paradossi numerici che ci sono stati illustrati.
Infine su questo punto ricordo che il sottoscritto e la collega Vietti allora Vicepresidente della V Commissione, ebbero, in occasione delle consultazioni sulla legge 39, una complessa e multiforme casistica di difficoltà, che andavano dal Comune di Biella a quello di Lanzo a quello di Cuneo, che furono affrontati e risolti, attraverso un accordo politico ragionevole di calibratura delle rappresentanze territoriali e politiche e così aggirammo la situazione. Va detto che la legge 39 non conteneva meccanismi così rigidi come prevede la legge 833 e quindi offriva dei margini più ampi di creatività alle forze politiche.
Concludendo, la ragione per la quale noi votiamo a favore della legge è anche il modo con cui è stata concepita la norma transitoria, che permette nel momento in cui ricupera la continuità col passato, di affrontare in modo sereno e ragionevole la discussione su questi punti, senza che diventino drammatici ed incombenti, e quindi isolando le situazioni anomale e straordinarie, per risolvere con una legislazione regionale, in materia sanitaria o in materia istituzionale diversa, le incongruenze che si possono verificare.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente, signori Consiglieri, per certi aspetti questa legge ripresenta i difetti della legge 833 infatti, così com'è stato sottolineato dal Gruppo D.C., la legge 833 non risolve i problemi di carattere istituzionale ribaltandone la soluzione ai livelli locali. La legge che stiamo votando ne risolve alcuni e ne lascia irrisolti altri, infatti mentre dà disposizioni minute per quanto riguarda le Comunità montane e le associazioni dei Comuni, non fa altrettanto per quanto riguarda il Comune capoluogo che viene sempre considerato come interlocutore a parte, che fa tutto da solo senza che la Regione ci metta il naso: fatto strano, visto che la Regione ha scelto come metodo la programmazione.
L'altra considerazione riguarda la riforma delle autonomie locali.
Evidentemente la Regione non può risolvere questo problema lasciando immutata una serie di problemi come quello dell'associazione dei Comuni.
Altrettanto fondamentale è la questione della legge finanziaria; anche in questo caso la Regione non può sostituirsi allo Stato. Questa carenza ci impedisce di sapere se le U.L.S. avranno dei disavanzi e, in questo caso come saranno colmati. Se ai 15/16 miliardi della riforma sanitaria si dovessero aggiungere i disavanzi delle U.L.S., ci troveremmo imbarcati in un'avventura così grave da essere paragonata a quella del sistema pensionistico che invano si cerca di rimediare a posteriori.
Sulla questione delle incompatibilità avremmo potuto svolgere una discussione proficua, invece non se ne parla. Si è parlato del passaggio graduale degli Enti alle U.L.S. e, per quanto riguarda gli ospedali, si è fissato il mese di novembre 1980. Ammesso che la legge venga approvata questo meccanismo potrà essere messo in moto nei mesi di giugno o luglio 1980, ma non mi pare che vi sia una gradualità sufficiente.
Nello stesso tempo chiediamo alla Giunta di impegnarsi politicamente a non concedere in questo periodo permessi di alienazione dei beni degli Enti ospedalieri.
Per i motivi che ho esposto e in considerazione che alcune nostre istanze fondamentali non sono state accettate, voteremo in questa sede nello stesso modo in cui abbiamo votato a livello nazionale, cioè ci asterremo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Già nell'intervento di ieri mattina ho rilevato che nutrivamo alcune perplessità di fronte al complesso della materia e anche di fronte alla legge regionale. Perplessità che certo Si sono evidenziate nel corso dell'esame dell'articolato e della discussione degli emendamenti. Ne citer solo alcune. Una di queste riguarda il sistema di elezione dell'assemblea che ci ha visti in bilico tra due proposte, quella facente perno sui singoli Comuni e quella facente perno su delle liste portate all'attenzione di un corpo elettorale costituito da tutti i Consigli comunali. Entrambi i sistemi presentano degli aspetti negativi: il primo quello di schiacciare completamente un pluralismo delle forze politiche minori, l'altro di non permettere la rappresentatività di tutti i Comuni; problema che però non abbiamo rilevato in aula essere veramente di difficile soluzione, cioè non si è riusciti a trovare un sistema ottimale nel quale fossero contemperate queste due esigenze, cioè la rappresentanza pluralistica delle forze politiche e la rappresentanza di tutti i Comuni.
Un'altra perplessità riguarda la città di Torino, dove abbiamo rilevato elementi di ambiguità e zone oscure lasciate a successive normative da parte del Consiglio comunale di Torino, noi avremmo preferito una più decisa caratterizzazione a favore dei Consigli circoscrizionali che, almeno in parte, hanno dimostrato a Torino in questa breve esperienza di sapere ben operare e pensiamo che, dopo l'elezione diretta da parte della popolazione, investiti di questa rappresentatività, potranno operare anche meglio. Vi sono, ripeto, zone di ombra ed elementi di perplessità nei confronti di questa legge regionale, ma non tali da portare ad un giudizio completamente negativo nei suoi confronti, tenuto conto che si tratta di un necessario adempimento verso una legge nazionale, a cui non soltanto non siamo contrari, ma abbiamo dimostrato nel corso del dibattito parlamentare di essere favorevoli tenendo conto che riforme sanitarie globali di questo tipo hanno rappresentato l'elemento caratterizzante della produzione riformistica dei governi socialdemocratici nei Paesi più avanzati del nostro continente.
Le nostre preoccupazioni vanno soprattutto verso la fase di realizzazione di una macchina che si presenta estremamente complessa e articolata, nel quadro di una situazione burocratica, sociale ed economica del Paese che presenta le difficoltà che tutti sappiamo.
E' un po' la tragedia di tutte le leggi di riforma nel nostro Paese che rischiano spesso di fare tabula rasa di situazioni mal funzionanti o funzionanti poco, ma che così facendo hanno poi difficoltà nel costruire degli edifici migliori in teoria, ma difficili da realizzare in pratica.
Proprio per questa preoccupazione, in bilico tra un voto di astensione ed un voto positivo, finiamo con il privilegiare questa seconda soluzione cioè quella di un voto positivo, perché riteniamo che questa legge, che non è forse la migliore, rappresenti comunque una soluzione sufficiente a quello che è un nostro adempimento nei confronti di una legge nazionale.
Quello che ci pare importante è che ci sia, da parte della Giunta e non solo da parte di questa, che ci sia un impegno totale nella fase di realizzazione e da parte del Consiglio regionale la massima vigilanza affinché tale realizzazione avvenga in modo tale da far fronte alle esigenze della popolazione, rispetto a quello che rappresenta per tutti i cittadini un bene prezioso, come è la salute.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

La Giunta è stata chiamata in campo per dare alcune valutazioni politiche e assicurazioni.
Intanto la Giunta ha recepito in termini positivi i consigli emersi dal dibattito; anche il voto negativo espresso dalla D.C., ma con la motivazione dello stimolo, va visto nel senso che siamo alla scadenza elettorale. D'altra parte alcuni emendamenti sono stati accolti dalla Giunta e non credo che nel complesso il voto sia negativo.
La seconda considerazione è che questa legge, in questo momento, è la migliore che possa esserci.
La terza considerazione è che, comunque, per mezzo di questa legge la riforma parte con strumenti operativi.
Infine, la Giunta assicura che si assumerà l'impegno politico per quanto riguarda l'alienazione dei beni degli Enti ospedalieri: non sarà assolutamente data la possibilità agli Enti ospedalieri di vendere il loro patrimonio. Le aste e le procedure in corso in questi giorni si riferiscono a pratiche avviate anni fa.



PRESIDENTE

Concluse le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 17 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato.
Il Consigliere Bontempi chiede la parola in merito all'ordine del giorno relativo alla legge appena votata. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Mi pare improprio, in questo momento, il confronto e la votazione di un ordine del giorno similare.
Propongo di soprassedere alla votazione, perché la legge di piano sarà presentata entro pochi giorni e, in secondo luogo, perché deve essere assicurata la posizione della città di Torino.



PRESIDENTE

Ci sono obiezioni? Non ve ne sono. La proposta è accettata.


Argomento: Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione)

Esame proposta di deliberazione della Giunta regionale: "Osservazioni sullo schema di decreto delegato ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proposta al Consiglio regionale"


PRESIDENTE

L'Assessore Enrietti chiede venga approvata la proposta di deliberazione della Giunta regionale: "Osservazioni sullo schema di decreto delegato ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proposta al Consiglio regionale", che è stata distribuita a tutti i Consiglieri. Se nessuno chiede di parlare la metto in votazione per alzata di mano. La deliberazione è approvata con 29 voti favorevoli e 18 astenuti.


Argomento: Ordine pubblico e sicurezza

Sui tragici avvenimenti della mattinata (seguito)


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, mi è pervenuto dalla Questura di Torino un appunto sui fatti dì questa mattina.
Alle ore 5,55 Adriano Albertino, capo reparto dello stabilimento Fiat Mirafiori, mentre si accingeva ad entrare nello stabilimento dal cancello n. 3, veniva affrontato da due sconosciuti a viso scoperto che lo colpivano alle gambe; l'Albertino è ricoverato al CTO con prognosi di 90 giorni.
Alle ore 7,25 perveniva alla locale agenzia Ansa una telefonata anonima da parte delle BR del seguente tenore: "Abbiamo sospeso il capo reparto della Fiat. Se si farà rivedere in fabbrica lo uccideremo".
Alle ore 7,15 sconosciuti, introdottisi all' interno della Fiat Lingotto, presumibilmente con lo scopo di rapinare le buste paga, sorpresi da sorveglianti mentre si aggiravano per nascondersi nel parcheggio dei furgoni, reagivano prendendo in ostaggio due sorveglianti. Scattato l'allarme, mentre in zona affluivano le auto della P.S., e dei Carabinieri i due rapinatori si impossessavano di una Lancia Delta con targa in prova e, caricati a bordo i due sorveglianti, si allontanavano in direzione di Moncalieri. Subito dopo, all'altezza di corso Trieste 47, rilasciavano i due ostaggi.
Le forze di polizia affluite in zona, circondato lo stabilimento riuscivano a scovare e ad arrestare il pregiudicato e in semilibertà Giuseppe Campicelli, nato a Taranto il 9/7/49, recuperando nelle vicinanze un fucile a canne mozze. All'interno dello stabilimento venivano recuperate anche due vetture, una Lancia rubata a Biella e un'Alfa 2000, pure rubata a bordo della quale si recuperava un altro fucile a canne mozze.
Alle ore 9 si aveva notizia della rapina delle buste paga consumata nello stabilimento Fiat di Rivalta. Sei giovani sarebbero entrati dal cancello e, immobilizzate le guardie, si sarebbero introdotti nella palaz zina dell'ufficio manodopera, distante cento metri dall'ingresso impossessandosi delle buste paga contenute in tre cassette metalliche nella stanza dei sorveglianti, allontanandosi subito dopo, sembra, a bordo di un'autovettura Fiat 128.
Alle ore 10,15 presso la Fiat Veicoli di Via Cigna, una 127 entrava al seguito di un autocarro; oltrepassato il cancello, due degli occupanti la 127, scesi dall'auto e avvicinatisi alla guardiola ove sostavano tre sorveglianti, sparavano alcuni colpi di pistola alle gambe di Michele Sacco, di 52 anni, che era uscito dalla guardiola per farsi loro incontro.
Il Sacco è stato ricoverato all'ospedale Maria Adelaide con ferite agli arti inferiori e prognosi di 90 giorni.
Sulla base di questi fatti, convoco immediatamente i Capigruppo. Sono qui presenti anche il Vice Sindaco di Torino e alcuni rappresentanti delle forze politiche per assumere le possibili iniziative in questa situazione.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.15)



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