Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.297 del 13/12/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Nella conferenza dei Capigruppo è stato deciso di concludere nella giornata di oggi la discussione sul piano dei trasporti con la relazione dell'Assessore Rivalta. Finita la relazione dell'Assessore, riprende l'esame sulle leggi sanitarie.
Domani mattina i lavori riprendono alle ore 9,30 con la discussione delle interrogazioni ed interpellanze, quindi con l'esame della legge sulle IPAB e gli altri punti iscritti all'ordine del giorno.
Il Consiglio sarà convocato per i giorni 19 e 20 per dibattere ed approvare il piano dei trasporti e il bilancio preventivo 1980, il lavori dell'anno 1979 termineranno con il 20 dicembre e la prima seduta consiliare del 1980 è fissata per il 10 gennaio.
La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Ricordo che domani mattina, durante la discussione delle interrogazioni, la I Commissione consulterà i Comprensori.



PRESIDENTE

La ringrazio dell'informazione. Se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame del piano dei trasporti.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Relazione alla deliberazione sul piano regionale dei trasporti


PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame della deliberazione sul piano regionale dei trasporti.
Relaziona l'Assessore alla pianificazione territoriale, Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Il collega Bajardi nel presentare il piano dei trasporti ha messo in evidenza la sua natura settoriale e ha richiamato le intercommissioni esistenti tra questo piano, il piano di sviluppo e gli altri piani settoriali previsti dalle leggi di programmazione e di pianificazione.
In particolare, sono già emerse dalla relazione del collega Bajardi le interrelazioni strette che legano la politica dei trasporti alla politica di pianificazione territoriale.
A me preme, con questo intervento, partecipare alla discussione evidenziando come il piano dei trasporti presentato stamattina sia coerente con le politiche di pianificazione territoriale che sono state dalla Regione indicate e definite nel passato, ed anche con le successive ed ulteriori specificazioni formulate dai Comprensori, da quelle contenute nelle delibere programmatiche, a quelle che stanno emergendo dai primi schemi di piani territoriali di cui i Comprensori stanno ultimando l'elaborazione.
1) Gli obiettivi strategici e le linee strutturali del riequilibrio territoriale della Regione.
Una verifica di coerenza può essere avviata esaminando il piano dei trasporti alla luce della finalità di fondo che guida l'opera di pianificazione territoriale della Regione Piemonte, consistente nella promozione dell'inversione dei processi che hanno favorito l'accentuarsi dello squilibrio territoriale e nel perseguimento di una più equa distribuzione delle risorse sociali ed economiche sul territorio regionale nel quadro di una politica di riequilibrio nazionale.
Pur nella consapevolezza che lo sviluppo economico, nelle forme oggi riconoscibili, conduce verso il formarsi di grandi agglomerazioni metropolitane, e pur riconoscendo che lo sviluppo metropolitano obbedisce ad esigenze di accrescimento della produttività a scala sociale e di accelerazione dei processi innovativi sul piano socio-culturale, non si pu non riconoscere che, per il modo stesso con cui la crescita metropolitana avviene, anche in relazione agli effetti che essa induce sul resto del territorio regionale, gran parte dei benefici di cui è portatrice rischiano di venire vanificati.
Se è vero, infatti, che i processi di concentrazione della popolazione sono condizione necessaria per lo sviluppo e rispondono all'esigenza di un uso più razionale delle risorse economiche è pur vero che l'aver abbandonato la distribuzione spaziale delle attività e delle risorse ai soli processi di sviluppo spontanei, ha, in realtà, condotto al concomitante superamento della soglia dell'efficienza economica sia nelle aree di concentrazione che nelle aree di rarefazione, e quindi alla coesistenza di due distinte situazioni: l'una caratterizzata da crescente concentrazione spaziale di attività e di risorse, con il conseguente prodursi di diseconomie da congestione, l'altra caratterizzata da crescente rarefazione demografica, con il conseguente prodursi di diseconomie da rarefazione.
E' dall'esigenza di far fronte ai problemi posti dai processi sopra indicati che trae fondamento la pianificazione territoriale nella nostra Regione. Ed è alla luce di quanto esposto che si sono, da tempo configurate le linee di una strategia di pianificazione territoriale, volta al superamento dello squilibrio territoriale regionale, per l'attuazione della quale si è configurato lo strumento fondamentale del Comprensorio e dell'articolazione comprensoriale del piano regionale.
Tale strategia, enunciata quale linea di impegno e di governo della Regione fin dal suo Statuto, e concretizzata nel piano di sviluppo regionale 1977-1980, si fonda sul controllo del processo di crescita dell'area di Torino, per la reimmissione, nel processo di sviluppo, delle città importanti della Regione, e per l'integrazione delle stesse con i territori circostanti.
Vi è in questa strategia la concezione dell'intera Regione come costituita da un insieme di sistemi urbani, i Comprensori appunto, dotati di una struttura territoriale opportunamente articolata, allo scopo di diffondere, per quanto possibile, l'accessibilità, da parte della popolazione tutta, ad un'ampia e varia gamma di scelta in ordine sia alle occasioni di lavoro sia ad un'adeguata offerta di servizi.
Nell'ambito della configurata strategia, che propone un'articolazione comprensoriale dei sistemi urbani e regionali, gli obiettivi generali che vengono perseguiti possono essere così riassunti: a) controllare la dinamica complessiva dell'area di Torino b) contribuire ad attivare la dinamica delle altre città importanti della Regione, allo scopo di creare le condizioni per l'arginamento e la riduzione della dominanza del polo di Torino nella Regione c) organizzare la struttura territoriale di tali città, in modo da integrare più strettamente ad esse i territori comprensoriali circostanti estendendo l'accessibilità a quel ventaglio ampio ed articolato di opportunità di lavoro e di servizio, di cui si è poco più sopra detto.
Seguendo tali obiettivi generali, il piano di sviluppo regionale ha tracciato le linee strutturali del quadro di riferimento per l'organizzazione del territorio regionale.
Tali linee si fondono sui seguenti grandi elementi: a) l'area metropolitana torinese, per la quale occorre contenere la dilatazione a macchia d'olio e privilegiare le politiche di riqualificazione ed innovazione della struttura urbana ai fini di migliorarne la qualità ambientale ed accrescerne la produttività complessiva, abbassando il livello delle diseconomie da congestione b) le grandi dorsali di riequilibrio, verso le quali indirizzare le aliquote relativamente più consistenti di risorse; la più importante di tali dorsali è costituita dall'arco pedemontano (da Mondovì ad Arona) quindi, la direttrice nord-sud, che connette il porto genovese con i valichi alpini (da Voltri al Sempione); infine, la direttrice est-ovest che incide la parte collinare del Piemonte (da Cuneo a Casale).
All'arco pedemontano viene assegnato un ruolo rilevante nella strategia del riequilibrio territoriale; in quanto, poiché su di esso si innestano tutte le vallate alpine, esso costituisce, non solo un generico diffusore di sviluppo al di fuori dell'area metropolitana torinese, ma anche la spina dorsale della politica più forte che si possa pensare di attuare per rivitalizzare le aree abitate dell'arco alpino.
Alla direttrice nord-sud viene assegnato un ruolo che, per la posizione che essa ha e per la funzione che svolgono, e possono sempre più svolgere città importanti che su di essa si trovano (Alessandria, Novara), travalica i confini regionali per interessare le Regioni vicine (Lombardia e Liguria): dunque, una dorsale con funzioni di riequilibrio interregionale e di decongestionamento delle aree metropolitane milanese e genovese.
Alla direttrice est-ovest viene assegnata una funzione di propagatrice dello sviluppo e di rivitalizzatrice della parte centrale del Piemonte cioè delle aree collinari.
2) L'avvio della pianificazione comprensoriale ed il suo apporto alla formazione del piano territoriale della Regione.
Questo disegno, prospettato nel piano di sviluppo regionale, è stato poi confermato ed ulteriormente articolato nelle deliberazioni programmatiche, che i Comitati comprensoriali hanno assunto per la formazione dei piani territoriali di Comprensorio (Regione Piemonte "Le linee programmatiche per i piani socio-economici e territoriali dei Comprensori", Torino, 1979).
E' sufficiente, in proposito, richiamare le indicazioni - per altro, in generale abbastanza precise - in ordine alla politica delle localizzazioni industriali, le quali, appunto, confermano con grande nettezza proposta contenuta nel piano di sviluppo regionale; è accolta la linea del contenimento e del riordino dell'area metropolitana torinese; vi è l'indicazione dello sviluppo e del potenziamento delle strutture industriali collocate sulle grandi dorsali di riequilibrio e vi è, cosa forse più significativa, una prima ipotesi in ordine alla struttura territoriale di livello comprensoriale, cioè a quella rete minore che innervandosi sulle grandi dorsali, deve consentire di creare una più stretta integrazione tra i centri importanti ed i loro dintorni territoriali.
Con riferimento alle deliberazioni programmatiche dei Comprensori è opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni al di là dell'ovvia considerazione sulla disomogeneità delle stesse; la quale, oltre a riflettere diversi livelli di elaborazione e di presenza politica e culturale - dato che, purtuttavia, è reale - è anche il portato di una reale disomogeneità nelle priorità e nei problemi che sono diversi da area ad area e che, anche, sono diversamente avvertiti. Va, poi, aggiunto che anche là dove i risultati sono stati meno brillanti, si sta facendo strada la consapevolezza di limiti, vuoti, lacune che dovranno essere colmate; si può realisticamente ipotizzare che la possibilità di un confronto con quanto fatto dagli altri Comitati comprensoriali favorirà un processo di adeguamenti verso i livelli più alti: è un'occasione importante di crescita politica e culturale.
In complesso emerge un dato: si tratta di uno sforzo serio per promuovere l'ottica programmatoria, cioè la capacità di guardare in modo unitario ad un campo vasto di problemi, di darsi delle priorità e quindi di scegliere, di far uscire la politica del territorio dall'angusta visione municipalistica, dalla gestione giorno per giorno, per inquadrarla in una visione strategica più complessiva e di maggiore respiro.
Proprio questa attività avviata di pianificazione territoriale e socio economica, di pianificazione dei trasporti, di cui Bajardi stamattina ha richiamato la fase di elaborazione anche a livello comprensoriale, è il dato politicamente e culturalmente più significativo della presenza dei Comprensori; con questa attività i Comprensori hanno accresciuto e definitivamente acquisito il ruolo di coordinamento dell'attività dei Comuni, i quali hanno mostrato di riconoscersi e di sentirsi rappresentati in essi.
Attraverso questa attività, mi pare, inoltre, si possa dire che sebbene ancora con elementi di chiaroscuro, stia facendosi strada la consapevolezza che molti dei guasti nell'organizzazione territoriale dipendono da un certo tipo di modello di sviluppo, troppo spesso acriticamente accolto e dal quale ci si è fatti abbagliare: un modello fondato sull'unica variabile dello sviluppo industriale e su di una concezione del ruolo della pubblica Amministrazione quale supporto di tale sviluppo, principalmente attraverso il contributo della politica delle grandi infrastrutture.
Ripeto, è tra elementi di chiaroscuro che ciò può intravvedersi, perch ancora vi sono situazioni in cui quest'ottica è presente; ma non sono più le uniche situazioni e forse neppure le situazioni dominanti.
Vi è, in generale, grande attenzione per l'agricoltura, anche se ancora con vuoti nell'individuazione di concreti strumenti di intervento.
Legata a ciò emerge la linea del recupero delle aree marginali, forse in alcuni casi, portata fino all'eccesso.
E' fortemente presente la linea del miglioramento della qualità della vita: il miglioramento dei servizi sociali, una più efficace difesa ambientale, l'avvio concreto di una politica di recupero e di risanamento delle abitazioni obsolete.
In sintesi, i contenuti delle deliberazioni programmatiche costituiscono, innegabilmente, un terreno di confronto serio con forze sociali ed economiche e con gli Enti locali Costituiscono un punto di forza che dà credibilità ai Comprensori, e dà loro capacità di confronto dialettico anche con la Giunta regionale: in questo senso, si può citare il caso del piano regionale dei trasporti, sul quale è avvenuto un confronto, condotto proprio sulla base del lavoro svolto per la formulazione delle delibere programmatiche - ed oggi ai primi schemi di piano comprensoriale - ha consentito di conferire al piano regionale dei trasporti maggiore solidità ed efficacia. Ciò consente anche alla Giunta ed al Consiglio regionale di compiere scelte più verificate fondate e solide, in quanto sostenute dal consenso derivante da una partecipazione politica effettiva.
L'obiettivo che ci si è proposti, come Regione, allorquando si sono costituiti i Comprensori e si sono approvate le leggi quadro della programmazione, che assegnano ai Comprensori un ruolo decisivo nella programmazione, si può dire sia stato perseguito: le deliberazioni programmatiche - ed entro breve arco di tempo i primi schemi di piano comprensoriale - sono un terreno sul quale i Comuni e la Regione si possono riconoscere e, riconoscendosi, collaborare all'avvio concreto ed al dispiegamento dell'attività programmatoria.
Le deliberazioni programmatiche costituiscono, dunque, un punto di riferimento importante per la programmazione regionale. A partire da esse i Comprensori hanno proceduto alla formazione dei primi schemi di piano territoriale.
Come è noto, la Giunta - ma ciò non potrà non avvenire che attraverso una stretta collaborazione con la Commissione consiliare - dovrà esprimere un parere e rinviare i primi schemi ai Comprensori, per la stesura definitiva del progetto di piano territoriale.
L'esame degli schemi è un compito che ci impegnerà nelle prossime settimane, a partire dal mese di gennaio, nel corso del quale i Comprensori si sono impegnati a concludere questa fase di lavoro.
Ma già fin d'ora, sia pur per grandi elementi, è individuabile il disegno di assetto territoriale emergente dalle bozze degli schemi di piano territoriale. E' pertanto possibile esprimere, su tale disegno, prime valutazioni, evidenziando le relazioni che in questa occasione maggiormente ci interessano, cioè quelle con il piano regionale dei trasporti.
3) Il disegno dell'assetto territoriale regionale emergente dai primi schemi di piano territoriale dei Comprensori.
All'esame dei primi schemi di piano territoriale è opportuno far precedere alcune precisazioni in ordine ai contenuti ed alle caratteristiche che si è voluto attribuire a tali elaborati.
Va, innanzitutto, rilevato che la legge regionale sulla tutela ed uso del suolo lasciava, in materia, un certo margine di interpretazione.
Onde pervenire, nella misura massima possibile, all'omogeneità dei documenti comprensoriali, si sono, in sede di Commissione tecnica regionale, fornite indicazioni operative volte ad eliminare i dubbi derivanti da quel margine di interpretazione (Regione Piemonte, Assessorato alla pianificazione del territorio e parchi naturali, "I documenti relativi ai primi schemi di piano territoriale", Torino, gennaio 1979).
Tali indicazioni hanno teso a pervenire ad un primo schema di piano territoriale che fosse formulato attraverso proposte molto concrete; cioè costituite da progetti e da vincoli, e non da generiche indicazioni di finalità.
Questa scelta ha consentito di pervenire a primi schemi aventi una forte impronta di progettualità e di operatività, tale da consentire agevolmente, di passare a valutazioni di fattibilità economica e finanziaria; valutazioni che, per altro, si rendono necessarie, volendo pervenire ad un piano comprensoriale, che sia, al tempo stesso territoriale e socio-economico.
Questa scelta di concretezza ha consentito di disporre di schemi, che sono già molto prossimi a quella che sarà la versione finale del progetto di piano territoriale.
Per altro, questa scelta di concretezza e di operatività consente anche valutazioni molto puntuali in ordine alla coerenza intersettoriale tra vari piani ed interventi di settore e in ordine alla coerenza tra la pianificazione di scala comprensoriale - regionale e la pianificazione di scala locale.
Ciò premesso, conduciamo un breve esame delle proposte di assetto territoriale provenienti dai Comprensori e cominciamo questo esame a partire dall'articolazione della dorsale pedemontana.
Sull'arco settentrionale di questa dorsale si trovano un insieme di poli urbani che, negli schemi di piano territoriale, si propone di rafforzare, e precisamente i poli di: 1) Arona - Dormelletto - Castelletto Ticino e Gozzano - Briga Borgomanero, nel Comprensorio di Novara 2) Romagnano - Gattinara, nel Comprensorio di Borgosesia 3) Cossato - Biella - Mongrando, nel Comprensorio di Biella 4) Ivrea - Castellamonte, nel Comprensorio di Ivrea 5) Rivarolo - Cuorgné - Pont Canavese e Cirié - Lanzo Torinese, nel Comprensorio di Torino.
Vi è, inoltre, l'attacco settentrionale della dorsale pedemontana sull'area metropolitana torinese.
Su questa prima parte della dorsale pedemontana, caratterizzata, come noto, dalla presenza di una struttura industriale di antica data e relativamente dinamica e, nel suo complesso, relativamente diversificata si innestano un certo numero di aste vallive, anch'esse sede di antica industrializzazione, ma oggi interessate da processi di decadimento per spostamento verso la pianura delle iniziative.
Ciò vale, in particolare, per i Comprensori del Verbano - Cusio Ossola, di Borgosesia e di Biella, per i quali i piani territoriali propongono il miglioramento delle comunicazioni dei fondi valle (e in ci sono coerenti con il piano regionale dei trasporti e trovano rigorosa coincidenza con le prime indicazioni riguardanti i piani comprensoriali dei trasporti) e il potenziamento ed il recupero delle strutture industriali in esse collocate.
I poli che ho elencato, disposti sulla dorsale di mobilità viaria ed anche in parte ferroviaria (si pensi al tronco di ferrovia che da Biella attraverso Cossato, Romagnano, Borgomanero giunge ad Arona), costituiscono i punti di interconnessione tra il 'organizzazione territoriale complessiva, regionale e comprensoriale, con quella parte di sistema urbano che si vuole si proietti all'interno delle vallate. Si pensi alle relazioni spaziali e funzionali che esistono o che possono realizzarsi fra questi poli e le rispettive vallate. Ad esempio, Gattinara e Romagnano, con la Val Sesia e la Val Sessera, dove per altro sono situati altri centri importanti della nostra Regione, come Borgosesia e Varallo, e dove sono previste dalla legge 21, e confermate dall'elaborazione per lo schema di piano territoriale, le due aree industriali attrezzate, da realizzare al fine di recepire anche iniziative industriali dall'esterno, in modo da accrescere la capacità produttiva della valle, ma soprattutto da realizzare al fine di riorganizzazione interna e di qualificazione del sistema industriale vallivo esistente.
Ed ancora, le relazioni tra Cossato, che appunto è situato su questa pedemontana, e la Valle Strona; tra Biella e la Valle Cervo e l'attestamento delle colline biellesi in generale; o, più ad occidente, le relazioni che esistono tra Cuorgné, Castellamonte e Rivarolo con la Valle d'Orco ed anche con la Valle Sacra, e le aree in generale del Canavese orientale. Più in qua ancora, i poli di Cirié e di Lanzo e le loro relazioni con le Valli di Lanzo.
Infine, non possono essere dimenticate le relazioni con la Valle d'Aosta e le Valli dell'Ossola, sedi di grandi direttrici di comunicazione internazionale. I loro innesti sulla dorsale pedemontana costituiscono punti importanti di alimentazione della stessa.
In sintesi, dagli schemi di piano territoriale, al fine di rendere le Valli parte di un sistema urbano complessivo, regionale e comprensoriale emerge l'esigenza di dare continuità alla direttrice pedemontana, oggi realizzata solo per limitati tronchi, in ciò ritrovando piena coerenza con le indicazioni del piano regionale dei trasporti.
Non si tratta di realizzare una linea di attraversamento di lungo raggio, alternativa a quelle che già esistono in pianura, anche se questa funzione non è esclusa, quanto piuttosto di dare continuità ai vari tronchi funzionali che legano fra di loro i poli pedemontani, in modo da facilitare le interrelazioni regionali periferiche e consentire a quelle aree di conseguire elevati gradi di cooperazione e di autonomia.
Passando all'esame dell'arco meridionale di questa dorsale, dalle indicazioni comprensoriali emergono i seguenti poli di sviluppo: 1) Mondovì 2) Cuneo e Caraglio - Dronero - Busca, nel Comprensorio di Cuneo 3) Costigliole - Verzuolo - Saluzzo e Barge, nel Comprensorio di Saluzzo 4) Pinerolo.
E vi è, infine, l'attacco di questo tronco della dorsale pedemontana sull'area metropolitana torinese.
Per questo tronco della pedemontana si può fare un discorso analogo a quello fatto per il tronco orientale. I centri individuati sono poli di attestamento contro i processi di pianurizzazione e al tempo stesso sono poli di riferimento per l'organizzazione di un sistema urbano che penetri all'interno delle rispettive valli: Mondovì - Ceva rispetto alla Val Tanaro e l'Alta Langa; Cuneo-Caraglio - Dronero - Busca- Costigliole - Verzuolo e Saluzzo rispetto alle Valli cuneesi della Valle Gesso alla Valle del Po Pinerolo rispetto alla Val Pellice e alla Val Chisone.
Questo lato della pedemontana presenta caratteristiche socio-economiche diverse da quello settentrionale: vi si riconosce un minor grado di industrializzazione, un relativamente minor addensamento di poli urbani importanti. Basti ricordare, ad esempio, come nell'area di Mondovì si siano avuti i più intensi processi di degrado socio-economico nel corso di questi decenni. Purtuttavia, e proprio per questo, anche a quest'arco di pedemontana i piani comprensoriali assegnano un ruolo importante di asse alimentatore di processi di diffusione urbana verso le vallate alpine che su di esso si innestano. Anche per quest'arco le indicazioni emergenti dai Comprensori sono coerenti con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti, ponendo l'esigenza di migliorare l'efficienza complessiva della direttrice pedemontana e delle sue diramazioni vallive.
Si può ancora aggiungere, con riferimento all'intera dorsale, che le proposte di potenziamento degli insediamenti urbani e di miglioramento delle comunicazioni si integrano con le proposte, contenute nella generalità dei piani territoriali dei Comprensori pedemontani, di sviluppo delle attività turistiche e di attività produttive tipiche dell'economia montana (artigianato e agricoltura montana). D'altra parte, già abbiamo fatto convergere su Mondovì - Ceva una serie di iniziative per la ripresa socio-economica (area industriale attrezzata e metanodotto); Dronero Sanfront, Barge, Verzuolo, S. Germano Chisone e S. Secondo di Pinerolo sono i riferimenti per nuove aree industriali.
Il punto di cerniera tra i due archi esaminati è costituito dall'area metropolitana torinese, sulla quale, per altro, confluisce la grande asta valliva della Val di Susa - per la quale il Comprensorio di Torino propone politiche di sviluppo socio-economico, incentrato sul sub-polo Bussoleno Susa -; tale asta è importante per essere sede di una direttrice di collegamento internazionale.
L'incernieramento della dorsale pedemontana costituisce un problema tutt'altro che secondario, al quale sia il piano regionale dei trasporti che le elaborazioni per il piano territoriale del Comprensorio di Torino forniscono linee di soluzione coerenti; ribadendo l'esigenza che il tracciato pedemontano, da un lato, mantenga una sua continuità addossandosi il più possibile verso la parte montana, da un altro lato, si innervi sulla parte ovest dell'area metropolitana stessa che, in tal modo, diviene parte integrante del sistema pedemontano. Queste condizioni si possono realizzare attraverso l'attacco in più parti della pedemontana alla tangenziale di Torino, che rappresenta, per altro, l'unica possibilità rimasta di connettere i due archi pedemontani. Si dà così anche soluzione a problemi di attraversamento dei centri della cintura torinese, di loro collegamento diretto, ora in gran misura realizzato attraverso Torino, e di loro integrazione con la pedemontana stessa (Orbassano - Beinasco e Rivalta Centro intermodale merci per l'innesto a sud; Alpignano - Pianezza, Rivoli Venaria e la direttrice per l'aeroporto di Caselle per l'innesto a nord).
Il nodo dell'area metropolitana torinese costituisce un punto cruciale e denso di problemi di rilievo territoriale; dunque, l'accenno a tali problemi ed alle soluzioni prospettate è, in questa sede, inevitabile.
Con riferimento a quest'area, il Comprensorio di Torino ha assunto una linea strategica che riflette con grande coerenza le indicazioni fornite dal piano di sviluppo regionale 1977-1980 (Regione Piemonte, "Piano di sviluppo regionale 1977-1980", Torino, 1977, pagine 84, 86), e che accoglie indicazioni della deliberazione del 30 aprile 1975, e contributi forniti dall'Assessorato con l'elaborazione svolta nella prima parte di questa legislatura e consegnata alla II Commissione nel giugno di quell'anno ("Contributo alla formazione del piano territoriale del Comprensorio di Torino", F. Angeli).
Tale linea prevede il contenimento ed il controllo della dinamica complessiva dell'area, individuando le misure necessarie alla riorganizzazione e riqualificazione della stessa.
L'elaborazione del primo schema di piano territoriale, conclusa in questi giorni, prospetta un complesso di interventi organici in ordine alla riorganizzazione degli insediamenti industriali, residenziali e terziari (in particolare del terziario superiore) ed alla rete delle comunicazioni.
Tale riorganizzazione si fonda su di una politica territoriale che punta all'abbassamento delle densità e della congestione nella parte centrale della conurbazione (in pratica, nel Comune di Torino) e alla redistribuzione dell'eccesso di densità sui Comuni periferici della conurbazione stessa, anche allo scopo di riqualificarli ed integrarli più funzionalmente tra di loro e con la parte centrale dell'area metropolitana.
Questa redistribuzione delle quantità sulla scacchiera dell'area metropolitana fa emergere, con un peso relativamente più consistente, il lato ovest della stessa, il quale, per altro, è anche il lato sul quale come si è visto, si innerva la dorsale pedemontana.
In tal senso, lo spostamento della centralità dell'area metropolitana verso la zona ovest corrisponde anche all'esigenza di migliorare l'accessibilità, da parte degli insediamenti pedemontani, a grandi attrezzature di rilievo regionale e nazionale (direzionalità, centro intermodale merci, università, ecc.) necessariamente collocate nell'area metropolitana.
In relazione e ciò, nello schema di piano territoriale, vengono prospettati interventi per il miglioramento della rete delle comunicazioni (ad esempio, il completamento di corso Marche) ed indicati i nodi di interscambio tra sistemi di trasporto diversi (ferrovia, linea 1 della metropolitana leggera, autolinee urbane), per i quali il piano comprensoriale dei trasporti deve individuare le soluzioni tecnicamente più efficienti.
E' certo che su questo nodo della zona ovest dell'area metropolitana dove convergono i due tronchi della pedemontana e dove converge l'asse viario e ferroviario internazionale che percorre la Valle di Susa, si pone il problema di passare, a partire dalle indicazioni territoriali, ad una fase già direttamente progettuale per individuare e risolvere concretamente i problemi di funzionalità, di compatibilità e di integrazione dei vari interventi previsti. In questo modo ci si sta già muovendo: alcuni di questi progetti sono in atto; per esempio, quello per gli uffici direzionali pubblici e della Fiat sull'ex campo volo dell'Aeronautica quello per il centro intermodale, quello per gli insediamenti universitari.
Procedendo nell'esame - delle linee di assetto territoriale regionale vediamo ora l'articolazione che, dagli schemi di piano territoriale, emerge con riferimento alla dorsale collinare Cuneo - Casale. Su tale dorsale si trovano i poli di sviluppo di Cuneo (polo per il quale deve riconoscersi a pieno il suo ruolo di nodo importante delle relazioni con le aree di sviluppo della Francia meridionale), Fossano, Bra, Alba, Asti e Casale. Si tratta di una dorsale immersa in un'area a forte connotazione agricola, la quale ha subito, negli anni passati, un consistente processo di rarefazione demografica. Su questa dorsale gli schemi di piano territoriale, oltre ad avanzare la proposta di dare ad essa continuità e di potenziarla adeguatamente (trovando una rigorosa coincidenza con quanto prospettato dal piano regionale dei trasporti), innestano una rete minore avente il compito di diffondere gli effetti dello sviluppo urbano, promanantesi dai poli della dorsale, verso le parti più interne dell'area collinare; dove viene individuato un sistema minore di sub-poli verso i quali indirizzare sviluppi di attività artigianali e piccolo industriali, nel quadro di una complessiva politica di rivitalizzazione agricola: da Alba - Bra verso la zona dell'Alta Langa da un lato e verso la zona dei Roeri dall'altra; dai poli di Asti - Casale verso le colline del Monferrato, al cui centro si trova il polo minore di Moncalvo, e verso la stessa propaggine orientale della collina torinese.
In ultimo, rimane da esaminare la dorsale nord-sud costituita dalla direttrice Voltri - Sempione. Come noto, tale direttrice presenta continuità nella parte meridionale fino al polo di Vercelli, oltre il quale occorre procedere ad un completamento nella direzione della Valle dell'Ossola e verso la Lombardia (Sesto Calende).
Sulla parte realizzata di questa direttrice si trovano i centri importanti di Ovada, Alessandria, Casale e Vercelli. Rimangono, viceversa in posizione marginale i poli di Acqui e Nizza - Canelli: per il primo dei quali si pone l'esigenza di una più efficiente integrazione, in particolare con il sistema ligure e, per il secondo, si pone l'esigenza di una sua più stretta connessione sia con la dorsale Cuneo - Casale che con il polo di Alessandria.
Per il polo di Acqui, il riferimento all'esigenza di un'integrazione con la Liguria va visto come problema di rivitalizzazione dell'economia e delle caratteristiche culturali sue proprie, attraverso incentivi che gli possono venire dai centri liguri, senza che con ciò si voglia assolutamente pensare ad un riversamento su questa area di ogni qualsiasi problema che alla Liguria si ponga, rifiutando anzi ogni rischio di rendere l'Acquese una periferia dei porti del Savonese.
In ultimo, si può accennare come la completa realizzazione della direttrice per il Sempione sia coerente con le linee di pianificazione territoriale, che prevedono, oltre al potenziamento dei poli di Casale e di Vercelli, dove attraverso la legge 21 sono state individuate e realizzate aree industriali attrezzate, il potenziamento dell'asta della Valle d'Ossola. Questo tratto della dorsale nord-sud risolverà gli annosi problemi posti da una viabilità insufficiente; la sua realizzazione si integrerà con l'intervento per la realizzazione delle aree industriali attrezzate nel Verbano - Cusio e nell'Ossola, che abbiamo deciso e finanziato con la variante alla legge 21, approvata l'anno scorso.
Una posizione strategica, per essere all'incrocio con la direttrice Torino - Milano, riveste, nell'ambito di questa dorsale, il polo di Novara per altro intimamente connesso con un sistema di poli che, seguendo il corso del Ticino, funge da estrema cintura dell'area milanese (Arona Castelletto Ticino, Oleggio - Bellinzago, Galliate - Novara - Trecate Vigevano - Mortara, Pavia) e che lo schema di piano territoriale tende ad organizzare secondo un sistema urbano di tipo lineare.
Anche per il sistema di poli molto articolato, che esiste lungo l'importante dorsale nord-sud di riequilibrio interregionale, si ha un'evidente coerenza tra le proposte di struttura insediativa, emergenti dagli schemi di piano territoriale, e le proposte di intervento contenute nel piano regionale dei trasporti.
E' attraverso la grande maglia dell'assetto territoriale regionale, qui individuata, che si dovranno diffondere i processi propulsivi del riequilibrio territoriale della Regione.
In questa grande maglia i centri diffusori di questi processi sono costituiti dalle tre grandi agglomerazioni metropolitane di Torino, Milano e Genova.
In particolare, per quanto riguarda l'area metropolitana torinese occorrerà agire affinché la rilocalizzazione industriale di medio-lungo raggio avvenga sui tratti socio-economicamente più deboli delle dorsali prima individuate (l'arco meridionale della pedemontana e la dorsale collinare, i poli di Vercelli, Casale, Verbano - Cusio - Ossola); mentre per quanto concerne le rilocalizzazioni di breve raggio occorre puntare sui sub-poli di riequilibrio interni al Comprensorio e, per quelle di più breve ancora, sul riordino interno all'area metropolitana.
Con riferimento all'area metropolitana milanese, dotata di una capacità diffusiva relativamente più elevata (e tanto più elevata quanto più verranno in essa attuate politiche di decongestionamento), già oggi essa investe con forza il polo di Novara e la direttrice urbanizzata dell'ovest Ticino: occorre valutare (in ciò cogliendo anche sollecitazioni derivanti dai Comprensori interessati) l'opportunità di dilatare tali effetti diffusivi in modo da interessare le aree dei Comprensori di Casale Monferrato, Vercelli, Borgosesia e Verbano - Cusio - Ossola.
Con riferimento, infine, all'area metropolitana ligure, non si può non osservare come il suo potenziale diffusivo non abbia finora avuto la forza di superare l'arco appenninico, per investire le parti del Piemonte a ci interessate (Monregalese, Acquese, Alessandrino).
Questo insufficiente potenziale diffusivo, certamente da relazionarsi con le condizioni di stagnazione economica del sistema ligure, potrà essere accresciuto solo nella misura in cui un'efficace politica nazionale di sviluppo del sistema portuale ligure riuscirà a rianimarne la dinamica economica. Infatti, è solo operando per una ripresa dello sviluppo economico del sistema metropolitano ligure che si può pensare di diffondere sul versante piemontese, non tanto e non solo il decentramento di infrastrutture portuali (la periferia sporca della metropoli portuale) quanto piuttosto la creazione di un complesso di economie esterne in grado di attirare nuovi insediamenti produttivi, avendo però attenzione a rispettare i caratteri socio-culturali spiccati di tali aree (si pensi come già accennato, all'Acquese) e di valorizzare le loro potenzialità economiche interne.
In tal senso, pur essendo giusto quanto emerge dai Comprensori interessati, in coerenza con quanto indicato nel piano regionale dei trasporti, e cioè l'esigenza di un miglioramento delle principali direttrici di comunicazione verso il mare, è altrettanto realistico prospettare l'esigenza che, per un successo di una politica di decentramento della Liguria, si avviino prioritariamente concrete politiche di sviluppo e rinnovo del sistema portuale ligure.
Da quanto fin qui, seppur sommariamente, visto, si può concludere che esiste un'ampia coerenza tra il complesso delle proposte che i Comitati comprensoriali hanno avanzato sulla struttura insediativa (industrie residenze, servizi, turismo, agricoltura) e le proposte di intervento sulla rete delle comunicazioni e dei trasporti contenute nel piano regionale.
Per altro, va aggiunto che la coerenza tra le proposte non è un risultato del caso, ma è un obiettivo consapevolmente perseguito sia attraverso un'unitarietà di obiettivi politici (il riequilibrio territoriale e il forte richiamo, da parte di tutti i Comitati comprensoriali, alle linee del piano di sviluppo regionale), sia attraverso un'omogeneità nei criteri adottati per il perseguimento di quegli obiettivi (l'utilizzo massimo delle risorse esistenti tramite la loro riqualificazione e riorganizzazione: criterio, questo, che è stato comune al piano regionale dei trasporti e ai piani territoriali di Comprensorio) sia, infine, attraverso un intenso lavoro di coordinamento tecnico che ha assicurato un buon interscambio di informazioni tra le varie équipes incaricate di procedere all'elaborazione dei diversi tipi di piano.
Voglio aggiungere, infine, che il piano dei trasporti, strumentale ad una politica di riequilibrio territoriale regionale e di decentramento dell'area torinese, è fondato su un sistema di viabilità e di mobilità che tocca alcuni poli importanti su cui si sono accentrate nel passato politiche di decentramento di grandi infrastrutture. Penso, ad esempio oltre alle aree industriali attrezzate, di cui si è già fatto cenno, alle proposte di decentramento universitario che questa Regione ha fatto nel passato e che noi riteniamo tuttora valide: ebbene, proprio sul sistema di mobilità individuato dal piano dei trasporti, sono collegate le aree nord orientali, sud-orientali e l'area sud-occidentale che sono state assunte dalla Regione come riferimento per un decentramento delle sedi universitarie. Trova poi una coerenza, questo sistema di mobilità periferico per una politica di decentramento, con la politica di salvaguardia dell'agricoltura e di qualificazione delle condizioni di vita dei suoi addetti e delle sue comunità, sottolineata con molta forza nelle delibere programmatiche dei Comprensori.
Questo sistema viario decentrato ci riporta infatti ai margini delle aree di maggiore fertilità: questo tentativo è coerente con una politica che voglia salvaguardare le aree di maggiore fertilità del Piemonte, che sono state invece fino ad oggi investite e fortemente compromesse dallo sviluppo incentrato sui grandi assi radiali che convergono su Torino provenendo dai grandi centri regionali ed interregionali. Per altro, su questo sistema proposto dal piano si appoggia l'organizzazione minore della mobilità che dovrà consentire una maggiore integrazione tra città e campagna.
Si può quindi cogliere, nello schema generale del piano dei trasporti che è stato presentato dall'Assessore Bajardi, una coerenza con i principi su cui sono state fondate le prime elaborazioni della pianificazione territoriale, con i pronunciamenti che successivamente ci sono stati da parte dei Comprensori con le delibere programmatiche ed anche con le indicazioni che vengono fornite attraverso le elaborazioni di schemi di piano territoriale.
4). Procedure, tempi e priorità per il concreto avvio della pianificazione territoriale.
Brevemente, concludendo, è opportuno cogliere questa occasione per informare su come si intende procedere sulla strada di un concreto avvio della pianificazione territoriale nella nostra Regione, visto che essa è pervenuta ad uno stadio così avanzato di elaborazione.
Ora i Comitati comprensoriali stanno procedendo all'approvazione dei primi schemi di piano territoriale e si prevede che il mese di gennaio sarà, per questa operazione, un mese decisivo.
Su tali schemi la Giunta, a termini di legge, dovrà esprimere un proprio parere: la Giunta intende, tuttavia, portare avanti tale operazione con l'apporto della competente Commissione consiliare.
Allo scopo di poter esprimere correttamente una valutazione sui primi schemi, verrà operato (già nel mese di gennaio) un assemblaggio degli stessi a livello regionale, sulla base del quale si potranno fare osservazioni di merito sulle singole proposte dei piani comprensoriali e sui problemi di integrazione dei diversi schemi tra di loro in un quadro organico di linee di assetto territoriale regionale. Il prof. Socco coordina questi lavori. Non si può non rilevare come l'elaborato, che risulterà da tale lavoro di integrazione costituisca, a tutti gli effetti un aggiornamento del piano di sviluppo regionale per la sua componente territoriale (Documento D) della legge regionale n. 43/1977, articolo 4 dal titolo "Linee di assetto territoriale regionale").
Ora, anche allo scopo di rispondere ad una aspettativa dei Comitati comprensoriali che, dopo due anni di intenso e proficuo lavoro di programmazione condotto attraverso decine di consultazioni degli Enti e delle forze locali, auspicano che il risultato del loro lavoro assuma un peso politico nell'attività programmatoria della Regione degli Enti locali si pone alla Giunta ed al Consiglio regionale un problema di responsabilità nel far sì che tale aspettativa non vada delusa.
Per altro, una risposta positiva a tale aspettativa consentirebbe di avviare concretamente la pianificazione territoriale anche fornendo ai Comuni, oggi largamente impegnati nella formazione dei loro strumenti urbanistici, un quadro territoriale certo; riferendosi al quale essi possano avere la certezza di compiere scelte non contrastanti con quanto i Comitati comprensoriali e il Consiglio regionale decideranno con i progetti finali di piano territoriale. Ciò consentirà, dunque, di evitare travagliate operazioni di revisione dei piani regolatori comunali per l'adeguamento alle indicazioni di piano territoriale.
Più in generale, disponendo di linee di assetto territoriale regionale comprensoriale, si potrà avviare quel processo iterativo di reciproci apporti, verifiche ed approfondimenti tra piano globale e piani di settore (così come fatto con il piano dei trasporti) e tra livello regionale comprensoriale e livelli locali (Comuni, Comunità montane, U.L.S.) della pianificazione del territorio. Ed è solo attraverso questo processo iterativo che si potrà pervenire, in una situazione a regime della pianificazione, ad un intimo coordinamento tra i vari piani di settore e tra i piani ai vari livelli.
Con questo intervento ho voluto indicare gli elementi oggi disponibili a livello di pianificazione territoriale per un collegamento ed integrazione con il piano dei trasporti presentato dal collega Bajardi. Il piano dei trasporti, per la sua natura tecnica, presuppone una specificazione elevata, che si colloca ad un livello più avanzato rispetto all'elaborazione attuale dei piani territoriali. Ma proprio per questo l'iterazione dialettica, fra piani di settore e la pianificazione territoriale, può costituire oggi un momento proficuo per l'ulteriore conclusione dei piani territoriali e può, a sua volta, a conclusione dell'elaborazione degli schemi dei piani territoriali, fornire elementi di ulteriore verifica, validazione o variazione dello stesso piano di settore dei trasporti.
Se una sfasatura tra i due ambiti di pianificazione può essere colta fra i rispettivi livelli di elaborazione, questo può apparire inaccettabile ad una concezione statica della pianificazione. Non lo è per una concezione dinamica della pianificazione, quale è quella su cui si fonda il nostro lavoro e per un metodo quale è quello a cui ci rifacciamo, in cui la pianificazione territoriale non è concepita come un disegno onnicomprensivo che determina i piani settoriali, ma piuttosto un ambito di pianificazione che fornisce ad essi i punti di orientamento e di riferimento e che, a sua volta, si definisce attraverso le elaborazioni settoriali.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Prosecuzione esame progetti di legge n. 439 e 440 relativi alla "Disciplina degli organi istituzionali del Servizio sanitario regionale e relative norme transitorie"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'articolato dei progetti di legge n. 439 e 440 relativi alla "Disciplina degli organi istituzionali del Servizio sanitario regionale e relative norme transitorie".
Articolo 1 - Principi e obiettivi "In armonia con gli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto regionale, e in attuazione degli artt. 25 e 32 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione persegue, anche in ossequio al disposto dell'art. 11 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione; la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi e delle attività destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
L'azione della Regione è realizzata in collegamento e coordinamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
La riorganizzazione territoriale dei Servizi sanitari e socio assistenziali, attuata con il concorso della partecipazione delle popolazioni, realizza gli obiettivi del piano sanitario regionale e della presente legge, assicurando la rispondenza alle reali esigenze di salute e di benessere dei cittadini".
Viene presentato il seguente emendamento dal Gruppo D.C.: al termine del primo comma aggiungere: "nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Titolo I - Ambiti territoriali e soggetti istituzionali Articolo 2 - Ambiti territoriali "Gli ambiti territoriali, ai fini della riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, coincidono con quelli determinati con legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.
Gli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno essere modificati dalla Regione nel quadro delle determinazioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e con le procedure ivi previste anche in sede di formazione dei piani sanitari regionali triennali successivi al primo, sulla base di comprovate esigenze rappresentate dagli Enti locali e dalle altre istituzioni ed organizzazioni interessate".
Viene presentato il seguente emendamento dalla Giunta regionale: al secondo comma, dopo le parole "e con le procedure ivi previste" aggiungere "e nel rispetto delle procedure di cui al quinto comma dell'art. 11 e dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Questo emendamento risolve il problema anche di un emendamento del Gruppo D.C., perché chiarisce in modo preciso il riferimento alla legge 833 sulla consultazione delle Province quando si dovesse cambiare le zonizzazioni nel periodo successivo al primo.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: sostituire tutto il primo comma con: "Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, per la definizione degli ambiti territoriali di cui agli artt. 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini della riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione, sentito il parere obbligatorio delle Province e con il concorso dei Comuni interessati, procede alla loro determinazione avendo come quadro di riferimento la perimetrazione intervenuta con la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41".
Al secondo comma, dopo la parola "Regione" aggiungere: "previo parere obbligatorio delle Province e con il concorso dei Comuni interessati".
Al secondo comma sopprimere: "nel quadro delle determinazioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e con le procedure ivi previste anche in sede di formazione dei piani sanitari regionali triennali successivi al primo".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Con questa presa di posizione si preclude ai Comuni o alle comunità locali di verificare la compatibilità tra le scelte della legge 39 e le modifiche intervenute. L'accorpamento o la riaggregazione intervenuta sulle Comunità montane ha dato luogo all'esigenza di spostare per talune zone laddove la Comunità montana copre l'intero territorio, Comuni che sono passati dall'una all'altra Comunità. Qui, stando al disposto dell'art. 2 ultimo comma, si stabilisce che questa revisione interviene in sede di formazione dei piani sanitari regionali, quindi a dopo il 1980. Dovrebbe essere consentita una verifica. E' consentito il parere delle Province.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

L'ancoraggio alle leggi 41 e 39 è una scelta che sostiene, tutto il meccanismo transitorio, introdurre la dizione proposta con l'emendamento vorrebbe dire aprire una conflittualità nel Piemonte così marginale che riteniamo di non dover accogliere l'emendamento.



BELTRAMI Vittorio

Esiste un ordine del giorno della Provincia di Vercelli, un atto politico che chiede questa revisione.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della V Commissione.



FERRERO Giovanni

Respingiamo l'emendamento in quanto ci pare che la motivazione addotta non abbia nulla a che vedere con la legge 833. La legge riguarda infatti i pareri da sentire, non riguarda le determinazioni di merito da assumere. La valutazione che qui si fa è una valutazione di continuità, coerenza e garanzia dell'efficacia del servizio, non è una valutazione che si fa sull'esclusione del diritto di proporre da parte dei soggetti.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Il secondo emendamento viene ritirato. Chi è favorevole al terzo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Il Gruppo P.R.I., presenta due emendamenti: emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma: "Gli ambiti territoriali del Comune di Torino devono essere adeguati ai parametri della legge n. 833".
Al terzo comma, prima riga, aggiungere "di cui ai commi precedenti".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano.
E' respinto.
Conseguentemente il secondo emendamento viene ritirato dal Gruppo repubblicano.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 20 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Soggetti istituzionali "I Comuni esercitano le funzioni amministrative per il perseguimento delle finalità dell'art. 1 della presente legge: a) in forma singola, quando l'ambito territoriale di cui al precedente articolo coincide con quello del Comune o di parte di esso b) in forma associata, qualora nei suddetti ambiti territoriali siano compresi più Comuni, con le modalità di cui ai successivi articoli concernenti l'associazione dei Comuni e le Comunità montane".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Voglio porre una domanda. Quando il Consiglio comunale, che è rappresentativo ed è al vertice dell'associazione dei Comuni, deve trattare i problemi delle diverse comunità locali, si riunisce ogni qualvolta insorge un'esigenza nelle singole comunità locali, oppure riesce a stabilire un diverso criterio di elasticità?



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Il Consiglio comunale si dà questo regolamento.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 49 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Costituzione dell'associazione dei Comuni "Fino alla riforma delle autonomie locali, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2, che comprenda più Comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la Comunità montana, è costituita, ai sensi della presente legge, l'associazione dei Comuni".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento aggiuntivo: dopo la parola "coincida" aggiungere "in tutto o in parte".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' respinto.
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 16 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Statuto dell'associazione - "Ciascuna associazione ha un proprio statuto, il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, i compiti ed il funzionamento dei suoi organi, le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i Comuni associati e le modalità della preventiva consultazione dei Comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali, le modalità per il coordinamento delle funzioni trasferite e delegate ai Comuni, i casi di esercizio, da parte dei Comuni, della facoltà di richiedere il riesame degli atti dell'associazione, la pubblicità della seduta dell'assemblea e dei provvedimenti dell'associazione, le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare all'attività dell'associazione.
Lo statuto dell'associazione è deliberato dai Consigli dei Comuni che ne fanno parte ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio regionale".
Vengono presentati i seguenti emendamenti dal Gruppo D.C.: all'ultimo comma dopo la parola "deliberato" aggiungere: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
All'ultimo comma, prima riga, dopo "dai" aggiungere "singoli" e sostituire "Consigli dei Comuni" con "Consigli comunali".
Chi approva alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione dell'intero articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri hanno risposto NO n. 17 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento aggiuntivo come articolo 5 bis: Organi dell'associazione dei Comuni (U.S.L.) "Sono organi dell'Unità Sanitaria Locale: 1) l'assemblea generale 2) il Comitato di gestione 3) il Presidente".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

L'emendamento è formale. Nella sostanza si vorrebbe richiamare una certa presentazione degli organi nell'ambito della legge.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta è contraria perché ritiene che la formulazione così come è proposta sia conforme all'impianto generale.



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Articolo 6 - Assemblea generale dell'associazione "L'associazione è retta dall'assemblea generale dei Comuni, che è composta di Consiglieri dei Comuni componenti l'associazione, secondo i criteri di elezione indicati nel successivo articolo 7".
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo P.R.I.: "dopo "....è composta di Consiglieri" aggiungere "o di cittadini".
La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

L'emendamento, che peraltro è simile all'emendamento sostitutivo proposto dalla D.C., ha il significato delle battaglie politiche sulle .quali si incentra il dibattito dei Gruppi in ordine a questa legge, ossia i membri dell'associazione debbono essere Consiglieri comunali oppure possono anche essere cittadini non appartenenti al Consiglio comunale? Riteniamo che questa associazione non corrisponde strettamente ai Consigli comunali tant'è vero che nelle votazioni per l'assemblea generale alcuni Comuni possono non essere rappresentati. Se tutti i Consigli comunali dovessero essere presenti nell'assemblea, avremmo delle assemblee gigantesche, di fatto non funzionanti probabilmente per mancanza di numero legale.
L'emendamento della D.C., non restringe la residenza all'ambito dei Comuni; questa è la sola differenza esistente tra i due emendamenti.
Credo sia opportuno che venga illustrato anche l'emendamento della D.C., prima di procedere alla votazione per stabilire se è possibile accomunare i due emendamenti o se sia più opportuno votarli separatamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

A mio avviso è logico che siano dei Consiglieri comunali proprio per stabilire un collegamento diretto tra l'associazione e i vari Comuni in essa rappresentati.
Quindi pongo una domanda alla Giunta per sapere se insiste in quel tipo di votazione; in quel caso voteremo per l'emendamento proposto dalla collega Castagnone Vaccarino. In caso la Giunta ritenga invece di modificare questo sistema di votazione, ci comporteremo di conseguenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami per l'illustrazione dell'emendamento della D.C.: sostituire "Consiglieri" con "rappresentanti".



BELTRAMI Vittorio

Penso che nella società, nella classe politica sia in atto una corsa a ricercare il modo migliore per stabilire la rappresentatività e soprattutto l'aderenza con la realtà locale e con le aspirazioni della gente attorno a questo grosso tema. E non è detto che nel futuro non si debba rifare la normativa statale e trovare un diverso sistema di rappresentanza che pu legarsi addirittura all'elezione diretta.
Devo rilevare che in nessuna parte della legge 833 si stabilisce che debbano essere necessariamente Consiglieri comunali, anzi, proprio nello spirito della legge 833 si dà ai Comuni, attraverso la loro autonomia nel rispetto dell'istituto della partecipazione, la possibilità di stabilire il tipo di presenza. D'altra parte abbiamo alle spalle l'esperienza della legge 39, per la quale molte Unità Locali dei Servizi sono state costituite con la presenza dei Consiglieri comunali, altre con una presenza mista.
I Consiglieri comunali già oberati da mille altri impegni, sono membri di Comunità montane, membri della Giunta delle Comunità montane, membri delle Commissioni, membri del Comprensorio, dei diversi Consorzi che vengono costituiti, quindi sono sottoposti ad un impegno defatigante e tale che, se non per coloro i quali appartengono a schieramenti organizzati di funzionariato di partito, è possibile che corrispondano fisicamente, specie nei piccoli Comuni dove i singoli Consiglieri comunali devono far tutto.
La Giunta valuti a fondo questo grosso elemento nodale che ci divide che, a mio avviso, può avere dei risvolti e delle implicane di estrema serietà nella conduzione delle Unità Locali dei Servizi e degli organismi che andiamo a creare sul territorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi pare che si debba obiettare che il criterio repubblicano è poco compatibile con l'impianto della delega ai Comuni e quindi della responsabilità politica diretta dei Comuni.
Peraltro voterò a favore dell'emendamento presentato dalla collega repubblicana proprio perché si deve ricercare un massimo di professionalità, di capacità gestionale e di partecipazione, anche se mi rendo conto che l'emendamento da un punto di vista sistematico è difficilmente collocabile.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Questo è un punto politico. Richiamo l'attenzione del Consiglio sul modo in cui era partita la discussione su questa legge che segue di poco il dibattito generale sulla riforma delle autonomie. Il significato di quel dibattito è in ordine a un ridisegno complessivo del sistema delle autonomie. Questa scelta è coerente con il dibattito politico che nel Paese si sta formando. La legge 833 ha a monte un dibattito tra le forze politiche che hanno fatto certe scelte e riteniamo di essere coerenti con il disegno generale di ridifinizione del sistema delle autonomie e quindi di privilegiare la rappresentanza politica elettiva del Consiglio comunale.
Forse questa discussione avrebbe avuto un significato di più ampio respiro se invece di cadere su una serie di emendamenti tecnici e di scarsa rilevanza, si fosse concentrata sugli aspetti di carattere politico generale, che ci possono dividere, sui quali però si possono trovare anche dei punti in comune.
La posizione della maggioranza e della Giunta è ferma sulla scelta che è stata proposta.
Sul sistema di votazione ci siamo trovati ad impostare diverse possibilità. La maggioranza ha ritenuto più giusta quella sperimentata nei Comprensori essendo l'unica che dà una garanzia alle compagini politiche minori e che non dà privilegio alle forze politiche maggiori determinando un sistema di votazione preferenziale, come è avvenuto in altre Regioni e che noi non condividiamo.
Quindi manteniamo fermo il sistema di votazione così com'è previsto nell'articolo successivo.



MARTINI Mario

Mi pare di aver capito che alle spalle di questa decisione c'è una discussione avvenuta in Parlamento che darebbe ragione alla tesi della Giunta.
A me risulta esattamente il contrario.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

C'è una discussione sulla riforma delle autonomie in cui ci sono posizioni politiche differenti. Tutto qui.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento repubblicano alzi la mano.
E' respinto.
Chi approva l'emendamento del Gruppo D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Si passi alla votazione dell'articolo 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 20 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Articolo 7 - Composizione ed elezione dell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni "I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno con Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro con Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In ciascun ambito territoriale di cui al secondo comma del precedente articolo 3, il numero dei Consiglieri componenti l'assemblea generale è così stabilito: a) 30 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti b) 40 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti c) 50 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
Il numero dei Consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di Consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei Comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.
Il quoziente dei voti necessari per eleggere un rappresentante si determina dividendo il numero di tutti i Consiglieri comunali dei Comuni facenti capo al collegio elettorale per il numero dei Consiglieri d'assemblea da eleggere nel collegio elettorale.
Entro quattro mesi dal rinnovo dei Consigli comunali, il Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio regionale d'intesa con i Presidenti dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, con proprio decreto stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al primo comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono presentare le liste, gli uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi comunque entro trenta giorni dalla presentazione delle liste.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni Consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Consiglio comunale provvede a comunicare alla Giunta regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni.
L'attribuzione a ciascuna lista di candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del collegio secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto al precedente quinto comma, nomina membri dell'assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.
L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso in concomitanza del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'associazione.
La perdita della qualifica di Consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente dell'assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere, lo stesso viene surrogato con il Consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito decreto il Presidente della Giunta regionale provvede a proclamarne la nomina".
Il Gruppo D.C., presenta i seguenti emendamenti: Sostituire tutto il titolo con: "Composizione, elezione e durata dell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni - Prima convocazione".
Tutto l'articolo è sostituito dal seguente: "L'assemblea dell'associazione dei Comuni è formata dai rappresentanti dei Comuni associati secondo i seguenti criteri: Comuni fino ai 3.000 abitanti: 1 rappresentante Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti Comuni oltre i 10.000 abitanti: da 10.001 a 100.000 abitanti: 3 rappresentanti più 1 ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500 abitanti oltre i 100.000 abitanti: 21 rappresentanti più 1 ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.
Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell'ISTAT.
I rappresentanti dei Comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato ad un nominativo, entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione degli eletti. Quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Qualora non vi sia piena coincidenza tra gli ambiti territoriali della Comunità montana e dell'Unità Sanitaria Locale, nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, secondo comma, della presente legge, l'assemblea della Comunità montana è integrata dai rappresentanti dei Comuni non facenti parte di essa e ciascun Comune elegge tre rappresentanti, di cui uno di minoranza.
L'assemblea dell'associazione dura in carica cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali, salvo il caso di scioglimento anticipato.
L'assemblea dell'associazione esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo organo. Tale riunione è convocata dal Presidente uscente trascorsi i novanta giorni di cui al terzo comma del presente articolo, purché siano stati eletti almeno i due terzi dei rappresentanti comunali ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età.
La convocazione della prima seduta deve essere inviata, con specificazione dell'ordine del giorno, anche ai Comuni che non abbiano ancora provveduto all'elezione dei propri rappresentanti. Tali rappresentanti, ove nel frattempo nominati, partecipano di pieno diritto alla seduta così convocata.
I rappresentanti dei Comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio comunale da cui deriva ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro sostituzione da parte del Consiglio comunale rinnovato.
La perdita della qualifica di Consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea dell'associazione.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante il Consiglio del Comune interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
L'ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal Presidente uscente nell'atto di convocazione.
Esso deve in ogni caso comprendere: 1) la verifica dei requisiti di appartenenza all'assemblea e la convalida degli eletti 2) la nomina dei componenti del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale nei modi previsti dal successivo articolo 10".
Emendamento soppressivo presentato dal Gruppo P.R.I.: il penultimo comma è abolito.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: al primo comma sopprimere "con" e sostituire con il seguente testo: "comprendenti l'uno Comuni con popolazione..., e l'altro con...." al secondo comma sostituire "al secondo comma del precedente articolo 3" con "....di cui al punto b) del precedente articolo 3".
La parola al Consigliere Beltrami per l'illustrazione degli emendamenti democristiani.



BELTRAMI Vittorio

L'articolo 7, così com'è proposto dalla Giunta non assicura la presenza di tutti i Comuni nell'associazione, il che mi pare non sia riconducibile al disposto della legge 833 laddove addirittura si parla di proporzionalità, che farebbe pensare che anche all'interno del piccolo Comune debba essere rappresentata una maggioranza ed una minoranza. E' pacifico che non possiamo stabilire delle assemblee che siano il prodotto di una irregimentazione di popolo, però è evidente che va assicurato almeno il rispetto del singolo Comune. Potrebbe accadere che, introducendo il nostro criterio, i partiti minori possano correre il rischio di essere sacrificati, però l'esperienza sulla legge 39 ce lo dice, si è verificato un raccordo per le diverse presenze in ogni sede e quindi questo timore pu essere fugato.
Quindi, se da un lato la questione di principio che si era sostenuta dell'elezione diretta dell'Unità Sanitaria Locale, non può trovare sbocco per mancanza di riferimento legislativo, per un altro aspetto qui siamo addirittura ad una elezione indiretta nella indiretta perché non nasce direttamente da una deliberazione dei singoli Consigli comunali, ma si costituiscono i collegi elettorali attraverso i quali, con liste relativamente rigide, frutto anche di incontro tra le parti politiche, si chiamano gli elettori Consiglieri a fare una scelta.
Riteniamo che attraverso il meccanismo proposto dal nostro emendamento si dà invece il riconoscimento alla presenza giusta, doverosa e obbligatoria di ogni singolo Consiglio comunale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Siamo anche noi preoccupati del pericolo che pone in evidenza il Consigliere Beltrami e cioè che attraverso il meccanismo delle preferenze possa succedere che la maggior parte dei Comuni che fanno parte di un Consorzio non abbiano nessuna rappresentanza nell'assemblea e che magari i Consiglieri eletti siano di pochi Comuni, a scapito della rappresentatività degli altri nell'ambito dell'assemblea.
Poiché mi riesce difficile esplicitarlo con un emendamento, chiedo alla Giunta di trovare qualche modifica alla proposta in modo che sia assicurata almeno la rappresentanza di larga parte dei Comuni che fanno parte del Consorzio.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il problema non può essere risolto se non attraverso il sistema degli accordi politici.
Peraltro sono del parere che l'articolo proposto dalla Giunta sia il più consono anche per non creare una serie di disparità nelle elezioni considerando che, quando si tratterà di essere a regime e se i Comprensori continueranno ad esistere nel modo in cui sono, le elezioni potranno anche essere fatte contemporaneamente nei Comuni, non si sottoporranno in continuazione i Consigli comunali a nuovi tipi di elezione. E' opportuno che l'elezione sia uguale e non differenziata a seconda dell'organo da eleggere.
Diamo quindi parere positivo a questo articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Dichiariamo da una parte il nostro accordo sulle correzioni che gli emendamenti della Giunta apportano e dall'altra il disaccordo sull'emendamento sostitutivo. Alcune questioni sono quanto meno discutibili. La distinzione delle fasce dei Comuni (fino a 3.000 abitanti da 3.001 a 10.000, da 10.001 a 100.000), pare essere legata ad una realtà in cui la distribuzione statistica della dimensione dei Comuni è differente da quella piemontese; introduce anche un principio alquanto strano perch la fascia da 3.001 a 100.000 ha al suo interno il numero 5.000 che è quello che caratterizza un diverso regime elettorale. In sostanza, su questa formulazione un insieme di questioni non ci convince. Inoltre, quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più, almeno uno deve essere espresso dalle minoranze, il che sta a significare che nel caso di 21 rappresentanti, la garanzia della minoranza si risolve con una o al massimo due persone.
Ma se il giudizio deve essere sulla sostanza e non sulla forma della stesura, siamo analogamente contrari, perché in altri interventi, nei confronti e contro certe ipotesi che riguardavano la legge 39 ricordo che da altra parte fu sostenuto che la legge regionale doveva fissare il numero e non il meccanismo che determinasse indirettamente il numero. Ad esempio la scelta che la maggioranza ha fatto è di fissare il numero dei componenti l'assemblea; da questa fissazione ne discendono delle conseguenza sulle modalità elettorali. Se si preferisce partire dall'altro criterio come qui è, stato fatto, il numero risulta determinato implicitamente e in modo non stabile perché con il cambiare delle dimensioni demografiche dei Comuni, il numero dei membri dell'assemblea non necessariamente rimane costante. E' una di quelle materie in cui la legge di riforma delle autonomie locali del Parlamento dovrà chiarire e mettere pace nelle nostre coscienze. A me pare che l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, non collaudati, in una situazione di transitorietà sia meno condivisibile della ripresa in analogia di un meccanismo che ha dato dei risultati ragionevoli sul piano politico.
Infine, voglio far presente al Consigliere Beltrami che le possibilità di accordo in sede locale qui richiamate in occasione della legge 39, si sono applicate con una legge regionale che, non fissando il numero dei componenti l'assemblea e degli altri organi, ha permesso una reale dialettica politica nelle situazioni locali. Qualunque meccanismo che fissi, come la legge 833 ci impone di fare, o il numero massimo o il meccanismo che porta a determinare il numero, rende questi accordi politici in sede locale assai più complessi e problematici, soprattutto in alcune Unità Locali (alcune comprendono una quarantina di Comuni, altre ne hanno molte decine). Il meccanismo che proponiamo ci pare essere più elastico proprio perché permette nella riunione dei collegi una possibilità di valutazione politica e di rappresentanza delle minoranze territoriali e politiche più ampie. Ma, come ripeto, sarà la legge nazionale, quando il Parlamento deciderà di farla, a coprire i buchi che fissa l'articolo 15 della legge 833.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Si scontrano due tipi di esigenze entrambe legittime. Mentre dico subito che il meccanismo suggerito dalla Giunta sembra più governabile di quello suggerito dalla D.C., non posso non rilevare come, dal punto di vista di tecnica giuridica, sia abbastanza singolare che ci sia un'assemblea di un'associazione o di un consorzio che non preveda la presenza di tutti i suoi soggetti. La non presenza in queste assemblee secondo me, ci dovrebbe fare riflettere. Non seguo abbastanza questa materia per poter fare una proposta precisa, così come ha detto il collega Vera, suggerisco perciò alla Giunta di verificare se non sia possibile integrare l'assemblea con la presenza di diritto, senza diritto di voto del sindaco o del suo rappresentante.



PRESIDENTE

La Giunta si vuol pronunciare?



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta mantiene questa formulazione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
L'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo repubblicano viene ritirato.
Chi approva l'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 50 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri hanno risposto NO n. 18 Consiglieri L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Comunità montane "Qualora l'ambito territoriale dell'associazione dei Comuni coincida con quella della Comunità montana, l'assemblea generale dell'associazione è quella della Comunità montana.
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità montana, l'assemblea viene costituita integrando quella della Comunità montana con i Consiglieri eletti dai Comuni interessati. Il numero dei Consiglieri da eleggere ad integrazione è uguale al rapporto tra gli abitanti dei Comuni stessi e gli abitanti della Comunità montana moltiplicato per il numero dei componenti l'assemblea della Comunità montana.
Per le modalità di elezione e surroga e per la durata in carica dell'assemblea generale integrata valgono i disposti di cui ai commi primo terzo e successivi del precedente articolo 7.
Qualora l'ambito territoriale di cui al precedente articolo 2 comprenda due o più Comunità montane o parte di Comunità montane, per la costituzione dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7".
Il Gruppo D.C., presenta due emendamenti: al secondo comma, quarta riga, sostituire la parola "Consiglieri" con "rappresentanti". E' ritirato.
Sopprimere tutto il testo dal secondo periodo del secondo comma sino alla fine.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 50 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri hanno risposto NO n. 18 Consiglieri L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Comune singolo "Nell'ipotesi di cui al punto a) dell'articolo 3 della presente legge l'assemblea è costituita dal Consiglio comunale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 50 hanno risposto SI n. 50 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Comitato di gestione e Presidenti "L'assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione composto da: a) 9 membri - ove l'assemblea sia costituita da 30 Consiglieri b) 11 membri - ove l'assemblea sia costituita da 40 Consiglieri c) 13 membri - ove l'assemblea sia costituita da 50 Consiglieri.
L'assemblea con la presenza della maggioranza dei componenti procede nella prima seduta all'elezione dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato all'unità superiore; al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Possono essere eletti anche coloro che non siano Consiglieri comunali o membri dell'assemblea.
Il Presidente del Comitato di gestione è eletto dal Comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Con le stesse modalità viene eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Fino a quando la nomina del Presidente non sia avvenuta, le relative funzioni, compresa la convocazione della prima riunione del Comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei Consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentantività.
Se il numero di componenti da sostituire è superiore alla metà l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato di gestione.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità montana le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte rispettivamente dalla Giunta e dal Presidente della Comunità montana stessa. Qualora non vi sia integrale coincidenza valgono le norme di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento: tutto l'articolo è sostituito dal seguente: "Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) è composto da 7 membri ove la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale non superi i 150.000 abitanti, da 9 membri quando la popolazione è compresa tra 150.000 e 300.000 abitanti, da 11 membri quando la popolazione supera i 300.000 abitanti.
Esso è eletto nella prima riunione dell'assemblea fra i propri componenti. L'elezione avviene mediante votazione su liste con voto di preferenza. L'attribuzione dei seggi del Comitato avviene assegnando alla lista che riporta il maggior numero di voti rispettivamente 5 o 6 o 7 seggi a seconda che il Comitato sia composto di 7 o 9 o 11 membri. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste in proporzione ai voti riportati.
All'interno di ogni lista risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di età.
Nel caso previsto dall'articolo 9 della presente legge, il Comitato di gestione è eletto dal Consiglio comunale anche fra i propri componenti, con le modalità di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi che i componenti del Comitato di gestione del Comune singolo non siano Consiglieri comunali, essi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola.
Qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida integralmente con il territorio della Comunità montana, le funzioni del Comitato di gestione sono assunte dalla Giunta della Comunità stessa.
Qualora invece non vi sia integrale coincidenza, il Comitato di gestione è eletto dall'assemblea integrata. In tal caso si applicano le norme dei commi precedenti.
Se per dimissioni, decadenza o morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione l'assemblea provvede alla nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà l'assemblea provvede all'integrale innovazione del Comitato di gestione.
Il Presidente del Comitato di gestione è eletto dal Comitato stesso nel proprio seno e nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Fino a quando tale norma non sia avvenuta, le funzioni di Presidente compresa la convocazione della prima riunione del Comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.
Qualora la gestione dell'Unità Sanitaria Locale spetti alla Comunità montana senza che si debba far luogo all'integrazione dell'assemblea di cui all'articolo 8, comma secondo, della presente legge, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Comunità montana stessa".
Altri due emendamenti vengono presentati dalla Giunta regionale. Il primo emendamento recita: sostituire il primo comma: "L'assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione composto da: a) 9 membri ove l'assemblea sia costituita da 30 a 39 Consiglieri b) 11 membri ove l'assemblea sia costituita da 40 a 49 Consiglieri c) 13 membri ove l'assemblea sia costituita da 50 o più Consiglieri".
Il secondo emendamento prevede che l'ultimo periodo sia così sostituito: "Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'articolo 15 ottavo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833, valgono le norme di cui ai commi precedenti".
La parola al Consigliere Beltrami per l'illustrazione dell'emendamento democristiano.



BELTRAMI Vittorio

L'emendamento è tecnico e si illustra da solo. Sull'aspetto tecnico dell'articolo 10 proposto dalla Giunta avremmo qualche riserva e sull'ultimo comma avremmo qualche riserva di sostanza in ordine a quanto è previsto al successivo articolo 12.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta è contraria per le ragioni già espresse nell'intervento precedente.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo D.C.
alzi la mano.
E' respinto.
Chi approva il primo emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri hanno risposto NO n. 16 Consiglieri L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Comune di Torino "Il Consiglio comunale di Torino, quale assemblea generale degli ambiti territoriali nei quali ai sensi del precedente articolo 2 si suddivide il territorio comunale, procede all'attribuzione ai Consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio-assistenziali che ritiene opportuno esercitare a livello circoscrizionale, secondo criteri di organicità e compiutezza.
Il numero dei componenti il Comitato di gestione viene fissato dal Consiglio comunale di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non può essere inferiore a 9 e superiore a 30.
Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal quarto e quinto comma del precedente articolo 10.
Lo stesso Consiglio comunale provvede contestualmente all'attribuzione dei poteri di cui al primo comma del presente articolo ad adeguare il proprio regolamento alle statuizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il Gruppo D.C., presenta i seguenti emendamenti: emendamento aggiuntivo: al termine del primo comma aggiungere: "prevedendo anche opportuni accorpamenti".
Emendamento soppressivo: il secondo ed il terzo comma sono soppressi.
La parola al Consigliere Beltrami per l'illustrazione degli emendamenti.



BELTRAMI Vittorio

Sul problema del Comune di Torino che può costituire motivo di preoccupazione, come mi è sembrato di cogliere in qualche considerazione dei due Assessori preposti al dipartimento, il Gruppo della D.C., con altri Gruppi ha predisposto e rassegnato alla Presidenza un ordine del giorno che può essere illustrato in sede di conclusione del dibattito, sul quale chiediamo il voto. Sostanzialmente esprime l'opportunità di un più approfondito esame della zonizzazione sanitaria per quanto attiene Torino e la sua area metropolitana, propone la possibilità di accorpamento di talune zone che oggi costituiscono le cosiddette zone socio-sanitarie di Torino che hanno una dimensione di popolazione tenue che potrebbero costituire quel tipo di livello organizzativo che si riconosce attorno al distretto.
La parte invece che riguarda l'emendamento soppressivo del secondo e terzo comma rientra nella logica del precedente emendamento che non ha ottenuto l'adesione del Consiglio, però è indubbio che noi continuiamo in quella logica e manteniamo la proposta di soppressione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Dubito che l'interpretazione data dal Consigliere Beltrami sull'emendamento aggiuntivo sia del tutto confacente alla lettera dell'emendamento, perché le parole "prevedendo anche opportuni accorpamenti" si collocano al termine di un comma in cui si parla dei Consigli circoscrizionali.
Gli accorpamenti si riferiscono esplicitamente ai servizi: che poi le questioni ambiti e servizi siano tra di loro interconnesse e interdipendenti non lo nego, non sarei così certo che questo emendamento sia la traduzione meccanica dell'ordine del giorno e che non prefiguri delle questioni sulle quali non abbiamo nessuna ragione di principio per essere contrati ma che ci paiono di dubbia opportunità se trattate in una sede di carattere istituzionale.
Una materia di questa delicatezza, soprattutto per la concentrazione dei presidi ospedalieri nella città di Torino, richiede una trattazione con legge regionale in sede di approvazione di piano, che abbia un carattere tassativo e definitivo e che fissi non soltanto gli accorpamenti interni alla città di Torino, ma gli eventuali rapporti tra i presidi di Torino accorpati o non accorpati e il resto della situazione territoriale piemontese.
Questa legge non ci pare la sede opportuna per entrare nella questione a meno che quel " prevedendo anche opportuni accorpamenti" non abbia soltanto un carattere di eventualità, nel qual caso aggiunge poco, perch non credo che la questione dei presidi di Torino possa essere risolta con una raccomandazione incidentale. Lo sforzo è stato quello di evitare commistioni di legislazione in materia di piano con la legislazione.
Diverso è il discorso sugli ordini del giorno sui quali non mi pronuncio adesso.
Per quanto si riferisce al secondo e al terzo comma preferirei che rimanessero perché ho la sensazione che la loro eliminazione renderebbe carenti formalmente alcuni punti che l'articolo 15 della legge 833 prevede (fissazione dei numeri e le modalità di elezione). Peraltro, non avrei difficoltà a sostenere che l'articolo 15 della legge 833 dà grandi poteri alle delibere del Consiglio comunale in base alla legge 278.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Questa mattina avevo chiesto alcuni chiarimenti alla Giunta che non sono stati dati. Mi pare confusa nel primo comma la questione dell'attribuzione dei poteri, perché da un lato si dice che il Consiglio comunale funge da assemblea generale negli ambiti territoriali, poi si dice che procede alle attribuzioni ai Consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio-assistenziali. Quali poteri? Tutti quelli dell'articolo 12?



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Tutti. La legge 833 dice questo.



VERA Fernando

In realtà chi funge da assemblea generale finisce con l'essere il Consiglio circoscrizionale.



FERRERO Giovanni

Secondo la legge 833, che richiama la legge 278 che è quella istitutiva dei Consigli di circoscrizione, a me pare che le deliberazioni di carattere regolamentare del Consiglio comunale di Torino in materia di attribuzione di poteri alle circoscrizioni hanno un carattere modificativo del regolamento interno del Comune e non possono essere modificate o vincolate dalla volontà legislativa regionale: sono, atti interni dell'Ente derivanti da altra legge dello Stato. In questa situazione complessa in cui si deve valutare il giusto mezzo di legittimità e di correttezza nella legge regionale, si colloca questo articolo. L'obiettivo era quello di non imporre al Consiglio comunale, per legge regionale, le circoscrizioni né di impedire, qualora queste abbiano attribuzioni sostanziali in materia deliberativa, che ne sia impedito l'esercizio da una legge regionale.



VERA Fernando

Però, proprio dall'articolo della legge regionale, si evincerebbe che questi poteri siano attribuiti, ove esistano per legge come nel caso della città di Torino, ai Consigli circoscrizionali.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Per evitare confusioni propongo lo spostamento dell'emendamento aggiuntivo, ossia: "proceda all'attribuzione ai Consigli circoscrizionali prevedendo anche opportuni accorpamenti, di poteri in materia di servizi sanitari", gli "opportuni accorpamenti" vengono definiti rispetto ai Consigli circoscrizionali; c'è la possibilità di unificare due o più Consigli circoscrizionali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'ordine del giorno che abbiamo presentato è venuto dopo la formulazione dell'emendamento che cercava di approssimare la questione e soprattutto di sollevarla in Consiglio. Poiché discuteremo dell'ordine del giorno, trasferiamo in quella sede il significato politico dell'emendamento che, pertanto, ritiriamo; così come ritiriamo gli altri due emendamenti per ragioni di logica conseguenza rispetto alla sorte riservata alle precedenti proposte.



PRESIDENTE

Se nessun altro chiede di parlare passiamo alla votazione dell'articolo 11.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 19 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Titolo II - Organi dell'Unita Sanitaria Locale Articolo 12 - Attribuzione dell'assemblea generale "L'assemblea generale, così come individuata nei precedenti articoli è l'organo deliberante dell'Unità Sanitaria Locale prevista dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi dell'articolo 15 della legge medesima.
Spetta all'assemblea generale: a) approvare il 'regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione b) nominare i rappresentanti dell'Unità Sanitaria Locale presso enti organizzazioni e commissioni c) approvare i programmi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale e dei servizi f) approvare le convenzioni di competenza dell'Unità Sanitaria Locale g) esprimere pareri vincolati, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 66, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e comunque facenti parte del patrimonio dei Comuni destinato alle Unità Sanitarie Locali h) emanare direttive generali vincolanti per il Comitato di gestione i) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.
L'assemblea è tenuta a consultare i Comuni che fanno parte dell'Unità Sanitaria Locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti a), c), d) ed e).
Il regolamento di cui al punto a) deve prevedere tra l'altro: le modalità per l'elezione del Presidente dell'assemblea e la non cumulabilità tra tale carica e la presidenza del Comitato di gestione dell'associazione dei Comuni l'articolazione dell'assemblea in Commissioni permanenti e gruppi di lavoro.
Il regolamento di cui al punto e) deve prevedere fra l'altro la conferenza dei servizi e le modalità di consultazione tecnica.
L'assemblea, su motivata proposta, avanzata da parte di almeno un terzo dei Consiglieri, procede con proprio provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione e alla contestuale elezione dei membri del nuovo Comitato di gestione.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare emana schemi-tipo dei regolamenti previsti alle lettere a) ed e) del secondo comma del presente articolo".
Vengono presentati numerosi emendamenti dal Gruppo D.C.: al secondo comma, lettera g), sopprimere la parola "vincolanti" al terzo comma, dopo la lettera e), aggiungere: "g)" il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti con: "L'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale approva, a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo, le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro l'istituzione della conferenza dei servizi e le modalità di consultazione tecnica" all'ultimo comma sostituire "Giunta regionale" con "Regione" all'ultimo comma dopo le parole "schemi-tipo" aggiungere "non vincolanti".
Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al quarto emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al quinto emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: aggiungere dopo "su motivata proposta avanzata da parte di almeno un terzo di Consiglieri" aggiungere "in caso di impossibilità di funzionamento o di elusione o travisamento delle direttive generali vincolanti da parte del Comitato di gestione, l'assemblea procede....".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 12 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 28 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 15 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Vedo che l'andamento dei lavori non è coerente con quanto era stato deciso dai Capigruppo.



BONTEMPI Rinaldo

Propongo che domani mattina si prosegua l'esame di questa legge e non si discutano le interrogazioni.



PRESIDENTE

Vi sono altre proposte? Non ve ne sono.
Alle ore 9,30 puntualmente domattina si comincia con l'esame dell'articolo 13.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



< torna indietro