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Dettaglio seduta n.292 del 29/11/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Statuto - Regolamento

Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto quinto all'ordine del giorno: "Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale".
Vengono portati in votazione gli articoli che in un primo tempo erano stati accantonati per un esame più approfondito da parte della Commissione Regolamento.
Articolo 24 - Segreteria e verbalizzazione - "Un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza è addetto in modo stabile ai compiti di segreteria di ciascuna Commissione.
Delle sedute della Commissione viene redatto un processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario ed è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 24 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Articolo 26 - Discussione in Commissione " Su gli oggetti discussi da ciascuna Commissione, questa nomina un relatore, il quale redige una relazione scritta, che viene presentata al Consiglio. La relazione può essere data per letta ed, in questo caso il relatore ha facoltà di illustrarla per sommi capi. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Su autorizzazione del Consiglio la relazione può essere orale.
Il Vicepresidente ha funzioni permanenti di partecipazione alla responsabilità di direzione e di coordinamento del lavoro della Commissione.
Le Commissioni possono articolarsi in Sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinati settori di competenza o di singoli problemi. E' però riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. La Presidenza delle Sottocommissioni o dei gruppi di lavoro pu essere affidata anche ad un Consigliere membro della Commissione.
Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'assemblea in quanto applicabili".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 26 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Articolo 32 - Termini "Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 90 giorni.
Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 74 del presente Regolamento.
Tali termini sono ridotti da 60 a 30 giorni e da 30 a 15 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.
Scaduti i termini di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia espressa domanda, gli argomenti verranno iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata della Commissione, non proroghi i termini.
La proroga non può essere superiore a 60 giorni. In ogni caso, trascorsi 6 mesi dalla sua presentazione, su richiesta del soggetto dell'iniziativa legislativa, il progetto di legge deve essere messo all'ordine del giorno e discusso nel testo del proponente.
Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 32 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Articolo 34 - Rapporti con la Giunta "Le Commissioni debbono essere periodicamente informate dell'attività della Giunta per consentire gli opportuni coordinamenti delle rispettive attività.
A tal fine il Presidente del Consiglio concorda con il Presidente della Giunta, all'inizio di ogni sessione del Consiglio, le modalità con le quali la Giunta riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attività svolta dai singoli Assessorati nella sessione precedente e su quella che intendono svolgere nella seguente.
La Presidenza del Consiglio concorda con i Presidenti delle Commissioni la convocazione delle Commissioni stesse per comunicazioni o relazioni della Giunta regionale, richieste dalle Commissioni o d'iniziativa della Giunta stessa.
Con le medesime procedure, la Giunta può far ricorso alle Commissioni al fine di ottenere eventuali contributi alla preparazione di atti di competenza propria della Giunta stessa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 34 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Articolo 36 - Le consultazioni "Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni di istituzioni scientifiche e culturali e di altre organizzazioni sociali per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio.
Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.
Il Presidente del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli enti e organismi previsti dal primo comma.
Qualora altri enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione alla Commissione. In tali casi, le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una deliberazione del Consiglio in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera fissandone le eventuali modalità secondo le indicazioni della legge regionale.
Le. Commissioni possono anche attribuire agli organismi decentrati di cui alla legge 4 giugno 1975, n. 41, i compiti di consultazione a livello locale, fissandone le relative modalità secondo le indicazioni dei commi precedenti.
La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi e delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione degli esperti.
In casi di particolare rilievo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni alla presenza della stampa e di altri organi di informazione. Sono in ogni caso escluse sedute pubbliche per le fasi in cui si effettuano le dichiarazioni di voto e si svolgono le votazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 36 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Sull'articolo 44 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, sta bene per noi la dizione dei primi due commi modificando ancora: "su proposta della conferenza dei Presidenti".
L'emendamento al terzo comma potrebbe invece suonare in questi termini: "Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta", senza specificare ordinaria oppure non ordinaria.



PRESIDENTE

Va bene, sono d'accordo con questa formulazione.
Questa dizione lascia già intendere che ci possono essere sedute dove non è necessario o indispensabile deliberare.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, siccome nella sostanza concordo, ritiro il mio emendamento.



PRESIDENTE

Vi do lettura dell'art. 44 così modificato: Articolo 44 - Assemblee aperte "Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della conferenza dei Presidenti, può riunirsi in assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.
L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'assemblea.
Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 44 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
All'articolo 50 vi è un emendamento presentato dal Consigliere Besate che propone di sostituire il quarto comma in questi termini: "I Consiglieri in congedo e quelli assenti per incarico del Consiglio o della Giunta o delle Commissioni, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale".
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

La differenza è questa. Nel primo caso, così com'era proposto sembrerebbe che oltre al quinto ammesso possono venirne aggiunti altri invece, nella nuova formulazione, il quinto è complessivo.



PRESIDENTE

Sta bene la nuova formulazione del Consigliere Besate? L'emendamento è accolto.
Vi do ora lettura dell'articolo 50 così emendato: Articolo 50 - Verifica del numero legale "Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza secondo quanto stabilito dall'art. 68.
La Presidenza è tenuta a verificare se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, quando ciò sia chiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere a qualche votazione. I Consiglieri che richiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina l'appello.
I Consiglieri in congedo e quelli assenti per incarico del Consiglio o della Giunta o delle Commissioni, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il primo giorno non festivo alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente, da comunicare prima che la seduta sia tolta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 50 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
All'articolo 61 c'è il problema del "preliminare, pregiudiziale e sospensiva".



MAJORINO Gaetano

Il "pregiudiziale" è un aspetto del "preliminare".



BIANCHI Adriano

Cosa guasta o disturba che si dica semplicemente: "la questione preliminare", senz'altro è la prima, poi diventa quasi esplicativo; "la questione pregiudiziale" e "la questione sospensiva" possono essere proposte? Le abbiamo in ordine di gerarchia.



PRESIDENTE

Elenchiamole tutte e tre. Nel dubbio, è meglio essere chiari.
Vi do lettura dell'articolo 61: Articolo 61 - Questioni preliminare, pregiudiziale e sospensiva "Le questioni preliminare, pregiudiziale e sospensiva debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non pu proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al comma precedente, e quindi a due separate votazioni.
In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 61 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Sull'articolo 80 chiede di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Ho presentato tre emendamenti che tendevano a riconoscere il Gruppo per quanto attiene alle funzioni tipiche tradizionali dell'iniziativa, che potremmo chiamare parlamentare: interpellanza, mozione e ordine del giorno non a fatti in termini di Consiglio, cioè attività tipiche della funzione che si svolge in quest'aula. Per le altre posso esprimere un'opinione, per non sono conseguenze obbligatorie dei miei tre emendamenti.



PRESIDENTE

Ho capito perfettamente la distinzione fra le questioni che lei ha sollevato in diverse occasioni. C'è però il pericolo che tutta l'assemblea sia in balia di chi, ad un certo punto, chiede su qualsiasi questione l'appello nominale.



BIANCHI Adriano

Anche se è una dichiarazione quasi estemporanea, dichiaro che, affinch ci sia dato di svolgere questo ruolo, ove sorgessero esigenze di proporre questi tipi di votazione da parte di rappresentanti di Gruppi che non raggiungono il numero di tre, ancorché la richiesta fosse in contrasto con posizioni del mio Gruppo, presterei il mio voto a che questo risultato non ostruzionistico venisse raggiunto.



PRESIDENTE

Vi do lettura dell'articolo 80: Articolo 80 - Votazione delle leggi "La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.
L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed inoltre quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 80 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Sull'articolo 89 c'è una proposta del Consigliere Marchini che diverge dal testo presentato: "Tre Consiglieri possono presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio". Il Consigliere Marchini fa la questione di sempre: poiché un Gruppo è riconosciuto come tale anche quando è costituito da un solo Consigliere vuole attribuire anche al Gruppo costituito da un Consigliere il diritto di presentare una mozione.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, continuo a rilevare questa contraddizione di fondo: o si ritiene che il Gruppo consiliare, come tale riconosciuto, sia un'espressione della collettività articolata con propri programmi, con proprie liste elettorali e che quindi abbia una sua dignità, che si deve esplicare attraverso almeno tre momenti fondamentali della vita e dell'iniziativa consiliare, cioè l'interpellanza, la mozione e l'ordine del giorno, o queste attribuzioni al Gruppo non vengono riconosciute e viene messo in discussione il senso stesso di costituzione di Gruppo.
Signor Presidente, vorrei sapere perché io devo esistere come Gruppo se non posso interpellare e quindi richiedere alla Giunta di dare spiegazioni se non posso proporre una mozione o un ordine del giorno su cui il Consiglio si pronunci. Non capisco veramente, a questo punto, che senso abbia tenere in piedi il Gruppo. Faccio notare, signor Presidente, che qui siamo in 60, quindi la forza parlamentare di un Gruppo di due Consiglieri non è così infima come potrebbe esserlo una forza similare a livello parlamentare. Oltretutto constatiamo che i nostri quozienti elettorali sono più alti di quelli parlamentari, quindi, dal punto di vista della rappresentatività, siamo molto.
Mi sembra ingiusto che piccoli partiti e piccoli Gruppi, che sono così anche per le vicende della Magistratura, e qui un giorno o l'altro bisognerebbe fare un'interpellanza, anche sui soldi spesi dalla Giunta per difendere una certa maggioranza, evidentemente non è giusto che vengano penalizzati per il terrore folle che nutre qualcuno qui dentro sul fatto che arrivino i cavalli radicali a bere nella fontana di Palazzo Lascaris.
Pare che la previsione di Nostradamus sia stata vista in questi termini visto che i cavalli cosacchi, abbeverandosi alla fontana di Trevi, non hanno fatto grandi danni, anzi si sono subito dimessi e sono ritornati ai loro paesi, evidentemente il terrore è su questo.
Ora non mi pare assolutamente giusto che una forza, di antica tradizione piemontese e liberale, come la nostra, o una forza tradizionale risorgimentale come il Partito repubblicano, l'una delle quali certamente rimarrà sempre al di sotto dei tre Consiglieri, non possa svolgere le funzioni principali in questo Consiglio.
Personalmente, lo ritengo un errore politico molto grosso. Qualora il Consiglio ritenga di arrivare a questa determinazione, non è nel mio carattere reagire, ma è certo che dovrei e sarei obbligato a sottolineare nei modi che voi stessi mi invitate a fare, questo vostro comportamento e quindi dare veramente la stura in questo Consiglio ad un metodo che userà qualcuno dopo di me, visto che il mio Gruppo nella prossima legislatura certamente avrà il diritto di presentare mozioni, perché così vorranno gli elettori, insomma insegneremo a chi arriverà con due Consiglieri come si faranno queste cose. Invito a riflettere molto su questo punto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Anche se la cosa non ci riguarda, quindi non difendiamo un problema nostro di Gruppo, a me pare che l'emendamento proposto dal Consigliere Marchini rientri nella strada volta alla difesa di un certo pluralismo di voci nell'ambito degli organismi elettivi. Può essere qualche volta motivo di turbamento, può non esserlo, ma comunque, a nostro avviso, rientra in una difesa di elementi essenziali della vita democratica.
I parlamentari socialdemocratici al Parlamento di Strasburgo, come del resto anche i parlamentari del Partito socialista nell'ambito del raggruppamento comune di cui fanno parte, hanno difeso la battaglia di Pannella e dei suoi amici per la difesa dei piccoli Gruppi politici, questo non perché condividessero le impostazioni di Pannella, ma proprio in difesa del principio essenziale della vita democratica.
Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento proposto dal Consigliere Marchini vada appoggiato e senz'altro da parte del nostro Gruppo questo appoggio ci sarà.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Sono d'accordo sull'emendamento presentato anche per il fatto che il mio Gruppo, anche se noi ci auguriamo di superare i tre, pensa che ci vorranno ancora molti anni prima di arrivare ad avere un Gruppo più sostanzioso; però in una società pluralistica non si può inibire anche a quella piccola parte che di questa società fa parte, di esercitare il diritto avuto dagli elettori ad esprimersi in questo senso.
Quindi sono d'accordo per l'emendamento e voterò senz'altro a favore.



MAJORINO Gaetano

Sono d'accordo anch'io per gli stessi motivi esposti dal Consigliere Marchini, anche perché c'è un nostro emendamento perfettamente identico al suo, quindi possono essere tradotti insieme.



RASCHIO Luciano

Parlo come Consigliere e non come Gruppo comunista. Ho delle perplessità notevoli perché quando andiamo a riconoscere i Gruppi, di fatto secondo la mia idea - facciamo una funzione tecnico - politica per dare anche ad un solo Consigliere la possibilità di erigersi a Gruppo e quindi di poter ottenere tutta una serie....



MARCHINI Sergio

Quelle cose non mi interessano.



RASCHIO Luciano

Scusi, Consigliere, non faccia della demagogia da quattro soldi perch la sua è una posizione da caffè. Le ripeto, la sua è una posizione da caffè.
Sono personalmente per respingere questo atto villano che ha fatto il Consigliere Marchini nei confronti di tutto il Consiglio, perché qui non ci sono questioni di finanza. Si tratta di rispettare la stessa organizzazione.



PRESIDENTE

Non capisco perché non si debba discutere di questa questione con estrema tranquillità.
La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Cerco di mettermi nell'ottica dei rischi che si corrono con l'approvare l'emendamento piuttosto che nel respingerlo, direi che i rischi ci sono.
Nel momento in cui sono demandati a una forza politica che comunque come tale ha una rappresentatività, sono rischi che, secondo me, merita di correre. Non vedo le difficoltà o i drammi che potrebbero sorgere in un Consiglio, dove questi fatti non potrebbero assumere caratteristica particolare al di là di quella che è la possibilità di espressione del Gruppo stesso.
Quindi credo che si sdrammatizzerebbe notevolmente se non al Consigliere singolo, ma al Gruppo in quanto anche rappresentato da un Consigliere singolo, fossero assicurate le possibilità di espressione attraverso le proposte di mozioni, ordini del giorno, ecc.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Vorrei esprimere due considerazioni. La prima è che questa è la sede in cui si deve discutere per regolare l'attività che in quest'aula deve essere svolta da tutti i Consiglieri, al fine di favorire e di permettere a tutti i Consiglieri di esprimere i loro diritti sostanziali e il mandato elettorale che hanno ricevuto.
In questa sede quindi la discussione che andiamo facendo è una discussione davvero regolamentare che si pone l'obiettivo di garantire il miglior funzionamento non dei singoli Gruppi o la migliore espressione dei singoli, questo non è l'obiettivo del Regolamento, ma la migliore espressione del complesso dei membri dell'assemblea.
Per quanto riguarda le considerazioni che faceva nel suo primo intervento il Consigliere Marchini, vorrei solo far presente al Consiglio che presentano al loro interno un rischio che, avvalendosi di norme del Regolamento, vi siano poi dei meccanismi che paralizzano davvero la possibilità di parola e di lavoro da parte della maggioranza dei Consiglieri, si arriverebbe, io non l'ho paventato, ma è stato avanzato dall'intervento precedente, allora a ridiscutere non più di una materia regolamentare e in via di principio, ma a ridiscutere, come altre assemblee ben più autorevoli della nostra - penso al Parlamento Europeo - non più le modalità per regolare l'espressione di lavoro e di voto di un Consiglio, ma per reprimere ed impedire a delle posizioni definite anche di merito, di parlare o di non parlare. Cioè, voglio solo fare presente che queste affermazioni di principio, così interessanti, aprono in termini di principio degli altri problemi e degli altri dubbi che vorrei mi venissero fugati.
La seconda osservazione è che, visto che la parola Gruppo indica proprio al suo interno la presenza non solo del singolo Consigliere ma di un insieme organizzato e volto a fini coerenti di un Gruppo di Consiglieri non vedo come non si possa immaginare che se la questione non ha una rilevanza personale ma una rilevanza politica, vi possano essere in ogni occasione, che appunto non abbiano rilevanza personale, il concorrere non soltanto da parte dei Gruppi maggiori, ma di qualunque Gruppo, sulla stessa posizione; voglio dire che mi parrebbe ben strano, in un meccanismo democratico, cioè nella norma, che una questione che giustifica un atteggiamento di assoluta intransigenza da parte di una forza politica, che sia poi una persona, due, tre o cinque è ancora una cosa secondaria, veda tutte le altre forze politiche assolutamente contrarie a prendere in considerazione l'opportunità di convenire un intervento congiunto.
Voglio solo far presente queste due considerazioni che attengono alla sostanza della vita democratica, che non mi pare che le considerazioni fin qui svolte in sede regolamentare e non di delimitazione dei diritti dei singoli, perché non è questo - il discorso che si sta facendo, siano almeno tenute in considerazione, poi possono essere sbagliate, possono essere dettate da un modo scorretto di intendere il dibattito in aula, ma forse vanno anche tenute in considerazione.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il termine mozione e l'atto di presentare una mozione credo che storicamente, dal punto di vista dell'istituzione parlamentare, abbia assunto un significato preciso in termini di rapporti parlamentari bipolari ed alternativi fondati sul bipartitismo, perché la mozione, dal punto di vista fondamentale, era la mozione di sfiducia, cioè quella che tende a ribaltare, a modificare una situazione. Così essendo parlamentarmente ritenuto che il Governo è il principale proponente di tutte le iniziative anche di carattere legislativo, e diventa in questo protagonista, la proposta alternativa rispetto a quella del Governo o della maggioranza che lo sostiene, ha da essere sostenuta, vedendo le cose dal punto di vista della geografia parlamentare, in modo consistente per cui se si fa riferimento a questa situazione storica, all'origine dell'istituto, si dovrebbero richiedere minoranze qualificatissime per la presentazione di mozioni che tendono appunto a proporsi nei confronti delle iniziative della maggioranza.
Dal momento in cui noi abbiamo introdotto in una realtà pluralistica in evoluzione e modificazione, l'istituzionalizzazione dei Gruppi, il riconoscimento con pari dignità di iniziativa politica dei Gruppi all'interno delle assemblee per il governo delle assemblee stesse e per l'esercizio dell'azione politica, diventa molto difficile regolare in maniera contraddittoria questo aspetto che è fondamentale nel riconoscere l'autonomia dei singoli Gruppi.
Un Gruppo che non abbia l'autonomia e il potere di presentare una mozione è diminuito fortemente proprio nell'ambito dell'autonomia. Mi rendo conto che si va verso una forma di governabilità delle assemblee attraverso al riconoscimento, all'interno delle assemblee, di frazionamenti che possono essere presenti nel momento elettorale, al limite si arriverà addirittura a frazionare il potere nella maggioranza, ma a questo provvederà il futuro. Allo stato attuale, per concludere, ritengo che non si possa, dopo tutte le premesse poste, negare il diritto di proporre una mozione ai Gruppi che vengono riconosciuti, siano questi costituiti da pochi o da tanti Consiglieri. E' certo che la materia non è definitiva, non stiamo votando una carta costituzionale che richieda maggioranze qualificate e procedure difficili per il suo aggiornamento. E' chiaro ed evidente che se si produrranno (e c'è da temere fortemente che si producano) degli inconvenienti che rendono ingovernabili le assemblee, si arriverà magari burrascosamente a delle norme molto più drastiche per restaurare il diritto, perché oggi in generale il problema è del potere delle maggioranze, sono le maggioranze che non riescono più a governare nei Parlamenti, per il decadimento dell'istituto parlamentare in generale: perché non riesce più ad esprimere maggioranze omogenee e quando le esprime queste maggioranze non riescono a far valere i propri diritti, perch bastano minoranze infime, spregiudicate, a far saltare tutta la logica parlamentare.
A questo livello e in sede di Regolamento, posto che abbiamo riconosciuto i Gruppi e la possibilità di formare i Gruppi anche attorno ad una sola persona se questa è espressione di un partito politico, non si pu che riconoscergli, a mio avviso, questo diritto, senza rovesciare completamente e rivedere tutta la logica dello stesso Regolamento. E' certo, e lo dico oggi perché resti agli atti, che ai primi accenni di abusi in questa direzione, che farebbero saltare totalmente la possibilità di lavoro di un'assemblea legislativa, si dovrà ricorrere a drastici rimedi del resto viviamo in tempi difficili, e cominciamo con un atto di fiducia e poi se il demerito ci sarà o se sorgeranno difficoltà, non si possono imprigionare in via preventiva i colpevoli.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Rossotto. Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Gli interventi dei colleghi Ferrero e Bianchi mi sollecitano ad intervenire anche perché con assoluta serenità, pur essendo rappresentante di un Gruppo di uno, non mi pongo dei problemi perché in ogni caso il Gruppo originario sarebbe stato di due, quindi i problemi sarebbero posti sempre con il contrasto tra il tre e il due. Io credo che non bisogna confondere, forse bisognerebbe cercare di evitare di confondere il significato del Gruppo come momento di tutela nei vari momenti della vita dell'assemblea, da quello che poi è l'iniziativa politica legislativa dei singoli Consiglieri, perché un conto è il riconoscimento che ha il Gruppo quale momento politico, cioè il momento del funzionamento, quindi dalla riunione dei Capigruppo, anche se una forza politica è rappresentata da un solo Consigliere, e per il controllo, preoccupazione che ci poneva oggi il collega Bianchi, della vita delle istituzioni, l'opportunità che ci sia una sede politica dove i problemi, l'ordine dei lavori dell'assemblea, il modo di procedere dei lavori, siano presenti tutti quanti alla partecipazione problemi di Commissione politica, informativa e altri momenti in cui il Gruppo, anche come momento unitario, può essere riconosciuto.
Indipendentemente da come sono articolati in gruppo i Consiglieri, tre Consiglieri possono presentare una mozione, il che vuol dire che possono essere tre Consiglieri dello stesso Gruppo o Consiglieri di Gruppi diversi perché la terminologia del Regolamento è questa. Ora mi pare che sia un forzare legittimo, però non è automatico il dire: ma se il Gruppo è unico non si può riconoscere a un Gruppo minore importanza e minore dignità di tre Consiglieri che si sono riuniti insieme, è un qualcosa di completamente diverso e di un altro livello, cioè il Gruppo basato su un singolo Consigliere ha una sua garanzia e una sua funzionalità nell'ambito dell'assemblea. A livello di presentazione di mozione, si va a cercare un qualche cosa di qualificato e quindi il numero di tre Consiglieri, che è minimo per poter rappresentare una pluralità che non sia soltanto l'unità e mi pare che il dover ricollegare il concetto di Gruppo sia un motivo errato. Anche perché il Gruppo come esposizione politica ha altre sedi per poter far valere le sue volontà mentre invece a tre Consiglieri, che non hanno la direzione di un Gruppo e quindi non hanno la possibilità di quella titolarità di far valere le loro ragioni, gli si riconosce la possibilità della mozione.
Mi pare che in questo senso non è automatico il collegamento tre Consiglieri e Gruppo, ma è un'altra impostazione che presenta un principio di estrema serietà perché impedisce che il tutto si vada a frazionare in un particolarismo assoluto senza neanche avere il rapporto con altri colleghi per poter stabilire che tipo di esposizione o di richiesta di discussione deve avvenire da parte di tre Consiglieri nei confronti degli altri 57.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, io credo che su questo argomento rischiano di prevalere, rispetto a considerazioni corrette relative al funzionamento dell'istituzione e alla giusta collocazione delle istanze istituzionali consiliari di Gruppi, delle preoccupazioni che a me sembrano essere molto legate al caso contingente o, se vogliamo, addirittura a delle anticipazioni e strumentalizzazioni che non dovrebbero avere cittadinanza in questo dibattito.
Il Consigliere Bianchi ha svolto una serrata argomentazione che per credo abbia un punto di debolezza fondamentale. E qui riprendo le considerazioni che faceva il Consigliere Ferrero: poniamoci di fronte all'eventualità che passi una norma di Regolamento che prevede oggi la possibilità, da parte di un Gruppo, sia pure formato da una persona, di presentare una mozione e presentiamoci lo scenario di un domani, quando di fronte ad abusi di questo diritto riconosciuto al Gruppo di una sola persona, noi saremo costretti o dovremo essere costretti a fare in modo di ripristinare la norma dei tre Consiglieri. Riprendo l'argomento del Consigliere Ferrero, che oggi, mentre siamo in presenza di un dibattito che a questo livello e in questa situazione ci permette di vedere un contemperamento tra le esigenze della massima partecipazione democratica di tutti i Consiglieri di tutte le istanze istituzionali e, dall'altro, quello di un corretto funzionamento delle istituzioni, come il discorso potrà essere strumentalizzato e diventare molto relativo al merito e alle volontà delle maggioranze, qualora altri vogliano invece proporre una interpretazione arbitraria, distorta e in fondo distruttiva delle istituzioni.
Devo dire peraltro che il modo in cui si sta comportando in questo dibattito il Consigliere Marchini ci dà già un'anticipazione di come su questi temi si possa riuscire a fare del chiasso gratuitamente.
Abbiamo delle fondate preoccupazioni di fronte ad una norma all'emendamento presentato dal Consigliere Marchini e quindi noi non siamo d'accordo e pertanto di fronte a questo, pur avendo sentito le dichiarazioni degli altri Gruppi, noi ci asterremo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bellomo. Ne ha facoltà.



BELLOMO Emilio

Sono combattuto da opposte valutazioni. Ricordo la recente posizione del mio partito al Parlamento Europeo e tenendo a mente tutte le argomentazioni concrete che sono venute fuori in questo dibattito, che è importante se non altro per la folla di oratori che lo ha caratterizzato ricordandomi ancora che non più tardi di un mese fa abbiamo assistito ad un tentativo di fare quelle cose che sarebbero contro il rendimento produttivo del nostro Consiglio, ed essendo questo un documento che dovrebbe regolamentare i lavori di questa assemblea e quindi il diritto collettivo dei 60 Consiglieri, io credo che mi conviene far tacere il sentimento personale che tendenzialmente mi vede per il riconoscimento della centralità dell'uno, questo Consigliere irripetibile anche nella sua singolarità, per propendere invece a guardare la sostanza dell'assemblea di questo Consiglio e arrivare con qualche dubbio e nelle mie convinzioni politiche personali a dire che forse ci conviene tenere il pluralismo, nel senso della pluralità: tre anziché uno. Forse è meglio sostenere questa ipotesi per salvaguardare la funzionalità. Domani, seguendo il discorso intelligente che faceva il collega Bianchi, ritornare, saprebbe di vendetta da parte di una maggioranza e io mi dissocerei se fossimo ancora in una circostanza del genere, da questa posizione che saprebbe di repressione dopo aver constatato una distorsione concettuale della funzione che deve svolgere il Consigliere in quest'aula.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Condivido tutte le preoccupazioni che sono state qui espresse, in particolare dal Consigliere Bontempi, e riprese da altri. Faccio presente soltanto questo: che a questo stadio e livello di elaborazione del Regolamento, il respingere la mozione significherebbe fare un processo alle intenzioni, magari a pensar male si indovina in questo mondo, ma in questa fase e in questa sede non so se sarebbe molto produttivo. Domani, un atto di difesa delle istituzioni insediate da un uso distorto che finora non è mai avvenuto legittimerebbe in quel caso - io non mi farei certamente promotore, se fossi presente - di un limite ai tre Consiglieri, ma chiedo poiché la mozione tende a far deliberare l'intero Consiglio, che un numero di Consiglieri già così elevato a proporla, fa ritenere seriamente che si possa addivenire alla deliberazione che viene proposta, sia essa la sfiducia o una deliberazione attiva su un argomento.



PRESIDENTE

Dobbiamo arrivare ad una conclusione unitaria, perché chi non raccoglie 31 voti su questo punto, non fa passare nessuna delle sue posizioni. Ci vogliono 31 voti per far approvare i singoli articoli del Regolamento.
Dobbiamo tenere tutti presente la situazione come si presenta, perché non è che si possa sfuggire a questo primo dato di fatto.
Un secondo dato di fatto che mi ha sorpreso un poco è il fatto che noi abbiamo vissuto dieci anni di vita del Consiglio regionale su un Regolamento che è quello che viene riproposto oggi, non sulla base di quel che viene adesso sostenuto essere indispensabile, perché il Regolamento che ci ha retto in vita fino adesso diceva: tre Consiglieri possono presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio, e questo Regolamento è stato fatto quando eravamo 50 Consiglieri, non 60.
Dopo di che bisognerebbe distinguere il concetto di Gruppo dal concetto di funzionalità del Consiglio, dagli obiettivi generali del Consiglio, dai compiti che al Consiglio vengono affidati dallo Statuto, dalla produttività dei lavori del Consiglio. Quale nuova acquisizione in questi anni è stata fatta da parte di questo Consiglio regionale? La determinazione che pu essere considerato Gruppo anche un solo Consigliere. Badate che questo problema è venuto in evidenza soltanto nella vita politica italiana, perch finora come unico precedente storico c'era la religione cattolica, al di fuori della categoria religiosa, come si possa conciliare il fatto che uno possa essere anche un Gruppo è una questione che non è stata ancora risolta, né da Aristotele ai suoi tempi né da nessun filosofo dell'epoca moderna. Può darsi che sia un problema del futuro, ma finora n concettualmente, né dialetticamente non è mai stato provato da nessuno che uno possa anche essere un Gruppo, ma la politica riesce a fare anche questo, soprattutto la politica di chi ha come fondamento quello di rispettare i diritti delle minoranze, perché questa operazione di miracolo politico è avvenuta in questa legislatura.
Ed è in questa legislatura che sono avvenute altre operazioni politiche che hanno fatto sì che non solo i Gruppi siano riconosciuti per uno, per far sì che poi abbiano la sede e il contributo, ma che siano riconosciuti per essere presenti nella conferenza dei Capigruppo, sede di importanza decisionale per la regolamentazione produttiva dei lavori dell'assemblea ed anche tutte le volte che ai Gruppi possono essere assegnati posti di rappresentanza in tutti gli organismi che dipendono dal Consiglio regionale o dalla Regione, ed inoltre per questioni di altrettanta rilevanza, per quanto concerne la gestione concreta delle leggi, dopo averle fatte, da parte dei Gruppi, di coloro che vengono chiamati ad essere parte di Consigli di amministrazione.
In questo io vedo i passi in avanti compiuti nella prassi e nel Regolamento che stiamo per approvare, nella difesa e nella tutela delle minoranze, in un Paese come il nostro che è originalissimo rispetto a tutti gli altri paesi europei e noi rivendichiamo questa originalità, giacch tutti gli altri paesi europei hanno ben altri principi sui quali valutare la proporzionalità e la rappresentatività dei gruppi minori, specialmente quelli che ci vengono a volte presentati come i modelli della democrazia.
Siamo reduci da un recente viaggio in Inghilterra ed abbiamo ben visto che cosa significa essere liberali con 6 milioni di voti nel paese che ha fondato la democrazia. Vuol dire non contare niente. Vuol dire un Consiglio comunale come quello di Buckingham di 133 seggi, 62 di una parte e 62 dell'altra e due o tre personaggi che tu credi abbiano voti come potrebbe avere un gruppo minimo del Piemonte, ed invece hanno un sacco di voti, come può avere un Partito socialista in Italia ma sono tagliati fuori, non contano niente, non rappresentano nulla, perché il principio elettorale consolidato dalla storia e dalla prassi fa sì che il sistema elettorale se lo giochino i due grandi partiti, i quali si dividono il potere da trent'anni e hanno buone intenzioni di dividerlo per altri cento anni in base al principio proporzionale e democratico.
Non parliamo della Germania, dove sappiamo che chi non ha almeno il 5 dei voti è fuori discussione, quindi il nostro Consiglio si sfoltirebbe rapidamente, e non parliamo della Francia, con il sistema parlamentare che ha consentito a un popolo di votare per il 50% per eleggere il Presidente della Repubblica, ma poi in una successiva votazione ha fatto sì che chi aveva il 44 o il 48% avesse il 33% dei presenti nel Parlamento.
Modelli dall'estero, da questo punto di vista, cari Consiglieri proprio non ne dobbiamo prendere. Qui siamo nel Paese e nella Regione dove uno può essere un Gruppo. E va bene. Uno può essere un Gruppo. E' giusto che sia così. Ma che questo ci faccia oscurare il principio di come deve funzionare un'assemblea, anche dopo gli episodi recenti che ci sono stati nel Parlamento della Repubblica e che hanno messo in difficoltà e in crisi non questo o quel Governo, che quando è in crisi lo è per ragioni politiche e non per ragioni procedurali, ma abbia messo in crisi il funzionamento del Parlamento e abbia fatto sì che la maggioranza fosse iugulata e messa sotto ai piedi dai giochetti e dalla strumentalizzazione degli articoli del Regolamento, non tener conto di questo e non avvertirlo sarebbe cecità politica. E' un Regolamento e si può sempre modificare, perché non è una legge che vale nel tempo, è sempre l'espressione di un momento politico e di un momento della vita di un Paese e allora qui contano altre considerazioni che mi preme far presente.
Guardiamo la nostra esperienza di stamattina: quando al Consigliere Bono è venuto in mente che forse si poteva concludere la discussione sulla Montedison con un sobrio documento, ho visto quello che da dieci anni vedo in quest'aula: il Consigliere Bianchi si è avvicinato al Consigliere Bono il Consigliere Bono ha cercato tutti i Capigruppo, ed era rappresentante di un Gruppo con 22 Consiglieri, non uno, perché pensava di realizzare quel documento con il consenso di tutti, per dare forza a quella che riteneva un'idea giusta. Che cosa ho visto in quest'aula? Quello che vedo da dieci anni, per l'80-90% dei casi: si è cercata una struttura unitaria che servisse all'assemblea con le maggioranze diverse, perché in dieci anni sono passate le maggioranze di tutti i tipi, anche se l'attuale dura da più tempo.
Questa è la nostra esperienza. Quasi nessuno mai ha presentato una mozione a titolo personale, ma non perché lo diceva il Regolamento, perch cercava di far sì che la sua proposizione fosse condivisa dagli altri. La nostra prassi è questa ed è preziosa, perché indica anche una diversità dal Parlamento nazionale, indica una fecondità delle Regioni quando riescono a proporre cose utili, indica il fatto che si ricerca in genere le convergenze più che non ricercare le dimostrazioni dialettiche o le contrapposizioni formali. Questo è ciò che in fondo le Regioni finora hanno portato di nuovo nella vita parlamentare del nostro Paese.
Allora, se un Consigliere vuole presentare una mozione, che qualcosa di diverso deve pur essere da un'interrogazione o da un'interpellanza appunto perché può promuovere una deliberazione del Consiglio, che cosa deve fare? Deve pur cercare delle alleanze quando è solo. Deve pur cercare di trovare dei Gruppi che gli permettano di esprimere un qualche cosa che poi abbia perlomeno l'ipotesi di essere approvata dal Consiglio. La faccenda dei tre non era soltanto una questione che tende a impedire l'ostruzionismo, era già la dimostrazione pratica che la dignità dello strumento di iniziativa politica è appunto tale da garantire che sin dall'inizio della formazione la volontà politica in questo Consiglio deve avere una probabilità rilevante di essere approvata non soltanto da un Gruppo, lascia intendere la sostanza della dizione, appunto la convergenza di qualche Gruppo. In questa assemblea ci sono nove Gruppi e se uno partisse senza aver sempre presente che i Gruppi sono nove, allora può fare dell'ostruzionismo, pu trasformare questo Consiglio in tante cose diverse, ma difficilmente pu pensare di fare un'azione produttiva.
In secondo luogo, la mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno e l'organismo che finora gestisce l'iscrizione all'ordine del giorno è la conferenza dei Capigruppo. Anche qui dobbiamo tener presente la nostra esperienza. La nostra esperienza ci dice che la conferenza dei Capigruppo attraverso i confronti fra i Gruppi, permette poi sempre di arrivare a definire un certo ordine del giorno con le integrazioni e aggiunte che all'ultimo momento possono essere fatte; ma questa intesa sulle cose da mettere all'ordine del giorno avviene con un rapporto fra maggioranza e opposizione che non è affatto regolare, perché i Gruppi di maggioranza sono tre, i Gruppi di opposizione sono sei, se si dovesse votare nella conferenza dei Capigruppo, passerebbero sempre i punti all'ordine del giorno, teoricamente, che vogliono le minoranze e non quelli della maggioranza. E' chiaro che poi il gioco sarebbe ribaltato subito quando si va in assemblea con una notevole perdita di tempo.
Infatti questo non è mai successo, perché è prevalsa l'intelligenza politica di tutti rispetto ad un'interpretazione degli strumenti che il Regolamento forniva in questa direzione. Ma qualora la mozione fosse firmata da un solo Consigliere e davvero l'espressione politica di questo Consigliere fosse, tutto sommato, in antitesi persino all'esistenza stessa della Regione, cioè fosse pregiudizialmente contraria a questa parte dello Stato (penso a questa ipotesi non del tutto peregrina), credo che tutti i Gruppi qui presenti si batterebbero contro questa ipotesi (avete capito che non sto parlando dei radicali), ma se volesse fare un'opposizione istituzionale, come mi permetto di dire che in qualche accenno fu fatto nella prima legislatura da un Gruppo politico, è evidente che qui avrebbe un'arma non solo per fare quello che paventa giustamente il Consigliere Bianchi, tanto che egli dice se così succedesse dovremmo allora prendere delle contromisure, ma potrebbe trovare convergenze in questo non contro una maggioranza, qualunque essa sia, ma contro il funzionamento regolare dell'istituzione.
Ora tenere conto di questo, vuol dire avere un occhio alla situazione politica ed anche alla gravità della situazione politica, e vuol dire non certamente sopravalutare l'importanza di un Regolamento, perché ad un certo punto i rapporti di forza possono sempre risolvere le questioni, ma attenzione a non creare le condizioni per le quali tutta una serie di normali rapporti politici vengono travolti da meccanismi di una natura tale che una volta innescati è poi difficile fermarli.
Per questo mi pare che la dizione che era stata scelta nella precedente legislatura ed è stata semplicemente riproposta in questa, fosse ancora quella che ci permetteva di gestire convenientemente l'assemblea senza iugulare i diritti di nessuno.
Tuttavia non propongo di andare al voto in una situazione di questo genere. Propongo invece una sospensione di dieci minuti per una riunione dei Capigruppo, perché in ogni caso va anche risolto il problema della maggioranza dei 31 Consiglieri e va risolto persino il problema se qualche articolo non viene approvato con la maggioranza prescritta che cosa succede, perché la questione giuridicamente non è affatto chiara. La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17)



PRESIDENTE

Comunico le intese che sono state raggiunte per risolvere nel modo più opportuno i problemi che avevano dato origine alla discussione sull'art.
89.
Si è ricordato intanto che per quanto riguarda la mozione di sfiducia esiste già una norma statutaria con una regolamentazione originale che ha già consentito appunto di non cadere nella ricorrente condizione di instabilità delle Giunte quando non ci sono soluzioni di ricambio e che sono appunto una delle acquisizioni statutarie interessanti del nostro e di altri Statuti regionali. Tutto ciò però è già regolamentato nello Statuto per ciò che riguarda la mozione di sfiducia.
Si è valutato che occorre riferirsi, quando si parla di mozione, a dei termini e dei concetti che in realtà sono assai differenti per importanza qualitativa rispetto alla funzionalità del Consiglio. Ed allora si sono individuati due ordini di valori della mozione: la mozione politicamente più significativa già presentata, ad esempio, in altre sedute consiliari in cui un Gruppo o più Gruppi presentavano direttamente una mozione sottoscritta da parecchi Consiglieri, con la quale intendevano sottoporre all'attenzione della Presidenza della Giunta e di tutto il Consiglio l'opportunità di discutere un tema di particolare rilievo. Per mozioni di questo particolare valore si è persino reputato opportuno di avanzare la proposta che non tre Consiglieri, ma almeno cinque, la sottoscrivano. Si è poi arrivati alla determinazione di considerare l'opportunità che le interpellanze, che vengono giudicate come passibili di trasformazione in mozione, abbisognino soltanto della firma di tre Consiglieri per la trasformazione in mozioni.
La discussione ha trascinato con sé anche la regolamentazione dell'ordine del giorno del successivo art. 90. Si è addivenuti alla comune convinzione che in luogo della dizione: "la Giunta o tre Consiglieri" si possa invece accedere alla dizione: "la Giunta o un Gruppo possono proporre ordini del giorno", per differenziare ancora la qualità e la forma diversa dell'ordine del giorno dei vari tipi di mozione che ho sin qui illustrato.
Tutto ciò deve risultare scritto e quindi la mia proposta è che l'art.
89 e l'art. 90 non siano immediatamente presi in esame per dare il tempo materiale di redigere dei testi coerenti con le decisioni che abbiamo preso, in modo da poter affrontare ancora gli altri articoli ed arrivare alla conclusione.
Se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame dei successivi articoli soprassedendo all'esame degli artt. 89 e 90.
Articolo 101 - Esame delle interrogazioni "Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della. Giunta o di un suo componente.
La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta.
Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 101 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Per quanto riguarda l'art. 108 avevo chiesto di soprassedere alla votazione perché avvertivo l'esigenza di arrivare ad una definizione più precisa delle funzioni dell'Ufficio legislativo, stante l'esperienza che stiamo vivendo, in parte politica, di un rilevante numero di leggi che ci vengono respinte dal Governo.
Ora, poiché non abbiamo il nuovo testo dell'articolo, ci impegniamo a presentare una delibera di Consiglio regionale dove vengono precisati, in termini innovativi, le funzioni dell'Ufficio legislativo del Consiglio che possa fare parte integrante del Regolamento, oppure valere anche per conto suo, perché su questa questione occorre riflettere un momento, dato che è di grande importanza per migliorare l'efficacia e la precisione della produzione legislativa di tutte le leggi del Consiglio regionale. Possiamo quindi lasciare l'articolo così com'è e lavorarci sopra in prossima successione. Ve ne do lettura: Articolo 108 - Assistenza dell'Ufficio legislativo "Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'articolo 108 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Vi sono ancora due questioni da risolvere, la prima è questa: la Commissione deve decidere se il testo del Regolamento vada o meno sottoposto alla Commissione di controllo sugli atti della Regione.
Su tale questione ci fu una disputa all'inizio della prima legislatura su che cos'era il Regolamento. Fu deciso che il Regolamento è una "interna corporis", cioè è una autoregolamentazione e quindi nessuno può giudicare sulle norme che ci diamo di funzionamento.
La seconda questione è stata sollevata dal Consigliere Picco, il quale propone l'inserimento nel Regolamento di una norma che stabilisca che alla convocazione dei Consiglieri regionali sia sempre allegato l'elenco delle interrogazioni giacenti. Questa può essere una cosa utile perché ci dà in ogni momento il quadro della situazione. Se non vi sono obiezioni da parte della Giunta, sarei per accogliere questa proposta e inserirla all'art. 42.
La proposta viene accolta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio regionale.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Istituzione della Commissione regionale per l'informazione


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: "Istituzione della Commissione regionale per l'informazione".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale rilevata l'opportunità di incaricare un'apposita Commissione consiliare di esaminare i problemi dell'informazione connessi all'attuazione dell'art.
8 dello Statuto. Considerato che in particolare la Commissione dovrebbe occuparsi: a) dei problemi relativi al decentramento della Rai-Tv e all'entrata in funzione della terza rete b) dei problemi relativi al settore dell'emittenza radiotelevisiva locale, anche in vista della sua regolamentazione legislativa statale c) dei problemi generali dell'informazione regionale, al fine di assicurarne la correttezza e l'obiettività e garantirne la rispondenza ai principi statutari in funzione di una più ampia partecipazione.
Considerato altresì che la Commissione sarà composta e funzionerà secondo le norme previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti eleggendo nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.
Visto l'art. 19, lettera a), dello Statuto regionale delibera 1) di istituire una Commissione speciale denominata 'Commissione consiliare per l'informazione in attuazione dell'art. 8 dello Statuto regionale' composta in relazione alla consistenza delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale 2) di prendere atto che la composizione della Commissione, a seguito delle designazioni effettuate dai Gruppi, risulta essere la seguente: 3 P.C.I.: Bontempi, Dadone, Marchiaro - 3 D.C.: Bianchi, Paganelli Picco - 2 P.S.I.: Calsolaro, Bellomo - 1 P.R.I.: Enrichens - 1 P.S.D.I.: Vera - 1 U.L.D.: Rossotto - 1 P.L.I.: Marchini - 1 M.S.I.: Majorino - 1 D.N.: Curci".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 435: "Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno: Esame disegno di legge n. 435: "Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone".
La parola al relatore, Consigliere Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, in armonia con la legge regionale n. 44/1977 e con le indicazioni contenute nella proposta di piano regionale dei trasporti, il disegno di legge in esame riorganizza complessivamente gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico su strada.
L'obiettivo è quello di raggiungere un corretto controllo pubblico sul sistema dei trasporti pubblici di persone e di sviluppare quegli interventi utili a rendere più efficiente e razionale l'insieme dei servizi di trasporto.
Si riunifica in una sola legge organica quelle che erano le provvidenze erogate con ben dieci leggi.
I contributi vengono suddivisi in cinque tipi di intervento: 1) contributi per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature, per l'esercizio, per la riorganizzazione tecnico - produttiva dei servizi 2) contributi per minori ricavi derivati dall'applicazione delle tariffe preferenziali 3) contributi sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature e sulle quote di accantonamento dell'indennità di anzianità 4) contributi per i servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti 5) contributi per eventuali pubblicizzazioni di imprese.
Il contributo per il rinnovo, potenziamento del materiale rotabile degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio, presenta le stesse finalità degli attuali interventi per il miglioramento ed il potenziamento del parco autoveicoli, ma diversamente da questi è commisurato alle specifiche situazioni aziendali. Inoltre prevede l'estensione del contributo regionale anche agli impianti ed alle attrezzature. Fermo restando quindi l'obiettivo di un miglioramento e potenziamento del parco mobile, esso risponde anche all'obiettivo di contribuire al risanamento dei bilanci delle imprese. Per procedere all'introduzione di tale contributo l'Amministrazione regionale definisce un programma pluriennale d'intervento, sulla base, da un lato, degli stanziamenti regionali previsti e, dall'altro, dell'accertamento degli ammortamenti da effettuare calcolati per ogni impresa con riferimento ai coefficienti di ammortamento normali previsti dalla legislazione fiscale. Anche in questo caso l'intero contributo viene corrisposto previo accertamento della sua esposizione in bilancio.
In questi anni si è già proceduto ad un rinnovamento del parco autobus.
L'età media degli autobus è scesa per le aziende private dai 12,2 anni del '73 agli 8,5 del '78 e scenderà ancora all'8,1 per il '79 in attuazione del piano autobus del corrente anno. Per le aziende pubbliche l'età media è scesa dai 9,8 anni del '73 ai 6 del '78 per i servizi urbani, e dai 10,5 del '73 agli 8,2 del '79 per i servizi interurbani.
Dal '72 al '78 la Regione ha erogato contributi per l'acquisto di 617 nuovi autobus alle aziende private e di 1.096 autobus alle aziende pubbliche, di questi ultimi 296 hanno goduto del contributo statale. Il piano '79 prevede altri 171 nuovi autobus alle aziende private e 181 per quelle pubbliche.
Il contributo sui minori ricavi, derivanti dall'applicazione della tariffa preferenziale, tende ad assicurare alle imprese risorse direttamente proporzionali ai costi sociali determinati dalla politica tariffaria della Regione. Esso sostituisce, a partire dall'applicazione del sistema informativo connesso al nuovo sistema tariffaria, l'attuale contributo sui ricavi da abbonamento. Il contributo viene corrisposto in modo da garantire a tutte le imprese uno stesso livello di ricavi per viaggiatore / chilometro: il livello dei ricavi per viaggiatore chilometro è dato dal rapporto tra la sommatoria dei ricavi diretti delle imprese più il contributo regionale ed i chilometri complessivamente effettuati dai viaggiatori a tariffa scontata. L'introduzione del sistema contributivo, collegato al nuovo sistema informativo, e quindi collegato al nuovo sistema tariffario, permette la gestione del contributo ed il controllo dei dati aziendali sulla cui base il contributo stesso è determinato.
Interessante rilevare che i viaggiatori trasportati sono passati dai 36.075.000 del '73 sulle linee di concessione regionale gestite da aziende private ai 45.550.000 del '78. Per le aziende pubbliche dai 47.967.000 del '73 ai 76.984.000 del '78 per i servizi interurbani, e dai 160.100.000 del '73 ai 227.629.000 del '78 per i servizi urbani serviti di autobus.
La percorrenza è passata dai 40.286.000 chilometri del '73 ai 45.009.542 del '78 per le aziende private e dai 13.914.000 del '73 ai 28.538.129 chilometri del '78 per le aziende pubbliche nei servizi interurbani e dai 24.000.000 chilometri del '73 ai 31.755.499 del '78 sempre per le aziende pubbliche nei servizi urbani.
Contributo sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature e sulle quote di accantonamento delle indennità di anzianità.
Recentemente l'indennità di anzianità del personale dipendente è stata notevolmente rivalutata. Le imprese si trovano di fronte alla necessità di adeguare gli attuali accantonamenti e di integrarli annualmente sulla base del nuovo contratto e perciò in misura notevolmente superiore rispetto al passato. La finalità di questo contributo è quella di promuovere il risanamento dei bilanci aziendali, di incentivare gli investimenti con conseguenti miglioramenti, qualitativi e quantitativi, dei servizi. Infatti il contributo essendo corrisposto a fronte di un costo che consiste in un debito differito, può essere destinato in tutto od anche solo in parte ad un programma di investimento aziendale approvato dalla Regione. La parte eventualmente non destinata ad investimenti potrà determinare un miglioramento della liquidità aziendale. Il contributo viene erogato sui nuovi accantonamenti, tenendo conto dell'ammontare del fondo da costituire per adeguarsi alle norme contrattuali. Per i mancati accantonamenti pregressi la Regione studia opportune forme di garanzia per assicurare la regolare esposizione in bilancio dei fondi. L'intero contributo viene corrisposto, previo accertamento della sua esposizione in bilancio, ad incremento del fondo indennità di anzianità.
Contributo sui servizi sociali non remunerativi.
Le risorse messe a disposizione dalla Regione vengono ripartite tra le imprese dalle autorità di gestione, tenendo conto delle situazioni aziendali - deficit ammissibile - che derivano dall'attuazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio.
Contributo per il subentro di enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto.
Viene stabilito un contributo per la pubblicizzazione di imprese, ove ciò si renda necessario ed in relazione alla volontà di intervento dell'operatore pubblico locale.
La legge in discussione dà ampie funzioni alle autorità di gestione la cui costituzione ed il cui funzionamento sono previsti dalla legge regionale sui trasporti n. 44/1977.
Nello stesso disegno di legge si prevede la formazione di un regolamento attuativo da redarsi entro i 90 giorni dall'approvazione della legge stessa. Si prevede inoltre la predisposizione di bilanci-tipo per le aziende, l'applicazione del nuovo sistema tariffario connesso al sistema informativo, di cui è in corso una sperimentazione nei Comprensori di Biella, Vercelli, Borgosesia. Particolarmente innovativa ed importante è l'erogazione dei fondi. Attualmente le leggi vigenti vincolano l'erogazione solo a presentazione del consuntivo, il che sta a significare protrarre al maggio dell'anno successivo il pagamento dei contributi. Con questo disegno di legge, attraverso la presentazione del bilancio preventivo, si potranno erogare i fondi durante il corso dell'esercizio; soltanto il saldo sarà erogato a presentazione del consuntivo. Ciò eviterà l'accumulo dei residui passivi.
Il monte di risorse finanziarie per l'anno 1980 è previsto in 42.429 milioni, il quale mette in movimento, attraverso il meccanismo dei contributi in capitale ed interesse, risorse maggiori.
La II Commissione ha espresso voto favorevole ed unanime al disegno di legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Brevissimamente, per esprimere fin d'ora il voto favorevole del Gruppo in seguito alla stesura avvenuta in Commissione in cordiale contraddittorio e rilevando che con questo strumento, sempre perfettibile stante la complessità della normativa da verificare, si tende a raggiungere tre risultati che hanno da considerarsi positivi. Da un lato garantire l'equilibrio economico delle aziende, il famoso rapporto tra i costi e i ricavi, dall'altro sollecitare investimenti nel settore, ed infine garantire un efficace controllo da parte dell'Ente erogatore e cioè della Regione, sull'uso delle risorse impedendo destinazioni improprie delle stesse.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta regionale Bajardi per la replica.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

Aggiungo alcuni elementi che mi permettono di presentare alcuni emendamenti che conseguono alla consultazione richiesta dall'Associazione nazionale delle autolinee in concessione, svoltasi l'altro ieri, proposte che è parso ragionevole accogliere e che quindi vengono presentate direttamente dalla Giunta in sede di Consiglio, avendole però confrontate con il gruppo ristretto che all'interno della II Commissione aveva proceduto, come ha ricordato or ora il collega Bianchi, a quella puntuale riflessione e puntualizzazione degli stessi articoli come erano sorti inizialmente dalla proposta della Giunta.
Vorrei ribadire che questi emendamenti sono dei semplici perfezionamenti formali e sotto certi aspetti permettono una maggiore precisazione dei punti che sono stati oggetto di discussione.
Condivido appieno l'osservazione fatta dal collega Bianchi della perfettibilità dello strumento che noi andiamo ad approvare oggi; è una materia estremamente difficile, organizziamo una presenza attiva della Regione in un campo nel quale il ruolo proprio si era prevalentemente organizzato in termini di erogazione di contributi. Passare ad una nuova fase che assume, come è stato ricordato, l'obiettivo dell'economicità delle singole aziende, comporta un rapporto certamente diverso con gli operatori pubblici e privati del settore; un rapporto di maggiore collaborazione perché si tratta di entrare nel merito per raggiungere l'equilibrio aziendale di tutte quelle problematiche, a volte ignorate dalla pubblica amministrazione, ma che nel momento in cui se ne fa carico deve affrontarle con la consapevolezza della complessità e quindi in un'ipotesi non astratta. Su questa materia si potrà ritornare non certamente a brevissimo tempo, ma alla luce dei risultati che la sperimentazione del sistema ci permetterà di registrare.
Una riflessione più generale sulla materia, ovviamente noi avremo l'opportunità di organizzarla, quando tra poche settimane portando in discussione in Consiglio la proposta di piano regionale dei trasporti, come consegue alla discussione già avuta in Commissione e che proseguirà nella prossima settimana, ci permetterà di inserire l'atto legislativo odierno in un quadro più generale e avremo le condizioni migliori per dare una valutazione complessiva più complessa ed articolata.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: Titolo I - Finalità e norme generali Articolo 1 - Settore di intervento "Questa legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.
La gestione degli interventi finanziari è affidata all'Autorità di gestione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate alla stessa e disciplinate dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Finalità degli interventi "Le Autorità di gestione amministrano i contributi regionali secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di: organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del piano regionale e dei piani comprensoriali dei trasporti assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonch la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Tipi di intervento "E' disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi: a) al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico - produttiva dei servizi b) alle spese di esercizio di autoservizi di linea: per i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe preferenziali sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature nonché sulle quote di accantonamento delle indennità di anzianità per i servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti c) al subentro di enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Informazione e documentazione per la gestione degli interventi "Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire all'Autorità di gestione il programma di esercizio ed il bilancio preventivo annuale, redatti in coerenza con le indicazioni della stessa Autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
Il bilancio preventivo e consuntivo annuali sono formati sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale. Le aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute inoltre a fornire il rendiconto separato delle dette attività.
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Esclusioni "Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli enti e le aziende che: non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'Autorità di gestione, i contratti di lavoro e le leggi sociali non applicano le tariffe stabilite per i servizi di competenza regionale variano il programma e le modalità di esercizio, nonché gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di un'autolinea senza la preventiva autorizzazione non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.
Sono inoltre esclusi dai contributi gli enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico - finanziaria".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Assessore Bajardi, c'è una circolare che prevede la concessione del trasporto gratuito ai pensionati che abbiano il reddito minimo ossia una pensione minima, dal luogo di residenza all'ambulatorio mutualistico.
Purtroppo devo segnalare che questa circolare per larghi strati dei pensionati della nostra Regione è rimasta inapplicata. Quindi si prevede che i finanziamenti vengano concessi alle aziende che rispettano le convenzioni stipulate con la Regione: io chiedo all'Assessore responsabile che prima di procedere alla distribuzione secondo quanto previsto da questa legge, vada a rilevare quali sono le aziende che non hanno applicato la circolare della Regione che vede giacenti a livello regionale migliaia di domande che hanno i requisiti per essere accolte.
Questa denuncia l'ho fatta più di un anno fa, purtroppo a tutt'oggi la situazione è quella che avevo allora segnalato. Quindi ritengo che nell'approvare questa legge dobbiamo però cercare di soddisfare e di applicare quelle che sono le circolari emanate dai vari Assessorati.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta regionale Bajardi.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

Credo che il rilievo sia pertinente ma che l'attuazione di quanto richiede non possa che essere proiettata nel futuro; non possiamo pensare di dare retroattività ad un comportamento. D'ora in poi con questa nuova regolamentazione è evidente, nel primo comma dell'art. 5 si dice: "non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione". In questo caso la formulazione è molto esplicita ed include anche le questioni da lei sollevate.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'articolo 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Accertamento ed erogazione dei contributi "La ripartizione degli interventi finanziari, previsti da questa legge fra le Autorità di gestione è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base del bilancio preventivo dei consorzi, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali rispondenti ai requisiti previsti all'art. 16, lettera e), della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, approvati dall'Autorità di gestione e finalizzati all'attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti.
La Giunta regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma.
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento, alle spese correnti di esercizio e agli oneri per il subentro.
Il trasferimento alle Autorità di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro viene deliberato dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione all'effettiva realizzazione dei programmi.
Il trasferimento alle Autorità di gestione delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la Giunta regionale determina annualmente: il ricavo per passeggero / Km minimo, di cui all'art. 11, che dovrà essere assegnato alle aziende le percentuali minime di copertura delle quote annuali di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità di cui all'art.
12.
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli enti e delle aziende i cui servizi sono di competenza di più Autorità di gestione sono concordati tra le stesse Autorità od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli enti e alle aziende beneficiari, le Autorità di gestione definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la loro quota parte dell'onere contributivo di competenza.
Le Autorità di gestione erogano i contributi agli Enti ed alle aziende in rate trimestrali a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun ente od azienda interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Titolo II - Contributi per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico - produttiva dei servizi Articolo 7 - Misura del contributo "Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico - produttiva dei servizi la Regione concede alle Autorità di gestione, nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo pari al 50% del costo degli investimenti effettuati da enti e da aziende, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'art. 9.
Il contributo di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima complessiva del 75%, tenuto conto del tipo di investimento effettuato o di particolari esigenze connesse con il processo di potenziamento e di riorganizzazione tecnico - produttiva.
Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo, di cui ai commi precedenti, è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi, quali praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Per le finalità previste dal presente articolo l'Autorità di gestione eroga inoltre il contributo previsto al terzo comma dell'art. 13".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Amministrazione e disciplina del contributo "Il contributo erogato agli enti e alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale in conto apposito contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.
Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo.
Il comma precedente si applica anche ai beni alienati per sostituzione con altri che usufruiscono del contributo.
E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni i beni oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.
La mancata ottemperanza delle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione".
La Giunta regionale presenta i seguenti emendamenti.
Aggiungere dopo le parole "che hanno beneficiato del contributo" le parole "di cui al primo comma".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Aggiungere, dopo le parole "entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo", "sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il terzo comma dell'art. 8 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Sostituire le parole "dieci anni" con "dodici anni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il Consigliere Picco presenta il seguente emendamento: al quarto comma aggiungere dopo "contributo regionale" le parole "anche in attuazione delle leggi regionali abrogate con la presente legge".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Propongo, al quarto comma, di aggiungere dopo "contributo regionale": "anche in attuazione delle leggi regionali abrogate con la presente legge".
Chiedo che questo punto venga precisato.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Picco alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 8 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Competenze della Giunta regionale "La Giunta regionale definisce: l'ammontare del contributo aggiuntivo di cui al secondo comma dell'art. 7 i criteri cui dovrà attenersi l'autorità di controllo nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo le modalità di erogazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Titolo III - Contributi per minori ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe preferenziali Articolo 10 - Ambito di applicazione "Agli enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, è accordato un contributo per i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe preferenziali approvate dalla Regione.
Le Autorità di gestione che applicano riduzioni alle tariffe regionali ordinarie o preferenziali, sono tenute al rimborso della differenza agli enti ed alle aziende, con mezzi diversi da quelli forniti dalla Regione".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole "è accordato un contributo per i minori ricavi", le parole "finalizzato alla compensazione degli oneri".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Criteri di determinazione del contributo "Il contributo per i minori ricavi, amministrato dalle Autorità di gestione, è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) il ricavo per passeggero/Km relativo alle tariffe preferenziali deve risultare, con l'erogazione del contributo, uguale per tutte le aziende interessate b) le aziende che raggiungono con i ricavi diretti (vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale) un ricavo per passeggero/Km superiore a quello risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a) sono escluse dal contributo c) per i documenti di viaggio a vista, o a corse multiple con validità inferiore ad un anno, il calcolo dei passeggeri/Km viene effettuato sulla base di un numero di corse di riferimento stabilito dalla Giunta regionale tenuto conto delle caratteristiche del documento stesso. Sono esclusi dal calcolo i documenti di viaggio che non siano nominativi e rilasciati per un percorso definito e i documenti che non siano contabilizzati e controllati con procedure approvate dalla Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Titolo IV - Contributi sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature e sulle quote di accantonamento delle indennità di anzianità.
Articolo 12 - Criteri di determinazione del contributo "Agli enti ed alle aziende che effettuano trasporto pubblico di persone è riconosciuto, limitatamente ai servizi di competenza regionale, un contributo - amministrato dalle Autorità di- gestione - proporzionale ai seguenti costi di esercizio: a) quote annuali di ammortamento calcolate sul minimo fiscalmente ammesso, con esclusione delle quote di cui al primo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 13 e all'art. 17 b) quote annuali di accantonamento per indennità di anzianità, di competenza dell'esercizio, calcolate sulla base del debito effettivo nei confronti del personale dipendente, con esclusione delle quote di anzianità pregresse che non siano ammesse dalla Giunta regionale sulla base di un eventuale programma di ricostituzione finanziaria del fondo indennità di anzianità. Sino a quando le indennità di anzianità effettivamente erogate dalle aziende non sono coperte da adeguati accantonamenti, il contributo deve essere destinato in via prioritaria alla copertura dell'onere per la quota parte maturata fino al 31 dicembre 1979 e relativa alla quota riconosciuta ai fini dell'integrazione prevista dall'applicazione del protocollo di intesa 6 ottobre 1975 e del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori, lavoratori delle autolinee private (Testo Unico) del 4 giungo 1976.
Nelle dichiarazioni presentate dalle aziende ai fini fiscali devono risultare quote di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità non inferiori alla parte di contributo, previsto alle lettere a) e b) del primo comma. Le eventuali differenze in meno saranno detratte dai contributi erogati nell'esercizio successivo".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: aggiungere, come ultimo capoverso della lettera b), il seguente periodo: "In caso di cessazione di attività per effetto di procedura concorsuale o di liquidazione, prima che sia avvenuta la ricostituzione finanziaria del fondo, il contributo può essere integrato sino alla copertura dell'intero debito verso il personale per indennità di anzianità".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Limiti di erogazione del contributo "Il contributo di cui all'art. 12 è erogato dalle Autorità di gestione nei limiti del deficit di esercizio relativo ai servizi di competenza regionale delle singole aziende quale risulta dalla documentazione di cui all'art. 4.
Per le aziende a conduzione familiare il costo del lavoro imprenditoriale è valutato sulla base del contratto nazionale di categoria per il numero di ore lavorative che risultano non essere coperte dal personale dipendente.
L'eventuale quota di contributo eccedente il limite fissato al primo comma è erogato quale intervento aggiuntivo da accantonare in apposito conto del passivo per essere reinvestito in beni ammortizzabili destinati a servizi di competenza regionale. Dal momento del reinvestimento e fino al completo utilizzo del fondo, il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per l'investimento effettuato. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo di ammortamento.
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole "destinati a servizi di competenza regionale" le parole "sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti entro il secondo esercizio successivo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 13 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Titolo V - Contributi per servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti.
Articolo 14 - Ambito di applicazione "Il contributo per i servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti è assegnato agli enti ed alle aziende in proporzione al deficit di esercizio che risulta dalla documentazione prevista all'art. 4 dopo aver assegnato i contributi previsti agli articoli precedenti.
L'ammontare del contributo deve anche tener conto dell'effettiva attuazione dei piani di riorganizzazione concordati e finalizzati alla realizzazione dei piani comprensoriali dei trasporti.
Gli elementi conoscitivi di dati necessari per la gestione del contributo, con particolare riferimento ai ricavi ed ai costi di produzione dei servizi, ai livelli di servizio offerti e agli indici di efficienza e produttività aziendale, sono attinti dal sistema informativo regionale".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: sostituire le parole "in proporzione al deficit" con le parole "sulla base del deficit".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 14 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Titolo VI - Contributi per il subentro di enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto Articolo 15 - Ambito di applicazione "Agli enti ed alle aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte ad aziende private ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali, è concesso un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - Misura del contributo "Il contributo è stabilito nella misura del 65% dell'investimento previsto all'art. 15, elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Amministrazione e disciplina del contributo "Il contributo erogato agli enti ed alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Titolo VII - Norme transitorie e finali Articolo 18 - Regime transitorio della delega "L'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione che questa legge assegna alle Autorità di gestione, è subordinato alla costituzione dei consorzi facoltativi di cui all'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 e successiva modificazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19 - Regime transitorio per i contributi di esercizio "Nell'esercizio dell'anno 1980 per i periodi di tempo o per i documenti di viaggio per i quali non sono disponibili le informazioni necessarie per l'erogazione del contributo per i minori ricavi, il contributo stesso è erogato in applicazione della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, determinata in modo da non svantaggiare le aziende che mettono a disposizione dell'autorità di controllo le informazioni necessarie secondo le modalità e i criteri previsti all'art.11.
In ogni caso i contributi di competenza dell'esercizio del primo anno di applicazione di questa legge - ad eccezione di quelli previsti ai Titoli II e VI - non possono risultare inferiori a quelli di competenza dell'esercizio precedente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 19 è approvato.
Articolo 20 - Regolamento attuativo "Il regolamento attuativo, predisposto dalla Giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
Fino all'approvazione del Regolamento sono applicabili le norme di contenuto regolamentare dettate dalle precedenti leggi regionali, che non siano incompatibili con la normativa di questa legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 20 è approvato.
Articolo 21 - Abrogazione di leggi regionali "Le leggi regionali sotto elencate, di intervento finanziario nel settore del trasporto pubblico di persone, emanate fino all'entrata in vigore di questa legge, sono abrogate: legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 20 agosto 1973, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 24 novembre 1975, n. 56 legge regionale 14 dicembre 1977, n. 61 legge regionale 26 giugno 1979, n. 34 legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 20 marzo 1975, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 6 maggio 1974, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
I provvedimenti finanziari previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono sostituiti dall'entrata in vigore di questa legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 21 è approvato.
Titolo VIII - Norme finanziarie.
Articolo 22 - "Ai fini dell'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa complessiva di 42.429 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di complessivo pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 5615, n. 5620, n. 5630, n. 5860, n.
5870, n. 5880, n. 5890, n. 5910 e n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, nella rispettiva misura di 3.029 milioni, 1.000 milioni, 6.000 milioni, 14.500 milioni, 5.100 milioni, 800 milioni, 6.000 milioni, 5.000 milioni e 1.000 milioni; nello stato di previsione della spesa per tale anno saranno conseguentemente istituiti i seguenti capitoli: 'Contributi in capitale per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile degli impianti e delle attrezzature di autoservizi di linea', con lo stanziamento di 10.029 milioni in termini di competenza e di cassa.
'Contributi in capitale sulle quote annuali di ammortamento del materiale rotabile di autoservizi di linea' con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
'Contributi nelle spese d'esercizio di autoservizi di linea' con lo stanziamento di 31.400 milioni in termini di competenza e di cassa.
I capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti nei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi con stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci medesimi.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1980 e nei bilanci per ciascuno degli anni finanziari successivi sarà altresì istituito apposito capitolo in sostituzione del capitolo n. 5920 che sarà conseguentemente soppresso con la denominazione: 'Contributi ad enti ed aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte in aziende private di trasporto' e con lo stanziamento indicato 'per memoria'.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 22 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Cave e torbiere

Esame disegno di legge n. 477: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere'"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: Esame disegno di legge n. 477: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere' ".
La parola al relatore, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano, relatore

La Commissione all'unanimità presenta queste correzioni del meccanismo di scadenza delle Commissioni regionali previste all'art. 6 della legge sulle cave e torbiere, nel senso che vengono collegate al periodo di scadenza della legislatura, il che ne permette il funzionamento fino alla ricostituzione, evitando il periodo di incertezza.
La seconda modifica istituisce la nomina, con la stessa procedura, di membri supplenti i membri effettivi della Commissione, per rendere sempre possibile la presenza di membri nella Commissione.
La terza ed ultima modifica riguarda la previsione della possibilità per la Giunta regionale, di avvalersi, a titolo consultivo, e quindi mediante tutta quella strumentazione che noi abbiamo previsto per gli specialisti, di esperti nelle discipline inerenti alla materia, durante la prima applicazione della legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico: "Il terzo comma dell'art. 6 è così modificato: La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati'.
L'art. 6, dopo il terzo comma, è integrato con il seguente: 'Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi'.
L'art. 22 è integrato con il seguente ultimo comma: 'Nella prima fase di applicazione della presente legge la Giunta regionale può avvalersi a titolo consultivo di esperti nelle discipline inerenti la sua attuazione'.
L'art. 24 è sostituito con il seguente testo: 'Oneri finanziari - Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
Il progetto di legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Statuto - Regolamento

Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Propongo di passare alla votazione degli articoli 89 e 90 del Regolamento del Consiglio regionale, rimasti in sospeso.
Articolo 89 - Mozioni "Cinque Consiglieri possono presentare una mozione intesa a promuovere un pronunciamento da parte del Consiglio su questioni di particolare rilievo politico. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è sufficiente la firma di tre Consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di dichiarare improponibile una proposta di legge presentata in forma di mozione. In tal caso egli invita i proponenti a ripresentarla nelle dovute forme, redigendo la proposta in articoli, al fine di sottoporla alle procedure contemplate per l'esame e l'approvazione delle proposte di legge.
Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
La discussione congiunta può avere luogo anche nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione subito dopo i proponenti delle mozioni.
Se una mozione discussa congiuntamente con altre mozioni viene ritirata, un proponente di essa ha diritto di parlare subito dopo i proponenti delle altre mozioni.
La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
Uno dei proponenti la mozione ha il diritto di replica dopo la chiusura della discussione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'art. 89 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Articolo 90 - Ordini del giorno "La Giunta o un Gruppo consiliare possono proporre ordini del giorno diretti a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.
Per detti ordini del giorno valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
Gli ordini del giorno di cui al primo comma possono essere altresì presentati in occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta e sono votati al termine della discussione.
Gli ordini del giorno sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'art. 90 è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza secondo l'art. 23 dello Statuto.
Prima di passare alla votazione del Regolamento nel suo complesso ricordo che abbiamo ottemperato ad un impegno di legislatura essendomi impegnato, nel discorso di insediamento, a procedere prima della fine della legislatura all'approvazione del nuovo Regolamento consiliare. Questa approvazione, che avviene quasi alla fine della seconda legislatura, ha permesso di tener conto dell'esperienza compiuta. A ciò hanno dato il loro fattivo contributo tutte le forze politiche del Consiglio. Mi congratulo con loro per essere state capaci di darsi una regolamentazione coerente con i principi dello Statuto.
Chi è favorevole è pregato, di alzare la mano.
Il Regolamento interno del Consiglio regionale è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Attrezzature per i Dipartimenti di Emergenza e di Accettazione - Seconda assegnazione agli Enti ospedalieri. Finanziamento di L. 3.086.740.952


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'ordine del giorno: "Attrezzature per i Dipartimenti di Emergenza e di Accettazione - Seconda assegnazione agli Enti ospedalieri. Finanziamento di L. 3.086.740.952".
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

La Commissione ha esaminato la seconda assegnazione dello stanziamento per attrezzature per i D.E.A.
La Commissione non è entrata nel merito delle singole assegnazioni visto che ci sono due pareri, l'uno del Comitato dei nove per la questione generale, e l'altro del Comitato dei Dipartimenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Soldano.



SOLDANO Albertina

Per quanto concerne il Gruppo D.C., ci limitiamo a prendere atto e accettare il parere favorevole espresso dai due organismi responsabili cioè dal Comitato degli esperti e dalla Commissione per i Dipartimenti di Emergenza. In effetti, però, non abbiamo avuto la possibilità di consultare documenti specifici. Ci auguriamo che, in futuro, sia possibile quanto meno avere a disposizione tutto il materiale occorrente.
Riteniamo comunque doveroso accettare l'informazione fornitaci, in base alla quale ogni decisione sarebbe stata assunta in pieno accordo con le Amministrazioni ospedaliere.
In questo senso il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Nel votare a favore del provvedimento, devo notare, ancora una volta che importanti provvedimenti vengono approvati in assenza degli Assessori competenti.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

L'Assessore Enrietti è assente in quanto impegnato a Roma per una riunione presso il Ministero alla sanità. Devo comunque far presente che l'Assessore Enrietti era presente in Commissione nel momento in cui il provvedimento venne esaminato.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-23568 del 20 settembre 1979 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare l'allegato piano stralcio di finanziamenti di attrezzature sanitarie necessarie al potenziamento dei Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione, in favore degli Enti ospedalieri presso i quali i D.E.A.
stessi sono istituiti.
Il suddetto piano costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Gli Enti ospedalieri, entro mesi due dalla presa di conoscenza dell'avvenuto finanziamento, dovranno far pervenire all'Assessorato copie degli ordinativi inviati alle ditte fornitrici, pena la revoca del finanziamento stesso.
L'erogazione dei fondi avverrà mediante anticipazione agli Enti ospedalieri del 70% delle somme loro assegnate al fine di consentire agli Enti stessi di anticipare alle ditte fornitrici un acconto, pari al 50% del contributo assegnato, all'atto dell'ordine previa presentazione di idonea garanzia di fidejussione ed il successivo 20% all'atto della consegna nonché la successiva erogazione agli Enti medesimi del restante 30% ad avvenuta presentazione delle fatture non quietanzate, del verbale di collaudo e dell'attestazione di acquisizione in carico inventariale.
La spesa di L. 3.086.740.952 farà carico al cap. 10740 del bilancio 1979 (imp. n. 44987).
E' autorizzata l'apertura di credito di L. 3.086.740.952 a favore del funzionario delegato sul conto corrente bancario n. 300005 acceso presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame deliberazione relativa a "Prelevamento dal fondo di riserva di cassa per L. 5.644.542.440. Proposta al Consiglio regionale"


PRESIDENTE

Possiamo procedere all'esame della deliberazione relativa a "Prelevamento dal fondo di riserva di cassa per L. 5.644.542.440. Proposta al Consiglio regionale".
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Poiché si tratta di un adempimento tecnico, il nostro Gruppo vota a favore.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Vista la legge di contabilità regionale n. 12 del 14 marzo 1978 ed in particolare l'art. 38 inerente il prelevamento dal fondo di riserva di cassa.
Considerata la necessità di integrare lo stanziamento di cassa dei sottoelencati capitoli del bilancio dell'anno 1979 in relazione alle liquidazioni già in corso a carico dei capitoli medesimi: Cap. 540 + 20.000.000 " 2905 + 200.000.000 " 3100 + 50.000.000 " 3390 + 700.000.000 " 3460 + 400.000.000 " 3560 + 510.000.000 " 3810 + 2.100.000.000 " 3880 + 200.000.000 " 4350 + 500.000.000 " 4495 + 400.967.000 " 5890 + 200.000.000 " 7480 + 17.206.000 " 9230 + 300.000.000 " 9280 + 46.279.440 " 11040 + 90.000 _____________ Totale 5.644.542.440 Visto che il fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno 1979 presenta sullo stanziamento di cassa la disponibilità necessaria il Consiglio regionale delibera di approvare il prelevamento di L. 5.644.542.440 dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 12200 Del bilancio per l'anno 1979 per gli importi a fianco di ciascuno segnati: Cap. 540 + 20.000.000 " 2905 + 200.000.000 " 3100 + 50.000.000 " 3390 + 700.000.000 " 3460 + 400.000.000 " 3560 + 510.000.000 " 3810 + 2.100.000.000 " 3880 + 200.000.000 " 4350 + 500.000.000 " 4495 + 400.967.000 " 5890 + 200.000.000 " 7480 + 17.206.000 " 9230 + 300.000.000 " 9280 + 46.279.440 " 11040 + 90.000 ______________ Totale 5.644.542.440 " Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n. 412. Secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-1980, approvato con delibera consiliare n. 221 del 28 ottobre 1977. Variazioni


PRESIDENTE

I punti undicesimo e dodicesimo all'ordine del giorno recano entrambi il medesimo titolo: "Legge 5 agosto 1975, n. 412. Secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-1980, approvato con delibera consiliare n. 221 del 28 ottobre 1977. Variazioni".
Vi do lettura della deliberazione relativa: "Il Consiglio regionale vista la legge 5 agosto 1975, n. 412 viste le intese sull'entità degli interventi da raggiungersi con il Ministero della pubblica istruzione ai sensi del quarto comma art. 3 legge n. 412, espresse con nota n. 1829/div. XVI del 22 ottobre 1979 allegata alla presente deliberazione viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/19155 del 13 febbraio 1979 e n.49/20246 del 30 marzo 1979 che fanno parte integrante del presente provvedimento sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di recepire le proposte di modificazione del secondo programma triennale legge 5 agosto 1975, n. 412, nella forma riportata nelle deliberazioni suddette.
Data l'urgenza dei conseguenti provvedimenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento:

Legge 5 agosto 1975, n. 412. Secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-1980, approvato con delibera consiliare n. 221 del 28 ottobre 1977. Variazioni

Argomento:

Ordine del giorno della prossima seduta


PRESIDENTE

Il Consiglio è convocato per giovedì 6 dicembre con i seguenti argomenti all'ordine del giorno: 1) dibattito sulla riforma del sistema delle autonomie e sulla finanza locale 2) inizio esame progetti di legge sulla sanità.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



(La seduta ha termine alle ore 18)



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