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Dettaglio seduta n.289 del 15/11/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento: Giunta, organizzazione e funzioni

Interrogazione dei Consiglieri Lombardi, Franzi, Menozzi, Chiabrando sul funzionamento del centralino telefonico della Giunta regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i nostri lavori con l'esame delle interrogazioni e interpellanze.
Interrogazione dei Consiglieri Franzi, Lombardi, Menozzi, Chiabrando inerente al funzionamento del centralino telefonico della Giunta regionale.
Risponde il Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Gli interroganti hanno perfettamente ragione di lamentarsi del funzionamento del centralino.
Abbiamo creduto, e alla fine risulterà una scelta giusta, di convogliare nel centralino della Regione tutte le linee degli uffici regionali esistenti nella città di Torino, per evitare complicazioni nella circolazione interna delle comunicazioni.
Il centralino dispone di una delle apparecchiature più avanzate oggi in commercio, il fatto è che molte sono le chiamate dall'esterno e non viene quasi mai usata la teleselezione passante. Questo fatto ha generato un carico eccessivo sul centralino, inconveniente peraltro già segnalato alla Sip, che ha promesso di intervenire per modificare la situazione.
In questi giorni sta per essere ultimato il concorso per l'assunzione di 6 centralinisti e pensiamo che entro la fine dell'anno, con i miglioramenti tecnici che la Sip predisporrà e l'assunzione dei nuovi operatori, sia possibile avere un servizio funzionante. Stiamo anche perfezionando la guida dei numeri interni che permetterà di parlare direttamente con gli uffici evitando il passaggio attraverso il centralino.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta all'interrogazione che abbiamo tardato a presentare sempre sperando in un miglioramento del funzionamento del centralino; ma questo miglioramento non è avvenuto, anzi da parecchi mesi il servizio va gradualmente peggiorando. Quindi il problema rimane specie per i Consiglieri che chiamano da fuori Torino, che oltre a non riuscire ad avere la comunicazione devono sopportare un carico sulla bolletta telefonica che raggiunge vette impossibili.
L'interrogazione mi suggerisce di aggiungere alcune considerazioni in ordine all'informazione dei Consiglieri da parte degli Assessorati regionali. Invito il Presidente a dare precise disposizioni perché le circolari e le iniziative varie della Regione vengano portate tempestivamente a conoscenza dei Consiglieri. Si parla sempre tanto della centralità del Consiglio regionale, ma questa centralità viene attuata soltanto quando ogni Consigliere viene interessato all'attività regionale in modo completo.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Interrogazione dei Consiglieri Bono e Raschio inerente alla costruzione di un villaggio turistico nel Comune di Ponzone


PRESIDENTE

Interrogazione dei Consiglieri Bono e Raschio inerente alla costruzione di un villaggio turistico nel Comune di Ponzone.
Risponde l'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il caso del Comune di Ponzone è estremamente significativo.
L'individuazione di una lottizzazione abusiva a Ponzone risale al '74 quando l'arch. Castellani, funzionario della Sezione urbanistica dell'Assessorato, ebbe a rilevare come quel disegno, presentato ai fini del taglio dei boschi presso la Camera di Commercio e l'Ispettorato all'agricoltura e foreste, in realtà era una lottizzazione. Il funzionario fece un rapporto all'ufficio e nel dicembre 1975 vennero fatti i sopralluoghi, che dimostrarono che l'operazione era ormai quasi realizzata ossia il taglio dei boschi aveva preceduto l'operazione di lottizzazione.
La Giunta deliberò di procedere all'annullamento delle licenze che erano chiaramente illegittime essendo state rilasciate come licenze singole, mentre si trattava con estrema chiarezza di una lottizzazione che avrebbe dovuto, secondo l'art. 8 della legge 765, essere oggetto di una convenzione.
Si constatò però che vi era un impedimento grave alla notifica dell'annullamento delle licenze perché i titolari erano tutti residenti fuori Regione. Trascorse un lunghissimo periodo durante il quale si procedette al reperimento degli indirizzi dei titolari di licenze e la notifica dovette essere ripetuta più volte per garantirne secondo le procedure del codice civile il ricevimento.
Nel '76 pervengono alla Regione le risposte da parte di alcuni titolari di licenza.
Trascorsi i termini per la risposta, la Giunta all'inizio del '77 deliberò di annullare le residenze contestate ed il Presidente della Giunta, in esecuzione di quella deliberazione, emise decreto di annullamento di 192 licenze. A quel punto spettava all'Amministrazione comunale di adottare i provvedimenti di sua competenza, cioè o all'abbattimento o all'irrogazione della sanzione pecuniaria. Abbiamo sollecitato più volte l'attivazione di quegli adempimenti, ma l'Amministrazione di Ponzone era estremamente elusiva. In realtà stava preparando una deliberazione in cui il Sindaco emanava la diffida a demolire le opere assegnando il termine di 600 giorni (2 anni) e facendo intendere che nel frattempo sarebbe intervenuto il piano regolatore che avrebbe sanato la questione.
L'Assessorato, a conoscenza di questa situazione e di questo atteggiamento dilatorio, procedeva di conseguenza e proponeva alla Giunta di instaurare un giudizio presso il TAR per il riconoscimento giudiziale della nullità dell'ordinanza del Sindaco.
La sentenza del TAR venne emessa il 16/10/1979.
A questo punto, non essendo più valida l'ordinanza del Sindaco, la riscossione è di competenza della Regione. L'Ufficio tecnico erariale ha valutato tale sanzioni in un miliardo e 900 milioni variamente ripartiti tra i 192 titolari di licenza. Tutti gli atti sono a disposizione del Consiglio per gli opportuni accertamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Ringrazio l'Assessore Astengo per l'esauriente risposta che ha dato alla nostra interrogazione. Con il collega Raschio ho presentato questa interrogazione non tanto per inveire nei confronti del Comune di Ponzone quanto perché ritengo che quello sia un caso macroscopico di cattiva amministrazione in generale e, in particolare, nell'ambito del suolo. La penalizzazione è lievemente al di sotto dei 2 miliardi di lire e personalmente ho l'impressione che, seppure severa, sia notevolmente al di sotto del valore della costruzione complessiva (6 miliardi).
Il fatto più grave, e che denota che in quegli amministratori non vi è stato nessun ripensamento, è rappresentato dai documenti che il Comune ha diffuso in occasione della discussione sul piano dei parchi. In un documento è detto, a sostegno della non inclusione nell'area dei parchi di Piancastagna, che da una ventina di anni il Comune di Ponzone ha scelto di diventare zona di villeggiatura residenziale e che molte case sono sorte a ripopolare le frazioni e le borgate comportando una certa prosperità.
Non voglio entrare nel merito di chi ha goduto di quella prosperità e di quei benefici, è certo che i beneficiari non sono contadini o abitanti del Comune, i quali peraltro hanno avuto le sorgenti d'acqua tagliate deviate e inquinate dalle costruzioni, tanto che si sono trovati nell'impossibilità di alimentare il bestiame. L'esempio di Ponzone deve essere conosciuto a livello regionale perché tutte le altre occasioni in cui si sono commesse illegittimità di questo tipo, vengano colpite con la necessaria severità per interrompere le aggressioni selvagge e l'anarchia nella gestione del territorio.
Ringrazio l'Assessore Astengo e mi dichiaro soddisfatto della risposta.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interrogazione del Consigliere Picco, relativa al materiale cartografico e agli investimenti relativi


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Picco inerente al materiale cartografico e agli investimenti Risponde l'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La risposta può essere molto contenuta, anzi posso invitare il Consiglio, ed in particolare il Consigliere Picco, a constatare di persona lo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del laboratorio cartografico presso il BIT. La realizzazione dei lavori, che consentirà di ospitare dal punto di vista funzionale e tecnico le apparecchiature che sono già state acquisite con la prima tranche del programma cartografico ha subito un lieve slittamento di un mese intanto perché si è seguita la prassi corretta del concorso-appalto e dell'attribuzione dei lavori e poi perché si è dovuto subire una sospensiva di un mese per effetto delle manifestazioni che si sono avute presso il BIT, per cui i tempi previsti fine di novembre,scorreranno alla fine di dicembre.
Il materiale era stato acquisito e tenuto opportunamente protetto in casse sotto vuoto e con tutte le precauzioni occorrenti.
Nell'interrogazione si chiede perché certo materiale è stato acquisito così per tempo quando si poteva prima costruire il laboratorio e poi acquisire il materiale.
Voglio rispondere che non si tratta di materiale di acquisto corrente e di normale distribuzione, ma si tratta di apparecchiature costruite in un numero limitato di esemplari i quali vanno prenotati in anticipo. Entro la fine di novembre il laboratorio dovrebbe essere compiuto, entro il mese di dicembre il materiale dovrebbe essere installato e ai primi di gennaio l'impianto potrebbe essere completato.
Non si può assolutamente dire che quelle apparecchiature siano superate. I laboratori che si stanno attrezzando in varie parti d'Europa seguono questo abbinamento, semmai ci ha preceduti soltanto la Baviera che ha la presenza in Monaco della ditta MBB, quindi è in grado di avere le attrezzature in tempi più rapidi. Metto a disposizione del Consiglio la documentazione per gli elementi numerici e quantitativi che dovranno essere esaminati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Credo che l'ottimismo che caratterizza l'intervento dell'Assessore Astengo può avere come unica giustificazione quella di voler ridimensionare il fatto che ho evidenziato e di collocare l'operato di acquisizione e di interventi in una prospettiva di relativo ottimismo sia per quanto riguarda i tempi, sia per quanto riguarda i contenuti dei lavori che si dovranno fare.
L'Assessore ha dimenticato di dire che il materiale che nei mesi di giugno e luglio si trovava negli scantinati di corso Bolzano era stato acquistato, quando non vi era ancora alcuna determinazione di indirizzi da parte del Consiglio Regionale sul programma cartografico.
Credo di dover sottolineare al Consiglio la gravità del fatto perch quelle apparecchiature sono rimaste inutilizzate per almeno due anni con dei rischi che al momento della loro utilizzazione non mancheranno di evidenziarsi in tutta la loro gravità.
Indipendentemente da quello che è stato l'indirizzo successivo, le apparecchiature avrebbero per lo meno potuto essere usate per quanto attiene ad una normale gestione dell'archiviazione o degli strumenti urbanistici o di altro materiale cartografico che comunque oggi la Regione finisce per commettere all'esterno.
La realtà vera e scottante è che purtroppo questo materiale non pu essere utilizzato anche perché non c'é il personale che lo possa utilizzare e perché a suo tempo non vi é stato sostanzialmente un programma anche minimo che ne consentisse l'utilizzabilità, Questo è l'aspetto che più ci preoccupa anche in riferimento alla nuova struttura che si va delineando.
Al BIT si stanno predisponendo dei lavori e sta bene, però chiedo all'Assessore: la struttura amministrativa che dovrebbe sostenere questa attività a che punto di definizione si trova e come si configurerà? Il personale che dovrà occuparsi di quel tipo di lavorazione è stato reperito? Vi sono le condizioni reali e concrete perché tutto quello che era stato promesso nel programma di intervento, a suo tempo approvato dal Consiglio regionale anche se con riserve e con molti tagli, possa essere attuato? Soprattutto chiedo quali programmi operativi e concreti l'Amministrazione regionale creda di poter impostare nell'arco della vita che ancora gli sta di fronte, non escludendo il fatto che, in corrispondenza del trapasso elettorale amministrativo, vi possano essere delle discontinuità indipendentemente dai risultati che potrebbero ulteriormente attardare il processo di installazione di una struttura che tra l'altro, è legata ad investimenti onerosissimi che la Regione ha fatto da moltissimo tempo. Per tutte queste considerazioni, con riserva di poter riprendere in al altra sede l'argomento, mi ritengo completamente insoddisfatto della riposta fornita.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Interrogazione del Consigliere Castagnone Vaccarino inerente le costruzioni turistico-alberghiere nei Comuni di Pragelato, Sestriere e Cesana


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Castagnone Vaccarino inerente alle costruzioni turistico-alberghiere nei Comuni di Pragelato Sestriere e Cesana.
Rispondono gli Assessori Astengo e Moretti. La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

A seguito dell'interrogazione è stata predisposta dal mio ufficio di vigilanza una verifica della situazione dell'edilizia abitativa e alberghiera di quei Comuni.
Ho delle indicazioni in cubatura relative agli anni '77/78/79 nei 3 Comuni. La situazione dei Comuni e molto differente l'una dall'altra. A Sestriere si è continuato a lottizzare nel rispetto però dei piani già approvati a suo tempo. Si è proceduto al completamento di alcune lottizzazioni con quantità che numericamente non hanno estrema rilevanza.
Altrettanto si può dire di Pragelato.
Nel Comune di Cesana esiste invece una situazione abnorme. La cubatura realizzata nel '77 è di 146 mila mc, diminuisce negli anni 1978 e '79. I 146 mila mc sono stati realizzati nella località S. Sicario. Altri 54 mila mc sono stati realizzati in altre località. Si è anche rilevato che ci sono due concessioni, rilasciate nel 1979,che sono fuori del programma poliennale di attuazione. La preoccupazione più grossa, a mio avviso, sta nel fatto che il Comune di Cesana, che aveva avuto i programmi di fabbricazione approvati negli anni. '69, '71 e '74, ha una capacità insediativa estremamente rilevante; 2 milioni di mq a destinazione residenziale, in zone di espansione; per queste zone di espansione, già prima del '75, era stato presentato un piano di lottizzazione con 124 mila mq e approvato con quasi il doppio dei metri quadri (264 mq). Non capisco come possa essere stata raddoppiata la capacità insediativa in fase di approvazione.
Il problema preoccupante è che il Comune di Cesana, presentando il programma poliennale di attuazione, ha escluso dal conteggio 253 mila mc che erano stati licenziati nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge 10 al momento della data di formazione del p.p.a., (quasi 3000 vani che sono stati fatti "scappare"dal p.p.a) il quale rispetta il 10% di incremento, così come la legge 56 prescrive, ma omette di indicare la grossa quota di mc che erano stati già licenziati.
Questo fatto dovrà essere tenuto presente anche perché il Comprensorio di Torino non ha ancora segnalato i Comuni per i quali erogare i contributi. Abbiamo fornito delle indicazioni di massima ed i Comprensori hanno riesaminato la situazione. Si tratta di vedere se c'è anche richiesta di contributi per lottizzazioni che dovevano essere totalmente autosufficienti, soprattutto per questo carico di mc che sono stati licenziati, i cui oneri di urbanizzazione non risultano; quindi il p.p.a.
che è passato in Comitato ristretto, dovrà essere riesaminato alla luce di queste ultime indicazioni e di quelle del Comprensorio che ci darà ulteriori elementi di informazione. Sostanzialmente si può ritenere che lo sviluppo del Comune di Sestriere sia non proprio quello desiderato, ma perfettamente legittimo secondo i piani che sono stati approvati; quindi tutte le operazioni successive si inquadrano nei piani medesimi. Non c' null'altro da fare, in situazioni del genere, che sollecitare la revisione del piano regolatore.
Grave è invece il comportamento dell'Amministrazione di Cesana per gli elementi che ho evidenziato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

L' interrogazione del Consigliere Vaccarino pone uno degli interrogativi più gravi e più attuali del turismo moderno, e cioè a che condizione e fino a che punto lo sviluppo del turismo è compatibile non solo con la conservazione dell'ambiente naturale, ma anche con la società e con la cultura locale. Questo tema è stato affrontato nella primavera di quest'anno dall' ONU, attraverso l'organizzazione mondiale del turismo che ha lanciato un grido d'allarme per gli effetti collaterali negativi del turismo stesso.
Risulta assai arduo rispondere in questa sede e nel breve tempo a disposizione ad un quesito sulla situazione turistica dell'Alta Valle di Susa e Val Chisone. Abbiamo ereditato una situazione già esistente. Nel Piano di sviluppo non ci sono indirizzi che vanno al di là del rispetto dell'ambiente naturale, quindi è opportuno che il Consiglio affronti il problema perché non basta la risposta ad un'interrogazione. Ci sono alcuni interventi della Regione per quanto riguarda la legge di incentivazione turistica, ma la Regione non ha finanziato i condomini di Grange-Sises. La Regione ha preso in considerazione la domanda dell'esistente, che corrispondeva a circa 600 milioni, che è stata ridotta a 300 milioni e facendo riferimento ad una tabella della Camera di Commercio.
L'intervento è previsto su 150 milioni e a tutt'oggi la Regione è disponibile a dare il mutuo agevolato. La società non ha trasmesso la documentazione necessaria per il relativo decreto di finanziamento. Quindi il problema non è tanto quello di censire le strutture attuali, ma è quello di approntare un discorso molto più ampio, considerando che le Comunità montane e i Comuni molte volte nei loro piani non seguono le direttive della Regione. Il turismo non ha mai autorizzato insediamenti né rilasciato nulla osta per ciò che esiste nell' Alta Val di Susa e nell'Alta Val Chisone.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Gli insediamenti a cui fa riferimento la collega Castagnone Vaccarino insistono su aree vincolate ai sensi della legge del 1939 sulla tutela ambientale; tutela che, fino ad un anno e mezzo fa, era stata esercitata dalle Sovraintendenze e che dal '78 è passata alla Regione. Voglio precisare che noi non abbiamo autorizzato nessun insediamento. Le opere fatte o in corso di costruzione sono state autorizzate prima del passaggio delle competenze alla Regione.
Per Cesana sono state autorizzate alcune operazioni di varianti di progetti in corso, ampliamenti di insediamento, ma sono stati respinti tutti gli insediamenti che si localizzavano a ridosso della vecchia frazione di S.Sicario, stimolando la riconsiderazione delle lottizzazioni già approvate. Per il caso del Sestriere si dovrebbero intravedere responsabilità di merito nell'esercizio della competenza da parte della Sovrintendenza. Chi è stato a Sestriere può rendersi conto di come non sia stata mai esercitata azione di alcuna tutela ambientale né al momento dell'esame dei piani regolatori, né al momento dell'approvazione delle lottizzazioni, né al momento dell'approvazione dei singoli progetti. Quello di Sestriere è uno degli esempi più gravi e macroscopici di deturpazione del paesaggio e di degrado ambientale che sia stato fatto nella nostra Regione. Non da meno certo dei casi del meridione che spesso vengono simbolicamente denunciati.
Stiamo valutando i progetti al fine di recuperare quanto è recuperabile sapendo che siamo vincolati da una serie di atti formali che ha già in qualche modo sancito gli insediamenti. A Sestriere bisognerebbe abbattere gli edifici che sono stati costruiti.
C'é un punto dal quale possiamo partire: la legge n. 56 imponeva a quei Comuni di rivedere il piano regolatore. Quella dovrebbe essere la sede corretta per riprendere il discorso e definire quali azioni possano essere fatte per introdurre un principio di tutela ambientale. Questi Comuni non hanno rivisto il loro piano regolatore, credo che bisognerà partire da questo fatto per giudicare tutti gli atti che ci vengono presentati.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Mi rallegro di aver suscitato questo problema, anche se per ora ho avuto una risposta soltanto politica, nel senso che non è ancora operativa.
Restano tuttavia alcuni punti interrogativi. Da chi è stato approvato il p.p.a.? Non è forse il CUR? Perché il CUR ha approvato il p.p.a aggravando lo sconcio sul quale paiono essere d'accordo anche i rappresentanti della Giunta? Sento magnificare in continuazione le autonomie locali, ma, attenzione! che l'autonomia non porti a tipi di insediamenti come quelli di Sestriere di Cesana e di Pragelato con grattacieli nel mezzo di un paese di montagna sono esempi significativi che meritano una denuncia sull'ignoranza, sulla speculazione dell'ignoranza. La situazione di Sestriere è ignominiosa e tale che nessuna persona anche priva di cultura urbanistica non potrebbe non rimanere indignata. Alcuni fatti poi risultano assolutamente assurdi sotto tutti gli aspetti. Molti alberghi sono diventati case di abitazione e nello stesso tempo è stato dato il permesso per la costruzione di un nuovo albergo e mi chiedo se fra 2 anni verrà richiesto il mutamento di destinazione anche per il nuovo albergo. Potrebbe anche verificarsi questa ipotesi, perché se le ragioni che hanno fatto chiudere gli alberghi nel passato erano valide, come riuscirà a raggiungere un utile di gestione il nuovo albergo? Non solo, ma interi versanti di montagna sono stati deturpati, oltre che dagli insediamenti abitativi, anche dai mezzi di risalita e dalle piste create nelle vicinanze dei luoghi di rimboschimento per cui da un lato c'é stata la spesa del rimboschimento e dall'altro lato si sono distrutte le risorse. Di fronte alla concentrazione di questi insediamenti va fatta una denuncia politica per rilevare la pessima amministrazione finora portata avanti da parte dei Comuni e della Sovrintendenza, intervenendo il più possibile con le armi legali che si hanno a disposizione.
A questo punto, Assessore Moretti, non si dovrebbero concedere mutui agevolati nemmeno più per una capanna né alle Grange Sises né per qualsiasi altra opera del genere perché la situazione, che è già desolante, potrebbe diventarlo ancora di più.
Mi auguro che l'interrogazione presentata dal nostro Gruppo porti chiarezza su quanto è già stato fatto e su quanto si intenderà fare nel futuro, soprattutto per evitare la deturpazione e distruzione totale del patrimonio forestale. La possibilità abitativa di quelle tre località pu raggiungere 50.000 presenze di sciatori che distruggono alberi e siepi: trovarsi in quelle località oppure su una pista artificiale di tartan penso sia cosa assolutamente indifferente.
E' opportuno continuare il discorso sui parchi relativamente al raccordo Val Troncea-Argentera, di cui già avevo parlato, per poter salvaguardare quello che è ancora possibile salvaguardare, prima che a qualche Comune venga in mente di approvare qualche piano regolatore che prevede insediamenti anche in quelle località o di farci una speculazione rovinando quel poco che ancora è rimasto di salvaguardabile. Sono soddisfatta per il fatto che la Giunta ha recepito la gravità del problema che ho sollevato con la mia interrogazione, sono invece insoddisfatta per il poco che si è fatto a questo riguardo.



PRESIDENTE

La parola ancora al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La dottoressa Vaccarino ha introdotto in finale l'importante problema della forestazione. Abbiamo ereditato, nei dodici Comuni dell'Alta Valle di Susa, una situazione già esistente di autorizzazioni ad aprire piste, ma solo dopo l'entrata in vigore della legge 56 siamo intervenuti con una impugnativa. Ovviamente eravamo perdenti perché fino all'entrata in vigore della legge e ancora successivamente la competenza per il mutamento della destinazione era della Commissione della Camera di Commercio. Nella transazione imponemmo il piantamento di 400 mila alberi (contro il taglio di 2500) entro l'arco di tempo di tre o quattro anni. Molti alberi sono già stati messi a dimora e quindi il progetto sta andando favorevolmente avanti, come ho potuto controllare di persona. Abbiamo anche applicato con rigore il concetto di non consentire alcun taglio d'albero tranne che per i casi di maturazione completa, segnalata e controllata da parte del Corpo forestale. Nel bosco del Comune di Salbertrand furono ritardati per 3 anni i tagli dei boschi, anche degli alberi maturi, proprio nell'intento di ricostituire il patrimonio forestale, tanto è vero che, tolte alcune strisce, in quella zona la forestazione ha fatto un notevole passo avanti.
Ho voluto fornire queste informazioni per sottolineare come la Giunta tenga in conto il patrimonio forestale.



PRESIDENTE

Rimaniamo intesi che in una delle prossime sedute su questo argomento si aprirà un dibattito generale, in modo che tutti possano interloquire.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interpellanza dei Consiglieri Genovese, Oberto, Petrini, Picco e Bianchi inerente ai chiarimenti sulle circolari n. 928 e 979


PRESIDENTE

Passiamo all'interpellanza dei Consiglieri Genovese, Oberto, Petrini Picco e Bianchi inerente ai chiarimenti sulle circolari n. 928 e 979.
Risponde l'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Debbo intanto precisare che non si tratta di circolari, ma di lettere inviate ai Sindaci ed ai Comitati comprensoriali. Mi stupisco anche che si vada a vedere se le lettere abbiano il protocollo generale o il protocollo dell'Assessorato.
L'importanza del problema, però, è quello relativo all'attribuzione dei fondi per acquedotti, fognature e sedi municipali. In ossequio alla legge 56 abbiamo prospettato una metodologia diversa da quella degli anni passati essendovi quest'anno molti Comuni già dotati di programma poliennale di attuazione. La metodologia è quella di individuare una fascia di fondi da utilizzare per i Comuni dotati di ppa, individuando però anche fasce per i Comuni esonerati dal ppa, quelli che non hanno ancora potuto formare i ppa perché privi di strumento urbanistico e quelli che hanno dichiarato di essere pronti alla formazione degli strumenti urbanistici e che si sono impegnati per iscritto di fronte ai Comitati comprensoriali a presentare i programmi di attuazione.
Il primo passo compiuto, quindi, non va verso una programmazione astratta suddivisa in percentuali o in cifre individuate a priori, ma va verso una programmazione che parte dalle esigenze espresse attraverso i programmi poliennali di attuazione. Questo, d'altra parte, è lo spirito della legge 56 e della legge statale 10 che abbiamo recepito e tradotto in termini operativi. Pertanto, i Comitati comprensoriali non sono stati caricati di compiti che esulano dalle loro competenze, anzi, in sede di discussione della legge 56 ci furono forti critiche alla Giunta che ne limitava i poteri. Abbiamo interessato i Comitati comprensoriali, credo con grande successo, tant'è vero che nelle riunioni hanno discusso ampiamente su queste prime attribuzioni, che sono necessariamente grossolane; e che saranno a regime soltanto quando tutti i ppa saranno predisposti. Sono già approvati circa 100 ppa e altrettanti sono in itinere. Alcuni ppa non danno indicazioni precise e non chiedono il contributo per opere specifiche.
Attraverso operazioni di affinamento, per le quali è assolutamente necessario il confronto a livello regionale, si stanno delineando le richieste per opere concrete di cui si dimostra l'esigenza sia per sopperire a precedenti fabbisogni insoddisfatti, sia per sopperire a fabbisogni relativi alle opere previste dai ppa. Abbiamo quindi agito nel rispetto della legge 56 e nel significato dei ppa e i Comitati comprensoriali hanno recepito queste indicazioni. La dimostrazione sta nel fatto che nella terza riunione, che si è tenuta giorni or sono (la quarta si terrà prima della fine del corrente mese) i Comitati comprensoriali hanno presentato le indicazioni e le priorità che suggeriscono. I Comitati comprensoriali di Alba-Bra e di Torino hanno chiesto un rinvio a fine mese questo termine è assoluto se si vogliono attribuire i contributi per opere che possono avere inizio con il bilancio 1979.
La priorità assoluta viene quindi data alle opere comprese nei ppa o ai Comuni esonerati dai ppa che comunque sono legati ad opere che sono state progettate, per le quali esistono i progetti esecutivi.
In sede di discussione delle modifiche alla legge 56 si potrà fare un ulteriore passo in questo senso per rendere la programmazione operativa delle opere pubbliche più celere rispetto alla procedura che abbiamo ereditato dallo Stato e che la legge 28 ancora riflette. Il passaggio ad una procedura più veloce con l'approvazione a pacchetto delle opere e con l'attribuzione dei contributi potrà garantire un' accelerazione nell'attuazione delle opere stesse, la quale passa, però, attraverso a questa definizione di base che è la formazione dei ppa.
I Comitati comprensoriali non hanno sollevato eccezioni circa questa operazione, e si sono fortemente impegnati. Nell'incontro del 27 novembre avremo gli elementi complessivi e mi riservo di presentare in Consiglio la tabella delle operazioni di assestamento e di adattamento che sono state via via formulate con un processo di successive approssimazioni che tiene conto del momento cronologico in cui noi ci collochiamo e di un periodo di avanzata applicazione della legge 56 che ancora non può considerarsi conclusa. L'ordine del giorno del 25.5.78 riguardava opere in dipendenza di calamità naturali con riferimento alla legge 1, quindi non ha uno specifico riferimento rispetto a questa materia (la legge 1 viene impiegata dai Comuni e consente qualche accelerazione nel processo di variante). D'altra parte, la Regione Piemonte, con la legge 56, è stata molto più generosa del legislatore statale perché ha consentito la formazione congiunta dei ppa con la variante dello strumento mettendo i Comuni in grado di modificare gli strumenti in relazione alle esigenze della prima tranche del programma poliennale.
Stiamo rispettando i termini ristretti della legge 56 dal momento che fino ad oggi le perimetrazioni ed i ppa sono contenuti nei tempi stabiliti.
Faccio presente che esistono tempi tecnici per la predisposizione di atti amministrativi e per la loro approvazione che comportano la sottrazione di alcuni giorni dei termini complessivi stabiliti negli articoli della legge 56.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Consigliere Petrini, firmatario con altri Consiglieri dell'interrogazione, è interessato a questo tema; peraltro ha chiesto congedo, quindi penso che abbia diritto di intervenire la prossima volta.
Preannuncio la presentazione di una mozione su questo argomento.



PRESIDENTE

Il Presidente della Giunta propone di rinviare la replica in una successiva seduta. Il Consigliere Petrini verrà a conoscenza attraverso il testo stenografico della risposta all'Assessore Astengo.
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siccome il Consigliere Picco nella risposta all'interrogazione sugli impianti cartografici ha fatto alcune affermazioni che vorrei chiarire perché non rispondenti alla realtà e siccome ha posto dei quesiti relativi al personale, chiedo che questi argomenti vengano discussi in Consiglio quanto prima, unitamente al documento finale del progetto cartografico presentato nel mese di luglio e da tempo giacente presso la II Commissione e al disegno di legge 445 relativo al personale e alla gestione del laboratorio cartografico. In quell'occasione, attingendo anche dal testo stenografico della risposta del Consigliere Picco, mi sarà consentito di puntualizzare alcuni fatti.



PRESIDENTE

Mi sembra che anche su questo punto non vi siano contrasti. Le interrogazioni ed interpellanze sono così concluse.


Argomento:

Interpellanza dei Consiglieri Genovese, Oberto, Petrini, Picco e Bianchi inerente ai chiarimenti sulle circolari n. 928 e 979

Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Cerchio, Debenedetti Minucci, Oberto Tarena,Petrini e Vera.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati dalla Giunta regionale i seguenti progetti di legge: N. 475: "Modifica ed aumento degli stanziamenti della legge regionale 20/8/1973 n. 22, sui contributi alle autolinee" N. 476: "Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979 n. 59: Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve" N. 477: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere" N. 478: "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale".


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge

Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 10/10/79: "Integrazione della legge regionale 4/4/79 n. 17" alla legge regionale del 12/10/1979: "Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate alla utilizzazione di energie rinnovabili nell'edilizia residenziale" alla legge regionale dell'11/10/79: "Interventi a favore dei Comuni e dei loro Consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate".


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo

Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 12/10/1979: "Promozione di studi per il risparmio delle risorse energetiche e di impianti sperimentali per lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo

Argomento:

e) Ordine del giorno trasmesso dal Comune di Macugnaga


PRESIDENTE

Il Comune di Macugnaga ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale e relativo all'evento calamitoso provocato dalla fuoriuscita del laghetto delle Loccie il 19/7/79.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetto di legge n. 469 "Norme integrative e modificative della legge regionale 29/6/1978, n. 38 e della legge regionale 31/8/77, n. 46 in materia di calamità naturali"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 469 "Norme integrative e modificative della legge regionale 29/6/1978 n.
38 e della legge regionale 31/9/77 n. 46 in materia di calamità naturali".
La parola al relatore, Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano, relatore

Su questa legge sarebbe intervenuto il Consigliere Petrini, che aveva già dato un notevole apporto di impegno e di passione nell'elaborazione della legge 38 di cui oggi si propone la modifica e l'aggiornamento.
I precedenti legislativi sono, come è noto, la legge regionale n. 46 del 21/9/77 attuativa dei decreti delegati, la legge regionale n. 38 del 29/6/78 che prevedeva interventi organici con finalità di prevenzione e tendeva a dotare la Regione di uno strumento efficiente, sia per prevenire sia per dare risposte tempestive e durature nel tempo alle carenze messe in evidenza dagli eventi calamitosi, dando sollievo ai colpiti.
La dura esperienza regionale in materia di calamità naturali, basti ricordare quelle del maggio '77, dell'agosto e dell'ottobre '78, e la casistica più varia e fantasiosa che la realtà ha presentato ci ha suggerito, per ragioni di equità e di giustizia distributiva, per l'esigenza e la volontà di liquidare e chiudere la fase degli indennizzi e degli interventi in modo sollecito e giusto ed, infine, per affinare uno strumento legislativo capace di dare risposte globali e razionali ai problemi di prevenzione, ripristino ed indennizzo connessi o derivanti dalle calamità, alcune modificazioni che, sul testo approvato dalla Giunta per concorde sollecitazione e valutazione dei Gruppi, la II Commissione ha integrato ed approvato all'unanimità con tempi solleciti come la materia comporta.
Oggetto della legge di modifica, oggi sottoposta al Consiglio, sono gli interventi regionali per i fabbricati di civile abitazione danneggiati o distrutti. Si estendono i contributi e gli indennizzi anche fuori dell'ipotesi della fisica riparazione o ricostruzione dei fabbricati.
Difficoltà oggettive e soggettive impediscono o sconsigliano in molti casi per ragioni pubbliche e private spesso riconducibili all'interesse generale, la ricostruzione in loco degli edifici e invece sollecitano indennizzi per investimenti sostitutivi.
Si ampliano le condizioni soggettive per l'ammissione ai contributi. La realtà ha rivelato una casistica che non era soddisfatta dalla legge, pur impostata correttamente.
Si accelerano e si razionalizzano, infine, le procedure di intervento con la previsione di atti e di interventi diretti da parte della Regione sempre nel rispetto delle volontà delle autonomie, dei Comuni.
Elemento significativo, definito in Commissione, è costituito dall'estensione dei benefici ai danneggiati delle calamità del '77 che abbiano però presentato entro i termini delle norme vigenti domanda di indennizzo.
Pare ovvio ritenere da parte del relatore, ed eventualmente è un elemento di suggestione alla discussione ed all'integrazione del testo, che la presente legge richieda semplicemente che sia stata validamente manifestata la volontà del cittadino di ottenere contributo od indennizzo con la presentazione di una domanda all'Ente pubblico sia esso il Comune o la Regione, in qualsiasi sua sede, ad evitare che si aprano ulteriori contenziosi nel caso in cui la domanda non sia stata presentata alla sede opportuna. Ove incertezze sorgessero, il testo licenziato dovrebbe essere integrato e emendato in aula.
Concludiamo, augurandoci che il futuro ci riservi poche occasioni di utilizzo di questa normativa, ma non sarà stato comunque inopportuno e vano rendere più efficiente lo strumento legislativo che la Regione si è data.



PRESIDENTE

La parola al Vice Presidente della Giunta regionale Bajardi.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale.

Ieri è stato consegnato ai colleghi il quadro della situazione dei territori colpiti dall'alluvione dell'agosto 1978. I risultati in sostanza confermano la positività del provvedimento assunto l'anno scorso, ma anche la necessità di assumere i provvedimenti di oggi per migliorare la normativa relativa ai danni ai privati.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame degli articoli.
"Articolo 1 - All'articolo 2 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente paragrafo: 'f) concessione di indennità a privati per fabbricati urbani di civile abitazione o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'articolo 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente articolo 7 bis: 'In alternativa agli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 7, può essere richiesto alla Regione Piemonte un indennizzo del danno subito a seguito di eventi calamitosi, dichiarati gravi ai sensi dell'articolo 9, da parte dei proprietari che si trovino nelle seguenti condizioni: 1) Fabbricati di civile abitazione, danneggiati o distrutti, che non rientrino tra quelli previsti dal primo comma dell'art. 7, in quanto alla data dell'evento calamitoso risultavano in corso di costruzione, o non ultimati o, se ultimati, non era stata rilasciata per essi la licenza di abitabilità o non erano ancora stati abitati.
2) Fabbricati rurali, non a servizio di aziende agricole, per i quali non sussiste la condizione prevista dal primo comma dell'art. 7 e cioè 'destinato alla residenza o dimora abituale dei proprietari'.
3) Fabbricati che non risultano censiti in quanto i proprietari non avevano a suo tempo presentato la domanda di trascrizione al NCEU.
L'indennizzo è subordinato alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
4) Fabbricati da riparare o da ricostruire o fabbricati in corso di costruzione su aree per le quali sussistano vincoli idrogeologici o contrasti di destinazione con gli strumenti urbanistici vigenti.
5) Proprietari che non intendano, per qualsiasi motivo, riparare o ricostruire i fabbricati danneggiati.
6) Impossibilità da parte del Comune di reperire nuove aree per l'insediamento dei fabbricati da ricostruire in altra sede.
L'indennizzo è determinato valutando l'immobile all'epoca dell'evento calamitoso e tenendo anche conto della sua vetustà; restano invariate le percentuali e le limitazioni di cui al primo, secondo, terzo comma dell'art. 7. Per la concessione dell'indennizzo i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, entro i termini fissati dall'art. 7 - comma undici - la documentazione elencata ai paragrafi a), b), c), del comma stesso, nonché la perizia del danno, redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale e giurata avanti al Cancelliere della Pretura competente per territorio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - I commi quarto e sesto dell'art. 7 della legge regionale n. 38/78 sono sostituiti dai seguenti: 'Nel caso di calamità naturali dichiarate gravi ai sensi dell'art. 9, ove, per ragioni tecniche accertate da uffici tecnici regionali, sia riconosciuta l'impossibilità di ricostruire in loco i fabbricati danneggiati o distrutti, e le aree individuate dai Comuni per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consente la realizzazione, i Comuni devono presentare alla Regione il piano esecutivo dei nuovi insediamenti unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico'.
'Ove peraltro non esista strumento urbanistico operante, i Comuni sono tenuti a presentare alla Regione un piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, anche all'esterno della perimetrazione dell'abitato, con l'individuazione delle aree destinate alla costruzione dei nuovi edifici in sostituzione di quelli non ripristinabili o ricostruibili in loco. Il piano tecnico esecutivo definirà l'utilizzazione dell'area e le caratteristiche tipologiche degli edifici, con riferimento alle condizioni d'uso abitativo e produttivo, dell'insediamento da sostituire. Detto piano, redatto, in caso di rinuncia da parte del Comune, a cura della Regione Piemonte sentito il Comune stesso, è approvato, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, con delibera della Giunta regionale con procedura d'urgenza' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - All'art. 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente articolo 7 ter: 'Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamenti di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: 'Le provvidenze previste all'art. 2, lettere c) d), e), f), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del Consiglio regionale, che provvede altresì, su proposta della Giunta regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale n.
38/78 viene aggiunta la lettera 'f"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n.
38/78 è sostituito dal seguente: 'Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere d), f) dell'art. 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: 'Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o meglio rispondenti alle pubbliche esigenze"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Il settimo comma dell'art. 7 della legge regionale n.
38/78 è sostituito dal seguente: 'I Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'art. 9 della presente legge"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Norme transitorie - Articolo 10 - Ove, a seguito delle alluvioni del maggio '77, sia riconosciuta la necessità di ricostruire in altra sede i fabbricati distrutti o danneggiati, i Comuni, in assenza di strumento urbanistico operante ai sensi della legge regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive variazioni, possono consentire le ricostruzioni in conformità alle previsioni dei piani di ricostruzione attuativi della legge 12/1/1969 n. 7, nei limiti della loro validità temporale, fissata in un decennio dalla loro approvazione all'art. 3 della citata legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 (Modifica della legge regionale 31/8/77 n. 46) L'applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 38/78 viene estesa anche alla legge regionale 31/8/1977, n. 46".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - I benefici previsti dagli art. 1 e 2 della presente legge sono estesi ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle calamità atmosferiche del maggio e dell'ottobre 1977, che abbiano presentato, entro i termini, istanza di contributo.
Per quanto attiene all'evento alluvionale dell'agosto 1978 i benefici di cui al punto 5) dell'art. 2 sono estesi anche ai proprietari che non hanno ritenuto a suo tempo di presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 38/78.
Le domande per ottenere i benefici di cui ai precedenti commi debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'alt. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Trasporti su gomma

Esame progetto di legge n. 475: "Modifica ed aumento degli stanziamenti delle leggi regionali 22/73 e 15/75 sui contributi alle autolinee"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 475: "Modifica ed aumento degli stanziamenti delle leggi regionali 22/73 e 15/75 sui contributi alle autolinee".
La parola al relatore, signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Il disegno di legge, in considerazione dell'aumento dei costi del prezzo del gasolio di circa 26 lire a Km adegua la corresponsione del contributo chilometrico che viene riservato alle aziende di trasporto.
Il contributo massimo previsto dalla legge era di 55 lire a km, la corresponsione è stata complessivamente sulle 54 lire per l'esercizio 1978 raggiungendo quasi l'importo massimo ammissibile fissato dalla legge 22/73 modificata dalla legge 15/75' Il contributo per km era vincolato alla messa in atto da parte dell'azienda di investimenti pari al 40%del contributo stesso. Occorre quindi ridurre la percentuale di riserva per gli investimenti dal 40% al 25% dell'intero contributo per mantenere le condizioni precedenti, poiché il maggior contributo serve esclusivamente a coprire spese di esercizio.
Il provvedimento ha decorrenza dal 1/7/79. La Commissione competente l'ha licenziato unitariamente nella seduta di martedì scorso.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Per consentire alle aziende esercenti trasporti pubblici nel Piemonte di far fronte agli oneri derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, la Regione Piemonte concede un contributo di 26 L/km in aumento a quello già previsto dalla legge 20/8/73, n. 22.
Conseguentemente, il secondo comma dell' art. 1 della legge 20/8/73, n. 22 è così modificato: 'Il contributo è concesso a fronte di oneri effettivamente sostenuti per il rinnovo, l'ammodernamento tecnico e la conservazione in efficienza del materiale rotabile fino ad un massimo di : a) L. 66 per autobus/km alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua non superiore ai 400.000 autobus/km elevabile a L. 76 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane b) L. 76 per autobus/km alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua superiore ai 400.000 autobus/km elevabile a L. 86 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane c) L. 86 per autobus/km alle aziende speciali di cui al T.U. approvato con R.D. 15/10/1925 n. 2578 ed alle società pubbliche ed a prevalente partecipazione pubblica, elevabile a L. 96 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane'.
La rivalutazione del contributo chilometrico di cui al primo comma e successivi del presente articolo si applica a decorrere dal primo luglio 1979".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La percentuale di contributo di cui all'art. 5 - secondo comma - della legge regionale n. 15 del 21/3/1975, riservata al rinnovo del materiale rotabile e investimenti, viene ridotta al 25% ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 1980 saranno finanziati a carico del cap. 5910 del bilancio per lo stesso anno e per gli anni successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame progetto di legge n. 466: "Provvedimenti in ordine all'attuazione di un esperimento tariffario regionale in alcuni Comprensori della Regione nonché in ordine alla gestione economico-finanziaria dei servizi da parte dei Consorzi di gestione trasporti"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame progetto di legge n. 466: "Provvedimenti in ordine all'attuazione di un esperimento tariffario regionale in alcuni Comprensori della Regione, nonché in ordine alla gestione economico-finanziaria dei servizi da parte dei Consorzi di gestione trasporti".
La parola al relatore, signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

L'avvio della sperimentazione del nuovo sistema tariffario ha dato luogo alla presentazione del disegno di legge che stiamo esaminando. Il nuovo sistema tariffario si riferisce in particolare agli abbonamenti per operai e studenti per i quali viene concesso uno sconto sulla tariffa base progressivo in rapporto diretto alla quantità di servizi che l'utente utilizza.
Le aziende che gestiscono questo tipo di sperimentazione hanno richiesto la garanzia che sarà comunque coperta dalla Regione la differenza finanziaria che potrebbe venirsi a determinare fra il vecchio ed il nuovo sistema tariffario - quota pagata dall'utente più quota contributo regionale.
Di qui la predisposizione del disegno di legge per la sperimentazione del sistema tariffario in corso nei Comprensori di Biella, Vercelli e Borgosesia, per gli anni 1979/1980.
La Commissione unanimemente ha espresso parere favorevole su di esso.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Ai fini della valutazione dei risultati dell'esperimento tariffario attuato nei Comprensori di Biella-Vercelli e Borgosesia per la realizzazione della riforma del sistema tariffario regionale, le aziende interessate all'esperimento sono tenute a fornire alla Regione, Servizio trasporti, la seguente documentazione: 1) Prospetto dei ricavi mensili conseguiti dall'azienda nel periodo 1 ottobre 1978/30 settembre 1979 distinti per documenti di viaggio.
2) Prospetto dei ricavi mensili derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria conseguiti dall'azienda nel corso dell'esperimento.
3) Turni dei servizi svolti dall'azienda nel periodo 1° ottobre 1978/30 settembre 1979 e nel corso dell'esperimento, secondo i modelli forniti dalla Regione, Servizio trasporti.
4) Altri dati informativi e statistici ritenuti necessari dalla Regione, Servizio trasporti, tra i quali anche quelli relativi ad eventuali oneri derivanti da modifiche della struttura amministrativa ed organizzativa dell'azienda.
La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al sistema tariffario sperimentale introducendo, anche nel corso dell'esperimento, le modifiche che si rendono necessarie e significative per un'estensione del sistema sull'intero territorio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Gli eventuali maggiori oneri e gli eventuali minori ricavi del traffico derivanti dalle aziende a seguito dell'introduzione dell'esperimento tariffario sono coperti dalla Regione, su richiesta delle aziende stesse e sulla base di accertata e valida documentazione.
Nel caso in cui venga accertata, anche nel corso dell'esperimento, una contrazione del volume dei ricavi conseguiti dalle aziende interessate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare il livello tariffario nell'area di sperimentazione.
Le variazioni tariffarie interessanti l'intero territorio regionale sono comunque applicate nell'area sperimentale.
Le disposizioni di cui alla presente legge si intendono estese ad eventuali altre aree di sperimentazione del nuovo sistema tariffario attuate entro il 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli vengono estese ai Consorzi di gestione trasporti degli altri Comprensori già costituiti al fine di garantire per il 1979 la funzionalità economica finanziaria della gestione dei servizi in attesa dell'estensione del nuovo sistema tariffario" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 3 é approvato.
"Articolo 4 - Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: per l'onere derivante dall'art. 1 con gli stanziamenti di competenza del capitolo 5810 del bilancio 1980 per l'onere derivante dagli art. 2 e 3 con gli stanziamenti di competenza del capitolo 5860 del bilancio 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetto di legge n. 476: "Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979 n. 59: provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve"


PRESIDENTE

Punto tredicesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
476: "Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979 n. 59: provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve".
La parola al Vice Presidente Bajardi per una breve precisazione.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Nel passaggio della legge dalla Commissione al Consiglio vi fu un errore di interpretazione. La data per la presentazione della documentazione è del 31/5.



PRESIDENTE

Vi do lettura dell'articolo unico.
"Articolo unico - Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: 'Entro il 31 maggio di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi organi deliberativi, dell'attività svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero della neve nella stagione invernale trascorsa"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari - Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati

Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 36 (Susa)


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del punto quindicesimo all'ordine del giorno: Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 36 (Susa).
Vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale Udita la relazione della V Commissione in ordine allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 36 visto il DPR 24/7/1977, n, 616 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 Vista la legge regionale 8 agosto 1977, n 39 Vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alla suddetta Unità Locale dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nel documento allegato; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterlo al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 472: "Legge regionale contenente disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5/8/78, n. 457"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n 472: "Legge regionale contenente disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5/8/78, n. 457" La parola al relatore, professoressa Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la legge 5 agosto 1978 n. 457 all'articolo 25 stabilisce che le Regioni provvedano a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolato-convenzionata, attraverso l'emissione di bandi di concorso, per ambiti territoriali determinati, che prevedano per ogni categoria di operatori criteri oggettivi di scelta.
La presente legge adempie al dettato della legge nazionale, permettendo quindi in concreto l'attuazione degli interventi edilizi, ma intende anche sviluppare, proprio attraverso l'individuazione dei criteri oggettivi richiesti, quegli elementi di impostazione di una politica programmata della casa e del territorio che sono presenti all'interno delle disposizioni generali della 457, e che devono essere potenziati per non vanificare, sotto la pressione del bisogno e delle richieste urgenti di intervento, quegli obiettivi di pianificazione territoriale che puntano ad un più razionale uso del territorio, ad un riequilibrio dell'assetto regionale, così come è stato indicato nel Piano di sviluppo regionale e come si sta delineando attraverso la stesura dei piani regolatori comunali e intercomunali e nelle linee programmatiche elaborate dai piani comprensoriali.
Ma allora i criteri di scelta devono privilegiare le caratteristiche dell'intervento proposto, individuato da priorità territoriali urbanistiche, sociali di interesse generale: sono cioè gli ambiti di localizzazione, i costi, i tempi di realizzazione a condizionare, in prima istanza, la selezione, a cui si assommano poi le caratteristiche sia del destinatario, il tipo di utenza, sia del soggetto attuatore, la capacità produttiva, la qualificazione tecnica quando possano garantire tecnologie avanzate in grado di economizzare costi e tempi di costruzione.
In questa prospettiva i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di risanamento devono essere preceduti da considerazioni sulla situazione territoriale,la disciplina urbanistica, le caratteristiche socioeconomiche di chi occupa le abitazioni da risanare.
Devono essere articolati precisi programmi di intervento di iniziativa comunale che permettano di individuare la necessità, la fattibilità e il valore sociale delle proposte.
Solo allora è possibile provvedere, mediante elementi di confronto sufficientemente semplici, all'individuazione dei soggetti beneficiari sia per quanto si riferisce alle singole categorie sia ai soggetti attuatori.
In tale contesto, è data, all'Ente pubblico, la funzione programmatoria delle scelte territoriali, difficilmente attuabile se l'individuazione degli interventi da finanziare fosse unicamente conseguente alle proposte degli operatori interessati.
Spetta ai Comuni inoltre predisporre programmi generali sul patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, segnalando non solo priorità, tempi costi e modi di realizzazione, ma anche le priorità di ammissione a finanziamento degli interventi da attivare a cura degli operatori privati in relazione alla loro rilevanza sociale ed alla loro immediata fattibilità.
E' ovvio che in tale situazione la selezione degli operatori non potrà che essere conseguente all'individuazione degli interventi sulla base della coerenza del programma formulato dal Comune e sarà soggetto alla sola verifica di possesso dei requisiti di ammissibilità ai bandi.
Infatti, mentre per le nuove costruzioni, la localizzazione regionale l'indicazione delle aree da parte del Comune e la selezione del soggetto attuatore sono operazioni indipendenti e temporalmente successive, per gli interventi di recupero ciò non è possibile e l'individuazione dell'intervento è inseparabile dalla selezione dell'operatore che ha l'immediata disponibilità del bene e può quindi attivare i finanziamenti in tempo utile.
Gli adempimenti previsti dal disegno di legge sono chiaramente precisati: 1) la Regione definisce gli indirizzi programmatori, programmatici e territoriali, determinando la localizzazione delle disponibilità finanziarie 2) i Comuni e gli IACP formulano, nell'ambito delle proprie competenze i programmi di intervento per il recupero del patrimonio abitativo esistente pubblico e privato e i programmi di nuove costruzioni di edilizia agevolata e convenzionata 3) la Regione individua gli interventi degli Enti pubblici da ammettere a finanziamento sulla base dei programmi predisposti dai Comuni e dagli IACP e delle quote di finanziamento attribuite sulla base della ripartizione della CER 4) la Regione emette i bandi di concorso per ambiti territoriali e per categorie di operatori 5) gli operatori presentano la documentazione necessaria alla partecipazione ai bandi di concorso con la relativa domanda 6) Comuni e Comprensori trasmettono alla Regione eventuali osservazioni sulle domande loro pervenute in copia 7) la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente individua i soggetti incaricati della realizzazione mediante l'applicazione, anche attraverso l'attribuzione di indice numerico, dei criteri individuati dalla presente legge 8) la Regione approva le graduatorie di ciascun bando per ogni categoria di operatori.
Il disegno di legge si compone di tre titoli.
Il titolo I: "Organizzazione territoriale - tipi di intervento soggetti attuatori" fissa le premesse della legge, definendo l'ambito di applicazione nel più ampio contesto delle competenze regionali in materia di ripartizione territoriale dei finanziamenti disponibili; i tipi di intervento previsti con le relative priorità e le quote di finanziamento attribuite; i soggetti ammessi a finanziamenti per i diversi tipi di intervento.
Il titolo II "Norme per l'individuazione dei soggetti attuatori" disciplina analiticamente tutta la materia della selezione degli operatori fissa tempi e modi per l'emissione dei bandi, la presentazione delle domande, la formulazione delle graduatorie sulla base di criteri,di priorità, nonché disposizioni, particolari per il recupero e per la realizzazione di interventi integrati.
Il titolo III "Disposizioni transitorie e finali" detta norme particolari relative agli interventi di completamento di iniziative avviate coi finanziamenti del primo progetto biennale 1978/79.
In particolare l'articolo 2 fissa le modalità ed i limiti di ammissione a contributo per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per le diverse categorie di operatori, vincolando ognuna di esse ad impiegare una quota non inferiore al 5% del finanziamento disponibile per tale tipo di intervento, salvo attribuire alle altre categorie la parte della quota vincolata non utilizzata, ciò per garantire l'efficacia della priorità attribuita agli interventi di recupero.
L'articolo 3 detta norme circa la formulazione da parte dei Comuni del programma di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente fissando gli elementi informativi e le indicazioni che deve contenere e i tempi di presentazione.
L'articolo 4 dispone che Comuni e IACP formulino un programma di intervento anche per le nuove costruzioni sulla cui base saranno segnati i finanziamenti nei limiti dell'aliquota loro attribuibile.
L'articolo 5 individua le categorie dei soggetti attuatori ammissibile a finanziamento in relazione ai diversi tipi di intervento e al titolo di godimento degli alloggi realizzati.
L'articolo 6 subordina il finanziamento delle iniziative proposte dagli Enti pubblici alla sola verifica di compatibilità con gli indirizzi programmatici regionali.
Gli articoli 7 e 8 prevedono l'emissione da parte della Regione di appositi bandi di concorso differenziati in conformità al disposto dell' articolo 25 della legge 457 per l'individuazione degli operatori privati da ammettere a finanziamento.
Le modalità di emissione dei bandi e le indicazioni che devono esservi contenute sono prescritte dall'articolo 9.
Gli articoli 10, 11 e 12 fissano i criteri di selezione per le varie categorie di operatori, in rapporto particolarmente alle caratteristiche socio-economiche dell'utenza, alla capacità produttiva ed operativa, alla partecipazione a bandi precedenti, al contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione, alla qualificazione tecnica, alla disponibilità ad interventi aggiuntivi convenzionati e alla stipula di convenzioni speciali all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
L'articolo 13 fissa i tempi e modi di presentazione delle domande di partecipazione ai bandi.
L'articolo 14 disciplina il procedimento di formazione delle graduatorie.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente previa consultazione delle organizzazioni regionali dei soggetti attuatori individua i soggetti incaricati alla realizzazione di interventi edilizi mediante l'applicazione, anche attraverso l'attribuzione di indici numerici, dei criteri indicati ai precedenti articoli 10, 11 e 12.
L'articolo 15 indica la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori da parte dell'Assessorato competente.
Particolare rilevanza agli effetti della programmazione edilizia e della politica regionale per la casa assume l'articolo 17 la cui normativa è finalizzata a realizzare economie di scala attraverso la prefigurazione di ambiti territoriali destinati a insediamenti consistenti e l'assegnazione di finanziamenti certi e costanti per tutta la durata del programma decennale a favore delle categorie beneficiarie.
Con questo articolo si tende anche a far costituire ai soggetti attuatori i necessari Consorzi che, organizzando una pluralità di operatori, rappresentano la garanzia attuativa economica e partecipativa per una corretta realizzazione degli interventi costruttivi, che non potranno essere inferiori a mille alloggi.
L'articolo tende inoltre a promuovere interventi sperimentali ai fini di un miglioramento tecnologico delle abitazioni e di un contenimento dei tempi e costi di costruzione.
La Regione può disporre il finanziamento di tali iniziative la cui individuazione è operata dalla Commissione consiliare competente.
L'articolo 18 disciplina l'ammissione a finanziamento di interventi di completamento delle iniziative avviate in esecuzione del primo progetto biennale; ne fissa l'incidenza minima complessiva e l'entità in rapporto alla consistenza dell'intervento originariamente promosso; precisa le caratteristiche richieste ai destinatari.
L'opportunità di tale norma transitoria è dovuta alla sproporzione fra le richieste e la limitata disponibilità finanziaria del primo progetto biennale che ha costretto, nel tentativo di avviare quante più iniziative possibili, a frazionare notevolmente il finanziamento accogliendo anche i programmi finanziati solo in parte.
Occorre quindi per dare organicità edilizia urbanistica e dimensione economica a molti di tali interventi, riconoscere una integrazione di finanziamento.
Le ulteriori disposizioni transitorie previste dall'articolo 19 fissano i tempi per la prima formulazione dei programmi di intervento per nuove abitazioni e recupero dell'esistente da parte degli Enti pubblici.
Inoltre, tenendo conto dei tempi molto stretti, si prevede la possibilità che la selezione dei soggetti attuatori degli interventi di recupero in sede di formazione del secondo progetto biennale possa avvenire anche in assenza del programma di intervento di cui all'articolo 3.
Infine, con l'articolo 20 si rimanda per quanto non previsto alle leggi 865 e 457.
L'urgenza e la rilevanza sociale ed economica della presente legge ne raccomanda l'immediata discussione ed approvazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

La legge segue, sia nella forma sia nella sostanza, le linee di interpretazione della legge 457 che sono già state applicate nel corso della predisposizione del primo progetto del biennio '78/79 e che avevano avuto non solo unanime adesione del Consiglio regionale, ma la generale soddisfazione ed approvazione da parte dei soggetti attuatori e delle rispettive categorie.
Per questa ragione, mi sembra giusto e del tutto corretto il criterio seguito dall'Assessorato regionale competente e dalla Il Commissione di non apportare varianti di fondo alla procedura già sperimentata favorevolmente ma di ricercare, soprattutto, una più puntuale programmazione degli interventi sia nella fase della localizzazione sia in quella dell'individuazione dei soggetti attuatori. Non ho null'altro da aggiungere a quanto è detto nella relazione della collega Ariotti e dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, anche il nostro Gruppo darà voto favorevole a questa legge, non senza sottolineare alcune osservazioni.
La Commissione su questo argomento è chiamata ad assumere rapidamente grosse decisioni che implicano tutto un sistema territoriale piemontese.
Sarebbe opportuno, finita questa tornata costruttiva, continuare a lavorare su queste ipotesi per gli anni a venire facendo delle ricerche oggettive.
Spesso constatiamo che i piccoli Comuni sono impossibilitati a richiedere ed avere il finanziamento perché o sono privi di uffici tecnici oppure hanno il segretario comunale una o due volte alla settimana, per cui rimangono in arretrato. Compito della Regione dovrebbe essere quello di intervenire nelle zone secondarie. E' interessante conoscere quali sono i Comuni in cui occorrono le case, dato che non tutti i Comprensori hanno le stesse esigenze; infatti Torino e la prima cintura hanno forti esigenze altre zone invece non hanno le stesse difficoltà.
E' inoltre opportuno stabilire procedure molto più semplici.
Capisco che molti documenti sono necessari, ma molte volte la loro complessità impedisce la celerità. Sappiamo che spesso le piccole cooperative non sono in grado di provvedere a tutte le operazioni preventive necessarie per avviare i programmi e sono costrette a rivolgersi ad altri Enti. La Regione dovrebbe essere presente anche nei piccoli organismi.
L'ultima considerazione che faccio è relativa alle imprese di costruzione. Normalmente i Consorzi di imprese di costruzione più importanti assumono i lavori e li affidano poi a imprese minori. Ritengo che tutte le imprese, anche quelle di modesta entità, purché diano garanzie, debbano essere in condizione di assumere i lavori. Questa osservazione vale non solo per la legge che stiamo approvando, ma dovrebbe valere anche per il futuro per ovviare agli inconvenienti che ho segnalato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Ha facoltà di parola il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Con questo disegno di legge diamo esecuzione al disposto dell'art. 35 della legge 457. La nostra Regione è quindi in grado di procedere, nel rispetto dei tempi indicati, alla formulazione e all'approvazione del secondo programma biennale di attuazione della 457; inoltre, si dota di una normativa indispensabile per dare maggiore rigorosità ai criteri di scelta e di applicazione della legge, già positivamente esperimentati lo scorso anno con la formazione del primo progetto biennale. La consultazione con le categorie interessate e con il movimento cooperativo ha consentito di rivedere alcuni meccanismi proposti e di affinare la normativa, mentre si è potuto rilevare un'adesione pressoché unanime alle proposte che oggi sono in discussione.
Tra queste, di particolare rilievo appaiono le norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
E' da sottolineare positivamente il ruolo centrale che è attribuito alle autonomie locali in ordine alla formulazione di programmi di intervento riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di edilizia agevolata e convenzionata. E' altrettanto positivo il criterio di priorità da rispettare quando si sia in presenza di un'integrazione di programmi da parte di diversi soggetti attuatori partecipanti al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Si deve poi riservare particolare considerazione all'art. 17 che prevedendo progetti speciali formulati da Consorzi di cooperative edilizie e da Consorzi di imprese per interventi di dimensione minima di 1000 alloggi, avvia un processo di programmazione e razionalizzazione dell'intervento nel settore; ma che comporta delicati problemi di valutazione in ordine agli indirizzi programmatici e territoriali della Regione. Disciplinato da un apposito bando di concorso, il progetto speciale richiede attente verifiche degli interventi sul territorio ordinariamente previsti dalla legge 457 e dalla legge attuativa che stiamo discutendo in rapporto agli interventi "integrati": questi ultimi rappresentano un momento necessario, anzi indispensabile, di sperimentazione per la razionalizzazione della produzione e dell'intervento nell' edilizia agevolata e convenzionata ed anche per la sperimentazione di interventi rivolti in particolare al contenimento dei costi, ma devono essere coordinati in modo attento con gli interventi ordinari per evitare concentramenti territoriali e un soffocamento delle iniziative che non trovino riferimento in un momento organizzato sia del movimento cooperativo sia delle forze economiche che operano all'interno del settore edilizio.
Norme di particolare rilievo sono inoltre quelle contenute nelle disposizioni transitorie. L'art. 18 prevede il completamento dei programmi in corso, a valere sul primo progetto biennale di applicazione della 457 sul quale abbiamo espresso parere favorevole per la definizione precisa che abbiamo raggiunto durante l'esame del testo in II Commissione e che configura questo intervento di completamento del tutto eccezionale e contenuto nei limiti minimi dell'intervento che territorialmente era stato previsto dal primo bando di applicazione della 457.
Rimangono, a nostro avviso, alcuni problemi aperti, di non secondaria importanza, che desidero sottolineare a nome del Gruppo democristiano.
Richiamo innanzitutto il problema del rapporto tra i soggetti attuatori e gli Comuni per quanto riguarda le tipologie costruttive che vengono proposte attraverso i piani per l'edilizia economica e popolare. E' vero che dovranno essere emanate disposizioni da parte del Comitato per l'edilizia residenziale per quanto attiene alle tipologie costruttive però, anche in questa fase, credo che ci debba essere un'attenzione particolare da parte della Regione e in modo particolare da parte del CUR affinché le tipologie previste dai Comuni non contrastino con le finalità sociali e con il contenimento dei costi.
In secondo luogo, sottolineo che ci auguriamo che la discussione delle modifiche alla legge 56 possa offrire l'occasione per realizzare una accelerazione delle procedure, in particolare per quanto riguarda l'iter dei piani per l'edilizia economica e popolare.
Infine, per quanto riguarda la prima applicazione di questa legge e i progetti speciali integrati previsti dall'art. 17, il nostro Gruppo ritiene che si debba addivenire all'emissione contemporanea dei bandi di concorso quello generale previsto per ambiti territoriali e quello speciale per gli interventi integrati, poiché, in assenza di questa contemporaneità ci sembra difficile prevedere nella prima applicazione della legge l'operatività dell'art. 17. Dobbiamo salvaguardare, infatti l'articolazione coordinata dell'intervento sul territorio, e ci presuppone, in via normale, l'emissione del bando speciale per interventi integrati prima dell'emissione del bando per gli altri interventi previsti dalla legge di applicazione della 457.
Con queste osservazioni confermo il voto favorevole del Gruppo della D.C.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anche da parte nostra viene espressa una valutazione positiva sulla proposta che oggi è sui nostri banchi.
Le considerazioni che faceva il collega Benzi dovranno trovare, a nostro avviso, l'attenzione che meritano da parte della Giunta nel prosieguo dell'attività di coordinamento e di raccordo con la normativa nazionale.
Altrettanto devono essere tenute in attenzione le osservazioni del Consigliere Genovese soprattutto nel momento della sostanziale revisione della legge urbanistica, piaccia o non piaccia all'Assessore Astengo.
L'urbanistica non è una cittadella onnicomprensiva, ma è uno strumento di gestione della realtà.
A proposito di quanto diceva il collega Genovese, mi preoccupa, anche se ne condivido la logica culturale, l'utilizzo nei centri storici di strumenti più raffinati di quelli previsti dalla legge nazionale per l'applicazione della legge 457 non tanto per lo strumento in sé, quanto perché, probabilmente, gli strumenti non hanno quella giustificazione che si vorrebbe dare ai centri storici. Andremo a sovrapporre una normativa che rende difficile l'applicazione dello spirito della legge 457 in presenza di perimetrazioni di centri storici che veri e propri centri storici non sono.
Esprimo un apprezzamento per il fatto che da parte della II Commissione e della maggioranza si sono considerate alcune osservazioni particolari circa le preoccupazioni sulla salvaguardia della caratteristica dell'impresa che in questa vicenda risulta estremamente delicata, sia per quanto attiene alla possibilità di operare, sia soprattutto per quanto attiene alla correttezza dei rapporti con gli Enti locali.
La valutazione su questa proposta di legge da parte del mio Gruppo è positiva.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Con la legge n. 472 si pone un altro dato positivo sulla strada della programmazione nel settore edilizio, almeno per ciò che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. La legge 457 è positiva appunto perché introduce un principio programmatorio finanziario per un periodo decennale, attraverso progetti biennali.
Sulla base dell'esperienza acquisita con l' approvazione del progetto del primo biennio, abbiamo cercato di introdurre altri elementi. L'art. 3 proprio nel settore del recupero, introduce il principio che le richieste devono essere formulate dai Comuni sei mesi prima della scadenza del biennio. Questo consentirà di vagliare gli interventi effettivamente attuabili, sia per la situazione giuridica (abbiamo scoperto nell'attuazione del primo biennio che non sempre era chiarita la proprietà dell'edificio), sia per l'agibilità effettiva di intervento e sia dal punto di vista tecnico valutando se effettivamente l'edificio si presta ad un recupero abitativo e, soprattutto, se i costi non esorbitano da quelli previsti dai parametri della legge 457.
Dobbiamo considerare positivamente gli elementi di natura programmatoria che la legge n. 56 ha introdotto in senso generale e richiamo la revisione dei piani regolatori che deve essere introdotta su basi nuove, i piani pluriennali di attuazione, i piani di ricupero per i quali è in corso lo studio della normativa, gli interventi sulla legge 167 che stanno esaurendosi. Tutti questi elementi daranno il quadro generale dal punto di vista urbanistico e ci permetteranno di programmare esattamente la fase procedurale preventiva all'avvio dei lavori.
Dal punto di vista operativo voglio richiamare il fatto che i Comprensori stanno lavorando per individuare la localizzazione degli interventi per il secondo biennio. La comunicazione del finanziamento avverrà, come stabilisce la legge, entro febbraio.
E' stata predisposta una comunicazione già alla luce di questa nuova legge che orienta sulle procedure. Fra 30 giorni, quando la legge avrà ottenuto il visto, saremo nelle condizioni di rispondere alle sollecitazioni programmatorie venute da vari colleghi.
L'articolo 17 credo debba essere considerato proprio nello spirito della programmazione in quanto i finanziamenti possono essere impegnati per i bienni successivi nei casi in cui la programmazione pluriennale corrisponda ad un processo di produzione edilizia connesso con un rinnovo tecnologico e con il miglioramento qualitativo delle strutture di produzione. Questo è il punto più qualificante della legge. L'articolo 17 consente di realizzare la congiunzione tra una prospettiva di rinnovamento tecnologico e una garanzia, pur limitata, ma sufficiente, di finanziamento incidendo anche sulla struttura produttiva edilizia.
Il Consigliere Genovese richiamava l'attenzione sull'esigenza che l'applicazione dell'art. 17 non si traduca in una concentrazione fisica di localizzazione in una parte specifica del territorio. Credo che non si possa in generale escludere questo, sarebbe un elemento ulteriore per favorire le economie di scale, quindi impegni più consistenti della struttura produttiva.
Voglio sottolineare, tuttavia, che la legge non richiede concentrazione localizzativa degli investimenti, ma richiede che si sia in presenza di una proposta congiuntamente fatta dalle imprese produttive e dalle cooperative edilizie cioè dall'utenza; questo fatto permette di vagliare il processo di rinnovo produttivo insieme con chi utilizzerà le case che saranno prodotte.
L'utenza concreta potrà essere distribuita sul territorio nella maniera che riterremo più opportuna. In realtà un rinnovo tecnologico non richiede la concentrazione degli edifici in un solo punto, perché si tratterà di un rinnovo tecnologico che porterà alla produzione o del blocco nello stabilimento, oppure di componenti realizzati nello stabilimento; e saranno il blocco o le componenti che si distribuiranno nel territorio per realizzare gli edifici dove esiste l'utenza che è predisposta a svolgere l'azione sperimentale di rinnovo tecnologico.
La legge non esclude le singole imprese. Le grosse imprese valutate sulla base dei parametri da noi introdotti rappresentano una garanzia sia di tipo finanziario sia di tempi di attuazione. Per questo ci si rivolge ai Consorzi come momento di aggregazione di imprese ai fini di dare al programma dell'edilizia residenziale pubblica il massimo di garanzia di effettuazione; evitare cioè prolungamenti di tempi di costruzione difficoltà finanziarie nell'impresa per realizzarle o rischi non sopportabili per la dimensione dell'impresa.
La legge non esclude le piccole imprese, che abbiamo appunto preso in considerazione.
Mi preme in questa occasione ringraziare i membri della II Commissione e il suo Presidente per la tempestività con cui hanno esaminato questa legge e per l'impegno che ha consentito di arrivare oggi a discuterla in aula; data non indifferente se è vero che il riparto dei fondi a livello nazionale verrà fatto entro la fine di dicembre; sarà quindi opportuno avere già la legge approvata per quella data.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo alla votazione dell'articolato: "Titolo I - Organizzazione territoriale - Tipi di intervento e soggetti attuatori Articolo 1 - Ambito di applicazione. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di legge per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata- convenzionata, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, sulla base delle indicazioni da parte della Regione, degli ambiti territoriali di intervento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Riparto territoriale degli interventi. La Regione provvede a ripartire gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per ambiti territoriali comunali o sovracomunali assicurando la priorità agli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio esistente, se ritenuti compatibili con i propri indirizzi programmatici e territoriali.
A tal fine, a favore di ciascuna categoria di operatori legittimati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere riservato il 5 per cento dei contributi totalmente disponibili stanziati dall' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Le categorie di operatori di cui al precedente comma sono: a) Comuni e Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio b) Cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro Consorzi c) Imprese di costruzione o loro Consorzi d) Privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.
Qualora gli interventi di risanamento finanziabili non impegnassero l'intera quota riservata a ciascuna categoria, la conseguente disponibilità di contributi deve essere prioritariamente assegnata, sulla base degli interventi di risanamento finanziabili, a favore di altre categorie di operatori ed, in mancanza di interventi finanziabili, deve essere attribuita all'importo complessivo di contributo da destinare alla realizzazione di nuove abitazioni.
Qualora gli interventi di risanamento finanziabili a favore di una o più categorie di operatori eccedesse la disponibilità di contributo assegnabile ai sensi del secondo comma del presente articolo, verificata l'indisponibilità di contributi non utilizzati per la stessa destinazione da parte di altre categorie, i contributi necessari sono posti a carico dell'aliquota di riparto definita dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a favore della medesima categoria di operatori per la realizzazione di nuove abitazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art 2 e approvato.
"Articolo 3 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Ai fini dell'ammissione ai benefici dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i Comuni sono tenuti alla formulazione di un programma complessivo d'intervento il quale deve contenere dettagliati elementi di informazione circa la situazione abitativa presente nel territorio comunale.
L'individuazione degli interventi di recupero, di cui al precedente art.2, da ammettere ai finanziamenti deve essere operata sulla base degli elementi di informazione e delle priorità previste dal programma di intervento comunale di cui al precedente comma che deve a tal fine Indicare: a) consistenza e stato di conservazione del patrimonio esistente pubblico e privato a destinazione residenziale sul quale il Comune intende che si intervenga b) stima del fabbisogni pregresso e di sostituzione c) dotazione di strumentazione urbanistica attuativa con specifico riferimento alle norme di carattere generale contenute nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quella di carattere particolare di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 d) ordine di priorità degli interventi richiesti anche in rapporto alle modalità di finanziamento previste, ai costi presunti ed ai tempi di realizzazione e) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione, per consentire lo spostamento degli attuali occupanti.
Inoltre per ciascun immobile indicato nel programma deve essere precisato: a) il grado di occupazione ed indice di affollamento con specificazione della tipologia degli alloggi e della dotazione di servizi igienico sanitari e tecnologici b) il titolo di godimento e la situazione socio-economica degli attuali occupanti c) la categoria dell'intervento di recupero richiesto secondo le definizioni di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
I programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui al presente articolo, e le varianti di aggiornamento annuale, sono approvati con deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio comunale e soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e debbono essere inoltrati alla Regione almeno sei mesi prima del termine fissato per gli adempimenti regionali previsti dal n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Localizzazione degli interventi per nuove abitazioni. I contributi disposti ai sensi e per gli effetti dell'alt. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto dei contributi necessari al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 2, sono destinati alle categorie dei soggetti attuatori legittimati alla realizzazione di nuove abitazioni, secondo le rispettive aliquote di riparto definite dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).
La localizzazione degli interventi edilizi di nuove abitazioni da realizzarsi a cura dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio, nei limiti dell'aliquota loro attribuibile di cui al precedente comma, e formulata dalla Regione sulla base di specifici programmi di intervento proposti dagli Enti pubblici predetti, da presentare alla Regione stessa nei tempi e con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 3.
Qualora le proposte di intervento da parte della categoria degli Enti pubblici di cui al precedente comma, risultassero inferiori all'aliquota massima loro assegnabile, l'importo di contributo resosi disponibile deve essere suddiviso paritariamente fra le altre categorie di operatori legittimati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
Sulla base degli importi di investimento attribuibili per ciascuna categoria, la Regione, tenuto conto della localizzazione dei contributi assegnati agli interventi di recupero, provvede a ripartire le relative disponibilità per gli ambiti territoriali di intervento, di norma sovracomunali per le Cooperative edilizie o loro Consorzi, di norma comunali per le imprese di costruzione o loro Consorzi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Art. 5 - Destinazioni di intervento e soggetti attuatori. I contributi previsti dall'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni contenute all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono attribuibili: a) per abitazioni da assegnare in proprietà, a: Comuni, Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio, Cooperative edilizie a proprietà divisa o loro Consorzi, imprese di costruzione o loro Consorzi nonché privati proprietari anche riuniti in Consorzio nelle forme di legge b) per le abitazioni da concedere in locazione, a: Comuni, Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio, privati proprietari, anche riuniti in Consorzi nelle forme di legge, attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro Consorzi.
I contributi di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge per la realizzazione di nuove abitazioni sono attribuibili: a) per le abitazioni da assegnare in proprietà, a: Comuni Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio, Cooperative edilizie a proprietà divisa o loro Consorzio e imprese di costruzione o loro Consorzi b) per le abitazioni da assegnare in locazione, a: Comuni, Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio, Cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro Consorzi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Titolo II - Norme per l'individuazione dei soggetti attuatori.
"Art. 6 - Recupero e nuove abitazioni - Enti pubblici. L'individuazione dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per la realizzazione di nuove abitazioni, avviene nell'ambito delle rispettive disponibilità sulla base dei programmi di intervento, formulati dagli Enti pubblici predetti, ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge ed è subordinata alla sola verifica di compatibilità con gli indirizzi programmatici e territoriali della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Recupero del patrimonio edilizio esistente - Cooperative edilizie - Imprese di costruzione - Privati proprietari. Per l'individuazione delle Cooperative edilizie o loro Consorzi, delle imprese di costruzione o loro Consorzi, nonché dei privati proprietari anche riuniti in Consorzio nelle forme di legge, da ammettere a finanziamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9, differenziati per ciascuna categoria di operatori sulla base dei programmi di intervento per il recupero di cui al precedente art. 3, preventivamente recepiti, se ritenuti ammissibili, nel programma regionale di localizzazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Nuove abitazioni, cooperative edilizie e imprese di costruzione. Per l'individuazione delle cooperative edilizie e loro Consorzi, e delle imprese di costruzione o loro Consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, per la realizzazione di nuove abitazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnabili a ciascuna categoria di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 4 della presente legge, a valere per i singoli ambiti territoriali individuati nel programma di localizzazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Bandi di concorso. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede ad emettere bandi di concorso, differenziati per categorie di operatori, per singoli Comuni o per ambiti sovracomunali secondo quanto previsto nel presente articolo.
Il bando di concorso è pubblicato mediante l'affissione di manifesti all'Albo Pretorio del Comune individuato nel programma di localizzazione nella sede del Comitato comprensoriale in luogo aperto al pubblico, e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione, in fase attuativa, può inoltre prevedere ulteriori forme di pubblicità.
Il bando dovrà indicare: a) la localizzazione dell'intervento b) le caratteristiche, le modalità e i tempi dell'intervento, l'importo ammesso a finanziamento pubblico e relativi massimali definiti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonch eventuali indicazioni in ordine ai costi massimi di costruzione c) le agevolazioni creditizie ed i tassi di riferimento in relazione ai limiti massimi di reddito per l'accesso ai finanziamenti d) i requisiti soggettivi dei beneficiari e) le condizioni di ammissibilità degli operatori f) i documenti da allegare alla domanda g) i criteri oggettivi di scelta degli operatori ed il ricorso al sorteggio a condizioni di parità h) il termine per la presentazione della domanda documentata, non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il bando dovrà contenere l'indicazione che, all'atto della presentazione della domanda, le cooperative edilizie o loro Consorzi devono presentare l'elenco nominativo, documentato secondo le disposizioni e le modalità previste nel bando stesso, dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo per singolo ambito territoriale, aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della Cooperativa o del Consorzio iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Criteri di proprietà per cooperative edilizie. Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle Cooperative edilizie o loro Consorzi deve essere operata sulla base dei seguenti criteri: a) reddito medio della Cooperativa derivante dal reddito dei soci prenotatari e dei soci aspiranti, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 b) percentuale dei soci, in relazione alla consistenza del programma costruttivo, che risiedono o prestano la propria attività lavorativa nel Comune o nell'ambito territoriale sovracomunale definito dalla Regione c) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento in edilizia convenzionata ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o degli artt. 7 e 8 della legge 23 gennaio 1977, n. 10, e relativa misura, mediante specifico impegno d) maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione e) sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento, finalizzati al contenimento dei costi f) realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili g) appartenenza a Consorzi regionali di Cooperative edilizie h) anzianità della Cooperativa rilevata dalla percentuale di soci fondatori ancora presenti fra i soci prenotatari che non abbiano rinunciato a precedenti finanziamenti pubblici i) partecipazione della Cooperativa o del Consorzio ai precedenti bandi di concorso emessi a valere sui finanziamenti dei relativi progetti biennali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per la quale sia stata riconosciuta idonea la documentazione in tale sede presentata l) risultato dell'attività pregressa svolta dalla Cooperativa o dal Consorzio mediante la realizzazione di interventi di edilizia agevolata fruente di contributo pubblico o di autofinanziamento.
Per l'individuazione delle Cooperative edilizie o loro Consorzi beneficiarie dei finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma: a) maggior percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, residenti nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto b) realizzazione di interventi integrati con Enti pubblici, Imprese di costruzione o loro Consorzi, o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Criteri di priorità per imprese di costruzione. Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzione o loro Consorzi, a seguito di presentazione di apposito schema di progetto proposto dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri: a) maggior superficie complessiva come definita all'art. 7 del D.M.
LL.PP. in data 21 dicembre 1978, n. 822, e maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione b) sistema costruttivo e tipologie edilizie contenute nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi c) tempi per la realizzazione dei progetti d) utilizzo di fonti di energia rinnovabile e realizzazione di interventi finalizzati al massimo risparmio energetico e) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento, in edilizia convenzionata ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e relativa misura, mediante specifico impegno f) risultato dell'attività svolta dall'impresa di costruzione o dal Consorzio nel settore dell'edilizia agevolata fruente di contributo pubblico g) fatturato medio annuo e consistenza annua delle maestranze degli ultimi cinque anni h) attrezzatura specialistica di prefabbricazione e industrializzazione i) appartenenza a Consorzi di imprese di costruzione.
Per l'individuazione delle imprese di costruzione o loro Consorzi beneficiari dei finanziamenti disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma: a) operatori che abbiano stipulato con il Comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall' art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457 b) realizzazione di interventi integrati con Enti pubblici, o Cooperative edilizie o loro Consorzi o privati proprietari anche riuniti in Consorzio nelle forme di legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 11 è approvato "Art. 12 - Criteri di priorità per privati proprietari. Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la scelta dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri: a) tipo di intervento proposto, assegnando la priorità agli interventi di recupero che più incidono ai fini di un risanamento complessivo del patrimonio residenziale obsoleto, con particolare riferimento ai centri storici ed alla perimetrazione del centro urbano b) percentuale di privati proprietari, in relazione al numero di alloggi previsti nell'intervento, che abitano nel proprio alloggio da recuperare c) classi di reddito dei privati proprietari che abitano il proprio alloggio da recuperare d) interventi integrati di privati proprietari, anche riuniti in Consorzio, con Enti pubblici o Cooperative edilizie o loro Consorzi o imprese di costruzione o loro Consorzi.
Vale inoltre il criterio prioritario integrativo dei criteri elencati al precedente comma, a favore di quegli interventi dichiarati urgenti e rilevanti da parte del Comune localizzato nei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Art. 13 - Presentazione delle domande. Le domande redatte su apposito modulo fornito dalla Regione, che può essere ritirato anche presso il Comune sede della localizzazione o presso la sede del Comitato comprensoriale, devono pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, all'ufficio protocollo generale dell'Assessorato regionale competente, ed in copia, per informazione, al Comune ed al Comitato comprensoriale interessati, in merito alle quali gli Enti predetti possono far pervenire alla Regione eventuali osservazioni Alla domanda da presentarsi alla Regione devono essere allegati tutti i documenti probanti, pena l'esclusione dal concorso, indicati nel bando e riportati nell'elenco analitico contenuto nel modulo di cui al precedente comma" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Individuazione dei soggetti attuatori. Successivamente alla data di scadenza dei termini fissati dal bando di concorso per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente previa consultazione delle organizzazioni regionali dei soggetti attuatori, in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con propria deliberazione individua i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'applicazione anche attraverso l'attribuzione di indici numerici, dei criteri indicati ai precedenti artt. 10, 11 e 12 della presente legge.
L'elenco dei soggetti individuati ai sensi del comma precedente o del n. 2 dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, unitamente al programma di localizzazione, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i termini stabiliti dal n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Verifica dei requisiti. Per i soggetti individuati ai sensi del precedente articolo l'Assessorato regionale competente provvede alla verifica dei requisiti dei Soggetti attuatori e dei soci assegnatari delle Cooperative edilizie o loro Consorzi, nonché della documentazione probante relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi preferenziali.
Qualora si verifichi la mancanza di alcune delle condizioni che hanno determinato l'ammissione ai finanziamenti, l'Assessorato regionale competente, sentito l'operatore interessato, ne propone alla Giunta regionale la decadenza o l'arretramento.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente individua il nuovo beneficiario".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Disposizioni particolari per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Qualora, sulla base dei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 3 della presente legge, recepiti nel programma di localizzazione regionale risultino esattamente individuati i soggetti attuatori, gli stessi sono direttamente ammessi ai benefici finanziari disposti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa verifica delle sole condizioni di ammissibilità contenute nel bando di concorso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Interventi integrati. In coerenza ai propri indirizzi programmatici e territoriali, tenuto conto dell'esigenza di realizzare economie di scala, sulla base di specifici progetti, proposti congiuntamente da Consorzi di Cooperative edilizie e da Consorzi di imprese di costruzione, di consistenza non inferiore a 1.000 alloggi, che prevedano anche interventi di sperimentazione al fine di contenere i costi di costruzione e di gestione, la Regione può disporre il relativo finanziamento anche a valere sulle previsioni dei futuri esercizi finanziari relativi ai successivi progetti biennali previsti nel programma decennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nel rispetto delle quote di riparto a favore di ciascuna categoria di operatori.
L'individuazione delle iniziative, di cui al precedente comma, da ammettere ai finanziamenti è operata dalla Commissione consiliare competente a seguito di emissione di apposito bando di concorso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Titolo III - Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 18 - Completamento dei programmi in corso. Un'aliquota non superiore al 50% dei finanziamenti disposti a favore di ciascuna categoria di operatori dal II progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 destinati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata convenzionata può essere riservata al completamento urbanistico o al completamento edilizio delle iniziative avviate in esecuzione del primo progetto biennale finanziato ai sensi della stessa legge 5 agosto 1978, n.
457, che rientrano negli ambiti territoriali previsti nel programma di localizzazione regionale.
L'entità del completamento deve essere in ogni caso commisurata all'effettiva disponibilità di aree da parte del Comune individuato nel programma di localizzazione e non può comunque essere complessivamente superiore ai limiti dimensionali minimi previsti per classi di Comuni nel bando relativo all'intervento originario.
Per le Cooperative edilizie o loro Consorzi l'intervento di completamento finanziabile deve essere inoltre rapportato al numero dei soci, assegnatari degli alloggi previsti nell'intervento costruttivo esclusi dai benefici finanziari disposti dal I progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457, ancora presenti nella Cooperativa o nel Consorzio, verificato alla data di pubblicazione dei bandi di concorso di cui al precedente art 9.
I soggetti che intendano beneficiare dei finanziamenti per il completamento di cui ai precedenti commi, sono tenuti a presentare domanda nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 della presente legge.
I fondi non utilizzati per le finalità di cui sopra da ciascuna categoria di operatori, sono destinati al finanziamento di nuove abitazioni a valere sul secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Disposizioni transitorie. In sede di prima applicazione i Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari o loro Consorzio nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed i programmi di intervento per le nuove abitazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 3 e 4.
Ai fini dell'attribuzione dei contributi disposti dal secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n 457, per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata-convenzionata, la Regione può individuare i soggetti attuatori delle iniziative di risanamento, anche in assenza del programma di intervento di cui al precedente art 3, sulla base della partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore interessato e previo parere di merito del Comune sede dell'intervento".
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art 19 e approvato.
"Articolo 20 - Disposizione finale. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata comunque fruenti di contributo statale o regionale.
Per quanto non previsto dalla presente legge, sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di carattere più generale contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte" Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Passiamo alla votazione finale sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Asili nido

Esame progetto di legge n. 471: "Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 471: "Modificazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1044 e con quello della Regione".
La parola al relatore, Laura Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

A un anno di distanza, riesaminiamo oggi ancora la questione dei concorsi per gli operatori degli asili nido, dei titoli necessari per l'ammissione ad essi, previsti dall'art. 17 della legge regionale 15.1.1977 n. 3.
Per la preparazione professionale del personale educativo degli asili nido manca tuttora un'organica normativa, la cui emanazione compete allo Stato.
La normativa regionale emanata con la legge citata prevede un regime transitorio di cui, in attesa dell'organica disciplina statale, oltre alle figure professionali della vigilatrice d'infanzia e della puericultrice sono ammessi ai concorsi per il personale educativo degli asili-nido anche coloro che sono in possesso di vari diplomi - assistente sanitaria, scuola magistrale, ecc. - e comunque in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore.
Tale normativa, prorogata con varie leggi, l'ultima la n. 11 dell'1/3/79, è in vigore fino al 31 dicembre 1979.
Tale proroga annuale delle disposizioni sul personale educativo degli asili-nido fu giustificata dal fatto che vi erano fondate possibilità che lo Stato emanasse, in breve tempo, disposizioni organiche e definitive.
In questi anni tuttavia a seguito dell'attuazione dei piani regionali per gli asili-nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, numerosi Comuni nella nostra Regione si sono dotati di queste strutture (173 nidi per 8.847 posti) e ha quindi assunto notevole consistenza la questione del reclutamento di personale qualificato per fornire alle popolazioni un servizio pienamente adeguato alla particolare complessità dei problemi ad esso connessi. Ciò ha infatti contribuito a sviluppare e ad estendere il dibattito intorno ai problemi dell'infanzia, e di adeguati interventi di prevenzione e di formazione. Vi è oggi una tendenza sempre più marcata a non utilizzare gli asili nidi solo come semplice luogo di custodia per i bambini la cui madre è impegnata tutto il giorno in un'attività lavorativa, ma a considerarli un momento importante di interazione e di collaborazione fra la famiglia e le strutture materno-infantili per affrontare i problemi della formazione della prima infanzia. Ne consegue la necessità di una caratterizzazione del servizio che tenga conto degli aspetti sia fisici sia psicologici dell'accrescimento e che quindi arricchisca i suoi contenuti e adegui la sua organizzazione e le sue attività alle esigenze dello sviluppo globale della personalità infantile.
In considerazione di questi fatti e di queste tendenze la Regione, con deliberazione n. 7711025 del 12 novembre 1977, ha istituito i corsi per la formazione di operatori degli asili- nido previsti dall'art. 17, ultimo comma, della legge regionale sopraccitata.
La tipologia dei corsi, in svolgimento in tutto il territorio regionale, prevede due livelli formativi: il primo, della durata di 575 ore, per il personale educativo, il secondo della durata di 250 ore, per il personale ausiliario. Il fabbisogno di personale per gli asili-nido di nuova apertura ha richiesto l'apertura di numerosi corsi. Nell'anno 1978/79, i corsi per educatori della prima infanzia sono stati 13 ed hanno interessato 234 allievi, quelli per il personale ausiliario sono stati 6 e ne hanno usufruito 105 allievi. I corsi sono stati gestiti da 9 Comuni, 1 Provincia, 1 Comunità montana.
Inoltre vi è stata una notevole richiesta di corsi che non ha potuto essere soddisfatta per difficoltà organizzative e per mancanza di formatori.
L'entità del personale operante nei nidi risulta essere nel 1979 di 172 direttrici, 884 puericultrici, 295 cuoche e 442 ausiliarie. Bisogna aggiungere che proprio a causa dell'inquadramento e dell'organizzazione del lavoro nel servizio, il turnover in questo settore risulta piuttosto elevato: la stima rilevata da alcuni Comuni si aggira attorno al 25%. Le previsioni all'81 danno inoltre un fabbisogno di circa 200 responsabili di direzione, 1000 educatrici, 300 cuoche e 500 ausiliarie. Da questi dati risulta la necessità di promuovere iniziative che migliorino e qualifichino ulteriormente l'organizzazione del servizio e quindi affrontino con chiarezza i problemi non semplici del reclutamento del personale e un conseguente diverso inquadramento.
Questo disegno di legge vuole appunto contribuire a favorire queste positive trasformazioni. Esso si pone come normativa provvisoria che non prevede scadenza annuale (del resto altre Regioni hanno già provveduto in tal senso), proprio perché non è possibile prevedere se entro il prossimo anno le norme statali verranno emanate. Il disegno di legge propone rispetto alla normativa in vigore, alcune innovazioni che tengono conto dei corsi di formazione professionale che la Regione ha istituito e quindi dell'esigenza di consentire, a coloro che li frequentano, la possibilità di essere ammessi ai concorsi. Si fa presente a tale proposito che il Governo nel restituire approvata la legge 1/3/79 n. 11, precisava che "per l'assunzione di personale per gli asili-nido dovrà comunque essere fatta salva la preferenza per il diploma di vigilatrici d'infanzia e la licenza di puericultrice, in conformità alla legge 19/7/1970 n. 1698 e che siano ammessi coloro che sono in possesso di attestati di frequenza ai corsi di formazione professionale anche se specificatamente istituiti da altre Regioni".
Appare inoltre evidente che il solo possesso della scuola media inferiore, per coloro che non hanno alcuno dei titoli specifici previsti dalla legge, è del tutto insufficiente per assolvere ai compiti educativi richiesti dal servizio degli asili-nido, per cui si propone che in mancanza di tali titoli sia necessario il possesso del diploma di scuola media superiore.
La V Commissione ha licenziato il disegno di legge a maggioranza.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Devo sottolineare che il disegno di legge in esame risulta approvato a maggioranza dalla Commissione in quanto mancava, in quel momento, la possibilità di verificare tutta la documentazione illustrativa del problema.
Ad esame avvenuto di tale documentazione, sciogliamo la riserva allora espressa anche perché, in carenza di apposita normativa statale che dovrebbe provvedere alla formazione di personale educativo per gli asili nido, è doveroso, anche soltanto in via transitoria, che la Regione provveda.
I criteri sono sostanzialmente quelli già approvati precedentemente anche con il nostro apporto.
Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione della Giunta sull'ultimo comma dell'art. 1 del disegno di legge in questione, laddove si asserisce che costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalla Regione. Siamo d'accordo, in linea di massima, con questa affermazione che, d'altra parte, era già stata approvata anche da noi l'anno precedente. Tuttavia, siccome, a livello attuativo, nell'esplicazione dei concorsi per assunzione di operatori di asili-nido, l'espressione "titolo preferenziale" ha, di fatto e in modo pressoché automatico, collocato ai primi posti delle graduatoria coloro che avevano potuto frequentare i corsi stessi, emarginando, altri giovani che per cause indipendenti dalla loro volontà, non avevano potuto frequentarli pur essendo in possesso del titolo di studio richiesto, riteniamo di dover raccomandare alla Giunta un'azione di verifica affinché non si assumano nell'attribuzione del punteggio, da parte delle Commissioni, criteri sostanzialmente discriminanti. Questo nostro richiamo ha valore di raccomandazione, anche perché ci rendiamo conto che, in termini esclusivamente giuridici, sarebbe difficile esplicare meglio il concetto nell'ambito dell'articolato.
In questo senso, sciogliamo la riserva e dichiariamo il voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Il nostro Gruppo vota a favore del progetto di legge n. 471.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: "Articolo 1 - In via transitoria, fino all' emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale 15/1/73 n. 3, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrici, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalla Regione o comunque di diploma di scuola media superiore.
Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalla Regione per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
I nostri lavori riprenderanno oggi alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,30)



(La seduta ha termine alle ore 12,30)



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