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Dettaglio seduta n.288 del 14/11/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Statuto - Regolamento

Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta riprende con l'esame del Regolamento che avevamo sospeso all'art. 60.
Varie opportunità consigliano di affrontare nella giornata di domani gli altri punti all'ordine del giorno per dare tempo ai Gruppi di prendere conoscenza dei documenti ancora in fase di stampa e per verificare i contenuti di quanto è stato elaborato e licenziato dalle Commissioni.
Articolo 60 - Ordine delle discussioni "I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione. Su tali richiami potranno intervenire, dopo l'illustrazione dei proponenti, un oratore contro ed uno a favore. Se il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 60.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva "La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.
In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Avevo suggerito di scrivere: "questioni preliminari" e non "pregiudiziali".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

"Pregiudiziale" è nel merito mentre "preliminari" è soltanto una questione temporale.
La questione, a mio avviso, è preliminare quando deve essere proposta dal punto di vista temporale prima delle altre.
Come qui è espresso, si è disciplinata di più la questione preliminare che non la pregiudiziale. La pregiudiziale comporta valutazione di merito e conclusioni in ordine ad una questione che deve essere appunto decisa prima delle altre.
Salvo che si voglia anche disciplinare la questione pregiudiziale nell'esame di una legge.



PRESIDENTE

Lo stesso articolo al terzo capoverso dice: "In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito.".
La parola ancora al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Abbiamo voluto dare un contenuto a dei termini che in definitiva sono soltanto sull'ordine in cui si procede ad esaminare gli argomenti. Sono questioni che sono da valutare un momento prima (magari con un giudizio che va fatto prima e quindi "pregiudiziale" in una accezione vasta del termine) dell'oggetto sul quale andiamo a deliberare.
Il suggerimento del collega Bianchi è esauriente: premesso che le questioni che attengono a fatti sui quali i Consiglieri intendono discutere o soprassedere e qualora si debba discutere o soprassedere, lo si motiva con considerazioni di ordine costituzionale statutario, attengono a una categoria che difficilmente è distinguibile in termini procedurali, qualche volta saranno preliminari, qualche volta saranno pregiudiziali.
L'importante è che sia chiaro che sono questioni che vanno fatte prima dell'entrata nell'ordine del giorno.
In altri termini, se avessi dovuto fare una questione preliminare non dovevo farla nel corpo del Regolamento, ma dovevo farla prima.
Sono due concetti che andrebbero entrambi richiamati per tutte le questioni, altrimenti ci troveremo a dover dibattere questo scoglio, che non riusciamo a risolvere in questa sede per la nostra insufficiente capacità di espressione, nel momento in cui venisse posto il problema.
Il Regolamento risolve tutti i problemi considerando sullo stesso piano le due questioni, sia di pregiudizialità, che di preliminarietà e non distinguendo.
Se la disciplina è identica, non ci sarà la necessità nel momento cruento di capire se si tratta di una questione preliminare o di una questione pregiudiziale.



PRESIDENTE

Invito a presentare gli emendamenti relativi e a passare al successivo articolo, soprassedendo alla votazione dell'art. 61.
Capo VII - La votazione Articolo 62 - Dichiarazioni di voto "La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente Regolamento devono essere adottate senza discussioni.
Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento".
Pongo in votazione l'art. 62.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 63 - Chiusura della discussione "Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica al relatore e al rappresentante della Giunta regionale. Se il proponente non ha parlato nel corso della discussione, ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima del relatore.
La chiusura della discussione può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da tre Consiglieri. Il Presidente, se sorgono opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei presenti.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola il proponente, il rappresentante della Giunta e il relatore".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 63.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 64 - Forma di votazione "Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e a scrutinio segreto.
Salvo diversa disposizione, le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione a scrutinio segreto. Le richieste possono essere presentate anche verbalmente. Il Presidente verifica se sono avanzate dal numero di Consiglieri occorrente.
L'eventuale richiesta di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.
Nel concorso delle due richieste, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.
Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate".
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Propongo di aumentare a nove il numero dei Consiglieri che chiedono la votazione a scrutinio segreto, in quanto troppo facilmente si arriverebbe allo scrutinio segreto, essendo il nostro sistema impostato sul voto palese.



PRESIDENTE

Non ho obiezioni nel senso che lo spirito del nostro sistema di votazione è quello ricordato dalla signora Castagnone Vaccarino.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 64.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 65 - Votazione per alzata di mano "Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.
Si procede all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova".
Pongo in votazione l'art. 65.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 66 - Votazione per appello nominale "Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del 'si' o del 'no' e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. E' consentito, a discrezione del Presidente, un secondo appello".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 66.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 67 - Votazione a scrutinio segreto "Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.
Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.
Chiusa la votazione, i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione, e il Presidente proclama il risultato.
Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 67.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 68 - Validità delle deliberazioni "Salvo i casi in cui la Costituzione, Io Statuto o altra disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
Si intende abbiano partecipato al voto i Consiglieri che hanno espresso voto favorevole, contrario, o che si sono astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto, non vengono computati ai fini del risultato".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 68.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 69 - Proclamazione del risultato "L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: 'Il Consiglio approva' oppure 'Il Consiglio non approva'.
Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 69.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 70 - Votazione per le nomine "Qualora il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove il numero lo consenta, ai due terzi degli eligendi".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 70.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 71 - Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica "All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.
Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 71.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 72 - Rendiconto della Giunta al Consiglio "Il Presidente e la Giunta, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo.
Un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.
La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'assemblea entro 30 giorni dalla presentazione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 72.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Capo VIII - Procedimento legislativo Articolo 73 - Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge "I progetti di legge devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e sottoscritti da chi li ha presentati.
Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Regolamento. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.
Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio.
In entrambi i casi decide il Consiglio per alzata di mano".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 73.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 74 - Dichiarazioni di urgenza "Per i progetti di legge può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del proponente o di tre Consiglieri o della Giunta.
Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per Gruppo.
L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché, per le leggi ed i Regolamenti l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono anche applicarsi, in quanto compatibili, per l'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 74.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 75 - Progetti di legge presentati nella precedente legislatura "I progetti ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel comma seguente.
Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente dal Consiglio, se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 75.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 76 - Ordini del giorno sul contenuto della legge "Nel corso della discussione generale o sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla votazione finale".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 76.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 77 - Ordini del giorno di non passaggio agli articoli "Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio deve esaminare prioritariamente gli ordini del giorno su questioni pregiudiziali o sospensive, oppure diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'art. 61 del presente Regolamento".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 77.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 78 - Emendamenti "Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della seduta.
E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri o siano presentati dal rappresentante della Giunta.
Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.
La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ritorna l'argomento dei tre Consiglieri e un Gruppo.



PRESIDENTE

Occorre dare coerenza con la soluzione già trovata.



MAJORINO Gaetano

In altra occasione avevo suggerito: "tre Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo".



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 78.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 79 - Rinvio in Commissione "Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria.
La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

E' opportuno precisare che "...deve essere inviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio".



PRESIDENTE

Secondo lei, dovrebbe ritornare alla Commissione competente?



MAJORINO Gaetano

Mi sembra di si, perché se è un progetto di legge in materia di artigianato, per esempio, e in seguito agli emendamenti si ritiene utile una ulteriore istruttoria, dovrà tornare prima alla IV Commissione e, poi anche alla Commissione Programmazione e Bilancio.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda. Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 79.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 80 - Votazione delle leggi "La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.
L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed inoltre quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Qui si ripropone la stessa questione di prima. Proponiamo di aggiungere: "....o da un rappresentante di un Gruppo".



PRESIDENTE

Discutiamo di questo in sede di Commissione del Regolamento perché la questione diventa politica. Sono terrorizzato dall'idea di un Consiglio regionale in cui il rappresentante di un Gruppo può paralizzare l'attività del Consiglio.
Dobbiamo vedere la questione sulla base dell'esperienza passata e recente. Propongo di soprassedere alla votazione.
Articolo 81 - Correzioni di forma e modifiche di coordinamento "Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.
Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.
Le proposte di modificazione dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quarto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 81.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 82 - Ripresentazione dei progetti respinti "Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 82.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 83 - Riesame di leggi "Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle osservazioni del Commissario di Governo e le trasmette alla Commissione competente che le esamina.
Il Consiglio può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio. E' comunque necessaria la votazione finale dell'intero testo.
Si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, anche per le deliberazioni annullate o rinviate al Consiglio dalla Commissione di controllo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 83.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 84 - Illegittimità o annullamento di leggi regionali "Nel caso che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, anche parziale, di una legge regionale, o nel caso di annullamento della legge da parte del Parlamento, il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta, e la questione relativa ai provvedimenti consequenziali è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 84.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 85 - Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione "La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio pu deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.
Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 85.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 86 - Applicabilità delle norme "Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 86.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Il Consigliere Marchini propone l'art. 86 bis. Propongo di soprassedere alla sua votazione.
Capo IX - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno Articolo 87 - Interrogazioni "L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.
Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne dispone l'annuncio al Consiglio.
La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, di differire la risposta ad una seduta successiva, ma deve comunque provvedervi entro 30 giorni. Dopo la risposta della Giunta l'interrogante ha il diritto di replica.
L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non è presente quando giunge il suo turno e non abbia chiesto congedo.
Quando il Presidente lo disponga, può essere data risposta contemporanea ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi.
Il Consigliere interrogante può chiedere risposta scritta, che deve essere data dalla Giunta entro 15 giorni. La risposta scritta è trasmessa per copia al Presidente del Consiglio ed è inserita nel resoconto stenografico".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 87.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 88 - Interpellanze "L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto, con la modalità di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Per l'annuncio delle interpellanze e la loro iscrizione all'ordine del giorno, si seguono le norme stabilite all'art. 87 per le interrogazioni.
La Giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze, o stabilisce che essa sia svolta in una seduta successiva, comunque non oltre 30 giorni dalla sua presentazione; in caso di inadempienza, il proponente pu chiedere che venga iscritta all'ordine del giorno di una seduta entro l'ulteriore termine di 15 giorni.
Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente e in tal caso la Giunta dà agli interpellanti e agli interroganti un'unica risposta.
Qualora l'interpellante non sia soddisfatto egli può replicare e, se intende promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, pu presentare una mozione, secondo le modalità previste dall'art. 89".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi pare non sia opportuno scrivere, al quarto comma, che la Giunta "stabilisce", semmai "si dichiara disponibile".



PRESIDENTE

Propongo di eliminare addirittura il termine "stabilisce".
Il Consiglio concorda.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 88.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 89 - Mozioni "Tre Consiglieri possono presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
Il Presidente ha facoltà di dichiarare improponibile una proposta di legge presentata in forma di mozione. In tal caso egli invita i proponenti a ripresentarla nelle dovute forme, redigendo la proposta in articoli, al fine di sottoporla alle procedure contemplate per l'esame e l'approvazione delle proposte di legge.
Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
La discussione congiunta può avere luogo anche nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione subito dopo i proponenti delle mozioni.
Se una mozione discussa congiuntamente con altre mozioni viene ritirata, un proponente di essa ha diritto di parlare subito dopo i proponenti delle altre mozioni.
La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
Uno dei proponenti la mozione ha il diritto di replica dopo la chiusura della discussione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ho presentato un emendamento al primo comma. Dopo le prime due parole aggiungere "o il rappresentante di Gruppo". Questo attiene alle garanzie fondamentali delle forze politiche.



PRESIDENTE

Suggerisco di rinviare questa questione.



MARCHINI Sergio

Mi consenta, Presidente, è stato deciso nella seduta precedente e c' stata una dichiarazione di un Gruppo politico e della maggioranza. Sono disponibile a rimetterlo in discussione, ma c'è stato, su questo argomento un pronunciamento.



PRESIDENTE

Siamo in tema di mozioni. E' una questione diversa.
Una mozione deve essere presentata come documento che ha dignità rappresentatività, deve nascere non per invenzione di un singolo Consigliere a cui viene l'idea di presentare, ad esempio, 50 mozioni che partono da qualsiasi problema.



MARCHINI Sergio

Consento nel dire che è una funzione che potrebbe attenere, per esempio, solo ai Gruppi politici.
Ricordo che questa questione era stata chiarita con una precisa dichiarazione.



PRESIDENTE

Chiedo soltanto che l'art. 89 sia esaminato assieme a quelli che hanno qualche elemento di rilievo.



MARCHINI Sergio

Tengo a precisare che ho presentato soltanto degli emendamenti che attengono alle tradizionali funzioni tipiche della rappresentanza parlamentare.



PRESIDENTE

Siccome la questione è opinabile e presenta alcuni inconvenienti propongo che l'art. 89 sia messo con gli altri che abbisognano di un approfondimento. D'accordo.
Articolo 90 - Ordini del giorno "La Giunta o tre Consiglieri possono proporre ordini del giorno diretti a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.
Per detti ordini del giorno valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
Gli ordini del giorno di cui al primo comma possono essere altresì presentati in occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta e sono votati al termine della discussione.
Gli ordini del giorno sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Dal punto di vista politico, ripeto, per l'ultima volta, la considerazione sui tre Consiglieri o il Gruppo consiliare; dal punto di vista formale mi pare che sia più corretto scrivere: "Tre Consiglieri" prima e "Giunta" poi, perché l'indirizzo dell'ordine del giorno attiene a manifestazioni del Consiglio e indirizzi del Consiglio, quindi è un'attività che trova preliminarmente presenti i Consiglieri e non la Giunta.



PRESIDENTE

Soprassediamo alla votazione dell'art. 90.
Capo X - Informazione e partecipazione Articolo 91 - Oggetto e caratteri dell'informazione "Oltre a quanto previsto dalle norme regionali sulle procedure di programmazione, l'informazione che il Consiglio regionale fornisce ai cittadini sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti alle proprie funzioni, ha per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale, la cui conoscenza preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione. In particolare le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento regionali; progetti di piani e programmi regionali, progetti di parere regionali ad organi dello Stato.
L'informazione concerne gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
Al fine di costituire effettivo presupposto della partecipazione l'informazione ha carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 91.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 92 - Mezzi dell'informazione "L'informazione viene attuata mediante: la relazione sul consuntivo delle Commissioni permanenti; la pubblicazione del calendario dei lavori delle Commissioni permanenti e del Consiglio; il rilascio di copie di atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale; le conferenze, gli incontri e gli altri contatti con gli Enti locali, i Comprensori e con altri soggetti anche mediante organi ed uffici del Consiglio individuati dall'Ufficio di Presidenza".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 92.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 93 - Pubblicazioni "Il Consiglio regionale cura la redazione e la stampa di pubblicazioni periodiche e ogni altra iniziativa atta ad informare sull'attività del Consiglio e a rendere pubblici materiali di documentazione che riguardano i problemi regionali".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 93.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 94 - Consuntivo delle Commissioni permanenti "Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Vicepresidente, cura che sia redatto a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio un comunicato nel quale viene data notizia dei dibattiti e delle decisioni di particolare rilievo della Commissione.
Al termine di ogni sessione del Consiglio, le Commissioni permanenti di concerto con l'Ufficio di Presidenza, redigono un consuntivo dell'attività svolta e lo illustrano alla stampa, dandone adeguata diffusione attraverso le pubblicazioni della Regione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 94.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 95 - Pubblicazione del calendario dei lavori "Presso la sede del Consiglio regionale viene esposto al pubblico ogni lunedì e per tutta la settimana il calendario settimanale delle sedute del Consiglio e di tutte le Commissioni permanenti con i relativi ordini del giorno.
Copia del calendario viene comunicata ai Comprensori e agli organi di informazione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 95.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 96 - Rilascio delle copie "Ogni cittadino può con richiesta scritta ottenere dall'Ufficio di Presidenza copia integrale: a) dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del presente Regolamento b) delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale previo pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di Presidenza".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 96.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 97 - Conferenze, incontri ed altri contatti "Il Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, indice conferenze su singoli temi di particolare interesse, e sui medesimi, di intesa con gli organi competenti, promuove incontri con gli Enti e le comunità locali, i Comprensori, con gli organismi di azienda e di scuola, con le formazioni sociali e con tutti gli organismi pubblici operanti sul territorio della Regione.
L'Ufficio di Presidenza individua e decide le forme e i modi attraverso i quali vengono realizzate le iniziative di cui al primo comma".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

E' un articolo innovativo, quindi estremamente delicato. Non è forse il caso di aprire un dibattito su questo argomento. Mi pare però di dover richiedere che rimanga agli atti del Consiglio che questo articolo pu determinare degli effetti positivi, ma può anche determinare una grossa confusione tra le funzioni del Consiglio, come assemblea legislativa, le funzioni della Giunta e le funzioni dei partiti politici.
A mio avviso, sono le forze politiche che devono temere il contatto con la collettività e la comunità.
Raccomando all'attenzione del Consiglio questa mia perplessità, che pu anche essere espressione di fiducia e, come tale, verrà utilizzata nel modo migliore.



PRESIDENTE

La preoccupazione è legittima. Tuttavia c'è la norma finale che dice: "L'Ufficio di Presidenza (che è rappresentativo delle forze politiche) individua e decide le forme e i modi attraverso i quali vengono realizzate le iniziative....".



MARCHINI Sergio

La mia preoccupazione è che rischiamo di togliere spazio, senza avvedercene, ad altri soggetti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 97.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 98 - Obiettività dell'informazione "L'Ufficio di Presidenza è responsabile e garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale.
A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione, in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 98.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 99 - Consultazione di particolari categorie e settori della popolazione "Fino a quando non sia disciplinata con legge la consultazione di particolari categorie e settori di cui all'art. 64 dello Statuto, la definizione delle relative modalità sarà stabilita con delibera del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti. Tale deliberazione deve garantire l'imparzialità dell'individuazione dei soggetti della consultazione e delle modalità di effettuazione della stessa".
Faccio presente ai Consiglieri la rilevanza di questo articolo, con il quale si introducono le modalità da seguire per non lasciare congelato l'art. 64 dello Statuto, al quale si è agganciata una recente iniziativa di un Gruppo politico che tendeva ad interpretarlo in maniera estensiva per promuovere sotto questa veste surrettizia un referendum.
Viene identificata la forma della deliberazione del Consiglio regionale, fino a quando non entrerà in vigore una legge regionale per disciplinare la materia.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Prendo nozione di quanto il Presidente ci ha chiarito e mi sta bene.
Suggerisco di sostituire le parole "sarà stabilita" con le parole "è stabilita".



PRESIDENTE

Benissimo, il Consiglio concorda.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 99.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 100 - Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria "L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'art. 62 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.
L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.
L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.
L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione".
Sottolineo ai Consiglieri l'assoluta rilevanza di questo articolo che per la prima volta disciplina una possibilità, a suo tempo sanzionata dallo Statuto regionale e mai realizzata. E' una forma di partecipazione del cittadino, delle associazioni, degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori alla vita della Regione con una procedura del tutto nuova rispetto alle procedure parlamentari. E' un fatto di grande rilevanza democratica.
L'iter è complesso perché deve tener conto delle diversità dei soggetti che sono chiamati ad esercitare questo diritto. E' tuttavia una regolamentazione da sperimentare, e una volta sperimentata, dopo un periodo di tempo, potrà portare anche ad eventuali modifiche del Regolamento.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 100.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 101 - Esame delle interrogazioni "Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta.
La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni.
Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Questo istituto ha già avuto attuazione quando il Comune di Crevoladossola aveva presentato un'interrogazione al Consiglio regionale per conoscere l'interpretazione di un articolo della legge 56.
In quella occasione abbiamo rilevato che le interrogazioni rivolte al Consiglio regionale avrebbero dovuto ottenere risposta dalla Giunta o da un Assessore e non dal Consiglio in quanto tale.
Alle interrogazioni rivolte al Consiglio regionale, che si riferiscono ad un atteggiamento assunto dalla Giunta o da un Assessore, evidentemente è l'Assessore o la Giunta che deve fornire alla Commissione i dati per dare la risposta.
Per cui ritengo che al primo comma, alle parole "ne dà comunicazione alla Giunta", si debba aggiungere "che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente".
Inoltre al secondo comma: "La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta".



PRESIDENTE

Suggerisco di soprassedere alla votazione dell'art. 101. Il Consigliere Calsolaro presenti gli emendamenti al testo.
Articolo 102 - Audizione dell'interrogante "L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 102.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 103 - Conclusione delle interrogazioni in Consiglio "Il Presidente del Consiglio dà lettura in aula della proposta di risposta all'interrogazione trasmessagli dalla Commissione competente.
La risposta è deliberata dal Consiglio.
Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante.
La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 103.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 104 - Sottoscrizione delle petizioni "La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini (elettori della Regione) firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza, o dal giudice conciliatore o dal sindaco o dal segretario di tale Comune".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 104.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 105 - Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni "La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata in base all'art.
104.
L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.
Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta.
L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 105.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 106 - Esame delle petizioni "Il Presidente del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza.
L'esame si conclude con relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta di non dare seguito alla petizione.
In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'art. 102".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

L'esame si conclude con la relazione al Consiglio, quindi sarà messo all'ordine del giorno del Consiglio.



PRESIDENTE

E' vero ed è detto nel primo comma.
Sono tre situazioni differenti che vengono esaminate nel secondo capoverso. Può succedere che l'esame si concluda, oppure che venga abbinato all'esame di una legge in Commissione, oppure che la proposta non abbia seguito.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Nel caso in cui venga abbinato ad un provvedimento legislativo occorrerà pure dare una risposta, altrimenti il presentatore delle petizioni non saprà più nulla.



PRESIDENTE

L'articolo successivo regolamenta questo.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 106.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 107 - Conclusione delle petizioni in Consiglio "Il Consiglio regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.
Il Presidente del Consiglio dà notizia in aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente.
Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.
Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.
Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 107.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 108 - Assistenza dell'Ufficio legislativo "Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento".
Abbiamo discusso con i funzionari dell'Ufficio legislativo della nuova funzione e sottoporremo il progetto ai Capigruppo e al Consiglio.
Suggerisco di soprassedere alla votazione dell'art. 108.
Chiede di parlare il Consigliere Picco, ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Vorrei sollecitare il Consiglio a prendere in esame una questione che non è stata affrontata nella stesura del Regolamento e che mi pare per possa avere rilievo nell'ordine dei lavori del Consiglio. L'ordine del giorno del Consiglio dovrebbe essere integrato dall'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze che sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio e che devono essere prese in esame.
Questo consentirebbe una testimonianza sulla data di presentazione di questi documenti.
Chiedo che questo argomento venga contemplato come aggiuntivo alla stesura del Regolamento.



PRESIDENTE

Accolgo le sue argomentazioni.
Articolo 109 - Norma finale "Il Regolamento approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e le sue successive modificazioni ed integrazioni fanno parte integrante del presente Regolamento.
Sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate prima dell'adozione del presente Regolamento, nelle materie disciplinate dallo stesso".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 109.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Buona parte del Regolamento è approvata.
I Consiglieri che intendono perfezionare gli articoli rimasti da votare possono presentare gli emendamenti.
La Commissione Regolamento sarà convocata per un ultimo esame in modo che nella prossima seduta del Consiglio si possa licenziare definitivamente il Regolamento.


Argomento:

Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale

Argomento:

Richiesta di iscrizione di ulteriori punti all'ordine del giorno


PRESIDENTE

Chiede la parola il Vicepresidente Bajardi, ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

Chiedo di iscrivere all'ordine del giorno i progetti di legge n. 465 466 e 476 che sono stati licenziati dalla Il Commissione.



PRESIDENTE

Il Consigliere Ferrero chiede inoltre di iscrivere all'ordine del giorno il progetto di legge n. 471 e la deliberazione in merito allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 36 (Susa).
Questi punti saranno trattati nella giornata di domani, quando i Consiglieri avranno ricevuto il relativo materiale da esaminare.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali

Esame disegno di legge n. 457: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame disegno di legge n. 457: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali".
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, procedendo nell'iniziativa diretta ad ottenere una migliore sistemazione degli uffici regionali che sono ubicati nei capoluoghi di provincia o in altre sedi di Comprensorio, è emersa la necessità di reperire in Alba un idoneo edificio da acquistare nel quale concentrare tutte le attività svolgentisi nell'ambito comprensoriale, e ciò sia per ottenere una migliore e più razionale funzionalità dei servizi, sia per conseguire una maggiore economia nelle spese di gestione dei locali in cui hanno sede gli uffici regionali.
In attuazione dell'impegno rivolto a soddisfare tali esigenze, è stato individuato un immobile sito in detta città, Via Monsignor Grassi nn. 9 9/A e 11, di proprietà della Mensa Vescovile di Alba e comprendente il fabbricato Vescovado con annessa parte rustica, fabbricato ad uso uffici della Charitas, fabbricato residenziale del custode, terreni adibiti a giardino vescovile e vigna, nonché il campo sportivo, per una superficie complessiva di mq 15.300 circa.
Alba è stata sede di Diocesi dal periodo medioevale; le prime notizie risalgono al 1059, data in cui il Vescovo della città era Benzone, che venne poi cacciato nel 1077.
Le prime indicazioni specifiche sull'edificio del Vescovado si hanno tra il XV e il XVI secolo, nel cui periodo Andrea Novelli è "Vescovo Conte". A lui probabilmente si deve l'edificazione del Duomo e del Vescovado stesso. Quest'ultimo edificio comprendeva una torre nelle vicinanze della porta Cherasco, che andò distrutta tra il 1642 e il 1665.
La presenza di questa struttura, inserita a fianco di una residenza ecclesiastica, testimonia l'intenzione da parte del potere religioso di porsi sullo stesso piano rispetto a quello laico, anche in caso di conflitto per il governo della città.
Da documenti del Consiglio di Ordinato si viene a conoscenza delle numerose dispute tra il Vescovo ed il Comune, che si protrassero sino a tutto il XVIII e XIX secolo. Le sue forme attuali si devono al Vescovo Brizio, che si interessò dell'abbattimento dell'ala della torre crollata e della ristrutturazione totale dell'edificio. Nella veduta del "Theatrum Sabaudiae" l'organismo si presentava di vaste dimensioni, con una pianta articolata su un ampio lotto all'estremo limite del costruito della città.
Gli edifici principali si organizzavano ad L con due vasti spazi: uno prospiciente la fronte della piazza Cherasca, delimitata da un edificio a due piani (forse le scuderie) e da un muro di cinta che racchiudeva tutta la proprietà; l'altro nella parte posteriore, occupato dall'orto.
Quest'ultimo spazio dopo il 1790 (anno di inizio dello smantellamento delle fortificazioni) comprese anche una parte già occupata dai bastioni. Nel 1829 nel piano regolatore Vandero vi sono indicazioni anche per il Vescovado, che però non vengono realizzate.
Infatti, confrontando la mappa dell'inizio e della fine del 1800 risulta che sul lato sinistro, rispetto alla facciata, esisteva una manica trasversale, sostituita in un secondo tempo da un rustico ad L. Inoltre nel 1851 si ha notizia del rifacimento del prospetto verso la piazza con una spesa di L. 100.000. A questi interventi seguì l'intenzione di allineare la Via Vida, originariamente Via del Vescovado, in direzione delle mura rettificando l'edificio ed ampliando la piazza. Questo progetto rimase solo teorico e fu realizzato solamente nel 1944, data in cui l'edificio fu mutilato dell'emiciclo delle scuderie. Tramite queste operazioni venne messo in luce un tratto di muro romano.
Questi brevi cenni alle vicende storiche dell'edificio in questione così legate peraltro alla storia della città di Alba, mettono più in risalto l'importanza dell'atto che il Consiglio regionale si accinge a compiere acquistandolo e ristrutturandolo per conservarlo ad una funzione pubblica, fornendo contemporaneamente un contributo alla politica di risanamento dei centri storici che deve essere una costante della politica della nostra Regione.
D'altro canto detto immobile, per la sua consistenza e per la sua ubicazione, si presta particolarmente ad essere utilizzato per la sistemazione di uffici regionali.
Constatata pertanto l'opportunità dell'acquisto e vista la relazione di stima dell'Ufficio Tecnico Erariale di Cuneo, nonché la perizia dell'arch.
Giuseppe Veglia, i quali hanno rispettivamente valutato l'immobile in L.
1.125.000.000 e L. 1.211.051.090, la Giunta regionale ha condotto trattative con la Mensa Vescovile di Alba, la quale si è dichiarata disposta a cedere l'immobile stesso al prezzo di L. 980.000.000.
Valutata l'offerta e riscontrata la convenienza del prezzo in rapporto allo stato di fatto in cui l'immobile viene venduto, nonché alle caratteristiche di dimensioni e di ubicazione dello stesso, la Giunta regionale è venuta nella determinazione di acquisirlo al patrimonio regionale e di adibirlo a sede di uffici regionali. All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge, il quale prevede: all'art. 1 l'autorizzazione alla Giunta regionale ad acquistare l'immobile, da destinare a sede di uffici regionali, al prezzo di L 980.000.000 ed alle altre condizioni che la Giunta stessa stabilirà all'art. 2 l'indicazione dei mezzi di bilancio con i quali si farà fronte alla spesa.
Nel corso della discussione del disegno di legge in I Commissione, che peraltro lo ha approvato all'unanimità, è emersa la necessità di precisare meglio l'uso che del complesso in questione intenderà farne la Regione.
Allo scopo la I Commissione invita la Giunta regionale, nella fase di attuazione della ristrutturazione, a scindere i due momenti previsti dalla relazione tecnica connessa al presente disegno di legge e cioè la ristrutturazione della parte da destinare più propriamente a sede degli uffici regionali decentrati e quella da destinarsi a servizi sociali.
Per quanto riguarda la prima parte, essa dovrà essere attuata a completo carico della Regione e, secondo le risultanze dei calcoli presentati dall'ufficio competente, essa verrà a costare circa L.
1.935.000.000, permettendo un risparmio di L. 30.316.000 annue che è la cifra che la Regione attualmente spende quale canone di affitto per le attuali sedi degli uffici.
Per quanto riguarda invece quella parte che a pag. 13 della relazione tecnica succitata viene indicata atta ad ospitare un centro sociale con biblioteca, sale d'incontro, di riunione, di studio, di svago e per spettacoli all'aperto, si raccomanda la necessità di un rapporto da instaurarsi con gli Enti locali della zona ed in primo luogo con il Comune di Alba, per concordare il tipo di intervento ed anche il concorso alla sua realizzazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, signori Consiglieri, questa discussione e votazione per l'acquisto di un immobile pone finalmente un punto fermo su un problema. Da anni i quotidiani locali ponevano all'attenzione dei lettori il problema del Vescovado alla Regione in termini interrogativi.
Finalmente dalla discussione del Consiglio regionale viene una risposta definitiva.
Il Gruppo della Democrazia Cristiana ha espresso la propria posizione in Commissione con gli interventi dei colleghi Alberton, Martini e del sottoscritto. E' una posizione favorevole, con alcune cautele. A scanso di equivoci, diciamo subito che sul piano commerciale "il vantaggio" tra virgolette (trattandosi di un acquisto si può parlare anche di vantaggio) pende dalla parte della Regione e non certamente della Mensa Vescovile. Si tratta di un palazzo storico, dignitoso, con una bella palazzina e con un grosso parco annesso.
Gli uffici della Regione potranno trovare una degna sistemazione e la città potrà, in forme da concordarsi, usufruire di un parco.
Il prezzo è strettamente remunerativo per la Mensa Vescovile e lo sarà ancor meno se, come è facile arguire, l'iter della pratica sarà abbastanza lungo.
I 980 milioni di oggi, tra qualche mese, rappresenteranno qualcosa in meno e penso che le autorizzazioni che sono richieste per il perfezionamento della pratica faranno trascorrere ancora dell'altro tempo.
Preoccupa invece la spesa di ristrutturazione che complessivamente si avvicinerà ai 3 miliardi. Il relatore, Consigliere Dadone, facendosi carico delle preoccupazioni emerse in Commissione, ha sottolineato la possibilità di attuare in due tempi la ristrutturazione introducendo il concetto del concorso dell'Ente locale per certe parti dell'immobile.
Credo che l'Ente locale, le cui aspettative in questi anni sono state abbondantemente alimentate da varie dichiarazioni, non sia tanto soddisfatto dalla richiesta di un concorso finanziario. E' opportuno che la Giunta sia cauta ed aperta su questa strada. Il costo complessivo di acquisto, più le spese di ristrutturazione, pone il problema di una politica complessiva e non episodica nel campo immobiliare, perché di episodio in episodio, ciascuno dei quali di per sé giustificato e legittimo, si finisce per fare nel settore una politica non programmata e globale e la Regione finisce per apparire un Ente opulento che pu acquistare e spendere con facilità.
Già in occasione dell'acquisto di un immobile ad Alessandria sono stati fatti questi discorsi e da parte del mio Gruppo era stata presentata una mozione.
L'esame globale e definitivo della politica immobiliare della Regione non è più rinviabile e con questa raccomandazione e con questo spirito diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Con l'acquisto di questo immobile si fa un passo verso la ristrutturazione del centro storico di Alba e si acquisisce una grande area verde da mettere a disposizione della popolazione; inoltre si riuniscono in una sola sede gli uffici della Regione che ora sono sparsi nella città.
Condivido la perplessità espressa dal collega Paganelli in ordine alla ristrutturazione del fabbricato.
Quindi, approvo la proposta del Consigliere Dadone, di attuare la ristrutturazione in due tempi, ma non sono d'accordo di chiedere il concorso del Comune di Alba, malgrado sia al primo posto come reddito pro capite e all'avanguardia in alcune opere sociali create con propri sacrifici e a proprie spese.
Con questo spirito, dichiaro la soddisfazione del nostro Gruppo e il voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Siamo sempre allo stesso punto; siamo di fronte a nuove acquisizioni mentre pende un'interrogazione mia per quanto riguarda la politica patrimoniale e la ristrutturazione degli immobili acquisiti dalla Regione.
Ancora una volta ci viene presentata un'operazione che può sembrare vantaggiosa, ma che non lo è, perché di fronte ad un miliardo per l'acquisizione e a 3 miliardi di previsione, l'operazione sembra meno interessante.
Indubbiamente, se non intervenisse la mano pubblica, molti immobili diventerebbero fatiscenti.
Alle spese di acquisizione e di ristrutturazione si aggiungono le spese di gestione, generalmente elevatissime.
Non si dimentichi che le spese di gestione del Palazzo Lascaris non sono indifferenti e certamente pesano molto di più di quanto pesavano le spese del Consiglio negli anni passati.
Quando discutiamo il bilancio ci stupiamo che le spese correnti aumentino ogni volta.
Poiché non è ancora in corso una trattativa definitiva in ordine all'acquisizione, da parte del Comune di Alba, di una parte dell'edificio e dal momento che non è mai stata data una risposta alle nostre ripetute domande su questo tema, il Gruppo repubblicano darà voto contrario.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Per arrivare a questa decisione, in sede di Commissione, abbiamo parlato a lungo.
C'erano molti aspetti da chiarire, soprattutto in rapporto alla destinazione dell'edificio.
Abbiamo convenuto che è un'operazione da fare e, per quanto mi riguarda, nonostante le fondate osservazioni fatte dal Consigliere Castagnone Vaccarino, sono tendenzialmente portato a fare la politica del patrimonio e "della pietra". Per questo motivo il Gruppo socialista vota favorevolmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

In sede di Commissione si era valutata ampiamente la situazione dell'Albese, rispetto alla nuova dimensione del territorio e ad un nuovo tipo di assetto territoriale; la città di Alba ha una sua dimensione territoriale che deve essere rispettata.
Non dimentichiamo che l'Ente pubblico, oltre a dare una sede acconcia ai propri uffici, deve avere una sua funzione nei confronti dei palazzi storici, che devono essere tutelati, valorizzati, messi a disposizione delle popolazioni.
In Commissione si è parlato di una eventuale strutturazione da parte del Comune per realizzare un'oasi pubblica.
Il problema sarà di riuscire, in un arco di tempo ragionevole, a concentrare gli uffici nelle sedi che andiamo acquistando: è un problema di razionalità.
Il nostro voto è chiaramente favorevole alla proposta della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

L'acquisto di beni immobiliari da parte della Regione può far nascere delle perplessità, perché non sempre gli acquisti vanno incontro alle necessità regionali.
Condivido le osservazioni del Consigliere Castagnone Vaccarino.
E' positivo il fatto che siamo in un momento di svalutazione, perci gli investimenti della Regione sono positivi per quanto si riferisce alla parte finanziaria: è preferibile impiegare il denaro con acquisti piuttosto che lasciarlo depositato in banca.
Certamente sarebbe raccomandabile un piano generale degli acquisti che la Regione intende fare nell'arco di due o tre anni, piano generale che permetterebbe di valutare le sue reali necessità.
Con queste raccomandazioni il nostro Gruppo vota a favore del disegno di legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

A seguito delle interrogazioni che erano state mosse dai Gruppi della D.C. e del P.R.I., la Giunta sta lavorando attorno ad un ampio studio, una parte del quale è già stato rimesso al Consiglio.
Sono tra i fautori del primo acquisto della Regione, il Palazzo in Piazza Castello, e delle acquisizioni patrimoniali che via via si sono fatte, perché ritengo che la Regione, a differenza dello Stato che è sparso sul territorio in mille sedi, con mille custodi e mille telefoni e con spese eccezionalmente elevate, debba avere sede in casa demaniale, in casa pubblica, utilizzando l'esistente e arrivando alle acquisizioni quando non sono possibili lunghi comodati, in casi di estrema necessità.
Ringrazio il Vescovado di Alba che ha dimostrato una grande disponibilità in questa trattativa, come d'altronde l'hanno dimostrata i Vescovi di Ivrea e di Novara, mettendo a disposizione quasi gratuitamente il Vescovado.
Stiamo predisponendo dei quadri comparativi dai quali risulta che se la Regione dovesse corrispondere un canone di affitto per tutte le sedi occupate, pagherebbe cifre immani.
Ringrazio i Consiglieri dell'attenzione che hanno prestato e quanti seguono giornalmente questa nostra fatica impegnativa che, alla fine degli anni '80, darà dei risultati significativi ed importanti, intanto perché la Regione sarà visibile nel suo insieme, si sarà formato il governo, inoltre perché, sotto l'aspetto del recupero storico, avrà formato tecnici e imprese che oggi si avviano verso questa preparazione, infine perché non avrà nessun padrone.
Non credo che l'essere in casa di affitto costi meno che l'essere in casa propria.
Ho pratica professionale in questo campo e non ho mai visto un padrone di casa che abbia regalato le migliorie, le spese o il canone d'affitto.
I proprietari richiedono solitamente tutto quello che è possibile richiedere, prendendo dagli inquilini quello che è possibile prendere.
Il 45% dei cittadini del nostro Paese è in casa propria (il 65/70% in Germania, 1'80% in altri paesi): se questo è valido per il cittadino, pu essere altrettanto valido per l'Ente pubblico.
Chiedo all'Ufficio di Presidenza di fissare un dibattito su questo tema e in quell'occasione daremo la documentazione con i quadri comparativi, tra i parametri che possono essere usati in caso di proprietà e quelli di affitto.
Voglio dire ai Consiglieri Paganelli ed Enrichens che non vi è da parte della Regione alcuna egemonia rispetto al Comune di Alba, verso il quale abbiamo molta considerazione per l'azione che svolge costantemente e per le opere che realizza.
I locali che sono nel Vescovado saranno appena sufficienti a contenere gli uffici delle Unità Locali, del CO.RE.CO., dell'Agricoltura e Foreste di Alba che è considerata, oltre che capitale delle Langhe, una capitale comprensoriale omogenea.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Pongo in votazione l'articolato.
Articolo 1 - "E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Alba, Via Monsignor Grassi nn. 9, 9/A e 11, di proprietà della Mensa Vescovile di Alba, da destinare a sede di uffici regionali, al prezzo di L. 980.000.000.
La Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L.
980.000.000, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1000 del bilancio per l'esercizio 1979".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'intero testo della legge è approvato.
I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,40)



(La seduta ha termine alle ore 17,40)



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