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Dettaglio seduta n.287 del 08/11/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Statuto - Regolamento

Prosecuzione esame Regolamento interno del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame degli articoli del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Articolo 19 - La Commissione consultiva per le nomine "La Commissione consultiva per le nomine viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente debbono provvedere alle nomine di loro competenza negli Enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
Il Presidente del Consiglio sente la Commissione per la definizione dei criteri di carattere generale per le nomine di competenza del Consiglio e sottopone ad essa le proposte per le nomine stesse, allo scopo di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dalle leggi o dalla funzione che deve essere svolta.
La Commissione viene formata secondo le modalità previste dall'articolo 14 e viene convocata dal Presidente del Consiglio eventualmente su richiesta del Presidente della Giunta".
I Consiglieri Bianchi ed Oberto propongono all'ultimo capoverso di sostituire "eventualmente" con "anche". Il Consiglio concorda.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 19.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 20 - La Commissione di vigilanza per la biblioteca "La biblioteca della Regione è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del presente Regolamento. La Commissione propone il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di Presidenza".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 20.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Capo V - Le Commissioni permanenti e speciali Articolo 21 - Competenze delle Commissioni permanenti "Sono costituite cinque Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie: I Commissione - Programmazione e Bilancio: (Programmazione - Bilancio - Finanze - Partecipazioni regionali Patrimonio - Affari generali - Personale - Enti locali - Controlli).
II Commissione - Organizzazione e gestione del territorio: (Pianificazione territoriale - Urbanistica - Infrastrutture - Viabilità Trasporti e comunicazioni - Parchi naturali - Uso delle acque Sistemazione idrogeologica e forestale - Inquinamento - Tutela dell'ambiente).
III Commissione - Agricoltura: (Agricoltura e foreste - Uso e disciplina delle acque in agricoltura).
IV Commissione - Produzione e lavoro: (Industria - Commercio - Artigianato - Problemi del lavoro e dell'occupazione - Cave e torbiere - Acque minerali e termali - Fiere e mercati).
V Commissione - Servizi sociali: (Sicurezza sociale - Assistenza - Sanità - Istruzione e formazione professionale - Assistenza scolastica - Cultura - Musei e biblioteche Sport e tempo libero - Turismo - Caccia e pesca).
Il numero e le competenze delle Commissioni permanenti sono modificabili con deliberazione del Consiglio regionale".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 21.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 22 - Composizione "Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio.
Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti determina il numero dei loro componenti e la ripartizione dei seggi tra le singole forze politiche.
Ciascun Gruppo consiliare procede quindi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui all'articolo precedente e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale, dei componenti la Giunta e del Presidente del Consiglio regionale, è assegnato ad almeno una e a non più di due Commissioni.
Delle Commissioni possono far parte, in veste di componenti, i membri della Giunta, ad eccezione del suo Presidente. In tal caso, essi non rappresentano la Giunta ma il loro Gruppo consiliare.
Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del proprio Capogruppo.
Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.
Ai lavori delle Commissioni possono inoltre partecipare con voto deliberativo anche i Consiglieri di forze politiche che non abbiano rappresentanza nella Commissione".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 22.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 23 - Insediamento " Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente, con votazioni separate.
A tal fine il Presidente del Consiglio convoca preventivamente i Capigruppo per verificare la possibilità di un'intesa affinché il Presidente e il Vicepresidente siano espressione della pluralità delle forze del Consiglio.
Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.
Se due Commissioni devono riunirsi congiuntamente funge da Presidente a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 23.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 24 - Segreteria e verbalizzazione "Un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza è addetto in modo stabile ai compiti di segreteria di ciascuna Commissione.
Delle sedute della Commissione viene redatto un processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è reso pubblico dopo l'approvazione.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario segretario".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Vorrei sapere se devono essere resi pubblici tutti gli atti o se alcuni documenti della Commissione possono rimanere riservati. L'articolo stabilisce che il dibattito è reso pubblico dopo l'approvazione, che dovrebbe avvenire nella seduta successiva. Vi sono però dibattiti che si protraggono per mesi e possono essere di carattere riservato fino alla loro conclusione, quindi, la pubblicazione fatta a così breve termine mi pare eccessiva.



PRESIDENTE

Soprassediamo alla votazione dell'art. 24.
Articolo 25 - Convocazione "Le Commissioni si riuniscono una o più volte la settimana, nei giorni prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di concerto con il Presidente ed il Vicepresidente di ciascuna Commissione.
Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio salvo autorizzazione dell'assemblea.
Il Presidente convoca la propria Commissione e, sentito il Vicepresidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione, almeno 24 ore prima di diramare le convocazioni, al Presidente del Consiglio.
Copia dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente.
All'inizio di ogni seduta, ciascun Commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre una votazione qualificata nella quale i Commissari dei Gruppi e delle altre forze politiche che si pronunciano a favore delle modifiche debbono rappresentare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Se un numero di Commissari rappresentanti almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, il Vicepresidente provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale".
I Consiglieri Oberto e Bianchi propongono, al penultimo comma, di modificare "per il cui accoglimento occorre" con "per il cui accoglimento occorrendo si procede ad una votazione". Il Consiglio concorda.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 25.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 26 - Discussione in Commissione "Sugli oggetti discussi da ciascuna Commissione, questa nomina un relatore, il quale redige una relazione scritta, che viene sottoposta al Consiglio ed illustrata in aula nei suoi aspetti fondamentali. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Su autorizzazione del Consiglio, la relazione può essere orale.
Il Vicepresidente ha funzioni permanenti di partecipazione alla responsabilità di direzione e di coordinamento del lavoro della Commissione.
Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinati settori di competenza o di singoli problemi.
E' però riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria.
La Presidenza delle Sottocommissioni o dei gruppi di lavoro può essere affidata al Vicepresidente.
Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'assemblea in quanto applicabili".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Per quanto riguarda il primo comma chiedo che cosa vuol dire "nei suoi aspetti fondamentali".
Il secondo comma, a mio parere, si deve intendere: "uno dei Vicepresidenti ha funzioni permanenti di partecipazione...".
Per quanto riguarda il penultimo comma, faccio osservare che in caso di necessità potrebbe presiedere il gruppo di lavoro anche un Consigliere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Al primo comma è detto che la relazione può essere scritta od orale. Se il relatore non ha preparato la relazione oralmente e se il Consiglio non lo autorizzasse a parlare, la relazione non può essere fatta, quindi la legge non si discute.



PRESIDENTE

Illustrare in aula la relazione nei suoi contenuti fondamentali vuol dire che non è indispensabile leggere la relazione in aula soprattutto quando comprende diverse cartelle e quando è già stata distribuita.
Sarebbe opportuno trovare una formulazione letteraria secondo cui la relazione può essere data per letta, oppure può essere illustrata nei suoi contenuti fondamentali.
Per quanto riguarda la seconda questione, il Vicepresidente che ha funzioni permanenti di partecipazione alla responsabilità della direzione è uno solo.
Il Consigliere Calsolaro ha ragione nel proporre che la Presidenza dei gruppi di lavoro possa essere affidata ad un Consigliere.
Chiede di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Non mi paiono così facilmente superabili le considerazioni dell'Assessore Fiorini, quindi inviterei a riflettere.
Un punto di vista meramente linguistico mi pare, e l'ho sottolineato nelle mie osservazioni scritte, che sia più opportuno dire che le Commissioni si possono articolare e non dividere, perché dividere significa far nascere due soggetti e problemi procedurali.
Devo invece dichiarare il mio dissenso sul primo comma dell'art. 25 perché se anche lo scopo che il Presidente ci ha illustrato fosse accettato, o comunque fosse accettabile, non può esservi impedimento al relatore di illustrare integralmente la sua relazione.
L'obiettivo di ridurre l'illustrazione alle parti che si ritengono più significative è condivisibile. Ma fin dove arrivano le parti più significative?



PRESIDENTE

L'obiettivo è quello di un Consiglio regionale nel quale le Commissioni discutono ampiamente, sono assistite dall'Ufficio legislativo, si confrontano con le leggi nazionali, evitano di scrivere articoli di legge in contrasto con la Costituzione. Se le Commissioni funzionassero in questo modo, non vedo l'utilità, nel superiore dibattito del Consiglio, di una relazione tanto ampia.
Propongo di sospendere la votazione dell'art. 26.
Articolo 27 - Esame in sede referente e consultiva "I progetti di legge e, in generale, ogni deliberazione su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.
Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione.
Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge vertenti sullo stesso oggetto l'esame, su richiesta unanime dei presentantori, deve essere abbinato".
I Consiglieri Bianchi ed Oberto presentano i seguenti emendamenti.
Primo capoverso: sostituire il "su cui" con "per i quali".
Stesso primo capoverso: togliere l'espressione "da lui ritenuta".
Ultimo capoverso: per lasciare maggiore discrezionalità alla Commissione eliminare "su richiesta unanime dei presentatori" sostituendo con "può essere abbinato".
Il Consiglio concorda sugli emendamenti. Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 27.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 28 - Indagini conoscitive "Le Commissioni possono condurre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.
Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.
Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 28.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 29 - Pareri dell'Ufficio legislativo "Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame. La domanda è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Anche il parere è comunicato all'Ufficio di Presidenza.
Con uguali modalità le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo per consultazioni orali.
Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 29.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 30 - Parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio "Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.
Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, pu trasmettere il progetto al Consiglio.
Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo, e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.
Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.
Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o 7 nei casi di urgenza la Commissione Programmazione e Bilancio non abbia risposto, s'intende che non abbia trovato nulla da eccepire; in questo caso è fatta menzione dell'omissione nella relazione della Commissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo".
Il Consigliere Calsolaro propone, all'ultimo comma, di sostituire il termine "risposto" con "espresso il proprio parere" e, due righe più sotto di sostituire "sulla" con "nella".
I Consiglieri Bianchi ed Oberto, sempre all'ultimo capoverso propongono di sopprimere l'espressione "trovato" e sostituire l'espressione "in questo caso" con "di tale esito", ponendo un punto e virgola dopo la parola "eccepire".
Il Consiglio concorda all'unanimità sugli emendamenti.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 30.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 31 - Esame del bilancio e dei programmi "I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Programmazione e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.
Il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Capigruppo, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Programmazione e Bilancio la relazione sul bilancio.
La Commissione Programmazione e bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.
Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.
La Commissione Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza".
Metto in votazione l'art. 31.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 32 - Termini "Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 90 giorni.
Il termine di 60 giorni sarà ridotto a 30 in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 74 del presente Regolamento.
Tali termini sono ridotti da 60 a 30 giorni, e da 30 a 15 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.
Scaduti i termini, qualora il proponente ne faccia espressa domanda gli argomenti vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi i termini.
Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 48 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non deliberi altrimenti".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Devo fare tre osservazioni sugli ultimi due commi di questo articolo che avevo già fatto in occasione del precedente dibattito sul Regolamento.
Al quarto comma è detto che il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, può prorogare i termini. Di quanto? Da 60 a 90 giorni o si tratta di un ulteriore termine oltre i 90 giorni? La seconda questione è relativa alla presentazione dei documenti tranne che il Consiglio non deliberi altrimenti: o il Consiglio ha deliberato prima che la Commissione abbia presentato in aula i documenti oppure se la Commissione li presenta direttamente in aula, come succede solitamente, che cosa autorizza il Consiglio? Si autorizza che si proceda alla discussione nonostante che i documenti siano stati presentati tardivamente.
La terza questione riguarda il complesso dell'articolo.
A mio avviso, con o senza il parere della Commissione, il proponente trascorso un termine che può essere fissato in 6 mesi, ha diritto che la proposta sia portata in aula.



PRESIDENTE

Propongo al Consigliere Calsolaro di presentare gli emendamenti. Per il momento si soprassiede alla votazione dell'art. 32.
Articolo 33 - Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere "Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.
Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.
Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, è decisa dai Presidente del Consiglio, il quale può chiedere il parere della Commissione Regolamento".
Metto in votazione per alzata di mano l'art. 33.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 34 - Rapporti con la Giunta "Le Commissioni debbono essere periodicamente informate dell'attività della Giunta al fine di poter coordinare con essa la propria attività.
A tal fine il Presidente del Consiglio concorda con il Presidente della Giunta, all'inizio di ogni sessione del Consiglio, le modalità perché la Giunta riferisca alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attività svolta dai singoli Assessorati nella sessione precedente, e su quella che intendono svolgere nella seguente.
La Presidenza del Consiglio concorda con i Presidenti delle Commissioni la convocazione delle Commissioni stesse per comunicazioni o relazioni della Giunta regionale, richieste dalle Commissioni o d'iniziativa della Giunta stessa.
Con le medesime procedure, la Giunta può avvalersi del contributo delle Commissioni ai fini della preparazione di atti attinenti alla competenza amministrativa propria della Giunta stessa o ad essa delegata. L'eventuale voto delle Commissioni ha carattere consultivo".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ascoltando l'articolo e cogliendo il suo significato, ritengo di dover proporre l'abrogazione dell'intero articolo perché si pone in essere una situazione poco corretta e poco gestibile nei rapporti tra Commissione e Giunta. Mi sembra del tutto fuori luogo che la Commissione debba configurarsi soggetta all'attività della Giunta, laddove al primo comma si dice: "per gli opportuni coordinamenti con la propria attività". Questo vuol dire che l'attività della Giunta determina e condiziona l'attività della Commissione, il che è del tutto fuori luogo.
Si salva solo il terzo comma di questo articolo, laddove si considera che la Presidenza del Consiglio concorda con i Presidenti delle Commissioni la convocazione delle Commissioni stesse per comunicazioni o relazioni della Giunta regionale, richieste dalle Commissioni, o di iniziativa della Giunta stessa.
La funzione di controllo che compete al Consiglio, viene trasferita alle Commissioni e questo mi sembra fuori dalla logica del Regolamento dello Statuto della Regione e soprattutto stravolge i rapporti tra esecutivo e assemblea legislativa.



PRESIDENTE

E' un punto politico e mi spiace essere in totale disaccordo con il Consigliere Marchini. Approva, in sostanza, ciò che viene innovato, ma non approva ciò che era codificato dall'attuale Regolamento del Consiglio regionale, il quale, all'art. 14, stabiliva che le Commissioni debbano essere periodicamente informate dell'attività della Giunta al fine di poter coordinare con essa la propria attività.
Constato che il Consigliere Marchini non approva il precedente Regolamento, mentre approva le uniche innovazioni che abbiamo apportato.
Noi abbiamo preso il vecchio Regolamento e abbiamo mantenuto ciò che pensavamo fosse stato confermato dalla prassi con un'innovazione che è quella che approva il Consigliere Marchini. Faccio quindi presente ai Gruppi che sono in ballo questioni di assetto politico generale dei rapporti fra Giunta e Consiglio, quindi non direi di soprassedere all'esame dell'articolo, ma di discutere. I Gruppi decidano.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

E' evidente che la prassi e le necessità verificatesi nel corso della vita del Consiglio, hanno portato a necessità di rapporti tra la Giunta e le Commissioni in quanto queste si preparano al loro lavoro, quale proiezione del Consiglio, per poter riferire al Consiglio in materie di importanza rilevante e per poter rapidamente e con concretezza esaminare questioni specifiche che poi impongono nella legislazione e nei bilanci.
E' da evitare che le Commissioni, attraverso una codificazione di un rapporto con la Giunta, assumano - e su questo non si può non essere d'accordo con il Consigliere Marchini - una rilevanza organica autonoma che, in qualche modo, finisce per svuotare il Consiglio.
Sono d'accordo con il Presidente nel riconoscere che ci sono delle necessità politiche funzionali che sono emerse nel tempo e che poich esistono e avranno ulteriori sviluppi, vanno codificate. Ma attenzione: nel momento in cui si codifica, si rischia di dire molto di più di quello che si vorrebbe dire, rappresentando una realtà in essere. Quindi il problema dei coordinamenti va chiarito.
Deve essere anche ulteriormente chiarito il rapporto fra Giunta e Consiglio.
Proporrei che si accantonasse momentaneamente l'articolo per consentire, se vi è contrasto tra le parti, di formulare dei testi in maniera alternativa.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei che si facesse uno sforzo perché le formulazioni siano chiare e non si rimanga nel generico.



PRESIDENTE

Il Consiglio decide di soprassedere alla votazione dell'art. 34.
Articolo 35 - Deliberazioni "Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della Commissione, rappresentanti almeno la metà più uno dei membri del Consiglio regionale.
Le deliberazioni in Commissione avvengono attribuendo ai Commissari di ciascun Gruppo consiliare e di ciascuna forza politica un numero di voti pari a quello della totalità dei componenti i rispettivi Gruppi o forze politiche in seno al Consiglio regionale.
La deliberazione è adottata quando i voti favorevoli espressi dai Commissari presenti corrispondano alla maggioranza dei membri del Consiglio regionale".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'articolo dovrebbe essere completato con le parole: "computato ai sensi del secondo comma". Nel primo comma si dice che devono esserci cinque membri, oltre che essere cinque devono rappresentare almeno la metà più uno dei membri del Consiglio regionale.
Questo vuol dire che facendo il conto matematico si rischia di avere la maggioranza in Commissione ma non la maggioranza rappresentativa del Consiglio; oppure diciamo che carichiamo i Commissari della rappresentanza indicata al secondo comma.
Bisognerebbe ridurre ad unità questo criterio.



PRESIDENTE

Nel primo comma viene fissata la duplice condizione perché la Commissione sia valida: cioè la maggioranza più uno dei membri facenti parte della Commissione; ma se così fosse, non sarebbe sufficiente perché i rappresentanti potrebbero essere numericamente superiori alla metà più uno ma non rappresenterebbero la maggioranza delle forze presenti in Consiglio allora si aggiunge quell'altra clausola che consiste nel fissare che quelli che ci sono, devono essere rappresentanti almeno dalla metà più uno dei membri del Consiglio regionale.



MARCHINI Sergio

Come fanno sei persone a rappresentare la maggioranza del Consiglio? Lo fanno solo se viene usato il criterio che viene impostato con il secondo comma.



PRESIDENTE

Anteponiamo il secondo comma che diventa il primo; il terzo comma diventa il secondo; il primo diventa il terzo.
Pongo in votazione l'art. 35.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 36 - Le consultazioni "Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni di istituzioni scientifiche e culturali e di altre organizzazioni sociali per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio.
Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.
Il Presidente del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli enti e organismi previsti dal primo comma.
Qualora altri enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione alla Commissione. In tali casi, le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una deliberazione del Consiglio in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera fissandone le eventuali modalità secondo le indicazioni della legge regionale.
La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione degli esperti.
Previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità ed alla presenza della stampa e di altri organi di informazione".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non sono favorevole a quanto è detto all'ultimo comma. Proprio la non presenza della stampa e degli organi di informazione ha permesso il funzionamento delle Commissioni. A mio avviso, la possibilità di tenere riunioni alla presenza degli organi di informazione snatura completamente il lavoro delle Commissioni, tanto più che gli argomenti trattati in Commissione vengono poi tradotti in Consiglio e la pubblicità del dibattito è più che sufficiente per l'informazione all'esterno. Quindi propongo la soppressione dell'ultimo comma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Sono favorevole al mantenimento dell'ultimo comma, in quanto dobbiamo tenere conto che per arrivare alla riunione pubblica occorre il voto favorevole della maggioranza della Commissione e il consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dove sono rappresentate tutte le forze politiche, quindi con le più ampie garanzie.
Del resto possono presentarsi delle occasioni che ora non possiamo ipotizzare in concreto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Esprimo parere favorevole all'introduzione di una simile norma a due condizioni: che si precisi che si tratta di ipotesi di carattere eccezionale e che viene esclusa dal momento di pubblicità la fase di deliberazione e di votazione.



MARCHINI Sergio

Suggerisco di aggiungere dopo la parola "riunioni", la parola "illustrative", per quanto si riferisce all'illustrazione del materiale e degli argomenti.



PRESIDENTE

Ricordo che in occasione della discussione del piano di sviluppo e al momento delle scelte di portata nazionale ed internazionale in politica economica, si sono tenute le consultazioni con i grandi gruppi. Tutto fu addirittura tradotto in un volume e nessuno ebbe nulla da dire.
A quelle riunioni era presente la stampa e non vedo perché non avrebbe potuto esserci.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Quelle erano consultazioni, che è cosa diversa dalle riunioni di Commissione, tant'è vero che in questo articolo si stacca il momento consultivo dal momento dell'esame degli articoli e dell'approvazione dei documenti.



PRESIDENTE

Invito il Consiglio a presentare gli emendamenti. L'art. 36 per il momento è accantonato.
Articolo 37 - Durata in carica delle Commissioni "In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le Commissioni permanenti restano in carica limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 34 fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale".
I Consiglieri Oberto e Bianchi propongono di sostituire "in carica" con "in funzione".
Il Consiglio concorda all'unanimità sull'emendamento.
Metto ora in votazione l'art. 37.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 38 - Commissioni speciali "Le Commissioni speciali o d'inchiesta previste dall'art. 19 dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 38.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Capo VI - Funzionamento del Consiglio Articolo 39 - Prima seduta del Consiglio "Il Consiglio regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti.
Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta".
I Consiglieri Oberto e Bianchi propongono all'ultimo capoverso di aggiungere "mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
Il Consiglio concorda.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 39.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 40 - Sessioni ordinarie "Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'art. 25 dello Statuto, si considerano le prime tre domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre.
La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti nelle forme previste dall'art. 1 del Regolamento".
Metto in votazione l'art. 40.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 41 - Convocazioni straordinarie "Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria per la trattazione di oggetti determinati su richiesta: a) del Presidente della Giunta regionale b) di un quarto dei Consiglieri in carica.
La seduta deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
Ove questo termine di convocazione venga disatteso, quale ne sia la ragione, il Consiglio regionale, trascorsi 5 giorni dalla scadenza pu essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.
Nel caso la richiesta sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.
Quando il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'invito indirizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio regionale a provvedere alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere questi compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito".
Pongo in votazione l'art. 41.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 42 - Convocazione e ordine del giorno "Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
L'ordine del giorno della seduta iniziale di ciascuna sessione e delle sedute convocate a domicilio è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere, di regola almeno 3 giorni prima della seduta. All'ordine del giorno è allegato l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze che devono ancora essere svolte.
In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.
Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; pu riunirsi fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Per le riunioni fuori sede, poiché è richiesta l'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, si dovrebbe prevedere una maggioranza qualificata dell'assemblea e non soltanto quella assoluta.



PRESIDENTE

Un Regolamento deve trarre l'esperienza dalla prassi. Abbiamo avuto due legislature, rette da maggioranze diverse, che hanno dimostrato in condizioni diverse di utilizzare questa possibilità con estrema prudenza e saggezza.
Mi sembra che l'unanimità dell'Ufficio di Presidenza e una maggioranza assoluta del Consiglio, siano sufficienti per richiedere una seduta del Consiglio regionale straordinaria in un luogo diverso dalla sede di Torino.
Devo escludere che qualche volta il Consiglio regionale, con il consenso delle forze politiche, possa tenere per ragioni di particolare rilevanza, la seduta in luoghi diversi dalla sede? Naturalmente la norma deve essere garantita sufficientemente.



BIANCHI Adriano

Colgo il significato della esemplificazione che ha fatto il Presidente.
In termini molto espliciti vorrei dire che per una decisione di questo genere non è forse opportuno prevedere una maggioranza che può coincidere con la maggioranza che sostiene la Giunta? Perché questa ipotizzabile maggioranza futura potrebbe essere anche formata con l'apporto di Gruppi marginali che potrebbero paralizzare autentiche volontà. Potremmo trovarci di fronte a situazioni in cui maggioranze infime e maggioranze difficili impongono stravaganze ad un'intera istituzione.



PRESIDENTE

Se il Gruppo della D.C. mantiene le sue posizioni, l'art. 42 non passa perché ci vuole la maggioranza assoluta.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 42.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 43 - Sedute pubbliche e segrete "Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno dieci Consiglieri.
Su tale proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.
Le questioni riguardanti persone vanno comunque trattate in seduta segreta".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Propongo due emendamenti al terzo comma che tendono in sostanza a dire che sulla proposta dovrebbero parlare non più di un oratore per Gruppo e togliendo "a favore e contro". Questo perché si ipotizza un tipo di rapporto di bipartitismo perfetto, cosa che, a Dio piacendo, non si è ancora realizzata, nonostante gli sforzi di alcuni partiti. Quindi non so come ci si potrebbe mettere d'accordo su chi deve parlare a favore e su chi deve parlare contro. E' impossibile gestire questo articolo poiché non esistono solo due partiti.



PRESIDENTE

E' una formulazione che esiste nei Regolamenti del Senato e della Camera.



MARCHINI Sergio

Il Senato e la Camera non si riuniscono a Torino.
Questo articolo introduce una logica tale da far sì che i Gruppi minori sia in maggioranza, sia in minoranza, debbano atteggiarsi alla presa di posizione del Gruppo maggiore in minoranza e in maggioranza.
Capisco che il mio emendamento è artificioso, ma rientra nella logica di garantire la presenza e la parità di possibilità di intervento ai singoli Gruppi.
Se poi mi si dice che finisce per essere soltanto un argomento tautologico, posso ritirare l'emendamento, ma prego di considerarlo come una raccomandazione a che si consideri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il nostro Gruppo pone grande attenzione a che i diritti dei Gruppi minori vengano tutelati.
Dobbiamo, però, avere presenti gli episodi recenti avvenuti in Parlamento, che testimoniano come il modo strumentale di intendere la presenza nelle istituzioni e il ruolo dei Gruppi minori possano portare alla caduta di certi provvedimenti importanti.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Facendo carico delle due istanze, propongo di stabilire: "non più di due oratori contro e di due a favore" con il limite a quattro.



BONTEMPI Rinaldo

Nello spirito del dialogo che abbiamo mantenuto, come risulta dagli atti, e come esiste nelle nostre menti, chiedo che venga mantenuta la prima formulazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 43 per alzata di mano.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 44 - Sedute aperte "Il Consiglio, in particolari circostanze e su deliberazione della conferenza dei Presidenti, può riunirsi in seduta straordinaria aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.
Spetta all'Ufficio di Presidenza individuare, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definire i criteri e le modalità per lo svolgimento della seduta".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Che tipo di deliberazione deve assumere la conferenza dei Presidenti? Se fosse a maggioranza si potrebbe verificare l'ipotesi che alcuni Presidenti di Gruppo, che sono in minoranza, convocano la seduta aperta.



PRESIDENTE

Poiché una decisione del genere è sempre di particolare rilevanza anche in questo caso, la prassi ci dice che l'abbiamo usata con particolare parsimonia (Consiglio regionale aperto per la morte di Casalegno). Si vuole che la decisione venga presa con larghissimo consenso delle forze politiche. Ecco perché la questione passa alla valutazione della conferenza dei Presidenti.
Si dovrebbe introdurre un emendamento che stabilisca il voto plurimo.
Propongo di soprassedere alla votazione di questo articolo.
Articolo 45 - Apertura e chiusura della seduta "Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dal successivo art. 49.
La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima".
Pongo in votazione l'art. 45.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Articolo 46 - Comunicazioni all'inizio della seduta "Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale: a) comunica le domande di congedo b) dà notizia dei progetti di legge presentati c) comunica il deferimento dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio, alle Commissioni permanenti; i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi regionali; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi approvate dal Consiglio, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'assemblea o previsto da leggi regionali".
Il Consigliere Calsolaro propone alla lettera c) di sostituire "il deferimento" con "l'assegnazione".
Il Consiglio concorda all'unanimità.
Pongo ora in votazione l'art. 46.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 47 - Comunicazioni della Giunta "All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.
Tre Consiglieri possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ho presentato emendamenti ad ogni articolo in cui si indicano "tre Consiglieri" come titolari di potere di iniziativa o di facoltà di operare in Consiglio e fuori del Consiglio, perché ai tre Consiglieri sia equiparato il rappresentante del Gruppo consiliare, in quanto espressione di una forza politica.
A mio avviso, è abbastanza contraddittorio riconoscere la legittimità di Gruppo consiliare a una forza politica e poi defraudarla del potere di iniziativa e di rappresentanza consiliare.
Questo potrebbe fare emergere che l'indicazione della coincidenza della forza politica con il Gruppo attiene ad altri scopi e ad altre ragioni magari di bassa cucina e non al riconoscimento della funzione della forza politica.
Tanto varrebbe dire che il Gruppo consiliare esiste se ci sono tre Consiglieri. Mi pare del tutto fuori luogo riconoscere il titolo al contributo finanziario ad una forza politica rappresentata da un Consigliere se poi a questo stesso Consigliere non è data la possibilità di operare come rappresentante di forza politica.
Non mettiamo in moto dei meccanismi provocatori.
E' vero che temiamo tutti che in futuro il clima di quest'aula cambi.
L'unico a non essere convinto è il Presidente della Giunta, tant'è vero che ritiene che il clima che c'é in Consiglio ci sarà anche nella nuova maggioranza che avrà quei personaggi nei confronti dei quali si dice che si vogliono mettere questi tipi di ostacoli.
Se questa forza politica che presenta due mila emendamenti sul gasolio è una forza di governo regionale, diamole giustamente la possibilità di operare in Consiglio.
Non vedo molta logica nel vostro comportamento. Il Presidente della Giunta è anche il Presidente della Regione. Le sue affermazioni mi trovano consenziente. Il partito politico si giustifica con il suffragio popolare non con le valutazioni che noi diamo sui suoi metodi, perché quei metodi qualche volta arrivano a bloccare il gasolio; ma quei metodi hanno anche fatto fare dei passi avanti al nostro Paese.
Colpa delle forze politiche tradizionali se non l'hanno fatto a tempo dovuto. Insisto su questo emendamento, che do per letto e motivato per gli altri articoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Non ero presente questa mattina quando si è votata la norma secondo cui un solo Consigliere può costituire un Gruppo.
A questo punto ha ragione il Consigliere Marchini.
Se un Gruppo politico può essere costituito da un Consigliere, non gli si può impedire di chiedere quello che stabilisce l'ultimo comma.
Supponiamo però di sostituire quella dizione con: "ciascun Gruppo politico", per cui il Consigliere singolo assume una responsabilità politica nel chiedere che sulle comunicazioni si apra una discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Non vorrei che a causa dello sbarramento posto da una norma si desse un'occasione alla provocazione.
Per cui accedo all'emendamento del Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda sull'emendamento presentato dal Consigliere Marchini.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 47.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 48 - I processi verbali "I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.
Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.
Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.
I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, da un Segretario del Consiglio e dal funzionario di cui al primo comma.
Il Consiglio regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.
Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico".
Pongo in votazione l'art. 48.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 49 - Ordine del giorno della seduta "Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno proposto dal Presidente se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.
Tre Consiglieri possono tuttavia proporre l'inversione o la modifica dell'ordine del giorno e la proposta può essere illustrata da uno dei proponenti. Sulla proposta possono chiedere di parlare un Consigliere contro ed uno a favore. La proposta viene posta ai voti per alzata di mano.
La Giunta regionale e tre Consiglieri possono chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. Su tale proposta possono chiedere di parlare un Consigliere contro ed uno a favore. La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 49.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 50 - Verifica del numero legale "Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto od il Regolamento prevedano una diversa maggioranza secondo quanto stabilito dall'art. 68.
La Presidenza è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, quando ciò sia chiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere a qualche votazione. I Consiglieri che richiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina l'appello.
I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il primo giorno non festivo alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente, da comunicare prima che la seduta sia tolta".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Concordo con quanto precedentemente detto dal Consigliere Bontempi, nel senso che bisogna evitare di limitare certi diritti e quindi l'approvazione di norme provocatorie. Però mi preoccupo (e non mi riferisco alle forze politiche presenti in questa assemblea) che questo Consiglio, attraverso l'utilizzo distorto di certe norme, non venga trasformato in una sorta di corte dei miracoli.
Mi riferisco in particolare alla richiesta di verifica del numero legale che, a mio avviso, deve essere regolamentata in modo più rigoroso.
Faccio un esempio: nel caso di una legge importante sulla quale si pu innestare un processo di ostruzionismo, anche un solo Consigliere pu richiedere la verifica del numero legale ad ogni articolo. Si dovrebbe stabilire un criterio in forza del quale, verificato il numero legale, per un certo tempo, su una proposta di legge, o su un argomento in discussione la verifica del numero legale non può più essere richiesta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Si dovrebbe reintrodurre quella norma che stabiliva che non può essere richiesta la verifica del numero legale se non quando si entra nella fase della votazione di una deliberazione o di una legge.
Chiedo che la norma sia più chiara perché, messa in questo modo, è ambigua e può aprire diatribe a non finire.
La seconda osservazione riguarda il computo dei Consiglieri assenti.
Il concetto è espresso, ma è anche qui ambiguo: sembrerebbe che i Consiglieri assenti in congedo sono computati per un quinto a cui si aggiungono quelli che sono assenti per incarico.
Siccome non mi sembra che si debba fare uno scomputo superiore ad un quinto, propongo di riscrivere la norma nel modo seguente: "Il Consigliere in congedo e quelli assenti per incarico del Consiglio o della Giunta o della Commissione, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale".
Teniamo conto dell'altra osservazione concernente la verifica del numero legale che va scritta in modo più chiaro, se questa è l'intenzione se questa non è l'intenzione non scriviamola e prepariamoci a sospendere ogni momento la seduta.



PRESIDENTE

Suggerirei di accantonare l'art. 50.
Chiede di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

In realtà la verifica del numero legale viene dai voti degli articoli e dei provvedimenti.
In questo senso credo sia opportuno non instaurare un meccanismo per cui, a richiesta, si debba rispondere con uno o due appelli.



PRESIDENTE

Con queste osservazioni l'art. 50 è accantonato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Articolo 51 - Obbligo di presenza e richieste di congedo "Il Consigliere che non può partecipare alle sedute deve chiedere motivatamente congedo per iscritto al Presidente, il quale, all'inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea, esprimendo il proprio parere in merito.
I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
L'elenco dei Consiglieri in congedo è affisso nell'aula.
I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver richiesto ed ottenuto congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in assemblea.
Il Presidente, nel caso di reiterate assenze non giustificate, pu richiedere all'assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione".
La parola al Consigliere Bianchi.
BIANCHI Per una ragione di riguardo e di prudenza, suggerisco di sopprimere al primo comma, dopo le parole "ne dà comunicazione all'assemblea", le parole "esprimendo il proprio parere in merito".
Con questo non è impedito al Presidente di esprimerlo; non vorrei obbligare ad esprimere dei pareri che risultino poi infondati e che diano motivo di polemiche.



PRESIDENTE

Infatti l'accordo era di sopprimere quella frase.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 51.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 52 - Diritto di parola "Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.
La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda.
Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che pu modificare per favorire il confronto delle tesi".
Pongo in votazione l'art. 52.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 53 - Disciplina delle sedute "Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure disturba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente.
Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da 2 a 5 giorni.
La proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione, per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 53.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 54 - Tumulto in aula "Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.
In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il primo giorno non festivo in questo caso si intende anche un sabato? La domanda non è peregrina perché per i dipendenti il sabato è festivo.



CALSOLARO Corrado

Chiedo se anziché scrivere "il Presidente si alza e allora sospende ogni discussione", non sia meglio scrivere: "il Presidente sospende ogni discussione".



PRESIDENTE

Il tumulto lascia intendere una situazione tale di caos, per cui l'invito del Presidente è del tutto inutile, in quanto la sua voce verrebbe soverchiata.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 54.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 55 - Poteri di polizia del Consiglio "I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta".
Pongo in votazione l'art. 55.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 56 - Ammissione del pubblico "Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi pu introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.
Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuta autorizzazione nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.
I commessi su disposizione del Presidente fanno uscire chiunque abbia turbato l'ordine. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta si applicano le procedure previste dall'art. 54".
Pongo in votazione l'art. 56.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 57 - Disposizioni generali "Il Presidente concede la facoltà di parlare agli oratori, che parlano di norma dal proprio seggio, rivolti all'assemblea e al Presidente.
L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.
Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.
Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartennero alle Giunte che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.
La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.
Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il terz'ultimo comma è molto lato. Si possono verificare situazioni in cui venti persone chiedono di parlare.



PRESIDENTE

In verità era contenuto nel precedente Regolamento.
Se non vi sono opposizioni, si toglie.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 57.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 58 - Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri "E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.
Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.
Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse".
Pongo in votazione l'art. 58.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 59 - Durata dei dibattiti e degli interventi "Il Presidente fissa di massima la durata dei dibattiti e la ripartizione dei tempi stabiliti tra i vari Gruppi, sentita la conferenza dei Presidenti, nella discussione sui bilanci, sul rendiconto annuale della Giunta, sull'elezione e la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché in tutti gli altri casi in cui il Consiglio affronti argomenti di rilevante importanza.
In via ordinaria la durata di ogni intervento non può superare i 20 minuti; tale limite è elevato a 40 minuti per le relazioni e gli interventi nella discussione generale sui progetti di legge.
Il limite viene ridotto a 5 minuti per le repliche degli interpellanti e degli interroganti alle risposte della Giunta e per gli interventi relativi al programma dei lavori, all'ordine del giorno del Consiglio ed alle questioni procedurali.
Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Mi pare che in questo articolo si incoraggi una certa logorrea che non è del tutto assente nei nostri dibattiti; 30 minuti per le relazioni e gli interventi sulla discussione generale delle leggi mi paiono sufficienti.
Mi paiono poi assurdi 20 minuti per qualsiasi tipo di intervento.
Un Consigliere che abbia presentato 30 emendamenti su una proposta di legge può parlare per 10 ore.
Quindi 10 minuti mi paiono largamente sufficienti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Non perdiamo questa occasione di europeizzare i lavori del Consiglio.
Sono d'accordo sui 10 minuti, sui 30 per le relazioni e la replica della Giunta e sui 20 minuti per gli interventi di una discussione generale.
L'oratore dovrebbe poi essere richiamato una sola volta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Occorre pur sempre una certa elasticità. Facciamo attenzione a limiti troppo ristretti che fanno saltare tutto. Il limite massimo dei 10/15/20 minuti può andar bene, però occorre tener presente che ci possono essere occasioni di dibattiti che possono durare giorni nei quali ci possono essere delle repliche finali che non si possono concludere in mezz'ora.



PRESIDENTE

E' detto nel primo comma: "nonché in tutti gli altri casi in cui il Consiglio affronti argomenti di rilevante importanza".
Questo esige una ripartizione dei tempi fra i Gruppi; all'interno del Gruppo dev'esserci la saggezza sufficiente per attribuire il tempo.
La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Io sono un sostenitore del concetto secondo il quale un uomo che impiega 10 minuti per dire una cosa che potrebbe dire in due, è un uomo capace di qualsiasi cattiva azione.
A parte questa battuta, mantenendo i tempi ristretti a cui accennava il Consigliere Calsolaro, si consideri che quando un Consigliere parla a nome del Gruppo deve poter avere la possibilità di sviluppare il suo discorso.



PRESIDENTE

Infatti il primo comma indica proprio questo e indica quindi più riunioni preparatorie dei dibattiti generali.
Siamo d'accordo su 10, 20 e 30 minuti? Benissimo, chi approva l'art. 59 alzi la mano.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
A questo punto sospendiamo l'esame degli articoli e lo rinviamo alla prossima seduta.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Al punto seguente all'ordine del giorno troviamo: "Nomine".
Iniziamo con la nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione E.A. Teatro Regio di Torino. Il nominativo proposto è quello del signor Luciano Baroni.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: BARONI Luciano n. 27 schede bianche n. 2 Il signor Luciano Baroni è eletto rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione E.A. Teatro Regio di Torino.
Procediamo con la nomina di un esperto nel Consiglio di amministrazione per il riordinamento dell'Ente Teatrale Italiano. Il nominativo proposto è quello del signor Giorgio Guazzotti.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: GUAZZOTTI Giorgio n. 27 schede bianche n. 2 Il signor Giorgio Guazzotti è eletto nel Consiglio di amministrazione per il riordinamento dell'Ente Teatrale Italiano.
Sezione decentrata CO.RE.CO. di Alessandria: sostituzione di un membro effettivo dimissionario. In sostituzione di Vincenzo Rossi viene proposto il nome di Armando Devecchi.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: DEVECCHI Armando n. 28 scheda bianca n. 1 Il signor Armando Devecchi è eletto membro effettivo nella Sezione decentrata del CO.RE.CO. di Alessandria.
Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria": sostituzione di Franco Pastore, membro dimissionario. Il nominativo proposto è quello del signor Luciano Rota.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: ROTA Luciano n. 26 schede bianche n. 3 Il signor Luciano Rota è eletto nel Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria" in sostituzione del signor Franco Pastore.
Corsi per la formazione ed il perfezionamento di consulenti socio economici: nomina del rappresentante della Regione. Il nominativo proposto è quello dell'Assessore Bruna Ferraris.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: FERRARIS Bruno n. 28 scheda bianca n. 1 L'Assessore Bruno Ferraris è eletto rappresentate della Regione nei corsi per la formazione ed il perfezionamento di consulenti socio economici.
Le nomine sono così esaurite.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Cave e torbiere

Esame disegno di legge n. 473: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57"


PRESIDENTE

Possiamo ancora procedere all'esame del disegno di legge n. 473: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57".
Relatore è il Consigliere Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Il testo di legge si compone di tre articoli.
Vi è una correzione formale da apportare in quanto occorre scrivere "non superiore", anziché "non inferiore", perché tecnicamente non c'è il livello non inferiore riferita all'equidistanza delle curve di livello per cave e torbiere e le planimetrie riguardanti le strade.
L'altra questione riguarda l'autorizzazione in aree sottoposte al vincolo idrogeologico, dove è emersa la necessità di precisare la deroga al versamento cauzionale per le opere di rimboschimento finalizzate non soltanto all'esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio o per quella prevista in specifici piani di settori o del piano territoriale, ma anche per le opere che siano previste o finanziate da apposite leggi dello Stato e della Regione e per le opere riguardanti dichiarazioni di utilità.
La III Commissione, nella seduta di martedì, ha approvato all'unanimità questo progetto di legge.



PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'articolato.
Articolo 1 - "Il quarto comma, punto 1), sub a), dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito: 'a) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:1.000 e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m 2'.
Il quarto comma, punto 3), sub b), dell'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito: 'b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto che sarà indicato dalla Giunta regionale e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m 5' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito: 'L'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del richiedente a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a dieci volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione e al versamento di una cauzione di L. 1.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si deroga quando la trasformazione: a) è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio b) è prevista da specifici piani di settore o dal piano territoriale c) è prevista o finanziata da leggi dello Stato o della Regione d) riguarda opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità.
Non sono soggette all'obbligo del rimboschimento o del pagamento del corrispettivo del rimboschimento stesso gli interventi di trasformazione che costituiscono mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Resistenza

Distribuzione del volume "600 giorni nella Resistenza"


PRESIDENTE

Abbiamo incominciato a distribuire il volume "600 giorni nella Resistenza".
Il libro, assieme ai pregi che tutti possono avvertire, presenta molte inesattezze, mancanze di motivazioni, nomi non recepiti dalle Gazzette Ufficiali, recenti attribuzioni di medaglie d'argento, di bronzo o d'oro, e sarebbe opportuno aggiornarlo a tutto il 1979.
Poiché finora sono state distribuite soltanto 200 copie, nulla osta a che vengano fatte tutte le segnalazioni per procedere alla relativa pubblicazione dell'errata corrige.
I Consiglieri regionali si facciano interpreti di questa raccolta nelle varie province, in modo da arrivare ad una sollecita pubblicazione delle correzioni.



BONO Sereno

Sarebbe opportuno inviare una copia del libro agli Istituti Storici della Resistenza, che sono in possesso dell'esatta documentazione.



PRESIDENTE

D'accordo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,10)



(La seduta ha termine alle ore 18,10)



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