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Dettaglio seduta n.286 del 08/11/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al trasporto degli alunni del Comune di Scalenghe


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame degli argomenti all'ordine del giorno della seduta precedente.
Interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al trasporto degli alunni del Comune di Scalenghe.
Risponde l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Devo innanzitutto precisare che il contributo assegnato al Comune di Scalenghe, contrariamente a quanto è detto nell'interrogazione, è di 5 milioni e 700 mila lire. L'assegnazione della Regione per il trasporto degli alunni dell'anno precedente era di 4 milioni e 300 mila lire.
Visto che si era reso necessario l'acquisto di un altro scuolabus per l'anno in corso e che la spesa complessiva è aumentata, si pensa di utilizzare i fondi straordinari accantonati per assegnare ulteriori fondi al Comune di Scalenghe di 4 milioni e mezzo per l'anno in corso.
L'accantonamento era stato fatto in previsione di eventuali nuove esigenze nuove istituzioni, incidenti, alluvioni. La deliberazione sarà approvata dalla Giunta regionale la prossima settimana.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prendo atto della risposta, ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.



PRESIDENTE

Passiamo ad un altro punto all'ordine del giorno.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento comunitario - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 429: "Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 429: "Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni".
La parola al relatore, Consigliere Besate.



BESATE Piero, relatore

Formalmente il presente provvedimento trae origine: a) dal "Regolamento C.E.E. n. 1360/1978 del Consiglio del 19 giugno 1978 concernente le Associazioni di produttori e le relative unioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N.L. 166/1 del 23 giugno 1978 b) dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 311 del 7 gennaio 1978 emanata allo "scopo di integrare il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n.
1360" (infatti, a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma, i Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee sono di portata generale obbligatori e direttamente applicabili - N.D.R.) e di "favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola regionale e nazionale" (art.
1, primo comma, legge 674/1978).
Il Regolamento C.E.E. 1360/1978 è stato emanato allo scopo di istituire in alcune regioni europee (l'intero territorio italiano; le regioni francesi: Linguadoca, Rossigliane, Provenza - Costa Azzurra, Midi Pirenei, Corsica, i dipartimenti della Drome e dell'Ardeche , i dipartimenti d'Oltremare; l'intero territorio belga) il "regime d'incentivazione, volto a stimolare la costituzione di Associazioni di produttori e delle relative unioni".
Lo scopo delle Associazioni e delle unioni è quello di "adattare in comune alle esigenze di mercato, la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci".
Leggo testualmente quanto è detto nel Regolamento.
Il Regolamento stabilisce in linea principale: a) le condizioni minime per il riconoscimento delle Associazioni e delle unioni (artt. 4, 5 e 6) b) chi si deve intendere per "produttore" ai fini del Regolamento (art.
5, paragrafo 1, secondo comma); in altre parole la figura del produttore ai fini dell'applicazione del Regolamento è perfettamente stabilita c) i tempi e le misure degli aiuti alle Associazioni e unioni (art. 10 14, paragrafo 3 - A), B) - art. 18).
Il Regolamento rinvia ad una successiva decisione della Commissione C.E.E. e del Comitato permanente per le strutture agricole (e, in caso di difformità del Consiglio, stabilitato all'art. 16) la determinazione di alcune importanti precisazioni. Per esempio, l'art. 6, paragrafo 3 e l'art.
11, paragrafo 3, prevedono che "le precisazioni necessarie.. sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 16, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento".
Purtroppo tali precisazioni non sono state ancora adottate.
L'iniziativa è del Presidente del Comitato o di uno Stato membro, quindi anche non necessariamente uno Stato interessato dal Regolamento. La carenza è duplice, principalmente italiana (ma si potrebbe dire anche francese e belga che pure sono interessate all'applicazione del Regolamento) e del Presidente del Comitato, perché il Regolamento prevede che l'iniziativa è anche del Presidente del Comitato.
La legge italiana n. 674/1978, integrando il Regolamento, demanda alle Regioni di determinare "le modalità per il riconoscimento delle Associazioni e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori omogenei", sempre nell'ambito delle disposizioni del Regolamento e della legge n. 674, quindi demandando alle Regioni. Stiamo appunto varando le modalità per il riconoscimento delle Associazioni e delle relative unioni anche la Regione Piemonte è la prima regione italiana che traduce in termini regionali la legge 674 e il Regolamento comunitario.
Intanto, integrando stabilisce: la partecipazione dei produttori stessi (attraverso Associazioni ed unioni) alle programmazioni agricole nazionali e regionali (art. 1 - capoverso); il voto pro-capite, che non era stabilito questo dal Regolamento comunitario; l'efficacia vincolante per la generalità dei produttori delle delibere delle Associazioni, in casi particolarmente gravi e con l'osservanza di procedure speciali e previo decreto del Presidente della Regione e, su scala nazionale, previo decreto del Ministro dell'agricoltura; l'istituzione di apposito Albo regionale delle Associazioni; stabilisce ancora che le Associazioni e le unioni riconosciute acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato (stabilito dall'art. 7 della legge nazionale); finanziamenti integrativi di quelli della C.E.E. allo scopo di favorire particolarmente programmi di sviluppo, ricerca, nonché interventi sul mercato agricolo - alimentare e per la collina e la montagna (in conformità agli artt. 92, 93 e 94 del Trattato di Roma).
La legge nazionale non individua i settori omogenei, già previsti nel disegno di legge governativo che sarebbe poi diventata la legge 674/1978.
Il disegno di legge regionale che stiamo esaminando, recepisce le disposizioni del Regolamento C.E.E. perché sono direttamente applicabili e obbligatorie per gli Stati a cui sono rivolti e quelli della legge 674 e determina quindi le modalità: per il riconoscimento delle Associazioni e delle unioni per l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni riconosciute per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo per la revoca del riconoscimento per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.
In particolare il provvedimento regionale - lo sottolineo come relatore istituisce e determina la composizione del Comitato regionale di coordinamento delle unioni (art. 7) e attua, in termini di legislazione piemontese (con riferimento all'art. 46 della legge regionale n. 63 del 1978), l'art. 13 della legge 674/1978 evitando il pericolo di una messa in mora della legge mediante il suo raccordo con la principale legge agricola del Piemonte. Infatti l'art. 13 prevede che per tre anni dall'entrata in vigore della 674 in mancanza di rappresentanti delle unioni riconosciute e quindi prevede che funzionino in un modo transitorio con altri criteri che non saranno quelli della messa a regime della legge stessa.
Tra le altre misure piemontesi di grande valore pratico per la rapida costituzione delle Associazioni e relative unioni è da segnalare la disposizione che prevede la corresponsione di anticipi fino al 75% delle spese previste nei bilanci preventivi delle Associazioni e unioni, nonch l'elevamento di un punto percentuale (sull'intero valore dei prodotti commercializzati) degli aiuti per il settore zootecnico e i territori montani e collinari.
La legge 674/1978 appartiene al ciclo di legislazione agricola nazionale contrassegnata dalla legge "Quadrifoglio", dalla nuova legge sulle terre incolte, dall'emanazione del D.P.R. 616 di attuazione della legge 382, per parlare dei principali provvedimenti, ai quali si accodava anche la legge dei contratti agrari che poi è decaduta per lo scioglimento del Parlamento.
Precedentemente l'associazionismo era stato trattato solo da leggi settoriali (ortofrutticoli e produttori zootecnici). Ricordo il dibattito iniziato quindici anni fa sulle leggi Truzzi, Colombo e altre ancora.
Comunque di associazionismo si parla da tempo. Finalmente si va ad una normativa più penetrante di carattere generale, non solo nazionale, che si può adeguare meglio alle diverse situazioni che lasciavano scoperta la maggior parte dell'agricoltura e frantumavano l'associazionismo, settore per settore, senza organicità e disperdendo la ricchezza di possibilità di iniziative e di rapporti che solo l'unificazione nei settori omogenei e nelle unioni può promuovere.
D'altra parte il carattere vincolante delle norme regolamentari della C.E.E. non consente molto spazio alla "fantasia" nazionale (carattere che a sua volta ha il pregio di non permettere troppa dilazione agli Stati membri nell'applicare il Regolamento).
Il Regolamento, pur con i suoi limiti, può considerarsi come un primo tentativo di andare gradualmente verso il superamento della permanente politica assistenziale di sostegno dei prezzi o, quanto meno, di affiancarla con quella dell'iniziativa e organizzazione razionale della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Proprio in questi giorni è in corso il dibattito sulla questione dei prodotti lattiero caseari, la cui produzione eccedentaria è ormai diventata cronica; dapprima è stato necessario un intervento per prevenire la caduta dei prezzi (questo ha portato invece da una specie di tossicomania da produzione per cui chi produceva quei prodotti, vedendosi coperto dalla C.E.E., continuava a produrre in eccedenza: tanto interviene il bilancio della C.E.E. a coprire).
I limiti stanno nel fatto che esso lascia totalmente in piedi i grandi sistemi di sostegno delle produzioni eccedentarie, specialmente quelle di Stati membri non interessati al Regolamento, le quali, inoltre, ricevono ulteriori incentivi dai montanti compensativi monetari (altro tema che anche in quest'aula è risuonato molto frequentemente e che oggi è sotto accusa non solo dall'Italia ma anche da altri Paesi).
Complessivamente il sistema che si inizia a mettere in atto con questo intervento (europeo - nazionale - regionale) è da considerarsi positivo.
Esso diverrà operante tanto più rapidamente ed efficacemente, quanto più il Governo centrale, le Regioni, le organizzazioni professionali (alle ultime, naturalmente, spetta principalmente il gravoso compito di realizzare il necessario e indispensabile consenso dei produttori in un mondo di imprenditori privati per i quali non esiste una grande e profonda tradizione di associazionismo) si impegneranno costantemente, ciascuno nel proprio ambito e nella rispettiva rigorosa autonomia di posizioni e giudizio, verso l'agricoltura e, in particolare, verso il conduttore coltivatore il quale, proprio dalla realizzazione di un equo prezzo dei prodotti, non trae soltanto il compenso per i capitali impiegati, ma soprattutto la remunerazione del suo lavoro e di quello dei familiari.
Desidero precisare e giustificare il ricorso alla definizione di "conduttore - coltivatore", definizione di Medici che la trova ancora molto più adeguata di quella di coltivatore diretto, termine ambiguo (molte volte negli albi professionali dei coltivatori diretti troviamo personaggi che economicamente e socialmente non lavorano manualmente la terra), quindi dovendo ricorrere alla definizione della remunerazione del lavoro del coltivatore - conduttore ho fatto ricorso a quella definizione che ritengo anche se superata, la più adeguata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente e colleghi, l'associazionismo è con la cooperazione un momento importante per la crescita della nostra agricoltura e per un più corretto rapporto agricoltura - industria e produttori - consumatori.
La legge che stiamo per approvare recepisce il Regolamento 1360/1978 e la legge nazionale n. 674 del 20 ottobre 1978. Il Parlamento ha quindi provveduto in tempi stretti al recepimento del Regolamento comunitario ed ha offerto alle Regioni la possibilità di usufruire dei fondi stanziati allo scopo dalla Comunità.
Perché la nostra legge possa realmente operare restano però da risolvere questioni di competenza del Governo nazionale e della Comunità Economica Europea: quella sulla quantità di prodotto necessario per ottenere il riconoscimento e la definizione dei settori omogenei. Il problema va sollecitamente risolto e l'approvazione della nostra legge dovrebbe servire da stimolo per superare le divergenza ancora esistenti tra le forze interessate.
Nella relazione si legge che questa legge avrebbe il compito di superare gradualmente la permanente politica assistenziale di sostegno dei prezzi.
Riteniamo che la politica dei prezzi portata avanti dalla Comunità debba continuare, semmai andrà razionalizzata, completata ed eventualmente selezionata. Abbiamo esperienze di settori produttivi, quali l'ortofrutta dove da tempo operano associazioni ormai consolidate pur tra notevoli difficoltà e i risultati, sia pure con qualche inconveniente di fronte agli occhi dell'opinione pubblica, sono soddisfacenti.
Il nostro orientamento su questa legge è favorevole, con qualche rilievo. Il Gruppo D.C. non vota contro per questioni di principio, come sostiene qualcuno, anzi di fronte a leggi che recepiscono lo spirito della legislazione nazionale e le reali esigenze del mondo agricolo, è concorde nel portare avanti i provvedimenti nel minor tempo possibile.
Ci auguriamo che l'applicazione della legge risulti migliore di quella dell'art. 46 della legge 63: approvata il 12 ottobre 1978, la prima deliberazione venne approvata il 28 dicembre 1978 con norme applicative ancora provvisorie; c'è stato il riconoscimento di associazioni che certamente avranno i requisiti ma, nello stesso tempo, non c'é stato il riconoscimento ad associazioni che, a nostro parere, avevano gli stessi requisiti e gli stessi diritti. Occorreva più spazio alla pubblicazione del provvedimento e più tempo alle organizzazioni per la presentazione della domanda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Apprezzo la dichiarazione del Consigliere Lombardi circa l'orientamento positivo del Gruppo D.C. Sono sempre dell'opinione che leggi di interpretazione e di traduzione di altre disposizioni inerenti il mondo rurale richiedono un voto unitario il cui valore va al di là della stessa definizione. Sono anche convinto che troveremo il modo di convergere sulle questioni ancora in sospeso.
Il provvedimento è importante perché recepisce il Regolamento della C.E.E. e perché adempie a un dovere che per la Regione deriva, dalla legge 674, che ha lo scopo di integrare il Regolamento comunitario su due aspetti: quello che concerne le associazioni dei produttori e le loro unioni e ne definisce la natura e la personalità giuridica quello di favorire la partecipazione dei produttori alla politica di programmazione regionale e nazionale.
Il nostro Gruppo sostiene questa legge perché ritiene che sia un supporto concreto alla politica a favore e a sostegno dell'agricoltura.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

La legge sulle associazioni economiche dei produttori rappresenta, a mio avviso, il secondo momento della politica strutturale della Comunità.
Infatti, dopo le direttive 159, 160 e 161 per il miglioramento strutturale delle aziende agricole non poteva essere dimenticato il miglioramento altrettanto strutturale dei rapporti di mercato.
A tale riguardo non va dimenticato che la politica economica di mercato viene portata avanti dalla Comunità Economica Europea attraverso il meccanismo dei prezzi garantiti, con sistemi di difesa alla frontiera aiuti all'esportazione, ecc., senza peraltro bloccare o quantomeno limitare la pienezza di libertà di mercato.
E' proprio in questa dimensione che si devono perciò collocare le associazioni economiche con lo specifico scopo di assicurare ai produttori agricoli maggiore forza e capacità contrattuale sul mercato nel momento della vendita dei prodotti e non ultimo per la programmazione produttiva nel rispetto delle linee di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
Le associazioni economiche acquistano perciò grande importanza per lo sviluppo dell'economia agricola nazionale, per il coordinamento della produzione sia nel momento della coltivazione che in quello del suo collocamento al consumo.
Con la costituzione delle associazioni economiche dei produttori si pu quindi dire che si potrà dare avvio ad una nuova epoca per l'economia agricola italiana. Non va infatti dimenticato che la normativa di cui si sta discutendo deriva da uno specifico regolamento della Comunità con destinazione a ben individuate regioni della Comunità, fra le quali anche l'Italia. Questo è uno degli aspetti più particolari che diversificano la legislazione italiana da quella comunitaria, perché ove la legge italiana individua le Regioni della Costituzione, la Comunità invece individua Regioni di Stati, tra le quali anche l'Italia.
E' quindi l'occasione più concreta che ci viene offerta per rendere la nostra agricoltura più moderna e più competitiva. Vorrei considerarla anche come la cartina di tornasole per verificare come i nostri produttori sapranno sfruttare le possibilità loro assicurate per gestire con pienezza di autonomie decisionali libere scelte di agricoltura e di mercato. Voglio ribadire questo concetto di autonomia e di libertà, quindi di autogoverno perché questa deve essere la corretta logica che anche la Regione Piemonte deve accettare e fare propria.
Da sempre, infatti, la mia parte politica sostiene l'autogoverno dei produttori e lo difendiamo anche in questa occasione perché crediamo nell'intelligenza e nella capacità imprenditoriale dei nostri produttori agricoli. Certamente ci saranno difficoltà iniziali, ma sono convinto che se saremo capaci di lasciare maturare le molte iniziative di base, che già emergono nel giro di pochi anni anche in Italia, avremo validi organismi di mercato capaci di competere con quelli delle altre regioni della Comunità Europea.
I nostri produttori, seppure fra le molte difficoltà conseguenti alla scarsità di mezzi finanziari di carattere pubblico e le molte remore d'ordine burocratico, stanno compiendo veramente dei miracoli in quanto la produzione aumenta ed il reddito anche aziendale tende gradualmente a collocarsi su livelli più soddisfacenti. Però questi sforzi associativi vanno convenientemente sostenuti anche dalla Regione Piemonte e non come si sta verificando in questo periodo che per gli interventi regionali, proprio per quanto riguarda il sostegno delle iniziative di vendita associate assegnano aiuti quanto meno irrisori.
Gradirei che l'Assessore Ferraris ascoltasse perché è una verifica che intendo fare, cogliendo appunto questa occasione di dibattito.
Mi riferisco al contributo sugli interessi per le anticipazioni ai conferenti, i cui parametri di prezzi sono stati fissati in misura di circa il 30% sul prezzo di prevedibile realizzo. Ho detto che è un aiuto irrisorio, ma potrei dire ridicolo, perché non è in questo modo che si pu interessare il produttore a non vendere a fine anno, quando ci sono le necessità di ordine finanziario e si debbono sostenere i pagamenti delle cambiali, dei mutui, fronteggiare i costi di fine esercizio e così poter coordinare attraverso le vendite collettive e le vendite associate il flusso dei prodotti sul mercato. Se i fondi assegnati a bilancio sono pochi, per assicurare un più congruo intervento, mi pare che si debba trovare il modo per impinguare queste disponibilità. Certo è che parametrare gli interventi di cui all'art. 42 della legge 63 su una base del 30% del prezzo di realizzo, ripeto, è irrisorio e indubbiamente non sarà di incentivo ai produttori per realizzare né ammassi né vendite collettive a medio o a lungo termine. In questo modo, certamente, noi partiamo sbagliando, dando la sensazione che i produttori debbono sapersi arrangiare da soli e al limite, pagare degli interessi del 13, 14 o 15% che non è certamente economico fare l'ammasso volontario per vendite posticipate, perché a quegli interessi conviene vendere subito.
Le preoccupazioni che possiamo avere è la collocazione che vorrà assumere la Regione, questa preoccupazione ci viene dall'inciso dell'art.
7, comma d), ove si precisa che il Comitato di coordinamento può fare proposte sulle iniziative delle Associazioni. Ho visto in questo momento che c'è un emendamento soppressivo, ne prendo atto, questo mi fa sperare che l'iniziativa di autonomia, cui accennavo precedentemente, da lasciare alle Associazioni, verrà riconosciuta.
Non voglio dilungarmi, se non richiamando l'attenzione dell'Assessore e della Giunta sulle decisioni assunte in ordine agli interventi di cui all'art. 42 della legge 63. Se si inizia bene le associazioni dei produttori potranno avere un rilevante significato nell'economia di mercato, se si inizia male ci saranno delle grosse delusioni.
L'Assessore Ferraris nega questo: le notizie che raccolgo dalla periferia depongono diversamente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per la replica.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Nel ringraziare i colleghi intervenuti, desidero richiamare l'attenzione del Consiglio, nel complesso piuttosto disattento sull'importanza del disegno di legge in discussione che, per il Consigliere disattento, non emerge dall'articolato che è piuttosto arido in quanto esclusivamente incentrato su materia regolamentare, per di più calata sui binari prefissati della direttiva C.E.E. n. 1360, peraltro ancora incompleta e della legge nazionale 674.
Il presente disegno di legge è certamente da annoverare fra le iniziative più significative e importanti in materia di legislazione agricola realizzata nel corso della precedente e di questa legislatura.
L'impostazione di una nuova politica agricola moderna basata sul diverso rapporto fra agricoltura e industria, fra agricoltura e mercato fra agricoltura e distribuzione è stata al centro del dibattito nel momento della costituzione delle Regioni, di essa esiste traccia nello Statuto regionale e nella legislazione che va dalla legge 51 alla legge 45 e 63.
Finalmente la C.E.E. ha approvato il Regolamento 1360 e il Parlamento nazionale ha tradotto quel Regolamento in legge quadro. E' passato parecchio tempo e qualcuno potrebbe dire che siamo ai soliti ritardi.
Invece, non siamo in presenza di ritardi: per un contrasto sorto tra il Parlamento nazionale, le forze politiche, le organizzazioni nazionali e la C.E.E. non è ancora stato risolto il problema del numero minimo di soci che devono costituire le associazioni.
Il Piemonte é, al contrario, la prima Regione che presenta una legge simile. Attraverso le norme che veniamo a determinare per il riconoscimento delle associazioni si crea il supporto per la costruzione del potere contrattuale dei produttori agricoli, che è indispensabile per modificare gli attuali rapporti di netta subordinazione. Nella misura in cui questa costruzione di organismi si realizzerà potremo contare su strumenti nuovi anche per ciò che riguarda la programmazione e la disciplina sia sotto il profilo quantitativo delle produzioni agricole sia della commercializzazione; si potranno creare i presupposti per compiere un altro passo avanti verso una politica non esclusivamente basata sui prezzi, ma una politica che garantisca il giusto reddito dei produttori agricoli.
Non pensiamo in questo momento di approvare un testo compiuto, mancando il Regolamento comunitario; la legge si limita a determinare gli organismi le procedure, le modalità per il riconoscimento o per la revoca del riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni, a determinare le forme di partecipazione delle associazioni alla programmazione regionale, a istituire l'albo delle stesse, a istituire il Comitato regionale delle associazioni e a definire i compiti dello stesso.
Nessuna legge ha potere taumaturgico, questa rappresenta un quadro di garanzie e di certezze. Si vedrà quale capacità avranno l'Ente pubblico e le organizzazioni sindacali della cooperazione nella costruzione delle associazioni delle loro unioni.
I Consiglieri Lombardi e Franzi, pur apprezzando il testo della legge hanno fatto alcuni rilievi relativamente all'applicazione dell'art. 46. E' la continuazione dell'art. 13 della legge 51 di cui parliamo dall'anno 1974 e che applichiamo dal 1975. Non credo che ci siano organismi che non sono ancora riconosciuti. In ogni caso, il riconoscimento avviene con la riunione annuale con le organizzazioni professionali e con la cooperazione.
Non sono d'accordo su quanto dice il Consigliere Franzi. Il parametro per quanto riguarda le spese di gestione e l'anticipo ai soci viene ampiamente discusso con le organizzazioni e modificato annualmente, a volte nel corso dello stesso anno, proprio per adeguarlo alle necessità e alle esigenze dei vari settori. L'acconto può essere più alto nel settore del vino, se in crisi, oppure può essere più alto nel settore del latte. Questo sistema è valso nel passato e dovrà, a maggior ragione, valere nel futuro nei confronti delle associazioni dei produttori le quali non soltanto avranno diritto al finanziamento previsto dal Regolamento comunitario, ma nel concreto dovranno poter disporre di un congruo ed adeguato anticipo per i soci conferenti ed organizzati.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Passiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1 - Finalità "La Regione Piemonte con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 allo scopo di: contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase relativa all'immissione delle produzioni agricole sui mercati assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori come previsto all'art. 39 del Trattato di Roma favorire la più ampia ed articolata partecipazione degli stessi produttori alla programmazione regionale.
In particolare la Regione Piemonte con la presente legge: 1) determina le modalità per: a) il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli b) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli c) l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute d) il riconoscimento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli e) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli f) la partecipazione delle Associazioni e delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli alla programmazione agricola regionale.
2) Provvede ad istituire il Comitato regionale piemontese delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli.
3) Provvede a concedere contributi: a) al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni b) per l'attuazione da parte delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione.
4) Estende alle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, di cui alla presente legge, le provvidenze previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative agricole e loro consorzi.
5) Prevede un raccordo tra le sovvenzioni dell'art. 46 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 ed i contributi della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
6) Prevede la preferenza per gli associati delle Associazioni nella concessione di agevolazioni regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Settori produttivi di applicazione "Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 2, comma primo, art.
5, comma primo, punto 1, le Associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni debbono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei riguardanti i prodotti previsti dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 3 paragrafo 1.
I settori produttivi omogenei saranno stabiliti ai sensi dell'art. 12 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Associazione dei produttori agricoli "1) Scopi.
Le Associazioni dei produttori agricoli sono costituite allo scopo prevalente di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci come previsto nel Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n.
1360, art. 5, paragrafo 1, trattino primo.
2) Personalità giuridica.
Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 7, le Associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.
3) Soci componenti.
Ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 5 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 1 comma secondo, le Associazioni dei produttori agricoli sono composte da produttori agricoli singoli oppure da produttori agricoli singoli ed organizzazioni di produttori. Le organizzazioni di produttori sono costituite: da cooperative agricole e loro consorzi previste dalla vigente legislazione da forme associative composte da almeno cinque soci, ciascuno dei quali titolare di azienda agricola nella zona, costituite con atto pubblico ed il cui statuto preveda il voto pro-capite.
L'Associazione può comprendere anche associati situati in regioni limitrofe come previsto dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, purch almeno i due terzi siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese.
Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, per adeguarle alle eventuali determinazioni degli organi comunitari o nazionali, oppure qualora ritenuto necessario, per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe.
4) Sede.
Le Associazioni dei produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.
5) Requisiti generali.
Le Associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 6, ed avere le dimensioni socio-economiche minime che saranno stabilite ai sensi dell'art. 12 della presente legge.
6) Statuti.
Gli Statuti delle Associazioni dei produttori agricoli devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 2.
7) Modalità per il riconoscimento.
Per ottenere il riconoscimento deve essere presentata domanda al Presidente della Giunta regionale, il quale entro i successivi due mesi adotta il provvedimento, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
Alla domanda dovrà essere allegato, tra l'altro, lo Statuto, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci con l'indicazione delle produzioni rappresentate.
Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda viene respinta con formula scritta e motivata entro i termini e con le modalità sopra indicate.
Avverso la decisione del Presidente della Giunta regionale, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Le eventuali modificazioni allo Statuto deliberate dai competenti organi delle Associazioni dei produttori agricoli per diventare efficaci debbono essere sottoposte alle stesse procedure previste per il riconoscimento.
8) Efficacia vincolante delle delibere.
Ai sensi dell'alt. 3 della legge 20 ottobre 1978 n. 674, le deliberazioni delle Associazioni dei produttori agricoli possono avere, con decreti emessi dal Presidente della Regione, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nel territorio piemontese in casi di gravi necessità, dichiarate tali da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei decreti suindicati.
In ogni caso le delibere delle Associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere il parere favorevole del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
9) Vigilanza, controllo e revoca del riconoscimento.
Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1 97 8 n. 674, viene esercitato dall'Assessore competente in materia di agricoltura che si avvale dei servizi dell'Assessorato.
Le Associazioni devono tenere le scritture, libri e registri che saranno indicati con le istruzioni tecniche di cui al successivo art. 11.
Per le attività che formano oggetto del riconoscimento, le Associazioni devono tenere una contabilità separata.
Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli è revocato qualora ricorrano i motivi indicati nel Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 8 e nella legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 4.
La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa diffida su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
La revoca comporta la cancellazione dell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli.
Le Associazioni dei produttori agricoli sono tenute a trasmettere all'Assessore competente per l'agricoltura: copia dei bilanci e relative relazioni del Collegio sindacale, entro quattro mesi dall'approvazione copia delle deliberazioni previste nella legge 20 ottobre 1978 n.
674, art. 2, comma secondo, punto 4, entro sette giorni dall'assunzione".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento.
Gli ultimi due commi del paragrafo 3 sono soppressi e così sostituiti: "L'Associazione può comprendere anche associati situati in regioni limitrofe come previsto dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, purch la maggioranza dei soci siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché la prevalenza della produzione provenga dal territorio piemontese.
Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni, degli organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe".
All'art. 3, paragrafo 9, aggiungere le seguenti parole: " - tutte le informazioni e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e controllo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli "Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 4, è istituito l'Albo regionale piemontese delle Associazioni dei produttori agricoli.
All'Albo vengono iscritte le Associazioni a seguito del provvedimento di riconoscimento.
L'Albo che è tenuto dall'Assessorato regionale competente per l'agricoltura, è distinto in sezioni corrispondenti all'articolazione del Comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli "1) Scopi.
Le unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli: a) perseguono a livello regionale gli stessi obiettivi delle Associazioni dei produttori agricoli, come previsto nel Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 5 b) partecipano alla programmazione agricola regionale come previsto dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, secondo le modalità indicate nella presente legge.
2) Personalità giuridica.
Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 7, le unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.
3) Soci componenti.
Le unioni regionali sono costituite da Associazioni dei produttori agricoli riconosciute previste al precedente art. 3.
L'unione può comprendere anche Associazioni situate in Regioni limitrofe, purché, complessivamente, almeno i due terzi dei soci delle Associazioni, aderenti all'unione, siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché almeno i due terzi della produzione sia prodotta in Piemonte. Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazioni del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, per adeguarle alle eventuali determinazioni degli organi comunitari o nazionali, oppure, qualora ritenuto necessario, per uniformarli agli orientamenti prevalenti delle Regioni limitrofe.
4) Sede.
Le unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.
5) Requisiti generali.
Le unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 5.
6) Statuti.
Gli Statuti delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli debbono prevedere quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978 n.
674, art. 2.
inoltre ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, comma primo, punto 1, gli Statuti debbono prevedere: a) il diritto di adesione delle Associazioni riconosciute dal settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe b) il diritto a ciascuna Associazione di un numero di voti proporzionale al numero degli associati.
7) Modalità per il riconoscimento.
Il riconoscimento è disposto su richiesta di più Associazioni dei produttori agricoli del settore interessato che rappresentino comunque una quota non inferiore alle dimensioni socio-economiche che saranno stabilite ai sensi dell'art. 12 della presente legge. Il riconoscimento viene effettuato con le stesse modalità previste al precedente art. 3, per le Associazioni dei produttori agricoli.
8) Vigilanza, controllo e revoca del riconoscimento.
Per la vigilanza, il controllo e la revoca del riconoscimento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli, vengono adottate le norme previste al precedente art. 3 per le Associazioni dei produttori agricoli. Le unioni, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, devono tenere le scritture, i libri ed i registri che saranno indicati con le istruzioni tecniche di cui al successivo art. 11".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento.
Gli ultimi due commi del paragrafo 3 sono soppressi e così sostituiti: "L'unione può comprendere anche Associazioni situate in regioni limitrofe purché la maggioranza dei soci delle Associazioni aderenti all'unione siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché la prevalenza delle produzioni provenga dal territorio piemontese. Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni degli organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' accolto.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Partecipazione alla programmazione regionale "Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, le unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale.
A tale fine la Regione Piemonte si impegna: a) ad acquisire il parere del Comitato regionale o del sotto-comitato di settore interessato, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo - alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi b) ad avvalersi in via prioritaria delle Associazioni ed unioni riconosciute per l'affidamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste all'art. 2, paragrafo 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.
Le Associazioni dei produttori agricoli partecipano con loro rappresentanti alle Commissioni per il piano agricolo zonale come previsto dalla legge regionale 24 aprile 1978 n. 20, art. 6. A parziale modificazione dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1978 n. 20 i rappresentanti sono designati dalle relative unioni regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli "Ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, artt. 11 e 13, è istituito il Comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli.
Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare: a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipulazione di accordi interprofessionali, tra le Associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie e le loro organizzazioni c) proporre e partecipare alla determinazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi Istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le Associazioni di produttori e relative unioni d) emettere, qualora richiesti, pareri e fare proposte sulle iniziative delle Associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4, 7, 8, 9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 tendenti a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo - alimentare.
Il Comitato è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ciascuna Associazione dei produttori riconosciuta aderente, fino ad un massimo di sei membri.
Il Comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo indicato nella legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 11. In mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute il Comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674 all'art. 13.
Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.
Per l'individuazione delle organizzazioni dei produttori agricoli indicati all'art. 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 si fa riferimento in linea di massima, ai criteri previsti all'art. 46 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63.
Il Comitato viene costituito con deliberazione della Giunta regionale.
Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa unione organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.
Il Comitato regionale inoltre: ha sede presso l'Assessorato all'agricoltura presieduto dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura dura in carica tre anni si riunisce almeno tre volte all'anno convocato dal Presidente oppure, ogni qual volta ne sia fatta richiesta, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da uno o più funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura.
Il Comitato è articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settore i quali, a loro volta, possono articolarsi per i diversi comparti produttivi del settore medesimo.
Per i problemi che interessano un solo settore produttivo omogeneo pu essere sentito soltanto il relativo sottocomitato di settore.
Le modalità per il funzionamento del Comitato, dei sottocomitati di settore e delle ulteriori articolazioni per comparto produttivo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
Le sedute del sottocomitato di settore in tale caso sono valide con la presenza di almeno due terzi dei membri assegnati al sottocomitato stesso ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tale scopo non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.
Il Comitato regionale ed i sottocomitati devono esprimere i pareri previsti dalla presente legge, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
Si intende assolto l'obbligo di sentire il loro parere qualora lo stesso non venga fornito entro tale termine".
La Giunta regionale ha presentato numerosi emendamenti.
Al secondo comma, lettera c), le parole "..partecipare alla determinazione.." sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "..collaborare all'elaborazione.." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Al secondo comma, lettera d), le parole: "..e fare proposte" sono soppresse.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Al comma nono dopo le parole: "è presieduto dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura" aggiungere le parole "o suo delegato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è, approvato.
Il dodicesimo comma è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 7 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Contributi "1) Contributi di costituzione e funzionamento.
La Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, artt. 10 e 11 e dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 9, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.
I contributi possono essere anticipati, sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo, fino al 75% dell'importo spettante.
Per le Associazioni e relative unioni preesistenti, i contributi vengono concessi ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dal summenzionato Regolamento e dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674.
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, alle Associazioni ed unioni che operano in tutto od in parte nelle zone montane e/o collinari, nonché alle Associazioni dei produttori del settore zootecnico, sono accordati aiuti fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento.
L'importo degli aiuti accordati non può tuttavia superare rispettivamente l'80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.
La nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sarà stabilita ai sensi dell'art. 12 della presente legge.
2) Contributi per programmi.
La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale previsto al precedente art. 7, può concedere i contributi previsti dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360, art. 18 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 10, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati per l'attuazione da parte delle Associazioni e loro unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.
I contributi vengono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili.
3) Sovvenzioni art. 46 legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63.
Le sovvenzioni ordinarie annuali, previste dalla legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 in favore delle organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli continuano ad essere concesse a condizione che le organizzazioni stesse abbiano assunto idonee iniziative per la costituzione di Associazioni e di unioni, ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 ed abbiano avanzato la necessaria domanda di riconoscimento.
Comunque le sovvenzioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con gli aiuti previsti dal Regolamento e dalla legge sopramenzionati.
4) Provvidenze creditizie e fidejussione.
Ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1978 n. 674 le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative e loro consorzi, sono estese alle Associazioni dei produttori ed alle relative unioni per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674".
Su questo articolo vi è un emendamento presentato dalla Giunta regionale.
Al paragrafo 3 viene aggiunto il seguente comma: "Le condizioni di cui al primo comma valgono a partire dall'inizio del terzo anno successivo all'emanazione delle istruzioni tecniche e delle norme regolamentari indicate ai successivi artt. 11 e 12".
Chiede la parola il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Non accettiamo questo emendamento ed è il motivo per cui il collega Lombardi ha dichiarato la non adesione del Gruppo D. C. In sostanza approviamo una legge e concediamo tre anni di tempo alle Associazioni per adeguarvisi, ossia dilazioniamo l'attuazione della legge di tre anni. Le Associazioni hanno ormai un'organizzazione e una situazione strutturale chiara per cui possono adeguarsi anche entro 30, 60, 180 giorni, al massimo un anno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

In realtà è l'inizio del terzo anno, non il termine, quindi sono due anni. La ragione non è formale ma sostanziale perché si tratta della creazione del consenso senza del quale non si fanno le Associazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Questo problema è stato ampiamente discusso in Commissione. Vorrei invitare i colleghi del Gruppo democristiano ad accedere alla proposta di due anni anziché di tre anni.
Il mio intervento è di mediazione al fine di far procedere speditamente l'approvazione della legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

L'esperienza ci deve insegnare. Il Consiglio ha approvato nel '77 la legge 45 in applicazione della legge 306 la quale prevede le Associazioni nel settore zootecnico. Un buon numero di Associazioni è stato riconosciuto grazie alla buona volontà, d'altra parte il parere negativo non avrebbe n facilitato né favorito e mi risulta che alcune di quelle Associazioni stanno sviluppandosi notevolmente.
La proposta del Consigliere Enrichens può essere accolta.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Associazioni preesistenti "Per le Associazioni del settore ortofrutticolo previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 vale quanto indicato alla legge 20 ottobre 1978 n. 674 art. 12.
Per le Associazioni zootecniche previste dalla legge 8 luglio 1975 n.
306 e relative leggi regionali di attuazione si applicano ai fini della legge 20 ottobre 1978 n. 674 le disposizioni ivi contenute".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Preferenze "Ai fini della concessione di agevolazioni regionali è accordata preferenza, a parità di tutte le altre condizioni, agli associati di Associazioni dei produttori agricoli siano essi singoli produttori o cooperative o altre forme associative".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Istruzione tecniche "La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale previsto agli artt.
11 e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674, stabilisce le istruzioni tecniche necessarie per l'applicazione della legge e in particolare: a) l'eventuale documentazione oltre a quella indicata al precedente art. 3, che deve essere presentata per il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni b) la documentazione che deve essere presentata per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
L'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni nonché delle domande di contributi viene effettuata dai servizi centrali dell'Assessorato competente per l'agricoltura. Agli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge provvede l'Assessorato competente per l'agricoltura, attraverso i servizi centrali.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, stabilisce le modalità per il funzionamento del Comitato regionale, dei sottocomitati di settore e delle ulteriori articolazioni per comparto produttivo".
La Giunta regionale presenta due emendamenti in merito.
Al primo comma aggiungere le seguenti parole: "c) le scritture, libri e registri ed altri documenti che devono essere tenuti dalle Associazioni e loro unioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: ".di cui al precedente art. 7".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Norme regolamentari "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti organi, ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n.
1360, art. 6, paragrafo 3, stabilisce le modalità di applicazione relative: a) ai criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di produzione e di ammissione sul mercato b) al numero minimo dei soci aderenti nonché alla superficie culturale minima al fatturato od al volume di prodotto o gruppi di prodotti interessati provenienti dai soci che le Associazioni e le unioni devono rappresentare.
Inoltre il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale stabilisce: a) i settori produttivi omogenei di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle eventuali determinazioni degli organi comunitari e nazionali b) la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni ed unioni nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti organi ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato. .
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie "Per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni è autorizzata per gli anni 1980-1984 una spesa pari alle quote che saranno assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 9.
Alle relative spese si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 9.
Per la concessione dei contributi alle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni per programmi di sviluppo, studio, ricerca divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, è autorizzata per ciascuno degli anni 1980-1984 una spesa pari alle quote che saranno assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 10.
Alla relativa spesa si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 10.
All'iscrizione degli appositi capitoli nonché alla determinazione dei relativi stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Disposizioni finali "Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme previste dalla legge 20 ottobre 1978 n. 674, dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e loro successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
La parola al Consigliere Menozzi per dichiarazione di voto.



MENOZZI Stanislao

Pur trattandosi di legge incompleta, per i motivi che sono stati evidenziati, con la sua approvazione si compie un qualificato passo innanzi sulla strada dell'associazionismo e della cooperazione. E' stato detto che la Regione Piemonte affronta per prima il varo di questa legge. Abbiamo soltanto compiuto il nostro dovere: saremmo stati, oltreché insensibili anche ingrati, se non ne avessimo capita e compresa la portata. Non va ignorato che il Regolamento 1360 costituisce, una volta tanto, un gesto di sensibilità della C.E.E. nei nostri confronti. Quel Regolamento, eccezione fatta per l'Irlanda, è prevalentemente destinato al nostro Paese, come si evince dalla stessa relazione che lo accompagna, e ciò in quanto nei restanti Paesi le Associazioni sono un fatto acquisito. Non è assolutamente pensabile di poter aumentare l'invocato potere contrattuale dei produttori se non si porta a compimento il discorso dell'associazionismo. Il traguardo è difficile da raggiungere. Siamo tutti coscienti che nell'attuale ordinamento socio-economico del nostro Paese non è tanto la presenza del singolo o dei singoli che può contare, quanto il poter disporre di organismi qualificati atti ad imprimere ed incidere nel tessuto economico attraverso opportuni organismi.
Colgo qui l'occasione per rivolgere una raccomandazione alla Giunta onde vigili attentamente affinché, attraverso gli organismi che la legge contempla, non si verifichino duplicazione di compiti e, peggio ancora contrapposizioni e conflittualità tra cooperative ed associazioni.
Ci muoviamo su un terreno estremamente delicato. Il mondo della cooperazione non ha esitato ad avanzare certe preoccupazioni circa un'errata interpretazione dei congegni che mettono in movimento l'associazionismo, proprio nel timore che si verifichi ciò che ho denunciato. La preoccupazione deve essere maggiormente sentita perché nel nostro Paese esistono duplicazioni e contrapposizioni anche in parecchi altri campi e questa attenzione si rende maggiormente pregnante se è vero com'é vero, che le cooperative dovranno, con la loro presenza, risultare determinanti per il decollo dell'associazionismo. Spero che nessuno voglia farsi soverchie illusioni circa il decollo immediato da parte dei singoli produttori, soprattutto quando si troveranno di fronte al discorso del vincolo del prodotto e non poteva essere diversamente altrimenti di associazioni serie non se ne costituirebbero. Siccome però la realtà è quella che è e non quella che vorremmo fosse, guai se dovessero sorgere incrinature tra associazioni e cooperative, il che vorrebbe dire non vedere decollare le prime.
Il nostro Gruppo, a parte il dissapore sorto sull'emendamento che non ha trovato la nostra unanime approvazione, riconferma il voto favorevole che era stato preannunciato dal collega Lombardi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Leggo su "Critica marxista": "Lo sviluppo dell'associazionismo è l'unico strumento capace di organizzare efficacemente e di far esprimere tutto il potenziale di lotta dei contadini, l'associazionismo contadino parte dall'organizzazione e dalla capacità contrattuale dei contadini e mira a colpire la speculazione intermediaria".
Tutte le forze politiche hanno centrato la loro attenzione su questi problemi conoscendo l'importanza culturale e strutturale che ha la promozione dell'associazionismo. E' un'impresa di non facile realizzazione come ha detto il Consigliere Menozzi. Alle organizzazioni professionali per quanto loro compete, spetta un gravoso compito nella libertà e nell'autonomia delle iniziative per promuovere forme che a loro volta hanno una loro autonomia e un loro modo di partecipare alla politica e alla programmazione nel grande concerto della programmazione economica.
Per questi motivi e con la raccomandazione che la Giunta segua in modo scrupoloso, attento e con sensibilità politica l'applicazione di questa legge, concludo dichiarando il voto favorevole del nostro Gruppo.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Esame progetto di legge n. 429: "Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni"

Argomento:

Esame deliberazioni della Giunta regionale

Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

a) Attuazione art. 10 legge regionale n. 12 del 1978: "Determinazione annuale dell'indennità di missione ai dipendenti regionali"


PRESIDENTE

Dobbiamo approvare alcune deliberazioni della Giunta regionale.
Iniziamo con l' "Attuazione art. 10 legge regionale n. 12 del 1978: 'Determinazione annuale dell'indennità di missione ai dipendenti regionali' ". Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale delibera 1) di elevare così come previsto dalla legge 5 dicembre 1978 n. 75 con decorrenza 1° gennaio 1979 l'indennità di missione per la qualifica di dirigente di settore, capo servizio, istruttore, capo ufficio e segretario da L. 19.100 a L. 21.100 e per la qualifica operatore specializzato operatore e custode da L. 14.000 a L. 15.400 in base all'indice fissato dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1979 2) per quanto attiene alle altre indennità connesse allo svolgimento di missione o di trasferimento, e in particolare: indennità per trasporto mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978 n. 417) indennità per trasporto mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della citata legge 417 e art. 5, comma quinto, del D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513) indennità per percorsi non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della citata legge 417 e art. 5, comma quarto del citato D.P.R.
513) indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto della legge 417 ed art. 5, comma quarto, del D.P.R. 513) valgono le misure stabilite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 in data 30 giugno 1979.
La Giunta regionale è delegata a provvedere con proprio atto alla determinazione dei maggiori costi derivanti, relativamente all'anno 1979 dall'applicazione della presente delibera, imputando la spesa conseguente al cap. 300 del bilancio 1979.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

b) Modifica dello Statuto della Comunità montana Alto Canavese


PRESIDENTE

La seconda deliberazione riguarda la "Modifica dello Statuto della Comunità montana Alto Canavese". Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 relativo alle modifiche ed alle integrazioni di Statuti delle Comunità montane vista la deliberazione della Comunità montana Alto Canavese del 5 dicembre 1978, n. 52 visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione delibera di approvare la richiesta della Comunità montana Alto Canavese di modificare lo Statuto, approvato con D.P.R. n. 3851 del 18 ottobre 1974 sostituendo l'art. 18 con il seguente: Articolo 18 - 'Il Segretario della Comunità è nominato in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami dal Consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico in sede di approvazione del Regolamento organico del personale con il quale verranno fissati i requisiti e le modalità.
Al fine di pervenire ad una più consona organizzazione e più efficiente grado di operatività, la Comunità può costituirsi in consorzio con una o più Comunità montane limitrofe per l'assunzione del Segretario.
Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente; sovrintende agli uffici della Comunita' ".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Consorzi - Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

c) Statuti dei consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali delle Unità Locali dei Servizi nn. 32, 40, 68 e 69


PRESIDENTE

La terza deliberazione riguarda gli "Statuti dei consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali delle Unità Locali dei Servizi nn. 32, 40 68 e 69". Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine agli Statuti dei consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali delle Unità Locali dei Servizi nn. 32, 40, 68 e 69 visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41; esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1977 n. 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alle suddette Unità Locali dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 24 voti favorevoli e 14 astenuti.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

d) Contratto collettivo nazionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria stipulato il 3 maggio 1979


PRESIDENTE

Infine, l'ultima deliberazione concerne il "Contratto collettivo nazionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, stipulato il 3 maggio 1979".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale preso atto del contenuto del contratto collettivo nazionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, quale risulta dall'accordo stipulato a Roma il 3 maggio 1979 fra la SNEBI e le organizzazioni sindacali di categoria (Federbraccianti CGIL. FISBA-CISL. FNITA-CISL. UISBA-UIL) vista la dichiarazione politica relativa al rinnovo dei suaccennati c.c.n.l. firmata nella stessa data, dalle parti contraenti e dai rappresentanti delle Regioni visto il protocollo aggiuntivo al citato c.c.n.l. 3 maggio 1979 con cui i rappresentanti regionali convenuti alle trattative per il rinnovo del contratto si impegnano a promuovere il recepimento nelle forme e con le modalità consentite dai rispettivi ordinamenti regionali delibera 1) di recepire, nelle forme e con i limiti e modalità della vigente normativa regionale il testo dell'accordo in data 3 maggio 1979 citato in premessa, relativo al rinnovo del c.c.n.l. per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e di curarne l'applicazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta dagli uffici regionali 2) di dare mandato alla Giunta regionale di partecipare alle trattative per la definizione con le controparti sindacali del contratto integrativo regionale da valere per gli operai sopraddetti, con riserva di procedere nelle forme e con le modalità necessarie, all'adozione formale dei conseguenti provvedimenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Statuto - Regolamento

Esame Regolamento interno del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Esame del nuovo Regolamento del Consiglio regionale. Aggiungo, a commento di ciò che è contenuto nella relazione allegata al progetto, che questo è un atto di rilevante importanza perché tende, almeno negli obiettivi, a racchiudere l'esperienza di due legislature, cioè l'esperienza dei singoli Consiglieri, degli organismi del Consiglio, della Giunta.
Una parte rilevante di esso è diversa rispetto al Regolamento che venne redatto nei primi mesi di vita del Consiglio regionale, che in gran parte si ispirava al Regolamento della Camera dei Deputati e delle assemblee parlamentari. Abbiamo compiuto esperienze nuove rispetto al modo di funzionare delle assemblee parlamentari: cerchiamo qui di condensare tutte le novità e le esperienze positive.
L'esame è durato molti mesi. Molti emendamenti sono stati incorporati nel testo che avete sotto gli occhi, sono state fatte correzioni formali che tendono a dare al Regolamento una dignità culturale. Naturalmente tutto questo è sottoposto all'attenzione e alla vigilanza del Consiglio.
Con questo Regolamento si tenta di disciplinare quelle parti dello Statuto che ancora non erano state regolamentate e che non avevano mai trovato una concreta applicazione. Queste parti sono rilevanti e concernono alcuni dei più rilevanti istituti della partecipazione. Dobbiamo creare canali e forme nuove in quella direzione. La nostra ambizione è di consegnare alla nuova legislatura il succo dell'esperienza che i Consiglieri hanno compiuto in questi anni.
Il dibattito generale era già stato svolto; naturalmente, se qualche Consigliere vuole aggiungere delle osservazioni, può farlo ora, nel caso contrario passiamo all'esame degli articoli; presumo che la maggioranza degli articoli sarà approvata a maggioranza, dato che il Regolamento del Consiglio dovrebbe contemperare le sensibilità politiche di tutte le forze qui presenti, tuttavia, qualora questo non fosse, gli articoli verranno approvati solo nel caso in cui si raggiungano i 31 voti, quindi raccomando la presenza in aula di tutti i Consiglieri.
Capo I - I Consiglieri regionali Articolo 1 - I Consiglieri regionali "I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Il Consigliere regionale cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per effetto della deliberazione del Consiglio regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente Regolamento".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Fermo la mia attenzione sul secondo comma. L'accertamento dell'incompatibilità è un atto del Consiglio, oppure è una presa d'atto del Consiglio?



PRESIDENTE

Una Commissione speciale del Consiglio esamina le condizioni di ciascun Consigliere regionale. Naturalmente può commettere errori, per esempio decidendo una incompatibilità mentre non lo è, o viceversa. Opportuni meccanismi previsti dalla legge nazionale consentono, nell'uno e nell'altro caso, di inficiare la decisione.
I Consiglieri Bianchi ed Oberto presentano il seguente emendamento: aggiungere, per compiutezza logica, dopo la frase "oltre che per scadenza del suo mandato", l'espressione "o per le dimissioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Metto in votazione per alzata di mano l'art.1.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Articolo 2 - Diritto all'informazione dei Consiglieri "Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.
Nel caso gli vengano opposti ritardi o si verifichino dinieghi, il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni".
La rilevanza dell'articolo è nella parte finale in cui viene individuato un soggetto che si fa responsabile del soddisfacimento di un diritto del Consigliere.
Chiede la parola il Consigliere Besate. Ne hafacoltà.



BESATE Piero

Presento un emendamento soppressivo all'ultimo comma per la soppressione delle parole "o si verifichino dinieghi" e delle parole "entro 10 giorni" e propongo di sostituire queste ultime con "immediatamente". Il diniego non è ammesso, mentre può essere ammesso un ritardo. Prevedere il diniego significa dargli un certo fondamento; si potrebbe verificare il caso che un funzionario possa ritenersi autorizzato ad opporre un diniego.
Qualunque cosa si verifichi si può ricorrere all'Ufficio di Presidenza che deve provvedere "immediatamente", dato che il Consigliere nell'esplicare il proprio mandato può avere necessità di quanto richiesto entro brevi termini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il diniego potrebbe essere opposto anche per serie ragioni di legittimità perché potrebbe essere richiesta nell'immediatezza una documentazione immane con asportazione e svuotamento di un ufficio intero potrebbero essere richiesti documenti segreti, aventi rilevanza penale, sui quali siano in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi è ipotizzabile un diniego come fatto storico e non come fatto giuridico. Non è ipotizzabile, come rileva il Consigliere Besate, l'ipotesi del diniego da parte del funzionario rispetto alle legittime richieste del Consigliere, ma il fatto oggettivo del diniego può avere molte motivazioni. Potrebbe anche essere una precisa istruzione del Presidente della Regione di non consegnare un documento e politicamente ne risponderà il Presidente della Regione.
Non si può non prevedere che il fatto si verifichi.



PRESIDENTE

Le argomentazioni del Consigliere Bianchi mi paiono convincenti. Il Consigliere Besate, che ha sollevato la questione e il Consigliere Bianchi che gli ha risposto, sollevano un diverso problema.
L'importanza sta nel fatto che non viene individuato l'organismo che ha il potere di dirimere questa questione. Qualora un Consigliere trovasse delle difficoltà presso un funzionario, che non ha presente la questione o ha delle perplessità o ha ricevuto un'istruzione da parte del Presidente della Giunta, magari pienamente legittima, la questione sarebbe insolubile.
In questo caso l'Ufficio di Presidenza si incarica di dirimere la questione. Il mantenere o togliere la parola "diniego" è irrilevante rispetto all'aver fissato con precisione chi ha il dovere di risolvere un diritto del Consigliere.
Chiede la parola la collega Graglia Artico. Ne ha facoltà.



GRAGLIA Anna

Molte volte ci sono contrasti nei rapporti con i CO.RE.CO. Non vorrei che l'aggiunta della parola "diniego" rendesse ancora più difficile la conoscenza di atti che dovremmo invece conoscere e verificare.



BONTEMPI Rinaldo

L'Ufficio di Presidenza può intervenire nei confronti dei CO.RE.CO.



PRESIDENTE

Certo. E' bene ricordare nel Regolamento che se qualcuno opporrà un diniego, sappia che questo diniego viene imputato ad un organismo.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Visto che la discussione si incentra sul termine "diniego", quasi ad ipotizzare l'istituto, potremmo usare un termine più generico: "nel caso in cui gli vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi..".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Nel precedente comma si fa riferimento ad "aziende da essa dipendenti".
E' chiaro che in questo caso si intendono gli Enti dipendenti e non quelli a partecipazione di capitale.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Bianchi alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 2.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Capo II - L'Ufficio di Presidenza Articolo 3 - Presidenza provvisoria "La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima adunanza è assunta dal Presidente uscente se rieletto, o dal Vicepresidente uscente più anziano per età. In loro mancanza l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano.
Fungono da Segretari i due Consiglieri Segretari più anziani per età tra quelli uscenti e rieletti. In loro mancanza fungono da Segretari i Consiglieri più giovani.
Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni devono presentare entro 8 giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 80 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Invita, altresì, i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni, i quali non abbiano ancora optato, ad effettuare seduta stante l'opzione. I candidati, nel caso in cui non possano o non vogliano effettuare l'opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato il maggior numero di voti".
Lo spirito dell'articolo è quello di precisare con minuzia tutto ci che succede nel caso di un'opzione. L'altro elemento su cui si è discusso molto è quello relativo alla presidenza provvisoria nella prima seduta del Consiglio.
La parola al Consigliere Rosci.



ROSCI Marco

Dato il contenuto dell'articolo, suggerisco di aggiungere nel titolo: "..e opzioni".



GRAGLIA Anna

Nell'ultima parte del terzo comma è detto: "I candidati, nel caso in cui non possano o non vogliano effettuare l'opzione.". Se i Consiglieri non sono presenti, possono fare l'opzione per iscritto.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

La scelta della presidenza, nella prima seduta del Consiglio è affidata all'assemblea, in quanto il Presidente uscente, se rieletto, e il Vicepresidente sono pari.



PRESIDENTE

E' chiaro che il Presidente uscente, se rieletto, dovrà presiedere l'assemblea; se non è stato rieletto, presiederà il Vicepresidente uscente più anziano per età.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non esiste nessuna subordinazione. Suggerisco la dizione: ".o, in sua assenza, dal Vicepresidente uscente più anziano per età".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'ultimo rigo di questo articolo che potrebbe determinare un contenzioso non irrilevante. Dicendo: ".nella quale hanno riportato il maggior numero di voti", non si chiarisce se si tratta di voti preferenziali o della cifra elettorale. Il candidato, per assurdo, può aver avuto una cifra elettorale maggiore laddove ha avuta una percentuale di voti di partito inferiore: o si ha la cifra elettorale o si ha il numero di preferenze. E' un criterio da scegliere che attiene al solo candidato, non al partito. E' ovvio che le due cose non coincidono, perch la cifra elettorale è la somma dei voti di preferenza più il voto di lista.



PRESIDENTE

Suggerisco la dizione: "rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti". Usando questa dizione, facciamo riferimento alla legge elettorale.
Chi è favorevole all'emendamento proposto dal Consigliere Rosci al titolo dell'articolo alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento proposto dalla signora Castagnone Vaccarino alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento all'ultima riga che avevo formulato alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 3.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 4 - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza "Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto investe l'intero Ufficio.
L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.
In caso di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da Consiglieri Segretari in numero da due a quattro prefissato dal Consiglio all'inizio di ogni mandato dell'Ufficio di Presidenza.
L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione la votazione è rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro 8 giorni.
Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.
Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per un solo nome se si debbono eleggere due Segretari; per due nomi se i Segretari da eleggere sono tre o quattro.
Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto seduta stante dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti l'Ufficio di Presidenza lo spoglio è fatto dai membri dell'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.
Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti del Consiglio".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per quanto riguarda l'elezione dei Consiglieri Segretari, suggerisco la dizione "non più di due nomi" anziché "per due nomi", altrimenti ci sarebbe l'annullamento dell'elezione qualora un Consigliere intendesse votare un solo nome.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Marchini alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 4.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 5 - Il Presidente del Consiglio "Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali, sovrintende all'attività degli organi consiliari facendo osservare il Regolamento.
Egli presiede il Consiglio, lo convoca fissandone l'ordine del giorno dirige e modera la discussione; in particolare opera per consentire al Consiglio di adempiere ai propri compiti, porre la Giunta in grado di svolgere integralmente il suo programma e la sua azione amministrativa e consentire alle minoranze di esprimere pienamente le proprie posizioni.
Il Presidente provvede all'invio delle leggi approvate dal Consiglio al Commissario del Governo per il visto, e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale.
Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'ordine l'oratore che pronunci parole offensive, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni.
In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente concede la facoltà di parlare, giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al fine dell'applicazione dell'art. 73, quinto comma, del presente Regolamento pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato.
Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non mi oppongo al concetto ma mi oppongo alla collocazione in questo punto. Un conto è la tutela dei diritti dei singoli Consiglieri per lo svolgimento corretto dell'attività dell'assemblea, un conto è questa misura che si bilancia: da un lato c'è un'esigenza funzionale e istituzionale, la Giunta che deve perseguire un programma e che deve poterlo perseguire nel corretto dibattito, dall'altro c'è l'opposizione che è articolata e che deve poter proporre le proprie alternative e le proprie critiche. I diritti dei singoli Consiglieri sono tutelati dal complesso delle norme e sono previsti in questo e in altri articoli; collocandoli in questo punto verremmo in qualche modo a frantumare il concetto di correlazione tra maggioranza e opposizione.
Approfitto della parola per proporre la soppressione degli avverbi "integralmente" e "pienamente".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Consento con le osservazioni fatte dal Consigliere Bianchi. Vorrei fare un'altra osservazione.
In nessun articolo è prevista - e sarebbe bene prevederla qui - una figura assimilabile al Consigliere Questore come esiste in Parlamento, il quale ha il compito di garantire l'ordinato svolgimento dell'adunanza.



RASCHIO Luciano

Ai Segretari un tempo si faceva corrispondere anche la funzione di Consigliere Questore. A mio giudizio, occorre una esplicitazione alla funzione del Consigliere Questore.



BONTEMPI Rinaldo

All'art. 7 tra le funzioni dei Consiglieri Segretari è scritto: "..sovrintendono ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio".
Forse sarà opportuno precisare maggiormente questa funzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Approvo le considerazioni del Consigliere Bianchi, ma sono altra cosa rispetto a quello che avevo evidenziato con la presentazione dell'emendamento. Intendo mettere in evidenza che non esiste soltanto la minoranza in quanto istituzione, in quanto aggregato che si esprime attraverso un rappresentante, ma c'è anche il diritto del singolo Consigliere all'interno della minoranza, o all'interno della maggioranza di esprimere le proprie posizioni.



PRESIDENTE

Questo concetto è espresso in quanto è scritto: ".e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Convengo con quanto osserva il Consigliere Besate, suggerisco però di inserire il concetto all'ultimo comma. La ratio del secondo comma è nella valutazione di come all'interno del Consiglio si considera la Giunta, che svolge la sua azione, e la minoranza che esprime un'alta funzione politica in questo ambito.



BESATE Piero

Propongo di sostituire le parole: "le proprie considerazioni" con le parole "le proprie posizioni".



PRESIDENTE

Suggerisco le parole: ".le proprie particolari considerazioni ed opinioni". Con questo si vuole intendere che è diritto del singolo Consigliere, al di là del Gruppo, al di là dell'appartenenza a un organismo del Consiglio, di esprimere le proprie particolari valutazioni, opinioni comportamenti.
Inoltre il secondo comma potrebbe suonare così: "Egli presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini al triplice scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti di porre la Giunta in grado di svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione amministrativa, e di consentire alle minoranze di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi e le loro istanze particolari".
Chi è favorevole a questa formulazione alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento al quarto comma: sostituire "le proprie considerazioni" con "le proprie particolari considerazioni ed opinioni", alzi la mano.
E' approvato.
Propongo inoltre che l'ultima comma suoni in questa maniera: "Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 5.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 6 - I Vicepresidenti del Consiglio "I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui.
Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.
I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo".
Mi permetto di suggerire un emendamento che deriva dall'esperienza compiuta. Può succedere che per malattia o per impedimenti di varia natura manchi il Presidente e manchino anche i due Vicepresidenti. Richiesto il parere all'Ufficio legale per stabilire entro quali ambiti si poteva operare, abbiamo tradotto la risposta in questo emendamento aggiuntivo: "Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione dei lavori del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Vorrei precisare che questa situazione deve determinarsi nel corso di una seduta e non come ipotesi generale. Propongo la dizione: ".alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio".



PRESIDENTE

Sono d'accordo nel modificare l'emendamento. Chi è favorevole all'emendamento nel nuovo testo alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 6.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 7 - I Consiglieri Segretari "I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio.
In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario".
Il Consigliere Raschio aveva suggerito l'aggiunta dei Consiglieri Questori, problema che non è mai stato posto con sufficiente rilievo.
Alcune funzioni dei Consiglieri Questori possono iniziare proprio ora che disponiamo finalmente di un'aula adeguata, quindi vale la pena di sottolineare questa funzione nel Regolamento del Consiglio.
Pertanto il titolo diventa "I Consiglieri Segretari e Questori" ed al termine del primo comma si aggiunge ", esercitando la funzione di Questori".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 7.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 8 - Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza "L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al seguente articolo.
L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.
Tuttavia, nel caso in cui su questioni politico - amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.
L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario".
Viene inoltre proposto di aggiungere prima dell'ultimo comma, il seguente comma: "Copia delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in assemblea".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 8.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 9 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza "L'Ufficio di Presidenza: a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio, nell'ambito dello Statuto e delle leggi b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario previsto dall'art. 12 d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum f) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari g) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità h) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari i) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche secondo le indicazioni della legge 6 dicembre 1973, n. 853 l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Per quanto riguarda la lettera h), sarebbe opportuno che l'assunzione della deliberazione per il "conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari" (e tra questi ci sono le Commissioni consiliari) avvenisse sentita la competente Commissione consiliare. Si potrebbe verificare il caso di una Commissione che chiede all'Ufficio di Presidenza la designazione di un consulente che potrebbe non essere gradito, per esempio, alla Commissione stessa, o che potrebbe dare delle valutazioni difformi rispetto a quelle che potrebbe assumere l'Ufficio di Presidenza.



PRESIDENTE

Alcune consulenze possono però essere richieste non strettamente per i lavori delle Commissioni. Si può aggiungere: "..sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza".
Chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 9.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 10 - Ordinamento degli uffici "Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio; il personale dipendente dal Consiglio risponde esclusivamente allo stesso Ufficio.
La disciplina di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza".
I Consiglieri Bianchi ed Oberto chiedono che cosa si intende dire con la dizione: "il personale dipendente dal Consiglio risponde esclusivamente" all'Ufficio di Presidenza: infatti deve rispondere anche all'Assessore al personale. Propongo pertanto di terminare la frase al punto e virgola.
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 10.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Capo III - La conferenza dei Presidenti e i Gruppi consiliari Articolo 11 - La conferenza dei Presidenti "La conferenza dei Presidenti programma l'andamento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
Alla conferenza partecipano i Presidenti dei Gruppi consiliari e i rappresentanti delle altre forze politiche presenti in Consiglio non costituite in Gruppo. Ad essa possono partecipare i membri dell'Ufficio di Presidenza ed essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari. La Giunta regionale è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza dei Presidenti e può farvi partecipare un suo rappresentante.
La conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta egli lo ritenga utile, o su richiesta del Presidente della Giunta o di un Presidente di un Gruppo consiliare".
Metto in votazione per alzata di mano l'art. 11.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 12 - La programmazione dei lavori "Il Consiglio organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
A tal fine il Presidente convoca, nei 10 giorni che precedono ogni sessione ordinaria, la conferenza dei Presidenti per deliberare il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni secondo programmi quadrimestrali. Le conclusioni della conferenza sono comunicate al Consiglio.
Qualora nel corso della sessione si verifichi l'opportunità di modificare il programma dei lavori, il Presidente riunisce la conferenza dei Presidenti".
Metto in votazione per alzata di mano l'art. 12.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 13 - I Gruppi consiliari "I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno tre Consiglieri.
I Consiglieri che non fanno parte di alcun Gruppo appartengono al Gruppo misto.
Entro 4 giorni dalla prima seduta i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario.
Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro 2 giorni.
Qualora uno o più Gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, il Presidente provvede a tal fide alla loro convocazione entro i successivi 5 giorni".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

All'art. 11 è detto: "Alla conferenza partecipano i Presidenti dei Gruppi consiliari e i rappresentanti delle altre forze politiche presenti in Consiglio non costituite in Gruppo". All'art. 13 si dice che chi non fa parte di alcun Gruppo appartiene al Gruppo misto. L'art. 11 non quadra con questa espressione.



PRESIDENTE

In questo caso parteciperebbe soltanto il Presidente del Gruppo misto mentre alla conferenza dei Capigruppo è opportuno che partecipino tutte le forze politiche facenti parte del Gruppo misto.
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 13.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Capo IV - La Giunta delle Elezioni e le Commissioni per il Regolamento di vigilanza della biblioteca e per le nomine Articolo 14 - Designazione "Il Presidente, nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi sentiti i Presidenti degli stessi e tenendo conto della loro consistenza numerica, nomina per l'intera legislatura e comunica al Consiglio: a) gli Consiglieri che costituiscono la Giunta delle Elezioni, in numero di 12 b) i Consiglieri, in numero non superiore a 15, che costituiscono la Commissione per il Regolamento interno, presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione di vigilanza della biblioteca, in numero di 3. Tale Commissione potrà essere integrata da 2 Assessori designati dal Presidente della Giunta regionale d) i Consiglieri, in numero non superiore a 15, che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'art. 24 dello Statuto presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
Il funzionamento della Commissione per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il numero di 15 mi sembra molto alto. In teoria potrebbe essere inferiore.



PRESIDENTE

E' il limite massimo. Inoltre, propongo, su suggerimento dei Consiglieri Bianchi ed Oberto, ai punti b) e d), di togliere la parola "stesso" e di aggiungere "o da un Vicepresidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 14.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 15 - Costituzione della Giunta delle Elezioni "All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'art. 14, lettera a), la Giunta delle Elezioni viene convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome e vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare che non sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'articolo mi sembra formulato in termini contraddittori. E' impossibile accertare un fatto negativo, è impossibile accertare che non sussistano le condizioni e le cause di ineleggibilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Faccio l'esempio del mio caso. Io sarei potuto essere incompatibile se nel momento in cui la Giunta delle Elezioni esaminava il mio caso, avesse scoperto che ero ancora membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio. Accertato che avevo dato tempestivamente le dimissioni, ha potuto constatare che nei miei confronti non sussisteva una causa di incompatibilità.



MARCHINI Sergio

Non parlo di funzioni.
Suggerisco al posto della parole "che non sussistano" le parole "se sussistano", perché la non sussistenza significa una verifica di tutte le condizioni esistenti, conosciute e non conosciute.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Pongo ora in votazione per alzata di mano l'art. 15.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 16 - Convalida degli eletti "Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta delle Elezioni tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse, o dal Commissario del Governo della Regione.
Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 90 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 60 giorni.
Qualora la Giunta, anche d'ufficio, accerti che in taluno degli eletti manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, propone al Consiglio l'annullamento delle relative elezioni. Se il Consiglio accoglie la proposta della Giunta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
Qualora la Giunta, in ogni momento della legislatura, accerti che per un Consigliere regionale sussista una causa di incompatibilità, la contesta al Consigliere, il quale ha 10 giorni di tempo per rispondere; entro i 5 giorni successivi la Giunta riferisce al Consiglio e, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità, propone al Consiglio di invitare il Consigliere regionale ad optare tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Entro i successivi 5 giorni il Consiglio delibera sulla proposta della Giunta e, ove l'accolga, chiede al Consigliere regionale di optare. Ove non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio ne pronuncia la decadenza.
Quando, successivamente all'elezione, un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione viene sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta, la quale riferisce al Consiglio entro 60 giorni, e ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, propone al Consiglio di dichiarare decaduto il Consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto. Il Consiglio delibera entro i successivi 30 giorni.
Spetta altresì alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.
Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.
Le deliberazioni con cui il Consiglio annulla l'elezione o dichiara la decadenza debbono essere depositate il giorno successivo nella Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro 5 giorni, a colui la cui elezione sia stata annullata o che sia stato dichiarato decaduto".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi pare che da parte del Consiglio non ci sia la possibilità di dichiarare annullata l'elezione, tutt'al più può dichiarare la decadenza o l'ineleggibilità. Se questo annullamento è però ricavato dai testi di legge ai quali dobbiamo riferirci, prego di non considerare questo mio argomento.
C'è però un altro argomento di carattere politico estremamente delicato che riguarda le condizioni sopravvenute di ineleggibilità. Se questa norma che pone il Consiglio regionale come titolare del potere di dichiarare l'ineleggibilità sopravvenuta è una funzione che ci è demandata obbligatoriamente, mi adeguo, se invece è una scelta che fa il Consiglio chiedo ai colleghi di riflettere perché la causa di ineleggibilità sopravvenuta, il più delle volte, avviene inconsapevolmente. Si pone in essere un meccanismo estremamente perverso grazie al quale cittadini, più o meno interessati alle nostre vicende, possono mettere il Consiglio in condizioni di commettere grossolani errori in positivo e in negativo. Mi pare che la funzione della dichiarazione dell'ineleggibilità sopravvenuta attenga alla Magistratura. Tuttavia, se questa è una funzione che ci demanda la legge elettorale, prego i Consiglieri di considerare il mio intervento come volontà di collaborare e non di ostacolare i lavori.



PRESIDENTE

Tutte e due le cose sono obbligatorie per legge. L'art. 17 della legge elettorale stabilisce: "In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio le condizioni degli eletti e quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare.". La prima questione è risolta.
Per la seconda questione, l'art. 18 stabilisce: "Quando successivamente all'elezione un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio Regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza.".



MARCHINI Sergio

Insisto nei chiedere di riflettere su questo. Non c'è scritto che il Consiglio regionale dichiara le condizioni di ineleggibilità; ne prende atto e quindi applica la conseguenza che attiene al suo livello, quindi dichiara l'ineleggibilità. Il Consiglio non accerta la condizione di ineleggibilità diversamente da quanto attiene alla convalida del Consigliere eletto.



PRESIDENTE

Il Consiglio regionale deve, come prima istanza, svolgere questa funzione e la deve svolgere in ciascun momento successivo.



MARCHINI Sergio

Nella seconda fase, questo dovere di iniziativa quando comincia? Dietro impulso di chi? Esiste o meno questo dovere di iniziativa e di accertamento?



PRESIDENTE

L'art. 18 dice: "Quando successivamente all'elezione un Consigliere regionale venga a trovarsi...". Non viene attribuito al Consiglio regionale il compito di fare un'indagine poliziesca. Se viene segnalato dal Consigliere, da altri, dai fatti, dalle leggi che esiste una condizione di ineleggibilità, in quel caso il Consiglio compie ciò che la legge gli demanda.



MARCHINI Sergio

Non mi pare che la legge dica questo. Insisto su questo punto, tanto più che nelle dizioni degli artt. 17 e 18 esiste una differenza che giustifica la mia perplessità. Nel primo caso il Consiglio è investito di una convalida della condizione di eleggibilità in senso positivo e negativo, nel secondo caso il Consiglio pronuncia la decadenza qualora un Consigliere si venga a trovare nella condizione di ineleggibilità, ma non è scritto che il Consiglio accerta se si è venuto a trovare nelle condizioni di ineleggibilità.



PRESIDENTE

Il Consiglio "prende atto"; la questione viene sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta, la quale riferisce al Consiglio entro 60 giorni.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, lei ha detto "prende atto", ma prende atto di che cosa? Di un accertamento fatto in altra sede.
Noi ci dobbiamo porre il problema se il Consiglio debba essere investito dell'accertamento della condizione di sopravvenuta ineleggibilità ogni volta che ci viene sottoposta oppure se debba essere investita la Magistratura.



PRESIDENTE

L'art. 17 della legge nazionale afferma che il Consiglio regionale ha la titolarità e il dovere di accertare; non è la Magistratura. Si può forse affermare che la legge nazionale non è molto chiara, comunque, vedo nella dizione dell'art. 18 una coerenza obbligatoria con l'art. 17. D'altra parte non capisco perché sia in un primo tempo chiamato il Consiglio ad accertare la titolarità e in seguito non sia più chiamato.



MARCHINI Sergio

Avevo premesso la mia insufficiente conoscenza delle leggi nazionali.
Però il problema è estremamente delicato perché significa che rispetto a certe iniziative non c'è neanche più il filtro degli oneri che competono a chi propone l'azione giudiziaria; è sufficiente la delazione più o meno corretta o più o meno documentata al Consiglio che deve obbligatoriamente pronunciarsi su tutti i tipi di accusa che verranno al Consigliere per essere caduto in situazione di ineleggibilità, magari inconsapevolmente.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Besate. Ne ha facoltà.



BESATE Piero

Sinora si è trattato della ineleggibilità sopravvenuta e non si è parlato della incompatibilità sopravvenuta. Non si può mettere sullo stesso piano l'ineleggibilità perché, giustamente come si è fatto notare, non è sanabile dall'inizio, mentre l'incompatibilità prevede la possibilità di optare; così avviene in prima istanza in sede di convalida, così deve avvenire in sede di incompatibilità sopravvenuta (a volte anche per ignoranza dell'interessato), per cui si dovrebbe prevedere che anche per l'incompatibilità sopravvenuta ci sia la stessa procedura della incompatibilità di prima istanza. Il fatto è rilevante anche sul promotore dell'iniziativa.
Propongo l'aggiunta, dopo il quinto comma: "La stessa procedura, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, si applica per il caso di incompatibilità sopravvenuta".



PRESIDENTE

Si può modificare in questo modo il sesto comma: "Quando, successivamente all'elezione, un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione viene sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta, la quale riferisce al Consiglio entro 60 giorni. Il Consiglio regionale delibera entro i successivi 60 giorni, e qualora dichiari la decadenza del Consigliere, lo sostituisce con chi ha diritto di subentrargli".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 16.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 17 - La Commissione per il Regolamento "La Commissione per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art. 14, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Commissione può inoltre essere consultata dal Presidente del Consiglio, a cui spetta decidere, in caso di conflitti di competenza tra le Commissioni".
Pongo in votazione per alzata di mano l'art. 17.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Articolo 18 - Revisione del Regolamento " Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento.
Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione".
A questo articolo si propone, al primo comma, di aggiungere ", che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'articolo precedente".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione l'art. 18.
E' approvato con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
A questo punto, considerando l'ora, ritengo opportuno sospendere i lavori e rinviarli a oggi pomeriggio.
Chiede la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Ricordo, come da intese intervenute con il Vicepresidente Bellomo, che i Capigruppo dovranno riunirsi prima dell'inizio della seduta pomeridiana per la definizione di alcune nomine.



PRESIDENTE

D'accordo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,55)



(La seduta ha termine alle ore 12,55)



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