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Dettaglio seduta n.284 del 31/10/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Interventi per calamita' naturali - Viabilità

Prosecuzione dibattito sul problema autostradale in Piemonte e sulle alluvioni nell'Ossola


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue il dibattito sul problema autostradale in Piemonte e sulle alluvioni nell'Ossola.
Secondo le intese, ha ora la parola il Vicepresidente della Giunta Bajardi per la replica agli intervenuti.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Al capitolo che è stato oggetto di attenzione da parte dei colleghi Ferraris e Fonio vorrei aggiungere qualche elemento marginale.
Hanno ragione il Consigliere Beltrami e gli altri colleghi che si sono soffermati su questa questione e credo che in ognuno vi sia un profondo travaglio di fronte a questi eventi che travagliano il Piemonte dall'autunno del 1976. Ricordo quel fenomeno strisciante che è durato 3 mesi, settembre, ottobre e novembre, che ha causato circa 40 miliardi di danni; a quei danni si sono aggiunti pesantemente gli eventi del mese di maggio e dell'autunno del 1977, questi eventi e gli altri che si sono manifestati ci inducono a una seria riflessione. Non possiamo fare a meno di prendere atto di quanto unanimemente riconosciuto che i comportamenti del passato, specialmente nelle zone montane, hanno rotto l'equilibrio del territorio in modo tale che non sarà facile ripristinarlo. Si sa che ripristinare una condizione di sicurezza attraverso le tecniche e non attraverso la presenza delle persone comporterà un esborso di risorse e forse ancora dei pericoli: nessuna soluzione tecnica è capace di sostituire la presenza dell'uomo; potremo creare dighe, sbarramenti, traverse, sistemi di regolamentazione delle acque perfetto, ma se essi non sono mantenuti sistematicamente in efficienza registreremo quello che capita lungo le nostre strade: la mancanza del cantoniere o delle persone che si dedichino alla manutenzione.
Settimane addietro, prima dell'ultimo evento, analizzavo l'intervento della Regione nell'Ossola e registravo che la maggior parte degli interventi sono stati fatti nelle parti alte della Valle Vigezzo. Non erano ancora presenti gli interventi sulle aste principali, che fanno clamore sui giornali che pongono problemi di ritardo nell'approvazione, quelli che nessuno ha visto e che hanno comportato spese per miliardi nel corso di quest'anno, i quali però non sono stati sufficienti per cautelarci. E' vero, le opere hanno retto, è una verità, ma è una verità parziale perch non sono state sufficienti, il che vuol dire che solamente con un intervento generale si possono creare condizioni profondamente diverse.
Stamane il collega Fonio ha dato alcune notizie sugli studi e sulle loro fasi più o meno avanzate di attuazione nei vari bacini. Personalmente mi sono occupato di un bacino che si ricollega alla viabilità in Valle di Susa. Da una prima indagine è risultato che comporta un onere da 80 a 100 miliardi per la sistemazione idrogeologica della valle di Susa e una ventina di miliardi dovrebbero essere spesi in un arco di tempo breve se vogliamo garantirci da situazioni di pericolo.
I soldi per fare questo non li abbiamo e c'è una sproporzione abissale tra quello che abbiamo necessità di fare in un tempo ragionevolmente breve e il fatto che queste risorse non le abbiamo; non so nemmeno se il "noi" esteso a livello statale, possa dare una risposta diversa.
La valutazione sommaria e approssimata per la sistemazione dei circa 20 bacini piemontesi si avvicina attorno ai 2000 miliardi. Il discorso diventa complesso perché dobbiamo gestire un capitolo nel quale i margini di incertezza sono molto ampi. Sulla base della legge regionale 57, che esige pareri da parte del servizio idrogeologico regionale nelle zone sottoposte a vincolo, sono giunte le relazioni dei primi 5 lotti, le quali pongono alcune preoccupazioni. I problemi che vengono evidenziati sono di scottante attualità. Le relazioni del servizio geologico devono essere assunte con estrema prudenza: guai, se dopo aver costruito un viadotto, una strada o si sia tagliato un filone, subentrassero determinati eventi.
Le situazioni del passato pesano, peseranno i ritardi degli studi sulla conoscenza ambientale, peseranno le scarse risorse a disposizione. Un nuovo comportamento della pubblica amministrazione e dell'operatore privato costerà fatica e anche polemiche. In questo senso ben vengano i ruoli distinti della maggioranza e dell'opposizione, ma la distinzione tra chi deve difendere quello che ha fatto e chi si attribuisce il ruolo della critica è difficile da sostenere. Dovremo fare uno sforzo concorde in questa direzione.
Vorrei fornire alcuni elementi al Consigliere Vaccarino in relazione alla situazione di San Didero. La sua storia si ricollega essenzialmente a questi aspetti. Se ne è discusso in II Commissione. La Forestale concede l'autorizzazione per qualche insediamento precario, poi questi insediamenti precari, autorizzati, in condizione di vincolo idrogeologico, diventano la premessa per concedere una regolare licenza edilizia da parte dell'amministrazione comunale. Se è vero che può esserci una valutazione sulla legittimità da parte del TAR in relazione all'art. 9, si tratterà di vedere come andranno a finire le cose e se non si tratterà di estendere l'applicazione dell'art. 9 ad altri campi. Il TAR può intervenire nella legittimità ma non può intervenire nel merito, lo ricordo perché un avvocato che tutela gli interessi di privati si è messo nel controricorso in condizione di intervenire nel merito con giudizi pesanti di ordine tecnico che aveva a disposizione per far capire al Comune che non pu troppo facilmente compiere delle modificazioni e delle interpretazioni di atti di livelli di amministrazione periferica dello Stato, com'è la Forestale, che poi diventano strumento per legittimare. In sostanza, a me non preoccupa il giudizio del TAR nel merito, ma interessa che risulti agli atti che l'amministrazione regionale ha messo in evidenza che queste costruzioni sono state realizzate in una parte di terreno sottoposta a vincolo idrogeologico. Questi operatori, in una legittima corsa alla tutela dei propri interessi, hanno cercato di avvalersi della rottura degli equilibri all'interno della categoria degli spedizionieri doganali per recuperare, in questa situazione di ambiguità che ho ricordato, posizioni di vantaggio. E' subentrata quella corsa alle località: si chiamino S.
Antonino, S. Ambrogio, Ulzio e S. Didero.
Questi operatori che operano a S. Didero hanno ritenuto opportuno creare una struttura e, dopo quella presistenza, pensano di rivendicare gradualmente una serie di altre cose. L'amministrazione regionale, sulla base degli studi in corso sulla sistemazione dei centri merci, ha detto che aveva delle riserve sulla concreta localizzazione perché il recinto è uno sbarramento a fianco della Dora, quindi è una diga e diventa pericoloso per la stessa nostra costruzione. Dopo di che, dal punto di vista formale, sono in regola, hanno presentato domanda, il sindaco ha dato l'autorizzazione ora il TAR sostiene che hanno anche il diritto. Noi abbiamo sempre mantenuto un cordiale colloquio con gli operatori ai quali abbiamo detto: "cercate di investire i soldi dove siete sicuri che restino e dove corrispondono agli interessi generali della collettività; aspettate che concludiamo gli studi". S. Didero, Ulzio, Avigliana, che senso ha? Non siamo disponibili a far convergere su di loro degli interventi della P.A.
perché questo non ci pare naturale. Se decideremo per Susa, a Susa andrà a finire il centro doganale e lì saranno concentrate determinate infrastrutture.
Ritorno alla parte riguardante le alluvioni. La strada maestra scelta con la legge 38, della delega delle competenze regionali, alla luce dei fatti si è dimostrata positiva. A chi dice che abbiamo scaricato a livelli inferiori le responsabilità diciamo che con la costruzione del centro operativo di Domodossola, noi abbiamo assunto le nostre responsabilità e in questo ambito stanno bene le decisioni assunte.
La situazione migliore registrata si è verificata nella Val Vigezzo dove tutti i Comuni hanno delegato alla Comunità montana l'esecuzione delle opere. Non ho ricevuto l'ordine del giorno a cui faceva riferimento il collega Beltrami relativo alle critiche alla Regione Piemonte. I difetti debbono essere rapidamente superati, e in questa direzione, con l'annunciata modifica della legge 38, per quanto riguarda i privati incidiamo profondamente su una decisione che il Consiglio ha assunto per dare una risposta ai privati. E' in corso di stampa un fascicolo con l'indicazione degli stanziamenti delle risorse a privati nei precedenti eventi alluvionali. Ai privati della Val Vigezzo, dove gli elementi erano chiari, i fondi per il risarcimento dei danni sono già stati dati. Dovremo valutare l'onere complessivo in relazione all'introduzione delle modificazioni della legge 38. Si tratterà al massimo di un miliardo e mezzo.
Sono d'accordo col collega Petrini, che ha avanzato critiche al sottoscritto e alla Giunta in relazione al ritardo con cui assolviamo all'impegno di presentazione della modifica alla legge 38; ma egli sa che l'iter è faticoso.
Abbiamo avuto contatti con la Prefettura, con le autorità militari, con i Vigili del fuoco, anche in relazione ai ribaltamenti continui dei camion in Valle di Susa, in questi giorni, è stato emesso il decreto della nuova composizione del Comitato regionale delle pubbliche calamità con il quale avvieremo questo discorso. In relazione alle competenze sulle acque, il D.P.R. 616 prevedeva che in mancanza di presentazione di una legge per il riordino del Ministero dei lavori pubblici, con il 1° gennaio 1980, tutte le competenze idrauliche sarebbero passate alle Regioni, anche i bacini interregionali. Giorni fa il Ministero dei LL.PP. ha convocato le Regioni.
Tutti gli Assessori hanno detto, a nome delle rispettive Regioni, che non sono d'accordo a dare una delega di protrazione della scadenza del 31 dicembre. Ho ragione di pensare che la legge di riforma non possa essere approvata dal Parlamento entro la fine dell'anno. Auspico che con il 1 gennaio 1980 le competenze della 3^e della 2^ categoria passino alle Regioni.
Però quando avremo risolto queste questioni, da quale capitolo del bilancio dello Stato deriveranno le risorse per tener fede all'impegno del D.P.R. 616? Inoltre, con quale strumento le Regioni realizzeranno il loro intervento che non può essere che coordinato su tutto il bacino del Po? Le Regioni interessate alla navigazione, Veneto, Lombardia, Emilia l'anno scorso hanno dato vita a un Consorzio della navigazione del Po. In questi giorni, su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia, è in corso uno studio per verificare se il Consorzio per la navigazione del Po allargato a tutte le Regioni interessate al bacino, non possa essere uno strumento attraverso il quale le Regioni, con adeguate strutture, si sostituiscono o si integrano alle strutture statali per gestire in modo globale tutti i problemi idrogeologici di navigazione e di uso delle acque.
Sono grato ai colleghi che hanno richiamato il capitolo del piano regionale dei trasporti. Per martedì prossimo è convocata la II Commissione per iniziare l'esame delle osservazioni emerse nel corso delle consultazioni (50 incontri circa con la comunità piemontese). Credo non sia di aiuto venire a rimproverare, un po' bonariamente, alla Giunta e all'Assessore di aver modificato le proprie opinioni e di aver aggiornato i propri atteggiamenti. Di tutte le proposte è stata fatta una scheda che permetterà in sede di Commissione, a mano a mano che si procederà alla rilettura delle deliberazioni di proposta di piano, di valutare le modifiche che sono state presentate e di esaminare in base alla loro compatibilità, l'eventuale accoglimento.
Con l'avvio e l'approvazione del piano non abbiamo assolutamente esaurito la fase di attenzione a questi aspetti. Gli studi avviati collateralmente al piano per quanto riguarda le comunicazioni con la Francia, con la Svizzera e la Liguria, ci permetteranno di affrontare successivamente con maggiore dettaglio, i capitoli relativi al sud del Piemonte. Ringrazio quanti, sottolineando certe questioni; mi permettono oggi di ritornare su alcuni argomenti che, quando ho presentato il nostro documento, forse non ho illustrato sufficientemente. Quello che per semplicità chiamiamo sistema ad H delle ferrovie dello Stato, costituisce il ribaltamento dell'attuale sistema ferroviario imperniato essenzialmente sulla Torino-Milano e sulla Torino-Genova, e punta al recupero di tutte le opportunità. La viabilità autostradale non può essere avulsa dal discorso della pedemontana, dal discorso dell'asse di riequilibrio regionale, Cuneo Alba-Asti-Casale, dal ruolo della Voltri-Sempione, vista come asse che attraversa 6 comprensori e 4 aree industriali attrezzate (Casale, Vercelli Borgosesia e Verbania).
Il discorso è complesso e la filosofia è quella di realizzare il riequilibrio regionale attraverso al ruolo della politica agricola e della politica industriale. Il sistema dei trasporti deve gestire i problemi di oggi guardando al domani e il problema non è semplice. Il pianificatore urbanista redige il piano regolatore e poi lascia agli amministratori il compito di attuarlo con gradualità; per quanto si riferisce alla politica dei trasporti, il processo è dinamico e continuo. Si tratta di sapere dove si vuole arrivare. Non possiamo sfuggire a un nodo fondamentale: la dimensione comprensoriale. L'Assessorato alla pianificazione territoriale ha l'impegno di presentare entro la fine dell'anno quasi tutti i piani territoriali di coordinamento. Dalla consultazione è emerso che la quasi totalità dei comprensori presenteranno i piani dei trasporti e della viabilità e ci troveremo in un fortunato confronto tra le due direzioni quella regionale e quella comprensoriale, quest'ultima portata avanti con un rapporto dialettico che ci permetterà di procedere al graduale e sistematico aggiornamento.
Farò un'ultima osservazione per quanto riguarda la politica di piano.
Il Consigliere Picco ha fatto bene a ricordare il discorso dell'area metropolitana di Torino: rappresenta il 50% della realtà piemontese. Vorrei rilevare che per quanto riguarda il passante la proposta è esplicita.
Noi proponiamo la variante del quadruplicamento in asse.
Il quadruplicamento in asse si dimostra la soluzione più economica e più funzionale; dopo di che si può decidere anche per la soluzione più dispendiosa e la meno funzionale. Questo è però un altro discorso. La Giunta ha fatto la scelta che è contenuta nel documento. Certo l'evoluzione a scala più ampia potrà comportare ulteriori investimenti sul sistema ferroviario.
Mi preme chiarire che le previsioni contenute nella proposta di piano regionale in ordine alle ferrovie sono proiettate in 5 anni e, qualora il Parlamento adotti il piano come era già stato avviato, le risorse sono previste nell'arco di tre anni per una parte ed entro 5 anni per l'altra.
Tra i quattro progetti delle aree metropolitane, quello dell'area metropolitana di Torino è posto alla massima attenzione presso gli uffici ministeriali ed è il punto nodale senza del quale non si risolve il problema dei trasporti ferroviari in Piemonte. Potranno apparire azzardati persino contraddittori, investimenti più diffusi, ma credo che, entrando nel merito, si potrà concludere con un consenso su questa valutazione.
Vorrei rapidamente sciogliere i dubbi per quanto riguarda le tre autostrade. Ho consegnato ai colleghi un materiale molto ampio. Per il Frejus, proponiamo un asse a quattro corsie e due carreggiate, dove è possibile, nel tratto da Susa a Bardonecchia.
Per quanto riguarda il tratto in pianura da Avigliana a Susa sosteniamo la tesi delle quattro carreggiate complessive non divise da spartitraffico. Questa è una delle condizioni che comprende misure di organizzazione del traffico e della viabilità tali da permettere sia uno stretto raccordo tra la comunità e l'attività economica della bassa Valle di Susa, sia una connessione con le attività industriali. Questa è comunque l'unica strada da perseguire se si vuol contenere la sottrazione di aree fertili all'agricoltura: è un capitolo da gestire con estrema oculatezza.
Diventerebbe difficile aggiungere ad un pedaggio un altro pedaggio, che costringerebbe molta gente a utilizzare la viabilità ordinaria comportando nuovi investimenti anche su questa. Le proposte avanzate dalla Regione circa questo aspetto, coincidono con le proposte approvate dal Consiglio dei Ministri che si concretizzano in una proposta di legge che prevede uno stanziamento di 300 miliardi nell'arco di alcuni anni. Non sono in grado di fornire altri elementi in quanto il testo della proposta non è ancora stato stampato.
Per quanto riguarda il Sempione, la situazione è molto semplice. Da una parte si ripercorrono le questioni che ci hanno indotto a presentare la proposta del tratto aperto da Avigliana a Susa per quanto riguarda la Valle di Susa, logiche che partono dalla condizione economica della Valle dell'Ossola e dalle concrete soluzioni che debbono essere adottate nei tratti da Gravellona a Invorio, in sostanza nei due tratti delle strade statali del lago Maggiore e del lago d'Onta, la cui alta congestione potrà essere risolta solamente con una certa organizzazione della viabilità e dell'accesso. Le ipotesi di organizzazione di questo tratto con pedaggi a Gravellona, a Stresa e a Invorio rilancia un uso delle strade di fondo lago che non permette il decongestionamento.
Il progetto che L'IRI autostrade sta rielaborando prevede la prosecuzione da Stroppiana, con le caratteristiche attuali della Voltri Sempione, fino all'autostrada di Milano, tre corsie su due carreggiate e oltre l'autostrada, due corsie su due carreggiate fino ad Invorio; casello ad Invorio per il recupero dei traffici che vengono dalle autostrade dei laghi e dal Gottardo; proseguimento fino a Gravellona con un asse che, a seconda dei casi, potrà essere a quattro corsie e unica carreggiata oppure a due carreggiate; chiusura di questo tratto oltre la statale 33 garantendo i collegamenti con la strada che porta in Svizzera, lungo Verbania e con quella che prosegue verso il Sempione. Da Ornavasso in su si utilizzeranno le risorse del piano Anas.
La realizzazione di tutto questo sta nella rimozione degli ostacoli determinati dall'art. 18 bis della legge del 1975. L'Amministrazione regionale ha considerato la condizione economica e i problemi della zona dell'Ossola e i problemi imprenditoriali e aziendali del tratto da Voltri a Santhià. Gli investimenti non determineranno il peggioramento della condizione economica di quella autostrada perché gli oneri che si spendono per l'incasso dei pedaggi sono enormemente superiori ai reali incassi dell'autostrada: l'esigenza della prosecuzione deriva da necessità di conto economico, quindi sono tali da legittimare la richiesta della rimozione dell'art. 18 bis.
Il quale è anche invocato per la soluzione dei problemi della Torino Savona. I dati di traffico permettono di riaffermare che è un'autostrada fortemente percorsa nelle giornate di punta. Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti di ordine giuridico.
L'art. 18 bis permette di portare l'autostrada a due carreggiate solo fino a Marene, perché la concessione del 1971 era per Savona-Altare quattro carreggiate, e Marene-Torino, quattro carreggiate. Il tratto Altare Marene non è mai stato concesso come tratto a quattro carreggiate. L'art.
18 bis permette di rimuovere solo questo aspetto. A tempi lunghi non si potrà sfuggire dalla necessità di raddoppio di quella strada, ma anche quando ne discuteremo scopriremo che sarà ancora un'autostrada dei periodi di punta e che non riuscirà a servire il Cuneese. La crescente passività dell'autostrada malgrado le sue tariffe siano le più elevate di tutto il Piemonte, in futuro potrà essere affrontata solo inserendo la Torino-Savona nel complesso delle autostrade del Piemonte. Ritornerà il tema dell'unificazione tariffaria e gestionale delle autostrade del Piemonte.
In merito al Centro Intermodale, arriveremo a una prima ipotesi di piano regolatore regionale dei centri merci. Mi sta molto bene quindi l'osservazione fatta dalla dottoressa Vaccarino. In ordine all'ipotesi di proposta di legge Orbassano-Susa credo che si possa operare con una proposta di legge "metodologica" e con una proposta di legge operativa per la soluzione dei problemi che nel frattempo, anche alla luce del piano regionale dei trasporti, potremo individuare. Gli enti, i livelli istituzionali, le forze sociali che parteciperanno alla realizzazione saranno trattati nella legge, quindi, nel momento in cui decidessimo di affidare alla Finpiemonte un compito in questo campo, la committenza pubblica sarà indicata nella legge. Posso assicurare che la Giunta regionale non ha intenzione di rinunciare al suo ruolo né ha la presunzione di voler dare le risposte a questi problemi senza la forza economica delle categorie interessate. L'Amministrazione regionale dovrebbe fare investimenti di tipo promozionale: le infrastrutture dovranno avere determinate caratteristiche in ordine alla localizzazione, al respiro che potranno avere in un secondo tempo, all'organizzazione metodologica che non permetta il prevalere degli interessi privati su quelli collettivi. Questo è l'unico obiettivo da perseguire: dopo di che ben venga l'impegno delle categorie degli operatori.
La scadenza è fine 1981-inizio 1982; entro quel termine potremo essere in condizione di affrontare l'impatto viabilità e questi grandi centri.
Entro il 1982 le ferrovie intendono completare il raddoppio della Torino Modane. E' molto importante che nel corso del 1981-82 si sia avviato il sistema a regime delle comunicazioni Italia-Francia lungo la Valle di Susa su strada e su rotaia, il che ci induce ad avvalerci anche dell'efficienza della Finpiemonte, nel cui interno operano gli imprenditori, le Camere di Commercio e le Banche.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. A questo punto si dovrà votare un ordine del giorno. Gli specialisti della questione potranno intanto consultarsi per vedere quali punti di intesa o di dissenso si intendono mantenere sul documento da votare.
Nel frattempo affrontiamo altri punti all'ordine del giorno.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali - Artigianato

Istituzione della Consulta regionale per l'artigianato del Piemonte


PRESIDENTE

Punto diciassettesimo all'ordine del giorno "Istituzione della Consulta regionale per l'artigianato del Piemonte". La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

La deliberazione era già stata esaminata dalla Commissione circa 15 giorni fa, era ancora in corso la fase di consultazione con le associazioni. Finita questa fase la Commissione si è riunita e ha ratificato le decisioni già assunte la settimana prima.



PRESIDENTE

Questo conferma che non ci sono opposizioni. Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visti gli artt. 2 e 4 dello Statuto regionale che promuove il concorso degli Enti locali e l'apporto delle organizzazioni di categoria considerati come elementi fondamentali della politica regionale atteso che in base a tali norme la Regione, per realizzare le sue finalità, adotta il metodo e gli strumenti della programmazione fissando gli obiettivi il potenziamento dell'impresa artigiana considerata l'opportunità di creare uno strumento idoneo a favorire la partecipazione delle organizzazioni artigiane alle decisioni dell'Amministrazione regionale nella loro materia visto l'art. 63 del D.P.R. 6/16/77 vista la proposta della Giunta regionale in data delibera di istituire la 'Consulta regionale per l'artigianato del Piemonte'.
Alla Consulta sono riconosciute funzioni consultive e propositive relativamente alla materia artigianato.
In particolare in merito a: programmazione regionale bilanci regionali di competenza formulazione delle leggi in materia.
La Consulta artigiana è composta: dall'Assessore regionale all'artigianato che la presiede da tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio da un rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato dai Presidenti e dai Segretari regionali delle Confederazioni artigiane più rappresentative da un rappresentante dell'UNCEM regionale da un rappresentante dell'ANCI regionale le Confederazioni artigiane possono far partecipare di volta in volta alle sedute della Consulta un proprio esperto.
Funge da Segretario della Consulta un funzionario dell'Assessorato competente, nominato dalla Giunta.
I problemi di funzionamento saranno disciplinati mediante norme regolamentari interne.
La Consulta artigiana si esprimerà assumendo posizioni ed orientamenti sulle questioni in esame; di ogni riunione verrà redatto processo verbale.
Ai componenti la Consulta sarà corrisposto un gettone di presenza ai sensi della L.R. 2 luglio 1976 n. 33.
Le spese conseguenti saranno imputate al Cap. 1900 del bilancio 1979 e per gli anni seguenti ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci di previsione".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' accolta all'unanimità del 33 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 per l'art. 26 sull'edilizia rurale. Programma della Regione Piemonte. Approvazione.


PRESIDENTE

Punto diciannovesimo all'ordine del giorno: "Attuazione legge 5/8/1978 n. 457 per l'art. 26 sull'edilizia rurale. Programma della Regione Piemonte. Approvazione". Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale, visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n.
457 che dispone: Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statuarie che ne regolano l'attività, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente art. 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.
Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.
Vista la delibera del CIPE del 20/7/79 (allegata) con la quale si provvede al riparto dei fondi fra le Regioni e alla formazione di alcuni indirizzi operativi Vista la successiva delibera del CER del 25/7/79 (allegata) Vista la legge regionale n. 63 del 12/10/78 'Interventi in materia di agricoltura e foreste' Visti i programmi di settore in ottemperanza alla legge 984 del 27/12/77 'Coordinamento degli interventi pubblici nel settore dell'agricoltura' approvati dal Consiglio regionale il 21/6/1979 Tenuto conto del termine di 90 giorni prescritto dalle delibere CIPE e CER sopracitate per l'approvazione dei programmi regionali Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 16/10/1979 Il Consiglio regionale delibera di approvare la proposta di programma regionale di attuazione (documento allegato) dell'art. 26 sull'edilizia rurale della legge 457 del 5/8/78.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e sarà pubblicata sul B.U.
della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La delibera è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 448: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 448: 'Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali'".
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

A seguito del trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, anche le tasse sulle concessioni governative relative agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti alle funzioni trasferite passarono, a partire dal 1° aprile 1972, alla competenza regionale, quale tributo proprio.
La Regione Piemonte istituì tale tributo con la legge 29 dicembre 1971 n. 1 e la Giunta regionale con successive deliberazioni indicò gli atti soggetti a tassazione fissando l'ammontare della tassa nella misura del 20 superiore alle corrispondenti tasse erariali elencate nel D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, conformemente al disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.
616, emanato in attuazione alla legge di delega del 22 luglio 1975, n. 382 si è completato il trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle Regioni.
Si rende necessaria a questo punto una regolamentazione organica dell'intera materia per cui è stato approvato dalla I Commissione consiliare l'allegato disegno di legge concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e comprendente una tariffa completa e dettagliata dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti soggetti all'opposizione regionale, al fine di determinare con precisione l'oggetto e l'ammontare del tributo dovuto.
Si è proceduto, cioè, ad elencare tutti gli atti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, indicando per ogni singolo atto l'ammontare del tributo determinato: a) per gli atti corrispondenti alle funzioni trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica del 14 e 15 gennaio 1972, aumentando del 20% gli importi delle vigenti tasse regionali, nei limiti e secondo i criteri fissati dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che consente alle Regioni di maggiorare le aliquote nel limite del venti per cento, ad intervalli non inferiori al quinquennio b) per gli atti corrispondenti alle funzioni trasferite dal 1° gennaio 1978 con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, maggiorando del 20% le tasse erariali risultanti nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641, modificata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 854 c) per gli atti corrispondenti alle funzioni trasferite dal 1° gennaio 1979 con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in misura pari a quella percepita dallo Stato al 31 dicembre 1978.
Le frazioni dei nuovi importi inferiori a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono state rispettivamente arrotondate a L. 500 e 1.000 superiori.
Il presente disegno di legge è costituito da 16 articoli, la cui spiegazione si potrà evincere dalla lettura degli articoli che faremo in sede di votazione.
Il presente disegno di legge è stato votato all'unanimità dalla Commissione; se ne raccomanda l'immediata adozione perché c'è il rischio che la Regione non possa incassare per quest'anno le tariffe maggiorate.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Il mio è un brevissimo intervento per giustificare il voto favorevole del Gruppo della D.C. Disegni di legge di questo genere vanno esaminati con la dovuta attenzione, dato che comportano non polo la lettura di cifre ma anche una presa di responsabilità da parte di chi accede al voto favorevole.
Vorrei anzitutto ridimensionare una frase che è nella relazione là dove dice che c'è un "tentativo di regolamentazione organica della materia".
Direi che, più di un tentativo di regolamentazione organica, si tratta di un atto amministrativo quasi meccanico, un meccanico tentativo di mettere ordine nel settore delle tasse e delle concessioni regionali.
Ci si richiama alla legge del 16 maggio del 1970 n. 281 e ci si avvale della facoltà concessa di aumentare fino al 20% gli importi delle corrispondenti tasse erariali. Con questa decisione ci si pone nella stessa logica della legge regionale del 29/12/1971 che riguarda le materie trasferite alle Regioni dal r aprile '72 e questa logica viene trasferita anche alle materie passate alla competenza delle Regioni dal 1° gennaio 1978 col D.P.R. 616. Mentre, avvalendosi della facoltà concessa di rivedere le tariffe ad intervalli non superiori ad un quinquennio, la Giunta propone un ulteriore aumento del 20% sulle tasse riguardanti materie trasferite dal 1° aprile 1972. Quindi, si tratta di un'applicazione meccanica e ripetitiva di quanto si era fatto con la legge del 1971.
Solo per le funzioni trasferite con decorrenza 1° gennaio 1979 si applica una misura pari a quella degli oneri percepiti dall'erario dello Stato.
Varrebbe la pena, forse, di evidenziare che non è che su questi oneri non ci sia la volontà da parte della Giunta di applicare un ulteriore aggravio del 20%, c'è piuttosto una constatazione che negli ultimi anni lo Stato aveva adeguato questi oneri portandoli ad un livello notevolmente superiore a quelli delle altre categorie.
Comunque, anche queste esigenze, che io chiamerei ragionieristiche meritano di essere soddisfatte per mettere fine, e questo forse è il significato politico vero del disegno di legge che esaminiamo, ad incertezze diffuse fra gli utenti che, per le funzioni trasferite col D.P.R. 616 e successivi, sono in dubbio se debbono continuare a versare le relative tasse all'erario, in mancanza di una legge regionale, oppure direttamente alla Regione. E' bene, visto che certe competenze sono passate alla Regione, che questi dubbi cadano.
C'è da auspicare che giunga in porto l'esame del disegno di legge attualmente fermo in Parlamento che regolamenta tutta la materia e che amplia la facoltà discrezionale delle Regioni nell'applicare le tasse su concessione. Pare, anzi, che ci sia un accordo fra le Regioni e il Parlamento per fissare una forbice compresa tra un limite minimo rapportabile a 100 ed un limite massimo rapportabile a 300. Naturalmente entro questa forbice sarà molto più evidenziata la capacità della Giunta e del Consiglio regionale, che esamina le proposte della Giunta e si assume le responsabilità politiche su differenziazioni eventuali e sui vari tipi di tassazione a seconda del servizio che non con la pura e semplice applicazione di una maggiorazione del 20%.
Ho ritenuto opportuni) evidenziare questo aspetto non tanto per mettermi in polemica con la Giunta, quanto perché apparisse chiaro che non si tratta di una riforma organica, ma si tratta di un adeguamento della legge del 1971 alle esigenze nuove, visto che nel frattempo altre competenze sono passate alla Regione. I meccanismi di applicazione rimangono quelli di prima; c'è da auspicare che con la legge nazionale si possa arrivare ad una regolamentazione organica di tutta la materia.
Vorrei chiedere all'Assessore o alla Giunta perché all'art. 14 si stabilisce la decorrenza del pagamento con il 1° gennaio 1979, a seconda dei tipi di servizi che sono passati alla competenza della Regione. Si tratta di una retroattività che può avere una sua motivazione.
Ritengo con questo di non tornare indietro sulle decisioni assunte in sede di Commissione, perché già avevamo detto che su alcune questioni tecniche si poteva risollevare il problema in aula consiliare.



PRESIDENTE

Il Consigliere Martini ha rivolto una richiesta alla Giunta. Poich l'Assessore Simonelli non è presente, chiedo al relatore Dadone se è in grado di sostituirlo.



DADONE Pietro

Mi pare di aver capito in Commissione, da quanto diceva il funzionario che si tratti di un recupero finanziario per quanto riguarda le tasse che concernono materie di igiene e sanità.
Questa è la ragione che è stata alla base delle motivazioni della scelta di queste date. Non penso che ci siano altre ragioni; nel caso ci fossero sarebbero state fatte presenti dalla Giunta nel momento della presentazione in Commissione del disegno di legge.



MARTINI Mario

Non sollevo ulteriormente il problema. Certo, questa non è una gran spiegazione da un membro della I Commissione, in assenza assoluta di un parere della Giunta in merito. Si tratta di un recupero, però c'è un'applicazione retroattiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Ho verificato questa questione con le altre leggi regionali in materia: c'è una linea comune, seguita da tutte le Regioni della possibilità del massimo recupero dato della legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Oggetto delle tasse. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla Regione Piemonte nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Piemonte con la legge 29 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Obbligo del pagamento. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Modalità di pagamento. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Riscossione coattiva. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Mancato o ritardato pagamento delle tasse. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando non siano state pagate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Sanzioni. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre: a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Accertamento e definizione delle violazioni. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonch limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale il quale applicherà le sanzioni amministrative, con provvedimento motivato, secondo quando previsto dalle norme statali che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.
Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Ricorsi amministrativi. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, n. 2 e n. 3, del Codice di procedura civile.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, la Presidenza della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Azione giudiziaria. Avverso le decisioni di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Decadenza e rimborsi. L' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.
In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Norme abrogate. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali sono abrogate.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Rinvio alle norme legislative dello Stato. Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Decorrenza. Le tasse di cui alla presente legge sono dovute con decorrenza dal 1° gennaio 1978 salvo quanto disposto in materia di Igiene e Sanità dall'art. 34 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la cui decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1979".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Norme transitorie e finali. Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa regionale, può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla allegata tariffa, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella precedente tariffa regionale, non è dovuta alcuna integrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Entrata in vigore. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 4 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Rivendite giornali e riviste

Esame deliberazione Giunta regionale: "D.P.R. 24/7/1977 n. 616, artt. 52 e 54. Determinazione in materia di rivendite di giornali e riviste. Proposta al Consiglio regionale"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quattordicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'D.P.R. 24/7/1977 n. 616, artt. 52 e 54.
Determinazione in materia di rivendite di giornali e riviste. Proposta al Consiglio regionale'".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

C'è stato un equivoco sulla formalità, in quanto eravamo d'accordo che si discutesse su questo argomento. Il Gruppo D.C., in sede di IV Commissione, non ha avuto motivo di esprimersi su questa delibera in termini negativi, anche perché essa viene a collocarsi nella totale carenza di legislazione nazionale e comunque nella doverosa necessità di una presa di posizione da parte della Regione in ordine all'autorizzazione per nuovi punti di rivendita di giornali e riviste, secondo quanto stabilisce il D.P.R. 616.
Esprimiamo anche in questa sede parere favorevole ricordando che il Gruppo D.C. ha presentato in questi giorni una proposta di legge sulla regolamentazione di questa materia, recante il titolo: "Nonne per l'esercizio delle funzioni relative alla rivendita di giornali e riviste" ritenendo sia opportuno operare sulla base di norme precise.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Devo soltanto aggiungere, che la delibera che ci si appresta a votare è stata discussa e concordata con i rappresentanti degli editori e con i rappresentanti dei sindacati.



PRESIDENTE

Vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale Visti gli artt. 52 e 54 del D.P.R. 24/7/77 n. 616 Vista la propria deliberazione n. 252 - C.R. 9353 in data 22/12/77 Vista la proposta della Giunta regionale in data 20/9/1979 delibera 1) in deroga alla deliberazione n. 252 - C.R. 9353 del 22/12/77, i Comuni indicati nel primo allegato della presente deliberazione potranno rilasciare, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/77, n. 616, nuove autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste nel numero massimo indicato a fianco 2) ai fini del rilascio delle autorizzazioni nei limiti fissati al punto 1, i Comuni, sulla base delle indicazioni delle Organizzazioni degli editori e dei rivenditori contenute nel secondo allegato della presente deliberazione, individuano le ubicazioni ove è necessario attivare nuove rivendite di giornali e riviste, tenuto conto della compatibilità con le norme urbanistiche vigenti e, ove occorre, con le norme relative all'occupazione del suolo pubblico 3) l'autorizzazione è personale ed è rilasciata dietro presentazione di regolare domanda e previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti morali prescritti dall'art. 7 della legge 11/6/71, n. 426. Circa l'attitudine professionale del richiedente, il Comune chiede il parere delle Organizzazioni, degli Editori e dei rivenditori 4) in caso di più domande concorrenti per una stessa ubicazione i Comuni si atterranno alle seguenti priorità: a) esclusività della rivendita nel caso sussistano le condizioni diffusionali di sufficiente redditività b) trasferimento di una rivendita già esistente, solo nel caso di esigenze connesse all'uso del suolo pubblico o di insufficiente redditività, purché non si determini una carenza diffusionale nella zona interessata c) affinità della licenza commerciale per le rivendite promiscue (secondo quanto indicato dalla tabella di cui al D.M. 28/4/76) d) rivendita in un pubblico esercizio.
A parità di condizioni, saranno prese in considerazione le caratteristiche professionali (attività precedentemente svolta) e le necessità occupazionali dei richiedenti e, in ultima istanza, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso in cui una o più delle ubicazioni individuate come descritto al punto 2 vengano coperte mediante trasferimento di rivendite già esistenti, potranno essere rilasciate altre autorizzazioni in numero corrispondente ai trasferimenti avvenuti, previa individuazione delle relative ubicazioni secondo la procedura indicata al punto 2.
Ai fini di un successivo sviluppo della rete distributiva dei giornali e riviste, e fin all'entrata in vigore di una regolamentazione nazionale della materia, i Comuni potranno indicare alla Regione eventuali necessità diffusionali, che saranno valutate nell'ambito dei successivi provvedimenti regionali. Analoga possibilità di indicazione alla Regione è riconosciuta alle Organizzazioni degli editori e dei rivenditori.
Per quanto riguarda la rete di vendita attualmente operante secondo gli accordi tra gli editori e i rivenditori, la sua regolarizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/77 n. 616 sarà effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla futura regolamentazione nazionale della materia.
Gli allegati 1) e 2) alla presente delibera formano parte integrante di essa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è accolta all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 401: "Istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré".


PRESIDENTE

E' stata fatta la richiesta di passare all'esame e alla votazione del punto sesto all'ordine del giorno: "Istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré".
La parola al relatore, Consigliere Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Credo sia la prima volta che un'area parco - in particolare a riserva naturale - proposta dalla Giunta regionale per un'estensione di circa 21 ettari, su richiesta del Comune di Vernante, proprietario del Bosco interessato alla "Riserva", venga ampliata di ben 40 volte raggiungendo i circa 800 ettari dell'attuale proposta: la riserva naturale interessa ora l'intera testata dell'alta Valle Grande, valletta laterale della Valle Vermenagna.
La Giunta, predisponendo il disegno di legge, rilevava che il Bosco di alto fusto di faggio di Palanfré per caratteristiche ed età costituisce a livello regionale un fatto eccezionale.
"Dal punto di vista forestale si tratta di un Bosco spesso a bassa densità con 470 piante ad ettaro in media, di età variabile fra 60 e 310 anni e diametro compreso fra i 30 centimetri e 1 metro. L'altezza dei fusti raramente raggiunge i 20 metri anzi si mantiene più spesso sui 12/15 metri.
La densità è minore nella zona inferiore esposta a nord dove si hanno spesso piante di grosse dimensioni. I fusti sono corti e tozzi, spesso ramificati a poca distanza da terra, per lo più curvati alla base, con chioma irregolare a causa di frequenti schianti da neve, insomma con portamento forestale poco corretto che però risulta assai pittoresco da un punto di vista estetico", questa la descrizione sommaria tratta dall'opuscolo redatto dall'Assessorato dei parchi naturali della nostra Regione.
Il sottobosco è ben sviluppato e a copertura quasi sempre totale in quanto l'ombreggiamento non è eccessivo; è assente uno spesso strato di lettiera che spesso nelle faggete costituisce un ostacolo all'affermazione delle erbe; inoltre non si hanno danni dal bestiame: il bosco è unicamente percorso dalle mandrie che si avviano al pascolo lungo determinati sentieri senza che gli animali sconfinino lateralmente anche perché mancano buone specie tabulari.
Il bosco si estende in una zona la cui latitudine oscilla tra i 1400 1700 metri.
Ma il bosco di faggio di Palanfré - rileva il Comune di Vernante - non può essere considerato isolatamente, ma va visto nel suo più ampio contesto naturale che è costituito dalla grande e bella regione dei laghi "Frisson" e "Albergh", confinante con i territori di Limone Piemonte ed Entraque.
Il provvedimento di ampliamento dell'area a parco appare necessario per poter salvaguardare tutte quelle caratteristiche di notevole interesse botanico, geologico, faunistico che possono ancora essere difese con una normativa attenta che permetta la conservazione e l'esaltazione di questi tratti così significativi, prima che un progressivo depauperamento ed abbandono possano irrimediabilmente comprometterle.
Il Comune nella sua delibera programmatica per il piano regolatore generale ha posto in evidenza la necessità di ampliamento della riserva ad un'area più vasta, da regolamentare con una normativa che consenta i diversi interventi colturali, agricoli, pastorali, permetta la costruzione delle strutture necessarie per i margari che salgono con le mandrie all'alpeggio e consenta il libero accesso a chiunque voglia visitare la zona.
Nella delibera programmatica si afferma infatti: "i valori naturali ed ambientali presenti nel territorio di Vernante dovranno essere più direttamente tutelati dove si presentino particolarmente rilevanti. A tal fine è fondamentale vincolare a riserva naturale la splendida zona definita generalmente dei, laghi, posta nella regione sovrastante la frazione di Palanfré. Già la Regione ha posto la salvaguardia del Bosco di faggio e quindi appare necessario salvaguardare pure l'area che ne costituisce l'indispensabile contesto, con la sua flora e la sua fauna. Tale riserva naturale non potrà non essere fattore importantissimo di richiamo turistico. La costituzione del vincolo dovrà in ogni caso tener conto dell'esistenza delle attività agro-silvo-pastorale oggi presenti e che dovranno essere mantenute per la conservazione dell'ambiente stesso".
Nel chiedere l'estensione della riserva all'intera zona il Comune evidenziava ancora la necessità che si consentissero: 1) interventi colturali, agricoli, pastorali 2) la costruzione delle strutture necessarie per i margari e per un rifugio alpino 3) il libero accesso a chiunque intende visitare la zona.
L'amministrazione, comunale evidenzia ancora, nella nota inviata al Consiglio regionale, che il Bosco di faggio di Palanfré ha costituito da sempre una "bandita", una valida proiezione al sottostante abitato difendendolo dalle slavine e si è potuto conservare intatto proprio perch la popolazione locale lo ha salvaguardato nel tempo.
Il disegno di legge qui proposto tiene in giusta considerazione le proposte del Comune di Vernante, ampliamento della riserva naturale interventi per uno sviluppo agro-silvo-pastorale dell'area, contributo allo sviluppo dell'occupazione, in particolare giovani possibilmente con conoscenza specifica della zona: elementi questi che possono rappresentare un contributo per lo sviluppo di questo Comune di montagna, che ha subito anch'esso gli eventi negativi dello spopolamento e del depauperamento.
La Commissione II ha licenziato il disegno di legge con il voto favorevole di tutti i Commissari.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Poiché nessuno chiede di parlare passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Istituzione della riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfré. Ai sensi della legge 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfré, Ente di diritto pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré, incidenti sul Comune di Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
Il territorio della Riserva è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro, e recanti la scritta Regione Piemonte Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré .
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 le finalità dell'istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Bosco e dei laghi di Palanfré, con particolare riguardo agli aspetti forestali e botanici 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di lavoro delle popolazioni locali attraverso la valorizzazione dell'attività agro silvopastorali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a Riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal presente articolo 2, ha durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Gestione. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Vernante b) tre rappresentanti del Consiglio della Comunità montana Valle Gesso Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Cuneo.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto della Riserva. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) il Presidente.
I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Vernante".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. La Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione, della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Giunta regionale entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Norme vincolistiche. Sull'intero territorio della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della finalità della riserva, a norma del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada f) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee,che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo della Riserva naturale ed il Comune di Vernante.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale medesima".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c) ed e), primo comma, del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d) e f), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000 per ogni ettaro o frazione di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronuncerà entro 90 giorni.
Per le violazioni di cui alla lettera b), primo comma, del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vigilanza. La vigilanza della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré è affidata: a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno votato SI n. 35 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 2.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si Provvede mediante una riduzione di pari ammontare, di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré, e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré di cui all'art. 5 della presente legge valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, nel fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico. Per la redazione del piano naturalistico, di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 8.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo,di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfre' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L.
8.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo del disegno dì legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 463: "Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 1979-1980"


PRESIDENTE

Nella conferenza dei Capigruppo si era presa la decisione di procedere all'esame e alla votazione del progetto di legge, riconosciuto come urgente, che concerne: "Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 79-80". Le Commissioni competenti hanno esaminato ed approvato sia l'aspetto del contenuto che l'aspetto finanziario del progetto di legge.
Se non vi fossero obiezioni, raccomanderei il passaggio alla votazione di questa legge, perché diventi al più presto operante.
Chiede la parola il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Leggo nel titolo che si tratta di "interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 70-80", quindi si tratta di una legge particolare.
Nelle finalità, art. 1, mi sembra di cogliere una sostanziale proposizione equivoca. Si dice: "La Regione Piemonte, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto a rimanere nel proprio contesto abitativo e sociale, dispone contributi finanziari a favore dei Comuni volti ad evitare l'ulteriore degrado delle condizioni di vita dei singoli o di nuclei familiari in disagiate condizioni economiche". Quindi, è una norma di carattere generale e lo si ricava dal capoverso dove si dice: "I contributi di cui al precedente comma devono, in via prioritaria, essere utilizzati per concorrere.". C'è una contraddizione evidente: una norma di carattere generale con una priorità di distribuzione di queste somme. Mi pare che la parte prima dovrebbe essere soppressa. Si dovrebbe dire esplicitamente che al fine di intervenire per questa particolare contingenza, si dispone l'utilizzazione di questi fondi. Altrimenti è equivoco. Un cittadino, che si trovi in condizioni disagiate, potrebbe rivolgersi al Comune e chiedere un contributo alla Regione in base alla legge.



PRESIDENTE

L'obiezione è chiara. Sentiamo la Giunta.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta nell'esaminare la proposta di legge presentata da un gruppo di Consiglieri regionali, ha ritenuto che questa norma, così come è scritta, costituisca una valida saldatura con quella che è l'attribuzione ai Comuni di tutta la partita dei trasferimenti e delle risorse per quanto riguarda gli interventi indirizzati generalmente all'obiettivo di fondo: di far permanere la persona nel proprio nucleo e contesto abitativo. E' una finalità che il Consiglio regionale ha già assunto dal punto di vista dell'onere deliberativo nell'approvare le deliberazioni della spesa dal 1976 in avanti. Questo è il primo punto.
Praticamente ci sono tre provvedimenti che perseguono lo stesso obiettivo: l'applicazione della legge limitata all'arco di tempo 79-80, che è questa, presentata con questo obiettivo l'applicazione della ripartizione delle risorse sul terreno assistenziale, che viene con i trasferimenti, che ha già questo principio la deliberazione sull'equo canone, che abbiamo, votato la scorsa settimana.
Ritengo sia giusto scrivere in questo modo per dare ai Comuni l'indicazione del modo in cui le risorse debbono essere spese in materia di trasferimenti, operazione che non è stata ancora fatta con una legge regionale, ma con una deliberazione con linee di indirizzo. Per usare una terminologia ingegneristica siamo nella costruzione dell'arcata del ponte.
Dobbiamo poi arrivare al testo di riforma generale dell'intervento assistenziale che costituisce l'altro pilastro.
Questo era il motivo per cui si è ritenuto che nella lettura della legge ci fosse questa saldatura.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Devo segnalare che è sorto qualche dubbio all'interno del nostro Gruppo. Per non creare difficoltà al procedimento dei lavori, propendevamo per chiedere il rinvio dell'argomento alla prossima volta. Ci rendiamo conto dell'urgenza di provvedere in merito; infatti i rappresentanti del Gruppo D.C. che hanno lavorato in Commissione, sostengono la necessità di provvedere al più presto; riteniamo però doveroso, da parte nostra, un approfondimento ulteriore all'interno di tutto il Gruppo consiliare stesso.
Sarebbe forse opportuno trasferire il provvedimento al primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta. Tuttavia, se il Consiglio decide di proseguire l'esame della proposta, non intendiamo creare difficoltà al riguardo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Siamo disponibili ad un confronto, con una breve interruzione, per verificare oggi gli elementi di merito su cui si intende fare osservazione o su cui non si è totalmente d'accordo. Peraltro sollecitiamo l'approvazione di questa legge, intanto perché riteniamo che nei confronti del Governo non dovrebbero esserci problemi ed inoltre perché nell'altra legislatura una legge analoga portò non solo alla reiezione da parte del Governo, ma all'esame della Corte Costituzionale.
Credo che il Consiglio, accogliendo quanto richiesto dal Consigliere Soldano, possa esaminare il provvedimento, mentre ci dichiariamo disponibili a verificare le obiezioni di merito.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Per quanto mi concerne, devo precisare che non ho potuto parlare, in merito, con l'Assessore competente. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo chiesto il rinvio dell'esame. In realtà avrei gradito, dopo la risposta testé fornita dall'Assessore, approfondire il problema nell'ambito del nostro Gruppo, in modo che il nostro voto risultasse frutto di convinzione singola e collegiale.



PRESIDENTE

Esigenza legittima, che d'altra parte può essere soddisfatta pienamente, data l'ora. Quindi c'è il tempo per una verifica del Gruppo D.C. con la Giunta.


Argomento: Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni - Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Esame deliberazione relativa a "Parere della Regione Piemonte in merito al Decreto del Ministro per la pubblica istruzione relativo al trasferimento alla Regione Piemonte dei beni e del personale delle Opere Universitarie ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 24/7/77, n. 616"


PRESIDENTE

Prima della sospensione dei lavori, propongo di passare all'esame della deliberazione: "Parere della Regione Piemonte in merito al Decreto del Ministro per la pubblica istruzione relativo, al trasferimento alla Regione Piemonte dei beni e del personale delle Opere Universitarie, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 24/7/77, n. 616".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale Visto che l'art. 44 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 prevede: che siano trasferite alle Regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti in particolare, che siano trasferiti alla Regioni a Statuto ordinario le funzioni, beni ed il personale delle Opere Universitarie di cui all'art.
189 del R.D. 31/8/1933, n. 1592 e successive modificazioni che il trasferimento decorra - in mancanza della legge di riforma sull'ordinamento universitario - dall'1/11/1979 e che al trasferimento si provveda con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le Regioni interessate Vista la nota n. 2893 in data 2/10/1979 del Ministero per la pubblica istruzione con cui viene richiesto alla Regione Piemonte il parere in merito allo schema di decreto allegato alla presente deliberazione Considerato che la formulazione dello schema di decreto sopracitato solleva alcune perplessità in ordine: alla norma che regola il subentro dei rapporti patrimoniali di cui si ritiene opportuna una migliore precisazione alla disposizione che regola il personale per la rigidità della disposizione stessa; si ravvisa, comunque, l'opportunità di mantenere la formulazione originaria dell'articolo 3 del Decreto citato, per consentire continuità nell'erogazione dei servizi da parte delle Opere Universitarie Ribadita l'urgenza di approvare la normativa regionale attuativa dell'art. 44 del D.P.R. 616/77, anche in relazione alle perplessità soprariferite Ritenuto, visto l'art. 44 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, di esprimere parere di massima favorevole e di suggerire le modificazioni allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante Vista la proposta della Giunta regionale in data 30/10/1979 Sentito il parere della Commissione consiliare competente delibera di esprimere parere di massima favorevole allo schema di decreto del Ministero per la pubblica istruzione, trasmesso alla Regione con nota n.
2893 in data 2/10/1979 del Ministero per la pubblica istruzione, e di suggerire le modificazioni allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
Modifiche da apportare allo schema di decreto. Articolo 2 - Sostituire primo comma con: Le Regioni succedono alle Opere Universitarie in tutti i rapporti giuridici alla data del 31/10/1979 ed in particolare in quelli relativi ai beni mobili ed immobili a qualsiasi titoli utilizzati dalle opere stesse.
Cancellare terzo comma".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti in aula.
Come precedentemente concordato, sospendo brevemente la seduta.



(La seduta, sospesa alle 16,50, riprende alle ore 17,15)


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 463: "Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980" (seguito)


PRESIDENTE

I confronti fra la Giunta e il Gruppo della D.C. si sono effettuati.
Passiamo alla discussione sul progetto di legge n. 463.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Desidero rilevare innanzitutto che l'iniziativa è senz'altro da condividere in quanto non c'è dubbio che il venire in aiuto a categorie di persone che si trovano in stato di difficoltà nel pagare i paurosi aumenti di riscaldamento è cosa non solo opportuna, ma doverosa.
L'unica considerazione che vorrei fare è che in me, nonostante i chiarimenti forniti dai colleghi che hanno presentato il progetto di legge rimangono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'iniziativa.
I precedenti li conosciamo: la legge del 1975 era stata in un primo tempo rinviata, riapprovata in seconda lettura nel medesimo testo e poi impugnata davanti alla Corte Costituzionale che ne dichiar l'illegittimità.
E' vero che l'art. 22 del D.P.R. 616 ha modificato le competenze, ci nonostante penso che rimanga sempre un problema di interpretazione da parte del Commissario di Governo in un primo tempo e della Corte Costituzionale dopo. Quindi, a mio avviso, se la Corte Costituzionale non cambierà opinione, purtroppo - e spero di essere un falso profeta - ci troveremo di fronte a una declaratoria di illegittimità per le stesse e identiche ragioni che avevano portato a questa conclusione con la legge del 1975.
Che il problema non sia risolto dall'art. 22, mi pare che risulti attraverso un riscontro obiettivo in questo senso: la legge sull'equo canone, di cui si parlava stamattina, prevede che per le categorie in disagiate condizioni economiche interviene lo Stato con quel contributo che viene distribuito alle Regioni e che poi le Regioni, la nostra in particolare, ridistribuiscono attraverso ai Comuni.
Con questa presa di posizione dello Stato, in senso lato, e del Parlamento, più concretamente, si è voluta rivendicare alla legge statuale il potere-dovere di attribuire le erogazioni per le categorie indeterminate di persona. Tutto questo avveniva nel luglio 1978, epoca dell'entrata in vigore della legge.
Queste sono le ragioni tecniche per cui in fase di voto ritengo doveroso astenermi.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Esprimerò un voto di astensione, ma per motivi politici non per motivi tecnici.
In primo luogo mi pare che l'amministrazione regionale non possa saldare il suo debito con la collettività per i ritardi e le carenze di tipo politico e operativo. Il fatto che non si sia a suo tempo agito sulle "piacevolezze" del Ministro Nicolazzi, che non si siano garantite in tempo forniture di combustibile adeguate alle condizioni specifiche della nostra Regione, non soltanto per il riscaldamento, ma soprattutto per le aziende e l'agricoltura, impegno politico al quale la Regione doveva e deve rispondere, non mi pare che possa essere rimediato con un provvedimento di questo genere che, oltretutto, si inserisce in un atteggiamento di non decisione sul grosso problema dell'energia nucleare.
Sono passati alcuni giorni dalla Conferenza sull'energia e non mi risulta che la Giunta abbia preso un'iniziativa per decidere l'uso che faremo di quei risultati. Questi sono impegni che la Regione deve assumersi e i nodi che deve sciogliere.
Quanto poi al carattere di "panem" del provvedimento, che dispone uno stanziamento di 3 miliardi, direi che è mortificante. Infatti, in esso è scritto che serve per provvedere agli inconvenienti derivanti dall'aumento del combustibile, per integrare altri interventi economici e che i criteri saranno da stabilirsi da parte dei Comuni.
Chi viene da un paese di provincia sa bene questa legge che cosa finirà per essere: si verificherà la corsa alle 100.000 lire da parte di molti cittadini che sono in condizioni miserevoli a favore dei quali non si pu certo votare, per i quali, anzi, ci commuoviamo e ci rattristiamo, ma pensare che si deve e si possa rimediare a quelle realtà distribuendo il contributo poco prima di Natale e a 6 mesi dalle elezioni amministrative affidandone il compito agli Assessori all'assistenza dei paesi di provincia, significa immiserire la funzione dell'istituto regionale.
Per questi motivi mi asterrò.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Ho già espresso a nome del Gruppo socialista il parere del Gruppo su questa iniziativa legislativa, e questo parere lo ripropongo in Consiglio.
L'iniziativa è apprezzabile in quanto si propone di intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione e, per fasce più deboli della popolazione, intendiamo essenzialmente gli anziani, particolarmente coloro che godono dei minimi di pensione e sono appunto quelle fasce di popolazione che sono maggiormente esposte all'aumento del costo della vita in particolare del costo del combustibile, anche se dobbiamo far rilevare che questa iniziativa non corrisponde a quelle prospettive politiche che sono patrimonio della sinistra e che si sono espresse soprattutto nella nostra Regione, con l'istituzione delle Unità Locali dei Servizi e con lo scioglimento degli ECA prima ancora che lo scioglimento fosse previsto dal D.P.R. 616 e nella politica di piano con gli interventi assunti dalla Regione nel settore dell'edilizia economico popolare, nel settore dei trasporti e per quanto attiene, infine, alla riforma sanitaria ed assistenziale.
Riteniamo tuttavia che la mancanza di un piano energetico nazionale soprattutto la mancanza di un controllo pubblico sui prezzi del gasolio per es. la mancanza di un prezzo politico che tenga conto delle particolari esigenze di certe fasce sociali, quelle più deboli ovviamente, ci inducono a votare a favore di questo provvedimento che non può avere altra caratteristica, se non quella di "provvedimento tampone". Naturalmente compito del nostro Governo e del nostro Parlamento è quello di studiare, di approfondire e di portare alla decisione provvedimenti idonei e coerenti e delle forze politiche di assumere quelle iniziative atte a sostenere in tutti i campi e in tutte le occasioni le esigenze vitali delle fasce più povere della nostra collettività.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

L'iniziativa è apprezzata con voto positivo da parte del mio Gruppo anche se interventi del genere sono la denuncia di carenze di struttura e di interventi di altro tipo che riguardano il Governo centrale. I distinguo tipo e le motivazioni del collega Marchini non possono colpire, in termini politici, le forze che in sede regionale propongono di dare una risposta concreta ed immediata ad una situazione preoccupante, specialmente quando quella forza politica fa parte del Governo centrale e lascia da mesi immutata la situazione.
D'altra parte non credo che sia risolvibile il discorso con una battuta che carica tutto sulle spalle dell'ex Ministro dell'industria Nicolazzi. Il problema energetico è di una tale entità per cui è opportuno riportare a serietà l'argomento. E' indubbio che in termini liberali non è questa la politica economica che, si intravede per venire incontro a queste fasce sociali. Bisognerebbe agire in termini politici di programmazione e più volte dalla maggioranza sono partite richieste di modifica di struttura tali che possano impedire di trovarsi in questa situazione.
E' un provvedimento su cui ci si misurerà col Governo centrale. Se ancora una volta capiterà come nel '74, quando la Regione è intervenuta allora la responsabilità ricadrà totalmente sulle forze che governano a livello nazionale che non soltanto non agiscono, ma impediscono l'intervento tampone necessitato quale è riconosciuto dalle forme che sostengono questo provvedimento.
L'inverno sta avvicinandosi in termini pressanti, le condizioni economiche di fasce della nostra Regione sono estremamente colpite ogni giorno dall'inflazione che sta galoppando in maniera preoccupante, quindi evitare un ritardo di questo aiuto vuol dire intervenire non più solo sul piano politico ma anche su quello etico.
Il mio voto è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Ci rendiamo conto dei limiti della proposta di legge n. 463, limiti che stanno nel suo carattere estremamente assistenziale come, del resto, è stato rilevato da altri. Certamente, noi ipotizziamo una società diversa nella quale le categorie più disagiate, i pensionati, i disoccupati, i sottoccupati non si trovino in condizione di aver bisogno di aiuti di carattere assistenziale per affrontare i problemi della vita e i problemi delle esigenze primarie. Però, allo stato attuale della situazione, ci rendiamo anche conto che sarebbe estremamente grave il respingere con questa motivazione un provvedimento che mira ad alleviare i disagi sia per il rincaro dei mezzi necessari per il riscaldamento, sia per il rincaro degli altri generi. Al limite, comprenderei un provvedimento che addirittura allargasse il panorama non soltanto al problema del gasolio, ma al rincaro di tutti i generi di prima necessità.
Confesso di non aver capito il collegamento che stabilisce il collega Marchini tra l'azione che ha svolto il compagno Nicolazzi, in quanto Ministro dell'industria, azione che io ritengo valida e responsabile, e l'intervento assistenziale a favore di alcune categorie particolarmente disagiate. Né d'altra parte capisco il collegamento con la decisione della Giunta, che anche noi invochiamo in senso positivo, per quanto riguarda le centrali nucleari. Questo provvedimento, anche se stabilissimo oggi il sito nel quale costruire la centrale nucleare, non allevierebbe la situazione dei pensionati o dei vecchi che si trovano ad affrontare il problema del rincaro dei mezzi di riscaldamento.
Il nostro gruppo voterà a favore di questa proposta di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Nel rinviare i Consiglieri alla lettura della relazione della collega Marchiaro, la cui illustrazione è stata omessa per ragioni di brevità ma che risulterà agli atti, vorrei avanzare due ordini di considerazioni.
Un conto è parlare e condannare un intervento assistenziale quando si tratti di impiego di denaro pubblico per mantenere in cassa integrazione i lavoratori e non si impieghino denari adeguati per garantire posti di lavoro; oppure, quando si utilizzano settori rilevanti della sanità, della formazione, della scuola con finalità differenti da quelle di un intervento produttivo, attivo, all'interno del processo culturale ed economico di un Paese.
In questo caso, giustamente, deve essere condannato il carattere assistenziale degli interventi.
Altra cosa è riconoscere l'esistenza della necessità della corretta e contenuta impostazione di una politica dell'assistenza.
E' evidente che, se vale ancora la regola grammaticale, un provvedimento in materia di assistenza è un provvedimento assistenziale, se questo è quello che si vuole dire. Esiste un problema di caratterizzazione interna al settore dell'assistenza, che potrebbe essere affrontato con maggiore generalità, per esempio con una legislazione in materia di assistenza economica, come integrata all'interno di un discorso generale sulla riforma dell'assistenza, di cui ci sono tanti capitoli che pure dovremmo discutere, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad altre.
Sarebbe preferibile, e in questo senso il carattere dell'assistenza non è controproducente, mantenere in condizioni di autosufficienza e di indipendenza dai servizi istituzionalizzati il maggior numero possibile di persone.
Siccome è ben noto che le strutture sanitarie, e non solo quelle, in certi periodi dell'anno sono sovraccariche di assistiti, i quali hanno come unico inconveniente non quello di essere ammalati ma di stare in case fredde, non credo che un intervento di assistenza ai soggetti che hanno necessità di condizioni abitative adeguate, sia necessariamente da considerarsi in senso spregiativo.
Mi pare inoltre che il provvedimento in continuità con la fase costitutiva delle Unità locali dei servizi, prevede un'erogazione attraverso canali istituzionali corretti, cioè i Comuni, e, ove esistano le Unità locali dei servizi. Non si determina, quindi, la costituzione di strutture parallele per erogare questo particolare tipo di assistenza.
In sostanza, si tratta di un certo quantitativo di risorse che vengono dai canali ordinari predisposti, il più delle volte anche unanimemente dal Consiglio, ed erogati ai singoli cittadini, sotto la responsabilità dei Comuni, se possibile dei Comuni associati dove il consorzio è già in grado di funzionare.
Colgo l'occasione di questo pressante invito per consigliare al Presidente del Consiglio, in fine della seduta, di procedere alla votazione dei pareri in merito a un certo numero di Unità Locali dei Servizi, già all'ordine del giorno, parere che permetterebbe il decreto del Presidente della Giunta e in qualche altro pezzo del territorio regionale permetterebbe alle Unità Locali dei Servizi di erogare anche questo intervento.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente, signori Consiglieri, non vi è dubbio che il Gruppo repubblicano preferisce gli interventi strutturali, ma è altrettanto indubbio che l'assistenza esiste nel momento in cui nascono situazioni di bisogno. Provvedere attraverso strutture pubbliche potrebbe significare per esempio, la riapertura dei dormitori pubblici, alternativa che nessuno dei Gruppi interni al Consiglio ritiene apprezzabile.
Pertanto siamo favorevoli alla proposta di legge.
Ci siamo permessi di presentare un emendamento sostitutivo all'art. 2.
Dopo le parole "nuclei familiari" sostituire con le parole: "che risiedono nei Comuni del Piemonte che hanno stabilito criteri per il diritto all'assistenza economica".
I Comuni dovranno approvare una deliberazione, d'altra parte questa legge diventa operante entro un certo tempo, e i Comuni possono nel frattempo essere informati per stabilire questi criteri in attesa dell'approvazione da parte del Commissario del Governo.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Esprimo il rammarico che non sia stata data lettura in aula della relazione della collega Marchiaro che, in effetti avrebbe evitato il sorgere di tanti dubbi. Il nostro Gruppo ha comunque presentato senza ulteriori indugi alcuni emendamenti, proprio per accelerare i tempi.
Per facilitare la discussione, sarebbe ora opportuno che l'Assessore Vecchione indicasse in cifre la consistenza dell'entità reale dei contributi, almeno per Comuni-campione, partendo da Torino e verificando alcune situazioni depresse del Piemonte, con particolare riferimento alle zone montane.



PRESIDENTE

Replica agli intervenuti l'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Immediatamente non sono in grado di rispondere. La ripartizione delle risorse è stata fatta con il criterio della popolazione.
Non sarei in grado di dire ora quanto deriva a una determinata Comunità montana perché l'operazione è di carattere matematico.
Vorrei rassicurare il Consiglio che questo provvedimento è in parallelo con altri provvedimenti sul territorio regionale e che non ci sono problemi di disomogeneità.
Il ragionamento che fa il Gruppo democristiano di ritenerlo un provvedimento indirizzato soltanto sulla partita del riscaldamento rafforza il tipo di scelta che è stata fatta con questa legge. La dottoressa Vaccarino ha fatto un ragionamento serio in ordine alla fissazione di criteri di carattere generale da parte dei Comuni.
Il 50% dei Comuni questo lo ha fatto e ci chiediamo per quale ragione i cittadini che appartengono ai Comuni che non l'hanno fatto non possono avere l'erogazione. Invitiamo i Comuni a stabilire immediatamente i criteri sul minimo vitale. Quindi, non sono d'accordo sull'emendamento presentato dal Gruppo della D.C. che chiede uno stanziamento preferenziale per quanto riguarda le Comunità montane; con questo non c'è alcuna volontà di sacrificare le Comunità montane. Sull'altro emendamento del Gruppo della D.C. che riguarda una riserva a favore degli istituti, la Giunta è contraria per le ragioni accennate poc'anzi dalla dottoressa Vaccarino.
Questo intervento, nella finalità della legge, è diretto soprattutto a evitare che il singolo cittadino in condizioni economiche disagiate e aggravate corra verso l'istituzione, cioè si ricoveri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

La risposta dell'Assessore è stata esauriente, noi ci riserviamo in sede di articolato di illustrare o precisare comunque la portata dei nostri emendamenti.
Preme sapere quanto il centro torinese riesce a catturare della somma stanziata. In seguito, per la conoscenza che abbiamo della periferia riusciremo a valutare l'opportunità dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Mi pare importante ribadire che il meccanismo su cui ci siamo fondati è quello ordinario dell'assistenza economica, questo viene anche a far cadere alcune obiezioni sulla legittimità. Possiamo considerare che, in date situazioni storiche, l'assistenza economica per i cittadini che sono al di sotto del minimo vitale, sia da incrementare con delle finalità specifiche come in questo caso, in cui il problema del costo del riscaldamento è particolarmente alto.
A Torino attualmente fruiscono dell'assistenza economica circa 4000 persone e si può ritenere che in applicazione di questa legge ci possa essere ancora un'estensione. Appare però abbastanza evidente che la quota parte di Torino rispetto al resto della comunità non è neanche prevalente.
E' certamente il grosso problema delle grandi città che, in modo diverso si pone per i piccoli Comuni.
Ho presentato un emendamento accogliendo la raccomandazione della dottoressa Vaccarino.
Riteniamo in particolare che, di fronte alle possibili obiezioni che sono venute, l'elemento di forza di questo provvedimento sia nella sua caratteristica di unicità del meccanismo.
Sotto questo profilo è un grosso salto di qualità per rispondere alle obiezioni del possibile carattere clientelare che preoccupa tutti.
Riteniamo che i Comuni e l'autorità politica sotto questo profilo debbano avere il massimo affidamento e che l'ancoraggio dei criteri alle delibere del Consiglio comunale saranno gli elementi su cui ci si dovrà basare per erogare i contributi.



PRESIDENTE

Se nessuno chiede di intervenire, possiamo passare alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Finalità. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto a rimanere nel proprio contesto abitativo e sociale dispone, a favore dei Comuni, contributi finanziari volti ad evitare un ulteriore degrado delle condizioni di vita dei singoli o di nuclei familiari in disagiate condizioni economiche.
I contributi di cui al precedente comma devono, in via prioritaria essere utilizzati per concorrere al pagamento degli aumenti del combustibile per riscaldamento o per integrare altri interventi economici di natura non previdenziale, atti ad assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 38 hanno votato SI n. 36 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Soggetti beneficiari. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla presente legge i cittadini singoli od i nuclei familiari, residenti in Piemonte, che hanno diritto all'assistenza economica secondo i criteri stabiliti o da stabilirsi dai Comuni.
L'ammontare del contributo non deve, comunque, essere inferiore alle 100.000 lire né superiore alle 150.000 lire per singolo intervento".
Sono stati presentati due emendamenti: emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo repubblicano: dopo "nuclei familiari" sostituire "che risiedono nei Comuni del Piemonte che hanno stabilito criteri per il diritto all'assistenza economica". Viene ritirato.
Il Gruppo PCI presenta il seguente emendamento: emendamento aggiuntivo all'art. 2 primo comma "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato. Procediamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Esclusioni. Non beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, ancorché sussistano le condizioni soggettive ed oggettive i cittadini ricoverati presso istituzioni pubbliche o private ad eccezione delle comunità alloggio, dei gruppi famiglia e dei gruppi appartamento".
Il Gruppo D.C. presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "- Limitazioni. I cittadini ricoverati presso istituzioni pubbliche o private, ad eccezione degli ospedali e case di cura, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui alla presente legge, beneficiano del 20% del contributo ad essi spettante. Le comunità alloggio, i gruppi famiglia e i gruppi appartamento sono considerati, ai fini dell'assegnazione dei contributi, nuclei familiari di cui al primo comma del precedente art. 2".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Vorrei illustrare la prima parte dell'emendamento.
A noi risulta che cittadini ricoverati presso istituzioni si trovano in condizioni di bisogno in termini soggettivi ed oggettivi. Sia nelle istituzioni pubbliche sia in quelle private, in generale, detti ricoverati pagano rette alquanto basse, che comunque le Amministrazioni interessate non intendono, al momento, aumentare. Nelle istituzioni pubbliche, poi mentre, da un lato, i Comuni non riescono ad integrare, come sarebbe opportuno, i bilanci gravati da notevoli spese di gestione, d'altro lato non è possibile aumentare le rette in considerazione delle condizioni di bisogno proprie dei ricoverati. Noi non chiediamo un contributo alle istituzioni, ma, siccome il diritto al contributo viene riconosciuto ai cittadini che vivono in ambienti esterni alle istituzioni, riteniamo che per una ragione di obiettività e di giustizia, ai cittadini ricoverati sia riconosciuta almeno l'attribuzione di una percentuale. Si rispetterebbe in tal modo, il principio del diritto del singolo e, nello stesso tempo si prospetterebbe l'eventuale possibilità di integrazione delle rette, che gli ospiti oggi versano, nella salvaguardia della loro dignità personale e della loro libera scelta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Questo discorso lo abbiamo affrontato quando abbiamo fatto la discussione generale.
Non vorrei che se ne traesse il convincimento di una manifestazione negativa nei confronti delle istituzioni pubbliche o private o dei cittadini che vi sono ricoverati. Il problema va visto sotto il profilo della situazione di bilancio delle istituzioni e delle funzioni che i Comuni hanno, attraverso l'erogazione delle proprie spese di carattere assistenziale, anche per i cittadini che sono ricoverati.
E' un problema che va affrontato in quella sede.
In questa sede noi affrontiamo un altro provvedimento. Accoglierei un dibattito in Consiglio su problemi di questa natura perché riguardano migliaia di cittadini in istituzioni in ordine alle quali, forse l'attenzione del Consiglio regionale, non si è ancora manifestata in forma adeguata.
In merito alla seconda parte dell'emendamento l'atteggiamento della Giunta è di considerare le comunità alloggio, i gruppi di famiglia e i gruppi appartamento come unità, quindi non sono possibili somme di contributi di più persone al loro interno.
L'emendamento va votato separatamente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione separatamente l'emendamento D.C. Chi approva la prima parte fino a "ad essi spettante" è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Chi approva la seconda parte è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 39 hanno votato SI n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Criteri di ripartizione. I fondi di cui alla presente legge vengono ripartiti con provvedimento della Giunta regionale, fra le Unità Locali dei Servizi secondo il criterio della popolazione e sulla base dei programmi di intervento di cui ai successivi commi.
I programmi di intervento devono pervenire alla Regione entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale provvede ad assegnare e contestualmente ad erogare le quote di riparto alle Unità Locali dei Servizi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
Il Consorzio dei Comuni costituito ai sensi della legge regionale 8.8.1977 n. 39 e il Comune capofila dell'Unità Locale dei Servizi nell'ipotesi di consorzi non ancora costituiti, provvederanno a ripartire per l'erogazione la quota spettante ai singoli Comuni delle Unità Locali sulla base del programma di intervento delle singole zone".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento al primo comma: dopo la parola "secondo" sostituire con "criteri elaborati dalla competente Commissione consiliare, tenuto conto della dimensione demografica e della classificazione montana dei Comuni".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Noi riteniamo che sia insufficiente il richiamo formulato al primo comma dell'art. 4. Le percentuali e le precisazioni che l'Assessore ha fornito non risultano dalla legge. Pertanto, o la Giunta si impegna a impartire disposizioni chiare, precise e, in un certo senso, vincolanti, o il rispetto delle percentuali citate, in effetti, potrebbe venir meno in sede attuativa, particolarmente a danno delle zone di montagna o dell'alta collina, che sono le più disagiate del Piemonte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

L'intenzione della Giunta è di arrivare a un'erogazione molto rapida altrimenti i tempi non consentono di giungere a una soluzione. La Giunta ritiene di valutare come criterio base la popolazione poiché il criterio della base dei programmi di intervento è un'attività di scelta nella valutazione dei programmi di intervento, e può essere un correttivo rispetto al criterio della popolazione.
La Commissione nella settimana entrante manderà, senza investire il Consiglio e la Giunta, delle indicazioni applicative dell'esercizio del potere discrezionale, il Consiglio e la Giunta potranno prenderle in considerazione e valutarle al momento dell'erogazione della spesa. Con questa avvertenza: poiché, per gestire questa legge i Comuni devono avere certezze immediate sull'entità degli stanziamenti, la Giunta intende erogare subito il 50%, sulla base della popolazione, e l'altro 50% sulla base dei programmi e di quelle osservazioni correttive che potranno arrivare.
Chiedo quindi al Gruppo della D.C. di prendere atto di questa posizione e di ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ritengo di dover risottolineare l'importanza del criterio della popolazione, sia per gli elementi che riportava l'Assessore Vecchione di una rapida e certa attribuzione, sia perché non possiamo negare che il problema sociale più esplosivo è nelle grandi concentrazioni urbane. Questo non toglie che altrettanti gravi problemi si riscontrino nelle realtà periferiche di collina e di montagna.
A noi sembra ragionevole il criterio, della popolazione per l'attribuzione del 50% e quello sulla base dei programmi di intervento che tende a fotografare la realtà dei bisogni, per l'attribuzione del restante 50%. Ci pare inoltre importante il passaggio in Commissione.



SOLDANO Albertina

Preferiremmo che questo venga inserito nella legge per evitare incomprensioni.



BONTEMPI Rinaldo

Proponiamo questo emendamento: "I fondi di cui alla presente legge vengono ripartiti, con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per coerenza con quanto ha dichiarato in altra sede voto contro tutte le volte che vedo scritto: "sentita la competente Commissione".
La gestione delle leggi compete alla Giunta e agli enti delegati. Non compete alle Commissioni che hanno una funzione legislativa. Evitiamo questa commistione di funzioni che fanno improvvisamente aumentare il numero dei Commissari quando si tratta di valutare la distribuzione dei fondi, siano per lo sport, siano per il turismo, siano per il riscaldamento.



PRESIDENTE

In effetti, l'obiezione del Consigliere Marchini ha alcuni elementi di preoccupazione. Si dovrebbe prendere atto della volontà politica della Giunta la quale, tutte le volte che la Commissione lo chiede, illustra i criteri interpretativi e attuativi di una legge. Se questa dichiarazione c'è, mi pare che non valga la pena di inquinare il meccanismo legislativo con un'affermazione che si presta a interpretazioni complesse.



BONTEMPI Rinaldo

Propongo allora il seguente emendamento: "I fondi di cui alla presente legge vengono ripartiti, con provvedimento della Giunta regionale, in base agli indirizzi stabiliti dalla competente Commissione conciliare, ecc."



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Poiché la Giunta, entro i 15 giorni dall'arrivo dei programmi, deve erogare le risorse, chiedo che gli indirizzi, anche nella mora dell'approvazione della legge da parte del Commissario di Governo, vengano formulati. Sulla base di questi indirizzi la macchina si potrà mettere in moto.



PRESIDENTE

La D.C. ritira il proprio emendamento e concorda su quello presentato dal Consigliere Bontempi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Disposizioni finanziarie. Per gli interventi straordinari di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 3.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 sarà conseguentemente istituito, ai sensi di successiva legge di variazione del bilancio medesimo, nel cui ambito sarà assicurato il finanziamento della spesa stessa, il capitolo n. 10375, denominato Interventi straordinari a favore dei cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 1979 1980, e con lo stanziamento di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Desidero fare, se non una dichiarazione, almeno una precisazione. Siamo nello stato d'animo di non poter più accedere nel prossimo futuro a corse e a galoppate di questo genere. Penso che anche gli altri colleghi siano dello stesso avviso. Abbiamo l'impressione che questa fretta abbia poi a scodellare provvedimenti sui quali, rivedendoli, nascono ulteriori dubbi in sede di applicazione.
Abbiamo presentato un paio di emendamenti, l'uno all'art. 4, e la cosa è stata risolta, l'altro all'art. 3 sugli enti assistenziali. L'intervento sugli enti assistenziali lo vediamo in termini di giustizia e di parità di trattamento nei confronti della popolazione.
Verso la fine della legislatura trascorsa, dalla Giunta di allora, ad opera dell'Assessore all'assistenza, venne presentata una legge analoga.
Quindi, non ci sfiorano dubbi oggi, specie con l'intervento del D.P.R. 616 sulla legittimità di questo disegno di legge.
Con questo però non si risolve il problema di fondo attorno al tema del riscaldamento che investe argomenti che attengono ai rifornimenti e ai bilanci delle singole famiglie.
Togliendo di mezzo il discorso sulla clientela, non crediamo che la Giunta possa cogliere titoli di merito o di demerito alla luce di quel che saprà realizzare con questa legge la quale, come è stato detto, investirà appena 20.000 cittadini. La Giunta sarà invece misurata sugli interventi che farà in prosieguo attorno ai problemi che attengono al rifornimento e attorno alla globalità del problema.
Per queste ragioni diamo il nostro voto favorevole alla legge nonostante le riserve formulate su una parte dell'articolato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Desidero ribadire che la mia astensione è motivata esclusivamente da ragioni di legittimità costituzionale dell'intera normativa e non da altre ragioni.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'intero progetto di legge è approvato.


Argomento:

Esame progetto di legge n. 463: "Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980" (seguito)

Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

a) Congedi



PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Alberton, Cardinali Colombino, Debenedetti e Minucci.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: n. 470: "Norme per l'esercizio delle funzioni relative alla rivendita di giornali e riviste", presentato dai Consiglieri Cerchio, Bianchi Colombino, Beltrami e Soldano in data 31 ottobre 1979 n. 471: "Modificazioni alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quella della Regione", presentato dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 1979 n. 472: "Legge regionale contenente disposizioni per l'individuazione di soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 457", presentato dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 1979 n. 473: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57" presentato dalla Giunta regionale n. 474: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28", presentato dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 1979.
Le comunicazioni del Presidente sono terminate.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge

Argomento:

Ordini del giorno in materia di trasporti


PRESIDENTE

Il Consigliere Segretario, Petrini, vi darà lettura di due ordini del giorno in materia di trasporti.



PETRINI Luigi, Consigliere Segretario

"Il Consiglio regionale presa visione della delibera della Giunta regionale del 30/3/1979 n. 159-20356 'Piano regionale dei trasporti.
Presentazione al Consiglio regionale per la sua approvazione' presa visione della documentazione predisposta dalla Finpiemonte Federpiemonte, Camera di commercio, CCIA presentata dalla Giunta regionale 'Prime verifiche condotte sull'ipotesi regionale di Centro intermodale nel Comprensorio torinese' sentite le dichiarazioni dell'Assessore ai trasporti concernenti sia lo stato di avanzamento dell'esame delle consultazioni sul Piano regionale dei trasporti, che le prospettive di presentazione in Consiglio regionale del Piano dei trasporti, in cui è previsto un sistema di infrastrutture al servizio del trasporto delle merci composto da Centri di livello gerarchico superiore, localizzati nel Comprensorio di Torino (Orbassano e struttura complementare in Valle di Susa), di Alessandria e di Novara e da altri Centri (quali ad es. Cuneo, Asti, Casale), volti a favorire l'integrazione tra trasporti su strada e su rotaia e a facilitare i traffici internazionali riconosciuta la coerenza tra le iniziative nel comprensorio di Torino con le linee del Piano complessivo di trasporto delle merci riconosciuta l'opportunità che la Regione svolga un ruolo attivo di promozione del sopra citato sistema piemontese dei Centri merci, articolato per dimensioni e funzioni, anche tramite il suo ente strumentale Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A.
invita la Giunta regionale: 1. a predisporre un disegno di legge che preveda un progetto di intervento ai sensi del titolo 3° della legge regionale 19/8/1977 n. 43 per la realizzazione del Centro intermodale delle merci nelle aree adiacenti allo smistamento ferroviario di Orbassano e del Centro complementare per funzioni e coordinato nella gestione da realizzarsi a Susa in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e in armonia con le indicazioni del quadro complessivo di riferimento territoriale e dei piani socio-economici e territoriali di Comprensorio 2. a svolgere un ruolo attivo di promozione tramite la Finpiemonte con riferimento all'intero sistema dei Centri merci regionali 3. a fornire agli Enti locali interessati ogni indicazione tecnica per gli adeguamenti degli strumenti urbanistici che si renderanno necessari 4. ad affidare all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.P.A. la predisposizione del progetto di intervento di cui al punto 1, e la predisposizione dello statuto tipo delle società miste di intervento che potranno presiedere a tali iniziative avvalendosi degli appunti dei soggetti che hanno concorso alla stesura del documento in premessa".
"Il Consiglio regionale, presa visione della delibera della Giunta regionale del 30/3/1979 n. 159-20356 'Piano regionale dei trasporti'.
Presentazione al Consiglio regionale per la sua approvazione: presa visione delle indicazioni di fattibilità fornite dal documento relativo alla nuova viabilità in Valle di Susa in dipendenza dell'apertura del traforo del Frejus, con caratteristiche di superstrada aperta al territorio e priva di pedaggio e della quale venivano altresì indicati i punti più critici sui quali doveva essere avviato con urgenza un programma prioritario di interventi considerato, altresì, che nel piano triennale Anas 1979-1981 hanno trovato finalmente soltanto alcuni dei tratti indicati come prioritari dalla Regione e dalle comunità locali, restando insoluti i problemi del collegamento con le tangenziali e del nodo di Bussoleno oltre al difficile tratto impegnativo di Susa alla frana di Serre la Voute preso atto, tuttavia, dell'avanzamento del dialogo con il nuovo Ministro dei LL.PP. sui grandi temi della viabilità regionale e autostradale e, più precisamente, viabilità d'accesso al traforo del Frejus, asse viario Voltri-Sempione, autostrada Torino-Savona, il quale ha indicato la possibilità di giungere a soluzione sui tre temi indicati con finanziamenti straordinari all'Anas e con lo sblocco dell'art. 18 bis della legge 492 del 1975 con apposito provvedimento di legge ristretto nelle finalità considerato ancora che il sistema autostradale piemontese presenta elevati livelli di integrazione funzionale nella convergenza sull'area metropolitana torinese e costituiscono elementi del disegno di riequilibrio territoriale fissato dal Piano di sviluppo della Regione come la Voltri Gravellona Sempione, ma presentano altresì aspetti di differenziazione delle società rispetto ai sistemi tariffari ed esattivi, nonché alle condizioni economiche e di esercizio, che indicano a procedere verso obiettivi concomitanti di risanamento e di coordinamento anche per un uso diverso del sistema considerata la necessità di procedere per fare adottare alla Società che la gestisce ed all'Anas che esercita l'alta sorveglianza, provvedimenti urgenti per migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza dell'autostrada Torino-Savona per la quale sono in corso gli studi di un'apposita Commissione di lavoro per giungere, anche, alla possibilità di utilizzare per il raddoppio del tronco Carmagnola-Marene già oggetto di concessione fermato dall'art. 18 bis della legge 492/75 preso atto, inoltre, che complessivamente la vastità dei problemi economici e finanziari messi in rilievo dai problemi di viabilità posti va aldilà degli aspetti tecnici e giuridici legislativi perché comporta somme di risorse valutabili in circa 950 miliardi, non escludendo, inoltre, le difficoltà finanziarie in cui operano l'Anas e la Società Autostrada Torino Savona rilevato, infine, che i predetti documenti specifici sono considerati dalla Giunta un'integrazione della delibera citata in premessa in quanto ne costituiscono il necessario aggiornamento alla luce degli ultimi e determinanti eventi invita la Giunta regionale: a) ad integrare il documento di sintesi con la definizione delle soluzioni tecniche ottimali e delle priorità di investimenti necessari.
b) 1. Per la viabilità del Frejus-Valle di Susa, ad operare con ogni mezzo perché venga predisposta e promulgata una specifica legge per il finanziamento dell'Anas (300 miliardi in 6-8 anni) aggiuntivo alle risorse del Piano triennale Anas perché relativo ad impegni assunti dallo Stato italiano con la Francia in occasione della convenzione per il traforo del Frejus, non trascurando, altresì, la necessità che siano previsti interventi contemporanei per il riassetto idraulico della Dora.
2. Per la Voltri-Sempione, a confermare con l'Anas la volontà di utilizzare le risorse residue del piano triennale Anas per il tratto Gravellona-Sempione, seguendo un adeguato piano di priorità, nonché ad operare per rimuovere i vincoli posti dall'art. 18 bis della legge 492/75 con apposito provvedimento di legge, coerente con le iniziative assunte dal Consiglio dei Ministri.
3. Per l'autostrada Torino-Savona di procedere a raccogliere le indicazioni della Commissione di studio per giungere all'applicazione di misure urgenti di viabilità e sicurezza anche con l'avvio dei lavori di miglioramento già previsti dalla Società di utilizzare la rimozione dell'art. 18 bis per il recupero della carreggiata in destra da Carmagnola a Marene per un inizio di raddoppio di riprendere gli studi per un miglioramento complessivo dell'autostrada proseguendo la progettazione interrotta.
4. Per il sistema autostradale piemontese, di esaminare tutte le possibilità, anche con appositi incontri con le Società operanti sul territorio regionale, con l'Anas e con il Ministero dei LL.PP., di procedere verso una omogeneizzazione delle tariffe e dei criteri di gestione nel quadro di una politica unitaria regionale nell'ambito del quadro nazionale del riassetto autostradale.
5. Per la viabilità di livello statale alfine di integrarla con le percorrenze internazionali e per il riequilibrio Ministeriale previsto dal piano di sviluppo, a definire i progetti per la realizzazione e il potenziamento del collegamento pedemontano, per ora prioritariamente articolato per il Piemonte Nord dall'autostrada Ivrea-Aosta alla progettata Voltri-Sempione attraverso Biella-Cossato-Ghemme; per il Piemonte Sud ad orientare gli investimenti al potenziamento dell'asse intermedio Cuneo-Alba Asti-Casale quale collegamento diretto con la Lombardia ed il Sud-Est della Francia.
c) A concludere con un confronto tecnico definitivo il rapporto in corso con le Regioni italiane e straniere limitrofe nonché con l'Anas e le FF.SS.
d) Ad assumere ogni impegno e proseguire i rapporti con il Governo, il Ministero dei LL.PP. e con il Parlamento, onde assicurare un rapido iter alle due proposte di legge, facendo leva anche sul consenso alle iniziative concomitanti dei gruppi parlamentari e delle forze politiche".



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo ordine del giorno alzi la mano. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al secondo ordine del giorno alzi la mano. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Possiamo procedere ad alcune nomine.
Comitato paritetico per le Servità militari: sostituzione membro deceduto.
Il nominativo proposto è quello del signor Giovanni Luigi Boienti. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 ha riportato voti:



BOIENTI Giovanni Luigi n. 29

schede bianche n. 4 Il signor Giovanni Luigi Boienti è eletto nel Comitato paritetico per le Servitù militari.
Ricostituzione Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino.
Il nominativo proposto è quello del signor Massimo Pietri. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno ottenuto voti: PIETRI Massimo n. 30 BONTEMPI Rinaldo n. 1 schede bianche n. 2 Proclamo quindi eletto il signor Massimo Pietri nel Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino.
Ricostituzione Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino.
Il nominativo proposto è quello del Consigliere Maria Laura Marchiaro. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 ha ottenuto voti:



MARCHIARO Maria Laura n. 30

schede bianche n. 3 La dottoressa Marchiaro è eletta nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino.
Comitato fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate: 7 rappresentanti. I nominativi sono: Marchiaro, Alberton Bellomo, Benzi, Enrichens, Marchini e Rossotto. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno ottenuto voti:



MARCHIARO Maria Laura n. 31

ALBERTON Ezio n. 31 BELLOMO Emilio n. 30 BENZI Germano n. 31 ENRICHENS Nicola n. 31 MARCHINI Sergio n. 28 ROSSOTTO Carlofelice n. 28 schede bianche n. 2 I Consiglieri regionali Marchiaro Maria Laura, Alberton Ezio, Bellomo Emilio Benzi Germano, Enrichens Nicola, Marchini Sergio e Rossotto Carlofelice sono eletti nel Comitato del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate.
Associazione Museo Ferroviario Piemontese; nomina del Presidente. Viene proposto il nome dell'ing. Paolo Mento. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno ottenuto voti: MENTO Paolo n. 28 CALSOLARO Corrado n. 1 schede bianche n. 4 L'ing. Paolo Mento è eletto Presidente dell'Associazione Museo Ferroviario Piemontese.
Associazione Museo Ferroviario Piemontese: 5 rappresentanti del Consiglio direttivo con voto limitato a due nominativi. I nominativi proposti sono: Maurizio Colino, Guido Rossi, Pietro Ambrogio, Aldo Gandolfi e Giorgio Sacchetti. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: COLLINO Maurizio n. 19 ROSSI Guido n. 19 AMBROGIO Pietro n. 11 GANDOLFI Aldo n. 9 SACCHETTI Giorgio n. 3 CERCHIO Giuseppe n. 1 schede bianche n. 4 I signori Collino, Rossi, Ambrogio, Gandolfi e Sacchetti sono eletti rappresentanti nel Consiglio direttivo dell'Associazione Museo Ferroviario Piemontese.
Associazione Museo Ferroviario Piemontese: nomina di un Revisore dei Conti. Il nominativo proposto è quello del professor Marco Rosei. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 33 hanno ottenuto voti: ROSCI Marco n. 27 PETRINI Luigi n. 1 schede bianche n. 5 Il professor Marco Rosei viene eletto Revisore dei Conti nell'Associazione Museo Ferroviario Piemontese.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



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