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Dettaglio seduta n.281 del 25/10/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo con il punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente".


Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri regionali Debenedetti e Minucci.


Argomento:

b) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 14/9/1979: "Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale" alla legge regionale del 14/9/1979: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario".


Argomento:

c) Elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 3, 9 e 16 ottobre relative alle consulenze


PRESIDENTE

Rendo noto ai colleghi che la Giunta regionale ha fatto pervenire all'Ufficio di Presidenza l'elenco delle deliberazioni adottate nelle sedute del 3, 9 e 16 ottobre relative alle consulenze. Al più presto il suddetto elenco verrà distribuito ai Consiglieri.


Argomento:

d) Delibere assunte dall'Ufficio di Presidenza in attuazione della legge regionale 6/11/1978, n. 65


PRESIDENTE

Comunico infine ai Consiglieri che l'Ufficio di Presidenza in attuazione della legge 67/1978 "Norme per il conferimento di incarichi e consulenze nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale", ha assunto alcune delibere che verranno portate a conoscenza del Consiglio.


Argomento: Questioni internazionali

Richiesta di dibattito sulle condanne ai dissidenti di Charta 77 a Praga


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Chiedo, signor Presidente, se non ritenga, nel corso della giornata, di registrare in quest'aula, anche in termini brevissimi, l'emozione generale per l'esito del processo di Praga.



PRESIDENTE

La segnalazione mi pare quanto mai opportuna e provvederò nel corso della mattinata ad elaborare una dichiarazione che possa essere riassuntiva delle posizioni del Consiglio.


Argomento: Formazione professionale

Prosecuzione votazione dei progetti di legge n. 119, 403 e 409 relativi alla formazione professionale


PRESIDENTE

Proseguiamo la votazione dei progetti di legge n. 119, 403 e 409 relativi alla formazione professionale.
La scorsa seduta il dibattito si era arenato sull'art. 13. La parola in merito all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Nell'ultima seduta avevo chiesto la sospensione perché si avvertiva nell'opposizione la preoccupazione che il disegno della Giunta potesse non essere realizzato per difficoltà di ordine tecnico più che per questioni politiche. Nella situazione attuale le Unità Locali dei Servizi per molte circostanze non sono ancora in grado di svolgere attività di formazione professionale soprattutto ove ci sia l'esigenza di competenze specifiche e la necessità di un'area più vasta di quella dell'Unità Locale dei Servizi.
Visto che questa preoccupazione era in fondo anche nostra, si è pensato di presentare degli emendamenti che, pur mantenendo l'impostazione che la Giunta ha voluto dare in armonia con altre leggi approvate, dessero alle Unità Locali dei Servizi un supporto tecnico sufficiente. Nell'art. 14 abbiamo inserito strumenti che, a nostro parere, sono sufficienti a garantire questo intervento da parte dell'Unità Locale dei Servizi.
Per questo motivo riteniamo legati fra loro gli artt. 13 e 14.



PRESIDENTE

Vi do lettura nuovamente dell'art. 13.
Art. 13 - Modalità di trasferimento delle funzioni amministrative "La Regione, allo scopo di rendere coordinato ed efficiente il complesso degli interventi pubblici di formazione professionale ed omogenea nelle forme la gestione di tali interventi, provvede al riordino ed alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove si renda necessario, al loro scioglimento o accorpamento.
La Giunta regionale, altresì, adotta opportuni provvedimenti intesi a favorire, presso gli Enti delegati, l'istituzione di servizi e strutture che assicurino l'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge.
La Giunta regionale può promuovere e finanziare la creazione di strutture consortili o associative operanti negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 4/6/1975, n. 41, aventi compiti di supporto tecnico all'attività formativa degli Enti delegati.
Gli Enti delegati possono avvalersi, per l'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, delle strutture di cui al comma precedente e ne definiscono, in relazione alle proprie esigenze, gli specifici compiti.
Il trasferimento delle funzioni amministrative, dei beni e del personale si attua, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, anche gradualmente e per singole funzioni, con deliberazione del Consiglio regionale entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 29 Consiglieri Hanno risposto NO 11 Consiglieri Si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Modalità di trasferimento delle funzioni amministrative "La Regione, allo scopo di rendere coordinato ed efficiente il complesso degli interventi pubblici di formazione professionale ed omogenea nelle forme la gestione di tali interventi, provvede al riordino ed alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove si renda necessario, al loro scioglimento o accorpamento.
La Regione, altresì, adotta opportuni provvedimenti intesi a favorire presso gli Enti delegati, l'istituzione di servizi e strutture che assicurino l'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge.
Il trasferimento delle funzioni amministrative, dei beni e del personale si attua, accertata l'esistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, con deliberazioni del Consiglio regionale entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Sono stati presentati numerosi emendamenti a questo articolo.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: l'intero articolo è sostituito con il seguente: "La Regione regola gli interventi pubblici per la formazione professionale e le forme della loro gestione provvedendo: a) al riordino e alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove occorra, il loro scioglimento o accorpamento b) all'istituzione del ruolo regionale del personale della formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 21/12/1978, n. 845 c) all'approvazione degli statuti consortili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio regionale.
Il trasferimento delle funzioni amministrative, dei beni e del personale si attua entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante apposita normativa regionale.
Entro il termine previsto al comma precedente, la delega può essere attribuita gradualmente, per singole funzioni, purché l'attribuzione avvenga contestualmente a favore di tutti i consorzi previsti dal precedente art. 13.
Qualora gli Enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite nei termini previsti, la Giunta regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Consigliere Rossotto: dopo le parole "commi precedenti", aggiungere "anche gradualmente e per singole funzioni".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo PRI: "La Regione con provvedimento legislativo definisce le modalità e le condizioni per il trasferimento delle funzioni amministrative, delle risorse finanziarie, dei beni e del personale agli Enti delegati al fine di assicurare l'esercizio delle competenze attribuite alla presente legge".
Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: al secondo comma sostituire "Regione" con "Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: inserire dopo il secondo comma: "La Giunta regionale può promuovere e finanziare la creazione di strutture consortili o associative operanti negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 4/6/1975, n. 41, aventi compiti di supporto tecnico all'attività formativa degli Enti delegati.
Gli Enti delegati possono avvalersi per l'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge delle strutture di cui al comma precedente e ne definiscono, in relazione alle proprie esigenze, gli specifici compiti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: all'ultimo comma sostituire "di cui ai commi precedenti" con "di cui al primo e secondo comma del presente articolo".
Chi approva alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo PCI: aggiungere all'ultimo comma: "e sulla base di apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Le buone intenzioni devono essere apprezzate. L'intenzione dell'Assessore e della Giunta, con l'inserimento dell'emendamento dopo il secondo comma, è quella di prendere in considerazione l'opportunità che il livello comprensoriale, se dotato di opportune strutture, possa servire da supporto e da integrazione alle insufficienze del livello delle Unità Locali dei Servizi.
Preannunciando il nostro voto di astensione viene alla luce una soluzione che per la struttura dei consorzi, per il livello che questi hanno, non potrà che funzionare in termine di gestione, con la predisposizione, per correggere queste deficienze, di un'ulteriore struttura burocratica e tecnocratica, con l'allontanamento ancora di più da quella che dovrebbe essere a nostro avviso una gestione ideale, cioè da parte di chi abbia direttamente ricevuto il mandato dai cittadini.
Aggiungiamo, a commento, questa ulteriore perplessità che investe il delicato momento della delega attraverso la quale si svolge l'attività di attuazione della legge.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 42 Hanno risposto SI 29 Consiglieri Si sono astenuti 13 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
Titolo V - Attuazione della formazione professionale Art. 15 - Convenzioni "La Regione stipula le convenzioni, previste dall'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21/12/1978, n. 845, previo accertamento dei requisiti indicati al terzo comma del citato art. 5, sentiti gli Enti delegati.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente approva uno schema di convenzione tipo, ispirato ai seguenti principi: a) a tutti gli Enti è assicurata omogeneità di trattamento e parità di condizioni b) agli Enti convenzionati sono garantiti la responsabilità gestionale ed il rispetto della loro proposta formativa c) gli Enti gestori sono tenuti a provvedere all'adeguamento delle attività formative dei centri convenzionati in relazione alle condizioni determinate dalla Regione d) la Regione provvede all'assistenza tecnica ed alla vigilanza dell'attività degli Enti convenzionati.
La Regione approva inoltre uno schema tipo di convenzione tra le istituzioni di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845 e le imprese per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 15 della stessa legge assicurando: a) la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio b) la finalizzazione dell'attività lavorativa a scopi di apprendimento.
I titolari di delega, per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale, si avvalgono, a norma di quanto previsto al precedente art. 13, degli Enti convenzionati con la Regione.
La Regione riconosce e contribuisce al finanziamento di attività formative derivanti da altre convenzioni stipulate per iniziativa degli Enti di formazione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21/12/1978, n. 845 e intese al raggiungimento delle finalità della presente legge.
La Regione può altresì stipulare, sentite le organizzazioni sindacali e in relazione a particolari esigenze formative, specifiche convenzioni con imprese e loro consorzi nell'ambito dei programmi e dei piani di formazione professionale".
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti.
Al secondo comma sostituire le parole "La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente" con "La Regione".
Al secondo comma, punto a), dopo la parola "condizioni" aggiungere: "tenendo conto della loro natura giuridica e della loro caratteristica organizzativa".
Al secondo comma, punto b), sostituire "sono garantiti la responsabilità gestionale ed il rispetto della loro proposta formativa" con "è garantita l'autonomia della responsabilità gestionale e della proposta formativa".
Al secondo comma, punto d), sostituire "ed alla vigilanza dell'attività degli Enti convenzionati" con "e vigile sull'adempimento delle convenzioni".
Al quarto comma dopo "si avvalgono" sostituire "a norma di quanto previsto al precedente art. 13, degli Enti convenzionati con la Regione" con "degli Enti di cui al secondo comma dell'articolo e della legge 21/12/1978, n. 845".
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo PSDI: "La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale e la Commissione consiliare competente...".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma presentato dal Gruppo PSDI.
"a) la completa copertura degli allievi e del personale...".
Emendamento presentato dalla Giunta regionale.
Al terzo comma sostituire "si avvalgono" con "possono avvalersi".
Al quarto comma sostituire "riconosce e contribuisce" con "pu riconoscersi e contribuire".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Primo emendamento. Si tratta semplicemente di rispettare una coerenza con il testo. Se al terzo comma si dice che la Regione "approva inoltre uno schema tipo di convenzione", non si vede perché al secondo comma non si debba dire la stessa cosa.
Secondo emendamento, secondo comma, punto a). Sarebbe interessante, a nostro giudizio, fissare alcuni elementi allo scopo di definire nel concreto la parità di condizioni (paritario indica una equivalenza e non una uguaglianza, paritario non è materialmente egualitario cioè le stesse cose per tutti, anche se queste sono diverse fra loro). A nostro avviso tale diversità intrinseca degli Enti scaturisce dalle peculiarità essenziali e perciò inalienabili e non coercibili di ogni Ente. Dette peculiarità sostanziali sono costituite dalla natura giuridica e dalla organizzazione di ogni Ente.
Chiediamo perciò che venga accettato questo emendamento aggiuntivo al punto a) tenendo conto della loro natura giuridica e della loro caratteristica organizzativa.
Al punto b), dove proponiamo di sostituire l'espressione "sono garantite le responsabilità gestionale e il rispetto della loro proposta formativa" con "è garantita l'autonomia della responsabilità gestionale e della proposta formativa". Il senso del nostro emendamento deriva dal fatto che gli Enti convenzionati non sono Enti strumentali della Regione, né in forma diretta né in forma indiretta, come invece lascerebbe supporre il testo dell'articolato. Altrimenti sarebbero strumentali le organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e le associazioni con finalità formative e sociali di cui gli Enti convenzionati a norma del secondo comma della lettera b) dell'art. 5 della legge-quadro, sono emanazioni. La convenzione può e deve richiedere agli Enti interessati che essi rispondano ai requisiti fissati dalla legge regionale e che svolgono un'attività formativa nel quadro degli obiettivi della programmazione degli ordinamenti didattici regionali, affinché essi possano concorrere con il loro autonomo contributo all'attuazione dei piani e dei programmi regionali. Si tratta dunque di un concorso regolato dalla Regione, concorso che suppone ed esige al tempo stesso autonomia di gestione e di proposta formativa in forza della quale gli Enti convenzionati sono in grado di esprimere il loro responsabile contributo in coerenza con la loro natura giuridica e le motivazioni sociali e formative di cui sono espressione. Gli Enti convenzionali dunque non gestiscono le attività formative per conto della Regione, come Enti strumentali o come uffici decentrati di essa, ma concorrono in modo autonomo ed attivo sotto il coordinamento e il controllo della Regione allo svolgimento di un servizio di pubblica utilità secondo le normative regionali. Per questo proponiamo, e confidiamo che venga accettato, il nostro emendamento sostitutivo che appunto determina l'autonomia della responsabilità gestionale della proposta formativa.
Al secondo comma, il testo della maggioranza dice "la Regione provvede all'assistenza tecnica ed alla vigilanza dell'attività degli Enti convenzionali". Vogliamo far presente che questa vigilanza è già compresa nelle funzioni amministrative che vengono delegate agli Enti, quindi non è compito della Regione la vigilanza, compito della Regione è il controllo del rispetto di quanto stabilito dalle convenzioni. Quindi non vogliamo con il nostro emendamento ridurre le responsabilità della Regione o comunque degli Enti preposti al funzionamento delle attività riconosciute agli Enti convenzionati, vogliamo soltanto precisare gli ambiti di competenza.
Emendamento al quarto comma. Il testo della maggioranza recita "I titolari di delega per l'attuazione dei programmi dei piani di formazione si avvalgono, a norma di quanto previsto dal precedente art. 13, degli Enti convenzionati con la Regione".
L'emendamento proposto dalla maggioranza sostituisce "si avvalgono" a "possono avvalersi". Non comprendiamo lo scopo di questa riduzione. Si tratta di programmi di attuazione, approvati dalla Regione per il cui svolgimento sono associati Enti pubblici ed Enti privati a norma dell'art.
5 della legge quadro.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

La Giunta accoglie il primo emendamento in quanto l'osservazione è corretta.
Per ciò che riguarda il secondo e il terzo emendamento proposti dalla D.C., devo dire che in tutta la legge c'è la garanzia di pluralismo e di rispetto della proposta formativa. Nel primo caso si tratta di rendere le prestazioni della Regione uguali per tutti, quindi la preoccupazione non è tanto di tener dietro alle singole situazioni, ma di fare in modo che ci sia analogia di trattamento per tutti.
Per ciò che riguarda il secondo aspetto mi pare che se l'autonomia deve essere considerata accettabile, in generale dovrebbe essere accettata per tutti.
Vigilanza dell'adempimento delle convenzioni. Le convenzioni sono degli schemi, quindi è evidente che non si deve vigilare solo sulle convenzioni ma sul programma specifico per le quali gli Enti sono finanziati. Quindi la Giunta respinge questi tre emendamenti.
Per quanto si riferisce alle parole "possono avvalersi" esse avevano questo significato. Dato che si avvalgono, com'era detto nella stesura precedente, delle strutture private, è chiaro che possono avvalersi di quelle pubbliche e di quelle private. La formulazione nuova della D.C. è a nostro parere pleonastica.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione per alzata di mano degli emendamenti.
Gli emendamenti presentati dal Gruppo D.C., hanno la seguente votazione: il primo emendamento è approvato il secondo, terzo e quarto emendamento sono respinti il quinto emendamento è approvato.
Gli emendamenti presentati dal Gruppo PSDI, hanno la seguente votazione: il primo emendamento è respinto il secondo emendamento è approvato.
L'emendamento presentato dalla Giunta regionale è approvato.
Chiede la parola il Consigliere Conti, per dichiarazione di voto.



CONTI Domenico

Ci spiace che non sia stato compreso lo scopo del nostro emendamento soprattutto quello riferito al punto b). In forza di queste considerazioni e della successiva che non riconosce, in coerenza con l'art. 5 della legge quadro, l'effettivo concorso degli Enti che hanno i requisiti per poter partecipare, noi voteremo contro l'articolo proposto dalla Giunta.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Strutture per lo svolgimento delle attività di formazione professionale "Sono considerati Centri di formazione professionale le unità formative di base costituite, con carattere di stabilità e di continuità dall'insieme di operatori e di strumenti idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattico formativa in ordine agli obiettivi formativi fissati dalle disposizioni e dai programmi nazionali e regionali.
I Centri di formazione professionale hanno altresì compiti di raccolta ed elaborazione delle esperienze formative e didattiche; stabiliscono i rapporti in ordine all'organizzazione del lavoro e all'evoluzione tecnologica con le forze produttive ed il mondo del lavoro; organizzano le attività formative loro assegnate, propongono iniziative di formazione ed innovazione didattica.
I soggetti delegati realizzano i programmi annuali di attività formative tramite Centri ed altre strutture idonee proprie o di Enti pubblici o di Enti convenzionati.
Ai fini di cui ai precedenti commi gli Enti delegati, in accordo e collaborazione con la Regione, possono realizzare Centri di formazione idonei a rispondere alle nuove esigenze formative che si determinano sul territorio.
L'attività didattica del Centro si applica, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'art. 11 della presente legge, mediante il lavoro interdisciplinare e di gruppo, espressione della collegialità degli operatori del Centro stesso.
Gli Enti di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845, hanno il compito di promuovere ed organizzare i rapporti del personale dei Centri da loro dipendenti con la realtà sociale ed economica del territorio e con gli istituti di elaborazione scientifica e culturale, in modo da utilizzare le risorse tecnologiche ed umane, anche esterne al Centro, per lo svolgimento dell'attività didattica".
Anche a quest'articolo vengono presentati numerosi emendamenti dal Gruppo D.C.
Primo emendamento. Al primo comma, dopo le parole "dalle disposizioni e" sostituire "dai programmi nazionali e regionali" con "dalla programmazione nazionale e regionale".
Secondo emendamento. Al secondo comma dopo "didattiche" sostituire con "di raccolta ed elaborazione di informazioni concernenti l'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione del lavoro, di elaborazione di nuove proposte di iniziative formative e di innovazioni didattiche".
Terzo emendamento. Al quinto comma aggiungere in fondo "nella distinzione dei ruoli e delle competenze".
Quarto emendamento. Sostituire l'intero ultimo comma con: "Gli Enti di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845, hanno il compito di promuovere ed organizzare i rapporti del personale dei Centri da loro dipendenti con la realtà sociale ed economica, con gli istituti di elaborazione scientifica e culturale, per assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Centri e per l'aggiornamento dell'attività didattica e in modo da utilizzare anche per lo svolgimento di essa le risorse tecnologiche ed umane esterne al Centro".
Quinto emendamento. Al quarto comma, dopo "rispondere" sostituire il resto del comma con: "particolari esigenze formative, presenti sul territorio, non comprese nei programmi ed attività degli Enti di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845".
Sesto emendamento. Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Sono considerate funzioni integranti dell'attività dei singoli centri le funzioni di promozione, sostegno e coordinamento svolte da strutture regionali o sub regionali degli Enti, dai quali dipendono i singoli centri o ai quali essi si associano".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Emendamento al primo comma. Possiamo ritirarlo dopo i chiarimenti avuti con l'Assessore.
Secondo emendamento, secondo comma. La dizione del testo della maggioranza che dice: "I Centri di formazione hanno altresì compito di raccolta, stabiliscono i rapporti in ordine all'organizzazione di lavoro e all'evoluzione tecnologica con le forze produttive del mondo del lavoro" ci sembra piuttosto ambigua. A quali fini stabiliscono i rapporti in ordine all'organizzazione del lavoro e all'evoluzione tecnologica con le forze produttive? Proponiamo un emendamento dove si dice che il fine di questo rapporto è quello di "raccolta" e di "elaborazione di informazioni concernenti l'evoluzione tecnologica e l'organizzazione del lavoro".
Emendamento al quinto comma. A noi sembra che l'attività didattica del centro debba essere sì espressione della collegialità degli operatori, per occorre precisare che la collegialità avviene nella distinzione dei ruoli e delle competenze anche per non creare delle sovrapposizioni fra i docenti il personale amministrativo, il personale ausiliario.
L'ultimo comma sembrerebbe sostitutivo, però nella realtà consuona con il dettato dell'articolato che abbiamo in esame, a nostro giudizio precisa, in una logica più accettabile, quanto è prescritto dal testo dell'articolato.
Infatti c'è una parte attiva degli Enti che evidentemente sono responsabili di quanto capita nei loro centri, e questi Enti promuovono organizzano i rapporti del personale con la realtà sociale ed economica.
Abbiamo integrato con "gli istituti di elaborazione scientifica, ecc." innanzitutto per assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Centri e per assicurare l'aggiornamento dell'attività didattica e in modo da utilizzare per lo svolgimento di essa le risorse tecnologiche, umane esterne al Centro.
Per quello che riguarda il quarto comma, a noi era sembrato di dover precisare meglio l'eventuale costituzione e organizzazione di Centri di formazione professionale da parte degli Enti delegati. Gli Enti delegati hanno essenzialmente una funzione di gestione più che interventi formativi diretti, tuttavia, siccome nel territorio possono emergere particolari esigenze formative che non sono soddisfatte da quanto previsto nei programmi degli Enti, pubblici e privati, operanti sul territorio, a questo punto, vediamo l'opportunità da parte degli Enti delegati di realizzare Centri di formazione.
Proponiamo un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'art. 16. Se è vero che i Centri debbano svolgere tutti quei compiti che sono indicati dal testo della maggioranza, è indubbio che devono poter far funzionare determinate strutture di coordinamento, di promozione; e il funzionamento di queste strutture non può non essere considerata come parte integrante del fatto formativo, perché diversamente non si vede come questi Enti potrebbero sostenere tutta l'attività che la legge regionale affiderebbe ai Centri, mobilità, adattamento alla domanda di formazione che emerge dall'ambiente, aggiornamento per quello che riguarda il personale e le strutture.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Farò una breve precisazione per quanto attiene all'emendamento aggiuntivo, che era stato proposto, nella consapevolezza che la regionalizzazione dei vari Centri formativi avrebbe costituito un salto di qualità nel campo della formazione professionale, vuoi perché ormai è prassi costante nell'ambito della Regione portare avanti un discorso regionalizzato, ma anche per andare alla individuazione di quegli organismi che presentano dimensioni, serietà, qualificazione atti a fare passi avanti alla formazione professionale. Siamo disponibili, come dichiarato dal collega Conti, eventualmente a ritirarlo sentita la dichiarazione che vorrà farci l'Assessore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Accogliamo gli emendamenti presentati, non accogliamo questo. Anche se consideriamo positiva la regionalizzazione degli Enti, temiamo di creare sperequazioni all'interno dei vari settori e riteniamo che il problema degli Enti possa essere risolto in via amministrativa così come si è fatto sinora o all'interno del contratto di lavoro o con opportune interpretazioni del contratto di lavoro tenendo conto che il loro contributo può essere valido anche per la formazione professionale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli emendamenti per alzata di mano.
Gli emendamenti presentati dal Gruppo D.C., hanno la seguente votazione: il primo emendamento è ritirato il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto emendamento, sono approvati.
Si proceda alla votazione dell'art. 16.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri.
L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Partecipazione e controllo sociale "Gli Enti delegati assicurano che le attività formative si informino al principio del controllo sociale attraverso la partecipazione delle categorie sociali, degli Enti interessati, del personale e degli allievi al fine di assicurare la corrispondenza dell'azione formativa del Centro con le esigenze occupazionali e produttive connesse con l'evoluzione tecnologica ed economica e la mobilità professionale.
Gli Enti delegati garantiscono inoltre a coloro che partecipano alle iniziative di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali".
Sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Il primo è del Gruppo D.C.
Sostituire tutto l'articolo con: "Al fine di garantire la corrispondenza delle attività formative con le esigenze occupazionali, produttive e di mobilità professionale connesse con l'evoluzione tecnologica ed economica, viene assicurato il controllo sociale ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera e) della legge 21/12/1978, n. 845. La Regione, per le sue iniziative dirette e gli Enti delegati, per le proprie iniziative e per quelle derivanti dall'esercizio della delega amministrativa, assicurano che presso ogni centro o struttura attuativa del servizio di formazione professionale vengano istituiti il collegio dei docenti per l'assolvimento di compiti analoghi a quelli previsti dall'art. 4 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416 e il Comitato di partecipazione composto dai rappresentanti dell'Ente gestore, del personale direttivo e docente, del personale non docente, dei genitori per gli allievi minorenni e degli allievi di età superiore ai sedici anni.
I criteri circa la composizione numerica e le modalità di scelta dei rappresentanti di cui al precedente comma in seno al Comitato di partecipazione sono stabiliti da apposito regolamento che deve essere approvato dall'Ente gestore, previa consultazione delle singole componenti del Centro stesso.
Il Comitato di partecipazione esprime pareri e proposte circa: l'elaborazione dei piani formativi del Centro o struttura analoga gli eventuali aggiornamenti o completamenti dei piani di attività e delle attrezzature occorrenti, in correlazione con la programmazione regionale e comprensoriale le iniziative di sperimentazione le iniziative atte a favorire l'orientamento professionale degli allievi le iniziative che favoriscono il recupero degli allievi in difficoltà e quelle relative all'assistenza medico psico-pedagogica".
Il secondo emendamento sostitutivo viene presentato dal Gruppo PCI, e recita: "Gli Enti delegati assicurano il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti delle categorie sociali e degli altri Enti interessati al fine di garantire la corrispondenza dell'azione formativa con le esigenze occupazionali e produttive connesse con l'evoluzione tecnologica ed economica e la mobilità professionale.
Gli Enti delegati garantiscono inoltre a tutti coloro che partecipano alle attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione didattica".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Abbiamo presentato questo emendamento perché eravamo e siamo preoccupati di interpretare fedelmente quanto viene asserito nell'ambito della legge-quadro n. 845, all'art. 3, precisamente alle lettere d) e g).
In effetti qui la legge statale richiama ripetutamente due aspetti che noi riteniamo molto importanti, cioè il controllo sociale e la partecipazione.
Questi devono comunque, a nostro avviso, essere presentati in termini chiaramente distinti. E' vero, nell'ambito dell'emendamento che abbiamo presentato, qualcuno potrebbe osservare che ricalchiamo pressoch fedelmente quanto contenuto, al riguardo, nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 416. Tuttavia proprio perché, sia a livello di opinione pubblica sia a livello di interpretazione, da parte degli stessi operatori nell'ambito delle attività formative, è richiesta un'esplicita formulazione al riguardo, abbiamo ritenuto di chiarire qual è la nostra posizione, cioè: distinguere ciò che è controllo sociale da ci che, a nostro avviso, deve essere la partecipazione in termini responsabili e costruttivi.
Potremmo comunque essere disponibili a ritirare questo emendamento qualora, nella sostanza, il nostro punto di vista fosse accolto dalla Giunta.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Non abbiamo accettato questo emendamento perché riteniamo sia eccessivamente vincolante in una attività così differenziata qual è quella della formazione professionale. D'altra parte nella stesura dell'emendamento del Consigliere Marchiaro una distinzione appare, anche se la partecipazione viene vista in funzione anche del controllo sociale.
Criteri troppo specifici inseriti nella legge potrebbero risultare non aderenti alla realtà molto varia come si può verificare nella formazione professionale.
Sono d'accordo sui criteri che hanno ispirato il vostro emendamento, ma ritengo che questo sia stato accolto nella stesura del Consigliere Marchiaro.



SOLDANO Albertina

Noi possiamo desumere che nella sostanza le nostre preoccupazioni sono state accolte. Pertanto ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Ritirato l'emendamento del Gruppo D.C., pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento del Gruppo PCI. E' accolto.
Si passi alla votazione dell'art. 17.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Innovazione didattica "La Regione, allo scopo di favorire il costante miglioramento dei contenuti tecnico-scientifici e delle metodologie, promuove e sostiene nell'ambito della programmazione annuale, attività didattiche innovative di formazione professionale.
Tali attività sono volte ad agevolare i processi di apprendimento e ad assicurare la razionalità e l'efficacia dell'impiego delle risorse culturali, umane, tecnologiche e finanziarie in rapporto agli obiettivi definiti dagli ordinamenti didattici".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Alternanza di studio e lavoro "La Regione, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui al precedente art. 8, provvede a promuovere, anche avvalendosi delle speciali convenzioni di cui al quinto comma dell'art. 15 della presente legge, iniziative di formazione professionale da attuarsi mediante l'alternanza tra studio e lavoro per tutte le attività previste dalla presente legge.
Le iniziative attuate mediante l'alternanza tra studio e lavoro sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal precedente art.
12.
Il conseguimento dell'attestato di qualifica per i partecipanti è disciplinato dalle stesse modalità, criteri e contenuti di cui agli artt.
12 e 26 della presente legge.
L'organizzazione dell'attività didattica è conseguente agli ordinamenti di cui all'art. 11 della presente legge e tiene conto dei processi di apprendimento sul lavoro conseguenti alle modalità di svolgimento delle diverse iniziative previste dal presente articolo.
Tali iniziative, in particolare, comprendono: a) le attività formative previste dalla legge 1/6/1977, n. 285 e successive modificazioni b) le attività a favore degli apprendisti di cui alla legge 19/1/1955 n. 25 c) i cantieri di lavoro ed i cantieri scuola di cui alla legge 29/4/1949, n. 264".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento.
Aggiungere dopo il punto c): "d) le attività formative specifiche per i lavoratori autonomi mediante il riconoscimento della bottega-scuola dell'azienda agraria-scuola, dell'azienda commerciale-scuola, da regolamentarsi con apposita normativa regionale".
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Nel contesto dell'articolo viene citato il principio dell'alternanza ma ci si rende conto che esso è assai restrittivo perché verrebbe per essere introdotto solo nei confronti dei lavoratori dipendenti. Con il nostro emendamento chiediamo che questo sia reso possibile anche alla restante schiera dei lavoratori autonomi che vanno dai coltivatori diretti agli artigiani, ai commercianti. Se la formazione professionale sino ad oggi ha lasciato molto a desiderare è perché più di una volta si è limitata a fare del nozionismo e per giunta assai astratto. Il consentire di passare dall'aspetto nozionistico alla sperimentazione pratica, attraverso l'applicazione vera e propria sul lavoro, la consideriamo una cosa ottima.
Con questo spirito e con questi intendimenti abbiamo presentato l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

La Giunta non accetta questo emendamento. Non vogliamo escludere che con provvedimenti legislativi successivi questo criterio, che ora abbiamo voluto riservare all'artigianato di qualità, possa essere esteso a altri settori.
La Giunta si impegna ad esaminare ulteriormente questa questione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto. Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Iniziative di formazione per i lavoratori autonomi "I piani pluriennali ed i programmi annuali delle attività di formazione professionale tengono conto, nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa.
Le attività formative a favore degli agricoltori sono organizzate, con riferimento alla durata ed al periodo di attuazione delle attività medesime, in conformità delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti.
Primo emendamento: al primo comma, dopo le parole "tengono conto" aggiungere: "ai sensi dell'art. 4 - lettera c) - della legge 21/12/1978 n.
845".
Secondo emendamento: sostituire il comma con il seguente: "Ai sensi dell'art. 4 lettera c) della legge 21/12/1978, n. 845, le attività di formazione professionale tengono conto dell'atipicità della formazione professionale nel settore agricolo, con particolare riferimento alla durata dei corsi e al periodo di attuazione dei medesimi, in relazione a specifici bisogni formativi legati sia alla stagionalità dei cicli produttivi e alla natura caratteristica della gestione dell'impresa, sia alla partecipazione alle attività formative di soggetti in prevalenza già inseriti nell'attività.
Analogamente, al fine di valorizzare il lavoro artigiano e le iniziative turistiche, quali espressioni culturali ed artistiche delle tradizioni locali, particolari esigenze sono tenute presenti nella formulazione dei programmi pluriennali ed annuali concernenti attività formative nel settore artigiano e in quello turistico-commerciale.
Per la formulazione dei criteri e per la progettazione e l'attuazione delle attività di formazione professionale di cui ai precedenti commi, la Regione e gli Enti delegati operano di intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Siccome la Giunta ha accolto la nostra proposta di emendamento al primo comma, riteniamo ora opportuno ritirare questo emendamento che avevamo, in un primo tempo, presentato ai fini di un maggiore approfondimento del complesso problema. Ci rendiamo conto che è opportuno rendere più agile l'enunciato. Rinunciamo comunque, in questo momento, a esplicare concetti che sono già stati espressi in precedenza, anche perché il riferimento all'art. 4, lettera c), della legge-quadro 845, in sintesi, richiama l'osservanza di specifici bisogni formativi nel settore del lavoro autonomo, con specifico riferimento all'agricoltura.



PRESIDENTE

Il secondo emendamento D.C. è ritirato.
Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Norme per la formazione degli operatori sanitari "Le attività rivolte alla formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari non medici sono disciplinate dalla presente legge nel quadro della normativa statale vigente in materia.
La Regione, con apposito provvedimento deliberativo e nel quadro delle procedure di riordino, di cui al precedente art. 14, autorizza l'istituzione delle scuole di formazione e dei corsi di specializzazione per il personale sanitario non medico, ne approva lo Statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo di allievi da ammettere.
La Regione promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale.
Le attività di tirocinio previste dai programmi delle scuole e corsi di cui al comma precedente sono regolate, nell'ambito della legislazione statale e delle norme contrattuali, da apposite convenzioni tra gli Enti ed istituzioni interessati sulla base di un modello di convenzione-tipo predisposto dalla Giunta regionale.
A favore degli allievi che partecipano all'attività di cui al comma precedente può essere disposta, con provvedimento della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, l'erogazione di una speciale indennità di tirocinio.
Al personale impegnato nelle attività di formazione degli operatori sanitari, socio-assistenziali ed aducativi non si applicano le disposizioni previste dai successivi art. 32, 33 e 34, fino all'entrata in vigore della normativa organica di cui all'art. 31 della presente legge".
Viene presentato il seguente emendamento dal Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo. Alla fine del quarto comma, dopo le parole "Giunta regionale" aggiungere: "e approvato dal Consiglio regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Chiede la parola la signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Si prevede l'erogazione di una speciale indennità di tirocinio. Non abbiamo presentato un emendamento a questo proposito perché l'indennità di tirocinio di fatto esiste e ci rendiamo conto che non è possibile togliere qualche cosa che già esiste. Quando siamo intervenuti sulla circolare dell'Assessorato alla sanità che istituiva i nuovi corsi e con essi l'indennità, rilevavamo che si dava inizio ad un trattamento speciale che non può essere e non deve essere esteso a tutti. Oggi siamo costretti a recepirlo in una legge creando disparità tra le norme per la formazione degli operatori sanitari e le norme per gli operatori di altri settori.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - La formazione professionale degli apprendisti "La Giunta regionale prende accordi e stipula convenzioni con categorie ed imprese allo scopo di agevolare gli apprendisti che intendono partecipare a periodi di studio alternati a periodi di lavoro, volti al conseguimento di un attestato di qualifica.
Nell'ambito degli accordi di cui al comma precedente, la Regione pu disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.
La Regione promuove iniziative atte a valorizzare i prodotti dell'artigianato quale espressione culturale ed artistica delle tradizioni locali e, a tal fine, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, possono essere istituiti presso laboratori artigiani corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l'apprendimento del mestiere.
La Giunta regionale stipula con gli Istituti assicuratori apposite convenzioni per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani".
Viene presentato il seguente emendamento dal Gruppo PSDI.
Emendamento aggiuntivo. Dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma quarto bis: "La Regione contribuisce alle spese per l'acquisto del materiale d'uso non riciclabile occorrente per lo svolgimento di tali corsi".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Ho sentito fare questa richiesta in parecchie riunioni di artigiani.
Alcuni tipi di materiale rappresentano una remora all'affidamento di lavori ad apprendisti e quindi in pratica allo svolgimento di questi corsi. Mi rendo conto di una certa difficoltà di controllo su quello che è consumato e non è riciclabile d'altra parte la mia proposta chiede che la Regione contribuisca alle spese.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore competente.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

La Giunta non approva questo emendamento sia per le osservazioni fatte dal Consigliere Vera sia perché è difficile individuare il materiale. I costi per la Regione potrebbero essere tali da non essere più sopportati.
Riteniamo che questa dizione generale non sia accettabile in una legge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Gruppo PSDI, alzi la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Attività di formazione per invalidi e menomati "La Regione favorisce la partecipazione degli invalidi e dei menomati alle attività di formazione professionale.
Le iniziative di cui al primo comma, intese a valorizzare le effettive potenzialità di apprendimento dei soggetti, sono finalizzate all'inserimento al lavoro e raccordate con i servizi sociali territoriali allo scopo di assicurare organicità degli interventi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri.
L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Attività per allievi privi dell'obbligo scolastico e rientri scolastici "Gli Enti delegati, d'intesa con la Regione, promuovono a favore degli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico attività didattiche integrative dei programmi di formazione professionale, da attuarsi a cura della competente autorità scolastica e finalizzate al conseguimento del titolo medesimo.
Le attività di cui al comma precedente hanno lo scopo di assicurare a tutti gli allievi parità nei livelli culturali di ingresso per la frequenza dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 12, secondo comma lettera a), della presente legge.
La Regione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso opportuni contatti con le autorità scolastiche, l'eventuale rientro nei processi scolastici di giovani che già abbiano acquisito un'esperienza lavorativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri.
L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Autorizzazioni e revoche "La Regione, nell'ambito delle procedure di approvazione del programma annuale, provvede ad autorizzare l'istituzione di attività formative finalizzate al conseguimento di attestati di qualifica o diplomi rilasciati, per quanto di propria competenza, ai sensi delle vigenti norme regionali e statali.
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono subordinate all'accertamento delle effettive possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e relativi ordinamenti didattici.
La Giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la Commissione consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno le condizioni per il normale funzionamento delle attività formative.
In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli allievi il regolare completamento del ciclo formativo".
Vengono presentati numerosi emendamenti.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo PSDI: "sentita la Commissione regionale per la formazione professionale e la Commissione consiliare competente...".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Emendamenti presentati dal Gruppo D.C.
Al primo comma, seconda riga, dopo la parola "autorizzare" aggiungere "o a riconoscere" e sopprimere le parole "l'istituzione di".
Al secondo comma dopo la parola "autorizzazioni" aggiungere "e i riconoscimenti".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Devo segnalare i dubbi e le perplessità che si sono verificate nell'ambito della discussione in Commissione su questo punto, tenendo conto della situazione esistente e, in modo specifico, delle attività della formazione professionale già esistenti. Verificata la validità di tali istituzioni, riteniamo che debbano essere riconosciute a tutti gli effetti e analogamente che debba essere garantita la possibilità di istituzione successiva da parte di altri Enti privati tendenti, a loro volta, a ottenere il riconoscimento, in analogia con quanto è avvenuto e avviene nell'ambito dei regolamenti della scuola statale e della scuola non statale, al fine specifico di assicurare il regolare rilascio degli attestati di qualifica. Mi permetto inoltre di segnalare che l'articolo 25 dovrebbe essere messo in correlazione con quanto viene previsto al successivo art. 36, dove si tratta delle scuole per il personale paramedico. In effetti, il problema è complesso; però riteniamo che non sia opportuno azzerare tutto l'esistente, regolarmente riconosciuto dallo Stato, per nuovamente istituire; piuttosto occorre verificare ciò che vale per assicurare una garanzia di continuità di questa attività formativa.
Questi problemi sono stati approfonditi in Commissione e nel successivo dibattito in aula, allorché si esaminò e poi si varò la legge regionale del 4/10/1978, relativa alla presa d'atto per le scuole libere a indirizzo professionale. Per salvaguardare i diritti degli utenti, riteniamo opportuno e doveroso considerare l'istituzione del riconoscimento da parte della Regione, previa verifica di tutte le condizioni e dei requisiti necessari.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Abbiamo previsto la presa d'atto secondo criteri previsti dalla legge statale. Non riteniamo invece opportuno ammettere agli esami i privatisti perché, come il Gruppo democristiano sa, la formazione professionale è un campo molto specifico in cui l'esame finale ha una rilevanza piuttosto limitata. Riteniamo di non accettare queste osservazioni né per l'art. 25 né per l'art. 36 anche perché, per quanto riguarda il personale socio sanitario, è ovvio che la Regione deve verificare le condizioni di ammissibilità, azzerare la situazione per l'anno successivo e riprendere sulla base del riconoscimento di un'autorizzazione che garantisce la validità del titolo.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
La Giunta regionale presenta un nuovo emendamento al primo comma: sopprimere le parole "l'istituzione di" e sostituire con "le attività".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici "Al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica o diploma, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità degli ordinamenti didattici.
Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale e composte da: il Presidente designato dall'Assessore regionale competente un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
La Commissione è regolarmente costituita quando siano presenti il Presidente ed almeno due membri.
Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 21/12/1978 n. 845.
L'attestato è firmato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
Le Commissioni esaminatrici dei corsi per gli operatori sanitari non medici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale e sono composte secondo le specifiche disposizioni legislative statali; laddove è previsto un rappresentante del Ministero della sanità o del Medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla sanità.
Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria associazioni o Enti interessati.
Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
Per qualifiche che richiedono conoscenze o addestramento di particolare impegno possono essere richieste prove intermedie".
Vengono presentati numerosi emendamenti. Emendamento presentato dal Gruppo PSDI: dopo il primo comma aggiungere il seguente: "a tali prove sono ammessi allievi che abbiano seguito attività libere di formazione professionale, purché tali attività risultino corrispondenti ai programmi in base ai quali le prove si svolgono".
Emendamento aggiuntivo al secondo comma ultimo punto, presentato dal Gruppo PSDI: "un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi, sentiti i rappresentanti degli allievi".
Emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo PRI: "La Commissione è regolarmente costituita quando siano presenti il Presidente ed almeno tre membri".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Uno degli aspetti più negativi di questa legge è l'impossibilità a partecipare alle prove d'esame per coloro che abbiano liberamente provveduto a darsi una formazione professionale uguale a quella che hanno coloro che hanno seguito i corsi. Si introduce in questo modo una discriminazione, che non trova riscontro nell'ordinamento scolastico italiano, tra coloro che hanno seguito i corsi e coloro che non li hanno seguiti, ma che hanno ottenuto la stessa formazione. Il che non sarebbe grave se non si desse all'attestato valore per partecipare a pubblici concorsi.
Il secondo emendamento, è stato presentato in quanto risulta che in parecchie scuole è stata introdotta una norma secondo cui il rappresentante del personale didattico viene nominato, sentiti i rappresentanti degli allievi, ovviamente ove questi esistano.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

In ordine al primo emendamento, ho già detto quali sono i criteri che presiedono a queste decisioni. In ordine al secondo, è probabile che informalmente la cosa possa essere fatta, però è difficile inserire questo criterio nella legge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento del Gruppo PSDI alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento del Gruppo PSDI alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento del Gruppo PRI alzi la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri.
L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Diritti dei frequentanti le attività formative "La Regione contribuisce e rende effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze ed agevolazioni, da stabilire con appositi provvedimenti.
La Regione interviene a favore dei frequentanti le attività di formazione professionale previste dai piani annuali con dotazioni di materiale didattico d'uso corrente anche individuale.
Gli allievi dei corsi di cui alla lettera a), secondo comma, del precedente art. 12, oltre a quanto previsto dalla legge 21/12/1978, n. 845 hanno diritto alle prestazioni previste dalla normativa vigente per gli studenti della scuola secondaria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri.
L'art. 27 è approvato.
Art. 28 - Orientamento professionale "Gli Enti delegati, d'intesa con la Regione, per l'attuazione dei piani pluriennali ed in relazione alle finalità della presente legge, promuovono le attività di orientamento professionale presso le Comunità locali, negli ambienti di lavoro e nelle scuole, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 21/12/1978, n. 845.
La Giunta regionale provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione degli elementi conoscitivi in ordine: a) alle dinamiche dell'occupazione b) all'evoluzione dei contenuti delle professioni in relazione all'organizzazione del lavoro c) all'ordinamento scolastico d) all'ubicazione delle scuole e delle attività di formazione professionale sul territorio regionale e) alla scolarità f) alle propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani g) alle propensioni e scelte delle donne per l'inserimento in attività lavorative nuove.
Allo scopo di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento professionale di cui al presente articolo con le attività di orientamento scolastico, la Giunta regionale prende opportuni accordi con le competenti autorità scolastiche.
Gli Enti delegati adottano apposite iniziative nei confronti dei consigli scolastici distrettuali, al fine di conoscerne le indicazioni programmatiche in materia di orientamento professionale".
Vengono presentati i seguenti emendamenti dal Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo: al primo comma, dopo la parola "pluriennali" aggiungere: "e dei programmi annuali".
Emendamento sostitutivo, sempre dal Gruppo D.C.: dopo la parola "programmatiche" sostituire "in materia di orientamento professionale" con: "e altresì garantire lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale".
Emendamento aggiuntivo dal Gruppo PSDI: "dei piani pluriennali e dei programmi annuali...".
La parola alla dottoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Tale emendamento si collega direttamente con quanto viene sancito nell'ambito della legge-quadro n. 845, al punto "n" dell'art. 3. Sappiamo che la materia è piuttosto controversa, in quanto si corre il rischio di continuare ad operare nella divaricazione, che risale ad alcuni anni fa tra orientamento scolastico e orientamento professionale. Riteniamo invece che sia doveroso garantire lo svolgimento coordinato di tutte le attività di orientamento. Questo dovrebbe essere sostanzialmente orientamento "educativo e formativo", al di là della classificazione tra "scolastico" e "professionale" che può tornare a danno dell'utente, il quale è invece un soggetto unitario. In questo senso, abbiamo presentato l'emendamento.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Condividiamo la preoccupazione dei Consiglieri della D.C. tanto è vero che nel comma precedente abbiamo inserito "coordinato dalle attività di orientamento professionale". Mi pare che il Gruppo D.C. in Commissione avesse espresso l'intenzione di ritirare questo emendamento.



SOLDANO Albertina

Non avevo ancora riletto il penultimo comma. Chiedo scusa; comunque ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Il secondo emendamento D.C. è stato ritirato.
Chi approva l'emendamento del Gruppo PSDI alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione dell'art. 28.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 44 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 28 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Art. 29 - Presa d'atto di attività formative libere e attestati di frequenza e profitto "Le attività formative organizzate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845, possono ottenere la 'presa d'atto' con apposita deliberazione della Giunta regionale.
I soggetti di cui al primo comma devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: a) disporre di locali adatti e salubri secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici b) disporre dei necessari mezzi tecnici e didattici c) assegnare gli incarichi di direzione ed insegnamento a persone in possesso di requisiti professionali e didattici corrispondenti a quelli previsti per l'iscrizione alle graduatorie per le scuole statali o a quelle regionali per la formazione professionale d) applicare al personale dipendente a tempo indeterminato il contratto nazionale di categoria.
Qualora si tratti di soggetti privi di personalità giuridica propria le persone fisiche che ne abbiano la responsabilità giuridica devono documentare di essere maggiorenni o autorizzati dal tribunale all'esercizio d'impresa, cittadini italiani e di non aver subito condanne penali tali da pregiudicare l'accesso all'impiego statale.
La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento le modalità di presentazione delle domande e dispone opportuni controlli tesi ad accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.
La 'presa d'atto' ha efficacia annuale e può essere revocata o sospesa qualora si rilevi l'assenza di uno dei requisiti indicati al precedente secondo comma.
L'Amministrazione regionale si riserva di controllare in ogni momento la conformità dell'attività svolta ai requisiti richiesti dalla presente legge.
A coloro che frequentano le attività formative che abbiano ottenuto la 'presa d'atto' ai sensi del presente articolo, viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto su modello predisposto dall'Amministrazione regionale.
Tali attestati non hanno validità giuridica agli effetti di cui all'art. 14 della legge statale 21/12/1978, n. 845".
Il Consigliere Vera presenta il seguente emendamento soppressivo: "la presa d'atto può essere revocata..." eliminando "ha efficacia annuale e".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Mi pare che si voglia pretendere troppo dopo che si richiedono molte condizioni ai soggetti di cui al primo comma (si richiede di disporre di locali adatti e dei necessari mezzi tecnici, di assegnare incarichi di direzione e insegnamento, ecc.) che la presa d'atto abbia soltanto una efficacia annuale. Si tenga conto che con questi corsi, dotati della presa d'atto, anche in forza della repulsione da parte della Giunta dell'emendamento che ho presentato all'articolo sulle prove d'esame, non si può neanche partecipare alle prove d'esame e, alla fine si consegue soltanto un attestato di frequenza e profitto, che è cosa diversa da quella prevista dalla legge. Quindi pretendere che di anno in anno questi siano affidati non dico all'arbitrio della Giunta, ma magari di qualche funzionario che può concedere o negare la presa d'atto, mi pare particolarmente grave.
Ritengo sia sufficiente stabilire che la presa d'atto può essere revocata quando vengono meno certe condizioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Questo articolo costituisce uno sveltimento delle procedure. Vorrei chiarire che non si tratta di arbitrio dell'Assessore e dei funzionari, ma della ricognizione di fatti oggettivi, cioè quando ci siano le condizioni è obbligo di rilasciare la presa d'atto.
Inoltre la presa d'atto si ha per i corsi e non per le scuole. E' molto più semplice poi, anche dal punto di vista del controllo che infastidisce anche se non fatto in termini vessatori le singole scuole, presentare di anno in anno i corsi; la Giunta o i funzionari controllano soltanto quelli nuovi; il controllo sugli altri può essere puramente per campione o occasionale.
L'onere per le imprese è minimo perché si tratta di presentare l'elenco dei corsi il che comporta la battitura a macchina di due cartelle.



PRESIDENTE

Chiede la parola la professoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Mi permetto di aggiungere alle argomentazioni espresse dal Consigliere Vera un motivo di maggior perplessità, in correlazione con lo spirito informatore della legge regionale varata dal Consiglio il 4 ottobre 1978 concernente le scuole libere a carattere professionale. L'Assessore, in questo momento, ha parlato di corsi, però - non dimentichiamo - lo spirito informatore della legge regionale citata riguarda le scuole in generale.
Non è il caso, forse, di scendere ora nei particolari; però non vorrei che la proposta dell'Assessore creasse ulteriori confusioni o equivoci, in futuro.
Quindi condividiamo l'atteggiamento del collega Vera.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
E' respinto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri.
L'art. 29 è approvato.
Art. 30 - Norme per l'accesso al Fondo Sociale Europeo "La Regione presenta per il tramite del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, ai competenti organi della Comunità Economica Europea progetti di formazione professionale finalizzati a specifiche occasioni di impiego e ne autorizza la presentazione da parte degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 71/66 CEE e successive modificazioni.
La presentazione dei progetti di cui al comma precedente può essere autorizzata qualora gli stessi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge e compatibili con i limiti massimi indicati annualmente dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente disciplina con apposito provvedimento i criteri e le procedure per le domande di autorizzazione di cui ai commi precedenti, i requisiti e le modalità di attuazione delle iniziative, l'erogazione di eventuali finanziamenti integrativi a carico del bilancio regionale o mediante l'utilizzo del fondo di rotazione di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21/12/1978, n. 845".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri.
L'art. 30 è approvato.
Titolo VI - Personale della formazione professionale Art. 31 - Condizioni economiche e normative - "Il personale espressamente assunto ed attualmente addetto allo svolgimento di attività di formazione professionale e che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia dipendente di ruolo o a tempo indeterminato di istituzioni pubbliche o gestite da Enti pubblici di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), della legge 21/12/1978, n. 845, è attribuito, secondo le modalità di cui al precedente art. 14, agli Enti delegati.
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di primo inquadramento nei ruoli degli Enti delegati e di recepimento dell'accordo sindacale di cui all'art. 9 della legge 21/12/1978, n. 845.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente il trattamento economico e giuridico del personale attribuito agli Enti delegati è quello attualmente in vigore nella formazione professionale.
Altro personale, inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello di cui al comma precedente, mantiene, fino all'entrata in vigore della legge di cui al secondo comma, il trattamento economico e giuridico in atto e viene posto alle dipendenze funzionali degli Enti delegati mediante il comando.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli Enti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21/12/1978 n. 845, è regolato dal contratto nazionale di categoria degli Enti terzi della formazione professionale.
Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, oltre al personale di cui ai commi precedenti, le istituzioni pubbliche e private possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza, il cui trattamento economico e normativo è regolato sulla base di criteri indicati dall'Assessorato regionale competente.
Allo scopo di assicurare la presenza, nelle attività di formazione, di specifiche competenze professionali, la Regione, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo art. 34, può autorizzare l'inserimento nell'organico degli Enti e delle istituzioni pubbliche e private di figure professionali non previste dal contratto nazionale di categoria e necessarie all'attuazione dei programmi e dei piani.
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è definito da appositi provvedimenti adottati dalla Regione in ottemperanza di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli Enti interessati".
Vengono presentati i seguenti emendamenti dal Gruppo D.C.
Primo emendamento. Sostituire il primo comma con: "Ai sensi degli art.
5 e 9 della legge 21/12/1978, n. 845, il personale di ruolo presso gli Enti ed istituzioni pubbliche di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a) della stessa legge e addetto alle attività di formazione professionale viene collocato in appositi ruoli regionali".
Secondo emendamento. Sostituire il secondo comma con: "Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale di cui all'art. 9 della citata legge n. 845".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Primo emendamento, al primo comma. Ci risulta incomprensibile e non giustificata la dizione del testo in esame. Il nostro emendamento è inteso né più né meno, a dare corso a quanto previsto nel secondo comma dell'art.
9 della legge-quadro sulla formazione professionale che recita: "Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative, di cui all'art. 3, secondo comma, il personale di ruolo, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, addetto alle attività di formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali".
Questo era un adempimento che doveva già essere effettuato ope legis senza la necessità di una specificazione eventuale in legge regionale.
Il testo della Giunta contempla soltanto il personale "espressamente assunto ed attualmente addetto allo svolgimento dell'attività di formazione professionale". Non comprendiamo questa limitazione. Che cosa vuole ottenere? Non credo che si possa invocare il principio del rispetto delle autonomie locali per cui non si vuole interferire e creare dei problemi.
Comunque, se si approva un dettato diverso dalla legge, si finisce per interferire, con una posizione arbitraria della Regione, nelle autonomie degli Enti che devono procedere all'iscrizione all'albo regionale. Questa norma lede in sostanza i diritti dei lavoratori e dà luogo ad un contenzioso senza fine; qualunque lavoratore che si trovi nella condizione prevista dal secondo comma dell'art. 9 può ricorrere, quindi, tutti coloro che verranno esclusi dall'iscrizione al ruolo regionale per le restrizioni contenute nell'art. 31, così come è proposto dalla maggioranza, saranno legittimati a ricorrere agli organi competenti per avere garantiti i loro diritti.
Semmai il problema è un altro: vedere come, naturalmente attraverso ad un accordo sindacale, sia possibile garantire una possibilità di opzionalità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Vorrei motivare la causa del nostro parere contrario all'emendamento presentato dal Gruppo D.C. Non riteniamo che il richiamo insistente alla legittimità che è stato fatto sia comunque così pacifico; in ogni caso riteniamo che debba essere interpretato diversamente.
Vi sono pareri di autorevoli giuristi i quali ritengono che il comma della legge in questione si applica, come è scritto nell'articolo: "in attesa della legge di delega regionale". Non vi è dubbio che, per il modo con cui gli artt. 13 e 14 sono stati approvati dal Consiglio regionale, la legge si configura come legge di delega, quindi ho qualche dubbio che quel comma possa essere richiamato.
La seconda questione, sulla quale sarei meno sicuro di quanti ho sentito in aula, riguarda la legge nazionale, che non dice chi l'applica e chi definisce l'immissione in questi ruoli.
Continuiamo ad avere rinvii dal Commissario di Governo di leggi, perch si ritengono invasive dell'autonomia degli Enti. Orbene, il personale che non risulti già essere esplicitamente facente parte della formazione professionale risulterà in qualche misura personale dipendente da altri Enti non strettamente di formazione professionale, ad esempio, dalla Provincia o dal Comune. Un articolo di legge regionale di questo genere porterebbe a sottrarre all'Ente, senza un atto volontario dell'Ente, questo personale e a passarlo ad un altro tipo di inquadramento. Quindi, non sarei così sicuro che esiste una corrispondenza fra l'emendamento presentato dal Gruppo D.C. e il testo della legge nazionale.
La seconda questione è più di merito. Riteniamo che la contrattazione sindacale debba essere data nelle sedi proprie; quindi negli Enti da cui il personale dipende dovrà esservi la discussione; spetterà alle delibere di inquadramento degli Enti, in rapporto con le Organizzazioni sindacali, in sede locale, quindi, sulla base di una valutazione non generale ed astratta, ma specifica e concreta, di decidere queste modalità.
Sarebbe quindi molto grave che noi sancissimo il principio che con legge regionale togliamo alle deliberazioni del Consiglio comunale, dei Consiglio degli Enti pubblici, dei Consigli provinciali o di altri Enti che hanno una volontà autonoma, la possibilità di effettuare queste operazioni.
Riteniamo che, negli anni passati e ancora nella situazione attuale, si sia proceduto troppo pesantemente a mutazioni di funzioni del personale o a inserimenti in ruoli di grande rilievo del personale attraverso meccanismi automatici, di ope legis, di riconoscimento sempre molto difficile di mansioni, funzioni o capacità svolte, e che troppo poco ci si sia avvalsi dello strumento fondamentale della pubblica amministrazione che è, e rimane, il concorso pubblico sia pure con qualche riserva per gli interni certamente deve essere un atto dell'amministrazione, in rapporto con le organizzazioni sindacali e il pubblico concorso, che inserisce e definisce le condizioni e i rapporti soprattutto per i livelli più alti.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

La Giunta respinge gli emendamenti.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Il Gruppo D.C. presenta ancora un emendamento sostitutivo al penultimo comma: dopo "l'inserimento", sostituire "sull'organico" con "nelle previsioni di spesa, finanziate dalla Regione".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Comprendiamo le preoccupazioni per cui nel testo di legge è presente questo istituto "un po' strano", di definizione di figure professionali con la relativa regolazione della parte normativa e retributiva, fuori da una contrattazione vera e propria e fuori legge o deliberazioni degli Enti interessati. Quello che non potremmo accettare, d'altra parte la Giunta è consenziente, è che si dica che l'inserimento di queste figure relative a specifiche competenze professionali possa essere autorizzato dalla Regione nell'organico degli Enti e delle istituzioni pubbliche e private.
Proponiamo questo emendamento, che potrebbe essere formalizzato in modo diverso purché esprima questo concetto. Comunque, pur comprendendo e condividendo le esigenze che si vorrebbero soddisfatte, rimaniamo molto perplessi sulla procedura.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Non è una imposizione, ma è solo un'autorizzazione, cioè, quando gli Enti ne facciano richiesta può essere autorizzato l'inserimento in organico, quindi la Regione autorizza, ma non si sovrappone ad un Ente. Gli Enti sono liberi di formare l'organico come credono, la Regione è libera di non pagarli; in questo caso li autorizza espressamente perché si tratta di figure particolari non previste neppure dai contratti.
Propongo un emendamento: dopo la parola "organico" inserire le parole: "ai fini delle previsioni di spesa finanziate dalla Regione".



PRESIDENTE

L'emendamento della D.C. è ritirato.
Chi è favorevole al nuovo emendamento presentato dall'Assessore Fiorini, alzi la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 31 è approvato.
Art. 32 - Formazione ed aggiornamento del personale "La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale ed il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica. In un quadro di formazione permanente gli Enti delegati d'intesa con la Regione, nell'ambito dei piani pluriennali e dei programmi annuali, predispongono organici interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nelle attività formative.
Allo scopo di favorire un continuo scambio di idee ed esperienze tra la formazione professionale, i settori produttivi ed il mondo della scienza e della cultura, gli Enti delegati si avvalgono del concorso di istituzioni culturali e scientifiche, imprese, Enti di formazione ed esperti.
La Regione adotta gli opportuni provvedimenti per coordinare le attività di aggiornamento svolte dagli Enti delegati o convenzionati e per favorire la partecipazione del personale della formazione professionale agli interventi di cui al presente articolo".
Vengono presentati i seguenti emendamenti dal Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo (al primo emendamento aggiuntivo) al secondo comma, dopo "annuali" aggiungere "rispettando la presenza delle diverse proposte formative previste dalla programmazione e secondo le procedure previste dall'art. 7 della presente legge".
Secondo emendamento aggiuntivo. Dopo il secondo comma inserire: "La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale avviene attraverso iniziative dirette della Regione o degli Enti delegati o tramite convenzioni con le Università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli Enti di formazione di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845".
Terzo emendamento aggiuntivo. Al quarto comma, dopo "attività" aggiungere "di formazione, di riqualificazione e di".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Primo emendamento aggiuntivo. Proponiamo che siano precisate due cose una è già contenuta nel punto h) dell'art. 4 della legge 845; è il punto relativo alla formazione e all'aggiornamento del personale, il testo recita: "... la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale nella Regione rispettando la presenza delle diverse proposte formative". Riteniamo che ripeterlo in questo punto sia quanto mai opportuno. Nel medesimo emendamento aggiungiamo: "secondo le procedure previste dall'art. 7 della presente legge". Non vorremmo che per quello che riguarda la formazione del personale si usassero delle procedure completamente diverse non sapendo come si inseriranno nel contesto dell'azione, della Giunta e dei Comprensori.
Proponiamo inoltre di inserire, dopo il secondo comma, un testo che definisca coloro che attuano i piani e i programmi che vengono approvati dalla Regione. Il comma ripete nella sostanza quello che la legge recita all'art. 4 punto h) cioè, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale avviene attraverso iniziative dirette della Regione o tramite convenzioni con le Università, o le altre Istituzioni scientifiche, di ricerca, pubbliche o private, e gli Enti di formazione, di cui all'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845.
L'emendamento al quarto comma non è che per completamento con quanto viene detto in altri punti dell'articolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

La Giunta respinge il primo emendamento D.C. Propone però di aggiungere, in fondo al comma, le parole: "rispettando la presenza delle diverse proposte formative".
Gli altri due emendamenti sono accettati.



CONTI Domenico

Manteniamo la nostra formulazione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' accolto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C. alzi la mano.
E' accolto.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dall'Assessore Fiorini alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri.
L'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Albo professionale "Il personale addetto alla formazione professionale è iscritto in un apposito albo regionale.
I criteri di iscrizione all'albo saranno precisati con successivo provvedimento normativo.
L'albo viene conservato ed aggiornato presso l'Assessorato regionale competente.
L'iscrizione è gratuita".
Il Gruppo D.C. propone di aggiungere al secondo comma, dopo la parola "normativo" le parole "del Consiglio regionale".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 33 è approvato.
Art. 34 - Commissione paritetica per la mobilità e le assunzioni "E' costituita presso l'Assessorato regionale competente la Commissione paritetica per la mobilita e le assunzioni.
La Commissione, nominata annualmente entro il 30 maggio con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da: l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede i rappresentanti degli Enti delegati in numero non superiore a sei i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21/12/1978, n. 845, di maggior rilevanza regionale i rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario designato dall'Assessore competente.
La Commissione assolve agli adempimenti di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge 21/12/1978, n. 845 e alle disposizioni contenute nel vigente contratto nazionale di categoria".
Chiede la parola il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Vorrei soltanto conoscere il testo degli emendamenti dal momento che non sempre partecipo alle riunioni di Gruppo. Partecipo comunque alle riunioni di Consiglio dove i Consiglieri devono essere messi a conoscenza del tutto, indipendentemente da quello che viene deciso dal Gruppo. Questo è ancora un principio che ha da valere: se non ha da valere è un altro discorso e i Consiglieri vengono in aula a scaldare le sedie una volta ogni tanto.



PRESIDENTE

E' necessario accordarsi sui tempi di lavoro. Il regolamento è molto preciso e dà ragione a lei. L'unica obiezione che avanzo è che questa è la terza o la quarta volta che il Consiglio si riunisce su questa legge e si presume che gli emendamenti siano sufficientemente conosciuti.
Se però non sono conosciuti li leggo uno per uno.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C. Nel titolo, dopo la parola "assunzioni" aggiungere: "del personale della formazione professionale".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C. Al primo comma, dopo la parola "paritetica" aggiungere la parola "consultiva".
Chi approva alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento soppressivo presentato dal Gruppo D.C. All'ultimo comma sopprimere le parole "agli adempimenti di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge 21/12/1978, n. 845 e".
Chi approva alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C. All'ultimo comma dopo la parola "categoria" aggiungere: "per i dipendenti degli Enti privati che svolgono attività di formazione professionale".
Chi approva alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento integrativo presentato dal Gruppo D.C. Al secondo comma punto 3, dopo le parole "i rappresentanti" aggiungere le parole "designati dagli".
Chi approva alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento integrativo presentato dal Gruppo D.C. Al secondo comma dopo "maggior rilevanza regionale" aggiungere "compresi gli Enti firmatari del contratto nazionale di categoria".
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 34 è approvato.
Titolo VII - Finanziamenti e norme transitorie Art. 35 - Finanziamenti "Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1980 appositi capitoli rispettivamente denominati: 'Spese per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento professionale' e 'Spese per gli investimenti nel campo della formazione professionale' il cui stanziamento sarà determinato per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento aggiuntivo: "Gli oneri per le attività di cui all'art. 21 della presente legge sono imputati al fondo sanitario regionale".
Chi approva alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'art. 35 è approvato.
Art. 36 - Norme transitorie "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano pluriennale della formazione professionale e gli ordinamenti didattici.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di delega di cui al precedente art. 14 la gestione delle attività formative pubbliche resta affidata agli Enti che attualmente ne hanno la titolarità.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 14 ed in relazione alla stipula del contratto nazionale di cui all'art. 9 della legge 21/12/1978, n. 845, la Giunta regionale provvede con apposito provvedimento e in accordo con le Organizzazioni sindacali e gli Enti interessati a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 34 della presente legge e a definire le procedure per la mobilità e le assunzioni del personale degli Enti ed istituzioni operanti nella formazione professionale, in continuità con le situazioni esistenti.
Tutte le autorizzazioni per l'istituzione di scuole o corsi per la formazione di operatori sanitari non medici concesse in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge sono revocate.
Le nuove autorizzazioni saranno deliberate dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano formativo per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
In ogni caso sarà consentita la conclusione dell'anno scolastico in corso e di quelli necessari al completamento dei corsi di durata pluriennale".
Il Gruppo D.C. presenta numerosi emendamenti.
Emendamento soppressivo. Al primo comma sopprimere le parole: "e gli ordinamenti didattici".
Emendamento sostitutivo. Sostituire l'intero quarto comma con il seguente: "Per le scuole o corsi di formazione di operatori sanitari non medici istituiti con precedente normativa statale; la Regione, sino all'emanazione della relativa legge-quadro, stabilisce i requisiti dei servizi prestati a norma di quanto previsto dal punto d) dell'art. 4 della legge regionale 8/8/1977, n. 39".
Emendamento soppressivo: l'ultimo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Riteniamo impossibile che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si arrivi alla stesura e all'approvazione degli ordinamenti didattici. Abbiamo altri dubbi esplicitati in un altro emendamento, circa l'approvazione, entro un anno, del piano pluriennale di formazione professionale, quando questo piano va connesso con il piano della programmazione regionale.
L'altro emendamento riguarda la sostituzione del terz'ultimo comma che recita: "tutte le autorizzazioni per l'istituzione di scuole o corsi per la formazione di operatori sanitari non medici concessi in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge sono revocate". Non possiamo accettare una formulazione di questo genere, perché non è accettabile il criterio dell'azzeramento con la revoca indiscriminata di tutte le autorizzazioni che, tra l'altro, sono venute in forza della legge precedente, sia pure con la pretesa di innovazioni radicali, e ciò per i seguenti motivi: 1) la maggioranza non ci ha mai indicato quali sarebbero queste nuove basi per rifare tutto da capo. A questo proposito osserviamo che manca ancora la legge-quadro per la formazione del personale sanitario non medico, legge che pure è prevista nel quadro della riforma sanitaria.
2) E' noto che con il 22 ottobre hanno avuto inizio i corsi sperimentali interessanti 2 mila dipendenti ospedalieri, ripartiti in tre anni (600 allievi all'anno). Detti corsi dovrebbero in forma accelerata (8 mesi) porre gli interessati nel possesso delle cognizioni scolastiche richieste per poter accedere successivamente alle scuole di formazione per infermieri professionali (sono proprio le scuole di questo tipo che si vorrebbero azzerare per rifare tutto da capo in attesa non so di che cosa).
Come pensa la Giunta di far fronte ad una così imponente domanda di formazione? Ciò senza contare i giovani che vorrebbero anch'essi frequentare le scuole infermieristiche. Per questi giovani che cosa si pensa di fare, dato che la Giunta si è impegnata come scelta prioritaria per la qualificazione di un numero così rilevante di personale ospedaliero? Si osservi ancora che questi giovani non possono godere, nell'attesa, di alcun sostegno economico, mentre gli altri sono lavoratori a tutti gli effetti. Perché mettere in crisi le poche scuole infermieristiche che funzionano con un provvedimento tanto astratto e burocratico come quello della revoca indiscriminata dell'autorizzazione precedentemente concessa tra l'altro da autorità statale.
3) Il criterio di azzerare la situazione esistente in base alla motivazione avanzata è per di più ingiusto e punitivo. Tutte le scuole infermieristiche attualmente esistenti vengono coinvolte da una stessa disposizione senza alcuna valutazione di chi vale e funziona e di chi non vale e non funziona. Del resto, se la Giunta vuole revocare le autorizzazioni preesistenti, perché si sceglie proprio questo momento quando fin dal 1972, in virtù del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, la Giunta avrebbe non solo potuto, ma dovuto controllare le scuole infermieristiche esistenti accertandone la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti? Per cui è da presumere al punto attuale, in mancanza di rilievi e conseguenti provvedimenti, che le scuole infermieristiche esistenti abbiano osservato tutte le disposizioni e prestato un servizio conforme a quanto richiesto. Allora non si vede che senso e che funzione abbia la proposta di revoca indiscriminata di tutte le autorizzazioni concesse in precedenza.
C'è ancora un altro punto. Con questa disposizione la maggioranza contraddice se stessa, contraddice a quanto previsto dall'art. 4, punto d) della legge regionale 8 agosto 1977 in materia di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dove non si parla affatto di revoca di autorizzazioni. L'articolo recita in questo modo: "La Regione stabilisce i requisiti dei servizi prestati da Enti o Istituzioni pubbliche o private che rendono possibile il riconoscimento della loro utilità e validità per il coordinamento con le ULS". Il problema è del livello di formazione, non è quello di abolire la scuola.
Tra l'altro, come fa la maggioranza (che ha approvato la modifica all'art. 30, che prevede autorizzazioni per attività, ma non autorizzazioni ad istituire attività) riferirsi a questo punto specifico per revocare addirittura la stessa istituzione? Il senso del nostro emendamento è inteso non a salvare lo stato di fatto, non siamo mai stati per una posizione di questo genere, ma a non procedere in modo indiscriminato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Vorrei solo far rilevare come il richiamo al comma citato dalla legge 39 è quanto meno una cosa discutibile perché richiederebbe che, nella situazione attuale, esista un regime di deleghe effettuate. Al di là della contraddizione, che non può sempre solo essere rinfacciata a noi, perch esiste anche nelle altrui posizioni, di negare da una parte la delega e dall'altra invocare l'utilità in alcuni momenti specifici, nella situazione di fatto e in via di principio, non mi sembra applicabile il comma della legge 39 a una materia che ha un insieme di deroghe e caratteristiche particolari. Esprimo a nome del nostro Gruppo il voto contrario all'emendamento proposto, fermo restando il fatto che ci dovrà essere nel meccanismo di revoca e sostituzione tutta l'accortezza possibile per evitare che questo sia soltanto un sistema discriminatorio. Su questo certamente nessuno di noi si troverebbe d'accordo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Accettiamo il primo emendamento. Non condividiamo l'impostazione data dal Consigliere Conti, tutta improntata ad una ingiustificata diffidenza nei confronti della Giunta. Si tratta di un fatto giuridico per cui l'autorizzazione diventa necessaria per sostituire le competenze dello Stato. Che questo sia stato fatto prima o dopo è discorso diverso. Di conseguenza, anche la soppressione dell'ultimo comma che è ovviamente una conseguenza del ragionamento del Gruppo D.C., viene respinta.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 36.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'art. 36 è approvato.
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Vorrei ricordare un particolare, sul quale eravamo d'accordo in Commissione.
Per ragioni di procedimento logico, occorre scambiare gli artt. 21 e 22 fra di loro. Gli argomenti dovrebbero susseguirsi in questo modo: Art. 19 Alternanza di studio e lavoro - Art. 20 - Iniziative di formazione per i lavoratori autonomi - Art. 21 - La formazione professionale degli apprendisti - Art. 22 - Norme per la formazione degli operatori sanitari.



PRESIDENTE

Mi pare un criterio saggio. La Giunta è d'accordo.



BIANCHI Adriano

Chiederei alla cortesia sua e dei colleghi la sospensione di cinque minuti per una riunione di Gruppo.



PRESIDENTE

D'accordo, la seduta è brevemente sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,50)



PRESIDENTE

Chiede la parola la professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Devo scusare la forzata assenza del Consigliere Bianchi. A nome del Gruppo, dichiaro inoltre che rimangono in noi gravi perplessità, in relazione al comportamento della maggioranza in aula, stamane, e a taluni dubbi che sono stati sostanzialmente confermati durante il dibattito. In particolare, restano, in sede conclusiva, sospesi o indefiniti o trascurati... alcuni aspetti del problema che noi riteniamo qualificanti, e precisamente: quello relativo alle deleghe, quello relativo al personale e in modo specifico, quello relativo alla formazione professionale per i settori del lavoro autonomo. Nutriamo inoltre viva preoccupazione per il modo in cui è interpretata e sarà gestita la legge da parte della Giunta regionale, anche se ribadiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto durante le lunghe ore di seduta della Commissione e successivamente in aula di Consiglio. Dichiariamo pertanto il nostro voto contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

La discussione travagliata di questa legge ci ha confermati nelle valutazioni negative che abbiamo fatto al momento della discussione generale, valutazioni negative che in qualche caso sono peggiorate dall'esito dell'esame degli emendamenti e dal mancato accoglimento di quelli che avevano carattere essenziale. Il difetto di questa legge è nella sua eccessiva astrattezza tanto che si colloca come un'altra legge di principio a fianco della legge quadro dello Stato, per la scarsa interconnessione con gli operatori del mondo del lavoro. E' stata respinta la nostra proposta di inserire nella Commissione le categorie che più sono interessate all'operatività di questa legge. La rigidità è stata dimostrata anche questa mattina nei confronti della possibilità di formazione professionale libera.
Teniamo d'altra parte conto dello sforzo che è stato fatto da parte dell'Assessore e dell'Assessorato per dare una veste legislativa ad una situazione che doveva essere normalizzata. Il nostro voto dovrebbe essere di dissenso, sarà tuttavia di astensione, voto di astensione che va chiaramente individuato come voto dato per questo limitato riconoscimento di un'esigenza di inquadramento legislativo, con tutta la portata negativa che le critiche che ho precedentemente fatto addossano a questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Il testo della legge, già pervenuto in aula ampiamente approvabile, con l'accoglimento di alcuni emendamenti, ha ottenuto un ampio dibattito. Esso è uno strumento essenziale per attuare una politica economica che sappia incidere sulle strutture e sulle modificazioni che sono necessarie per ovviare alle gravi distorsioni che nel passato abbiamo denunciato nel settore dell'istruzione professionale. Ogni forza di opposizione ha legittimamente il compito istituzionale di controllare, stimolare e denunciare la non corretta o partigiana gestione del disposto legislativo.
Credo, però, che in questi quattro anni e mezzo di gestione, da parte delle forze che si riconoscono nella maggioranza, ci sia stata chiarezza, serietà di impostazione, collaborazione e partecipazione tali che, se ci saranno necessità di aggiustamenti, di miglioramento, potranno essere recepite. Ad ogni modo credo che la Giunta e le forze che la sostengono, abbiano le carte in regola per gestire una legge.
Il voto è favorevole sia sul disegno di legge sia sul modo con cui, in relazione al passato, potrà essere gestito.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE Aurelia

Signor Presidente, signori Consiglieri, non possiamo che ribadire il nostro giudizio iniziale sulla legge e cioè che è complessivamente filosofeggiante, farraginosa, frutto di una lunga discussione e di un compromesso con le forze della D.C. che (mi sia concessa la sincerità che solitamente ai politici non viene data) ha stupito nella sua dichiarazione di voto, stante che la legge presentata dalla Giunta è stata ampiamente modificata in sede di Commissione, proprio in conseguenza delle richieste del Gruppo democristiano. Le richieste, non sempre sono state migliorative anzi in alcuni casi l'aggiunta di costanti "principi" semmai hanno creato una certa confusione in un disegno che, anche se non lo condividevamo aveva quanto meno una sua linearità e una sua consequenzialità.
Dobbiamo riconoscere che la Giunta in sede di Consiglio ha accettato alcuni nostri emendamenti sia in ordine alla programmazione, quindi al collegamento con la legge sulle procedure, sia in ordine alle norme relative al passaggio delle deleghe ai Comuni. Il nostro Gruppo ha richiesto che le ULS non fossero gli unici punti di riferimento e ci fosse la possibilità di aggregazione. Vorrei ricordare all'Assessore e alla Giunta che i cittadini che hanno frequentato corsi all'estero, o comunque in Paesi aderenti alla CEE, non trovano in questa legge il riconoscimento di tali corsi, sia pure previo esame. Sarà opportuno in seguito eventualmente con altra legge, provvedere a colmare questo vuoto che sarebbe contrario ai principi della CEE, entro la quale noi siamo e vogliamo continuare a stare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il dibattito in aula non ha aggiunto elementi di novità rispetto alla situazione che ci è stata rappresentata a conclusione della discussione generale, pertanto le motivazioni della nostra valutazione contraria restano quelle esposte in questa sede.
La discussione in aula, nelle anticamere e in settori diversi dall'aula del Consiglio, dal punto di vista dei contenuti, non ha portato a risultati migliorativi; semmai è riuscita a peggiorare la forma di questa legge.
Consideriamo che quando una assemblea legislativa non riesce ad esprimersi in linguaggi comprensibili, probabilmente non ha idee chiare. Quando ci battevamo intorno all'orrido art. 4 (probabilmente avremmo dovuto dibatterlo in termini filologici per capirne il significato dei termini) mi veniva da pensare che le dichiarazioni dei diritti degli uomini e dei cittadini che hanno cambiato il mondo sono comprensibili nella seconda elementare anche del giorno attuale. Una legge come la nostra, che tende in definitiva a perseguire dei risultati importanti ma non certamente a cambiare il mondo, non è leggibile neanche da chi è uscito dall'Università anche in epoca più seria dell'attuale.
Va sottolineato l'aspetto politico di questa vicenda.
Quando ho constatato una eccessiva disponibilità della maggioranza a riconoscersi in tesi di altri partiti e ho espresso le mie preoccupazioni per questo fatto, perché evidentemente c'erano collusioni su posizioni che non condividiamo, l'Assessore mi ha richiamato alla necessità, come atto di governo, di fare sintesi. Certo, la sintesi è lo sbocco finale dell'attività politica, ma sulle cose positive non su quelle che sembrano il mezzo per arrivare ad un comportamento diverso delle forze politiche.
Questo comportamento diverso, guarda caso, c'è stato. Così come quando alla fine di una seduta, invitavo l'opposizione a lasciare che la maggioranza esercitasse il proprio diritto di arrivare alla votazione a brevissima scadenza in aula e a non frapporre indugi di sorta, allo stesso modo richiamo, l'opposizione, in particolare quella democristiana, all'esercizio dei suoi diritti.
Quando sull'art. 13 esistevano i numeri per bloccare questa legge, non la si è voluta bloccare, questo vuol dire che al di là del fatto che ognuno vuol fare il proprio dovere, si riconosce che questa legge persegue e consegue certi risultati e allora questi risultati sono accettati anche dalla D.C., altrimenti l'emendamento proposto dalla D.C. sarebbe stato portato in aula e sarebbe stato bocciato, e questa legge si rifarebbe da zero. Quindi non trinceriamoci dietro un voto finale negativo: questa legge alla D.C., per larga parte, va bene. Questo è un motivo di più perché da parte laica si debba essere estremamente prudenti nel valutarla. Forse quell'emendamento sarebbe stato un'occasione per contare, finalmente, quale sia l'attuale maggioranza in quest'aula. Assistiamo a voti di astensione positiva da parte delle opposizioni, mentre sappiamo che sono giacenti sul tavolo del Presidente dei documenti politici che vogliono fare giustizia dei rapporti tra i partiti della maggioranza.
Questi motivi di ordine politico mi inducono a confermare valutazioni negative e a dichiarare voto contrario. Riconosco all'Assessore e alle strutture regionali che hanno seguito questa legge la possibilità di fare di più e meglio, quindi mi auguro che la fase gestionale, certamente lunga e probabilmente produttiva di effetti diversi e superiori a quelli della stessa legge, e quella transitoria che per i tempi lunghi e per i livelli diversi che va ad investire, determinerà una riflessione su molte cose possano essere fasi in cui la collaborazione delle forze politiche, in particolare della mia, possa aiutare la Giunta e l'Assessorato a far sì che questa legge possa spendere il meglio dei risultati positivi che pu spendere.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

Mi limiterò nella mia dichiarazione ad esprimere l'opinione del Partito comunista sulla legge che dobbiamo votare. Credo che altri documenti tra i partiti o altri atti, debbano essere le sedi e i momenti in cui si farà, si giudicherà, un insieme di questioni, quali quelle che il Consigliere Marchini sollevava.
Siccome non si parla in astratto di una maggioranza, ma si parla in concreto di una legge sulla quale i partiti esprimono la loro volontà credo che sulla legge le questioni siano molto semplici. Vi è stato a motivazione della nostra dichiarazione di voto favorevole, la presentazione di tre testi in tempi successivi: il testo del Gruppo repubblicano, prima dell'approvazione della legge nazionale n. 845, il testo presentato dalla Giunta, in un periodo successivo e il testo presentato dalla D.C.
Lo sforzo nel quale ci si è mossi è stato quello di arrivare, proprio in considerazione dell'unitarietà, della generalità della materia e dell'importanza che si convergesse quindi non tanto su un voto, perché è chiaro che la valutazione sulla maggioranza è altra questione, alla realizzazione di un sistema, di una struttura che fosse unitaria ad organizzare le consultazioni in modo tale che tutti potessero contestualmente valutare i provvedimenti. Non si è, ad esempio, anticipato come pure si poteva fare in termini di regolamento su ogni singolo provvedimento, una consultazione separata, o altre manovre che avrebbero davvero già precostituito un meccanismo di conteggio di voti e non un meccanismo di discussione, dissenso, consenso al fine di creare quel sistema unitario.
Giova ancora ricordare che, attraverso l'opera importante dei due partiti della maggioranza, in particolare del Partito comunista, si è riformulato largamente il testo originario della Giunta, il testo originario della D.C. tenendo conto di una serie di suggerimenti nella misura in cui le forze politiche che erano presenti nella discussione hanno fatto valere, hanno fatto pesare.
La dichiarazione di voto favorevole è sostanzialmente centrata sul fatto che il dibattito si è svolto in un modo corretto, pubblico e trasparente; che il dibattito ha visto l'accoglimento sostanziale delle obiezioni venute nelle consultazioni al testo della Giunta e agli altri testi, che ha visto una formulazione unitaria dell'impianto e dell'articolazione generale della legge, che ha visto delle convergenze significative su alcune parti, e, proprio perché non era un meccanismo di conteggio di voti, ha visto su altre parti della legge il permanere di differenze di opinione.
Quindi anche le parti che in questa legge possono essere formulate con un linguaggio, con uno stile diverso da quello di chi parla, che contengono al loro interno uno sforzo di programmaticità e di generalità, non sono delle operazioni di questo o di quel partito per ottenere il mutamento di opinioni, ma sono, in una materia molto complessa, molto difficile, molto opinabile, il tentativo di far sì che la fase successiva all'approvazione della legge veda il concorso significativo di tutta la comunità delle diverse forze interessate.
Quindi il voto favorevole è motivato dal fatto che in questa legge non esiste soltanto l'impostazione del Partito comunista italiano, cosa che non sarebbe difficile in sede diversa dall'assemblea legislativa, in assemblea di partito, in un comizio pubblico far emergere e far trasparire. Se è di questo che si parla, siccome permangono degli obiettivi da parte nostra di mutamento, ad esempio in senso socialista della realtà e della società, è chiaro che alcune formulazioni di quel testo legislativo potrebbero essere serenamente e tranquillamente formulate in un modo diverso, a volte convergendo su alcune considerazioni del Consigliere Vaccarino o Vera, a volte convergendo su certe impostazioni che venivano dal Gruppo della D.C.
Quindi voto favorevole perché mi sembra che sia il frutto di un'operazione non chiusa.
Se un difetto la legge ha al suo interno è quello di essere disponibile ad una applicazione che sia adeguata allo svilupparsi, al modificarsi della realtà sociale, economica e culturale della formazione professionale.
Vorrei ricordare - e non sembri questo un accento di polemica - che non esiste atto di qualche rilevanza, previsto nella legge, che non sia fatto con votazione del Consiglio regionale. Vorrei confrontare con altre Regioni, con altri periodi e con altre materie ove esiste una facoltà discrezionale e quindi una necessità di una qualunque maggioranza di misurarsi con tutte le forze politiche del Consiglio, così come esiste in questa legge. Noi abbiamo ritenuto che non fosse un espediente ma che fosse la riaffermazione di un principio statutario e costituzionale, e, nella concretezza della formazione professionale, il modo per dare a tutte le forze della collettività, anche esterne a quest'aula, un interlocutore che non fosse un interlocutore amministrativo o un interlocutore chiuso.
L'apertura della legge può e deve vedere convergenti l'impegno e la disponibilità a definire modalità equilibrate di gestione, non tanto in accoglimento di quanto qui è stato detto, ma come nostra autonoma richiesta nei confronti di questo o di qualunque esecutivo. Poniamo la questione centrale che, al di là del voto, l'esigenza degli utenti, lo sviluppo della formazione professionale e la franchezza e chiarezza delle operazioni che verranno fatte in attuazione di questa legge sia il requisito fondamentale per la sua gestione, nei confronti degli industriali, nei confronti delle categorie dei lavoratori autonomi, nei confronti dei centri di formazione professionale di natura privata, ma anche nei confronti dei centri di formazione professionale di carattere pubblico. Dalla dichiarazione di voto del Gruppo della D.C., fatta dal Consigliere Soldano, ho raccolto un riferimento al comportamento in aula; credo che questo andasse riferito al fatto che non abbiamo accolto in misura adeguata e sufficiente le proposte e i contributi che da parte democristiana sono venuti. In realtà molte questioni sono state accolte e, in generale, in aula e in altre sedi abbiamo tenuto un comportamento uniforme, semmai con dei cambiamenti dovuti alle obiezioni e alle considerazioni che ci sono state rivolte.
Questo riferimento al comportamento in aula non credo che possa significare che qualunque forza politica debba tautologicamente votare contro ad una legge perché le proprie opinioni di partenza non trovano in quella legge completo soddisfacimento. Invece è del tutto legittimo che, se non si trova adeguato soddisfacimento rispetto alla situazione, questo possa portare a differenziazione di voto.
Se nella dialettica democratica passasse il principio che il non accoglimento completo delle obiezioni iniziali possa di per sé portare ad una contrapposizione, si dovrebbero fare per le leggi che dobbiamo ancora votare, delle considerazioni sgradevoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

La mia dichiarazione di voto sarà estremamente breve, in quanto non avendo io fatto parte di questo Consiglio durante i molti mesi che vennero dedicati in Commissione alla gestazione e alla disamina del progetto di legge, non ho potuto in breve tempo assimilarla, come sarebbe stato necessario in ogni suo dettaglio. Ho tuttavia potuto rilevare che l'art. 15 del progetto di legge regionale (necessariamente adeguandosi all'art. 5 della legge-quadro) ha sostanzialmente scoraggiato il tipo di formazione professionale con il tramite dell'impresa, in quanto l'impresa viene additata, all'art. 15, come soggetto eventuale e subordinato, con il quale l'Ente Regione può eventualmente, e sentiti i sindacati, stipulare convenzioni per realizzare i programmi di formazione professionale.
Inoltre, sempre in ossequio ai principi della legge-quadro, non si è potuto, a mio avviso, in questa sede tener presente, se non marginalmente che per certi settori tecnologici non basta l'istruzione professionale impartita ex cathedra, ma è indispensabile un effettivo tirocinio nell'interno dell'azienda.
Per queste caratteristiche che qualificano, a mio avviso, in maniera negativa il progetto di legge (ma, sia ben chiaro, in conseguenza di principi espressi nella legge-quadro) esprimo a mia volta un voto contrario.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 55 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
Il testo della legge è approvato.


Argomento: Questioni internazionali

Dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale sui processi e le condanne comminate ai dissidenti di Charta 77 a Praga


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, il Consiglio regionale del Piemonte di fronte al processo e alla sentenza dei giudici di Praga contro 6 cittadini cecoslovacchi accusati di sovversione, esprime la sua ferma e netta condanna contro un atto che colpisce in realtà la libera manifestazione delle idee e il dissenso politico e l'idea stessa di democrazia socialista.
Da una Regione nella quale vivono ed operano milioni di uomini, educati non solo ai valori della democrazia, ma impegnati ogni giorno a difenderla da ben altri e autentici tentativi di eversione e sovversione rispetto a quelli imputati ai cittadini di Praga, da una Regione dove centinaia di migliaia di uomini, di donne, di giovani hanno compiuto una scelta ideale e politica per i partiti che aspirano a creare una società socialista basata sui valori della tolleranza, del rispetto dei diritti civili e del pluralismo, viene oggi la richiesta precisa perché il Governo di Praga ponga fine ai processi contro gli esponenti del dissenso e sia abbandonata ogni altra pratica di violazione dei principi democratici secondo l'atto finale della carta di Helsinki cui la Cecoslovacchia ha aderito.



PAGANELLI Ettore

Chiedo di avere il testo della dichiarazione prima di poterlo esaminare e prima di procedere alle dichiarazioni e alla votazione.



PRESIDENTE

Il testo viene ciclostilato e consegnato a tutti i Gruppi. Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Ribadisco la stessa richiesta. Faccio presente in particolare che nel primo capoverso dopo la parola "democrazia" si sono indicati tutti gli attributi che dovrebbe avere la democrazia e si è messa la parola "socialista".
Quelli sono attributi tipici della democrazia, ma non della democrazia socialista.



PRESIDENTE

Questa è una dichiarazione che dimostra che non è d'accordo neanche con la democrazia socialista. Ad ogni modo i Gruppi possono aggiungere e dire quello che vogliono. L'unico problema è la questione dei tempi di lavoro.
Abbiamo concordato con i Capigruppo la ripresa dei lavori alle ore 15,30 per iniziare il dibattito sulle questioni inerenti alle autostrade.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,30)



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