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Dettaglio seduta n.270 del 14/09/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Rinvio ad altra seduta dell'approvazione processo verbale relativo alla seduta pomeridiana del 31 luglio 1979


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute". Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Chiedo di soprassedere all' approvazione dei verbali del 31.7.79 dovendo procedere ad alcune verifiche.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Raschio inerente alla situazione della ditta IMES, con sede nella città di Alessandria


PRESIDENTE

Passiamo al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze". Iniziamo con l'interrogazione del Consigliere Raschio inerente alla situazione della ditta IMES, con sede nella città di Alessandria.
Risponde l'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Ringrazio il Consigliere Raschio perché con questa interrogazione mi dà non solo modo di precisare le iniziative della Regione per la IMES di Alessandria ma anche di richiamare un problema più generale, quale quello della Montedison e del rapporto di chiarimento che vogliamo avere per le vicende dell'intero Gruppo che sono rilevanti in Piemonte.
Per la IMES devo dire subito che a fine luglio noi siamo stati sgradevolmente sorpresi della notizia che l'assemblea del 27 luglio aveva deciso la messa in liquidazione dell'azienda. Sgradevolmente sorpresi anche perché la decisione di liquidazione interveniva repentinamente, e alla vigilia delle ferie.
Non parlo a caso di "sorpresa" e di decisione "repentina". Ne parlo perché consta a noi che tutti i rapporti avviati nei mesi prece denti anche fra Organizzazioni sindacali e Direzione d'azienda - erano rivolti ad una ricerca in positivo; si discuteva in sostanza con Montedison su come superare la Cassa Integrazione (l'azienda ha 117 dipendenti di cui 40 in Cassa Integrazione) e l'impegno era di utilizzare il periodo di Cassa Integrazione per la ricerca di altre lavorazioni.
Con una certa fatica siamo arrivati, il 2 agosto, ad una riunione tenuta in Regione, prima separatamente con Montedison (che è l'azionista unico di questa società) e con il liquidatore, e poi congiuntamente con le Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti dell'azienda - in questa riunione - ci hanno detto in sostanza che la decisione della messa in liquidazione è intervenuta per due ordini di motivi: 1) perché il settore metalmeccanico non è più un settore di intervento Montedison 2) perché l'azienda è ormai sull'orlo del fallimento.
Le perdite dell'azienda sarebbero state di 250 milioni nel 1977 - 465 milioni nel 1978 - mentre, fra il gennaio e aprile 1979 vi sarebbero stati altri 425 milioni di debiti su un capitale sociale di 350 milioni.
Il Consigliere interrogante capirà benissimo che sia la prima che la seconda motivazione ci riportano alla questione delle scelte, dei progetti dei programmi e della politica Montedison.
Cosa che non si riesce mai a discutere dandoci un minimo quadro di riferimento.
Pare che la Montedison avesse il progetto, per la IMES, di arrivare entro il 1980 a coprire - con il solo settore dell'elettroerosione - il 60 delle capacità produttive della IMES. Ma ora di questo non si parla più.
Mentre invece c'è un continuo depauperamento delle capacità produttive di progetti vanificati da fughe di tecnici, e pare anche di potenziali commesse rifiutate. Ma ripeto - su questi aspetti programmatici che sono decisivi - non si riesce mai a discutere.
Comunque, risparmiando altri dettagli posso informare il Consigliere interrogante che la riunione del 2 agosto tenuta presso il mio Assessorato pervenne ad un primo accordo, sia pure di carattere interlocutorio.
L'accordo (che consegno in copia al Consigliere interrogante) era il seguente: ripresa del lavoro, dopo il periodo feriale e cioè il 20.8.1979 domanda di Cassa Integrazione ordinaria formulando la domanda in termini da rendere possibile il l'accoglimento.
Poiché intanto le cose si erano complicate - sia per l'accoglimento della Cassa Integrazione che potrebbe presentare difficoltà stante il regime di "Liquidazione" - sia perché i Sindacati temono che le attività in corso da parte del liquidatore porti a precostituire sbocchi del tutto parziale e non contrattati con Montedison - io mi sono recato il 22 agosto allo stabilimento di Alessandria incontrando prima il Consiglio di fabbrica e poi il liquidatore.
In quel momento ho tratto la quasi certezza che si era ancora in alto mare per qualsiasi ipotesi di riassetto produttivo e/o proprietario.
Per altro lo stesso liquidatore mi confermava il giudizio positivo che egli intanto aveva maturato sulle capacità tecnico-produttive dell'Azienda e sull'alto grado di capacità professionale della sua maestranza, giudizio che traeva dalla sua prima attività d'accertamento.
L' azienda si trova ubicata in modo ideale, su di un'ampia area direttamente raccordata con la ferrovia. Possiede un macchinario di prima qualità: è capace di intervenire in un'ampia gamma lavorativa, tanto che ultimamente ha prodotto (sia pure in quantità sperimentale) delicate apparecchiature nel campo sanitario-ospedaliero.
La sua struttura può anche far fronte - a livello tecnologicamente moderno - alle esigenze del settore meccanico-tessile.
Per una verifica che speravamo chiarificatrice, il 4 settembre, abbiamo tenuto in Regione una successiva riunione con il liquidatore Dott. Camoni la Montedison, il Consiglio di fabbrica e il Sindacato.
Purtroppo il chiarimento non è venuto. Abbiamo comunque concluso l'incontro con un verbale che fissa: "mentre prosegue l'attività del liquidatore intesa ad accertare la situazione aziendale, resta convenuto che la situazione attuale di presenza della maestranza al lavoro rimane in essere sino alla prossima riunione che l'Azienda prevede di convocare all'incirca entro un mese. Si conferma inoltre l'impegno dell' Azienda a portare al più presto un'ipotesi di soluzione". E' poco ed è interlocutorio, ma è il congelamento della situazione.
Per questa ragione - (ma non solo per queste, ma per tutta la situazione Montedison) ho nuovamente parlato con il Sen. Medici per avere un incontro generale.
Lunedì 17 settembre avremo un pre-incontro per mettere a punto il quadro delle situazioni aperte in tutto il Piemonte che sono così numerose (e per l'Alessandrino quindi Lines, Mossi e Ghisolfi, Spinetta Marengo, Rol di Viguzzolo).
Concludendo voglio precisare che se noi come Regione seguiamo anche minuziosamente, nella loro specificità, i singoli punti di crisi Montedison, perché ognuno di essi ha sue particolarità produttive, sue particolari condizioni economiche e finanziarie, e financo regimi diversi (dalla liquidazione all'amministrazione controllata), noi crediamo a questo punto che non sia più differibile un esame generale di tutta la condizione del Gruppo, esame generale al quale abbiamo chiesto e chiediamo sia impegnato in prima persona il Governo, e sia impegnato a dare un giudizio organico, a prospettare un piano organico, non essendo più, tollerabile la prassi di questi anni, consistente negli interventi episodici e saltuari nei rapporti e negli impegni che passano da un Ministro all'altro senza lasciare un segno.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'interrogante, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Ringrazio la Giunta e in particolare l'Assessore Alasia per la scrupolosità con la quale risponde sempre alle interrogazioni sui problemi del mondo del lavoro.
Questi fatti che accadono in provincia di Alessandria sono emblematici.
La direzione della Montedison da diversi anni non sa organizzare il proprio lavoro, né è capace, per dirla in gergo, a vendere, in mezzo al deserto del Sahara, bottiglie di aranciata fresca.
Lo stabilimento dell'Imes, che ha le migliori maestranze metalmeccaniche della città di Alessansria, ha una dislocazione ideale nei confronti della ferrovia. L'azienda venti-trent'anni fa produceva strumenti di precisione anche in campo bellico. Ultimamente produceva macchine tessili. Il parco uomini è certamente di provata capacità. Non siamo di fronte ad atteggiamenti di lassismo o di menefreghismo, ma a lavoratori che sono particolarmente legati allo stabilimento. La ROL di Viguzzolo e la Mossi e Ghisolfi di Tortona sono tra le migliori aziende esistenti in provincia di Alessandria.
Questo è il triste retaggio Montedison che ci lascia in Provincia e non lo diciamo per livore nei suoi confronti ma per sottolineare come la Montedison abbia diretto l'azienda in modo suicida.
E' opportuno invitare i parlamentari a sollecitare una riunione tra il Sen. Medici e la Regione Piemonte per valutare tutte le questioni Montedison esistenti nel Piemonte, impegno politico indispensabile se non vogliamo che cessi la nostra credibilità come intermediari della situazione e che venga a cadere il progetto della localizzazione industriale.
I dirigenti sindacali e le maestranze della Imes sono pertanto disposti, come lo erano quelli della Mossi e Ghisolfi a suo tempo, a prendere in considerazione un'eventuale mobilità del proprio lavoro. Anche questo importante elemento dimostra la buona volontà e il senso di responsabilità che le maestranze hanno nei confronti del posto di lavoro che hanno sempre difeso con tenacia e con attaccamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati

Interrogazione del Consigliere Oberto inerente all'eventuale trasferimento della Direzione del Gruppo Olivetti da Ivrea a Milano


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Oberto inerente all'eventuale trasferimento della Direzione del Gruppo Olivetti da Ivrea a Milano.
Risponde l'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Ringrazio l'avv. Oberto perché con questa interrogazione ha posto all'attenzione del Consiglio il problema Olivetti che è di così grande rilievo non solo per l'economia piemontese.
In merito all'aspetto specifico sollevato nell'interrogazione, debbo ricordare che in data 22 agosto è giunta da parte della Olivetti un'assicurazione categorica che così suona: "La Direzione della Olivetti non lascerà Ivrea e non si trasferirà a Milano". Tuttavia, anche dopo questa smentita, corrono non solo indiscrezioni giornalistiche, ma voci interne all'azienda di trasferimento della Direzione finanziaria e della Direzione affari generali che incontrano talune sollecitazioni di ambienti amministrativi lombardi.
Sono aspetti sui quali vogliamo essere documentati non con assicurazioni generiche, seppure non vogliamo fare allarmismi.
Con questo potrei considerare esaurita la risposta che dovevamo al Consigliere interrogante, non ritengo tuttavia, come qualcuno ha scritto in un giornale canavese, che l'interrogazione dell'avv. Oberto sia così superflua.
Siccome l'interrogazione coglie nel vivo una situazione aziendale sui cui programmi di riassetto è aperta una vivace discussione e una vertenza sindacale in relazione appunto a quei programmi, desidero aggiungere alcune informazioni interessanti per il Consigliere Oberto e per tutto il Consiglio.
La Giunta ha chiesto formalmente e da tempo un incontro al Presidente della Olivetti. Ragioni collegate anche al calendario di ferie di questa azienda hanno indotto ad un rinvio. A fine agosto abbiamo rinnovato l'invito al Presidente della Olivetti. Debbo però aggiungere e far presente che non abbiamo fatto un passo generico meramente formale, al contrario abbiamo posto le questioni essenziali e più precisamente per quegli aspetti che investono da vicino i ruoli della Regione. In particolare mi riferisco al problema della gestione della legge n. 675 di riconversione e ristrutturazione industriale che, come noto, prevede gli interventi per i piani di settore, nel caso della Olivetti, segnatamente per i due piani di settore dell' elettronica e della meccanica strumentale.
Come è noto al Consigliere interrogante, la Giunta, quando fu richiesta dal Governo nel luglio-agosto 1978 dei pareri per i piani di settore informò il Consiglio su quella laboriosa procedura. Successivamente in occasione del Convegno delle Regioni italiane tenutosi ad Alghero e in successive riunioni a Roma, abbiamo raccordato il parere della Giunta con quello delle altre Regioni in sede di Commissione interregionale, così come fissa la legge n. 675 al fine di non scadere in localismi che non avrebbero senso parlando di piani di settore.
Si tratta di capire appunto se e in quale misura si intenda inscrivere la politica Olivetti nella prevista politica di settore. In un primo tempo la risposta pareva sostanzialmente negativa. Ora invece pare ci sia un interesse.
Abbiamo inoltre posto la questione relativa alla possibilità di sostegno della ricerca prevista anche nella legge n. 675.
In terzo luogo abbiamo posto il problema della espansione della domanda pubblica in informatica e se la Olivetti intende corrispondere e in quale maniera.
Infine vi sono i problemi della formazione professionale e della occupazione giovanile (con eventuale ricorso alla legge n. 285), questione che al decollo della legge aveva formato oggetto di una riunione promossa congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Giunta e con l'On.
Visentini.
Queste complesse questioni che costituiscono i punti fondamentali di politica industriale e produttiva, portano ovviamente ai programmi occupazionali della Olivetti ed al problema dell'occupazione che si è fatto particolarmente acuto, dal momento che negli ultimi anni, pur non avendo la Olivetti attuato drastici provvedimenti sui livelli occupazionali l'occupazione complessiva si è ridotta di alcune migliaia di unità. Tale riduzione venne attuata con forme di prepensionamento, con l'incentivazione delle liquidazioni, con un limitato rimpiazzo del turnover.
Peraltro l'azienda, attraverso dichiarazioni e interviste, afferma ancora di avere esubero di manodopera, in misura e qualità non ancora specificata, ma che investirebbe anche i livelli impiegatizi amministrativi.
Si aggiunga - se le informazioni sono esatte - che la soluzione "morbida" che è stata finora attuata per ridurre l'esubero non sarebbe più sufficiente e si dovrebbe quindi far ricorso ad altri provvedimenti.
Questo in sintesi il quadro della situazione Olivetti, come può essere tracciato con i limiti di tempo imposti in sede di interrogazione.
In questi giorni Carlo De benedetti ha inviato una lettera proponendo un rinvio dell'incontro adducendo la ragione che essendo già previsto un incontro con il Sindacato: "c'è da consentire il naturale dialogo fra le parti sociali". Il Presidente della Giunta ha subito risposto con una lettera rinnovando la richiesta di invito, a prescindere dalla vicenda sindacale, dal momento che la Regione ha suoi specifici motivi di incontro che peraltro possono concorrere ad affrontare i problemi aperti nel complesso Olivetti.
Questa è necessariamente una risposta succinta, ma è completa, almeno in questa fase.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'interrogante, Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Dall'articolata e precisa risposta fornita dall'Assessore Alasia alla mia interrogazione ricavo motivo di una certa tranquillità e speranza per il futuro. Lo ricavo anche dalla circostanza che i giornali di questa mattina, a titolo di scatola, danno notizia che proprio ieri si sono fatti dei brindisi in occasione di una circostanza particolarmente favorevole perché si sarebbe firmato il più importante contratto del secolo in materia di affidamento di incarichi da parte della società Olivetti ad una gestione di banche danesi per una fornitura che, a incominciare dall'anno 1981 garantirebbe un grosso introito di denaro.
Questo da un lato mi tranquillizza, ma mi dà meno tranquillità dall'altro, il non conoscere esattamente quanta parte della maestranza direzionale ed operativa è interessata a questa operazione.
Il problema va visto globalmente poiché si continua ad affermare che vi è un supero di manodopera rappresentato addirittura da un migliaio di persone e il problema torna ad essere angosciante da quando si parla del temuto trasferimento delle varie direzioni centrali della Olivetti da Ivrea a Milano, da una Regione ad un'altra Regione, con tutte le implicazioni che questo comporta.
Prendo atto, con soddisfazione, che gli inviti a partecipare agli incontri siano stati recentemente rinnovati. Bisogna insistere su questo dialogo anche perché si tratterebbe di avere una diversa misura per quanto attiene i rapporti con la Fiat, almeno da quanto si legge circa le dichiarazioni che i giornali riportano continuamente.
Prego l'Assessore Alasia di volermi fornire il testo di quella lettera perché il giornale locale, che in certa misura mi si dice legato all'azienda Olivetti, uscito nella mia città il 24 agosto (due giorni dopo l'invio di quella lettera) dice: "La direzione non andrà a Milano, resta ad Ivrea".
Nell'ultima parte dà anche un'altra notizia. E questa, signor Presidente del Consiglio, è disinformazione. Abbiamo dato dei milioni perché il giornale informi e - abbiamo aggiunto - formi. Si scrive: "La smentita dovrebbe rendere superflua la risposta del Presidente del Consiglio regionale (a parte che non era un'interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio regionale ma alla Giunta) in merito ad un'interrogazione presentata lunedì scorso dall'avv. Gianni Oberto (non è stata presentata dall'Avv. Gianni Oberto, ma dal Consigliere regionale Oberto)".
La risposta è dovuta e bisognerà che risulti in qualche maniera.
Nessuno può modificare lo Statuto ed il regolamento del Consiglio regionale, neanche un giornale. Bisogna che non si informi malamente l'opinione pubblica, che basti cioè una risposta attraverso un giornale a sopperire a quelli che sono i doveri che il Presidente e l'Assessore, come nel caso si è verificato, adempia la sua funzione. Di questo, pertanto sono grato.
Perché chiedo il testo di quella lettera? Perché i tempi sono segnati abbastanza chiaramente. La mia interrogazione è del 20 agosto e si richiama a quanto la Gazzetta del Popolo aveva pubblicato il 18 agosto. La Olivetti più rapida della Giunta, il 22 agosto avrebbe già scritto al Presidente della Giunta regionale. Ma non ha scritto anche all'interrogante, al quale non si dovrebbe più dare risposta.
Ma leggo, in data 4 settembre, e credo che sia anche a questo che abbia voluto riferirsi l'Assessore Alasia, sullo stesso quotidiano piemontese questa notizia: "Per quanto riguarda il trasferimento degli uffici direzionali da Ivrea a Milano, nonostante le smentite, l'operazione è in pieno svolgimento". Anche questa informazione viene dal giornale e, se è esatta, la si accredita, se è inesatta, la si deve categoricamente smentire. Non essendo intervenute le dichiarazioni di smentita, resta ferma la posizione assunta dalla Giunta, riferita dall'Assessore Alasia, della quale prendo atto con soddisfazione per la completezza della risposta.
Non entro nell'altra parte della risposta che non faceva parte dell'interrogazione.
Il discorso merita da parte del Consiglio regionale una certa attenzione e, dopo che si sarà verificato l'incontro con l'Olivetti, potrà essere ripreso.
Pertanto mi dichiaro, nei termini che ho detto, pienamente soddisfatto della risposta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist. - Turismo: argomenti non sopra specificati

Interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al finanziamento di un complesso turistico-sportivo nel Comune di Pragelato


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al finanziamento di un complesso turistico-sportivo nel Comune di Pragelato.
Risponde l'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo e allo sport

La deliberazione è stata assunta dalla Giunta regionale nel mese di dicembre 1978. La domanda è stata presentata prima dell'assunzione della delibera e la Giunta ne ha preso atto. L'intervento di carattere finanziario è subordinato all'approvazione dello strumento urbanistico del piano regolatore del Comune di Pragelato. Credo che debba esserci anche un pronunciamento della Comunità montana. Non conosciamo la consistenza quindi non è possibile definire l'importo né conosciamo i pareri della Comunità montana e dell'EPT in quanto l'entità dell'intervento è tale che non consente di chiedere pareri ai due Enti previsti dalla legge.
Assicuro il Consigliere che questo problema è soggetto ad una convenzione fra la Regione, il Comune interessato, la Comunità montana e la Società, che devono stabilire la consistenza all'intervento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

La risposta è piuttosto scarsa di elementi rispetto ai quesiti che sono stati posti nell'interrogazione.
Se la deliberazione è programmatica, come dice l'Assessore, dovrebbe partire dal Comune, dalla Comunità, cioè dagli Enti e dagli organismi che sono preposti alla programmazione e la Giunta regionale, dopo questo iter dovrebbe deliberare la spesa, ma la deliberazione, non avendo a monte i pareri locali, non è neanche deliberazione di spesa.
Inoltre la deliberazione fa riferimento alla domanda di una società mentre la programmazione dovrebbe essere fatta a prescindere da domande di singoli. Ripeto, non è deliberazione di impegno perché non fa riferimento a capitoli di spesa, non contiene stanziamento di spesa, quindi non dà sicurezza e garanzia che i fondi siano stanziati; inoltre ha creato illusioni, attese e aspettative che però sono sproporzionate alla portata del provvedimento.
A Pragelato c'è necessità di queste cose: c'è stata una serie di insediamenti turistico- sportivi, assistenziali che hanno bisogno di essere completati con queste iniziative.
Espressa questa perplessità su ciò che è detto e ciò che non è detto mi chiedo qual è la volontà della Regione.
Gli strumenti urbanistici locali sono stati approvati, quindi se l'impegno era serio viene realizzata la condizione che era stata posta e ora si può procedere. Come trasferiamo la procedura dal documento "programmatico" all'impegno reale? La risposta è venuta in un momento propizio e pone la Giunta regionale in condizione di poter procedere.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo e allo sport

Ho risposto con gli elementi che avevo sottomano. E' chiaro che se il Consigliere Chiabrando inserisce altri argomenti che riguardano la programmazione, il discorso cambia. Faremo una verifica per vedere se lo strumento prevede l'insediamento.
Per ora non conosco il problema; mi impegno a interpellare la ditta e i Comuni per conoscere la situazione.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Viabilità

Rinvio dell'interrogazione dei Consiglieri Picco ed Oberto, inerente al raddoppio dell'autostrada Torino-Savona, alla seduta Dei 18 settembre


PRESIDENTE

Passiamo all'ultima interrogazione, presentata dal Consigliere Menozzi inerente ai problemi connessi alla crisi del settore zootecnico.



PICCO Giovanni

Chiedo che all'interrogazione, presentata dal Consigliere Oberto e da me, sul raddoppio della Torino-Savona venga riservato il tempo dovuto.



BONTEMPI Rinaldo

Sulla Torino-Savona sono state presentata interrogazioni da vari Gruppi. Un argomento così importante inevitabilmente aprirebbe un dibattito lungo e farebbe slittare l'esame delle leggi che abbiamo in programma oggi.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La Giunta non ha difficoltà a rispondere, in quanto l'Assessore Bajardi si è dichiarato disponibile. Dato però che sono tre i Gruppi interroganti probabilmente converrebbe aprire una discussione o una comunicazione per dare la possibilità a tutti di intervenire. Pertanto, suggerirei di iscrivere l'argomento nell'ordine del giorno di martedì 18, per dare a tutti la possibilità di intervenire.



OBERTO Gianni

Nel corso della seduta del 18 chiedo che venga data risposta anche alla lettera aperta che le ho indirizzato, signor Presidente, connessa al problema della Torino-Savona.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Nella lettera, che venne anche pubblicata sulla Gazzetta del Popolo lei allargava il discorso ad altri settori. In questo caso il dibattito verterebbe anche sulla viabilità, mentre ritengo che per ora debba essere circoscritto nell'ambito della Torino-Savona.



OBERTO Gianni

Se parliamo della Torino-Savona, per la quale è necessaria una norma di legge che modifichi l'attuale, parliamo anche della modifica di legge per quanto si riferisce alla Val di Susa e alla Val d'Ossola.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Secondo le opinioni espresse dal Governo per la Torino-Savona (salvo le interpretazioni personali dei singoli Ministri o Sottosegretari), parrebbe che nessuna norma debba essere modificata per fare le opere che si richiedono, così come parrebbe che nessuna norma debba essere modificata per il Frejus. Si chiedono delle strade che abbiano la caratteristica della percorrenza, quindi il dibattito di martedì è limitato a questo settore.



PRESIDENTE

Ad ogni modo il regolamento ci offre diversi modi per discutere quel che vogliamo. Allo stato attuale delle cose le intese sono che nella seduta del 18 settembre si svolgeranno tutte le interrogazioni presentate su questo argomento e il dibattito sull'artigianato.


Argomento: Zootecnia

Interrogazione del Consigliere Menozzi inerente ai problemi connessi alla crisi del settore zootecnico


PRESIDENTE

A questo punto possiamo ancora svolgere l'interrogazione del Consigliere Menozzi inerente ai problemi connessi alla crisi del settore zootecnico.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

L'interrogazione del Consigliere Menozzi ha il merito di sollevare il problema delle difficoltà che hanno investito il settore zootecnico nel corso degli ultimi 6/7 mesi. Si tratta di una ormai prolungata flessione dei prezzi del bestiame da carne alla stalla e di una vera e propria caduta del prezzo del formaggio parmigiano reggiano e del formaggio grana che interessa anche la nostra Regione, alla produzione, con forti giacenze presso i caseifici e i magazzini di stoccaggio. Per la verità una situazione anche più pesante si era verificata e continua a persistere tutt'ora per quanto riguarda il comparto suinicolo e avicolo del Paese e che interessa fondamentalmente le regioni zootecniche più progredite: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Il disagio e le difficoltà sono aggravate dall'aumento dei costi intervenuti soprattutto per la lievitazione del prezzo del foraggio e dei mangimi, anche con riferimento alla non abbondante produzione foraggera, anzi, in qualche zona, vi é stata una consistente riduzione, mentre sino ad ora nessuna riduzione di prezzi si è verificata al consumo, sia per quanto riguarda la carne sia per quanto riguarda i formaggi. Di fronte a difficoltà che sono chiaramente determinate dalla politica economica e commerciale del Paese (manovra delle licenze di importazione, il tutto aggravato dalla politica comunitaria, i montanti compensativi)siamo soprattutto preoccupati delle prevedibili conseguenze negative che potrebbero ulteriormente derivare non soltanto a danno dei produttori ma all'intera economia del Paese (mi riferisco ovviamente ad un possibile e prevedibile regressione del patrimonio zootecnico nazionale già inadeguato a soddisfare le esigenze alimentari del Paese). Non sto a ricordare i dati del deficit della bilancia agricola alimentare che oramai ha superato i 7 mila miliardi e preoccupati che ci venga ad incidere e a togliere vigore e prospettive agli stessi programmi regionali e nazionali per quanto riguarda la zootecnia, gli Assessori delle Regioni maggiormente interessate all'attuale difficoltà, Emilia, Lombardia Veneto e Piemonte, dopo essersi riuniti a Verona nei primi di luglio, hanno promosso un incontro a Cremona con le Organizzazioni degli allevatori, nel corso del quale è stata messa a punto una piattaforma già rappresentata al Governo ed alla CEE, che dovrà essere prossimamente oggetto di un incontro con il Ministro dell'agricoltura e i parlamentari del Parlamento europeo.
Lunedì si riuniranno i tecnici delle 4 Regioni per ridefinire quella piattaforma anche in relazione ad un preoccupante documento della CEE sulla crisi zootecnica. Il documento della CEE, che va nella direzione opposta delle rivendicazioni delle 4 Regioni, rivela la gravità della crisi propone però misure intese a ridurre l'allevamento e la produzione; propone quindi l'aumento della tassa di compartecipazione, la riduzione dei sostegni attuali e propone agli Stati membri la riduzione degli interventi a favore del settore.
Per quanto riguarda l'incontro con il Ministro si era d'accordo di cogliere l'occasione della convocazione del CIPAA per decidere sui programmi del Quadrifoglio. Purtroppo il CIPAA non è ancora stato convocato e così non sono ancora stati approvati né i programmi né il riparto dei fondi a favore delle Regioni. Si spera che questo incontro avvenga entro la fine del mese e in quell'occasione relazioneremo al Ministro anche se Ministro e Cee hanno già il documento delle Regioni e delle organizzazioni.
Nel documento si chiedono alcune misure specifiche per quanto riguarda il formaggio grana, il parmigiano reggiano e l'ammasso di questi prodotti tramite l'Aima con l'adeguamento dei prezzi di intervento e si chiedono interventi più generali che riguardano la zootecnia, in generale, la soppressione dei montanti compensativi, l'esenzione del pagamento della tassa di corresponsabilità, e non l'aumento, a favore degli allevatori quanto meno dei paesi deficitari nella produzione del latte, l'introduzione di un rilevatore in tutto il latte conferito agli organismi d'intervento al fine di stroncare le frodi, il divieto di circolazione nel territorio comunitario del latte rigenerato, una politica di contenimento dei costi e di sviluppo delle produzioni cerealicole foraggere comunitarie che preveda anche l'abbattimento dei prelievi all'importazione dei cereali foraggeri che sono in crescente aumento, l'estensione e il perfezionamento alla frontiera dell'organizzazione dei controlli igienico-sanitari, con particolare riferimento agli additivi, al controllo del bestiame, delle uova e degli altri prodotti zootecnici.
A queste indicazioni di massima del convegno altre se ne possono e se ne debbono aggiungere, non solo sul terreno della pura rivendicazione ma sul piano dell'immediata attuazione a livello nazionale e regionale nell'ambito della legislazione vigente e dei fondi già stanziati e non ancora ripartiti alle Regioni, o di quelli che le Regioni hanno a loro disposizione.
Mi riferisco all'urgenza di procedere più speditamente ad una politica volta alla selezione e qualificazione di massa del nostro patrimonio zootecnico, alla valorizzazione della produzione interna, sia del latte fresco sia dei prodotti lattiero caseari, anche attraverso la revisione della legge 306 e la definizione di un marchio di qualità del latte, alla produzione diversificata della carne basata su una scelta di fondo che consideri il prodotto importato, sia carne che latte, come complementare non sostitutivo della produzione interna e che pertanto preveda ben altro rigore nella concessione delle licenze di temporanea importazione da parte del nostro Governo, lo sviluppo delle produzioni foraggere, il miglioramento dei pascoli, anche attraverso il recupero delle terre incolte, l'estensione della pratica dell'alpeggio, la promozione, M accordo con i sindacati, con le scuole, con le organizzazioni degli operatori agricoli e commerciali e soprattutto dei consumatori, di una campagna d'informazione alimentare che induca e favorisca un più corretto consumo delle carni ed un più abbondante consumo del latte e dei suoi derivati.
Credo di aver risposto in modo esauriente al primo e secondo punto dell'interrogazione.
Sull'argomento, previo eventuale approfondimento e integrazione della piattaforma esposta in Commissione, sarebbe utile una presa di posizione del Consiglio regionale attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.
Per quanto riguarda il terzo punto dell'interrogazione posso dire che la Giunta si è mossa nella direzione indicata, nell'ambito previsto per il settore zootecnico della legge 63 e delle sue norme di attuazione. Per il solo alpeggio si prevede una spesa, dell'ordine di 5/6 miliardi dovuta sia all'aumento del concorso, portato dalle 20 mila alle 40-50 mila lire in montagna anche per l'estensione notevole che si è avuto quest'anno dell'alpeggio. Gli uffici preposti appositamente riuniti hanno assicurato (almeno 5/6) che pagheranno entro l'anno corrente. La stessa cosa riguarda l'ammontare dei premi per sostituzione di capi infetti, più che quadruplicato rispetto allo scorso anno (un miliardo e 500 milioni).
Inoltre, con deliberazione 102 del 12.6.1979 è stato istituito un premio di buon allevamento (150 mila lire per capo) per i vitelli di razza piemontese, iscritti al libro genealogico che nel corso del 1979 raggiungono lo stato fisiologico di fattrici, cioè che avranno raggiunto almeno i 5 mesi di gravidanza. La spesa è di L. 994 milioni, già assegnati agli uffici incaricati di procedere all'accettazione delle domande e al pagamento.
Con successiva deliberazione n. 44 un analogo provvedimento è stato esteso alla razza valdostana pezzata rossa (lire 75 mila in montagna e 50 in altre zone). Spesa complessiva 81 milioni.
Infide, con deliberazione n. 69 del 17.7.1979, la Giunta ha erogato un contributo di 110 milioni all'Amministrazione provinciale di Asti, quale concorso nell'erogazione di un premio di lire 50 mila a favore di vitelle da allevamento di razza piemontese iscritte negli appositi nuclei di selezione e di preselezione. Tutte le somme indicate sono già state accreditate ai rispettivi uffici incaricati di provvedere all'erogazione.
Infine, posso assicurare che da un recente controllo presso l'IPA risulta che tutte le domande per acquisto bestiame, pervenute a tutto il 30.6.79, sono abbondantemente coperte dai finanziamenti che sono già stati assegnati agli IPA.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Anche se ormai è superfluo, vorrei ricordare una volta ancora che stiamo discutendo un'interrogazione urgente presentata il 12 luglio: che le caratteristiche dell'urgenza ci fossero lo ha dimostrato l'Assessore nella sua esposizione. Mi auguro che per l'avvenire, soprattutto in riferimento ai contenuti e non solo al titolo "interrogazione urgente", si ponga maggiore attenzione. Nel merito, osservo guai se dovesse cristallizzarsi la situazione che è venuta a determinarsi: sarebbe la fine della nostra zootecnica; ben altro che un'interrogazione o un ordine del giorno ci vorrebbe! Pur considerando tutti gli impegni del Consiglio vorrei che si trovasse lo spazio sufficiente per meglio informare e disquisire sui relativi problemi, non ignorando che la zootecnia rappresenta il primo comparto produttivo della Regione e dell' intero Paese.
Nel 1970 registravamo un tasso di crescita che andava oltre il 60 % per i prodotti vegetali ed era fermo al 28% per il comparto animale. Questo modesto tasso di crescita dimostra che non aveva neanche raggiunto la copertura del 50 % della situazione inflattiva che proprio in detto anno cominciava a manifestarsi e che è venuta sempre più dilatandosi in questi ultimi anni.
Ho preso atto delle colpe che l'Assessore si è premurato di evidenziare, difatti non sono mai state sottaciute le responsabilità derivanti dagli scompensi a livello comunitario. Nel settore zootecnico registriamo una vera innovazione. Per legge fondamentale e originaria da che esiste il mercato si è sempre detto che il prezzo del prodotto è inversamente proporzionale alla quantità dello stesso immesso sul mercato.
Ebbene siamo in un Paese che non produce a sufficienza e il prodotto anziché aumentare, in proporzione alle esigenze del consumo continua a flettere e la forbice anziché restringersi va sempre più dilatandosi. Per cui ci sono sì delle cause riconducibili alle responsabilità a livello comunitario.
Ma, se non vado errato, siamo di fronte ad un organismo che si chiama Regione Piemonte, alla quale sono stati affidati determinati poteri e che ha in proposito precise responsabilità.
Che cosa ha fatto e che cosa intende fare la Regione? L'Assessore ha cercato di rispondere dicendo che esiste la legge 63 la quale prevede questo, e quest'altro. Ringrazio l'Assessore per l'amabilità della sua risposta ma, come Consigliere regionale, devo dire che conoscevo l'esistenza della legge 63 e conosco soprattutto le critiche che da parte del mio Gruppo politico sono state mosse, critiche che sono state avallate nella presentazione definitiva delle istruzioni attuative, uscite dopo un anno.
L'Assessore riconosce che bisogna snellire le procedure, non solo, ma che, in riferimento alle serie e fondate critiche mosse, il testo della legge dovrà essere rivisto e nuove istruzioni dovranno essere impartite.
Non ci resta che appellarci al detto "campa cavallo che la 63 crescerà"! La situazione zootecnica in generale e soprattutto quella esistente nel sud della Regione, impossibilitata o soltanto in brevissima misura possibilitata a fruire dell'irrigazione, lascia i produttori in situazioni difficilissime tanto che la mia piccolissima provincia si è sentita in dovere di tirar fuori l'insignificante cifra di 20 milioni (che sta però a dimostrare l'esistenza di una reale difficoltà) per favorire il pagamento del trasporto dei foraggi. Non possiamo aspettare quello che prevede la legge 63, il cui cammino è paurosamente lento.
La situazione impone una volta ancora l'esigenza di porre mano ad un concreto snellimento delle procedure rendendo prioritari e tempestivi gli interventi a favore della zootecnia.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.
Le altre interrogazioni saranno trattate nella seduta del 18/9 con la priorità decisa questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo.


Argomento:

Interrogazione del Consigliere Menozzi inerente ai problemi connessi alla crisi del settore zootecnico

Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che sono in congedo i Consiglieri Astengo, Bono, Cardinali Franzi, Minucci e Valetto.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 455: "Aiuti per acquisto terreni in zone di pianura", presentato dai Consiglieri Bertorello, Chiabrando, Franzi, Lombardi e Menozzi in data 31 luglio 1979 N. 456: "Assicurazione infortuni e responsabilità civile per scolari e personale delle scuole del Piemonte", presentato dalla Giunta regionale in data 31 luglio 1979 N. 457: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali", presentato dalla Giunta regionale in data 31 luglio 1979 N. 458: "Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (ESAP) e integrazione dell'art. 21 della legge regionale n. 12 del 24 aprile 1979" presentato dalla Giunta regionale in data 3 agosto 1979 N. 459: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 56 del 5/12/1977 su tutela ed uso del suolo", presentato dalla Giunta regionale in data 6 settembre 1979 N. 460: "Contributi alle Comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva" presentato dalla Giunta regionale in data 7 settembre 1979.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto alla legge regionale del 5/7/1979: "Modifiche alle leggi regionali: 6 aprile 1977, n. 22 'Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi'; 6 maggio 1974, n.
14 'Contributo agli Enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile'; 6 maggio 1974, n.
15 'Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi' " alla legge regionale del 5/7/1979: "Modificazioni alla legge regionale 20/8/1973 n. 23 recante 'Contributi negli oneri di esercizio delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori' " alla legge regionale del 12/7/1979: "Delega ai Consorzi di Comuni delle funzioni amministrative in materia di servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico da piazza" alla legge regionale del 12/7/1979: "Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1977 n. 44 in materia di trasporti" alla legge regionale del 12/7/1979: "Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario 'una tantum', di cui alla L.R.
21/1/1976 n. 5. Sostituzione dell'art. 3 della legge stessa" alla legge regionale del 12/7/1979: "Modificazione dell'art. 11 ultimo comma, della L.R. 12 giugno 1978 n. 32" alla legge regionale del 19/7/1979: "Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locale" alla legge regionale del 19/7/1979: "Istituzione del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate" alla legge regionale del 19/7/1979: "Integrazione dell'art. 38 della L.R. 12/8/1974, n. 22" alla legge regionale del 19/7/1979: "Rendiconto esercizio finanziario 1978" alla legge regionale del 25/7/1979: "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva" alla legge regionale del 25/7/1979: "Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo" alla legge regionale del 25/7/1979: "Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza" alla legge regionale del 25/7/1979: "Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere" alla legge regionale del 25/7/1979: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" alla legge regionale del 25/7/1979: "Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1979" alla legge regionale del 25/7/1979: "Aggiornamento ed integrazione della L.R. 11/9/1973, n. 17 avente per oggetto 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane' " alla legge regionale del 31/7/1979: "Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve" alla legge regionale del 31/7/1979: 'Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio" alla legge regionale del 31/7/1979: "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del governo


PRESIDENTE

Il Commissario del governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 12/7/1979: "Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate" alla legge regionale del 12/7/1979: "Disciplina dei mercati all'ingrosso" alla legge regionale del 25/7/1979: "Classificazione delle aziende alberghiere" alla legge regionale del 31/7/1979: "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia".
Le comunicazioni del Presidente sono esaurite.


Argomento: Caccia - Pesca: argomenti non sopra specificati

Esame leggi rinviate dal Governo

Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

a) "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: Esame leggi rinviate dal Governo: a) "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia".
La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La parte sostanziale della legge non è mutata. Le osservazioni si richiamano alla legge 968. Ricordo che, nel corso del dibattito, avevo appunto precisato che era opportuno non cambiare i contenuti degli articoli della legge quadro.
Ci troviamo di fronte a decisioni governative che in una certa misura mettono le Regioni nell'impossibilità di decidere autonomamente.
Non ho altro da aggiungere, quindi ritengo che si possa passare all'esame degli articoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'iter occorrente per giungere all'approvazione della nuova legge va ad incidere in una fase delicata dell'annata venatoria con incertezze e inconvenienti sicuramente non rimediabili. Proporrei che si aggiungesse il seguente emendamento: "La presente legge entra in vigore al termine della corrente annata venatoria così come è regolata dal vigente calendario".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Anch'io propongo l'inserzione di una norma transitoria che tecnicamente va vista però con una certa attenzione. L'entrata in vigore di questa legge potrebbe essere fissata per il mese di gennaio. L'attuale periodo di caccia deve essere normato secondo il vecchio calendario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non mi pare che con il primo di gennaio finisca ogni periodo di caccia.
Questa legge dovrebbe entrare in vigore alla fine dell'attuale periodo venatorio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Ci sono dei problemi tecnici legati al precedente calendario. Sarebbe opportuno mantenerlo in vigore fino alla scadenza e far decorrere la nuova legge dal primo gennaio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli modificati secondo le osservazioni del Governo: "Articolo 7 - Zona delle Alpi e comparti alpini. La zona delle Alpi e gli ambiti territoriali dei comparti alpini sono individuati in conformità a quanto disposto nel titolo XI - Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 16 - Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia. Presso ogni Provincia è costituita una Consulta provinciale per la 'tutela e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Provincia.
Essa è composta da: a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere Provinciale delegato dal Presidente che la presiede b) un rappresentante delle Comunità montane comprese nel territorio provinciale designato dall'UNCEM c) un rappresentante dell'ANCI per i Comuni non classificati montani d) due rappresentanti dei comparti alpini compresi nel territorio provinciale e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi, ove la Provincia sia territorialmente interessata f) un esperto in zoologia g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana h) un esperto in problemi agricolo-forestali i) due rappresentanti dell'Associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a 5 1) due rappresentanti dell'Organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a 5 m) cinque rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Provincia n) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza venatoria o) un rappresentante delle guardie giurate volontarie delle Associazioni venatorie.
I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio provinciale.
I componenti di cui alle lettere b), c), g), i), 1), m) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei rispettivi Enti e Associazioni.
I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei Comitati di gestione dei comparti alpini presenti sul territorio provinciale.
I componenti di cui alle lettere n) e o) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione delle rispettive categorie.
Effettuate le nomine, il Presidente della Provincia costituisce e insedia la Consulta.
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario provinciale designato dal Presidente della Provincia.
La durata in carica della Consulta corrisponde a quella del Consiglio provinciale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 22 - Abbattimenti. La Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, abbattimenti di esemplari delle specie faunistiche comprese nell'elenco di cui all' art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ad eccezione di quelle il cui abbattimento venga riservato alla Regione con delibera della Giunta regionale nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura.
Gli abbattimenti di cui al presente articolo sono attuati con mezzi selettivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 30 - Divieti di detenzione, uso, commercio. E' vietato: a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 38, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al secondo comma dell'articolo 28 provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lettera b) dell'articolo 20 b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti alle specie di cui all'articolo 38, presi in tempi o con mezzi non consentiti c) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 25, o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, o nei rifugi faunistici, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore alla Provincia di competenza che adotterà le decisioni opportune d) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia e) catturare ed usare volatili per esercitazioni, per gare e per manifestazioni sportive di tiro a volo f) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno indelebile o inamovibile, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico g) commerciare gli esemplari abbattuti durante le gare di cui all'articolo 11 h) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purch muniti di contrassegni rilasciati dalle Direzioni dei comparti alpini e documenti di accompagnamento certificanti la liceità dell'abbattimento.
Il divieto di cui alle lettere a) e b) concerne anche gli animali morti, nonché parti di questi, le preparazioni tassidermiche, i trofei e simili".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
"Articolo 31 - Tesserino regionale. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Provincia, in forma gratuita.
Il rilascio del tesserino è subordinato: a) al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia rilasciata dalla competente autorità statale b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo articolo 57 c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione dì cui all'articolo 3.7.
Il tesserino ha validità per un'annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta.
Il cacciatore che intenda esercitare l'attività venatoria in una zona di gestione sociale o in un comparto alpino, deve farsi apporre sul tesserino apposito timbro indelebile che individui la zona o il comparto scelto.
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della Provincia addetto alla vigilanza, allorch eserciti le funzioni di istituto.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio o i capi di selvaggina non appena abbattuti.
Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza è comunque, tenuto, per l'esercizio, dell'attività venatoria all'osservanza delle norme contenute nella presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'articolo 31 è approvato.
"Articolo 32 - Abilitazione venatoria. L' abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; per l'organizzazione di detti corsi le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie riconosciute.
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda alla Provincia nel cui territorio risiede e deve allegare: a) certificato di residenza b) certificato di idoneità all'esercizio venatoria rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
"Articolo 34 - Prova d'esame. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre: a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 35 b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
In relazione alla prova d'esame la Commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.
Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'articolo 32, non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data del precedente esame".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
"Articolo 37 - Assicurazione obbligatoria. Per poter esercitare la caccia nella Regione è necessario aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
"Articolo 46 - Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle. Sono pubblicizzati con tabelle i confini delle seguenti zone: Zona delle Alpi; comparti alpini; oasi di protezione; rifugi faunistici; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia; zone di gestione sociale della caccia; aziende faunistico venatorie; centri di produzione di selvaggina; zone di osservazione faunistica; zone militari e monumentali di cui alla lettera a), b) dell'articolo 45; zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui alla lettera g) dell'articolo 45.
Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, l'indicazione dell'articolo della legge regionale, la dizione "Divieto di caccia", ove pertinente, in conformità a modello approvato dalla Giunta regionale.
Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm dal pelo dell'acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
La collocazione e la manutenzione delle tabelle per i comparti alpini le zone di gestione sociale, le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di produzione di selvaggina, i fondi chiusi, sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione; per le restanti zone e luoghi di divieto sono effettuate a cura della Provincia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
"Articolo 48 - Mezzi di caccia. La caccia è consentita con l'uso del fucile: con canna ad anima liscia a due colpi, di calibro non superiore al 12 con canna ad anima liscia a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12 con canna ad anima rigata fino a due colpi, di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.
E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente nella zona delle Alpi.
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito del certificato di importazione relativo ad ogni volatili impiegato. I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente. I falchi da caccia, introdotti nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al Presidente della Giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardiacaccia dipendenti, a far apporre ai soggetti medesimi l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta dell'avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio della caccia, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
"Articolo 55 - Sanzioni amministrative. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 37; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 e da lire 1.000.000 e la revoca della licenza c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 4 e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'articolo 57 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 25 m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 25, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie dei comparti alpini, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 55 è approvato.
"Articolo 61 - Zona delle Alpi. E' zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuata dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, tenuto anche conto di particolari ecosistemi esistenti in determinate aree.
I confini di detta zona sono determinati, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, con deliberazione della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 61 è approvato.
"Articolo 62 - Ambiti territoriali dei comparti alpini. Il territorio della zona delle Alpi è suddiviso in comparti alpini faunisticamente omogenei.
La determinazione delle zone corrispondenti a ciascun comparto è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia. Ogni comparto deve comunque avere un'estensione non inferiore a 30.000 ettari, fatta eccezione per le province che non dispongono di tale superficie alpina contigua anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 62 è approvato.
"Articolo 63 - Gestione dei computi alpini. La gestione di ciascun comparto è effettuata da un Comitato composto da: i Presidenti delle Comunità montane interessate o un loro delegato un rappresentante di ciascun Comune interessato un rappresentante di ciascuna Organizzazione professionale agricola operante nel territorio interessato, fino a un massimo di 3 un rappresentante di ciascuna delle Associazioni venatorie riconosciute operanti sul territorio.
I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia su designazione degli Enti, delle Organizzazioni e delle Associazioni interessati. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
A fini di attività meramente esecutive, il Comitato può costituire, al suo interno, un gruppo operativo.
La gestione è effettuata in conformità ad apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla Giunta provinciale, con i medesimi criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 18".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 63 è approvato.
"Articolo 65 - Ammissione all'esercizio venatorio in comparto alpino.
Per esercitare la caccia in un comparto alpino occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente Comitato di gestione.
La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.
I titolari di licenza di caccia, ammessi a praticare l'esercizio venatorio in un comparto alpino in proporzione alla superficie agro forestale ed alle possibilità faunistiche dello stesso, devono versare una quota annua di partecipazione alle spese determinabile in base al regolamento di cui all'articolo 63".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 65 è approvato.
"Articolo 71 - Riserve di caccia. Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per quanto non previsto dalla presente legge, esse restano disciplinate dalle relative norme del titolo III del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. Le riserve di caccia sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge e alla loro scadenza sono trasformate in oasi di protezione fino alla destinazione definitiva prevista dal piano quadriennale regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 71 è approvato.
"Articolo 74 - Regime della zona delle Alpi sino all'istituzione dei comparti. Fino alla costituzione dei comparti alpini di cui all'articolo 62 nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui al T.U., del 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri L'art. 74 è approvato.
Viene presentato dall'Assessore Moretti un nuovo articolo.
"Articolo 81 - Norma transitoria finale. La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1980".
Il Consigliere Bianchi presenta anch'egli un nuovo art. 81: "La presente legge entra in vigore al termine della corrente annata venatoria così come è regolata dal vigente calendario".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'inconveniente più grave dell' entrata in vigore della legge dal 1 gennaio 1980 consiste nel fatto che con la nuova normativa cessano i vecchi organi, si sciolgono i Comitati Provinciali Caccia e non sono costituiti i nuovi organi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

L'articolo 38 prevedeva una stagione venatoria differenziata a seconda della specie e prevedeva il termine al 31 gennaio. Mentre il calendario venatorio emanato quest' anno prevede un termine di chiusura che sta nell'arco del 1979, entrando la legge in vigore il 1° gennaio 1980, la stagione venatoria avrà un prolungamento di un mese per alcune specie.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

E' evidente che la stagione normale di caccia, nell'ambito della Regione, cessa con il 31 dicembre. Vi sono alcune eccezioni per determinate piccole attività.
La legge non sopprime i comitati caccia, i quali vigono in regime di proroga fin quando non saranno sostituiti.
A questo punto, spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione, determinare quali sono queste attività. Poiché la legge prevede molte attività, non vorrei che la legge potesse prestare il fianco a interpretazioni non esatte. L'emendamento del Consigliere Bianchi potrebbe essere accolto se avesse un termine puntuale. Noi siamo per l'esattezza della data, quindi proponiamo il primo gennaio.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto con 25 voti contrari e 22 favorevoli.
Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astenuto.
Si passi alla votazione dell'art. 81.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 50 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 23 Consiglieri L'art. 81 è approvato.
La parola al Consigliere Lombardi per dichiarazioni di voto.



LOMBARDI Emilio

Dal r al 31 gennaio ci sarà un vuoto di controlli, in parte legislativi: questo potrebbe essere un ulteriore motivo di respinta della legge da parte del Commissario di Governo. Era più logico chiudere la campagna venatoria 1979/1980 con la vigente legge e rinviare l'entrata in funzione per quel che riguarda il settore venatorio alla campagna 1980/81.
Questo è un ulteriore motivo che induce il nostro Gruppo ad esprimere parere negativo.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il nostro Gruppo ha apprezzato questa legge come risulta da dichiarazioni fatte precedentemente. Non riusciamo a capire perché la Giunta non vuole dare una migliore sistemazione alla legge visto che varie vicende hanno fatto sì che non entrasse in funzione con il calendario venatorio autunnale.
Le considerazioni e l'emendamento proposto dalla D.C. ci sembrano fondamentali, per cui dobbiamo dichiarare il nostro voto contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Riteniamo che si debba dare una valutazione sul complesso della legge e sui modi di applicazione che non sono soltanto nell'arco di tempo che va dal primo al 31 gennaio, ma negli anni a venire. Poiché la nostra valutazione data nel precedente dibattito è stata positiva, la manteniamo in questa occasione, pur esprimendo il nostro rammarico e la critica nei confronti della Giunta per questa modifica operativa che riteniamo estremamente negativa.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 50 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 23 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Commercio all"ingrosso

b) Disciplina dei mercati all'ingrosso


PRESIDENTE

Passiamo al riesame della legge sulla "Disciplina dei mercati all'ingrosso", respinta dal Commissario di Governo La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, dobbiamo ora esaminare e discutere i rilievi e le osservazioni che il Governo ha mosso alla legge regionale 12.7.1979, recante la disciplina dei mercati all'ingrosso.
Premesso che si tratta di una materia trasferita dalla Costituzione sulla quale la Regione ha competenza concorrente con quella statale vorrei, prima di entrare nel dettaglio, dire che, come è prassi, la Commissione competente ha ascoltato, discusso e approvato le soluzioni che la Giunta ha adottato in risposta alla richiesta del Governo di riesaminare la legge.
In verità, si può affermare che è stato seguito il criterio corretto cercando con ogni sforzo di addivenire a soluzioni che accogliessero le obiezioni governative, laddove ciò era possibile senza venir meno all'ispirazione della legge e senza recedere su posizioni arretrate rispetto ad altre leggi regionali che pur hanno avuto il visto del Governo.
Si può tranquillamente confermare che così si è proceduto e che, per certi versi, su alcuni punti, se saranno approvate dal Consiglio le proposte, la legge ne risulterà migliorata.
Ma veniamo ad un esame analitico dei rilievo e delle risposte.
Nel primo viene censurata l'esclusione dell' iniziativa per l'istituzione dei mercati e la relativa gestione da parte di enti e consorzi con personalità giuridica costituiti dai soli operatori del settore.
In realtà tale esclusione è presente anche nelle altre leggi regionali sinora approvate, ed è singolare che il Governo dimostri un così diverso atteggiamento, oserei dire quasi discriminatorio nei confronti della Regione Piemonte.
Ad ogni buon conto la controproposta elaborata accoglie il rilievo.
L'unica riserva che viene mantenuta consiste nel subordinare l'iniziativa alla gestione dei soli operatori del mercato e quella degli Enti locali territoriali o mista.
In quanto al secondo rilievo, così come è stato formulato, si tratta di un errore. Infatti i mercati alla produzione sono esclusi dalla competenza comunale proprio dal DPR 616 art. 54, lettera c) che viene invocato.
Tuttavia, concordando con l'essenza della motivazione, per quanto riguarda gli altri tipi di mercato all'ingrosso si è pensato di istituire un meccanismo di natura concessiva da parte del Comune nei riguardi dell'ente gestore (si è però disponibili a modificarlo con un'autorizzazione se così fosse richiesto, visto che nella pratica non cambierebbe nulla). L'importante è che la legge regionale riconosca all'Ente locale, come è suo preciso diritto-dovere, una funzione preminente di avvio e di controllo a monte dell'intera fase di gestione del mercato.
In relazione al terzo rilievo che viene accolto, si modifica formalmente l'art. 9 chiarendo che la Commissione regionale è un organismo tecnico che opera in funzione consultiva per la Giunta regionale e non influenza la sfera dei poteri comunali. L'art. 19 parimenti è stato profondamente rivisto e modificato, praticamente riscritto, chiarendo che la vigilanza è attuata dalla Giunta regionale sempre in collaborazione con i Comuni competenti, con la finalità di una corretta applicazione della legge e soprattutto in funzione della programmazione regionale. Inoltre si è distinta la vigilanza sui mercati alla produzione, che è pienamente rientrante nelle prerogative regionali, da quella sui mercati generali o al consumo che è attribuzione comunale. In quest'ultimo caso la Giunta pu solo dare comunicazione al Comune che è autonomo nel prendere provvedimenti.
Rispetto al quarto rilievo si accoglie il suggerimento di prevedere una conformità di massima al regolamento-tipo regionale da parte dei regolamenti di mercato.
Altrettanto dicasi del quinto rilievo, dove viene prevista una funzione specifica e precisa per la commissione di mercato.
Il Governo poi, oltre ai precitati rilievi su cui ha richiamato a nuovo esame il Consiglio regionale, ha formulato anche una serie di osservazioni.
La prima non può essere accolta in quanto il Comune in oggetto non fa che riaffermare esplicitamente quanto dispone la legge statale vigente.
Inoltre le aree di protezione rientrano tra le riconosciute attribuzioni comunali in materia urbanistica.
Diversamente sono pienamente recepite la seconda e la terza osservazione e quindi verranno proposte le conseguenti modifiche agli articoli in questione.
Riguardo alla quarta osservazione è stato chiarito all'interlocutore governativo che, su tal punto, la legge regionale non innova assolutamente anzi essa intende far rispettare proprio la legge statale richiamata.
Tuttavia, ad ogni buon conto, viene proposta una miglioria formale.
Infine, alla quinta osservazione, motivata forse da una scarsa conoscenza dell'organo governativo del sistema contabile regionale, si viene incontro introducendo una disposizione specifica di bilancio allo stesso art. 9.
Colleghi Consiglieri, spero che questo breve confronto sulle comunicazioni del Governo circa la nostra legge sui mercati all'ingrosso vi abbia resi perfettamente edotti dell'iniziativa assunta dalla Giunta regionale e del dibattito, nonché dell'atteggiamento approfondito svoltosi in sede di IV Commissione consiliare. Ripeto, si è cercato di portare a conclusione un lavoro positivo con lo scopo di capire l'atteggiamento governativo (anche se alcuni rilievi risultano oggettivamente inspiegabili) ed andargli incontro senza snaturare una legge approvata da questo Consiglio. Una legge che fa avanzare una visione più moderna e sociale oltreché economica, di quel centro di scambi, di commerci, di vita che è il mercato.
Al contrario di altre normative la nostra legge è aperta al contributo di tutti i vari soggetti interessati.
Per questi motivi assumerà particolare importanza l'atteggiamento che avrà il Consiglio nel merito di questa importante legge regionale.



PRESIDENTE

La parola alla Signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima che il Consigliere Rossi iniziasse la sua relazione per osservare che le modifiche della legge precedentemente approvate sono state consegnate ai Consiglieri appena prima che iniziasse la discussione. Questo non solo è contro ogni regolamento - e in taluni casi potremmo anche passare sopra alle formalità - ma è assolutamente impossibile ai Consiglieri votare norme che non hanno nemmeno letto. Pertanto il nostro Gruppo chiede di rinviare la votazione alla prima seduta, in caso contrario non parteciperà alla votazione stessa.



PRESIDENTE

Per quello che mi consta, la proposta e le osservazioni della Giunta consegnate in Commissione per poter avviare l'iter di modifica, sono avvenute in tempi non molto ampi, ma relativamente corretti.



ROSSI Luciano

La discussione è iniziata in Commissione venerdì scorso ed è proseguita stamane. Il testo, sentite le ultime osservazioni del Commissario del Governo, ha avuto gli ultimi ritocchi questa mattina. Certamente la composizione della IV Commissione, in cui non tutti i Gruppi sono rappresentati, comporta tali sfasature.
Non ho nessuna difficoltà a che il disegno di legge venga esaminato martedì prossimo.



PRESIDENTE

Accolgo la proposta della dottoressa Castagnone Vaccarino per un triplice ordine di ragioni: stiamo per approvare il nuovo regolamento del Consiglio regionale nel quale verranno modificate molte norme rispetto al vecchio, ma non certo quelle che garantiscono a tutti i Consiglieri, non solo ai Gruppi, di venire in possesso in tempo utile del materiale lo sciopero di ieri ha bloccato la possibilità di produrre il materiale almeno il giorno prima dell'esame in aula le Commissioni dovrebbero esaminare con maggiore rapidità le proposte di legge.



BONTEMPI Rinaldo

Vista l'entità non rilevante delle modifiche, chiedo che la legge venga approvata alla fine della seduta.



PRESIDENTE

Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINIO Aurelia

Eccezioni di questo genere ne ho già presentate altre volte. Non si tratta di partecipazione o meno alla Commissione, ma si tratta, come giustamente ha rilevato il Presidente, di diritto di ogni Consigliere di venire a conoscenza delle leggi da approvare.
Nel corso di questa seduta abbiamo già tenuto una riunione di Commissione intervenendo contemporaneamente alle votazioni in aula, quindi non mi sembrerebbe molto dignitoso ripetere questo comportamento costringendo i Consiglieri a leggere le modifiche alla legge in pochi minuti.



PRESIDENTE

Non posso che attenermi al regolamento, la discussione è quindi rinviata a martedì prossimo


Argomento: Terre incolte

c) Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre sufficientemente coltivate


PRESIDENTE

Passiamo al riesame della legge sull' "Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Sono costretto a fare delle considerazioni identiche a quelle fatte poc'anzi dalla dottoressa Castagnone Vaccarino. La Commissione era stata convocata per questa mattina, ma, poiché avevo più interesse a sentire quello che si diceva in aula, non ho presenziato ai lavori in Commissione d'altro canto, anche se fossi andato, avrei avuto gli emendamenti della Giunta solo in quel momento e avrei dovuto leggerli rapidamente.
Dico questo non solo per motivi di forma, ma anche di sostanza.



PRESIDENTE

Certo, però lo spirito e il contenuto della legge erano conosciuti precedentemente poiché questa legge è stata ampiamente discussa e rinviata due volte; se lei fa una questione regolamentare non posso che rinviare, ma in questo caso la questione regolamentare mi pare possa sottacere rispetto al buon senso.



MAJORINO Gaetano

Si potrebbe mettere ai voti la questione.



PRESIDENTE

Benissimo, pongo al Consiglio la questione se rinviare o meno il dibattito in merito alla legge "Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate". Chi è favorevole al rinvio alzi la mano.
La proposta di rinviare la discussione è respinta.
Passiamo quindi all'esame degli articoli modificati tenendo conto delle osservazioni del Commissario del governo.
"Articolo 3 - Censimento. Il censimento delle terre incolte o abbandonate viene effettuato dall'ESAP che può avvalersi: della collaborazione degli Enti locali dell'opera dei tecnici previsti all'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 dell'opera di Enti ed Istituzioni specializzate dell'opera dei giovani della legge 1.6.1977, n. 285.
Il censimento è adottato dai Comitati comprensoriali e dalle Comunità montane per le zone montane.
Gli elenchi, distinti per Comune e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati sul B.U., della Regione ed affissi, a cura dei Comuni all'Albo pretorio per 60 giorni.
L'inclusione dei terreni negli elenchi comunali viene notificato, a cura dei Comuni, ai proprietari ed agli aventi diritto. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto, previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto i Comuni si attengono alle norme di cui al titolo sesto - sezione IV del libro 1° del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. I proprietari interessati e gli aventi diritto possono presentare al Comune le proprie osservazioni entro 90 giorni dalla notifica.
Il Comune trasmette al Comitato comprensoriale o alle Comunità montane le osservazioni pervenute, con proprio parere in merito, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni.
Il Comitato comprensoriale o le Comunità montane, entro i successivi 60 giorni, adottano in via definitiva gli elenchi delle terre decidendo sulle osservazioni.
Gli elenchi distinti per Comuni e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati sul B.U., della Regione ed affissi, a cura dei Comuni, nell'Albo pretorio per 60 giorni. Annualmente viene provveduto agli aggiornamenti necessari adottando le stesse procedure indicate per il censimento.".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Utilizzazione delle terre. Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per i seguenti fini ed in ordine di priorità.
1 - agricoli 2 - silvo-pastorali 3 - forestali anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.
I piani zonali di sviluppo agricolo, previsti all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, devono contenere indicazioni sull'utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.
I piani di cui al successivo art. 5 presentati dai proprietari e dagli aventi diritto oppure presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono essere in armonia con le indicazioni dei piani zonali agricoli e con i piani socio-economici delle Comunità montane ed in loro assenza con le indicazioni della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Art. 5 - Metodologia. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22.2.1977, n. 15 stabilisce le metodologie per la: a) individuazione delle terre incolte o abbandonate nel rispetto di quanto previsto all' art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440 b) redazione di piani di sviluppo aziendali od interaziendali osservando, in quanto applicabili, i principi di cui alla legge regionale 22.2.1977, n. 15 c) predisposizione dei piani riguardanti le utilizzazioni indicate al precedente art. 4, punti 2,3.
La Giunta regionale può avvalersi per tali scopi anche dell'ESAP, di Istituti specializzati, pubblici o privati e liberi professionisti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
"Articolo 10 - Destinatari delle terre. Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere assegnate a: 1) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1, in ordine di priorità: a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 285/77 altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati società semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole b) imprenditori agricoli singoli ed associati.
2) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 2, in ordine di priorità: a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 285/77 altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati Comunità montane, Comuni e loro consorzi, società semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole b) imprenditori agricoli singoli ed associati; c) Enti pubblici Istituti specializzati.
3) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 3, in ordine di priorità: a) Comunità montane b) Comuni e loro consorzi c) Enti pubblici d) Istituti specializzati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
La parola al Consigliere Chiabrando per dichiarazione di voto.



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo votato a favore di questi emendamenti perché accolgono rilievi ed osservazioni che avevamo fatto. Siccome però avevamo tenuto un diverso atteggiamento sul disegno di legge, ci asterremo sul voto finale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri si sono astenuti n. 19 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetti di legge n. 244: "Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali. Determinazione della dotazione organica del personale" e n. 449: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"


PRESIDENTE

A questo punto propongo di abbinare la discussione dei progetti di legge n. 444: "Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali.
Determinazione della dotazione organica del personale" e n. 449: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario", ascoltando le relazioni e gli interventi generali e passando poi all'esame degli articoli.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Faccio rilevare che i Consiglieri, per ragioni comprensibili, non hanno ancora avuto la documentazione completa delle leggi da discutere.
Siamo d'accordo di avviare intanto la discussione.



BONTEMPI Rinaldo

Mi auguro anch'io che la completezza dei documenti sia al più presto recuperata. Il progetto di legge sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale era già stato distribuito nel mese di luglio.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della I Commissione, Consigliere Rossotto, che relaziona sui due disegni di legge 444 e 449.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge oggi in discussione deriva dall'adempimento dell'art. 38 della legge regionale 6/79. Tale articolo afferma: "Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione, il disegno di legge predisposto, dando attuazione al principio della contrattazione sindacale, inerente i contenuti del contratto dei dipendenti regionali, gli accordi aziendali già stipulati, le attribuzioni dei servizi regionali e la dotazione organica delle unità organizzative regionali".
Prima ancora di entrare nel contenuto del disegno di legge oggi in discussione, è necessario considerare come si è ottemperato al dettato dell'articolo appena letto.
Anzitutto il tempo intercorso: non è compito mio giustificarlo, lo farà nella replica, credo, il Presidente. Possiamo dire, però, che la formazione del presente disegno di legge segue alla lettera il dettato dell'art. 38.
Il presente disegno di legge è cioè stato scritto "dando attuazione al principio della contrattazione sindacale" così come recita l'articolo stesso.
Dalla complessità e dall'articolazione di questo è dipeso il divario del tempo previsto.
Di questa complessità ed articolazione abbiamo avuto testimonianza in Commissione in una seduta con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
Ma l'art. 38 chiede ancora una cosa, precisamente che si legiferi sui contenuti degli accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali.
Per motivi, credo, del tutto tecnici, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno scindere questi aspetti e presentare un disegno di legge a parte.
Questo disegno di legge è stato presentato alla Commissione ed ha avuto, in essa, un iter di lavoro parallelo alla legge che ora discutiamo.
Detto questo, è ovvio che una lettura del presente disegno di legge va fatta certo tenendo presente il disegno di legge sul recepimento del contratto, ma anche la legge regionale 6/79. Non solo perché questi due disegni di legge sono di "derivazione", di attuazione, di questa, ma perch la portata del disegno innovatore che con queste tre leggi può avere inizio si coglie nella lettura di tutti e tre i testi.
Dico inizio, perché credo che senza alcuni principi, alcuni punti fermi che queste leggi stabiliscono, non è per la Regione Piemonte possibile operare.
Qual è infatti la storia del pubblico impiego per la nostra Regione prima di queste leggi? Brevemente si può affermare che ha potuto essere solo una storia di sistemazioni provvisorie, di aggiustamenti che non solo non entravano nel tema, doveroso per tutti i pubblici operatori, di riforma del pubblico impiego - e questa è una delle facce del problema della riforma dello Stato - ma non riuscivamo nemmeno a dare delle soddisfazioni ai dipendenti della Regione nel loro complesso. Sistemavamo invece ora una categoria ora l'altra.
Lo Stato, d'altra parte, non ha colto l'esperienza di costruzione delle Regioni come un momento favorevole per una complessiva sua riforma o almeno di una riforma degli aspetti che ora ci interessano: quelli del pubblico impiego.
La storia del trasferimento delle funzioni è una storia che non ha mai avuto, parallelamente ed in sincronia, trasferimenti di personale. Eppure trasferimenti di funzioni e di personale sono due momenti tra loro legati.
Un personale adeguato e preparato rende possibile l'espletamento delle funzioni.
Su questi temi, in carenza di una decisa volontà politica innovatrice ha avuto gioco un comportamento della burocrazia dello Stato italiano, che è descritta da uno studioso come Sabino Cassese, con un semplice modello: la burocrazia italiana tende nelle migliori ipotesi a privatizzare il proprio campo di intervento. S'intende con questo un comportamento che considera le funzioni espletate terreno dal quale trarre, dato che non è possibile un maggiore interesse economico, un maggiore interesse in termini di prestigio e di potere.
Questo è, a linee rozze e generali, il terreno entro il quale le Regioni si sono mosse, sia nella prima sia nella seconda legislatura.
Spesso, ed è comunque il caso della Regione Piemonte, la politica del personale è avvenuta in base a mere esigenze da soddisfare, in modo disorganico e che ha obbligato a tutta una serie di leggine di sistemazione.
La legge regionale 6/79, il disegno di legge oggi in esame ed il disegno di legge sul recepimento del contratto rappresentano un momento di svolta rispetto al quadro ora descritto.
La Regione Piemonte ha operato con decisione in questa battaglia di riordino e riqualificazione del ruolo del potere pubblico nel governo della società regionale, introducendo importanti innovazioni sia nelle relazioni istituzionali tra enti, sia nella predisposizione di politiche di riforma in grandi settori della vita regionale (dalle politiche territoriali, alle politiche dei servizi, ecc.) precostituendo le condizioni e procedendo alla sperimentazione di una politica di programmazione.
La scadenza politica della costruzione delle strutture regionali e dell'accoglimento del primo contratto nazionale dei dipendenti della Regione è quindi un'occasione importante per una strategia di trasformazione della pubblica amministrazione, in quanto consente di verificare in concreto la coerenza tra capacità riformatrice dell'azione regionale, riorganizzazione del sistema delle autonomie e qualificazione del ruolo e dell'identità del dipendente e delle strutture pubbliche.
E' importante ribadire il carattere di Ente legislativo, di programmazione e di coordinamento della Regione, che non vuole né deve essere semplicemente un terzo livello amministrativo (oltre a Comune e Provincia) dell'azione pubblica, ma istituzione protagonista di una funzione di governo e di riqualificazione dell' attività degli Enti locali e delle forze sociali e culturali che operano nel territorio regionale.
Sul problema delle strutture e dei servizi la Regione Piemonte ha approvato una legge che contiene principi validi e condividibili prefigura un'organizzazione del lavoro e delle funzioni corrispondenti alle scelte di riforma perseguite. Si tratta appunto della legge regionale 6/79 già più volte citata.
Si tratta ora di passare da una formulazione di principi alla concretezza di decisioni e di soluzioni.
Perché, signori Consiglieri, la legge sulla determinazione delle attribuzioni dei servizi regionali appunto questo si propone.
Credo sia utile presentare la legge partendo da alcuni punti "caldi" punti cioè che investono sia problemi di modello organizzativo o di filosofia, sia problemi concreti e reali.
Il primo di questi punti è il servizio. Già la legge regionale 6/79 all'art. 10 afferma: "le unità organizzative fondamentali della Regione sono i servizi". Ma cos'é un servizio? Ebbene una lettura del disegno di legge dà una risposta di questo tipo: si considera servizio quell'unità organizzativa che vede al suo interno l'espleta- mento completo di una o più funzioni nell'ambito di una stessa materia.
Questa affermazione va letta, chiarendola quindi, nel senso che all'interno di ogni servizio si trovano alcuni momenti importanti; un momento di programmazione, un momento di gestione, un momento di controllo ed un momento, certo subordinato, di relazione verso l'esterno e verso l'interno dell'Ente. Certo all' interno dei servizi degli allegati della legge, questa lettura non si ritrova ovunque. Affermiamo però che è cos nella maggioranza dei casi e che tendenzialmente vuole essere così per tutti i servizi.
Se questa descrizione è corretta, si comprende allora facilmente perch si è scelto come unità fondamentale il servizio e non l'ufficio, come poteva essere in alternativa.
Per quanto riguarda il numero complessivo dei servizi, esso è cambiato di poco rispetto agli allegati della legge regionale 6/79. Quelli del Consiglio regionale erano 5 e sono passati a 13; quelli funzionali della Giunta erano 25 ed ora sono 24; quelli di settore della Giunta erano 83 ed ora sono 78; quelli funzionali della Giunta e del Presidente erano 12 e sono invariati. In totale erano 125 servizi ed ora sono 127.
Vanno aggiunti a questi i servizi delle strutture periferiche che negli allegati alla legge regionale 6/78 non erano considerati ed i servizi affari generali la cui declaratoria è uguale per tutti gli Assessorati.
Sono variazioni quindi non molto rilevanti.
Sono invece cambiate le declaratorie dei diversi servizi, a volte anche i titoli; questo va ascritto all'applicazione del principio della contrattazione sindacale.
Il lavoro svolto con le organizzazioni sindacali ha permesso una verifica puntuale di tutti i servizi ed una loro migliore precisazione.
Altro punto sul quale vorrei soffermarmi sono i servizi "Affari generali". C'è per questi una declaratoria comune per tutti gli Assessorati, con una sola eccezione che riguarda gli Affari generali del Presidente.
La lettura della declaratoria di questi servizi mette in luce uno dei cardini del modello organizzativo proposto.
Ma, intanto, cosa sono gli Affari generali? Credo si possa dire che la loro attività é funzionale e sussidiaria al lavoro degli altri servizi di ogni singolo Assessorato, ecco anche perché la loro declaratoria è comune.
Questi servizi sottintendono però una questione ben più complessa e che è presente anche nella legge regionale 6/79: quella del rapporto che deve esserci tra "politici", espressione della volontà popolare, e funzionari pubblici con tutte le garanzie che questi devono avere.
Sapete che questo è uno dei momenti cruciali di tutti i modelli organizzativi che possono aversi per il pubblico impiego. Tra i pubblicisti su questa materia si confrontano svariate tesi. Ad esempio il prof. Franco Levi esemplifica in questi termini il problema: vi è "da un lato il modello della separazione tra politica ed amministrazione o, se si preferisce, tra direzione di alta amministrazione, di indirizzo, di coordinamento e di sorveglianza, mentre al funzionario dovrebbero essere assegnate le competenze amministrative, anche decisorie, concrete e puntuali. Dal lato opposto un modello monistico, in cui il burocrate ha compiti solo strumentali, ausiliari ed esecutivi rispetto alla competenza amministrativa affidata al politico non solo quanto alla titolarità formale ma anche quanto all'esercizio reale. In altre parole, se si può separare sotto un profilo oggettivo nell'attività di un'organizzazione formale complessa una funzione di direzione o di indirizzo ed una funzione più direttamente operativa e di gestione, questi due momenti dell'attività possono essere differenziati anche sul piano soggettivo, ovvero concorrere nel ruolo di un unico organo.
In ogni caso è escluso che al politico possa essere sottratto il compito e la responsabilità dell'indirizzo".
(F. Levi, Studi sull'Amministrazione regionale e locale, Torino, 1978).
Crediamo, signori Consiglieri, che l'insieme di queste leggi una soluzione la prospettino. Anzitutto con una premessa, cioè con un modello organizzativo certo all'interno del quale ognuno riconosca compiti e garanzie.
Questo significa anche avere la sicurezza che vengano rispettate le gerarchie che il modello propone. Ed è qui che incide in qualche misura la funzione dei servizi Affari generali. Si leggano infatti le loro declaratorie di concerto con quelle delle Segreterie particolari.
Le differenze di funzioni, direi quasi di campo, sono esattamente delimitate.
Ogni eventuale distorta prevaricazione dovrebbe, con queste leggi, non essere possibile. Certo questo è un argomento quasi minore rispetto alla complessità del problema nel suo insieme.
Ricordo però che altre risposte si possono cercare nella lettura complessiva delle leggi.
Accenno qui ad una questione legata a questo tema: la figura del coordinatore. Se ricordate le parole del prof. Levi, prima citate, non c'è dubbio che questa figura caratterizzi il modello organizzativo proposto verso il primo dei modelli delineati.
Il coordinatore é, cioè, non un nuovo livello introdotto surrettiziamente, quanto una figura che risponde ad un concetto politico culturale, che dovrebbe rendere possibile la traduzione della volontà dei politici senza correre il rischio, come a volte è avvenuto, di stravolgere le garanzie dei funzionari. Si dovrebbe, con queste articolazioni rispondere ad un problema che noi crediamo sia avvalorato dalla stessa Costituzione italiana (art. 97 e 98), l'esigenza di separare il Governo dall'Amministrazione.
Vorrei soffermarmi brevemente su altri problemi, il più urgente a questo punto è il numero dei dipendenti previsto dall'art. 10 sulle dotazioni organiche. Tale numero è di 3.996 unità. I dipendenti attualmente in servizio sono attorno alle 2.000 unità. L'aumento pare quindi rilevante ma lo si è visto durante i lavori della Commissione, queste cifre tengono conto anche del personale trasferito, dei giovani della 285 ed in risultanza l'aumento appare più contenuto. Inoltre si tratta di cifre che si riferiscono ad una dotazione organica ottimale e quindi destinata a riempirsi nel tempo.
Non vorrei farne solo una questione numerica, credo che qui, certamente da questa legislatura, ci sia una contraddizione tra attività politica programmatoria della Regione e personale impiegato.
Questa è una contraddizione che deve essere risolta.
Inoltre pensiamo che la gestione di una politica di programmazione sia cosa diversa dalla gestione di una politica di erogazione di servizi richiede certo personale ma personale la cui formazione sia rispondente alla necessità dell'Ente. Da qui la presenza di un numero alto di laureati di professionalità specifiche e complesse.
Perché i profili professionali di queste figure non sono stati previsti nel testo della legge, ma rimandati a successivi atti amministrativi? Credo sia agevole rispondere a questo quesito, pensiamo sia errato fissare una volta per tutte le professionalità di cui la Regione può avere bisogno. Su questo terreno è necessaria un'elasticità maggiore che consenta di considerare assieme le vicende delle funzioni regionali, quelle del mercato del lavoro, quelle dei risultati del nostro sistema scolastico.
Da questi momenti, dalla loro articolazione, è garantita una politica di acquisizione del personale efficiente e razionale.
Signori Consiglieri, esempi li abbiamo in mente tutti, ricordate la necessità che si è determinata in seguito a precisi eventi di avere in organico dei laureati in geologia.
Ancora un punto: le strutture decentrate e periferiche della Regione.
Intanto i Comprensori; l'attività di questi è stata uno dei punti qualificanti dell'attività regionale, questa attività è stata di tipo quasi pionieristico sia per gli amministratori, sia per i funzionari. Credo che il disegno di legge risponda alle esigenze nate per i Comprensori in modo ampio, superando gli stessi intenti del documento sull'attività dei Comitati comprensoriali approvato da questo Consiglio circa un anno fa.
Bisogna però avvertire che per Comprensori e per le altre strutture periferiche hanno pesato elementi che sono indipendenti dalla volontà di questo Consiglio, come i problemi della riforma delle autonomie locali che lasciano ancora irrisolti i problemi legati all'Ente intermedio, come l'attuazione della riforma sanitaria che dovrà vedere una sistemazione diversa delle strutture periferiche nelle Unità Sanitarie locali.
Per questi problemi ancora aperti la legge offre una soluzione transitoria che rende però possibile e produttivo tutto il lavoro di riforma e di organizzazione diversa delle nostre istituzioni.
Signori Consiglieri, ho preferito fare questa esposizione per punti anziché una relazione analitica degli articoli, perché il disegno di legge è tecnicamente molto semplice, consiste di 12 articoli e di una mole notevole di allegati. Ho ritenuto giusto soffermarmi di più su questa parte.
Signori Consiglieri, il primo contratto per i dipendenti regionali firmato in sede nazionale, frutto di un lungo lavoro e di numerosi incontri con i rappresentanti del Governo viene recepito dal presente disegno di legge che il Consiglio regionale ha esaminato ed approvato. L'elaborazione del provvedimento è stata accompagnata dalla consultazione delle rappresentanze del personale e delle Organizzazioni sindacali anche per valutare - considerata l'importanza che la normativa in questione riveste per la definizione delle legittime aspirazioni del personale regionale l'effettiva rispondenza del provvedimento con le esigenze che lo hanno determinato.
Il disegno di legge, i cui effetti giuridici ed economici sono fissati dall'1.10.78, si articola in quattro parti, la prima delle quali precisa e descrive il contenuto professionale degli otto livelli funzionali previsti nonché le modalità di accesso agli stessi, mentre rimanda la disciplina della funzione e dei contenuti della figura del coordinatore all'art. 23 della legge regionale 20.2.79, n. 6 "Ordinamento degli uffici regionali".
Il contenuto della seconda parte attiene i doveri e i diritti connessi all'esercizio delle funzioni, i diritti sindacali e politici, i criteri per l'attuazione della mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente, tra Regione ed Enti destinatari della delega di funzioni regionali, tra Regione ovvero tra queste e gli Enti locali.
La terza parte del disegno di legge stabilisce e disciplina - nel rispetto del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva il trattamento economico di ciascun livello, le competenze spettanti per il lavoro ordinario notturno e festivo, per il lavoro straordinario, per la missione, il trasferimento e la prima sistemazione.
Infide viene stabilita, nella misura fissa del 25 % della retribuzione iniziale dell'ottavo livello, l'indennità per la funzione di coordinamento.
La quarta parte introduce i criteri per l'inquadramento del personale nei livelli funzionali.
In particolare gli articoli 45 e 46 stabiliscono che: a) il personale appartenente alla qualifica regionale di istruttore che risulta inquadrabile al sesto livello, sia inquadrato nel settimo al compimento di tre anni di effettivo servizio b) che il personale che esercita, nell'ambito della formazione professionale, una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea, del quale deve peraltro essere in possesso, viene inquadrato nel sesto livello.
Particolare rilievo assume il disposto del successivo art. 47 che costituisce una prerogativa per la sola Regione Piemonte, consistente nella possibilità di bandire concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale di ruolo alla data dell'1.10.78, per la copertura massima dell'80% dei posti complessivamente disponibili in organico.
Tale norma trova fondamento nel testo dell'accordo nazionale della Nota a Verbale della parte pubblica per la Regione Piemonte che ha riconosciuto la peculiarità della situazione del nostro Ente ove dal 1972 per la maggioranza del personale non sono stati effettuati avanzamenti di qualifica.
L'articolo in questione permette di risolvere la disparità di trattamento attualmente esistenti tra i dipendenti della nostra Regione e quelli delle altre.
I criteri scelti per l'ammissibilità dei candidati rispondono a principi generali già presenti nel pubblico impiego: appartenenza al livello immediatamente superiore titolo di studio del livello di appartenenza ovvero rispondenti a criteri tipici della nuova normativa contrattuale anzianità di servizio di un anno ovvero quattro anni in carenza del titolo di studio richiesto in analogia a quanto previsto per l'accesso ai livello per pubblico concorso dal contratto.
D'altra parte non mancano nella legislazione regionale molteplici esempi di concorsi interni basati anche solo sullo svolgimento di funzioni superiori per periodi limitati (v, disegno di legge "Ordinamento degli uffici regionali" della Liguria).
La deroga al titolo di studio unitamente ad una maggiore anzianità di servizio è principio già previsto nella normativa statale; ovviamente non è estendibile a quei posti per i quali già una normativa statale o regionale preveda una particolare responsabilità e quindi il possesso di un titolo di studio specifico.
La Giunta regionale può altresì bandire - secondo il dettato dell'art.
49 - concorsi interni per soli titoli, per un numero di posti non superiore al 30% della dotazione organica complessiva dei livelli, riservati al personale regionale in possesso di un'anzianità effettiva di anni otto e che non abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito in Regione.
La ratio della limitazione introdotta è da ricercarsi nell'intento di sanare quelle sperequazioni venutesi a creare tra il personale regionale in seguito agli automatismi di primo inquadramento.
I successivi articoli 50, 51 e 52 fissano le modalità per la determinazione della posizione economica individuale nel livello di appartenenza.
A questo proposito è da rilevare l'introduzione della disciplina sostanzialmente nuova, del calcolo del maturato in itinere, il cui intento è ridurre i tempi occorrenti nel nuovo ordinamento per passare dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore. Il maturato in itinere consiste infatti nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe alla data del 30.9.78.
Il presente disegno di legge prevede poi le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale in posizione di comando presso la Regione e del personale assunto in base ai concorsi di cui all'art. 2 della legge regionale 27.12.77, n. 63.
I successivi articoli dettano norme sul periodo di validità del presente disegno di legge, sulla maggiorazione della riserva dei posti al personale regionale in caso di pubblici concorsi, sui concorsi pubblici in via di espletamento E' inoltre enunciato, per tutti i problemi inerenti l'organizzazione del lavoro ed i suoi riflessi sul personale, il principio della contrattazione sindacale.



PRESIDENTE

Data l'ora, propongo di sospendere i lavori che riprenderanno alle ore 15. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,20)



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