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Dettaglio seduta n.269 del 31/07/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.) - Caccia

Prosecuzione dibattito sul progetto di legge n. 419: "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 419: "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia". La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, eccoci al decollo della tanto attesa e sofferta normativa sulla difesa della fauna e disciplina della caccia.
Non e esagerato affermare che il ritmo imposto ai lavori e la brevità del tempo a disposizione, hanno reso l'attività della Commissione stressante. E' augurabile che per l'avvenire, di fronte a disegni di legge aventi le dimensioni e la portata di quello in esame, si possa disporre di maggiore tempo se si vuole procedere con la necessaria serietà e senso di responsabilità.
Debbo, comunque, compiacermi con l'Assessore per aver accolto alcune nostre richieste, anche se altre, come vedremo, sono state disattese. Un compiacimento deve essere espresso ai rappresentanti delle organizzazioni agricole, venatorie, protezionistiche e naturalistiche, le quali, nel corso delle consultazioni, pur partendo com'é noto da posizioni diverse e contrastanti, hanno manifestato maggiore sensibilità ed obiettività, nel portare avanti la loro tesi.
Ho citato le organizzazioni professionali agricole al plurale, ma, in effetti, alla consultazione ne era presente una soltanto.
Sono ormai lontani i tempi dell'estremismo e del massimalismo in merito, basti riandare alla discussione sulla prima legge regionale: parecchi di noi presenti alla discussione di ieri come a quella di oggi hanno potuto positivamente constatare quanto il clima sia notevolmente cambiato.
C'è stata una notevole apertura da parte delle associazioni venatorie anche senza avere, in linea di principio, abbandonato le radicate loro convinzioni sulla caccia. Solo in questo modo sarà possibile affrontare costruttivamente certi delicati e complessi nodi che la relativa problematica tutt'ora presenta.
In merito potremmo disquisire a lungo e dichiararci concordi con quanti sostengono la necessità di sopprimere l'attività venatoria, come argomentazioni valide potrebbero emergere da parte di quanti sostengono il contrario, ma, nell'attuale assetto societario, ove addirittura si assiste alla nefanda caccia all'uomo, ritengo che il voler tendere, in tema venatorio, al conseguimento del meglio, parecchie volte nemico dell'equo sarebbe quanto meno utopistico.
Detto questo e dopo l'apprezzabile intervento del collega Oberto, passo ad esaminare l'articolato per evidenziare i punti da noi ritenuti non accettabili.
Zone speciali - art. 10 e seguenti.
Si osserva che sono eccessive e per quanto anche in Commissione avevamo chiesto che venissero definite in rapporto a quanto previsto dall'art. 6, e cioè in base alla carta delle aree a vocazione faunistica.
Consulta regionale e provinciale - articoli 15, 16 e seguenti.
Rimanifestiamo il nostro dissenso in rapporto a due specifici fatti: primo perché la maggioranza non ha voluto accettare la nostra proposta di modificare la dizione di "consulta" con quella di "Commissione o Consiglio" e ciò allo scopo di dare ad essi compiti e funzioni maggiormente incidenti nella fase gestionale e non solo tecnici e consultivi; secondo, per non aver accettato la richiesta di assegnare alle organizzazioni agricole venatorie e protezionistiche, maggiormente consistenti, all'interno delle predette consulte, una presenza direttamente proporzionale alla loro effettiva rappresentatività, come il sistema democratico suggerisce e come la recente giurisprudenza ci viene ad indicare e ricordare.
Inoltre, come valutazione di ordine generale, riteniamo che dette consulte siano tali e tante da appesantire i tempi ed i modi di attuazione reale della legge in esame, con il rischio di porre in mora gli obiettivi che si intendono conseguire, specialmente se la Regione e le Province non si preoccuperanno di porre a disposizione personale adeguato e particolarmente preparato a tale proposito.
Specie cacciabili e periodi di caccia - art. 38.
Manifestiamo la nostra contrarietà per quanto attiene più specificatamente al calendario venatorio, sulle modificazioni apportate.
Richiediamo di confermare quello in essere il quale, tra l'altro, dopo anni di applicazione, ha fornito apprezzabili risultati faunistici ed ha saputo attuare, nel limite del possibile, un contemperamento delle non facili e contrastanti posizioni delle varie parti intercorse.
Altro nostro motivo di opposizione attiene alla contemplata autorizzazione all'appostamento temporaneo. Pur conoscendo che esistono alcune specie di volatili non facilmente cacciabili diversamente, riteniamo che il citato appostamento, anche per il prestigio dell'autentico cacciatore, si debba escludere. Ogni competizione è veramente tale nella misura in cui implica alcune difficoltà e conseguente abilità. In caso contrario non è più competizione.
Giornate e orario di caccia - art. 40.
Per le prime chiediamo che siano rigidamente alternative e non consecutive per contenere, specialmente in certe province, i pericoli di una eccessiva pressione venatoria; per l'orario riteniamo che si debba far riferimento al sorgere del sole e non, come previsto, ad una ora prima del sorgere del medesimo.
Luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio - art. 45 comma d).
S'impone una definizione più analitica e precisa dei terreni in attività di coltivazione, stabilendo anzitutto che per i frutteti ed i vigneti il periodo di maturazione deve essere inteso dal momento di apertura della caccia e che per i prati artificiali e naturali il periodo di attualità di coltivazione deve essere inteso dal decimo giorno successivo all'ultimo taglio, così come è indicato al primo comma dell'art.
11 contemplante le zone per addestramento cani. Non è assolutamente accettabile nell'attuale formulazione, ove si parla di raccolta per vigneti e di periodo della sfalciatura per i prati, ma il danno, per esempio, ad un vigneto lo si arreca sempre e addirittura anche prima dell'apertura delle gemme.
La stessa cosa vale per i prati ed è per questo che chiediamo che il divieto scatti entro il decimo giorno dall'ultimo taglio. Contributi e premi per agricoltori - art. 59.
E' apprezzabile sotto il profilo romantico e sentimentale, ma purtroppo gli scopi previsti pongono serie e irrisolvibili problematiche. Si corre il rischio di premiare coloro che della produzione agricola non si curano e di penalizzare invece i veri produttori che dolenti o nolenti sono legati ai sistemi di coltivazione, di allevamento, di difesa della produzione.
Indennizzi e risarcimenti di danni agli agricoltori - art. 60.
Il 25 % dei fondi, di cui all'art. 60, che si intende destinare per detti indennizzi lo riteniamo insufficiente al punto di far correre il rischio di sempre: danni tanti per i produttori e risarcimenti nessuno o dati con il contagocce. Ecco perché chiedevamo l'avvicinamento alla somma prevista nella precedente legge (40% ). Mi si dice che è previsto un introito superiore, non tanto però da abbassare la percentuale al 25%.
Concludo facendo presente che sui citati articoli saranno presentati i relativi emendamenti, ritenuti essenziali per poter confidare sul varo di una buona e in quanto tale, apprezzabile legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Se non ci fosse stata quella felice intervista di domenica da parte del Presidente della Giunta, probabilmente il mio Gruppo non avrebbe parlato di politica. Evidentemente il comportamento del Presidente della Giunta che ipotizzava le future maggioranze e dava patenti di progressismo e di capacità di gestire la cosa pubblica, deve farci più attenti, colleghi della D.C., e di altri Gruppi.
La nostra alacrità ai lavori in Commissione è stata utilizzata per portare in porto una legge che, da un punto di vista meramente oggettivo costituisce un argomento diverso dal tipo di obiettivo che persegue.
Dall'intervista del Presidente Viglione ci sembra di capire che certe forze, che si vogliono tenere fuori dalla loro logica protestataria e referendaria, si vogliono portare al governo della Regione Piemonte e per questo risultato si vuole togliere a queste forze politiche le occasioni che sono forse la loro ragione d'essere nel Paese; queste forze hanno fatto crescere il nostro Paese producendo certe iniziative, alcune delle quali da condividere, altre meno, ma che certamente hanno rappresentato una novità.
Ognuno è conservatore per quello che ha dietro ed è progressista per quello che ha davanti: il Presidente Viglione ha molto più da conservare di quanto abbia ancora da costruire. Non mi sembra serio l'aver chiesto al Consiglio di lavorare in condizioni tali per cui è mancato il tempo di approfondire i rilievi che venivano mossi da molte parti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La legge è stata trasmessa in Commissione nel mese di maggio.



MARCHINI Sergio

La politica è riflessione, sintesi, è esercitazione tecnica difficile attività che può essere considerata da sonnambuli. Le nostre decisioni sono sulla valutazione dell'opportunità del momento, in relazione al passato, al futuro, alle risorse, agli equilibri.
L'Assessore Moretti ha concluso i lavori della sottocommissione con un "arrivederci a settembre" e il clima con cui si è trattato nella sottocommissione era ben diverso da quello con cui si è trattato nella Commissione, tant'é vero che ci sono voluti due giorni per rileggere gli articoli che la sottocommissione aveva licenziato.
Questo perché? Perché si è voluto giocare ad anticipo rispetto a certe forze che si cerca, in modo poco corretto, di frustrare per attribuirsi titoli verso il futuro. Se questo è il disegno politico che la maggioranza persegue è legittimata a farlo, ma l'opposizione, e mi metto tra quelli che hanno maggiori responsabilità su questi comportamenti, non può far degradare l'attività legislativa del Consiglio a palestra delle proiezioni e delle aspirazioni di questa maggioranza di continuare al di là di un risultato elettorale, che potrà essere questo o potrà essere quello.
Se non ci fosse stato questo incidente, ma, a Dio piacendo, questa Giunta qualche incidente ogni tanto lo corre, questa legge si sarebbe ridotta all'esame dell'articolato proposto e devo dire che su di esso la mia opinione è molto più serena di quella che ho espresso dal punto di vista politico.
Ho apprezzato il senso di misura con cui l'Assessore ha cercato di bilanciare gli interessi di tipo diverso: per la prima volta in un'aula legislativa, come quella della Commissione, le preoccupazioni dei protezionisti hanno trovato una legittimazione politica nel senso che ogni Gruppo se ne è fatto carico per quanto le ha ritenute condivisibili e finalmente, questi amici, che tanti meriti hanno nella maturazione di questa problematica, hanno nel corpo di questa legge una rappresentanza ed una funzione.
Se è vero che c'è un arretramento rispetto alla normativa in essere che ha determinato un risultato che ci mette in una situazione di privilegio rispetto alle altre Regioni ma che ci lascia ancora in arretrato rispetto a Paesi più avanzati del nostro, questo arretramento è pericoloso ed è da sottolineare . Le ragioni di arretramento sono da iscriversi soprattutto alla legge-quadro. I termini massimi, a cui fa riferimento la Giunta, sono termini minimi, ai quali fa riferimento il mio Gruppo nel dare il giudizio definitivo su questa legge.
Non ho capito i motivi di improvvise lacerazioni in Commissione a proposito di attività marginali, tipo quelle di alcuni corregionali, che anziché usare la lupara usano il falcone. Questa attività dovrebbe essere considerata come ricettacolo da museo e poiché f,acclamo leggi per il patrimonio culturale, questa mi pare che attenga proprio a tal genere di attività. Eppure, anche su questo ci si è trovati con i fioretti appuntiti.
Questo rivela i tempi affrettati con cui la legge è stata affrontata e come la nostra Regione, compreso il sottoscritto, abbia le idee molto arretrate.
In tempi stretti, non per colpa dell'Assessore ma per la logica dei lavori del Consiglio, si è arrivati a dibattere questa legge senza andare forse a fondo dei problemi della coabitazione del mondo agricolo con questa attività, tanto più che il titolo della legge non parla di caccia ma di tutela della fauna, quindi, gli argomenti, che dovrebbero essere gli elementi portanti della legge, finiscono per essere trascurati, poco trasparenti e poco leggibili. Chiusi un venerdì, in una camera a 40 gradi i Consiglieri si sono trovati a difendere il posto in cui si fa l'appostamento o a difendere il tiro con l'arco (non so se l'arco serva per cacciare né quante vittime possa fare il falcone) quindi in tutta questa materia, sospendo l'assenso Mi pare che si sia fatto quanto era nella possibilità dell'Assessorato per mediare con estrema serenità e estremo senso della misura le tendenze divaricanti.
Se gli emendamenti tenderanno a pregiudicare ulteriormente l'equilibrio della fauna nella nostra Regione, il voto sarà positivo; se gli emendamenti tenderanno invece a rendere la legge meno protettiva, il nostro voto sarà negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Questa legge è nel complesso accettabile perché riesce ad individuare soluzioni mediane rispetto ad interessi obiettivamente diversi e contrastanti.
Nel corso delle consultazioni ci siamo trovati di fronte a tre componenti della Comunità regionale: la categoria degli agricoltori che giustamente si preoccupa di difendere l'ambiente dal quale dipende la produzione agricola le associazioni naturalistiche e protezionistiche che lottano per una maggiore difesa dell'ambiente naturale avendo come obiettivo l'abolizione della caccia la componente venatoria numericamente importante perché solo in Piemonte raggruppa circa centomila aderenti, che ha come obiettivo un'ampia liberalizzazione dell'esercizio della caccia.
Personalmente ritengo che sia sbagliato criminalizzare o colpevolizzare questa categoria perché sappiamo che tra gli attentati che vengono fatti all'ambiente naturale, l'inquinamento industriale o l'inquinamento da prodotti chimici utilizzati in agricoltura, quello provocato dall'attività dei cacciatori è uno dei meno pesanti.
E' indubbiamente positivo il fatto che nella legge, sia pure in modo marginale, sia considerato l'aspetto dei concimi chimici prevedendo premi ai produttori agricoli che usano sostanze chimiche e attrezzature che non danneggiano o che danneggiano in misura minore la fauna.
Abbiamo visto come sia sentita la passione per l'attività venatoria quindi, va accettata e considerata alla pari di altre passioni umane. I cacciatori non possono dire che il disegno di legge n. 419 è particolarmente limitativo. Lo scontro principale è avvenuto sugli articoli della legge che riguardano il calendario venatorio.
I periodi di caccia previsti all'art. 38 mi paiono accettabili rispetto alle pressioni delle associazioni venatorie da un lato e alle richieste che ci venivano dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche, che addirittura chiedevano la riduzione generale del periodo a due mesi.
Certamente questa legge lascerà scontente tutte e tre le categorie che ho indicato, questo significa che non siamo di fronte ad una legge che protegge gli interessi dell'una o dell'altra parte, ma una legge che trova delle vie mediane tra i vari interessi contrastanti.
Interessante è l'aspetto programmatorio attraverso la pianificazione che Regione ed Enti locali, soprattutto le Province, sono chiamate ad operare.
L'altro aspetto importante è quello della partecipazione alla gestione e alle attività consultive da parte delle categorie interessate, delle comunità locali e delle Comunità montane.
A differenza della legge del 1973 presentata dall'allora Assessore Debenedetti, che aveva un carattere innovativo e di avanguardia, questa legge si colloca in un quadro legislativo nazionale. La complessità della legge, la varietà delle istituzioni previste, la fitta rete di istituti che vengono posti in essere nella Regione Piemonte richiederanno verifiche successive essendo difficile prevedere oggi quale sarà il loro funzionamento.
Il difetto maggiore di questa legge, mi perdoni l'Assessore, che, del resto, non ne è neppure responsabile, è la fretta con la quale è stata elaborata e portata al dibattito. Dopo le consultazioni che si sono tenute il 23/7, la V Commissione e i funzionari della Regione sono stati costretti ad un tour de force per arrivare alla presentazione del testo di legge.
Forse sarebbe stato più opportuno prevedere tempi di meditazione più lunghi partendo dal presupposto banale ma ovvio che la fretta eccessiva è nemica del meglio e tale proposta era stata anche avanzata nell'ambito della V Commissione, che però non aveva potere decisionale in ordine alla presentazione in aula ed era stata respinta.
Questa legge contiene alcuni aspetti positivi rispetto a quella precedente, che già aveva introdotto la grossa innovazione del divieto del tiro al piccione. Gli aspetti positivi di questa legge sono il divieto della vivisezione, segno di maturazione civile a proposito della quale c'è stata anche una raccolta di firme per il referendum, e i limiti posti all'attività di imbalsamazione estremamente ostica a chiunque ami la natura e gli animali, limiti che, in sostanza, trovano recepimento in questa legge nella considerazione dello spirito di pietà verso gli animali che, tra l'altro, dovrebbe essere normale in un Paese che ha dietro di sé la tradizione francescana, ma che purtroppo non è così sentito tant'é vero che all'estero il nostro Paese è criticato e vituperato per un certo atteggiamento nei confronti della natura e degli animali. Probabilmente questo è un aspetto marginale.
Presenterò una proposta di emendamento per l'abolizione della caccia con il falco e con l'arco la quale è vero che ha delle tradizioni che affondano nella storia del Medioevo ma non vedo perché debba essere mantenuta ancora nel nostro costume e nella vita odierna.
Concludendo, ritengo che la intetio legis che presiede a questo disegno di legge, già migliorato dal lavoro della Commissione, sia buona. La verifica operativa, anche a tempi lunghi, ci dirà se queste norme saranno aderenti allo scopo che ci siamo proposti.
La Giunta e l'Assessore dovranno porre particolare attenzione al controllo degli organi pubblici per assicurare che tutte le norme contenute nel disegno di legge 419 siano rispettate. I giornali nei giorni scorsi esprimevano a questo proposito i dubbi delle associazioni protezionistiche e sono dubbi che chi conosce la situazione degli organi di vigilanza non possono non essere considerati con preoccupazione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Prendo la parola con un certo imbarazzo che forse è comprensibile dal fatto che una normativa, come quella che viene presentata oggi all'approvazione del Consiglio, ci porta a considerazioni lontane nel tempo, preoccupati come siamo di non trovare motivi o affermazioni di compiacimento, a parte il fatto che non c'è da sentirsi in colpa se ne sono derivate delle attestazioni dall'Organizzazione Internazionale della caccia che si era espressa ufficialmente in materia, come risulta dagli atti.
Ecco perché accuso l'imbarazzo e chiedo venia se sarò costretto, nel dare qualche motivo di considerazione sull'articolato, a fare dei riferimenti.
Innanzitutto ho avuto il testo definitivo del disegno di legge questa mattina. Sono stato sollecitato dai colleghi di Gruppo di esaminare l'articolato e di preparare gli emendamenti. Ho già avuto occasione di dire che emendamenti su un disegno di legge come questo non si possono improvvisare perché la materia è complessa e quindi va vista con tranquillità e senso di responsabilità. Le improvvisazioni sono sempre pericolose Un disegno di legge come questo aveva bisogno di una più attenta meditazione.
Intanto leggiamone il titolo: " Norme per la tutela della fauna" questo è il biglietto da visita della legge e la prima domanda che viene da porsi è se questo obiettivo viene poi tutelato. L'art. 38, in coerenza con il titolo della legge incomincia dicendo: "é vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana". Questa è una affermazione che apparentemente pu soddisfare i naturalisti più accaniti, però verifichiamo che cosa sta scritto dopo perché serve poco fare delle belle enunciazioni se poi i fatti le contraddicono. Nelle legge del '73 non c'erano affermazioni pretenziose però c'erano delle norme che, in fatto di tutela di fauna e di selvaggina erano molto più efficaci.
Subito dopo quell'affermazione si fanno le varie eccezioni per la tortora e per il fagiano. Senza essere esperti di caccia tutti sanno che il fagiano è un gallinaceo equiparato alla gallina, quindi ecco la contraddizione evidente: si finge di dare una tutela alla selvaggina rimandando l'apertura della caccia al fagiano alla terza domenica di settembre, però si consente dal 1° di settembre alla tortora.
Una delle ragioni che ci avevano indotto a fissare una apertura unica della caccia alla domenica successiva al 10 di settembre era derivata dall'esigenza di dare un minimo di tutela alla selvaggina migratoria, che non è riproducibile in cattività a livello industriale, come la lepre e il fagiano. La tortora, che ha l'onore del primo posto in questo articolo migra a fine agosto o ai primi di settembre e la ragione del ritardo dell'apertura della caccia aveva proprio la funzione di dare una protezione a questa specie migratoria.
E' fin troppo evidente quindi che l'affermazione nel titolo della legge e nel contenuto del primo comma viene svuotata di ogni contenuto pratico con le eccezioni che si fanno.
Il vero dibattito sul tema caccia è sempre ed esclusivamente stato sulla data di apertura e di chiusura, a parte poi altri aspetti che riguardano il ripopolamento. Abbiamo anche ritenuto che l'apertura unificata fosse utile per ragioni legate ad esigenze di tutela delle colture agricole. E' vero che ci sono norme che vietano danneggiamenti alle colture agricole, ma c'è il problema di esaminare come queste norme possono essere operative. L'apertura differenziata per specie, a mio avviso, è un errore e, a questo proposito, faccio delle precisazioni a titolo personale.
Non credo che su questi temi si debba giudicare un Gruppo politico.
Orario di apertura. Nel testo unico della legge si parla di apertura un'ora prima dell'alba e di chiusura un'ora dopo il tramonto. Noi abbiamo apportato la modifica facendo riferimento al sorgere del sole e al tramonto e fissando gli orari, per eliminare un fenomeno deteriore nell'esercizio venatorio, la cosiddetta caccia all'aspetto. Non mi si venga a dire che questo è un esercizio che ha degli aspetti positivi sotto il profilo sportivo e sotto il profilo naturalistico Per lo meno queste norme mettetele sotto altri titoli perché contrastano con la finalità della legge.
Ho sentito dire che questa legge, in fondo, trova una giustificazione nella legge quadro, ma la legge quadro fissa degli ambiti nei quali le Regioni possono operare osservando i principi generali. Sarebbe troppo comodo dire che queste decisioni noi le assumiamo perché c'è la legge dello Stato. Non è affatto vero. Se si vogliono assumere tali decisioni si devono assumere anche le responsabilità relative.
Il collega Oberto, al quale devo un particolare ringraziamento per le attestazioni che ha voluto dare pubblicamente in Consiglio stamattina, ha messo il dito sul tema delle oasi, proponendo che la competenza della istituzione delle oasi fosse mantenuta alle Regioni anziché delegata alle Province. Questa è una proposta saggia perché ha un riscontro nei fatti: le oasi, rispetto alle zone di ripopolamento, rispetto alle zone di rifugio che hanno dimensioni limitate, spesso interessano più province, hanno una consistenza quantitativa di gran lunga superiore alle altre zone. Mi sembra logico quindi che il potere dell'istituzione delle oasi sia mantenuto alla Regione perché la natura stessa dell'Istituto impone che vada visto a livello regionale e non a livello provinciale.
Gradirei una precisazione in ordine al contenuto dell'art. 15 della vecchia legge e al riscontro e alla dimensione che assume nell'intenzione del proponente della presente legge. E' inutile ricordare che nel '73 siamo riusciti a impedire in Piemonte l'esercizio del tiro al piccione. Ci saranno molti che sorrideranno su questa affermazione però nell'opinione pubblica ci sono stati molti consensi.
Pause venatorie. Chiunque si interessi di questi problemi la prima cosa che apprende, come ho appreso io, è che ai fini della salvaguardia della selvaggina è cosa utile realizzare delle pause venatorie in modo che la selvaggina abbia una tregua. Perché non si sono più assicurate le pause venatorie che si erano previste in funzione proprio di questa tutela? Vedo con soddisfazione che finalmente si è arrivati all'abolizione dei Comitati provinciali della caccia, traguardo che non si poteva realizzare prima in quanto si riteneva ci fossero dubbi di legittimità, ma che oggi trovano una rispondenza positiva nella proposta di legge, nel senso che si riteneva più opportuno demandare direttamente alle Province, quali organi eletti democraticamente, che rispondono del proprio operato agli elettori anziché ad un comitato di natura tecnica che poi finiva per svolgere la vera politica venatoria senza peraltro assumersene le responsabilità.
Quindi ben venga questa innovazione che sancisce un convincimento maturato in questi anni e sono certo che darà dei risultati positivi.
Queste osservazioni possono sembrare non determinanti per costituiscono i punti nodali della legge. Il dissenso va verificato su questi punti.
Concludendo, in prima istanza, proponiamo che l'orario di apertura dell'esercizio venatorio sia riportato al levar del sole e al tramonto, in secondo luogo che sia fissata una apertura unica che riconduca alla metà di settembre l'apertura della caccia; in terzo luogo, che siano garantite delle pause estremamente utili e che siano riconducibili alle finalità della legge.
A titolo personale, non posso approvare il disegno di legge così come . Se vengono apportate queste modifiche, credo che per il resto ci possa essere anche una adesione totale del Gruppo, diversamente ognuno si assuma le proprie responsabilità e per una questione di rispetto delle mie convinzioni, delle quali peraltro ne voglio rispondere, dichiaro che voter contro.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Colleghi Consiglieri, sono particolarmente lieto che oggi entriamo nel merito del disegno di legge 419 che riveste una notevole importanza sia per la complessità dei contenuti normativi sia per le attese da più parti manifestate, seppur con diversi accenti. Giungiamo alla discussione di questa legge oltre i tempi indicati dalla legge dello Stato , d'altra parte, la materia è complessa sotto il profilo tecnico e per i contrasti politici e le visuali antagoniste che solleva.
Anche nel campo della caccia è stato necessario attenersi ai grandi principi fonda mentali sulla programmazione, sulla partecipazione delle componenti sociali, sul decentramento amministrativo, quindi sulla delega sulla diffusione culturale. Dalla considerazione di tali principi di ordine generale è discesa una serie di conseguenze sul terreno specifico della legislazione venatoria. Abbiamo dedicato una cura particolare alle norme relative alla pianificazione regionale faunistica, alle zone speciali in modo che tutti i fatti più importanti relativi al fenomeno faunistico venissero ricondotti ad una logica complessiva di previsione e di controllo da parte dei pubblici poteri, delle comunità locali, delle componenti interessate.
Facendo appello ai valori della partecipazione si sono inoltre delineati strumenti idonei a conferire il giusto rilievo alle associazioni venatorie, alle associazioni protezionistiche, alle associazioni degli agricoltori. In tale ottica sono stati previsti con ampiezza non solo istituti di partecipazione consultiva, al fine di rendere continuo il dialogo politico e tecnico fra la Regione e le categorie del settore, ma si è conferito anche particolare attenzione agli istituti auto-gestionali destinati appunto a conferire poteri e responsabilità agli stessi protagonisti del fenomeno venatorio. In questa ultima prospettiva merita di essere segnalata, ad esempio, l'istituto dell'impegno faunistico, a cui è possibile ricorrere nelle zone autogestite al fine di valorizzare al massimo livello di concretezza la partecipazione dei cacciatori instaurando un nuovo rapporto culturale tra uomo e ambiente. Facendo appello inoltre a valori di efficienza amministrativa, si è ritenuto di sottolineare il carattere non direttamente gestionale dell'Ente Regione. Il suo ruolo è infatti prevalentemente programmatorio e si avvale quindi largamente del principio della delega, a cui la stessa Costituzione fa riferimento. Facendo appello infine a valori di sensibilizzazione culturale, si è disposto che la Regione si avvalga della collaborazione della scuola e di organizzazioni sociali al fide di ripromuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi della sua tutela contribuendo in tal modo a instaurare una sensibilità più viva intorno ai delicati rapporti tra l'uomo e il proprio ambiente.
Oltreché ai principi di carattere generale a cui si è fatto riferimento per farne discendere applicazioni concrete, sul terreno della legislazione faunistica, non è poi ovviamente mancata la considerazione di altri principi pertinenti in materia specifica al settore faunistico venatorio In questa ottica vale la pena di ricordare in primo luogo che, pur nel rigoroso aspetto della legge quadro, è stata ulteriormente limitata la caccia ad alcune specie. Devo ricordare all'avv. Oberto che il merlo è stato escluso dalle specie cacciabili..
Da alcune parti è stato fortemente criticato questo nostro orientamento. Si è detto in particolare che è assurda una simile tutela limitata ad una Regione mentre in altre Regioni medesimo orientamento non viene adottato. Ma è facile replicare che eventuali omissioni radicate altrove non potranno mai giustificare una persistenza negativa generalizzata ed è sempre bene che ciascuno faccia il possibile nei propri ambiti e conformemente alle proprie possibilità.
Un altro principio a cui si è fatto riferimento, sempre sul terreno specificamente faunistico, consiste nell'aver determinato entro il mese di gennaio i tempi massimi dell'attività venatoria escludendo pertanto la caccia primaverile. Tale orientamento risponde ad un criterio ormai tradizionale nell'ambito della nostra Regione, non richiede pertanto di venire in questa sede ulteriormente motivato.
Sempre sul terreno dei principi ispirati a ragioni strettamente faunistiche è inoltre opportuno ricordare che si è espressa una particolare attenzione rispetto alla fauna tipica.
I Consiglieri hanno posto dei problemi che per una parte urtano contro la legge quadro, per un'altra parte sono accettati dalla legge quadro e noi li abbiamo fatti propri. Nell'art. 4, la Regione Piemonte ha inserito l'orso e i lupi, intendendo creare l'equilibrio faunistico con la presenza di alcune specie. L'art. 11, richiamato anche dal Consigliere Vaccarino, fa un riferimento a zone speciali che sono gestite dai cinofili.
L'esercitazione si effettua a 200 m dalle zone di divieto della caccia. Le gare nazionali ed internazionali vengono programmate e vengono autorizzate volta per volta; quindi in questo articolo viene raccolta la proposta che stamattina è stata suggerita dai due colleghi Consiglieri.
E' ovvio che il cane deve essere esercitato a quella attività, anzi con un cane opportunamente esercitato si può fare un'attività venatoria molto corretta.
Capisco la preoccupazione del Consigliere Calsolaro, che con l'osservazione e la cattura si può prefigurare la vivisezione, ma nell'ambito dell'articolato ci sono norme di difesa. L'osservazione viene effettuata, per quanto riguarda la parte quantitativa, per ragioni di ambiente e per la-parte qualitativa per quanto riguarda lo studio delle malattie degli uccelli. L'art, 14 è legato all'art. 20 perché la gestione è sotto il controllo rigoroso della Regione. Si fa l'inanellamento per verificare in una fase successiva quali sono stati i comportamenti. I soggetti che vengono catturati sono limitatissimi (1200 in tutta la regione ). Per quanto riguarda il problema della funzione dell'ENPA, ho già espresso la mia opinione in questa sede. Penso che tutti dovremmo essere preoccupati del problema della vivisezione e, proprio per questa ragione occorre una indicazione precisa in ordine a chi deve catturare per conto degli istituti universitari con un'autorizzazione successiva della Regione.
Quindi c'è garanzia. Vi è un processo alle intenzioni, la legge nell'articolata ha previsto quello che può capitare sul territorio.
Concordo con la dottoressa Vaccarino sul controllo del piano attuativo.
Quando si è discussa la parte riguardante la tutela dell'ambiente si è parlato della istituzione delle guardie ecologiche. La Regione ha il compito non solo di vigilare in modo coercitivo ma di predisporre interventi sotto il profilo tecnico circa i problemi riguardanti l'ecologia, compreso quello venatorio.
Art. 28. La cattura per scopo amatoriale è sempre soggetta al controllo; l'inanellamento viene effettuato anche da parte degli appassionati. E' stata inserita la norma sulla non commercializzazione sono stati considerati tutti gli aspetti per impedire tutto ciò che pu provocare disastri nell'ambito dell'esercizio della cattura degli uccelli.
Il collega Menozzi giustamente ha fatto presente in Commissione i problemi riguardanti l'agricoltura. Quando si è affrontato il discorso sulla tutela dell'ambiente e sull'esercizio dell'attività venatoria, si era concordato che la rappresentanza deve essere paritaria, ma va anche detto che la garanzia spetta alla Regione. Per questo non sono favorevole a certe proposte.
La Regione Piemonte deve tutelare quanto previsto dalla legge.
Art. 38. In Commissione è stato particolarmente approfondito. Il cacciatore a mio avviso deve anche essere abituato a conoscere le specie.
Personalmente sono favorevole alla caccia con l'arco. Sono d'accordo sull'uso del fucile rigato per le zone piane.
Sull'apertura della caccia la Giunta verificherà le proposte di emendamento presentate.
Chiedo alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta per verificare gli emendamenti presentati. Ripeto, il problema della caccia deve essere al di fuori di posizioni corporative, perché la Regione deve valutare il problema sotto tutti gli aspetti. Non a caso il problema fa riferimento ai piani e nasce attraverso lo studio delle carte faunistiche questi sono motivi che ci devono fare riflettere. Pertanto invito i Consiglieri ad essere favorevoli nei confronti della legge.



PRESIDENTE

Per non interrompere i lavori propongo che un Consigliere per Gruppo e l'Assessore si riuniscano per valutare gli emendamenti. Nel frattempo il Consiglio potrebbe esaminare i progetti di legge n. 316 e 423 relativi a provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve.
Vi sono obiezioni? Non ve ne sono.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetti di legge n. 316 e 423 relativi a provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve


PRESIDENTE

La parola alla signora Graglia Artico, che svolge la relazione sui progetti di legge nn. 316 e 423.



GRAGLIA Anna, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge in discussione ha contenuti altamente qualificanti ed interviene in direzione delle zone emarginate - Comuni montani e collinari - che hanno subito un grave depauperamento. Il disegno di legge predisposto dalla Giunta e la proposta di legge presentata dai Comuni di Sampeyre, Murazzano, Pontechianale Bellino, Casteldelfino, sono stati oggetto di consultazione con i Comuni e con le Comunità montane e di discussione all'interno della II Commissione.
Il testo che racchiude le due proposte ha avuto una totale convergenza. La proposizione del disegno di legge è scaturita in conseguenza del notevole innevamento della stagioni invernale '77/78, che indusse i Comuni montani della Valle Varaita e dell'Alta Langa a chiedere un intervento specifico della Regione in direzione di questa materia.
Gli obiettivi della legge sono fondamentalmente tre: 1) favorire l'attenuazione degli squilibri di natura socio-economica tra le zone montane ed il resto del territorio, mediante l'attuazione di un servizio sgombero neve, visto come elemento determinante per il mantenimento della popolazione nelle zone di origine e per far sì che qualsiasi altra attività possa sussistere anche nei mesi invernali 2) indicare nuove forme di collaborazione con Comunità montane, Comuni e Province per la soluzione del problema sia nei suoi aspetti tecnici ed operativi che amministrativi 3) individuare criteri di scelta ed organizzazione di carattere territoriale aventi parametri tecnici (altitudine dei centri abitati altezza di caduta neve, periodi e giorni di neve) dai quali possono derivare i bisogni della collettività e la scala delle priorità di intervento.
I soggetti interessati al disegno di legge sono innanzitutto le Comunità montane, i Comuni collinari, le Amministrazioni provinciali. Il disegno di legge si basa sull'organizzazione del servizio per aree omogenee, sulla territorialità e prevede la possibilità di realizzare un raccordo con L'ANAS e con le Amministrazioni provinciali per risolvere i problemi più delicati delle zone montane.
Parallelamente alla politica organizzativa impostata come ho detto, la presente proposta di legge assume sul piano operativo l'indirizzo di: favorire l'acquisizione di mezzi d'opera da parte delle Comunità montane e dei Consorzi necessari all'integrazione del parco disponibile con preferenze, pur nel rispetto della miglior utilizzazione, ai mezzi polivalenti sia per l'uso invernale che per lavori generali di manutenzione favorire la formazione professionale del personale da adibire ai mezzi contribuire alle spese di esercizio del servizio di sgombero neve favorire anche con la distribuzione di direttive tecniche ed amministrative, un esercizio operativo sulla .base di piani territorialmente fondati.
Il disegno di legge è stato esaminato ed approvato dalla I e dalla II Commissione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Martini. Ne ha facoltà.



MARTINI Mario

La relazione della collega Graglia ci trova consenzienti in quanto in sede di II Commissione il disegno di legge della Giunta è stato esaminato ed è stata verificata la sostanziale convergenza con la proposta di legge presentata dai Comuni interessati. Siamo anche d'accordo sull'ordine del giorno che è stato predisposto, il quale non intende accantonare la proposta di legge dei Comuni, ma la sostituisce con il disegno di legge della Giunta, con le modifiche apportate in sede di Commissione. Questa non è una legge di secondaria importanza perché con essa viene riconosciuto esplicitamente che lo sgombero neve in montagna e nei Comuni collinari consorziati è un servizio sociale, in quanto la caduta della neve immobilizza tutte le attività e costringe i pendolari all'inattività per alcuni giorni, con il rischio di scoraggiarli e di indurli ad abbandonare la montagna per scendere a valle.
La proposta di legge è stata esaminata con notevole ritardo e questo fatto è tanto più grave in quanto lo Statuto è esplicito sui tempi entro i quali le proposte di legge devono essere esaminate. Ci siamo fatti portavoce del malcontento e delle giuste rimostranze dei Comuni proponenti riuscendo a sbloccare definitivamente la situazione. La proposta di legge dei Comuni aveva un'ottica strettamente comunale e legata al campanile ottica che il disegno di legge della Giunta ha cercato, opportunamente, di superare. Infatti la proposta di legge stabiliva rapporti diretti fra Regione e Comuni per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, oltre alla previsione di rapporti tra Regione e la Comunità montana per l'istituzione di un parco mezzi. Questa seconda proposta è stata mantenuta nel disegno di legge, mentre per quanto si riferisce ai rapporti tra Comuni e Regione sono nel disegno di legge opportunamente intesi come rapporti tra Regione, Comunità montane, consorzi di Comuni collinari.
Sui consorzi dei Comuni collinari vorrei fare alcune osservazioni perché rimangano a verbale.
Il testo iniziale presentato dalla Giunta non era chiaro in merito. Si è avuta la sensazione che la Giunta non intendesse fare una legge per la montagna, ma una legge estensibile a tutti i Comuni montani, collinari e della pianura.
Non ritengo che in merito si debbano avere delle riserve mentali. Il servizio sgombero neve è tipico della montagna, anche se, per incidenza può interessare altri Comuni. D'altra parte nel piano di sviluppo regionale è detto chiaramente che si vogliono privilegiare le Comunità montane e le zone di montagna e giustamente si sono definiti numero e tipologia dei Comuni che possono beneficiare della legge. Sono Comuni collinari che hanno analoghe caratteristiche dei Comuni montani. Verranno presentati due emendamenti, che sono stati concordati con il Gruppo comunista che hanno sostanziale finalità e che riguardano appunto i rapporti diretti fra Regione e Comune.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Passiamo alla votazione dell'articolato.
Titolo I Art. 1 - Finalità "La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale ed ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata.
Individua nel raccordo funzionale, per l'esercizio dell'attività di sgombero neve, fra gli Enti interessati a tale servizio, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), Province, Comunità montane e Comuni, un interesse della collettività.
Favorisce, anche con l'attribuzione di risorse finanziarie, la costituzione di un idoneo ed adeguato patrimonio di mezzi operativi caratterizzato preferibilmente dalla possibilità di un uso polivalente nonché la formazione professionale del personale da adibire al servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Soggetti, forme ed ambiti della programmazione e dell'esecuzione del servizio "La Regione, tenendo conto dello specifico ambientale, individua quali soggetti della programmazione e dell'esercizio del servizio di sgombero neve: a) le Comunità montane b) i Comuni collinari, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale per aree omogenee, consorziati o convenzionati fra di loro o con le Comunità montane c) le Province aderenti ai consorzi o convenzionate con gli Enti di cui alle precedenti lettere a) e b).
La Regione definisce, d'intesa con gli Enti di cui sopra e sulla base di valutazioni tecniche, le aree omogenee per l'esercizio dello sgombero neve.
Gli Enti e i consorzi di cui al primo comma, stabiliscono l'entità del parco mezzi necessario nonché i fabbisogni operativi e le disponibilità di operatori e mezzi d'opera presenti sul territorio presso Enti pubblici e imprese private.
La Regione, sulla base del programma annuale predisposto dai soggetti della programmazione dell'esercizio dello sgombero neve, formula un programma regionale d'intervento finanziario.
La Regione inoltre, per favorire il coordinamento territoriale dell'attività di sgombero neve, promuove la collaborazione tra L'ANAS ed i soggetti di cui al primo comma che possono svolgere compiti operativi loro affidati dall'ANAS stessa".
Viene presentato un emendamento a firma Picco, Genovese e Martini.
Al quarto comma, dopo la parola "finanziario" si aggiunge: "destinando una quota non inferiore al 10% della previsione annuale, per interventi di sgombero neve effettuati dai Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili ed attuati secondo le modalità previste al secondo comma del successivo art. 4".
L'emendamento viene ritirato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Programmazione degli interventi "Le Comunità montane ed i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 d'intesa con l'Amministrazione provinciale e con L'ANAS, sulla base della definizione delle aree e del quadro operativo di cui al precedente articolo, fissano nel programma annuale la scala delle priorità d'intervento, salvaguardando l'interesse generale della collettività nonché il programma dell'esercizio dei mezzi disponibili, comprensivo della mappa della dislocazione dei mezzi e degli operatori".
I Consiglieri Picco e Martini presentano il seguente emendamento.
Dopo le parole "l'Amministrazione provinciale" aggiungere: "i Comuni".
Viene ritirato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato Art. 4 - Costituzione del parco mezzi "I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, per l'attuazione del servizio di sgombero neve, costituiscono un parco mezzi. Tale parco è formato dai mezzi disponibili facenti capo a ciascun Ente consorziato o convenzionato ed a quelli nuovi destinati al servizio sulla base del programma di esercizio di cui al precedente articolo.
Tuttavia, qualora sia accertato un interesse economico generale o particolare, i soggetti dell'esercizio possono affidare a privati l'attuazione degli interventi".
I Consiglieri Graglia e Martini presentano il seguente emendamento.
Sostituire la dizione "Tale parco è formato dai mezzi disponibili facenti capo. . . " con "Tale parco è formato dai mezzi disponibili facenti capo ai Comuni, a ciascun Ente consorziato o convenzionato, nonché da quelli nuovi destinati al servizio sulla base del programma di esercizio di cui al precedente articolo".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Titolo II Contributi per l'attuazione dei programmi di sgombero neve Art. 5 - Programmi preventivi d'intervento e di esercizio "I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 che intendono usufruire del contributo regionale, presentano domanda, entro il 31 maggio di ogni anno, unitamente al programma annuale preventivo di intervento per l'esercizio dello sgombero neve ai sensi dell'art. 2, corredato dal quadro delle disponibilità operative di mezzi e di personale e dei fabbisogni relativi, nonché, eventualmente, dalle intese con le Province e con L'ANAS, e dal piano di affidamento ai privati.
Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi d'opera devono essere inoltre accompagnate dalla documentazione relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche del mezzo prescelto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Concessione dei contributi "Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l'esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.
I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati: a) per l'acquisto di mezzi d'opera, assegnandoli in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi fino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti. Le rate, stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 b) per la partecipazione alle spese per l'esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all'art. 2, assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2".
Vi è un emendamento presentato dai Consiglieri Graglia e Martini.
Ultimo comma, sostituire il punto con la virgola ed aggiungere le seguenti parole"destinando una quota non inferiore al 10 % della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Revoca del contributo "Entro il 31 marzo di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi organi deliberativi, dell'attività svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero neve della stagione invernale trascorsa.
Qualora la relazione non venga trasmessa o il programma svolto differisca da quello approvato senza giustificati motivi, la Giunta regionale può disporre la revoca del contributo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato Art. 8 - Disposizioni finanziarie "Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1980 e 1981 saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno conseguentemente iscritti i seguenti capitoli: Contributi ad Enti locali ed a consorzi di Enti locali (art. 2) nelle spese per l'esercizio dei mezzi d'opera e per lo svolgimento del servizio di sgombero neve Contributi in annualità ad Enti locali ed ai consorzi di Enti locali (art. 2) per l'acquisto di mezzi d'opera per lo sgombero della neve".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri.
Il testo della legge è approvato.
Dobbiamo approvare contestualmente alla legge anche il seguente ordine del giorno: "Il Consiglio regionale vista la proposta di legge n. 316 di iniziativa dei Comuni di Sampeyre Pontechianale Casteldelfino, Murazzano recante 'Concessione di contributi ai Comuni montani per il servizio di sgombero neve', presentata in data 17 aprile 1978 preso atto che la II Commissione consiliare ha sentito i primi tre proponenti ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 visto il disegno di legge della Giunta regionale n. 423 recante 'Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero neve', presentato in data 23 maggio 1979 preso atto che la II Commissione ha indetto le consultazioni su entrambi i provvedimenti e in quella sede si è espresso parere favorevole all'adozione del disegno di legge n. 423 citato, anche da parte dei proponenti il disegno di legge n. 316 ritenuto che il suddetto disegno di legge n. 423 sostituisce ed integra i contenuti della proposta di legge n. 316, di iniziativa dei Comuni delibera di procedere all'esame del disegno di legge n. 423 e, per contro, di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 316".
Chi è favorevole all'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane

Esame proposta di deliberazione relativa al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Valle Pellice


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Dadone. Ne ha facoltà.



DADONE Pietro

Questa mattina la I Commissione ha licenziato all'unanimità la deliberazione relativa al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Valle Pellice che per un disguido degli uffici non è stata iscritta all'ordine del giorno. Ne sollecito l'approvazione.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione.
"Visto il parere favorevole espresso in merito dalla I Commissione permanente, il Consiglio regionale delibera il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Valle Pellice redatto ai sensi della legge n. 1102/1971 e delle leggi regionali n. 17/1973; n. 9/1975; n 43/1977; n. 56/1977 e n. 12/1978 è approvato fatto salvo le esigenze di variazioni, aggiornamenti ed adattamenti da effettuarsi in sede di piano stralcio derivanti dalle indicazioni del piano comprensoriale territoriale di coordinamento di cui agli artt. 4 e seguenti della legge regionale 5/12/1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo', dei piani urbanistici comunali ed intercomunali dei piani settoriali, al fine di realizzare la necessaria compatibilità tra le previsioni e le indicazioni di intervento gli interventi previsti nel piano di sviluppo ed il relativo onere sono da intendersi come indicazioni di larga massima per le competenze della Regione, subordinate alle linee programmatiche e di spesa degli Assessorati e degli altri Enti all'infuori della Comunità montana le osservazioni e le indicazioni di merito sulla compatibilità con il piano regionale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 17/7/1 977, formulate dalla Giunta nell'allegato, visti ed esaminati gli elaborati del piano concernenti l'acquisizione conoscitiva, l'indirizzo degli obiettivi generali, la determinazione degli interventi di settore nella delimitazione temporale di 5 anni di validità del piano e l'individuazione dei metodi, mezzi e strumenti di attuazione".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Punto settimo all'o.d.g. "Nomine". Dobbiamo procedere alla sostituzione di due membri, nel Comitato Urbanistico Regionale. I nominativi proposti sono: Giuseppe Piazza e Alessandro Fubini.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno riportato voti: PIALLA Giuseppe n. 25 FUBINI Alessandro n. 24 CALSOLARO n. 2 PISCIA n. 1 Schede bianche n. 4 I signori Piazza e Fubini sono eletti nel Comitato Urbanistico Regionale.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.) - Caccia

Esame progetto di legge n. 419 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" (seguito)


PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 419 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia".
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - Finalità della legge "La Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n 616, tutela la fauna selvatica quale patrimonio naturale per la salvaguardia dell'ambiente disciplina l'attività venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi: 1) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte 2) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone 3) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale 4) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini 5) disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attività venatoria finalizzando l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Definizione di fauna selvatica "Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Regime patrimoniale della fauna selvatica "Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Specie particolarmente protette "Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, rapaci diurni e notturni, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni lupi, orsi e stambecchi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Promozione regionale di cultura faunistica "La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, delle Università, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole naturalistiche, venatorie, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Chiedo una breve sospensione della seduta.



(La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 18)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Titolo II Pianificazione regionale faunistica e zone speciali Art. 6 - Piano regionale faunistico "Il piano regionale faunistico è costituito da: 1) la carta delle vocazioni faunistiche della regione, deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentiti le Province, i Comprensori, le Comunità montane, la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia 2) gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, ivi comprese le percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone faunistiche 3) le norme deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della fauna selvatica, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura 4) i piani territoriali provinciali faunistici deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e approvati dal Consiglio regionale. Tali piani sono proposti dalle Province, sentiti i Comprensori, le Comunità montane, i Comuni interessati e la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia ed in essi sono previsti, individuati e delimitati: a) casi di protezione b) zone di ripopolamento e cattura: c) centri pubblici di produzione di selvaggina d) centri privati di produzione di selvaggina e) zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia f) zone faunistiche omogenee di gestione sociale g) zone di osservazione faunistica.
Le zone di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere complessivamente inferiori a un sesto né superiori a un quarto del territorio agro-forestale di ogni provincia.
5) I programmi provinciali di incentivi per la produzione di selvaggina o per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente.
Il piano regionale ha durata quadriennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia".
Il Consigliere Bono presenta il seguente emendamento: dopo le parole "vocazioni faunistiche" segue: "del territorio regionale, ivi compresa la zona delle Alpi delimitata secondo le procedure previste nel successivo art. 61"; sono soppresse le parole "della regione".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Zona delle Alpi e Consorzi alpini " La zona delle Alpi e gli ambiti territoriali dei Consorzi alpini sono individuati in conformità a quanto disposto nel Titolo XI - Disposizioni speciali sulla zona de 11 e Alpi -- ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Oasi di protezione "Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica.
L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici approvati a norma dell'art. 6.
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.
Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione alla Provincia, entro 60 giorni dalla notificazione.
Decorso il termine, la Provincia, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Rifugi faunistici "Sono rifugi faunistici le aree destinate, per periodi determinati non superiori a tre anni, e prorogabili, a: favorire la sosta della selvaggina stanziale e migratoria favorire l'irradiamento della selvaggina stanziale nei territori circostanti favorire la salvaguardia della selvaggina durante l'esercizio venatorio.
L'istituzione dei rifugi è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica.
Detti rifugi devono avere una estensione non inferiore a ettari 150 e non superiore a ettari 300".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Zone di ripopolamento e cattura - "Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate a: incrementare la riproduzione della selvaggina stanziale favorire la sosta e la riproduzione della selvaggina migratoria fornire la selvaggina da catturare per ripopolamenti favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.
Ogni zona deve avere un'estensione non inferiore a ettari 500.
L'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura avviene con le medesime procedure disposte all'art. 8.
Dette zone sono istituite per una durata di anni 6 e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori.
In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, è ammessa la revoca dopo tre anni dall'istituzione, purché non nel corso di annata venatoria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia "L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì: sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto sui terreni ricoperti da stoppie di colture primaverili: frumento orzo, avena e simili sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo taglio.
Le operazioni di addestramento e di allenamento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata.
Anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute previo assenso dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici a norma dell'art. 6, delibera l'istituzione di: a) zone in cui sono permessi l'addestramento l'allenamento e le gare dei cani da ferma b) zone in cui sono permessi d'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
Le zone di tipo a), b) e c) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente né essere complessivamente superiori a ettari 4.000 per provincia e sono determinate: le zone a) e b) in misura non inferiore ciascuna a ettari 100 e le zone c) in misura non superiore a ettari 15 sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio, aventi le caratteristiche di cui al primo comma e non destinati a coltivazioni intensive o specializzate sono istituite per una durata massima di 3 anni e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo.
Nelle zone di tipo a) e b) l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.
Nelle zone di tipo c) l'allenamento, l'addestramento e le prove esclusivamente su quaglie di allevamento, anche con facoltà di sparo, sono consentite tutto l'anno.
La Giunta provinciale, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può autorizzare, su selvaggina determinata, gare di caccia pratica per cani nelle zone di tipo a) e b).
Gli esemplari abbattuti durante le gare sono assoggettati al divieto di cui alla lettera g) dell'art. 30".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Zone faunistiche omogenee di gestione sociale "Sono zone di gestione sociale della caccia le aree in cui le categorie territorialmente interessate partecipano alla gestione dell'ambiente faunistico - venatorio.
Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali senza limite minimo di estensione, nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari e non superiori a 10.000 ettari.
La Provincia, su richiesta degli Enti locali interessati, o di organizzazioni professionali agricole o di associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio, inserisce dette aree nei piani territoriali di cui all'art. 6, n. 4, e dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale ne delibera l'istituzione.
In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli Enti locali interessati; è comunque sempre richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 % dell'area interessata.
Le zone di gestione sociale non possono essere complessivamente superiori al 30% della superficie agro-forestale di, ciascuna provincia.
Dette zone sono istituite per una durata non superiore ad anni 8 e alla scadenza possono essere rinnovate anche per periodi inferiori.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per la loro istituzione e su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al terzo comma, la Provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può proporne la revoca alla Giunta regionale".
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento al quinto comma, seconda riga: dopo le parole "agro forestale", sostituire e aggiungere: "regionale, con facoltà, per ogni provincia, di utilizzare almeno il 30% della propria superficie agro-forestale".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Questo emendamento significa che il plafond del 30% è riportato a livello regionale secondo la dizione della legge nazionale; ogni Provincia conserva il diritto di coprirlo, ma anche di andare oltre, se altra Provincia non utilizzasse la percentuale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Sono del parere di non cambiare il testo proposto per non creare disparità tra le Province.



PRESIDENTE

Chi è favorevole a tale emendamento alzi la mano.
E' respinto con 27 voti contrari e 14 favorevoli.
Si passi alla votazione dell'art. 12 .



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri Hanno risposto NO n. 13 Consiglieri Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Centri di produzione di selvaggina "Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunamente recintate destinate a produrre esemplari allo stato naturale, ed eventualmente in cattività, a scopo di ripopolamento con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali di cui all'art. 6 L'istituzione di centri privati è deliberata dalla Provincia su istanza del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia a tal fine la disponibilità. La domanda deve essere corredata dalla carta topografica dell'area interessata, in triplice copia, in scala non inferiore a 1:2.000.
Il provvedimento ha durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 10 ed alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori, a domanda da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
I centri privati possono essere revocati per in adempimento agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al successivo art. 19".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Zone di osservazione faunistica "Sono zone di osservazione faunistica le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici, rilevazioni quantitative e qualitative sulla presenza e condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.
Ciascuna zona si estende per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a 600 intorno al punto di osservazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 14 è approvato Titolo III Strutture amministrative e norme di gestione Art. 15 - Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia "E' istituita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Regione.
Essa è composta da: a) l'Assessore regionale competente che la presiede b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente e) un rappresentante dell'UNCEM d) un rappresentante dell'ANCl per i Comuni non classificati montani e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi f) due esperti in scienze naturali (zoologia ed ecologia) g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana h) un esperto in problemi agricoli-forestali; i) due rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute operanti nella regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque 1) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni professionali agricole operanti nella regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque; m) cinque rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella regione.
La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio regionale.
I componenti di cui alle lettere c), d), g), i), 1), m) sono nominati dal Consiglio regionale su designazione dei rispettivi Enti e associazioni.
Le designazioni devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Consiglio regionale provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente.
La durata in carica della consulta corrisponde a quella del Consiglio regionale.
In caso di assenza o di impedimenti del Presidente della consulta, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età fra i rappresentanti delle Province".
Il Gruppo D.C., presenta due emendamenti a quest'articolo.
Primo emendamento sostitutivo. Alla lettera i) sostituire "due rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque" con: "sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Regione, dei quali tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale".
Secondo emendamento sostitutivo. Alla lettere M) sostituire l'intero testo con: "I) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole operanti nella regione, dei quali tre rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Anticipo le argomentazioni, che sono valide anche per i successivi emendamenti agli artt. 16 e 18. Si tratta in sostanza di assicurare un equilibrio nelle rappresentanze all'interno della consulta, equilibrio che è già a scapito delle organizzazioni più rappresentative, sia quella venatoria che quella degli agricoltori e dei coltivatori diretti che sono larghissimamente maggioritarie; per cui, la proposta di una posizione paritaria tre su sei pare equa, rappresentativa e anche accoglibile.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La Giunta non è d'accordo. La garanzia, per quanto riguarda la consulta, è data dalla presenza dell'Ente Regione, quindi non dalla proporzione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 28 voti contrari e 13 favorevoli.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 28 voti contrari e 13 favorevoli.
Si passi alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 28 Consiglieri Hanno risposto NO n. 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia "Presso ogni Provincia è costituita una consulta provinciale per la tutela e la disciplina della caccia , organo tecnico e consultivo della provincia.
Essa è composta da: a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente che la presiede b) un rappresentante delle Comunità montane comprese nel territorio provinciale, designato dall'UNCEM c) un rappresentante dell'ANCI per i Comuni non classificati montani d) due rappresentanti dei consorzi alpini compresi nel territorio provinciale e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi, ove la Provincia sia territorialmente interessata f) un esperto in zoologia g) un rappresentante dell'ENCI h) un esperto in problemi agricolo-forestali i) due rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque 1) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque m) cinque rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Provincia n) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza venatoria o) un rappresentante delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.
I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio provinciale.
I componenti di cui alle lettere b), e), g), i), M), m) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei rispettivi Enti e associazioni.
I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei comitati di gestione dei consorzi alpini presenti sul territorio provinciale.
I componenti di cui alle lettere n) e o) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione delle rispettive categorie.
Effettuate le nomine, il Presidente della Provincia costituisce e insedia la consulta.
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni. Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un funzionario provinciale designato dal Presidente della Provincia.
La durata in carica della consulta corrisponde a quella del Consiglio provinciale".
Il Gruppo D.C., presenta due emendamenti.
Primo emendamento sostitutivo. Alla lettera i) sostituire l'intero testo con: "i) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia, dei quali tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale".
Secondo emendamento sostitutivo. Alla lettera 1) sostituire l'intero testo con: "1) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole operanti nella Provincia, dei quali tre rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale".
Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 28 voti contrari e 14 favorevoli.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 28 voti contrari e 14 favorevoli.
Si passi alla votazione dell'art. 16.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 28 Consiglieri Hanno risposto NO n. 14 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento e allenamento cani "Le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani sono oggetto di gestione da parte delle Province.
La Provincia sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può affidare in gestione dette zone, mediante convenzioni, ad associazioni naturalistiche, venatorie o cinofile riconosciute operanti nel territorio".
Emendamento soppressivo e sostitutivo del comma secondo presentato dal Gruppo P.C.I.: "Il Consiglio provinciale può autorizzare la Giunta a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici a comitati di gestione ai quali partecipino in forma paritaria rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti e operanti sul territorio dei Comuni interessati. Per quanto riguarda le zone di addestramento, allevamento e gare dei cani, le convenzioni possono essere stipulate con le associazioni venatorie e le associazioni cinofile".
La parola al Consigliere Bontempi per l'illustrazione.



BONTEMPI Rinaldo

Abbiamo ravvisato la necessità e l'utilità di una rappresentanza più chiara di tutte le componenti. Questo rafforzamento è venuto da un'osservazione fatta dalla signora Castagnone Vaccarino



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La Giunta lo accoglie.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento PCI alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Gestione sociale delle zone faunistiche omogenee "La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'art. 12 è effettuata da un comitato composta da: un rappresentante di ciascun Comune interessato un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate, fino a un massimo di tre un rappresentante delle associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate, fino a un massimo di tre un rappresentante delle associazioni venatorie operanti sul territorio fino a un massimo di sette.
Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazioni degli Enti e organizzazioni interessati.
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
L'attività di gestione si svolge in conformità di un regolamento adottato dal comitato sulla base di un regolamento predisposto dalla Giunta provinciale.
Nel regola mento di cui al comma precedente devono essere previsti, nel rispetto delle norme della presente legge: l'eventuale istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altre zone faunistiche, di uno o più centri pubblici di produzione di selvaggina nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della selvaggina i rapporti di equilibrio tra le popolazioni di selvaggina presente in base ai quali determinare il prelievo venatorio i criteri per l'individuazione del numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio, comunque non inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale la proporzione tra cacciatori residenti nella zona di gestione sociale e cacciatori non residenti i limiti minimo e massimo della quota annua di partecipazione finanziaria da versarsi dai cacciatori ammessi il numero delle giornate di caccia settimanali, comunque non superiore a tre.
L'attività di gestione si svolge altresì in conformità di piani poliennali di utilizzazione della zona faunistica, dei programmi di immissione, degli abbattimenti di selvaggina e di qualificazione faunistica. Detti piani hanno la medesima durata dei piani regionali di cui all'art. 6.
I comitati delle zone faunistiche omogenee devono provvedere alla gestione complessiva in forma autofinanziata.
Il regolamento, il piano poliennale e le relative modificazioni, sono approvati dalla Provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle aree faunistiche comprese nei rispettivi territori".
Il Gruppo D.C., presenta due emendamenti. Al primo comma sostituire "un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate, fino ad un massimo di tre" con: "quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate, di cui due in rappresentanza dell'organizzazione professionale agricola più rappresentativa sul territorio interessato".
Secondo emendamento sostitutivo. Al primo comma sostituire "un rappresentante delle associazioni venatorie operanti sul territorio, fino ad un massimo di sette" con: "sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella provincia, dei quali quattro rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa sul territorio interessato".
Chi è favorevole al primo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 30 voti contrari e 14 favorevoli.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 30 voti contrari e 14 favorevoli.
Si passi alla votazione dell'art. 18.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 30 Consiglieri Hanno risposto NO n. 14 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Gestione dei centri di produzione di selvaggina "La gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina è effettuata, ove non compresi in zone faunistiche omogenee di gestione sociale, dalla Provincia.
La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità di apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Gestione delle zone di osservazione faunistica "Le zone di osservazione faunistica distinte in ornitologiche o mammologiche, sono gestite dalla Regione attraverso apposite convenzioni con Istituti scientifici qualificati.
Tali convenzioni regolano tra l'altro: a) i mezzi e le modalità di cattura a fini di rilevazioni, marcatura o inanellamento b) la cessione di esemplari appartenenti esclusivamente alle famiglie di cui al secondo comma dell'art. 28, muniti di anelli inamovibili contrassegnati, destinati agli allevamenti amatoriali in numero non superiore complessivamente a 200 per ciascun anno e per ciascuna Provincia.
I dati dei rilevamenti sono mensilmente trasmessi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina entro e non oltre al decimo giorno del mese successivo".
Emendamento al secondo comma presentato dal Gruppo della D.C., che propone: sopprimere tutto il contenuto della lettera b).
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Si tratta di evitare le catture a fini di attività amatorie che danno luogo purtroppo ad una serie infinita di abusi, deprecati anche da rispettabili operatori del settore, ma che però ci inducono a proporre una misura drastica.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento, alzi la mano. E' respinto con 26 voti contrari e 16 favorevoli.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Calsolaro. "b) la cessione, previa specifica autorizzazione rilasciata nominativamente dalla.
Giunta regionale ... " Chi approva l'emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 29 Consiglieri Hanno risposto NO n. 14 Consiglieri.
L'art. 20 è approvato.
Titolo IV Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica Art. 21 - Esercizio della caccia "Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 48 e degli animali a ciò destinati.
E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
L'esercizio della caccia è regolato nei Titoli dal V all'VIII della presente legge.
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Abbattimenti "La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre, 'anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, abbattimenti di esemplari di specie faunistiche non cacciabili esclusi i rapaci, per evitare gravi danni alle colture agricole o alla piscicoltura o al patrimonio faunistico, oppure per motivi di carattere selettivo e sanitario.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre, nei medesimi tempi e luoghi di cui al comma precedente, abbattimenti di esemplari di specie faunistiche cacciabili nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura.
Gli abbattimenti di cui al presente articolo sono attuati con mezzi selettivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Catture a scopo di ripopolamento "La Giunta regionale sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie non cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato il 'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture per il ripopolamento di zone di divieto faunistico carenti.
La Giunta provinciale sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, nei luoghi in cui è consentito l'esercizio venatorio, anche in tempi di divieto, catture a scopo di ripopolamento.
Per i fondi chiusi e i terreni in attualità di coltivazione, la Giunta provinciale, a richiesta dei proprietari o conduttori interessati, pu disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopola mento per la protezione delle colture".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Ripopolamenti "L 'attività di ripopolamento è effettuata dalla Provincia e dai soggetti che gestiscono le zone speciali mediante immissione equilibrata sul territorio di esemplari riproduttori, con prevalenza di selvaggina proveniente dalle zone di ripopolamento e qualora vi siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico.
E' comunque vietato, eccezion fatta per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, immettere selvaggina sul territorio nel periodo dal 1 ° aprile alla data di chiusura della caccia.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega l'autorizzazione.
Per procedere ai ripopolamenti di selvaggina italiana ed estranea alla fauna piemontese occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale, da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine bio-genetico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Catture e utilizzazioni a scopo scientifico "La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato degli Istituti o laboratori scientifici universitari l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie protette e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere ai soggetti e per lo scopo di cui al primo comma l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie cacciabili.
Non è consentita l'utilizzazione per sperimentazione animale degli esemplari catturati ai sensi dei precedenti commi.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere di volta in volta, su preventiva richiesta di Musei di interesse regionale già in possesso di collezioni sistematiche l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di imbalsamazione al fine di completare dette collezioni.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere, di volta in volta, su preventiva richiesta di Istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di marcatura.
E' fatto obbligo a Chi abbatte, cattura o rinviene esemplari contrassegnati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Introduzione di selvaggina dall'estero "L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, perché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, pu effettuarsi solo a scopo di rinsanguamento e deve perciò avvenire solo per comprovate ragioni di ordine bio-genetico.
E' vietato introdurre dall'estero nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per le eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare "L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
L'autorizzazione è rilasciata: a) dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi coturnici delle Alpi, lepri bianche b) dal Presidente della Giunta provinciale per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi, salvo quanto disposto alla lettera a).
Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal D.P.R. 20 agosto 1972, n. 967, modificato dal D.P.R. 12 novembre 1976, n. 1.000 e dal decreto del Ministro per la sanità 7 settembre 1977.
Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile o inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero progressivo e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 27 è approvato.
Art. 28 - Allevamento di selvaggina a scopo amatoriale "L'impianto e l'esercizio di attività di produzione a scopo amatoriale relativi alla nidificazione e all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi e meticci, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale a persone nominativamente indicate.
Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi propriamente detti, nonché degli emberizidi e dei ploceidi.
I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita il numero progressivo e la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno, nonché quelli di cui all'art.
20, comma primo lettera b). La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati esclusivamente esemplari compresi nelle denunce.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di selvaggina "Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta selvaggina per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità materiale di selvaggina viva deve entro 24 ore farne consegna al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto, affinché provveda nel modo più conveniente alla destinazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 29 è approvato.
Art. 30 - Divieti di possesso, detenzione, uso, commercio "E' vietato: a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 38, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al secondo comma dell'art. 28 provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lettera b) dell'art. 20 b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 38, presi in tempi o con mezzi non consentiti c) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 25 o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, o nei rifugi faunistici, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché,in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore alla Provincia di competenza che adotterà le decisioni opportune d) commerciare beccacce comunque confenzionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia e) usare volatiti nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo f) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno indelebile o inamovibile, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico g) commerciare gli esemplari abbattuti durante le gare di cui all'art.
11 h) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purch muniti di contrassegni rilasciati dalle direzioni dei consorzi alpini e documenti di accompagnamento certificanti la liceità dell'abbattimento.
Il divieto di cui alle lettere a) e b) concerne anche gli animali morti, nonché parti di questi, le preparazioni tassidermiche, i trofei e simili".
Emendamento presentato dal Consigliere Vera al primo comma, lettere e): "catturare ed usare volatili per esercitazione ...".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

E' il contenuto della legge del '73 che vietava il tiro al piccione e anche la cattura; evidentemente la cattura può avere lo scopo di esportare i volativi in altre Regioni dove, a differenza del Piemonte, il tiro al piccione non è vietato .



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' accolto all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti.
Il Consigliere Oberto chiede che nel titolo dell'articolo venga soppressa la parola "possesso". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti.
Si passi alla votazione dell'art. 30.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 30 è approvato.
Titolo V Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti Art. 31 - Tesserino regionale "Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Provincia, in forma gratuita.
Il rilascio del tesserino è subordinato: a) al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia rilasciata dalla competente autorità statale b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo articolo 57 c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 37.
Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta.
Il cacciatore che intenda esercitare l'attività venatoria in una zona di gestione sociale o in un consorzio alpino, deve farsi apporre sul tesserino apposito timbro indelebile che individui la zona o il consorzio scelto.
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenerne il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della Provincia addetto alla vigilanza allorch eserciti le funzioni di Istituto.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di selvaggina non appena abbattuti.
Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza è, comunque, tenuto, per l'esercizio dell'attività venatoria all'osservanza delle norme contenute nella presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 31 è approvato.
Art. 32 - Abilitazione venatoria "L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; per l'organizzazione di detti corsi le Province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda alla Provincia nel cui territorio risiede e deve allegare: a) certificato di residenza b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza c) certificato di versamento di contributo di L. 25.000 per la partecipazione all'esame, effettuato su c/c postale indicato dalla Giunta provinciale.
Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria, nei 6 mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Commissione d'esame "Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.
Ogni Commissione è composta da: l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia, che la presiede un funzionario della Regione minimo quattro e massimo otto esperti di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, designati dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia designato dal Presidente della Provincia.
La Commissione può articolarsi in Sottocommissioni.
Non possono essere nominati componenti della Commissione dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.
La Commissione e la Sottocommissione sono validamente insediate con la presenza di almeno tre componenti. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento un componente della Commissione a sostituirlo ; designa inoltre i Presidenti delle Sottocommissioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 33 è approvato.
Art. 34 - Prova d'esame " Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre: a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'articolo 35 b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
In relazione alla prova d'esame la Commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.
Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 32, ivi compreso il certificato del nuovo versamento, non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data del precedente esame".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 34 è approvato.
Art. 35 - Programma d'esame "Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 34 riguardano i seguenti temi: a) leggi e regolamenti statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di 'selvaggina', 'selvaggina stanziale', 'selvaggina migratoria'; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso dei cani, appostamenti modalità vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione sociale della caccia, aziende faunistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative.
b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della regione equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette.
c) tutela della natura e delle produzioni agricole: rapporti tra selvaggina, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati ripopolamento della selvaggina; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria; norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali.
d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 35 è approvato.
Art. 36 - Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale "Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente comitato.
La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione, e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 36 è approvato.
Art. 37 - Assicurazione obbligatoria "Per poter esercitare la caccia nella regione è necessario aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile con un massimale di garanzia globale per danni a persone, animali e cose, non inferiore a 150 milioni per sinistro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 37 è approvato.
Titolo VI Esercizio della caccia : specie, tempi, carniere Art. 38 - Specie cacciabili e periodi di caccia "E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.
E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sotto specificati : 1) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre fino al 31 dicembre: tortora 2) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre divo al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, colombaccio donnola, volpe 3) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di dicembre: beccaccino, lepre comune, lepre bianca camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa quaglia, starna 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, fagiano, colino della Virginia, beccaccia allodola 5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera pavoncella 6) specie cacciabili dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale.
L'esercizio venatorio dalla prima domenica alla terza domenica di settembre esclusa e dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo.
E' sempre vietato abbattere o catturare: a) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano, nonché i camosci di età inferiore ai 18 mesi riconoscibili dalla lunghezza delle corna, normalmente inferiore alla lunghezza delle orecchie b) la femmina del fagiano di monte c) i giovani cinghiali dell'anno con manto striato d) caprioli, cervi, daini e mufloni, salvo piani di abbattimento o cattura disposti dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 22 e 23".
Il Gruppo PRI presenta il seguente emendamento.
Il primo comma è sostituito dal testo seguente: "E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, all'infuori delle seguenti e nel periodo decorrente dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di dicembre, nella zona di pianura, ed alla seconda domenica di dicembre nella zona Alpi: camoscio, cinghiale, cervo (nei limiti dei piani di abbattimento), lepre comune, lepre bianca, volpe, coniglio selvatico donnola, fagiano, coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna pernice rossa, beccaccia, germano reale, alzavola, marzaiola, quaglia colino di Virginia, beccaccino, gallinella d 'acqua, folaga, pavoncella colombaccio, tortora, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, allodola passero, passero oltremontano, passera mattugia, storno, corvo, cornacchia nera".
La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE Aurelia

La Giunta ha presentato una variazione fondamentale per quanto riguarda i tempi di apertura e di chiusura della caccia e ha scaglionato i vari tipi di caccia nel tempo. Non riteniamo che l'anticipazione dell'apertura e la posticipazione della chiusura abbiano ragione d'essere proposte. Abbiamo aggiunto il cervo, però nei limiti dei piani di abbattimento, non tanto perché questo sia necessario oggi, ma perché ci sono dei problemi per il futuro per quanto riguarda l'aumento dei cervi soprattutto in alcune zone.
Riteniamo che il complesso della legge è buono, ma, se si dovesse accettare il calendario proposto dalla Giunta, tutta la bontà della legge si affloscerebbe su questo punto.



PRESIDENTE

Chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano. E' respinto con 43 voti contrari e uno favorevole.
Sono stati presentati altri emendamenti a questo articolo.
Emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo D.C.
Sostituire il secondo comma con: "E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, a decorrere dalla terza domenica di settembre entro i limiti sotto elencati: 1) specie cacciabili fino alla seconda domenica di dicembre: beccaccino, lepre comune, lepre bianca, mini-lepre, camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, quaglia, starna 2) specie cacciabili fino al 31 dicembre: tortora, coniglio selvatico fagiano, colino della Virginia, beccaccia, allodola, germano reale, folaga gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana storno, alzavola, marzaiola, colombaccio, donnola, volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia pavoncella, gazza.
E' fatta eccezione per il cinghiale, che risulta specie cacciabile dal primo novembre fino al 31 gennaio".
Il Consigliere Vera presenta il seguente emendamento al secondo comma.
"1) 'specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino alla terza domenica di dicembre' ".
L'Assessore Moretti presenta i seguenti emendamenti.
I punti 1) e 2) sono soppressi. Emendamento aggiuntivo al punto 4): dopo la parola "allodola" aggiungere "tortora".
Emendamento aggiuntivo al punto 5). Dopo la parola "pavoncella" aggiungere le parole "germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero passera mattugia, passera oltre montana, storno, alzavola, marzaiola colombaccio, donnola, volpe".
Emendamento aggiuntivo da inserire dopo il secondo comma: "nella zona delle Alpi la caccia alle specie di cui al precedente comma è consentita dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di dicembre".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento soppressivo: il terzo comma è soppresso.
Vi è ancora un emendamento dell'Assessore Moretti.
Emendamento soppressivo al terzo comma: dopo le parole "l'esercizio venatorio" sopprimere le parole "dalla prima domenica alla terza domenica di settembre esclusa".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

L'Assessore Moretti ha presentato un emendamento che, accoglie molte istanze migliorative che venivano avanzate. Pertanto il Gruppo socialdemocratico vota l'emendamento presentato dalla Giunta e ritira il proprio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Si tratta di non far passi indietro rispetto ad un calendario che era già stato ritenuto valido, accettabile e di avanguardia rispetto a prassi seguite in altre Regioni.
A questo proposito vale la pena di ricordare che la legge quadro è un riferimento che stabilisce dei limiti invalicabili all'interno dei quali la discrezionalità e le situazioni diverse delle varie Regioni consentono discipline più restrittive, non strettamente vincolate dalla legge quadro.
Per smussare i contrasti, abbiamo insistito per l'apertura unica alla terza domenica di settembre, graduando però i momenti di chiusura, secondo le specie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Proponiamo l'aggiunta,tra le specie cacciabili, della mini-lepre nel gruppo 1) e della cornacchia grigia e della gazza nel gruppo 2). Vorrei sapere dalla Giunta se accoglie l'emendamento o se intende .adottare altro provvedimento per accogliere questa esigenza avanzata dagli agricoltori.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Riaffermo la proposta della Giunta. Per quanto riguarda le specie indicate dal Consigliere Chiabrando, che sono specie non tacciabili, la Giunta ha già predisposto una deliberazione che sottoporrà all'approvazione del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

Limitatamente all'elencazione delle specie, ci stanno bene la risposta e le assicurazioni dell'Assessore. Riduciamo la portata dell'emendamento mentre resta fermo il testo per il calendario.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento sostitutivo del Gruppo D.C. alzi la mano. E' respinto con 29 voti contrari e 15 favorevoli.
Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' accolto con 29 voti favorevoli e 15 contrari.
Chi è favorevole al secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' accolto con 29 voti favorevoli e 15 contrari.
Chi è favorevole al terzo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' accolto con 29 voti favorevoli e 15 contrari.
Chi è favorevole al quarto emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
E' respinto con 29 voti contrari e 15 favorevoli.
Chi è favorevole all'ultimo emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' accolto con 29 voti favorevoli e 15 contrari.
Si proceda alla votazione dell'art. 38.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 29 Consiglieri Hanno risposto NO n. 15 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 - Provvedimenti limitativi della Regione "La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può vietare o ridurre la caccia, per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 38 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto. SI n. 44 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 - Giornate e orario di caccia "Ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n 968 il cacciatore non può esercitare la caccia, in tutto il territorio nazionale complessivamente per più di tre giornate alla settimana, a scelta fra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
L'esercizio venatorio è in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'art. 42".
Vi è un emendamento al primo comma, presentato dal Gruppo repubblicano: ". . , complessivamente per più di due giornate non consecutive, a scelta tra mercoledì, giovedì, sabato e domenica".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Ci rendiamo conto che la legge nazionale parla di tre giornate tuttavia riteniamo di dover fare per il Piemonte una proposta più restrittiva di quella nazionale. Nell'eventualità in cui fosse respinto il nostro emendamento potremmo presentarne altri, comunque più restrittivi del testo di legge presentato dalla Giunta.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento repubblicano alzi la mano. E' respinto con un voto favorevole e 29 contrari.
Il Gruppo PRI presenta ancora i seguenti emendamenti.
Secondo comma: ". , nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì.".
Terzo comma: "La caccia è consentita: a) nel mese di settembre dalle ore 7 al tramonto b) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dal sorgere del sole al tramonto.
L'ora del sorgere del sole e del tramonto è legalmente indicata nel calendario venatorio di cui all'art. 44".
Gli emendamenti sono ritirati.
Emendamento sostitutivo al primo comma presentato dal Gruppo della D.C.
Il primo comma è sostituito con: "Ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cacciatore può esercitare la caccia, in tutto il territorio nazionale, complessivamente per tre giornate non consecutive alla settimana, a scelta fra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

La legge nazionale prevede le facoltà regionali perché l'ambiente è diverso. Nel mese di novembre e di dicembre, in giornate di nebbia o fortemente nuvolose, un'ora prima del sorgere del sole è buio pesto, quindi non vedo la necessità di far correre anche dei rischi alle persone.



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Il Gruppo democristiano presenta un secondo emendamento sostitutivo.
Al terzo comma sostituire la frase con la seguente: "La caccia è consentita dall'ora del sorgere del sole fino al tramonto".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Intervengo su questo punto per fare un richiamo, che accentuerò nella dichiarazione di voto alla legge quadro. E' intelligente e suggestiva l'osservazione fatta dal Consigliere Bianchi secondo cui la normativa nazionale sarebbe un quadro dato per il territorio nazionale da attualizzare nei tempi e nei modi sul territorio regionale. A noi sembra però, che ci si debba anche preoccupare di quali sono le cause possibili di legittimità della legge. Osservo inoltre che in altre leggi regionali di analogo taglio sono previsti gli stessi orari. Crediamo quindi che vada mantenuto l'orario stabilito dalla legge nazionale.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Sono del parere di lasciare immutato il terzo comma dell'art. 40.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto con 13 voti favorevoli e 29 contrari.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 29 Consiglieri Hanno risposto NO n. 13 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 - Carniere giornaliero e stagionale "Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, dieci capi delle specie migratorie di cui cinque tra palmipedi e trampolieri, tra i quali ultimi non più di due beccacce.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di selvaggina stanziale pari a 60 punti così computati: a) ungulati: 30 punti con il limite di un capo annuale b) coturnice, lepre bianca e pernice bianca: 20 punti per ciascun capo con un limite di due capi annuali per specie c) gallo forcello: 20 punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali d) lepre comune: 5 punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali e) starna: 10 punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali f) pernice rossa: 10 punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali g) colino della Virginia: un punto per ciascun capo con un limite di dieci capi annuali h) coniglio selvatico e fagiano: nessun punto con un limite di trenta capi annuali per specie.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel precedente comma, non superiore a 100 di cui non più di 50 fra anatidi e trampolieri".
Il Gruppo PRI presenta un emendamento aggiuntivo al secondo comma lettera e): ".. e beccaccia". Viene ritirato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 41 è approvato.
Art. 42 - Calendario venatorio "La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario venatorio per il territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.
Il calendario venatorio informa sui seguenti oggetti: 1) specie cacciabili e periodi di caccia 2) giornate e orari di caccia 3) carniere giornaliero e stagionale 4) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria 5) periodi per l'addestramento dei cani". Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 42 è approvato.
Art. 43 - Divieto di trasporto di armi da sparo in tempi non consentiti "E' vietato trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nei periodi e nei giorni in cui non è consentito l'esercizio venatorio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 43 è approvato.
Titolo VII Esercizio della caccia: luoghi Art. 44 - Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia "L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alla presente legge, è consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto e indicati nei due articoli seguenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 44 è approvato.
Art. 45 - Luoghi in cui è vietato l'esercizio della caccia "L'esercizio venatorio è vietato: a) ove esistano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'Autorità militare b) ove esistano monumenti nazionali c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina d) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia competente per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabelle.
L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione.
Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina al momento del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonché i terreni di recente rimboschimento e) nel le oasi di protezione, nei rifugi faunistici, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, nelle zone di osservazione faunistica, nelle zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, salvo quanto disposto all'art. 11, penultimo comma, della presente legge f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nelle zone paludose, lungo i corsi d'acqua, nonché per la volpe, il cinghiale, il camoscio e i tetraonidi e salvo quanto disposto dall'art. 22 della presente legge g) in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicultura, nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle h) nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali vietino temporaneamente la caccia, in quanto i medesimi siano interessati da intenso fenomeno turistico".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento.
Emendamento sostitutivo: al primo comma lettera d) sostituire l'ultimo periodo con: "Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali oltre dieci giorni dall'ultimo taglio, i frutteti ed i vigneti dal giorno di inizio dell'attività venatoria a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Vi è un emendamento al primo comma lettera d) presentato dal Consigliere Vera: "100 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili".
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Continuo ad essere persuaso che la legge nazionale, dalla quale è ripetuta questa distinzione, codifichi un assurdo, però mi rendo conto delle difficoltà che possono derivare alla legge da una modifica di questo genere, quindi ritiro l'emendamento .



PRESIDENTE

Sono stati presentati altri emendamenti in merito a quest'articolo.
Emendamento del Gruppo PRI, all'ultimo comma, lettera f): "salvo che nelle zone paludose e lungo i corsi d'acqua".
Viene ritirato.
Emendamento del Consigliere Vera all'ultimo comma lettera f): togliere "i tetraonidi".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 Hanno risposto SI n. 38 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 45 è approvato.
Art. 46 - Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle "Sono pubblicizzati con tabelle i confini delle seguenti zone: zona delle Alpi; consorzi alpini; oasi di protezione; rifugi faunistici; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia; zone di gestione sociale della caccia aziende faunistico venatorie; centri di produzione di selvaggina; zone di osservazione faunistica; zone militari e monumentali di cui alla lettera a), b) dell'articolo 45; zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui alla lettera g) dell'art. 45.
Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, l'indicazione dell'articolo della legge regionale, la dizione 'Divieto di caccia', ove pertinente, in conformità a modello approvato dalla Giunta regionale.
Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm dal pelo dell'acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
La collocazione e la manutenzione delle tabelle per i consorzi alpini le zone di gesti one sociale, le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di produzione di selvaggina, i fondi chiusi, sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione; per le restanti zone e luoghi di divieto sono effettuate a cura della Provincia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 46 è approvato.
Art. 47 - Divieto di porto e uso di armi da sparo in luoghi determinati "E' vietato: a) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere b) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di: immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione stabbi, stazzi, recinti, fondi in attualità di coltivazione, aree destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 47 è approvato.
Titolo VIII Esercizio della caccia: mezzi e modalità Art. 48 - Mezzi di caccia "La caccia è consentita con l'uso del fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12 con canna ad anima liscia a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12 con canna ad anima rigata fino a due colpi, di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm con canna ad anima rigata a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito del certificato di importazione relativo ad ogni volatile impiegato. I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente.
I falchi da caccia, introdotti nella regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al Presidente della Giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardiacaccia dipendenti a far apporre ai soggetti medesimi l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta dell'avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio della caccia, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie".
Il Gruppo PRI presenta il seguente emendamento: al primo comma, terza lineetta ". di calibro non inferiore a 6,5 mm".
Viene ritirato.
L'Assessore Moretti presenta il seguente emendamento: comma aggiuntivo dopo il secondo comma "L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente nella zona delle Alpi" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
Il Consigliere Vera e il Gruppo D.C., presentano i seguenti emendamenti.
Primo emendamento: si propone l'abolizione del terzo comma.
Secondo emendamento: il terzo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Ritengo che la caccia con il falco e con l'arco sia contraria a quella "pietas" verso gli animali di cui parlavo quest'oggi. Per queste ragioni pur tenendo conto dell'esiguità dei casi, ritengo che l'emendamento vada approvato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Mi sembra strano motivare da una parte una serie di emendamenti con la "naturalità" dei fatti e degli equilibri, e dall'altra nei confronti di un predatore naturale e della forma atavica di caccia, sostenere di converso che questo è un fatto crudele.
Non c'è dubbio che tutto lo sviluppo dei rapaci che auspichiamo essendo uccelli da preda, produrrà fatti simili a quelli deprecati. Non sono cacciatore e non conosco la materia, sono solo intervenuto per rilevare come esistono due ratio diverse che muovono gli emendamenti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La Giunta propone di lasciare l'articolo così come è stato proposto.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Si passi alla votazione dell'art. 48.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto S n. 26 Consiglieri Hanno risposto NO n. 12 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 48 è approvato.
Art. 49 - Uso dei cani "In tutto il territorio regionale, compresa la zona faunistica delle Alpi, le Province regolano l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite massimo di 2 cani per ogni cacciatore e di 6 cani per cacciatori in comitiva.
La Provincia ha inoltre facoltà di proibire l'uso dei cani da seguito in particolari zone al fine di proteggere la selvaggina".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 49 è approvato.
Art. 50 - Appostamenti "Sono consentiti appostamenti purché temporanei..
Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.
Tali appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola e comportino preparazione di sito, sono soggetti al consenso sia del proprietario, sia del conduttore del fondo.
E' fatto divieto di impiantare tali appostamenti a distanza inferiore a 1000 metri dai valichi montani e inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata.
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento. Sostituire tutto l'articolo con: "Non sono consentiti appostamenti di alcun tipo".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Il Gruppo PRI presenta il seguente emendamento: "Non sono consentiti appostamenti".
L'emendamento viene ritirato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 38 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri Hanno risposto NO n. 2 Consiglieri Si sono astenuti n. 9 Consiglieri.
L'art. 50 è approvato.
Art. 51 - Modalità vietate "E' vietato l'esercizio venatorio con mezzi ulteriori rispetto a quelli consentiti dall'art. 48.
E' vietato altresì: a) ogni forma di uccellagione, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti previsti dagli articoli 14 e 20 della presente legge b) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua c) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili d) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti degli articoli 14 e 20 della presente legge e) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda".
Il Gruppo PRI presenta i seguenti emendamenti: punto f) "usare armi a canna rigata nella caccia al cinghiale".
Secondo emendamento: punto e) ".., radio ricetrasmittenti nella caccia al camoscio".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il punto e) si riferisce ad una caccia antisportiva. I camosci non possiedono radio ricetrasmittenti e non possono comunicarsi dove si trovano i cacciatori! Il punto f), essendo stato parzialmente accolto dall'emendamento presentato precedentemente, viene ritirato.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La Giunta è contraria



(Si procede alla votazione per appello . )



PRESIDENTE

Allora, il primo emendamento presentato dal Gruppo PRI viene ritirato mentre pongo in votazione per alzata di mano il secondo. E' respinto.
Il Consigliere Oberto presenta il seguente emendamento al primo comma: sostituire "ulteriori" con "diversi". Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Si passi alla votazione dell'art. 51.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 35 Consiglieri Si sono astenuti n. 5 Consiglieri.
L'art. 51 è approvato.
Titolo IX Vigilanza e sanzione Art. 52 - Vigilanza venatoria "La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dalle Province e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza.
Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di Pubblica Sicurezza.
Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.
L'attività di vigilanza è coordinata dal Presidente della Provincia.
La Regione coordina le attività dei servizi di vigilanza provinciali al fine di realizzare interventi omogenei su tutto il territorio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 52 è approvato.
Art. 53 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria "Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 55, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi previsti alle lettere a), b), c), e), f) al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane; e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 55 redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore, entro 30 giorni.
Le armi sequestrate, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione di licenza, saranno restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative.
Se fra le cose, sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'Amministrazione provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
Gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia esercitano , ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbale di riferimento nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e lo trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.
"Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione dell'organo dal quale dipendono".
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento: il quinto comma è sostituito da: "Quando la selvaggina sia sequestrata viva e indenne in campagna, gli agenti la liberano sul posto". E' ritirato.
Il Consigliere Vera presenta il seguente emendamento: sostituire il quinto comma con: "Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto".
Chi approva alzi la mano. E' accolto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 53 è approvato.
Art. 54 - Corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza "Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati annualmente dalle Province, oppure promossi, previa autorizzazione delle Province medesime, dalle organizzazioni venatorie o dalle associazioni protezionistiche riconosciute, e al conseguimento di un attestato di idoneità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 54 è approvato Art. 55 - Sanzioni amministrative "Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 37 in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 e da L.
1.000.000 e la revoca della licenza c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; .in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 4 e) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
2.000.000 e la revoca della licenza f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'art. 57 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza h) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per chi non provvede ad effettuare il e prescritte annotazioni sul tesserino regionale i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni 1) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 25 m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 26, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 n) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie, dei consorzi alpini, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica o) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 55 è approvato Art. 56 - Sospensione, revoca, esclusione della licenza di caccia "La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d) ed f) del precedente articolo 55. Nei casi previsti alle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 32, primo comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'art. 7 della legge 24/12/75 n 706, dal Presidente della Giunta regionale, che ne darà comunicazione al Questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 56 è approvato.
Titolo X Tasse, contributi, indennizzi, premi Art. 57 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia "Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale di cui ad apposita legge regionale che istituisce la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29/12/71, n. 1. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Per l'istituzione di aziende faunistico venatorie, ai sensi dell'art.
72, e per le riserve di caccia di cui all'art. 71 - escluse quelle comunali e consorziali comprese nella zona faunistica delle Alpi - è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di L. 8.000 per ettaro, ridotta ad un decimo per le aziende e riserve individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.
Per l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina di cui all'art. 13 è dovuta una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale di L. 100.000.
Il pagamento delle tasse di concessione regionale deve essere effettuato su c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte.
Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 29/12/71, n. 1".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 57 è approvato.
Art. 58 - Contributi per allevatori di selvaggina a scopo di ripopolamento "Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina possono essere concessi contributi con deliberazione della Giunta regionale sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria.
I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite all'acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti, accertate dai competenti uffici regionali.
Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione di contributi è subordinata alla preventiva presentazione del progetto alla Giunta regionale.
I contributi per l'acquisto di riproduttori, purché ne sia dimostrata la legittima provenienza, e per l'acquisto di nuove attrezzature, possono avere cadenza annuale.
Quelli relativi alla sostituzione totale delle attrezzature possono avere cadenza quinquennale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto 'SI n. 41 Consiglieri L'art. 58 è approvato.
Art. 59 - Contributi e premi per agricoltori "Le Province prevedono all'interno dei piani di cui all'art. 6, contributi per favorire interventi di trasformazione e di salvaguardia dell'ambiente, di protezione e incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e alle zone di tutela faunistico-venatoria.
Tali contributi sono concessi dalla Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, al conduttore del fondo che ne faccia domanda, impegnandosi ad un'azione continuativa almeno biennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
L'ammontare dei contributi, erogabili anche annualmente, è determinato entro il limite dell'80 % dei costi ammissibili.
La Regione favorisce iniziative intese a realizzare l'uso di attrezzature agricole, di concimi e di fitofarmaci volti a salvaguardare e a incrementare la fauna selvatica nei terreni agro-silvo-pastorali.
A tal fine la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, predispone annualmente l'erogazione di contributi in favore dei conduttori dei terreni suddetti.
I conduttori dei fondi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura che attuino le iniziative di cui ai commi precedenti, partecipano alla ripartizione di un premio determinato nel 20 % del valore delle specie di selvaggina catturata, stabilito annualmente dalla Regione.
Le Province provvedono all'emanazione di un regolamento tipo per l'eventuale disposizione di contributi e premi agli agricoltori da parte di altri soggetti di gestione delle zone speciali.
Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 59 è approvato.
Art. 60 - Indennizzi e risarcimenti dei danni agli agricoltori "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati ai terreni in attualità di coltivazione e alle relative produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie, nonché ai danni effettivi alle produzioni da parte della fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura, è costituito a cura di ogni Provincia un fondo, destinato agli indennizzi e ai risarcimenti per gli agricoltori. A tali fondi affluisce complessivamente almeno il 25 % dei proventi di cui all'art. 57, da ripartirsi dalla Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Il proprietario o il conduttore, ai fini dell'indennizzo o del risarcimento è tenuto a segnalare tempestivamente i danni al Presidente della Provincia.
Sono esclusi i danni derivanti dai rapporti propri della catena alimentare.
La Giunta regionale provvede, con apposite disposizioni, a regolare l'amministrazione dei fondi provinciali di cui al primo comma, prevedendo l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.
Il medesimo comitato di cui al comma precedente provvede a risarcire i danni in conformità a quanto disposto dall'art. 6 sub. 3)".
Vi è un emendamento presentato dal Consigliere Vera, al primo comma,ottava riga, dell'art. 60 che recita: ".., complessivamente almeno il 30%".
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Approvo l'emendamento e ringrazio il collega in quanto il punto era stato oggetto di critiche nel corso del mio intervento.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

La Giunta lo respinge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. E' respinto Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consiglieri Si sono astenuti n. 13 Consiglieri.
L'art. 60 è approvato.
Titolo XI Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi Art. 61 - Zona delle Alpi "E' zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuata dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, tenuto anche conto di particolari ecosistemi esistenti in determinate aree.
I confini di detta zona sono determinati, sentiti la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, con deliberazione della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 61 è approvato.
Art. 62 - Ambiti territoriali dei Consorzi alpini "Il territorio delle Alpi è costituito in regime di consorzi comunali.
La determinazione delle zone corrispondenti a ciascun consorzio è deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, aggregando Comuni faunisticamente omogenei.
Ogni consorzio deve comunque avere una estensione non inferiore a 30.000 ettari, fatta eccezione per le province che non dispongono di tale superficie alpina contigua, anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'art. 62 è approvato Art. 63 - Gestione dei Consorzi alpini "La gestione di ciascun consorzio è effettuata da un comitato composto da: i Presidenti delle Comunità montane interessate o un loro delegato un rappresentante di ciascun Comune interessato un rappresentante di ciascuna organizzazione professionale agricola operante nel territorio interessato, fino a un massimo di tre un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti sul territorio.
I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla Provincia su designazione degli Enti, delle organizzazioni e delle associazioni interessati. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
La gestione dei consorzi è effettuata in conformità ad un apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla Giunta provinciale, con i medesimi criteri, in quanto compatibili, di cui all'art. 18".
Il Gruppo D.C., presenta i seguenti emendamenti.
Al primo comma, terza lineetta sostituire la frase con: "quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio interessato, dei quali due rappresentanti dell'organizzazione più rappresentativa".
Al primo comma, quarta lineetta sostituire la frase con: "un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti sul territorio, di cui almeno due rappresentanti dell'associazione più rappresentativa".
Ultimo emendamento, dopo il secondo comma aggiungere: "A fini di attività meramente esecutive, il comitato può costituire, al suo interno un gruppo operativo".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Si tratta di un argomento di grande importanza e rilievo, perch investe consistenti interessi legittimi. I comitati dei consorzi sono composti in maniera ultraassembleare: le Comunità montane hanno titoli, i Comuni, se soltanto si citano, è ovvio che un titolo possono averlo, quindi sale il numero dei rappresentanti. Poi si riducono le rappresentanze di coloro che sono più impegnati e interessati alla gestione e che ne hanno oltre che l'interesse anche la capacità tecnica. Sulla scia di quanto avevamo proposto agli artt. 15, 17, 18, proponiamo almeno la garanzia di una rappresentanza più adeguata, per inserire all'interno di questi comitati persone che abbiano la capacità di contribuire alla gestione.
Comunque, poiché non immagino che queste deboli argomentazioni tocchino la sensibilità della Giunta, abbiamo inserito un altro emendamento, che resta monco e insufficiente se non esiste poi il materiale umano cui attingere per alimentare la configurazione degli strumenti operativi. Lasciamo alla discrezione e alla responsabilità locale la possibilità che il comitato si possa articolare in un organismo esecutivo, meramente operativo, non deliberante, perché le attività di questi comitati sono attività meramente operative. Confidiamo nell'approvazione degli emendamenti.



PRESIDENTE

Chi approva il primo emendamento D.C., alzi la mano. E' respinto. Chi approva il secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi approva il terzo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 31 Consigliere presenti in aula.
Si passi alla votazione dell'art. 63.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri Si sono astenuti n. 14 Consiglieri.
L'art. 63 è approvato.
Art. 64 - Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi "Il titolare della licenza di caccia che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la caccia in zona delle Alpi, deve superare presso la Commissione di cui all'art. 33, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti: 1) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia 2) sulla biologia delle medesime 3) sulle armi consentite 4) sulle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 64 è approvato.
Art. 65 - Ammissione all'esercizio venatorio in consorzio alpino "Per esercitare la caccia in un consorzio alpino occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente comitato di gestione.
La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.
I titolari di licenza di caccia, ammessi a praticare l'esercizio venatorio in un consorzio alpino in proporzione alla superficie agro forestale ed alle possibilità faunistiche dello stesso, devono versare una quota annua di partecipazione alle spese determinabile in base al regolamento di cui all'art. 63".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 65 è approvato.
Art. 66 - Calendario venatorio "Le Province, entro il 15 luglio di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio per i territori di propria competenza compresi nella zona faunistica delle Alpi.
I calendari venatori informano sui medesimi oggetti di cui al secondo comma dell'art. 42".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 66 è approvato.
Art. 67 - Giornate di caccia "L'esercizio venatorio nel territorio della zona delle Alpi è consentito per non più di due giornate alla settimana fisse o a scelta tra il mercoledì, sabato e domenica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 67 è approvato.
Art. 68 - Carniere giornaliero e stagionale "Le Province possono deliberare, relativamente al territorio della zona delle Alpi di propria competenza, ulteriori limitazioni di carniere giornaliero e stagionale rispetto a quanto stabilito nell'art. 41".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 68 è approvato.
Art. 69 - Mezzi di caccia "Nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, sia ad anima liscia purchè a munizione spezzata, sia ad anima rigata, è consentito purchè limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.
La caccia agli ungulati e' comunque, consentita purché con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 69 é approvato.
Titolo XII Disposizioni transitorie e finali Art. 70 - Soppressione dei comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale "I comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il patrimonio di detti comitati e il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 sono trasferiti alle Province.
Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli organici della Provincia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei diritti acquisiti presso i Comitati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 70 é approvato.
Art. 71 - Riserve di caccia "Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per quanto non previsto dalla presente legge, esse restano disciplinate dalle relative norme del Titolo III del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. Le riserve di caccia sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge e alla loro scadenza sono trasformate in oasi di protezione fino alla destinazione definitiva prevista dal piano quadriennale regionale..
Sono fatti salvi i consorzi alpini disciplinati dall'art. 63".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 71 è approvato.
Art. 72 - Aziende faunistico-venatorie "La Giunta regionale, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico - venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico - venatorie hanno come scopo il mantenimento l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
La Regione coordina ed approva i piani annuali di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indica i criteri di gestione delle aziende faunistico venatorie".
Il Gruppo PRI presenta il seguente emendamento: quinta riga: sostituire "particolare" con "esclusivo".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Il Consigliere Rosci presenta il seguente emendamento: comma primo, dopo la parola "autorizzare" nella terza riga, aggiungere "eccezionalmente".
Chi approva è pregato di alzare la mano E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 72 è approvato.
Art. 73 - Zone di divieto istituite ai sensi di leggi precedenti "Le zone di divieto istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 sono trasformate in rifugi faunistici per la durata di anni tre a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Le altre zone di divieto restano ferme salvo revoca sino alla definizione dei piani provinciali di cui all'art.
6".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 73 è approvato.
Art. 74 - Regime della zona delle Alpi sino all'istituzione dei consorzi "Fino alla costituzione dei consorzi alpini di cui all'art. 62 nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui al T.U. del 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 74 è approvato Art. 75 - Esonero da prove di esame "L'abilitazione .all'esercizio venatorio, conseguita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, da persone di età inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari il diritto ad ottenere il tesserino regionale senza l'obbligo di sostenere ulteriore prova d'esame.
Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 66 chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia autorizzato all'esercizio della caccia nella zona delle Alpi e ottenga dalla Provincia di residenza certificazione di tale stato su domanda da presentarsi entro 120 giorni dal medesimo termide".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 75 è approvato.
Art. 76 - Sanatoria per detenzíone o possesso di esemplari faunistici "Chíunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge esemplari vivi, preparazioni e trofei non più consentiti, deve farne dettagliata dichiarazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazíone provinciale territorialmente competente che rilascerà gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme, da applicare in modo definitivo a tali preparazioni o trofei.
Le collezioni e raccolte pubbliche di interesse regionale, e delle quali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà pubblicato l'elenco a cura del Presidente della Giunta regionale, non sono soggette alle norme contenute nel precedente comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 76 è approvato.
Art. 77 - Prima denuncia degli allevatori "In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare anche i soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passí alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 77 è approvato.
Art. 78 - Custodia dei cani "Fatto salvo da quanto disposto dal precedente art. 11, i cani di qualsiasi razza, se portati in campagna, devono essere rigorosamente custoditi dal proprietario o dal conduttore.
I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: l'art. 78 è soppresso.
L'emendamento viene ritirato.
Il Consigliere Vera presenta il seguente emendamento: l'art. 78 viene sostituito con il seguente: "I proprietari o conduttori che portino in campagna cani di qualsiasi razza, ed i proprietari di cani da guardia alle abitazioni o al bestiame devono adoperarsi affinchè i cani non rechino danno alla fauna".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 78 è approvato.
Art. 79 - Disposizioni finanziarie "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante utilizzo di una maggior somma, di pari ammontare, che sarà iscritta al capitolo n. 50 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979 per effetto dell'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente art. 57.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 saranno iscritti i seguenti capitoli: 'Spese concernentí studi e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccia', con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi alle Province per interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia e per lo svolgimento di attività di vigilanza in materia venatoria', con lo stanziamento di 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi alle Province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole' con lo stanziamento di 650 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento', con lo stanziamento di 150 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore; per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 79 è approvato.
Art. 80 - Abrogazione di leggi "Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1973, n. 21, e 12 agosto 1977 n. 40, nonchè ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 80 è approvato.
Prima di procedere alla votazione dell'intero progetto di legge passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Nell'intervento di questa mattina ho espresso le considerazioni del Gruppo soc ialista sul disegno di legge presentato dalla Giunta e sull'opportunità di inquadrarlo nell'ambito delle leggi programmatiche votate all'unanimità dal Consiglio regionale in materia di tutela dell'ambiente; ho citato, non a caso, le leggi istitutive dei parchi e delle riserve.
Il disegno di legge è stato migliorato nel corso dell'esame fatto dalla V Commissione, ma il dibattito in aula lo ha ulteriormente migliorato. Credo che sia stato fatto uno sforzo apprezzabile per accentuare l'aspetto protezionistico della legge, che certamente lascerà margini di insoddisfazione dall'una e dall'altra parte, ma era nella natura della materia, clie non si potesse giungere a risultati diversi. Tutti i Gruppi hanno dato un contributo positivo e la Giunta, a mezzo dell'Assessore Moretti, ha tenuto un comportamento assai corretto dimostrandosi aperta alle diverse istanze che hanno avuto come oggetto preoccupazioni di natura essenzialmente protezionistica.
Al di là delle contingenti polemiche assembleari il Consiglio regionale riafferma con questa legge il primato della nostra Regione nella difesa attiva dell'ambiente naturale, primato che viene riproposto all'attenzione delle altre Regioni nonostante una legge quadro che tutela la fauna soltanto nella intitolazione della legge. Con queste motivazioni il Gruppo socialista dà il proprio voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

La legge, così come esce dopo l'accoglimento dei vari emendamenti, é assai migliore di quella che ci era stata presentata. Poichè gli emendamenti presentati dal nostro partito sul calendario e sull'ora di apertura della caccia non sono stati integralmente accettati daremo voto di astensione al disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

La legge che il Consiglio regionale aveva votato nel 1973 si era distinta come una legge di avanguardia rispetto alla normativa nazionale. Questa legge si inserisce in un quadro di normali risultati già acquisiti, anche nella coscienza delle popolazioni. Anch'essa potrà rappresentare un ulteriore passo avanti a condizione che la verifica a cui Giunta e Consiglio dovranno sottoporre gli istituti di controllo e le modalità operative previste ne consentano una completa attuazione.
Con queste considerazioni il parere del Gruppo socialdemocratico è favorevole.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO 25/07/1979,II/266,II



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Nella circostanza che ha portato alcuni Consiglieri a protestare in aula per essere stati costretti a collocarsi con difficoltà rispetto ad una legge complessa che ha avuto un iter un po' precipitoso, dobbiamo sottolineare che abbiamo manifestato tutto l'impegno per contribuire alla formazione di questa legge nel modo più rispondente alle necessità regionali. Abbiamo incontrato un atteggiamento sereno, discorsivo, di dialogo di fronte alle proposte, molte delfe quali sono di portata minore rispetto al significato centrale della legge, ma importanti ai fini della validità tecnico-letteraria e di merito della legge. Questo è "l'apporto di acqua" (non parlo di sangue perchè è materia troppo nobile) che continueremo a dare fino in fondo secondo una linea che vuol premiare il risultato del bene comune e non quello di una dialettica anche forzata tra le forze politiche.
Questa vicenda ci ha inoltre consentito di sottolineare e di compiacerci per un più avanzato e costruttivo comportamento, anche negli aspetti di reciprocità delle principali categorie coinvolte, i cacciatori, gli agricoltori e i naturalisti.
Noi, come legislatori, ci siamo trovati in qualche difficoltà. Il problema era di rappresentare gli interessi generali della comunítà, di vedere con realismo, anche in senso storico, le situazioni nei loro contenuti, nei loro limiti, nelle loro possibilità e di dare le risposte più pertinenti.
Le categorie interessate hanno fatto per parte loro uno sforzo notevole. Le rappresentanze dei cacciatori più qualificate hanno visto questi problemi con mentalità sostanzialmente naturalistica, al meno in prospettiva se pensiamo alle polemiche, alle situazioni di difficoltà di non molti anni fa: è un dato di progresso che ci ha molto confortati ed aiutati nell'adempimento del nostro ruolo.
Glí agricoltori, i contadini, i coltivatori diretti nelle consultazioni e anche nelle forme di contatto in via breve hanno gelosamente cercato di tutelare i propri interessi che sono poi di na tura generale, ma senza prevaricazioni e partendo dal punto di vista dell'esistenza della caccia e dal punto di vista della necessità di una tutela naturalistica che non é in contrasto con il buon esercizio dell'attivítà agricola.
I naturalisti svolgono a loro volta un'opera di educazione e di sensibilizzazione. Alcuni di questi che sono impegnati spesso in condizioni impari per difficoltà obiettive e vischiosità di interessi costituiti possono essere portati a posizioni radicali, perchè avvertono che attraverso le maglie di provvedimenti deboli e attraverso le insufficienze dei controlli o le modalità delle gestioni degli strumenti istituzionali possono passare vecchie abitudini o comportamenti contrastanti con la lettera delle leggi. Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di compiere tutte le sintesi corrette e possibili di queste impostazioni culturali.
Abbiamo dovuto registrare qualche delusione per il non accoglimento delle proposte di rettifica di rappresentanze che sono già compresse; per la non comprensione dell'emendamento, non trascurabile, sulla possibilità di estendere aree di gestione sociale nelle province, prevedendo la compensazione con quelle che, per ragioni strutturali, vi rinunciassero.
In ordine al calendario possíamo riconoscere che la legge nel suo complesso ha una sua dignità per ampiezza, per validità tecnica. Vi sono però alcuni fatti meno positivi che non possiamo nasconderci: l'esorbitare con il calendario dai limiti che ci eravamo già imposti, che erano stati definiti con fatica ed accettati dagli interessati all'arte venatoria: il tornare indietro apre vie pericolose per il futuro. Il voler insistere, senza motivazioni o con motivazioni che convincono del contrario, per l'apertura della caccia un'ora prima del sorgere del sole in stagione autunnale, fa ritenere che ci siano pressioni indebite in questa direzione. La genericità e l'ampiezza della tutela delle attività amatoriali lascia poi aperto un campo estremamente pericoloso. La nostra opposizione, il nostro atteggiamento e il nostro giudizio contrario, che si fa positivo per quanto da apprezzare, stanno a segnare un richiamo a non procedere oltre in futuro in certe direzioni.
Per queste ragioni e in coerenza con la linea di una forza di opposizione che vuol essere vigile e attenta nell'esercitare il suo ruolo fino in fondo, molto serenamente, ringraziando ancora l'Assessore per l'amabilità e la pazienza con le quali ha trattato questa materia, siamo soddisfatti che si arrivi ad un momento di certezza e all'approvazione della legge, anche se per i motivi di merito e di prospettiva esposti il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il nostro Gruppo si è battuto con insistenza e con molta serenità e chiarezza perché la legge venisse approvata oggi: abbiamo registrato da parte degli altri Gruppi una disponibilità, non solo nelle parole, ma anche nel lavoro, in Commissione, in aula ed ancora nell'ultima riunione per valutare gli emendamenti.
Perchè abbiamo insistito? Perché crediamo che, pur essendo coscienti dell'ingente massa di lavoro che portiamo avanti, a certi appuntamenti occorre essere il più possibile puntuali. In verità eravamo in ritardo poichè é una legge che, recependo la legge quadro nazionale, con tutti i problemi attuativi, comporta non pochi problemi di mutazione strutturale della legislazione venatoria. L'aver, tutti insieme, imboccato la strada per arrivare alla votazione è un fatto positivo, intanto perché, quando non decidiamo, finiamo di non essere capiti o di essere accusati nell'ammucchiata generale, di debolezza, di incapacità. E sono lieto che tutti lo abbiano capito perchè questo lo dovevamo all'opinione pubblica, ai cittadini, ai cacciatori che, in molti casi, possono non coincidere con le valutazioni del Consiglio regionale ma che comunque ci chiamavano ad un impegno preciso.
Credo sia giusto inquadrare questa legge nell'ambito generale della nostra legislazione, dei nostri atti, dei nostri provvedimenti. Sta emergendo l'indirizzo univoco del Consiglio, in primo luogo, della Giunta e della maggioranza che hanno come punto di riferimento la tutela del suolo e dell'ambiente e anche questa legge va letta in questo ambito per il complesso di garanzie.
Terza considerazione: la Giunta, la maggioranza, il nostro Gruppo, hanno anche inteso sfuggire da un pericolo, di avere un atteggiamento punitivo nei confronti dei cacciatori. Abbiamo tentato di farlo e credo che questa legge, nelle sue evidenti difficoltà applicative, ci potrà dare ragione.
Non assumere atteggiamenti punitivi allo stato dei fatti vuol dire avere coscienza che non si può chiudere degli spazi in maniera surrettizia; credo che, come legislatori, nel momento in cui si deve disciplinare l'attività venatoria, si debba avere la massima chiarezza, dire quali sono le circostanze di tempo e di luogo in cui viene disciplinata e non tentare di porre lacci e laccioli o difficoltà continue.
Dobbiamo avere nei confronti dei cacciatori un atteggiamento che risponda a questi obiettivi: chiarezza di scelte ma non punitività.
Credo che sulla questione del calendario vada fatta una riflessione. Con troppa disinvoltura si é detto che la legge quadro é una cornice dentro cui possiamo far stare tutto: i comportamenti delle altre Regioni dovrebbero indurci a qualche ripensamento su questo. Credo che debba essere sottolideato un principio di carattere generale. Come ci comporteremo di fronte ad altre leggi quadro nazionali? Daremo la stessa interpretazione? Nei confronti dell'articolo 38 ci siamo disposti con la massima responsabilità, tenendo conto delle valutazioni medie dell'assemblea, ma anche dal pericolo che la legge ci venga bocciata.
Ultima considerazione di carattere politico. Noi comunisti continuiamo a cogliere o attraverso emendamenti o dichiarazioni il pericolo di una crescente privatizzazione o proprietarizzazione del suolo e delle sue risorse a cui siamo contrari. Siamo pienamente d'accordo che vada contemperata la pressione venatoria, però siamo preoccupati che, alla fine tutte le misure tendano a scaricarsi nei confronti di quelli che sono i cacciatori lavoratori, cacciatori poveri, cacciatori che difficilmente si possono permettere le riserve. Non è un caso che le più grandi resistenze a forme che cerchino di equilibrare il più possibile la condizione dei cacciatori vengono proprio da coloro che, per altri versi magari sotto le bandiere del protezionismo, fanno passare norme che in pratica respingono l'esercizio venatorio. Sotto questo profilo, riteniamo un fatto altamente positivo la scomparsa delle riserve. Grande attenzione dovrà essere posta nella fase attuativa da parte delle Province. Non possiamo difendere l'ambiente riducendo l'uso al privilegio di pochi. Per questo crediamo che leggi di carattere generale, sulla programmazione, sulla tutela e l'uso del suolo sono importanti perché solo in questa maniera facciamo in modo che la difesa dell'ambiente non sia questione di privilegio di pochi, ma sia veramente fruizione da parte di tutti di un bene nuovo e di valori nuovi.



PRESIDENTE

Le dichiarazioni di voto sono così completate. Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Ordine del giorno sull'ordinamento degli Uffici della Regione Piemonte


PRESIDENTE

Vi do lettura di un ordine del giorno pervenuto alla Presidenza: "Il Consiglio regionale con riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, 'Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte' consapevole dell'importanza e della delicatezza della materia sia peri suoi profili organizzativi che per le legittime aspettative del personale regionale, si impegna entro il mese di settembre p.v., ad esaminare ed approvare i disegni di legge inerenti il personale regionale: Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale e stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Il Consiglio regionale sarà convocato entro la prima quindicina del mese di settembre.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,15)



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