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Dettaglio seduta n.268 del 31/07/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


BELLOMO EMILIO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La seduta è aperta.
Passiamo al punto primo all'ordine del giorno "Approvazione verbali precedenti sedute": se non vi sono osservazioni, i processi verbali del 12 e 19 luglio 1979 si intendono approvati.


Argomento: Formazione professionale

Interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Martini e Soldano, inerente alla deliberazione della Giunta regionale del 10.4.1979, avente per oggetto: "Corsi di formazione e addestramento professionale. Avvio di una prima fase organizzativa per il 1979. Contributo allo Studio Stigra"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Iniziamo le "Interrogazioni ed interpellanze" con l'esame dell'interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Martini e Soldano, inerente alla deliberazione della Giunta regionale del 10.4.1979, avente per oggetto: "Corsi di formazione e addestramento professionale. Avvio di una prima fase organizzativa per il 1979. Contributo allo Studio Stigra".
Risponde l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Come il Consigliere Beltrami ricorderà, l'anno scorso avevamo dato corso a una pubblicazione relativa all'orientamento scolastico e professionale Quest'anno, per cercare di fare qualche cosa di meglio, anche dal punto di vista grafico ed espositivo, abbiamo pensato di dare l'incarico allo Studio Stigra, che risulta essere sufficientemente attrezzato L'incarico comprende la consulenza e la pubblicazione.
La deliberazione è stata inclusa nel capitolo delle pubblicazioni, ma poiché tale capitolo era in parte esaurito era stata predisposta una deliberazione parziale; verrà poi predisposta una deliberazione suppletiva a completamento dei 58 milioni per le 70.000 copie dell'opuscolo che, come il collega Beltrami darà atto, è risultato più idoneo sia dal punto di vista espositivo che dal punto di vista dei contenuti.
Potrei aggiungere altri particolari, ma vorrei capire il senso dell'interpellanza.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Mi spiace dovermi dichiarare profondamente insoddisfatto della risposta dell'Assessore .
In sostanza nell'interpellanza si poneva in evidenza il fatto che la prima deliberazione esprimeva qualche cosa che non era rispondente alla verità. Siamo d'accordo quando si dice che tale fase di lavoro, per la specificità degli strumenti richiesti, non può trovare attuazione presso gli uffici regionali ma deve necessariamente essere svolta da enti o da organizzazioni che hanno provata esperienza nel settore della formazione professionale; non siamo d'accordo, invece, quando si vuole trovare questa esperienza e questa specificità in una tipografia.
Sull'onda di questa nostra interpellanza e per i rilievi che il Commissario di Governo ha ritenuto di fare, la deliberazione è stata revocata.
Oggi viene presentata una prima deliberazione e pare che ne seguirà un'altra per la copertura delle spese.
Con questa interpellanza abbiamo voluto evidenziare il fatto che la deliberazione non risponde all'effettiva situazione, sottolineando che questo fatto è grave per una Giunta che si richiama continuamente a principi di correttezza amministrativa e per un Presidente che in una recente intervista ha avuto l'amabilità" di dire di aver trovato una Regione in sfacelo e ciò in contrasto con quanto egli richiama continuamente in quest'aula. Forse, la nostra forza di opposizione non controlla sufficientemente in Consiglio quelle deliberazioni e quei provvedimenti che presentano aspetti discutibili.
Nel segnalare questo caso all'opinione pubblica, alla Giunta regionale e - perché no? - anche alla Commissione di controllo, ci impegniamo di essere più attenti sul contenuto e sulla forma delle deliberazioni che la Giunta regionale presenta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

L'interpellanza è così discussa.


Argomento: Pianificazione territoriale - Urbanistica: argomenti non sopra specificati

Interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Picco, Alberton, Martini e Petrini, inerente all'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo all'esame dell'interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Picco Alberton, Martini e Petrini, inerente all'Istituto Elettronico Galileo Ferraris di Torino.
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'interpellanza presentata dai Consiglieri Paganelli, Alberton, Picco Martini, Petrini, concernente L'I.N. Galileo Ferraris, mi sembra essere arrivata molto opportunamente. E ciò per due ragioni.
la prima, legata all'indubbia rilevanza scientifica che l'I.E.N, ha saputo acquistarsi, per cui - al di là di semplici ragioni formali di competenza è ovvio che la Regione (ma anche gli altri Enti locali, ed in primis il Comune di Torino) deve fare ogni sforzo diretto e indiretto, per consolidare l'esistenza in Piemonte di tale Ente scientifico la seconda è più strettamente connessa all'attività di ricerca dell'Istituto, che, come è noto, rappresenta uno degli strumenti di indagine e analisi di cui in via prioritaria la Regione si avvale, specie in tema di inquinamenti atmosferici ed acustici. Le ricerche condotte per conto della Regione sono destinate ad ancor più svilupparsi e, pertanto ogni miglioramento qualitativo e quantitativo che si realizzasse all' Istituto non potrebbe che giovare anche alla Regione.
L'Istituto ha una rilevanza nazionale ed internazionale per le ricerche che conduce nei vari campi operativi. Attualmente l'Istituto, che ha una caratterizzazione dipendente dal C.N.R., ha difficoltà di tipo logistico.
Da tempo è stata avviata la costruzione di nuovi laboratori su un'area concessa dalla città di Torino in strada delle Cacce. Il costo complessivo di due miliardi e mezzo, dei quali un miliardo e 250 milioni provengono da un'assegnazione del Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito della legge 641, e un miliardo e 250 milioni provengono dal bilancio dell'Istituto Galileo Ferraris.
Il completamento dei laboratori secondo una valutazione dell'Istituto stesso operata circa un anno fa, richiede una cifra ulteriore di 7 miliardi. Tale somma era stata richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge n. 50 del 1976, per il piano pluriennale dell'edilizia universitaria. In realtà il Comitato istituito con la legge stessa per la distribuzione dei finanziamenti, del quale, in rappresentanza delle Regioni, faccio parte aveva individuato criteri di riparto, poi applicati per l'edilizia universitaria, che prevedeva una quota da destinare agli istituti para universitari previsti dall'art. 42 della legge 641, da ripartire con criteri da individuare successivamente, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei vari istituti di questo tipo. Tra le istituzioni parauniversitarie vi sono gli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici (l'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, l'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, l'Istituto di fisica nucleare di Roma). Avrebbero dovuto essere compresi anche l'Università per stranieri di Perugia, la scuola normale di Pisa, L'Isef di Roma e la scuola superiore di Studi universitari di perfezionamento di Pisa. Nonostante che il Comitato concluse il proprio lavoro, decidendo di stanziare una parte dei finanziamenti per gli interventi di edilizia riguardanti tali istituti, il Galileo Ferraris non poté usufruirne. Furono sollevate successivamente obiezioni da parte della Corte dei Conti, per cui il Galileo Ferraris venne escluso dal novero degli Enti beneficiari delle contribuzioni finanziarie statali per l'edilizia universitaria.
In proposito la Giunta ritiene di poter suggerire due strade per accelerare la soluzione del problema: quella di ricorrere al finanziamento dello Stato, nel quadro del potenziamento degli istituti universitari, rendendo ciò possibile attraverso una specifica legge per la quale il Consiglio regionale, nel quadro dei propri poteri di iniziative dovrebbe assumersi il compito di iniziativa per sottoporla al Parlamento nazionale; di questa legge d'iniziativa regionale la Giunta è disposta a farsi carico della stesura se il Consiglio lo riterrà opportuno e dopo i necessari accordi con il Consiglio di Amministrazione dell'I.E.N. Questa mi sembrerebbe la strada risolutiva per trovare quei 7 miliardi valutati dall'Istituto che, a distanza di un anno e mezzo da quella valutazione, forse sono diventati ormai 9 o 10 quella di favorire comunque l'avvio della soluzione del problema, con ricorso a finanziamenti locali, tra i quali non è da escludersi la presenza anche di contributi straordinari di Enti vari (Regione, Banche, Aziende private e pubbliche, - Enel in particolare -), tali da consentire l'inizio di talune opere indispensabili o prioritarie, ma sempre nella consapevolezza che l'ordine di grandezza del fabbisogno finanziario è tale che il solo intervento locale non appare sufficiente.
Nel prossimo mese di settembre potremmo formulare una proposta di legge al Parlamento nazionale interessando i parlamentari piemontesi dei vari partiti perché si facciano sostenitori politici ed eventualmente propositori di una analoga legge a quel livello.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

L'Assessore sostanzialmente concorda sulle premesse che ci hanno spinto a presentare questa interpellanza, cioè sulla dislocazione dell'Istituto Galileo Ferraris.
Riteniamo di dover aderire alle proposte dell'Assessore, salvo l'opportuno approfondimento, e sulle quali solleciteremo, giustamente l'interessamento dei parlamentari piemontesi. Ovviamente, la proposta di legge, che l'Assessore intende presentare nel mese di settembre, per avere maggiore possibilità di riuscita deve comportare qualche sacrificio di carattere finanziario anche per la Regione.
Ritengo doveroso un ulteriore sforzo in ordine alla completa sistemazione dell'Istituto Galileo Ferraris in strada delle Cacce a Mirafiori, utilizzando il gruppo motore da anni inoperante, eventualmente con il ricorso al sistema bancario.
Invito l'Assessore a farsi promotore di una riunione che veda la partecipazione della Regione, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Galileo Ferraris, e di quegli Enti che possono essere interessati al discorso relativo al gruppo motore. In questi termini pu esserci l'adesione degli interpellanti.
Ringrazio l'Assessore per le puntualizzazioni che ha fatto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

L'interpellanza è discussa.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione presentata dal Consigliere Bertorello sulla situazione alla "Manifattura Lana San Benigno"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo all'interrogazione presentata dal Consigliere Bertorello sulla situazione alla "Manifattura Lana San Benigno".
La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Devo ringraziare prima di tutto il collega Bertorello per aver seguito da vicino, nella veste di Consigliere comunale di San Benigno, la vicenda della Manifattura Lana San Benigno.
La condizione particolare dell'interrogante Consigliere Bertorello Consigliere comunale di San Benigno - consente di rispondere limitandomi alle informazioni essenziali che sono utili anche al Consiglio regionale.
La Manifattura, che conta 50 operaie, ha incorporato all'interno un'azienda artigiana. I 7 dipendenti di quest'ultima recentemente sono stati licenziati. La Manifattura lavora per conto terzi soprattutto nell'area del Biellese.
Per esigenze tecniche e produttive, l'azienda intendeva rilocalizzarsi in un primo tempo nell'area di San Benigno e a tale scopo aveva avviato trattative, seppure ancora informali, con quel Comune per il reperimento dell'area e in seguito, per esigenze di clientela, intendeva trasferirsi nel Vercellese. Le proposte del Comune di San Benigno non sono state accolte dall'azienda.
In ripetuti incontri tenutisi il 19.7 con il Consiglio di fabbrica e il 24.7 con l'azienda, con l'Unione Industriale e con gli Amministratori comunali, l'azienda ha dichiarato che non attuerà nessun licenziamento; il Consiglio di fabbrica e gli Amministratori comunali, hanno peraltro fatto presente che le lavoratrici non sono disposte a trasferirsi a Vercelli, in quanto ciò comporterebbe una pesante pendolarità (125-130 Km quotidiani).
Il Comune e il Consiglio di fabbrica insistono per una sistemazione in loco, ricordando gli impegni presi precedentemente e rilevando che la sistemazione locale è soddisfacente e che è stata valutata e contrattata dall'architetto consulente dell' azienda stessa; l'azienda invece insiste per il trasferimento a Vercelli dicendo di aver già assunto impegni operativi.
Oggi stesso, avrò un incontro con l'Unione Industriale per valutare quali impegni possono essere presi a tutela dell'occupazione. Se saranno fatte proposte che garantiscano l'occupazione delle 50 dipendenti, la questione potrà essere riconsiderata su basi nuove. Del resto il titolare della Manifattura intende attuare l'operazione nell'arco di 7 mesi iniziando col trasferimento dei macchinari nel tardo autunno, anche se alcune operazioni di trasferimento sarebbero già dovute iniziare e ci ovviamente precostituirebbe la soluzione. Questi mesi potrebbero essere agevolmente utilizzati per realizzare la collocazione della manodopera. Se questo impegno non si realizzerà, si prevede una tensione sindacale, che del resto, è già incominciata in questi giorni con il blocco del provvedimento, che ha una risonanza nella preoccupazioni del Comune e della Regione.
Tale questione, colleghi Consiglieri, richiama un problema più generale. La Regione con atti operativi e con strumenti quali la Convenzione-quadro per le rilocalizzazioni industriali, sta attuando la politica di riequilibrio territoriale e ha evidenziato l'esigenza di nuovi insediamenti nelle aree periferiche di caduta produttiva. Ora, sebbene San Benigno non sia un polo congestionato, si pone ovviamente il problema della mobilità e della pendolarità che avevamo già avvertito sia nella stesura della Convenzione-quadro sia nel verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali. Ci proponiamo,dunque, di operare con il Comune e con le organizzazioni sindacali per il mantenimento dell' iniziale impegno di rilocalizzazione nel Comune di San Benigno mantenendo stabile l'occupazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Bertorello.



BERTORELLO Domenico

Ringrazio l'Assessore Alasia per l'impegno che ha assunto. Il titolare dell'azienda è un padrone senza scrupoli, perché ha colto questo momento per sbarazzarsi di manodopera che lo serve da 30 anni, nel corso dei quali non ha avanzato troppe richieste o fatto scioperi.
Anche il Consiglio regionale, responsabilmente ritiene di dover intervenire. Prego l'Assessore di continuare a impegnarsi per trovare una soluzione nell'area di San Benigno, ma, se questo non sarà possibile, forse non sarà il caso di rallegrarsi se nel Vercellese si saranno creati 50 posti di lavoro, perché nel contempo si saranno lasciate 50 famiglie senza occupazione nel Canavese.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Interventi fondiari - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interrogazione del Consiglieri Bertorello, Franai, Chiabrando, Lombardi e Menozzi, atta a conoscere lo stato di attuazione della legge statale n. 457 sull'edilizia limitatamente all'articolo che riguarda le abitazioni rurali.


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo all'interrogazione dei Consiglieri Bertorello, Franzi Chiabrando, Lombardi e Menozzi, atta a conoscere lo stato dl attuazione della legge statale n. 457 sull'edilizia limitatamente all'articolo che riguarda le abitazioni rurali.
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Le proposte definitive di riparto sono del 25 luglio 79.
Inizialmente la proposta di riparto presentata dal CER nel mese di gennaio era gravemente penalizzante, nel senso che alla nostra Regione veniva offerto un riparto pari al 3,20 % del contributo complessivo (in sostanza di 912 milioni).
La Giunta regionale non accettò quella proposta e fu proprio il collega Rivalta in qualità di membro del CER che sollevò le nostre obiezioni. Le nuove proposte a cui la Regione Piemonte ha contribuito in misura notevole sono state approvate e la quota che deriva dall'ultima decisione è del 7,467%, corrispondente a un contributo di 2 miliardi 128 milioni (limite di impegno, 15 anni). In relazione ai tassi differenziati, per la qualità dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli, e per la localizzazione, montagna o pianura, il moltiplicatore va da un minimo di 12,90 ad un massimo di 19,23 per cui l'investimento complessivo medio si può ipotizzare sui 30 miliardi, qualcosa di più di quanto pensavamo di ottenere. C'è la possibilità di finanziare circa 1160 domande.
La seconda parte della risposta è più complessa e fornirò anche i dati scritti. Le pratiche già pronte sono 280, in larga parte sono provenienti dalla legge 51 (6 miliardi e 812 milioni). Tranne quella della provincia di Torino, tutte le altre pratiche sono istruite. Credo che dovremo utilizzare questa somma nel contesto di tutte le altre che abbiamo a disposizione avendo di fronte tutte le domande pervenute; quindi oltre alle 280 domande ci sono le domande-casa pervenute dalla legge 51 che non si è ritenuto di approvare e tutte le domande presentate sulla legge 63. Il monte complessivo è di 1130 per 34 miliardi, di cui 45 sono già istruite (un miliardo e 382 milioni). Le domande da finanziare sono 1085, per 33 miliardi, alle quali si aggiungono le 280 per 39 miliardi. Si tratta adesso di trovare una soluzione per il CER in modo che si possa far entrare tutte le domande già istruite. Per il CER è fondamentale localizzare in relazione ai criteri, che, del resto, avevamo già elaborato quando abbiamo portato avanti l'azione tendente a modificare i parametri di riparto. Completer con la risposta scritta questi dati che forse oralmente possono sembrare non soddisfacenti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Esprimo un apprezzamento per l'azione svolta presso il Governo grazie alla quale la Regione ha realizzato più del doppio della cifra preventivamente stabilita dal Ministero.
Insisto invece nel lamentare un ritardo eccessivo nella parte operativa. La legge è stata approvata da un anno, e ancora non ne conosciamo i criteri di applicazione e non vale, a nostro avviso, dire che non era disponibile la somma.
Le istruttorie potevano essere fatte almeno fino alla concorrenza del 3,20%. Sento ora parlare di localizzazioni, che, in verità, mi suonano un po' stonate, perché non capisco come si possano fare localizzazioni indipendentemente dalle richieste che giacciono presso gli Ispettorati.
Sollecito per l'ennesima volta la determinazione dei criteri, nel caso ci siano ancora degli ulteriori criteri da stabilire. Adesso che la cifra è stabilita, invito l'Assessore a sbrigare le pratiche entro pochi giorni tanto più che l'Assessore ha ammesso che alcune domande sulla legge 51 sono state presentate negli anni 1975-76, che sono quelle che mi preoccupano maggiormente e che, a mio avviso, dovevano rientrare nella prima cifra stanziata.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Ferraris per una breve replica.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Non potevamo inventare gli ulteriori criteri, dato che ci sono stati trasmessi solo in data 25 luglio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Il punto relativo ad "Interrogazioni ed interpellanze" è così esaurito.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Alberton, Conti Franzi, Majorino, Minucci, Petrini, Picco, Valetto e Viglione.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Sono stati presentati i seguenti progetti dì legge: N. 450: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al primo e quinto comma dell'art. 9, al primo, quarto e quinto comma degli artt. 12 e 14 nonché al secondo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - secondo comma, lett. c) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977 n, 616 e finora esercitate dalle Camere di Commercio" presentato dalla Giunta regionale in data 25 luglio 1979 N. 451: "Norme per il trasferimento ai Comuni del personale delle Province che svolge funzioni trasferite dal D.P.R. 616 ai. Comuni singoli o associati", presentato dalla Giunta regionale in data 23 luglio 1979: N. 452: "Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616)" presentato dalla Giunta regionale in data 25 luglio 1979 N. 453: "Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio", presentato dalla Giunta regionale in data 25 luglio 1979 N. 454: "Istituzione del parco naturale dell'Argentera", presentato dalla Giunta regionale in data 25 luglio 1979.


Argomento: Incarichi e consulenze esterne

c) Elenco delle consulenze e degli incarichi adottati dalla Giunta regionale nelle sedute del 10 e del 17 luglio


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La Giunta regionale ha fatto pervenire l'elenco delle consulenze e degli incarichi adottati nelle sedute del 10 e 17 luglio u.s. che verrà successivamente distribuito ai Consiglieri.


Argomento: Resistenza

d) Riordino e riorganizzazione della Mostra dell'antifascismo, della Resistenza e della deportazione. Affidamento di incarico


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Con deliberazione del 17 luglio 1979 dell'Ufficio di Presidenza, si è stanziata la somma di L. 4.576.233 per il "Riordino e riorganizzazione della Mostra dell'antifascismo, della Resistenza e della Deportazione.
Affidamento di incarico ai professori Gianfranco Bianchi, Mario Giovana e Domenico Zucaro".
Le comunicazioni del Presidente sono così esaurite.


Argomento: Boschi e foreste - Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 318: "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo al punto quarto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 318 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale' La parola al relatore, Consigliere Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

La legge in discussione, "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale", è particolarmente importante proprio per l'ampio settore che va ad interessare e per il ruolo che la forestazione ha e dovrà avere nella nostra Regione.
Questa legge prevede infatti le forme di governo del bosco, cioè di programmazione di una notevole risorsa economica per le zone montane e collinari, per i terreni golenali di pianura. Esistono diverse modalità di allevamento delle piante, 3 sono le forme principali: fustaia, ceduo semplice, ceduo composto.
L'Italia in meno di 100 anni ha perso i 2/3 del patrimonio forestale raggiungendo complessivamente un'estensione di 6.306.198 ettari che rappresentano il 23 % della superficie agricola e forestale nazionale ed il 21% della superficie territoriale complessiva del Paese.
A livello nazionale il 5,6% della superficie forestale appartiene allo Stato ed alla Regioni, il 34% ai Comuni ed agli altri Enti pubblici, mentre il 60,4% appartiene ai proprietari privati.
In Piemonte la superficie boscata totale comprendente le fustaie e cedui era nel '73 di 595.984 ettari.
Non voglio dilungarmi su questi aspetti se non sottolineare ancora il ruolo della foresta per gli squilibri ambientali immediati sotto il profilo atmosferico, climatico, geopedologico, ideologico, floristico, zoologico ecologico, ed evidenziare il fatto che la produzione interna di legname soddisfa appena il 26% del fabbisogno nazionale con un esborso valutato sui 1300 miliardi di importazioni.
Il disegno di legge in discussione prevede la predisposizione e l'attuazione del piano di assestamento forestale da realizzarsi attraverso la redazione di piani stralcio riguardanti singole porzioni di territorio.
Hanno priorità le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprietà dei Comuni e altri Enti pubblici, quelle istituite in parchi naturali, ri serva naturali o aree attrezzate.
Avendo considerazione che i piani di assestamento forestale sono i soli strumenti idonei per fornire dati sicuri sulla superficie, stato di consistenza, accrescimenti e produttività dei nostri boschi dati dai quali possono derivare utili indicazioni sul modo e sull'entità dei tagli colturali e di utilizzazione allo scopo di definire la forma di gestione più appropriata per ogni tipo di bosco. Si tenga conto che nemmeno un decimo delle foreste piemontesi è utilizzato secondo le prescrizioni! La legge prevede inoltre la redazione e l'attuazione dei piani naturalistici quali salvaguardia dell'ambiente naturale.
Naturalmente sono anche contenute le forme per i tagli dei boschi fino a quando non entreranno in funzione i piani di assestamento.
Si è cercato di snellire le procedure e i tempi necessari per le autorizzazioni al fine di offrire un servizio efficiente e, possibilmente celere, richiedendo una documentazione puntuale e precisa.
Particolarmente importanti nella legge sono le indicazioni e le prescrizioni per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, norme che precisano quanto previsto dalla legge regionale urbanistica n. 56 del 1977.
E' evidente infatti che questa legge opera in stretto riferimento alle leggi regionale n. 56 del '77 - urbanistica - e n. 69 del '78 - delle cave e torbiere -.
Il provvedimento è stato esaminato in III e II Commissione, ha avuto un'ampia consultazione con le categorie interessate. Le norme di attuazione dovranno precisare le indicazioni tecniche e procedurali, fatte presenti soprattutto dai cavatori. Possiamo però fin d'ora assicurare che per le "cave di prestito",necessarie per realizzare opere di pubblica utilità viene applicata una più snella procedura secondo quanto previsto dall'art.
31 della legge 56/77 modificato dal provvedimento in discussione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Forse oggi non riusciamo a valutare esattamente l'importanza del progetto di legge n. 318, perché la conoscenza del problema del bosco è estremamente difficile, controversa e forse la sua conduzione è stata in passato portata innanzi con criteri che oggi, alla luce delle acquisite nuove cognizioni, si dimostrano non perfettamente rispondenti alle esigenze.
In appendice alla relazione fatta pregevolmente dalla collega Graglia che condivido nelle sue linee essenziali, anche se scheletrica, perch fondata sui criteri ai quali ispiro il mio intervento, voglio ricordare la pubblicazione del libro del dottor Attilio Salsotto, Ispettore Generale delle Foreste della Regione Piemonte, dalla lettura del quale apprendiamo notizie di altissimo rilievo.
Fare delle leggi è una cosa buona e saggia, farle bene è indispensabile; per farle bene però, si deve conoscere a fondo la materia e questa materia la conosceremo bene soltanto quando non ci limiteremo ad ascoltare la pur pregevole relazione della collega, ma quando avremo affrontato, o direttamente o attraverso conoscenze più approfondite l'argomento.
In quel volume "Alberi e boschi della montagna piemontese", che mi risulta sia in larga dotazione presso la Regione Piemonte (e che mi permetterei di sollecitare fosse posto a disposizione e a conoscenza dei Consiglieri), ricaviamo questo concetto fondamentale al quale dobbiamo ispirarci: non è possibile impostare un'azione concreta di tutela dell'ambiente, non è possibile fare dell'ecologia, senza tener conto degli alberi e dimenticando i boschi. I boschi del Piemonte producono annualmente una massa legnosa di quasi un milione di metri cubi tra legname da lavoro e legna da ardere; dopo quelli della Toscana sono i boschi più produttivi d'Italia.
Farò pervenire all'Assessore Rivalta, che si occupa dei problemi dei parchi e dei boschi, che si occupa della zona del Carro e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, entrato oggi in una sfera che attiene anche alle competenze specifiche della Regione Piemonte, una interessantissima relazione del prof. Alberto Hoffman sulla ricognizione che egli ha fatto nei boschi compresi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
In quella relazione Hoffman dice delle cose che vanno considerate attentamente, approvando questa legge: "E' opportuno fare osservare, e nel modo più deciso, che servizi sociali e prodotti legnosi ottenibili non sono termini antitetici, anzi, la massimalizzazione di questi non nuoce ai primi, purché non attuati in termini di sfruttamento congiunturale, ma di cosciente responsabilità verso le generazioni a venire. Il passaggio da una politica forestale congiunturale ad una a tempo differito di maggiore impronta sociale che possa abbinare una elevata produttività del bosco alla massimalizzazione dei suoi servizi richiede innanzitutto una lungimiranza che prevalga su ogni possibilità lucrativa del momento, anzi, che non rifugga da rinunce e da sacrifici, è una tecnica selvo-culturale fondata su una esatta individuazione delle caratteristiche ecologiche stagionali dei tipi forestali che tali postulati ecologici esprimono, e ne determini gli interventi necessari per un assetto stabile secondo natura del bosco".
Mi pare che le linee di questa legge che siamo chiamati ad esaminare si ispirino a questi concetti che ho voluto sottolineare.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il nostro gruppo ha seguito nei dettagli questa legge. Devo innanzitutto dare atto all'Assessore e alla Giunta che hanno accettato questa discussione e hanno accolto una serie di proposte che abbiamo avanzato specie ai fini di accelerare le procedure. Questa legge stabilisce le modalità con le quali si dovranno chiedere ed ottenere le autorizzazioni per aprire strade e abbattere piante. Il primo testo della legge prevedeva tempi che ritenevamo troppo lunghi e complicati. Lo abbiamo approfondito e discusso, togliendo molti passaggi e accelerando i tempi. Restano alcuni passaggi tra gli Uffici forestali, l'Assessorato, l'Ufficio geologico l'Ufficio di Presidenza, per i quali non sono stati stabiliti i tempi. Ci auguriamo che non si abusi della mancanza di un vincolo, e non si vada a tempi troppo lunghi.
Farò ancora alcuni rilievi di carattere tecnico che sono peraltro il contenuto degli emendamenti che abbiamo presentato. Il primo propone di introdurre la cartina 1/10.000 già fatta dalla Regione in modo dettagliato con tutte le curve di livello, che agevolerebbero la predisposizione della documentazione. Questa sarebbe un'occasione per utilizzare quella documentazione.
Abbiamo accolto con soddisfazione l'unificazione delle procedure, ossia con una domanda unica si potrà ottenere il finanziamento e l'autorizzazione prevista dalla legge.
Per l'apertura di piste agro-silvo-pastorali è prevista una serie di documenti, relazione dettagliata, planimetrie, profili topografici, profilo longitudinale, sezioni trasversali, progetto delle opere d'arte, relazione scrittografica. Poiché il più delle volte si tratta di aprire un pezzo di pista per collegare un bosco o un alpeggio, nell'emendamento proponiamo di ridurre tutta questa documentazione a una cartina e qualche altro documento, che non sia però impegnativo e costoso come è richiesto per le domande di altro genere. Da un calcolo sommario la spesa per i documenti in certi casi potrebbe costare più dell'intiera opera! Questo è stato osservato anche dall'Ispettorato Forestale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

L'articolo 20, contenente disposizioni finali, prevede e comporta delle modificazioni alla legge n. 56 sulla "tutela e l'uso del suolo". In sede di II Commissione, si era discusso sull'opportunità o meno di prevedere queste modifiche alla legge n. 56 con apposito testo di legge. Siccome, però esse sono in relazione alla materia che è disponibile nel disegno di legge in discussione, le approviamo mentre segnaliamo l'opportunità di pubblicare sul Bollettino Ufficiale una comunicazione della Regione in cui si precisi che con l'art. 20 del disegno di legge, oggi in discussione, sono state apportate modificazioni alla legge n. 56 e se ne riporti il testo modificato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Chiedo qualche minuto di sospensione per valutare le proposte, prima di replicare.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Nulla da dire sulla proposta dell'Assessore. Vorrei solamente osservare che questa legge non è pervenuta in I Commissione per il parere sugli articoli finanziari. Per l'anno in corso si fa riferimento a capitoli specifici, tuttavia, sia sotto il profilo generale della rispondenza economico-finanziaria, sia sotto il profilo della programmazione deve esserci l'esame della I Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo PCI, Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Mentre si svolge la discussione di carattere generale, sarebbe opportuna una sospensione per esaminare gli emendamenti sotto l'aspetto tecnico, al fine di accelerare i lavori successivi.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta per alcuni minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,10)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'intervento dell'avv. Oberto mi esime dal dilungarmi sul contenuto generale della legge. Il lavoro della Giunta e della Commissione ha consentito di raggiungere risultati estremamente positivi nel definire le modalità di controllo che Regione, Enti locali, Comunità montane e Comuni possono esercitare sul manto forestale. Punto qualificante è quello della formazione dei piani di assestamento. I tempi saranno lunghi, perché per promuovere i piani di assestamento dell' intero manto forestale piemontese è necessario disporre di tecnici forestali di cui c'è scarsa disponibilità.
Nell'ambito di questa legge si potrà anche promuovere la formazione dei tecnici da affiancare all'Ispettorato forestale.
L'Istituto Piante da legno sta conducendo uno studio approfondito sul manto forestale e, nei primi mesi dell'anno prossimo, potremo disporre di un censimento più completo e più approfondito della situazione forestale piemontese, da cui partire per definire un programma di lavoro secondo criteri di priorità. Questa legge introduce anche i Piani naturalistici per i parchi. Il manto forestale è certamente uno degli elementi che più caratterizzano le aree di tutela ambientale inserite nel piano dei parchi tuttavia in queste aree è indispensabile un'osservazione più minuta scientifica, sugli aspetti naturalistici riguardanti la fauna e la flora.
La terza parte della legge regolamenta le procedure per gli interventi sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico; a tale scopo stiamo conducendo con il CNR una ricerca sul territorio piemontese volta ad individuare le situazioni di rischio: su quella base potremo modificare la mappa delle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ridefinirle e introdurre gradualità di controllo e di verifica a seconda del rischio.
L'aggiornamento della normativa procedurale si rende necessario poiché le leggi attualmente vigenti, risalenti agli anni '23 e '26, hanno creato difficoltà interpretative e contrasti a livello giuridico. Questa legge come richiamava il Consigliere Chiabrando, migliora alcune procedure, le accelera e le identifica don quelle amministrative previste per i finanziamenti, quindi, sotto questo profilo, dovrebbe consentirci di fare un salto di qualità nella gestione.
Le norme della legge sull'uso del suolo fanno sì che una serie di pratiche riguardanti gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico siano rimandate alle disposizioni dei piani territoriali comportando tempi lunghi. Questa legge introduce alcune correzioni che permetteranno, attraverso un controllo della Regione, sulla base di un decreto del Presidente della Giunta regionale, interventi, anche prima della redazione dei piani territoriali.
Per quel che concerne gli emendamenti proposti dal Consigliere Chiabrando, mi sono consultato con l'Assessore Ferraris sugli aspetti che riguardano l'attività agricolo-silvo-pastorale.
L'emendamento all'art. 2 è accolto.
L'emendamento all'art. 10 riguarda la cartografia, si riferisce ad un fatto puramente tecnico. Si ritiene di doverci attenere al parere degli uffici: il servizio geologico sostiene la necessità di valutare questi interventi su scala 1:5000.
Sì accetta anche l'altro emendamento proposto dal Consigliere Chiabrando che comporta una semplificazione della documentazione per gli interventi diretti alla costruzione di piste forestali e di viali tagliafuoco, lasciando che quanto non rientra in queste due dizioni venga consentito solo previa presentazione della documentazione più rigorosa richiesta dalla norma di legge.



PRESIDENTE

La discussione generale è conclusa. Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 -- Piani di assestamento forestale. Al fine di garantire una razionale gestione del patrimonio forestale, la Giunta regionale predispone il piano di assestamento regionale, componendolo attraverso piani stralcio riguardanti porzioni del territorio regionale.
Assume priorità la formazione dei piani stralcio riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti pubblici e le aree istituite in parchi naturali riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 -- Contenuti e cogenza dei piani di assestamento forestale.
I piani di assestamento forestale di cui al precedente articolo il debbono contenere,oltre alla relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli o delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e debbono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si debbono uniformare gli interventi dì ogni operatore".
I Consiglieri Chiabrando, Bianchi e Lombardi presentano un emendamento: al secondo rigo, dopo la parola "contenere" sono aggiunte le parole "gli atti tecnici indicati dalla Giunta regionale tra cui la ", e conseguentemente sono soppresse le parole "oltre alla".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione dell'articolo 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 -- Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boschive di proprietà dei Comuni - o di altri Enti. La Giunta regionale provvede alla redazione dei piani di assestamento forestale delle atee sottoposte a vincolo idrogeologico e dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti, che siano comunque proprietari di congrue superfici boschive.
I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti possono essere altresì redatti direttamente dai Comuni, da Consorzi di Comuni ovvero da aziende forestali.
I piani di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio comunale e approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. I piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono redatti dalla Giunta regionale e sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
I piani di cui al presente articolo sono parte integrante dei piani naturalistici di cui al successivo art. 7".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Procedure preliminari per la redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree boschive di proprietà di Comuni o di altri Enti. I Comuni, i Consorzi di Comuni, le Aziende forestali e gli altri Enti pubblici che intendono redigere direttamente il piano di assestamento forestale possono presentare istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione, al Presidente della Giunta regionale, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, provvede, con proprio decreto, all'approvazione del progetto di piano ed all'erogazione del relativo contributo nella misura prevista dalle vigenti normative di legge, oppure alla restituzione, con richiesta di modifiche.
Il decreto di cui al comma precedente fissa i termini entro i quali deve essere presentato il piano di assestamento forestale.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione il piano viene approvato o restituito per le modifiche del caso; trascorsi i 60 giorni il piano si intende tacitamente approvato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Attuazione dei piani di assestamento forestale.
L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente gestore del Parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.
L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e di quelle riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico è a totale carico della Regione.
Qualora l'operatore privato non attui le prescrizioni dei piani di cui ai commi precedenti la Regione ha potere sostitutivo I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti sono attuati secondo le seguenti procedure: a) le utilizzazioni sono predisposte, in aderenza al piano dei tagli previsto dal piano di assestamento, dal Corpo forestale dello Stato e dai relativi Servizi e Uffici regionali o, nei Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, dai Consorzi o dalle Aziende stesse: il controllo sulle utilizzazioni è eseguito in base alle normative previste dalle vigenti disposizioni di legge b) i fondi delle migliorie previste dai piani di assestamento forestale sono gestiti dalla Regione tramite il Corpo forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici regionali: i lavori sono eseguiti dal Corpo forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici regionali su progetti approvati dal Servizio regionale delle foreste (ex Ispettorato regionale delle foreste); per i Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, le opere e i lavori di miglioria sono eseguiti dai Consorzi o dalle Aziende stesse, su progetti approvati dal Servizio regionale delle foreste (ex Ispettorato regionale delle foreste).
Per i tagli boschivi dei Comuni è stabilita una percentuale di accantonamento, prevista nel piano di assestamento forestale variante da un minimo del 15 % ad un massimo del 30%. Tali fondi devono essere accantonati su apposito capitolo del bilancio comunale vincolato per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) del comma precedente, con precedenza per le opere previste nel piano delle migliorie allegato al piano di assestamento forestale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Redazione dei piani naturalistici. Al fide di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta regionale può redigere piani naturalistici costituiti, oltre che dal piano di assestamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dal rilevamento del patrimonio faunistico e botanico, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area, e contenenti direttive per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche individuate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Effetti dei piani naturalistici. I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Attuazione dei piani naturalistici. L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.
I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Procedure. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativa alla trasformazione agraria dei beni sottoposti al vincolo idrogeologico ed a qualsiasi modificazione del suolo, ivi compresa quella edificatoria e quella relativa all'attività estrattiva, è concessa dal Presidente della Giunta regionale.
Le domande, comprese quelle relative all' apertura di strade di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inoltrate in duplice copia, previa pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, all'Unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato ripartimentale delle foreste). L' Unità regionale decentrata in materia di forestazione, previa verifica della regolarità della procedura succitata, istruisce le domande indicando tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle opere e le trasmette quindi, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, salvo motivate cause di forza maggiore che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine, al Servizio regionale delle foreste (ex Ispettorato regionale delle foreste) che le invia, con proprio parere, al Presidente della Giunta regionale per la predisposizione del provvedimento autorizzativo.
Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo all'attività estrattiva ed alle strade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, oltre che del parere di cui al secondo comma del presente articolo, delle risultanze istruttorie del Servizio geologico regionale.
Le domande relative all'attività estrattiva ed alle strade debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione: 1) per le cave e torbiere: a) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:1000 e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m 2 b) relazione geologica tecnica che illustri le condizioni geologiche geomorfologiche ed idrogeologiche locali, nonché la compatibilità dell' intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata c) relazione, con relativo schema grafico, che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava o torbiera, i metodi di coltivazione, la stima dei volumi che verranno posti a discarica nonché la loro ubicazione prevista; per le acque minerali e termali: a) relazione descrittiva dei lavori che si vogliono intraprendere con indicazione piano-altimetrica della loro ubicazione 3) per le strade: a) relazione generale che illustri il tipo di viabilità che si intende realizzare, l'uso previsto, nonché l'indicazione dei carichi massimi di esercizio, la copertura vegetale della zona interessata, le caratteristiche geomorfologiche nonché geologico tecniche dei terreni interessati dal tracciato, le eventuali opere di difesa realizzate dalla Pubblica amministrazione e presenti nell'area in esame b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto 1:5000 e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m 5 c) profili topografici disposti secondo la massima pendenza del versante. Tali profili dovranno essere realizzati ogni 200 metri di sviluppo planimetrico del tracciato d) profilo longitudinale del tracciato e) sezioni trasversali al corpo stradale eseguite ogni 100 metri di sviluppo planimetrico f) progetto delle opere d'arte quali ponti, muri di sostegno, tombini canalette etc.
g) relazione scritto-grafica riguardante lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto.
Le suddette procedure sono unificate a quelle relative alle domande di finanziamento riguardanti le stesse opere.
Ad integrazione dell'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è soggetta ad autorizzazione anche l' apertura di strade costituenti accesso ad abitazioni.
Il decreto di autorizzazione relativo all'attività estrattiva, di cui al terzo comma del presente articolo, non ha effetto ai fini dell' apertura della cava ed ha esclusivamente valore ai fini di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n.
69: il provvedimento autorizzativo per l'apertura della cava è rilasciato dal Comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima".
I Consiglieri Chiabrando, Bianchi e Lombardi presentano due emendamenti: al punto 3), lettera b), sostituire i numeri "1:5000" con "che sarà indicata dalla Giunta regionale", inoltre, dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "Le richieste relative ad interventi per la costruzione di piste forestali e di viali tagliafuoco sono corredate soltanto dalla planimetria di cui al punto 3), lettera b) e la relativa autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore da notificarsi entro lo stesso termine".
La parola al Consigliere Chiabrando per l'illustrazione.



CHIABRANDO Mauro

Rinviando alla decisione della Giunta le indicazioni della scala chiediamo se non ci sono motivi di carattere tecnico per utilizzare la carta predisposta dalla Regione su scala 1:10000 che porta tutte le curve di livello, almeno per gli interventi di carattere silvo-agro-pastorali.



PRESIDENTE

Qual è il parere della Giunta?



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La Giunta accetta.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità. Chi è d'accordo sul secondo emendamento D.C., alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'articolo 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Autorizzazioni. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, fermo restando quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 30 e dall'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, sono autorizzabili le trasformazioni e le modificazioni di cui al precedente articolo 10 che non pregiudichino l'equilibrio idrogeologico e la gestione agro-silvo-pastorale del territorio interessato.
L'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione ed al versamento di una cauzione di L. 500.000 per ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si può derogare quando la trasformazione sia finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio o sia prevista da specifici piani di settore o dal Piano territoriale. La deroga non si applica quando l'intervento riguardi la trasformazione di boschi di alto fusto.
Il decreto dì autorizzazione del Presidente della Giunta regionale deve stabilire le modalità di rimboschimento nonché la durata delle cure colturali.
La restituzione della cauzione avviene a seguito di accertamento delle opere di rimboschimento e di quelle accessorie previste nel decreto di autorizzazione.
Le normative di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo non si applicano per l'apertura di cave, per le quali si applica il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 novembre 1978, n.
69".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione : presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata. Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata- o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato ripartimentale delle foreste).
Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.
E' sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Procedure. Le domande relative agli abbattimenti boschivi di cui al precedente articolo 12 sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale tramite l'Unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato ripartimentale delle foreste) la quale, entro 40 giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere.
L'autorizzazione è rilasciata e notificata all'interessato, salvo richiesta di supplemento istruttorio, entro i successivi 20 giorni, e potrà subordinare i tagli boschivi all'obbligo del reimpianto e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio arboreo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico. Fino all'approvazione dei piani di assestamento riguardanti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, o previste nel Piano territoriale, nelle aree medesime il taglio di boschi di alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, secondo le procedure di cui al prece dente articolo 13.
Per quanto concerne gli altri tagli si applicano le vigenti prescrizioni di massima di Polizia forestale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate. I tagli dei boschi nei terreni non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da- parte del Sindaco, su parere dell'Unità decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato ripartimentale delle foreste), la quale deve esprimersi entro 40 giorni.
Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti 'bosco.
E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano regolatore generale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 15 e approvato.
"Articolo 16 - Deroga. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al presente titolo III i tagli previsti nei piani dei tagli allegati ai piani di assestamento forestale approvati alla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 -- Sanzioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
Salvo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e senza pregiudizio delle sanzioni penali, le trasformazioni, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa comportano le sanzioni previste dall'articolo 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e dell'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69" Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Sanzioni nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata. I tagli boschivi, di cui all'articolo 12 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o in difformità dei piani di assestamento forestale comportano le sanzioni previste dalle leggi istitutive dei parchi naturali riserve naturali o aree attrezzate o, nel caso in cui l'area non fosse ancora normata dalle leggi istitutive, le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione con legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art 18 è approvato.
"Articolo 19 - Sanzioni nelle altre aree. I tagli boschivi, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco o in difformità dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Disposizioni finali. L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è così modificato: aggiungere dopo le parole "Piano territoriale" le parole "o quelle".
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del Titolo III della presente legge sono sostitutivi delle normative previste dal primo comma, lettera c), e dal quinto e sesto comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - Finanziamenti. Alle spese relative alla redazione dei piani di assestamento forestale, di cui all'articolo 1 della presente legge, ed alla loro attuazione si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri relativi alla redazione ed attuazione dei piani naturalistici di cui all'articolo 7 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi e mediante gli appositi stanziamenti che saranno previsti nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali.
La denominazione del capitolo 7930 viene così modificata: 'Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 nonché aree che per la flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, e per la redazione ed attuazione dei piani naturalistici' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Disposizioni contabili per il versamento delle cauzioni e per le sanzioni. Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di cauzione per le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11 è istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, apposito capitolo con la denominazione 'Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico' e con la dotazione di 5 milioni, in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso anno è corrispondentemente istituito analogo capitolo con la denominazione 'Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico' e con lo stanziamento di 5 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli° anni finanziari 1980 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.
I proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 18 della presente legge saranno iscritti al capitolo numero 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno finanziario 1979 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, sesto comma dello Statuto Regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione sull'intero testo della legge: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Caccia

Esame disegno di legge n. 453: "Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 453: "Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Chiedo un chiarimento relativamente alla tassa di concessione per quanto riguarda la zona delle Alpi



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Giustamente c'è una diversa tassazione tra la zona piana e la zona delle Alpi.
E' risaputo che la zona delle Alpi comporta maggiori costi per quanto riguarda l'equilibrio interno per la fauna e per la vigilanza. Anche la legge fa un preciso riferimento ai costi della caccia nella zona delle Alpi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: "Articolo 1 - La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
L'abilitazione di cui al precedente comma è soggetta a rinnovo annuale.
La tassa di rilascio e di rinnovo annuale è fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/12/71, n. 1.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La tassa di cui al precedente articolo si corrisponde con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale a decorrere dall'anno finanziario 1979 e saranno destinati al finanziamento degli interventi per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.) - Caccia

Esame progetto di legge n. 419: "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 419 'Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" Relatore è il Consigliere Rosci, a cui do la parola.



ROSCI Marco, relatore

Il presente disegno di legge si propone prioritariamente la tutela della fauna selvatica autoctona, come aspetto specifico della tutela dell'ambiente e del suo equilibrio ecologico, e la disciplina dell'esercizio venatorio, come recita il suo stesso titolo e come viene ripetuto nell'art. 1 sulle finalità, per cui la Commissione ha accettato la giusta richiesta di inversione avanzata dalle associazioni naturalistiche.
La volontà politica e culturale di mantenere legati e integrati i due aspetti, della tutela e della disciplina, è infide ulteriormente significata dalla nuova intitolazione delle Consulte, regionale e provinciali, previste dagli artt. 15 e 16.
Pur mantenendo l'ovvio e dovuto riferimento generale al decreto legge 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge n. 968/77, il disegno di legge e appunto caratterizzato da una più ampia e approfondita considerazione dei problemi ambientali ed ecologici nella specificità del territorio piemontese (con una peculiare ampia presenza, ad esempio, della "zona delle Alpi"), da una parte, e da una visione culturale e sociale dell'attività venatoria, dall'altra.
L'approfondita rielaborazione, attraverso un ampio e aperto dibattito in seno alla V Commissione, ha inteso ulteriormente arricchire questa caratterizzazione, gia ampiamente presente nel progetto di legge della Giunta, tenendo conto dei contributi, orali e scritti, offerti dalla consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, cinofile, ornitologiche naturalistiche e protezionistiche, degli Enti locali - con particolare riguardo alle Comunità montane-.
Ciò non è avvenuto con l'intento, da ritenersi concettualmente errato e riduttivo, di "mediare" fra interessi presuntivamente contrastanti, ma inversamente di individuare con razionalità e concorde volontà politica un ambito partecipativo e di ampia autogestione, nel superiore interesse della salvaguardia, e in prospettiva del programmato arricchimento e qualificazione del patrimonio ambientale e naturale, ivi compreso quello faunistico.
Appare evidente che meglio si può giungere a tale individuazione privilegiando gli aspetti comunitari, rappresentati dal coinvolgimento e dalla corresponsabilizzazione degli Enti locali, dell'associazionismo, dei conduttori e proprietari agricoli; ciò anche come frutto di uno sforzo "educativo" (esplicitato dall'art. 5) che deve indubbiamente riposare sulla collaborazione, e non sulla fittizia e strumentalizzata contrapposizione fra ente pubblico e associazioni naturalistiche.
Proprio a questo fine, il perfezionamento del disegno di legge reca non piccole tracce delle proposte di tali associazioni, specie per quanto riguarda le "zone di osservazione faunistica e la loro gestione" (art. 14 e 20), la pariteticità di rappresentanze nelle Consulte regionale e provinciali, la limitazione massima delle pratiche di imbalsamazione.
Per quanto riguarda i legittimi interessi della produzione agricola (nel cui ambito il testo di legge promuove la più ampia tutela e coinvolgimento della conduzione e proprietà dei terreni cointeressati nelle zone faunistiche omogenee autogestite), i perfezionamenti scaturiti dal confronto politico in sede di Commissione hanno fatto proprio il principio dell'ammissione all'indennizzo previsto dall'art. 60 dei danni "non altrimenti risarcibili" causati dalla selvaggina e dall'esercizio venatorio sui terreni in attualità di produzione e sui loro prodotti; essi hanno inoltre meglio precisato i principi e i modi di "premio", da parte dell'Amministrazione regionale, di iniziative per l'uso di strumenti e concimi non dannosi all'ambiente faunistico, facendosi carico di un problema giustamente rilevato dai naturalisti e dalle associazioni venatorie.
Per quanto riguarda l'impostazione programmatoria del piano regionale faunistico, con il principio del decentramento gestionale in ambito provinciale (considerando la precedente esperienza, ma esplicitamente abbandonando i principi autonomistici e scarsamente partecipativi dei soppressi "comitati caccia" provinciali), la Commissione ha accolto con favore tale impostazione, e la sua chiara e capillare razionalizzazione tipologica zonale, notandone i valori di pubblicizzazione e autogestione che arricchiscono e innovano la pura e semplice soppressione delle "riserve" private, già prevista dalla legge nazionale. In questo ambito, la Commissione ha ritenuto di ulteriormente precisare che l'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale e nei Consorzi comunali alpini esclude lo stesso esercizio, sia reciprocamente nei due tipi di zone, sia nelle altre parti del territorio regionale.
La legge è organicamente suddivisa in titoli: Il titolo I, articoli 1-5, dà le disposizioni generali.
Il titolo II, articoli 6-14, concerne la pianificazione regionale faunistica e la tipologia delle zone speciali. La materia delle attuali riserve trasformabili, a cura della Regione, in aziende faunistico venatorie per il loro particolare interesse naturalistico e faunistico, è stata contemplata nelle disposizioni transitorie e finali in analogia con la legge statale.
Il titolo III, articoli 15-20, concerne le Consulte per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, e le forme gestionali delle zone previste nei piani provinciali. Nelle Consulte è stata ampliata la presenza degli Enti locali_ ivi comprese le Comunità montane, e la rappresentanza delle associazioni naturalistiche e protezionistiche.
Il titolo IV, articoli 21-30, concerne le attività aventi ad oggetto la fauna selvatica autoctona, libera o allevata. Le innovazioni apportate hanno tenuto particolare conto del concetto di protezione di tale fauna limitandone la cattura a scopi strettamente scientifici o amatoriali, e precisando la doppia finalità dell' irradiazione e ripopolamento a scopo primario di riequilibrio ecologico e a scopo venatorio.
Il titolo V, articoli 31-37, regola la materia delle autorizzazioni e dei requisiti per l'esercizio venatorio, avendo particolare cura per la qualificazione zoologica ed ecologica di chi intende esercitare tale attività, riconosciuta e regolamentata dal diritto pubblico.
Il titolo VI, articoli 38-43, concerne i tempi e i limiti quantitativi dell'esercizio venatorio, valendosi della delega conferita alle Regioni per l'emissione annuale del calendario venatorio, e secondo il principio dei periodi di caccia ripartiti per specie. E' stata esclusa la caccia primaverile.
Il titolo VII, articoli 44-47, concerne i luoghi ammessi e vietati all'esercizio venatorio, e la loro pubblicizzazione.
Il titolo VIII, articoli 48-51, concerne mezzi e modalità della caccia e l'uso dei cani.
Il titolo IX, articoli 52-56, concerne la vigilanza venatoria, con particolare riguardo alla qualificazione e aggiornamento del relativo per sonale, e le sanzioni amministrative per le violazioni di legge.
Il titolo X, articoli 57-60, riguarda le tasse di concessione regionale, i contributi e premi per allevatori e agricoltori, gli indennizzi per i conduttori e proprietari agricoli.
Il titolo XI, infine, concerne tutti gli aspetti gestionali e venatori della "zona delle Alpi" nascenti dalla specificità ambientale e faunistica e di particolare rilevanza per quanto riguarda la nostra Regione.
Il titolo XII contiene le disposizioni transitorie, in gran parte nascenti dall'applicazione della legge statale.
La presente relazione è stata approvata a maggioranza. Si rassegna il testo di legge licenziato dalla V Commissione e se ne raccomanda l'approvazione al Consiglio regionale.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Mi pare opportuno di dover sottolineare, ancora una volta, come anche nel nostro Consiglio le diverse colorazioni politiche e ideologiche cedano il passo, in questa materia, ad atteggiamenti, a posizioni, a determinazioni di natura culturale, educativa ed ambientale che passano attraverso i singoli gruppi, e che, in quanto tali non sono facilmente riconducibili, nel loro complesso, a compromessi soddisfacenti per l'una e per l'altra parte, anche se sono tuttavia necessari - e direi obbligati per giungere comunque ad un provvedimento legislativo almeno accettabile.
Voglio dire in sostanza che, essendo il campo nettamente diviso in due parti contrapposte, qualsiasi legge che ammetta l'esercizio della caccia, o non lo limiti in termini rigorosamente restrittivi, lascia insoddisfatti i naturalisti (o i protezionisti che dir si voglia); mentre, per altro verso qualsiasi legge che determini una qualche restrizione al libero esercizio di questa attività lascia altrettanto insoddisfatti i cacciatori (o, come una parte di essi ama oggi curiosamente definirsi, i "cinofili").
Sono convinto che in questo Consiglio esista una maggioranza assai ampia contraria alla caccia; una maggioranza, per esempio, che in caso di referendum si muoverebbe certamente in direzione abolizionista. Mi rendo anche conto delle ragioni per cui questa maggioranza stessa non abbia la possibilità di esprimere in concreto la sua prevalenza. Ma credo che essa sia sufficiente per disciplinare la materia in modo tale che la componente "tutela della fauna" faccia premio rispetto a quella dell'esercizio venatorio.
Nella scorsa legislatura mi ero fatto promotore di un'iniziativa legislativa estremamente restrittiva in materia di caccia, e ricordo che molti colleghi mi avevano manifestato la loro solidarietà. A parole naturalmente, perché poi - ad eccezione di quattro o cinque astenuti tutti gli altri avevano votato contro.
L'iniziativa aveva però dato dei risultati positivi, soprattutto per merito dell'allora Assessore Debenedetti, in quanto la legge approvata dalla nostra Regione era apparsa come la più equilibrata e protezionistica rispetto a quelle di tutte le altre Regioni del nostro Paese.
Ancora un anno fa il Gruppo consiliare socialista aveva deliberato all'unanimità di richiedere l'adeguamento del calendario venatorio regionale al periodo di caccia già previsto dalla legge regionale approvata nel corso della prima legislatura e la predisposizione di un provvedimento legislativo organico di attuazione della legge nazionale che tenesse conto dei principi, già affermati dal Consiglio regionale, di protezione e di tutela della fauna, nonché del patrimonio naturale ed ambientale, al quale si sono ispirate, fra le altre, le leggi regionali sull'istituzione dei parchi e delle riserve naturali e sulla tutela e l'uso del suolo.
Dallo scorso anno ad oggi molti passi avanti sono stati fatti. Sono stati istituiti nuovi parchi regionali; è stato presentato il primo aggiornamento del piano dei parchi e delle riserve naturali; è stata approvata la legge per la tutela del patrimonio culturale e dell'assetto ambientale.
In realtà si sono create, e si stanno creando, tra molte difficoltà, le condizioni per una rigorosa ed equilibrata tutela dell'ambiente naturale della nostra Regione. E' anche opportuno precisare, a questo riguardo, come i maggiori ostacoli all'istituzione dei parchi provengano da alcuni settori della popolazione agricola - non completamente a giorno del significato e degli obiettivi della politica regionale dei parchi o informati in modo distorto da alcuni agitatori locali - ma soprattutto dai cacciatori. Ne abbiamo avuto un esempio clamoroso durante lo svolgimento delle recenti consultazioni sul piano dei parchi, in particolare per quello della Val Troncea.
E' bene dire subito che se con questa legge passa la norma che riconosce l'opportunità della creazione di fasce perimetrali lungo i confini dei parchi in cui è consentita, a certe condizioni ed a favore pressoché esclusivo dei cacciatori locali, l'esercizio della caccia l'opposizione dei cacciatori all'istituzione dei singoli parchi non potrà più avere nessuna giustificazione e come tale dovrà essere respinta (a cominciare dalla Val Troncea).
Certo è che se dobbiamo ammettere l'opportunità politica di consentire l'esercizio della caccia, non si può prescindere - ed è una condizione assoluta di ammissibilità - da un corretto rapporto tra cacciatore e territorio, tra cittadino ed ambiente. Io sono convinto, per esempio, che gli abitanti della montagna - quelli autentici, e cioè i montanari pratichino un tipo di caccia che - se mi si consente la contraddittorietà dell'espressione - tutela l'ambiente. O che quanto meno non ne provoca la degradazione. Sono però altrettanto convinto del fatto che è necessario mettere in moto una serie di iniziative e di provvedimenti concreti atti a fronteggiare la pressione che su quei territori viene esercitata dalla massa, estranea agli interessi di tutela ambientale dei singoli territori che si muove per il soddisfacimento di bisogni che sono in aperto contrasto con quelli delle popolazioni locali.
Lo stesso discorso vale, del resto, per la questione dei parchi e le opposizioni degli agricoltori, i quali - giustamente - sostengono che la conservazione dell'ambiente - almeno là dove l'ambiente si è conservato integro - è dovuta alla loro opera di "presidio umano". Tutto ciò è vero ma si è verificato prevalentemente in assenza di pressioni economiche e speculative che invece, dove si sono manifestate, hanno quasi sempre stravolto ed annullato le possibilità e le capacità di governo delle comunità locali.
Per queste ragioni la normativa generale deve essere accuratamente predisposta in modo da consentire alle popolazioni di esercitare realmente l'attività di autotutela anche a fronte di massicce e ben organizzate incursioni sui territori di loro competenza.
E' noto che la legislazione regionale del Piemonte è in materia di caccia certamente la migliore in Italia e fra le migliori d'Europa. E' un riconoscimento che viene dalle stesse associazioni culturali naturalistiche, e quindi da fonte non sospetta. Restano invece i problemi creati dal rapporto elevato fra cacciatori e territorio, e quindi della necessità di autodisciplina e di una rigorosa sorveglianza, non facilmente realizzabili proprio a causa del grande numero di cacciatori.
Certo è comunque che i margini politici di praticabilità dell'esercizio venatorio vanno sempre più restringendosi, e che le possibilità di una sua sopravvivenza sono legate ad alcune condizioni fondamentali (come la riduzione del rapporto cacciatore-territorio, l'autodisciplina, l'effettiva sorveglianza) che potrebbero anche non essere sufficienti nel caso di un voto popolare opportunamente e legittimamente proposto.
Il testo del disegno di legge elaborato in sede di esame dalla V Commissione è migliorativo rispetto al testo approvato dalla Giunta, nel senso che si e anche provveduto a chiarire, nella lettera, alcuni concetti che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazioni estensive o riduttive e portare quindi alla vanificazione di alcune norme. Come è nel caso, per esempio, delle zone di osservazione faunistica, che con la nuova dizione non possono certamente essere l'occasione per la reintroduzione della pratica della uccellagione; l'individuazione dei rapaci diurni e notturni fra le specie particolarmente protette; la più puntuale e ridotta individuazione dei soggetti abilitati alle catture e alle utilizzazioni a scopo scientifico; una più rigorosa disciplina dell'attività di imbalsamazione e di marcatura, una più precisa normativa atta a combattere il commercio clandestino ed illegale delle specie protette; l'aumento dei punteggi per alcune specie in diminuzione. Mi sembra tuttavia che uno dei punti più qualificanti della legge sia quello che a proposito delle catture ed utilizzazioni a scopo scientifico testualmente dispone che: "Non è consentita l'utilizzazione per sperimentazione animale degli esemplari catturati". Si tratta di una norma che era già accolta dal Consiglio regionale in occasione della prima approvazione della legge per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale, laddove regolando la raccolta a fini scientifici e didattici, testualmente recitava che " ai fini della presente legge non sono considerati fini scientifici o didattici quelli che comportano la vivisezione delle specie animali da raccogliere". La legge era stata rinviata dal Governo, e fra le osservazioni vi era per l'appunto quella della "perplessità" sulla disposizione del diniego dell'autorizzazione e della raccolta di esemplari animali protetti dalla Regione ove fini scientifici o didattici comportano la vivisezione.
Nel corso del riesame la norma non era stata riproposta sia per evitare che il motivo di perplessità si trasformasse in motivo di censura (e quindi causasse un nuovo rinvio della legge), sia per le riserve avanzate in aula sull'opportunità di una introduzione surrettizia della materia in quella legge. E ciò pur essendo perfettamente consapevoli dell'assoluta mancanza di fondamento dell'avanzata perplessità. L'introduzione di questa norma nella nostra legge regionale di attuazione della legge nazionale per la protezione e la tutela della fauna è pienamente legittima, per quanto si riferisce agli esemplari di specie protette e di specie cacciabili. L'art.
18 della legge nazionale trasferisce infatti alle Regioni la facoltà di autorizzare la cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico. In questa ipotesi, quindi, la Regione esercita una propria potestà ed è essa che determina per quali particolari scopi di studio può essere accordato il permesso. Conseguentemente una richiesta di cattura e di utilizzazione che fosse motivata sulla base della sperimentazione animale, e cioè sulla vivisezione, deve - secondo la norma contenuta nell'art. 25 della legge in esame - essere respinta.
L'importanza di questa norma non può certamente sfuggire ad alcuno. Non intendo ora soffermarmi sul problema della inutilità scientifica della pratica della vivisezione, che è pura e semplice crudeltà verso gli animali, come è ormai riconosciuto dai più illustri scienziati, essendo noto che i progressi della medicina si fondano sull'osservazione e sull'esperienza clinica, e non sulla sperimentazione animale (che ha, fra l'altro, provocato alcune delle più terribili sciagure umane, come fu per i bambini focomelici causati dall'uso del talidomide e che è sostituibile molto più validamente dai moduli matematici e di bioingegneria, dalle colture di microrganismi, dal materiale iconografico ripetitivo, e così via): ma semplicemente ricordare la necessità di un'azione politica per la difesa della qualità della vita, brutalmente violentata dall'avidità di alcune case farmaceutiche e di pseudo-ricercatori senza scrupoli e privi di sensibilità umana, e per impedire una pratica di fatto incontrollata e incontrollabile.
Dopo l'esame del disegno di legge in sede di Commissione mi sono sorti alcuni dubbi che riguardano rispettivamente l'art. 11 sull'addestramento l'allevamento e le gare dei cani da caccia, e il disposto combinato dagli articoli 14, 20 e 28 sulle zone di osservazione faunistica e gli allevamenti amatoriali.
Siccome non sono né cacciatore né "cinofilo", desidererei sapere che cosa si intende esattamente per addestramento, allevamento e gare di cani.
Se cioè a questi sostantivi va aggiunto quello di"combattimento",in altre parole se questo sport per cani consista nel far straziare animali vivi.
Perché ovviamente, nello spirito della legge (che fra l'altro ripropone giustamente il divieto del tiro a volo), tale attività non può essere consentita. Tanto varrebbe ammettere i combattimenti dei galli.
Per quanto riguarda l'altra questione - quella del combinato disposto dagli articoli 14, 20 e 28 -, mi pare di dover rilevare alcune questioni di interpretazione.
L'art. 14 stabilisce che le zone di osservazione faunistica sono le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici, rilevazioni sulla presenza e la condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.
L'art. 28 sull'allevamento di selvaggina a scopo amatoriale che è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale l'impianto e l'esercizio dell'attività di produzione.
L'art. 20, per un'evidente svista nel coordinamento stabilisce una cosa che è in assoluto contrasto con i principi generali che regolano le zone di osservazione faunistica e l'esercizio dell'allevamento amatoriale, e cioè la cattura di esemplari destinati all'allevamento da parte degli osservatori faunistici. (Mi riferisco alla lettera b) dell'art. 20). Ora quest'attività non può essere ammessa: sia perché gli osservatori faunistici hanno scopi strettamente scientifici di rilevazione e di osservazione, sia perché l'allevamento di selvaggina a scopo amatoriale avviene, come recita l'art. 28, attraverso l'attività di produzione, che nulla ha a che fare con l'uccellagione da parte degli osservatori faunistici.
Sono state sollevate alcune obiezioni in merito ai periodi, alle giornate e all'orario di caccia. Certamente la normativa regionale appare più restrittiva rispetto a quella nazionale e non maggiormente permissiva rispetto a quella regionale vigente. Non mi sembra che su questi dettagli si giochi la credibilità ecologica della legge, perché allora sarebbe più opportuna una proposta globale impeditiva che avrebbe il pregio di essere più coerente, in linea di principio, ad un'assoluta tutela della fauna selvatica.
D'altra parte è bene valutare positivamente il fatto che sia la Giunta sia la Commissione non hanno accolto proposte rivolte ad una più larga apertura dell'esercizio venatorio, assumendo una posizione di corretto equilibrio nel cui ambito la tutela della fauna e dell'ambiente risulta sicuramente prevalente.
Può esserci qualche problema ancora. Per esempio quello dei terreni coperti da neve con la previsione di eccessive eccezioni; o quello dell'ammissione della caccia con il falco e con l'arco. La pericolosità della caccia con l'arco non ha bisogno di essere dimostrata; mentre quella con il falco porta all'incentivazione della cattura clandestina di una specie particolarmente protetta dalla legge nazionale e regionale. Altra questione è quella degli appostamenti temporanei che secondo la normativa proposta rischiano di essere, in pratica, degli appostamenti permanenti se non disciplinati con una contemporanea limitazione della loro ripetuta collocazione sul medesimo territorio.
In conclusione di questo mio breve intervento mi sembra giusto esprimere anche personalmente il mio più vivo riconoscimento all'Assessore Moretti per l'equilibrio con cui ha saputo affrontare questo tema difficile, per i contrasti e gli interessi divergenti che notoriamente esso implica, dando un'impostazione al disegno di legge che non può non trovare nella situazione attuale, il più ampio consenso.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

E' iscritto a parlare il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ancora una volta dobbiamo cercare di fare una buona legge come ama vantare il Presidente Viglione in quell'euforica estiva intervista domenicale alla Gazzetta del Popolo (che credo in definitiva abbia messo tutti di buon umore), lavorando di corsa addirittura al galoppo, su di un testo che, dopo aver avuto persino la dignità di stampa, è andato e tornato in Consiglio e in Commissione per giungere (dopo aver messo a dura prova il personale al quale è stato richiesto un maggior lavoro) ad un approdo finale da considerarsi come il testo definitivo dell'elaborato normativo presentato dalla Giunta. E testo è giunto ai Gruppi ieri sera, poco dopo le ore 18, e ai singoli Consiglieri questa mattina, come troppo spesso avviene, e come non dovrebbe avvenire se non in casi eccezionalissimi.
E' una legge certamente molto importante, complessa, composta di ben 80 articoli, una delle più lunghe leggi regionali. Qualcuno potrebbe essere indotto a commentare "ma non è una cosa seria" e, sicuramente, non gli si potrebbe dare torto. Purtroppo temo che questo mio rilievo abbia la sorte di trovare un epidermico, generico assenso, tutto poi continuando a procedere all'insegna del modo compiaciuto, direi radicale, modo nuovo di governare ("Tout ça va bien, Madame la marquise"), con la forza del numero dei 30 di una sorte, per tacere del trentunesimo che D'Annunzio ha definito in maniera che non mi piace di ricordare in quest'aula.
Ci fu nel Gruppo chi ha prospettato l'opportunità di protestare non partecipando quest'oggi ai lavori per il grave ritardo con cui si arriva all'esame del testo, Si è superato tale atteggiamento, che ha pure una sua logica, dando maggior significato e senso all'ulteriore responsabile contributo migliorativo che riteniamo come Consiglieri democristiani di aver concorso ad apportare nei lavori della Commissione, di poter approfondire attraverso l'esame dell'ultimo testo elaborato in termini concettuali e normativi. Il che non significa affatto che le cose debbano continuare ad andare così.
E' certamente una buona legge regionale quella che il Consiglio è stato chiamato ad approvare, dopo amplissime consultazioni e contrastanti discussioni nelle quali si saggiano e si misurano io valori delle diverse opinioni, che possono restare tali o possono trovare motivi di convergenza nel 1973 il 13 agosto, che reca il numero 21 con il titolo: "Norme per l'esercizio della caccia della Regione Piemonte" che ha 6 anni di applicazione alla quale ha dato un apporto appassionato e competente l'Assessore alla materia del tempo, il collega Debenedetti. Lo hanno detto e scritto ed ora ce lo ripetono le varie associazioni naturalistiche italiane, regionali e nazionali, Italia Nostra, Pro- Natura, WWF, Lega per la Protezione degli uccelli, le quali, rilevandone i pregi e le anticipatrici novità rispetto alla non felicissima e tuttavia apprezzabile legge nazionale del 27.12.1977, soprattutto per la fondamentale affermazione di principio che finalmente fa buona giustizia dell'anacronistico concetto della fauna res nullius, qualificano quella nostra legge regionale del 1973, sotto il profilo ecologico, certamente la migliore in Italia e fra le migliori in Europa.
Tali giudizi sono stati ampliamente condivisi da larga parte della stampa nazionale e soprattutto dalla stampa piemontese. Non sono stati conformi i giudizi delle associazioni venatorie, all'interno delle quali è giusto rilevarlo - ribollono interessi corporativi di quanti, e temo che siano i più, mascherano per un asserito, sviscerato amore alla natura quello assai meno degno e meritevole di considerazione, anche se meno evidenziato, del carniere che si vuole quanto più possibile colmo di natura sì, ma di natura morta.
Tuttavia non pochi cacciatori illuminati piemontesi, e ce ne sono non pochi anche in Piemonte, dove i cacciatori abilitati ad uccidere sono oltre centomila e agiscono su una superficie di 25.000 mila Kmq per cui vi sono 6 cacciatori per Kmq, hanno condiviso e condividono il giudizio delle associazioni protezionistiche e naturalistiche spassionatamente, e vorrei aggiungere anche intelligentemente, perché sanno che questo è il solo modo alla lunga, per poter ancora andare a caccia. Anche perché di quella legge si sono visti i risultati e colti i primi frutti. E' una buona legge, quale sia la sua data, che dà buoni frutti.
Alcune specie rare, che avevano disertato il territorio piemontese come il cavaliere d'Italia e la pittima reale, sono tornate a nidificare qui, dove dal 1973 ad oggi gli animali selvatici sono visibilmente più numerosi che nelle finitime regioni della Lombardia, della Liguria e dell'Emilia e ciò in virtù della disciplina imposta alla caccia, il cui esercizio è stato limitato al periodo settembre dicembre, seguendo criteri restrittivi, imposti da esigenze obiettive, e anche per una avvertita crescita di quella autodisciplina sulla quale assai più si deve contare che non sulla sorveglianza che, con tutta la buona volontà, e penso sarà sempre insufficiente. A proposito della quale non si può non rilevare, con profondo disappunto, la vulnerazione profonda arrecata dalla soppressione degli E.N.P.A, che dovranno riprendere una loro preziosa attività che si era manifestata in passato di molta importanza e che aveva dato ottimi risultati.
Non rifarò il discorso fatto altre volte per dire che auspicare l'abolizione totale della caccia è un bellissimo sogno, una nobile aspirazione, ma è utopico, irreale, in certi termini e limiti, quasi persino innaturale, anche se vi sono delle utopie destinate a realizzarsi laddove invece l'esercizio della caccia deve trovare tutta la più rigorosa limitazione e disciplina che potrebbe forse anche giungere, in determinate circostanze, ad una generale sospensione nell' interesse della collettività in tutte le sue espressioni e in tutte le sue componenti.
Le implicazioni socio-economiche che animano il fenomeno della caccia sono tali e tante e di tale rilevanza, quantitativa e qualitativa, che è impensabile sul piano pratico vederle realizzate e noi, Consiglieri regionali, nemmeno volendolo potremmo fare in questa sede qualche cosa: armi sempre più sofisticate, munizioni, equipaggiamenti, vestiario e calzature, trasferimenti in treno e in automobile, una costosissima attività cinofila, attività turistico-sportivo-alberghiere, tasse pagate giornali e riviste pubblicati e via ancora dicendo, danno un largo giro di miliardi e, diretti o indiretti che siano, avanzano anche ricattucci elettorali che fanno della caccia un problema in termini massicci al quale sono interessati in Italia più di due milioni di persone tra cacciatori e operatori.
Se dovessi esprimere il mio pensiero di uomo e di cittadino, direi senza bandire crociate, che sceglierei il "non caccia", senza la minima esitazione. Dovendo esprimere, invece, il mio parere di modesto legislatore e quello dei colleghi del Gruppo, non posso non tenere conto di una prepotente realtà insopprimibile che va contenuta, guidata, disciplinata.
E, concettualmente, di strada - lo sottolinea sia pure molto brevemente la relazione orale del Consigliere Rosci - in questi ultimi 10 anni, se n'è fatta. Forse più ancora di strada se ne farà se più severo sarà l'esame di abilitazione alla caccia, se le varie associazioni naturalistiche e protezionistiche, se i giornali che in buona parte già lo fanno, compiranno un'efficace e costante opera di persuasione e di convincimento, direi sperando di non essere frainteso, senza quella violenza verbale che spesso viene usata per il calore intimo dei convincimenti e che finisce per determinare una minore disponibilità all'ascolto e al recepimento.
La violenza fisica del resto è quasi sempre filiata dalla violenza verbale. Apriamo, dunque, un discorso sereno, pacato e calmo, tuttavia fermo e duro per quanto necessario. Questa penso sia la strada giusta da percorrere.
Certamente, non soltanto i cacciatori, più sfrenati e no, violentano la natura uccidendo. Non tutta e non solo loro la colpa dunque. La uccidono anche quanti, sprovvedutamente e senza freni, sottraggono di continuo il verde alla natura con costruzioni irrazionali di case e di casoni, che tolgono terreno e allontanano inesorabilmente gli animali.
I bambini dei Paesi del Nord d'Europa hanno la gioia di raccogliere sul palmo della mano qualche uccellino. I bambini di Torino e di altre città piemontesi non conoscono dal vivo neanche la presenza di questi uccellini.
La uccidono con la costruzione di stabilimenti inquinanti per miasmi e veleni largamente impiegati, con la costruzione di strade ed autostrade per lo più inopportune, mentre altre indispensabili non si fanno, sulle quali, come informano le statistiche, muoiono centinaia di migliaia gli animali investiti, oltre a togliere scriteriatamente, rompendo quell'arcano equilibrio biologico che ci regge (finché ci reggerà ), terre preziose all'agricoltura che si fa sempre più povera. L'agricoltura contro l' avarizia della rendita terriera e contro la rapacità altrui per il comune comprensibile ed anche giusto, desiderio di maggior profitto, insorge a sua volta involontariamente e sprovvedutamente, uccide con l'impiego dissennato di quelle sostanze venefiche profuse a piene mani, che si ritorcono in definitiva a danno di tutti e, alla lunga, della stessa agricoltura, come già i più provveduti avvertono.
Attività che viene comunque per essere disciplinata. Il Creatore aveva detto all'uomo facendolo signore della terra: "Dominala". L' uomo non comprese o interpretò male e, ribelle come si era fatto, tradusse : "Distruggila"; e l'opera distruttiva continua fino allo sterminio totale: l'uomo contro la natura e l'uomo contro se stesso. Ma la cecità della sua superbia gli impedisce di accorgersene e per la nuova guerra - Dio voglia non sia mai - si appresta a creare la bomba "pulita", che uccide l'uomo, ma non distrugge le cose, non distrugge la materia.
Siamo dunque maturi per quella fine o vale ancora ciò che Sofocle diceva: l'esistenza del mondo e uno stupore infinito, ma nulla è più stupendo dell'uomo? Torniamo alla legge in discussione non senza misconoscere, trascurare la complessa realtà socio-economica che avvolge il fenomeno caccia, non senza tener presente che qualsiasi problema che abbia complessi aspetti socio-economici sollecita sì visione corporative, ma che la peggiore soluzione che si potrebbe dare è quella che ad una visione corporativa ci si disponesse con lo strumento legislativo.
La Giunta regionale, tra spinte e pressioni, blandizie e minacce, si è indotta a proporre una nuova travagliata, laboriosa legge (c' è da chiedersi se davvero c'era tutta l'urgenza di farlo) alla quale propone di dare un titolo caratterizzante rispetto a quello della legge vigente titolo accattivante, dunque, che accoglie il senso di una realtà nuova che va facendosi sempre più strada anche se lentamente. E non può non esserne lieto chi da vari decenni è fra quanti "reinterpreta", per dirlo con la relazione iniziale alla legge, alla luce dei tempi la delicata e complessa materia della caccia.
Quello che conta è la tutela dell'ambiente, di cui la fauna è parte contro tutte le aggressioni di cui ho detto e specificamente con riguardo all'esercizio della caccia per la quale si dettano nuove norme di disciplina.
Ottimo proposito, senza alcun dubbio. Ma è davvero fedele al proposito tutto l'articolato dei disegno di legge, nonostante che la relazione introduttiva enunci la volontà e manifesti un certo sforzo per uscire dal limbo delle buone intenzioni e per eliminare gli equivoci sottili che potrebbero sorgere attraverso alcune disposizioni? C'è chi dice che ciò non è. Che non tutte le norme sono corrispondenti ai principi.
Intanto un richiamo di carattere generale ci viene fornito dai dati che l'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte, indica. Asfalto e cemento hanno ingoiato in questi ultimi 6 anni altri 15.000 ettari di terreno agricolo 68 mila mq al giorno: l'industria piemontese chiede oggi per il suo riassetto quale fabbisogno minimo una quantità di terreno per una complessiva superficie di 4 milioni 300.000 mq. Questa realtà nuova certamente diversa, e a questi fini peggiore rispetto a quella esistente nel 1973 quando si è approvata la legge vigente, imporrebbe l'esigenza di norme più restrittive. Certo non giustifica norme, anche soltanto interpretativamente più liberali. Sembrerebbe lapalissiano, invece no. Si rallentano alcune limitazioni stabilite dalla legge del '73 a incominciare dall'orario e dalla durata che è essenziale debba rimanere quella indicata precedentemente.
L'amore per la "natura morta" ha da incominciare presto - sembran dire coloro che chiedono invece un diverso orario - da un'ora prima del sorgere del sole, e terminare mezz' ora dopo il tramonto, anziché dall'alba al tramonto, anziché dal momento fissato attraverso dati fermi cronologici fissi. Coglierla ancora nel il etto - si fa per dire - al primo trillante risveglio la preda, privarla della gioia della visione biancheggiante dell'alba e colpirla altresì mezz'ora dopo che anche il sole, mi perdoni Copernico, è calato a dormire.
E tutto per amore della natura che ci si propone così di difendere! Poter uccidere un'ora e mezza di più nei giorni di caccia: che conquista! L'ultimo testo dell'art. 40 riduce l'orario, ma non basta: bisogna fare un passo di più e aumenta le giornate consecutive che costituiscono una grave insidia e un pericolo abbastanza manifesto. Ho accennato ad un aumento peggiorativo della legge, ma altri ve ne sono che sono stati evidenziati nella dettagliata proposta di quegli emendamenti delle associazioni protezionistiche a cui ha fatto riferimento il relatore Consigliere Rosci, affermando che alcune di queste richieste sono state accolte per le motivazioni esaurienti e convincenti che le sorreggevano e che esamineremo ancora meglio, se sarà necessario, nel corso dell'articolato.
Non concordo su alcuni aspetti e desidero essere su questo argomento preciso. Non concordo su quelli che si riferiscono alla critica per una presunta ed eccessiva delega delle funzioni amministrative della Regione con le leggi attribuite alle Province salva la norma di cui all'art. 8 del vecchio testo, per l'istituzione delle oasi di protezioni che deve essere attentamente esaminata e lasciata di competenza, a mio avviso, della Regione. Le Province, almeno quelle piemontesi, hanno in materia acquistato un'esperienza che dà pieno affidamento per l'assolvimento responsabile dei compiti affidati e delegati; e qui concordo con quanto nell'ultima parte della relazione iniziale della Giunta al disegno di legge è correttamente illustrato, anche in considerazione delle molte incertezze che ancora accompagnano la presunta lenta agonia di talune istituzioni e il lentissimo incerto primo muovere di passi di istituzioni che si stanno affacciando all'orizzonte della vita italiana; incertezze che inducono a grande prudenza specie per quanto attiene i Comprensori, dei quali dovremo presto parlare in termini più completi e definitivi e di quelle Comunità montane che in materia non hanno certamente poco da dire e poco da realizzare. Il che, mi sembra chiaro, consentirà al legislatore regionale al momento opportuno di apportare le modifiche che in tema di delega si rendessero necessarie, senza mai dimenticare, anzi sempre più affermando e attuando il principio che la Regione è soltanto marginalmente e per accidens, una realtà amministrativa tutta sui generis, essendo la sua essenza squisitamente programmatoria e legislativa, come anche la relazione al disegno di legge incidentalmente dice.
Fare delle leggi quindi, è il suo compito, fare delle buone leggi cerchiamo che anche quelle che discutiamo con gli opportuni emendamenti che via via saranno illustrati, possa trovare collocazione tra le buone leggi piemontesi; non sarà stata, allora, certamente vana, questa nostra fatica.
Chiudo questo intervento di carattere generale rilevando che alcune considerazioni specifiche fatte dalle associazioni naturalistiche, ma non tutte, hanno trovato quella collocazione, a cui faceva riferimento relatore Rosci nel nuovo testo, ad incominciare dalla rilevante sistematica prioritaria dell'art. 1 che veramente scolpisce il senso e il significato nuovo di questa legge che la Regione Piemonte si dà per la protezione della natura e per la regolamentazione della caccia. La esamineremo, passando ai singoli articoli, Una ne rilevo pero, di carattere generale, peculiare, che e oggetto della tutela faunistica sono a tal fide considerate alcune specie che la legge dichiara all'art. 4, particolarmente protette; la identificazione è la stessa dell'art 2 della legge nazionale, e l'elenco e tratto da quella legge, per cui sono opportunamente escluse nell'elencazione le foche monache, che qui non esistono; appaiono tuttavia inclusi lupi ed orsi, attualmente inesistenti in Piemonte; uccisi sterminati dall'uomo da oltre un secolo. Deve intendersi - è il questo di fondo che propongo - tale inclusione come avente una portata previsionale programmatoria e - mi spiace l'assenza dell'Assessore Rivalta di una reintroduzione scientificamente fatta di quelle specie estinte gia esistenti, autoctone, come coraggioso programma, che personalmente non esiterei a condividere, perché si ricomporrebbe un equilibrio alterato? Sarebbe certo un atteggiarsi programmatorio assai importante, rilevante e significativo che porrebbe la Regione Piemonte all'avanguardia di questa iniziativa. Ma va detto, come momento genere della legge riformatrice altrimenti lasciamo gli assenti, meglio gli inesistenti, senza la particolare protezione che la legge prevede.
Altro rilievo di carattere generale in termini critici è che il disegno di legge e peggiorativo rispetto alla legge esistente, per quanto attiene alla uccellagione che deve essere ulteriormente chiarita e precisata perché potrebbe essere praticamente reintrodotta, nonostante la dizione incerta della norma di legge, e quella della cattura delle specie protette non ripeterò quello che ha detto a questo proposito il Consigliere Calsolaro - consentendo facili e possibili abusi e strumentazioni ammantati da pretesi scopi scientifici, non ultimi quelli della vivisezione, mentre sono in realtà più o meno mascherati i fatti speculativi di cui, or non è molto, la stampa piemontese ha avuto motivo di largamente occuparsi e interessarsi.
Tema delicato e quello dell'equilibrio delle composizioni e delle rappresentanze numeriche nei Comitati provinciali. Il Consigliere relatore ha dato questa mattina, in proposito, un'assicurazione relativa all'identità delle rappresentanze che non costituiscono delle priorità o delle prevaricazioni numeriche e, se così è, prendo nota con viva soddisfazione della cosa, perché non abbiano a precostituirsi delle maggioranze numeriche che quasi mai hanno un grosso significato, che non lo avrebbero certamente in una legge come questa, che mira alla tutela di beni ambientali e alla disciplina della caccia.
Come aspetto generale della legge ancora è da approfondire, da rendere attuale, accettabile, il rapporto con il mondo agricolo, interessato alla creazione e alla gestione delle oasi di protezione, di ripopolamento, di cattura, di addestramento e delle zone di gestione sociale. Quanto più sarà equilibrata e calibrata la materia, tanto minore frizione vi sarà in un mondo gia tanto difficile. La componente agricola deve fare la sua parte ma non può subire ulteriori mortificazioni. Dio questo penso dirà più compiutamente un altro collega del Gruppo, anche con riferimento agli aspetti propri, alle funzioni, all'esistenza e alla soppressione delle tanto discusse riserve delle quali tanto bene e tanto male si è venuto dicendo. E' tardi per ulteriori proposte, ma una critica alla legge va mossa per non aver disciplinato a fondo l'uso, l'impiego e lo stesso porto in determinati tempi e luoghi, delle varie specie di armi con caratteristiche particolari che dovrebbe trovare una più rigorosa disciplina, proprio ad evitare inconvenienti, rischi e pericoli, non pochi.
C'è tempo ancora per stabilire che, su terreno totalmente coperto di neve, deve essere permessa la caccia al solo camoscio (é il suo regno, la neve, per il camoscio), non anche ai tetraoni, per stabilire che è vietato sparare al camoscio che abbia meno di 25-30 mesi (togliere i giovanissimi vuol dire incidere sullo sviluppo della razza per le funzioni genetiche che deve compiere per conservare la specie), che è vietata la caccia alla marmotta, elemento prezioso nell'equilibrio generale della natura che costituisce anche l'elemento che rende possibile l'ulteriore sviluppo delle aquile e dei rapaci che si nutrono di questa realtà.
Infine, lasciatemi spendere una parola, sottovoce, in difesa di un canterino tra i più modesti, a me caro, che sento tutte le mattine nella mia città, stando un poco appartato che, nel concerto della natura ha un suo piccolo ruolo importante e che mi dicono vada diradando e correndo rischio di perdizione: togliete dalle specie cacciabili il merlo e, se proprio volete ristabilire l'equilibrio numerico, inserite tra i cacciabili la cornacchia grigia. Non perderemmo molto e qualche conforto lo avremo.
Ed ecco la conclusione.
Il Gruppo democratico cristiano, in buona sostanza, rileva che con questa legge si tende a fare un passo avanti, che in realtà deve essere marcata la segnatura di questo passo avanti.
Piemonte che cammina, come ha detto il Presidente Viglione nell'intervista che ho ricordato, molto festosa e molto radicale ad un tempo, ma vorrei che non camminasse stando fermo, o peggio, andando a ritroso come il gambero, una legge che fosse di retroguardia rispetto a quella di avanguardia del 1973 non potrebbe avere il nostro favore e sarebbe quindi deciso l'atteggiamento nostro dall'esame del complesso delle modifiche che ancora verranno apportate per determinare la responsabile assunzione del voto Molti milioni di piemontesi che credono nei valori fondamentali per il rispetto, la difesa, la conservazione dell'ambiente naturale, guardano oggi fiduciosi alle nostre responsabili decisioni e non li possiamo deludere.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente, signori Consiglieri dobbiamo dare atto a questo Consiglio e a quello della passata legislatura di avere posto notevole attenzione ai problemi citati all'art. 1 del disegno di legge e di avere attuato un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte. Vorremmo però, a questo proposito essere chiari perché i trionfalismi finiscono per avere l'effetto contrario e per mortificare quelle persone che con grande sacrificio personale si sono impegnate con i funzionari e anche sostituendosi ad essi nella collocazione del testo e perché si trovano ad accettare l'accelerazione forzata dell'iter di questa legge, che, indubbiamente, è molto attesa ma che, d'altra parte, si inserisce in un complesso di leggi sui parchi e sulla tutela del patrimonio naturale. Questa legge va considerata come continuità dell'attività della legislatura precedente. Non ritengo che ci si debba lodare dicendo che questa legge è la migliore d'Italia e anche di altri Paesi europei. Ho avuto occasione di dire recentemente che prima di tutto dobbiamo misurarci con noi stessi e se ci misuriamo con noi stessi e verifichiamo un recesso rispetto alle leggi precedenti, allora dobbiamo dire che ci siamo comportati male.
Dobbiamo dare atto alla Giunta e all'Assessore Moretti di aver accettato il dialogo, di non aver presentato autoritariamente questo disegno di legge e di avere recepito largamente il risultato delle consultazioni e delle opinioni che ciascun Consigliere ha portato innanzi in Commissione. Nonostante questo atteggiamento positivo la fretta che ha determinato gli inconvenienti di cui parlava il Consigliere Oberto, ha lasciato alcuni punti assai discutibili all'interno della legge. Altri punti forse non sono stati semplicemente, sufficientemente approfonditi. Il Capogruppo socialista li ha già sottolineati e io li cito nuovamente proprio perché desidero che siano presenti nella discussione. Parlo dell' art. 11, che riguarda le gare dei cani, e degli artt. 14, 20, 28 sui quali non c' è stata sufficiente ponderazione nonostante che la Commissione abbia già cercato di modificarli.
Consideriamo con la dovuta serietà quanto stiamo dicendo: esiste la continuità di questo Consiglio, esiste il desiderio di tutelare l'ambiente e l'equilibrio dell'ambiente ecologico piemontese. Siamo preoccupati, e non possiamo fare a meno di sottolinearlo, del fatto che la legge nazionale non risponde assolutamente ai nostri intenti e questo fatto facilita le invasioni di cacciatori di altre Regioni, i quali hanno comportamenti ampiamente negativi e diseducativi per gli stessi piemontesi. Non è vero che il nostro Paese ha soltanto delle pessime leggi, ce ne sono anche di eccellenti. L'unico guaio e che non vengono applicate. Anche noi corriamo il rischio di approvare una legge che complessivamente riteniamo buona, ma che poi risulterà inapplicabile. Laddove non si può applicare il controllo non ci possono essere mezze misure, ma dobbiamo passare ai divieti assoluti, anche se mi rendo conto che questo può apparire eccessivo. Alcune parti della legge sono senz'altro da accettare come appunto quella che nega in modo assoluto la vivisezione, quella relativa alla imbalsamazione quella relativa alla possibilità della sperimentazione didattica, quella relativa alla non possibilità da parte di qualsiasi cittadino di aprire musei, tutte norme che possono evitare i fatti negativi che si sono verificati nel passato.
Noi, in verità saremmo contrari totalmente alla caccia, ma, poich questo atteggiamento non sarebbe realistico, non avanziamo proposte a questo proposito. Tuttavia se parliamo di "norme per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia" dobbiamo in primo luogo salvaguardare, la fauna.
Non possiamo dire peraltro che l'allargamento dei termini della caccia sia favorevole alla tutela della fauna, né é, a nostro avviso, convincente indicare la caccia per specie. I cacciatori sono quelli che sono, né è sperabile che si possano educare per legge. Non vogliamo con questo dire che non ci siano dei cacciatori educati; certamente la massa dei cacciatori spara con facilità su ogni cosa che si muove e non possiamo pensare di educarli con una legge sulla caccia, come pare essere l'intenzione della Giunta: questo è utopico quanto è utopico dire di voler abolire la caccia.
Atteniamoci realisticamente alle possibilità che abbiamo, diciamo che forse è anche giusto che ci sia la caccia, non andiamo però nell'utopia opposta ritenendo che si tratti di un'armata di centomila persone, tutte bravamente armate, che sanno esattamente verso chi e come indirizzare il loro fucile.
Questo è falso. Non siamo neanche d'accordo sulle giornate consecutive che non permettono riposo alla fauna selvatica. Non condividiamo le 3 giornate complessive di caccia, ma a nostro avviso sono sufficienti 2 giornate quindi con un silenzio caccia che dovrebbe raggiungere almeno le 3 giornate settimanali. Molto grave ci sembra il fatto che si possano usare armi di calibro 5,6, invece di armi di calibro 6,5 e l'uso ampio di fucili a canna rigata che hanno una portata così lunga da essere pericolosi, soprattutto in pianura, anche per le persone. Nella legge sono previsti anche appostamenti che prevedono camminamenti per i quali i conduttori dei fondi dovrebbero dare l'autorizzazione. E' chiaro che non si tratta di appostamenti provvisori, sono infatti ripetibili da una giornata all'altra come i posteggi dei mercati. Si aggiunga che questa è una caccia che riguarda Vercellese e non in uso in tutta la Regione. Detto questo preghiamo la Giunta di rivedere in senso più restrittivo gli articoli 11 14, 20, 28, anche se mi rendo conto che è difficile apportare all'ultimo minuto delle modificazioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Signori Consiglieri, data l'ora interrompiamo i nostri lavori.
Riprenderemo la seduta alle ore 15.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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