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Dettaglio seduta n.266 del 25/07/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Mancata distribuzione dei verbali delle precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta Per difficoltà del centro stampa, i processi verbali delle sedute del 19 luglio 1979 verranno distribuiti nel corso della seduta consiliare di domani.


Argomento:

Interrogazioni ed interpellanze


PRESIDENTE

Passiamo al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze".
Chiede la parola il Consigliere Paganelli.
Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Era stata avanzata una precisa richiesta dal nostro Capogruppo perch la Giunta rispondesse in questa seduta a due interpellanze che il Gruppo D.C., aveva presentato.



PRESIDENTE

Le due risposte potrebbero venir date domattina in apertura dei lavori.



PAGANELLI Ettore

Preferirei venissero date nel corso della seduta odierna, perché, molto probabilmente, nella prima mattinata di domattina non sarò presente.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 3) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Alberton, Enrietti, Majorino Minucci, Oberto Tarena e Petrini.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

E' stato presentato il progetto di legge n. 449: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario", dalla Giunta regionale in data 19 luglio 1979.



PRESIDENTE

Le comunicazioni del Presidente sono così terminate.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Informazioni della Giunta regionale sulla situazione occupazionale della Venchi Unica


PRESIDENTE

La parola all'Assessore Alasia per alcune comunicazioni sulla situazione occupazionale alla Venchi Unica.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Desidero informare molto rapidamente i Consiglieri sulla situazione della Venchi Unica.
Mi risulta che nella giornata di oggi si dovrebbe riunire la competente Commissione della Camera per esaminare il problema dell'emendamento alla legge 675.
Oggi, se i radicali lo consentiranno, il problema dovrebbe andare in aula. L'atteggiamento ostruzionista dei radicali rischia di rinviare il problema sine die.
Venendo al problema della Venchi Unica, dopo le alterne vicende in sede di Pretura, dove il 13 corr. siamo stati a testimoniare con il Presidente Viglione e l'Assessore Foppa del Comune di Torino, ft Pretore ha deciso di sospendere l'efficacia dei licenziamenti fintantoché sia pendente l'integrazione salariale, per cui, visto l'articolo 700 del C.P.C.
sospende l'efficacia dei licenziamenti intimati dal fallimento nei limiti di cui alla motivazione.
Ciò significava la sospensione sino al 24 luglio, epoca in cui scadeva la cassa integrazione. La Giunta per utilizzare il poco tempo a disposizione ha convocato i parlamentari torinesi per il 16 luglio.
All'incontro erano presenti i parlamentari della D.C., del P.C.I., del P.S.I., del P.S.D.I., i quali hanno convenuto su un testo di modifica della legge 675 con il quale in sostanza si mirava a sanzionare l'ipotesi che, in caso di fallimento e di sussistenza dello stato di crisi aziendale, si garantiva la cassa integrazione con sospensione conseguente dei provvedimenti di licenziamento.
Alla vicenda hanno fatto seguito concitate discussioni e telefonate a Roma, contatti però che non sempre sono stati facili a causa della situazione di crisi.
Nei giorni scorsi il Senato ha approvato un emendamento alla legge 675 presentato dal Senatore Libertini, il quale recita: "con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali..., ove, siano intervenuti i licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione".
Non aggiungo commenti sulla vicenda parlamentare; mi limito a osservare che tutti i parlamentari piemontesi si sono attivamente adoperati in ordine all'accoglimento dell'emendamento proposto e che l'intervento del Ministro Scotti è stato decisivo.
Ci rallegriamo per l'accoglimento dell'emendamento ottenuto grazie all'iniziativa e all'impegno unitario delle forze politiche torinesi. A livello nazionale non è stato così. In effetti c'era la preoccupazione che il provvedimento giocasse in favore del solo nord, ma il Ministro Scotti ha spiegato che l'iniziativa è utile anche per risolvere situazioni fallimentari al sud.
Il provvedimento legislativo che consente la sospensione dei licenziamenti è particolarmente importante. Ovviamente nei confronti della Venchi Unica non é, che un rattoppo perché rimane pur sempre il problema produttivo e occupazionale. La Giunta sta operando per definire l'assetto produttivo e occupazionale, come ho informato precedentemente in ordine all'offerta del gruppo Colussi di Perugia. Ancora una volta rivolgo un appello al Governo e alle forze imprenditoriali affinché operino attivamente in questa fase, che sarà decisiva.
Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi che hanno collaborato con noi in queste ultime settimane.
Lo scopo dell'informazione è che ognuno, per parte sua, prenda gli opportuni contatti a Roma dal momento che la questione è, questa mattina in sede di Commissione e oggi pomeriggio dovrà andare in aula a Montecitorio.



PRESIDENTE

Se nessuno chiede di parlare passiamo al punto successivo all'ordine del giorno.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist. - Professioni e imprese turistiche (agenzie, guide turistiche alpine speleologiche, accompagnatori, maestri di sci, ecc.

Esame congiunto dei progetti di legge n. 266: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto", n. 399: "Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere", della legge rinviata dal Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte", n. 372: "Classificazione delle aziende alberghiere" e n. 376: "Rifinanziamento su modifiche della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva"


PRESIDENTE

Esaminiamo congiuntamente i punti sesto, nono e quattordicesimo all'ordine del giorno. Punto sesto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 266: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto".
La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio, relatore

Con il presente progetto di legge, licenziato all'unanimità dalla V Commissione, la Regione Piemonte intende intervenire a regolamentare il settore dei complessi ricettivi all'aria aperta, e principalmente il settore dei campeggi e dei villaggi turistici.
L'intervento con una nuova regolamentazione si imponeva ormai in maniera ineludibile per tutta una serie di fattori.
In primo luogo è da evidenziare il grande sviluppo quantitativo che il turismo all'aria aperta ha registrato negli ultimi anni; sviluppo quantitativo che, limitandosi al Piemonte, registra nell'ultimo quinquennio una triplicazione negli arrivi mentre le presenze risultano addirittura quintuplicate.
Va da sé che un così vistoso salto di quantità è da intendersi come indice e nel contempo come fattore di trasformazione qualitativa.
Tale incremento significa infatti che un numero sempre maggiore di cittadini sceglie, durante il periodo delle vacanze, una forma di turismo che consenta di superare le costrizioni di vita legate alla condizione urbana e recuperi un rapporto immediato con la natura entro una più moderna sensibilità di tipo ecologico.
Altro aspetto di tale evoluzione è che il turismo all'aria aperta non si pone più come un fenomeno marginale legato a un carattere di socialità intesa come tutela dei meno abbienti, ma si pone come un modello ormai generalizzabile di fruizione turistica.
Inoltre, essendo mutate in questi ultimi decenni le condizioni di vita dei cittadini, è evidente che i bisogni relativi alla qualità della vita (sotto il profilo igienico e sanitario nonché della sicurezza) si sono trasferiti anche nel fare campeggio, pur nel rispetto della sua natura di turismo all'aria aperta con le conseguenti esigenze normative.
Gli indicati mutamenti qualitativi :avevano reso ormai sempre più inadeguata la legislazione statale in materia, risalente al 1958 D.C., e si poneva con forza l'esigenza di collegare la localizzazione degli impianti .con la programmazione territoriale.
Il mutamento quantitativo e qualitativo nell'ambito del settore, e insieme il carattere lacunoso e anacronistico della normativa, sono i due fattori a cui è imputabile la tendenza all'abusivismo di questi ultimi anni; abusivismo nei cui confronti era anche difficile o forse ingiusto far valere in tutto il suo rigore il potere formalistico della legge, proprio quando nel mancato adeguamento della legge stessa poteva ravvisarsi uno dei motivi del fenomeno da reprimere.
Ecco dunque il complesso delle ragioni, sociali e normative, che rendevano ormai opportuno un provvedimento complessivo della Regione: provvedimento complessivo che, appunto per tale suo carattere, assume oggettivamente un ruolo importante anche al confronto con la normativa delle altre Regioni.
Il provvedimento in questione si ispira con equilibrio ai due seguenti principi: in primo luogo un principio realistico, cioè il rispetto delle situazioni e delle esigenze che si siano consolidate in questi ultimi anni in secondo luogo un principio di controllo del fenomeno alla luce degli interessi pubblici rapportabili ad un quadro di programmazione, affinché un eccesso di realismo non si traduca poi in una abdicazione dell'Ente pubblico dinanzi ai suoi compiti di guida e di vigilanza.
Sotto il profilo del realismo uno degli aspetti più evidenti della legge è aver sanzionato la fine dell'anacronistico divieto di scopo lucrativo: l'esercizio di campeggio è infatti ormai diventato un'attività economica come le altre e perciò sarebbe inutile ribadire un divieto dinanzi alle cui trasgressioni si dovrebbe poi far finta di nulla ottenendo però l'ancor più grave risultato di introdurre nel costume sociale e politico del nostro Paese la violazione palese e sistematica della legge.
E' stato sufficiente ed opportuno introdurre, invece, la determinazione di limiti massimi e minimi di prezzi in conformità a quanto avviene per l'analogo settore della ricezione alberghiera.
Sempre ad un principio di realismo va rapportato il prender atto dell'esistenza dei campeggi stanziali, per i quali è stata configurata un'apposita categoria e relativa disciplina.
Ad un'esigenza di controllo pubblico a tutela dell'ambiente è invece rapportabile l'intero inserimento delle localizzazioni entro la programmazione territoriale, indicando tutta una serie di requisiti che permettano un'accorta convergenza tra gli interessi dei campeggiatori e quelli di salvaguardia dell'ambiente.
Ma anche su questo terreno, per non paralizzare tutto in attesa del perfezionarsi della pianificazione territoriale, si è disposto che nelle more di approvazione del piano regolatore intervengano provvedimenti transitori che consentano egualmente gli allestimenti di cui si avverta l'opportunità ferma restando una serie di requisiti rigorosi (indicati nell'articolo 19 della legge).
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 indicano le finalità del progetto di legge e definiscono le tipologie dei complessi che vengono distinti in due classi: villaggi turistici e campeggi, questi ultimi divisi in tre categorie quindi ne specificano le caratteristiche tecniche e le corrispondenti classificazioni, e ne prevedono la collocazione in conformità alla legge 56.
Gli articoli dal 5 al 1 6 contengono tutte le condizioni per le concessioni e la loro disciplina, obblighi e sanzioni.
L'articolo 17 regola il periodo transitorio e l'articolo 18 prevede il regime sanzionatorio.
L'ultimo articolo è il già richiamato articolo 19.
La completezza ed il respiro del progetto di legge, in cui si contemperano esigenze di realismo e di innovazione, e soprattutto per la sensibilità a cui il provvedimento si ispira nel dare un volto nuovo al turismo all'aria aperta (concepito ormai per una fruizione di massa che migliori la qualità della vita), fanno confidare che la presente legge possa validamente contribuire ad un miglioramento del turismo nella nostra Regione e pertanto se ne auspica l'approvazione da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Fabbris Dazzi che relaziona sul progetto di legge n. 399: "Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere".



FABBRIS Pierina, relatore

La Giunta regionale nell'ottobre 1976 predispose un provvedimento amministrativo teso a modificare in senso più funzionale l'attuale normativa concernente la disciplina delle agenzie di viaggio (articolo 16 R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523).
La Commissione di controllo sugli atti della Regione ritenne, "pur condividendo il giudizio della Giunta espresso circa l'anacronistico permanere in vita della norma legislativa suddetta, che non potesse derogarsi alla stessa se non attraverso la sua modifica con espresso provvedimento legislativo" e chiese elementi integrativi di giudizio.
In attesa di una revisione organica della materia, la Giunta regionale accogliendo i rilievi espressi dalla Commissione di controllo, ha presentato il disegno di legge n. 399 oggi all'esame del Consiglio Regionale il disegno di legge si basa su un diverso e più moderno concetto di controllo, volto a realizzare un'effettiva azione di vigilanza e tutela dell'utente.
Il disegno di legge si propone inoltre di snellire le procedure relative ai programmi di viaggio, sia nei riguardi degli uffici autorizzati, sia nei riguardi della pubblica amministrazione.
La normativa proposta indica le caratteristiche cui devono conformarsi le pubblicazioni concernenti viaggi e crociere da distribuirsi da parte delle agenzie, in modo da fornire all'utente un'informazione completa e corretta; spetterà a ciascun ufficio di viaggio porre cura a che i programmi siano formulati nel modo previsto.
Il controllo pubblico dovrebbe quindi avvenire solo in un secondo tempo per vigilare che il dettato legislativo sia correttamente seguito e per applicare sanzioni nel caso di inadempienze.
In tale modo si responsabilizzerebbero maggiormente gli operatori turistici per una corretta informazione del pubblico, eliminando un controllo preventivo di tipo censorio.
Conformemente a quanto già previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 (decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo) le funzioni di vigilanza e di controllo (anche per i programmi di viaggi all'estero) verrebbero esercitati dagli E.P.T., finché non si provveda ad una diversa strutturazione dell'organizzazione turistica Locale. La V Commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della legge rinviata dal Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte".
La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo e allo sport

Il Governo ha rinviato tale legge, mentre la Corte Costituzionale contemporaneamente emetteva una sentenza a fronte di un ricorso della Regione Lombardia su una legge riguardante i corrieri e le guide alpine.
Per analogia anche la nostra legge, che riproponiamo nella sua interezza dovrebbe ottenere il visto del Governo.



PRESIDENTE

La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio, relatore

La competente V Commissione ha approvato il testo così come approvato dal Consiglio regionale il 9 aprile 1979, nella consapevolezza che la sentenza n. 9 della Corte Costituzionale, "resa nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia, per conflitto sorto sulle competenze in ordine nel rilascio delle licenze previste dall'art. 125 T-U. Legge Pubblica Sicurezza e le connesse attribuzioni relative", ha fatto giustizia delle ragioni che hanno supportato il rinvio del Commissario del Governo del 14/5/1979; in effetti i due motivi a sostegno, del rinvio, il primo, una pretesa carenza della salvaguardia degli interessi di Pubblica Sicurezza, il secondo, il dubbio circa l'individuazione della competenza, hanno trovato risposta nella precitata sentenza della Corte Costituzionale.
La sentenza pone infatti un principio fondamentale dove recita: "Sennonché l'obiezione trascura che nell'ordinamento turistico vigente le generali esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica, tuttora spettante all'Amministrazione dell'interno, non sono affatto assorbenti rispetto alle particolari esigenze di polizia amministrativa, soprattutto quando queste si presentino in una materia di competenza regionale propria quale è appunto il turismo". Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa enunciazione che va al di là dell'oggetto della legge.
Con questo attribuendo la priorità delle esigenze di polizia amministrativa su quelle di Pubblica Sicurezza in ciò superando le ragioni del primo motivo di rinvio, soprattutto se viste con l'ausilio della successiva argomentazione.
"Né si verifica a caso, pertanto, che i Comuni siano oggi subentrati ai questori, nell'esercizio di funzioni che l'articolo 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 definisce pertinenti alla 'polizia amministrativa'; là dove al Ministero dell'interno residua solamente, quanto alle licenze stesse, la potestà d'impartire direttiva ai sindaci per esigenze di pubblica sicurezza, sulla base dell'articolo 19, terzo comma".
Infine la sentenza in modo lapidario fa giustizia su ogni dubbio relativo alle competenze. "Ma la preminenza delle ragioni turistiche è particolarmente netta nella fase preparatoria dell'iter che si conclude con il rilascio o il diniego delle licenze: vale a dire, nei momenti della costituzione delle Commissioni esaminatrici e dell'effettuazione degli esami. Da un lato, nell'articolo 1 del R.D.L. n. 448 del 1937 (come pure nell'articolo 236 del R.D.N., n. 635 del 1940) si legge che delle Commissioni fa parte un solo "funzionario di Pubblica Sicurezza quale segretario", accanto ad una serie di rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali del settore, sotto la presidenza di un Consigliere di Prefettura. D'altro lato è determinante che gli esami per le guide vertano secondo l'articolo 3 n. 1 del R.D.L. n. 448 del 1937 (riprodotto dall'articolo 237 n. 1 del R.D.L. n. 635 del 1940) - sull'illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato; mentre analoghe disposizioni sono dettate per i corrieri e per gli interpreti, senza alcun riferimento alla Pubblica Sicurezza di competenza dello Stato.
Se poi si riflette che il numero massimo di guide, interpreti e corrieri. . . , consentito per ogni località deve essere stabilito per ciascuna singola Provincia, secondo l'articolo 6 del R.D.L. citato, ne discende un'ulteriore conferma che le funzioni contese nel presente conflitto sono rivolte alla .cura di interessi turistici infra-regionali sui quali lo Stato non può coerentemente avanzare rivendicazioni.
La relazione, che ha accompagnato il testo votato il 9 aprile, conserva nel merito tutta la sua validità e qui viene integralmente richiamata.



PRESIDENTE

Propongo di sospendere l'esame degli altri due progetti di legge a causa dell'assenza del relatore e di passare ad altro


Argomento: Enti strumentali

Esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Legge regionale 8 marzo 1979, n. 12. Approvazione dello Statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente IPLA"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del punto tredicesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Legge regionale 8 marzo 1979 n. 12. Approvazione dello Statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente IPLA".
La parola al Presidente della Giunta regionale, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, con questa deliberazione si dà attuazione alla legge istitutiva dell'Istituto piante da legno. Il provvedimento è molto importante, perché con esso si costituisce finalmente la società per azioni e si compone il Consiglio di amministrazione. In sede di approvazione della legge istitutiva venne fatta la discussione; quindi raccomando l'approvazione della deliberazione.



PRESIDENTE

Vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale visto l'articolo 72 dello Statuto regionale vista la legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, con la quale viene promossa la costituzione della società per azioni 'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA' a prevalente partecipazione regionale vista la deliberazione n. 158-21133 del 15 maggio 1979 con la quale la Giunta regionale propone, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 ultimo comma, della legge regionale sopraccitata, l'approvazione dello statuto della costituenda società per azioni vista la bozza di statuto predisposta dalla Giunta regionale accertato che tale statuto è conforme alla vigente legislazione in materia di società per azioni e alla specifica normativa stabilita dalla legge regionale n. 12 dell'8 marzo 1979 visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione delibera di approvare l'allegata bozza di statuto che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Presidente della Giunta regionale, competente ad intervenire alla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA S.p.A., a norma dell'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 ad apportarvi le eventuali modifiche di carattere meramente formale che venissero richieste dal notaio in sede di stesura dell'atto di costituzione della società o da parte del Tribunale al momento dell'omologazione dell'atto medesimo di dare mandato alla Giunta regionale di predisporre tutti i provvedimenti necessari per la sottoscrizione del capitale sociale e per i conseguenti versamenti nei limiti di cui all'articolo 10, primo comma della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist. - Professioni e imprese turistiche (agenzie, guide turistiche alpine speleologiche, accompagnatori, maestri di sci, ecc.

Esame congiunto dei progetti di legge n. 266: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto", n. 399: "Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere", della legge rinviata dai Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte", n. 372: "Classificazione delle aziende alberghiere" e n. 376: "Rifinanziamento su modifiche della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame delle leggi sulle attività turistiche, dando la parola al Consigliere Calsolaro, relatore del progetto di legge n. 372: "Classificazione delle aziende alberghiere".



CALSOLARO Corrado, relatore

La classificazione degli alberghi e delle pensioni è disciplinata attualmente dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2651.
Gli alberghi e le pensioni sono classificati in categorie: cinque per gli alberghi, tre per le pensioni, una per le locande. Alla classificazione procedono gli Enti provinciali per il turismo nell'ambito della propria competenza territoriale. I requisiti ai quali ciascuna categoria deve corrispondere sono indicati nell'allegato annesso al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.
L'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, contenente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera comprende,, alla lettera g) del secondo comma, "la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda".
La Regione Piemonte, in attesa di provvedere alla nuova classificazione delle aziende alberghiere, ha proceduto, con successivi provvedimenti legislativi, a prorogare l'efficacia della classificazione alberghiera l'ultimo del quali, in ordine di tempo, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile scorso con effetto sino al 31 dicembre 1979.
Nel frattempo il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare e ad approvare il disegno di legge n. 382 presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 1979 contenente, appunto, la nuova "Classificazione delle aziende alberghiere".
E' opportuno ricordare che il D.P.R. 616 nulla innova in merito alla competenza delle Regioni sulla materia, limitandosi ad un richiamo generale alle funzioni amministrative che concernono tutti i servizi e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale e dell'industria alberghiera.
Nessuna competenza è riservata allo Stato nella materia se non la mera funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti delle esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, da esercitarsi con legge o con atto avente forza di legge, o con deliberazione del Consiglio dei Ministri o, per delega del Governo, dal CIPE.
Il disegno di legge in esame consta di un testo legislativo al quale sono allegati, come parte integrante della legge, un quadro di classificazione, nel quale è indicato il punteggio complessivo minimo richiesto per le singole categorie di classificazione e la corrispondenza delle categorie al segno distintivo delle stelle; la tabella A, contenente le caratteristiche obbligatorie e facoltative degli alberghi con i relativi punteggi; la tabella B relativa agli alberghi residenziali.
Sono pertanto "alberghi" le aziende che possiedono le caratteristiche indicate nella tabella A; "alberghi residenziali" quelle che offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e possiedono le altre caratteristiche indicate nella tabella B.
Il disegno di legge contiene altresì la definizione legislativa di aziende alberghiere che offrono prestazioni di servizi e che hanno dotazioni, impianti ed attrezzature particolari al fine di fare chiarezza in una materia in cui lo spontaneismo delle denominazioni non sempre corrisponde ai servizi effettivamente prestati e alle strutture esistenti.
Sono così definiti i concetti di "Motel", di "Villaggio Albergo", di "Pensione", di "Grand Hotel" o "Grande Albergo" o "Palace", di "Meublé" mentre è prevista, in via transitoria e per non più di un quinquennio, la conservazione della categoria della "Locanda" per quelle aziende che al 1 gennaio 1980, pur risultando classificate in una categoria alberghiera, non possiedano i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo.
La classificazione viene attribuita agli Enti provinciali per il turismo fino a quando, con apposita legge regionale, non venga riordinata l'intera materia relativa all'amministrazione locale del turismo.
La relazione al disegno di legge presentato dalla Giunta esprime in modo diffuso le ragioni che hanno mosso le Regioni a promuovere una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera: la legge che regola la classificazione sul piano nazionale è da anni riconosciuta come superata dai tempi e del tutto inadeguata a regolare un settore che, soprattutto per corrispondere alle mutate condizioni di vita della società italiana ed estera, ha subito profonde modificazioni anche strutturali.
Così, una delle funzioni principali della classifica, e cioè la determinazione delle tariffe alberghiere, è venuta meno in quanto la fissazione del prezzo, sia quando è controllata dalle norme vincolistiche e sia quando è liberalizzata, prescinde ormai dall'appartenenza alle categorie, dovendosi basare soprattutto sulla quantità e sulla qualità dei servizi prestati.
La conseguenza che ne deriva è l'estrema confusione ingenerata nella clientela e negli operatori, soprattutto esteri, abituati a ritenere che l'appartenenza alle varie categorie garantisca la correlazione con un certo numero e qualità di servizi.
E' infatti da rilevare che i Paesi turisticamente sviluppati - e gradualmente i Paesi di recente sviluppo turistico - hanno normalmente adottato proprie leggi di classifica proprio per tutelare il turista sia per i servizi sia per i prezzi corrispondenti.
Il disegno di legge tiene inoltre conto dei motivi di censura fatti valere dal Governo nei confronti delle leggi di classificazione approvate da alcune Regioni con l'adozione del criterio delle stelle.
Secondo i rilievi governativi la classificazione per categorie ed i relativi criteri di classificazione sono "una funzione tipica e specifica dello Stato cui la Costituzione assegna il compito di dettare normativa di principio valida per l'intero territorio nazionale".
La classificazione che si fonda sul sistema delle "stelle", già in uso in molti Paesi, sarà presumibilmente prescelto, per la sua praticità e chiarezza, nella futura disciplina uniforme a carattere europeo.
L'attribuzione del numero di stelle viene effettuata sulla base di un punteggio predeterminato che prende in considerazione tre gruppi di elementi: quelli attinenti alla prestazione di servizi, quelli relativi alle attrezzature e quelli concernenti l'ubicazione e l'aspetto dell'azienda.
In effetti, poi, gli Enti provinciali per il turismo si basano sin d'ora, nell'operare la classificazione, su valutazioni che superano la normativa del 1937, ormai inapplicabile, procedendo secondo valutazioni più rispondenti alla realtà, che però determinano una ovvia ed evidente disparità di classificazione da zona a zona.
L'adozione del criterio di classificazione per "categorie", con la contemporanea individuazione, per ciascuna categoria, delle "stelle" corrispondenti e l'applicazione delle tabelle A e B, sistema di determinazione pressoché automatica del livello di appartenenza dell'azienda, eliminano quindi i margini di valutazione soggettiva e le cause di una conflittualità che con il vecchio sistema si è andata molte volte a creare. Nel tempo stesso si adegua la normativa regionale a quel principio generale della classificazione per categorie che sembra essere secondo la lettera delle censure governative - uno dei cardini essenziali della politica del nostro Paese nel settore del turismo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro, che relazione sul disegno di legge n. 376: "Rifinanziamento su modifiche della legge regionale 12 agosto 1974 n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva".



CALSOLARO Corrado, relatore

La Giunta regionale ha presentato in data 2 gennaio 1979 il disegno di legge regionale n. 376 per il "Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva".
In effetti, il disegno di legge n. 376,anziché limitarsi ad apportare lievi modifiche al vigente testo legislativo, proponendosi piuttosto di predisporre il rifinanziamento delle opere turistico-ricettive, si presenta come un nuovo provvedimento legislativo, si che appare più opportuno anche al fine di una più agevole lettura del testo - procedere all'approvazione dell'intero articolato nella forma coordinata costituente per l'appunto, un autonomo disegno di legge con il titolo "Provvedimenti per il 'incentivazione turistico-alberghiera".
Si rileva, infatti, per quanto riguarda la citata legge 23 del 1974 che: 1) all'articolo 1 sono apportate cinque modifiche, otto all'articolo 2 e due all'articolo 10 2) i testi degli articoli 3, 4, 6, 8, 11 e 12 sono interamente sostituiti con nuovi testi 3) gli articoli 9, 13, 14 e 15 sono soppressi.
Dal punto di vista sostanziale si rileva che le modificazioni riguardano essenzialmente: 1) gli interventi a favore delle opere, degli impianti e dei servizi complementari all'attività turistica, riservati alle zone montane, alle località lacuali, termali ed idroterapiche. Ciò al fine di evitar e un'eccessiva dispersione dei finanziamenti regionali, e di concentrarli invece in quelle aree che più propriamente interessano la politica di potenziamento o di promozione dell'offerta turistica ' secondo le linee di un'azione programmatica nel settore.
2) Gli interventi per la ristrutturazione e gli adattamenti di immobili rurali per destinazione, almeno stagionale, turistico-ricettiva. Gli immobili devono essere ubicati nei territori delle Comunità montane o in quelli collinari, e di proprietà degli operatori agricoli o dei cittadini residenti nella località da almeno cinque anni. E' evidente che una norma che si fosse indirizzata a tutti gli immobili cosiddetti "rustici", e di proprietà non specificatamente determinata, avrebbe potuto addirittura favorire speculazioni da rendita; mentre la normativa proposta, oltre a favorire l'avvio di una politica regionale per l'agriturismo, consente concrete iniziative di sostegno alle zone svantaggiate e di integrazione dei redditi agricoli. L'assegnazione di contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile permette, infine, di evitare le lunghe e dispendiose procedure per l'accensione dei mutui ipotecari che praticamente finiscono con il rendere poco appetibile il relativo finanziamento con la conseguente rinuncia alle previste provvidenze.
3) L'introduzione di contributi per impianti atti a favorire lo sviluppo di servizi alberghieri e di ristorazione mediante iniziative centralizzate, a favore di cooperative e di consorzi. La norma si propone di incentivare la cooperazione fra imprenditori turistici, sia nella gestione dei servizi sia nella realizzazione delle opere, al fine di contenere i costi e quindi i prezzi, che nell'attuale situazione del settore tendono ad una costante lievitazione e provocano un ulteriore aggravamento della crisi in atto.
4) L'inizio delle opere e gli acquisti da finanziare non devono essere anteriori al 17 aprile 1977. Fino a tale data, infatti, era possibile presentare - ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, di rifinanziamento della legge 23 del 1974 - domanda di contributo in ordine ai provvedimenti di incentivazione turistico-ricettiva ivi previsti.
5) L'aumento delle percentuali dei contributi a favore degli Enti pubblici e delle Associazioni che senza fine di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e la loro estensione alle cooperative ed ai consorzi aventi finalità turistiche. Tali percentuali passano dal 7% al9% e dal 9% al 10%.
6) Il richiamo all'articolo 36, primo comma, lettera a), della legge regionale sulla tutela e l'uso del suolo per la realizzazione di impianti complementari il cui costo superi i 30 milioni di lire, anche in Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ma obbligati alla formazione del programma di attuazione e l'individuazione dei Comuni in cui la capacità turistico - residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e complementare. Per tutti questi Comuni la concessione dei contributi è subordinata alla verifica delle funzionalità dell'impianto alla ricettività alberghiera e complementare o al loro sviluppo, quindi alle previsioni del piano regolatore e dei programmi e dei piani di sviluppo locale.
7) Aumento del limite dell'ammissibilità della spesa da 20 milioni di lire a 30 milioni a favore degli Enti pubblici, delle Associazioni e delle Cooperative turistiche per le opere ricettive e complementari; e dal 50% al 70% del contributo per le opere realizzate da Comuni e Comunità montane.
8) L'introduzione di un contributo costante, per un periodo di tre anni nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di contribuzione di 18 milioni di lire, per le piccole aziende alberghiere. Questa iniziativa potrà consentire, in breve tempo, di aumentare in modo diffuso la disponibilità di posti letto, con una buona possibilità gestionale dato il loro carattere familiare.
9) La contemporanea presentazione della domanda di concessione del contributo alla Regione e al Comune competente per territorio. Essa favorirà, senza dubbio, una maggiore rapidità della procedura per la concessione dei contributi, ferma restando la competenza per l'istruttoria delle domande da parte dei Comuni e delle Comunità montane. Consentirà altresì una pronta valutazione, da parte del competente Assessorato regionale al turismo, della domanda globale di finanziamento, delle prospettive di sviluppo del turismo nella Regione, dell'opportunità di nuovi interventi programmatori.
10) I criteri di priorità che richiamano testualmente quelli già modificati con la legge di rifinanziamento 20 gennaio 1977, n. 9.
11) Le norme finanziarie, correlate alle norme e alle procedure previste dalla legge sulla contabilità regionale in modo da evitare, nel massimo possibile, l'accumulo dei residui passivi.
Alcune altre modificazioni riguardano aspetti puramente formali della legge, come la scadenza della Commissione tecnico-consultiva ed il vincolo di destinazione, e non incidono sulla struttura della normativa vigente.
Le modificazioni proposte alla normativa vigente corrispondono alle linee del programma di intervento per lo sviluppo del turismo contenuto nel Piano di sviluppo regionale.
Questo prevede, fra l'altro, nell'ambito degli obiettivi di riorganizzazione e di potenziamento selettivo e qualificato delle strutture ricettive, l'assunzione di iniziative e di provvedimenti di incentivazione indirizzata all'ampliamento e al riammodernamento delle strutture ricettive alberghiere; di riqualificazione di strutture ricettive in zone turisticamente già sviluppate; di incentivazione del turismo rurale, non solo nelle zone montane, come già contemplato nelle leggi vigenti, ma anche nei territori collinari, nella considerazione che il turismo rurale realizzando una forma di economia integrata in vari settori, possa contribuire validamente allo sviluppo armonico di zone attualmente in regresso.
Il paragrafo relativo all'industria alberghiera e all'agriturismo prevede, in particolare, l'intervento legislativo per sovvenzionare le iniziative di miglioramento del patrimonio alberghiero esistente e per garantire il finanziamento delle pur limitate nuove costruzioni alberghiere.
Qualche perplessità può nascere, tuttavia, in merito all'entità del finanziamento che potrebbe apparire inferiore alle attese degli operatori pubblici e privati ed inadeguato ad una politica di effettivo potenziamento delle strutture ricettive. Si ritiene che una valutazione più attenta delle reali necessità del settore potrà essere fatta al momento della scadenza della domanda relativa al primo anno del triennio in corso, e cioè al 30 novembre 1979.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Completate le relazioni possiamo aprire la discussione generale sul complesso delle leggi.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Affrontiamo oggi l'esame di alcuni disegni di legge in materia turistica e questa occasione ripropone alcune considerazioni critiche che il nostro Gruppo consiliare aveva avanzato nelle poche occasioni di incontro emerse negli ultimi quattro anni, non tanto in questa sede ma in alcuni convegni in cui direttamente o indirettamente la Giunta regionale era presente. Al compimento dell'attività promozionale in campo turistico in ottemperanza al D.P.R. 616, la Regione avrebbe dovuto operare a pieno ritmo, per adeguare gli interventi regionali alla nuova politica turistica per ricercare una serie di indicazioni programmatiche e realizzare una concreta politica del credito e dei servizi attraverso una produzione legislativa adeguata alle nuove competenze amministrative regionali.
Il legislatore regionale piemontese negli ultimi quattro anni di amministrazione ha infatti lasciato esaurire la legge n. 23 del '74 senza dar corso a nuovi strumenti legislativi.
Le nostre sollecitazioni perché la Regione Piemonte si dotasse di una programmazione concreta e non di una organizzazione di tipo centralistico e burocratico nell'ambito turistico non hanno avuto alcun esito.
Abbiamo più volte chiesto di conoscere i tempi della programmazione abbiamo sollecitato una politica del credito in favore dei gruppi associati, essendo ormai finito il tempo di affermare una politica del turismo capace di comprenderne i significati economici e sociali e di impegnare tutti i settori produttivi nel proprio ruolo anche per dare una soluzione ai gravi problemi occupazionali, di contabilità nazionale, di investimento all'interno di un progetto che tolga i nodi che appesantiscono la produttività del sistema tramite il superamento dell'identificazione posta fra assistenzialismo e servizi sociali.
La crisi economica non consente di operare come se fossimo in fase espansiva; sono in gioco valori irrinunciabili che il turismo inteso come attività economica e promozione umana ha il compito di tutelare ed accrescere. Su questi temi abbiamo preso visione dei primi indirizzi con la presentazione del disegno di legge, peraltro ottimamente pubblicizzato dagli uffici stampa, che la Regione si prefigge. Si tratta del disegno di legge che scioglie gli Enti provinciali del turismo e divide il Piemonte in aziende, purtroppo però non è ancora di questo disegno di legge, che ha un senso di coordinamento, che discutiamo. In attesa che lo sviluppo del nuovo turismo decolli nella politica di promozione, nella produzione legislativa regionale con un progetto organico sui mezzi e sugli strumenti, andiamo viceversa ad esaminare alcuni disegni di legge, da tempo attesi e promessi non sempre calendariati con tempestività nella considerazione di una errata concezione che, non dico l'Assessore Moretti al quale diamo atto della puntualità su questi argomenti, alcuni ancora hanno del turismo. Per quanto riguarda i complessi ricettivi all'aperto non possiamo non rilevare la disponibilità dell'Assessore Moretti a confrontarsi ripetutamente per la definizione di un testo di legge il più possibile partecipato.
E' una materia molto delicata che ha dato luogo in passato a polemiche e a interpretazioni varie e che ha creato problemi non indifferenti agli Enti locali, agli operatori economici interessati, dai campeggiatori, alle associazioni.
Nonostante gli accennati motivi di perplessità legati ad aspetti formali e metodologici e alla mancanza di una reale filosofia nella materia, diamo un giudizio positivo per permettere l'avvio della normativa sui campeggi, in quanto l'andamento crescente della domanda che sollecita risposte esaurienti deve avere una normativa di riferimento.
Rileviamo inoltre la necessità di un progetto politico che faccia i conti con una serie di variabili: bisogni sociali, implicazioni reali di promozione sociale, compatibilità con il quadro delle risorse disponibili riflessi economici, risvolti- organizzativo - operativi, nuove dimensioni istituzionali che impongono una puntuale attenzione e uno sforzo strategico complessivo che ponga mente al significato reale del confronto con l'Europa e al significato occupazionale ed economico nelle dimensioni territoriali locali e in quelle più ampie della Regione fino a quella più generale dell'intera comunità nazionale. Accettiamo questa normativa in materia di campeggi che viene a collocarsi come risposta positiva allo sviluppo delle imprese efficienti economicamente sane fornitrici di servizi adeguati a rispondere ai bisogni della persona e della comunità in un contesto di iniziative integrate sul territorio per la valorizzazione dei beni imprenditoriali, dell'ambiente e dell'economia complessivamente intesa.
Riteniamo doveroso considerare il ruolo centrale dell'impresa ricettiva e la sua funzione storica nello sviluppo del settore come luogo finale di trasformazione in servizi fruibili dei momenti produttivi ad essa precedenti, dei bisogni sociali dell'utenza, delle generali finalità socio economiche. In questo quadro avremmo desiderato che la Regione Piemonte 'avesse partecipato con maggiore intensità a quello che era inizialmente stato un accordo interregionale per una nuova normativa in materia di villaggi turistici e di campeggi. Nonostante questo non sia avvenuto accettiamo quanto predisposto dalla Giunta, peraltro notevolmente migliorato nel lavoro della sottocommissione prima e della Commissione successivamente, per il mutamento profondo intervenuto nel modo di praticare il turismo e le conseguenti espansioni e trasformazioni nei modelli e nella tipologia ricettiva ha rilevato nel settore del turismo all'aria aperta un'evoluzione che non può non avere subito una normativa un punto di riferimento legislativo certo e sicuro. Siamo per una concezione di impresa anche in relazione al superamento del concetto protezionistico ed assistenzialistico del turismo e siamo per affermare il ruolo fondamentale dell'associazionismo e della cooperazione, la necessità di garantire nuove condizioni di vita all'interno dei campeggi per rispondere, con strutture rispettose dell'ambiente, ai bisogni di riposo di libertà e di socialità della persona e di corretto rapporto con la natura.
Su questa filosofia abbiamo improntato la nostra collaborazione e abbiamo partecipato all'elaborazione del testo finale sapendo però che, al di là della legge, necessita la promozione dell'offerta turistica. La legge sui campeggi, come le altre leggi che vengono proposte all'attenzione del Consiglio regionale, hanno un senso se l'imprenditore privato e la funzione pubblica sapranno rappresentare altrettanti soggetti positivi sul tema del nuovo turismo. Occorre dare al turismo l'importanza che gli deriva dai suoi risultati economici, prendere sul serio la finalità culturale e sociale del turismo come ragione anch'essa autentica del nostro impegno e non come giustificazione accessoria. Il turismo non è il petrolio dei Paesi d'arte una miniera valutaria da sfruttare secondo quei rapporti economici, perch in questo modo si dì rilievo al carattere di ricchezza derivata, accessoria e quindi precaria. Si finisce quindi per dar ragione a quegli economisti che non negano la rilevanza economica del fenomeno ma rifiutano di credere che esso possa essere una via consistente ed una via seria allo sviluppo del Paese. Considerare il turismo un atto voluttuario, elitario, accessorio o solo congeniale ad 'una società opulenta è errato. Il turismo soprattutto quello internazionale, è un fatto organico al mondo moderno, fa parte della stessa integrazione internazionale che condiziona gli altri campi dell'economia. Di qui il ruolo rispettivo dell'operatore privato e di quello pubblico, di qui il ruolo della Regione Piemonte per offrire strumenti legislativi, ma anche per essere presenti sul mercato non con generiche manifestazioni di buona volontà ma con programmi precisi che nascono da un concerto di proposte.
La Regione Piemonte, come tutte le Regioni ha dato finora poco di quello che attendevamo in questo campo. Se si vuole il turismo alla pari dei settori di più grande tradizione economica, la Giunta e questa maggioranza dovranno impegnarsi e rendersi responsabili, cominciando a considerare l'Assessorato al turismo come un Assessorato con responsabilità di primo piano nella vita civile, nel creare economia, nel fare politica partendo dai principi, dai criteri, dai metodi e dalle prospettive che ho ricordato e che non sempre l'Assessore Moretti è stato in grado di attuare.
Solo in questo senso la legge sui campeggi, che è accettabile, avrà un reale significato perché collocata nello sviluppo organico del nuovo turismo.
Relativamente al disegno di legge sulla classificazione delle aziende alberghiere, diamo un giudizio sostanzialmente positivo in quanto ormai è scontato il cosiddetto sistema delle stelle.
Apprezziamo la tendenza avviata per uno studio interregionale al fine di dare un assetto base alla ricettività alberghiera. Il contenuto è sostanzialmente positivo, in buona misura indica chiarezza nei concetti base. Occorrerà sempre più tenere presente la legislazione alberghiera della realtà europea.
Va sottolineata la situazione esistente in alcuni esercizi alberghieri che sono situati in stabili occupati anche da alloggi privati e che sono strutturati su diversi piani e ci pare importante per gli esercizi medesimi stabilire una indipendenza ben precisa. La proprietà immobiliare talvolta è unica, talvolta è diversa. Nel primo caso succede che, di anno in anno, il proprietario destina all'albergo un numero di camere variabile a seconda delle richieste dei privati. Questo metodo è inammissibile, quindi sarebbe opportuno introdurre un chiarimento.
Sul rifinanziamento della legge n. 23 il nostro giudizio è pure positivo, dal momento che la nostra parte politica in questi anni più volte lo aveva sollecitato.
Anche per quel che riguarda l'ultimo disegno di legge relativo alle norme per la diffusione di, pubblicazioni concernente l'organizzazione di viaggi e crociere esprimiamo parere favorevole. Trattasi, se mi è consentito dirlo, di una leggina senza infamia e senza lode.
Esprimiamo un giudizio positivo soprattutto per le sue finalità di snellimento delle procedure e di chiarezza nell'informazione dell'utenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo socialista per dichiarare il consenso politico al gruppo dei progetti di legge illustrati dai vari relatori e per fare alcune considerazioni in ordine a due di essi al progetto n. 266: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" illustrato dal Consigliere Marchini e il progetto n. 399 relativo alle norme per l'organizzazione di viaggi e crociere illustrato dalla collega Fabbris Dazzi. Il consenso in ordine ai progetti illustrati dal collega e compagno Calsolaro lo esprimo facendo mio, se è possibile, il contenuto delle sue relazioni.
Intervengo sulla legge dei campeggi perché il progetto proposto mostra a mio avviso, un certo rilievo sotto alcuni profili che riguardano non soltanto il tema dei campeggi, ma anche altri temi di interesse generale di principio. Questa legge adempie ad alcune funzioni importanti e viene a coprire un vuoto legislativo di una certa gravità. Esisteva una normativa statale, ormai alquanto antiquata, che non poteva più adeguatamente rispondere alle esigenze per cui era stata fatta e così la realtà dei fatti non ha potuto che realizzarsi, all'infuori di essa, era come dire che non esisteva una legge specifica e funzionale, che regolamentasse il fenomeno in questione. Questo non ha impedito l'affermarsi e il diffondersi del turismo all'aria aperta che ha assunto e una dimensione quantitativa ragguardevole ed è mutato anche sul piano qualitativo. Tutto questo è avvenuto al di fuori dal controllo dei pubblici poteri, i quali sono stati spettatori passivi, laddove invece avrebbero dovuto prendere in mano le briglie per una funzione di stimolo e di orientamento.
In questa .situazione generale, merita il nostro consenso un provvedimento legislativo come questo col quale i pubblici poteri si appropriano o riappropriano dei loro compiti, in relazione a quel grande e crescente movimento che è rappresentato dal turismo all'aria aperta. Questo progetto di legge merita anche consenso perché modifica alcune vecchie concezioni che gravano in senso antistorico ai danni di una moderna prospettiva del fenomeno turistico. La legge punta al superamento della vecchia concezione del turismo sociale, inteso come turismo minore, come turismo di serie B per metalmeccanici e tessili, una sorta di turismo degradato, come era facilmente leggibile nella precedente legislazione promossa dallo Stato, un turismo a basso prezzo, ma anche a bassi servizi per venire incontro - secondo la mentalità dei capi divisione ministeriali romani - alle esigenze dei ceti economicamente deboli, creando di fatto una situazione di subalternità persino negli spazi del tempo libero. Queste concezioni erano tipiche degli anni '50: Costa Smeralda per il jet-set che non pagava e non paga le tasse, e qualche campo di ortiche vicino allo stagno per le tute blu che sciamavano dalle città del triangolo industriale, per quindici giorni di calendario, in cerca di riposo e di ristoro. Turismo all'aria aperta, con servizi all'aria aperta, con illusioni all'aria aperta, con tutto all'aria aperta. Turismo - diremmo noi Vercellesi - alla camporella, dove alla bellezza del creato circostante c'è la scomodità di una condizione oggettivamente scomoda.
Oggi si pensa in termini diversi, oggi si ha una concezione più moderna e avanzata del turismo sociale che ha fatto giustizia di ogni forma concettuale antica, discriminatoria e fuori della realtà.
E' giusto riconoscere che questa legge ha accantonato il riferimento al concetto del turismo sociale che deve significare soltanto turismo generalizzato nonché 'qualificato nei suoi obiettivi e nei suoi standards di fruizione. E non si può non essere d'accordo circa l'eliminazione del requisito del fine non lucrativo nell'esercizio dell'azienda dei campeggi.
Questa valutazione può sembrare paradossale a taluno, considerata la parte politica che rappresento, in quanto sembrerebbe regalare il settore alla speculazione dei privati. Questa impressione è assolutamente errata e va decisamente respinta per una serie di considerazioni, prima fra tutte quella secondo cui, essendo fortemente sviluppato il fenomeno dei campeggi non si può differenziare la ricettività turistica di questo settore rispetto ad altri settori ricettivi, in particolare quello alberghiero.
In secondo luogo non era in potere della Regione sottrarre un così ampio settore di attività all'esercizio dell'impresa privata, purch regolamentata in maniera rigorosa e chiara.
Questa legge merita infine il nostro consenso perché finalmente realizza la certezza del diritto in un campo ove, purtroppo, molte e diverse erano le prassi che si erano venute formando nel vuoto normativo.
Questa legge è pertanto una guida sicura per i campeggiatori, per i titolari di campeggi che vedono chiaramente definiti i loro obblighi, ed è soprattutto una guida" sicura per i Comuni i quali, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato, avevano urgenza di un quadro direttivo di principi e di procedure entro il quale svolgere i nuovi compiti.
Per queste ragioni esposte succintamente, anche se l'argomento si presterebbe ad altre considerazioni, non possiamo non sostenere un provvedimento che risponde a interessi generali e che favorisce un razionale e avanzato sviluppo del settore turistico nella Regione.
Il progetto di legge 399 non merita lo stesso rilievo del 266, tuttavia acquista un suo specifico significato se rapportato all'intero disegno di legislazione portato avanti a livello regionale. Stiamo discutendo infatti la riforma delle strutture periferiche del turismo, abbiamo approvato o stiamo approvando altre leggi pertinenti a questo settore, quindi in questo quadro complessivo acquista un preciso interesse anche la normativa relativa all'organizzazione di viaggi e crociere. Si è in attesa di una normativa che regoli anche i complessi problemi attinenti alle agenzie di viaggio. Questo disegno di legge è un primo passo per portare certezza e razionalità anche in questo settore.
Le caratteristiche di questo disegno sono tre: snellimento del lavoro burocratico attinente al controllo sulla pubblicità dei programmi di viaggi, che spetta in parte alla Regione e in parte agli E.P.T., ma domani spetterà solo agli E.P.T., almeno sino a quando questi organi resteranno in funzione e, in una prospettiva più lontana, queste funzioni spetteranno ai Comuni tenere conto dell'estrema varietà in cui oggi si articola la propaganda e l'utilizzo dei mass-media, per chiarire che anche tali forme di pubblicità sono soggette ad un rinvio di dettaglio ed ai relativi programmi formulati con la totalità delle indicazioni prescritte dalla legge sono previste particolari garanzie di informazione in favore del turista.
Come valutazione complessiva riteniamo che il progetto di legge corrisponda a criteri di razionalità amministrativa, a trasparenza del mercato, e alla tutela del turista, per cui è giusto votarlo.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Cardinali. Ne ha facoltà.



CARDINALI Giulio

Signor Presidente, premetto che voteremo a favore dell'intero pacchetto presentato in materia turistica perché l'analisi di ciascuno dei disegni di legge ci trova consenzienti.
Non possiamo tuttavia non associarci a ciò che ha dichiarato il collega Cerchio circa la lentezza con cui la Giunta regionale prende coscienza dell'importanza del settore turistico che obiettivamente impone provvedimenti e valutazioni lungimiranti.
Consideriamo l'insieme dei provvedimenti di legge come un avvio a questa presa di coscienza che ci fa comprendere come questo sia un settore vitale al quale dovremo fare notevoli trasferimenti sia come attenzione sia come investimenti perché rappresenta nell'insieme della nostra economia un settore trainante che può portarci a posizioni alternative ad altri settori che verranno a mancare.
Devo esprimere il mio compiacimento quando, girando per le città d'Italia compresa la capitale, vedo sorridermi l'azzurro dei laghi della nostra regione dalle bacheche delle agenzie. Sono però interventi che mettono in moto meccanismi di tipo promozionale indiretto che si assommano ad altre iniziative e che non possono dare i risultativi sperati.
Invitiamo l'Assessore a valutare in termini organici le prospettive del settore, soprattutto a considerare che il tempo intercorso dalla legge del ' 7 4 ad oggi è stato eccessivo: il rifinanziamento delle iniziative nel campo turistico avviene sotto la spinta di richieste notevoli e considerevoli. Quando la legge fu varata si parlò della possibilità che "il cavallo bevesse o non bevesse". In realtà ha bevuto in un settore in cui si è realmente operato. Ricordo che il mio Gruppo alla fine dello scorso anno votò un provvedimento della Giunta sulla chiara promessa che le leggi che stiamo trattando erano in corso; sono passati alcuni mesi. Questo non toglie nulla al fatto che il provvedimento è positivo, lo è anche nelle cifre stanziate che obiettivamente per il prossimo triennio rispondono a criteri promozionali considerevoli.
In conclusione riteniamo di dare l'annunciato voto favorevole all'insieme dei provvedimenti, rinnovando la raccomandazione della valorizzazione di questo settore che non possiamo considerare la Cenerentola all'interno delle varie iniziative della nostra Regione ma, al contrario, dobbiamo considerare come serbatoio possibile per le correzioni di quello sviluppo che dovremo considerare carente o stentato in altre attività.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

Signor Presidente, signori Consiglieri, il a trattazione analitica dei provvedimenti che ci accingiamo a votare è stata svolta dai relatori d'altra parte la natura stessa dei testi, chiara e trasparente, lo stesso articolato e una relazione esplicita della normativa, mi esimono dal ripercorrere i contenuti delle leggi. Certamente i contenuti di queste leggi sono la valorizzazione del settore e inducono il nostro Gruppo a votare favorevolmente e ad accogliere con favore le dichiarazioni di voto contenute all'interno degli interventi dei Gruppi che mi hanno preceduto.
Vorrei rassicurare il Consigliere Cerchio del fatto che questa maggioranza, e la Giunta che ne è espressione, saranno impegnate a produrre ulteriore materiale legislativo che sappia dare la migliore coerenza all'impostazione generale della programmazione nel settore e la maggiore possibilità di intervento attivo alle categorie economiche interessate.
Siamo del parere che la forza di questi provvedimenti e di quelli che potranno seguire sarà tanto maggiore in quanto saprà far convergere sul tema stesso del turismo un complesso di normative e di interventi che hanno come funzione generale quella del riassetto del territorio, della valorizzazione dei beni naturali ed ambientali, della disponibilità di trasporti e della programmazione nel settore dell'agricoltura.
In sostanza il tema del turismo, insieme ad alcuni altri, denota un impegno crescente degli Enti locali per quello che attiene al governo complessivo dell'economia, a un atteggiamento corretto, e non antagonista tra aspetti istituzionali, statali, assemblee elettive e attività economiche, meccanismi e attività che indirizzano gli Enti locali sempre più verso il settore delle attività economiche, non li limita più alla pura erogazione di servizi e di fondi che non hanno effetto propulsivo e ristrutturante sulla società. Non è un caso che la legge sui campeggi attenga a materie contigue, come la legge regionale n. 56 in materia di disciplina urbanistica.
E' chiaro che l'intervento di una legislazione innovativa di tipo regionale pone dei problemi, che stanno nell'oggettività dei fatti preesistenti e nella necessità che la legislazione nuova introduca dei correttivi. In Commissione infatti è stato discusso il problema della transizione tra un regime precedente e un regime successivo. La normativa dei campeggi pone il problema del recupero di una situazione che in alcuni casi è arrivata all'abusivismo più incontrollato.
Vorrei limitarmi ad alcune considerazioni che hanno qualche importanza per i provvedimenti in esame, anche se non sono legati strettamente all'articolato e alla materia qui trattata. Da sette mesi non esiste il Governo e non è chiaro quando sarà possibile averne un altro, ci troviamo ad operare nel settore in questione con leggi, regi decreti, normative che fanno ancora riferimento al Ministero della cultura popolare e ad una articolazione istituzionale dello Stato che la stessa Costituzione ha da oltre 30 anni superata. In sostanza ci troviamo ad applicare una normativa estremamente innovativa, come quella conseguente al D.P.R. 616, in un quadro di difficoltà da parte del Parlamento e del Governo per promuovere un insieme di provvedimenti che siano di supporto all'attività delle Regioni. Va rilevato che le Regioni stanno svolgendo un ruolo assai al di là dei propri compiti in carenza di un efficace coordinamento nazionale.
Il superamento delle vecchie normative è una delle condizioni politiche che anche in quest'aula deve essere fatta presente a chi ha interessi economici, in quanto imprenditore e a chi ha interessi personali, in quanto cittadino, per evitare che le discussioni sul turismo siano limitate ad auspici e perché le possibilità di attività della Regione in concomitanza con gli Enti locali, con i cittadini e con le categorie economiche realizzino gli obiettivi che auspichiamo. Anche perché l'uso che è stato fatto in passato delle possibilità di rinvio da parte del Governo, che siamo certi non si ripeterà in occasione di questa normativa, sono state quanto meno discutibili. La legge sui maestri di sci, che ripresentiamo a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che dà ragione alle Regioni, fu per due volte rinviata dal Governo con una dichiarazione che non lasciava spazio a nessuna normativa regionale. La presenza di normative nazionali vecchie, le difficoltà delle Regioni ad operare, la necessità che il coordinamento interregionale, di cui questa Giunta si è fatta promotrice a livello nazionale e alcuni usi impropri dell'arma del rinvio portano, al di là delle dichiarazioni, ad effetti quanto meno distorcenti all'interno della possibilità concreta di operare.
Non posso non ricordare che, contestualmente ai ripetuti rinvii della legge sui maestri di sci, furono poste in circolazione e in vendita per conto di un'azienda privata, modulari da distribuirsi nei Comuni i quali contenevano, invece della legge regionale, le norme, le prescrizioni, le autorizzazioni e le procedure in base alle quali i sindaci avrebbero dovuto rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio della professione. Questa situazione è preoccupante e ci porta a ricordare al Consiglio e alla comunità che le situazioni precarie debbono essere risolte seriamente, alla radice, in un modo sistematico ed organico, pena scoordinamenti, distonie e difficoltà.
Il secondo elemento che voglio ricordare è che la normativa che approviamo, che permette agli operatori di inserirsi nell'ambito europeo e di dare all'attività turistica della Regione una maggiore omogeneità con le direttive generali del turismo nazionale ed internazionale, presuppone una struttura articolata, programmata e decentrata che sappia trasformare questa normativa in attività di indirizzo definito.
Non dobbiamo dimenticarci che la Giunta ha presentato in Commissione il testo che riguarda le aziende autonome e gli Enti provinciali per il turismo. La soluzione che dovrà essere data a questa materia è una condizione operativa e strutturale molto importante per far sì che la normativa che oggi discutiamo e i passi successivi che ci verranno presentati abbiano un supporto coerente da una parte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e dall'altra con le indicazioni di carattere programmatico che la Regione Piemonte ha più volte ribadito.
Ho preferito svolgere alcune considerazioni collaterali che credo debbano essere tenute in considerazione in sede di dibattito plenario e non in Commissione.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

Replicando agli intervenuti sui problemi inerenti al turismo, desidero sottolineare un solo dato: il bilancio del turismo del nostro Paese nell'anno 1978 è stato di circa 6.000 miliardi. Il Piemonte è tra le Regioni che hanno concorso all'aumento delle entrate. Tutto questo nella totale assenza del Ministero al turismo che tante volte si è impegnato ossia ad ogni cambio di governo, ma non ha mai presentato una legge di principio o una legge quadro sul turismo.
Quando si discusse il Piano di sviluppo regionale, in questa sede, si sollecitarono provvedimenti nel campo del turismo, infatti tutta la programmazione seguente è legata a quel Piano di sviluppo e in Regione Piemonte in questi ultimi anni c'è stato un continuo aumento di presenze turistiche tant'é vero che dall'ultimo posto in Italia, oggi è passato al quarto posto. Questo significa che c'è stata una spinta di natura economica dato che tutta la tematica del turismo ha due aspetti, quello economico al quale le Regioni concorrono per favorire l'entrata dei pagamenti nel Paese quello di natura sociale che è legato alle attività del tempo libero.
Detto questo, entrerò sinteticamente nel merito delle leggi in discussione questa mattina.
Con il disegno di legge sui campeggi si stabiliscono norme per le definizioni dei prezzi per campeggiatore che devono essere stabiliti dai Comitati prezzi provinciali, norme per i sindaci in ordine al rilascio delle autorizzazioni (finora i sindaci rilasciavano le autorizzazioni in base ad un decreto legge emesso nel 1977, ma quella normativa statale creava loro molte difficoltà) e norme circa la classificazione dei campeggi che possono essere stanziali o di transito. Con questa normativa la Regione consentirà ai Comuni di rilasciare autorizzazioni.
Classificazione alberghiera. Il Ministro Antoniozzi, nel corso di una riunione con gli Assessori regionali, aveva proposto di presentare una legge quadro prendendo lo spunto dalla nostra legge regionale. Questa legge, però, non è stata presentata, quindi, collega Cerchio, non si tratta di mancanza di volontà ad affrontare i problemi da parte della Regione.
Attualmente non esiste nel nostro Paese uniformità di classificazione alberghiera e anche per quanto riguarda là nostra Regione ogni Ente provinciale turismo ha una classificazione diversa. Le Regioni si sono fatte carico presentando loro leggi. La legge della Regione Puglia, che è identica alla nostra, è stata respinta dal Governo perché non uniforme a quella delle altre Regioni. Occorre superare queste situazioni per non frenare l'attività riguardante il turismo. Il disegno di legge contiene alcune norme transitorie che tengono conto di camere d'albergo in case private.
Rifinanziamento della legge n. 23. La legge ha avuto effetti positivi.
Le istanze pervenute nell'anno '74 sono 1.035, di cui 531 delegate e 454 ammesse. Distribuirò un prospetto riguardante gli impegni finanziari della Regione. Il decreto di erogazione regionale viene emesso nel momento in cui viene completata l'opera muraria. Molti hanno presentato domanda ma non hanno completato le opere murarie, oppure il completamento di esse sono avvenute o avvengono dopo tre-quattro anni. Quindi i residui passivi hanno creato dei problemi ritardando la presentazione della legge. Più che di un ritardo si è trattato di trovare il modo di regolamentare un tipo di intervento per evitare i residui passivi.
Il lato innovativo della legge è relativo alle cooperative e ai consorzi di piccoli operatori turistici. E' anche previsto un intervento nel settore del turismo rurale in località montane e collinari.
Le finalità del disegno di legge sulle norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere è specificata all'articolo 1. Pertanto non mi dilungo. Desidero soltanto precisare che concordo con quanto osservava il Consigliere Cardinali circa la definizione di un quadro complessivo della tematica che riguarda l'attività turistica. Il ritardo nell'assumere provvedimenti in questo campo è da imputare al Governo e ho la sensazione che molto probabilmente ci ritroveremo in quest'aula a ridiscutere delle leggi sulla classificazione alberghiera e siti campeggi in quanto il Governo non le approverà nel testo oggi proposto. E' augurabile che il Governo cambi opinione in merito alle materie trasferite alle Regioni, altrimenti ci troveremmo sempre di fronte a situazioni frenanti.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 372: "Classificazione delle aziende alberghiere".
Articolo 1 - Oggetto "La Regione Piemonte provvede, ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettera g), del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'articolo 56, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 197.7, n. 616, alla classificazione delle aziende alberghiere prevista dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, secondo le modalità di cui alla presente legge".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Aziende alberghiere "Sono 'alberghiere' le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio ed eventuali servizi di bar, ristorante ed altri servizi accessori.
Le aziende alberghiere si distinguono in: a) 'Alberghi', quando possiedono le caratteristiche indicate nell'allegata tabella A) b) 'Alberghi residenziali', quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e possiedono le altre caratteristiche indicate nell'allegata tabella B).
Le tabelle A) e B) di cui al precedente comma, nonché il quadro di classificazione di cui al successivo articolo, formano parte integrante della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Criteri di classificazione "Le aziende alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione e alle tabelle A) e B) allegati alla presente legge in cinque categorie denominate: lusso, prima, seconda, terza e quarta e contrassegnate rispettivamente dal segno distintivo di cinque quattro, tre, due e una stella"..
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Durata della classifica "La classifica ha efficacia per un quinquennio. Qualora durante il quinquennio, o manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati notevoli _cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Per le nuove aziende, aperte durante il quinquennio, la classifica ha efficacia per la frazione del quinquennio in corso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Pubblicità della categoria "E' fatto obbligo di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda alberghiera il segno distintivo della categoria assegnata realizzato in conformità a modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Denominazioni e indicazioni "Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar, possono assumere la denominazione di 'Motel'.
Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti possono assumere la denominazione di 'Villaggio albergo'.
Le aziende alberghiere di seconda, terza e quarta categoria che forniscono alloggio e servizio di ristorante prevalentemente per periodi superiori al mese e con la determinazione di prezzi mensili possono assumere la denominazione di 'Pensione', rispettivamente di prima, seconda e terza categoria.
In alternativa all'indicazione 'Albergo' può essere usata l'indicazione 'Hotel'o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da quattro o cinque stelle, 'Grand Hotel'o 'Grande Albergo' o 'Palace'.
Per gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio può essere usata in aggiunta l'indicazione Meuble' .
E' vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Sanzioni "Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
Chiunque eserciti un'azienda alberghiera che non abbia le caratteristiche previste dalla presente legge o che non abbia ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. - In caso di recidiva le sanzioni di Cui ai commi precedenti sono raddoppiate".
.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Norme transitorie e finali - "La classifica prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1980.
Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle A) e B).
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano classificate in una categoria alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1980 non possiedono i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo sono classificate per un quinquennio nella speciale categoria denominata 'Locanda'.
Sino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo la classifica viene attribuita dagli Enti provinciali per il turismo secondo le procedure previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n.
975, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 372 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 376: "Rifinanziamento su modifiche della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva".
Articolo 1 - Oggetto "La legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva, è rifinanziata con modifiche per il biennio 1979-80 secondo il testo unificato riportato negli articoli successivi".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni "Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte la Regione concede, agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di: a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria 'lusso'), pensioni locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale o giovanile b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, realizzati nelle zone montane o in località lacuali o termali o idroterapiche c) opere di ristrutturazione ed adattamento per destinazione turistico ricettiva, almeno stagionale, di immobili rurali ubicati nei territori delle Comunità montane o nei territori collinari, a favore di operatori agricoli o di cittadini da almeno cinque anni residenti nei rispettivi Comuni in cui si intende realizzare l'opera d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) e) impianti atti a favorire lo sviluppo della gestione di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione mediante iniziative interaziendali centralizzate, a favore di cooperative e di consorzi.
Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo articolo 4, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.
L'inizio delle opere e gli acquisti da finanziare non devono essere anteriori al 17 aprile 1977".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale "Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate: a) contributo costante nella misura annua del 6%, di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di credito di cui al successivo articolo 9, per le opere di cui all'articolo 2, lettere a), b) ed e), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.
La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non pu essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.
Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti pubblici o da Associazioni che senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 9%.
Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 10% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.
Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli Enti pubblici ed Associazioni, sono concesse altresì alle cooperative e consorzi aventi finalità turistiche.
Per le iniziative di cui all'articolo 2, lettera b), il cui costo superi L.
30.000.000 da realizzarsi in Comuni con popolazione anche inferiore a 3.000 abitanti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo. 36, primo comma, lettera a), della legge 5 dicembre 1977, n. 56, oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e complementare, il contributo può essere concesso se l'impianto .risulta funzionale alla ricettività alberghiera e complementare al loro sviluppo.
b) Contributo costante nella misura annua del 7010 di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di credito di cui al successivo articolo 9, per le opere di cui all'articolo 2, lettera c); in alternativa a tale contributo può essere concesso a favore di operatori agricoli un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 500.000 per posto letto e per un massimo di sei posti letto.
c) Contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'articolo 2, lettera d).
d) Contributo fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'articolo 2, lettere a) e b), che comportino una spesa ammissibile non superiore a L. 30.000.000 a favore di Enti pubblici Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e cooperative aventi finalità turistiche. Per le opere realizzate da Comuni o Comunità montane il contributo è elevabile fino al 70%.
e) Contributo costante per un periodo di tre anni nella misura annua massima del 15% sulla spesa riconosciuta ammissibile con un limite complessivo di contribuzione di L. 18.000.000 per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi di alberghi, pensioni e locande fino a 30 posti letto.
Il contributo di cui alla lettera d) del presente articolo non può essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera a)".
A questo articolo vi è un emendamento presentato dal Consigliere Marchini: alla lettera d), sostituire "al 70% " con "all'85% ".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

In sede di sottocommissione avevo già osservato che trattandosi di interventi in conto capitale, dei piccoli Comuni nell'ambito delle Comunità montane, il concorso del Comune deve essere altrettanto in conto capitale.
A nostro parere la legge andrebbe modificata con l'aumento della percentuale a carico della Regione oppure con l'aumento della quantità del finanziamento ipotizzabile fino a 50 milioni.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

Si dovrà modificare l'articolo 12 sugli interventi finanziari.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3 cosi emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Modalità per la richiesta di provvidenze "Per l'anno 1979 le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge ed una copia delle stesse devono essere presentate alla Regione, Assessorato al turismo, entro il 30 novembre 1979, corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.
Altra copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio si realizza l'iniziativa. Il Comune trasmette alla Regione il proprio parere circa la conformità dell'opera alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di sviluppo qualora non pervenga entro il 31 dicembre 1979, tale parere si intende negativo. Per le opere da realizzarsi nei territori delle Comunità montane il parere di cui al presente comma è espresso sentita la Comunità montana competente; in tal caso il termine di trasmissione del parere è protratto al 31 gennaio 1980.
Per l'anno 1980 i termini per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei pareri, secondo le modalità indicate nei commi precedenti sono fissati rispettivamente al 30 giugno 1980, al 31 luglio 1980 e al 15 settembre 1980".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze "I contributi sono concessi con priorità nell'ordine: 1) per opere, da realizzarsi nei territori delle Comunità montane in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani o le esigenze indicati dai Comuni o dalle Comunità montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza: a) Enti locali e società con prevalente partecipazione di capitale pubblico b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ed associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico ed in particolare il turismo sociale o giovanile c) piccole e medie imprese a prevalente conduzione familiare 2) per opere all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Commissione tecnico-consultiva "Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da: 1) l'Assessore al turismo, che la presiede 2) un rappresentante dell'Unione regionale delle Province piemontesi 3) un rappresentante della Delegazione regionale del Touring Club Italiano 4) un rappresentante dell'Unione regionale delle Associazioni piemontesi Albergatori 5) un rappresentante regionale della Federazione italiana del campeggio e del caravanning 6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 7) cinque esperti in materia turistica designati dal Consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al turismo.
La Commissione tecnico-consultiva dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Concessione delle provvidenze "L'ammissione ai contributi della presente legge è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 6.
Nel provvedimento di ammissione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
La concessione dei contributi di cui al primo comma è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione della prevista autorizzazione edilizia".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Non cumulabilità dei benefici "Le provvidenze di cui all'articolo 3 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da Enti pubblici o da leggi dello Stato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Istituti di credito e concessione dei contributi "Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di credito operanti in Piemonte con i quali la Giunta regionale stipula apposite convenzioni.
I contributi di cui alla presente legge sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.
I contributi di cui all'articolo 3, lettera a), sono corrisposti agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.
I contributi costanti di cui all'articolo 3, lettera e), sono corrisposti ai beneficiari in rate annuali.
I contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), sono corrisposti ai beneficiari in unica soluzione.
I contributi di cui all'articolo 3, lettera d), sono corrisposti ai beneficiari in una o più soluzioni in base ad accertamento dello stato di avanzamento dei lavori; per i Comuni e le Comunità montane il 50% è corrisposto all'inizio dei lavori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Vincolo di destinazione "Gli immobili di cui all'articolo 2, lettera a), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, può tuttavia autorizzare, subordinatamente' all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.
Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata , alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.
Per le iniziative previste dall'articolo 2, lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 15 anni.
Per le iniziative previste dall'articolo 2, lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 10 anni.
In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Norme transitorie "Le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1977, n.
9, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge, purché si riferiscano ad opere non iniziate e ad acquisti non effettuati anteriormente al 17 aprile 1977.
La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 già nominata ai sensi della legge 12 agosto 1974, n. 23, rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
L'articolo 12 viene presentato ex novo dalla Giunta regionale: Articolo 12 - Norme finanziarie "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa complessiva di 2.160 milioni, di cui 700 milioni per l'anno finanziario 1979.
All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli: 'Contributi in conto capitale per opere di arredamento di strutture turistico ricettive (articolo 3, lettera c)' con lo stanziamento di 320 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi in conto capitale per opere impianti e servizi complementari all'attività turistica (articolo 3 lettera d)' con lo stanziamento di 230 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi costanti per un periodo di tre anni per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi di alberghi (articolo 3, lettera e)' con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi costanti, di durata non superiore a 15 anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive e di impianti complementari all'attività turistica (articolo 3, lettera a)' con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per la concessione dei contributi di cui al precedente comma nonché dei contributi in annualità di cui al precedente articolo 3, lettera b) e dei contributi in capitale di cui all'articolo 3 medesimo, lettera b) saranno determinate, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 nell'ambito delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1979-1981 alla voce 'Altre spese' del programma di intervento per lo sviluppo del turismo, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

In un incontro con gli operatori turistici del Comune di Macugnaga sono stati evidenziati i danni che il lago ha provocato alle strutture turistiche invernali.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Con questa legge e con le altre che ci sono state sottoposte stamane la Regione Piemonte mette un punto cardine nella sua politica turistica.
Nel convegno tenutosi tre anni or sono, l'Assessore e la Giunta avevano rappresentato alla comunità piemontese la volontà di riconoscere nel turismo due componenti che tendono a fondersi: l'una è il riconoscimento di questa attività sul piano culturale, non più snobistico, quindi un modo di vivere il proprio territorio da parte della collettività, l'altra è il riconoscimento che questa è un'attività di carattere imprenditoriale con leggi, vincoli, obiettivi.
Queste due direttrici cominciano a trovare un'esplicitazione, in queste leggi, le quali mettono anche in rilievo un meccanismo di conoscenza dei fenomeni; esse daranno quindi la possibilità in un futuro non lontano, di creare in modo più specificato l'immagine del Piemonte (forse gli amici di Macugnaga parlando di danno psicologico intendevano riferirsi a questo) come un centro turistico appetibile, raggiungibile, funzionante.
Con una buona conoscenza del fenomeno turistico e con la raccolta di documenti attraverso la pregevole campagna che sta facendo l'Assessorato al turismo sulle località meno conosciute del Piemonte, finalmente avremo materiale sufficiente per dare la possibilità al governo della Regione di decidere, premiare, valorizzare ed esportare l'immagine Piemonte attualmente piuttosto vischiosa.
Con la campagna "Orizzonte Piemonte", il turismo non è più un fatto consumistico ma un modo diverso di vivere nel proprio territorio. In questo senso è apprezzabile il lavoro dell'Assessorato al turismo per rilanciare certe vocazioni turistiche del Piemonte, quali quelle delle terme patrimonio da lungo tempo trascurato.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Credo sia necessario collegare il problema turistico con quello termale. Le terme svolgono un'attività sanitaria che ha però una prospettiva sul piano turistico, ricordo Acqui, Valdieri, Vinadio Garessio, Lurisia, Bognanco e altre località note nel Paese e all'estero.
Non si tratta di uno sfruttamento in senso deteriore del territorio, ma di sfruttamento delle risorse di interesse nazionale ed internazionale secondo una tradizione che risale alla metà dell'800 e che ha visto presenti migliaia e migliaia di persone e non soltanto del nostro Paese.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 376 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 266: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto".
Articolo 1 - Finalità "Nella Regione Piemonte i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Definizione e tipologia - "Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.
Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi per il pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.
Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.
I complessi di cui al secondo comma si suddividono in: 1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.
2) Campeggi di tipo B o stanziai: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.
3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50% del totale.
Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza il Comune dispone che vengano riservate fino a cinque piazzole per il turismo di transito.
Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.
I mezzi mobili autonomi di pernottamento possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo e aventi caratteristiche di mobilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Caratteristiche tecniche e classificazione "I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi- di cui all'allegato 2, tabelle A e B.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è autorizzato, in relazione all'evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati indicati nel precedente comma.
I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, né a quelle previste dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli alberghi od ostelli per la gioventù, gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Individuazione delle aree "L'insediamento dei complessi di cui all'articolo 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, 'Tutela ed uso del suolo'.
Il piano territoriale previsto al Titolo II della suddetta legge regionale 'Tutela ed uso del suolo' fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.
Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all'articolo 2, quarto comma, della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto "Per allestire uno dei complessi indicati all'articolo 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
La domanda deve indicare: generalità o denominazione del richiedente località in cui dovrebbe sorgere il complesso tipo di "complesso; sua ricettività, servizi comuni eventuali attività accessorie e complementari periodo indicativo di apertura del complesso.
La domanda deve essere corredata da: planimetria generale in scala sufficiente ad individuate chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1.000) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi relazione tecnica ed economica sulle opere parere dei Vigili del Fuoco comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Concessione per l'allestimento "Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione per l'allestimento nei termini e secondo le norme previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, 'Tutela ed uso del suolo'; tali norme si applicano altresì nell'ipotesi di cui agli articoli 50 e 54 della predetta legge e per quant'altro non specificatamente richiamato nella presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio "Per esercire uno dei complessi realizzati a norma del precedente articolo 5, deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al Comune competente per territorio.
La domanda deve indicare: generalità o denominazione del richiedente generalità del rappresentante nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene periodi di apertura del complesso, annuale o stagionali attività accessorie o complementari categoria della classificazione che si intende conseguire prezzi, minimi e massimi, comprensivi di I.V.A., che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.
La domanda deve essere corredata da: regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità di accesso ai visitatori ricevuta del versamento, delle singole tasse sulle concessioni, a norma della vigente legislazione".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio "Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella eventuale di presentazione di documenti aggiuntivi il Comune decide circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del complesso, nonché circa l'assegnazione della classificazione.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, che ha carattere annuale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità od usabilità del complesso ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 'Tutela ed uso del suolo'.
Nel provvedimento di autorizzazione oltre al titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura e l'eventuale rappresentante. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcoliche od analcoliche, di spaccio, di ristorazione e di autorimessa.
Secondo le modalità di cui al primo comma il Comune decide altresì circa le domande riguardanti il cambio del rappresentante e della classificazione.
Il titolare e l'eventuale suo rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione "L'autorizzazione di cui al precedente articolo 8 può essere revocata in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti soggettivi per il rilascio'.
Nel caso di carenza sopravvenuta di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata od abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico - amministrativo, pu procedersi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenza più gravi e nell'ipotesi prevista dall'articolo 100, secondo comma, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, pu procedersi alla sospensione temporanea immediata o alla revoca dell'autorizzazione.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo il Comune dà immediata comunicazione alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle altre tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Definitività dei provvedimenti "I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli articoli 50, secondo e terzo comma, e 60, ultimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, 'Tutela ed uso del suolo', per quanto attiene la concessione per l'allestimento".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Periodi minimi di apertura - "I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura: complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Chiusura temporanea o definitiva "Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso deve darne preventivo - o qualora ci non fosse possibile - contemporaneo avviso al Comune, alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili, per fondati motivi, per altri sei mesi. Superato tale termine l'autorizzazione è revocata di diritto".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Obblighi del titolare "Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono assicurare una custodia continua nel complesso.
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto Si n. 41 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Prezzi "I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al Comune ed alla Regione i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A.
con le seguenti scadenze: entro il 31 gennaio di ogni anno per quelle che saranno applicate dal 1 maggio al 30 novembre successivi entro il 31 agosto di ogni anno per quelle che saranno applicate dal 1 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo.
L'inosservanza del disposto di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.
Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.
Ai fini della denuncia, l'imposta di soggiorno non viene comunque compresa.
I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente Comitato prezzi".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Pubblicità dei prezzi e dei servizi "Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e la copia del regolamento interno. I predetti atti devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il Comune".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - Deroghe ed esclusioni "Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di tre tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune.
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'articolo 2 ultimo comma, e dal presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Norme transitorie "Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici, conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge da richiedersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente articolo 6 su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.
Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18 - Sanzioni "Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione o comunque trasgredisca le disposizioni di cui all'articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La violazione di quanto previsto all'articolo 16, primo comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.
L 'esercizio di campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L.
900.000.
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca' dell'autorizzazione d'esercizio.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma' da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
La violazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.
50.000 a L. 150.000.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L.
150.000.
Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19 - Norma finale "Nelle more dell'approvazione dei piani regolatori generali con l'individuazione di aree idonee da destinare a campeggio, al fide di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano transitorio per l'identificazione, d'intesa con i Comuni e sentiti i Comitati comprensoriali, di aree atte a consentire un immediato allestimento, in deroga al disposto di cui all'articolo 4 della presente legge, ed esercizio di campeggi di tipo A o temporaneo aventi caratteristiche minime da parte di Enti pubblici, associazioni del tempo libero, organizzazioni aventi finalità sociali ed assistenziali cooperative, privati, mediante apposita convenzione col Comune.
Le aree devono possedere le seguenti caratteristiche: idonea ubicazione sotto il profilo igienico-sanitario, idrogeologico forestale, ambientale e paesaggistico terreno pianeggiante, terrazzato o adattabile con lievi modifiche possibilità di facile allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria facilità di accesso mediante le strade esistenti possibilità di insediamento di un numero-limite di turisti e collocazione urbanistica tali da consentire un'utilizzazione dei servizi esistenti nel Comune (esercizi commerciali, impianti ricreativi e sportivi infrastrutture generali) senza creare squilibri e consentendo una corretta integrazione della comunità turistica con quella locale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 19 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 266 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 399: "Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere".
Articolo 1 - "Al fine della pubblicazione e distribuzione i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc, concernenti viaggi collettivi a carattere turistico e crociere organizzati da uffici viaggi e turismo siti in territorio piemontese devono essere formulati in modo da fornire una corretta informazione al pubblico e devono contenere precise ed esplicite le seguenti indicazioni: data di svolgimento del viaggio o crociera itinerario; quota di partecipazione ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione servizi forniti (indicazioni dei mezzi di trasporto, classe a bordo dei mezzi stessi, categoria degli alberghi previsti per l'alloggio, pasti visite di località con guida, visite a musei, ecc.) importo da pagare per eventuali servizi supplementari termini per le iscrizioni condizioni e termini per le rinunce e ammontare dell'eventuale penale condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'ufficio di viaggi e turismo condizioni di rimborso delle quote pagate.
La categoria degli alberghi deve essere indicata quale risulta dalla classifica ufficiale.
In assenza della predetta classifica deve essere indicata - previa espressa inequivoca dichiarazione - per ciascun esercizio una classificazione che possa orientare il cliente sull'attrezzatura dello stesso con riferimento ai criteri seguiti per la classificazione vigente in Italia. Tale informazione orientativa può essere indicata anche per esercizi di altri Stati classificati ufficialmente con diversi criteri, a condizione che sia sempre citata la classifica ufficiale stessa.
In calce alle pubblicazioni dovrà essere dichiarato che le stesse sono state realizzate in conformità alle norme della presente legge.
Gli inserti pubblicitari su quotidiani, periodici, nonché in trasmissioni radiotelevisive ecc, dovranno far rimando per il dettaglio ai relativi programmi formulati come sopra indicato".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, gli Enti provinciali per il turismo esercitano la vigilanza sulla diffusione delle pubblicazioni indicate nell'articolo precedente; in luogo dell'approvazione di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, copia delle medesime pubblicazioni è trasmessa dagli uffici di viaggi e turismo organizzatori, entro la data di inizio della diffusione, all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio che ne verifica la conformità alle disposizioni di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "Per le infrazioni alla presente normativa si applicano, oltre le disposizioni di cui all'articolo 21, ultimo comma, del citato R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, le seguenti sanzioni amministrative: pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione del precedente articolo 1 pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 90.000 per la violazione del precedente articolo 2.
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 399 è approvato.
In merito alla legge rinviata dal Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte", la decisione del Consiglio regionale è di rinviarla al Governo così come è stata formulata. Devo per far presente ai colleghi che è necessario che la legge venga approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, settimo comma, dello Statuto della Regione Piemonte.
Procediamo quindi alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - Finalità "L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci in Piemonte è disciplinato dalle norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Maestri di sci "Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Rilascio della licenza "Per esercitare l'attività di maestro di sci in Piemonte occorre essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 123 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Per ottenere la licenza di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza, corredandola della seguente documentazione: 1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'articolo 11, primo comma, e all'articolo 123, secondo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 2) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento 3) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo articolo 5.
La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza è rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 2 del precedente comma e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento, di cui al successivo articolo 8.
I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Revoca della licenza di maestro di sci "La licenza di cui all'articolo 3 è revocata in ogni tempo dal Comune allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo 3".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sei "Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-pratici, di cui all'articolo 6 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Corsi ed esami per l'abilitazione "La Regione Piemonte organizza ed attua, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo.
Gli esami di cui al precedente comma consistono nelle prove: tecnico pratica, didattica e teorica e sono espletati da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e composta da: 1) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede 2) un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo e un funzionario dell'Assessorato regionale all'istruzione professionale; sono altresì nominati due membri supplenti 3) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base ad elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti 4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), comprendente fra gli altri i nominativi di tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Piemonte; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti 5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali 'confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; è altresì nominato un membro supplente 6) tre esperti di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpine; sono altresì nominati tre membri supplenti 7) un medico esperto in medicina sportiva; è altresì nominato un membro supplente.
La Commissione dura in carica un quadriennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.
Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
La sottocommissione per le discipline alpine è composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dai due membri specializzati nelle discipline alpine previsti al numero 3 del precedente secondo comma dai tre esperti nelle discipline alpine previsti al numero 4 del precedente secondo comma.
La sottocommissione per il fondo è composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dal membro specializzato nel fondo previsto al numero 3 del precedente secondo comma dai due esperti nel fondo previsti al numero 4 del precedente secondo comma.
Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario dell'Assessorato al turismo di cui al punto 2.
La Commissione determina e rende noti: a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.
Il contenuto dei corsi e delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica è determinato con uniformità alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un, mese prima dell'inizio dei corsi previsti al primo comma del presente articolo.
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la Commissione di cui al presente articolo 6.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Ammissione ai corsi ed agli esami di abilitazione "Per essere ammessi ai corsi ed ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente articolo 6, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana 2) licenza della scuola dell'obbligo 3) aver compiuto il diciottesimo anno di età.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni di cui all'articolo 6, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.
Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purché effettuata nella sessione immediatamente successiva".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Corsi di aggiornamento "Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci pu frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Organizzazione dei corsi "La Giunta regionale può avvalersi per l'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6 e 8 delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
La Giunta regionale determina la quota parte di spesi che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggiore quota di spesa a proprio carico.
Per l'insegnamento tecnico-pratico e didattico la Giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica della F.I.S.I., con l'impiego di istruttori scelti in base ad un elenco fornito dalla F.I.S.I., in cui siano indicati tra gli altri tutti gli istruttori residenti in Piemonte".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Tariffe "Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Piemonte vengono fissate annualmente dal competente Comitato prezzi, sentite le organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Maestri di sci di altre Regioni e Stati "Per esercitare la professione in Piemonte, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.
I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Piemonte devono munirsi di nulla-osta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere 'presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Norme transitorie "Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti in Piemonte che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'articolo 123 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, rilasciata in Piemonte dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente articolo 5 e la licenza di cui al precedente articolo 3 purché presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che sono in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'articolo 238 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente articolo 6; la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.
Coloro che antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente articolo 6; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Scuole di sci "Sono 'Scuole di sci' le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente la loro attività professionale.
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte le scuole per le quali concorrono le seguenti condizioni: 1) abbiano un organico minimo di quattro maestri 2) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale 3) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica 4) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline 5) abbiano un regolamento, che disciplini l'organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti 6) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività 7) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto 1 responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico 8) assumano l'impegno a: a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso b) collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani c) collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite della Comunità montana.
La Comunità montana trasmette la do manda alla Regione esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo all'eventuale costituzione di più scuole in una medesima località.
La Comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno la Giunta regionale approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco regionale delle 'Scuole di sci del Piemonte'.
La denominazione 'Scuola di sci' può essere usata unicamente dagli organismi, iscritti nell'elenco regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Sanzioni "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.
La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000. Nel caso di recidiva, può essere rifiutato il rinnovo di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.
L'uso della denominazione 'Scuola di sci' da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1979 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, la spesa di L. 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese per la formazione professionale dei maestri di sci' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sarà iscritto al capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Esame progetto di legge n. 285: "Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11/9/1973, n. 17, avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 285: "Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11/9/1973, n.
17, avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee.
Costituzione e funzionamento delle Comunità montane'".
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il presente disegno di legge che la I Commissione all'unanimità propone all'approvazione del Consiglio è, il risultato e anche la conseguenza di un lungo lavoro di analisi e preparazione che ha visto impegnate le comunità locali interessate, la Giunta regionale, il corpo forestale, l'Ispettorato regionale forestale ed in ultimo la nostra Commissione che nel corso dell'esame del disegno di legge ha consultato l'Uncem regionale ed i Comuni della Comunità montana Alta Langa dove esisteva uno specifico problema di notevole rilevanza.
Questo iter ha portato alla proposizione di un disegno di legge che mentre riordina i confini delle Comunità montane piemontesi, secondo le indicazioni emerse da vari anni di attività, aumenta il numero delle Comunità stesse da 44 a 45, il numero dei Comuni compresi nel loro ambito da 487 a 530 e riduce notevolmente il numero dei Comuni considerati parzialmente montani da 60 a 26, mentre fra i nuovi.Comuni che entrano a far parte delle Comunità montane soltanto uno, il Comune di Revello, è classificato parzialmente montano, decisione che indica chiaramente la volontà di andare gradualmente ad una stretta limitazione del numero di questo tipo di Comuni.
La legge regionale n. 17/1973 avente per oggetto: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane attuativa della legge n. 1102/1971 relativa alle nuove norme per lo sviluppo della montagna , aveva già subito alcune variazioni e precisamente: l'inserimento del territorio dei Comuni di Morbello e Pareto classificato montano dalla Commissione censuaria centrale dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/1973, nella zona montana omogenea dell'Alta Valle Orba e Valle Erro, di cui alla legge regionale 2/11/1974 n. 30; l'inserimento del territorio del Comune di Magnano, analogamente classificato montana dalla stessa Commissione censuaria centrale, nella zona montana omogenea dell'Alta Valle dell'Elvo, di cui alla legge regionale 28/9/1976, n. 53; l'aggregazione del territorio del Comune di Verzuolo (parzialmente classificato) alla zona montana omogenea della Valle Varaita, di cui alla legge regionale 15/11/1976, n. 56; l'aggregazione del territorio del Comune di Busca (parzialmente classificato) alla zona montana omogenea della Valle Vaira, di cui alla legge regionale 4/7/1977 n. 34; l'abrogazione dell'articolo 11 (e successive variazioni di cui alla legge regionale n. 43/1977) disposta con la legge regionale 28/10/1977 sulla "Tutela ed uso del suolo".
L'esigenza di aggiornare ed integrare in modo più organico la predetta legge regionale n. 17/1973, emerge anche dal fatto che con recenti provvedimenti della Commissione censuaria centrale adottati ai sensi della legge 657/1957 e della Giunta regionale che ha classificato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 991/1952, nuovi territori di bonifica montana, la superficie regionale considerata montana, in ordine all'articolo 3 della legge 1102/1971, risulta aumentata di Ha 75.622 portandola a complessivi Ha 1.315.032 (= più 6,10%), sanando una situazione di disparità di trattamento fra zone che presentano situazioni di degradamento fisico o di grave dissesto economico praticamente analoghe e consentendo di pervenire, attraverso il coordinato ed organico intervento pubblico, ad una più proficua sistemazione produttiva delle zone stesse avvalendosi delle provvidenze ed aiuti previsti dalle norme vigenti ed eventuali a favore dello sviluppo economico e sociale nel quadro della montagna piemontese.
Le ridotte dimensioni di alcune zone montane omogenee condizionano, in misura anche notevole, sia l'attività operativa che quella organizzativo programmatoria .delle rispettive Comunità montane. Ciò è emerso con più evidenza, oltre che nella formulazione ed attuazione dei programmi annuali di intervento delle Comunità montane, in sede di predisposizione ed elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale e degli strumenti urbanistici comunitari nel più ampio contesto della politica di piano comprensoriale e regionale.
Sarebbe pertanto auspicabile una revisione delle zone omogenee montane al fine di realizzare una zonizzazione più idonea ai compiti istituzionali delle Comunità montane. In attesa che si realizzino le condizioni indispensabili a tale revisione la Giunta e la I Commissione stimano necessario rendere il più funzionale possibile la struttura operativa delle Comunità, per il cui mantenimento le Comunità stesse dispongono del contributo regionale ordinario di cui alle leggi regionali 30/4/1974 n. 9 e 7/7/1976 n. 35.
Tale contributo è fissato in L. 6.000.000 annue per ogni Comunità oltre al contributo aggiuntivo di L. 200 per ogni ettaro di territorio montano e di L. 200 per ogni abitante in territorio montano.
Da una recente ricerca effettuata circa la composizione e la consistenza del personale comunque impiegato dalle Comunità montane, si sono ricavati dati piuttosto disorganici che rivelano l'eterogeneità dei rapporti di lavoro attualmente instaurati: personale di ruolo: amministrativi n. 27; tecnici n. 61 personale comandato: n. 2 personale avventizio: n. 76 personale con rapporto a tempo determinato: n. 50 personale a parcella: n. 27.
Totale: n. 243.
In ben 42 Comunità montane le prestazioni di segretario sono svolte, a tempo parziale, da segretari comunali; diverse Comunità hanno instaurato rapporti particolari di utilizzo di dipendenti comunali e di altri Enti, e quasi tutte fanno ricorso a personale con prestazioni parziali, a tempo pieno determinato e ad incarichi occasionali a forfait.
E' stato rilevato tuttavia che per gran parte del personale avventizio le Comunità montane hanno indetto, o stanno per indire, i relativi concorsi per l'assunzione in ruolo.
Certamente, se le Comunità montane avranno modo di contare su di una sufficiente sicurezza finanziaria, in un lasso di tempo ragionevole potranno procedere alla sistemazione ed al riordinamento del proprio personale ora in posizione precaria, con favorevoli ripercussioni sull'efficienza e rendimento.
A questo scopo, con la presente legge si propone, fermo restando il contributo regionale di L. 6.000.000 a ciascuna Comunità montane, di elevare da L. 200 a L. 500 il contributo aggiuntivo per ogni ettaro di territorio montano ed altresì da L. 200 a L. 500 il contributo aggiuntivo per ogni abitante in territorio montano.
Le Comunità montane si trovano fortemente condizionate nel realizzare le finalità previste dalla legge n. 1102/1971 data la notoria loro impossibilità di dare le garanzie reali richieste dagli istituti di credito per poter accedere ai necessari finanziamenti attraverso l'accensione di mutui a ciò destinati, pur potendo disporre dei fondi occorrenti a fronteggiare le relative quote annuali di ammortamento.
E' stata pertanto prevista la possibilità concreta da parte delle Comunità montane, per dilatarne le iniziative con l'aumento della potenzialità finanziaria attraverso il ricorso al credito, di avvalersi, a partire dal 1980, della garanzia regionale a mezzo di fidejussioni le cui concessioni vengono graduate secondo le esigenze e regolate da parte della Giunta regionale sulla base delle condizioni e modalità in vigore preventivamente accertate e concordate presso gli istituti di credito mutuanti e disposte formalmente con apposito decreto del Presidente della Giunta stessa.
Circa il contenuto della legge, l'articolo 1 ripartisce tutto il territorio considerato montano ai sensi dell'articolo 3 della legge 1102/1971 in 45 zone montane omogenee. Viene così creata una nuova Comunità montana, quella denominata "Langa Astigiana' - Val Bormida", rispondendo in questo modo positivamente ad una richiesta da tempo avanzata dagli Enti locali della zona.
Le 45 zone montane omogenee delimitate con la presente legge comprendono in totale 530 Comuni, di cui 26 con territorio parzialmente classificato montano.
L'articolo 2, oltre a confermare nella misura di L. 6.000.000 il contributo alle Comunità montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/3/1974, n. 9 aumenta, a decorrere dall'esercizio 1980, il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/7 /1976, n. 35, da L. 200 a L. 500 per ogni ettaro di territorio montano e da L. 200 a L. 500 per ogni abitante residente nel suddetto territorio montano. E' prevista una spesa complessiva annua di L. 1.300.000.000.
L'articolo 3 prevede la possibilità, da parte delle Comunità montane che non dispongono di adeguate garanzie reali richieste dagli istituti di credito, di avvalersi concretamente della garanzia della Regione per accendere mutui necessari per finanziare la realizzazione delle opere più impegnative e per l'acquisto di terreni destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli o di riserve naturali, in ordine all'applicazione della legge n. 1102/1971.
L'articolo 4 tratta delle norme transitorie per stabilire la decorrenza dei termini derivanti dall'entrata in vigore della presente legge, rispetto a quelli indicati nella legge regionale n. 17/1973, per quanto attiene ai necessari adempimenti da adottare dai Comuni, dalle Comunità montane e dalla Regione, e per il conseguente regolamento dei rapporti tra le Comunità montane interessate dalle variazioni delle rispettive zone montane omogenee ai fini della legge.
L'articolo 5 stabilisce il carattere d'urgenza della presente legge in considerazione delle finalità perseguite. .
La I Commissione all'unanimità propone l'adozione di questa legge al Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

E' opportuno che il Consiglio si renda conto che il nostro Gruppo approva un testo completamento diverso dal testo del disegno di legge n.
285 che ci era stato consegnato dalla Giunta nel febbraio del 1978.
Nel testo originario c'era, ad esempio, un'ipotesi di divisione della Comunità montana dell'Alta Langa, in due Comunità. Era la prima volta che un'ipotesi del genere veniva avanzata dalla Giunta regionale e non dai Comuni direttamente interessati al problema. La Comunità montana avrebbe potuto essere eventualmente divisa in Comunità dell'Alta Langa Albese e Comunità dell'Alta Langa Monregalese.
Nel testo originale c'era inoltre la possibilità per le Comunità limitrofe di unificare i propri uffici e di creare consorzi per la nomina del segretario, del direttore e dei tecnici dell'ufficio tecnico. I Comuni che intendevano avvalersi di questa possibilità avrebbero beneficiato di un contributo fisso di 6 milioni più un ulteriore contributo pari all'80 dello stesso.
Si prevedeva inoltre un finanziamento integrativo per le finalità previste all'articolo 2, lettera a), della legge 1102, ovvero a fianco dei contributi statali, che sono sempre incerti, si prevedevano contributi integrativi della Regione, che avrebbero tra l'altro permesso un controllo più approfondito da parte del CO.RE.CO., sulle Comunità montane. Tant'è vero che L'Uncem proponeva di integrare l'articolo 8 con la frase: "Per l'approvazione, il CO.RE.CO, dovrà attenersi alla legge nazionale 1102 e successive modificazioni, alla legge regionale n. 17 e successive modificazioni, nonché agli Statuti delle Comunità montane".
Questi elementi non sono più presenti nel disegno di legge che la Giunta ha portato all'approvazione della I Commissione. La I Commissione ha ritenuto opportuno dare parere positivo. Il nuovo disegno di legge non prevede più la divisione della Comunità montana e questo è positivo perch la- divisione ipotizzata dell'Alta Langa, era in contrasto con lo spirito della legge, quello appunto di aiutare le Comunità montane con finanziamenti affinché coordinassero la loro attività e si consorziassero.
Questo va rilevato, perché negli ultimi due anni c'è stato un netto cambiamento dell'atteggiamento della Giunta nei confronti delle Comunità montane. Ci volevano le alluvioni del Cuneese, del Pinerolese, dell'Ossola per far capire che le Comunità montane, fra le strutture organizzate che abbiamo creato a tavolino, sono le uniche che hanno una loro storia, una loro tradizione, una loro capacità operativa? Le Comunità montane nel loro complesso hanno dato buoni risultati e laddove è stata raggiunta, è necessario che venga mantenuta e rispettata quella finalità di aggregazione che trova consenzienti i Comuni. Altro lato positivo della legge sul quale credo, siamo tutti d'accordo è l'aumento del contributo da L. 200 a L. 500 per ogni ettaro e per ogni abitante.
Rimane da discutere il problema delle deleghe. Visto che le Comunità montane funzionano e visto che l'orientamento è di delegare loro alcuni compiti sarà opportuno che assieme alle deleghe venga riconosciuto l'onere che le stesse devono sopportare, pertanto, come giustamente ha richiesto L'Uncem, bisognerà rivedere il problema della compensazione dei compiti svolti dalle Comunità montane per conto della Regione. La Giunta dovrà evidenziare il motivo per cui non ha ritenuto opportuno insistere sul finanziamento integrativo dei fondi della legge 1102. Questo è negativo sempre che non ci siano motivazioni di carattere programmatorio generale legate alla revisione del Piano di sviluppo regionale e motivazioni di carattere tecnico. La fidejussione regionale che rappresenta, certo, una grossa innovazione, metterà le Comunità montane in condizione di operare concretamente realizzando parte del loro Piano di sviluppo. Essa comporterà implicitamente severità o meglio una prassi basata sull'equità tenendo conto delle risorse generali che la Regione vuole mettere a disposizione delle Comunità montane. Abbiamo voluto evidenziare questi punti perch siamo convinti di trovarci di fronte ad una buona legge. E' una legge che evidenzia un certo cambiamento di mentalità" e di prospettiva da parte della Giunta regionale nei confronti delle Comunità montane. Ci auguriamo che altri provvedimenti concreti, come i finanziamenti integrativi seguano.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE Aurelia

Apprezziamo le modifiche apportate al disegno di legge originale, ma vorremmo esprimere alcune perplessità soprattutto per il fatto che si perde l'occasione di riesaminare la struttura delle Comunità montane. In realtà partiti con l'intenzione di diminuire il numero delle Comunità montane, ci troviamo ad averlo aumentato sia pure soltanto di uno. Procedere alla votazione di questa legge significa praticamente rinviare la revisione delle Comunità montane sine die. Ciò che ci preoccupa è la piccolezza di talune Comunità montane che incide sulla loro efficienza.
A nostro parere sarebbe inoltre opportuno affrontare il discorso generale sulle fidejussioni della Regione, non tanto per ciò che riguarda le Comunità montane, quanto per il fatto che la Regione sta aumentando notevolmente questo capitolo, senza che ci sia permesso di conoscere la massa di denaro che viene impiegata attraverso l'istituto della fidejussione.
Invitiamo la Giunta a presentare una relazione globale sugli impegni presi finora a questo proposito e sulla politica che intende perseguire con eventuali future leggi che contemplino anche la fidejussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Esprimo la mia personale soddisfazione per questa legge, che approvo con riferimento alla legge istitutiva delle Comunità montane che avevo personalmente curato, ma che era stata criticata proprio per i motivi richiamati dalla dottoressa Castagnone Vaccarino sull'entità territoriale troppo piccola. Mi pare di ricordare che la Giunta aveva a suo tempo posto l'obiettivo della revisione e dell'accorpamento delle Comunità, ma, a quattro anni di distanza, questo accorpamento non si è realizzato tant' che ci troviamo di fronte ad una legge che conferma la precedente sostanzialmente smontando tutta la critica che era stata fatta in passato.
Quali condizioni si devono realizzare per l'accorpamento? Credo che se non si sono verificate in questo scorcio di tempo difficilmente si verificheranno in seguito. Eravamo e restiamo convinti che l'attuale ripartizione non è funzionale sul piano tecnico ed economico. Già la precedente Giunta, come l'attuale, si scontrava con le realtà locali che vogliono mantenerla.
Approviamo l'aumento del contributo da 200 a 500 lire per ogni ettaro e per ogni abitante. Siamo anche d'accordo sulla fidejussione. Con l'occasione vorremmo sapere se la Giunta può assumersi l'istituto della fidejussione, anziché impegnare il Consiglio di volta in volta, nei casi di fidejussioni minime che vanno dai 10 ai 20 milioni. In questo senso inviterei l'Assessore all'agricoltura ad impostare analogo provvedimento per il settore agricolo.
La relazione tratta anche del personale riportandone il numero totale sarebbe stato però interessante avere la suddivisione per Comunità, che ci avrebbe messo in evidenza le enormi diversità tra le varie Comunità, alcune delle quali operano con una o due persone, altre con trenta-quaranta persone.
Mi auguro che con un provvedimento regionale o un'indicazione programmatica si possa mettere un po' d'ordine senza tuttavia ledere l'autonomia delle Comunità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, signori Consiglieri, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista, farò alcune considerazioni. Al di là della garbata polemica fatta dal Gruppo D.C., rispetto alle posizioni assunte in passato nei confronti delle Comunità montane, questo provvedimento è un atto di realismo in un momento in cui, purtroppo, la riforma delle autonomie è ancora in una fase di gestazione parlamentare. E' comunque necessario un riordino che porti alla diminuzione delle Comunità montane.
Non possiamo dimenticare che alcune di esse non sono in condizione di svolgere le funzioni istituzionali per cui sono state create; quindi questo provvedimento si colloca correttamente in un periodo transitorio in cui l'assetto complessivo del sistema subregionale, dal Comune alla Regione, è da definire.
Auspichiamo che la legge di riforma delle autonomie venga rapidamente approvata, perché non possiamo ignorare le conseguenze negative di una non definizione che derivano ai Comprensori e alle Comunità montane stesse.
Molte di esse, in effetti, hanno dimostrato capacità operativa sebbene per alcune vi siano problemi di rispetto dei propri fini istituzionali. Resta comunque impregiudicata nella riforma delle autonomie locali, il ruolo della Comunità montana, anche rispetto alle novità che la legge di riforma sanitaria sta introducendo.
Ci riserviamo come Gruppo, e mi auguro anche le altre forze politiche del Consiglio, di riproporre un'iniziativa in questa materia nei confronti del futuro Governo e del Parlamento. Questo provvedimento è anche la dimostrazione che la Giunta e la maggioranza hanno avuto, nei confronti delle Comunità montane, grande attenzione e un atteggiamento positivo. Ecco allora che questo provvedimento, sia per i meccanismi finanziari relativi alla fidejussione sia per la messa in opera di un sistema tecnico operativo più volte sollecitato dall'UNCEM, è largamente positivo e merita d'essere apprezzato. Le Comunità montane sono entità reali che sanno funzionare, ma da questa capacità di funzionare noi dobbiamo trarre elementi di collaborazione per un disegno più ampio di programmazione. Guai se riservassimo la capacità di funzionare a piccoli autonomi centri di potere che in realtà non hanno la possibilità di incidere sui destini della popolazione. Il tema dell'autonomismo, presente nel Pinerolese nell'Ossolano, è un tema politico su cui tutte le forze politiche del Consiglio devono fare dei passi in avanti, non tanto concedendo dimensioni più piccole e più ridotte, quanto cercando di riconoscere attraverso la trasparenza delle decisioni, le funzioni dei poteri, il reale ruolo che possono avere le comunità locali con il disegno di programmazione generale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Dobbiamo prendere atto che le Comunità montane, come strumento di programmazione, non rispondono, a mio avviso, ai problemi.
La loro identificazione lungo fasce di valle, che dai momenti di industrializzazione in crisi vanno verso il rilancio dei problemi dell'alta o della media montagna, per quel che riguarda l'agro-turismo, pone motivi di conflittualità all'interno degli stessi organismi.
A mio parere non è possibile vedere questi organismi come momenti di ordinamento dell'attività dei piccoli Comuni e dell'attività di programmazione nel rapporto con i Comprensori.
Il problema va reimpostato in termini .culturali nei rapporti con le realtà, non tanto sotto l'aspetto di ricerca di nomi, ma di fasce di interessi che determinano automaticamente il collegamento e la possibilità tra i vari Comuni di trovare un rapporto su specifici problemi e di essere momento unitario di contraddizione o di imposizione nei confronti di altre realtà che in termini democratici si vengono a porre per gestire il territorio, quali il Comprensorio e la stessa Regione.
Se proseguiamo così come il disegno di legge, che oggi dobbiamo approvare, propone, credo che andiamo a creare delle situazioni dove la risposta in termini di programmazione e di efficienza che voleva essere alternativa non ha possibilità di esprimersi se non in un qualche cosa che crea un piccolo parlamentino con continui contrasti tra coloro che sono in basso nei confronti di coloro che sono in alto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il mio intervento non vuole stravolgere i tempi del Consiglio regionale, però, quando emerge un argomento di novità come quello introdotto dal collega Rossotto, credo sia estremamente opportuno un contributo da chi questo tipo di valutazione condivide.
Le Comunità montane, in effetti, sono state create come appendici delle aree industriali e si è detto che erano aree di sottosviluppo e di bonifica montana, viste però nell'ottica della metropoli industriale: la realtà è completamente diversa.
L'economia e la cultura montana hanno avuto come momenti di collegamento non l'alveo del fiume ma i colli che uniscono le valli. La notazione di Rossotto va colta per invitare l'Assessore Moretti a valutare nell'individuazione delle aree, l'omogeneità delle" aree turistiche, quindi non il riferimento alla Comunità montana, ma il riferimento alla genesi della cultura e dell'economia montana.
Questi elementi di collegamento di una realtà alpina, caratteristica del Piemonte, devono prodursi anche nei nostri atti di intervento sul territorio.
Ringrazio il collega Rossotto per avere introdotto questo tipo di osservazione che è nuova come argomento, ma che ha una realtà radicata nei secoli. E' bene che la Regione la valuti sul piano della legislazione, sul piano della promozione dei piani intercomunali. I francesi dicono che Dio ha fatto le montagne come la spina dorsale non per dividere gli uomini ma per renderli più forti e per dare loro la possibilità di rimanere diritti.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Vorrei soltanto dire al Consigliere Chiabrando che la Giunta rimane dell'opinione accennata nel proprio programma.
Non è possibile pensare che a due anni dall'istituzione delle Comunità improvvisamente, in tutte le sedi, si decide di cambiare tutto quanto.
Questo si può dire, ma non si può fare. La Giunta ha sempre prestato attenzione alle Comunità montane, al loro territorio, anche laddove dovrebbe intervenire lo Stato al fine di dare maggiori risorse a quelle zone.
Ieri sera eravamo nella Comunità Vallemosso, che ha una popolazione di soli 1.600 abitanti. Può continuare ad esistere? E' corretto dal punto di vista geografico, territoriale ed economico? Sinceramente,non lo credo.
Sappiamo che un'azione riformatrice dovrà recuperare su un terreno cosi difficile.
La Giunta ha sempre prestato molto interesse alle Comunità montane e l'unanime apprezzamento non va soltanto alla Giunta, ma in genere all'attività del Consiglio, sempre sensibili a queste problematiche.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il disegno di legge originario voleva rappresentare un tentativo di riflessione complessiva sul problema dell'accorpamento, anche se prevedeva l'ipotesi dei Comprensori e dell'UNCEM di dividere una Comunità. Si era qui detto a suo tempo che tutte le Comunità montane dovevano adeguarsi ai Comprensori; senonché non è stato possibile avviare il discorso sollecitato dalla dottoressa Castagnone Vaccarino e dal Consigliere Chiabrando.
Ritengo comunque che questo sia un obiettivo da raggiungere che tuttavia può anche non essere l'obiettivo massimo se lo inquadriamo nell'elaborazione complessiva delle forze politiche dell'UNCEM e dell'Ente intermedio. Con l'Ente intermedio si dovrebbe togliere qualcosa alle Comunità montane; in questo caso si verificherebbe ad ipotizzare una Comunità montana non come organo di programmazione ma come organo di gestione con il compito di partecipare all'elaborazione del piano comprensoriale e di gestire i fondi trasmessi dalla Regione e dai Comuni.
Il problema della Comunità costituita da due Comuni e con 1.600 abitanti resta, ma ha una dimensione diversa e va affrontato con il confronto e l'apporto di tutte le forze politiche.
Al Consigliere Martini ho già detto che la Giunta non ha inteso dividere, ma ha recepito le richieste locali anche se erano delle minoranze. II contributo è aumentato per tutte le Comunità, senza con questo premiare quelle piccole e penalizzare quelle più grandi in modo che a tutte sia possibile costituire un ufficio tecnico in grado di amministrare i fondi assegnati e di progettare. In questo modo si creano le condizioni per procedere alle assegnazioni e alla delega piena e completa delle funzioni da parte della Regione. Le Comunità montane hanno avuto dalla Giunta e da me personalmente il massimo sostegno. Non credo che il Consigliere Martini possa dire il contrario. Cito l'anticipo di alcuni anni fa di un miliardo e 215 milioni a favore della Vallemosso per realizzare un progetto FEOGA ed ancora per la Valle Sessera l'anticipo di 579 milioni.
Quest'anno abbiamo assegnato 2 miliardi per opere di forestazione; infine viene assegnata tra FEOGA e Regione una somma globale di 18-20 miliardi per la realizzazione di infrastrutture civili. Questi pochi elementi confermano l'impegno della Giunta che è costantemente favorevole nei confronti delle Comunità montane.



PRESIDENTE

La discussione generale è conclusa, possiamo passare alla votazione dell'articolato della legge.
Articolo 1 - Zone montane omogenee "L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive variazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 'I territori montani della Regione Piemonte, classificati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti d'intesa con i Comuni interessati ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone montane omogenee: 1) Comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona: Avolasca, Brignano Frascata Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, .Garbagna Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.
2) Comuni della Valle Borbera: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera.
3) Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.
4) Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro: Cartosio, Cassinelle Castelletto Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
5) Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte, Barge Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront.
6) Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluz z o, Frassino, Isasca Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca Verzuolo.
7) Comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra Marmora, Prazzo, Roccabrima, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
8) Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana Pradleves, Valgrana, Vignolo.
9) Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San D alm azz o, Demonte, Gaiola, Moiola Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio.
10) Comuni della Valle Gesso, Vermenagna e Pesio: Boves, Chiusa Pesio, Entraque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante.
11) Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.
12) Comuni dell'Alta Val Tanaro e Valli Mongia e Cevetta: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perio Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.
13) Comuni dell'Alta Langa Montana: Albaretto Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Roccaciglié, Rocchetta Belbo, Sale Langhe Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida Torresina.
14) Comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crodo, Formazza Premia.
15) Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
16) Comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella.
17) Comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo.
18) Comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Ma sera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola Vogogna.
19) Comuni della Valle Strona: Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona.
20) Comuni del Cusio e Mottarone: Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa.
21) Comuni della Valle Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.
22) Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
23) Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoecia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
24) Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni Liisernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.
25) Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone Usseaux, Villar Perosa.
26) Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo.
27) Comuni della Valle Sangonei Coazze, Giaveno, Piossasco, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.
28) Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villardora Villarfocchiardo.
29) Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
30) Comuni della Valle Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Valdellatorre, Vallo, Varisella.
31) Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto Coassolo, Coriio, Germagn ano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù.
32) Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga.
33) Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana.
34) Comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano Colleretto Castelnuovo.
35) Comuni della Valle Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
36) Comuni della Dora Baltea Canavesana: An drate, Carema, Nomaglio Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.
37) Comuni della Valsesia: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
38) Comuni della Valle Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno.
39) Comuni della Valle Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso Santa Maria, Pettinengo, Pistolesa Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio.
40) Comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese.
41) Comuni dell'Alta Valle del Cervo: Campi glia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo.
42) Comuni della Bassa Valle del Cervo: Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia.
43) Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese Sordevolo, Torrazzo, Zimone.
44) Comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena.
45) Comuni della Langa Astigiana - Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge l'iniziativa spetta alla Regione, d'intesa con i Comuni interessati.
L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei Consigli comunali delle Comunità montane interessate, secondo le norme dello Statuto regionale' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane "Il contributo alle singole Comunità montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1974 n. 9, è confermato nella misura annua di L. 6.000.000.
A decorrere dall'anno 1980 il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 35, è aumentato: a) da L. 200 a L. 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 b) da L. 200 a L. 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in 'base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.
Al fine dell'applicazione dei commi precedenti è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 1.300.000.000 da iscrivere al capitolo denominato 'Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 9/1974.
Per gli anni successivi, il corrispondente stanziamento di spesa è fissato con la legge di approvazione del bilancio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Garanzia fidejussoria regionale "La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse delle Comunità montane per la stipulazione di mutui da contrarsi con Istituti di credito a ciò preposti operanti nel territorio regionale, destinati all'esecuzione di opere ed interventi per le finalità previste dall'articolo 2, lettera a) e dall'articolo 9 della legge n. 1102/1971.
La fidejussione è accordata qualora la Comunità montana non possa dare altre garanzie, oppure quando dette garanzie siano ritenute insufficienti dall'Istituto mutuante.
La garanzia fidejussoria sarà prestata per tutta la durata dei mutui compreso il periodo di preammortamento con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti e comprenderà gli interessi, le spese le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.
La fidejussione è solidale ed indivisibile con le Comunità montane mutuatarie ed ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia al beneficio del termine di cui al successivo articolo 1957 dello stesso Codice Civile.
L'atto di concessione di ogni singola fidejussione a favore delle Comunità montane nei confronti dell'Istituto di credito mutuante è formalizzato con l'emissione di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale nel quale sono contenute le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto di credito stesso, preventivamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle fidejussioni semplici o sussidiarie rilasciate dalla Regione ai sensi dei commi precedenti si provvederà, ove occorra, per gli esercizi 1980 e successivi con l'assegnazione ad apposito capitolo, da costituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la denominazione 'Oneri per prestazioni di garanzie fidejussorie alle Comunità montane' ".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Norme transitorie "I termini di cui agli articoli 10, 15 e 16 fissati dalla legge regionale n. 17/1973 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge in ordine agli adempimenti derivanti ai fini della legge stessa.
Parimenti, entro il termine fissato dall'articolo 17 della legge regionale n. 17/1973, le Comunità montane che vengono a subire integrazioni e modificazioni nella loro originaria delimitazione territoriale e denominazione, regolano - d'intesa fra le parti - i conseguenti rapporti patrimoniali ed amministrativi in base ai criteri di riparto previsti dall'articolo 14 della medesima legge n. 17/1973 e della legge regionale n.
9/1974 modificata con legge regionale n. 35/1976, in quanto applicabili".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,20)



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