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Dettaglio seduta n.263 del 12/07/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Commercio all"ingrosso

Prosecuzione esame progetto di legge relativo a "Disciplina dei mercati all'ingrosso"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame degli articoli della legge sulla "Disciplina dei mercati all'ingrosso".
Art. 9- Commissione regionale "Con provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione regionale per i mercati all'ingrosso, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato e ripartita in due sezioni: a - la sezione 'dei prodotti alimentari' competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei fiori delle piante ornamentali e delle sementi b - la sezione 'del bestiame' competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio del bestiame, dei prodotti della caccia, della pesca e degli animali di allevamento, nonché dei foraggi e dei mangimi.
Entrambe le sezioni sono composte dai seguenti membri: a) - tre rappresentanti degli Assessorati interessati, designati dalla Giunta regionale b) - quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI c) - un rappresentante delle CCIAA designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio d) - due direttori di mercato designati dalla Giunta regionale e) - un medico ed un veterinario dipendenti da Enti pubblici designati dalla Giunta regionale f) - cinque esperti nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza.
Della sezione 'prodotti alimentari' fanno inoltre parte: g) - tre rappresentanti dei produttori agricoli h) - un rappresentante delle imprese di trasformazione i) - cinque rappresentanti degli operatori all'ingrosso l) - un rappresentante degli operatori all'ingrosso con l'estero m) - due rappresentanti dei dettaglianti con negozio n) - due rappresentanti dei dettaglianti associati o) - un rappresentante della grande distribuzione p) - due rappresentanti degli ambulanti q) - un rappresentante delle cooperative di consumo r) - due rappresentanti delle cooperative agricole di produzione s) - un rappresentante dei facchini t) - tre rappresentanti dei consumatori.
Della sezione 'del bestiame' fanno inoltre parte: g) - tre rappresentanti degli allevatori h) - un rappresentante delle imprese di trasformazione i) - tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso l) - un rappresentante degli operatori all'ingrosso con l'estero m) - due rappresentanti dei dettaglianti con negozio n) - un rappresentante degli ambulanti o) - un rappresentante della grande distribuzione p) - un rappresentante delle cooperative di consumo q) - due rappresentanti delle cooperative di produzione r) - un rappresentante dei paratori s) - tre rappresentanti dei consumatori.
I rappresentanti dei consumatori sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori.
Gli altri membri sono designati, per ciascuna sezione merceologica dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati più rappresentativi.
Le designazioni debbono essere effettuate entro due mesi dalla data di richiesta; in caso di mancata designazione la Giunta regionale provvede provvisoriamente alla stessa.
La Commissione si riunisce, di regola, per sezioni.
Quando sono in discussione problemi di natura locale, il Presidente invita a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Comprensori e dei Comuni interessati, qualora non siano membri della Commissione.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, tecnici ed esperti delle singole materie, nonché rappresentanti di altri enti, uf- fici ed organizzazioni.
La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
La Commissione è convocata dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno sette componenti della Commissione stessa.
La convocazione avviene mediante inviti contenenti l'ordine del giorno e che devono pervenire ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Commissione.
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, vengono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
Ai membri della Commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa, spetta un gettone di presenza a sensi legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.
La Commissione, oltre all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, è tenuta ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni, concernenti i mercati all'ingrosso, che le vengono sottoposte dalla Regione o, per tramite di questa, dai Comuni e dagli Enti istitutori e gestori dei mercati.
La Commissione viene obbligatoriamente convocata ogni anno per l'esame dei bilanci e delle relazioni sull'attività dei singoli mercati per formulare proposte volte a rendere i mercati stessi più rispondenti alle funzioni di cui al precedente art. 2".
Sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo è del Gruppo D.C., e recita: al secondo comma, lettera a) sostituire con: "tre Assessori o in loro sostituzione funzionari regionali designati dalla Giunta secondo le rispettive competenze;".
Alla lettera c ) sostituire "un rappresentante" con "tre rappresentanti".
Il secondo emendamento è della Giunta regionale, e recita: l'art. 9 è sostituito dal seguente: "Con provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato e ripartita in due sezioni: a - la sezione 'dei prodotti alimentari' competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei fiori delle piante ornamentali e delle sementi b - la sezione 'del bestiame' competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio del bestiame, dei prodotti della caccia, della pesca e degli animali di allevamento, nonché dei foraggi e dei mangimi.
Entrambe le sezioni sono composte dai seguenti membri: a - due rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI b - un rappresentante delle CCIAA designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio c - tre esperti nominati dal Consiglio regionale di cui uno designato dalla minoranza.
Della sezione 'prodotti alimentari' fanno inoltre parte: d - quattro rappresentanti dei produttori agricoli di cui uno delle cooperative agricole di produzione ed uno delle associazioni dei produttori riconosciute e - un rappresentante delle imprese di trasformazione f - cinque rappresentanti degli operatori all'ingrosso g - cinque rappresentanti degli operatori al dettaglio h - un rappresentante dei facchini i - tre rappresentanti dei consumatori.
Della sezione 'del bestiame' fanno inoltre parte: d - tre rappresentanti degli allevatori, di cui uno delle cooperative di produzione e - tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso f - tre rappresentanti degli operatori al dettaglio g - un rappresentante dei paratori h - due rappresentanti dei consumatori.
I rappresentanti dei consumatori sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori.
Gli altri membri sono designati, per ciascuna sezione merceologica dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati più rappresentativi.
Le designazioni debbono essere effettuate entro due mesi dalla data di richiesta; in caso di mancata designazione la Giunta regionale provvede provvisoriamente alla stessa.
La Commissione si riunisce, di regola, per sezioni.
Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto almeno un direttore di mercato, un medico ed un veterinario dipendenti da Enti pubblici, designati dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli Assessori competenti per materia, o loro delegati, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.
Quando sono in discussione problemi di natura locale, il Presidente invita a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Comprensori e dei Comuni interessati, qualora non siano membri della Commissione.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, tecnici ed esperti delle singole materie nonché rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni.
La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
La Commissione è convocata dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno sette componenti della Commissione stessa.
La convocazione avviene mediante inviti contenenti l'ordine del giorno e che devono pervenire ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Commissione.
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, vengono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
Ai membri della Commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa, spetta un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.
La Commissione, oltre all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, è tenuta ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni concernenti i mercati all'ingrosso che le vengono sottoposte dalla Regione o, per tramite di questa, dai Comuni e dagli Enti istitutori e gestori dei mercati.
La Commissione viene obbligatoriamente convocata ogni anno per l'esame dei bilanci e delle relazioni sull'attività dei singoli mercati e per formulare proposte volte a rendere i mercati stessi più rispondenti alle funzioni di cui al precedente art. 2".
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

L'emendamento della Giunta riduce la composizione della Commissione che da 61 membri passa a 38. La percentuale delle forze sociali aumenta notevolmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Il mio emendamento all'emendamento della Giunta regionale propone il ripristino della rappresentanza dell'ANCI e della rappresentanza del Consiglio regionale (quattro rappresentanti dell'ANCI e cinque del Consiglio regionale). Siamo infatti del parere che pur nella riduzione già attuata dalla Giunta sia opportuna la presenza di rappresentanti pubblici Comuni o Consiglio regionale, per evitare che la Commissione abbia un carattere eccessivamente corporativo.



PRESIDENTE

Il Consigliere Vera formalizza l'emendamento in questi termini.
Al secondo comma, punto a), sostituire "due rappresentanti" con "quattro rappresentanti"; punto c), sostituire "tre esperti nominati dal Consiglio regionale di cui uno designato dalla minoranza" con "cinque esperti nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza".
Al terzo comma, lettera d), sostituire "quattro rappresentanti" con "cinque rappresentanti".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Lo spirito che ha ispirato l'emendamento della Giunta in realtà è condivisibile proprio perché 61 membri sono troppi. A parte alcuni possibili correttivi che potremmo proporre nella sezione prodotti alimentari con il passaggio da quattro rappresentanti dei produttori agricoli a cinque, accettiamo l'emendamento della Giunta. La proposta presentata dal Gruppo socialdemocratico ripropone l'aumento soprattutto delle rappresentanze istituzionali che vengono ad essere in conflitto con la filosofia della proposta dell'Assessore. Siamo comunque favorevoli per una reale presenza degli operatori direttamente interessati, produttori agricoli, grossisti e rappresentanti del commercio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Siamo d'accordo di emendare il nostro emendamento nel modo seguente: "punto a) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'Anci; punto c) cinque esperti nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza; punto d) cinque rappresentanti dei produttori agricoli di cui due delle cooperative agricole di produzione".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta regionale modificato dall'emendamento del Consigliere Vera.
E' approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'art. 9.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Regolamenti "La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un regolamento-tipo per ogni settore merceologico.
I Comuni competenti, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 11, devono provvedere all'emanazione del regolamento di mercato il quale deve uniformarsi - compatibilmente con le esigenze particolari di ciascun mercato - al regolamento-tipo di cui al comma precedente.
Per i mercati esistenti i Comuni devono provvedere all'emanazione del regolamento entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre per i mercati di nuova istituzione il regolamento deve essere emanato prima dell'inizio di ogni attività del mercato.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si svolge fuori del mercato, ma nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.
L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti specificatamente indicati nel regolamento di mercato è pure soggetto all'osservanza del calendario delle festività e degli orari fissati per il mercato.
Il commercio di cui al comma precedente che si svolge nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato deve essere disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme del regolamento-tipo entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trascorsi inutilmente detti termini, si applicano, compatibilmente con la situazione del mercato locale, le norme del regolamento-tipo.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati.
I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di approvazione, due copie del regolamento di mercato e di ogni atto relativo alla disciplina del commercio fuori mercato".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento.
Al secondo comma sostituire alla dizione "i Comuni competenti", la dizione: "gli Enti gestori"; idem al terzo comma, idem all'ultimo comma.
Lo pongo ai voti per alzata di mano.
E' respinto.
Passiamo alla votazione dell'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Commissione di mercato "Con provvedimento del Comune competente per territorio è istituita una Commissione di mercato con funzioni consultive del Comune, dell'Ente istitutore e dell'ente gestore.
La composizione, la durata, il funzionamento e i compiti della Commissione di mercato sono fissati nel regolamento-tipo regionale.
La nomina e l'insediamento della Commissione deve avvenire prima dell'approvazione del regolamento di mercato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Direttore di mercato "Al funzionamento del mercato è preposto un direttore nominato dall'ente gestore.
Il direttore assolve alle funzioni attribuitegli dalle leggi vigenti ed è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni degli organi sanitari e alle direttive regionali; in stretto rapporto con l'ente gestore assicura all'Amministrazione regionale nonché ad ogni altro ufficio dello Stato e degli Enti locali la più ampia collaborazione.
Il direttore provvede alla sottrazione al commercio dei prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie e collabora alla loro individuazione.
Il direttore organizza e dirige il servizio di controllo annonario, il servizio statistico e di rilevazione prezzi ed il servizio di informazione commerciale e alimentare e diffonde tutti i provvedimenti disciplinari adottati e tutte le condanne pronunciate a carico di chi si è reso responsabile di reati nella produzione, nella lavorazione e nel commercio dei prodotti in generale e di quelli alimentari in particolare.
Il personale dipendente dall'ente gestore e gli agenti di polizia municipale, che il Comune competente per territorio è tenuto a distaccare in congruo numero presso il mercato devono attenersi alle istruzioni del direttore.
Il regolamento-tipo regionale ed il regolamento di ogni singolo mercato devono indicare i requisiti e le modalità per la nomina a direttore nonch i compiti specifici che allo stesso sono attribuiti".
Dal Gruppo D.C. vengono presentati i seguenti emendamenti.
Dopo "alle disposizioni" inserire "dell'ente gestore, degli organi sanitari, prestando la sua collaborazione per l'attuazione delle direttive regionali".
Al terzo comma sopprimere e quale terzo comma inserire: "il regolamento tipo e i regolamenti dei singoli mercati indicano i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici che allo stesso sono attribuiti".
Al quarto comma inserire e modificare: "il direttore, in particolare: provvede a sottrarre al commercio i prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie e collabora alla loro individuazione; organizza e dirige.".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Penso che su alcune considerazioni sviluppate ieri sera in sede di Commissione e oggetto dei nostri emendamenti, vi sia la disponibilità della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore al commercio.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La Giunta non accetta l'emendamento al primo comma del Gruppo D.C.
mentre accetta gli emendamenti al secondo e al quarto comma.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento del Gruppo D.C. al primo comma è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Chi approva l'emendamento del Gruppo D.C. al terzo comma è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Chi approva l'emendamento del Gruppo D.C. al quarto comma è pregato di alzare la mano. E' approvato.
La Giunta regionale presenta altri emendamenti.
Al secondo comma, dopo la parola "alle disposizioni" si aggiunge "dell'ente gestore".
Al quarto comma, modificare la parola "diffondere" con "collaborare a diffondere".
Chi è favorevole all'emendamento al secondo comma, alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole all'emendamento al quarto comma alzi la mano. E' accolto.
Passiamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 22 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Uffici e servizi "I mercati devono essere dotati di uffici e di servizi adeguati alle esigenze dei settori merceologici ed all'importanza commerciale di ciascuno di essi.
I servizi sono gestiti dall'ente gestore e possono essere dati in concessione mediante apposita convenzione. La cessione del servizio da parte del concessionario non è consentita.
Nei mercati ove avviene il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari, l'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato può organizzare e gestire un servizio di 'cash and carry' - escluso ai privati consumatori - per la vendita in conto commissione di generi destinati all'alimentazione e di altri prodotti di largo consumo.
L'ente gestore del mercato può affidare la gestione di tale servizio ad uno o più operatori commerciali.
L'utile della gestione del 'cash and carry' è costituito dalla sola provvigione definita dall'ente gestore e calcolata sulla base dei prezzi di vendita determinati da coloro che conferiscono i prodotti".
Emendamento presentato dal Gruppo PCI.
Al quarto comma, sostituire con: "l'ente gestore del mercato pu affidare la gestione di tale servizio ad operatori commerciali preferibilmente associati".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E'approvato.
Chiede la parola il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Trovo nel testo dell'art. 13 una espressione in lingua inglese: "cash and carry" e non so se sia collocabile un termine inglese in un testo di legge italiano.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

E' una definizione inglese che non ha in italiano un corrispondente vocabolo. Il significato è comunque definito alla fine del terzo comma: vendita in conto commissione di generi destinati all'alimentazione e di altri prodotti di largo consumo.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Le leggi in molti casi vengono approvate dopo che un fenomeno si è verificato. Normalmente i negozi hanno quella dizione. Non vorrei che l'introduzione di una perifrasi diventasse nell'applicazione della legge più ambigua del termine specifico che ha un significato indicatore, di etichetta.



OBERTO Gianni

Propongo di indicare nella legge quello che tutti leggendo capiscono, e di indicare tra parentesi il termine corrente per coloro che hanno conoscenza specifica e conoscono l'inglese.



PRESIDENTE

La proposta mi pare ragionevole. Passiamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Bilanci e relazioni sull'attività "La gestione economica e finanziaria dei mercati ha per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio, tenuto conto delle eventuali quote di ammortamento; in caso di perdita l'ente gestore prevede il perseguimento di tale obiettivo attraverso il progressivo equilibrio tra entrate e spese.
I Comuni competenti ed i soci delle società o dei consorzi di gestione possono concorrere alla copertura delle perdite nel periodo previsto dal comma precedente; nel bilancio del mercato tali interventi devono risultare esplicitamente e singolarmente.
I bilanci dei mercati sono tenuti distinti e separati da altri eventuali bilanci dell'ente gestore, sono deliberati dall'ente stesso e approvati nei modi di legge e su di essi non gravano i costi dei servizi pubblici di vigilanza.
L'ente gestore provvede entro il mese di gennaio di ogni singolo anno all'approvazione del bilancio annuale di previsione, alla cui formazione concorrono con pareri e proposte i rappresentanti delle categorie interessate.
Copia dei bilanci di previsione deve essere inviata al Comune competente ed alla Giunta regionale.
Nel primo semestre di ogni anno l'ente gestore del mercato trasmette alla Giunta regionale e al Comune competente una copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività ed il funzionamento del mercato che evidenzi in particolare le situazioni o le tendenze negative esigenti interventi e provvedimenti correttivi.
I bilanci preventivi e consuntivi, formalmente approvati, sono esposti nel mercato per quindici giorni consecutivi".
E' stato presentato un emendamento dalla Giunta regionale.
Al secondo comma, sopprimere le parole "nel periodo previsto dal comma precedente".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
Art. 15- Corrispettivi e tariffe "I corrispettivi di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale del mercato nonché le tariffe dei vari servizi - inclusi quelli dati in concessione - sono determinati dall'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato e devono essere approvati dal Comune competente.
A carico degli operatori e degli utenti del mercato non possono essere previsti altri oneri oltre quelli stabiliti dall'ente gestore secondo le modalità di cui al precedente comma.
Le tariffe relative ai servizi sono determinate in relazione ai costi di gestione ed all'esigenza di garantire il miglior funzionamento del mercato stesso.
Per un servizio non reso o reso solo in parte la corresponsione della tariffa non è dovuta o è dovuta proporzionalmente".
Il Gruppo PCI presenta il seguente emendamento.
Sostituite il primo comma come segue: "I corrispettivi di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale del mercato nonché le tariffe dei vari servizi - inclusi quelli in concessione - sona determinati dall'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato e devono essere approvati ai sensi di legge".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità. Passiamo alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Operatori agli acquisti e alle vendite "Sono ammessi ad operare nei mercati: a - per le vendite: i produttori singoli od associati le imprese di trasformazione i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori gli enti di sviluppo gli Enti comunali di consumo.
b - per gli acquisti: i commercianti all'ingrosso e al dettaglio i commissionari ed i mandatari le imprese di trasformazione i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti le cooperative di consumo e le comunità i gestori dei ristoranti, degli alberghi, dei pubblici esercizi, delle mense e degli spacci aziendali nonché chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore gli Enti comunali di consumo.
Nei mercati sono ammessi ad operare i mediatori in possesso di regolare licenza.
L'ammissione degli operatori è autorizzata dal direttore del mercato.
Avverso il provvedimento di diniego l'interessato può ricorrere al Sindaco del Comune competente che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.
Il direttore rilascia all'operatore autorizzato un apposito tesserino munito di fotografia e completo di dati anagrafici e qualifica professionale.
Nei mercati all'ingrosso, salvi i casi espressamente previsti nel regolamento-tipo regionale, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori".
Il Gruppo PCI presenta alcuni emendamenti. Primo comma: "Sono ammessi ad operare nei mercati: a - per le vendite: i produttori singoli od associati i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori le imprese di trasformazione (omissis)".
Secondo comma: soppresso.
Quarto comma: "Avverso provvedimento di diniego l'interessato può ricorrere all'ente gestore che decide entro 30 gg, con provvedimento definitivo; nel caso di mercati alla produzione gestiti nelle forme previste dall'art. 5 secondo comma, lettera a), il ricorso è inoltrato al Sindaco del Comune competente che decide entro lo stesso termine".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano. E'approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Concessione dei posteggi e dei magazzini "La concessione dei posteggi di vendita e dei magazzini di deposito o di lavorazione è disciplinata dal regolamento-tipo regionale.
L'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato, determina i criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione.
Per i posteggi di vendita e per i magazzini non si applicano le disposizioni in materia di tutela dell'avviamento commerciale di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 19.
Nella concessione dei posteggi e dei magazzini riservati ai produttori ed alle imprese di trasformazione sono preferite le forme associative.
La disponibilità di posteggi e di magazzini vacanti, esclusi quelli riservati ai produttori, è resa nota dall'ente gestore mediante comunicati esposti in tutti i mercati del Piemonte e pubblicati da almeno un quotidiano locale.
I commercianti, i commissionari, i mandatari e gli astatori concessionari di posteggi, che svolgono una attività inferiore a quella minima stabilita dal regolamento di mercato, possono essere trasferiti in posteggi di capacità inferiore o privati della concessione stessa del posteggio.
Nei mercati all'ingrosso è favorita la presenza di ogni forma di associazionismo degli operatori al dettaglio anche mediante la concessione di magazzini di deposito, di distribuzione e di lavorazione".
Il Gruppo PCI presenta il seguente emendamento.
Ultimo comma: "Nei mercati all'ingrosso è consentita la presenza di ogni forma di associazionismo degli operatori al dettaglio anche mediante la concessione di magazzini di deposito, di distribuzione, di lavorazione esclusa la vendita".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Disciplina degli operatori "Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle sue attribuzioni, sono impartite dal direttore di mercato.
I concessionari dei posteggi non possono porre in vendita né trasferire a qualunque titolo all'interno del mercato quei prodotti che sono stati loro ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo da altri concessionari del mercato medesimo.
Nei posteggi riservati ai produttori e alle imprese di trasformazione i concessionari - anche se abilitati al commercio - possono porre in vendita solamente la propria produzione.
I produttori e le imprese di trasformazione abilitati al commercio e assegnatari di posteggi riservati agli operatori commerciali, possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione.
I concessionari dei posteggi di vendita e chiunque introduce o ritira prodotti nei o dai mercati è tenuto a fornire all'ente gestore tutte quelle notizie che l'ente gestore stesso ritenga acquisire, esibendo su richiesta la relativa documentazione.
A garanzia degli impegni assunti nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti i commissionari ed i mandatari, concessionari di posteggi, sono tenuti a costituire presso l'ente gestore un deposito cauzionale nella misura dallo stesso ente determinata.
Nei mercati è ammessa la vendita di prodotti a mezzo di asta pubblica nel rispetto delle disposizioni regolamentari.
Agli astatori è vietato svolgere qualsiasi altra attività commerciale all'interno del mercato.
Ai commissionari, ai mandatari ed agli astatori che operano nei mercati è riconosciuta una provvigione non superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui al precedente art.
9.
Nella determinazione della provvigione si tiene conto dell'andamento dei costi di gestione, dei prezzi dei prodotti con ogni possibile intesa con le altre Regioni al fine di evitare rilevanti differenze".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento.
Al terzo comma, dopo le parole "abilitati al commercio" sostituire la dizione prevista con la seguente: "devono porre in vendita, in misura prevalente, prodotti di propria produzione, secondo norme e garanzie stabilite nei regolamenti".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Con questo emendamento si vuole facilitare la presenza e l'accesso dei produttori agricoli ai mercati generali. La produzione agricola è incostante e qualsiasi produttore singolo od associato si trova nell'impossibilità di far affluire sul mercato per tutto l'anno e tutti gli anni uguale quantità di produzione. La nostra proposta vuole rendere possibile, attraverso norme e procedure da inserire nei regolamenti l'introduzione sul mercato anche di prodotti non di provenienza dalle aziende agricole stesse. Con questa norma è possibile incrementare il reddito dei produttori, obiettivo che tutti vogliamo raggiungere. Mi rendo conto che dietro al nostro emendamento potrebbero nascondersi forme di speculazione, ma riteniamo che i regolamenti e soprattutto una modifica alla legge potrebbero garantire da ogni rischio di questo genere. Invitiamo l'Assessore ad accogliere l'emendamento indicando scadenze temporali, non previste.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Il terzo comma dell'art. 18 recita testualmente: "Nei posteggi riservati ai produttori e alle imprese di trasformazione i concessionari anche se abilitati al commercio, possono porre in vendita solamente la propria produzione". Il quarto comma recita: "I produttori e le imprese di trasformazione abilitati al commercio e assegnatari di posteggi riservati agli operatori commerciali possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione". Deve esserci una distinzione precisa tra il produttore che vende la propria produzione e non è commerciante, e in questo caso va in appositi posteggi, e il produttore che vende la propria produzione con una autorizzazione commerciale, vende anche la merce di sua produzione.
Questo elemento di chiarezza non solo non impedisce la presenza di tutti i produttori ma la favorisce. Pertanto la Giunta non accetta l'emendamento proposto dal Gruppo D.C.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

C'è un grosso problema di illegittimità che non permette di accettare l'emendamento del Gruppo D.C. La legge nazionale fa testo, per cui gli operatori o sono produttori o sono commercianti. Le due formulazioni del progetto di legge permettono di tenere aperto un discorso in attesa della nuova legge-quadro nazionale.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Anche il Gruppo PCI presenta alcuni emendamenti.
Quinto comma, aggiungere: "i dati riferiti ai singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio".
Sesto comma: soppresso.
Ultimo comma: "Nella determinazione della provvigione si tiene conto dell'andamento dei costi di gestione, dei prezzi dei prodotti, con possibile intesa con le regioni limitrofe al fine di evitare rilevanti differenze".
Chi approva il primo emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Chi approva il terzo emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 18.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Procediamo all'esame dei seguenti articoli.
Art. 19 - Vigilanza - Ispezione - Gestione commissariale "La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale in collaborazione con i Comuni competenti e la Commissione regionale di cui al precedente art. 9.
La Giunta regionale, espletati gli opportuni accertamenti e sentita la Commissione regionale adotta, ove del caso, le necessarie prescrizioni nei confronti dell'ente gestore.
In caso di inosservanza la Giunta regionale può disporre la revoca della gestione ovvero può nominare un commissario per la gestione straordinaria.
Il mandato del commissario non può superare i tre mesi e si svolge nei limiti indicati nell'atto di nomina".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti.
Secondo comma, dopo "gli opportuni accertamenti" togliere "e sentita la Commissione regionale".
Al terzo comma, dopo "Giunta regionale" inserire tra virgole: "sentita la Commissione regionale istituita con la presente legge".
Chi è favorevole al primo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari "Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonché degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della presente legge o del regolamento di mercato, salva l'applicazione delle leggi penali, sono previsti i seguenti provvedimenti: a - diffida da parte del direttore del mercato b - sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore di mercato c - sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall'ente gestore del mercato.
Il Comune può altresì adottare le sanzioni amministrative previste agli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale.
Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale e devono comunque corrispondere all'ente gestore il corrispettivo per l'uso dei posteggi.
Nei casi espressamente previsti nel regolamento-tipo regionale, l'ente gestore - previa contestazione degli addebiti agli interessati - dispone la revoca della concessione dei posteggi stessi".
Viene presentato il seguente emendamento dalla Giunta regionale.
Ultimo comma, sopprimere la parola "stessi".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Norma transitoria "La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data di entrata in vigore decadono le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.
Fino all'approvazione del piano di settore le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui agli art. 4,6 e 7 vengono assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art. 9".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 21 è approvato.
Per le dichiarazioni di voto, la parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la conclusione del lungo e faticato iter di questa legge che tende a dare una disciplina ad un settore che svolge un ruolo decisivo in materia economica e di formazione dei prezzi.
La Giunta aveva presentato un testo molto rigido, ispirato ad una impostazione pubblicistica e dirigistica, che aveva comportato serie preoccupazioni non tanto nei settori di carattere speculativo e volti a distorcere il corretto significato del mercato, ma proprio in quelli più responsabili, più aperti e desiderosi di ottenere una disciplina innovatrice che ristabilisca e restauri turbate condizioni di mercato e di svolgimento della dialettica economica che dà più corretti ed efficaci frutti nella distribuzione delle merci e nella formazione dei prezzi.
Questa impostazione è stata per lungo tempo tenuta ferma, mentre è stato peraltro scoraggiato il confronto, il dibattito, la ricerca. Nella fase conclusiva la Giunta ha fortemente attenuato questa impostazione, ha attenuato l'attaccamento ai testi elaborati e ha sviluppato su varie linee e in varie sedi rapporti e confronti per addivenire ad un testo che fosse il più possibile accettato. Si sono così avute progressivamente sensibili modificazioni delle norme. Peraltro, è stata tenuta ferma, e di questo ci compiacciamo, l'impostazione secondo la quale il potere pubblico, nella sua visione amministrativa e di controllo conserva pienamente il proprio ruolo.
Anche la fase di presentazione, di elaborazione e di accettazione degli emendamenti in aula ha segnato un'ulteriore e sensibile modificazione della legge che non è più riconoscibile rispetto alle formulazioni iniziali se non nella struttura esterna. Diamo atto che questi notevoli risultati sono dovuti all'odierna duttilità dell'Assessore, che è disponibile sì a discutere, ma che per sua natura non è molto duttile, sicché diviene ancor più apprezzabile il responsabile comportamento politico tenuto in questa circostanza. Rimangono incertezze e contraddizioni sul ruolo dei settori di partecipazione, sociali e produttivi. Si manifestano inoltre ritorni ad una interpretazione che a nostro avviso pare non accettabile, né corretta, del DPR 616 il quale, in sostanza, trasferisce poteri amministrativi al livello periferico, già esercitati dal livello centrale, ma non implica un deferimento totale dei compiti di gestione e di iniziativa all'Ente pubblico; ne rafforza e sollecita invece la presenza nell'esercizio di una corretta funzione amministrativa.
Queste permanenti incertezze e i residui della struttura iniziale presenti in questa legge non ci consentono di esprimere un voto totalmente favorevole. E' favorevole il giudizio sullo sbocco e l'andamento che ha avuto il dibattito; è negativo per gli altri aspetti che ci inducono ad esprimere la nostra astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Questa mattina abbiamo dichiarato una posizione di attenta attesa nei confronti di questa legge. Visti gli emendamenti presentati, tenuto conto che sono state largamente accettate le proposte che venivano dalle categorie interessate e che è mantenuta la preminenza dell'aspetto pubblicistico che devono avere nei confronti dei mercati, Enti locali e poteri pubblici, riteniamo di dare la nostra approvazione alla legge sulla disciplina dei mercati all'ingrosso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo PCI, ribadisco che l'assenza di una legge quadro rende più faticosa la formulazione di una legge che regoli il complesso della materia che ha continui riferimenti nazionali. Il lavoro della Commissione, il contributo dei Gruppi e l'opera del Presidente hanno permesso di trovare soluzioni e mediazioni e di farci una più approfondita cultura in una materia tanto complessa. Giunta e Commissione hanno accettato e accolto gli aspetti essenziali proposti dalle categorie interessate.
Non ho tutta la complessità degli elementi per esprimermi sull'interpretazione del DPR 616, tuttavia su questa materia è stato fatto anche da parte mia un lavoro particolare. Proprio per non incorrere in casi di illegittimità, il Consiglio comunale di Roma ha deliberato un documento con il quale si spoglia dell'interpretazione del DPR 616, per passare ad una politica generale più liberalistica.
Certo questa è una scelta, ma non può essere l'unica, in quanto il DPR 616 chiama i Comuni non solo a precisi vincoli, ma a portare avanti una politica di scelte economiche anche di carattere settoriale e specificatamente dalla materia che stiamo trattando. L'esperienza futura ci indicherà la strada per migliorare le norme che regolano la stessa materia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Dichiaro voto favorevole alla legge sulla disciplina dei mercati all'ingrosso, sia a titolo personale sia a nome del partito. Riconosco che la Giunta nel portare all'approvazione del Consiglio questa legge ha fatto uno sforzo notevole, perché non è facile conciliare gli interessi della commercializzazione con gli interessi dei produttori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il mio sarà un voto di astensione e la ragione, forse, è estranea alla legge. Mi pare che vada sottolineato il fatto che la Regione ha assunto una responsabilità al di fuori di una legge quadro e che quindi è intervenuta in una situazione delicata con l'obiettivo di tutelare gli interessi di tipo collettivo e sociale e di restaurare e recuperare le linee di imprenditoria che non sono né legittimi né destinatari di questo nome.
Le forze che, come il sottoscritto, non sono presenti in Commissione o che non partecipano alle riunioni, si aspettavano dal dibattito sugli emendamenti un arricchimento delle loro conoscenze e un approfondimento dei temi che purtroppo il clima del Consiglio non ha consentito. Ho avvertito una difficoltà a capirci, su temi che, tutto sommato, non ci trovavano contrapposti.
Il mio voto di astensione vuol essere una sottolineatura di questo clima nuovo che da qualche settimana si è instaurato in Consiglio.
Mi auguro che la Presidenza del Consiglio, la Giunta e ognuno per parte sua lo valuti come elemento di riflessione. Alla ripresa dei lavori in autunno è opportuno che il clima del Consiglio torni ad essere sereno e costruttivo così come è avvenuto in passato, in modo che i colleghi che non sono presenti non abbiano l'impressione che i loro interventi non siano ben sopportati. Abbiamo di fronte a noi ancora un anno di lavoro, cerchiamo di recuperare un clima di assoluta serenità nel rispetto delle funzioni e delle opposizioni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'intero testo del progetto di legge n. 336.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
Il progetto di legge è approvato.


Argomento: Terre incolte

Esame progetto di legge n. 408: "Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate"


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'o.d.g. Esame progetto di legge n. 408: "Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate".
La parola al relatore, Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola, relatore

Questo progetto di legge è stato assegnato alla III Commissione in data 10/4/79 ed è stato esaminato nel corso di tre riunioni, delle quali la prima venne dedicata alla consultazione delle organizzazioni interessate la seconda all'esame delle osservazioni presentate da alcune di esse, la terza alla messa a punto definitiva dell'articolato.
La finalità del progetto di legge è espressa all'art. 1, l'attuazione di quanto disposto con legge nazionale 4/8/78 n. 440 in merito alle competenze attribuite alle Regioni. Essa ha fondamento nei principi della nostra Costituzione, precisamente nell'art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro", nell'art. 4, secondo comma, nonch nell'art. 41, laddove recita che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
E' evidente quindi che le rendite parassitarie, la proprietà terriera incolta od insufficientemente coltivata, non concorrono a realizzare finalità speciali. Ciò è meglio espresso all'art. 42, secondo comma.
Mi sono permesso questi brevi richiami per dire che il decreto di legge sottoposto all'esame del Consiglio secondo il parere unanime della III Commissione risponde allo spirito della legge nazionale.
Non altrettanto unanime è stato il parere dei membri della Commissione sull'art. 5, per cui tutto l'articolato nel suo complesso viene licenziato dalla Commissione stessa con un voto favorevole a maggioranza (tre a favore e tre astenuti dei sei membri presenti). La Commissione ritiene che il D.D.L. vada attentamente seguito, pubblicizzato ed attuato dall'esecutivo regionale,perché può dare un buon contributo all'occupazione giovanile ed incoraggiare l'insediamento di nuove forze lavorative in agricoltura.
Giacché questa relazione me ne offre l'occasione, permettetemi colleghi, di denunciare al Consiglio come le riunioni della Commissione siano sempre caratterizzate dalle assenze di molti componenti, quasi mai giustificati. Questo mi impone di denunziare la mia qualità di Vicepresidente, per il rispetto che noi repubblicani portiamo alle istituzioni e al mandato ricevuto dagli elettori.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

La legge che ci accingiamo a votare ha impegnato il Consiglio fin dal 1976, in seguito alla presentazione di una proposta di legge del nostro Gruppo e di un disegno di legge della Giunta.
La legge venne approvata a larga maggioranza, ma fu respinta dal Commissario di Governo.
Oggi, in attuazione della legge nazionale 4/8/78 n. 440, il problema ritorna all'esame del Consiglio. Il tema è importante per l'agricoltura ma non deve essere enfatizzato. Non credo che col recupero delle terre incolte o insufficientemente coltivate si possano risolvere i problemi dell'agricoltura e dell'approvvigionamento, anche perché il favorevole andamento dei prezzi dei prodotti agricoli negli ultimi anni ha invogliato i produttori agricoli a recuperare, senza intervento pubblico, le terre incolte. Quindi il problema va affrontato, ma senza enfasi, perch l'agricoltura piemontese rischierebbe di avere una delusione. Le terre incolte normalmente non hanno superfici estese, trattandosi di appezzamenti abbandonati perché difficilmente coltivabili con la meccanizzazione, per cui il loro recupero va di pari passo con il riordino fondiario e l'accorpamento. Ci rammarichiamo che, nonostante la volontà politica espressa dal Consiglio fin dal 1976, oggi approviamo il disegno di legge sulle terre incolte senza aver fatto una valutazione e una analisi approfondita del problema.
Ci troviamo nella condizione, non appena approvata la legge, di iniziare un lungo iter senza sapere quando sarà possibile ottenere risultati concreti.
La posizione del nostro Gruppo si differenzia da quella della maggioranza per quanto concerne l'Ente o l'organismo che deve fare il censimento delle terre incolte. La Giunta ritiene che debba essere l'Esap noi riteniamo debbano essere le Commissioni agricole zonali. In merito abbiamo presentato un emendamento, dalla sua approvazione o meno, dipenderà il nostro voto. Riteniamo comunque di dover evidenziare, forse, che tale decisione è in contrasto con l'art. 3, secondo comma, punto d) della legge n. 20, laddove si dice che è compito delle Commissioni agricole zonali valutare quelle che sono terre incolte.
Ci auguriamo che questa legge entri rapidamente in atto e dia effettiva possibilità alle aziende agricole, specie nelle zone collinari e montane di disporre di terre da coltivare anche nell'interesse della comunità piemontese e nazionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Questo provvedimento fa parte di un complesso di iniziative, di leggi di deliberazioni che costituiscono nell'insieme un "sistema di intervento" in agricoltura. Da sé non risolve il problema dell'approvvigionamento d'altra parte nessun provvedimento, anche se importante, se preso da solo può risolvere il problema degli approvvigionamenti. Nemmeno l'intero sistema dei provvedimenti presi in agricoltura non lo risolvono in quanto esso fa parte della politica agro-alimentare che interessa il settore agricolo, quello della trasformazione agricola e quello del commercio con l'estero.
La dizione di questo provvedimento viene da molto lontano, dai primordi del periodo post insurrezionale, quando la caratteristica del problema era essenzialmente meridionalistica e bracciantile. Se oggi riscuote l'interesse delle zone settentrionali della padana, dimostra quanta trasformazione c'è stata nel campo agricolo economico e sociale dovuta alle grandi emigrazioni dalla montagna, dalla collina e dalle zone meridionali verso le zone industriali. Esso non si rivolge più tanto ai braccianti; ma si rivolge soprattutto alle imprese, ai piccoli coltivatori della collina e della montagna.
Ci sono terre incolte dal giorno della creazione del mondo. Il Comprensorio dell'Ossola, per esempio, non è mai stato coltivato a memoria d'uomo: portandovi l'acqua è stato possibile rendere coltivabili quelle terre sulle quali oggi sorgono fiorentissime aziende. Questa primavera per la prima volta c'è stata, su quei 1200 ettari di terra,la semina.
Ci sono le terre abbandonate da tempo per motivi economici, sociali, di civiltà, luoghi di campagna e di montagna dove con la scarsità del reddito agricolo e pastorizio c'è un diverso potenziale di civiltà che ha spinto generazioni di giovani a scendere nelle città. Alla base di questo fenomeno c'è un problema di natura economica, di redditi insufficienti, di economia prevalentemente familiare, non più competitiva.
Di qui la necessità di intervenire con aiuti economici e sociali. C'è anche un aspetto di interesse più generale, specie in montagna e in collina, dove la presenza dell'uomo assicura una maggiore produzione, un maggiore reddito, ma soprattutto la difesa dal degrado degli agenti naturali. C'è inoltre la necessità di utilizzare razionalmente la meccanizzazione. Più delicato e complesso è il problema delle terre insufficientemente coltivate per il quale la legge nazionale dà precise indicazioni. Problema di non poco conto che susciterà discussioni tecniche che hanno un fondamento socio-politico.
Il meccanismo per operare il censimento e per gestire il complesso dei provvedimenti mi pare democratico. Il disegno di legge originario affidava alle Commissioni per i piani agricoli zonali il censimento delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. Il testo oggi all'esame del Consiglio affida tale compito all'ESAP, infatti la Giunta non ritiene opportuno caricare anche questo compito alle Commissioni zonali già impegnate nella pianificazione con il pericolo che non riescano a fare né l'uno né l'altro.
Diamo il nostro assenso al disegno di legge, annunciando che presenteremo un emendamento di natura tecnica all'art. 3, firmato da noi e dal collega Enrichens.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Non so quali effetti provocherà la legge delle terre incolte sull'economia delle Regioni centrali e meridionali. Per quanto si riferisce al Piemonte non credo che darà frutti consistenti, perché le terre produttive sono già coltivate, quelle che non sono coltivate non danno un reddito sufficiente. Il discorso, come diceva il Consigliere Besate, va collegato al costo economico. Se non ci sono mezzi adeguati per l'acquisto di macchinari avanzati, soprattutto per l'irrigazione, è inutile approvare leggi che possono soltanto illudere la gente. Nel basso Piemonte esistono piccoli o medi appezzamenti non coltivati che se fossero dati in concessione al vicino coltivatore diretto o ad un conduttore potrebbero produrre quintali di granaglie o altri prodotti a disposizione della comunità. Solo sotto questo profilo la legge ha una utilità.
Questo disegno di legge dovrebbe essere accompagnato da stanziamenti adeguati. Faccio un esempio. Nella famosa Valle Grande sopra Verbania ci sono decine di ettari di pascoli dove i foraggi vengono lasciati invecchiare e marcire perché nessuno li accudisce. Sarà il caso, Assessore Alasia, che nei programmi per l'occupazione giovanile si preveda anche di reperire persone disposte a stabilirsi in quei luoghi con il compito di coltivare foraggi e allevare bestiame per quelli che stanno in città. I nostri soldi vanno spesi bene.



BONO Sereno

Molti di quei pascoli non vengono utilizzati perché i proprietari hanno abbandonato l'attività agricola e non li vogliono nemmeno affittare,in quanto prevedono di poter fare su di essi delle speculazioni edilizie, per cui anche il vincolo del fitto potrebbe costituire un ostacolo alla realizzazione dei loro obiettivi.



BORANDO Carlo

L'utilità della legge consiste proprio nel costringere quei proprietari a mettere a disposizione i terreni. Cerchiamo di prendere quel che c'è di buono dalla legislazione statale e quel che c'è di buono dalla legislazione regionale. E' con questo auspicio che mi accingo a votare la legge sulle terre incolte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non si può dire che le terre sono lasciate incolte perché qualcuno pensa di farci della speculazione edilizia. Un tempo si regalava il terreno a chi comperava gli alberi che vi erano piantati e si regalava la casa a chi comperava i terreni, ma non è corretto politicamente riferire questi fenomeni delle nostre vallate ai fenomeni della nostra generazione. E' abbastanza difficile recuperare aree agricole marginali, sia che alla marginalità li abbia destinati la situazione morfologica, sia che alla marginalità li abbia resi la scarsa fertilità. Quelle aree marginali potranno avere in agricoltura una funzione produttiva nella misura in cui verranno accentuati meccanismi diversi, perché il solo passaggio soggettivo dal proprietario al conduttore non è sufficiente a produrre improvvisamente la fine di fenomeni non piacevoli neanche dal punto di vista paesaggistico.
Questa legge deve essere giudicata, come diceva il collega Besate, come momento di un insieme di provvedimenti che tendono a rilanciare l'agricoltura, spogliandola nel frattempo del mito del contadino buono integro, inattaccabile dal denaro e dall'oro, a differenza del cattivo che invece vendeva i beni del padre e aspettava il sacrificio del vitello grasso. Tutti vorremmo che la montagna rimanesse quella specie di museo della miseria e del sottosviluppo, della ignoranza e dello sfruttamento che i nostri libri hanno illustrato come un paradiso.
Quindi si vada avanti con provvedimenti, normative, strutture e soggetti il più qualificati possibile (in questo senso cercherò di dare la mia valutazione sulla polemica esistente tra Giunta e Gruppo DC in ordine al soggetto che deve porre in essere i piani), ma si cerchi di avere una visione più realistica, spogliata da demagogia, da pressapochismo, che offendono coloro che da quei territori provengono. Qualcuno per snobismo domenicale vorrebbe insegnare ai valligiani il modo di vivere e vorrebbe imporre loro modelli di vita, di sottocultura, di sottosviluppo e di miseria per rifarsi una volta alla settimana della nausea del consumismo delle troppe comodità, del non sapere come passare il tempo in città. I contadini sanno che cosa fare del loro tempo, quindi andiamo cauti a dire che in montagna c'è stato soltanto un fenomeno di speculazioni. A Dio piacendo, i montanari che hanno riscoperto il piacere di vivere nella loro terra vi ritornano nella misura in cui il progresso ha dato loro delle condizioni di vita civile e decente. La legge che viene sottoposta al voto del Consiglio è giudicata dal mio Gruppo in modo favorevole.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Sono d'accordo che non si debba enfatizzare la legge, però vorrei che non si cadesse nell'errore opposto del completo scetticismo. Il problema delle terre incolte, o insufficientemente coltivate,ha avuto pesi diversi dalla fine della guerra quando il legislatore nazionale si impegnò con tre provvedimenti legislativi; vi fu poi un lungo abbandono e il problema riesplose negli anni 1970, con nuove iniziative legislative soprattutto regionali.
L'iniziativa della Regione Piemonte fu sfortunata, perché non riuscì ad ottenere il visto del Commissario di Governo, tuttavia alcuni concetti hanno concorso a elaborare la legge nazionale. Questo provvedimento non ha richiesto fantasia e impegno come quello precedente: ci induce a produrre nei termini corretti le indicazioni nazionali che tuttavia rappresentano un passo avanti rispetto alla legislazione precedente. La legge delle terre incolte contribuisce a ridurre il deficit alimentare del nostro Paese e nello stesso tempo si collega con la legge 285 dell'occupazione giovanile.
L'unico punto sul quale c'è stata una differente posizione è quello del soggetto a cui è affidato il compito del censimento delle terre. Nessuna posizione di principio o politica ci porta a respingere l'emendamento presentato, c'è invece l'esigenza di trovare una strada che produca risultati immediati. Qualcuno potrebbe contestarmi il fatto che sono oggi in contraddizione con la posizione che avevo assunto precedentemente quando il Gruppo DC sosteneva che all'Ente di sviluppo doveva essere affidato il compito del censimento, mi opposi allora per una ragione di carattere garantistico in quanto mi pareva poco rispettoso il fatto che l'Ente di sviluppo, maggiore beneficiario della legge, andasse a scegliere le terre.
La legge nazionale esclude che l'Ente di sviluppo possa diventare beneficiario dei terreni, quindi cade quella che allora fu la mia ferma opposizione.
Ringrazio il Presidente della Commissione, il Vicepresidente e i Commissari che hanno portato in Consiglio il disegno di legge, che mi auguro possa essere approvato anche questa volta a larga maggioranza.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - Finalità "La Regione Piemonte con la presente legge: provvede a stabilire le norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n.
440 'Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate', operando un raccordo con la legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 si propone il recupero delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate ai fini produttivi ed anche ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, secondo gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e le indicazioni dei piani agricoli zonali e dei piani delle Comunità montane".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Determinazione zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono "L'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte individua le zone che risultano caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
L'ESAP a tale scopo può avvalersi: della collaborazione degli Enti locali dell'opera di tecnici previsti all'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 dell'opera di Enti ed istituzioni specializzate dell'opera dei giovani della legge 1/6/1977, n. 285.
I Comitati comprensoriali e le Comunità montane per le zone montane, su proposta dell'ESAP, provvedono a determinare tali zone. L'elenco delle stesse viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai Comitati comprensoriali e alle Comunità montane competenti i quali decidono entro i successivi 90 giorni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3- Censimento "Il censimento delle terre può essere effettuato anche gradualmente procedendo prima alla individuazione delle terre incolte od abbandonate e poi alla individuazione delle terre insufficientemente coltivate.
Il censimento delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate viene effettuato dall'ESAP che si avvale: della collaborazione degli Enti locali dell'opera dei tecnici previsti all'art. 7 della legge regionale 27/4/1978, n. 20 dell'opera di Enti ed Istituzioni specializzate dell'opera dei giovani della legge 1/6/1977, n. 285.
Il censimento è adottato dai Comitati comprensoriali e dalle Comunità montane per le zone montane.
Gli elenchi, distinti per Comune e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi, a cura dei Comuni, nell'Albo pretorio per 60 giorni.
L'inclusione dei terreni negli elenchi comunali viene notificato, a cura dei Comuni, ai proprietari ed agli aventi diritto.
Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto, previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto i Comuni si attengono alle norme di cui al titolo VI - sezione IV del libro I del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. I proprietari interessati e gli aventi diritto possono presentare al Comune le proprie osservazioni entro 90 giorni dalla notifica.
Il Comune trasmette al Comitato comprensoriale o alle Comunità montane le osservazioni pervenute, con un proprio parere in merito, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni.
Il Comitato comprensoriale o le Comunità montane, entro i successivi 60 giorni,adottano in via definitiva gli elenchi delle terre decidendo sulle osservazioni.
Gli elenchi distinti per Comuni e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi, a cura dei Comuni, nell'Albo pretorio per 60 giorni. Annualmente viene provveduto agli aggiornamenti necessari adottando le stesse procedure indicate per il censimento".
Sono stati presentati due emendamenti. Il primo dal Gruppo D.C.: Al secondo comma, i termini "dall'ESAP" sono sostituiti dai seguenti: "dalle Commissioni per il piano agricolo zonale previste dall'art. 4 della legge regionale 27/4/1978, n. 20".
Il secondo dai Consiglieri Besate ed Enrichens: Al secondo comma, termine della seconda riga, sopprimere le parole "si avvale" e sostituirle con le parole "può avvalersi".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il primo testo presentato dalla Giunta prevedeva ciò che noi chiediamo.
Insistiamo su questo emendamento che è nel rispetto della legge 20 e nello stesso tempo va incontro alle leggi dello Stato. Siamo tutti d'accordo di promuovere la partecipazione per fare sì che la gente partecipi alle decisioni e questa era un'occasione buona per fare in modo che le proposte avvenissero localmente. L'ESAP invece viene inserito d'autorità senza che siano sentite le Commissioni zonali: infatti si avvale della collaborazione degli Enti locali, dei tecnici, degli Enti specializzati, dei giovani assunti con la legge 285 e non si avvale delle Commissioni zonali. La nostra proposta è che si sostituisca l'ESAP con le Commissioni zonali.
Invito la Giunta a valutare questa soluzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Agli effetti pratici la fotografia immediata della situazione nell'ambito zonale è più facilmente raggiungibile attraverso le Commissioni zonali, i cui componenti conoscono perfettamente le zone.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Si tratta di una funzione tecnica di accertamento delle condizioni e delle caratteristiche previste dalla legge. L'approvazione del censimento sarà fatta dalla Comunità montana nelle zone omogenee, dal Comprensorio nelle altre zone, nei cui organismi sono rappresentati tutti.
D'altra parte non saranno i membri della Commissione a fare gli accertamenti, ma saranno professionisti privati o istituti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'ultima motivazione del collega Besate mi porta a dire che normalmente non si fanno le leggi sulle difficoltà ma sulle prospettive. Non mi pare appropriato dire che non si affida alle Commissioni zonali il censimento delle terre incolte perché sono già troppo oberate da altri compiti; allora potrei rispondere: facciamo in modo che possano funzionare, integriamo il numero dei funzionari. Mi pare invece opportuna una soluzione meno frazionata, più obiettiva, comunque meno sensibile alle pressioni che possono venire. Forse questa è una delle ragioni che giustifica la resistenza del PCI all'accoglimento dell'emendamento. Gli amici democristiani non hanno sufficientemente riflettuto su cosa può creare nel corpo sociale questa attività la cui decisione è troppo vicina agli interessi che vengono toccati. C'è quasi una identificazione tra i soggetti che decidono e i soggetti che subiscono, con il rischio di guerra tra di loro oppure di non funzionalità della legge perché coloro che devono decidere per non rendersi impopolari finiscono per non decidere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Avevo già detto quello che il Consigliere Marchini ha detto adesso.
L'ESAP è un Ente strumentale, mentre la Commissione è composta di beneficiari delle terre. Ho accolto quella proposta venuta dalla consultazione che mi ha fatto riflettere e mi ha convinto.
Non c'è una questione politica e io ho sempre motivato la mia posizione di allora che era contro l'Ente di sviluppo, e il Consigliere Bianchi me ne deve dare atto. Oggi però che l'ESAP non è più beneficiario delle terre la situazione è diversa. In questo modo sono garantite efficienza, democrazia e il rispetto dello Stato di diritto.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' respinto con 11 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astenuti.
Chi è favorevole all'emendamento Besate, Enrichens alzi la mano. E' approvato con 27 voti favorevoli e 13 astenuti.
Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Utilizzazione delle terre "Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per i seguenti fini ed in ordine di priorità 1 - agricoli 2 - silvo-pastorali 3 - forestali e per tutto quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.
I piani zonali di sviluppo agricolo, previsti dall'art. 3 della legge regionale 27/4/1978 n. 20, devono contenere indicazioni sull'utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.
I piani di cui al successivo art. 5, presentati dai proprietari e dagli aventi diritto oppure presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono essere in armonia con le indicazioni dei piani zonali agricoli e con i piani socio-economici delle Comunità montane ed in loro assenza con le indicazioni della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Metodologia "La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'art 9. 8 della legge regionale 22/2/1977, n. 15, stabilisce le metodologie per la: a - individuazione delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate, nel rispetto delle definizioni contenute all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440 b - redazione di piani di sviluppo aziendali od interaziendali, osservando in quanto applicabili, i principi di cui alla legge regionale 22/2/1977, n.
15 c - predisposizione dei piani riguardanti le utilizzazioni indicate al precedente art. 4, punti 2, 3.
La Giunta regionale può avvalersi per tali scopi anche dell'ESAP, di Istituti specializzati, pubblici o privati e liberi professionisti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Assegnazione delle terre ex art. 5 legge 4/8/1978, n. 440 "L'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate può essere effettuata indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione come previsto all'art. 5 della legge 4/8/1978, n. 440, seguendo le norme indicate nella presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Norme e procedure per l'assegnazione delle terre "La domanda di assegnazione va presentata all'unità organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel cui territorio ricade, in tutto o per la maggior parte, il terreno.
Alla domanda il richiedente tra l'altro deve allegare: a - un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto I della presente domanda b - un piano di utilizzazione nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punti 2, 3 della presente legge.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio competente provvede: a notificare a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda del richiedente a trasmettere le domande di assegnazione alla Commissione provinciale di cui all'art. 3) della legge 4/8/1978, n. 440.
La Commissione provinciale prevista all'alt. 3 della legge 4/8/1978, n.
440 dovrà emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti all'art. 8 oppure all'alt. 9 della presente legge, secondo le ipotesi ivi contemplate.
La Commissione dovrà pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilità o meno del piano nonché sui tempi di realizzazione.
Alla assegnazione delle terre o al rigetto della domanda provvede il Presidente della Giunta regionale, in conformità al parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4/8/1978, n. 440 entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere. Nel caso di assegnazione delle terre, alla definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi entro i successivi 30 giorni, provvede: a - l'unità organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati al punto 1), comma primo del precedente art. 4 b - l'unità organizzativa regionale decentrata per la forestazione nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati ai punti 2, 3, comma primo del precedente art. 4.
La vigilanza sulla realizzazione del piano viene effettuata dalle unità organizzative secondo la competenza indicata al precedente comma.
Qualora venga accertata la mancata realizzazione del piano, viene applicata la revoca da parte del Presidente della Giunta regionale prevista all'art. 5, ultimo comma, della legge 4/8/1978, n. 440, in conformità al parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4/8/1978, n. 440.
In attesa dell'attuazione di quanto previsto all'art. 15 della legge regionale 20/2/1979, n. 6, i compiti assegnati dalla presente legge alle unità organizzative regionali decentrate per l'agricoltura nonché alle unità organizzative regionali decentrate per la forestazione, vengono esercitati rispettivamente dagli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli ex Ispettorati ripartimentali delle foreste".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto diversi di quelli indicati all'art. 9 "Il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano utilizzare direttamente i terreni, devono darne comunicazione alle unità organizzative regionali decentrate per l'agricoltura a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla notificazione, allegando tra l'altro: a - un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1, della presente legge b - un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punti 2, 3 della presente legge.
La Commissione provinciale prevista all'art. 3 della legge 4/8/1978, n.
440, dovrà emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La Commissione dovrà pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilità o meno del piano nonché sui relativi tempi di realizzazione.
L'accettabilità o meno del piano presentato dal proprietario o dagli aventi diritto e la determinazione dei tempi di realizzazione ed il conseguente rigetto od accoglimento della domanda di assegnazione del richiedente viene effettuato dal Presidente della Giunta regionale, in conformità del parere della Commissione di cui all'art. 3 della legge 4/8/1978, n. 440 entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere.
Si rimanda a quanto indicato al precedente art. 7 per quanto riguarda la definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi nonché la vigilanza sulla realizzazione del piano.
Qualora il proprietario o gli aventi diritto non realizzino il piano entro i tempi stabiliti, l'iter per l'assegnazione delle terre ai richiedenti prosegue secondo le fasi indicate al precedente art. 7".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati e piccoli proprietari "Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero, nonché per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i 6 milioni di lire, che dichiarino, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle terre è sospesa di due anni dalla data di notifica.
Comunque, entro 60 giorni dalla scadenza dei due anni, deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. L'iter prosegue secondo le fasi indicate al precedente art. 8".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Destinatari delle terre "Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere assegnate a: 1 - Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1,in ordine di priorità: a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77 altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati b) imprenditori agricoli singoli ed associati.
2 - Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 2, in ordine di priorità: a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77 altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati Comunità montane, Comuni e loro consorzi b) imprenditori agricoli singoli od associati c) Enti pubblici, Istituti specializzati.
3 - Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 3, in ordine di priorità: a) Comunità montane b) Comuni e loro consorzi c) Enti pubblici d) Istituti specializzati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Ente di sviluppo agricolo del Piemonte "L'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte può concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonché assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e dei piani di utilizzazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12- Corresponsione aiuti "Il contributo di avviamento previsto all'art. 37 della legge regionale 12/10/1978, n. 63, è esteso agli assegnatari delle terre di cui al precedente art. 10 con precedenza alle cooperative agricole previste all'art. 18 della legge 1/6/1977, n. 285. Nelle zone montane il contributo di cui sopra può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Rimando alla legge 4/8/1978, n. 440 "Per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 4/8/1978, n. 440".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
La parola al Consigliere Chiabrando per le dichiarazioni di voto.



CHIABRANDO Mauro

Esprimo il nostro rincrescimento non avendo la Giunta accolto, neppure in parte, l'emendamento da noi proposto, malgrado avessimo indicato una via di mezzo con l'inserimento delle Commissioni zonali come consulenti e al pari dei tecnici assunti con legge 285. Le Commissioni zonali sono escluse completamente, nonostante che il compito di individuare le terre sia loro affidato per legge.
Avevo anticipato all'Assessore che l'accoglimento del nostro emendamento poteva ottenere il voto favorevole del Gruppo D.C. Il non accoglimento ci impone un voto di astensione. Con questo provvedimento non si risolveranno tutti i problemi; tuttavia i proprietari stessi saranno indotti a mettere a coltura le terre incolte, quindi otterremo qualche risultato prima di aver applicato il meccanismo della legge.
Per i terreni che invece rientreranno nel meccanismo della legge, ci auguriamo che la Giunta stabilisca modalità e procedure semplici che ne consentano una attuazione rapida.
L'Assessore ha parlato di democrazia, poi di efficienza dell'ESAP.
Permettetemi di esprimere qualche dubbio, sia sulla efficienza attuale sia sulla efficienza futura dell'ESAP.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

La legge sulla utilizzazione delle terre incolte rappresenta un passo avanti proprio nella concezione testè illustrata dal collega Chiabrando.
Personalmente ritengo che sia difficile definire concretamente il livello della coltivabilità. Non mi soffermo su questo discorso, né su quello relativo all'imposta fondiaria che ci porterebbe lontano. Con l'approvazione di questa legge facciamo un passo avanti. Se incontreremo imperfezioni giuridiche, come ipotizza il collega Chiabrando, ne prenderemo atto e cercheremo di risolverle. Le spiegazioni tecniche sul perché abbiamo privilegiato l'ESAP, piuttosto che la Commissione zonale, sono state sufficientemente fornite dal collega Besate.
Il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
Il progetto di legge è approvato.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 421: "Modificazione dell'art. 11, ultimo comma della legge regionale 12 giugno 1978 n. 32"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'o.d.g. reca: Esame progetto di legge n. 421: "Modificazione dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32".
La Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole. Vi do lettura dell'articolo unico.
Articolo unico - "L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 è sostituito dal seguente: 'Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo unico è approvato.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge 417: "Modificazione della modalità di erogazione del contributo straordinario 'una tantum', di cui alla legge regionale 22/1/1976, n. 5. Sostituzione dell'art. 3 della legge stessa"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 417: "Modificazione della modalità di erogazione del contributo straordinario 'una tantum', di cui alla legge regionale 22/1/1976, n. 5. Sostituzione dell'art. 3 della legge stessa".
La parola al relatore, Consigliere Fabbris.



FABBRIS Pierina, relatore.

Per evitare un immobilizzo di fondi regionali e permettere quindi, ai Comuni di disporre tempestivamente e pressoché totalmente dei contributi assegnati, già allo stato finale dei lavori, nonché provvedere agli adempimenti necessari per rendere gli asili-nido funzionanti, è necessario procedere alla modificazione dell'art. 3 della legge regionale n. 5/76 e adottare questo provvedimento che prevede l'erogazione: nella misura del 50% dei contributi alla data di esecutività della deliberazione, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n.
5/76 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori nella misura del 40% allo stato finale dei lavori nella misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata.
La Commissione ha approvato all'unanimità tale proposta e ne raccomanda l'approvazione in Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico - "L'art. 3 della legge regionale 22/1/1976 n. 5 è sostituito dal seguente: 'L'erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione, di cui al secondo comma del precedente art. 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata' Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 3 hanno risposto SI 3 Consiglieri.
L'articolo unico è approvato.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale: "Concessione di garanzia fidejussoria a fronte di un mutuo agrario concesso al signor Bertola Giuseppe - Case Sparse - Candiolo - titolare di un'azienda agricola"


PRESIDENTE

Passiamo al punto tredicesimo all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale: "Concessione di garanzia fidejussoria a fronte di un mutuo agrario concesso al signor Bertola Giuseppe - Case Sparse - Candiolo titolare di un'azienda agricola".
Vi do lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12/10/1978, n. 63 visto l'art. 11 in base al quale l'Amministrazione regionale può concedere la garanzia fidejussoria; tenuto conto che la fidejussione può essere concessa ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle Cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale tenuto conto che in tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tenuto conto altresì: che il signor Bertola Giuseppe è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con nulla osta n. 32 in data 13/9/1976 a contrarre un mutuo agrario dell'importo di L. 24.300.000 assistito dal contributo regionale previsto dall'art. 5 lett. a) della legge regionale 8/9/1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni che il signor Bertola Giuseppe ha richiesto l'intervento fidejussorio della Regione Piemonte in conformità della legge regionale 8/9/1975, n. 51 o eventuali altre leggi regionali in quanto affittuario di una azienda agricola che il signor Bertola Giuseppe, nelle more di una decisione da parte della Regione e per rispettare il periodo di validità del nulla osta, ha stipulato l'atto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in data 15/2/1977, costituendo in pegno delle somme avute a prestito in via temporanea che le opere sono state regolarmente eseguite come risulta dal verbale di accertamento esecuzione lavori dell'IPA di Torino n. 32, in data 19/5/1978 ed è stata riconosciuta una spesa ammissibile di L. 21.700.000 che il signor Bertola Giuseppe ha confermato con lettera in data 6/6/1979 la richiesta di fidejussione regionale poiché deve restituire la somma a suo tempo avuta a prestito e data in pegno all'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, quale garanzia dell'allora stipulando mutuo che sussistono, a norma del citato art. 11 della legge regionale 12/10/1978, n. 63, i requisiti soggettivi ed oggettivi tali da giustificare l'intervento fidejussorio della Regione Piemonte ancorché l'atto di mutuo sia già stato stipulato; considerato che attualmente la fidejussione regionale è concedibile solamente in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 12/10/1978, n. 63 considerato altresì che, seppur concesso ai sensi della legge regionale 8/9/1975, n. 51, il mutuo riguarda interventi previsti anche dalla legge regionale 63/78 citata ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione delibera di Concedere fidejussione ai sensi della legge regionale 12/10/1978, n. 63 all'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a garanzia di un mutuo agrario di L. 21.700.000 (ventunmilionisettecentomila) stipulato da parte del signor Bertola Giuseppe, titolare di una azienda agricola con sede in Candiolo, per la durata di anni venti, oltre al preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Con la garanzia di fidejussione di cui sopra e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata legge regionale 63/78, la Regione si obbliga: a pagare all'Istituto mutuante, nel caso di inadempimento del debitore principale ed a semplice richiesta dell'Istituto stesso, la annualità di ammortamento di L. 1.853.690 ed eventuali interessi di mora a considerare valida ed efficace la garanzia fidejussoria indipendentemente da qualsiasi altra garanzia a favore dell'Istituto mutuante in dipendenza dello stipulando mutuo agrario di cui in premessa ed anche in difetto del ricorso alla garanzia sussidiaria del F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia) ad iscrivere a bilancio annualmente, per tutta la durata del mutuo, una somma pari a L. 1.853.690 calcolata al tasso del 15,05%.
Per la suddetta fidejussione la Regione rinuncia a far valere il disposto dell'art. 1957 C.C. nonché al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C, e ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1939 C.C.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a dare attuazione alla presente deliberazione, essendo facoltizzato a compiere tutti gli atti per rendere operante la fidejussione medesima.
Alla spesa che eventualmente risultasse a carico della Regione si fa fronte, fino alla concorrenza della somma annua di L. 1.853.690 con lo stanziamento del cap. 3730 del bilancio 1979 (imp. 43191) e con gli stanziamenti che saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1980 e successivi".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale: "Concessione di garanzia fidejussoria a fronte di un mutuo agrario concesso al signor Marino Pietro - via Racconigi n. 207 - Carmagnola - titolare di un'azienda agricola"


PRESIDENTE

Punto quattordicesimo all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale: "Concessione di garanzia fidejussoria a fronte di un mutuo agrario concesso al signor Marino Pietro - via Racconigi n. 207 - Carmagnola - titolare di un'azienda agricola".
Vi do lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12/10/1978, n. 63 visto l'art. 11 in base al quale l'Amministrazione regionale può concedere la garanzia fidejussoria; tenuto conto che la fidejussione può essere concessa ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle Cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale tenuto conto che in tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta tenuto altresì conto: che il signor Marino Pietro è stato autorizzato dalla Regione Piemonte con un nulla osta in data 19/12/1978, n. 379, a contrarre un mutuo agrario dell'importo di L. 52.500.000 assistito dal contributo regionale previsto dall'art. 5 lett. a) della legge regionale 8/9/1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni che l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ha deliberato in data 2/3/1979 la concessione del mutuo agrario di cui in premessa, subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria da parte della Regione Piemonte che il signor Marino Pietro ha richiesto l'intervento fidejussorio della Regione Piemonte in conformità della legge regionale 8/9/1975, n. 51 o eventuali altre leggi regionali che sussistono, a norma del citato articolo 11 della legge regionale 12/10/1978, n. 63, i requisiti soggettivi ed oggettivi tali da giustificare l'intervento fidejussorio della Regione Piemonte a fronte dello stipulando mutuo agrario di cui sopra considerato che attualmente la fidejussione regionale è concedibile solamente in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 12/10/1978, n.
63 considerato altresì che seppur concesso ai sensi della legge regionale 8/9/1975, n. 51 il mutuo riguarda interventi previsti anche dalla legge regionale 63/1978 citata ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione delibera di concedere fidejussione ai sensi della legge regionale 12/10/1978, n. 63 all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a garanzia di un mutuo agrario di L. 52.500.000 (cinquantaduemilionicinquecentomila), da stipularsi da parte del signor Marino Pietro titolare di una azienda agricola con sede in Carmagnola, per la durata di anni venti, oltre al preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Con la garanzia di fidejussione di cui sopra e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata legge regionale 63/1978, la Regione si obbliga: a pagare all'Istituto mutuante, nel caso di inadempimento del debitore principale od a semplice richiesta dell'Istituto stesso, la annualità di ammortamento di L. 4.448.010 oltre ad interessi di preammortamento ed eventuali interessi di mora a considerare valida ed efficace la garanzia fidejussoria indipendentemente da qualsiasi altra garanzia a favore dell'Istituto mutuante in dipendenza dello stipulando mutuo agrario di cui in premessa ed anche in difetto del ricorso alla garanzia sussidiaria del F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia) ad iscrivere a bilancio annualmente, per tutta la durata del mutuo, una somma pari a L. 4.448.010 calcolata provvisoriamente al tasso del 14,65% e salvo variazioni determinate dalla eventuale variazione del tasso massimo di riferimento sede di stipulazione del contratto di mutuo.
Per la suddetta fidejussione la Regione rinuncia a far valere il disposto dell'art. 1957 C.C. nonché al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1939 C.C.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a dare attuazione alla presente deliberazione, essendo facoltizzato a compiere tutti gli atti per rendere operante la fidejussione medesima.
Alla spesa che eventualmente risultasse a carico della Regione si fa fronte, fino alla concorrenza della somma annua di L. 4.448.010 con lo stanziamento del cap. 3730 del bilancio 1979 e con gli stanziamenti che saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1980 e successivi (43024)." Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame deliberazione Giunta regionale: "Applicazione dell'art. 66 della legge regionale 12/10/1978 n. 63. Ripartizione della quota assegnata alla Regione, ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984, sui fondi dello stralcio 1978"


PRESIDENTE

Il punto quindicesimo all'o.d.g. reca: Esame deliberazione Giunta regionale: "Applicazione dell'art. 66 della legge regionale 12/10/1978 n.
63. Ripartizione della quota assegnata alla Regione, ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984, sui fondi dello stralcio 1978".
Vi do lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12/10/1978, n. 63 visto l'art. 66, terzo comma, in base al quale le quote assegnate alla Regione ai sensi della legge 27/12/1977 n. 984, sono ripartite tra gli interventi con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta vista la deliberazione Giunta regionale n. 102-15538 del 25/7/1978 con la quale sono state approvate le proposte per i programmi nazionali di coordinamento di cui alla legge 27/12/1977 n. 984 vista la deliberazione del CIPAA del 18/4/1979 che approva i programmi nazionali di coordinamento relativi a: approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna potenziamento dell'attività di selezione del bestiame miglioramento della fertilità bovina e lotta contro la mortalità neo natale dei vitelli sviluppo dell'acquacoltura ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione delibera di ripartire, in applicazione dell'art. 66, terzo comma, della legge regionale 12/10/1978 n. 63, la quota assegnata alla Regione ai sensi della legge 27/12/1977 n. 984, sui fondi dello stralcio per l'anno 1978, come risulta dalla tabella 'A' allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali - Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 432: "Modifica alla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, in materia di trasporti", ed esame progetto di legge n. 433: "Delega ai consorzi di Comuni delle funzioni amministrative in materia di servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico di piazza"


PRESIDENTE

Su richiesta del Vicepresidente della Giunta regionale Bajardi passiamo all'esame del progetto di legge n. 432: "Modifica alla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, in materia di trasporti" ed all'esame del progetto di legge n. 433: "Delega ai consorzi di Comuni delle funzioni amministrative in materia di servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico di piazza".
La parola al relatore, Consigliere Picco.



PICCO Giovanni, relatore

La modifica alla legge n. 44 non è irrilevante, anche se l'articolato si presenta in forma molto succinta ed anche se per brevità non è stata allegata una relazione scritta.
Si tratta di rendere possibile l'operatività dei consorzi dei trasporti previsti nella "legge quadro" votata a suo tempo. Nell'ambito delle azioni di promozione dei consorzi, svolte dall'Assessorato e dalla Giunta, si sono riscontrate obiettive difficoltà all'adesione della totalità dei Comuni interessati alle attuali linee di trasporto interurbano.
In Commissione si è trovata una soluzione all'attuazione dei consorzi stessi, che riteniamo equa. Un rilievo politico va comunque espresso: in quanto non si tratta di forzatura, ma di un espediente per ottenere la massima adesione possibile, necessaria perché le autorità di gestione consortile dei trasporti possano entrare in funzione sia per la parte programmatoria e decisionale.
Non disconosciamo l'azione svolta dall'Assessorato e dalla Giunta per rimuovere le difficoltà dei piccoli Comuni; avremmo però preferito che si delineasse una strategia politica per cercare non già di rendere obbligatoria e ineluttabile l'adesione ai consorzi, ma perché l'adesione stessa fosse sostanziata da effettivi benefici che i Comuni ottengono nella partecipazione decisionale.
Con questa formulazione si è voluto evitare da un lato lo svuotamento del contenuto politico del consorzio, dall'altro il fatto che il consorzio gestito da una minoranza di Comuni, di fatto si sovrapponesse alla volontà dei più.
Riteniamo che gli obiettivi da raggiungere sono: quello di esplicitare in termini di programmazione del trasporto interurbano (la qualcosa ovviamente sarà compresa nei piani comprensoriali dei trasporti) e in termini di politica di finanziamento, di incentivazione, di modificazione o di integrazione dei servizi e quello di incentivare una totale corresponsabilità degli Enti locali, affinché gli obiettivi della legge non rischino di essere elusi. Questo è il rilievo che riteniamo di dover fare esprimendo adesione alla formulazione raggiunta in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta regionale, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

La Giunta non può ignorare i piccoli Comuni che per ragioni soggettive soprattutto di ordine finanziario, stentano a farsi carico di una problematica al di sopra della loro dimensione.
Abbiamo perseverato in questi sei mesi nell'azione di convincimento sul merito e sul metodo e siamo giunti ad una conclusione prudente che in ogni caso non vuole essere rinuncia a proseguire in questa operazione. Non a caso nella parte finale dell'art. 1 della legge, abbiamo ribadito la volontà di portare tutti i Comuni ad un ruolo attivo all'interno dei consorzi.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni.
Si procede alla votazione per appello nominale dell'articolato del p.d.l.
n. 432.
Art. 1 - "Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 è sostituito dai seguenti: 'I consorzi di cui al comma precedente svolgono per delega della Regione le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali, che sono effettuati nell'ambito dell'unità territoriale di gestione, purché formati da Comuni serviti dalle attuali linee di trasporto interurbano, che si sono avvalsi della facoltà di aderire al consorzio di cui sopra.
Ai fini dell'avviamento dell'attività del consorzio, questo si intende costituito anche nel caso di Comuni che a seguito di formale richiesta di adesione da parte del Presidente del Comitato comprensoriale deliberino la non adesione o non comunichino la propria adesione entro il termine di 60 giorni: in ogni caso la popolazione di questi non dovrà superare il 20 della popolazione totale e dei Comuni interessati dalle attuali linee di trasporto interurbano.
I Comuni che non dovessero, entro il termine stabilito al comma precedente, assumere la determinazione necessaria potranno successivamente aderire al costituito Consorzio": Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1977 n. 44 è sostituito dal seguente: 'Per la validità del voto in caso di parere su atti amministrativi occorre la presenza di un terzo dei membri oltre al Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. I membri del Comitato possono farsi sostituire, alle singole riunioni, con delega scritta' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 432 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge 433: "Delega ai consorzi di Comuni delle funzioni amministrative in materia di servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico da piazza".
Art. 1 - "Sono delegate ai consorzi, di cui all'art. 14 della legge sui trasporti e viabilità 22 agosto 1977, n. 44 le funzioni amministrative relative al servizio di noleggio con conducente e servizio pubblico da piazza, già di competenza dello Stato e trasferite alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La determinazione del numero di autoveicoli da immettere nei servizi e gli stazionamenti devono essere coerenti con le indicazioni del piano comprensoriale sui trasporti pubblici locali.
Copia dei provvedimenti adottati deve essere trasmessa all'Assessorato regionale ai trasporti e alla viabilità per le informazioni necessarie all'azione di coordinamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "Il Presidente della Giunta regionale sovraintende all'esercizio delle attività istruttorie delegate con la presente legge e provvede in via surrogatoria in caso di inadempienza degli Enti delegati nella esecuzione degli atti istruttori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, d'intesa con gli Enti delegati, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - "Nella fase transitoria, in attesa che i consorzi di cui all'art.
1 vengano costituiti e vengano formalizzate le deleghe, per le istanze pervenute dai Comuni relative ai servizi di noleggio con conducente e pubblico da piazza, la Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi sulla base dell'istruttoria espletata dall'Assessorato regionale ai trasporti e sentito in proposito il parere del Comitato regionale coordinamento trasporti, all'uopo opportunamente integrato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, con i rappresentanti regionali delle categorie interessate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 433 è approvato.


Argomento: Occupazione giovanile - Apprendistato

Esame deliberazione Giunta regionale: "Proposta al Consiglio regionale per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22/12/1978, n. 83 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani -, nonch concessione ai sensi della suddetta legge di un contributo di L. 413.409.380 al Comune di Torino"


PRESIDENTE

Punto decimo all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale: "Proposta al Consiglio regionale per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22/12/1978, n. 83 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani -, nonché concessione ai sensi della suddetta legge di un contributo di L. 413.409.380 al Comune di Torino".
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Il provvedimento venne in un primo tempo presentato con la determinazione dei contributi al solo Comune di Torino; venne poi modificato in favore di tutti i Comuni della Regione. La Giunta ha predisposto un piano di ripartizione con i Comprensori. Venne suggerita l'opportunità di prolungare il termine per la presentazione delle domande al fine di consentire ai Comuni non informati di utilizzare i 508 milioni rimasti dopo l'assegnazione avvenuta in favore del Comune di Torino.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

Il Gruppo D.C. esprime voto di astensione sulla proposta di deliberazione. Il provvedimento venne assunto il 19 giugno ed è stato portato a conoscenza attraverso la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. Quindi termine di un mese per la presentazione delle domande.
Con questa erogazione di contributi al Comune di Torino si anticipano i tempi e non si dà la possibilità agli altri Comuni di presentare le domande relative. E' vero che la distribuzione è aritmetica in proporzione cioè ai giovani iscritti nelle liste di disoccupazione giovanile, però manca di fatto un quadro complessivo della situazione che consenta di valutare ed elencare le diverse iniziative in un ordine di importanza.
Già nel mese di dicembre scorso, quando venne discussa la legge, c'era volontà di accelerare i tempi e il nostro Gruppo fece presente che quella accelerata pareva del tutto inutile perché non ci sarebbero stati gli estremi per renderla operativa: infatti siamo nel mese di luglio 1979.
In quell'occasione evidenziammo il fatto che una serie di operazioni finanziate con il contributo della Regione sembravano non coordinate con altri strumenti, altre sembravano del tutto superflue. Non abbiamo avuto la possibilità di fare l'esame comparativo delle diverse iniziative portate dai Comuni, anche perché i Comuni non hanno avuto la possibilità di presentare le loro domande.
Per questi motivi esprimiamo voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Va ricordato che la legge 83 è già frutto di una discussione intervenuta in quest'aula grazie alla quale venne modificato il criterio ispiratore dell'intervento. Come i colleghi ricorderanno, la proposta iniziale della Giunta era di un intervento a favore del Comune di Torino per la sua particolare situazione e che i criteri adottati privilegiavano in larga misura il Comprensorio. Esistevano dei motivi seri per tale intervento, vedendo la natura delle attività svolte, ma, poiché in quella discussione fu rilevata dal Gruppo D.C. l'opportunità di sostenere analoghe iniziative in favore degli altri Comuni, si pervenne alla stesura della legge 83.
Con questa deliberazione sottoponiamo alla vostra approvazione i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Condivido l'opinione del Consigliere Alberton, secondo la quale si viene a determinare una certa strozzatura nei confronti degli altri Comuni, pertanto propongo di fissare il termine a 70 giorni al fine di consentire ai Comuni di prendere le loro decisioni.
Viene proposta la ripartizione percentuale sulla base del numero degli iscritti nelle liste speciali di disoccupazione. Il Comprensorio di Torino da noi interpellato, ha dato parere favorevole alla proposta.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione con i correttivi indicati dall'Assessore.
"La legge regionale n. 83 del 22/12/1978 prevede la concessione ai Comuni di contributi straordinari per concorrere alla realizzazione di iniziative a favore dei giovani i cui problemi, per la loro dimensione siano particolarmente gravi.
Il finanziamento di ogni iniziativa è effettuato con deliberazione del Consiglio regionale. La somma complessivamente disponibile è pari a L. 1000 milioni.
Si rende peraltro necessario, per una corretta gestione dei fondi individuare i criteri di distribuzione e di erogazione dei contributi tenuto conto in particolare dell'opportunità di garantire una equa distribuzione degli stessi sul territorio regionale in relazione alla diversa incidenza nelle varie aree della problematica giovanile, così come richiesto dalla legge.
A tal fine si propone di ripartire la somma disponibile di 1000 milioni fra i Comprensori della Regione Piemonte in misura direttamente corrispondente all'incidenza della disoccupazione giovanile nelle varie aree, misurata secondo il dato oggettivo degli iscritti alle liste speciali della legge 285/77, quali risultano dalle ultime graduatorie disponibili del 31/12/1978.
Il riparto è indicato nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione.
I Comuni interessati a fruire dei contributi previsti dalla legge dovranno presentare domanda, integrata da una dettagliata illustrazione delle iniziative che si stanno svolgendo o che si intendono svolgere e dei relativi costi analiticamente indicati, al Comitato comprensoriale di appartenenza entro 70 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I Comitati comprensoriali, nei successivi giorni 15 trasmetteranno all'Amministrazione regionale le domande che ritengono meritevoli di contributo e che dovranno comunque complessivamente non superare, per il finanziamento richiesto, la somma assegnata ai Comuni del Comprensorio.
La Giunta regionale presenterà le iniziative ritenute meritevoli di contributo e rientranti nelle disponibilità di spesa al Consiglio regionale per l'approvazione con apposita delibera, così come richiesto dall'art. 1 della legge 22/12/1978 n. 83.
Il finanziamento concesso verrà erogato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale per il 50% dopo l'approvazione della delibera del Consiglio regionale di concessione del contributo e per il restante 50% si provvederà successivamente alla presentazione di una relazione sull'attuazione delle iniziative e delle relative spese sostenute.
Considerato che il Comune di Torino ha da tempo in corso di realizzazione un programma pluriennale di iniziative per i giovani di ampia portata, rientranti nell'ipotesi prevista dalla legge regionale 22/12/1978 n. 83, che lo stesso Comune di Torino ha, con diverse istanze, da tempo richiesto all'Amministrazione regionale un contributo per la realizzazione delle iniziative suddette che hanno comportato per il '78 una spesa di L.
1.814.000.000 e che proseguiranno nel corso del 1979, che il Comitato comprensoriale di Torino ha espresso, con comunicazione in data 13/6/79 prot. n. 2175, parere favorevole alla concessione di un contributo al Comune di Torino, purché questo sia determinato in misura proporzionale al numero dei giovani iscritti alle liste speciali dei Comuni del Comprensorio rispetto a quelli del Comune di Torino che risultano essere al 31/12/1978 pari al 70,72% degli iscritti complessivi nei Comuni del Comprensorio.
Rilevato che, in forza di quanto illustrato precedentemente, per i Comuni del Comitato comprensoriale di Torino è disponibile per contributi ai sensi della legge regionale 22/12/1978 n. 83, una cifra pari a L.
587.400.000 e ritenuta l'urgenza, stante la rilevanza delle iniziative e la particolare situazione occupazionale del Comune di Torino, di disporre in un'unica soluzione l'erogazione allo stesso, in aderenza al criterio accolto dal Comitato comprensoriale di Torino, di un contributo pari al 70,72% di detta somma e cioè pari a L. 413.409.280 ai sensi della legge regionale n. 83/78 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/18313 del 28/12/1978 ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 422 Consiglio regionale 271 in data 11/1/1979 delibera di proporre al Consiglio regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge 22/12/1978 n. 83, l'approvazione dei criteri e delle modalità di riparto in premessa enunciati, nonché l'assegnazione al Comune di Torino di un contributo ai sensi della legge 83/78, pari a L.
413.409.280 da erogarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale in un'unica soluzione.
La somma di L. 413.409.280 risulta impegnata sul residuo di cui al cap.
n. 4390 del bilancio 1978 (30842/501).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 26 voti favorevoli e 10 astenuti.


Argomento: Tossicodipendenza

Esame deliberazione Giunta regionale: "D.M. 4/8/1978 - Criteri e schemi per l'impiego di preparati a base di metadone per il trattamento del tossico dipendente"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale: "D.M. 4/8/1978 - Criteri e schemi per l'impiego di preparati a base di metadone per il trattamento del tossico-dipendente".
Chiede la parola la dottoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Prendiamo atto che è stata accolta dalla Giunta una precisazione da noi fatta con specifico richiamo alla necessità di attuare un'accurata individuazione degli interventi, al fine di garantire che quanto viene in questa deliberazione disposto, venga attuato in termini terapeutici.
Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione del Consiglio sull'importanza di curare, in modo specifico, la formazione e l'aggiornamento degli operatori in questo delicatissimo settore nell'ambito della formazione professionale.
In questo senso, e nell'ambito di queste precisazioni, il nostro parere è favorevole.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione.
"La legge 22/12/1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope 'Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza' prevede, tra l'altro, che le Regioni esercitino le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti, che organizzino e coordinino le suddette attività, delegando i servizi alle Province ed ai Comuni ed istituendo, per i fini sopra indicati, gli appositi Comitati regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze.
Successivamente con il decreto 4/8/1978 del Ministro della sanità contenente la normativa per l'impiego di preparati a base di metadone per il trattamento del tossico-dipendente, è stato stabilito, tra l'altro, che gli ospedali ed i presidi abilitati possano utilizzare i suddetti preparati solo seguendo i criteri e gli schemi applicativi fissati dalle Regioni.
In proposito è stato sentito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze, previsto dall'art. 13 della legge regionale 23/12/1977, n. 62, il quale, tenuto conto dei vari orientamenti emersi nell'ambito dei servizi circa il modo di impiego del metadone per il trattamento dei tossico-dipendenti, nella seduta del 2/4/1979, ha formulato i criteri e gli schemi per l'impiego dei preparati stessi.
Il Consiglio regionale vista la legge 22/12/1975, n. 685 vista la legge regionale 23/12/1977, n. 62 visto il D.M. 4/8/1978 visto il provvedimento della Giunta regionale n. 77-21223 del 22 maggio 1979 sentito il parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di formulare, secondo la proposta del Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze, i sottoelencati criteri e schemi per l'impiego di preparati a base di metadone per il trattamento dei tossico-dipendenti: 1) le finalità dei servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossico-dependenze sono: individuare i bisogni reali e prioritari su cui intervenire con soluzioni adeguate far emergere negli individui le contraddizioni proprie dello stato di 'tossico-dipendenza' per attivare un progressivo superamento di tale condizione ricercare i mezzi per garantire la salute psico-fisica degli individui.
Queste finalità sono strettamente correlate e implicano una visione del servizio come strumento attivo e dinamico.
2) L'uso del metadone nel trattamento dei tossicodipendenti è consentito soltanto se inserito in un piano articolato di terapia, sottoposto al controllo del Comitato regionale.
I piani devono essere formulati secondo i seguenti criteri: a) individualizzazione di ogni intervento di cura e riabilitazione del tossico-dipendente, con la presa in carico del soggetto mediante un progetto globale e complessivo.
b) Le terapie farmacologiche sostitutive non devono essere eseguite separatamente da programmi articolati psico-terapici e socio-terapici, ad eccezione di situazioni che richiedono interventi medici urgenti.
c) Gli interventi attuati dai diversi servizi devono essere compatibili tra di loro. Le condizioni per garantire questa esigenza sono: corretto ruolo dei coordinamenti locali confronto permanente tra gli operatori adeguati programmi di formazione controllo del Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze.
3) Il metadone può essere fornito ai tossico- dipendenti unicamente dai presidi sanitari abilitati.
4) E' escluso l'uso del metadone per via endovenosa, in conformità al D.M.
4/8/1978.
5) Il metadone deve essere somministrato per via orale, sotto forma di sciroppo opportunamente preparato e, di norma, deve essere consumato sul posto alla presenza dell'operatore sanitario.
Tuttavia i programmi, per finalità terapeutiche, possono prevedere il consumo dello sciroppo anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, a condizione che ne vengano stabiliti i criteri e le regole e venga garantito l'uso proprio della sostanza.
6) Gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari che intendono utilizzare il metadone per os, qualora non vi abbiano ancora provveduto devono, entro un mese dalla data del presente provvedimento, far pervenire all'Assessorato sicurezza sociale e sanità della Regione Piemonte, per l'approvazione preventiva, il programma dettagliato dal quale risulti: a) Il modello di riferimento assunto come ipotesi di lavoro.
I servizi socio-sanitari hanno la facoltà di scegliere il modello che ritengono più adeguato, purché esso descriva la dinamica degli aspetti sociali, individuali, psicologici e medici della tossicomania nelle sue varie manifestazioni.
b) Le finalità degli interventi.
I servizi socio-sanitari devono prendere in carico il soggetto nella sua globalità, anche se le prospettive sono parziali e limitate nel tempo.
Devono in ogni caso risultare chiari gli obiettivi che ci si propone e i tempi di attuazione parziale e globale del programma.
c) I programmi degli interventi.
Per garantire la presa in carico della globalità dei problemi del singolo utente e la individualizzazione degli interventi terapeutici, ogni servizio deve prevedere: programma di psico-terapia programma di intervento sociale programma di terapia medica e farmacologica.
Questi programmi devono essere formulati con un piano dettagliato di intervento, con l'indicazione degli strumenti che si intendono utilizzare.
7) Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze, con strumenti appositi, esercita le funzioni di coordinamento e di controllo sulle attività dei presidi della Regione, ai sensi dell'art. 90 della legge 22/12/1975 n. 685.
A tal fine, con particolare riferimento all'utilizzo del metadone, il Comitato: a) esprime parere sui programmi presentati, in base a giudizio di congruenza tra modello assunto dal servizio, interventi proposti e strumenti realmente disponibili b) controlla periodicamente, attraverso relazioni semestrali degli organismi di gestione dei servizi, lo stato di realizzazione del programma e il raggiungimento degli scopi dichiarati.
In particolare controlla l'effettivo rispetto dei criteri e delle regole di somministrazione del metadone c) propone all'Assessore regionale alla sicurezza sociale e sanità la sospensione del programma, qualora ravvisi situazioni di rischio per gli utenti. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale: "Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 57 - Parere sulla proposta di tariffe obbligatorie a forcella applicabile ai soli trasporti di prodotti petroliferi con autocisterne"


PRESIDENTE

Punto undicesimo all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale: "Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 57 - Parere sulla proposta di tariffe obbligatorie a forcella applicabile ai soli trasporti di prodotti petroliferi con autocisterne".
Vi do lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale visto il titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298: 'Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada' visto il comma primo dell'art. 53 della succitata legge 6 giugno 1974, n.
298 che prescrive che l'approvazione delle tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, siano proposte dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi al Ministro per i trasporti e siano approvate dal Ministro per i trasporti sulla base delle direttive del CIP, sentite le Regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati visto l'art. 7 del D.P.R. 9 gennaio 1979, n. 56 che prescrive che le Regioni potranno far pervenire, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di invio della proposta di tariffazione obbligatoria a forcella con allegata la relazione, le proprie eventuali osservazioni visto l'art. 10 della succitata legge 6 giugno 1974 n. 298, che prescrive che rientra nei compiti dei Comitati regionali per l'albo degli autotrasportatori esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla Regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose vista la proposta e la relazione per l'istituzione di un sistema di tariffe obbligatorie a forcella (lettera Ministero trasporti - Dir. Gen. M.C. e T.C. prot. n. 673 (36) T.53) da applicarsi in via sperimentale e provvisoria solamente ai trasporti petroliferi, inviata dal Ministero per i trasporti alla Regione Piemonte in data 8/5/1979.
Avendo chiesto in data 22/5/1979 al Comitato regionale per l'albo autotrasportatori di cose in conto di terzi della Regione Piemonte parere in merito avendo acquisito in data 5/6/1979 dal Comitato regionale per l'albo il parere di cui sopra viste le proposte della Giunta regionale in materia sentita la relazione dell'Assessore regionale competente sentita la Commissione consiliare competente delibera di dare parere favorevole all'approvazione della proposta di tariffazione obbligatoria a forcella da applicarsi in via sperimentale e provvisoria solamente ai trasporti petroliferi, trasmessa dal Ministero dei trasporti Dir. Gen. M.C. e T.C. con lettera prot. n. 673(36) T.53 in data 8/5/1979.
Segnala nel contempo la necessità che,congiuntamente all'approvazione della tariffazione in oggetto, siano presi adeguati provvedimenti ed iniziative per garantirne una corretta ed efficace applicazione, soprattutto con riferimento alle situazioni contingenti di trasporto che potrebbero verificarsi in questo settore e con riferimento ai rapporti diretti ed indiretti che possono sussistere tra i Committenti ed i trasportatori".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Il Consiglio è convocato per il giorno 19 luglio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



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