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Dettaglio seduta n.256 del 17/05/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Occupazione giovanile - Apprendistato

Informazioni della Giunta regionale sulla gestione della legge 285 Servizi socialmente utili, in relazione alle decisioni che assumerà il Cipe


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
La parola all'Assessore Alasia per le informazioni sulla "gestione della legge 285 - Servizi socialmente utili - in relazione alle decisioni che assumerà il Cipe".



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Lunedì 14 maggio si è riunito il Cipe per prendere in esame la deliberazione per la prosecuzione dei contratti per i servizi socialmente utili per l'occupazione (legge n. 285) trasformandoli in contratto formazione-lavoro. In precedenza avevamo predisposto i rapporti sindacali il testo del contratto trasformato in contratto formazione-lavoro e il testo di un protocollo normativo. Non ritorno sul giudizio dei progetti, di cui avevo informato il Consiglio nelle sedute del 19 marzo e del 5 aprile fornendo dati numerici e qualitativi relativi ai progetti.
I progetti sono stati accolti dal Cipe. Ricordo che si tratta di un rapporto a tempo determinato, che scadrà nel mese di maggio del 1980.
Sorgerà indubbiamente un problema per lo Stato, per gli Enti pubblici, per le Regioni, quindi anche per la Regione Piemonte, che hanno rinnovato i contratti. Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad adoperarci per la sistemazione stabile dei giovani lavoratori, considerando le qualificazioni e l'esperienza che hanno acquisito; ovviamente saranno banditi concorsi pubblici e dovranno essere tenute presenti le esigenze di altri Enti.
Informo inoltre che le valutazioni prudentemente e parzialmente ottimistiche che avevo fornito al Consiglio sulle maggiori possibilità di utilizzo nell'industria della legge 285, dopo le modifiche intervenute quest'estate, si vanno confermando Nell'industria gli "avvii singoli" per contratto formazione-lavoro, nel corso del '78 furono 262, nel primo trimestre '79 sono 302. Si aggiungano alcuni positivi accordi di natura sindacale per avvii di gruppo realizzati ultimamente, tra i quali l'ultimo molto significativo presso la Pininfarina di Torino. Non sto a ripetere i giudizi espressi ripetute volte sui limiti della legge 285 e sui limiti oggettivi di qualsiasi legge che affronti una materia di questo genere.
Eravamo consapevoli che il lavoro sarebbe stato duro e difficile e che il risultato non poteva dipendere solo da noi. Ora molto dipende dall'industria a cui prevalentemente rivolgiamo la nostra attenzione. Sta di fatto che dalla gestione della legge 285 abbiamo tratto in Piemonte risultati concreti avviandoci ad un tetto complessivo di 3000 occupati.
Devo dare atto dell'impegno dei funzionari regionali, la dottoressa Marina De Simone, dr. Ponzetto e il dr. Vanelli, che hanno affrontato varie difficoltà e che si sono impegnati senza riserve e con intelligenza.



PRESIDENTE

Poiché nessuno chiede di intervenire considero chiuso l'argomento e passo al punto successivo all'ordine del giorno.



PAGANELLI ETTORE


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari - Personale del servizio sanitario

Parere del Consiglio regionale in ordine a: "Statuti di Consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: "Parere del Consiglio regionale in ordine a: 'Statuti di Consorzi per i servizi sanitari e socio assistenziali' ".
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

La V Commissione questa mattina ha esaminato lo Statuto dell'Unità Locale di Alessandria che si aggiunge all'elenco che era già stato licenziato a maggioranza dalla Commissione. La ragione per cui gli Statuti sono licenziati a maggioranza deriva da una preoccupazione espressa dal Gruppo DC sull' opportunità di procedere a dare i pareri prima che siano approvate le leggi regionali applicative della legge 833 sulla riforma sanitaria.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico che i pareri sono 8. La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Il Gruppo DC dovrebbe riproporre le identiche argomentazioni espresse in Commissione che vorrei qui trascritte, e, per quanto è possibile acquisite dal Consiglio. Ripropongo ancora lo stupore nostro nel voler ostinatamente perseguire questo tipo di intervento politico che trova delle tabelle di scadenza fissate nella legge di riforma, la quale prevede che entro la fine di giugno la Regione emette norme in materia di istituzione dei Consorzi socio-sanitari. Questi si troveranno ad essere spiazzati con la normativa che andiamo ad approvare oggi. E' una scelta di campo che ha fatto la maggioranza.
Il Gruppo DC si astiene.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine agli Statuti dei Consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali delle Unità Locali dei Servizi n, 27, 38, 45, 46, 60, 70, 73 e 75 Visto il DPR. 24/7/1977, n. 616 Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833; Vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 Vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, 2° comma della legge regionale 8 agosto 1977 n 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alle suddette Unità Locali dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi approva tale deliberazione, alzi la mano.
E' approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 37 favorevoli n. 24 Consiglieri contrario n. 1 Consigliere astenuti n. 12 Consiglieri


Argomento: Edilizia scolastica

Esame deliberazione della Giunta regionale: "Legge regionale 12.6.1978 n. 31. Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica. Programma degli interventi per l'anno1979"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Punto ottavo all'ordine del giorno: "Legge regionale 12.6.1978 n. 31.
Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica.
Programma degli interventi per l'anno 1979".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale Vista la legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale dei finanziamenti effettuata in base all'art. 3 della legge stessa Viste le richieste di finanziamento formulate dai Comuni interessati Viste le segnalazioni in ordine alle priorità di intervento formulate dai Comprensori, ai sensi dell'art. 3, a seguito della comunicazione regionale n. 3699/PE 347 in data 27/2/1979 Viste le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 44-20692 del 24.4.1979 e IL 1-21146 del 17.5.1979 Sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di assumere, per il 1979, il r stralcio del programma degli interventi ai sensi della legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, in riferimento agli ambiti territoriali dei Comprensori di Torino, Ivrea, Pinerolo, Vercelli Biella, Novara, Cuneo, Savigliano-Saluzzo-Fossano, Alba-Bra, Mondovì, Asti Alessandria, Casale Monferrato, Verbania e Borgosesia, come indicato negli elenchi che fanno parte integrante della presente deliberazione.
La spesa dì L. 2.300 milioni e impegnata al cap. 7800 del bilancio per l'esercizio 1979.
Data l'urgenza di inviare le relative comunicazioni agli Enti obbligati alla realizzazione degli interventi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul B..U, della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame progetto di legge n. 337: "Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto e), n. 2, 3 dell'articolo 2 della legge n. 319/1976, in materia di liquami e fanghi"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il punto nono all'ordine del giorno reca: "Esame progetto di legge n.
337: 'Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto e), n. 2, 3 dell'articolo 2 della legge n. 319/1976, in materia di liquami e fanghi" La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Stante il fatto che la discussione in Commissione si e conclusa in assenza di alcuni Gruppi consiliari, per ulteriormente approfondire alcuni aspetti e per cercare di raggiungere il massimo consenso su una legge cosi importante, chiederemmo di rinviarne l'approvazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Fonio



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

E' originale che i rappresentanti del Gruppo della DC, che erano d'accordo sul disegno di legge, si facciano portavoce di istanze di altri Gruppi Il Consigliere Benzi appartiene alla categoria degli industriali, i quali hanno sollecitato l'attuazione della legge 319, come e stato anche scritto sui giornali, per coprire una grossa carenza nell'ambito dei rifiuti industriali." Con questo rinvio rischieremmo di andare a data indeterminata e quindi di mettere in mora l'Amministrazione regionale su una materia tanto importante. Sono contrario all'accettazione di tale proposta che, tra l'altro, non ha giustificazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Mi stupisco che si dica che gli industriali sollecitino questa legge dato che la maggior parte ha già realizzato gli impianti per riciclare le acqua e per lo smaltimento dei fanghi.
Il Gruppo socialdemocratico è d'accordo sullo spirito della legge, ma non è d'accordo sul modo in cui è articolata questa legge. Faccio un esempio: gli artigiani che hanno scarichi di pochi quintali al mese non sono contemplati. La Regione Lombardia ha allo studio uno dei progetti più avanzati sullo smaltimento dei fanghi. Accetto la proposta di rinvio del Consigliere Picco e mi dichiaro disposto a collaborare in Commissione per riesaminare il disegno di legge e per migliorarlo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

La legge è stata discussa a lungo in Commissione e non sono stati presentati emendamenti. Il Gruppo socialdemocratico si è espresso in senso contrario e la cosa è perfettamente legittima. Non capisco però a che titolo si dovrebbe modificare la legge. Questa è una legge che stabilisce norme ma non stanzia contributi. Tutt'altro discorso sarebbe quello di una legge che stanziasse, per esempio, contributi in favore degli artigiani.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Picco



PICCO Giovanni

Pensavo che, messi di fronte al dilemma di votare una legge all'unanimità oppure no su un problema che ha una certa rilevanza, ci potesse essere un'ampia convergenza da parte di tutti I Gruppi ad accettare un rinvio che consente non già di modificare la sostanza della legge, quanto di far fronte alle omissioni che sono state brevissimamente enunciate dal Consigliere Benzi e che pur rappresentano una grossa componente del problema.
Penso che valutare queste omissioni, pur nella preoccupazione di arrivare alla votazione della legge, sia un fatto positivo che non deve assolutamente inficiare gli intendimenti politici che i Gruppi consiliari possono avere.
Se non dovesse essere accettata questa proposta, noi ci riserviamo una modificazione del nostro atteggiamento.
Riteniamo che nella correttezza che abbiamo sempre dimostrato nello stabilire la collaborazione sui disegni di legge, il riscontro della omissione verificata all'ultimo momento richieda, comunque, un esame da parte della Commissione e debba essere presa in considerazione dal Consiglio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola nuovamente all' Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Stiamo instaurando una procedura del tutto irregolare. Mi meraviglio che il Consigliere Picco dica che, pur avendo il Gruppo DC dato la sua adesione in sede di Commissione, la non accettazione del rinvio gli farebbe cambiare atteggiamento.
Sono costretto, a scanso di equivoci, ad entrare nelle questioni di merito. Gli argomenti portati dal Consigliere Benzi li abbiamo dibattuti molte volte in relazione ad altre leggi sull'ecologia e sugli scarichi delle acque e abbiamo sempre detto che, al di là delle leggi che dettano normative e impostano i piani di risanamento, le questioni degli artigiani dei coltivatori diretti vanno viste nelle leggi che finanziano le iniziative.dei singoli settori.
Pertanto, è impossibile includere queste soluzioni in una legge di carattere generale.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Relaziona sul progetto di legge n. 337 il Consigliere Calsolaro, che ha facoltà di parola.



CALSOLARO Corrado, relatore

L'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, contenente "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", stabilisce, alla lettera e), che compete allo Stato la determinazione di norma tecniche generali: 1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione 2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo anche adibito ad uso agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere 3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione 4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiori a 50 vani, o a 5.000 mc.
Il successivo art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui alla lettera e) dell'art. 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.
Il disegno di legge n. 337, presentato dalla Giunta regionale in data 2 agosto 1978, ed assegnato per l'esame alla II Commissione consiliare contiene le norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai numeri 2 e 3 della lettera e) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, rinviando a successivi provvedimenti legislativi le normative di cui ai numeri 1 e 4.
L'art. 6 della legge 319 stabilisce che i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestite da Comuni o da Consorzi intercomunali.
Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'art. 3 della citata legge 319, ha deliberato, in data 4 febbraio 1977, le norme tecniche generali di sua competenza. Le norme sono state pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1977, numero 48.
Per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi, esse prescrivono fra l'altro, che "l'autorità competente dovrà favorire la formazione di iniziative volte a costituire centri consortili per il trattamento dei fanghi, il recupero e il riciclo delle sostanze e del valore energetico ed economico in essi contenuti" e, più oltre, che "l'autorità competente dovrà approvare la scelta del sito di scarico; nei casi di indisponibilità di recapiti, in assenza di servizi pubblici per lo smaltimento dei fanghi essa dovrà individuare zone di discarica ove lo smaltimento sia ammesso nel rispetto delle presenti norme".
Il disegno di legge in esame regola lo smaltimento finale o non finale diretto o indiretto, dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro ricettore finale diverso dalle acque superficiali e dalle fognature; dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o di potabilizzazione; dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva - per questi ultimi - l'applicabilità di disposizioni integrative da impartirsi per singoli casi.
Il disegno di legge indica le operazioni che rientrano nel processo di smaltimento e contiene opportunamente tutte le definizioni tecnico scientifiche necessarie per una corretta applicazione della disciplina legislativa in oggetto.
E' però opportuno a tale proposito rilevare che è difficile fare una distinzione tra effluenti liquidi ed effluenti non liquidi, perché gran parte dei residui industriali considerati solidi sono sovente materiali che contengono proporzioni più o meno variabili di componenti liquidi, più spesso acqua, ma anche olii, solventi e così via.
Ne consegue, per esempio, che l'idoneità dei procedimenti per ridurre il contenuto d'acqua dei fanghi in modo da impedirne lo scorrimento e la dispersione nel luogo di deposito, e quindi le condizioni di disidratazione, dovranno essere valutate, in questa prima fase di applicazione della legge, caso per caso.
Parimenti, caso per caso, dovranno essere impartite disposizioni dalle autorità competenti per garantire le condizioni ottimali di smaltimento di fanghi o residui ad essi assimilabili, a base non acquosa. Ugualmente sono state individuate obiettive difficoltà nella definizione di un contenuto massimo di acqua che permetta di classificare in modo inequivocabile un fango e di distinguerlo pertanto da un liquame.
Queste difficoltà hanno portato a non precisare nel testo di legge il contenuto di acqua ammessa nei fanghi.
D'altro canto la discarica sul suolo o nel sottosuolo di materiale di tal genere è sempre in connessione con i problemi dell'acqua in quanto ci che è opportuno realizzare è la separazione assoluta di taluni di questi materiali dalle acque della circolazione sotterranea Le norme relative alla competenza per l'autorizzazione agli scarichi alle relative procedure e ai modelli di domanda; ai recapiti ammessi, alle operazioni di trasporto, ai compiti e all'integrazione della Commissione tecnica regionale, non hanno dato luogo ad alcun particolare rilievo nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, salvo raccoglimento di alcuni e più puntuali riferimenti alla normativa statale.
E' opportuno sottolineare alcuni aspetti di principio presenti nell'attuale articolato Le operazioni di smaltimento di fanghi e di liquami sono state concepite can senso ampio, tenendo conto anche della direttiva della CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, numero 75/442, secondo la quale si intende per smaltimento la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti, nonché l'ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo La stessa direttiva comunitaria stabilisce che "per assicurare la protezione dell'ambiente, occorre prevedere un sistema di autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare, ammassare o depositare rifiuti per conto altrui, la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui, nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti".
Essenziale è pertanto l'adozione delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare la natura e il paesaggio.
E infine che, conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo della loro eventuale valorizzazione, debba essere sostenuto dal detentore che consegni i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa che provvede al trattamento all'ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi, e, o anche dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.
E' auspicabile che nell'affrontare simili problemi i titolari degli insediamenti produttivi ricerchino soluzioni comuni promuovendo la formazione di centri consortili per il trattamento dei fanghi, nonché per il possibile recupero delle sostanze e del valore energetico in esse contenuto.
Per l'area torinese si è parlato di mille tonnellate giornaliere di fanghi, cifra abbastanza vicina a quella che risulta da un'indagine campione svolta tre anni fa dalla Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte che indicava, per i rifiuti solidi e i fanghi non assimilabili la produzione di 4 milioni di tonnellate all'anno in Piemonte di cui 500.000 tonnellate di fanghi, il 5% di rifiuti assimilabili a quelli urbani e il 47% di rifiuti recuperati e venduti.
Si tratta, come emerge dai dati sommariamente espressi, di un problema assai pesante e per la cui soluzione occorre il reperimento, l'acquisizione e la disponibilità delle aree.
L'esame della Commissione si è infatti soffermato con particolare attenzione sul contenuto dell'art. 12 del disegno di legge che contiene per l'appunto, la norma transitoria per la tutela del territorio.
Il reperimento delle aree si attua in conformità dei contenuti del piano territoriale che individua le aree.
Ma, al di là dell'individuazione, vi è la necessità che queste aree siano poste a disposizione.
Si è ritenuto pertanto che, in attesa dell' approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, la Giunta regionale predisponga un piano di siti idonei e da attrezzare da parte degli interessati per lo smaltimento finale dei fanghi costituente a tutti gli effetti stralcio dei piani territoriali, da formarsi ed approvarsi secondo una procedura abbreviata rispetto a quella prevista dall' art. 7 della stessa legge 56 per la formazione e l'approvazione dei piani territoriali.
Nelle norme di attuazione del piano saranno compresi i criteri per l'attrezzatura dei siti e per l'esercizio delle attività di smaltimento dei fanghi che potranno svilupparsi anche attraverso la costituzione di centri consortili per il trattamento, il recupero e il riciclo dei fanghi medesimi; mentre le indicazioni contenute nel piano dei siti, e le relative norme di attuazione, saranno efficaci e vincolanti a far tempo dalla data di entrata in vigore della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale, e fino all'approvazione del piano territoriale, sostituendosi ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Con il piano dei siti sarà possibile avere a disposizione, in tempi compatibilmente brevi, aree idonee per caratteristiche e per capacità a smaltire i fanghi ed i rifiuti solidi non assimilabili, e dare attuazione concreta a quegli interventi previsti nel disegno di legge in esame che la legge 319 ha trasferito alla competenza delle Regioni e degli Enti locali.
Il presente disegno di legge è stato approvato alla II Commissione con il voto contrario del Gruppo socialdemocratico.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'azienda in cui opero ha fornito alla Regione Lombardia un progetto avanzato per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Ci sono quindi elementi che varrebbe la pena di valutare.
Innanzitutto chiedo: quanto ha stanziato la Giunta per questa operazione?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo (art, 16), contenente la norma finanziaria.



BENZI Germano

D'accordo, ma ancora non la conosco, quindi non posso valutarla.
La relazione del Consigliere Calsolaro dice che "l'autorità competente dovrà favorire la formazione di iniziative volte a costituire centri consortili per il trattamento dei fanghi, il recupero e il riciclo delle sostanze e del valore energetico ed economico in essi contenuti", e dovrà: "...approvare la scelta del sito di scarico; nei casi di indisponibilità di recapiti, in assenza di servizi pubblici per lo smaltimento dei fanghi essa dovrà individuare zone di discarico ove lo smaltimento sia ammesso nel rispetto delle presenti norme".
La complessità di simili iniziative è tale che i tempi concessi dalla legge sono insufficienti. Per esperienza personale, tornando a citare l'azienda di cui faccio parte, posso dire che uno studio per una piccola discarica di tre aziende, affidato ad un gruppo di tecnici che lavorò per un anno circa, costò 20 milioni. Quindi immaginiamo quale sarebbe il costo per tutto il territorio piemontese.
Il collega Calsolaro nella relazione dice che il quantitativo dei fanghi si presume attorno ai 4 milioni di tonnellate. Chi è in grado di dare questo dato del Piemonte? La ricerca fatta tre anni fa comprendeva soltanto le grosse aziende iscritte all'Unione Industriale. Sappiamo che 1500 aziende sono iscritte alla Confapi e che molte altre aziende non sono iscritte né all' Unione Industriale né alla Confapi, inoltre ci sono 5000 aziende artigiane non censite di cui non conosciamo né l'ubicazione né il tipo di fango che producono.
Quand'anche prendessimo per buoni i quantitativi che cita il Consigliere Calsolaro, non sapendo qual è la dislocazione delle aziende non siamo neppure in grado di individuare i siti di scarico. Si dice di individuarne uno per ogni Comprensorio, ma la mancanza di dati precisi rende difficile l'applicazione della legge. In tutte le discariche poi i fanghi vanno separati l'uno dall'altro, a seconda della loro composizione.
Sorgono anche problemi di responsabilità per l'Ente Regione in caso di eventuali danni perché i liquami possono mischiarsi tra loro creando reazioni di cui non si prevedono le conseguenze. Il problema è molto più complesso di quanto possiamo immaginare. Un esempio ci viene dalla Regione Lombardia che da 2 anni ha allo studio la legge e che tutt'ora non ha superato le difficoltà che sto elencando.
L'ipotesi della creazione dei centri consortili per il trattamento dei fanghi è interessante, e non solo da oggi, ma è di difficilissima realizzazione. Ci sono poi i problemi inerenti al trasporto dei rifiuti e i problemi inerenti al personale che deve controllare chimicamente i rifiuti all'entrata delle discariche, problema questo già tanto dibattuto. Si è anche detto di costruire delle grosse tombe in cemento in cui ogni azienda versa la propria produzione di rifiuti. La Regione Piemonte pensa ad una soluzione del genere? Queste sono le perplessità che mi impediscono di votare favorevolmente.
Caro collega Fonio, sono d'accordo che la legge va fatta perché molte aziende hanno i rifiuti in casa e aspettano disposizioni precise, però una legge fatta in questi termini non risponde alle esigenze; qualsiasi medico comunale potrebbe mettere un veto in qualsiasi momento.
Non vedo poi la presenza dell'Amministrazione provinciale quando sappiamo che la legge statale demanda alla Provincia precisi compiti.
Gli artigiani continuano a scaricare i rifiuti nelle acque inquinandole e il problema rimane.
Il censimento delle aziende artigiane doveva basarsi sulle dichiarazioni dei Sindaci e non sui dati statistici che erano stati rilevati anni prima e che quindi non davano alcuna garanzia.
Per questi motivi il Gruppo socialdemocratico voterà contro al disegno di legge n. 337.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Al Consigliere Benzi, che ha portato argomenti apprezzabili, desidero ricordare che, nel corso delle consultazioni sul bilancio, proprio le associazioni degli industriali sollecitarono il varo di questa legge, che ha dei limiti, ma che, a nostro giudizio, non sono quelli enunciati dal Consigliere.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Forse l'amico Benzi non ha fatto un esame approfondito del disegno di legge.
Vorrei riuscire a convincerlo che i suoi scrupoli sono infondati anche se posso capire l'ansia di chi vive nel mondo dell'industria.
Come è già stato evidenziato dal Presidente della II Commissione va sottolineato che con questo disegno di legge siamo semplicemente esecutori del disposto dell'art. 2, lettera e) della legge statale 319 (legge Merli) che indica, come compito della Regione, la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad uso agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possono essere danneggiate le falde acquifere.
Quando, con notevole anticipo sulla legge nazionale Merli, avevamo approvato il primo provvedimento per lo scarico delle acque reflue nell'art. 1 avevamo regolamentato anche lo scarico dei liquami sul suolo.
Approvata la legge Merli, a differenza delle altre Regioni che avevano varato normative in materia di acque reflue, abbiamo avuto lo scrupolo di aggiornarla e di sottoporla al vaglio governativo, per averla consacrata anche nella cornice della legge Merli e per far permanere il suo valore al di là dell'entrata in vigore della legge statale. Nell' ambito della verifica della nostra legge ci è stato imposto di togliere dall'art. 1 gli scarichi sul suolo, che dovevano essere regolamentati con una legge particolare in base a quanto disponeva appunto la stessa legge Merli all'art. 2, lettera e). Quindi adempiamo ad un obbligo che ci proviene dalla legge Merli.
Il problema è di compiere una ricerca delle aree suscettibili di ricevere gli scarichi dei fanghi. E' abbastanza ovvio che una Regione che si e fatta scrupolo di provvedere con leggi-piano agli scarichi delle acque reflue, allo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi industriali assimilabili a quelli urbani, si facesse carico del grosso problema dei fanghi industriali che via via si rileva assai più importante di quello dei fanghi urbani. La materia e assai complessa anche in relazione alle osservazioni che faceva il collega Benzi sul contenuto e sulla caratteristica dei fanghi provenienti dai vari cicli produttivi che rendono difficoltosa l'individuazione di criteri univoci per il loro smaltimento Finora tali operazioni avvenivano in modo del tutto inopportuno e con scarsa possibilità di controllo da parte dell'Ente pubblico.
Con questa legge non si potranno risolvere i casi riguardanti gli artigiani, gli agricoltori e le medie industrie. Gli aiuti e i finanziamenti vengono dati, settore per settore, con le leggi specifiche che operano a favore delle singole categorie. Sarebbe impossibile, anche con la buona intenzione e la buona fede che è caratteristica del Consigliere Benzi, poter coprire tutto, prevedere tutto, indovinare tutto Le Regioni in quest'occasione si sono trovate concordi nel corso delle riunioni interregionali sull'attuazione della legge 319, tant'è vero che quanto sottoponiamo al voto del Consiglio regionale piemontese viene portato al voto di quasi tutti i Consigli regionali. Per una volta non ci dispiace di non essere primi e isolati.
Il 13 giugno dovrebbero scadere alcuni termini della legge n. 319 e già si parla di uno slittamento. Le Regioni, in linea di massima, sono contrarie al rinvio e hanno elaborato ordini del giorno e mozioni per vincolare il Governo e richiamare la sua responsabilità sui termini fissati dalla legge 319 che riguarda in particolare la Regione Piemonte che ha anche approvato una legge sugli scarichi delle acque, già entrata in funzione l'anno scorso, e che avendo portato avanti queste iniziative in anticipo rispetto alla legge nazionale in questa materia è la "mosca bianca".
Tutti gli impianti che verranno progressivamente realizzati in esecuzione del piano di risanamento delle acque daranno necessariamente luogo alla produzione di fanghi di tipo biologico che dovranno essere trattati e smaltiti. Abbiamo l'esperienza di studi privati di piattaforme per gli scarichi industriali dove i fanghi vengono trattati, ridotti notevolmente del loro volume e sotterrati, studi che hanno suscitato questioni e valutazioni favorevoli e contrarie: tutti hanno ragione e niente si muove, rimane quindi impossibile attuare qualsiasi progetto.
Lo scopo fondamentale della legge di reperire le aree necessarie prescinde totalmente dai quantitativi dei fanghi. Le discariche vanno fatte comunque, Consigliere Picco, anche se si crea l'inceneritore, anche se si crea un impianto di compostaggio e di riciclaggio. Quando l'impianto di incenerimento di Lugano è rimasto fermo per 3 anni durante i quali si è usata una grossissima discarica controllata, si sono fatte valutazioni sull'uno e l'altro sistema; alla fine si è convenuto che era più conveniente usare la discarica anziché riattivare l'impianto di incenerimento, che pure era un esempio di funzionalità e di capacità. A Torino si finirà di finanziare gli impianti, sia pure con il recupero e con il riciclaggio, ma nel periodo di tempo occorrente per costruire questi impianti sarà indispensabile trovare luoghi adatti al deposito dei rifiuti.
Si tenga anche conto dei casi di avarie in cui si dovrà avere un'area di riserva. Le discariche controllate vanno abbinate comunque a qualsiasi tipo di impianto che si voglia costruire.
Risparmio per economia di tempo la lettura delle note tecniche che avevo predisposto.
Questa legge stabilisce le prime norme per la ricerca delle aree necessarie senza le quali il problema rimarrebbe in sospeso e indefinito.
Uno dei punti fondamentali della legge è all' art. 12 che contiene una norma transitoria per la tutela del territorio. Nel corso della discussione in Commissione è stata sottolineata la difficoltà di reperire aree idonee tenuto conto che la maggior parte di esse si trovano in zone agricole quindi non possono essere utilizzate per questi scopi. Il piano di individuazione dei siti costituirà a tutti gli effetti stralcio dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge 56 e sarà predisposto e approvato secondo le procedure abbreviate rispetto a quella prevista dall'art. 6 della soprarichiamata legge n. 56. Le indicazioni contenute nei piani dei siti e le relative norme di attuazione saranno efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale. Questa è una delle norme fondamentali che recepisce la richiesta specifica del mondo industriale. Mi auguro che il Consigliere Benzi rifletta sugli scopi inderogabili, seppure limitati di questo disegno di legge e riveda la sua posizione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La discussione è cosi conclusa.
Possiamo passare all'esame e alla votazione dei singoli articoli del progetto di legge "Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto e), n. 2, 3 dell'art. 2 della legge n 319/1976, in materia di liquami e fanghi".
"Articolo 1 - Oggetto della legge - E' regolato dalla presente legge lo smaltimento finale o non finale, diretto o indiretto: a) dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro ricettore finale diverso dalle acque superficiali e dalle fognature b) dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o potabilizzazione c) dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva l'applicabilità di disposizioni integrative da impartirsi per i singoli casi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - Ambito di applicazione - Nello smaltimento rientrano le seguenti operazioni: 1) stoccaggio provvisorio in azienda ed eventuali trattamenti aziendali 2) trasporto 3) conferimento ad aree o centri attrezzati 4) ricevimento di residui prodotti da terzi 5) deposito, spargimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo 6) stoccaggio controllato 7) operazioni volte al recupero o al riciclo delle sostanze o dei valori energetici contenuti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto no n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
"Articolo 3 - Definizioni - Ai fini della presente legge sono considerati: 1) liquame: ogni scarico idrico proveniente da insediamenti produttivi 2) fango: il residuo derivante dalla separazione della fase liquida del liquame o ogni altro residuo non solido proveniente da cicli di lavorazione o di depurazione 3) fango disidratato: un residuo sottoposto a procedimenti tali da ridurre il contenuto d'acqua in modo da impedirne lo scorrimento e la dispersione dal luogo di deposito 4) suolo agricolo o non agricolo e sottosuolo: quelli definiti ai sensi dell'allegato 5 dei criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48 5) strato superficiale del suolo: lo strato di terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione 6) smaltimento finale: ogni immissione dei residui nel ricettore finale prescelto 7) smaltimento non finale: una o più delle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge che non comporti immissione nel ricettore finale 8) smaltimento diretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuati dal loro produttore 9) smaltimento indiretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuata mediante l'intervento di terzi 10) area attrezzata: ogni superficie esclusivamente adibita, previa autorizzazione, all'accumulo dei residui di cui all'articolo 1 11) centro attrezzato: ogni impianto, anche costituito in forma consortile, autorizzato alla ricezione dei residui di cui all'articolo 1 ai fini del loro trattamento, con o senza recupero delle materie prime o delle energie contenute 12) stoccaggio provvisorio in azienda: quello preordinato esclusivamente al trasporto dei residui al ricettore prescelto 13) trattamenti aziendali: quelli a cui i residui vengono sottoposti al termine del ciclo di lavorazione ai fini della loro destinazione nel ricettore prescelto 14) trasporto: ogni rimozione dei residui fuori del perimetro dell'azienda produttrice 15) conferimento ad aree o centri attrezzati: ogni immissione negli stessi di residui da parte del loro produttore, direttamente o a mezzo di trasportatore autorizzato 16) ricevimento: ogni immissione di residui nei ricettori finali da parte dei titolari di questi ultimi 17) deposito o spandimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo: l'operazione di sistemazione dei residui in tale ricettore finale 18) stoccaggio controllato: tutte le operazioni relative al prolungato deposito di residui nei quali non sia possibile raggiungere la totale innocuizzazione delle sostanze tossiche, con la conseguente necessità di controlli nel tempo 19) operazioni di riciclo e recupero: ogni trattamento dei residui che comporti la loro anche parziale utilizzazione, a prescindere dal risultato economico della stessa 20) lagunaggio: l'accumulo di liquami sul suolo naturalmente o artificialmente impermeabile, che si considera stoccaggio controllato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
"Articolo 4 - Autorità competente - Ogni smaltimento dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere autorizzato.
Le autorizzazioni allo smaltimento, fermi restando gli obblighi e le competenze di cui ai Criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48, sono rilasciate: a) dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio intercomunale, in caso di smaltimento finale di liquami di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge b) dal Presidente della Giunta provinciale in caso di smaltimento finale o non finale dei fanghi di cui all'articolo 1, lettera b) e c) della presente legge e di smaltimento non finale di liquami di cui all'articolo 1 lettera a) della presente legge" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 4 è approvato.
"Articolo 5 - Recapiti ammessi - Il recapito finale dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge può avvenire: a) sul suolo adibito ad uso agricolo b) sul suolo non adibito ad uso agricolo c) in cavità artificiali, limitatamente ai fanghi disidratati d) in stoccaggio controllato e) in unità geologiche profonde sicuramente isolate dalla superficie e dalle acque sotterranee, limitatamente ai residui industriali per i quali sia dimostrata l'inesistenza di valide soluzioni alternative, previo parere della Giunta regionale ed autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 f) in centri attrezzati.
Nelle pubbliche discariche di rifiuti solidi è ammesso solo il recapito dei fanghi di cui all'art. 1, lettera b), della presente legge provenienti dal trattamento di liquami civili, con l'osservanza delle prescrizioni fissate dall'Ente esercente la discarica.
Sul suolo, sia adibito o non ad uso agricolo, sono ammessi solo gli scarichi di liquami di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge che non contengano sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericoli per la falda idrica, sotto l'osservanza dei criteri di cui al precedente articolo 4".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
"Articolo 6 - Domande di autorizzazione - Chiunque intenda effettuare una o più delle operazioni costituenti smaltimento ai sensi dell'art. 2 della presente legge, deve presentare domanda all'Autorità competente ai sensi dell' art. 4.
Chiunque effettui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, una o più delle suddette operazioni, deve presentare domanda entro tre mesi all'Autorità competente esclusi i casi di cui all'art. 1, lettera a) della presente legge, nei quali sia già stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
In ogni caso chiunque domandi di effettuare il deposito o lo smaltimento di residui sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in stoccaggio controllato deve indicare l'area a ciò destinata, documentandone la disponibilità e l'idoneità valutata ai sensi dell'allegato 5 dei Criteri di cui al precedente articolo 4".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 6 è approvato.
"Articolo 7 - Norma transitoria - Coloro che sono stati provvisoriamente o definitivamente autorizzati allo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo o negli strati superficiali del suolo ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
A tal fine l'Autorità competente al controllo potrà revocare il provvedimento di autorizzazione o integrarlo con nuove prescrizioni sentendo, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione tecnica regionale di cui al successivo art. 10".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 7 è approvato.
"Articolo 8 - Trasporti - Le operazioni di trasporto dei residui di cui all'art. 1 della presente legge, debbono essere effettuate mediante veicoli appositamente attrezzati e tecnicamente idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.
Essi devono portare in modo visibile ed inamovibile un'iscrizione contenente la ragione sociale della ditta o la denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonché l'indicazione della natura del carico.
Ciascuna operazione di trasporto deve essere effettuata con bolletta di accompagnamento.
L'autorizzazione di cui all'art. 6 è necessaria solo per i trasporti che abbiano origine nella regione.
L'origine deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della presente legge.
Chiunque effettua nella regione un trasporto che ha origine fuori della medesima deve ad ogni richiesta dichiarare la propria destinazione. Essa se situata nella regione, deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 4 dell'art. 2 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 8 è approvato.
"Articolo 9 - Trasporti agricoli - Sono esonerati dalle prescrizioni del precedente articolo 8 i trasporti delle deiezioni animali provenienti da allevamenti zootecnici e destinate ad essere sparse sul suolo agricolo secondo la corrente pratica agronomica, con le norme ed i limiti di cui al punto 2.3 dell'allegato 5 dei Criteri dì cui al precedente art, 4" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 9 è approvato "Articolo 10 - Commissione tecnica regionale - La Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 esprime anche il proprio parere sui siti e sulle modalità proposte per lo smaltimento dei residui di cui all'art. 1 della presente legge limitatamente alle operazioni di cui al n. 5, 6 e 7 dell'art. 2 ed è integrata nella sua composizione da un esperto in geologia applicata e un esperto in chimica industriale.
I tecnici di cui al comma precedente sono scelti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fra gli esperti di Istituti pubblici di ricerca operanti sul territorio regionale.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 10 è approvato.
"Articolo 11 - Rilascio autorizzazione - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento, l'Autorità competente, se ne ravvisa l'opportunità, trasmette la copia della domanda presentata ai sensi dell'art. 6 della presente legge con tutta la documentazione disponibile e le proprie eventuali osservazioni alla Commissione di cui all'art. 10.
I Sindaci o i Presidenti dei Consorzi intercomunali possono richiedere il parere anche in relazione agli scarichi di cui alla lettera a) dell'art.
1 della presente legge, già ammessi in via provvisoria ai sensi degli artt.
6, 13 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
La Commissione esprime il proprio parere consultivo sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento, qualora non ritenga necessaria ulteriore documentazione.
Dalla presentazione dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta decorre un nuovo termine di 60 giorni.
Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente pu rilasciare un'autorizzazione provvisoria, con le prescrizioni cautelari del caso e con riserva del provvedimento definitivo.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere all'Autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni del caso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 11 è approvato.
"Articolo 12 - Tutela del territorio - In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano di siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio dei piani territoriali, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, adotta il piano dei siti di cui al comma precedente, che trasmette ai Comuni, alle Comunità montane, ai Comitati comprensoriali e alle Province interessate e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro i successivi 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dei siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi e, sentito il Comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Nelle norme di attuazione del piano sono compresi i criteri per l'attrezzatura dei siti e per l'esercizio delle attività di smaltimento dei fanghi.
Le indicazioni contenute nel piano dei siti e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 12 è approvato.
"Articolo 13 - Attività agricole e zootecniche - Le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate nel loro complesso liquami.
Le imprese agricole adibite all'allevamento del bestiame classificabili tra gli insediamenti produttivi, presentano le domande di cui all' art. 6 della presente legge secondo modelli appositi.
Sono da considerarsi insediamenti civili gli allevamenti zootecnici nei quali viene rispettato il rapporto di 50 quintali di peso medio di bestiame da allevamento per ettaro di terreno coltivato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 13 è approvato.
"Articolo 14 - Sanzioni - Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 319/76 le violazioni alle norme previste dalla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100 mila a L.
5.000.000 a seconda della gravità del fatto commesso e del danno arrecato all'ambiente, irroganda dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 14 è approvato.
"Articolo 15 - Approvazione di modelli - La Giunta regionale è delegata ad approvare con proprie deliberazioni i modelli relativi alle domande di cui agli articoli 6, 7 e 13 ed alla bolla di accompagnamento di cui all'art. 8 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonché ad apporvi le modificazioni che si rendessero necessarie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'articolo 15 è approvato.
La Giunta regionale propone come emendamento aggiuntivo il seguente: "Articolo 16 - Norma finanziaria - Alla spesa connessa allo svolgimento delle ricerche di cui all'art, 12, presunta in L. 150 milioni per l'anno 1979, si fa fronte con la disponibilità esistente al cap. 8950 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che assume la denominazione 'Spese per interventi e indagini in materia di tutela delle acque dall'inquinamento' (leggi regionali 8/11/1974 n. 32, 20/10/1977 n. 49 6/11/1978 n. 68 e legge 10/5/1976 n, 319)".
Chi approva tale emendamento alzi la mano.
E' approvato.
Pongo ai voti per appello nominale il nuovo art. 16.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri Prima di passare alla votazione finale do la parola al Consigliere Benzi per dichiarazione di voto.



BENZI Germano

Ringrazio l'Assessore Fonio per la brillante arringa che ha svolto sui fanghi industriali. Onestamente se dovessi risolvere problemi tecnici della mia azienda non chiederei la sua assistenza! La legge Merli stabilisce che dal 1' gennaio 1978 la Provincia deve vigilare sulle discariche dei fanghi. In questo disegno di legge la Provincia è appena accennata all'art. 4.
In Commissione avevamo chiesto di conoscere i dati relativi ai siti e ai quantitativi dei fanghi, dati che non sono mai arrivati. Quindi tutto quanto stiamo facendo è viziato di incertezza. Per questo motivo non possiamo approvare la legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Pongo ai voti per appello nominale l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Assistenza farmaceutica (organizzazione, servizi ecc.

Esame progetti di legge nn. 410 - 411 - 412, rispettivamente concernenti: "Contributi per l' assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti, ai commercianti ed agli artigiani per il secondo semestre anno 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979"


PRESIDENTE

Propongo di esaminare, data l'urgenza, i progetti di legge n. 410 - 411 412, rispettivamente concernenti: "Contributi per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti, ai commercianti ed agli artigiani per il secondo semestre anno 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979".
La parola al relatore, prof.ssa Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

Con leggi regionali 18.2.1974 n. 29, 20.1.1975 n. 2, 20.1.1975 n. 4 il Consiglio regionale del Piemonte approvava un contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa rispettivamente a favore degli artigiani e loro familiari a carico assistiti, dei coltivatori diretti e degli esercenti di attività commerciali e dei loro familiari a carico assistiti, quale integrazione dell'assistenza sanitaria. L'erogazione della Regione era subordinata al fatto che lo Stato non assumesse a proprio carico tali provvidenze sanitarie.
Oggi, non essendosi verificato l'intervento dello Stato, il provvedimento regionale non può che essere rinnovato sia per il secondo semestre del 1977 e sia per gli anni '78 e '79. Il provvedimento assume un particolare significato se si considera che il 28.12.1978 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 23.12.1978 n, 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale. La legge di riforma sanitaria prevede gli strumenti giuridici, amministrativi e finanziari che devono programmare e stabilire i livelli delle prestazioni sanitarie da erogare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. In base al calendario delle scadenze fissate dalla legge di riforma l'erogazione dell' assistenza farmaceutica ed integrativa competerà, anche per l'anno 1979 alle Casse Mutue Comunali in liquidazione, mentre solo dal 1° gennaio del 1980 le Unità Sanitarie Locali saranno in grado di svolgere compiutamente la loro attività anche in questo settore. D'altro canto è altresì prevedibile che dalla stessa data il servizio sanitario nazionale si assuma tutti gli oneri finanziari relativi all'erogazione dell'assistenza e la Regione Piemonte potrà cessare l'erogazione dei contributi integrativi alle diverse gestioni mutualistiche in liquidazione. L'erogazione delle prestazioni farmaceutiche ed integrative, anche se finora avvenuto in forma indiretta, ha peraltro pienamente soddisfatto gli assistiti e ha comportato un onere finanziario assolutamente esiguo. Si ritiene quindi utile e necessario provvedere al rifinanziamento dei provvedimenti soprarichiamati mediante l'approvazione degli allegati disegni di legge composti rispettivamente di un unico articolo.
La V Commissione consiliare si è mossa in tal senso esprimendo parere favorevole già sui precedenti provvedimenti recanti lo stesso titolo e richiedenti però un adeguamento della norma finanziaria e confermando quindi la necessità di un impegno da parte della Giunta regionale a dare soluzione agli aspetti inerenti la copertura finanziaria. I testi di legge oggi sottoposti all'esame del Consiglio provvedono allo stanziamento necessario per far fronte alla spesa prevista.
La V Commissione consiliare ribadisce pertanto all'unanimità il proprio parere favorevole ai disegni di legge n. 410 - 411 - 412 e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, provvedimenti così importanti passano in un'aula non certo affollata da quanti in occasioni diverse, con accenti accorati ne sollecitavano l'approvazione.
Spesso siamo stati oggetto di accuse per la nostra incapacità di risolvere questi problemi, oggi, invece, con l'obiettivo e il rigore necessari giungiamo al termine di questa vicenda che e stata peraltro abbastanza faticosa. Vogliamo sperare che, anche can sede governativa questo provvedimento trovi l'accoglienza che ha trovato in Consiglio.
regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, dobbiamo necessariamente far ricorso al detto "meglio tardi che mai". Le attese dei diretti interessati da una parte, e il frequente "tira e molla", dall'altra, hanno determinato uno stato di eccitabilità e di irritazione che può aver portato all'assunzione di posizioni, sotto il profilo formale, non sempre apprezzabili. La Giunta nella fattispecie ha dimostrato una certa superficialità se e vero che, mentre veniva posto il problema dell'attenzione della V Commissione, che si è pronunciata all'unanimità veniva approvata una deliberazione della quale l'Assessore alla sanità non ne sapeva niente. Questo ha contribuito a far sì che il disegno di legge venisse in Consiglio il 17.5.1979. Oggi approviamo una legge che riconosce contributi, tradizionalmente consolidati e che attengono addirittura al secondo semestre del 1977.
Mi associo al Presidente nell'augurarmi che con il 1980, che segna il decollo o quanto meno il rodaggio della riforma sanitaria, arrivi in tema d'assistenza farmaceutica una risposta più precisa anche da parte dello Stato.



RASCHIO Luciano

Meno male che le Regioni ci hanno pensato.



MENOZZI Stanislao

Meno male, collega Raschio, che c'è stata una passata maggioranza che ha avuto la sensibilità di recepire puntualmente il problema e di mantener fede agli impegni assunti. Prendiamo atto che anche questa maggioranza seppure in ritardo, ha recepito il problema. Auguriamoci che la serietà delle intenzioni sia realmente tale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge n.
410: "Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per secondo semestre anno 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979" "Articolo unico - Ai fini della concessione del contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti di cui alla legge regionale 20/1/1975 n. 2 per il secondo semestre 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 2.750 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 10685 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, del cap. n. 10920 con la denominazione 'Assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti' e con lo stanziamento di 2750 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno votato SI n. 35 Consiglieri Il progetto di legge n. 410 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge n. 411: "Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai commercianti per il secondo semestre anno 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979".
"Articolo unico - Ai fini della concessione del contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai commercianti, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, per il secondo semestre 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 1.125.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari, ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. n. 10.685 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, del cap. n. 10940 con la denominazione 'Assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali' e con lo stanziamento di L. 1.125 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri Il progetto di legge n. 411 è approvato.
Vi do lettura dell'articolo unico del progetto di legge n. 412: "Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani per il secondo semestre anno 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979".
"Articolo unico - Ai fini della concessione del contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 3, per il secondo semestre 1977, per l'anno 1978 e per l'anno 1979 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 1.375.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 10685 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'iscrizione della somma di L. 1.375.000.000 in termini di competenza e di cassa, al cap. 10.930 dello stato di previsione medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri Anche il progetto di legge n. 412 è approvato.


Argomento: Patrimonio culturale regionale (linguistico, etnologico, folcloristico, storia locale) - Parchi e riserve - Edilizia scolastica

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

L'intesa era di esaminare il progetto di legge n. 151: "Promozione della domanda turistica", e la legge rinviata dal Governo: "Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte".



OBERTO Gianni

Devo far presente che sulla legge per la tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte intendo fare un intervento stando nei limiti che il regolamento mi consente.



PRESIDENTE

Chiede la parola l'Assessore Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Il punto ottavo all'ordine del giorno "Esame deliberazione Giunta regionale: Legge regionale 12.6.1978 n. 31. Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica. Programma degli interventi per l'anno 1979" riguarda una deliberazione, approvata dalla Giunta dopo l'esame della Commissione, che definisce i finanziamenti relativi a 13 dei 15 Comprensori. Mancavano le proposte dei Comprensori di Verbania e Borgosesia che solo ora hanno fatto pervenire le loro proposte. La Giunta ha deliberato questa mattina l'approvazione di tali proposte, le quali sono già state anche esaminate e approvate in una seduta della Commissione svolta pur essa questa mattina. All'Ufficio di Presidenza è stata presentata questa aggiunta per completare il programma. Vorrei sapere se con l'approvazione del punto n. 8 all'ordine del giorno può essere considerata approvata anche l'aggiunta dei due Comprensori di Verbania e Borgosesia.



PRESIDENTE

E' necessario formalizzarla. Rimane la proposta del Gruppo comunista di discutere: "Promozione della domanda turistica" e "tutela del patrimonio linguistico".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Fermo restando che giovedì sarà riconvocato il Consiglio, sono d'accordo che si discutano le leggi sulla tutela del patrimonio linguistico del Piemonte e sulla promozione della domanda turistica, ma raccomando che venga discussa anche la deliberazione di cui al punto 10: "Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976, n. 319)".



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni, propongo di approvare il regolamento del parco regionale "La Mandria", che richiede una sola votazione e di convocare i Capigruppo per la definizione degli argomenti da trattare nella seduta di giovedì prossimo.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Comunicazioni della Giunta regionale sul progetto di legge n. 316: "Concessione di contributi ai Comuni montani per il servizio di sgombero neve"


PRESIDENTE

Sul punto tredicesimo all' ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 316: "Concessione di contributi ai Comuni montani per il servizio di sgombero neve" chiede la parola il Vicepresidente della Giunta. Ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Il problema dello sgombero neve è stato esaminato in II Commissione la quale ha preso atto della presentazione del disegno di legge della Giunta e ha deciso di esaminare congiuntamente le due proposte di legge per la proposizione al Consiglio della proposta finale.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione Giunta regionale: "Regolamento del parco regionale 'La Mandria'"


PRESIDENTE

Possiamo ancora esaminare il punto diciottesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale: "Regolamento del parco regionale 'La Mandria' " La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Chiedo di approvare il regolamento nel testo che è stato esaminato in Commissione con un'unica variante Nella prima parte sono elencati vari divieti fra cui quello di introdurre i cani. Chiedo di sostituire la parola "cani" con la parola "animali".



PRESIDENTE

La deliberazione viene proposta con la modifica che l'Assessore ha suggerito.
Chiede la parola il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Sarebbe opportuno che nel regolamento si desse atto che hanno la facoltà di libero accesso nel territorio del parco i Consiglieri regionali in carica con la semplice esibizione del tesserino, questo per poter esercitare quel dovere-diritto di funzione e di osservazione che compete a coloro i quali hanno il compito della gestione del parco.



PRESIDENTE

La proposta è accolta.
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale Vista la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, 'Istituzione del parco regionale La Mandria', ed in particolare l'art. 9, comma 4, della legge medesima Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa al regolamento del parco regionale La Mandria Visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria e del Comitato direttivo del parco regionale 'La Mandria': Sentita la competente Commissione consiliare delibera di approvare il regolamento del parco regionale 'La Mandria', allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
I lavori del Consiglio riprenderanno giovedì mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,15)



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