Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.252 del 09/04/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Aggiunta di un punto all'ordine del giorno


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
All'ordine del giorno che è stato inviato ai Consiglieri proporrei un'aggiunta: "Dimissioni Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 7 D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361 e relativa surrogazione".
Vi sono obiezioni? Non ve ne sono. Iniziamo quindi i lavori.


Argomento: Rapporti con altre Regioni - Viabilità - Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Interpellanza presentata dai Consiglieri Martini, Lombardi, Paganelli e Soldano relativa al dibattito svoltosi a Genova sui problemi dei porti liguri e ai loro collegamenti con quelle aree del sud Piemonte che ne costituiscono il naturale retroterra


PRESIDENTE

Il punto secondo all'ordine del giorno reca: "Interrogazioni ed interpellanze ". Esaminiamo quindi l'interpellanza presentata dai Consiglieri Martini, Lombardi, Paganelli e Soldano relativa al dibattito svoltosi a Genova sui problemi dei porti liguri e ai loro collegamenti con quelle aree del sud Piemonte che ne costituiscono il naturale retroterra.
Risponde il Vicepresidente della Giunta regionale, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

La Giunta ha appreso dalla stampa la notizia del dibattito svoltosi il 28 febbraio u.s., presso il Consiglio regionale della Liguria. Di esso si è tenuto conto nell'incontro del 14 marzo successivo con la Giunta di quella Regione, incontro previsto da lungo tempo, che faceva seguito ad uno precedente svoltosi il 9 febbraio a Milano tra le Regioni del nord per l'esame congiunto della proposta di Piano di sviluppo della Lombardia, con particolare riferimento alle relazioni interregionali.
Nelle sedi di Milano e di Torino si è discusso tenendo presente delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo piemontese e di quelle emerse negli studi del Piano regionale dei trasporti in Piemonte, studi che si sono espressi in una concreta proposta di Piano approvata dalla Giunta alcuni giorni fa, e che sono attualmente alla stampa ed in via di trasmissione al Consiglio. Su tale proposta sarà chiamata a discutere la comunità regionale, quindi il Consiglio stesso.
Nella proposta di Piano regionale dei trasporti è dato ampio spazio ai problemi interregionali ed internazionali, in considerazione della nostra posizione di frontiera, per quanto riguarda le comunicazioni stradali e ferroviarie fra Piemonte e Liguria e più in generale della parte piemontese dell'Appennino e dell'entroterra del sistema portuale ligure, in connessione alla riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto merci su rotaia e su strada. Le relazioni del Piemonte e della Liguria, regioni ampiamente complementari, investono anche gli aspetti idrogeologici ecologici, agricoli e quelli dei parchi.
Dall'esame svolto è emersa un'ampia concordanza di vedute e si è deciso di stabilire dei contatti sistematici; si è anche deciso di costituire alcuni gruppi di lavoro per approfondire gli aspetti più urgenti, tra questi quelli che derivano dall'indilazionabilità del potenziamento del sistema portuale ligure e del sostegno che ad esso può e deve dare anche la Regione Piemonte.
E' stata illustrata la parte relativa ai collegamenti ferroviari con la Francia in relazione all'imminente ripresa dell'esercizio della linea Cuneo Nizza - Ventimiglia, che deve avere una finalizzazione più ampia sia per i legami internazionali con la Svizzera, sia per quelli nazionali andando oltre all'unico sviluppo del collegamento con Torino. Per questo abbiamo avanzato concrete proposte di investimenti come l'elettrificazione, modelli di esercizio, ecc.
Funzionali a ciò sono: lo studio concordato con i cinque Comprensori per quanto riguarda l'itinerario Cuneo - Alba - Casale - Mortara la proposta del Consiglio per il raddoppio della Fossano - Madonna dell'Olmo, tra l'altro accolto dall'Amministrazione delle FF.SS., nella stesura dell'ultimo documento degli investimenti integrativi del piano poliennale. Si è discusso anche dei collegamenti stradali, in particolare dello studio impostato per il complesso delle relazioni Italia - Francia dal quale ci proponiamo di desumere entità e collocazione di nuovi collegamenti, considerando le recenti nuove ipotesi avanzate da parte francese e ponendo prioritariamente le necessità della Provincia di Cuneo rispetto ad altre (esempio il collegamento attraverso il Colle della Scala), lasciando poi la decisione sui tempi in relazione alle disponibilità delle risorse.
Riteniamo di avere entro l'anno utili indicazioni da sottoporre all'esame del Consiglio.
Su questa parte specifica abbiamo trovato il consenso della Regione Liguria e abbiamo registrato che ciò non è ritenuto lesivo degli interessi commerciali ed economici liguri. E' stato ribadito l'interesse primario del superamento dei gravi ritardi nell'adeguamento del sistema portuale ligure che - aggiungo io - troppo sovente è stato erroneamente individuato nel solo porto di Genova.
La Giunta intende proseguire nelle sue azioni tendendo alla ricerca di soluzioni integrate che vedano innanzitutto i problemi del nostro Paese che non ignorino e non abbiano pregiudizi verso quanto avviene Oltralpe, a maggior ragione nel momento in cui si allarga il discorso dell'Europa.
Intende inoltre proseguire le opportune verifiche con le Regioni della Svizzera e della Francia (Aix-en-Provence e Rodano).
Abbiamo tratto utili indicazioni dalle realizzazioni di Locarno, di Marsiglia, di Nizza e con lo spirito di ampia collaborazione che caratterizza i nostri rapporti ne abbiamo discusso con la Regione Liguria e, in particolare, ne abbiamo tenuto conto negli studi e nelle proposte che riguardano le comunicazioni e i trasporti del Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Prego l'Assessore di farmi avere copia della risposta che contiene alcuni elementi che richiedono una più approfondita riflessione. Di tutta la risposta il dato più saliente è che finalmente esiste una proposta di Piano regionale dei trasporti attualmente alla stampa, e che i Consiglieri avranno occasione di discutere nella sede propria del problema delle comunicazioni. Questi problemi emergono come se fossero nuovi, in realtà risalgono a data lontana. Già nel 1969 il 'Unione regionale delle Province piemontesi aveva esaminato con l'Unione delle Province liguri i problemi inerenti ad un sistema integrato dei porti liguri e del retroterra. Giorni fa sentivo parlare di una proposta della Giunta di aggiornare il Piano di sviluppo regionale. Direi invece che sia più opportuno completarlo con l Piano dei trasporti. Mi auguro che l'interpellanza ne acceleri la data di presentazione. Per quanto riguarda le comunicazioni con la Francia è necessario uscire dalla clandestinità. Devo dare atto che l'Assessore invitato a rendersi conto dei problemi del Cuneese e del Nizzardo, ha partecipato alla riunione, ma questi impegni devono essere esplicitati in documenti ufficiali e discussi in sede di Consiglio. La polemica ha investito la Provincia di Cuneo come se quella parte del Piemonte fosse disancorata dalla politica di programmazione regionale. Con il Sindaco di Cuneo siamo andati a Genova per far presente che la Provincia di Cuneo legittimamente aspira a rompere il proprio isolamento. I dati relativi al Colle di Tenda ci fanno riflettere: i passaggi di auto nel 1968 sono stati 681 mila; nel 1978 sono stati 304 mila. Con l'entrata in funzione dell'autostrada dei fiori non abbiamo gridato allo scandalo, ma riteniamo legittimo non accettare passivamente questa situazione che rischia di aumentare l'isolamento della Provincia di Cuneo. Marsiglia, attraverso il Colle della Scala, punta a sboccare nella Valle di Susa e dato che il Colle della Scala è in territorio francese potremmo trovarci con i problemi di una infrastruttura indipendente dalla nostra programmazione che convoglia il traffico da Marsiglia verso Torino, che isola gravemente non soltanto la Francia sud-orientale e il Nizzardo ma che finisce per isolare gravemente Genova e tutto il sistema dei porti liguri. Attorno all'integrazione dei porti liguri e del retroterra piemontese si sono fatti lunghissimi discorsi e si sono date indicazioni precise che individuano nel territorio del Cebano il naturale retroterra di Savona e di Imperia. Ci stupiamo quando leggiamo che il porto di Savona ipotizza una programmazione che indica come retroterra non il Cebano e il Monregalese, ma le zone ormai sature di Voltri e di Rivalta Scrivia. Le due Regioni interessate, che tra l'altro hanno la stessa coloritura politica, hanno delle precise responsabilità e visto che ritengono la politica di programmazione il fiore all'occhiello devono riconoscere di avere trascurato questo particolare aspetto della programmazione e ricorrere ai dovuti rimedi.



PRESIDENTE

L'interpellanza è discussa.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Il punto terzo all'ordine del giorno reca: "Comunicazioni del Presidente".
Sono in congedo i Consiglieri: Genovese, Bellomo, Fonio, Minucci Viglione, Cardinali, Colombino, Debenedetti, Ferraris, Rossotto e Simonelli.
Le comunicazioni del Presidente si limitano a questo solo punto.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978 presentato dall'Ufficio di Presidenza


PRESIDENTE

Punto decimo all'ordine del giorno: "Esame rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978, presentato dall'Ufficio di Presidenza".
La parola al relatore, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano, relatore

Il conto consuntivo della gestione autonoma dei fondi a disposizione del Consiglio regionale si chiude con un avanzo di L. 330.577.499.
Questo risultato si ottiene considerando, da un lato, il fondo di cassa che ammontava a L. 569.837.885 e, dall'altro, i residui passivi, ancora esistenti alla stessa epoca, che raggiungevano L. 246.589.857.
Volendo esaminare per sommi capi lo svolgimento della gestione dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, occorre innanzi tutto rilevare che detti fondi ammontavano complessivamente a L. 3.841.810.602 alla cui formazione hanno concorso il fondo a disposizione sul conto del Tesoriere all'inizio dell'esercizio 1978 per L. 1.279.230.011; i versamenti da parte della Giunta regionale, compresi i 125.000.000 relativi all'esercizio 1977, e per 2.290.000.000, ed entrate diverse per 272.580.591.
Tra queste ultime entrate si devono rilevare interessi attivi sulle somme depositate, per 117.242.193, entrate diverse da parte del servizio economato del Consiglio regionale per 5.729.383, entrate che si compensano nella spesa come il fondo economale per 20.000.000; il fondo previdenza e solidarietà del Consiglio regionale per 98.102.003 ed entrate per ritenute erariali per 31.507.012.
Per quanto riguarda le risorse a disposizione del Consiglio regionale si può soltanto rilevare che complessivamente esse sono inferiori del 15,34 rispetto a quelle dell'esercizio 1977, e ciò in forza della politica di contenimento dei costi adottata più che dall'Amministrazione regionale dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tanto che con deliberazione n. 546/78 l'Ufficio di Presidenza aveva deliberato di ridurre gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 1978, e di conseguenza di richiedere alla Giunta regionale un minor contributo di funzionamento.
A questa minore disponibilità di risorse e, probabilmente, ad una minora durata del periodo di deposito in conto corrente delle medesime corrisponde una minore entrata per interessi attivi per 65.135.901, pari al 35,7% rispetto agli interessi attivi maturati nell'esercizio 1977.
L'ammontare complessivo delle spese effettuate nell'esercizio 1978 è di L. 3.271.972.717, di cui 96.136.562 in conto della gestione dei residui passivi, e 3.175.836.155 in conto della competenza dell'esercizio.
Questi dati dimostrano una maggiore capacità di spesa da parte del Consiglio regionale, in quanto mentre le spese effettuate nel 1977 rappresentavano il 71,8% delle risorse disponibili, le spese sostenute nel 1978 rappresentano l'85,16 % dell'ammontare complessivo delle risorse a disposizione, tenendo conto che le spese presentano un incremento in valore assoluto di 13.030.932 corrispondente però ad una riduzione, in valore assoluto, delle risorse a disposizione di 696.301.194.
Questa maggiore capacità di spesa non ha invece riflessi sull'estinzione dei residui passivi, giacché mentre nel 1977 essi erano stati eliminati nella misura del 64 % circa questa misura scende al 55 circa nel 1978. I residui passivi dell'esercizio non solo sono aumentati in valore assoluto in conseguenza dell'ammontare complessiva della spesa, ma mentre nel 1977 essi rappresentavano il 4,4% del complesso della spesa, nel 1978 essi rappresentano il 6,09% della spesa stessa.
In conseguenza della riduzione delle risorse a disposizione e dell'aumentata capacità di spesa, ne deriva una diminuzione nella formazione delle economie di spesa, che passano da un ammontare complessivo di 310.829.258 nel '77 a 202.397.501 nell'esercizio 1978, con un decremento pari al 34,88%.
In base ai dati finora esaminati possiamo concludere che le somme che il Consiglio regionale dovrà complessivamente restituire alla Giunta regionale alla fine dell'esercizio ammontano a 323.248.028 poiché esiste un'eccedenza di spesa di 7.323.471 a cui la Giunta non ha ancora fatto fronte.
Questa somma concorrerà nel rendiconto generale della Regione alla formazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1978.
Relativamente al fondo di previdenza per i Consiglieri regionali si pu rilevare che al 31 dicembre 1978 ammontava a L. 534.350.477 ed era costituito da un capitale in titoli e somme depositate di L. 508.652.000 e da interessi maturati nel corso dell'esercizio per L. 25.725.477.
Il fondo di solidarietà per i Consiglieri che alla chiusura dell'esercizio 1978 ammontava a L. 51.808.489 è costituito da un capitale depositato dell'ammontare di L. 42.394.559 e da interessi maturati nel corso dell'esercizio per L. 9.413.930.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Mi richiamo alla lettera che su questo argomento ho inviato a lei signor Presidente. Dal rendiconto degli impegni assunti nel 1978, leggo che è stato disposto un ultimo stanziamento di 9.314.000 per la ricerca su "La lotta di Liberazione attraverso le sentenze della magistratura piemontese".
Anche se complessivamente assai elevata la somma che si è spesa in questa direzione la ritengo molto opportuna, perché attraverso all'acquisizione quelle sentenze si possono efficacemente, e anche criticamente, elaborare elementi utili per la costruzione di quella storia della lotta di Liberazione che è in via di completamento e che ha ancora delle lacune e dei grandi punti oscuri. Nella lettera chiedevo se questo prezioso materiale è messo a disposizione anche dei Consiglieri regionali e degli Istituti storici della Resistenza che operano nel Piemonte, quanto meno attraverso al deposito di una copia di tutte queste sentenze presso la Biblioteca del Consiglio, in maniera che coloro i quali possono essere interessati alla consultazione lo possano fare agevolmente.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente e colleghi, non ci permettiamo di mettere in discussione la veridicità e l'esattezza del rendiconto esposto dal collega Raschio, ma non riteniamo di poter approvare il rendiconto del Consiglio regionale in forza di talune iniziative che sono state finanziate e che risultano nella valutazione della nostra parte politica chiaramente settarie e faziose.
Per questa ragione il nostro è un voto politico ed è un voto chiaramente negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Curci.



CURCI Domenico

Signor Presidente, anch'io voterò contro il rendiconto del Consiglio regionale in quanto anch'io non condivido talune iniziative assunte dall'Ufficio di Presidenza e le conseguenti spese.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola.
Posso assicurare il Consigliere Oberto che tutto ciò che ha chiesto sarà esattamente fatto. Non appena la ricerca sarà consegnata ufficialmente al Consiglio regionale ne sarà data copia agli Istituti storici ed inoltre una copia verrà messa a disposizione dei Consiglieri per i loro studi.
Se non vi sono altre osservazioni do la parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimo voto favorevole al rendiconto del Consiglio regionale.
Sarà opportuno per il futuro definire le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Mi dispiace che si voti il rendiconto del Consiglio e che contemporaneamente non sia iscritta all'ordine del giorno la discussione della legge che darà la possibilità ai Gruppi consiliari di avviare iniziative in campo europeo.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni di voto.
Il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978 presentato dall'Ufficio di Presidenza recita: "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 3/12/1970, n. 1171, relativo al coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle Regioni a Statuto ordinario, con le norme della legge 1/3/1964, n. 62 vista la legge 6/12/1973, n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la 'Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal Regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione' vista la legge regionale 14/3/1978, n. 12 'Legge di contabilità regionale' visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6/12/1973, n. 853, ed in particolare l'art. 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione datata 20/3/1979 con cui l'Ufficio di Presidenza ha predisposto il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1978, sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1978 sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1978 stesso visto il parere della Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio, la quale riferisce altresì sulla situazione delle spese per l'attività e l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana (legge regionale 22/1/1976, n. 7) e sulla situazione al 31/12/1978 dei fondi di previdenza e di solidarietà, di cui alla legge 30/10/1972, n. 11, allegate al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978 presentato dall'Ufficio di Presidenza, nelle seguenti risultanze finali: Gestione di competenza Somme messe a disposizione 2.165.000.000 Spese erogate 1.804.704.113 Residui passivi 193.701.183 Economie 166.594.704 Saldo partite di giro 7.878.951 Interessi attivi 117.242.193 Entrate diverse 5.729.383 Gestione dei residui Somme conservate 174.828.033 Spese erogate 96.136.562 Somme da conservare 52.888.674 Economie 25.802.797 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978 è approvato con 34 voti favorevoli e 2 contrari.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 389: "Disciplina del trattamento domiciliare dei pazienti emofilici"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 389: 'Disciplina del trattamento domiciliare dei pazienti emofilici' ".
La parola al relatore, signora Fabbris Dazzi.



FABBRIS Pierina, relatore.

Il progetto di legge n. 389 presentato dalla Giunta regionale in data 20 febbraio 1979 disciplina il trattamento domiciliare dei pazienti emofilici. L'emofilia è una malattia emorragica ereditaria da mancata sintesi di fattori coagulativi, che, oggi, è possibile controllare solo se la somministrazione di tali fattori carenti per via parenterale, è immediata e adeguata.
Con questo provvedimento si consente di praticare a domicilio una terapia tempestiva agli affetti da questa malattia, i quali assumono in prima persona responsabilità della propria cura e del proprio controllo favorendo così il superamento di possibili condizionamenti psicologici che la malattia può determinare. Si ritiene che tale malattia possa interessare in Piemonte circa 500 persone.
Seguendo quindi l'indirizzo già assunto in altra patologia analoga e cioè l'uremia cronica che presenta aspetti affini, la Giunta regionale ha predisposto questo provvedimento per rendere possibile il trattamento domiciliare dell'emofilia.
L'art. 1 del provvedimento definisce che cosa si intende per trattamento domiciliare e le condizioni che lo presuppongono.
L'art. 2 detta norme sulla distribuzione territoriale delle attività di istruzione e supporto per l'assistenza domiciliare nonché le modalità di ottenimento dell'autorizzazione a svolgerle.
L'art. 3 precisa alcune caratteristiche dei corsi di istruzione da svolgere per essere abilitati all'autoinfusione.
L'art. 4 istituisce una Commissione di vigilanza e supporto tecnico per tali attività.
Gli artt. 5 e 6 precisano le condizioni per l'accesso ai corsi e per il rilascio delle autorizzazioni.
L'art. 7 precisa le precauzioni da adottarsi in ogni caso per gli autorizzati.
L'art. 8 precisa le necessarie coperture assicurative da adottarsi.
La V Commissione consiliare ha licenziato il provvedimento all'unanimità e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Poiché nessuno chiede di intervenire possiamo passare alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - "Il trattamento domiciliare dell'emofilia nella Regione Piemonte è autorizzato dopo addestramento specifico degli emofilici e loro assistenti resi idonei tramite corsi organizzati secondo le direttive della presente legge.
Per trattamento domiciliare dell'emofilia si intende l'infusione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario all'atto dell'insorgere di una emorragia e, comunque, in occasione di un evento traumatico, che giustifichino uno stato di necessità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "L'istituzione dei corsi di addestramento di cui all'articolo precedente è autorizzato dalla Giunta regionale previo accertamento del programma e dei requisiti per l'organizzazione dei medesimi. In prima istanza essi debbono essere istituiti presso ospedali in cui esista il dipartimento di emergenza ed accettazione di secondo livello in seconda istanza in un centro ospedaliero per ogni Comprensorio in cui sia previsto dal piano regionale un centro trasfusionale. Gli Enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle U.L.S., ed in seguito gli organi direttivi della U.L.S., avanzano richiesta di autorizzazione alla Giunta regionale allegando la documentazione: 1) strutture ospedaliere 2) durata del corso 3) programma del corso 4) costituzione della Commissione di cui all'art. 4".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 24 ore effettive, sono svolte da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione ed in tecniche e metodologie trasfusionali sotto la direzione di un medico trasfusionista nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero su segnalazione della Commissione di cui all'art. 4".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - "Lo svolgimento teorico-pratico dei corsi di addestramento e le modalità di svolgimento vengono stabiliti da apposita Commissione composta da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero fino allo scioglimento e, dopo l'entrata in funzione delle U.L.S., da un rappresentante del Comitato di gestione dell'U.L.S.; dal direttore sanitario dell'Ente ospedaliero o suo delegato e, quando esistente dell'U.L.S., dal responsabile del servizio trasfusionale a cui si affida il corso; da un'assistente sociale designata dalla U.L.S.
competente per territorio; nonché da un rappresentante dei pazienti designato dall'Associazione degli emofilici piemontesi. La medesima Commissione stabilirà l'ammissione al corso dei pazienti e dei loro assistenti previo accertamento della loro idoneità psicofisica e dell'attuabilità nel singolo paziente della terapia domiciliare. Inoltre verificherà collegialmente al termine del corso l'idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare il trattamento domiciliare".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - "La domanda di ammissione al corso di addestramento deve essere presentata all'Ente ospedaliero autorizzato o all'U.L.S. ai sensi dell'art. 2 della presente legge e deve contenere: a) le generalità del paziente o dell'assistente o di entrambi b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione c) il parere del medico curante".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - "Al termine del corso, l'omissione di cui all'art. 4 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento, in caso di esito negativo della verifica prevista all'ultimo comma dello stesso articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - "I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.
Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'autoinfusione o dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il servizio ospedaliero dal quale è stato dichiarato idoneo o presso il più vicino ospedale o presso il proprio medico curante.
In quest'ultimo caso il medico curante, ove ne ravvisi la necessità prescrive la visita di controllo o il ricovero del paziente presso il più vicino centro ospedaliero.
Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi ogni sei mesi a visita medica generale e ad esami di controllo presso l'ospedale dal quale è stato dichiarato idoneo".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - "L'Ente ospedaliero o L'U.L.S., provvedono alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.
L'Ente ospedaliero e L'U.L.S., non rispondono dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare nelle disposizioni di cui all'art. 7".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 389 è approvato.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 283: "Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale"


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto sesto all'ordine del giorno: "Esame del progetto di legge n. 283: 'Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale' ".
Relatore è il Consigliere Calsolaro, a cui do la parola.



CALSOLARO Corrado, relatore

Il 13 febbraio 1978 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge regionale n. 283 contenente "Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale attraverso la partecipazione dei cittadini.
Ufficio telefono verde".
L'ufficio "Telefono verde" è stato costituito nell'autunno 1976 dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino per realizzare un'iniziativa pilota nel territorio del Comprensorio torinese. L'iniziativa si è successivamente sviluppata su tutto il territorio della Regione al fine di promuovere la conoscenza e l'informazione sui problemi del verde, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche di quello storico ed economico.
L'attività dell'ufficio si è sviluppata lungo tre filoni: a) lavoro di promozione con la predisposizione di proposte e di strumenti, e loro diffusione, nelle scuole dell'obbligo, nei Comuni, nei quartieri e nelle Comunità montane, negli Enti ospedalieri - in collaborazione con gli Assessorati all'agricoltura della Regione e delle Province, con l'Università, e con le associazioni ecologiche - per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri, conferenze e convegni sulla forestazione, sulla salvaguardia degli equilibri idrogeologici, sulla riforestazione, sul recupero delle risorse e della difesa dell'ambiente e del territorio b) mostre, con l'allestimento di stands, sull'ecologia e sulla funzione educativa del verde c) messa a dimora di piante, provenienti da vivai comunali, provinciali e regionali, fornite gratuitamente ai richiedenti con l'obbligo di specificarne la destinazione, di piantarle e di curarne la crescita.
L'iniziativa si affianca, in quanto tale, all'opera di forestazione che spetta agli Assessorati regionali competenti nella materia.
L'operazione "Viva il verde" ha trovato il pieno appoggio delle forze politiche, sociali e culturali della Regione, e si è - fino ad oggi sviluppata con una serie di interventi che vanno dalla pubblicazione dei primi tre "quaderni degli alberi" alla realizzazione e alla distribuzione di "macchine gioco" in legno, dalla campagna per il recupero della carta alla divulgazione di circa 400.000 piante ai Comuni e alle Comunità montane, ai quartieri I.A.C.P., agli Istituti scolastici, alle associazioni e ai privati.
L'allegato A alla legge regionale 20 febbraio 1979, prevede tra i servizi funzionali del Presidente e della Giunta regionale il Telefono verde. Il Consiglio regionale ha già espresso, pertanto, il suo voto favorevole sull'opportunità del servizio e conseguentemente delle iniziative ad esso connesse.
La Commissione ritiene comunque di esprimere la raccomandazione a che l'attività dell'ufficio del Telefono verde sia coordinata - nell'ambito delle competenze attribuite alla Presidenza della Giunta regionale - con le competenze materiali dei diversi Assessorati ai fini del miglioramento di quella qualità della vita che appartiene al più vasto ambito degli obiettivi del Piano di sviluppo regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Nell'apprestarci ad approvare questa legge vorremmo raccomandare che nella sua applicazione concreta si abbia riguardo ai problemi di sostanza e non soltanto ai motivi di sollecitazione esterna, contingente e particolare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non sono d'accordo con quanto osserva il collega Oberto, sempre che abbia colto il senso della sua critica e mi scuso se così non fosse. Su questi argomenti è estremamente difficile scriminare quanto è fondamentale da quanto è contingente. Con la battaglia sul verde le popolazioni civili vogliono soprattutto riconoscere il grado di civiltà e il rapporto che sono riuscite ad instaurare le diverse civiltà con se stesse e con la divinità.
Non mi stupirei se fra qualche secolo le civiltà del nostro tempo venissero giudicate dal modo in cui saranno riuscite a recuperare un loro rapporto con l'ambiente, con la natura. In questo senso mi pare che tutto quanto si fa è positivo, anche se evidentemente opinabile secondo i punti di vista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Le osservazioni dei colleghi Oberto e Marchini sono state recepite nella parte finale della relazione in cui si raccomanda l'adeguamento di questa iniziativa agli obiettivi del Piano di sviluppo, con il collegamento e l'intesa con gli Assessorati che si occupano del problema specifico.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - "Per realizzare una coerente e partecipata politica di interventi nel campo della forestazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente, la Regione assume a proprio carico impegni finanziari relativi: a) alla pubblicazione di materiale propagandistico o divulgativo sui temi della forestazione, della conoscenza degli alberi e, più in generale dell'ambiente naturale, ivi compresi manifesti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa b) ad interventi specifici, da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a stimolare la conoscenza e la ricerca sui problemi della forestazione ambientale ed ai temi ad essa connessi, ivi compresi quelli volti a valorizzare l'impiego dei prodotti forestali e del legno in particolare c) ad iniziative ritenute particolarmente idonee a promuovere una reale partecipazione della popolazione alla gestione ed al miglioramento dell'ambiente di vita, con particolare riguardo a quello urbano d) all'acquisto e alla distribuzione di piante, di arbusti, di attrezzature varie necessarie per raggiungere le finalità indicate nei precedenti commi e) ad ogni altro intervento per la promozione e la realizzazione degli obiettivi di cui ai principi e agli obiettivi della presente legge".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 70 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo di una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo con la denominazione: 'Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale' e con lo stanziamento di 70 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 283 è approvato.


Argomento: Boschi e foreste

Esame progetto di legge n. 396: "Modifica al terzo comma, articolo 33 legge regionale 6/11/1978, n. 68"


PRESIDENTE

Punto settimo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 396: 'Modifica al terzo comma, articolo 33, legge regionale 6/11/1978, n. 68' ".
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

Si tratta di una mera correzione, nel senso che nella cosiddetta legge sui "funghi" abbiamo indicato come decreto di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il regio decreto 6/5/1940, anziché il regio decreto 18/6/1931, n. 773.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione, per appello nominale, dell'articolo unico.
Articolo unico - "Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è così modificato: 'Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Pretore' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 396 è approvato.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge n. 373: "Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 al 31 dicembre 1979"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 373: 'Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 al 31 dicembre 1979' ".
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

La Giunta regionale ha presentato in data 2 gennaio 1979, con un'unica relazione, i disegni di legge n. 372, contenente la "Classificazione delle aziende alberghiere", e n. 373, contenente la "Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 al 31 dicembre 1979".
Il disegno di legge n. 372 attiene al merito della materia: il D.P.R.
17 gennaio 1972, n. 6, infatti, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locande.
Questo disegno di legge sarà esaminato dalla competente Commissione consiliare secondo la procedura prevista dallo Statuto ed alla luce delle conclusioni emerse nel corso di incontri avvenuti fra le Regioni con l'elaborazione e la predisposizione di un testo comune fra le Regioni ed il Ministro del turismo; e di ogni altro contributo proveniente anche da esperienze e normative proprie di ordinamenti giuridici europei.
Si ritiene che il Consiglio regionale possa approvare la nuova classificazione delle aziende alberghiere prima della fine del corrente anno.
Nel frattempo - in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 372 appare necessario approvare un'ulteriore proroga della classificazione attualmente vigente fino al 31 dicembre 1979.
Con la legge regionale 11 dicembre 1974, n. 37, la classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973/74, a sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è stata prorogata al 31 dicembre 1976.
Con la legge regionale 10 gennaio 1977, la classificazione è stata ulteriormente prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1977/78.
Essendo scaduta al 31 dicembre 1978 la proroga concessa con la legge regionale 10 gennaio 1977, n. 2, si propone - con il disegno di legge n.
373 - un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1979.
Il Consiglio regionale sarà così in grado di approvare, prima della scadenza di questa - che si ha motivo di ritenere - ultima proroga della classificazione alberghiera, una nuova legge di classificazione che, pur rispondendo alla necessaria omogeneità dei criteri a valere in tutto il territorio dello Stato, corrisponda ad un suo effettivo adeguamento alla realtà piemontese, secondo una corretta interpretazione della normativa costituzionale che attribuisce alle Regioni la piena competenza nella materia.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente e colleghi, il voto contrario che esprimeremo su questo disegno di legge si richiama ad una posizione di coerenza che sempre siamo andati esprimendo in questa aula ogniqualvolta (le occasioni sono già state numerose) ci è stato chiesto di approvare ulteriori proroghe. Ci rendiamo perfettamente conto della necessità che non abbia a crearsi vuoto legislativo e vogliamo anzi auspicare che effettivamente si tratti questa volta dell'ultima proroga ancora richiesta. Sta di fatto, però, che in questo modo si continua a perpetuare nel tempo un regime vincolistico nei confronti di industrie alberghiere che non ha più alcuna ragione d'essere intanto in quanto risale a momenti in cui diverse erano le caratteristiche del turismo, diverse erano le strade, le vie, i mezzi di comunicazione del turismo, diversa quindi la classificazione che si era imposta all'industria alberghiera. Tutto questo con il trascorrere del tempo si è venuto modificando, senza che da parte del legislatore nazionale si sia avvertita l'esigenza di procedere ad un riordino della materia in questo settore.
Oggi - lo ha ricordato il relatore Calsolaro - le competenze sono state trasmesse alle Regioni; è auspicabile che il Piemonte provveda entro la fine dell'anno, ma, nel frattempo, proprio per non smentirci almeno in questi ultimi attimi di nostra presenza qui, dobbiamo riconfermare tutte le posizioni critiche che in passato e in precedenza abbiamo espresso nei confronti di una legislazione farraginosa, abborracciata, dilettantistica che non ha mai tenuto in giusta evidenza i problemi di fondo del turismo che pure rappresenta l'industria fondamentale per l'economia italiana.
Quindi noi daremo su questo disegno di legge un voto contrario per una chiara ragione di principio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo D.C., e ribadisco la necessità di una proroga, fatte salve le possibilità di intervento, soprattutto nella visione europea, della classificazione delle aziende alberghiere nel disegno di legge che sarà discusso nelle prossime settimane.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti per la replica.



MORETTI Michele, Assessore all'industria alberghiera

La proposta di proroga si riferisce alla classificazione alberghiera e non al vincolo alberghiero. Malgrado l'impegno a predisporre una legge quadro sulla classificazione alberghiera il Ministero del turismo non ha provveduto e le Regioni si sono fatte carico di questo problema che investe il settore alberghiero. Abbiamo quindi predisposto il disegno di legge e abbiamo predisposto la proroga della classificazione alla fine del '79 con l'impegno di approvare entro quel termine la nuova legge al fine di renderla efficace nell'anno 1980. Si era rilevato che non era possibile approvare una legge regionale in ordine alla classificazione degli alberghi, per questo è stata predisposta una legge da parte di tutte le Regioni per non creare difformità. Il problema del turismo in Piemonte sarà affrontato a indagine compiuta e mi impegno a portare in aula il problema delle attività turistiche per il 1979.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - "La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973/1974 ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n.
2651 e successive modificazioni, e già prorogata al 31 dicembre 1978 con leggi regionali 11 dicembre 1974, n. 37 e 10 gennaio 1977, n. 2, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1979".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "Sino all'emanazione di una nuova normativa regionale in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 in ordine alle possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame legge rinviata dal Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte"


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: Esame legge rinviata dal Governo: "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte".
Relatore è il Consigliere Marchini, che ha la parola.



MARCHINI Sergio, relatore

Il testo che perviene all'esame del Consiglio previa approvazione della competente V Commissione tende a rimuovere le incertezze che hanno portato al rinvio da parte del Governo della legge nel testo approvato dal Consiglio regionale il 15 giugno 1978, rinvio fondato sul dubbio che si prevaricassero competenze ed attribuzioni dei Comuni e della FISI.
Gli artt. 3 e 4 riaffermano quindi la competenza del Comune di residenza al rilascio, al rinnovo, ed alla revoca della licenza prevista dall'art. 123 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
Nello stesso spirito agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, si riconosce e valorizza la competenza e funzione della FISI nella preparazione, nella selezione e nell'esame degli aspiranti alla professione di maestro di sci.
Più specificatamente all'art. 6 si prevede che la Commissione per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci sia composta, tra gli altri, da cinque esperti indicati dalla FISI, così come all'art. 7 si prevede che l'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica davanti la Commissione prevista dal citato art. 6.
Infine all'art. 9 è espressamente previsto che la Giunta si avvale nel corso dell'espletamento dei corsi dell'assistenza tecnica della FISI sotto gli aspetti tecnico-pratico-didattico con l'impiego di istruttori FISI.
Per quanto attiene al contenuto dei corsi e delle prove tecnico pratica, didattica e teorica, lo stesso è determinato in conformità con la progressione FISI.
Si confida quindi che si sia così superata ogni incertezza che pu avere indotto al rinvio della legge, e si auspica l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
Con l'approvazione di questa legge, la professione del maestro di sci ottiene il riconoscimento regionale del suo ruolo e della sua importanza nell'economia turistica del Piemonte ed insieme nella sua cultura e nella sua molteplicità, e ad un tempo la Regione esprime la sua disponibilità ad operare affinché i maestri di sci possano svolgere questo loro ruolo in condizioni di sempre maggiore preparazione professionale e consapevolezza della realtà delicata, dal punto di vista territoriale e sociale, nella quale si trovano ad operare.
Del pari la Regione intende con questa legge iniziare un'opera articolata ed organica diretta ad aprire la realtà meravigliosa e sempre nuova della montagna a tutti i cittadini superando gli ostacoli che nascono dalla realtà economica e culturale e dell'estrazione territoriale.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Mi limito a far osservare che questa legge ha contenuti più riduttivi rispetto a quelli che erano stati posti a base del precedente testo.
Delle funzioni dell'associazionismo abbiamo parlato sia in occasione del precedente esame sia in occasione dell'approvazione della legge sullo sport. Il rinvio della legge da parte del Governo è categorico, e l'abnormità delle motivazioni non è tanto nel riferimento alle competenze del CONI, che non abbiamo difficoltà a riconoscere sia perché il CONI si sta evolvendo verso una ristrutturazione ed una politica di maggiore apertura democratica, sia perché non può non essere riconosciuta alle sue federazioni una maggiore e più affinata capacità e preparazione tecnica rispetto ad altri organismi associativi ai quali competono compiti di promozione e non tecnico-agonistici (anche se sarebbe opportuno distinguere tra le varie federazioni, alcune delle quali sono popolari, altre riservate a più ristrette élites), quanto piuttosto nel richiamo alla competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza, determinata da una legge che regolava la materia in regime di "frontiere chiuse" e che vedeva nelle guide, nei portatori e nei maestri di sci i naturali protettori dei candidati all'espatrio attraverso l'arco alpino. In queste condizioni, essendo evidente che non vi sono che due vie: o l'approvazione della legge nel vecchio testo, con tutte le conseguenze del caso, o l'adeguamento di essa ai rilievi formulati in sede governativa, per evitare che la materia resti priva di una propria disciplina mi pare opportuna l'approvazione della legge nel testo proposto dalla Giunta ed approvato dalla Commissione. Resta ovviamente in questo modo salva la possibilità di proporre in una fase successiva modifiche migliorative alla legge, senza che la legge in questione venga meno per un rinnovato rinvio da parte del Governo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Sottolineo l'aspetto riduttivo di questa legge rispetto a quella precedentemente approvata dal Consiglio regionale, aspetto riduttivo che è stato provocato da parte di rappresentanti di associazioni direttamente interessate al problema. Rispetto alla legge precedente è stato tolto l'art. 12 che interessava le attività di insegnamento dello sci da parte delle organizzazioni che non hanno scopo di lucro. Quello era l'aspetto qualificante della legge approvata precedentemente. Se quell'articolo viene tolto per ragioni formali non deve essere tolto nella sostanza, in quanto la legge che oggi approviamo regola l'attività dei maestri di sci che esercitano a fine di lucro. Tutte le altre associazioni potranno quindi continuare a svolgere la loro attività come in passato e non saranno considerate concorrenti. L'accorgimento della Commissione straordinaria che viene fatta ad hoc per coloro che avevano già il diploma di maestri di sci mi sembra assolutamente valido e indispensabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

In occasione del dibattito sulla legge avevamo proposto alcuni emendamenti sostanziali . La nostra posizione fu negativa nel senso che proprio con l'art. 12, citato dal collega Bono e ritenuto qualificante secondo la tesi del Gruppo comunista si dà la possibilità di incentivare il lavoro nero in montagna e di ridurre ulteriormente i livelli occupazionali dei montanari che di quella professione fanno uso nella stagione sciistica.
L'Assessorato ha esaminato con le categorie interessate e con le altre Regioni la materia per concordare un testo possibilmente unitario e mi pare giusto che si addivenga ad una uniformità soprattutto per le Regioni a vocazione alpina. Certo che l'aver forzato più del necessario per un testo preordinato va a scapito della legittima autonomia legislativa delle Regioni. In questo ha colpa la mancanza del riferimento nazionale che non ha saputo in precedenza dare un minimo comun denominatore su questa materia. Esprimiamo un giudizio favorevole sul nuovo articolato.
Nell'applicazione pratica della legge occorrerà verificare se gli intendimenti indicati nell'articolato e nella relazione troveranno traduzione pratica.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al tempo libero, sport e turismo

Il nuovo testo è stato concordato con il rappresentante del Governo con le associazioni interessate e con le Regioni. In primo luogo va affermato il principio che le Regioni hanno potestà di legiferare in materia di disciplina dell'insegnamento dello sci. I Comuni che devono rilasciare le licenze sono oggi in difficoltà in quanto non sanno se la Commissione prefettizia è ancora operante. Di qui l'urgente necessità di approvare questo disegno di legge. Sono d'accordo con quanto dice il Consigliere Cerchio in ordine alla verifica della gestione, come d'altronde tutte le leggi richiedono. Accetto la sua proposta proprio perché ci troviamo di fronte ad un problema complesso che richiede anche ricerche successive per eventuali integrazioni.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Possiamo passare alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - Finalità " L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci in Piemonte è disciplinato dalle norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Maestri di sci "Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Rilascio della licenza "Per esercitare l'attività di maestro di sci in Piemonte occorre essere in possesso della licenza prevista dall'art. 123 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Per ottenere la licenza di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza, corredandola della seguente documentazione: 1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma, e all'art. 123, secondo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 2) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento; 3) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo art. 5.
La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza è rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 2 del precedente comma e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento, di cui al successivo art. 8.
I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Revoca della licenza di maestro di sci "La licenza di cui all'art. 3 è revocata in ogni tempo dal Comune allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso art. 3".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci "Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-pratici, di cui all'art. 6 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Corsi ed esami per l'abilitazione "La Regione Piemonte organizza ed attua, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo.
Gli esami di cui al precedente comma consistono nelle prove: tecnico pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta da: 1) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede 2) un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo e un funzionario dell'Assessorato regionale all'istruzione professionale; sono altresì nominati due membri supplenti 3) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base a elenchi di nominativi indicati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti 4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), comprendente fra gli altri i nominativi di tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Piemonte; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti 5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; è altresì nominato un membro supplente 6) tre esperti di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina; sono altresì nominati tre membri supplenti 7) un medico esperto in medicina sportiva; è altresì nominato un membro supplente.
La Commissione dura in carica un quadriennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.
Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
La sottocommissione per le discipline alpine è composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dai due membri specializzati nelle discipline alpine previsti al numero 3) del precedente secondo comma dai tre esperti nelle discipline alpine previsti al numero 4) del precedente secondo comma.
La sottocommissione per il fondo è composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dal membro specializzato nel fondo previsto al numero 3) del precedente secondo comma dai due esperti nel fondo previsti al numero 4) del precedente secondo comma.
Le funzioni di Segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario dell'Assessorato al turismo di cui al punto 2).
La Commissione determina e rende noti: a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.
Il contenuto dei corsi e delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica è determinato con uniformità alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).
Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al primo comma del presente articolo.
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la Commissione di cui al presente art. 6.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato Art. 7 - Ammissione ai corsi ed agli esami di abilitazione "Per essere ammessi ai corsi e ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente art. 6, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana 2) Licenza della scuola dell'obbligo 3) Aver compiuto il diciottesimo anno di età.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni di cui all'art. 6, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.
Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purché effettuata nella sessione immediatamente successiva".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Corsi di aggiornamento "Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci pu frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Organizzazione dei corsi "La Giunta regionale può avvalersi per l'organizzazione dei corsi di cui agli artt. 6 e 8 delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, e della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
La Giunta regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggiore quota di spesa a proprio carico.
Per l'insegnamento tecnico-pratico e didattico la Giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica della FISI, con l'impiego di istruttori scelti in base ad un elenco fornito dalla FISI in cui siano indicati tra gli altri tutti gli istruttori residenti in Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Tariffe "Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Piemonte vengono fissate annualmente dal competente comitato prezzi, sentite le organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Maestri di sci di altre regioni e Stati "Per esercitare la professione in Piemonte, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno 15 giorni prima dall'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.
I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Piemonte devono munirsi di nullaosta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Norme transitorie "Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti in Piemonte che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'articolo 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata in Piemonte dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 3 purché presentino domanda rispettivamente alla Regione e al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che sono in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ai sensi dell'art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 6 la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.
Coloro che antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici ed associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 6; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Scuole di sci "Sono 'Scuole di sci' le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale.
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci cui possono essere iscritte le scuole per le quali concorrono le seguenti condizioni: abbiano un organico minimo di quattro maestri 3) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale 4) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica 5) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, , nonch quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline 6) abbiano un regolamento, che disciplini l'organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti 7) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività 8) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto 1 responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico 9) assumano l'impegno a: a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso b) collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani c) collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite della Comunità montana.
La Comunità montana trasmette la domanda alla Regione esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo all'eventuale costituzione di più scuole in una medesima località.
La Comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco regionale delle 'Scuole di sci del Piemonte'.
La denominazione 'Scuola di sci' può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14- Sanzioni "Ferma re stando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.
La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 10 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000. Nel caso di recidiva, può essere rifiutato il rinnovo di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.
L'uso della denominazione 'Scuola di sci' da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Disposizioni finanziarie "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1979 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese per l'organizzazione di corsi per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci', e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sarà iscritto al capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: al secondo comma la denominazione del capitolo di spesa "Spese per l'organizzazione di corsi per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci" va sostituita con la seguente denominazione "Spese per la formazione professionale dei maestri di sci".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Dimissioni Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e relativa surrogazione


PRESIDENTE

Punto aggiuntivo all'ordine del giorno: "Dimissioni Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e relativa surrogazione".
Vi do lettura della lettera di dimissioni del Consigliere Furnari: "Il sottoscritto FURNARI Baldassarre, nato a Lercara Friddi il 3/4/1932, rassegna le dimissioni da Consigliere regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361".
La parola al Consigliere Furnari.



FURNARI Baldassare

Signori Consiglieri, il Consigliere che mi dovrebbe surrogare non pu essere presente, perché ammalato, gli auguro di essere guarito per la prossima seduta. Ringrazio e saluto tutti affettuosamente.



PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Furnari del contributo che ha dato ai lavori del Consiglio regionale e gli auguro che i cittadini e gli elettori gli permettano di proseguire il suo lavoro in Parlamento.
Ricordo che il tempo per presentare le dimissioni scade questa sera alle ore 24. I Consiglieri che dovessero ancora presentarle hanno tutto il tempo a disposizione; in questo caso la presa d'atto sarà posticipata alla prossima seduta del Consiglio regionale che si terrà il 18 aprile.
Metto in votazione per alzata di mano la presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Baldassarre Furnari.
E' approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti e votanti.
I lavori del Consiglio sono sospesi per 10 minuti per la riunione della Giunta delle Elezioni.



(La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,40)



PRESIDENTE

Vi do lettura del verbale della Giunta delle Elezioni: "Il giorno 9 aprile 1979 alle ore 17,30, si riunisce presso la Sala del Consiglio regionale - piazza Castello n. 205 - la Giunta delle Elezioni.
Presiede il Vicepresidente Bono.
Sono presenti i seguenti Consiglieri: Rossi, Oberto, Dadone, Moretti Besate, Cerchio.
Il Presidente riferisce che in relazione alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale in data odierna in ordine alle dimissioni del Consigliere regionale Furnari occorre procedere, ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968, n. 108, alla surrogazione del Consigliere dimissionario.
Ai sensi del citato articolo, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
Il Consigliere dimissionario era stato eletto nella lista del PSDI e nella circoscrizione di Torino.
Dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, risulta che all'ultimo eletto nel Gruppo del PSDI nella circoscrizione di Torino, segue immediatamente il signor Carta Antonio Luigi, al quale deve essere attribuito il seggio vacante.
La Giunta delle Elezioni esprime pertanto l'avviso che il Consiglio prenda atto che al Consigliere Furnari subentra, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 108, il signor Carta Antonio Luigi, primo escluso nella lista del PSDI nella circoscrizione di Torino.
La Giunta è altresì d'accordo che la predetta deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Furnari con il signor Carta Antonio Luigi sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62".
Il Consiglio deve prendere atto per alzata di mano che al Consigliere Baldassarre Furnari subentra, ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968 n. 108, il signor Antonio Luigi Carta.
La proposta è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.
Propongo inoltre che la deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Furnari Baldassarre con il signor Carta Antonio Luigi venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Ricordo ai signori Consiglieri che la predetta proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio regionale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio approva all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.
Ricordo che, per quanto attiene alla convalida dell'elezione del signor Carta Antonio Luigi, essa viene devoluta, ai sensi dell'art. 13 dello stralcio delle norme di Regolamento, alla Giunta delle Elezioni, la quale accerterà che non sussistano, nei confronti del neo-Consigliere, cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ad esame compiuto, la Giunta delle Elezioni riferirà al Consiglio.
Invito quindi il neo-Consigliere, se presente, ad entrare in aula.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento comunitario - Questioni internazionali

Esame progetto di legge n. 370: "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 370: "Istituzione del fondo regionale per Io sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE e del Consiglio d'Europa".
La parola al relatore, Consigliere Picco.



PICCO Giovanni, relatore

Signori Consiglieri, mi è stato affidato il compito di riferire sulla proposta di legge n. 370 "Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della CEE".
Il mio compito è del tutto sussidiario e complementare all'iniziativa che già aveva assunto il collega Consigliere Calsolaro, con la presentazione della proposta di legge n. 370, appunto con il proposito ampiamente condiviso da tutti i Gruppi consiliari, di istituire un "fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi" del Consiglio dei Comuni d'Europa. La proposta comprendeva anche il finanziamento di iniziative dei Gruppi consiliari nell'ambito dei problemi CEE e Consiglio d'Europa. Questa parte della proposta, nella discussione che è avvenuta in Commissione, è stata stralciata dal contenuto della legge n. 370 e sarà oggetto di particolare valutazione nell'ambito dei Gruppi consiliari, per poter portare all'approvazione del Consiglio un testo che soddisfi le esigenze complessive e gli obiettivi che si vogliono perseguire.
Potrei a questo punto leggere la relazione allegata alla proposta di legge n. 370 che, con molta diligenza, il Consigliere Calsolaro ha steso a sostegno della sua iniziativa. Mi ridurrei ad una ripetizione e quindi penso che (indipendentemente dalla forma con la quale avviene questa mia presentazione) si debba dare atto della relazione come facente parte di fatto della proposta di legge per l'istituzione del fondo regionale a favore dei gemellaggi. Mi preme sottolineare il consenso che, nell'ambito dei Gruppi consiliari, delle associazioni europeiste e degli Enti locali ha ottenuto l'iniziativa che si propone di consolidare, in termini concreti, un fondo a favore dei gemellaggi. Questi hanno costituito finora una grossa componente dell'europeismo e del solidarismo europeistico degli Enti locali, purtroppo non sempre compresi nei loro propositi, non sempre appoggiati e molte volte privi del necessario sostegno economico ed istituzionale.
Le maggiori difficoltà incontrate dagli Enti locali si manifestavano soprattutto a livello delle piccole comunità che, individuando o scoprendo componenti o vocazioni comuni nell'ambito della storia oppure delle tradizioni locali di Paesi diversi, si incamminavano verso la strada delle iniziative di gemellaggio con grande entusiasmo e fantasia, con iniziative che, travalicando gli ambiti strettamente di competenza degli Enti locali dovevano acquisire sensibilità nell'opinione pubblica su questioni che attengono alle relazioni internazionali.
Il giuramento di fraternità europea acquista in questo momento storico un significato del tutto particolare. Ci manca l'occasione di poter dare a questa iniziativa il valore e lo spazio necessario rispetto alle Elezioni Europee. Purtroppo è rimasta per parecchi mesi priva della dovuta attenzione e ci siamo indotti a considerarla come problema emergente e degno dell'attenzione del Consiglio regionale solo in questi ultimi mesi quando il problema delle elezioni è divenuto realtà, da anni sognata ed aspirata come meta storica del tutto eccezionale. Anche se le elezioni europee purtroppo vengono a collocarsi in una successione temporale sfavorevole per il grande rilievo e la grande attenzione che avrebbero dovuto avere presso l'opinione pubblica, riteniamo che esse costituiscano un evento di tale e fondamentale importanza da non poter non essere accompagnate anche da parte degli Enti locali (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo le elezioni) con il consolidamento di iniziative che probabilmente sono aspirate da tempo e per le quali mancava il dovuto sostegno di carattere economico.
Un rilievo va fatto per quanto attiene alle procedure di cui all'art.
2, che hanno di fatto concentrato l'impegno finanziario in favore dei Comuni della Regione con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti; in un primo tempo l'estensione dei Comuni beneficiari era maggiore; ma proprio alla luce delle preoccupazioni e degli obiettivi che il disegno di legge si propone, è parso opportuno concentrare le poche disponibilità finanziarie a favore di piccoli Comuni che avrebbero potuto trovare un ostacolo insormontabile proprio nella componente finanziaria.
Concludo sottolineando come la dichiarazione di urgenza che è richiesta nell'articolato del disegno di legge sottolinea l'esigenza di rendere disponibile questo strumento per i gemellaggi nel più breve tempo possibile, ritenendo l'evento storico delle elezioni europee, cioè il periodo immediatamente prima e il periodo dopo, un periodo che costituirà un traguardo che è opportuno abbia riscontri tangibili ed imperituri consolidati in atti concreti, presso le Amministrazioni locali. Questo è il voto che facciamo accingendoci ad approvare questo importante disegno di legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Benzi. Ne ha facoltà.



BENZI Germano

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, vedo con disappunto che diversi Consiglieri non hanno alcun pensiero per l'Europa unita, questo mi spiace soprattutto per gli amici Calsolaro e Picco che da anni si battono per questo e caldeggiano tale iniziativa. Approvare una legge in questa atmosfera significa dare un'importanza relativa ad un avvenimento che invece crediamo importante. Non ritengo sia giusto porre il limite allo sviluppo dei gemellaggi nell'ambito dei soli Paesi membri della CEE, perch è opportuno estendere l'amicizia a tutti i Paesi del mondo.
Per questi motivi non approvo questa legge perché non mi convince nello spirito nonostante le belle parole contenute nella relazione, quindi mi astengo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Condivido quanto dice il collega Benzi per quanto si riferisce al numero dei Consiglieri presenti in aula in questa occasione.
Sul merito ricordo che la proposta di legge non si propone di impedire il gemellaggio dei Comuni con qualsiasi altro Comune nel mondo; già la città di Torino si è gemellata con Comuni dell'Europa dell'est e dell'Africa. Altri Comuni italiani si sono gemellati con Paesi dell'America latina.
La proposta di legge si inquadra nell'ambito dei gemellaggi previsti dall'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa, sulla linea delle deliberazioni assunte dagli Stati generali del Consiglio dei Comuni d'Europa e dall'ultimo convegno di Magonza delle città gemelle; si tratta cioè, di gemellaggi in funzione di quella costruzione europea che avrà la tappa fondamentale con le elezioni del 10 giugno prossimo. La legge prevede anche l'estensione ai Paesi del Consiglio d'Europa e ai Paesi che hanno fatto domanda di adesione alla Comunità Economica Europea, Spagna, Grecia e Portogallo.
Non si tratta quindi di discriminazione di carattere contenutistico, ma di gemellaggi che si inquadrano nella costruzione europea secondo le norme dello Statuto dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa.
Il 10 giugno è una tappa, il processo continuerà e si potranno attuare altre iniziative nei tempi a venire.
Il collega Benzi probabilmente non ha seguito i dibattiti, le discussioni, i convegni, i seminari che ha tenuto su questa materia l'Associazione dei Comuni d'Europa, alla quale aderiscono la nostra Regione e gran parte dei Comuni piemontesi. Le risoluzioni che sono state adottate specificatamente si riferiscono ai gemellaggi indirizzati alla costruzione dell'unità europea. Il gemellaggio del Comune di Torino con Lione e con Aquisgrana ha un significato diverso rispetto a quello con un Comune ungherese o russo: il primo si pone nell'ottica della costruzione europea gli altri si collocano in un quadro generale di rapporti culturali e di amicizia che non rientrano in questa prospettiva politica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Il Gruppo comunista ha ritenuto di modificare la proposta di legge e di ridurre il numero dei Comuni in ordine all'estensione della popolazione. La politica dei gemellaggi, a nostro avviso, anche nell'ambito della Comunità Europea contribuisce ad avviare e a mantenere rapporti di fratellanza, di amicizia, di pace e di distensione,, che anche il voto del 10 giugno contribuisce ad alimentare. Credo ai gemellaggi da molto tempo quando la mia componente politica a Parigi fece nel '67 un grande lavoro, perché il compianto e grande amico La Pira andasse a presiedere la Federazione mondiale delle città gemellate proprio con quello spirito di unità, di fratellanza, di pace. Ero Sindaco di un Comune gemellato e il mio Comune ha aderito tra i primi all'AICCE favorendo frequenti scambi culturali e gravando il meno possibile sull'Ente pubblico al di là di quanto veniva approvato dalla G.P.A. I gemellaggi, indipendentemente dalla condizione economica dei Comuni, vanno visti nello spirito dell'ultimo convegno dell'AICCE che pone gli Enti locali di fronte a compiti sempre più importanti e a ruoli nuovi sul piano politico, culturale, economico e sociale. La nostra adesione a questa iniziativa va vista non per frenare le iniziative, ma per aprire prospettive diverse e più articolate. Il Consiglio regionale deve essere sempre più presente a livello europeo per alimentare ogni iniziativa sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano della fratellanza fra i popoli portata avanti dai Comuni nei confronti di qualunque continente.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - Finalità "La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 11 della Costituzione, e dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 promuove, con la presente legge, le iniziative degli Enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fide di facilitare il formarsi di rapporti tra i Paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) a livello di base e delle varie articolazioni della società nel quadro di una generale mobilitazione dei cittadini in vista della costruzione dell'unità europea".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Procedura "I Comuni della Regione con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che intendono gemellarsi con Comuni degli Stati appartenenti alla Comunità Europea (CEE), qualora intendano avvalersi della presente legge, ne danno comunicazione: a) alla Presidenza del Consiglio regionale b) alla Segreteria generale della sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE); c) alla Federazione regionale piemontese dell'AICCE.
Alla comunicazione devono essere allegati: 1) la copia della deliberazione del Consiglio comunale con l'indicazione del Comune o dei Comuni prescelti 2) la relazione sul programma delle attività previste 3) il bilancio preventivo dettagliato delle spese occorrenti.
La Segreteria generale dell'AICCE e la Federazione regionale piemontese dell'AICCE esprimono, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro parere sull'iniziativa, corredandolo di eventuali suggerimenti ed osservazioni. Il parere è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Comune interessato.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, visti i pareri di cui al comma precedente, delibera, entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo relativo per ogni domanda".
A quest'articolo è stato presentato un emendamento dalla dottoressa Castagnone Vaccarino: al quarto comma sopprimere le parole "sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari" ed aggiungere dopo "delibera, entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno" le parole "e determina".
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non ci sembra che la Conferenza dei Capigruppo debba essere "sentita" dall'Ufficio di Presidenza per l'applicazione di una legge. Questa discussione è già stata fatta in I Commissione e forse il testo che ci è stato consegnato non ne ha tenuto conto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Questa osservazione è fondata. Anche il Consigliere Bianchi ha sempre sostenuto la perplessità di inserire a livello di legge il parere della Commissione.
Sono quindi d'accordo con la dottoressa Vaccarino.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

La Conferenza dei Capigruppo è stata indicata affinché tutte le forze politiche e democratiche, che potrebbero eventualmente non far parte dell'Ufficio di Presidenza, fossero rappresentate nel momento della decisione, così come nelle leggi regionali si è previsto il parere delle Commissioni consiliari.



PRESIDENTE

La parola all'avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

Un rilievo giuridico alla Conferenza dei Capigruppo può essere dato non per una funzione di questo genere. La Conferenza dei Capigruppo diverrebbe rappresentativa e sintetica del Consiglio a fini di merito, il che è assolutamente inammissibile, anche se in questa specifica materia sembrerebbe per altri aspetti opportuna. Se l'Ufficio di Presidenza non raggiunge l'unanimità demandi la questione alla il Commissione.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento presentato dalla dottoressa Castagnone Vaccarino alzi la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato. Art. 3 - Contributi "L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Comuni associati e Comunità montane "La procedura e i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai Comuni associati e alle Comunità montane".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Gemellaggi esistenti "I Comuni che hanno realizzato, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con i Comuni di cui al primo comma dell'art. 1, possono accedere, secondo le procedure previste dall'art. 2 alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per nuove iniziative di gemellaggio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Impegno della spesa "E' autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, la spesa di 50 milioni per la concessione dei contributi previsti dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.
Agli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto relativamente a 'Spese per l'istituzione di nuovi parchi regionali', e mediante l'iscrizione della somma di lire 50.000.000, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 60 dello stato di previsione medesimo; tale somma verrà altresì iscritta in aumento allo stanziamento conferito al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario 1980.
L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito di tale capitolo, predispone annualmente apposita previsione di spesa per i contributi previsti dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato. Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, quarto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.
Il Consiglio regionale è convocato per il giorno 18 aprile. Al primo punto all'o.d.g. verranno iscritte le nomine. Seguirà la presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri e quant'altro sarà licenziato dalle Commissioni.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



< torna indietro