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Dettaglio seduta n.25 del 18/12/75 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Comunico i risultati della riunione teste' tenutasi con i Capigruppo circa l'ordine dei lavori non solo di questa seduta, ma presumibilmente di quelle che ancora ci attendono prima della parentesi natalizia.
Dovremmo ora svolgere il punto quinto dell'ordine del giorno salteremmo i punti sesto e settimo perché non sono pronti i due disegni di legge relativi: il dibattito sulla RAI-TV - anche per considerazioni inerenti al fatto che potrebbe essere più concreto e produttivo dopo le prossime riunioni del Comitato per la Radiotelevisione piemontese che è stato eletto, che ha cominciato a funzionare e che forse potrebbe rendere particolarmente concreta la discussione su questo tema - è rinviato alle prime sedute del mese di gennaio; si svolgeranno invece i punti nono e decimo e non i punti undicesimo e dodicesimo che saranno trattati ed esauriti, in qualsiasi caso, nella giornata del 22, il che significa che la seduta finirà quando questi due argomenti saranno stata discussi tratteremmo poi i punti tredicesimo e quattordicesimo e cioè le due leggi n. 38 e n. 12 perché vi è la relazione e vi è la volontà politica di trattarle.
Devo ancora una volta apprezzare il senso di responsabilità dei Capigruppo, ed in questo caso particolare della minoranza, i quali hanno superato le urgenze che ci hanno portati a far sì che attraverso i telegrammi si siano comunicati i punti aggiuntivi, ma la considerazione prevalente - politica evidentemente - è stata che queste due leggi, se saranno approvate sollecitamente, porteranno rapidamente beneficio alla collettività (e poi non vi sono obiezioni di sostanza) per cui questo giusto rilievo è stato superato da considerazioni di carattere generale.
Ancora una volta manifesto il mio compiacimento per il senso di responsabilità complessiva che finora ha presieduto ai lavori del Consiglio.
Se non vi sono obiezioni e se i lavori si svolgessero oggi e nei prossimi giorni in questo modo, si potrebbe considerare la giornata del 22 come conclusiva dei lavori di questa sessione. Auspico che ciò avvenga e invito pertanto i Consiglieri ad un'autolimitazione, dato che l'importanza dei temi che abbiamo in discussione sta proprio nei provvedimenti che andiamo prendendo, nelle leggi che stiamo varando più che in una lunga illustrazione.


Argomento: Resistenza

Esame proposta di legge n. 15: "Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto dell'ordine del giorno "Esame proposta di legge n. 15: 'Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana' ". Do pertanto la parola al relatore della proposta di legge, che è l'avvocato Oberto.



OBERTO Gianni, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri non è certo senza alto significato il fatto che la proposta di legge di cui il Consiglio regionale è chiamato ad occuparsi oggi, sia stata avanzata da tutti i componenti dell' Ufficio di Presidenza - ovviamente uti singuli non come corpo - ma quali autorevoli rappresentanti e interpreti delle forze politiche democratiche del Consiglio regionale, che allo spirito della Resistenza si ricollegano fermamente.
Ed è del pari significativa la coincidenza dell'impegno politico insito nella proposta di legge, con la prossima ricorrenza del 30° anniversario dell'istituzione della nostra Repubblica democratica, fondata sul lavoro che nasce dalla matrice esaltante della lotta di liberazione, che è stata insieme riscatto e affrancamento dal fascismo del quale, per norma costituzionale, è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma.
L'evento dell'istituzione della Repubblica sarà certamente motivo di responsabili particolari rievocazioni.
La nostra Regione ha gia in passato largamente operato nei campo relativo all'affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana, con iniziative di larga risonanza, pari all'impegno con cui furono assunte, con riferimento anche alla realtà internazionale, ed europea soprattutto, convinti come si è che il mal germe da estirpare e che tutti minaccia, alligna più o meno prosperamente ovunque la dignità della personalità umana è limitata nella estrinsecazione della sua libertà ovunque si nega il pluralismo democratico e si attenta cosi valori fondamentali, essenziali ad una sicura convivenza, pacifica e civile.
La proposta di legge si intitola "Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana".
Si vorrà consentire al relatore di ricordare, a questo punto, sia pure soltanto nominandolo, la figura di un resistente che di questa legge aveva avvertita l'esigenza per istituzionalizzare un'attività che, svolta già di fatto, assumesse carattere di impegno continuativo e sistematico, Franco Antonicelli, che me ne parlò personalmente più volte e me ne scrisse anche collegandola alla funzione altissima che stanno svolgendo l'Istituto storico della Resistenza in Piemonte, con sede a Torino (e quindi con giurisdizione su quelle altre province che non hanno un loro proprio istituto) e quelli - che lo hanno invece a carattere provinciale - di Cuneo, di Novara e di Vercelli; istituti che, come i Consiglieri regionali certamente ricordano, sono assistiti da una provvidenza particolare della legge regionale del 30.12.1974 n. 44, che con un criterio storico e scientifico elaborano criticamente gli aspetti complessi delle vicende resistenziali, curando studi e pubblicazioni.
I lavori della Commissione si sono fermati in modo particolare su questo aspetto ritenendo che sia il centro di quella che dovrà essere l'attività svolgibile attraverso le norme di questa legge, che io penso potrà trovare questa sera l'approvazione larghissima del Consiglio regionale, per arrivare a una documentazione critica di un momento importante come la Resistenza e la Liberazione, con riferimento anche al fenomeno della Resistenza nei periodo in cui molti fummo involti in questa vicenda del fascismo, che ebbe degli spinti illuminati anche in Piemonte, i quali seppero creare i presupposti di una certa resistenza al prevalere della forza e della violenza nei confronti di quella della democrazia: intendo in modo particolare riferirmi, al di là di quella che è la relazione scritta, alla figura di Pietro Gobetti del quale celebreremo nei prossimi mesi il della scomparsa, e che è stato indubbiamente uno degli alfieri più forti e più potenti dell'attività antifascista.
Della attività di questi istituti non potrà non tenersene il dovuto conto anche sul piano collaborativo, nell'esplicazione di quelle che la presente proposta di legge, su piano diverso, si propone di sviluppare.
La proposta è stata oggetto di attento esame da parte della Commissione presieduta dal collega Calsolaro - che, anche a seguito delle considerazioni che sono emerse dalle consultazioni, propone la sostanza della stessa, rielaborata in un testo che recependo, per quanto è stato possibile fare, il frutto delle consultazioni, da una collocazione sistematica alla normativa.
La Commissione VIII, per la peculiarità del caso, ha ritenuto di riportare nella relazione al Consiglio, per ogni opportuna valutazione, il testo integrale di quella che accompagna l'artico, lato proposto dai presentatori Bellomo, Benzi, Fabbris, Paganelli, Petrini, Sanlorenzo Zanone e da loro redatta. Il testo di questa relazione è stato comunicato nello stesso momento in cui venne effettuata la presentazione della proposta di legge e mi esimo pertanto di darne particolare lettura, ma facendo parte integrale della relazione della Commissione, la quale fa proprio il contenuto sostanziale e lo spirito che anima la proposta di legge, augurandosi che il respiro di questa iniziativa, per i fini che si propone, affronti, per quanto possibile, connessi aspetti della Resistenza europea, alcuni strettamente collegati con la lotta di liberazione in Piemonte. Basterebbe fare riferimento a quello che è accaduto, per esempio nel Cuneese dove vi furono dei rapporti di notevole rilievo tra i maquis francesi e le forze resistenziali del Piemonte, dove Galimberti e l'avvocato Bianco, che forse è tra i meno ricordati degli spiriti illuminati della Resistenza, hanno potuto, insieme collaborando, portare innanzi il discorso e non soltanto il discorso, ma il fatto concreto di una Resistenza a carattere europeo e gli aspetti che attengono ai tentativi di rinascenza del fascismo, perché è sembrato alla Commissione di dovere affermarlo in termini categorici. Quello che importa è la conoscenza sostanziale, criticamente vagliata, della conoscenza del passato, in maniera che non abbiano a ripetersi le vicende tragiche e luttuose che tante lacrime e tanto sangue sono costati al popolo italiano.
Che tutto questo avvenga in prossimità della celebrazione dell'istituzione della Repubblica democratica italiana fondata sul lavoro e sembrato alla Commissione degno di una particolare sottolineatura.
La legge di cui si chiede l'approvazione è composta di sette articoli: All'articolo 1 si fissano i termini ed i limiti entro i quali la legge si propone di operare per raggiungere i fini che ne costituiscono l'essenza.
All'articolo 2 si determinano in una varie gaia indicazione, i vari campi di azione, indirizzandosi in modo particolare ai giovani che non sanno, ed agli immemori, facendosi carico del necessario collegamento tra te attività di divulgazione e le iniziative per lo sviluppo di un programma di ricerche storiche.
All'articolo 3 per l'elaborazione dei programmi di attività si prevede la costituzione, con sede presso il Consiglio regionale e finanziato dallo stesso, di un Comitato regionale che dal titolo della legge si definisce "Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi delta Costituzione Repubblicana".
All'articolo 4 si provvede a determinare la composizione del Comitato al momento dell'entrata in vigore della legge.
Su questo punto vale forse la pena di una parola aggiuntiva alta relazione scritta. La Commissione VIII ha attentamente esaminato l'eventualità di una predeterminazione quasi cronologica e nello stesso tempo indicativa delle varie associazioni (specificandole in modo assoluta mente perfetto) che debbono far patte di questo Comitato. Ha avvertito tuttavia che vi potevano essere dei motivi che nel progredire dei tempo si potevano portare innanzi come indicazioni di insufficiente inglobamento di queste rappresentanze e si è data pertanto una indicazione di carattere generale e fondamentale, lasciando tuttavia aperta la possibilità di un richiamo alla partecipazione del Comitato, volta a volta, da parte dell'Ufficio di Presidenza, su designazione del Comitato stesso fondato con l'istituzione della legge.
All'articolo 5 si fissano i termini di convocazione del Comitato, e si prevede che prenda in esame proposte di iniziative o di ricerche che garantiscano la conformità con le possibilità volute dalla legge approvandole sulla base di alcuni parametri di giudizio predeterminati per legge.
Non, questo, per creare delle pastoie o delle limitazioni, ma per dare invece un senso ed un significato ai lavori che dovranno essere sviluppati.
All'articolo 6 si prevede la possibilità che il Comitato nomini delle Commissioni specifiche per singole iniziative, nel quadro della legge avvalendosi della collaborazione di membri esterni.
Possono sorgere delle occasioni, delle necessità di svolgere, di sviluppare delle attività particolari che escono dall'ambito strettamente specifico del Comitato, non come competenza, ma come capacità di agire, e pertanto l'opportunità di creare queste commissioni.
All'art. 7 si determinano i criteri e l'entità per il finanziamento della legge a partire dal 1976.
Si è fissato, in un articolo, il criterio dell'assoluta gratuità delle prestazioni che i membri della Commissione e del Comitato prestano. Si tratta di un servizio da rendersi alla Regione in uno spirito di assoluto disinteresse e pertanto è sembrato alla Commissione opportuno di sottolineare la gratuità della prestazione da parte di tutti coloro che partecipano a questa attività di Comitato proprio per togliere via quello che potrebbe essere un inaridimento dovuto alla corresponsione di un'indennità.
Noi pertanto, come Commissione, a nome del Presidente Calsolaro e di tutti i colleghi che mi hanno conferito l'incarico di essere il relatore chiediamo al Consiglio di voler approvare il disegno di legge così com'è stato presentato.
Si è voluto affermare - credo non prevaricando assolutamente dalle linee di quello che era lo spirito dei presentatori della legge - il concetto ed il principio che il Presidente del Consiglio una volta all'anno, relazioni al Consiglio stesso sull'attività che si è svolta e quindi sull'impiego della somma, in realtà non molto rilevante, che si va a spendere in questa direzione.
Credo che il modo migliore per incominciare la celebrazione dell'istituzione della Repubblica italiana per la Regione Piemonte possa essere proprio questa approvazione, nello spirito con cui le cose si vogliono continuare, chiaramente affermando che questa indagine, che questa ricerca, che queste proposizioni, che questi atteggiamenti esterni che si assumono non vogliono assolutamente creare uno spirito di ostilità nei confronti di nessuno, ma sono certamente animati da un proposito di assoluta ferma difesa da tutte quelle che possono essere le aggressioni al valore, alla forza della democrazia e della libertà.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Cardinali, ne ha facoltà.



CARDINALI Giulio

Signor Presidente credo che ci sia ben poco da aggiungere a ciò che è stato detto dal relatore a questo disegno di legge, che ci trova perfettamente d'accordo.
Pertanto voteremo la legge facendo una dichiarazione che è del tutto pleonastica considerando la natura, la matrice, la provenienza della forza politica a cui apparteniamo.
lo credo che tuttavia debba essere sottolineato un aspetto che fa riferimento alle finalità che la legge si propone, penso cioè che noi dovremo sforzarci, attraverso il meccanismo di funzionamento della legge stessa, di evitare la staticità delle posizioni nel senso di non limitarci alla rievocazione storica, di non limitarci esclusivamente al rilancio di un fatto e di un avvenimento che certamente vive ancora non soltanto nella nostra memoria, ma è direi la norma per il nostro comportamento, guardando però anche al futuro. E dico questo perché ho l'impressione che le giovani generazioni, soprattutto, non siano più sufficientemente paghe della storiografia, non si accontentino più di richiami alla Resistenza e alle posizioni che essa ha rappresentato, nell'aspetto militare, nell'aspetto politico sconvolgente della conclusione della seconda guerra mondiale, ma vogliano qualcosa di più, e io credo che l'impegno che attraverso questo tipo di iniziative possiamo prendere, è quello di proiettare l'insegnamento nel futuro, verso modelli di società diverse, verso modelli di società in cui faccia premio la valorizzazione nuova degli ideali che si innestano non soltanto sui temi astratti della libertà, ma anche sui contenuti precisi che la libertà deve avere per essere obiettivamente tale.
Io credo che la partenza attraverso questo disegno di legge sia eccellente, ma la opereremo in termini realmente efficaci se guarderemo al futuro nel senso di collocarci verso prospettive diverse e soprattutto verso nuovi rapporti fra i cittadini, fra gli uomini che devono tendere al superamento di quelle cristallizzazioni di carattere edonistico o pratico che oggi rappresentano ancora una delle grosse palle al piede della nostra società.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Con questa legge si regolamentano gli interventi per il mantenimento in vita dei valori ed il significato di ciò che ha rappresentato per la nostra vita democratica quel drammatico periodo, dal 1943 al 1945, e ciò mi impone di portare un contributo di suggerimenti e di indagini che il tempo e le disponibilità consentono.
Troppo sovente ai valori della Resistenza, proprio perché troppo vicini ancora gli elementi umani che vi avevano partecipato, si è data un' interpretazione a volte eccessivamente di parte, dimenticando il significato profondo dei gesti di coloro che cercarono, attraverso il loro sacrificio, indipendentemente dai colori e dalle idee politiche che avrebbero poi affermato successivamente, di riscattare il diritto a tutti di poter avere differenti idee.
E in questa valutazione dei fatti mi pare che si sia dimenticato troppo sovente, l'apporto decisivo ed importante di coloro che, mantenendo le stellette sulle divise, seppero, già la mattina del 9 settembre, sotto organici comandi, interpretare il significato ed il ruolo di nuovi protagonisti di una vicenda che doveva portare la libertà a tutto il paese.



CARAZZONI Nino

Parli di Sogno? !



ROSSOTTO Carlo Felice

Sto parlando di mio padre, del collega Berti e di tanti altri che nel Corpo Italiano di Liberazione, nei Gruppi di Combattimento, con 47.000 morti, hanno partecipato a questa guerra di liberazione.



CARAZZONI Nino

Ma parli anche di Sogno.



ROSSOTTO Carlo Felice

E mentre esistono persone che hanno avuto la medaglia d'oro, mi risulta per esempio che il Presidente combattenti di Moncalieri, dopo essere stato ferito a Cassino ed a Montemarrone, fu considerato e condannato come disertore perché nel disordine generale dell'Italia di allora nessuno convalidò il prolungamento di licenza che aveva ottenuto dalle autorità militari alleate, quando finalmente, dopo 3 anni di lontananza, nell'agosto del '45 ritornò presso la moglie.
Io penso che la Regione Piemonte potrebbe coordinare una ricerca di coloro che, ritornati cittadini operosi e lavoratori, determinando cosi quel miracolo successivo che si chiama ricostruzione, seppero, lasciando le insegne di combattimento, non dimenticare quello che avevano compiuto insieme ad altri, ma furono dimenticati come partecipi diretti di questa opera di riscatto nazionale. Sono uomini che vivono nella nostra regione ai quali attraverso il collegamento con le associazioni d'arme potrebbe giungere anche soltanto un riconoscimento. Potrebbe essere fatta una pubblicazione con i nomi di questi cittadini che nel rispetto di un nuovo giuramento fatto di libertà e di sacrifici, hanno saputo partecipare a quell'epopea che permise all'Italia di sedersi nel consesso delle nazioni libere, con piena dignità per il sangue versato, per coloro che, nella dura vita della lotta partigiana, nella dura vita delle trincee seppero onorare il nome d'Italia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Io prendo la parola per dichiarare la nostra piena approvazione a questo progetto di legge presentato dai membri dell'Ufficio di Presidenza anche se è difficile aggiungere qualche cosa all'esauriente relazione fatta dal collega Oberto. Tuttavia è sentito come un dovere quello di intervenire per sottolineare uno degli obiettivi che questo strumento di legge si propone, quello, cioè, di intervenire nell'ambito della scuola, della gioventù portando elementi che, quando sono mediati dall'insegnamento e portati all'interno della scuola, diventano elementi non solo di istruzione, ma di educazione, perché si saldano con tutto il complesso della storia del nostro Paese, del Piemonte, vivificando non solo il periodo della Resistenza, ma proiettandosi verso il futuro.
Anche se non tutto può essere fatto con questa legge, (non tutto deve essere fatto dalla Regione) questa iniziativa del Consiglio Regionale costituisce non solo un esempio morale, ma uno sprone per tutte le istituzioni piemontesi (e non soltanto piemontesi), ad operare affinché il cittadino impari a conoscere i valori della Resistenza fin dal momento in cui può capire, dalla scuola materna all'Università, in ogni momento della vita, affinché questi valori vengano assimilati e diventino un criterio di vita. Questa legge, come dicevo, non può essere tutto, e non vuole essere tutto, perché non tutto compete a noi, ma, certamente, ha un significato ampio perché porta l'attività della Regione Piemonte, in questo momento, al massimo livello di quello che può essere fatto da un ente come quello regionale.
Per questo noi diamo il nostro assenso.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, nel corso della prima legislatura, per l'esattezza il 5 dicembre 1974, il Consiglio regionale del Piemonte ebbe a votare una proposta di legge che stanziava un contributo annuo di 60 milioni di lire in favore degli istituti storici della Resistenza in Piemonte.
In quella occasione, intervenendo per motivare il voto contrario dei nostro Gruppo, noi ebbimo a svolgere talune considerazioni che ci sembrano non avere perso di attualità, tant'e che ci sentiremmo di riproporle qui in questo momento, a giustificazione del ribadito voto contrario che andremo a date a questo disegno di legge.
Abbiamo qui innanzi a noi il testo dell'intervento stenografico che in quella circostanza or ora ricordata svolgemmo, per cui potremmo limitarci a rileggerlo all'assemblea regionale; ma preferiamo riassumerlo, molto brevemente, fidando non diciamo nella comprensione dei colleghi degli altri gruppi, ma quanto meno nel rispetto che pretendiamo dagli altri gruppi a confronto delle nostre posizioni.
In quella circostanza che qui richiamiamo, la nostra tesi di fondo fu la seguente: la Destra nazionale avrebbe potuto non essere pregiudizialmente contraria a disegni di legge quale quello votato e quale quello che qui ora si sottopone al nostro voto, intanto in quanto sarebbe sciocco, da parte nostra, se volessimo negare che determinati eventi storici sono comunque entrati nella storia d'Italia. Se ci limitassimo a votare contro unicamente perché non riconosciamo validità alcuna alla Resistenza, commetteremmo adesso lo stesso errore di superficialità che a modesto avviso nostro è stato compiuto quando, nel 1945, si è preteso farci credere che la storia d'Italia ricominciava a quel punto, dopo essere stata interrotta nel 1922.
Abbiamo detto allora e riteniamo di dover, lo ripetere qui adesso, che le posizioni che oggi assumiamo con coscienza e con sofferta meditazione noi andammo ad assumerle giovanissimi, perché - ci si consenta l'inciso personale - nel 1945 noi avevamo 12 anni, andammo ad assumerle per una ripulsa irrazionale nei confronti di chi pretendeva farci credere che la storia d'Italia si era fermata al 1922 e che nulla era più successo in quei vent'anni e che poi di colpo era ripresa, nel 1945.
Noi condannammo questo modo di giudicare, di interpretare, di valutare la storia d'Italia e se oggi ci limitassimo a dire no a questa proposta di legge cadremmo nello stesso errore.
Ed allora sia chiaro - lo diciamo con alto senso di responsabilità a questo Consiglio regionale - noi non avremmo, in ipotesi, nulla in contrario ad una ricerca seria, approfondita, appassionata di un periodo che, comunque lo si voglia valutare, appartiene alla storia d'Italia. Ma e qui nascono le nostre perplessità e le nostre obiezioni - è possibile in oggi una ricerca e una raccolta di documentazioni veramente obiettiva serena, al di sopra delle parti di quel periodo tragico per la storia patria, che va sotto il nome di Resistenza? Noi non lo crediamo, non lo crediamo perché è l'impostazione stessa che a questa proposta di legge si è voluta dare, l'impostazione stessa che qui è stata riconfermata dal relatore, che sta a dimostrare che non si è maturato abbastanza il concetto di una valutazione in termini spassionatamente storici di quelli che sono stati quegli anni tormentosi che sono andati dal 1943 al 1945.
Noi abbiamo detto, il 5 dicembre 1974, e lo ripetiamo oggi, che sino a quando la ricerca e la documentazione verranno costruite sull'assurda e manichea distinzione che il male stava tutto di qui e il bene tutto di là che gli eroi erano tutti da quella parte e gli assassini da questa, che persino di fronte alla morte alcuni erano martiri, altri, per il solo fatto di essere caduti su di un.altra barricata, erano criminali giustiziati ecco, tutto questo ci porta a dire che non è possibile ancora, in questo spirito, in questa angolazione, con queste valutazioni accedere a provvedimenti quali quelli che sono stati portati adesso al nostro esame.
Questo vi spiega, colleghi Consiglieri, perché noi non possiamo accedere al principio di uno stanziamento per una ricostruzione completa di un momento, sì, della nostra storia contemporanea, ma di un momento che voi volete interpretare a modo vostro; ed è lungo questa strada che noi non ce la sentiamo di seguirvi; non ce la sentiamo, cioè, di seguirvi lungo la strada delle rievocazioni a senso unico, le quali poi, ben lungi dal servire veramente alla migliore comprensione di quel particolare momento politico, vengono soltanto ad approfondire non il solco tra i vinti ed i vincitori di ieri, ma tra gli italiani di oggi.
Ha detto, il relatore, una frase affascinante: "noi vogliamo insegnare documentare, spiegare ai giovani che non sanno e agli immemori".
Anche noi, mi creda Consigliere Oberto, anche noi vorremmo che i giovani che non sanno e gli immemori che oggi dimenticano, sapessero e ricordassero, ma sapessero e ricordassero avendo la possibilità di ricostruire con serenità quel periodo e senza che ricostruzioni di quel periodo abbiano ad importare, come noi riteniamo, ulteriori divisioni ulteriori fratture nella comunità nazionale. E' il grande tema della pacificazione quello per il quale noi, invece, ci battiamo.
Ha detto, in questo solco, un uomo politico talune cose interessanti che io mi permetto consegnare alla meditazione di questa assemblea; "La Resistenza noi l'avevamo vissuta come un dramma e una lacerazione del tessuto unitario dello Stato, una fatalità storica dalla quale l'Italia avrebbe dovuto emergere rappacificata con il proprio passato. I comunisti invece, la hanno praticata come il primo atto di una strategia a lungo termine e hanno fatto fin da allora il possibile per trasformarla in un momento rivoluzionario, destinato a rompere l'unità spirituale degli italiani. Disgraziatamente ci sono riusciti, Ed il fatto che ci siano riusciti con la complicità di tanti altri, forse troppo miopi, o forse troppo interessati al potere per liberarsi dal loro ricatto, non modifica la realtà, caso mai, anzi, l'aggrava".
Queste sono dichiarazioni, dicevamo prima, che ha reso un uomo politico, un uomo politico che oggi presiede la Costituente di destra; e nel caso bastasse questa affermazione per farlo tacciare di fascismo, noi ci permettiamo ricordare a questa assemblea che chi presiede oggi la Costituente di destra, vera iniziativa di pacificazione tra gli italiani chi ha reso le dichiarazioni che ora abbiamo qui ripetute, è l'on.ing. Enzo Giacchero, già deputato D.C., medaglia d'argento della Resistenza, primo prefetto di Asti insediato dal Comitato di Liberazione Nazionale, un uomo però che ha capito il gioco e lo ha denunciato.
Noi votiamo contro questa legge e contro consimili provvedimenti di legge richiamandoci a questo spirito, allo spirito di uomini che si sono resi conto che nel 1975 è antistorica, è sciocca, è superata, è faziosamente sterile la polemica tra fascismo ed antifascismo e che hanno scelto una strada diversa Consegniamo le dichiarazioni della medaglia d'argento partigiana Enzo Giacchero, del primo prefetto della Liberazione di Asti, Enzo Giacchero del Presidente della Costituente di destra, Enzo Giacchero alla sensibile valutazione ed alla meditazione dei gruppi che si proclamano anticomunisti in questo Consiglio regionale e che si apprestano a votare in favore di questa legge, nei confronti della quale, per tutte le ragioni su esposte il voto del nostro Gruppo, il voto della Destra nazionale, non potrà che essere negativo.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente il Gruppo della D.C. crede di poter fare integralmente propria la relazione del Consigliere Oberto non solo per il testo scritto, ma per gli accenti, i toni, le integrazioni che vi ha apportato, per la sua misura per la sua serietà che è nutrita di profonde convinzioni.
Noi riteniamo che in ordine a questo argomento si debba fare uno sforzo continuo per tralasciare e superare ogni accento enfatico, fidando in una convinzione, e cioè che la conoscenza è il momento educativo più alto e costituisce anche lo strumento di difesa e di nutrimento degli ideali sui quali è fondata la nostra Repubblica.
E poiché siamo convinti che è la conoscenza che sostiene gli ideali noi ai nostri figli consigliamo anche di leggere i libri sulla storia del fascismo, di conoscerlo il fascismo fino in fondo nelle sue aberrazioni non dimenticando che in un lungo periodo storico un popolo che vive e che opera non lascia dietro di sé soltanto dei fatti negativi.
Ma non è la confusione che deve essere fatta tra un popolo che cammina anche attraverso dei momenti di segno negativo e afferma positivamente la propria ragione di vita e fatti positivi e un'impostazione ideale, politica e morale che noi respingiamo.
Noi riteniamo che l'antifascismo non debba essere un momento manicheo un momento di divisione tra buoni e cattivi, noi riteniamo che l'autentico antifascismo, consapevole, non enfatico, non trionfalistico, non declamatorio, non distorcente i fatti storici è il migliore ancoraggio di chiunque voglia essere democratico, di chiunque voglia essere antitotalitario, di chiunque voglia condurre alla autentica pacificazione del nostro Paese.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, la Giunta dà la sua piena adesione e l'incondizionato appoggio alla proposta di legge che è stata presentata anzi, rileva che la stessa giunge con un certo ritardo rispetto ad altre che già furono varate in diversi Consigli regionali. Finora questo approfondimento di una realtà storica del nostro Paese era stato fatto episodicamente, attraverso l'iniziativa e della Giunta e del Consiglio. E' bene, invece, che si sia unificato in un intervento legislativo.
Io non voglio polemizzare con le affermazioni del Consigliere Carazzoni, non è nostro compito questo, la storia ha già condannato in modo sufficiente, agli occhi di tutto il mondo, il comportamento delle forze fasciste e naziste che hanno operato nel corso degli ultimi 50/70 anni basta ricordare al Consigliere Carazzoni i lutti, le rovine, i 50 milioni di morti, le intere nazioni distrutte, i campi di sterminio, gli otto milioni di ebrei uccisi, torturati; è sufficiente ricordare tutto questo per condannare e voi e la vostra ideologia che ancora oggi portate innanzi voi portate intera la responsabilità della tensione che c'è nel nostro Paese, voi coprite gente che usa le bombe, che semina la morte. Le sentenze dei tribunali in questi giorni nei confronti di uomini che appartengono al vostro movimento sono sufficientemente chiare. Voi cercate di mimetizzarvi parlando di un Presidente della Costituente di destra, ma non è di questo che si tratta.
Un anno fa a Reggio Calabria ho visto con i miei occhi 50.000 giovani calabresi visitare la Mostra della Resistenza e approfondire in incontri con amministratori, antifascisti, intellettuali la storia di quel periodo di quella realtà che essi non conoscevano.
Mi pare che sia sufficiente questa approfondita indagine storica per consentire alla comunità, ai giovani una maggiore informazione su che cosa voglia dire la perdita della democrazia ed i sacrifici che occorrerebbe fare per riconquistarla.
Io ringrazio il Consigliere Oberto per la sua relazione che sottolinea un periodo storico della comunità regionale piemontese.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione dell'articolato. Proposta di legge n. 15: "Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana".
Articolo 1.
La Regione Piemonte proponendosi di continuare e perfezionare nel tempo il programma di manifestazioni realizzate in occasione della ricorrenza del 30° Anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione Repubblicana, e muovendo ora nella imminente ricorrenza del XXX dell'istituzione della Repubblica democratica italiana, attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista in Italia e nel mondo cui le popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale.
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Articolo 2.
Le attività di cui al precedente articolo possono riguardare: a) iniziative per la diffusione fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza e dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza e della Costituzione repubblicana anche d'intesa con i Comuni e le Province le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni sviluppo delle ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane, anche mediante la concessione di contributi finanziari ad Enti ed istituti storici d) concessione di contributi finanziari per la pubblicazione di studi ricerche e saggi sulle lotte antifasciste in Piemonte e) pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti f) altre iniziative non previste espressamente ma rispondenti alle finalità previste dalla presente legge.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 36 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Articolo 3.
L'elaborazione dei programmi di attività è affidata ad un Comitato, con sede presso il Consiglio regionale dal quale riceve i mezzi occorrenti al suo funzionamento, denominato "Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Articolo 4.
Nel Comitato, di cui all'art. 3, è prevista la rappresentanza dei partiti politici antifascisti, delle associazioni partigiane, dei deportati e dei perseguitati politici, degli internati militari e civili nei campi di concentramento nazisti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, degli Enti locali, della Regione e degli Istituti Storici della Resistenza.
Spetta all'Ufficio di Presidenza la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei membri del Comitato, nonché la facoltà di includere in esso anche rappresentanze di Enti ed organismi diversi da quelli sopra elencati.
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura ed il loro mandato è gratuito.
Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio regionale.



OBERTO Gianni, relatore

Spetta all'Ufficio di Presidenza "del Consiglio" la determinazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Resta inteso che all'art. 4 il 2° comma verrà così precisato: "Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio...".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Articolo 5.
Il Comitato è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
Deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi per discutere ed approvare le attività ed il programma di iniziative. A tale fine il Comitato prende in esame le specifiche proposte di iniziative presentate dai suoi componenti o da terzi e ne verifica la conformità con le finalità ed il programma di iniziative indicate negli artt. 1 e 2 della presente legge.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura la realizzazione delle attività e del programma di iniziative approvate ai sensi dei due commi precedenti e ne riferisce annualmente al Consiglio regionale.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6.
Il Comitato può nominare Commissioni per singole iniziative, nel quadro dello spirito della presente legge, chiamando a farne parte anche membri esterni.
Tali Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Sull'articolo 7 vi era la formulazione che è venuta dalla Commissione VIII. La I Commissione, dando il suo parere favorevole, ha però modificato l'articolo. Che cosa facciamo? Consideriamo questa modifica come un emendamento all'art. 7? La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Signor Presidente, la modifica che ha introdotto la I Commissione è di carattere meramente finanziario-amministrativo-contabile?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Sostanzialmente sì.



RASCHIO Luciano

Credo che debba essere dichiarata valida la modifica sostanziale perch rientra nei poteri della I Commissione di modificare determinate leggi allorquando riscontra alcune carenze in campo tecnico-amministrativo.



BIANCHI Adriano

Chi presenta l'emendamento?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La I Commissione, trasmettendo il parere favorevole sull'art. 7 "suggerisce però di modificare l'articolo 7 secondo la seguente formulazione".



BIANCHI Adriano

Allora l'emendamento deve essere presentato e formalizzato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

E' questo il problema. E' pero firmato dal Presidente della I Commissione, Rossi.



BIANCHI Adriano

Allora c'è un Consigliere che lo presenta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il quale non solo ha presentato un emendamento, ma ha riformulato l'art 7.
Il problema è questo: mettiamo in votazione l'art. 7 nella formulazione che è giunta dalla I Commissione? La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni, relatore

Questo argomento stato anche abbastanza diffusamente trattato dalla VIII Commissione e ci siamo fatti scrupolo di due aspetti del problema: il primo, se un complesso di circostanze (l'approvazione della legge, il tempo) consente effettivamente l'utilizzazione dei cento milioni nell'ambito dei 366 giorni del prossimo anno, o non consenta questa spendita. In questo caso noi abbiamo un arresto di spesa e pertanto un ritorno al calderone nel bilancio della Regione di una spesa che aveva una sua destinazione specifica Io mi sono fatto scrupolo di vedere altre leggi regionali evidentemente con il visto da parte del Commissario di Governo, approvate ed ho trovato (e ne ho riferito alla Commissione) questa dizione "quando le somme stanziate non siano impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo." E' una valvola di sicurezza; spendiamo 90 milioni, ne residuano dieci che non ritornano al bilancio generale, ma vanno ad aumentare per l'anno successivo lo stanziamento dei cento milioni che diventano 110 e sono spendibili in questa direzione. Ho trovato delle altre leggi regionali, che si cautelano forse un pochino di più e aggiunto: "secondo i limiti previsti dall'art. 36 del R.D. 18.11.1923 n. 2440".
E' una questione abbastanza rilevante ed importante per la legge specifica della quale ci occupiamo, ma anche per leggi che dovessimo approvare successivamente dove lo stanziamento, valutato un poco alla cieca, possa lasciar prevedere che la spesa non sia esaurita nei corso dell'anno di esercizio.
La Commissione è pertanto venuta nella determinazione di presentare il testo in questa formulazione, ovviamente accettando quella che sarà la determinazione del compito che è competente ad esprimere il proprio apprezzamento e giudizio.
L'argomento però mi pare che meriti un momento di attenzione e di ponderazione perché, ripeto, non si riferisce specificamente a questa legge, ma ad un complesso di valutazioni molto più ampie e molto più estese per altri casi che possono rappresentarsi.
Io non ho qui le leggi regionali che recepiscono questo concetto e soprattutto quelle che lo limitano con la dizione "secondo i limiti previsti dall'art 36 del R.D. 18.11.1923 n. 2440"; mi posso anche rendere conto che gli uffici finanziari della Regione abbiano delle difficoltà a pigliare i residui e a riportarli nella legge successiva, però se potessimo risolvere il problema di fondo, se non su questa legge, su una legge prossima, mi sembra che sarebbe molto interessante e molto opportuno.
Risolvere per modo di dire perché, ripeto, vi sono delle leggi regionali che affermano questo concetto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Per ricapitolare, la situazione è questa: noi abbiamo il testo dell'art 7 come ci viene presentato dall' VIII Commissione che suona in questi termini: Articolo 7 Ai fini dell'attuazione della presente legge autorizzata la spesa di L.
100.000.000 per l'anno 1976 e per ciascuno degli anni successivi.
All'onere di L. 100.000.000 ricadente nell' esercizio finanziario 1976 ed in ciascuno degli esercizi successivi, si farà fronte con una quota di pari ammontare che risulterà attribuita alla Regione a partire dall'anno 1976, per il fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 riferendo gli impegni e le erogazioni di spesa al Cap. VI dei competenti bilanci.
Le somme come sopra stanziate ove non siano impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
La proposta che viene avanzata dalla I Commissione, a firma del suo Presidente, Rossi, e che quindi io devo considerare come una proposta di emendamento dell'art. 7, suona in questi termini: nessuna questione per il primo comma, che è identico nelle due formulazioni, sono invece delle proposte che riguardano una parziale modifica del secondo capoverso dove dopo le parole: "si farà fronte con una quota di pari ammontare" il Consigliere Rossi propone "della maggiore somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1976, per il fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970 n. 281, riferendo gli impegni e le erogazioni di spesa al Cap. VI, rubrica n. 1 - Presidenza Consiglio regionale - dei competenti bilanci".
E poi debbo ritenere che vi sia una proposta di soppressione dell'ultimo comma, ragione per cui metto in votazione l'emendamento modificativo del secondo comma dell'art. 7 proposto dal Consigliere Rossi.



OBERTO Gianni, relatore

La pregherei di specificare meglio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Rileggo il secondo capoverso sia in un testo che nell'altro.
Primo testo: "All'onere di L. 100.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario 1976, ed in ciascuno degli esercizi successivi, si farà fronte con una quota di pari ammontare che risulterà attribuita alla Regione a partire dall'anno 1976, per il fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, riferendo gli impegni e le erogazioni di spesa al Cap.
VI dei competenti bilanci".
Secondo testo: "All'onere di L. 100.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario 1976, ed in ciascuno degli esercizi successivi, si farà fronte con una quota a pari ammontare della maggiore somma che risulterà attribuita alla Regione a partire dall'anno 1976, per il fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281, riferendo gli impegni e le erogazioni spesa al capitolo n. 6 - Rubrica n. 1 - Presidenza Consiglio regionale - dei competenti bilanci".
La proposta del Consigliere Rossi è poi soppressiva del terzo comma.
Pongo quindi in votazione l'emendamento modificativo del secondo comma e soppressivo del terzo comma dell'art. 7.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato a larga maggioranza.
Pongo in votazione l'art. 7 così emendato.
Si proceda alla votazione per appello nominale



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 36 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero disegno di legge.
La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Io continuo a fare il pignolo forse perché ho la mentalità tipica piemontese e ho bisogno di capire le cose.
L'VIII Commissione ha approvato questo disegno di legge che si conclude con l'articolo che prevede la spesa necessaria per far fronte a queste iniziative.
Come tutte le leggi che comportano una spesa è passata al vaglio della I Commissione, la quale deve esprimere il proprio parere sulla parte spesa che, ritengo, (se sbaglio avrei piacere di essere corretto) dovrebbe ritornare alla Commissione competente perché non si verifichino più episodi come quello a cui abbiamo assistito oggi. A me spiace vedere il relatore che si astiene su un articolo della legge che ha seguito con particolare attenzione.
Questo a che cosa e dovuto? E' dovuto alla fretta eccessiva (che io continuo a denunciare, purtroppo senza nessun risultato) che caratterizza i lavori di questo Consiglio; l'efficienza si ottiene se ognuno di noi vota su delle proposte di legge che ha potuto anche vagliare, al di là di quello che è l'iter normale attraverso le Commissioni.
Può darsi che io sbagli, ma per il normale iter della legge ritengo che la proposta avrebbe dovuto ritornare alla VIII Commissione che poi, penso non avrebbe avuto nessuna difficoltà a farla propria, evitando queste incongruenze che paiono verificarsi all'ultimo momento, con l'astensione da parte dello stesso relatore.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Vede, Consigliere Martini, quel problema riguarda innanzi tutto gli aspetti eminentemente economici e per i quali, per prassi consolidata, il Consiglio regionale si affida alla I Commissione che è quella che, a seguito anche del contatto con gli uffici regionali e con la presenza dell'Assessore competente ha il riferimento per quelle che sono le disponibilità finanziarie.
Lei solleva un problema che può riguardare il futuro, non certo il passato perché, dato che l'art. 7 è stato gia votato, è prassi di ogni assemblea che non si commenti il voto ormai espresso.
Capisco che il tema posto dal Consigliere Martini merita un attimo di meditazione, perché è spiacevole vedere il relatore di una legge particolarmente un relatore come l'avv. Oberto che a questa legge ha profuso tanta attenzione e tanto calore, astenersi su un emendamento.
Comunque, torno a ripetere, siamo in sede di votazione complessiva della legge, l'osservazione che il Consigliere Martini ha fatto potrà essere momento di meditazione per successivi casi che potessero verificarsi in questo Consiglio Regionale.
Pongo in votazione il testo della legge nel suo complesso.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
Il disegno di legge è approvato.
Siccome è assente momentaneamente il Presidente che desiderava fare una dichiarazione dopo l'approvazione di questa legge, a nome suo e dell'Ufficio di Presidenza desidero ringraziare il relatore Consigliere Oberto e tutti i Consiglieri che hanno approvato la legge che, come è già stato ricordato, è stata proposta dai componenti dell'Ufficio di Presidenza per coordinare l'attività della nostra Regione, per l'affermazione dei valori delta Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.
Nella relazione sono state riassunte le iniziative più significative realizzate nel corso della prima legislatura dal Consiglio regionale in occasione del 30° anniversario della lotta di liberazione e del 25° della Costituzione repubblicana.
Lo scopo che ci si prefiggeva era di collegare strettamente la Regione massima espressione democratica elettiva del Piemonte, ai momenti più Significativi della Resistenza, intesi non come sterili commemorazioni, ma come esempio di vita e come elementi da utilizzare per orientare le giovani generazioni all'importante tema dell' antifascismo.
Noi riteniamo che l'attività svolta sinora abbia raggiunto positivi risultati sul piano della conoscenza e della riflessione del fenomeno fascista e dei valori di libertà e democrazia conquistati con la lotta di liberazione.
Aggiungiamo soltanto, nel ringraziare nuovamente i Consiglieri, che la legge che abbiamo testé votato traduce in termini di legge il solenne impegno che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte insieme a quelli delle altre Regioni italiane, si è assunto davanti al Capo dello Stato La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, anch'io come il Consigliere Martini, sono un pignolo e allora non posso fare a meno di rilevare e di sottolineare che - per usare un'espressione testé adoperata da lei - è "prassi consolidata" ringraziare tutti i Consiglieri che nel dibattito di una legge sono intervenuti e hanno dato un contributo, qualunque esso sia, all'esame e alla discussione di quella legge.
Prendiamo atto di non avere avuto i ringraziamenti dell'Ufficio di Presidenza. Questo mi pareva di doverlo sottolineare, perché sicuramente anche nelle questioni di forma, vorremmo che l'Ufficio di Presidenza (nel quale peraltro noi non siamo rappresentati) seguisse e si ispirasse a certi canoni che in questo caso sono essenzialmente di corretta forma e di buona educazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Io non ritengo che l'Ufficio di Presidenza abbia mancato a canoni di corretta forma e di educazione nel ringraziare particolarmente quei Consiglieri che hanno, con il loro voto, contribuito a che una proposta avanzata dai membri dell'Ufficio di Presidenza diventasse legge della Regione.



CARAZZONI Nino

E' questione di cortesia e di buona educazione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La vostra educazione e la vostra correttezza sono il mitra e le bombe.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Signor Presidente, l'argomento è chiuso.



(Il Consigliere Carazzoni interrompe nuovamente)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Signori, l'argomento è chiuso.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 5 della legge regionale 12/8/1974, n. 23: sostituzione di un membro dimissionario di nomina del Consiglio Regionale


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il Presidente del Consiglio aveva annunciato precedentemente che vi era un'intesa tra i Presidenti dei Gruppi consiliari rinviare i punti sesto e settimo e anche il dibattito sulla RAI-TV, ragion per cui ci troviamo a dovere esaminare il punto nono "Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 5 della legge regionale 12.8.74 n. 23. Sostituzione di un membro dimissionario di nomina del Consiglio regionale".
Il membro che era stato a suo tempo nominato, Sergio Borgogno, si è dimesso: "La prego prendere atto delle mie dimissioni dall'incarico di esperto". Il Presidente della Giunta regionale, con lettera in data 17 novembre ha chiesto, ai fini del regolare funzionamento della Commissione di procedere alla sostituzione.
Il nominativo proposto è quello del rag. Giorgio Bertolini, ma mi si dice che la proposta non è stata vagliata dalla competente Commissione nomine. Bisognerebbe allora interrompere la seduta per qualche minuto riunire la Commissione nomine, oppure si potrebbe passare al punto tredicesimo "Esame disegno di legge n. 38. Provvedimenti urgenti in materia di credito agrario". Nel frattempo la Commissione nomine si riunisce e decide in ordine ai punti nono e decimo.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Interventi fondiari

Esame disegno di legge n. 38 "Provvedimenti urgenti in materia di credito agrario"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Iniziamo allora con l'esame del punto tredicesimo, relatore e il Consigliere Raschio, al quale do la parola.



RASCHIO Luciano

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con deliberazione dell'aprile scorso il CIPE ha assegnato alla Regione Piemonte un contributo straordinario di L. 1.850 milioni quale limite di impegno per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.
Ciò in ordine alle proposte di riparto regionale, formulate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, del limite di impegno di L. 25 miliardi recato per l'anno 1975 dall'art 3 del D.L. 24 febbraio 1975 n. 26.
Non è stato possibile allora porre tale somma a bilancio, data la scadenza dell'Amministrazione regionale.
Essa è stata invece recepita successivamente nelle entrate del Bilancio con decisione della Giunta in data 19/9/1975.
Pertanto con il disegno di legge in esame ci si propone di utilizzare la somma di L. 1.850 milioni facendo riferimento ad interventi già previsti dalla legislazione regionale in materia di credito agrario, ed in particolare a quelli stabiliti dall'art. 5 lettera a) della legge regionale 8 settembre 1975 n. 51 e dall'art. 4 lettera a) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 45.
Quindi l'utilizzazione di questi fondi, indicata nell'art. 1 del disegno di legge, riguarda la concessione di contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture per l'allevamento zoo- tecnico, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi; ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo comprese le relative attrezzature, laghetti artificiali e sistemazione idraulico agraria del suolo; strade poderali, interpoderali e vicinali acquedotti ed elettrodotti rurali; acquisto, costruzione, riattamento ed ammodernamento di case di abitazione per coltivatori diretti, costruzione e riattamento di vani da destinare ad uso agrituristico, e ogni altro miglioramento fondiario.
Gli interventi contributivi riguardano altresì iniziative per acquisto realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature associative per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Inoltre vengono previste norme di attuazione anche per la legge 18 novembre 1975 n. 611, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 11 dicembre (e questo a parer nostro è l'elemento nuovo che si pone all'attenzione del Consiglio).
Con tale provvedimento dello Stato viene autorizzata la spesa di L. 15 miliardi per l'anno finanziario 1975, per la concessione da parte delle Regioni, sulla base di proprie leggi, di anticipazione, fidejussioni e concorsi negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire alle cantine sociali medesime di cori rispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le uve conferite nella vendemmia 1975. Entro un mese dall'entrata in vigore della legge lo stanziamento verrà ripartito tra le Regioni, in relazione alla quantità di prodotto conferita nel 1975.
Con questa legge il Governo ha inteso sostenere la vitivinicoltura italiana concedendo agevolazioni alle cantine sociali, al fine di sopperire alle gravi difficoltà in cui era venuto a trovarsi tutto il settore a causa delle illegali misure protezionistiche prese dal Governo francese contro le esportazioni vinicole italiane. Pertanto l'art. 2 del disegno di legge prevede che alle cantine sociali ed ai loro consorzi che effettuino operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione commercializzazione e vendita di prodotti vitivinicoli, possa essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti per le uve conferite nella vendemmia 1975, nella misura stabilita dai competenti organi statali al momento della concessione dei prestiti e con riferimento al prezzo orientativo comunitario del vino.
L'art. 3 del provvedimento in esame assicura per i prestiti previsti dall'art. 2, la garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" e stabilisce che alle cooperative che non siano in grado di prestare adeguate garanzie agli Istituti di credito, può essere concesso dalla Regione garanzia fidejussoria.
Gli artt. 4 e 5 contengono le norme finanziarie relative sia al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti, sia alla garanzia fidejussoria.
Infine l'art. 6 stabilisce l'urgenza della legge ai sensi dell'art. 45 sesto comma dello Statuto.
La Commissione VI, dopo aver apportato alcune modifiche al testo proposto dalla Giunta, ha approvato il disegno di legge all'unanimità. Il provvedimento viene varato in via d'urgenza in vista della scadenza del 31 dicembre, al fine di assicurare, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Bilancio 1976, gli interventi regionali nell'importante materia del credito agrario.
Signor Presidente, signori Consiglieri, raccomando altresì (e questo non risulta nel testo della relazione che ci onoriamo di presentare al Consiglio regionale) di prendere in considerazione gli emendamenti che la I^ Commissione tra ieri e oggi ha apportato agli artt. 4 e 5 del testo preparato unanimemente dalla Commissione e che vengono a chiarire - solo per la parte tecnico-amministrativa - le postazioni finanziarie che, forse con non troppa correttezza da parte nostra, erano state proposte.
Ringrazio il Presidente ed i Consiglieri della loro attenzione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Ringraziamo il Consigliere Raschio per la sua relazione.
Qualcuno desidera intervenire? Nessuno.
Passiamo allora alla votazione degli articoli. Articolo 1 (Applicazione del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n.
125).
Il limite di impegno di lire 1.850 milioni, relativo al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all' articolo 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e da erogare ai sensi della legge 5 luglio 1928, n.
1760, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritto nel capitolo n.
1334 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, è utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 e per gli interventi di cui all'art. 4, lettera a), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, secondo le normative previste dalle medesime leggi.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.



OBERTO Gianni

Scusi signor Presidente, ma durante le votazioni non dovrebbero riunirsi le Commissioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Consigliere Oberto, il problema è stato posto al Consiglio precedentemente ed il Consiglio, senza osservazioni, ha deciso che si iniziasse l'esame di questa legge.



OBERTO Gianni

Ma, posto che io debba andare a prendere il treno e quindi mi assenti manca il numero legale.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

In questo momento il numero legale non mancherebbe perché ci sono dei congedi e quindi il numero legale si abbassa. Se i Consiglieri ritengono poiché la discussione è stata molto rapida e si è chiusa praticamente con la relazione del Consigliere Raschio, di sospendere cinque minuti in attesa che i colleghi che sono in Commissione possano arrivare in aula, non ho difficoltà a sospendere.



BESATE Piero

L'osservazione fatta dal collega Oberto e senz'altro pertinente soltanto che, in via eccezionale, stante la situazione meteorologica chiedo che anche il Consigliere Oberto si adegui a questo stato di necessità.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Io non capisco perché tutte le questioni vengano sollevate quando presiede Vice Presidente Paganelli! Ho presieduto due volte e tutte e due le volte sono state sollevate tutte le questioni possibili e immaginabili! Lasciatene qualcuna per il Presidente! ! Articolo 2 - Prestiti per acconti ai conferenti in applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 611.
Alle cantine sociali, costituite in società cooperative, ed ai consorzi di cantine sociali, che effettuino operazioni collettive di raccolta conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti vitivinicoli, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti con Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, per le uve conferite nella vendemmia 1975, nella misura stabilita dai competenti organi statali al momento della concessione dei prestiti e con riferimento al prezzo orientativo comunitario del vino.
I contributi sono concessi con delibera della Giunta regionale.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Articolo 3 - Fondo interbancario di garanzia - fideiussione.
I prestiti previsti dall'articolo 2 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito adeguate garanzie, può essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del prestito compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei debitori inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia fldejussoria viene concessa con delibera della Giunta regionale.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Sull'art. 4 c'è un emendamento sostitutivo che porta la firma di Raschio e Rossi. Qualcuno lo vuole illustrare? La parola al Consigliere Rossi



ROSSI Luciano

Questi emendamenti sono stati necessari poiché la legge quando era stata formulata agli artt. 4 e 5 non riportava la collocazione dei capitoli di spesa in quanto non era ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'11 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Commissione VI l'ha subito trasmessa alla I Commissione la quale ha dovuto ricapitolare gli artt. 4 e 5 indicando in modo preciso, e come richiede la Regione, i capitoli della legge ai quali si imputa la spesa Questo è il significato degli emendamenti



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Ho chiesto di parlare, Signor Presidente, non per entrare nel merito dell'argomento, ma per sottolineare una questione che è venuta fuori poco tempo fa in questa aula mentre presiedevo io.
Il Consigliere Martini aveva sollevato il problema di un contrasto che poteva sorgere (questo è un discorso che vale per tutti i casi) tra un articolo finanziario modificato dalla I Commissione, rispetto al testo approvato dalla Commissione competente.
Mi pare che il sistema che viene usato in questo caso risolva i dubbi che, certo opportunamente, il Consigliere Martini ha posto, di un eventuale contrasto fra due Commissioni.
L'emendamento che viene suggerito all'art. 4 è firmato dal Presidente della I Commissione e dal Consigliere Raschio, penso nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione competente essendo momentaneamente assente il Presidente della Commissione. Una firma congiunta dei Presidenti della Commissione che ha competenza finanziaria e della Commissione competente per materia credo risolva il problema che pochi minuti fa è stato sollevato in questa aula.



PRESIDENTE

Poiché non vedo obiezioni di nessun genere, rimane inteso che questo emendamento sostitutivo è di unanime proposta e quindi mi esimo anche dalle altre procedure e leggo l'art 4 nella nuova stesura.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Mi scuso, ma dato che questa questione viene trattata un po' marginalmente e potrebbe dare luogo ad ulteriori equivoci, vorrei fare risparmiare altre volte tempo al Consiglio ed eventuali arrabbiature o mortificazioni da parte dei Consiglieri.
Mi sono rivisto il regolamento e ci sono delle interpretazioni diverse a questo riguardo che potranno essere opposte in altro momento. Io ritengo che la Commissione alla quale viene affidato un disegno di legge, una proposta di legge da esaminare, debba tempestivamente sentire la I Commissione per averne il parere, eventualmente scritto, in ordine alla licenziabilità dal punto di vista finanziario. Ove la Commissione che esamina la proposta di legge la licenzi riferendo al Consiglio e rimettendola al Presidente del Consiglio allora è l'assemblea che ha piena competenza e giudica soltanto sugli emendamenti che vengono presentati purché siano presentati da qualcuno autorizzato. Nel caso che la I Commissione sia stata interpellata dalla Presidenza del Consiglio è la I Commissione che con i suoi membri o il suo Presidente presenta gli emendamenti, che potrebbero anche essere autonomamente presentati per il parere che ha espresso la I Commissione, da altri Consiglieri.
Quindi direi che ci sono due situazioni: una è quella della Commissione che tempestivamente si fa carico di chiedere alla I Commissione parere e ne riferisce nella propria relazione quando viene in Consiglio, l'altra si ha quando la Commissione si libera, si spoglia e quando arriva in Consiglio non è più depositaria di quel disegno di legge o di quella proposta, perch la Commissione non è presentatrice dei disegni di legge, è soltanto un momento referente sul disegno di legge.



PRESIDENTE

A me pare che l'interpretazione del Consigliere Bianchi sia del tutto corretta, bisogna seguire questa procedura, non c'è il minimo dubbio.
Do allora lettura dell'art. 4 che dice: Articolo 4 - Disposizione finanziaria.
Per il concorso nei pagamento degli interessi sui prestiti di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1976 una spesa pari alla quota che risulterà assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della legge 18.11.1975 n. 611 diminuita della somma di 30 milioni.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 40 con la denominazione 'Assegnazione di fondi relativa al concorso del pagamento degli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti e con dotazione pari alla quota indicata nel precedente comma'.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il capitolo 1301, con la denominazione 'Concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da Cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti e con stanziamento pari alla spesa di cui al primo comma'.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non vedo richieste di parola, si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Per l'art. 5 vi è un'analoga situazione a quella dell'art. 4. Non credo sia necessaria una discussione esattamente uguale alla precedente, per cui non faccio altro che leggere l'art. 5 nella nuova stesura: Articolo 5 - Disposizione finanziaria Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 30 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1309 con la denominazione 'Oneri conseguenti alla prestazione di garanzia fidejussoria ai prestiti contratti da Cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti e con lo stanziamento di 30 milioni '.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancia.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 - Urgenza La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'articolo 45 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Si passi ora alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri Il disegno di legge n. 38 è approvato.


Argomento: Spesa socio - assistenziale - Asili nido

Esame disegno di legge n. 12 "Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-'73-'74. Modifiche alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3 e 2 settembre 1974, n. 28"


PRESIDENTE

Esame disegno di legge n 12 "Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e Consorzi di Comuni per la costruzione l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-'73 '74. Modifiche alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3 e 2 settembre 1974, n. 28".
Relatore è la signora Fabbris, che ha la parola.



FABBRIS Pierina, relatore

La IV^ Commissione ha esaminato il d.d.l. n. 12 recante "Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani '72, '73 e '74 e modifiche alle leggi precedenti".
Non è la prima volta che il Consiglio Regionale si occupa di questo argomento, tant'é che disponiamo di tre leggi regionali delle quali le ultime due contengono provvedimenti integrativi ai contributi statali previsti dalla legge 1044. Sono noti quindi al Consiglio sia agli aspetti positivi che quelli negativi della legge statale n. 1044 del dicembre 1971 in base alla quale operiamo in questo settore.
Positivo è il fatto che la prima volta lo Stato è impegnato ad alimentare con somme del proprio bilancio, un "fondo nazionale" per l'attuazione di un piano quinquennale nel corso dei quale costruire 3.800 asili-nido, programmati dalle Regioni e gestiti dai Comuni quale servizio che deve rispondere all'esigenza educativa e formativa del bambino in età da O a 3 anni superando il concetto di "assistenza e custodia" presente nelle leggi statali precedenti (vedi 860 del 1950).
Negativo è invece l'aspetto finanziano della legge perché, mentre fissa compiti precisi alle Regioni ed ai Comuni, stanzia finanziamenti insufficienti per far fronte alle necessità perché prevede solo contributi parziali rispetto al costo di 10 milioni per ogni asilo nido) e non invece finanziamenti che copiano l'intero costo della costruzione del servizio.
Questo dato di fatto ha costretto le Regioni, e tra esse la nostra ad adottare nella precedente legislatura, provvedimenti integrativi ai contributi dello Stato per aumentare l'entità delle somme da erogare ai Comuni. Purtroppo tali provvedimenti sono risultati in parte inefficaci nella nostra Regione e compromessi sia dall'aumento dei prezzi di costruzione, sia dalla stretta creditizia che ha impedito ai Comuni di contrarre i mutui necessari per il reperimento dei finanziamenti necessari.
Il d.d.l. n. 12, che è ora all'esame del Consiglio, parte appunto dalla constatazione che questa realtà economico finanziaria ha impedito la piena attuazione dei piani approvati a suo tempo dai Consiglio per il 1972-1973 1974, con i qual si sono assegnati contributi per la costruzione di complessivi 184 asili-nido (+ 2 ristrutturazioni + 9 micro asili).
La relazione che accompagna il disegno di legge documenta ampiamente lo stato di difficoltà in cui si trovano i Comuni che hanno avuto la promessa di contributo. Da essa emerge anche la necessità di provvedimenti urgenti e straordinari che risultino veramente efficaci e risolutivi al fine di rimuovere gli ostacoli per accelerare la fase di costruzione di questo servizio sociale per la prima infanzia, per la conquista del quale si sono lungamente impegnati le forze democratiche e il movimento operaio.
Il disegno di legge in oggetto ha dunque questo scopo. Esso propone due tipi di intervento: uno di carattere integrativo e suppletivo dei precedenti, con il quale si aumentano i contributi della Regione fino a 70 milioni per i piani 1972-1973 ai Comuni che provvederanno, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, ad appaltare i lavori di dell'asilo nido, e 50 milioni agli asili-nido del piano 1974.
Il secondo tipo di intervento proposto dal disegno di legge n. 12 è quello della esecuzione diretta da parte della Regione degli asili-nido che i Comuni hanno difficoltà a realizzare, seguendo in questo senso, quanto è stato a suo tempo fatto dalle Regioni Lombardia e Toscana.
I Comuni devono scegliere il tipo di intervento preferito, in ogni caso la scelta deve avvenire entro i termini previsti pena la perdita del contributo. In questo modo il provvedimento straordinario risponderà anche all'esigenza di mettere in movimento una massa notevole di risorse idonee sia per rilanciare l'occupazione, sia per evitare che si accumulino residui passivi.
Il disegno di legge che giunge in Consiglio ha subito delle modifiche rispetto al testo primitivo in quanto la Giunta ha accolto modifiche migliorative tendenti ad aumentare l'entità delle somme da erogare ai Comuni che intendono costruire in proprio, accogliendo così anche una esigenza reale dei Comuni stessi.
Conseguentemente il disegno di legge si articola nel modo seguente: Articolo 1 Dispone la concessione di contributi straordinari in conto capitale a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni beneficiari dei contributi statali e regionali per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, dei micro asili-nido e delle ristrutturazioni di cui all'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3, relativamente ai piani 1972/73 e '74.
Tali contributi sono cumulabili con quelli statali, regionali ed integrativi nonché con quelli previsti per gli aumenti d'asta.
Articolo 2 Determina l'ammontare massimo del contributo straordinario, rimettendo alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente l'esercizio del potere discrezionale da esercitarsi volta per volta.
Articolo 3 Determina le modalità di erogazione. Il 50% del contributo sarà erogato, alla data di esecutività della deliberazione di Giunta adottata ai sensi del precedente articolo 2, a quei Comuni che abbiano già provveduto alla consegna dei lavori e nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna. Si è inteso portare la seconda tranche del 50% al momento del collaudo tenendo conto che gli Enti beneficiari in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6-22 in data 8 agosto 1975, hanno ricevuto l'intero ammontare dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni al momento della consegna dei lavori.
Articolo 4 Fissa il termine entro cui i Comuni devono appaltare e consegnare i lavori per poter usufruire dei contributi di cui trattasi. Cioè potranno essere ammessi ad usufruire dei contributi straordinari di cui alla presente legge quei Comuni che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore abbiano provveduto ad appaltare i lavori ed a consegnare i medesimi alla ditta assegnataria, nonché quei Comuni, inseriti nel piano 1974, che provvederanno ad appaltare e consegnare i lavori entro il 28.4.1976.
Si è imposta una distinzione fra i piani 1972-1973 ed il piano 1974, in quanto per quest'ultimo non si è ancora dato corso in genere agli appalti e pertanto il termine non poteva essere collegato a quello relativo ai piani 1972-1973.
Qualora i Comuni non provvedano ad appaltare e consegnare i lavori entro i periodi suddetti, è stata prevista la possibilità di revocare i contributi a suo tempo promessi per i motivi illustrati in premessa.
La norma derogatoria intende evitare che situazioni particolari (impossibilità di reperimento dell'area appalti deserti, fallimento delle imprese, ecc.) blocchino la costruzione degli asili-nido. La Giunta regionale intende esercitare, però, in termini restrittivi il potere di deroga.
Articolo 5 Prevede l'ipotesi della costruzione diretta degli asili-nido da parte della Regione su richiesta dei Comuni interessati. Tali richieste devono pervenire alla Giunta regionale entro un mese dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo precedente.
Articolo 6 Prevede che la Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, stabilisca con provvedimento amministrativo tutte le formalità inerenti l'appalto e l'esecuzione degli asili-nido della Regione costruiti direttamente. Tali asili-nido vengono assegnati in proprietà ai Comuni con destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15.1.1973, n 3.
Articolo 7 Prevede che gli standard previsti al 2° e 4° comma dell'art. 6 della L.R. 15/1/1973, n. 3 per gli asili-nido di nuova costruzione debbano "di norma" essere osservati, consentendo però l'introduzione di una certa elasticità al fine di evitare che per pochi metri si blocchi una costruzione e si impedisca la realizzazione di un servizio sociale.
L'organo preposto all'approvazione del progetto deve peraltro esercitare attentamente il potere discrezionale che gli viene conferito.
Articolo 8 Stabilisce la possibilità di derogare agli standard di cui all'art. 6 della L.R. 15/1/1973, n. 3 per gli asili-nido e micro asili-nido realizzati in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e in edifici attigui ed annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastici.
Nella legge che si modifica veniva escluso il richiamo al 3° e 4° comma che, invece, proprio in ipotesi di ristrutturazione si presentano come ipotesi più frequenti.
Articolo 9 Tenuto conto dello slittamento dei tempi di realizzazione dei piani proroga sino al 31/12/1976 il termine di cui all'art. 17 della L.R.
15.1.1973, n. 3. Inoltre stabilisce che la Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento "professionale degli operatori degli asili-nido". A tali corsi saranno soggetti anche gli operatori assunti in via transitoria ai sensi del 1° comma dell'art. 17 della legge n. 3 del 1973 e ciò al fine di consentire che il servizio, la cui struttura portante è determinata dalle capacità del personale, tenda sempre a qualificarsi per il raggiungimento delle finalità che l'asilo-nido deve perseguire.
E' auspicabile che nel frattempo vengano istituiti i corsi in modo che il personale venga formato, e quello in servizio riqualificato, al momento in cui inizierà la vera gestione degli asili- nido.
Articolo 10 Nel ribadire che l'ammontare del contributi a carico della Regione viene determinato con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce che venga al riguardo sentita la Commissione consiliare competente. Viene così assicurata la partecipazione ed il controllo del Consiglio sull'operato della Giunta.
Articolo 11 Determina le modalità di finanziamento. Alla spesa prevista in L.
16.650.000.000 - provvede mediante l'accensione di mutui e con la quota parte che verrà assegnata alla Regione Piemonte in applicazione dell'art.
15 del D.L. 13 agosto 1973, n. 376.
L'art. 12, data l'importanza del presente disegno di legge, propone La dichiarazione d'urgenza dell'intera legge.
Signor Presidente, colleghi Consiglieri questa è la relazione che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione che ne raccomanda il voto positivo.



PRESIDENTE

La discussione è aperta. Chi chiede di parlare? La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Sulla legge in discussione c'è stato un serio confronto tra i componenti della IV Commissione consiliare. Il Gruppo D.C. ha espresso perplessità, che mantiene, sulla costruzione diretta degli asili-nido, da parte della Regione. Noi riteniamo che predisporre un progetto tipo di asilo-nido sia positivo per superare difficoltà tecniche e anche per uniformare i costi di costruzione, ma, secondo noi, tale progetto dovrebbe avere valore puramente orientativo, in quanto è difficile inserire un progetto tipo nella varietà dei contesti ambientali della nostra Regione.
Riteniamo anche che la costruzione diretta da parte dei Comuni possa più facilmente contribuire al superamento della grave disoccupazione che travaglia il settore edilizio della Regione, oltreché esaltare l'autonomia dell'Ente locale.
Ma pur esprimendo queste perplessità, non possiamo non prendere atto che la Giunta, dopo un serio confronto in Commissione, ha accolto due proposte del Gruppo D.C. da noi considerate qualificanti.
La prima è quella che supera l'articolo del disegno di legge della Giunta il quale prevedeva che, qualora la costruzione fosse eseguita dalla Regione, il Comune avrebbe avuto la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, l'uso dei locali, mentre la proprietà sarebbe rimasta alla Regione.
La proposta del Gruppo D.C., che ha sostenuto l'esigenza che la proprietà fosse dei Comuni, è stata accolta dalla Giunta.
La seconda prevede l'aumento dei contributi integrativi per i Comuni che intendono costruire direttamente gli asili nido.
L'aumento dei contributi favorisce l'autonoma scelta degli Enti locali tra la costruzione da parte della Regione e la costruzione in proprio perché non si può parlare di libera scelta da parte dei Comuni, qualora la differenza a carico del bilancio comunale sia eccessivamente onerosa.
Noi chiediamo ancora alla Giunta di porsi, nei riguardi degli Enti locali, in un atteggiamento di collaborazione; i Comuni dovranno ancora affrontare delle difficoltà per l'approvazione dei progetti e per gli appalti, perciò chiediamo che i termini stabiliti per la consegna dei lavori possano essere superati con una certa duttilità, tenendo conto delle possibilità di concedere deroghe, sempre per esaltare l'autonomia dell'Ente locale e permettergli di realizzare la propria libera scelta.
Pertanto, in seguito appunto all'accoglimento delle proposte da noi fatte, che riteniamo qualificanti, e tenendo conto che i contributi integrativi dai 40 milioni del primitivo disegno di legge della Giunta sono stati elevati a 70 milioni per gli asili nido previsti nei piani 1972/73 che da 40 milioni sono stati elevati a 50 milioni per i Comuni inseriti nei piani 1974 e a 25 milioni per micro asili nido, determinando complessivamente un contributo massimo per i Comuni inseriti nei piani 1972/73 (tenendo anche conto dell'eventuale contributo per appalti in aumento e revisione di prezzi contrattuali), di lire 155 milioni, e di 175 milioni per gli asili nido inseriti nel piano 1974, espressa anche la nostra volontà di vedere accelerare quanto più possibile la costruzione degli asili nido e di venire incontro alla grave crisi edilizia che travaglia la nostra Regione, pur mantenendo le perplessità sul problema della costruzione diretta da parte della Regione, esprimo il voto favorevole del Gruppo D.C..



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Questo disegno di legge trova la piena adesione del sottoscritto, e mi rifaccio alle dichiarazioni effettuate in occasione della presentazione dei bilanci delle Giunte di centro sinistra (questo è agli atti) di fronte al grave problema della crisi della finanza e all'impossibilità per gli Enti locali di coprire la differenza degli interventi regionali ottenuti.
Sia l'integrazione - che quasi copre il totale delle spese, per chi ha già operato - sia la soluzione di consentire ai Comuni di delegare alla Regione l'intervento, è indubbiamente la risposta che in questo momento programmaticamente si può dare a una situazione di collasso della finanza locale. E' necessario risolvere la domanda dei servizi sociali che viene rivolta e che è rimasta disattesa nonostante la nostra buona volontà e quella del Governo centrale e questa legge in ogni caso rappresenterà un piccolo volano di quell'inizio di ripresa economica che l'attività edilizia immediatamente produce.
Le passate Giunte di sinistra avrebbero dovuto cogliere questo suggerimento (forse troppo di fantasia, è stato detto questa mattina che in certi momenti non bisogna avere fantasia) che la realizzazione legislativa in questo strumento il quale, per le considerazioni dette e per la coerenza che il mio pensiero ritrova nell'atto, non può che trovare la totale adesione del mio voto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta porta in Consiglio, a quattro mesi dall' impegno assunto all'indomani del suo insediamento, attraverso il conforto della Commissione (che viene ringraziata espressamente dalla Giunta per la sollecitudine con la quale ha portato avanti il proprio lavoro) questo disegno di legge per gli interventi straordinari in materia di asili nido.
Occorre considerare una questione che mi pare emerga sia dall'intervento della dottoressa Vietti, sia da quello del Consigliere Rossotto e cioè che effettivamente, per mettere in moto i piani 1972/73/74 occorreva un'iniezione di capitale a favore dei Comuni perché questi potessero a loro volta mettere in moto gli appalti ed assegnare i lavori.
L'intervento che viene fatto è di una proporzione tale che penso non possa essere ripetuto nei prossimi anni; si arriva ad un contributo complessivo di 155 milioni che non è quasi più un contributo, siamo quasi al costo totale dell'asilo nido ed allora dobbiamo pensare al perché ci siamo trovati in questa situazione. All'indomani dell'esame di tutta la problematica relativa ai piani 1972/73/74 si sono ravvisate delle difformità enormi fra le progettazioni dei vari asili nido, con dei costi che oscillavano dai 100/120 milioni, ai 360/380 milioni.
E' tutta colpa dei Comuni? Noi riteniamo di no, ma che al di là della possibile e necessaria autonomia del Comune nell'operare le proprie scelte sia mancato (e qui c'é un provvedimento parallelo della Giunta regionale) un momento di indirizzo e di coordinamento per quanto riguarda la tipologia dell'asilo nido. La Giunta doveva proporre ai Comuni, lasciando libera la loro scelta, quelli che sono gli elementi necessari e sufficienti per la funzione psicopedagogica che l'asilo nido deve assolvere e dargli queste indicazioni di carattere generale. E questa indicazione dovrà essere data a quei Comuni che dovranno realizzare gli asili nido nei piani 1975 e 1976.
Questo è un impegno politico.
Ma vorrei sollevare una questione di fondo, quella della contribuzione massiccia che viene fatta con questa legge a favore dei Comuni e del meccanismo dell'immediata operatività di queste risorse per arrivare alla costruzione degli asili nido, in difetto del quale si può muovere alla esecuzione diretta da parte della Regione.
Perché questo? Perché ci mosse allora e ci muove ancora oggi l'esigenza di tentare con questo provvedimento anche una misura di carattere anticongiunturale: diamo a un numero elevato di Comuni che hanno programmato asili nido inseriti nei piani dei Comuni, delle risorse finanziarie in modo che possano immediatamente appaltare, eseguire le opere, attivare i servizi.
In difetto di questo - e questo è il punto più delicato - dovremo tastare il polso della comunità. Vorrò vedere fra tre mesi quanti Comuni saranno stati in grado, o vorranno effettivamente eseguire questo servizio quanti lo commetteranno, magari per comodità, alla Regione e quanti invece, rinunceranno di fatto all'esecuzione dell'opera. Allora si porranno due problemi: un'analisi di che cosa vuol dire oggi per il Comune un servizio di questa portata, specialmente in relazione agli oneri di gestione e quindi accentuare lì la battaglia per la modifica della 1044; in secondo luogo poter recuperare dei fondi che altrimenti giacciono nei residui passivi e non possono più essere utilizzati.
Ma il disegno di legge propone anche delle innovazioni sul rapporto politico fra Giunta e Consiglio. In primo luogo qualsiasi atto della Giunta passa attraverso la Commissione, sia nella formulazione dei criteri dell'assegnazione dei contributi, sia nella determinazione di eventuali proroghe alla scadenza dei termini, sia in relazione a tutti gli atti che la Giunta prima compiva chiedendo al Consiglio la presa d'atto. Noi non vogliamo chiedere al Consiglio la presa d'atto, vogliamo che i piani vengano deliberati in Consiglio, ma soprattutto che i criteri e le forme attraverso le quali si gestisce il capitolo relativo agli asili nido abbia un confronto aperto, completo da parte della Commissione. E anche l'ipotesi dell'esecuzione diretta trova un punto di riferimento nella Commissione che deve stabilire i criteri e le modalità dell'appalto e dell'esecuzione.
Quindi un controllo limpido, chiaro, ma teso soprattutto a risolvere la problematica relativa all'esecuzione di queste opere.
E' evidente che in quanto ho detto si anticipa che la Giunta, visto che sugli asili nido ci sono gia quattro leggi regionali, visto che questo oggi trova il consenso unanime del Consiglio, ha in animo di proporre una legge di carattere generale ed unificata, per quanto riguarda gli asili nido, una legge che abbia dietro le sue spalle, come supporto, l'elaborazione culturale che sul discorso degli asili nido noi dobbiamo fare: dovremo sapere se è giusto privilegiare asili nido che sorgono staccati da scuole materne, o se non sia giusto, per esempio, collegare l'asilo nido alla scuola materna, azionando la leva dell'incentivazione del contributo, cioè spingendo il Comune a cercare di realizzare insieme questo servizio integrato che costituisce poi una diminuzione complessiva dei costi. E dovremo poi vedere anche all'interno che tipo di utilizzazione dell'asilo nido si deve fare, come deve essere formato il personale, al fine che questi servizi abbiano una loro realtà o una loro operatività. E' prioritaria la qualificazione del personale.
La risposta che la Giunta ha dato alla comunità il 4 agosto di quest'anno è quella di un impegno finanziario massiccio, direi il più forte impegno finanziario che qualsiasi Regione si sia assunto in questo settore: 16 miliardi e 650 milioni per tre piani di asili nido. Conteggiando poi tutta la parte contributiva delle altre leggi, la politica degli asili nido rappresenta nel bilancio dei servizi sociali un impegno enorme che sta a significare come la Regione, la Giunta, il Consiglio tutto, nell'ambito della politica dei servizi sociali, intendano muoversi per risolvere i problemi della gente, delle masse lavoratrici, delle donne, della classe operaia che è la più colpita per la carenza dei servizi complessivi sul territorio.
L'auspicio è che a questa legge segua, con un dibattito serio e un confronto complessivo nell'ambito della Commissione, un discorso reale sulle linee politiche, sul tipo, natura e finalità degli asili nido e si trovi qui il supporto per poter risolvere a livello governativo la battaglia per la modifica della 1044, per ottenere individuazione in un unico capitolo delle spese di costruzione e le spese di gestione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del disegno di legge regionale n. 12: "Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974.
Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3 e 2 settembre 1974, n. 28".
Articolo 1 In via straordinaria la Regione eroga contributi "una tantum" in conto capitale a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni beneficiari dei contributi statali e regionali per la costruzione degli asili nido, dei micro asili-nido e delle ristrutturazioni di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1973, n. 3, relativamente ai piani 1972-1973 e 1974, nonché per l'impianto e per l'arredamento dei medesimi.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Ia votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono determinati nella misura massima di L. 70.000.000 per ogni asilo nido inserito nei piani 1972 e 1973 e di L. 50.000.000 per ogni asilo nido inserito nel piano 1974 e di L .25.000.000 per ogni micro asilo nido.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Consiliare competente, determina con propria deliberazione l'ammontare del contributo straordinario per la realizzazione degli asili nido di cui all'art. 1 della presente legge.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato Articolo 3 L'erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione di cui al 2° comma del precedente art. 2 e nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati all'atto della consegna dei lavori. Il restante 50% viene erogato all'atto del collaudo dell'opera ultimata.
Qualcuno desidera intervenire? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato Articolo 4 I Comuni ed i Consorzi di Comuni inseriti nei piani 1972/73 che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge non provvedono ad appaltare e consegnare i lavori per la costruzione, ristrutturazione e arredamento degli asili-nido e dei micro asili nido, non sono ammessi ad usufruire dei contributi straordinari di cui alla presente legge ed ai medesimi vengono revocati i contributi in precedenza concessi.
I Comuni ed i Consorzi di Comuni inseriti nel piano 1974 non sono ammessi ad usufruire del contributo straordinario ove i lavori non siano appaltati e consegnati entro il 28/4/1976 ed ai medesimi vengono revocati i contributi in precedenza concessi.
Eventuali deroghe possono essere concesse per fondati motivi della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
Si passi alla votazione per appello nominale



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO



PRESIDENTE

Articolo 5.
La Regione, nei casi previsti all'art. 4 dona presente legge e su richiesta dei Comuni interessati, attua un intervento diretto per la costruzione, impianto ed arredamento dell'asilo-nido al fine di realizzare entro il quinquennio di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la copertura del fabbisogno degli asili-nido.
Le richieste di cui al precedente comma devono pervenire alla Giunta regionale entro un mese dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo precedente.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Consiliare competente, stabilisce le modalità per l'appalto e l'esecuzione delle opere secondo le caratteristiche tecniche previste dalla legge 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni Gli asili nido realizzati direttamente dalla Regione sono assegnati in proprietà ai Comuni e loro Consorzi con destinazione vincolata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1973 n 3.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri. L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 Il secondo e quarto comma dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve di norma, superare il 30%".
"La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo".
Si passi ora alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art 7 è approvato.
Articolo 8 Il secondo e terzo comma dell'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 6." "Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini".
Si passi ora alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Articolo 9 Il termine di cui al 1° comma dell'art. 17 della L.R. 15 gennaio 1973 n. 3 e prorogato sino al 31 dicembre 1976.
Il secondo comma di cui al succitato articolo della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e sostituito dal seguente: "La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido".
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 L'art. 1 della L.R. 2 settembre 1974, n. 28, modificativo dell'art. 2 secondo comma della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente: "L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo nido con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonché per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo nido medesimo".
Si passi ora alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'art 10 è approvato.
Articolo 11 Alla spesa di 16 miliardi e 650 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di 3000 milioni con l'ammontare del contributo assegnato alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 13 agosto 1975, n.
376, in base al progetto speciale di finanziamento dei piani per gli asili nido relativi agli anni 1972-1973 e 1974 per la restante quota di 13.650 milioni con l'accensione di mutui ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate.
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.
Nello stato di previsione dell'entrata dell' anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti il capitolo n. 23/3 con la denominazione "Assegnazione del contributo speciale, ai sensi dell'articolo 15 del D.L.
13 agosto 1975, n. 376, per il progetto speciale di finanziamento dei piani asili nido relativi agli anni 1972, 1973 e 1974", con la dotazione di 3000 milioni, ed il capitolo n. 106, con la denominazione: "Provento dei mutui per la copertura di oneri relativi ad interventi immediati ed a carattere straordinario per la costruzione, l'ampliamento e l'arredamento degli asili nido inseriti nei piani 1972, 1973 e 1974", con la dotazione di 13.650 milioni. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sarà istituito il capitolo n. 1168 con la denominazione "Contributi straordinari a Comuni od a Consorzi di Comuni, nonché interventi diretti della Regione, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974", e con lo stanziamento di 16.650 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 2000 milioni per l'anno finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1976, nel riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e iscrivendo conseguentemente, nei corrispondenti bilanci, il capitolo n. 554 relativo alle quote interessi, ed il capitolo n. 1431 relativo alle quote di rimborso del capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario 1976.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Signor Presidente, secondo me è sfuggito nella battitura un emendamento aggiuntivo al penultimo comma dove si dice "Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario 1976" bisogna aggiungere "e negli esercizi successivi".
Sono spese di investimento, bisogna dirlo, altrimenti vanno a residuo passivo nel 1976. E' la formulazione normale che oggi usiamo in tutte le leggi.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento presentato or ora dall'Assessore Vecchione: è approvato all'unanimità.
Passiamo alla votazione per appello nominale dell'art. 11 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Articolo 12 La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
Passiamo ora alla votazione del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 34 hanno risposto SI. 34 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 5 della legge regionale 12/8/1974, n. 23: sostituzione di un membro dimissionario di nomina del Consiglio regionale (seguito)


PRESIDENTE

Se i signori Consiglieri hanno la cortesia di fermarsi ancora pochi minuti, dovremmo mettere in votazione il punto nono dell'ordine del giorno "Commissione tecnico- consultiva di cui all'art. 5 della legge regionale 12/8/1974 n. 23: sostituzione di un membro dimissionario di nomina del Consiglio regionale".
La Commissione nomine si è riunita in precedenza ed ha esaminato la candidatura del Signor Giorgio Bertolini, che è stato ritenuto idoneo. Si proceda pertanto alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 Ha ottenuto voti: Bertolini Giorgio 24 Schede bianche 7 Proclamo eletto quindi il signor Bertolini.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Prima di sciogliere il Consiglio desidero comunicare che ci siamo messi d'accordo per la seduta di lunedì, la quale dovrebbe cominciare puntualmente alle ore 9,30 per svolgere alcune interrogazioni, ma non più di tre di quelle reputate tra le più significative ed importanti, per poter consentire l'inizio sollecito della discussione sulla Finanziaria regionale, la relazione conclusiva e la votazione su questo progetto di legge; al pomeriggio, oppure nella stessa mattinata, si potrebbe iniziare la discussione sul progetto di bilancio provvisorio, per concludere con la votazione nella stessa giornata di lunedì.
Questa è l'intesa politica raggiunta fra i Capigruppo e tutta la gestione del Consiglio sarà finalizzata a rispettarla e a realizzarla.
Inoltre è probabile che lunedì sia possibile anche approvare una disposizione che riguarda l'assistenza scolastica e passare qualche nomina di quelle che potevano essere fatte oggi e non sono state fatte. Colgo l'occasione per comunicare una grave notizia che mi è stata comunicata ora dal Commissario di governo: oggi pomeriggio alle ore 16, a Torino, pare vicino alla Città giardino, una macchina della polizia avrebbe avvistato e fermato un'automobile nei confronti della quale aveva evidentemente avuto delle segnalazioni, avvicinatisi per chiedere i documenti i quattro occupanti hanno estratto le pistole ed hanno sparato. Il risultato é: due agenti feriti gravemente e un altro agente ferito, nella macchina sono stati trovati esplosivi di varia natura. Il fatto é certamente di particolare gravità, e le indagini sono in corso, domani credo che i giornali saranno più esaurienti di quanto non possa essere questa mia rapida e succinta informazione, ma certo che questo nuovo episodio si aggiunge drammaticamente a quelli che abbiamo appena stamattina stigmatizzato e credo senz'altro che a questo punto le forze democratiche politiche, gli Enti locali e tutto ciò che abbiamo di democratico e di pulito nel nostro Piemonte debbano trovare la via di un'iniziativa popolare, originale e diversa per affrontare il problema perché in questo modo certamente non si può andare avanti.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,30)



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