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Dettaglio seduta n.249 del 19/03/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento internazionale extra-comunitario

Richiesta di discutere l'ordine del giorno sul Vietnam


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Chiede la parola il Consigliere Oberto per mozione d'ordine.



OBERTO Gianni

Al punto quattordicesimo dell'ordine del giorno vedo iscritta la discussione di "ordini del giorno". Sono venuto oggi a conoscenza che è stato presentato un ordine del giorno collocabile sulla stessa posizione di quello presentato da me. So che al termine della seduta antimeridiana, il Consigliere Marchini, non essendo oggi presente, ha sollevato eccezione perché quegli ordini del giorno si discutano in al- tra seduta.
Non ho delle eccezioni particolari da fare, devo soltanto dire che se dovessi sintetizzare l'amarezza che ho dentro sarebbe questa: i profughi del Vietnam possono attendere, possono continuare a morire. Noi probabilmente interverremo quando sarà tardi e, in un certo senso, Dio voglia che sia anche tardi. Quindi se la discussione deve essere rinviata diciamolo adesso, stabiliamo la data nella quale il problema sarà riportato e discusso al primo punto dell'ordine del giorno.



PRESIDENTE

Non ho nulla da obiettare a questa richiesta. Nella riunione dei Capigruppo che si terrà oggi pomeriggio si definirà la data della prossima riunione del Consiglio regionale e i punti all'ordine del giorno, avendo presente che è stata avanzata la proposta di inserire al primo punto questi ordini del giorno.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Prosecuzione esame deliberazione Giunta regionale: "Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10"


PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame degli emendamenti alla convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento all'art. 2 bis: sopprimere il testo proposto dopo le prime due righe del secondo comma da "ove si renda necessaria. ..." al fondo.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con il seguente esito: presenti e votanti n. 35 favorevoli n. 12 Consiglieri contrari n. 23 Consiglieri.
La Giunta regionale presenta un emendamento a pagina 5 della delibera: aggiungere dopo il primo comma del punto 11) le seguenti parole: "Il canone di locazione non potrà comunque essere superiore a quello determinato ai sensi della legge 392 del 27 luglio 1978".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: presenti e votanti n. 35 favorevoli n. 33 Consiglieri astenuti n. 2 Consiglieri.
La Giunta regionale presenta un emendamento a pagina 7 dell'articolato (Allegato A): il secondo comma del punto B va spezzato in due, andando a capo con la frase: "Ove si renda necessaria la concessione ecc.".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: presenti e votanti n. 35 favorevoli n. 34 Consiglieri astenuto n. 1 Consigliere.
La Giunta regionale presenta un emendamento al punto 15) della delibera di Consiglio: inserire, dopo le parole "alla locazione degli alloggi", le parole "in abitazioni plurifamiliari".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
La Giunta regionale presenta un emendamento al punto 15): alla fine del primo comma aggiungere le parole "in aree di degrado soggette a piano di ricupero".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento al punto 6): dopo il primo comma inserire: "Il Consiglio regionale, con propria deliberazione provvede annualmente all'aggiornamento e alla revisione della convenzione tipo, adeguando, fra l'altro, il costo di costruzione di cui all'allegato C, sulla base dell'indice Istat del costo della vita".
Chi approva tale emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Il Gruppo D.C., presenta il seguente emendamento soppressivo: sopprimere il punto 15) della deliberazione.
Chi approva tale emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con il seguente esito: presenti e votanti n. 35 favorevoli n. 14 Consiglieri contrari n. 21 Consiglieri.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento integrativo all'emendamento soppressivo dell'articolo 15: inserire alla sesta riga del primo comma dopo la parola "alloggi", l'inciso: "a seconda che gli alloggi siano destinati rispettivamente alla vendita o alla locazione".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Abbiamo già precisato il fatto degli alloggi plurifamiliari. Abbiamo ristretto il campo di applicazione per le persone che sono residenti in aree di degrado soggette al piano di recupero. Non c'é più il problema della vendita o dell'affitto. E' chiaro che, nello spirito dell'emendamento approvato, la direzione è quella dell'affitto. I possibili richiedenti e coloro per i quali il Comune ha interesse alla traslazione, sono fruitori in affitto. Non è il caso di andare ad aggravare questa situazione inserendo il fatto della vendita.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C., cosa decide?



BIANCHI Adriano

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

Prevalendo gli aspetti positivi dello strumento e introdotto il criterio della revisione annuale, pur permanendo le riserve in ordine ai punti che sono oggetto degli emendamenti non accolti, il Gruppo si asterrà.



PRESIDENTE

Chi approva la deliberazione è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 23 voti favorevoli e 12 astenuti.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetto di legge n. 394: "Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e della legge 21/10/1978, n. 641"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 394: "Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R.
24/7/1977, n. 616 e della legge 21/10/1978, n. 641".
La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Con il disegno di legge presentato si intendono regolare le procedure di passaggio alla Regione ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del D.P.R. 616/1977 e della legge 21/10/1978, n. 641.
Gli Enti pubblici della tabella B del D.P.R. 616 sopraccitato che interessano la Regione Piemonte sono (su 62 previsti) 15, come indicato nell'allegato elenco.
Il personale di tali Enti passerà alla Regione al 1° aprile 1979; per tale motivo il disegno di legge proposto ha carattere di urgenza e si richiede che venga approvato in tempi brevi.
Il personale interessato al passaggio consta di circa 430 unità secondo la richiesta della Regione Piemonte (che non coinciderà, probabilmente per alcune unità, con il contingente che sarà previsto dai decreti governativi che sono in via di predisposizione e che si spera vengano trasmessi alla Regione almeno a metà del prossimo mese di aprile.
La destinazione del personale di cui trattasi è stabilita, agli uffici regionali o agli Enti locali, singoli o associati, in riferimento alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
In particolare saranno destinati agli uffici regionali i dipendenti dei seguenti Enti pubblici: Ente Italiano Moda n. 16 unità ENAPI n. 4 unità UMA n 67 unità Totale parziale n. 87 unità Alcune unità di personale dell'ENAOLI e dell'ENAL ~ n. 10 unità Totale generale n. 97 unità Il restante personale degli Enti pubblici indicati di seguito, circa 330 unità, sarà invece messo a disposizione degli Enti locali: Ente protezione del fanciullo, Opera Nazionale Pensionati Italiani E.N.A.O.L.I., E.N.A.L., Consorzio Tutela Pesca, A.N.E.C.G., A.N.M.I.L.
U.I.C., E.N.S., 0.N.I.G., U.I.A.I., Federcaccia.
E' chiaro che, in assenza dei decreti che devono anche contenere indicazioni per la spesa per le funzioni e per il personale, la Regione ha deciso di sostenere, in via provvisoria, mediante anticipazione e con partite di giro in attesa del finanziamento da parte dello Stato, tali spese anche in riferimento alle funzioni e al personale che deve passare agli Enti locali.
Il personale sarà retribuito secondo il trattamento economico in atto fino all'inquadramento nel ruolo regionale, che avverrà sulla base di apposita legge regionale in via di predisposizione.
Le procedure stabilite riguardano comunque tutto il personale previsto dal D.P.R. 616, compreso il personale statale già in servizio presso la Regione (56 unità, vedi allegato B), il restante personale statale che passerà alla Regione successivamente e anche il personale degli Enti pubblici che saranno soppressi successivamente al 1° aprile 1979.
Tabella n. 1 - Ente protezione del fanciullo - personale trasferito: n.
3; personale richiesto: n. 3; direttivi: n. 3.
Tabella n. 3 - Opera nazionale Pensionati Italiani - personale trasferito: n. 140; personale richiesto: n. 140; concetto: n. 7; esecutivi: n. 131; fuori ruolo: n. 2.
Tabella n. 4 - E.N.A.O.L.I. - personale trasferito: n. 67***; personale richiesto: n. 72; personale mancante : n. 6; dirigenti n. 2; direttivi: n.
9; concetto: n. 35 ; esecutivi: n. 20; ausiliari: n. 6; fuori ruolo: n. 1.
Tabella n. 9 - E.N.A.L. - personale trasferito: n. 34; personale richiesto: n. 34; direttivi: n. 7; concetto: n. 8; esecutivi: n. 12 ausiliari: n. 7.
Tabella n. 54 - Ente Italiano Moda - personale trasferito: n. 16 personale richiesto: n. 16; direttivi: n. 3; concetto: n. 8; esecutivi: n.
5.
Tabella n. 55 - E.N.A.P.I. - personale trasferito: n. 4 ; personale richiesto: n. 4;*** dirigenti: n. 1; esecutivi: n. 2***; ausiliari: n. 1.
Tabella n. 56 - U.M.A. - personale trasferito: n. 67; personale richiesto: n. 67; direttivi: n. 3; concetto: n. 43; esecutivi: n. 19 ausiliari: n. 1; fuori ruolo: n. 1.
Tabella n. 62 - Consorzio Tutela Pesca - personale trasferito: n. 3 personale richiesto: n. 3; direttivi: n. 1; concetto: n. 1; esecutivi: n.
1.
Tabella n. 80 - A.N.F.C.G. - personale trasferito: n. 7; personale richiesto: n. 7; concetto: n. 2; esecutivi: n. 4; fuori ruolo: n. 1.
Tabella n. 81 - A.N.M.I.L. - personale trasferito: n. 11; personale richiesto: n. 11; concetto: n. 7; esecutivi: n. 4.
Tabella n. 84 - U.I.C. - personale trasferito: n. 9; personale richiesto: n. 10; personale mancante*: n. 1; direttivi: n. 1; esecutivi: n.
4; fuori ruolo: n. 5.
Tabella n. 86 - E.N.S. - personale trasferito: n. 5; personale richiesto: n. 6; personale mancante*: n. 1; concetto: n. 4; esecutivi: n.
1; fuori ruolo: N. 1 Tabella n. 88 - 0.N.I.G. - personale trasferito: n. 0; personale richiesto: n. 8***; personale mancante*: n. 8 Tabella n. 91 - U.I.A.I. - personale trasferito: n. 0; personale richiesto: n. 2; personale mancante*: n. 2; concetto: n. 1; esecutivi: n.
1. Tabella n. 94 - Federcaccia - personale trasferito: n. 0; personale richiesto: n. 47; personale mancante*: n. 47; fuori ruolo: n. 47.
Totale: personale trasferito: n. 366; personale richiesto: n. 430 personale mancante : n. 65; dirigenti: n. 3; direttivi: n. 27; concetto: n.
116; esecutivi: n. 204; ausiliari: n. 15; fuori ruolo: n. 58.
Note: * si tratta di personale operante in Piemonte, richiesto e per cui è in discussione il passaggio alla Regione ** di cui uno non ha mai preso servizio, per cui non è stato da noi conteggiato *** una dipendente si è dimessa con decorrenza 30 marzo 1979 **** personale non individuato per carriera. Personale già posto a disposizione della Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
Usi Civici - esecutivi: n. 5; ausiliari: n. 2; totale: n. 7.
Oss. Mal. Piante - direttivi: n. 5; concetto: n. 7; esecutivi: n. 1 ausiliari: n. 1; totale: n. 14.
Aliment. - direttivi: n. 3; concetto: n. 11; esecutivi: n. 18; totale: n. 32.
Ministero lavori pubblici - esecutivi: n. 3; totale: n. 3.
Totale: direttivi: n. 8; concetto: n. 18; esecutivi: n. 27; ausiliari: n. 3.
Totale generale: n. 56.
Schemi di decreto con cui viene determinato il contingente di personale da porre a disposizione della Regione Piemonte: Ministero agricoltura - n. 4 dipendenti, carriera concetto.
Ministero grazia e giustizia: n. 6 dipendenti, carriera concetto parere favorevole.
Ministero lavoro e previdenza sociale - n. 0 dipendenti, parere favorevole.
Ministero pubblica istruzione - n. O dipendenti, parere favorevole.
Ministero turismo - n. 0 dipendenti, parere favorevole.
Ministero trasporti - n. 1 dipendente, carriera concetto, parere negativo.
Ministero interno (AA.H.) - n. 4 dipendenti, di cui 2 direttivi, 1 concetto e 1 esecutivo, parere favorevole.
Ministero beni culturali ambiente - n. 4 dipendenti, di cui 2 direttivi e 2 concetto. Totale: n. 19 dipendenti.
Nota Bene: I seguenti Ministeri non hanno a tutt'oggi inviato alcuna comunicazione: Ministero industria - Comitato prezzi e Comm. Artig.
tabella A.
Ministero agricoltura - Corpo forestale - secondo comma art. 112 D.P.R. n. 616.
Ministero sanità - Veterinari di confine - secondo comma art. 112 D.P.R. n. 616.
Ministero finanze - Canali Cavour - secondo comma art. 112, D.P.R. n.
616.
Ministero industria - Corpo miniere - secondo comma art. 112, D.P.R. n.
616.
Per i Ministeri che già hanno messo a disposizione il personale o che comunque hanno già determinato il contingente, la nostra richiesta era di n. 283 unità di personale, mentre dai rimanenti Ministeri, secondo le nostre richieste dovrebbero ancora essere poste a disposizione n. 449 unità di personale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Il Governo doveva preparare e presentare i decreti di trasferimento del personale della legge 641 entro il mese di marzo, decorrendo il trasferimento dal 10 aprile; il Governo non ha provveduto a tale adempimento.
Per questa ragione è stato proposto questo strumento di carattere tecnico che consente due tipi di intervento: la garanzia della continuità delle prestazioni il pagamento degli stipendi.
Questa mattina è stata avanzata in Commissione dal Gruppo comunista una richiesta alla quale ha aderito anche il Gruppo democristiano, relativa ad una comunicazione da parte della Giunta circa la collocazione del personale che verrà trasferito dagli Enti alla Regione e ai Comuni, non appena saranno stabiliti dal Governo i contingenti.
Non appena giungerà il decreto con il contingente che viene trasferito dallo Stato alla Regione, la Giunta trasmetterà al Consiglio le informazioni relative. Gli Enti che riguardano l'artigianato e l'agricoltura sono di competenza regionale, mentre per gli Enti di assistenza la competenza è comunale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto del provvedimento "La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato e dagli Enti di cui alla tabella B allegata al D.P.R. 24/7/1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21/10/1978, n. 641.
E' pertanto escluso dall'ambito dell'applicazione della presente legge il personale già addetto agli Enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro Consorzi provinciali per il quale l'assegnazione e l'inquadramento negli Enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati da precedenti leggi regionali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo l. è approvato.
Articolo 2 - Assegnazione definitiva del personale "Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è assegnato agli uffici regionali od agli Enti locali, singoli o associati, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale dispone, altresì, con propria deliberazione adottata d'intesa con gli Enti di destinazione, la ripartizione del personale destinato agli Enti locali tra gli Enti medesimi e la sua definita assegnazione ai singoli Enti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Inquadramento negli Enti di assegnazione "Il personale assegnato agli uffici regionali ed agli Enti locali singoli o associati, ai sensi degli articoli precedenti, sarà inquadrato, con effetto dalla data di definitiva assegnazione o di scioglimento dell'Ente rispettivamente nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale dell'Ente di destinazione, con le modalità che saranno stabilite con apposita legge regionale.
Il personale assegnato agli uffici regionali e agli Enti locali singoli o associati sarà iscritto, a decorrere dalla data di assegnazione definitiva, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Rapporti finanziari "Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all'Ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli Enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale da questi provvisoriamente utilizzato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Oneri finanziari "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in 4.700 milioni si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 14100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 394 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento: Zootecnia

Esame progetti di legge n. 23 e n. 177: "Organizzazione e funzionamento dell'lstituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta"


PRESIDENTE

Punto sesto all'o.d.g.: Esame progetti di legge n. 23 e n. 177: "Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta".
La parola al relatore, Consigliere Besate.



BESATE Piero, relatore

Per lo svolgimento di questa relazione mi sono avvalso dell'ampia scaletta e degli estesi appunti che il dott. Gastaldi, già Consigliere del Gruppo repubblicano e già Vicepresidente della Commissione consiliare agricoltura, aveva steso per la formulazione della relazione.
L 'Istituto Zooprofilattico è un Ente sanitario di diritto pubblico e per la legge 745 (23/12/1975), è strumento operativo della Regione funzionalmente autonomo dagli uffici amministrativi regionali.
Esso sorse a Torino nel 1913, dopo quello di Milano (1907) e di Napoli (1908), per volontà degli allevatori e degli agricoltori, dei veterinari delle Camere di Commercio e di altri Enti operanti nel settore zootecnico rappresentati nel consorzio agrario dell'epoca, per la soluzione dei problemi che apparivano parallelamente all'evolversi degli allevamenti da limitati e pochi capi a sempre più intensivi e numerosi.
In essi le malattie, una volta sorte, trovavano maggiore facilità di diffusione, decimando rapidamente gli animali. Perciò la medicina veterinaria, inizialmente soltanto clinico-chirurgica, dovette rivolgersi alla prevenzione delle malattie, perché senza di essa gli allevamenti intensivi non avrebbero potuto sopravvivere.
Da queste necessità sorsero gli Istituti Zooprofilattici, ed i loro compiti si vennero gradualmente identificando e precisando così: a) compiti sociali e propedeutici di istruzione ai veterinari ed agli allevatori b) compiti rivolti alla sanità animale (prevenzione delle malattie con mezzi che dall'igiene generica arrivavano alla produzione ed all'applicazione dei prodotti immunizzanti: sieri e vaccini). Studio delle cause della ipofertilità animale c) compiti rivolti alla sanità pubblica ed alla polizia veterinaria (identificazione e prevenzione delle zoonosi , delle malattie cioè trasmissibili all'uomo), controllo degli alimenti umani provenienti dal settore zootecnico sotto gli aspetti batteriologici (melitense salmonellosi, ecc. . . .) e chimici (residui di estrogeni , ecc. . .).
Questi compiti, a vantaggio di tutte le unità interessate al problema zootecnico (aziende agrarie, allevamenti, industrie mangimistiche, attività alimentari), vanno aumentando e richiedono continuamente nuove ricerche sia nel campo della ricerca pura e sia nel campo della ricerca applicata e nuove realizzazioni perché la scienza medica non è completa e finita, e perché le malattie non sono statiche, ma si modificano nei loro aspetti sintomatici, di virulenza e di diffusione, in relazione alle condizioni nuove particolari che sorgono specialmente con l'intensificarsi degli allevamenti. Centro tori. Poiché l'aspetto economico degli allevamenti comprende necessariamente il problema della riproduzione, che si perfeziona non solo con il miglioramento della fertilità degli animali e dell'utilizzo e trasformazione degli alimenti, ma anche con la garanzia della trasmissibilità di caratteri morfologici e funzionali economicamente validi, si sentì la necessità di trovare anche ad essa una soluzione nell'ambito dell'Istituto Zooprofilattico.
E' così che nel 1941 sorse e venne poi riconosciuto idoneo, con decreto del Ministero competente nel 1950, il Centro Tori a Torino.
La prima legge rivolta agli Istituti Zooprofilattici è la 503 del 1970 che ha rappresentato un tentativo di offrire all'attività pubblica un mezzo per tutelare e garantire la ricerca diagnostica e profilattica in campo zootecnico. Tale legge si è però poi dimostrata carente e si è venuta evidenziando la necessità di una diversa sistemazione degli Istituti Zooprofilattici.
A tale proposito bisogna ricordare le vicende della legge 70 (20/3/75) sul parastato: alla prima proposta di dichiarare l'Istituto Zooprofilattico Ente inutile, si arrivò al pronunciamento del Parlamento sulla indispensabilità degli Istituti Zooprofilattici stessi e alla necessità di una legge cornice, che desse loro una struttura su basi regionalistiche.
Attraverso le varie proposte di legge si arrivò alla legge 745 (25/12/75) che trasferisce alle Regioni l'Istituto Zooprofilattico e dà la possibilità alle Regioni di intervenire sull'Istituto per ottenere il massimo vantaggio dalla zootecnia con un rapporto responsabile ed efficiente tra Regione, come rappresentante degli interessi della collettività e gli Istituti Zooprofilattici, come strumento per il miglioramento sanitario.
La legge 745 trasferisce in pratica alle Regioni le funzioni, prima statali, in materia di Istituti Zooprofilattici precisando i tempi ed i modi di tale trasferimento (amministrazione, vigilanza e controllo strutturazione e gestione), elencando i compiti fondamentali degli Istituti Zooprofilattici e lasciando loro una discreta autonomia funzionale degli apparati amministrativi regionali, garantendola col finanziamento statale con la presenza di un proprio Consiglio di Amministrazione e con l'esistenza di un proprio patrimonio. Con il decreto 616 attuativo della legge 382, sembrarono derivare alcune complicazioni nel procedimento di attuazione della legge regionale. Infatti, i compiti degli Istituti Zooprofilattici sono di competenza di due Assessorati (agricoltura e sanità) e comportavano discordanze rispetto alla legge 745 per quanto riguarda i tempi di attuazione dei trasferimenti delle competenze alle Regioni.
Il D.P.R. 616 infatti specifica che per la materia agricola il tempo di trasferimento deve essere 1'1/1/78 (art. 77) e per la materia sanitaria per quello che riguarda gli Istituti Zooprofilattici (art. 66)1'1/1/79.
La difficoltà è però più apparente che reale perché il D.P.R. 616 determina che il trasferimento deve avvenire "entro" e non "dopo" le date stabilite.
La legge regionale 745, nel trasferire alle Regioni le funzioni amministrative degli Istituti Zooprofilattici e impegnandole all'emanazione di norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e gestione lascia alla libera scelta regionale alcuni aspetti particolari degli Istituti (le modalità di esercizio della interregionalità) e l'attribuzione ad essi di alcuni compiti (gestione dei centri per la fecondazione artificiale, art. 6, comma secondo); preparazione di sieri e vaccini su licenza del Ministero per la sanità.
In sede di consultazione il problema della interregionalizzazione non è stato posto.
In Commissione, pur rilevando le difficoltà che una legge interregionale comporta, rappresentanze relative nel Consiglio di Amministrazione, approvazione di un unico testo, è prevalsa l'approvazione della scelta, operata dalla Giunta, della interregionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico.
Questa scelta, che è anche quella fatta da otto Regioni sulle dieci che hanno l'Istituto Zooprofilattico, ha trovato motivo valido nella possibilità di poter dare maggior estensione e quindi validità alle ricerche, agli studi ed alle prove; essa è possibile anche perché la situazione geografica e climatica del Piemonte ripete, a zone analoghe situazioni esistenti nelle altre due Regioni.
La diversità di esigenze nelle tre Regioni relativa al patrimonio zootecnico, sia quantitativo (il Piemonte ne possiede il 90%) sia qualitativo (razze diverse) viene bilanciata dalla quantità di controlli che la legge prescrive sui prodotti zootecnici importati, prevalenti per la Liguria e la Valle d'Aosta che sono Regioni di frontiera, una per l'importazione dai porti e l'altra per l'importazione dalle frontiere alpine.
I controlli sono stati circa 283 mila nel 1976 e 316 mila nel 1977. Non conosco la relazione del 1978.
Questi motivi hanno fatto prevalere la scelta per il mantenimento del carattere interregionale dell'Istituto Zooprofilattico, superando con la forma dell'accordo interregionale approvato con la legge, le difficoltà di una rigidità e contestualità che sembravano pressoché insuperabili.
Centro per la produzione ed il miglioramento animale. Su questo problema, in sede di consultazione prima e poi di Commissione, si sono delineate due posizioni: 1) un centro autonomo, con una sua personalità giuridica e gestito dagli allevatori, come da progetto di legge n. 23 del Gruppo della D.C.
presentato nel mese di ottobre 1975, due mesi prima della legge nazionale sulle interregionalizzazioni degli Istituti Zooprofilattici 2) un centro che agisca nell'ambito dell'Istituto Zooprofilattico.
Per la prima scelta sono stati sostenuti i seguenti argomenti: a) Miglior garanzia di funzionalità nella gestione per l'interesse diretto degli allevatori al Centro stesso.
b) Possibilità di maggior rapidità nelle decisioni da prendere.
c) l'esempio di alcune altre Regioni e della Francia.
Per la seconda scelta, invece, cioè quella di fare il Centro di riproduzione e miglioramento animale all'interno del centro, le tesi sono state: a) Esigenza di non creare Enti distinti per problemi simili; i compiti dei due Enti sono simili e interdipendenti: il CRMA non deve infatti curare soltanto la produzione del seme, ma garantire, con esso, il miglioramento animale, che richiede studi e ricerche, non solo sul miglioramento morfologico degli animali, ma anche sull'identificazione di malattie e di anomalie trasmissibili ereditariamente, e sulla loro eliminazione genetica e sulla fissazione genetica di caratteri utili (quali l'utilizzazione degli alimenti, la fertilità, ecc.).
b) Garanzia di rigorosità scientifica in tali ricerche se l'Ente è gestito dalla mano pubblica e non solo dagli allevatori.
c) Possibilità di assumere iniziative a tempi lunghi di realizzazione (quali richiedono gli studi, le ricerche e le prove nel campo della genetica).
d) Possibilità di utilizzare il personale degli Istituti Zooprofilattici e la loro esperienza ed i loro laboratori.
e) Possibilità di utilizzare l'esperienza già fatta nel precedente "Centro Tori".
f) Possibilità di godere di finanziamenti dello Stato, per ora erogati solo a favore degli Istituti Zooprofilattici.
g) L'Istituto Zooprofilattico attuale ha già iniziato le pratiche per la costruzione di strutture per un nuovo centro di miglioramento animale e per esse ha già ottenuto l'assicurazione del contributo Feoga.
Per tale scelta poi si sono dimostrate favorevoli le Regioni Liguria e Valle d'Aosta sia nelle riunioni dei relativi Assessori, sia nella consultazione fatta dalla Commissione III.
In sede di III Commissione i Gruppi comunista, socialista e repubblicano hanno optato per il disegno di legge numero 177 del gennaio 1977, che prevede l'istituzione di un centro per la riproduzione e il miglioramento animale che agisca nell'ambito dell'Istituto Zooprofilattico nel quale gli allevatori ed i produttori hanno compiti consultivi e.scientifici garantiti con la loro presenza nel Comitato previsto dall'allora art. 19 ed ora da una clausola dell'accordo interregionale che si approva con legge.
Il presente testo è stato approvato in sede referente dalla III e V Commissione e approvato a maggioranza dalla I Commissione e viene inviato al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi, ancora una volta ci viene presentato un disegno di legge mancante della relazione. Sarebbe opportuno che il relatore collegasse questa relazione con la proposta e con il disegno di legge al fine di poter conoscere le valutazioni dei proponenti' Questa poteva essere l'occasione per una informazione, seppure sintetica, sulla situazione dell'Istituto Zooprofilattico, sulle realizzazioni, sulle difficoltà, sulle prospettive e sul suo inserimento nella realtà zootecnica della nostra Regione. La relazione è invece assai scarna, limitandosi ad evidenziare le diverse posizioni emerse nella consultazione in sede di III Commissione. E' difficile per chi non ha seguito l'intera discussione comprendere le motivazioni che spingono il nostro Gruppo ad una diversa valutazione sulla proposta della Giunta specie per quanto riguarda il centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale.
Una analisi più approfondita delle difficoltà e dei limiti esistenti per quanto attiene alla fecondazione artificiale, alla sterilità all'ipofertilità, alla selezione in generale, specie in riferimento alla razza bovina piemontese, avrebbe permesso di meglio capire i motivi per i quali chiediamo una gestione del centro autonoma e affidata ai produttori con la presenza ed il controllo della Regione. Riteniamo che per avere successo qualsiasi iniziativa nel settore zootecnico deve convincere e coinvolgere gli allevatori, tesi che la nostra parte politica sostiene in via di principio; non averla accettata per altri provvedimenti che interessano i produttori agricoli, ha originato ritardi, incomprensioni diffidenze a danno dell'agricoltura.
Anche per quanto riguarda il centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale riteniamo che soltanto affidandone la responsabilità gestionale agli allevatori sarà possibile raggiungere gli obiettivi che esso propone.
Chiediamo una gestione autonoma perché è necessaria la rapidità nelle decisioni, che non sarebbe possibile con la soluzione prevista dalla Giunta, tanto più che ogni rilevante iniziativa dovrà sottostare all'approvazione preventiva di tre Consigli regionali. Nella relazione si afferma che la maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione ha optato per la soluzione proposta dalla Giunta. Vorrei far notare che la partecipazione di alcuni Gruppi e di molti Commissari alla vita della III Commissione è irrilevante per non dire inesistente.
Inoltre non valgono le motivazioni per le quali la maggioranza ha scelto di realizzare un centro che agisca nello stretto ambito dell'Istituto Zooprofilattico. Si dice che solo l'Ente pubblico sarebbe in grado di garantire una certa rigorosità e che solo in questo modo ci si pu avvalere delle esperienze del Centro Tori, motivazioni che non hanno fondamento, perché ritengo che il Centro Tori autonomo avrà la possibilità di collaborare con l'Istituto Zooprofilattico, favorendo lo scambio delle informazioni scientifiche da un Centro all'altro senza difficoltà. Questa scelta comporterà problemi di gestione soprattutto quando si dovrà concordare con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta relativamente a scelte che interessano il patrimonio bovino della razza piemontese che per il 95/96% si trova nella nostra Regione.
Siamo pessimisti; purtroppo però già altre scelte fatte in contrasto con l'autogestione e la partecipazione dei produttori ci hanno portato a fare i conti con la realtà agricola che si è opposta perché non ha capito o non ha saputo capire il tipo di decisione che veniva assunta a livello di Consiglio regionale. L'emendamento che presentiamo si riferisce appunto al coinvolgimento diretto dei produttori agricoli in ordine a questo importante problema.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Dopo la relazione del collega Besate, mi ritengo del tutto esonerato da ulteriori interventi sulla natura, sulle funzioni e sui compiti degli Istituto Zooprofilattici.
Mi limito a sottolineare l'importanza del nostro Istituto che svolge una valida, coerente politica degli allevamenti soprattutto in riferimento alla ricerca, alla sperimentazione in funzione della bonifica zoosanitaria per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali.
L'intervento del collega Lombardi si è soffermato solo su una parte delle funzioni dell'Istituto Zooprofilattico, mentre il discorso è molto più ampio in ordine alle funzioni amministrative che dallo Stato vengono trasferite alle Regioni.
Quasi tutti gli Istituti sono interregionali e mantengono le loro dimensioni, quindi non c'è la possibilità di smembrare l'Istituto Zooprofilattico, come qui è stato detto. Questa scelta è frutto di un accordo fra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, le rispettive leggi regionali dovranno essere approvate nell'arco di 20/25 giorni affinché possano ottenere l'esame e il visto contestuale da parte del Commissario di Governo e del Ministero per le Regioni.
Non c'è volontà di coartare l'autogestione, ma quello di mantenere ed esaltare una struttura che ha dato notevoli risultati nelle tre Regioni interessate. Non è possibile accettare emendamenti, perché questo significherebbe riaprire tutto il discorso con le altre Regioni.
L'emendamento all'art. 19 è presentato a nome delle tre Giunte e riguarda l'aumento del numero dei rappresentanti delle Regioni all'interno del Comitato consultivo.
Con l'approvazione di questa legge l'Istituto Zooprofilattico sarà nella condizione di lavorare serenamente e di operare i successivi interventi di cui l'Istituto ha necessità per essere all'altezza delle sue tradizioni e anche per assolvere meglio ai compiti di politica sanitaria e a quelli relativi alla fecondazione artificiale.



PRESIDENTE

Sono stati presentati due emendamenti relativi all'accordo che si deve approvare unitamente all'art. 1.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: il secondo comma dell'art. 18 viene soppresso e sostituito con il seguente: "Le deliberazioni relative al Centro devono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta d'intesa con il Comitato consultivo di cui all'art. 19".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Per accettare questo emendamento devo sentire il parere degli Assessori delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta. La Giunta non può accoglierlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

La motivazione della Giunta è comprensibile. Tuttavia il problema doveva essere affrontato in precedenza. La volontà della Giunta è di portare avanti questa scelta, quindi il nostro Gruppo vota contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

La preoccupazione è di carattere giuridico e formale. Mi chiedo se le altre due Regioni interessate hanno già accettato definitivamente il testo o se nelle loro rispettive sedi sono ancora in grado di proporre degli emendamenti. In questo caso la Regione Piemonte potrebbe mettersi sullo stesso piano.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Le Regioni hanno un termine di 30 giorni stabilito dal Ministero entro il quale approvare le rispettive leggi.
L'iter è stato lungo e difficile anche perché ci sono state nel frattempo le elezioni in Valle d'Aosta, la lunga crisi, la formazione del governo regionale. Se oggi violassimo l'accordo raggiunto si dovrebbero riaprire le trattative con la Valle d'Aosta e la Liguria.
Ritengo invece opportuno approvare oggi la proposta così come viene presentata e successivamente cominciare la discussione per migliorare il Centro Tori.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento D.C. è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 24 voti contrari e 12 favorevoli.
Il secondo emendamento è presentato dalla Giunta regionale. Il primo comma dell'art. 19 è soppresso e sostituito con il seguente: "Per la gestione del Centro è istituito un Comitato consultivo composto da: il Presidente dell'Istituto che lo presiede dodici rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Regione Piemonte quattro rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Regione Liguria sei rappresentanti dei produttori nominati dalla Regione Valle d'Aosta".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - "L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, sono disciplinate, in attuazione della legge 23/12/1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge che forma parte integrante della stessa.
Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, approvati con legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Piemonte nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi risultano eletti i setti nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Piemonte nel collegio sindacale dell'Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un solo nominativo.
L'esperto esterno all'Istituto componente il Comitato tecnico scientifico ed il dipendente della Regione Piemonte componente il Comitato di controllo, vengono eletti dal Consiglio regionale.
I rappresentanti dei produttori zootecnici del Comitato consultivo vengono nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, dalle associazioni dei produttori zootecnici di cui alla legge regionale 30/8/76 n. 45 e dell'associazione regionale allevatori.
La ripartizione dei rappresentanti di cui al comma precedente è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "Per la costituzione del fondo di dotazione del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale, previsto dall'art. 21 dell'accordo allegato alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 90 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributo per la costituzione del fondo di dotazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta', e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 80 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
La parola al Consigliere Chiabrando per dichiarazione di voto.



CHIABRANDO Mauro

Questa legge non ci soddisfa. Prendiamo atto dell'impostazione della Giunta, però dobbiamo dire che da anni gli allevatori chiedono di poter gestire in modo diretto l'Istituto.
Molti aspettavano questa occasione per realizzare il servizio dell'inseminazione e per programmare tutte le iniziative.
La III Commissione ha avuto modo di visitare e anche di apprezzare la gestione dei Centri Tori e delle cooperative olandesi che sono gestiti dagli allevatori e da quelle esperienze ha potuto trarre utili indicazioni.
La legge statale impone la soluzione dell'istituto interregionale quindi è necessario l'accordo delle tre Regioni interessate. Il Centro Tori potrebbe avere una gestione più snella, sia pure sotto il controllo della Regione Piemonte, mentre in questo modo sarà coinvolto in lunghe procedure.
La gestione è la grossa preoccupazione, al di là di quelle che sono le aspettative degli allevatori. Ogni modifica richiederà una legge per ogni Regione interessata, con il pericolo di non venire mai a capo di nulla.
Poiché lo Stato continuerà ad avere rapporti con l'Istituto Zooprofilattico per i vaccini, per i sieri, per i controlli e per i finanziamenti, anche il Centro Tori sarà coinvolto in questa burocrazia, il che porterà qualche remora.
Ci auguriamo che la Giunta tenga conto di queste osservazioni e che promuova qualche iniziativa per raggiungere, anche in un secondo tempo, una soluzione.
Il Gruppo democristiano si astiene sull'intero disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Il Gruppo repubblicano vota a favore per due motivi: perché si lascia alla libera iniziativa la fecondazione naturale e si attribuisce all'Ente pubblico il controllo della fecondazione artificiale.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Intanto assicuro il Consiglio che questo argomento sarà riportato all'esame della III Commissione. Desidero inoltre ricordare che il Governo ha invitato le Regioni a deliberare entro 30 giorni al fide di disporre contemporaneamente dei tre provvedimenti ed identificare eventuali illegittimità.
Approvata questa legge, la Giunta riunirà gli Assessori delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria in sede di Commissione, per studiare quali emendamenti si potranno proporre.
La Giunta è ben conscia dell'importanza dei due comparti, quello del Centra Tori per la fecondazione e quello per il controllo degli alimenti e per la produzione dei vaccini, soprattutto sapendo che è opportuno incrementare queste attività anche in considerazione della sempre crescente domanda di questi beni.
La produzione del Piemonte oggi supera i due milioni di quintali all'anno, il disegno per i prossimi anni è di raddoppiare questo quantitativo, pareggiando il conto con quello dell'industria.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Procediamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri si sono astenuti n. 12 Consiglieri.
Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 355: "Istituzione del parco naturale Alta Val Sesia"


PRESIDENTE

Punto settimo all'o.d.g.: Esame progetto di legge n. 355: "Istituzione del parco naturale Alta Val Sesia". La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, con l'istituzione del parco naturale Alta Val Sesia, aggiungiamo un nuovo e bellissimo tassello alla costruzione del mosaico che costituirà il completamento del piano regionale dei parchi.
Questo parco, ed in particolare la sua legge istitutiva, si realizza con il contributo qualificato e determinante della Comunità montana Val Sesia, che ha addirittura steso una "bozza" di disegno di legge, alla quale si è ispirata, cogliendone tutte le parti essenziali, la Giunta regionale prima, e la II Commissione poi nella stesura della proposta definitiva che oggi viene sottoposta all'approvazione del Consiglio.
Il parco naturale dell'Alta Val Sesia si pone la finalità di tutelare e valorizzare un'area di alta montagna fortemente caratterizzata da molteplici componenti (geomorfologiche, naturalistiche, faunistiche storiche) in funzione delle attività antropiche da sempre esercitate dai suoi abitanti (agrosilvopastorali) senza trascurare il turismo, ultimo in ordine di tempo, ma non meno importante risorsa della Valle, che fu tra le prime a veder nascere e prosperare l'alpinismo.
Con questa impostazione il parco vuole offrire ai residenti una possibilità di sviluppo economico-culturale che investa l'ambiente in tutti i suoi beni particolari, di carattere naturalistico, artistico, storico ed etnografico.
La gestione dell'area dovrà prevedere interventi in materia agrosilvopastorale intesa nel senso più ampio. Infatti dovranno essere presi in considerazione tanto i pascoli, per un loro miglioramento, al fine di aumentare il carico di bestiame alpicante, quanto le costruzioni degli alpeggi stessi che presentano caratteristiche di particolare valore etnografico.
Gli interventi di rimboschimento e cure colturali, vista sia l'esposizione (quasi completamente a sud), che le quote elevate, ai limiti ed oltre gli stessi, della vegetazione arborea, hanno inoltre rilevanza agli effetti della tutela e conservazione del suolo ed, in alcuni casi, per la protezione dalle valanghe, date le notevoli precipitazioni nevose che si verificano abitualmente nella zona.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti del turismo che potrà essere favorito ed incrementato attraverso forme adatte, quali agriturismo e simili, usufruendo degli innumerevoli stabili già esistenti negli alpeggi e creando una rete di itinerari di interesse escursionistico e di grande valore paesaggistico.
Il parco dell'Alta Val Sesia si estende su un'area di circa 4200 ettari ed interessa il territorio di quattro Comuni: Alagna, Rima, Carcofaro e Rimasco. Dal punto di vista altimetrico il punto più basso del parco lo ritroviamo nella frazione di S. Antonio di Alagna a quota 1350 mt circa sul livello del mare, mentre il suo punto più alto lo si ritrova alla Punta Gnifetti che è a quota 4.554 ed è una delle quattro maggiori vette che costituiscono il massiccio del Monte Rosa.
Già da questa informazione ci si può rendere conto di quale tipo di parco oggi stiamo discutendo, per completare però il quadro bisogna aggiungere, anche se in modo sintetico, alcune altre considerazioni.
Il parco naturale dell'Alta Val Sesia è inserito, come abbiamo detto in un paesaggio tipicamente montuoso, alpino, come dimostrano i valori altimetrici e le caratteristiche morfologiche.
I lineamenti morfologici essenziali sono nettamente conseguenti alle condizioni climatiche e geologiche proprie di questo settore delle Alpi ed al susseguirsi di situazioni climatiche variabili tra quelle tipiche di un paesaggio nivoglaciale e subnivale montano (durante le glaciazioni) e quelle proprie dei paesaggi caldo-umidi (durante i periodi interglaciali).
L'elemento geologico e quello geomorfologico hanno un'importanza particolare in quanto rappresentano il substrato che ha determinato il costituirsi di quel tipo di paesaggio e l'instaurarsi di quelle specifiche forme di vegetazione.
La difesa del paesaggio geologico è quindi da considerarsi parte integrante del programma di conservazione al pari della fauna e della flora.
La vegetazione presente nel parco è ricchissima dal punto di vista delle varie essenze alpine e per la presenza di specie particolarmente rare nei confronti della flora alpina, mentre in conseguenza dell'altitudine sono pressoché inesistenti i boschi di alto fusto che coprono appena il 5 del totale del parco, mentre il 35 % è coperto dal pascolo ed il restante 60 % è rappresentato dai ghiacciai, dalle rocce, dalle morene, ecc.
La fauna che si ritrova nel parco è quella tipicamente alpina ed è da segnalare la presenza dei camosci, delle marmotte, delle volpi, delle lepri bianche e vi sono alcuni esemplari di stambecco prelevati dal parco del Gran Paradiso. L'avifauna è invece rappresentata dai galli forcelli pernici bianche, cuturnici e sono state anche segnalate le presenze di alcuni rapaci quali l'aquila reale, lo sparviero ed il ghebbio.
Fatta questa sintetica ma, ritengo, necessaria presentazione di quelle che sono le caratteristiche fisiche e naturali del parco, passiamo ora ad esaminare i contenuti del disegno di legge, che per molti aspetti (finalità, norme vincolistiche, vigilanza, piano dell'area, sanzioni, ecc.) non si differenzia sostanzialmente da altri analoghi disegni di legge che il Consiglio regionale ha già esaminato, ed in particolare da quello per il 'istituzione del parco naturale dell'Alpe Veglia che, per le caratteristiche ambientali e socio-economiche, è più vicino a questo dell'Alta Val Sesia.
Un aspetto importante che ha caratterizzato la stesura di questo disegno di legge è rappresentato, come ho già richiamato all'inizio della presente relazione, dalla viva e intelligente partecipazione della Comunità montana Val Sesia che non solo ha preparato una validissima bozza di disegno di legge, ma ha fatto soprattutto opera di persuasione nei confronti di qualche titubante a sostegno della validità del parco dimostrando che esso rappresenta per l'intera vallata non una somma di vincoli restrittivi ma una importante leva promozionale per un più equilibrato sviluppo socio-economico di quelle popolazioni.
Le differenze tra questo disegno di legge ed altri, che, come Consiglio regionale, abbiamo già esaminato ed approvato, sono pertanto poche. Una però è importante e significativa. Essa riguarda le funzioni di direzione e di amministrazione che nelle leggi venivano normalmente affidate a consorzi costituiti tra i Comuni più direttamente interessati. Nel caso di questo parco tali funzioni sono invece direttamente affidate alla Comunità montana Val Sesia che le esercita attraverso un apposito comitato costituito al suo interno.
La differenza che ne risulta non è soltanto formale ed attuativa di tanti auspici formulati dalle rappresentanze delle popolazioni montane circa l'opportunità di accrescere la corresponsabilità delle Comunità montane come istituto rappresentativo di interessi sovra-comunali e non è nemmeno solo anticipatrice del disposto dell'art. 83 del D.P.R. n. 616 anche se pur questo è un aspetto qualificante e significativo, il quale prevede che: "Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, Regioni e Comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definiti con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979".
Il significato più profondo di questa decisione, sollecitata caldamente dalla stessa Comunità montana Val Sesia, va individuato nel fatto che la politica di difesa dell'ambiente e nel caso specifico la costituzione del parco naturale rappresentano un momento di interesse più generale che varcando i confini stessi dell'area prescelta investe l'intera collettività che ne vuole tenere conto in tutti gli atti amministrativi e politici che interessano sia la programmazione territoriale che quella socio-economica dell'intera vallata.
In questo spirito, che anima assieme a noi gli amministratori della Comunità montana Val Sesia, vengono affidati alla Comunità stessa i compiti di direzione e di amministrazione del parco, profondamente convinti che il risultato non potrà che essere positivo.
Il disegno di legge che è oggi al nostro esame ha già avuto il voto unanime della Comunità montana Val Sesia e della II Commissione, mi auguro che tale unanimità si ritrovai anche nel Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

I confini del Parco naturale Alta Val Sesia sono stati proposti dalla Comunità montana. La Giunta e la Commissione li hanno accettati tenuto conto anche dello spirito di partecipazione e dell'azione di promozione che la Comunità montana ha mostrato.
Oltre agli aspetti ambientali, naturalistici e faunistici della zona del Parco, vanno sottolineati però anche gli aspetti culturali ed etnologici presenti in questa valle, radicati soprattutto negli abitati, i quali sono ora esterni al Parco; in futuro dovremo porci il problema dell'allargamento dei confini.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - Istituzione Parco naturale "Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale 'Alta Valsesia' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Confini "I confini del Parco naturale Alta Valsesia incidente sui Comuni di Alagna Rima, Carcoforo e Rimasco, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000 che fa parte integrante della presente legge.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile, sui punti di intersezione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta 'Regione Piemonte Parco naturale Alta Valsesia'.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Finalità "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti: 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali architettoniche e paesaggistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente 3) promuovere ed organizzare la fruizione turistica a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali 4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio con particolare riguardo alle specie pregiate 5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona 6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo - forestale - faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1).
Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite promuovendo la più ampia partecipazione ed il consenso della popolazione residente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Durata della destinazione "La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99 prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Funzioni di direzione e di amministrazione "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono affidate alla Comunità montana Valsesia, che le esercita attraverso un apposito Comitato, costituito al proprio interno.
La Comunità montana Valsesia, nello svolgimento delle funzioni inerenti al Parco naturale Alta Valsesia, si avvale di un Comitato tecnico scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, la Comunità montana Valsesia può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, oltre che del personale di cui al successivo articolo 6, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Personale "L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono definiti con legge regionale, su proposta della Comunità montana".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Controllo "La Comunità montana Valsesia redige annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo, relativo alla gestione del Parco naturale Alta Valsesia, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio della Comunità montana per essere sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio della Comunità montana Valsesia relative alla gestione del Parco naturale Alta Valsesia, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Norme vincolistiche "Sull'intero territorio del Parco naturale Alta Valsesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dalla Comunità montana b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Comunità montana 3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente regolamento comunale per il godimento dei pascoli 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorale ripartimentale delle foreste di Vercelli e della Comunità montana.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere della Comunità montana e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Sanzioni "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al numero 3) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L.
1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al numero 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L.
10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al numero 5) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2) del precedente art.
8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Vigilanza "La vigilanza del Parco naturale Alta Valsesia è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Piano dell'area "In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità montana Valsesia, al Comitato comprensoriale di Borgosesia ed alla Provincia di Vercelli, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno fcananziario 1979, la spesa di L.
3.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale Alta Valsesia' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Finanziamenti per la gestione "Agli oneri per la gestione del Parco naturale Alta Valsesia, di cui all'art. 5 della presente legge valutati in L. 100 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale Alta Valsesia' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale "Per la redazione del piano di cui all'art. 11 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente art.
8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 40.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: 'Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale Alta Valsesia' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 40.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Entrate "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo n. 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 355 è approvato.


Argomento: Problemi energetici

Esame progetto di legge n. 378: "Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata"


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 378: 'Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata' ".
La parola al relatore, Consigliere Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge in esame reca un titolo che esplicita con estrema chiarezza il contenuto della legge stessa "Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata".
Proprio per rispondere all'obiettivo del Piano di sviluppo regionale sul quale tutti concordiamo, di riequilibrio dell'area metropolitana torinese attraverso il decentramento industriale è necessario il rilancio delle strutture produttive delle aree periferiche ed emarginate.
Con la legge regionale n. 21 del 9 aprile 1975, concernente interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi degli Enti locali per la costituzione delle aree industriali attrezzate individuate a Vercelli, Casale, Mondovì Borgosesia e nel Verbano e con la convenzione quadro regionale per la rilocalizzazione delle attività produttive di cui alla legge urbanistica n.
56 del '77, ci si è mossi a livello regionale.
La Giunta regionale, nel predisporre il disegno di legge, affermava che "attraverso la predisposizione degli strumenti legislativi circa la costituzione di aree industriali attrezzate, si è inteso e si intende creare nelle aree ritenute meno avvantaggiate da fattori agglomerativi e di localizzazioni ad esse intrinseche, una serie di interventi infrastrutturali e di servizio tali da contribuire a modificare il sistema di convenienza alla localizzazione, valorizzando ed ampliando le potenzialità di economie esterne di fatto presenti sul territorio".
La creazione e la valorizzazione delle economie esterne ai fini localizzativi viene ad essere inserita nel più generale contesto della politica territoriale a livello regionale comprensoriale.
E' in essa, infatti, che trova organicità l'individuazione localizzativa delle aree industriali di riordino e di nuovo impianto nonché le relazioni di interdipendenza settoriale che queste hanno circa l'organizzazione del sistema dei trasporti, delle residenze e dei servizi senza perciò dimenticare la più complessiva compatibilità con l'ambiente naturale ed artificiale.
In questo contesto, al fine di diffondere sul territorio regionale, ed in particolare nelle aree più deboli, un ventaglio ampio ed articolato di convenienze localizzative, tenendo conto della domanda espressa dalle imprese, pare opportuno, accanto alla politica di attuazione delle aree industriali attrezzate, configurare un intervento regionale atto a creare attraverso la realizzazione di particolari infrastrutture quell'indispensabile insieme di fattori di localizzazione in grado di modificare realmente e positivamente i vantaggi localizzativi delle aree industriali attrezzate che non li possiedono, contribuendo altresì a migliorare il complesso delle economie esterne dell'intero Comprensorio.
Dall'analisi delle fonti di energia presenti nelle singole aree è emerso che l'unica non dotata del servizio di metanizzazione è il Monregalese. I contatti avviati con la SNAM, la società che opera a livello nazionale per gli allacciamenti fra le varie aree, non contempla nei suoi programmi a breve e medio termine la realizzazione della struttura di allacciamento del metano nel Monregalese, stante le valutazioni strettamente aziendalistiche che la SNAM fa in riferimento all'attuale potenziale quantitativo di consumo di metano.
Il metano è elemento indispensabile per il decollo vero e proprio dell'area monregalese, di qui il giudizio positivo che è stato espresso sulla legge da parte della Commissione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

L'iniziativa assunta dalla Giunta a favore del Comprensorio di Mondovì si colloca correttamente nell'ambito degli obiettivi del Piano di sviluppo regionale e di quella politica di riequilibrio socio-territoriale che è alla base del Piano.
Si colloca, altrettanto correttamente, nel quadro della legislazione regionale, sia della legge 21/75 sia della legge 56/77, quanto della deliberazione sulle localizzazioni industriali.
La relazione al disegno di legge contiene già tutti gli elementi utili per la decisione.
Mi preme soltanto far rilevare l'opportunità di un rapporto nuovo realmente collaborativo, e non di estraneità in ordine alle scelte dei tracciati, e di una loro conseguente imposizione autoritaria, con la SNAM.
Sembra che questo Ente di Stato (almeno così è stato detto in sede di Commissione) abbia l'abitudine di programmare le proprie iniziative in base a suoi esclusivi criteri di valutazione che prescindono da quella "programmazione concordata" con la Regione, che deve invece essere alla base di ogni intervento pubblico, anche dello Stato, affinché possa essere realmente efficace. Se è vero che la SNAM, come ogni azienda economica pubblica, deve fare le opportune scelte in forza di criteri di economicità degli interventi (e quindi delle possibilità reali di vendita del prodotto), è anche vero, come si verifica in questo caso, che un contatto programmatori° con la Regione, alla quale competono funzioni rilevanti in materia di governo del territorio, può dare risultati utili non solo ai fini dei ricavi aziendali, ma dello stesso sviluppo dell'azienda interessata.
In sostanza, non vi è ragione che quanto è avvenuto, per esempio, con l'Anas, le Ferrovie dello Stato, l'Enel (e quanto di recente ha proposto anche la Sip) non possa avvenire anche con la SNAM, che rende pure essa un servizio pubblico.
L'esame degli allacciamenti esistenti in Piemonte per il trasporto del metano hanno rilevato le attuali carenze relative all'area di Mondovì, per cui il provvedimento di intervento regionale appare quanto mai opportuno non solo al fine di dotare l'area attrezzata di ogni necessaria infrastruttura, ma anche per incrementare i consumi per i servizi civili nonché per le altre industrie gravitanti nella più vasta area.
Per questa ragione il Gruppo socialista darà il suo voto favorevole al disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

L'ampia relazione della collega Graglia Artico e il puntuale intervento dell'avvocato Calsolaro mi esimono dal fare ulteriori riferimenti specifici alla programmazione e al Piano di sviluppo, relativamente al Comprensorio di Mondovì. La legge in esame propone il superamento degli squilibri socio economici e territoriali nell'ambito dell'azione promozionale che la Regione intende svolgere attraverso la realizzazione dell'infrastruttura del metanodotto nel Monregalese. Tende infatti a creare condizioni favorevoli per la permanenza, il rinnovo tecnologico e lo sviluppo dell'attività industriale e artigiana nel Comprensorio stesso e tende anche ad offrire il servizio per usi civili.
La spesa globale a carico della Regione è di un miliardo e mezzo suddiviso in tre annualità consecutive per una entità di 500 milioni per anno. Dovrebbe così essere realizzato un percorso di 35 km fra Cuneo e Mondovì, sino ai confini territoriali del Comune di Ceva. In particolare la SNAM, per realizzare la costruzione del metanodotto, ha richiesto un tempo globale di due anni; ma, tenuto conto delle strutture e dell'attrezzatura a sua disposizione, sarebbe in grado di costruire, in media, mille metri di metanodotto al giorno. Il lavoro effettivo corrisponderebbe dunque a poco più di un mese di attività.
Pertanto, tenuto conto dell'entità della somma, che è abbastanza ragguardevole, il Gruppo della D.C., ritiene opportuno che, prima di raggiungere gli accordi definitivi, la Regione chieda precise garanzie alla SNAM. Ad esempio, sarebbe opportuno ottenere una riduzione dei tempi occorrenti per la costruzione, tenendo presente, eventualmente, il fatto che la spesa è suddivisa in tre anni, uno dei quali, ormai, è quasi trascorso. Senza dubbio, noi consideriamo la validità degli obiettivi che potranno essere raggiunti mediante la costruzione del metanodotto, ai fini del riequilibrio del Comprensorio monregalese, cioè per il lancio vero e proprio dell'area attrezzata industriale nel Comprensorio stesso, che è uno fra i più depauperati del Piemonte.
Pertanto, queste osservazioni hanno valore di raccomandazione. Con tale raccomandazione dichiaro voto favorevole a nome del Gruppo democristiano.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La Giunta, nel presentare questo disegno di legge, che rientra nel quadro delle politiche per il riequilibrio territoriale regionale, ha tenuto particolarmente conto che delle cinque aree industriali promosse dalla legge 21, l'area di Mondovì è l'unica che non dispone dell'infrastruttura di distribuzione del metano. La legge prevede un finanziamento triennale. Cercheremo di fare in modo che i tempi si riducano il più possibile. Se non si presenteranno degli intralci legati agli espropri dei terreni, i lavori potranno iniziare quest'anno e potranno concludersi rapidamente.
Si tratta ora di convenire le modalità di questa realizzazione con la SNAM. La nostra richiesta è già stata presa in esame dall'Ufficio programmazione della SNAM; verrà esaminata ora dall'Ufficio indagine commerciale e dall'Ufficio elaborazione progetti. Il primo deve svolgere un'indagine di mercato volta a ricercare l'acquisizione del numero massimo di utenze; il secondo deve elaborare il progetto: definire il tracciato effettivo, i tempi, i costi e avviare le procedure di esproprio che si renderanno necessarie. Solo al compimento della parte progettuale avremo gli elementi per dare una risposta completa alla questione richiamata dalla collega Soldano. Nella convenzione cercheremo appunto di raggiungere accordi che contemplino il minor tempo e il minor costo possibile.
La ripartizione della spesa su tre bilanci successivi rappresenta una condizione di pagamento, attraverso la quale si vuol dare all'iniziativa della Regione credibilità sia nei confronti delle popolazioni del Monregalese, sia nei confronti della SNAM, che opera solo nell'ambito di una logica aziendale, ossia soltanto quando il proprio intervento trova remunerazione.
Con la legge sono stanziati 500 milioni per l'esercizio 1979; per quanto riguarda gli anni 1980/1981, si deciderà, in relazione al programma dei lavori, se la cifra dovrà essere anticipata o tutta posticipata. Voglio sperare che i lavori vengano compiuti in fretta e che si debba anticipare le aliquote disposte nei tre anni.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo 1 - "Nell'ambito delle iniziative per il superamento degli squilibri territoriali l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Il metanodotto sarà realizzato secondo un apposito progetto approvato dal Consiglio regionale.
La sua realizzazione sarà orientata: all'infrastrutturazione dell'area industriale attrezzata di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, nelle sue articolazioni realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della stessa legge alla creazione di condizioni favorevoli alla permanenza, al rinnovo tecnologico ed allo sviluppo delle attività industriali e artigiane esistenti nel Comprensorio di Mondovì. Il metanodotto potrà, altresì essere orientato ad altri usi, quali quelli a servizio delle abitazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 19'79, 1980 e 1981.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Interventi per la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì e con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e 1981 sarà iscritto il capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 378 è approvato.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale in materia di agricoltura: "Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie e contributi in capitale determinazione delle misure ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale in materia di agricoltura: "Aiuti agli investimenti Agevolazioni creditizie e contributi in capitale - determinazione delle misure ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63; visto l'art. 10 in base al quale l'esatta misura del contributo regionale negli interessi riferita ai singoli interventi e stabilita con deliberazione del Consiglio regionale visto altresì l'art. 12 in base al quale le misure massime dei contributi in conto capitale sono stabilite, per ciascuno degli interventi fatte salve le misure già indicate nella legge regionale n. 63 citata, con deliberazione del Consiglio regionale; tenuto conto che il citato art. 10 stabilisce che il contributo regionale negli interessi su prestiti e mutui contratti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario deve essere contenuto entro le seguenti misure massime: 12% per le zone svantaggiate 9% per le altre zone tenuto conto che l'art. 12 citato stabilisce che i contributi in capitale, fatte salve le misure già indicate, possono essere concessi in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un equivalente contributo negli interessi calcolato in rapporto a mutui corrispondenti all'intero ammontare della spesa approvata e considerando una durata ventennale per gli investimenti immobiliari ed una durata decennale per gli investimenti mobiliari tenuto inoltre conto che il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento è attualmente pari al 14,30 come fissato dal D.M. 30 dicembre 1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 gennaio 1979 e che in base all'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3%, e al 2 % limitatamente ai territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane a norma delle vigenti leggi.
Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione delibera di fissare, ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, l'entità delle agevolazioni creditizie e dei contributi in capitale come risulta dalla tabella A allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante".
Chi approva la deliberazione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame deliberazione Giunta regionale: "Servizio mensa per i dipendenti della Regione. Determinazione del prezzo massimo per pasto a partire dal 1 aprile 1979"


PRESIDENTE

Punto undicesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale: "Servizio mensa per i dipendenti della Regione. Determinazione del prezzo massimo per pasto a partire dal 1° aprile 1979".
La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La deliberazione che viene proposta al Consiglio ha lo scopo di adeguare le convenzioni relative al servizio di mensa al mutato costo della vita.
Per ora non si è ritenuto di modificare la ripartizione dell'onere a carico dei dipendenti, cosa che potrà essere fatta alla scadenza del periodo previsto nella presente deliberazione.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, istitutiva del servizio di mensa a favore del personale dell'Amministrazione regionale preso atto delle proposte formulate dalla Giunta regionale in ordine alla determinazione del prezzo di ogni singolo pasto e alla ripartizione degli oneri rispettivamente a carico dell'Amministrazione regionale dei dipendenti utenti delibera di stabilire, a partire al 1° aprile 1979, nella misura massima di L.
2.100 il costo di ogni pasto fornito ai dipendenti regionali che intendono avvalersi del servizio mensa istituito con la legge regionale n. 43 del 20 agosto 1976, tale prezzo deve restare fisso fino al 31 marzo 1980 di stabilire che su tale costo la Regione assuma a proprio carico l'onere di L. 1.650 per pasto, corrispondente alla media delle spese di organizzazione dei servizi e dei costi fissi, mentre rimane a carico del personale regionale utente del servizio mensa il residuo costo di L. 450.
Alla relativa maggiore spesa valutata complessivamente in L.
150.000.000 per il 1979 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 800 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (30957).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Parere del Consiglio regionale in ordine a: "Statuti di Consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali"



PRESIDENTE

Passiamo al punto dodicesimo all'ordine del giorno: Parere del Consiglio regionale in ordine a: "Statuti di Consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali".
La parola al relatore, Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Si tratta del parere che il Consiglio regionale deve dare per l'emissione del decreto del Presidente della Giunta.
Ci sono già state in Commissione e in Consiglio discussioni sull'opportunità di continuare a votare tali pareri pendente la legge di riforma sanitaria. Questa maggioranza in più occasioni si è pronunciata perché si continuasse a votarli.
Esisteva da parte del Gruppo della D.C., una valutazione differente non tanto nel merito del parere, ma sull'opportunità di esprimere questo parere e quindi dar corso alla procedura. La maggioranza però si era pronunciata con un ordine del giorno perché si procedesse in questo senso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

La conclusione del collega Ferrero ha anticipato il giudizio del nostro Gruppo consiliare. In effetti riteniamo la non opportunità da parte della D.C., di provvedere a questa incombenza, stante appunto la riforma sanitaria e quindi la necessità di un ripensamento.
Su questa base il nostro parere è contrario.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il nostro Gruppo si è astenuto sulle leggi 39 e 41 e poiché la riforma sanitaria è avviata, ritiene che non ci sia la possibilità di fermarla con atti amministrativi.
Questi statuti non ci sembrano in contrasto con la legge nazionale.
Saranno eventualmente necessarie delle piccole modifiche per far sì che le U il S piemontesi possano essere completamente adeguate alla legge nazionale. Per questa ragione diamo parere favorevole a quanto oggi ci viene proposto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Vorrei sostanziare la motivazione dell'astensione del nostro Gruppo il quale non vuole apparire forza frenante nell'attività delle nuove strutture istituite sul territorio.
Il problema di fondo, a nostro avviso, è quello di stabilire la compatibilità tra la legge regionale n. 39 che regolamenta la vita delle Unità locali dei servizi e la legge di riforma sanitaria varata alla fine dell'anno. Insorgono in effetti parecchi motivi di contrasto che meritano un maggiore approfondimento.
Occorre anche porsi l'interrogativo se è il caso di creare un grosso problema attorno alla verifica di compatibilità fra la legge 39 e la legge di riforma sanitaria, oppure se realisticamente sarà più opportuno verificare che cosa accadrà all'indomani della nascita degli statuti e alla luce degli adempimenti che la Regione deve assumere con le scadenze stabilite dalla riforma sanitaria.
Entro il 27 giugno 1979 deve insorgere una legge regionale per disciplinare i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione l'articolazione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali (art. 61 della legge di riforma). Questa legge regionale di fatto sarà sostitutiva e integrativa della legge 39.
Da tutte le parti si è riconosciuta la necessità di modificare la legge 39, l'Assessore Enrietti nella sua relazione l'aveva decisamente confermato e .alcune proposte modificative erano state presentate. Giuseppe Salerno ha presentato il volume "La riforma sanitaria", che la Regione ha acquistato in ragione di due mila copie, nel quale le strutture delle ULS si presentano, in linea generale, conformi alla legge di riforma e relativamente difformi rispetto alla legge 39, in quanto gli statuti approvati sulla base della legge 39 presentano un vizio radicale di incompatibilità con l'art. 15 della legge di riforma laddove è previsto che il numero dei rappresentanti nell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni viene determinato con legge regionale.
Questo elemento, a mio avviso, è fondamentalmente sufficiente per stravolgere gli statuti approvati. Inoltre, negli statuti che sono stati approvati sino ad ora, l'assemblea generale dei Comuni aveva competenze sia pure variabili da statuto a statuto, che non coincidevano con i commi settimo ed ottavo dell'art. 15 della legge di riforma; venivano previsti consigli direttivi dei Consorzi che non hanno alcuna ragione d'essere in presenza del nuovo organo costituito dal comitato di gestione; occorre definire il ruolo del Presidente e la sua elezione.
La legge di riforma prevede un livello intermedio fra l'assemblea e il Presidente assolutamente non previsto negli statuti sin qui approvati e non previsto nella legge 39. Le Comunità montane acquistano una nuova luce attraverso il processo di riforma; è introdotto il ruolo del distretto che non è previsto negli statuti e che è obbligatorio nella legge di riforma.
Sono noti i pareri della maggioranza e quelli dell'opposizione.
Ci asteniamo perché non vogliamo frenare questo processo di organizzazione territoriale, e invitiamo la Giunta regionale a trovare il modo per sciogliere questo nodo eventualmente ricorrendo ad un mandato di consulenza a chi può essere largamente preparato in materia. Innegabilmente esistono questi grossi problemi e altri ancora che non ho voluto elencare per economia di tempo ma che, a mio avviso, fanno insorgere grosse perplessità in ordine alla votazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta apprezza il mutamento di atteggiamento del Gruppo repubblicano che sulle leggi 39 e 41 si era astenuto. Riteniamo che il processo della legge 39 non sia incompatibile con la legge 833, ma anzi perfettamente compatibile.
Contrariamente a quanto ha detto il Consigliere Beltrami, il processo della zonizzazione è ormai realizzato, è uno dei punti fermi che abbiamo nel territorio regionale. Qualsiasi modifica o tentativo di modifica per ritardare il processo di consorziamento è incompatibile con la legge 41. Il rapporto tra la legge regionale 39 e la legge 833 è un punto fondamentale per il lavoro della Giunta e del Consiglio e non costituisce freno alcuno al processo di consorziamento.



PRESIDENTE

Vi do lettura del parere del Consiglio regionale: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine agli Statuti dei Consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali delle Unità locali dei servizi n. 26, 30, 31, 39, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66 e 76; visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39; vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41; esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6 secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alle suddette Unità locali dei servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: presenti e votanti n. 35 favorevoli n. 22 Consiglieri astenuti n. 12 Consiglieri contrario n. 1 Consigliere.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Passiamo infine ad effettuare alcune nomine.
La prima riguarda la nomina di due rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione nell'area industriale attrezzata di Vercelli.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 28 hanno riportato voti: SAVIO Guerrino n. 27 BASTIANINI Attilio n. 26 CALSOLARO n. 1 Proclamo quindi eletti i signori Guerrino Savio e Attilio Bastianini quali rappresentanti della Regione nei Consiglio di amministrazione nell'area industriale attrezzata di Vercelli.
La presente deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 quarto comma, del Regolamento provvisorio del Consiglio in quanto i Consiglieri in congedo non vengono computati per fissare il numero legale.
Ed infine passiamo alla nomina del Presidente del Collegio sindacale della società d'intervento per l'area attrezzata di Vercelli.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 ha riportato voti:



OMODEI ZORINI Pietro n. 33

Proclamo quindi eletto il signor Pietro Omodei Zorini Presidente del Collegio sindacale della società d'intervento per l'area attrezzata di Vercelli.
Il Consiglio sarà convocato il giorno 5 aprile.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.00)



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