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Dettaglio seduta n.237 del 25/01/79 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Se non vi sono osservazioni i verbali delle precedenti sedute consiliari dell'11 e 16 gennaio sono approvati.
l colleghi Sanlorenzo, Bontempi, Rivalta, Rossi, Alberton, Cerchio Vietti sono assenti, perché impegnati nelle assemblee di 'fabbrica della città e della periferia in concomitanza con le due ore di sciopero proclamate dai Sindacati.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Informazione della Giunta regionale sulla conclusione della vertenza Singer e gli impegni della Regione


PRESIDENTE

Lasciando momentaneamente in sospeso i punti secondo e terzo dell'ordine del giorno, propongo di passare all'esame del punto quarto: "Informazione della Giunta regionale sulla conclusione della vertenza Singer e gli impegni della Regione".
La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Signori Consiglieri, il Consiglio si è soffermato più volte nel corso degli ultimi tre anni sulla situazione della Singer, sulla base di ripetute informazioni che la Giunta ha fornito. Mi dispenso quindi dal fare la cronistoria. Credo invece sia doveroso dare un resoconto delle conclusioni alle quali si sta pervenendo dopo l'avvio della fase operativa del progetto di ristrutturazione. La situazione Singer si può così riassumere: sono in carico alla Sei-Geri, società Gepi subentrata alla Singer dopo la trattativa, circa 1000 lavoratori di cui 837 direttamente interessati al progetto imprenditoriale di ripresa, progetto che è stato varato dalla società Temsa di Torino che occuperà 407 lavoratori, che è stato varato per un'altra tranche dalla società Compel di Milano che occuperà 130 lavoratori, e dalla Fiat che, sul piano meramente occupazionale, si farà carico all'interno dei progetti di potenziamento di assorbire una quota. La Regione è impegnata alla gestione diretta dei corsi di riqualificazione professionale tramite i quali gli lavoratori ex Singer dovrebbero essere avviati alle nuove mansioni nelle aziende interessate all'accordo (Temsa Fiat, Compel).
Il progetto che è stato preparato dall'Assessorato all'istruzione in merito all'intervento specifico della Regione fa fronte all'ampio ventaglio di mansioni richiesto dalle aziende mediante un'articolazione in moduli formativi e prevede l'alternanza tra formazione teorica e formazione pratica in azienda ove questa sia indispensabile.
L 'articolazione del progetto formativo avviene mediante 4 moduli: 1 - alfabetizzazione a 'cura del Provveditorato; 2 - modulo propedeutico orientativo a cura della Regione 3 - modulo di qualificazione di base e addestramento pratico 4 - modulo di specializzazione e addestramento pratico.
L'intervento interesserà progressivamente 800 lavoratori.
La Temsa ha presentato un primo piano di scadenze precise: entro il 30/5/1979 dovranno essere preparati 9 saldatori di IV e V livello, 3 tornitori di IV livello, 21 operai addetti a lavorazioni specifiche di III e IV livello, 5 operai specializzati di IV e V livello per il reparto attrezzeria, 6 operai generici di II e III livello.
In seguito a questa richiesta l'Assessorato all'istruzione ha predisposto 3 corsi speciali articolati sui centri di formazione professionale Mario Enrico, Rebaudengo e San Benigno con una presenza complessiva di 40 persone; tali corsi che hanno avuto inizio il 15/12 prevedono una prima fase teorica e fasi successive con alternanza di teoria e pratica e infine con prevalenza di pratica con l'avvicinarsi della data di assunzione; verrà inoltre data una preparazione specifica sulle singole mansioni verso cui verranno orientati gli lavoratori sulla base della loro preparazione e delle esperienze personali e attitudinali.
Uno staff di esperti provenienti dai centri di formazione professionale interverrà sul coordinamento delle materie, sull'orientamento dei lavoratori, sulla preparazione e articolazione dei programmi. Dopo aver esaminato i tempi di possibile assorbimento occupazionale, d'intesa con il consiglio di fabbrica, si è deciso di scaglionare l'intervento, anche per consentire il recupero dell'obbligo e dell'alfabetizzazione per gli lavoratori interessati (circa 600). Lunedì 29 inizierà il modulo propedeutico - orientativo per i lavoratori in possesso di licenza media (circa 150); mentre il primo gruppo proseguirà con il III modulo, verso il mese di maggio altri lavoratori potranno essere avviati alla frequenza del II modulo e così via.
L'intervento della Regione potrà rivelarsi positivo solo se da parte delle aziende perverranno tempestivamente i piani di assorbimento con le relative scadenze e la specificazione delle mansioni. In questo modo sarà possibile predisporre sia gli interventi ordinari che quelli straordinari innestando le opportune strutture della formazione professionale e rispettando i tempi segnalati. Abbiamo qualche preoccupazione per gli ritardi nel decollo dell'operazione Compel per la quale stamane si terrà una riunione presso l'Assessorato al lavoro.
Con l'avvio alla conclusione di questa pesante vicenda mi sia consentita una considerazione di carattere generale. Con il programma dei corsi di formazione predisposti dall'Assessore Fiorini, la Regione dimostra di aver seguito la vicenda al di fuori da atteggiamenti propagandistici e con la massima attenzione alle lunghe e laboriose fasi. I colleghi ricordano le alterne vicende di questi ultimi anni, le molteplici ipotesi di assetto proprietario e produttivo (Magic Chef, Coral, Rinaldi Cardarelli) cadute e poi riprese e così via di seguito. La lotta operaia è stata condotta in modo intelligente, ricca di iniziative che hanno impegnato la Regione e il Comune di Leinì (ricordo la requisizione effettuata dal Comune di Leinì) in una situazione complessa e resa ancor più ardua dall'assenza del proprietario originario. Oggi, limitatamente a questa conclusione possiamo dare un giudizio positivo: quello che vi ho esposto non è un bollettino di vittoria; dico questo perché non vorrei che fra alcuni mesi, si equivocasse su questo giudizio. Resta l'amarezza e il carico negativo di una situazione, durata più di tre anni e che è costata alla Cassa integrazione alcune decine di miliardi (fino a questo momento sono circa 30 miliardi, cifra da delirio con la quale si poteva ricostruire due volte la fabbrica). Questa considerazione dovrebbe indurre in primo luogo gli imprenditori ad affrontare con impegno e con tempestività l'operazione di rilancio e di sviluppo produttivo nei punti di crisi aperti in Piemonte che rischiano di costare altri miliardi per interventi assistenziali.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Benzi. Ne ha facoltà.



BENZI Germano

In primo luogo ringrazio l'Assessore Alasia per il complesso lavoro che ha svolto in favore dei lavoratori Singer. Finalmente si apre uno spiraglio in questa lunga e travagliata vicenda.
Con molta amarezza dobbiamo riconoscere che il Governo ha speso male gli suoi soldi perché se si fossero sommati tutti i miliardi spesi in questa lunga vertenza si sarebbe potuto risanare completamente l'azienda sin dall'inizio, senza provocare il collasso in tante famiglie.
La Regione non ne ha colpa. Sarebbe però opportuno in caso di aziende in crisi poter calcolare preventivamente il costo per lo Stato, per il contribuente, e, in base a questa valutazione, poter formulare le decisioni più opportune. Contrariamente si rischia di fare un lavoro inutile e di sfasciare delle aziende che invece grazie a interventi adeguati possono essere salvate, non solo, ma in questo modo si dà ai lavoratori l'impressione che la Regione non si impegna sufficientemente. Questa esperienza deve indurci a portare avanti il discorso del costo preventivo.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? L'argomento è chiuso e passiamo ad esaminare un altro punto all'ordine del giorno.


Argomento: Piani pluriennali - Norme generali sull'agricoltura

Interrogazione dei Consiglieri Martini, Lombardi, Paganelli e Soldano relativa ai problemi connessi all'approvazione del Piano di sviluppo delle Comunità montane


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione dei Consiglieri Martini, Lombardi Paganelli e Soldan o relativa ai problemi connessi all'approvazione del Piano di sviluppo delle Comunità montane.
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Ho posto l'argomento all'attenzione della Giunta affinché si realizzi il coordinamento necessario almeno per gli pochi piani approvati, e che si compia il massimo sforzo possibile nella spesa che viene ripartita nei vari Comprensori, per quanto riguarda la competenza specifica.
Per quanto riguarda gli interventi che in un modo o nell'altro fanno capo direttamente all'agricoltura, il lavoro è impostato in questo modo. Ho anche fatto la proposta di poter utilizzare questi fondi come per la 1102 cioè facendo un riparto.
La stessa cosa vale per alcuni capitoli della legge n. 63 per quanto concerne le infrastrutture. Una serie di altri adempimenti vengono svolti dalle Comunità montane, sia l'applicazione della legge n. 15 per quanto riguarda l'indennità compensativa, sia per quanto riguarda gli stessi piani aziendali e interaziendali.
L'Assessorato al turismo, a seguito della riunione di Giunta che ho ricordato, ha comunicato che sta predisponendo gli suoi programmi in relazione alle proposte contenute nei programmi delle Comunità montane per quanto riguarda gli interventi di sua competenza; per l'agricoltura e per il turismo ci sono già delle specificazioni puntuali. Per l'agricoltura c'è già una prassi in atto. Per gli altri Assessorati e per la Giunta nel suo complesso vale quanto ho detto in relazione a quel breve discorso fatto in questa sede sulle strutture.
Operativamente abbiamo previsto incontri per dare una maggiore operatività e una funzione di coordinamento alle strutture esistenti le quali dovranno essere ampliate e meglio definite nello sviluppo della legislazione relativa alle strutture.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Queste interrogazioni, nell'economia generale del discorso organizzativo che portiamo avanti in sede di Consiglio regionale, hanno un loro significato. E' per questo che gli colleghi che hanno firmato con me l'interrogazione, in linea di massima, possono considerarsi soddisfatti della risposta. L'Assessore ha risposto nella duplice veste di Assessore responsabile delle Comunità montane e Assessore all'agricoltura. E' importante incominciare a ragionare sui finanziamenti alle singole Comunità montane in senso globale e che ci sia un primo tentativo di coordinamento della spesa in quella direzione. Stiamo muovendo i primi passi-: abbiamo posto le premesse per la struttura organizzativa del servizio in montagna questi primi passi sono indirizzati verso la finalità che tutti diciamo di voler perseguire.
L'interrogazione vuole sollecitare la Giunta perché dia servizi più completi e maggiori garanzie agli operatori periferici. L'Assessore dice che i piani approvati sono pochi. Siamo obiettivi! Questi ultimi anni ci hanno dimostrato che la pura finalità della programmazione non stimola l'azione: o la programmazione ha la possibilità di essere verificata oppure si ha la sensazione che si facciano troppe parole in sedi diverse. Le Comunità che si sono date il Piano di sviluppo devono essere premiate rispetto alle altre in modo che il maggiore finanziamento o il finanziamento finalizzato agli obiettivi del Piano di sviluppo possa essere uno stimolo alle altre Comunità perché si adeguino a quello che tra l'altro è obbligo di legge.
Mi riterrò soddisfatto della risposta quando potrò verificare se le indicazioni date dall'Assessorato avranno trovato una loro collocazione nel bilancio 1979 o almeno nella relazione politica che accompagna il bilancio.
Non siamo massimalisti in queste cose, ma è necessario che all'interno degli stanziamenti globali si possano individuare gli impegni che l'Assessore ha assunto a nome della Giunta per il proprio Assessorato e per l'Assessorato al turismo.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Terre incolte

Interrogazione presentata dai Consiglieri Chiabrando, Menozzi, Lombardi Bertorello, Franzi per conoscere quando la Giunta intenda provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 4/8/1978 n. 440


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Chiabrando Menozzi, Lombardi, Bertorello, Franzi per conoscere quando la Giunta intenda provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 4/8/1978 n. 440.
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta in data 30/12/1975 ha presentato contemporaneamente ad altre forze il disegno di legge n. 58.
Il provvedimento per il recupero delle terre incolte venne approvato dal Consiglio regionale in data 21/4/1976, venne rinviato a nuovo esame da parte del Governo; era però un esame che, con quelle osservazioni, era inutile fare.
I Consiglieri interroganti ricordano quelle osservazioni. Voglio ricordare anche il comportamento contraddittorio del Governo che aveva in materia vistato proposte di legge di altre Regioni, sia pure di natura lievemente differente rispetto alla proposta del Piemonte.
Dopo l'approvazione della legge n. 440 del '78 avremmo potuto provvedere, ma abbiamo ritenuto di rinviare perché erano avviate due iniziative: il progetto per il censimento dei terreni nell'ambito dei progetti per l'occupazione giovanile l'approvazione della legge n. 20.
Si è ritenuto di soprassedere intanto perché le équipes zonali non sono ancora costituite, inoltre perché c'è stato un blocco di tutti i progetti relativi alla legge sull'occupazione giovanile. Il mio Assessorato ha deciso di superare gli indugi e di presentare una proposta di legge. Si è richiesta alle organizzazioni la designazione dei propri rappresentanti per istituire le nuove Commissioni, così come detta la legge 440.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questa è soltanto una delle diverse inadempienze della Giunta rispetto alle scadenze precise fissate da leggi dello Stato e da leggi regionali attendiamo anche la legge sulle associazioni dei produttori; anche in ordine alla legge urbanistica che ha posto delle scadenze di 6 mesi e in merito alla quale si devono stabilire certi impegni e certi limiti.
L'Assessore ha voluto dare delle spiegazioni che, secondo me, dimostrano il contrario di ciò che ha voluto dimostrare. L'Assessore dice che le altre iniziative in corso hanno causato i ritardi: io dico invece che proprio per queste iniziative si doveva approvare la legge in anticipo. Come possiamo inserire i progetti per i giovani senza un quadro di riferimento? La legge per le terre incolte, invece, poteva essere un utile strumento sul quale il progetto giovani poteva inserirsi



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Boschi e foreste - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interrogazione presentata dal Consigliere Oberto per sapere se la Giunta è a conoscenza del grave e permanente stato di disagio del personale forestale in servizio in Regione


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dal Consigliere Oberto per sapere se la Giunta è a conoscenza del grave e permanente stato di disagio del personale forestale in servizio in Regione.
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Lo stato di disagio, che è del personale statale e del personale regionale, determina conseguenze negative sulla efficienza degli uffici. I dipendenti statali non si ritengono trattati come quelli regionali, mentre gli regionali si sentono quasi come prigionieri - lo dico qui per la prima volta - perché al comando dei funzionari statali senza avere possibilità di sbocchi al pari degli altri. Ho discusso della situazione con il dr.
Salsotto e con Benvenuti e insieme abbiamo studiato una soluzione cercando di chiarire il discorso con il Ministero al quale abbiamo inviato una bozza di convenzione. Ieri c'è stata la seconda riunione per discutere su quella convenzione che dovrebbe chiarire rapporti, competenze e orario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

La mia interrogazione si ricollega ad una analoga, che risale al 7/10/1975. E' esatto quello che dice l'Assessore che è quanto in trasparenza ho scritto nell'interrogazione e cioè che la norma dell'art. 71 del D.P.R. 616 non chiarisce in modo definitivo il rapporto; però dal '75 mettendo sulla scacchiera le responsabilità del Governo centrale e quelle del governo regionale, sono passati degli anni e in questo arco di tempo non si è trovato il modo per risolvere il problema.
La maniera più utile e pratica ritengo sia proprio quella di una convenzione, stante che le disposizioni di legge sono rigide e abbastanza involute; la convenzione potrebbe consentire di sbloccare la situazione che è di grave disagio e che ha delle conseguenze non piccole e non indifferenti. c'è una situazione anomala di personale che lavora alle dipendenze della Regione con diverso orario, diverso trattamento economico diverso periodo di ferie, diverso stato giuridico. Sono situazioni che non possono perdurare senza creare gli squilibri Che sono stati avvertiti e che non possono considerarsi superati dal fatto che si è dato il beneficio della mensa. Importa la certezza del diritto della posizione in cui questi dipendenti vengono a trovarsi.
Vorrei sottolineare l'altro aspetto dell'interrogazione sulla situazione di grave disagio esistente soprattutto in alcune zone più soggette al dissesto idrogeologico per la carenza numerica dei funzionari addetti al servizio (Valle di Susa, Valle Stura e Demonte e Valle d 'Ossola ). Da ultimo, prendendo questa occasione, vorrei invitare la Regione Piemonte a sollecitare in tutti i modi possibili il Governo, meglio ancora il Parlamento, perché esamini le leggi Quadro del settore forestale e dell'ambiente naturale che sono strumenti necessari per il buon svolgimento del servizio, nell'interesse dello Stato, nell'interesse della Regione e nel supremo interesse della collettività nazionale.
Rivolgo questo invito nella mia duplice veste di Consigliere regionale e di Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso, che da questi provvedimenti legislativi ha tutto da guadagnare.
Considero l'interrogazione interlocutoria perché ancorata alla convenzione da esaminare e da strutturare.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Informazione - Comitato RAI

Interrogazione presentata dai Consiglieri Paganelli, Lombardi, Martini e Soldano sulla difficoltà di ricezione in diversi Comuni della Regione del I e Il canale televisivo


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Paganelli Lombardi, Martini e Soldano sulla difficoltà di ricezione in diversi Comuni della Regione del I e II canale televisivo. Risponde il Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La Costituzione dice che tutti i cittadini debbono essere messi sullo stesso piano a livello dell'informazione e a livello culturale.
L'interrogazione in oggetto è quindi molto importante.
Comunità montane e Amministrazioni comunali hanno segnalato agli organi regionali l'esistenza di problemi di ricezione delle trasmissioni televisive, problemi che oggi vedono direttamente interessate le popolazioni montane. Le popolazioni montane piemontesi non ancora in grado di ricevere il servizio nazionale subiscono per ragioni tecniche e geografiche un non giusto trattamento.
Occorre perciò ribadire con fermezza all'attenzione degli organi responsabili della RAI-TV, ed in particolare del Consiglio di amministrazione dell'azienda, la necessità che si porif2a sollecitamente fine a tale situazione e che gli abitanti delle zone montane attualmente non servite, a parità di pagamento del canone, possano usufruire del servizio. Se vi è, anzi, un'osservazione da fare, come ha osservato lo stesso Comitato regionale per il servizio radio-televisivo, è nel senso che proprio gli abitanti delle zone di montagna che già soffrono in altri settori di una situazione di sfavore, dovrebbero essere maggiormente tutelati e garantiti rispetto all'utilizzo di un servizio come la RAI-TV di cui sentono il bisogno assai più che degli abitanti della città. Il nostro Piano di sviluppo si è posto anche questo obiettivo.
A fronte di questa situazione che non riguarda solo la nostra Regione ma che ha in Piemonte particolare peso e dimensione, la RaI-TV ha varato un piano triennale di investimenti che prevede una serie di interventi per il potenziamento tecnico delle strutture attuali, per la creazione della terza rete televisiva prevista dalla convenzione Stato-Rai, per l'ampliamento della ricezione televisiva. In base a quest'ultimo intervento la RAI-TV garantisce entro il 1980 la ricezione a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. E' evidente che questa decisione, se consentirà di dare soluzione ai problemi di alcune zone, non costituisce l'attesa soluzione della questione generale. Con questa decisione sembra codificato il fatto che gli abitanti dei Comuni montani, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, non avranno assicurata la ricezione televisiva entro tempi brevi.
Contro tale situazione la Regione Piemonte ha già ripetutamente espresso le proprie vibrate proteste, sia a livello interregionale in seno al comitato di coordinamento delle Regioni in materia radiotelevisiva, sia presso l'azienda stessa.
Tuttavia, la complessa e delicata situazione politica ed economica in cui la RAI-TV si trova, non lascia concrete speranze di soluzione rapida del problema, anche se da più parti si condivide l'atteggiamento critico degli interroganti circa l'eventuale realizzazione di una terza rete televisiva, prima che sia assicurata a tutti la visione della seconda. Non esiste interconnessione economica o tecnica fra le due questioni. Ritengo invece corretto approfondire il problema in tutti gli suoi aspetti conoscitivi, così come ha deciso la Conferenza dei Capigruppo accogliendo una proposta del Comitato RAI-TV.
La prima necessità era quella di disporre al più presto possibile di una mappa aggiornata e organica della situazione della ricezione televisiva in Piemonte, compito che proprio in questi giorni il Comitato regionale ha adempiuto. Su questa base di discussione occorrerà prevedere un incontro con la RAI-TV per conoscere dettagliatamente i programmi di intervento diretto dell'azienda. Successivamente la Giunta, avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per il servizio radio-televisivo metterà allo studio la possibilità giuridica di un intervento regionale tendente a dare soluzione temporanea al problema, eventualmente mediante la concessione di contributi per l'installazione del necessario ripetitore nelle zone ancora carenti, in accordo con i Comuni, Consorzi di Comuni, con le Comunità montane e con i Comitati comprensoriali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Il riequilibrio territoriale della Regione passa anche attraverso al miglioramento dei servizi delle zone rurali e specialmente delle zone di montagna. Sono soddisfatto della risposta data dal Presidente che ha analizzato le cause della distorsione. Devo però sollecitare impegni diretti della Regione. L'Amministrazione provinciale di Cuneo nel 1976 aveva fatto uno studio sulle Comunità montane della provincia, dal quale risulta che larga parte dei Comuni montani non usufruiscono o del I canale o del II o di entrambi i canali; comunque la ricezione è sempre imperfetta.
Si dice che nel 1980 sarà attivata la terza rete nei Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti; sappiamo benissimo che i Comuni delle zone montane del Piemonte che superano i 1000 abitanti sono pochissimi, quindi la situazione resterebbe immutata, anzi dal 1976 ad oggi è peggiorata.
La Regione, se non riesce a impegnare la RAI-TV alla soluzione del problema, dovrebbe intervenire, attraverso un impegno legislativo e finanziario, per aiutare i Comuni o Comunità montane laddove è necessaria l'installazione di ripetitori.
Mi dichiaro soddisfatto della risposta e invito il Presidente della Giunta che si dimostra molto sensibile al problema, a farsi carico di questa esigenza.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Comunita' montane

Interrogazione presentata dai Consiglieri Bertorello, Chiabrando, Franzi Lombardi, Menozzi in merito al ritardato pagamento dell'indennità compensativa 1977 a parecchie Comunità montane


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Bertorello Chiabrando, Franzi, Lombardi, Menozzi in merito al ritardato pagamento dell'indennità compensativa 1977 a parecchie Comunità montane. Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

In merito ai problemi posti dagli interroganti in 6rdine all'indennità compensativa, come gli colleghi ricorderanno, per favorire la presentazione delle domande e per poter erogare la più alta quota di indennità consentita dalle disponibilità previste sulla legge n. 15, nel gennaio 1978, si rese necessaria una modifica alla stessa legge n. 15 al fine di: prorogare al 30/6/1977 il termine di scadenza per la presentazione delle domande devolvere maggiori fondi per integrare le quote di cui alla legge n.
352/76 a favore dell'intervento di cui trattasi.
1) Le ultime pratiche riguardanti l'indennità compensativa 77 - primo anno di applicazione della legge regionale n. 15/77 - risultano pervenute all'Assessorato, a cura delle Comunità montane competenti per territorio sotto la data del 28 settembre 1978.
2) Con deliberazione della Giunta regionale 3/10/1978, e cioè appena 5 giorni dalla presentazione delle ultime pratiche, veniva completata l'approvazione di tutti gli elenchi degli imprenditori agricoli beneficiari (circa 17.000), ripartiti fra le 44 Comunità montane, comportanti la spesa complessiva di L. 4 miliardi e 103 milioni.
3) Per le prime determinazioni approvate dalla Giunta a decorrere dal 15 maggio 1978 e sino alla concorrenza di spesa di L. 3 miliardi, i relativi pagamenti poterono essere disposti normalmente, mentre quelli attinenti alle ultime due determinazioni dovettero subire un forzato ritardo presso l'ufficio ragioneria a causa della insufficiente disponibilità dello stanziamento di cassa sull'apposito capitolo.
Il relativo provvedimento di adeguamento fondi veniva adottato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1978 e reso esecutivo nel successivo mese di dicembre.
4) Alla data del 28 dicembre 1978 tutti i pagamenti rimasti in sospeso relativi all'indennità compensativa 1977 poterono essere disposti con l'invio dei mandati al Tesoriere - Cassa di Risparmio di Torino.
5) Per quanto concerne l'indennità compensativa 1978 secondo anno di applicazione della legge, la prima determinazione di concessione, di circa 1 miliardo e comprendente gli primi 2709 beneficiari di 9 Comunità, è già stata approvata dalla Giunta regionale in data 10 gennaio corrente.
Una seconda determinazione per la somma di 1 miliardo, comprendente altri 3872 beneficiari di 7 Comunità, è stata adottata dalla Giunta regionale nel corso della seduta del 15 gennaio 1979.
Una terza determinazione per oltre 1 miliardo di lire e relativa ad altre 8 Comunità montane sarà adottata dalla Giunta regionale nella prossima riunione di martedì.
Per quanto riguarda il mio Assessorato le determinazioni vengono assunte 7 o 8 giorni dopo l'arrivo dalle Comunità montane.
La Regione Piemonte è stata la prima a completare i pagamenti del '77 con l'istituzione della Tesoreria pagherà anche il '78.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Non credo che il Piemonte sia stata la prima Regione ad aver terminato di pagare l'indennità compensativa del 1977. Non dispongo di dati precisi quindi non voglio fare una polemica.
Questa interrogazione è in qualche modo collegata con quella precedente, riguardando le popolazioni montane e gli abitanti della Regione che si trovano in particolari condizioni.
La legge n. 15 ha tanti difetti che abbiamo già valutato; d'altra parte l'applicazione delle direttive CEE ci impegnava entro precisi limiti. Fra gli aspetti positivi tuttavia c'è quello della concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli delle zone montane. E' il primo riconoscimento dell'esigenza di dare qualche cosa in più a coloro che svolgono attività agricola nelle zone montane e che si trovano in condizioni disagiate rispetto agli altri lavoratori. Va riconosciuto che la maggioranza e il Consiglio si sono impegnati al massimo per il pagamento dell'indennità compensativa prevista dalla legge n. 15. Però i ritardi ingiustificati hanno creato delle attese. Apprendo che sono in pagamento a scaglioni le indennità compensative del 1978 e mi domando se non sia più opportuno effettuare tutti i pagamenti insieme anziché a scaglioni. E' pur vero che ha molta importanza l'attività delle Comunità montane, ma è anche vero che non tutte le Comunità montane si trovano nelle stesse condizioni molte, per esempio, hanno problemi inerenti alla carenza di personale.
Invito l'Assessorato all'agricoltura e la Giunta a farsi carico delle particolari situazioni in cui si vengono a trovare alcune Comunità montane.
Invito l'Assessorato a farsi carico di questi problemi.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta si farà senz'altro carico del problema. Tanto è vero che poco fa ci siamo riuniti per discuterne e abbiamo dato una nuova dimensione e funzione a quei due uffici. Tra l'altro è pronta una deliberazione per dare un contributo finanziario alle Comunità montane. Non mi assumo però la responsabilità di tenere in sospeso il pagamento delle indennità alle Comunità che hanno già adempiuto alle loro incombenze in attesa delle altre che invece devono ancora provvedere perché non vorrei che venissero imputate alla Regione le conseguenze che potrebbero sorgere a causa di questo modo di procedere.



PRESIDENTE

Le interrogazioni sono così svolte.


Argomento:

Interrogazione presentata dai Consiglieri Bertorello, Chiabrando, Franzi Lombardi, Menozzi in merito al ritardato pagamento dell'indennità compensativa 1977 a parecchie Comunità montane

Argomento:

Risposta scritta ad un'interrogazione


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Il Vicepresidente della Giunta, Bajardi, mi ha dato risposta scritta all'interrogazione che avevo presentato per sapere se rispondevano al vero le notizie di stampa sulla costruzione di un aeroporto nella zona fra Vigone e Macello. Mi dichiaro soddisfatto.



PRESIDENTE

Ne prendiamo atto.


Argomento: Varie

Auguri di rapida guarigione all'Assessore Fonio


PRESIDENTE

Chiede la parola il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, devo comunicare che l'Assessore Fonio, a causa delle non buone condizioni di salute, è stato ricoverato all'Ospedale di Novara.
Nell'inviargli un augurio, a nome di tutti, coltivo la speranza che egli possa ritornare presto fra noi.



PRESIDENTE

La Presidenza del Consiglio si associa al Presidente della Giunta e porge all'Assessore Fonio un vivo e fraterno augurio di pronto ristabilimento.
Per l'amicizia che da moltissimi anni mi lega a lui, gli mando questo augurio con il massimo calore, con la massima solidarietà e fraternità.


Argomento: Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 375:"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attualmente svolte dalle Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie Fiere e Distributori di carburanti"


PRESIDENTE

Il punto sesto all'ordine del giorno reca: "Esame progetto di legge n.
375: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie Fiere e Distributori di carburanti' ".
La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Il presente disegno di legge attua il disposto combinato dal primo e terzo comma dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che recita: "Sono di competenza delle Regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Camere di Commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni di cui al primo comma continuano a essere esercitate dalle Camere di Commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia".
Le materie di applicazione sono comprese nel titolo IV, cap. II: fiere mercati e altre attività commerciali.
Si tratta in sostanza dei pareri che le Camere di Commercio erano chiamate a dare a proposito dell'istituzione dei mercati e delle autorizzazioni per l'installazione di fiere locali. Ora tali compiti spettano alla Regione, perciò auspico che questa nuova funzione venga svolta nel modo migliore. In questo contesto, nell'articolo unico del disegno di legge in esame si propone, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa l'attivazione dell'esercizio di tali funzioni da parte degli organi regionali competenti e ivi individuati, nonché la soppressione del parere delle Camere di Commercio in materia di impianto e gestione di distributori di carburanti, essendo questa interamente ricondotta all'esercizio diretto della Regione.



PRESIDENTE

Non vi sono richieste di parola, passiamo quindi alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico - "Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie 'Fiere' e 'Distributori di carburanti' ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono esercitate dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del Consiglio e della Giunta camerale spettano alla Giunta regionale.
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura spettano al Presidente della Giunta regionale.
E' soppresso il parere delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 375 è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 278: "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte" ed esame progetto di legge n. 279: "Provvedimenti per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva"


PRESIDENTE

Passiamo ai punti settimo ed ottavo all'o.d.g.: esame progetto di legge n. 278: "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte", ed esame progetto di legge n. 279: "Provvedimenti per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva".
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

L'art. 56 del D.P.R. 616 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici.
Lo stesso articolo mantiene ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, e stabilisce che per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvalga della consulenza tecnica del Coni.
Il successivo articolo 60 dello stesso D.P.R. attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive.
Con questi articoli, il provvedimento di attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1 della legge 382 sull'ordinamento regionale chiama contemporaneamente in causa i soggetti che a livello pubblico devono svolgere funzioni in materia di sport: le Regioni, i Comuni, la scuola, il Coni.
In particolare la scuola viene chiamata significativamente in causa nei suoi organi scolastici con chiaro riferimento a quegli organismi collegiali cui è affidata una competenza sulle attività sportive.
Oltre a tali soggetti, espressamente nominati dal D.P.R. 616 per la materia sportiva, occorre ricordare lo Stato centrale, cui spettano, ai sensi dell'art. 3 della legge di delega e dell'art. 4 del decreto di attuazione, quelle funzioni di indirizzo e di coordinamento nelle materie definite dallo stesso decreto.
Sotto il profilo giuridico, con il D.P.R. 616, lo Stato attribuisce la competenza specifica a Regioni e Comuni in materia di promozione di attività sportive e ricreative, riconoscendone il rilevante interesse nell'attuale società. Il valore di tale affermazione emerge in tutta la sua importanza se si considera che lo Stato sinora non aveva affrontato tale competenza.
Per quanto attiene le Regioni, esse sono ora messe in condizione di operare in maniera diretta ed organica per la promozione delle attività sportive e ricreative, senza dover ricorrere ad altri settori di competenza come i lavori pubblici, la sanità, l'istruzione professionale l'urbanistica, il turismo - per attuare una concreta politica volta ad assicurare a tutti i cittadini la possibilità della pratica sportiva.
Sotto il profilo politico, il D.P.R. 616 esprime la volontà del Parlamento e del Governo, dello Stato democratico, di operare a favore della promozione delle attività sportive, dopo che i poteri pubblici non l'avevano sufficientemente considerata. In questo senso rappresenta la prima importante risposta dello Stato alle istanze da tempo avanzate dalle forze sportive e sociali, dalle Regioni, dagli Enti locali e, più recentemente, dalle forze politiche.
Il previsto raccordo tra Regioni, Enti locali e organismi collegiali della scuola amplia il concetto di educazione fisica e sportiva, sinora contenuto in termini assai limitati.
Se questa risposta è politicamente significativa, potrebbe per rivelarsi del tutto insoddisfacente sul piano concreto se ad essa non corrisponderà un adeguato impegno finanziario che consenta alle Regioni e ai Comuni di far fronte anche ai compiti loro attribuiti in materia di promozione delle attività sportive.
La necessità e l'urgenza di un concreto intervento finanziario dello Stato in questo settore assumono aspetti decisivi se si considerano: la gravissima situazione di carenza di infrastrutture sportive determinata dal disinteresse dei pubblici poteri la crisi in cui versa da tempo la finanza locale ed un'interpretazione restrittiva dell'art. 91 del T.U.L.C.P. (solo di recente superata con l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative), che hanno impedito ai Comuni una decisiva azione di politica sportiva l'assenza nel bilancio dello Stato di voci specificamente riferite allo sport e quindi suscettibili di un trasferimento alle Regioni dai Comuni in ragione delle competenze loro attribuite l'impossibilità da parte delle Regioni di assumere un impegno finanziario assai più rilevante rispetto a quello del passato in considerazione sia della scarsità generale delle loro risorse sia anche della sproporzione tra la vastità dei compiti ad esse attribuiti con il D.P.R. 616 e l'entità dei fondi complessivi che lo Stato conferisce.
In conseguenza di queste considerazioni e nella concreta attuazione degli indirizzi posti dal D.P.R. 616, viene ad assumere un ruolo importante il movimento associativo di base il cui esercizio va garantito e sostenuto dalle Regioni, attraverso la propria azione programmatica e di indirizzo, e in modo diretto dai Comuni, in base ai programmi che le società e le associazioni sportive realizzano.
Le società sportive, espressione di un pluralismo associativo corrispondente alle diverse istanze presenti nella società, hanno, di fronte allo Stato, parità di diritti. Sono perciò da considerarsi complessivamente elemento fondamentale nella realizzazione di una effettiva diffusione della pratica sportiva e quindi soggetti attivi dell'intervento programmatico della Regione e dei Comuni in direzione delle attività promozionali sul territorio.
Gli Enti di promozione sportiva - che da tempo hanno ottenuto dal Coni il riconoscimento per la loro opera nel campo delle attività promozionali e agonistiche - hanno, in questo contesto, un preciso ruolo da svolgere.
L'estendersi della positiva funzione che l'associazione sportiva deve svolgere va garantita con sostegni ad ogni livello secondo criteri oggettivi di finanziamento che tengano conto della concreta operatività di tutte le forze sportive, nel quadro di una coordinata programmazione di interventi da parte dei pubblici poteri. L'impiego di denaro pubblico in favore della pratica sportiva costituisce, nell'ambito di un intervento programmatico volto a sviluppare gli consumi sociali, un investimento produttivo sul piano sociale e su quello economico. Esso, pertanto, non solo è giustificato, ma trova piena ragione d'essere nel quadro di una politica volta al superamento della crisi economica ed al miglioramento della qualità della vita.
Sotto il profilo sociale, il D.P.R. 616 esprime in maniera sufficientemente corretta il ruolo degli Enti pubblici territoriali in materia di promozione delle attività sportive e ricreative, intendendo tale promozione come una azione diretta a creare le condizioni che rendano la pratica sportiva in ogni Stia forma accessibile a tutti, perciò senza distinzione e nel pieno rispetto delle scelte liberamente compiute da ciascun cittadino nel partecipare ai momenti associativi.
Sotto il profilo amministrativo, assume particolare rilevanza il fatto che la promozione delle attività sportive sia stata riconosciuta materia di interesse locale e di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia stato attribuito ai Comuni l'esercizio delle relative funzioni amministrative. E' stato così riconosciuto il ruolo fondamentale del Comune che, proprio per la sua natura di Ente territoriale a fini generali e per il fatto di essere a diretto contatto con la popolazione locale, è il più idoneo a svolgere il compito di assicurare a tutti i cittadini la pratica delle attività sportive e a rispondere altresì alle istanze di partecipazione dell'associazionismo sportivo.
Il Comitato unitario per lo sviluppo dello sport ha giudicato il D.P.R.
616 come un atto fondamentale dello Stato verso la soluzione dei problemi sportivi del Paese, nel quadro di una presa di coscienza nei confronti dell'importanza sociale della pratica sportiva, riconosciuta e sollecitata anche dal Consiglio d'Europa attraverso la raccomandazione n. 682 per l'adozione di una "Carta europea dello sport per tutti", approvata dalla conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport il 20 marzo 1975.
Tale atto, tuttavia, è destinato a rimanere in parte inefficiente se non vi corrisponderà un coerente impegno dello Stato per la sua applicazione atto a determinare con interventi legislativi organici le condizioni oggettive più adeguate che consentano alle Regioni e ai Comuni l'assolvimento dei compiti in materia di promozione delle attività sportive e ricreative loro attribuiti.
La Giunta regionale ha presentato, rispettivamente in data 10 e 17 gennaio 1978, due disegni di legge in materia di sport: il disegno di legge n. 278 contenente "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte" e il disegno di legge n. 279 contenente "Provvedimenti per l' incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva".
I due disegni di legge sono stati assegnati per l'esame alla competente V Commissione che, dopo aver proceduto alle consultazioni e alla nomina di una Sottocommissione per la puntuale elaborazione dei testi legislativi proposti, ha provveduto, con voto unanime e d'intesa con la Giunta regionale ed il competente Assessore regionale allo sport, a licenziarli proponendo l'approvazione al Consiglio regie Il disegno di legge n. 278 consta di quattro titoli (principi informatori e norme generali, contributo per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva, provvedimenti transitori a favore dei Comuni e loro Consorzi per il recupero o il completamento di impianti sportivi, norme transitorie e finanziarie).
Esso si colloca nel quadro del programma di interventi per lo sviluppo dello sport previsto dal Piano regionale di sviluppo, con un'azione di indirizzo e di coordinamento della programmazione locale per la formazione di uno schedario documentato delle strutture impiantistiche esistenti, da tenere aggiornato con riferimento ad ogni nuova opera su impianto sportivo già esistente e per ogni impianto di nuova costruzione; per la predisposizione e l'attuazione di programmi annuali di formazione sportiva da parte dei soggetti della programmazione sportiva individuati, per la fase a regime, nei Consorzi intercomunali e negli organismi decentrati a livello sub-comunale; per l'attuazione del progetto per il recupero, il completamento e la costruzione di impianti sportivi, privilegiando - per ovvi motivi di dimensione della spesa e di un necessario preliminare riequilibrio territoriale - nella prima fase di applicazione della legge, i soli interventi di recupero o di completamento.
La normativa adottata interpreta correttamente il D.P.R. 616 in forza del quale alla Regione e ai Comuni è assegnato il compito di promuovere attraverso un'adeguata politica sportiva in modo programmatico, le condizioni fondamentali perché tutti i cittadini possano svolgere la pratica sportiva in ogni sua forma. Più precisamente, la realizzazione dell'impiantistica sportiva, con priorità a quella di base, e la garanzia del suo pieno uso; il recupero all'uso pubblico di tutti gli impianti sportivi pubblici oggi esistenti, compresi quelli scolastici; la formazione dei quadri sportivi di base, anche mediante il sostegno dell'attività degli Enti di promozione e delle società sportive, la garanzia della presenza degli organismi scolastici nella programmazione degli interventi sportivi sul territorio in materia di promozione sportiva.
Il disegno di legge consente di distinguere, nell'ambito della politica della programmazione sportiva, le funzioni specifiche della Regione e dei Comuni ed organizza gli interventi come da tempo veniva auspicato, nel senso che alla Regione spettano gli compiti di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento; ai Comuni e ai loro Consorzi, ed agli organismi del decentramento comunale, quelli dell'amministrazione attiva.
L'intervento regionale assume così le caratteristiche di una programmazione partecipata, poggiando fondamentalmente sui Comuni sia per la messa a punto della programmazione sia per la realizzazione delle opere e la fornitura dei servizi. I compiti di programmazione e di amministrazione attiva completano il concetto di promozione, che globalmente deve riferirsi a tutti gli gruppi di base dell'associazionismo e per esso alle organizzazioni e agli enti in cui si riconosce.
Il coinvolgimento non formale di tutto l'associazionismo sportivo ai vari livelli territoriali, nella programmazione, nella realizzazione e nella gestione deve quindi diventare fondamentale. L'adozione del metodo programmatorio dovrà consentire un razionale uso delle risorse finanziarie evitando finalizzazioni parcellizzate.
Il disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione consultiva regionale per lo sport, con competenza - a richiesta della Giunta regionale o per iniziativa propria - ad esprimere pareri sulle materie attinenti la programmazione degli impianti e la formazione, nonché sulle domande di contributo.
L'istituzione di questa Commissione - largamente rappresentativa dei soggetti della programmazione regionale e degli organismi democratici operanti nel settore - comporta l'abrogazione della legge regionale 4 maggio 1976, n. 20, relativa all'istituzione della Consulta regionale per il turismo, lo sport e il tempo libero, con l'approvazione della proposta di legge regionale n. 276, indirizzata a tale fine.
Il disegno di legge n. 279 contiene norme per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione, riconosciuti nella nota deliberazione del Consiglio nazionale del Coni come Enti di propaganda sportiva, nella considerazione che alla crescente domanda di sport nel Paese - alla quale il Coni ha dato un contributo determinante con la sua azione di stimolo e di supporto - non è stata ancora data una risposta adeguata; e che l'obiettivo esame della realtà del nostro Paese pone in evidenza la mancanza di una organizzazione e di mezzi nell'ambito dello sport a carattere sociale, di tutti, distinto da quello coordinato del Coni e dalle federazioni sportive nazionali in conformità delle norme dell'ordinamento sportivo internazionale.
L'intensa attività di promozione sportiva svolta dagli Enti di promozione in tutto il territorio nazionale ha trovato riscontro positivo dalle inchieste condotte annualmente attraverso gli organi provinciali del Coni, le federazioni sportive e gli stessi Enti. Tale attività si esprime mediante gli centri di formazione sportiva, i corsi per animatori sportivi gli giochi della gioventù, nonché il campo promozionale e federale.
Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale disciplina in modo rigoroso la procedura per l'ammissione degli Enti di promozione e delle Società sportive ai contributi per la loro erogazione, affinché essi corrispondano in forma quantitativa all'effettiva qualità ed entità dell'attività svolta. Esso riconosce quindi la funzione sociale dell'associazionismo sportivo, ed in particolare degli Enti di promozione delle società sportive, in quanto operino effettivamente nel territorio della Regione Piemonte in conformità ai principi della programmazione e quali operatori ed interpreti di una pratica dello sport inteso come importante fattore dello sviluppo della personalità umana.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti



DEBENEDETTI Mario

Credo di dover fare alcune osservazioni di carattere generale sull'iniziativa assunta dalla Giunta. Mi pare che ci troviamo di fronte ad un testo legislativo estremamente burocratico e mi auguro che questa visione pessimistica venga smentita dai fatti. Ho tuttavia ragione di ritenere che si metta in moto un meccanismo assai complesso, che alla fine non si traduca in una operatività pronta e concreta quale il settore richiede.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 616 per la Regione si sono aperte notevoli prospettive nel settore dello sport. Negli anni passati la Regione è stata costretta a conquistare uno spazio di competenza per avere uno strumento legislativo che consentisse di concretizzare gli interventi nel settore degli impianti sportivi attraverso l'aggancio al concetto dell'opera pubblica".
La legge in vigore nella Regione da anni ha dato alcuni risultati positivi tanto che per una nuova normativa onestamente ci si aspettava qualche cosa di più e di meglio. Partendo dalle premesse del testo, che contengono una certa ambizione.. , filosofica e sociologica, si arriva ad una conclusione piuttosto magra. Ci chiediamo come questa legge possa incidere in concreto sulle strutture: la norma finanziaria nella ultima formulazione è molto difforme da quella contenuta nel testo originario: è il classico caso della montagna che finisce per partorire il topolino.
L'ultima versione dell'art. 21 contiene poi una previsione in bianco. . ! A questo punto, mi pare sia elementare chiedersi che cosa intende fare la Regione Piemonte nel settore dello sport. Intende impegnarsi finanziariamente in quale direzione e in quale entità? Questi elementi dal testo legislativo, a mio modesto avviso, non emergono.
Inviterei poi la Giunta a rivedere alcuni aspetti della legge che paiono eccessivamente burocratici: vi sono articoli che regolano addirittura il rapporto tra i diversi uffici regionali.., e stanziamenti di somme per la schedatura degli impianti sportivi. Questi adempimenti hanno carattere eminentemente amministrativo e non riteniamo sia necessaria una legge per il censimento degli impianti sportivi esistenti e per lo stanziamento dei fondi occorrenti per detto adempimento.
Nella precedente normativa era compreso, sia pure in termini essenziali, un ragionamento programmatorio soprattutto in riferimento alle esigenze dei piccoli Comuni che sono in prevalenza completamente sprovvisti di impianti sportivi e si era sottolineata l'esigenza di dare a questi la priorità assoluta. E' un discorso consequenziale alla filosofia sulla pratica dello sport intesa come servizio sociale messo a disposizione della collettività.
Se ci sono Comuni ancora completamente sprovvisti di attrezzature sportive la Regione dovrebbe privilegiarli in termini chiari in una normativa legislativa.
Sentiremo come si svolgerà il dibattito sull'argomento. Comunque sin d'ora possiamo dire di non essere affatto soddisfatti della proposta legislativa n. 278.
Per quanto si riferisce alla proposta di legge n. 279 riteniamo di dover dire con tutta chiarezza che quel tipo di intervento si poteva prevedere anche senza un disegno di legge. In allora il finanziamento delle iniziative degli Enti veniva erogato in relazione alle iniziative che gli stessi assumevano.
Comunque non è sul disegno di legge 279 che accentriamo le nostre riserve.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Colleghi Consiglieri, il giudizio della D.C. in ordine a questi due disegni di legge e alla politica sportiva portata avanti dalla Regione Piemonte negli ultimi quattro anni lo abbiamo espresso in occasione di convegni, di confronti e di pubbliche dichiarazioni.
Cogliamo gli aspetti positivi dei due disegni di legge che giungono forse un po' in ritardo in Consiglio regionale, ma che comunque possono, a nostro modo di vedere, rappresentare un aspetto positivo nell'ambito del settore dello sport.
Anche alla luce del recente compimento del quadro istituzionale in ottemperanza al D.P.R. 616, abbiamo richiesto che la Regione operasse a pieno ritmo nella ricerca di adeguare gli interventi regionali ad una nuova politica sportiva, alla ricerca di serie indicazioni programmatiche, ad una concreta politica del credito e dei servizi, ad una produzione legislativa adeguata alle nuove competenze amministrative e legislative regionali.
Se queste sono le strade che le autonomie locali debbono percorrere in tema di sport, ci è parso corretto sollecitare, a volte anche con osservazioni critiche, certi vuoti di programmazione e di produzione legislativa della Regione Piemonte in questi anni. Ritenevamo che nel momento in cui si era completato il passaggio delle competenze, il legislatore regionale, mentre lasciava esaurire la legge n. 42 del '75 approvata nel corso della prima legislatura, dovesse invece con tempestività dar corso a nuovi strumenti legislativi.
Viceversa in quasi quattro anni del nuovo modo di governare si è realizzata una conferenza sullo sport, si sono presentati disegni di legge chiaramente superati, come il discorso della Consulta sportiva regionale si è proposta una legge rulla disciplina dell'insegnamento dello sci, unica legge portata in aula nel corso di questa legislatura, legge chiaramente dequalificante per la categoria dei maestri di sci ed incentivatrice del lavoro nero in montagna.
Siamo sempre stati per una politica innovatrice nel settore per omogeneizzare i servizi verso livelli qualitativamente superiori, per sollecitare una legge nuova per interventi a favore delle infrastrutture sportive e per la programmazione considerando inoltre con serietà il ruolo degli Enti di promozione sportiva piemontesi che da due anni erano in attesa del varo di una legge promessa e mai portata in Consiglio. Abbiamo sollecitato che la Regione si dotasse di una corretta politica sportiva abbiamo chiesto una programmazione concreta e non una organizzazione di tipo centralistico e burocratico, abbiamo sollecitato la conoscenza di tempi di programmazione e chiesto una politica del credito che favorisse i gruppi associati, che tenesse conto della programmazione settoriale in tema di analisi delle risorse disponibili della domanda potenziale, nonché dello sviluppo delle strutture esistenti.
E' vero che molto dipende anche dalla necessità di un quadro - omogeneo che potrebbe derivare da una legge-quadro sullo sport che poteva indicare alle Regioni criteri e principi generali di riferimento, ma mentre queste proposte marciano a livello centrale, la Regione Piemonte ritenevamo dovesse predisporre alcuni interventi avendo per altro presenti le nuove strutture sub-regionali che la potenzialità di un ruolo articolato e importante sul territorio.
Ritenevamo inoltre di suggerire due momenti essenziali del nostro patrimonio ideologico: l'autonomia ed il decentramento in favore degli Enti locali minori da un lato, e la partecipazione democratica delle realtà sportive, in una effettiva visione pluralistica. E' con questo spirito che in sede di sottocommissione prima e di Commissione competente poi, abbiamo partecipato, collaborando a riscrivere i due testi di legge che ora ci vengono proposti avendo presente il riferimento delle scuole, la necessità del sostegno dell'associazionismo, la garanzia del pluralismo e dell'autonomia, pensando di eliminare una certa ambiguità di certa politica di questi anni dovuta a complessi di inferiorità che occorreva abbandonare per dare vita a una visione che esprimesse una politica adeguata ai tempi e alle condizioni democratiche per lo sport.
Siamo stati quindi su questa strada decisi a giudicare con una certa positività la riuscita di lavori della V Commissione là dove hanno teso a meglio inquadrare l'attività sportiva nelle strutture regionali programmandone potenzialmente gli interventi equilibrati nelle varie realtà socio-economiche territoriali di recupero di ambienti. Esprimiamo quindi un sostanziale giudizio positivo per il lavoro svolto e per la disponibilità dell'Assessore a seguire gli lavori di Commissione.
Se è vero che le nostre sollecitazioni, i nostri pungoli, le nostre critiche in riferimento a vuoti legislativi, a lentezze di iniziative, sono stati la costante di questi anni, riteniamo di aver svolto un ruolo non indifferente per avviare a soluzione il problema dei mezzi, delle strutture, dei finanziamenti, del Piano di sviluppo tecnico ed organizzativo che emerge dalle due leggi. Tutto ciò nel quadro della realtà socio-politica del nostro attuale ordinamento amministrativo, quindi nel rapporto fra Regione, gli Enti locali, la scuola, le Forze armate, il Coni e le federazioni sportive, gli organismi di libero associazionismo sportivo.
Esprimiamo compiacimenti anche perché alcuni suggerimenti, che derivano dalla nostra concezione di ideologia di libertà democratica, sono stati accolti, questo perché riteniamo che, nel quadro liberamente concordato con tutte le componenti interessate allo sport, ognuno deve avere indotta la propria libertà associativa, non condizionata, né condizionandoli a qualunque titolo.
Legati ad una concezione di politica sportiva moderna, cioè agile aperta alla collaborazione con quanti hanno a cuore lo sport nel senso più ampio, esprimiamo un giudizio positivo specie dove la legge risponde ad una volontà politica come noi la desideriamo nelle sue applicazioni potenziali per lo sport in fabbrica, nel quartiere, nella scuola, per i giovanissimi per gli adulti e per gli anziani.
Politica sportiva moderna significa inoltre per noi apertura totale e democratica ai cittadini delle strutture societarie ed organizzative rendendo per quanto ciò è possibile vivo e vero nel Paese un valido servizio nazionale dello sport.
Ci si è mossi nei limiti concessi dalla legge e dobbiamo rilevare come peraltro il decreto 616 non sempre conferisce problemi e dubbi quando inserisce surrettiziamente determinate norme, quando si propone di ovviare alla lacuna originaria degli artt. 117, 118 della Costituzione, ma lo fa in modo incompleto là dove riconduce lo sport alle iniziative turistiche e all'industria alberghiera, in ibrida commistione e in modo subordinato mortificando così l'aspetto pedagogico ed educativo di un'attività volta alla promozione umana.
Noi riteniamo che lo sport sia da considerarsi come attività primaria e non secondaria e, come tale, avrebbe meritato riferimenti più congrui.
Abbiamo voluto fare questi brevi cenni finali, perché nel momento in cui per la prima volta in 4 anni si parla in sede di Consiglio regionale in termini organici di programmazione sportiva in Piemonte non vada persa l'occasione per rilevare, anche solo per capitoli, carenze e limiti della legislazione nazionale, per proporre suggerimenti anche allo Stato perch riesca a decentrare lo sport con criteri univoci, generali, adottabili secondo gli ambienti in cui esso viene concretamente a determinarsi, perch si proponga la riforma del credito sportivo perché questi istituti dovrebbero essere aperti a tutti coloro che operano, perché una legge organica per lo sport si collochi come riferimento importante e certo del settore.
Questo è il primo punto di riferimento importante a cui dovranno seguire altre iniziative di carattere legislativo e di carattere operativo.
Ci riserviamo di fare ancora alcune valutazioni nel corso della votazione degli articoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Da questi disegni di legge emerge lo spirito unitario con cui deve essere praticata e sviluppata l'attività sportiva nella nostra Regione.
Mi pare opportuno rilevare la coerenza con la quale la maggioranza e la Giunta si vanno muovendo non solo nella materia dei servizi ma in generale nell'impostazione della strategia che vede nel rapporta tra Regione ed Enti locali e nell'integrazione delle funzioni uno dei suoi cardini, coerenza d'impostazione che rifiuta la settorialità e, incentrando il ragionamento sulla programmazione nella misura compatibile con la realtà esistente e con la gradualità necessaria, permette anche di richiamare e di utilizzare patrimoni consolidati.
In qualunque incontro interregionale a cui possa capitare di partecipare risulta evidente come la definizione, per esempio, di una zonizzazione unica o di un Piano regionale di sviluppo siano patrimoni da cui può agevolmente partire, mentre si può verificare che le Regioni che diversamente si-sono mosse, magari convinte che la fretta e la settorialità potessero dare risultati più sostanziali, in realtà incontrano difficoltà e problemi ben più rilevanti.
Quindi gradualità ma continuità d'impostazione.
Capisco la preoccupazione del Consigliere Cerchio. Va detto che oltre alla città di Torino ormai più della metà della popolazione piemontese attraverso le comunità locali, ha espresso degli organi di governo locali in forma associata.
L'altra considerazione che devo fare, che si riferisce al secondo testo legislativo, è che sempre più stretto è il rapporto che deve intrattenersi tra la Regione, le associazioni, gli organismi e i gruppi di persone che operano all'interno del settore.
Questo deve essere letto in una accezione ampia e democratica, coerente con un disegno di programmazione che non nasca dall'alto ma che veda negli elementi della legge i momenti di coordinamento e di organizzazione. Il rapporto fra la Regione, gli Enti pubblici, le strutture, le organizzazioni sociali è improntato al contributo che da questi ambienti può venire alla legislazione regionale, ma è anche improntato allo sforzo che deve essere operato perché gli interventi che rimangono autonomi e in qualche misura addirittura volontari vengano ricondotti ad un disegno che non veda la sovrapposizione, la non conoscenza di quanto già fatto.
In questo senso va letta la legge sull'incentivazione che ha carattere straordinario, che va valutata e circoscritta in questo ambito temporale ma che segna anche un impegno di continuità da parte del Consiglio regionale e di questa maggioranza nei confronti di chi ha operato e che quindi vede, pur con tutti i mutamenti di natura migliorativa operati, un elemento di continuità e di miglioramento nei rapporti con le organizzazioni, con gli Enti, con le associazioni.
Il Gruppo comunista non solo è favorevole ai disegni di legge ma è impegnato nella realizzazione degli adempimenti che essa propone.



PRESIDENTE

.La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi associo a quanto hanno detto i colleghi intervenuti per sottolineare positivamente l'organicità dei provvedimenti che andiamo ad esaminare.
Si è cercato di dare uniformità al settore e di mobilitare nei confronti dei destinatari della promozione sportiva l'impiantistica esistente, la quale va integrata e definita in termini ottimali dal punto di vista della funzionalità; soprattutto con la legge sugli enti di promozione sportiva si è voluto sostanzialmente mobilitare i partners necessari per una seria politica dello sport e del turismo di base intendendo per turismo di base le attività del tempo libero.
Estremamente significativa è la legge che riguarda gli enti di promozione sportiva con la quale si ha il coraggio politico di riconoscere l'esistenza nel mondo dello sport di gruppi ideologicamente vicini a forze politiche. Questo non deve fare scandalo; in caso diverso significherebbe continuare a portare fascine al fuoco della demagogia, del populismo e del qualunquismo. Ci sono giovani che vivono queste vicende anche in termini culturali e che sono portati a vedere il tempo libero non soltanto come un fatto fisico, ma come un fatto culturale; sono fenomeni interessanti che richiedono da parte nostra la massima attenzione e mi pare giusto che il legislatore regionale prenda atto di questa realtà e crei i titoli per verificare che gli interventi non siano prevaricatori soprattutto dal punto di vista della correttezza intellettuale. Questo atto di razionalità e di modernità nel riconoscere tali fenomeni, che tra l'altro hanno già avuto riconoscimento a livello nazionale, è positivo.
L'altro lato positivo è l'organicità con cui si tende ad avere da un lato un recupero ed una ottimalizzazione delle strutture esistenti e dall'altro un rilancio dello spontaneismo che è la molla che muove quanti fanno parte degli enti di promozione sportiva. La contemporaneità dei provvedimenti probabilmente ha aiutato la Commissione a dare un apporto positivo; ritengo che letti, cuciti e pubblicati insieme renderanno un servizio non indifferente alla pubblica opinione.
Come forza di opposizione, pur condividendo i disegni di legge e pur anticipando voto favorevole, non possiamo non rilevare le insufficienze di disponibilità sulle quali richiamiamo la Giunta e il Consiglio. La Regione può fare qualcosa di più e di nuovo nei confronti della collettività nell'uso del tempo libero. Ricordiamoci che attraverso il tempo libero probabilmente si canalizzano molti fenomeni patologici della società. Poco può fare la scuola per gli giovani in confronto a quanto può fare l'uso del tempo libero, che finisce per agire su quella fase della nostra intelligenza che è più aperta a ricevere messaggi e sollecitazioni di tipo politico e di tipo culturale. Quello del tempo libero mi pare uno dei fronti in cui la Regione, come istituzione, può giocare una grossa battaglia. In questo senso mi paiono insufficienti le cifre a disposizione anche se sono gestite e utilizzate in misura corretta e in questo senso anticipo all'Assessore competente la disponibilità del mio Gruppo a sostenere iniziative che tendono a recuperare nell'ambito del bilancio regionale il massimo di risorse disponibili.
Farò alcune riflessioni sull'art. 2 della legge per la promozione sportiva perché, a mio avviso, troppo tecnicistico da snaturare lo spirito della legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano nelle discussioni sui bilanci annuali ha sempre rilevato che gli contributi nel campo dello sport, così come in altri campi, avevano più la caratteristica di atto di liberalità da parte dell'Assessorato che non di contributo vero e proprio.
Ci rallegriamo quindi di questa legge organica che, seppure con alcuni difetti, come quelli di eccesso di burocratizzazione sottolineati dal Consigliere Debenedetti, permette di applicare certi parametri e consente la programmazione nel campo dello sport. E' anche possibile che, nel momento di applicare tali parametri, si rilevino difetti e difficoltà nel "vestire" la realtà; indubbiamente questo è un primo passo verso la giusta distribuzione dei contributi per lo sport.
Ci rammarichiamo per la scarsa disponibilità di stanziamento per il recupero degli impianti sportivi esistenti, alcuni dei quali molto degradati. Vedremo che cosa sarà possibile ricavare con il piano pluriennale che ancora non abbiamo letto.
Con questa legge non si verificheranno più atti di liberalità e si daranno contributi veri e propri come d'altra parte deve fare seriamente una Giunta.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare l'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al tempo libero

Colleghi Consiglieri, in un momento particolarmente difficile e di crisi quale è quello che stiamo attraversando, potrebbe sembrare improbabile una tematica dello sport che investe tutte le strutture economiche, politiche e sociali del nostro Paese. Eppure è facile constatare come proprio oggi, in una fase di pericoloso vacillare delle istituzioni democratiche, di fronte ad una grave crisi economica e politica e pur con l'affannoso emergere di problemi di inusitata delicatezza e serietà, quale quelli dell'occupazione dei giovani, dell'ordine pubblico e della condizione della donna, proprio oggi e forse mai come oggi, lo sport è stato al centro di un impegno e di un'attenzione del tutto particolare.
Ne fanno fede i convegni organizzati in questi ultimi mesi dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali e dagli Enti locali, e le proposte di legge che, a diverso livello sia nazionale che regionale, si prefiggono lo scopo di introdurre motivi di profonda e radicale riforma nel settore dello sport. Il fatto è che solo oggi e con ritardo di cui tutti forze politiche, sindacali e amministratori pubblici, dovremmo essere finalmente consapevoli e rispetto ai quali tutti, a cominciare da chi di questo settore ha avuto per tanti anni l'investitura, dovremmo esercitare una serena autocritica, solo oggi si è fatta strada la convinzione che per una ripresa economica e sociale del nostro Paese a nulla valgono gli interventi pur necessari, rivolti a sostegno dei settori produttivi se non sono accompagnati da una diversa considerazione del fattore umano e da un rigoroso impegno ad una inversione dei modelli di sviluppo sociale e culturale che considerino l'uomo nella globalità delle sue attività, sia lavorative che di impiego del tempo libero, nella stretta connessione e interdipendenza delle une rispetto alle altre. Ma al di là delle iniziative che negli ultimi tempi hanno investito il problema dello sport, vi sono nodi che solo un'azione programmata e comune degli sforzi e degli intenti potrà sciogliere per cogliere gli frutti sperati. Il problema dello sport deve coinvolgere non solo gli Enti locali, ma investire tutta la popolazione che nel diritto sociale della pratica sportiva ritrova la dimensione umana del proprio vivere. Un nuovo modello di sviluppo sociale e di fruizione del tempo libero che veda il cittadino partecipe e protagonista, non soggetto passivo, presuppone una radicale inversione di tendenza nell'organizzazione dello spazio fisico e nel rapporto uomo ambiente. La logica consumistica sino ad ora prevalsa ha prodotto speculazioni, rendite parassitarie, scempio delle risorse naturali sistematica distruzione dell'ambiente naturale e dell'ambiente umano, sia in termini economici che qualitativi. Occorre porre fide decisamente a questa forma distorta di sviluppo e a tutte quelle altre forme in cui surrettiziamente si annida e tenta di sopravvivere l'interesse parassitario. Questo sarà possibile solo attraverso il recupero e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, la pianificazione sociale delle nuove realizzazioni ed attraverso un'azione puntigliosa e ferma di difesa e preservazione delle risorse naturali. Si tratta di ricostruire una città a dimensione d'uomo e all'uomo, ai cittadini, affidarne la gestione rendendone decisivo il ruolo di partecipazione diretta e democratica alle scelte nel quadro ed in coerenza con i principi del decentramento organico.
Oggi piena la consapevolezza che lo "sport per tutti" è un obiettivo da raggiungere con il contributo di tutte le forze istituzionali (Governo Regioni, Enti locali), anche con le forze associative (sportive sindacali), anche con le aziende o singoli privati che accettano di operare nel settore, rispettando le caratteristiche sociali di questi servizi quindi recependo la sollecitazione ad intervenire all'interno di una programmazione pubblica.
Negli ultimi anni l'atteggiamento dei cittadini nei confronti delle attività sportive, ricreative è notevolmente mutato. Lo sport ha cessato di essere l'attività di una classe ristretta, una pratica d'elite , per essere invece sentito come un'esigenza che riguarda i cittadini di ogni ceto ed età, sia pure in forme opportunamente diversificate. Ciò perché si è venuto sempre più sfumando il confine tra lo sport, il gioco sportivo e le attività motorie con finalità di difesa della salute o di semplice svago.
Non è qui il caso di analizzare le cause di questa trasformazione che ha trovato senz'altro condizioni favorevoli nell'elevazione economico sociale verificatasi nella nostra società, ma che è stata certamente stimolata dalle iniziative spontanee, dall'attività degli Enti di promozione sportiva e dall'azione dei sindacati che hanno preso coscienza dell'importanza di una nuova impostazione del problema del tempo libero, da considerare nella sua stretta connessione con i problemi dello sport ed in genere della condizione operaia.
Lo sport si pone, quindi, nell'odierna società come componente essenziale per la formazione dei giovani, come esercizio indispensabile all'equilibrio psico-fisico dell'uomo, come momento importante di ricreazione e di sana occupazione del tempo libero e come momento di socializzazione e di partecipazione ad una dimensione di vita collettiva.
Dalla funzione sociale che oggi si attribuisce allo sport deriva la necessità di introdurre interventi concreti nella direzione dell'estensione della pratica sportiva non solo tra i giovani, tra le donne e tra tutti gli cittadini, ma soprattutto verso gli anziani e verso minorati; verso questi ultimi, soprattutto, si deve esaltare la funzione sociale dello sport come occasione, oltre che di difesa della salute, anche di reinserimento e di partecipazione.
Egregi colleghi Consiglieri, devo dare atto alla Commissione consiliare che nel suo ambito si è sviluppato un interessante dibattito sui principi generali della politica sportiva grazie al quale il disegno di legge ha arricchito la sua fisionomia.
Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi. Il Consigliere Debenedetti ha affermato che questa è una legge burocratica. Due sono gli aspetti da considerare, quello politico e quello meramente legislativo.
Nell'art. 2 vengono indicati gli Comuni e i Consorzi dei Comuni e su questo punto occorre essere chiari, perché la Regione non può obbligare i Comuni a consorziarsi; la Regione può dare una indicazione proprio perché si trova di fronte ad un problema complesso. Devo dare atto al collega Debenedetti che, trattandosi di un primo intervento, non si poteva fare altro che una legge come la 42. In questi anni la Regione ha operato e gestito gli 940 milioni della prima legislatura e i 2 miliardi e 100 milioni della legislatura successiva. I Comuni, non potendo disporre del 50% della spesa prevista dalla legge 42, non hanno potuto utilizzare i contributi; altri Comuni hanno presentato domanda di richiesta, priva di documentazione relativa all'inizio dei lavori, tanto che quei contributi, seppur ammessi con deliberazione, sono stati revocati perché non utilizzati.
La spesa nel campo dello sport, per quanto riguarda l'impiantistica oscilla sui 2 miliardi e 250 milioni, dei quali una parte è stata già utilizzata e una parte è stata impegnata. La formazione sportiva è di competenza dei Comuni, mentre per l'impiantistica, titolo terzo, occorre una programmazione. Va detto chiaramente, però, che la Regione non pu accettare la tesi che i Comuni costruiscano impianti impegnando fondi con il rischio di avere una scarsa utenza ed alti costi di gestione.
Dirò qualcosa in merito all'indagine sul territorio. E' stata predisposta, attraverso la legge 285, un'indagine, gli giovani stanno già operando, che serve per conoscere la situazione delle strutture attive, e quelle che vanno ristrutturate e recuperate. Conseguito il censimento, la Regione potrà operare correttamente sul territorio, tenendo conto anche dell'indagine sulle attività sportive operando sul territorio. In alcune zone, per esempio, non si pratica il calcio, ma si pratica il tamburello in altre non si pratica il tennis, ma si pratica un altro sport. Tutto questo va valutato e, secondo il mio parere, le strutture di base più coerenti e più efficienti sono quelle che si collegano con quelle attività sportive che si praticano.
Ho ascoltato con interesse le osservazioni circa l'aspetto finanziario.
Con l'Assessorato al bilancio sono state apportate alcune variazioni sulla parte formativa da 450 milioni ad un miliardo, mentre la parte riguardante il recupero e la ristrutturazione degli impianti da 500 milioni a un miliardo e 500 milioni.
Sono d'accordo che non si può fare una programmazione senza disponibilità finanziaria. A questo proposito c'è stato un incontro tra il sottosegretario al tesoro, on. Carta, e il coordinamento delle Regioni, di cui faccio parte, per un primo scambio di idee, sulle previsioni del piano triennale. E' emerso che il 70% dell'impegno deve essere indirizzato al Mezzogiorno. Ho osservato che sarebbe opportuno unificare tutti gli fondi dello sport, quelli della Cassa del Mezzogiorno, della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto di credito sportivo per verificare a quanto ammonta il contributo alla Cassa del Mezzogiorno. Siccome lo sport ha una funzione sociale e culturale è opportuno fare una verifica della situazione attuale per poter programmare l'intervento dello Stato. Questa posizione è stata accolta e ci sarà al riguardo un altro incontro con il Ministero e porterò in Consiglio regionale le conclusioni.
Ringrazio i colleghi che sono intervenuti con giuste critiche - debbo riconoscerlo - e mi auguro che questa legge ottenga il consenso di tutti i Consiglieri.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Debenedetti per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Dopo aver seguito con attenzione l'intervento dell'Assessore devo dire che le mie riserve permangono. Non posso sottrarmi alla valutazione dell'impegno finanziario trasferito in questo disegno di legge. Se ci rapportiamo all'incidenza della svalutazione monetaria dobbiamo dire che anziché progredire, facciamo dei passi indietro, infatti gli stanziamenti degli anni '73 e '74 erano di gran lunga superiori.
In merito alla mia osservazione sull'indagine conoscitiva ritenevo che la Regione fosse ormai a conoscenza degli impianti sportivi esistenti in Piemonte. Fin dall'anno '74 o '75 invitammo i Comuni e le direzioni scolastiche a comunicare la consistenza, quindi non capisco la necessità di una mobilitazione di un esercito di agenti.
Per quanto riguarda il problema dei consorzi dei Comuni, capisco che non si può legalmente obbligare gli Comuni a consorziarsi per iniziative sportive, però, come già è stato fatto, si può prevedere un trattamento privilegiato o prioritario ai consorzi dei Comuni rispetto ai Comuni singoli. Il metodo può essere discutibile, ma è valido, tanto più che era già stato introdotto nella legislazione regionale.
Il nostro Gruppo darà voto favorevole al disegno di legge n. 279 e si astiene per le ragioni espresse sul disegno di legge n. 278.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il Gruppo D.C., esprime voto positivo ai due disegni di legge con la raccomandazione che la Giunta e la maggioranza del Consiglio regionale vogliano prestare un'attenzione adeguata alla materia dello sport che ancora oggi non è tenuta nella dovuta considerazione.
La scarsa presenza fisica o attenzione che parte dal Consiglio regionale ha dedicato al dibattito segna ancora il cliché di chi ritiene di non dover dare attenzione adeguata ad un problema che investe non solo l'aspetto settoriale, ma che riguarda una problematica molto più vasta.
Vi è stata una attesa enorme da parte degli enti di promozione sportiva e degli operatori interessati. Queste leggi forse non sono ancora il punto di arrivo, ma possono rappresentare un punto di riferimento importante da cui partire per continuare la programmazione e l'organizzazione degli interventi.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli del progetto di legge n. 278.
Titolo I - Principi informatori e norme generali Art. 1 - Finalità della legge "La Regione, in attuazione delle finalità di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto regionale ed ai sensi dei D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 4 e n. 8 e dell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo la funzione sociale dello sport sotto il profilo psicofisico e culturale favorisce la pratica sportiva dei cittadini, promuove la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico e il miglior utilizzo degli impianti esistenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Soggetti, forme ed ambiti della programmazione sportiva "La Regione, con la presente legge, delega ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative proprie in materia sportiva, perché le esercitino secondo le procedure della programmazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, nell'ambito, nelle forme e congiuntamente alle materie previste dalle leggi regionali 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39.
Le funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 60 del D.P.R. 29 luglio 1977, n. 616, possono essere da essi esercitate congiuntamente a quelle di cui al primo comma.
A tal fine la Regione incentiva l'attività dei Consorzi intercomunali e degli organismi del decentramento amministrativo a livello sub-comunale di cui al primo comma.
Fino a che non siano costituiti i Consorzi e gli organismi di cui al precedente comma, i Comuni, le Comunità montane ed gli Consorzi di Enti locali territoriali esercitano le funzioni di cui alla presente legge, per garantire la continuità dei servizi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Programmazione sportiva Le funzioni in materia sportiva sono svolte conformemente agi atti di programmazione previsti dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione e sulla tutela e l'uso del suolo.
Il finanziamento del piano da parte della Regione, per quanto attiene alla promozione sportiva, al completamento e al recupero degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi impianti, persegue finalità di riequilibrio territoriale.
A tal fine, quale condizione per la concessione di contributi da parte della Regione, gli soggetti di cui al precedente articolo 2 predispongono entro il 30 giugno di ciascun anno, un organico programma di attività concernente la gestione degli impianti, che ne realizzi la piena utilizzazione, il loro eventuale potenziamento, la formazione sportiva e la relativa documentazione.
Gli atti relativi alla programmazione sportiva sono approvati, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 novembre di ciascun anno dalla Giunta regionale, la quale, per la loro formulazione, si avvale del parere della Commissione consultiva regionale per lo sport, di cui al successivo art. 9.
I finanziamenti sono soggetti a revoca qualora non vi sia corrispondenza tra destinazione ed effettivo utilizzo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Documentazione sugli impianti sportivi "Per l'individuazione e la valutazione delle strutture sportive esistenti le informazioni sugli impianti sportivi sono raccolte ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto del Piano di sviluppo regionale, relativo al censimento delle strutture sportive, presso ciascun servizio urbanistico regionale di Comprensorio, ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
Per ogni nuova opera su impianto sportivo già esistente e per ogni impianto di nuova costruzione, il Comune competente per territorio fa pervenire, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, al servizio urbanistico regionale di Comprensorio due esemplari di apposita scheda informativa.
A cura del servizio urbanistico regionale di Comprensorio uno dei due esemplari è inserito nello schedario locale e l'altro è inviato allo schedario generale costituito presso l'Assessorato regionale allo sport.
Le istruzioni per la raccolta delle informazioni e per la tenuta degli schedari sono deliberate dalla Giunta regionale.
I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono della documentazione disponibile di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Tipi di progetti per impianti sportivi "Per coordinare gli interventi di edilizia sportiva la Giunta regionale sentito il parere tecnico del Coni, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, approva tipi di progetto per la costruzione, per il completamento e per il recupero di impianti sportivi di interesse regionale.
L'approvazione dei progetti relativi ad impianti di interesse dei giovani in età scolare avviene d'intesa con gli organi scolastici.
La costruzione, il completamento e il recupero degli impianti, da eseguirsi conformemente ai tipi di progetto approvati dalla Giunta regionale, sono esenti dall'approvazione di cui al decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Promozione sportiva "Nella predisposizione dei programmi e per la promozione dell'attività sportiva, i soggetti di cui all'art. 2 possono avvalersi di consulte che garantiscano la partecipazione delle società, delle associazioni e degli Enti di promozione sportiva, esistenti ed operanti a livello regionale o negli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi.
Il programma di formazione sportiva indica le attività da effettuarsi ai diversi livelli di età, d'intesa con gli organi scolastici, per quanto riguarda l'attività dei giovani in età scolare, nonché gli tipi di strutture da utilizzarsi ed è redatto in conformità ad ogni altro requisito di cui ad apposita deliberazione della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Esecuzione dell'impiantistica sportiva "I soggetti di cui all'art. 2 della presente Legge provvedono conformemente agli atti di programmazione di cui all'art. 3: a) al recupero e al completamento del patrimonio sportivo sottoutilizzato o in disuso b) alla costruzione di nuovi impianti.
Per le funzioni espropriative aventi oggetto Le aree da acquisire, si applicano le disposizioni della legge 1° gennaio 1978, n. 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Gestione degli impianti "l soggetti di cui all'art. 2 provvedono alla gestione degli impianti sportivi situati nel rispettivo territorio ed appartenenti al Comune od ai Comuni interessati e si avvalgono altresì, ove del caso, di impianti convenzionati.
I suddetti Enti possono provvedere alla gestione dei propri impianti mediante convenzioni con società od associazioni sportive.
In caso di trasferimento o di diversa modalità di gestione può essere disposta la revoca del contributo per gli interventi di edilizia sportiva".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Commissione consultiva regionale per lo sport "La Commissione consultiva regionale per lo sport a richiesta della Giunta regionale o di sua propria iniziativa esprime pareri sulle materie di cui agli articoli 3 e 6, nonché sulle domande di contributo presentate ai sensi dei successivi articoli 10, 11 e 14.
La Commissione è composta da: 1) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede 2) un rappresentante dell'URPP 3) un rappresentante dell'ANCI regionale 4) un rappresentante dell'UNCEM regionale 5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale 6) tre rappresentanti delle associazioni regionali dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative in sede regionale 7) otto rappresentanti regionali degli Enti democratici di promozione sportiva, maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione 8) un esperto di medicina sportiva 9) un rappresentante dei Consigli scolastici provinciali 10) un rappresentante regionale del CONI 11) un rappresentante regionale della Commissione impianti sportivi del CONI 12) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive del CONI 13) un esperto in materia sportiva delle Forze armate 14) un rappresentante regionale del CAI.
I rappresentanti di cui ai punti 5, 6, 7 e 9 sono designati dagli Enti dalle associazioni e dagli organismi ci appartenenza e sono nominati dalla Giunta regionale.
Il rappresentante ai cui al punto 8 è nominato dalla Giunta regionale.
Il rappresentante di cui al punto 13 è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale allo sport.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Enti interessati e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
Per l'esercizio della propria attività, la Commissione elabora un proprio regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Titolo II - Contributi per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva Art. 10- Prima applicazione "In sede di prima applicazione della presente legge, gli soggetti cui all'art. 2 che intendono usufruire del contributo regionale presentano il programma per la formazione sportiva di cui al successivo art. 11 e il programma per il recupero e per il completamento di impianti di cui agli articoli 13 e seguenti.
Le modalità di approvazione sono quelle previste dall'art. 3".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Concessione di contributi "I programmi di formazione e le relative domande di contributo sono presentate, entro il 30 giugno, all'Assessorato regionale allo sport.
I contributi relativi all'attività di formazione sportiva sono concessi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, contestualmente all'approvazione dei programmi.
L'ammontare del contributo è determinato entro i limiti fissati nell'allegato A della presente legge.
La liquidazione del contributo è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12- Revoca del contributo "I beneficiari trasmettono all'Assessorato regionale allo sport entro il 30 gennaio successivo all'anno per il quale è stato concesso il contributo, la relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute.
Nel caso in cui la relazione non sia stata trasmessa o il programma svolto differisca da quello approvato, può essere disposta la revoca totale o parziale del contributo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
Titolo III - Provvedimenti transitori a favore di Comuni e loro consorzi per il recupero ed il completamento di impianti sportivi Art. 13 - Destinatari e finalità dei contributi "Sono disposti contributi per il completamento e il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso a favore di Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti locali territoriali nei limiti di cui all'art. 21".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Domande di contributo per impianti sportivi "Le domande di contributo sono presentate, entro il 30 giugno all'Assessorato regionale allo sport, corredate della seguente documentazione: 1) deliberazione consiliare dell'Ente o degli Enti consorziati contenente l'approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo 2) relazione descrittiva sulla tipologia della zona interessata dall'impianto sportivo, con le caratteristiche geomorfologiche del territorio 3) relazione tecnico-descrittiva dell'impianto 4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi 5) computo metrico estimativo dettagliato a misura 6) dichiarazione del Sindaco attestante lo stato degli strumenti urbanistici 7) dichiarazione del Sindaco attestante la proprietà, o la disponibilità d'uso dell'area oggetto di intervento 8) cartografia dell'area oggetto di intervento; 9) parere sulla congruità dei pezzi relativi all'opera, emesso dall'ufficio del Genio civile competente per territorio.
Le domande carenti della documentazione e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Concessione dei contributi ed approvazione dei progetti "I contributi sono concessi entro gli limiti massimi di cui all'allegato B della presente legge.
Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere e le eventuali modalità di esecuzione.
I progetti e le varianti delle opere ammesse a contributo sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 5".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Erogazione del contributo "La liquidazione del contributo è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione di: a) dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Comunità montana o del consorzio di Enti locali territoriali avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori, o l'ultimazione delle opere, in conformità ai progetti approvati e le modalità di accreditamento del contributo b) idonea documentazione contabile.
La documentazione va presentata, o completata nel caso in cui si sia proceduto in base a stati di avanzamento, entro 90 giorni dalla ultimazione delle opere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Revoca del contributo "La Giunta regionale può revocare il contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia ultimato le opere o non presenti la prescritta documentazione entro i termini di cui agli artt. 15 e 16".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - vincolo di destinazione "L'uso degli impianti che beneficiano del contributo deve essere garantito compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.
In caso di mutamento della destinazione può essere disposta la revoca del contributo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Non cumulabilità dei benefici "Le provvidenze di cui all'art. 15 della presente legge, non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
Titolo IV - Norme transitorie e finanziarie Art. 20 - Norme transitorie "I soggetti di cui all'art. 2, che hanno prese domanda di contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono ripresentarla, ove intendano persistere nella richiesta di contributo per il completamento e per il recupero degli impianti sportivi, in conformità alla presente legge è considerata utile, ove valida e pertinente, la documentazione già presentata a corredo della domanda.
L 'integrazione e la sostituzione della documentazione carente vanno effettuate entro il 30 giugno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 20 è approvato.
All'art. 21 è stato presentato dalla Giunta regionale un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
Art. 21 - Disposizioni finanziarie "Per lo svolgimento di studi e ricerche connessi alle attività di cui ai precedenti art. 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 120 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1980, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 2250 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario successivo.
Ai fini dello svolgimento di attività di pubblicizzazione dei progetti di cui al precedente art. 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 620 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Per la concessione - dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1000 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi ai Comuni, consorzi di Enti locali territoriali e Comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva, e con lo stanziamento di 1000 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per la concessione di contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
Per la concessione dei contributi di cui al titolo III della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi ai Comuni, consorzi di Enti locali territoriali e Comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso', e con lo stanziamento di 1500 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
La parola al Presidente della Giunta per l'illustrazione del nuovo testo proposto.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La Giunta ha tenuto conto delle osservazioni fatte rispetto all'esiguità della somma e, attraverso un meccanismo di bilancio, le risorse per la parte formativa sono state identificate in un miliardo e in un miliardo e mezzo per l'altra parte.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
E' accolto con 40 voti favorevoli e 2 astenuti.
Passiamo alla votazione dell'art. 21.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Norme finali "Sono abrogate le leggi regionali 4 giugno 1975, n. 42 e 4 maggio 1976, n.
20".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 22 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI n. 44 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 278 è approvato.
Prima di passare alla votazione degli articoli del disegno di legge n.
279, chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Tornando un momento al disegno di legge n. 278, test,é votato, desidero dare una mia interpretazione a due articoli pensando che le mie osservazioni possano servire come precedente e giustificare la gestione futura di questa legge.
E' corretto indicare all'art. 2 i soggetti e le procedure? Mentre all'art. 6, sulla promozione sportiva, si è semplicemente indicato: i soggetti di cui all'art. 2.
A me pare che questa trasposizione meccanica tra i soggetti della programmazione sportiva e i soggetti della promozione sportiva debba considerarsi non vincolante.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al tempo libero

In sede di Commissione ci siamo accordati sull'invio di una circolare esplicativa delle leggi.



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, cerco sempre di gestire la Presidenza del Consiglio in maniera rispettosa del regolamento, ma cum granu salis, per quando una legge è già stata votata la discussione è finita. Il regolamento stabilisce che il Presidente non può nemmeno prendere la parola per commentare la legge votata. In questo caso non avrei dovuto darle la parola. Adesso naturalmente si apre una discussione.
Chiede la parola il Consigliere Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

Il Presidente del Consiglio ha già riassunto per metà ciò che desidero esprimere. Va rilevato che c'è una prassi che permette di intervenire normalmente. Abbiamo votato una legge che era scritta. Si suppone che la legge non sia equivoca.
Per quanto riguarda la circolare a cui ha fatto riferimento l'Assessore, proprio per venire incontro alle considerazioni che faceva il Consigliere Marchini, sarebbe opportuno discuterla preventivamente in Commissione.



PRESIDENTE

Chiudo la discussione sull'argomento e passo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 279: "Provvedimenti per la incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva".
Art. 1 - Finalità della legge "La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale e dell'art.
56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo gli Enti di promozione e le società sportive quali organizzazioni democratiche a base associativa che, ai sensi dei loro statuti, svolgono attività di promozione e di diffusione dell'attività sportiva, ne incentiva l'attività mediante contributi in quanto essi operino effettivamente nel territorio della Regione in conformità dei principi della programmazione contenuti nel Piano di sviluppo e nella legislazione regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art.1 è approvato.
Art. 2 - Domande di contributo "Le domande di ammissione al contributo devono essere indirizzate all'Assessorato regionale allo sport, entro il 30 settembre di ogni anno sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o della società, e corredate da: a) copia autentica dello Statuto b) bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attività, suddiviso, per quanto riguarda gli Enti di promozione, secondo i Comprensori e le discipline sportive c) indicazione analitica, per gli Enti di promozione e per le federazioni sportive, delle società affiliate responsabili della specifica attività per la quale viene richiesto il contributo, nonché del loro legale rappresentante .
Fino al 33, marzo dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda è consentita agli Enti e alle società la presentazione di relazioni di aggiornamento dell'attività in corso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Assegnazione ed erogazione dei contributi "La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare delibera la concessione dei contributi e provvede, su istanza dell'Ente che ha presentato la domanda o della società di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo, l'eventuale erogazione a titolo d'acconto di una anticipazione del contributo fino ad un 'massimo del 50% della spesa ammessa.
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'Ente, o della società di cui alla precitata lettera c), del bilancio consuntivo e della dettagliata relazione e documentazione dell'attività svolta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Revoca del contributo "In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative indicate nei programmi di cui all'art. 2, la Giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Norme transitorie "In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, e possono contenere la richiesta di concessione di contributo per l'attività svolta nell'anno 1978 secondo le modalità previste dal precedente art. 2".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
All'art. 6 è stato presentato dalla Giunta regionale un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.
Art. 6 - "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 150 milioni mediante una quota, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n.
12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e, per 350 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979; nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi ad enti di promozione sportiva', con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 279 è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 363: "Istituzione del centro di formazione professionale di Orbassano"


PRESIDENTE

Punto nono all'o.d.g.: Esame progetto di legge n. 363 "Istituzione del centro di formazione professionale di Orbassano".
La parola al relatore Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Il Consiglio regionale con legge n. 45 del 22/8/77 aveva autorizzato l'acquisto di un immobile sito in Orbassano da destinarsi a sede del centro di formazione professionale. Con successivi provvedimenti è stato istituito il centro, affidandone la gestione in via temporanea al Comune di Orbassano con l'espresso consenso di tutti i Comuni facenti parte dell'istituendo consorzio, nell'attesa di perfezionare i necessari atti amministrativi per la costituzione del consorzio stesso che comprende i Comuni facenti parte dell'ULS n. 34.
Nel frattempo sono stati effettuati gli necessari lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali, inoltre si è provveduto a definire la dotazione di attrezzature ed impianti necessari all'avvio dei corsi.
Con la presente legge si intende completare gli adempimenti relativi alla realizzazione del centro, istituendo un apposito capitolo di bilancio che consenta l'avvio della procedura di acquisto delle attrezzature.
Il disegno di legge prevede: all'art. 1 l'autorizzazione alla spesa di L.
700.000.000 per l'anno finanziario 1979 e di L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1980 per la realizzazione del progetto per il centro di formazione professionale di Orbassano per la meccanica e le macchine utensili all'art. 2 l'autorizzazione ad utilizzare una quota di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di L. 300.000.000 previsti nel bilancio pluriennale 1978/80, mediante l'istituzione di un apposito capitolo con la denominazione "Oneri per l'acquisto di attrezzature per il centro di formazione professionale di Orbassano".
L'art. 3 dichiara l'urgenza del presente disegno di legge che la Commissione V approva all'unanimità.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - "Ai fini della realizzazione del progetto per il centro di formazione professionale di Orbassano per la meccanica e le macchine utensili è autorizzata la spesa di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 e di 100 milioni, per l'anno finanziario 1980".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede per 400 milioni, mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e, per 300 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: 'Oneri per l'acquisto di attrezzature per il centro di formazione professionale di Orbassano', e con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 363 è approvato.


Argomento: Asili nido - Edilizia scolastica

Esame progetto di legge n. 369: "Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/1971, n. 1044 e con quello della Regione"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il punto decimo all'o.d.g.: Esame progetto di legge n. 369: "Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/1971, n. 1044 e con quello della Regione".
La parola al relatore, dottoressa Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973 n. 3 è già stato prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal primo comma dell'art. 9 della legge 22 gennaio 1976 n. 5 e successivamente sino al 31 dicembre 1978 dall'art. 1 della legge 13 aprile 1977 n. 25. c'è dunque necessità di colmare un vuoto legislativo.
D'altra parte vanno messi in evidenza alcuni aspetti che oggi contribuiscono a caratterizzare in modo nuovo la realtà degli asili-nido.
Innanzi tutto si tratta di un servizio più diffuso sul territorio (con i piani di attuazione 1972/73/74, sono 165 i nidi aperti in Piemonte entro il 1979). La presenza di questo servizio ha contribuito a sviluppare e ad estendere il dibattito intorno ai problemi dell'infanzia, e di adeguati interventi di prevenzione e di formazione. Vi è oggi una tendenza sempre più marcata a non utilizzare i nidi solo come semplice luogo di custodia per i bambini la cui madre è impegnata tutto il giorno in una attività lavorativa, ma a considerarli un momento importante di interazione e di collaborazione fra la famiglia e le strutture materno-infantili per affrontare i problemi della formazione della prima infanzia. Ne consegue la necessità di una caratterizzazione del servizio che tenga conto degli aspetti sia fisici sia psicologici dell'accrescimento e che quindi arricchisca i suoi contenuti e adegui la sua organizzazione e le sue attività alle esigenze dello sviluppo globale della personalità infantile.
In considerazione di questi fatti e di queste tendenze la Regione, con deliberazione n. 77-11025 del 12/11/1977, ha istituito i corsi per la formazione di operatori degli asili-nido previsti dall'art. 17, ultimo comma, della legge regionale 15 gennaio 1973 n. 3.
La tipologia dei corsi, in svolgimento in tutto il territorio regionale, prevede due livelli formativi: il primo, della durata di 575 ore, per il personale educativo, il secondo della durata di 250 ore, per il personale ausiliario.
Si vuole, con questo provvedimento, contribuire a una più congrua messa a punto delle professionalità oggi richieste per l'attuazione del servizio tenuto conto della eterogeneità di formazione e di competenze presenti nel settore.
Per utilizzare sia il personale già formato sia il personale con nuova formazione e per indicare anche la necessità che esso disponga sempre più di una adeguata preparazione di base, nel prorogare le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973 n. 3, si è voluto anche far intervenire modificazioni che tenessero conto dell'evolversi del servizio e recuperassero quindi nuove e più ampie competenze del personale addetto, stante sempre la necessità di ricercare una soluzione più organica e omogenea (auspicabile del resto anche a livello di legislazione nazionale e di definizione del contratto di lavoro).
La V Commissione, valutate queste esigenze, ha dunque ritenuto opportuno apportare le modificazioni di cui all'art. 1 e di inserire nel disegno di legge l'urgenza (art. 2). Il disegno di legge n. 369 è stato licenziato all'unanimità dalla V Commissione. Se ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - "In via transitoria, fino al 31 dicembre 1979, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia di cui all'art.
15 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale o di assistente sanitaria; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di infermiere professionale e di ostetrica diplomata, o di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti dalla Regione o comunque di diploma di scuola media inferiore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri.
Il progetto di legge n. 369 è approvato.


Argomento: Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione) - Tossicodipendenza

Esame deliberazione Giunta regionale: "D.M. 4/8/1978. Idoneità del Centro di coordinamento per le tossico-dipendenze del Comune di Torino alla somministrazione di preparati a baso di metadone ai tossico-dipendenti arrestati o detenuti negli istituti penitenziari. Proposta al Consiglio regionale"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della deliberazione della Giunta regionale: "D.M.
4/8/1978. Idoneità del Centro di coordinamento per le tossico-dipendenze del Comune di Torino alla somministrazione di preparati a base di metadone ai tossico-dipendenti arrestati o detenuti negli istituti penitenziari.
Proposta al Consiglio regionale".
Vi do lettura della proposta di deliberazione.
"Il Consiglio regionale poiché la legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la 'Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope; prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenze', prevede, tra l'altro, che le Regioni esercitino le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti, che organizzino e coordinino le suddette attività, delegando i servizi alle Province ed ai Comuni ed istituendo, per i fini sopra indicati, gli appositi comitati regionali per la prevenzione delle tossico-dipendenze.
Successivamente, con il DM. 4 agosto 19'78, contenente la normativa per l'impiego di preparati a base di metadone, è stato stabilito, tra l'altro che i suddetti medicinali possono essere ceduti, per la somministrazione oltre che agli ospedali, eventualmente anche 'ai presidi di cui al primo comma dell'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, che siano riconosciuti idonei dalle Regioni'.
Infatti, si deve fare presente che il problema della cura e riabilitazione dei soggetti, che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, interessa anche una fascia di persone arrestate detenute o internate negli istituti carcerari, alle quali deve essere garantita idonea assistenza.
A tal fine, l'Amministrazione comunale di Torino ed il Ministero di Grazia e Giustizia stanno concordando un'apposita convenzione.
Pertanto, onde consentire agli operatori del centro di coordinamento per le tossico-dipendenze del Comune medesimo di effettuare, nell'ambito dell'intervento psico- socio - sanitario globale a favore dei tossico dipendenti arrestati e detenuti negli istituti penitenziari di Torino anche la somministrazione di preparati, contenenti metadone, si rende necessario che il Centro in questione venga riconosciuto a ciò idoneo, in quanto rientra tra i presidi sociali previsti dal primo comma dell'art. 90 della legge 685/1975.
Al riguardo è stato consultato il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze, previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1977 n. 62, che nella seduta del 6 dicembre 1978 ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio regionale vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 vista la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 62; visto _D.M. 4 agosto 1978 vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 1978 n.
214/18273 e la relazione allegata alla presente deliberazione; sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare delibera di riconoscere il Centro di coordinamento per le tossico-dipendenze del Comune di Torino, con sede in via della Consolata n. 10, idoneo alla somministrazione, mediante il proprio personale, di preparazioni farmaceutiche a base - di metadone, limitatamente ed esclusivamente a tossico-dipendenti arrestati oppure detenuti nella Casa circondariale e nell'Istituto di rieducazione 'F. Aporti' di Torino.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è accolta all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione delle vittime degli ultimi luttuosi avvenimenti ad opera delle brigate rosse


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, dobbiamo ricordare, come abbiamo fatto purtroppo altre volte; la scomparsa per assassinio di no agente di Pubblica Sicurezza, guardia carceraria, e gli attentati particolarmente gravi conclusisi con un altro assassinio e con un ferimento, compiuti ieri nei confronti di un delegato sindacale della FLM a Genova e di un dirigente sindacale della CISL a Milano.
La particolare emozione e reazione sui fatti di ieri non sono state da noi né interpretate né proposte come se volessimo stabilire una qualsiasi gerarchia nel valore della vita. Non è stato questo il senso delle cose che abbiamo detto ieri pomeriggio nelle fabbriche.
Le vite perdute per effetto delle iniziative omicide dei terroristi sono, eguali e rappresentano un insegnamento e un monito per tutti. N pensiamo che le reazioni debbano essere ispirate ad altri principi diversi da quelli che abbiamo sempre divulgato in quest'aula e altrove, e cioè che vi sia una qualche differenza di sostanza fra coloro che in questi 10 anni hanno sempre saputo reagire con le armi della democrazia per la difesa della democrazia.
Tutti coloro che, democratici, antifascisti, si sono uniti nella reazione razionale dell'irrazionalità del delitto e alla sua ferocia, hanno eguali metodi nella difesa delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica. Non è quindi per questo che ieri il Comitato antifascista e questa mattina nelle fabbriche si è registrata una emozione diversa in corrispondenza del salto di qualità che è avvenuto, perché gli attentati e gli assassini di ieri hanno teso a colpire quelli che i brigatisti rossi si sono sempre trovati di fronte quando colpivano un magistrato, una guardia di P.S., un giornalista, un dirigente industriale, un esponente di partito.
Occorre reagire con le armi dell'intelligenza alle armi dell'incultura e della ferocia, perché si è capito che l'iniziativa dei terroristi, che agiscono con metodi fascisti, è guidata da logiche molto precise per cui se a Torino colpiscono le guardie di P.S. è per esasperare la situazione che essi sanno esistere in questo corpo dello Stato chiamato a delicati e importanti incarichi; se colpiscono la classe operaia, il cuore della nostra Repubblica fondata sul lavoro e sui lavoratori, lo fanno perch puntano a creare nel nostro Paese una situazione in cui a scontrarsi ci siano soltanto da una parte le bande armate e dall'altra gli apparati dello Stato e, in mezzo, un vuoto di impegno democratico, un vuoto di coscienza collettiva, un vuoto di iniziativa per cui il nostro Paese sia travolto dalla guerriglia urbana.
Se abbiamo saputo sopravvivere in questi 10 anni alle migliaia di attentati è perché non c'è stata questa situazione, il popolo che non è addormentato, né incosciente, ha saputo sempre rispondere colpo su colpo senza perderne nessuno.
Si capisce che la posta in gioco è decisiva per le sorti della democrazia del nostro Paese.
Abbiamo quindi dato la nostra adesione alla partecipazione massiccia dei democratici e dei ceti operai ai funerali di Genova che si svolgeranno sabato pomeriggio. Ci siamo permessi di dire qualche cosa di nuovo in questa situazione, e cioè che al salto di qualità del terrorismo deve corrispondere il salto di qualità della nostra iniziativa individuale e collettiva. Questo salto di qualità è la rottura, la fide di qualsiasi omertà di coloro che sanno e per qualsiasi motivo non parlano.
Le decine di migliaia di occhi che vedono devono trasformarsi in centinaia di bocche che parlano e devono fare quello che ha fatto il delegato della FLM di Genova, e per cui ha perso la vita. Egli ha perso la vita perché era un dirigente sindacale, perché era un operaio che faceva il suo dovere; ha perso la vita perché era un cittadino che aveva fatto nella fabbrica e fuori della fabbrica quello che tutti i cittadini italiani oggi devono fare, ha testimoniato al processo delle brigate rosse, poiché era coerente con le cose che si dicevano; aveva dato il suo contributo ad isolare, a smascherare e a debellare l'esistenza delle brigate rosse all'Italsider di Genova. Per questo è stato ammazzato. A tutto ciò bisogna rispondere con l'impegno individuale e collettivo organizzato, con un controllo democratico dell'iniziativa tendente a collaborare con gli organi dello Stato per ripulire l'Italia dal terrorismo che è fuori dalla sua storia, dalle sue tradizioni e che può portare l'Italia soltanto alla rovina.
Il minuto di raccoglimento che propongo rappresenta l'impegno individuale e delle forze politiche che qui sono rappresentate. Questo impegno lo porteremo avanti, statene certi, fino a che questa peste che impasta l'Italia sia liquidata perché il nostro Paese possa continuare la sua marcia in piena autonomia per rafforzare e sviluppare la democrazia conquistata con la lotta di liberazione.



(Tutti i Consiglieri in piedi osservano un minuto di raccoglimento)



PRESIDENTE

*****


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Passiamo al punto dodicesimo all'o.d.g.: "Nomine".
Iniziamo con la nomina di 3 esperti in discipline geologiche (deliberazione Giunta regionale n. 30-16357 del 26/9/1978) nel Comitato scientifico geologico regionale. I nominativi proposti sono: Paolo Leporati, Franco Grasso, Paolo Cassina.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: LEPORATI Paolo n. 21 GRASSO Franco n. 21 CASSINA Paolo n. 16 Proclamo pertanto eletti i signori Leporati Paolo, Grasso Franco, Cassina Paolo, esperti del Comitato scientifico geologico regionale.
Passiamo alla nomina di 5 rappresentanti con voto limitato a 3 (legge regionale n. 45 del 26/7/1978, art. 9 dello Statuto relativo) nel Consiglio direttivo nel Museo ferroviario piemontese. I nominativi sono gli seguenti: Graglia Artico Anna, Rosai Marco, Corrado Calsolaro per la maggioranza Picco Giovanni e Giulio Cardinali per la minoranza.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: GRAGLIA Anna n. 21 ROSCI Marco n. 21 CALSOLARO Corrado n. 21 PICCO Giovanni n. 17 CARDINALI Giulio n. 17 Proclamo eletti gli signori Graglia Artico Anna, Rosei Marco, Calsolaro Corrado per la maggioranza, Picco Giovanni e Cardinali Giulio per la minoranza, rappresentanti nel Consiglio direttivo del Museo ferroviario piemontese.
Passiamo alla nomina del revisore dei conti nell'Associazione del Museo ferroviario piemontese (art. 13 del relativo Statuto).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 ha riportato voti: PETRINI Luigi n. 34 schede bianche n. 3 Proclamo eletto il signor Petrini Luigi revisore dei conti nell'Associazione del Museo ferroviario piemontese.
Passiamo alla nomina di 1 membro effettivo ed 1 membro supplente (D.L.
3/2/1970 n. 7 convertito in legge 11/3/1970 n. 83) nella Commissione regionale della mano d'opera agricola.
Si passi alla Votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: REYNERI Roberto n. 24 (membro effettivo) BELLONE Giuseppe n. 36 (membro supplente) DADONE Piero n. 1 Proclamo eletti i signori Reyneri e Bellone nella Commissione regionale della mano d'opera agricola.
Sostituzione di 3 membri supplenti nella Commissione regionale per la mobilità (ora Commissione regionale per l'impiego).
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunicò l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: DADONE Piero n. 21 BELLOMO Emilio n. 20 CERCHIO Giuseppe n. 17 Proclamo eletti i signori Dadone Piero, Bellomo Emilio, Cerchio Giuseppe nella Commissione regionale per la mobilità. Sostituzione del membro supplente Peyronel Bruno nel Comitato direttivo del Parco regionale "La Mandria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 ha riportato voti: MONTACCHINI Franco n. 30 schede bianche n. 8 Il signor Montacchini Franco è pertanto eletto nel Comitato direttivo del Parco regionale "La Mandria".
Passiamo alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione I.E.N.
"G. Ferraris" di Torino (art. 6 legge 25/7/1956 n. 925 e successivo D.P.R.
21/1/1977).
Il nominativo proposto è quello del signor Bulla Riccardo.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 ha riportato voti: BULLA Riccardo n. 30 schede bianche n. 7 E' eletto il signor Bulla Riccardo nel Consiglio di Amministrazione I.E.N.
"G. Ferraris" di Torino.
Nomina di 1 rappresentante per ciascun Gruppo consiliare e 3 rappresentanti della Giunta regionale costituenti la Commissione speciale per l'attuazione delle "Procedure per l'adozione dello stemma della Regione Piemonte" (art. 4 legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 21/12/78).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: ROSCI Marco n. 38 BELLOMO Emilio n. 38 ROSSOTTO Carlofelice n. 38 OBERTO Gianni n. 38 FURNARI Baldassarre n. 38 CASTAGNONE Aurelia n. 38 MARCHINI Sergio n. 38 CARAZZONI Carlo n. 38 e i tre rappresentanti della Giunta regionale: VIGLIONE Aldo n. 38 MORETTI Michele n. 38 RIVALTA Luigi n. 38 Li proclamo quindi eletti.
Ultima nomina: 2 rappresentanti nella Commissione consultiva per l'utilizzazione idrica del fiume Po in agricoltura (richiesta Ministero agricoltura e foreste).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: BESATE Pietro n. 19 FRANZI Pierino n. 18 schede bianche n. 3 Proclamo eletti i signori Besate Pietro e Franzi Pierino, rappresentanti nella Commissione consultiva per l'utilizzazione idrica del fiume Po in agricoltura.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,15)



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