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Dettaglio seduta n.223 del 30/10/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Produzione e trasformazione dei prodotti

Interrogazione dei Consiglieri Franzi, Bertorello, Lombardi e Chiabrando: "Ricorso al Tar della Centrale del latte per ottenere l'annullamento delle decisioni sul prezzo del latte"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Il punto secondo all'ordine del giorno reca: "Interrogazione e interpellanze".
Interrogazione dei Consiglieri Franzi, Bertorello, Lombardi e Chiabrando: "Ricorso al TAR della Centrale del latte per ottenere l'annullamento delle decisioni sul prezzo del latte". Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta regionale con deliberazione n. 11-14064 assunta in data 15.5.1978, ha deciso di opporre resistenza presso il TAR al ricorso presentato dalla Spa Centrale del latte affidando il patrocinio al proprio ufficio legale, integrato per l'occasione dall'Avv. Scalvini il quale fece a suo tempo parte del Collegio di difesa che si era occupato della vertenza relativa al mancato rispetto del prezzo del latte da parte della stessa Centrale e di altri operatori del settore lattiero caseario. La Giunta ha tenuto vari incontri per dimostrare l'inconsistenza del le posizioni assunte dalla Centrale del latte e dall'Associazione nazionale delle centrali del latte non municipalizzate.
La decisione non venne assunta in Consiglio di Amministrazione il quale è stato informato da noi.
I rappresentanti del Comune in seno a quel Consiglio di amministrazione hanno contestato questa decisione. La Centrale del latte è una società per azioni, pertanto il Presidente ed il Consigliere delegato asseriscono di avere tutte le facoltà di intervenire in giudizio quando ritengono lesi i diritti della società.
La vicenda è ormai destinata a fare giurisprudenza e non ha più nessun effetto sul piano pratico perché dopo lo scontro del prezzo, che loro dicono imposto, ma che noi riteniamo formato ai sensi di legge, vi è stata la revisione nel mese di giugno quando la Spa Centrale del latte è intervenuta in modo del tutto nuovo facendosi parte diligente per la formazione del nuovo prezzo che essa stessa ha sottoscritto.
Quando sarà pronunciata la sentenza del TAR sul piano concreto, non avrà nessuna conseguenza per quanto riguarda il prezzo, mentre potrà avere una grande influenza in giurisprudenza. La vertenza potrebbe concludersi con il rinvio alla Corte Costituzionale.
La Giunta, rimettendosi all'abilità del Collegio di difesa, sta seguendo la questione affinché ne risulti un pronunciamento favorevole per i produttori, ma soprattutto nel rispetto della legge n. 307.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Dovrei dirmi soddisfatto della risposta dell'Assessore, però devo sottolineare due aspetti e mi spiace che non sia presente anche il Presidente perché il problema investe la Giunta.
Il Comune di Torino avrebbe dovuto esprimere un voto contrario ad iniziative di questo genere, al di là di quelle che possono essere le maggioranze azionarie nella società, perché qui si innesta l'aspetto pubblicistico che svolge la Centrale del latte. Sarebbe opportuno che l'ufficio legislativo verificasse se l'originaria concessione che era stata assegnata alle Centrali del latte ha ancora motivo di esistere. A questo punto, forse va revocata e l'attività va considerata privata come tutte le altre attività industriali.
Il fatto che la sentenza possa fare giurisprudenza è grave: andiamo incontro al rischio di vedere vanificata la legge sulla fissazione del prezzo politico del latte alla stalla e tutti gli sforzi fatti dalle organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali ed anche dal Parlamento per dare delle garanzie ai produttori di latte.
Raccomando alla Giunta e in modo particolare all'Assessore all'agricoltura di approfondire questi due aspetti: se le centrali del latte hanno ancora titolo di vedersi investite dell'attribuzione di funzioni pubbliche così come la legge stabilisce di trovare una qualsiasi soluzione per evitare una decisione in sede di dibattimento pubblico che potrebbe essere negativa per i produttori.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Zootecnia

Interrogazione del Consigliere Menozzi: "Lungaggini burocratiche per ottenere i premi per l'allevamento dei vitelli, previsti dalla CEE"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Menozzi: "Lungaggini burocratiche per ottenere i premi per l'allevamento dei vitelli, previsti dalla CEE".
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Come è noto, ogni anno si tiene una riunione fra la burocrazia del Ministero e quella regionale per definire la normativa in merito ai premi di allevamento e ingrasso.
Venendo ai punti enucleati dall'interrogante, posso rispondere che gli stampati per le domande dei premi CEE delle campagne '78/79 sono stati predisposti a fine luglio; una prima parte è stata mandata all'APA ai primi di agosto, un successivo contingente inviato ai primi di settembre del 1978. Il giorno 14.9.1978 il Presidente della Giunta ha firmato il decreto relativo alla disposizione di applicazione del regolamento CEE n. 997/78 e il giorno successivo l'Ufficio stampa dell'Assessorato all'agricoltura ha proceduto ad inviare alla stampa ed alle organizzazioni sindacali il comunicato relativo.
Della stampa dei modelli e della distribuzione sono state incaricate le associazioni provinciali degli allevatori in quanto le associazioni stesse avevano chiesto alla Regione di affidare loro questo compito.
In tal senso è stato ottemperato nelle province di Alessandria, Cuneo Novara, Torino e Vercelli. Il decreto del Presidente della Giunta regionale stabilisce che il modello della domanda venga stampato in base alla convenzione; gli Ispettorati pertanto nella fase di distribuzione non sono stati interessati.
Il funzionario garantisce di aver telefonato ai vari uffici, i moduli erano stati stampati ed erano in distribuzione.
Per quanto riguarda il termine, non sono in grado di dare una risposta perché all'ultimo punto si tratta dell'interpretazione di un decreto del Ministero.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

L'urgenza nel rispondere a questa interrogazione è pari all'urgenza accusata nelle procedure e nelle attuazioni di quanto predisposto dalla CEE.
Una volta tanto possiamo constatare che la CEE prima ed il Ministero poi sono stati molto più solleciti di quanto non sia stata la Regione.
Infatti, il regolamento CEE risale al 12 maggio 1978; il decreto ministeriale di recepimento è del 25.5.1978; il decreto del Presidente della Giunta è del 14 settembre (e non del 9/9 come disse l'Assessore).
Sono quindi trascorsi circa 5 mesi dall'emanazione del regolamento CEE e circa 4 mesi dal decreto di recepimento del Ministero.
La mia interrogazione intende soprattutto riferirsi al modo di operare dell'organo delegato ed alle condizioni in cui si sono venuti a trovare gli allevatori zootecnici. Nella Provincia di Asti, gli stampati vennero concessi solo il 27/9 dopo reiterate insistenze. Si disse che non erano ancora giunte le disposizioni dalla Giunta regionale, il che sembrava strano perché era già stato emesso il decreto e il 15 dello stesso mese l'Assessore ne dava notizia con un apposito comunicato stampa. Certe preoccupazioni erano giustificate, tant'é vero che con l'Assessore era intercorso un accordo per far sì che pur evitando che le denunce cadessero nel periodo feriale, perché sarebbe stato difficile assistere i diretti interessati, si predisponesse il tutto per i primi di settembre. Anziché ai primi di detto mese, l'operazione ha potuto iniziare solo verso la fine e cioè in pieno periodo vendemmiale, accentuando dette preoccupazioni per il brevissimo lasso di tempo che rimaneva a disposizione per rispettare i termini previsti.
Collega Assessore, delegare compiti è cosa apprezzabilissima sotto il profilo democratico, ma è opportuno anche seguire il delegato per rilevare se quelle deleghe debbono essere riconfermate o revocate.
Mi dichiaro soddisfatto della risposta perché essa mi ha fornito gli elementi che mi interessavano per determinare valutazioni nei confronti dell'APA, alla quale sono stati delegati i compiti qui discussi e il cui assolvimento, nella fase iniziale, ha lasciato molto a desiderare.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti idrici

Interrogazione del Consigliere Chiabrando: "Inquinamento del torrente Chisone nel periodo 28/29/30 luglio"


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Chiabrando: "Inquinamento del torrente Chisone nel periodo 28/29/30 luglio".
Risponde l'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

L'inquinamento del torrente Chisone, denunciato dal collega Chiabrando è stato causato dall'apertura del bacino di Pourrieres, di proprietà della Riv-Skf, che alimenta la centrale idroelettrica di Fenestrelle.
Nel corso del 1977/78, a seguito dei frequenti eventi alluvionali, si sono addensate nel bacino quantità enormi di fanghi e detriti in misura superiore alla norma. L'apertura improvvisa delle paratie della diga e la necessità dell'irrigazione a valle, soprattutto nella pianura pinerolese hanno evidenziato un fatto già grave di per sé che si ripete pressoch annualmente per le esigenze, purtroppo male intese, di manutenzione del bacino.
Le "Officine di Villar Perosa" (Riv-Skf) sono titolari di una concessione di grande derivazione che è stata assentita con D.P.R. n. 4598 del 30.1.1949 e di cui fa parte integrante il disciplinare n. 1008 di rep.
del 24.8.1948 dove, tra l'altro, è prescritto che la Società "non deve operare manovre tali da provocare danni all'agricoltura, alla piscicoltura all'igiene e all'industria".
Purtroppo in questo caso, come già in casi precedenti, anche se meno vistosi, la Riv-Skf non ha rispettato le condizioni del disciplinare di concessione. Pur essendo rimaste, anche con il D.P.R. n. 616/1977, alla competenza dello Stato le concessioni di grandi derivazioni, la Regione si è già mossa, da una parte per precisare ulteriormente i vincoli che devono essere rispettati dalla Società concessionaria - anche pena l'eventuale revoca della concessione da parte dello Stato - dall'altra per tutelare gli interessi lesi o che potrebbero essere nuovamente lesi degli altri concessionari, in particolare dei Consorzi irrigui e dei loro utenti, e delle popolazioni della Valle Chisone.
In tale senso si è già mosso il Comitato comprensoriale di Pinerolo con incontri ufficiali e scambi di note con la direzione dello stabilimento Riv Skf di Villar Perosa.
In tal senso è in preparazione da parte dell'ufficio legale della Regione, e sarà firmata nei prossimi giorni dal Presidente, una nota ufficiale della Regione Piemonte alla Direzione della società Riv-Skf e al Ministero dei lavori pubblici che intende evidenziare e sciogliere i seguenti nodi a) definizione delle modalità di manutenzione degli impianti e di svuotamento dei bacini b) divieto di effettuare i sopraddetti lavori nel periodo irriguo, cioè tra il 15 maggio ed il 15 settembre, e intesa preventiva della Società sui tempi di esecuzione con gli enti e associazioni interessate (Comprensori Comunità montane, Comuni, Consorzi irrigui, altri concessionari organizzazioni degli agricoltori...) c) intervento della Società nelle spese per il ripristino dei canali e delle altre strutture irrigue danneggiate dal trasporto solido d) eventuale risarcimento dei danni subiti dai singoli agricoltori, se quantizzabili.
Per completezza di informazione aggiungo che il servizio di vigilanza contro l'inquinamento delle acque della Provincia di Torino ha effettuato in data 3 agosto, su richiesta dei Sindaci di Pinerolo, Buriasco e Macello dei prelievi dai canali irrigui della zona e che le perizie del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi hanno poi giudicato le acque dei campioni accettabili per un corso d'acqua superficiale.
Ciò è dovuto probabilmente al fatto che il trasporto di scarichi melmosi iniziato il giorno 28 di luglio, alla data del 3 agosto si era pressoch esaurito.
Informo anche che, nell'ambito dell'attività di attuazione della legge n.
319 (cosiddetta Legge Merli contro l'inquinamento delle acque) è in corso da parte della Regione, che si avvale della collaborazione della Province e delle prestazioni di un gruppo di circa 40 giovani assunti attraverso la legge sull'occupazione giovanile, il censimento dello stato di inquinamento dei corpi idrici ed il catasto degli scarichi industriali nei corsi d'acqua, che permetterà, a partire dal prossimo anno, di disporre di tutti i dati necessari per un controllo sistematico del livello di inquinamento delle acque su tutto il territorio piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Nel ringraziare l'Assessore per la quantità dei dati che ha fornito, mi pare di capire che la risposta è interlocutoria in quanto la Giunta intende, tramite l'ufficio legale, interessare sia il Ministero sia la società per verificare eventuali interessi lesi.
Dalla risposta però non ho ricavato la notizia definitiva che mi aspettavo.
Il danno è stato grave perché è venuto nel momento più critico dell'irrigazione quando le acque del torrente Chisone scorrevano spesse di melma e di sostanze inerti. Invito l'Assessore a verificare se la Riv-Skf ha rispettato i vincoli e riferire successivamente al Consiglio.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Interrogazione del Consigliere Calsolaro: "Provvedimenti a tutela della collina di Condove e Caprie"


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Calsolaro: "Provvedimenti a tutela della collina di Condove e Caprie".
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La cava di inerti sulla collina di Caprie-Condove esiste da molto tempo. Prima era proprietà del Comune di Condove che vi estraeva materiale poi nel 1912 fu venduta al Comune di Torino che continuò a coltivarla per trarre materiali per opere stradali. Nel 1962 il Comune di Torino vendette all'asta la cava, che fu acquistata con tutti i macchinari ed attrezzature (fra le quali un raccordo ferroviario) dalla Società Rotunno. Queste informazioni danno conoscenza delle motivazioni che hanno motivato l'apertura della cava e determinato il suo sviluppo sino ad oggi.
Attualmente, le attrezzature sono state potenziate; il personale impiegato è di circa 100 persone; l'attività estrattiva è condotta con tutte le autorizzazioni di competenza in materia. Nel 1975 il Ministero per i beni culturali e ambientali ha imposto, sulla zona della cava in Comune di Condove, un vincolo indiretto (ai sensi dell'art. 21 della legge 1.6.1939 n. 1089), motivato dalla necessità di tutela dell'ambiente circostante, in cui si trovano i ruderi del Castello del Conte Verde situato nella pianura sottostante la collina cavata, ad una distanza di qualche centinaio di metri da essa.
La Società Rotunno ha fatto ricorso al TAR avverso il vincolo e non si ha ancora sentenza in merito. Si nota che la natura, la definizione e le prescrizioni del vincolo sono effettivamente molto discutibili e parzialmente scorrette anche sotto il profilo formale.
L'Associazione Pro Condove ha chiesto un intervento regionale a sensi dell'art. 9 della legge 56 e risulta che l'Assessorato retto dal Prof.
Astengo ha avviato l'istruttoria relativa, quindi è in atto un esame che dovrebbe approdare ad un'informazione e ad una discussione in Il Commissione per prendere una decisione in merito.
Nel merito si osserva che la situazione della località, dopo decenni di attività estrattiva che ha asportato parte della collina, non presenta caratteristiche tali da poter porre un vincolo a sensi della legge 1497 "sulle bellezze naturali", né sembrano concretamente esistere i reperti di manufatti antichi cui genericamente fanno riferimento le richieste di intervento regionale, tanto che la Soprintendenza ha fatto ricorso nel 1975 ad un vincolo indiretto.
Risulta infine che la Società Rotunno stia preparando un programma di lavori con progetto di sistemazione dei gradoni della cava, da presentare al Comune ed alla Soprintendenza per porre rimedio alla situazione che si è creata. Allo stato dei fatti resta fondamentale per un intervento il riferimento all'art. 9. Non appena l'Assessorato all'urbanistica avrà compiuto l'istruttoria relativa, ne potremo discutere in II Commissione.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Ringrazio l'Assessore Rivalta della risposta e mi dichiaro soddisfatto.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO


Argomento: Nomine - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Interpellanza dei Consiglieri Bianchi, Genovese e Vietti su "Nomine nel Consiglio d'Amministrazione dell'Asilo infantile Cova Adaglio di Casale"


PRESIDENTE

Interpellanza dei Consiglieri Bianchi, Genovese e Vietti su "Nomine nel Consiglio di amministrazione dell'Asilo infantile Cova Adaglio di Casale".
Risponde l'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

In merito all'interpellanza del 3 ottobre 1978, presentata dai Consiglieri Bianchi, Genovese e Vietti in ordine ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'ente morale Asilo infantile Città di Casale "Cova Adaglio" preciso quanto segue. Non si può dubitare che sotto il profilo formale e amministrativo il provvedimento comunale, cioè la deliberazione del Consiglio, ed i relativi conseguenti atti regionali, delibera e decreto, siano privi di vizio alcuno. Infatti il decreto di nomina regionale è in tutto e per tutto aderente alla volontà manifestata nel Consiglio comunale di Casale. La deliberazione è stata infatti assunta da quel consesso all'unanimità dei presenti (erano presenti 21 votanti, schede valide 21. Si è appreso poi che i Consiglieri della D.C. si sono allontanati dall'aula) ed è stata regolarmente vistata dal Comitato regionale di controllo di Casale. Questo è il dato sul quale gli uffici amministrativi si sono basati per procedere, null'altro essendo rilevabile dalla deliberazione.
Detto questo vorrei anche portare a conoscenza degli interpellanti e dell'assemblea che ho provveduto ad inoltrare al Comune di Casale una nota che allego alla risposta all'interpellanza, nella quale facendo salva l'autonomia del Consiglio comunale, al di là della correttezza amministrativa degli atti, richiamo l'attenzione su una composizione il più possibile rappresentativa del rapporto delle forze politiche.
In data 20 ottobre la lettera di risposta del Comune di Casale informava della volontà espressa dal Comune di Casale di garantire complessivamente negli 8 Enti una rappresentatività omogenea ai rapporti di forza esistenti in Consiglio comunale. In particolare, nell'ambito degli Enti del Casalese, per quanto attiene alle minoranze, 7 sono i rappresentanti attribuiti alla D.C., 2 al Partito liberale, 2 al Partito socialdemocratico, 1 al PRI e 1 al Partito di unità proletaria Tanto basta per rilevare la correttezza del Comune di Casale e della Giunta regionale e per rispondere agli interpellanti che non è evidentemente possibile e neppure corretto, se non al prezzo di ledere, in questo caso sì l'autonomia locale, richiedere allo stesso di provvedere ad altre e diverse scelte.
Chiusa questa parte, ribadendo come dal punto di vista formale sia stata rispettata l'indicazione della Regione, in quanto è stato nominato nell'ente un rappresentante indicato dalla minoranza, devo richiamare come questa interpellanza mi dia occasione per rilevare che la strada intrapresa e percorsa dalla minoranza non sia quella della collaborazione con la Regione.
Nel caso specifico non è possibile non notare il semplice fatto che se la D.C. si è ritenuta lesa poteva ricercare un rapporto con l'Assessore prima dell'assunzione da parte della Regione della propria deliberazione e sicuramente sarebbe stata riservata, se questo rapporto ci fosse stato alla Democrazia Cristiana la stessa attenzione e riflessione che oggi portiamo in Consiglio sul problema.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non trovo le parole sufficienti ed adatte per dichiararmi insoddisfatto della risposta; innanzitutto sul piano formale. La minoranza non ha assunto iniziative in attesa che la Giunta assumesse le proprie responsabilità e senza che vi fossero elementi che richiamavano la sua attenzione, ma lo ha fatto di fronte a notizie clamorose, ad una campagna di stampa, con titoli su tre o quattro colonne che non poteva non essere a conoscenza della Giunta stante i servizi di cui si avvale e l'attenzione che la stessa Giunta pone nel tenere i rapporti con la stampa e con l'opinione pubblica.
Nel caso specifico neppure formalmente le cose stanno a posto, perch la Giunta, secondo un indirizzo di massima approvato, aveva attribuito la facoltà ai Comuni di eseguire segnalazioni per le nomine di competenza regionale. Con questa delega sui generis la Regione non si è spogliata della facoltà e del dovere di verificare se le regole di rappresentanza sono osservate. Nel caso è stato compiuto un atto di clamorosa faziosità.
Le cifre che l'Assessore dà in ordine alla rappresentanza si riferiscono a qualificazione di presenze dovute ad altri titoli e ad altri criteri che non siano quelli delle nomine pubbliche che avvengono attraverso la designazione in Consiglio comunale o in Consiglio regionale quindi del tutto arbitrarie e non accettabili o accettabili ai limiti quando ci siano situazioni da raccordare, equilibri già raggiunti per cui soprattutto per consentire la rappresentanza di gruppi minoritari, si pu anche cedere un posto.
La risposta della Giunta avrebbe dovuto essere quella della revoca della nomina effettuata e dell'effettuazione, utilizzando i propri poteri di una nomina che fosse rispettosa della legge e delle regole che la stessa Giunta si è data; non doveva quindi essere una risposta farisaica come quella che abbiamo ricevuto oggi.
Pertanto, la questione resta aperta. L'interpellanza dovrebbe essere trasformata in mozione. Me ne astengo per il momento e mi riservo di assumere le iniziative del caso ove la questione non trovi adeguata risposta.



PRESIDENTE

Prendiamo atto di questa posizione.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche)

Interrogazione presentata dai Consiglieri Raschio e Ariotti: "Provvedimenti che la Giunta intende adottare per evitare l'ulteriore degrado dei calchi di gesso dello scultore casalese Leonardo Bistolfi"


PRESIDENTE

Interrogazione presentata dai Consiglieri Raschio e Ariotti: "Provvedimenti che la Giunta intende adottare per evitare l'ulteriore degrado dei calchi di gesso dello scultore casalese Leonardo Bistolfi".
Risponde l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore ai beni culturali

La vicenda dei gessi Bistolfi inizia nel 1958,quando il figlio di Bistolfi fece una donazione non formale al Comune di Casale. Al momento attuale c'é ancora incertezza sulla proprietà di questi gessi.
Ho effettuato un sopralluogo a Casale per constatare la situazione dei gessi e devo dire che la questione rientra nel problema più ampio del museo cittadino all'interno del quale i gessi potrebbero essere utilmente collocati.
Si pongono 2 problemi, da una parte quello della conservazione dei gessi per la quale, in accordo con il Comune, potremmo eventualmente provvedere con finanziamento, e dall'altra quello della futura utilizzazione dei gessi per il completamento del Museo. Il Comune, in accordo con la Sovrintendenza, già sta operando per trovare locali adeguati.
Il problema dei gessi rientra nel tema più ampio della cultura di Casale, città che, in effetti, ha una grossa tradizione, ma che per incuria delle amministrazioni passate e per la carenza dei fondi, si trova in una difficile impasse di ordine finanziario.
Potremmo venire in aiuto della città di Casale attingendo i finanziamenti dalla legge sui beni culturali.
La città di Casale sta già approntando un piano in questo senso.



PRESIDENTE

La parola alla collega Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Non posso non essere d'accordo con quanto detto dall'Assessore, che ha seguito la questione venendo personalmente a Casale e programmando con il Comune i possibili interventi.
Credo sia opportuno sottolineare che il problema: il deterioramento dei calchi in gesso delle sculture del Bistolfi, è stato evidenziato grazie al lavoro del personale specializzato messo a disposizione dei Comuni dalla legge sul lavoro giovanile, e immediatamente recepito dalle Amministrazioni comunali e regionale.
E', questo dei gessi, un indice ulteriore del grave stato di degrado in cui è stato lasciato il nostro patrimonio culturale.
Vorrei sottolineare, allora, la necessità che le strutture previste dalla legge sui beni culturali incomincino a funzionare il più presto possibile nella prospettiva in cui le abbiamo volute: una cura specifica volta non solo all'opera d'arte compiuta, ma anche ai momenti preparatori di carattere più artigianale e tecnico,che portano alla forma finale. E' il caso di questi gessi, che richiedono un intervento urgente di restauro e una sede adeguata per essere fruiti da tutta la popolazione.
Nell'attesa di verificare tempi e modi dell'intervento, per il momento mi dichiaro soddisfatta.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Interrogazione del Consigliere Franzi: "Informazioni sulle intenzioni di revocare l'utilizzo da parte degli Ipa delle economie 1976 sui fondi per la formazione della proprietà coltivatrice per una ridistribuzione ex novo per l'anno 1977"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'interrogazione del Consigliere Franzi: "Informazioni sulle intenzioni di revocare l'utilizzo da parte degli Ipa delle economie 1976 sui fondi per la formazione della proprietà coltivatrice per una ridistribuzione ex novo per l'anno 1977".
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

L'interrogazione è del mese di gennaio, quindi è vecchia e ormai superata dai fatti. L'interrogazione è partita dalla decisione di fare una verifica, assunta in sede di Commissione.
La verifica venne regolarmente fatta e da essa risultò che le economie non esistevano. Nel frattempo vennero approvate altre due deliberazioni una relativa a pratiche al di sopra dei 75 milioni e l'altra relativa alla ripartizione del residuo che era nelle casse degli Ipa, quindi anche in quelli di Vercelli.
La preoccupazione non è quindi così grave come emerge dall'interrogazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Sono passati in effetti 10 mesi dalla presentazione dell'interrogazione. Vorrei raccomandare all'Assessore che quando vengono assegnati i fondi alle amministrazioni autonome degli Ispettorati agrari nel caso di economie, si faccia in modo che queste economie possano essere utilizzate direttamente dagli Ispettorati.
In effetti si tratta di assegnazioni che interessano il Comprensorio seppure le dimensioni sono provinciali, ma che sono state date sul presupposto di esigenze prioritariamente e preventivamente verificate.
Non posso che prendere atto della risposta.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata discussa.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Interrogazione del Consigliere Calsolaro "Revoca del Sindaco del Consorzio IACP, prof. Giuseppe Lamberto"


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Calsolaro sulla revoca dell'atto di nomina del Sindaco effettivo del Consorzio regionale degli IACP, prof.
Giuseppe Lamberto.
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'interrogazione del Consigliere Calsolaro si riferisce ad una procedura che mostra qualche elemento di equivoco.
Premetto che l'art. 10 dello Statuto del Consorzio regionale obbligatorio fra gli IACP prevede la costituzione del Collegio dei Sindaci nella seguente composizione: a) due Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti b) un Sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero del Tesoro, in osservanza alle disposizioni dell'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035.
Lo stesso art. 10 stabilisce che il Collegio dei Sindaci debba essere nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. La prima indicazione pervenuta dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicata verbalmente all'Assessorato per la predisposizione del formale provvedimento di nomina è risultata la seguente: Sindaco effettivo con funzioni di Presidente: Altamura Antonio Sindaco effettivo: Lamberto Giuseppe Sindaco supplente: Nardullo Carmine Sindaco supplente: Dassetto Piero In data 30 maggio 1978 il Collegio dei Sindaci veniva costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2934/78. Successivamente in data 5 giugno 1978, in una comunicazione scritta del Presidente della Giunta regionale riportante le determinazioni assunte nella Conferenza dei Capigruppo veniva indicato quale Sindaco effettivo il sig. Nardullo Carmine e quale Sindaco supplente il sig. Lamberto Giuseppe.
Ha fatto testo la comunicazione scritta che traduce in termini formali l'accordo raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo quindi predisposto il decreto di nomina che teneva conto di questa successiva disposizione, annullando quella precedente.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

So che l'Assessore Rivalta non c'entra in questa vicenda. Mi ha dato la risposta quale difensore d'ufficio di qualcuno...



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

.difensore d'ufficio della Giunta.



CALSOLARO Corrado

E' stato compiuto un atto che ritengo assolutamente irregolare, non conforme cioè alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, che erano invece riportate nel primo decreto. Dovrei chiedere che venga revocato il secondo decreto e ne venga fatto correttamente uno nuovo con il contenuto del primo, e cioè prevedendo quale Sindaco effettivo il prof.
Lamberto e quale Sindaco supplente il dott. Nardullo. Chiedo che la Giunta decida in merito in una prossima seduta.
Ringrazio l'Assessore Rivalta per la risposta chiara ed esplicita.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Ho riportato i termini della vicenda così come è avvenuta. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo mi sono state riferite verbalmente in un modo e, per iscritto, in un altro. La Conferenza dei Capigruppo è la sede dalla quale deve venire l'eventuale correzione.



PRESIDENTE

Anch'io sono d'accordo.



CALSOLARO Corrado

La decisione si potrà dedurre dal verbale della riunione.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Assistenza farmaceutica (organizzazione, servizi ecc.

Interrogazione del Consigliere Beltrami: "Atteggiamento della Giunta regionale sulla deliberazione adottata dalla Giunta comunale di Venaria Reale in materia farmaceutica"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Beltrami: "Atteggiamento della Giunta regionale sulla deliberazione adottata dalla Giunta comunale di Venaria Reale in materia farmaceutica".
Risponde l'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Con l'interrogazione n. 514 il Consigliere Beltrami ha chiesto di conoscere quale intervento si intenda effettuare in merito al problema scaturente dall'adozione da parte della Giunta municipale di Venaria Reale dell'atto deliberativo 13.10.1977 n. 570 con la quale era stato stabilito di indirizzare gli assistiti del Comune alla Farmacia comunale per il ritiro dei medicinali prescritti dai medici condotti.
In proposito va, in via preliminare, tenuto conto che l'art. 15 della legge 2.4.1968 n. 475 stabilisce in modo inequivocabile: "che è riconosciuta ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico il diritto di libera scelta della farmacia" per cui la Giunta municipale non ha alcun potere di disporre affinché gli assistiti del Comune ricorrano ad una farmacia piuttosto che ad un'altra.
Ciò stante, la statuizione contenuta nel già citato atto deliberativo dell'Amministrazione comunale di Venaria Reale, deve ritenersi diretta al tentativo di miglioramento delle condizioni del bilancio della farmacia comunale esistente e non può, quindi, ritenersi che l'azione di indirizzo dei medici condotti si possa tramutare in una coercizione degli assistibili.
L'Assessorato non ha fatto altro che richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulla portata della già citata norma.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

E' una buona risposta ma ne attendevo un'altra, stante la corrispondenza che inizialmente era intercorsa tra l'Assessorato, il Comune di Venaria e gli interessati che avevano fatto ricorso.
Sarei grato all'Assessore se volesse tradurre la risposta che ha dato in aula in una comunicazione al Comune perché possa di conseguenza rendere operante questa sua corretta interpretazione.
Se ciò non venisse mi permetterò di ripresentare l'interrogazione per costituire elemento di pungolamento.



PRESIDENTE

Il punto relativo alle interrogazioni ed interpellanze è così esaurito.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 349 "Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 1978, n. 24 e 23 agosto 1978, n. 55 Parchi naturali"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 349: "Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 1978, n. 24 e 23 agosto 1978 n. 55 Parchi naturali". La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Si tratta di una rettifica da apportare alle leggi n. 24/78 e 55/78.
La proposta è stata approvata all'unanimità dalla II Commissione e viene ora presentata al Consiglio perché abbia uguale approvazione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 1) L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, è così modificato: aggiungere in fine, dopo 'Alpe Veglia', 'Ente di diritto pubblico'.
2) Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1978, n.
14, è così modificato: sopprimere le parole 'in attuazione del bilancio'.
3) L'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, è così modificato: aggiungere in fine, dopo 'Garzaia di Villarboit' 'Ente di diritto pubblico'.
4) Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1978, n.
56, è così modificato: sopprimere le parole 'in attuazione del bilancio' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Boschi e foreste

Rinvio esame progetto di legge n. 318: "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale"


PRESIDENTE

Esame progetto di legge n. 318: "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale".
Relatore è la signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

C'é una proposta di rinvio e di ritorno della legge in Commissione.



PRESIDENTE

Vi sono obiezioni? Non ve ne sono.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetto di legge n. 350: "Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417. Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
350: "Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n.417. Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14".
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

Signori Consiglieri la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della legge 26 luglio 1978, n. 417 e del successivo D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513 (rispettivamente avvenuta sotto le date del 7 agosto e del 6 settembre 1978) ripropone l'esigenza di procedere sollecitamente all'adeguamento della normativa regionale in tema di indennità di missione e di trasferimento del personale dipendente. Analoga esigenza è richiamata al punto 7 delle ipotesi di accordo per il contratto nazionale del personale regionale, siglata a Roma il 14 u.s. A fronte di tale impegno normativo-contrattuale sta anche la necessità di permettere l'erogazione ai dipendenti inviati in missione di un trattamento economico più adeguato ai costi sostenuti ed ai disagi sopportati nell'espletamento delle loro mansioni: il che senza dubbio la nuova normativa statale consente, sia per le innovazioni introdotte all'istituto sia per l'aggiornamento delle tariffe operato.
La presente legge intende pertanto conseguire l'obiettivo di adeguamento sopra enunciato, tempestivamente e in maniera la più efficace possibile.
Si è partiti intanto da quanto stabilisce l'art. 20 della legge 417/78 dove è detto che la potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario nella materia regolata dalla legge medesima è esercitata nei limiti dei principi stabiliti dalla stessa. Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni non dovrà comunque superare gli importi, applicabili nei singoli casi fissati dalla legge di cui trattasi. Ne conseguono alcuni vincoli: a) in primo luogo l'obbligo del rispetto dei principi stabiliti dalla legge 417 medesima b) in secondo luogo il limite economico rappresentato dai tetti fissati per le varie indennità che spettano ai dipendenti dello Stato c) un ulteriore limite, di natura temporale, conseguente al prima citato punto 7 dell'ipotesi di accordo per il contratto nazionale dei dipendenti regionali, che stabilisce la decorrenza delle nuove normative in materia a partire dal 1 ottobre 1978.
Ciò premesso la legge che si propone è articolata su di un numero limitato di norme, perché fondata sul presupposto che esigenze di economia giuridica e vantaggi di natura pratica, soprattutto in sede interpretativa (riferimenti alla prassi in atto e alla giurisprudenza consolidata) postulino il ricorso ad una specifica normativa regionale soltanto per quegli aspetti particolari dell'istituto che hanno concreti riferimenti nella sua applicazione locale; per il resto il rinvio generale alla normativa statale consente di usufruire di ancoraggi più sicuri e certi, ed in gran parte consolidati, sulla base di prassi o di decisioni giurisprudenziali in essere.
L'art. 1 del disegno di legge reca pertanto il rinvio in via generale alla normativa statale in materia di trattamento economico e di missione di trasferimento e di prima sistemazione.
L'art. 2 invece, oltre a stabilire la decorrenza dal 1 ottobre 1978 per i dipendenti regionali dell'applicazione della nuova legge, richiama esplicitamente l'applicazione del D.M. 2 marzo 1976 per quanto concerne le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale (la liquidazione avviene in base ad ammontari prefissati espressi nella moneta del Paese dove la missione viene svolta); precisa che il dipendente facente parte di delegazioni ufficiali della Regione all'estero, organizzate direttamente dalla Regione, ha diritto esclusivamente ad un terzo dell'indennità di missione; chiarisce altresì che è possibile il cumulo tra indennità di missione e compenso per lavoro straordinario purché queste prestazioni siano rese effettivamente in eccedenza al normale orario di servizio e siano strettamente legate alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere.
Verrà proposto dalla Giunta un emendamento aggiuntivo all'art. 2 che prevede un'aggiunta di indennità di missione per quei dipendenti che si recano in zone particolarmente disagiate.
L'art. 3 si limita semplicemente a precisare quali sono le Autorità che possono disporre le missioni; mentre l'art. 4 disciplina lo svolgimento della missione relativamente a quanto concerne la possibilità di chiedere rimborso delle spese di albergo, con corrispondente riduzione delle indennità spettanti a titolo di missione.
L'art. 5 disciplina la possibilità di utilizzo dei mezzi di trasporto per lo svolgimento delle missioni e non fa che riprodurre sostanzialmente da un lato alcuni principi della normativa statale, dall'altro principi che emergono dallo specifico regolamento a suo tempo approvato dal Consiglio regionale in ordine all'utilizzo delle autovetture di proprietà dell'Amministrazione o dei mezzi privati del dipendente.
L'art. 6 e l'art. 7 riproducono norme già contenute nella legge regionale 19/77 abrogata con il presente disegno di legge; mentre l'art. 8 recependo un principio della legge 417/78 ed integrandolo con una normativa a valore interno, stabilisce che dopo il 240° giorno di missione continuativa la Giunta regionale non può più mantenere il dipendente in missione ma o lo richiama oppure lo assegna definitivamente in quella sede.
L'art. 9 disciplina la facoltà della Giunta di fare effettuare ai dipendenti regionali missioni nell'interesse di altri enti o privati e dispone in ordine al pagamento delle relative indennità, che sono liquidate e versate alla Tesoreria regionale.
L'art. 10 riconosce, in applicazione del corrispondente articolo 1 della legge 417, al Consiglio regionale la facoltà di determinare annualmente con propria deliberazione le misure dell'indennità di missione e altre, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale e comunque nel limite massimo del 10 delle misure in atto nell'anno precedente.
Un cenno particolare merita l'art. 11. Con il medesimo si è ritenuto di approfittare dell'occasione, rappresentata dall'emanazione di norme in tema di missione per il personale dipendente dalla Regione, per aggiornare in via provvisoria e finché non si disponga con norme più generali sull'intera materia, la misura delle indennità di missione e dei rimborsi spese di trasporto spettanti ai Consiglieri regionali in missione, adeguando le medesime alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1 della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973 n.
836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 giugno 1978 n. 417. In sostanza l'indennità giornaliera per i Consiglieri regionali è fissata in L. 27.100.
E' evidente la ragione di questa norma, dettata esclusivamente dalla necessità di consentire un rimborso di spese adeguato agli oneri effettivamente sostenuti dai membri del Consiglio, per i quali le attuali misure sono oggi del tutto inadeguate.
Lo stesso articolo regola, nel secondo comma, l'adeguamento dell'indennità chilometrica spettante ai membri dei Co.Re.Co., portandola al livello di quella riconosciuta ai dipendenti regionali; in quanto la tariffa è ancora legata al limite delle Lire 50, stabilite con l'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1973 n. 14.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si confida che il Consiglio regionale voglia approvare con la migliore sollecitudine il provvedimento di legge di cui trattasi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è regolato dalle norme della presente legge e, per quanto non previsto dalla medesima, con rinvio alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973 n. 836, 26 luglio 1978 n. 417, D.P.R. 16/1/1978, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.
La legge regionale 17 marzo 1977 n. 19 è abrogata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - A far tempo dal 1 ottobre 1978, ai dipendenti della Regione che sono comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta l'indennità di cui all'allegata tabella A) per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 2 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni. Ove il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all'estero, per il cui soggiorno si è provveduto con onere a carico della Regione o dell'Ente ospitante, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo.
Il tempo trascorso in missione, connesso con prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere, viene preso in considerazione anche ai fini del calcolo dei compensi per lavoro straordinario".
Il Consigliere Dadone ha presentato un emendamento aggiuntivo: dopo l'ultimo comma dell'art. 2 aggiungere i seguenti commi: "Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennità di missione già commisurata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17.3.1977, n. 19, ad una aliquota dell'indennità di trasferta è maggiorata secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 26.7.1978, n. 417, delle seguenti misure: per il Dirigente di settore L.
4.200, Capo servizio L. 3.800, Istruttore L. 3.150, Capo ufficio L. 3.000 Segretario L. 2.400, Operatore specializzato L. 2.300, Operatore L. 2.000 Custode L. 1.800.
Tali misure vengono attribuite previa motivata attestazione dell'Amministratore competente".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Le missioni sono disposte: se si svolgono nell'ambito della Regione, dal responsabile dell'ufficio oppure dall'Amministratore competente qualora si tratti del responsabile dell'ufficio se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero dall'Amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Per quanto riguarda l'articolo 4 viene presentato dal Consigliere Dadone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Ai dipendenti inviati in missione è data la facoltà di chiedere il rimborso delle spese di alloggio in albergo di I categoria, per il personale di cui alle qualifiche regionali di Dirigente di settore e Capo servizio, e di II categoria per il restante personale, effettivamente sostenute e debitamente documentate. In tal caso le misure di indennità di trasferta sono ridotte di un terzo".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 - I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico. Ove l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia possibile o sia pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, i dipendenti possono essere autorizzati all'uso degli autoveicoli di proprietà regionale, condotti da apposito personale regionale.
Quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, può essere altresì consentito l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati, con il rimborso delle relative spese purché adeguatamente documentate. Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, i soggetti di cui all'art. 3 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo privato per danni a terzi o a cose.
In casi di comprovata necessità, i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati, dai soggetti indicati nell'art. 3 della presente legge alla guida degli automezzi di servizio di proprietà della Regione. I dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta: tale autorizzazione nell'ambito delle rispettive competenze, é disposta dai soggetti di cui al precedente art. 3".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dagli uffici competenti dell'Amministrazione esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'ufficio e vistata dall'Amministratore competente, completa della relativa documentazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - L'impiegato il quale, ai fini di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazione in tutto od in parte non veritiera intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferme restando le responsabilità spettanti a chi ha autorizzato la missione.
L'accertamento di irregolarità comporta comunque per il dipendente la perdita delle intere indennità dovutegli".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Oltre il 240° giorno di missione continuativa, la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il relativo personale, provvede a richiamare il dipendente oppure ad assegnarlo alla sede nella quale espleta la missione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - La Giunta regionale autorizza con proprio atto deliberativo le missioni del personale da eseguire nell'interesse di altri enti o di privati secondo le disposizioni della presente legge. Le relative indennità sono liquidate in base alle norme contenute negli articoli che precedono.
Gli enti o i privati versano le somme da corrispondere alla Tesoreria regionale in capitoli di entrata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, pu rideterminare annualmente, a partire dal 1 gennaio 1979, le misure dell'indennità di missione in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, e comunque nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente.
Analoga facoltà spetta al Consiglio regionale per la rideterminazione delle indennità stabilite dal terzo, quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge 26/7/1978 n. 417".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Fino all'approvazione di nuove specifiche norme in materia la misura dell'indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto per i Consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
La misura dell'indennità chilometrica ai membri dei Co.Re.Co. riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26/6/1973 n. 14, a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di autovettura propria, è ragguagliata a quella in vigore per i dipendenti regionali".
Il Consigliere Dadone presenta un emendamento aggiuntivo: dopo il primo comma aggiungere il seguente: "Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 2 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni".
Chi approva alzi la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12- Ai fini dell'attuazione delle norme della presente legge relative al trattamento economico di missione, trasferimento e prima sistemazione del personale regionale è autorizzata per l'anno finanziario 1978, in aggiunta alle somme stanziate a tali fini in bilancio, la spesa di 100 milioni, e, per gli anni finanziari 1979 e successivi, la spesa di 1000 milioni, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10.
All'onere di 100 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per tale anno nella rispettiva misura di 80 milioni e di 20 milioni, e mediante l'iscrizione della somma di 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo.
Al maggior onere di 400 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della maggior previsione di entrata a decorrere dall'anno 1979, in corrispondenza del capitolo concernente la tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chiede la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Anche in questo caso si prevedono degli aumenti di entrate attraverso la tassa di circolazione sui veicoli e sugli autoscafi. Invitiamo l'Assessorato al bilancio a non inflazionare ulteriormente questa entrata quando abbiamo la dimostrazione che da anni questa entrata non aumenta affatto. Per tali ragioni il nostro Gruppo si asterrà su questo articolo.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 11, primo comma, della presente legge, valutata in 5 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 20 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 10 e n. 80 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 11, secondo comma, della presente legge, valutata in 7 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 30 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi, si provvede con la disponibilità esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Prima di passare alla votazione sull'intero testo della legge, vi d lettura della tabella allegata: "Indennità di missione per ogni 24 ore: Dirigente settore importo lordo L. 22.700 Capo Servizio - Istruttore Capo Ufficio Segretario importo lordo L.
19.100 Operatore specializzato - Operatore Custode importo lordo L. 14.000".
Si passi alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame proposte di deliberazione: "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica -Legge regionale 12 giugno 1978, n. 31"


PRESIDENTE

La prima proposta di deliberazione riguarda la "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica" Programma degli interventi per l'anno 1978 Variazione ed utilizzo dei fondi residui.
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale dei finanziamenti effettuata in base all'art. 3 della legge stessa vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 353 C.R. 6049 del 7.9.1978 viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 24-16351; 25-16352 e 26 16353 del 26.9.1978 nonché n. 34-16623 del 10.10.1978 vista la nota n. 1415 del 5.10.1978 del Comprensorio di Torino con la quale si precisa che l'intervento del Comune di Mathi per lire 39.173.000 è da riferirsi a scuola elementare in luogo di materna vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-16622 del 10.10.1978 considerata l'entità finanziaria che per l'anno 1978 risulta ancora disponibile considerate inoltre alcune particolari necessità di intervento formulate dai Comprensori sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera per il 1978, i seguenti interventi, che vanno ad integrare i programmi per i rispettivi ambiti territoriali: Comprensorio di Alessandria: Bosio - elementare Lire 1.200.000 Comprensorio di Casale Monferrato: Terruggia - mat./elementare Lire 3.000.000 ed inoltre l'utilizzo per la scuola elementare, in luogo di materna, del finanziamento di lire 39.173.000 previsto nel Comune di Mathi.
La spesa è impegnata al Cap. 11.120 del bilancio per l'esercizio 1978.
Data l'urgenza di inviare le relative comunicazioni agli Enti obbligati alla realizzazione degli interventi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n.
62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
La seconda proposta di deliberazione riguarda la "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica" Programma degli interventi per l'anno 1978 Comprensori di Ivrea, Biella, Novara, Verbania.
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12.6.1978, n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale dei finanziamenti effettuata in base all'art. 3 della legge stessa viste le richieste di finanziamento formulate dai Comuni interessati viste le segnalazioni in ordine alle priorità di intervento formulate dai Comprensori, ai sensi dell'art. 3 a seguito della comunicazione regionale n. 10085 del 9 giugno 1978 viste le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazioni n.
24-16351, 25-16352, 26-16353 del 26.9.1978; n. 34-16623 del 10.10.1978 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di assumere, per il 1978, il seguente programma di interventi ai sensi della legge regionale 12.6.1978, n. 31, in riferimento all'ambito territoriale dei Comprensori di Ivrea, Biella, Novara, Verbania, come da elenco allegato.
La somma di lire 667.598.000 è impegnata con i fondi di cui al cap. 11.120 del bilancio 1978.
Data l'urgenza di inviare le relative comunicazioni agli Enti obbligati alla realizzazione degli interventi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art.
65 dello Statuto".
Chi approva alzi la mano.
La deliberazione e approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 342: "Fondo di dotazione a favore del Consorzio regionale fra gli Iacp"


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono dell'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 342: "Fondo di dotazione a favore del Consorzio regionale fra gli IACP".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Per legge è stato istituito il Consorzio tra gli Istituti autonomi case popolari. Con la proposta di legge n. 342 vengono assegnati 200 milioni per far fronte alle spese relative alla sistemazione degli edifici e alle spese di impianto generale.
Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla II Commissione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 342.
"Articolo 1 - Al Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari del Piemonte, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036, per il conseguimento dei propri fini statutari, è conferita la somma di lire 200.000.000 a titolo di fondo di dotazione per le spese di impianto e di primo funzionamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'onere di lire 200.000.000, per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione al Consorzio regionale obbligatorio fra gli Istituti autonomi per le case popolari del Piemonte", e con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Opere pubbliche

Esame progetto di legge n. 351: "Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, dell'Anas, delle Ferrovie in concessione o di altri Enti pubblici, eseguiti direttamente dagli Enti medesimi"


PRESIDENTE

Mi giunge la richiesta di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge: "Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, dell'Anas, delle Ferrovie in concessione o di altri Enti pubblici eseguiti direttamente dagli Enti medesimi".
La parola al relatore, signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Il disegno di legge n. 351 è stato esaminato dalla II Commissione e si propone di intervenire con l'adozione di nuove norme nella disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, dell'Anas, delle ferrovie in concessione o di altri Enti pubblici eseguiti direttamente dagli Enti medesimi.
Già il titolo della legge indica con precisione il limitato e specifico campo di intervento. Si tratta, come rileva la relazione predisposta dall'Assessorato, dei casi in cui l'esecuzione di opere di interesse comunale o di opere di interesse di aziende nazionali come le Ferrovie dello Stato o dell'Anas devono necessariamente coesistere nei medesimi tempi esecutivi e sulle quali la Regione già si è espressa favorevolmente o ne ha addirittura richiesta l'esecuzione anche all'interno di piani complessivi come il piano dei trasporti e della viabilità o piani territoriali di competenza regionale.
Risulta pertanto l'interesse di facilitarne l'esecuzione anche con un intervento economico a sussidio di obblighi che comporterebbero agli Enti locali impossibilitati però ad intervenire o per motivi economici o per motivi amministrativi.
Infine, per la natura degli interventi proposti nella legge, appare indispensabile poter disporre della più ampia fruibilità nella corresponsione del contributo che da un lato deve rispettare il carattere del provvedimento sussidiario e in certa misura eccezionale, e dall'altro consentire la più agevole delle forme contributive prive di vischiosità di carattere burocratico ed amministrativo.
Infatti, per aziende come le Ferrovie dello Stato e l'Anas l'approvazione di progetti e dei piani finanziari è subordinato, ai sensi delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, alla dimostrazione della disponibilità finanziaria, in particolare quando essa sia condizionata ad interventi collaterali di altri Enti. Inoltre, la disponibilità richiesta da tali Enti, a causa dei vincoli sopradescritti oltre a voler essere incondizionata da vincoli come contribuzioni parziali in percentuale o sugli interessi di un mutuo, deve essere comunque preliminare, in capitale ed interamente versata.
Dunque tali condizioni rendono assolutamente impercorribile l'uso delle consuete leggi regionali operanti in materia di opere Pubbliche.
La II Commissione ha approvato il disegno di legge all'unanimità.



PRESIDENTE

Non vi sono richieste di parola. Procediamo quindi alla votazione del disegno di legge n. 351.
"Articolo 1 - Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, di ferrovie in concessione dell'Anas o di altri Enti pubblici cui provvedano gli Enti suddetti, e che rivestano interesse regionale, la Regione può erogare contributi forfetari direttamente ai medesimi in capitale fino alla misura del 100% del costo complessivo dell'opera".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo del la legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'intero testo del disegno di legge è approvato.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno, "Nomine".


Argomento: Nomine

Sostituzione del signor Masini Gianni, componente supplente nella Sezione decentrata del Co.Re.Co. di Casale Monferrato


PRESIDENTE

Il nominativo proposto è quello del signor Paolo Merlo.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: MERLO Paolo n. 26 CALSOLARO Corrado n. 1 schede bianche n. 6 Il signor Paolo Merlo è eletto componente supplente nella Sezione decentrata del Co.Re.Co. di Casale Monferrato.


Argomento: Nomine

Commissione regionale della cooperazione (art. 2 legge regionale n. 24 del 5/4/1978): cinque rappresentanti di cui due della minoranza


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono: per la maggioranza Luciano Rossi, Pietro Dadone ed Emilio Bellomo; per la minoranza Emilio Lombardi e Sergio Marchini.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno riportato voti: ROSSI Luciano n. 22 DADONE Pietro n. 21 BELLOMO Emilio n. 18 LOMBARDI Emilio n. 14 MARCHINI Sergio n. 8 MARTINI n. 1 Proclamo eletti i Consiglieri regionali Rossi, Dadone, Bellomo, Lombardi e Marchini nella Commissione regionale della cooperazione.


Argomento: Nomine

Comitato Tecnico-scientifico del Centro di formazione professionale di Biella (legge regionale n. 33 del 9.5.1978): nomina di 2 tecnici del settore


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Umberto Bernardi e Pierangelo Aspesi.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno riportato voti: BERNARDI Umberto n. 35 ASPESI Pierangelo n. 31 scheda bianca n. 1 I signori Umberto Bernardi e Pierangelo Aspesi sono eletti nel Comitato tecnico-scientifico del Centro di formazione professionale di Biella.


Argomento: Nomine

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione (Legge regionale n. 42 del 6/7/1978): nomina di cinque membri


PRESIDENTE

I nominativi sono quelli dei Consiglieri Calsolaro, Rossi, Dadone, Oberto ed Enrichens. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti CALSOLARO Corrado n. 23 ROSSI Luciano n. 15 DADONE Pietro n. 16 OBERTO Gianni n. 14 ENRICHENS Nicola n. 7 COLOMBINO Michele n. 1 I Consiglieri regionali Calsolaro, Rossi, Dadone, Oberto Tarena ed Enrichens sono eletti nella Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.


Argomento: Nomine

Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Cirié e Comuni limitrofi: nomina del Presidente del Collegio Sindacale (art. 1 legge regionale 7/5/1976 n. 24)


PRESIDENTE

Il nominativo proposto è quello del signor Pierino Mari.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 26 ha riportato voti: MARI Pierino n. 24 schede bianche n. 2 Il signor Pierino Mari è eletto Presidente del Collegio sindacale della Cooperativa di garanzia per il finanziamento degli artigiani di Cirié e Comuni limitrofi.
Comunico inoltre ai signori Consiglieri che la presente deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 comma 4, in quanto i Consiglieri in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti il Consiglio non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Nomine

Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Cirié e Comuni limitrofi: 2 componenti del Consiglio di Amministrazione


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Ercole Lupo e Giovanni Berruto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno riportato voti: LUPO Ercole n. 22 BERRUTO Giovanni n. 22 schede bianche n. 8 I signori Ercole Lupo e Giovanni Berruto sono eletti nella Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Cirié e Comuni limitrofi.
Anche questa deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 comma quarto, in quanto i Consiglieri in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Nomine

Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Torino e Provincia: nomina del Presidente del Collegio sindacale


PRESIDENTE

Il nominativo proposto è quello del signor Nino Cordone. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 ha riportato voti: CORDONE Nino n. 24 schede bianche n. 5 Il signor Nino Cordone è eletto Presidente del Collegio sindacale nella Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Torino e Provincia.
Anche questa deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 quarto comma, in quanto i Consiglieri in congedo, entro il limite massimo di in quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Nomine

Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Torino e Provincia: 2 componenti del Consiglio di amministrazione


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Nicola Guastamacchia e Giuseppe Cresto. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno riportato voti: GUASTAMACCHIA Nicola n. 25 CRESTO Giuseppe n. 25 schede bianche n. 4 I signori Nicola Guastamacchia e Giuseppe Cresto sono eletti nella Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani di Torino e Provincia.
Anche quest'ultima deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 comma quarto, in quanto i Consiglieri in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Questioni internazionali

Ordine del giorno di solidarietà al popolo cileno


PRESIDENTE

Dal giorno 9 al 12 di novembre si svolgerà a Madrid la Conferenza mondiale di solidarietà per il Cile a cui aderiscono i partiti di numerosi Paesi europei e suda mericani.
Il Consiglio regionale del Piemonte, intendendo contribuire a riconquistare la democrazia in Cile, su proposta della dele-gazione cilena che vive e lavora in Piemonte, ha redatto l'ordine del giorno di cui vi d lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte, ribadendo la propria solidarietà al popolo cileno, auspica che la Conferenza mondiale di solidarietà con il Cile, che si svolgerà a Madrid dal 9 al 12 novembre 1978, segni un ulteriore passo per la riconquista della libertà e della democrazia.
A cinque anni dal sanguinoso golpe militare continua in Cile la persecuzione politica e la repressione di massa. In seguito alle prese di posizione internazionali, la dittatura militare cilena ha adottato un altro metodo: quello di far scomparire la gente, senza processo, negando addirittura di averla arrestata.
E' necessario che la solidarietà internazionale mantenga la sua vigilanza ed assicuri una pressione costante sulla giunta militare per esigere che sia data una risposta chiara e veritiera sulla sorte dei 2.500 scomparsi.
Il Consiglio regionale del Piemonte, interprete dei sentimenti democratici e antifascisti della comunità piemontese, si impegna a continuare la piena solidarietà con il popolo cileno mai venuta meno sin dai primi giorni del colpo di Stato che portò alla morte del Presidente Salvador Allende ed alla perdita della democrazia".
Vi sono osservazioni ? Non ve ne sono.
Pongo in votazione l'ordine del giorno.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.00)



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