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Dettaglio seduta n.222 del 25/10/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Decadenza del dott. Enrico Gastaldi dalla carica di Consigliere regionale della Regione Piemonte per ineleggibilità. Presa d'atto della sentenza 857 della Corte d'Appello di Torino - Sezione I - del 22.9.1978 e provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 16 (surrogazioni) e 17 (convalida degli eletti) legge 17.2.1968, n. 108. Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 49 legge 10.2.1953, n. 62


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto tredicesimo all'ordine del giorno: "Decadenza del dottor Enrico Gastaldi dalla carica di Consigliere regionale della Regione Piemonte per ineleggibilità. Presa d'atto della sentenza 857 della Corte d'Appello di Torino Sezione I del 22.9.1978 e provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 16 (surrogazioni) e 17 (convalida degli atti) legge 17.2.1968, n.
108. Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 49, legge 10.2.1953, n. 62".
Vi dò lettura del verbale della Giunta delle Elezioni.
"Il giorno 25 ottobre 1978 alle ore 11,50, si riunisce presso la sala del Consiglio regionale (Piazza Castello n. 205) la Giunta delle Elezioni.
Presiede il Presidente Rossotto.
Sono presentì i seguenti Consiglieri: Oberto, Bono, Colombino, Genovese Rossi, Cerchio, Besate.
Il Presidente riferisce che in relazione alle determinazioni che verranno adottate dal Consiglio regionale in data odierna in ordine alla decadenza del Consigliere regionale Gastaldi Enrico, occorre procedere, ai sensi dell'art. 16 della legge 17.2.1968, n. 108, alla surrogazione del Consigliere decaduto. Ai sensi del citato articolo, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
Il Consigliere Gastaldi Enrico era stato eletto nella lista del Partito repubblicano italiano e nella circoscrizione di Cuneo succedendo all'avv.
Robaldo Vitale dimessosi da Consigliere regionale in data 8 maggio 1976.
Dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo risulta che all'ultimo eletto nel gruppo del PRI nella circoscrizione di Cuneo, segue immediatamente il Signor Enrichens Nicola, al quale deve essere attribuito il seggio vacante.
La Giunta delle Elezioni esprime pertanto che il Consiglio prenda atto che al Consigliere Gastaldi Enrico subentra, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 108, il signor Enrichens Nicola, primo escluso nella lista del PRI e nella circoscrizione di Cuneo.
La Giunta è altresì d'accordo che la predetta deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Gastaldi Enrico con il signor Enrichens Nicola sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62".
Prima di passare all'approvazione di questo atto, inchinandomi ai deliberati della legge e alle decisioni della Giunta delle Elezioni non posso non esprimere il ringraziamento più caloroso per il lavoro svolto in quest'aula dal Consigliere Gastaldi, da tutti apprezzato per la sua serietà, la sua puntualità, la sua capacità e preparazione dando un modello di comportamento complessivo a cui dobbiamo in ogni caso guardare.
La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Mi associo al suo rammarico, signor Presidente, per l'abbandono del Consiglio da parte del collega Gastaldi che ha sempre dato un contributo notevole.
Vorrei puntualizzare la situazione.
Mi domando se il Consiglio regionale del Piemonte non voglia prendere spunto da questa circostanza per sollecitare sul piano nazionale la modifica delle caratterizzazioni specifiche della materia dell'eleggibilità e della ineleggibilità.
E' mai possibile che si debba arrivare alla vigilia della scadenza di una legislatura per sentirsi dire che un Consigliere che ha sempre votato in Consiglio, e in qualche caso il suo voto è stato anche determinante, non possa ora più sedere in quest'aula perché un altro Consigliere al posto suo ha questo diritto? Se un cittadino ritenesse di essere stato leso in un suo diritto soggettivo, attraverso una legge approvata dalla Regione per il voto determinante di un Consigliere che non era eleggibile, che cosa potrebbe verificarsi? E' opportuno che si chiariscano queste cose e che non si perpetuino all'infinito delle situazioni di carattere procedurale. Un Tribunale, nel giro di 15/20 giorni, esamini sul piano nazionale queste norme ponendo una sanatoria implicita in maniera che un Consigliere regionale o provinciale o comunale è convalidato, comunque siano le determinazioni sull'eleggibilità o ineleggibilità, per la pronuncia intervenuta di un'autorità giudiziaria o amministrativa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

A nome del Gruppo comunista esprimo il dispiacere autentico e sincero per il fatto che il Consigliere Gastaldi, che abbiamo apprezzato per il contributo che ha dato soprattutto al settore agricolo, abbia dovuto incorrere nella pronuncia di ineleggibilità. Il dispiacere è condiviso da tutti in quanto si tratta di un collega che ha operato con estrema serietà e precisione, lavorando senza molti clamori nell'interesse obiettivo dell'istituzione e quindi della collettività.
Quando il dottor Gastaldi ha saputo che sarebbe stato revocato dall'incarico di Consigliere, era molto dispiaciuto perché l'atto di ineleggibilità sarebbe intervenuto prima della votazione della legge sull'Istituto zooprofilattico. Altri reagirebbero in maniera ben diversa: il suo invece era il dispiacere per non poter dare un contributo ad una materia che conosceva e per la quale aveva dato il suo apporto.
Aderisco alla richiesta del Consigliere Oberto e credo che questa iniziativa non dovrebbe vederci assenti non solo per chiarire tempi e modi pur importanti ed essenziali, ma anche per porci un problema di merito sulle cause di ineleggibilità. Oggi nel nostro Paese sta mutando l'assetto istituzionale; intere categorie, per effetto della riforma sanitaria diventeranno dipendenti regionali e di conseguenza non avremo più la possibilità di essere rappresentati dalle categorie dei medici e dei sanitari. Tali manovre, anche squallide, possono mettere i Consigli comunali nella condizione di inattività perché alcuni loro membri sono rappresentanti eletti di associazioni sportive o ricreative che ricevono contributi dagli stessi Comuni.
Questo fatto deve farci riflettere e farci proporre qualche iniziativa a livello nazionale.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bellomo. Ne ha facoltà.



BELLOMO Emilio

Il Consigliere Gastaldi ha sempre portato nella discussione una nota di competenza specifica ed il suo comportamento può essere il simbolo di quello che dovrebbe essere il comportamento del Consigliere regionale.
Sul piano strettamente personale ho una nota di riconoscenza verso questa persona. Molte volte, quando il dibattito divampava, sotto il banco mi passava qualche pastiglietta di cui, in quanto medico, era sempre doviziosamente fornito e quindi mi aiutava a sopportare la durezza e l'impegno dell'assemblea. Per quanto riguarda il suggerimento circa l'ineleggibilità in generale, che con molta competenza il collega Oberto ha formulato e che il Consigliere Bontempi ha ripreso, non so che cosa potrà fare il Consiglio regionale. E' certo che ad un dato momento tutti quanti potremmo essere incompatibili: il problema va affrontato e risolto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Non vorrei che il nostro Gruppo fosse privilegiato dal momento che ha già parlato il Consigliere Oberto; se il suo intendimento era quello di parlare anche a nome del Gruppo, mi scuso.
Il mio intervento vuole suonare come irrobustimento dello stato d'animo che è di deferenza totale nei confronti del collega Consigliere che abbandona, mi auguro solo momentaneamente, l'aula del Consiglio regionale.
Ritengo di dovergli formulare ogni più cordiale e fraterno augurio perch dal di fuori del Consiglio strettamente organizzato egli possa continuare la sua opera di costruttore dell' edificio regionale al quale lentamente tutti quanti abbiamo posto mano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, perdiamo un collega serio, modesto, attento sul piano della preparazione e sul piano politico (apprendo con un po' di stupore del suo appoggio alla maggioranza nei dibattiti accesi!).
Il problema è delicato perché non si chiude con la sostituzione di un collega esperto con un altro altrettanto esperto e serio, ma perché crea complicazioni giuridiche lasciando nei partiti delle tracce (ricordiamo le vicende in quest'aula di 5 anni fa). Come è giusto che la società arrivi alla chiarezza con la prescrizione, così mi pare giusto che convalidando la nomina di Consigliere regionale si faccia giustizia di tutte le situazioni di incertezza passate e future che potrebbero derivare dalla posizione soggettiva di un cittadino nei confronti dell'istituzione. Questo non provocherebbe quei guasti che qualcuno potrebbe pensare, perché in definitiva rimane la sanzione giuridica.
Un liberale come Giolitti aveva iniziato l'evoluzione democratica della società aprendo la vita politica a tutti i cittadini, in questo modo per intere categorie sociali, in questo caso tra le più qualificate finirebbero per non poter più accedere laddove si costruisce la società.
Il suggerimento venuto da più parti potrebbe concretarsi nella stesura di un ordine del giorno da inviare alle segreterie nazionali dei partiti sollecitandole ad un'iniziativa parlamentare al riguardo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Dobbiamo oggi rivolgere la nostra attenzione sul fatto che un collega ci lascia. Il dovere ci impone di meditare sull'opera che egli ha svolto in questa aula e di significare tutta la stima ed il rincrescimento del nostro Gruppo.
Per quanto riguarda l'aspetto evidenziato dall'avvocato Oberto, mi pare che, non volendo sottrarre un giudizio al Tribunale Amministrativo, si potrebbe quanto meno prevedere dei termini perentori entro i quali tali vertenze vengano concluse e decise.
Convengo con la proposta del collega Marchini in merito all'ordine del giorno per porre il problema all'attenzione delle autorità competenti.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Ringrazio, anche a nome del collega, il Presidente e quanti hanno voluto esprimere la loro stima nei confronti del Consigliere Gastaldi che sarebbe certamente stato felice di udire le parole che sono state qui dette. Il collega che lo sostituisce sarà certamente di pari capacità.
Debbo anch'io sottolineare la strana situazione in cui si vengono a trovare i Consiglieri comunali, provinciali e regionali quando le varie incompatibilità e ineleggibilità si manifestano soprattutto a così grande distanza di tempo.
Nella passata tornata amministrativa il Comune di Torino subì dei veri e propri colpi a furia di processi che facevano fuori l'uno dopo l'altro i suoi amministratori. Se il fine di un'elezione è di rispondere ai desideri dei cittadini elettori, le successive sentenze non rientrano nel rispetto reale di tali desideri tanto più quando dovessero avere come risultato dei cambiamenti nella geografia politica di un organismo amministrativo o legislativo. Si suggerisce l'opportunità di sottolineare il problema all'attenzione del Parlamento anche per evitare possibili speculazioni politiche da parte dei denuncianti.



PRESIDENTE

Concludo compiacendomi della convergenza delle dichiarazioni sull'attività del Consigliere Gastaldi. Gli faremo pervenire il verbale del dibattito.
Quando il Consigliere Gastaldi mi comunicò che non avrebbe più partecipato alle sedute consiliari non nascose l'amarezza: le dichiarazioni di oggi potranno forse attenuargliela.
Sono d'accordo sulle proposte del Consigliere Oberto e pertanto propongo di incaricare l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale dell' elaborazione di un ordine del giorno che tenga conto delle sollecitazioni pervenute dai Consiglieri intervenuti nel dibattito e che potrà essere votato la prossima seduta.
Pongo ai voti, per alzata di mano, la proposta di prendere atto della decadenza del Consigliere Enrico Gastaldi.
E' approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Pongo quindi ai voti per alzata di mano, la proposta che il Consiglio prenda atto che al Consigliere Enrico Gastaldi subentra, ai sensi dell'art.
16 della legge 17.2.1968, n. 108, il signor Enrichens Nicola. La proposta è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Propongo inoltre che la deliberazione relativa alla surrogazione del Consigliere Gastaldi Enrico con il signor Enrichens Nicola venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n.
62; ritengo necessario far presente che la proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio regionale.
Chi approva l'immediata eseguibilità alzi la mano.
Il Consiglio approva all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Ricordo che la convalida dell'elezione del signor Enrichens Nicola viene devoluta, ai sensi dell'art. 13 dello stralcio delle norme di regolamento alla Giunta delle Elezioni, la quale accerterà che non sussistano, nei confronti del neo-Consigliere, cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ad esame compiuto, la Giunta delle Elezioni riferirà al Consiglio.
Invito il nuovo Consigliere, se presente, a prendere posto nell'aula del Consiglio.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Dobbiamo effettuare numerose nomine relative ai Comitati di gestione previsti dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo nazionale, tipo per la Convenzione unica dei medici generici e pediatrici, stipulato il 31 maggio 1978, ai sensi dell'art. 8 della legge 29.6.1977 n. 349.



(Il Consigliere Petrini esce dall'aula)


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato regionale di gestione Convenzione medico-generica e pediatrica


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: Assessore sanità (con possibilità di delega) Presidente n. 33 BIANCO Vincenzo (funzionario regionale) Segretario n. 33 ZATTONI Liberto (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33 AITA Giancarlo (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 DI DIO Paolo (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 MASSOBRIO Nicola (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 I suddetti signori sono pertanto eletti nel Comitato regionale di gestione Convenzione medico generica e pediatrica.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la Provincia di Alessandria.


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti:



MIGLIORINO Giuseppe

Presidente n. 33 MARIANI Vincenzo (funzionario regionale) - Segretario n. 33 FERRARI Giuseppe (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33



FASOLO Romana BELLANTI (per i lavoratori dipendenti)

Membro n. 33 ROBOTTI Leopoldo (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 BONZANO Dante (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 CORRADO Mario (per gli organismi sanitari locali) Membro n. 33 I predetti signori sono pertanto eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Alessandria.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Asti


FASOLO Romana BELLANTI (per i lavoratori dipendenti)

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti



CALCULLI Nunzio

Presidente n. 33 ALLOTTA Vincenzo (funzionario regionale) Segretario n. 33 GARNERO Costante (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33 MANCINO Giuseppe (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 AMERIO Mario (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 MARCHESE Giuseppe (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 BUSCEMI Antonino (per organismi sanitari locali) Membro n. 33 I predetti signori sono eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Asti.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Cuneo


CALCULLI Nunzio

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti:



FIORENTINO Vincenzo

Presidente n. 33 PRATO Dario (funzionario regionale) Segretario n. 33 LUCCHIARI Renzo (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33 BRIGNONE Graziella (per i lavoratori dipendenti Membro n. 33 FIGLIATO Giuseppe (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 SIGNORE Francesco (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 MARTINO Guido (per organismi sanitari locali) Membro n. 33 I predetti signori sono pertanto eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Cuneo.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Novara.


FIORENTINO Vincenzo

Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti:



BONALDI Silvano

Presidente n. 33 SCONZA Domenico (funzionario regionale) Segretario n. 33 NABRUZZO Anna (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33



FORNARA G. Domenico (per lavoratori dipendenti)

Membro n. 33 IORIO Angelo (per lavoratori dipendenti) Membro n. 33 ROMANO Mariangela (per lavoratori dipendenti -) Membro n. 33 LEONE Quinto (per organismi sanitari locali) Membro n. 33 I predetti signori sono pertanto eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Novara.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Torino


FORNARA G. Domenico (per lavoratori dipendenti)

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti



VITALE Giovambattista

Presidente n. 33 TASSONE Raffaele (funzionario regionale) Segretario n. 33 MASANTE Guido (per i lavoratori autonomi) Membro n. 33 SAVIO Remo (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 GHEDDO Mario (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 STICCA Pietro (per i lavoratori dipendenti) Membro n. 33 GUERRIERO Modestino (per organismi sanitari locali) Membro n. 33 I predetti signori sono pertanto eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Torino.


Argomento: Nomine

Nomina del Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Vercelli


VITALE Giovambattista

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti:



VENE' Aldo

Presidente n. 33 BENZI Giancarlo (funzionario regionale) Segretario n. 33 TAGLIABO' Giuseppe (per lavoratori autonomi) Membro n. 33 BORA Luciano (per lavoratori dipendenti) Membro n. 33 DI CARLO Carlo (per lavoratori dipendenti) Membro n. 33



ROSSO P. Giorgio (per lavoratori dipendenti)

Membro n. 33 LOIACONO Franco (per organismi sanitari locali) Membro n. 33 I suddetti signori sono pertanto eletti nel Comitato di gestione Convenzione medico generica e pediatrica per la provincia di Vercelli.
Il Consiglio regionale deve inoltre approvare la seguente deliberazione: "La legge regionale 30.6.1977 n. 39 ha previsto, al primo comma dell'art.
8, la stipulazione di accordi nazionali tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico dei medici generici, degli specialisti, dei titolari di farmacie, dei biologi e degli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliari.
Tali accordi intervengono tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative di ciascuna delle categorie suddette e la parte pubblica, composta dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dai rappresentanti delle Regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Per quanto riguarda la Convenzione nazionale unica per i medici generici e pediatri, il relativo Accordo nazionale tipo è stato raggiunto tra le parti il 31 maggio u.s. e la nuova convenzione è divenuta operante dal 7 luglio scorso, data a partire dalla quale i Commissari liquidatori dei principali Enti mutualistici hanno deliberato il recepimento dell'Accordo ai sensi della legge 39/77.
La convenzione prevede, all'art. 14, dei Comitati di gestione a livello provinciale o di diverso ambito territoriale. Tali Comitati, tra i cui compiti c'é quello della formazione e tenuta degli elenchi dei medici convenzionati, sono nel complesso preposti alla gestione di tutta la convenzione.
E' inoltre previsto, all'art. 15, un Comitato di gestione regionale, con specifici compiti di indirizzo nei diversi settori dell'assistenza medico generica e pediatrica.
E' evidente che, in base ai compiti stabiliti dalla Convenzione, è attribuito ai Comitati suddetti un ruolo determinante in ordine all'applicazione della Convenzione stessa e quindi rispetto all'erogazione dell'assistenza medico-generica in forma diretta.
E' altrettanto evidente che tutta la fase di prima applicazione della Convenzione è condizionata all'istituzione di questi Comitati. I medici convenzionati con gli Enti hanno già presentato domanda di conferma negli elenchi. Tali domande devono ora essere valutate dal Comitato, al fine della formazione degli elenchi, per consentire agli aventi diritto all'assistenza medico generica di scegliere il proprio medico di fiducia secondo la nuova normativa.
I Comitati provinciali di gestione si compongono di: 1 rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente 6 rappresentanti dei sindacati medici firmatari della convenzione 4 membri designati dalla Regione, rispettivamente tre per i settori del lavoro dipendente privato e pubblico ed uno del lavoro autonomo 1 membro, designato dalla Regione, in rappresentanza degli organismi locali di assistenza sanitaria.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.
Gli Enti erogatori dell'assistenza medico generica e pediatrica sono tenuti a fornire il personale necessario per l'assolvimento dei compiti affidati al Comitato di gestione.
Il Comitato regionale è composto da: 1 rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente 5 rappresentanti designati dai sindacati medici firmatari della convenzione 4 membri designati dalla Regione rispettivamente tre per i settori del lavoro dipendente privato e pubblico e uno del lavoro autonomo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.
Al fine dell'insediamento dei Comitati di gestione nell'ambito del territorio regionale, sono state assunte le iniziative opportune perché le categorie e gli Enti interessati avanzassero le loro proposte per la composizione delle rispettive rappresentanze.
Nella formulazione di tali proposte, è stato suggerito di tenere conto dell'opportunità che i componenti dei Comitati siano dotati di competenza specifica nella materia e di adeguata disponibilità, vista la imponente mole di lavoro tecnico che attende i Comitati, specialmente nel periodo iniziale di attività.
In particolare, specifiche proposte sono state chieste alla Cgil, alla Cisl ed alla Uil per la rappresentanza del lavoro dipendente; all'Anci per la rappresentanza degli organismi locali di assistenza sanitaria ed alle Associazioni dei lavoratori autonomi per la rappresentanza della categoria.
Per quanto riguarda la designazione dei Presidenti, si è ritenuto di scegliere la competenza tecnica specifica, anche per evitare uno squilibrio tra la componente medica, tecnicamente più preparata, e le altre componenti.
Tale discorso, valido per tutti i membri non medici del Comitato, lo è maggiormente per il Presidente, che è il rappresentante regionale ed il cui voto, per le decisioni da adottare, in caso di parità, prevale. Di qui la scelta di seguire come criterio per la nomina dei Presidenti, quello della competenza tecnica specifica, criterio che è certamente garantito individuando quale Presidente il Direttore dell'Ente mutualistico maggiore e cioè dell'Inam.
L'omogeneità dell'indirizzo politico dell'attività dei Comitati può essere tuttavia assicurata integrando il criterio suddetto con due correttivi. Il primo è costituito dal fatto che il Comitato regionale sarà presieduto direttamente dall'Assessore alla sanità, con possibilità di delega, nonch del coordinamento dell'attività dei singoli Presidenti che avverrà comunque, come del resto il coordinamento di tutto il sistema di strutture amministrative unificate, ad opera dell'Assessorato alla sanità.
Il secondo consiste nel porre un limite temporale alla validità delle nomine, che può essere fissato al 31 dicembre 1979 e che rende chiaro fin dall'inizio che la nomina e la conferma sono strettamente legate al rispetto delle indicazioni di massima, regionali, cui i Presidenti, in quanto rappresentanti regionali, dovranno improntare la loro attività nel Comitato.
Per quanto riguarda i Segretari, sia dei Comitati provinciali che di quello regionale, si tratta di funzionari che all'esperienza tecnica devono unire capacità tali da poter affrontare in maniera adeguata le incombenze connesse all'attività del Comitato che, particolarmente nel periodo iniziale, sarà quanto mai impegnativa.
Sono state inoltre impartite disposizioni agli Enti mutualistici, perch predisponessero il personale necessario quale supporto tecnico dei Comitati, per l'espletamento dei compiti agli stessi affidati.
Al fine dunque dell'insediamento dei Comitati e per consentire l'inizio della loro attività in maniera tempestiva, preso atto delle designazioni da parte del Consiglio dei componenti e dei segretari dei Comitati provinciali e del Comitato regionale, di cui agli artt. 14 e 15 della convenzione più volte citata, come qui di seguito specificato: Comitato di gestione convenzione medico generica e pediatrica per la Provincia di Alessandria Presidente: Migliorino Giuseppe Segretario: Mariani Vincenzo Ferrari Giuseppe per i lavoratori autonomi Fasolo Bellanti Romana per i lavoratori dipendenti Robotti Leopoldo per i lavoratori dipendenti Bonzano Dante per i lavoratori dipendenti Corrado Mario per organismi sanitari locali Comitato di gestione convenzione medico generica e pediatrica per la Provincia di Asti Presidente: Calculli Nunzio Segretario: Allotta Vincenzo Garnero Costante per i lavoratori autonomi Mancino Giuseppe per i lavoratori dipendenti Amerio Mario per i lavoratori dipendenti Marchese Giuseppe per i lavoratori dipendenti Buscemi Antonino per organismi sanitari locali Comitato di gestione convenzione medico generica e pediatrica per la Provincia di Cuneo Presidente: Fiorentino Vincenzo Segretario: Prato Dario Lucchiari Renzo per i lavoratori autonomi Brignone Graziella per i lavoratori dipendenti Figliato Giuseppe per i lavoratori dipendenti Signore Francesco per i lavoratori dipendenti Martino Guido per organismi sanitari locali Comitato gestione convenzione medico generica e pediatrica per Provincia di Novara Presidente: Bonaldi Silvano Segretario: Sconza Domenico Nabruzzo Anna per i lavoratori autonomi Fornara G. Domenico per i lavoratori dipendenti Iorio Angelo per i lavoratori dipendenti Romano Mariangela per i lavoratori dipendenti Leone Quinto per organismi sanitari locali Comitato gestione convenzione medico generica e pediatrica Provincia di Torino Presidente: Vitale Giovan Battista Segretario: Tassone Raffaele Masante Guido per i lavoratori autonomi Savio Remo per i lavoratori dipendenti Gheddo Mario per i lavoratori dipendenti Sticca Pietro per i lavoratori dipendenti Guerriero Modestino per organismi sanitari locali Comitato gestione convenzione medico generica e pediatrica per Provincia di Vercelli Presidente: Vené Aldo Segretario: Benzi Giancarlo Tagliabò Giuseppe per i lavoratori autonomi Bora Luciano per i lavoratori dipendenti Di Carlo Carlo per i lavoratori dipendenti Rosso P. Giorgio per i lavoratori dipendenti Loiacono Franco per organismi sanitari locali Comitato regionale di gestione convenzione medico generica e pediatrica Presidente: Assessore sanità con possibilità di delega Segretario: Bianco Vincenzo Membri: Zattoni Liberto per i lavoratori autonomi Aita Giancarlo per i lavoratori dipendenti Di Dio Paolo per i lavoratori dipendenti Massobrio Nicola per i lavoratori dipendenti Si propone di limitare al 31 dicembre 1979 la validità della designazione dei Presidenti e dei Segretari dei Comitati di gestione provinciali e di attribuire all'Assessorato regionale alla sicurezza sociale e sanità la direzione ed il coordinamento sia dell'attività dei Comitati di gestione e delle strutture amministrative unificate intermedie, sia di tutto il sistema delle strutture amministrative unificate di base previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 1978 n. 150-16429.
Il Consiglio, condividendo le proposte della Giunta, vista la legge n. 349 del 29 giugno 1977, al fine della pronta e corretta applicazione della Convenzione nazionale unica per i medici generici e pediatri, in conformità all'Accordo nazionale tipo stipulato ai sensi della legge predetta e con riferimento agli articoli 14 e 15 di tale Convenzione delibera di limitare al 31 dicembre 1979 la validità della designazione dei Presidenti e dei Segretari dei Comitati di gestione provinciale e di attribuire all'Assessorato regionale alla sicurezza sociale e sanità la direzione ed il coordinamento sia dell'attività dei Comitati provinciali di gestione e delle strutture amministrative unificate intermedie, sia di tutto il sistema delle strutture amministrative unificate di base previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 1978 n. 150-16429 di dichiarare la presente deliberazione, nonché le nomine relative considerata l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva tale deliberazione è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.



(Il Consigliere Petrini rientra in aula)


Argomento: Commercio al dettaglio

Comunicazioni della Giunta regionale sulla richiesta del nullaosta della società La Rinascente per il trasferimento a Venaria


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: "Comunicazioni della Giunta regionale sulla richiesta del nullaosta della Società La Rinascente per il trasferimento a Venaria". La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Con nota n. 7645 in data 30 agosto 1978, il Comune di Venaria, in adempimento alle norme dell'art. 28 della legge 426/71 (richiesta di nullaosta regionale per l'attivazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500) ha trasmesso alla Regione le domande presentate in data 11.8.78 dalla Società "La Rinascente s.p.a." per l'attivazione nel Comune di Venaria, Corso Garibaldi angolo strada per Druento, di due esercizi commerciali: uno per la vendita al dettaglio dei generi di cui alle tabelle merceologiche III (la tabella III comprende:carni e frattaglie congelate di ogni specie animale, escluse quelle equine e quelle di bassa macelleria uova) e VIII (la tabella VIII comprende: prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 400) della superficie di vendita di mq 9.364, secondo la formula dell' ipermercato uno per la vendita al dettaglio dei generi di cui alla tabella merceologica VIII (esclusi i generi alimentari) della superficie di vendita di mq 3.666, secondo la formula del grande magazzino.
Tali esercizi commerciali verrebbero attivati in un unico fabbricato situato nella zona contraddistinta come zona industriale D6 nel piano regolatore generale del Comune di Venaria, approvato con D.M. 3577 del 18.8.71. Al riguardo va rilevato che la variante n. 8 al predetto piano regolatore, adottata con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 13.1.1975 e n. 216 del 22.9.1975, e approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5511 del 17.12.1975, prevede: per la zona industriale D6, insediamenti di attività produttive superficie intera lottizzazione mq., 351.186 superficie compresa tra il corso Garibaldi e strada Druento mq 344.303 sono inoltre ammessi per un'estensione non superiore a mq 120.000, corrispondenti a circa 1/3 dell'intera superficie già convenzionata, insediamenti di attività espositive e terziarie ammesse ai sensi delle tabelle VIII IX X XI XII XIII XIV in base al D.M. del 30.8.1971. In presenza di tali insediamenti la massima superficie edificabile è di 1/4 dell'area totale del lotto per la zona industriale D7 (attigua alla zona D6), insediamenti di attività produttive, anche in ordine ad eventuali attività commerciali superficie di zona mq. 390.000 massima superficie edificabile 1/3 dell'area totale del lotto.
Secondo quanto previsto dal piano regolatore, il Comune di Venaria rilasciava in data 1.9.77 su area compresa nella zona D6 una concessione edilizia (n. 47) alla Società "San Genesio s.p.a." per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale con superficie coperta di mq. 20.971 e superficie lorda di calpestio di mq 37.878 (superficie netta di calpestio mq 34.989).
Successivamente, in data 26.9.1977, il Comune rilasciava sei autorizzazioni per l'attivazione di altrettanti esercizi commerciali nella stessa area alle Società Due Ponti, Siema e Toge per una superficie complessiva di mq. 6.450 (attualmente estendibili fino a 9.200 mq, in seguito ad una sentenza del T.A.R. Piemonte del 15.2.78, avversa ad una decisione della Regione Piemonte di nullaosta per un insediamento di 4.500 mq).
Attualmente, in base alla richiesta della Società Rinascente e ad una bozza di atto di impegno tra la Società stessa e il Comune di Venaria, la situazione in esame si verrebbe a configurare come segue: a) l'immobile a destinazione commerciale di cui alla già citata concessione edilizia n. 47 del 1.9.1977 avrà una superficie coperta di mq 25.100 e una superficie di calpestio di mq 26.750.
b) La superficie di calpestio sarà così suddivisa: superficie di vendita complessiva della società Rinascente di mq. 13.030 (domande di nullaosta regionale) superficie di vendita per esercizi di "piccolo dettaglio" di mq 1.460 superficie per attività terziarie e paracommerciali di mq. 460 superficie per depositi, uffici, servizi e passaggi pedonali coperti di mq. 11.800 circa.
c) L'inizio delle attività commerciali Rinascente nel Comune di Venaria verrebbe effettuato in correlazione alla cessazione di attività dell'esercizio Rinascente in Torino, via Lagrange (mq 12.600 di superficie di vendita per le tabelle III e VIII; attualmente sono aperti 10.500 mq più 500 mq, di terzi).
d) La Rinascente si impegna formalmente a non utilizzare né a far utilizzare le autorizzazioni commerciali già oggi rilasciate alle Società Due Ponti, Siema e Toge dal Comune di Venaria per l'attivazione di esercizi commerciali nell'area in questione.
Ai fini di una prima analisi della richiesta presentata dalla Società "La Rinascente", è necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti ad essa collegati.
Innanzitutto vi sono i dati di fatto, e cioè quanto attualmente è già acquisito nell'area in questione. Da quanto esposto in precedenza risulta che il Comune di Venaria ha già rilasciato una licenza edilizia per fabbricato ad uso commerciale e sei autorizzazioni commerciali per un totale di 6.450 mq, di superficie di vendita (estendibili fino a 9.200 mq in base a sentenza del T.A.R. del 15.2.1978).
In secondo luogo vi è la proposta di correlativa chiusura delle attività commerciali Rinascente in Torino, Via Lagrange. A questo proposito sono da valutarsi gli effetti di tipo commerciale, viabile e di assetto del centro storico, nonché l'eventuale futura destinazione d'uso del fabbricato attualmente utilizzato dalla Società Rinascente.
Collegato a questo aspetto, vi è il problema dell'occupazione. La Società "Rinascente" ha indicato ben cinque sue unità di vendita in Torino che si trovano in una situazione deficitaria, di cui la filiale di Via Lagrange concentra la perdita maggiore. In un accordo del 19 luglio 1977 la Società e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale si impegnarono a cercare soluzioni di sviluppo alternativo prima di procedere alla chiusura dei magazzini la cui gestione era giudicata non ripianabile.
In termini concreti, la filiale Rinascente di Via Lagrange (grande magazzino più supermercato) occupa circa 250 persone, e per il richiesto esercizio di Venaria è previsto un organico a tempo pieno di 252 persone.
In terzo luogo sono da considerare gli aspetti di carattere territoriale, urbanistico, sociale e commerciale connessi all'attivazione dell'esercizio di Venaria. Al riguardo, in questa prima fase dell'istruttoria, è stato richiesto il parere all'Assessorato regionale alla pianificazione urbanistica, alla pianificazione territoriale, ai trasporti, ai Comuni che possono essere interessati dall'attrazione dell'insediamento, e al Comprensorio di Torino nonché alcune informazioni di carattere tecnico-aziendale alla Società Rinascente.
In relazione a tali aspetti, si inserisce altresì la verifica rispetto agli obiettivi di politica commerciale e di urbanistica commerciale, o in altri termini la compatibilità rispetto al quadro di programmazione della rete distributiva che si va delineando.
A questo proposito è opportuno precisare che un primo documento di tesi per un modello di trasformazione della rete distributiva in Piemonte è già stato oggetto di dibattito tra gli organi regionali e le associazioni categorie e imprese del settore. Sulla base di ciò è in corso di formulazione una più precisa proposta di schema di riferimento per la pianificazione commerciale che verrà nuovamente sottoposta all'attenzione degli operatori del settore e quindi portata al Consiglio regionale. Si ritiene infatti che uno strumento importante per attuare un reale sviluppo della rete distributiva in Piemonte sia quello della contrattazione programmata, e cioè un confronto dialettico ed operativo tra gli obiettivi della pianificazione regionale ed i programmi di investimento delle imprese distributive.
Da ultimo, ma di rilevante importanza, sono da analizzare i possibili sviluppi di insediamento di attività commerciali nel Comune di Venaria. Si è visto in precedenza come il piano regolatore generale preveda per la zona D6 insediamenti commerciali su un'area complessiva di 120.000 mq. e per la zona D7 insediamenti produttivi, anche di tipo commerciale, su un'area complessiva di 390.000 mq. L'esame dei piani di lottizzazione relativi alle due zone anzidette e delle eventuali concessioni edilizie e autorizzazioni commerciali già eventualmente rilasciate dal Comune potrà senz'altro contribuire a meglio definire tale aspetto.
L'importanza di tale analisi è strettamente connessa all'individuazione del ruolo che può avere Venaria, così come altri Comuni della cintura torinese, in uno sviluppo programmato della rete distributiva nell'area torinese.
L'autorizzazione di apertura alla Rinascente in Via Lagrange è stata discussa e contrastata. A pochi anni dall'apertura si pone l'esigenza inderogabile del trasferimento che peraltro non muta sostanzialmente la situazione esistente nella rete di distribuzione dell'area metropolitana torinese.
Siamo chiamati, pertanto, a tentare di sanare situazioni purtroppo compromesse. I dati di fatto che ho esposto alla vostra attenzione si sono concretizzati fuori da indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale ed in qualche modo determinano e condizionano la realtà sulla quale dobbiamo operare.
Questa questione si presenta, quindi, articolata e complessa; merita un giudizio a se, anche perché può chiudere un periodo ed aprirne un altro appunto quello della programmazione contrattata dell'urbanistica commerciale. Proprio per questo abbiamo ritenuto di dover informare il Consiglio, in quanto pensiamo che le forze politiche possano impegnarsi a trovare un'adeguata soluzione al problema che solo formalmente si presenta come d'interesse di una società o di una categoria, in realtà riguarda tutti i consumatori.
Noi abbiamo delle preoccupazioni serie per quanto riguarda la situazione urbanistica del Comune di Venaria rispetto all'insediamento ed in particolare per quanto riguarda la zona D7. Abbiamo inoltre ancora da accertare in termini concreti, l'utilizzazione degli 11.800 mq. che la Rinascente dice essere per magazzini e sottopassaggi.
Credo possano realizzarsi le condizioni, essendocene l'impegno, per uscire dalla complessa situazione, con un'indicazione politica di grande respiro. Noi riteniamo di essere impegnati a lavorare seriamente nella suddetta direzione, come riteniamo siano impegnate anche le altre forze politiche.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Ringraziamo l'Assessore Marchesotti per la comunicazione che, per la verità, ci trova piuttosto perplessi sul piano della metodologia. Ci vengono infatti comunicate notizie che la stampa ha già pubblicato e che le organizzazioni sindacali e le Amministrazioni comunali di Torino e Venaria hanno dibattuto.
La procedura ci pare piuttosto insolita giacché l'Assessore intende coinvolgere il Consiglio regionale su di un problema di grande portata senza averne prima data comunicazione alla IV Commissione e senza il pronunciamento né della Commissione regionale prevista dalla legge n. 426 né del Comprensorio quale organo di programmazione (il Comprensorio tratterà questo problema solo il 30 ottobre).
La legge n. 426 chiama la Giunta e non il Consiglio regionale ad esprimere un giudizio di questo genere, quindi sul piano della procedura sarebbe stato positivo sentire il parere di questi organismi, anche perch su questa vicenda sorgono non pochi punti interrogativi sui comportamenti delle parti interessate. Non è possibile che la Giunta indichi la fotografia della realtà e si trinceri su posizioni vaghe sul problema che d'altra parte è già scoppiato in quanto a Venaria stanno per incominciare alcuni lavori infrastrutturali. Il tentativo dell'Assessore al commercio di passare la patata bollente ad altri è abbastanza intelligente, più intelligente di quanto non ha fatto l'Assessore all' annona del Comune di Torino il quale ha cercato di avviare il discorso in sede di Consiglio comunale ieri sera.
La società Rinascente ha deciso la chiusura del magazzino di via Lagrange e il trasferimento a Venaria non in ragione di una politica commerciale, ma per problemi di carattere economico-aziendale, che sono la linea della Rinascente, con articoli di costo medio-alto , non ha sfondato a Torino come in Lombardia per cui l'azienda si pone il problema di trasformare il proprio indirizzo da generi di abbigliamento e generi vari in alimentari e generi di largo e generale consumo la cessazione dell'attuale sede comporta un realizzo che consente il trasferimento in una zona commercialmente rilevante come quella di Venaria il centro di Venaria costituirebbe il primo esempio di grosso centro commerciale (ipermercato), attualmente inesistente in Piemonte.
L'attuale deficit di incasso in ogni caso obbliga la Rinascente a chiudere.
E' un fatto non oppugnabile, ma per Torino e per la Regione si impongono alcune decisioni soprattutto nella fase contrattuale, in ordine alla rilocalizzazione produttiva dello stabile di via Lagrange e ai problemi inerenti all'area metropolitana essendo la Rinascente un punto di attrazione anche extra-comunale.
Se l'edificio avrà una destinazione a carattere terziario, ci poniamo il problema di quale terziario: quello bancario, per il quale vi sono trattative in corso con il mondo del credito, avrebbe implicazioni per il carattere di centro storico della zona, giacché la Rinascente rappresenta un punto vitale all'interno della città mentre il terziario legato al sistema bancario rappresenterebbe un impoverimento della struttura cittadina quello commerciale che, data l'attuale congestione dei punti di vendita comuni, impone la domanda di quale commercio ad alto livello potrebbe subentrare.
La Commissione comunale di Torino ha preso atto dell'ineluttabilità della chiusura all' unanimità, ma abbiamo una documentazione di queste ultime ore che dimostrerebbe il contrario, pare cioè che l'Amministrazione comunale abbia passato frettolosamente un giudizio che sarebbe dato all'unanimità dalla Commissione tecnica, ma che giudizio all'unanimità non è anche perch da parte dell'Assessore all' annona del Comune di Torino il parere era solo sulla chiusura di Via Lagrange e non sulla rilocalizzazione a Venaria.
La Regione deve giocare un ruolo importante sulla destinazione del locale che si dovrebbe abbandonare e chiediamo su questo problema un primo impegno.
Vi è poi la competenza del Comprensorio che fra qualche giorno sarà chiamato ad esprimersi. La rilocalizzazione a Venaria comporta conseguenze in ordine alla viabilità, alla politica del territorio, all'influenza sul piano commerciale di Torino, da poco approvato, oltre allo svilimento dei centri di diverso livello.
Chiediamo all'Assessorato al commercio di dare non solo comunicazioni fotografiche della realtà, ma anche la linea che gli compete come esecutivo; chiediamo che ci dica cosa pensano le componenti politiche e sociali. Sappiamo che esiste un problema sindacale determinandosi in Torino una limitazione occupazionale al di là della rilocalizzazione di circa 150 dipendenti a Venaria, siamo convinti che solo parte di questi dipendenti verranno riciclati a Venaria. Non per nulla i sindacati sono divisi nell'esprimere un giudizio.
Ma accanto al problema sindacale occupazionale, che non deve essere preso come alibi per determinate operazioni frettolose, esiste un problema commerciale. E' un grosso pugno nello stomaco perché colpisce sia i commercianti di Torino per il discorso avviato della complementarietà dei negozi alla Rinascente e dello spostamento di clientela nelle zone confinanti a Venaria, sia per i commercianti di Venaria perché implica la diminuzione delle domande di taluni beni.
I Gruppi politici devono esprimersi in termini chiari. Noi riteniamo che il tentativo di coinvolgere il Consiglio regionale in questo problema, quando le sedi legittime non si sono espresse, è dubbio. Dando per scontata la volontà della Rinascente di voler chiudere i battenti, il nostro parere sull'intera operazione potrebbe anche essere favorevole a condizione per che la destinazione del palazzo della Rinascente sia chiarita e sia confacente e che l'assetto del territorio comprensorialmente non venga dequalificato o compromesso da un insediamento perturbatore. Il problema può quindi essere risolto nel rispetto della tutela e della difesa del commercio tradizionale e dell'occupazione. Chiediamo se il trasferimento è in conformità agli studi e al piano regionale che l'Assessorato sta predisponendo. Ci poniamo il problema se si tratti di un trasferimento contestuale, come formalmente richiede la Rinascente o di un trasferimento non contestuale nella materia e quindi se si tratti dell'apertura a Venaria di un grande magazzino di generi alimentari e similari.
L'Assessore competente del Comune di Torino ha inviato alla Regione il parere della Commissione tecnica che si esprime sulla chiusura di via Lagrange senza fare riferimento al trasferimento a Venaria.
La Regione nel mese di luglio 1978, chiedeva al Comune di Torino di pronunciarsi contestualmente sui due problemi. Vi è quindi una irresponsabilità del Comune di Torino che cerca di far passare un suo parere parandosi dietro alla decisione della Commissione tecnica; vi è il passaggio ipotetico da un terziario commerciale ad uffici che non migliorerebbe il centro storico, ma lo dequalificherebbe perdendo la vitalità caratteristica dell'attività commerciale.



PRESIDENTE

Le ricordo che siamo in presenza di un'informazione della Giunta. Non ho fatto questione di tempi a disposizione, perché so che l'argomento è di grande interesse, vorrei però consigliare di non parlare di qualsiasi argomento legato allo sviluppo commerciale, ma di contenere le questioni nell'ambito dell'argomento in esame.



CERCHIO Giuseppe

Infatti la problematica è molto vasta e, presentata così, nascosta tra le righe, rischia di sconvolgere il livello strutturale ed edilizio e di passare senza che nessuno se ne accorga. Ci pare quindi legittimo innescare alcune problematiche per trarne delle conseguenze sintetiche.
Le trattative in corso sarebbero attorno alla rilocalizzazione in via Lagrange di uffici. Né si può dimenticare l'atteggiamento del Comune di Venaria, dove alcuni lavori sono iniziati con licenza n. 47 del 1.9.1977.
Infatti la Rinascente sta manovrando sin dall'inizio di questa operazione con l'Amministrazione comunale di sinistra di Venaria, la quale tuttora non dispone ancora del piano commerciale; che l'Amministrazione di Venaria sia in torto è stato ammesso nemmeno troppo velatamente dal Capogruppo comunista al Consiglio comunale di Torino nel corso del dibattito di ieri sera, infatti, il Comune di Venaria, nel richiedere alla Regione il nullaosta, dice, magari per una captatio benevolentiae. di "prevedere in un primo tempo un'utilizzazione per operatori commerciali di Venaria nello spazio gravitante attorno alla Rinascente" e, in secondo tempo "possibilmente per i commercianti locali". L' operazione ci pare guidata dall'abile regia della Rinascente. Le richieste di varie società per licenze inferiori ai 1500 metri quadrati per conglobarsi poi con la Rinascente sono sintomatiche di un metodo per aggirare l'ostacolo e per non incorrere nel nullaosta della Regione: è un'operazione confezionata dalla Rinascente che fa da pilota in varie operazioni di contorno. Il Comune di Venaria si muove con molta leggerezza, in quanto senza un piano commerciale rilascia le concessioni e la Regione, anch' essa in ritardo nella redazione del piano commerciale, per bocca degli Assessori Rivalta e Marchesotti (Unità del 22 settembre 1978) dichiara la sua posizione contraria alla creazione a Venaria di un'area di circa 40.000 mq per un ipermercato.
Oggi, nella sostanza, queste cose si sono concretizzate ed avviate anche se sotto nomi di altre società.
Riteniamo di dover esprimere un giudizio negativo: alla localizzazione a Venaria di un ipermercato perché in zona troppo periferica alle operazioni di squilibrio territoriale e del tessuto commerciale al di fuori di ogni programmazione sul piano regionale del commercio agli ipermercati e alle città mercato ai ricatti occupazionali se vengono usati come alibi e come emergenza.
Siamo invece d'accordo perché venga espresso un giudizio: sul riequilibrio del problema partendo dal mantenimento dei livelli occupazionali sull'ipotesi di creare supermercati di dimensioni ridotte in più punti sull'uso riequilibrato del territorio sulla necessità di fare chiarezza in una vicenda dubbia sul piano della liceità e su una seria inchiesta sui reali retroscena dell'operazione sull'assegnazione ai soggetti che hanno titolo ad esprimersi sul piano della programmazione di competenze atte a coordinare la destinazione di via Lagrange, primi fra tutti il Comprensorio di Torino e la Regione Piemonte.
La Giunta regionale, come dispone la legge n. 426, deve riproporre il problema alla competente Commissione e quindi investire del problema il Consiglio regionale e le forze politiche dopo che la IV Commissione si sarà espressa.



PRESIDENTE

Molti Consiglieri chiedono la parola. Vorrei ricordare a tutti, ancora una volta, che si tratta di una comunicazione sulla base della quale i Consiglieri possono chiedere ulteriori informazioni, possono avanzare proposte, ma non possono svolgere un dibattito generale.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Devo esprimere il mio stupore per un'affermazione che ho sentito fare qui e che contiene una contraddizione profonda.
Viene lamentata l'esistenza di una serie di elementi nascosti tra le righe, viene sollecitata un'inchiesta e, nello stesso tempo, viene criticato il coinvolgimento del Consiglio regionale. Secondo il mio parere questa informazione, responsabile e democratica è un'esposizione dello stato dei fatti, del succedersi cronologico degli atti dell'Assessore prima dell'assunzione di atti decisionali. Se non vogliamo giocare con parole e con fatti, dobbiamo partire da questo elemento che mi sembra incontrovertibile, dal fatto cioè che l'Assessore si è presentato dando un'informazione complessiva sulla materia in questa fase antecedente alle determinazioni che prendono altri Enti o soggetti legittimati. L'Assessore ha fatto politicamente bene a dare l'informazione anche perché la Regione non può essere assente in questa fase preventiva.
Credo che il Comune di Torino si sia comportato correttamente di fronte all'abbandono della sede della Rinascente. Tocca all'Ente Regione di esaminare la situazione globalmente in ordine allo sgombero ed alla rilocalizzazione di quella sede. Per quanto si riferisce al rilievo che il Capogruppo comunista ha fatto nella seduta del Consiglio comunale sull'amministrazione di Venaria, vorrei ricordare che esiste una dialettica delle istituzioni che non coincide con la dialettica dei partiti: il partito non si appropria delle decisioni delle istituzioni, come avveniva in passato, pertanto se le colorazioni ideologiche sono identiche, credo sia possibile stabilire sul piano politico il rispetto dei ruoli.
Il Comprensorio sarà un momento fondamentale per le valutazioni di ordine programmatorio che potrà dare. Sul merito dirò poche cose anche perché ci riserviamo di esprimerci nelle sedi appropriate. In ogni caso, di fronte alle spinte oggettive, gli Enti locali devono essere la forza dirigente reale nella concertazione della programmazione, la quale deve avvenire con la massima trasparenza in modo che emerga la volontà delle istituzioni nella direzione dei processi reali. Ci sono elementi di forza nei fatti e su questi vogliamo avere un controllo. Nel passato la subalternità delle istituzioni alle decisioni del grande capitalismo è stata l'elemento caratterizzante delle amministrazioni.



PICCO Giovanni

Nel passato le leggi sul commercio non erano operanti.



BONTEMPI Rinaldo

Caro Picco, il mio riferimento è in generale e tu sai essere vero perché i grandi insediamenti, che sono stati bloccati dalla lotta popolare non avevano il controllo e la direzione delle istituzioni; oggi, per grazie allo sforzo notevole fatto da tutti, abbiamo il Piano di sviluppo approvato e stiamo realizzando la programmazione regionale.
Nella nostra autonomia, possiamo portare degli elementi di merito prestando molta attenzione a ciò che avverrà in via Lagrange (non so che valore possano avere le notizie circa le trattative in corso con la Banca Nazionale del Lavoro), valutando quell'operazione che viene ad assumere un elemento di riduzione rispetto alla situazione originaria e mantenendo un rapporto con la società in relazione al controllo sulla gestione perch trasferimenti per motivazioni economiche possono esserci in ogni momento provocando un ribaltamento dei processi di programmazione. Ecco allora che in analogia con quanto già stiamo facendo nel campo delle imprese industriali, il nostro ruolo dirigente diventa importante.
Sulla stampa ho letto notizie che mi paiono confortanti per quanto riguarda l'interpretazione dell'area D7 per la quale, nella seconda deliberazione è stata tolta la voce "ingrosso".
Con il nostro voto politico, che tra l'altro coincide con quanto ha dichiarato alla stampa l'Amministrazione di Venaria, poniamo già delle concrete condizioni, degli elementi di contrattazione. Il passato, per la non trasparenza dei fatti, per gli elementi nascosti tra le righe, per le cose decise al di fuori delle istituzioni con una dialettica ridotta o strangolata, è stato un cattivo maestro. Dobbiamo introdurre condizioni e collegamenti sapendo che la programmazione regionale si mette in moto anche grazie alle correzioni apportate dalla nostra azione di direzione politica.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



PRESIDENTE

MARCHINI



PRESIDENTE

Ci siamo avviati su una strada estremamente pericolosa e quando si concluderà questa discussione ogni Consigliere, ed anche lei, signor Presidente, dovrà assumersi le responsabilità che, forse un po' temerariamente, ha enunciato.
Con questa comunicazione il Consiglio regionale è stato investito di perplessità e di dubbi che non attengono diciamocelo subito alla logica della programmazione, ma attengono alla correttezza dei rapporti tra una società privata e le istituzioni pubbliche; si è lasciata alla Giunta, per la sua parte, e ad alcuni Consiglieri la responsabilità di introdurre un discorso molto delicato. Ne consegue la necessità che il Consiglio sciolga questi dubbi perché non è tollerabile che in questa sede si usino dei termini come "non trasparenza, incertezza, equivoco" senza assumersi poi la responsabilità di eliminare questi spazi di non trasparenza, di incertezza e di equivoco.
Chiedo alla responsabilità del Presidente del Consiglio ed a quella dei Consiglieri di portare fino in fondo questo dialogo. Alcuni Consiglieri dicono di non essere stati informati e di avere letto sul giornale quanto ho letto io; non capisco però da dove si siano attinte tutte queste notizie, a meno che ci siano edizioni speciali ad uso delle parrocchie o delle cellule comuniste. Mi pare che su questa comunicazione si sia instaurato un gioco delle parti per far giustizia del passato e del presente.
Siamo in presenza di una responsabilità che compete alla Giunta.
Assessore Marchesotti mi consenta questi sono affari suoi. Lei risponde politicamente del modo in cui gestisce questi problemi, se invece ritiene che questi problemi non attengano alla Giunta, può chiedere il supporto critico e collaborativo delle articolazioni del Consiglio, Assemblea e Commissioni; ma perché questo avvenga e ci sia il logico coinvolgimento del Consiglio regionale, se accettato, tutto si deve ridurre ad una serie di informazioni. Mi pare imprudente che da parte dei Gruppi politici e da parte sua si introducano le condizioni dell'adesione o meno alla proposta perché così facendo si finisce per trasformare un luogo di dibattito in un luogo di presentazione e di margine di trattativa. Questo al sottoscritto che non gestisce questi margini di trattativa, non piace. In definitiva si va a giocare su vicende che sono molto diverse dall'oggetto della controversia.
L'iniziativa, anche se puntuale e forse positiva nei risultati che avrà, è stata leggera nel senso che l'Assessore doveva rendersi conto che tutto questo avrebbe comportato assunzioni di posizioni e aspettative da parte di forze politiche e di soggetti che in questa sede non sono sentiti né fisicamente né speriamo per interposta persona.
L'iniziativa non sarà leggera se l'Assessore Marchesotti avrà la correttezza di riportare qui i momenti della vicenda per intero ed in modo compiuto senza incominciare a dire che vanno rispettate le autonomie, o cose del genere, affinché a nessun Consigliere sia lecito dire che esistono margini di ambiguità, di equivoco, e di incertezza. Queste cose per altre vicende ed in luoghi diversi si chiamano in altro modo.
Faccio questo invito all'Assessore ed ai colleghi, perché la richiesta che ci viene fatta impegna me stesso a ribadire con gli strumenti che mi offre lo Statuto regionale.
Venendo al merito della vicenda, devo dire che, come liberale, mi si è aperto il cuore nel sentire parlare della forza dei fatti. Finalmente si prende atto che esiste anche la forza dei fatti! Allora, caro Capogruppo comunista, se ritiene giusto che nasca un ipermercato di 30 mila metri quadrati .... se avessi avuto almeno una velina come hanno i miei due colleghi, probabilmente sarei più preciso....



BONTEMPI Rinaldo

Io mi sono informato.



MARCHINI Sergio

Benissimo.
Se ci si rende conto che la forza dei fatti produce la necessità di realizzare un punto di vendita di alcune migliaia di metri quadrati in zona non centrale, non periferica di Torino, ma nell'area metropolitana dovremmo riflettere se non sarà il caso di utilizzare anche la logica della forza dei fatti per esaminare altri problemi che si vogliono sempre e continuamente ignorare, facendo la guerra a certi settori del terziario e ribaltando tutto in termini di speculazione. Può darsi, invece, che la città di Torino abbia la necessità di organizzarsi e di strutturarsi in una logica di questo tipo che, tra l'altro, è abbastanza moderna. Se accettiamo questa logica dei fatti e non facciamo scandalo perché un Comune della periferia si organizza come meglio crede, non facciamo nemmeno scandalo per altre situazioni e usiamo una diversa apertura mentale nei confronti di altre decisioni e di altri problemi che la Giunta ed il Consiglio regionale devono affrontare, altrimenti questo dibattito si riduce ad una querelle provocata da qualcuno; in questo caso però non ho ancora capito da chi è provocata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Non entro nel merito della vicenda.
Mi preme soltanto sottolineare che l'informazione comporta il rischio di introdurre interventi non conclusivi e di assumere posizioni non definitive dando adito ad equivoci. Mi domando piuttosto se questa informazione giunge tempestiva oppure se il problema è maturato ad un punto tale per cui l'intervento regionale è già condizionato. Nemmeno io ho avuto le veline ...



PRESIDENTE

Siccome si parla in seduta di Consiglio, desidero precisare che veline non ce ne sono. Chi afferma il contrario ne porti le prove. In questa sede non si discute sulla base di veline e ognuno esprime tranquillamente il suo parere senza accusare altri.



MARCHINI Sergio

Ci sono degli elementi di ambiguità.



PRESIDENTE

Questo investe la responsabilità di chi parla.



DEBENEDETTI Mario

Apprezzo la sua precisazione, comunque non va rivolta a me ed a quanto sto dicendo.



PRESIDENTE

Riguarda la dignità del Consiglio regionale.



DEBENEDETTI Mario

Si deve verificare se l'informazione alle forze del Consiglio regionale giunge nel momento giusto.
L'informazione dell'Assessore Marchesotti conclude chiedendo indicazioni alle forze politiche. A questo punto è chiaro che la Giunta organo competente a provvedere in materia, tenta di scaricare la " patata bollente" al Consiglio regionale. E' ovvio che su un tema così delicato le forze politiche hanno l'obbligo di conoscere a fondo la materia e di esprimersi; ritengo sia opportuno trasferire il problema in sede di IV Commissione, dopodiché si terrà il dibattito in aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Concordo con il Consigliere Debenedetti perché non ritengo corretto approfittare di una comunicazione per sviluppare un dibattito che, secondo me, deve avvenire dopo che la Commissione competente e la Giunta abbiano preso una decisione. Non posso conoscere il merito della questione perch ne apprendo le linee generali dall'informazione dell' Assessore Marchesotti. Condivido quindi la proposta di rinviare la questione in sede di Commissione dove si approfondiranno i problemi urbanistici programmatici e dell'autonomia degli Enti locali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti per la replica.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Dal modo in cui si è svolto il dibattito, deduco che un'informazione era necessaria. La questione si sta dibattendo, per volontà nostra, dopo che abbiamo chiesto il parere al Comprensorio di Torino e alle Amministrazioni comunali dell' area metropolitana torinese.
Ricordo ai Consiglieri che tutta la documentazione è a loro disposizione presso il segretario della Commissione prevista dalla legge 426.
In realtà mi sento un po' imbarazzato perché, ogni qualvolta do un'informazione al Consiglio, da una parte mi sento dire che sono "intelligente" e poi, con argomentazioni varie, dall'altra mi sento dire il contrario.



OBERTO Gianni

Non creda mai agli elogi.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Infatti. Avrei comunque dato l'informazione indipendentemente dagli elogi, perché questo metodo mi sembra corretto.
Consigliere Cerchio, se tu o la tua parte ritenete che ci siano illeciti o qualche cosa di non chiaro, vi prego di denunciarlo apertamente qui e fuori di qui. Lo dico con forza, perché non mi risulta alcunché di illecito. Giacché, in tal caso, farei io stesso la denuncia. Questo deve essere chiaro a te e a tutti gli altri che la pensano come te. Se c' bisogno di un'inchiesta la si faccia.
Ho dato questa comunicazione proprio perché su tali questioni si pu fare della propaganda giusta ed anche della propaganda ingiusta, come ci dice l'esperienza. Vorrei dire a quelle forze (non della mia parte) che erano impegnate nel Consiglio comunale di Torino nella passata legislatura e che hanno approvato l'apertura della Rinascente in Via Lagrange, che questo è un fatto del quale in questo momento ci dobbiamo fare carico seppure la mia parte, a suo tempo, ebbe delle riserve. A me pare assurdo Consigliere Cerchio, che quella forza ci venga ora a dire: "è una patata bollente, tenetevela". Chiedo una spiegazione di questo atteggiamento.
Poiché abbiamo sempre sostenuto, sia noi che i componenti della Commissione tecnica prevista dalla legge n. 426, anche appartenenti alla vostra parte, che il commercio deve essere considerato in una visione comprensoriale o di area metropolitana, mi domando quale stravolgimento quantitativo si verificherebbe nella rete distributiva dell'area metropolitana torinese. La Giunta e l'Assessorato si sono fatti carico della questione per correttezza, perché bastava che noi dicessimo che era un trasferimento e che avessimo impugnato una circolare di un Ministro, non della mia parte, perché di tale questione non si discutesse: la Rinascente chiudeva e si trasferiva a Venaria senza nessuna discussione, senza nessun problema. Il che, a mio avviso, è sbagliato. Se invece si sostiene che era giusto, chiudiamo la questione: abbiamo sbagliato a discutere ma, allora tutto il resto che senso ha? Il Consigliere Cerchio non è uno sprovveduto; egli dice che è d'accordo con la programmazione concordata e dice anche che dalle forze della distribuzione viene sul Piemonte ed in particolare sull'area metropolitana torinese una pressione. E' vero, questo, per il semplice fatto che, con merito o demerito di tutti o di nessuno, di ipermercati in Piemonte non ce ne sono e questo comporta una pressione oggettiva e sarebbe assurdo pensare che le forze che hanno in mano la grande distribuzione moderna non tentino di insediarsi nell'area metropolitana torinese o in Piemonte. E' ovvio che se non discutiamo della questione e se non avviamo un tipo di programmazione concordata, quelle forze troveranno le soluzioni ed i modi per riuscire nei loro programmi; favorendo una confusione tale che non saremo più in grado di gestire. In realtà il trasferimento della Rinascente deve essere considerato come una nuova apertura e noi così la vogliamo discutere. Si dica alla Giunta ed alla maggioranza se questo è scorretto nel metodo e nel merito. Pur essendomi impegnato a portare l'argomento all'esame della Commissione non l'ho poi portato, ritenendo opportuno d'accordo con la Giunta, di portarlo in Consiglio.
Qual è l'iter da seguire? Dopo che i Comuni interpellati avranno espresso i loro pareri, si riunirà la Commissione prevista dalla legge n.
426 la quale esprimerà un parere alla Giunta. La questione verrà quindi portata in seno alla IV Commissione consiliare; qualora si decidesse in quella sede di portarla al Consiglio prima che si esprima la Giunta, noi siamo disposti a seguire quella strada, perché vogliamo che ci siano indirizzi politici e confronti concreti. Così nei prossimi anni, per tutti gli investimenti che le imprese intenderanno svolgere in Piemonte prepareremo gli schemi di riferimento per il nullaosta e li metteremo a disposizione delle forze politiche in Commissione: già ora sono a disposizione di chi volesse conoscerli. A nostro modo di vedere non ci sono condizioni per dare un parere negativo o positivo. Non ho detto questo semmai sono altri che lo hanno detto. La mia informazione, Consigliere Marchini, è stata corretta. Se ci saranno delle ipotesi di lavoro , ben vengano, ma dovranno essere proposte che tengano conto della realtà.
Nonostante tutto, questa discussione è stata producente perché ha consentito di chiarire la questione. Sono state fatte delle critiche, ma anch'io ho delle critiche da fare agli altri. Per uscire da questa situazione complessa, e per certi aspetti anche ingarbugliata occorre la responsabilità di tutti.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Si seguiranno quindi tutte le procedure previste dallo Statuto e dal regolamento.


Argomento: Industria (anche piccola e media)

Esame proposta di deliberazione: "Art. 8 legge regionale 29 giugno 1978, n. 38. Partecipazione alla costituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti accordati da Istituti di credito a favore di aziende danneggiate. Contributo una tantum di L. 377.000.000"


PRESIDENTE

Il Consigliere Bono propone di votare la deliberazione: "Art. 8 legge regionale 29 giugno 1978, n. 38. Partecipazione alla costituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti accordati da Istituto di credito a favore di aziende danneggiate.
Contributo una tantum di L. 377.000.000".
"Il Consiglio regionale vista la legge regionale 29 giugno 1978 n. 38 e particolarmente gli artt. 2 lett. e), 8, 9 e 17 considerata l'opportunità di addivenire, con le Amministrazioni provinciali e le Camere di Commercio di Novara e Vercelli alla costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli Istituti di credito a favore delle imprese danneggiate dall'evento calamitoso del 7 agosto 1978 nelle suddette province vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 214 del 31 agosto 1978 con la quale è stata dichiarata la gravità dell'evento calamitoso in questione e sono stati indicati i territori sinistrati ai fini e per gli effetti dell'art. 9 della già citata legge regionale n. 38/1978 delibera 1) di partecipare, con un contributo "una tantum" di L. 377.000.000, alla costituzione di un fondo Per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli Istituti di credito a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 7 agosto 1978 nei territori delle province di Novara e di Vercelli, riconosciuti sinistrati con deliberazione 31.8.1978, n. 214 del Consiglio regionale 2) di impegnare la spesa di L. 377.000.000 sul cap. 8281 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 (12656) 3) di demandare alla Giunta regionale tutti gli atti necessari relativi alla costituzione del fondo 4) di prendere atto che il fondo sarà gestito da un apposito Comitato composto da ciascuno dei seguenti Enti: Regione Piemonte, Amministrazione provinciale di Novara, Amministrazione provinciale di Vercelli, Camera di commercio di Novara, Camera di commercio di Vercelli e dei Comitati comprensoriali del Verbano-Cusio-Ossola e di Borgosesia; incaricando il Presidente della Giunta regionale di provvedere per la designazione del rappresentante regionale.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Esame proposta di deliberazione: "Schema di regolamento dei dipartimenti di emergenza ed accettazione ai sensi dell'art. 8 D.M. 8 novembre 1976"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo all'ordine del giorno: Esame proposta di deliberazione: "Schema di regolamento dei dipartimenti di emergenza ed accettazione ai sensi dell'art. 8 D.M. 8 novembre 1976".
"Il Consiglio regionale visto l'art. 10 del DPR 27.3.1969, n. 128; visto l'art. 55 della legge 18.4.1975, n. 148 visto il D.M. 8.11.1976 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 95-15232 dell'11.7.1978 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera 1) di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 8.11.1976, lo schema di regolamento dei Dipartimenti di emergenza e accettazione, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante della stessa, cui, per le norme compatibili, dovranno fare riferimento fino all'approvazione di eventuali altri schemi anche i regolamenti dei Dipartimenti ad indirizzo diverso da quello di emergenza e accettazione 2) di stabilire che i Consigli di amministrazione degli Enti ospedalieri presso i quali sono stati istituiti i Dipartimenti, dovranno provvedere a deliberare, entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello schema sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il regolamento del Dipartimento in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del citato D.M. 8.11.1976.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Formazione professionale

Esame proposta di deliberazione: "Istituzione di un nuovo Centro di formazione professionale con sede in Orbassano ed affidamento della gestione"


PRESIDENTE

L'Assessore Fiorini propone che venga esaminata la seguente deliberazione: "Istituzione di un nuovo Centro di formazione professionale con sede in Orbassano ed affidamento della gestione".
"Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-16626 del 10 ottobre 1978 ritenuta la necessità di istituire un Centro di formazione professionale con sede in Orbassano, visti gli intendimenti, le modalità e gli adempimenti sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di approvare l'istituzione di un Centro di formazione professionale, con sede in Orbassano presso lo stabile a tale fine acquistato dall'Amministrazione regionale con legge regionale 22.8.1977, n. 45 per lo svolgimento delle attività formative nel settore industriale per le necessità e le motivazioni indicate nella relazione allegata alla presente deliberazione di approvare l'affidamento temporaneo della gestione del Centro al Comune di Orbassano in attesa del perfezionamento dei necessari atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni dei Comuni facenti parte della ULS 34 diretti alla costituzione di uno specifico Consorzio; ciò con l'espresso consenso di tutti i Comuni facenti parte dell'istituendo Consorzio di dare mandato alla Giunta regionale, per l'adozione degli atti deliberativi necessari: a dotare il Centro del personale docente, tecnico, di segreteria ed ausiliario comandando il personale dei centri gestiti dalla Regione Piemonte o chiedendo l'autorizzazione agli Enti di formazione finanziati dalla Regione Piemonte per il distacco del personale che opera nei loro centri; qualora non fosse possibile assegnare nelle forme predette tutto il personale, l'Ente gestore provvederà direttamente alle necessarie assunzioni alla nomina del responsabile della sede operativa con i requisiti di idoneità a svolgere l'incarico ad assumere gli occorrenti impegni finanziari atti a consentire un regolare inizio e svolgimento delle attività formative all'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività alla dotazione di quanto occorrente per l'espletamento delle funzioni e attività in premessa indicate.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Cave e torbiere

Esame delle leggi rinviate dal Governo e relativo dibattito sull'argomento: "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere"


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: "Esame delle leggi rinviate dal Governo e relativo dibattito sull'argomento". Apro la discussione sulla legge: "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere".
Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Chiedo se l'esame viene fatto sui criteri seguiti dal Governo per rinviare le leggi o se viene fatto sulle singole leggi rinviate. In questo caso chiedo quali sono le leggi che vengono discusse.



PRESIDENTE

La domanda è pienamente legittima. Poiché alcuni Consiglieri proponenti il dibattito generale sul rinvio delle leggi non sono presenti, avendo comunicato questa mattina la loro assenza, propongo di portare all'attenzione del Consiglio la legge sulle cave e torbiere, rimanendo impregiudicato il dibattito generale.
Il Consigliere Oberto chiede di intervenire. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

L'argomento ha un particolare rilievo e non potrebbe essere licenziato in breve tempo. Sarà opportuno puntualizzare se esso sarà circoscritto all'esame delle leggi che sono state rinviate finora o si estenderà al rapporto che si stabilisce tra Consiglio, Giunta e Governo in tema di approvazione di leggi. Quali sono i momenti in cui questi Enti possono intervenire? Il Consiglio regionale deve o non deve essere interessato nel momento in cui la Giunta compie dei passi per arrivare alla mediazione? Sappiamo tutti che molte leggi vengono mediate senza che il Consiglio regionale ne sia aggiornato.



PRESIDENTE

Ha facoltà di intervenire il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

In realtà il dibattito dovrebbe essere ampio e dovrebbe trattare anche dei rapporti tra Governo e Regione. A maggior ragione, quindi, è opportuno rinviare al momento in cui il Consigliere Bianchi, che ne è proponente, sia presente.



PRESIDENTE

La proposta conclusiva è quindi di esaminare questa sera la legge sulle cave e torbiere e una legge che riguarda una correzione formale della legge n. 308, che mi segnala ora l'Assessore Ferraris.
I Capigruppo definiranno il contenuto e la data della seduta consiliare nella quale si affronterà il tema complessivo. Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Il dibattito generale aveva un senso più pregnante se si faceva sul complesso delle leggi rinviate.



PRESIDENTE

E' ovvio che il principio sollevato dal Consigliere Calsolaro deve essere salvaguardato. La mia proposta però è di stralciare dal complesso delle leggi rinviate soltanto i due provvedimenti che ho indicato, per i quali le modifiche sono modeste e non toccano i temi che si vogliono approfondire in assemblea plenaria.
La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

La IV Commissione ha esaminato esclusivamente le osservazioni del Governo alla legge sulle cave e torbiere, senza entrare nel merito delle questioni generali. In quella sede, però, è stato osservato che in caso di rinvio, soprattutto per quanto riguarda il merito, il Consiglio regionale dovrebbe valersi della Commissione interparlamentare la quale ha il compito di stabilire un rapporto con le Regioni, piuttosto che della Corte Costituzionale.



PRESIDENTE

Concordo anche su questo.
Apro la discussione sulla legge per le cave e torbiere. La parola al Presidente della Commissione.



DEBENEDETTI Mario

Per economia di tempo mi esimo dal leggere la relazione allegata e distribuita ai singoli Consiglieri: ad essa mi richiamo per l'illustrazione della normativa concordata in sede di Commissione.
I rilievi del Governo riguardano quattro aspetti: non si può subordinare la ricerca delle cave a normativa non essendo tale istituto previsto dalla legge nazionale la normativa regionale non esplicita il riferimento di pubblico interesse quale presupposto del rilascio della concessione alla coltivazione non si può prevedere il ricorso gerarchico avverso provvedimenti delegati essendo gli stessi per legge definitivi (tesi che avevo già sostenuto in Commissione) non si può far riferimento alla necessità della concessione edilizia, ex legge 28.1.1977, n. 10, non essendo certa l'interpretazione circa l'applicabilità di tale legge alla materia in oggetto.
E' questo un tema che ci porterebbe molto lontano. Il Consigliere Calsolaro ricorderà che, quando intervenni dopo le sue dichiarazioni, dissi che sulla precedente impostazione sicuramente il Governo avrebbe mosso dei rilievi. Per essere franchi, si dovrebbe dire che questa è una soluzione all'italiana: non si può dire che è richiesta la concessione edilizia ....non si può esplicitare nella legge delle cave, però c'é il riferimento alla legge urbanistica regionale che impone la concessione edilizia...! ! Accetto questa soluzione unicamente per uscire da una impasse che pu essere pericolosa per la responsabilità regionale e perché la legge possa avere il visto governativo venendo così a colmare un vuoto legislativo della Regione Piemonte assai preoccupante.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento soppressivo al titolo della legge sono soppresse le parole "Ricerca e", alzi la mano. L'emendamento è accolto con 30 voti favorevoli e 1 astenuto.
Si passi alla votazione del titolo per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri "Articolo 1 - Ambito di applicazione della legge. La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell' art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
E' soggetta ad autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall' usufruttuario o dai loro aventi causa.
Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dal le norme di polizia mineraria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2- Piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere. La Regione predispone il piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere, le cui indicazioni e previsioni inserite nei piani territoriali con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e dall'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, concorreranno con la specifica normativa regionale di settore a disciplinare la materia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Attività estrattiva e strumenti urbanistici. Le attività di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, non è soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 15 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5.12.1977 n.
56.
Nei Comuni non dotati di piano regolatore generale, il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva.
I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal secondo comma".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere. L'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10 14, 15, 16 e 17 comma primo, 19 e 21 della presente legge, salvo quanto è previsto dai successivi artt. 11, 13 e 17 comma secondo, è delegato ai Comuni, i quali provvedono con deliberazione dei rispettivi Consigli sentita la Comunità montana, ove esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.
Le conseguenti notificazioni agli interessati, l'affissione all'Albo pretorio nonché la trasmissione all'autorità regionale avvengono con i tempi e le modalità previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 7".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Art. 5 - Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere.
Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all' organo competente per il rilascio devono contenere i seguenti dati 1) le generalità ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società 2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda 3) il materiale o i materiali da coltivare 4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante: a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura; per le società di persone il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti nonché l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonch ove occorra, l'estratto autenticato della deliberazione dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica.
L'Amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente Assessorato regionale, facendo richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. L'istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo art. 6 che deve essere emesso entro 60 giorni.
Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Commissione tecnico-consultiva. E' istituita una Commissione tecnico-consultiva composta: a) dall'Assessore competente o suo delegato con funzione di presidente b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ecologia c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla pianificazione del territorio e parchi naturali d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'urbanistica e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori f) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno dell'Ance g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori agricoli della Regione h) da sei esperti: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria uno in sistemazioni idraulico-forestali, uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell'ambiente, uno in materia giuridica designati dal Consiglio regionale di cui due in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto all'ufficio regionale delle cave e torbiere. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, e inoltre, quando l'Amministrazione regionale o quella dei Comuni interessati ne facciano richiesta.
Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dall'Amministrazione regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento. L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva c) della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate e) di altri preminenti interessi generali.
L'autorizzazione può contenere prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.
Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
L'Amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.
Copia del provvedimento dovrà essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con l'attestato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al Presidente della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Modificazione del provvedimento di autorizzazione.
L'Amministrazione competente può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente articolo 7".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Subingresso nella coltivazione. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.
L'organo competente provvede previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Regime di concessione. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, può disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento: a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 e non corrisponda ai criteri dell'art. 7 c) sia decaduto dall'autorizzazione d) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 15.
Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 5.
La Giunta regionale provvede a norma dell'art. 7. La concessione non pu essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio. Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis causa è regolato dalle norme di cui all'articolo 9".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente".
Si proceda alla votazione.



((Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.
I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Regime transitorio. Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 l'Amministrazione comunale provvede in merito entro un anno dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 7.
Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda ed a mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per le coltivazioni in atto in regime di concessione la Giunta regionale sentita la Commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 7.
Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Prescrizioni comuni a più cave di una stessa zona. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona l'organo competente pu determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Estinzione dell'autorizzazione, della concessione e revoca.
L'autorizzazione e la concessione si estinguono: a) per scadenza del termine b) per rinuncia c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.
L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Canone di concessione. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a: a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.
Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Vigilanza. La vigilanza sull'utilizzazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.
L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta regionale eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 13. L'Amministrazione regionale concorre alla vigilanza attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di coltivazione in regime di autorizzazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Adempimenti particolari. Gli esercenti di cave o torbiere devono: a) fornire alle Amministrazioni regionale e comunale i dati statistici b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - Sanzioni. Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 30.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazioni ambientali, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Nel caso di violazione della norma del precedente articolo è comminata una sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000. Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione e sono devolute a favore del relativo Ente.
Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Disposizioni finali. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1443 intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze. Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19.2.1928, n. 514".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Polizia mineraria. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai DPR 27 aprile 1955, n.
547 e 19 marzo 1956, n. 302.
In tali materie il Presidente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva. Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1900 del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Spese per l'esercizio delle funzioni delegate. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Il testo della legge è approvato.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Boschi e foreste

Esame progetto di legge n. 354 "Correzioni alla legge regionale 12.10.1978 n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste"


PRESIDENTE

Possiamo passare all'esame delle modifiche della legge sull'agricoltura .
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Non mi risulta che sia stata recepita l'osservazione relativa all'art.
62. Vorrei sottolineare che esiste una fondatezza giuridica e contabile e che per questo il provvedimento potrebbe tornare all'esame del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

In questa sede prendiamo in considerazione soltanto gli errori materiali e non tale questione. La formulazione da noi adottata corrisponde esattamente a quanto stabilisce la legge quadrifoglio, ossia che le Regioni coprono i programmi che vengono approvati con proprie risorse per la durata del programma stesso (un quinquennio o un decennio). Il limite dell'impegno per opere di forestazione e di irrigazione in genere non si prevede.
L'articolo della legge quadrifoglio stabilisce che dopo 5 anni l'onere passa a carico del bilancio dello Stato. Il Piemonte ha fatto presente in sede ministeriale e in sede di CIPAA che era opportuna la definizione del riparto tra le varie Regioni. Visto però che tale osservazione non ha avuto riscontro né da parte del Ministro dell'agricoltura, né da parte del Ministro del tesoro, non credo ci resti altro da fare che procedere. In seguito però dovrà essere opportunamente fissato il tetto massimo. La Regione Piemonte è stata prudente nell'impostazione delle cifre corrispondenti ai programmi; lo stralcio è già stato approvato. Spero di proporre l'approvazione del programma quinquennale entro il mese di novembre, operazione che dipende dal documento ufficiale del CIPAA.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Il Gruppo D.C. si astiene su questa legge. Le leggi che comportano un grosso impegno finanziario dovrebbero essere opportunamente esaminate dalle Commissioni interessate. Sulla legge in discussione non è stata possibile questa procedura dal momento che le ultime variazioni sono arrivate all'esame del Consiglio il giorno in cui venne discussa la legge stessa.
Prendiamo atto degli errori. Ci dispiace di non poter fare altrettanto sugli impegni finanziari propagandati per 300 miliardi, ma che in effetti mettono a disposizione somme molto inferiori.



PRESIDENTE

Sono completamente d'accordo con il Consigliere Lombardi sulle questioni che attengono all'esame delle leggi. La questione è già stata discussa tra gli apparati del Consiglio e quelli della Giunta. In questo caso gli errori sono della Giunta.
"Articolo 1 - Correzioni. Alla legge regionale 12.10.1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" sono apportate le seguenti correzioni: All'art. 3, al quarto comma le parole: 'al successivo art. 68' sono sostituite dalle parole: 'al successivo art. 67'.
All'art. 46, al secondo comma le parole: 'al successivo art. 62' sono sostituite dalle parole: 'al successivo art. 61'.
All'art. 59, al primo comma, seconda linea, il numero '1989' è sostituito con il numero '1980'.
Al primo comma, seconda linea, lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), le parole: 'ai sensi dell'art. 6' sono sostituite dalle parole: 'ai sensi dell'art. 10'.
Al secondo comma, lett. i) le parole: 'all' art. 14, secondo e terzo comma' sono sostituite dalle parole: 'all'art. 14, terzo e quinto comma'.
Al secondo comma, lett. i) le parole: 'all' art. 45, secondo e quarto comma' sono sostituite con le parole: 'all'art. 45'.
Al secondo comma lett. 1), le parole: 'all'art. 45, secondo e quarto comma' sono sostituite con le parole: 'all'art. 45'.
All'art. 61, al primo comma, lett. f) le parole: 'ai sensi dell'art. 6' sono sostituite dalle parole 'ai sensi dell'art. 10'.
Alla lettera p) le parole: 'all'art. 35, secondo comma' sono sostituite dalle parole: 'all'art. 35, quarto comma'.
Alla lettera v) dopo le parole: 'all'art. 57' aggiungere le parole: 'secondo comma'.
Al secondo comma le parole: 'a complessive L. 10.331 milioni' sono sostituite dalle parole: 'a complessive L. 10.406 milioni'.
Al secondo comma, terza linea, le parole: 'quanto a L. 6.031 milioni' sono sostituite dalle parole: 'quanto a L. 6.106 milioni'.
All'art. 62, al primo comma, lett. c) le parole: 'fino a 10 anni' sono sostituite dalle parole: 'fino a 20 anni'.
All'art. 63, al terzo comma ed al quinto comma le parole: 'dall'art. 7' sono sostituite dalle parole: 'dall'art. 11'.
All'allegato C, al trentanovesimo capitolo la somma della colonna competenza di L. 612.000.000 è sostituita dalla somma di L. 312.000.000.
Al totale della colonna competenza la somma di L. 28.684.000 è sostituita dalla somma di L. 28.384.000.000.
All'allegato D, al quinto capitolo le parole: 'su mutui fino a 10 anni' sono sostituite dalle parole: 'su mutui fino a 20 anni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 Urgenza. - La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
I Capigruppo sono convocati per fissare la prossima seduta del Consiglio regionale.
La seduta è tolta.
(La seduta ha termine alle ore 18)



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