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Dettaglio seduta n.217 del 07/09/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Boschi e foreste

Prosecuzione esame progetti di legge n. 288 - 297 - 308 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame degli articoli della legge sugli interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.
Art. 5 - Procedure 'a) Competenze della Giunta regionale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi c on deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta indica altresì gli Uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie sentito il Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22/2/77, n. 15 e la competente Commissione del Consiglio regionale.
b) Commissione consultiva.
E' istituita una Commissione consultiva presieduta dall'Assessore all'agricoltura e composta.da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
c) Domande - Normativa generale.
Gli imprenditori agricoli e coloro che ritengono di averne diritto, possono in ogni tempo rivolgere istanze riguardanti i settori oggetto della presente legge anche se lo specifico intervento richiesto non è previsto dalle norme in vigore, ovvero sono esauriti i fondi assegnati per l'intervento stesso.
La ricezione delle istanze non implica alcun impegno all'accoglimento di esse da parte dell'Amministrazione regionale, tuttavia la situazione delle domande potrà essere presa in considerazione come uno degli elementi che concorrono all'aggiornamento dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle scelte fondamentali della programmazione nazionale e regionale.
L'Amministrazione regionale è comunque tenuta a dare una risposta entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
Le domande volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo, salvo particolari disposizioni di leggi statali.
Ai sensi degli Art. 2, 4 e 20 della legge 4/1/1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente e riceverle, con l'osservanza delle modalità ivi previste.
d) Domande per gli interventi di cui al titolo IX.
Le domande per ottenere la concessione delle anticipazioni delle provvidenze della legge 25/5/1970, n. 364, in applicazione dell'art. 55 della presente legge devono essere presentate entro i 50 giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni della Giunta regionale relative alla delimitazione del territorio danneggiato.
Le domande per ottenere la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 56 della presente legge dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se riferite ad eventi precedenti a tale data, ovvero entro 60 giorni dagli eventi verificatisi successivamente.
e) Realizzazione anticipata di opere ed acquisti.
L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole, è consentito anche prima del formale atto d'impegno, purché sia successivo alla presentazione della domanda di contributo.
La stipulazione dell'atto di acquisto dei terreni può essere autorizzata prima dall'emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'Amministrazione regionale, né dà diritto a preferenze o priorità.
La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione purché avvenga in data successiva all'approvazione del piano aziendale o interaziendale.
La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo non ancora approvato, ovvero non inseriti in un piano, può aver luogo anche prima di un formale provvedimento d'impegno, ma solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
La richiesta di autorizzazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda intesa ad ottenere le agevolazioni regionali.
Sulla richiesta di autorizzazione gli uffici competenti devono esprimersi tassativamente, entro 45 giorni dal suo ricevimento; trascorso inutilmente questo termine, il richiedente può realizzare, a proprio rischio, gli investimenti indicati nella richiesta.
Le autorizzazioni e la realizzazione delle opere e degli acquisti effettuati ai sensi dei commi precedenti non comportano impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale né danno diritto a precedenze o priorità.
Le autorizzazioni implicano che l'Amministrazione regionale prende atto che le opere o gli acquisti non sono ancora stati effettuati e che, pertanto la loro realizzazione anticipata non preclude - di per s l 'ammissibilità alle agevolazioni, qualora sussistano tutti i rimanenti requisiti previsti dalla presente legge.
Le opere e gli acquisti effettuati potranno essere ammessi al finanziamento solo se siano giudicati tecnicamente rispondenti ed adeguati alle necessità delle aziende f) Acconti.
Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale può erogare acconti nelle seguenti misure: 1) per le opere collettive: fino al 50%, ad avvenuto inizio dei lavori fino ad un ulteriore 40% su dichiarazione del direttore dei lavori vistata dai competenti uffici regionali 2) per opere al servizio di aziende agricole singole: fino al 75% in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.
I criteri, le modalità e le procedure verranno stabilite dalla Giunta regionale.
g) Disposizioni particolari per la forestazione.
L'Amministrazione regi male provvede alla realizzazione degli interventi relativi al settore della forestazione direttamente, oppure con sistema del cottimo fiduciario, oppure mediante concessione, salvo gli interventi realizzati direttamente dai beneficiari con il contributo in capitale della Regione. In tutti i casi, quando l'esecuzione dei lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali esistenti ed effettivamente operanti nell'ambito di ciascun territorio provinciale. In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 3/12/71, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dagli artt. 9 e seguenti della legge 22/10/71, n. 865, cosi come disposto dal decreto legge 2/5/74, n. 115 convertito con modificazioni nella legge 27/6/1974, n. 247; sono altresì richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo VIII della legge regionale 25/12/77 n. 56.
h) Reclami.
Avverso le determinazioni sulle domande è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, o in difetto dalla pubblicazione, reclamo al Presidente della Giunta regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui alla lett. b) del presente articolo.
i) Collaborazioni.
La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, può avvalersi dell'ESAP e degli uffici di Enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonché di associazioni, istituzioni e professionisti convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi'.
Sono stati presentati due emendamenti dalla Giunta regionale Emendamento aggiuntivo: dopo il primo comma della lett. b) aggiungere il seguente: 'La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale'.
Emendamento aggiuntivo: alla lettera b), secondo comma, dopo le parole:'...., con la presenza di....' aggiungere: ', almeno..'.
La parola all'Assessore Ferraris per l'illustrazione.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Mi pare che gli emendamenti si spieghino da soli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Siamo d'accordo sul primo emendamento, mentre non siamo d'accordo sulla parola 'almeno'. A questo proposito abbiamo presentato un nostro emendamento sostitutivo alla lettera b, ultimo comma, sostituire le parole 'di un terzo' con 'del 50% '.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda sul secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
E' respinto.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento soppressivo del terzo comma della lettera c) ed un emendamento sostitutivo alla lettera e): l'intera lettera e) è soppressa e sostituita dal seguente testo: 'e) Accelerazione delle procedure.
L'Amministrazione regionale è tenuta a dare una risposta entro 90 giorni dalla ricezione delle istanze, trascorsi i quali il richiedente pu comunque dare corso agli interventi previsti ed alle operazioni creditizie relative.
L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole, è consentito a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Le opere e gli acquisti realizzati ai sensi dei due commi precedenti non comportano impegno da parte dell'Amministrazione regionale né danno diritto a precedenze o priorità e potranno essere ammessi al finanziamento solo qualora siano giudicati tecnicamente rispondenti ed adeguati alle necessità delle aziende'.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Si tratta del punto centrale della legge: la cosiddetta accelerazione delle procedure. Le nostre proposte sono contenute in questo emendamento. Se la Giunta ritiene di esaminarle separatamente, siamo disponibili.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi pare pleonastica la richiesta di documentazione in bollo. Visto che comunque è fatto salvo il diritto dello Stato di imporre che alcuni documenti siano in bollo, mi pare che disciplinare in legge che sono esenti da bollo i documenti se non quelli richiesti da leggi speciali, ci possa far ricadere in un rinvio da parte del Governo.
Propongo quindi un emendamento soppressivo del quarto comma della lettera c).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'agricoltura.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La legge statale del piano verde lo specificava. Poiché questa legge non fa riferimento al piano verde, abbiamo ritenuto di indicare in questo modo. Comunque, se esiste questo pericolo, togliamo quella precisazione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini, alzi la mano.
E' approvato.
Chi approva l'emendamento democristiano, soppressivo del terzo comma della lettera c), alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento sostitutivo alla lettera e), presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano. E' respinto.
Si passi alla votazione dell'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Decentramento 'Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono, nell'ambito del territorio di propria competenza: 1) - all'approvazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale di cui all'art. 3 della presente legge 2) - alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento di agevolazioni relative a domande avanzate per i seguenti tipi di interventi: a) contributi per acquisto di riproduttori b) contributi per l'alpeggio e per l'allevamento stanziale c) indennizzi per prove di progenie d) contributi in capitale per l'impianto o il reimpianto di coltivazioni pregiate e) contributi in capitale per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana f) contributi in capitale per acquisti di macchine ed attrezzature agricole g) contributi in capitale di cui all'art. 5 secondo comma, della legge 25/5/1970, n. 364. 3) - all'emissione dei nulla-osta relativi a: a) prestiti di esercizio a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole b) mutui a tasso agevolato per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici c) mutui a tasso agevolato per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana.
Gli uffici de i Veterinari provinciali provvedono, nell'ambito del territorio di propria competenza, alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del premio di sostituzione del bestiame infetto.
Restano riservati in modo specifico alla Giunta regionale: a) la concessione e liquidazione dei benefici relativi agli interventi non contemplati nel punto 2 del primo comma ed al secondo comma del presente articolo b) l'emissione dei nulla-osta relativi a prestiti e mutui non contemplati al punto 3 del presente articolo c) gli interventi previsti dai titoli VII e VIII della presente legge d) la proposta di prestazione di garanzie fidejussorie e) la liquidazione del contributo regionale negli interessi relativo a prestiti e mutui a tasso agevolato.
Copia di ogni provvedimento adottato dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli uffici dei Veterinari provinciali ai sensi della presente legge è trasmessa all'Assessorato regionale agricoltura e foreste entro il termine di 5 giorni.
Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, la Giunta regionale sente la Commissione consultiva di cui al precedente art. 5 lettera b)' Il Gruppo D.C., presenta un emendamento aggiuntivo: all'ultimo comma, dopo la parola 'cooperazione' aggiungere le seguenti parole 'strutture produttive e infrastrutture a carattere collettivo'.
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato. Si proceda alla votazione (Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Integrazione dell'art. 26 della legge regionale 22/2/1977, n. 15 'Le sostituzioni di membri delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22/2/1977, n. 15 sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione o Ente che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti' Il Gruppo D .C, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: Art. 7 - Modifica della legge regionale 22/2/1977, n. 15 'Presso ogni ufficio provinciale dell'agricoltura è istituita una Commissione consultiva composta da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale La Commissione, presieduta dal Capo dell'ufficio provinciale agrario, è nominata con delibera della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali e decade con il Consiglio regionale.
Le sostituzioni dei membri dimissionari o decaduti sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura, sempre su designazione delle organizzazioni interessate.
Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di due dei tre componenti'.
La parola al 'Consigliere Chiabrando per l'illustrazione dell'emendamento.



CHIABRANDO Mauro

Ribadiamo quanto ho già detto questa mattina. E' il secondo aspetto dell'accelerazione delle procedure. Chiediamo che la legge 15 e questa legge recepiscano tal e impostazione, che potrà essere modificata in futuro quando i Comprensori saranno totalmente funzionanti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

In questa legge si è fatto soltanto riferimento alla Commissione comprensoriale affinché ci sia un'unica Commissione che, in via consultiva esamini tutti i piani e abbia quindi una visione complessiva; mentre i piani presentati ai sensi di questa legge non andranno ai Comitati comprensoriali. Non credo che sia accettabile il fatto di andare a modificare una legge in vigore, che investe i Comprensori e che in questi punti non è stata contestata, tanto più che, se i tempi saranno rapidi per quanto riguarda la legge delle strutture, riorganizzeremo gli uffici a livello di Comprensorio.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è respinto.
Chi è favorevole all'emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta, al secondo comma, seconda riga, dopo le parole ', presenza di. . . 'aggiungere 'almeno. . . ', alzi la mano.
E' accolto.
Chi è favorevole all'emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Gruppo D.C.: le parole 'di un terzo' sono sostituite con 'del 50% ' alzi la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Commissioni comprensoriali consultive 'I provvedimenti concessivi ed i nulla-osta di cui al precedente art. 6 relativi ad importi di spesa ammessa superiore a lire 5 milioni, sono adottati dai titolari degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sentita la Commissione consultiva comprensoriale, nominata ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 22/2/1977, n. 15, competente per territorio.
La Commissione predetta si riunisce presso la sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I provvedimenti adottati in difformità dai pareri espressi dalle Commissioni suddette devono essere adeguatamente motivati.
Inoltre deve essere sentita la Commissione in merito alle conclusioni istruttorie negative relative agli interventi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, sempreché relativi ad importi di spesa ammessa superiore a lire 5 milioni.
Per il finanziamento di interventi riferiti a piani aziendali od interaziendali di sviluppo, sui quali la Commissione comprensoriale consultiva si è già favorevolmente espressa, ma che non sono stati approvati per esaurimento dei fondi disponibili, rimane valido il parere già pronunciato'.
Il Gruppo D.C., presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: Art. 8 - Commissioni consultive 'I provvedimenti concessivi e negativi e i nulla-osta di cui al precedente art. 6, relativi ad importi di spesa ammessa superiore a lire 15 milioni sono adottati dai titolari degli uffici provinciali dell'agricoltura sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 26 della legge regionale 22/2/1977, n. 15.
I provvedimenti adottati in difformità dei pareri espressi dalle Commissioni suddette devono essere adeguatamente motivati'.
Illustra l'emendamento il Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il nostro emendamento non differisce molto dall'emendamento successivo presentato dalla Giunta. Chiediamo che la spesa ammessa sia superiore ai 15 milioni anziché superiore ai 5 milioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non può accogliere l'emendamento. Mi stupisco che il Consigliere Chiabrando non abbia usato la stessa misura anche nei confronti della Giunta. La Giunta ha accettato l'ampliamento della consultazione per qualsiasi pratica.
L'emendamento della Giunta vuole soltanto non precisare la sede dove deve riunirsi la Commissione.



PRESIDENTE

La Giunta regionale ha presentato due emendamenti.
Emendamento sostitutivo: al primo comma, quarta riga, dopo le parole ' sono adottati....', sostituire alle parole 'dai titolari degli....'la parola 'dagli'.
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento sostitutivo: il secondo comma è 'Istituito dal seguente: 'La Commissione predetta si riunisce presso le sedi che saranno indicate dalla Giunta regionale con le istruzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 5'.
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato. Si proceda alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Pubblicità degli atti amministrativi 'I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste sono pubblicati a cura della Giunta regionale con l'indicazione del nominativo dei beneficiari, del tipo di intervento e della spesa a carico dell'Amministrazione.
La pubblicazione è affissa nell'albo pretorio dei Comuni, negli uffici regionali ed è inviata gratuitamente alle sedi regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute, delle organizzazioni sindacali più rappresentative, alle organizzazioni regionali delle associazioni di produttori maggiormente rappresentative ed alla Presidenza del Consiglio regionale.
Ai termini dell'art. 65, secondo comma, dello Statuto regionale, qualsiasi cittadino può avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di agricoltura e foreste, previo assolvimento dell'onere relativo'.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie 'Per gli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art, 109 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 e delle leggi 9/5/75, n. 153 e 10/5/76, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può concedere contributi in conto interessi su prestiti e mutui contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro le seguenti misure massime: 12% per le zone svantaggiate; 9% per le altre zone.
L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, è stabilita con delibera del Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere modificata entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno solare.
Il contributo negli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni pu essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
L'attualizzazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario'.
Il Gruppo D,C, presenta un emendamento aggiuntivo: dopo il primo comma è aggiunto il seguente nuovo secondo comma: 'Per gli interventi agrari e fondiari al di fuori dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/2/1977, n. 15 le misure di cui al comma precedente sono ridotte rispettivamente all'1% e 8%'.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Ritiro l'emendamento



PRESIDENTE

Vi è un emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale.
Emendamento aggiuntivo: dopo il secondo comma aggiungere i seguenti commi: 'Per i mutui di miglioramento il concorso nel pagamento degli interessi è esteso anche al periodo di preammortamento fino ad un massimo di due anni.
E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi pu essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall'art. 19 della legge 9/5/75, n. 153'.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Con questo emendamento si accolgono gli emendamenti della D.C.
concordati in Commissione.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Se l'Assessore assicura che la Giunta opererà al fine di raggiungere il risultato desiderato, noi ci dichiariamo d'accordo. Faccio notare che l'aggiunta: 'fino ad un massimo di due anni' è limitativa.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

In generale il prefinanziamento si riferisce ai due anni. Comunque assicuro che la Giunta intende risolvere il problema in senso positivo.



CHIABRANDO Mauro

A me pare superfluo indicare il termine dei due anni.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Ritengo sia opportuno lasciarlo. Interessa maggiormente il nostro impegno per risolvere positivamente il problema.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento della Giunta alzi la mano.
E' approvato.
Vi sono ancora due emendamenti del Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo: all'ultimo comma è aggiunto il seguente: 'I beneficiari possono ottenere dagli Istituti di credito, non appena in possesso del provvedimento di liquidazione del concorso negli interessi, lo sconto, al tasso di cui al comma precedente, e il pagamento, in un'unica soluzione, delle rate di contributo sui prestiti e mutui erogati dalla Regione'.
Emendamento aggiuntivo: dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: 'Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario praticano ai beneficiari il tasso agevolato al netto del contributo regionale di cui al primo comma per tutto il periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data delle singole erogazioni'.
Gli emendamenti vengono ritirati.
Si passi alla votazione dell'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Fondo interbancario di garanzia fidejussione 'I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed alle cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, può essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale ed il valore cauzionale della garanzia offerta, quest'ultimo maggiorato del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.
Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Aiuti agli investimenti contributi in capitale 'Fatte salve le misure già previste i contributi in capitale per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere concessi in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un contributo negli interessi, da determinarsi come indicato nel precedente art. 10 in rapporto a mutui corrispondenti all'intero ammontare della spesa preventivata ed approvata dall'Amministrazione regionale e considerando una durata ventennale per gli investimenti immobiliari ed una durata decennale per gli investimenti mobiliari.
Le misure massime dei contributi in capitale saranno stabilite con procedure analoghe a quelle previste dal precedente art. 10 per la determinazione delle misure dei contributi negli interessi.
E' fatta salva la possibilità di adeguare le misure massime dei contributi a condizioni di maggior favore eventualmente previste nella normativa dello Stato e della CEE'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Classificazione del territorio ' Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del Consiglio regionale n, 7463 dell'11/12/75.
Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.
La Giunta regionale, occorrendo, propone al Consiglio regionale modifiche alla classificazione generale del territorio'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Titolo II - Interventi nel settore delle produzioni animali e foraggere Art. 14 - Strutture per l'allevamento - 'Agli imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali nonché gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.
Nelle zone di montagna e di collina sono finanziabili anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita per la produzione zootecnica volte alla costituzione o al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.
Per le iniziative contemplate dai commi precedenti può essere concesso, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di imprenditori agricoli, oltre ad un contributo in capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale.
Nel caso di iniziative cooperative può essere finanziato anche l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere.
Per le stalle sociali cooperative e per gli ovili sociali può altresì essere concesso, per i primi 3 anni, un contributo di avviamento decrescente ed in misura proporzionale alle dimensioni dell'iniziativa'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Acquisti di macchine, attrezzature mobili e bestiame per aziende a prevalente indirizzo zootecnico 'In favore dei beneficiari di cui all'art. 2, titolari di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per l'acquisto di attrezzature mobili e di macchine da impiegare nelle produzioni di cui al presente titolo e di giovane bestiame bovino da riproduzione possono essere concessi, in alternativa: a) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale b) contributi in capitale.
Il bestiame bovino destinato alla riproduzione dovrà provenire da allevamenti indenni da tubercolosi ed essere indenni da brucellosi.
I produttori maschi devono essere destinati a centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale, alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, essere iscritti al libro genealogico ed essere riconosciuti idonei ai sensi della legge 3/2/63 n. 126.
Le giovani bovine devono essere munite di certificato genealogico e d'origine.
Le giovani bovine di razza piemontese o valdostana potranno essere munite di soli certificati sanitari ufficiali.
I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione sono concessi per un numero non superiore a 20 capi annui per ogni imprenditore agricolo, ed anche oltre tale limite per le cooperative agricole e le forme associative nonché per gli allevatori singoli che hanno in corso di attuazione un piano di risanamento.
Per la prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico, possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti annuali per l'acquisto di vitelli di razza piemontese da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 500 Kg, e le femmine al peso minimo di 400 Kg.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali alle condizioni che saranno determinate dalla Giunta regionale'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Associazioni allevatori 'Alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame, possono essere concessi, quali anticipazioni del contributo statale sulle spese di funzionamento contributi entro il limite massimo del 90% della spesa, stabilita tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.
In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei contributi erogati e non reintegrati resta a carico della Regione.
Le associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate di statuti nei quali sia previsto il voto pro-capite dei soci'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Iniziative zootecniche 'a) Premi sostituzione bestiame infetto.
A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati può essere concesso un premio fino ad un massimo di L. 300.000 per ogni capo sano sostituito ad un capo abbattuto in esecuzione di un piano di risanamento.
b) Risanamento.
Alle associazioni di cui all'art. 2 punto 6) che istituiscono per i loro rispettivi allevamenti centri di risanamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo annuo nella misura massima di L. 200.000 per ogni capo.
Il numero minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.
Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi e dal brucellosi.
I contributi possono essere concessi ai Comuni montani, alle Comunità montane, alle Province ed all'Ente regionale di sviluppo agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare.
In tale caso, la gestione deve essere preferibilmente affidata ad allevatori associati, c) Alpeggio.
Ai fini del miglioramento del bestiame e dell'utilizzazione dei pascoli montani, possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole.
Il contributo può essere erogato sino alla misura massima di L. 50.000 per ogni capo bovino e di L. 10.000 per ogni capo bovino e caprino.
d) Ipofecondità e miglioramento degli allevamenti.
Per concorrere alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico, la Regione assume l'onere della distribuzione gratuita di seme di riproduttori idonei e può assumere altresì l'onere parziale o totale per l'effettuazione dell'inseminazione.
L'onere per la concessione del seme a carico della Regione è limitato a tre dosi per capo ed è disposto a favore di tutte le razze e per l'intero territorio regionale.
L'onere per l'inseminazione a carico della Regione non può superare l'importo corrispondente a tre prestazioni per ogni capo.
Nelle zone di pianura l'intervento è limitato all'impiego di materiale seminale di tori della razza piemontese e di altre razze da carne.
Fino a quando non saranno istituite e rese operanti le unità locali dei servizi sanitari la Regione procede direttamente tramite i suoi servizi od avvalendosi degli Enti locali, Province, Comunità montane, Comuni ed altri Enti specializzati, all'organizzazione dell'attività della fecondazione artificiale e ad ogni altro intervento per il risanamento ed il miglioramento del bestiame allevato.
A partire dal 1° gennaio 1979, gli interventi di cui alla presente lettera d) sono riservati agli imprenditori agricoli singoli od associati di cui all'art. 2 che registrino i relativi dati su appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale. Detti moduli devono essere compilati regolarmente sotto la congiunta responsabilità dell'allevatore e del veterinario od altra persona abilitata all'esercizio dell'inseminazione.
e) Prove di progenie.
Agli allevatori che sottopongono le proprie bovine alle prove di progenie al fine della valutazione genetica dei riproduttori operanti in fecondazione artificiale, può essere concesso un indennizzo di L. 50.000 per ogni vitello nato in seguito alle prove stesse a condizione che assumano l'impegno di mantenerlo ed allevarlo in azienda sino all'assunzione dei dati necessari per la valutazione del toro in prova.
All'Associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese possono essere concessi contributi fino al 90 % della spesa occorrente per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.
f) Incoraggiamento alla produzione zootecnica di ogni specie.
Ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono essere concessi contributi in capitale, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie con le modalità previste dalla legge 29/6/1929, n. 1366, e successive integrazioni, in quanto applicabili.
g) Altri allevamenti.
Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali, alle condizioni che verranno stabilite dalla Giunta regionale.
h) Istituti di ricerca.
Possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80% sulle spese di funzionamento ad Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nel campo delle produzioni zootecniche, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione.
i) Mostre e rassegne.
Alle Associazioni di allevatori e ad Enti pubblici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.
La Regione inoltre può assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfettario agli allevatori delle spese di partecipazione, nonché dei premi per i migliori capi classificati.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a realizzare direttamente mostre e rassegne di interesse zootecnico'.
A questo articolo vengono presentati numerosi emendamenti dal Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo alla lettera b): l'art. 3 della legge regionale 19/8/74, n, 25 è così sostituito: 'Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi sono corrisposti i seguenti compensi: a) L. 250 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo b) L. 300 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue; L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di latte d) L. 100 per ogni capo sottoposto a tatuaggio'.
Emendamento aggiuntivo alla lettera d): dopo la parola 'idonei', sono aggiunte le parole 'nell'ambito delle direttive delle singole Associazioni nazionali di razza'.
Emendamento aggiuntivo alla lettera i): al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: 'nel rispetto dei regolamenti ufficiali delle mostre stabiliti dalle singole Associazioni nazionale di razza e di specie'.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il primo emendamento inserisce la legge che, in un primo tempo, era stata dimenticata. L'Assessore Ferraris questa mattina si è espresso favorevolmente.
Gli altri emendamenti, più tecnici che sostanziali, sono stati suggeriti dall'Associazione allevatori. In particolare, per quanto riguarda i tori idonei alla fecondazione, insistiamo che siano definiti nell'ambito delle direttive delle singole associazioni di razza. Credo che questo stia già avvenendo, comunque sottolineiamo questa prudenza perché non ci siano atteggiamenti diversi tra la Regione che dà il seme dei tori con certe caratteristiche e le Associazioni che hanno i libri genealogici e che svolgono un'altra opera riconosciuta dallo Stato. Ritengo utile inserire questa precisazione.
L'emendamento alla lettera i) riguarda le fiere, le mostre ed ha più o meno lo stesso scopo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'agricoltura.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il primo emendamento richiama una questione di carattere sanitario. La Giunta lo accoglie cosi com'é presentato. Sarà poi un problema di coordinamento tra i due Assessorati. Gia il pagamento dei premi del bestiame infetto, pur essendo a carico dell'Assessore all'agricoltura verrà fatto attraverso i veterinari provinciali.
Per quanto si riferisce agli altri due emendamenti ritengo che debbano avere una diversa collocazione. Per quanto riguarda l'emendamento alla lettera i) la Giunta è contraria.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano.
E' accolto.
Chi concorda sul secondo emendamento alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano.
E' respinto.



CHIABRANDO Mauro

Mi stupisce il fatto che la Giunta abbia respinto l'emendamento che riguarda i riproduttori. Sono leggi dello Stato. Non vorrei che questo atteggiamento significhi il non rispetto delle regole.



PRESIDENTE

Se la controversia verte solo su questo argomento, la contestazione non ha ragione di esistere. 'C'è una legge dello Stato, quindi non c'è pericolo. D'altra parte, modificare in qualche modo le norme statali potrebbe provocare il rinvio della legge da parte del Governo.
Si passi alla votazione. .



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Titolo III - Interventi nel settore delle coltivazioni pregiate -Art. 18 Colture pregiate 'Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, contributi in capitale per le seguenti iniziative: 1) - per provvedere alla sostituzione o alla trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive, nonché all'introduzione di specie frutticole di particolare interesse.
Gli interventi devono essere in armonia con programmi organici predisposti dalle associazioni dei produttori o dalle cooperative di trasformazione, di conservazione, di commercializzazione, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e gli orientamenti contenuti nei piani zonali o in difetto dei piani medesimi, secondo le specifiche vocazioni delle zone.
I programmi predisposti dalle cooperative sono vincolanti soltanto per i propri soci.
In assenza di tali programmi e dei piani zonali viene fatto riferimento alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, in armonia con le linee della programmazione regionale.' 2) - per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata, delimitate ai sensi del D.P.R.
12/7/63, n. 930, anche in assenza di programmi organici 3) - per l'acquisto e l'impianto di strutture e di attrezzature stabili per le colture di pregio; 4) - per l'impianto di colture floricole poliennali'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Vivai 'Alle cooperative, ai loro Consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformità alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.
In assenza di idonee iniziative consortili gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati a cura dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte.
Può altresì essere concesso un contributo per la gestione in misura non superiore al 40 % delle spese, in relazione al tipo di produzione, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose'.
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Acquisto macchine ed attrezzature per aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo 'Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, può essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa un contributo in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, compresi gli impianti di reti antigrandine, che rientrino in una idonea ed economica dotazione, delle aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Difesa antiparassitaria delle colture 'Al fine di promuovere l'introduzione e l'estensione di nuove e più adeguate tecniche alle cooperative, ai Consorzi di difesa ed alle associazioni di produttori di cui all'art. 2 punti 4) e 6), possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata: 1) su vigneti: fino al 30%, se effettuati con mezzi meccanici normali purché riguardino una idonea superficie specializzata; fino al 50%, se effettuati con mezzi aerei, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, a n che se non tutti gli associati siano imprenditori agricoli 2) sulle altre coltivazioni pregiate e sulle coltivazioni di interesse industriale, limitatamente all'attuazione di programmi di lotta guidata fino al 30%'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura 'Al Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti: 1) - esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine 'controllate'e 'controllate e garantite' dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del D.P.R. 12/7/63, n. 930 2) - esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente a tutte le materie del settore viticoloenologico ed in particolare: - programmazione degli impianti viticoli miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti istruzione specializzata viticoloenologica propaganda ed informazione tecnico-legislative attività promozionali nomina delle Commissioni per l'esame organolettico dei vini DOC previsti dal regolamento CEE 2236/73.
Il Comitato è composto: 1) dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, o da un suo delegato che lo presiede 2) dal direttore dell'Istituto sperimentale per l'Enologia di Asti 3) dal Preside dell'Istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba 4) da n. 6 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia 5) da un funzionario dei servizi repressioni frodi del MAF operante nella Regione 6) da un rappresentante dell'ESAP 7) da n. 3 docenti della Facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Torino 8) da n. 1 tecnico operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. del 24/12/69 n. 1164 9) da n. 2 rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura 10) da n. 1 rappresentante del centro per il miglioramento genetico della vite del CNR; 11) da n. 3 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46 primo comma 12) da n. 2 rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative 13) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46 primo comma 14) da un rappresentante dei Consorzi volontari di tutela dei vini a DOC di cui al D.P.R. 930 del 12/7/63 15) da un rappresentante degli industriali del settore 16) da un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani 17) da n. 3 esperti nominati dalla Giunta regionale.
La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da uno dei funzionari regionali designato dall'Assessore Presidente del Comitato stesso.
Il Comitato si riunisce normalmente presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.
Il Comitato sostituisce quello istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 35 dell'i/10/74.
Ai componenti del Comitato sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale 2/7/76, n. 33, se dovuti'.
Il Gruppo D.C., ha presentato un emendamento aggiuntivo: aggiungere il seguente punto 18): 'un rappresentante della Federazione italiana dei Consorzi agrari'.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta è d'accordo, se si modifica il testo in: '18) un rappresentante dei Consorzi agrari'.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento per alzata di mano.
E' approvato.
Emendamento aggiuntivo, dopo il terzo comma, presentato dalla Giunta regionale: 'Le sostituzioni di membri del Comitato sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione, istituto, ufficio od Ente che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti' La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

L'emendamento non ha bisogno di molte spiegazioni. In questo modo si assicura una procedura rapida.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prego il Presidente del Consiglio di mettere in votazione i due commi separata mente. Il nostro Gruppo voterà favorevolmente il primo comma mentre sul secondo esprime voto contrario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento, della Giunta regionale.
E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione dell'art. 22.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 22 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'art. 23.
Titolo IV - Interventi relativi al settore della forestazione Art. 23 - Rimboschimenti 'Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi: 1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvopastorale e di terreni atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali od alla costruzione di case forestali: l'Amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20 2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimento, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane, in aggiunta a quelle già indicate all'art. 2 della legge regionale 19/11/75, n. 54 3) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai beneficiari di cui all'art. 2 di contributi in capitale per il rimboschimento con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento, oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e per la difesa idrogeologica in particolare, nonché per la ricostruzione ed il miglioramento dei boschi 4) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; possono beneficiare del contributo i Comuni e gli Enti di interesse pubblico che i tendono eseguire piantagioni con alberi di alto sto 5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento di boschi deteriorati manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di Enti e di privati.
I contributi di cui ai punti 4) e 6) possono essere concessi fino alla misura del 90%.
Il contributo di cui al punto 3) può essere concesso: a) fino alla misura del 90% nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 b) nelle altre zone: fino al 90% a favore dei Comuni ed Enti pubblici; fino al 50 % agli altri beneficiari.
Nelle zone di cui alla lettera b) i contributi per l'impianto dei pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.
Per i Comuni ed altri Enti pubblici è ammessa la concessione di contributi anche per il reimpianto di pioppeti'.
La Giunta regionale presenta un emendamento aggiuntivo: al primo comma dopo il n. 5), aggiungere il seguente: 'n. 6) la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi forestali ed a Comunità montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, con esclusione dei mezzi di trasporto'.
La parola all'Assessore all'agricoltura.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Si tratta di consentire ai Consorzi forestali e alle Comunità montane che sono già attrezzati, di eseguire i lavori. Con l'approvazione di questo articolo è necessario dare atto che si deve dare per approvata la conseguente variazione di bilancio da apportare alle varie voci.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Franzi. Ne ha facoltà.



FRANZI Piero

La spesa indicata all'art. 23 è prevista in determinati capitoli. Si dovrà aggiungere nella didascalia del titolo tali iniziative in favore dei Consorzi forestali e delle Comunità montane. Non si tratta quindi di modificare lo stanziamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore al bilancio e programmazione

Come correttamente rileva il Consigliere Franzi, sarà opportuno modificare i riferimenti contenuti nelle tabelle e negli articoli.



PRESIDENTE

Pongo ai voti, per alzata di mano, l'emendamento della Giunta regionale. E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Agevolazioni creditizie per la prima lavorazione dei prodotti forestali 'L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli singoli od associati, di cooperative e di Consorzi forestali: a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a 5 anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco b) su mutuo a tasso agevolato di durata fino a 20 anni per la realizzazione delle strutture occorrenti per la medesima finalità di cui al punto a)'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Attività di sviluppo forestale 'Per gli scopi di cui al precedente art. 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere: 1) all'istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni 2) all'organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente oppure avvalendosi di Enti ed Associazioni 3) alla compilazione dei piani economici di assestamento 4) all'erogazione di contributi a Comunità montane, a Comuni ed a Consorzi di Comuni, per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali 5) al concorso nelle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione tra Enti locali ed altri Enti, con la concessione di un contributo 'una tantum', la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di L. 20 milioni 6) alla gestione dei vivai forestali, compresi l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Consorzi tra privati 'Ai sensi dell'art. 10 della legge 27/12/77 n. 984, e per i fini previsti dal presente titolo, la Regione o le Comunità montane favoriscono la promozione di Consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni e possono altresì costituire coattivamente Consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i Consorzi di miglioramento fondiario.
I proprietari e i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dal R D il 30/12/1923, n.
3267 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27/12/77, n. 984 in sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di leggi vigenti.
Dalla presente disciplina sono esclusi i pioppeti'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico ' l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Rinvio ad altre norme legislative 'Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili, le norme di cui al R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, al R.D.L. 13/ 2/1933, n. 215, alla legge 25/7/1952, n. 991 ed alla legge 27/10/1966, n. 910.
Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 6/5/1974, n.
13 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Titolo V - Bonifica, irrigazione e infrastrutture Art. 28 - Contributi sulle spese di manutenzione e di gestione 'La Giunta regionale può erogare in favore dei Consorzi di bonifica contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nella misura massima e con le modalità previste dal R.D.L. 13/ 2/1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contributi stessi potranno essere liquidati in misura forfettaria, in base a criteri e obiettivi stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
Ai Consorzi irrigui, ai Comuni e loro Consorzi, nonché ai Consorzi di miglioramento fondiario, possono essere concessi: 1) contributi fino al 33% della spesa ammessa, per la manutenzione di opere irrigue 2) contributi fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario, per gli oneri particolarmente gravosi per risollevamento dell'acqua di irrigazione' Si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico agraria 'La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da Enti pubblici, da Comunità montane, da Consorzi di bonifica, da Consorzi di miglioramento o da Consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 11 e 12 della legge 27/12/1977, n. 984.
I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
La Giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale'.
All'art. 29 è stato presentato un emendamento aggiuntivo dal Gruppo D.C.: al primo comma, dopo '. , legge 27/12/1977, n. 984' sono aggiunte le seguenti parole: 'e legge regionale 19/11/1975, n. 54'.
La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

L'art. 29 ha come titolo: 'Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria'. In tema di utilizzazione di torrenti e di affluenti dei fiumi ci sono lavori che sono strettamente connessi all'agricoltura come le traverse di derivazione delle acque, le bocche di presa, il sostegno delle sponde di canali e di fossi ecc., ove i lavori di s i s te m a z ione idraulico-agraria sono affidali alle Province, Comuni e Comunità montane, anche in quelle aree ove operano i Consorzi per il miglioramento fondiario e di bonifica.
La legge approvata nel novembre 1975 prevede interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani e di opere idrauliche di competenza regionale, che sono perlopiù quelle che riguardano i piccoli torrenti e piccoli corsi d'acqua e comunque quelli rientranti nella IV e V categoria e non classificati.
Infatti al punto 2 della legge è detto: '.
le opere idrauliche di IV e V categoria e non classificate'. Il richiamo alla legge 54 vuole dare una precisa destinazione alle Province e Comunità montane anziché alle strutture associate che operano nell'ambito territoriale.
Si tratta quindi di specificare che destinatari dei fondi di cui alla legge 54 sono anche i Consorzi per il miglioramento fondiario e di bonifica, come giustamente è detto nel primo comma dell'art. 29 e di investirli di tali competenze. Diversamente ci troveremo nella condizione che anche i lavori di competenza dell'agricoltura dovranno essere eseguiti dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Non si può approfittare di questa legge per apportare un emendamento ad un'altra legge. Quando discuteremo del rifinanziamento della legge 54 provvederemo in questo senso.
L'emendamento presentato dalla Giunta non ha bisogno di spiegazioni. Il Quadrifoglio ha trasferito alla Regione i Canali Cavour; potrà presentarsi l'occasione di dover intervenire; questa mi pare la sede propria per tale aggiunta. Anche per questo articolo occorrerà apportare le opportune variazioni di spesa.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Gruppo D.C.
E' respinto.
L'emendamento della Giunta regionale recita: 'la Giunta regionale pu provvedere al finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito della gestione dei Canali Demaniali'.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Chiedo all'Assessore chiarimenti sull'emendamento aggiuntivo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

L'emendamento fa riferimento alla legge Quadrifoglio che trasferisce i Canali Demaniali alle Regioni. E' in corso la trattativa per definire i termini finanziari. Si è ritenuto opportuno fare questa aggiunta, al fine di disporre di uno strumento in un momento in cui la materia non è ancora definita. In Commissione si era raggiunto l'accordo.



PRESIDENTE

Sostanzialmente il Consiglio è d'accordo sull'emendamento. Bisognerà formalizzare meglio la proposta La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Consigliere Bianchi chiede se con questa norma la Giunta gestisce autonomamente, senza un provvedimento a monte, oppure nell'ambito di un'altra deliberazione.



PRESIDENTE

La parola nuovamente al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Se ho ben capito la Giunta vuole semplicemente dire che gli interventi di cui al comma precedente sono estesi ai Canali Demaniali. Con la prima formulazione sembrava che ci fosse una gestione autonoma nell'ambito della quale si andavano a prendere i fondi per realizzare i provvedimenti del comma precedente. Proporrei questa dizione: 'Gli interventi di cui al comma precedente possono essere estesi ai Canali Demaniali'.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Il primo comma dice già queste cose. La differenza sta nel fatto che il primo comma dice che gli interventi possono essere fatti da Comunità montane e Consorzi. Le opere previste dagli articoli 11 e 12 della legge Quadrifoglio sono i Canali Demaniali.



PRESIDENTE

L'emendamento viene formalizzato in questi termini: 'La Giunta regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali Demaniali'.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' accolto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il 'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 - Irrigazione 'A favore dei beneficiari di cui all'art. 2 per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquicoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, possono essere concessi contributi in capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa: 1) per opere al servizio di aziende singole: fino al 70% in montagna, entro il limite di spesa di L. 20 milioni; fino al 55% in collina, entro il limite di spesa di L. 15 milioni; fino al 40% in pianura entro il limite di spesa di L. 10 milioni 2) per opere collettive al servizio di più aziende agricole il contributo in capitale può essere concesso entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta: fino al 90% in montagna; fino al 75% in collina; fino al 60% in pianura.
In alternativa può essere concesso un contributo negli interessi per l'assunzione di mutui ventennali'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L 'art. 30 è approvato.
Art. '31 - Infrastrutture di prevalente uso ed interesse agricolo in zone di pianura ' A favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere concessi contributi in capitale per la realizzazione e la sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti di prevalente uso ed interesse agricolo, entro le seguenti misure: 1) per opere a servizio di aziende agricole singole: fino al 40% entro il limite di spesa di L. 10 milioni 2) per acquedotti, elettrodotti, strade a servizio di più aziende: fino al 60% entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta'.
Il Gruppo D.C., ha presentato un emendamento aggiuntivo: è aggiunto il seguente comma: 'In alternativa può essere concesso il contributo in conto interessi su mutui ventennali'.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta è contraria.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C., alzi la mano.
E' respinto.
La Giunta regionale presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. 'Infrastrutture in zone di pianura. a favore di imprenditori agricoli associati, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario possono essere concessi contributi in capitale fino al 60%, entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionale, per la realizzazione e la sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di più aziende agricole.
Per la realizzazione di tali infrastrutture può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli, purché, l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.
A favore di imprenditori agricoli singoli possono essere concessi contributi fino al 40% entro il limite di spesa di L. 10 milioni per la realizzazione e la sistemazione di strade aziendali, provvista di acqua potabile ed allacciamenti elettrici'.
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Titolo VI - Interventi per il riordino fondiario e per la valorizzazione delle zone collinari e montane Art. 32- Riordino fondiario 'La Giunta regionale può finanziare, anche per intero, la spesa occorrente per la redazione, a cura delle Comunità montane o dei Comuni interessati, o dei Consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario, di piani per la ricomposizione fondiaria riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o più Comuni limitrofi.
I piani potranno prevedere la permuta, la compravendita o la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata.
Gli imprenditori agricoli e le cooperative che aderiscono ai piani avranno la priorità, ai sensi del precedente art. 5, nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati che attuino validi programmi, anche al di fuori dei piani di cui al primo comma, per realizzare l'accorpamento delle aziende mediante permute, possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e riconosciute ammissibili.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti prioritariamente al riordino fondiario delle zone collinari e montane'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L 'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Acquisto terreni 'Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti ed alle cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli nonché alle cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1/6/1977, n. 285, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui fino a 30 anni per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto coltivatrici, con le modalità previste, in quanto applicabili, dalle leggi 2/8/1961, n. 454, 26/5/1965, n. 590, 1 4 /8/1 97 1, n. 817 nonché dal D.P.R. 15 / 11/1965, n. 1390.
E' comunque accordata priorità nell'ordine: alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli che aderiscono ai piani di ricomposizione fondiaria di cui all'art. 32 alle cooperative agricole ai coltivatori diretti che propongono l'acquisto di quote ideali o che intendono esercitare il diritto di prelazione, sempreché l'acquisto stesso consenta di realizzare una valida operazione di accorpamento aziendale, o quanto meno un adeguato riordino fondiario'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34 - Riordino agrario in zone collinari e montane 'In favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa ammissibile per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordino di quelli esistenti, altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie di foraggi e cereali per uso zootecnico.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai Comuni, agli Enti ed altri proprietari o possessori a titolo legittimo di pascoli situati in zone montane possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa per: la costituzione, il ripristino ed il miglioramento di alpeggi, pascoli prati-pascoli la realizzazione di strutture, infrastrutture ed attrezzature fisse e mobili necessarie, ivi compresi i gruppi elettrogeni ed altre fonti di energia.
E' assicurata priorità alle opere di decespugliamento, ricostituzione del cotico erboso, recinzione, sostegno ed alle altre opere necessarie per il recupero, la sistemazione o la costruzione dei ricoveri per il bestiame e la provvista di acqua e di energia elettrica.
La concessione dei benefici di cui al presente articolo, quando sia disposta a favore di coloro che non utilizzino direttamente gli alpeggi, i prati ed i prati-pascoli sistemati e migliorati, subordinata alla dimostrazione che gli stessi siano concessi in affitto o sotto altra forma ad imprenditori singoli od associati o ad Enti ed associazioni che esercitino l'attività zootecnica.
Alle Comunità montane, agli Enti locali, alle cooperative ed alle associazioni di cui all'art. 2, punto 6) può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura massima dell'80 % della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi, comprensori di alpeggio o pascolo. Le Comunità Montane e gli Enti locali debbono concedere la conduzione dei terreni e degli impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 - Fabbricati rurali ad uso abitazione 'A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonché delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale nei limiti di spesa ammessa non superiore a L. 40 milioni per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento e la costruzione di fabbricati ad uso abitazione.
E' ammissibile l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico ed a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici.
E' riconosciuta precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi età inferiore ai 45 anni.
In alternativa al contributo negli interessi, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% in montagna e fino al 40% in collina entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Art, 36 - Infrastrutture in zone collinari e montane 'Per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture di cui all'art.
31, nelle zone collinari e montane le misure dei contributi in capitale ivi previste sono cosi stabilite: 1) per opere al servizio di aziende agricole singole: fino al 70% in montagna entro il limite di spesa di L. 20 milioni; fino al 55% in collina entro il limite di spesa di L. 15 milioni 2) per acquedotti, elettrodotti, strade e opere irrigue al servizio di più aziende entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionali?: fino al 90% in montagna; fino al 75% in colline.
Nelle zone montane di cui alla legge 25/7/1952, n. 991 e successive modificazioni possono essere finanziati elettrodotti anche quando non sia prevalente l'interesse agricolo, ma l'opera contribuisca al potenziamento delle attività silvo-pastorali ed al mantenimento della presenza dell'uomo per la tutela del suolo e dell'ambiente.
In alternativa possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito delle votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 - Cooperative di cui all'art. 18 della legge 1/6/1977 n. 285 'In attuazione dell'art. 18 primo comma della legge 1/6/77 n. 285 in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini del successivo art. 19 sia stato approvato dalla Giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze: 1) - l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo 2) - un contributo di impianto per far fronte alle spese sostenute per la costituzione della cooperativa da erogarsi immediatamente all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo da parte della Giunta regionale nella misura massima di L. 2 milioni 3) - un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte da determinarsi fino a: L. 150.000 ad ettaro per pascoli; L. 300.000 ad ettaro per seminativi e prati; L. 900.000 ad ettaro per colture di pregio.
Il contributo di avviamento di cui al punto 3) sarà erogato per un terzo all'atto della concessione, per un terzo alla realizzazione di metà dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura di terreni.
La Giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo, sentito il Comitato comprensoriale ed eventualmente la Comunità montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di 30 giorni dall'invio degli atti.
Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale.
La concessione del contributo di avviamento, di cui al presente articolo può essere estesa anche alle cooperative di conduzione terreni diverse da quelle costituitesi ai sensi della legge 1/6/1977, n. 285'.
E' stato presentato un emendamento modificativo dalla Giunta regionale: al primo comma, punto 2), sostituire le parole 'di L. 2 milioni' con le parole 'di L. 5 milioni'.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Questo intervento riguarda l'applicazione della legge 985 sull'occupazione giovanile Il Piemonte è una delle poche regioni del nord nella quale esiste una diecina di iniziative cooperativistiche.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Comprendiamo benissimo le difficoltà che incontrano le cooperative all'inizio della gestione in cooperazione, però riteniamo che un intervento di 5 milioni a una cooperativa che non ha ancora iniziato l'attività e che ha presentato soltanto alcuni documenti, sia eccessivo anche perché ci sono altre richieste legittime che purtroppo non possono essere accolte per mancanza di fondi.
Inoltre al primo comma dell'art. 37 è detto: '', ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini del successivo art. 19'. Non si capisce come l'art. 37 possa fare riferimento al successivo art. 19.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



PRESIDENTE

MENOZZI.



PRESIDENTE

Sono sempre sensibile al problema della cooperazione che, specie nella fase iniziale, incontra molte difficoltà. Cerchiamo di essere realistici e teniamo conto che se in Piemonte avessero conosciuto i natali ed operato tutte le cooperative legalmente costituite, non sapremmo più come elencarle, tante ne avremmo. Per essere ottimisti dobbiamo invece riconoscere che, nella migliore delle ipotesi, solo il 15/20% delle cooperative legalmente costituite hanno avuto un concreto avvio. Nella provincia di Asti questi fatti sono all'ordine del giorno. In questo modo si potrebbe, al limite, verificare la corresponsione dei proposti 5 milioni con la garanzia del solo atto costitutivo, il che è troppo poco, in quanto quell'atto potrebbe, come più volte verificatosi, rimanere tale senza veder mai sorgere la cooperativa in esso contemplata.
Si corre cioè il rischio di fare delle regalie che sono state soppresse anche nell'ambito delle mezzadrie. Vorrei che le regalie venissero soppresse ovunque.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Mi associo alla richiesta dei colleghi. Meditando sulla legge, rilevo che il punto 2) dice qualcosa di diverso da quello che ha detto l'Assessore. Qui diciamo però: '. , da erogarsi all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo', che vuol dire dopo aver presentato gli atti di costituzione delle cooperative. Veda la Giunta di modificare la dizione al fine di dare maggiore garanzia alla spesa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Ribadisco il concetto espresso dal Consigliere Menozzi. In effetti c'è il rischio che dietro alla velleità, all'entusiasmo, ai molti schiamazzi ci siano poi pochi eletti.
Poiché dopo l'approvazione del piano di sviluppo vengono date consistenti somme sia che si tratti di pascoli, di opere irrigue o di colture pregiate, ritengo sia più utile prevedere il pagamento delle reali spese sostenute per gli impianti, per la realizzazione dei progetti ecc.
Per queste ragioni ritengo di contenere la somma iniziale, fermo restando il principio di accreditare quanto diventa una realtà.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Qui si mette in dubbio non tanto la cifra, quanto la capacità della Giunta a verificare compiutamente il progetto. Mi pare che aumentare la somma significa rendere più serio l'esame e meno facile la regalia: la regalia di 2 milioni la si può fare con mano molto più leggera di quanto non la si faccia per 5 milioni. Questo è un richiamo alla responsabilità della Giunta.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento presentato dalla Giunta regionale, alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 - Premio di insediamento e permanenza 'A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che in forme singole od associate intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle zone collinari e montane, può essere concesso il premio di cui all'art. 22 della legge regionale 22/2/1977, n.
15, nella misura ed alle condizioni previste in detto articolo.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente tale premio può essere erogato anche in assenza della presentazione di un piano aziendale o interaziendale, sempreché venga tenuta la contabilità agraria ed il reddito di lavoro del beneficiario non superi quello comparabile. In tal caso il premio viene erogato per tre anni'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Titolo VII - Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo Art. 39 - Strutture 'Alle cooperative agricole ed ai loro Consorzi ed alle associazioni di cui all'art. 2 punto 4 della presente legge, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di: a) prodotti zootecnici b) uve da vino c) altri prodotti agricoli.
La spesa ammessa a contributo può comprendere l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature nonché l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.
Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso è accordato un contributo negli interessi per l'accensione di mutui di durata ventennale da contrarsi con Istituti esercenti il credito agrario.
Per le strutture comprese in progetti presentati sul regolamento FEOGA n.
355/77 da cooperative e loro Consorzi, da associazioni di produttori e dall'ESAP la Regione può concorrere con un contributo in capitale o in alternativa con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale La Regione, inoltre, può anticipare tutto o in parte l'onere dello Stato per progetti finanziati dalla CEE ai sensi del regolamento CEE 17/64, che si inseriscono nei programmi del piano regionale di sviluppo e successive modificazioni'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 - Spese di gestione e contributi di avviamento 'Ai beneficiari di cui al precedente art. 2, aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili, compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.
Al fine di sostenere, nella fase di avviamento, le Associazioni dei produttori ed i Consorzi di cooperative costituiti per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura del tre, due ed uno per cento del valore del prodotto, commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.
Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti, la misura e la durata dei contributi vengono determinate avuto riguardo al tipo di prodotto, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.
Sui contributi di avviamento annuali possono essere concessi anticipi fino al 50% sulla base di una dichiarazione previsionale.
Il contributo di avviamento non può costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 40 è approvato A r t 41 - Assistenza tecnica alla cooperazione 'La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa nonché di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.
I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresì concessi a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, ai fini del potenziamento della loro organizzazione tecnica.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75 della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico limitatamente ad un massimo di due unità per Ente beneficiano e nella misura del 100% per le altre spese comprese nei programmi. I programmi di assistenza tecnica finanziati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dei contributi per spese di gestione previsti dal precedente articolo 40.
La Giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro Consorzi.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in capitale nella misura massima del 90%, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte o di Consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di Associazioni di produttori, purché di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese la riorganizzazione e la ristrutturazione della base produttiva.
L'Amministrazione regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori'.
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 - Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti 'Ai beneficiari di cui all'art. 2, che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari o su finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti.
A carico dei beneficiari dovrà gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione.
Tale contributo può essere corrisposto direttamente agli Istituti di Credito che abbiano concesso i prestiti o i finanziamenti di cui al primo comma' Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 42 è approvato.
Art. 43 - Prestiti per l'invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi 'Alle cooperative agricole ed ai loro Consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per: 1 - Invecchiamento dei vini.
La durata del prestito sarà commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari dei vini DOC.
2 - Stagionatura dei formaggi.
L'agevolazione è limitata ai formaggi la cui normale stagionatura non è inferiore ad un anno.
Il concorso regionale è del 7% annuo dell'importo delle operazioni. Il relativo importo sarà versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'Istituto od Ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.
Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5/7/1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27/10/66, n. 910'.
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44 - Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature 'La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative che operano nel settore delle produzioni animali e foraggere e a quelle citate nel precedente art. 39 della presente legge, contributi negli interessi su prestiti di durata quinquennale per l'acquisto di macchine e di attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici'r Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Art. 45 - Passività onerose - programmi di ristrutturazione 'La Giunta regionale può concedere alle cooperative ed ai Consorzi di cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, agevolazioni 'una tantum' per il ripiano o la trasformazione di passività onerose esistenti alla data del 31/12/77 fino al 70% del loro ammontare.
La restante quota dovrà essere fornita dar soci.
Le cooperative ed i loro Consorzi, per ottenere le agevolazioni di cui Sopra, devono: 1) presentare ed impegnarsi ad attuare un piano o progetto operativo pluriennale inteso a realizzare dimensioni economiche ottimali capaci di assicurare un reddito adeguato per i soci ed una sana gestione 2) essere costituite in società cooperative a responsabilità limitata ovvero trasformarsi, se costituite in società a responsabilità illimitata in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione 3) avere, ovvero adottare, uno Statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze 4) regolarizzare, ove occorra, la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonché rispettare le prescrizioni e le direttive dell'Amministrazione regionale.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse separatamente o congiuntamente ad altre agevolazioni previste nella presente legge, anche per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione e di unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari esistenti o la costruzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi particolare rilievo regionale'.
Il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento sostitutivo al primo comma, settima riga, sostituire alla cifra '70%' la cifra '30% '.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ritengo di riproporre questo emendamento quanto meno come espressione di volontà che questa legge non venga interpretata come legge assistenziale. Mi pare che questa norma, che fa giustizia dei ritardi e delle diseconomie delle aziende dissestate, non sia armonizzata con il resto della legge. Chiedo che rimanga a verbale questa espressione di volontà, che penso non sia solo mia, qualunque sia il risultato della votazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Accolgo questa raccomandazione. L'articolo non parla di una pura erogazione, ma pretende una serie di norme di piano. La Giunta aveva previsto questo contributo come deliberazione di Consiglio. Sono disposto a riportarlo in Consiglio, come le altre Regioni, applicando correttamente l'articolo della legge 403.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Menozzi. Ne ha facoltà.



MENOZZI Stanislao

Condivido in parte le tesi del collega Marchini. Sono stato a suo tempo presentatore di una proposta di legge tramutata poi in legge vera e propria, che però aveva carattere di eccezionalità.
So che la cooperazione deve essere aiutata, però i cooperatori vanno anche responsabilizzati, altrimenti, ogni qualvolta una iniziativa non va a buon fine, dovrà intervenire la mano pubblica. Stiamo all'erta perché ci mettiamo su una strada pericolosa, allontanandoci dal concetto della responsabilizzazione dell'azienda singola o associata.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo.
E' respinto.
Si passi alla votazione dell'art. 45.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Art. 46 - Organizzazioni professionali ed organizzazioni regionali dei produttori 'La Regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura: 1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte 2) alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli operanti per settore, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.
Lo stanziamento previsto, di cui al successivo art. 62 viene ripartito: 87,5% a favore delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti 12,5% a favore delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.
I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente: 1) per il 30% in parti uguali tra tutti gli aventi diritto 2) per il 70% in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.
La ripartizione del 70% sarà conseguentemente effettuata: per le organizzazioni di cui al punto 1), anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività per le organizzazioni di cui al punto 2),con riferimento al numero delle associazioni dei produttori, delle aziende e delle cooperative aderenti ed alla quota di prodotto lordo vendibile rappresentata'.
La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Con questo articolo la Regione concede sovvenzioni alle organizzazioni degli agricoltori (fino all'87,5%) e alle associazioni dei produttori agricoli (fino al 12,5%). Pongo una domanda: i coltivatori diretti non sono anche produttori agricoli?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste.

Questo articolo copia quasi integralmente la legge 51. Le associazioni dei produttori sono altra cosa dalle organizzazioni sindacali, del resto fra qualche mese il Parlamento voterà la legge per le associazioni dei produttori le quali avranno una organizzazione regionale. La direttiva CEE già richiama le 'unioni' a livello regionale, le quali hanno lo scopo di coordinare le attività. Il testo che la Giunta aveva proposto e che ha cambiato su richiesta della Commissione era in questo senso. Da parte delle forze politiche e del movimento sindacale si sostiene l'esigenza di favorire l'associazionismo contadino ritenendola come una forma indispensabile per aumentare il potere contrattuale sui prezzi.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'art. 46.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Titolo VIII - Interventi promozionali di carattere generale Art. 47 - Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi 'Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione pu altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.
L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche.
Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione può provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Art. 48 - Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole 'Ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22/2 /77 sezione I e II - Titolo IV 'Informazione socio economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura e di quanto indicato negli artt. 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione pu istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.
La Regione può attuare altresì programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attività di produzione e di trasformazione.
L'attività prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo deve esplicarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.
Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al secondo comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per i singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli Istituti scientifici sperimentali di Stato, le Università, altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.
Per l'attuazione dei programmi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole la Regione, di norma, provvede concedendo contributi ad Enti appositamente costituiti dalle organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale e in ciascuna provincia.
I contributi a favore degli Enti di cui al comma precedente, che devono operare attraverso Centri di assistenza tecnica agraria e contabile costituiti fra imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non possono superare il 90 % per gli anni 1978/79/80 e l'80% per gli anni successivi.
I Centri per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente, devono essere formati da non meno di 80 aziende diretto coltivatrici, dimostrare di aver assunto un tecnico agricolo a tempo pieno ed impegnarsi ad eseguire un programma di attività.
I Centri che presentino e si impegnino ad attuare programmi nel settore della zootecnia, con particolare riferimento alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico e che dimostrino di aver assunto un veterinario o di avere stipulato con il medesimo apposita convenzione, possono essere ammessi a fruire di un contributo integrativo.
Le richieste di finanziamento di Centri di nuova istituzione dovranno essere presentate alla Regione da parte degli Enti promotori e, se ritenute idonee, possono essere finanziate nei limiti delle specifiche risorse finanziarie annualmente disponibili.
Ai fini dell'attuazione del primo comma del presente articolo la Giunta sentite le organizzazioni professionali, predispone un apposito programma che assicuri un diffuso e coordinato servizio di assistenza tecnica e contabile sull'intero territorio regionale.
La Regione, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e contabile a tutte le aziende agricole che ne facciano richiesta, può assumere direttamente o tramite L'esap iniziative pilota ed integrative rispetto a quelle dei Centri e provvedere al coordinamento ed al controllo degli stessi.
Le Comunità montane, in mancanza di iniziative da parte degli Enti di cui al quinto comma, possono essere ammesse, alle stesse condizioni, a fruire dei finanziamenti previsti dal presente articolo'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49 - Comitato tecnico scientifico 'Nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 41, 47 e 48 della presente legge la Giunta regionale si avvale dell'opera e del parere consultivo di un apposito Comitato tecnico scientifico regionale per la sperimentazione agraria e per l'orientamento dell'assistenza tecnica e contabile, da istituirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50 - Credito di conduzione 'Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole.
Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di L. 12 milioni.
Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie delle aziende'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art, 51 - Acquisto macchine ed attrezzature per aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli artt. 15 e 20 'Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, può essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa un contributo in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli artt. 15 e 20'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 - Opere finanziate da altri Enti 'Al fine di favorire la realizzazione delle opere di interesse agricolo finanziate dalla CEE, dallo Stato e da altri Enti, può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Titolo IX - Interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche Art. 53 - Consorzi per la difesa dalle avversità atmosferiche 'Ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi della legge 25/5/1970, n. 364, può essere anticipato al momento della presentazione dei ruoli consortili resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio, l'80% del contributo a carico dello Stato.
Ai Consorzi suddetti, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, possono essere altresì concessi contributi fino alla misura massima del 50% sulle spese d i gestione ritenute ammissibili'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 53 approvato.
Art. 54 - Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione del territorio 'Le funzioni trasferite alla Regione, con effetto dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 sono esercitate dalla Giunta regionale.
Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato in seguito a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e viene specificato il tipo di provvidenze da applicare, dovranno essere adottate dalla Giunta regionale non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.
Gli interventi di cui ai successivi art. 55, 56, 57, 58 possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.
In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25/5/1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 25/5/1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 54 è approvato.
Art. 55 - Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive 'La Giunta regionale può disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25/5/1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni: 1- contributo in capitale di cui all'art. 5, secondo comma; l'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare l'importo previsto dalla legge 25/5/70, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni 2- agevolazioni sui prestiti di cui agli artt. 5, primo e secondo comma, e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario 3- contributo in capitale previsto dall'art. 4 4- contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 lett. a)'.
A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo dalla Giunta regionale: dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: 'L'Amministrazione regionale può disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare l'efficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui all'art. 4, secondo e terzo comma della legge 25/5/1970, n. 364'.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta ha presentato l'emendamento con l'accordo di tutti. Si tratta di un intervento aggiuntivo. Anche per questo vale il discorso delle tabelle.



PRESIDENTE

Chi concorda alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 55 d approvato.
Art, 56 Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate non ricadenti in zona delimitata 'La Giunta regionale può concedere sovvenzioni, nella stessa misura prevista per contributi in capitale di cui all'art. 4 primo e secondo comma, della legge 25/5/70, n. 364, ad imprenditori singoli od associati residenti fuori delle zone delimitate ai sensi del precedente art. 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche verificatesi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 56 è approvato.
Art. 57 - Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti 'L 'Amministrazione regionale può concedere alle cantine sociali che lavorano minori quantità di uve in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate, una sovvenzione commisurata al minor prodotto conferito.
Per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente comma, le minori quantità di prodotto conferito non devono essere inferiori al 30 % della media di quelle conferite nell'ultimo triennio.
La sovvenzione è concessa fino alla misura massima di L. 1,000 per ogni quintale di uva conferita in meno.
Per le cantine sociali il cui statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, la sovvenzione può essere elevata fino a L.
1.500 ber ogni quintale di uva conferita in meno.
La sovvenzione è concessa dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio ne delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art.
54 della presente legge' Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 57 è approvato.
Art. 58 - Commissioni comunali 'In ogni Comune può essere istituita, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, una Commissione composta da: tre Consiglieri comunali di cui uno della minoranza designati dal Consiglio comunale un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello comunale.
La Commissione è nominata dal Sindaco, elegge nel suo seno un Presidente le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un suo delegato.
La Commissione collabora con gli uffici regionali competenti per l'individuazione delle zone danneggiate.
Entro 10 giorni dall'evento, la Commissione provvede ad inviare agli uffici competenti per territorio una relazione sui danni causati dall'evento calamitoso, corredata da un elenco delle aziende colpite e da una prima stima dei danni subiti da ciascuna azienda'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 58 è approvato.
Titolo X - Disposizioni finanziarie e finali Art. 59 - Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1/7/77, n. 403 'Sono autorizzate le seguenti spese: per il solo esercizio 1978: a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, primo comma, L. 2.000 milioni b) per gli interventi di cui all'art. 17, L. 1.000 milioni c) per i contributi in capitale di cui all'art. 18, L. 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981: a) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma per l'acquisto di macchine, attrezzature e bestiame, di cui all'art. 15: L.
1.500 milioni b) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine ed i attrezzature, di cui all'art. 20: L. 1.000 milioni e) per il contributi negli interessi per anticipazione ai soci conferenti di cui all'art. 42: L. 800 milioni d) per i contributi negli interessi per l'invecchiamento dei vini, di cui all'art. 43: L. 250 milioni e) per i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6 quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature, di cui all'art. 44: L. 300 milioni f) per i contributi negli interessi per il credito di conduzione, di cui all'art. 50.: il 3.250 milioni g) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature, di cui all'art. 51: L. 3.000 milioni.
per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981: h) per gli interventi di cui all'art. 17: Lire 5.000 milioni.
Sono inoltre autorizzate le seguenti spese: i) L. 2.000 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 1981, per i contributi in capitale e i contributi di avviamento di cui all'art. 14, secondo e terzo comma, e per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lett. a), nonché per i contributi sulle spese di gestione e di avviamento di cui all'art. 40 e per i contributi in capitale di cui all'art. 45, secondo e quarto comma, riferite a cooperative che lavorano i prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 39 l) il 2.570 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.501 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettera b) e c), per i contributi di avviamento e sulle spese di gestione di cui all'art. 40, nonché per i contributi di cui all'art. 45 secondo e quarto comma, riferiti a cooperative che lavorano i prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39.
Le leggi di approvazione dei bilanci stabiliranno la somma di natura corrente o di investimento da iscrivere ai capitoli istituiti ai sensi delle precedenti lettere i) ed M).
All'onere complessivo di 18.470 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 21.601 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, si provvede mediante devoluzione delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1/7/77, n. 403. La maggior assegnazione di 7470 milioni per l'anno 1978 verrà iscritta ad incremento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, del capitolo n. 240 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Questo articolo finanziario prevede le soppressioni di spesa, alle quali mi sono riferito questa mattina. L'Assessore Simonelli ha spiegato che si tratta di una legge di principi e che l'aspetto finanziario è di second'ordine. Accettiamo questa interpretazione e votiamo ugualmente gli articoli finanziari perché riteniamo che leggi statali e leggi europee verranno aggiunte in seguito. Tuttavia desidero rilevare che la risposta dell'Assessore Simonelli ha confermato la mia affermazione e cioè che si tolgono dal bilancio 10 miliardi per l'agricoltura.
Approfitto dell'occasione per ricordare all'Assessore Ferraris che non ha risposto alle nostre domande sul problema della casa. Cosa pensa la Giunta in ordine all'attuazione della legge statale sulla casa? E' una risposta che potrà darci anche alla fine della votazione.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'art. 59.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 59 è approvato.
Art. 60 - Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 1/7/77, n. 403 'Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di L. 1.042 milioni, per gli interventi previsti dell'art. 16; all'onere relativo si provvede mediante devoluzione della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 penultimo comma della legge 1/7/77, n. 403, e da iscrivere al capitolo n 243 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978, con la seguente denominazione: 'assegnazione derivante dall'incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16/5/1970, n. 281, da destinare alle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame svolti dalle associazioni provinciali degli allevatori', e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di 1.042 milioni.
Per i successivi esercizi si provvederà mediante la devoluzione delle quote di fondi statali finalizzati agli scopi previsti dall'art. 16.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 60 è approvato.
Art. 61 - Autorizzazioni di spesa con copertura a carico del bilancio regionale - 'Sono autorizzate le seguenti spese: a) per i contributi in capitale di cui all'art, 14, primo comma, L. 2000 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980 b) per i contributi in capitale di cui all'art. 18: L. 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1979/80 c) per i contributi di cui all'art. 19: L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 d) per i contributi di cui all'art. 21: L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 e) per gli interventi di cui all'art. 23: L. 500 milioni per l'esercizio 1978; L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979, L. 2.000 milioni per l'esercizio 1980 f) per i contributi negli interessi su prestiti fino a cinque anni attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, di cui all'art. 24 lett. a); L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 g) per gli interventi di cui all'art. 25: L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1979/80 h) per i contributi di cui all'art. 28: L. 50 milioni per l'esercizio 1978 L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 79/80 i) per gli interventi di cui all'art. 29: L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80; M) per i contributi in capitale di cui all'art. 30: L.
1 00 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 m) per i contributi in capitale di cui all'art. 31: L. 500 milioni per il 1978, L. 800 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980 n) per gli interventi di cui all'art. 32: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 o) per i contributi in capitale di cui all'art. 34: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 p) per i contributi in capitale di cui all'art. 35 secondo comma, L. 150 milioni per l'esercizio 1978; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1979/80 q) per i contributi in capitale di cui agli artt. 31 e 36, limitatamente alle zone collinari e montane: L. 612 milioni per il 1978; L. 406 milioni per il 1979 e L. 681 milioni per l'esercizio 1980 r) per i contributi di cui all'art. 37: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 s) per i contributi e le attività di cui all'art. 41: 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 t) per le sovvenzioni annuali di cui all'art. 46: L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80 u) per le attività di cui agli artt. 47 e 48: L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1979/80 v) per i contributi di cui all'art. 53 e le sovvenzioni di cui agli artt.
56 e 57: Li 375 milioni per l'esercizio 1978, L. 425 milioni per l'esercizio 1979 e L. 525 milioni per l'esercizio 1980 z) per gli oneri generali connessi all'attuazione della presente legge: L.
50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978/79/80.
All'onere, pari a complessive L. 4.637 milioni per l'esercizio 1978, a complessive L. 12.531 milioni per l'esercizio 1979, a complessive L. 10.331 milioni per l'esercizio 1980, si provvede: per il 1978, quanto a L. 1.407 Milioni mediante utilizzazione della somma di pari importo iscritta nel fondo globale occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi in via di perfezionamento con destinazione all'area di intervento 1 'e quanto a L. 3,230 milioni mediante la soppressione degli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli di cui all'elenco A/1 per il 1979, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari r m p orto complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L. 8.231 milioni mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui agli allegati elenchi A/1 e A/2 per il 1980, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L.
6.031 milioni mediante la soppressione dei capitoli di cui sopra'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 61 è approvato.
Art. 62 - Autorizzazione di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale 'Ai sensi dell'art. 18 della legge 27/12/77, n. 984, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno: a) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, primo comma, L. 1.000 milioni per l'esercizio 1979; L. 1.500 per l'esercizio 1980 b) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, secondo comma, dall'art. 39 lett. a) e dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39 letti a): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L. 850 milioni per l'esercizio 1980 c) per i contributi negli interessi su mutui fino a 10 anni previsti dall'art. 18: L. 300 milioni per il 1979, L. 600 milioni per il 1980 d) per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni previsti dall'art. 39 lett. b) e c) e dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39 lettere b) e c): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L.
850 milioni per il 1980; e) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 24 lett. b): L. 50 milioni per il 1979, L. 100 milioni per il 1980 f) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 30: L. 100 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980 g) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 36 limitatamente alle zone collinari e montane; L. 150 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980 h) per i contributi negli interessi sui mutui previsti dall'art, 35: L. 500 milioni per il 1979, L. 700 milioni per il 1980.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 27/12/77, n. 984 ed avuto riguardo alla durata dei programmi di settore, nei quali sono compresi i singoli interventi stabilita dall'art. 1 della stessa legge in dieci anni per i programmi relativi all'irrigazione ed alla forestazione e in cinque anni per tutti rimanenti settori, sono poste a carico della Regione: le prime cinque annualità di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed h) del comma precedente le prime dieci annualità di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente.
Le annualità successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
All'onere a carico della Regione, pari a complessive: L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979; L. 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1980/81/82/83; L. 5.150 milioni per l'esercizio 1984; L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1985/86/87/88; L. 300 milioni per il 1989; si provvede mediante l'utilizzazione dei limiti d'impegno di pari ammontare complessivo iscritti nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale'.
Sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo lettera c) la cifra di 'L. 300 milioni' è sostituita con 'L. 400 milioni'.
Chi è favorevole alzi la mano. E' respinto.
Il secondo emendamento è presentato dalla Giunta regionale: emendamento aggiuntivo: dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: 'Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 52 è posto a carico dei limiti di impegno autorizzati dal presente articolo e con riferimento al settore corrispondente all'opera da finanziare'.
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione dell'art. 62.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 62 è approvato.
Art. 63 - Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale 'Per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 30 anni previsti dall'art. 33, è autorizzato il limite d'impegno di L. 180 milioni per l'esercizio 1978.
All'onere, pari a L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione disposta dal successivo art. 68 dei limiti d'impegno autorizzati dall'art. 11, punti 4 e 5 della legge regionale 11/9/74, n. 31, dell'ammontare complessivo di L. 60 milioni, per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975 trasferiti al 1976 in base all'art. 2 della legge regionale 20/8/76, n. 44, dell'esercizio 1976, trasferiti insieme con quelli del 1974 e 1975, all'esercizio 1978 ai sensi degli artt.
8 e 9 della legge regionale 24/1/78, n. 9, ed iscritti ai capitoli n. 4060 e n. 4065.
Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 7, su mutui di durata fino a 20 anni, è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite d'impegno di L. 325 milioni.
All'onere, pari a L. 325 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 1997, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione, di pari ammontare complessivo, disposta dal successivo art. 68, dei capitoli n. 3900, 3910, 3930 e3940 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.
Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 7, su mutui di durata fino a 30 anni, è autorizzato il limite d'impegno di 30 milioni per l'esercizio 1978.
All'onere, pari a L. 30 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla soppressione, disposta dal successivo articolo 68 del capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 63 è approvato Art. 64 - Anticipazione ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive del contributo statale 'L'anticipazione dr cui al primo comma dell'art. 53 a favore dei Consorzi dì difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25/5/1970, n, 364 è determinata per l'anno finanziario 1978 in L. 4.000 milioni.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1978 è conseguentemente istituito un apposito capitolo con la denominazione: 'Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche e con lo stanziamento in termini di competenza di 4 000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo è istituito un apposito capitolo con la denominazione: Erogazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di 4.000 milioni.
Al maggior onere in termini di cassa, di 4,000 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978 Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somme da iscrivere nel capitolo di entrata nonché in quello di spesa per gli anni finanziari 1979 e successiva.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 64 è approvato.
Art. 65 - Istituzione di nuovi capitoli di spesa 'In relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1978 i capitoli elencati nell'allegato C con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati.
All'onere derivante dall'iscrizione degli stanziamenti in termini di cassa ai capitoli istituiti ai sensi del precedente comma, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli indicati nell'allegato B della presente legge.
Nel bilancio per l'anno 1979 verranno inoltre istituiti i capitoli indicati nell'allegato D, relativi alle autorizzazioni di spesa che decorrono dall'anno medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 65 è approvato.
Art. 66 - Integrazione delle autorizzazioni di spesa 'Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalla legge regionale 6/5/74, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 64 della legge regionale 22/2/77, n. 15 possono essere integrate o rinnovate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.
In conseguenza della modifica e dell'aggiornamento annuale dei programmi dell'area di intervento agricoltura ai sensi della legge regionale 19/8/77 n. 43, anche in riferimento al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, possono essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma, in sede di approvazione o di variazione degli stati di previsione annuali della spesa.
Le quote assegnate alla Regione ai sensi della legge 27/12/77, n. 984 per la realizzazione dei programmi regionali di settore sono ripartite fra gli interventi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri a carico della Regione derivanti da anticipazioni disposte ai sensi degli artt. 16, 53, primo comma, 54 e 55 eventualmente eccedenti rispetto alle corrispondenti assegnazioni statali, si farà fronte mediante variazioni compensative ai sensi del secondo comma del presente articolo'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 66 è approvato.
Art. 67 - Disposizioni finali 'Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia salvo che ai fini dell'assunzione di impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa e sui limiti d'impegno di cui alla legge regionale 7/1/78, n. 3 della liquidazione e del pagamento di impegni già assunti a carico del bilancio regionale ed ai fini delle autorizzazioni sia di limiti di impegno che ad accendere mutui, tutte le disposizioni recate dalle seguenti leggi regionali: legge regionale 26 aprile 1973, n. 6; legge regionale 26 aprile 1973, n. 7; legge regionale 31 ottobre 1973, n, 24; legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1; legge regionale 12 marzo 1974, n. 7; legge regionale 2 luglio 1974, n. 17; legge regionale 2 luglio 1974, n. 18; legge regionale 5 luglio 1974, n. 19; legge regionale 11 settembre 1974, n. 31; legge regionale 24 marzo 1975, n. 19; legge regionale 4 giugno 1975, n. 45; legge regionale 8 settembre 1975, n. 51; legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3 legge regionale 22 gennaio 1976, n. 6; legge regionale 30 agosto 1976, n.
47; legge regionale 30 agosto 1976, n. 48; legge regionale 30 luglio 1977 n. 37; legge regionale 6 settembre 1977, n. 47; legge regionale 12 dicembre 1977, n. 59.
I programmi dell'area di intervento agricoltura compresi nel bilancio pluriennale 1978/80 sono sostituiti dai programmi allegati E/F/G/H/I/L ed M alla presente legge'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 67 è approvato.
Art. 68 - Soppressione di stanziamenti in termini di competenza per l'anno 1978 'Ai fini dell'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge sono soppressi gli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli elencati nell'allegato A/1 della presente legge nonché le spese previste per gli anni 1979 e 1980 nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale ed indicate nell'allegato A/2 della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 68 è approvato.
Prima della votazione sull'intero testo della legge, passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Mi si consenta di ringraziare i colleghi che in Commissione hanno affrontato con spirito di collaborazione e di piena corresponsabilità questo vitale tema ed argomento destinato a dare una risposta più coordinata, razionale e tempestiva alle attese delle nostre campagne. A questo riguardo devo esprimere un giudizio globalmente positivo sulla sostanza ed i contenuti di merito della legge, ricordando che per la misura che ci è stata consentita abbiamo ampiamente contribuito a formare questi contenuti. Do atto della cordialità, della pazienza e della disponibilità dell'Assessore nel lungo corso di elaborazione della legge. Esprimo quindi maggiore sorpresa e disappunto per l'irrigidimento ora verificatosi. Tutti gli emendamenti valevano non solo come proposta tecnica, ma anche come stimolo ad effettuare un coraggioso salto di qualità in materia di procedure e di tempi di smaltimento delle pratiche. E' su questo aspetto dell'azione politica ed amministrativa che si appuntano in modo ricorrente le maggiori critiche ed insoddisfazioni degli utenti. Non so se le nostre proposte a questo riguardo potevano essere tutte esattamente e pienamente rispondenti alle intenzioni, certo si è creata una contrapposizione a questo riguardo che non possiamo non sottolineare in questo momento conclusivo.
Infine, permangono le apprensioni, in parte attenuate, in parte differite in materia di entità, congruità degli stanziamenti e di complessiva disponibilità a dare risposte sufficienti alle domande crescenti che vengono dai problemi agricoli.
Con questo spirito e con questo significato globale di luci e di ombre il nostro Gruppo esprimerà voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il mio Gruppo non ignora le carenze e le incertezze di questa legge.
Richiamo quella all'art. 50, laddove non è chiarito che il credito di conduzione è riservato alle quantità conferite dai soci e non anche ai beni gestiti dalle cooperative. Cosi come ci sono delle incertezze non secondarie laddove è prevista la composizione del comitato tecnico scientifico, che poi viene rinviato ad altro momento.
In questo senso vorrei rassicurare la D.C., in quanto o n c'è nessuna mutazione di maggioranza. Direi anche al collega Ferraris che questa legge non è 'sommamente' piaciuta al PLI, come ha sottolineato, ma è sembrata positiva per certi aspetti.
Vorrei aggiungere una notazione di tipo legislativo, già fatta dal collega Simonelli quando, rivolgendosi alla D.C., ha ritenuto di sottolinear che una legge non si giudica soltanto dalle risorse che muove soprattutto in materia di finanza delegata, ma la si giudica dall'indirizzo e dalle procedure che va ad introdurre. La legge non privilegia il momento assistenziale, ma tende a rilanciare la professionalità e la produttività delle aziende, quindi in questo senso mi trova consenziente.
Esprimo voto positivo anche in ordine all'affermazione dell'Assessore quando dice che la sua parte politica, pur mantenendo le riserve sulla politica unitaria europea interpreta correttamente questa legge com'è suo dovere istituzionale. Questa affermazione lo onora e ci fa guardare con maggiore tranquillità alla gestione delta stessa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Al disegno di legge in discussione va un consenso pieno e convinto per le valutazioni di carattere politico che abbiamo espresso.
Il dibattito ha messo in luce alcuni particolari di carattere tecnico e funzionale, al di là dei due emendamenti di sostanza presentati dalla D.C.
che il mio Gruppo ha respinto perché non rispondenti alle nostre scelte e al tentativo di razionalizzare e creare una legge di principi.
Con questa legge compieremo un salto di qualità nella politica agraria della Regione grazie anche ai contributi preziosi dati dalla D.C., che ha una pattuglia di tecnici agguerriti nel campo specifico dell'agricoltura e della politica agraria. Siamo certi che la legge darà risultati positivi e non deluderà le legittime attese del mondo rurale. Il mio Gruppo è d'accordo a dare aiuti a chi è rimasto sul fondo agricolo a coltivare la terra, purché tali aiuti siano finalizzati ad obiettivi di interesse generale, e perciò stesso siano interventi programmati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Furnari.



FURNARI Baldassare

Il PSDI,dopo opportuno esame della legge, pur non considerandola perfetta, esprime voto favorevole perché ritiene che contenga alcuni dati positivi.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parola il Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il nostro Gruppo dà voto favorevole alla legge. Avevamo accettato ed approvato la legge n. 15 perché applicava nella gestione delle aziende agricole il concetto di reddito e il controllo economico con il piano aziendale e con la contabilità.
Con ciò non intendevamo criticare e rifiutare tutto il passato. Le condizioni di vita dei contadini negli ultimi venticinque anni sono notevolmente migliorate. Ciò è merito anche dei piani verdi, delle leggi approvate in passato, delle conquiste sociali, quali quella dell'assistenza mutualistica e pensionistica che le loro organizzazioni sono riuscite ad ottenere.
Se allora il discorso attuale sarebbe stato improponibile, non lo è più oggi. Allora la preoccupazione del contadino, specie delle zone di collina era quella del risparmio per sopravvivere. Oggi deve essere quella del controllo del reddito anche per poter vivere bene e meglio.
Con tutto ciò non vediamo né nella legge 15 né nell'attuale legge il toccasana per l'agricoltura. Esistono rischi, esistono difficoltà tecniche e burocratiche per applicare la legge, che però non è la legge che deve risolvere. Tutte le cose nuove esigono un rodaggio durante il quale si scoprono i difetti ai quali vi deve essere la volontà di trovare rimedio.
Per noi questa legge rappresenta appunto un rimedio nel periodo di rodaggio della legge 15. Il concedere gli aiuti anche a chi raggiunge soltanto il 70% del reddito comparabile e il premio di insediamento in collina e in montagna, senza la compilazione del piano aziendale rappresenta lo sforzo di prendere coscienza della difficile applicabilità della legge 15 e la volontà di correggerne i difetti.
Vi potranno essere altri rimedi e aggiustamenti. Non però nel senso del ritorno al vecchio sistema degli interventi a pioggia forse necessari e utili tanti anni fa, ma oggi non più proponibili.
A conclusione, il nostro Gruppo chiede che contemporaneamente alla presentazione del bilancio di previsione per il 1980 sia prodotto dalla Giunta un documento sullo stato di attuazione delle leggi agricole e ci senza l'intenzione di mettere in dubbio quanto la Giunta ha promesso stamani sulla correzione degli ostacoli di natura burocratica all'accelerazione della spesa.



PRESIDENTE

La parola alla signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna

Signor Presidente, signori Consiglieri, innanzitutto è da sottolineare l'ampiezza del dibattito che non si è ridotto a quello pure importante che c'è stato nell'aula, ma che si è prodotto all'esterno tra le forze sociali tra i tecnici, sui giornali e sulle riviste.
Il dibattito in quest'aula, pur vivace, ha registrato un fatto singolare che credo debba essere sottolineato: le critiche non sono state volte alla sostanza della legge. Ancora nel dibattito di questa mattina nelle stesse dichiarazioni di voto del Capogruppo della D.C., si fa riferimento a valutazioni positive per la sostanza della legge. Non sono state rivolte critiche né di fondo, né particolari sui titoli più importanti quali quello della zootecnia, delle colture pregiate dell'irrigazione, della montagna e della collina. Non ci sono state critiche, il che significa che tutto ciò che si poteva fare è stato fatto e anche grazie al concorso di tutti. Questo è un elemento importante che va sottolineato, che va messo in rilievo.
Le critiche si sono concentrate soprattutto su alcuni articoli del Titolo I, riguardanti le procedure. In realtà, sappiamo bene che non si tratta di questioni formali, ma si tratta di una scelta per interventi selettivi e programmati nel settore dell'agricoltura che sono conseguenti anche alle scelte compiute dai sei partiti dell'arco costituzionale (PCI PSI, DC, PRI, PSDI, PLI), sono conseguenti con la legge Quadrifoglio sulla quale abbiamo concordato tutti. Mi pare giusto rilevare che solo in Piemonte si manifestano delle discordanza nell'ambito della D.C.
E' coerente, questa scelta programmatica e selettiva, con quanto si sta discutendo in questi giorni a livello nazionale per il piano economico, per il controllo e la riqualificazione della spesa pubblica, la riduzione del deficit della bilancia commerciale, la lotta all'inflazione, per investimenti finalizzati alla produzione. A questi criteri di fondo risponde il disegno di legge n. 308 e risponde anche agli elementi del dibattito che abbiamo svolto in questi giorni. Le critiche mosse circa l'esiguità delle risorse ci paiono essere infondate perché, relativamente a quanto l'agricoltura piemontese ha potuto ricevere a livello di valore costante della lira, mai si è avuta tanta disponibilità finanziaria. Si tratta di ben 300 miliardi in tre anni che complessivamente andranno a beneficio della nostra agricoltura e che promuoveranno investimenti per somme ben superiori, quindi, Consigliere Menozzi, il lievito nella madia c'è e con il lievito c'è pure la farina! Per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di spesa l'Assessore ha già egregiamente risposto non solo nella replica ma anche ulteriormente in occasione della votazione di alcuni articoli. Resta da sottolineare che a questo proposito le critiche distorcono i dati stessi.
L'esenzione delle piccole aziende dall'obbligo di presentazione del piano, il tetto del 70% per quanto fa riferimento al raggiungimento del reddito comparabile per le aziende, supera i limiti delle 15 mila unità di conto per unità lavorativa e fa in modo che anche le aziende della collina e della montagna possano finalmente usufruire in maniera maggiore dei fondi pubblici.
D'altra parte la montagna e la collina non si sono spopolate in questi mesi, ma purtroppo per scelte economiche in materia agricola, e non soltanto agricola, che certo non abbiamo compiuto noi. Comunque c'è l'impegno della Giunta a promuovere con la massima celerità, compatibile con un minimo di controllo della destinazione di spesa, anche per corrispondere contemporaneamente alle esigenze di celerità e di rigore.
Per quanto riguarda il decentramento siamo coerenti con l'ordine del giorno votato dal Consiglio nel maggio 1978, sulla funzione, soprattutto programmatoria, dei Comprensori. A questo riguardo la Giunta che si dice in grado di rispondere entro 60 giorni alle istanze che saranno avanzate e di valutare rapidamente i casi di rilascio delle autorizzazioni per esecuzioni anticipate di opere, valuterà nella sua responsabilità i provvedimenti conseguenti e necessari nella gestione amministrativa.
Tra l'altro mi piace ricordare qui che tutti i provvedimenti di gestione amministrativa dell'agricoltura sono sempre stati sottoposti all'esame della Commissione consiliare competente.
Resta ancora da sottolineare il fatto più importante: l'ampia convergenza politica, sia pure partendo da motivazioni diverse, che si è verificata in aula su questa importante legge. Su di essa è venuto il contributo costante delle parti politiche e sociali che un metodo ampiamente partecipativo ha permesso venissero alla luce e fossero recepite. Questa è una legge qualificante per la Regione e come tale la consideriamo. Ha un carattere di legge aperta e non di pura e semplice maggioranza. Non è quindi motivo di meschino compiacimento di parte, ma è motivo invece di positiva constatazione, di grande apertura politica che si è registrata, sia pure su questo fatto specifico.
Voglio ringraziare il relatore e i colleghi che hanno con critiche e con suggerimenti contribuito alla messa a punto di questo importante strumento che opererà in Piemonte. Si è molto parlato in questi ultimi anni di centralità dell'agricoltura. Noi crediamo che la Regione Piemonte dotandosi di questa legge, dà un contributo sostanziale al rilancio e al rinnovamento di questo settore produttivo che è vitale per il nostro Paese.
Crediamo che esso sia, così come è già emerso dal dibattito strettamente collegato come elemento importante di sviluppo e di attuazione del Piano di sviluppo regionale che ci siamo dati e sappia rispondere alle esigenze economiche che il Paese attraversa nel momento. Quindi, con queste valutazioni, con questo spirito, il voto del nostro Gruppo è naturalmente un voto di assenso e quindi positivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Curci.



CURCI Domenico

Annuncio il mio voto contrario alla legge per le ragioni che sono state esposte da diversi colleghi. A me sembra che tale legge non soddisfi alle esigenze che sono state avanzate dal mondo contadino.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'intero testo della legge sugli interventi regionali in materia di agricoltura e foreste è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Enti Locali - Forme associative - Deleghe: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 346: 'Integrazione all'art. 15 della legge regionale 4/6/1975, n. 41'


PRESIDENTE

In data 6/9/78 la Giunta regionale ha presentato il progetto di legge n. 346: 'Integrazione all'art. 15 della legge regionale 4/6/75, n. 41'. La I Commissione ha esaminato il provvedimento in sede referente ed ha espresso parere favorevole. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - 'Il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4/6/75, n.
41 è integrato come segue: '; essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successori'.
Dopo il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4/6/75, n. 41 è aggiunto il seguente comma: 'Nel caso di scioglimento di un Consiglio comunale che rappresenti l'intera categoria di Comuni, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11, si applica quanto disposto per lo scioglimento del Consiglio del Comune capoluogo di Provincia'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - 'La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Si passi alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri Il testo della legge è approvato.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame deliberazione della Giunta regionale: 'Legge regionale 12/6/78, n. 31 - 'Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' - Programma degli interventi per l'anno 1978. Comprensori di Torino, Pinerolo, Vercelli, Borgosesia, Cuneo, Saluzzo - Savigliano Fossano, Alba-Bra, Mondovì, Asti, Alessandria, Casale Monferrato'.


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della deliberazione della Giunta regionale: 'Legge regionale 12/6/78, n. 31 - 'Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' - Programma degli interventi per l'anno 1978. Comprensori di Torino, Pinerolo, Vercelli, Borgosesia, Cuneo, Saluzzo Savigliano - Fossano, Alba-Bra, Mondovì, Asti, Alessandria, Casale Monferrato'.
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

In sede di Commissione è stata decisa la predisposizione di tale deliberazione come stralcio del piano complessivo degli interventi, al fine di non ritardare l'avvio dei lavori negli 11 Comprensori che già hanno adempiuto alla proposta del programma. Successivamente il Comune di Aramengo ha fatto presente di voler rivedere la località su cui operare l'intervento. Per questo motivo chiedo di approvare la deliberazione cancellando la specificazione della frazione Marmorito che è indicata per il Comune di Aramengo. Si deciderà in un secondo tempo con il Comune su quale frazione intende collocare il finanziamento.



PRESIDENTE

Prima di passare alla votazione vi dò lettura della deliberazione.
'Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12/6/1978, n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale dei finanziamenti effettuata in base all'art. 3 della legge stessa viste le richieste di finanziamento formulate dai Comuni interessati viste le segnalazioni in ordine alle priorità di intervento formulate dai Comprensori, ai sensi dell'art. 3, a seguito della comunicazione regionale n. 10085 del 9/6/78 viste le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazioni n.
62/15668, 63/15669, 130/15735, 61/15667, 131/15736 dell'1/8/1978; n.
20/15868, 21/15869 del 22/8/78; n. 41/16005 del 29/8/78; n. 26/16065 27/16066, 28/16067 del 5/9/78 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di assumere, per il 1978, il seguente programma di interventi ai sensi della legge regionale 12/6/78, n. 31, in riferimento all'ambito territoriale dei Comprensori di Torino, Pinerolo, Vercelli, Borgosesia Cuneo, Saluzzo - Savigliano - Fossano, Alba, Mondovì, Asti, Alessandria Casale Monferrato, come da elenco allegato.
La somma di L. 1.827.517.000 è impegnata con i fondi di cui al cap. 11.120 del bilancio 1978.
Data l'urgenza di rinviare le relative comunicazioni agli Enti obbligati alla realizzazione degli interventi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53, n. 62 e sarà pubblicata sul -Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art.
65 dello Statuto'.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale 'Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 12/7/78 n. 331-CR 5121'


PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame della deliberazione Giunta regionale 'Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 12/7/78 n. 331-CR 5121'.
'Il Consiglio regionale visto il proprio atto deliberativo 12/7/78 n 331-CR 5121, in corso di esecutività vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-15645 dell'1/8/1978 delibera di procedere ad una modifica del proprio atto deliberativo 12/7/1978 n. 331 CR 5121, per la parte relativa alla imputazione della somma di L. 2 54 507.370, stabilendo che l'imputazione medesima venga fatta al capitolo 9290 del bilancio 1978 anziché al capitolo 4620 del bilancio 1977.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto'.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Formazione professionale

Esame deliberazione della Giunta regionale: 'Istituzione di un nuovo Centro di formazione professionale con sede in Vercelli'


PRESIDENTE

Esame deliberazione della Giunta regionale: 'Istituzione di un nuovo Centro di formazione professionale con sede in Vercelli'. La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Ci preoccupa particolarmente la crisi che travaglia il Vercellese pertanto vediamo favorevolmente ogni iniziativa che tenda allo sviluppo industriale di quella zona.
Riteniamo che l'istituzione di un Centro di formazione professionale che abbia come obiettivo di sperimentare nuove metodologie didattiche vada in questa direzione e che nell'intera Regione siano necessari interventi di sperimentazione per migliorare il livello della formazione professionale.
In questo modo è motivata la deliberazione e per tali motivi esprimiamo voto favorevole.
Non vorremmo però che alla base della deliberazione vi fosse un altro spirito, e cioè che si volesse far sorgere questo nuovo Centro, anzich perseguire gli obiettivi che ho espresso ponendolo in contrapposizione ad iniziative esistenti che hanno una lunga tradizione. Il CNOS dei Salesiani per esempio, è una scuola che ha metodologie valide e attrezzature moderne che forma operai qualificati dando loro la possibilità d'inserirsi validamente nel mondo del lavoro.
Vorremmo inoltre che si continuassero le indagini sulle esigenze del mercato del lavoro per stabilire in modo chiaro il contenuto dei corsi.
L'istituzione dei corsi nel solo settore meccanico non risponde in modo adeguato alle esigenze della zona. Da informazioni che ho assunto, infatti sarebbero soltanto dieci i giovani iscritti, un numero eccessivamente modesto per lo scopo ambizioso che la deliberazione si propone.
Queste le nostre raccomandazioni che esprimiamo insieme con il voto favorevole alla deliberazione proposta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione e formazione professionale

Assicuro la collega Vietti che non si tratta di una iniziativa in sostituzione di altre esistenti. La limitazione dei corsi al solo campo metalmeccanico,tra l'altro in termini sperimentali, è giustificata dalla limitatezza dell'impegno. Aggiungo che il numero degli iscritti è limitato anche perché la Giunta, prima di propagandare ufficialmente l'iniziativa ha voluto premunirsi dell'approvazione del Consiglio regionale. A seguito della debita propaganda si prevede un notevole numero di iscritti.



PRESIDENTE

Vi dò lettura della deliberazione: 'Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 133-15269 dell'11/7/78 che fa parte integrante del presente provvedimento sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente; delibera a) l'istituzione di un Centro di formazione professionale con sede in Vercelli, la cui gestione dovrà venire affidata al Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercellese b) di dar mandato alla Giunta regionale per ogni conseguente provvedimento attuativo della presente deliberazione, ivi compresi: l'affidamento della gestione del Centro al Consorzio di Comuni per lo sviluppo del Vercellese l'adozione dei successivi adempimenti relativi alla nomina del responsabile del Centro, al comando del personale docente di segreteria e ausiliario (dipendenti dall'Amministrazione regionale) presso il Consorzio gestore l'i n carico all'Assessore all'istruzione e formazione professionale di prendere gli opportuni accordi con gli Enti di formazione professionale finanziati dalla Regione, al fine di ottenere il comando del personale docente eventualmente occorrente presso il C.F.P. di Vercelli.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto'.
Chi approva alzi la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Osservazioni del Commissario di Governo alla legge: 'Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte'


PRESIDENTE

Ci resta soltanto più da votare l'art. 1 della legge: 'Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte', tenendo conto delle osservazioni del Commissario del Governo.
Art. 1 - 'Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12/8/74, n. 22 è sostituito dal seguente: 'b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, si applica la norma di cui all'art. 2 della legge 3/6/78, n. 388. Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni statali e degli Enti locali'.
Nei bandi di concorso già pubblicati nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, s'intende modificato il requisito dell'età secondo quanto previsto al comma precedente'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,15)



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