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Dettaglio seduta n.212 del 20/07/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Comunicazioni della Giunta regionale sull'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Al punto nono dell'ordine del giorno troviamo le comunicazioni della Giunta regionale sull'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali.
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Svolgo la comunicazione a nome del Presidente della Giunta, non avendo una delega in questa materia bensì l'incarico di dirigere e coordinare la delegazione piemontese che ha partecipato all'elaborazione dell'accordo unico nazionale per il contratto dei collaboratori regionali.
Com'è noto, la trattativa nazionale per il contratto dei dipendenti delle 15 Regioni a Statuto ordinario si è posta alcuni obiettivi di notevole importanza: la perequazione retributiva e l'omogeneizzazione normativa del comparto pubblico, nel rispetto della specificità regionale e dell'accordo Governo Confederazioni del 5 gennaio 1977 (al fine di eliminare la giungla retributiva denunciata oramai da più parti e di limitare la spesa pubblica nonché di porre le basi per realizzare un nuovo modello organizzativo della pubblica amministrazione) un trattamento giuridico ed economico unico per il personale delle Regioni a Statuto ordinario, malgrado le notevoli differenziazioni in atto nei diversi ordinamenti regionali la valorizzazione delle professionalità (privilegiare innanzitutto i valori parametrali da attribuirsi ai nuovi livelli).
La trattativa in corso è pervenuta in questi ultimi giorni alla sua definizione con la stesura e firma, in data 12 luglio u.s., del verbale di intesa Governo-Regioni-Sindacati, che si è distribuito, e che già investe tutti i punti qualificanti dell'accordo previsto, e precisamente sono definiti : decorrenza giuridica ed economica degli effetti dell'accordo: 1.10.1978 scadenza 31.12.1978 (infatti il contratto regionale è scaduto il 31.12.1975 e il nuovo doveva inizia re il primo gennaio 1976) il numero (8) e il contenuto professionale, nonché il valore parametrale dei livelli funzionali retributivi, uguali per le 15 Regioni a Statuto ordinario; un unico livello di dirigenza la funzione di coordinamento (unica), il relativo contenuto professionale ed indennità il trattamento economico (piede parametrale e progressione orizzontale) le modalità di inquadramento, sia per l'attribuzione dei nuovi 8 livelli al personale in servizio, sia per la determinazione della relativa posizione economica nel livello di inquadramento le modalità di distribuzione dell'ulteriore beneficio L. 10.000 mensili previsto dall'accordo 5.1.1977 da aggiungersi al precedente beneficio di L.
25.000 già utilizzato (per un totale di L. 35.000 mensili lorde) alcune norme generali o particolari di primo inquadramento ricongiunzione previdenziale.
Sull'orario di lavoro, le trasferte e le missioni, sul lavoro straordinario e sui diritti sindacali c'è l'accordo ma anche alcune riserve,come vedremo.
E' prevista un'ulteriore riunione nella giornata di oggi per la definizione dei problemi di inquadramento del personale delle quindici Regioni nei nuovi otto livelli funzionali retributivi, problemi peraltro già esaminati come risulta dall'allegato C al verbale. Per il giorno 28 luglio è stata stabilita la riunione conclusiva tra Regioni, Governo e sindacati per la firma del contratto.
Valutando il documento trasmesso si possono fare alcune considerazioni tenuto conto degli obiettivi sopra enunciati e del limite della spesa pubblica sanzionato dall'accordo del 5 gennaio 1977 che prevede tra l'altro, oltre il beneficio di L. 25.000 mensili ciascuno, già utilizzato l'ulteriore beneficio di L. 10.000 da ripartirsi tra il personale delle 15 Regioni.
Sono stati definiti otto nuovi livelli funzionali retributivi - di cui effettivi, 7 - con i seguenti contenuti professionali e valori parametrali: Livello 1°: funzioni esclusivamente di pulizia; parametro 100; stipendio annuo lordo Lire 1.800.000.
Si tratta di un livello che non è attualmente utilizzato dalla gran parte delle Regioni come per la Regione Piemonte ove non viene inquadrato alcun dipendente.
Livello 2°: funzioni di custodia, di commesso, usciere etc.; parametro 116 stipendio annuo lordo L. 2.088.000.
Corrisponde all'attuale qualifica di custode L. 1.250.000 (primo parametro) e L. 1.312.500 (solo art. 74) ed in parte alla qualifica di operatore L.
1.375.000 (primo parametro) L. 1.562.500 (secondo parametro su art. 55) L.
1.625.000 (secondo parametro su art. 74) (solo per coloro che svolgono funzioni di usciere).
Livello 3°: funzioni di operaio qualificato o capo commesso; parametro 130 stipendio annuo lordo L. 2.340.000 migliorativo rispetto agli stipendi esistenti.
(corrisponde alla nostra attuale qualifica di operatore) Stipendio annuo lordo L. 1.375.000 (1"par.); L. 1.562.500 (2° par.) su art.
55; L. 1.625.000 (2"par.) su art. 74 Livello 4°: funzioni esecutive ed operaie specializzate; parametro 142 stipendio annuo lordo L. 2.556.000 migliorativo rispetto agli stipendi esistenti.
(cui corrisponde la nostra qualifica regionale di operatore specializzato): Stipendio lordo annuo L. 1.625.000 (1° par.); L. 1.812.500 (2° par.) ex art. 55; L. 1.875.000 (2"par.) ex art. 74.
Livello 5°: funzioni di concetto amministrative contabili e tecniche parametro 167; stipendio annuo lordo L. 3.006.000 migliorativo rispetto agli stipendi esistenti Corrispondono le nostre due qualifiche regionali di: Segretario: stipendio annuo lordo L. 1.875.000 (1° par.); L. 2.250.000 (2 par.) ex art. 55; L. 2.312.500 (2° par.) ex art. 74 Capo Ufficio: stipendio annuo lordo L.2.187.500 (1°par.); L. 2.875.000 (2°par.) ex art. 55; L. 3.000.000 (2° par.) ex art. 74 Livello 6°: funzioni direttive iniziali della carriera; parametro 178 stipendio annuo lordo L. 3.204.000:é migliorativo solo dello stipendio iniziale Corrisponde la nostra qualifica di istruttore con meno di 3 anni di servizio prestato presso la Regione Stipendio annuo lordo L. 2.750.000 (1° par.); L. 3.625.000 (2° par.) su ex art. 55; L. 3.812.000 (2"par.) ex art. 74 Livello 7°: funzioni direttive di contenuto pref.le maggiore rispetto al precedente livello; parametro 220; stipendio annuo lordo L. 3.960.000 (cui corrisponde la qualifica regionale di Istruttore con 3 anni di servizio prestato presso la Regione - v.sopra) Gli istruttori verrebbero inseriti al livello (parametro 220) dopo tre anni di servizio. Abbiamo però sostenuto la tesi secondo cui dovrebbero essere sufficienti due anni per il passaggio con l'attribuzione automatica di uno stipendio annuo lordo che supera le condizioni attuali.
Livello 8° : funzioni di responsabilità dirigenziale - Unico livello di Dirigenza; parametro 333; stipendio annuo lordo L. 5.994.000 Corrispondono le qualifiche regionali di: Capo servizio: stipendio annuo lordo L. 3.750.000 (1° par.); L. 4.375.000 (2° par.) ex art. 55; L.
4.562.500 (2° par.) ex art. 74 Dirigente di Settore: stipendio annuo lordo L. 4.500.000 (1° par.); L. 5.250.000 (2° par.) ex art. 55; L. 5.500.000 (2 par.) ex art. 74 Rispetto ai parametri attribuiti ai contratti precedentemente siglati "scuola", "statali", "ospedalieri", fermi restando i punti omogeneizzati nel ventaglio retributivo 100/220 stabilito, il contratto dei dipendenti regionali si differenzia affermando la propria specificità sia per l'abolizione dei doppi parametri o delle figure professionali, nell'ambito di una stessa funzione, diversificate solo gerarchicamente, sia privilegiando i valori parametrali attribuiti ai livelli nonché per la corrispondenza funzionale degli inquadramenti previsti.
La tabella che segue viene ora distribuita ai Consiglieri per loro opportuna conoscenza.
Per opportuna competenza si descrive l'articolazione dei livelli professionali e dei parametri del contratto statale e del contratto ospedaliero:



CONTRATTO STATALE

100 Funzione ausiliaria 116 Funzione operaio qualificato e commesso 130 Funzioni esecutive 142 Funzioni esecutive (posizione anomala) 155 Funzioni di concetto 178 Direttivo amministrativo 220 Direttivi tecnici



CONTRATTO OSPEDALIERO

100 Funzione ausiliaria 116 Funzione operaio qualificato 130 Funzione esecutiva 155 Funzione di concetto 165 Funzione di concetto anomala 178 Funzione direttiva - amministrativo 220 Funzioni direttiva - tecnica



CONTRATTO REGIONALE

100 Funzione pulizia 116 Funzione ausiliaria 130 Funzione operaio qualificato 142 Funzione esecutiva (posizione generale) 167 Funzione di concetto (posizione generale) 178 Funzione direttiva 220 Funzione direttiva a maggiore contenuto professionale.
La declaratoria degli 8 livelli è caratterizzata: dalla responsabilità, attribuita specificatamente per ogni funzione, in relazione ai compiti ed alla professionalità conferite nonché ai risultati da conseguire, dalla collegialità nello svolgimento delle funzioni che emergono: nelle descrizioni dei livelli dall'individuazione - al fine di creare un nuovo omogeneo modello organizzativo delle Regioni, pur nell'autonomia di ciascun Ente - di due livelli strutturali: l'unità organica complessa e l'unità organica che si pone all'interno di questa, cui corrispondono rispettivamente la funzione dell'ottavo e del settimo livello regionale.
Inoltre, mentre per il personale statale ed ospedaliero il problema della "dirigenza" e del coordinamento è stato posto al di fuori della trattativa sindacale, le Regioni hanno definito la dirigenza ed il coordinamento, ai fini di chiarezza retributiva ed organizzativa nell'ambito del contratto nazionale.
Si prevede un'unica funzione di coordinamento da attribuirsi, a tempo determinato per un periodo non superiore a 5 anni, revocabile, rinnovabile al personale inserito nell'ottavo livello funzionale.
L'incarico può riferirsi: al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture di ciascuna Regione al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
Il compenso per la funzione non è pensionabile, è stabilito nella misura fissa uguale per tutte le Regioni del 25 % della retribuzione iniziale dell'ottavo livello, cioè lire 5.994.000 più lire 1.500.000 uguale lire 7.494.000.
Per quanto attiene al profilo organizzativo dell'Ente, si è convenuto che il numero dei coordinatori in ciascuna Regione non potrà superare il 2 della rispettiva dotazione organica del personale, percentuale che non potrà in ogni caso superare il terzo della dotazione organica del livello 8 (es. 2100 dotazione organica, 2% = 42 unità circa).
Per quanto riguarda la progressione economica è stata recepita quella prevista dal contratto statale che si presenta particolarmente accelerata stabilisce un incremento della retribuzione iniziale di ciascun livello, al terzo anno del 16 %, al sesto anno del 32%, al decimo anno del 48%, al quindicesimo anno del 64%, al ventesimo anno dell'80, al quarantesimo anno del 125%. La Cgil ha presentato in proposito una riserva ed ha formulato un'ipotesi diversa di progressione.
Per l'indennità di missione e per quanto riguarda le modalità di calcolo di compenso per lavoro straordinario, queste sono ampiamente migliorative delle normative vigenti.
Per quanto attiene le trasferte si fa riferimento alla legge che è in Parlamento per il personale del pubblico impiego (lire 22.700 - 14.000 lire indennità missione); e per gli straordinari le modalità di calcolo tengono conto dell'indennità integrativa speciale.
Sussiste, sui massimali di lavoro straordinario proposti dal Governo riserva dei sindacati che sono attestati su 150 ore massime e delle Regioni che invece non sono d'accordo sul limite massimo di 240 ore né sul livello di trattativa nazionale.
Per l'orario di lavoro si è convenuto di mantenere quello in atto nelle varie Regioni, con l'intesa che esso sarà definito con la legge nazionale in discussione al Parlamento per l'impiego pubblico. Per i diritti sindacali si è fatto riferimento ai principi già contenuti nell'accordo per gli Enti locali.
Per quanto riguarda le norme di primo inquadramento al fine dell'attribuzione dei nuovi livelli funzionali è stata predisposta una tabella di corrispondenza con alcune note esplicative. Sindacati e Regioni definiranno oggi l'accordo.
A questo proposito si ritiene di segnalare la nota n. 1, prevista per le Regioni Campania, Lazio, Molise, che avendo un'unica qualifica contemporaneamente direttiva e dirigenziale, nel collocare il personale nei nuovi livelli 6°, 7° e 8°, devono scorporare dall'unico livello di appartenenza quelle posizioni rivestite dal personale in servizio che siano corrispondenti al nuovo livello ottavo.
Si segnala che la situazione della Regione Piemonte appare analoga sostanzialmente a quella delle Regioni sopraccitate in quanto per i tre livelli direttivi: istruttore, capo servizio, dirigente di settore, non sono state attribuite al personale in servizio le rispettive funzioni.
L'inquadramento è avvenuto automaticamente in assenza di legge sulle strutture. Non è stato previsto neppure il pagamento delle ore straordinarie al personale che riveste qualifiche di capo servizio e di dirigente di settore.
Tale problematica potrà essere rappresentata nella seduta prevista per oggi dalla Regione Piemonte, per l'introduzione di nota analoga a quella descritta, anche in riferimento d'altra parte alla recente legge della Liguria che ha previsto concorsi interni per titoli ed esami nel caso di svolgimento di funzioni superiori.
Sono inoltre da segnalare due problemi: il tempo occorrente per il personale in servizio al 30.1.1977, inquadrato nel parametro 178, per passare al parametro 220. Inoltre vi sono alcuni correttivi da porre a livello dell'inquadramento economico.
Si precisa che vengono distribuiti al personale in servizio, a seconda degli stipendi iniziali (1° e 2° parametro) oggi rivestiti rispettivamente: L. 9.500 fino a 2 milioni annui lordi, L. 6.800 fino a 3 milioni annui lordi, L. 3.500 fino a L. 4 milioni annui lordi; oltre ai 4 milioni vengono attribuite L. 3.000 che saranno utilizzate per la lordizzazione delle 25.000 lire già utilizzate.
Infine, per il personale insegnante addetto alla formazione professionale, si è stabilito che i docenti laureati che insegnano materie per le quali è prevista la laurea, ovvero coloro che comunque insegnano tali materie, saranno inquadrati a livello direttivo, parametro 178.
Il restante personale docente sarà inquadrato, come attualmente, a livello di concetto, nel nuovo parametro 167. I Direttori di Centro saranno collocati automaticamente, con tre anni di servizio, al livello direttivo parametro 220.
Su questo ultimo punto i Sindacati si sono ancora riservati ulteriori approfondimenti della materia e come Regione Piemonte esprimiamo un'esigenza diversa.
In sintesi le riserve sono : 1) della Cgil sulla progressione economica 2) dei Sindacati e Regioni, con motivazioni diverse, sui massimali di lavoro straordinario 3) dei Sindacati e nostre di approfondimento per l'inquadramento del personale docente dei C.F.P. (Centri di formazione professionale).
Per la discussione la Giunta è a disposizione degli orientamenti del Consiglio, che si invita a decidere avendo presente che il 28 si andrà alla firma dell'accordo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il ritardo con cui si discute in Consiglio regionale di questa materia non favorisce la collaborazione di tutte le forze politiche qui presenti.
La Giunta,a mano a mano che l'argomento procedeva nella trattativa romana avrebbe dovuto informare il Consiglio e la Commissione competente avrebbe avuto modo di esaminare i vari problemi. Oggi ci troviamo con un verbale di intesa praticamente già sottoscritto in ordine ad argomenti molto delicati che non si possono improvvisare. Il trattamento unico delle retribuzioni del personale regionale è un obiettivo che deve essere perseguito, tuttavia il "vestito" che all'improvviso si vuole far andar bene a tutte le Regioni anche a quelle che si trovano in particolari situazioni, non può che suscitare delle perplessità. Con questo contratto vengono premiate le Regioni che anni fa hanno approvato trattamenti migliori, mentre le Regioni che hanno agito con calma e ponderazione, come il Piemonte, sono tra le più sfavorite. Questa deduzione scaturisce da due considerazioni: il trattamento economico che viene fissato lascia impregiudicati i diritti acquisiti da altre Regioni, come l'orario di lavoro, che rimane immutato come stabilisce una precisa clausola secondo la quale ogni Regione manterrà l'orario in vigore. Quindi il Piemonte manterrà le 37 ore e mezza e le altre Regioni manterranno le 36 ore.
Inoltre riteniamo che l'utilizzo delle 10 mila lire della perequazione non sia correttamente impostato perché potrebbe essere diversamente ripartito tra i livelli intermedi che da questo contratto non sono premiati come, per esempio, i capi ufficio che vengono inseriti nel livello dei segretari e che avrebbero un aumento annuale di L. 6.000 e gli istruttori per i quali l'Assessore richiede una riduzione da 3 a 2 anni, altrimenti avrebbero un trattamento addirittura più sfavorevole.
Oltretutto si viene a creare una sperequazione tra personale in servizio da 5/6 anni ed il personale che verrà assunto dopo l'1.10.1978.
Invitiamo la Giunta, che tardivamente viene a discutere di questi problemi ad esplicare tutte le opportune iniziative utili ad un parziale miglioramento del trattamento economico del personale della nostra Regione particolarmente di quel personale intermedio che oggi gode di un trattamento economico assolutamente insufficiente.
La Giunta tenga conto di questa situazione e si batta per avere un minimo di autonomia e per ottenere, prima della firma del contratto qualche miglioramento in favore di quelle fasce di personale che da esso non sono favorite.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Dopo numerose pressioni, riunioni, contatti si arriva all'omogeneizzazione della normativa retributiva. La prima impressione che se ne trae, da buoni piemontesi, è che ci troviamo sperequati rispetto alle altre Regioni. Si tenterà un recupero nella legge che andremo a votare per il recepimento del contratto nazionale e qualche miglioria nella legge sulle strutture. Altri aspetti negativi sono lo schiacciamento nei livelli alti e le condizioni migliori nei confronti dei nuovi assunti mentre vengono, non dico puniti, ma certamente sfavoriti coloro che hanno un curriculum professionale di alcuni anni alle spalle. Come tutte le iniziative collettive, anche questa lascia qualche coccio per terra. Questa constatazione "agrodolce" richiede rimedi. Si tratta di vedere se sta nella nostra facoltà di rimediare agli aspetti più clamorosamente negativi. Siamo tutti d'accordo che il nostro personale va trattato bene se vogliamo da esso quella collaborazione che auspichiamo: se la retribuzione è adeguata e dignitosa eviteremo che qualche funzionario "capace" cerchi altre soluzioni con remunerazioni migliori. E' imprescindibile dovere di ogni forza politica del Consiglio regionale fare il possibile in favore dei dipendenti e a tale proposito faccio mia la raccomandazione del Consigliere Paganelli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sottolineo il rilievo del collega Paganelli che ha fatto notare come in ultima seduta preferiate su una comunicazione dell'Assessore, per quanto esauriente ma di non facile immediata comprensione, il Consiglio regionale non possa, sia pure con valutazioni di maglia larga, pronunciarsi e dare alla Giunta un mandato i cui limiti sfuggono. Non sappiamo quali siano i margini di trattativa rimasti prima della firma. A me pare che di margini non ve ne siano, essendo stato raggiunto l'accordo e dovendo noi ratificarlo. La serietà amministrativa non paga sempre nei confronti della demagogia e del pressappochismo di certe Regioni, peraltro più fortunate da questo punto di vista, meno fortunate da altri punti di vista. Ricordiamo che certe situazioni che riguardano l'occupazione, il personale ed il pubblico impiego in certe Regioni rispondono obiettivamente a realtà sociologiche in cui i migliori tendono a questi tipi di carriera; così non è da noi. Questo limite oggettivo può comportare una minore crescita qualitativa (non diciamo minor livello perché il livello lo conosciamo) per quello che attiene al personale in futuro.
Mi associo all'invito fatto all'Assessore, di difendere quanto di diverso, che in questo caso diventerebbe punitivo nei confronti dei contratti in corso, ed invito contestualmente a verificare fin d'ora, per poter dare una risposta abbastanza prossima ai nostri dipendenti, come nel trasferimento a livello regionale di questo contratto sia possibile armonizzare e smussare le difficoltà che abbiamo esaminato.
Qualora tutto questo non fosse possibile, provveda la Giunta con opportuni accorgimenti di remunerazione, anche non economica, come riconoscimenti, riqualificazioni ed anche decoro architettonico, a dare ai dipendenti non solo la serenità, ma anche l'orgoglio della propria funzione. Mi preme ripetere che la Francia, che per molti versi ha delle difficoltà simili alle nostre, è riuscita a superare situazioni politiche delicate proprio perché può vantare una burocrazia tra le migliori del mondo. Questo Paese, in tempi lontani ed anche recenti, ha riconosciuto alla burocrazia una funzione trainante. Esiste infatti una scuola post universitaria, estremamente selettiva anche al momento dell' accesso, dalla quale escono funzionari orgogliosi della propria funzione.
Quelle regioni italiane che critichiamo per certi atteggiamenti nei confronti della burocrazia, così come certi uffici dello Stato laddove la funzione statale è ancora considerata premiante hanno funzionari altamente capaci (potremmo fare i nomi, ma il Presidente sa a chi mi riferisco) personaggi che hanno l'orgoglio del proprio lavoro e questo fatto, in qualche misura, prescinde dal livello economico. Quel personaggio, che nella vita professionale potrebbe trovare altre remunerazioni, ha trovato nella sua attività l'orgoglio che deriva da una serie di considerazioni e di strumenti, che l'amministrazione regionale dovrà cercare di porre in essere.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Benzi. Ne ha facoltà.



BENZI Germano

Questa mattina ho avuto uno scambio di opinioni con due dipendenti tutt'altro che soddisfatti del contratto che accontenta qualcuno e preoccupa altri. I dipendenti regionali sono trattati come nessuna azienda privata tratterebbe, tant'è vero che continuiamo ad assistere all'esodo seppure limitato, degli elementi più preparati.
Per avere un esempio del modo in cui sono trattati i funzionari regionali è sufficiente vedere l'entità dei rimborsi per missioni. Spesso ci rimettono di tasca loro. Il Consiglio regionale probabilmente non ha le idee molto chiare su ciò che significa rappresentare una Regione come il Piemonte.
Cosa pensano i rappresentanti sindacali di questo grandioso trattamento che non ha accontentato nessuno? Concordo con il Consigliere Marchini che si deve fare il possibile per dare in altra forma qualche riconoscimento in modo che i dipendenti si sentano tutelati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Prendo atto con soddisfazione della comunicazione dell'Assessore. Devo dire che le difficoltà a masticare questa materia sono state per me più notevoli che per il collega Paganelli, che segue da tempo e con particolare attenzione questi problemi. Ci sembra di dover fare una considerazione positiva sul tentativo che viene operato per dare una soluzione omogenea a livello nazionale. E' certo, però, che i problemi esistono. Credo che debba essere fatto uno sforzo non indifferente da parte delle forze politiche perché con la legge delle strutture si possono recuperare quelle situazioni che con il contratto prospettato rischiano di essere penalizzate. Comunque il contratto, nella sua architettura fondamentale, mi sembra un fatto positivo.



PRESIDENTE

Replica agli intervenutl l'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Non vi è dubbio che quando si elabora un accordo a carattere nazionale per una categoria ancora priva di contratto e che viene retribuita in base a leggi autonomamente votate dalle varie Regioni e si vuole collocare tutto questo in un contesto che comprende i contratti del pubblico impiego, degli ospedalieri, dei ferrovieri, l'impresa risulta enormemente complessa.
Vorrei che tutti facessero una riflessione su questa situazione perch possano capire alcuni lati positivi che rischiano di essere interpretati in termini negativi. Non essendoci stato negli anni '72/'73 un accordo vincolativo, è avvenuto che le Regioni nella loro autonomia si sono comportate in modi diversi.
E' la prima volta che in Italia si rinnova l'organizzazione dell'impiego pubblico riducendo il numero dei livelli ed includendo il contratto per la dirigenza.
Il Governo, per sue ragioni obiettive comprensibili e per tradizione intendeva andare in altra direzione. Se facciamo il confronto tra i contratti degli statali e degli ospedalieri con quello regionale vedremo che fino al parametro 142 è tutto omogeneizzato, poi la funzione di concetto ha il parametro 155 per gli statali e 167 per i regionali con la specificità dei capi ufficio.
Il Governo non ha assolutamente accettato i due parametri per i laureati perché il contratto della scuola porta i docenti al parametro 178.
Non credo sia giusto rimproverarci se l'amministrazione precedente e quella attuale sono state corrette, perché la Regione Piemonte di fronte a questo contratto fa dei passi avanti che altre Regioni non possono fare a causa delle situazioni distorte in cui si trovano. Se il contratto sarà recepito da leggi regionali, la Regione Piemonte sarà largamente agevolata.
E' vero che l'orario di lavoro è di 37 ore e mezza e che i nostri collaboratori rispetto ad altre Regioni percepiscono di meno per lavoro straordinario, ma sono quelle le situazioni da condannare: la nostra è da assumere come esempio.
Con il nuovo contratto si potranno fare dei passi avanti di notevole portata per i futuri collaboratori. Allo stipendio mensile vanno aggiunte l'indennità integrativa speciale, l'ammontare degli scatti maturati e le classi, ecco allora che in base a questo contratto, coloro che saranno assunti con concorso, non avranno un trattamento inferiore agli altri. Mi sono battuto e continuerò a battermi perché non si vada alle 36 ore lavorative; si tratterà semmai di andare alle 40 ore, ripartite eventualmente in modo diverso. Con queste affermazioni si può anche fare della demagogia, ma non si può tollerare che ci siano dei dipendenti pubblici che hanno l'orario unico e uno stipendio sicuramente più basso rispetto a quello regionale e svolgano il doppio lavoro.



PAGANELLI Ettore

Non possono nemmeno avere la stessa retribuzione coloro che fanno 36 ore e coloro che ne fanno 37 e mezza.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Sono perfettamente d'accordo. Poiché nella contrattazione non si è riusciti a uniformare tutti alle 37 ore e mezza, sarà il Parlamento che deciderà con legge la quantità delle ore lavorative del pubblico impiego.
Non credo che deciderà per le 36 ore.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il Parlamento non potrà stabilire l'orario delle Regioni.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Il Parlamento sta discutendo l'orario per tutti i dipendenti pubblici sulla base della legge nazionale, le Regioni si adegueranno. Se le Regioni vorranno effettuare degli orari diversi li stabiliranno in rapporto con il Governo.
La Regione Piemonte, che si è comportata sempre correttamente nei confronti dei propri dipendenti, non potrà concedere nessuna sbavatura; non può essere accettato che il positivo sia attribuito a questo o a quel gruppo politico e il negativo a questo o a quell'altro.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non sono dell'opinione di quanti ritengono che la discussione sul contratto unico sia un fatto non positivo, sono invece dell'opinione contraria, perché l'attuale conduzione con le delegazioni di tutte le Regioni definisce linee ugualitarie all'interno del nostro Paese. Detto questo, vorrei sfatare quella leggenda, che pur ha un fondo di verità se rapportata ad altre situazioni, secondo cui il Piemonte ha condizioni economiche sostanzialmente diverse da molte altre Regioni.
Dobbiamo ricordarci tutto quanto abbiamo detto, per anni, sulle condizioni in altre Regioni, tutte le volte che abbiamo assentito leggendo determinate cose, parlando con i cittadini e con gli amministratori. Non si può non averle approvate ieri e dire oggi che il contratto non ha una parte positiva perché, tout court, non si adegua a quanto abbiamo combattuto e avversato.
Il contratto è tuttavia una grande questione di fondo che dà inizio ad un processo di unicizzazione nel sistema regionale perché forfetizzare 160/180 ore in un mese, come fa una Regione, non è certamente legittimo: lo straordinario si fa o non si fa; se lo si fa, si paga e se non si fa, non si forfetizza.
Il contratto è migliorativo nei confronti delle categorie più basse e intermedie che avevano condizioni peggiori.
In merito all'orario di lavoro, ho sempre apprezzato la Giunta precedente che ha mantenuto le 37 ore e mezza con interruzione meridiana e la Giunta non rifiuta di trattare localmente con le rappresentanze sindacali la retribuzione dell'ora e mezza. Dico però con franchezza che l'orario spezzato deve essere mantenuto, come debbono essere mantenute le 37 ore e mezza, perché siamo in un sistema europeo che vede i lander tedeschi fare 40 ore.
Per quanto si riferisce alla retribuzione, dobbiamo tener presente che il Governo è sempre stato irremovibile sia nei confronti della Giunta precedente, come nei confronti dell'attuale.



PAGANELLI Ettore

Questo è il momento in cui si deve sottoscrivere che 11 Regioni hanno le 36 ore lavorative.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Stamani sarà ancora chiesta la possibilità di una trattativa sindacale per risolvere questi problemi.
A chi lavora deve essere data una retribuzione degna in modo da garantirgli pienamente la vita. Tuttavia non deve esserci una forma ugualitaria fra tutti i dipendenti talché si porti avanti tutti insieme a tutti i livelli e a tutte le condizioni.
Ancora recentemente in Cina si è formata l'opinione che chi merita per capacità, preparazione, aggiornamento scientifico, volontà, anche se non dotato del titolo di studio, deve andare avanti. Quindi non deve esserci un livello del tutto orizzontale; rifiutiamo questo; la qualità dell'operatore deve essere esaltata e premiata. Su questo non demorderemo.
Siccome la Giunta precedente si è portata su questa linea, anche questa Giunta si comporterà allo stesso modo. Ma questo obiettivo dobbiamo tradurlo in realtà. c'è chi ha volontà di prepararsi, di aggiornarsi, di dare vita e corpo alle direttive del Consiglio e della Giunta, che lavora gomito a gomito con chi invece, sostanzialmente, questa volontà non ha.
Questo problema va sollevato e va portato avanti; se applichiamo l'orizzontalità comunque e sempre non usciremo mai da situazioni di malcontento.
Nella legge delle strutture si tratterà di comporre questo obiettivo e dare garanzia al Consiglio regionale che non avvengano stravolgimenti.
Il Consigliere Paganelli ha raccomandato che non avvengano stravolgimenti e che si applichino i correttivi nei confronti di chi effettivamente vale, di chi ha volontà, a differenza di chi invece non ha questa volontà e non potrà assumere condizioni ugualitarie.
L' egualitarismo è una condizione che il nostro Paese deve ancora maturare e che sarà da mettere al banco di prova.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Chiedo una riunione dei Capigruppo al fine di esaminare il prosieguo dei lavori atteso che i tre punti all'ordine del giorno riguardano la stessa materia e potrebbero sorgere questioni su alcuni di essi.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa per una riunione dei Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 10,50 riprende alle ore 11,15)



PRESIDENTE

I Capigruppo hanno deciso di procedere congiuntamente all'esame dei punti quarto e quinto dell'ordine dei giorno.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche) - Beni librari (biblioteche, tutela ecc.

Esame progetto di legge n. 109 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche di Enti locali" ed esame progetti di legge nn. 258 e 303 "Promozione della tutela e sviluppo delle attività dei beni culturali"


PRESIDENTE

Cominciamo con l'esame del progetto di legge n. 109 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche di Enti locali". La parola al relatore, Consigliere Rosci.



ROSCI Marco, relatore

Con la presente legge, inerente alla tutela ed alla promozione dei beni e delle attività culturali di interesse regionale ed al potenziamento compatibilmente con le risorse regionali e locali, delle relative strutture pubbliche e private al servizio della comunità, la Regione Piemonte risponde al dettato dell' art. 5 del proprio Statuto e allo spirito degli artt. 2 e 3 sulla partecipazione e il decentramento e adegua nel contempo la propria legislazione a quella della maggior parte delle altre Regioni.
Questo relativo ritardo rispetto alle altre Regioni ha comunque permesso, non solo di tener conto delle loro esperienze e dei relativi "modelli" legislativi, ma anche di adeguarsi alle disposizioni del D.P.R.
n. 616 (che, rispetto al n. 3 del 1972 inerente ai musei e biblioteche di interesse locale, ha esteso la competenza delle Regioni anche alla tutela di Enti e istituzioni culturali di interesse locale) e di attuare altresì il dettato del decreto organizzativo del Ministero dei beni culturali, con la costituzione del Comitato paritetico per i beni culturali, fra rappresentanti della Regione e degli organi decentrati dello Stato. Ci favorisce un'organica programmazione e confronto fra attività e strutture di competenza regionale e quelle rimaste di competenza dello Stato.
Alla formulazione della presente legge si è pervenuti attraverso il complesso "iter" di un ampio coinvolgimento e dibattito pubblico, aperto a tutte le componenti della comunità regionale, rappresentative di tutte le correnti ideali e culturali, di tutte le esperienze di diversa matrice ideologica e sociale, correttamente richiamandosi all'art. 33 della Costituzione sulla libertà della cultura. Tale "iter" è culminato, dopo numerose iniziative decentrate su tutto il territorio, nel convegno dello scorso anno, di cui la Regione ha pubblicato gli atti.
A seguito di tale convegno e degli ampi contributi da esso occasionati la Giunta regionale si è orientata verso un progetto di legge- quadro, non settoriale (con ciò seguendo la metodologia adottata dalle Regioni Emilia Toscana, Umbria) che affronta globalmente i problemi della tutela dei beni di interesse regionale e locale e della promozione della loro conoscenza e fruizione come patrimonio storico e tradizionale dell'intera comunità, e favorisce nel contempo, nel maggior grado possibile, le iniziative libere e autonomamente creative della comunità stessa sul territorio. Tale impostazione non settoriale caratterizza d'altronde anche il progetto di legge presentato da un gruppo di Consiglieri della Democrazia Cristiana, di cui alcuni principi sono stati accolti nel corso del confronto e del dibattito in sede di Commissione, specialmente riguardo ai rapporti indubbiamente fondamentali, con il mondo della scuola, tramite i distretti scolastici.
I principi fondamentali: di offrire all'intera comunità sul territorio strutture di "servizio" culturale di adeguata qualificazione scientifica ed umanistica; di diffusione e sviluppo di una cultura collettiva e permanente che tenga conto, senza discriminazioni, di ogni corrente e tradizione ideale; di promuovere ogni potenzialità e creatività di base, con la sola cautela di privilegiarne e favorirne la qualificazione, senza ovviamente ricadere nelle viete distinzioni elitarie fra "alta cultura" e "cultura popolare" - ma senza cadere nell'eccesso opposto - tutti questi principi che possiamo ritenere validi in assoluto, risultano essenziali in presenza della concreta realtà della comunità piemontese.
Tale realtà è caratterizzata dalla forma particolarmente acuta che assume nella nostra Regione la crisi di valori culturali e ideali che ha investito da anni il nostro Paese. Le ragioni di ciò pensiamo siano ben note a tutto il Consiglio: le gravi distorsioni sul territorio dello sviluppo economico-sociale, con l'abnorme concentramento nell'area torinese; il conseguente crescente accentramento anche delle strutture culturali di più alto livello, di cui ha sofferto il già fiorente storicamente, tessuto culturale degli altri centri regionali, con ci spinti a richiudersi in piccoli valori tradizionali locali non più adeguati alle forme ed ai contenuti creativi della realtà contemporanea; gli elementi di discriminazione e di disgregazione dei valori originali delle susseguentesi correnti immigratorie, con il ricostituirsi solo parziale, e arduo, e limitato a specifici settori sociali, di nuove unità culturali d'altronde ostacolato da un tradizionalismo di stampo conservatore.
La presente legge, in più ampia coerenza con i principi generali del Piano di sviluppo, ha appunto il fine precipuo di porre riparo a questa situazione, a queste distorsioni, instaurando strutture e metodi di organizzazione programmata dei servizi culturali liberamente al servizio della comunità regionale e delle specifiche c =unità locali, e delle prestazioni di ogni tipo che le amministrazioni, centrale e locali, hanno il preciso dovere di offrire anche in campo culturale, sia in proprio sia in appoggio ad ogni libera e spontanea iniziativa. Ciò non significa in alcun modo "programmare" la cultura e condizionare, secondo l'una o l'altra impostazione ideologico-culturale la creatività ed i progressi culturali dei singoli o della comunità: significa solamente perseguire un corretto uso delle risorse, notoriamente insufficienti soprattutto riguardo alla ben nota degradazione e spesso abbandono del patrimonio e delle tradizioni culturali, e promuovere, favorire il coordinamento di iniziative (spesso analoghe, parallele, ma fino ad ora prive di riferimenti a un più ampio ed organico quadro), la loro circolazione e interscambio sul territorio.
Sulla base del principio generale di favorire la libera proposizione di iniziative di tutela e di promozione culturale di base locale, da parte degli enti pubblici quanto da istituti ed associazioni pubbliche o private e di instaurare d'altronde una libera dialettica e confronto con analoghe iniziative delle strutture di alta cultura di livello regionale e di coordinare tali iniziative valendosi dei Comprensori, tenendo conto dei programmi culturali elaborati dai distretti scolastici, il progetto di legge prevede la costituzione di tre organismi, ciascuno con precise funzioni e caratterizzazione. Una Consulta regionale largamente rappresentativa delle forze e dei valori culturali, con specifica qualificazione precisata nell'art. 2, fornirà la necessaria garanzia scientifica nella valutazione delle iniziative proposte e, in quanto rappresentativa al miglior livello della cultura regionale, avrà anche facoltà propositive in proprio: attraverso di essa, sarà possibile istituire un più fattivo rapporto fra l'alta cultura, anche universitaria e la realtà del territorio e della comunità piemontese. Un servizio facente capo all'Assessorato ai beni e alle attività culturali costituirà lo specifico organo operativo nei rapporti fra Amministrazione regionale strutture di servizio, Enti locali, organi decentrati dello Stato (in ordine al censimento dei beni di interesse locale). Una Commissione per i musei e biblioteche locali avrà specifiche funzioni tecniche in ordine al coordinamento e al potenziamento di queste fondamentali strutture e fonti della cultura regionale. Tale Commissione potrà, con la sua attività e con la sua stessa ufficialità nell' ambito dell'Amministrazione regionale avviare a miglior soluzione un dolente problema, che pone la realtà culturale piemontese in posizione di inferiorità rispetto alla media italiana: la scarsità (nel caso di musei locali, addirittura sostanziale nullità) di personale dirigente in regolare ruolo presso gli Enti locali.
Devo dire personalmente che questo è un titolo - non dico di vergogna - ma di grave carenza nel territorio regionale. Tali istituzioni molte volte vivono sostanzialmente grazie al volontariato, questo fatto necessariamente e fatalmente porta a inefficienze tecniche oltre che ad un assurdo culturale.
Dall'approvazione di questa legge, e soprattutto dalla sua applicazione con la collaborazione di tutte le forze culturali della comunità piemontese, nella cui potenziale vitalità e creatività dobbiamo e vogliamo avere la massima fiducia, innanzitutto ricordando le sue grandi tradizioni storiche e le sue più recenti, democratiche ed antifasciste (da Einaudi a Gramsci, da Gobetti a Colonnetti ad Antonicelli), è da auspicare un arricchimento ed un rinnovamento dell'unità culturale regionale come fattore di primo piano della più ampia cultura nazionale. E' già di buon auspicio che, come specificazione dei suoi principi generali, si discuta contestualmente in quest'aula anche la legge sulle biblioteche locali.



PRESIDENTE

Il punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetti di legge n. 258 e 303 "Promozione della tutela e sviluppo delle attività dei beni culturali" ha come relatore il Consigliere Calsolaro, a cui dò la parola.



CALSOLARO Corrado, relatore

Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si è completato il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla materia "musei e biblioteche di Enti locali".
La V Commissione ha pertanto esaminato la proposta di legge regionale n. 109 alla luce della nuova normativa statale, dei contributi emersi nel corso delle consultazioni e del convegno regionale sui beni culturali nonché del contemporaneo esame e del conseguente coordinamento con il disegno di legge regionale per la promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali, licenziando il testo legislativo che accompagna questa relazione.
La V Commissione ha accolto la concezione della biblioteca comunale come luogo di animazione culturale, che, coinvolgendo la responsabilità politica dell'Ente locale, sia gestito, in quanto tale, dalla comunità in rapporto ed in connessione con le altre istituzioni democratiche.
La trasformazione delle istituzioni scolastiche, il loro passaggio da un sistema chiuso e distaccato ad un sistema aperto, che offre nuove prospettive alla partecipazione ed alla gestione sociale della scuola, non può non determinare effetti positivi anche nei confronti di una politica delle biblioteche che ha a sua volta punti di riferimento critico e di confronto dell'istituzione scolastica e di verifica della delega della comunità alla scuola.
Né si può tacere del ruolo che alla biblioteca spetta in una politica regionale dell'informazione, proprio come compartecipazione delle Regioni al controllo democratico dei mezzi di comunicazione di massa e come presupposto dell'effettiva partecipazione dei cittadini all'autogoverno e all'autonomia locale.
Questi principi sono peraltro contenuti nell'art. 8 dallo Statuto regionale dal quale è altresì lecito dedurre un indirizzo di politica dell'informazione che conduce all'acquisizione da parte delle biblioteche di mezzi di comunicazione audio-visiva e ad una prospettiva di partecipazione della Regione alla definizione di opportuni interventi nel settore delle comunicazioni radiotelevisive.
Le biblioteche sono quindi considerate come fondazioni di creatività, i cui obiettivi sono di porsi come centri di azione culturale e di qualificazione di personale promotore di animazione e di partecipazione come centri diffusori di cultura, di scambio, di presa di parola, come momento di autogoverno reale.
Unanimi consensi, del resto, sono stati espressi sul nuovo ruolo della biblioteca, intesa come istituzione culturale e non come mero deposito o centro distributore di libri; sulla nuova figura del bibliotecario, che alla preparazione tecnico-scientifica accomuni quella propria dell'animatore e promotore culturale; sulla necessità di una schedatura uniforme e centralizzata a livello regionale; sull'urgenza di una politica regionale della formazione professionale dei bibliotecari-animatori culturali in grado di attuare con adeguata preparazione i compiti nuovi che la moderna biblioteca richiede.
E' noto storicamente che, prima dell'unità nazionale, il "gabinetto di lettura" fu, nelle nostre città più importanti e vivaci - come ricorda Enzo Bottasso nel suo volume "La biblioteca pubblica - esperienze e problemi" un'istituzione tipica della borghesia che viene acquistando coscienza di se stessa, talvolta con qualche venatura populistica, sempre con una forte impronta risorgimentale; dopo l'Unità, nei decenni dopo il '60 ed intorno al volgere del secolo, sono ancora gli elementi politicamente più avanzati mazziniani e repubblicani prima, socialisti poi, a stimolare attraverso l'associazionismo dei lavoratori di ogni categoria la creazione di una rete imponente di biblioteche popolari, cui fa riscontro una fioritura altrettanto ragguardevole di iniziative cattoliche.
Il decreto legge luogotenenziale 2 settembre 1917 di Tomaso di Savoia Luogotenente generale di Sua Maestà, concernente l'istituzione delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno, si proponeva "nel momento in cui cominciava a pesare seriamente - anche per il riflesso dei grossi avvenimenti di politica estera, quali la caduta del potere zarista e l'offensiva di pace di Benedetto XV - sulla stanchezza del paese l'ostilità alla guerra delle organizzazioni di massa socialiste e cattoliche. Il provvedimento fu palesemente ispirato dall'intenzione di muovere concorrenza alle une e alle altre sul terreno, quasi da esse soltanto coltivate, della biblioteca popolare su basi associative".
Emerge oggi chiaramente la necessità di un servizio bibliografico aggiornato, dinamico e diffuso capillarmente. La cooperazione bibliotecaria supera ormai anche i confini nazionali, come è affermato nel secondo manifesto dell' Unesco sulla biblioteca pubblica del 1972: "La cooperazione tra le biblioteche è essenziale, affinché tutte le risorse della Nazione siano usate pienamente e messe al servizio di ogni settore".
Il complesso dei servizi bibliotecari e bibliografici viene quindi considerato come "sistema", cioè organizzazione di istituti e di mezzi coordinata e cooperante, nonché come "rete" bibliotecaria, con riferimento all'intreccio di regolari e costanti scambi di informazione e di materiali tra tutte le biblioteche.
Secondo l'indagine ministeriale effettuata nel 1968, oltre 6 000 degli 8.056 Comuni italiani, erano ancora privi di qualsiasi servizio bibliotecario ed anche fra i Comuni capoluoghi di Provincia pochissimi disponevano di una biblioteca pubblica con sufficienti requisiti di finanziamento e di personale per rendere un moderno servizio di informazione e di animazione culturale.
La gestione diretta di un servizio di biblioteche pubbliche che deve raggiungere capillarmente tutti i cittadini non può che essere di competenza del Comune. Peraltro - come è stato fatto osservare in sede di consultazione - una biblioteca pubblica per poter realizzare certi livelli minimi di funzionamento deve sorgere in un'area di servizio di proporzioni tali da assicurarle finanziamenti adeguati e personale preparato. E' evidente che nessun piccolo Comune montano o rurale può disporre da solo di fondi necessari all'acquisto del materiale, all'organizzazione dei servizi all'assunzione del personale necessario.
Il grande numero di piccoli e piccolissimi Comuni nella Regione Piemonte impedisce che ovunque sia presente una biblioteca fissa ed autonoma; gli abitanti di una qualsiasi pur isolata e minima comunità potranno invece essere serviti da un servizio bibliotecario imperniato su sistemi comprensoriali e sub-comprensoriali alla cui organizzazione e funzionamento i Comuni stessi dovranno provvedere con l'assistenza finanziaria e tecnica della Regione.
Il "sistema" deve rendere possibile al più piccolo putto di servizio di potere, almeno tendenzialmente, offrire ai lettori gli stessi materiali e servizi delle grandi biblioteche urbane, attingendo a tutte le risorse bibliografiche.
Gli "standards" internazionali per le biblioteche pubbliche hanno messo in evidenza come nelle leggi e nella pratica di quasi tutti gli Stati è manifesta la tendenza a creare sistemi bibliotecari o unità amministrative più grandi: un sistema di biblioteche pubbliche dovrebbe avere una popolazione di almeno 150.000 abitanti, perché soltanto in questa situazione sono possibili l'impiego economico delle attrezzature più moderne e la disponibilità di una completa gamma di servizi specializzati con personale qualificato. Poiché tuttavia non è possibile in tutte le comunità costituire unità amministrative così grandi, una popolazione di 50.000 abitanti dovrebbe normalmente essere considerata una dimensione accettabile.
La proposta di legge che viene presentata per l'esame e il voto del Consiglio regionale consta di 26 articoli suddivisi in sei titoli.
Il titolo I indica le finalità e determina le funzioni delle biblioteche pubbliche degli Enti locali.
Il titolo II istituisce i sistemi comprensoriali, sub-comprensoriali ed intercomprensoriali delle biblioteche pubbliche.
Il titolo III definisce i compiti degli Enti locali e lo stato del personale.
Il titolo IV determina le competenze e le funzioni della Regione.
Il titolo V contiene le disposizioni finanziarie.
Il titolo VI detta le norme transitorie e finali.
La Commissione ritiene opportuno di mettere in evidenza alcuni punti che, a suo avviso, qualificano positivamente la legge.
In primo luogo, l'accoglimento del principio della gestione sociale e democratica della biblioteca dell'Ente locale: la disposizione relativa prevede infatti la rappresentanza in seno al Consiglio di biblioteca tanto delle forze politiche presenti nel Consiglio comunale, con idonea garanzia per la partecipazione della minoranza, quanto delle forze sociali e culturali operanti nel territorio, e degli utenti della biblioteca.
Il Consiglio di biblioteca assume una precisa funzione nel quadro della politica culturale locale attraverso l'esplicita attribuzione dei diritto di proposta degli indirizzi e dei programmi. Al Consiglio comunale, come massima espressione politica degli interessi locali e della volontà popolare, spetta comunque il compito di assumere le decisioni definitive in ordine agli indirizzi e ai programmi, all'organizzazione del servizio ed alla spesa.
In secondo luogo, la previsione di sistemi bibliotecari comprensoriali sub-comprensoriali e intercomprensoriali, con il riferimento delle zone dei sistemi ai distretti scolastici, per un' opportuna omogeneizzazione territoriale tra il sistema bibliotecario ed il distretto scolastico.
Sia per i sistemi comprensoriali che per quelli sub-comprensoriali ed intercomprensoriali è previsto che operi una biblioteca centro-rete con particolari funzioni di iniziativa organizzativa. E' altresì previsto che anche per i sistemi urbani non costituenti sistemi comprensoriali o sub comprensoriali operi una biblioteca centro- rete con le stesse funzioni della biblioteca centro-rete del sistema.
Criteri di gestione sociale e democratica analoghi a quelli del Consiglio di biblioteca sono previsti per il Consiglio bibliotecario di sistema.
La previsione dei contributi della Regione per il funzionamento e per lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi, nonché per le opere di edilizia, per l'acquisto di materiali e delle attrezzature e per i miglioramenti in genere, fino alla copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni che versano in situazioni finanziarie particolarmente precarie, può certamente consentire, se collocata in un quadro di equilibrata programmazione degli interventi, la realizzazione di quegli obiettivi analiticamente indicati agli articoli 1, 2 e 16 del testo legislativo proposto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Signor Presidente, signori Consiglieri, si giunge alla discussione del testo unificato del disegno di legge della Giunta e della proposta di legge della D.C., sui beni e sulle attività culturali dopo un lungo ed approfondito dibattito sia nella Commissione competente che nella comunità dibattito che ha registrato notevoli apporti e messo in rilievo un largo interesse.
Il provvedimento in discussione è una legge quadro che viene discussa contestualmente con una legge specifica, quella cioè sull'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale Mi soffermerò in particolare sulla legge quadro, mentre la dottoressa Soldano tratterà il problema della legge sulle biblioteche.
Avremmo preferito che il titolo della legge si riferisse in modo più specifico alla promozione ed allo sviluppo delle attività culturali coerentemente al contenuto degli articoli della legge stessa, ad evitare di disattendere le aspettative della comunità. Infatti, in base all'art. 48 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, le funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, libraio, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge statale sulla tutela dei beni culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. E' quindi necessario attendere tale legge statale per superare l'attuale situazione di disorganicità normativa che non favorisce interventi coordinati.
Non sottovalutiamo tuttavia l'importanza dell'istituzione della Consulta per i beni e per le attività culturali che, avendo compiti consultivi e propositivi e dovendo essere composta da esponenti del mondo della cultura, potrà costituire la premessa per un organico e razionale intervento nel settore. Così come la previsione di effettuare, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, il censimento dei beni culturali della nostra Regione esprime la volontà di colmare una grossa lacuna.
Il Piemonte ha un patrimonio immenso di storia e di arte. Numerosi centri storici di grande importanza, borghi rurali di origine medioevale palazzi, castelli, monasteri di notevole interesse artistico e storico tanto sovente, però, avviati alla rovina.
La conoscenza di questa nostra ricchezza è la prima esigenza per interventi adeguati.
In rapporto alla competenza della Regione, la proposta di legge presentata dal Gruppo D.C., in parte recepita nel testo unificato, ha teso a regolamentare in modo analitico l'intervento della Regione nel settore delle attività culturali. Tale competenza deriva alle Regioni, oltre che dal D.P.R. 14.1.1972 n. 3, dall'art. 47 del D.P.R. 616, e, in particolare dall'art. 49 di tale decreto che recita: "Le Regioni con riferimento ai propri Statuti ed alle proprie attribuzioni svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni società regionali o a prevalente partecipazione di Enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di Enti locali o di consorzi di Enti locali".
Con la nostra proposta di legge abbiamo ritenuto importante mettere in rilievo il modo, direi lo stile, con cui la Regione deve intervenire nel settore, secondo lo spirito e la lettera della nostra Costituzione: non espletare cioè una propria cultura, ma promuovere attività culturali fornire soprattutto servizi e mezzi per il libero esplicarsi della cultura.
L'art. 9 della Costituzione che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura" deve essere correlato con altri enunciati normativi costituzionali, in particolare, con il secondo comma dell'art. 3: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Appare evidente che qualunque significato, più, o meno ampio, di "cultura" assumiamo, la sua mancanza sarà sempre uno dei principali "ostacoli " ai sensi del citato art. 3. In questa prospettiva, l'art. 9 ha funzione specificatrice ed integratrice dell'art. 3, indicando non soltanto uno dei campi di intervento della Repubblica, e pertanto della sua articolazione negli Enti locali, ma anche il modo di intervento che, in materia culturale, assume i caratteri non della gestione né della tutela ma della promozione. Il collegamento con il principio stabilito dall'art. 3 richiede inoltre una particolare attenzione da parte dell'ente pubblico "promotore" all'attività di cultura popolare sotto il profilo che il recupero e la valorizzazione della cultura dei ceti popolari è un efficace mezzo di rimozione degli ostacoli di cui al citato articolo 3 della Costituzione.
L'insistenza sul principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini vale anche per soddisfare un'ulteriore esigenza, quella di favorire nella prestazione di un pubblico servizio la più allargata partecipazione dei cittadini.
Movendosi sulla linea tracciata dalla Carta Costituzionale e segnatamente dall'art. 9, l'ente pubblico ottempera ad altri imperativi di livello costituzionale. Infatti, promuovere lo sviluppo della cultura implica, se assumiamo il termine "cultura" nell'accezione più lata, la "promozione" dell'uomo nel senso indicato dall'art. 2 della Costituzione sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.
Sulla base del ruolo primario delle formazioni sociali ed, in particolare, per quanto attiene al campo di cui ci occupiamo delle associazioni culturali, esse sono le principali destinatarie di una politica di incentivazione culturale.
Un ulteriore riferimento costituzionale può rinvenirsi nel principio del decentramento amministrativo. Infatti, tale principio è particolarmente rilevante in materia culturale perché il compito limitato dell'ente pubblico, secondo la nostra concezione (creare le condizioni, i presupposti per il libero sviluppo culturale) importa la massima valorizzazione dell'autonomia di ogni comunità e gruppo sociale e conseguentemente del potere pubblico di livello più omogeneo con l'ambiente che ha espresso le richieste culturali.
I principi costituzionali evidenziano la correttezza di impostazioni tendenti a configurare l'intervento della Regione non come un a sé, un corpo estraneo, ma come un fatto da coordinare all'interno dell'ordinamento rapportandolo ad altri organismi che presentino analogia di attribuzioni.
Di qui l'esigenza di collegare gli interventi degli Enti locali territoriali con gli organi di gestione collegiale, della scuola, in primo luogo con i distretti scolastici, i cui consigli hanno competenza programmatoria proprio in alcune materie (attività culturali destinate agli alunni, attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente attività extra scolastiche a norma dell'art. 12 del D.P.R. 31.5.1974 n.
416), materie che hanno stretta attinenza con lo sviluppo culturale tanto da poter affermare che la vera strada per attuare nel nostro Paese un reale decentramento culturale passa anche, se non solo, attraverso un rapporto con le comunità scolastiche e, in primo luogo, con i consigli di distretto in forza della loro larga rappresentatività e dei poteri programmatori loro attribuiti.
Questi i principi da noi sostenuti nel confronto in Commissione principi in larga parte recepiti nel testo di legge. Il testo è stato snellito, reso più organico eliminando le parti superflue, le parti su cui non concordavamo e che per di più potevano essere motivo di rinvio da parte del Governo, come il previsto intervento per la formazione di operatori scolastici per cui più volte il Governo ha dichiarato la non competenza della Regione.
Recependo le nostre proposte la composizione della Consulta ha registrato notevoli variazioni: i rappresentanti dell'Unione delle Province sono saliti da uno a tre; accanto ai tre rappresentanti del Comune di Torino sono stati aggiunti tre rappresentanti dell'Anci regionale, perch fossero presenti anche i rappresentanti di altri Comuni; è stato aggiunto un rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione ed aggiornamento nel campo scolastico previsto dal D.P.R. 21.5.1974 n. 419 e questo é, a parer nostro, molto importante è stata prevista la presenza di cinque rappresentanti dei distretti scolastici, che hanno dimostrato molto interesse alla materia, partecipando con molte memorie scritte alla consultazione.
Inoltre per l'esigenza di stretto rapporto tra politica culturale e scuola, all'art. 6, è stato previsto che gli Enti locali nell'inoltrare le richieste di finanziamenti o di servizi alla Giunta regionale, devono tener conto dei programmi di attività culturali, elaborati dai consigli distrettuali scolastici.
E' stato inoltre evidenziato il principio che la Regione gestisca direttamente soltanto iniziative di rilevanza regionale o nazionale, mentre gli altri interventi debbono avvenire promuovendo iniziative di Enti locali territoriali e di Enti o di istituzioni culturali sia pubbliche che private.
Sono state inoltre maggiormente esplicitate le modalità per la concessione dei contributi con controlli non già nel merito, bensì nella corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione dell'iniziativa al fine di garantire enti pubblici ed enti privati sulla corretta utilizzazione dei fondi.
Importante riteniamo l'esplicito riferimento che l'art. 1 fa all'art. 3 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura.
Infatti, non vi è possibilità di vera cultura senza libertà, così come non vi è libertà senza cultura. Non è cultura il sapere tante cose, bensì è cultura l'interna partecipazione, la responsabilità profonda, il rispondere con un accento personale alle notizie delle cose. Ma questo non pu avvenire se non c'è libertà.
Intendendo poi la cultura non chiusa in sé stessa, ma come partecipazione, come messaggio ed apporto alla comunità, essa è indispensabile per garantire la libertà.
Rimangono tuttavia alcune perplessità sul testo di legge. Non vediamo l'esigenza di costituzione accanto alla Consulta regionale per i beni e per le attività culturali ed accanto al servizio per i beni e per le attività culturali anche della commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione, di cui dovrebbero far parte tutti i direttori delle biblioteche e dei musei di interesse regionale, composta quindi di oltre 50 persone.
Riterremmo più opportuno che nella Consulta generale fossero presenti rappresentanti dei direttori dei musei e delle biblioteche e che venisse costituita nell'ambito della Consulta una sottocommissione specifica per tali problemi ad evitare la proliferazione delle Commissioni che, per di più, essendo elefantiache, rischiano la non funzionalità.
Giudichiamo poi negativamente che accanto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti non siano presenti nella Consulta anche i rappresentanti dei lavoratori autonomi e degli Ordini professionali; così come auspicheremmo che fossero rappresentate le società di studi storici, che hanno in Piemonte una lunga e benemerita tradizione per l'approfondimento della storia locale.
Tuttavia, nel complesso, esprimiamo un giudizio positivo, salvo le riserve espresse.
Il nostro auspicio è che la legge sia correttamente ed efficacemente gestita per contribuire al superamento della crisi di valori e quindi della crisi culturale che investe sia la città di Torino che l'intera Regione.
Il rapido e tumultuoso sviluppo della città capoluogo e della sua cintura hanno sovente determinato la mancanza dell'integrazione dell' uomo nella società con il rischio di una cultura standardizzata che coarta l'autonoma volontà soggettiva con il conseguente livellamento della personalità umana e con l'appiattimento degli interessi.
A sua volta lo spopolamento della montagna e delle campagne l'accentramento delle strutture culturali nella città di Torino hanno determinato la mancanza di una razionale diffusione sul territorio di attività culturali e la mancata tutela e promozione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali.
La legge che stiamo per approvare dimostrerà la sua validità se contribuirà a realizzare il recupero di valori culturali, a promuovere, in una visione pluralistica, le attività culturali per la promozione dell'uomo, perché egli sia in grado di fruire dei beni culturali, sia in grado di partecipare allo sviluppo sia culturale che sociale della comunità superando la disgregazione e l'isolamento peculiare dei nostri tempi e rinsaldando il legame che ciascuno ha con il proprio ambiente e con la propria storia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare la signora Marchiaro. Ne ha facoltà.



MARCHIARO Maria Laura

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, giustamente le due leggi sui beni e le attività culturali e sulle biblioteche non sono state considerate settoriali: se il modo di impostarle e di valutarle fosse stato questo, si sarebbe rischiato di falsare il risultato e la portata dei problemi che esse implicano.
Ci sembra dunque che averle collocate nell'ambito delle politiche del piano, dei servizi, del territorio, non sia stato un ampliamento forzato ma una necessità per dare alla materia quel riferimento e quel coordinamento che ne consentono sviluppi reali nella direzione che comporta il coinvolgimento dei cittadini e un nuovo rapporto fra masse popolari e istituzioni.
Sulle ragioni storiche e sociali della separatezza (molto spesso corporativa), in cui sinora sono vissuti questi aspetti della cultura (patrimonio bibliografico, artistico,istituzioni)non mi soffermo,in quanto molto ampliamente questi temi sono stati trattati nel convegno sui beni culturali organizzato l'anno scorso dalla Regione. Allo stesso modo rimando agli atti del convegno per quegli elementi di analisi dei processi economici e sociali che a partire dagli anni '50 hanno investito, per un verso, l'area torinese, mettendone in crisi così profondamente l'organizzazione civile e, per un altro, hanno colpito le aree periferiche contadine, i centri minori, intaccandone la coesione, spezzando legami impoverendo contenuti di vita.
Se è consentito usare un modo schematico per definire una situazione tanto complessa e carica di implicazioni, dirò che tre elementi mi sembrano emergere: uno stato molto avanzato di deterioramento e di impoverimento del patrimonio culturale complessivo e dell'ambiente di vita mi uso di questo patrimonio che stabilisce di fatto gerarchie esclusioni; un uso in sostanza pubblico ma largamente privatizzato lacerazioni crescenti nei modi di vita, lacerazioni che investono la sfera privata dell' esistenza, l'assediano e la snaturano. Penso, per esempio, al ruolo dell'industria culturale nell'indurre disvalori. Come avrò modo di dire più avanti, tutto questo contrasta con le crescenti richieste di mutamenti da parte di fasce sempre più larghe di popolazione richieste che stanno ad attestare che sono in movimento fatti positivi che ricercano opportunità per organizzarsi e trovare sbocchi.
La parte politica cui appartengo ha alle spalle decenni di lotte per sconfiggere le ingiustizie sociali, le discriminazioni, la sofferenza di grandi masse di uomini esclusi da condizioni materiali che non consentano una vita dignitosa. Ma certo vi sono nell'area della cosiddetta sovrastruttura ingiustizie che presentano un altissimo grado di intollerabilità, proprio perché sembrano assumere consistenza di fatti di natura. Mi riferisco a pesanti condizionamenti socio-ambientali sfavorevoli, a sistematici processi di non attivazione di capacità intellettuali e creative, ad una educazione di massa a cui non è stata data tensione riformatrice: persiste dunque una diffusa condizione di esclusione di milioni di persone da beni che dovrebbero essere di tutti, da modi di fruizione capaci di modificare le scelte personali, da esperienze che introducono valori nella vita quotidiana.
Ma l'esigenza di una democratizzazione profonda delle istituzioni dello Stato, proprio nell'affermazione del loro ruolo essenziale, la spinta ad una partecipazione non formale, che abbia un peso decisivo nei difficili processi di trasformazione a tutti i livelli, sono temi sorti dalle lotte delle classi lavoratrici negli anni che chiudono il decennio '60 e nei successivi.
Si affrontano qui le questioni della qualità dello sviluppo, degli squilibri del territorio, dei servizi sociali, del ruolo delle istituzioni è in questa direzione che si incontra il tema della qualità della vita, di sistemi di valore e società, di modelli culturali nuovi, di organizzazione delle funzioni della società civile, del superamento delle logiche dello Stato assistenziale, paternalistico, che produce subalternità. Certo vi sono state sia spinte inadeguate e confuse, sia conquiste parziali che oggi scontano crisi di funzionalità e vivono in un clima di sfiducia (organismi scolastici).
Tuttavia c'è stato un avanzamento di processi che segnano definitivamente una svolta: nuovi poteri e nuove forme di aggregazione e di decentramento degli organi di governo locale, la riorganizzazione territoriale dei servizi socio-sanitari, la politica di tutela e di uso pubblico del territorio ed anche (ultimi non per tempo e importanza) i nuovi organismi di partecipazione e di gestione nelle fabbriche.
Tutto questo è la premessa per il superamento della concezione burocratica del rapporto fra istituzioni, servizi, popolazione. Si tratta di un avvio verso profondi mutamenti nel governare lo sviluppo sociale ed economico, nel dare sostanza al decentramento, nell'agganciare la politica di riequilibrio territoriale a nuove forme di organizzazione del lavoro e della produzione. L'istituzione formativa primaria, la scuola, a causa dell'assenza totale di un disegno riformatore, ha svolto in questo processo un ruolo che non è eccessivo considerare secondario e subalterno oscillante fra la consegna della nozione confezionata e ormai priva di sistemi di riferimento, e la progressiva perdita di capacità di indicare valori da conquistare criticamente.
Questa assenza pesa sui ritardi inevitabili con cui generazioni hanno ed avranno accesso al patrimonio culturale della collettività, per un'acquisizione critica per cogliere in tutto il loro spessore i valori dell'ambiente, per fare una lettura storica, "terrestre", della complessità dei dati di cultura. In questo quadro, fatto di contraddizioni e di carenze, agli organi di governo locale, agli organismi di partecipazione il compito di promuovere le condizioni oggettive di base, di sviluppare azioni culturali che stimolino l'autonomia creativa, la capacità di partecipazione critica, di produzione di modi di vita nuovi e positivi.
Passa di qui, anche se i percorsi saranno lunghi e tortuosi, la possibilità di cambiare segni e contenuti al sistema consumistico che ha assunto aspetti di esasperato individualismo e di pseudo-attivismo.
Si tratta di riproporre il tema della cultura come sistema di valore che riguarda tutti. La cultura si riferisce ad opportunità di esperienze situazioni di comunicazione e di collaborazione, sicurezza di tipo non regressivo, quindi riguarda fatti basilari della condizione dell'uomo.
In questa prospettiva gli aspetti specifici non hanno autosufficienza richiedono collegamenti con i grandi problemi sociali. Dunque non elargizione, magari allargata perché c'è erogazione assistenziale, anche nella cultura, ma liberazione da pregiudizi intellettualistici, da gerarchie, recupero di contenuti e valori, di metodi attivizzanti.
Parlare di leggi non settoriali voleva dire anche questo: la biblioteca, le strutture di formazione permanente, la diffusione di attività culturali, l'utilizzazione e la gestione democratica delle strutture, lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche sono tramite per realizzare obiettivi attestanti significativi passi avanti nei processi di decondizionamento e per l'assunzione di modalità nuove e critiche della cultura.
Le leggi che stiamo discutendo prevedono coordinamento a vari livelli istituzionali, gestioni non frantumate, iniziative non frammentarie e dispersive, la preparazione a comportamenti professionali nuovi, dunque una connessione pluridirezionale degli interventi che consente di affrontare i problemi culturali in senso largo, contro ogni concezione intellettualistica e privilegiata di cultura. Le categorie culturali troveranno allora espressione concreta nell'impegno per lo sviluppo sociale ed economico e per il miglioramento delle condizioni di vita. La strada è quella che porta a collocare, non solo concettualmente o come enunciazione il problema dei beni culturali nel quadro dei servizi sociali e dell'uso del territorio. Abbiamo insistito sulla non settorializzazione e sull'antintellettualismo: ma qual è allora la direzione che garantisce da queste perduranti degenerazioni? Noi riteniamo che la direzione sia quella di un'integrazione fra diverse competenze, del rapporto reale tra organismi di partecipazione, rapporto che non deve però ridursi a richieste di gestione di piccoli fondi, ma sia la base per progettare interventi coordinati.
Il punto di arrivo è la sconfitta della gerarchia tra i beni, gerarchia che significa privilegi ed esclusioni, in quanto beni che nella nuova prospettiva sono da considerare essenziali e di tutti, continuerebbero ad appartenere di fatto ad una minoranza.
Non mi dispiace ripetermi nell'affermare l'essenzialità di beni che molti continuano a considerare con funzioni discriminatorie. Di qui la necessità che a queste due leggi facciano seguito piani, interventi concentrazioni di competenze, qualificazione della spesa, affinché il patrimonio culturale della nostra comunità, sia attivamente bene collettivo e sociale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la dottoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Dopo l'ampio intervento della collega Marchiaro, letto forse in modo un po' affrettato, per cui non mi è stato possibile annotare tutti gli elementi interessanti, non vorrei, a mia volta, essere accusata di settorialismo. Pertanto, in sede preliminare, prego il signor Presidente ed i colleghi Consiglieri di collocare il mio intervento nell'ambito del complesso, organico problema dei beni culturali che, nella parte ampiamente introduttiva e sostanzialmente ricca di contenuto, ha esposto la collega Vietti, Vice Presidente della Commissione.
Mi sia quindi consentito riferirmi in modo specifico, anche se nell'ambito globale del complesso argomento, alla proposta di legge sul funzionamento e l'organizzazione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale. Faccio, in particolare, riferimento alla relazione ampia e dettagliata del collega Calsolaro che, in realtà, offrirebbe spazio per scendere nei dettagli concreti e specifici del problema; cioè, da un lato occorre affrontare il problema nel senso globale, armonicamente inteso, di aspetti specifici del problema stesso, dall'altro ci si deve pure preoccupare delle fasi attuative. In tale ambito, credo che oggi il problema delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale trovi un punto fermo nel varo di questa legge regionale se ci ricolleghiamo all'ampio, quasi certosino lavoro che si svolse già durante la prima legislatura e che non si poté concludere nell'ambito dell'ex III Commissione consiliare a causa la sopravvenuta conclusione della legislatura stessa.
Per un dovuto riconoscimento ai Consiglieri membri di quella ex III Commissione, credo si debba precisare che già allora il problema delle biblioteche fu sempre considerato nell'ambito globale dei beni culturali anche se allora mancavano quegli elementi, particolarmente di ordine legislativo e giuridico, che oggi rendono, non voglio dire più facile, ma comunque più chiaro il quadro del problema stesso.
Allo stato di fatto, abbiamo oggi la nuova normativa statale e, in particolare, il D.P.R. 616 del 24.7.1977, Gli articoli 47, 48, 49 specificatamente l'art. 49 in cui si parla delle attività di promozione culturale, vedono in primo piano collocata la responsabilità della Regione.
D'altra parte, le scelte che possiamo oggi compiere in modo più maturo e consapevole, sono arricchite dall'apporto concreto che ci proviene dai contributi emersi dalle più recenti consultazioni di cui sono stati protagonisti i responsabili del servizio stesso di vari livelli, cioè i bibliotecari, e, in particolare, i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle forze sociali, delle istituzioni scolastiche. In tali occasioni abbiamo, dunque, constatato una vera e propria partecipazione anche di quelli che sono già di fatto o potranno essere domani gli utenti del servizio che viene allestito a vantaggio della comunità.
Si aggiunga l'apporto che è pervenuto alla Commissione dal convegno regionale sui beni culturali tenutosi l'anno scorso e dall'esame contemporaneo e coordinato col disegno di legge regionale sui beni e sulle attività culturali e con la proposta di legge regionale n. 54 per la tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte, che se oggi non è ancora stata tradotta in legge di fatto però non è stata trascurata nel suo contenuto specifico.
Ritengo ora di dover puntualizzare che la biblioteca, come opportunamente è stato richiamato nella relazione Calsolaro, deve essere un luogo di animazione culturale, in cui l'Ente locale assume una propria responsabilità politica e la comunità deve essere, a sua volta corresponsabilizzata nella gestione. Contemporaneamente, tenendo conto delle trasformazioni in atto nell'ambito delle istituzioni scolastiche cioè di quei contributi che possono venire, pur nel rispetto delle rispettive autonomie, da parte degli organismi democratici nuovi del mondo scolastico, si affacciano al nostro esame, alla nostra possibilità di confronto e di ricerca altrettanti punti da esaminare e soprattutto da consolidare nell'ambito dell'attuazione concreta delle iniziative.
Formuliamo, a tale proposito, un auspicio di interrelazione, di interscambio di esperienze, di arricchimento reciproco non soltanto per favorire, ma soprattutto per promuovere costantemente quella crescita quella maturazione umana e civile che è uno degli elementi indispensabili da realizzare, se crediamo che democrazia sia partecipazione e maturazione a livello popolare.
Ne è da sottovalutare il ruolo di informazione che la biblioteca pu assumere. Ritengo anzi sia doveroso richiamare, in tal senso, il contenuto dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte. Il centro di animazione e di azione culturale deve offrire elementi di verifica e di confronto per tutti, indipendentemente dall'origine o dal grado di cultura personale o di gruppo acquisito. In particolare, nell'ambito del funzionamento della biblioteca, riteniamo importantissimo il ruolo del bibliotecario. Quindi ribadiamo l'importanza che sia assicurata la presenza in ogni sistema, in ogni biblioteca, di personale altamente preparato dal punto di vista professionale, di personale che sia capace di rapporti umani, che sappia essere vero animatore del servizio. Non più custodia e conservazione, ma cura, tutela, ricerca per l'assolvimento di un vasto compito promozionale corrispondente ai bisogni dell'uomo che, come essere intelligente, deve essere posto sempre più nelle condizioni di pensare, di scegliere e di agire in piena libertà e responsabilità. Rifiutiamo la visione chiusa e aristocratica della cultura che può talvolta emergere ancora in taluni settori; auspichiamo invece un servizio aperto al pubblico, secondo una vasta gamma di esigenze e di richieste il più individualizzate possibile cioè secondo le capacità, le attitudini, le potenzialità che ogni intelligenza umana può esprimere.
Il servizio di biblioteca deve essere aggiornato, qualificato, dinamico e diffuso organicamente sul territorio.
Il sistema bibliotecario che viene presentato nella legge, presuppone la possibilità di scambi regolari da attuarsi in modo organico sul territorio, e pone dei problemi, fra i quali, non ultimi, sono quelli relativi al finanziamento ed anche quelli del personale. In particolare, il servizio bibliotecario deve essere ancorato sul territorio nell'ambito comprensoriale, subcomprensoriale e, ove necessario, intercomprensoriale.
Ma riteniamo che il quadro globale dei sistemi debba essere visto nella realtà piemontese soprattutto a servizio dei centri più lontani e isolati già sfavoriti dall'isolamento e dalle condizioni di depauperamento sociale e umano in cui vivono. Pur tenendo presenti anche le difficoltà di ordine finanziario, deve essere assicurato tale servizio.
Nell'ambito dei lavori della Commissione, sono stati richiamati alcuni standard internazionali per le biblioteche pubbliche, che prevedrebbero un sistema per almeno 150 mila abitanti e che presuppongono l'impiego di attrezzature moderne e di servizi altamente specializzati.
La proposta che viene avanzata, di assicurare un sistema sulla base di almeno 50 mila abitanti ci sembra offra una dimensione accettabile. Ma riteniamo indispensabile che almeno i posti di prestito siano realmente resi vivi e operanti, cioè funzionanti ovunque sia possibile, in stretta correlazione con le biblioteche centro-rete e con le biblioteche collegate.
Sulla base dell'esperienza ampiamente positiva che si è svolta negli anni scorsi, particolarmente a servizio delle zone montane (abbiamo, al riguardo, degli esempi validissimi in provincia di Cuneo) il servizio particolare dei bibliobus sia potenziato ovunque le popolazioni, attraverso i rispettivi Enti locali, ne facciano richiesta.
Quanto, nella proposta di legge, viene presentato all'articolo 8, come articolazione del sistema, è da noi riconosciuto valido, purché sia realmente attuato.
In generale, possiamo inoltre essere d'accordo con la gestione sociale e democratica del servizio da parte dell'Ente locale, nelle forme in cui già è stata sperimentata. In particolare, siamo d'accordo sull'omogeneizzazione territoriale tra il sistema bibliotecario e il distretto scolastico, secondo le precedenti richieste, anche in collegamento con quanto già si è da noi evidenziato nell'ambito dell'approvazione della legge sui beni culturali.
Manteniamo però alcune riserve, che già la collega Vietti ha illustrato a proposito della Commissione che, nella proposta di legge relativa alle biblioteche è considerata agli articoli 9 e 11. Si tratta di riserve di carattere operativo, più che di ordine specifico. Una riserva più chiara ed energica esprimiamo all'art. 4, ove si parla di un regolamento che gli Enti locali dovrebbero stendere, sentito il parere tecnico dell'Assessorato competente. Ciò potrebbe essere lesivo dell'autonomia dell'Ente locale intesa come assunzione di responsabilità nella maturazione di scelte specifiche.
Prendiamo atto dell'accettazione, da parte della maggioranza, di alcuni contributi migliorativi offerti dal nostro Gruppo in sede di Commissione.
Dal punto di vista formale e, per alcuni aspetti, anche sostanziale, il testo presentato oggi all'esame del Consiglio regionale è il frutto di un lavoro organico e, crediamo, adeguato alla complessità del problema. In modo particolare, ci sembra che sia stato risolto in modo chiaro e corretto il problema relativo alla sistemazione del personale, particolarmente di quello attualmente in servizio. Il quadro complessivo resta aperto ad ulteriori possibili soluzioni migliorative. Pertanto, globalmente il nostro parere è positivo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini per la replica.



FIORINI Fausto, Assessore ai beni culturali

Dopo il lungo dibattito durato anni su queste due leggi e su altre iniziative analoghe non riterrei corretto soffermarmi a lungo nell'argomento, rischiando di dire cose già troppe volte dette. Tuttavia alcune brevi osservazioni a nome della Giunta devono essere fatte anche per dare una lettura politica ai fatti tecnici contenuti nelle proposte di legge.
Nel por mano alla stesura di questo disegno di legge sulle attività culturali, la nostra attenzione ed il nostro impegno erano volti in modo particolare a realizzare uno strumento legislativo idoneo a mantenere un giusto equilibrio non soltanto fra le varie esigenze della popolazione, ma anche e soprattutto fra le diverse possibili interpretazioni del concetto stesso di cultura.
Questa attenzione corrisponde al nostro modo di concepire l'attività di governo della cosa pubblica che si ispira fondamentalmente al concetto di laicità dello Stato e quindi al rispetto di quelle norme di cui parlava giustamente la dottoressa Vietti ed alla conseguente esigenza di imparzialità dei pubblici amministratori. Ma che cosa può voler dire imparzialità in un regime democratico non ugualitario? E' questo il problema che ci ha posto la collega Marchiaro.
A noi non pare che il significato della democrazia possa esaurirsi, sul piano legislativo, nell'assicurare ai cittadini la possibilità di mutare governo o di esprimersi liberamente anche nei confronti di chi li rappresenta. Troppo diverse sono al momento attuale le possibilità reali dei cittadini di usufruire delle opportunità educative e di conoscenza che la comunità mette a loro disposizione. Esiste uno squilibrio nella disponibilità di risorse economiche che incide in modo determinante sulla possibilità di realizzare una giusta ripartizione fra i cittadini delle risorse culturali.
A questo squilibrio di fatto deve porre rimedio la pubblica amministrazione in conformità con lo spirito di uguaglianza che uniforma il nostro ordinamento costituzionale.
La cultura ed i beni culturali non possono quindi più essere considerati come un fatto privato, oggetto di privata appropriazione, ma devono sempre più diventare patrimonio pubblico disponibile in ugual misura per tutti i cittadini.
Proprio per questo occorre realizzare un'equa ripartizione sul territorio dei servizi culturali, prescindendo dalla maggiore o minore vivacità e dinamicità e iniziative locali, come sinora è avvenuto.
Questo principio ugualitario pone al pubblico amministratore vari problemi se oltre all'uguaglianza si vuole rispettare anche l'altro grande principio costituzionale, il principio di libertà, inteso nel modo più ampio e rigoroso.
Imparzialità, uguaglianza di opportunità culturale e libertà sono appunto i motivi che stavano alla base di quell'attenzione e di quell' impegno di cui parlavo poco fa.
Un atteggiamento imparziale della pubblica amministrazione, senza uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini, significherebbe, anche se è garantito un clima di libertà, la negazione dello stesso principio che si vuol realizzare L'uguaglianza di opportunità non è però principio facile da realizzare soprattutto in una Regione come la nostra nella quale gli squilibri sociali e culturali sono molto accentuati sia per le caratteristiche storiche del nostro sistema sociale, sia per le più recenti vicende connesse con lo sviluppo economico degli ultimi 20 anni, ai quali nel Convegno abbiamo dato cosi ampio spazio.
L'immigrazione dalla campagna piemontese e dalle altre regioni d'Italia, in particolare da quelle del Sud, la concentrazione di masse cospicue di popolazione all'interno ed attorno al capoluogo regionale, la crescita, a volte patologica, della mobilità sul territorio, l'isolamento dei singoli e l'allontanamento dei vincoli familiari, unitamente al diffondersi di mezzi di comunicazione di massa, spesso del tutto estranei ai problemi della cultura e della vita umana, hanno prodotto l'impoverimento delle strutture culturali esistenti e contribuito fortemente alla disgregazione del tessuto sociale e culturale dell'intera regione.
A questi fenomeni di disgregazione si sono però contrapposte nuove possibilità di sviluppo culturale e nuovi impulsi verso la creazione di un tessuto unitario sia sul piano sociale, sia sul piano culturale. Si è cioè creata, in questo crogiuolo di forze sociali, una nuova disponibilità ad intendere i fatti culturali come presupposto per nuovi modi di vita.
Superata la fase in cui classi e strati sociali emergenti hanno teso a contrapporre in blocco la propria specifica esperienza culturale alla cultura esistente, il problema del rinnovamento dei vecchi modi di concepire cultura e beni culturali si sta ponendo con criteri sostanzialmente nuovi.
Ci pare tuttavia ancora necessario distinguere questo atteggiamento da quello di chi, spesso, per comodità propria, vorrebbe fare a meno di tutta la cultura passata.
Occorre quindi che anche chi come noi parte da una critica severa del patrimonio culturale ereditato, sappia distinguere chiaramente la critica degli avvenimenti e della loro traduzione in oggetti materiali o immateriali, dalla negazione aprioristica del loro valore storico e di testimonianza storica, spesso determinante per il nostro attuale modo di essere.
Se è giusta, e ormai quasi universalmente riconosciuta, la necessità di superare il vecchio ed aulico concetto di cultura privilegiante il momento estetico, è però altrettanto giusto evitare di compiere l'operazione opposta. Valutare cioè unicamente gli aspetti culturali connessi ai modi di vita ed ai valori delle classi subalterne.
I temi della cultura popolare sono altrettanto difficili da analizzare quanto quelli della cultura delle classi dominanti, anzi io sono anche di più per l'assenza di consolidati strumenti di interpretazione e per il rischio che il ricercatore corre di utilizzare le sue ricerche non in funzione di analisi storica, ma di scoperta politica da lanciare e rivalutare.
Il rischio di un atteggiamento populistico è sempre presente anche fra i ricercatori più seri.
Se quindi è giusto studiare la cultura popolare poiché essa costituisce parte integrante e non trascurabile di un processo storico che non pu essere considerato unilateralmente, è però sbagliato - questa è la mia opinione che non, posso né voglio imporre ad alcuno - pretendere di farla rivivere quando essa è ormai lontana da quelle stesse persone o gruppi sociali che l'hanno espressa.
La conoscenza di queste forme di cultura costituisce invece un elemento indispensabile per un'analisi storica dei fatti culturali dalla quale prendere spunti per la creazione di una cultura più aderente ai bisogni della popolazione ed alla realtà storica che stiamo vivendo.
Se è corretto assumere un concetto di cultura più aperto alla considerazione di questi fatti storici, occorre però ad un tempo che scienza e cultura della società attuale, frutto della storia passata della nostra società e dell' attività delle classi che l'hanno dominata, non siano né rifiutate né sottovalutate.
E' infatti l'appropriazione critica di una cultura più ampia e complessiva che noi dobbiamo promuovere soprattutto per i cittadini che meno ne dispongono per la loro collocazione economica e sociale.
E' dalla conoscenza dei fatti culturali complessivamente intesi, e quindi dal confronto fra idee e tradizioni culturali diverse, che pu nascere una cultura nuova in grado di aiutare la nostra collettività ad uscire dalla crisi in cui ora si trova.
Per questi motivi noi abbiamo voluto creare strumenti che servano a valorizzare le iniziative che sorgono dal basso, favorendo però, ad un tempo, il loro confronto con le istituzioni culturali in cui, per scelta storica, forse superata, ma tuttora operante, la cultura tende a sedimentarsi e decantarsi, e che spesso, per svolgere la loro reale funzione, hanno bisogno proprio di un contatto con la realtà sociale nel suo divenire.
Abbiamo voluto anche, creando un apposito servizio della Regione, dare un supporto tecnico, scientifico e culturale, a tutti i cittadini che in forme associate pensino di averne bisogno, utilizzando ad un tempo e potenziando le strutture già esistenti sul territorio che già svolgono in campo culturale una positiva funzione, come teatri, conservatori, ecc.
Con questa nuova legge noi riteniamo che questa nostra attività, nuova per la Regione, possa essere condotta assai meglio per l'apporto che ad essa potrà venire da più parti e con una procedura tendente a favorire la programmazione ed il coordinamento delle attività più rilevanti.
Il programma in campo culturale non gode di buona forma poiché di norma si scambia la programmazione dell'attività con la programmazione dei contenuti culturali.
Come diceva giustamente Adorno, la programmazione dei contenuti dell'attività culturale porta alla morte della cultura, senza l'amministrazione però la cultura rischierebbe di morire altrettanto rapidamente. L'attività di programmazione quindi deve essere svolta e dare opportunità ai cittadini di usufruirne.
Mentre è del tutto necessario programmare le attività del primo tipo occorre invece porre molta attenzione ai problemi dei mezzi esistenti fra attività programmate e contenuti dei programmi perché questo è uno dei punti più delicati della politica culturale.
Se, come s'è detto, la pubblica amministrazione ha doveri di imparzialità, è altrettanto vero che chi amministra ha un proprio modo di giudicare le cose, dal quale difficilmente può spogliarsi in fondo non sarebbe neppure giusto lo facesse.
E' quindi opportuno che la Regione privilegi le iniziative che provengono più o meno direttamente dai cittadini attraverso Enti locali associazioni, biblioteche o aggregazioni vecchie e nuove di nuovo orientamento, affiancandole ad iniziative proprie.
Occorreva inoltre - come molte Regioni già hanno fatto - creare un organismo largamente rappresentativo delle realtà culturali della comunità regionale che sia in grado di esprimere le proprie opinioni sulle decisioni che la Giunta deve assumere, sia in riguardo al livello culturale della proposta presentata, sia nella loro rappresentatività rispetto alle varie realtà culturali esistenti nella Regione e nel Paese.
Come può facilmente rilevare chi affronta la lettura di questa legge, è facile cogliere in essa un nesso ristrettissimo fra obiettivi qui enunciati, cioè quelli dell'elevamento e del livello culturale della nostra comunità, quello della valorizzazione delle strutture e delle iniziative esistenti, quello di promuovere nuove attività culturali soprattutto tendente alla difesa della cultura e delle idee utilizzando e recuperando la struttura esistente o creandone di nuove, e gli strumenti e le procedure ideali per realizzarli in un clima di libertà e di confronto.
Questo non è tanto un disegno della Giunta, ma è un disegno al quale ha contribuito ogni forza politica, tanto che in esso si nota un certo scompenso linguistico e terminologico; nello stesso tempo ritengo che questo dato rappresenti lo sforzo unitario delle varie forze politiche per dare uno strumento migliore alla Regione.
Sono state fatte alcune osservazioni, in particolare sulla composizione della Consulta. Ho ringraziato il Gruppo democristiano che mi ha dato utili idee per la soluzione di alcuni problemi che riguardano i distretti scolastici. In altri casi non abbiamo ritenuto utile un ulteriore allargamento. Ad esempio per quanto riguarda gli Istituti storici che sono molti, si sarebbe dovuto fare prima un censimento per poter avere poi la nomina dei loro rappresentanti anche per non allargare troppo la Consulta.
I lavoratori indipendenti credo abbiano un peso sociale e composizioni quantitative di gran lunga inferiori ad altre categorie e per i quali è difficile poter dare un giudizio in ordine all'inclusione nella Consulta.
D'altra parte questo tipo di impostazione permette al Consiglio ed a tutte le altre forze sociali di individuare persone che possono avere competenza specifica.
Mi paiono importanti le osservazioni in ordine alla Commissione dei bibliotecari. La funzione di tale Commissione non è tanto di consulenza sulle teorie esistenti, ma è di consulenza pratica sui modi di realizzazione, nel termine di tre anni, dei sistemi bibliotecari. Dal centro non sembra si possano facilmente cogliere le varie esigenze ed i vari problemi; occorre quindi la presenza dei direttori che vivono nelle realtà per avere anche la sicurezza di agire senza commettere troppi errori. Abbiamo verificato in questa fase l'utilità del contributo del complesso dei bibliotecari che hanno proposto una serie di emendamenti la maggior parte dei quali è stata accettata.
Colgo l'occasione per ringraziarli della loro costante e qualificata presenza che ci ha permesso di addivenire ad una legge che ritengo sostanzialmente buona.
Non riteniamo né lo hanno ritenuto le persone alle quali ci siamo rivolti, che un parere tecnico per il regolamento debba in qualche modo bloccare l'attività dei singoli Comuni ed essere lesivo della loro autonomia.
Il parere tecnico è normale nella pubblica amministrazione e serve di supporto per i Comuni che non abbiano pratica nel settore delle biblioteche.



PRESIDENTE

A questo punto si pongono due alternative, la votazione delle due leggi, l'approvazione di altre leggine urgenti presentate di comune intesa dai Gruppi e l'effettuazione di alcune nomine; questo consentirebbe di concludere i lavori attorno alle ore 14.
L'altra alternativa è di sospendere i lavori e di riprendere la votazione alle ore 15.
Propendo per la prima soluzione e chiedo il parere dei Consiglieri.
Poiché non vi sono obiezioni a questa procedura passiamo alla votazione della proposta di legge n. 109.
"Articolo 1 - La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dall'art. 17 della legge 16/5/1970 n. 281, dal D.P.R. 14/1/1972, n. 3, e dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, secondo i fini indicati dallo Statuto e le linee della programmazione regionale, al fine di realizzare: a) la salvaguardia del patrimonio culturale regionale custodito nelle biblioteche, la valorizzazione e l'incremento del materiale bibliografico b) la progressiva organizzazione di un sistema regionale, unitario ed articolato, di biblioteche centri culturali, atti ad assicurare con finanziamenti pubblici un servizio di base a tutti i cittadini, nel rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose c) favorire la realizzazione del principio di cui alla lettera b) anche per le altre strutture bibliotecarie non statali, mediante convenzioni." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Le biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale sono istituti culturali operanti nella comunità regionale al servizio di tutti i cittadini per : 1) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini 2) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione 3) stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente, favorendo i rapporti sociali e nuove occasioni di incontro 4) favorire l'attuazione del diritto allo studio 5) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale 6) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e per la tutela e per il recupero dell'originale patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali, favorendone l'utilizzazione scientifica da parte della comunità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Gli Enti locali di concerto con la Sovrintendenza archivistica del Piemonte, provvedono alla conservazione, all'ordinamento e all'inventario del materiale degli Archivi Storici ad essi affidati al fine di garantirne il pubblico uso.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti riguardo agli Archivi degli Enti pubblici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente articolo 2, gli Enti locali adottano, previo parere tecnico dell'Assessorato competente, regolamenti che assicurino la democraticità dell'istituto per quanto attiene all'amministrazione, alle funzioni attribuite al personale all'ordinamento interno, ai rapporti con il pubblico, all'espletamento dei servizi, ai programmi di attività culturale.
La partecipazione alla vita delle biblioteche deve essere assicurata attraverso iniziative atte a stabilire un rapporto costante con la popolazione.
Il regolamento, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, provvede alla stesura di un regolamento provvisorio, in forza dell'art. 47 del D.P.R. 24/7/1977, n.
616, la Giunta regionale, che si avvale per tale compito del servizio per i beni e le attività culturali".
All'articolo 4 è stato presentato un emendamento dai Consiglieri Vietti Soldano, Bianchi ed altri: alla seconda e terza riga sopprimere le parole "previo parere tecnico dell'Assessorato competente".
Chiede la parola la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Riteniamo che gli Enti locali debbano avere piena autonomia nelle loro competenze. Concordiamo che, in questo campo, come in altri, ci sia l'indirizzo e il coordinamento della Regione, perciò riteniamo opportuno che, nella delicata fase della formazione dei regolamenti delle biblioteche degli Enti locali, la Regione possa dare degli indirizzi, al limite offra anche ai Comuni un regolamento tipo, come contributo orientativo. Come ha già detto la dottoressa Soldano, riteniamo invece sia lesivo dell'autonomia dell'Ente locale vincolare il Comune, proprietario della biblioteca, a chiedere preventivamente il parere dell'Assessorato competente; chiediamo la soppressione di questo vincolo.
Non convince l'affermazione dell'Assessore Fiorini, secondo cui è giusto che i Comuni richiedano il parere alla Giunta regionale come la Giunta, per operare nel settore dei beni e delle attività culturali chiederà il parere tecnico della Consulta; non convince perché la Giunta regionale ed il Consiglio regionale hanno istituito, per propria volontà la Consulta e questa, a sua volta, diventa un organismo consultivo e propositivo della Regione Piemonte; diverso è il caso del Comune che vede nella Regione un Ente superiore, cui obbligatoriamente deve chiedere un parere.
L'analogia tra il parere che il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla- Consulta dei beni culturali ed il parere che obbligatoriamente il Comune dovrà richiedere alla Giunta regionale non è pertinente.
Per questo insistiamo sul nostro emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Non si tratta in questo caso di parere vincolativo, ma si tratta della possibilità di conoscere gli atti che gli Enti locali intendono intraprendere, prima che vengano intrapresi, e di intervenire con suggerimenti tecnici, dei quali i Comuni, nella loro autonomia, faranno l'uso che crederanno, compreso quello di fare il contrario. Non si tratta quindi di ledere autonomie, ma di tenere conto che la materia ha una certa complessità e che è più opportuno esercitare dell'informazione e degli interscambi prima di decidere piuttosto che anticipare una decisione in nome dell'autonomia ed accorgersi poi che si poteva fare meglio.
Questa è la ragione per la quale la maggioranza aveva deciso di mantenere il testo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore ai beni culturali

Chiedendo il parere tecnico l'autonomia dei Comuni rimane piena. Il parere, più di una circolare iniziale che dopo un anno può anche andare smarrita, evidenzia problemi che forse non erano stati presi in considerazione.



FERRERO Giovanni

Propongo di sostituire il termine "parere" con "osservazioni" o "contributi di carattere tecnico".



BIANCHI Adriano

Potremmo dire: "Acquisite le osservazioni tecniche dell'Assessore competente".



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dalla D.C. E' accolto.
Passiamo alla votazione per appello nominale dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - La gestione della biblioteca è affidata ad un Consiglio di biblioteca e al bibliotecario direttore.
Fanno parte del Consiglio di biblioteca i rappresentanti del Consiglio comunale, delle forze sociali e culturali, degli utenti e del personale della biblioteca.
Fa parte di diritto del Consiglio il bibliotecario direttore. I rappresentanti del Consiglio comunale devono essere eletti con modalità che garantiscano la presenza della minoranza.
Il regolamento della biblioteca, di cui al precedente articolo 4, determina la composizione, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli di biblioteca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Il Consiglio di biblioteca propone al Consiglio comunale: gli indirizzi della politica culturale dell'istituzione e dei programmi di attività; i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali e per la scelta dei materiali; fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico.
Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di biblioteca presenta al Consiglio comunale, per la discussione e per l'approvazione, una relazione sull'attività svolta nonché su quella da svolgere nel successivo anno.
Entro la stessa data il Consiglio di biblioteca può presentare al Consiglio comunale richiesta di cui all'art. 6 della legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" .
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Il territorio della regione è suddiviso in zone costituenti sistemi comprensoriali, subcomprensoriali o intercomprensoriali di biblioteche pubbliche.
Ciascuna zona è costituita da uno o più distretti scolastici e delimitata mediante delibera di Giunta. Eventuali variazioni possono essere deliberate sentita la Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione. I Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che intendono fruire dei benefici previsti dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono tenuti ad aderire al sistema bibliotecario di cui territorialmente fanno parte.
L'adesione ad un sistema bibliotecario avviene mediante convenzioni fra i Comuni interessati e la Regione, secondo uno schema proposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - I sistemi, nel rispetto delle autonomie delle singole biblioteche, sono costituiti da: a) una biblioteca centro-rete cui spetta: l'acquisizione, il deposito, la catalogazione del materiale la sua distribuzione alle biblioteche collegate ed ai posti di prestito di cui alle lettere successive la compilazione del bollettino bibliografico, il coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario b) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica fissa ed eventualmente alimentata dalla biblioteca centro-rete di cui alla lettera a).
Le biblioteche collegate hanno propria autonomia amministrativa ed operativa e partecipano all'elaborazione ed all'attuazione dei programmi di animazione culturale del sistema; esse possono avvalersi delle prestazioni tecniche del personale della biblioteca centrale per l'acquisizione e la catalogazione del materiale c) posti di prestito, organizzati ed alimentati dalla biblioteca centro rete e funzionanti di norma in frazioni o piccole località.
I centri di cui alla lettera a) possono essere dotati di bibliobus.
I sistemi bibliotecari costituiti secondo il precedente articolo svolgono attività autonoma ma coordinata, anche attraverso il servizio per i beni e le attività culturali, al fine di una maggiore utilizzazione del patrimonio librario, delle attrezzature mobili e dello scambio di iniziative o manifestazioni culturali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti istituiscono sistemi bibliotecari urbani con criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 8, sentito il parere della Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Presso ogni sistema bibliotecario viene istituito un Consiglio di sistema, formato dai rappresentanti dei Consigli di biblioteca e dei posti di prestito. Ne fa parte di diritto il direttore della biblioteca centro-rete.
Il Consiglio di cui al primo comma del presente articolo presiede, in accordo con il direttore della biblioteca centro-rete, al funzionamento del sistema e coordina l'attività delle biblioteche che ne fanno parte, nel rispetto delle singole autonomie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Le biblioteche centro-rete dei sistemi sono dichiarate di interesse regionale.
I direttori di dette biblioteche fanno parte della Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione". Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - I Comuni che intendono istituire nuove biblioteche sono tenuti a chiedere il parere del Consiglio di sistema".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - I Comuni stanziano nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche, nonché all'attuazione del programma di attività culturale proposto dal Consiglio di biblioteca e approvato dal Consiglio comunale.
I Comuni le cui biblioteche sono collegate in sistema provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste per le attività del sistema di cui fanno parte. Sono a carico dei Comuni tutte le spese per il personale i locali, le attrezzature e l'espletamento dei servizi delle loro biblioteche. I servizi che non comportino l'acquisizione di un bene sono gratuiti.
I Comuni devono depositare nelle loro biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione devono depositare le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche centrali di ogni sistema".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Gli Enti locali forniscono le biblioteche dipendenti del personale di ruolo, tecnico, amministrativo e di custodia, secondo le qualifiche determinate dai propri regolamenti organici, nella misura necessaria al buon andamento del servizio e con riferimento di massima agli standards stabiliti dalla normativa statale.
Nell'ambito del regolamento organico generale del Comune, la biblioteca ha un proprio regolamento organico speciale. Il personale tecnico si distingue in : a) bibliotecario b) aiuto bibliotecario.
Le qualifiche di cui alle lettere a) e b) si conseguono al termine dei corsi di formazione professionale. A richiesta di uno o più Comuni possono essere istituiti corsi regionali di qualificazione e di aggiornamento per impiegati di biblioteche.
La nomina a bibliotecario e ad aiuto bibliotecario si consegue con pubblico concorso. Della Commissione giudicatrice fa parte, in qualità di esperto un funzionario del servizio regionale per i beni e le attività culturali o altro direttore di biblioteca centro-rete nominati dall'Assessore competente.
Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera a) possono accedere i laureati in biblioteconomia, i laureati che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in biblioteconomia rilasciato da un'Università o scuola speciale, i laureati che abbiano conseguito un diploma di bibliotecario in seguito al corso regionale di formazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, i vincitori e gli idonei di concorsi statali o di Enti locali a posti della carriera di bibliotecario.
Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera b) possono accedere i diplomati di scuola media superiore che abbiano conseguito un diploma di aiuto bibliotecario in seguito al corso regionale di formazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, i vincitori e gli idonei di concorsi statali o di Enti locali a posti della carriera di aiuto bibliotecario.
Gli Enti locali possono avvalersi di personale volontario per il funzionamento della biblioteca. La gestione della biblioteca mediante personale volontario deve avere carattere transitorio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - La direzione delle biblioteche è affidata: 1) nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ad un bibliotecario 2) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti, a un bibliotecario oppure ad un aiuto-bibliotecario 3) nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nei posti di prestito, a personale tecnico anche a tempo parziale, purché fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni.
Il bibliotecario direttore è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal Consiglio di biblioteca o di sistema bibliotecario oltre che dell'organizzazione tecnica dei servizi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - La Regione adotta provvedimenti ed assume gli oneri derivanti per : a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali, o di interesse locale b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza ed il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati d) la sperimentazione di nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita culturale e sociale e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio f) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio g) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi ed altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica h) la promozione di iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari nonché degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico a cura delle biblioteche 1) il funzionamento del servizio bibliografico regionale m) la qualificazione e la formazione del personale delle biblioteche n) la promozione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio linguistico di cultura e di costume delle comunità locali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - La Regione concede contributi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari per i fini indicati nel precedente articolo 16, a condizione che le biblioteche ed i sistemi medesimi svolgano programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nell'articolo 2 e ne diano documentazione secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi. Il contributo regionale copre inoltre le spese sostenute dalle biblioteche centro-rete per la realizzazione dei servizi per il sistema bibliotecario di loro competenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione ed alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere edilizie, acquisti dei materiali e delle attrezzature, e per miglioramenti.
Per iniziative nei confronti di Enti che si trovino in condizioni finanziarie particolarmente precarie il contributo di cui al primo comma del presente articolo può coprire integralmente la spesa riconosciuta necessaria.
I contributi per ristrutturazioni possono essere concessi anche quando gli interventi finanziari siano relativi ad immobili non di proprietà dell'Ente richiedente, a condizione che questo comprovi di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - La Regione può concedere contributi a biblioteche di interesse locale che siano aperte gratuitamente al pubblico".
Si proceda alla votazione.
Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti dalla presente legge con apposito piano annuale, approvato dal Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione.
Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - La Sovrintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 14/1/1972, n. 3, è soppressa.
Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del suddetto D.P.R. la Regione provvede attraverso l'ufficio biblioteche del servizio per i beni e le attività culturali, istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali .
Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 16 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Le spese per l'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e successivi sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina dei membri della Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione, per quanto attiene alle biblioteche, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali' e successive integrazioni.
I sistemi bibliotecari di cui agli articoli del titolo II devono essere realizzati entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono essere ammessi ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di aiuto-bibliotecario coloro che abbiano prestato servizio a tempo pieno per almeno 5 anni presso biblioteche di Enti locali nella funzione corrispondente al posto messo a concorso, purché provvisti del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello previsto dalla presente legge.
Il personale attualmente in servizio a tempo pieno presso i centri-rete di sistemi bibliotecari del servizio nazionale di lettura deve essere inquadrato, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dei Comuni interessati, a norma dell'articolo 47 del D.P.R.
24/7/1977, n. 616.
L'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e ad una prova di idoneità da sostenersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La Regione, in base ad apposita convenzione stipulata con i Comuni o le Comunità montane interessate, provvede a rimborsare le spese sostenute per il personale suddetto, comprese le competenze spettanti ai direttori dei sistemi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
"Articolo 26 - Alle spese di cui al precedente articolo, stimate per l'anno finanziario 1978 in lire 300 milioni, si fa fronte con la somma stanziata al capitolo n. 10935 del bilancio dello stesso anno".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato della legge "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali".
"Articolo 1 - Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attività culturali, musei, biblioteche, Enti ed istituzioni culturali di interesse locale, dai decreti del Presidente della Repubblica 14.1.1972 n. 3 e 24.7.1977 n. 616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali, ai sensi dell' articolo 5 dello Statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione dei cittadini, degli Enti locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso.
La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture di incrementare la Ricerca nel campo della storia umana e naturale della Regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di libertà ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti : 1) la Consulta regionale per i beni e le attività culturali 2) il Servizio per i beni e le attività cultura li 3) la Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale della Regione.
La Consulta è l'organo consultivo della Giunta regionale; il Servizio è l'unità amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale operante alle dipendenze dell'Assessorato per i beni e per le attività culturali; la Commissione per le biblioteche ed i musei di interesse locale è organo consultivo dell'Assessorato competente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 46 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La Consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Essa è composta da : l'Assessore ai beni ed alle attività culturali che la presiede l'Assessore al turismo e al tempo libero l'Assessore ai parchi naturali 10 membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 6 nominativi, di cui 3 scelti in rappresentanza delle associazioni del tempo libero 3 membri designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi 3 membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi 3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi 1 membro designato da ciascun Comitato di Comprensorio 3 membri designati dall'Università di Torino 1 membro designato dal Politecnico di Torino 5 rappresentanti dei Distretti scolastici scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 nominativi nell'ambito dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale 1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal D.P.R. 31.5.1974, n. 419 1 rappresentante dell'Accademia delle Scienze i direttori dei Conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati il Presidente del Teatro Regio o suo delegato il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo delegato 1 membro designato dalle Commissioni Diocesane per l'arte sacra 1 membro designato dalla Commissione Diocesana per l'arte sacra di Torino 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative nella Regione il capo del servizio per i beni e per le attività culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.
I membri della Consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attività istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attività scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge. Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale.
I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o Enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.
La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Per l'esercizio della propria attività la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.
A tale fine la Consulta può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
I membri della Consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2.7.1976, n. 33. I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra località per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali. La Consulta è dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12.8.1974 n. 22 e successive modificazioni".
All'articolo 2 vengono presentati dal Gruppo D.C., i seguenti emendamenti: a) Primo emendamento aggiuntivo: dopo "1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal D.P.R.
31/5/1974 n. 419" aggiungere: "1 rappresentante designato dalle Società storiche esistenti in Piemonte".
b) Secondo emendamento aggiuntivo: dopo "3 membri designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative della Regione" aggiungere: "3 membri scelti dal Consiglio regionale nell'ambito dei designati da parte dei sindacati dei lavoratori autonomi e degli ordini professionali".
e) Terzo emendamento aggiuntivo: dopo la dizione "10 membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a sei nominativi, di cui tre scelti in rappresentanza delle associazioni del tempo libero" aggiungere: "ed almeno uno in rappresentanza dell'Associazione regionale più rappresentativa delle bande, dei complessi musicali e vocali'.
La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Il Gruppo D.C., insieme con il Consigliere Marchini, chiede che nella Consulta siano presenti i rappresentanti designati dalle Società storiche esistenti in Piemonte. L'Assessore Fiorini ha messo in rilievo come sia difficile conoscerle tutte. Mi pare che questa affermazione stia a dimostrare la molteplicità di tali società volontarie che, in certi casi hanno dato notevoli contributi per l'approfondimento della storia delle comunità locali. La loro identificazione può essere un aspetto del censimento dei beni culturali. Una legge che vuole promuovere la cultura in modo particolare quella legata alla storia ed alla tradizione locale non può dimenticare le società storiche. Rendendoci conto di quanto la Consulta sia già numerosa e quante difficoltà possa incontrare per il suo funzionamento, potremmo accettare la riduzione del numero da tre ad uno dei rappresentanti delle Società storiche.
L'altro emendamento richiede la presenza nella Consulta, oltre che della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori dipendenti, anche della rappresentanza dei lavoratori autonomi e degli ordini professionali.
L'Assessore Fiorini ha affermato che la consistenza dei lavoratori autonomi è inferiore rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Riteniamo invece che i lavoratori autonomi siano una grossa realtà della Regione Piemonte e che come fruitori di cultura abbiano anch'essi diritto nella Consulta di rappresentanza.
Riteniamo inoltre che riconoscere la presenza dei rappresentanti degli ordini professionali, molte volte operatori di cultura, esprima una esigenza di grande validità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Colombino.



COLOMBINO Michele

Per adeguarci alla normativa fissata dall'art. 4, punto 5, ci sembra opportuno aggiungere almeno un rappresentante delle bande e dei complessi musicali più rappresentativi. Mi pare inutile dare patenti di benevolenza e di buona volontà ai complessi bandistici e strumentali se poi vengono totalmente disattese le loro aspettative, tanto più tenendo conto dell'impegno che essi da sempre svolgono in favore del tempo libero, della cultura popolare e delle attività di base del Piemonte.
Abbiamo presentato questo emendamento anche per lamentare che da tre anni è fermo un nostro disegno di legge al riguardo, disattendendo così anche il regolamento del Consiglio regionale.



FIORINI Fausto, Assessore ai beni culturali

Il primo emendamento potrebbe essere accolto inserendo l'unica associazione riconosciuta per la storia: Deputazione Subalpina di Storia Patria, che ha una sede per provincia.



BIANCHI Adriano

Lasciamo che emerga questa realtà.



FIORINI Fausto, Assessore ai beni culturali

Allora potremmo dire: un rappresentante designato dalle Società storiche esistenti in Piemonte. Andremo poi a cercare dove sono.
Per ciò che riguarda l'altro emendamento devo dire che le categorie dei lavoratori autonomi non sono certamente comparabili come quantità a quelle dei lavoratori subordinati. Ci sono decine di sindacati di lavoratori autonomi, così come di ordini professionali e ci sono alcune attività che non hanno un ordine: l'economista, l'urbanista a quali ordini professionali fanno capo? Non sono anche queste forze culturali? "L'ordine professionale" è troppo ambiguo e il termine "sindacato" non significativo; ritengo perci di non accettare questo emendamento.
In ultimo, in merito all'emendamento relativo alle bande musicali faccio presente che, a questo punto, dovremmo inserire un rappresentante delle bande musicali, uno delle associazioni musicali, uno delle associazioni archeologiche, uno delle associazioni dei pittori, degli attori e così via. Si creerebbero quindi delle discrepanze non indifferenti. Non è da escludere che venga scelto un rappresentante del Maggio Musicale e il collega Colombino in quella occasione potrà indicarne uno.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Mi rendo conto come sia difficile identificare i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori autonomi e degli ordini professionali. Avendo per indicato nel nostro emendamento: "tre membri scelti dal Consiglio regionale nell'ambito dei designati da parte dei sindacati dei lavoratori autonomi e degli ordini professionali" è il Consiglio regionale che, in base alle segnalazioni, sceglie i designati maggiormente rappresentativi. La dizione permette una scelta qualificata da parte del Consiglio regionale. Non concordo sul fatto che i lavoratori autonomi non siano una realtà consistente del Piemonte: soltanto nel mondo agricolo le unità lavorative sono circa 500 mila; quasi altrettante sono nell'artigianato e rilevante è il numero dei commercianti.



PRESIDENTE

Pongo ai voti il primo emendamento democristiano.
E' approvato.
Pongo ai voti il secondo emendamento democristiano.
E' respinto.
Pongo ai voti il terzo emendamento democristiano.
E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 28 Consiglieri hanno risposto NO n. 3 Consiglieri si sono astenuti n. 16 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - La Consulta svolge funzioni consultive e propositive. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo 7, quarto comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il parere deve essere espresso.
Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.
Ogni anno, entro il 31 marzo, la Consulta è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso termine, presenta una relazione sulla situazione culturale e dei beni culturali della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Il Servizio per i beni e le attività culturali è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'organico del Servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell' organico previsto dalla legge regionale 12.8.1974, n. 22 e successive modificazioni.
Il Servizio fa capo all'Assessorato ai beni e alle attività culturali, che si avvale del Servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) finanziare e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso 2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari 3) coordinare e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni 4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei ed il riordino di quelli già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità da parte del pubblico, soprattutto degli studenti 5) promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari strutture pubbliche già esistenti e consolidate 6) promuovere iniziative quali allestimento di mostre ed esposizioni organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'elevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze 7) assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo 8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto pu essere utile per una migliore conoscenza e per l'utilizzazione sociale di questi beni 9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche per tali scopi, nonché per quelli previsti dal numero 8 del presente comma del Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione 10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio pu operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.
Per le attività e le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il Servizio per i beni e le attività culturali si avvale, di norma, di idonee strutture pubbliche di proprietà di Enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non può essere inferiore ai 5 anni.
Le attività previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione dei servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunità locali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - La Commissione per le biblioteche e per i musei di interesse locale è composta dai direttori delle biblioteche e dei musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale. I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente. La Commissione svolge le seguenti funzioni: 1) fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente ed alla Consulta 2) elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la Commissione può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per i servizi prestati per conto della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione ed al rimborso delle spese da parte della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Entro il 15 marzo ed il 15 ottobre di ogni anno i Comuni, i Consorzi di Comuni, istituiti secondo i criteri previsti dalla legge regionale 8/8/77, n. 39, le Comunità montane, tenuto conto dei programmi di attività culturali elaborati dai Consigli distrettuali scolastici, Enti Istituti ed Associazioni a carattere locale, possono inviare ai Comitati di Comprensorio e per conoscenza alla Giunta regionale, documentate richieste di servizi o finanziamenti per attività di carattere culturale.
Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente o dell'associazione, devono essere corredate da: a) programma delle attività per cui si richiede il finanziamento o il servizio b) preventivo di spesa c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte.
Le richieste relative ai finanziamenti per le attività ordinarie delle biblioteche devono pervenire entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base annuale.
I Comitati di Comprensorio trasmettono alla Giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile ed il 15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute, corredate ciascuna da un parere attinente la qualità dell' iniziativa, la congruità della spesa e la possibilità di realizzazione.
I Comitati indicano inoltre, motivandole, le priorità di intervento valutate sulla base della natura dell'iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale. Prima della formulazione del parere i Comitati di Comprensorio, o per essi la competente Commissione, fornita la preventiva necessaria informazione agli Enti ed Associazioni interessati svolgono opera di coordinamento e di integrazione tra le varie iniziative.
Per la propria attività i Comitati di Comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici del Servizio per i beni e le attività culturali, con richiesta all'Assessore competente. Qualora i Comitati di Comprensorio non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede l'Assessorato per i beni e per le attività culturali.
La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale. La Consulta esprime il proprio parere sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
La Giunta regionale, sentito il Consiglio e per esso la Commissione consiliare competente, delibera il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti. Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Enti, Istituti ed Associazioni di carattere regionale o nazionale, purché operanti nel territorio della Regione, possono presentare alla Giunta regionale le richieste di cui al primo comma del precedente articolo per iniziative di rilievo regionale. La Giunta regionale attraverso l'Assessorato ai beni e alle attività culturali, può assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla presente legge.
Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, è sottoposto al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma è altresì sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.
Per motivi di urgenza il termine di 15 giorni di cui al terzo comma dell'articolo 3 è ridotto, su richiesta del Presidente, a giorni sette. Con le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49, primo comma del D.P.R. 24.7.1977, n.
616, può provvedere, sentita la Commissione consiliare competente, al finanziamento di Enti, Istituti od Associazioni per la loro attività istituzionale ordinaria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - La Sovrintendenza ai beni librari è soppressa. Le funzioni delegate previste dall'articolo 9 del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, sono svolte tramite apposito ufficio del Servizio per i beni e le attività culturali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
All'articolo 9 la Giunta regionale propone di aggiungere all'inizio due capoversi, per cui l'articolo suona: "Per l'anno 1978 è istituito il capitolo n. 10961 denominato 'Iniziative ed erogazioni per le attività previste dall'articolo 7 della legge regionale - Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali' con lo stanziamento di lire 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978.
Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Norme transitorie. Il personale della soppressa Sovrintendenza ai beni librari è inquadrato nell'organico del Servizio per i beni e per le attività culturali con la stessa deliberazione costitutiva.
Il dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovrintendente è preposto alla direzione dell'intero servizio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno risposto SI n. 47 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

Comunico che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, delle norme di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 33 approvata dal Consiglio regionale il 7.12.1977 presso l'economato del Consiglio regionale è disponibile l'elenco dei Consiglieri che nel primo semestre del corrente anno hanno effettuato trasferte fuori sede essendo loro stati affidati speciali incarichi.


Argomento: Commemorazioni

Ricordo di Giovanni Giolitti nel 50° anniversario della sua morte


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per una comunicazione.



MARCHINI Sergio

Ho chiesto alla cortesia dei colleghi di avere alcuni minuti per ricordare che alcuni giorni fa è caduto il 50° anniversario della morte di Giovanni Giolitti.
La riflessione e la meditazione che offriamo ad un uomo, ad uno statista protagonista e quasi simbolo di un periodo storico cruciale per il nostro Paese, non può prescindere anche nella forma dall'insegnamento di Giolitti che ha richiamato l'esigenza, nell'esercizio della politica dell'obiettività e del rigoroso aderire all'insopprimibile logica della concretezza.
E proprio lo stile dello statista ingenerò a volte giudizi ingenerosi da parte di chi non seppe riconoscere proprio nel rifiuto della retorica, e nel fermo perseguire obiettivi e risultati politici il segno più attuale dell'incrollabile fede nei propri principi ideali.
Dirò più oltre quali guasti abbia provocato al nostro Paese ed all'umanità tutta l'avere abbandonato questo stile fatto di misura per consentire alle più facili arti della retorica e della superficialità.
Giolitti stesso, nelle sue Memorie, nei tardi anni della sua esistenza volle raccogliere per sé, e per noi, l'essenza della sua lunga pratica di governo e dalle vicende ricordate, dal tormento delle decisioni, emergono i cardini di una politica ed i tratti del personaggio tutto piemontese, che fa della concretezza, del buon senso, insieme alla fermezza ed alla chiarezza, gli strumenti per sublimare l'entusiasmo della fede politica fino a stemperarla in una calma visione delle vicende per pervenire ad una sorta quasi di filosofia politica che si rivelò la più atta a guidare il nostro paese, oltre che al progresso economico , ad una nuova concezione dei rapporti tra le classi sociali.
Su questo stile e su questa filosofia si delineano presto le linee direttrici giolittiane che tendono in primo luogo al risanamento del bilancio ed alla garanzia a tutti i cittadini di sempre maggiori spazi di libertà e di partecipazione alla vita politica.
Le vicende oscure culminate a Monza, il progresso socialista nel paese che aveva comportato per lo stesso socialismo anche un processo di maturazione, anziché portare come poteva forse avvenire ad una svolta reazionaria, portarono nell'illuminata strategia giolittiana all'inizio di una fase di accostamento tra le forze vive del paese che può essere di esempio anche ai giorni nostri e rappresenta per tutti la necessità di riflessione e di analisi.
E si colsero i frutti, nel volgere di pochi anni Giolitti si afferm alla guida di uno schieramento espressione di componenti diverse accomunate dal rappresentare le esigenze più vive ed aperte e dalla volontà di chiudere verso le nostalgie del passato.
E allora, con il superamento del non expedit, possiamo veramente dire come Giolitti ed il liberalismo ebbero la loro consacrazione di interpreti non di interessi di parte, ma della volontà di progredire di tutta una nazione.
Ed ecco che questa volontà di progresso di tutto un paese, verificato e fondato ogni giorno su una rigorosa politica economica e finanziaria trovano a testimoni fatti rivoluzionari per la loro novità, il suffragio universale la legislazione sociale e pensionistica e la stessa impresa di Libia. Decisioni, fatti, diversi tra loro, ma intesi ed armonizzati a trasformare un popolo di analfabeti in elettori, di servi della gleba in cittadini ed insieme un paese affetto da mille secolari complessi in un paese vincitore e protagonista della vicenda europea.
Forse mai come allora, in pochi anni milioni di cittadini da oggetti della vicenda politica, ne divennero i protagonisti, portando il carico delle loro attese, delle loro speranze e del loro futuro. E forse a questo punto, nella sua rigorosa osservanza della misura e della ragione, Giolitti non colse il pericolo ed insieme la forza grandissima che potevano sprigionare le forze dell'irrazionale che in Italia ed in Europa si affermavano ogni giorno di più.
Proprio nel rifiuto delle regole e dello stile di Giolitti sono i segni distintivi dell'irrazionale che avvelenerà l'Europa ed il mondo covando il comunismo totalitario da un lato ed il fascismo dall'altro, ed insieme ostacolando nello stesso mondo cattolico il processo di adeguamento e di armonizzazione alle regole di una moderna democrazia liberale.
Vicende, fatti ormai congelati nella storia e che trovarono nelle vicende parlamentari del o22 il momento di non ritorno verso il dramma politico, umano, non solo di Giolitti, del liberalismo, ma di tutto un paese.
Questo è il passato, ed in parte questo è il giudizio, ma l'attualità di Giolitti ed insieme del liberalismo di cui fu interprete emerge ancora con maggior impressionante forza di argomenti e di temi dalle parole stesse di Giolitti, dalle sue intuizioni, dai suoi discorsi.
Permettetemi quindi di leggere insieme, dal discorso pronunciato alla Camera il 4 Febbraio 1901, la conclusione del discorso stesso che richiama come richiameremmo oggi, alla difesa delle istituzioni, con argomenti che traggono il loro significato e la loro forza dal senso stesso della storia ...
"Il Governo deve avere un piano organico di provvedimenti, deve sapere quali sono i più urgenti, quali quelli che si possono differire, deve seguire una politica che svolga sotto tutte le forme il lavoro, deve iniziare subito ed in modo sensibile l'esecuzione delle promesse che ha fatte. Se non sa ispirare fiducia alle classi lavoratrici, qualsiasi promessa ulteriore non può essere che un male.
Noi siamo all'inizio di un nuovo periodo storico, ognuno che non sia cieco lo vede. Nuove correnti popolari entrano nella nostra vita politica nuovi problemi ogni giorno si affacciano, nuove forze sorgono con le quali qualsiasi Governo deve fare i conti. E la stessa confusione dei partiti parlamentari dimostra che le questioni che dividono oggi non sono più quelle che dividevano una volta.
Il moto ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più, ed è un moto invincibile perché comune a tutti i paesi civili, e perché poggiato sul principio dell'eguaglianza tra gli uomini. Nessuno si può illudere di potere impedire che le classi popolari conquistino la loro parte di influenza economica e di influenza politica. Gli amici delle istituzioni hanno un dovere soprattutto: quello di persuadere queste classi, e di persuaderle con i fatti, che dalle istituzioni attuali esse possono sperare assai più che dai sogni dell'avvenire; che ogni legittimo loro interesse trova efficace tutela negli attuali ordinamenti politici e sociali.
Dipende principalmente da noi, dall'atteggiamento dei partiti costituzionali nei rapporti con le classi popolari, che l'avvento di queste classi sia una nuova forza conservatrice, un nuovo elemento di prosperità e di grandezza o sia invece un turbine che travolga la fortuna della Patria! " Questo è Giolitti, un uomo nato in terra di Piemonte, che in terra di Piemonte riposa in austera semplicità.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Dobbiamo effettuare numerose nomine.


Argomento: Nomine

Nomina di un membro supplente del Collegio dei Sindaci nel Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione (art. 14 del relativo statuto)


PRESIDENTE

Il nome proposto è quello del signor Gianmichele Scomegna.
Si distribuiscano le schede per la votazione a scrutinio segreto.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 ha riportato voti: SCOMEGNA Gianmichele n. 37 schede bianche n. 5 Il signor Gianmichele Scomegna è eletto membro supplente del Collegio dei Sindaci nel Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Alessandria


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono: Adriano Guarnieri, Luigi Ferrari e Mariano Pastore.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: GUARNIERI Adriano n. 42 FERRARI Luigi n. 41 PASTORE Mariano n. 40 scheda bianca n. 1 I signori Guarnieri, Ferrari e Pastore sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Asti


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Francesco Abbracchio, Tullio Fantino e Luigi Serra.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti: ABBRACCHIO Francesco n. 41 FANTINO Tullio n. 39 SERRA Luigi n. 38 scheda bianca n. 1 I signori Abbracchio, Fantino e Serra sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Cuneo


PRESIDENTE

Sono stati proposti i nominativi dei signori Cantamessa, Bandiera e Falco Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti : CANTAMESSA Adriano n. 41 BANDIERA Ettore n. 40 FALCO Gianfranco n. 39 scheda bianca n. 1 I signori Cantamessa, Bandiera e Falco sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Novara


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono: Terredo Fedeli, Natale Ferrari e Luigi Faletti.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti: FEDELI Terredo n. 41 FERRARI Natale n. 40 FALETTI Luigi n. 39 scheda bianca n. 1 I signori Fedeli, Ferrari e Faletti sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Torino


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Bellome, Calzoni e Grem Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti: BELLOME Giuseppe n. 42



CALZONI Maria Grazia n. 41

GREM Giovanni n. 40 I signori Giuseppe Bellome, Maria Grazia Calzoni e Giovanni Grem sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Costituzione Commissione e nomina dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 3 esperti in materia di agricoltura scelti dalla Regione su terne proposte dai sindacati per la provincia di Vercelli


CALZONI Maria Grazia n. 41

I nominativi proposti sono quelli dei signori Giovanni Bodo, Mario Delsignore e Ignazio Pasquino.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti : BODO Giovanni n. 41 DELSIGNORE Mario n. 41 PASQUINO Ignazio n. 40 I signori Bodo, Delsignore e Pasquino sono pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Nomina del Presidente del Collegio sindacale in seno alla Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani della provincia di Novara


PRESIDENTE

Il nominativo proposto è quello di Angelo. Gaviani.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 44 ha riportato voti : GAVIANI Angelo n. 44 Il signor Angelo Gaviani è eletto Presidente del Collegio sindacale della Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani della provincia di Novara.


Argomento: Nomine

Nomina di due rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Cooperativa per il finanziamento agli artigiani della provincia di Novara


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei signori Gianfranco Anni e Albergo Gramegna.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti: ANNI Gianfranco n. 42 GRAMEGNA Alberto n. 42 I signori Anni e Gramegna sono eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per il finanziamento agli artigiani della provincia di Novara.


Argomento: Nomine

Nomina di due rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione relativa all'invaso sulla Stura di Demonte


PRESIDENTE

I nominativi proposti sono quelli dei Consiglieri Emilio Lombardi ed Anna Graglia Artico.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: LOMBARDI Emilio n. 43 GRAGLIA Anna n. 42 Il Consigliere democristiano Emilio Lombardi e il Consigliere comunista Anna Graglia Artico sono eletti rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione relativa all'invaso sulla Stura di Demonte.


Argomento: Nomine

Sostituzione di Antonio Monticelli dimissionario nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino


PRESIDENTE

In sostituzione del prof. Monticelli, viene proposto il nominativo di Maria Laura Marchiaro.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti:



MARCHIARO Maria Laura n. 38



VIETTI Anna Maria n. 1

schede bianche n. 3 La signora Marchiaro Maria Laura è eletta nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino, in sostituzione di Antonio Monticelli.


Argomento: Nomine

Convenzione quadro Regione Piemonte-Politecnico (nomina tre rappresentanti della Regione: delibera Consiglio regionale n. 198, 23/6/77).


VIETTI Anna Maria n. 1

I nominativi proposti sono quelli di Ezio Alberton, Corrado Calsolaro e Giovanni Ferrero.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti : ALBERTON Ezio n. 41 CALSOLARO Corrado n. 40 FERRERO Giovanni n. 40 I Consiglieri Alberton, Calsolaro e Ferrero sono eletti rappresentanti della Regione nella convenzione quadro Regione Piemonte-Politecnico.


Argomento: Nomine

Costituzione di un Comitato per assicurare il coordinamento ed individuare gli indirizzi del processo di ricostruzione delle zone alluvionate in provincia di Alessandria (3 Consiglieri regionali: applicazione delibera Giunta regionale n. 133-14645, 6/6/1978)


PRESIDENTE

Sono proposti i nominativi dei Consiglieri Piero Genovese, Luciano Raschio ed Angelo Debenedetti.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno riportato voti: GENOVESE Piero n. 42 RASCHIO Luciano n. 39



DEBENEDETTI Angelo Mario n. 40

I Consiglieri Genovese, Raschio e Debenedetti sono eletti nel Comitato per il coordinamento e individuazione degli indirizzi del processo di ricostruzione delle zone alluvionate in provincia di Alessandria (3 Consiglieri regionali: applicazione delibera Giunta regionale n. 13344645 6/6/1978).


Argomento: Nomine

Comitato Scientifico del museo di scienze naturali (legge regionale n. 37/1978): nomina di 3 membri


DEBENEDETTI Angelo Mario n. 40

I nominativi proposti sono quelli dei signori Malaroda, Ricca e Peyrot.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno riportato voti: MALARODA Roberto n. 16 RICCA Franco n. 27 PEYROT Alberto n. 27 schede nulle n. 2 I signori Malaroda, Ricca e Peyrot sono pertanto eletti nel Comitato scientifico del Museo di Scienze naturali.


Argomento: Nomine

Sostituzione di un membro dimissionario del Comitato Urbanistico regionale. Il signor Francesco Pizzetti ha dato le dimissioni dal CUR


PRESIDENTE

Il nominativo proposto in sostituzione è quello del signor Giuseppe Ravasio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 43 ha riportato voti: RAVASIO Giuseppe n. 43 Il signor Giuseppe Ravasio è eletto membro del CUR. in sostituzione di Francesco Pizzetti.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame progetto di legge n. 332: "Variazioni di bilancio in applicazione dell'art. 62 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame progetto di legge n. 332: "Variazioni di bilancio in applicazione dell'art. 62 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616".
Il progetto di legge è stato licenziato all' unanimità dalla I Commissione. La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il Gruppo della D.C., vota a favore perché è una questione puramente tecnica.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.
"Ai fini dell'introito delle abitane dovute alla Regione in applicazione dell'art. 62, comma secondo, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono istituiti, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1978, i seguenti capitoli: capitolo n. 2130, con la denominazione: "Canoni per le concessioni relative alle attività estrattive negli alvei dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali" e con la dotazione di 50 milioni in termini di competenza e di cassa capitolo n. 2285, con la denominazione: "Proventi e rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione e per la sorveglianza sulle attività estrattive negli alvei dei corsi d'acqua delle spiagge e fondali lacuali" e con la dotazione di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
La somma di 70 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo n. 12850 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 334: "Compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario" unitamente al progetto di legge n. 335: "Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del progetto di legge n. 334: "Compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario" unitamente al progetto di legge n.
335: "Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte". La parola al Consigliere Rossotto, Presidente della I Commissione.



ROSSOTTO Carlo Felice

Sia il provvedimento relativo al lavoro straordinario sia quello relativo all'elevazione dell'età per concorrere a posti di pubblico impiego sono perfettamente in aderenza alle disposizioni del governo.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

L'una legge riguarda l'elevazione a 35 anni, e per gli invalidi a 45 dell'età per concorrere a posti pubblici, l'altra riguarda la perequazione dei parametri retributivi del lavoro straordinario.
Per il momento accettiamo i principi della legge statale ai quali seguirà la nostra normativa.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato della legge "Compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario".
"Articolo 1 - Il quarto comma dell'articolo 59 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente: La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 e secondo gli indici percentuali di cui all'allegata tabella A. L'indice percentuale stabilito per la qualifica di Dirigente di settore viene maggiorato del 26% limitatamente ai Dirigenti di settore che alla data di entrata in vigore della presente legge godano di un compenso per lavoro straordinario maggiore di quello previsto dal precedente comma.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente previste in ordine alla determinazione del compenso per prestazioni straordinarie nella legge di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei dipendenti regionali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Le nuove misure del compenso orario di cui all'articolo precedente vengono corrisposte per le prestazioni straordinarie effettuate dall'1/1/1978".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 e per gli anni finanziari successivi, valutati in 150 milioni annui, si provvede con la disponibilità del capitolo n. 260 del bilancio per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regi one".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Vi è una tabella A) allegata: "Tabella degli indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario riferiti alle qualifiche regionali appresso indicate" : Dirigente di Settore 95 Capo Servizio 95 Istruttore Istruttore: fino al compimento del 4° anno 50 dal 4^ anno al 20^ 75 dal 20^ anno in poi 90 Capo Ufficio 65 Segretario 45 Operatore specializzato 40 Operatore 30 Custode 25 Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Procediamo con la votazione dell'articolato della legge: "Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte" "Articolo t - Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 è sostituito dal seguente: 93) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in casi di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni statali e degli Enti locali'.
Nei bandi di concorso nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si intende modificato il requisito dell'età secondo quanto previsto dal comma precedente" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione finale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Proposta di discutere in una prossima seduta un ordine del giorno sull'Ordine Mauriziano


PRESIDENTE

C'è una richiesta di parola del Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, signori Consiglieri, in queste ultime ore è stato formulato un ordine del giorno sulla questione dell' Ospedale Mauriziano e della sentenza del T.A.R. L'ordine del giorno è stato firmato dai Gruppi del Pci, Psi, Pri e Uld. Non avendo ancora potuto su di esso assumere termini concreti di accordo e non essendo del tutto corretto proporlo alla votazione oggi, lo consegno alla Presidenza chiedendo che sia discusso e votato nella prima seduta del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La procedura proposta è corretta, l'ordine del giorno sarà iscritto ad un punto dell'ordine del giorno delle prossime sedute.
Signori Consiglieri, il Consiglio chiude così i suoi lavori con la seduta di oggi. Il Consiglio sarà riconvocato il 6, 7 e 8 di settembre con all'ordine del giorno la legge sugli interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.
Intendo informare che il motivo per cui non è stato affrontato oggi l'esame di questa legge è da ricondurre a rilievi fatti dai Gruppi di minoranza, in particolare dai Gruppi minori della minoranza, che non hanno potuto prendere visione in modo accurato degli ultimi elaborati e degli ultimi punti di approdo a cui la legge è giunta.
Le Commissioni vengono riconvocate per il 28 agosto con l'esame dei piani di settore e con l'espressione dei pareri che nel frattempo saranno stati resi possibili.



CHIABRANDO Mauro

Il Presidente non è riuscito ad esprimere nel modo giusto il motivo per il quale la legge sull'agricoltura è stata rinviata. Egli ha detto che sono "i Gruppi di minoranza, in particolare i Gruppi minori". Preciso che sono i partiti minori. Non c'entra la maggioranza o la minoranza.



PRESIDENTE

Benissimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 14,15)



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