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Dettaglio seduta n.210 del 13/07/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Parchi e riserve

Prosecuzione esame progetto di legge n. 223 "lstituzione del parco regionale di Stupinigi"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Dopo che i Consiglieri avranno preso posto potrò verificare se c'e il numero legale e iniziare la votazione del disegno di legge n. 223.



RASCHIO Luciano

Sarebbe opportuno che nei giorni in cui è convocato il Consiglio regionale i Consiglieri fossero liberi da altri impegni connessi con le riunioni di Commissioni.



PRESIDENTE

Quanto dice il Consigliere Raschio è pertinente, anche se vi sono delle motivazioni per quello che è successo ieri e questa mattina. La realtà è che, se non c'e il numero legale, debbo sospendere per un'ora la seduta come stabilisce il regolamento.
I Consiglieri stanno arrivando. Possiamo quindi procedere alla votazione degli articoli del progetto di legge n. 223 "Istituzione del Parco regionale di Stupinigi".
"Articolo 1 - Istituzione del Parco regionale di Stupinigi. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco regionale di Stupinigi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. Il territorio del Parco regionale di Stupinigi incidente sui Comuni di Candiolo, Nichelino, Orbassano e Vi- novo comprende l'unità ambientale, paesistica e storica costituita dalla Reale Palazzina di caccia, dai connessi edifici di servizi e di abitazione civile e rurale e dalle circostanti aree boschive e agricole.
I confini del Parco sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.
Il territorio del Parco è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo l'intero perimetro dell'area, portanti la scritta 'Parco regionale di Stupinigi ' Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Classificazione. Nel Parco regionale di Stupinigi sono individuate: a) 'aree attrezzate ' nella zona della Palazzina di caccia con le relative i pertinenze e nelle zone boscate b) 'riserve naturali orientate', per la salvaguardia dell'unitarietà delle caratteristiche ambientali delle aree sub a), nonché delle attività agricole presenti.
In attesa della definitiva determinazione formulata dal piano di cui al successivo articolo 13, i confini delle aree attrezzate e delle riserve naturali orientate sono individuati nella planimetria di cui al secondo comma del precedente articolo 2".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 le finalità dell'istituzione del Parco regionale di Stupinigi sono specificate secondo quanto segue: a) garantire la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dell'unità ambientale di cui al precedente articolo 2 e dei beni che la compongono b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse storico, culturale, ambientale e paesistico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Durata della destinazione. La destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Comitato tecnico-politico. I programmi di intervento e gli indirizzi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 sono definiti da un apposito Comitato tecnico- politico. Più specificatamente il Comitato tecnico-politico ha compito di : a) indicare e promuovere ogni iniziativa necessaria od utile alla riqualificazione ed alla valorizzazione a fini culturali, scientifici didattici e ricreativi della Reale palazzina di caccia, delle sue pertinenze e dei beni storici e artistici in essa custoditi, o che si riterrà opportuno introdurre, fatto salvo quanto disposto nei Regi Decreti 25 giugno 1925 n. 1083 e 15 aprile 1926, n. 833 b) indicare e promuovere ogni iniziativa necessaria od utile alla qualificazione delle aree attrezzate, suggerendo le condizioni per una loro pubblica fruizione c) indicare e suggerire le modalità di attuazione delle attività agricole esistenti che possano incidere sull'unitarietà e sulle caratteristiche ambientali dell'area d) favorire la partecipazione e l'apporto tecnico e culturale di organismi didattici e di ricerca, in particolare dell'Università degli studi di Torino, alle iniziative di cui ai punti precedenti e) favorire le forme di partecipazione dei residenti nell'area del parco".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Composizione del Comitato tecnico-politico. Il Comitato tecnico-politico per il Parco regionale di Stupinigi, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito da : a) l'Assessore regionale ai Parchi naturali, che lo presiede b) tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza c) tre Consiglieri dell'Ordine Mauriziano, di cui uno della minoranza d) i Sindaci dei Comuni di Candiolo, Nichelino, Orbassano, Torino e Vinovo o loro delegati e) due esperti indicati dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte f) un rappresentante dell'Università agli studi di Torino g) tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, scelti nell'ambito di ciascuna delle seguenti categorie: agronomi, forestali, sociologi.
I suoi componenti durano in carica cinque anni; scadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio che li ha eletti. Il Comitato tecnico politico si riunisce almeno quattro volte all'anno, per la discussione dei programmi ed indirizzi di cui al precedente articolo 6, ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Attuazione dei programmi e degli indirizzi. L'attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dal Comitato tecnico-politico è compito: a) della Regione, per quanto concerne le aree attrezzate b) dell'Ordine Mauriziano per le riserve naturali orientate.
Il Presidente della Giunta regionale ed Presidente dell'Ordine Mauriziano in rappresentanza dei rispettivi Enti e su conforme deliberazione dei rispettivi Consigli, stipulano la convenzione per la disponibilità delle aree e degli immobili all'esercizio dei compiti di cui al precedente punto a).
La convenzione può definire, altresì, modalità di cooperazione tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per l'attuazione dei compiti di rispettiva competenza ai fini della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Personale. Per l'esecuzione dei compiti di cui alla presente legge la Regione e l'Ordine Mauriziano provvedono con proprio personale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Norme vincolistiche. Sull'intero territorio del Parco regionale di Stupinigi, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di : a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse con l'attività agricola e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico o che abbiano rilevanza formale e urbanistica nella definizione strutturale di cui al primo comma del precedente articolo 2 f) ridurre a coltura le aree boschive g) recingere le proprietà private se non con siepi a verde h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada i) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia piana del territorio l) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione di arroccamento del territorio del Parco o a suo esclusivo uso m) effettuare interventi che possano deteriorare le caratteristiche e l'unità ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 2.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 4 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai relativi piani di attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 13.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 4 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinano modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, può essere consentita solo se vincolata ai fini di cui al precedente articolo 4 e deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale 3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nei terreni entro i quali tali attività sono attualmente praticate 4) sono autorizzati unicamente i tagli dei cedui ed i tagli dei singoli alberi ed i diradamenti di cui è comprovata la necessità al fine di evitare il deterioramento del bosco 5) i tagli dei boschi di alto fusto devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Torino.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio di cui alla presente legge sono da prevedersi in apposito piano di assestamento forestale. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale e dal Consiglio dell'Ordine Mauriziano, previo parere del Comitato tecnico-politico, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 10 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), g) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere i), l) e m) ed alla limitazione di cui al punto 1) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) ed alla limitazione di cui al punto 5) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Vigilanza. La vigilanza del Parco regionale di Stupinigi è affidata: a) al personale di sorveglianza dipendente dell'Ordine Mauriziano b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, al Comitato Comprensoriale di Torino ed alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato dr previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco regionale di Stupinigi" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco regionale di Stupinigi, previsti in lire 100 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale di Stupinigi ' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni; lo stanziamento di cassa del capitolo 75600 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 100 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano dell'area di cui all'articolo 13 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente articolo 10 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco regionale di Stupinigi" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 11 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Ha facoltà di intervenire il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Nell'esprimere la dichiarazione di voto finale su questa legge mi preme richiamare gli argomenti che ha ricordato il Consigliere Chiabrando e che è opportuno ulteriormente ribadire nella sede della dichiarazione finale per evidenziare come il contributo del nostro Gruppo sia stato determinante nell'impostazione del disegno presentato dalla Giunta regionale. Dicendo questo però voglio ribadire, anche in contrapposizione alle argomentazioni espresse dall'Assessore nella sua replica, che per quanto attiene al tipo di rapporto a livello istituzionale che si è stabilito su questo argomento non si tratta di una posizione privilegiata della D.C, perché la nostra posizione ha trovato riscontro in altre forze politiche. Gli obiettivi che noi abbiamo evidenziato erano quelli di far salva nell'impostazione del disegno di legge istitutivo del parco di Stupinigi l'esigenza di salvaguardare l'unitarietà patrimoniale e quindi di uso della proprietà dell'Ordine Mauriziano, non come condizione sine qua non, ma certo come condizione essenziale e realistica che di fatto ha reso possibile in tutti questi anni la conservazione integrale e unitaria dei beni con possibilità di valorizzazione che certamente sarebbero state maggiori nella misura in cui fossero state rese possibili risorse da destinare a quest'uso. Non si tratta di una concezione meramente partitica della D.C. Credo sia una concezione che può trovare obiettivo riscontro anche in altre forze politiche, nella considerazione che non è opportuno, stante la natura e l'uso dei beni attuali, destinarli sia pure in prospettiva ad uno smembramento così come lo si voleva prefigurare nell'ipotesi del consorzio Università-Regione-Ordine Mauriziano.
In secondo luogo quando la D.C, si è fatta carico di salvaguardare o di vedere salvaguardati i diritti dei residenti nel Borgo di Stupinigi non intendeva assolutamente assumere un ruolo demagogico di interessi relativi a rapporti di affittanza od a rapporti di locazioni esistenti tra l'Ordine Mauriziano e gli affittuari, ma intendeva far salvo il principio secondo cui noi riteniamo che il Borgo di Stupinigi abbia una sua identità di natura storica e una struttura socio-economica che è paragonabile e assolutamente simile a quella esistente in tutti i centri storici del Piemonte e quindi, nella misura in cui si vuole apportare in termini obiettivi valorizzazione, incentivazione delle caratteristiche artistiche e storiche, non necessariamente si debba perseguire obiettivi di allontanamento dei residenti essendo questi parte essenziale dell'identità storica e socio-economica della struttura del Borgo.
Per quanto riguarda il problema dell'Università, insediabile secondo la prima ipotesi della Giunta regionale nel comprensorio di Stupinigi, pare di aver colto dalle parole dell' Assessore un mero rapporto di opposizione che riguarda esclusivamente il Gruppo della D.C. Noi riteniamo di aver dovuto svolgere un ruolo di obiettiva considerazione e constatazione di fatto che era un'ipotesi irrealizzabile, non solo per l'indisponibilità dell'Università, ma per lo snaturamento stesso che ne sarebbe derivato appunto a quell'unitarietà essenziale che intendiamo far salva nella misura in cui istituiamo il Parco regionale di Stupinigi. Riteniamo che l'operazione non debba essere ritenuta come rinuncia a questa ipotesi un'operazione che culturalmente si colloca ad un livello inferiore, anzi riteniamo che il disegno dr legge sia il presupposto per un'operazione culturale di vasto respiro che anche se non configura la sovrapposizione tra le strutture universitarie e le strutture del Parco, può egualmente conseguire quegli obiettivi che sono precipui per l'istituzione del Parco regionale. Tutto ciò che concerne quindi il successivo discorso relativo all'Università noi accettiamo, come l'Assessore ha proposto nella sua replica, che venga collocato in un'apposita sede di valutazione, quindi nelle Commissioni consiliari. Mi preme ricordare alcuni impegni che sono stati evidenziati nella relazione del Consigliere Rosci e richiamati dall'Assessore che riguardano l'attenzione precipua che riveste la fase successiva all'approvazione della legge, l'istituto della convenzione che presenta degli aspetti nuovi e particolari.
Ritengo che la convenzione, proprio per le caratteristiche che investe e per il tipo di rapporti e di problemi irrisolti nella fase di approvazione della legge, debba essere oggetto di una valutazione preventiva nell'ambito della Regione e mi auguro che ne sia investita la Commissione perché si possa andare alla trattativa con l'Ordine Mauriziano facendo salvi gli obiettivi che sono stati richiamati dal relatore, in particolare il problema delle residenze e delle strutture sociali esistenti all'interno dell' area attrezzata, discorso vasto, di largo respiro che deve vedere coerenza tra gli impegni assunti in questa sede di votazione e le risoluzioni concrete che verranno date nella stesura della convenzione stessa.
Avendo richiamato questi principi, possiamo superare anche l'ipotesi che era stata avanzata di un ordine del giorno specifico per quanto attiene alle garanzie che si dovranno dare soprattutto per il problema dei residenti; credo si debbano anche superare le precisazioni in ordine al discorso del riconoscimento della rappresentanza della popolazione del Borgo di Stupinigi nel comitato tecnico scientifico Consigliere Rosci ha posto questo problema nella sua relazione molto correttamente. Gliene diamo atto ed essendo la relazione parte ufficiale dell'approvazione del disegno di legge, riteniamo che siano sufficienti le precisazioni date in questa sede e vorremmo che le parti interessate, e in modo particolare il Consiglio comunale di Nichelino le facessero proprie come espressione della volontà delle forze politiche presenti in Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Possiamo passare alla votazione dell'intero disegno di legge n. 223.
Si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Il disegno di legge n. 223 è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 222 "Istituzione del Parco regionale 'La Mandria"'


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 222 "Istituzione del Parco regionale La Mandria".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non so se i Consiglieri sono stati attenti alla scrupolosa lettura che il Consigliere Calsolaro ha fatto della sua relazione. Se dovessimo trarre le conclusioni da questa relazione, dovremmo tutti assieme ritrovarci attorno ad un tavolo e valutare il tipo di atteggiamento da assumere sul disegno di legge stesso. Come spesso accade, la conclusione della Commissione ha eclissato il voto delle forze politiche. Probabilmente nella relazione è scritto che il progetto è stato approvato a maggioranza, certo però non con l'approvazione del nostro Gruppo.
Se si considera ciò che è scritto nella relazione che ha fatto parte della polemica e della dialettica avvenuta all'interno della Commissione stessa, non si può non considerare con preoccupazione il modo in cui sia venuto fuori non tanto il contenuto strutturale del disegno di legge quanto il contenuto sostanziale, cioè la definizione dei limiti e la perimetrazione del parco stesso. A pagina 7 della relazione si dice infatti: "non senza considerare che aree marginali, tanto dell'area attrezzata quanto della zona pre-parco, potrebbero, senza alterare il disegno della legge, essere rettificate nel senso di collocarle al di fuori del perimetro tracciato dalla planimetria allegata". Lo stesso relatore riconosce che il problema della perimetrazione è affrontato in termini del tutto spregiudicati rispetto alle realtà esistenti e rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire con l'istituzione del parco stesso.
Non mi soffermo molto perché non vorrei a questo punto richiamare tutta una serie di argomenti e di precisazioni che sono già state fatte in Commissione, Ci siamo astenuti dal fare qualsiasi opera di mediazione perché non vorremmo assolutamente essere garanti della mediazione di nessuna proprietà di quelle che sono individuate all'interno dell'area attrezzata, facciamo solo presente che c'è il rischio di una discrezionalità estrema, e, quindi, della pericolosità di gestione da parte della Giunta regionale in una serie di innumerevoli concessioni che devono essere autorizzate sia all'interno della zona attrezzata, sia all'interno della zona preparco; oppure in alternativa la non osservanza di fatto di questa disposizione, trattandosi di un territorio vastissimo che riguarda 14 Comuni, con una serie di attività che nella relazione sono ricordate e che indubbiamente incidono sostanzialmente sull'economia della zona e sulla struttura socio-economica dell'intero territorio. Vorremmo che vi fosse una precisazione sia per quanto attiene all'atteggiamento della Giunta, nel volere comunque porre in votazione il progetto di legge, sia una precisazione da parte delle altre forze politiche che probabilmente non si sono sufficientemente espresse. Certo non possiamo approvare il contenuto della perimetrazione stessa ed in particolare il contenuto dell'articolo 3 che appunto riguarda i confini.
Prima di esprimere una valutazione finale sul voto, vogliamo che nella replica della Giunta e nei pronunciamenti che verranno dalle altre forze politiche vi fosse chiarezza sugli obiettivi che si intendono conseguire e sul significato delle dilatazioni in termini di possibilità che sono state avanzate nella relazione e che con molta abilità il relatore ha saputo esprimere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, il richiamo del collega Picco alle altre forze affinché si pronuncino con chiarezza non è un invito particolare perché abbiamo partecipato alle riunioni della Commissione e abbiamo espresso diverse volte i nostri punti dr vista Ciò che stupisce maggiormente è che il relatore si dichiara non d'accordo con la Giunta sui punti più importanti. Tutte le forze politiche sono d'accordo sull'istituzione dei parchi e sono d'accordo di disciplinarli, anzi le leggi istitutive stanno passando con il plauso alla Giunta e alla Commissione perché l'iniziativa e intelligente.
Quali sono allora i motivi delle obbiezioni? Non ritengo che ci siano i motivi di una frattura vera e propria, ritengo che si possano conciliare le attese di una parte della popolazione con quello che dice la Giunta.
Naturalmente ci sono delle questioni difficili legate alla pista della Fiat, sulla quale ci vuole un pronunciamento, legate ad una grossa azienda che tutti quanti conosciamo, legate alle piccole aziende che se non troveranno spazio saranno bloccate con un danno non indifferente; ultima e non meno importante, la questione abbastanza grossa portata avanti in modo non chiaro dal Comune di Fiano, il quale con lettera fa certe dichiarazioni e in un incontro con l'Assessore Rivalta fa delle dichiarazioni diverse. La Commissione non ha avuto un orientamento univoco e ci sono dei problemi ancora insoluti.
Il nostro comportamento sarà deciso dalla risposta dell'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Questa legge istitutiva del parco é, se non la più importante, certo una delle più qualificanti per le aspettative della comunità torinese della città di Torino e della conurbazione in generale.
Vorrei richiamare l'importanza sociale e culturale che l'istituzione del Parco della Mandria viene a rivestire oggi, nel momento in cui con coerenza l'Amministrazione regionale sviluppa la politica dei parchi e della tutela del territorio. Questo è stato uno dei punti più avanzati dell'accordo tra le forze politiche. Attraverso la sostanziale unità di intenti e di obiettivi siamo riusciti a far assumere alla Regione Piemonte una configurazione esterna per quanto riguarda gli aspetti della tutela del territorio. Potrebbero essere richiamati discorsi che vanno al di là della semplice politica dei parchi e che riguardano il tentativo coerente di darsi delle finalità, di osservarle attraverso l'istituzione dei parchi ma 'anche di altri punti cardine e di decisioni sull'uso del territorio e sulla tutela del suolo. Non richiamo la legge 56, richiamo però l'insieme delle decisioni che, anche in assenza della definizione degli strumenti di piano territoriale, hanno presieduto all'attività di questa Giunta e di questo Consiglio regionale.
Credo sia giusto inquadrare questa legge in un contesto più ampio. Solo oggi nella riunione dei Capigruppo si diceva che altri parchi verranno licenziati ancora in questa sessione e altri dovranno essere fatti in maniera accelerata nei mesi autunnali. Certamente esistono problemi inerenti alle situazioni preesistenti, alle compromissioni esistenti in quella porzione di territorio, alla conurbazione urbana, ma noi intendiamo con chiarezza rivendicare con una legge istitutiva l'obiettivo della tutela: questo deve essere il metro di giudizio, la valutazione e il canone d'interpretazione della legge stessa. Di fronte ai problemi concreti non dobbiamo correre il rischio di non poterli risolvere e di non poterli affrontare. Le situazioni esistenti nel Parco devono essere oggetto di riflessione e devono farci partire da un punto fermo che è quello della legge che indica che gli intendimenti del legislatore sono proprio quelli della tutela di quell'importantissimo patrimonio storico-ambientale e culturale.
E' giusto affrontare i problemi, è giusto dare delle precisazioni sulla gestione dei problemi , ma non è giusto negare la funzione primaria della tutela. Per noi comunisti questa è la politica dei parchi, questa à la politica del territorio, questo è il senso della nostra presenza attiva e costruttiva, del resto condivisa dal Consiglio come d'altra parte le dichiarazioni non hanno smentito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, tutte le interpretazioni che sono state date sono legittime, specialmente quando hanno un significato politico; bisognerà però anche cercare di sdrammatizzare l'interpretazione che è stata data dai colleghi Picco e Benzi alla sussistente spaccatura tra la relazione e il testo di legge il che deve essere ridimensionato per quello che è il significato e la portata chiara e precisa del dettato legislativo.
Con questa legge andiamo ad affermare il principio di salvaguardare l'ambiente, di evitare compromissioni ulteriori. I problemi esistenti, le compromissioni potranno essere il motivo di confronto, di contrasto e di rapporto corretto tra la volontà politica e le eventuali situazioni che si vogliono tutelare e che devono anche essere tutelate. Se la legge è espressione tipica di un atto di volontà politica è ovvio che essa andrà a determinare delle limitazioni di diritti trattandosi di legge di impostazione di una volontà, di un nuovo modo di operare in un certo tipo di settore.
Il mio Gruppo ha espresso in Commissione una preoccupazione perché il disegno di legge all'art. 9 concede e riconosce al Presidente della Giunta la facoltà di costruire, di realizzare all'interno del territorio.
Tutto questo dovrà trovare l'impegno della Giunta perché nulla venga modificato finché il piano del Parco della Mandria non sia in piena attuazione. La disponibilità della Giunta è stata espressa davanti alla Commissione. Il problema è di evitare che dopo le compromissioni effettuate negli anni passati non ne sorgano successivamente delle altre, affrontare il tutto in un clima di assoluta serenità e vedere quanto ancora di non compromesso è possibile salvare. E' possibile fare tutto ciò nel momento in cui esiste una normativa regionale, allora i problemi del mondo produttivo saranno pienamente giustificati. Non so perché il Consigliere Lombardi si agita. Stiamo parlando di rapporti corretti che sono l'espressione....



MARTINI Mario

E' un moralismo che non ha senso.



ROSSOTTO Carlo Felice

Se non approviamo la legge qualcuno se ne assumerà le conseguenze.
Approviamo la legge e andiamo a vedere dove esistono i problemi oggettivi e generali della collettività, dove è opportuno rinunciare ad una parte di quelle cose che la legge vuole tutelare. Del problema dell'acquisizione della Mandria si parlò nel 1972 e, nel 1974, alcuni atti che oggi costituiscono aspettative di Enti e di soggetti venivano riconosciuti senza nessuna discussione. Questo significa massima chiarezza sulle responsabilità per portare avanti una linea coerente con gli obiettivi posti, discussi approvati o non approvati all'unanimità.
I problemi potranno essere risolti correttamente nel momento in cui la legge sarà operante perché i meccanismi della legge consentiranno di andare a verificare le possibilità dr permanenza dei diritti soggettivi con quelli che sono gli interessi più generali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente e colleghi, come forza di opposizione mi aspettavo qualche spiegazione da parte dei partiti di maggioranza sulla disarmonia che è stata evidenziata dal Consigliere Picco l'affidamento alle capacità dialettiche dell'amico Rossotto e forse indice di come queste disarmonie non si vogliono superare né dichiarare, ma si vogliono coprire nell'affinamento oggettivo. In effetti la materia dava spazio a questa sublimazione del problema a livello di contenuti, di volontà politica, al di là della coerenza degli atteggiamenti. L'amico Rossotto ha giocato su questo.
Il Capogruppo comunista, proprio nella volontà di superare questa problematica, ha forse ecceduto nel voler indicare la chiave di lettura ed ha posto anche lui l'interrogativo all'interlocutore che e assente in tutti i sensi. Concordo sul fatto che la chiave di lettura del Parco della Mandria deve essere quello della tutela non dimenticando, certamente, il problema della fruizione dell'ambiente che andiamo a tutelare. Ricordiamoci però che non è possibile ad un tempo indicare queste aree come facenti parte del polmone verde di Torino e fare credere ai torinesi che avranno più verde di quanto ne avevamo in precedenza se poi la tutela, come unica chiave di lettura e l'utilizzazione del territorio, non in funzione sociale, è prevalente. Sarebbe offesa alla nostra intelligenza voler considerare quell'unica chiave di lettura. Certamente La Mandria si e qualificato attraverso il tempo e, come tale, ha necessità di tutela. Mi pare fuori luogo parlare di compromissioni quasi in termini di accusa, e accusare di moralismo chi fa questa affermazione. Tutti abbiamo detto in altre occasioni che questi fenomeni più che problemi di costume sono problemi di cultura e di arricchimento della collettività nel complesso, di comprensione di un valore, che prima era solo di un'elite e poi finalmente è diventata consapevolezza e cultura di tutti i cittadini.
In questo momento storico ci sono stati dei gruppi di cittadini che forse hanno avuto più potere di quanto non premiasse loro la preparazione e la cultura. L'aristocrazia di un tempo aveva una funzione e probabilmente nessuno operava concretamente in termini di tempo, a ore, quindi questi personaggi hanno realizzato un discorso di conservazione di cultura. Ognuno di noi probabilmente se guarda nella propria soffitta è stato autore di delitti di dissacrazione, anche se magari aveva la laurea in tasca.
Cosi per La Mandria, se si pone il problema della tutela si deve porre anche il problema della fruizione in termini produttivi che, a mio avviso rientra nel concetto di tutela; questo bene è anche la dimostrazione di un rapporto armonico dell'uomo con il territorio in un'area prossima al centro urbano, questo significa che la tutela è anche valorizzazione dell'esistente inclusa l'attività produttiva.
Tuttavia la fruizione del verde pubblico e la ragione del nostro intervento, perché se cosi non fosse, non si capirebbe perché questo bene non sia stato lasciato a chi attraverso i secoli e riuscito a conservarlo in modo diverso da quanto non sappiano fare gli amministratori della cosa pubblica in genere.
Per una forza di opposizione rimane il disagio di non avere ancora compreso in che cosa consista la disarmonia che è emersa nella posizione di alcune forze politiche su questo argomento. I ritmi di lavoro delle Commissioni e degli impegni esterni fanno si che l'attività del Consiglio regionale sia soprattutto, se non unicamente, legislativa e non di controllo sull'esecutivo. Poiché la maggioranza dà l'impressione di non avere scelto una chiave di lettura, nasce nei confronti dell'opposizione una situazione di maggior disagio. Mi auguro che prima della votazione finale queste perplessità che sono anche documentate, vengano sciolte per correttezza nei confronti dell'istituzione regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La questione del Parco della Mandria esige qualche considerazione in aula oltre a quelle che già si sono svolte in Commissione consiliare.
Intanto vorrei richiamare l'attenzione dei Consiglieri sul fatto che l'istituzione, dei Parco ha la finalità di tutelare e conservare quell'area nelle sue caratteristiche ambientali e storiche La. Mandria ha una configurazione ben definita che deriva dall'aver fatto parte, nel passato di un'unica proprietà e dall'essere stata delimitata da un muro. Essa presenta quindi dei confini fisici chiari, a cui corrispondono caratteristiche ambientali unitarie. E' con riferimento a questa dimensione che dobbiamo porci il problema della tutela.
Il Consigliere Benzi ha sollevato il problema della coerenza fra la relazione che è stata svolta dal Consigliere Calsolaro, relatore di maggioranza, e il contenuto delle norme legislative. Vorrei subito chiarire che non c'é un problema di coerenza o, per altro verso, di contrapposizione. Mi stupirebbe se ci fosse un'intenzione in questo senso stante il fatto che la Commissione ha lavorato su questa legge per lunghi mesi; infatti la Giunta regionale ha presentato il disegno nel luglio 1977 e la discussione viene in aula, ora, nel luglio 1978. Il Consigliere Calsolaro ha contribuito assiduamente all'elaborazione della legge discutendola articolo per articolo, rivedendola sotto il profilo di merito e sotto il profilo formale, riscrivendo di suo pugno molti articoli. Questo lavoro, così assiduo e così meticoloso, non può che esprimere una posizione di adesione alla legge. Il Consigliere Calsolaro ha elencato i vari problemi aperti ed esistenti alla Mandria, ed ha affrontato la questione generale relativa alla portata amministrativa della politica dei parchi introdotta dalla Regione Piemonte, considerato che agiamo esclusivamente in base alle competenze sul territorio e sull'uso del suolo, in situazione di proprietà privata. D'altra parte già dal momento della votazione della legge 43 sapevamo che avremmo impattato con la difficoltà che deriva ad una politica di tutela dal regime di proprietà privata. E' una strada nuova e difficile, quella intrapresa, che tuttavia ci sta dando qualche frutto concreto.
Il Consigliere Calsolaro ha posto anche il problema delle compromissioni della Mandria, già esistenti o in atto. Abbiamo ereditato una situazione compromessa da pesanti interventi. Ho partecipato ai tentativi di difesa della Mandria a partire dalla fine degli anni '50 e nel corso degli anni '60; tentativi non del tutto positivi, visto che le compromissioni ci sono.
Che cosa facciamo? Le consideriamo come motivi per giustificare ulteriori compromissioni o, volendo tutelare questo ambiente, le consideriamo delle radici erroneamente messe che dobbiamo in qualche maniera contenere? Il problema di fondo, per essere coerenti con il principio della tutela che ci ha spinto ad intervenire, è quello del contenimento. Desidero ripercorrere i problemi che il Consigliere Calsolaro ha evidenziato, perché il Consiglio regionale ne deve conoscere appieno la portata e il significato politico e amministrativo: dall' atteggiamento del Consiglio nei confronti di questi problemi si può qualificare, in un senso o nell'altro, la linea politica della Regione sulla tutela dell'ambiente e sui parchi.
I soggetti che hanno operato le compromissioni esistenti sono di risonanza tale, per portata economica e finanziaria, da far derivare dall'atteggiamento che assumeremo una esplicita caratterizzazione politica dell'azione della Regione. Le compromissioni più significative hanno avuto inizio con la lottizzazione, di fatto, della zona chiamata "Lago Risera" avviata all'inizio degli anni 60, con la quale è stata promossa la costruzione di una serie di ville. Nel 1967 dopo la promulgazione della legge 675, fu formalmente presentato un piano di lottizzazione per la parte inerente al Comune di Fiano, che venne approvato, dopo un lungo e contorto iter, solo nell'autunno del 1974, quando già era Presidente della Giunta regionale l'avv. Oberto. La lottizzazione prevede, nel Comune di Fiano, la costruzione di 339 mila metri cubi di edificato, su una superficie interessata di 2 milioni 489 mila metri quadrati. Se i 339 mila metri cubi di edificato venissero interpretati con i parametri propri dell'edificazione normale o di semi-lusso, essi corrisponderebbero all'insediamento di 3.399 abitanti in questa parte della Mandria. Il Comune di Fiano nel censimento del 1961 aveva 1227 abitanti, a dicembre del 1976 ne aveva 2.035; la lottizzazione della Mandria consente pertanto l'insediamento di quasi il doppio della popolazione di Fiano. La lottizzazione peraltro è completamente avulsa dall'abitato del Comune di Fiano; gli abitanti del Comune di Fiano non conoscono neppure l'area di insediamento perché essa si trova all'interno della cinta, oltre la quale si entra soltanto se il guardiano alza la sbarra, e la sbarra viene alzata solo per i proprietari dei lotti o delle ville o per le persone conosciute da chi vi abita. E' quindi un abitato del Comune di Fiano che tende a divenire di dimensione più grande dello stesso concentrico, e a funzionare con una regolamentazione del tutto privata. Queste questioni sollevano problemi anche di natura etica. Nel 1976 risultavano realizzate 44 costruzioni incidenti su 66 lotti, poiché qualche costruzione occupa più di un lotto, si tratta di soluzioni spaziose, tanto che il parametro di 100 metri cubi per abitante, in questo caso, è sbagliato per difetto, perch chi va ad abitare in quella zona si può permettere parametri più ampi (se si trattasse di 200 metri cubi per abitante, invece di 3399 abitanti se ne avrebbero tuttavia 1700).
Alla fine del 1977 erano stati presentati 4 progetti su 5 lotti e nei primi mesi del '78 sono stati presentati 5 progetti su 7 lotti; in totale sono 53 i progetti per cui si è richiesta l'edificazione.
Nel Comune di Robassomero era stata proposta una lottizzazione di solo 38 mila metri cubi (338 persone). La nuova Amministrazione che si è insediata nel 1975, nonostante le procedure già avanzate, ha rifiutato di firmare la lottizzazione.
E' giusto che la Regione intervenga e ponga in salvaguardia quest'area affinché la compromissione non proceda. In sede di formazione dello stralcio di piano territoriale, valuteremo, fatto salvo il principio della tutela dell'ambiente assunto come dato prioritario, che cosa potrà ancora essere consentito, tenendo presente che ci sono dei lotti interclusi, in situazioni già fortemente compromesse, per i quali il vincolo di inedificazione può risultare ormai ininfluente rispetto ai fini di tutela.
Sulle larghe zone non ancora compromesse, con lo stralcio di piano territoriale e le sue norme, che diventeranno impositive sul piano regolatore comunale, si dovrà bloccare l'edificazione. Inoltre, perché quel territorio non rimanga un ambito privato, dovremo renderlo percorribile dalla comunità. E' un obiettivo che dovrà impegnarci tutti; la politica avviata negli anni '60 all'interno di quella cinta muraria è stata un errore, ed è stato un errore il sancirla formalmente con l'approvazione della lottizzazione. Cerchiamo di porre rimedi, ora, con una politica solidale che mostri la Regione Piemonte impegnata nell'iniziativa di tutela.
E' stata sollevata, inoltre, la questione relativa ad altre possibili lottizzazioni nella zona, ed in particolare alla lottizzazione del parco basso di Venaria. Si tratta di un'area dislocata nella zona sottostante al Castello di Venaria. Nei documenti del '700 che abbiamo rintracciato all'archivio di Stato, l'organizzazione di quest'area è a parco, secondo un disegno unitario con quello annesso al Castello. Si tratta di una zona cuscinetto, non soltanto sotto il profilo funzionale, ma anche formale, tra il Castello di Venaria e la Mandria. Dai documenti appare come dal centro storico di Venaria si diparta un disegno geometrico di strade e di visuali che investe la Mandria; l'asse della via principale del centro storico di Venaria, che e anche l'asse del salone del Castello, è asse di uno dei viali previsti nella Mandria, ora solo in parte rintracciabile; su questo asse sono dislocati alcuni rondò. Un altro asse parte dalla piazza del centro storico di Venaria e si divarica rispetto al primo. All'interno di questi due assi è compresa la Mandria; fra di essi si sviluppa il disegno geometrico di viali e visuali, intersecanti si nei rondò, che organizza l'ambiente della Mandria, Il parco basso è compreso in questo disegno: dobbiamo porci il problema della tutela cercando di rivalutare al massimo gli elementi storici.
Nel parco basso sono stati costruiti 3 edifici a torre di abitazione.
Nella passata legislatura era giunta alla Regione una richiesta di lottizzazione per 24 edifici, tra i quali i 3 già eseguiti. Presentai, a quell'epoca, un'interrogazione all' allora Assessore Benzi, il quale non approvò quella lottizzazione. Prevalse un atteggiamento di tutela e di salvaguardia, e non si arrivo all'emissione del decreto di autorizzazione.
E' necessario ora cancellare definitivamente quest'ipotesi di insediamento e respingere, con una chiara normativa, l'insorgere di nuove intenzioni in questo senso. Un'altra lottizzazione si vorrebbe avviare nel Comune di La Cassa, fuori dalle mura della Mandria, nella zona che è chiamata il Querceto per la presenza di bosco di querce; essa è il prolungamento naturale del tessuto forestale della Mandria; un tempo di proprietà di Rossi di Montelera, ora è di proprietà di una società per azioni. Qualche mese fa il Consigliere Marchini ha presentato un'interrogazione tendente ad assicurare la salvaguardia di quella zona. In realtà la Giunta pose attenzione a questo problema, tant'é vero che un anno fa, invitato dal Comune di La Cassa, partecipai ad un dibattito pubblico al quale erano presenti le organizzazioni contadine, nel corso del quale si assunse l'impegno di tutelare quella zona in considerazione del suo indirizzo agricolo e forestale. A questo fine è stata individuata attorno alla Mandria una zona di pre-parco: per salvaguardare il Querceto e altre zone analoghe, e per impedire che, tutelata l'area compresa fra le mura fuori di esse si possano sviluppare costruzioni residenziali e industriali rendendo vana e riducendo l'azione di tutela. Per quanto concerne gli insediamenti industriali è stato sollevato il problema della presenza dello stabilimento della Fiat Cromodora, nel parco basso. Chiunque percorra la strada da Lanzo a Venaria si rende conto di quanto sia stato deleterio, dal punto di vista ambientale, quell'insediamento. Dobbiamo prendere atto che quello è stato un errore dipeso da una rozza politica mercantile condotta dalla Fiat. Dobbiamo ora impedire che nella zona vengano introdotti altri insediamenti che possano aggravare la situazione.Questo non vuol che impedire alla Cromodora di esistere e di esercitare la propria attività produttiva. Certo, vuol dire che la Fiat non potrà ampliarsi in quell'area tuttavia si tratta di gestire la presenza della Cromodora considerando le sue esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione fisiologica, a cui la legge permette di far fronte, compatibilmente con il principio di tutela dell'ambiente. Ho già avuto occasione di firmare due permessi di ristrutturazione per la Cromodora, uno per la sistemazione interna di servizi e della mensa, e l'altro per la costruzione di due serbatoi.
Lo stesso ragionamento vale nell'area del parco, per la altre aree industriali esistenti nella zona dei Quadrati; e vale con un minor grado di vincolo, nell'area del pre-parco in cui si trovano l'area industriale di Robassomero e quella di Venaria, ove è insediata la Snia. La Regione, con la politica dei parchi ha inteso intervenire in aree di valore ambientale anche là ove è inclusa la presenza di abitati o di strutture industriali.
L'intervento di tutela ambientale non si ferma ai confini degli insediamenti abitativi o industriali; molto spesso le aree che per valori ambientali devono essere tutelate e qualificate, scavalcano queste strutture insediative, poiché queste si sono collocate all'interno di quelle.
Così è per le aree industriali sopra indicate. La lottizzazione industriale di Robassomero si estende dalla sponda del fiume Stura di Lanzo al muro della Mandria. Che senso avrebbe lasciare che la lottizzazione si realizzi completamente, in questa dimensione? Vorrebbe dire consentire che appena al di là del muro della Mandria e fino alle sponde del fiume un'area fortemente caratterizzata dal punto di vista ambientale e naturalistico si copra di capannoni industriali, realizzando un insediamento del tipo di quelli che già si trovano lungo le strade della periferia torinese: la strada per Leinì, la strada per Caselle, la strada per Pinerolo, ad esempio. Vogliamo consentire che si creino lungo la strada di Lanzo, in un'area di particolare valore ambientale, queste compromissioni, o vogliamo impedirle introducendo misure di salvaguardia? Non si tratterà di eliminare l'area industriale che in parte è già attuata ma di arretrarla dal muro di cinta della Mandria e dalla sponda della Stura.
Non si tratterà di cancellare le preesistenze, anche se da un punto di vista strettamente culturale ed estetico sarebbe auspicabile; si tratterà realisticamente di partire dal fatto che non si può annullare un processo di compro- missione che si è sviluppato nel corso di decenni, e nel contempo contenerne lo sviluppo e riqualificarne la presenza nel contesto ambientale. La legge è critica rispetto al passato, ma è anche coerente al problema della tutela. Altra compromissione é, poi, quella della pista Fiat insediata dentro la Mandria, per la cui costruzione sono stati spesi 15/20 miliardi in costi attuali; la sua realizzazione, che ha comportato il disboscamento di una consistente fascia di terreno (circa 180 ettari), ha snaturato l'ambiente. La Fiat prospetta ora un ulteriore e consistente suo potenziamento che insisterebbe sulla stessa area già attualmente occupata la quale peraltro non ha un'estensione consistente. L'investimento previsto si aggira attorno ai 20 miliardi. La Commissione e il Consiglio dovranno valutare a fondo questo problema. L'ampliamento della pista è reso necessario per il fatto che la Fiat deve abbandonare la pista di prova sulla Torino-Savona; si pone pertanto il problema della ricerca di un'altra area. Se la Fiat sviluppasse nel Sud, come gli si richiede, le strutture di produzione automobilistica, si potrebbe pensare che sarebbe opportuno e possibile spostare anche le prove nel Sud; viene d'altra parte affermato che le prove sono più strettamente legate alla ricerca e sperimentazione piuttosto che alla produzione, quindi non sarebbe giustificato il loro spostamento nel Sud, neppure nel caso di espansione produttiva nel Meridione. Abbiamo posto alla Fiat il problema di localizzare le piste di prova a Morano Po, dove tuttora esiste un autodromo, ma la Fiat pone il problema della distanza dalle officine di Torino. Sarebbe opportuno fare riferimento all'area della Vauda di Lombardore che presenta una scarsa fertilità e nella quale non sono dislocate abitazioni e quindi non insorgerebbero gravi problemi di inquinamento acustico. Certamente dovremmo considerare che la Fiat nel realizzare la pista di prova fuori della Mandria, non solo dovrà costruire la parte che corrisponde al prospettato ampliamento, ma che in futuro dovrà trasferire quella attualmente esistente alla Mandria.
L'alternativa è quindi tra la costruzione di un nuovo centro in un'area diversa dalla Mandria, oppure, visto che non occuperebbe maggiore area di quanto oggi non sia già compromessa dalla pista attuale, permettere l'inserimento delle nuove strutture sulla pista della Mandria. Si potrebbe in questo caso, valutare l'ipotesi di una convenzione a termine, scaduto il quale, l'area diverrebbe di proprietà pubblica; nel frattempo la Fiat dovrebbe provvedere, con programmi di più lungo periodo, alla localizzazione altrove degli impianti. Mi sembra invece forzato e inaccettabile creare all'interno del perimetro della Mandria un'isola per escludere quell'area dal vincolo di tutela, lasciando libertà di realizzazione.
La legge della Mandria è il banco di prova della capacità della Regione di gestire una politica di tutela, in aree già compromesse; attraverso questa gestione l'Istituto regionale può assumere grande credibilità sbagliare, anche per la risonanza nazionale dei problemi e degli interessi legati a quella zona, d'altra parte, potrebbe mettere in crisi la credibilità dell'impegno della Regione.
Il lungo e meditato lavoro svolto in Commissione ci ha portato a questa legge che, nella finalità della tutela permetterà di governare una situazione già compromessa, impedendo che si comprometta ulteriormente, pur tuttavia avendo l'elasticità di consentire le crescite fisiologiche che le preesistenze richiedono e che si valuteranno compatibili.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non intendo collocare in questa sede un intervento di merito che non sarebbe consentito. Mi riservo di intervenire sugli articoli rispetto ai quali persistono forti perplessità, solo in qualche misura chiarite dal pregevole intervento dell'Assessore. Le situazioni che l'Assessore ha elencato e che costituiscono motivo di perplessità sulle soluzioni da dare richiederebbe una conoscenza più approfondita, non soltanto di carattere teorico, ma di carattere reale, da parte del Consiglio attraverso la Commissione, eventualmente integrata dai Capigruppo o da loro delegati. La mia proposta quindi è che si sospenda l'esame degli articoli della legge e si effettui una verifica in loco con l'illustrazione dell'Assessore.
Sul merito aggiungo soltanto che questa fase di salvaguardia lascerebbe aperta una fase di discrezionalità deferita alla Presidenza della Giunta che costituisce il motivo di contraddizione e di perplessità almeno nel mio Gruppo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ho udito con estrema attenzione la replica dell'Assessore Rivalta e se ero convinto prima della chiarezza dei termini, lo sono doppiamente ora dopo il suo intervento.
Dopo tutto il lavoro svolto in Commissione ritengo che i Consiglieri membri della Commissione, hanno avuto la possibilità di verificare i documenti giacenti presso la II Commissione e di effettuare una verifica in loco, quindi un rinvio non avrebbe nessuna utilità. Le spiegazioni date dall'Assessore Rivalta mi paiono del tutto esaurienti e le contraddizioni tra la situazione esistente e la normativa che è postulata dalla legge secondo il mio Gruppo, sono risolvibili.
L'Assessore ha assunto l'impegno politico preciso di discutere concretamente a scale diverse ed a seconda dell'importanza, i problemi relativi alle lottizzazioni, all'area Fiat, al lato produttivo e alle compromissioni che hanno radici nella cultura del passato e che oggi cerchiamo di modificare.
Pertanto mi dichiaro contrario al rinvio e, pur apprezzando l'intento di approfondire i problemi, chiedo di procedere alla votazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il dibattito che si sta svolgendo è una prova della fondatezza dei rilievi che ho fatto in questi giorni sulla necessità che il Consiglio riacquisti una responsabilizzazione politica. Quando questo avviene, come sta avvenendo, il problema fiorisce e dà i suoi frutti.
La Giunta ha indicato la linea politica sulla quale intende operare ed a questo punto dai banchi consiliari deve essere espressa la scelta sulla proposta politica fatta. La legge è espressione della volontà di tutelare una zona. Dovrà il Consiglio approvare o non approvare l'autorità di governo che andrà a gestire quei problemi. Poiché la legge pone il vincolo su quell'area, poiché la Giunta intende operare per sciogliere i nodi esistenti, lasciando che maturino le compromissioni perché se le lottizzazioni non arrivassero ad una loro minima compiutezza e ad una loro organizzazione finirebbero per scaricare sul Comune le carenze, poiché c' l'impegno preciso a compenetrare le esigenze della produzione con le esigenze dell'ambiente e sul problema Fiat c'è l'impegno a riferirsi ad una scala decisionale che non è solo di governo, ma di organizzazione del territorio. I Gruppi che non fanno parte del governo della Regione hanno a questo punto, la responsabilità di pronunciarsi sulla legge e sui limiti dell'azione politica della Giunta.
Mi pare quindi opportuno un voto sul vincolo che intendiamo porre, sui margini di gestione politica che la Giunta ha ritenuto di rappresentare al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

La questione sollevata dal Consigliere Bianchi non è tanto per un rinvio in se stesso, quanto per dare la possibilità di far passare la legge con larghe maggioranze. E' chiaro che la Giunta ha la maggioranza, però i problemi non sono risolti e i dubbi che il collega Calsolaro ha avanzato e che Assessore ha ritenuto buoni come indice di collaborazione rimangono tutti.
Questo è l'elemento fondamentale per cui o abbiamo la possibilità di risolvere i punti controversi oppure la legge passa con la maggioranza pura.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Vorrei richiamare l'attenzione dei Consiglieri sui tempi.
La Giunta regionale ha presentato il disegno di legge l'8 luglio 1977 e l'11/1977 è stato assegnato alla II Commissione; il 14 luglio è stato annunciato in Consiglio regionale, oggi siamo alla scadenza di un anno, un tempo sufficiente per affrontare un tale problema. D'altra parte il principio della legge è di tutelare l'ambiente. Le questioni qui poste vengono rimandate allo stralcio del piano territoriale, che per i parchi di maggiore dimensione viene assunto, dalle singole leggi istitutive, come strumento per giungere alla definizione concreta delle condizioni d'uso del territorio. I termini previsti dalla legge per l'elaborazione del piano sono di 9 mesi: votando oggi, considerati i tempi di promulgazione della legge, scadranno a giugno '79; per quella data dovremmo aver pronto lo stralcio del piano territoriale della zona. E' un termine breve, ma sufficiente per lavorare concretamente sui problemi. Il Consiglio e la Commissione potranno seguire passo, passo la Giunta nelle valutazioni tecniche delle singole situazioni da affrontare e nei rapporti politici che per questo si dovranno sviluppare. Sarebbe per me importante avere il conforto della Commissione nel corso dello svolgimento di questo lavoro. Se invece non votiamo oggi la legge dovremmo riprenderne l'esame dopo le vacanze di agosto. Se poi, dovessimo riprenderlo dopo aver svolto il lavoro proposto dal Consigliere Bianchi, in questo caso, passerebbero alcuni mesi.
Aggiungo che sulla questione ci sono state in questi mesi grosse pressioni pari a quelle che abbiamo visto svilupparsi nella passata legislatura perché si consentisse l'insediamento di Borgaro e perché non si realizzasse il Centro di calcolo. Credo che tutti i Consiglieri che stanno cercando di respingere ogni elemento di equivoco che attornia questa questione convengano sull'esigenza di esprimere un pronunciamento chiaro e definitivo sull'intendimento della Regione, attraverso l'approvazione del disegno di legge.



PRESIDENTE

Il pronunciamento c'é stato. Procediamo quindi con la votazione degli articoli.
"Articolo 1 - Istituzione del Parco regionale La Mandria. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco regionale La Mandria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Classificazione. Nel Parco regionale La Mandria sono individuate: a) un'area centrale classificata quale 'area attrezzata, in ragione della significativa presenza nel territorio considerato di beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e di attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero' b) una fascia del territorio circostante ed adiacente con funzione e classificazione di 'zona di preparco, per mantenere la caratterizzazione fisionomica dell'unità ambientale definita sub a'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Confini. I confini del Parco incidente sui Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella e Venaria Reale, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo : a)l'area attrezzata, con linea continua b) la zona di preparco, con linea tratteggiata.
Il territorio del Parco è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo i perimetri dell' area attrezzata e della 'zona di preparco recanti rispettivamente la scritta: 'Parco regionale La Mandria' e 'Parco regionale La Mandria - zona di preparco' .
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 26 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Finalità. Le finalità dell'istituzione del Parco regionale La Mandria sono : a) salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e dagli annessi 'Quadrati', dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex-riserva reale di caccia, nonché i singoli beni immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse storico, culturale, ambientale e paesistico c) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici zoologici e botanici, geologici d) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive e) promuovere ogni iniziativa necessaria od utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti.
Al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo debbono essere uniformate le iniziative e gli interventi promossi sui beni immobili e mobili del Parco dai soggetti proprietari delle singole parti componenti".
Si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Durata della destinazione. La destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Comitato direttivo. Il compito di indicare e definire gli indirizzi ed i programmi per la gestione del Parco è affidato al Comitato direttivo di cui all'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Attuazione degli indirizzi programmatici. Il Comitato direttivo affida di norma l'attuazione e la realizzazione di quanto previsto dagli indirizzi programmatici all'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, la quale deve provvedere attraverso apposite deliberazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Personale. L'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, per l'esecuzione dei compiti di cui alla presente legge, si avvale del personale proprio, assunto in base all'organico di cui alla lettera f) dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ove, per motivate condizioni, non sia possibile all'Azienda assolvere nel modo indicato al comma precedente ai compiti affidatile, l'Azienda potrà ricorrere a personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici ovvero a personale volontario o ad incarichi esterni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Divieti e norme transitorie nell'area attrezzata. Sul territorio individuato quale area attrezzata, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di : a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. Sono consentiti esclusivamente gli interventi per la stabilizzazione e regolazione dell'alveo dei corsi d'acqua b) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio c) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore scientifico o abbiano rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell'area d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, se non per esigenze di manutenzione dell'area e di svolgimento dell'attività agricola e) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 f) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali g) ridurre a coltura le aree boschive h) costruire nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco l) recingere le proprietà private, se non con siepi a verde.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'area attrezzata, dovranno corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 4 e verranno definiti dal Piano di cui al successivo articolo 13.
Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e del Comitato direttivo di cui all'art. 6 della presente legge, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico nonché le sanzioni per i trasgressori.
Fino all'approvazione dei piani di cui ai precedenti commi secondo e terzo debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme : 1) l'utilizzazione del patrimonio boschivo deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino e del Comitato direttivo. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse 2) l'edificazione, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, può essere consentita, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale nei seguenti casi: a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso o per il potenziamento delle attrezzature necessarie alla fruizione pubblica del Parco b) la ristrutturazione e l'integrazione delle strutture a servizio delle attività agricole e di allevamento esistenti c) la ristrutturazione e la contenuta integrazione degli insediamenti ed impianti industriali esistenti d) la realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria.
Per la zona compresa negli elenchi dei territori soggetti ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è formulata anche in base ai disposti dell'art. 7 della legge stessa e sostituisce a tutti gli effetti il nulla-osta già di competenza degli organi periferici dello Stato in attuazione dell'art. 82, comma b) del D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616.
I programmi di attuazione adottati ai sensi degli artt. 33 e 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nell'area attrezzata saranno sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Divieti e norme transitorie nella zona pre-parco. Sul territorio individuato quale fascia di pre-parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, vigono i divieti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), del precedente articolo 9.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del pre-parco verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13.
Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale. Fino all'approvazione dei piani di cui ai precedenti commi II e III debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme: 1) i tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Torino e del Comitato direttivo. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse 2) per quanto riguarda l'attività edificatoria, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai rispettivi programmi di attuazione, potranno essere consentiti : a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso b) l'edificazione di fabbricati rurali ed a destinazione agricola con indice di cubatura non superiore a mc/mq 0,03, senza possibilità di accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti esterni alla zona pre parco c) la ristrutturazione e l'ampliamento degli insediamenti ed impianti industriali esistenti, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale d) l'edificazione di fabbricati a destinazione residenziale entro i limiti e le previsioni che verranno formulate dai Comuni nel primo programma di attuazione e) la realizzazione della rete di urbanizzazione primaria, in attuazione di esplicite previsioni delineate e definite nei piani regolatori generali e relativi programmi di attuazione dei singoli Comuni.
I programmi di attuazione adottati ai sensi degli articoli 33 e 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, numero 56 dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nel pre-parco saranno sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Art. 11 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge comportano, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 mc, di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato all'intervento.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), f) e 1), ed alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.. 50.000 ad un massimo di L.. 1 milione in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) ed alle limitazioni di cui al numero 1) del precedente art. 9 ed al numero 1) del precedente articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato all'intervento.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) ed i) ed alle limitazioni di cui al numero 2) dell'art. 9 della presente legge ed al numero 2) del precedente articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 10 milioni.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al .Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione, determina l'entità della sanzione ed impone l'immediata sospensione delle opere contrastanti con le norme di cui alla presente legge.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera e) del precedente art. 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui al quarto comma dell'art. 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Vigilanza. La vigilanza del Parco regionale La Mandria è affidata all' Azienda regionale della Tenuta La Mandria, la quale la eserciterà, nelle forme consentite, anche sui territori pubblici e privati inclusi nel Parco, ad essa non affidati.
Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'Azienda regionale della Tenuta La Mandria si avvarrà: a) del proprio personale dipendente b) del personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) di guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U, delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità montana Val Ceronda e Casternone, al Comitato comprensoriale di Torino e alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 3 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco regionale La Mandria e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L..
3 milioni; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 3 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco regionale La Mandria, valutati in lire 350 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n, 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale La Mandria' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 350 milioni; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 350 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano di cui all'art. 13 della presente legge e del piano di assestamento forestale è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco regionale La Mandria e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30 milioni; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 30 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 11 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
La parola al Consigliere Picco per la dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Dopo un rapido sguardo alla presenza in sala dei Consiglieri, mi pare di poter constatare che il Gruppo della D.C. è rimasto in aula per poter completare la votazione ed assicurare una conclusione alla vicenda della legge istitutiva del Parco della Mandria. Spiace di dovere rimarcare come la richiesta del Capogruppo Bianchi, circa una sospensione per permettere ai Consiglieri un maggiore approfondimento, sia stata interpretata in senso dilatorio quasi non si volesse una conclusione dopo un anno dalla presentazione del disegno di legge. Nonostante tutti i contributi perfezionativi ricordati dall'Assessore, soprattutto con l'apporto del Presidente della II Commissione per quanto attiene alla forma del disegno di legge, i nodi che sostanzialmente riguardano il giudizio critico e culturale assunto in premessa all'ipotesi di perimetrazione, non sono stati, superati per un eccessivo rigore critico, negativo nei confronti di atteggiamenti rispetto ai quali nessuno intendeva operare la minima copertura. Tutti siamo qui per dire che le compromissioni che sono avvenute devono essere in qualche modo arrestate e contenute ai fini dell'unitarietà di tutela che si intende salvaguardare, principio sul quale tutte le forze politiche hanno ribadito la loro coerenza e volontà nel volerle far salve nel miglior modo, però assicurando - e qui è l'aspetto che ci divide - la massima coerenza tra obiettivi e gestione degli obiettivi stessi. Questa coerenza ci pare di non poterla rilevare nella misura in cui la perimetrazione investe aree e problemi che devono necessariamente trovare una soluzione che non sarà quella della rigorosa affermazione della tutela che qui si prescrive. Io penso di potere auspicare assieme al mio Gruppo che i tempi di predisposizione del piano vengano affrontati con coerenza.
Sarà molto difficile in sede di piano territoriale poter derogare dalle prime- trazioni sulla legge istitutiva, perché sarebbe un principio che va ad inficiare anche le perimetrazioni e le definizioni di ambiti da tutelare che abbiamo individuato in altre leggi.
Quindi non vi è dubbio che quando la Giunta dovrà predisporre il piano territoriale ci troveremo di fronte questo impatto e mi chiedo quale possa essere la conclusione effettiva e la decisione operativa che si dovrà assumere. Ribadiamo il nostro giudizio critico sul modo con il quale è stata affrontata l'individuazione di questi beni ed il tipo di gestione sulla tutela temporanea in attesa del piano territoriale. Riteniamo di dover ribadire che la discrezionalità che comunque è introdotta come principio nella gestione degli articoli 9 e 10 è tale da doverci fare assumere da ora in poi nei confronti di tutti gli atteggiamenti decisionali che prenderà il Presidente della Giunta o l'Assessorato da lui delegato, la massima attenzione critica a far sì che i principi della legge vengano rispettati con rigore. Ci spiace di dover anticipare un atteggiamento di controllo sull' operato della Giunta, che avremmo preferito vedere delegato in termini di principio in una normativa di legge che fosse di maggiore garanzia non solo per le forze politiche, ma per tutta la comunità piemontese. Per questo motivo ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, la Giunta apprezza tutti i contributi che sono stati offerti nel corso di questa discussione ma vorrebbe che il suo atteggiamento non fosse inteso come preclusivo di quelle che sono le attività che la legge stessa richiede. Nel dare atto a tutti i Gruppi di avere voluto che questa legge fosse portata innanzi, vorremmo anche riaffermare qui il principio, che sempre la Giunta ha osservato, di rimettere alle competenti Commissioni consiliari ogni decisione che possa scaturire da questa legge. Quindi nessuna decisione verrà assunta rispetto ai problemi che sono sorti, che sono stati evidenziati da più parti, se non previa consultazione del Consiglio tramite la Commissione od anche tramite il dibattito in Consiglio regionale. Ci sottoponiamo al controllo preventivo rispetto alle linee che scaturiranno dalla legge che questa sera viene votata dal Consiglio regionale e siamo grati a tutti i Gruppi di aver voluto dare un contributo affinché stasera questo disegno di legge divenisse realtà.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Passiamo alla votazione sull'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Questioni internazionali - Varie

Ordine del giorno in merito ai processi in Unione Sovietica contro esponenti del dissenso politico e culturale


PRESIDENTE

Esauriti i punti all'ordine del giorno, propongo la votazione del documento conclusivo che riassume la discussione di ieri mattina relativamente ai processi in corso in Urss. Il Consigliere Marchini ha consegnato alla Presidenza la proposta di documento e nella riunione dei Capigruppo si è dato mandato al sottoscritto di tentare una sintesi delle varie posizioni; cosa che è stata fatta e che è riassunta nel seguente testo: "Il Consiglio regionale del Piemonte attento e sensibile alle questioni primarie ed essenziali della tutela dei diritti umani, delle libertà personali e politiche e dei rapporti di distensione e di pace fra i popoli cui la Regione Piemonte ha sempre inteso ispirare i propri atteggiamenti e le proprie iniziative come dimostrano le prese di posizione assunte di fronte ai processi in corso in Urss, fatto più sensibile per l'esistenza di scambi amichevoli che da tempo uniscono la Regione Piemonte al popolo sovietico esprime la propria preoccupazione vivissima e la propria condanna per i processi contro esponenti del dissenso politico e culturale in Unione Sovietica rivolge quindi un pressante appello alle autorità sovietiche affinch nessun cittadino di quel Paese venga processato o condannato per reati di opinione e perché venga consentita in ogni caso una libera informazione su come si stanno svolgendo tali processi.
Il Consiglio regionale fa presente inoltre gli effetti distruttivi che tali fatti, incomprensibili nella logica di un grande Paese, determinano sulle speranze degli uomini che insopprimibilmente tendono alla libertà, alla giustizia ed alla prosecuzione del processo di distensione e che invece ne vedono rallentati i già faticosi sviluppi." Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Presentando l'ordine del giorno ho ritenuto di sottolineare al Consiglio l'opportunità che le nostre prese di posizioni siano tempestive e immediate perché l'atteggiamento di alcune forze politiche ha fatto pensare all'esterno che ci sia stata una strumentalizzazione, anche se non voluta su questo argomento. Infatti è parso che di questo problema si siano occupate, assumendone la paternità, solo due forze politiche (forse per disguidi di "commessi").
Ritengo opportuno che il Consiglio di fronte ad argomenti di questa delicatezza politica sospenda altri argomenti, pure importanti, per giungere immediatamente ad una conclusione e per evitare questa impressione all'esterno.



PRESIDENTE

Accolgo la raccomandazione del Consigliere Marchini, perché ciò che una parte della stampa riporta questa matti-na non ha riscontro nella realtà.
In aula c'é stato un pronunciamento di sostanziale unità, anche se in toni diversi, da parte di tutte le forze politiche. Si è poi lavorato come sempre succede per tentare di elaborare un testo; il testo non è stato concordato, ma non è stato nemmeno oggetto di lunghe trattative per arrivare ad una mediazione. Su questo testo non c'é stato nessun scontro particolare, ma c'é stata una convergenza unitaria dei Gruppi.
Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'ordine del giorno.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dai 40 Consiglieri presenti in aula.
Il Consiglio è convocato per giovedì e venerdì prossimi.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,40)



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