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Dettaglio seduta n.209 del 13/07/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Cave e torbiere

Prosecuzione esame progetto di legge n. 217 "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo la votazione degli articoli del disegno di legge n. 217 "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere".
"Articolo 3 - Attività estrattiva e strumenti urbanistici. Per le attività di ricerca e di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché per le opere autorizzate a norma del successivo art. 16, fino all'entrata in vigore del piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere, il Sindaco rilascia la concessione urbanistica, previ accertati motivi, anche in difformità dei vincoli di destinazione contenuti negli strumenti urbanistici, salvo specifici divieti ivi previsti per l'attività estrattiva".
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte del Consigliere Bianchi: "Articolo 3 - Attività estrattiva e strumenti urbanistici. Le attività di ricerca e di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 16, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.
Nei Comuni dotati di P.R.G., qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento variante, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, non è soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; successivamente all'adozione della variante, il Sindaco rilascia la concessione urbanistica.
Nei Comuni non dotati di P.R.G., il Sindaco rilascia la concessione al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva.
I Comuni vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal secondo comma".
Il Consigliere Bianchi ha chiesto la parola per illustrarlo. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, il testo è stato faticosamente elaborato non per la rigidezza delle posizioni politiche, ma per l'obiettiva difficoltà di conciliare punti contrastanti.
Quali sono gli argomenti fondamentali attorno ai quali si è discusso per dare una soluzione conforme alle esigenze della comunità e ad un coerente indirizzo politico della legge? Il primo era quello della delega e quindi della necessità di identificarne il soggetto fornendo indicazioni e poteri coerenti al principio, al significato ed ai contenuti della delega stessa. Il secondo era quello di coordinare da una parte le contrastanti normative della disciplina urbanistica le quali con la legge statale n. 10 e con la legge regionale n. 56 accentuano il principio fondamentale che ogni intervento sul territorio deve rientrare in essa e dall'altra le esigenze di un'attività economica quale quella delle cave e torbiere che rispettato l'ambiente e rispettati i principi di coordinamento e di programmazione, richiede che si guardi con tutto il possibile favore ad un'attività economica per la quale l'Assessore, un po' retoricamente, ha scomodato i grandi monumenti del passato.
In ordine alla prima soluzione che prevede la delega ai Comuni nella consapevolezza però che dei 1209 Comuni più di 1000 sono piccolissimi e non hanno probabilmente un sufficiente riferimento tecnico perché la delega possa essere esercitata efficacemente, si prevedeva il ricorso, per le istruttorie, agli uffici regionali.
La nostra critica in questa fase si appuntò su questa contraddizione: è inutile fare affermazioni di principio se poi queste non hanno un contenuto; è inutile inoltrarsi su un terreno che rischia di essere mistificatorio da un lato se, dall'altro, riferendo questa attività istruttoria agli uffici centrali, si sovrappone alle presunte competenze comunali un momento tecnico senza l'assunzione di responsabilità politico amministrativa. Nello stesso tempo la delega, così come è data, pu favorire anche comportamenti non responsabili o resistenze troppo deboli ai pressanti interessi che possono stare dietro alle esigenze di coltivazione di cave che possono premere su Comuni impreparati a resistere.
Fu così che presentammo un documento in Commissione elencando gli inconvenienti della delega ai Comuni così come veniva prevista e proponemmo la delega alle Comunità montane e alle Province nella considerazione che queste ultime sono dotate di uffici tecnici attualmente sovradimensionati rispetto ai compiti che svolgono, che val la pena di attivare e di tenere a disposizione nella previsione della creazione dell'Ente intermedio rispetto al quale rappresentare un momento di continuità. Senonchè, risolto da una parte un problema ne emergeva un altro dall'altra, con la constatazione che il potere di concessione urbanistico continuava a risiedere nel Comune e che la soluzione doveva essere quella che meglio risolveva il conflitto potenziale tra la fase di autorizzazione alla cava e la fase di concessione urbanistica per l'esercizio della stessa.
Non rifaccio la storia della questione denunciata da questo articolo: è certo però che esso è la chiave di volta della soluzione dei contrasti.
E' stato così che si è pervenuti alla soluzione che prevede la delega ai Comuni, l'istruttoria obbligatoria attraverso gli uffici regionali dell'Assessorato, responsabilizzandoli politicamente e così garantendo pure un coordinamento in attesa che si possa arrivare al piano delle cave e delle torbiere che l'Assessore ha previsto per il 1980. In tale soluzione s'inquadra pure il parere non vincolante della Commissione ad hoc, la quale realizza il coordinamento urbanistico-economico.
La Comunità montana è consultata dal Comune nella fase istruttoria e fornisce i suoi rilievi per quanto riguarda l'Ente intermedio, cogliendo l'obiezione in sé valida che, dividendo questi poteri tra la Provincia ed il Comune, alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed al Comune la concessione urbanistica, si sarebbe innescato un processo conflittuale che avrebbe sicuramente danneggiato ogni buon esito.
Infine, per risolvere in sede comunale il conflitto tra la fase dell'istruttoria, per concedere l'autorizzazione e della concessione, per non abrogare principi fondamentali della legge urbanistica, si è previsto che l'autorizzazione allo sfruttamento delle cave e torbiere costituisca atto di avvio alla procedura della variante. Si è previsto ancora in questa elaborazione e collaborazione dialettica che il rinvenimento, la scoperta e la denuncia dell'esistenza di cave e torbiere, ancor prima che i rilievi di carattere generale e il piano possano dare le massime indicazioni, debbano costituire dovere ed obbligo di esame da parte del Comune al fine dell'adozione di tutte le misure di salvaguardia che valgono a preservare le risorse relative.
L'esperienza dirà quanto saranno valide queste soluzioni, perché la materia è tormentata da un conflitto potenziale tra una troppo rigorosa concezione panurbanistica e le esigenze economiche. Noi abbiamo convenuto su questa soluzione che è rispettosa del principio della delega e nello stesso tempo ha una concreta rilevanza per la partecipazione, ognuno al proprio livello, dei vari momenti regionali. L'emendamento è firmato dai Capigruppo che hanno partecipato attivamente a questa laboriosa fase e costituisce un punto di arrivo.
Con questa dichiarazione generale, che investe altri articoli che sono condizionati e strettamente collegati alla soluzione che abbiamo raggiunto diamo il nostro voto favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 e ci apprestiamo a dare il voto favorevole sulla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Dopo l'intervento del Consigliere Bianchi non ho molto da aggiungere sul merito, perché le ragioni per le quali siamo arrivati ad una formulazione soddisfacente sono state esposte con chiarezza. Questa soluzione rappresenta il tentativo soddisfacente, nella fase della sperimentazione, di rendere compatibili due esigenze diverse ponendo la delega in una situazione ancora carente di un piano generale.
Il risultato del lavoro della Commissione è stato molto proficuo, nel corso del quale abbiamo avuto l'accortezza di non farci trascinare da correnti panurbanistiche od economiche, ma abbiamo cercato una soluzione di mezzo. Il Presidente della Commissione ci ha dato un valido aiuto in molti casi, perché non scivolassimo in soluzioni che avrebbero reso il meccanismo non gestibile. Dovremo sperimentare e verificare la legge nel suo funzionamento, cercando di renderla il più possibile gestibile facendo in modo che gli interessi economici si contemperino con quelli generali.
Dichiaro la piena adesione del nostro Gruppo a questo articolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico

Assessore alle cave e torbiere. La Giunta approva l'emendamento all' art. 3, perché ritiene che la soluzione adottata sia un tentativo per impedire la deturpazione del territorio e il blocco dello sviluppo dell'attività industriale delle cave e delle torbiere.
Devo dare atto alla D.C. e a tutti coloro che in questa materia si sono addentrati che, affrontando i problemi in termini concreti e cercando insieme di risolverli dopo lungo travaglio, si è trovata una soluzione.
Soluzione che, nella gestione, sarà perfettibile. Questo articolo è sicuramente il più importante della legge. Verificheremo in seguito quanto ci sarà da correggere e migliorare sulla base delle esperienze regionali e nazionali nel rapporto tra urbanistica e sfruttamento dei giacimenti di cava. E' certo che si è fatto un grosso passo in avanti con questo articolo. L'istruttoria sarà svolta dagli uffici regionali e la Commissione ad hoc prevista dalla legge darà un giudizio. Va detto che con questo modo di procedere la delega sarà in qualche modo condizionata. Credo sia giusto così, e l'esperienza dimostrerà se questo elemento sarà concretamente valido.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento sostitutivo dell'art. 3 alzi la mano.
E' accolto all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di carve e torbiere. L'esercizio delle funzioni di cui agli artt.
1,5,8,9,11,12,16,17,18,19,21 e 23 della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo art. 15, è delegato ai Comuni, i quali provvedono con delibera del Consiglio comunale.
La notificazione agli interessati, e l'affissione all'albo pretorio nonch la trasmissione all' autorità regionale, avvengono con i tempi e le modalità previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 8".
Il Consigliere Bianchi presenta il seguente emendamento: emendamento sostitutivo del primo comma: "L'esercizio delle funzioni di cui agli artt.
1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 della presente legge, salvo quanto è previsto dal successivo art. 15; è delegato ai Comuni i quali provvedono con deliberazione dei rispettivi Consigli, sentita la Comunità montana, ove esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
I Consiglieri Calsolaro e Bellomo presentano un emendamento modificativo: il primo comma dell'art. 4 è così modificato: "L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 15, è delegato alle Comunità montane e, per i territori non classificati montani, alle Province".
Viene ritirato.
Passiamo alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Autorizzazione per indagini giacimentologiche. Quando si intendono eseguire delle indagini giacimentologiche in terreni di proprietà di terzi allo scopo di future coltivazioni e non si ottenga il consenso dei proprietari, l'Amministrazione comunale può accordare un'autorizzazione di indagine per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente prorogabile.
Alla scadenza dell'autorizzazione il ricercatore deve informare l'Amministrazione comunale ed i proprietari del suolo sui risultati dell'indagine. Al termine dell'indagine il ricercatore ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ed a tal fine deve ottemperare all'eventuale richiesta di cauzione da parte del proprietario: in caso di disaccordo sull'entità della cauzione l'Amministrazione comunale determina l'ammontare della stessa in contraddittorio con le parti.
Nell'ipotesi in cui, al termine dell'indagine il proprietario, od altro soggetto, intraprenda la coltivazione del giacimento, dovrà rifondere al ricercatore le spese sostenute per l'indagine e un premio in relazione all'importanza della scoperta. Il premio e il rimborso delle spese sono provvisoriamente determinati nel provvedimento di autorizzazione.
Eventuali controversie in materia sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.
Il trasferimento dell'autorizzazione per l'indagine è regolato dalle norme di cui al successivo art. 11".
Viene presentato dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo il seguente emendamento: I commi primo e terzo dell'art. 5 sono così sostituiti: (in caso di accoglimento diventano primo, secondo e terzo comma dell'art. 5): "Chiunque intenda eseguire indagini giacimentologiche su terreni di proprietà di terzi allo scopo di future coltivazioni e non abbia il consenso del proprietario, può presentare la domanda per l'autorizzazione all'Amministrazione comunale competente per territorio. L'Amministrazione comunale può concedere l'autorizzazione all'attività di ricerca per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, prorogabile alla scadenza per giustificati motivi.
Il provvedimento di autorizzazione deve altresì contenere, a richiesta del proprietario, l'indicazione dell'ammontare della cauzione da prestarsi dal ricercatore a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di disaccordo, l'ammontare della cauzione è determinato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio fra le parti".
Chi approva alzi la mano.
E' approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti.
I Consiglieri Calsolaro e Bellomo presentano ancora i seguenti emendamenti: a) al quinto comma aggiungere in fine, dopo "autorizzazione": "alla coltivazione".
b) all'ultimo comma sostituire a "per l'indagine": "alla ricerca".
Sono ritirati.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere. Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all'organo competente per il rilascio devono contenere i Seguenti dati : 1) le generalità ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società 2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda 3) il materiale o i materiali da coltivare 4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte: integrante: a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di commercio, industria ed agricoltura; per le società di persone il certificato della cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti nonché l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonch ove occorra, l'estratto autenticato della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica.
Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste ulteriori integrazioni alla documentazione sopra citata. Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
L'Amministrazione comunale può avvalersi, per l'istruttoria della domanda dell'ufficio del competente Assessorato regionale previa richiesta da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa".
Viene presentato dal Consigliere Bianchi il seguente emendamento : aggiungere dopo il punto g) il punto: "h) estratto della planimetria e delle norme del piano urbanistico vigente relative alla zona interessata".
E' ritirato.
Vengono presentati dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti: la parte prima del primo comma e così modificata: "Le domande di autorizzazione alla coltivazione sono presentate dagli Enti delegati competenti per il rilascio, di cui all'articolo 4, e devono contenere: ".
L'ultimo comma è così modificato: "Gli Enti delegati possono avvalersi per l'istruttoria della domanda dei competenti uffici regionali. A tal fine devono presentare la relativa richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda".
Sono ritirati.
Viene presentato dal Consigliere Bianchi il seguente emendamento: "L'Amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente Assessorato regionale, facendone richiesta entro 15 gg, dal ricevimento della domanda. L'istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo art. 7 che deve essere emesso entro 60 gg".
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Commissione tecnico-consultiva. E' istituita presso il competente Assessorato regionale una commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta: a) dall'Assessore competente o suo delegato con funzione di presidente b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ecologia c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla pianificazione del territorio e parchi naturali d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'urbanistica e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori f) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno dell'ANCE g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori agricoli della Regione h) da quattro esperti, uno in materia giuridica, uno in tecnica mineraria uno in geologia e giacimenti, uno in sistemazioni idraulico-forestali designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario regionale. La commissione scade con la rielezione del Consiglio regionale.
La commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge e inoltre, quando l'Amministrazione regionale o quella dei Comuni interessati ne facciano richiesta.
Il Presidente della commissione convoca i membri della stessa per la formulazione dei pareri di cui sopra. Ai membri della commissione tecnico consultiva, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Vengono presentati dai Consiglieri Bianchi, Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti: Al comma primo, sostituire il punto h) col seguente testo: "h) da sei esperti: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali, uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell'ambiente, uno in materia giuridica designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza".
Al primo comma, sopprimere le parole: "presso il competente Assessorato regionale" e le parole: "nominata dal Presidente della Giunta regionale e così".
Al secondo comma sostituire a "ragionale! "addetto all'ufficio regionale delle cave e torbiere".
Il terzo comma è così modificato: "La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale".
Il quinto comma dell'art. 7 è soppresso.
Chi è favorevole alzi la mano. Sono approvati all'unanimità.
I Consiglieri Calsolaro e Bellomo presentano i seguenti emendamenti: Alle lettere b), c), e d) del primo comma sostituire a "rappresentante" la parola: "funzionario".
Al quarto comma sostituire "l'Amministrazione regionale o quella dei Comuni interessati" con: "la Giunta regionale, o il competente Assessore regionale, o gli Enti locali interessati" Sono ritirati.
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento. L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto : a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva c) della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate e) di altri preminenti interessi generali.
L'autorizzazione può contenere prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.
Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
L'Amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.
Copia del provvedimento dovrà essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al Presidente della Giunta regionale".
Vengono presentati dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti : La parte prima del primo comma è così modificata: "L'Ente delegato, sentito il parere dell'Amministrazione comunale territorialmente competente e della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 7, provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla sua presentazione tenuto conto:".
L'ultimo comma è così modificato: "Il provvedimento è notificato al richiedente entro 15 giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine è affisso, per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato, nonché in quello della Comunità montana e della Provincia competente. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine finale di affissione è trasmesso, con l'indicazione degli adempimenti eseguiti, al Presidente della Giunta regionale".
Sono ritirati.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Debenedetti: al penultimo comma alla dizione: "90 giorni" sostituire la dizione "120 giorni".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Modificazione del provvedimento di autorizzazione.
L'Amministrazione comunale può per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione".
Viene presentato dai Consiglieri Bianchi e Colombino il seguente emendamento: "L'Amministrazione competente può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 8".
Chi approva tale emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Viene presentato dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo il seguente emendamento: l'articolo 9 è così modificato: "L'Ente delegato pu modificare, per motivi di pubblico interesse o su motivata richiesta del coltivatore, il provvedimento di autorizzazione successivamente al suo rilascio".
E' ritirato.
Si proceda alla votazione dell'art. 9.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Ricorsi. I provvedimenti dell'Amministrazione comunale possono essere impugnati dai richiedenti e dagli altri soggetti aventi interesse con ricorso alla Giunta regionale. Il ricorso deve pervenire alla Giunta regionale: a) entro trenta giorni dalla data di notificazione al richiedente del provvedimento impugnato b) entro trenta giorni dal termine di scadenza previsto per la notificazione qualora l'Amministrazione comunale non abbia provveduto c) entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio per i terzi aventi interesse.
La Giunta regionale decide sul ricorso, sentita la commissione di cui all'art. 7, entro 60 giorni. In difetto di decisione entro tale termine, il ricorso s'intende respinto.
I lavori autorizzati non possono essere iniziati se non decorso il termine previsto per la presentazione dei ricorsi o dopo la decisione degli stessi.
La concessione di cui all'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, può essere rilasciata dal Sindaco soltanto dopo la scadenza dei termini previsti nel comma precedente".
Vengono presentati dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti: al primo comma sostituire "dell'Amministrazione comunale" con: "degli Enti delegati".
Il secondo comma è così modificato: (se accolto, i due commi diventano secondo e terzo comma dell'art. 10); "Il ricorso deve essere notificato, ad istanza del richiedente, nel termine di 30 giorni : a) dalla data di scadenza del termine previsto per la notifica del provvedimento qualora l'Ente delegato non vi abbia provveduto b) dalla data della notificazione del provvedimento nel caso di rigetto della domanda.
I terzi interessati possono ricorrere contro il provvedimento dell'Ente delegato nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio".
I commi terzo e quarto sono così modificati: "La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 7, delibera sul ricorso entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, rigettato se nel termine prescritto non sia intervenuta alcuna decisione".
I commi quarto e quinto dell'articolo 10 sono soppressi e così sostituiti: "Articolo 10 bis - La concessione di cui all'articolo 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, può essere rilasciata dal Sindaco solo dopo la scadenza dei termini di cui al precedente articolo 10. Si applicano alla concessione di cui al precedente comma, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 relative: a) alla disciplina delle attività comportanti trasformazioni urbanistiche modificazioni delle destinazioni d'uso ed utilizzazione delle risorse naturali b) alle caratteristiche ed alla validità della concessione c) ai poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione".
Sono tutti ritirati.
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento al terzo comma "La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni, sentita la Commissione di cui all'art. 7".
Chi approva alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Passiamo alla votazione dell'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Subingresso nella coltivazione. L'autorizzazione ha natura personale.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.
L'organo competente provvede previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Regime di concessione. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, può disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi qualora il titolare del diritto sul giacimento: a) non abbia intrapreso la coltivazione b) non abbia dato alla coltivazione sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione c) non abbia inoltrato domanda o qualora la stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'alt. 6 e non corrisponda ai criteri dell' art. 8 d) non abbia attivato i lavori entro il termine di 90 giorni, fissato dalla Giunta regionale e) sia decaduto dall'autorizzazione f) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art . 17.
Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 6. La Giunta regionale provvede a norma dell'art. 8.
La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa è regolato dalle norme di cui all'articolo 11".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Diritti dei privati in caso di concessione. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Nelle zone destinate per legge a parco o riserva, naturale o comunque incluse nel piano regionale dei parchi, i provvedimenti di cui agli artt. 1,5,8,9,11, 12,16,17,18,19,21 e 23 sono assunti dalla Giunta regionale, previo parere rispettivamente dell'Ente gestore o dei Comuni interessati, tenuto conto della compatibilità dell'attività estrattiva con le finalità della destinazione a parco o riserva naturale dell'area.
Copia dei provvedimenti è trasmessa al Comune interessato il quale provvede all'affissione all'albo pretorio per la durata di 30 giorni".
Viene presentato dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo il seguente emendamento: L'articolo 15 è così sostituito: "Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43, i provvedimenti delegati con la presente legge agli Enti locali sono assunti dalla Giunta regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area. I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge".
Chi approva alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Regime transitorio. Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 l'Amministrazione comunale provvede in merito entro un anno dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 8.
Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda ed a mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per le coltivazioni in atto in regime di concessione la Giunta regionale sentita la commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 8. Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona prevista dagli strumenti urbanistici con altra destinazione".
Vengono presentati dai Consiglieri Bianchi, Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti.
Al primo comma sostituire la dizione "Amministrazione comunale" con: "Amministrazione competente". Al primo comma sostituire a "L'Amministrazione comunale" le parole: "L'Ente delegato".
Il secondo comma è soppresso.
Sono ritirati.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Prescrizioni comuni a più cave di una stessa zona. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona l'organo competente pu determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Estinzione dell'autorizzazione della concessione e revoca.
L'autorizzazione e la concessione si estinguono : a) per scadenza del termine b) per rinuncia c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.
L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Canone di concessione. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a: a) L.. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione b) L.. 150.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - Vigilanza. La vigilanza sulla ricerca e sull'utilizzazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione. L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta regionale eventuali irregolarità, delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 15. L'Amministrazione regionale concorre alla vigilanza attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di ricerca o di coltivazione in regime di autorizzazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Dati statistici. Gli esercenti di cave o torbiere devono: a) fornire alle Amministrazioni regionale e comunale i dati statistici b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162".
La Giunta regionale propone di sostituire il titolo "Dati statistici" con "adempimenti particolari". Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato all'unanimità.
I Consiglieri Calsolaro e Bellomo presentano il seguente emendamento: alla lettera a, primo comma, dopo "comunale" aggiungere: "nonché agli Enti delegati che hanno rilasciato l'autorizzazione". E' ritirato.
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Sanzioni. Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 30.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Nel caso di violazione della norma del precedente articolo è comminata una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione e sono devolute a favore del relativo Ente. Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Disposizioni finali. In quanto compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze".
Il Consigliere Bianchi propone di aggiungere, dopo "In quanto", "vigenti e ". Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Polizia mineraria. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
In tali materie il Presidente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera".
Si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
"Articolo 26 - Oneri per il funzionamento della commissione tecnico consultiva. Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 7 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1900 del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
"Articolo 27 - Spese per l'esercizio delle funzioni delegate. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Amministrazioni comunali ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Le somme iscritte in bilancio saranno ripartite dalla Giunta regionale tra le Amministrazioni comunali in base al numero di cave esistenti nel territorio di ciascun comune".
Vengono presentati dai Consiglieri Calsolaro e Bellomo i seguenti emendamenti: Al primo comma sostituire "alle Amministrazioni comunali" con le parole"agli Enti delegati".
Al secondo comma sostituire: a "le Amministrazioni comunali" le parole "agli Enti delegati"; a "Comune" la parola "Ente".
Sono ritirati.
Vengono presentati dal Consigliere Bianchi i seguenti emendamenti: sopprimere i termini "alle Amministrazioni comunali"; sopprimere il secondo comma.
Chi approva tali emendamenti alzi la mance Sono approvati all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Prima di passare alla votazione dell'intero disegno di legge, ha la parola il Consigliere Debenedetti per le dichiarazioni di voto.



DEBENEDETTI Mario

E' estremamente positivo essere pervenuti ad un accordo quasi generale sul testo del disegno di legge di questa portata: denota l'impegno che le forze politiche hanno profuso per trovare soluzioni valide.
Se facciamo riferimento al disegno di legge originario raffrontandolo al testo che stiamo per votare, si evidenzia il lavoro svolto in relazione alle difficoltà obiettive che il tema rappresenta in particolare per quanto inerisce l'implicazione dell'aspetto urbanistico individuando in esso il nodo centrale di tutta la normativa. Su questo tema ci sarebbero molte cose da dire anche sul piano dottrinario.
Il collega Calsolaro ha fatto alcune precisazioni in ordine alle diverse teorie giuridiche che riguardano la prevalenza o meno dell'aspetto urbanistico.
Io non sarei così sicuro come dimostra di essere lui in ordine a certi orientamenti, peraltro non univoci e contrastati, anzi mi attendo che nel disegno di legge governativo sarà dato rilievo all'aspetto della produzione condizionando ad essa l'aspetto urbanistico.
L'urbanistica è sostanzialmente un'attività di programmazione degli interventi sul territorio: è la ratio che muove la logica della definizione urbanistica.
Peraltro in questa materia ci troviamo di fronte ad una situazione oggettiva ben diversa perché la cava non si programma, quindi già in questa constatazione si intravede una situazione oggettiva sostanzialmente diversa: ecco allora il condizionamento che oggettivamente deve essere posto in relazione alla normativa urbanistica.
A me interessa sottolineare che con questa soluzione si trova un giusto contemperamento delle diverse esigenze: soprattutto si trova il modo di rendere gestibile l'intervento regionale nel settore, conseguendo un fatto positivo notevole.
Come rappresentante del Gruppo più che come Presidente della Commissione ho fatto alcune osservazioni in merito alla delega. Essa presenta delle incertezze, ma consideriamo tale scelta come un esperimento utile per evitare sovrapposizioni di competenze di Enti diversi.
Anche alle difficoltà che sarebbero sorte in ordine all'istruttoria delle pratiche abbiamo trovato una soluzione ragionevole trasferendo tale incombenza alla Regione.
In definitiva, questa normativa trova il consenso delle forze politiche del Consiglio, in attesa della legge quadro governativa che potrà indurre a rivedere qualche normativa.
A nome del Gruppo socialdemocratico dichiaro il voto favorevole al disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Ho già espresso gli indirizzi generali e gli atteggiamenti del mio Gruppo, aggiungo soltanto che daremo voto favorevole a questa legge precisando che nel lungo e laborioso lavoro della Commissione non ci siamo applicati a ricercare un accordo politico a tutti i costi. Abbiamo tralasciato di far prevalere ragioni e sollecitazioni di dialettica politica per concorrere all'elaborazione di soluzioni difficili che fossero valide e coerenti rispetto ai conflitti oggettivi che abbiamo ricordato, in carenza di una legge quadro nazionale. Anzi, riteniamo, con tutte le incertezze ed i dubbi che le soluzioni adottate possono introdurre, che questa legge costituisca un elemento di riferimento anche per l'ulteriore elaborazione e per l'indicazione di soluzioni a problemi che non sono ancora stati risolti dagli stessi disegni di legge e progetti già elaborati in sede nazionale.
Quando alla delega abbiamo riconosciuto la validità di situazioni e l'esistenza di contraddizioni, abbiamo concorso ad una soluzione che tempera gli effetti di una delega formale priva di sostanza, la corregge e la integra in un quadro di sintesi regionale che dà ai Comuni quel tanto di iniziativa che loro può competere e alle strutture della Regione le responsabilità che alla stessa devono essere attribuite.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Per il nostro Gruppo questa legge è utile per risolvere tutti i problemi relativi ai doveri ed ai diritti del richiedente la estrazione e del proprietario del fondo sul quale si deve ricercare il materiale delle cave, ed alle necessarie esigenze delle amministrazioni e all'applicazione delle leggi interessate. L'unico elemento di dubbio e di perplessità per noi era derivante dalla norma dell'art. 6, punto c), che ammetteva anche la sola valutazione del sindaco sul rapporto geotecnico, sulla compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell' area interessata anche se assistibile dagli uffici del competente Assessorato regionale. Esso è stato risolto con l'accettazione degli emendamenti correttivi proposti sull'istruttoria delle pratiche in modo per noi soddisfacente.
Il nostro voto alla legge quindi sarà favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Lo sforzo che è stato compiuto va ricondotto più che alla ricerca dell'accordo politico a soluzioni che contemperassero le esigenze. Dovrei ricordare il lavoro svolto dalla Commissione non solo in questi giorni ma nei mesi addietro, la presenza in Commissione del mio Gruppo costituendo un solido retroterra per arrivare a questa normativa che è soddisfacente. Le difficoltà erano molte e in certi momenti sembravano maggiori delle capacità.
Devo dare atto e non lo faccio frequentemente, che è stato un modo corretto di interpretare il dovere istituzionale che abbiamo. In qualche misura continuano a permanere divergenze di impostazione, tuttavia si è compiuto uno sforzo molto apprezzabile da parte delle Commissioni e del Consiglio, per portare la legge ad un livello tale da poter essere un punto di riferimento per l'elaborazione nazionale Con questa legge rispondiamo alle esigenze di una categoria, che è di notevole importanza sociale oltre.; che economica.
Dichiaro quindi a nome del Gruppo comunista il voto positivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sciolgo le , riserve che avevo fatto nel dibattito generale perché le dichiarazioni dell'Assessore e dei Consiglieri intervenuti possono farmi proporre un giudizio positivo. Tuttavia la polemica che è sorta non era stata colta nella corretta dimensione perché la funzione legislativa non è fine a se stessa, ma è il primo momento della gestione della realtà che nella specie, è particolarmente delicata; nel momento in cui votiamo una legge non facciamo soltanto una scelta per risolvere un problema a nome della collettività, ma tentiamo di realizzare uno strumento di chiara e facile applicazione. Una materia che venga deliberata in Commissione non lascia incertezze né un margine di dibattito politico e tutti sono sereni e tranquilli, ma quando invece esistono ancora dei dubbi di merito o di tipo formale, questi dubbi, a mio avviso, non si possono risolvere ritirando gli emendamenti. Dico questo perché la preoccupazione che sta dietro alla presentazione di un emendamento è nella lettera o nel contenuto della legge e non soltanto nella mente di chi lo propone. Quindi mi pare opportuno che nei lavori preparatori venga sciolta ogni preoccupazione; quando poi verrà l'interpretazione a livello di magistratura, questa troverà un valido supporto e la fatica dei Consiglieri che si sono occupati della materia con tanta attenzione, troverà una giustificazione futura. Se avessimo esposto le nostre preoccupazioni, se avessimo registrato le risposte dell'Assessore e gli interventi su queste preoccupazioni, oggi, licenziando la legge lasceremmo del materiale utile per gli uffici e per gli operatori del diritto che su di essa dovranno lavorare. Non vorrei che la mia polemica di questi giorni venisse considerata una querelle personale nei confronti di questo o di quel Consigliere o un motivo per cercare di inserirsi su un problema che, per ragioni oggettive, non ho seguito nel merito. Penso che questo periodo di fine sessione e di inizio di un'altra possa servire a tutti per riflettere su certi argomenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Confermo il voto favorevole del Gruppo socialista. Le argomentazioni che il collega Debenedetti ha portato nella seconda parte del suo intervento valgono anche per noi nel senso che questa legge è in fondo la sintesi di prospettive diverse, ma non contrastanti fra loro. Mi riferisco al problema dell'istruttoria che ritengo sia stato risolto in modo assolutamente corretto ed equilibrato, così come in modo altrettanto corretto ed equilibrato sono stati risolti i problemi del rapporto tra l'ambiente e gli interessi socio-economici con riguardo alle ragioni di ordine urbanistico e in modo particolare al problema dei parchi.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Vorrei fare una precisazione al collega Marchini. Vorrei convincerlo che abbiamo lavorato in modo corretto. Gli emendamenti presentati all'ultimo momento dall'amico Calsolaro, sono stati esaminati in una riunione tenutasi ieri pomeriggio e il Consigliere Calsolaro, verificate le conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione, ha ritenuto di ritirarli. Non mi pare che in questa procedura ci siano motivi di rilievo.



PRESIDENTE

Concluse le dichiarazioni di voto desidero aggiungere che questa legge al di là del merito, sul quale non mi esprimo, è interessante per il modo con cui affronta e risolve il problema della delega per il contributo che può dare alla normativa nazionale. Il Consigliere Marchini ha sollevato alcune questioni relative al modo di lavorare della Commissione e del Consiglio che possono farci riflettere, ancorché non si sia verificato nessun elemento sostanziale di discrepanza con il regolamento; infatti arriviamo oggi a conclusioni unitarie, senza che queste significhino in qualche modo cedimenti di una forza politica o di un'altra e con un accentuato contributo individuale alla soluzione dei problemi nuovi che la legge pone. E' augurabile una rapida approvazione da parte del Governo proprio per gli elementi innovativi che la legge introduce.
Possiamo passare alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 43 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 313 "Modificazione alla legge regionale 25/6/1976 n. 32 'Istituzione dell'Azienda regionale della tenuta La Mandria"'


PRESIDENTE

Possiamo ora affrontare l'esame dei progetti di Legge che riguardano l'istituzione dei Parchi regionali di Stupinigi, La Mandria e della valle del Ticino. Consiglierei di ascoltare le tre relazioni in modo da consentire a chi desiderasse intervenire su una sola legge o su tutte e tre di prendere la parola una volta sola. In questo modo si risparmierebbe un po' di tempo.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Oltre alle leggi che riguardano l'istituzione dei parchi, c'é il progetto di legge n. 313 che sarebbe opportuno svolgere prima.



PRESIDENTE

D'accordo.
Punto settimo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 313: 'Modificazione alla legge regionale 25/6/1976, n. 32 - Istituzione dell'Azienda regionale della tenuta La Mandria"'. Relatore è il Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

La Giunta regionale ha approvato, in data 8 maggio 1977, il disegno di legge n. 222 per l"Istituzione del Parco regionale 'La Mandria ".
Il disegno di legge è stato assegnato per l'esame in sede referente alla II Commissione consiliare. Nel corso dell'esame del disegno di legge è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, concernente l"Istituzione dell'azienda regionale della tenuta La Mandria" al fine di fare coincidere - per evidenti ragioni di opportunità, tra le quali quella di evitare una moltiplicazione di organismi regionali con compiti affini e tra di essi intersecantisi - il Comitato direttivo di cui all'art. 6 del disegno di legge numero 222 che viene presentato al voto del Consiglio con il Comitato tecnico-politico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1976.
Atteso che il disegno di legge n. 222 affida alcuni specifici poteri autorizzativi al Presidente della Giunta regionale, il quale secondo l'art.
2 della legge regionale numero 32 del 1976 presiede il Comitato tecnico politico della tenuta "La Mandria", e per la proposta di far coincidere detto Comitato tecnico-politico con il Comitato direttivo del parco regionale "La Mandria", verrebbe a presiedere anche questo Comitato mentre è opportuno che in quanto dotato dei cennati poteri autorizzativi il Presidente della Giunta regionale assuma una posizione giuridica e politica super partes, si ritiene che la presenza della Giunta - e pertanto la 'Presidenza del Comitato così unificato - sia assicurata dal competente Assessore regionale, procedendo conseguentemente ad una riduzione, per evidenti ragioni di funzionalità, dei rappresentanti della Giunta al solo Assessore regionale ai parchi.
Si ritiene altresì che i cinque membri del Comitato comprensoriale dell'area torinese vengano sostituiti, a far tempo dall'entrata in vigore della modifica legislativa proposta, dai Sindaci - o loro delegati - dei Comuni i cui territori insistono sull'area attrezzata del parco regionale La Mandria. In questo modo i Comuni più direttamente interessati a far sentire la loro voce nell'indicazione e nella definizione degli indirizzi e dei programmi per la gestione del parco, nonché nella determinazione dei compiti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge istitutiva dell'Azienda regionale, vengono ad essere rappresentati in modo specifico ed al più alto livello.
Si ritiene inoltre di proporre l'abrogazione, al quinto comma dell'art.
8, in fine, delle seguenti parole: "o dal Consiglio di Amministrazione o dal direttore".
Sembra infatti non corretto che il Comitato tecnico-politico composto in maggioranza da membri della Giunta e del Consiglio regionale e da eletti locali debba essere convocato ipso jure su richiesta del Consiglio di Amministrazione della tenuta regionale - che viene nominato dallo stesso Consiglio regionale - o addirittura dal suo direttore. Tale norma contrasta in modo evidente con il principio della supremazia dell'organo politico che è fondamentale per un corretto funzionamento delle istituzioni in un regime democratico.
Si propone, ancora, la modifica del comma 7 dell'art. 8, nel senso che il Comitato tecnico- politico invita alle sue riunioni, affinché possano parteciparvi, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il direttore dell'azienda regionale.
Un'ultima modificazione riguarda la lettera f) dell'art. 6 della legge regionale n. 32 del 1976, con l'attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'azienda regionale della competenza della proposta alla Giunta, oltreché dell' approvazione dell'organico del personale necessario per l'attività dell'azienda, del personale del parco regionale, quale logica e necessaria conseguenza del proposto art. 8 della legge istitutiva del parco.
Nel corso dell'esame del disegno di legge si è altresì convenuto - su proposta della Giunta - di attribuire al Consiglio di amministrazione dell'azienda la competenza in merito alle deliberazioni per l'acquisto e la vendita di scorte vive e morte inerenti la produzione agricola, zootecnica e di selvaggina fino al limite di 20 milioni, innovando sulla normativa vigente che ne limitava la competenza fino a 10 milioni. Ciò all'evidente scopo di diminuire un eccessivo passaggio di carte, di proposte e di autorizzazioni, che appesantiscono la gestione dell'azienda ed il funzionamento degli uffici della Regione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.
"Articolo unico: 1) La lettera e) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è così modificata: 'e) deliberare l'acquisto e la vendita di scorte vive e morte e di attrezzature inerenti la produzione agricola, zootecnica e di selvaggina entro il limite di lire 20 milioni, e proporre alla Giunta regionale gli atti ed i contratti necessari per l'attività aziendale che comportino una spesa superiore '.
2) La lettera f) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, è così modificata: aggiungere in fine, dopo 'dell'Azienda', 'e del parco regionale '.
3) Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 è così modificato: 3 a) sopprimere le lettere a), c), e d) 3 b) modificare la dizione della lettera b) con 'l'Assessore regionale competente per i parchi regionali che lo presiede ' 3 c) sostituire la dizione della lettera f) con: 'i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni i cui territori insistono sull'area attrezzata del parco regionale La Mandria '.
4) Sopprimere in fine del quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, le parole 'o dal Consiglio di amministrazione o dal Direttore '.
5) il settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n.
32, è così modificato: 'Il Comitato tecnico-politico invita a partecipare alle sue riunioni i membri del Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell' azienda ' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Il progetto di legge è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 223: "Istituzione del parco regionale di Stupinigi"


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO

Esame progetto di legge n. 222: "Istituzione del parco regionale La Mandria"



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO

Esame progetto di legge n. 302: "Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino"



PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il progetto di legge n. 223: "Istituzione del parco regionale di Stupinigi".
Relatore è il Consigliere Rosci.



ROSCI Marco, relatore

L'istituzione del parco regionale di Stupinigi, nell'ambito della legge 4 giugno 1975, n. 43 e del primo "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" approvato il 27 gennaio 1977, rappresenta non solo un'ulteriore tappa nella politica regionale dei parchi e riserve naturali ma anche un fondamentale contributo alla tutela e pubblicizzazione dei beni culturali regionali.
Il complesso costituito dalla Reale palazzina di caccia, dal suo parco dalle sue pertinenze di servizio e di uso agricolo (voluti nel 1729 da Vittorio Amedeo II su disegni di Filippo Juvarra, ampliati ed integrati nei successivi sessant' anni), dal Museo dell'arredamento, ubicato nella palazzina, affidato in proprietà mobiliare e gestione all'Ordine Mauriziano con leggi 25 giugno 1925, n. 1083 e 15 aprile 1926, n. 833, e passato alla competenza amministrativa della Regione come museo di interesse locale con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, dalle persistenze storico-edilizie di epoche anteriori, come il Castelvecchio del secolo XV e la Cascina Parpaglia, dalle aree agricole boschive alle spalle della palazzina e fino a Candiolo, costituisce in effetti un vanto, internazionalmente noto, della storia, dell'arte e della cultura piemontese; ma costituisce anche un anello essenziale di quell' arco di "aree verdi" intorno a Torino, dalle colline di Rivoli e di Torino alla Mandria e a Venaria Reale, dove i valori storico-artistici si abbinano a quelli ambientali, che la Regione intende giustamente organizzare ed attrezzare per la più ampia fruizione pubblica.
Per quanto riguarda la responsabilità conferita all'Ordine Mauriziano relativamente alla proprietà mobiliare ed alla gestione della Palazzina di caccia e dell'arredamento in essa conservato, è opportuno precisare l' "iter" che ha portato alle leggi statali del 1925 e del 1926, e che ha influito sulla legge oggi in esame. Lo Stato, attraverso la Sovrintendenza alle gallerie, istituì il museo dell'arredamento che nacque come Museo di Stato. Nelle leggi del '25 - '26 la gestione del museo passò dallo Stato all'Ordine Mauriziano con precisi compiti di conservazione e di gestione del patrimonio mobiliare. Di questi obblighi il Mauriziano continua a farsi carico. Va ricordato che questo obbligo di gestione rimaneva sottoposto alle leggi generali di tutela dello Stato, leggi che erano gestite fino al 1972 dalla Sovrintendenza alle gallerie del Piemonte. In base alla legge delega n. 3 del 1972 la supervisione al compito affidato all'Ordine Mauriziano è trasferita alla Regione. L'Ordine Mauriziano, con lettera inviata alla Presidenza del Consiglio, ha sollevato il problema della coerenza fra gli obblighi inerenti alla conservazione ed alla gestione del complesso della palazzina e del museo con le disposizioni contenute nel progetto di legge in esame e nel progetto di convenzione per gli aspetti gestionali contemplati dalla legge stessa. Questa convenzione non potrà assolutamente andar contro o comunque modificare lo stato dei beni mobili e del complesso della Palazzina, perché la Regione stessa, in forza della legge del '72, deve sorvegliare a che il Mauriziano mantenga i suoi impegni.
L'unità ambientale del parco, che la legge sottolinea e salvaguarda attraverso l'interdipendenza fra "aree attrezzate" (palazzina e sue pertinenze; area boschiva) e "riserva naturale orientata" (area agricola) si fonda sia sulla tradizione storica della prima dotazione territoriale conferita da Emanuele Filiberto nel 1573 all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, sia sulla genialità della progettazione ed organizzazione territoriale voluta da Vittorio Amedeo II e dai suoi successori, grazie alla quale il complesso della palazzina e del suo parco è collegato ai terreni agricoli, ai boschi, agli insediamenti periferici da una rete prospettica e funzionale, ancora sussistente, di "cammini di caccia" e di "rondò", che mirabilmente prefigura, già nel '700, il concetto stesso di "area attrezzata".
Tale unità è stata infine assicurata, nel nostro secolo, dalla nettissima prevalenza, sul previsto territorio del parco, della proprietà e della gestione da parte di un Ente di diritto pubblico quale è divenuto lo storico Ordine Mauriziano. Ciò favorisce un equilibrato rapporto fra l'Ordine e la Regione, in relazione ai problemi gestionali della doppia "facies" del territorio (attuale, ma anche storica), quella economica agricola e quella di valorizzazione e fruizione pubblica dei valori naturalistici e storico-artistici, problemi gestionali per cui la legge prevede apposita convenzione.
La Commissione ha sottolineato l'opportunità che la convenzione fra Regione e Ordine Mauriziano dia una particolare rilevanza a due aspetti : alla chiarezza dei rapporti economici che dovranno intercorrere fra i due Enti in ordine alla gestione, al costo e al ricavo di parti della "zona orientata" al fatto che esiste un alto numero di famiglie fondamentalmente dedite all'attività agricola e artigianale o famiglie di pensionati che risiedono in alcune parti del complesso monumentale di Stupinigi, nei suoi annessi storici di tipo agricolo e nella parte, degradata, di importanza storica adiacente alla Palazzina di Stupinigi.
Questo è un problema sociale e umano di grande rilevanza. La Commissione ha convenuto che uno dei temi che dovrà essere maggiormente approfondito sarà appunto la maggior cautela possibile nel rispetto dei diritti di questi abitanti, soprattutto qualora ragioni di gestione e di restauro storico in alcune parti attualmente abitate dovessero suggerire diverse soluzioni per trovare una sistemazione a quelle famiglie. Il Comitato tecnico politico instaura un costante rapporto con le popolazioni dei Comuni interessati e con la popolazione della frazione di Stupinigi che è riconosciuta appunto come quartiere autonomo. E' auspicabile che il Comune di Nichelino abbia la sensibilità di nominare nel Comitato un rappresentante della popolazione di Stupinigi. Questo punto non è stato inserito, comunque in sede di Commissione si è convenuto di sottolineare l'importanza e l'essenzialità dei problemi sociali della popolazione attualmente residente nel complesso.
La superiore unitarietà delle linee generali di organizzazione, tutela valorizzazione, progettazione di interventi secondo gli indirizzi della legge regionale dei parchi - nel cui ambito si affiancano ai due maggiori Enti anche gli Enti territoriali locali in quanto rappresentativi della realtà economico-sociale dei territori a parco - è assicurata dal Comitato tecnico-politico previsto dalla legge, in cui sono presenti i rappresentanti della Regione, dell'Ordine Mauriziano, dei Comuni di Torino Candiolo, Nichelino, Orbassano, Vinovo. L'alta specificità culturale dei problemi posti dalla presenza del complesso della Palazzina e del Museo dell'arredamento e della relativa fruizione pubblica, nonché l'esigenza di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e agricolo, hanno suggerito la presenza nel Comitato di un rappresentante dell'Università degli studi (il che assicura una possibile valorizzazione scientifica del complesso) e di due esperti delle Soprintendenze di Stato interessate, nonché di tre esperti dei settori interessati.
La II Commissione, esaminato il disegno di legge n. 223 presentato dalla Giunta regionale, e le modifiche proposte dai Commissari rappresentanti il Gruppo consiliare della D.C., ha approvato all'unanimità il seguente testo, che raccomanda all'approvazione del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto dell'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 222: Istituzione del parco regionale La Mandria".
Relatore è il Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

La Giunta regionale ha presentato, in data 8 luglio 1977, il disegno di legge regionale n. 222 concernente l'istituzione del Parco regionale La Mandria.
Il disegno di legge si compone di 17 articoli ed è presentato con una diffusa relazione contenente i riferimenti legislativi; l'individuazione dei confini, l'estensione e l'accessibilità; la descrizione dell'ambiente le sue caratteristiche fisiche e morfologiche; i cenni storici l'illustrazione delle finalità dell'iniziativa legislativa; una sommaria descrizione dell'articolato.
Nel parco regionale - secondo quanto recita l'art. 1 del disegno di legge - sono individuate due aree delle quali una, quella centrale, è classificata quale "area attrezzata" e l'altra, costituita da una fascia del territorio circostante che corre lungo tutto il perimetro dell'area attrezzata, è classificata come "zona di preparco".
L'area attrezzata, secondo la planimetria allegata al disegno di legge comprende territori di diversa estensione appartenenti ai Comuni di Druento, Venaria, Fiano, La Cassa, Robassomero, Pianezza e Collegno; la zona di preparco territori, anch'essi di diversa estensione, degli stessi Comuni di Druento, Venaria, Fiano, La Cassa, Robassomero, nonché dei Comuni di San Gillio, Givoletto, Varisella, Ciriè, San Maurizio, Caselle e Borgaro.
L'area attrezzata è costituita dal Castello della Venaria Reale e degli annessi quadrati, di proprietà dello Stato, e dalla tenuta dell'ex riserva reale di caccia La Mandria.
La tenuta La Mandria è attualmente di proprietà mista, nel senso che per una notevole porzione di territorio è costituita da proprietà divise appartenenti a diversi proprietari privati, mentre per una quota di tutto rilievo, pari a 1344 ettari, è di proprietà della Regione Piemonte che la gestisce a mezzo dell'apposita azienda regionale.
Nella relazione al disegno di legge presentata dalla Giunta regionale si afferma che l'istituzione del Parco si propone quale iniziativa di ampia visione sociale e di alto livello culturale, in quanto pone le premesse necessarie per predisporre i provvedimenti adatti a garantire la salvaguardia e la valorizzazione di una porzione di territorio che costituisce ancora un'unità ambientale di rilevante interesse sotto il profilo naturalistico, storico e paesistico, malgrado le compromissioni che già hanno snaturato alcune caratteristiche.
L'istituzione del parco - continua la relazione della Giunta - vuole altresì essere iniziativa di promozione nei confronti delle attività agricole e forestali che si svolgono nella zona e di incentivo ad una sempre più qualificata condizione di vita per gli abitanti, mentre la presenza di un'area di complessi monumentali quali il Castello della Venaria e il Castello de La Mandria determina l'impegno ad un'opera di valorizzazione dei beni architettonici e storici che dovrà svilupparsi oltre che nel contribuire al ripristino materiale delle testimonianze artistiche, di un discorso di riuso dei monumenti nel contesto della vita odierna del corpo sociale, tendendo così a recuperare per la collettività la fruizione di strutture ed insiemi che sono parte della storia di tutti.
D'altra parte la relazione della Giunta, pur così analitica nella descrizione delle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area e nell'indicazione delle finalità dell'iniziativa legislativa, non contiene una altrettanto analitica individuazione delle compromissioni in atto quali emergono invece dall'esame dell'allegata planimetria che pur farà parte integrante, come recita l'art. 3 del testo legislativo, della legge istitutiva del parco regionale.
Nascono, infatti, dalla lettura della planimetria quei problemi che la Commissione ha affrontato e le cui soluzioni ha ritenuto di sottoporre all'esame del Consiglio con il disposto degli articoli 9 e 10 del disegno di legge. Per tutto il resto dell'articolato - ad eccezione delle norme relative all'istituzione del Comitato direttivo per la gestione del parco collegate, con un'apposita proposta di legge di iniziativa consiliare, alla legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 ed a sue specifiche modificazioni il disegno di legge non si discosta dai principi informatori che prevedono le altre leggi e le proposte di iniziativa legislativa relative all'istituzione dei parchi regionali.
Le questioni che hanno formato oggetto di rilievi specifici riguardano essenzialmente la delimitazione dei confini dell'istituendo parco regionale ed il riconoscimento dei diritti acquisiti da terzi su porzioni del territorio di proprietà privata compresi nell'ambito perimetrale del parco.
Sulla prima questione viene fatto osservare che è compresa nell'area attrezzata la pista di collaudo Fiat, per la quale sono previsti investimenti finanziari di considerevole entità per un ammontare complessivo quasi pari al valore attualizzato degli investimenti già realizzati.
Che inoltre esistono sull'area attrezzata, in territorio di Venaria un'azienda industriale di una certa entità, come la Cromodora; mentre altre sono situate nei cosiddetti "Quadrati".
E che infine nella zona di preparco sono situate le aree industriali di Venaria e di Robassomero.
Sulla seconda questione, osserva specificatamente il Comune di Fiano con riferimento al comprensorio denominato "Lago Risera", che trattasi di lottizzazione regolarmente approvata dalla Regione, impegnata per almeno la metà della superficie dall'edificazione residenziale prevista, ma già interamente dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria, e che il mancato rispetto dei diritti acquisiti provocherebbe al Comune la perdita dei contributi di urbanizzazione secondaria previsti in convenzione per un ammontare di circa 450 milioni di lire, oltre che il rapido degrado delle opere già effettuate, una notevole sproporzione delle spese di manutenzione delle opere di urbanizzazione a carico degli abitanti attualmente insediati in rapporto alla loro utilizzazione, il venir meno delle aspettative occupazionali che si sarebbero create con il completamento delle opere edilizie previste.
E' stato fatto rilevare in dottrina che la caratteristica saliente delle leggi istitutive dei parchi è che in realtà esse fanno perno quasi esclusivamente sulla previsione di un piano territoriale di coordinamento al quale è affidata in sostanza la tutela del territorio.
L'approccio utilizzato dalle Regioni nella costituzione di singoli parchi sarebbe quindi un approccio puramente urbanistico, nel senso che la tutela del territorio è affidata, in sostanza, alla presenza ed agli effetti del piano territoriale di coordinamento.
La domanda è se un approccio meramente urbanistico sia effettivamente in grado di realizzare compiutamente il complesso delle attività che vengono assegnate ad un parco naturale. E, cioè, se in assenza di una normativa che definisca il particolare regime proprietario dei beni, il piano di coordinamento consenta di realizzare la tutela e, per esempio, la regolamentazione delle utilizzazioni agrarie e forestali; e se l'esclusivo ricorso allo strumento urbanistico, non costringa a misure espropriative nel caso in cui debbano essere esercitate tutele molto rigide su determinate zone del parco (é indubbio che la sottrazione di una zona a tutte le possibili utilizzazioni può essere ottenuta solo attraverso il passaggio della zona alla mano pubblica, com'é avvenuto con la costituzione dell'azienda regionale), o alla corresponsione di indennizzi per i vincoli posti, con effetti negativi sotto il profilo finanziario.
Ma anche nel caso in cui lo strumento urbanistico fosse in grado di soddisfare pienamente tutta la gamma dei bisogni di tutela del territorio di un parco, esso non sembra in grado di soddisfare le altre esigenze, che sono quelle della fruizione collettiva, di sviluppo e di promozione del territorio, quelle esigenze, cioè che sono ricomprese sotto la formula dell'uso "multiplo" del parco.
Sembra che a quest'esigenza non possa provvedere una legislazione tutta imperniata su strumenti urbanistici. Anche se lo strumento urbanistico riuscisse a realizzare un quadro di tutela del territorio, esso avrebbe comunque l'effetto di realizzare una gestione puramente "statica" e non "dinamica" del territorio, con la conseguenza di creare innumerevoli tensioni con la collettività insediata nel territorio del parco.
Rispetto ad una gestione meramente statica del parco si colloca la legislazione della Regione Piemonte, tanto negli indirizzi generali contenuti nella cosiddetta legge quadro del 4 giugno 1975 n. 43, e nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali approvato dal Consiglio regionale il 27 gennaio 1977, quanto nelle leggi istitutive dei singoli parchi.
Nel disegno di legge regionale in esame, l'aspetto dinamico della concezione legislativa regionale - che fra l'altro segue l'acquisto a titolo proprietario di una vasta area della tenuta La Mandria e l'istituzione della relativa azienda regionale di gestione le cui finalità sono chiaramente individuate nell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 - emerge dalle norme contenute nell'art. 4 (finalità dell'istituzione del parco regionale), nell'art. 6 (indicazione e definizione degli indirizzi e dei programmi di gestione affidate al Comitato direttivo del quale sono chiamati a far parte gli amministratori locali dei Comuni interessati), nel terzo comma dell'art. 9 (piano di assestamento forestale), nonché nelle norme finanziarie.
Il disegno di legge detta i divieti e le norme transitorie per l'area attrezzata e per la zona di preparco, prevedendo altresì che in attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predisponga un piano dell' area oggetto dalla legge da approvarsi, al termine della prevista procedura, con deliberazione del Consiglio regionale.
Le norme transitorie contenute nel disegno di legge hanno una particolare rilevanza per le ragioni già indicate, e cioè per il fatto che tanto sull'area attrezzata quanto sulla zona di preparco insistono rilevanti nuclei aziendali, e che, ancora, alcune Amministrazioni comunali hanno già concesso, in forza delle norme in vigore, l'edificazione di nuclei edilizi.
Per quanto riguarda gli insediamenti e gli impianti industriali esistenti, il disegno di legge prevede che per quelli situati nell'area attrezzata sia consentita "la ristrutturazione e la contenuta integrazione", mentre per quelli situati nella zona di preparco consente "la ristrutturazione e l'ampliamento". E ciò, ovviamente, fino all'approvazione del piano dell'area di cui all'art. 14 e previa autorizzazione della Giunta regionale.
Sarebbe forse opportuno - anche nel silenzio della legge quadro regionale che non prevede, né poteva prevedere che nel territorio di un parco potessero comprendersi insediamenti ed impianti industriali l'indicazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale dei criteri in forza dei quali può essere concessa la prescritta autorizzazione, e ci in quanto vengono a scontrarsi in questa materia due opposte esigenze che sono, da una parte, quella della tutela del territorio e dall'altra, e di non poco momento, quella dello sviluppo economico e produttivo.
Non senza considerare che aree marginali tanto dell'area attrezzata quanto della zona di preparco potrebbero, senza alterare il disegno generale della legge, essere rettificate nel senso di collocarle al di fuori del perimetro tracciato nella planimetria allegata al disegno di legge. Ciò consentirebbe, fra l'altro, un'effettiva unità ambientale dell'area da tutelare ed una più tranquilla e meno tormentata gestione dell'istituendo parco.
Gli articoli 9 e 10 contenenti i divieti e le norme transitorie relativi rispettivamente all' area attrezzata e alla zona di preparco prevedono, in ordine all'attività edificatoria residenziale, che: nell'area attrezzata è fatto divieto di costruire nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area e che, fino all'approvazione del piano dell'area, l'edificazione - entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione - può essere consentita solo nel caso di ripristino e ristrutturazione dei fabbricati esistenti; mentre per la zona di preparco è consentita l'edificazione di fabbricati a destinazione residenziale entro i limiti e le previsioni che verranno formulate dai Comuni nel primo programma di attuazione, oltre che il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti.
La legge quadro regionale prevede all'art. 9 che i piani territoriali di coordinamento individuino le zone da costituire come sedi di nuovi nuclei edilizi o di ampliamento di quelli esistenti.
Il combinato disposto dell'art. 9 della legge quadro e della lettera h) del primo comma dell'art. 9 del disegno di legge in esame formulano, senza dubbio alcuno, il quadro della regolamentazione a regime, mentre la lettera e), numero 2), quinto comma dell'art. 9 prospetta l'ipotesi della regolamentazione transitoria.
La regolamentazione a regime si applica - in base ai principi generali del diritto - a tutte le situazioni giuridiche già consolidate ai sensi della normativa vigente al momento del loro perfezionamento, come peraltro recitano le norme transitorie di cui all'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli.
La regolamentazione transitoria si applica invece a quell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che ha fondamento in una pregressa attività di iniziativa edificatoria e che, in quanto tale non abbia ancora ottenuto le prescritte autorizzazioni né abbia dato luogo a specifici diritti acquisiti.
La definizione del regime giuridico di un parco certamente anomalo rispetto ad altri parchi regionali, presenta indubbia difficoltà, oltre che di ordine giuridico, di natura politica, economica e sociale.
Esiste sicuramente il pericolo di cadere in una normativa meramente vincolistica che non consentirebbe l'equilibrato ed armonico sviluppo delle risorse attuali e potenziali del territorio, con il rischio di creare un parco "teorico", anziché un parco che, come recita l'art. 1 della legge quadro, abbia come finalità quella di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio e di valorizzare le economie locali.
Il piano dell'area non potrà non recepire questo indirizzo di fondo del quale il Piano di sviluppo regionale costituisce il quadro di riferimento fondamentale.



PRESIDENTE

Punto nono dell'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 302 "Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino".
Ha la parola il relatore, Consigliere Rosci.



ROSCI Marco, relatore

Il presente progetto di legge riveste per più ragioni una particolare rilevanza nell'ambito della politica regionale per i parchi naturali: l'estensione dell'area lungo il corso vallivo del Ticino, dall'emergenza dal bacino del Lago Maggiore in territorio comunale di Castelletto sopra Ticino fino al medio corso al limite meridionale del territorio del Comune di Cerano, con grande varietà di situazioni ambientali, di struttura geologica, di biosfera botanica, di testimonianze della stratificazione storica, messa in luce dagli ampi studi scientifici che hanno preceduto di anni la proposta istitutiva ed anche, durante l'elaborazione della proposta stessa, dalla mostra didattica a cura della Provincia di Novara e di "Italia Nostra", presentata dapprima alle comunità locali interessate e poi anche a Torino; la contiguità con l'analogo parco già istituito dal 1974 dalla Regione Lombardia, che ha dato occasione ad un proficuo incontro e confronto fra le due Amministrazioni regionali, infine, e non ultimo, il carattere di proposta di legge di iniziativa delle 'Amministrazioni locali di Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, coordinate dall'Amministrazione provinciale novarese, sottoposte alla discussione con la II Commissione consiliare, competente per la materia e oggi, nel testo scaturito da tale approfondito confronto, anche con la collaborazione della Giunta regionale attraverso l'Assessorato al territorio ed ai parchi, presentata all'approvazione del Consiglio regionale.
Tale carattere di iniziativa locale sul territorio appare particolarmente fruttifero e positivo, tanto più in presenza dell'ovvia complessità di problemi e di rapporti sociali, amministrativi, tecnici economici, nascente dall'estensione del territorio prima ricordata, in quanto ha facilitato e ha dato concretezza di partecipazione e di decentramento al corretto rapporto fra Ente Regione ed Enti locali, quali diretti e democratici rappresentanti delle popolazioni interessate e delle loro istanze.
Per questo, la Giunta regionale ha riconosciuto la fondatezza della richiesta (d'altronde coerente con i principi della legge generale sui parchi naturali del Piemonte) di un'ampia autonomia amministrativa e gestionale da parte degli Enti locali, esplicitata innanzitutto dalla costituzione di un Consorzio fra i Comuni interessati e l'Amministrazione provinciale (art. 5), di cui è espressione il Comitato promotore incaricato di redigere lo Statuto (art. 6), poi adottato dai Comuni e dall'Amministrazione provinciale di Novara e approvato dalla Regione, ed il Consiglio di amministrazione composto da 33 rappresentanti dei Comuni e da 3 rappresentanti della Provincia (art. 7). Dall'adozione della forma amministrativa del Consorzio consegue l'approvazione del bilancio preventivo annuale (previo parere della Giunta regionale, vincolante per quanto attiene ai fondi somministrati dall'Amministrazione regionale, che non escludono autonome somministrazioni da parte degli Enti consorziati) da parte dei competenti organi di controllo sugli Enti locali (art. 11).
Per la necessaria coerenza con i principi ispirativi della politica regionale dei parchi naturali come parte integrante della programmazione territoriale, la Regione si riserva il controllo e la conduzione tecnico scientifica attraverso un Comitato di esperti istituito con deliberazione del Consiglio (art. 8).
Il direttore del parco è scelto attraverso pubblico concorso bandito dal Consorzio, sentito il Comitato tecnico-scientifico (art. 10); la funzione può essere attribuita per incarico ad un membro del personale degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali o dei Comuni consorziati, attraverso convenzione con l'Ente di appartenenza. Data la rilevanza, anche "tipologica", del parco del Ticino come area fluviale di complesse e varie caratteristiche, tale da poter essere, con la sua istituzione e gestione, un esempio-pilota per altri minori parchi di analoghe caratteristiche ambientali e scientifiche - ed in vista anche di una necessaria razionalizzazione nella più generale conduzione dei parchi regionali - è prevista nello stesso art. 10 la possibilità che il Direttore del parco del Ticino assuma anche funzioni direzionali di altri parchi o riserve naturali, previa convenzione fra Enti gestori di più parchi.
Data la più volte ricordata varietà e complessità di situazioni territoriali del parco, assumeranno particolare rilevanza, ai fini anche di una coordinata gestione, il piano di area, come stralcio del piano territoriale, previsto dall'art. 15, ed i piani agricolo-zonali e di assestamento forestale previsti dall'art. 12. Per quanto riguarda le norme vincolistiche nel medesimo articolo, esse sono conformi alla legge generale dei parchi, salvo ovviamente restando il rispetto delle norme di legge statali e regionali sulla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna sulla caccia e pesca, sui vincoli paesistici e monumentali, e gli strumenti urbanistici. Il limite di potenza di 20 HP per i natanti fluviali è stato adottato in conformità ad analoga disposizione della legge istitutiva del parco lombardo.
La Commissione propone all'unanimità al Consiglio regionale l'approvazione del progetto di legge.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Chiedo che si faccia la discussione e la votazione per ogni disegno di legge.



PRESIDENTE

D'accordo.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 223 "Istituzione del parco regionale di Stupinigi" (seguito)


PRESIDENTE

Passiamo alla discussione del punto ottavo all'ordine del giorno relativo all'istituzione del parco regionale di Stupinigi.
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi, il mio breve intervento si ricollega ad un'interro-gazione presentata con i colleghi Martini, Paganelli e Soldano in merito alla scelta della nuova sede della facoltà di agraria e veterinaria.
Informazioni giornalistiche davano per requisita la soluzione "Savonera" quale nuova sede sia della facoltà di agraria che di veterinaria.
Non voglio qui entrare nel merito al modo con cui spesso i Consiglieri regionali vengono a conoscenza delle iniziative della Giunta. Lo far eventualmente al momento della discussione dell'interrogazione. In questo momento siccome discutiamo della costituzione del parco di Stupinigi mi preme esprimere la preoccupazione che detta istituzione possa significare l'abbandono di tale area quale possibile sede delle facoltà di agraria e di veterinaria.
Questo non tanto per la specifica possibile area di Stupinigi, ma perché verrebbe abbandonata l'indicazione Piemonte Sud, che ritengo la più adatta per la facoltà di agraria e veterinaria, sia per un opportuno decentramento universitario e sia per la vocazione agricola del Piemonte Sud, particolarmente elevata nella Provincia di Cuneo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

La legge sul parco di Stupinigi ha avuto una storia travagliata e un iter difficile per i molteplici interessi della popolazione residente.
Nonostante questo difficile iter si è raggiunta una soluzione equa e ragionevole abbandonando alcune impostazioni che inizialmente si frapponevano alla soluzione, come quella del Consorzio tra Università Ordine Mauriziano e Regione, e del ventilato insediamento dell'Università nelle cascine e nelle costruzioni esistenti. Superato tutto questo si è accettata un'impostazione che prevede la divisione del parco in zona A attrezzata, e gestita dalla Regione, in zona B, agricola, comprendente i fabbricati e gestita dall'Ordine Mauriziano. Anche i confini che dividono le due zone sono ora più lineari e più logici, poiché escludono un gruppo di fabbricati rurali e civili che, a nostro parere, non potevano essere inclusi nell' area attrezzata. Tuttavia permangono alcune preoccupazioni per la popolazione residente nel parco. Il relatore nella sua esposizione ha toccato questo problema dicendo che qualora motivi di restauro richiedessero la rimozione delle famiglie residenti, saranno trovate adeguate soluzioni nell'ambito della zona del parco. Questo è un impegno saggio in quanto assicura l'indispensabile presenza degli abitanti della zona nel parco contribuendo a mantenerne la caratteristica. Tale impegno che noi riproponiamo in questa sede, darà una garanzia sufficiente alla popolazione di Stupinigi.
Vi sono problemi minori, in merito ai maggiori danni all'agricoltura che l'invasione degli utenti del parco arrecherà. A questo proposito chiediamo alla Giunta che per garanzia e a tutela soprattutto dei punti più frequentati vengano costruite delle recinzioni.
Il divieto di caccia significherà aumento della selvaggina, in particolare dei conigli selvatici che distruggono quasi totalmente mais grano ed altri prodotti ma le leggi già operanti, se opportunamente applicate potranno rimediare agli inconvenienti. In ordine alle rotazioni colturali non ci sono problemi in quanto sarà permesso l'avvicendamento delle coltivazioni. Della convenzione tra Regione e Ordine Mauriziano faranno parte anche gli oneri per la vigilanza e per la gestione delle aree, oltre agli oneri che dovranno essere pagati al Mauriziano per il mancato reddito per acquisto di terreni.
Ringraziamo la maggioranza per aver accolto importanti innovazioni e attendiamo che la Giunta si pronunci in ordine alle preoccupazioni che tuttora permangono relativamente alle popolazioni. Il nostro Gruppo superate queste questioni darà voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La dichiarazione del Consigliere Chiabrando ha oggettivamente espresso i termini della discussione che si è svolta nella Commissione consiliare, e ha anche espresso il carattere solidale e unitario della conclusione del lavoro svolto, e quindi della decisione che stiamo per assumere.
Mi preme comunque dare alcune risposte, sollecitate dal Consigliere Chiabrando, in ordine all'impegno politico esplicato e ad alcune norme contenute nella legge.
Il problema del parco di Stupinigi ci ha visti impegnati, come organi della Regione e come forze politiche, in un dibattito durato quasi tre anni, sviluppatosi a partire da alcuni presupposti che si erano già posti sin dalla passata legislatura. Il Consigliere Oberto, che non vedo ora presente, si ricorderà delle riunioni che nella passata legislatura abbiamo tenuto sul problema di Stupinigi e delle iniziative che, come Presidente della Giunta, con l'allora Assessore Conti e con noi, egli stesso prese.
Queste iniziative vertevano da un lato sull'utilizzo a parco dell'area di Stupinigi e dall'altro sulla possibilità di inserire in quell'area la sede delle Facoltà di agraria e veterinaria. In questo senso risponderò anche al Consigliere Lombardi.
In quel periodo si era indicato Stupinigi come area a parco per le ragioni stesse per le quali la Giunta ha presentato il disegno di legge oggi in votazione; sono le ragioni oggi richiamate dal Consigliere Rosci che ha svolto la relazione sul disegno di legge; sono quelle stesse richiamate nel suo intervento dal Consigliere Chiabrando. Non mi dilungo quindi sull' opportunità dell'istituzione e della realizzazione del parco in quella zona; mi soffermo invece sulla questione riguardante l'insediamento delle strutture universitarie.
La possibilità di insediamento della Facoltà di agraria e veterinaria a Stupinigi fu da noi proposta in quanto quest'area è strettamente connessa con il tessuto urbano di Torino, e, quindi, le due facoltà potrebbero fruire di integrazioni funzionali con la struttura universitaria cittadina per la quale fu allora data la prospettiva di ristrutturazione e ampliamento all'interno della città, in alternativa a possibili e precedenti proposte di soluzioni di tipo campus, cioè esterne alla città.
D'altra parte, le facoltà di agraria e veterinaria presentano problemi che difficilmente possono trovare soluzioni all'interno di una struttura urbana: esigenze di aree per sperimentazione , di laboratori e di stalle.
Proprio per questo Stupinigi, insieme alla Mandria, furono prese in considerazione in quanto sono aree agricole strettamente connesse con il tessuto urbano di Torino, nelle quali sarebbe possibile dare soluzione alle esigenze particolari delle facoltà.
Queste aree sono già servite di trasporti pubblici, che potranno essere migliorati in futuro. Stupinigi, in particolare, è servita dalla linea del pulman urbano che parte dalla stazione di Porta Nuova.
Negli incontri avuti con la Sovrintendenza, in quanto il complesso e l'area di Stupinigi sono vincolate ai sensi delle leggi del '39 per la tutela ambientale e monumentale, si era precisato che non era possibile ipotizzare l'insediamento di una struttura del tutto nuova. Già troppe sono state le compromissioni nella zona dovute ad insediamenti industriali, ad attrezzature sportive, ad insediamenti residenziali (particolarmente negativo è quello collocato, ad immediata prospicienza del complesso di Stupinigi, nella zona di Borgaretto). In quell'occasione, si ricus l'ipotesi di continuare con comprimissioni dell'area; noi, sin da allora mettemmo perciò in discussione anche l'insediamento degli Uffici direzionali Fiat a Candiolo e l'espansione residenziale ad essi connessa.
Nella logica di non compromettere ulteriormente l'ambiente con nuovi ed estesi insedia menti, per le facoltà di agraria e veterinaria fu ipotizzata una soluzione che prevedeva l'utilizzo delle strutture edilizie esistenti senza tuttavia escludere che nell'ambito della loro ristrutturazione si decidessero parti nuove. Erano stati presi in considerazione i poderi progettati dal Prunotto, che prospettano il viale di accesso alla Palazzina. Queste due maniche di edifici hanno alle spalle insediamenti non organici, stalle e fienili costruiti anche in periodi recenti, dei quali si ritenne opportuno prevedere l'abbattimento e una qualificata ricostruzione.
L'Università, dato l'incarico ad una Commissione di studiare il problema secondo questi orientamenti, ha presentato un progetto preliminare di insediamento delle facoltà; tale progetto, per cui fu realizzato anche un plastico, fu presentato dall'allora Ministro della pubblica istruzione Malfatti che si mostrò interessato.
Le discussioni sviluppatesi in questi mesi in sede di Commissione consiliare regionale hanno introdotto opposizioni al perseguimento di questa ipotesi. Le opposizioni sono emerse soprattutto dal Gruppo della D.C., il partito con il quale si identifica la responsabilità della gestione dell'Ordine del Mauriziano, avendo avuto sempre, nel passato, le Presidenze dell' Ordine e da cui è stato scelto, ora, dopo lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine, il Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; scelta che è stata effettuata con un atto d'imperio poiché non ha tenuto conto delle posizioni assunte dai Partiti, dei rapporti di forza esistenti in Regione ed ha eluso ogni corretto rapporto di informazione con la Regione.
La D.C. ha frapposto una serie di ostacoli, alcuni oggettivi altri del tutto soggettivi. Abbiamo ritenuto opportuno non forzare ed esasperare queste contrapposizioni. L'inserimento della facoltà di agraria e veterinaria a Stupinigi è un'operazione di notevole interesse culturale; la prima che si attuerebbe dal momento della costruzione dei poderi progettati dal Prunotto, ultimo atto nella realizzazione del complesso monumentale con esso si garantirebbe quel recupero qualificante degli edifici che da tempo sono lasciati in una situazione di progressivo degrado.
Sia in considerazione del valore del complesso monumentale, sia in considerazione della situazione di opposizione che si è anche strumentalmente creata nel Comprensorio di Stupinigi, che vede partecipi non soltanto agricoltori, ma anche un numero considerevole di famiglie (circa 150), che per altro, trovandosi in situazione abitativa insoddisfacente e precaria e non avendo nessun rapporto di lavoro con l'Ordine, dovrebbero trovare risposta positiva da un programma che preveda anche la soluzione, in loco o nelle zone più prossime al loro luogo di lavoro, dei loro problemi abitativi, è opportuno procedere con l'impegno e l'accordo di tutte le forze interessate. Questo accordo non c'é stato: la D.C., non ha acceduto a questa ipotesi collaborativa.
Ecco perché è sorta in noi l'esigenza di sospendere la discussione sulle facoltà di agraria e veterinaria e di concludere l'iter di approvazione di questa legge, evitando il frapporsi di ulteriori ostacoli all'istituzione del parco, inteso come problema centrale nei confronti della tutela ambientale di questa area e della fruizione di aree verdi per la popolazione della conurbazione torinese. In questo modo, abbiamo inteso consentire di arrivare a quei tipo di soluzione preliminare, rappresentato dalla legge, su cui siamo tutti consenzienti. Per altro, voglio qui aggiungere che le strutture agricole non sarebbero comunque state poste in discussione dall'insediamento universitario, perché non sarebbero state intaccate le aree coltivate e si sarebbe data soluzione anche agli insediamenti edilizi delle sette aziende agricole, trasferendole dai poderi in nuovi e moderni edifici da distribuire nell'area, in questo modo favorendo il loro inserimento nel quadro agricolo produttivo e ambientale di Stupinigi.
Ora se il problema della facoltà di agraria e veterinaria a Stupinigi è stato accantonato, la legge non esclude che possa essere ancora ripreso il progetto. Dipenderà dall'Ordine del Mauriziano se vorrà riconsiderare la soluzione proposta e valutare se può essere accolta.
In altre parole, seppur la legge ha come finalità la costituzione del parco, e si richiama a rapporti tra l'Ente di gestione del parco e l'Università solo per attività di ricerca storica e scientifica e per collaborazioni volte alla conservazione e qualificazione dell'ambiente e non pone l'accento in modo specifico all'insediamento delle facoltà di agraria e veterinaria, tuttavia non lo esclude.
Penso, così, di aver risposto ai Consiglieri Chiabrando e Lombardi che mi interrogavano su questo problema.
Per quanto riguarda agraria e veterinaria va detto di nuove ipotesi di insediamento. Con questo mi riferisco alla domanda del Consigliere Lombardi, e lasciando a lui di decidere se quanto dirò potrà essere assunto come risposta alla sua interrogazione.
Stante la situazione di contrapposizione tra le posizioni della Giunta e del Gruppo D.C., stante il fatto che ritengo improponibile la costruzione di una struttura edilizia per agraria e veterinaria del tutto nuova nel Comprensorio di Stupinigi (ho sempre condiviso le posizioni della Soprintendenza, sia nell'espressione del prof. Chierici sia in quella dell'arch. Cerri, pertanto per le facoltà a Stupinigi non si può che trovare la soluzione nell'ambito delle strutture edilizie esistenti, nei poderi del Prunotto, con ricostruzione delle strutture edilizie agricole suddivise per aziende e distribuite nel Comprensorio), la soluzione del problema va cercata altrove.
D'altra parte, anche se dal primo gennaio le competenze alla tutela paesaggistica sono passate dalle Soprintendenze alle Regioni, non penso che la Regione, mentre assume le nuove competenze e mentre approva la legge sul parco, possa contemporaneamente consentire l'insediamento di due strutture così complesse e così voluminose come sono quelle delle facoltà di agraria e veterinaria.
Non possiamo compromettere e restringere ulteriormente il tessuto agricolo e forestale che attornia la palazzina che già si presenta fortemente limitato rispetto a quello su cui lo Juvarra aveva costruito le relazioni ambientali tra palazzina e paesaggio.
Se non ci sarà un ripensamento dell'Ordine Mauriziano e si resti fermi sulle posizioni prese in Commissione, non resta che scegliere per un'altra soluzione.
Allo stato attuale delle posizioni dobbiamo dirci, molto realisticamente, che non può essere Stupinigi la soluzione per le facoltà di agraria e veterinaria e che dobbiamo cercare altra soluzione.
Io mi sono preoccupato di ricercare se qualche eventuale soluzione alternativa poteva essere trovata. La ricerca è stata condotta con riferimento alle proprietà pubbliche disponibili. Alcuni mesi fa ho riproposto ai Presidi delle facoltà di agraria e veterinaria, Monti e Bosticco, all'ex Rettore dell'Università, prof. Sasso, ai professori Turnon e Donato, l'ipotesi della Mandria che era stata da alcuni di loro, in passato, accettata. La Regione è proprietaria di aree al di fuori del recinto della Mandria, dove si insedierà l'Istituto zooprofilattico; in quelle stesse aree potrebbe essere trovata la soluzione, seppur quella zona è più decentrata rispetto a Stupinigi. Da alcuni di loro mi era stata dichiarata la disponibilità per la Mandria, peraltro non esclusa sin dai primi discorsi che ponevano in alternativa la Mandria a Stupinigi.
Successivamente, nel mese di maggio, la Provincia di Torino ha fatto presente che, a seguito dell'applicazione della legge che ha previsto lo scioglimento degli ospedali psichiatrici con l'attribuzione dell'assistenza psichiatrica agli ospedali generali, si sarebbero resi disponibili al riutilizzo gli edifici degli ospedali psichiatrici della zona di Grugliasco e di Collegno. In particolare si renderà per primo libero l'edificio della Savonera, situato al fondo di Corso Regina, in territorio del Comune di Collegno, ma appena al di là del confine del Comune di Torino. Ultimamente erano ospitati ancora 300 ammalati degli 800 normalmente ricoverati presso l'ospedale; questi in parte saranno dimessi; in parte saranno trasferiti a Collegno, ospedale anch'esso in corso di smantellamento, riunendo i degenti temporaneamente in quella sede per conseguire una gestione più economica.
Successivamente si renderà libero l'intero ospedale di Collegno, che ha caratteristiche storiche e monumentali di pregio.
Mi sono limitato a fare ciò che responsabilmente dovevo fare e nell'ipotesi che l'ospedale di Savonera potesse prestarsi alla soluzione del problema delle facoltà di agraria e veterinaria, ho messo a contatto nella sede della Giunta, in Piazza Castello, senza dare nessuna pubblicità trattandosi di primi contatti e pura informazione, il Rettore dell'Università, prof. Cavallo, i Presidi delle due facoltà, Bosticco e Monti con il Presidente dell'Amministrazione provinciale, Salvetti.
Ciò che è avvenuto dopo quel momento non riguarda la responsabilità della Giunta né mia.
Alcune informazioni di merito: l'ospedale psichiatrico ha una superficie di solaio utile di 13 mila mq. (a fronte di quella delle attuali sedi delle facoltà di agraria e veterinaria che è di 10 mila mq.) all'edificio compete un lotto di 126 mila mq, che consentirebbe di svolgere le sperimentazioni agrarie e orticole, l'inserimento delle stalle e dei laboratori e anche gli ampliamenti necessari per adeguare gli spazi da destinare alle attività didattiche. Si trova a distanza di un chilometro dal Mattatoio, e questo costituisce un punto di interesse per la facoltà di veterinaria che già attualmente usa le sue attrezzature. L'ospedale di Savonera è inoltre vicino alla zona di Druento dove avrà sede l'Istituto zooprofilattico; non lontano si trova l'Istituto Bonafous del Comune di Torino che potrebbe costituire altro punto di riferimento per l'attività di sperimentazione della facoltà di agraria. Esiste, quindi, tutto un tessuto zootecnico, agrario, didattico, a vario livello, che può giustificare l'insediamento delle facoltà.
Il Consiglio di facoltà di veterinaria ha espresso, con un ordine del giorno, il consenso unanime all'insediamento della facoltà di veterinaria nell'edificio di Savonera, mentre il Consiglio della facoltà di agraria, ha espresso un diniego nei confronti di tale insediamento, con motivazioni che a me non sembrano valide: sostanzialmente l'ordine del giorno dice che tra le facoltà di agraria e veterinaria non esistono interrelazioni funzionali didattiche e di ricerca; quindi, il problema del dipartimento, che noi abbiamo sempre considerato come condizione qualificante di interrelazione fra le due facoltà, non esisterebbe. Sono motivazioni che i docenti possono valutare con maggiore cognizione di causa di quanto posso fare io. Credo tuttavia di doverle mettere in dubbio: in entrambe le facoltà vi è un istituto di zoologia e zootecnia e molti docenti ritengono che i due istituti debbono collaborare e operare insieme; economia agraria ed economia zootecnica presentano uno stretto intreccio: non si pu intervenire nel campo dell'economia zootecnica senza contemporaneamente intervenire nel campo dell' economia agraria.
E' banale la dichiarazione secondo la quale la facoltà di veterinaria ha più legami con quella di medicina che non con quella di agraria; è così se si riduce l'attività veterinaria alla sola cura degli animali, magari domestici, anziché attribuirgli il compito di ricerca e di attività didattica per una reale e qualificata politica zootecnica.
Dal punto di vista del metodo - ripeto - credo di essermi comportato correttamente, poiché non può essere altrimenti giudicato il fatto che io abbia messo in contatto i rappresentanti degli Enti direttamente interessati al problema dell'ospedale di Savonera. Di questo fatto ho dato per altro, informazione ai Consiglieri della D.C., Picco e Chiabrando.
L'insediamento delle facoltà di agraria e veterinaria nel Piemonte Sud è un problema nuovo del quale potremo discutere. Finora abbiamo parlato per Novara, Alessandria e per il Cuneese dell'istituzione di nuove Università nuove Università che peraltro tardano ad essere istituite. Se la sollecitazione del Consigliere Lombardi vuole essere un'ipotesi di lavoro sono disponibile a entrare nel merito per valutare se vi sono motivate ragioni perché le facoltà di agraria e veterinaria dell'Università di Torino debbano essere trasferite per costituire il primo nucleo di una nuova sede.
Per restare all'area torinese, credo che per l'accessibilità ci sia indifferenza tra la localizzazione di Stupinigi e la localizzazione di Savonera. La struttura ferroviaria fa capo a Torino ed i collegamenti da essa a Savonera presentano tempi di poco minori rispetto a Stupinigi pertanto, rispetto sia al Piemonte, sia alla città di Torino, le localizzazioni di Stupinigi e di Savonera possono essere considerate di uguale grado di accessibilità.
Ritornando ai problemi del parco di Stupinigi, per quanto concerne il problema delle famiglie attualmente insediate a Stupinigi all'interno dell'area attrezzata del parco, va detto che molte di esse abitano edifici originariamente non destinati ad abitazioni, come ad esempio, l'ex canile o il Castelvecchio; si tratta di soluzioni abitative precarie rispetto alle quali dovremo comunque trovare sistemazioni diverse, eventualmente attraverso gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata. In questo senso potremo dare le garanzie perché l'uso di quegli edifici per eventuali attività connesse alle attrezzature del parco, come sarebbe nel caso di una riconsiderazione dell'Università a Stupinigi, venga subordinata alle soluzioni dei problemi abitativi. Se in futuro si porranno problemi di riuso di edifici non inseriti nell'area attrezzata, che nella convenzione tra Regione e Ordine Mauriziano vengano destinati a funzioni connesse con la fruizione pubblica del parco, il problema si porrà negli stessi termini si tenga per altro conto che anche negli altri edifici non inclusi nelle aree attrezzate ci sono famiglie che vi abitano pur non avendo un rapporto di lavoro con l'Ordine Mauriziano. L'Ordine Mauriziano e la Regione certamente garantiranno l'abitazione nel caso si renda necessario liberare gli edifici.
In relazione ai danni all'agricoltura: l'istituzione del parco con la regolamentazione che consentirà l'attività di vigilanza e l'intervento anche della polizia urbana, renderà il problema sempre meno pesante. L'aver diviso la zona attrezzata dalla zona agricola permetterà regimi regolamentari, in parte già indicati nella legge, che garantiranno la zona agricola da possibili sconfinamenti e danneggiamenti. Inoltre, la legge quadro regionale prevede l'istituto degli indennizzi; quindi non ci saranno perdite per gli agricoltori.
Circa il rapporto finanziario con l'Ordine Mauriziano, sin dai primi incontri, abbiamo posto in evidenza che esso sarà fissato con apposita convenzione: esso potrà esplicitarsi attraverso un canone di affitto oppure attraverso un'indennità per mancato reddito.
Questa legge ha tenuto conto di molti problemi, sacrificando l'ipotesi dell'utilizzo dei poderi per l'Università (speriamo però solo temporaneamente), al fine di arrivare senza ulteriori rinvii alla legge istitutiva del parco di Stupinigi; istituzione che cre diamo di grande valore culturale e politico.



PRESIDENTE

Propongo di sospendere i lavori a questo punto e di riprenderli alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.00)



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