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Dettaglio seduta n.207 del 06/07/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


BELLOMO EMILIO


Argomento: Consorzi

Osservazioni del Governo alla legge regionale 26/1/1978: "Norme per il conferimento di incarichi e consulenze nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La seduta è aperta.
Punto settimo all'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo alla legge regionale 26/1/1978: 'Norme per il conferimento di incarichi e consulenze nell'ambito dell'attività dell' Amministrazione regionale"'.
Chiede la parola il Vice Presidente della Giunta regionale, Bajardi. Ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

E' stato soppresso un articolo. Il nuovo testo è stato approvato questa mattina dalla Commissione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Pongo in votazione il testo di legge.
"Articolo 1 - Finalità. Per lo studio e la ricerca in merito a problemi di particolare rilievo scientifico, tecnico e legislativo connessi allo svolgimento di funzioni regionali in attuazione di programmi di dipartimento o di Assessorato, per la soluzione di problemi richiedenti specifica competenza professionale od iscrizione in albi professionali; per l'esplicazione a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di consulenze ed incarichi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione regionale, solo quando la professionalità richiesta non consenta l'impiego di personale regionale o la sua formazione o l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, oppure quando non sia possibile provvedervi con le strutture dell'Istituto di ricerca regionale e degli Enti regionali.
Nel conferimento delle consulenze e degli incarichi si dovrà tener conto della legge sull' ordinamento degli uffici, dei piani di utilizzazione e di formazione per il personale regionale.
Per gli studi e le ricerche per la predisposizione dei piani regionali dei piani settoriali e dei piani per aree sub-regionali la Regione si avvale di regola dell'Istituto di ricerche economico-sociali (l'Ires) e dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura del Piemonte (l'Esap)".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Disposizioni generali. Le deliberazioni per il conferimento delle consulenze e degli incarichi sono adottate dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti.
I suddetti stanziamenti debbono essere documentati con programma previsionale annuale.
Tali deliberazioni devono determinare l'oggetto, i termini, le condizioni e le modalità per l'espletamento delle consulenze e degli incarichi, il relativo impegno di spesa e lo schema di convenzione da stipularsi. Lo schema di convenzione deve prevedere il programma di svolgimento della consulenza o dell'incarico.
Consulenze ed incarichi possono essere affidati soltanto per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 6 mesi, tranne casi eccezionali, in cui possa agevolmente prevedersi, sulla base del programma di cui sopra, un impegno di lavoro non espletabile entro tale termine comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.
Il termine fissato può essere prorogato solo per giustificati motivi e per una volta soltanto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L' art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Consulenze. La consulenza è lo strumento per l'affidamento e l'espletamento di studi e di ricerche o di progettazioni di competenza regionale.
Le consulenze affidate dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ed in base allo specifico piano di utilizzo di Assessorato o di dipartimento, possono essere conferite a: a) Università o Politecnico b) altri Enti o istituti scientifici di natura pubblica c) organismi specializzati; esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale, da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.
Nel conferimento di consulenze dovrà essere, di regola, rispettato l'ordine di priorità previsto nel comma precedente.
In nessun caso le consulenze potranno essere conferite a ex dipendenti di Amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 30/6/1972 n. 748".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Incarichi a contratto, a tempo determinato. L'incarico è lo strumento per l'affidamento, in via eccezionale, di funzioni particolari che richiedono conoscenze altamente specializzate, non riscontrabili fra il personale regionale. Tali incarichi possono essere conferiti ai sensi dell'art. 81, quinto e sesto comma dello Statuto a persone singole, in possesso di peculiari e notorie esperienze professionali.
Vale per gli incarichi sopraddetti il divieto di cui al precedente art.
3 ultimo comma.
L'incarico non costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in ruolo, né per la riduzione del limite di età, per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.
Quando l'incarico debba essere affidato per un periodo di mesi superiore a 6 o debba essere prorogato a norma del precedente art. 2, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che ha disposto l'incarico, presenta contestualmente proposte di modifica dell'organizzazione degli uffici regionali e proposte per la formazione del personale regionale, o per l'assunzione del personale occorrente, ove si riscontri l'esigenza di continuare ad avvalersi del tipo di professionalità richiesto con l'incarico affidato.
Gli incarichi per l'espletamento di attività altamente specializzate relative all'attuazione di programmi e procedure di carattere generale, di particolare complessità e rilievo o che comportino deroghe ai termini previsti dall'art. 2, devono essere sottoposti al preventivo parere della I Commissione consiliare, bilancio e programmazione, e devono, comunque cessare alla scadenza della legislatura nella quale sono stati conferiti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Commissioni consultive di studio. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le finalità e gli scopi indicati dall'art.
1, con le modalità di cui all'art. 2, possono altresì costituire commissioni consultive di studio, composte anche da professionisti o da esperti esterni all'Amministrazione regionale.
Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla legge regionale 2/7/1976 n. 33".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Compensi. I compensi per le consulenze e gli incarichi devono essere, di regola, stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti, per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli Enti, Istituti ed organismi di cui al secondo comma dell'art. 3, oppure devono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a funzionari regionali inquadrati negli ultimi due livelli, in riferimento al tipo di risultato richiesto ed effettuato o comunque sulla base dell'oggettiva entità della prestazione espletata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Pubblicità. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 15 giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta di Consiglio delle relative deliberazioni.
Saranno inoltre comunicati rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla Giunta, nei casi in cui siano previsti, i testi delle relazioni e degli elaborati conclusivi degli studi, ricerche e consulenze effettuate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Oneri finanziari. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 2250 del bilancio 1978 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Norma finale. La legge regionale 4/1/1973 n. 1 è abrogata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PAGANELLI ETTORE


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Prosecuzione esame progetti di legge nn. 17 - 41 - 105 - 198 - 224 - 251 relativi a norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Punto quarto dell'ordine del giorno: "Prosecuzione esame progetti di legge nn. 17-41-105-198- 224-251 relativi a norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
Nel corso della riunione della II e III Commissione, il Consigliere Oberto ha manifestato il desiderio di aggiungere una rettifica alla relazione, il che sarà fatto.
Chiede la parola il Consigliere Chiabrando.
Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Siccome gli ultimi emendamenti sono stati composti un po' affrettatamente, prego il Presidente di darci il modo di confrontare l'articolato originario con quello nuovo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

D'accordo, procederemo con molta calma.
"Articolo 1 - Finalità. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, disciplina con la presente legge la tutela di luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie della flora spontanea e della fauna inferiore, la raccolta dei prodotti del sottobosco e regola gli interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Divieti ed interventi di ripristino. E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio, salva determinazione di minor misura definita nei regolamenti locali. E' vietato immettere idrocarburi anche se parzialmente combusti, nelle acque dei fiumi e dei laghi o nella fascia di cui al precedente comma.
I Comuni curano la pulizia delle rive: a) obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento b) provvedendo all'asportazione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a).
Spetta alle Province curare l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque lacustri e fluviali a spese dei responsabili.
Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle Province.
Le Province provvedono agli interventi di cui al precedente comma in caso di inadempimento dei responsabili ed a spese di questi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Interventi di emergenza. Nel caso di inquinamenti accidentali che investano ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, il Presidente della Giunta regionale predispone o promuove, con gli Enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di intervento di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumere".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Interventi pubblici. La Regione interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili o siano conseguenti ad eventi naturali. In particolare cura, a proprie spese, e delegando gli interventi alle Province territorialmente competenti: a) l'asportazione ed il trasporto dei rifiuti e dei detriti esistenti sulle acque lacustri e fluviali o accumulate lungo le rive per effetto delle correnti, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento b) l'asportazione dalle superfici lacustri e fluviali degli idrocarburi c) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione d) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci quando si verifichino morie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Divieti e interventi di ripristino. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'Amministrazione comunale territorialmente competente.
I Comuni provvedono alla pulizia dei siti di cui al precedente comma secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 2 della presente legge. Spetta ai Comuni disciplinare in propri regolamenti la materia relativa ai depositi ed al trasporto dello stallatico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Accensione di fuochi. Dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta regionale sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi.
Nel caso previsto dal comma precedente, gli interessati devono usare le necessarie cautele usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano altresì ai campeggiatori e ai gruppi turistici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 - Abbruciamenti. Nei territori inclusi nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, l'abbruciamento delle ristoppie o di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i metri 100 ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino a totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Aree attrezzate. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito dei piani regolatori, possono individuare, acquistare o affittare aree idonee ad accogliere il turismo sociale ed il campeggio libero. Al fine di attrezzare tali aree la Regione può concedere agli Enti locali di cui al comma precedente che ne facciano domanda, contributi in capitale nella misura del 90 della spesa ritenuta ammissibile".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Fuori strada. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune o dalla Comunità montana territorialmente competenti. I sentieri di montagna e le mulattiere, nonché le strade forestali, sono considerate, ai fini della presente legge, percorsi fuori strada.
E' vietato inoltre esercitare attività ricreative e sportive con mezzi fuoristrada sulle strade interpoderali di collina e pianura. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale ed antincendio.
L'esercizio dello sci d'erba è disciplinato ai sensi del primo comma del presente articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Cotica erbosa superficiale. La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati. Le operazioni di cui al precedente comma sono altresì ammesse nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai".
E' stato presentato un emendamento al secondo e terzo comma a firma dei Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono: "Il secondo e terzo comma dell'art. 10 sono così modificati: 'Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Vegetazione erbacea e arbustiva. La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque.
E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla Giunta regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Flora spontanea protetta. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 13".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Elenchi delle specie di flora protetta. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, predispone, con proprio decreto, l'elenco delle specie floristiche a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione anche di parti di esse.
Le Comunità montane e, per i territori non classificati montani, le Amministrazioni provinciali, sono delegate a predisporre, sentito il Comitato consultivo di cui al comma precedente, appositi elenchi delle specie floristiche a protezione limitata, indicandone i limiti quantitativi di raccolta.
Gli elenchi sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta o limitata. Sono vietati il commercio e la vendita delle specie protette o di parte di esse, tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'articolo 16. E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle specie protette".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli. I divieti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio delle specie protette a scopo di fienagione né di pascolo ad opera del bestiame quando sia effettuato o fatto effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente titolo su di esso.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 30, può interdire temporaneamente lo sfalcio ed il pascolo di quelle aree dove ci siano specie protette in via di estinzione. In tal caso la Regione provvede ad indennizzare il proprietario o 1' avente titolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Piante officinali spontanee. Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all' elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 13 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole del Comitato consultivo di cui all'art. 30, da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta disposte dall'Ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in età lavorativa, indicano nella domanda la specie delle piante e la località ove intendono esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso i Comuni interessati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Esclusioni dai divieti. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 13 e 15 le specie floreali che provengono da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici.
Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore. E' inoltre ammessa la vendita delle specie protette raccolte con regolari autorizzazioni di cui all'art. 18 nei limiti dei quantitativi autorizzati ed entro un anno dallo scadere dell'autorizzazione.
Il produttore che coltiva tali specie deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste per gli opportuni controlli".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Incentivazione della coltivazione delle specie protette.
La Regione, per promuovere la coltivazione delle specie protette può, su domanda degli interessati: a) concedere contributi, nel limite massimo del 50 °A, della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto delle sementi e per le opere di primo impianto b) mettere a disposizione adeguati quantitativi di sementi c) concedere contributi, nel limite massimo dell' 80 % della spesa ritenuta ammissibile, per la produzione di sementi a coltivatori, istituti ed enti.
L'entità dei contributi e le modalità di coltivazione sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga. Le Comunità montane e, per i territori non classificati montani, le Amministrazioni provinciali, per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi di cui all'art. 13 per scopi scientifici, farmaceutici industriali, commerciali o per usi familiari.
Nella richiesta di autorizzazione rivolta ai suddetti Enti devono essere specificati lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata, nonché il quantitativo necessario.
L'autorizzazione fissa le modalità, la zona e la durata della raccolta comunque non superiore ad un anno e le limitazioni qualitative e quantitative.
Gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in deroga possono stabilire particolari condizioni per i residenti nei Comuni dove avviene la raccolta, quando questa costituisca fonte di lavoro e sussistenza.
Il Presidente della Giunta regionale può, sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, autorizzare la raccolta, su tutto il territorio della Regione, a scopo di studio, di un numero limitato di esemplari di piante protette".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Prodotti del sottobosco. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco: a) i funghi epigei, anche non commestibili b) i funghi ipogei (tartufi) c) i muschi d) le fragole e) i lamponi f) i mirtilli g) le more di rovo h) le bacche di ginepro".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Raccolta dei funghi. La raccolta dei funghi, esclusi quelli appartenenti alla specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona), è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori.
I cartelli, recanti la scritta 'Raccolta di funghi riservata, devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a m. 1,50 e non superiore a m. 3,00 e ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui".
Sono stati presentati numerosi emendamenti. Dai Consiglieri Bontempi Rossi e Bono: emendamento sostitutivo: il primo comma è sostituito dal seguente: "La raccolta dei funghi, esclusi quelli appartenenti alla specie Armillaria mellea-chiodino o famigliola buona - è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo espresso con l'apposizione di cartelli indicatori".
Dai Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono, emendamento sostitutivo, il primo comma dell'articolo 20 è così sostituito: "La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori. La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie Armillaria mellea (chiodino o famigliola buona)".
L'Assessore Fiorini presenta un emendamento all'emendamento precedente: dopo "per persona" aggiungere "due chilogrammi se il raccolto è costituito da specie diverse". La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Il raccoglitore di funghi raccoglie tutto quanto trova. Il chilogrammo finale sarà della qualità migliore, mentre quella peggiore sarà scartata.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Chiabrando, Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Questa mattina si sono tenute delle riunioni nelle quali è stato raggiunto un accordo che noi accettiamo. Qualcuno lo ha chiamato compromesso che, secondo noi, è un passo indietro al regime delle autorizzazioni che era previsto per tutti i Comuni. Nella nuova impostazione, salviamo il principio dell' autonomia dei Comuni, i quali avranno modo autonomamente di decidere se avvalersi della facoltà di istituire autorizzazioni od altre regolamentazioni.
Dichiaro che il nostro Gruppo accetta le soluzioni concordate e voterà gli emendamenti su questa base.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Il Consigliere Debenedetti ha presentato un ulteriore emendamento che è più ampio di quello presentato dal Consigliere Fiorini; sostituire la dizione: "per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo" con la dizione: "per una quantità non superiore a due chilogrammi".



CHIABRANDO Mauro

Gli emendamenti che vengono dopo gli accordi di questa mattina non li accettiamo, perché verrebbero a modificare quegli accordi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Non conosco gli emendamenti concordati. La ragione della mia proposta consiste in una considerazione suggerita dall'esperienza. Accade spesso che il fungo, in certe zone, nasca in quantità notevole, per cui il limite di due chilogrammi è più ragionevole.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Quanto ha detto il Consigliere Chiabrando è ampiamente condivisibile.
Nello stabilire la quantità, si è cercato di stabilire una regolamentazione educativa. Ci sono comunque delle autorizzazioni in deroga per chi svolge attività stagionali ed economiche.
Il contemperamento della quantità bassa per tutti e della quantità più alta per chi svolge lavoro stagionale, è il punto mediano di accordo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

All'art. 21 è stabilito che i Comuni possono dare una regolamentazione diversa. L'ipotesi prevista dal collega Debenedetti rientra nelle fattispecie dell'art. 21 che prevede anche l'ipotesi eccezionale, laddove si dice che i Comuni fissano criteri, modalità e limiti che possono essere al di sotto o al di sopra.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A mio avviso non si è colta la preoccupazione dell'Assessore, il quale ci ha fatto presente il grosso pericolo che la raccolta del chilogrammo di funghi buoni porterà probabilmente alla distruzione di quelli non buoni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Vogliamo dare una regolamentazione perché il numero dei ricercatori è arrivato ad un livello tale per cui anche il chilogrammo può essere un limite sufficiente per permettere la raccolta di tutto quanto è prodotto dal sottobosco.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Le Commissioni congiunte hanno lungamente discusso in base alle varie prese di posizione degli Enti e delle persone consultate in ordine alla scelta tra la qualità e la quantità. L'ideale sarebbe di poter stabilire la quantità per ogni specie. Raccogliere cinque ovuli vuol dire depauperare un bosco, mentre raccogliere 10 porcini non significa ancora de pauperarlo raccogliere altre specie non significa altro che arricchire la prosperità del bosco. Questo significherebbe un elenco di specie variabili, secondo le annate; abbiamo allora cercato un compromesso attraverso la mediazione della quantità.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Se questo emendamento rappresenta un problema, lo ritiro.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Il progetto di legge della Giunta originariamente stabiliva i tre chilogrammi, tuttavia la questione, largamente discussa in Commissione, non è sulla quantità, ma sulla facoltà e sul diritto dei Comuni di autoregolamentarsi, ossia, la Regione determina il principio generale, ma la vera regolamentazione avverrà da parte dei Comuni D'altronde l'art. 25 dice: "E' altresì vietato danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili" che, sotto il profilo educativo, rientra nell'ottica della tutela della natura.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Poiché all'art. 20 si dice in forma chiara che la raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, mi chiedo come possa un Comune travalicare questo limite.
Non credo sia legittimo da parte di un Comune autorizzare, sulla base dell'art. 21, la raccolta dei funghi in quantità superiore a quella fissata con l'art. 20. Si dica allora chiaramente che non è consentito ai Comuni di autorizzare una raccolta superiore al chilogrammo. Quindi mantengo l'emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Debenedetti.
L'emendamento è respinto con 2 voti favorevoli, 2 astenuti e 36 contrari.
Pongo in votazione l'emendamento a firma dei Consiglieri Oberto Chiabrando, Calsolaro e Bono che modifica il primo comma dell'art. 20.
L'emendamento è approvato con 38 voti favorevoli e 2 contrari.
Poiché l'emendamento a firma dei Consiglieri Bontempi, Rossi e Bono è stato ritirato, il Consiglio procede alla votazione dell'art. 20.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - Autorizzazioni e delibere comunali. Chiunque intenda procedere alla raccolta dei funghi, deve fare domanda al Sindaco del Comune su cui insiste il territorio oggetto della ricerca. Il Sindaco rilascia con l'autorizzazione, un tesserino personale di validità annuale.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro il mese di marzo di ogni anno sentito il parere del Corpo forestale e delle Associazioni agricole locali nonché, per i Comuni montani, della Comunità montana, e non può superare il limite di un tesserino per ogni cinque ettari di bosco, non contrassegnati con i cartelli indicatori di cui al precedente articolo 20".
L'emendamento soppressivo dell'intero articolo, a firma dei Consiglieri Bontempi, Bono e Rossi viene ritirato.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo a firma dei Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono: "Articolo 21 Compiti dei Comuni. In attuazione del precedente articolo 20, i Comuni, ai sensi delle funzioni attribuite dall'articolo 78 del D.P.R. 24/7/1977 n.
616, in materia di protezione della natura, possono stabilire con proprio regolamento criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta".
Non vi sono richieste di parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti. Si proceda alla votazione dell'art. 21.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Deroghe. Non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al precedente articolo 21, né ai limiti di raccolta di cui all'art. 20, il proprietario, l'usufruttuario, il coltivatore del fondo ed i loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
I residenti nel Comune per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal Sindaco a raccogliere quantitativi superiori a quelli stabiliti dall'art. 20".
E' stato presentato dai Consiglieri Bontempi, Bono e Rossi, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il proprietario l'usufruttuario, il coltivatore del fondo e i loro familiari, nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso, nonché i residenti nel Comune per i quali la raccolta di funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal Sindaco a raccogliere quantitativi superiori a quelli stabiliti dall'articolo 20".
Viene ritirato.
E' stato presentato dai Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono un emendamento sostitutivo al primo comma dell'art. 22 che è così sostituito: "Nessun limite di raccolta è posto al proprietario all'usufruttuario, al coltivatore del fondo ed ai loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso". Non vi sono richieste di parola. Pongo in votazione l'emendamento.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
Procediamo alla votazione dell'art. 22.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Raccolta dei tartufi. La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni, ed è inoltre soggetta alle condizioni dettate dalla presente legge per la raccolta dei funghi, in quanto applicabili.
Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di un chilogrammo, elevato, nel caso in cui venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, al peso di detto esemplare.
Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Associazioni interessate, fissa annualmente con proprio decreto i periodi di raccolta.
La raccolta è consentita con l'ausilio del cane e con l'uso dell'apposita zappetta. E' fatto obbligo di ricoprire con lo stesso terreno lo scavo effettuato per l'asportazione del tartufo".
Sono stati presentati due emendamenti a firma dei Consiglieri Paganelli, Lombardi, Martini e Soldano: sopprimere la seconda parte del primo comma dopo le parole: "successive modificazioni" e sopprimere intieramente il secondo comma. La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

L'emendamento, così come è presentato, corrisponde a quello del testo della legge nazionale.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula. Procediamo alla votazione dell'art. 23.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Altri prodotti del sottobosco. Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta individuale giornaliera e salvo divieto del proprietario del fondo o dell' usufruttuario o del possessore a: qualunque titolo di esso, da segnalare con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi: muschi Kg. 0,300 fragole Kg. 1,00 lamponi Kg. 1,00 mirtilli Kg. 1,00 more Kg. 1,00 bacche di ginepro Kg. 0,200 I quantitativi di cui al comma precedente possono essere modificati con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, in relazione a situazioni locali o all'andamento stagionale. I Sindaci dei Comuni montani possono autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale".
Emendamento sostitutivo di parte dell'art. 24 proposto dal Consigliere Chiabrando: dopo la parola "lamponi", sostituire il numero 1,00 con 3,00.



CALSOLARO Corrado

A questo punto dovremmo regolamentare la quantità delle fragole e delle more. Abbiamo ripreso questa classificazione da altre leggi regionali.



CHIABRANDO Mauro

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

I Consiglieri Bontempi, Bono e Rossi presentano un emendamento aggiuntivo al primo comma dopo le parole: "a qualunque titolo di esso ..." aggiungere le parole "da segnare con apposite tabelle". Viene ritirato.
Procediamo alla votazione dell'art. 24.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
"Articolo 25 - Modalità di raccolta. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora di cui all'art. 13.
E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole".
Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
"Articolo 26 - Aree rimboschite. E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante. Il divieto non si applica ai soggetti di cui all'articolo 22.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la raccolta può essere impedita a chiunque, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma, qualora venissero a prevedersi o a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco". Emendamento soppressivo del secondo e terzo comma a firma dei Consiglieri Bono e Rossi. La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Se nei boschi non bisogna raccogliere nulla prima che siano trascorsi i 5 anni, il secondo e terzo capoverso non hanno motivo di esistere.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Quando ho esposto questa questione al collega Rossi, mi riferivo al secondo capoverso (terzo comma). L'equivoco può essere nato dall'intitolazione dell'art. 25 che parla di aree rimboschite; è ovvio che il secondo capoverso non riguarda le aree rimboschite ma un divieto di carattere generale che il Presidente della Giunta può stabilire.
L'articolo si potrebbe intitolare: "Aree rimboschite. Divieti di carattere generale". Il secondo capoverso (terzo Gomma) si riferisce al divieto del Presidente della Giunta regionale alla raccolta dei funghi o di altri frutti non nelle aree rimboschite, ma nel sottobosco in generale.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Non entro nel merito, voglio far notare che, in base sempre agli accordi, questo emendamento doveva essere ritirato. Siamo comunque disponibili a modificare il titolo dell'articolo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Così com'era espresso il terzo comma dell'art. 26, faceva riferimento alla raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite: era detto nel titolo e nel primo comma; quindi il terzo comma era conseguente al primo. Se si aggiunge al titolo la dizione: "divieti di raccolta", al terzo comma dove si dice: ".la raccolta dei prodotti del sottobosco", si deve precisare: "di tutti i prodotti del sottobosco.".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Desidero richiamare la cortese attenzione dei colleghi su un problema di natura giuridica. Il togliere la dicitura: "il divieto non si applica ai soggetti di cui all'art. 22", posto che quei soggetti sono il proprietario l'usufruttuario, il conduttore del fondo, non impinge in un difetto di costituzionalità offendendo la norma del Codice Civile che fa il proprietario del fondo libero di disporre come crede? Il proprietario del fondo che è arrivato al rimboschimento del suo bosco e che vuole prima della scadenza dei 5 anni raccogliere prodotti, può essere limitato da una legge regionale, in difformità da quello che è scritto nel Codice Civile che dice essere lui il proprietario del terreno?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Proporrei una breve sospensione per chiarire questi punti.



(La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,15)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La seduta riprende.
L'emendamento soppressivo al secondo e terzo comma è ritirato. Sono stati presentati alcuni emendamenti a firma dei Consiglieri Chiabrando Bono ed Oberto: emendamento sostitutivo del titolo: anziché "Aree rimboschite", "Divieti".
Chi approva alzi la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
Emendamento al secondo comma, dopo le parole: "di cui all'..." aggiungere le parole "al primo comma dell'.".
Emendamento al terzo comma, dopo la parola: "raccolta" sono aggiunte le parole: "dei prodotti del sottobosco".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Tutto sommato le cose rimangono come prima. I rimboschimenti vengono fatti in realtà con il denaro pubblico, quindi la limitazione è anche nei confronti di coloro che gestiscono il denaro pubblico, ossia i proprietari del fondo.



CHIABRANDO Mauro

Certi rimboschimenti possono e debbono essere condizionati, ma questo divieto si fisserà con un provvedimento amministrativo nel momento della concessione del finanziamento. Il divieto non può essere fissato in termini generali per tutti perché potrebbe andare a contrastare il diritto di proprietà.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Dobbiamo preoccuparci di due tipi di rimboschimento: quello a carattere pubblico sul terreno demaniale o sul terreno comunale e quello a carattere privatistico che può avvenire con denaro del proprietario del fondo, oppure con un contributo della Regione.
Dando il contributo la Regione può limitare il diritto di proprietà.
Per evitare il rischio del ritorno della legge perché impinge contro una disposizione del Codice Civile, abbiamo trovato l'accorgimento della limitazione: la Regione al momento del finanziamento porrà la condizione dei 5 anni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Accetto questa soluzione, a patto che la Giunta si impegni in questo senso. Quindi desidero sapere se la Giunta si impegna.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

In realtà il rimboschimento riguarda l'Assessorato dell'agricoltura penso quindi di poter parlare anche a nome del collega dando questa assicurazione. Ma, al di là dell'assicurazione che la Giunta si impegnerà a imporre il divieto, in particolari boschi c'é anche il vincolo idrogeologico che creerà situazioni di differenziazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Queste sono norme sulla tutela dell'ambiente, non sono norme sull'utilizzazione dell'ambiente, quindi il continuo oscillare tra i diritti di proprietà e la volontà di difendere l'ambiente rivela ancora di più la mancanza di un'analisi precisa dell'impianto giuridico di tutta la materia. Non ha senso dire che il privato può esercitare un'attività pregiudizievole nei confronti dell'ambiente nell'ambito del diritto di proprietà se questa è una legge che deve tutelare l'ambiente.
E' opportuno che la Regione si doti di uffici adeguati in grado di dare quel supporto tecnico che nessuno di noi ha. Gli avvocati e gli altri operatori del diritto hanno questo tipo di preparazione in termini causidici e non in termini legislativi. Queste contraddizioni comportano degli atteggiamenti politici veramente curiosi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La discussione è conclusa. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma. E' approvato con 39 voti favorevoli ed uno astenuto.
Rimane un emendamento sempre a firma dei Consiglieri Chiabrando, Bono e Oberto al terzo comma.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula. Procediamo alla votazione dell'art. 26.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
"Articolo 27 - Formica Rufa. E' vietato alterare, disperdere distruggere nidi di formiche del gruppo formica Rufa, o asportarne uova larve, bozzoli, adulti. E' altresì vietato commerciare o vendere, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie. Le specie protette del gruppo formica Rufa sono: Formica lugubris, Formica rufa, Formica aquilonia, Formica polyetena".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
"Articolo 28 - Anfibi e molluschi. E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto e il commercio di rospi del genere Bufo. Dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.
Dal 1° marzo al 10 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con chiocciola).
Nel restante periodo dell'anno la cattura delle rane adulte è consentita per quantitativi non superiori ad 1 kg, e quella di lumache è consentita per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri, per ciascuna specie e per ogni richiedente.
Chiunque intenda catturare rane e lumache deve fare domanda al Sindaco del Comune territorialmente competente. Il Sindaco, valutata la consistenza di tali specie animali nel territorio del Comune, e fatto salvo il benestare del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso, pu autorizzare la raccolta per un periodo non superiore ad un anno.
La raccolta è vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. E' comunque vietata la raccolta di capi che non raggiungano le seguenti dimensioni : a) le rane, la lunghezza del corpo di almeno cinque centimetri b) le lumache, il diametro di almeno 3 cm all'apertura del guscio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario o del possessore del fondo che curano allevamento di una o più delle suddette specie di animali. Gli allevamenti di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e il loro esercizio non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i proprietari devono certificare la varietà, l'origine e la destinazione".
All'art. 28 sono stati presentati numerosi emendamenti. Il Consigliere Franzi propone al primo comma, dopo le parole: ".uova e", di sopprimere le parole "la cattura o". E' ritirato.
Emendamento al secondo comma del Consigliere Borando: sostituire "dal 1° febbraio al 30 giugno", con "dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo".
La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Ribadisco quanto ho già detto. Durante il periodo invernale, incomincia il gelo e gli anfibi vanno in letargo mettendosi a dormire sotto le zolle.
Chi se ne intende, va a muovere le zolle e a pescare le rane più belle, che sono destinate alla riproduzione primaverile. Una raccolta di 10 rane con questo sistema, significa un danno superiore a mille rane raccolte in 4/5 mesi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

L'analisi fatta dal Consigliere Borando è esatta. Con l'occasione anticipo che mi asterrò dal votare l'art. 28 per i motivi che ho già espresso nel mio intervento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Emendamento sostitutivo presentato dai Consiglieri Oberto, Chiabrando Bono ed altri: il quarto comma dell'art. 28 è così sostituito: "Nel restante periodo dell'anno e fatte salve le competenze dei Comuni richiamate nel precedente articolo 21, la cattura di rane adulte è consentita per quantitativi non superiori ad un chilogrammo e quella di lumache è consentita per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per ciascuna specie e per persona".
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Vi è un emendamento del Consigliere Franzi, allo stesso comma: sopprimere le parole "e per ogni richiedente". L'emendamento è incorporato nel precedente e viene ritirato.
I Consiglieri Bontempi, Rossi e Bono presentano un emendamento soppressivo del quinto e sesto comma. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Il Consigliere Franzi presenta un emendamento aggiuntivo: aggiungere al quinto comma: "Chiunque intenda catturare rane e lumache per quantitativi superiori, in quanto fonte di lavoro stagionale, deve fare domanda al Sindaco del Comune territorialmente competente, che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio comunale".
Chi e favorevole alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Il Consigliere Bellomo presenta i seguenti emendamenti: al quinto comma togliere le parole "rane e" sesto e settimo comma: si propone la soppressione dei due commi.
Il Consigliere Franzi presenta il seguente emendamento: il settimo comma è soppresso. Sono tutti ritirati.
Il Consigliere Bellomo presenta il seguente emendamento: ottavo comma: dove è scritto, paragrafo a) "di almeno 5 centimetri", mettere "di almeno tre centimetri".
E' ritirato.
I Consiglieri Lombardi e Martini presentano il seguente emendamento sostitutivo: all'ottavo comma dopo la parola "il diametro" sostituire la dizione "di almeno 3 cm all'apertura del guscio" con la dizione "conchigliare di almeno 3 cm, determinabile con apposito anello".
E' ritirato.
Emendamento presentato dai Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono: l'ottavo comma dell'art. 28 è così sostituito: "E' comunque vietata la raccolta di rane non adulte e di lumache il cui diametro conchigliare sia inferiore a 3 cm., determinabili con apposito anello".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Emendamento presentato dai Consiglieri Bontempi, Rossi e Bono: emendamento sostitutivo: il nono comma viene sostituito dal comma seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano allevamento di una o più delle suddette specie di animali".
Chi approva alzi la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Non vi sono altri emendamenti, si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 28 è approvato.
"Articolo 29 - Gamberi. E' vietata la cattura, il trasporto e il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes). Agli allevamenti di gamberi d'acqua dolce si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del precedente articolo 28. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca sportiva ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
La Regione cura il controllo e il ripopolamento delle acque libere delegandone l'esercizio agli Enti locali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
"Articolo 30 - Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale. Ai fini della presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per la protezione dell' ambiente naturale composto da: l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente cinque esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre nominativi, su proposta delle facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche, naturali e di agraria e delle associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'Anci, dell'Unione regionale delle Province piemontesi e dalla delegazione regionale dell'Uncem tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative l'Ispettorato regionale delle foreste, o suo delegato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali per la tutela dell'ambiente. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità montane e dai Comitati comprensoriali; può proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
"Articolo 31 - Raccolta a fini scientifici e didattici. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, in deroga agli articoli 13, 15, 20 23, 27, 28 e 29 della presente legge, gli istituti universitari, gli enti di ricerca scientifica alla raccolta delle specie indicate per fini scientifici o didattici.
La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla Giunta regionale e specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. L'autorizzazione deve indicare la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta ed è subordinata al consenso del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso.
Della raccolta deve essere dato preavviso, almeno dieci giorni prima agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Quanto raccolto non pu essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo. Ai fini della presente legge, non sono considerati fini scientifici o didattici quelli che comportano la vivisezione delle specie animali da raccogliere".
I Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono presentano il seguente emendamento: al primo comma dell'articolo 31, dopo le parole "enti di ricerca scientifica", aggiungere le parole "e le associazioni naturalistiche e micologiche legalmente riconosciute".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'articolo



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
"Articolo 32 - Istruzione e propaganda. La Regione, nell'ambito della propria competenza e della normativa in materia di formazione professionale provvede ad istituire corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale, oltre che per il personale addetto alla vigilanza, per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.
Essa promuove altresì ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte, d'intesa e su autorizzazione della Giunta regionale, dagli Enti locali territoriali dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti ed associazioni di cui al precedente comma".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
"Articolo 33 - Vigilanza. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed a guardie giurate volontarie.
Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del Presidente della Giunta regionale, delle Comunità montane o delle Amministrazioni provinciali, fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui all'art. 32.
Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e prestare giuramento davanti al pretore.
Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, i Comuni, le Province le Comunità montane ed i Consorzi dispongono, mediante il personale di cui al primo comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Della segnalazione o denuncia, nonché dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene.
Chiunque può prendere visione ed estrarne copia previo pagamento delle spese occorrenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
"Articolo 34 - Sanzioni amministrative. Per le violazioni dei divieti di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 23, si applicano le sanzioni amministrative da lire 10.000 a lire 1.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.
Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 2, il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 23, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.
Le specie floreali ed animali ed i prodotti del sottobosco, oggetto della violazione, sono confiscate.
L'applicazione delle sanzioni amministrative non preclude l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
"Articolo 35 - Procedura amministrativa. Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 33, apposito verbale.
Copia del verbale è consegnato immediatamente al trasgressore e, ove ci non sia possibile, notificato ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile, a cura del Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione.
Il Sindaco, decorsi trenta giorni dalla consegna o dall'avvenuta notifica del verbale ed assunte sommarie informazioni, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore per l'adempimento il termine di trenta giorni, entro i quali può essere proposto ricorso avanti il Presidente della Giunta regionale.
Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso avanti il Presidente della Giunta regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U.
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
"Articolo 36 - Proventi. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
"Articolo 37 - Disposizioni contabili. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 467.550.000 negli anni dal 1978 al 1980. Per l'anno 1978 la quota di spesa è determinata in lire 167.550.000.
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
All'onere di lire 167.550.000 per l'anno finanziario 1978 si provvede : per lire 15.000.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 per lire 102.550.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 per lire 50 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n.
12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 saranno corrispondentemente iscritti i seguenti appositi capitoli: 'Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora e della fauna e per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali', con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa 'Contributi per la realizzazione di aree attrezzate, per la coltivazione delle specie di piante protette e per gli indennizzi ai proprietari di fondi' e con lo stanziamento di lire 127.550.000, in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978, è conseguentemente ridotto di lire 117.550.000.
Il Presidente della Giunta regionale à autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
"Articolo 38 - Disposizioni abrogate. La legge regionale 13 agosto 1974, n. 24 'Protezione della flora', è abrogata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
"Articolo 39 - Norme transitorie. La deliberazione del Consiglio comunale prevista al terzo comma dell'art. 21 per l'anno 1978 viene assunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
I Consiglieri Oberto, Chiabrando, Calsolaro e Bono propongono la soppressione dell'art. 39. Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
"Articolo 40 (che diventerà art. 39) - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Si proceda alla votazione finale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Comprensori - Problemi del lavoro e della occupazione

Esame progetto di legge n. 325: "Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975 n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 325: "Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

La legge n. 21 per l'intervento nelle 4 zone industriali di Mondovì Casale, Vercelli e Borgosesia, non comprendeva l'area del Comprensorio dell' Alto Novarese perché in quel momento era in corso la discussione sugli interventi della Montedison in ordine all' insediamento Montefibre nella zona di Mergozzo. In quel momento dicevo "quest'area è stata esclusa per quelle ragioni specifiche". L'intervento Montedison è caduto per le ragioni a tutti note. Oggi si ripropone con urgenza l'approvazione del disegno di legge per poter inserire quell'area che, oggi più di ieri, è colpita da minacce di licenziamenti, di smobilitazione di fabbriche.
La proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione. Mi auguro che il Consiglio faccia altrettanto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Non vi sono altre richieste di parola. Pongo in votazione l'articolato.
"Articolo 1 - I provvedimenti di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 sono estesi ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale di Verbania, Cusio, Ossola".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante l'iscrizione della somma di 500 milioni, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 70090 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, che assumerà, per effetto di modificazione introdotta ai sensi della legge di assestamento del bilancio 1978, il numero 4300.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione : presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione finale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.
I Capigruppo sono pregati di riunirsi per fissare il calendario dei lavori della prossima seduta.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,50)



(La seduta ha termine alle ore 17,50)



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