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Dettaglio seduta n.202 del 22/06/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Artigianato - Formazione professionale

Prosecuzione esame disegno di legge n. 301: "Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 301: "Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato".
Ha la parola l'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

Signori Consiglieri, stiamo per approvare una legge importante, io credo, una buona legge, consentitemi dunque di esprimere il compiacimento della Giunta per la sostanziale unità di intenti con la quale la legge viene in Consiglio, al di là delle sottolineature critiche, pure stimolanti, che ci sono state in aula.
Devo un particolare ringraziamento ai componenti la IV Commissione, al Presidente, al Vicepresidente per l'impegno dimostrato nell'elaborazione della legge, in particolare ai Consiglieri Colombino e Raschio che sono stati sempre solleciti di consigli e stimoli anche prima e al di là dell'iter della legge su tutta la materia dell'artigianato. Non dico questo per voler compiere un cerimoniale di maniera, perché ritengo che il buon lavoro svolto è stato possibile grazie al metodo non formale ma sostanziale, di continuo confronto stabilito sulla materia in generale e sui singoli punti in particolare, esaminandoli a fondo e mettendo a profitto ogni osservazione, ogni contributo, ad incominciare da quello preziosissimo dei nostri valenti funzionari, il dottor Pesimena e il dottor Tarello, che seguono da anni con impegno e con intelligenza la gestione di questa materia e hanno quindi stabilito quel rapporto non occasionale che stamattina si è detto essere indispensabile ai fini di una fattiva e feconda collaborazione.
Le associazioni di categoria CNA e CASA hanno dato un contributo notevole.
Consigliere Marchini, non sto plagiando nessuno e spiegherò come nell'elaborazione della legge questo torni ad onore di quelle associazioni non tanto e non solo perché hanno esercitato quello che in gergo viene chiamato il ruolo dell'agente contrattuale, ma perché nel far ciò hanno avuto lo sguardo costantemente riferito al quadro complessivo dell'economia e usato senso di responsabilità, quella responsabilità che Bellomo ricordava come coerenza rispetto alla impostazione del Piano di sviluppo.
E' stato di grande valore, per la nostra Giunta, per la Commissione per i nostri funzionari la ripetuta puntuale presentazione di documenti unitari con i quali le tre Associazioni hanno sottoposto rilievi sollecitazioni e critiche nel corso dell'iter della legge.
La Regione ha raccolto ampiamente nel testo legislativo le indicazioni che sono state presentate dalla categoria.
Voglio assicurare il collega Marchini che non intendo deformare il giudizio della categoria che se in qualche parte del documento ha espresso elementi critici, in sostanza però ha sollecitato la Giunta affinch approvasse la legge quanto prima. Al Consigliere Marchini devo anche un particolare ringraziamento per la sensibilità e la correttezza politica che ha avuto in tutta la vicenda. Egli aveva presentato un progetto di legge che in seguito ha ritirato precisando ai Commissari che intendeva favorire l'iter del disegno di legge per consentirne una più spedita approvazione non rinunciando ovviamente alle sue opinioni, come ha ribadito stamattina opinioni e proposte che, del resto, hanno dato uno stimolo al lavoro della Commissione nella definizione del testo. Marchini ha assunto in tutta la vicenda un atteggiamento privo di ogni parzialità che ci consente oggi di camminare più spediti, e di ciò devo dargliene atto.
A questo punto mi ritengo dispensato dallo svolgere una lunga replica che in parte sarebbe ripetitiva. Ho il dovere però di richiamare alcuni elementi di carattere generale e fornire alcune precisazioni in riferimento alle considerazioni richiamate dagli interventi anche in relazione all'attività futura nel campo dell'artigianato, anche se queste non hanno una immediata attinenza con il testo legislativo in discussione, ma che tuttavia hanno un'attinenza con la natura e con la gestione della legge e sono state richiamate negli interventi.
Noi partivamo, signori Consiglieri, dall'esperienza della legge 10.
Abbiamo già detto altre volte (e non mi ripeterò) che è stata una buona legge, utilizzata tutta, gestita bene. Con essa abbiamo attivato finanziamenti per 60 miliardi.
Vi è stato un primo sostanziale sviluppo delle cooperative di garanzia passate da 4 a 14. Ma l'esperienza di questi anni (l'esperienza fatta nella gestione), la maggiore conoscenza acquisita della problematica della categoria (gli stessi elementi conoscitivi che abbiamo incominciato a ricavare dall'indagine da noi promossa e della quale ho già fornito al Consiglio ripetute, parziali informazioni), le stesse innovazioni introdotte dalla 382 (ha ragione Bellomo, caro Colombino, questo è un ritardo obbligato) hanno a nostro giudizio reso indispensabile l'adeguamento della nostra normativa.
Da qualche parte (per la verità timidamente) si era ventilata anche l'ipotesi - per fare più in fretta - di ripresentare puramente e semplicemente il vecchio testo.
Credo che non avremmo fatto bene. E che in fondo non avremmo fatto una cosa utile nemmeno ai fini di una più sollecita risposta alla domanda di credito. Una critica per i tempi meno lunghi, fatta da Colombino: noi abbiamo del resto approvato nel novembre 1977 una integrazione finanziaria agli interventi regionali, per far fronte alla domanda che era intervenuta.
Il nuovo testo di legge presenta i caratteri che sono stati illustrati dal relatore Raschio, e sui quali non vorrei ritornare se non per ricordare che esso rappresenta un ulteriore, significativo passo al potenziamento del sistema degli incentivi volti a potenziare e riammodernare la struttura delle aziende artigiane (quel salto di cui parlava Benzi).
In questo senso ci sono continuità e novità rispetto alla numero 10 che alla luce dell'esperienza si è dimostrata una scelta positiva e felice in un momento in cui la Regione era pressoché priva di esperienza, e della quale dobbiamo dare atto, credo, ai colleghi Paganelli e Petrini che si trovarono ad elaborarla e gestirla in condizioni certamente più difficili delle mie.
Noi ci siamo trovati davanti ad un riferimento obbligato, quello condizionante della presenza dell'Artigiancassa che rimane di competenza statale (non mi interessa adesso dare un senso polemico a questo rilievo) e del quale dobbiamo realisticamente tener conto, coordinando i nostri interventi.
Come ha già ricordato Raschio, quindi, interventi addizionali per investimenti eccedenti i limiti di finanziamento ammissibile da Artigiancassa e sostitutivi per interventi non ammessi da Artigiancassa.
Viene introdotto il meccanismo di garanzia fidejussoria - contiene i provvedimenti per le cooperative che Raschio ha ricordato.
Viene integrato tutto il sistema di interventi, con agevolazioni finanziarie in conto canoni per operazioni di leasing.
Per le cooperative artigiane di garanzia c'é l'estensione delle agevolazioni agli eventuali consorzi tra cooperative che si costituiscono.
A questo punto - chiarita già dal relatore la struttura generale della legge - devo alcune spiegazioni su problemi che sono stati sollevati nel corso dell'iter della legge stessa e sono stati sollevati anche qui relativamente alle proposte della Giunta.
Intanto mi pare sgombrato il campo dalla questione dell'importo della quota sociale delle cooperative di garanzia. La Giunta aveva indicato nello schema di statuto, l'elevamento a lire 20.000 della quota.
La Giunta ora prende atto delle ragioni e obiezioni sollevate unitariamente e fatte proprie dalla Commissione per mantenere la quota a lire 10.000, e accoglie questa proposta. Detto questo, rilevo solo che la nostra proposta di elevamento partiva dalla considerazione del tempo trascorso (e del processo inflazionistico che intanto c'è stato).
Ci pareva questo un adeguamento che aiutasse la responsabilizzazione e il maggior stimolo del socio. Comunque ne prendiamo atto e accogliamo la proposta.
Mi corre solo l'obbligo di rilevare però che a questo modo si tratterà sostanzialmente di un "rinvio", giacché credo che un adeguamento sarà imposto dalla nuova legge sulla cooperazione che è allo studio.
Per quel che riguarda l'estensione della garanzia fidejussoria regionale ai finanziamenti Artigiancassa, certo che il nostro intervento fissato all'art. 8 sarebbe più incisivo se oltre ad intervenire per la quota di finanziamento regionale assistesse anche la quota finanziaria a carico dell'Artigiancassa. I due sistemi (Artigiancassa e credito regionale) sono collegati e c'é il rischio (sottolineato anche da Petrini) che la non concessione di finanziamento annulli anche la possibilità di accesso alla quota aggiuntiva.
Noi ci siamo posti il problema; ma abbiamo visto l'impraticabilità di questo duplice intervento, sia per ragioni tecnico-legislative, sia perch ciò che si deve fare è rendere realmente operanti gli strumenti esistenti.
L'Artigiancassa ha un fondo garanzia; se non funziona non tocca alla Regione sostituirsi.
Se mai, è da accogliere la richiesta affinché la Regione si impegni perché nella trattativa con gli Istituti di credito (nella stipula delle convenzioni operative) venga definita questa garanzia.
Ancora una parola sulla garanzia in generale: problema sollevato da Marchini. Noi la limitiamo agli interventi regionali; in effetti, se fosse estesa a tutte le forme di finanziamento, non attueremmo misure finalizzate, quali ci proponiamo.
Da qualche parte, e oggi da Benzi, è stata lamentata l'abolizione del finanziamento per scorte (parlo del disposto dell'articolo 4 nei confronti del disposto articolo 2 lettera F legge 10).
Bisogna dire con chiarezza come stanno le cose: abbiamo una esperienza di vari anni di esame di pratiche nel Comitato tecnico.
Abbiamo visto che la maggior parte delle domande per scorte (e credo però che vada tenuto presente l'invito di Colombino a non generalizzare e quindi noi verificheremo questa questione più avanti) è avanzata da imprese che svolgono una complementare attività commerciale (fotografi, idraulici elettricisti). Cioè di una attività che non incorpora una prestazione lavorativa di trasformazione, quale deve essere quella artigiana.
Noi non vogliamo interventi dispersivi; vogliamo interventi più qualificati ai fini dell'ammodernamento tecnologico e quindi della produzione.
Fondo rischi a favore delle cooperative di garanzia. La Consulta ha discusso parecchio su questo punto. Si è rilevato che questo delle cooperative è un sistema in evoluzione, che cresce. E che allo stato attuale non ci sono ragioni per creare tale fondo. Si è peraltro rilevata (l'han fatto le associazioni) la positività dei proposti interventi della Regione e il suo maggior impegno nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative.
La Regione interviene già, sia in forma diretta, con i contributi alla formazione del patrimonio sociale, sia in forma indiretta, con la promozione di strutture consortili di 2° grado, e questo è un contributo alla copertura dei rischi delle cooperative artigiane di garanzia.
Del resto è stata riconosciuta in Consulta la difficoltà "tecnica" di realizzare oggi tale fondo.
Voglio assicurare però che noi siamo pronti a considerare questa questione successivamente, sulla base della esperienza che avremo nella gestione della legge e nella evoluzione e crescita delle cooperative.
Raschio opportunamente ha ricordato la verifica da farsi fra qualche anno.
Sul problema infine di snellire le procedure bancarie e sul rapporto con Istituti di credito (ha fatto bene Colombino a sottolinearlo perché è un problema certamente serio), qualche correttivo è già da noi introdotto fissando "termini" etc.; certo qui la nostra capacità di intervento è molto limitata ; è nella gestione stessa della legge che dovremo trovare il modo di snellire; è cioè un rapporto di collaborazione da costituirsi con gli Istituti. (Quella sensibilizzazione di cui parlava Raschio). Credo che anche quando fisseremo i tassi questo problema sia da porsi agli Istituti.
Per concludere sulle osservazioni di merito relative al testo che abbiamo in discussione, mi pare del resto che nessun migliore e più lusinghiero giudizio si potrebbe avere di quello della categoria.
Certo, limiti vi sono al nostro intervento (voglio dire a Benzi che la parte promozionale c'è, come può esserci nella legge sul credito). Ma noi crediamo di non doverli forzare oltre quella soglia che rischierebbe di rimettere in discussione il tutto.
Di questo le associazioni di categoria hanno coscienza quando ci chiedono una rapida approvazione del presente progetto e quando scrivono (come nel documento unitario di maggio) e danno atto (cerco di leggere bene, Marchini) "della positività del disegno di legge in quanto recepisce gran parte delle richieste della categoria" e valutano "positivamente l'impegno della Regione nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia".
Assicuro Raschio che la Giunta darà la massima pubblicità all'articolato di legge. Abbiamo previsto: 1) la stampa della legge perché il testo deve essere disponibile 2) un opuscolo "Guida" con le esemplificazioni.
Alle considerazioni d'ordine più generale che sono state sollevate in circostanze varie durante l'iter di questa legge io devo pure una risposta sia pure più succinta - dal momento che non hanno una diretta incidenza sul testo legislativo, ma hanno pure un rapporto con la materia.
Sulla formazione professionale e sull'apprendistato in particolare: problema sollevato da Petrini rilevando una scarsa "simbiosi", e problema ripreso anche da Colombino; devo ricordare che l'Assessore Fiorini è venuto anche in Consulta per un esame diretto con la categoria ed è ovvio che è pronto a tornare. Proprio nei giorni scorsi Fiorini (il 10/6) ha ricevuto le tre associazioni e potrà dire più diffusamente. Ma devo ricordare che esiste una dettagliata circolare del Presidente della Giunta del 30.3.1978 con la quale sono indicati gli indirizzi e le procedure dei piani di attività formativa.
La metodologia predisposta è importante, come è importante che apposito spazio sia riservato al campo artigianale al quale noi attribuiamo grande importanza.
Per quel che riguarda l'apprendistato, problema sollevato da Benzi, ed i non più finanziati corsi complementari, - dal momento in cui sono intervenute pubbliche discussioni - io spero proprio di poter dire davanti a questo Consiglio - con la responsabilità che si deve avere in questa sede una parola definitiva.
Il giudizio della Giunta regionale è chiaro. Non si presta ad equivoci.
Il collega Fiorini l'ha precisato più volte. E per quel che riguarda l'Assessore all'artigianato, vi rimando alle concise e non equivoche considerazioni che ho svolto nella presentazione dell'indagine del Consiglio (con giudizio unanime della Commissione, come ricordato da Colombino). Il nostro giudizio - a proposito del ruolo formativo dell'apprendistato - in questo settore non è affatto così categorico e così assoluto come qualcuno ha voluto far apparire.
Scrivevo e confermo (e mi pare che questo è anche il giudizio della categoria desumibile da scritti vari delle associazioni) che si tratta di "distinguere, di cogliere e aiutare quei comparti di artigianato che hanno un effettivo ruolo formativo, da altri ove l'istituto dell'apprendistato non presenta più questi caratteri".
E' stato sollevato, è vero (e viene mantenuto da una associazione), il problema delle forme strutturali e istituzionali con le quali perseguire in modo diretto la tutela e lo sviluppo del settore. (Voglio solo assicurare che per la struttura dell'Assessorato in questo servizio abbiamo già realizzato un primo rafforzamento, sia nella struttura per il credito sia per l'attività promozionale). E' stato posto il problema dell'Ente di sviluppo anche oggi da Petrini. Io non vorrei che alla questione si connettesse una importanza maggiore di quella che ha, quasi una capacità taumaturgica e miracolistica, secondo la prassi in voga nel nostro Paese della proliferazione di Enti. Credo che sforzi possano essere prodotti e migliorati con gli strumenti che già esistono.
Ma debbo comunque riconfermare che noi non abbiamo rigide pregiudiziali al riguardo.
Questa nostra posizione è nota fin dai tempi in cui reggeva questo Assessorato il collega Libertini. Si dirà che è passato dal tempo. Ma io sono convinto (se si vuol dare una risposta seria, organica, non improvvisata e monca) che una risposta definitiva la si potrà dare solo sulla base della necessaria e invocata riforma della legislazione statale in materia.
Perché è solo in presenza di una chiara definizione degli spazi operativi realmente concessi alle Regioni, che sarà possibile pensare criticamente ed organicamente a tutti gli strumenti.
Io non avanzo una precisa proposta in merito a tutti questi problemi come a quelli sulle aree, come a quelli sul credito, come a quelli relativi a tutta l'attività promozionale per i quali sarebbe necessario intrattenersi più diffusamente.
Non mi sembra questo il momento, giacché questa seduta ha un preciso oggetto definito nell'ordine del giorno.
Ma ringrazio quanti hanno voluto richiamare, in circostanze varie l'insieme delle questioni che interessano l'artigianato. Noi porteremo a compimento l'indagine conoscitiva (i cui dati sono ora tutti disponibili e sono all'elaborazione dell'Ires). Credo che su questa base dovrà farsi una riflessione generale della Regione; potremo forse promuovere un convegno regionale, con quel respiro che ricordava Bellomo. Credo che l'opportunità e modalità di questo dovrà essere comunque a suo tempo discussa con la categoria e in sede di Consulta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla formazione professionale

Durante la discussione di questo disegno di legge non mi pare siano emerse particolari critiche alla formazione professionale, sono stati invece sottolineati due aspetti fondamentali: l'importanza che la formazione professionale ricopre in questo campo e il fatto che la formazione professionale nel settore è appena agli inizi.
Da circa 2 anni sono personalmente in contatto con le tre associazioni di categoria. Non è stata tanto difficile la trattativa con esse, quanto l'individuazione degli strumenti adatti a svolgere un tipo di formazione professionale utile. Indubbiamente la prima causa di questa difficoltà è dovuta al fatto che la categoria dell'artigianato è molto differenziata: in particolare l'attività lavorativa è in parte esclusivamente artigiana e in parte prevalentemente industriale. Diventa difficile quindi individuare i tipi di corso professionale perché molti di essi non sono considerati artigiani, ma, in realtà, servono all'artigianato.
Quest'anno la Regione ha messo a disposizione delle categorie 50 corsi per formazione professionale (che non sono pochi, se vanno confrontati con i corsi in generale di cui la Regione può disporre), senza escludere che si possono formare giovani artigiani in altri settori, così come nelle piccole botteghe artigiane si possono formare tornitori che servono non soltanto all'industria ma anche all'artigianato. In questi casi la difficoltà maggiore non è stata soltanto di formare il corso, ma soprattutto di sensibilizzare gli artigiani in ordine alle richieste specifiche e al programma da realizzare. Le Confederazioni hanno fatto presente tali difficoltà chiedendo quali appoggi la Regione poteva dare per superarle. Il problema è stato risolto mettendo a disposizione delle categorie un funzionario e dichiarando la disponibilità a finanziare non soltanto i corsi proposti o che le categorie facessero con organizzazione propria, ma a finanziare anche l'attività promozionale preliminare ai corsi stessi.
Il problema che l'artigianato ci ha posto non è soltanto di formazione seppure di estrema importanza, quanto della individuazione dei profili professionali dei settori nei quali questo è necessario e delle forze che possono partecipare al processo di formazione, sia nei confronti degli apprendisti, sia nei confronti dei datori di lavoro artigiani, a volte estremamente capaci nella produzione e nella trasformazione del prodotto e assai meno capaci nelle attività di tipo manageriale e amministrativo.
Siamo disponibili a tenere corsi o lezioni sulla base di queste richieste preliminari.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, tutti hanno rilevato l'importanza della legge che oggi noi stiamo per votare. Gli addetti all'artigianato sono 410 mila molto più del doppio degli addetti alla grande industria torinese.
La legge è uno dei tasselli che compongono il Piano di sviluppo, quindi viene a coprire un vuoto in quel quadro complessivo.
L'argomento che desidero introdurre è in risposta ad una interessante osservazione che ha fatto il Consigliere Benzi in ordine al credito. Certo non è soltanto un problema di credito, ma un problema che riguarda il ruolo dell'artigianato nel campo della produzione e nella vita della comunità regionale. E' certo però che il credito è un supporto indubbiamente importante. E' modificato profondamente l'atteggiamento della Regione che da un intervento puramente surrettizio, passa ad una riconversione della linea nel campo dell'artigianato; sostanzialmente sono state fatte delle scelte concernenti il ruolo dell'artigianato e il credito ne consegue. Il potere di intervento cambia sostanzialmente e passa direttamente alla Regione che stabilisce criteri e interventi di priorità, privilegia la capacità, la fantasia, la volontà del piccolo operatore, al di là di quella che può essere la sua disponibilità finanziaria.
Più volte abbiamo detto che gli Istituti bancari, e non soltanto in questo campo, sostanzialmente privilegiano per statuto quanti sono in grado di dare delle garanzie; abbiamo criticato questo atteggiamento sostenendo che in questo campo ed in alcuni altri, come l'agricoltura e la media e piccola industria, la capacità e la fantasia di chi intraprende delle iniziative deve essere aiutata.
Detto questo, occorre però dare un contrappeso all'Istituto bancario.
Nell'indagine sul credito all'agricoltura e all'artigianato abbiamo visto che nel complesso pochissime sono state le insolvenze, quasi trascurabili. Per avere un vero potere direttivo nel campo dell'artigianato occorre dare le necessarie fidejussioni perché all'Istituto bancario rimanga soltanto il potere erogatore e non di scelta.
In tutti i contatti che abbiamo avuto con il Governo specialmente in merito all'utilizzazione del credito, abbiamo notato un comportamento contraddittorio: difatti in un primo momento ci fu consentito di allargare il plafond, successivamente un altro disegno di legge non trov approvazione presso il Governo. Sappiamo perfettamente che l'artigianato non può essere sostenuto con 15 o 20 milioni, perché una macchina qualsiasi oggi costa 50-100 milioni, senza andare nel campo delle macchine a controllo numerico ed elettroniche, anche se sarebbe auspicabile che l'artigiano se ne dotasse.
La limitazione nel campo del credito all'artigiano vuole contenere l'espansione oltre certi plafonds. Potremmo porci nella condizione di contestare tutto questo perché sappiamo che all'artigiano con 10 dipendenti, con impresa di alto valore tecnologico, 15 milioni o 20 non servono a nulla, a meno che ci si riferisca al vecchio tubista, al vecchio artigiano che da solo esegue riparazioni nelle case, che ha bisogno di pochi strumenti; ma se vogliamo riconvertire l'artigianato su linee produttive importanti, sappiamo che tutto questo non è sufficiente.
Tuttavia dobbiamo riferirci alle linee del Governo in materia; se ne usciamo diventiamo velleitari, inutilmente critici verso la linea del Governo che, anche se non possiamo condividere appieno, tiene conto dei fattori inflattivi del Paese.
Allora diciamo che la legge media questa situazione e viene a collocare il settore in un possibile rapporto di accesso al credito che speriamo possa sempre più essere allargato nel tempo.



PRESIDENTE

Con quest'ultimo intervento la discussione generale è conclusa.
Possiamo passare all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti proposti.
Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - "Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato, nonché per sostenere l'economia delle relative aziende, la Regione Piemonte attua gli interventi previsti nella presente legge.
Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - "Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dell'artigianato piemontese o di suoi specifici comparti, anche in rapporto all'articolazione territoriale del settore, il Consiglio regionale pu adottare, su proposta della Giunta, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo, criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale )



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "L'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge è disposta dalla Giunta regionale, sentito per gli interventi di cui ai successivi articoli 4 - 8 - 9 e 17, un Comitato tecnico consultivo composto: a) dall'Assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di Presidente b) da tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali c) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione bancaria italiana e uno dalla Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane d) da tre esperti in materia di artigianato designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Alla costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
I membri del Comitato di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dall'ufficio regionale dell'artigianato. Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo sono a carico della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
Titolo II - Finanziamenti a medio termine, fidejussione regionale operazioni di locazione finanziaria Art. 4 - "La Regione concorre, nella misura del 6% annuo, nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assunti dalle imprese artigiane singole o associate, per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative da intraprendere o già intraprese da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda: a) impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori b) installazione, anche in forma collettiva, di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente c) costruzione di impianti e realizzazione di servizi, uffici e strutture in forma consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonché per l'attuazione di singole fasi di produzione d) costruzione di immobili e acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree d'insediamento artigiano e) acquisto, messa in opera e ammodernamento di macchinari e attrezzature necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva.
Per le iniziative previste ai punti b), c) e d) il contributo regionale è concesso nella misura dell'8% annuo. La stessa misura del contributo regionale è applicata per le iniziative rivolte all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti artigiani.
Qualora, in relazione al tasso di interesse praticabile sui finanziamenti, il tasso a carico dei beneficiari risultasse inferiore al minimo stabilito dallo Stato, ai sensi dell'art. 109, terzo comma, del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, il contributo regionale sarà ridotto in misura tale da garantire l'applicazione del tasso minimo determinato.
Il contributo regionale di cui ai precedenti commi è concesso per tutta la durata del periodo di ammortamento dei finanziamenti".
All'art. 4 è stato presentato un emendamento dal Consigliere Marchini: sostituire nel primo comma alle parole "La Regione concorre, nella misura del 6% annuo, nel pagamento. ", con le parole: "La Regione concorre, nella misura del 5% annuo, nel pagamento.".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è presentato in base a due considerazioni. A nostro avviso, lo scarto dei 5 punti di tasso di mercato appare più che congruo per agevolare gli investimenti previsti all'art. 4, tanto più se si considera la recente tendenza degli Istituti di Credito di diminuire i tassi attivi. Con il risparmio derivante dall'abbassamento del tasso previsto all'art. 4, si può innescare, a nostro avviso, la procedura che si propone, come lettera aggiuntiva all'art. 10.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dadone.



DADONE Pietro

Nella discussione in sede di Commissione avevamo ritenuto di accettare la proposta della Giunta (che derivava anche dall'accordo con le associazioni artigiane) per quanto riguarda i crediti di destinazione (6%) e i crediti di esercizio (5%), intendendo così di intervenire più incisivamente sui crediti destinati allo sviluppo dell'attività artigianale.
Il Consigliere Marchini, penso, con la sua proposta intende riservare alcune risorse per finanziare la proposta di emendamento all'art. 10. Il nostro Gruppo ritiene che l'impostazione attuale debba invece essere mantenuta. Fare delle economie, riducendo l'intervento della Regione dal 6 al 5% per assegnare maggiori fondi alle cooperative di garanzia, mi sembra non valido, perché, in fin dei conti, vuol dire spostare risorse dagli investimenti strutturali al credito d'esercizio, cosa, fra l'altro, che non penso raccolga favori tra gli artigiani. Semmai potrà essere messa in discussione l'entità del fondo che viene destinato alle cooperative di garanzia.



PRESIDENTE

La Giunta come si esprime? La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

La Giunta ritiene opportuno mantenere la differenziazione indicata nel testo, anche per coerenza con tutto l'articolato, quindi non accoglie la modifica.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Marchini.
L'emendamento è respinto.
Vi è ancora un emendamento aggiuntivo, presentato dal Consigliere Genovese: primo comma, punto d): alla prima riga, dopo le parole "di attrezzature" aggiungere "anche mediante partecipazione o concorso nelle spese". La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Sembra un emendamento inutile, ma non lo credo. L'art. 4 infatti,prevede interventi sui finanziamenti assunti dalle imprese artigiane, singole e associate, per iniziative che sono rivolte a incrementare il patrimonio oppure a realizzare delle strutture a servizio delle singole imprese artigiane o delle imprese associate. Al punto d) invece, prevede interventi che riguardano infrastrutture di tipo sociale di carattere secondario. Diventa cioè difficile la distinzione tra interventi al servizio della singola azienda e interventi per infrastrutture secondarie al servizio di un complesso di attività produttive, previsti e disciplinati dalla legge 56.
Anche se questa legge non può anticipare le proposte che in modo più compiuto e più articolato saranno contenute nelle proposte di legge per le aree attrezzate e gli insediamenti produttivi, ritengo che sia necessario prestare molta attenzione alla normativa che stiamo per votare, poiché gli incentivi finanziari per la realizzazione di mense, servizi sociali e ambulatori o di ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento produttivo, potrebbero indurre a realizzare questi servizi in modo non razionale da parte delle imprese.
Siccome l'intervento in questo senso non può prescindere dalle previsioni e dagli orientamenti in materia che assumeranno i singoli Comuni, ritengo che si debba lasciare una sufficiente elasticità nella valutazione dei contributi, contemplando che questi interventi possano essere fatti da singole aziende o da consorzi di aziende o attraverso la partecipazione delle imprese artigiane a società miste di intervento a cui possono partecipare Enti pubblici e Enti finanziari, come la stessa Finpiemonte. Questi interventi inoltre potrebbero essere fatti non direttamente dalle imprese, ma attraverso la forma più corrente ed usuale del pagamento da parte delle aziende delle aliquote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria previste dalla legislazione urbanistica. Con la dizione proposta, si lascia quindi aperto un campo di applicazione più articolato, in attesa della legislazione relativa alla disciplina delle aree produttive.



RASCHIO Luciano

Secondo me la dizione non è chiara. A chi mi pone questa domanda, non so dare una risposta tecnica.



GENOVESE Piero Arturo

Il contributo per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie è concesso alle imprese artigiane dalla Regione sulla base del finanziamento assunto. Si propone che il contributo venga dato anche se le imprese artigiane non costruiscono direttamente e completamente una determinata infrastruttura o anche se assumono il finanziamento per partecipare al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per la realizzazione della infrastruttura da parte del Comune.



PRESIDENTE

Qual è il parere della Giunta in proposito?



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

In questi termini l'emendamento è accoglibile.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento del Consigliere Genovese.
L'emendamento è accolto all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - "La Giunta regionale, nei limiti stabiliti in base a legge dello Stato, a norma dell'art. 109, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, determina per ogni singola richiesta di finanziamento l'importo da ammettere al contributo regionale sentito il Comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 3.
Sono esclusi dal contributo regionale i finanziamenti che possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1925, n. 949 e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.
La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni per le iniziative di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente articolo 4 e a 5 anni per le iniziative di cui alla lettera e)".
Chiede la parola la signora Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Vorrei una chiarificazione. Al primo comma è detto: "la Giunta regionale., determina per ogni singola richiesta di finanziamento l'importo da ammettere al contributo regionale.".
Desidero sapere se la Giunta prevede di fare un regolamento per evitare l'assoluta discrezionalità di questo articolo nel quale nulla è detto in merito agli importi e alle percentuali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

Queste questioni sono sempre state vagliate nell'ambito del Comitato tecnico consultivo, sentendo anche la categoria. Potremmo regolamentare la questione anche se, bisogna riconoscere, è alquanto complessa.
Verificheremo in sede di Comitato tecnico l'opportunità o meno di predisporre un regolamento.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - "Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente titolo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei finanziamenti nella minor misura possibile in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario e comunque in misura non superiore al limite massimo stabilito dai competenti organi dello Stato ai sensi della disposizione di cui all'articolo 109, comma secondo del D.P.R.
24/7/1977 n. 616.
Tale interesse è suscettibile di revisione semestrale.
Nelle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo saranno altresì determinate: le condizioni di erogazione dei finanziamenti il cui ammortamento deve avvenire a rate costanti, semestrali e posticipate le modalità di accreditamento del contributo regionale a favore delle imprese artigiane beneficiarie e di recupero nei casi di revoca le procedure per l'interruzione del pagamento del contributo regionale in caso di estinzione anticipata delle operazioni di finanziamento la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al successivo art. 8".
Chiede la parola la signora Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Al secondo comma dell'art. 6 è scritto: "Tale interesse è suscettibile di revisione semestrale". La revisione semestrale interessa soltanto la Giunta e gli Istituti oppure incide sull'artigiano?



PRESIDENTE

Risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Semestralmente gli Istituti bancari si riuniscono unitamente alla Giunta. A seconda della situazione dei tassi di interesse decidono di concordare il tasso massimo a cui viene assoggettato l'artigiano. La diminuzione del tasso va a favore dell'artigiano.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Siccome si tratta di interventi per prestiti a medio termine non possiamo essere sicuri di una continua caduta dei tassi; potrebbe esserci anche un rialzo dei tassi. E' una incertezza abbastanza grave.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il dato che sottopone il Consigliere non è più riscontrabile nella situazione attuale, neanche nei casi del tasso cosiddetto ipotecario, che un tempo aveva la caratteristica della stabilità. La Giunta resiste costantemente all'aumento del tasso ed è sempre in contatto con le banche per una sua diminuzione (si è raggiunto il 15,50% e ora si cerca di arrivare al 14,50% ).



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - "Le domande di contributo, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale.
Ciascuna domanda è sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo previsto dal precedente articolo 3 e contestualmente trasmessa, a cura dell'Assessorato competente per i problemi dell'artigianato, all'Istituto di credito prescelto dal richiedente per la concessione del finanziamento.
L'Istituto di credito svolge l'istruttoria di competenza e comunica alla Regione la decisione adottata nei termini che saranno indicati nella convenzione di cui al precedente articolo 6.
La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico consultivo e dell'Istituto di credito interessato, delibera l'ammissione al contributo.
L'ammissione al contributo deliberata dalla Giunta, salvo motivata richiesta di proroga, decade se il richiedente non ottiene il finanziamento da parte dell'Istituto di credito entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
La concessione ed erogazione del contributo è disposta, anche ai fini di cui all'art. 55 ultimo comma della legge regionale 14/3/1978, n. 12, con decreto del Presidente della Giunta regionale, direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il finanziamento.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del finanziamento alle finalità dichiarate, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo, provvede con proprio decreto per la revoca del contributo.
La Giunta regionale è autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo".
Chiede la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Al quarto comma dell'art. 7 è scritto: "La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico consultivo e dell'Istituto di credito interessato, delibera l'ammissione al contributo". Desidero sapere se sarà una deliberazione in conformità, o se vi sarà la possibilità di deliberare in modo diverso dalla decisione del Comitato tecnico consultivo e dell'Istituto di credito interessato.



PRESIDENTE

Risponde il Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

E' una osservazione non di poco conto. L'atto deliberativo è della Giunta e non è di modifica, se non vi sono motivi di fondo per i quali non sia data idonea giustificazione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - "Qualora gli Istituti di credito comprovino di non poter concedere i finanziamenti assistibili dal contributo regionale a norma dei precedenti articoli, per insufficienza di garanzie reali o personali da parte dei richiedenti, può essere accordata apposita garanzia fidejussoria della Regione.
Le fidejussioni prestate dalla Regione per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di lire 30.000 milioni.
La fidejussione regionale si esplica fino al cento per cento della perdita che gli Istituti di credito dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari.
Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per importo pari alla garanzia stessa.
Per ogni operazione di credito garantita dalla Regione, l'impresa mutuataria è tenuta a corrispondere una somma, una volta tanto, pari all'1 dell'importo dell'operazione; tale somma è prelevata dall'Istituto di credito mutuante all'atto dell'erogazione del finanziamento e versata alla Regione la quale provvede a introitarla in apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e successivi, con la denominazione 'Proventi connessi alla prestazione di garanzie fidejussorie regionali per finanziamenti a medio termine alle imprese artigiane' ".
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non sono assolutamente d'accordo su questo articolo in quanto la discrezionalità della Giunta nei confronti delle fidejussioni è totale.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Tutte le forze politiche sono dell'opinione di privilegiare la capacità, la volontà, la fantasia di chi comincia una attività. Quante volte cittadini capaci, che avevano spirito imprenditoriale, che avevano esperienza professionale si sono trovati a non poter procedere su una strada di libera attività intrapresa? Il criterio che tutti insieme ci siamo dati è stato quello di abbandonare il vecchio concetto del servizio e di privilegiare il momento produttivo. La fidejussione viene quindi prestata solo nei casi in cui si privilegia il momento produttivo.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non posso accettare questa linea della Giunta, perché ritengo che oltre ai criteri indicati dalla Giunta, che peraltro accetto, dovrebbero essere indicati altri criteri in ordine alla capacità professionale. Per esempio, ad un laureato in lettere che volesse fare il carpentiere non darei nessun finanziamento con fidejussione, né ritengo debba darlo la Regione. A mio giudizio debbono esistere dei criteri precisi nell'ambito produttivo e nell'ambito delle capacità personali.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Abbiamo detto inizialmente che il privilegio assoluto è dato a chi ha la capacità, la fantasia, la preparazione professionale. Premesso questo si farà l'ulteriore scelta nei campi indicati dicendo che la Giunta intende privilegiare la capacità, l'originalità, la volontà di chi inizia un'attività dal niente. Applichiamo un principio che non è mai stato applicato dalle banche che richiedono garanzie (la firma dello zio ricco del padre che ha proprietà, di qualcuno con beni ipotecabili).



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - "Qualora le iniziative di cui al precedente art. 4 siano realizzate mediante operazioni di locazione finanziaria, intraprese con società di leasing appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un contributo pari al 6% del valore dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati che i conduttori devono versare alla firma del contratto.
Sulle stesse operazioni sono inoltre corrisposti contributi costanti annui posticipati, stabiliti in misura del 3% del valore originario dei beni oggetto della locazione, per una durata massima corrispondente alla durata del contratto e comunque per non più di 5 o 10 anni a seconda che si tratti di operazioni di leasing mobiliare o immobiliare.
Il contributo regionale, non cumulabile con altre agevolazioni finanziarie corrisposte da altri Enti per le medesime iniziative, verrà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 9 è approvato.
Titolo III - Cooperative artigiane di garanzia e loro Consorzi Art. 10 - "Per sviluppare e potenziare il sistema di garanzie primarie collettive nelle operazioni di credito alle imprese artigiane, la Regione concede alle cooperative artigiane di garanzia nei limiti delle somme stanziate annualmente in bilancio: a) contributi nelle spese di impianto b) contributi annuali nelle spese di esercizio c) contributi annuali ordinari nella formazione del patrimonio sociale.
Hanno titolo a conseguire i benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto-tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 12/2/1959, e composte da almeno 50 soci.
Per le cooperative artigiane di garanzia che hanno sede nel territorio di una Comunità montana, il limite numerico di cui al comma precedente è ridotto a 30 unità.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta con propria deliberazione un nuovo statuto-tipo. Entro un anno dalla deliberazione stessa le cooperative artigiane di garanzia devono adeguare le norme statutarie per i fini della presente legge.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi, nella misura stabilita ai successivi articoli 11, 12 e 13, anche ai consorzi costituiti tra almeno cinque cooperative artigiane di garanzia".
Il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma, dopo la lettera c) aggiungere la lettera d) "contributi per la costituzione di un apposito fondo rischi da incrementarsi con interventi diretti delle cooperative che ne usufruiranno allo scopo di attenuare gli effetti negativi derivanti ai patrimoni sociali delle cooperative su cui vengono a gravare eventuali sofferenze". La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La proposta di emendamento vuole permettere l'accesso al credito anche agli artigiani che non possono evidenziare garanzie reali. Questa categoria di operatori infatti, che rappresenta forse la maggioranza degli artigiani già oggi non può accedere al credito ordinario se non in minima parte. Lo storno di un punto della percentuale all'art. 4, respinto per incrementare il fondo rischi, avrebbe consentito alla Regione di partecipare più vivacemente alla tutela di questo settore così vitale per l'economia piemontese.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

Abbiamo già esposto le ragioni per le quali siamo contrari per il momento, all'estensione. Successivamente, sulla base dell'esperienza che andremo a fare con la gestione della legge, saremo pronti a considerare la questione. Oggi dobbiamo respingere questo emendamento.



PRESIDENTE

Chiede di parlare la dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non siamo favorevoli all'intervento della Regione nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi, perché non riteniamo che si debbano creare nuove categorie di assistiti pubblici. Le cooperative artigiane di garanzia possono essere create dalle stesse aziende, che in genere non sono molto povere (molte delle quali poi evadono le tasse quindi se destineranno una parte di queste alla creazione delle loro strutture non sarà male).



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Marchini. E' respinto.
Passiamo alla votazione dell'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - "Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione viene corrisposto, in concorso spese di impianto, un contributo di lire 1 milione.
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale corredate dai seguenti documenti: elenco nominativo dei soci della cooperativa risultanti dall'apposito libro, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo previsto dal presente articolo è elevato a lire 2 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - "Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è corrisposto un contributo fisso di lire 1 milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di lire 3.000 per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non pu comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.
Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo annuale nelle spese di esercizio è stabilito in misura fissa di lire 1 milione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - "Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è concesso un contributo nella formazione del patrimonio sociale il cui ammontare è determinato dalla ripartizione annuale delle somme stanziate in bilancio al netto dell'effettivo importo assegnato ai consorzi tra le cooperative artigiane di garanzia ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo secondo il seguente criterio: a) il 25% in proporzione diretta all'incremento del numero dei soci b) il 50% in proporzione diretta all'incremento dell'ammontare delle operazioni effettivamente garantite c) il 25% in proporzione diretta all'incremento del capitale sociale versato dai soci; sulla base di situazioni riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ai consorzi costituiti tra cooperative artigiane di garanzia è concesso, a titolo di concorso nella formazione del patrimonio sociale, un contributo pari al 50% della parte del capitale sociale che corrisponde alle nuove quote effettivamente versate dai soci; l'importo complessivo dei contributi annui erogati a tale titolo non può comunque superare il 25 della somma stanziata in bilancio per gli interventi di cui al presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - "Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 le cooperative artigiane di garanzia devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. Le domande devono essere corredate: dell'elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per ciascun nominativo del numero d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del collegio sindacale della cooperativa da cui risulti l'incremento del numero dei soci registrato e l'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate da soci nell'anno da una dichiarazione degli Istituti di credito convenzionati con le cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale.
Le domande per la concessione del contributo nelle spese di esercizio e nella formazione del patrimonio sociale, da parte dei consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate: dall'elenco delle cooperative artigiane di garanzia associate da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del collegio sindacale del consorzio da cui risulti l'incremento dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nell'anno da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 14 è approvato.
Titolo IV - Crediti garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia Art. 15 - "La Regione concorre, nella misura del 5% annuo, nel pagamento degli interessi sui prestiti stipulati da imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una cooperativa artigiana di garanzia.
Il concorso di cui al comma precedente è disposto con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 5 milioni per ciascuna impresa e con durata non superiore ai 36 mesi.
Per le cooperative ed i consorzi artigiani il contributo regionale è concesso per un importo massimo di prestito di lire 30 milioni".
Vi è un emendamento presentato dal Consigliere Marchini: sostituire la dicitura al secondo comma "di L. 5 milioni" con "di L. 10 milioni".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ci pare estremamente limitata la previsione della legge soprattutto se si considera che nella stessa si è rinunciato al finanziamento delle scorte. Una maggiore riflessione sul nostro emendamento all'art. 4 avrebbe forse potuto dare la possibilità di reperire le risorse per far fronte a quanto proposto con questo emendamento.



PRESIDENTE

Qual è il parere della Giunta?



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

La Giunta respinge l'emendamento per le ragioni espresse all'art. 4.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento. E' respinto.
Passiamo alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - "Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente articolo 15, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le cooperative artigiane di garanzia e con gli Istituti di credito.
Nelle convenzioni dovrà tra l'altro, essere stabilito che per le operazioni che godono del contributo in conto interesse da parte di altri Enti, il contributo regionale verrà corrisposto in misura tale che la somma dei contributi risulti pari al 5% annuo.
La concessione del contributo è disposta, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa artigiana interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito, previa comunicazione di avvenuta erogazione da parte dell'Istituto di credito mutuante.
Il contributo è erogato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 16 è approvato.
Titolo V - Associazionismo tra imprese artigiane Art. 17 - "Alle cooperative e ai consorzi costituiti ai sensi di legge da imprese artigiane iscritte all'albo, per la produzione l'approvvigionamento delle materie prime, la presentazione collettiva dei prodotti, la commercializzazione e vendita degli stessi - sia sul mercato nazionale che estero -, l'assunzione di lavori, la gestione comune di servizi e le prestazioni di garanzia in operazioni di credito alle imprese associate, la Regione concede contributi nelle spese generali di avviamento riferite al primo anno di esercizio, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzature e macchinari.
La Regione può concorrere inoltre con contributi nelle spese straordinarie di gestione derivanti da convenzioni stipulate con Enti istituti, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle fasi di commercializzazione dei prodotti.
I contributi previsti dai precedenti commi sono accordati anche ai consorzi e cooperative di secondo grado costituiti da non meno di 5 consorzi o cooperative".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - "Il contributo previsto dal primo comma del precedente articolo 17 è accordato in misura non superiore del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di lire.
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale unitamente: ad una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale all'elenco nominativo dei soci del consorzio o della cooperativa, con indicazione per ciascun socio della rispettiva attività professionale e domicilio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - "Il contributo nelle spese straordinarie di gestione previsto dal 2° comma del precedente articolo 17, è accordato in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Con la deliberazione di concessione del contributo sono altresì determinate le modalità di erogazione.
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti: copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale con l'indicazione del rappresentante legale della cooperativa o del consorzio elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio copia autenticata della convenzione piano tecnico-finanziario della consulenza o della ricerca che formano oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.
La Giunta regionale potrà richiedere qualsiasi altra documentazione legale attinente all'attività della cooperativa o del consorzio.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni in merito stabilite con la deliberazione di concessione la Giunta regionale provvede, sentito il Comitato tecnico consultivo, per la revoca del contributo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 19 è approvato.
Titolo VI - Disposizioni finanziarie finali e transitorie Art. 20 - "Agli oneri di cui all'art. 3, ultimo comma, della presente legge valutati per l'anno finanziario 1978 in lire 2 milioni e mezzo si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Per gli anni successivi al 1978 si provvederà mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione : presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - "Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1978-1980, il limite di impegno complessivo di 1.050 milioni di cui 50 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione 'Contributi in conto interessi per finanziamenti decennali o quinquennali relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il limite di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato di apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - "Per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 10 milioni.
All'onere di 10 milioni, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con le denominazione 'Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per finanziamenti assistiti dal contributo regionale relativi all'ammodernamento e al miglioramento della produttività delle imprese artigiane' e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa, da considerarsi spesa ' obbligatoria ' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978 n. 12.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - "Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'articolo 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma, per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione 'Contributi sui canoni anticipati versati dalle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria' e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'art.
9 della presente legge è autorizzato per gli esercizi finanziari 1979-1980 il limite di impegno complessivo di 100 milioni.
Le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi finanziari 1979-1980 saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 10 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione 'Contributi a cooperative artigiane di garanzia e relativi consorzi nelle spese di impianto' e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - "Le spese per la concessione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci successivi all'esercizio finanziario 1978".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - "Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della presente legge è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1978-1980, il limite di impegno complessivo di 900 milioni di cui 300 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n.
12500 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione 'Contributi in conto interessi per prestiti triennali garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia' e con lo stanziamento di 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il limite d'impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli dai relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 50 milioni in termini di competenza e di 30 milioni in termini di cassa cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi fissati, in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 ed iscrivendo le stesse somme in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione 'Contributi ai consorzi e cooperative costituite da imprese artigiane '.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 27 è approvato.
Art. 28 - "La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - "Le domande presentate in Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1974 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni e non esaminate, dovranno essere ripresentate dalle imprese richiedenti ai sensi della presente legge. Ai fini dell'istruttoria e della validità della documentazione di spesa prodotta sarà ritenuta valida la data di presentazione della domanda originaria.
Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 9 aprile 1974 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, per le quali non sia stata ancora disposta la concessione dell'agevolazione regionale, saranno esaminate ai sensi della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 29 è approvato.
Prima di passare alla votazione dell'intero disegno di legge, chiede la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino per la dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Siamo favorevoli alla fidejussione tuttavia voteremo contro a questa legge perché non precisa entro quali termini la fidejussione verrà data e perché è priva di apposito regolamento annesso. Visto che la Regione instaura un tipo di rapporto fiduciario all'americana ritengo che debba regolamentare le qualifiche di coloro che possono accedere al credito con fidejussione al fine di evitare la discrezionalità assoluta, che pu diventare anche clientelismo. Ripeto che sono favorevolissima alla cooperazione in ogni senso, non accetto però che la cooperazione debba essere ulteriormente assistita.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Le motivazioni sostanziali del nostro voto negativo sono già state anticipate, quindi non le ripeto.
Devo ringraziare la collega Castagnone Vaccarino per gli ulteriori elementi di riflessione che ha portato sull'indeterminatezza di questa legge che, a guardarla con occhio maligno e non soltanto con occhio attento, può risultare diversa.
L'Assessore Alasia ha dichiarato che s'intendono finalizzare gli interventi e il Presidente della Giunta ha sottolineato la funzione di potere e d'intervento della Giunta stessa chiarendo che intende privilegiare gli operatori che hanno certe caratteristiche che sono guarda caso, tipiche dell'economia di mercato. Mi pare allora che questi elementi siano discordanti e tali da farci pensare che questa legge, più che a favore di una categoria, rischi di diventare a favore di quei settori della categoria che accettino di rinunciare alla loro caratteristica di liberissimi imprenditori e che la legge condizioni la formula di libera espressione economica alla partecipazione coatta a forme di associazione e di partecipazione di gruppo che finiscono per snaturare il tipo d'impegno nella vita economica. Pur riconoscendo la disponibilità della Giunta a prendere atto della sollecitazione rappresentata dalla nostra proposta di legge, esprimeremo voto contrario.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni. Procediamo quindi alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 43 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 301 è approvato.


Argomento: Artigianato

Esame deliberazione relativa a: "Approvazione dello statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia"


PRESIDENTE

Il punto quinto all'o.d.g. reca: "Esame deliberazione relativa a: 'Approvazione dello statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia' ".
Vi dò lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale visto l'art. 2, secondo comma - lett. d) - del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 2 'Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale' visto il penultimo comma dell'art. 10 della legge regionale approvata il 22 giugno 1978, concernente 'Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato'; ravvisata l'opportunità di emanare uno Statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia che sia adeguato alle attuali esigenze strutturali e operative di tali organismi, nonché conforme alle modifiche apportate alla disciplina giuridica delle cooperative dalla legge 17 febbraio 1971 n. 127 che ha aggiornato l'art. 2521 del Codice Civile vista la proposta della Giunta regionale n. 39-13771 in data 26/4/1978 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 18 - ultimo comma - dello Statuto regionale nella seduta del 31/5/1978 delibera di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione, lo Statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia della Regione".
Nessuno chiede di intervenire? Pongo in votazione la deliberazione per alzata di mano.
E' approvata con 44 voti favorevoli e 1 astenuto.


Argomento: Rapporti Regione - Parlamento

Elezione di tre delegati della Regione Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, secondo le intese raggiunte stamani nella riunione dei Capigruppo, passiamo al punto ottavo all'o.d.g.: "Elezione di tre delegati della Regione Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica".
Come i Consiglieri sanno, il 29 giugno le Camere si riuniranno in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L'art. 83 della Costituzione stabilisce che all'elezione partecipino tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
A tale disposizione si aggiunge quanto contenuto nel nostro Statuto all'art. 17 lettera d) il quale recita: "Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare ai sensi dell'art. 83 della Costituzione all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi".
Credo non sarà inutile ricordare brevemente come si giunse alla Costituente a inserire la norma che prevede la presenza dei delegati delle Regioni (che sarebbero nate, almeno quelle a Statuto ordinario, 22 anni dopo) per l'elezione del Presidente della Repubblica.
La disposizione contenuta nell'art. 83 della Costituzione è stata frutto di un lungo dibattito. Inizialmente le tesi che si contrapponevano erano quelle favorevoli ad una elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica e quelle invece per un'elezione parlamentare di secondo grado. L'elezione diretta comportava, a giudizio della maggioranza dei costituenti, il rischio di un eccesso di prestigio del Presidente ed un suo completo svincolamento dal potere legislativo. D'altra parte però anche l'elezione puramente parlamentare poteva rischiare di fare del Presidente della Repubblica una persona eccessivamente vincolata al Parlamento.
Scartata l'ipotesi di elezione popolare diretta per il rischio che comportava, si discusse quindi della possibile integrazione del collegio parlamentare e si giunse all'attuale formulazione dopo una serie successive di proposte che prevedevano la presenza delle Regioni, inizialmente attraverso i Presidenti delle Assemblee e delle Giunte regionali.
Nel corso della discussione in aula e a seguito di una sospensione dei lavori venne presentato un emendamento concordato tra le forze politiche nel testo che attualmente leggiamo nella Costituzione. L'emendamento era firmato per il PCI da Laconi, per la D.C. da Moro, per il PSDI da Carboni e per il PRI da Macrelli. Nel testo iniziale dell'emendamento sembra fosse scritto la parola "minoranza" anziché "minoranze" ma quando l'emendamento fu poi letto da parte del Presidente dell'Assemblea Terracini, risultò la parola "minoranze" e tale testo fu registrato a verbale. Al di là della formula costituzionale era poi necessaria un'ulteriore regolamentazione della materia.
Lo Statuto piemontese è uno dei pochi che ha trattato la questione non limitandosi a riprodurre la norma costituzionale ma dettando norme sia sui criteri di elezione dei delegati regionali, sia in tema di elettorato passivo, richiedendo per l'elezione lo status di Consigliere regionale.
Dice infatti, il nostro Statuto, che il Consiglio regionale elegge tre delegati nel proprio seno.
Per quanto riguarda invece il modo di elezione dei delegati regionali il nostro Statuto ha stabilito il principio del voto limitato a due nomi su tre. Come i Consiglieri ricorderanno non è questa la prima volta che il Consiglio regionale procede all'elezione di delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica. Questo è già avvenuto il 1° dicembre 1971 furono allora designati i Consiglieri Calleri, Petrini e Berti.
Ora, in relazione a quanto prima detto, ricordo che i tre delegati debbono quindi rivestire la qualifica di "Consigliere regionale", uno di essi deve essere espressione delle minoranze consiliari, e a tal fine lo Statuto stabilisce che ciascun Consigliere voti non più di due nomi.
Chiede la parola il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il rispetto della norma costituzionale e statutaria, la composizione di questo Consiglio, la consistente rappresentanza di elettorato che anche in Piemonte abbiamo porta il nostro Gruppo ad indicare uno dei tre nominativi che dovranno partecipare all'imminente elezione del nuovo Capo dello Stato. Procediamo a questa indicazione con tranquillità, non solo perché sappiamo che questa designazione risponde ad una obiettiva e doverosa rappresentanza elettorale, ma anche perché sappiamo che nel quadro più vasto della complessiva rappresentanza regionale trovano doverosa e democratica collocazione altre forze che in questo Consiglio regionale svolgono con noi il ruolo fondamentale e vivificante dell'opposizione.
Il rappresentante democristiano d'altra parte si farà carico, in ci confortato dalla serena ed approfondita analisi che il nostro Gruppo ha fatto sul problema, della necessità di una rapida e più convergente possibile nomina del nuovo Presidente. Il Paese ha bisogno di avere al più presto il suo supremo magistrato. Il Paese deve infatti procedere, nella consapevolezza delle forze democratiche, nel cammino per battere il terrorismo, per la riaffermazione dei valori della civile convivenza e per la sua ripresa economica sempre nella democrazia e nella libertà.
Il Gruppo democristiano, anche in quest'occasione, si onora di poter essere rappresentato dalla persona prestigiosa del suo Presidente, l'avv.
Adriano Bianchi, che per il suo passato, per la sua riconosciuta capacità per la continua attività democratica è certamente indicato per questa vasta rappresentanza.
Ci auguriamo che le considerazioni espresse possano trovare, anche nel voto, il consenso di altre forze dell'opposizione ed auguriamo ad Adriano Bianchi e agli altri autorevoli colleghi che verranno designati dalla maggioranza di poter efficacemente contribuire, con saggezza piemontese alla rapida e più ampia possibile nomina del nuovo Presidente della Repubblica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Nell'avanzare la proposta del Gruppo comunista, intendo riaffermare attraverso il nostro rappresentante le linee che il nostro partito ha espresso a livello nazionale.
I delegati della nostra Regione, tra essi appunto il compagno Dino Sanlorenzo, che proponiamo a rappresentarci, debbono esprimere insieme ai Senatori e ai Deputati della Repubblica l'esigenza di fondo che sale dal Paese, che è quella della rapidità, dell'unità e soprattutto della corrispondenza della figura di chi sarà eletto alla massima carica della Repubblica, alle caratteristiche di ferma e rigorosa attuazione della Costituzione, di ferma e rigorosa volontà antifascista e di grande e profonda adeguatezza ai compiti della carica. E' giusto dare alla rappresentanza regionale una caratteristica unitaria. Gli auguri che rivolgeva l'avv. Paganelli al delegato del suo Gruppo e agli altri designati debbono essere ripresi ed estesi. Mi sembra di dover affermare che questa esigenza di unità, a cui il nostro Gruppo ha dato qualche contributo in Consiglio, e di riflessione continua sul nostro essere politico, e sul nostro corrispondere con i fatti alle parole debba essere esteso affinché ci sia questa corrispondenza con la volontà del Paese. La nostra proposta ha la caratteristica di rappresentare una persona pienamente e totalmente adeguata all'adempimento costituzionale e credo essa sia non solo una semplice proposta di partito, ma la proposta dell'assemblea regionale che va a votare il Presidente della Repubblica nell'unità della rappresentanza istituzionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

La soluzione secondo il PSI va ricercata nel quadro della politici di unità nazionale della quale il mio partito si sente convinto fautore e propugnatore. Il consolidamento della politica di unità nazionale richiede equilibrio di poteri nelle rappresentanze istituzionali; sarebbe quindi sbagliato - lo diciamo senza polemica - che un solo partito concentrasse su di sé tutte le fondamentali rappresentanze istituzionali e ancor più che questa concentrazione avvenisse d'intesa esclusiva tra due o più partiti.
Questa intenzione è stata autorevolmente smentita. Allora l'elezione del Presidente della Repubblica può essere l'occasione per migliorare la situazione politica, in quanto espressione completa dell'esigenza di una reale articolazione politica. Il PSI non pone né veti, né pregiudiziali ma evidentemente, non può neanche accettare i veti e le pregiudiziali. Le ipotesi di una candidatura laico-socialista, che è la nostra posizione ufficiale sino ad oggi, si colloca in una visione costruttiva rispetto al quadro politico-centrale e come tale è augurabile che essa sia esaminata da tutte le altre forze politiche. Una risposta negativa a questa esigenza dovrebbe essere motivata non certo per ragioni di potere o per interesse precostituito, ma in termini politici e su di essi andrebbe allora verificata la coerenza di una concezione equilibrata realmente pluralistica della politica di unità nazionale. La politica di unità nazionale è stata da noi promossa e sostenuta con coerenza, con convinzione perché la consideriamo un veicolo politico essenziale per la lotta contro la crisi attuale nella società italiana, nella vita dello Stato, nella vita economico-sociale.
Questa politica va correttamente intesa e non può trasformarsi talora lungo la strada in un'altra cosa.
Il problema del Quirinale deve e può essere risolto dalle forze politiche in termini di incontro e non in termini di scontro. Sul piatto della bilancia pesano, con tutta la loro difficoltà e con tutta la loro complessità, le questioni politiche nazionali e le prospettive verso le quali si vuole indirizzare il Paese. Noi socialisti crediamo di poter dare un contributo decisivo sul terreno delle garanzie democratiche della corretta articolazione dell'unità nazionale, di cui il Paese ha certamente bisogno, del consolidamento delle istituzioni di cui si sentono, insieme con tutte le altre forze popolari e della sinistra, parte non marginale e parte non marginabile.
Dopo questa rapida considerazione, che abbiamo ritenuto lecita anche in questa occasione, il Gruppo socialista indica nel quadro della maggioranza la persona del Presidente della Giunta, avv. Viglione,a partecipare alla votazione per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sono molto grato al collega Bellomo che ha compiutamente assolto al dovere di dare una indicazione nominativa e di richiamare la lettera della Costituzione che chiama gli amici che ci andranno a rappresentare come delegati. Se delegati sono, dovranno assumere un oggetto di delega. A questo punto forse c'è da recriminare che non si sia approfondito e dibattuto l'argomento perché i rappresentanti fossero veramente delegati ad esprimere la nostra volontà. Se fossimo entrati nel dibattito da parte di parecchie forze non si sarebbe potuto non sottolineare che due forze politiche hanno voluto la vicenda che stiamo vivendo oggi: la realtà non è cambiata da un giorno all'altro, è cambiato l'atteggiamento di due forze politiche. Questo è un fatto politico estremamente delicato che introduco per giustificare la mia dichiarazione di voto.
Rimanendo all'oggetto della dichiarazione di voto, sono estremamente lieto di poter anticipare che darò il voto al rappresentante della D.C. in quanto l'accordo a livello nazionale ci solleva dal conteggio numerico e nella specie, tutto si riduce a una valutazione di carattere personale.
L'avv. Bianchi sa quanto gode della stima del mio partito. Ma, al di là di questa incombenza formale, esiste l'indicazione politica e allora far un'altra dichiarazione di voto, quella relativa al secondo nominativo che andrò a indicare nel delegato indicato dal PSI, perché mi pare che quel partito, più di altri, anche in considerazione del suo peso, si sia fatto carico della preoccupazione di riflettere sui motivi che hanno determinato la situazione di questa settimana. Non solo, ma il mio vuole essere un apprezzamento alla posizione di un partito che fa un grosso sforzo per reinterpretare la politica come fatto di dinamicità, di varietà, di mobilità. Con non molta modestia, penso sia abbastanza significativo che questo riconoscimento al partito che ha assunto questo atteggiamento a Torino, nel corso del suo Congresso, venga riconosciuto da una forza che gli è tradizionalmente avversaria.
In conclusione voterò per l'avv. Bianchi e per il Presidente della Giunta Viglione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Di fronte alle candidature espresse e al richiamo della lettera della Costituzione dichiaro che voterò i candidati presentati dai due partiti che insieme all'Unione Liberale Democratica hanno le responsabilità di governo della Regione Piemonte.
Nel momento stesso in cui si compie questo atto che ha un significato formale e sostanziale, mi pare sia corretto dire anche quelle che sono le speranze. Indubbiamente tra il Partito comunista ed il Partito socialista esistono delle posizioni che sono apparse nei giorni passati leggermente divergenti, ma che lentamente nell'approfondimento dei temi trovano un sempre maggior avvicinamento. Proprio dalle dichiarazioni del collega Bellomo mi pare di cogliere l'elemento di fondo che il Partito socialista pone in questo momento per la soluzione dei problemi del Paese, cioè una politica di unità nazionale che possa dare dei risultati positivi per portare il Paese ai livelli di progresso democratico e sociale che giustamente gli competono. In questo momento il Paese chiede un Presidente della Repubblica che nascendo da un partito sappia, al di fuori e al di sopra dei partiti stessi, essere garante della Carta Costituzionale e delle esigenze di democrazia del Paese. Einaudi, nel momento stesso in cui diventò Presidente della Repubblica, non volle in nessun modo avere ed essere considerato il Presidente imprestato dal Partito liberale alla nazione.
Questo elemento, nella scelta degli uomini, è estremamente importante e i Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte, i due colleghi che mi accingo a votare, indipendentemente dal valore numerico del loro voto, sapranno dire questo nei dibattiti e nei confronti con la maturazione necessaria per attuare una politica di unità nazionale. Mi pare che le divergenze del collega Marchini fossero ovviamente molto chiare e molto evidenti come risultavano chiare ed evidenti le dichiarazioni del collega Bellomo. La nostra democrazia ha più di un uomo che sappia assolvere a queste funzioni al di fuori dei contrasti, dei distinguo, che le forze politiche anche in questo momento ritengono di assolvere per ricordare all'elettorato la loro funzione di autonomia in un grande disegno strategico che al Paese s'impone per vedere risolti i problemi di fondo essenziali, non solo per la sua difesa, ma per il suo avanzamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Signor Presidente, mi rincresce che anche in questa designazione i partiti a Roma abbiano già fatto una certa pastetta togliendo a noi ogni possibilità di dare delle indicazioni che magari potrebbero essere diverse da quelle che in questo momento stiamo facendo. E' evidente che i piccoli partiti hanno pochissimo peso, perciò non è questione di persone, ma è questione di peso materiale. Il nostro, che è un partito di minoranza ritiene doveroso dare l'appoggio all'amico avv. Bianchi che saprà rappresentarci degnamente nell'elezione del Presidente della Repubblica. Il nostro partito, come seconda indicazione, voterà il Presidente della Giunta.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

A nome del Gruppo repubblicano darò il voto al Consigliere avv. Bianchi e al Presidente del Consiglio Sanlorenzo. La ragione di questa scelta deriva dalla necessità che il nostro partito sente di una soluzione unitaria e rapida del problema della Presidenza della Repubblica; i partiti a cui fanno capo i due nominativi indicati si sono pronunciati più volte per una soluzione unitaria e rapida. Con questo non è che ci diano minor fiducia le altre forze presenti in Consiglio: qualsiasi persona appartenente ad un partito dell'arco costituzionale avrà la fiducia del nostro Gruppo ; l'importante è che sia scelta unitariamente da tutti i Partiti che in questo momento sono al Governo e che questa occasione non procuri altre divisioni, ma ridia credibilità alla massima istituzione del Paese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Per quanto superflua possa apparire questa dichiarazione, preciso che al di là degli accordi nazionali, correttamente estesi a prevedere la partecipazione di delegati del MSI, in questa votazione metterò nell'urna scheda bianca.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Curci.



CURCI Domenico

Signor Presidente, non avevo chiesto la parola perché pensavo che le dichiarazioni di voto fossero superflue in questa sede, essendo intervenuti accordi di carattere nazionale a cui per coerenza ogni forza politica deve uniformarsi.
Pertanto, nell'ambito di quell'accordo dichiaro che darò il mio voto a favore del candidato che in questa sede rappresenterà le minoranze per la nostra Regione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione per la nomina dei tre delegati della Regione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 49 hanno riportato voti: Aldo VIGLIONE n. 28 Dino SANLORENZO n. 27 Adriano BIANCHI n. 21 Domenico BERTORELLO n. 1 schede bianche n. 2 Sono pertanto eletti delegati della Regione Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica i Consiglieri regionali: Viglione, Sanlorenzo e Bianchi, quest'ultimo in rappresentanza delle minoranze.
Propongo inoltre che tale deliberazione sia dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53, n. 62, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
Chi è favorevole alla proposta alzi la mano. E' accolta con 49 voti favorevoli.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Cave e torbiere

Esame progetto di legge n. 217: "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere"


PRESIDENTE

Punto terzo all'o.d.g.: Esame progetto di legge n. 217 "Ricerca e coltivazione di cave e torbiere".
Relatore è il Consigliere Debenedetti, a cui dò la parola.



DEBENEDETTI Mario, relatore

Il testo del presente disegno di legge regionale sulla "Ricerca e coltivazione delle cave e torbiere" è frutto di una lunga ed approfondita elaborazione attuata con la collaborazione di tutti i membri della Commissione su un precedente articolato presentato dalla Giunta regionale.
In particolare su alcuni punti centrali della normativa, connessi con altre discipline (urbanistica, parchi, riserve naturali), le soluzioni sono state adottate in accordo con gli Assessorati regionali competenti.
Giustamente si è prestata tanta cura a questo disegno di legge, in quanto la materia non solo è di particolare rilevanza sia sotto il profilo economico sia sotto quello della tutela del territorio, ma anche si presenta attualmente quasi integralmente sfornita di regolamentazione pubblicistica e conseguentemente al di fuori della possibilità d'interventi da parte dell'Amministrazione.
Donde la necessità impellente di provvedere a colmare la grave lacuna legislativa.
Nel presentare il disegno di legge s'impone sottolineare i punti cardine dell'impostazione sostanziale e strutturale della normativa e focalizzare i criteri informatori in relazione alle problematiche di fondo della materia.
I limiti dell'attività legislativa regionale: autorizzazione e concessione.
In assenza di legge-quadro, i principi, cui deve attenersi il legislatore regionale, sono contenuti nel R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (c.d.
legge mineraria) ed in particolare nell'art. 2 e 45 della citata legge.
1) La norma dell'art. 2 fissa la nozione di materiale di cava rispetto a quello di miniera nel senso di indicare tassativamente i materiali di miniera (Berio, La disciplina della coltivazione mineraria, 1927, 25 Gilardoni, Trattato di diritto minerario 1928, 11, 143; Montel, Problemi di diritto minerario, 1950,57; D'Avanzo, Corso di diritto minerario, 1960, 71 Squarzina, Italia mineraria, 1964, 693), ricavandosi del residuo la definizione del materiale di cava.
Donde non è consentito al legislatore regionale ampliare la categoria dei materiali di cava.
2) La norma dell'art. 45 stabilisce due fondamentali principi.
a) A differenza delle miniere (che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato) per le cave e torbiere vige il c.d. sistema fondiario secondo cui i giacimenti sono attribuiti alla titolarità ed al godimento dei proprietari del fondo (Cons. Stato 24 ottobre 1962 n. 716 Cons. Stato, 1962, I, 1665; Cass. 23 gennaio 1962 n. 95, Foro it., 1962, I 2133; Cons. Stato 30 settembre 1964 n. 579, Foro amm., 1964, I, 2, 1011) che ne dispongono liberamente, senza intervento alcuno da parte dell'Amministrazione, salvo il profilo della polizia mineraria (D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128) e salvo il limite di cui al principio esposto in appresso.
b) Il proprietario del suo è gravato dall'onere di coltivazione del giacimento di cava o torbiera, con la conseguenza che, qualora tale onere di coltivazione non venga adempiuto, l'Amministrazione ha il potere di dare la cava o la torbiera in concessione a terzi (Spagnuolo Vigorita, v. Cave in Enciclopedia del diritto, 1960, VI, 675 segg.; Abbate, Il diritto minerario, 1970. 194 e segg.; per un'ampia rassegna di giurisprudenza cfr.
Montel-Sertorio, Il manuale del coltivatore di cava, 1972, 224 e segg.).
In tale ipotesi la cava è sottratta alla disponibilità del privato e passa nel patrimonio indisponibile regionale, senza indennizzo alcuno per quanto concerne il valore del giacimento.
Sul punto va ricordata la fondamentale decisione della Corte costituzionale (9 marzo 1967 n. 20, Foro It., 1967, I, 1135) secondo cui la legittimità del non indennizzo trova giustificazione nel fatto che il diritto del dominus soli è sin dall'origine limitato dall'interesse pubblico alla produzione.
Dai due delineati principi discendono due limiti all'ambito di esplicazione del potere legislativo regionale.
A) non è consentito ricomprendere tout court i giacimenti di cave e torbiere nel patrimonio indisponibile regionale, dovendosi mantenere in vigore al riguardo il regime fondiario.
Il tentativo di introdurre il diverso principio, operato dalla Regione Toscana, è stato cassato dal Commissario di Governo. Del resto anche il più recente progetto di legge-quadro conserva il regime fondiario: ulteriore spunto questo a non sovvertire il principio.
In coerenza con il cennato principio si è utilizzato lo strumento dell'autorizzazione nel senso che la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere sono subordinate al benestare dell'Amministrazione, la quale, nel rilasciare l'autorizzazione, pone i limiti all'attività privatistica e le prescrizioni per il recupero ambientale.
Per tal modo acquista preminente rilievo la tutela dell'interesse pubblico: è l'Amministrazione a determinare il concreto atteggiarsi della coltivazione per il perseguimento delle risorse minerarie, contemperando ciò con gli altri interessi pubblici relativi alla salubrità dei luoghi ed al rispetto dell'ambiente.
B) La sottrazione del giacimento al dominus soli (con conseguente inclusione nel patrimonio indisponibile regionale) è ammessa unicamente nella prospettiva della salvaguardia dell'interesse pubblico alla produzione, e pertanto si è prevista, ove concorrano due presupposti: a) l'inattività del proprietario (o insufficiente attività) a riguardo della coltivazione dei giacimenti b) richiesta di coltivazione da parte di un terzo.
Resta così salvaguardato sia l'aspetto privatistico della proprietà sia l'aspetto pubblicistico (interesse alla produzione), senza creare n problemi di legittimità della normativa né problemi (e oneri) di indennizzi.
L'indagine.
La legge statale in materia non prevede l'istituto della ricerca per le cave e torbiere.
Peraltro, da molto tempo l'esigenza era sentita sia sotto il profilo economico sia sotto quello normativo.
Va rilevato, infatti, che i giacimenti di cava di maggior pregio non sono affioranti, ma nel sottosuolo, onde la ricerca si presenta come fase essenziale per il rinvenimento di tali giacimenti.
Si era, inoltre, posto in luce - e l'osservazione vale tanto più oggi dove è maggiormente grave la penuria delle risorse energetiche - come con l'attuale sistema, che non conosce altra alternativa tra l'abbandono del giacimento alla disponibilità del proprietario e la sua concessione in sfruttamento a terzi, qualunque giacimento - anche se, per la sua scarsa entità o per altra ragione, sia di difficile o di non conveniente coltivazione - può essere richiesto in concessione con conseguenti gravi limitazioni dei diritti del proprietario; e ciò quando anche il conferimento della concessione possa per avventura risolversi in un mezzo sproporzionato al fine ed in una ingiustificata limitazione ed aggravio della proprietà fondiaria.
Ove invece fosse consentito che in un primo momento si conferisse un semplice permesso di ricerca, vi sarebbe modo di accertare preventivamente l'opportunità di intraprendere la coltivazione del giacimento e ciò senza esporre il proprietario a sproporzionati aggravi e limitazioni dei suoi diritti ed il coltivatore a spese ed impianti che avessero in un secondo tempo a manifestarsi eccessivi od inutili.
Ciò tanto più in quanto il sistema della non conferibilità del permesso di ricerca può esporre il richiedente la concessione al rischio di non essere in grado di dimostrare la presenza degli elementi necessari per l'accoglimento della sua domanda. (Montel, in L'industria mineraria, 1942 fasc. 9 e 11; Sertorio, in Bollettino dell'Ass. MM. Subalp., 1971, 46 e segg.).
La necessità di colmare siffatta lacuna legislativa è stata recepita anche dalle Regioni che hanno provveduto a legiferare in materia, così che l'introduzione di questo istituto trova esplicita conferma.
La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia.
Il punto è stato oggetto di attenta ed approfondita disamina da parte della Commissione.
Per un verso si è fatto presente che taluni giacimenti di cava sono di rilevanza economica tale da superare la capacità di valutazione e decisionale dei Comuni, onde si profilerebbe l'opportunità di riservare l'esercizio delle funzioni amministrative alla Giunta regionale.
Per altro verso si è fatto osservare che la più consona concezione dell'Ente regionale si ravvisa nell'attribuzione a tale Ente degli esclusivi compiti di legiferazione e di programmazione, rimettendo agli Enti locali minori i compiti di gestione.
Su questa linea si è mossa la normativa statale più recente.
In aderenza a tale principio e tenendo, peraltro, conto del primo rilievo, si è adottata la soluzione della delega ai Comuni per la generalità dei casi, riservando alla Giunta regionale di provvedere per i casi più gravi e delicati: a) rilascio dell'autorizzazione nelle zone incluse nel piano regionale dei parchi e in quelle destinate per legge a parco o a riserva naturale essendo immanente e preminente in tali ipotesi la tutela di un interesse regionale b) rilascio della concessione, trattandosi del più grave provvedimento ablativo della proprietà privata.
Questa combinazione di riserve di funzioni e di delega appare la più consona a rispondere alla duplice esigenza di decentramento e ad un tempo di salvaguardia di interessi sovracomunali.
Inoltre si sono fissati precisi criteri in base ai quali i Comuni debbono esercitare la delega e si è previsto il ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale ad ulteriore garanzia di un'ottica di valutazione a livello regionale.
Infine per agevolare i compiti dei Comuni (soprattutto di quelli a ridotte dimensioni organizzative), si è prevista la possibilità che per l'istruttoria essi possano avvalersi dei competenti servizi tecnici regionali.
Va, da ultimo, osservato che nella prospettiva della delega solo i Comuni possano emergere come soggetti delegati.
Ed invero: a) il più recente progetto di legge-quadro precisa che solo i Comuni possono essere delegati b) il Comune, per propri compiti istituzionali, gestisce il territorio sotto il profilo urbanistico: tramite la delega si crea nel soggetto Comune quel momento di collegamento tra aspetti urbanistici ed aspetti estrattivi che formano uno dei nodi più travagliati della normativa oggetto del presente disegno di legge.
Rapporto tra attività estrattiva ed urbanistica.
Come si è fatto cenno nel paragrafo precedente il rapporto in parola costituisce, per molteplici aspetti, uno dei problemi più delicati e di difficile soluzione della normativa in materia.
Per un esatto inquadramento della questione giova prendere le mosse dalla delineazione del rapporto anti legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Il consolidato orientamento interpretativo [il principio fondamentale secondo cui l'urbanistica concerne esclusivamente l'assetto e l'incremento edilizio e non l'assetto del territorio in genere è stato fissato dalla Corte Costituzionale (24 luglio 1972 n. 141, Foro it., 1972, I, 3348); per quanto ha tratto all'effetto non ostativo rispetto all'attività di coltivazione da parte delle previsioni di destinazione contenute negli strumenti urbanistici e dei poteri sindacali (propri della materia urbanistica), nonché alla non subordinazione dell'attività estrattiva alla licenza edilizia, cfr.: Cons. Stato 22 maggio 1964 n. 574, Cons. Stato 1964, I, 692; Cons. Stato 5 giugno 1964 n. 654, Cons. Stato, 1965, I, 1175 Cass. sez. un. 6 febbraio 1959 n. 383, Foro it., 1959, I, 195; T.A.R.
Toscana 14 novembre 1974 n. 149, Trib. Amm. Reg. 1975, I, 195; T.A.R.
Marche 20 maggio 1975 n. 50, Trib. Amm. Reg. 1975, I, 2361; T.A.R. Veneto 10 febbraio 1976 n. 108, Trib. Amm. Reg. 1976, I, 1326; T.A.R. Piemonte 10 dicembre 1975 n. 356, Trib. Amm. Reg. 1976, I, 466] aveva fissato i seguenti principi e corollari.
1) La legge urbanistica (anche nell'ampliamento indotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765) concerne esclusivamente l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e non l'assetto del territorio in generale.
2) Primo corollario di tale principio trova luogo negli strumenti urbanistici, i quali impongono destinazioni di uso al territorio comunale con esclusivo riferimento a parametri di assetto edilizio (zona residenziale, zona industriale, zona agricola, verde pubblico, ecc.), di proposito omettendo la previsione di destinazione del territorio ad attività estrattiva.
3) Secondo corollario ha esplicazione nella non assoggettazione di cava alla licenza edilizia; anzi erano affette da illegittimità quelle determinazioni eventualmente contenute negli strumenti urbanistici che richiedevano la licenza edilizia per l'attività estrattiva e le ordinanze sindacali che sospendevano i lavori di cava per carenza di licenza edilizia (T.A.R. Toscana 14 novembre 1974 n. 149 cit. e T.A.R. Marche 20 maggio 1975 n. 50 cit.).
Pertanto, esaminando la situazione dall'angolo visuale dell'attività estrattiva, si aveva la situazione quale di seguito precisata.
1) La coltivazione di cava non era soggetta alla legge urbanistica, non trovava ostacoli da parte delle zonizzazioni degli strumenti urbanistici non era assoggettata a licenza edilizia.
2) Il coltivatore era unicamente onerato dalla prescrizione dell'art.
28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 12 8 (Polizia mineraria), consistente nell'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune nel quale erano da intraprendere i lavori ed al Distretto minerario l'inizio delle operazioni di scavo con almeno otto giorni d'anticipo.
3) Erano soggette a licenza edilizia le sole opere comportanti manufatti (impianti fissi, muri, strade, ecc.). E già questa inclusione aveva dato luogo ad una serie di rilevanti inconvenienti e di critiche a siffatto dualismo di disciplina rispetto a due aspetti di un'unica realtà.
Ed invero l'escavazione e le relative infrastrutture, consistenti nelle strade di accesso, nelle opere di sostegno, nel deposito, negli impianti fissi di estrazione e di primo trattamento del materiale, costituiscono in inscindibile unione il "complesso estrattivo" che è l'entità che consente la coltivazione del giacimento. Senza strade, senza deposito, senza impianti risulta impossibile, a tutta evidenza, l'attività estrattiva.
In considerazione del carattere unitario del complesso estrattivo, ove è accaduto che un Sindaco rifiutasse la licenza edilizia per tali opere, il coltivatore si è trovato nella pratica impossibilità di dar corso alla coltivazione venendo così a vanificare la stessa norma dell'art. 32 L.M.
la quale fu, appunto, dettata per consentire al coltivatore il concreto espletamento del diritto-dovere di coltivazione del giacimento.
In base alla delineata struttura normativa dei rapporti l'attività estrattiva era così salvaguardata nella sua esplicazione, lasciando, per aperto il varco ad abusi da parte dei coltivatori.
Con l'intervento della legge n. 10/1977 si è ritenuto da parte della dottrina (cfr., per tutti, Bottino Brunetti, Il nuovo regime dei suoli 1977, 42) rientrare l'attività estrattiva nell'ambito di applicazione della legge in parola sul riflesso che la coltivazione del giacimento comporta una trasformazione dell'assetto del territorio e l'art. 1 della stessa legge non contiene un riferimento limitativo alle opere di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
La stessa conclusione ha riaffermato il Ministero dei lavori pubblici con circolare del 23 dicembre 1977, affermando che sono sottratte al controllo urbanistico comunale unicamente le attività di ricerca, di coltivazione e di trasporto mediante condotte degli idrocarburi o di altre risorse energetiche geotermiche.
Per contro, a ben vedere, gli stessi rilievi, svolti dal Ministero a proposito dell'esclusione dell'attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, sono idonei a giustificare anche l'esclusione di tutta l'attività estrattiva in genere.
Alcuni recenti orientamenti della magistratura concludono che per questo tipo di attività non sia richiesta la concessione edilizia nonostante la normativa regionale. E' una materia estremamente delicata complicata dalla dizione della legge 10 che ha usato una terminologia atta a far ritenere che nel concetto di regolamentazione urbanistica dovessero rientrare altre attività. Tutta la normativa edilizia precedente però ha delimitato in termini chiari che l'ambito di applicazione della norma urbanistica deve aver riferimento alle opere propriamente edilizie. E questo pare l'orientamento che, nonostante la legge regionale, è seguito da alcuni giudici.
Ed invero, non v'é dubbio che la ricerca e la coltivazione mineraria sono intese a soddisfare esigenze primarie della vita del Paese: tutta l'attività mineraria rientra nella categoria dei "procedimenti energetici" (Bacucchi, l'attività mineraria nel sistema della legislazione dell'energia, Torino, Giappichelli, 1964, 15 segg.) che sono, per definizione, di interesse nazionale.
La circostanza, infine, che la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi siano attuate da Enti pubblici a carattere nazionale o a valore di mero fatto - ininfluente sul piano del diritto - ovvero costituisce argomento per l'attività mineraria in genere, solo che si consideri spettare, in via primaria, la ricerca e la coltivazione mineraria allo Stato (o alle Regioni), essendo l'unico modo di godimento dei beni minerari ed essendo lo Stato, con la Regione, proprietario di tali beni (Barucchi op, cit., 187; Abbate, Il diritto minerario in Italia, Palermo, ed. Palma 1970, 109 e segg.).
Non a caso il Commissario di Governo ha cassato la legge della Regione Liguria in materia di cave e torbiere, proprio sul rilievo della non assoggettazione della materia alla legge n. 10/1977.
Nella nostra Regione le cose sono rese ancora più difficili dalla legge urbanistica regionale, la quale, all'art. 55, stabilisce espressamente che l'attività estrattiva è subordinata alla concessione del Sindaco. In Commissione durante l'esame della legge feci presente l'opportunità di soprassedere alla normativa prevista all'art. 55, ma questa sembrava si collocasse in una tendenza realistica, a contrastare l'altra tendenza che definisco panurbanistica, cioè tendente ad assoggettare alla normativa urbanistica determinate iniziative ed attività che propriamente non attengono all'urbanistica. Adesso ci troviamo di fronte allo scoglio della normativa urbanistica che prevede che l'esercizio della cava debba essere soggetto a concessione da parte del Sindaco. Colgo l'occasione per significare al Consiglio l'opportunità di rivedere questo punto delicato.
Può darsi che si renda opportuna una modifica della legge urbanistica.
Sicuramente è un problema che dovremo affrontare in un mare di incertezze e di normative contrastanti.
Partendo dalla premessa che l'attività estrattiva sia da ricondursi nell'ambito di applicazione della legge 10/1977 così come riconfermato dalla legge regionale n. 56/1977, si rileva una serie di conseguenze di così grave portata da meritare la più attenta riflessione per un superamento.
1) Innanzitutto si è originato uno sfasamento tra la nuova normativa urbanistica ed il contenuto degli strumenti urbanistici (in punto destinazione dell'uso territorio).
Ed infatti, gli strumenti urbanistici, strutturati sulla precedente legislazione urbanistica, prevedono esclusivamente - come si è sottolineato destinazioni a carattere urbanistico edilizio, assolutamente pretermettendo la destinazione estrattiva, anche laddove esistono giacimenti scoperti.
Trovando ora applicazione siffatti strumenti all'attività mineraria, in virtù della nuova legge, ne deriva che sempre ed in ogni caso la prosecuzione della coltivazione e la ricerca o l'inizio di coltivazione di nuovi giacimenti sarebbero impediti per contrasto con le destinazioni degli strumenti urbanistici: a tutta evidenza l'attività estrattiva inevitabilmente si presenterebbe incompatibile con qualsiasi destinazione attuale dei piani regolatori (rari sono gli esempi di strumenti urbanistici che prevedono zone con destinazione estrattiva).
In questa situazione, pertanto, a stretto rigore, i Sindaci dovrebbero ordinare la chiusura di tutte le coltivazioni in atto e delegare l'inizio di nuove.
Se a tale risultato catastrofico non si è giunti in maniera generalizzata è solo perché la maggioranza delle Amministrazioni comunali per evitare l'assurda conseguenza di chiusura di stabilimenti, di tracolli aziendali e di disoccupazioni massicce, hanno disapplicato la legge, e per non solo questo modo di operare è ad un tempo illegittimo e dimostrativo di irrazionalità normativa, ma per di più, ove i Sindaci hanno ordinato o ordineranno l'inibizione di coltivazioni minerarie, l'attività estrattiva si trova in un impasse insuperabile.
2) La denunciata situazione, in linea teorica, dovrebbe avere carattere transitorio nella prospettiva che gli strumenti urbanistici saranno rifatti tenendo conto della estensione panurbanistica della legge n. 10/1977.
Peraltro, né conforta la circostanza della transitorietà dello sfasamento né potranno i nuovi strumenti compiutamente coprire l'attività estrattiva.
a) La transitorietà, anzitutto, non è di breve periodo. Gia è trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della legge ed i nuovi strumenti sono ancora di là da venire: occorrerà non meno di due o tre anni prima che i Comuni siano provvisti dei piani formati sui disegni della nuova normativa urbanistica statale e regionale.
Non è ammissibile che in questo tempo l'attività estrattiva possa in ogni momento essere annichilita da un'applicazione estensiva e rigorosa della legge: è intuitivo che segnare il passo per così lungo periodo, o peggio dover cessare le coltivazioni in atto, significa l'eliminazione irreversibile delle aziende del settore.
b) Per quanto concerne la pianificazione comunale a venire, va rilevato che se è possibile per i Comuni determinare destinazione estrattiva a riguardo delle zone interessate dalle coltivazioni in atto, non è purtroppo, possibile a priori individuare zone del territorio comunale destinabili all'estrazione per l'ovvio motivo (tecnico e quindi immanente nella realtà delle cose) che a priori non è accertabile dove esista un giacimento spesso sotterraneo, né quale sviluppo il giacimento abbia (talora discontinuo), così che rinvenendosi in futuro un filone collegato con uno precedente o un nuovo giacimento sarebbe impedita la prosecuzione dell'attività o l'apertura di una nuova attività, per essere il materiale ricompreso in zona con diversa (e conseguentemente incompatibile) destinazione.
Proprio perché i giacimenti sono dove si trovano (e non sono individuabili a priori) non è possibile attuare al riguardo una programmazione di piano quale realizzabile per le costruzioni e gli insediamenti urbani.
Questo rilievo non vuole tendere ad una esplicazione indiscriminata ed arbitraria dell'attività estrattiva (che giustamente va regolamentata ed amministrata in coordinazione con gli altri interessi pubblici e privati) ma necessariamente comporta che la legislazione tenga conto delle sottolineate caratteristiche, dettando norma che da un lato permetta l'evolversi dell'attività estrattiva e dall'altro coordini la stessa con la tutela degli altri interessi.
3) Sempre in relazione alla segnata interpretazione della legge n. 10/1977 nonché alle norme dell'art. 55 della legge regionale n. 56/1977 discende che la coltivazione di cava è assoggettata alla concessione del Sindaco.
Pertanto anche quando in un futuro il giacimento risulti in zona prevista dallo strumento con destinazione estrattiva, la coltivazione è subordinata nella sua possibilità di estrinsecazione dal rilascio o meno della concessione sindacale e dai limiti stabiliti dalla stessa.
Siffatta conclusione è assai pericolosa, solo che si consideri che l'attività estrattiva è spesso portatrice di interessi che trascendono la portata comunale (e ciò si rivela tanto più deteriore, in quanto i giacimenti sono in genere posti in piccoli Comuni), con la duplice conseguenza di lasciare i Comuni in balia di problemi più grandi di loro ovvero arbitri di iniziative che coinvolgono interessi a carattere regionale se non nazionale.
Al fine di superare, almeno parzialmente, i "blocchi" strutturali sopra delineati, si è prevista la possibilità di autorizzare la coltivazione delle cave e delle torbiere anche nelle zone per cui gli strumenti urbanistici prevedano diversa destinazione, ove ricorrano accertati motivi e salvo che gli strumenti non sanciscano divieto. Su questa strada si muove anche il disegno di legge - quadro del Ministro Donat Cattin e altri. Nella relazione si dice: "La coltivazione delle cave e torbiere è stata subordinata da autorizzazione amministrativa da rilasciarsi nell'ambito delle aree e delle zone non specificamente escluse dagli strumenti urbanistici".
Ripeto che se dovessimo far riferimento alla previsione degli strumenti urbanistici non riusciremmo a consentire l'esercizio di cava. Abbiamo cercato di adottare nel disegno di legge che stiamo esaminando i criteri e le indicazioni che abbiamo reperito nella relazione del disegno di legge quadro.
In tal modo l'attività estrattiva può trovare uno spazio di esplicazione sempre sotto il controllo e le con seguenti prescrizioni dell'Autorità amministrativa.
In questa prospettiva risulta - come già si è sottolineato - molto opportuna la coincidenza nello stesso organo (Amministrazione comunale) della valutazione e delle determinazioni sia a riguardo dell'autorizzazione a sensi del presente disegno di legge sia a riguardo della concessione ex art. 55 legge regionale n. 56/1977.
Inoltre, nel provvedimento di autorizzazione sono contenute tutte le prescrizioni (con opere a carico del coltivatore) per il recupero ambientale (con previsione anche di congrua garanzia al riguardo), così da salvaguardare sotto ogni profilo gli aspetti urbanistici e di assetto del territorio.
Vorrei fare alcune considerazioni sulla delega in relazione alla quale in Commissione vi sono state appassionate e ripetute diverse discussioni.
Come esponente politico, ritengo che il rilascio dell'autorizzazione debba essere riservato alla Giunta regionale, poiché la natura dell'iniziativa economica, comporta una valutazione di tipo generale che sovrasta la competenza specifica del problema a livello comunale. Abbiamo acceduto a concedere la delega alle Amministrazioni comunali in via sperimentale. Mi rendo conto che la delega sul piano concettuale è una manifestazione di decentramento, di vita democratica, di partecipazione, però, in concreto provoca spesso dei grossi problemi soprattutto ai piccoli Comuni che si vedono oberati di deleghe da parte della Regione e non sono strutturati e organizzati adeguatamente per far fronte ai compiti. E' un esperimento, è una materia in cui ci stiamo muovendo per la prima volta. Certamente questa legge solleva dei problemi di estrema serietà; non è perfetta però tende ad evitare una lacuna assoluta in materia, poiché le cave potevano essere aperte fino ad oggi con il solo obbligo della comunicazione. Da questa semplice considerazione deriva la necessità di una normativa regionale. Un primo passo estremamente positivo, a titolo di esperienza e di verifica, è fatto.
Devo ringraziare i componenti della Commissione per il lavoro svolto nello studio e nell'elaborazione del disegno di legge che presento al Consiglio nel convincimento che possa essere approvato per le ragioni che ho ricordato.



PRESIDENTE

Data l'ora propongo di sospendere la seduta e di aggiornarla a domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,15)



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