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Dettaglio seduta n.194 del 25/05/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Approvazione verbale precedente seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
I Consiglieri hanno ricevuto il processo verbale dell'adunanza consiliare del 18 maggio. Se non vi sono obiezioni possiamo considerarlo approvato.


Argomento:

Approvazione verbale precedente seduta

Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Besate, Ferraris, Moretti Alberton, Minucci, Castagnone Vaccarino, Debenedetti, Enrietti e Simonelli.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: n. 318: "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" presentato dalla Giunta regionale in data 17 maggio 1978 ed assegnato alla III Commissione in data 19 maggio 1978 n. 319: "Rimborso spese viaggio e indennità di trasferta ai componenti il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", presentato dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo, Paganelli, Benzi, Fabbris, Petrini Castagnone Vaccarino in data 18 maggio 1978 ed assegnato alla I Commissione in data 19 maggio 1978 n. 320: "Modifica ed integrazione dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 'Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo' ", presentato dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo Paganelli, Benzi, Fabbris, Petrini, Castagnone Vaccarino in data 18 maggio 1978 ed assegnato alla il Commissione in data 19 maggio 1978; n. 321: "Adeguamento della legge n. 56 del 5 dicembre 1977 sulla tutela ed uso del suolo", presentato dalla Giunta regionale in data 24 maggio 1978 n. 322: "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, relative al funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale", presentato dalla Giunta regionale in data 24 maggio 1978.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto alla legge regionale 18 aprile 1978: "Bilancio per l'esercizio finanziario 1978".
d) Sciopero della fame attuato da familiari di detenuti politici cileni scomparsi



PRESIDENTE

Lunedì 22 maggio, alle ore 9, 66 familiari di detenuti politici cileni scomparsi hanno iniziato a Santiago uno sciopero della fame presso le sedi dell'Unicef, delle Parrocchie Jesù Obrero, Don Juan Bosco e La Estampa.
Le informazioni sull'iniziativa di lotta sono state divulgate all'estero tramite le agenzie di stampa internazionali (Interpress, Reuter Associated Press, ecc.), che hanno anche diffuso il testo delle dichiarazioni rilasciate dagli scioperanti durante le conferenze-stampa del 22 e 23 maggio.
I 66 familiari stanno attuando lo sciopero della fame a tempo indeterminato perché non hanno ottenuto nessuna risposta definitiva sulla sorte dei detenuti che la Giunta non riconosce come tali e sui quali non fornisce notizie da tempo. Poiché la Giunta, nonostante l'impegno in tal senso contratto con l'Onu nel giugno 1977, ha sinora evitato di rispondere ed ha negato ogni sua responsabilità sulla scomparsa dei perseguitati politici, i familiari esigono da parte del Governo la pubblicazione della lista degli scomparsi con l'indicazione del Paese in cui - secondo le false affermazioni della Giunta - questi sarebbero espatriati.
A Santiago le organizzazioni sindacali, i partiti democratici e la Chiesa stanno organizzando una campagna di solidarietà di massa per sostenere la lotta dei familiari degli scomparsi e per salvaguardarne la vita.
Il Consiglio regionale del Piemonte, che da sempre ha assunto e mantenuto l'impegno di sostenere la causa del popolo cileno, dichiara la sua solidarietà attiva con coloro che hanno iniziato la nuova forma di lotta contro la soppressione dei più elementari diritti civili e richiede all'Onu di intervenire per ottenere dal Governo cileno il rispetto degli accordi del giugno 1977.
Il Consiglio regionale del Piemonte invita la comunità piemontese a far pervenire ai seguenti indirizzi l'espressione della loro solidarietà: Unicef, Avenida Isidoro Gojenechee n. 3322; Parrocchia Jesù Obrero, Avenida General Velazquez n. 1090; Parrocchia Don Juan Bosco, Avenida José Miguel Carrera n. 8340; Parrocchia La Estampa, Avenida Independencia n. 633. Anche la Giunta regionale ha inviato un telegramma sullo stesso argomento al Ministro degli interni cileno: "A conoscenza dello sciopero della fame che 66 familiari di detenuti politici scomparsi stanno effettuando a Santiago del Cile, la Giunta regionale piemontese esprime la propria solidarietà con i democratici in lotta; eleva la sua ferma protesta per la continua violazione dei diritti civili in Cile e richiede la puntuale applicazione degli accordi intercorsi tra l'Onu e il Governo cileno per la fine dei metodi di persecuzione che prevedono sistematicamente la scomparsa degli oppositori politici".
Vi sono richieste di parola? Non ve ne sono.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetti di legge n. 277 e n. 295 relativi a "Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali"


PRESIDENTE

Procediamo all'esame dei progetti di legge n. 277 e n. 295 relativi a: "Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali".
Relatore è il Consigliere Petrini a cui dò la parola.



PETRINI Luigi, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il 1977 è stato un anno particolarmente travagliato per il Piemonte: i gravi fatti alluvionali dei mesi di maggio ed ottobre hanno causato vittime e danni di proporzioni notevoli di fronte ai quali gli organismi pubblici si sono spesso trovati nonostante ogni miglior buona volontà, disarmati o comunque impossibilitati ad interventi all'altezza della complessità.
La coscienza civile e l'impegno di chi ha responsabilità della cosa pubblica hanno dunque ricevuto una conferma, purtroppo tragica, della necessità di uno sforzo adeguato di fronte al ripetersi di questi fenomeni uno sforzo che contemplasse la riparazione ed il ripristino delle opere danneggiate, ma soprattutto proponesse in termini concreti il discorso della prevenzione.
E' vero che il territorio piemontese é, per lo più, costituito da montagne e colline con geologia giovane, cioè un territorio nel quale la difesa del suolo è molto difficile. Tuttavia, anche limitando la nostra analisi ai fatti alluvionali - che, peraltro, sono i fattori naturali che provocano i maggiori dissesti in Piemonte - emerge un dato significativo.
Nel 1974, il laboratorio del CNR per la protezione idrogeologica nel bacino padano ha svolto una sistematica indagine retrospettiva riguardante i maggiori eventi di piena verificatisi nei bacini del Piemonte e Valle d'Aosta a partire dall'inizio del secolo scorso. Il quadro dell'insieme ricavato dallo studio ha messo in luce che nel lungo intervallo cronologico considerato (174 anni) si erano verificati 75 fenomeni alluvionali, con una frequenza media di un evento ogni 2-3 anni. Di volta in volta erano risultati coinvolti nel medesimo evento, secondo una ricorrente distribuzione spaziale delle piogge, diversi gruppi di bacini principali tributari del Po in Piemonte.
Se si analizzano solo gli anni più recenti, risulta che nel periodo 1951-1970 si è manifestato un fenomeno di piena in media ogni 2,2 anni; per l'ultimo settennio, comprendendovi gli eventi del 19-20 maggio e quello del 7-8 ottobre ultimi scorsi, la frequenza che se ne ricava è di 2,1. La ricorrenza media degli eventi alluvionali non appare, quindi apprezzabilmente modificata negli ultimi anni; sembra essere, invece, in progressivo, rapido aumento l'entità dei danni prodotti da ciascun fenomeno di piena, a causa di un'errata utilizzazione del suolo, con un'imprudente e troppo diffusa collocazione di insediamenti e manufatti in zone di elevato rischio idrogeologico.
Tutto questo fa pensare che, accanto ad un ampio disegno di riassetto territoriale-urbanistico, debba farsi strada l'idea di interventi specifici per la difesa del suolo, interventi non solo successivi, ma anche, e per motivi di tutta evidenza, preventivi, soprattutto se collegati con le situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità. Occorre infatti notare che il problema dell'assetto idrogeologico del territorio ha dimensione ampia e coinvolge numerosi fattori di carattere ambientale, di analisi e di studio della struttura geologica del Piemonte, di predisposizione di piani e progetti di risistemazione a medio e lungo termine. Se l'Ente Regione ritiene infatti di dover rispondere compiutamente al compito che le è stato affidato con il trasferimento delle funzioni statali in materia, secondo criteri programmatici e non occasionali, la via da seguire è senza dubbio quella dell'analisi e dello studio dello "status" territoriale del Piemonte, per potervi intervenire con metodi idonei, accuratamente vagliati tanto nella sostanza quanto nella forma.
Nel generale quadro dell'attività diretta a fronteggiare le calamità naturali che sempre più frequentemente alterano e danneggiano l'habitat della nostra Regione è importante dunque agire con prospettive a lunga scadenza. Ma è anche e contemporaneamente necessario sulla base delle più avanzate constatazioni scientifiche e tecnologiche, intervenire il più presto possibile, il più seriamente possibile, per prevenire, per scongiurare qualunque dissesto del territorio, studiandolo come un insieme unico, non più settorializzando gli interventi e coinvolgendo in questo processo tonificante le stesse popolazioni.
Queste ragioni di fondo hanno motivato, nell'ambito della Regione Piemonte, il concretizzarsi di due iniziative legislative; la prima del 6/1/1978 con la proposta di legge dei Consiglieri D.C. Alberton, Bianchi Genovese, Martini, Oberto, Paganelli, Petrini, Picco recante: "Disciplina ed organizzazione degli interventi di pronto soccorso a carattere ordinario e straordinario a tutela della pubblica incolumità"; la seconda con il disegno di legge della Giunta regionale del 2/3/1978 recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni delegate e trasferite alle Regioni con D.P.R.
24/7/1977 n. 616 in materia di interventi in dipendenza di calamità naturali".
Il disegno di legge che oggi viene proposto al Consiglio regionale è frutto della "fusione" dei due precedenti schemi, dopo che la II Commissione regionale, constatata l'identità della materia che si intendeva regolare, ha affidato - con decisione unanime - ad una sottocommissione all'uopo creata, il compito di giungere all'unificazione delle iniziative legislative. La II Commissione ha esaminato le risultanze del lavoro comune, approvando unanimemente il 17/5/1978 il testo che ora viene sottoposto all'assemblea. Con esso, i proponenti ritengono che la Regione Piemonte possa fare un considerevole passo avanti nella disciplina di quello che è a tutti noto come il "pronto intervento". Anche agendo a tempi lunghi, con prospettive programmatiche di ampia portata, resta indispensabile l'acquisizione di uno strumento operativo a disposizione per momenti eccezionali e utilizzabile con efficacia a tempi ravvicinati.
L'importanza di questo settore nel contesto dell'attività regionale è illustrata dalle cifre, che riproducono il progressivo incremento di spesa a carico del bilancio. In sei anni di attività regionale sono stati stanziati quasi 15 miliardi per il pronto intervento secondo una linea di incremento che è andata, anno per anno, accentuandosi: basti pensare che l'aumento del 1977 rispetto al 1976, pur considerando i gravi fatti alluvionali dello scorso anno, è stato superiore al 100%.
Il problema del crescente peso del pronto intervento nell'ambito dell'attività regionale si è affiancato a quello della mutata disciplina legislativa e del relativo riparto di competenza tra Stato e Regioni a seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616. Com'é noto, dal 1° gennaio 1978, sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative ad interventi calamitosi conseguenti ad eventi naturali che abbiano prodotto gravi danni sul territorio. Così facendo, l'intera materia, a differenza di quanto precedentemente stabilito, rimane affidata alle Regioni, con le sole eccezioni, ai sensi dell'art. 88, primo comma, n. 9, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, degli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile, ovvero degli interventi riguardanti opere che, ai sensi dell'art.
87 del citato D.P.R. n. 616, sono rimaste affidate alla competenza dello Stato. La nuova articolazione, oltre a funzionare da stimolo per l'acquisizione di un'autonoma e specifica normativa regionale in materia ha ampliato la sfera operativa della Regione, messa nelle condizioni e nella necessità di adottare forme di intervento insieme più massicce e più coordinate, dovendosi pur sempre ammettere la malaugurata ipotesi del ripetersi degli eventi calamitosi dello scorso anno.
Questo dunque il quadro "a monte" delle due iniziative di legge, ora unificate anche nell'intento di cercare, creando un idoneo strumento, quei contenuti e quelle metodologie atti a rendere più incisivo l'intervento regionale. I caratteri innovativi, rispetto alla precedente disciplina sono cosi sintetizzabili: 1) la legge concede la facoltà ai Comuni, Consorzi pubblici, Comunità montane e Province di essere, con la Regione, soggetti attivi nell'esecuzione degli interventi resisi necessari in dipendenza di calamità naturali. Non è chi non veda in questa impostazione una linea del tutto conseguente all'ampio processo in corso, teso ad investire gli Enti locali di responsabilità che, come nel caso della realizzazione di queste opere spettano loro in quanto diretti interpreti delle realtà e delle esigenze locali. L'intervento dell'Ente periferico, cui beninteso la Regione non fa mancare, qualora venga richiesto, il proprio supporto tecnico, ha infatti un peso ed un significato, anche psicologico, sicuramente rilevante per le popolazioni colpite da eventi calamitosi, come le recenti esperienze insegnano. In più, regolamentando una prassi già affermatasi per i fatti alluvionali del 1977, si è inteso, nei casi di calamità grave, riconoscere ai Comitati comprensoriali un ruolo di coordinamento delle varie istanze a livello comunale, creando cosi le condizioni per affrontarle con un'ottica più vasta, più ampia e di integrarle nel quadro della pianificazione territoriale.
2) Il verificarsi della calamità naturale concede, al di qua dei margini di imprevedibilità, uno "spazio" che consente notevoli prospettive per la realizzazione di interventi preventivi. E' il tema guida già ricordato in premessa, ma - al contempo - è un momento assai delicato che la legge evidenzia e rende suscettibile di interessanti sviluppi. Infatti senza esaurire né tanto meno sostituire gli interventi generali e programmati di assetto idrogeologico e territoriale, già disciplinati dalla vigente normativa regionale, con la legge n. 54 del 1975 e successive modificazioni questa legge si propone di realizzare interventi preventivi a tempi brevi e brevissimi, in diretta connessione con situazioni di immediato pericolo potenziale o con altri interventi di pronto soccorso.
Partendo dunque dalla considerazione che il miglior modo di "attrezzarsi" per un evento calamitoso (soprattutto per le alluvioni) consiste nel compiere uno sforzo in direzione preventiva, onde ridurre, almeno negli effetti più catastrofici, le conseguenze del disastro naturale, il disegno di legge apre la possibilità a due tipi di operazioni. La prima consiste nell'analisi e nello studio dell'ambiente. La seconda è l'intervento vero e proprio, non solo occasionale, ma che si sostanzia in una vera e propria opera a carattere definitivo, che costituisca una difesa preventiva là dove è tecnicamente ragionevole ritenere che in futuro abbiano a verificarsi disastri naturali, che minaccino la pubblica incolumità. E' chiaro il legame esistente tra interventi sul territorio ed indagini geologiche ed idrogeologiche: questo principio guida non è ignorato nel momento in cui la legge disciplina gli interventi di natura preventiva e ne aggancia la praticabilità a studi e valutazioni sull'ambiente. Pertanto il disegno di legge consente alla Regione di operare anche a livello di indagine, tanto sotto il profilo finanziario, fornendo gli stanziamenti necessari, quanto sotto il profilo più strettamente tecnico della ricerca e dello studio del fenomeno calamitoso con particolare riferimento a quelle zone in cui esso riveste carattere di "periodicità" e prospetta, comunque, situazioni di pericolo incombente. Il territorio piemontese propone numerose zone che anche ad una prima analisi, manifestano la necessità di adeguate iniziative preventive: pur nella difficoltà generale di interventi per la difesa del suolo, si deve affermare e ribadire come prevalente il principio della prevenzione, rispetto ad un semplice far fronte di volta in volta alle diverse situazioni con interventi successivi, spesso limitati alla riparazione, con grave dispendio di risorse e scarso rendimento. Una politica preventiva - beninteso - accompagnata da una previsione di spese fisse, annue o con prospettive più ampie, destinate ad evitare quei danni che potranno verificarsi e la cui riparazione risulterà senz'altro più onerosa.
3) Il fatto calamitoso può, a volte, superare l'aspetto di occasionalità e assumere carattere e dimensioni di una certa gravità: in questo caso i danneggiamenti che ne conseguono solitamente coinvolgono non solo le opere pubbliche di competenza regionale, ma anche gli edifici privati e quelli destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali. Grazie al disposto dell'art. 9 la Regione può intervenire in queste situazioni con provvidenze specifiche di cui possono beneficiare i soggetti danneggiati secondo forme diverse (vedi art. 7 per gli edifici privati e art. 8 per le imprese industriali e commerciali). Il principio è ricavato dall'esperienza della legge regionale 46/1977, riferita alle alluvioni del maggio 1977, ed è giustificata dall'impossibilità dell'Ente Regione di mantenersi estraneo di fronte a fatti che incidono anche profondamente sul tessuto sociale ed economico di zone colpite da avversità atmosferiche o naturali. Particolarmente significativa, a questo proposito la norma che prevede l'intervento finanziario regionale per la riparazione la sistemazione e la ricostruzione degli edifici privati di civile abitazione. Lo scorso ottobre i danni subiti dalla collettività piemontese a seguito dell'alluvione furono rilevantissimi e colpirono pesantemente le abitazioni private, al punto di rendere indispensabile un'iniziativa massiccia della Regione, iniziativa che si sostanzia in due momenti: a) contributi fino a 10 milioni per ciascun alloggio, con percentuali di intervento diverse a seconda della consistenza iniziale, per la realizzazione di opere di ripristino o di consolidamento dell'alloggio stesso b) contributi fino a 25 milioni quando si renda necessaria la ricostruzione dell'alloggio sinistrato.
In quest'ultima circostanza la Regione può altresì operare per il ripristino della situazione antecedente l'evento calamitoso, con interventi definitivi anche localizzati in zone diverse e comunque realizzati in rispetto ad esigenze di natura tecnica e programmatica. Il Consiglio regionale sarà chiamato ad esaminare, in questi casi, i programmi di intervento, di ripristino, di localizzazione e di ristrutturazione.
4) Di natura specificamente finanziaria, ma di sicuro interesse, è la norma che consente alla Regione, qualora i lavori vengano eseguiti dagli Enti locali, di intervenire con contributi nelle due forme, in conto capitale ed in conto interesse. Mentre il primo intervento, sicuramente più snello, ma limitato dalla scarsità delle risorse disponibili, potrà essere destinato agli interventi ritenuti più urgenti, nella seconda ipotesi, che è subordinata alla contrazione di un mutuo da parte dell'Ente esecutore, la Regione, nella consapevolezza delle difficoltà della finanza locale, avrà la facoltà di estendere il proprio intervento fino alla copertura totale dell'interesse richiesto per ogni operazione dalla Cassa depositi e prestiti. L'intento è ovviamente quello di evitare ulteriori intralci burocratici agli Enti locali allorché tutti i passi per la realizzazione delle opere saranno stati compiuti.
Nel sottoporre al Consiglio regionale il presente testo di legge convinti della sua validità di strumento operativo per la Regione Piemonte giova ancora ricordare due aspetti.
La proposta del Gruppo D.C., portava, al Titolo III, una serie di norme destinata all'emergenza, a quelle calamità che non possono essere fronteggiate con il puro e semplice pronto intervento, ma che richiedono una mobilitazione di uomini e di mezzi, con carattere d'urgenza e di sollecito e coordinato impiego. Si prevedeva la formazione di un Comitato per l'attività organizzativa e di studio e la creazione di un centro operativo, immediatamente insediabile in caso di calamità.
Il disegno di legge della Giunta regionale riprendeva e riconosceva la validità dell'istanza, ritenendola rispondente ad esigenze di fatto: l'importanza di dar corpo a strumenti operativi al tempo stesso snelli e tecnicamente validi e la complessità di dar vita ad un'organizzazione di questo tipo diffusa sul territorio, suggeriva alla II Commissione l'opportunità di dar mandato alla Giunta di studiare la redazione di un apposito testo di legge al riguardo. Opportunità che è raccolta ed espressa dall'ordine del giorno che si accompagna al presente testo di legge e che il Consiglio è oggi chiamato ad approvare.
L'ordine del giorno, a tempi brevi, impegna la Giunta anche ad elaborare un disegno di legge che si rifaccia e raccolga le prescrizioni contenute nella legge statale n. 1 del 1978 sull'acceleramento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, profittando dell'occasione per una più generale verifica procedurale di tutte le leggi regionali operanti in materia.
Infine è da ricordare, come doveroso riconoscimento per quei dipendenti chiamati ad operare senza limiti di impegno e di tempo in situazioni spesso gravi e difficili, la norma dell'art. 16 che consente una deroga alla legge 22/1974 per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario.
E' evidente come in circostanze particolari non possa venir dimenticato e disconosciuto il lavoro di quanti - tecnici e non - si trovano nell'inderogabile necessita di superare di molto il plafond massimo di 15 ore mensili straordinarie previsto dalla legge. Quindi non privilegio a queste categorie di funzionari, ma doveroso riconoscimento di un diritto maturato con l'attività e, spesso, con il sacrificio.
Il testo di legge pare dunque nel suo complesso un significativo passo avanti per la Regione Piemonte impegnata ad affrontare la soluzione dei difficili problemi connessi alla difesa del suolo. Il giudizio finale della II Commissione al testo unificato ed al documento che lo accompagna è stato unanimemente favorevole: pertanto negli stessi termini se ne propone l'approvazione all'assemblea.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Signor Presidente, sento dentro di me un certo ritorno di fiamma essendo stato per un periodo di tempo seduto al posto che lei oggi occupa degnissimamente e mi permetta di sottolineare come le leggi più importanti vengono relazionate, discusse e votate tra una grandissima indifferenza da parte di coloro che sono i responsabili legislativi dell'apprestamento degli strumenti che debbono essere portati alla considerazione e poi all'applicazione. Sono stato tentato nel corso di altri interventi di interrompere il discorso, poi non l'ho fatto perché mi sembrava di mancare di rispetto.
Mi perdoni lo sfogo, signor Presidente, ho creduto di farlo perché mi sembra che gli ambulacri debbano servire quando ci sono i ritagli di tempo non quando si esaminano leggi importanti come questa, che sono il frutto di una reale collaborazione tra l'organismo democratico cristiano che è all'opposizione e l'esecutivo di questo Consiglio regionale. Non è sufficiente dire che c'è una Commissione la quale unanimemente ha votato una certa legge, ascoltando il parere dell'organo esecutivo, perché allora potremmo votare per Commissione, potremmo fare la scuola serale per corrispondenza o addirittura per telefono e semplificheremmo tutto. Il Consiglio deve esercitare la sua funzione. Una legge non esce soltanto attraverso la Commissione. Una legge esce attraverso al Consiglio, perché è il Consiglio nella sua integrità che è responsabile.
Desidero sottolineare alcuni aspetti della legge che mi sembrano abbastanza rilevanti. Intanto partirei da una sottolineatura che è stata fatta dal Consigliere Petrini e che dobbiamo farci anche noi: il problema non è di oggi, e il problema è stato affrontato.
Ho ritrovato, perché sono un conservatore, i documenti del passato (qualche amico comunista dice che sono un conservatore "illuminato" anche sul piano politico. Respingo la qualificazione del conservatore illuminato sia pure con questa illuminazione che in definitiva non dispiace mai).
Poiché si dice che bisogna operare - e siamo tutti d'accordo - vorrei far presente con infinito rispetto al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente che vi è un documento che risale al 9 maggio 1970, frutto di un'iniziativa dell'Unione regionale delle Province piemontesi, quando la realtà dell'Unione era in un certo senso anticipatrice di quella che sarebbe stata poi la realtà concreta della Regione. Si tenne a Torino un convegno per esaminare l'aspetto idrogeologico della Regione piemontese, al quale parteciparono rappresentanti di Enti locali, eminenti tecnici studiosi della materia e parecchie persone.
Le cose studiate in passato, come anche quelle che si studiano oggi non sono destinate ai cassetti, sono destinate a costituire le radici che affondano nel passato perché il presente possa dare dei frutti. In quella documentazione vi è una disamina della situazione, di quel momento, dei fiumi e dei torrenti più importanti che molte volte determinano il dissesto idrogeologico del Piemonte. Si diceva già allora: "Si intende cosi dare la prova che l'Ente locale è non solo sensibile al problema, ma lo conosce e lo affronta ed intende assumere la parte di protagonista con lo Stato per la sua soluzione".
Si diceva allora: "con lo Stato", perché l'Ente locale non era assolutamente in condizione di fare altro che una manifestazione di buona volontà e di sollecitazione verso lo Stato per l'adempimento di quegli interventi che adesso, con il D.P.R. 616, la Regione in prima persona ha la responsabilità di adempiere e non soltanto con studi e ricerche. Non basterà più avere studiato come si è fatto allora: occorrerà avere studiato, essersi serviti del patrimonio acquisito e operare in termini concreti. E' per questo che, con alcune sottoscrizioni che potranno ancora essere completate, alla proposta di legge si accompagna quell'ordine del giorno al quale ha fatto riferimento il collega Petrini. Approvata la legge occorreranno delle appendici, dei piccoli strumenti per renderla operativa in concreto, a prescindere ovviamente dall'impostazione in bilancio e dai mezzi che potranno consentire l'applicazione pratica di essa. Bisognerà che ci siano quelle altre due norme che nell'ordine del giorno sono state richiamate. Ma con il D.P.R. 616 sono interessati in prima persona i Comuni e, per quanto di competenza specifica, le Comunità montane e per quanto ancora di loro competenza, le Province.
I Comuni, però, non sono in condizione di recepire la complessità delle attribuzioni e delle deleghe che il D.P.R. 616 dà loro. Mi riferisco, per accidente, alla droga. Che cosa possono fare i Comuni in quell'ambito se la Regione non interviene regolando, disciplinando, incitando, aiutando e contribuendo? Che cosa possono fare i Comuni, piccole entità, nella materia oggi in discussione se non vi è alle spalle l'organismo regionale che ha una visione più ampia di quello che può essere lo stretto orizzonte del singolo Comune? Le Comunità montane in questo settore avranno un grosso impegno.
Nella legge dando fiducia al Comprensorio si attribuiscono delle funzioni ma non sappiamo quale sarà per essere la sorte del Comprensorio.
Condivido il punto di vista che mi sembra largamente portato innanzi da tutte le formazioni politiche: nel Piemonte il Comprensorio è stato voluto con una legge del 4 giugno 1975. Se qualcuno, "conservatore illuminato" andasse a rileggersi le lunghe discussioni per la costituzione del Comprensorio, troverebbe che si discusse molto a lungo sulla natura che si intendeva dare al Comprensorio stesso. Chi allora aveva la responsabilità del governo regionale propose, e l'assemblea all'unanimità accettò, che si desse la definizione di "organismo" della Regione (che è cosa diversa da "organo" della Regione). Non dico che in questa definizione ci sia molta chiarezza, in effetti c'é un poco il fumo da limbo e il limbo continua anche oggi; se apriamo il discorso sul Comprensorio diciamo che esso è tutto e niente, che può essere tutto e può essere niente; dobbiamo dire che può essere una grossa realtà e noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili perché lo sia in termini concreti ed operativi, ma potrebbe anche essere niente; e dobbiamo augurarci che a livello parlamentare, quando si arriverà alla formazione della nuova legge sui Comuni e sulle Province e si determinerà l'organo di livello intermedio tra Comune e Regione, si dicano parole estremamente chiare e precise e si determinino i compiti e le funzioni della Provincia o del Comprensorio o di quella nuova realtà che non impingendo in una riforma squisitamente costituzionale che porterebbe la soluzione molto lontano nel tempo, dia quanto meno la possibilità di renderci esatto conto di come questo ente intermedio debba funzionare.
Molto opportunamente in questa legge si attribuisce al Comprensorio una determinata funzione. Intanto facciamo dell'esperienza che non potrà che maturare dei frutti estremamente positivi.
Chiudo questa parentesi, forse anche troppo lunga, del Comprensorio dicendo che dobbiamo fare molta attenzione alla realtà italiana: la realtà piemontese ha un suo aspetto, una sua significazione e una sua qualificazione. Altre Regioni italiane, che pure hanno creato sulla carta il Comprensorio, non hanno fatto nessuna esperienza o quasi in questa direzione, quindi la Regione Piemonte potrebbe essere pilota. Ma, a mio avviso, non dobbiamo consentire che questo strumento che cammina abbastanza bene, pur tra le molte indecisioni, non dia i frutti che possono essere dati.
Dobbiamo però sottolineare un altro aspetto che è quello dell'intervento previsto per i danni derivati dalle alluvioni a proprietà di privati e a proprietà di industrie artigianali e commerciali, perch l'intervento per il danno alla strada e un compito istituzionale, mentre l'intervento per il danno che deriva alla proprietà privata industriale commerciale e artigianale deve ancora trovare la sua riparazione. Questo intervento potrebbe apparire di natura privatistica perché se vogliamo imporre attraverso alla regolamentazione dell'uso del suolo determinati criteri limitativi alla proprietà privata, dobbiamo fare in maniera che la riparazione del danno si ribalti sulla proprietà privata per determinate delimitazioni che si sono imposte.
Se si dovesse andare a fondo nell'analisi dei molti danni che si sono verificati,probabilmente si troverebbe che una grossa fetta di responsabilità deriva dalle collocazioni di strutture urbanistiche stradali in punti non accettabili e non condivisibili. Potrà esserci della critica nei confronti di questo intervento di natura privatistica e bisogna che abbiamo chiara la ragione per la quale l'abbiamo previsto.
Ho letto su un giornale: "Non esiste una carta dei fiumi in Piemonte.
Ne sta preparando una la Regione". Signor Assessore Bajardi, presso la sede della Provincia di Torino, che attualmente è anche sede dell'Unione regionale delle Province piemontesi, si trova un documento prezioso del maggio 1970; è un lavoro che diamo come contributo dell'attività provinciale al Consiglio regionale, Io diamo soprattutto all'organo esecutivo. Vorrei concludere questo intervento sottolineando la significazione della collaborazione della proposta del Gruppo democratico cristiano e della Giunta regionale nello spirito realistico della legge che attiene a due tempi: della prevenzione e della riparazione, ma soprattutto della prevenzione. Ricordo di aver scritto un articolo nel 1961, quando si ripetevano le alluvioni cosi come erano avvenuto già in precedenza. Le alluvioni sono del Piemonte, sono dell'Italia, sono della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, della Russia e, ancor più spaventose,dell'America. Non è possibile gridare sempre e soltanto la colpa contro un partito che è al Governo in quel momento. Le alluvioni sono più grandi di noi, trascendono noi e, con tutta la possibilità di interventi preventivi che potremo fare, non fermeremo mai lo scatenamento della natura. E' indubitabile però che la prevenzione deve essere fatta, deve essere l'elemento primo da raggiungere perché la legge abbia il suo senso ed il suo significato. Mi riservo, eventualmente, di illustrare, al momento della presentazione, l'ordine del giorno che tuttavia è già conosciuto, per raccomandare alla Giunta quanto è anche detto nella relazione del Consigliere Petrini.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, non ritengo di aggiungere altre considerazioni a quelle positivamente avanzate dal relatore Petrini e dal Consigliere Oberto in riferimento al disegno di legge n. 295 e alla proposta di legge n. 277. A nome del Gruppo comunista esprimo soltanto qualche considerazione. Non ci troviamo di fronte ad una legge che pretende di avere l'esclusiva sulla materia, ma ci troviamo di fronte ad un importante momento integrativo delle leggi già operanti a livello regionale e a livello nazionale, importante momento integrativo che ci permette di sopperire alle insufficienze del passato verificate anche in occasione della recente alluvione del 1.977. Con la legge che andiamo ad approvare esprimiamo innanzitutto una precisa volontà politica di indicare le priorità cui è necessario attendere rispetto ai vari problemi. Con questa legge si compie inoltre uno sforzo finanziario che, anche se notevole non sarà tuttavia sufficiente a coprire tutti i problemi che abbiamo di fronte i quali, per essere risolti, avranno bisogno di un decisivo intervento finanziario dello Stato. Occorre avere chiara coscienza in ordine al riassetto idrogeologico e alla sistemazione del territorio con tutte le opere conseguenti: arginature, opere di imbrigliamento oltre a quelle di ripristino o di prevenzione, che da sole non servono per evitare i danni sino ad ora provocati.
Un'azione efficace ed in grado di dare risultati duraturi deve investire necessariamente i problemi inerenti l'intero uso del suolo avendo considerazioni diverse rispetto al passato. Il riassetto idrogeologico e la sistemazione territoriale non possono dimenticare i problemi dell'agricoltura che non sono solo inerenti agli aspetti, seppure importanti, della produttività e del profitto, ma investono i modi e i comportamenti degli uomini sulla terra, i problemi inerenti all'abbandono e allo spopolamento della campagna, delle pianure, delle collide, e, in modo particolare, della montagna. Possiamo fare tutte le opere di arginatura e di imbrigliamento che vogliamo, però se proseguirà il processo di spopolamento delle campagne e di abbandono dell'agricoltura queste opere da sole non potranno sicuramente essere sufficienti. E' necessario che gli uomini rimangano sulla terra, che la lavorino, che la curino e che la mantengano in efficienza. Quando si pone l'occhio ai problemi dell'agricoltura occorre anche guardare ai nuovi metodi di lavorazione alle nuove tecniche, all'uso delle macchine che sono sempre più potenti e che, se non usate intelligentemente, possono anche provocare gravi dissesti territoriali.
Oltre ai problemi dell'agricoltura vi sono i problemi dell'assetto urbanistico e territoriale, della sua disciplina, della localizzazione degli insediamenti, della lotta senza quartiere alla speculazione dell'estrazione dei materiali dalle cave e della relativa nuova regolamentazione. Occorre avere presenti i problemi inerenti alla programmazione e alla realizzazione di lavori pubblici. Pensiamo ai danni provocati dall'apertura di strade senza che vi sia alcun esame preventivo ai tagli inferti nei fianchi delle montagne e delle colline, ai danni provocati dalla costruzione di ferrovie, di ponti, di dighe senza che sia stato fatto un approfondimento complessivo sulle condizioni geologiche del territorio.
Ho citato brevemente questi tre aspetti importanti, in ordine all'uso e alla disciplina del suolo; certo altri ve ne sono e tutti debbono essere tenuti nella dovuta considerazione, sia da parte dell'operatore pubblico che da parte di quello privato e di ogni singolo cittadino.
Mi domando: esiste veramente la chiara coscienza, non solo di questo Consiglio regionale ma dell'intera società, della complessità della tematica che stiamo esaminando? Mi permetto di nutrire qualche dubbio in proposito perché a parole sono in molti a concordare, ma nei fatti il comportamento diventa contraddittorio. Penso che tutti insieme dobbiamo conseguire un grosso salto culturale, dobbiamo acquisire ulteriori nozioni perché sia possibile comprendere a fondo i reciproci nessi che lo condizionano e per convincerci ad abbandonare quello che può sembrare un profitto immediato per raggiungere invece obiettivi a più lunga scadenza più consistenti e più duraturi.
A mio parere la Regione, anche se faticosamente" sta camminando su questa strada e già se ne vedono i primi esempi concreti nella predisposizione di un programma di sviluppo economico e sociale che tende a superare i pesanti squilibri esistenti tra agricoltura e industria e nella distribuzione dell'attività sul territorio. Questa "nuova coscienza" traspare da diversi atti del Consiglio e dagli atti della Giunta.
La nuova disciplina sulla tutela ed uso del suolo rappresenta un importante passo avanti in questa direzione, essa con il processo di pianificazione territoriale costituisce una delle basi fondamentali del discorso che andiamo facendo.
La creazione del servizio geologico-regionale, per il quale sono indetti in questi giorni i concorsi per l'assunzione di personale specializzato che dovrà avere la necessaria presenza a livello comprensoriale, è un altro momento di questa battaglia, così come un altro momento è rappresentato dall'indagine pedologica sul territorio regionale che si sviluppa sotto la direzione dell'Assessore all'assetto del territorio.
La stessa politica dei parchi, con una serie di altre iniziative tendenti al riequilibrio territoriale, sono altri anelli che compongono questo discorso più generale.
Permettetemi infine alcune rapidissime considerazioni sulle principali caratteristiche della legge. Il testo di legge prevede non solo il ripristino delle opere danneggiate, ma prevede innanzitutto la possibilità di intervenire preventivamente - questo va sottolineato con forza -. E' un testo che prevede in caso di pronto intervento la realizzazione di opere con carattere definitivo, quando cioè le realtà del momento, le condizioni particolari e obiettive, richiedono che dal pronto intervento si passi ad un intervento globale e definitivo. Un altro aspetto molto importante della legge è rappresentato dal fatto che la Regione, pur assumendosene l'onere finanziario, delega agli Enti locali l'esecuzione degli interventi: questo aspetto della legge è in coerenza con il processo di decentramento democratico ed amministrativo che è in atto.
La legge non prevede soltanto la copertura dei danni arrecati alle opere pubbliche, ma prevede anche la copertura dei danni arrecati ad edifici privati destinati alle attività industriali e commerciali.
La copertura finanziaria per questi interventi è prevista nelle due forme del conto capitale e del conto interessi a seconda che si tratti di opere di piccole dimensioni e che richiedano una rapida realizzazione o che si tratti di opere invece a più largo respiro e che richiedano ingenti interventi. Ci troviamo di fronte ad un testo di legge che prevede interventi per danni dipesi da calamità naturali: questo concetto, va sottolineato, è ben più vasto di quello che interessa appunto il ripristino di danni alluvionali o comunque provocati da eventi idrici, perché il concetto delle "calamità naturali" tiene presente molte altre possibili eventualità: terremoti, trombe d'aria, ecc.
Con queste brevi considerazioni esprimo, a nome del Gruppo comunista il pieno appoggio al testo di legge in discussione.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori colleghi, l'iniziativa che il nostro Gruppo ha preso con la presentazione di questa proposta di legge sta a significare tutto l'interesse che riveste questa materia nel quadro dell'economia regionale e nazionale e nel quadro di una programmata presenza della spesa pubblica regionale nella dinamica della realtà piemontese. Vogliamo sottolineare questo perché riteniamo che l'iniziativa sia servita a porre alcuni punti fermi ed a colmare alcune carenze, innanzitutto un vuoto legislativo che necessariamente doveva seguire alla normativa del D.P.R. 616, in secondo luogo un vuoto normativo e comportamentale per un corretto e coordinato uso delle risorse disponibili.
Non possiamo dimenticare il modo in cui era erogata fino ad oggi la spesa corrente per quanto attiene al pronto intervento. Le risorse disponibili non sono poche e come vedremo in seguito potranno essere maggiori qualora vi siano programmazioni sufficientemente coordinate.
Il disegno di legge unificato crea un quadro normativo sufficientemente definito per adeguare le strutture regionali in proposito e per rendere possibile il contenuto fondamentale di innovazioni istituzionali per nuovi soggetti attivi nell'esecuzione degli interventi: sinora la prassi di affidamento ai Comuni era in atto con una serie di incertezze e di sovrapposizioni di competenze che avevano creato inconvenienti.
Oggi si estende questo concetto ai consorzi fra gli Enti locali, alle Comunità montane e alle Province,quindi vi è l'opportunità di un raccordo dell'affidamento ai nuovi soggetti con le strutture regionali che devono assicurare alcuni punti fermi ed alcuni supporti fondamentali, non solo a coloro che devono intervenire nell'esecuzione, ai soggetti attivi, ma anche a coloro che devono intervenire nel coordinamento. Non a caso l'innovazione qui riproposta dell'affidamento ai Comprensori del coordinamento presuppone da parte della Regione degli interventi finanziari in termini di studi e di predisposizione di elaborazioni che siano tali da poter rendere possibile questo coordinamento. La legge disciplina e dà certezza per gli interventi privati che finora erano aleatori e sperequati da evento calamitoso ad evento calamitoso.
Voglio tuttavia ricordare che rimangono ancora alcuni vuoti normativi che nonostante gli sforzi che la II Commissione ha fatto, devono essere regolamentati ed approfonditi. Il concetto di "evento calamitoso" per quanto attiene alla giustificazione del pronto intervento richiederebbe in sede di regolamentazione una specificazione (un grande incendio che si verificasse in un bosco presenterebbe determinate caratteristiche di evento calamitoso naturale, concetto che non potrebbe essere esteso a tutti gli incendi che si verificassero in sobborghi antichi aventi una certa vocazione a questi eventi).
Gli impegni presi dalle forze politiche, che voteremo con l'approvazione dell'ordine del giorno, colmano in parte questo vuoto e ripropongono precisi tempi rispetto ai quali alcuni aspetti verranno certamente chiariti.
Voglio ancora ricordare come il rilevante interesse di questa legge si rivolga soprattutto agli aspetti preventivi. Dopo tre anni dall'insediamento di questa Giunta e di "consumazione" di questa legislatura, voglio sottolineare come le competenze e l'organizzazione interna che questa Giunta si è data denunciano molti propositi ma nulla di fatto per quanto attiene al coordinamento e alla prevenzione di questo tipo di interventi che riguardano l'assetto idrogeologico ma, più in generale la protezione del territorio. A suo tempo abbiamo fatto polemiche sugli affidamenti degli incarichi di consulenze non finalizzate, e non voglio ritornare a riproporre questo tema. Certamente però le memorie e gli atti che ci sono stati consegnati in occasione dei convegni svolti sull'assetto del territorio sia per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, sia per quanto riguarda gli aspetti di geologia applicata, denunciano le dispersioni in questo senso e quindi l'opportunità di coordinare gli affidamenti degli incarichi.
L'Assessore Rivalta in occasione di un convegno, al quale non ho potuto partecipare, ha consegnato una memoria relativa all'assetto idrogeologico del Biellese che denuncia come la conoscenza del territorio sia sufficientemente matura per poter prendere alcune decisioni. A questo punto, però, non basta avere a disposizione elementi conoscitivi di quel tipo, ma per coordinare e finalizzare le ricerche occorre potersi avvalere degli strumenti di memorizzazione dei dati, anche perché nella conoscenza del territorio regionale vi sia una certa uniformità di lettura e di comportamento nella valutazione della natura geologica del territorio.
Richiamo quindi l'opportunità e l'urgenza che la Regione si affidi con una convenzione con il Politecnico o con l'Istituto che è stato predisposto per l'informatica regionale per la memorizzazione e computerizzazione dei dati disponibili. Con l'esperienza del piano di assistenza nel Friuli abbiamo potuto sperimentare alcuni contenuti di questa memorizzazione quindi gli Istituti universitari ormai non partono dal nulla. E' quindi opportuno smetterla con gli affidamenti di consulenze e di incarichi non finalizzati rispetto ai quali i mali del territorio piemontese finirebbero per essere sempre più oggetto di bellissime speculazioni documentative ma non utili ai fini degli interventi.
Se ci mettiamo su questo piano con uno strumento legislativo come quello che è stato predisposto, ogni ulteriore mancanza di interventi e di programmi finirebbe per essere una colpa della Regione, perché ormai non vi sono più dubbi. Ho sentito il Consigliere Bono in ordine al problema ricorrente ogni qual volta si constatano danni alluvionali, ho sentito i lai che la Regione Emilia Romagna ha fatto rispetto ai disastri successi ultimamente.
Non è solo un problema di disponibilità di risorse: di risorse ve ne sono sia sul piano nazionale che sul piano internazionale (l'Italia è una nazione della CEE che poco utilizza i fondi disponibili); la realtà è che non vi sono programmi e piani precisi per poter spendere le risorse. La constatazione nasce dall'esame della spesa regionale per quanto attiene all'Assessorato all'assetto idrogeologico. Mi spiace che non sia presente l'Assessore Fonio.
Con questo strumento legislativo abbiamo messo a fuoco una serie di strumenti operativi e di procedure che sono in condizione di porre la Regione al riparo da ogni critica sulla metodologia, occorre però che nel merito l'intervento sia fatto, i programmi si concretizzino, evitando,, in una logica di lottizzazione interna fra gli Assessorati, una dispersione di interventi in proposito.
Per quanto attiene all'aggiornamento conoscitivo dei vincoli idrogeologici, di cui alla legge del 1923, la Regione ormai ha le competenze, le quali sono affidate agli Ispettorati compartimentali delle foreste. Presso tali uffici, però, è impossibile trovare dati e informazioni o perché non esistono o perché non sono sufficientemente documentati: siamo oltretutto in questo assurdo stato di incertezza conoscitiva.
Con il richiamo ad intervenire urgentemente per bacini identificando i progetti prioritari, con il richiamo a definire urgentemente la cartografia, tematica essenziale per gli interventi preventivi nell'assetto idrogeologico, con il richiamo ad evitare ulteriori compromissioni del territorio laddove si identifichino chiari intenti di quali sono gli interventi preventivi e definitivi che possono essere realizzati attraverso gli strumenti legislativi recentemente votati con la legge n.
56, come Gruppo esprimiamo la soddisfazione per i risultati che si sono conseguiti e manifestiamo l'esigenza di vedere la legge applicata su progetti concreti, su programmi precisi che finalmente diano sostanza al Piano di sviluppo regionale per quanto attiene all'assetto del territorio.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

La legge in discussione rappresenta un punto significativo nella legislazione regionale e, proprio per questo, giustifica gli apporti che sono stati dati alla normativa da una generalità del Consiglio regionale su testi che provengono dalla Giunta e dal Gruppo della D.C. Essa è importante soprattutto perché è una di quelle leggi che promulghiamo in piena assunzione delle competenze che ci sono attribuite: non abbiamo più settori scoperti, non abbiamo più ingerenze di altri organismi e possiamo decidere per quello che effettivamente siamo in grado di decidere. Non mi soffermo sulle considerazioni generali condividendo quanto è detto nella relazione del collega Petrini. Dobbiamo portare la nostra attenzione soprattutto sugli aspetti preventivi. Sono convinto che in Italia il problema è affrontato in termini eccessivamente politicizzati.
Ho seguito un documentario del TG2 sui problemi delle calamità naturali e sono rimasto colpito dal modo con cui si interviene in questi settori per arrivare alla giustificazione di una certa tesi di carattere politico. Se consideriamo il disastro avvenuto recentemente alla "Freccia della Laguna" non ne possiamo imputare le cause al tracciato della ferrovia Bologna Firenze, perché si tratta di un tracciato che non è di una speculazione recente, ma risale ai primi anni del '900.
Sbaglieremmo se procedessimo sempre in questa direzione. Non ci sono tesi politiche da sostenere: ci sono dei guasti che vengono messi in evidenza nel momento in cui si verificano le grandi calamità naturali.
Dobbiamo portare l'attenzione su che cosa è successo a monte e a valle di queste strutture.
Collega Bono, non sono i ponti e le ferrovie che creano il dissesto: è ciò che avviene nelle colline superiori, ciò che avviene nei corsi d'acqua che passano attorno alle ferrovie. Indubbiamente, occorre essere molto cauti nella progettazione delle grandi infrastrutture che non possono essere fatte a caso o seguendo interessi particolari, ma devono essere fatte sulla base di precise documentazioni. La fase preventiva deve essere essenziale. L'art. 7 della legge, forse in termini un poco succinti stabilisce criteri largamente aperti per una serie di interventi che riteniamo utili, anche e soprattutto nella ricerca dei migliori cervelli che in questo settore sono in grado di offrire contributi per l'individuazione dei "centri caldi" delle possibili calamità. Affidiamoci quindi a geologi preparati, creiamo uno staff e cerchiamo di fare in modo di poter contare su pareri non improvvisati, non di tipo politico, ma su pareri affidati alle competenze specifiche e alle conoscenze indubbie. La prevenzione ci dovrà qualificare anche in altri termini. Attraverso il personale regionale che ci proviene dai corpi forestali e dai corpi del Genio Civile abbiamo la possibilità di creare un sistema di allarme.
Dovremmo avere sul territorio regionale piemontese una serie di centri che consentano, al momento in cui si verifichi qualche situazione anormale, in un corso d'acqua, in un argine, la possibilità di avere un immediato allarme. Un tempo avevamo reclamizzato in termini sproporzionati la pattuglia aerea che doveva intervenire per le grandinate, che poi non intervenne e, se intervenne, ebbe scarsi risultati. Se nelle recenti calamità che hanno colpito il Piemonte ci fosse stato un servizio di elicotteri in grado di avvisare le popolazioni, noi avremmo avuto probabilmente gli stessi danni, ma non avremmo pagato quel pesante tributo di vite umane. Il campo è aperto e la Giunta avrà tutto il nostro appoggio per ciò che in questa direzione intenderà fare. Con queste considerazioni anticipo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la legge in discussione interessa particolarmente i territori collinari e montani e l'attività agricola in essi esistente. E' proprio in rapporto a quest'ultima che vorrei fare alcune osservazioni.
Non ho nulla da obiettare, anzi approvo incondizionatamente l'esigenza che la Regione possa disporre di uno strumento che ponga efficacemente mano al pronto intervento nel caso di eventi calamitosi. Le osservazioni a cui ho fatto cenno, vertono particolarmente sul modo in cui verrebbe a manifestarsi il "pronto intervento" e sul ruolo che si vorrebbe affidare ai Comitati comprensoriali. E' noto che i danni più gravosi e le conseguenze più negative ricadono sulle spalle degli operatori agricoli. Con la normativa in esame, in tema di avversità, si verrebbe ad avere una duplicazione legislativa: da una parte la legge regionale che affronta i danni subiti dall'industria, dal commercio e dall'artigianato e, a latere la conservazione di una legislazione nazionale che contempla il pronto intervento per l'agricoltura e la ricostituzione dei capitali di conduzione andati distrutti in conseguenza dell'evento calamitoso. A questo proposito sarebbe opportuno che la Giunta contattasse gli organi centrali per constatare se vi fosse la possibilità di emanare un'unica legislazione anche se osta il D.P.R. 616, in quanto nel settore agricolo lo Stato ha conservato i poteri assegnando alla Regione, in tema di avversità, soltanto il compito della delimitazione. E vengo alla funzione e al ruolo che si vorrebbero affidare ai Comitati comprensoriali. Mi auguro che tali nuovi organismi possano trovare, sotto il profilo giuridico e funzionale, un migliore assestamento e che riescano nel futuro a dare risposte precise e concrete. Tuttavia ritengo che se i Comitati comprensoriali continueranno a non funzionare, affidare loro il ruolo di recepire le istanze che provengono dai Comuni e di coordinarle, comporterà aggravi tali da mettere in dubbio l'efficacia del provvedimento legislativo che stiamo approvando se non addirittura a ritardalo. Invito il Consiglio a riflettere in merito.
L'ultima mia osservazione riguarda il comitato che si intenderebbe istituire per la protezione civile di cui all'ordine del giorno che accompagna il provvedimento legislativo.
Mi dichiaro d'accordo sulla costituzione del Comitato regionale anche se le motivazioni non sono certamente da accogliersi con entusiasmo; mi permetto solo di evidenziare che la sua efficienza dipenderà dagli uomini e dai mezzi strumentali di cui esso sarà dotato. La Regione, da sola, potrà costituire un comitato efficiente, pronto a scattare nel momento opportuno per portare alle popolazioni investite dagli eventi calamitosi tutti gli aiuti necessari? Ricordo che già ai tempi del Comitato regionale della programmazione economica si ebbe tristemente l'occasione di affrontare la stessa tematica e come allora evidenzio l'opportunità di contattare le autorità militari (proposta che anni or sono poteva sembrare utopistica mentre oggi la reputo possibile), onde, pur nei diversi compiti e responsabilità, ottenere per i fini che si intendono perseguire un'azione preventiva di coordinamento e di collaborazione. Soltanto cosi si potrà sperare che il Comitato che si intende costituire non sarà solo e soltanto un organismo astratto, bensì capace di muoversi con efficacia, perch dotato di uomini e di mezzi, al momento opportuno.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La positività della legge emerge non solo per il carattere correttivo che essa introduce rispetto alla normativa precedente, ma anche per l'attenzione che con essa la Regione pone nei confronti di tutte le calamità. E', sotto questo profilo, una legge di carattere sociale.
I colleghi Picco e Oberto hanno richiamato problemi che mi riguardano.
L'avvocato Oberto ha dichiarato, in lettura retrospettiva, l'esclusiva di una serie di posizioni assunte sul piano politico, citandone però solo alcune. Non voglio assolutamente aprire su questo un'inutile polemica; mi sembra sufficiente dire che ogni decisione, piccola o grande che essa sia ha sempre alle spalle delle radici, da cui deriva, a volte anche impiegando anni per germogliare. Ogni decisione è frutto di una dialettica che coinvolge collettivamente la società: qualche parte può aver avuto dei pesi più consistenti e altre meno; certamente la mia parte è tra quelle che su questi pronunciamenti teorici e politici hanno avuto un peso determinante.
La formazione delle decisioni è un processo con aspetti contraddittori o con dialettiche non sempre serene, spesso conflittuali. In questo senso credo che si debba trarre una considerazione non solo con riferimento agli aspetti in discussione questa mattina, ma più in generale; traggo le mie considerazioni dall'esperienza amministrativa che sto compiendo. Nel passato si è studiato molto; in ogni settore, compreso questo oggetto della discussione, esiste una massa di informazioni non di poco conto. Ciò che va detto - e credo senza possibilità di smentita - è che agli studi compiuti nel passato, in un arco di venti anni, dall'Ires, dall'Unione delle Province piemontesi, da altri istituti e organizzazioni, non è quasi mai corrisposto il momento della decisione politica. In qualche caso, è l'esperienza che si sta facendo a livello dei Comprensori, si trae addirittura l'impressione che l'incapacità a prendere decisioni politiche venisse mascherata con il rinvio ad ulteriori analisi, studi e approfondimenti, presunti necessari. Emerge una netta dicotomia fra il momento dell'analisi e il momento della decisione e della gestione politica.
Vorrei dire all'avvocato Oberto, che l'etichetta di "conservatore illuminato" che egli rifiuta per il conservatore, non esprime la sintesi dei due termini, ma la loro dicotomia: si traduce in illuminato rispetto alla ricerca, la quale però non trova momenti di decisione e di traduzione operativa e pertanto conservatore nella pratica. L'avvocato Oberto nei suoi interventi richiama sempre, con sottigliezza, valutazioni positive del passato e critiche del presente. Voglio sottolineare che se è possibile richiamare il passato in termini qualitativi lo è per quanto concerne la ricerca, vedi l'Ires, ma non per gli aspetti operativi.
Credo di poter sottolineare che questa Giunta, in quasi tre anni di funzionamento, ha introdotto invece, sia pure con estrema difficoltà, il momento della decisione e il momento operativo conseguente ai risultati delle ricerche.



OBERTO Gianni

E' una Giunta illuminata!



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Ha accolto il patrimonio di conoscenza, cogliendo anche gli aspetti positivi che provengono dal lavoro delle altre forze politiche e cercando di utilizzarli e di dargli concretezza.
E' noto, però, che verso i problemi riguardanti l'assetto idrogeologico, non si è mai prestata attenzione, né di ricerca n operativa; non sono state costruite le necessarie strutture di studio e di intervento. L'Istituto geologico dello Stato è composto di meno di dieci geologi, negli Enti locali i geologi non hanno mai operato, non sono state mai chieste consulenze ai geologi, e questo in conseguenza della disattenzione mostrata, che è anche di natura politica. Si può discutere sulle consulenze



OBERTO Gianni

Il prof. Peretti ha fatto uno studio nella Valle di Susa, proprio in relazione al traforo del Frejus.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Ma anche in questo isolato caso siamo ancora sempre a livello di analisi, di studi e non di operatività. Oggi, invece, stiamo cercando di costruire le strutture operative. E' stato promosso un concorso per geologi che concluderemo nella prima decina di giugno. Abbiamo preso in questo periodo contatti con l'Istituto di idrogeologia del CNR della Val Padana e stiamo sistemando i dati di conoscenza a disposizione per attuare le procedure previste nella legge all'art. 5, il quale recita: "le indagini gli studi e le progettazioni preliminari per interventi preventivi sono disposti tenendo conto dei dati e dei rilievi che consentono l'individuazione delle zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti con particolare riguardo alle alluvioni, alle frane e alle piene dei corsi d'acqua".
Non ho partecipato direttamente alla formulazione di questo testo di legge, tuttavia mi trova perfettamente concorde.
L'Istituto di idrogeologia del CNR ha una dotazione di informazioni sul territorio regionale di estremo valore (sono circa 700 mila informazioni su eventi di dissesto idrogeologico e di frane avvenuti nella Regione negli ultimi cento anni). Quindi l'Istituto conosce la storia e la localizzazione dei dissesti, e la Regione sta appunto conducendo con esso un lavoro di sistemazione delle informazioni per individuare le zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti, per rilevare le aree instabili, le aree in situazione di labilità, di fragilità. Le alluvioni avvengono in quanto l'acqua porta via del materiale solido e le zone instabili sono quelle da cui questo materiale viene asportato: rispetto ad esse si dovrà per il futuro portare molta attenzione; in esse non si dovranno costruire insediamenti permanenti e la presenza umana dovrà essere solo temporanea legata al lavoro agricolo, forestale e pastorale. Questa attenzione di non costruire nelle zone labili non c'è stata. Nella Val Pellice, dove l'anno scorso abbiamo fatto i voli aerei per cogliere nel momento dell'alluvione i movimenti in atto del terreno, è risultato, per esempio, come i Comuni di Torre Pellice, Luserna ed altri abbiano insediamenti residenziali e industriali, costruiti nel dopo-guerra, su terreni alluvionabili e franosi.
Si tratta di utilizzare le conoscenze che già ci sono, non c'é bisogno di andarne a ricercare altre nell'immediato, se non per aggiornamenti e approfondimenti relativi alle singole decisioni che si debbono prendere.
Si tratta di saperle utilizzare, ed è questo il compito che l'Amministrazione regionale sta svolgendo. Se questo lavoro fosse già stato svolto nel passato, per esempio, gli insediamenti residenziali nella Val Pellice nelle zone critiche non si sarebbero consentiti.
Annullare i problemi dell'alluvione non sarà facile, non sarà comunque possibile a tempi brevi.
Sotto questo profilo contraddico le osservazioni che ha fatto il Consigliere Cardinali. Certo l'azione di prevenzione deve avvenire prima in montagna, perché si deve evitare che si asporti la massa fisica che è quella che determina l'alluvione. L'alluvione trasporta con l'acqua il materiale solido che è quello che crea il maggior urto e il maggior danno.
Questa azione è però spesso incentivata dall'opera dell'uomo. Occorre pertanto fare attenzione ai luoghi in cui si collocano le residenze e gli insediamenti industriali; ai luoghi in cui a monte si collocano le infrastrutture. A Ovada l'ultima alluvione ha provocato effetti dannosi derivanti dalla cattiva collocazione del ponte; il ponte di Bibiana è caduto perché aveva un pilone centrale che fondava in una zona instabile l'ultima alluvione di Ovada è in buona misura stata determinata dal modo con cui è stata costruita e inserita l'autostrada Voltri-Ovada: percorrendola ci si rende conto che in alcuni tratti vi sono sbarramenti vere e proprie dighe alle tradizionali, e naturali esondazioni del torrente, che generano rigurgiti di acqua verso le sponde opposte, da cui sono stati asportati materiali. Nel passato non c'é stata questa attenzione e oggi, faticosamente, incidendo su una mentalità tecnica sbagliata, stiamo operando per impedire almeno il ripetersi di errori di quel tipo.
Studiando i dati di piovosità e gli eventi calamitosi che si sono determinati in questo secolo nell'Ovadese, è risultato che la fascia collinare, che si trova a monte di Ovada, è stata sottoposta ad un numero elevato di eventi franosi e si è scoperto che quella fascia va in crisi non appena si raggiungono i 180 millimetri di pioggia nelle ventiquattro ore.
E' ovvio che in quella fascia non si dovrà più costruire anche se l'insediamento abitativo sarebbe, sotto altri profili, possibile. Ecco allora che una serie di danni alle cose e alle persone possono essere evitati se le informazioni esistenti diventeranno temi di discussione e di dibattiti e si correleranno con le scelte politiche.
Sono confortato dal discorso che ha fatto in chiave critica il Consigliere Picco sull'esigenza che si facciano delle scelte in ordine alla pianificazione territoriale. E' stata espressa una critica nei confronti della Giunta che andrebbe troppo lentamente . Debbo, sotto questo profilo osservare che la Giunta amministra da due anni e mezzo in una situazione in cui scelte in questa direzione non se ne sono mai fatte. Sono tuttavia confortato perché solo se, all'interno e all'esterno del Consiglio regionale, le varie forze politiche, e soprattutto maggiori, esprimono il convincimento che si deve operare per impedire che da oggi in poi si facciano insediamenti che possono ripetere gli errori del passato, si potranno fare passi avanti in ordine all'organizzazione del territorio e alla gestione urbanistica.
Colgo questa sollecitazione critica come un dato positivo oggi presente nelle forze politiche, sperando che esso possa tradursi in contributo costruttivo nel lavoro avviato di elaborazione con i Comprensori degli schemi di piano territoriale; contributo costruttivo per compiere scelte che ci consentano appunto di promuovere un utilizzo del territorio più corretto.



PRESIDENTE

Ha ora la parola il Vicepresidente della Giunta Bajardi, per la conclusione del dibattito.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

Tre erano gli scopi della legge: ricercare le risorse per fronteggiare i restanti danni alluvionali del mese di ottobre 1977, problema ancora aperto aggiornare la legge 46 che con i danni di ottobre ci ha permesso di trarre una serie di considerazioni guardare al futuro, aspetto connesso non solo alla modifica della legge 46 perché comporta un problema più generale.
I danni del mese di ottobre 1977 ascendevano a 53 miliardi; di giorno in giorno se ne aggiungono altri per cui la cifra attuale per le opere pubbliche viene valutata attorno ai 60 miliardi, cosi come mi hanno comunicato ieri sera. Ho richiesto agli uffici una verifica campione per evitare dilatazioni di spesa non corretta. Per fronteggiare la situazione c'é stata la partecipazione da parte dello Stato di 26 miliardi, che sono stati così utilizzati: 10 miliardi per i pronti interventi già fatti 6 miliardi, che sono stati accantonati per i danni ai privati 10 miliardi di residui.
Si è completata la fase della scelta delle opere prioritarie, come giustamente ha rilevato il collega Petrini. La prossima settimana porter le proposte inerenti a questa prima fase urgente. Con l'attuale legge, la Regione finanzia 2 miliardi per l'anno 1978; nel bilancio pluriennale stanzia altri 2 miliardi per l'anno 1979 oltre ai 2 di ammortamento delle quote annuali. L'indebitamento sarà di 4 miliardi per 30 anni (4 miliardi al 9,45%) che ci permetteranno di fronteggiare opere per circa 42-43 miliardi che, aggiunti ai 26 provenienti dallo Stato, fanno un totale di 69 70 miliardi in conto interessi. Riassumendo, sono 60 miliardi di danni ancora da verificare forse con qualche possibilità di riduzione, contro una disponibilità di 70 miliardi. Vi è quindi l'esigenza di fare una scelta qualificante per utilizzare i 10 miliardi per le opere idrauliche e geologiche. Credo che nel corso del mese, avendo già individuato le opere urgenti nelle singole località, sarà possibile finanziare in conto capitale la parte restante. Nonostante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza abbiano inviato ad alcuni Comuni, che sollecitavano gli interventi, risposte negative, credo che, con lo stesso criterio seguito per le alluvioni del mese di maggio sarà possibile finanziare quelle opere e quanto abbiamo previsto (2 miliardi quest'anno e 2 miliardi nel '79) e si possa completare il programma. Non credo che incontreremo difficoltà, sia pure considerando il tempo necessario per la progettazione e per l'adozione. Tale programma ci porterà automaticamente alla seconda metà dell'anno.
Non può essere detto che la Giunta ha stanziato risorse insufficienti anzi, ha oculatamente dosato le risorse in ragione dell'effettiva spesa (sarebbe stato inutile stanziare 4 miliardi per l'anno 1978 perché, in ogni caso, 2 sarebbero stati di residui passivi). La Giunta con questo disegno di legge ha inteso dotare la Regione di uno strumento capace di fronteggiare qualsiasi evento calamitoso: nevicate eccedenti, inquinamenti delle acque, inquinamenti atmosferici, fatti epidemici, incendi, trombe d'aria, terremoti. Quindi ogni interpretazione della legge in direzione esclusivamente degli aspetti alluvionali sarebbe errata. Questo strumento non si pone assolutamente come elemento sostitutivo della legislazione statale e di quella regionale che opera in campi specifici con determinati compiti, ma offre un supporto ai privati in una fase che era carente. Cosi è avvenuto per l'agricoltura e per i danni alle aziende commerciali industriali e artigianali, dove abbiamo adottato leggi che anticipano con risorse regionali i finanziamenti statali. Queste forme di anticipazione sono state utilmente sperimentate nella zona di Alessandria, dove abbiamo tentato di approvarle con una deliberazione regionale, poi fummo costretti ad approvare con una specifica legge nella seduta dell'ultimo Consiglio e oggi sistematizziamo. Gli interventi di pronto soccorso hanno una caratteristica, altra cosa sono invece gli interventi che la Regione dovrà fare in questo campo se il Consiglio regionale assumerà quei provvedimenti ufficiali che sanciscono un netto salto di qualità. I Comuni della Regione sono 1209 e in molti casi sono incapaci di fronteggiare certe situazioni.
Questa constatazione però deve indurci ad avviare un meccanismo di ampia responsabilizzazione alla periferia.
Per quanto riguarda i pronti interventi in attuazione della legge 46 nell'Alessandrino la Regione ha speso di meno affidando i compiti direttamente ai Comuni e recependo a consuntivo l'ammontare degli interventi. Se gli stessi interventi fossero stati gestiti nel modo tradizionale attraverso i Geni Civili, sarebbero stati più lenti, più ritardati. La legge 46 permetteva di usare questo criterio solo in casi particolarmente gravi. La maggior parte degli amministratori ha espresso la volontà di farsi carico di questi problemi; un'altra parte di amministratori invece preferisce che sia la Regione attraverso il Genio Civile ad assumersene il carico. Dovremo respingere questo criterio e se il singolo Comune non vorrà assumersi questa responsabilità, sarà la Comunità montana a farsene carico. L'Amministrazione regionale, liberata da queste attività gestionali, tranne in quei casi in cui è indispensabile il suo intervento (ad esempio il piccolo Comune di pianura che non può far capo alla Comunità montana), potrà dar luogo al coordinamento e alla programmazione con un'ottica più ampia. Ci sono aspetti comunemente denominati interventi di ordine ecologico e idraulico. Dobbiamo però avere la consapevolezza dei limiti esistenti per effettuare un intervento di questo genere. E' certo che la Regione deve approdare ai piani di bacino ma per arrivare a questo obiettivo deve attuare una politica di intervento più generale le cui connessioni non sono immediatamente percepite dall'opinione pubblica; tuttavia l'obiettivo principale è quello di far permanere la gente nelle campagne e nelle zone depresse. Alcuni amministratori finlandesi mi dicevano che in certe zone agricole la popolazione contadina di quella nazione viene mantenuta con una retribuzione mensile senza che sia pretesa una specifica attività. Il discorso della presenza dell'uomo nelle campagne deve essere condotto con tenacia per decongestionare alcune aree, per sviluppare l'agricoltura, per sviluppare anche industrialmente la forestazione; sono queste le grandi carte che permettono un uso diverso del territorio in un'accezione che non sia solamente urbanistica. Ho avuto l'opportunità di richiamare questi problemi in relazione alla situazione di certe zone dell'Astigiano in cui modi diversi di lavorare la terra, e l'abbandono del criterio delle curve di livello per piantare i vigneti a ritto chino, sistema che scarica immediatamente l'acqua asportando masse enormi di terra, creano fenomeni tali da suggerire l'opportunità di tecniche diverse di piantagione; così come è opportuno impedire l'insediamento di cascine negli alvei dei fiumi come ancora recentemente ho registrato.
Sono politiche complesse che non hanno niente a che fare con questa legge. Sono radicale in certe questioni e ritengo che si potrà raggiungere una totale presa di coscienza in ordine al problema ecologico nel momento in cui ognuno nei propri comportamenti renderà inutile una certa specializzazione di strutture; il problema ecologico nell'ambito dell'agricoltura e dell'industria, cosi come ogni aspetto della nostra attività organizzativa, deve avere questa finalità; solamente se riusciremo a realizzarlo appieno il discorso che è oggi all'attenzione può avere un risultato: non è nelle strutture, nei grandi muri, nelle grandi opere di contenimento degli alvei la soluzione di questi problemi, essa invece è in un complesso di comportamenti e di politiche. Vorrei citare due esperienze.
Il collega Rivalta ha parlato del ponte di Bibiana, per il quale il Comitato opere pubbliche ha bocciato per la seconda volta il progetto di ricostruzione. Perché? La volontà di fare in fretta riproponeva il ponte con un pilastro nell'alveo nello stesso punto in cui venne smantellato dalla piena. C'é la convinzione che il ponte è stato travolto non dalla massa dell'acqua, ma dai detriti che si sono su di esso appoggiati. Dato che non ci sono le garanzie che a monte si creeranno rapidamente quelle condizioni utili a permettere il mantenimento di un pilastro nell'alveo giustamente il Comitato ha bocciato il progetto.
La scorsa settimana ho annunciato l'incontro avuto con il Ministro Stammati per discutere della viabilità in Valle di Susa. Ho colto quell'occasione per informare il Ministro della conclusione della prima fase dello studio de il bacino della Dora Riparia. Per la sistemazione idrogeologica, allo stato attuale degli approfondimenti, sarebbero necessari 80 miliardi. Al Ministro Stammati, che è responsabile dell'una e dell'altra questione, ho suggerito di considerare che sulla bilancia ci sono da un lato 350-400 miliardi per la sistemazione viabile della Valle di Susa e dall'altro 80 miliardi per sistemare le strutture idrogeologiche; ho fatto presente che non potremo spendere una sola lira per la viabilità se in parallelo non spenderemo anche per le altre opere di sistemazione idrogeologica.
Anche questo è un salto di qualità. La legge nella sua stringatezza sarà integrata da una circolare regionale per regolare i rapporti con gli uffici periferici. Essa conterrà tutto quanto è opportuno conoscere ai fini della legittimità e ai fini dell'uso corretto delle risorse.
In queste ultime settimane abbiamo esaminato le leggi regionali che attengono alle opere pubbliche; abbiamo predisposto un quadro comparato delle procedure. Ritengo che entro la pausa estiva la Giunta potrà predisporre un documento legislativo che metta ordine a tutta la materia.
La seconda parte dell'ordine del giorno prevede la creazione di un centro operativo in raccordo con la legge statale n. 996 del 1970, centro che permetterà di creare un rapporto corretto con le strutture periferiche dello Stato già sperimentato in occasione degli eventi dell'ottobre 1977.
Ritengo che soprattutto in occasione di valanghe e di slavine tale centro potrà dare dei risultati notevoli. L'evento calamitoso non si può frenare né impedire del tutto; la società deve organizzarsi in modo da intervenire rapidamente per alleviarne le conseguenze. Non è certo una cosa semplice.
Con l'occasione ringrazio i colleghi della II Commissione, in particolare il Presidente Calsolaro e il collega Petrini, per il proficuo lavoro svolto che ha permesso di approdare a questo strumento legislativo.
Grazie.



PRESIDENTE

La Giunta sta predisponendo un emendamento all'articolo 5. Propongo quindi di passare ad esaminare il punto seguente all'ordine del giorno.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Il punto quinto all'ordine del giorno reca: "Nomine".
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Alessandria. I nominativi proposti sono quelli dei signori Mina Carlo e Torielli Claudinoro. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: MINA Carlo n. 35 TORIELLI Claudinoro n. 33 schede bianche n. 3 Li proclamo pertanto eletti.
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Asti. I nominativi proposti sono quelli dei signori Balbo Giulio e Pavese Riccardo. Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: BALBO Giulio n. 34 PAVESE Riccardo n. 34 schede bianche n. 4 Li proclamo quindi eletti.
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Cuneo. Nominativi proposti: Ugo Burzio e Alessandro Lavagna. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: BURZIO Ugo n. 33 LAVAGNA Alessandro n. 33 schede bianche n. 5 Li proclamo pertanto eletti.
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Novara. I nominativi proposti sono quelli dei signori Maffé Antonio e Cazzola Marcello. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: MAFFE' Antonio n. 36 CAZZOLA Marcello n. 34 schede bianche n. 2 Li proclamo pertanto eletti.
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Torino. Nominativi proposti: Baricada Giuseppe e Bedrone Riccardo. Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: BARICADA Giuseppe n. 36 BEDRONE Riccardo n. 33 schede bianche n. 2 Li proclamo quindi eletti.
Costituzione Commissioni e relative Sottocommissioni e nomine dei rispettivi componenti ex art. 14 legge 28/1/1977 n. 10: 2 esperti in materia urbanistica-edilizia per la provincia di Vercelli. Nominativi proposti: Isola Lorenzo e Scalo Claudio. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: ISOLA Lorenzo n. 35 SCALO Claudio n. 34 schede bianche n. 3 Li proclamo pertanto eletti.
Sostituzione di Bosso Giovanni nella Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli di Novara. Il nominativo proposto in sostituzione è quello del signor Calefato Antonio.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno riportato voti: CALEFATO Antonio n. 26 CALSOLARO Corrado n. 1 schede bianche n. 5 Il signor Antonio Calefato è pertanto eletto nella Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli di Novara.
Sostituzione di Ravera Domenico nella Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli di Alessandria.
In sostituzione viene proposto il nome di Rinaldi Anselmo. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno riportato voti: RINALDI Anselmo n. 26 CALSOLARO Corrado n. 1 schede bianche n. 5 Il signor Rinaldi Anselmo è pertanto eletto nella Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli di Alessandria.
Le nomine sono cosi esaurite.


Argomento: Musei

Osservazioni del Governo alla legge regionale "Istituzione del Museo regionale di scienze naturali"


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

Sarebbe possibile approvare le variazioni alla legge sull'istituzione del Museo di scienze naturali, in accoglimento delle osservazioni del Commissario del Governo. La V Commissione ha esaminato le proposte della Giunta e le ha accolte, quindi le ripropone in aula suggerendo un voto unanime.



PRESIDENTE

Chiede la parola la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Il Gruppo D.C., dichiara il voto favorevole al disegno di legge. Le osservazioni che il Governo ha fatto, ossia che la Regione non ha competenza in ordine alla formazione degli insegnanti, ci trovano pienamente consenzienti. Avevamo approvato il primitivo testo in quanto concordemente ritenevamo che la dizione della legge prevedesse che il Museo fosse soltanto uno strumento, un supporto per la formazione degli insegnanti e non già che fosse previsto un intervento della Regione per la formazione degli insegnanti. La precisazione fatta dal Commissario del Governo non può quindi che trovarci d'accordo, pertanto dichiariamo voto favorevole.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni, pongo quindi in votazione le modifiche agli articoli 2 e 3 della legge e la legge nel suo complesso.
Articolo 2 - Finalità del Museo "Le finalità primarie del Museo sono: 1) promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire, attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica e migliorare la preparazione di quelli esistenti, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza 2) mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino; favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione. Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso apposita convenzione con l'Università di Torino nel rispetto dell'autonomia, del patrimonio e delle competenze istituzionali dell'Università stessa; 3) provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Sede, regolamento ed organico "Il Museo regionale di scienze naturali ha sede legale presso la Giunta regionale che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del Museo stesso.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta elaborerà il regolamento del Museo che dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio regionale.
Nello stesso tempo con apposita legge il Consiglio delibererà l'organico del Museo composto da personale che dipenderà a tutti gli effetti dalla Regione Piemonte.
Il regolamento del Museo dovrà prevedere norme relative: 1) agli obblighi specifici del personale 2) ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo 3) ai criteri di funzionamento del Museo e la sua eventuale suddivisione in sezioni 4) alle funzioni e compiti del Comitato scientifico e del Direttore del Museo.
Il personale costituente l'organico del Museo dovrà essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attività da svolgersi all'interno del Museo.
Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze".
Se non vi sono richieste di parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge regionale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'intero testo della legge regionale è approvato.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetti di legge n. 277 e n. 295 relativi a: "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali" (seguito)


PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato della legge sulla "Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali".
Titolo I - Parte generale Articolo 1 - Obiettivi "La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Interventi "La Regione può assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per: a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela dell'incolumità ed igiene pubbliche b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole e) concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Soggetti "L'esecuzione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, è assunta da Comuni, da Consorzi pubblici, da Comunità montane, da Province o direttamente dalla Regione.
Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti da gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 2 sono demandati ai Comuni i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Titolo II - Attuazione e gestione degli interventi di pronto soccorso ripristini e provvidenze a favore dei privati Articolo 4 - Pronto soccorso "Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela dell'incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.
In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di L. 20 milioni, dal dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da questi delegato". Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
All'articolo 5 viene presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, firmato dai Consiglieri Calsolaro, Petrini e Bajardi: Indagini e studi - "Le indagini, gli studi e le progettazioni preliminari per interventi di ripristino aventi anche carattere definitivo nonché per gli interventi preventivi sono disposti tenendo conto dei dati e dei rilievi che consentono l'individuazione delle zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti, con particolare riguardo alle alluvioni alle frane ed alle piene dei corsi d'acqua.
Le indagini, gli studi e le progettazioni, specie riferite agli interventi di prevenzione disposti ai sensi dell'articolo 1, devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' accolto all'unanimità.
Si passi alla votazione dell'articolo 5 nel testo cosi emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Ripristini "I lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale possono essere realizzati in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, onde farle meglio corrispondere alle esigenze tecniche, idrauliche idrogeologiche, urbanistiche ed alle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Danni a privati "Gli interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, o di fabbricati iscritti nel catasto rurale purché non a servizio di aziende agricole e che fossero destinati alla residenza o dimora abituale dei proprietari, possono essere assistiti da contributi regionali: 1) nella misura del 90% quando la consistenza dei singoli alloggi fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori 2) nella misura dell'80% per gli alloggi di 4 o 5 vani ed accessori 3) nella misura del 70% negli altri casi.
La misura del contributo viene ridotta al 50% quando i proprietari dei fabbricati danneggiati abbiano in proprietà altro alloggio idoneo nell'ambito del Comprensorio e possano ottenerne la disponibilità, in base alle leggi vigenti.
L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di L. 10.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di Lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di L. 25.000.000 per ciascun alloggio.
La ricostruzione di fabbricati ammessi a contributo può aver luogo in altra sede ove, per ragioni tecniche accertate dall'ufficio tecnico periferico regionale competente, sia riconosciuta L'impossibilita di provvedervi in loco.
Il Presidente della Giunta regionale, a tal fine, con proprio decreto sentiti i Comuni o su loro proposta, individua le aree ove non sia possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati.
Nel caso in cui, ai sensi della legge regionale 5/12/1977, n. 56, le aree individuate per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consenta la realizzazione, i Comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, redatto ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 5/12/1977, n. 56, unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico generale.
I Comuni dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 9 della presente legge.
Per quanto attiene gli eventi del mese di ottobre 1977 i Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui sopra entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale, sulla base del parere che il Comitato Urbanistico Regionale esprime entro 60 giorni dalla presentazione degli atti, approva il piano tecnico urbanistico introducendo, ove occorra, motivate modifiche d'ufficio.
Gli oneri per l'acquisizione o per l'espropriazione delle nuove aree ove non siano di proprietà dei Comuni, nonché per l'urbanizzazione primaria delle aree stesse, sono assunti a carico della Regione.
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi: a) la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, l'indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati b) il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale - Nuovo catasto edilizio urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione la consistenza catastale e il numero degli alloggi. All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del Nuovo catasto edilizio urbano, provvede l'ufficio tecnico erariale, su richiesta della Regione c) l'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà dell'immobile alla data del sinistro e della presentazione della domanda.
Nello stesso atto devono essere indicati la data dell'evento calamitoso che ha danneggiato o distrutto il fabbricato, gli alloggi danneggiati o distrutti e l'esplicita dichiarazione dell'eventuale titolo di proprietà di altro alloggio di civile abitazione sito nell'ambito del Comprensorio e di cui possa ottenere la disponibilità in base alle vigenti leggi; d) la perizia redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale e giurata avanti al cancelliere della Pretura competente per territorio. Nella perizia potrà essere inclusa l'aliquota del 9% sull'importo dei lavori per spese generali e tecniche.
Qualora la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa il termine per la presentazione degli atti di cui alle lettere a) e c) del comma precedente decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale che individua le aree ove non è possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati distrutti. L'ulteriore documentazione dovrà pervenire ai Comuni entro 90 giorni dalla data dell'effettiva messa a disposizione della nuova area.
I contributi sono erogati dalla Regione per il tramite dei Comuni e sulla base del loro atto deliberativo che determina l'importo del contributo spettante a ciascun proprietario.
Delle somme come sopra erogate, i Comuni, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori, dovranno dare rendiconto alla Regione con apposito atto deliberativo.
I limiti indicati nei commi primo e terzo del presente articolo non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Quando la sistemazione di un fabbricato debba avvenire in sede diversa l'area destinata al nuovo insediamento può essere ceduta gratuitamente al danneggiato, ove questi ne faccia richiesta e ceda gratuitamente, perch venga attribuita al patrimonio indisponibile del Comune, l'area già occupata dal fabbricato da ricostruire od una proporzionata parte di essa.
I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal Presidente della Giunta regionale e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni utili dalla data dell'effettiva messa a disposizione dell'area".
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate "La Regione può, con deliberazione del Consiglio regionale, partecipare alla costituzione di appositi fondi per la concessione di contributi in conto interessi, anche su finanziamenti accordati da Istituti di credito, a favore di aziende commerciali, industriali e artigiane danneggiate.
La partecipazione regionale assume in ogni caso il carattere di contributo 'una tantum' in conto capitale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Riconoscimento di calamità gravi "Le provvidenze previste all'art. 2, lettere c), d), e) della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del Consiglio regionale, che provvede altresì, su proposta della Giunta regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate.
La Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati comprensoriali e sentita la Commissione consiliare competente, approva i programmi di intervento".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Contributi forfetari in capitale ed in annualità "Qualora gli interventi di cui all'art. 2 lettere a), b), c) vengono eseguiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici, dalle Comunità montane e dalle Province, la Regione, determinata la spesa necessaria per l'esecuzione di ciascun intervento, può concedere all'Ente un contributo forfetario in capitale commisurato all'onere, comprensivo delle spese generali e tecniche.
Qualora gli Enti si avvalgano per le prestazioni tecniche degli uffici propri o di altri Enti locali, l'aliquota dovrà essere determinata nella misura non superiore al 5% da applicarsi sull'importo dei lavori e delle espropriazioni.
L'erogazione dei contributi regionali si effettua con la messa a disposizione degli Enti interessati, sulla base di progetti dagli stessi approvati e nella misura del 50% del contributo medesimo, a presentazione da parte degli Enti, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 10% od il minore importo necessario a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.
Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli Enti sul titolo 'Partite di giro del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.
Nei casi di cui all'art. 2 lettera a) il finanziamento regionale pu essere erogato agli Enti interessati sulla base delle spese dagli stessi sostenute, liquidate ed approvate con apposito atto deliberativo.
Per gli interventi, opere, indagini, studi e progettazioni realizzati direttamente dalla Regione, le somme necessarie vengono messe a disposizione dei dirigenti degli uffici tecnici periferici regionali in sede di approvazione dei progetti.
Gli interventi di cui al precedente art. 2 lettera c) possono, in alternativa a quanto previsto ai precedenti commi essere assistiti da contributi forfetari in annualità, fino alla misura- e per la durata occorrenti a totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Interventi regionali in presenza di finanziamenti statali ed internazionali "La Regione Piemonte nei casi di calamità gravi e quando si verifichino interventi di carattere finanziario dello Stato o di Enti ed organismi internazionali, può concedere in attuazione della presente legge contributi in capitale, nella misura e con le modalità di cui ai prece denti articoli nonché contributi in annualità fino alla misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Progetti, pareri, approvazioni, collaudi "I progetti delle opere di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) della presente legge sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali, e, se realizzati a cura diretta della Regione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
L'atto di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, per i lavori che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150 milioni.
Il collaudo è disposto dalla Regione per i lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici regionali.
Per i lavori gestiti dagli Enti di cui all'art. 3 della presente legge il collaudo è disposto dagli Enti stessi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Modalità di aggiudicazione "Le opere pubbliche soggette alla disciplina della presente legge debbono essere aggiudicate secondo la normativa vigente per i lavori di conto dello Stato.
Ove all'esecuzione dei lavori la Regione provveda in economia, il Presidente della Giunta regionale può delegare i funzionari regionali alla stipulazione dei relativi strumenti contrattuali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Pubblica utilità "Gli interventi e le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Titolo III - Disposizioni finali Articolo 15 - Validità delle norme "La presente legge sostituisce, limitatamente all'ambito delle competenze regionali, le relative norme contenute nel disegno di legge 12/4/1948, n. 1010.
Sostituisce inoltre la legge regionale 31/8/1977 n. 46 la cui validità resta limitata agli interventi in essa previsti in dipendenza degli eventi alluvionali del maggio 1977, nonché alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge medesima e successive modifiche ed integrazioni.
La presente legge si applica anche per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 in attuazione della legge 3/1/1978, n.
2.
Il finanziamento regionale può essere esteso, in tal caso, agli interventi già iniziati a cura di Comuni, Consorzi pubblici, Comunità montane e Province".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - Prestazioni straordinarie del personale regionale "La Giunta regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario, in deroga ai limiti posti dall'art. 59 della legge regionale 12/8/1974, n. 22, procedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie 'Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e b) della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 8250 del bilancio 1978, la cui denominazione è cosi modificata: 'Interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica in dipendenza di calamità naturali'.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera c), è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 2.000 milioni; al corrispondente onere si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi in annualità per sopperire alle necessita derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977' e con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere c), d), e) nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà altresì istituito apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977' e con stanziamento da determinarsi con successiva legge regionale che ne stabilirà il finanziamento.
Per i disegni e le proposte di legge regionali, relativi alla determinazione degli stanziamenti di cui ai precedenti commi, si applica la procedura abbreviata di cui all'art. 44, terzo comma, dello Statuto regionale.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza "La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge regionale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'intero testo della legge regionale è approvato.
Comunico inoltre che sull'argomento è stato presentato un ordine del giorno, a firma dei Consiglieri Bianchi, Paganelli, Bontempi, Calsolaro ed altri: "Il Consiglio regionale del Piemonte preso atto dell'avvenuta approvazione della legge 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali' considerando anche le indicazioni contenute nei progetti di legge n. 295 e n. 277, invita la Giunta a presentare nuove proposte di legge ed in particolare: 1) entro luglio, al fine di adeguare la legislazione regionale a quanto previsto dalla legge statale n. 1/1978 relativa alla semplificazione delle procedure delle opere pubbliche, cogliendo l'occasione per procedere ad una verifica più generale delle procedure contenute nelle varie leggi regionali in materia 2) entro dicembre,a1 fine di costituire per il caso di eventi calamitosi di particolare gravità ed estensione un centro operativo od organismo atto ad assicurare un sistematico ed organizzato intervento coordinato con le attività e gli indirizzi del Comitato regionale per la protezione civile di cui all'art. 7 della legge 8/12/1970, n. 996".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'ordine del giorno è accolto all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Commercio

Esame disegno di legge n. 310: "Legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 modifiche - legge regionale 15 novembre 1976, n. 57, rettifica art. 4 primo comma"


PRESIDENTE

Chiede la parola l'Assessore Marchesotti. Ne ha facoltà.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Chiedo al Consiglio di discutere il disegno di legge n. 310 che riguarda la modifica delle leggi n. 47 e n. 57 sul commercio. E' opportuno approvarlo oggi, in quanto giovedì prossimo non potrò essere presente alla seduta del Consiglio; è soprattutto opportuno approvarlo in quanto esso mette a disposizione già per il prossimo mese di luglio i fondi relativi.



PRESIDENTE

La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Poiché la relazione allegata al disegno di legge è sufficientemente dettagliata non ne dò lettura. Desidero soltanto rilevare che il disegno di legge apporta dei sensibili correttivi e permette l'utilizzazione delle risorse accentuando i contributi in conto capitale e riducendo i contributi in conto interessi. Va osservato che la legge n. 47, così come era predisposta, non aveva possibilità di sviluppo con il rischio di creare ulteriori residui. Con questo spirito la I e la IV Commissione hanno esaminato il disegno di legge e l'hanno approvato all'unanimità.



PRESIDENTE

Poiché non vi sono dichiarazioni, possiamo procedere alla votazione degli articoli.
Articolo 1 - Contributi in interesse - trasferimento limiti d'impegno e passaggio in economia dei residui passivi "La decorrenza del limite d'impegno di 360 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo 1367 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 358.309.850 che sarà riferita al capitolo 5380 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1367 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1987.
Nel primo rendiconto generale della Regione che sarà approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, le somme di L. 358.309.850 iscritte rispettivamente al capitolo 1367 del bilancio 1975, al capitolo 1375 del bilancio 1976 ed al capitolo 13750 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa".
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Rettifica di denominazione di capitolo di spesa "La denominazione del capitolo 1374 istituito con l'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1976 n. 57 'Contributi annui in capitale a favore di Enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva in Piemonte', nonché la medesima denominazione dei correlativi capitoli degli esercizi successivi è rettificata secondo la denominazione originaria del corrispondente capitolo 1366/1 del bilancio 1975 istituito con l'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 47 in 'Contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili dai gruppi d'acquisto associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali' ".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Autorizzazione di spesa "Per le finalità di cui all'art. 6 lettera b) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 47 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 la spesa di L. 240 milioni annue da utilizzare secondo le norme previste dalla legge sopra citata, in due distinti periodi di cinque anni ciascuno decorrenti rispettivamente dal 1978 e dal 1983".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Disposizioni finanziarie per i contributi rateali "All'onere di L. 240 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 di cui all'articolo precedente, si provvede mediante la riduzione di pari importo del limite d'impegno di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge.
La riduzione di cui al precedente comma è operata in correlazione alla riscontrata eccedenza rispetto agli impegni di spesa stabiliti all'art. 1 secondo comma, della presente legge.
Lo stanziamento di competenza del capitolo 5380 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 è conseguentemente ridotto a L.
118.309.850.
Nello stato di previsione della spesa per il 'esercizio finanziario 1978 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione 'Contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili da gruppi d'acquisto, associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali' con lo stanziamento di L. 240 milioni in termini di competenza e di cassa.
Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 12900 del bilancio 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 240 milioni.
Nei bilanci per i rispettivi anni dal 1979 al 1982 (primo periodo) e dal 1983 al 1987 (secondo periodo) il capitolo di cui al quarto comma sarà iscritto con la denominazione e con lo stanziamento in esso indicato".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 "Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Urgenza "La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del disegno di legge n.
310.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 310 è approvato. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,50)



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