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Dettaglio seduta n.191 del 09/05/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Approvazione verbale precedente seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Il processo verbale relativo alla seduta del 27 aprile, non essendovi obiezioni, è approvato.
Interrogazione dei Consiglieri Martini, Paganelli, Soldano, Lombardi: "Ruolo svolto dalla Regione circa lo stanziamento di 24 miliardi a favore dell'Università in Piemonte".



PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione dei Consiglieri Martini, Paganelli Soldano, Lombardi: "Ruolo svolto dalla Regione circa lo stanziamento di 24 miliardi a favore dell'Università in Piemonte".
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Lo stanziamento per la soluzione, almeno in parte, dei problemi edilizi delle Università in tutto il territorio nazionale è definito con la legge n. 50 del 1976. I 24 miliardi che complessivamente sono stati attribuiti alle due strutture universitarie torinesi dipendono dall'applicazione di questa legge.
La legge prevede che le proposte di finanziamento del Ministero vengano discusse da un Comitato centrale per l'edilizia universitaria del quale fanno parte, oltre ai rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, una rappresentanza di Rettori delle Università italiane, una rappresentanza di amministratori delle Opere universitarie e tre rappresentanti delle Regioni, i quali sono stati scelti nell'ambito del Comitato interregionale e sono esattamente: un Assessore alla Regione Puglia, uno della Regione Lazio e uno della Regione Piemonte.
Io sono appunto in questa veste membro del Comitato, e non come rappresentante della Giunta regionale. La scelta dei tre Assessori regionali è avvenuta sulla base di una ripartizione geografica nazionale: un Assessore dell'alta Italia, uno del Centro e uno del Sud.
La proposta del Ministero per la ripartizione dei fondi faceva riferimento a parametri di natura edilizia e didattica riguardanti le attuali sedi universitarie. La legge infatti promuove i finanziamenti per le sedi universitarie esistenti e non consente finanziamenti per quelle nuove. Pertanto i parametri proposti dal Ministero della pubblica istruzione portavano ad una ripartizione che privilegiava fortemente quelle Regioni che avevano più sedi universitarie, come per esempio la Regione Emilia.
L'intervento dei tre rappresentanti della Regione ha avuto il ruolo di introdurre un parametro di ripartizione che tenesse anche conto dell'entità regionale delle università; la loro azione quindi è valsa a contemperare quella proposta in ragione di una più equilibrata distribuzione dei fondi nell'ambito delle singole Regioni.
Nell'occasione ho anche svolto un ruolo di coordinamento nei confronti dell'Università e del Politecnico, richiesto peraltro dalle organizzazioni universitarie, per facilitare la formazione del programma che l'Università e il Politecnico devono presentare al Ministero della pubblica istruzione.
La Regione ha cooperato con il Comune, con l'Università e con il Politecnico per individuare le aree o gli edifici ove questi finanziamenti possono essere utilizzati, tenendo conto che per il loro utilizzo sono necessarie decisioni urbanistiche a livello di piano regolatore del Comune di Torino, quindi approvazione da parte della Regione e concessioni edilizie. L'intervento della Regione e del Comune in questa azione di coordinamento aveva lo scopo di trovare le vie più facili e più opportune per addivenire alla rapida definizione dei programmi. Comune e Regione hanno dichiarato la loro disponibilità ad offrire per la soluzione delle sedi universitarie quelle strutture edilizie di loro competenza diretta o indiretta che possono a questo fine essere utilizzate. In questo senso la Regione, sulla base dell'ordine del giorno che è stato votato dal Consiglio regionale, ha riprospettato la possibilità dell'insediamento delle Facoltà di agraria e veterinaria nella zona di Stupinigi. L'ordine del giorno firmato dai Capigruppo è stato votato il 4.7.74; impegna la Giunta regionale a prendere i contatti con gli organi di amministrazione del Mauriziano per l'acquisizione dell'intero parco di Stupinigi al fine di ricercare in quella sede una possibile soluzione delle dette Facoltà. Il Consiglio di amministrazione del Mauriziano si è più volte espresso favorevolmente alla verifica di questa possibilità.
La seconda indicazione per la soluzione dei problemi logistici dell'Università e del Politecnico è stata quella dell'utilizzo dell'Istituto degli anziani di corso Unione Sovietica, dove è collocato il Centro di calcolo del consorzio Università, Regione e Politecnico. Tale istituto che costituisce un patrimonio edilizio di pregio architettonico della fine dell'altro secolo, non è più adatto a fornire l'assistenza agli anziani, tant'è vero che come struttura di assistenza è in via di smantellamento e alcuni padiglioni sono liberi, altri possono essere liberati, riorganizzando altrove il servizio, nel giro di 3 o 4 anni. Si libererebbero in questo modo 90 mila metri quadri di superficie di solaio (soppalcabili come è stato fatto per il Centro di calcolo) conseguendo superfici complessive di solaio nell'ordine di 130/140 mila metri quadri.
Il Comune di Torino, verificate le condizioni di fattibilità, ha posto a disposizione dell' Università e del Politecnico una serie di edifici comunali non direttamente utilizzati da quell' Amministrazione, ma utilizzati dai Carabinieri e dai Nuclei della Celere come depositi di automezzi. Sono stati già presi accordi con i Ministeri che si sono dichiarati disponibili alla conversione d'uso.
Da parte della Regione e del Comune c'è stato un atteggiamento collaborativo per trovare nell'ambito delle strutture pubbliche le possibili soluzioni di espansione dell'Università e del Politecnico. In questo senso, l'Università si è espressa favorevolmente e, con decisioni del Consiglio di amministrazione, ha prospettato, al Ministero un programma di realizzazione che tiene conto delle soluzioni prospettate. Sottolineo che, contrariamente alle dichiarazioni fatte in passato e a notizie apparse sui giornali, la legge n. 50 non consente il finanziamento di nuove sedi universitarie, quindi i 24 miliardi non erano utilizzabili per sedi universitarie al di fuori di quelle esistenti a Torino. Sotto questo profilo i rappresentanti delle Regioni nel Comitato avevano sollevato obiezioni ma quella sede era incompetente perché la legge è stata promossa dal Parlamento e quindi soltanto con una modifica parlamentare sarebbe stato possibile indirizzare in altro modo i finanziamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Proprio perché la risposta all' Assessore è stata così esauriente mi convinco ogni volta di più dell'opportunità di presentazione di queste interrogazioni. Queste spiegazioni sono dovute alla comunità piemontese.
E' evidente che la legge n. 50/76 è rivolta all'edilizia universitaria però se dietro al paravento di una legge limitativa e settoriale si vuole dare la sensazione di una certa neutralità nelle scelte da parte delle istituzioni pubbliche, si finisce per alimentare dubbi e dare l'impressione che la programmazione torna comoda quando corrisponde a determinati fini.
Con questo non voglio criticare la Giunta regionale e la Giunta comunale per avere preso quegli accordi; anzi, è doveroso prenderli. Mi auguro che anche gli accordi con le università siano venuti nella fase preliminare e non soltanto al momento della presentazione delle indicazioni di dislocazione nelle varie parti del tessuto urbano e della periferia di Torino. E' stato citato un documento del '74 che non torna comodo, perch porta la firma dei rappresentanti delle varie forze politiche quando in Regione c'era un esecutivo diverso; comunque è un documento al quale bisogna fare riferimento perché 5 anni or sono si individuava Stupinigi e ancora oggi nel 1978 quel documento risponde alle esigenze attuali.
Nel frattempo un altro edificio ha fatto parlare la città. Ora la questione pare attenuata perché i miracoli che ci si aspettava non si sono verificati. Mi riferisco all'edificio dell'Istituto per gli anziani. Quando siffatte notizie trapelano dai giornali tanto da dare la sensazione che sia stata l'Amministrazione comunale a livello programmatorio ad aver individuato scelte precise e quando si viene a conoscenza che a Torino arrivano 24 miliardi per l'edilizia universitaria, naturalmente può nascere un certo dubbio e un certo risentimento alla periferia.
Così come è stato ricordato il documento del 1974, è doveroso ricordare l'altro documento che è legato al decentramento dell'Università e alla dislocazione delle sedi universitarie in alcune città del Piemonte. Sono due problemi diversi, però era necessario dare dei chiarimenti sull'attendibilità delle notizie giornalistiche. In periferia si sono verificate delle prese di posizione che continuano ad alimentare un sentimento qualunquistico di disinteresse e di disimpegno nei confronti della programmazione intesa come metodo di governo; se non arrivano queste precisazioni, sr continua a dire "piove sempre sul bagnato"; piove a Torino e il problema dell'Università in Piemonte non viene più rimesso in discussione.
Ringrazio l'Assessore per la risposta esauriente e mi auguro che questa prima interrogazione sia seguita da altre da parte dei colleghi del Consiglio che seguono più da vicino i problemi dell'Università e della scuola perché si possa verificare se il documento sulla dislocazione delle sedi universitarie in Piemonte sia ancora valido, si possa valutare l'operato della Giunta nel porre in atto quel documento e si possa convincere il Governo a prendere i provvedimenti necessari.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.
Interrogazione del Consigliere Marchini: "Iniziativa per l'Istituto piante da legno-.



PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Marchini: "Iniziativa per l'Istituto piante da legno".
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale.

Ebbi modo di rispondere ad analoga interrogazione della dottoressa Castagnone Vaccarino 15 giorni fa.
Siamo al corrente della situazione di precarietà in cui versa l'Istituto piante da legno, soprattutto per quello che concerne le sue prospettive. Sappiamo che ci sono state trasformazioni nell'assetto finanziario e proprietario della Cartiera Burgo da cui l'Istituto piante da legno dipende. Entro la fine dell'anno è paventata la chiusura dell'Istituto. La Regione è interessata a che l'Istituto sopravviva per il bagaglio che esso ha accumulato in 40 anni di ricerche sui problemi della produzione agricola e forestale, del suolo e sui problemi collaterali, che lo hanno posto all'avanguardia, sia sotto profilo delle analisi fitopatologiche sia sotto il profilo dello studio delle potenzialità della terra, anche a livello internazionale. L'Istituto è infatti utilizzato da strutture dell'ONU per i problemi di forestazione nei paesi africani e del Sud America.
La Giunta regionale in questi due anni lo ha utilizzato per una serie di ricerche avviate dagli Assessorati all'agricoltura e alla pianificazione territoriale, appunto in merito alla politica dell'uso e delle produzioni agricole forestali. In questi due anni non siamo riusciti a stabilire un rapporto concreto con la Burgo, che da tempo ha manifestato l'intenzione di alienare l'Istituto e le altre proprietà immobiliari trovandosi nella necessità di recupero finanziario. Non siamo riusciti a trovare un accordo sulla valutazione del patrimonio immobiliare. Venivano richiesti 3 miliardi per le proprietà di Torino che è di 32 ettari, proprio nel momento in cui con 3 miliardi la Regione acquisiva 1500 ettari della Mandria (quindi una condizione assolutamente incomparabile). Abbiamo però mantenuto un rapporto permanente con la Burgo e ancora in queste ultime settimane abbiamo avuto incontri con il suo Presidente.
La questione è essenzialmente incentrata sul valore dell'immobile al quale nel bilancio economico dell'azienda è stato attribuito un valore molto elevato. D'altra parte, non pare sia possibile accedere alla richiesta alternativa di cedere gran parte dei 32 ettari, e la struttura di ricerca, in cambio della concessione da parte del Comune di Torino dell'edificabilità di 55 mila mc su parte del territorio: un edificio di tipo cittadino disposto sulle pendici collinari. Non è possibile accedere a una proposta di questo genere, tanto più che il Comune di Torino proprio in questi ultimi mesi, con deliberazione programmatica del Consiglio comunale del 10.11.1977, ha risancito che quella zona non è edificabile e nella revisione degli strumenti urbanistici ne verrà appunto ridefinito l'uso che comunque non consentirà l'edificazione. Già nell'ottobre del 1977 il Comune di Torino aveva assunto delle deliberazioni di varianti specifiche che annullavano l'edificabilità nella zona che nel vecchio piano regolatore era invece consentita.
La Giunta regionale prosegue invece la trattativa per acquisire ad un prezzo equo l'immobile e la struttura di ricerca e prospetterà nelle prossime settimane alla Commissione consiliare la linea alternativa che si sta definendo, che è quella di predisporre un disegno di legge per l'istituzione di un Istituto regionale di ricerca di pedologia e dell'uso del suolo a fini agricoli e forestali. Attraverso il disegno di legge, ove non andasse in porto la trattativa con la Cartiera Burgo, sarebbe possibile il trasferimento alla Regione del personale, garantendo così il mantenimento del bagaglio di informazioni e di conoscenze scientifiche accumulate fino ad oggi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non solo mi dichiaro soddisfatto, ma anche confortato nel prendere atto della preoccupazione e della sensibilità con cui vengono seguiti questi problemi.
Mi auguro che una delle tre soluzioni possa andare in porto. L'ipotesi ultima sarebbe interessante perché farebbe proprio quel patrimonio di esperienze e di attrezzature che si è acquisito. Grazie.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a)Congedi


PRESIDENTE

Punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente".
Hanno chiesto congedo i Consiglieri Alberton, Bajardi, Besate, Marchesotti Fonio, Cardinali, Cerchio, Oberto, Ferraris, Picco, Minucci, Fiorini e Moretti.
L'Assessore Ferraris e il Consigliere Besate sono ricoverati in ospedale; gli altri Consiglieri hanno impegni diversi.


Argomento:

a)Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: proposta di legge n. 314: "Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali del Piemonte", presentato dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo, Paganelli, Benzi, Castagnone Vaccarino Fabbris Dazzi e Petrini disegno di legge n. 315: "Indennità di presenza e di missione per i componenti dei Comitati comprensoriali", presentato dalla Giunta regionale.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge

Argomento:

c) Apposizione visto Commissario di Governo


PRESIDENTE

Il Commissario di Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 5.4.1978: "Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti regionali, integrazione art. 24 della legge regionale 12.8.1974, n. 22".


Argomento:

Sulle manifestazioni del dissenso


PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Domani si conclude una serie di attività e di manifestazioni sul dissenso e sulla riscoperta delle libertà essenziali e fondamentali che hanno avuto grande rilievo su tutta la stampa e che onorano Torino, la sua tradizione, oltreché il giornale che le ha promosse e organizzate.
Questo Consiglio è stato sempre attento e sensibile nel registrare fatti e nel sostenere posizioni che si collocano in questa sfera delicatissima. In questi giorni, per noi tanto difficili ed amari, mi pare non possa restare inespresso il nostro apprezzamento per quello che è, al di là delle opinioni, un grande fatto culturale, un costante ammonimento politico, una testimonianza ed un insegnamento umano che ci rendono meno pessimisti sulla natura dell'uomo e sulle sorti comuni.
Il contatto con situazioni, opere e uomini autenticamente "ingenui" ritengo sia vitale per chi è esposto alle insidie del cinismo e di un'astratta ragione politica.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame proposta di legge n. 314 "Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali del Piemonte"


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Chiedo se è possibile invertire l'ordine dei lavori e passare subito all'esame della proposta di legge n. 314 e del disegno di legge n. 315 di cui sono relatore.



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni accolgo le proposte del Consigliere Rossotto e anticipo le discussioni sui progetti di legge nn. 314 e 315. Cominciamo con l'esame della proposta di legge n. 314: "Norme sul fondi di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali del Piemonte", presentato dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo, Paganelli, Benzi, Castagnone Vaccarino Fabbris Dazzi e Petrini.
La parola al relatore, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

La proposta di legge n. 314 riordina la materia del fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali, agisce sulle disponibilità che i Consiglieri vedono trattenute mensilmente sull'emolumento loro dovuto.
Anche di fronte alle drammatiche vicende che si sono susseguite in questi giorni, che hanno avuto come obiettivo molti esponenti delle pubbliche amministrazioni, un attento esame ha visto l'assoluta inadeguatezza della normativa in atto.
Inoltre la divisione dei due fondi sulla previdenza e sulla solidarietà veniva a creare delle complicazioni nel caso di permanenza in un periodo successivo. Pertanto la presente proposta di legge permette di superare tutte le difficoltà che si erano incontrate precedentemente.



PRESIDENTE

Poiché non vi sono richieste di parola, procediamo alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 - (Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà).
E' istituito presso il Consiglio regionale il "Fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri della Regione Piemonte" per il pagamento di assegni vitalizi mensili e del premio di solidarietà ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - (Gestione del fondo). Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - (Contabilità del fondo). Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - (Contributi obbligatori). Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sono costituiti da una quota attinente alla previdenza e da una quota attinente alla solidarietà nelle seguenti misure: previdenza 13Vo; solidarietà 3 % dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali del Piemonte.
A decorrere dal 1° giugno 1978 la quota attinente alla solidarietà è portata al 6%.
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di cui all'art. 1".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - (Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione). L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale.
A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.
La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto alla data di maturazione del diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - (Consiglieri inabili al lavoro). Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo. L'assegno spetta altresì, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - (Accertamento dell'inabilità permanente). L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - (Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità).
Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque si procederà a norma del comma precedente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - (Contributi volontari). Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.
Tale facoltà è data anche per completare gli ulteriori quinquenni di contribuzione già iniziati, fino al terzo, da parte dei Consiglieri rieletti in legislature successive.
Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del Consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - (Rinunzia di contributi volontari). Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza attribuzione di interessi.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - (Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi).
Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - (Misura degli assegni vitalizi). L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella indicante, rispetto agli anni di contribuzione, la quota percentuale spettante, determinata sulla indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.
Anni di |Percentu|Anni di |Percentu contribu|ale |contribu|ale zione |sull'ind|zione |sull'ind versati |ennità |versati |ennità mensile | |mensile lorda | |lorda 5 |25% |13 |53 6 |30% |14 |54 7 |35% |15 |55 8 |40% |16 |56 9 |45% |17 |57 10 |50% |18 |58 11 |51% |19 |59 12 |52% |20 (ed |60 oltre) La presente norma non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del Consiglio regionale per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dalla legge regionale 30/10/1972, n. 11".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - (Decorrenza dell'assegno vitalizio). L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - (Assegni di reversibilità). In caso di morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, l'assegno viene riservato a favore: a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con suo addebito salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.
Qualora non sopravvivano né il coniuge, né il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.
L'assegno di reversibilità spetta agli aventi diritto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del Consigliere ancorché cessato dal mandato, a prescindere dal raggiungimento dei limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 5.
L'assegno di reversibilità spetta anche qualora non fosse stato completato il versamento dei contributi per il periodo minimo richiesto, se gli aventi diritto utilizzano la facoltà di cui all'art. 9, 3° comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 30 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - (Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio). L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio, nella misura minima prevista dall'art. 12 salvo le maggiori contribuzioni versate.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - (Condizioni per l'assegno di reversibilità). Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità di cui al 1° comma dell'art. 14 devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, pu inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente articolo 7".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - (Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità). Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del Consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di morte del coniuge 2) certificato di matrimonio 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite 4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi 2) certificato di nascita dei figli 3) stato di famiglia 4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette 5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del Consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dell' assegno è condizionata all'accertamento dell' inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 7.
Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - (Ammontare dell'assegno di reversibilità). L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente: a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento e) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali d) negli altri casi: 50%".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - (Premio di solidarietà). Il premio di solidarietà è erogato a quei Consiglieri che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - (Ammontare del premio di solidarietà). L'ammontare del premio di solidarietà dovuto ai Consiglieri regionali, è fissato in misura pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
Al Consigliere non rieletto, ma che subentri nel corso della legislatura o venga nuovamente eletto in legislatura successiva, spetta al termine del secondo mandato la differenza tra quanto già percepito e quanto dovrebbe percepire sommando i periodi dei due mandati nei limiti massimi stabiliti dal comma precedente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 20 e approvato.
"Articolo 21 - (Assegno in caso di decesso). In caso di decesso del Consigliere regionale ai soggetti indicati dall'art. 14 viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari al premio di solidarietà previsto dall'articolo precedente, oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - (Prescrizione di ratei di assegno). I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio). Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - (Abrogazione di norme precedenti). Sono abrogate le leggi regionali 30/10/1972 n. 11, 4 maggio 1976 n. 23 e 19 gennaio 1977 n.
5.
Il fondo di cui alla presente legge succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà istituiti con la legge regionale 30/10/1972 n. 11 e successive modificazioni".
E' stato presentato un emendamento aggiuntivo dal Consigliere Rossotto: al primo comma aggiungere, dopo "n. 5" salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intera proposta di legge n. 314.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri La proposta di legge n. 314 è approvata.


Argomento: Comprensori

Esame disegno di legge n. 315 "Indennità di presenza e di missione ai componenti dei Comitati comprensoriali"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 315 "Indennità di presenza e di missione ai componenti dei Comitati comprensoriali".
La parola al relatore, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Signor Presidente, la maggior parte dei rappresentanti dei Comitati comprensoriali sono presenti nei Consigli degli Enti locali e oltre a partecipare all'attività dei Comprensori spesso sono chiamati alle consultazioni da parte della Giunta e delle singole Commissioni. E' pertanto opportuno intervenire rapidamente garantendo nei loro confronti il rimborso delle spese. Il disegno di legge n. 315 riconosce tali giuste indennità. Esso peraltro viene approvato in un momento estremamente importante nel quale è vivo il confronto tra le forze politiche operanti nel Consiglio regionale e i Comitati comprensoriali i quali stanno esaminando la bozza di documento sull'organizzazione e sulle funzioni degli stessi Comitati comprensoriali.
All'uopo vorrei ricordare che la I Commissione ha fissato per il 19 maggio un incontro con i Comprensori. Ieri c 'è stato l'incontro tra la Giunta e la I Commissione in ordine alle sistemazioni patrimoniali dei Comprensori, in attesa che il Governo decida in termini definitivi la funzione dell'ente intermedio.
Questo disegno di legge mi pare un atto indispensabile e doveroso nei confronti di coloro che partecipano all'articolata funzione democratica della programmazione che ci siamo e che abbiamo imposto ai Comitati comprensoriali.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Richiede la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Pur riconoscendo le ragioni contenute nella relazione allegata al disegno di legge e pur riconoscendo che vi sono spese aggiuntive a carico dei rappresentanti dei Comitati comprensoriali, tuttavia per una ragione di principio più volte ribadita non soltanto dalla minoranza ma anche dalla maggioranza e cioè che i Comitati comprensoriali non devono costituire una seconda struttura burocratica a carattere oneroso oltre quelle già esistenti, noi riteniamo di non poter dare voto favorevole.
Riteniamo che non si possa creare addirittura un quarto livello, oltre al secondo e terzo livello, costituiti dalle Province e dalle Comunità montane.
Mentre riteniamo giustificato un rimborso spese per i Presidenti, per i componenti le Giunte esecutive e per i Presidenti delle Commissioni, non la riteniamo giustificata per tutti gli altri membri dei Comitati di Comprensorio; il riconoscimento delle 7.500 lire per tutti coloro che partecipano alle sedute porterebbe delle conseguenze, considerando prima di tutto che moltissimi Consiglieri e Assessori comunali, con gravi responsabilità, non hanno nessun rimborso, e in secondo luogo perché questo riconoscimento trascinerebbe analoghe richieste da parte di altri enti così come è già avvenuto da parte delle Comunità montane.
L'articolo inerente al rimborso delle spese di viaggio recita: "dal luogo di residenza anagrafica alla sede del Comitato comprensoriale".
Questa dizione ci pare poco chiara perché se l'abitazione distasse solo di 1500 metri dalla sede del Comitato non avrebbe giustificazione il rimborso spese. Inoltre la disparità dei rimborsi spese fra i membri dei Comitati di Comprensorio e i membri di altri enti regionali farà sì che questi ultimi chiedano un aggiornamento o quanto meno un allineamento a quanto contenuto in questa proposta. Quindi tre sono le ragioni per le quali rifiutiamo questa proposta: il riconoscimento del quarto livello con indennità superiori a quelle esistenti, l'impossibilità di estendere a tutti i membri i rimborsi, e la sperequazione di questi rimborsi rispetto a quelli che hanno altri appartenenti ad enti regionali.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Tempo e modo per tornare sul discorso generale dei Comitati comprensoriali ci sarà dato in futuro secondo gli impegni assunti in sede di conferenza di Capigruppo e in sede di I Commissione.
Infatti mi parrebbe più opportuno richiamare nella discussione di questa legge i compiti e le funzioni a cui il Consiglio regionale e la Giunta chiamano i membri dei Comitati comprensoriali.
Le obiezioni di fondo avanzate dal Capogruppo del PRI sono metodologicamente corrette perché ci pongono di fronte al pericolo di duplicazioni di organi nel momento in cui non sono ancora sciolti i nodi della legge sulle autonomie.
Tuttavia se questa è una ragione valida, dobbiamo farci anche carico dell'altra ragione che ci ha indotti a volere i Comitati comprensoriali, ad attribuire ad essi delle funzioni e compiti. Proprio soffermandoci sulla verifica degli intendimenti della Regione da un lato e sull'attività svolta dai Comitati dall'altro, si potrà misurare il livello delle necessità. Aver formulato la legge con carattere di transitorietà e non in termini di indennità bensì di rimborso spese e in termini monetari ridotti rispetto ad esperienze analoghe, dimostra la volontà di essere cauti e di non far mancare le condizioni materiali per lo svolgimento dell'attività dei Comitati comprensoriali. E' importante richiamarci al documento consegnato mesi or sono dalla Giunta al Consiglio regionale nel quale venivano prospettate le indicazioni fondamentali sull'attività dei Comprensori. E' opportuno entro la fine del mese discutere quel documento che potrà essere arricchito dai risultati degli incontri tra la I e la II Commissione e gli Assessori competenti.
Non dobbiamo dimenticare che la legge urbanistica stabilisce che entro il mese di giugno 1979 dovranno essere pronti gli schemi di piano territoriale, quindi, è chiaro che i Comprensori, prima dell'estate, devono essere messi in condizione di orientarsi sulle indicazioni politiche e sulle scelte programmatiche.
Si pongono molti problemi in ordine all'occupazione e allo sviluppo e sono certo che se quei problemi saranno aggrediti democraticamente attraverso le scelte e le verifiche a livello locale, potranno dare sostanza al Piano di sviluppo.
La legge è un contributo per porre i Comprensori in grado di effettuare questi compiti in quei termini, sia pure facendosi carico delle riserve espresse dalla Signora Castagnone-Vaccarino.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Forse sarebbe stato più opportuno discutere questo documento unitamente a quello predisposto dalla Giunta.
La nostra forza politica, oltre ad essere d'accordo a riprendere il discorso a fine giugno, in attesa del livello intermedio, che, come "l'araba fenice", tutti vogliono e tutti dicono che deve esistere, ma che non si riesce a trovare, è ben consapevole che il livello operativo è quello del Comprensorio ed è anche consapevole che, nonostante le difficoltà obiettive, i Comprensori lavorano e si impegnano nel decollo nel tessuto socio-economico. Come è stato giustamente rilevato dal Consigliere Bontempi, questo disegno di legge è transitorio, ed è in attesa che si formi il nuovo livello intermedio istituzionale. Riteniamo che il Consiglio regionale faccia cosa equa nel riconoscere questo rimborso spese, che non è una indennità, e riteniamo, inoltre, che esso debba competere non soltanto ai Presidenti e ai membri della Giunta comprensoriale, ma anche a tutti i Consiglieri.
Non crediamo che, così facendo, il Consiglio regionale crei un precedente che si possa estendere ad altri livelli.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Esprimo il voto favorevole del Gruppo DC, e nel contempo desidero chiarire alla collega Vaccarino le posizioni distinte del mio e del suo Gruppo.
Il testo della legge lascia perplessi in merito al livello tecnico forse avremmo potuto esaminarlo in Commissione con maggiore serenità e qualche elemento avrebbe potuto essere migliorato, se non vi fosse stata la pregiudiziale di carattere politico da parte di un Gruppo presente in Consiglio regionale nei confronti della legge, pregiudiziale che rispetto ma che ritengo non tenga conto di alcuni elementi che noi invece riteniamo debbano essere tenuti presenti.
La legge istitutiva dei Comprensori risale al 1975; da allora in poi se c'è stato un momento qualificante nella attività degli Enti locali questo momento va riscontrato nel livello comprensoriale. Abbiamo creato Comitati provvisori prima degli organi definitivi; vi è una continua presa di contatto degli organi comprensoriali con gli E nti locali sia per rispondere alle pressanti richieste, a volte anche confuse, della Regione in merito a pareri su disegni di legge, sia per coordinare la consultazione a livello locale. Ormai da due anni abbiamo abbandonato questi amici al loro volontarismo che è pregevole e apprezzabile nella misura in cui risponde all'esigenza di rinnovamento, ma quando questa esigenza finisce per incidere sulla vita familiare, dato che abbiamo amministratori che affrontano notevoli sacrifici, diventa indispensabile dare non già una giusta retribuzione, ma quanto meno una compensazione alle perdite di tempo che essi affrontano. E' vero che esiste l'incertezza sull'ente intermedio qualche schiarita comincia ad esserci sulla sua natura, così come risulta dai disegni di legge presentati dalle varie forze politiche (attendiamo dal P.C.I., una parola più chiara di quanto non abbia detto finora)...



BONTEMPI Rinaldo

Il disegno di legge c'è.



MARTINI Mario

Non l'ho ancora visto. Comunque dall'assemblea delle Province tenutasi recentemente a Torino, è venuto l'invito a coprire lo spazio intermedio in attesa della legge sulla riforma che deve essere approvata dal Parlamento.
I Comprensori stanno svolgendo una proficua attività anche aiutando le Province ad acquisire una strutturazione e una mentalità diversa di fronte ai nuovi compiti che l'ente intermedio dovrà svolgere.
Riteniamo che il rimborso spese e r gettoni di presenza che vengono riconosciuti agli amici che operano nei Comprensori, sia anche un mezzo per uscire dalla fase di stanchezza che si sta rilevando in questo periodo.
Non farei troppo affidamento sul documento relativo al funzionamento dei Comprensori presentato dalla Giunta, perché se confronto gli stanziamenti posti a bilancio con le prospettive che hanno i Comprensori nell'arco medio di due anni, non so se riusciremo avviare i Comprensori stessi sulle direttive indicate dal documento che è sostanzialmente globale: dovremo fare alcune scelte di fondo. Non potremo certamente dare ai Comprensori delle strutture definitive, anzi in questi anni dovremo contare soprattutto sulla volontà degli amministratori dei Comprensori.
Queste sono le motivazioni che ci trovano consenzienti sul disegno di legge in discussione anche se ci rimane il rammarico di non poter fare un esame più analitico e particolareggiato che avrebbe potuto togliere alcune imperfezioni giustamente rimarcate dalla collega Vaccarino.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Nella valutazione di questo disegno di legge non posso prescindere dalla posizione di principio tante volte qui richiamata e ribadita della nostra opposizione all'istituto comprensoriale, che più volte abbiamo detto essere istituto ibrido, non esattamente definito, e che è venuto a collocarsi all'interno della nostra realtà attraverso un provvedimento di legge regionale tra l'altro difforme da quello assunto in altre Regioni.
In questa ottica è evidente che non ci è possibile accettare il principio di una indennità di presenza, sia pure corrisposta sotto forma di rimborso spese, ai componenti i Comitati comprensoriali.
Ma, richiamata la questione di principio, dobbiamo anche prendere atto di quello che realisticamente è la situazione di oggi. Diceva poc'anzi il Consigliere Martini che si è innescato, tempo addietro, un processo. Noi non siamo stati d'accordo allorquando questo processo è stato messo in moto, ma saremmo volutamente ciechi se non prendessimo atto che oggi i Comitati esistono e che, bene o male, tendono a svolgere una loro funzione mentre è tuttora aperta la grossa questione dell'ente intermedio Dico questo senza fare riferimento all'esperienza specifica che ho sott'occhio più di altri, mi riferisco a quella del Comitato comprensoriale del Verbano-Cusio Ossola perché se dovessi giudicare da quella dovrei dire che assolutamente questo istituto non è stato finora di utilità alcuna. Ma guardando a quello che è invece il quadro generale della Regione è indubbio che finora abbiamo lasciato i componenti di questi Comitati ad operare con spirito di puro volontariato: il volontariato non paga e quindi non è pensabile, non è possibile, non è neanche corretto moralmente continuare ad affidarci allo spontaneismo e alla buona volontà di questi enti che troppo affrettatamente e troppo malamente sono stati messi in piedi.
Riconfermando le nostre posizioni di principio e facendo peraltro questa valutazione di tipo realistico, su questo disegno di legge il voto del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale sarà di astensione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

In realtà non intendevo intervenire, pensando che questa decisione fosse pacifica. Tuttavia il richiamo della collega Castagnone Vaccarino sul modo con cui spendiamo denaro non nostro è fondamentale.
Con l'occasione vorrei ricordare che la maggior parte delle riunioni comprensoriali non sono legali per l'assenza di molti Consiglieri che sono occupati in attività lavorative, oppure impossibilitati a fronteggiare la spesa. In questo modo si possono mettere in difficoltà i Comprensori.
Capisco che siamo in un momento transitorio; da un lato esiste la Provincia di cui non conosciamo ancora la destinazione e dall'altro abbiamo questi "neonati" che se non sono assistiti scompariranno.
Sono favorevole alla corresponsione delle 7.500 lire di rimborso le quali, in verità, se vengono confrontate con le paghe orarie degli operai non sono eccessive.
D'altro canto se la Regione non rimborsa almeno queste spese, quanto prima a queste funzioni si dedicheranno soltanto le persone di censo, e coloro invece che hanno condizioni finanziarie disagiate dovranno lasciare la politica.
Il voto del partito socialdemocratico è favorevole alla legge



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Marchini



MARCHINI Sergio

Questo dibattito ha introdotto una serie di considerazioni che finiscono per essere fuorvianti.
Ho sentito dire da un lato che i Comprensori non funzionerebbero perch non è previsto, almeno fino ad oggi, il rimborso spese ai Consiglieri e che non possiamo contare sul volontarismo e dall'altro la battaglia della collega Vaccarino, che è congeniale al suo Partito ma qualche volta, ahimè rivela miopia politica. Sarebbe il caso di riaprire la questione Egam per scoprire che nel '77 sono state distribuite risorse per il ripiano della situazione equivalenti a quelle di cinque anni di gestione Einaudi; per queste cose non si dicono forse perché non interessa più una certa battaglia.
Comunque veniamo alla ragione per cui non approvo tutte le considerazioni fatte.
Il non funzionamento dei Comprensori non è da attribuire al fatto che i Consiglieri non erano e non saranno in futuro dotati di un sufficiente interesse di carattere riparatorio o remunerativo, ma è da attribuire alle carenze di strutture e alla difficoltà di avvicinamento ai problemi.
Certamente il volontariato non finirà e l'attività dei nostri colleghi continuerà ad essere positiva e ammirevole, tale da meritare la gratitudine della collettività. La nostra legge deve essere valutata in termini politici e non ragionieristici.
Nel dibattito nazionale è stato riconosciuto che la Regione Piemonte ha valutato meglio di altre Regioni il problema in termini di dimensione.
Quindi, con questa legge non facciamo altro che continuare a scavare nel solco per riorganizzare sul piano istituzionale il territorio piemontese.
Se da un lato diamo atto che l'accorpamento dei Comuni in una certa dimensione non è ottimale, comunque è molto vicino alla soluzione finale dell'ente intermedio, mentre ci preoccupiamo del problema istituzionale non possiamo dall'altro non preoccuparci delle strutture, delle norme, dei rapporti, con una classe politica in grado di amministrare. In effetti, ci troviamo da una parte gli Amministratori provinciali frustrati nelle loro ambizioni e dall'altra gli Amministratori comprensoriali mossi da entusiasmo del quale abbiamo prove ogni giorno. Questo intervento non deve assolutamente essere visto in termini ragionieristici, non deve essere considerato il toccasana dei momenti di non efficienza di taluni Comprensori, ma deve essere valutato come volontà della Regione Piemonte di andare avanti per dare, almeno sul piano sperimentale, un contributo a livello intermedio. Di fronte a un problema di così larga portata, il cercare di recuperare una primogenitura sul problema ragionieristico è politicamente un fatto criticabile.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Concordo con molti argomenti espressi dal Consigliere Martini: il Comprensorio effettivamente svolge un'attività importante per la trasformazione dal vecchio modo di amministrare al nuovo modo di programmare e di pianificare; sappiamo perfettamente che oggi vi sono dei limiti, che è difficile avere quadri dirigenti preparati e sappiamo anche che i Comprensori compiono questo sforzo di trasformazione per preparare l'Ente intermedio. Esso non nasce con un colpo di bacchetta magica, ma deve nascere via via attraverso attività di studio e di preparazione.
Mi è pervenuto un elenco, che farò avere ai Consiglieri, contenente l'indicazione di migliaia di riunioni dei Comitati comprensoriali e delle Commissioni. In questo quadro è impensabile non compensare quanti in questa direzione lavorano. E' impensabile che chi abbia un'attività artigianale professionale o di impiego possa dedicare gran parte del proprio tempo a tale attività senza un rimborso.
La Giunta con questo disegno di legge ritiene di aver risposto esattamente alla realtà piemontese.
D'altra parte questa discussione dura fin dai primi del secolo, quando l' on. Giolitti intervenne perché fosse predisposta una indennità ai parlamentari. Non era giusto che chi per censo avesse potuto dedicare la propria attività alla pubblica amministrazione, non fosse retribuito.
L'accesso di tutti i cittadini alla cosa pubblica vuole invece una garanzia per tutti.
Questo è quanto la Giunta ha inteso fare oggi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chiede ancora la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino sull'art. 1.
Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Proprio perché nell'art. 1 si recita "in attesa della riforma delle autonomie locali, le indennità di presenza e di missione dei componenti dei Comprensori sono regolate dalla presente legge" e proprio perché sono state fatte alcune osservazioni, intendo rispondere a nome del Gruppo repubblicano a due accuse che ci sono state rivolte: una di miopia ragionieristica e l'altra di moralismo. Evidentemente non si è capito lo spirito del nostro intervento, stante che non si tratta di far risparmiare alla Regione 1 o 2 milioni né si tratta di assumere accenti moralistici sul volontariato: si tratta semplicemente di operare una scelta di carattere politico tale che non si sovrappongano enti ad enti, e quindi non si crei un ente senza averne prima eliminato un altro.
Dato che non è nelle possibilità della Regione Piemonte di eliminare la Provincia dobbiamo avere la coerenza politica di attendere che sia avvenuto l'atto nazionale prima di creare strutture sostitutive.
Questo dovevo al Consiglio per essere almeno compresa.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Presidente del la Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non pongo la questione come una sorta di dibattito personale tra la dottoressa Castagnone Vaccarino e me. E' errato pensare che un ente intermedio possa nascere con un colpo di bacchetta tra l'oggi e il domani e che una società non possa nel frattempo accogliere tutta una serie importante di risultati attraverso studi, indagini, preparazione di quadri dirigenti. Non si tratta quindi di attendere nemmeno un'ora, ma si tratta di mettere in attuazione dei meccanismi tali per cui, al momento in cui verrà la riforma, avremo il terreno preparato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Intervengo anche per dovere di correttezza nei confronti della collega Vaccarino.La mia valutazione è stata espressa male e capita peggio.
Condivido l'affermazione che non si debbano sovrapporre enti ad enti.
Mi permetto però di ricordare che i Comprensori non sono enti, ma secondo una formulazione che mi è cara, sono un modo di essere della Regione sul territorio e un moderno modo di essere dei Comuni nei confronti della Regione. Abbiamo ritenuto di accedere a questo tipo di istituto perch riteniamo così di garantire le autonomie. Detto questo, il problema nei confronti dell'ente intermedio, se si pone, si pone in altri termini.
Nel momento in cui si vuole attuare lo stato delle autonomie, occorre riconoscere ad esse la capacità di essere partners non mortificati rispetto al potere centrale. Non capisco che cosa significa aspettare la calata dall'alto dell'ente intermedio, perché ritengo che esso debba nascere realizzando una serie di risultati e ponendo una serie di obiettivi in armonia e in sintesi con le diversificazioni degli Statuti regionali.
L'ente intermedio, quando verrà deciso dallo Stato, dovrà conservare una sua flessibilità e coerenza con la funzione degli Enti locali soprattutto sul piano della programmazione economica. Ribadisco la necessità che la Regione porti avanti il Comprensorio, soprattutto come modo di essere della Regione anche in ordine ad un tipo di ipotesi sulla quale poter eventualmente valutare a livello nazionale la validità o meno della sua impostazione.
Lo Stato non potrà inventare un ente intermedio moderno ignorando l'esperienza dei Comprensori, sia essa positiva o negativa. Se non mettiamo il Comprensorio in condizione di funzionare, non solo non diamo ai Comuni la possibilità di esprimersi a livello intermedio e di armonizzare nelle rispettive esigenze, soprattutto non facciamo attività politica nel senso ampio e quindi non diamo la nostra collaborazione alla soluzione del problema del quadro intermedio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Chiarite così le varie posizioni, possiamo procedere alla votazione.
"Articolo 1 - In attesa della riforma delle autonomie locali, le indennità di presenza e di missione per i componenti dei Comitati comprensoriali sono regolate dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Al Presidente del Comitato comprensoriale compete per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede del Comprensorio per attività connesse alla carica rivestita un gettone di presenza nella misura di Lire 20.000 nette. L'ammontare mensile dei gettoni percepiti non pu superare la misura dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti ai sensi della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Altri componenti la Giunta esecutiva ed ai Presidenti delle Commissioni permanenti del Comitato comprensoriale spetta un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione a riunioni di Giunta o di Commissione nella misura di lire 15.000 nette per seduta e fino alla concorrenza massima di lire 105.000 mensili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Ai Consiglieri componenti il Comitato comprensoriale è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio o di Commissione, nella misura di lire 7.500 nette".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - A tutti i componenti il Consiglio del Comitato comprensoriale, che per ragioni del loro mandato si rechino, previa autorizzazione del Presidente, fuori del territorio del Comprensorio, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, viene corrisposto un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del venti per cento del prezzo a litro della benzina super, o il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o demandate nonché un'indennità di missione nella misura prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.
La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione della Giunta esecutiva su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.
Il rimborso delle spese di viaggio, nella misura del venti per cento del prezzo a litro della benzina super, per chilometro, compete altresì a tutti i componenti il Consiglio del Comitato comprensoriale per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio, o di Giunta, o di Commissione, dal luogo di residenza anagrafica alla sede del Comitato comprensoriale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Per tutti i casi non previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 18/12/1973, n. 836 e 26 aprile 1974 n. 169".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge saranno autorizzate con la legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1978, che ne stabilirà il finanziamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 309 "Finanziamento per la realizzazione del Centro di formazione professionale e ricerca di Biella".


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo al punto quarto, all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 309 "Finanziamento per la realizzazione del Centro di formazione professionale e ricerca di Biella".
La parola al relatore, Consigliere Rosci.



ROSCI Marco, relatore

Con la presente legge la Regione Piemonte istituisce, nell'ambito della programmazione regionale e delle proprie competenze in ordine alla formazione professionale, un Centro di formazione professionale tessile e meccanotessile nella città di Biella. Tale iniziativa si inserisce e si coordina con un più vasto programma di sperimentazione e produzione d'avanguardia in collaborazione con la Società per Azioni Città degli Studi di Biella e con le Fondazioni Felice Piacenza e Giovanni Rivetti, nonch con il Centro di ricerche del C.N.R., già operante in Biella.
Le strutture edilizie inerenti sia al Centro di formazione professionale, sia ai programmi di sperimentazione e di produzione d'avanguardia in impianto pilota, sono finanziate d2111 a presente legge che prevede anche ulteriori apporti al complesso coordinato, di strutture di ricerca da parte del C.N.R., e di strutture residenziali e ricreative da parte della Fondazione Collegio Petiva. L'insieme di rapporti tra la Regione e i vari enti interessati sarà regolato da apposite convenzioni mentre il funzionamento di tutte le attività di formazione, ricerca e sperimentazione sarà coordinato da un Comitato di coordinamento espressione degli enti interessati.
Attraverso tale coordinamento, il Centro di formazione professionale avrà la costante possibilità e disponibilità di un rapporto didattico diretto con la sperimentazione e la produzione d'avanguardia, ponendosi inoltre le basi per la successiva istituzione di un Centro di formazione per quadri superiori in campo tessile. Attraverso questa iniziativa, la Regione Piemonte offre quindi un concreto esempio di sperimentazione in ordine ai programmi di riforma scolastica, nonché in ordine al rapporto funzionale tra scuola, mercato del lavoro e iniziative imprenditoriali nell'ambito della generale programmazione territoriale.
L'art. 1 istituisce il Centro di formazione professionale, di diretta gestione regionale.
L'art. 2 concerne l'ordinamento didattico del Centro, la figura del direttore e l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, in accordo con le organizzazioni industriali, incaricato di fornire gli indirizzi generali orientativi dell'attività di formazione.
La V Commissione raccomanda alla Giunta regionale una particolare oculatezza in ordine ai meccanismi di scelta del Direttore, data la rilevanza dei suoi compiti, sia didattici che scientifici e di ricerca considerando il carattere sperimentale e di specializzazione avanzata del Centro, e i mezzi tecnici a sua disposizione.
L'art. 3 regola i rapporti di convenzione con la S.p.A. Città degli Studi di Biella e le Fondazioni Felice Piacenza e Giovanni Rivetti inerenti a un impianto pilota e ad un Centro sperimentale di produzione utilizzati anche dal Centro di formazione.
L'art. 4 prevede l'ulteriore apporto al complesso integrato da parte del C.N.R. e della Fondazione Collegio Pietro e Federico Petiva.
L'art. 5 prevede l'ulteriore istituzione di un Centro di formazione per quadri tecnici superiori.
L'art. 6 prevede una convenzione generale per il coordinamento delle attività e l'istituzione di un Comitato di coordinamento.
L'art. 7 prevede la realizzazione e la costruzione delle strutture edilizie, attraverso mandato conferito alla FINPIEMONTE.
L'art. 8 provvede al finanziamento della legge.
Al progetto di legge è allegata la proposta gli convenzione tra la Regione Piemonte e la S.p.A. Città degli Studi di Biella, sorta per iniziativa della locale Unione Industriali.
La Commissione raccomanda all'unanimità l'approvazione della legge e contestualmente mediante delibera, della bozza di convenzione fra la Regione e la S.p.A. Città degli Studi di Biella.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Si giunge all'approvazione del disegno di legge concernente l'istituzione del Centro di formazione professionale di Biella dopo studi ed opportune collaborazioni con le forze sociali ed economiche biellesi studi e collaborazioni che risalgono fin alla prima legislatura, quando in data 28 aprile 1975, con una deliberazione di Giunta, si è espressa la volontà di dare avvio a questa importante iniziativa.
Il Gruppo D.C. è convinto dell'esigenza di creare strutture idonee per la formazione di operai qualificati e di quadri intermedi, necessari a dare adeguata risposta alle ristrutturazioni produttive dell'industria tessile biellese che sta ormai orientandosi, per superare la crisi, verso produzioni di qualità ad alto contenuto tecnologico.
La scelta della localizzazione del Centro è certamente ottimale, sia per la tradizione e l'importanza dell'industria tessile nel Biellese, sia per la possibilità, tramite convenzioni, di instaurare collaborazioni con la S.p.A, della Città degli Studi di Biella e con le Fondazioni Felice Piacenza e Giovanni Rivetti nonché con il Centro di ricerca del C.N.R. e questo al fine di collegare la formazione professionale al mondo del lavoro ed imprenditoriale e permettere al Centro professionale di utilizzare le strutture degli altri enti per costituire un complesso integrato di formazione, sperimentazione e ricerca nel settore tessile, anche con la prospettiva dell'istituzione di un Centro di formazione per quadri tecnici superiori.
E' per i suddetti motivi che il Gruppo D.C., esprime voto favorevole al disegno di legge in discussione ed auspica che esso divenga tempestivamente operante per contribuire a dare adeguata risposta alle attese dei giovani per un loro inserimento nel mondo del lavoro.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola; procediamo quindi alla votazione del disegno di legge e poi alla votazione della deliberazione.
"Articolo 1 - E' istituito un Centro di formazione professionale a carattere sperimentale in campo tessile e meccano-tessile.
Tale Centro ha per compito la formazione di maestranze qualificate e specializzate nelle varie attività attinenti i campi indicati. A tale scopo il Centro può svolgere tutti i tipi di corso previsti dalla legislazione vigente.
Il Centro è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La direzione operativa del Centro è affidata al Direttore, il quale è nominato dalla Giunta regionale, nell'ambito dei dipendenti regionali, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico oppure assunto tramite pubblico concorso.
Il Direttore svolge le proprie funzioni in collaborazione con gli altri organismi previsti dalle leggi statali e regionali o dai contratti di lavoro.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su indicazione delle organizzazioni industriali.
Fanno inoltre parte del Comitato tecnico-scientifico il direttore del Centro e due tecnici del settore designati dal Consiglio regionale e nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Gli indirizzi tecnici dell'attività formativa del Centro sono adottati ogni anno dal direttore sulla base delle linee generali orientative elaborate dal Comitato tecnico-scientifico".
E' stato presentato dal Presidente Viglione un emendamento al comma terzo: dopo le parole "è composto da", aggiungere "nove". Chi è favorevole alzi la mano. E' accolto all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Il Centro di formazione professionale ha sede in Biella nello stabile di cui all'alt. 7 della presente legge.
Per la propria attività formativa il Centro si avvale delle strutture dell'impianto pilota Felice Piacenza gestito dalla S.p.A. Città degli Studi di Biella. L'impianto ha sede nello stabile, di cui all'art. 7, costruito dalla Regione Piemonte e che é, per la parte interessata, concesso in comodato a detta società. I rapporti fra Centro ed impianto pilota sono regolati da opportuna convenzione che stabilisce i criteri di utilizzazione degli impianti, del personale, la suddivisione dei costi e dell'eventuale disavanzo di gestione.
Con analoghe convenzioni fra la Regione Piemonte, la S.p.A. Città degli Studi, la Fondazione Giovanni Rivetti ed eventuali altri soggetti interessati, sono regolati i rapporti con il Centro sperimentale Giovanni Rivetti, per coordinare gli aspetti didattici e sperimentali dell'attività formativa e produttiva.
Le convenzioni possono essere modificate mediante accordo fra la Regione Piemonte e la S.p.A. Città degli Studi di Biella e gli altri soggetti interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Il Centro di formazione professionale, sempre sulla base di convenzioni, può utilizzare le strutture di ricerca, abitative e ricreative realizzate, allo scopo di costituire un complesso integrato di formazione, sperimentazione e ricerca per il settore tessile rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Fondazione Collegio Pietro e Federico Petiva, nonché altre eventuali strutture di interesse comune".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 -- Entro cinque anni dall'entrata in funzione del complesso di cui alla presente legge è prevista, altresì, l'istituzione di un Centro di formazione per quadri tecnici superiori la cui attività deve essere coordinata con i soggetti esistenti e informata ai criteri previsti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Fra i vari Enti che danno vita al complesso di cui al precedente articolo 4 sono stabiliti con apposita convenzione i criteri di coordinamento dell'attività dell'intero complesso.
Un comitato di coordinamento, i cui membri sono nominati dai vari enti secondo modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 4, garantisce il regolare e coordinato funzionamento di tutte le attività previste per il complesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Per la realizzazione e la costruzione degli edifici del Centro di formazione professionale di Biella, compresa la costruzione delle porzioni destinate a sede dell' impianto pilota Felice Piacenza e del Centro sperimentale Giovanni Rivetti, la Regione si avvale, ai sensi della legge 26.1.1976, n. 8, della FINPIEMONTE S.p.A. - Istituto Finanziario Regionale Piemontese.
La Giunta regionale è autorizzata a conferire alla FINPIEMONTE S.p.A.
Istituto Finanziario Regionale - il mandato per tutti gli atti connessi alla realizzazione del Centro ad eccezione delle convenzioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979.
All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede: per 400 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 per 600 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione medesimo sarà istituito apposito capitolo con la denominazione: Somma a disposizione della FINPIEMONTE S.p.A. - Istituto Finanziario Regionale Piemontese - per la realizzazione del Centro di formazione professionale e sperimentale di Biella e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e in termini di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stesso stato di previsione sarà conseguentemente ridotto di 400 milioni.
All'onere di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede con apposito stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1978-1980.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Proposta di deliberazione relativa a: "Convenzione tra la Regione Piemonte e la S.p.A. Città degli Studi di Biella"


PRESIDENTE

Vi dò lettura della proposta di deliberazione relativa a: "Convenzione tra la Regione Piemonte e la S.p.A. Città degli Studi di Biella".
"Il Consiglio regionale considerato: che l'industria tessile si trova in una fase di profonda trasformazione tecnologica ed organizzativa la quale comporta nuove esigenze in materia di formazione professionale, sperimentazione, ricerca che le attuali strutture sono inadeguate sotto il profilo qualitativo che a Biella è sorta per l'iniziativa della locale Unione Industriale una S.p.A. con lo scopo di contribuire alla realizzazione di un complesso integrato di formazione professionale ai diversi livelli e di ricerca teorica ed applicata che la Regione Piemonte, nell'ambito della propria politica di programmazione regionale, ha deliberato di inserire nel proprio piano di sviluppo l'istituzione di un Centro di formazione professionale in campo tessile e meccano-tessile nella città di Biella che del complesso integrato fa già parte il nuovo Istituto tecnico industriale statale "Quintino Sella", sezione chimici e tessili, già realizzato a cura dell'Amministrazione provinciale di Vercelli che è previsto il trasferimento, nel complesso integrato, del Centro di ricerche per l'industria tessile "Oreste Rivetti", già istituito a Biella dal Consiglio nazionale delle ricerche che e altresì prevista, entro cinque anni dall'entrata in funzione del complesso di cui alla legge regionale istitutiva del Centro di formazione professionale di Biella, l'istituzione di un Centro di formazione professionale per quadri tecnici superiori che la Fondazione Collegio Pietro e Federico Petiva si propone di realizzare, per l'intero complesso della Città degli Studi, una struttura abitativa e ricreativa Visti il D.P.R. n. 10/72 e 616/77 che trasferiscono alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale l'apposita legge regionale che all'art. 1 istituisce il Centro di formazione professionale di Biella il progetto presentato dall'arch. Renacco a nome della "Città degli Studi" S.p.A. di Biella per la realizzazione di un edificio capace di ospitare il Centro di formazione professionale, l'impianto pilota Felice Piacenza ed il Centro Sperimentale Giovanni Rivetti nel quadro di un progetto più generale per l'intero complesso Sentita la relazione della V Commissione delibera di approvare l'allegata convenzione tra la Regione Piemonte e la S.p.A.
Città degli Studi di Biella.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole alzi la mano. La deliberazione à approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame disegno di legge n. 299: "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame disegno di legge n. 299: "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica".
Relatore è il Consigliere Rosci, a cui dò la parola.



ROSCI Marco, relatore

In sede di applicazione dei due programmi triennali di edilizia scolastica, ai sensi della legge 412, è risultata evidente la necessità accanto alla creazione di nuovi plessi, di adeguare a livelli minimi di funzionalità, strutture già in uso, specie nei piccoli Comuni.
Da ciò l'opportunità di apposito strumento legislativo, in quanto da un lato le linee di programmazione nazionale, di cui alla legge 412, si riferiscono solo alla costruzione di nuovi plessi, dall'altro gli attuali contributi regionali sono limitati alle esigenze di adattamento e riadattamento per le sole scuole elementari e medie.
Il presente disegno di legge ha il fine di ampliare le possibilità di intervento, riferendosi a lavori di adattamento, riadattamento e ampliamento di edifici ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori.
L'art. 1 precisa gli ambiti di intervento, riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle frazioni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti.
L'art. 2 precisa le modalità di richiesta da parte dei Comuni.
L'art. 3 prevede la formazione di un programma annuale sulla base delle richieste, e sentiti i Comprensori, nonché i criteri di ripartizione comprensoriale delle disponibilità finanziarie.
I successivi articoli precisano e regolano le modalità di erogazione in misura inversamente proporzionale alla dimensione dei Comuni richiedenti.
La II Commissione raccomanda all'unanimità l'approvazione del presente disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Rispetto al disegno di legge che era stato presentato dalla Giunta si è fatto un passo avanti in una direzione che avevo avuto occasione di confrontare con l'Assessore Rivalta. Su questo disegno di legge per edilizia scolastica minore mi sarei soffermato in occasione della discussione del bilancio 1978 se, per motivi che tutti conosciamo, non si fosse passati immediatamente alla votazione. Forse a causa della nostra particolare formazione mentale, vediamo i problemi da un angolo visuale non necessariamente in contrasto, comunque diverso da quello della metropoli torinese, per cui, quando si parla di edilizia scolastica minore, pensiamo agli edifici scolastici disseminati in migliaia di piccoli Comuni e borgate del Piemonte.
Il disegno di legge presentato dalla Giunta in realtà rientrava nella logica della cintura torinese perché è vero che voleva estendere l'intervento ai piccoli Comuni privilegiando quelli con popolazione attorno ai mille abitanti, però arrivava ad estenderlo anche alle frazioni dei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, quindi sorgeva il dubbio che esso potesse veramente rispondere a quei criteri di riequilibrio che sono il fulcro della programmazione intesa come metodo di governo.
In Commissione si è fatto un notevole passo avanti in quanto si è ritenuto di limitare gli interventi ai Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti e con meno di 10 mila abitanti e limitatamente alle scuole delle frazioni con popolazione di 1500 abitanti.
Devo esprimere la mia soddisfazione per questa modifica; tuttavia ritengo che il limite di 20 giorni contenuto nella norma transitoria all'art 7 per la presentazione delle nuove domande sia limitato perché tale notizia, sia pure attraverso tutte le forme di informazione, non arriverebbe con la stessa rapidità di una notizia che fa scandalo.
Mi auguro che questi fondi messi a disposizione vengano riproposti per gli anni '79 e '80.
I problemi dell'edilizia scolastica minore sono molto sentiti, tant'è vero che sono frequenti i casi in cui le piccole comunità si impegnano anche in proprio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La legge è nata con la precisa intenzione di intervenire in favore dei Comuni minori. Il riferimento ai Comuni con 10 mila abitanti e alle frazioni di Comuni superiori a 10 mila abitanti, era stato ripreso dalla legge 641 la quale prevede appunto per l'edilizia minore questo tipo di classificazione. Comunque in seguito alle obiezioni del Consigliere Martini, la Giunta ha modificato quella soglia portandola ai 5 mila abitanti ed escludendo i grossi centri. Questa riduzione tuttavia ha portato l'esclusione di soli 9 Comuni. Aggiungo che la procedura di attribuzione dei fondi passa attraverso i Comprensori, quindi la scelta della Giunta avrebbe potuto essere ancora ribadita e sancita. Il riparto escludendo i Comuni superiori alla soglia dei 5 mila abitanti, favorisce i Comprensori esterni a quello di Torino perché esclude dalla ripartizione il conteggio della popolazione del Comune di Torino e di tutti i Comuni della cintura. Anche se non era precisato, l'intenzione della Giunta era di favorire i Comuni minori.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Possiamo passare all'esame dell'articolato del disegno di legge.
"Articolo 1 - Ambito di intervento. Ai fini di un adeguamento del patrimonio edilizio scolastico ai livelli minimi di funzionalità didattico edilizia la Regione contribuisce, con programmi di intervento annuali, alla realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne elementari e medie inferiori, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria.
I contributi possono essere erogati esclusivamente ai Comuni con popolazione residente (calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione) inferiore a 5.000 abitanti, nonché ai Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole delle frazioni con popolazione a 1.500 abitanti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Modalità di richiesta. I Comuni che intendono avvalersi delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno far pervenire alla Giunta regionale domanda di contributo la cui presentazione sia deliberata dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
Tale deliberazione dovrà altresì attestare che: a) l'edificio o i locali siano di proprietà dell'Ente richiedente b) l'edificio o i locali siano permanentemente destinati a uso scolastico c) l'Amministrazione comunale si impegna a coprire con propri fondi di bilancio la spesa eccedente il finanziamento regionale e dovrà inoltre contenere, in allegato, una relazione attinente in particolare: situazione scolastica del Comune situazione finanziaria del Comune caratteristiche tecniche dell'intervento preventivo di spesa, eventualmente corredato dal computo metrico estimativo dell'intervento eventuali elaborati grafici del progetto.
La domanda di contributo di cui al 1° comma, completa di tutti gli elementi sopra elencati, dovrà pervenire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Qualora l'Ente, per mancato accoglimento della domanda di contributo intenda riproporla, è esentato dall'allegare i documenti sopra richiesti salvo quanto necessario per giustificare l'esigenza di variazione e gli incrementi di costo prodottisi.
L'Ente non può richiedere i contributi previsti dalla presente legge per lavori comunque eseguiti prima della formazione del programma annuale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Programma degli interventi. La Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute, sentiti i Comprensori sulla situazione scolastica e finanziaria degli Enti in relazione alle condizioni delle zone di appartenenza, assume il programma annuale degli interventi formulato dagli Assessorati competenti; lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione e successivamente provvede a comunicare agli Enti interessati, entro il 30 aprile di ogni anno, l'entità del contributo concesso.
Per la formulazione del programma annuale degli interventi assumono carattere prioritario le richieste relative specificamente a: a) interventi urgenti (lavoro di consolidamento di coperture e strutture portanti, impianti tecnici e idro-sanitari) b) interventi di adeguamento dei plessi per l'eliminazione delle "pluri classe"; e più in generale lavori di: e) adattamento di locali ad uso scolastico d) riadattamento ed ampliamento.
Ai fini della formazione del programma annuale, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate agli interventi in ciascun Comprensorio viene effettuata con riferimento al numero dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, calcolato in base all'ultimo censimento generale della popolazione, ed alla popolazione in età scolastica fino ai 14 anni residente in tali Comuni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Contributo finanziario. Il contributo, viene concesso in conto capitale, in misura comunque non superiore a 70 milioni per intervento, a favore dei Comuni richiedenti ed inseriti nei programmi annuali.
Tale contributo rispetto al preventivo di spesa, sarà così commisurato: a) fino al 90% per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti b) fino al 70% per i Comuni con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti.
Il contributo si intende revocato qualora la richiesta di erogazione ai sensi del successivo art. 5, non sia presentata entro i 10 mesi successivi alla comunicazione dell'avvenuta concessione.
La Giunta regionale può concedere una proroga non superiore a 90 giorni su motivata richiesta dell'Amministrazione comunale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Erogazione del contributo. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di apposita richiesta presentata dai Comuni interessati, nei termini di cui al precedente art. 4, e corredata dalla documentazione relativa a: a) spese effettivamente sostenute b) attestazione di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal direttore dei lavori c) deliberazione di approvazione del progetto.
I progetti relativi alle opere di edilizia scolastica finanziate con la presente legge sono approvati con delibera di Consiglio dell'Ente obbligato e non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della L.C.P.
3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Disposizioni finanziarie e contabili. Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 2.500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per 1.000 milioni con la disponibilità esistente al capitolo n. 11120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e per 1.500 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di competenza del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione medesimo.
Lo stanziamento di competenza del capitolo n. 11120 sarà conseguentemente aumentato da 1.000 milioni a 2.500 milioni; lo stanziamento di cassa del capitolo medesimo sarà aumentato di 900 milioni provvedendosi a tale aumento mediante una riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
La determinazione delle spese conseguenti all'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali. La disposizione del piano annuale riferito al 1978 è operata sulla base delle richieste comunque già presentate nel corso dell'ultimo anno e di quelle che sono presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3 è fissato per il 1978, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 37 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame del rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1977 presentato dall'Ufficio di Presidenza


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: "Esame del rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1977, presentato dall'Ufficio di Presidenza" Relatore è il Consigliere Luciano Rossi.



ROSSI Luciano, relatore.

Dalla relazione di attività, allegata al risultato definitivo del conto finanziario dell'anno 1977 del Consiglio regionale, appare evidente che non sono mancate le iniziative tese a sviluppare un'intensa attività da parte dei suoi organi e dei suoi rappresentanti.
Brevemente ricordiamo quanto fatto in merito ad indagini e rilevazioni intese a formare un complesso di conoscenze utili ai fini degli scopi dell'Ente regionale; l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni che sempre più caratterizzano la nostra Regione verso i complessi problemi della società civile piemontese. Sotto questo aspetto troviamo naturalmente, anche tutte le iniziative sul tema "violenza e terrorismo" che dimostrano la drastica opposizione e fermezza alla violenza e al terrorismo, da parte del Consiglio regionale.
Altre iniziative allegate alla solidarietà internazionale verso popoli che lottano contro l'oppressione e di quelle che esaltando il significato della lotta di liberazione nazionale e dell' antifascismo, testimoniamo la volontà di una Regione e sottolineano quei valori di libertà e di democrazia che stanno alla base per garantire il progresso sociale e civile delle popolazioni.
Inoltre riteniamo ancora importante segnalare l'iniziativa dell'ufficio di Presidenza tendente ad utilizzare le economie realizzate sui vari capitoli di spesa, di competenza del Consiglio regionale, ed a finalizzarle, quale contributo, per la realizzazione di un piano di ricostruzione del Friuli, da concordare fra tutte le forze politiche.
Questa iniziativa tende, evidentemente, a rendere continuo ed organico quello sforzo iniziale e spontaneo compiuto dalla nostra Regione a favore delle zone disastrate del Friuli.
Sotto l'aspetto finanziario il conto consuntivo del Consiglio regionale si chiude con l'avanzo di lire 496.223.777.
Le risorse a disposizione del Consiglio regionale, nell'esercizio 1977 ammontavano a lire 4.538.111.796, cui si devono aggiungere 125.000.000 lire, che la Giunta deve ancora versare a saldo del contributo di funzionamento, e che pertanto costituiscono residui attivi per il Consiglio regionale.
L'ammontare complessivo delle spese effettuate nell'esercizio 1977 è di 3.258.881.785 lire, per cui, alla fine dell'esercizio, il fondo a disposizione sul conto del tesoriere ammontava a lire 1.279.230.011.
Questo fondo, integrato dalla somma che la Giunta deve ancora versare è costituito: dai residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1977 che ammontano a 174.828.033 lire; dalla somma ancora da versare alla Giunta regionale, relativa all'esercizio 1976, dell'ammontare di 733.178.201 lire ed infine dall'avanzo dell' esercizio 1977 che, come già si è detto ammonta a 496.223.777 lire.
Dall'esame dei dati, forniti dall'ufficio di Ragioneria del Consiglio regionale, si può rilevare che mentre i residui passivi, relativi all' esercizio 1977, rappresentano appena il 6,5% degli stanziamenti effettivi le economie costituiscono il 13,8% degli stanziamenti stessi.
Da rilevare anche l'ammontare degli interessi attivi, che raggiungono 182.378.094 lire e che rappresentano una discreta fonte di entrata, ed inoltre 12.460.000 lire di residui passivi, relativi all'esercizio 1975 che devono essere mandati in economia in base alla nuova legge di contabilità regionale, che non consente il mantenimento di somme nella gestione dei residui per più di due esercizi.
Si rileva infine che, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio regionale deve complessivamente restituire alla Giunta regionale la somma di lire 1.104.401.978, la quale concorrerà, nel rendiconto generale della Regione, alla formazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1977.
Allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale, troviamo anche un rendiconto del fondo di previdenza e del fondo di solidarietà fra i Consiglieri della Regione Piemonte, costituiti ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1972 n. 11, modificata dalle leggi regionali 4 maggio 1976, n. 23 e 10 gennaio 1977, n. 5.
Relativamente al fondo di previdenza, si può rilevare che al 31/12/1977 ammontava a lire 392.311.942, ed era costituito da un capitale, in titoli e somme depositate, dell'ammontare complessivo di lire 355.419.658 e da interessi maturati nel corso dell'esercizio per lire 36.892.284.
Il fondo di solidarietà, che alla chiusura dell'esercizio 1977 ammontava complessivamente a lire 49.474.655, è costituito da un capitale in titoli e somme depositate, dell'ammontare di lire 44.688.484 e da interessi maturati nel corso dell'esercizio per lire 4.786.171.
Ritornando al rendiconto del Consiglio regionale, non si può fare a meno di concludere che si tratta di un consuntivo soddisfacente sia dal punto di vista finanziario che dell'attività svolta, la quale naturalmente non deve restare fine a se stessa, ma trovare sempre nuovi spunti per avvicinare maggiormente alle istituzioni democratiche e rendere partecipe delle iniziative che si intraprendono, la stragrande maggioranza di questa laboriosa popolazione piemontese.
La I Commissione, bilancio e programmazione, nell'esprimere un giudizio favorevole su questo consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio 1977, ritiene, consapevolmente di poter invitare il Consiglio ad approvarlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Vorrei fare soltanto alcune brevi osservazioni che mi evitano la presentazione di altrettante interrogazioni. Avevo già richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio regionale in ordine alla sistemazione dei locali del Gruppo socialista, che sono tali da non consentire il funzionamento del Gruppo, e quindi in contrasto con la norma di cui alla legge regionale sul funzionamento dei Gruppi consiliari che stabilisce che a ogni Gruppo tocca una disponibilità di sede proporzionata alla sua consistenza numerica.
L'attuale sistemazione ci costringe ad eliminare documenti e riviste perché se dovessimo conservare tutto quanto perviene al Gruppo, saremmo costretti a far uscire il funzionario dall'ufficio. Personalmente sono costretto ad usare come Capogruppo il mio ufficio privato.
La seconda questione è relativa alle informazioni che i Consiglieri regionali, secondo l'art. 12 dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli uffici. Mi riferisco in particolare ad uffici di alcuni Assessorati, presso i quali è assolutamente impossibile avere notizie di qualunque pratica. Ho avuto occasione di telefonare a qualche funzionario e mi si è risposto che dovevo rivolgermi alla segreteria dell'Assessore. Non so fino a che punto questo sia regolare e se sia conforme al dettato dello Statuto regionale.
Prego il Presidente del Consiglio di intervenire presso la Giunta presso il Presidente o chi per esso affinché gli uffici siano solleciti e corretti nel rispondere alla richieste dei Consiglieri regionali.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Lei si rivolge alla Giunta che in questo momento e totalmente assente.



CALSOLARO Corrado

E' presente l'Assessore Simonelli.
Per concludere, devo segnalare invece l'egregio funzionamento di due uffici del Consiglio regionale, l'ufficio documentazione e l'ufficio stampa. Il modo con cui hanno funzionato e funzionano è da additarsi come esempio ad altri uffici della Regione.



PRESIDENTE

La prima questione sollevata sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza che, tra l'altro, in questo momento ha all'esame la sistemazione generale degli uffici del Consiglio in attesa di poterci trasferire a Palazzo Lascaris. Un primo progetto di sistemazione comprenderebbe anche la risoluzione del problema esposto del Gruppo socialista.
Alla seconda questione sollevata è opportuno risponda la Giunta.
Per quanto riguarda gli apprezzamenti sui due uffici del Consiglio, mi associo, perché uguale è il giudizio dell'Ufficio di Presidenza.
La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore al bilancio e programmazione

Non sono al corrente della circostanza che il Consigliere Calsolaro ha testé riferito. Non ho difficoltà a riconoscere che si è trattato di una risposta incongrua e non conforme alle norme dello Statuto regionale che garantiscono il diritto all'accesso all'informazione da parte di tutti i Consiglieri. Mi farò comunque portatore del rilievo presso il Presidente e presso la Giunta e proporrò la predisposizione di una circolare volta a far sì che gli uffici regionali diano tempestivamente e senza reticenze le informazioni richieste dai Consiglieri così come è garantito dalla norma statutaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Vorrei pregare l'Assessore Simonelli di prendere l'impegno affinch questa circolare agli uffici sia effettivamente predisposta. La doglianza del Consigliere Calsolaro conferma che alcuni uffici regionali accomunano Consiglieri di maggioranza a "tutti" i Consiglieri del Gruppo D.C.
Mi auguro che la circolare agli uffici regionali ci metta nella situazione di poter attingere le notizie e le informazioni che, in qualità di Consiglieri regionali, abbiamo il dovere di ottenere per essere in grado di riferire alla comunità regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Questa discussione mi consente una precisazione. Credo sia doveroso che tutti i funzionari abbiano un rapporto aperto e chiaro con i Consiglieri regionali. Personalmente però mi sono opposto ad alcune situazioni che si sono verificate da parte di Consiglieri regionali che sollecitavano decisioni e pratiche presso gli uffici. Questo non mi pare un rapporto corretto per cui distinguerei il rapporto per l'informazione e il rapporto che inerisce all'espletamento delle pratiche.



PAGANELLI Ettore

Questo è corretto.



PRESIDENTE

Con l'impegno della Giunta ad affrontare in termini corretti la questione, possiamo considerare concluso l'argomento e passare alla votazione della deliberazione sul bilancio del Consiglio regionale.
"Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 3/12/1970, n. 1171, relativo al coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle Regioni a Statuto ordinario, con le norme della legge 1/3/1964, n. 62 vista la legge 6/12/1973, n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal Regolamento interno di questa, apposita resocontazione di questa. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione vista la legge regionale 14/3/1978, n. 12 Legge di contabilità regionale visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ed in particolare l'articolo 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione datata 21 marzo 1978 con cui l'Ufficio di Presidenza ha predisposto il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1977, sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1977 sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1977 stesso visto il parere della Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio, la quale riferisce altresì sulla situazione delle spese per l'attività e l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana (L.R. 22/1/1976, n. 7) e sulla situazione al 31 dicembre 1977 dei fondi di previdenza e di solidarietà, di cui alla legge 30 ottobre 1972, n. 11, allegate al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1977 presentato dall'Ufficio di Presidenza, nelle seguenti risultanze finali:



GESTIONE DI COMPETENZA

Somme messe a disposizione 20158.000.000 Spese erogate 1.720.039.801 Residui passivi 140.793.960 Economie 297.166.239 Residui attivi 125.000.000 Interessi attivi 182.378.094 Entrate diverse 3.016.425



GESTIONE DEI RESIDUI

Somme conservate 132.310.994 Spese erogate 84.613.902 Somme da conservare 34.034.073 Economie 13.663.019 Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale socio - assistenziale

Esame progetto di legge n. 306 "Modifiche alla legge regionale 27/12/1977 n. 63"


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dadone.



DADONE Pietro

Poiché la I Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge 306 relativo alla sistemazione del personale dell' E.I.S.S., legge che in un primo tempo era stata respinta dal Commissario del Governo, pregherei di inserirla all'ordine del giorno, in quanto, rimanendo ferma bloccherebbe anche i concorsi previsti per operatori e operatori specializzati in base alla legge 63/77. Per un disguido intercorso tra la Commissione e l'Ufficio Presidenza questo disegno di legge non è stato posto all'ordine del giorno mentre era pronto da tempo.



PRESIDENTE

Non vi sono obiezioni quindi possiamo senz'altro passare all'esame del disegno di legge n. 306.
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il personale operante in Piemonte alla data del 31.12.1977 presso i servizi sociali di base rivolti agli immigrati meridionali residenti in Piemonte, consta ad oggi di 19 unità e svolge già dal 1975 l'attività affidata, di carattere sociale sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione e l'Ente italiano di servizi sociali.
La Regione, infatti, è subentrata a decorrere dal 1.1.1975 nelle attività e nelle funzioni amministrative della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti dell'Ente italiano servizi sociali conseguentemente alla deliberazione dell' 11.7.1975 del Comitato interministeriale per la programmazione - CIPE.
La Regione Piemonte fino ad oggi ha, cioè, finanziato, tra gli altri, i costi relativi al personale operante nei servizi sociali, tramite la delibera del CIPE sopraccitata.
Il personale già in servizio presso i Centri sociali dall'1.1.1975 svolge attività secondo le direttive anche della Regione, tenuto conto delle esigenze di inserimento in modo organico delle predette attività nella programmazione del servizio sul territorio.
Per le considerazioni sopra illustrate è apparso indispensabile consentire, anche in analogia a quanto già predisposto da altre Regioni (per es.: recentemente della Regione Basilicata con legge regionale n. 16 del 5 maggio 1977, artt. 7 e 8), la possibilità a tale personale di essere immesso, a domanda, nel ruolo regionale secondo modalità di concorso già previste dalla legge regionale 27.12.1977, n. 63.
L'art. 1 del disegno di legge predisposto, integra, pertanto, la legge n. 63 in quanto consente la partecipazione ai concorsi previsti all'art. 2 anche al personale sopraindicato.
Di conseguenza, l'art. 2 del disegno di legge presentato provvede al necessario adeguamento della dotazione organica per l'immissione in ruolo di tale personale, tenuto conto altresì di un numero uguale di posti sia per la qualifica di operatore specializzato che di operatore, per consentire eventualmente la partecipazione al concorso per le due qualifiche per le quali è richiesto il medesimo titolo di studio.
Il citato art. 2 provvede inoltre all'aumento della dotazione organica della qualifica di custode di 15 unità rispetto a quella prevista dall'art.
1 della legge regionale n. 63, per l'urgente necessità di consentire all'Amministrazione di bandire pubblici concorsi per la copertura di nuovi posti da custode, determinatisi per i recenti acquisti patrimoniali della Regione Piemonte e per quelle proprietà immobiliari che, in tempi brevi perverranno (Palazzo Reale), anche in attuazione del D.P.R. 616, alla Regione.
L'art. 3 del disegno di legge modifica il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 63, precisando ulteriormente che la partecipazione al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Istruttore è riservata a personale amministrativo, e quindi non docente, proveniente da Enti soppressi.
E' noto infatti che il personale docente dei Centri di formazione professionale è stato a suo tempo inquadrato in una qualifica "funzionale" Capo Ufficio - esclusivamente in considerazione delle funzioni di docente svolte per un triennio e prescindendo dal possesso di titolo di studio.
D'altra parte, l'orientamento definitivo del contratto nazionale per i dipendenti regionali è, per quanto attiene i docenti della formazione professionale, di inserirli, con decorrenza ottobre 1978, nei nuovi livelli regionali funzionali in base anche al titolo di studio. In quella sede pertanto verrà definita la nuova qualifica funzionale del personale docente.
Si fa presente comunque che tale personale non possiede le anzianità di carriera di concetto già richieste dal comma 4 dell'art. 3 che si va modificando, in quanto i docenti dei Centri di formazione professionale erano collocati presso i soppressi Enti INAPLI - ENALC - INIASA in "gruppi" e non in carriere, cui tali gruppi (A, B, etc.) non possono essere ricondotti.
L'art. 4 provvede agli adempimenti finanziari.
L'art. 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Desidero confermare il voto favorevole espresso in sede di I Commissione. Qualche collega del mio Gruppo osservava che questa legge avrebbe dovuto essere anche esaminata dalla Commissione competente per i problemi dell'istruzione. Comunque, poiché è necessario procedere celermente, abbiamo aderito a questa procedura.
Con l'occasione di questo voto per un problema che riguarda il personale, vorrei ricordare all'Assessore Simonelli, unico presente in questo momento, che in occasione dell'approvazione della precedente legge riguardante r concorsi e l'immissione in ruolo di quei dipendenti che avevano maturato sei mesi di permanenza in Regione, avevamo richiesto che venisse presa in considerazione anche la posizione di un numero ristrettissimo di persone che non avevano ancora potuto usufruire del precedente trattamento.
In quel momento vi era il pericolo che l'inclusione di una norma in favore di quel personale potesse rendere più difficoltosa l'approvazione della legge; avevamo quindi acconsentito a togliere quell'articolo e la Giunta si era impegnata a presentare un disegno di legge autonomo.
Vorrei pregare l'Assessore di provvedere a questa incombenza; in caso contrario presenteremo come Gruppo una proposta di legge per la sistemazione di questo numero di persone ristrettissimo, che tuttavia deve avere la stessa considerazione che hanno avuto altri dipendenti.



SIMONELLI Claudio, Assessore al bilancio e programmazione

D'accordo.



PRESIDENTE

Mi auguro che venga il giorno in cui non si formuleranno più leggi per sistemare in ruolo cinque persone: in generale le leggi hanno altre portate.
Con queste osservazioni l'argomento è concluso e possiamo passare alla votazione del disegno di legge n. 306.
"Articolo 1 - Il personale operante in Piemonte alla data del 31.12.1977, presso i servizi sociali di base rivolti agii immigrati meridionali nelle zone di insediamento del Piemonte secondo l'organico degli stessi alla data i della delibera CIPE dell'11.7.1975, è immesso a domanda nel ruolo regionale previo superamento di concorso da espletarsi secondo le disposizioni previste all'art. 2 - 4 e 5 della legge regionale 27.12.1977, n. 63, nel limite di n. 11 posti nella qualifica di Segretario di n. 8 posti nella qualifica di operatore specializzato e n. 8 posti nella qualifica di operatore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per l'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente la dotazione organica prevista dall'art. 1 della legge regionale 27.12.1977, n. 63, è incrementata dei seguenti posti: Segretario posti n. 11 Operatore spec. Posti n. 8 Operatore posti n. 8 Totale n. 27 E' altresì incrementata di n. 15 posti la dotazione organica della qualifica di custode".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Il 4° comma dell'art. 3 della legge regionale 27.12.1977 n. 63 è sostituito dal seguente: 'A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché il personale amministrativo di ruolo, trasferito dagli Enti soppressi, purch in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità effettiva di servizio di anni 1 mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica di capo ufficio, oltre che di un'anzianità di anni 7 considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale' Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1978, la spesa di lire 110.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 nella rispettiva misura di 90 milioni e di 20 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, 6° comma dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.
Abbiamo concluso l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.
Convoco i Capogruppo per concordare la data del prossimo Consiglio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,20)



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