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Dettaglio seduta n.186 del 06/04/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali - Problemi energetici - Pianificazione territoriale - Urbanistica: argomenti non sopra specificati

Costituzione dell'intercommissione sul problema degli insediamenti delle centrali nucleari


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Propongo di iniziare i lavori con l'esame del punto nono all'ordine del giorno: "Costituzione dell'intercommissione sul problema degli insediamenti delle centrali nucleari in Piemonte". Introduce la questione il Presidente della Il Commissione, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

La proposta di costituzione di una Commissione per l'esame dei problemi relativi alla localizzazione di una centrale nucleare in Piemonte, ed in particolare per la definizione del primo adempimento regionale - e cioè l'indicazione, d'intesa con i Comuni interessati di almeno due aree suscettibili dell' insediamento ci muove ad alcune considerazioni di metodo e di merito. La legge 2 agosto 1975, n. 393, stabilisce che le Regioni debbano indicare, d'intesa con i Comuni interessati, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamenti di centrali nucleari per le quali il CNEN abbia espresso parere favorevole.
Le Regioni tenute all'indicazione della localizzazione alternativa sono individuate nel quadro del piano nazionale per l'energia e dei programmi pluriennali dell'ENEL approvati dal CIPE secondo le esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Qualora nel termine indicato (centocinquanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE: termine ormai abbondantemente scaduto) le Regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge dello Stato.
Dopo l'espletamento di questa procedura, il Ministro per l'Industria autorizza l'ENEL ad eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove può essere ubicata la centrale nucleare.
Successivamente, dopo un'ulteriore e complessa procedura, le Regioni d'intesa con il Comune o i Comuni interessati, e sentito l' ENEL.
determinano definitivamente la localizzazione della centrale.
In questo caso, in mancanza della decisione della Regione, la determinazione sulla localizzazione passa al CIPE. Secondo la relazione del CNEN sulla ricerca di aree suscettibili di insediamento di centrali nucleari, la Regione Piemonte è interessata per un insediamento di due unità da 1000 MW ciascuna nella medesima località: la Regione deve pertanto indicare, previa consultazione delle comunità locali interessate, almeno due aree del proprio territorio per l'eventuale insediamento della centrale da 2000 MW.
In base ad un processo di selezione fondato sui parametri delle disponibilità di acque di raffreddamento, delle caratteristiche geologiche rilevanti per la progettazione, di alcune caratteristiche che possono maggiormente influire sulla sicurezza della centrale, delle caratteristiche demografiche, il CNEN ha individuato due aree, definite come area n. 4 (Trino) e n. 6 (Filippona).
La relazione della Commissione tecnico-scientifica nominata dalla Giunta regionale con il compito di esaminare la relazione del CNEN ne ha sostanzialmente confermato le conclusioni in ordine alla scelta alternativa, nel senso che ha individuato le due aree in quelle: Po (tratto del Po tra la confluenza della Dora Baltea e la presa del Canale Lanza estensione dell'area n. 4 di Trino del CNEN) e Po 2 (tratto del Po tra la confluenza del Tanaro e quella dello Scrivia, estensione dell'area n. 6 di Filippona del CNEN), con la riserva, nei confronti dell'area Po 1, della disponibilità di risorse idriche e della garanzia delle necessarie portate.
Aree, comunque, considerate sostanzialmente equivalenti per la sicurezza delle popolazioni e per l'impatto sull'am-biente.
Dopo il voto della Camera dei deputati sui problemi energetici, la II Commissione consiliare ha iniziato le consultazioni sulla base dei documenti forniti dal CNEN, dall'ENEL. dalla Commissione tecnico scientifica a suo tempo costituita dalla Giunta, dall'Ires, nonché del vasto materiale pervenuto dagli Enti locali, dai Sindacati, dalle organizzazioni degli agricoltori, dalle associazioni naturalistiche.
Alla luce dei dati trasmessi e delle osservazioni presentate dalle parti interessate, sembra ora opportuna la costituzione di una Commissione ad hoc che riferisca, a tempi brevi, al Consiglio regionale, al quale spetta la decisione sul primo degli adempimenti legislativi prescritti: l'indicazione delle due aree suscettibili di insediamento della centrale elettronucleare.
Siamo ancora, chiaramente, alla prima fase del lungo iter procedurale in quanto l'indicazione delle due aree è solo la condizione preliminare perché L'ENEL possa essere autorizzata ad eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte e per la determinazione del sito puntuale.
In realtà, L'ENEL ha già compiuto indagini tecniche nell'area di Trino senza che ciò possa avere alcun valore in ordine ad una supposta scelta già compiuta: si tratta infatti di rilevamenti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 393, ogni altra ulteriore attività essendo subordinata all'indicazione alternativa della Regione.
Ho già detto, nel corso della discussione sulla deliberazione relativa alla localizzazione della centrale turbogas, dell'azio-ne di promozione e di impulso svolta dalla II Commissione sia nei confronti della Giunta volta principalmente a rimuovere una situazione che ci sembrava di prolungato stallo, dovuto forse anche all'attesa del voto parlamentare sia nei confronti dell'ENEL. con la quale si sono stabiliti finalmente rapporti di confronto e di dialogo, certamente utili per corrette e coerenti decisioni.
Avevo anche accennato, in quell'occa-sione, al fatto che la II Commissione, subito dopo avere licenziato il disegno di legge sulla tutela e l'uso del suolo, aveva ritenuto di procedere ad un esame preliminare e complessivo dell'intera questione energetica, anche in assenza di specifiche deliberazioni della Giunta regionale, avendo rilevato la necessità e l'urgenza che il Consiglio fosse messo sollecitamente in condizione di pronunciarsi in merito, alla base di una documentazione sufficientemente ampia e quanto più possibile approfondita.
Ho anche scritto, e lo confermo, che il non essersi assunta, da parte della Giunta, alcuna deliberazione in merito alle localizzazioni e l'aver rimesso invece la responsabilità di ogni decisione al Consiglio regionale di cui è comunque riconosciuta e non discussa la piena competenza ha provocato fondate perplessità in ordine al corretto esercizio politico delle funzioni di governo.
Confesso di avere avuto alcune incertezze sull'opportunità di costituire una Commissione con specifica competenza in materia di localizzazione delle centrali nucleari.
Intanto, perché ciò avrebbe potuto costituire magari anche solo indirettamente momento di sfiducia nei confronti di una Commissione competente per la materia come la II che si è invece seriamente impegnata nell'esame delle complesse questioni.
Ma soprattutto perché l'istituzione di una Commissione per i problemi dell'ener-gia, con la partecipazione di membri della Giunta regionale, non può che accompagnarsi con la creazione di una struttura, sia pure transitoria, composta da un apparato tecnico e burocratico sufficientemente idoneo e con l'affidamento di poteri di iniziativa politica di cui la Commissione stessa deve disporre a tempo pieno. Senza di che si avrebbe una Commissione "guidata", che non potrebbe avere certamente la mia approvazione. Voglio dire in sostanza che se l'ingresso degli Assessori nella Commissione ha il solo scopo di "riferire" sulle iniziative assunte e di organizzare il consenso su decisioni già prese in altra sede, la Commissione non si deve fare. E resta, con i suoi compiti, la II Commissione.
Se invece la Commissione viene ad assumere tutti quei poteri di iniziativa, di trattativa, di verifica, di confronto, di studio necessari al fine di approfondite e coscienti decisioni come mi sembra di rilevare dalla richiesta del Presidente della Giunta, allora essa mi sembra utile ed opportuna.
La Costituzione della Commissione non può essere, infine, causa di ulteriori ritardi nel procedimento di individuazione delle due aree.
Ritengo quindi che ad essa debba essere posto un termine per l'adem-pimento preliminare previsto dalla legge non superiore a 3 mesi, considerando che a questi ne dovranno seguire altri, certamente non facili né brevi. Il ritardo della Regione dovuto a cause diverse, peraltro largamente note deve essere ora contenuto nei limiti del possibile con un impegno sul quale mi sembra giusto debbono convenire tutte le forze politiche, che, almeno sui principi" generali dello sviluppo della politica energetica, hanno già manifestato il loro generale consenso.
La prima serie delle consultazioni esplorative hanno messo in evidenza alcune cose: 1) l'esigenza di avviare un processo di informazione e di partecipazione in merito alle sceLte di localizzazione, senza di che l'individuazione dei siti assume un carattere autoritario e può provocare drammatiche contestazioni.
E' la Regione che deve fare pervenire tutte le informazioni ai Comuni interessati, e saranno questi a dialogare con i cittadini, a raccoglierne le osservazioni e ad organizzarle per farle risalire alla Regione consentendo alle associazioni, ai gruppi organizzati e ai singoli cittadini di esercitare il diritto di partecipazione democratica e isolando invece gli interventi di minoranze estremiste.
Gran parte di questo lavoro è già stato fatto in occasione delle consultazioni tenute dalla II Commissione. Su questo punto si tratta soltanto più di procedere ad alcuni affinamenti (sempre, ovviamente, per la fase preliminare).
2) L'opportunità di una altrettanto assoluta chiarezza "tecnica" nelle risposte alle domande che riguardano i problemi dell'insufficienza idrica e quindi della temuta sottrazione di acqua alle esigenze del microclima della zona, con danni alle colture del riso e della vite; dell'equilibrio delle falde freatiche e del pericolo di una diretta comunicazione di una falda freatica inquinata con una falda profonda; della costruzione di nuovi invasi, e cosi via.
3) Le perplessità degli amministratori locali. Pur prescindendo da quella che potrebbe apparire come una sorta di "civetteria del consenso" (che consiste nel dar ragione a chi identifica la macchina a vapore con il diavolo, perché è più comodo) non vi è dubbio che l'intesa con i Comuni interessati prescritta dalla legge o ha un senso o non ce l'ha.
Se ha un senso e crediamo che così sia bisogna ricercare, approfondire e superare, per quanto possibile, i motivi del contrasto e dell' opposizione, e al limite avere il coraggio di ammettere la propria impotenza. Se così non è, e l'intesa è solo una parola messa lì, per caso nella legge, ogni decisione è consentita. Ma i tempi in cui queste cose erano possibili ci sembrano cambiati. Sono convinto tuttavia che non esistano, in genere, opposizioni di principio agli insediamenti delle centrali nucleari. Questa, almeno, è la convinzione che mi pare di avere tratto dalle prime consultazioni; ma resta il fatto che ogni decisione deve essere assunta con pieno senso di responsabilità ed avendo riguardo agli interessi generali del Paese e della collettività. Se la costituenda Commissione si porrà in questa prospettiva penso che opererà sicuramente con buoni risultati.



PRESIDENTE

Ricordo ai Consiglieri che nella conferenza dei Capigruppo si era inteso di non aprire il dibattito su questa informazione, ma ad argomentare e proporre le ragioni che inducono e suggeriscono la costituzione di una Commissione.
L'Assessore Rivalta risponde alle domande del Presidente della II Commissione.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Vorrei richiamare i tempi e le procedure che la legge 393 pone, e dare qualche spiegazione sulle ragioni del loro slittamento e, sulla base di queste ragioni, motivare la costituzione della Commissione.
La legge 393 del 2.8.1975 prevede la costruzione di centrali nucleari per alcune delle quali la legge indica gli ambiti territoriali entro i quali devono essere localizzate, mentre per altre si rinvia alle deliberazioni del CIPE. A quest'ultimo caso si riferisce la scelta del Piemonte, per il quale l'avvio della procedura è determinato dalla deliberazione del CIPE del 9.10.1975. La Regione Piemonte ne ha avuto comunicazione con una lettera del Ministero dell'Industria il 17.11.1975.
Con la deliberazione del CIPE, il Piemonte è stato impegnato a individuare almeno due siti rispetto ai quali esperire le indagini di fattibilità per l'insediamento delle centrali. I tempi previsti per la risposta delle Regioni sono normalmente di 150 giorni, ma il decreto avvalendosi delle disposizioni dell'art. 22 della stessa legge, ha ridotto il termine a soli 60 giorni. La Regione Piemonte avrebbe dovuto pertanto comunicare i due siti individuati entro il 9 dicembre 1975. Di fatto non sarebbe stato possibile rispettare questa scadenza visto che la comunicazione ufficiale è giunta soltanto il 21 novembre 1975.
La Giunta regionale, per l'indivi-duazione dei due siti, ha chiesto l'apporto collaborativo del CNEN, il quale ha elaborato una relazione firmata e datata il 15.4.1976, e pervenuta qualche settimana dopo alla Regione. Perché siamo arrivati all'anno 1978, dal 1976 ? Va detto che, a livello regionale, e ancor maggiormente a livello governativo e parlamentare non ci si è resi inizialmente conto delle problematiche politiche e sociali che gli insediamenti delle centrali nucleari avrebbero posto. Non aver previsto fin dall'inizio questi problemi ha portato ad affrontare in modo non congruente l'intera questione. Quando si è approvata la legge nazionale si è supposto che fosse immediato e facile il raggiungimento dell'intesa con i Comuni; si è dato per scontato che su questo problema ci fosse sufficiente informazione e maturità da poter recepire l'introduzione di una tecnologia così avanzata, che ha alle spalle una matrice che evoca drammi quali quello della bomba di Hiroshima, senza estese reazioni emotive.
Non si è neppure puntualizzata la natura dei problemi specifici che l'insedia-mento delle centrali nucleari determina rispetto all'ambiente.
Non avendo affrontato questi problemi e non essendo stata sostenuta la legge attraverso un'adeguata politica di informazione e attraverso un dibattito che consentisse di eliminare gli elementi di irrazionalità, non c'è da stupirsi che si sia creata una situazione di stallo.
L'analisi che la Giunta, nel 76, ha svolto sulla relazione del CNEN, ha fatto emergere una serie di problemi che alla semplice enunciazione della questione non erano emersi. E' nata l'esigenza per la Giunta di un ulteriore supporto di analisi, che è stato richiesto al Politecnico e all'Università. La Commissione di docenti che fu costituita ha incominciato a lavorare alla fine del 1976; ha formulato i suoi giudizi, che sono, dalla primavera del 77, agli atti della Commissione e sono state distribuite a tutti i Consiglieri. Su questi documenti, nell'autunno del 77, si è avviato da parte della II Commissione la consultazione della comunità regionale.
Il lavoro della Commissione si è concluso nel dicembre 1977, che ha dovuto prendere atto del largo pronunciamento contrario. A questo punto possiamo dire che la legge è nata male perché è costituita da semplice enunciazione normativa e procedurale e non è stata accompagnata da una politica di informazione. Questo è tanto più incoerente perché all'art. 2 si precisa che la scelta del sito deve essere fatto d'intesa con i Comuni.
Intesa con i Comuni vuol dire che ogni Comune interessato deve prendere una deliberazione, ma nessun Comune è disposto a decidere senza avere coscienza dei problemi. Non si tratta soltanto di opposizioni politiche o di posizioni irrazionali. Ci sono anche queste: ci sono state strumentalizzazioni politiche, posizioni irrazionali, agitazioni emotive.
E' stato evocato il diavolo; c'é anche il ritorno al medioevo, il no al progresso e allo sviluppo industriale. Ma c'é anche l'esigenza reale di conoscere e sapere, su cui vanno fondati i processi di partecipazione e di democrazia che la legge giustamente richiama.



MARTINI Mario

Ci vuole capacità di decisione.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Credo che non sia possibile pensare che si possa prendere una deliberazione in Consiglio Comunale se non si ha coscienza delle questioni che sono in discussione.
La strada dell'individuazione dei siti mi sembra inagibile senza aver prima discusso e esaminato a fondo i problemi. Ho fatto presente questa situazione nei due incontri che ho avuto, nel mese di gennaio, con il Ministro Donat Cattin, e nel corso dei tre incontri che ho avuto al Ministero dell'industria, con il Direttore generale per l'energia. Questi ha convenuto che allo stato attuale la procedura è generalmente inceppata e che per raggiungere l'intesa con i Comuni è necessario discutere prima dei vari problemi.
La procedura della legge che prevede che i Comuni decidano di ammettere sul proprio territorio l'ipotesi di costruzione di una centrale nucleare prima che si studino e si discutano i problemi, mi pare non più agibile.
Dobbiamo sostenere che il Ministero dell'industria che è responsabile del problema, il CNEN che è l'organo tecnico, L'ENEL che deve assicurare la produzione dell'energia al Paese, l'lstituto superiore della sanità che deve garantire la salute pubblica, vengano a lavorare qui con la Regione per gli approfondimenti necessari e per una esauriente informazione. Solo così la Regione potrà rispondere al mandato che la legge gli attribuisce e si potrà, nelle situazioni specifiche e reali che si sono individuate e ipotizzate, come possibili sedi di centrali nucleari, dare un'esauriente risposta alle popolazioni, alle organizzazioni imprenditoriali, ai contadini, che hanno posto dei precisi problemi. Senza un lavoro e un processo del genere non si arriverà mai ad avere l'intesa con i Comuni.
La soluzione alternativa che, per molti aspetti, non ritengo opportuna e accettabile, potrebbe essere una decisione verticistica, un decreto del Ministro.
In questo momento non si può fare altro che raccogliere, come ha fatto la Commissione con le consultazioni, l'insieme dei problemi che sono stati posti e chiedere agli organi competenti delle risposte. Sono i problemi della sicurezza, del rapporto delle centrali con l'ambiente, in termini generali e in termini specifici. Gli agricoltori del Monferrato ci hanno posto il problema dell'aumento dell'umidità e dell'influenza dell'evaporazione acquea sulla produzione delle viti. Non è possibile non recepire queste domande e non dare ad esse una prima risposta. Gli agricoltori del vercellese hanno anche posto il problema della disponibilità dell'acqua per la coltura risicola di quella zona. C'é quindi una risposta tecnica da dare, tanto più che fino ad ora c'é stata grande incertezza sui dati della portata del Po e sulle prospettive di regolazione del-l'uso delle sue acque.
La Commissione che stiamo costituendo dovrà partire da questi problemi per stabilire un rapporto diverso con la popolazione e per creare sul piano di un'infor-mazione esauriente una coscienza collettiva. In questi tre mesi ho incontrato più volte, anche in assemblee pubbliche, i rappresentanti degli organismi dello Stato che operano nel settore della produzione del l'energia. Essi non hanno dato un aiuto fattivo per superare le difficoltà di rapporto con le popolazioni: troppo spesso, di fronte a specifiche domande, si sono dimostrati incerti nella risposta, oppure hanno dimostrato che su certe questioni l'elaborazione è ancora da compiere se non addirittura da avviare.
La Regione avrebbe dovuto individuare i siti e la Giunta avrebbe dovuto farsi promotrice dell'indicazione dei siti riducendo tutto a una procedura quasi di natura burocratica. Questo non è accettabile.
La Giunta ha chiesto la formazione della Commissione perché un tale problema non può essere affrontato che attraverso una larga rappresentatività politica, indispensabile nell'interlocuzione con gli Enti locali. Inoltre vuole evitare che vi siano sfrangiature e strumentalizzazioni su un argomento non solo di natura tecnica, ma di grande rilevanza politica. La Commissione regionale deve, cioè, anche essere il punto di riferimento per l'espressione della volontà politica dei partiti; deve operare per evitare che emergano, come già è stato situazioni scoordinate, che possono anche essere facilmente assorbibili da azioni strumentali, per cui uno stesso partito assume posizioni diverse in relazione ai luoghi e alle occasioni in cui si esprime. La Giunta fa parte della Commissione per portare il contributo di carattere operativo. Per portare avanti questo lavoro è però necessario adeguare gli strumenti tecnici della Regione. Occorrono apporti in ordine ai problemi ambientali ma autonomamente possiamo averli solo entro certi limiti. L'Assessorato all'ecologia non può affrontare la complessa problematica dei problemi che riguardano l'atomo e l'ambiente, perché non è strutturato e preparato per queste questioni. E' necessario affrontare problemi inerenti la strategia generale della produzione del-l'energia che va dall'idroelettrica alle fonti alternative, e la Regione non ha strumenti adeguati, né pu costruirsi un proprio ENEL. Ho interpellato L'AEM di Torino, il CNEN l'Istituto superiore della sanità e l' ENEL per avere un primo rapporto collaborativo. La risposta è stata positiva. La Commissione raccogliendo questi primi collegamenti può diventare elemento di coordinamento di un'elaborazione tecnica e scientifica più specifica di quella del passato e può anche affrontare l'esigenza di adeguare gli apparati regionali e le strutture specifiche interne in modo da metterle in grado di sostenere un tale lavoro.



PRESIDENTE

Propongo di chiudere il dibattito con la nomina dell'intercommissione che può essere composta da 3 Assessori, da tre rappresentanti per i due Gruppi maggiori e da un rappresentante per ciascuno degli altri Gruppi del Consiglio.
La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Abbiamo già motivato nella riunione dei Capigruppo le ragioni del nostro consenso. Ci collochiamo nello spirito della relazione fatta dal Presidente della II Commissione, recependo i puntuali chiarimenti dell'Assessore e ricordando soltanto un particolare che, laddove ci si riferisce all'intesa con i Comuni, la prassi seguita e la realtà piemontese li vede identificati più specificamente attraverso le realtà comprensoriali che non attraverso l'atomismo dei singoli Enti locali.
Indichiamo i nominativi dei Consiglieri Genovese, Franzi e Alberton.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

In assenza del Consigliere Bontempi, ammalato, ho l'incarico di proporre i nomi dei Consiglieri Bontempi, Besate e Ferrero.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano designa il Consigliere Gastaldi.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

La relazione dell'Assessore ha introdotto argomenti delicati. Sia ben chiaro, per quella parte che rappresento, che questa Commissione non deve rappresentare un ritardo per la soluzione di questo problema che è impellente. In secondo luogo non ci sembra molto corretto introdurre nella Commissione il conflitto sulla legge. La legge è stata fatta male; compete ad un altro livello istituzionale discuterne. Noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte nell'abito della legge e non far nascere nella Commissione un moto di contestazione della legge.



PRESIDENTE

Vengono inoltre proposti i nominativi dei Consiglieri Marchini Calsolaro, Benzi, Curci, Carazzoni.
I Gruppi che non sono presenti saranno in sostanza comunque presenti nella Commissione .
Per quanto riguarda la Giunta, chiede di parlare il Presidente Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

La vicenda ha un triplice aspetto, del territorio, dell'ambiente e dell'agricoltura, propongo quindi i tre Assessori Ferraris, Fonio e Rivalta.



PRESIDENTE

L'Intercommissione sul problema degli insediamenti delle centrali nucleari risulta così composta: per il Gruppo P.C.I.: BONTEMPI Rinaldo, BESATE Pietro, FERRERO Giovanni per il Gruppo D.C.: GENOVESE Piero, FRANZI Pierino, ALBERTON Ezio per il Gruppo P.S.I.: CALSOLARO Corrado per il Gruppo P.R.I.: GASTALDI Enrico per il Gruppo P.L.I.: MARCHINI Sergio per il Gruppo P.S.D.I.: BENZI Germano per il Gruppo U.L.D.: ROSSOTTO Carlofelice per il Gruppo M.S.I.: CARAZZONI Carlo per il Gruppo D.N.: CURCI Domenico per la Giunta regionale: FONIO Mario, FERRARIS Bruno, RIVALTA Luigi.


Argomento: Boschi e foreste

Esame proposta di legge n. 187: "Criteri e metodologia per la determinazione delle distanze minime degli alberi dai confini"


PRESIDENTE

Procediamo con la disamina del punto quarto all'ordine del giorno: "Esame proposta di legge n. 187:'Criteri e metodologia per la determinazione delle distanze minime degli alberi dai confini' ".
La parola al relatore, Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, relatore

L'art. 892 del Codice Civile, in ordine alle distanze che devono osservarsi nel piantare alberi presso i confini, rinvia ai regolamenti, ed in mancanza, agli usi locali. Tuttavia, se gli uni e gli altri non dispongono, stabilisce varie distanze a secondo dei riferimenti ad alberi di alto fusto, ad alberi di non alto fusto, a viti, arbusti, siepi vive piante da frutto.
Attualmente si sta registrando un diffuso orientamento a piantare alberi di alto fusto e tra questi, in modo particolare, i pioppi, che assicurano, peraltro, un notevole reddito.
La diffusione di piantagioni di alto fusto è causa tuttavia di rilevanti danni nei confronti delle colture circostanti in quanto gli alberi proiettano costantemente all'in-torno zone d' ombra ed invadono con le loro radici i terreni vicini.
Numerose sono le polemiche che per questo motivo sorgono tra agricoltori, e le richieste rivolte ai Comuni affinché nel regolamento di polizia rurale vengano adottate disposizioni al riguardo.
Da un'indagine, all'uopo esperita, è risultato che soltanto 563 Comuni su 1.209 hanno un regolamento, mentre i rimanenti non hanno regolamentato la materia e, tra quelli che l'hanno regolamentata, non vi sono criteri di uniformità nella determinazione delle distanze: la grande maggioranza ha stabilito misure tra metri 6 e metri 15.
La finalità della presente legge è appunto quella di fornire ai Comuni criteri uniformi affinché, entro 90 giorni dall'en-trata in vigore, possano adottare regolamenti per la determinazione delle distanze minime per piantare alberi.
Le finalità prendono anche spunto della nuova situazione in cui viene a trovarsi oggi l'agricoltura: nuove macchine, nuove tecniche per lo spurgo dei canali, nuovi sistemi di pompaggio dell'acqua e di irrigazione; la notevole specializzazione raggiunta dalle culture, tutti motivi che impongono una disciplina nuova e più limitativa per le distanze degli alberi, dai confini, dai canali, dalle strade, per agevolare un regolare e moderno esercizio dell'attività agricola.
I Comuni dovranno tener conto innanzitutto delle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo ed in loro assenza degli ordinamenti colturali in atto, della posizione dei terreni, degli usi e delle consuetudini locali, della necessità della meccanizzazione e dei lavori di spurgo dei canali, oltre che delle distanze che vengono indicate da questa legge regionale all' articolo 4, distanze valevoli fino a quando i Comuni non avranno provveduto ad approvare i loro regolamenti.
Fino a quel momento chiunque vorrà piantare alberi in prossimità di confini dovrà attenersi alle seguenti distanze: 15 metri per i pioppi; 10 metri per le altre piante di alto fusto, indicate all'art. 892 del Codice Civile, esclusi gli alberi da frutto, e cioè querce, pini, cipressi, olmi platani e simili; 6 metri per l'ontano, il castagno, le robinie e le altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e gli alberi da frutto di alto fusto. Queste distanze dovranno osservarsi anche nel caso in cui tra due fondi intercorrono strade o canali.
Naturalmente nella legge viene specificato che potranno essere apportate deroghe a queste distanze nel caso di accordo tra i confinanti nelle zone golenali o nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie oppure nel caso di piantamento di pioppi in filare unico su ripa a distanza di almeno 12 metri uno dall'altro.
Voglio ancora ricordare che la legge vuole assicurare la partecipazione delle categorie interessate e l'apporto degli organi tecnici nella determinazione delle distanze da parte dei Comuni. Pertanto questi ultimi nell'adottare il proprio regolamento dovranno consultare le organizzazioni agricole comunali più rappresentative e le associazioni dei pioppicoltori e sentire il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o dell'Ispettorato provinciale dell'agricol-tura.
Da ultimo, per quanto non espressamente previsto, la legge rinvia alle norme stabilite in materia dal Codice Civile.
Concludendo, intendiamo rispettare le autonomie locali dei Comuni e degli operatori agricoli; fissare dei limiti di salvaguardia temporanei per i Comuni che non provvedono al regolamento; fornire ai Comuni criteri generali di riferimento per l'attuazione dei loro regolamenti, in tema di meccanizzazione, di specializzazione delle colture, di accorpamento e di orientamento dei terreni; salvaguardare gli interessi degli imprenditori agricoli evitando loro i maggiori danni arrecati dai pioppi dei confinanti che consumano aria, alimentazione e luce in quantità notevole; questi consumi, secondo il principio della proprietà privata devono avvenire sul terreno in cui le piante si trovano e non sul terreno del vicino.
Intendiamo inoltre agevolare lo sviluppo dell'agricoltura permettendo l'uso di tecniche irrigue e colturali moderne e, d'altro canto, non intendiamo punire indiscriminatamente la pioppicoltura che potrà essere tutelata ed agevolata da regolamenti comunali, sulla base dei criteri previsti dalla presente legge.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Parlo a titolo personale, precisando che non intendo fare una controrelazione, ma soltanto chiarire alcuni orientamenti generali, poich applicandoci ad introdurre una disciplina che riconosco necessaria e per certi aspetti urgente, non ci sfuggano elementi di carattere generale che devono essere presenti a chi voglia governare guardando al futuro.
La disciplina che viene proposta è suggerita da una serie di situazioni obiettive sicuramente importanti e gravi. Intanto esiste una situazione patologica che è costituita dal tipo di dimensioni e di collocazione delle proprietà. La frammentazione e la stessa polverizzazione delle proprietà acuisce il problema perché lo sfruttamento di appezzamenti residui abbandonati con destinazione impropria, per esempio alla pioppicoltura, si traduce in un danno sproporzionato per l'imprenditore che ha i terreni adiacenti. Vi sono poi altri aspetti che, presi a sé, hanno un rilievo e che devono essere visti con attenzione. Sicuramente sono stati visti con attenzione dai proponenti, ma credo debbano essere sottolineati in questa sede. Gli alberi che sono posti lungo i canali rappresentano un grave ostacolo all'utilizzazione di mezzi meccanici per la pulitura dei canali.
Così lungo le strade. Gli alberi naturalissimamente collocati lungo le strade possono però costituire barriere per i venti, ombreggiamenti costruzione e linee del paesaggio, mascheramento di aspetti negativi delle stesse infrastrutture che deformano l'ambiente.
L'estensione, soprattutto quella impropria, della pioppicoltura a spregio delle esigenze delle proprietà confinanti comporta la necessità di una disciplina.
Segnalo però un primo pericolo: che le misure da adottare in ordine alla pioppicoltura non abbiano, come rischiano di avere, una conseguenza negativa, quale derivante, ad esempio, da una carenza di alberi e di barriere frangivento creatrici di microclima, com'è verificabile, nei paesaggi francesi o inglesi. Guardando dall'aereo osserviamo un tipo di frazionamento delle proprietà che ci viene dalla tradizione romana e che fa il nostro paesaggio geometrico, diverso da quello di altri Paesi.
I piani di zona, con il ricorso a consulenze adeguate, debbono favorire la ricostituzione e la ridisegnazione del paesaggio nel quale la difesa dai venti, la creazione del microclima, la preservazione dell'umi-dità dell'ambiente e anche la costruzione di un ambiente naturale nel quale l'uomo possa vivere meglio, abbia il suo pregio. Andiamo a vedere i piani agricoli di zona dell'Austria, della Carinzia; guardando dall'aereo si vede un paesaggio meraviglioso in cui le parti vallive sono libere completamente dagli alberi, i crinali sono coperti da ampie fasce forestali, le colline sono dolci sì che creano condizioni climatiche e di difesa naturale eccezionali.
Queste situazioni debbono farci meditare a non portare alle estreme conseguenze una situazione che è già a livelli patologici. Mi faccio scrupolo di sottolineare queste preoccupazioni e questi aspetti e cioè che non si estenda questa specie di ostracismo alla coltivazione del pioppo mal collocata, a danno della residua vegetazione di piante più nobili, come acacia, castagno, platano, gelso che adducano alle aziende e alle cascine e che vanno sparendo dal nostro paesaggio anche se non hanno mai fatto elevare doglianze.
Percorro spesso la strada da Casale a Chivasso e passo in mezzo alla desolazione della risaia dove per effetto dei diserbanti si sono distrutti anche gli alberi, alla quale i piani di zona dovranno trovare il modo di dare delle risposte adeguate.
Nel finalizzare la legge, nello stabilire le deroghe e soprattutto nel dare le indicazioni e le istruzioni in sede di formazione di piani zonali che saranno il punto di riferimento essenziale, si registri questo momento necessario perché la legge non finisca per avere, nella tutela di singoli particolarissimi interessi, un risultato generale non voluto dai proponenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

A noi la legge lascia molti dubbi: a parte il dubbio sulle possibilità che la Regione possa imporre, anche solo in modo transitorio, una distanza di impianto di alberi dai confini di proprietà, essendo stato trasferito alle Regioni il diritto di emanare norme in materia di polizia rurale e non in quella che disciplina l'esercizio di proprietà, resta il dubbio che le distanze, fissate all'art. 4, abbiano una base scientifica.
Gli articoli 1 e 3 invitano i Comuni a consultare gli organi tecnici: però, per la stesura dell'art. 4, tali organi tecnici non sono stati sentiti.
La stessa proposta fatta in Commissione, di chiedere un parere all'Istituto di agraria, non ha avuto esito. E tale parere, espresso da docenti dell'Istituto di agraria, in base a studi fatti già nel 1967 nei territori del Casalese e del Vercellese sulle coltivazioni di grano e riso è che i 3 metri proposti dal Codice Civile non sono sufficienti e che i 15 metri proposti dall'attuale legge sono eccessivi e sarebbero più che sufficienti i 10/20 metri. Se poi i 15 metri sono eccessivi, resterebbero penalizzati i pensionati dell'agricoltura proprietari di piccoli appezzamenti di terra che non possono più svolgere l'attività agricola, ed i cui figli, per l'esiguità dell'azienda, hanno dovuto scegliere un lavoro diverso da quello agricolo, costretti, dall'esiguità dei canoni dei fitti agrari, a scegliere colture, quale quella dei pioppi, che non impegnano eccessivo lavoro.
In certi punti poi la legge sembra troppo sommaria, ad esempio: prevede soltanto l'esposizione dei territori dei Comuni e non dei singoli appezzamenti; e non fa, ad esempio, distinzione tra le piante che si possono piantare sui margini dei corsi d'acqua: è infatti risaputo che i pioppi, per il loro apparato radicale molto superficiale, cadono facilmente in occasioni di piogge abbondanti nei corsi d'acqua ed aggravano per la funzione di diga prima e poi, in seguito a rottura, le conseguenze delle alluvioni.
Questi sono i dubbi che ci lascia la legge attuale, che riguarda certamente una materia importante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Le argomentazioni portate dal collega Chiabrando che ha dato una determinata angolazione tecnico-pratica e degli altri Consiglieri confermano l'incertezza che ha caratterizzato in sede di III Commissione l'esame di questo disegno di legge, che viene presentato all'unanimità.
Resta tuttavia un'unanimità fondata sul dubbio e sull'incertezza.
L'intenzione era di arrivare all'impatto con l'aula consiliare pensando che attraverso l'apporto dei Consiglieri non membri della Commissione, si potesse raggiungere la convinzione totale per la votazione, sia pure con opportuni emendamenti e determinate salvaguardie.
Il fatto che questo disegno di legge sia stato molto tempo nei cassetti della Commissione, conferma che ognuno di noi, nella propria convinzione sulla scorta delle proprie esperienze, ha fatto un po' da freno e ne ha consentito la formulazione con qualche ipoteca, che dovrebbe ora essere tolta prima del voto.
Le zone agricole del Piemonte non sono tutte uguali: le risaie sono completamente diverse dalle zone collinari. Nella zona risicola gli agricoltori piantano i pioppi per sorreggere le rive dei fossi; ecco allora che le distanze non sono più rispettate. Se i pioppi sono in verticale rispetto al sole il danno è lieve, se sono tra mezzogiorno e mezzanotte il danno diventa iniquo: sono rischi che i contadini, grazie alla millenaria saggezza, sanno calcolare e prevedere al momento dei piantamenti.
Con il varo di una legge del genere, non tenendo conto di tutte le sfaccettature che presenta il problema nella sua complessità, finiamo di tirare un sasso nei.pioppeti degli agricoltori, che hanno già molte preoccupazioni.
Valgono le osservazioni finali fatte dal relatore quando sostiene che nella situazione di estrema varietà del Piemonte, il disegno di legge serve a dare un criterio uniforme ai Comuni per la formulazione dei regolamenti ln questo senso possiamo accettare la legge perché raggiunge un obiettivo non vincolante per le autonomie comunali e induce i Comuni che non hanno un regolamento a darselo, sia pure anche attraverso accordi bilaterali.
A conclusione del dibattito ci comporteremo di conseguenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Questa è la quarta legge di esclusiva iniziativa consiliare: va dunque sottolineata la centralità del Consiglio anche perché nella quotidianità dei nostri lavori tali particolarità sovente sfuggono.
Fatta questa doverosa premessa, credo non si possa non convenire sulla sostanza della legge. Il problema esiste, è stato sottolineato pienamente dalla relazione. Ci possono essere dei dubbi sulle distanze anche per la diversa natura delle colture. Il collega Bianchi ha parlato della risaia del Novarese e del Vercellese già ricca di piantamenti di pioppi su ripa che non facevano soltanto un paesaggio bellissimo, ma rappresentavano anche un fattore di reddito per il proprietario; oggi invece è diffuso l'affitto e l'affittuario non ne trae nessun beneficio, anzi ne ha un danno, salvo che non intervenga un accordo tra proprietà e affittanza. Di fatto oggi o perché il diserbante buttato sulle radici li ha bruciati o perché gli si passa vicino con il trattore, i piantamenti di pioppi lungo le strade lungo le ripe, che ombreggiano le colture sono difatti inesistenti, con tutte le conseguenze che ne derivano sulle colture.
Comunque, al di là del fatto che non si sottrae nessuna autonomia ai Comuni, attualmente si tende a dare una regolamentazione che non sarà soddisfacente certamente per tutte le categorie, per tutte le esigenze, per tutti i luoghi, perché la varietà dell'esposizione dei terreni modifica la convenienza. Si fissano però dei criteri che dovranno essere tenuti in conto da parte dei Comuni nel formulare i regolamenti, il principale dei quali è quello del piano di zona agricolo, che considera una zona sufficientemente ampia ma abbastanza omogenea, per cui si avranno degli indirizzi che incideranno in modo tale da tenere conto,nei limiti del possibile, del contemperamento delle varie esigenze.
In Commissione sono sorti dei dubbi non tanto sui poteri della Regione in ordine ai quali abbiamo avuto un parere degli esperti legali che è stato acquisito agli atti della procedura della formazione della legge. La materia è molto controversa e la Regione ad un certo momento doveva pur decidere. Vedremo quale sarà la sorte della legge per non lasciare in sospeso una controversia che apparirebbe come non volontà politica impotenza o superficialità.
Approviamo questa legge e attendiamo l' approvazione da parte del Commissario di Governo. Tutto sommato malgrado alcuni dubbi e alcune perplessità, lo consideriamo un intervento positivo, sia per lo sviluppo della pioppicoltura e di altre colture legnose necessarie all'economia nazionale, sia agli effetti della regolamentazione dei problemi tra proprietari e conduttori di terreni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

E' questo un problema sul quale parlare di volontà politica o non volontà politica fa ridere: è un problema tecnico e chi lo vuole esaminare deve essere estremamente aderente alla realtà.
Dico subito che la distanza di 15 metri è esagerata. Dalle riunioni presso i Comuni sono sorte molte polemiche su questo argomento. Il Sindaco di Trecate, con il quale ho avuto ora uno scambio di idee, dice che nel suo Comune esiste un regolamento che prevede una distanza massima di 12 mt. Che figura farebbe la Regione se, una volta approvata la legge, risultasse che l'85/90% dei Comuni non rispettano le indicazioni della legge stessa oppure risultasse che pochissimi Comuni rispettano i 15 metri, mentre la maggior parte hanno distanze inferiori che vanno dai 7/8/10/12 metri? Come legislatori non facciamo una bella figura, perché avremmo intravisto una soluzione che verrà disconosciuta o non reputata adeguata da parte della realtà locali.
Fino a quando il Comune non avrà provveduto ad approvare il proprio regolamento, valgono le seguenti distanze: 15 metri per i pioppi, 10 per le altre piante di alto fusto, 6 per l'ontano, il castagno, le robinie e le altre piante come sono indicate all'art. 192 del Codice Civile. Le robinie sono cedui dell'altezza massima di tre o quattro metri, cespugliate come piante di alto fusto una vicina all'altra per cui fanno più ombra del pioppo che è dislocato a distanze regolamentari di 5/6/7 metri e spingono le radici in profondità e in estensione. Un appezzamento esposto a mezzanotte, in presenza di tali piantamenti, sarebbe destinato alla non produzione per uno spazio di 5 o 6 metri, qualsiasi sia il tipo di coltura praticato, compresi il prato e le foraggere.
Per quanto si riferisce alla distanza di 12 metri del filare unico, i 12 metri di distanza mi paiono esagerati. Ritengo che 9 metri di distanza siano sufficienti anche per effettuare l'impiego di mezzi meccanici per lo spurgo dei pozzi e per il deposito del materiale sulla ripa, tenendo conto che le radici dell'uno e dell'altro pioppo a tale distanza possono incrociarsi e costituire il costipamento della ripa che eviterebbe le frane.
Approvo lo spirito della legge. La mia preoccupazione è relativa alle distanze. Quindi invito la Giunta a considerare a fondo il problema anche in relazione al prestigio di fronte alla comunità regionale.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Non intendevo prendere la parola, considerando però che questa legge dopo ampia discussione, è arrivata in Consiglio con l'approvazione unanime delle forze politiche, ma con molti dubbi, mi sembra opportuno sottolineare alcune questioni.
I Comuni con l'approvazione della legge mantengono completa competenza in materia di regolamentazione delle distanze delle piante.
La Regione dà un'indicazione: entro 90 giorni possono stabilire delle distanze nuove, oppure lasciare le distanze di oggi.
Non credo che la Regione faccia brutta figura indicando le distanze perché ogni Comune agisce nella propria autonomia, in relazione alle situazioni di proprietà, agli spezzettamenti e alle colture.
La Commissione svolse un'indagine presso molti Comuni che avevano già stabilito le distanze, dalla quale risultò che la distanza media non è lontana dai 15 metri. Esistono dei problemi e la legge, semmai, potrà rimuoverne le cause. Né mi pare opportuno dire che i proprietari godono di affitti troppo bassi e che di conseguenza hanno interesse a piantare i pioppi.
La Regione deve guardare agli interessi generali dell'agricoltura e dell'econo-mia del paese ed eventualmente contribuire a far correggere la legge sui contratti agrari, soprattutto per quanto si riferisce a quelle aree dove il mais, le foraggere e le colture specializzate potrebbero avere uno sviluppo migliore, che oggi non è possibile a causa degli interessi dei singoli proprietari che vogliono ottenere dalla propria giornata di terreno il massimo reddito, con conseguenze negative per l'economia generale del Paese.
Nonostante i dubbi che ancora abbiamo, nonostante le questioni tecniche notevoli ancora esistenti, giudico buona la proposta di legge presentata.



PRESIDENTE

E' iscritto ora a parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Sta sorgendo un problema istituzionale che riguarda lo Statuto. Mi domando se non sarà il caso di introdurre nella produzione del Consiglio qualcosa, diverso dalle leggi, che abbia valore di espressione di volontà.
La legge pone dei vincoli a valle e prefigura dei poteri e delle competenze a monte: non si può fare una legge, esprimere una volontà politica e assumere una funzione istituzionale sui dubbi: o abbiamo volontà e convincimento di questo potere o non l'abbiamo. Se non abbiamo tutto questo, limitiamoci a votare un ordine del giorno. Non possiamo approvare empiricamente una legge per tentativi e dire poi, se il Commissario di governo la rinvierà, che non rientrava nei nostri poteri. Sotto questo aspetto mi pare fuorviante il ragionamento che ha fatto il Consigliere comunista quando dice che valuteremo il nostro potere dall'apposizione o meno del visto da parte del Commissario di Governo.
La funzione legislativa è estremamente seria, quindi ripropongo tutti i dubbi espressi dai colleghi che mi pare debbano arrivare ad uno sbocco di voto conseguente. Le mie perplessità sono di tipo istituzionale per ciò che riguarda la Regione e sono in rispetto alle autonomie per ciò che riguarda i Comuni: dal punto di vista istituzionale mi pare che la Regione non abbia il potere di intervenire nel diritto privato, quindi questa legge, secondo me, è improponibile; dal punto di vista del rispetto delle autonomie dei Comuni la materia è altrettanto delicata, perché anche se non si vincola il Comune, sappiamo benissimo che si fa politica non soltanto con i vincoli ma anche con le pressioni, con il far crescere il convincimento sulle nostre valutazioni. In questo caso però traduciamo le nostre valutazioni, delle quali non siamo convinti, in un messaggio ai Comuni, che sul piano tecnico non ha avuto il necessario approfondimento. Cosi, a mio avviso compromettiamo l'autonomia del Comune. Come diceva giustamente il Consigliere Bianchi, esistono i piani agricoli di zona che sono momenti operativi in cui va affrontato questo tipo di problema. O la legge ha una sua forza e quindi produce un risultato, oppure non è una legge e allora deve essere ridotta a semplice ordine del giorno.
A questo punto, mi domando se non è il caso di riflettere tutti insieme sul-l'opportunità di introdurre nel nostro modo di lavorare la risoluzione come viene fatto in Parlamento.
Non intervengo sull'aspetto tecnico della legge. Indubbiamente, come ha dimostrato il relatore, non si può stabilire in modo esatto se il criterio della distanza sia un fatto che da solo determina un danno al fondo del vicino o se debbano intervenire altre considerazioni come l'orientamento del pioppeto, la direzione dei venti, le curve dei livelli. Quindi riaffermo la mia perplessità, che comporterà un voto di astensione e sottolineo che la mia anticipata astensione sta soprattutto a significare l'attenzione che si deve avere all'aspetto istituzionale del problema.
Vorrei inoltre sapere se i 300 Comuni già dotati di regolamento saranno destinatari di una raccomandazione ad adeguarsi. In che modo agiremo nei confronti di questi Comuni ? Se tutto si ridurrà ad una specie di raccomandazione, anche se impropriamente trasferita in una legge, sarebbe anche coerente andare ad interessare quei Comuni che hanno già un regolamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Già negli anni 1952/1953 il Consiglio provinciale di Torino e altri Consigli provinciali del Piemonte si erano notevolmente interessati al problema dei pioppi che in un certo senso è ricorrente. Nel Canavese, che e la zona che meglio conosco, per un certo periodo di tempo non si faceva altro che piantare pioppi perché la coltura era redditizia e dava possibilità di remunerazione del patrimonio Il problema dei pioppi è vivo ed è importante anche oggi, in maniera diversa da Regione a Regione. Benissimo fa il Consiglio regionale a prendere delle determinazioni in proposito per evitare gli inconvenienti che molte volte noi stessi con i nostri occhi abbiamo constatato. Carducci canta l'ondeggiar dei frassini e noi vediamo l'ondeggiare dei pioppi l'ombra che si protende, la coltura vicina che viene mortificata, il frutto che non sorge e che non nasce e situazioni di crisi che si sono determinate in molti coltivatori di pioppi, i quali, giunta a maturazione la coltura non hanno trovato la possibilità di collocarla utilmente perché vi è stata una trasformazione del mercato, una non ricerca del prodotto. Sono personalmente convinto che una regolamentazione in materia attenga ad un aspetto dell'agricoltura piemontese molto rilevante e molto importante.
Nella norma di carattere generale vi è però un aspetto di natura squisitamente giuridica.
La norma delle distanze degli alberi è collocata nel Codice Civile il quale stabilisce soprattutto un'affermazione di carattere di principio e generale: definisce la competenza ad una diversa distanza ai Comuni. L'art.
117 e il D.P.R. n. 616, che ha determinato delle ulteriori competenze nulla hanno innovato in materia, pertanto la norma che governa la materia stessa è quella del Codice Civile che responsabilizza e demanda ai singoli Comuni la possibilità e la capacità di determinare distanze.
Apro una piccola parentesi. Ritengo che questa materia troverà una sua collocazione più specifica nel momento in cui verranno elaborati i piani di zona che avranno anche caratterizzazioni differenziali. Ecco allora che forse vale la pena di restare fermi alla norma del Codice Civile per lasciare che determinati Comuni, in determinate zone, e per determinate fasce, siano autonomamente capaci di determinare questa distanza. Chiudo la parentesi.
C'è una norma che obliquamente viene a stabilire la distanza dei 15 metri. Essa dice che se i Comuni non avranno determinato le distanze a norma del Codice Civile subentrerà la norma dei 15 metri. Che cos'è questo se non obliquamente disporre attraverso ad una legge regionale e non competentemente ? Derogando dal Codice Civile e dalla competenza specifica dello stesso Statuto, non possiamo obliterare lo Statuto, ma dobbiamo rimanere nei termini delle fissazioni determinate.
Per conto mio darò risposta positiva sul contenuto della legge sull'opportunità della legge, ma non sarò disponibile ad una votazione in termini positivi. Mi asterrò sul punto che dice di "fissare la validità della distanza dei 15 metri", che non è di competenza nostra. Agli amici presentatori della legge vorrei rispettosamente dire di modificare la legge per non farcela censurare dal potere centrale, che un'altra volta mortificherebbe il Consiglio regionale nel quale ci sono degli avvocati che, se votassero in questa direzione o dovessero sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, verrebbero bocciati certamente.
Perché dobbiamo farcela restituire dal Commissario di Governo? La mia proposta concreta sarebbe di sospendere le determinazioni, di riunire i Consiglieri proponenti, di modificare almeno su questo aspetto meramente tecnico che nulla toglie alla bontà sostanziale della legge, dopodiché sarà facile votare speditamente con la speranza che i pioppi crescano e che l'agricoltura piemontese prosperi.



PRESIDENTE

Grazie al Consigliere Oberto. La parola ora al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

L'argomento è di importanza eccezionale non tanto perché è in discussione la problematica delle distanze, ma perché è in discussione la politica territoriale, dell'ambiente, del paesaggio, delle colture dell'assestamento idrogeologico E' un provvedimento che non viene incontro all'agricoltura e ai suoi bisogni perché sostanzialmente passando dai 3 ai 15 metri, l'agricoltura ha un ristretto campo di beneficio perché con ogni probabilità l'ombra viene estesa sulla proprietà di chi pianta i pioppi e non su quella del vicino.
E' un provvedimento che riequilibra la proprietà e sotto questo aspetto pu avere i suoi vantaggi.
Ogni giorno ricevo comunicazioni da parte del Commissario del Governo di interpellanze che vengono presentate al Parlamento in previsione della discussione di questa legge, molte delle quali da parte di deputati appartenenti alla Coltivatori Diretti, che sono per tesi contrapposte.
Questa legge sarà guardata un poco con il mirino; non v'è dubbio che qualche sollecitazione, qualche ricorso, qualche elemento contrario o a favore sarà fatto in sede ministeriale.
Approvo quanto ha detto il Consigliere Bianchi rispetto all'assestamento generale del territorio, alla sua definizione da un punto di vista idrogeologico e forestale o anche soltanto paesaggistico Egli ha fatto riferimento alle zone della Foresta nera che si vedono venendo da Francoforte che sono quasi disegnate, nelle quali le fabbriche sono collocate all'interno di vaste aree boschive, un paesaggio quindi che guardando dall'aereo, dà un certo conforto.
Questa legge non modificherà in questo senso ma avrà lo scopo esclusivamente di definire la proprietà. Poniamo nel giusto termine il problema (a meno che vi sia il sottofondo inaccettabile, attraverso questo strumento legislativo, di soffocare la coltura del pioppo), cioè di ottenere il ritorno in certi terreni alla vocazione originaria di colture foraggere o cerealicole, Se questo aspetto è presente in questa legge, come mi pare di cogliere, può darsi che abbia un suo interesse. Non voglio discutere.
Vi sono però degli elementi nella legge, come ha osservato il Consigliere Oberto, che sono illegittimi, specialmente all'art. 4, che otterrebbero come risultato soltanto il rinvio da parte del Commissario di Governo. Non ho difficoltà a dire che la questione può essere rimessa ai Comuni, Il Consigliere Oberto ha fatto delle proposte che potrebbero essere discusse.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

I numerosi interventi dimostrano il grande interesse che suscita questa legge.
Sono convinto che la soluzione radicale, organica e razionale potrà essere trovata soltanto con i piani zonali di sviluppo. Siccome però di piani di sviluppo si parla dal 1960 nel paese e dal 1972 nella Regione e poiché solo da un mese è stata approvata la legge che ne consente l'avvio vi è l'esigenza di un intervento in questo senso che può anche essere intesa come una formula per invitare i Comuni a farsi carico del problema.
La normativa esistente risale all'anno 490 a.C., all'epoca di Solone, la si ritrova nelle pandette giustiniane e questo dimostra che il problema è stato sempre presente e ha sempre avuto la finalità fondamentale della tutela degli interessi fra le parti. E' anche vero che la distanza non salvaguarda in assoluto l'agricoltura; si tratta di ettari sottratti ad un esercizio più intensivo dell'attività agricola. Lo spirito della legge è di scoraggiare un tipo di attività, spesso definita di rapina, che oggi molto più presente del passato, tanto che sta diventando il problema dei problemi dell'agricoltura, problemi di interessi fra privati che non sarebbero di competenza della Regione perché spettano ai Comuni, e che potrebbero e dovrebbero essere recuperati nell'ambito dei piani zonali che stabiliscono l'utilizzo del territorio per lo sviluppo della zootecnia o di coltivazioni pregiate.
C'e però il problema dell'affittanza, in parte sfiorato dal Consigliere Lombardi, che è in corso di aggiornamento e di miglioramento e dell'utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, per la quale la Regione Piemonte aveva predisposto una legge che è però stata respinta dal Governo. Questi due motivi contribuiscono alla proliferazione di piantamenti di pioppi e di alberi di rapido accrescimento. La terra fertile che sarebbe meglio utilizzabile per la coltura di foraggere o per colture più intensive, viene continuamente sottratta al-l'esercizio dell'attività agricola.
Dall'indagine che abbiamo svolto a cui ha risposto il 70 per cento dei Comuni, risulta che 563 Comuni hanno il regolamento con distanze che vanno dai 3 ai 25 metri,specie nei Comuni delle zone collinari.
Questa legge si riferisce a quei Comuni che non hanno un regolamento, i quali nell'atto della definizione del regolamento non dovranno uniformarsi a distanze precise ed imperative, ma a criteri generali.
Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale e giuridico i dubbi sono parecchi, e vanno tenuti in considerazione. La Commissione competente e la Giunta hanno avuto ripetuti pareri, abbastanza discordi, l'ultimo è del Collegio nominato dal Consiglio. Alcuni hanno fatto presente che la Regione Piemonte ha superato questi dubbi quando ha presentato la legge sulle terre incolte la quale, anche se non è stata approvata dal Commissario di Governo, un contributo l'ha dato perché subito dopo sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge al riguardo, una delle quali è inserita negli accordi di governo.
La Giunta a questo punto è disponibile ad accogliere osservazioni ed emendamenti e a trovare una soluzione che trovi d'accordo la maggioranza del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Sarebbe forse opportuna una sospensione, ma se da parte dei Gruppi più numerosi vi è la determinazione di procedere nell'esame della legge, è del tutto inutile perdere una mezz'ora di tempo nella riunione dei Capigruppo .



BIANCHI Adriano

Le ultime considerazioni dell' Assessore riassumono le considerazioni che avrei fatto in merito alla proposta di sospensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, respingo il riferimento che lei ha fatto ai Gruppi più importanti perché le osservazioni avanzate dal collego repubblicano, da altri Consiglieri e dal sottoscritto sono di rilievo notevole. Secondo me i Gruppi più importanti sono proprio quelli che hanno sollevato i problemi e non sono quelli più numerosi.
Questo modo di trattare i Gruppi non mi sembra accettabile. E' una svista verbale che prendiamo per quella che é, che non supera però la necessità di approfondire l'argomento dal punto di vista giuridico.
Mentre ho la parola direi brevissimamente all'Assessore che sul problema delle terre incolte...



PRESIDENTE

La discussione, Consigliere Marchini, non è riaperta.



MARCHINI Sergio

Va bene. Vorrà dire che parlerò per un'ora e mezza alla fine perché il mio Gruppo è importante quanto quello del P.C.I, e della D.C. Se lo ricordi. E' un argomento sollevato dal Consigliere Oberto e condiviso da parecchi democristiani, anche se non lo dicono.



PRESIDENTE

Il Consiglio discute tutto ciò che i Gruppi decidono di discutere. Se un argomento posto all'ordine del giorno è tolto, secondo quello che decide la maggioranza dell' assemblea, il Presidente ha la facoltà di interpretare la maggioranza dell'as-semblea e anche il dovere di non perdere tempo e visto che la maggioranza ha deciso di togliere un punto all'ordine del giorno, tutto questo è confluito nella proposta che ho fatto. Se c'é la richiesta formale di una riunione di Capigruppo, io faccio la riunione dei Capigruppo, il risultato sarà quello che si evincerà dall'atteggiamento dei Gruppi.
La parola al Consigliere Chiabrando



CHIABRANDO Mauro

Come relatore, devo fare alcune osservazioni in sede di replica. Chiedo quando posso parlare, se prima o dopo l'even-tuale interruzione.



PRESIDENTE

Qualcuno fa la proposta di una convocazione dei Capigruppo ? Poich nessuno la richiede, do la parola per la replica al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Gli argomenti sono molto validi e tutti meritevoli di massima attenzione. Credo però che non sia questa la sede per la discussione tecnica di molti di essi, in quanto questa legge ha l'unico obiettivo di obbligare i Comuni a dotarsi di un regolamento. La Regione non stabilisce le distanze. La Regione dà dei criteri e delle indicazioni che potranno o non potranno essere tenuti in considerazione. L'autorità a cui riconosciamo il potere di stabilire queste norme è il Comune. Queste misure valgono come salvaguardia durante il breve periodo entro il quale il Comune deve fare il regolamento, quindi, trattandosi di salvaguardia, è necessario che la misura sia leggermente superiore a quella media stabilita dai Comuni.
Quindi la Regione non fa nessuna brutta figura.
Questa legge ha una finalità agricola, anche se non appare molto chiaramente in quanto la Regione con questo provvedimento intende dare la sveglia ai Comuni, avvertendoli che in questi ultimi anni l'agri-coltura ha fatto dei passi notevoli nella meccanizzazione, nei sistemi di irrigazione nei sistemi di pompaggio. Molti Comuni si sono resi conto di queste realtà ed hanno stabilito opportune normative. La Regione si limita a dare delle indicazioni, degli indirizzi senza invadere il campo dei Comuni. Ecco perché sottolineo che l'aspetto prima di tutto è agricolo. Con la tutela e con la salvaguardia vogliamo agevolare gli operatori agricoli, dare tranquillità e sicurezza alla gente che lavora ed agevolare la loro permanenza in campagna.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto



OBERTO Gianni

Siamo tutti d'accordo sulla sostanza della legge. Personalmente sono però convinto che con l'art. 4 si commette un errore.
La legge all'art. 4 stabilisce delle distanze che sono imperative in quanto stabilisce norme categoricamente operanti. Mi domando di dove la Regione ricava la propria competenza per stabilire tali distanze. La competenza è propria dei Comuni e in caso di inadempienza i cittadini possono insorgere contro le Amministrazioni comunali, ma se non c 'è una norma che dia la delega sostitutiva, la Regione non può stabilire sue norme. Questo è di una chiarezza lapalissiana, per cui torno a ripetere che l'intera legge può essere approvata, ma non può essere approvata la parte che stabilisce le distanze, salvo che queste distanze siano suggerite come modo di comportamento per i Comuni.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 -(Finalità). La presente legge, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 892 del Codice Civile, si propone di: 1) fornire ai Comuni del Piemonte criteri uniformi per la determinazione delle distanze minime dai confini che devono essere rispettate nel piantamento degli alberi 2) stabilire la relativa metodologia, che assicuri la partecipazione delle categorie interessate e l'apporto degli organici tecnici".
Il Gruppo D.C. presenta un emendamento aggiuntivo. Viene aggiunto il seguente punto: "a) Favorire un più razionale ed equilibrato sviluppo dell'agricoltura, eliminando le cause che possono compromettere l'esito delle coltivazioni, anche in relazione alla necessità di poter praticare le moderne tecniche colturali attraverso l'uso della meccanizzazione, la specializzazione delle colture, la manutenzione meccanica dei canali e la razionalizzazione dei sistemi di irrigazione".
Chi approva l'emendamento, alzi la mano. E' approvato.
Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 (Criteri). Nella determinazione delle distanze minime per il piantamento degli alberi, i Comuni devono tener conto delle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo ed in loro assenza, dei seguenti criteri: 1) distanze e altre disposizioni previste dalla presente legge 2) ordinamenti colturali normalmente in atto: ciò al fine di evitare danni o limitazioni alle colture agricole dei terreni confinanti 3) esposizione del terreno 4) necessità della meccanizzazione e dei lavori di spurgo dei canali 5) degli usi e delle consuetudini locali".
Il Consigliere Chiabrando ha presentato numerosi emendamenti emendamento soppressivo al punto 1): sono soppresse le parole "distanze e altre".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emen-damento è accolto.
Emendamento modificativo al punto 3): "Esposizione del terreno anche rispetto all'irradiazione solare".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emen-damento è accolto.
Emendamento aggiuntivo: dopo il punto 4) è aggiunto il seguente punto 5): "Necessità di preservare o di costituire barriere frangivento e più favorevoli condizioni ambientali". Il precedente punto 5) diventa punto 6).
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione dell'articolo 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 2 e approvato.
"Articolo 3 (Metodologia). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sprovvisti di regolamento devono stabilire le distanze minime per il piantamento degli alberi secondo i criteri indicati nell'articolo precedente. Allo scopo i Comuni consultano le organizzazioni agricole comunali più rappresentative e le associazioni dei pioppicoltori e richiedono il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se siti in zona montana, o dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura se in altre zone".
La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Presidente della Giunta regionale Signori Consiglieri, il termine di 90 giorni mi pare limitativo, se si tiene conto che molti Comuni tengono riunioni solo due volte all'anno. Suggerirei il termine di 180 giorni.



CHIABRANDO Mauro

Concordo con la proposta del Presidente della Giunta, tanto più che ormai i piantamenti sono fatti.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Presidente della Giunta alzi la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione dell'articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 41 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 (Distanze). Fino a quando il Comune non avrà provveduto ad approvare il proprio regolamento, valgono le seguenti distanze: a) metri 15 per i pioppi b) metri 10 per le altre piante di alto fusto indicate all'art. 892 del Codice Civile, esclusi gli alberi da frutto c) metri 6 per l'ontano, il castagno, le robinie e le altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e gli alberi da frutto di alto fusto.
Le distanze devono osservarsi anche nel caso in cui tra due fondi intercorrono strade o canali".
Vi è un emendamento presentato dal Presidente della Giunta: dopo la parola "valgono" aggiungere le parole "di massima".
La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Due sembrano i punti che possono costituire la totale illegittimità della legge, uno riguarda il vincolo in pendenza della decisione dei Comuni di determinare la distanza, il che equivale a una modifica del Codice Civile Poiché questa legge desta giustamente molto interesse e poiché non possiamo determinare un fatto vincolante, potremmo allora dire che le norme "valgono di massima". Ossia, i Comuni nel momento in cui affronteranno i propri regolamenti avranno un'indicazione che proviene dal Consiglio regionale.
Il secondo punto e all'art. 6 dove si dice che "può esigere l'estirpazione". Questa norma è già stabilita dal Codice Civile, quindi è superfluo ripeterlo in questa legge.



PRESIDENTE

La discussione è aperta. La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Signor Presidente, lei è uscito dal Congresso del suo partito che ha chiaramente proposto l'alternativa, non il compromesso: il compromesso semmai può essere proposto da altre forze politiche.
Qui invece propone un compromesso per tenere in piedi l'articolo 4 medicandolo leggermente con l'aggiunta delle parole "di massima". Non crede di creare una fonte di possibili contrasti e di litigi ? Non credo che la sua proposta possa essere recepita.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

La proposta del Presidente della Giunta, calata in un momento di inattività poiché nessun pioppo sarà piantato nel periodo di salvaguardia mi pare saggia.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione dell'articolo 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 36 Consiglieri hanno risposto NO n. 2 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 (Deroghe). Le distanze di cui all'articolo precedente non si applicano: 1) in caso di accordo intercorso tra i confinanti 2) nelle zone golenali o nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie, a giudizio dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o dell'Ispettorato agrario provinciale secondo le rispettive competenze 3) nel caso di piantamenti di pioppi in filare unico su ripa a condizione che la distanza tra gli alberi sia almeno di metri 12".
Il Consigliere Chiabrando ed altri presentano il seguente emendamento modificativo al punto 3): "Nel caso di piantamenti di pioppi in filare unico su ripe di canali della larghezza minima di metri uno a condizione che la distanza tra gli alberi sia almeno di metri 12".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Poiché con il termine ripa non si capisce se si tratta di un fosso largo, di un solco che si fa con l'aratro o di un canale grosso, proponiamo di indicare il canale che abbia almeno un metro di larghezza.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Si passi alla votazione dell'articolo 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 (Alberi a distanza non legale). Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi che successivamente all'entrata in vigore delle norme previste dalla presente legge e dei regolamenti comunali, sono piantati o nascono a distanze inferiori a quelle previste agli articoli 2 e 4.
I pioppi già esistenti alla data di cui al comma precedente possono essere mantenuti fino a maturazione".
Il Presidente della Giunta Viglione propone un emendamento soppressivo del primo comma ed inoltre di modificare il secondo comma sopprimendo la frase "alla data di cui al comma precedente".



BORANDO Carlo

Accetto la soppressione del primo comma dell'art. 6 e propongo di trasformare il secondo comma nel modo seguente: "I pioppi già esistenti possono essere mantenuti fino a maturazione".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento al comma primo.
L'emendamento è accolto.
Pongo ai voti l'emendamento al comma secondo. E' accolto.
Si passi alla votazione dell'articolo 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 (Rinvio). Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme stabilite in materia dal Codice Civile".
D'intesa con il Presidente della Giunta propongo la soppressione di questo articolo.
Chiede la parola il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Anche la parte rimasta dell'art. 6 è del tutto superflua.



BESATE Piero

Molte leggi regionali rimanda no alle leggi dello Stato, anche perch l'organo preposto all'approvazione sappia che il Consiglio regionale ha tenuto conto di tutto questo e non ha voluto stabilire delle norme in assoluto che ne disattendono altre.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Mi pare opportuno il riferimento perché non si creda che la nuova legge possa aver abrogato l'interezza della legge antica.



CHIABRANDO Mauro

E' una necessità pratica.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'art. 7. E' accolto.
La parola al Consigliere Gastaldi per la dichiarazioni di voto.



GASTALDI Enrico

Il dubbio principale per il nostro Gruppo era in merito alla fissazione delle distanze degli alberi dai confini (art. 4), dubbio espresso anche da altri colleghi. Oltre all'opinione dell'Istituto universitario di agraria valgono anche i risultati delle indagini svolte dall'Assessorato presso i Comuni che già hanno il regolamento in materia.
A questo punto il dubbio non pare risolto né dalla spiegazione del collega Chiabrando, né dall'emendamento all'art. 4 proposto dalla Giunta.
Il nostro Gruppo darà pertanto un voto di astensione.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni. Si proceda quindi alla votazione per appello nominale sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri si sono astenuti n. 4 Consiglieri Il progetto di legge è approvato.


Argomento: Varie

Sulle assemblee aperte nei luoghi di lavoro contro il terrorismo


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, in questi giorni a Torino e nell'intera Regione si svolgono assemblee aperte nei luoghi di lavoro per iniziativa del Comitato unitario antifascista regionale nell'ambito della campagna di mobilitazione popolare in difesa delle istituzioni democratiche.
L'iniziativa che ha interessato decine di migliaia di lavoratori, al di là di qualche momento teso, ha ottenuto risultati estremamente positivi.
Non possiamo non biasimare l'atteg-giamento della Direzione dell'Azienda Berto Lamet di Torino che stamani si è rifiutata di far entrare in fabbrica i rappresentanti delle forze politiche presentatesi per partecipare all'assemblea dei lavoratori insieme con i rappresentanti sindacali.
Questa mattina ho parlato con i dirigenti dell'azienda: hanno giustificato il fatto dicendo che lo Statuto dei diritti dei lavoratori non prevede la presenza delle forze politiche nelle assemblee interne. Mi è stato anche spiegato che non hanno voluto creare un precedente manifestando quindi ulteriormente una posizione assolutamente non condivisibile.
I lavoratori riunitisi in assemblea hanno condannato l'inspiegabile posizione della Direzione dell'azienda ed hanno attuato uno sciopero di protesta. In un comunicato il consiglio di fabbrica chiede all'azienda di ritirare la propria decisione e di permettere ai rappresentanti dei partiti politici democratici di partecipare alla seconda assemblea che si svolgerà oggi dalle ore 15 alle ore 17,30.
Rivolgo anche da questa tribuna l'appello perché tale assemblea possa svolgersi così come si sono svolte in tutte le altre aziende, grandi e medie, della città e della Regione.
Chiede la parola il Consigliere Alberton. Ne ha facoltà.



ALBERTON Ezio

Desidero segnalare al Consiglio regionale un altro episodio avvenuto questa mattina, del quale vorrei invitare la Presidenza ad assumere precise informazioni. Mi risulta che nello stabilimento della Fiat meccanica, non hanno potuto entrare il Consigliere provinciale Puddu e il Consigliere comunale Artusi. La giustificazione sarebbe che non erano compresi in un elenco preventivamente predisposto.



PRESIDENTE

Non vedo come il Consigliere Puddu, che era negli elenchi delle vittime delle b.r., non possa essere incluso negli elenchi delle fabbriche nelle quali vuole spiegare le sue opinioni in merito al fatto che gli è accaduto.
Mi assumo immediatamente questo impegno e informerò il Consiglio regionale sugli esiti di queste consultazioni.
Signori Consiglieri, se non vi sono obiezioni propongo la sospensione della seduta e la convocazione dell'Ufficio di Presidenza. I lavori riprenderanno alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,45)



(La seduta ha termine alle ore 12,45)



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