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Dettaglio seduta n.182 del 22/03/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute".
Se non vi sono osservazioni, s'intendono approvati i processi verbali delle adunanze del 9, 10 e 16 marzo '78.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente a) Congedi


PRESIDENTE

Sono in congedo i Consiglieri: Vecchione, Oberto, Menozzi, Alberton Minucci, Carazzoni e Bertorello.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: Proposta di legge n. 297: "Provvedimenti urgenti per il ripristino dei fabbricati rurali danneggiati da nevicate eccezionali", presentata dai Consiglieri Bertorello, Chiabrando, Franzi, Lombardi e Menozzi in data 13 marzo 1978 ed assegnata alla III Commissione in data 20 marzo 1978 Disegno di legge n. 298: "Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti regionali. Integrazione art. 24 della legge regionale 12/8/74 n. 22", presentato dalla Giunta regionale in data 15 marzo 1978 ed assegnato alla I Commissione in data 20 marzo 1978 Disegno di legge n. 299: "Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica", presentato dalla Giunta regionale in data 15 marzo 1978 ed assegnato alla II Commissione in data 20 marzo 1978.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale 9/2/1978: "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" alla legge regionale 9/2/1978: "Istituzione del parco naturale dell'Alpe Veglia".


Argomento:

d) Programma dei lavori nell'odierna e nelle prossime sedute consiliari


PRESIDENTE

Si sono riuniti lunedì 20 marzo i Capigruppo consiliari per esaminare lo svolgimento della seduta odierna, nonché le date delle prossime convocazioni del Consiglio.
In merito, hanno deciso: che la seduta odierna, stanti precedenti impegni assunti da alcuni componenti della Giunta, termini nella tarda mattinata e non riprenda nel pomeriggio che in relazione a tale limitata durata della seduta vengano esaminati i seguenti punti dell'ordine del giorno: n. 3) Piani zonali di sviluppo n. 4) distanze minime degli alberi dai confini n. 5) delibera sull'Albo dei trasportatori n. 7) deliberazione relativa alla Centrale Turbogas n. 8) due nomine che rivestono carattere di particolare urgenza n. 12) museo regionale di scienze naturali che il Consiglio si riunisca nuovamente mercoledì 5 e giovedì 6 aprile con all'ordine del giorno, oltre ai punti non discussi oggi interrogazioni ed interpellanze (è previsto di dedicare una mezza giornata all'esame delle interrogazioni); dibattito sui CO.RE.CO., relazione sul problema degli insediamenti delle centrali nucleari in Piemonte e sullo stato attuale di esame del problema da parte della Giunta e della II Commissione ed eventuale nomina di una Commissione speciale sull'argomento che l'esame e l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio avvengano nei giorni 18, 19 e 20 aprile, stante che la settimana successiva si tiene il congresso nazionale del PRI che d'ora in poi, al fine di definire le interrogazioni e le interpellanze che presentano carattere d'urgenza e che pertanto devono essere discusse con carattere di priorità rispetto alle altre, la Giunta trasmetta tempestivamente l'elenco delle interrogazioni cui intende rispondere nella successiva seduta consiliare in modo che l'Ufficio di Presidenza nella consueta seduta del martedì possa individuare quelle che presentassero tale carattere prioritario.
Se non vi sono richieste di parola propongo di passare all'esame del punto successivo all'ordine del giorno.


Argomento: Enti di sviluppo e organismi fondiari

Esame progetti di legge n. 183 e n. 231 relativi a "Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo"


PRESIDENTE

Il punto terzo all'o.d.g. reca: esame progetti di legge n. 183 e n. 231 relativi a "Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo".
Relatore è il Consigliere Besate che ha facoltà di parlare.



BESATE Piero, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la relazione che accompagna il testo di legge, approvata dalla Commissione, necessita di una breve illustrazione in quanto in questi ultimi tempi sono avvenuti fatti importanti anche nel campo dell'agricoltura, il più importante dei quali riguarda l'avvio del processo di presentazione dei progetti e dei programmi regionali in ordine alla legge del Quadrifoglio.
Lo scopo di questa legge è definito all'art. 9 del progetto stesso che recita: "I programmi ed i singoli interventi di tutti gli Enti pubblici o di diritto pubblico operanti nel settore agricolo e forestale nelle zone agricole interessate, anche per quanto concerne i piani aziendali e interaziendali di sviluppo, dovranno essere adeguati al piano agricolo zonale". L'impresa privata resta libera di adeguarvisi o no, salvo naturalmente il diritto-dovere dell'intervento pubblico di prenderla in considerazione o meno.
In altri termini, nessuna costrizione, o, se volete, nessuna pianificazione coattiva, ma obbligo per gli organi pubblici di muoversi secondo le scelte del piano agricolo zonale, il quale è articolazione del piano socio-economico territoriale del Comprensorio in armonia con il Piano regionale di sviluppo. Appare subito chiaro quanto sia importante la procedura della formazione del piano. Tale procedura costituisce la sostanza della legge.
Così come sono state proposte dalla Giunta con il disegno di legge n.
231, che in Commissione è stato abbinato alla proposta di legge dei Consiglieri democristiani, e così come sono approvate dalla Commissione che le sottopone al Consiglio, le norme per la formazione dei piani suscettibili di ritocchi in aula, rappresentano un contributo notevole allo svolgimento della problematica della partecipazione decisionale, e non solo consultiva, alla determinazione della politica della Regione e del controllo sulla sua realizzazione. Ciò è tanto più importante e delicato nell'agricoltura, settore direttamente produttivo dove operano solo imprese private. Chi fa il piano della zona agricola? L'art. 2 della legge n. 51 del 1977 prevede che l'Ente di sviluppo agricolo "promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani zonali" ma lascia aperta la questione del soggetto che forma il piano non per dimenticanza, ma per scelta decisa con le organizzazioni professionali e soprattutto con le forze politiche e demanda la questione alla legge delle procedure. L'art. 6 del progetto definisce il soggetto nella Commissione per il piano zonale, la cui composizione è formata per metà da Consiglieri comunali eletti dai Comuni della zona, in numero di 3 per Comune di cui almeno uno della minoranza, e per metà da rappresentanti degli agricoltori, lavoratori e produttori agricoli. Su tale ripartizione i Consiglieri della D.C., coerentemente con la loro proposta di legge, hanno sostenuto una composizione di maggioranza netta delle parti sociali su quella istituzionale e pubblica dei Comuni. Essi hanno sostenuto principalmente due argomenti: uno di quantità e di dimensione delle Commissioni agricole zonali, l'altro, di principio, dell'autogestione. Sul primo faccio osservare che, qualora il numero dei Consiglieri comunali fosse più ristretto, per ridimensionare la Commissione zonale si avrebbe matematicamente l'esclusione delle forze politiche intermedie anche a danno di quella varietà di espressioni locali, sempre interessanti, che nei Consigli comunali formati maggioritariamente si costituiscono localmente sotto segni diversissimi e che non seguono la geografia politica delle assemblee prodotte dal sistema proporzionale. Ciò recherebbe un danno notevole all'espressione del pluralismo articolato dei Comuni piccoli.
Sul tema dell'autogestione, sul quale tutti concordiamo, si devono considerare due aspetti fondamentali, quello dell'autogestione delle imprese e quello dell'autogestione della formazione della politica agricola e generale.
In questo caso non è in discussione l'autogestione delle imprese private; nel caso delle imprese familiari diretto-coltivatrici l'autogestione è connaturata ad esse. Il caso in questione è chiaramente l'autogestione della politica generale dell'agricoltura. E'fuori dubbio che l'impresa agricola è direttamente interessata a queste decisioni generali.
L'impresa privata in agricoltura ha il supporto dell'intervento pubblico il quale modifica profondamente le condizioni dell'economicità, della competitività, fino a rendere i rapporti di mercato subordinati, a gradi diversi, all'efficacia degli interventi internazionali, nazionali e regionali, i quali obbediscono a valutazioni macroscopiche e che fanno prevalere l'elemento programmatorio su quello del mercato che, inteso nel senso classico, non esiste più. E'giusto che l'imprenditore, libero nelle sue decisioni individuali, partecipi attraverso i suoi rappresentanti di categoria alle decisioni generali che lo condizionano, ma, nello stesso tempo, e per la natura generale delle scelte e delle decisioni correlate a tutto il sistema, l'autogestione non può realizzarsi con il semplice fatto di dare carta bianca agli addetti di qualunque settore, magari con la presenza più o meno decorativa di "intrusi istituzionali", cioè della mano pubblica. Le singole imprese agiscono all'interno di una società globale entro determinate condizioni economiche, giuridiche e politiche che valgono per tutta la società e per tutti i settori, oltre che per ogni settore.
Perciò emerge senza forzatura, ma come fatto logico, la questione dei fattori decisionali, complessivi su questi problemi chiave a livello sociale. Occorre che la mano pubblica che esprime questo livello globale sia responsabile e responsabilizzata e lo sia pienamente affinch l'autogestione del livello globale sia pienamente socializzato e il fattore politico-amministrativo (in questo caso quello più democratico, il Comune) e il fattore sociale (in questo caso il produttore organizzato) concorrano ed interagiscano attivamente e continuamente a parità di forze, non per lo scontro, ma per la sintesi dei due momenti insopprimibili. Intendiamoci: anche qui non c'è da giocarsi l'anima sul fifty-fifty o sul 49 o 51 perché se a questo si riducesse tutto il confronto sarebbe un falso problema. Cominciamo così; in seguito si potranno apportare le eventuali correzioni che saranno richieste dalla viva esperienza.
Quello su cui conveniamo tutti è che occorre avviarsi con i piani agricoli zonali alle scelte programmatorie consapevoli dal basso, che operano come prescrizioni per le istituzioni e come autogoverno per gli imprenditori, nell'ambito delle grandi opzioni programmatiche nazionali e regionali. Ciò è tanto più evidente dal momento che, dopo la promulgazione del Quadrifoglio, la legge n. 984, si sta operando per accelerare al massimo l'intervento e la spesa produttivistica in agricoltura segnatamente per la zootecnia e le colture pregiate e, conseguentemente ma prioritariamente, per l'irrigazione.
Spetta al Comitato interministeriale per la programmazione agricola alimentare (branca specifica del CIPE) elaborare su proposta del Ministero dell'Agricoltura e Foreste gli indirizzi generali per ciascun settore; le Regioni elaborano i programmi regionali di settore sulla base di quegli indirizzi. Infine, partendo da questi programmi, si formano piani nazionali (approvati dal CIPAA) e criteri per l'eventuale adeguamento dei programmi regionali e si procede alla ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni.
Poiché il Quadrifoglio è stato approvato nel dicembre 1977, per poter intervenire già nel '78 è in corso una febbrile attività tra gli Assessori ed il Ministero, perché nel rispetto essenziale della procedura si possa accelerare al massimo l'impiego delle risorse. Non è il caso di approfondire in sede di illustrazione della relazione del disegno di legge questi temi fondamentali. Tuttavia credo che si debba informare il Consiglio che, muovendosi di concerto con il Ministro e le altre Regioni la Giunta piemontese (e l'Assessore Ferraris ha riferito e discusso la questione già due o tre volte in Commissione) ha provveduto a raccogliere i progetti.
I progetti veri (all'infuori di quelli della forestazione), più importanti, inquadrati in programmi organici e produttivistici, vengono essenzialmente dalle province di Novara e di Vercelli, cioè da quei Consorzi come l'Est Sesia, l'Ovest Sesia e il Consorzio della Baraggia cioè dall'agricoltura che da oltre un secolo si è organizzata attorno al Canale Cavour tra il Ticino, la Dora Baltea e il Po. Esiste un enorme Piemonte scoperto, con grandi problemi ma senza validi supporti di quel livello. Ci sarebbe molto da dire attorno a quei tre Consorzi in primo luogo, in merito al tema di una più corretta democratizzazione e presenza pubblica in quelle associazioni veramente autogovernate. Anche se nelle altre aree ci fossero organizzazioni analoghe, non avremmo solo un elenco di problemi come quello del Tanaro, del Moiola, dell'Agro di Poirino, ma avremmo progetti, opere e sviluppo. Questo, per inciso, mi pare sia anche il campo d'elezione aperto dell'Esap e di altri organismi. Ora che i canali demaniali di irrigazione sono stati trasferiti alle Regioni s'impone certamente una grande chiarezza in materia. Il canale della Baraggia doveva essere consegnato nel 1958; non è ancora consegnato oggi dall'amministrazione dei Canali Cavour, quando quest'ultimo con badile e carriole è stato fatto in tre anni.
Con questa legge non si attua soltanto un dettato dello Statuto regionale e di molte leggi che fanno riferimento ai piani agricoli zonali da quelle sui parchi a quella sull'urbanistica ecc., ma si pongono le condizioni per attrezzarci in modo da corrispondere all'attuazione della riforma dell'agricoltura iniziata con la legge regionale di attuazione delle direttive comunitarie passando dalla realizzazione del Quadrifoglio (anche con la nuova legge triennale di imminente presentazione in Giunta e quindi al Consiglio), fino alle leggi sull'associazione dei produttori, sui contratti agrari, sull'AIMA, sulla riforma della legge n. 364, la quale riforma postula un diretto collegamento con la riconversione industriale e la legge sull'occupazione giovanile; con una riforma della sperimentazione e della ricerca in agricoltura, della formazione professionale e dell'assistenza tecnica.
Signor Presidente, colleghi Consiglieri, siamo consapevoli che questa legge rappresenta una possibilità che viene data agli agricoltori, ai Comuni, ai cittadini d'incidere direttamente sulle scelte. La coscienza dei protagonisti da tempo è all'altezza del compito che sta loro di fronte. In un periodo di gravi tensioni, e soprattutto per questo, rileviamo che quanto più profondamente ed estesamente si realizzerà la partecipazione decisionale delle grandi masse tanto più fortemente si consoliderà e si articolerà la democrazia dei produttori, degli amministratori nell'agricoltura che, nella situazione politica di forte impegno nazionale a tutti i livelli, può essere di esempio e stimolo alla comunità per dare adeguate soluzioni ai problemi che ci stanno dinnanzi.
Non esamino l'articolato perché esso è talmente diffuso, talmente esplicito nella sua formulazione che non ha bisogno d'ulteriore relazione ed illustrazione per decidere sull'importante materia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per esporre brevemente alcune considerazioni da parte del Gruppo D.C. sulla legge che stiamo per votare e che la III Commissione ha licenziato a maggioranza.
Prima di esaminare l'articolato ritengo necessario soffermarmi su alcune affermazioni contenute nella relazione che accompagna il testo di legge, che è diversa da quella licenziata in Commissione. Sarebbe opportuno accompagnare le leggi con una relazione scritta uguale a quella che poi viene svolta in aula.
Ritengo di dovermi soffermare su alcune affermazioni contenute sulla relazione scritta che accompagna il testo di legge, che sono in parte contraddittorie e non realistiche. E'contraddittoria l'affermazione che la politica di programmazione è iniziata con l'applicazione, attraverso la legge n. 15 delle Direttive Comunitarie, ed è ancor più contraddittorio presentare tale legge come titolo di merito del Consiglio, quando tutte le forze politiche con l'Assessore in testa hanno denunciato, pur con accentuazioni diverse, i limiti di tale legge, non derivanti dalla volontà politica espressa in questo Consiglio, ma dall'esigenza di rendere operanti nella Regione le direttive comunitarie. E'vero che l'operatività del provvedimento è ulteriormente compromessa da una non razionale applicazione, ma non possiamo accettare che in determinati momenti si cerchi di presentare l'applicazione delle direttive comunitarie come un merito e sulle stesse scaricare le difficoltà, quando queste, e negli ultimi tempi avviene sempre più frequentemente, si verificano.
Non è realistico prospettare un collegamento tra i piani agricoli zonali ed il recepimento a livello regionale del Quadrifoglio. Mi auguro di sbagliare, ma se il Quadrifoglio dovrà essere collegato ai piani agricoli zonali, penso di poter affermare che tale legge nella Regione non potrà operare almeno per i primi anni.
Non è realistico affermare che attraverso reiterate modificazioni delle leggi n. 45 e 51 si è proceduto ad una graduale accentuazione della selettività che si basa, tra l'altro, sulla priorità accordata alle aziende agricole diretto-coltivatrici, in quanto tali leggi, approvate nella passata legislatura, non hanno subito sostanziali modificazioni e quelle apportate hanno semmai mortificato la suddetta priorità. Passando a considerare l'articolato, mi sembra di dover ricordare che il nostro Gruppo aveva presentato nel febbraio '77 il progetto di legge n. 183, seguito nel luglio dello stesso anno dal disegno di legge della Giunta, n. 231. Su questi due progetti si è lavorato a lungo in Commissione alla ricerca di una soluzione unitaria che, nonostante i notevoli avvicinamenti, non è stato possibile raggiungere a causa di divergenze su alcuni punti di notevole importanza riguardanti l'art. 6, circa la composizione della Commissione per il piano agricolo zonale, e l'art. 7, circa le procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale. Sul primo punto il nostro Gruppo ha sempre sostenuto che il piano agricolo zonale doveva essere autogestito dai diretti interessati e che quindi i produttori agricoli dovevano costituire la maggioranza della Commissione, pur riconoscendo come si deduce dalla nostra proposta di legge, l'esigenza che vi partecipino, attraverso i rappresentanti degli Enti locali, le forze politiche e le altre forze sociali.
Già nella discussione sul recepimento delle direttive comunitarie specie per quanto riguarda l'informazione socio-economica (che per ora continua a ridursi, nonostante un'interrogazione in merito discussa in quest'aula, al Notiziario Piemonte Agricoltura) e nella discussione sulla composizione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente di sviluppo si sono delineate due posizioni: quella della maggioranza che tende a ridurre la rappresentanza delle organizzazioni professionali a favore di altri componenti, e quella del nostro Gruppo, che vuole privilegiare la rappresentanza dei produttori agricoli, da assegnarsi in base alla reale rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale.
Non mi sembra opportuno, in questa occasione, cercare di approfondire le motivazioni che spingono la maggioranza a fare la scelta suddetta, anche perché non sono sempre lineari e coerenti ed ogni volta la rappresentanza viene allargata a nuove organizzazioni, quasi si ricercasse l'incertezza e non quella chiarezza indispensabile per impostare rapporti nuovi come spesso richiesto tra le organizzazioni professionali e le forze politiche in materia di problemi agricoli.
Mi sembra però giusto chiarire il motivo della nostra scelta. Noi crediamo nell'autogestione di tutte le iniziative riguardanti il settore agricolo e vi crediamo soprattutto quando le iniziative ed il loro proficuo risultato dipendono dalla libera adesione degli imprenditori agricoli.
Nella relazione si precisa, e non si può non essere d'accordo, che non deve nascere nessuna costrizione per la libera imprenditorialità in un settore direttamente produttivo dove operano esclusivamente imprese private. Se così è, l'unico modo per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano agricolo zonale è quello di coinvolgere in prima persona, attraverso la responsabilità maggioritaria, nelle decisioni proprio quegli imprenditori privati che sono abituati a rischiare e possono continuare a farlo, anche in merito ad una possibile ed auspicabile programmazione, alla condizione che i futuri rischi siano il frutto di una libera scelta. Non possiamo non tenere conto che eventuali errori ricadranno innanzitutto sulle spalle dei produttori e specie sulle aziende diretto-coltivatrici che di conseguenza hanno il diritto di essere determinanti nella scelta. Sul punto due, circa le procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale, non si può non sottolineare il rovesciamento delle posizioni tra la prima e l'ultima stesura propostaci dell'art. 7. Nella prima stesura l'Esap e gli organi comprensoriali avevano una funzione di collaborazione con la Commissione alla quale spettava l'elaborazione, la direzione, la gestione del piano nel testo propostoci per l'approvazione, mentre il Comprensorio mantiene le medesime funzioni, l'Esap acquisisce funzioni almeno parificate a quelle della Commissione. Vorremmo conoscere il perché di tale capovolgimento e non vorremmo dipendesse dai mutati rapporti di forza all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Esap, anche se, pur sforzandoci, non riusciamo a trovare motivazioni diverse. Il prevedere che sia l'Esap a fissare i criteri per la selezione dei tecnici, per la formazione dei gruppi di lavoro ed a regolare ogni altro rapporto di carattere amministrativo con i tecnici che mette a disposizione delle Commissioni significa di fatto esautorare in larga parte queste ultime ed accentrare nell'Esap ogni iniziativa e momento decisionale a livello di formazione del piano, col risultato di mortificare ulteriormente i diretti interessati.
Con queste premesse penso sarà difficile, nonostante l'approvazione della legge, modificare l'attuale realtà ed imboccare la già di per s ardua strada della programmazione nel settore agricolo. Per ovviare a queste carenze, per poter raggiungere obiettivi che la legge si propone sui quali concordiamo, abbiamo proposto degli emendamenti. Dalla loro accettazione o meno, dipende il nostro voto sull'intero disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Dopo aver ascoltato l'ampia, approfondita e dettagliata relazione non ho nulla da aggiungere (tra l'altro non conosco approfonditamente il problema) in quanto l'importanza di questo progetto di legge è ovvia e intuibile. Essa adempie lo Statuto, s'inquadra nelle leggi comunitarie completa il quadro programmatorio nel settore dell'agricoltura. Abbiamo già sottolineato la necessità d'intervenire tempestivamente in questo importante settore per riscoprirlo come ramo produttivo che può dare la garanzia del posto di lavoro all'addetto, può dare la garanzia del reddito della competitività della nostra economia sui mercati, e che può trovare formule efficaci attraverso l'espressione dell'associazionismo. Su questo siamo sostanzialmente tutti d'accordo, lo è anche il Gruppo della D.C.
La divergenza nasce sui criteri che presiedono alla composizione della Commissione. La maggioranza è schierata in una composizione che vede il 50 ai rappresentanti diretti della produzione e il 50% agli eletti dai vari Enti locali. Questa misura è valida, a mio avviso, perché rappresenta la realtà esistente nelle campagne. Se vogliamo sottilizzare la questione potremmo osservare che per la maggioranza dei piccoli paesi la composizione dei Consigli comunali è in prevalenza rappresentata da addetti all'agricoltura. Ne discende l'ovvia considerazione che questa Commissione formalmente composta per il 50% dall'espressione diretta del mondo agricolo e per l'altro 50% da altre espressioni, diventa l'80% dei rappresentanti del mondo del lavoro e dell'agricoltura. E'una misura equa che rappresenta efficacemente la realtà del Piemonte.
Il mio Gruppo consente e dà il suo appoggio. Se gli emendamenti preannunciati dalla D.C. s'inquadrano nel concetto generale che sostiene questo progetto di legge potremo accettarli, se invece divergono e dirottano da questa visione rettilinea, anticipiamo su di essi la nostra posizione negativa.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. La parola all'Assessore Ferraris, per la replica.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Con l'approvazione di questa legge si conclude la complessa fase della messa a punto di tutti gli strumenti legislativi e operativi necessari per avviare finalmente in via pratica la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo che avevamo già previsto e che non poterono decollare.
Quando parlo di tutti gli strumenti legislativi e operativi mi riferisco non soltanto alla nuova legge dell'Esap, ma mi riferisco anche alla legge n. 15. Non vedo perché il collega Lombardi non trovi un collegamento tra il piano zonale e il piano aziendale e interaziendale.
Questa legge si raccorda alla legge n. 56 per il territorio, alla legge n.
43 sulle procedure della programmazione e alla legge statale n. 984. Certo è un collegamento che avverrà nel tempo e spero d'informare quanto prima il Consiglio sui programmi della legge del Quadrifoglio che rappresenteranno una profonda trasformazione dello stesso Piano regionale di sviluppo approvato a luglio. Sarebbe pazzesco se bloccassimo l'attuazione del Quadrifoglio e dei programmi settoriali in presenza dei piani zonali di sviluppo agricolo. A mano a mano che i piani zonali di sviluppo agricolo verranno elaborati, la programmazione per grandi settori e per grandi comparti produttivi va a ricollocarsi sul territorio. L'importanza di attivare rapidamente il processo di programmazione zonale sta proprio nel fatto che esso consentirà di verificare la validità e la congruità dei programmi settoriali a livello territoriale, soprattutto consentirà un processo dal basso che s'incontrerà e si intreccerà con il processo partito dall'alto con il Quadrifoglio, con il Piano regionale di sviluppo e con i programmi agricoli.
Altra questione di grande importanza è il piano processo, un piano che inizialmente vuole porre le basi, creare una griglia, un quadro di riferimento dell'intervento pubblico, dare la più ampia garanzia all'intervento privato, sia a quello non assistito dallo Stato o dalla Regione, sia a quello assistito. Il piano processo non verrà mai ad imbrigliare l'attività imprenditoriale singola, soprattutto quando questa non chiede l'intervento pubblico, ma andrà a localizzare sul territorio le iniziative che obbligatoriamente debbono fruire dell'intervento pubblico lasciando ampia libertà, dando garanzia e certezza attraverso le altre strutture e le altre iniziative di mercato, di carattere associativo e cooperativistico. Non si parlerà più di somme spese per l'elettrificazione rurale, di somme spese per gli acquedotti rurali e di somme spese per altre voci, ma si parlerà di somme spese per l'una o per l'altra zona, dando priorità ai problemi reali e conseguendo due obiettivi; il miglioramento delle condizioni di lavoro e del reddito dell'operatore agricolo e il raggiungimento degli obiettivi di carattere generale.
Se il Paese oggi ha necessità in misura prevalente di carne o di altri determinati prodotti, i finanziamenti saranno indirizzati in misura prevalente a quei settori; se invece si tratterà di recuperare risorse nuove, di utilizzare nuovi terreni nelle cosiddette zone interne collinari e montane, precisi interventi saranno indirizzati in quelle zone. Quindi nessuna gabbia per l'imprenditore, salvo nei casi di quelle iniziative che danneggiano gli altri. L'approvazione della legge dei pioppi, quando verrà porrà un blocco all'ulteriore tensione disordinata e libera di quella coltura nel caso in cui danneggi mais, ortofrutta e colture pregiate.
Mi auguro che l'autogestione presto diventi una realtà per la Federconsorzi, per i Consorzi agrari di altri servizi che possono avere un interesse pubblico. Non voglio ripetere quanto ho detto in passato, sarebbe come dire che i costruttori di case e gli imprenditori debbano autogestirsi il piano regolatore del Comune. C'è molta differenza ed ecco che troviamo una soluzione che è quella della più ampia partecipazione, non soltanto sul piano della consultazione, ma una partecipazione concreta che vede in misura paritaria i rappresentanti dei Comuni e i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori. Credo che abbiamo trovato una formula felice che consente di dare un contenuto più pregnante e concreto alla partecipazione salvaguardando le funzioni pubbliche.
Non mi pare che si possano sollevare questioni sull'art. 7. L'Esap un tempo predisponeva esclusivamente il piano, oggi l'Esap interviene nella selezione, dà la metodologia. Mi pare giusto che la metodologia sia data da un Ente pubblico, in cui sono rappresentate massicciamente le organizzazioni degli imprenditori agricoli. Compete poi all'Esap istruire e assumere coloro che dovranno, zona per zona, elaborare questo piano e sarà l'Esap che dovrà provvedere alle incombenze di carattere amministrativo e finanziario. Avremmo potuto trovare una soluzione diversa (e penso che in futuro si debbano trovare soluzioni di questo tipo). Se avessimo fatto della zona un Consorzio di Comuni, mi auguro che in un tempo non lontano si arrivi a quella dimensione, avremmo raggiunto la vera dimensione a cui delegare la maggior parte delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Non dimentichiamo che con la legge 382 e il D.P.R. 616 abbiamo vinto una grande battaglia contro l'accentramento romano. Tuttavia pericoli di accentramento a livello regionale, a livello di Assessorato, a livello di uffici, ce ne sono ancora. La soluzione è la delega, ma il soggetto di delega non può essere un'associazione di produttori, né un Comprensorio può essere soltanto la Comunità montana, il Comprensorio dei Comuni o un grande Comune.
Credo che si debba andare in quella direzione: non è comunque un problema di oggi, ma è un problema di domani.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame degli articoli.
Art. 1 - Finalità "La Regione Piemonte, con la presente legge, in attuazione dell'art.
75, secondo comma dello Statuto, promuove un processo di programmazione democratica in agricoltura rivolto a realizzare gli obiettivi fissati nel Piano regionale di sviluppo, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19/8/1977, n. 43.
A tale fine gli articoli successivi definiscono le norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, anche ad integrazione della legge regionale 24/4/1974 n. 12; della legge regionale 4/6/1975, n. 41; della legge regionale 4/6/1975, n. 45; della legge regionale 8/9/1975, n. 51 e della legge regionale 22/2/1977, n. 15 e loro successive modificazioni e integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Ambito territoriale dei piani agricoli zonali "Il piano agricolo zonale è riferito ad un ambito territoriale ricadente per intero all'interno di un solo Comprensorio.
L'intero territorio di un Comune dovrà ricadere all'interno di una sola zona.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Esap in attuazione dell'art. 2 lettera a) della legge regionale 24/4/1974, n. 12 e successive modificazioni, presenterà ai Comitati comprensoriali istituiti con la legge regionale 4/6/1975, n. 41, proposte per la definizione e l'identificazione delle zone agricole considerando i caratteri di omogeneità colturale, le infrastrutture agricole, i mercati, i Comprensori irrigui e di bonifica, avendo anche riferimento all'organizzazione dei servizi socio-sanitari e scolastici.
Entro tre mesi dalla ricezione delle proposte dell'Esap e sulla base di esse, i Comitati comprensoriali, in attuazione dell'art. 5 - lettera c) della legge regionale 4/6/1975, n. 41, provvederanno a definire ed approvare le zone agricole comprensoriali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Contenuto del piano agricolo zonale "Il piano agricolo zonale costituisce un'articolazione settoriale del piano socio-economico territoriale del Comprensorio e dovrà: essere inteso alle finalità di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge indicare le prospettive in ordine agli obiettivi di sviluppo dei settori agricoli, zootecnici, forestali, anche in rapporto all'art. 3 della legge regionale 22/2/1977 n. 15 ed in relazione alle concrete possibilità di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.
Esso deve, in ogni caso, contenere indicazioni su: a) l'assetto sociale ed economico agricolo della zona b) l'attitudine agricola e forestale delle aree ai fini della loro destinazione produttiva c) le priorità delle alternative di destinazione produttiva agricola o forestale delle aree di cui alla lettera b) d) l'individuazione delle terre incolte o mal coltivate dalla data della formazione del piano e) la previsione degli interventi di sistemazione idrogeologica e forestale f) i vincoli idrogeologici esistenti, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.
3267 e successive modificazioni e integrazioni della legge regionale 5/12/1977, n. 56, con le proposte degli eventuali ampliamenti e completamenti g) le zone soggette ad opere di sistemazione idraulico-forestale, con le previsioni dei rimboschimenti, rinsaldamenti, opere connesse h) le opere necessarie per il consolidamento del suolo e regimazione delle acque, ai fini di una migliore utilizzazione agraria e per lo sviluppo dell'irrigazione i) le previsioni di utilizzo agrario e forestale dei patrimoni silvo pastorali appartenenti ai Comuni ed altri Enti di cui al R.D. 30/12/1923 n.
3267 e successive modificazioni e integrazioni l) i tipi di intervento da porre in essere prioritariamente in conformità alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento agli interventi pubblici infrastrutturali connessi con l'attività agricola e forestale, ai servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale, agli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nella produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché all'eventuale acquisizione o gestione dei beni da parte di Enti pubblici per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge m) le proposte per i programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale e di riordino irriguo.
Il piano potrà, altresì, segnalare i più urgenti interventi da porre in essere in collegamento con gli obiettivi indicati con riferimento ad altri settori, nonché gli interventi di carattere normativo e quelli di rilievo sovracomprensoriale ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano.
Alle indicazioni del piano dovrà accompagnarsi l'individuazione del presumibile costo degli investimenti previsti, articolata almeno secondo le categorie indicate alla lettera 1) del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Metodologia di base "L'Esap definisce la metodologia per la redazione dei piani agricoli zonali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede, eventualmente, alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Conferenza comunale per il piano agricolo zonale "La proposta di piano agricolo zonale deve essere elaborata con la più vasta partecipazione dei produttori e dei cittadini.
Sede fondamentale di tale partecipazione è la conferenza comunale indetta dal Sindaco almeno due volte l'anno per esaminare l'andamento delle ricerche, pronunciarsi sulla formazione e gestione del piano".
E'stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo a firma dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi, Menozzi.
La parola al Consigliere Chiabrando per l'illustrazione.



CHIABRANDO Mauro

Il nostro Gruppo propone la soppressione dell'art. 5, in quanto un comma dell'articolo successivo prevede che, in base allo Statuto regionale nel processo di formazione e attuazione del piano agricolo è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati, delle organizzazioni e delle altre forze sociali. La partecipazione è quindi assicurata dall'articolo successivo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non può accettare questa soppressione. E'una norma che traduce in concreto la partecipazione affermata dallo Statuto. Se i colleghi del Gruppo della D.C. che hanno proposto l'emendamento soppressivo intendono, come mi era sembrato in qualche occasione, evitare che ci sia un'assemblea così generica, la Giunta è disposta ad accettare la definizione: "assemblea comunale dei produttori e lavoratori agricoli".
Spetterà al Sindaco organizzarla.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Emendamento presentato dalla Giunta: al secondo comma, dopo la parola "comunale" aggiungere le parole "dei produttori e lavoratori agricoli".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 36 voti favorevoli e 2 contrari.
Si proceda alla votazione dell'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 5 è approvato.
All'art. 6 è stato presentato un emendamento al primo comma a firma dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi, Menozzi e Franzi.
Il primo comma è sostituito dai seguenti: "In ogni zona agricola, il Presidente del Comprensorio, o un suo delegato, su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale composta da: a) 12 rappresentanti degli imprenditori agricoli b) 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli c) 2 presidenti di cooperativa o altra forma associativa d) 6 Consiglieri comunali designati dal Comitato comprensoriale con il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze e) 1 rappresentante dell'Esap f) 1 esperto designato dagli ordini dei dottori agronomi e dei periti agrari.
I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere scelti fra i lavoratori e gli operatori agricoli residenti nella zona di competenza della Commissione. Gli organi provinciali delle associazioni di categoria provvedono alle associazioni in misura proporzionale alla consistenza delle associazioni medesime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata dal Presidente del Comprensorio".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questo emendamento è fondamentale come quello che seguirà all'art. 7.
Insistiamo su di esso perché la composizione della Commissione per il piano zonale, a nostro avviso, deve essere costituita prevalentemente da imprenditori agricoli perché riteniamo che la programmazione agricola debba essere gestita dal basso. La formula proposta dalla Giunta non garantisce questa prevalenza. Dico questo in risposta alle affermazione dell'Assessore che parla di "contenuto più pregnante della partecipazione" e poi risulta proprio il contrario. Inoltre, noi proponiamo la composizione della Commissione in numero fisso per tutte le zone. Il testo della Giunta invece prevede una composizione variabile in base al numero dei Comuni, per cui verremo ad avere dei Comitati formati da 60/70, anche 100 persone. Un Comitato così composto non potrà certamente funzionare e quindi avremo una gestione difficoltosa. Inoltre insistiamo perché le persone che vengono a gestire il piano zonale siano residenti in loco. Non accettiamo che vengano messaggeri, chissà da dove e chissà con quali diverse competenze, a decidere le iniziative della zona. Questi sono i punti importanti contenuti nel nostro emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non può accettare questo emendamento. Desidero precisare che le cose non stanno così come dice il Consigliere Chiabrando. Partecipazione significa sentire e ascoltare, mentre in questo caso i produttori vengono messi in misura pari a quella dei rappresentanti dei Comuni (che possono essere autentici coltivatori o imprenditori); può anche costituirsi una maggioranza di persone direttamente legate al processo dell'agricoltura o vicino ad essa, ma c'è anche il fatto che questi eletti rispondono a tutta la collettività, quindi è assai di più della semplice partecipazione.
D'altra parte anche nella legge della Lombardia esiste questo concetto alla rovescia: il piano lo fa il Comitato, o il Comprensorio, ma è una partecipazione più tenue, più consultiva. Ognuno naturalmente continua a valutare le cose come meglio crede, o come meglio gli conviene.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento democristiano, alzi la mano.
L'emendamento è respinto con 26 voti contrari e 12 favorevoli.
Vi è un emendamento ai primi tre commi dell'art. 6 presentato dalla Giunta regionale.
I primi tre commi sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "In ogni zona agricola, il Presidente del Comitato comprensoriale o un suo delegato su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale composta: a) da tre rappresentanti per ogni Comune, eletti dai rispettivi Consigli comunali, dei quali un rappresentante della minoranza b) dai rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali cooperativistiche, sindacali e delle associazioni dei produttori designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, in numero complessivo uguale ai rappresentanti dei Comuni, scelti tra le organizzazioni ed associazioni più rappresentative a livello provinciale in base al numero degli associati, alla struttura organizzativa ed all'operatività.
Entro un mese dall'approvazione dei provvedimenti che definiscono gli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina per ciascuna zona agricola quali organizzazioni ed associazioni delle categorie indicate alla lettera b) abbiano titolo ad essere rappresentate nella Commissione, nonch quanti rappresentanti possano essere designati da ciascuna di esse.
La Commissione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente, un Vicepresidente ed un Comitato esecutivo di 13 componenti oltre al Presidente ed al Vicepresidente, che presiedono sia la Commissione, che il Comitato esecutivo.
Nel Comitato esecutivo dovranno essere comunque presenti: almeno sei rappresentanti, di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso almeno sei rappresentanti di cui alla lettera b), dei quali almeno uno per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, uno per le organizzazioni cooperativistiche, uno per le organizzazioni sindacali ed uno per le associazioni dei produttori".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Con questo emendamento si prevede che la nomina delle organizzazioni venga fatta sulla base di criteri che la Giunta proporrà ed il Consiglio approverà, dopo aver conosciuto la zonizzazione perché non si saprebbe adesso come determinare il numero delle organizzazioni.
Effettivamente c'è del vero in quanto dice il Consigliere Chiabrando che potremmo formare organismi pletorici. O si fa una scelta ammettendo solo uno o due Comuni, stravolgendo il principio della rappresentanza oppure si prevede l'istituzione di un Comitato esecutivo nel quale si garantisce la parità tra i Comuni e le organizzazioni, oltre al Presidente e al Vicepresidente.
In questo modo viene garantita una certa articolazione e il rispetto delle forze reali esistenti in campo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo e sostitutivo dei primi tre commi dell'art. 6.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti.
Vi dò lettura dell'art. 6 nel testo emendato.
Art. 6 - Commissione per il piano agricolo zonale "In ogni zona agricola, il Presidente del Comitato comprensoriale o un suo delegato, su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale composta: a) da tre rappresentanti per ogni Comune eletti dai rispettivi Consigli comunali, dei quali un rappresentante della minoranza b) dai rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali cooperativistiche, sindacali e delle associazioni dei produttori designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, scelti tra le organizzazioni ed associazioni più rappresentative a livello provinciale in base al numero degli associati, alla struttura organizzativa ed alla operatività.
Entro un mese dall'approvazione dei provvedimenti che definiscono gli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina per ciascuna zona agricola quali organizzazioni ed associazioni delle categorie indicate alla lettera b) abbiano titolo ad essere rappresentate nella Commissione, nonch quanti rappresentanti possano essere designati da ciascuna di esse.
La Commissione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente, un Vicepresidente ed un Comitato esecutivo di 13 componenti oltre al Presidente ed al Vicepresidente, che presiedono sia la Commissione, che il Comitato esecutivo.
Nel Comitato esecutivo dovranno essere comunque presenti: almeno sei rappresentanti, di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso almeno sei rappresentanti, di cui alla lettera b), dei quali almeno uno per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, uno per le organizzazioni cooperativistiche, uno per le organizzazioni sindacali ed uno per le associazioni dei produttori.
La Commissione stabilisce i compiti che spettano al Comitato esecutivo.
Non possono far parte della Commissione zonale i Parlamentari, i Consiglieri e i Sindaci dell'Esap ed i Consiglieri regionali, provinciali comprensoriali.
A norma dell'art. 75 dello Statuto regionale, nel processo di formazione ed attuazione del piano agricolo zonale è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati delle organizzazioni professionali e delle altre forze sociali interessate del territorio, anche attraverso forme permanenti di partecipazione, di consultazione e di informazione.
La Commissione può essere insediata ed operare con pienezza di poteri purché siano designati la metà più uno dei componenti assegnati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale "La formazione degli elaborati e del progetto del piano agricolo zonale compete alla Commissione di cui all'art. 6 della presente legge.
Nello svolgimento della propria attività detta Commissione è tenuta ad operare d'intesa con l'Esap ed a stabilire rapporti con gli organi del Comprensorio, il quale può fare intervenire un proprio rappresentante senza diritto di voto, ai suoi lavori.
La Commissione, acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 12, legge regionale 19 agosto 1977 n.
43, procede all'elaborazione del progetto di piano avvalendosi dell'opera di tecnici, riuniti in gruppo di lavoro, messi a sua disposizione dall'Esap.
L'Esap provvede, con propria delibera, a fissare i criteri per la selezione dei tecnici, per la formazione dei gruppi di lavoro e a regolare ogni altro rapporto di carattere amministrativo con i tecnici che mette a disposizione delle Commissioni zonali per la redazione degli elaborati e del progetto del piano di cui all'art. 3 della presente legge.
All'Esap compete inoltre il controllo sull'applicazione della metodologia di cui all'art. 4 ed ogni altra forma di assistenza e collaborazione che gli sia richiesta dalla Commissione o dal gruppo di lavoro.
Il progetto di piano, elaborato dalla Commissione zonale, viene inviato al Comprensorio, ai Comuni della zona, alle organizzazioni professionali agricole, alle associazioni dei produttori, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni sindacali.
Il progetto di piano viene altresì inviato alla Giunta regionale.
I Comuni, con apposito atto del Consiglio comunale, e le organizzazioni e associazioni di cui al sesto comma del presente articolo, esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento del progetto e lo inviano alla Giunta regionale, al Comprensorio ed alla Commissione zonale, la quale ha 30 giorni di tempo per fare avere al Comprensorio le proprie controdeduzioni.
Il Consiglio del Comprensorio, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del progetto, esaminati i pareri di cui al comma precedente e le eventuali controdeduzioni della Commissione zonale, adotta, con propria delibera, il progetto di piano zonale, apportandovi le modifiche necessarie per adeguarlo al piano socio-economico territoriale del Comprensorio.
Il piano adottato viene inviato alla Giunta regionale e all'Esap.
La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Esap, espresso nella forma di una relazione, sottopone il Piano al parere consultivo della Commissione consiliare competente, insieme alla relazione dell'Esap.
La Giunta regionale, sulla scorta del parere della Commissione consiliare, ha facoltà di rinviare il piano al Consiglio comprensoriale con eventuale invito di riesame per le modificazioni ed integrazioni necessarie a rendere il piano agricolo zonale coerente: a) al Piano regionale di sviluppo b) alle leggi statali e regionali.
Il Consiglio comprensoriale approva definitivamente il piano apportandovi le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Giunta regionale.
Il piano, così approvato, viene pubblicato, per estratto, a cura e spese della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Vi è un emendamento sostitutivo al terzo e quarto comma, presentato dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Menozzi.
Il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere a), b) c) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, procede all'elaborazione del progetto di piano affidando l'incarico a tecnici preferibilmente operanti nella zona in base ai criteri di cui al comma successivo.
L'Esap provvede, con propria delibera, a fissare i criteri per la selezione dei tecnici, a stabilire i compensi massimi e a stanziare gli importi necessari per la redazione degli elaborati e del progetto del piano di cui all'art. 3 della presente legge".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Richiamo nuovamente la tanto dichiarata partecipazione che qui viene punita, qualcuno ha fatto dell'ironia quando si affermava all'art. 1 che la programmazione è democratica. Così come vogliamo i piani zonali predisposti e approvati dal basso, allo stesso modo intendiamo che i tecnici delegati siano scelti dal basso. La Giunta invece propone che essi vengano scelti dall'alto: da Torino saranno inviati degli esperti a programmare l'agricoltura in tutto il Piemonte. E'un principio che non accettiamo e chiediamo che i Comitati zonali ricerchino sul luogo i tecnici competenti della zona, li propongano All'esap, il quale ne potrà vagliare le capacità e i requisiti. Chiediamo quindi che sia capovolta la procedura.
Che i gruppi di lavoro poi siano singoli o associati è una possibilità che deve restare elastica, non vediamo perché debba essere stabilita nella legge.
Questo è l'emendamento alla legge più importante per la partecipazione democratica che esso garantisce.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Mi domando quale aspetto democratico c'era quando il piano veniva predisposto dall'Esap senza sentire nessuno. Come si può pretendere di articolare in un modo diverso tutto il meccanismo? L'Esap paga, è responsabile della metodologia, seleziona il personale ed è pure autogestito. Certo terrà conto dei tecnici locali, ma non possiamo stabilire formulazioni che potrebbero poi bloccare l'avvio di questa attività della quale si parla sin dall'epoca del secondo piano verde.
Sono passati 15 anni e i piani zonali non sono ancora iniziati. Sono d'accordo sulla massima partecipazione e sulle garanzie, però occorre anche una garanzia per mettere in movimento il meccanismo. Non credo che questo possa offendere il concetto della partecipazione e dell'autogestione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è respinto con 26 voti contrari, 13 favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento al comma terzo presentato dal Consigliere Borando: aggiungere dopo le parole "avvalendosi dell'opera di tecnici", le parole "iscritti ai rispettivi albi professionali".



BORANDO Carlo

E'una garanzia.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Vi è un emendamento al sesto comma presentato dal Consigliere Gastaldi: dopo le parole "viene inviato", aggiungere: ", unitamente al parere dell'Esap sull'osservanza della metodologia di cui all'art. 4,".
Il Consigliere Gastaldi vuole illustrarlo? Ne ha facoltà.



GASTALDI Enrico

L'art. 4 dice che l'Esap definisce la metodologia per la redazione dei piani zonali, dice quindi che il piano deve essere redatto dalla Commissione di zona in base a questa metodologia.
L'Esap però non fa parte della Commissione e il piano potrebbe essere ipoteticamente redatto al di fuori di tale metodologia, anche se il termine "d'intesa" del comma secondo dell'art. 7 limita, senza escludere, tale possibilità. A noi pare giusto quindi che il piano provvisorio, inviato ai Comuni e ai Comprensori, sia sottoscritto non solo dalla Commissione di zona, ma anche dall'Esap, attraverso il parere di cui all'emendamento proposto.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli e 12 astenuti.
Emendamento aggiuntivo al comma nono presentato dal Consigliere Besate: sostituire il punto terminale del comma con una virgola e proseguire con le seguenti parole: "o, in assenza di esso, alle linee ed indirizzi definiti per la sua formazione".
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Così come è espresso sembrerebbe che il piano agricolo zonale possa essere approvato soltanto dopo il piano socio-economico territoriale del Comprensorio.
Siccome si prevede che per i piani socio-economici territoriali ci saranno delle fasi diverse, analogamente per il piano agricolo zonale è necessario quel punto di riferimento che via via viene assunto come metro di intervento per l'agricoltura.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Besate alzi la mano.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli e 12 astenuti.
Chiede la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Desidero sottolineare che la nostra proposta non è corporativa, ma è logica, poiché i tecnici avranno un'importanza fondamentale. Noi diciamo che i tecnici vanno scelti dalla Commissione del piano agricolo zonale. La maggioranza dice invece che essi vanno scelti dall'Esap. Non dimentichiamo che gli amministratori si troveranno di fronte a compiti nuovi nei quali i tecnici rischiano di fare la parte dei padroni. Riteniamo che i tecnici debbano avere un rapporto stretto con gli amministratori, che la fiducia sia reciproca nell'interesse degli agricoltori della zona. Non ritengo nemmeno sia problema di democrazia. Se la gestione del piano è in mano agli amministratori locali e ai produttori, ha un significato, se invece è in mano a un Consiglio d 'amministrazione, centrale, ha un altro significato perché quest'ultimo non sarà così sensibile ai problemi locali come pu esserlo una Commissione d'espressione locale.
L'Assessore non ha risposto ad un quesito fondamentale in merito al capovolgimento, avvenuto nella legge, fra la prima e l'ultima stesura. Le ragioni di oggi c'erano anche quando è stato presentato il primo disegno di legge, nel quale si diceva che l'Esap avrebbe collaborato, ma che i tecnici sarebbero dipesi dalle Commissioni locali. Perché c'è stato questo cambiamento? Sono maturate situazioni nuove in base alle quali quello che non andava bene prima va bene adesso? Penso di averne individuato il motivo. Probabilmente questo mutamento dipende dai diversi rapporti di forza all'interno dell'Esap: quello che non andava bene ieri quando c'era una maggioranza diversa, va bene oggi. Sta di fatto che il progetto di legge iniziale della Giunta era completamente diverso in ordine all'art. 7.
Se ho dato una spiegazione sbagliata sui fatti nuovi che sono intervenuti vorrei dalla Giunta una spiegazione migliore.



BONO Sereno

Dov'è la dichiarazione di voto?



LOMBARDI Emilio

Mi sembra implicita.



PRESIDENTE

Per cortesia, non facciamo i formalisti. Se vogliamo essere formalisti devo dare la parola all'Assessore Ferraris.



LOMBARDI Emilio

Allora non ho finito. Quanto ho detto si riferisce all'art. 7 e ho cercato di spiegare le motivazioni per le quali il nostro Gruppo darà voto contrario al disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Potrei rovesciare rapidamente il discorso. Vi ricordate quando abbiamo discusso il progetto delle terre incolte? Tutto doveva passare all'Esap e io non mi muovevo affatto in logiche di quel tipo. Il primitivo testo della Giunta veniva direttamente dalla mia penna, avendo però seguito il corso della consultazione ho cambiato parere. Il cambiamento della maggioranza nell'Esap è un dato labilissimo. Posso anche dire che al suo interno gente con le tessere del PCI e del PSI ce n'è poca, perché la Giunta non si muove in quella logica.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Durata del piano agricolo zonale - "Il piano agricolo zonale dovrà riferirsi ad un quinquennio, a decorrere dal 1978.
Durante il periodo di validità il piano potrà essere modificato con le stesse procedure di formazione e approvazione, specialmente per quanto attiene agli aspetti di cui al secondo comma dell'art. 3".
Si passi alla votazione .



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Adeguamento degli interventi pubblici "Tutti i programmi ed i singoli interventi di tutti gli Enti pubblici o di diritto pubblico operanti nel settore agricolo e forestale nelle zone agricole interessate anche per quanto concerne i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla legge regionale 22/2/1977 n. 15 dovranno essere adeguati al piano agricolo zonale dopo la sua pubblicazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Piano agricolo zonale e piani territoriali e urbanistici "I rapporti tra i piani agricoli zonali e i piani territoriali ed urbanistici sono regolati dalle norme della legge regionale 5/12/1977, n.
56".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Comitato tecnico regionale e Commissioni consultive comprensoriali "Nell'espletamento delle funzioni connesse all'attuazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale del parere consultivo del Comitato tecnico regionale previsto dall'art. 28 della legge regionale 22/2/1977, n. 15.
Per le stesse funzioni il Comitato comprensoriale si avvale della Commissione consultiva comprensoriale prevista dall'art. 26 della legge regionale 22/2/1977, n. 15".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Spese "Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 12 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

A me pare che questa legge vada vista in relazione a due elementi: alla qualità del piano zonale agricolo che con la legge verrà costruito e all'organizzazione disposta dalla legge per costruirlo.
Si sa che esso deve fissare l'attitudine agricola delle aree e la priorità delle coltivazioni da realizzare non solo per l'attuazione del Piano di sviluppo regionale, ma per realizzare la programmazione nazionale e la politica comunitaria.
L'esatta realizzazione delle programmazioni richiede conoscenze tecniche, economiche, di mercato, di statistiche, di studio di rapporti tra agricoltura ed industria, ecc., che devono essere fornite da un Ente prevalentemente tecnico, che è, in questo caso, l'Esap.
Gli incarichi riconosciuti all'Esap di fissare i confini delle zone agricole, di proporre la metodologia per la loro formazione, di preparare fornire e riunire in gruppi di lavoro i tecnici e di controllare in modo continuo la stesura del piano e di proporre correzioni in ogni sua fase dimostrano l'importanza che la legge dà all'Esap stesso e garantiscono che il piano sarà costruito scientificamente sia sotto l'aspetto tecnico che economico.
Riguardo poi alle organizzazioni proposte dalle legge per la formazione del piano, resta certamente il dubbio che per il numero dei componenti della Commissione, s'incontreranno difficoltà nella riunione di tutta la Commissione. E'però difficile garantire in altro modo la presenza necessaria di tutti i Comuni della zona secondo maggioranza e minoranza e in pari numero, dei produttori e delle loro organizzazioni; in pari numero perché intervenga l'intervento pubblico e privato senza reciproche preminenze.
I confini poi delle zone, come attualmente proposti, non sono definitivi e nulla vieta che vengano rivisti e riproposti dall'Esap in altro modo.
Sempre poi a proposito dell'organizzazione della Commissione di zona che la legge non fissi il numero corrispettivo dei rappresentanti dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni (problema che era sorto in Commissione) è per noi giusto, perché, ripeto, è la soluzione che era stata adottata nella legge sull'Esap. Infatti la stessa questione era comparsa in Commissione a proposito della composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Esap, ed era stata risolta accettando di non fissare nella legge il numero dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole, contrariamente alla prima proposta della legge presentata dalla Giunta.
Per tutti questi motivi noi daremo voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

A titolo di collaborazione abbiamo ritenuto di avanzare delle proposte sensate e costruttive per garantire gli operatori agricoli, per facilitare l'attuazione della legge, per accelerare l'attuazione dei piani e della programmazione. L'impostazione che volevamo dare era democratica partecipata e accettata dalla base.
Abbiamo l'esempio della legge dei parchi: maggioranza e opposizione hanno capito che i parchi, se non sono accettati, non si possono fare e non si possono gestire. La stessa cosa capiterà per i piani in agricoltura.
La Giunta regionale non ha ritenuto di accettare queste garanzie: se ne assuma tutta la responsabilità per le difficoltà, fondate o infondate, che sorgeranno. Per queste motivazioni il nostro voto è negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anticipo una valutazione positiva su quanto è oggetto della nostra discussione, anche se non posso non condividere tutte le considerazioni in ordine ai limiti indicati dal collega Chiabrando. Una forza politica che intende porsi come rappresentanza di certe volontà presenti nella Regione deve, soprattutto se non ha la possibilità di entrare nei dettagli, dare una indicazione della volontà politica che viene espressa e quindi chiedere in corrispettivo un impegno che poteva essere cristallizzato in un emendamento o in una diversa formulazione della legge. Siccome però la legge è espressione di una volontà e va poi gestita, interpretata e realizzata con dei comportamenti, penso che le preoccupazioni sorte potranno essere utilizzate nei comportamenti.
Mi pare sia opportuno dare una valutazione positiva alla volontà della Regione di porre in essere degli strumenti attuativi di programmazione in materia di agricoltura.
Ho apprezzato alcuni riferimenti fatti dall'Assessore quando ha rimarcato l'opportunità che fasce spontanee d'intervento s'individuino in agricoltura. Egli ha fatto presente che questo tipo di programmazione sarà vincolante laddove tale verrà ritenuta in funzione degli obiettivi da perseguire. Probabilmente apriremo un grosso discorso sul significato di economia libera e di economia assistita. L'altro giorno, in polemica con un amico, già del PRI che diceva che noi siamo una economia mista, io sostenevo che la nostra, più che una economia mista, è un'economia assistita. Se gli incentivi che con questo meccanismo andiamo ad introdurre determineranno degli interventi di tipo privilegiato, mi sembra opportuno richiamare l'Assessorato e gli organismi che nascono e operano in conseguenza di questa legge ad una obiettiva valutazione delle prospettive reali e degli obiettivi politici che nei diversi tempi si devono porre senza farsi fuorviare da argomenti di tipo demagogico.
Andrei un po'cauto nel continuare a far riferimento al mondo rurale dei poveri e del minus habens. Dubito fortemente che in termini economici i contadini e gli imprenditori agricoli siano poveri rispetto agli altri cittadini, perciò come apriamo un dialogo sulla mobilità e sul rilancio della produttività nei confronti degli altri cittadini, così mi pare sia opportuno anche qui un dialogo reciproco, dal basso verso l'alto, ma anche dall'alto verso il basso, tenendo presente le competenze della Regione.
Sarà necessario anche in ordine a questi argomenti fare delle scelte rigorose, quindi, a mio avviso, una legge deve conservare alla Regione la responsabilità politica di indirizzo e anche di individuazione di operatori specifici qualificati. Caro amico esperto della D.C., non si può fare riferimento al problema dei parchi, perché in quel caso ci sono state delle scorrette strumentalizzazioni non accettabili, quindi, dire che l'esempio dei parchi è una dimostrazione del consenso della base...
Questi risolini, caro amico Chiabrando, non ti competono...
Avevo chiesto un dibattito su questo argomento. Non mi sono mai voluto occupare dei problemi di un parco che si trova nella Valle di Susa, quindi non ho partecipato alle riunioni, non ho nemmeno mandato lettere all'estero per fare rientrare gente emigrata da 40 anni, e non ho neanche fatto certi discorsi sulle forze di polizia Su queste cose andiamoci molto cauti. Il risultato conseguito dal punto di vista urbanistico per il parco della collina rivolese è oggettivo, in quanto si va a creare un parco e un giardino pubblico. Tuttavia non si è arrivati a quel giusto risultato attraverso un metodo giusto, perché quella non è stata una dimostrazione di partecipazione della base, ma è stata una vera e propria rissa provocata, voluta e strumentalizzata. Andiamoci cauti nel dire che sono state tutte vittorie, quando invece la volontà del Consiglio regionale e della Regione in genere non ha trovato attuazione. Il mio voto è positivo in quanto questa è una legge informatrice delle direttrici di carattere generale che tendono a razionalizzare gli interventi in agricoltura, ma soprattutto a premiare e a considerare l'imprenditoria agricola nel senso reale, attuale e moderno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Il nostro Gruppo vota favorevolmente questa legge. Al di là dei momenti più vivaci, che si sono avuti questa mattina in aula, ritengo che debba prevalere la considerazione fondamentale secondo cui tutte le forze politiche, anche quella della D.C., che ha espresso un giudizio positivo concordano sulla necessità che l'intervento in agricoltura avvenga attraverso i piani agricoli zonali formati con il concorso dei Comuni e dei produttori agricoli. Questa scelta non è di adesso, ma risale al momento della riforma della legge dell'Esap. La soluzione che è stata data, sulla quale non ritorno, costituisce l'avvio della pianificazione.
Partiamo da questo primo approccio. L'importante è che ci sia il consenso dei Comuni e dei produttori.
Per l'esperienza che ho fatto nella zona di Cigliano in relazione al riordino irriguo, posso dire che si è avuta la partecipazione piena dei Comuni, del Comprensorio, dell'Esap, dei produttori agricoli, delle organizzazioni professionali; tutto si è arenato ed e nata una diatriba incredibile al momento della scelta dei tecnici locali e non locali.
L'articolo non stabilisce nulla a proposito dei tecnici; ne demanda la determinazione all'Esap, organismo e strumento operativo della Regione. Non capisco a che cosa voglia alludere il Consigliere Chiabrando con la sua previsione un poco apocalittica, che certamente non corrisponde al livello della coscienza degli agricoltori sull'importanza di questo provvedimento.
Auspichiamo che lo spirito collaborativo che emerge nella Commissione e che il più delle volte trova la sua espressione anche in aula, possa riflettersi nelle campagne del Piemonte con la partecipazione piena delle organizzazioni professionali e degli agricoltori che sono interessati fondamentalmente a che l'agricoltura venga interpretata dagli Enti pubblici con una pianificazione che dia certezza e garanzia alle scelte dell'imprenditore privato.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri.
Il disegno di legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Il dibattito su questa legge e la sua votazione ha impegnato più tempo di quanto avevamo previsto. Suggerisco alcuni minuti di sospensione per vagliare con i Capigruppo ciò che è opportuno esaminare ancora nella seduta di questa mattina.



(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,10)


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame deliberazione Giunta regionale "Autorizzazione temporanea ai Comitati provinciali per l'albo dei trasportatori a svolgere attività istruttoria per l'iscrizione all'albo delle imprese di nuova costituzione"


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, si è deciso di esaminare il punto quinto all'o.d.g.: Esame deliberazione Giunta regionale "Autorizzazione temporanea ai Comitati provinciali per l'albo dei trasportatori a svolgere attività istruttoria per l'iscrizione all'albo delle imprese di nuova costituzione".
La deliberazione è stata esaminata e approvata all'unanimità dalla III Commissione.
"Il Consiglio regionale visto l'art. 13, penultimo comma, della legge 6 giugno 1974 n. 298 visto l'art. 96, n. 6, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 preso atto delle proposte della Giunta regionale per provvedere in via transitoria all'esercizio delle funzioni delegate nella materia, in attesa dell'approvazione di apposita legge regionale di sub delega alle Province sentita la Commissione consiliare competente delibera che, in via eccezionale e temporanea, e cioè fino all'entrata in vigore della legge di sub delega alle Province delle attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci, le domande di iscrizione provvisoria all'albo stesso delle imprese di nuova costituzione siano istruite da una Commissione tecnica, nominata in seno al Comitato provinciale per l'albo sotto la responsabilità del membro del Comitato designato dalla Giunta provinciale.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Se nessuno chiede di parlare pongo in votazione la deliberazione per alzata di mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Problemi energetici

Esame deliberazione Giunta regionale: "Localizzazione di una Centrale turbogas da 180 megawatt (due gruppi da 90 megawatt) in Piemonte"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'o.d.g. riguarda l'esame della deliberazione Giunta regionale: "Localizzazione di una Centrale turbogas da 180 megawatt (due gruppi da 90 megawatt) in Piemonte". Chiede la parola il Presidente della II Commissione, Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, signori Consiglieri, la II Commissione ha esaminato la questione relativa alla scelta dell'area per la costruzione della Centrale turbogas, concludendo le relative consultazioni qualche tempo prima che la Giunta deliberasse sull'argomento. La II Commissione, infatti subito dopo aver licenziato il disegno di legge sulla tutela ed uso del suolo, ha ritenuto di procedere ad un esame preliminare complessivo dell'intera questione energetica, anche in assenza di specifiche deliberazioni della Giunta regionale, avendo rilevato la necessità e l'urgenza che il Consiglio fosse messo sollecitamente in condizione di pronunciarsi in merito, sulla base di una documentazione sufficientemente ampia e quanto più possibile approfondita. In questo senso la II Commissione ha svolto un'azione di promozione e d'impulso nei confronti non solo della Giunta, concorrendo a rimuovere una situazione che ci sembrava anche per l'attesa del voto parlamentare, di prolungata stasi, ma nei confronti dello stesso Enel, con il quale si ritiene di avere stabilito rapporti certamente utili, ai fini di un corretto confronto politico e di coerenti e meditate decisioni.
I temi generali della politica energetica nella nostra Regione saranno tuttavia affrontati in un prossimo dibattito in Consiglio che darà luogo alla formazione di una intercommissione specifica e non sono oggetto della discussione odierna che è limitata alla localizzazione della Centrale turbogas.
Certamente l'installazione di una centrale di questo tipo non provoca le perplessità e non incontra gli ostacoli di una centrale elettronucleare per le ragioni ormai largamente note. Le turbine a gas non utilizzano acque, pertanto non provocano alcun inquinamento termico né di altro genere alle acque stesse, utilizzano combustibili puliti e perciò più cari di quelli utilizzati nelle centrali termoelettriche a vapore, ma il cui scarico nell'atmosfera è notevolmente più pulito di quello delle centrali convenzionali; hanno una fumosità praticamente nulla. La centrale turbogas essendo estremamente compatta e di ridotte dimensioni, non necessita di grandi edifici né di alti camini di scarico, per cui è facilmente mimetizzabile o armonizzabile nell'ambiente con opportuni dispositivi di silenziamento. E'possibile infine abbattere il rumore fino a valori tali da non arrecare disturbo all'interno della zona in cui essa è localizzata.
La II Commissione, della quale non è stato nominato un relatore, in quanto si è ritenuto che, non trattandosi di disegno di legge ma di deliberazione della Giunta, non occorresse procedere secondo le norme della procedura previste per l'esame e l'approvazione di un testo legislativo non ha raggiunto al termine della discussione ed all'atto di rimettere la deliberazione al Consiglio per l'approvazione, l'unanimità dei consensi avendo espresso parere favorevole i Gruppi: comunista, socialista e socialdemocratico, ed avendo espresso riserve il Gruppo della D.C. Queste riserve saranno illustrate in aula dai colleghi democristiani.
La legge 393 prevede per le Centrali turbogas una procedura diversa rispetto a quella delle centrali nucleari, cosa che forse non è nota a tutti. Infatti, mentre per le centrali nucleari le Regioni devono indicare preliminarmente almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamenti, per le Centrali turbogas l'indicazione preliminare delle due località per ciascuno degli impianti previsti è di competenza dell'Enel l'area destinata alla costruzione della Centrale turbogas, fra quelle indicate dall'Enel, è scelta dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati. L'art. 17 della legge 393 stabilisce altresì che qualora le Regioni non provvedano nel termine dei due mesi successivi dalla data di comunicazione della deliberazione del Cipe del 15 settembre 1976, sia lo stesso Cipe ad effettuare la localizzazione.
Non mi meraviglierei quindi che in assenza di decisione da parte della Regione, ed a causa del lungo tempo trascorso, il Governo nazionale attraverso i suoi organismi competenti, possa apprestarsi ad esercitare leggittimamente i poteri sostitutivi.
Le ragioni portate a fondamento della necessità di procedere alla costruzione di una Centrale turbogas ed all'individuazione della sua localizzazione sono, a parere del Gruppo socialista che rappresento pienamente valide, sia per le motivazioni di carattere generale che presiedono all'approntamento del programma di emergenza, per i gravi ritardi che si sono accumulati nella realizzazione dei programmi dell'Enel e quindi per il deficit dell'alimentazione elettrica destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni, sia per quelli di carattere specifico che individuano nell'Alessandrino una delle zone più deficitarie di tutta la Regione.
Anche le argomentazioni che hanno portato alla scelta preferenziale di Alessandria, rispetto a quella di Castelnuovo Scrivia, contenute nella relazione dell'Enel e sulle quali ritengo superfluo soffermarmi essendo conosciute dai colleghi, limitandomi a rilevare la disponibilità del terreno in relazione alle previsioni del piano regolatore di Alessandria che lo destina a "servizio elettrico" e l'adiacenza alla stazione elettrica che consente di utilizzare una zona già destinata al servizio elettrico sono certamente fondate e condivisibili. Essendosi già realizzata la condizione dell'intesa con il Comune interessato, con la deliberazione adottata nello scorso giugno dal Consiglio comunale di Alessandria, non vi sono ostacoli di ordine procedurale all'assunzione della deliberazione da parte del Consiglio. Se non vado errato, l'unico motivo di perplessità avanzato sul merito nel corso della discussione in Commissione, è stato quello relativo al rumore. La relazione tecnica presentata dall'Enel prevede un complesso di dispositivi atti a consentire un'efficace salvaguardia per quanto riguarda le emissioni rumorose, per di più la relazione presentata dalla Commissione del Comune di Alessandria che ha eseguito un apposito sopralluogo nel Comune di Camerata Picena, dove è installato un impianto turbogas, ha sostanzialmente escluso che si presentino problemi significativi per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, idrico, rumorosità e problemi igienico-sanitari in genere facendo presente anche che non si tratta di un impianto per la produzione di base, ma di impianti di riserva in caso di disservizi generali ed integrativi per far fronte alle richieste di punta.
Lo schema di convenzioni fra l'Enel e il Comune di Alessandria, e la stessa deliberazione della Giunta regionale, prevedono la realizzazione di ogni opportuno intervento per evitare inquinamenti di sorta.
Riteniamo pertanto che la decisione del Consiglio regionale possa essere assunta con tutta tranquillità, essendo l'installazione dell'impianto circondata da ogni cautela ed attenzione. Il profondo mutamento di prospettive energetiche verificatosi nel nostro Paese negli ultimi anni impone da un lato l'impegno di valutare attentamente la prevista crescita della domanda di energia elettrica necessaria per lo sviluppo del nostro Paese e la conseguente necessità di nuovi impianti, e dall'altro lato l'impegno nell'utilizzare razionalmente le risorse disponibili per il nostro Paese, largamente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento di fonti energetiche: questi obiettivi si possono raggiungere attraverso uno sforzo di diversificazione degli approvvigionamenti energetici ed attraverso un uso razionale dell'energia stessa.
Per la copertura dei fabbisogni di riserva e di punta, le Centrali turbogas rappresentano una delle più economiche alternative. Il fattore dei costi da considerare maggiormente è quello derivante dalla costruzione, in quanto il consumo di combustibile è molto ridotto. Inoltre, dal punto di vista funzionale le centrali turbogas possono essere avviate in pochi minuti quando è necessario il loro intervento per la copertura del fabbisogno di riserve di punta e possono essere fermate immediatamente dopo il loro intervento.
Infine le Centrali turbogas possono essere installate in tempi tecnici assai più brevi di qualsiasi altro impianto e pertanto sono particolarmente adatte per la copertura in modo economico dei programmi di centrali elettriche di emergenza, proprio come avviene nel caso che viene sottoposto al nostro esame oggi e come lo dimostrano i programmi realizzati dagli Enti elettrici di diversi Paesi dell'Europa e del Nord America, per far fronte a imprevedibili deficit di potenze elettriche in varie aree critiche.
Un discorso a parte, più analitico, meriterebbe la questione del costo del chilowattora prodotto dalla turbina a gas, dato che sono state avanzate alcune osservazioni nel corso delle consultazioni su questo aspetto del problema.
Senza volerne approfondire l'esame, ci pare di dover rilevare brevissimamente che, in ordine agli oneri di ammortamento per il costo dell'impianto, la durata del periodo di costruzione e degli impianti, il costo del danaro e le ore annue di utilizzo ed agli oneri per il combustibile per il costo del consumo specifico, mentre la centrale termoelettrica convenzionale va utilizzata per molte ore all'anno per limitare l'incidenza sul chilowattora degli oneri di ammortamento e per trarre beneficio dal minor costo del combustibile, la Centrale turbogas per limitare gli oneri del combustibile e trarre invece vantaggio dalla bassa incidenza dell'ammortamento, va utilizzata per un limitato numero di ore all'anno, e cioè per i carichi di punta e non per il carico di base.
L'effetto combinato degli oneri di ammortamento e del combustibile fanno sì che sulla produzione di energia elettrica di punta fino a 1500/2000 ore all'anno, la Centrale turbogas ha costi complessivi del chilowattore molto più bassi in assoluto rispetto a quelli della Centrale convenzionale. Per rendere minimo il costo globale dell'energia elettrica prodotta è quindi fondamentale un sistema di generazione dell'energia elettrica costituito da una equilibrata distribuzione mista di impianti di vario tipo, ciascuno adatto al proprio ruolo.
Per le ragioni che ho esposto il Gruppo socialista voterà a favore della deliberazione della Giunta regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, signori Consiglieri, su questo problema, come ha anticipato il Consigliere Calsolaro, abbiamo sollevato nel corso del dibattito in II Commissione delle riserve e abbiamo avanzato alcune perplessità per quanto riguarda la localizzazione puntuale dell'insediamento della centrale nel territorio del Comune di Alessandria.
Sostanzialmente non abbiamo mai sollevato eccezioni o riserve per quanto riguardava la realizzazione della Centrale turbogas, bensì per la scelta del luogo per la localizzazione della stessa, prevista in prossimità della costruenda stazione elettrica dell'Enel. Il motivo fondamentale che ha portato il nostro Gruppo ad avanzare delle perplessità e delle riserve era dovuto alla scarsa considerazione della vicinanza del previsto insediamento all'ospedale provinciale per lungodegenti dell'apparato respiratorio, che si trova ad una distanza in linea d'aria variabile dai 600 ai 700 metri. Riteniamo che una più tempestiva e approfondita valutazione avrebbe potuto utilmente e razionalmente prevedere l'insediamento puntuale della Centrale turbogas, sia pur nel Comune di Alessandria, ma ad una distanza superiore dell'ospedale provinciale al fine di scongiurare eventuali effetti negativi dovuti soprattutto all'inquinamento acustico.
La non tempestiva valutazione ed esame di questo problema ha portato il Comune di Alessandria ad aprire una trattativa per la stesura di una bozza preliminare della convenzione con l'Enel. In Commissione abbiamo esaminato il problema quando sostanzialmente il Comune di Alessandria aveva già espresso il parere favorevole all'insediamento, in considerazione soprattutto del fatto che il piano regolatore vigente, come quello precedente, prevedeva per la zona in esame l'insediamento della stazione elettrica dell'Enel e conseguentemente in considerazione del fatto che, per razionalità e funzionalità di esercizio, l'Enel aveva previsto il collegamento della Centrale turbogas con la stazione elettrica.
Le nostre riserve permangono perché ci pareva opportuno un più attento esame della localizzazione puntuale, senza peraltro intralciare i programmi dell'Enel e senza creare ulteriori difficoltà a quegli interventi che sono necessari per far fronte al fabbisogno energetico, soprattutto nelle ore di punta.
Non abbiamo invece nulla da obiettare circa l'insediamento della Centrale turbogas nel territorio del Comune di Alessandria, perché ci sembra una previsione razionale ai fini del completamento e del potenziamento, dei programmi che l'Enel ha presentato alla Regione.
Conseguentemente daremo voto favorevole, pur mantenendo le riserve espresse e augurandoci che la Regione, con il Comune di Alessandria, riesca a garantire tutti gli accorgimenti utili e necessari per diminuire l'inquinamento acustico che deriverà dall'esercizio della Centrale turbogas.



PRESIDENTE

Non vi sono altri interventi. Vi dò lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la proposta della Giunta regionale relativa alla localizzazione di una Centrale turbogas dell'Enel da 180 megawatt, costituita da due gruppi di circa 90 megawatt ciascuno, nel territorio del Comune di Alessandria, in attuazione dell'art. 17, primo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393 sentita la Commissione consiliare competente delibera di confermare l'indicazione fornita dall'Enel per la localizzazione nel territorio del Comune di Alessandria, nell'area proposta dall'Enel ed accettata dal Comune, della Centrale turbogas da 180 megawatt dell'Enel costituita da due gruppi di circa 90 megawatt ciascuno, fatte salve le modalità di salvaguardia ambientale che saranno definite d'intesa tra Regione e Comune di Alessandria, sentiti il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte e le Commissioni tecniche regionali competenti, e che conseguiranno dal parere della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, che, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sarà sentita dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, e che, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1973 n. 880, è all'uopo integrata dal Presidente della Regione interessata e da due componenti del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Pongo in votazione la deliberazione per alzata di mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Il punto ottavo dell'ordine del giorno reca: "Nomine".
Iniziamo le nomine con l'elezione di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Asti nei Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416).
Il nominativo proposto è quello del signor Sergio Fassio. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 ha riportato voti: FASSIO Sergio n. 42 Il signor Sergio Fassio è eletto rappresentante del Consiglio regionale per la Provincia di Asti nei Consigli scolastici provinciali.
Procediamo con la sostituzione del signor Mario Sicignano, membro effettivo del collegio dei Sindaci nel Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione (art. 14 del relativo statuto).
Le dimissione del signor Mario Sicignano, sono state rassegnate in data 13 marzo 1978. Il nominativo proposto in sostituzione è Antonio Altamura.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 42 ha riportato voti: ALTAMURA Antonio n. 40 Schede bianche n. 2 Il signor Altamura Antonio è eletto, in sostituzione del signor Sicignano Mario, membro effettivo del collegio dei Sindaci nel Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione.
Chiudiamo le nomine con la sostituzione del signor Granfranco Orlandini, membro effettivo del CO.RE.CO. sulle Province, deceduto drammaticamente.
Il nominativo proposto per la sostituzione è Giuseppe Rizzo.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 ha riportato voti: RIZZO Giuseppe n. 39 Schede bianche n. 3 Il signor Rizzo Giuseppe è eletto membro effettivo del CO.RE.CO. sulle Province in sostituzione del signor Gianfranco Orlandini.


Argomento: Montagna - Usi civici

Esame disegno di legge n. 272: "Rifinanziamento per l'anno 1977 della legge 19 novembre 1975, n. 54, 'Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale'"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo all'o.d.g.: Esame disegno di legge n. 272: "Rifinanziamento per l'anno 1977 della legge 19 novembre 1975, n. 54 'Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale'". La relazione è svolta dal Consigliere Bellomo che ha la parola.



BELLOMO Emilio, relatore

Con il disegno di legge in esame si rifinanzia per l'esercizio 1977 la legge regionale n. 54 del 19/11/75, che prevede interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale.
Questo rifinanziamento per l'esercizio 1977, ad esercizio 1978 inoltrato, è dovuto al fatto che si sono resi disponibili i fondi soltanto con la legge regionale n. 57 del 9/12/1977, che mette a disposizione 10.400 milioni e che in realtà costituisce una variazione al bilancio di quell'esercizio.
Questi 2 miliardi, iscritti con questa particolare destinazione nel capitolo 14040 del bilancio 1977 relativo al fondo globale occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso trovano nel disegno di legge in esame, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
335/76, la loro autorizzazione di spesa.
La somma che viene destinata ad integrare ulteriormente i fondi necessari per sanare, almeno in parte, i danni provocati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel territorio piemontese nel corso del 1977 appare esigua, ma occorre anche tener presente la possibilità di erogazione della medesima da parte della Regione nel corso dell'esercizio 1978 fattore questo che condiziona, in base alla normativa della nuova legge di contabilità regionale, le previsioni di bilancio, al fine di una loro più concreta aderenza alla realtà.
Nel caso in esame la possibilità di spesa è superiore a quella media delle altre spese d'investimento a favore di Comuni, Province, e Comunità montane, in quanto gli interventi previsti dalla legge regionale n. 54/'75 sono a totale carico della Regione che provvede alla loro realizzazione direttamente, o attraverso le Comunità montane per i territori classificati montani, e le Province per i restanti territori. Tuttavia la complessità delle opere da realizzare, la quale comporta: che i programmi annuali di intervento siano predisposti entro il 30 aprile di ogni anno, che la Giunta regionale adotti annualmente, entro il 31 maggio, i programmi d'intervento per nuove opere e per opere di conservazione e manutenzione, che i progetti esecutivi delle opere siano approvati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed infine che le opere previste nei progetti esecutivi approvati siano ultimate entro un anno dalla data di approvazione del progetto, provoca uno sfasamento e quindi un ritardo nell'erogazione della spesa stanziata di oltre due anni. Ciò giustifica l'esistenza al 31/12/77 sul capitolo interessato, di residui passivi per 8.700 milioni circa, su 10 miliardi complessivi stanziati negli esercizi 1975 e 1976. Sarà compito dell'operazione di revisione delle leggi regionali di spesa prendere in considerazione anche quella in esame, al fine di ridurre i tempi tecnici di operatività e realizzare una maggior accelerazione della spesa.
La I Commissione di questo Consiglio, pur avendo presente queste difficoltà, ma ritenendo d'altra parte indispensabili le opere che con questa legge si intendono finanziare, all'unanimità ha deciso di ammettere il rifinanziamento per l'esercizio 1977, e di indicarla a questo Consiglio per l'approvazione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 - "Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, art. 2, è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 2 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'iscrizione della somma di 2.000 milioni in aumento alla dotazione di competenza e di cassa del capitolo n. 8.000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario medesimo sarà contestualmente ridotto di 2.000 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Per quanto riguarda l'art. 2 il relatore Bellomo ha proposto un emendamento per l'urgenza della legge. Chi è favorevole alzi la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Vi dò lettura dell'art. 2: Art. 2 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 272 è approvato.


Argomento: Musei

Esame disegno di legge n. 290: "Istituzione del Museo regionale di scienze naturali"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'o.d.g.: esame disegno di legge n. 290: "Istituzione del Museo regionale di scienze naturali".
Relatore è la prof. Ariotti, ha facoltà di parlare.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, con il disegno di legge istitutivo del Museo regionale di scienze naturali, s'intende ovviare ad una grave carenza riscontrata in Piemonte ed in Torino.
La città di Torino è quasi del tutto priva di strutture idonee a far fronte alle esigenze di approfondimento e divulgazione delle scienze naturali.
Questo fatto è dovuto non tanto a carenze di materiale, quanto alla carenza di spazi espositivi. L'Università di Torino infatti dispone di collezioni scientifiche di notevole livello in tutti i campi delle scienze naturali. Le raccolte universitarie tuttavia, per carenza di fondi, di personale e di spazi giacciono nelle sedi dei rispettivi istituti parzialmente o quasi totalmente inutilizzate, malgrado la buona volontà delle persone ad esse preposte. Nel mese di luglio del 1977 si costituiva su proposta della Regione e del Comune di Torino, un Comitato d'iniziativa composto da docenti universitari e uomini di cultura, con lo scopo di dar vita ad un'iniziativa che affrontasse e risolvesse questo problema.
E' facile immaginare infatti quale funzione potrebbe assolvere un Museo regionale di scienze naturali in un momento in cui la diffusione delle scienze e della mentalità scientifica costituiscono uno dei fondamenti indispensabili per il rinnovamento culturale del Paese ed in particolare della scuola e degli insegnanti che potrebbero trovare nelle strutture del Museo un punto di riferimento importante. Il Comitato promotore, attraverso la Giunta regionale, ha messo a punto una proposta che coinvolge direttamente la Regione, il Comune di Torino, l'Università e l'Amministrazione dell'ospedale S. Giovanni Battista. Il vecchio palazzo dell'ospedale, sito in via Giolitti, è da tempo giudicato inadatto allo svolgimento della funzione di sede ospedaliera. Nell'ambito della redistribuzione delle sedi già si è pensato ad una diversa utilizzazione.
Questo palazzo, costruzione secentesca bisognosa di restauri, già sede di alcune collezioni scientifiche dell'Università, ottimamente si presta ad accogliere la sede del Museo. La Giunta, con l'approvazione del Comitato nel quale sono ora rappresentati ufficialmente l'Università, il Politecnico di Torino ed altri Enti di cultura, ha quindi preso i contatti necessari per la realizzazione del progetto.
Tutte le parti interessate hanno espresso il loro consenso di massima ed i rapporti fra esse, come detto nel testo di legge, saranno regolati mediante apposite convenzioni. Vista la fattibilità del progetto, la Giunta ha deciso di redigere il presente disegno di legge per l'istituzione e la regolamentazione del Museo regionale delle scienze naturali. Il primo articolo istituisce il Museo. Il secondo ne fissa le finalità che riguardano sia la diffusione della cultura scientifica a tutti i livelli sia la conservazione e l'incremento delle raccolte, sia, infine, la promozione di scambi culturali.
L'articolo 3 comprende le norme relative alla sede e le procedure per la formazione del regolamento e dell'organico. L'art. 4 prevede la costituzione di un Comitato scientifico il quale avrà, assieme al direttore del Museo, la funzione di dirigere l'attività scientifica del Museo stesso.
L'art. 5 prevede le procedure per la redazione del piano annuale di attività e l'art. 6 i criteri cui la Giunta dovrà attenersi per la realizzazione del Museo.
L'art. 7 prevede infine gli impegni finanziari per I 'espletamento delle attività di cui all'articolo precedente.
La V Commissione, all'unanimità, approva il presente disegno di legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la dottoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Esprimo il voto favorevole del Gruppo della D.C. a questo disegno di legge. Riteniamo infatti che esso offra una possibilità di sistemazione e integrazione organica delle dotazioni esistenti presso l'Università e presso il Politecnico. Riscontriamo, cioè, l'opportunità di raccogliere sistemare, catalogare convenientemente il materiale scientifico esistente non solo per provvedere a una sua adeguata conservazione, ma anche per offrirlo convenientemente all'uso da parte degli studiosi, dei cultori e in generale, del mondo della scuola. Riteniamo che il disegno di legge rientri anche nello spirito di quanto è richiamato, nel D.P.R. n. 616, agli artt. 47, 48 e 49, almeno in forma analogica.
Riteniamo tuttavia di dover sviluppare alcune considerazioni in riferimento al contributo che viene proposto per la qualificazione e riqualificazione professionale degli insegnanti. Il contributo regionale deve essere visto sotto forma di struttura che viene messa a disposizione della scuola, nel rispetto dell'iniziativa degli insegnanti, degli studenti e, in generale, del mondo che nella scuola o accanto ad essa vive ed opera.
In altri termini, riteniamo che debbano essere fatti salvi i principi di libertà e autonomia, nell'ambito dell'insegnamento, per quanto concerne i metodi e i contenuti.
In particolare, evidenziamo che il principio dell'autoaggiornamento trova un punto preciso di riferimento, oggi, nel centro regionale per l'aggiornamento e la ricerca, in corso di costituzione presso la Sovrintendenza scolastica interregionale, nell'ambito dell'attuazione dei decreti delegati.
Riteniamo inoltre opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio sul rispetto della proprietà del materiale: osservazione che abbiamo già espresso in sede di Commissione e che riteniamo di dover ora ribadire. Le doverose operazioni d'inventario e di verifica non debbono tuttavia essere viste soltanto come espressione di mero fiscalismo; ma debbono essere espressione di una precisa volontà di cura e di controllo del materiale esistente proprio per assicurare la continuità dell'uso secondo le esigenze della comunità.
Inoltre raccomandiamo che si tenga presente l'importanza dell'adesione all'iniziativa che deve pervenire da parte dei consigli d'amministrazione interessati, specie quelli dell'Università e del Politecnico, oltre a quello dell'ospedale S. Giovanni. Tali adesioni, di cui abbiamo notizia generica e che sono indubbiamente espressione di volontà e di impegno debbono essere verificate opportunamente, in modo da evitare possibili errori di forma o di omissione.
Con queste doverose precisazioni, il Gruppo consiliare della D.C.
dichiara la propria adesione al disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



PRESIDENTE

CASTAGNONE VACCARINO Aurelia



PRESIDENTE

L'ora è tarda e la Giunta presentatrice del disegno di legge è completamente assente in questa occasione, come d'altra parte non sempre è puntuale in altre occasioni.
Debbo comunque annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge. Non possiamo fare a meno però di intervenire per alcune considerazioni.
Questo Museo insisterà nei locali oggi adibiti all'ospedale S. Giovanni Battista e il Gruppo del PRI è favorevole al fatto che l'ospedale lasci quell'edificio nel quale sarebbe difficile far sopravvivere una struttura ospedaliera di tipo moderno, tuttavia vorremmo avere il piacere di sapere (è la seconda volta che parliamo di questi argomenti in assenza dell'Assessore Enrietti) in base a quale tipo di piano si attuano spostamenti e diminuzioni di letti, e se l'amministrazione dell'ospedale si sia già espressa in merito. Può darsi che ci sia un'espressione personale del Presidente dell'ospedale, ma fintantoché questa non sia convalidata dal Consiglio di amministrazione resterà puramente espressione di buone intenzioni.
Questa di oggi ci sembra un'occasione opportuna per sollevare per l'ennesima volta il problema.
Stiamo approvando una legge che prevede lo spostamento di intere divisioni ospedaliere e non sappiamo nulla della loro nuova collocazione: rimarranno quelle attuali? Verranno numericamente soppresse? Ci saranno diminuzioni di letti? L'approvazione di questa legge fa saltare alcune strutture precedenti senza peraltro che si conosca la destinazione delle strutture che si fanno saltare.
Vorremmo una risposta della Giunta prima di procedere alla votazione della legge che peraltro approviamo sotto tutti gli aspetti e siamo anzi grati all'Assessore Fiorini per averla presentata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini per la replica.



FIORINI Fausto, Assessore ai musei e beni culturali

Devo dare alcune assicurazioni sulla interpretazione della legge, sia in ordine al contributo per la qualificazione e riqualificazione professionale, sia in ordine all'art. 3 per quanto si riferisce alla proprietà.
Con la parola "contribuire" oggettivamente si mette la struttura a disposizione anche degli insegnanti e di qualsiasi altra iniziativa culturale. Per ciò che riguarda la proprietà intendiamo stabilire una convenzione con l'Università che consideri l'utilizzo delle raccolte esistenti, alcune delle quali potranno mantenere la loro unitarietà, altre potranno essere suddivise in settori, altre saranno destinate alla ricerca altre all'esposizione, altre al magazzino. L'esposizione non sarà definitiva in quanto utilizzerà a turno il materiale esistente. Quindi non si tratterà soltanto di conservare, ma si tratterà di esporre e di aumentare le raccolte.
Ci siamo garantiti sulla serietà dell'iniziativa investendo del problema alcuni giuristi. Alle richieste della dottoressa Vaccarino, posso rispondere soltanto in parte. E'nota la volontà di eliminare quello sconcio (scusatemi il termine) dell'ospedale S. Giovanni. Il Presidente della Giunta ha inviato una lettera al C.d.A. dell'ospedale S. Giovanni per fissare un incontro per discutere dell'evacuazione dell'edificio operazione che avverrà all'interno del progetto che, ovviamente, non sta a me formulare.
Una Commissione competente sta lavorando a quel progetto. In ogni caso il Presidente ha assicurato che a tempi brevi, razionalizzando il servizio è possibile ridurre il numero dei posti letto e, in tempi più lunghi arrivare se non alla completa dismissione dell'ospedale, comunque ad una razionalizzazione interna, utilizzando soprattutto la parte nuova. Tenendo conto delle esigenze ospedaliere in base alle quali una sede ospedaliera non può essere tale se è al di sotto di un certo numero di posti letto, si faranno le convenzioni con l'ospedale S. Giovanni che da un punto di vista oggettivo richiede un intervento tale che non sostituisca soltanto ai letti esistenti letti di altro tipo.
E'ovvio che l'Assessore Enrietti potrebbe rispondere più esaurientemente di quanto ho potuto fare io. Gli riferirò comunque la richiesta del Consigliere Castagnone Vaccarino.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1 - Istituzione del Museo "La Regione Piemonte, sulla base delle competenze trasmesse dal titolo II del D.P.R. n. 3 del 1972 e dal titolo III capo settimo del D.P.R. n. 616 del 1977, istituisce, come settore della propria attività amministrativa il Museo regionale di scienze naturali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Finalità del Museo "Le finalità primarie del Museo sono: 1) promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica; contribuire alla qualificazione e riqualificazione professionale degli insegnanti attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione delle conoscenze 2) mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino; provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte 3) promuovere la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con le Università e con gli istituti scientifici operanti nella regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Sede, regolamento ed organico "Il Museo regionale di scienze naturali ha sede legale presso la Giunta regionale del Piemonte che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del Museo stesso.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta elaborerà il regolamento e l'organico del Museo che dovranno essere discussi ed approvati dal Consiglio regionale.
Il regolamento del Museo dovrà prevedere norme relative: 1) agli obblighi specifici del personale 2) ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri Enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo 3) ai criteri di funzionamento del Museo e la sua eventuale suddivisione in sezioni 4) alle funzioni e compiti del Comitato scientifico e del direttore del Museo.
Il personale costituente l'organico del Museo dovrà essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attività da svolgersi all'interno del Museo.
Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze".
E'stato presentato un emendamento dai Consiglieri Vietti, Picco e Soldano: al primo comma sostituire le parole "presso la Giunta regionale del Piemonte" con "presso la Regione Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Comitato scientifico "Il Comitato scientifico è composto da cinque membri scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.
I membri del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, dal Consiglio comunale di Torino che ne designa uno, dal Rettore dell'Università di Torino che ne designa uno.
Il Comitato scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovrà essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.
Nella sua prima seduta il Comitato scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta regionale e gli Enti terzi.
Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato scientifico e ne coordina i lavori.
Il Comitato scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art.
5, primo comma, ed alle proposte di attività di cui al terzo comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.
Il Comitato scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte o programmi specifici di attività nel Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.
Alle riunioni del Comitato scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione".
E'stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Vietti, Picco e Soldano: al secondo comma, aggiungere dopo "dal Rettore dell'Università di Torino, che ne designa uno", le parole ", sentito il Rettore del Politecnico di Torino".
Chi è favorevole alzi la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Facoltà di spesa "Ogni anno, entro il mese di novembre, in accordo con il Direttore del Museo ed il Comitato scientifico, l'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche presenterà alla Giunta un piano di attività ordinaria e straordinaria del Museo, con relativi oneri di spesa, per l'inserimento nel bilancio preventivo della Regione.
Le spese per il personale in organico sono a carico del bilancio ordinario della Regione e non fanno parte del piano se non come partita di giro.
Oltre alla spesa di cui sopra dovrà essere prevista una quota aggiuntiva pari al 20% della spesa, per spese non previste o non prevedibili, da effettuarsi con apposite delibere nel corso dell'anno.
Le spese previste dal piano annuale, da allegarsi al bilancio della Regione, costituiscono autorizzazione di spesa da effettuarsi, a richiesta del Direttore del Museo approvata dall'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche, con decreto del Presidente della Giunta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Norme transitorie "Tutte le attività relative alla costituzione del Museo sono demandate alla Giunta regionale che le realizzerà con la collaborazione del Comitato scientifico.
A questo scopo la Giunta regionale è autorizzata all'assegnazione di incarichi ai sensi della legislazione regionale vigente che avranno termine, in ogni caso, entro tre mesi dall'assunzione del personale corrispondente previsto dall'organico del Museo.
La Giunta è inoltre autorizzata a stipulare i contratti di consulenza che siano necessari per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.
Il Comitato scientifico dovrà predisporre le ipotesi di convenzione che la Regione dovrà stipulare con l'Università di Torino, l'Ente ospedaliero S. Giovanni ed eventuali altri interessati, per la realizzazione del Museo.
Il piano di cui al primo comma dell'art. 5 per l'inizio di attività del Museo potrà essere elaborato e le spese relative autorizzate anche se il Direttore del Museo non sarà ancora nominato.
Nell'ipotesi di cui sopra ed in ogni altro caso in cui manchi il Direttore le funzioni ad esso spettanti saranno provvisoriamente svolte dal Presidente del Comitato scientifico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Norme finanziarie "Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese per il funzionamento del Museo regionale di scienze naturali'e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 290 è approvato.


Argomento: Interventi per calamita' naturali - Calamità naturali

Esame disegno di legge n. 296: "Concessione di ulteriore termine per il perfezionamento delle istanze presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 46/'77 sulle calamità naturali e modifica dell'art. 6 della legge stessa"


PRESIDENTE

Passiamo al punto tredicesimo all'o.d.g.: Esame disegno di legge n. 296 "Concessione di ulteriore termine per il perfezionamento delle istanze presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 46/'77 sulle calamità naturali e modifica dell'art. 6 della legge stessa".
La parola al relatore, Consigliere Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, con questo disegno di legge si contemplano due modifiche ed una integrazione alla legge n. 46 del 1977 sui danni alluvionali dell'ottobre scorso.
In particolare l'art. 1 permette il perfezionamento delle pratiche per le domande di risarcimento dei danni avanzate dai privati. Le istanze presentate e pervenute entro i termini di legge, vale a dire entro i 90 giorni dal provvedimento statale che autorizza gli interventi e cioè il 13/1/1978, sono 311; larghissima parte di esse è però insufficientemente documentata, perché mancante del computo metrico-estimativo dei lavori. Si trattava di decidere se accoglierle assegnando un nuovo termine per il perfezionamento delle pratiche con il completamento della documentazione, o se respingerle. Si è scelta giustamente la prima ipotesi e si protrae di altri 30 giorni il limite di tempo per l'invio della documentazione.
Con l'art. 2 si modifica parzialmente l'art. 6 della legge n. 46 del 1977. Infatti è risultato che gli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro per una loro normativa interna non possono erogare mutui con la forma di garanzia-offerta, occorre anche la garanzia dell'Ente mutuatario.
Ora, poiché la legge prevedeva "il contributo nella misura e per la durata occorrente al totale ammontare, compresi gli oneri e le spese per gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi o prestiti o con gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro", è necessaria una modifica con la quale si stabilisca di corrispondere il contributo anziché per il totale, per la misura massima del totale.
Contemporaneamente si risolve anche un altro problema, indicando genericamente Istituti di credito si allarga la possibilità dei Comuni di accendere mutui con altri Enti mutuanti qualificati.
L'urgenza della legge è nelle cose dette e a tutti evidenti.
La II Commissione ha espresso la completa unanimità sulla legge stessa.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1 - "Le domande per la concessione di contributi presentate agli uffici regionali del Genio civile entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46, sono prese in considerazione in via di sanatoria, anche se non corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori.
Detto documento dovrà pervenire agli uffici sopracitati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
"L'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46, è sostituito come segue: 'Per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 eccedenti l'apposito finanziamento statale, nonché per consentire la realizzazione di quelle opere, già ammesse a contributo regionale in annualità ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni, per le quali gli Enti interessati non possono ottenere il finanziamento per effetto della legge 17 marzo 1977, n. 62, la Regione Piemonte potrà concedere contributi in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese di interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti.
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi nella misura massima di cui al precedente comma e per la durata dell'ammortamento del mutuo'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 296 è approvato.
Ricordo ai Capigruppo che la prossima conferenza dei Capigruppo si terrà il 4 aprile. Il Consiglio regionale sarà convocato per i giorni 5 e 6 aprile. L'intera mattinata della prima seduta sarà dedicata alle interrogazioni e interpellanze, la cui scelta verrà fatta dall'Ufficio di Presidenza e comunicata per tempo agli Assessori e ai Consiglieri.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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