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Dettaglio seduta n.175 del 09/02/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Osservazioni del Governo alla legge regionale 10/11/1977 "Legge di contabilità regionale": provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo i lavori con l'esame del punto sesto all'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo alla legge regionale 10/11/1977 'Legge di contabilità regionalele - provvedimenti conseguenti".
Ha la parola il relatore, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

In ottemperanza alle osservazioni contenute nella nota del Governo in ordine alla necessità di adeguare il testo di legge della contabilità regionale approvato il 10 novembre 1977, la Giunta ha fatto pervenire alla I Commissione le variazioni. Vi è un punto sul quale la Giunta mantiene ferma la propria impostazione, ed è in ordine all'articolo 72, ritenendo che le disposizioni contenute nella legge non rappresentino un appesantimento burocratico, ma la logica conseguenza dell'impostazione dei controlli. E' stato distribuito il testo degli articoli con la vecchia e nuova formulazione. La Commissione ha approvato all'unanimità gli emendamenti proposti, in piena aderenza allo spirito delle osservazioni del Governo e pienamente solidale con l'impostazione della Giunta.



PRESIDENTE

Non vi sono interventi. Passiamo all'esame degli articoli.
Il Consiglio deve votare gli articoli: 6-38-41-64-65-66-72-86-87.
"Articolo 6 - Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale. Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.
Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 22 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 38 - Prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.
La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
I prelevamenti e le integrazioni di cui al primo comma sono autorizzati con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo.
Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo articolo 42 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonch all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
"Art. 41 - Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi. La legge regionale di approvazione del bilancio pu autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi dei successivo articolo 55, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 27, primo comma.
La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.
Le leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 39 autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.
Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 36, 37 e 38, nonché nel successivo articolo 48, deve essere autorizzata con legge regionale.
Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce". Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art 41 è approvato.
"Art 64 - Accertamento dei residui passivi. Costituiscono residui passivi esclusivamente: a) le spese impegnate a norma del precedente articolo 55 e non pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo b) le spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni ai sensi del precedente articolo 25 primo comma, non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art 64 è approvato.
"Articolo 65 - Riaccertamento dei residui passivi. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dalla Ragioneria della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.
L'eliminazione dal conto dei residui delle somme di cui al precedente articolo 64, lettera b), è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.
Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 65 è approvato.
"Articolo 66 - Economie di spesa. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio in termini di competenza e che non costituiscono residui passivi ai sensi del precedente articolo 64 nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente articolo 65, secondo comma".
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art, 66 è approvato.
"Articolo 72 - Ripiano del disavanzo finanziario. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 72 è approvato.
"Articolo 86 - Competenza della Corte dei Conti. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 79 80, 81 e 82, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 86 è approvato "Articolo 87 - Obbligo di denunzia. Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 79 80, 81 e 82, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 87 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri La legge di contabilità regionale è nuovamente approvata.


Argomento: Parchi e riserve

Osservazioni del Governo alla legge regionale 22/12/1977: "Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia": provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'ordine del giorno: Osservazioni del Governo alla legge regionale 22/12/1977: "Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia": provvedimenti conseguenti.
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Colleghi Consiglieri, le motivazioni con le quali il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio la legge regionale concernente "Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia" sono state attentamente esaminate dalla II Commissione consiliare, che in parte le ha recepite nel testo nuovo della legge che viene oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Infatti, sono state riconosciute fondate le osservazioni del Governo circa la normativa che disciplina l'ordinamento e la pianta organica del personale e nel merito sono stati opportunamente corretti gli artt. 5 e 6 così come sono stati corretti, accogliendo le osservazioni governative, la lettera c) dell'art. 10, che riguarda la nomina delle guardie giurate, e gli articoli 12 e 13 per quanto riguarda l'aggiornamento all'esercizio del 1978 delle norme finanziarie.
La Commissione ha invece ritenuto di non poter accogliere l'osservazione che il Governo ha fatto all'art. 3, nn. 3 e 4, in quanto il rilievo avanzato non pare condivisibile.
Il Governo sostiene infatti che i "compiti specificati dall'art. 3, nn.
3 e 4 coincidono con quelli che la legge n. 1102 del 1971 considera istituzionali delle Comunità montane" per cui l'Ente gestore del parco, che non si configura nella sola Comunità montana dell'Orsola (nel cui territorio è compreso il parco), anche se la Comunità montana fa parte di detto Ente con propri rappresentanti, ad avviso sempre del Governo "illegittimamente sottrarrebbe alla predetta Comunità le funzioni che istituzionalmente le competono".
Al riguardo si può osservare che, pur presentando l'ipotesi di un "Ente pararegionale" un carattere di eccezionalità essa non è affatto esclusa dalla previsione normativa (legge regionale 4/6/1975 n. 43) laddove è detto (art. 5, lettera d) che "la gestione dei parchi, di massima, sarà delegata alle Comunità montane ed ai Comuni interessati". Oltre la locuzione "di massima", che sta chiaramente ad indicare la possibilità che vengano ad esercitarsi modalità di gestione diverse da quella ipotizzata, anche la locuzione "gestione delegatile" etc., sta ad indicare la prioritaria titolarità della gestione in capo alla Regione medesima che potrà appunto svolgerla attraverso un "Ente strumentale", ovvero mediante delega a Comunità montane e Comuni.
Questa e non altra pare essere l'interpretazione letterale e logica della norma.
La Commissione ritiene dunque che dalla normativa che istituisce il Parco naturale dell'Alpe Veglia non potrà verificarsi alcuna espropriazione di competenze istituzionali né specifica né generica (risultante dal richiamo della legge statale n. 1102); infatti l'amministrazione di un parco pubblico non è che uno dei momenti operativi attraverso i quali le Comunità montane possono assolvere concretamente ai propri fini istituzionali, consistenti nella "promozione e valorizzazione" etc., più volte ricorrenti nella legge statale numero 1102 e ancor più nella legge regionale sulle Comunità montane. L'esclusività di attribuzione di competenze, e non già la semplice coincidenza di finalità, potrebbe semmai giustificare il rilievo governativo, esclusività che non è certamente presente, anzi è esclusa dalla legge n. 43.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli: "Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 è istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alpe Veglia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia incidente sui Comuni di Varzo e Tasquera, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta 'Regione Piemonte Parco naturale dell'Alpe Veglia'.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita". Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'Alpe Veglia, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi didattici, scientifici, culturali 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali 4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona".
Si proceda alla votazione..



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Consiglio Direttivo. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Varzo e Trasquera b) tre rappresentanti del Consiglio della Comunità montana Valle Ossola, di cui uno della minoranza c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio Direttivo b) il Presidente, da eleggersi fra i membri del Consiglio di cui alla precedente lettera a).
Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organismi interessati e, in modo specifico, degli alpigiani.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali provinciali e dei Comuni di Varzo e Trasquera nonché della Comunità montana Valle Ossola".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 5 è approvato "Articolo 6 - Personale L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 7 è approvato "Articolo 8 - Norme vincolistiche. Sull'intero territorio del Parco naturale dell'Alpe Veglia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dal Consiglio Direttivo b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agrosilvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo 3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regolamento comunale per il godimento dei pascoli 4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione ed i diradamenti 5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Novara e del Consiglio Direttivo.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 5) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dal Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vigilanza. La vigilanza del Parco naturale dell'Alpe Veglia è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 dei T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità montana Valle Ossola, al Comitato comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola e alla Provincia di Novara, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia" e con lo stanziamento di lire 1.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Art. 13 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia' e con lo stanziamento di lire 50.000.000.
Le spese per gli anni finanziari 1979 e seguenti saranno autorizzate con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi utilizzando, per eventuali maggiori oneri, una parte della maggior quota spettante alla Regione Piemonte in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano di cui all'articolo 11 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al 4 comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale dell'Alpe Veglia' e con lo stanziamento di lire 30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, la cui denominazione sarà così modificata: 'Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art 15 è approvato.
"Articolo 16 - Norma transitoria. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli Comunali di Varzo e di Trasquera, dal Consiglio della Comunità montana Valle Ossola e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 16 è approvato Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Enti strumentali

Esame disegno di legge relativo a: "Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26/3/1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Promark S.p.A. (già Samia S.p.A.) di Torino"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno reca: Esame disegno di legge relativo a: "Modificazione all'art. 1 della legge regionale 26/3/1976 n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Promark S.p.A. (già Samia S.p.A.) di Torino".
Relaziona il Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Nel dicembre scorso il Consiglio regionale approvò la legge "Sottoscrizione o acquisizione di nuove azioni della Promark Spa (già Samia)".
A tale legge il governo ha formulato rilievi incentrandoli sulla norma finanziaria di cui all'articolo 2 della legge, osservando che, la stessa è illegittima in quanto reca variazioni ad effettuazione della spesa a carico del bilancio 1977, ormai decorso, in contrasto con le norme di contabilità dello Stato e con l'art. 15 della legge 19.5.1976 n. 335 secondo cui nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Inoltre con evidente riferimento all'osservazione gia formulata all'atto dell'apposizione del visto alla legge regionale 26/3/76 n. 16 "Partecipazione della Regione alla Società per azioni Samia s.p.a.", il Governo ha poi rilevato che la Regione deve precisare l'attività della Società, dovendosi comunque intendere che lo scopo della partecipazione azionaria della Regione deve essere limitato nell'ambito delle materie di competenza.
Al proposito si ritiene di puntualizzare ancora una volta gli scopi e le finalità che hanno indotto l'Amministrazione regionale ad acquisire una partecipazione azionaria nella Spa Samia, poi trasformata in Promark.
Partendo dagli indirizzi fondamentali della politica di piano che la Regione intende perseguire, la partecipazione alla Promark va collocata nel quadro della realizzazione di strumenti per facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di sviluppo. E' evidente come la diversificazione produttiva, che per comune e concorde convinzione delle forze politiche sociali si deve attuare in Piemonte, debba prevedere un notevole impegno teso al sostegno della piccola e media impresa, contadina e artigiana, tale impegno presuppone tra l'altro un'opportuna attività promozionale. Occorre ricordare che finora l'operatore pubblico nelle sue diverse articolazioni territoriali ha attuato misure di promozione come "Servizi a disposizione" ed interventi finanziari disarticolati e non definiti né in termini settoriali, né in termini di tipologia di impresa.
Perciò finora l'operatore che affronta il mercato si trova, nella pratica, di fronte ad un complesso di iniziative promozionali e di misure agevolative utili il cui coordinamento, tuttavia, è lasciato alle capacità manageriali del singolo, per cui essendo necessarie capacità manageriali e quindi organizzative di notevole livello nei fatti si è verificato un accesso difficoltoso da parte della piccola e media impresa alle iniziative promozionali.
Non solo ma molto spesso l'operatore ha preferito scegliere forme di intermediazione gestite dalla grande impresa, delegando a quest'ultima il compito di organizzare le diverse misure agevolative. Appare quindi evidente la necessità inderogabile di modificare le misure di promozione arricchendo attraverso nuovi interventi gli strumenti esistenti, inserendo in un quadro programmatico ciascuno degli interventi promozionali in modo che abbia una funzione specifica all'interno di un progetto generale di sostegno della produzione. Questa legge permetterà quindi all'Amministrazione regionale di operare concretamente, realizzando appieno uno strumento operativo che si dovrà inserire in questo piano ed i cui caratteri essenziali possono così sintetizzarsi; strumento di promozione delle produzioni agricole ed artigianali della piccola e media impresa nell'ambito delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, e nel rispetto delle competenze stabilite nel D.P.R. 24/7/1977 n. 616 per la realizzazione e la partecipazione a fiere e mostre specializzate nei diversi settori produttivi che si svolgono in Italia o all'estero e che abbiano un carattere nazionale o internazionale; curare la realizzazione di missioni di operatori in Italia ed organizzare incontri; effettuare ricerche di mercato per la collocazione dei prodotti.
E' appena il caso di ribadire che la Promark dovrà operare con criteri di economicità ponendo direttamente od indirettamente a disposizione delle imprese un insieme di servizi che possono essere utilizzati e remunerati dalle imprese utilizzatrici.
Condizione essenziale per realizzare un'attività promozionale nei termini esplicitati era la disponibilità degli operatori e delle categorie imprenditoriali ad una partecipazione attiva all'interno della Promark tale disponibilità si è già concretizzata con la presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società della Cassa di Risparmio dell'Istituto San Paolo, dell'Unioncamere regionale, dell'Esap, di Torino Esposizioni e con la partecipazione azionaria alla società, deliberata dagli organi competenti degli Enti citati : ciò permetterà una definizione di progetti di commercializzazione aderenti alle caratteristiche delle imprese e dei mercati e la possibilità di realizzare un'attività promozionale coordinata nei diversi settori di competenza degli Enti che operano in questo campo.
E' implicito in questo discorso che per ogni operazione che si rivolga verso l'estero si instaurerà un rapporto prioritario e preliminare con l'Ice, che peraltro ha già in più occasioni dichiarato la piena disponibilità dell'Ente e delle sue strutture per la realizzazione di interventi a sostegno delle iniziative regionali nel quadro della più ampia attività dello Stato.
In conclusione la Promark dovrà svolgere un ruolo specifico nel campo della promozionalità non esclusivo, e perciò è interessata a stabilire rapporti di collaborazione di partecipazioni con gli Enti e gli organismi che operano nel settore, nel rispetto delle reciproche competenze. Ci premesso, l'Amministrazione regionale, accogliendo appieno lo spirito dei rilievi formulati dal Governo, dopo aver effettuato alcune verifiche di carattere tecnico, ha predisposto un nuovo disegno di legge che prevede la sostituzione, con un nuovo testo, dell'art. 1 della legge regionale 16/1976, e ridefinisce, in armonia con quanto richiesto dal Governo, gli scopi della partecipazione azionaria della Regione nella Promark.
L'art. 2 ripropone integralmente il testo dell'art. 1 della legge approvata dal Consiglio regionale il 22 dicembre 1977.
L'art. 3 stabilisce che per la copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento legislativo, di complessive lire 379.140.000 si fa riferimento, per lire 109.140.000 alla disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, effettuandone il riporto nell'esercizio finanziario 1978, ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976 n. 335.
La restante quota di lire 270.000.000 trova invece copertura nel fondo globale destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo del bilancio per l'anno finanziario 1978, in corso di approvazione, il quale nell'elenco relativo al fondo globale suddetto prevede (come risulta dallo stralcio che si allega alla presente relazione) apposito accantonamento di lire 270.000.000.
In considerazione delle finalità perseguite dalla legge e, in particolare, dall'art. 2 primo comma, l'art. 4 prevede infine l'entrata in vigore della legge con carattere d'urgenza. Tale relazione e decisione è stata approvata a maggioranza dalla I Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

Recentemente, in occasione della discussione della legge, rinviata poi dal Governo, abbiamo svolto il dibattito sul complesso di questa iniziativa regionale, quindi mi limiterò ad alcune osservazioni in ordine al rinvio da parte del Governo. Al di là delle motivazioni sulle norme finanziarie, che ci trovano consenzienti, siamo contrari alle modificazioni proposte dalla Giunta, in relazione alla seconda osservazione del Governo in ordine all'attività della Società. In Commissione avevamo chiesto di accogliere in termini più approfonditi di quanto non appaia nel disegno di legge regionale questa osservazione. In effetti ci troviamo ancora di fronte ad una modifica che dice di accogliere la precisazione delle attività affermando che lo scopo della Società è di sostenere e incrementare le attività economiche del Piemonte, ma in realtà tutti i contenuti, le modalità, gli obiettivi della Società medesima si ritrovano esclusivamente all'interno dello Statuto e non nella legge che andiamo a votare in questo momento. Lo Statuto non è per nulla richiamato dalla legge. La Regione aderisce e sottoscrive una quota azionaria della società esistente, e, in realtà, si muove con la prospettiva di diventare maggioranza all'interno di essa. Non comprendiamo perché attorno a questa iniziativa non si debba fare uno sforzo di approfondimento, di elaborazione, di definizione delle competenze, degli obiettivi, delle modalità per raggiungerli, anche in ordine alla composizione degli organi di controllo sull'attività, così come opportunamente si è fatto nei riguardi della Finpiemonte. Che questo sforzo sia stato positivo è confermato dalle dichiarazioni degli amministratori della Finpiemonte che trovano nel dispositivo legislativo un punto di riferimento, di guida, di indirizzo e anche di contenimento sulla potenziale degenerazione dello strumento medesimo. Abbiamo richiesto la modifica della legge in Commissione ma ci è stato risposto negativamente. A questo punto, in aggiunta alle motivazioni di carattere sostanziale che avevamo evidenziato la volta precedente, aggiungiamo queste ulteriori motivazioni negative sulla modifica proposta dalla Giunta ed esprimiamo il nostro voto contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Ritengo di dover fare preliminarmente un rilievo che non attiene al merito del disegno di legge in discussione.
Stoltamente. ritenevo che questo disegno di legge, soprattutto dopo le osservazioni del Governo, venisse esaminato in sede di IV Commissione che ritengo l'unica competente. Il disegno di legge originario non è stato esaminato nella sede competente perché allora si diceva essere preminente l'aspetto finanziario (anche se questo non era vero). Dopo le osservazioni del Governo le quali, al di là dell'aspetto tecnico e finanziario riguardano la specifica attività della Promark, mi pareva giusto e doveroso affidare questo disegno di legge all'esame della IV Commissione; tale esame venne invece affidato alla I Commissione e poi portato in aula consiliare.
Aggiungo qualche considerazione in merito alla legge. Le finalità della Promark, come giustamente rilevava il collega Alberton, risultano dallo Statuto. Ora, anche sollecitato dalla revisione critica che ci impongono le osservazioni del Governo, mi chiedo se il Consiglio regionale ha mai esaminato e discusso lo Statuto della Promark.
Ritengo che esso sia un adempimento di carattere pregiudiziale rispetto alla votazione della legge, anche perché i fatti si sono svolti cronologicamente in questi termini: nel febbraio del '76 la Regione ha deliberato la partecipazione azionaria al Samia; a quell'epoca esprimemmo voto favorevole con l'intesa che lo Statuto del Samia sarebbe stato modificato non restringendo l'intervento al settore abbigliamento e cosmetici ma allargandolo agli altri settori dell'artigianato. Nel frattempo pero il Samia muore giuridicamente, si crea un'altra Società, la Promark, e automaticamente la Regione Piemonte diventa azionista della nuova Società senza che il Consiglio regionale abbia avuto la possibilità di discuterne lo Statuto. Proprio per dare rilievo all'invito che il Governo ci muove nel determinare le finalità specifiche della Promark, si impone al Consiglio un esame dello Statuto della Società.
Sicuramente in questa situazione non siamo in condizioni di dare correttamente un voto favorevole alla legge. Certo il mio Gruppo aveva approvato il primo disegno di legge: è stato un atto di fiducia come era un atto di fiducia la votazione della precedente decisione di partecipazione azionaria della Regione Piemonte. Ho sentito dire da persone autorevolissime che si vuole fare una "trading company" con finalità di commercializzazione, di lucro sulla commercializzazione, alla stregua di una società privata, ma non so se la Regione, a cuor leggero, possa accettare questa impostazione e dare il via ad un'iniziativa che oltretutto, non consente meccanismi idonei per un doveroso controllo. Per queste brevi considerazioni riteniamo di non poter assolutamente votare a favore di questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

In occasione della discussione della legge teste rinviata dal Governo avevamo già espresso le nostre perplessità ed il giudizio negativo sulla legge, la quale ci viene riproposta peraltro con variazioni così modeste da non fare cambiare il nostro parere. Avremmo soprattutto sperato che le osservazioni del Governo, che tra l'altro suggeriscono di non uscire dal seminato, obbligassero la Regione ad approfondire la legge e soprattutto lo Statuto della società. Lo Statuto non è cambiato e nell'articolato che ci viene presentato oggi non c'è nulla che faccia prevedere un suo cambiamento. La Promark, in realtà, è una finanziaria che può fare qualsiasi operazione, come ho detto nella precedente discussione ("Notizie" riporta sempre il contrario di quello che dico), tranne la banca o l'assicurazione. Oggi con questa legge andiamo ad impegnarci in una finanziaria di rischio e vorrei che questo fosse molto chiaro ai Consiglieri e alla maggioranza che ci ripropone tale e quale la legge salvo il cambiamento modesto all'art. 1.
Per questi motivi dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Dopo aver superato alcune perplessità nella fase dibattimentale in sede di Commissione abbiamo accettato complessivamente l'iniziativa proposta dalla Giunta per la trasformazione della Società Samia in Promark con la sottoscrizione di nuovo capitale. Non abbiamo nulla da aggiungere: eravamo convinti ieri, lo siamo anche oggi.
Ma oggi siamo maggiormente convinti, dopo aver assistito ad una tavola rotonda tenutasi 15 giorni fa, con amministratori, tecnici, esperti della materia nel corso della quale questo organismo è stato definito un braccio operativo della Regione. Siamo convinti oggi, come lo eravamo ieri, appunto perché le osservazioni con le quali il Governo ha restituito il disegno di legge sono modeste: una, tecnica, riguarda il bilancio, l'altra, generica è in ordine all'attività della Promark. Questa domanda è già stata posta in occasione della sottoscrizione di quote azionarie per il Samia. E' una domanda generica alla quale la Giunta ha risposto ed alla quale probabilmente l'Assessore replicherà. Le ragioni ed il contenuto della legge sono stati chiaramente ricordati e sottolineati dal collega Rossi nella relazione, quindi non aggiungiamo nulla e diamo il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola da parte dei Consiglieri? L'Assessore Marchesotti chiede di replicare.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio, fiere e mercati

Con le osservazioni alla legge approvata il 22/12/77 il Governo chiede di modificare l'art. 1 in base alle competenze regionali. Abbiamo accettata questa osservazione concordando con il Governo stesso il testo che oggi è all'esame del Consiglio. In merito ai problemi di merito, che già avemmo occasione di discutere nella seduta del 22 dicembre, devo ripetere che la Giunta ha sempre discusso questi argomenti con gli azionisti del Samia e poi della società Promark dando informazione alla IV Commissione, e questo era l'impegno che ci eravamo assunti in Consiglio. Per quanto si riferisce allo Statuto, devo precisare che esso e stato mantenuto tale e quale anche nella trasformazione della società da Samia a Promark. La Regione deve discutere con l'Amministrazione provinciale, con l'Istituto San Paolo e la Cassa di Risparmio, con Torino-Esposizioni, con le Camere di Commercio e con l'Esap eventuali trasformazioni dello Statuto, che noi, peraltro riteniamo necessarie, e la Giunta ha sempre detto di essere disponibile a discuterne sia in Commissione che in Consiglio perché siamo d'accordo dr approfondire questi argomenti, ma non possiamo accettare di discutere lo Statuto prima di approvare la legge. Non vogliamo fare della Promark un'altra finanziaria, come giustamente diceva Alberton, d'altra parte lo Statuto così ampio è stato approvato da forze di diverso orientamento politico e, nella situazione attuale, non ci è possibile mutarlo perché la legge deve essere approvata urgentemente in quanto il versamento dei 109 milioni deve essere effettuato prima del 15 di marzo. Quindi non è possibile trovare altre soluzioni, salvo che non si decida di liquidare la Società. In quel caso potremmo anche fare a meno di approvare la legge ma è evidente che si dovranno assumere altre iniziative.
Per quanto riguarda il controllo degli organi ed eventuali iniziative di garanzia devo ricordare che la Giunta regionale è in minoranza nel Consiglio di Amministrazione della Società, tutti i Gruppi politici vi sono rappresentati, anche quello repubblicano, nominato dal Consiglio provinciale.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Non lo era ancora l'altra volta.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio, fiere e mercati

Se non sì dà fiducia alla Giunta si potrebbe far assumere l'iniziativa di cambiare lo Statuto agli altri organi ossia Cassa di Risparmio, Istituto San Paolo, Camere di Commercio, Segretario regionale della D.C.
Mi riesce difficile capire il Consigliere Alberton quando parla di controllo degli organi, perché tutti sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione e tutti possono controllare. Inoltre il Presidente ed il Vice Presidente della Promark sono stati eletti a stragrande maggioranza.
C'è un problema di merito, non bisogna assumere certe iniziative. Noi abbiamo assunto le nostre posizioni e pensiamo che occorra mettere a disposizione degli operatori economici, dell'agricoltura, della piccola e media industria e dell'artigianato uno strumento a sostegno della promozionalità. Durante il dibattito, qualcuno aveva avanzato l'ipotesi della trading company questa soluzione non va rifiutata a priori vediamola, approfondiamola.
Detto tutto questo, però, dobbiamo approvare la legge per mantenere in piedi uno strumento che possa essere eventualmente migliorato e cambiato.
Vogliamo che la Promark operi prevalentemente nel campo della promozionalità, e nel caso in cui per ovvie ragioni politiche o giuridiche si dovesse sciogliere e liquidare la Società, siamo disponibili per costituirne un'altra perché riteniamo che il Piemonte abbia la necessità di uno strumento per favorire iniziative di promozionalità e di coordinamento.
D'altra parte non abbiamo discusso queste cose con gli ultimi venuti perch non mi pare che i dirigenti di Torino-Esposizioni, dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, dell'Esap, delle Banche, siano gli ultimi venuti. Abbiamo fatto spazio a quegli organismi perché diano un contributo in questa direzione. Non è possibile dichiarare una maggiore disponibilità una maggiore apertura in questa direzione, quindi accettiamo l'approfondimento che ci viene richiesto e per quanto riguarda il controllo degli organi, non credo sia possibile ottenere di più, dato che nel Consiglio di Amministrazione e tra i sindaci sono rappresentati tutti gli organismi.



PRESIDENTE

La discussione è così conclusa. Passiamo all'esame dei singoli articoli di legge.
"Articolo 1 - L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 è sostituito dai seguenti: 'Art. 1 - Allo scopo di sostenere e incrementare nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche del Piemonte e di coordinare le conseguenti iniziative promozionali per il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale della Società per Azioni Promark (già Samia Spa) con sede in Torino ed assume una partecipazione azionaria nella Società stessa'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 51 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per gli effetti di cui all'art 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 10.914 nuove azioni, da nominali lire 10.000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.A. di Torino al fine di reintegrare il proprio capitale sociale da lire 161.100 a 450.000.000.
In caso di ulteriore variazione del capitale sociale della Promark Spa la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per la sottoscrizione o l'acquisizione al patrimonio della Regione di nuove azioni per un importo massimo di L. 270 milioni.
La spesa autorizzata ai sensi del precedente comma potrà essere utilizzata, ove necessario, per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni di altra Società da costituirsi in sostituzione della Promark Spa, avente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 379.140.000. All'onere di cui al precedente comma si provvede: per L. 109.140.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 per lire 270,000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo 12600, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà conseguentemente istituito il capitolo 2350 con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di nuove azioni della Promark Spa di Torino", e con lo stanziamento di lire 379.140.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Esercizi provvisori

Esame disegno di legge relativo a: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno: Esame disegno di legge relativo a: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978".
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Per le note vicende che hanno fatto pubblicare la legge come esercizio provvisorio di due mesi anziché di tre mesi, così come il dibattito aveva consigliato, è necessario rimediare all'inconveniente. La Giunta ha ritenuto di avvalersi di questa nuova fase interlocutoria per richiedere di spostare l'esercizio provvisorio da tre a quattro mesi. L'esercizio provvisorio quale viene presentato contiene anche due note di variazione al bilancio di previsione 1978. La Commissione ha trasmesso il provvedimento con parere favorevole al Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il Gruppo della D.C. anche in quest'occasione mantiene il voto contrario espresso nella discussione della precedente legge riguardante il primo periodo di esercizio provvisorio. Richiamo qui le motivazioni che già in quella occasione abbiamo espresso, riconoscendo l'obiettiva necessità di questo disegno di legge perché un malaugurato errore ha fatto sì che non venisse trasmesso il testo precedentemente approvato. Riteniamo altresì che, nel momento in cui si ricorre nuovamente alla proroga dell'esercizio provvisorio, sia esatto utilizzare tutto il tempo che la legge e lo Statuto consentono. Ci auguriamo però che il maggior termine possa essere utilizzato per mettere i Comprensori nella situazione di poter approfondire meglio il bilancio 1978 ed il bilancio pluriennale, che è stato distribuito ai Consiglieri solo in questi giorni e che ritengo solo in questi giorni verrà distribuito anche ai Comprensori. In sostanza la necessità tecnica di correggere un casuale incidente deve essere utilizzata per mettere coloro che devono partecipare alla formazione del bilancio regionale nella situazione migliore per svolgere la loro attività, collega Alberton farà ancora una particolare richiesta in ordine ad una delle note di variazione senza che con questo si intenda entrare nel merito del bilancio. Voteremo contro per le considerazioni che abbiamo già ritenuto di svolgere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

La prima nota di variazione presentata mi spinge a fare un'osservazione. Essa introduce un elemento particolarmente significativo: il reperimento della cifra di un miliardo da parte della Regione Piemonte da destinarsi al Comune di Torino nel quadro del finanziamento per l'occupazione giovanile.
Questo provvedimento potrà essere assunto solo con la presentazione di un disegno di legge ed in quell'occasione avremo modo di svolgere un dibattito approfondito.
Vogliamo segnalare che in questi giorni si è sviluppato nella nostra comunità regionale, attraverso indagini svolte dalla Federazione piemontese degli industriali, un notevole dibattito sull'occupazione giovanile. In Commissione abbiamo manifestato notevoli perplessità di fronte ad un provvedimento potenziale di questo genere e, nel momento in cui il dibattito potrebbe essere molto ampio in ordine al funzionamento della legge sull'occupazione giovanile, invitiamo la Giunta a meditare sulla convenienza e sull'opportunità che ulteriori fondi reperiti vengano destinate alle attività definite socialmente utili a fronte di quelle produttive che tutti, almeno a parole, dichiarano di voler sostenere ed incrementare. Ci riserviamo di sviluppare il dibattito nel momento della presentazione del disegno di legge, anticipando per ora questa sottolineatura in negativo rispetto alla nota di variazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Vorrei fare invece una notazione in positivo, in quanto sostanzialmente si accoglie l'istanza che avevo presentato in un'interrogazione nella quale chiedevo alla Giunta di sostituirsi temporaneamente nell'erogazione della somma di 3 miliardi alle Comunità montane, le quali attraverso l'intervento legislativo del Parlamento non hanno ancora visto rifinanziata la legge del dicembre 1975. In questo modo le Comunità montane hanno la certezza di impostare i loro bilanci in quanto quella cifra sostanzialmente corrisponde alla quota nazionale che tocca alle Comunità piemontesi.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Si è risolta in questo modo l'interrogazione.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Confermiamo il voto negativo che avevamo dato nella precedente richiesta di esercizio provvisorio sottolineando che già in Commissione avevamo previsto che i mesi di proroga sarebbero diventati quattro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Alla prima richiesta di proroga ci astenemmo cercando di individuare nel fatto stesso una caratteristica non politica. In coerenza con quell'atteggiamento continuiamo ad astenerci anche in ordine a questa inevitabile proroga di due mesi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Replico telegraficamente e doverosamente al Consigliere Alberton perch ha riportato un problema già discusso in Commissione.
Nella nota di variazione è previsto l'accantonamento di un miliardo nel fondo globale con destinazione "Contributo al progetto giovani del Comune di Torino". E' corretto dire, come ha rilevato il Consigliere Alberton, che per l'utilizzo di questa somma bisognerà ricorrere ad un provvedimento legislativo che dovrà essere opportunamente discusso. L'individuazione di questa somma è stata motivata dal fatto che si è rilevato come nel Comune di Torino vi sia una gran parte di giovani iscritti alle liste speciali e come nei programmi regionali, in attuazione della legge n 285, si sia dovuto necessariamente tenere conto di una certa articolazione degli interventi possibili sul territorio. Questa forma del tutto straordinaria e non legata ai nostri progetti di contributo viene incontro ad un'esigenza speciale, particolare, eccezionale rilevata a Torino. D'altra parte è anche legittima la richiesta di discutere nel merito la destinazione dei fondi e quindi la natura e le caratteristiche dei progetti messi in atto dal Comune di Torino nella misura in cui a quei progetti dovessimo dare un contributo.
Da parte della Giunta vi è l'impegno a portare tempestivamente in discussione, nella Commissione ed in Consiglio, il provvedimento legislativo.
Per quanto riguarda gli altri elementi contenuti nella nota di variazione, occorre sottolineare che si tratta della messa in bilancio di somme stanziate (questo vale per i fondi destinati alle calamità e per i fondi che riguardano i progetti dell'occupazione giovanile); nel caso a cui si è riferito l'intervento del Consigliere Oberto abbiamo addirittura anticipato l'emanazione formale del provvedimento legislativo ritenendo giusto consentire alle Comunità montane una continuità nella loro gestione.
Facciamo fronte a questo impegno avendo la certezza che il provvedimento legislativo sarà approvato in quanto tutte le forze politiche in Commissione erano d'accordo a varare la legge.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame dei due articoli di legge.
"Articolo 1 - Il termine stabilito dalla legge regionale 6 gennaio 1978, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 è prorogato al 30 aprile 1978. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al precedente comma si intende estesa alle note di variazione approvate dalla Giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al Consiglio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Il punto quarto all'ordine del giorno reca: "Nomine".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Ritengo doveroso ripetere quanto si è già rilevato in sede di Commissione nomine, cioè che le proposte in oggetto, a mio avviso, non sono state sufficientemente illustrate. Per quanto riguarda, in modo particolare, la valutazione circa i membri da proporre per CO.RE.CO., si deve fare riferimento alla legge istitutiva che richiede il requisito dell'esperienza in materia amministrativa. In particolare, deve evidenziare che nel foglio che abbiamo ricevuto in relazione alla proposta di nomina del Prof. Simonetta Rosario, in sostituzione di Mercurio Domenico, si parla genericamente di laurea in filosofia e non si accenna all'eventuale esperienza in campo amministrativo.



PRESIDENTE

La Commissione nomine prevista dallo Statuto regionale ha un senso se il curriculum vitae, la qualificazione professionale e giuridica viene vagliata. La questione ha tutta la rilevanza politica che conosciamo. E' una discussione che è già avvenuta parecchie volte e questa mattina abbiamo riscontrato che in alcuni casi la questione posta era perfettamente verificata, mentre in altri non lo era. Non è detto che non sia possibile verificarla, ci sono a volte trascuratezze burocratiche per cui i nomi non sempre vengono corredati di tutte le qualifiche necessarie. Invito a far sì che tutte le qualifiche siano consegnate, per permettere alla Commissione nomine di svolgere la sua funzione che non è di ripartire quantitativamente i posti tra maggioranza e minoranza, ma è quella di dare un giudizio di merito sul candidato che viene proposto. Questo è quanto è scritto nello Statuto.



SOLDANO Albertina

Non ho nulla da eccepire nei confronti delle persone. Mi sono permessa di fare riferimento all'esperienza, in campo amministrativo e finanziario richiesta per talune nomine.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Siamo di fronte ad una questione di principio, che il Presidente ha riproposto nei suoi termini e dobbiamo risolverla in termini corretti e non equivoci. La Commissione non ha potuto svolgere il suo compito relativamente ad una delle candidature. Ripeto anch'io che sono fuori discussione le persone. Abbiamo introdotto questa norma e cerchiamo di applicarla, perché aiuti ogni forza politica ad esercitare nel modo più corretto la sua funzione ed a sottrarsi alle pressioni. Noi stessi sollecitiamo rigore che ci può aiutare oggi e domani a fare le scelte migliori. Pertanto propongo che si stralci la nomina che riguarda il prof.
Simonetta dichiarando che in caso contrario non voteremo questa candidatura, elevando formale protesta perché non è stata al riguardo osservata la norma statutaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Questa mattina in sede di Commissione nomine ho ribadito per conto del mio partito la candidatura del prof. Simonetta che è laureato in filosofia preside incaricato di una scuola media di Torino, insegnante dal 1969 e anche responsabile di un organismo interno del mio partito Non so se un laureato sia valido o meno a ricoprire un posto nel CO.RE.CO. Nel mio partito militano metallurgici, commercianti, qualche avvocato e qualche professore. L'esperienza nella scuola del prof.
Simonetta ed il suo titolo ci paiono garanzie sufficienti ai fini dell'incarico nel CO.RE.CO. Mi rincresce che i democristiani non votino questa candidatura. Altre volte abbiamo votato, anche se non abbiamo letto la pergamena con tutti i titoli del soggetto. Ci siamo fidati, come è l'uso corretto. Come partito ci facciamo carico di designare persone che rispondano a determinati requisiti. Mentre per un candidato di un altro CO.RE.CO. abbiamo fatto un passo indietro per ulteriori accertamenti, per questo candidato crediamo di essere a posto, nel senso che la persona proposta è da noi ritenuta valida all'incarico.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Non intendo certamente rinunciare a un dovere che ritengo preciso: però, se la questione si pone nei termini in cui l'ha posta il Consigliere Bellomo, dichiaro che, d'ora in poi non parteciperò più alla riunione della Commissione nomine: o questa è un'istituzione seria, o mi ritiro.



PAGANELLI Ettore

Come Gruppo non vi partecipiamo più.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo PCI, Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Prima di farci prendere da nervosismi che non ci aiutano affatto ritengo doveroso fare un ripensamento corretto ed autocritico sul cammino che tutti lentamente siamo venuti facendo per arrivare a far corrispondere il più possibile la funzionalità della Commissione nomine ai suoi obiettivi ed ai criteri che dobbiamo applicare. Considererei una cosa non molto apprezzabile questa dichiarazione di astensione e di ritiro dalla Commissione. E' stato posto un problema specifico e credo che valga la pena di farne un caso esemplare di rinvio alla Commissione nomine.
C'è stata da parte dei vari Gruppi un'indicazione non certificata e tutti ci siamo basati su di essa. Ritengo che prima di assumere delle posizioni di rottura, che non convengono all'istituzione e neanche ai Gruppi, dobbiamo pensare come affinare questi meccanismi in modo tale che il principio e la legge vengano rispettati. E' chiaro che di fronte alle esigenze, all'esiguità di forze, alle dispersioni o alle pressioni che possono esserci localmente per uno o per l'altro, si può essere anche portati a superare la norma della legge.
Vorrei che questo incidente fosse chiuso in sede di Commissione nomine attraverso un accertamento preciso, anche interpretativo dei titoli atti e che questa composizione sia caso esemplare per proporci su tutta la materia delle nomine un rigore e un criterio di comportamento tali che casi del genere in futuro non debbano più aprirsi.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, la Giunta ha dichiarato più volte di rimettersi alle forze politiche ed alla Commissione statutaria per quanto riguarda l'importante problema delle nomine. Desidero però intervenire perché mi pare che, oltreché alla capacità personale, si faccia anche riferimento ai titoli di studio di cui sono in possesso i candidati proposti. Non per polemizzare, vorrei ricordare che molte nomine, come quelle per la provincia di Cuneo, furono fatte senza che i candidati avessero alcun titolo specifico e non venne mai sollevato questo problema. Se un candidato è preside non credo che non abbia attinenza con tutti i fatti amministrativi a cui un preside naturalmente è chiamato. Non si può dire allora che un preside, per la sua qualità di titolare di laurea in filosofia, perché esercita nella scuola e proprio perché ha un mandato nel settore amministrativo, non abbia titolo per essere chiamato a questo posto. Molti candidati della D.C., in queste stesse situazioni tranquillamente furono in questi anni chiamati a ricoprire cariche senza peraltro che da parte di altri partiti ci fosse rifiuto di partecipare alla Commissione. Allora non si può motivare soltanto in questo modo, v'è un motivo che porta alla non partecipazione alla Commissione nomine, dove peraltro la Giunta ha dichiarato di rimettersi completamente alle forze politiche.



PRESIDENTE

L'intento di tutti è di fare in modo che l'articolo dello Statuto, che prevede la costituzione della Commissione nomine, sia rispettato applicato, perfezionato, giacché della questione non se ne occupa soltanto il Consiglio regionale del Piemonte, ma è una questione che riguarda addirittura la gestione dello Stato. Da questa discussione si può trarre utilmente l'indicazione di fare sì che la Commissione nomine si dia dei criteri e delle norme assai precise con le quali essere guidata a giudicare le candidature che vengono presentate dai Partiti. La cosa non è facile, ma non è nemmeno impossibile. In effetti finora ogni Gruppo dava nome e cognome dei candidati, le qualifiche venivano espresse a voce e tutto si basava sulla reciproca fiducia. Vogliamo fare un salto di qualità? Vogliamo fissare dei criteri rigorosi? Non facciamo di questa questione un casus belli, perché non mi pare che ce ne siano gli argomenti. Nella riunione della Commissione nomine non ho avvertito questo irrigidimento, altrimenti non avrei nemmeno portato l'argomento in discussione, e avrei rinviato tutto all'esame della Commissione nomine.
Invito i Gruppi a cogliere l'elemento positivo di questa discussione che consiste nell'impegno per la Commissione nomine, che presiedo, di presentare entro quindici giorni criteri, norme di comportamento, linee guida, idee forza attraverso i quali giudicare i candidati che le forze politiche presentano per far parte di questo o di quella organizzazione.
La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Vorrei ancora ricordare che una recente legge fa carico alle Regioni di uniformarsi, dal punto di vista legislativo, ai criteri del Parlamento. La Giunta si è fatta carico di un progetto rispetto a questo importante settore ed il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi rispetto a tale progetto, che potrebbe essere anche unitario, superando questo momento di difficoltà.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

A noi sono spiaciuti certi accenni del Presidente perché eravamo lontanissimi dal voler porre delle questioni che riguardassero i rapporti tra le forze politiche. Ho detto con chiarezza: noi più che gli altri abbiamo bisogno che questa Commissione funzioni, non in modo rituale, ma in modo tale da costituire elemento di prevenzione rispetto a certi rituali o alle condizioni in cui erano le forze politiche. Quindi ponevamo questa questione perché avesse effetti positivi anche nei nostri confronti. La Commissione non ha esaminato compiutamente i titoli di uno dei candidati ma il Consiglio è la Commissione delle Commissioni, mentre alcuni autorevoli Consiglieri si sono fatti mallevadori della preparazione, capacità attitudine tecnico-politica di un candidato. Ne prendiamo atto e chiudiamo la questione proponendo al mio Gruppo di votare il professore Simonetta, ma contemporaneamente proponendo al Presidente del Consiglio, che è il Presidente della Commissione, di concorrere, poiché ne ha l'autorità, a mettere questa Commissione in condizione o di operare con serietà o di sciogliersi, perché non può star lì a mettere uno spolverino ufficiale su comportamenti meno responsabili che venissero dal di fuori



PRESIDENTE

Possiamo procedere ad alcune nomine. Si distribuiscano le schede per la sostituzione del signor Giuseppe Aglietta, membro effettivo dimissionario del CO.RE.CO. di Biella.
Il nominativo proposto è quello del Signor Fidia Savio



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 48 hanno riportato voti: FIDIA Savio n. 42 NICASTRI n. 1 schede bianche n. 5 Proclamo quindi eletto il signor Savio Fidia membro effettivo del CO.RE.CO. di Biella, in sostituzione del signor Giuseppe Aglietta.
Procediamo con la sostituzione del signor Pasquale Maulini, membro effettivo dimissionario del CO.RE.CO. di Novara.
Il nome proposto è quello del signor Pozzato Bruno. Si distribuiscano le schede e si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 47 hanno riportato voti: POZZATO Bruno n. 39 MAULINI n. 1 BORANDO n. 1 schede bianche n. 6 Proclamo quindi eletto il signor Pozzato Bruno membro effettivo del CO.RE.CO. di Novara, in sostituzione del signor Pasquale Maulini.
Passiamo alla sostituzione del signor Domenico Mercurio, membro effettivo dimissionario del CO.RE.CO. sugli atti delle Province e degli Enti ospedalieri.
Il nominativo proposto in sostituzione è quello del signor Rosario Simonetta.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 47 ha riportato voti: SIMONETTA Rosario n. 39 schede bianche n. 8 Risulta quindi eletto il signor Rosario Simonetta membro effettivo del CO.RE.CO. sugli atti delle Province e degli Enti Ospedalieri in sostituzione del signor Domenico Mercurio.
Consiglio di Amministrazione dell'Esap (art. 3, legge regionale 25/10/1977, n. 51): tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi.
I nomi proposti sono: Aprà Ezio, Ardissone Dario, Bechis Michele Bignami Giovanni Romolo, Clerico Sergio, Ortona Silvio, Pallavicini Giorgio, Reburdo Giuseppe, Celato Elio, Fenoglio Pier Arrigo, Boffa Roberto, Bosia Sergio e Turello Giovanni.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno riportato voti: APRA' Ezio n. 28 ARDISSONE Dario n. 28 BECHIS Michele n. 28 BIGNAMI Giovanni n. 28 CLERICO Sergio n, 28 ORTONA Silvio n. 28 PALLAVICINI Giorgio n. 28 REBURDO Giuseppe n. 28 CELATO Elio n. 17 FENOGLI0 Pier Arrigo n. 17 BOFFA Roberto n. 17 BOSIA Sergio n. 17 TURELLO Giovanni n. 15 BARRICADA n. 1 Sono quindi eletti i signori Aprà, Ardissone, Bechis, Bignami, Clerico Ortona, Pallavicini, Reburdo, Celato, Fenoglio, Boffa, Bosia e Turello membri del Consiglio di Amministrazione dell'Esap.
Procediamo con la nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Einaudi.
Il nominativo proposto è quello dell'Assessore Fiorini. Si distribuiscano le schede e si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36 ha riportato voti: FIORINI Fausto n. 26 schede bianche n. 10 L'Assessore Fiorini è pertanto eletto rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Einaudi.
Passiamo alla nomina del rappresentante della Regione nella Commissione per la programmazione dei corsi di perfezionamento destinati ai segretari comunali (D.M. 12/7/1977 e D.M. 30/5/1977).
Il nominativo proposto è quello del dottor Pier Domenico Clemente.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno riportato voti:



CLEMENTE Pier Domenico n. 30

CERCHIO Giuseppe n. 1 schede bianche n. 3 Proclamo eletto il signor Clemente Pier Domenico rappresentante della Regione nella Commissione per la programmazione dei corsi di perfezionamento destinati ai segretari comunali.
Passiamo alla nomina del membro effettivo nel Collegio dei Sindaci del Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione (art.
14 del relativo statuto).
Il nominativo proposto è quello del signor Mario Sicignano.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 ha riportato voti: SICIGNANO Mario n. 24 schede bianche n. 13 Il signor Sicignano Mario è eletto membro effettivo della Regione per il Collegio dei sindaci nel Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione.
Passiamo alla nomina dei sette esperti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro nominativi, di cui almeno tre professori universitari, uno di topografia, uno di cartografia tematica ed uno di geografia nella Commissione cartografica regionale.
I nominativi proposti sono quelli di: Salvestrini Giovanni, Priante Bruno, Morello Paolo, Salvetti Aldo, Abbate Giuseppe, Dematteis Giuseppe e Sena Carmelo.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 39 hanno riportato voti: SALVESTRINI Giovanni n. 26 PRIANTE Bruno n. 24 MORELLO Paolo n. 25 SALVETTI Aldo n. 25 ABBATE Giuseppe n. 13 DEMATTEIS Giuseppe n. 12 SENA Carmelo n. 12 CERCHIO Giuseppe n. 1 Proclamo quindi eletti esperti della Commissione cartografica regionale i signori Salvestrini, Priante, Morello, Salvetti, Abbate, Dematteis, Sena.
Procediamo alla sostituzione del signor Lino Biasoli, membro dimissionario della Commissione tecnica per lo smaltimento dei rifiuti solidi.
Il nominativo proposto è quello del signor Roberto Jodice.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 hanno riportato voti: JODICE Roberto n. 26 CERCHIO Giuseppe n. 1 schede bianche n. 4 E' quindi eletto il signor Roberto Jodice membro della Commissione tecnica per lo smaltimento dei rifiuti solidi in sostituzione del signor Lino Biasoli.
Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416): nomina di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Alessandria. Il nominativo proposto è quello del signor Roberto Livraghi.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 ha riportato voti: LIVRAGHI Roberto n. 33 Il signor Roberto Livraghi è eletto nel Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Alessandria.
Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416): nomina di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Cuneo. Il nome proposto è quello di Pietro Dadone.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 ha riportato voti: DADONE Pietro n. 29 schede bianche n. 3 Pietro Dadone è eletto nel Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Cuneo.
Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416): nomina di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Novara. Il nome proposto è quello di Fornara Franco.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 ha riportato voti: FORNARA Franco n. 33 Il signor Franco Fornara è eletto nel Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Novara.
Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416): nomina di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Torino. Il nome proposto è quello di Maria Laura Marchiaro.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno riportato voti:



MARCHIARO Maria Laura n. 27

CERCHIO Giuseppe n. 2 schede bianche n. 4 La signora Maria Laura Marchiaro è eletta nel Consiglio scolastico provinciale per la provincia di Torino.
Consigli scolastici provinciali (art. 13 D.P.R. 31/5/1974 n. 416): nomina di un rappresentante del Consiglio regionale per la provincia di Vercelli. Il nominativo proposto è quello di Gian Paolo Porcù.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 ha riportato voti:



PORCU' Gian Paolo n. 25

schede bianche n. 6 Il signor Porcù Gian Paolo è eletto nel Consiglio scolastico provinciale per la provincia di Vercelli.
La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Ricordo che la Commissione tecnica per l'artigianato deve prendere in considerazione alcune centinaia di domande di artigiani che devono accedere ai mutui. Da tre mesi le domande sono giacenti perché si sono dovuti stanziare altri fondi e perché sono scaduti i membri della Commissione.
Prego caldamente i Partiti che non hanno ancora rinnovato i propri delegati a provvedere per la prossima riunione del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La richiesta del Consigliere Raschio è del tutto legittima. Vorrei ribadire che il non eleggere una Commissione a volte paralizza in concreto gli effetti di una legge e quindi ha una rilevanza pari a quella di una legge importante che va in porto dopo 6/7 mesi producendo dei residui passivi.
Invito a provvedere per la prossima seduta del Consiglio regionale ai nominativi in ordine alla Commissione per l'artigianato e a quella per il lavoro a domicilio.


Argomento: Enti strumentali

Legge regionale 22/12/1977: "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione": provvedimenti conseguenti.


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della legge regionale 22/12/1977: "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione": provvedimenti conseguenti.
La parola al relatore, Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

La I Commissione ha riesaminato il testo del disegno di legge che dice: "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio regionale per il trattamento automatico dell'informazione" già approvato da questo Consiglio in data 22 dicembre 1977 e rinviata a nuovo esame dal Commissario di Governo. La Commissione unanimemente ha ritenuto di accogliere le obiezioni, inerenti alla norma finanziaria, e propone pertanto una nuova formulazione dell'art. 10 e la necessaria modificazione del punto a) dell'art. 9.
Ai sensi del punto a) dell'art. 9 per l'esercizio 1978 e successivi il finanziamento è assicurato mediante la concessione di un contributo annuale con riferimento all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di ciascun anno.
Per il contributo dovuto al Consorzio per l'attività da esso svolta nell'anno 1977 si provvede con un ulteriore stanziamento, nell'esercizio 1978, di 310 milioni, con le modalità di cui all'art. 10.
Stante il prolungarsi dell'iter del provvedimento in oggetto al di là di quanto era previsto in fase di stesura originaria, risulta necessario introdurre, con l'art. 11, la dichiarazione di urgenza.
La I Commissione all'unanimità propone al Consiglio di approvare il testo così come era stato approvato nel dicembre 1977.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dei tre articoli riapprovati, tenendo conto delle osservazioni del Governo.
"Articolo 9 - Il finanziamento del Consorzio è assicurato: a) mediante la concessione di un contributo annuale con riferimento ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di ciascun anno b) mediante la definizione degli impegni relativi agli affidamenti di settore sui capitoli di spesa nel bilancio regionale di ciascun anno concernenti i settori stessi.
Gli stanziamenti, di cui al bilancio di previsione del Consorzio, sono correlati alle indicazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.
Al predetto finanziamento si provvede mediante: 1) l'erogazione dell'80% del finanziamento medesimo a ratei mensili anticipati 2) l'erogazione del conguaglio al termine dell'esercizio.
Il conguaglio di cui al punto 2) è autorizzato dalla Giunta regionale sulla base della valutazione dell'attività del Consorzio, previa verifica della sua corrispondenza alle indicazioni di cui all'articolo 3 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di 310 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede,mediante una quota di 310 milioni, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, ai sensi dell'articolo 13 quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, del capitolo n. 1405 con la denominazione: 'Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, per l'esercizio 1977' e con lo stanziamento di 310 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'articolo 11 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.
Rendo noto ai Consiglieri che le precedenti votazioni risultano valide in quanto 3 Consiglieri sono in congedo e non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati

Informazione della Giunta regionale sulla prosecuzione dell'indagine conoscitiva sull'artigianato: il ricorso al credito


PRESIDENTE

Il punto decimo all'ordine del giorno reca: "Informazione della Giunta regionale sulla prosecuzione dell'indagine conoscitiva sull'artigianato: il ricorso al credito".
La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

L'informazione che presento questa sera integra quella che avevo dato il 7 dicembre. Mi spiace di dover discutere in aula stanca e forse disattenta, ma siccome è la seconda volta che mi capita di trattare delle questioni dell'artigianato in circostanze analoghe, consentitemi di parlare anche perché voglio evitare eventuali lamentele di non informazione.
L'iter della legge è aperto; da una settimana abbiamo le risultanze dell'Ires e quindi mi faccio premura di portare la questione all'attenzione della Presidenza del Consiglio.
Più precisamente questa informazione si riferisce a quelle prime valutazioni che si ricavano dall'indagine sull'artigianato in Piemonte relativamente alla "voce" del ricorso al credito.
Non ripeterò pertanto le questioni e l'impostazione di metodo che ho del resto fornito ampiamente al Consiglio sia nella seduta del 7 dicembre sia a maggio del 1977 al tempo del decollo dell'indagine.
Spero però che quell'informazione sia presente anche per evitare obiezioni che si sono sentite altre volte, poiché quando si parla di cifre dati e percentuali, queste vanno lette sulla base di quella impostazione campionaria che altre volte ho esposto. Sono pronto a ripeterla, ma credo che non abbiate intenzione di sentirla.
In secondo luogo vorrei rilevare che la Giunta ritiene suo dovere dare al Consiglio questa informazione sulle risultanze sul ricorso al credito (anche se queste risultanze non sono definitive e non vanno prese in senso assoluto) poiché è avviata in questi giorni dal mio Assessorato la consultazione con le categorie interessate in sede di Consulta; entro pochi giorni porteremo la questione in Giunta e poi in Commissione. Ecco perch riteniamo che l'informazione di oggi, pur nella sua incompiutezza, possa essere di molta utilità.
Venendo al merito ricordiamo che per le altre voci dell'indagine è in corso il prezioso lavoro di rielaborazione dell'Ires, e a lavoro ultimato faremo la stesura generale e definitiva che porteremo al Consiglio.
Il ricorso al credito da parte delle aziende artigiane appare limitato.
Soltanto il 26,7% delle aziende intervistate ha fatto ricorso al credito ordinario. Peraltro la formulazione della domanda che era contenuta nel nostro questionario, a suo tempo illustrato, non consente di precisare se si tratta di ricorso occasionale oppure normale anche se sembra più probabile la seconda alternativa. Non è mai ricorso al credito ordinario il 73,3% delle aziende artigiane. Oltre il 68% delle aziende ha dichiarato di non aver avuto bisogno del credito.
Per il piccolo artigiano, il ricorso al credito sembra perci configurarsi come un salto di qualità che viene affrontato con notevole difficoltà.
L'artigiano pare portato a non rivolgersi alle banche nel timore ampiamente motivato, di ricevere un rifiuto. Questo fatto spiega perché la percentuale di coloro che rispondono di non essere stati in grado di fornire le garanzie richieste appare particolarmente bassa (8,2%); ancora più bassa (3,0%) appare la percentuale di coloro che sono stati scoraggiati dalla lunghezza delle procedure e quella (2,1% ) di coloro che dichiarano che c'era incertezza nella possibilità di ottenere il credito.
A titolo di confronto si può anche ricordare che soltanto il 12,9% di coloro che non hanno fatto ricorso al credito dichiara che il costo dell'operazione sarebbe stato eccessivo, il che conferma che molti degli artigiani che avrebbero potuto dare la stessa risposta non hanno cercato un contatto con le banche.
C'è una differenza significativa tra le aziende che occupano uno o due addetti e quelle con dimensioni maggiori. Soltanto il 18,1% delle prime dichiara di ricorrere al credito ordinario. Questa percentuale sale al 35,8% nel caso delle aziende con 3-5 addetti e al 55,2% nel caso di quelle che occupano più di 5 addetti.
Importanti differenze di comportamento si riscontrano anche classificando le aziende secondo la destinazione della produzione.
Ricorrono frequentemente al credito ordinario le aziende che forniscono la propria produzione a piccole-medie imprese e a rivenditori, mentre vi fanno scarso ricorso quelle che vendono direttamente a privati.
Le aziende che ricorrono al credito utilizzano principalmente due modalità: l'apertura di credito, utilizzata dal 68% delle aziende, e lo sconto di cambiali, utilizzata dal 24%. Le altre modalità sono scarsamente presenti, salvo casi particolari di settori che dispongono di un certo magazzino e che usano anche l'anticipazione su merci.
Per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalle aziende che sono ricorse al credito ordinario, si può rilevare che, contro circa il 65% di aziende che dichiarano di non aver avuto difficoltà, si ha un 17% che lamenta un eccessivo costo dell'operazione, un 13% che ha incontrato difficoltà per l'elevatezza delle garanzie richieste, e un 4% che ritiene troppo lungo il tempo necessario all'ottenimento del credito. Il dato riguardante le imprese che non hanno trovato difficoltà di nessun tipo non deve però essere preso troppo alla lettera.
Le aziende che ricorrono al credito agevolato rappresentano il 20,3 del totale contro il 26,7% di quelle che ricorrono al credito ordinario.
C'è quindi una minor diffusione dell'agevolato dovuta anche al fatto che alcuni artigiani (circa l'11% del totale) dichiarano di non conoscerne l'esistenza.
Esaminando il ricorso all'agevolato per dimensioni aziendali, si pu rilevare che sono le aziende di maggior dimensione a ricorrere con maggior frequenza. Ricorre infatti all'agevolato il 45,6% delle aziende con oltre 5 addetti, il 27% di quello con 3-5 addetti e il 13,2% di quelle con dimensione minore.
Si può inoltre affermare che la differenza tra il ricorso all'agevolato risulta di circa il 12-13% inferiore al ricorso all'ordinario, essendo pressoché costante nei tre casi esaminati.
Lamentele sulla lunghezza del tempo necessario ad ottenere il credito sono indicate da circa il 3% delle aziende e la stessa percentuale si lamenta del costo eccessivo dell'operazione. Il 55 % delle aziende che hanno fatto ricorso al credito agevolato hanno dichiarato di non aver incontrato alcuna difficoltà. La grande maggioranza delle rimanenti denuncia invece lungaggini e difficoltà burocratiche.
Le aziende artigiane che hanno fatto ricorso al credito agevolato si sono rivolte in larghissima maggioranza (76%) all'Artigiancasse. Segue, con una percentuale del 12,5%, il ricorso alla Regione.
Queste in estrema sintesi le considerazioni che emergono dalla 4a scheda rielaborata dall'Ires.
Esse - ripeto - vanno considerate in termini largamente indicativi ed andranno più attentamente valutate e raccordate con le altre risultanze della nostra indagine.
Ma ci è sembrato corretto fornire ai Signori Consiglieri questi dati nel momento in cui saranno chiamati a vari livelli - ad incominciare da quello della Commissione competente - ad affrontare il problema del rifacimento della nostra legge sul credito



PRESIDENTE

L'argomento è così rilevante da meritare un'attenzione più ampia da parte di chi volesse intervenire.
Suggerisco di fare pervenire ai Consiglieri la relazione in modo che chi vuole possa intervenire nella prossima seduta del Consiglio. Suggerisco inoltre di distribuire il testo ai giornali.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



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