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Dettaglio seduta n.165 del 07/12/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
I processi verbali delle sedute dei mesi di ottobre e di novembre nella presunzione che siano stati attentamente letti, sono approvati.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta") - Personale socio - assistenziale - Sanita': argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Vietti, Beltrami, Cerchio, Soldano: "Motivi per cui la Giunta non ha ancora sottoposto al parere dal Consiglio o della Commissione competente l'elenco degli Enti che svolgono una funzione interregionale ai sensi dell'art. 113 dei D.P.R. n. 616"


PRESIDENTE

Passiamo alle "Interrogazioni ed interpellanze": interrogazione dei Consiglieri Vietti, Beltrami, Cerchio, Soldano: "Motivi per cui la Giunta non ha ancora sottoposto al parere del Consiglio o della Commissione competente l'elenco degli Enti che svolgono una funzione interregionale ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 616'".
Risponde l'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

In relazione all'interrogazione presentata in Consiglio regionale dai.
Consiglieri Vietti, Cerchio, Beltrami, Menozzi, Soldano, si precisa quanto segue: Il citato art. 113 del D.P.R. n. 616/77 prevede che le Regioni presentino alla Commissione parlamentare per le Regioni ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proprie osservazioni sugli Enti di cui alla tab. B ed annotazione finale. Dei 60 Enti elencati nella tab. B, 42 sono Enti assistenziali; ad essi vanno aggiunte le II.PP.AA.BB., interregionali o nazionali di cui all'annotazione finale, che si sono dovute in primo luogo individuare e reperire, nonché gli Enti e le Casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sia pur limitati a quelli di carattere nazionale, in numero di 35.
Sempre secondo quanto disposto dal 2 comma dell'art, 113/616/77 gli Enti di cui alla tab. B sono tenute a comunicare anche alla Presidenza della Regione tutti gli elementi utili all'individuazione delle funzioni esercitate. Va rilevato il fatto che circa la metà degli Enti elencati alla tab. B non hanno inoltrato le comunicazioni prescritte o le hanno inoltrate con forte ritardo per cui si sono dovute rivedere le osservazioni già compilate secondo quanto prescritto dal 3° comma dell'art. 113 del citato decreto.
Va peraltro anche ricordato che la Giunta volendo acquisire elementi di giudizio sulle attività degli Enti della tab. B, ha ritenuto di dover provvedere a convocare i rappresentanti di tutti gli Enti operanti in Piemonte prima collettivamente e quindi in successivi specifici incontri con ciascun Ente ciò al fine di creare le basi per una più attendibile formulazione dei pareri corrispondenti alle concrete realtà regionale.
Tutto ciò coerentemente con le decisioni assunte dalle Regioni nel corso di più riunioni che si sono susseguite da settembre in poi.
Nell'ultima di queste riunioni a Firenze in data 10 ottobre tra le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria Toscana, Umbria e Puglia, rappresentate dagli Assessori e per quanto riguarda della Regione Piemonte, nella persona dell'interrogante Consigliere Soldano, sono state discusse e concordate comuni metodologie per lo svolgimento degli adempimenti relativi al D.P.R. 616.
Il metodo del confronto, anzi in questo caso del coinvolgimento diretto della minoranza consiliare, può peraltro talvolta significare necessità di riflettere più attentamente su determinati adempimenti, ma non per questo la Giunta ritiene di doversi sottrarre a tale dovere che intende mantenere come vero e proprio codice di comportamento politico generale.
Il fatto poi che in relazione a quanto esposto e, specialmente per le difficoltà di reperimento in tempo utile degli elementi di conoscenza per l'espressione del parere da parte della Regione, si sia verificato uno slittamento dei tempi previsti (ricordo che la Giunta 111 novembre, nei termini previsti dal decreto 616, aveva formulato i propri pareri al Consiglio), era quindi cosa nota ai Consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla riunione del 10 ottobre a Firenze, dove peraltro le Regioni hanno posto in luce l'esistenza di difficoltà oggettive in ordine al rigido rispetto dei tempi previsti dall'art. 113. Da ultimo si intende far rilevare che la piena attuazione di quanto previsto da decreti di cui alla legge 382, per quanto riguarda la Regione Piemonte almeno, non viene ovviamente né giocata, né compromessa da uno slittamento minimo dei termini temporali, specialmente quando questo slittamento significa nel concreto maggiore precisione del lavoro svolto.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Abbiamo presentato questa interrogazione poiché la Giunta e la maggioranza sovente mettono in rilievo come siano tempestive ed efficienti mentre in questo caso - dato che il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del Consiglio era stabilito per legge entro il 13 novembre - nulla era stato fatto e né la Commissione né i Capigruppo erano stati informati sull'iter dell'attività per l'espressione dei pareri. Non mi pare che a Firenze si sia trattato di questo argomento specifico: in quella sede si sono trattati i problemi conseguenti all'applicazione del decreto 616 e si sono raggiunti accordi per lo scambio reciproco di informazioni tra le Regioni; a quell'epoca non si poteva prevedere l'esigenza di uno slittamento dei termini.
Abbiamo inoltre presentato l'interrogazione perché riteniamo che la Giunta non si sia comportata correttamente consultando da sola gli Enti.
Eravamo a conoscenza, per caso, di un calendario di consultazioni della Giunta cui la quinta Commissione non è stata invitata: il 2 novembre gli Enti di assistenza ai minori, il 3 novembre gli Enti di assistenza ai minorati fisici, il 4 novembre gli Enti di assistenza ai militari, il 7 e l'11 le associazioni di categoria, l'8 e l'11 altri Enti. Poiché il tempo a disposizione era di solo 30 giorni e non c'era la possibilità di consultare due volte gli Enti interessati, la Giunta avrebbe dovuto indire le consultazioni concordandole con la Commissione competente. Ora ci troviamo nella situazione di dover esprimere un parere sugli Enti senza aver avuto alcun contatto con gli stessi, e,dato i tempi brevi, non sarà possibile da parte nostra consultarli.
In data 17 novembre abbiamo comunque avuto i pareri della Giunta sui singoli Enti; oggi sono all'ordine del giorno: le nostre osservazioni si riferiscono a comportamenti avvenuti prima di tale data ed attualmente non possiamo che prendere atto della situazione.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione - Occupazione giovanile - Apprendistato

Interpellanza dei Consiglieri Martini, Soldano, Lombardi in merito alla "lettera inviata dal Presidente della Giunta regionale ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e dei Comprensori sul problema dell'occupazione giovanile con riferimento ai lavori già programmati in opere pubbliche"


PRESIDENTE

Passiamo all'interpellanza dei Consiglieri Martini, Soldano, Lombardi in merito alla "lettera inviata dal Presidente della Giunta regionale ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e dei Comprensori sul problema dell' occupazione giovanile con riferimento ai lavori già programmati in opere pubbliche '".
Risponde il Vice Presidente della Giunta regionale, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Rispondo all'interpellanza dei colleghi Martini, Soldano e Lombardi assicurando che sono in corso le comunicazioni ufficiali dei contributi concessi a Province e Comuni, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 639 e della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46 per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del maggio scorso. A dette comunicazioni è allegata copia di apposita circolare del Presidente della Giunta regionale contenente istruzioni per una sollecita realizzazione degli interventi.
I provvedimenti relativi all'evento calamitoso in questione sono stati raccolti in un fascicolo che verrà consegnato a ciascun Consigliere regionale, oltre che trasmesso a Comprensori, Province, uffici del Genio Civile. I Comitati comprensoriali ai quali, nel corso dell'incontro del 28 novembre u.s., erano stati consegnati gli stralci del programma degli interventi definitivi, riguardanti le rispettive circoscrizioni territoriali, hanno già iniziato i riscontri di detti programmi con le segnalazioni da loro precedentemente effettuate.
In ordine al secondo punto dell'interpellanza faccio subito presente che al momento non mi risulta vi siano ritardi nell'emissione dei decreti di approvazione dei progetti di opere finanziate sulla legge regionale 28/75, se non per quelli che, potendo essere ammessi al beneficio del contributo integrativo, a norma dell' art. 6 della legge regionale n.
46/77, sono stati appositamente tenuti in: evidenza in quanto a nulla sarebbe servito il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo del 6%, senza la concessione del contributo integrativo che può permettere di ottenere il mutuo nonostante la legge Stammati. La Giunta, risolti i problemi della variazione di bilancio ha già approvato le prime tranches relative alle richieste per le opere stradali, impianti elettrici e fognature.
Sono state individuate le cause di alcuni ritardi verificatisi nel periodo estivo e si è provveduto a rimuoverle. Inviterei comunque gli interpellanti e anche gli altri Consiglieri a segnalare eventuali inconvenienti non noti alla Giunta perché la stessa possa assumere i provvedimenti del caso.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Martini.



MARTINI Mario

La risposta mi lascia pienamente soddisfatto però dovrei fare una precisazione. L'Assessore Bajardi ha tralasciato la motivazione iniziale che ha mosso il sottoscritto a presentare l'interrogazione, e precisamente quella legata alla circolare del Presidente della Giunta regionale che invitava Amministratori comunali e provinciali a mettere in cantiere le opere per far fronte alle esigenze che coinvolgono la responsabilità della Giunta essendo tutti impegnati nella ricerca di nuovi poeti di lavoro specie per giovani. Senonché, dopo gli accordi per la ripartizione dei fondi ormai acquisiti a livello di Province e di Comprensori non si arrivava ad una comunicazione ufficiale delle somme messe a disposizione.
Fra l'altro, per sentito dire, pare che il Commissario di Governo non permetta alla Regione di anticipare questi fondi.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Vice Presidente della Giunta regionale. E' stato chiarito che è una voce inesatta.



MARTINI Mario

Speriamo. Dico questo per evidenziare le difficoltà enormi nelle quali si muovono gli Amministratori locali, che hanno sì bisogno delle sollecitazioni da parte della Giunta regionale, ma hanno anche bisogno di essere messi nella reale possibilità di operare specialmente quando queste possibilità dipendono dalla Giunta stessa.
Per quanto riguarda i decreti, voglio puoi- sere, per raccogliere l'invito della circolare del Presidente della Giunta regionale a segnalare eventuali inconvenienti che si oppongono alla pronta realizzazione delle opere, che ho visto opere stradali approvate dai Consigli provinciali o comunali, alla fine del mese di dicembre 1976 o all'inizio del 1977 e rimaste poi ferme per diversi mesi in attesa dei decreti i quali sono stati poi emessi alla ripresa autunnale dei lavori. E' necessario tale controllo tecnico sulle opere dopo che sono passate al vaglio degli uffici competenti? Se ai trattasse di liberi professionisti, riterrei doveroso un controllo tecnico, ma, trattandosi di uffici tecnici che hanno esperienza e hanno dato nel passato prova di serietà, tale controllo non deve essere di merito, ma di legittimità.
Ho ritenuto di fare queste precisazioni con il proposito di dare un contributo per accelerare l'iter delle pratiche burocratiche. Mentre ringrazio l'Assessore per la risposta, ritengo di poter dire ancora una volta che, in linea di massima, le Amministrazioni comunali non hanno bisogno di essere sollecitate perché cercano di fare del loro meglio per attuare i programmi.



PRESIDENTE

L'interpellanza è stata svolta.


Argomento: Enti strumentali

Interpellanza dei Consiglieri Alberton, Paganelli, Bianchi, Petrini: "inquadramento dei dipendenti della Finpiemonte: atteggiamento della Giunta regionale"


PRESIDENTE

Passiamo All'interpellanza dei Consiglieri Alberton, Paganelli Bianchi, Petrini: "Inquadramento dei dipendenti della Finpiemonte: atteggiamento della Giunta regionale".
La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore al bilancio e alla programmazione

La Giunta non ha difficoltà a rispondere alle richieste avanzate dai Consiglieri pur facendo presente che la Finpiemonte è una società per azioni autonoma, nella quale la Regione ha soltanto la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione. Pertanto gli atti compiuti dalla società sono esclusivamente ad essa imputabili e non implicano in alcun modo responsabilità della Regione né tanto meno della Giunta regionale. La Giunta e il Consiglio regionale vengono ad avere poteri di indirizzo, di controllo, di verifica, anche decisionali, in occasione di scadenze precise come per esempio, la discussione della relazione programmatica previsionale, che la Finpiemonte deve presentare tutti gli anni, o la discussione del bilancio regionale, se e nella misura in cui fossero previsti dei finanziamenti per la società stessa.
Questa decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione della Finpiemonte con il voto di tutti i consiglieri e con un voto di astensione e un voto contrario. Da informazioni assunte risulta che il voto contrario non è venuto da un membro nominato dal Consiglio regionale. Semmai il problema riguarda l'indirizzo che deve essere dato da parte dei Gruppi che hanno espresso queste nomine.
Premesso questo ed entrando nel merito della vicenda, la decisione del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte è stata di inquadrare il personale secondo il contratto di lavoro del credito. Vuoi per un concetto "ratione materiae", vuoi anche per il possibile esercizio di funzioni attraverso partecipazione in altre società, che in ogni caso è tipica di organismi operanti nel settore del credito. Il Consiglio di amministrazione è giunto a questa considerazione analizzando i comportamenti delle finanziarie operanti nelle altre Regioni. L'Ervet dell' Emilia Romagna ha applicato ai suoi lavoratori il contratto metalmeccanici; la Svilupumbria e la Fiditoscana hanno applicato i contratti regionali con una serie di modifiche prese dal contratto del credito; la Fimnarche ha in corso di definizione il trattamento dei dipendenti, i quali hanno chiesto che il contratto di lavoro del commercio, al quale erano inizialmente legati venisse sostituito con quello del credito. Tutte le altre finanziarie quelle della Lombardia, della Liguria, del Friuli, del Lazio hanno applicato il contratto di lavoro del settore del credito. In merito all'ultimo problema sollevato, devo fare presente che il quarto comma dell'art. 72 dello Statuto, recita: "II personale degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo le diverse disposizioni delle leggi istitutive". Questa norma non è applicabile alla Finpiemonte che non è giuridicamente ente dipendente dalla Regione; ad essa potrebbe essere applicata la norma del sesto, comma dell'art. 72 che recita: "Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili,con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale". Questo problema è stato esami nato dal Consiglio di amministrazione della Finpiemonte che ha istituito una Commissione per esaminare questo aspetto giuridico e, attraverso pareri giuridicamente considerati soddisfacenti, si è arrivati alla determinazione che l'inciso: "in quanto compatibili con le leggi dello Stato" debba essere tenuto presente nella fattispecie e, tra le leggi dello Stato, debbono essere compresi i decreti del 1962 che estendono l'applicazione "erga omnes" dei contratti collettivi di lavoro; cioè si è ritenuto che per un verso la natura privata della società non consenta di alterare gli aspetti del rapporto con i dipendenti che, ove si rendesse applicabile il rapporto dei dipendenti regionali, essi dovrebbero essere regolati sia per quanto riguarda le assunzioni, l'aspettativa e la disciplina giuridica oltre che economica; e si è ritenuto che viceversa alla Società per Azioni possano non essere applicate le norme proprie della S.p.A., ma, in secondo luogo si è ritenuto che, essendo la materia del rapporto di lavoro regolata in base ai decreti del 1962, dai contratti collettivi che hanno validità ed efficacia "erga omnes", sarebbe "contra legem" la pretesa di disciplinare un rapporto, sostanzialmente di natura creditizia con normative diverse con ciò violando i contratti collettivi di lavoro e la normativa generale che riguarda il credito.
La Finanziaria ha ritenuto buona regola partire con un organico ridotto, ma estremamente qualificato, non impostando una politica volta a reperire personale qualsiasi, ma personale più qualificato anche impiegato presso altri miti ed organismi.
L'organico è limitato ad un direttore, tre funzionari ed una segretaria di direzione; se ne prevede un ampliamento estremamente contenuto a mano a mano che le iniziative della Finpiemonte decolleranno. L'onere complessivo può essere considerato elevato, ma non necessariamente più elevato rispetto ad una politica alternativa che si basi su molte persone con minore capacità e minore qualificazione. Ci pare che questo giudizio possa essere condiviso anche alla luce dell'esperienza delle altre società finanziarie regionali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

Premetto che mi dispiace che la risposta alla mia interpellanza pervenga all' improvviso, in un momento in cui non ho la documentazione relativa. Quindi approfitto dell'occasione per avanzare la richiesta che le risposte vengano programmate con il dovuto anticipo.
La nostra interpellanza ha l'obiettivo di far riflettere il Consiglio su alcuni punti che, piacevoli o no, devono essere tenuti presenti quando si affrontano argomenti come quello in discussione: si riferisce al rapporto tra le decisioni del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte e la norma dell'art. 72 dello Statuto.
L'Assessore dice che nella fattispecie non è applicabile il) quarto comma dell'art, 72 perché la Finpiemonte non è un'azienda dipendente dalla Regione. La Finanziaria piemontese è stata istituita con legge regionale la Regione si assicura la maggioranza assoluta nella Finanziaria stessa, la Finanziaria è legata agli obiettivi del Piano regionale: questi elementi ci sembrano ampiamente sufficienti per identificare questa società come una tra quelle che rientrano nel comma quarto dell'art. 72 dello Statuto, pena altrimenti non sapere quale rapporto alla fide si possa instaurare con la Finpiemonte e dover ipotizzare per essa una libertà di azione che crediamo non compatibile con lo spirito e con la lettera della legge stessa.
Non essendo stata prevista alcuna norma che regolamenti il personale non potevamo non richiamare l'attenzione sulla necessità che, in carenza di queste norme, si dovesse far riferimento alla disposizione statutaria.
Questo è il primo appunto. Quanto al secondo aspetto, in relazione al contratto di lavoro applicato ai dipendenti abbiamo parecchie perplessità.
Leggendo le finalità attribuite alla Finpiemonte dalla legge, credo che sia difficile dimostrare che le sue maggiori caratterizzazioni sono nell' aspetto creditizio. Tra gli obiettivi della società è elencata una serie di temi che rientrano ampiamente tra quelli che non mettono in gioco immediatamente la gestione del credito.
Quindi abbiamo la netta sensazione che si sia adottata una formula che consenta certamente di prendere il personale con i maggiori vantaggi per esso, ma che è in contrasto con le norme statutarie, certamente rigide, ma pur sempre esistenti e con le quali si devono fare i conti. Ci chiediamo in sostanza quale reazione possa nascere da parte del personale della Regione e di altri lesti pubblici, il quale compie e può compiere in larga misura azioni analoghe a quelle che compiono i dipendenti della Finpiemonte, in settori non rientranti nella sfera del credito strettamente inteso, e che vede di fatto inquadrato quel personale con stipendi alta mente superiori (anche di 4 o 5 volte).
L'Assessore Simonelli non ha fornito i dati relativi al costo degli stipendi. Nella legge istitutiva della Finpiemonte c'é scritto che qualsiasi Consigliere regionale, nel corso dell'anno, può chiedere tutte le informazioni che desidera sulle operazioni compiute dalla Finpiemonte quindi chiediamo formalmente questi dati perché non crediamo di doverli andare a cercare direttamente dai singoli amministratori della società, ma li pretendiamo dalla Giunta.
Per tutte queste considerazioni ribadiamo la nostra convinzione.
Essendo le norme dello Statuto rigide e vincolative, o queste vengono modificate o si prevede qualcosa di diverso nella legge istitutiva, ma esse non possono essere scavalcate per difficoltà o per comodità, con il rischio di creare dei precedenti estremamente pericolosi. Nel momento in cui si affermasse che la Finpiemonte, istituto costituito con legge regionale per gli scopi del Piano regionale, con la maggioranza assoluta al suo interno nelle mani della Regione, non rientri tra gli Enti previsti dal comma quarto, dell'articolo 72, si creerebbe un precedente nei rapporti tra Regione e Finpiemonte che svincolerebbe o potrebbe svincolare la società da qualsiasi altro controllo regionale.



PRESIDENTE

L'interpellanza è discussa.


Argomento: Interventi per calamita' naturali - Calamità naturali

Interrogazione del Consigliere Borando: "Interventi nel settore risicolo a seguito delle calamità naturali"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Borando:"Interventi nel settore risicolo a seguito delle calamità naturali".
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il problema segnalato dall'interrogazione del collega Borando riguarda i danni provocati dalle calamità atmosferiche con particolare riferimento alla risicoltura. Si tratta di un problema grave anche se dall'indagine svolta sul luogo e dall'esame in Commissione le cifre non sarebbero quelle indicate dal collega Borando. In ogni caso la Giunta dopo aver consultato la Commissione agricoltura ha ritenuto di segnalare i danni provocati alla risicoltura dal maltempo per i provvedimenti di cui alla legge n. 364 che potranno eventualmente essere anticipati dalla legge n. 47 (dico "eventualmente" per una riserva,in quanto vengono dopo tutti i danni delle alluvioni, delle grandinate). Come abbiamo risolto la discrepanza che è risultata? Tenendo conto anche del fatto che i prezzi del riso sono lievitati e, almeno per quanto concerne lo spirito della legge n. 364, è ridotta l'incidenza del danno provocato dalla minore produzione. Le proposte segnalate al Ministero e le deliberazioni della Giunta che consentono di far scattare i 50 giorni sono: Novara: superficie danneggiata raggruppata in 9650 ettari, ammontare dei dettai 3 miliardi 319 milioni, la richiesta limite ai impegno è di 258 milioni Vercelli: superficie danneggiata di 26140 ettari, ammontare dei danni di 21 miliardi, la richiesta limite di impegno è di 430 milioni e 700 mila lire.
Con queste somme che pensiamo di potere anticipare a febbraio o a marzo, riteniamo di avere tenuto giustamente in considerazione le difficoltà dei risicoltori soprattutto quelli della parte immediatamente a ridosso delle zone montane,i quali hanno subito i maggiori danni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

La mia interrogazione risale al 29.9.1977, quindi prima dell'inizio della raccolta del riso, per altro incominciata molto tardi, quindi il danno denunciato risulta forzato in eccesso, però il danno non si è verificato tutto nella stessa misura: l'ha ammesso nella parte finale della risposta l'Assessore, riconoscendo che ci sono delle zone, come ad esempio quelle a nord o immediatamente a valle del canale Cavour che, ricevendo acque - di prima derivazione, hanno maggiormente sofferto del clima avverso. Mi rendo conto che non si può avere il risarcimento né dalla Regione né dallo Stato per la minore produzione del riso, però dobbiamo tener presente che ci sono piccole e medie aziende che hanno registrato una produzione al di sotto del 50%, del 60%, del 70%. Il problema non pu essere affrontato nello spazio di tre giorni, ma abbiamo due o tre mesi di tempo per andare incontro a quella gente non regalando dei soldi, ma tenendo conto delle loro difficoltà operative che incontreranno per la prossima annata risicola che incomincia nel mese di marzo prossimo.
Si dovrebbe stabilire un tetto tenendo presente la situazione dei più danneggiati e di coloro che si trovano nell'impossibilità di andare avanti al di sopra di quel tetto si dovrebbe dare un aiuto concreto che pu consistere in crediti a tasso molto agevolato. Invito la Giunta a fare ogni sforzo in questo senso, perché i risicoltori si accorgano della presenza della Regione.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Bertorello, Chiabrando, Franzi, Lombardi Menozzi: "Informazioni sul bollettino regionale 'Piemonte agricoltura'"


PRESIDENTE

Passiamo l'interrogazione dei Consiglieri Bertorello, Chiabrando Franai, Lombardi, Menozzi: "Informazioni sul bollettino regionale 'Piemonte Agricoltura'".
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il servizio-di informazione socio-economica dell'Assessorato agricoltura è finora strutturato soltanto per quanto riguarda l'attività di pubblicazione del bollettino relativo, come previsto dalla legge n. 15 ciel 22.2.1977, della Regione Piemonte, art. 51 e dalla legge statale n. 153 dea 9.5.1975, art. 54.
A completamento dell'attività del servizio si provvederà successivamente alla formazione degli informatori socioeconomici attraverso un corso di qualificazione universitaria in via di realizzazione, e alla loro assunzione da parte della Regione. Ricordo che la Giunta attende dai Ministro la firma della convenzione con l'Università. Pare che da questione di giorni.
Il bollettino "Piemonte agricoltura" viene pubblicato dal mese di giugno, con periodicità mensile. Ne sono usciti finora 6 numeri (di cui uno doppio) e ne usciranno ancora due, raggruppati in un unico fascicolo, entro la fine dell'anno. La tiratura è variata tra le 67 mila e le 70 mila copie da un numero all'altro. Esistono richieste spontanee di agricoltori e tecnici in numero assai elevato, che fanno prevedere un incremento progressivo della tiratura. L'indirizzario del bollettino è stato costruito in collaborazione tra gli uffici della Regione, le organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche, le amministrazioni comunali e le strutture scolastiche, ossia se ne è discusso in sede di quel Comitato che ha elaborato le norme. Il bollettino viene inviato ai Sindaci, ai Parlamentari, ai Consiglieri provinciali e comunali, agli Assessori all'agricoltura delle altre Regioni, ai vari uffici collegati con l'attività agricola, all' E.S.A.P., alle Commissioni istituite dalle leggi n. 3 e 15. Consideriamo che oltre il 93%-94% delle copie vada direttamente alle singole aziende e ai produttori. L'elenco degli indirizzi è stato formato con il contributo delle organizzazioni professionali.
Il direttore di "Piemonte agricoltura" è Elio Archimede, il direttore responsabile è Roberto Salvio. Quest'ultimo è il Capo ufficio stampa della Regione ed ha assunto questa responsabilità per un ovvio criterio di uniformità e di coordinamento di tutte le pubblicazioni della Regione Piemonte. La direzione del bollettino è affidata al .dottor Archimede giornalista professionista (tessera n. 21665 dell'ordine nazionale) già occupato presso una rivista regionale piemontese e collaboratore di vari giornali, con specializzazione in campo economico-agricolo. Assunto in un primo tempo come consulente (dal 1 marzo 1977) appunto per la specializzazione professionale necessaria alla direzione di un'attività giornalistica quale quella del bollettino di socio-informazione, il dottor Archimede ha partecipato al concorso indetto dalla Regione per l'assunzione di due istruttori e ha rinunciato, a partire dal 28 maggio, all'incarico di consulente, per venire assunto quale istruttore.
Nessuna retribuzione viene corrisposta a nessuno dei collaboratori.
Analogamente nessuna retribuzione particolare o indennità di sorta viene attribuita al direttore e al direttore responsabile e cosi agli altri funzionari che partecipano alle riunioni tecniche.
Le uniche spese di carattere redazionale assunte dalla pubblicazione si riferiscono al riacquisto di materiale fotografico per l'illustrazione del bollettino e per l'acquisto di un congruo numero di fotografie.
Riteniamo valida e utile la spesa,perché la pubblicazione mette i produttori nella condizione di essere informati tu questioni tecniche sulle scadenze della legislazione regionale che devono essere rispettate dagli uffici e dai soggetti, ma è valida alche perché via via affronta i problemi della socio-informazione impostati dal dott. Crepa nell'intervista pubblicata nel primo numero del bollettino piemontese. Ritengo peraltro che le informazioni siano state finora troppo ristrette perché esse dovrebbero anche interessare altri settori produttivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Sono piuttosto perplesso in quanto non sono stati forniti i dati di carattere economico che l'interrogazione poneva, il costo unitario e la spesa annuale preventivata per questo servizio. Mi sembra che non si sia affrontato il problema nelle giuste dimensioni. E' vero che siamo in attesa del visto ministeriale alla convenzione fra Regione e Università per la preparazione degli informatori socio-economici, però mi sembra che sarebbe stato utile nel frattempo mettere in moto dei meccanismi che consentissero la conoscenza delle esigenze nella Regione di questo servizio. L'aver iniziato questo importante servizio con quel bollettino - e dirò dopo qualcosa sul tipo di informazione poiché ho da muovere alcuni rilievi - in parte ha svilito il principio ispiratore della direttiva sull'informazione socio-economica.
Il secondo problema riguarda il numero delle copie. L'Assessore dice che sono 67/70 mila e che il 93% di esse va alle aziende agricole. In Piemonte ci sono 200 mila aziende agricole le quali in ipotesi, hanno diritto di ricevere il bollettino mensile di informazione. E' logico che se poniamo la questione in questi termini sarà impossibile fare dei preventivi di spesa, sarà: impossibile conoscere dei costi. Io mi domando quanto verrà a costare questo servizio e se la spesa che dovremo affrontare sarà economicamente e razionalmente valida per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. La risposta in merito al direttore è soddisfacente: ne conosciamo la validità, tuttavia non vorrei che ci si stracciasse le vesti quando certe scelte venissero fatte in altre sedi, poiché è vero che il direttore ha la capacità per svolgere il suo compito, ma conosciamo anche i suoi indirizzi e le sue tesi politiche: nulla ho da dire, non vorremmo per che simili scelte,fatte in altre occasioni, dovessero procurare delle rimostranze. L'Assessore dice inoltre che i collaboratori non sono retribuiti, e sta bene, ne prendiamo atto.
La rapaste dell'Assessore sulla congruità, sulla esigenza e sulla utilità della spesa è logica, però - e questa è l'osservazione di fondo mi permetto di sottolineare che la Regione in questo modo va a surrogare compiti di istituto di altri Enti e di altre istituzioni, quindi ha creato una quarta, quinta o sesta voce che va per il Piemonte a dire quanto altre voci ai vari livelli hanno già detto.
Secondo il mio parere sarebbe opportuno modificare l'impostazione del bollettino. La parte riguardante la corrispondenza, le domande e le risposte richiederebbe molte osservazioni perché tratta particolarmente le scelte e gli interessi di un Assessore o di un partito politico. In definitiva, ritengo che questo modo di portare avanti l'iniziativa invada campi altrui e che per un'attività di questo tipo, sarebbe opportuno il controllo del Consiglio, perché oggi ci troviamo di fronte alla situazione di un Assessorato che divulga nella Regione 200 mila copie di un bollettino nel quale si possono scrivere le cose più diverse senza tenere conto delle esigenze delle varie forze politiche rappresentate in Consiglio. Non dico che questo sia già avvenuto, però c'é questo rischio in quanto la situazione si presta in maniera esagerata a strumentalizzazioni. Teniamo presente che 1' obiettivo è di dare la possibilità ai produttori agricoli di avere un'informazione aggiornata e che tenga presenti le esigenze delle organizzazioni professionali e delle forze politiche rappresentate in Consiglio.



PRESIDENTE

Faccio presente che la Presidenza del Consiglio regionale farà con la Giunta un riepilogo delle interrogazioni tutt'ora pendenti. Parecchie di esse non si possono svolgere, nonostante la Giunta abbia dichiarato la disponibilità, o per l'assenza dei Consiglieri interroganti o per l'assenza degli Assessori. Delle interrogazioni che si discuteranno verrà data comunque tempestiva comunicazione ai Consiglieri in modo che possano essere presenti.


Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Per le comunicazioni del Presidente comunico il congedo dei Consiglieri: Chiabrando, Menozzi, Oberto, Carazzoni, Minucci, Graglia Pranzi e Sanlorenzo.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta") - Personale socio - assistenziale - Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame del disegno di legge n. 252: "Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 nel settore dei servizi sociali" ed asme disegno di legge n. 256: "Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA. sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto e sesto dell'ordine del giorno, e cioè rispettivamente "Esame del disegno di legge n. 252: 'Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 nel settore dei servizi sociali"ed "esame disegno di legge n. 256: 'Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA. sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616'".
La parola al relatore, professoressa Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

La V Commissione ha condotto a termine l'esame dei disegni di legge n.
252 "Norme transitorie e di salvaguardia per l'applicazione del D.P.R.
24/7/77 n. 616 nel settore dei servizi sociali" e n. 256 "Norme sullo scioglimento degli E.C.A., sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R.
24/7/77 n. 616", entrambi relativi come è del resto detto chiaramente nei titoli, al decreto 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
I due progetti, che sono frutto di un'intesa e di un lavoro comune a diverse Regioni italiane: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia Piemonte, Veneto, Calabria, Toscana, Umbria, Puglia, si richiamano all'accordo programmatico tra i sei partiti dell'arco costituzionale, dove è sottolineato che "l'attuazione della legge 382 deve costituire l'occasione per l'affermazione di una chiara volontà riformatrice da parte delle forze politiche, sul versante delle grandi leggi di riforma e di principio, come la sanità e l'assistenza" e dove si dichiara "le forze politiche si impegnano, ad ogni livello di responsabilità istituzionale per una piena assunzione dell'intesa unitaria sul provvedimento definitivo previsto dalla legge di delega n. 382".
Rispondo quindi alla necessità di favorire le condizioni oggettive perché quelle riforme possano attuarsi; infatti l'uno impedisce immotivate alienazioni e trasformazioni patrimoniali od assunzioni di personale operazioni che aumenterebbero il disordine di antica e recente data, non più ulteriormente tollerabile in questo, come in altri settori e che renderebbero sempre più faticoso fare avanzare un disegno di riorganizzazione dei servizi a livello locale nella prospettiva sia della riforma nazionale sanitaria e assistenziale, sia della legge regionale già vigente, la n. 39; l'altro tende ad affrettare il processo di omogenea integrazione dei servizi, del personale, delle strutture tra R.C.A., e Comuni sempre nel quadro di una diversa qualità dei servizi.
D'altra parte sono queste le esigenze emerse nel corso delle consultazioni, su cui tutti hanno concordato, pur nella diversità di posizioni e di preoccupazioni rivelate: migliorare i servizi; salvaguardare un patrimonio che in ogni caso deve essere conservato per quei fini di assistenza sociale per cui è stato istituito; tutelare così i diritti del cittadino di essere assistito, evitando che veda disperso ciò che è un bene comune.
Esaminerei ora i singoli disegni legge.
Disegno di legge n. 252. Il D.P.R. 24/7/77, n. 616, prevede sia il trasferimento degli E.C.A., ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30/6/78, sia il trasferimento delle funzioni del personale e dei beni delle IPAB operanti in ambito regionale, con esclusione di quelle a carattere educativo-religioso, ai Comuni sulla base delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e comunque a decorrere dal 1/1/79 con legge regionale. Per evitare che nelle more di tali adempimenti, da parte dei suddetti enti possano essere adottati provvedimenti disorganici e non finalizzati ad una riorganizzazione dei servizi assistenziali e ad una loro integrazione con quelli comunali sulla base dei criteri della legge regionale n. 39, la Giunta ha ritenuto opportuno predisporre il disegno di legge di salvaguardia n.252, non risultando sufficienti i controlli sugli E.C.A. e sulle IPAB dato alle Regioni con il D.P.R. 15/1/72, n. 9 e con il D.P.R. 5/6/72 n. 815.
L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli E.C.A., e per le IPAB di procedere ad alienazioni o alla costituzione di diritti reali su beni immobili e all'alienazione, o al conferimento in garanzia, di titoli; di stipulare contratti di affitto mezzadria colonie e compartecipazione comunque denominata. Sono previste deroghe alla cui autorizzazione provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in seguito a motivata richiesta dell'Ente, sentiti i Comuni interessati.
L'articolo 2 vieta agli E.C.A., e alle IPAB modificare o istituire nuovi posti di organico e di procedere ad assunzioni di personale che comportino un aumento del numero complessivo dei dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della legge. Anche questo esso sono previste deroghe con procedura analoga a quella contemplata nell'art. 1.
L'articolo 3 estende la disciplina di cui agli articoli precedenti agli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono attività di ricovero e cura.
L'articolo 4 riguarda la declaratoria d'urgenza, tenuto conto della particolare natura e degli scopi che si prefigge il presente disegno di legge.
Il dibattito in Commissione ha fatto emergere obiezioni da parte del Gruppo della Democrazia Cristiana. La possibilità, da essi avanzata, di distinguere tra IPAB educativo-religiose e IPAB da trasferirsi ai Comuni sottoponendo al provvedimento di salvaguardia solo queste ultime, non è accettabile dovendo la Regione attendere l'elenco delle IPAB a carattere educativo-religioso, compilato da apposita Commissione nazionale e approvato con decreto del Presidente del Consiglio.
Sono inoltre superati i timori emersi durante le consultazioni, che la Giunta eserciti un indebito controllo su tutte le istituzioni di beneficenza pubbliche e private, ricordando il D.P.R. 15/1/72 n. 9 e soprattutto il D.P.R. 5/6/72 n. 315, che estende la delega delle funzioni amministrative statali alle Regioni anche nei, confronti delle istituzioni private di beneficenza.
Mantenendo il Gruppo della Democrazia Cristiana riserve su queste questioni specifiche, il presente disegno di legge è approvato a maggioranza.
E' invece approvato all'unanimità il disegno di legge 256 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni e del personale degli E.C.A., a decorrere dall'1/1/78 e il trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare e di ogni altro rapporto patrimoniale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Poiché l'art. 25 del D.P.R. 24/7/77 n. 616 stabilisce che le Regioni con proprie leggi, determini, le norme sul paesaggio di personale, funzioni e beni degli E.C.A., ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30/6/78, la V Commissione ritiene valida la scelta fatta della data di decorrenza dello, scioglimento degli E.C.A., per un duplice ordine di motivi strettamente interdipendenti: l'uno di carattere amministrativo democratico evidente: impostazione dei bilanci comunali, raccordo tra i bilanci comunali e quello regionale; l'altro avvio da parte dei Comuni senza soluzione di continuità, in modo organico, in base ad una programmazione che per essere tale deve essere consapevole delle risorse di cui dispone, della gestione di tutti i servizi assistenziali attribuiti ai Comuni stessi dall'art. 25 del D.P.R. 616 e dalla legge regionale sulla gestione dei servizi socio sanitari n. 39.
E' opportuno mettere in evidenza i punti più rilevanti del presente disegno di legge.
L'articolo 1, nel prevedere il trasferimento delle funzioni degli E.C.A., ai Comuni con decorrenza 1/1/78 si preoccupa di garantire la continuità delle prestazioni assistenziali sottolineando il trasferimento immediato dei medesimi servizi.
L'articolo 2 prevede il trasferimento del personale E.C.A., al rispettivo Comune con decorrenza 1/1/78, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale stesso e nella posizione giuridica ed economica in cui si trova al momento del trasferimento.
La Commissione, accogliendo anche i suggerimenti venuti dalle consultazioni, auspica che i Comuni sappiano valorizzare il personale degli E.C.A., utilizzandone le capacità e l'esperienza accumulata nell'attività svolta, nell'ambito dei servizi socio.sanitari comunali e delle ULS.
Gli articoli 3 e 5 regolamentano il trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare prevedendo, per gli adempimenti, 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine dovrà essere depositato, presso il Comune, apposito verbale di consegna contenente l'elenco dei beni trasferiti.
L'articolo 4 prevede lo scioglimento del singolo E.C.A., dal giorno successivo alla piena attuazione degli adempimenti.
L'articolo 8 stabilisce l'attribuzione ai Comuni dei contributi regionali a favore degli E.C.A., a partire dall'1/1/78.
Com'é detto negli articoli 11, 12, 13, 14, alla data di scioglimento degli E.C.A., il Consiglio di Amministrazione in carica delle IPAB concentrate provvede all'amministrazione delle IPAB stesse, fino al 31/12/78.
Dall'1/1/79, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell' assistenza, viene sostituito da un Commissario nominato dal Comune dove aveva sede l'E.C.A., interessato. In ogni caso, Consiglio di Amministrazione e Commissario adottano tutti i provvedimenti d'intesa con il Comune per garantire l'avvio del processo di integrazione dei servizi previsto dalle vigenti leggi regionali.
L'articolo 10 riprendendo l'ultimo somma dell'art. 25 del D.P.R.
24/7/77, dispone che "fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai Comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli E.C.A., e delle IPAB conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale" eliminando così la preoccupazione, affiorata anche durante lo svolgimento delle consultazioni, di un eventuale diverso utilizzo dei beni, mobili ed immobili degli E.C.A., e delle IPAB.
L'articolo 16 dichiara urgente la presente legge e ne prevede l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Sono state svolte le relazioni ai disegni di legge 252 e 256, possiamo quindi svolgere una discussione unica.
E' iscritta a parlare la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Incomincio con il disegno di legge n. 256 sul quale la posizione è unanime e mi soffermerò poi brevemente sul disegno di legge 252, sul quale abbiamo presentato degli emendamenti.
L'art. 25 del D.P.R. 616, conseguente alla legge 382, stabilisce che le attribuzioni degli E.C.A., nonché i rapporti patrimoniali e il personale siano trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30 giugno prossimo.
Sul disegno di legge vi è stata un'approfondita discussione. Sul primitivo testo noi avevamo forti perplessità largamente recepite nella consultazione, e cioè nel primo testo non era prevista alcuna norma per gli attuali amministratori delle IPAB nominati dagli E.C.A., e, in particolare per i presidenti degli E.C.A., che fanno parte di diritto delle amministrazioni di alcune Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, per lo scioglimento degli E.C.A., stessi, sarebbero decaduti determinando discontinuità nell'amministrazione. Inoltre era prevista per le IPAB amministrate o concentrate negli E.C.A., la nomina da parte dei Comuni di un commissario a datare dal r marzo prossimo venturo determinando una gestione straordinaria e monocratica per noi inaccettabile.
Tali riserve sono state superate in Commissione con l'art. 15 della legge in discussione che prevede la durata in carica dei membri dei consigli delle IPAB nominati dagli E.C.A., e dei Presidenti degli E.C.A.
che ne facciano parte di diritto. Così come l'art. 11 prevede che i comitati degli E.C.A., in carica al 1° marzo prossimo, continuino ad amministrare le IPAB, amministrate o concentrate negli E.C.A., stessi, fino al 31 dicembre 1978, data entro la quale secondo il D.P.R. 616 dovrebbe essere approva-ta la legge nazionale dell'assistenza o in carenza apposita legge regionale.
Per i suddetti motivi il Gruppo della Democrazia Cristiana esprime voto favorevole alla legge in discussione.
Per quanto riguarda il disegno di legge 252, come è già stato rilevato l'art. 25 del D.P.R. 616 mette in rilievo come le IPAB infraregionali dovranno avere il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale ai Comuni, ad eccezione di quelle che svolgono in modo precipuo attività nella sfera educativo-religiosa, a datare dal 1° gennaio 1979, secondo le modalità stabilite dalla legge di riforma statale o, in carenza, da una normativa regionale.
Riteniamo giusto che nelle more degli adempimenti previsti vi siano norme di salvaguardia per alienazioni, ovvero per la costituzione di diritti sui beni immobili o per il conferimento in garanzia di titoli e anche per l'aggiunzione di nuovo personale, ad eccezione, si intende, per ciò che è strettamente necessario per la funzionalità dell'Ente.
Sul disegno di legge abbiamo espresso alcune considerazioni che sono state anche esplicitate dagli Enti consultati, e cioè che la legge non pu avere effetto retroattivo e che le ipotesi per derogare alle norme di salvaguardia non possono essere stabilite a priori in modo vincolante.
Queste osservazioni sono state accolte dalla Giuntar infatti l'attuale testo in discussione non prevede l'effetto retroattivo della legge stessa e non stabilisce più esclusive e tassative ipotesi di deroga sia per le alienazioni di patrimoni che per le assunzioni dei dipendenti.
Ma a noi pare che sarebbe grave errore stabilire norme di salvaguardia per le IPAB che, in base al già citato art. 25 del D.P.R. 616, non saranno trasferite ai Comuni, in quanto svolgono in modo precipuo attività inerente la sfera educativa-religiosa. E' vero che è competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle determinazioni di un'apposita Commissione nazionale, stabilire l'elenco di tali IPAB, ma ciò non esclude che la Regione possa, di volta in volta, di fronte a singoli provvedimenti Mutare le finalità delle IPAB per esonerarle dalle norme di salvaguardia.
In caso contrario anche le IPAB che non saranno trasferite ai Comuni saranno impossibilitate ad alienazioni patrimoniali che permettono la loro maggiore redditività oppure l'utilizzo del ricavato per il miglioramento delle strutture edilizie ed anche all'aumento del personale per il miglioramento dei servizi. Né vale l'osservazione che questi disegni di legge sono stati concordati a livello delle Regioni. Più volte abbiamo detto che siamo d'accordo che le Regioni si confrontino tra di loro per assumere anche posizioni comuni che possono essere discusse nei Consigli regionali, ma se tutto fosse concordato a livello dei vertici delle Regioni ed i Consiglieri non avessero più nessuna possibilità di proporre degli emendamenti, di avere degli atteggiamenti diversi, allora tanto varrebbe che ci fosse la discussione e il dibattito nei singoli Consigli regionali.
Non accettiamo il fatto che la normativa debba essere unica per tutte le Regioni in quanto le Regioni sono state istituite anche per recepire le peculiarità locali.
Inoltre riteniamo che altre norme di salvaguardia debbano esigere stabilite per le IPAB, relative ai rilevanti problemi concernenti il loro emette istituzionale, quali le modifiche degli statuti, le trasformazioni le fusioni e le estinzioni. Già in altre occasioni abbiamo affermato che in- questo particolare momento, proprio perché il trasferimento deve avvenire secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge di riforma nazionale, le estinzioni possono essere approvate soltanto per le cause previste nell'atto costitutivo o quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile, in base a quanto previsto dall'art . 27 del Codice Civile.
Riteniamo che le norme di salvaguardia relative alla vita istituzionale delle IPAB siano ben più importanti di quelle previste nel disegno di legge presentato dalla Giunta.
Per i suddetti motivi abbiamo presentato tre emendamenti che illustreremo. Dall'atteggiamento della Giunta sugli emendamenti che abbiamo proposto dipenderà il nostro voto al disegno di legge 252.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, signori Consiglieri, il Gruppo socialista dà la stia approvazione al disegno di legge n. 252 (mi riferisco soltanto a questo provvedimento, perché sul disegno di legge 256 c'è l'accordo unanime).
II fatto che si tratti di norme transitorie e di salvaguardia non significa che queste norme siano meno importanti ai fini della realizzazione di quel sistema organico dei servizi sociali delineati almeno per questa parte - del D.P.R. 616 a dare una nuova struttura a questi servizi con lo scioglimento degli R.C.A., dei Patronati scolastici e delle IPAB che non abbiano prevalenti finalità educativo-religiose e con il trasferimento agli Enti locali dei compiti, dei patrimoni e del personale.
Stiamo assistendo, in questi giorni, e non solo nella nostra Regione ad una forte controffensiva basata su affermazioni in parte pretestuose o interessate o qualche volta del tutto false (come quando si dice che la legge 382 statalizza o espropria senza indennizzo gli istituti assistenziali), affermazioni volte in realtà a mantenere lo statua quo nel settore,vanificando completamente le premesse di una legge che sulla materia era già stata abbondantemente modificata in peggio nella sua fase iniziale. Ne ho fatto una recentissima e curiosa esperienza soltanto alcuni giorni fa a Brandizzo, in occasione di un dibattito sull'attuazione del D.P.R. 616, organizzato da quel Comune e dalle forze politiche locali.
presente anche la dottoressa Vietti, mentre non era presente il collego Vecchione.
Un amministratore di una IPAB operante in un Comune vicino (Montanaro) di carattere sicuramente non allestivo-religioso (e quindi non rientrante nella sfera delle future esclusioni), nominato a quella carica dalla maggioranza di quell'Amministrazione comunale, mi ha chiesto con fare sospetto e furbetto al tempo stesso, cosa ne pensassi di quello che per lui era un intollerabile sopruso, e cioè dell'invito rivoltogli dal Comune (e cioè dall'Ente che lo aveva nominato) di dimissioni, e se Anni al corrente del fatto che quell'IPAB ha un patrimonio di un miliardo e ha anche 130/130 milioni in cassa; se poi sapevo che la legge Crispi non permetteva nulla di tutto questo che ai andava tramando contro quella povera, e ricca al tempo stesso, IPAB.
Ho risposto come credo avrebbero risposto tanti altri Consiglieri regionali, che a mio parere quell'Amministrazione comunale intendeva probabilmente e molto semplicemente, anticipare i tempi della gestione diretta del servizio, il che mi sembrava e mi sembra una cosa assai apprezzabile e giusta; e dal momento che pensavo che egli non ritenesse con la sua contestazione di volerei gestire in proprio né il patrimonio né la cassa di quell'IPAB, non vedevo come si potane supporre che lo intendessero fare gli amministratori di quel Comune; che se poi la tesi fosse stata quella di una presunta incapacità degli Amministratori comunali a fronte di quelli della IPAB a gestire il servizio, la cosa assumeva evidentemente un ben diverto aspetto che io stesso come Amministratore locale o come ex Amministratore locale, dovevo respingerla con fermezza. E' purtroppo questo un ritornello che è emerso anche nel corso delle consultazioni sulla Istituzione dei parchi in cui ogni 'Opto; sentiamo esponenti di associazioni naturalistiche le quali fanno osservazioni in merito alla presunta non capacità degli Amministratori locali a gestire il loro territorio,'per il quale dei resto invece sono perfettamente competenti dal punto di vista.
La verità è che molte delle opposizioni ai fondano sulla difesa ad oltranza del corpo separato, che la 616 chiaramente intende opprimere, e sulla cui linea noi ci attentiamo. La verità poi e che le IPAB erano già Enti Pubblici sin dai 1890 e che la 382 o la 616 non fanno altro che decidere su chi deve occuparsi dei patrimoni e del penando.
B trasferimento delle funzioni alle Regioni è già avvenuto con il D.P.R. n. 9 del '72, che la legge 382 completa con l'attribuzione ai Comuni, in via principale e pressoché esclusiva, delle competenze.
L'esclusione dalla competenza è determinata dall'essere l'IPAB educativo-raligiosa inclusa in un certo elenco che sarà formato in sede nazionale.
Ci sembra che il provvedere, per il periodo vuoto, a norme transitorie e di salvaguardia corrisponda ad una necessità inderogabile, proprio per evitare per esempio una massiccia e ingiustificata alienazione di beni o una massiccia campagna di reclutamento di personale che finirebbe per gravare (mi riferisco alle IPAB "laiche") sugli Enti locali con conseguenze che tutti conosciamo.
Nel tempo stesso non è possibile che la Regione escluda con il proprio provvedimento le IPAB che essa ritiene possano ricadere nella sfera educativo-religiosa, intanto perché non ne ha la competenza e poi perché di fatto potrebbe assumere addirittura delle determinazioni in contrasto con quelle che saranno assunte dal Governo in sede nazionale.
Non vi è quindi altra soluzione che assoggettare tutte le IPAB alla stessa disciplina, e la Regione è certamente legittimata a farlo, come ha specificato la collega Ariotti nella sua relazione, autorizzando iniziative in materia di alienazione, di nuove strutture o servizi, di personale, che corrispondono ad esigenze realmente provate.
La previsione del parere della Commissione consiliare offre, a nostro avviso, le più ampie garanzie a tutela di quegli interessi che alcune forze politiche legittimamente ritengono di dover rappresentare: né mi sembra che la Regione abbia mai adottato in questo settore atteggiamenti punitivi o oppressivi nei riguardi di chicchessia.
Né si può certamente ipotizzare nessun impedimento al normale funzionamento delle istituzioni o al miglioramento delle strutture edilizie o dell'attività didattica, poiché la norma regionale; così com'è posta, non contiene disposizioni che consentano impostazioni di questo tipo.
Affermazioni di questo tipo non sono vere: perché non spiegano in quanto essendo estese a tutte le IPAB le norme di salvaguardia, queste siano dirette in modo specifico ad impedire il normale funzionamento dell'attività di quelle che saranno definite istituzioni educativo-religiose non chiarisce in forza di quali principi - se non per una perversa volontà di persecuzione di cui non vi sono precedenti in questo Consiglio l'autorizzazione regionale possa considerarsi travalicante i poteri spettanti alle Regioni considerando che a nonna dei D.P.R. più volte citata la Regione ha una propria e specifica competenza in, materia.
Per queste ragioni noi riconfermiamo la nostra adesione alla relazione e al testo presentato e dichiariamo il voto favorevole.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare, il Consigliere. Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

Per la verità le argomentazioni addotte dal Consigliere Calsolaro ampiamente già illustrate in Commissione, potrebbero esimermi dal reiterare cose già dette. Mi pare però giusto farlo, intanto per ribadire la posizione di assenso del nostro Gruppo a favore dei, due testi, e poi per cogliere l'occasione di riprendere in chiave leggermente diversa argomenti già illustrati.
Le questioni sono di due ordini: la prima riguarda la classificazione di una parte degli istituti, la seconda riguarda l'estensione del blocco ad altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge. Credo che sia corretto l'atteggia mento di responsabilità delle Regioni le quali, di fronte ad una materia complessa ed in parte anche oscura hanno teso a definire una posizione nazionale unitaria. Questo deriva da una carenza del legislatore nazionale e deriva anche da una situazione politica che ha proposto il D.P.R. 616 e che quindi richiede una sostanziale uniformità di giudizi non sugli adeguamenti alle situazioni locali, ma sulle questioni di principio uniformità che permetta di realizzare quella intesa che a livello nazionale si è voluta.
Quindi non si discute tanto sull'accordo tra le Regioni o sulla necessità che le singole Regioni che hanno una loro autonomia ripetano in modo pedestre argomenti che si sono scambiati a livello nazionale, ma, si discute sulla interpretazione di alcuni principi generali contenuti nell'accordo di Governo e nel testo del D.P.R. 616, se sulla base di un'argomentazione giuridicamente insostenibile e di una valutazione politica che deve essere, come, tale, esplicitamente avanzata,, possono essere modificati o alterati nella loro profonda sostanza. Certamente la lettura dell'articolo 25 del D.P.R. 616 non è equivoca. L'attribuzione di "educativo-religiosa" non è un'attribuzione di merito lasciata ai singoli soggetti, ma è una valutazione strettamente legata ad un atto ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri e questo atto ufficiale deriva da una Commissione nazionalmente proposta; la non trasmissione ai Comuni deriva da questo. Come si può sostenere che la Regione "motu proprio", valutando caso per caso, e quindi negando il carattere di principio generale che ha l'accordo su questo in sede nazionale, passando da una posizione di principio nazionale ad una posizione caso per caso,: possa arrivare a precostituire una spogliazione dei Comuni? La Regione di fronte ad una domanda di un Ente può decidere che a partire da quell'atto particolare, la natura di quell'Ente è definita una volta per tutte e che comunque viene precostituita una decisione e che questa decisione porta ad una conseguenza che è attribuita ad un atto governativo? Credo sia chiaro a tutti che una stesura di questo genere non è limpida. Se si volevano affermare in un senso o nell'altro certe posizioni si sarebbe potuto spingere nel senso del decreto in modo più chiaro. Certamente la definizione "educativo,religiosa" è molto vaga e ambigua e si pesterebbe anch'essa a discussioni interminabili. Si è deciso che con la definizione non del tutto chiara ed esplicita sulla base di una certa procedura veniva risolto un problema concreto che altrimenti avrebbe portato a difformità di giudizio molto grande nelle diverse Regioni, quindi a posizioni in un senso o nell'altro non accettabili dalle forze che hanno lavorato alla stesura di questo testo. Non credo che sulla base di una procedura di questo genere si possa modificare una questione di principio che dal punto di vista giuridico e politico è uno degli elementi di compromesso, uno dei momenti di raccordo pur mantenendo opinioni differenti.
Sulla seconda questione,e cioè sull'emendamento all'art. 2 bis, insisto molto brevemente. Quando si dice che è fatto divieto alle IPAB di modificare gli Statuti, di trasformarsi, di diffondersi e di estinguersi fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 1 e si pone uno strumento di deroga, quindi non si vuole fissare in modo tassativo e assoluto il principio che gli Statuti non si debbano cambiare, mi pare che in questo caso si affermi una volontà politica e cioè che non intervengano in questo periodo modificazioni nella natura di questi Enti; in sostanza che la situazione rimanga, salvo casi gravissimi, tale quale e che non si effettuino dei cambiamenti. Questa posizione mi lascia perplesso (forse non era stata colta e valutata in sede di Commissione). Anche per gli argomenti che ha illustrato il Consigliere Calsolaro, non mi pare che si possa accedere a modificazioni di tale portata.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE Aurelia

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano ai disegni di legge presentati dalla. Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Vorrei fare alcune considerazioni, lasciando al Capogruppo l'opportunità di rispondere ad interrogativi che sono stati posti in questa sede. Quando trattiamo di questi argomenti, cosa strana o non strana, c'è in tutti la tentazione di assumere atteggiamenti passionali o di riesumare certe posizioni più viscerali. Ritengo invece che le forze politiche abbiano il dovere di richiamarsi alla massima serenità di giudizio per arrivare a soluzioni il più possibile rispondenti agli interessi della popolazione, ma anche agli interessi degli miti locali minori che saranno coinvolti in tutta l'operazione. Sovente in queste cose si mette un po' di passione e a volte si fanno affermazioni che possono non essere interamente condivise. Ho avuto la sensazione che il Consigliere Calsolaro abbia ripetuto, sia pure con una certa eleganza, un luogo comune che è fatto proprio soprattutto dalle forze laiche, che in questo caso preferisco chiamare laiciste. Richiamando i problemi delle IPAB si collegano immediatamente i problemi del loro patrimonio. L'esempio che il Consigliere Calsolaro ha portato è lampante: si tratta di una IPAB con un patrimonio del valore - pare - di un miliardo e con un certo deposito in banca.
Facciamo però molta attenzione, perché questi sono casi estremamente limitati. Anche a Torino si è verificato un caso simile che ha fatto molto chiasso (e c'era forse anche motivo di fare chiasso, non lo metto in dubbio) si è parlato di patrimonio, di inflazione di personale, di responsabilità che non sono sicuramente soltanto di chi è al governo delle istituzioni, ma anche di chi voleva dare ad esse un tipo di funzionamento che nell'abbandono in cui venivano lasciate dallo Stato, non poteva sicuramente darsi senza ricorrere alla vie fallimentare. Tuttavia tra la via fallimentare dell'istituzione di Torino e l'abbondanza indicata dal Consigliere Calsolaro della piccola IPAB ci sono molte altre IPAB che hanno realtà diverse. Questa realtà emergerà sicuramente dall'indagine che viene condotta attraverso le Amministrazioni comunali. Le IPAB che fanno fuoco con la loro legna, che vanno avanti con estrema difficoltà, che riescono a quadrare il bilancio con sacrificio e che in questi ultimi anni cominciano a sentire l'esigenza di un intervento dell'ape pubblico sono molto diffuse.
Le Amministrazioni comunali che vengono investite del problema dalla legge 382 e dal D.P.R. 616, che sono chiamate a sostituirsi alle IPAB nell'attività di assistenza devono sapere esattamente a quali oneri vanno incontro. Dico queste cose in armonia e in linea con i discorsi sviluppati in quest'aula, intorno alla legge 382: l'istituto regionale vuole nuovi compiti, ma assieme ai nuovi compiti vuole anche finanziamenti adeguati. Lo stesso ragionamento deve valere per le Amministrazioni comunali: è giusto che si assumano nuovi compiti ed è giusto che lo Stato, laddove le Opere pie non riescono a far fronte alle esigenze di una moderna e razionale assistenza, si sostituisca ad esse attraverso gli Enti locali, ma è soprattutto necessario che i Comuni facciano attentamente i conti dell'onere che verrà a gravare sul loro bilancio e che siano messi in condizione di poter chiedere che assieme alle nuove funzioni arrivino anche i fondi Il giorno in cui queste istituzioni passeranno ai Comuni richiederanno fatalmente anche l'inquadramento del personale degli Enti locali e questo sarà il problema di fondo che dovremo affrontare quando il passaggio di competenze sarà avvenuto.
Il Consigliere Ferrero non riesce a capire perché si dica che tra le norme di salvaguardia non si possono estinguere le IPAB nel 1978.
Vorrei fare una considerazione. Un correttivo può essere apportato perché la discussione e qualche caso specifico hanno già fatto maturare l'indirizzo della Giunta in questo settore. Se le IPAB si estinguono nel 1978 il patrimonio può passare al patrimonio disponibile dei Comuni, i quali possono impiegarlo in qualsiasi direzione, in questo caso la legge non precisa nulla; se invece le IPAB si estinguono dal 1° gennaio 1979 in poi il patrimonio passa ai Comuni, oppure al consorzio dei Comuni, i quali dovranno gestirlo, secondo i fini statutari delle IPAB, esclusivamente ai fini dell'assistenza. Sappiamo sin d'ora che le Unità locali idei servizi faranno tante parole ma saranno, in ' condizione di fare pochi fatti perché mancheranno i finanziamenti (abbiamo l'esempio degli ospedali e nella situazione economico-finanziaria attuale non possiamo farci delle grosse illusioni). Non so con quale coerenza un Assessore all'assistenza prescindo naturalmente dalla persona dell'Assessore Vecchione - che abbia sollecitato l'estinzione di opere pie prima della fine del 1978 possa dire che lo Stato non viene i sufficientemente incontro alle ULS, mentre dovrà riconoscere che una certa presa di posizione, che potrebbe portare a una deviazione di indirizzo di certi beni immobili che vengono acquisiti al patrimonio comunale, potrebbe essere imputata all'Assessore stesso o alla politica assunta dalla Giunta regionale in questo settore. Considero questo problema da un angolo visuale completamente diverso da quello Torinese, ma sapendo nel contempo che questo angolo visuale rappresenta una grossa realtà del Piemonte, della quale per quanto si riferisce alle iniziative che si inseriscono nella storia dei movimento cattolico, vado orgoglioso pur riconoscendone i difetti. Queste valutazioni devono essere fatte perch il problema possa essere visto, al di là delle singole posizioni che sono a volte passionali e preconcette, nella sua realtà anche per le decisioni che dovremo assumere in un settore delicato che segna una sua presenza eppure insufficiente, che comunque deve essere migliorata senza però appesantire i già gravissimi oneri dei Comuni e degli Enti locali che in questo momento hanno bisogno di essere aiutati nel fare seriamente i loro conti e nel chiedere alla Regione i sussidi necessari per portare avanti in senso innovativo quanto il decreto 616 prevede.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Non ho gradito molto nell'intervento del mio quasi omonimo i riferimenti ai laici, o meglio ai laicisti (la stessa cosa avviene quando si parla dei "liberali"); sono dei termini che nel linguaggio comune hanno un significato: o si usano o non si usano.



BIANCHI Adriano

Ci sono atteggiamenti che possono definirsi laicisti.



MARCHINI Sergio

D'accordo. E' ormai una "vexata quaestio" che abbiamo superato soprattutto l'ha superata il legislatore nazionale e, in questa misura l'hanno superata i nostri rappresentanti maggiori. A noi compete l'onere non lieve di gestire e di interpretare a livello locale, in Modo conforme e per quanto possibile forme, la volontà politica fatta propria dal legislatore. Il collega Martini ha detto una verità ed ha evidenziato una preoccupazione che dovrebbe essere in tutti noi. Ci sembra che non si possa non riconoscere il valore, e il contenuto che rappresentano tutti quei fenomeni di spontaneismo, volontarismo e quindi di solidarismo che sono tipici di ogni collettività. Che abbiano poi trovato più collocazione in un'area politica e culturale piuttosto che in un'altra è un fenomeno che trova le sue radici nella storia del nostro Paese, non certamente nella carenza di volontà solidaristica di forze non confessionali (il solidarismo delle cooperative romagnole ò molto vicino a quello delle IPAB).
Condivido la preoccupazione e il convincimento che non si possa tout court passare da una realtà che ha come sottofondo il volontarismo e il solidarismo sociale ad una gestione burocratica e razionalizzata all'eccesso. La nostra preoccupazione dovrebbe fare opera di Promozione affinché questa realtà positiva si trasferisca con altrettanta carica positiva nei confronti della gestione dei Comuni e dei consorzi di 'Comuni.
Da parte dei partiti che si ritengono maggiormente interpreti di questo valore umano si deve aprire il discorso per approfondire l'interesse e indirizzare il lavoro dei Comuni e dei consorzi dei Comuni affinch facciano tesoro delle esperienze acquisite e soprattutto trattino la materia con la stessa carica di umanità con cui è stata trattata sino ad ora.
Il problema come è stato posto dalla Democrazia Cristiana trova, a mio avviso, un invalicabile limite di ordine giuridico rappresentato dal fatto che la qualifica di "istituto di assistenza" che si muove prioritariamente nella sfera educativo-religiosa non è un attributo a monte, ma è un attributo a valle di tutta la procedura di riconoscimento; quindi mi sembra improponibile una proposta in cui si andrebbe ad esentare un soggetto che tale lo sarà soltanto nel momento successivo dell'indicazione nell'elenco.
In questa misura mi pare che la proposta della Democrazia Cristiana non possa essere accolta in termini normativi. Personalmente la vorrei accogliere per quello che ha di positivo perché in questa fase la Giunta e la V Commissione hanno il dovere di farsi interpreti della realtà a cui il Consigliere Martini ha fatto riferimento.
In questa sede occorre pronunciarsi circa la gestione del momento transitorio con un'ottica precisa che tenga presente non soltanto i meriti intesi come blasoni, ma anche la particolare collocazione di certi Enti e quindi occorre concedere tutte le deroghe necessarie affinché si possano normalizzare i due momenti del volontarismo e della gestione. Sarebbe forse opportuno stabilire il momento preciso in cui le norme di salvaguardia cessano di avere vigore nei confronti delle istituzioni di beneficienza e di assistenza pubblica che vengono riconosciute e recepite nell'elenco nazionale. Presenterò un emendamento in tal senso.
Voterò a favore della legge e mi asterrò sugli emendamenti proposti dalla Democrazia Cristiana, perché convengono sul tipo di preoccupazione ma li ritengo non proponibili.



PRESIDENTE

E! iscritto a parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Volevo collocare brevi interventi in sede di discussione degli emendamenti, ma, stante l'andamento della discussione generale, ritengo di dover anticipare adesso le stesse considerazioni, per non far poi proseguire l'approvazione della legge a singhiozzo, riprendendo argomenti che possono essere esauriti nella discussione generale.
Non riproponiamo in questa sede, per quante tentazioni ci siano, il discorso generale sulla legge e sulle IPAB. Siamo in sede di applicazione di una legge che abbiamo approvato e siamo in sede di discussione sull'opportunità e sulla portata da dare alle norme di salvaguardia, quindi ogni sconfinamento mi pare non sia proprio. Ho notato a questo riguardo una rigidezza pregiudiziale abbastanza acritica, soprattutto se si fa riferimento al fatto che è espressa da colleghi particolarmente dotati della capacità di argomentazione. Le norme di salvaguardia conseguono, sono subordinate e si iscrivono all'interno della riforma introdotta con la 382 e il D.P.R. 616. Esse attengono ad una facoltà, ad un giudizio politico di opportunità che la Regione formula. Non è un atto dovuto, non è una esplicitazione dovuta di un'indicazione legislativa di carattere nazionale.
Tendono infatti ad evitare fatti compiuti, distorsioni, che contrastino e pregiudichino le finalità perseguite dalla legge di riforma o la rendano più onerosa, ma scontano tutte le norme di salvaguardia, scontano un blocco, una paralisi, una mora che in sé non è assolutamente un fatto positivo. Il fatto di dovere adottare una norma di salvaguardia rende implicito un concetto di inefficienza, quanto meno temporale, a dare immediatamente una soluzione ai problemi nel momento in cui si presentano quindi questa mora deve essere ridotta e contenuta, sia in termini temporali, sia in termini qualitativi il più possibile. Deve cioè essere trovata la formula atta ad evitare quella che io ritengo l'illegittima ed inopportuna estensione della salvaguardia stessa a quegli Enti e a quelle istituzioni che nella previsione legislativa sono escluse dalla soppressione. Credo che assumere e recepire nella legge regionale la definizione che è contenuta nella legge nazionale ai fini dell'esercizio di una facoltà discrezionale e di un giudizio di opportunità sull'introduzione della salvaguardia, non solo non contrasta assolutamente sotto il profilo giuridico ma è anche doveroso sotto il profilo politico, perché la difficoltà di applicare questo principio nella sede dell'adozione delle norme di salvaguardia non risolve l'argomento, mentre non vedo quale principio giuridico facoltizzerebbe preventivamente ad estendere di fatto un vincolo ad Enti che sono sottratti alle sorte generale.
L'obiezione contenuta nella relazione può esprimere una volontà e una determinazione politica di un certo tipo,ma non costituisce un argomento giuridico, né una giustificazione logica accettabile, non è certamente contestato che la formazione dell'elenco delle IPAB a carattere educativo religioso domandato all' apposita Commissione nazionale e deve essere approvato con decreto del Presidente del Can- tiglio Questa constatazione dal punto di vista meramente logico e dialettico potrebbe semmai condurre più facilmente a rovesciare addirittura la soluzione; posto che non sono ancora identificate le istituzioni che verranno soppresse cori trasferimento delle competenze ai Comuni, noi non possiamo adottare le norme di salvaguardia se non a decorrere dal momento in cui stata fatta la scelta e la discriminazione tra quelle 'da sciogliere e quelle che invece vengono trasferite; ma non chiediamo che si giunga massimalisticamente, sul varante opposto, ad una conclusione, noi chiediamo invece che non si estenda illegittimamente a chi non à destinatario della norma un vincolo che sarebbe pregiudizievole e costituirebbe, anche dal punto di vista politico, un cattivo uso del potere che è attribuito alla Regione; la quale è vero che ha potere dl vigilanza sulle istituzioni, anche quelle non soppresse nessuno lo contesta ma è un potere di vigilanza che non si estende sino al limite di costituire un blocco quale quello che viene proposto. Avanzo una domanda provocatoria: se fossimo già in presenza dell'elenco formato dalla Commissione speciale con decreto del Presidente del Consiglio, estenderemmo una norma di blocco o di salvaguardia per un certo periodo nei confronti di queste istituzioni? Avremo questo potere? Se non lo avremo, non lo abbiamo neppure ora.
Abbiamo ora: il dovere di ricercare delle nonne di esclusione e di deroga.
Se non lo facciamo in una costa misura prevarichiamo; non ci basta cioè la no"; elusione a cui è pervenuta la legge 312, ma si vuole forzare la stessa indicazione della legge nazionale con un indirizzo politico, del quale prendiamo atto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione per la replica.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Ritengo che la discussione di stamane faccia registrare al Consiglio regionale la necessiti di inali dibattito complessivo sul D.P.R. 616 e sui problemi relativi all'assistenza. Se a monte del discorso di stamattina avessimo una discussione complessiva sarebbe molto più facile è più agevole sciogliere per il Consiglio una quantità di nodi emersi anche in modo sbagliato. Partendo dall'ultima domanda del Consigliere Bianchi,, cioè se ai estenderebbe o meno la salvaguardia, in presenza di una classificazione delle istituzioni educativo-redigioso, a tali istituzioni, devo dire tranquillamente che non si dovrebbe estendere nessuna misura di salvaguardia. E' proprio questo il perno del discorso intorno al quale il disegno di legge cammina. Oggi non abbiamo né la possibilità, né il diritto, né il dovere di distinguere le IPAB. Sarebbe estremamente grave introdurre un concetto di questa natura che significherebbe, ogni qual volta viene richiesta un'autorizzazione per 1' alienazione del patrimonio o per l'assunzione di personale, ancorarci ad un giudizio istituzionale della classificazione dell'Ente e non invece a quo molto più importante della realizzazione dal servigio. Questo è l'argomento di contraddizione profonda che colgo nella posizione del Gruppo della Democrazia Cristiana. La Giunta non ha mai adottato nei confronti delle istituzioni pubbliche o private educativo-religiose o meno, provvedimenti di carattere repressivo in ordine ad alienazioni patrimoniali, ma ha dato le autorizzatimi esclusivamente finalizzate ai nuovi servizi.
Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante. Le Commissione, rappresentata da tutte le forze politiche, dovrà darsi tempi ma non per andare a realizzare nessun blocco. L'altra contraddizione che raccolgo è rappresentata dal terzo emendamento presentato, laddove si pretende di tentare una salvaguardia sugli Statuti o sulle estinzioni, il che non ha nulla a che fare con lo scopo preciso della salvaguardia, che è relativa ai patrimoni e al personale. Per questa seconda parte opera la legge quadro del 1890, punto di riferimento essenziale, che riguarda le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza. La terza contraddizione sta nella classificazione degli Enti e nei pareri che dovremo dare nel prossimo Consiglio. Non abbiamo avuto, nemmeno dal Gruppo della Democrazia Cristiana, in ordine ad alcuni Enti, la richiesta della classificazione delle istituzioni educativo-religiose perché per rispetto d'Aie autonomie istituzionali abbiamo detto che questo compito tocca alla Commissione preditti &Cari. 25 o alla Commissione prevista all'art, 113 della legge nazionale. Alcuni Enti hanno sicuramente le caratteristiche dell'"educativo-religiosa", ma le Regioni non devono aprire il cuneo di una difficile gestione dei compiti della Commissione nazionale. Ritengo che si debba dare l'autorizzazione a quell'istituzione che ha tutte le funzioni educativo-religiose, non perché sia educativo-religiosa, ma perché svolge dei servizi o trasforma i propri patrimoni per certi servizi.
Rispondendo al Consigliere Marchini, vorrei dire che nella norma di salvaguardia il termine formale è rappresentato dalla legge di riforma dell'assistenza o dalla legge regionale che deve operare in carenza della legge di riforma dell'assistenza.
Vorrei ancora dire qualcosa per quanto attiene alle affermazioni fatte dal Consigliere Martini in ordine al cosiddetto pericolo che correrebbero le alienazioni nell'anno 1978. Non si può parlare di pericolo perché c'è il vincolo legislativo del D.P.R. 616 in base al quale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, i patrimoni degli E.C.A., e del I.P.A.B., devono essere destinati ai servizi; quindi anche in questo periodo lo stravolgimento dei dati patrimoniali di questi tinti non può avvenire, perché una norma di salvaguardia implicita nel decreto 616 focalizza questo tipo di responsabilità. Fin d'ora il nostro operare è chiuso in cornici molto precise, nelle quali l'esercizio del potere discrezionale deve avvenire con prudenza tale da preparare, attraverso il Consiglio, la necessaria fase politica di passaggio per quelle IPAB (quante siano non interessa in questo momento) che dovranno passare ai consorzi di Comuni o ai Comuni. Il terzo emendamento presentato dalla Democrazia Cristiana dimostra effettivamente lo sconfinamento al quale Bianchi si riferiva all'inizio del suo intervento (sono d'accordo che di sconfinamento non si debba parlare, ma si debba discutere della normativa che abbiamo di fronte); lo sconfinamento può, in definitiva, essere creato dai tre emendamenti: uno sconfinamento viene creato ove si richiede di definire "l'educativo-religioso", un altro sconfinamento è determinato dal blocco richiamato dall'art. 3 di tutte le attività che oggi sono previste dai Consigli di amministrazione delle istituzioni, in via autonoma, quindi non sollecitate dalla Regione. Ogni Ente porta avanti quella autonomia come crede, come il Consiglio d'amministrazione di quell'Ente stabilisce; per questo si applicherà la legge del '90 e la legge 39 e per le estinzioni per gli Statuti, per pareri andremo in Commissione in cui daremo gli gementi in tempi prefissati che ci consentano di gestire realmente l'amministrazione, in tempi nei quali la Commissione stabilirà le proprie metodologie e il proprio modo di operare. Ho anche aggiunto in Commissione e lo ripeto qui, che anche un funzionario dell'Assessorato può essere temporaneamente distaccato in Commissione per lo svolgimento del lavoro nella forma più partecipata e più chiara possibile, così come chiara è stata fino ad oggi.



PRESIDENTE

Possiamo passare alla votazione del disegno di legge 252.
"Art. 1 - E' fatto divieto alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza con sede nell'ambito regionale, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di cui all'art, 25, 7° comma, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 ed agli Enti Comunali di Assistenza, fino alla data del loro scioglimento, di procedere ad alienazioni ovvero alla costituzione di diritti reali sui beni immobili od alla alienazione, ovvero al conferimento in garanzia di titoli nonché di stipulare contratti di locazione, di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione comunque denominati.
Autorizzazioni a compiere atti in deroga ai divieti di cui al comma precedente possono essere concesse, a seguito di motivata richiesta sentiti i Comuni interessati o loro consorzi, con deliberazione della Giunta .ragionale, sentita la competente Commissione consiliare, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) quando sia necessario destinare il ricavato di alienazioni al compimento di opere urgenti di manutenzione straordinaria o di completamento b) quando sia necessaria l'utilizzazione del ricavato delle alienazioni per specifiche destinazioni stabilite dalla Regione nel quadro della riorganizzazione e della programmazione dei servizi e) quando sia necessario impedire il verificarsi di pregiudizi gravi ed irreparabili.
Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al primo comma e senza previa autorizzazione regionale sono nulli.
Gli amministratori dell'Ente e l'impiegato capo ufficio designato dallo Statuto o dal Regolamento a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti di cui al comma precedente".
Sono stati presentati due emendamenti, uno della Democrazia Cristiana e l'altro del Partito liberale italiano.
Dal Gruppo della Democrazia Cristiana: Emendamento aggiuntivo - dopo il primo comma aggiungere il seguente comma: "Sono escluse dal divieto dio, cui al precedente comma la Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono in modo precipuo attività inerenti le sfere educativo-religiose".
Dal Consigliere Marchini: Emendamento aggiuntivo - dopo il primo comma aggiungere: "Il divieto di cui al precedente comma cessa di avere vigore nei confronti delle IPAB che svolgono in modo precipuo attività inerenti alle sfere educativo-religiose all'atto della predisposizione definitive del relativo elenco".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

L'elenco dovrebbe essere predisposto entro un anno, mentre il riferimento all'art. 1 è più lungo, nel senso che si riferisce alla legge di riforma dell'assistenza e alla legge regionale. L'emendamento viene quindi, respinto, perché il termine è stato posto dalla Giunta.



MARCHINI Sergio

L'Assessore ha detto "dovrebbe". Se viene fuori una situazione giuridica certa a favore delle IPAB aventi questa ne particolare, non vedo perché automaticamente non debbano decadere le norme di salvaguardia.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Mi pare più logica l'impostazione finalizzata alla legge di riforma dell'assistenza o alla legge regionale perché con la dichiarazione dell'elenco le istituzioni pubbliche, una volta classificate come IPAB educativo-religiose, andranno, a cadere sotto la vigilanza del decreto 315 cioè tra quelle private per le quali non opera la salvaguardia l'operazione è quindi automatica.



MARCHINI Sergio

Con questa precisazione ritiro l'emendamento poiché si dà atto che la presentazione dell'elenco di fatto fa uscire la IPAB dal divieto di cui alla presente legge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento della Democrazia Cristiana alzi la Mano.
L'emendamento è respinto. Procediamo alla votazione dell'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 Consiglieri hanno risposto SI n. 30 Consiglieri hanno risposto NO n. 12 Consiglieri l'articolo 1 è approvato.
"Art. 2 - Fino alla scadenza di cui al 1° comma dell'art, 1, è fatto divieto alle IPAB ed agli E.C.A., di modificare o istituire nuovi posti di organico e di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, ove le stesse assunzioni comportino un aumento del numero complessivo di dipendenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Parimenti non potrà procedersi ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero di dipendenti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Autorizzazioni a derogare ai divieti di cui ai commi precedenti possono essere concesse, a seguito di motivata richiesta, sentiti i Comuni interessati o loro consorzi, con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente ?ammissione consiliare, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) ampliamento o realizzazione di nuove strutture o servizi assistenziali necessari e non procrastinabili o inderogabili esigenze di continuità delle prestazioni b) necessità di sostituire personale dimissionario o collocato a riposo.
Inquadramenti o promozioni a qualifiche superiori possono essere disposti solo ove siano previsti da norme regolamentari e non comportino valutazioni di tipo discrezionale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno effetto i provvedimenti di inquadramento e promozione di-sposti fuori dei capi di cui al comma precedente.
Per gli atti compiuti in violazione dei divieti di cui al presente articolo si applica il disposto comma dell'articolo 1".
Il Gruppo della Democrazia Cristiana ha presentato un . emendamento aggiuntivo: alla seconda, riga, dopo "IPAB", aggiungere: "ad eccezione di quelle che svolgono in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo religiosa".
La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

La Giunta è contraria all'emendamento aggiuntivo proposto dal Gruppo della Democrazia Cristiana e quindi lo respinge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento della Democrazia Cristiana alzi la mano.
L'emendamento è respinto Passiamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 10 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
Dopo l'articolo 2 viene presentato dal Gruppo della Democrazia Cristiana un emendamento aggiuntivo, proposto come art. 2 bis.
Emendamento aggiuntivo - Articolo 2/bis: "E' fatto divieto alle IPAB di modificare gli Statuti, di trasformarsi di fondersi e di estinguersi fino alle scadenze di cui al primo comma dell'articolo 1.
Possono essere approvati con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, atti in deroga ai divieti di cui al primo comma solo a seguito di motivata richiesta, sentiti i Comuni interessati e la competente Commissione consiliare.
Le estinzioni possono essere approvate solo quando si verifichino le cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto e quando lo scopo dell'Ente sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile".
La parola alla dottoressa Vietti per l'illustrazione dell'emendamento.



VIETTI Anna Maria

Durante il dibattito si è voluto farci affermare delle cose che mai avevamo affermato.
Con questo articolo aggiuntivo viene messo in evidenza con chiarezza che non siamo mai stati contrari alle norme di salvaguardia,tanto è vero che lo abbiamo esplicitamente dichiarato. Abbiamo sostenuto che le norme di salvaguardia non devono applicarsi alle IPAB che svolgono in modo precipuo attività inerente la sfera educativo-religiosi. Quanto dichiara l'Assessore Vecchione mi pare contraddittorio poiché afferma che la vita istituzionale delle IPAB è regolata dalla legge del 1890 e che, in base al D.P.R.
15.1.1972 n. 9, abbiamo già la competenza sui patrimoni delle IPAB. E allora, se abbiamo la competenza in entrambi i campi, perché la salvaguardia viene stabilita solo per i patrimoni? Ricordo la discussione relativa all'autorizzazione all'apertura di laboratori di analisi e di case di cura private, la Giunta aveva la competenza di rilasciare le autorizzazioni o di negarle, però la Giunta riteneva che, in attesa del piano ospedaliero, fossero necessarie norme di salvaguardia al fine di evitare l'eccessiva discrezionalità dell'intervento della Giunta stessa.
Non abbiamo mai detto che le IPAB non siano Enti pubblici. Sappiamo che la legge Crispi ha pubblicizzato le istituzioni assistenziali private certamente però non sono Riti strumentali dello Stato, hanno una loro autonomia gestionale per la realizzazione dei compiti stabiliti negli statuti. Noi, proprio in questa visione, riteniamo che se ha un significato la salvaguardia per le alienazioni di patrimoni, per l'assunzione di personale ad evitare che, nell'anno in cui le IPAB sono sottoposte ad una particolare legislazione, avvengano dei fatti che potrebbero essere negativi per il futuro funzionamento dei servizi sociali, tanto più è necessario stabilire norme di salvaguardia per la vita istituzionale degli Enti.
Non capisco come il Consigliere Calsolaro possa affermare che fa bene il Comune di Montanaro a gestire già prima del 1979 le IPAB site nel proprio territorio (a parte il fatto che non è vero che l'amministrazione di Montanaro si sia rivolta agli Enti che certamente non sono educativo religiosi perché nello scorso Consiglio, commentando il documento di Montanaro, ho messo in rilievo come si rivolgesse anche all'asilo infantile, che potrebbe avere caratteristiche educativo-religiose).
Se, per assurdo, tutti i Comuni si comportassero così bene come Montanaro, come afferma il Consigliere Calsolaro, e assumessero la gestione delle IPAB, prima del 1979, il D.P.R. 616 non avrebbe più alcun significato; il fatto che il trasferimento debba avvenire secondo le modalità della riforma della legge statelo dell' assistenza o, in carenza della legge regionale, sarebbe vanificato perché già prima le IPAB si sarebbero auto estinte.
Ritengo che questo emendamento abbia un profondo significato e mi stupisco che la Giunta, che è tanto preoccupata di proibire l'alienazione dei patrimoni dalle IP" non sia altrettanto preoccupata delle modificazioni degli statuti, delle estinzioni, delle fusioni che hanno più importanza perché attengono strettamente alle caratteristiche, alle funzioni, agli scopi ed alla vita delle istituzioni pubbliche di mietente e beneficenza.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Il Consigliere Ferrero nello spiegare i motivi della legge di salvaguardia ha detto che c'è una parte carente nel D.P.R. n. 616 e la Regione interviene appunto per la salvaguardia del patrimonio e per i problemi del personale. Questo è un punto qualificante del discorso; noi dobbiamo tappare una falla ed è questo lo scopo della legge di salvaguardia.
La richiesta di un emendamento di questo genere, oltre ad essere illegittima a mio avviso, perché vigendo la, legge del 1890, questa comporta un divieto che va metro l'autonomia di qualsiasi ente. Le istituzioni pubbliche dl assistenza e beneficenza, in tutto il periodo di tempo che va dalla data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 616 fino al momento in cui ci sarà la riforma dell'assistenza o la legge regionale devono esplicare le loro funzioni in assoluta, completa libertà nell'ambito della legge del 1890. Sono le IPAB che decidono di estinguersi o meno, di modificare o meno gli statuti, secondo i criteri della legge del 1890. La Giunta porterà queste cose in Commissiona, la quale darà il proprio parere applicando la legge nazionale e la legge regionale n. 39.
St respinge quindi l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, che ai configura come un articolo autonomo.
E' respinto.
"Art. 3 - Ai fini di quanto previsto dall' art. 28 del D.P.R.
24/7/1977, n. 616, e fino a quando non saranno inclusi nelle previsioni del piano sanitario regionale, gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgono attività di ricovero e cura sono sottoposti alla disciplina di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri L art. 3 è approvato.
"Art. 4 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 - 6° comma dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri hanno risposto NO n. 12. Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 30 Consiglieri.
hanno, risposto NO n. 12 Consiglieri Il disegno di legge approvato.
Passiamo quindi alla votazione dell'articolato del disegno di legge n.
256 "Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni del Personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
"Articolo 1 - Le funzioni assistenziali, i servizi e le altre attribuzioni esercitate dagli EE.CC.AA., ubicati nei Comuni della Regione Piemonte sono trasferite al Comune nel cui territorio ciascun E.C.A., ha sede a decorrere dal 1" gennaio 1978, salvo quanto espressamente previsto nel successivo articolo 3".
Passiamo alla votazione dell'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi Comuni a decorrere dal 1" gennaio 1978.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli Enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del precedente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.
Al personale assegnato ai Comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza".
Passiamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
"Articolo 3 - Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale sono trasferiti al Comune nel cui territorio ciascun E.C.A., ha sede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Comitato amministrativo degli EE.CC.AA., in carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al suddetto trasferimento entro il termine suindicato.
In particolare detto Comitato dovrà provvedere: a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A.
all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché all'identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate dall'E.C.A., ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge 17/7/1890, n. 6972, anch'essi descritti e catalogati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all' E.C.A., ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB.
concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate" .
Passiamo alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
"Articolo 4 - Gli EE.CC.AA. sono disciolti dal giorno successivo alla data di piena attuazione degli adempimenti indicati nel precedente articolo 3 e, comunque, alla scadenza del termine di cui al succitato articolo 3".
Passiamo alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 4 è approvato.
"Articolo 5 -- L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, che sarà depositato presso il Comune, da sottoscrivere dai legali rappresentanti degli enti interessati nonché dai rispettivi funzionari responsabili.
A detto verbale dovrà essere allegato l'inventario del patrimonio trasferito con i docu-menti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente".
Pasciamo alla votazione dell'art. 5.



(Si procede alta votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 5 è approvato "Articolo 6 - Ove il Comitato amministrativo dell'E.C.A., non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3 nel termine prescritto, a detti adempimenti provvederà direttamente il Comune interessato anche per i fini di cui al successivo art. 10".
Pariamo alla votazione dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 6 è approvato.
"Articolo 7 - Fino alla data di scioglimento degli EE.CC.AA, indicata nell'art. 4, gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione genti ed indifferibili che si rendessero necessari per la conservazione dei beni sono adottati dal Comune d'intesa con il Comitato amministrativo dell'E.C.A., fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge".
Passiamo alla votazione dell'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n 38 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - I Comitati amministrativi degli EE.CC.AA., per gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 7 potranno avvalersi oltre che degli impiegati dipendenti delle II.PP.AA.BB. concentrate negli EE.CC.AA. stessi del personale assegnato al Comune a norma della presente legge, nonch usare i locali e avvalersi dell' opera degli impiegati del Comune, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata".
Passiamo alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominate)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'alt. 8 è approvato.
"Articolo 9 - contributi regionali a favore degli sono attribuiti dal 1° gennaio 1978 ali Comuni competenti per territorio".
Passiamo alla votazione dell'art. 9.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Art. 10 - Il Comune è tenuto ad osservare 8 Disposto comma dell'art.
25 del. D.P.R. 24,7.1977, n. 616".
Passiamo alla votazione dall'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Dalla data di scioglimento degli EE.CC.AA., indicata nel precedente articolo 4, all'Amministrazione delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate dagli' EE.CC.AA., provvede il Consiglio di Amministrazione in carica sino alla data del 31 dicembre 1978" Passiamo alla votazione dell'art. 11.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - A decorrere dal 1° gennaio 1979, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell'assistenza pubblica prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, si provvede all'amministrazione delle, II.PP.AA.BB. indicate nell'articolo precedente mediante la nomina di un Commissario da parte del Comune ove aveva sede l'EE.CC.AA. interessato".
Passiamo alla votazione dell'art. 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI. 38 Consiglieri L'articolo 12 è approvato.
"Articolo 13 - Il Commissario di cui al precedente art. 12 svolge le funzioni di amministratore unico in tutte le II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dal disciolto E.C.A., assicurando le prestazioni assistenziali e compiendo i necessari atti di amministrazione fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616".
Passiamo alla votazione dell'art. 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
"Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione delle II.PP.AA.BB.
indicate nell'articolo 11 ed il Commissario di cui all'art. 12 adotteranno i propri provvedimenti d'intesa con il Comune interessato, per garantire l'avvio del processo di integrazione dei servizi previsto dalle vigenti leggi regionali".
Passiamo alla votazione dell'art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
"Articolo 15 - I Presidenti degli EE.CC.AA., nonché i rappresentanti degli EE.CC.AA. stessi, che alla data di scioglimento di cui al precedente art. 4, facciano parte dei Consigli di Amministrazione delle II.PP.BB.AA.
non concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA., restano in carica fino alla scadenza dei Consigli di Amministrazione medesimi e comunque fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dall'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n.
616".
Passiamo alla votazione dell'art. 15.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 15 è approvato.
"Articolo 16 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto coniala, dello Statuto regionale".
Passiamo alla votazione dell'art. 16.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno risposto SI n. 38 Consiglieri L'articolo 18 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede dia votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.
I lavori del Consiglio riprenderanno oggi pomeriggio alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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