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Dettaglio seduta n.163 del 23/11/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Varie

Ordine del giorno concernente la lotta al terrorismo


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Sottopongo alla vostra attenzione l'appello conclusivo del dibattito svoltosi ieri in sede di Consiglio regionale sull'argomento della lotta contro il terrorismo: "Il Consiglio regionale, di fronte alla ferocia crescente e all'intensità degli atti di terrorismo, che attaccano le stesse regole fondamentali della convivenza umana, minacciano le istituzioni democratiche e tentano di bloccare i processi di riforma e di sviluppo della società, fa appello a tutti i cittadini e all'intera comunità piemontese, direttamente coinvolti e colpiti, perché la condanna ogni volta espressa divenga un fatto permanente e profondo della coscienza e dell'impegno attivo di ciascuno, capace di fare il vuoto attorno ai violenti, ai criminali, a chi li giustifica e li copre.
Il Consiglio regionale accoglie le sollecitazioni a promuovere una più intensa vigilanza e collaborazione civile, una mobilitazione popolare contro il terrorismo e i disegni eversivi, capace di difendere le conquiste ottenute con la Resistenza e la Costituzione, di offrire il necessario sostegno e stimolo all'azione degli organi che hanno il compito di assicurare la giustizia, di tutelare i cittadini, di applicare le leggi dello Stato democratico.
Il Consiglio regionale, per questo, chiama la comunità piemontese a partecipare alle assemblee che i Comuni, gli organi della scuola, gli organismi di fabbrica, le organizzazioni giovanili e culturali del Piemonte indiranno dal 1° al 17 dicembre sul tema: 'Iniziative contro la violenza politica e il terrorismo per la difesa dell'ordine democratico repubblicano' ".
Ieri si era indicata come data il 2 dicembre, ma è giunta notizia che in quel giorno ci sarà lo sciopero generale degli Enti locali: è stato perciò fissato il periodo che va dal 1° al 17 dicembre. Con quest'ordine del giorno viene dato mandato al Comitato regionale unitario, che regge la legge sull'antifascismo, di coordinare la preparazione delle assemblee nelle scuole, nelle fabbriche, nei quartieri, con un piano sistematico programmato appunto dal 1° al 17 dicembre.
Vi sono osservazioni? La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'argomento meriterebbe qualche approfondimento, perché se sono da considerare positive e interessanti le esperienze delle due giornate trascorse insieme, soprattutto da un punto di vista umano, hanno però messo le forze politiche minori in una situazione estremamente difficile.
Visto che una volta tanto gli occhi del Paese sono sulle nostre modeste persone, i nostri pronunciamenti devono essere, secondo me, molto prudenti.
L'argomento generale sarà probabilmente trattato un'altra volta. Ora voglio solo rilevare che non mi pare opportuno tenere dei consigli aperti non sufficientemente concordati con le forze politiche, come è avvenuto ieri, poiché tali consigli somigliano ai pranzi di nozze dove nessuno si decide a mangiare l'ultima mela: ieri nessuno si è deciso a mangiare la prima mela. In altre occasioni sarà opportuno organizzare meglio le manifestazioni. In merito poi alla manifestazione in Piazza S. Carlo, che ritenevo unitaria (circolo in macchina e i manifesti li guardo da lontano) ho poi scoperto essere organizzata dalla Federazione del P.C.I. La cosa non mi disturba assolutamente: se l'avessi saputo prima sarei andato in prima fila, anziché in seconda. Qualche osservazione devo pure fare in merito al problema delle file, quando si riunisce il Consiglio regionale in seduta aperta. Non ritengo giusto che ci debba essere una posizione di preminenza dell'Ufficio di Presidenza e non invece del Consiglio regionale: mi sembra una scorrettezza formale che comporta certe conseguenze. E' inutile che ce le nascondiamo, quindi è una raccomandazione che faccio al Presidente per altre occasioni del genere. Sul documento, poi, mi pare che ci sia un'indeterminatezza verbale laddove si parla di "mobilitazione popolare contro il terrorismo e i disegni eversivi che lo alimentano".



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, ho tolto quella frase, pur non essendo convinto delle sue argomentazioni, anzi sono in totale disaccordo con lei.



MARCHINI Sergio

La controversia tra il Presidente e me è di ordine filologico: siamo tutti d'accordo che i disegni eversivi sono tutti quei disegni che tendono a sovvertire l'ordine democratico e repubblicano, peraltro nell'interpretazione corrente "disegno eversivo" è diventato una specificazione. Il lettore comune che legge "disegni eversivi", per assonanza, ha in mente il golpe Borghese, i discorsi di Sogno, la Rosa dei Venti, tanto per parlare di cose che ci riguardano da vicino. Siccome siamo nell'occhio del ciclone, perché siamo rimproverati di non contrastare un'interpretazione di sinistra di questi fenomeni, mi sembrava che adesso l'utilizzo di questi termini potesse essere equivoco. Su questo argomento bisognerebbe aprire una discussione.



PRESIDENTE

Intendo replicare invece su un'altra questione: la manifestazione in Piazza S. Carlo non è stata affatto organizzata dal P.C.I., ma dalla città di Torino.



MARCHINI Sergio

C'era il manifesto.



PRESIDENTE

Ogni partito, ogni forza politica, può stampare il manifesto che ritiene opportuno. La manifestazione è stata indetta dal Comune di Torino e dalle forze politiche in modo unitario.
Per quanto riguarda l'iniziativa di ieri, desidero far presente che la Presidenza del Consiglio non poteva inventare una sala diversa da quella di Palazzo Lascaris che contiene 120 posti: la sala non era sufficientemente capiente per accogliere tutti gli invitati e la Presidenza, rappresentata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta. Non è nemmeno stata una convocazione congiunta dei Consigli comunale, provinciale regionale, che ci era stato rimproverato altre volte, tant'è vero che il Consiglio provinciale è stato convocato ieri pomeriggio in questa sede.
La convocazione del Consiglio regionale estesa ad alte personalità e associazioni è stata discussa nei contenuti e nella forma nella riunione dei Capigruppo. Questo era quanto mi premeva ribadire: ad ogni modo ciascuno può rimanere della propria opinione. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti.
Raccomando ancora a tutte le forze politiche, ai Consiglieri presenti di farsi tutti quanti parte diligente di questo appello, che deve vederci impegnati in prima persona nel lavoro di preparazione.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame disegno di legge n. 227: "Modifiche alla legge regionale 12/8/1974 n. 22. Adeguamento dotazioni organiche provvisorie delle qualifiche regionali"


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto dell'ordine del giorno: "Esame disegno di legge n. 227: 'Modifiche alla legge regionale 12/8/1974, n. 22. Adeguamento dotazioni organiche provvisorie delle qualifiche regionali! ".
Relatore della legge è il Consigliere Dadone, che ha la parola.



DADONE Pietro, relatore

Signor Presidente, l'inquadramento del personale regionale ai sensi della legge regionale 12/8/1974, n. 22 e 5/12/1975, n. 60 è avvenuto per molte qualifiche (operatore specializzato, segretario, capo ufficio istruttore) in soprannumero.
Intanto esigenze indilazionabili di nuovo personale prevalentemente per sostituire dipendenti cessati dal servizio - proprio in concomitanza con l'avvenuto inquadramento in ruolo - sono state soddisfatte attraverso assunzioni fuori ruolo, benché effettuate in gran parte mediante procedure e criteri tipici dei pubblici concorsi, come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 82/981 in data 26/11/1975.
Per sanare l'attuale situazione anomala dell'Ente, che non appare ulteriormente procrastinabile, sia in relazione alla presenza di personale in posizione di "precariato" mentre gli uffici abbisognano di dipendenti stabilmente addetti a funzioni e compiti, sia in relazione all'esigenza di garantire le procedure dei pubblici concorsi, è stato predisposto il presente disegno di legge di cui si illustrano di seguito gli obiettivi.
Innanzitutto viene modificato l'art. 3 della legge regionale 12/8/1974 n. 22 e successive integrazioni, che già prevedevano una dotazione organica, sotto molteplici aspetti rivelatasi non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione regionale (es. n. 40 custodi).
Mentre è già all'esame della Giunta un testo di disegno di legge sull'ordinamento degli uffici, tenuto conto pertanto in via generale delle indicazioni in esso contenute e tenuto conto altresì degli accresciuti compiti dell'Ente in applicazione della legge 382 e del personale trasferito dallo Stato che sarà messo a disposizione della Regione dall'1/1/1978, si è determinato un seppur contenuto aumento della precedente dotazione organica già molto limitato, e sono stati equilibrati i contingenti delle singole qualifiche.
L'art. 2 prevede poi le modalità d'inquadramento del personale fuori ruolo in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge: assunto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 82/901 del 26/11/1975 relativo ad assunzioni provvisorie a tempo indeterminato in attesa di concorsi in servizio in base a formale atto deliberativo di Giunta, ma comunque che abbia maturato, alla data del bando di concorso, almeno 6 mesi di effettivo servizio in Regione compreso, se avente i necessari requisiti, il personale amministrativo addetto ai Centri di formazione professionale ed assunto ai sensi dell'art. 13 della sopraccitata legge n. 22.
L'immissione in ruolo avviene attraverso il superamento di concorsi interni, sulla base del titolo di studio posseduto dall'impiegato alla data di entrata in vigore della legge, purché le funzioni svolte - negli uffici regionali per un periodo di 6 mesi - ed assegnate con atto formale, non risultino inferiori a quelle della qualifica regionale corrispondente al titolo di studio. In questo caso parteciperà al concorso interno per l'attribuzione della qualifica inferiore (iniziale) per la quale è stato assunto ed ha svolto le funzioni per un periodo di mesi 6.
Per quanto attiene poi un'altra categoria di dipendenti in posizione precaria, cioè il personale docente dei Centri di formazione professionale in servizio alla data del 30/9/1977, aventi già incarichi di docenti per l'anno passato ed incaricato almeno per uno degli anni formativi '76-'77 o '77-'78 a tempo pieno, l'immissione in ruolo avviene nella qualifica funzionale di capo ufficio previo espletamento di apposito concorso interno.
Per tempo pieno è da intendersi il normale orario di lavoro del dipendente regionale, di 37 ore e mezza settimanali, di cui però si intende che almeno 21 siano di effettivo insegnamento, a norma della legislazione vigente e secondo le direttive emanate anche dall'Assessorato competente.
Se in nessuno degli anni formativi sopraddetti ha avuto incarichi a tempo pieno, sarà invece immesso in ruolo nella qualifica rispondente al titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della legge partecipando ai concorsi interni di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 2. Infatti tale personale sarà destinato ad uffici amministrativi e non pertanto a svolgere le funzioni tipiche del docente.
Trattandosi di concorsi interni la decorrenza ai fini giuridici ed economici delle qualifiche regionali ha effetto dal provvedimento di nomina.
Vengono riconosciuti, peraltro, in ragione del 50%, ai fini economici i periodi di servizio comunque prestati presso la Regione.
Per quanto riguarda il trattamento economico, viene attribuito quello previsto dalle norme generali dalla legge regionale n. 22, art. 55, d'altra parte così come modificato dall'art. 5 del presente disegno di legge.
L'art. 3 della legge prevede poi concorsi riservati al personale già di ruolo e in possesso di determinati requisiti; la riserva e stabilità nella misura almeno del 25% dei posti disponibili per ogni qualifica regionale detratti quelli previsti per l'immissione in ruolo di tutto il personale fuori ruolo.
I requisiti richiesti in parte sono già previsti dall'art. 4 della legge regionale 12/8/1974, n. 22, per l'accesso alle qualifiche regionali (titolo di studio, anzianità di servizio in Regione), in parte sono maggiormente selettivi. In particolare si è fatto riferimento agli stessi criteri di scorrimento, anzianità nella carriera o qualifica di provenienza antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale, già utilizzati, ma esclusivamente per il personale comandato dagli Enti, in sede di primo inquadramento.
Di conseguenza, per evitare che possano venire utilizzati dal personale, che già ne ha beneficiato una volta, i criteri di scorrimento sopraddetti, sono state individuate in modo esclusivo le categorie di personale che può partecipare ai concorsi interni previsti dalla legge: il personale proveniente dallo Stato o dal ruolo amministrativo degli Enti pubblici Inapli, Enalc, Iniasa o quello trasferito da Enti soppressi.
L'attribuzione delle nuove qualifiche regionali decorre dalla data dei provvedimenti di nomina.
Il trattamento economico è quello previsto dall'art. 55 della legge regionale n. 22 così come modificato dall'art. 5 della presente legge.
Per quanto attiene la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e le modalità delle prove, queste sono stabilite all'art. 4 della legge con determinate specifiche garanzie. Sono in particolare previsti 7 componenti la Commissione, di cui 2 esperti della materia oggetto d'esame 2 Consiglieri regionali (1 della minoranza e 1 della maggioranza) e 2 rappresentanti sindacali. Presiede il Presidente della Giunta.
Gli esami potranno consistere prevalentemente in prove scritte o colloqui attitudinali a seconda delle qualifiche messe a concorso.
L'art. 5 modifica l'ottavo comma dell'art. 55 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 e prevede un trattamento economico più favorevole di quello attuale in caso di passaggio a qualifica regionale superiore. Vi sono analogie con la normativa già predisposta da alcune leggi regionali in particolare della Regione Lombardia.
L'art. 6 infine modifica ed integra l'art. 50 della legge regionale 12/8/1974, n. 22, concernente il collocamento a riposo del personale regionale e la concessione allo stesso di acconti sulla pensione.
La modifica apportata estende la concessione degli acconti anche ai superstiti dei dipendenti.
Inoltre viene prevista la concessione dell'acconto sul trattamento di quiescenza non soltanto a quanti hanno maturato il diritto alla pensione della C.P.D.E.L., ma anche a quanti hanno conseguito titolo al trattamento pensionistico dell'Inps, i quali, a garanzia del debito verso l'Amministrazione regionale, dovranno però rilasciare al Presidente della Regione la procura notarile alla riscossione degli arretrati.
Viene infine prevista la possibilità di concedere l'acconto dell'80 sulla liquidazione corrisposta dall'Inadel a titolo di indennità premio di servizio all'atto del collocamento a riposo.
L'art. 7 provvede agli adempimenti finanziari.
Questo disegno di legge giunge in aula dopo lunghe discussioni svolte in Commissione con la partecipazione di tutti i Gruppi. Si è cercato di sanare determinate situazioni esistenti, come quella del "precariato" e nello stesso tempo, si è voluto presentare un disegno di legge che non si prestasse a motivi di illegittimità da parte del Commissario di Governo.
La Commissione, nel presentare questo disegno di legge, si augura che il Consiglio regionale vorrà benevolmente accoglierlo ed approvarlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Da anni ormai tutti siamo d'accordo sul fatto che il personale debba essere sistemato in modo adeguato, ma su questo modo adeguato c'è qualche cosa da dire.
Abbiamo appreso dai giornali la questione degli stipendi dei dipendenti delle banche, di Enti vari, della Camera dei deputati, stipendi che non solo il nostro personale, ma forse noi stessi, che abbiamo posizioni diverse, molte volte rivendicheremmo volentieri. La parte burocratica della legge ci vede d'accordo, mentre non siamo d'accordo sullo stipendio che percepisce il funzionario regionale. Anni fa, quando si incominciava a parlare di stipendi regionali, qualcuno riteneva che fosse un vanto pagare poco i nostri dipendenti e diceva: "la nostra Regione spende meno delle altre". Ancora oggi ci troviamo nella stessa situazione. La Regione dovrebbe pagare i dipendenti per il loro valore, poiché altrimenti rientrerebbe nel novero di quegli organismi ormai scaduti di fronte all'opinione pubblica. Se un impiegato regionale percepisce 240 mila lire al mese e un impiegato analogo ne percepisce 350, non credo che la Regione faccia una gran bella figura! Perciò, oltre all'approvazione di questo disegno di legge, c'è l'opportunità di dare uno stipendio adeguato a chi lavora in Regione. Molti dipendenti hanno dato le dimissioni perché hanno avuto offerte di lavoro molto più allettanti fuori. Si prevede un inquadramento per 2.100 persone ma io vorrei avere la sicurezza che con questo numero la Regione riesce a far fronte alle proprie funzioni, eventualmente questo sarebbe il momento per definire l'inquadramento esatto. La famosa legge delle strutture deve essere approvata quanto prima, altrimenti continuiamo a lasciare in sospeso dipendenti con mansioni particolari che magari faranno uno scatto in avanti o uno scatto indietro: motivo di turbamento notevole.
In questo disegno di legge si dice: "L'inquadramento effettuato ai sensi dei commi precedenti ha effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina". In questo modo, non avendo indetto i concorsi per anni, andiamo a punire i nostri dipendenti, perciò ritengo che questa clausola vada rivista. Molti funzionari si trovano alle dipendenze della Regione da sette anni e in questo periodo non hanno mai avuto la possibilità di adeguare la propria capacità al titolo di studio, perci ritengo non sia stato giusto aver loro dimezzato le competenze per non aver mai dato la possibilità di partecipare ai concorsi. Inoltre non mi pare giusta la norma secondo cui un dipendente riconosciuto inidoneo viene dimesso, mentre quello stesso dipendente potrebbe essere invece idoneo nel grado inferiore. Questa possibilità va valutata. E' possibile accorgersi solo dopo cinque anni che un dipendente non va bene? Non è possibile: questa valutazione deve essere fatta dopo tre o sei mesi. Nessuna azienda privata potrebbe comportarsi in questo modo, anche perché i sindacati farebbero fuoco e fiamme. Vi è poi la questione dei concorsi interni per operatore. Se un operatore svolge la sua mansione da due anni, quale esame dovrebbe ancora fare? Ho dei grossi dubbi in proposito. Con queste riserve sui punti che ho brevemente evidenziato, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Come abbiamo già detto in Commissione, noi non siamo pregiudizialmente contrari all'impostazione di questo disegno di legge, che tende a ruolizzare (abbiamo imparato un nuovo termine burocratico) il personale attualmente in forza alla Regione. Il disegno di legge richiede un esame più approfondito perché presenta notevoli varianti numeriche e propone incrementi per le qualifiche intermedie e abbattimenti per quelle estreme.
Questo dimostra come della deliberazione del novembre 1975 si sia fatto un uso piuttosto ampio, come abbiamo sempre sostenuto, in quanto il rispetto dei contingenti è stato interpretato più come rispetto del contingente complessivo dei 1.525 che come rispetto dei singoli contingenti per ogni qualifica.
Non vogliamo in questa sede riprendere quelle polemiche. In questa sede riteniamo però di sollecitare sul problema del personale l'informazione sui dibattiti svolti sia per quanto si riferisce alle strutture, perché è opportuno uscire dalla situazione di incertezza in cui ci troviamo, sia per quanto si riferisce al rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Ci interessa conoscere la posizione assunta dalla Regione Piemonte nelle riunioni che si svolgono su questi problemi. Riconosciamo altresì che questo disegno di legge ha la funzione di porre rimedio a situazioni irrisolvibili in altro modo e che si è fatto il massimo sforzo possibile in questa direzione. Anche il viaggio a Roma dei funzionari della Giunta e del Consiglio regionale ritengo che abbia dato qualche frutto. Poiché con questa legge e mediante i concorsi interni verranno immesse in ruolo persone assunte con deliberazioni di Giunta o con bandi di concorso a suo tempo emanati e persone con 6 mesi di servizio (per la verità un periodo non molto ampio) noi abbiamo chiesto con forza che fossero giuridicamente sistemate anche quelle persone con una ben diversa anzianità di servizio e in particolare, si applicassero intieramente, anche per le posizioni di dirigente di settore, le deliberazioni a suo tempo assunte in base all'art.
72 della legge n. 22. Penso che la Giunta abbia già dato avvio a questo processo, però, in questa sede, chiediamo al Presidente della Giunta assicurazioni in questo senso e l'impegno di portare a compimento questo iter nel più breve tempo possibile. Chiediamo inoltre che, nella fase applicativa di questa legge, non sia data da parte della Giunta un'interpretazione restrittiva, ma sia data, nell'ambito della chiarezza legislativa, l'interpretazione più ampia possibile. Se verranno assunti questi impegni, il Gruppo della Democrazia Cristiana, rinunciando alla presentazione di un emendamento volto anche a sanare una determinata situazione, voterà a favore. Il Presidente della Giunta ci dovrebbe confermare che questo emendamento costituirà, invece, un autonomo disegno di legge di un solo articolo. Se questi chiarimenti ci verranno dati dal Presidente, come riteniamo, poiché su queste linee vi è già stata un'intesa in Commissione, il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Dopo quanto hanno detto i miei colleghi, non mi rimane molto da aggiungere, tanto più che la relazione introduttiva del collega Dadone è stata sufficientemente chiara ed approfondita e ha consentito a tutti i presenti di avere il quadro preciso della situazione. Ricordo che fin dai primi tempi di questa seconda legislatura il Presidente della Giunta si era reiteratamente impegnato a risolvere il problema del personale. Si potrà dire che siamo andati con "lento pede" ma in questo caso è una virtù dell'amministratore e non un difetto.
Sono già avvenuti riconoscimenti dalle altre parti politiche sulla giustezza e sull'opportunità di questa legge e anch'io ritengo che sia un atto doveroso verso quei lavoratori della Regione che da un tempo più o meno lungo attendevano di avere la propria sistemazione giuridica. Il collega Benzi ha fatto alcune riserve sul salario che resta sempre su un livello piuttosto basso, questo però non dipende da noi; dipende da noi invece l'impegno a prodigarci per trovare i modi e le forme per rimediare a questa evidente lacuna retributiva che porta non poche amarezze nei nostri dipendenti. In quanto al resto si potrebbe concludere con il vecchio adagio popolare: "meglio tardi che mai". Faccio anche mio l'invito rivolto alla Giunta di portare l'attenzione specifica su questo settore, perché so di certo che la Giunta è in grado di trovare una soluzione adeguata e soddisfacente per gli stessi interessati.
Pertanto il voto del Gruppo socialista è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimo anch'io soddisfazione per il risultato a cui stiamo pervenendo che darà maggiore serenità ai nostri più immediati collaboratori: proprio questo è il termine che va dato al personale della Regione. Il giudizio positivo però non può significare accettazione in toto di questa legge per i limiti e le manchevolezze che certamente ci sono: vuole essere soprattutto un'espressione di consapevolezza che non si è in un procedimento di formazione di strutture regionali con personale adeguato fase che verrà successivamente all'applicazione di questa legge e con provvedimenti legislativi ad integrazione che completeranno la burocrazia regionale. Uso il termine "burocrazia regionale" in termini positivi, anzi laudativi. La Francia, paese a noi vicino per tradizioni e per esperienza storica, è riuscita a conservare, anche attraverso gli anni difficili, un suo livello operativo, proprio perché ha avuto il pregio di riconoscere al burocrate una funzione essenziale nella società. In Francia esiste addirittura una scuola superiore con sede a Parigi, dalla quale escono i migliori burocrati d'Europa. La differenza sostanziale che esiste tra la Francia e l'Italia è che la burocrazia è considerata una delle professioni più remunerative in termini economici e soprattutto più celebrate in termini di riconoscimenti, mentre qui, ultima provincia francese, dovremmo almeno avere il coraggio di andare controcorrente riqualificando la funzione del burocrate che purtroppo in questi ultimi anni è diventato sinonimo di non produttività e di non efficientismo. Il discorso va condotto in questo senso: non ci si deve adattare a concetti demagogici.
Indubbiamente, in una situazione come quella regionale, in via di costruzione, le spese per il personale non possono essere considerate correnti, ma dovrebbero essere considerate spese di investimento nella misura in cui producono un bene, un'istituzione più moderna, più capace più attuale in grado di produrre di più.
Quindi mi raccomando alla Giunta perché non si limiti a questo primo intervento, ma che negli anni futuri possa far sì che ai nostri uffici affluiscano collaboratori più capaci, e che cessi il fenomeno della fuga dei "cervelli", cosa che ci rattrista perché ci viene da pensare che un giorno o l'altro succederà la stessa cosa nei nostri banchi e questo fatto non sarebbe simpatico.
Non posso che concordare con la preoccupazione rappresentata dal collega Paganelli quando chiede un preciso impegno da parte del Presidente della Giunta, affinché la situazione a cui alludeva venga risolta con un atto definitivo tale che, visto insieme, possa essere considerato un provvedimento sistematico che concluda, almeno a tempi brevi, il problema del personale nella nostra istituzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Anche il nostro Gruppo darà voto favorevole a questa legge (anche se essa può essere considerata come una legge tampone a cui per principio il Gruppo P.R.I. è contrario), perché la riteniamo necessaria in attesa di una legge generale, sul personale che darà sistemazione a coloro che ancora non l'hanno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Il Gruppo comunista si dichiara a favore di questa legge. Desidero mettere in risalto lo sforzo che è stato fatto da parte dell'esecutivo e delle organizzazioni sindacali nella lunga trattativa che ha permesso di superare aspetti corporativi e di arrivare oggi a punti di riferimento certi, non soltanto perché sanano la situazione di precariato, ma perch costituiscono l'avvio alla legge sulle strutture. Tale legge non potrà essere scollegata da quella di contabilità regionale che stabilisce la sistemazione del personale in funzione della politica di programmazione economica e dei servizi diretti o indiretti che per delega la Regione dovrà assumere. Questo comporterà un lavoro sempre più qualificato, non soltanto da parte dell'apparato centrale, ma anche da parte dell'apparato periferico, che è numeroso e che deve operare per attuare le leggi del Piano di sviluppo. La legge sulle strutture, quindi va inquadrata in questo contesto, ed in questo contesto si pone con la massima urgenza avendo altresì presente il futuro, soprattutto in riferimento alle deleghe che ci verranno dalla legge 382 e dal decreto 616.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, il presente disegno di legge, lungamente discusso con le organizzazioni sindacali e con la I Commissione, vuole risolvere il problema di quanti attualmente si trovano ancora in fase di precariato.
L'art. 72 è risolto per la maggior parte, restano ancora in sospeso le situazioni di coloro che sono indicati per il grado di capo settore.
In merito a quanto accennava il Consigliere Paganelli, posso dire che la vicenda sarà ripresa in un disegno di legge in modo che possa trovare entro la fine dell'anno o entro il mese di gennaio la sua definizione.
Diamo quindi piena assicurazione in merito all'ipotesi avanzata dal Consigliere Paganelli.
Per quanto riguarda invece i problemi sollevati dal Consigliere Benzi ricordo che attualmente è in discussione il contratto nazionale unico. Sono note le polemiche di questi giorni per quanto riguarda la giungla retributiva che interessa tra gli altri Enti le Regioni Lombardia e Liguria, mentre per il Piemonte questo non avviene. Ha ragione il Consigliere Benzi.
Il Piemonte invece è stato indicato tra quelle Regioni che si battono all'ultimo sangue per avere carriere e stipendi più alti. Stamani la signora Castagnone Vaccarino (mi spiace non sia in aula ora) diceva che per qualche titolo la Giunta fa vivere se stessa nel bilancio. Questa affermazione non è giusta, perché il personale, cioè la Regione e la sua gestione, non vengono pagate nemmeno con i fondi comuni, o di sviluppo: sono sufficienti gli interessi che le banche corrispondono nelle sedi dove i nostri uffici lavorano, elaborano, depositano, prelevano, pagano (14 miliardi circa), situazione peraltro abbastanza invereconda di cui, anche spesso, ci facciamo gloria erroneamente. La percentuale delle spese del personale e della gestione raggiunge appena il 2,90-3% dell'intero bilancio. Non vi è azienda privata che possa essere alla pari in questa pochezza.
Come facciamo a risolvere la situazione? E' in corso da un anno la trattativa per il contratto nazionale unico che vuole evitare, per esempio che i dipendenti della Regione Piemonte ai confini con Arquata Scrivia debbano trovarsi in situazioni inferiori rispetto a quelli della Regione Liguria che beneficiano del 50% in più di stipendio solo perché si collocano nel territorio ligure; così vale per i siciliani che si collocano nella fertile terra di Sicilia dove i dipendenti beneficiano di stipendi ancora superiori.
L'attesa del contratto unico e lo sciopero del 2 dicembre si collocano in questa prospettiva. Una delegazione è permanentemente presente alle trattative e abbiamo l'impressione che si possa concludere quanto prima.
Questa legge si colloca nel quadro generale della Regione Piemonte. E' già pronto il disegno di legge sulle strutture che avremmo dovuto definire entro la fine di ottobre: il piccolo ritardo è dovuto alla non conoscenza precisa di alcuni termini della legge 382. Abbiamo deciso di procedere all'elaborazione del disegno di legge definendone le linee generali e di unire successivamente gli organigrammi. La legge delle strutture, come quelle della tutela e dell'uso del suolo e dei trasporti, si collocano nel decentramento effettivo attraverso l'esperienza comprensoriale. A tale proposito quindi diamo assicurazione a tutti i nostri collaboratori (ha ragione in questo il Consigliere Marchini). Devo sottolineare che nell'insieme, non vi sono state né smagliature né fughe salvo i casi degli esperti e dei consulenti che ci hanno abbandonati. Sono, in merito a questo argomento, tra quanti pensano che sia un grosso male, che i consulenti veramente validi della passata Giunta e dell'attuale ci abbiano abbandonati: avrebbero certamente nobilitato la Regione con il loro apporto. Devo anche sottolineare che fra il personale c'è stata una crescita notevole di capacità e di aggiornamento scientifico; si sta assistendo ad un processo che, anche sotto questo aspetto, è molto significativo.
L'accordo con i sindacati comprende anche l'effettuazione di corsi di professionalità, di aggiornamento scientifico, di preparazione, a partire da gennaio. Tali corsi avranno uno svolgimento costante nel tempo.
L'impegno della Giunta è di risolvere in un verso o nell'altro le ultime frange ancora sospese che hanno vicende diverse. Con questo atto si chiuderà tutta la fase costituente e ci avvieremo alle grandi leggi che assicureranno al personale un concetto moderno dell'amministrazione.



PRESIDENTE

Il dibattito generale è concluso. Passiamo alla votazione degli articoli.
Articolo 1 - Dotazione organica del personale "L'articolo 3 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 e successive modifiche è sostituito dal seguente: 'Il personale della Regione Piemonte è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate: custode n. 5 operatore n. 23 operatore specializzato n. 480 segretario n. 445 capo ufficio n . 450 istruttore n. 510 capo servizio n. 147 dirigente di settore n. 40 Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale e la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalla legge sull'ordinamento degli uffici' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Inquadramento del personale non di ruolo "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale bandisce concorsi per l'immissione in ruolo, per n. 100 posti nella qualifica regionale di istruttore, n. 130 posti nella qualifica di segretario, n. 140 nella qualifica di operatore specializzato, n, 23 posti nella qualifica di operatore, riservati al personale amministrativo non di ruolo in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto in forza della deliberazione della Giunta regionale, n. 82/901 del 26/11/1975 o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in base a formale atto deliberativo della Giunta regionale e che abbia maturato, alla data del bando di concorso almeno 6 mesi di effettivo servizio in Regione.
Tale personale può partecipare ai concorsi per l'attribuzione delle qualifiche di istruttore, segretario, operatore specializzato e operatore se in possesso - alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente del diploma di laurea, di istruzione secondaria di secondo grado, di istruzione secondaria di primo grado o della scuola dell'obbligo.
Se le funzioni svolte presso gli uffici regionali risultano inferiori a quelle della qualifica regionale attribuibile al dipendente in base al titolo di studio posseduto, il dipendente sarà ammesso, a domanda, a partecipare al concorso interno per l'inquadramento in una delle qualifiche indicate nel primo comma e in cui siano state svolte le funzioni; sono valutate esclusivamente i funzioni assegnate con atto formale ed espletate per un periodo di mesi 6.
Il personale non di ruolo con incarichi di docente già nell'anno formativo 1976/1977, in servizio preso i Centri di formazione professionale della Regione, alla data del 30/9/1977, incaricato a tempo pieno o per l'anno formativo 1976/1977 o per l'anno formativo 1977/1978, è inquadrato a domanda, nella qualifica corrispondente all'incarico conferito subordinatamente al superamento di concorso interno per n. 85 posti della qualifica regionale di capo ufficio.
Il personale docente non di ruolo in servizio, presso i Centri di formazione professionale della Regione alla data del 30/9/1977, con incarichi non corrispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, potrà accedere ai concorsi di cui al primo comma per l'attribuzione, sulla base del titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, delle qualifiche regionali di segretario, operatore specializzato e operatore.
Gli inquadramenti effettuati ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.
I periodi di servizio comunque prestati presso la Regione dal personale inquadrato a norma del presente articolo sono riconosciuti ai fini economici n ragione del 50%.
Al personale così inquadrato si applicano gli artt. 55, 70 e 75 della legge regionale 12/8/1974, n. 22.
La scadenza dei rapporti di lavoro del personale individuato nei commi precedenti è prorogata fino alla data del provvedimento di nomina.
Se il concorso per il collocamento in ruolo ha esito negativo il rapporto di lavoro del dipendente cessa immediatamente o, per il personale docente dei Centri di formazione professionale l'incarico cessa alla fine dell'anno formativo.
Salvo quanto disposto nella presente legge, agli impieghi regionali si accede esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12/8/1974, n. 22".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Concorsi interni "La Giunta regionale bandisce concorsi interni riservati - almeno per il 25% dei posti disponibili, detratti quelli previsti dall'articolo precedente, per ciascuna qualifica - al personale regionale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di seguito individuati, per l'attribuzione delle qualifiche regionali di capo servizio, istruttore, capo ufficio, segretario, operatore specializzato e operatore.
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di capo servizio, può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti pubblici Inapli, Enalc, Iniasa, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di istruttore oltre che di un'anzianità di anni 1, considerata nella carriera o qualifica direttiva, nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché personale di ruolo già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di istruttore, oltre che di un'anzianità di anni 4, considerata nella carriera o qualifica direttiva nell'Amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di istruttore può partecipare, a domanda, il personale già di ruolo trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti pubblici Inapli Enalc, Iniasa, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di capo ufficio, oltre che di un'anzianità di anni 4, considerati nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché il personale di ruolo trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica di capo ufficio, oltre che di un'anzianità di anni 7 considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea unitamente ad un'anzianità di effettivo servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione in qualifiche di concetto.
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di capo ufficio può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti pubblici Inapli, Enalc, Iniasa, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di segretario oltre che di un'anzianità di anni 5 nella carriera o qualifica esecutiva nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già comandato dallo Stato, nonché il personale di ruolo, già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di segretario, oltre che di un'anzianità di anni 8 considerata nella carriera o qualifica esecutiva nell'Amministrazione di provenienza antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di segretario può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo Stato con la qualifica di operaio specializzato (par. 190) in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità di servizio di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione con la qualifica regionale di operatore specializzato, oltre che di un'anzianità considerata nella carriera o qualifica operaia di anni 10 maturata presso l'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità di servizio di anni 1 e mesi 6 prestati presso la Regione nella qualifica di operatore specializzato, oltre che di un'anzianità di servizio di anni 10, considerata nella qualifica o carriera esecutiva nell'Amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad un'anzianità di effettivo servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione, in qualifiche esecutive.
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di operatore specializzato e operatore possono partecipare i dipendenti regionali già di ruolo in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o della scuola dell'obbligo oltre che rispettivamente della qualifica regionale di operatore e di custode.
L'attribuzione, ai sensi del presente articolo, delle qualifiche regionali ha effetto ai fini giuridici ed economici dalla data del provvedimento di nomina.
Al personale collocato in applicazione del presente articolo nelle nuove qualifiche regionali si applica l'art. 6 della presente legge.
Non possono partecipare ai concorsi interni previsti dal precedente articolo i dipendenti regionali che abbiano usufruito dei benefici di cui all'art. 72 della legge regionale 12/8/1974, n. 22".
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Commissione giudicatrice dei concorsi interni e prove d'esame "La Commissione giudicatrice di ciascun concorso interno viene nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è costituita come segue: dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede da 2 Consiglieri regionali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale da 2 esperti della materia oggetto d'esame da 2 rappresentanti del personale scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
Gli esami consisteranno, a seconda delle qualifiche regionale da attribuire, in prove scritte e/o colloquio attitudinale ovvero in prove orali e/o prove pratiche.
Le materie oggetto di esame saranno indicate nei singoli bandi di concorso approvati con deliberazione della Giunta regionale".
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica regionale superiore "L'ottavo comma dell'art. 55 della legge regionale 12/8/1974, n. 22, è abrogato e sostituito come segue:.
'Il dipendente regionale che, a seguito di concorso interno o pubblico venga collocato in una qualifica funzionale superiore percepirà la retribuzione relativa a tale qualifica, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati nella precedente qualifica. Tale importo sarà trasformato arrotondandolo per eccesso, in classi di stipendio ed aumenti periodici nella nuova qualifica.
L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata in quella nuova, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio ed aumenti periodici' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - "L'articolo 50 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 è modificato ed integrato come segue: Articolo 50 - Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione e sul trattamento di previdenza I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del 65 anno di età o, comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.
Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti su indicati.
L'Amministrazione regionale corrisponde ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto alla pensione a carico della C.P.D.E.L., durante il periodo che intercorre tra la cessazione dal servizio e l'effettivo pagamento della pensione stessa, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare della pensione presumibilmente dovuta.
Qualora la misura dell'acconto, di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione verranno recuperate mediante trattenute mensile a carico della pensione definitiva.
Ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'Inadel e dell'Enpas, l'Amministrazione regionale corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servito, da ricuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'Istituto e l'Ente predetto, con rilascio da parte dei beneficiati di regolare procura notarile a favore della Regione pari all'80% del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'80%, per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.
A favore dei dipendenti che, all'atto della cessazione dai servizio conseguano il diritto alla pensione dell'Inps, o perché non iscritti alla C.P.D.E.L. oppure per non avere raggiunto il periodo minimo di iscrizione alla C.P.D.E.L. stessa, viene concesso analogo acconto, sempre che i medesimi già non fruiscano di trattamento pensionistico diretto a carico dell'A.G.O.
La riscossione di detto acconto costituisce il beneficiario, debitore verso la Regione delle somme mensilmente incassate, che egli dovrà rimborsare in unica soluzione all'atto della percezione dall'Inps degli arretrati di pensione, all'uopo rilasciando, a favore del Presidente della Regione Piemonte, regolare procura notarile alla riscossione l'Amministrazione regionale, ove possibile, stipulerà convenzioni direttamente con l'Inps al fine di garantirsi ulteriormente il recupero delle somme anticipate.
Le disposizioni previste negli ultimi tre commi troveranno applicazione fino a quando la legislazione statale non avrà riordinato l'intera materia della ricongiunzione dei servizi' ".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie e contabili "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1977, in 110 milioni, si provvede: quanto a 25, milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 40, n. 720, n. 2700 e n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 5 milioni, 16 milioni, 1 milione e 3 milioni quanto a 60 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 720, n. 2700 e n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 20 milioni, 5 milioni e 35 milioni, e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 2100, n. 3140, n. 3790, n. 6600 e n. 8700, nella rispettiva misura di 5 milioni, 20 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 10 milioni quanto a 25 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 740, n. 1360, n. 2120, n. 2710, n. 3120, n. 3160, n.
3585, n. 3640, n. 3791, n. 4010, n. 5010, n. 5810, n. 6610, n. 7020, n.
7140, n. 7630, n. 7901, n. 8701 e n. 9171 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, quarto e quinto comma, della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1977, in 25 milioni, si provvede con una disponibilità di pari ammontare, esistente nello stanziamento di cui al capitolo n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1978 e successivi, valutato in 800 milioni annui, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno finanziario 1978, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, terzo comma, della presente legge, valutato in L. 2.000.000, si provvede per l'anno finanziario 1977 con la disponibilità esistente sul cap. n. 9840 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, quinto comma, della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1977, in L. 30.000.000, si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, alla Sezione I, Rubrica n. 3, Servizio generale della Giunta regionale, del capitolo n. 830 con la denominazione 'Corresponsione agli aventi diritto di acconti sull'indennità di fine servizio dovuta dagli Istituti di previdenza' e con lo stanziamento di L. 30.000.000, nonch mediante contestuale riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 720 dello stato di previsione medesimo.
Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, della presente legge, valutato in L. 220.000.000 annui a decorrere dall'anno finanziario 1978, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non vi sono emendamenti, si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Nessuno chiede di parlare, passiamo pertanto alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 227 è pertanto approvato.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Osservazioni del Governo alla legge regionale 24/2/1977: "Norme urgenti di attuazione della prevenzione dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo"; provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo alla legge regionale 24/2/1977: 'Norme urgenti di attuazione della prevenzione dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo"'.
La parola al relatore, professoressa Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, ieri la V Commissione ha condotto a termine l'esame della legge 24 febbraio 1977: "Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo", rinviata in data 30 marzo 1977.
Sono stati modificati gli artt. 6 e 10, accogliendo le osservazioni del Commissario di Governo, ma conservando, nel contempo, uno dei caratteri fondamentali della legge votata dal Consiglio: l'identificazione dei centri medici e di assistenza sociale con l'articolazione delle unità locali dei servizi.
Inoltre si è reso necessario un lavoro di raccordo tra la legge sulle tossico-dipendenze approvata in febbraio e le leggi emanate successivamente, la n. 39 e la n. 43: sono state apportate le correzioni opportune.
Si sono infine raccolte in una norma transitoria (l'art. 16) disposizioni riguardanti le funzioni di cui all'art. 1 e 2 della presente legge, in attesa che diventino operanti gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39.
Le variazioni apportate al testo che si estendono oltre i rilievi del Commissario di Governo, comportano la votazione, da parte del Consiglio dell'intero nuovo articolato di legge.
La Commissione, che ha approvato all'unanimità le modificazioni apportate, sollecita la rapida approvazione della legge, dal momento che il Consiglio è largamente inadempiente e rispetto al dettato della legge nazionale del 1975 che prevedeva norme attuative entro 6 mesi e soprattutto rispetto alla gravità e all'urgenza del problema di cui si sta trattando.



PRESIDENTE

Ha chiesto, di parlare la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Il nuovo testo del disegno di legge recepisce esclusivamente alcune osservazioni fatte dal Commissario di Governo ed inoltre adegua la normativa alla legge n. 39 approvata nell'agosto '77.
Poiché sul primitivo disegno di legge vi era stato un ampio confronto in Commissione e poiché alcune nostre proposte che ritenevamo qualificanti erano state accolte, come avevo rilevato nel mese di febbraio durante la discussione, esprimiamo voto favorevole al disegno di legge in discussione.



PRESIDENTE

Si rivotano gli articoli modificati tenendo conto delle osservazioni del Commissario del Governo.
Articolo 1 - Finalità della legge "La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, disciplina sul proprio territorio, le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo, le altre intossicazioni voluttuarie e le forme di emarginazione che richiedano analoghe modalità di prevenzione e di intervento, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate".
Se nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Delega dell'esercizio delle funzioni "L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 è delegato ai Comuni che vi provvedono ai sensi e nelle forme previste dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Servizi territoriali "Gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 attuano i servizi di cui alla presente legge avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, sociali e sanitari di loro competenza o di quelli dei quali sia loro delegata la gestione o dei servizi convenzionati, organizzati e coordinati a livello territoriale secondo le necessità della zona e gli indirizzi programmatici della Regione.
A tal fine, gli Enti di cui al precedente comma, possono avvalersi d'intesa con gli Enti interessati, del personale dei servizi territoriali dell'Amministrazione provinciale competente, dei centri sanitari locali dipendenti da Enti mutualistici o da altri Enti di diritto pubblico e, in relazione a necessità urgenti ed inderogabili di ricovero, degli ospedali locali, esclusi quelli psichiatrici.
La Regione opera affinché le Amministrazioni provinciali e gli altri Enti di cui al comma precedente organizzino i propri servizi nell'ambito delle zone di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41".
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Rapporti con associazioni, Enti e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro "Gli Enti di cui al precedente articolo 3 possono stipulare convenzioni con associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private che, senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sociale, la riabilitazione ed il reinserimento sociale, con esclusione di ogni attività curativa, di ogni categoria di persone in stato di necessità, e che siano state autorizzate all'esercizio delle singole attività dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui al successivo articolo 13.
Le Convenzioni devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità o, in difetto di questo, dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 13 e approvato dal Consiglio regionale.
Le convenzioni, nel caso in cui non prevedano la gestione diretta del servizio da parte degli Enti competenti, devono garantire le metodologie di funzionamento dei servizi di cui al successivo articolo 8, nonché le forme atte ad assicurare la partecipazione degli Enti di cui al precedente articolo 3.
La Giunta regionale può inserire i servizi convenzionati nelle proposte annuali di finanziamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposta SI 42 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Controllo e vigilanza "La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'esercizio delle attività di cui alla presente legge, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale nella materia.
L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di associazioni Enti ed istituzioni private autorizzate e non convenzionate è delegato agli Enti di cui all'articolo 3 territorialmente competenti".
Se non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposta SI 42 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Attività volontarie e tirocinio "L'autorizzazione alla frequenza nell'ambito dei servizi territoriali di cui al precedente articolo di persone idonee all'assistenza e all'educazione per partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti può essere concessa ai sensi dell'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Può essere altresì ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea, o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.
Il personale di cui ai commi precedenti non può essere retribuito n ricoprire posti in organico nei servizi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Prestazioni "I presidi ospedalieri, sociali e sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, ai fini ed in conformità della presente legge senza oneri a carico degli assistiti.
L'onere delle prestazioni farmaceutiche è a carico dell'Ente cui compete l'assistenza farmaceutica o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o che richiedano di beneficiare dell'anonimato".
Non vi sono richieste di parola, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto 51 42 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Scopi e criteri di organizzazione dei servizi e partecipazione "Il riordinamento dei servizi di cui agli articoli precedenti ha lo scopo di: 1) rimuovere le cause di emarginazione sociale, caratterizzando l'attività dei servizi in senso preventivo 2) promuovere e unificare i momenti di intervento sanitario psicologico e socio-assistenziale integrando fra loro le attività dei presidi locali nell'ambito delle singole zone 3) favorire il reinserimento sociale e lavorativo in modo adeguato alle singole esigenze stimolando l'autonoma volontà dell'assistito e favorendone il ruolo attivo, all'interno del proprio ambiente di vita.
Criterio fondamentale per il funzionamento dei servizi è l'adozione del metodo di lavoro di gruppo con regolamentazione delle forme e dei momenti di relazione e di verifica tra gli operatori.
Il regolamento dei servizi deve prevedere altresì incontri con gruppi omogenei di persone interessate per l'individuazione dei fattori di rischio e forme di partecipazione dei cittadini, degli organismi di base e delle formazioni sociali organizzate nel territorio per quanto concerne la programmazione, gli scopi e i criteri di organizzazione dei servizi e del controllo delle attività".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Diritti dell'assistito "All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, pur operando i servizi coordinati con ambiti di competenza territoriale delimitati secondo quanto previsto dal precedente articolo.
Deve altresì essere garantito il diritto all'anonimato in tutti i rapporti inerenti ai servizi da prestarsi e nelle segnalazioni di cui alla presente legge".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Attività amministrative, raccolta dati, segnalazioni "Le funzioni di: 1) raccolta dei dati sulle tossico-dipendenze e loro trasmissione al Comitato regionale di cui all'articolo 13 2) ricezione delle segnalazioni, da parte di singoli sanitari curanti di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompano 3) ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia 4) ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossico-dipendenti 5) segnalazione al pretore dei tossico-dipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano, fermo restando l'obbligo all'anonimato di cui al secondo comma dell'articolo 9 della presente legge 6) ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela, sono svolte ai sensi della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Attività specialistiche "Gli interventi relativi: 1) all'approfondimento degli aspetti specialistici della materia oggetto della presente legge, anche per garantire ausilio continuativo a tutti i presidi sanitari locali od a singoli operatori 2) alla determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione al fine di promuovere l'omogenea applicazione 3) all'approfondimento di ogni opportuna iniziativa volta al recupero sociale degli assistiti interessando in via prioritaria la famiglia e le strutture ed i gruppi sociali del territorio 4) alla promozione e all'attuazione di iniziative di formazione ai fini della presente legge per operatori sociali e sanitari attivi nei presidi regionali, nel quadro della programmazione regionale in materia di formazione socio-sanitaria devono essere programmati nell'ambito delle forme di coordinamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3 della presente legge, in conformità della metodologia delle attività di gruppo di cui all'articolo 8".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Prevenzione nella scuola "La Regione e gli Enti delegati, nell'ambito ed ai fini della presente legge, promuovono, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con gli organismi collegiali della scuola, iniziative volte a: a) fornire un contributo specifico di conoscenza inquadrando il problema della prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo nell'ambito più ampio dell'educazione socio-sanitaria b) coordinare a tal fine l'opera della scuola con quella dei servizi territoriali c) realizzare il massimo collegamento dei servizi territoriali con gli organi collegiali della scuola d) favorire la presa di coscienza autonoma dei giovani sui problemi dell'emarginazione e della sua prevenzione attraverso forme di partecipazione attiva".
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze e dell'alcoolismo "Ai sensi degli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e con i compiti in essi indicati, è istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla Sicurezza sociale e alla sanità, ed è composto da: a) un funzionario del Ministero della sanità b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati nella legge di cui al primo comma del presente articolo d) una ispettrice di polizia e) i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione f) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge di cui al primo comma del presente articolo, e, in via transitoria, dai presidenti delle sezioni civili indicate dall'articolo 107 della stessa legge g) l'Assessore regionale all'assistenza h) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione i) un Assessore alla sanità di Comune capoluogo di provincia l) un Assessore alla sanità di Amministrazione provinciale m) un rappresentante dell'A.N.C.I.
n) un rappresentante dell'U.R.P.P.
o) dodici esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette, scelti fra le categorie di medici psichiatrici, psicologi farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, in modo da assicurare una rappresentanza omogenea di tutto il territorio regionale e degli operatori che appartengono ai servizi degli Enti locali territoriali.
Il Comitato, i cui membri sono designati dagli organi competenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolò 13 è approvato.
Articolo 14 - Programmazione degli interventi "Il piano regionale di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685 è parte integrante del piano socio-sanitario regionale e viene adottato secondo le norme della legislazione nazionale in materia, nonché delle leggi regionali 8 agosto 1977, n. 39 e 19 agosto 1977, n. 43.
I programmi di intervento degli Enti di cui all'articolo 3 della presente legge devono essere presentati nelle forme previste dalla presente legge e devono contenere i dati relativi a: a) la consistenza demografica della zona ed il coefficiente di urbanizzazione b) il tasso di incidenza locale delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo c) il programma operativo dei servizi nell'ambito zonale d) lo stato dei servizi esistenti e) l'onere di gestione f) ogni altra notizia utile ai fini dell'attuazione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie "La Regione assicura i finanziamenti per le attività delegate e affidate in via transitoria, utilizzando il fondo previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché gli stanziamenti in bilancio per l'erogazione di contributo annuale ai centri specialistici per tossico-dipendenze già convenzionati col Ministero della sanità, che si intendano riassorbiti nelle attuali forme organizzative dell'intervento, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.
Ai fini di cui al precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 362, con la denominazione 'Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico dipendenze e l'alcoolismo', e con la dotazione di L. 271.364.900; nello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio sarà istituito il capitolo n. 4620, con la denominazione 'Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico dipendenze e l'alcoolismo', e con lo stanziamento di L. 271.364.900.
Nei capitoli di cui al precedente comma sarà altresì iscritta la somma che risulterà assegnata alla Regione Piemonte a seguito del riparto dei fondi di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 per l'anno finanziario 1977.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi i capitoli di cui al secondo comma saranno iscritti con dotazioni e stanziamenti pari rispettivamente alle somme che risulteranno assegnate per i corrispondenti anni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - Norme transitorie "Sino a quando non divengano operanti gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, le funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono delegate nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi, al Comune designato dai Comuni che ne fanno parte, o, in difetto, al Comune di maggiore dimensione demografica. Per lo stesso periodo le funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge sono affidati ai Comuni capoluogo di provincia per le unità locali dei servizi, come di seguito indicato: a) Torino, dalla U.L.S. n. 1 alla U.L.S. n. 4 b) Vercelli, dalla U.L.S. n. 45 alla U.L.S. n. 50 c) Novara, dalla U.L.S. n. 51 alla U.L.S. n. 57 d) Cuneo, dalla U.L.S. n. 58 alla U.L.S. n. 67 e) Asti, dalla U.L.S. n. 68 alla U.L.S. n. 69 f) Alessandria, dalla U.L.S. n. 70 alla U.L.S. n. 76.
I Comuni predetti esercitano tali funzioni tramite i centri medici e di assistenza sociale.
I Comuni designati devono predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, locali appositi per la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, e destinare stabilmente per tali compiti apposito personale, inserendo organicamente gli uffici nel quadro delle attività delle istituende Unità locali dei servizi.
Per indirizzare l'assistito, in merito a tutte le segnalazioni, al presidio terapeutico competente per territorio, i Comuni predetti operano tramite un coordinamento dei propri servizi sociali e sanitari, in stretto collegamento con gli uffici di cui al comma precedente.
Gli uffici di cui ai precedenti commi ed i servizi sociali e sanitari ad essi collegati costituiscono l'articolazione dei centri medici e di assistenza Sociale.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un piano di riparto dei fondi 1977 e lo presenta al Consiglio per l'approvazione.
I Comuni designati devono comunicare le modalità di utilizzo del servizio predisposto, ai Comuni delle zone loro affidate ed alla Giunta regionale che provvederà a darne conoscenza alle autorità giudiziarie interessate ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, agli ordini professionali degli operatori socio-sanitari interessati ed alle autorità sanitarie locali.
Ai Comuni capoluoghi di provincia spetta comunque il rimborso delle spese di impianto e di gestione degli uffici per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Disposizioni finali "La presente legge è dichiarata urgente ai fini dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Nessuno chiede di parlare, passiamo pertanto alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri.
E' approvato.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera - Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale: "Finanziamento dell'avvio dell'organizzazione dei centri di emergenza di base"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'o.d.g.: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Convenzione per il progetto di costruzione del sistema informativo regionale' ".
La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

Faccio presente che a questo proposito è stata nominata una sottocommissione, la quale si è riunita, ma non ha ancora completato l'esame del progetto.



PRESIDENTE

Passiamo allora al punto nono: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Finanziamento dell'avvio dell'organizzazione dei centri di emergenza di base' ".
La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Devo fare soltanto una comunicazione. Vi è una modificazione da apportare che, per quanto riguarda la Giunta, sarà accolta, ossia il finanziamento di 650 milioni per l'anno 1977, essendo ormai il 1977 alla fine, va inteso per l'anno solare '77-78.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della V Commissione, Ferrero.



FERRERO Giovanni

La Commissione ha licenziato all'unanimità questa deliberazione che riveste un particolare rilievo per due ordini di motivi: in primo luogo perché la materia che tratta, cioè l'organizzazione dei servizi di emergenza di base, si affianca, secondo gli impegni assunti dal Consiglio all'iniziativa dei dipartimenti di emergenza ospedaliera; in secondo luogo perché applicandosi al Comune di Torino e all'area metropolitana torinese copre fin dall'inizio una parte notevole dell'esigenza di coordinamento dell'intera Regione e permette di sperimentare e valutare quel complesso di tecniche e di modalità organizzative che, già adottate in altri Paesi richiederanno probabilmente messe a punto e lavoro particolare.
La deliberazione è interessante, perché non si tratta soltanto - e questo l'ho rilevato in Commissione - di un finanziamento in toto della Regione, ma di un contributo della Regione per coprire la differenza tra il costo globale del servizio e un complesso di risorse già messe a disposizione dagli Enti che, in modo non coordinato, coprono l'area attuale.
Si tratta quindi di una deliberazione che effettua non soltanto un'erogazione di spesa regionale, ma anche una razionalizzazione della spesa degli Enti pubblici. Per queste ragioni, non credo sia necessaria una illustrazione dettagliata della deliberazione e quindi vale l'indicazione che la Commissione aveva dato.
Ne raccomando l'approvazione unanime da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della I Commissione, Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Questa deliberazione che porta la data del 21 giugno 1977, è stata ferma presso la I Commissione sino ad oggi, perché la somma di 650 milioni veniva ad essere disponibile solo con la variazione di bilancio approvata in una delle scorse riunioni.
La Commissione ha provveduto ad apportare due modifiche letterali al testo della deliberazione della Giunta: invece di "proporre al Consiglio regionale", è già implicito lo stanziamento e nella parte terminale, dove è detto: "Allo stanziamento del fondo di L. 650 milioni si provvede mediante apposito provvedimento a norma di legge", si è indicato il capitolo di spesa n. 4850 che è già stato finanziato con la variazione di bilancio e quindi la somma diventa spendibile automaticamente.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Come il relatore Consigliere Ferrero ha messo in rilievo, questa deliberazione è strettamente connessa con un'altra deliberazione, già assunta per l'istituzione dei dipartimenti di emergenza.
Poiché al momento dell'approvazione di quel provvedimento la Giunta aveva accettato un ordine del giorno con il quale si impegnava ad istituire entro quattro mesi (trascorsi ormai largamente) i dipartimenti di emergenza negli ospedali di Domodossola e di Cirié ed un altro in un ospedale dell'Alessandrino, chiediamo informazioni in merito a questo adempimento.
Per quanto riguarda l'Alessandrino invitiamo la Giunta ad esaminare attentamente la situazione affinché la localizzazione tenga conto dei dati obiettivi e dell'incidenza degli interventi richiesti.
Con particolare riferimento alla deliberazione, ripetiamo qui alcuni rilievi che abbiamo fatto in Commissione, anche se alla deliberazione abbiamo annunciato voto favorevole. Abbiamo cioè messo in rilievo come non si sia sufficientemente approfondita la possibilità dell'utilizzazione del soccorso pubblico di emergenza "113", alternativa all'istituzione di una nuova centrale operativa presso il Comune di Torino per la città e per i Comuni dell'immediata cintura; abbiamo inoltre messo in rilievo come la delibera in discussione non possa considerarsi altro che un impegno di fondi, perché la legge n. 349 che stabilisce convenzioni uniche per la medicina di base, comprendente il medico di guardia, non è ancora operante ed anche perché non sono ancora stati istituiti i Consorzi per la gestione delle Unità locali dei servizi per i Comuni della provincia. Tuttavia mettendo in rilievo che la delibera non può essere per ora operativa trattandosi soltanto di un impegno di spesa, poiché riteniamo il servizio di grande importanza, esprimiamo voto favorevole nella certezza che anche questa deliberazione possa contribuire a realizzare presto servizi di emergenza più adeguati.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Ovviamente questa deliberazione, in attuazione della precedente sui dipartimenti di emergenza, completa tutto il quadro. Sono state sollevate osservazioni in merito alla realizzazione dei dipartimenti di emergenza negli ospedali di Ciriè, di Domodossola e nel Comprensorio di Alessandria.
Per quanto si riferisce ai primi due, la Commissione formata ad hoc predisporrà entro brevissimo tempo le deliberazioni necessarie, le quali dovranno poi essere approvate dal Consiglio regionale.
Per quanto riguarda invece il dipartimento da collocarsi nell'Alessandrino, vi è stata una diversità di posizioni all'interno del Comprensorio. Ho sollecitato in merito il Presidente. Mi recherò nel Comprensorio per fare una scelta definitiva.



BELTRAMI Vittorio

C'é un ordine del giorno del mese di marzo che stabilisce il termine di quattro mesi. Sarebbe interessante che l'Assessore assumesse l'impegno di dare avvio a questa realizzazione entro un mese o due.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Per i primi due dipartimenti ci vorrà un mese, per l'altro invece ci vuole una scelta di tipo politico.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Passiamo alla votazione della deliberazione di cui prima vi dà lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione consiliare n. 149, del 30/4/1975, relativa ad 'Organizzazione dei dipartimenti di emergenza e di accettazione nella Regione Piemonte. Organizzazione del servizio di guardia medica domiciliare' esaminata la deliberazione della Giunta regionale n. 123/9088, del 21/6/1977 delibera di autorizzare la spesa di L. 650 milioni per il finanziamento dell'avvio all'organizzazione dei centri di emergenza di base secondo la seguente ripartizione: 1) L. 40 milioni per le spese di impianto e L. 122 milioni quale contributo alla gestione della centrale operativa che, in fase di avvio con separata apposita deliberazione, verrà affidata al Comune di Torino con i seguenti scopi: a) coordinare i servizi di emergenza di base (servizio di guardia medica domiciliare e servizio trasporto malati urgenti) per l'area di Torino, Moncalieri e Nichelino b) coordinare l'invio del soccorso urgente mediante autoambulanza, in modo tempestivo e qualificato, sul luogo in cui si sia verificata l'emergenza c) coordinare, quale tramite obbligato di collegamento, l'operatività dei dipartimenti di emergenza e accettazione ubicati nell'area metropolitana e di quelli posti fuori dell'area metropolitana d) coordinare l'operatività delle stazioni di autoambulanza: una prima rete di stazioni di autoambulanza dovrà articolarsi inizialmente per l'area metropolitana su: otto stazioni ubicate presso gli ospedali sede di dipartimento di emergenza su una stazione nella sede della C.R.I. e una stazione nella sede della Croce Verde di Torino su sei stazioni extraospedaliere ubicate nei Comuni di Nichelino Venaria, Borgaro, Orbassano, Chieri, Settimo Torinese.
Il Comune di Torino per l'impianto e la gestione della centrale operativa e delle stazioni di autoambulanza si avvarrà di propri mezzi tecnici e proprio personale, nonché dei mezzi tecnici e del personale degli Enti ospedalieri sede di dipartimento di emergenza, dei mezzi tecnici e del personale volontario e dipendente messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, Croce Verde e Croce Bianca mediante apposita convenzione conforme a schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Il Comune di Torino si uniformerà ad un regolamento tipo, definito dalla Giunta regionale per la gestione della centrale operativa del soccorso urgente sul territorio e del coordinamento dei servizi di emergenza di base.
2) L. 488 milioni da ripartire tra i Consorzi dei Comuni delle zone socio-sanitarie, di cui alla legge regionale n. 41 del 9/7/1976, in misura correlata alla relativa consistenza demografica e alle evidenziate particolarità dell'organizzazione del servizio sul territorio, previa approvazione da parte della Giunta regionale di piani specifici proposti dagli organi consortili. Tali piani, sulla base del patrimonio delle esperienze degli operatori sociali e delle comunità, utilizzando e /o riconvertendo le strutture esistenti, favorendo la connessione operativa dei servizi delle unità locali viciniori, dovranno assicurare l'impianto e il funzionamento dei centri di emergenza di base, così come delineati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 della deliberazione consiliare n. 149 del 30/4/1975.
Il modello operativo per il servizio di soccorso urgente sul territorio, quale previsto per l'area metropolitana, dovrà essere adottato compatibilmente con le peculiari situazioni territoriali, anche dagli altri Comprensori, prevedendo, almeno nella fase di avvio, che l'ospedale sede del dipartimento di emergenza espleti il coordinamento delle stazioni di autoambulanze intra ed extraospedaliere istituite o istituende nell'ambito comprensoriale di competenza.
Alla spesa di 650 milioni per l'anno finanziario 1977 si provvede con la disponibilità esistente sullo stanziamento del capitolo n. 4850 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati - Consorzi

Problemi Inerenti al disegno di legge n. 237: "Promozione del sistema regionale per il trattamento automatico dell'informazione e definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio"


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Se non sbaglio, all'ordine del giorno del Consiglio è iscritta la legge regionale che riguarda i rapporti tra Regione e Centro di calcolo. La legge è stata assegnata, in sede referente, alla V Commissione, è stata esaminata dalla stessa e licenziata da parecchio tempo.
Ho avuto però notizia informale che questa legge dovrebbe passare alla I Commissione. Prego soltanto l'Ufficio di Presidenza e il Presidente della I Commissione di chiarire questo fatto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

La proposta di far passare questo disegno di legge in I Commissione era derivata anche da un confronto avvenuto con l'Assessore Simonelli.
Avevamo in effetti espresso una comune sorpresa nel vedere assegnato questo disegno di legge alla V Commissione, stante il fatto che lo statuto del consorzio e tutte le questioni inerenti al Consorzio sono state esaminate precedentemente sempre dalla I Commissione.
Con l'Assessore Simonelli si era rilevata l'opportunità di andare a verificare il contenuto del disegno di legge stesso.



PRESIDENTE

Sarebbe opportuno un breve incontro tra l'Assessore Simonelli e il Presidente della I Commissione per esaminare quali sono le questioni che eventualmente consiglino un esame anche da parte della I Commissione. Se esiste la necessità, la I Commissione non si rifiuterà di esaminarla; se invece le questioni si possono risolvere in altro modo, il disegno di legge potrà essere affrontato dal Consiglio regionale non appena lo riterrà opportuno.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento internazionale extra-comunitario - Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori e sulla delegazione di esuli cileni ricevuta in Regione


PRESIDENTE

Visto il tempo che abbiamo a disposizione, ritengo opportuno effettuare alcune nomine.
Chiede la parola il Consigliere Bianchi, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, poiché l'avvio alle operazioni di voto induce facilmente ad atmosfere di disimpegno, vorrei chiederle che, in ordine all'importantissima legge che riguarda l'agricoltura, quanto meno se ne imposti la discussione.



PRESIDENTE

D'accordo.
Nella riunione svoltasi ieri pomeriggio i Capigruppo hanno concordato in linea di massima, il calendario delle prossime sedute del Consiglio regionale, nonché i principali argomenti di cui dovrà occuparsi. Il Consiglio si riunirà nei giorni 1, 7, 15 e 22 dicembre, fatta salva l'eventualità di un'altra seduta in relazione alle decisioni circa l'approvazione del bilancio 1978. Gli argomenti si riferiscono in gran parte agli adempimenti connessi al decreto n. 616 attuativo della 382. Le decisioni prese ieri dovranno essere verificate con le singole Commissioni interessate.
In merito al bilancio 1978, preso atto che la Giunta intende presentarlo all'inizio della prossima settimana, sarà la I Commissione nella sua autonomia, a determinare i tempi della consultazione, della discussione in Commissione e dell'esame in aula.
Signori Consiglieri, i giornali hanno dato notizia che una delegazione di esuli cileni è stata in questi giorni ospite della Regione. Essi hanno illustrato, in termini altamente drammatici la situazione dei prigionieri politici cileni: di alcuni non si ha da tempo notizia e si nutrono gravi apprensioni. Fra le altre richieste di appoggio alla loro azione, essi hanno anche chiesto un intervento presso il Governo italiano. Tale richiesta ha trovato accoglimento da parte dei Capigruppo nel corso della riunione di ieri, tanto che è stato inviato al Ministero degli Esteri il seguente telegramma: "Mentre esprimiamo indignazione per mancato rispetto impegno assunto con Segretario Generale O.N.U. dal Generale Pinochet Presidente Giunta golpista cilena, preghiamo dare concrete assicurazioni condizioni prigionieri politici scomparsi. Invitiamo S.V. dare opportune disposizioni a rappresentanti diplomatici Santiago, vigilare onde spose degli scomparsi che ritornano in Cile il 23 c.m. - volo 979 - non subiscano violenza o limitazione libertà".


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

A questo punto passiamo alle nomine.
La prima riguarda la cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani del Comprensorio di Ivrea: nomina di due rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazioni. I nomi proposti sono quelli dei signori Mauro Paghera e Paolo Pavetto.
Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e Votanti n. 39 hanno riportato voti: PAGHERA Mauro n. 37 PAVETTO Paolo n. 37 schede nulle n. 2 I signori Mauro Paghera e Paolo Pavetto sono pertanto eletti rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia del Comprensorio di Ivrea.
Passiamo alla nomina del Presidente del Collegio sindacale della cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani del Comprensorio di Ivrea. Il nome proposto è Giancarlo Ponzetti.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 36 ha riportato voti: PONZETTI Giancarlo n. 35 scheda bianca n. 1 Il signor Giancarlo Ponzetti è pertanto eletto Presidente del Collegio sindacale della cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani del Comprensorio di Ivrea.
Procediamo ora alla nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino. Il nome proposto è quello del signor Antonio Monticelli.
Si distribuiscano le schede.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 31 ha riportato voti: MONTICELLI Antonio n. 28 schede nulle n. 3 Il signor Antonio Monticelli è pertanto eletto rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino.
Passiamo ora alla nomina dei rappresentanti della Regione nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (tre esperti di cui uno della minoranza) (art. 83, primo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). I nomi proposti sono quelli di Corrado Calsolaro, Sereno Bono ed infine Mario Rey per la minoranza.
Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: CALSOLARO Corrado n. 23 BONO Sereno n. 19 REY Mario n. 12 scheda nulla n. 1 scheda bianca n. 1 Sono pertanto eletti i signori Corrado Calsolaro, Sereno Bono e Mario Rey quali rappresentanti della Regione nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Procediamo in ultimo alla sostituzione del membro della Commissione tecnica regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi. Il signor Adolfo Garbi si è dimesso da membro della Commissione tecnica regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi: occorre quindi procedere alla sua sostituzione. Il nominativo proposto è quello del signor Mario Baldovini.
Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 36 ha riportato roti: BALDOVINI Mario n. 31 schede bianche n. 3 schede nulle n. 2 Il signor Mario Baldovini è quindi eletto membro della Commissione tecnica regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 245: "Rifinanziamento delle leggi regionali 8/9/1975, n. 51 e 4/6/1975, n. 45 con modificazioni ed integrazioni"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare ora il punto undecimo all'o.d.g.: "Esame disegno di legge n. 245: 'Rifinanziamento delle leggi regionali 8/9/1975, n. 51 e 4/6/1975, n. 45 con modificazioni ed integrazioni' ".
La parola al relatore, Consigliere Besate.



BESATE Piero, relatore

Con questo disegno di legge si rifinanzia una leggina approvata con l'assenso di tutti, almeno in Commissione. Ancora ieri sera però sono emerse posizioni che difficilmente si conciliano.
Si tratta di un disegno di legge che con 42 miliardi circa mette in movimento 200 miliardi di investimenti. Questa mattina abbiamo fatto una discussione sui residui passivi: nei quali ci saranno anche questi 42 miliardi per la recentissima emanazione della direttiva CEE n. 390 e per la recentissima legge nazionale n. 403.
Il Consiglio regionale non poteva assumere prima questo provvedimento a favore dell'agricoltura, in quanto non esistevano quei provvedimenti.
Certo, vi erano anche le leggi 17 e 31 del 1974, che rientrano nella categoria di leggi che occorre revisionare.
Questo disegno di legge si sarebbe potuto approvare prima della data odierna, ma, sapendo che stavano per entrare in vigore i nuovi provvedimenti, si è preferito approvare un provvedimento organico generale anche per non mettere il Consiglio nelle condizioni di approvare leggi a spizzichi e senza nessun criterio di organicità. Si tratta quindi di un provvedimento ponte, di transizione, di un provvedimento di raccordo verso uno strumento organico che sarà adottato per gli anni che andranno da qui alla fine della legislatura e che sarà basato complessivamente sulle previsioni del Piano regionale di sviluppo, sui provvedimenti del "quadrifoglio", sui provvedimenti della riforma dei contratti agrari, delle associazioni dei produttori, delle terre incolte, in gestazione in Parlamento.
Quest'anno il Consiglio regionale ha approvato la legge n. 15 che accoglie le direttive della CEE, che è fondamentale per l'agricoltura in Piemonte. Sono ancora in vigore le leggi n. 51 e n. 45, che stiamo per rifinanziare, che hanno una loro logica; evidentemente non tutti i finanziamenti devono riguardare soltanto la legge n. 15, ma ci sono interventi al di fuori di essa che dovranno essere debitamente considerati che rientrano nella logica degli interventi sulle strutture di produzione con finanziamenti in conto interessi che vanno a produrre nuovo reddito e maggiore produzione.
Il disegno di legge in esame non può tradurre in atto tutte le previsioni del Piano regionale di sviluppo per quanto riguarda l'agricoltura, ma da un lato tende ad avviarci su questa strada, a operare una svolta nel campo degli interventi agricoli in Piemonte, e dall'altro lato prevede, in termini non più procrastinabili, un primo adeguamento a quanto disposto dalle direttive della Comunità Economica Europea. A questo proposito il 9 giugno ultimo scorso la Giunta regionale con una deliberazione ha bloccato l'accettazione delle domande rivolte a beneficiare, degli interventi previsti dalla legge 51/75; tale disposizione era stata assunta in ordine ad una nota del Ministero degli affari esteri che richiamava un telescritto della Commissione dei Consigli della CEE, nel quale veniva rilevato che alcune misure previste dalla legge 51/75 non corrispondevano alle condizioni previste dall'art 14, paragrafo 2), della direttiva CEE n. 159 e dall'art. 12 della direttiva CEE n. 268 e che addirittura il protrarsi di questa situazione avrebbe potuto indurre la Commissione ad annullare la decisione del 10 aprile 1976 relativa all'intervento del Feoga per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie di tutta Italia. E ciò per una legge del Piemonte.
Quella nota non era una minaccia, ma era un giusto adeguamento. In effetti, dobbiamo riconoscere che hanno "il coltello per il manico" e se decidono di chiudere il rubinetto dei finanziamenti Feoga, tutta l'agricoltura italiana viene messa in crisi.
Con successiva direttiva la CEE ha prorogato fino al 31 dicembre 1977 la validità degli aiuti regionali in vigore alla data del 15 marzo 1977 sempre nei limiti stabiliti dall'art. 14, paragrafo 2), lettera a), della direttiva CEE n. 159. Da questo fatto discende l'urgenza dell'approvazione di questa legge la quale consentirà, nei pochi giorni che mancano alla fine dell'anno, la riapertura dell'accettazione delle domande presentate in base alla legge 51/75. Si pensi che sono state presentate domande per un ammontare di 90-100 miliardi per i miglioramenti fondiari e per 50 miliardi e più per meccanizzazioni, ecc., quindi siamo ben al di là delle disponibilità.
Devo ricordare che la consultazione è stata estremamente seria e responsabile ed ha inciso notevolmente sul disegno di legge, sui suoi orientamenti: questo dimostra l'apertura con la quale Giunta e Consiglio si pongono di fronte alla funzione della partecipazione.
E' stata molto apprezzata la modifica di intervento in relazione all'invecchiamento dei vini (e non di altri prodotti). Per i vini abbiamo i disciplinari che stabiliscono la durata dell'invecchiamento per la produzione pregiata e non per qualunque produzione che può essere insinuata soltanto per lucrare denaro pubblico.
Sono stati accolti: le limitazioni agli interventi creditizi, la modifica all'art. 7 circa l'attuazione dell'intervento, i rapporti con gli istituti di credito. In merito alla meccanizzazione qualcuno aveva chiesto un impegno maggiore dato che ci sono molte domande, altri hanno rilevato la necessità di forzare la meccanizzazione in favore delle associazioni e delle cooperative. Già nel rifinanziamento precedente avevamo seguito questo indirizzo.
E' stato chiesto di aumentare il massimale di 10 milioni in funzione della svalutazione della moneta, ma non riteniamo che si possa accogliere questa domanda, salvo che si possano trovare dei fondi. Tuttavia non credo sia questo il problema principale.
C'é stato un dibattito intorno alla questione dei tassi, ossia se devono essere applicati i tassi limitativi previsti dall'art. 18 della legge n. 153, anche per le domande presentate prima, oppure no. Riteniamo che debbano essere applicati i tassi attuali, dato che questo intervento sarà erogato nel 1978. Rimane un divario tra il beneficio di chi presenta i piani aziendali in base alla legge n. 15 e chi invece fruisce degli interventi della legge n. 51. E' un indirizzo che occorre riconfermare poiché si è chiesta a gran voce l'applicazione delle direttive CEE; in realtà, si sono date le istruzioni ma poi si assumono provvedimenti con i quali l'agricoltore si trova nelle stesse condizioni, per cui non farà il piano aziendale ma andrà a prendersi i quattrini per disporne come vuole e le direttive CEE rimarranno letteralmente inutilizzate: non saranno residui passivi che verranno comunque riciclati in qualche modo.
In merito alla questione della spesa massima ammissibile, di cui all'art. 3, non ci pare che ci possano essere delle modificazioni di grande portata; il problema riguarda soprattutto la questione delle case di abitazione, di cui all'art. 4.
Per quanto riguarda gli interventi dell'art. 5, lettera a), legge n.
51, devono essere privilegiati gli interventi sulle strutture, fatta eccezione per quanto riguarda le case di agricoltori colpiti da eccezionali calamità naturali o atmosferiche, distruzioni, danneggiamento, ecc.
Aggiungiamo da parte nostra, anche se non è scritto ancora nell'articolato che devono essere considerati gli interventi per riattamenti, riusi consolidamenti, miglioramenti, piccoli ampliamenti, dotazione di servizi igienici, risanamenti conservativi, cioè tutti quegli interventi privilegiati dalla stessa legge urbanistica, oltre agli interventi per la creazione di nuovi centri aziendali quando non rientrino all'interno dei piani aziendali. Quindi non si esclude l'intervento per le case di abitazione: questo intervento è privilegiato, sapendo che il primo testo del cosiddetto "quadrifoglio" portava una parte diretta all'intervento per le abitazioni rurali, che è stato poi stralciato. A quanto pare l'intenzione dei poteri centrali è di avere un piano per l'edilizia nel quale rientri anche l'edilizia rurale, che non può certo essere risolto dalle Regioni, come non può essere risulto dalle Regioni qualunque altro tipo di edilizia abitativa.
Scompaiono con questo provvedimento gli interventi non compatibili con le direttive CEE, cioè il premio per le vitelle, l'acquisto del bestiame da ingrasso, anche perché questi interventi non sono ritenuti produttivi comunque non sono più ammissibili da parte della CEE.
Per alcuni interventi si propone un aumento in valore assoluto rispetto agli stanziamenti previsti negli anni precedenti. E' il caso dei contributi sui prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da allevamento, dei contributi sia in conto capitale che sugli interessi per l'acquisto di macchine, della spesa per il credito di conduzione (che dopo la discussione di ieri sarà ridotto da 3.500 milioni a 3.000 milioni), dei contributi per i rimboschimenti, di quelli per strutture cooperative, spese di gestione avviamento ed attività promozionale, dei contributi per gli anticipi ai soci conferenti.
Sono anche stati previsti due interventi nuovi. Il primo per mettere in grado le cooperative agricole di valorizzare i prodotti agricoli invecchiandoli; il secondo per dare immediata applicazione ad un provvedimento straordinario: la legge nazionale 285/77 sull'occupazione giovanile.
Da queste note risulta chiaro il senso della realtà insito in questo provvedimento. Infatti: si riconosce l'importanza di un'agricoltura piemontese agganciata a quella europea, senza però disconoscerne le caratteristiche particolari e pertanto si prevede un adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali, ma solo nei limiti minimi e per le cose non più procrastinabili si ha ben presente la gravità della situazione economica e di conseguenza si propongono aumenti per gli interventi che hanno carattere di sostegno o sono quanto meno incentivanti verso una situazione di pieno impiego delle risorse anche in altri settori come è soprattutto il caso della meccanizzazione si ha piena conoscenza dell'annata agraria particolarmente non favorevole e si propone pertanto un aumento della spesa per il credito di conduzione, sul quale, con ogni probabilità, sarà trovato un aggiustamento si dà maggior sostegno alle iniziative cooperativistiche, sia riproponendo tutti gli interventi degli anni precedenti e con maggiori stanziamenti, sia proponendone di nuovi, come il contributo per l'invecchiamento dei prodotti agricoli, sia stabilendo una maggiore rapidità nell'erogazione dei contributi regionali: è il caso dell'anticipazione delle spese di avviamento.
Che questo provvedimento non sia avulso dalla legislazione nazionale risulta altresì dall'aver previsto, in anticipazione dei fondi nazionali interventi anche a favore delle cooperative costituitesi ai sensi della legge 285/77 già citata.
Il livello d'intervento prevede una spesa complessiva di L. 41.807 milioni di cui 24.537 milioni coperti con le somme sino ad ora assegnate alla Regione Piemonte in base alla legge 403/77 e 17.270 milioni coperti con risorse regionali. Ciò significa un'ulteriore richiesta di risorse regionali per l'agricoltura, pari a 2.000 milioni di cui 1.000 milioni per un limite di impegno a venti anni.
La copertura dei limiti di impegno a cinque anni merita anche una particolare nota. Non ne sono previsti nella legge 403/77 che dà finanziamenti a vincolo di destinazione, e, data la particolare situazione non ne sono reperibili tra le risorse regionali.
I finanziamenti recati da questo disegno di legge consentiranno complessivamente di provocare investimenti per oltre 200 miliardi.
Non credo di dover fare l'esame degli articoli, vado quindi rapidamente alla conclusione, tralasciando alcune considerazioni che sarebbero puntualissime e che saranno fatte durante il dibattito e le repliche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Il collega Besate come al solito ha saputo presentare molto bene le sue tesi, anche se veramente sarebbe stato opportuno, trattandosi di una legge così importante, avere la relazione scritta prima, perché mi sembra che nella relazione orale ci siano alcune inesattezze, che così, presi alla sprovvista, non è facile controbattere. Comunque, la legge che ci accingiamo a votare, anche se condensata in non molti articoli è certamente, per gli stanziamenti che prevede e per l'organicità degli interventi nel settore agricolo, legge determinante nella politica socio economica del Consiglio regionale nell'anno 1977. Il ritardo col quale ci è stata presentata da parte della Giunta, l'esigenza di una veloce approvazione perché diventi operante ancora nel 1977, hanno in gran parte contribuito a smorzare la discussione e l'approfondimento a livello di Commissione, per cui oggi questo importante provvedimento rischia di passare in sordina (e il numero e l'attenzione dei Consiglieri presenti ne è la prova lampante), senza quel rilievo che pure meriterebbe e senza offrire la possibilità di un dibattito generale sullo stato attuale dell'agricoltura piemontese, dibattito che desideriamo si svolga anche alla luce di quanto sta emergendo e si sta attuando a livello centrale. E' vero che la discussione e l'approfondimento sui contenuti di questa legge sono avvenuti nel momento dell'approvazione delle leggi n. 51 e n. 45, delle quali il presente provvedimento è copia fedele, salvo alcune modifiche per noi peggiorative sulle quali ritornerò; ma è altrettanto vero che dopo quasi tre anni di applicazione, dopo l'entrata in vigore nella nostra Regione delle direttive comunitarie e soprattutto dopo il cambio di maggioranza avvenuto il 15 giugno 1975, sarebbe stata necessaria una verifica più puntuale e completa. Ho letto la discussione avvenuta sulle leggi n. 45 e n. 51 in Consiglio nella seduta del 29 aprile 1975. E' sempre interessante andare a leggere, specie per chi, come me non faceva parte del Consiglio della passata legislatura, gli interventi, le dichiarazioni, le prese di posizione delle varie forze politiche e quindi dei Consiglieri in merito a problemi che, ritornano in discussione in questa legislatura. E se è sempre interessante, è particolarmente interessante in questo caso perché dalla lettura, seppur superficiale, degli atti risulta che l'approvazione di quelle leggi incontrò la ferma opposizione del Gruppo comunista che espresse voto contrario sulla legge n. 51 e si astenne sulla legge n. 45.
Nel 1975, a cambio di maggioranza avvenuto, la legge n. 51 ci venne restituita dal Commissario di Governo per alcuni rilievi marginali e l'Assessore, nel ripresentarla al Consiglio per l'approvazione, se la cav egregiamente, giustificando l'accettazione di quanto prima fermamente respinto con la motivazione che si era a fine anno, che non c'era tempo per presentare un nuovo provvedimento, che però pareva aver pronto nel cassetto, e che non si poteva lasciare senza finanziamenti il settore agricolo.
Nel 1976 si è andati avanti sulla stessa strada, almeno sotto l'aspetto formale, perché nella sostanza i finanziamenti destinati all'agricoltura subirono una notevole riduzione, specie in percentuale, senza però addurre alcuna giustificazione, anche se è vero che era in discussione il Piano di sviluppo ed un Piano di sviluppo deve essere certamente preciso punto di riferimento per la legislazione concernente i vari settori. Ma adesso siamo alla fine del 1977, abbiamo il Piano di sviluppo approvato, abbiamo le direttive comunitarie recepite con nostra legge, alcune Comunità montane hanno il Piano di sviluppo approvato, le altre stanno per averlo, sui piani agricoli zonali abbiamo fatto dei passi avanti e non posso a questo proposito non ricordare la condivisibile insistenza con la quale il Capogruppo di allora del P.C.I. e l'attuale Assessore richiamavano l'Assessore del momento sull'esigenza di interventi programmati, non a pioggia, collegati con i Piani di sviluppo delle Comunità montane e con i piani agricoli zonali. Tutto quanto sopraddetto avrebbe quindi dovuto offrire alla Giunta ed alla maggioranza la possibilità di presentarci un provvedimento che tenesse conto degli avvenimenti nel frattempo verificatisi e soprattutto che fosse frutto di tutti quei suggerimenti e rilievi che a suo tempo vennero mossi alla legge n. 51 ed alla legge n. 45.
Dagli atti di quella discussione si potrebbero ricavare ulteriori motivi di riflessione, ma io mi fermo a questo punto, sottolineando solo che quanto ho detto non nasce da spirito di polemica, ma dall'attesa profonda e dalla riconosciuta esigenza di impostare con l'apporto creativo di tutte le forze politiche e sociali, ciascuna per la parte che le compete, un più razionale e completo intervento nel settore agricolo, che tenga conto delle esigenze di efficienza economica, ma anche di quelle di carattere sociale, che la nostra agricoltura contemporaneamente evidenzia e facendo altresì presente che secondo il nostro giudizio la legge n. 51 e la legge n. 45 sono state e sono, pur nei limiti e nelle possibilità di miglioramento che ogni legge ha, delle leggi più che buone e che le linee di una politica nuova nel settore agricolo, ma credo non solo in esso, è molto più facile enunciarle che concretizzarle. Passando alle modifiche che la Giunta ci propone, mi soffermerò solo sull'art, 4, altri meglio di me approfondiranno le restanti parti e soprattutto quella finanziaria. Per quanto concerne l'art. 4, non possiamo concordare su quanto previsto nell'ultimo comma e cioè sulla priorità concessa alle strutture produttive escludendo quindi di fatto, vista l'incolmabile differenza fra richieste e possibilità di finanziamento, le case di abitazione. Non è che noi non comprendiamo che anche nelle scelte proposte dalla Giunta non esistano motivazioni valide, ma riteniamo che più valide siano le nostre motivazioni. Conosciamo tutti il meccanismo che regola la possibilità di ottenere i finanziamenti previsti dalla nostra legge n. 15. Sappiamo che la costruzione o il riattamento della casa di abitazione, non accresce certamente il reddito del coltivatore ed allora, mentre è possibile per molte aziende passare le domande per strutture produttive sulla legge n.
15, è evidente che è impossibile farlo per le case di abitazione ed è soprattutto impossibile per quegli imprenditori che lavorano nelle zone più povere della nostra Regione. Ed allora questa scelta, che può essere valida sotto l'aspetto dell'efficienza economica, non è rispondente alle indicazioni del Piano di sviluppo che parla di riequilibrio territoriale e che prevede per il settore agricolo di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
Credo che nessun giovane di quei pochi che sono rimasti si fermerà nelle zone più povere della nostra Regione se la comunità non gli offre la prospettiva di poter vivere in una casa che sia degna di tale nome e di conseguenza di formarsi una famiglia. E la scomparsa dei giovani nelle aree depresse significa la morte di ogni attività agricola. Per questi motivi sinteticamente esposti e che meriterebbero ben maggior approfondimento, noi abbiamo presentato degli emendamenti. Dal loro accoglimento o meno dipenderà il nostro atteggiamento sull'intera legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il nostro Gruppo condivide il motivo posto a base di questa legge di rifinanziamento degli interventi per l'agricoltura, che consiste nel vedere tali finanziamenti secondo i criteri della legge n. 15, tanto da fare di questa legge un anello di congiunzione tra le leggi precedenti n. 45 e n.
51, le loro modificazioni e la legge n. 15. E tale intenzione la vediamo realizzata in tutte le innovazioni portate da questa legge relativamente alla n. 45 e alla n. 51 e in modo particolare: riducendo al 30% della cifra disposta per le strutture, la parte disponibile per le case di abitazione come traspare dall'emendamento presentato dalla Giunta a nostre mani, non è, a nostro modo di vedere, intenzione di dire che la casa non sia un aiuto alla produttività dell'azienda, ma che la casa non va vista a sé, ma nel quadro dell'azienda e in funzione di essa. Certamente questa condizione si realizzerà meglio con la legge n. 15 (nelle cui istruzioni si dice esplicitamente: le case debbono essere inserite in un programma di investimenti produttivi); noi speriamo che con tale finanziamento saranno preferiti, alle case nuove, il riattamento ed il miglioramento igienico delle esistenti. Questo anche perché nella costruzione di case nuove le leggi, pur abbastanza precise nelle intenzioni di evitare abusi, non potranno mai impedire che siano fatte case di abitazioni per categorie diverse da quelle agricole, applicando diritti e facilitazioni propri della sola agri coltura. L'entità degli aumenti diversa per i vari interventi è fatta secondo un ordine che preferisce la migliore e maggiore incidenza sulla redditività dell'azienda (sono infatti maggiormente utili per essa la cooperazione, le strutture, la meccanizzazione e la zootecnia).
Sulla questione del tasso di interesse che va applicato sui mutui al contadino ci pare sia giusto il criterio adottato da questa legge. Infatti a parte l'invito fatto dal Ministero che in caso di non accettazione potrebbe provocare il rinvio della legge, a parte ancora l'esigua entità della differenza tra tassi proposti dalle leggi n. 51 e n. 45 e dall'attuale, a noi pare giusto che una legge nuova, quale è questa, debba uniformarsi alle leggi già esistenti, quale la n. 15, applicandone le disposizioni. A noi pare che sia giusto pensare anche se la legge non lo dice espressamente, che le sue disposizioni nuove si debbano applicare ai finanziamenti che si faranno coi soldi disposti dalla stessa. Non vediamo quindi, in questo, alcuna possibilità di sperequazione per i richiedenti che succederebbe se così non fosse.
In conclusione il nostro Gruppo condivide le disposizioni di questa legge e preannuncia il giudizio favorevole.



PRESIDENTE

Signori Consiglieri, data l'ora tarda, ritengo opportuno chiudere la seduta.
I lavori proseguiranno il 10 dicembre alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



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