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Dettaglio seduta n.161 del 10/11/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione dei Consiglieri Lombardi e Martini ed interrogazione dei Consiglieri Dadone, Rosci e Graglia sulla situazione occupazionale alla Wild


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i nostri lavori con l'interrogazione dei Consiglieri Lombardi e Martini e quella dei Consiglieri Dadone, Rosci e Graglia sulla situazione occupazionale alla Wild. Risponde l'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Nella seduta di venerdì 28 ottobre, ho già avuto modo, dopo una precisazione del collega Martini sulla situazione della Montefibre, di dare ai Consiglieri interroganti alcune precisazioni sulla vertenza della Wild.
Dal momento che in quella seduta sono stati fatti alcuni apprezzamenti vorrei ricordare particolarmente al Consigliere Martini, che non vi sono interrogazioni giacenti su problemi occupazionali e di crisi produttiva. Le interrogazioni sulla vertenza della Wild sono state presentate a fine di ottobre. Peraltro potevo rispondere già in quella seduta; il Consigliere Martini sa che se non l'ho fatto non è dipeso dalla mia volontà, ma dalle disposizioni del regolamento.
La Giunta non ha privilegiato nessuna situazione: le ha tenute tutte in evidenza, non solo perché risponde puntualmente alle interrogazioni, ma perché segue questi problemi, passo passo nel lungo e faticoso iter che ognuna di queste vertenze comporta.
Detto questo, vengo al merito della questione. I Consiglieri interroganti conoscono la situazione della manifattura Wild che ha stabilimenti in provincia di Cuneo e di Novara con un numero di 1070 occupati, dei quali 640 nello stabilimento di Novara con attività di lavanderia, di filatura, di tessitura, 400 circa a Cuneo (Piasco) con attività di filatura, candeggio e alcune decine nella sede di Torino. La Giunta si è immediatamente occupata della questione prendendo contatto con i sindacati, con il consiglio di fabbrica, con i Sindaci dei Comuni interessati, con la proprietà. Abbiamo anche avuto un incontro con il Sottosegretario Carta.
La Wild è una azienda con un marchio di prestigio, produce un prodotto medio-fine, opera sul mercato nazionale e internazionale, non ha una concorrenza temibile da parte del Terzo Mondo. Vi è invece un grave problema di gestione e di liquidità.
La nostra prima azione è stata volta al fine di conseguire la dichiarazione di "Amministrazione controllata" che, a nostro giudizio avrebbe maggiormente garantito la necessaria fase di trapasso dall'attuale assetto ad uno nuovo sia di carattere prioritario che di carattere produttivo. Tale azione però non ha prodotto effetti. Nel corso di alcune riunioni l'azienda ci ha opposto un netto rifiuto e ha definitivamente ribadito la propria posizione. Sabato 22 ottobre l'azienda ha avanzato l'istanza per il concordato preventivo che il Tribunale ha accolto e il 26 ottobre ha nominato il Commissario Giudiziale nella persona del dr.
Vitaliano Di Gennaro. Abbiamo avuto in questa fase alcune affermazioni programmatiche e cioè lo scopo del concordato è di far riprendere l'attività produttiva al fine di evitare il fallimento. Peraltro il Commissario giudiziale pare orientato ad andare ad una rapida verifica. Si pone il problema niente affatto facile di utilizzare l'ossigeno che ci è offerto da questa fase transitoria per tentare il risanamento dell'azienda per il quale è indispensabile il riassetto produttivo e proprietario.
Intanto occorre salvaguardare le condizioni produttive oggi indispensabili. La scorsa settimana la Regione ha operato al fine di sbloccare una partita di balle di cotone che erano ferme a Genova e a Venezia e si è avuta assicurazione che per una prima partita, per un valore di circa 30 milioni, l'operazione è andata in porto; invece per una seconda partita più consistente, che pare ammonti sui 200 mila dollari, tutto è ancora da decidere. Questa prima operazione dovrebbe consentire l'inserimento dell'azienda nei meccanismi della cassa integrazione che il Commissario giudiziale d'accordo con i sindacati avrebbe convenuto in cinque settimane. Dunque abbiamo un breve periodo di tregua valutabile attorno ai tre-quattro mesi durante i quali si dovrà operare per avviare un definitivo assetto.
La Regione può promuovere incontri, fare proposte, ma non può fare la parte dell'imprenditore. Si sono già manifestati dei sintomi di interessi esterni, almeno in direzione di alcune attività. Si avanzano anche ipotesi di scorpori. In questa fase, data la delicatezza dei rapporti, non dirò di più, quindi non farò riferimento a nominativi per non pregiudicare la complessa azione in corso. Posso soltanto dire che da parte delle organizzazioni sindacali e da parte nostra non ci sono pregiudiziali ad una operazione di scorporo, data anche la natura tecnico-produttiva dei due complessi di Piasco e di Novara. E' invece indispensabile uno sbocco societario e produttivo che dia garanzie ad entrambi le sedi in discussione. Lunedì 24 novembre l'Assessorato avrà un incontro con la Federazione regionale degli imprenditori, che è intervenuta anche alle riunioni di Cuneo e di Novara; domani mattina presso la Regione ci sarà una prima verifica sull'ipotesi che ho accennato, alla presenza dell'Unione imprenditori di Cuneo e di Novara e dei rappresentanti dell'azienda. Il 27 ottobre scorso, abbiamo avuto un incontro con il Sottosegretario Carta, il quale sta operando negli identici termini nei quali opera la Regione alla ricerca di nuovi assetti proprietari. Ho voluto sottolineare la tempestività del nostro intervento per assicurare i Consiglieri che cerchiamo di utilizzare il limitato tempo a disposizione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dadone.



DADONE Pietro

Anche a nome dei colleghi che hanno firmato la nostra interrogazione dobbiamo dirci soddisfatti della risposta dell'Assessore che ha sottolineato la tempestività dell'intervento regionale unitamente agli interventi del Governo e degli Enti locali per poter ottenere la Cassa integrazione.
Nel corso dell'assemblea aperta tenutasi presso lo stabilimento di Piasco, lunedì 31 ottobre, alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le forze politiche, parlamentari della Provincia di Cuneo sindacalisti, è emerso chiaramente che la prima necessità fosse quella di riprendere l'attività produttiva. E' stato conseguito questo primo risultato: evidentemente d'ora in poi dovremo adoperarci per trovare una soluzione stabile e io penso che le proposte fatte dall'Assessore siano apprezzabili. In effetti, non ci troviamo di fronte ad uno stabilimento obsoleto o di fronte alla necessità di chiusura totale, ma ci troviamo di fronte ad una situazione fallimentare, in un settore però che con l'intervento di nuovi capitali e con la ristrutturazione necessaria e opportuna potrebbe essere rilanciato in modo tale da dare nuove prospettive all'economia delle zone.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Mentre era in corso l'incontro periodico di verifica fra l'azienda e le organizzazioni sindacali, l'azienda decideva di chiudere gli stabilimenti.
Furono le voci di fabbrica e l'azione promozionale della Comunità montana e del Comune, che misero in moto l'azione che portò alle assemblee e alle verifiche in sede regionale. Questo problema fu pertanto affrontato in tempo. Occorre sottolineare questa presenza tempestiva degli Enti locali nel momento in cui altre forze interessate al problema erano all'oscuro. Va inoltre sottolineato che la Wild di Piasco si trova in una zona estremamente povera della regione e dà lavoro quasi esclusivamente agli operai del Comune di Piasco e a gran parte dei lavoratori del Comune di Rossana, di Venasca e di Costigliole Saluzzo. La chiusura significherebbe per il fondo Valle Varaita e per tutta la valle lo stesso durissimo colpo che provocherebbe la chiusura della Fiat a Torino e ai Comuni della cintura.
L'Assessore ha accennato all'eventualità di scorporo dell'azienda. Su questo problema invero non ci sono idee molto chiare: all'inizio sembrava che gli stabilimenti di Novara e di Piasco fossero a produzione integrata e che lo scorporo fosse impossibile. Il fatto che questo sia ora possibile facilita certi aspetti ma crea anche la possibilità di vedere sacrificata una fase produttiva o una dislocazione nei confronti dell'altra. Questo dovrebbe essere evitato. L'Assessore ha anche detto che si tende a privilegiare l'occupazione nella Regione e questo è certamente apprezzabile. A questo proposito ritengo che se si dovranno effettuare delle scelte, queste dovranno privilegiare le industrie collocate in aree povere che, private delle industrie stesse, avrebbero dei contraccolpi così gravi da produrre un ulteriore definitivo spopolamento.



PRESIDENTE

Le due interrogazioni sullo stesso argomento sono discusse.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Carazzoni: "Provvedimenti assunti dal Presidente nei confronti del salumificio Franchi di Borgosesia"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Carazzoni sui provvedimenti nei confronti del salumificio Franchi di Borgosesia. Risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

In occasione di un accertamento effettuato dai nuclei di polizia per l'antisofisticazione, venne rilevata una sofisticazione al salumificio Franchi di Borgosesia che la Giunta ritenne assai grave. A seguito della comunicazione dell'avvenuto accertamento di questa violazione, la Giunta assunse il provvedimento di chiusura dello stabilimento. Dopo questo provvedimento, venne fatto presente da parte della proprietà, dei rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni industriali che lo stabilimento si articola in varie produzioni, che è dislocato in modo non uniforme, ma articolato e che la violazione riguardava soltanto una parte dello stabilimento.
A seguito di questa precisazione e rilevata la corretta impostazione delle altre parti dello stabilimento, la Giunta ridusse l'area della chiusura solamente a quella parte e soprattutto di alcune celle frigorifere che erano oggetto in modo determinante della sofisticazione.
La Giunta ha correttamente agito sia nel momento in cui ha assunto questo provvedimento sia successivamente, perché non vi era nessuna ragione, dal momento che si era precisato che la lavorazione veniva articolata in padiglioni indipendenti, di tener fermo un provvedimento che potesse dar luogo a chiusure in parti dove non era stata riscontrata alcuna violazione.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Premetto, signor Presidente e signori Consiglieri, di non aver alcun rapporto di conoscenza, di amicizia, tanto meno di parentela con i titolari dell' azienda che ho citato nell'interrogazione, né di aver alcun rapporto o interesse con l'azienda stessa.
Tuttavia mi è sembrato doveroso portare questo caso all'attenzione del Consiglio regionale in quanto è emblematico di un particolare modo di governare della Giunta, forse "il nuovo modo di governare" che è così povero nei fatti concreti.
Il Presidente della Giunta, nella sua risposta, che non mi ha per nulla soddisfatto, ha cercato di ridurre la portata di ciò che è accaduto; va però precisato che il salumificio Franchi di Borgosesia è stato fatto oggetto di tre deliberazioni successive di Giunta: la prima, il 12 luglio, dopo un'ispezione compiuta dai nuclei antisofisticazione di Torino, disponeva la chiusura totale per un periodo di sei mesi, in base ad un verbale che conteneva denunce gravissime: si diceva che il salumificio produceva prodotti sofisticati tali da non essere più idonei all'alimentazione umana il 19 luglio questo provvedimento veniva modificato il 29 luglio il provvedimento veniva ulteriormente modificato, a seguito della mobilitazione da parte delle maestranze, dei sindacati e dell'associazione degli industriali.
Nel frattempo però era accaduto che della vicenda si era impadronita la stampa. Il tema della difesa del cittadino, della lotta contro le sofisticazioni e le violazioni è un tema che è stato largamente sbandierato da questa maggioranza e da questa Giunta. Ricordo addirittura un'intervista televisiva, trasmessa sulla seconda rete, del Presidente della Giunta.
Allora, la notizia che la Regione Piemonte si era finalmente decisa a fare sul serio in questa materia è stata sottolineata, almeno in un primo momento, con interesse e con compiacimento da parte dell'opinione pubblica sennonché, nel giro di pochi giorni, siamo arrivati addirittura al rovesciamento della situazione.
Ho taluni ritagli di giornali della stampa piemontese, dove per definire il comportamento della Giunta e della maggioranza è usata una serie di definizioni che mi paiono alquanto pertinenti: si parla di marcia indietro della Giunta, si parla di comportamento contradditorio, si parla di frettolosa revoca di un provvedimento deciso in modo altrettanto frettoloso: insomma siamo arrivati per concorde opinione al rilievo che vi è stata nell'azione della Giunta regionale sicuramente molta ingenuità perché o questo salumificio era colpevole di gravi speculazioni alimentari ed allora era validissimo il provvedimento assunto dalla Giunta e bene si è fatto a pubblicizzarlo all'esterno, o non era valido, ed allora certamente vi è stata la colpa di frettolosità, di mancata valutazione approfondita del problema, che ha creato imbarazzo nell'azienda e che, a mio sommesso giudizio, non ha certo dato dimostrazione convincente di un modo serio concreto, corretto d'intervento da parte della Giunta regionale. Grazie.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Comitato regionale e sue sezioni

Interrogazione del Consigliere Oberto "Motivi per cui non è stata portata in Consiglio la consueta relazione annuale sull'attività del CO.RE.CO"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Oberto sui "Motivi per cui non è stata portata in Consiglio la consueta relazione annuale sull'attività del CO.RE.CO.". La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, la discussione di questo argomento venne iscritto all'ordine del giorno a fine giugno: materie importanti, come la discussione della legge sulla tutela ed uso del suolo e del Piano di sviluppo, ci hanno impegnati per molte sedute. Il Presidente Sanlorenzo mi aveva fatto presente la necessità di esaminare quella relazione come altri argomenti pure iscritti all'ordine del giorno.
Nel frattempo abbiamo tenuto un convegno con alcuni studiosi e operatori della materia, a seguito del quale emersero alcune considerazioni in ordine alla modifica della legge resasi tanto più opportuna con l'attuazione della legge 382.
Prima della fine dell'anno chiederò che sia messa in discussione questa relazione e in quella sede, oltre ad esaminare la relazione sarà opportuno affrontare la discussione sulla modifica della legge.



PRESIDENTE

La parola all'avv. Oberto.



OBERTO Gianni

Prendo atto della risposta. Ringrazio e mi riservo d'intervenire sul merito al momento della discussione.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Interrogazione del Consigliere Carazzoni relativa ad un "Esposto-denuncia anonimo presentato da alcuni dipendenti della Regione"


PRESIDENTE

Interrogazione presentata dal Consigliere Carazzoni relativa ad un "E sposto-denuncia anonimo presentato da alcuni dipendenti della Regione pervenuto al Presidente della Giunta".
La parola al Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, in questi giorni uno scritto anonimo è stato consegnato alla Presidenza per l'irregolarità di un concorso interno espletato durante la prima legislatura. Ho fatto subito verificare la situazione e devo escludere che vi sia qualunque irregolarità.
La situazione denunciata potrà interessare personalmente il dipendente e di riflesso l'Assessorato nel quale opera lo stesso; siccome per l'Assessore interessato non è presente, ritengo opportuno discuterne in altra occasione. Debbo tuttavia assicurare che la Commissione che ha operato nel maggio del 1975 non è in modo assoluto viziata da alcuna irregolarità, quindi l'operato dell'Amministrazione di oggi e di ieri mi pare che possa essere assolutamente indenne da critiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Volevo soltanto precisare che la risposta a cui si riferisce il Presidente della Giunta in realtà fa riferimento ad altre situazioni oltre a quella citata di particolare gravità e delicatezza. Sono comunque d'accordo che, poiché investono la responsabilità sotto il profilo politico di un Assessore assente, si debba procrastinare l'esame dell'interrogazione stessa e la risposta conseguente.



MARCHINI Sergio

Desidero dichiarare di aver ritirato la relativa interrogazione, perch da un controllo visivo e non soltanto auricolare dell'esposto stesso è emerso come lo stesso sia anonimo. Mi pare buona norma non dare corso politico a degli esposti anonimi.



PRESIDENTE

La stessa cosa ho fatto io, quando ho ricevuto da un gruppo di dipendenti regionali un esposto senza alcuna firma.



MARCHINI Sergio

Tutti insieme possiamo assicurare i dipendenti che qualora venga presentato un esposto firmato, il Consiglio responsabilmente lo farà esaminare dall'apposita Commissione. Rifiutiamo quanto viene detto in questo esposto: se gli esponenti si firmano, verranno perseguiti.



PRESIDENTE

Il punto dell'o.d.g. relativo alle interpellanze ed interrogazioni è stato così svolto.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 244: "Modifiche agli artt. 2, 3 e 4 della Legge regionale 9/4/74, n. 10 e successive modificazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione, nell'anno 1977, dei contributi previsti dagli artt. 2 e 10 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8"


PRESIDENTE

Propongo di passare all'esame del punto quinto all'o.d.g.: "Esame disegno di legge n. 244: 'Modifiche agli artt. 2, 3 e 4 della Legge regionale 9/4/74, n. 10 e successive modificazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione, nell'anno 1977, dei contributi previsti dagli artt. 2 e 10 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8' ", che so essere un provvedimento atteso con molto interesse.
La parola al relatore, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano, relatore

Ritengo doveroso ringraziare, anche a nome della IV Commissione, i Consiglieri e lei, signor Presidente, per la precedenza che ha voluto dare alla discussione di questo disegno di legge sul credito artigianale. Questo dimostra quanto sensibile sia ancora una volta l'intero Consiglio regionale nei confronti dei problemi dell'artigianato. E' la prova che questa legge è sostanzialmente nata con il parere favorevole di tutti i Gruppi. Oggi stiamo sottoponendo all'esame del Consiglio regionale due modifiche tendenti a rimpinguare la legge sull'artigianato al fine di soddisfare alcune centinaia di richieste che sono ancora pendenti davanti alla Commissione per l'artigianato ed alla Giunta.
La gestione della legge regionale n. 10/1974, relativa al credito artigiano ha registrato il totale esaurimento dei fondi stanziati per il 1977 verso la fine di giugno di quest'anno. Da luglio al 31 ottobre 1977 le richieste di finanziamento che non trovano copertura nel bilancio sono 453 per interventi complessivi di circa 7 miliardi e mezzo. Questi dati confermano come l'intervento regionale d'incentivazione creditizia per gli artigiani è stato notevole sia nella promozione degli investimenti sia nello sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia. Per non limitare l'efficacia dei provvedimenti proprio nel momento, in cui, i meccanismi di credito agevolato agli artigiani cominciano a manifestarsi in modo positivo, occorre far fronte alle esigenze, espresse attraverso numerose richieste, con un'integrazione finanziaria degli interventi regionali. Data la limitatezza dei fondi disponibili, è stato necessario introdurre alcune misure di contenimento e di maggiore qualificazione della domanda di credito per non riproporre un ulteriore definitivo esaurimento di fondi.
Ciò è quanto viene proposto con il presente disegno di legge che prevede: a) - all'art. 1 una ridefinizione degli investimenti in macchinari e attrezzature, allo scopo di legarne più strettamente ogni possibile utilizzazione al particolare tipo di attività artigiana esercitata, e un annullamento degli investimenti destinati alla formazione di scorte. E' bene dire due parola a questo riguardo.
In questo momento non dimentichiamo che le scorte sono importanti, ma proprio perché i fondi sono limitati, la Giunta ha inteso, d'accordo con gli artigiani interessati, privilegiare le attrezzature, perché le attrezzature significano produzione, rilancio dell'attività e anche occupazione di mano d'opera. Viene inoltre regolato il rapporto funzionale tra gli interventi regionali e quelli dell'Artigiancassa, prevedendosi che l'intervento regionale scatti soltanto oltre la fascia dei 25 milioni che non è più coperta dall'Artigiancassa.
Questo punto, signori Consiglieri, rappresenta già una linea di azione per il 1978; in un futuro molto prossimo in Commissione, assieme con l'Assessore Alasia e funzionari, dovremo fare i conti con una nuova legge sull'artigianato perché quella del 1974 scade il 31 dicembre. Oggi siamo di fronte a due tipi di finanziamenti, quello dell'Artigiancassa, che non va oltre i 25 milioni, e quello della Regione. La futura legge della Regione dovrà essere unificata al fine di avere un unico elemento di grossa efficacia da utilizzare in direzione dell'artigianato. Se ieri questo non era possibile, oggi lo diventa anche per i rapporti nuovi e diversi che si sono instaurati, a livello nazionale e a livello regionale, con l'Artigiancassa.
E' previsto infine che queste disposizioni particolari si applichino per quelle domande che risultano pervenute in Regione fino alla data del 31 ottobre 1977 b) - all'art. 2, una integrazione di L. 200 milioni del limite d'impegno previsto per la concessione del contributo regionale sui finanziamenti a medio termine e, conseguentemente, una integrazione di 40 milioni per la concessione della garanzia sussidiaria. Un'ulteriore integrazione di L. 150 milioni viene infine prevista per la concessione dei contributi regionali nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia.
Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente disegno di legge si fa riferimento alla variazione di bilancio in corso di attuazione e già votata dal Consiglio regionale.
In considerazione delle finalità perseguite si prevede inoltre all'art. 3, l'entrata in vigore del provvedimento legislativo con carattere di urgenza.
La Commissione ha votato all'unanimità le modifiche sopra citate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Colombino.



COLOMBINO Michele

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Gruppo D.C. prende atto con soddisfazione che è stato finalmente preso in esame il problema dell'inderogabile necessità di nuovamente sovvenzionare la categoria degli artigiani, attualmente costretti a ricorrere obbligatoriamente al canale di finanziamento Artigiancassa, il quale, pur svolgendo una indubbia funzione tonificatrice per l'economia di molte imprese artigiane, si dimostra insufficiente per molte iniziative imprenditoriali, a causa del limite di plafond (L. 25.000.000) da rispettare e in alcuni casi non pu adeguatamente sostituirsi al sistema di finanziamenti agevolati regionali per la perenne questione delle garanzie richieste dal sistema bancario.
Molte aziende artigiane, deboli patrimonialmente, ma autenticamente dotate dal punto di vista professionale, trovano nell'istituto della garanzia regionale un valido mezzo per beneficiare di credito difficilmente acquisibile in sua mancanza. Né si deve incolpare eccessivamente il sistema bancario di una politica troppo occhiuta e fiscale, perché è proprio di questi tempi ricorrente il motivo della poca professionalità di molti banchieri che ispirandosi a dei criteri poco ortodossi, di troppo facile credito, concorsero a creare situazioni incresciose e antieconomiche di immobilizzazioni finanziarie difficilmente liquidabili.
Questa breve constatazione viene fatta in funzione di una giusta collocazione del problema delle garanzie, una cui errata impostazione di soluzione potrebbe causare mali assai peggiori di quelli che si vogliono risolvere. Il sistema della garanzia regionale, pur se perfettibile, nelle attuali condizioni, è stato un primo passo nella giusta direzione, anche se, come già detto in ripetuti interventi in questa aula, necessita di ulteriori perfezionamenti.
E' comunque assai spiacevole che, già da qualche mese, sia stata limitata così drasticamente l'efficacia dei provvedimenti intesi a favorire l'ammodernamento tecnologico del settore e ad aumentare la sua produttività. Quando si pensa che centinaia e centinaia di richieste per un importo complessivo di oltre 7 miliardi non poterono essere accolte per mancanza di fondi, viene subito da chiedersi perché mai, nonostante la riconosciuta esistenza del problema, suffragata anche da una nostra interrogazione, non si è provveduto con tempestività da parte degli organi competenti. Ciò in considerazione dell'assoluta priorità che deve essere data ai piani d'investimento in beni capitali programmati da coloro che ancora credono nel nostro sistema produttivo in un momento congiunturale in cui quasi tutti gli indicatori economici sembrano volgere in negativo.
A tutti i livelli in sede nazionale è da mesi che si dibatte la problematica dell'insufficiente capitalizzazione aziendale e della improcrastinabile necessità di realizzare maggiori investimenti sia per aumentare la produttività, con conseguente maggiore concorrenzialità dei prodotti, sia per creare nuovi posti di lavoro con beneficio soprattutto delle giovani leve disoccupate. Quando poi si presenta la possibilità e l'occasione, si mandano illuse le buone intenzioni di molti artigiani che si vedono, loro malgrado, costretti a ridimensionare o a rimandare i programmati piani d'investimento diretti ad aumentare la loro capacità produttiva. E' ben vero che con la recente variazione di bilancio è stato di nuovo costituito un piccolo fondo in conto contributi interessi solidali tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, ma è doveroso sottolineare che simile iniziativa è da giudicarsi del tutto insufficiente non corrispondente alle aspettative della categoria e non in sintonia con l'interesse dell'economia locale in particolare. E' pur vero che il Consigliere Raschio ha parlato poc'anzi di una nuova linea già iniziata per il futuro; mi auguro che su di essa possano convergere positivamente tutti i Gruppi rappresentati in Commissione.
La variazione di bilancio sopra richiamata non è che un palliativo transitorio destinato a incidere molto superficialmente sulla realtà su cui stiamo trattando e non può che essere ritenuto se non un primo timidissimo passo verso l'elaborazione di un nuovo piano di rifinanziamento della legge istituita per favorire l'espansione e l'infittirsi di energie artigiane con chiari connotati d'imprenditorialità.
Sta ormai per chiudersi il ciclo quadriennale per cui la Legge regionale n. 10/1974 era stata originariamente finanziata ma in realtà nonostante la buona volontà e l'impegno personale dell'Assessore - non è ancora stato concretamente affrontato il problema della predisposizione di un nuovo piano, con la conseguente tempestiva creazione degli strumenti necessari per poi potere convenientemente operare. E' assolutamente necessario (e questo è un invito pressante) non perdere ulteriore tempo prezioso e cominciare a lavorare insieme per nuovamente costituire la possibilità di utilizzare mezzi in grado di poter incidere a favore della categoria con degli indiretti benefici riflessi per l'insieme della collettività locale, per il peso di sua competenza.
Non intendo naturalmente dire che in questo momento è da anteporre a qualsiasi altro problema, ma una sua opportuna sistemazione concorrerebbe a perfezionare quel complesso meccanismo rappresentato dall'insieme delle imprese produttive. Colgo inoltre l'occasione del presente dibattito essendo difficile poter intervenire sull'argomento in altri momenti, per domandare quali risvolti pratici ha avuto l'indagine sull'apprendistato svolta con il deliberato intendimento di precostituire la base da cui derivare più compiuti elementi di giudizio in funzione di appropriati interventi operativi.
Tutto quanto l'argomento è stato - a quanto pare - confinato in un ingiustificato limbo di silenzio; eppure sono stati profusi non indifferenti mezzi finanziari per la realizzazione dello studio in oggetto e sono stati spesi lunghi mesi di lavoro e di discussione in sede di Commissione. A questo riguardo vorrei richiamare la parte terminale della relazione che la IV Commissione ha inviato alla Presidenza del Consiglio laddove si afferma: "dal canto suo la IV Commissione ritiene che si potrebbe svolgere proficuamente, sulla base della presente relazione e dei documenti acquisiti, un ampio dibattito in una prossima seduta del Consiglio regionale e, qualora la si ritenesse opportuna, ampi stralci delle risultanze dell'indagine potrebbero essere pubblicati sull'apposito numero di 'Notizie del Consiglio regionale' ".
Sarebbe veramente spiacevole assistere ad interventi sporadici ed avulsi da un organico e razionale contesto programmatico che lungi dal rappresentare un elemento di sostegno a favore di quanto si prende in considerazione, sarebbero un imperdonabile spreco di risorse senza esito e sterile di positivi risultati pratici. Il periodo storico-economico attuale, caratterizzato da una emblematica carenza di fondi disponibili da parte delle pubbliche amministrazione, esige rigore e sapiente dosaggio delle spese, nonché la piena utilizzazione del tempo a nostra disposizione.
Ci si deve autodeterminare in modo da raggiungere il massimo risultato possibile attraverso la via più breve e meno dispendiosa, sempre tenendo presente che ad ogni risorsa impiegata in un certo modo dovrebbe possibilmente corrispondere l'obiettivo prefissato. L'indagine sull'apprendistato richiese il contributo combinato oltre che della Regione, anche degli esponenti delle organizzazioni sindacali di categoria e delle organizzazioni imprenditoriali, dei rappresentanti di Enti di formazione professionale e si richiese il contributo scritto di un gruppo di ex insegnanti dei corsi di orientamento e di insegnamento complementare.
Si ebbe poi l'impegnativo intervento di qualificati ricercatori che attraverso lo spoglio dei dati di numerosi questionari, cercarono di derivare un campione il più significativo possibile, almeno dal punto di vista quantitativo, della realtà dell'apprendistato. Tutti gli elementi acquisiti attraverso codesta laboriosa indagine dovrebbero costituire preziosa materia prima da cui partire per l'elaborazione di fruttuosi interventi in vista della definitiva regolamentazione dell'istituto che dovrà trovare la sua giusta configurazione nell'ambito della Legge 382.
Questo mio intervento, di proposito breve, lungi dal voler assumere toni di sterile coloritura polemica, è dettato dall'intimo convincimento che la questione relativa all'apprendistato deve trovare un profittevole sbocco, in considerazione della spaventosa e preoccupante carenza di personale qualificato nel presente periodo in cui si verifica una anormale situazione di disoccupazione giovanile intellettuale, per qualcosa che non funziona a monte della preparazione scolastico-professionale. Infine, a completamento del mio intervento, rinnovo la richiesta più volte avanzata che la Commissione consultiva regionale per l'artigianato, attualmente dai contorni indefiniti e sfumati dal punto di vista regolamentare, sia senza alcun ulteriore indugio istituzionalizzata, in considerazione dell'indispensabile apporto che può fornire alla categoria per il soddisfacimento delle sue molteplici necessità.
Voglio infine qui ricordare che già nella relazione al Bilancio di previsione 1975, si parlava dell'Ente di sviluppo per l'artigianato, come il solo in grado di dare "una prima risposta concreta alla domanda d'interventi regionali urgenti" proveniente dal settore ed alla cui realizzazione la Giunta allora in carica si sentì impegnata. La Consulta per l'artigianato che l'Amministrazione regionale attuale ha introdotto in alternativa all'Ente di sviluppo non è che un palliativo, perché, non essendo come già ricordato in precedenza, giuridicamente formalizzata e sufficientemente aperta a tutti, non può costituire una valida alternativa.
Eppure so dell'esistenza di disparati documenti di commento illustranti le ragioni ritenute essenziali ed irrinunciabili, per lo sviluppo della categoria artigiana piemontese, della direzione di un organismo che stabilmente e consapevolmente si occupasse all'artigianato e fornisse gli indirizzi programmatici apolitici per esso.
Mi consta che gli organi competenti interrogati in merito dalle categorie interessate, non avevano fornito che generiche ed inadeguate motivazioni per consigliare l'istituzione dell'Ente, onde ritengo ribadire essere necessario riconsiderare la problematica tenendo conto della reale rappresentatività dell' artigianato nella Regione Piemonte.
Al di là comunque di queste constatazioni che ho ritenuto utili per il prosieguo di una serena e costruttiva collaborazione onde meglio operare in campo artigianale, esprimo a nome del Gruppo D.C. il voto favorevole sul presente disegno di legge rinnovando l'invito a voler puntualizzare con urgenza e con concretezza un nuovo strumento più completo, più efficiente più duraturo e quindi più rispondente alla necessità della categoria artigianale di tutto il Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

A nome del Gruppo socialista desidero esprimere il voto favorevole al disegno di legge n. 244. Voglio semplicemente dire che la legge n. 10 del 1974 è stata una buona legge perché ha consentito un largo accesso da parte di questa categoria di lavoratori che consideriamo sempre benemerita: al largo accesso ha corrisposto una larga domanda, giusta e tempestiva. Quindi a questo nuovo disegno di legge noi diamo tutto il nostro appoggio.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Riconfermo qui in aula l'adesione del nostro Gruppo al disegno di legge in discussione.
Mi pare di dover sottolineare che la presenza regionale nel settore, in questo periodo, ha segnato un risultato positivo, quindi l'intervento previsto dal disegno di legge è sicuramente sulla strada di una sempre maggiore presenza nel settore da parte della Regione. Siamo anche d'accordo sui correttivi che sono stati introdotti per le ragioni ampiamente spiegate nella relazione che accompagna il testo legislativo.
Colgo anch'io l'occasione per sottolineare la validità e l'importanza di un dibattito consiliare richiesto nella relazione che la IV Commissione aveva rappresentato all'Ufficio di Presidenza. Noi riteniamo che il problema dell'apprendistato, soprattutto in un momento come questo, sia di primaria importanza anche perché il contributo che le forze politiche possono dare a livello regionale potrà sicuramente essere valutato immediatamente per i riflessi che avrà sui giovani; ma sarà valutato anche in ordine alla revisione della materia soprattutto in considerazione del fatto che si va sostenendo che l'istituto dell'apprendistato dovrebbe considerarsi superato. Su questo importante e specifico tema credo che il dibattito consiliare sia quanto mai opportuno. Con questo concludo riconfermando il voto favorevole del mio Gruppo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi associo alle dichiarazioni espresse, tutte quante meritevoli di consenso.
L'impressione che si ricava è che la categoria degli artigiani abbia una parte di problemi dei quali il Consiglio regionale va prendendo conoscenza giorno per giorno nelle sue diverse articolazioni, attraverso la Commissione per l'artigianato, il dibattito riproposto dal collega Debenedetti che mi trova consenziente, il rifinanziamento della legge. I limiti che si riconoscono a questi tipi di iniziative dovranno essere superati e mi pare che questa nostra sensibilità possa assicurare alla categoria che da parte della Regione Piemonte verranno frutti positivi.
Il Consigliere Colombino ha sottolineato i due problemi focali della categoria: da una parte la possibilità di ricorrere al credito senza dovere sottostare al vincolo delle garanzie che sono il senso dell'attività bancaria e questo è il limite di espansione e di razionalizzazione dell'impresa artigiana, dall'altra parte il problema occupazionale dell'apprendistato e dell'istruzione professionale.
Non è per farmi pubblicità in aula, ma desidero ricordare che abbiamo presentato un progetto di legge (non di sola nostra paternità essendo già un fatto acquisito), in cui si vorrebbe dare atto che la migliore preparazione professionale in questo specifico settore deve essere realizzata all'interno dell'azienda artigianale: quando si parla di professionalità non si tratta soltanto di capacità di svolgere meccanicamente una certa attività, si tratta anche si assuefazione ad un costume, a modalità di comportamento e interesse ad una attività, tutte cose che nascono da un rapporto interpersonale all'interno della "bottega" anche se in termini moderni ha assunto una dimensione diversa. Confermo il voto favorevole e mi compiaccio che al di là delle diversificazioni su quanto dovrà essere fatto prima e quanto dovrà essere fatto dopo, ci sia un sostanziale consenso sulla volontà di portare avanti l'iniziativa a favore di questa categoria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Anche il nostro Gruppo aderisce alla legge proposta oggi in esame per i motivi già esposti dai colleghi degli altri Gruppi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, sarò molto breve anch'io.
Questa legge, obiettivamente, s'impone perché consente il rifinanziamento di una precedente legge che, come da più parti è già stato ricordato, ha inciso proficuamente nel settore dell'artigianato, settore che ha da essere riguardato con sempre maggiore attenzione da parte della Regione in quanto rappresenta un importante fattore di riequilibrio economico all'interno del Piemonte. In particolare mi pare da condividere e da accettare la tesi prospettata di svolgere in questa sede un ampio dibattito sui problemi dell'artigianato in genere affrontando tutte le tematiche qui già accennate e non dimenticando - mi permetto d'inserirla su questo piano - anche l'approfondimento di quel fenomeno che forse impropriamente viene definito lavoro nero. Ma che senza dubbio è di rilevante importanza e interesse sociale ed economico. Nell'occasione penso che molto utilmente il Consiglio regionale potrebbe affrontare il problema per definire una propria posizione anche su questo tema.
Per lo specifico provvedimento in esame annuncio il voto favorevole della nostra parte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore all'artigianato

Desidero ringraziare tutti i Consiglieri intervenuti. Consentitemi di richiamare alcune considerazioni in relazione alle modifiche della legge n.
10 e agli aumenti degli stanziamenti che ci accingiamo a votare per l'ultima volta in quanto la legge va in esaurimento.
Un primo rilievo va fatto sulla positività della legge unanimemente condivisa. Essa si è dimostrata utile ed è stata totalmente utilizzata tant'è vero che stiamo votando una integrazione.
La positività degli interventi regionali è soprattutto in ordine alla promozione degli investimenti e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia. Nel corso delle consultazioni abbiamo avuto numerose sollecitazioni per l'integrazione finanziaria, operazione che la Giunta pu effettuare dopo la variazione di bilancio. Il Consiglio risponde oggi positivamente a quelle sollecitazioni con tutta la possibile tempestività nella piena consapevolezza che si tratta di una spesa utile. Debbo anche ricordare che con l'anno in corso si chiude il ciclo quadriennale per il quale la legge era stata finanziata. Dovremo quindi procedere alla definizione di nuove scelte. Già in altra occasione, ho evidenziato questa necessità. Desidero assicurare i colleghi Consiglieri che la fase preparatoria del nuovo testo, sarà esaminata con la categoria in sede di Consulta, unico strumento a nostra disposizione.
Ho consegnato mezz'ora fa al Consigliere Colombino le prime tre schede sulle risultanze dell'indagine che, naturalmente, porteremo anche in Consiglio. L'indagine conoscitiva sull'artigianato in Piemonte, delle cui modalità avevo dato informazione nel mese di maggior è terminata; l'Ires ha trasmesso una relazione provvisoria sull'elaborazione dei dati delle prime tre schede; non appena sarà ultimata l'elaborazione complessiva sarà possibile valutarla politicamente anche al fine di qualificare maggiormente la politica regionale in questa materia.
Non tocca alla Giunta dare in questo momento un giudizio di merito sull'indagine dell'apprendistato. La Giunta accoglie la proposta sollevata da diversi Consiglieri di dedicare un dibattito sulla materia.
Relativamente alla "Consulta" e alla precarietà che avrebbe questo istituto, la Giunta intende presentare una bozza di regolamento che sarà verificata in consulta per un giudizio della categoria interessata. Questo mi pare un modo corretto di procedere. Grazie.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 244.
Articolo 1 - "Salva l'applicazione per le domande di finanziamento e di contributo pervenute in Regione fino alla data del 31 ottobre 1977 la Legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 così come modificata ed integrata dall'art.
unico della Legge regionale 23 agosto 1974, n. 26 e dall'art. 1 della Legge regionale 7 maggio 1976, n. 24, è ulteriormente modificata come segue: le lettere e) ed f) dell'art. 2 sono sostituite dalla seguente lettera e) e) l'acquisto, la messa in opera e l'ammodernamento di macchinari ed attrezzature necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva l'art. 3 è sostituito dal seguente: Art. 3) - Il contributo di cui al precedente articolo è concesso a prestiti dell'ammontare massimo di L. 30 milioni.
In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale è fissato in L. 5 milioni per ogni socio che partecipi personalmente o professionalmente al lavoro dell'impresa ed in misura comunque non superiore a L. 100 milioni.
E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa finanziata o finanziabile con prestiti erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane o per il tramite di essa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.
949 e successive modificazioni, o comunque finanziata con altre forme di credito agevolato l'art. 4 è sostituito dal seguente: Art. 4) - Il contributo regionale viene concesso per una durata massima di 10 anni sui prestiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2 e per la durata di 5 anni sui prestiti di cui alla lettera e) dello stesso articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Sono autorizzati l'aumento di 200 milioni del limite di impegno stabilito dall'art. 13, primo comma, della Legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'anno 1977, nonché l'aumento di pari ammontare delle conseguenti annualità dall'anno 1977 al 1986.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1986 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8 della stessa Legge regionale 1974, n. 10.
All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di 240 milioni dello stanziamento di cui al cap. 14040 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 13640 e n.
13660 dello stato medesimo, nella rispettiva misura di 200 milioni e di 40 milioni.
Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art.
10 della Legge regionale 1974, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di L. 150 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1977 mediante una riduzione di L. 150 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione da 100 a 250 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 8260 dello stato di previsione medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'intero testo del disegno di legge n. 244 è approvato.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale) - Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 233: "Legge di contabilità regionale"


PRESIDENTE

Il punto quarto all'o.d.g. reca: "Esame disegno di legge n. 233: 'Legge di contabilità regionale' ". Relatore è il Presidente della I Commissione Consigliere Rossotto, che ha facoltà di parlare.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la predisposizione di un disegno di legge sull'ordinamento contabile regionale rappresenta un'altra grande tappa per la creazione e la messa a regime dell'ordinamento regionale. La sua presentazione in una fase istituzionale quale quella che stiamo vivendo, in cui ci troviamo di fronte ai precisi compiti che ci vengono accollati dai decreti di attuazione della legge 382, deve farci riflettere tutti, anche in direzione di un più profondo impegno individuale e collettivo nella gestione di questo profondo processo di rinnovamento dello Stato. Probabilmente non si è ancora acquisita pienamente la consapevolezza delle verità non solo tecnico-istituzionali, ma anche politiche che emergono da una attenta lettura del disegno di legge in esame: non si innovano infatti solo il bilancio della Regione, nelle sue strutture funzionali, nelle procedure contabili della macchina amministrativa regionale, ma lo stesso modo di essere e di operare degli organi regionali, ed in particolare del Consiglio, offrendo loro un'occasione per fare in modo che la Regione diventi sempre più un Ente di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento, secondo lo spirito più profondo che aveva guidato l'attività dei nostri costituenti nella prefigurazione del modello di uno Stato regionale.
Una Regione, quindi, che deve diventare Ente politico per eccellenza Ente d'indirizzo politico e di programmazione, guida e sintesi di un'attività amministrativa che sempre più va decentrata verso gli Enti che oggi più che mai dopo l'approvazione dei decreti attuativi della legge n.
382 ne sono i naturali gestori.
La legge regionale di contabilità offre infatti lo spazio per mutare profondamente tutta la legislazione regionale, in direzione di leggi organiche e di principi; in pratica l'introduzione del metodo programmatorio nella gestione finanziaria e contabile della Regione consentirà una produzione legislativa di spesa i cui contenuti non siano più, necessariamente, anche finanziari. Le leggi sostanziali dovranno indicare gli obiettivi da perseguire, mentre spetterà al bilancio pluriennale quantificare l'entità della spesa ed il riscontro della sua copertura nell'arco della validità pluriennale; sarà compito del bilancio annuale stabilire quanto della spesa complessiva dovrà essere autorizzato in ciascun esercizio.
Si è voluto subito evidenziare questo aspetto innovativo perché da esso ne discendono immediatamente notevoli conseguenze politico-istituzionali: il fatto che la discussione sul bilancio annuale e pluriennale si tramuterà, se sapremo cogliere a pieno le novità sostanziali introdotte dalla legge 335/76, in un'occasione per un grande dibattito politico, che individui gli assi portanti dell'intervento regionale nel periodo successivo, nonché i criteri di indirizzo per la gestione delle deleghe da parte degli Enti locali ed in generale per un'opera di coordinamento di tutto il sistema della finanza locale, nello spirito dell'art. 119 della Costituzione; in pratica la discussione sul bilancio diventerà l'occasione puntuale per una verifica sul rispetto da parte degli organi regionali di quel metodo programmatorio previsto dall'art. 4 dello Statuto, e che si è cercato di introdurre con l'approvazione del Piano regionale di sviluppo della legge sulle procedure della programmazione, e con le altre leggi di piano. Il bilancio, cioè, dovrà diventare lo strumento principale della politica di programmazione, a garanzia del coordinamento degli interventi regionali con quelli degli altri operatori pubblici e privati, che pu garantire l'efficienza in termini sociali e anche l'efficienza in termini economici della spesa. In ciò sta il vero significato politico di quello che l'arido e tecnicistico linguaggio dei giuristi viene definita come la trasformazione della legge di bilancio da "legge meramente 'formale' in legge 'sostanziale' "; questa è altresì la ragione per fare in modo che il dibattito in occasione della legge di bilancio ritorni ad assumere una rilevanza politica-costituzionale, quale essa poteva avere in occasione della nascita dello stato di diritto. Non si tratta certo di un ritorno alla Magna Charta, né alla realtà sottesa alle Costituzioni dell'800: allora il rappresentante eletto dal popolo dava solo la garanzia che lo Stato adempisse ai nuovi compiti istituzionali, rigidamente definiti in senso numeralistico senza "scorrettezze" o "ruberie" amministrative, ed il bilancio diventava il limite giuridico per l'attività dell'esecutivo; oggi il bilancio deve assumere i connotati più consoni al modello di Stato interventista, che si propone di guidare ed indirizzare i meccanismi vitali della società civile, in direzione di un generale progresso economico e sociale, diventando uno strumento che renda trasparenti gli obiettivi dell'azione pubblica, i vincoli per il loro raggiungimento, le scelte prioritarie compiute sulla base di tali vincoli. Solo così, tra l'altro, si garantirà la fine della pratica che vede le aule delle assemblee elettive semivuote in sede di dibattito sulla legge di bilancio, per un rapido afflusso solo in sede di votazione.
Ho voluto richiamare queste situazioni storiche non per compiacimenti accademici ma per fare comprendere il rivolgimento politico-istituzionale che si va a compiere con l'approvazione di questo disegno di legge; in questo senso non si può neanche tralasciare un'altro aspetto politicamente rilevante, che viene ad essere quello delle novità che s'introducono nel rapporto Stato-Regioni con l'applicazione della legge 335: dobbiamo infatti chiedere perché queste profonde innovazioni giuridiche vengono introdotte solo per la finanza regionale e non anche per la finanza statale e per quella degli Enti locali.
E' indubbio che questa domanda può trovare due risposte alternative: o tale discrasia viene vista in un'ottica in cui le Regioni assumono la caratteristica di "cavie" di un esperimento largamente innovativo, oppure essa viene vista in un'ottica in cui le Regioni vengono considerate le principali realtà istituzionali dalle quali partire per garantire un graduale processo di riforma e di rinnovamento dello Stato.
Noi stiamo per seguire questa ottica, nella fiducia consapevole che dalle difficoltà sociali ed economiche in cui si dibatte il paese se ne esce solo legando una nuova politica economica ad una nuova politica istituzionale.
D'altro lato il quadro generale del sistema finanziario pubblico non è certamente statico: si pensi alle varie proposte di riforma della finanza locale che deve trovare una definizione entro il prossimo anno, nonché alle varie innovazioni introdotte nello stesso ordinamento contabile dello Stato (bilancio di cassa, rendiconti trimestrali del Tesoro, ecc.); ci sono quindi dei punti di attacco ai quali si potrà saldare l'esperienza di riforma dell'ordinamento contabile delle Regioni sulla base dei principi contenuti nel disegno di legge in esame e dei quali, penso, siamo tutti convinti.
Del resto sono principi che vengono fuori da un acceso dibattito politico-culturale il cui inizio può essere datato nella prima metà degli anni '60 (Commissione Paratore, Medici, ecc.) e le cui risultanze, e ci non può non farci piacere, vengono così sperimentate per la prima volta nelle Regioni.
Ciò non c'impedisce di auspicare che questo processo di riforma vada gradualmente ad interessare il sistema delle autonomie e la struttura della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di ridurre ad unitarietà gli interventi e le decisioni di spesa dei poteri pubblici attraverso l'uso programmatico delle risorse.
Sulla base di queste riflessioni politiche generali non possiamo non ricordare le profonde innovazioni apportate al vecchio regime: l'introduzione del bilancio pluriennale a fianco del bilancio annuale, in una logica programmatoria che s'integra e si salda con le disposizioni statutarie anche con quelle della legge sulle procedure della programmazione (Cap. II) l'introduzione del sistema integrato del bilancio di competenza e di cassa; il documento di bilancio viene così ad annullare gli aspetti positivi di ambedue i metodi (Cap. IV) l'inserimento di meccanismi che evitano la formazione dei residui passivi, ed in particolare di quelli cosiddetti "di stanziamento" garantendo così una maggiore trasparenza anche della stessa politica di cassa della Regione e quindi un maggior controllo del Consiglio regionale (Cap. VIII) la nuova disciplina delle leggi di spesa, che consentirà di riorganizzare tutta la politica di spesa regionale, ponendo fine ad una legislazione talvolta occasionale e frammentaria specie per quanto riguarda la pratica corrente delle leggi di rifinanziamento (Cap. III) l'esplicito rinvio ad un nuovo ordinamento degli uffici regionali come garanzia per un efficace controllo economico-finanziario sulla spesa regionale (art. 90) l'esplicito riferimento alla necessità di una cooperazione tra lo Stato e Regioni, oltre che ovviamente tra Regioni ed Enti locali, in direzione di un coordinamento della finanza pubblica reso sempre più urgente dall'attuale situazione di indebitamento economico di tutte le pubbliche istituzioni; si sostanzia così la volontà della Regione di farsi parte attiva, in termini preparativi per un superamento della crisi finanziaria dello Stato, senza cadere in sterili rivendicazioni (art. 2).
Non si può infine non rilevare come il disegno di legge in esame sia stato elaborato in parallelo con la definizione del Piano regionale di sviluppo, senza il quale sarebbe stato impossibile predisporre i nuovi bilanci; già in questa prima fase di sua attuazione il bilancio regionale potrà essere predisposto sulla base di un compiuto ed elaborato punto di riferimento quale il Piano di sviluppo ed il programma pluriennale di attività e di spesa, documenti certi da verificare ed aggiungere, ma che costituiscono altresì una sicura base da cui partire.
Più che mai allora assume rilevanza politica il tema della "trasparenza" o "veridicità" del bilancio regionale; e del significato che tale aspetto viene ad assumere anche nel rapporto tra Consiglio e Giunta garantendo una maggiore partecipazione e controllo del primo all'attività della seconda; si tratta di una "trasparenza" come abbiamo già avuto modo di rilevare, nei riguardi della capacità operativa di spesa dell'Amministrazione regionale, e quindi della realtà sottesa alle cifre di bilancio, e della gestione dei residui, "trasparenza" della politica di cassa e dell'indebitamento, e soprattutto "trasparenza" degli obiettivi della politica di programmazione e quindi delle trasformazioni della realtà sociale ed economica della Regione che l'azione di governo vuole raggiungere.
Credo che tocchi ora al Consiglio valutare appieno questi suoi strumenti decisionali e di controllo che gli vengono offerti, fin dal dibattito sui prossimi bilanci, prima verifica della politica di programmazione regionale, prima occasione per ricondurre ad un quadro unitario ed integrato la spesa regionale, non dimenticando i riflessi che essa può avere nei riguardi degli altri operatori pubblici come gli Enti locali attraverso l'azione dei Comitati comprensoriali.
La "straordinarietà" del dibattito sul Piano di sviluppo e sulle scelte ad esso sottese che si era avuta nel corso dell'anno trova così l'occasione concreta per tradursi in "quotidianità" attraverso la politica di bilancio sulla quale il Consiglio si troverà a dibattere, a scegliere, a razionalizzare, a gestire e controllare sempre in misura maggiore, via via che, anche a seguito dell'attuazione della legge 382, il trasferimento delle proprie funzioni amministrative ai Comuni si farà più compiuto.
E' questa senz'altro una legge "istituente", e tutta questa relazione ha voluto far cogliere le ragioni profonde che la rendono tale; possiamo sperare che il Consiglio tutto si assocerà nell'approvazione di questa legge che non fa delle scelte settoriali, ma pone le condizioni strutturali per poter fare delle scelte mature e meditate; "Le Regioni: politica od amministrazione? ". Questo era un tema largamente dibattuto all'inizio dell'esperienza regionale. Credo che anche attraverso leggi come quella in esame la Regione potrà essere sempre più "politica" e meno "amministrativa".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge n. 233 che ci apprestiamo a votare ha avuto, in sede di I Commissione, un ampio e approfondito dibattito, sostenuto anche dalla presenza dell'Assessore al bilancio e di alcuni funzionari che hanno reso possibile, in una materia solitamente arida quale appunto quella della contabilità, un discorso fondato sulla chiarezza dei significati che la nostra legge sottintende e la chiarezza dell'immagine complessiva che la legge stessa offre, tanto da far dire unitariamente dai Commissari che si tratta certamente di un reale passo avanti nella gestione dei bilanci e della spesa regionale.
La nostra legge , come tutte quelle delle altre Regioni che si sono già date una normativa in materia, trae origini dalla legge statale n. 335 del 1976 e ne traduce i contenuti su scala regionale. La legge dello Stato mirava a superare le reiteratamente lamentate carenze della legge finanziaria regionale; la legge 233 fornisce una normativa chiara e per molti versi innovativa e razionalizzatrice della cosiddetta politica della spesa che verrà in questo modo collegata strettamente alla politica di programmazione e di sviluppo in correlazione con la legge sulle procedure.
Una politica che, come è emerso dal dibattito in Commissione, dovrà fare perno sull'attuazione del Piano regionale di sviluppo garantendo la più estesa partecipazione degli Enti locali, dei sindacati, delle forze politiche e di tutti gli organismi della società civile.
E' appena il caso di osservare che se la legge 335 rappresenta indiscutibilmente una conquista da parte delle Regioni, lo Stato non si è dato analoga disciplina per quanto riguarda la sua contabilità.
Noi - mi pare di poter dire - abbiamo considerato queste nuove norme sulla contabilità regionale come degli obblighi sostanziali che dovrebbero permettere un effettivo decollo della programmazione regionale. Per questo motivo ci pare di poter aggiungere che questa iniziativa di riforma passa oltre il livello regionale e si estende fino al livello dello Stato. In quel momento il passo avanti che riteniamo di poter compiere con questa legge regionale, diventerà un passo avanti veramente concreto e compiuto e definitivo nel grande magma della spesa pubblica.
Il disegno di legge sulla contabilità regionale, benché abbia il carattere precipuo delle norme d'attuazione, in quanto predisposto per ottemperare alle disposizioni della legge -quadro 335 del 1976, contiene gli elementi fondamentali che possono da un lato garantire il superamento delle difficoltà nelle quali le Regioni hanno operato in assenza di una normativa contabile chiara ed univoca nei principi, e da un altro lato forniscono una disciplina largamente innovativa del processo di formazione delle decisioni di spesa e di bilancio poiché queste vengono organicamente collegate alle esigenze della programmazione regionale.
E' opportuno pertanto soffermare anche brevemente l'attenzione sugli elementi innovativi introdotti dalla nuova normativa e già indicati nella relazione del Consigliere Rossotto, poiché essi costituiscono la base per avviare un processo di trasformazione profonda dell'Ente Regione, sia sotto il profilo politico istituzionale e sia sotto il profilo amministrativo e di gestione.
L'introduzione di un bilancio pluriennale a fianco del bilancio annuale pone l'indispensabile dimensione di una finanza pubblica sorretta da criteri e da obiettivi di programmazione. Il bilancio pluriennale infatti non costituisce una mera proiezione finanziaria del bilancio annuale, bensì la traduzione di un disegno programmatico che si distende in un più ampio orizzonte temporale assicurando concretezza e coerenza di qualificazione finanziaria ai programmi e progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi di piano della Regione.
Per garantire la pluriennalità del bilancio, in armonia con l'azione programmatoria, la legge di contabilità prevede uno slittamento delle previsioni relative all'ultimo anno della sua validità all'esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di tale esercizio fino all'adozione di un nuovo bilancio pluriennale d'attività e di spesa.
Questo dispositivo consente la necessaria continuità d'intervento da parte della Regione nel rispetto delle norme relative alle procedure di programmazione. Su questo aspetto si é discusso molto a lungo in sede di Commissione. In stretta connessione con l'introduzione del bilancio pluriennale si realizza un'altra fondamentale innovazione che concerne il diverso rapporto tra il bilancio e le leggi di spesa.
Disponendo di tre termini di riferimento, tra legge di spesa, bilancio pluriennale e bilancio annuale, si instaura infatti un più appropriato e articolato rapporto, che si può sintetizzare in questo modo: 1) alla legge è rimessa la definizione di norme, di obiettivi, di procedure, di competenze e l'indicazione quantitativa aggregata alle risorse finanziarie da destinare agli obiettivi prefissati 2) al bilancio pluriennale è affidato il riscontro di coerenza e perci di copertura fra la spesa autorizzata complessivamente e il quadro di risorse finanziarie disponibili per il periodo di piano 3) al bilancio annuale viene restituito il ruolo sostanziale di dibattito politico, di sede di decisione della spesa, di documento cioè che definisce la quantità della spesa da attribuire annualmente ai singoli oggetti dell'azione e dell'intervento della Regione; quindi non più di sola e semplice collazione di decisioni di spesa antecedente e poi separatamente assunta.
Pertanto, in questo nuovo rapporto tra legge di spesa e bilancio, è la legge che pone la normativa sostanziale che regge la spesa, è il bilancio pluriennale a integrarla in un più generale contesto di priorità programmatiche e di compatibilità finanziarie, è il bilancio annuale che quantifica di volta in volta lo stanziamento in funzione della concreta capacità di organizzare e svolgere la spesa da parte dell'Amministrazione regionale.
Si recupera dunque il contenuto decisionale del bilancio quale strumento istituzionale di scelte di politica economica e finanziaria mentre la legislazione viene alleggerita di analitiche quantificazioni di spesa destinate a irrigidire i bilanci e a produrre i cosiddetti residui.
In tal senso sono dettate norme che autorizzano l'Amministrazione regionale ad avviare i Procedimenti amministrativi di esecuzione delle leggi fino alla fase di assunzione degli impegni (fase che rimane esclusa) ancor prima dell'iscrizione in bilancio del relativo stanziamento riducendo così i tempi tecnici e amministrativi agli interventi e dando maggiore respiro all'attuazione dei programmi.
All'ulteriore qualificazione della finanza regionale concorre poi in modo significativo il sistema di vincoli e di correlazione tra pareggio e indebitamento. La possibilità di indebitamento, infatti, è rapportata al bilancio di competenza e contemplata solo in funzione di pareggiare le previsioni di spesa nei limiti di un massimo complessivo di debiti da ammortizzare con più del 20% delle entrate tributarie proprie e trasferite.
Ciò implica due rilevanti modifiche alla normativa vigente: in primo luogo, il vincolo di destinazione delle entrate da mutui non è affidato a destinazioni, fissate da singole leggi regionali di spesa e non è perci perseguita una diretta correlazione tra la singola spesa autorizzata a contrarre un debito e il singolo oggetto legislativo di spesa, ma la destinazione allo "sviluppo "; in secondo luogo, il plafond dell'indebitamento massimo consentito alla Regione è fatto uguale non più al 20% delle sole entrate tributarie proprie, ma al 20% di tutte le sue entrate tributarie proprie e trasferite.
Tutto ciò implica non solo un sostanziale incremento di disponibilità finanziarie acquisibili, ma anche una maggiore elasticità nella politica finanziaria della Regione in relazione alle esigenze di piano che vengono raccordate, in sede di legge di bilancio, anche alla situazione di cassa.
E' anche da sottolineare come l'approvazione ad accendere nuovi mutui o prestiti viene vincolata al rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i mutui si riferiscono. Ciò evita che un maggior disavanzo accertato in sede di consuntivo, rispetto a quello autorizzato in preventivo, porti allo sfondamento del tetto di indebitamento complessivo concesso alla Regione e conferisce inoltre al consuntivo anche nella fase di assestamento del bilancio carattere principale di strumento di controllo e verifica dello stato di attuazione delle politiche programmatiche e poste in essere dall'Amministrazione regionale.
La legge di contabilità regionale contiene precise e dettagliate norme che regolano le diverse fasi di formazione di controllo e di gestione del bilancio. L'inserimento di tali norme, che hanno caratteristiche regolamentari, trova la sua ragione politica nell'esigenza di garantire chiarezza ed unitarietà ai processi di bilancio, in particolare ai processi di spesa, traducendo sul piano legislativo principi operativi e di organizzazione fondamentali per conseguire la traduzione in termini contabili dell'attività programmatoria regionale e per garantire un sempre migliore espletamento del proprio ruolo istituzionale a tutti gli organi della Regione.
Il nuovo ordinamento segna quindi l'avvio di quel processo di trasformazione profonda già iniziato con l'approvazione del Piano di sviluppo e della legge sulle procedure della programmazione nel sistema di gestione della spesa regionale, cioè da un tipo di amministrazione per atti, si passa ad un nuovo tipo di amministrazione per programmi e per progetti, in armonia con il metodo della programmazione adottato statutariamente dalla nostra Regione.
Ho cercato di fare alcune rapide sottolineature, in una materia per me molto difficile, a quelli che mi sono parsi gli aspetti maggiormente significativi del disegno di legge che stiamo esaminando. So che il discorso potrebbe essere molto più esteso e molto più analitico, ma so anche che ognuno di noi si è già formato un'opinione propria e specifica che reputo largamente positiva. Si tratta di una legge di rilievo che comporta elementi di riforma e introduce aspetti significativamente innovativi, mentre traduce in modo corretto nel nostro ordinamento contabile le norme di principio della legge 335, anche se in questa legge forse, non sono contenute tutte le istanze a suo tempo avanzate e proposte dalle Regioni.
Per questi e anche per altri motivi che i colleghi diranno, il nostro Gruppo dà il voto favorevole a questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton.



ALBERTON Ezio

Anticipo il voto favorevole del Gruppo della D.C. Il disegno di legge è stato ampiamente approfondito in sede di Commissione per cui non serve forse spendere ulteriori parole.
Vorrei rivolgere un plauso ai funzionari che hanno collaborato alla stesura della legge. Abbiamo potuto riferirci ad una legge dello Stato, che è stata una significativa guida per il disegno di legge regionale.
Interpretiamo questo provvedimento uno strumento indispensabile di chiarezza programmatoria. Nutriamo la speranza che quanto prima il livello superiore, cioè lo Stato, e i livelli locali siano dotati di strumenti analoghi a questa legge.
Con questi sintetici argomenti esprimiamo voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Signori Consiglieri, con questa discussione e con l'approvazione della legge sulla contabilità regionale si conclude un lungo iter, quale conseguenza della legge statale n. 335 del 1976.
Questo momento costituisce quindi un punto di arrivo e di svolta coronamento di un'azione che le Regioni hanno sostenuto durante tutto il corso della prima legislatura affinché le loro scelte potessero superare le costrizioni, i condizionamenti, le discontinuità di iniziative compresse entro il breve arco di un anno, creando le condizioni per dare all'intervento regionale un orizzonte e un respiro di legislatura. In questo senso gli articoli della legge che esplicano il modo di formulare il bilancio pluriennale e quello annuale costituiscono, appunto, condizioni essenziali per l'inizio di questo nuovo processo. Qui sta il significato della legge statale 335, in quanto stabilisce provvedimenti di riforma di procedure, di riforma di rapporti che più volte le forze regionaliste e autonomiste hanno richiesto al potere centrale.
Con la legge statale e con quella regionale di attuazione, non si tratta di un approdo a varianti tecniche che interessano soltanto gli specialisti della materia, ma bensì della configurazione di un modello di bilancio completamente nuovo che risponde ad un nuovo modo di concepire la programmazione e i meccanismi di spesa delle Regioni.
Molte cose al riguardo sono già state dette nella relazione dai colleghi intervenuti, tuttavia, ci pare giusto sottolineare che la prima grossa novità è che a seguito del bilancio poliennale, nel nuovo meccanismo della contabilità regionale, cambia fondamentalmente anche la stessa natura della legge annuale di bilancio. Non sarà più un bilancio annuale come atto formale di spesa, ma sarà il bilancio annuale come legge sostanziale di spesa, cioè nel senso che sarà l'attuazione, nell'ambito di quell'anno, di quel bilancio pluriennale, di quel programma di sviluppo che ci siamo dati in considerazione di due fattori fondamentali: uno di natura economica quali sono gli interventi che nell'arco pluriennale debbono essere previsti, e l'altro di natura finanziaria, cioè quali sono le spese effettivamente erogabili nel corso dell'anno. Ecco allora a che cosa deve servire la predisposizione di un bilancio annuale di cassa assieme al tradizionale bilancio di competenza: ci deve servire a verificare attentamente la situazione dei flussi monetari nel corso dell'anno, quindi l'utilizzo dei mezzi finanziari nel modo più esatto possibile. Questo è poi, nella sostanza, il discorso per il contenimento dei residui passivi cioè la capacità di prevedere, nell'attuazione di un programma che il Consiglio si dà, l'esigenza della copertura al momento giusto di quella spesa, per destinare le altre risorse dove di volta in volta avviene questo impatto. Quindi non più bilancio rigido come ora avveniva, e l'immagazzinamento di risorse che si trasformano in residui passivi, ma una piena utilizzazione in modo elastico, di tutte le risorse disponibili per attuare quanto è possibile concretamente realizzare. A questo riguardo evidenziamo ancora le grandi novità procedurali introdotte dall'art. 2 della legge 335 e dal capo III del disegno di legge in esame.
Egregi colleghi, nel mese di luglio, assieme al progetto di Piano di sviluppo, abbiamo discusso lo schema di bilancio pluriennale dove si è ipotizzato il quadro del flusso delle risorse finanziarie. Le ipotesi di allora dovranno essere verificate ancora con quanto previsto dal recente Bilancio dello Stato ed in base alla legge 356/76. Non è però questo il momento di esaminare tale questione, tuttavia dobbiamo avere presente che il bilancio pluriennale della Regione avrà un senso se si baserà su risorse certe, in caso contrario potremmo andare incontro a valutazioni errate.
Così dicasi per quella parte della spesa regionale, diretta o indiretta che è collegata a leggi specifiche dello Stato, sia che abbiano un finanziamento pluriennale che annuale.
Ad esempio tutto il settore dell'agricoltura che richiede sempre più un processo di condizionamento programmatorio degli interventi e delle spese tra Stato e Regioni. Tralascio di esaminare a questo proposito il problema oggi attualissimo, degli aspetti finanziari legati al D.P.R. 616 attuativo della legge 382: il dibattito in corso tra Stato e Regioni testimonia l'esigenza di un superamento di un metodo di rapporti fondamentalmente non corretto in quanto da un lato si caricano le Regioni di nuove funzioni senza dotarle di risorse adeguate, dall'altro le si dotano di strumenti di gestione nuovi come nel caso della legge 335 senza offrire loro un quadro complessivo per metterli in pratica (ad esempio un quadro pluriennale delle risorse che saranno messe a disposizione delle Regioni e che siano stabilite in misura certa).
Sono aspetti questi che abbiamo voluto ricordare, affinché le norme che ci diamo con la legge di contabilità non annullino gli sforzi che si stanno facendo per riuscire a gestire le risorse in modo programmato.
In questo contesto anche la politica del credito dovrà subire un profondo mutamento in relazione alla nuova disciplina sulla contrazione dei mutui introdotta dalla legge in esame. I mutui infatti saranno esclusivamente autorizzati dalla legge di bilancio e da quella relativa alla sua variazione a copertura del disavanzo tra il complesso delle spese e quello delle entrate. Ciò significa che il ricorso al credito non avviene più man mano che insorgono i bisogni che determinano nuove spese, ma in base ad un quadro di spese definito in sede di bilancio, insieme al complessivo indebitamento risultante dopo la verifica della capacità di finanziamento delle entrate proprie e derivate. Viene così a mancare la correlazione tra le singole autorizzazioni a contrarre debiti ed il singolo oggetto legislativo di spesa, mentre resta immutata la correlazione tra il ricorso al credito e la destinazione delle relative risorse alle spese d'investimento come previsto dall'art. 10 della legge n. 281 del 1970.
Sulla nuova disciplina dell'indebitamento regionale si deve ovviamente innestare una nuova politica della disponibilità di cassa, affinch l'assunzione dei mutui da parte della Regione sia regolata dalle effettive esigenze di cassa e sia opportunamente attuata in relazione alle condizioni del mercato finanziario, e quindi all'andamento dei tassi di interesse alle esigenze degli altri operatori pubblici (in particolare degli Enti locali territoriali), ai rapporti instaurati con la Tesoreria regionale.
Io penso che da questo punto di vista, in un momento in cui precisi vincoli internazionali pongono pesanti limiti all'ampliamento del credito totale interno (lettera d'intenti al F.M.I.), le Regioni possono farsi promotrici d'iniziative e verso lo Stato, per quanto riguarda la sua politica di tesoreria, e verso il sistema regionale del credito per garantire un flusso programmato di risorse verso gli operatori presenti nella realtà regionale, e per garantire il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale; non si tratta certo di arrogarsi competenze e funzioni di organismi nazionali, ma di assicurare la presenza della Regione nella definizione di linee e di indirizzi della politica del credito a livello locale, oggi più che mai leva essenziale per lo sviluppo economico e sociale. Invito ancora una volta la Giunta a prendere in considerazione la conferenza regionale sul credito.
I vari aspetti innovativi sinora illustrati potranno assumere però un reale riferimento operativo solo nella misura in cui la struttura amministrativa della Regione e l'organizzazione degli uffici sapranno adeguarsi compiutamente a questa nuova disciplina. Non si tratta, a mio modo di vedere, di questioni quantitative, ma di fare un salto qualitativo nel modo di lavorare, non solo della Giunta e del Consiglio regionale nella sua molteplice articolazione, ma di tutti i dipendenti della Regione ad ogni livello.
Infatti l'importanza di questa legge non è soltanto nel meccanismo nuovo della contabilità regionale, ma nell'avere apportato una serie di novità organizzative che se bene attuate permetteranno una razionalizzazione ed anche una estensione democratica dell'attività amministrativa della Regione. L'art. 89 della legge al riguardo è perci della massima importanza: in esso viene fissato il principio che l'organizzazione degli uffici regionali (in una futura legge regionale cui si fa esplicito riferimento) dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, stabilendo adeguate forme di controllo sul piano economico finanziario (controllo sui risultati reali della spesa ecc.) e non più solo giuridico-contabile; in questa logica viene accentuato anche il significato politico del rendiconto (disciplinato dal capo IX del disegno di legge) il quale diviene lo strumento principale di controllo del programma pluriennale d'attività e di spesa, garantendone la verifica annuale da parte del Consiglio regionale.
Un altro aspetto della legge di contabilità regionale che crediamo debba essere sottolineato è l'affermazione di principio contenuta nell'art.
86, secondo la quale la legge regionale deve disciplinare la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.
Su questi argomenti purtroppo la legge 335/76 non detta principi fondamentali riconoscendo tuttavia la potestà legislativa regionale in dette materie. Il fatto tuttavia di fare riferimento alla legislazione statale vigente senza ancorarsi alla legge di contabilità dello Stato pu consentire il riferimento ad altre fonti che disciplinano la materia contrattuale e del patrimonio. E' auspicabile pertanto che all'affermazione di principio contenuta nella legge faccia al più presto seguito la realizzazione delle corrispondenti leggi regionali anche per un eventuale inserimento della Regione nel dibattito che certamente avrà luogo allorch il legislatore deciderà di varare una legge cornice sulle materie in argomento.
A conclusione di quanto sinora esposto, mi pare necessario ricordare ancora che questa legge si colloca in un contesto indubbiamente difficile.
Non può e non deve sfuggire che il sistema contabile dello Stato e quello degli Enti locali, rimangono per ora ancorati ad un orizzonte annuale determinando una seria contraddizione tra struttura, già sostanzialmente programmatica ed a respiro pluriennale del bilancio regionale, e struttura annuale del Bilancio dello Stato e degli Enti locali e dei maggiori Enti pubblici a monte ed a valle dell'istituto regionale. Non è irreale il rischio di scollamento del sistema finanziario pubblico che ci troviamo di fronte per la difficoltà di raccordo tra i diversi orizzonti, tra i diversi sistemi e metodi di gestione.
Il problema non si presenta soltanto in relazione alla definizione delle entrate, quindi delle risorse, delle spese ed ai nuovi aspetti procedurali ad esse connessi, ma investe tutta una serie di tematiche tra cui, non ultima, quella relativa al coordinamento tra i diversi soggetti della finanza pubblica.
La logica avrebbe voluto che a monte fossero stati sciolti tutta una serie di nodi di grande significato. Intanto, per quanto attiene la riforma della contabilità, sarebbe stato più logico procedere in modo unitario ed integrato dallo Stato alle Regioni, dalle Regioni agli Enti locali. Il fatto però che con la legge statale 335 il legislatore abbia individuato nelle Regioni il campo di sperimentazione non esaurisce però il loro ruolo nel nuovo assetto della contabilità regionale, bensì lo innalza a contributo che le stesse sono chiamate a dare, non solo al riordino della contabilità pubblica dello Stato e degli Enti locali, bensì al complesso processo di riforma complessiva dello Stato in attuazione del disegno costituzionale.
A questo proposito il disegno di legge in esame nell'art. 2, attuativo dell'art. 34 della legge 335, ci permette di sperare nella costruzione di nuovi rapporti di collaborazione tra Stato e Regioni, rapporti che sono utili e indispensabili per andare a quei nuovi processi riformatori previsti dal disegno costituzionale.
Anche per tutti questi motivi il voto favorevole alla legge da parte del Gruppo del P.C.I. rappresenta un ulteriore impegno di studio, di impegno unitario di lavoro e di lotta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Per il nostro Gruppo la legge in esame sviluppa, approfondisce e risolve con maggior ricchezza di particolari e di norme tutti i casi prevedibili nella gestione del bilancio regionale. Presenta inoltre buone caratteristiche di organicità e completa sia nella parte puramente specialistica riguardante la perizia di spesa e la rilevazione della contabilità regionale e sia nella suddivisione delle competenze degli organi interessati e nell'attribuzione delle varie responsabilità e controlli. Importante e soddisfacente è soprattutto il legame della legge in esame con la programmazione, perfezionando ed ampliando in nove articoli l'unico articolo della 335 relativo al bilancio pluriennale.
Per il nostro Gruppo ciò dimostra un impegno politico di predisporre gli strumenti di bilancio necessari per l'attuazione e la verifica della programmazione, prima mancanti e da noi richiesti già nella discussione sulla legge di variazione del bilancio '77 e nella discussione sul Piano di sviluppo.
Dovranno ancora, però, essere perfezionate certe strutture regionali e attuati certi impegni già assunti precedentemente dalla Giunta perch possano essere realizzati quegli elementi innovativi che la legge propone mi riferisco al sistema informativo regionale per una analisi delle leggi regionali di spesa e delle cause di formazione dei residui, dalla politica d'indebitamento delle finanze regionali e alla politica del patrimonio.
Con queste precisazioni il nostro Gruppo, persuaso che con questa legge si pongono le basi per trasformare profondamente l'azione di governo degli organi regionali, dichiara fin d'ora il voto favorevole.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni? Passiamo all'esame dell'articolato.
Capo I - Norme generali Art. 1 - Oggetto della legge "La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto regionale e in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Cooperazione con lo Stato e le Regioni "Ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione Piemonte e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
La Regione Piemonte promuove e concorda con altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese, nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Collegamento organico con la programmazione regionale "Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto e delle norme contenute nel titolo III della Legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977.
Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico nella fase di predisposizione, di attuazione, di verifica e di controllo del programma pluriennale di attività e di spesa, nonché delle sue specificazioni annuali, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Sistemi informativi e Tesoreria regionale "Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale di cui alla Legge regionale 4 settembre 1975, n. 48.
Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla Legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Capo II - Bilancio pluriennale Art. 5 - Natura del bilancio pluriennale "Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo.
Il bilancio pluriennale è strumento di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977.
In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da legge della Regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale "Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.
Le previsioni del bilancio pluriennale relative all'ultimo anno della sua validità si estendono all'esercizio immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di tale esercizio e in ogni caso fino all'adozione di un nuovo bilancio pluriennale.
Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 22 della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Struttura del bilancio pluriennale - "Il bilancio pluriennale è composto: 1) da un quadro delle risorse 2) da un quadro delle spese 3) da un quadro generale riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, la quota relativa all'esercizio finanziario successivo, la quota globale relativa al rimanente periodo di validità ed il totale delle singole quote.
Per ciascuna delle quote di cui al precedente comma vengono indicate le somme che hanno riferimento certo nella legislazione statale e regionale già in vigore e le somme che hanno riferimento nei previsti nuovi interventi legislativi, statali e regionali o nei nuovi provvedimenti amministrativi statali.
Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni di entrata e di spesa degli Enti dipendenti dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Ripartizione delle entrate "Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo articolo 29.
Nell'ambito delle categorie sono indicate separatamente le previsioni relative ai fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281, con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le previsioni relative ai fondi per l'assistenza sanitaria ed ai fondi assegnati per le funzioni delegate dallo Stato.
Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate anche in appositi allegati al bilancio pluriennale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Ripartizione delle spese "Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del primo, secondo e terzo comma del successivo articolo 30.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma del successivo articolo 11".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla notazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Previsione delle entrate del bilancio pluriennale "Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo futuro delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.
Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito negli anni precedenti e nell'anno in corso.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dalle assegnazioni di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con le successive modificazioni ed integrazioni, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore od individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.
Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Previsione delle spese del bilancio pluriennale "Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo articolo 30, in base alle quote certe relative alla legislazione statale e regionale in vigore nonch distintamente in base ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o ai nuovi provvedimenti amministrativi statali.
Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.
Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati tenendo conto delle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui al titolo III della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dei prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o dai nuovi provvedimenti amministrativi statali, sono previste in base alle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti d'impegno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Quadro generale riassuntivo "Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al primo comma dell'articolo 6, il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per aree di attività e di intervento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Equilibrio del bilancio "Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese previste per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente articolo 6 primo comma, non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Capo III - Leggi di spesa Art. 14 - Principi generali "Le Leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.
Le Leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono indicare l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento anche al bilancio pluriennale.
Le Leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Leggi di spesa a carattere continuativo ricorrente "Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo articolo 55. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio immediatamente successivo, rinviando la determinazione delle spese per gli ulteriori esercizi finanziari alle Leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Leggi che autorizzano spese annuali - "Le Leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Leggi che autorizzano spese pluriennali "Le Leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in annualità indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 55, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Disciplina delle procedure di spesa "Le Leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.
Le Leggi regionali che prevedono contributi ad Enti o a privati fissano i termini perentori entri i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.
Le Leggi regionali possono indicare modalità per l'impegno, entro il termine dell'esercizio finanziario e nello stesso ambito di destinazione di somme per le quali non sia possibile definire l'assegnazione nei termini e nei modi da esse stabiliti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Capo IV - Bilancio annuale Art. 19 - Annualità del bilancio "L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate nonché per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Universalità del bilancio "Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Integralità del bilancio "Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.
Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Bilancio annuale di previsione "Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica: 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese delle quali si prevede di autorizzar e il pagamento nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le entrate di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le spese di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Previsioni delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario "Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente articolo 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la loro natura e provenienza, nel successivo articolo 51".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario "Gli stanziamenti delle spese, in termini di competenza, sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo articolo 55 in base alle leggi vigenti, ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente articolo 18, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente articolo 15.
Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni già assunti.
Le spese per annualità derivanti da limiti d'impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti d'impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Previsioni per le assegnazioni statali "Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, ove le relative leggi statali non dispongano diversamente e salvi, comunque, i casi di assegnazioni disposte in corrispondenza della delega di funzioni amministrative a norma dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
Per le assegnazioni di cui al precedente comma la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate ove le relative leggi statali non dispongano diversamente, e ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio finanziario somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, ha altresì facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi finanziari immediatamente successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Previsioni di cassa "Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.
Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Equilibrio del bilancio in termini di competenza "Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza dell'esercizio finanziario può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza dell'esercizio finanziario, purché la relativa differenza risulti finanziabile con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 47.
Il totale delle previsioni di spesa per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 31, terzo comma, non può essere superiore al totale delle previsioni di entrata, escluse quelle relative ad entrate derivanti da mutui e prestiti e dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 31, secondo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'art. 27 è approvato.
Art. 28 - Equilibrio del bilancio in termini di cassa "Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento non pu essere superiore al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - Classificazione delle entrate "Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie: Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali devoluti alla Regione o di quote di tributi erariali devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Cat. 1 - Imposte sul patrimonio e sul reddito Cat. 2 - Tasse ed imposte sugli affari Cat. 3 - Imposte sulla produzione e sui consumi.
Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.
Cat. 4 - Assegnazioni, contributi e trasferimento di fondi dal bilancio statale Cat. 5 - Assegnazioni di fondi per l'esercizio di funzioni delegate.
Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali.
Cat. 6 - Proventi di beni della Regione Cat. 7 - Proventi dei servizi pubblici Cat. 8 - Utili di Enti o Aziende regionali Cat. 9 - Recuperi e contributi.
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.
Cat. 10 - Alienazione di beni Cat. 11 - Rimborso di crediti Cat. 12 - Trasferimenti, eredità, donazioni Cat. 13 - Ammortamenti.
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie.
Cat. 14 - Accensione di mutui e di prestiti obbligazionari Cat. 15 - Anticipazioni per deficienze di cassa Cat. 16 - Altre operazioni di credito.
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.
Cat. 17 - Gestioni speciali Cat. 18 - Partite che si compensano nella spesa. Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.
I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonché il riferimento alle ripartizioni di entrata del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli." Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 - Specificazione e classificazione delle spese "Nel bilancio le spese sono ripartite in aree di attività e in aree di intervento.
Nell'ambito delle aree di attività o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obiettivi del programma pluriennale di attività e di spesa, ai sensi degli articoli 18 e 19 della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si ripartiscono in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, o di una funzione ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo anche non continuo e la denominazione, nonché i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la Giunta regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, ove esista.
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attività o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalità della medesima.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo: a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato d) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonché in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 - Quadro generale riassuntivo "Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto nel precedente articolo 25, terzo comma, e nel successivo articolo 41, secondo comma.
Al quadro generale riassuntivo è altresì allegato un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti in termini di competenza e in termini di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con il ricorso al credito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 - Armonizzazione dei bilanci regionali "La Regione uniforma i propri bilanci annuali ai criteri stabiliti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura e per attribuire a ciascun capitolo di spesa il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, nonché ai fini della necessaria armonizzazione dei bilanci medesimi con il piano dei conti indicato nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Legge per l'approvazione dei bilanci "La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e per l'approvazione del bilancio pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta alla Presidenza del Consiglio regionale nei termini previsti dallo Statuto.
Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa ed al bilancio pluriennale ove occorra.
Il Consiglio regionale approva il disegno di legge di cui al primo comma nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle Leggi regionali, e ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, per il programma pluriennale di attività e di spesa e per i suoi aggiornamenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34 - Esercizio provvisorio del bilancio "L'esercizio provvisorio del bilancio annuale può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto regionale.
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
La Legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 - Gestione provvisoria del bilancio "Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Capo V - Variazioni al Bilancio Art. 36 - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.
L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.
Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposite deliberazioni della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo mediante decreto del Presidente della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 - Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.
Le somme di cui al precedente comma sono indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti, ovvero in capitoli nuovi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale deve essere presentato alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per convalida con Legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 - Prelevamento dal fondo di riserva di cassa "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.
La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
I prelevamenti e le integrazioni di cui al primo comma sono autorizzati con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo e sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con deliberazione del Consiglio regionale e con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ai prelevamenti, dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo art. 42 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonché all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 - Prelevamento dai fondi globali "Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.
I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ovvero di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 40".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 - Riporti da fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente "In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, ultimo comma, le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario possono costituire sede per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi presentati al Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio finanziario medesimo, purché tali provvedimenti siano approvati nel corso dell'esercizio successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti di detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Nel caso in cui al precedente comma, lo stanziamento nel bilancio della nuova o maggiore spesa è accompagnato dall'indicazione che si tratta di onere finanziato con ricorso ad un fondo globale dell'esercizio precedente e di esso non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al precedente articolo 27, primo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 - Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi "La Legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi del successivo articolo 55, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 27, primo comma.
La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da Leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguamento prevista in fondi globali del bilancio stesso.
Le Leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 39 autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.
Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 36, 37 e 38, nonché nel successivo articolo 48, deve essere autorizzata con Legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 - Assestamento del bilancio "Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge l'assestamento del bilancio.
Con legge di cui al precedente comma si provvede: 1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 62, 63, 64 e 65, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa.
2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1) del presente comma, nonché alle variazioni che assicurino l'equilibrio del bilancio in termini di competenza e in termini di cassa.
3) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio indicandone l'ammontare risultante dal conto di cui al successivo articolo 69.
Con legge di cui al primo comma possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di cui al precedente art. 3, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli 27 e 28".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 42 è approvato Art. 43 - Leggi di variazione al bilancio "La Legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.
Con distinti articoli della legge regionale di cui al precedente comma possono essere modificati anche stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato in una specifica legge regionale ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16.
Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con legge di approvazione del bilancio sono indicate in appositi articoli della Legge regionale di cui al primo comma.
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione agli stanziamenti dei fondi di riserva, fermo restando il limite di cui al precedente articolo 38 per il fondo di riserva di cassa nonché l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi, purché l'aumento medesimo risulti destinato alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del solo esercizio finanziario in corso.
La Legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo articolo 47, terzo comma, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.
Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dal Consiglio regionale dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44 - Divieto di storni "Salvo quanto indicato nei precedenti articoli 36, 37, 38 e 41 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
Sono vietati in ogni caso: 1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese 2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese 3) lo storno di fondi tra capitoli del conto dei residui, nonché tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Capo VI - Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati Art. 45 - Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione "I bilanci di previsione degli Enti, Istituti, Aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta regionale nei termini e con le modalità indicati dallo Statuto o dalle leggi regionali e comunque un mese prima del termine di cui al primo comma del precedente articolo 33.
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Art. 46 - Entrate e spese degli Enti locali per le funzioni delegate "In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.
Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi del precedente articolo 30, primo, secondo e terzo comma, nonché secondo la loro riclassificazione in spese correnti ed in spese di investimenti.
Le somme assegnate dalla Regione agli Enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte, nei bilanci degli Enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extra-tributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
Nei bilanci degli Enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali Enti, in capitoli distinti, con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.
I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale, ai sensi del precedente articolo 30, primo, secondo e terzo comma.
Gli Enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Capo VII - Operazioni di credito e garanzie Art. 47 - Mutui e prestiti "La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
I mutui ed i prestiti possono essere autorizzati solo per provvedere alle spese di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970 n. 281.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di nuovi prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti l'esercizio al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso destinate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte nel titolo I del bilancio regionale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento di tali mutui o di tali prestiti trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
La legge di bilancio o di variazione al medesimo che autorizza l'accensione dei mutui o l'emissione dei prestiti indica l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima dell'ammortamento, l'incidenza delle operazioni sull'esercizio finanziario in corso e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale, nonché l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari futuri e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio pluriennale.
Le condizioni e le modalità di accensione dei mutui o di emissione dei prestiti sono determinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 per i prestiti obbligazionari e quanto stabilito nel quinto comma di tale articolo per il trattamento fiscale dei mutui.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede tenuto anche conto della situazione di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Art. 48 - Anticipazioni di cassa "La Regione può contrarre anticipazioni con gli Istituti di Credito ai quali affida il servizio di Tesoreria, unicamente per far fronte a temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le anticipazioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta regionale che autorizza l'iscrizione del relativo ammontare in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, e ne indica le condizioni e gli oneri nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono estinte nello stesso esercizio nel corso del quale sono contratte e ad esse si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 10, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49 - Garanzie prestate dalla Regione "Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente articolo 17, primo comma.
Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.
Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con l'indicazione degli elementi che contraddistinguono le singole garanzie.
La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Capo VIII - Gestione del bilancio Art. 50 - Disposizioni generali "La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.
Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente capo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art. 51 - Accertamento delle entrate "L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ne ha appurato la causa, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui al successivo articolo 54.
All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.
All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.
All'accertamento delle entrate tributarie proprie della Regione non riscuotibili mediante ruoli si provvede per l'ammontare risultante dalle comunicazioni degli uffici competenti dello Stato e della Provincia, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 con le successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni della Giunta regionale, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.
Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.
I funzionari regionali comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.
Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 - Riscossione delle entrate "L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità e nei termini indicati dalla legge istitutiva del relativo servizio, nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione sono riscosse con le modalità e nei termini indicati dalla legge regionale 29 dicembre 1971 n. 1, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla Tesoreria Centrale medesima.
Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.
Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio la Ragioneria della Regione verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Art. 53 - Versamento delle entrate "Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella Tesoreria regionale.
Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente articolo 51, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.
Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dalla Ragioneria della Regione, sono firmati dal funzionario della stessa Ragioneria a ci appositamente incaricato con deliberazione della Giunta regionale e sono trasmessi alla Tesoreria regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 53 è approvato.
Art. 54 - Registrazione delle entrate "Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente articolo 53 e le quietanze rilasciate dalla Tesoreria regionale sono registrati dalla Ragioneria della Regione con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 54 è approvato.
Art. 55 - Impegno delle spese "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo e salvo quanto disposto nel successivo articolo 68 per l'autonomia contabile del Consiglio regionale.
Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto e altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi a norma del precedente articolo 15, secondo comma, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Nel caso in cui le leggi regionali prevedano la concessione di contributi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale gli impegni delle relative spese sono assunti con i decreti stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione : presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 55 è approvato.
Art. 56 - Registrazione degli impegni di spesa "Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente articolo 55, dai quali possano derivare spese a carico del bilancio regionale debbono essere trasmesse alla Ragioneria della Regione per la prenotazione dell'impegno.
La Ragioneria della Regione, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.
Gli impegni delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dalla Ragioneria della Regione, alla quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente gli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 56 è approvato.
Art. 57 - Liquidazione delle spese "Le spese di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono liquidate quando sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, nonché quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.
La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento d'impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.
La Ragioneria della Regione, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, l'esistenza delle disponibilità nel relativo stanziamento di cassa ed effettua la registrazione.
Qualora la disponibilità di cui al precedente comma risulti inesistente o inadeguata, la Ragioneria della Regione formula la relativa proposta di integrazione mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi del precedente articolo 38.
Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio la Ragioneria della Regione verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.
In ogni altro caso di irregolarità la Ragioneria della Regione indica all'ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.
Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 49 della legge medesima.
Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all'articolo 49, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 nonché le spese derivanti dalle deliberazioni d'urgenza che la Commissione di controllo sugli atti della Regione abbia ritenute illegittime ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, della legge medesima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 57 è approvato.
Art. 58 - Ordinazione dei pagamenti "Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati ai sensi del successivo articolo 61, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal componente della Giunta da questi delegato e sono vistati dal funzionario responsabile della Ragioneria della Regione o da altro funzionario designato dalla Giunta regionale.
Le aperture di credito di cui al primo comma si effettuano mediante ordini di accreditamento che indicano le somme erogabili dal funzionario delegato mediante ordinativi a favore dei creditori e dispongono il versamento di tali somme in appositi conti accesi, a richiesta del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.
A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni l'ammontare degli impegni medesimi può essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della Giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 58 è approvato.
Art. 59 - Registrazione dei pagamenti "I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dalla Ragioneria della Regione con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.
Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 59 è approvato.
Art. 60 - Estinzione dei titoli di spesa "I titoli di spesa di cui ai precedenti articoli 58 e 59 sono trasmessi alla Tesoreria regionale che li estingue con le modalità e nei termini stabiliti nella convenzione riguardante il relativo servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 60 è approvato.
Art. 61 - Pagamenti mediante aperture di credito "Al bilancio annuale è allegato un elenco dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito, presso la Tesoreria regionale, a favore di funzionari delegati della Regione.
Le leggi regionali e gli atti amministrativi che dispongono l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio finanziario possono autorizzare la gestione delle relative spese mediante le aperture di credito di cui al precedente comma.
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati ed il rispettivo ammontare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Le aperture di credito di cui ai precedenti commi sono utilizzate mediante ordinativi di pagamento firmati dai funzionari delegati e vistate dai funzionari della Ragioneria della Regione designati dalla Giunta regionale.
Nei casi ed entro i limiti d'importo indicati in apposite deliberazioni della Giunta regionale le aperture di credito possono essere utilizzate mediante buoni di prelievo emessi dai funzionari delegati a proprio favore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 61 è approvato.
Art. 62 - Accertamento dei residui attivi "Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.
Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.
In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio, in termini di competenza, in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 62 è approvato.
Art. 63 - Riaccertamento dei residui attivi "Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dalla Ragioneria della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno.
Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 63 è approvato.
Art. 64 - Accertamento dei residui passivi "Costituiscono residui passivi esclusivamente: a) le spese impegnate a norma del precedente articolo 55 e non pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo b) le spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni ai sensi del precedente articolo 25 primo comma, non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario.
Si considerano residui passivi le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario alle quali corrispondano spese previste in provvedimenti legislativi presentati al Consiglio regionale e non approvati entro il termine medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 64 è approvato.
Art. 65 - Riaccertamento dei residui passivi "Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dalla Ragioneria della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, ovvero, nel caso indicato nel precedente art. 64, lettera b), per due anni successivi a quello nel quale le relative spese furono iscritte nel bilancio.
Le somme di cui al precedente comma, trascorso il termine ivi indicato si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
Le somme di cui al precedente art. 64, ultimo comma, sono mantenute nel conto dei residui passivi fino al termine dell'esercizio finanziario nel quale vi furono riportate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri.
L'art. 65 è approvato.
Art. 66 - Economie di spesa "Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio in termini di competenza e che non costituiscono residui passivi ai sensi del precedente articolo 64, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente articolo 65, secondo comma.
Si considerano economie di spesa le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario e alle quali non corrispondano spese previste nei provvedimenti legislativi di cui al precedente art. 64, ultimo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 66 è approvato.
Art. 67 - Cassa economale "La Regione istituisce un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti in apposito regolamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 67 è approvato.
Art. 68 - Autonomia contabile del Consiglio regionale "Il Consiglio regionale ha piena autonomia contabile nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, e la esercita nel rispetto dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1973, n. 853".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 68 è approvato.
Capo IX - Rendiconto generale Art. 69 - Impostazione e presentazione del rendiconto "I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario ed il conto del patrimonio con le rispettive note preliminari ed è predisposto con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 24, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Il rendiconto generale della Regione è integrato con le risultanze del conto finanziario e del conto del patrimonio del Consiglio regionale.
Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 69 è approvato.
Art. 70 - Conto finanziario "Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio: 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) gli stanziamenti in termini di cassa riportati dall'esercizio finanziario precedente 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui 6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza 7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario 8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza 10) le eccedenze di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa 11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso 12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario 13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio: 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza 9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa 10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario 12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 70 è approvato.
Art. 71 - Risultanze del conto finanziario "Nel conto finanziario il risultato finale della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonché detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 71 è approvato.
Art. 72 - Impiego dell'avanzo finanziario "L'avanzo risultante dal conto finanziario può essere destinato a spese non aventi carattere di ricorrenza, delle quali è disposta l'iscrizione in capitoli nuovi o in capitoli già esistenti del bilancio di esercizi successivi, mediante apposite leggi regionali, per la parte non impiegata mediante le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 72 è approvato.
Art. 73 - Ripiano del disavanzo finanziario "Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 73 è approvato.
Art. 74 - Conto del patrimonio "Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario: a) delle attività e delle passività finanziarie b) dei beni mobili ed immobili c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.
Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 74 è approvato.
Art. 75 - Rendiconti dei funzionari delegati "I funzionari delegati presentano alla Ragioneria della Regione i rendiconti dei pagamenti eseguiti ai sensi del precedente articolo 58 allegandovi i titoli estinti ed i documenti che li giustificano.
I rendiconti di cui al precedente comma sono presentati per i pagamenti eseguiti rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale le spese si riferiscono. Il termine del 31 dicembre è protratto al 31 gennaio dell'anno successivo per i rendiconti delle spese erogate nell'esercizio finanziario suppletivo del bilancio.
I rendiconti sono presentati entro venticinque giorni dalla scadenza dei termini indicati nel precedente comma, anche qualora non risulti eseguito alcun pagamento.
La Ragioneria della Regione effettua il riscontro contabile dei rendiconti, nonché gli accertamenti e le verifiche di cui al precedente articolo 57, attestandone con relazione scritta la regolarità ai fini delle relative approvazioni da parte della Giunta regionale.
Qualora nei rendiconti, ovvero nei titoli o nei documenti allegati risultino irregolarità, la Ragioneria della Regione ne informa il funzionario delegato ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.
Qualora il funzionario delegato non regolarizzi i rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.
Le somme per il pagamento di spese correnti, accreditate ai funzionari delegati e da essi non erogate entro i due esercizi finanziari successivi a quello in cui furono impegnate, devono essere versate dai funzionari medesimi alla Tesoreria regionale con riferimento all'apposito capitolo di entrata del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 75 è approvato.
Art. 76 - Rendiconti delle aziende, degli Enti e degli organismi dipendenti dalla Regione "I rendiconti delle aziende, degli Enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono predisposti secondo le indicazioni contenute nei precedenti articoli 69 e 70. I rendiconti medesimi sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sono approvati annualmente nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal precedente articolo 69, ultimo comma, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai rendiconti di cui al precedente comma è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese, nel quale sono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per l'attuazione di programmi di settore o progetti previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 76 è approvato.
Art. 77 - Bilanci delle società a partecipazione regionale "Al rendiconto generale della Regione è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali la Regione ha assunto una partecipazione finanziaria, nonché una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto regionale": Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 77 è approvato.
Art. 78 - Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione "I Consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei Consorzi medesimi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 78 è approvato.
Art. 79 - Rendiconti degli Enti locali "Gli Enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate e le somme ulteriormente erogabili in base agli impegni assunti, nonch l'ammontare delle somme da restituire alla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 79 è approvato.
Capo X - Responsabilità Art. 80 - Responsabilità degli amministratori "Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla competente Commissione di controllo sugli atti della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 80 è approvato.
Art. 81 - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti "Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 81 è approvato.
Art. 82 - Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti "Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
Sono esenti dalla responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.
In particolare è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, in termini di competenza o in termini di cassa, ovvero di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli ad esse pertinenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 82 è approvato.
Art. 83 - Responsabilità dei funzionari delegati - "I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi accreditate ove risulti che tale gestione non si è svolta con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo 61".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 83 è approvato.
Art. 84 - Responsabilità del Tesoriere "Per la responsabilità del Tesoriere regionale si fa riferimento alle norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59, nonché alle condizioni generali ed alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.
Per il discarico della propria responsabilità il Tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo del bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 84 è approvato.
Art. 85 - Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione "Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 85 è approvato.
Art. 86 - Amministrazione del patrimonio e contratti "La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 86 è approvato.
Art. 87 - Competenza della Corte dei Conti "Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 80, 81, 82 ed 83 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 87 è approvato.
Art. 88 - Obbligo di denunzia "Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 80, 81, 82 e 83, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 88 è approvato.
Capo XI - Controlli Art. 89 - Controlli di gestione "La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 89 è approvato.
Art. 90 - Controlli per le funzioni delegate dalla Regione "Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli Enti medesimi per l'esercizio della delega.
Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti nelle singole leggi regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 90 è approvato.
Art. 91 - Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati "Alla vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio di denaro, di titoli e di altri valori provvede la Ragioneria della Regione.
La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata mediante verifiche di cassa e mediante ispezioni disposte dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della Giunta medesima da lui delegato, anche per accertare la regolazione dei conti accesi a favore dei funzionari delegati e la regolarità dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito a loro favore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 91 è approvato.
Art. 92 - Controllo sul servizio di Tesoreria "Il controllo sul servizio di Tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 e con le modalità stabilite nelle condizioni generali e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 92 è approvato.
Art. 93 - Funzioni di controllo della Commissione consiliare programmazione e bilancio " La Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio svolge le funzioni di controllo di cui all'articolo 22, lettera d), dello Statuto regionale, con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 93 è approvato.
Capo XII - Norme finali Art. 94 - Compiti della Ragioneria "Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, la Ragioneria regionale provvede, ai sensi del precedente articolo 3: alla preparazione del bilancio di previsione annuale di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti alla preparazione del rendiconto generale della Regione e all'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti delle aziende e degli Enti regionali.
La Ragioneria provvede altresì: alla formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale alla formulazione di pareri sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare, se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed all'emissione di prestiti obbligazionari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 94 è approvato.
Capo XIII - Norme transitorie e finali Art. 95 - Norme transitorie "Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore.
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978 i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui ai precedenti articoli 64 e 65.
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, entrano in vigore con la presentazione rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978 e, comunque, col 1° gennaio 1978".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 95 è approvato.
Art. 96 - Norma finale "Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 96 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge sulla contabilità.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Istruzione e Formazione Professionale: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale n. 118-10493 relativa a: "Deliberazione del Consiglio regionale n. 114-6978 del 14/10/76. Proposta di modifica"


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'o.d.g.: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 118-10493 relativa a: 'Deliberazione del Consiglio regionale n. 114-6978 del 14/10/76'. Proposta di modifica". La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Due Consiglieri del Consiglio regionale fanno parte del Comitato tecnico scientifico del Centro per la formazione di quadri nel campo dell'informatica. Dal Comitato sono venute delle proposte che richiedono un'analisi del problema da parte del direttore del Centro. La deliberazione che la Giunta propone oggi, ha il significato di svolgere le opportune analisi da presentare alla Giunta, la quale a sua volta le invierà in Commissione.



PRESIDENTE

Nessuno desidera intervenire? Allora vi dò lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-4919 del 12/10/76 con la quale veniva approvata l'istituzione in via sperimentale di un Centro di formazione professionale per tecnici informatici per l'automazione di processi industriali gestito direttamente dalla Regione nonché il conferimento di incarichi al personale esterno che fosse in possesso dei requisiti e qualificazioni necessarie preso atto che lo stanziamento di L. 92 milioni per il biennio sperimentale previsto, destinato al personale è ripartito in: L. 34.000.000 per il personale direttivo L. 16.000.000 per il personale amministrativo L. 12.000.000 per il personale didattico L. 30.000.000 per collaboratori didattici; ravvisata l'opportunità di modificare la ripartizione dello stanziamento aumentando la quota destinata al personale direttivo lasciando immutato lo stanziamento globale delibera per alzata di mano di modificare la propria deliberazione n. 114-697 8 del 14/10/76 ripartendo lo stanziamento di L. 92 milioni per il personale nel seguente modo: L. 40.000.000 per il personale direttivo L. 12.000.000 per il personale amministrativo L. 10.000.000 per il personale didattico L. 30.000.000 per collaboratori didattici".
Chi approva la deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Trattamento economico e normativo del personale

Esame disegno di legge n. 253 "Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi di linea in dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri, con integrazione e modifica della legge regionale 24/11/75, n. 56"


PRESIDENTE

Il Presidente della I Commissione propone di esaminare subito il disegno di legge n. 253, concludendo così i lavori in mattinata. Sospendo per qualche minuto la seduta, onde permettere ai membri della I Commissione di riunirsi per dare un parere definitivo.



(La seduta, sospesa alle ore 12,54 riprende alle ore 13)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
La parola alla signora Graglia Artico, relatore del disegno di legge n.
253.



GRAGLIA Anna, relatore

Il disegno di legge n. 253 prevede contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi di linea, in dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri.
Nel giugno del 1976 è stato siglato un verbale di accordo per il rinnovo del contratto degli autoferrotramvieri. Ciò ha comportato un nuovo onere per le aziende. Le Regioni, in questi mesi, si sono mosse per cercare di fare recepire al Governo la necessità che, di fronte ai maggiori oneri conseguenti al contratto, d'altra parte concordati con l'azione mediatrice del Governo stesso, assenti invece le Regioni, vi fossero adeguati finanziamenti agli Enti istituzionali competenti nel settore dei trasporti per alleviare l'onere finanziario a cui si doveva far fronte. Per il momento si è giunti soltanto ad una generica assicurazione che nell'erogazione del complesso delle risorse alle Regioni, per l'anno 1978 si sarebbe tenuto conto anche dell'onere conseguente al rinnovo del contratto.
In particolare, questo disegno di legge prevede i finanziamenti per le aziende con contratto Anac e per le Aziende con contratto Fenit. Sono 1856 dipendenti. Per le aziende Anac, questo maggiore contributo è stato determinato nella differenza pura tra il costo del nuovo contratto e quello del protocollo d'intesa ora in atto. Pertanto non sono stati considerati il conglobamento della contingenza intervenuta nel frattempo e i riflessi nelle varie componenti della retribuzione.
Il nuovo contratto è stato stipulato a livello nazionale con decorrenza 1/1/76. Tuttavia per la Regione Piemonte è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per la decorrenza dal 1° gennaio 1977 realizzando una transazione per il 1976 con la concessione di un corrispettivo al personale di L. 15.000 mensili. Per coloro che hanno cessato il lavoro nel 1976 viene tuttavia applicato il trattamento di buona uscita stabilito dal nuovo verbale di accordo.
Analoga soluzione vale per il personale Fenit, per il quale tuttavia viene per ora corrisposto per il 1977 solo un acconto su quella che sarà la determinazione definitiva conseguente ai provvedimenti del Parlamento in merito all'applicazione delle nuove tabelle d'inquadramento del personale.
Il nuovo contratto prevede un notevole miglioramento del trattamento di buonuscita, pertanto la Regione interverrebbe erogando alle aziende anche un contributo per fine lavoro del dipendente, pari alla differenza fra il vecchio e il nuovo trattamento. E' un dispositivo analogo a quello adottato in occasione del Protocollo d'intesa, mediante la citata legge regionale n.
56. Per le aziende pubblicizzate durante l'anno 1977, che possono usufruire dei particolari contributi chilometrici per l'esercizio di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 14, in aggiunta a quelli di cui alle leggi 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23, viene proposta la possibilità di optare fra i benefici della detta legge 14 e quelli della legge in esame, allo scopo di non penalizzare l'azienda subentrante la quale altrimenti perderebbe i contributi già spettanti all'azienda privata cedente. Non si è ritenuto equo tuttavia prevedere il cumulo con la detta legge n. 14.
Si ritiene opportuno evidenziare che il contributo non è accordato per tutti gli agenti iscritti al libro paga, ma solo per quelli in numero giustificato dall'entità dei servizi in concessione di competenza regionale e comunale. Le aziende, mediante il contributo di cui trattasi, non coprono comunque il completo aumento del costo del personale, che debbono recuperare per altra via. Si dispone infatti un ritocco dello stanziamento della legge n. 22 che prevede contributi chilometrici di 40/50/60/70 lire per autobus-Km, a seconda della categoria dei servizi, e tali contributi in relazione all'aumento delle percorrenze annue intervenute dal 1973 in poi, sono stati erogati nel 1976 in misura alquanto ridotta rispetto a quella prevista dalla legge. Portando lo stanziamento da 2 miliardi a 2 miliardi e 600 milioni sarà possibile erogare per il 1977 il contributo pieno previsto dalla legge con beneficio anche delle aziende pubbliche non comprese nella legge in esame. Con la fine del corrente anno 1977 cessa l'operatività delle leggi n. 22 e 23. Nel corrente anno è intervenuta l'approvazione della legge regionale sui trasporti n. 44, la quale tra l'altro stabilisce i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi di esercizio.
Questi dovranno essere erogati secondo una nuova dinamica che tiene conto che essi debbono essere riferiti ai sistemi dei costi, individuati dalla Regione e dai ricavi derivanti dalla struttura tariffaria. I criteri sono allo studio e saranno esaminati approfonditamente anche dalla Commissione nell'ambito delle proposte del piano regionale dei trasporti il tutto andrà a cadere alla fine dell'anno o all'inizio del 1978 per cui si rende necessario continuare l'erogazione per tutto l'anno 1978 nello stesso modo, come si è erogato nel 76/77. Nel disegno di legge si è stabilito anche un finanziamento di 800 milioni per l'erogazione di contributi a favore delle aziende pubbliche per spese di esercizio di servizi di trasporti pubblicizzati, stabiliti dalla legge n. 14 che si è trovata priva di finanziamento e quindi nella impossibilità di erogare i contributi previsti dalla legge con il finanziamento annuale.
Questo è il complesso del dispositivo di legge che è passato con voto unanime della II Commissione.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola? Non ve ne sono. Passiamo all'articolato.
Articolo 1 - "Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del nuovo contratto di lavoro, di cui al verbale di accordo 4/6/76 siglato presso il Ministero del lavoro fra le organizzazioni delle categorie interessate, e al fine di garantire l'efficienza e la continuità dei pubblici servizi del settore, la Regione Piemonte concede alle imprese concessionarie interessate: a) un contributo "una tantum" di L. 210.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli oneri a carico dell'impresa, in pro-rata per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976, a saldo e stralcio di ogni spettanza a qualsiasi titolo conseguente al nuovo trattamento economico e normativo per il periodo 1/1/76 - 31/12/76 oltre quanto disposto al successivo art. 4 b) un contributo annuo per ciascun dipendente in servizio nel 1977 determinato: 1) in L. 890.000 per le aziende con dipendenti regolati con contratto ANAC, integrato dal Protocollo di Intesa.
2) nella misura che il Consiglio determinerà, in analogia a quello di cui al precedente punto 1), per le aziende con dipendenti regolati con contratto Fenit, allorché il Parlamento avrà definito la normativa di applicazione delle nuove tabelle d'inquadramento del personale. Nell'attesa di tali determinazioni, alle aziende in parola verrà corrisposto un acconto dell'ammontare di L. 350.000 compresi gli oneri a carico dell'impresa salvo conguaglio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 - "I contributi di cui ai punti a) e b1) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto Anac, integrato dal Protocollo d'Intesa, che applichino il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e che, per il periodo di servizio relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto a) medesimo.
Tale contributo viene a sommarsi a quello di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56, per le aziende aventi titolo.
I contributi di cui ai punti a) e b2) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto Fenit, che applichino il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977 ad eccezione delle nuove tabelle di inquadramento, e che, per il periodo relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto a) medesimo.
I contributi di cui trattasi sono accordati se il conto economico di esercizio risulti passivo per il complesso dell'attività aziendale dei trasporti nell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.
Il loro importo è contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo dalla Regione Piemonte.
Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.
I contributi di cui all'art. 1 possono essere accordati anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n.
1221; di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 - "La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio delle linee regionali, interregionali e comunali.
Il pagamento dei contributi sarà autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.
I contributi sono corrisposti previa dimostrazione da parte dell'impresa dell'avvenuta applicazione del contratto come dall'art. 2. Il contributo di cui al punto b) dell'art. 1 è erogato nella misura del 90 salvo conguaglio ad avvenuto riscontro a fine anno della consistenza del personale durante l'anno 1977, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 - "Viene inoltre garantito per ciascuno degli agenti regolati con contratto Anac, in servizio il 1° luglio 1974 e che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto Anac 10/12/70, in sostituzione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.
Per gli agenti assunti successivamente al 1° luglio 1974, e che cessino o abbiano cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1 gennaio 1976, il contributo viene commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dalla normativa contrattuale regionale di cui al verbale d'intesa 6 ottobre 1975 (Protocollo d'Intesa).
Analogamente, alle aziende che hanno il personale regolato con contratto Fenit, per gli agenti in servizio al 1° gennaio 1976, che cessino o abbiano cessato dal servizio, viene garantito un contributo commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto Fenit 22 giugno 1973.
Il contributo di cui al presente articolo può essere accordato anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952 n. 1221; di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 - "Le provvidenze di cui all'art. 1 e all'art. 4 possono essere concesse anche alle aziende pubblicizzate dopo il 31 dicembre 1976.
In tale caso non viene accordato il contributo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 - "In dipendenza dell'aumento della percorrenza degli autoservizi, l'autorizzazione di spesa stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, per l'anno finanziario 1977, è aumentata da 2.000 milioni a 2.600 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 - "Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977 la spesa di 800 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale, in base ad istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della Giunta medesima, può autorizzare il pagamento, sulla base delle risultanze di esercizio del primo semestre di ogni anno, di un acconto non superiore al 50% del contributo annuale erogato nell'esercizio precedente, con diritto di recupero qualora il contributo non risulti concedibile in base alle risultanze di fine esercizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 7 è approvato Articolo 8 - "In attesa di nuova disciplina normativa dell'erogazione dei contributi, conforme ai criteri stabiliti dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge e alle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23, 20 marzo 1975, n. 14 e 24 novembre 1975, n. 56, avverrà con le medesime modalità previste dalle rispettive leggi anche per l'anno 1978, nella medesima misura determinata per ciascuna azienda concessionaria per il 1977, salvo successivo conguaglio.
Il contributo di cui alla presente legge potrà essere erogato per rate trimestrali anticipate, in analogia a quello di cui alla legge 24 novembre 1975, n. 56".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Articolo 9 - "All'onere derivante dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1977, in 2.350 milioni, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di L. 2.350 milioni al capitolo n. 6070 dello stato di previsione medesimo.
All'onere di 600 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n.
14040 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di 600 milioni al capitolo n. 11830 dello stato di previsione medesimo.
All'onere di 800 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n.
10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di L. 800 milioni al capitolo n. 6100 dello stato di previsione medesimo.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1978, le seguenti spese: L. 1.800 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di 3.500 milioni già stabilita per l'anno finanziario medesimo dalla legge regionale 24 novembre 1975, n. 56 L. 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23 L. 2.600 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 L. 900 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.
Al maggior onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con una quota di 7.300 milioni della maggior somma derivante dal riparto, a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'intero disegno di legge n. 253 è approvato. Signori Consiglieri comunico che la prossima seduta sarà convocata a domicilio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,15)



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