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Dettaglio seduta n.156 del 19/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Formazione professionale

Interrogazione dei Consiglieri Soldano, Vietti, Martini, Lombardi e Paganelli: "Natura del Convegno sugli handicappati tenuto a Cuneo ed interpretazione, a livello attuativo, del rapporto di informazione tra Giunta e Gruppi consiliari"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Per il punto relativo a "Interrogazioni e interpellanza" esaminiamo per prima l'interrogazione dei Consiglieri Soldano, Vietti, Martini, Lombardi e Paganelli: "Natura del Convegno sugli handicappati tenuto a Cuneo ed interpretazione, a livello attuativo, del rapporto di informazione fra Giunta e Gruppi consiliari". Risponde l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Il convegno si è reso necessario poiché il problema degli handicappati è andato ponendosi in termini sempre più urgenti. Il nuovo orientamento è di inserire gli handicappati non gravi in centri di formazione professionale ordinari. E' una esperienza in parte già avviata nei confronti di poche unità in altre Regioni, che comporta la preparazione dei docenti e dell'ambiente che li accoglie, ma che richiede anche un contatto diretto tra l'amministrazione che conduce queste esperienze e le imprese che inseriranno nel mondo del lavoro gli stessi. L'iniziativa, per riuscire con successo, deve essere assunta con tutte le cautele necessarie e, a tale scopo, abbiamo ritenuto opportuno di organizzare il seminario invitando gli operatori di tutti i centri regionali (dei quali ho l'elenco). Nel corso del seminario tenutosi al St. Greé di Viola nei giorni 11, 12, 13 e 14 scorsi, è stato approvato un documento con il quale si è deciso di nominare due Commissioni, una composta da rappresentanti ufficiali dei centri e da docenti, e una più ristretta, per avviare questa iniziativa nel modo più corretto possibile.
Mi scuso per non aver informato tempestivamente di questa iniziativa i colleghi della V Commissione. Le iniziative dell'Assessorato sono parecchie e non sempre è possibile la tempestività di comunicazione; d'altra parte non è neppure possibile ogni settimana dare comunicazione di tutto ciò che si sta facendo. Posso impegnarmi, in occasione di seminari e convegni, a informare la Commissione, nella quale, per altro, molte volte è difficile portare ulteriore materiale data la molteplicità degli argomenti sempre all'ordine del giorno. Il materiale relativo a questo seminario sarà pubblicato e messo a disposizione di chi volesse venirne a conoscenza.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Ringrazio l'Assessore per la risposta che, in realtà, ha puntualizzato le motivazioni per le quali noi avevamo ritenuto di dover presentare l'interrogazione. In effetti, avevamo appreso dai giornali la notizia dell'iniziativa e ne eravamo rimasti sorpresi, perché l'Assessore all'istruzione e all'assistenza scolastica ha la consuetudine di comunicare in Commissione le iniziative più importanti.
Il problema degli handicappati riscuote, da parte dei membri della V Commissione del Gruppo D.C., molto interesse. E' un problema urgente, anche ai fini di una doverosa sensibilizzazione; quindi siamo concordi sulle motivazioni che hanno indotto l'Assessorato ad assumere l'iniziativa. Tocca alla Giunta compiere le proprie decisioni e le proprie scelte. Noi non vogliamo in questo momento porre in discussione una scelta della Giunta anche se sostanzialmente non ne siamo venuti a conoscenza, e lo abbiamo espresso chiaramente nell'interrogazione; chiediamo piuttosto che vengano chiariti i rapporti d'informazione tra la Giunta e i Gruppi consiliari.
Prendiamo atto della documentazione ora messa a disposizione dall'Assessorato. Sarà nostra cura esaminarla per verificare a quali risultati siano oggi pervenuti gli operatori del settore nell'affrontare il grave problema, non soltanto in termini generali, ma anche in termini specifici, per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento nella vita normale degli handicappati non gravi. Il problema vero consiste nel riuscire a discernere gli handicappati gravi da quelli non gravi. E' un problema di adattamento, per i soggetti interessati, con delicate implicazioni di ordine psicologico e sociologico, ma soprattutto è doveroso predisporre metodi altamente individualizzati.
Il Gruppo al quale appartengo è particolarmente sensibile a queste tematiche. Chiediamo pertanto di essere informati per il futuro, anche soltanto con un invito generico, come avviene per altre iniziative della Giunta alle quali purtroppo, non possiamo sempre partecipare per motivi di concomitanza delle iniziative stesse. Evidenziamo dunque il problema di attuare corretti rapporti di informazione tra Giunta, Gruppi consiliari e Commissione, tanto più che abbiamo appreso dai giornali che un membro della V Commissione, anche se a titolo personale, ha partecipato ai lavori: è la dottoressa Marchiaro. Poiché ci trovavamo a pochi chilometri di distanza tenuto conto anche della stagione in cui si è tenuto il corso, noi avremmo sentito il dovere di partecipare, quanto meno come osservatori. Ci rendiamo infatti conto che nostro primo dovere è quello di ascoltare per verificare confrontare, eventualmente dare un contributo alla soluzione dei problemi stessi.
Mentre ringrazio, ritengo dunque di dovermi dichiarare parzialmente cioè non del tutto, soddisfatta.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Calamità naturali

Interrogazione del Consigliere Menozzi: "Ritardo nella delimitazione delle zone colpite dalla grandine il 18/6/77 nell'Astigiano. Tempi entro i quali si prevede l'emissione del decreto"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Menozzi: "Ritardo nella delimitazione delle zone colpite dalla grandine il 18/6/77 nell'Astigiano.
Tempi entro i quali si prevede l'emissione del decreto". Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il funzionario dell'Assessorato incaricato di presentare l'elenco dei danni della recente alluvione è rientrato da Roma con la bozza del decreto relativo ad un certo numero di grandinate, compresa quella a cui fa riferimento il collega Menozzi.
In merito alla data di trasmissione, ricordo di avere vistato la pratica, se non sbaglio, il giorno 9; la pratica è stata inviata alla Presidenza della Giunta, dalla quale poi è partita il lunedì successivo. Il collega Menozzi con una delegazione credo si sia trovato a Roma il 12 o il 12,e mentre discuteva con il Ministro la proposta di delimitazione non era ancora arrivata, o quanto meno non era ancora a mani del Ministro. In effetti, prima che le pratiche vengano esaurite trascorrono sempre tre o quattro mesi dal momento in cui le Regioni propongono le delimitazioni.
In ogni caso, la grandinata di Asti è già stata inclusa nella deliberazione, stanno decorrendo i termini di 30 giorni per la presentazione delle domande per le previdenze previste dalla legge n. 364 che verranno anticipate sulla base della legge regionale n. 47.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Come l'Assessore ha affermato, l'interrogazione viene per perdere parte della sua importanza dal momento che è stata definitivamente approvata la legge n. 47. Il motivo dell'interrogazione, senza volermi mettere nelle vesti del detective, era quello di chiarire il mistero sulla data di presentazione della proposta di delimitazione. Avrei voluto sentire la comunicazione non di una data vaga, ma di una data precisa. Comunque non ne facciamo un casus belli, l'essenziale è che la procedura iniziale possa continuare, che le attese dei danneggiati possano essere soddisfatte. C'era stato comunicato che quel decreto non aveva potuto essere emesso con la celerità promessaci, perché la proposta sarebbe arrivata dopo le sollecitazioni mosse al M.A.F.
Prendo atto di quanto comunicato dall'Assessore. Non mancheremo di presentare le nostre rimostranze nelle sedi più opportune perché, stando così le cose, non sono più il Consiglio regionale, e tanto meno la Giunta responsabili di certi ritardi, bensì altri.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Posso assicurare che la data della presentazione delle proposte di delimitazione è l'11 luglio.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata svolta.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Interrogazione presentata dal Consigliere Menozzi: "Inquinamento fiume Bormida; iniziative che l'Assessore all'ambiente intende assumere"


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Menozzi: "Inquinamento fiume Bormida; iniziative che l'Assessore intende assumere". Risponde l'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Facendo riferimento all'interrogazione in oggetto relativa alle iniziative che la Regione ha adottato o intende adottare per porre fine all'inquinamento del Bormida, si sottolinea innanzitutto come la situazione ambientale dell'intera Valle Bormida sia stata uno dei problemi che l'Assessorato alla tutela dell'ambiente ha considerato da sempre con assoluta priorità.
Partendo infatti dalla considerazione che l'inquinamento delle acque del fiume era ed è tuttora di carattere essenzialmente industriale e che quindi il problema andava affrontato in modo specifico, si era escluso il bacino del Bormida dal piano regionale di depurazione delle fognature e di risanamento delle acque, approvato con legge regionale n. 23 del 29 aprile 1975.
Di contro però e conscia della gravità e della particolarità del problema, la Giunta regionale, con deliberazione n. 9/2356 del 10/6/75 stabiliva di affidare alle società PRAXI ed ECOTROL lo studio per un piano di riassetto ecologico dell'intero bacino del Bormida, compresa la parte in territorio ligure.
Va ricordato infatti che gran parte dell'inquinamento del fiume trova la sua origine negli scarichi di alcuni stabilimenti situati in provincia di Savona, primo fra tutti quello dell'ACNA di Cengio, appartenente al gruppo Montedison e produttore di intermedi per coloranti, coloranti finiti e pigmenti.
Questa risposta ovviamente non può essere sintetica perché il problema del Bormida è troppo grave e troppo di attualità per poterlo trattare in Consiglio in questo modo.
Lo studio in questione è stato consegnato alla Regione alla fine di luglio. Esso si articola nelle seguenti parti: indagine conoscitiva comprendente caratteri geografici e naturali del bacino del Bormida, caratteri chimici delle acque del fiume, caratteri socio-economici ed utilizzazioni delle risorse idriche individuazione delle aree di intervento prioritario, sia in territorio piemontese che in quello ligure e valutazione dei presumibili benefici connessi al riassetto del bacino progettazione di massima delle canalizzazioni degli impianti da realizzare e relativi costi di installazione e di gestione delle opere modalità di gestione delle proposte operative. Di particolare rilievo risultano le soluzioni proposte per quanto attiene due situazioni di inquinamento industriale particolarmente grave, che si protraggono ormai da lungo tempo: gli scarichi dello stabilimento Montedison di Spinetta Marengo e quelli dell'ACNA di Cengio.
In ordine al primo punto lo studio sottolinea la necessità che l'azienda provveda autonomamente al trattamento delle proprie acque, le cui caratteristiche dovranno essere adeguate, entro il 13 giugno 1979, ai limiti di accettabilità della tabella C della legge 10 maggio 1976 n. 319.
Facciamo riferimento solo alla legge n. 319 perché, per quanto sia stata vistata ieri dal Governo la nostra legge regionale, ovviamente non vale per lo stabilimento di Cengio che fa parte di un'altra Regione.
Il laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi di Alessandria sta procedendo inoltre, nell'ambito dei controlli degli scarichi delle aziende ad una continua e sistematica campagna di prelievi degli scarichi della ditta: la legge 319/76 prevede infatti, in base all'art. 25, che i titolari di scarichi già esistenti sono obbligati, fino al momento in cui devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge, ad adottare le norme necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
L'Assessorato ha infine richiesto alla Montedison, attraverso il Comune di Alessandria, il programma di ristrutturazione dell'azienda, nel quale dovrebbero essere precisate le fasi temporali attraverso le quali verrebbe progressivamente smantellato l'impianto di produzione di biossido di titanio, cui si deve imputare la maggior parte del carico inquinante presente negli scarichi.
Per quanto attiene al problema dell'ACNA di Cengio, occorre premettere che nel 1973 la società Italimpianti di Genova aveva elaborato uno studio di fattibilità che proponeva il convogliamento degli scarichi della Ditta in questione, di altre aziende e di alcuni Comuni della zona, ad un impianto consortile per il trattamento di scarichi industriali ed urbani da installare sul litorale savonese e destinato a ricevere anche i liquami urbani provenienti dai Comuni rivieraschi. Lo studio prevedeva l'immissione in mare delle acque finali.
La soluzione contenuta nello studio della PRAXI e dell'ECOTROL.
valutate le difficoltà progettuali ed economiche dello studio Italimpianti ed il rischio di un impoverimento delle risorse idriche della Valle Bormida, propone invece l'installazione di impianti consortili locali per il trattamento misto degli scarichi industriali degli stabilimenti dell'Alta Valle e dei liquami civili dei Comuni della zona. Gli scarichi dell'ACNA in particolare verrebbero trattati in un impianto consortile industriale-urbano che dovrebbe raccogliere i liquami civili della zona di Cengio.
Nello studio si precisa che l'impianto di cui sopra dovrà essere alquanto sofisticato, sia in fase di progettazione che in quella successiva di conduzione, dovendo trattare un liquame prevalentemente industriale ad elevato carico organico e salino.
Una copia dell'intero studio è stata consegnata ufficialmente alla Regione Liguria, nell'ambito dei contatti che l'Assessorato ha da tempo instaurato con l'Amministrazione ligure, tenuto conto che la soluzione del problema del risanamento dell'Alta Valle Bormida deve essere trovata congiuntamente.
Nella nota di trasmissione dello studio è stata sottolineata la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile ad un incontro tecnico politico fra le due Regioni, per definire un orientamento comune di fronte al problema in esame. La riunione avverrà comunque nel corrente mese di ottobre.
Si segnala poi che sono attualmente in funzione due centraline automatiche, ed una terza è in fase di installazione per l'analisi ed il controllo in continuo delle acque del Bormida, cedute in comodato dalla Regione Piemonte alle Amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo.
I dati elaborati dalle due centraline, che si trovano la prima a Monesiglio e la seconda a Vesime (la terza dovrebbe essere posta a valle dello stabilimento Montedison di Spinetta Marengo) permettono di valutare continuamente la situazione delle acque del fiume e potranno fornire utili indicazioni nella fase di progettazione degli impianti che dovranno trattane gli scarichi che si immettono nel fiume.
Si rileva infine che successivamente all'incontro con la Regione Liguria, le soluzioni proposte nello studio ECOTROL e PRAXI saranno sottoposte all'esame degli Enti (Province, Comuni e Comunità montane) interessati alla soluzione dei problemi della Valle Bormida in una riunione che presumibilmente verrà concordata nel prossimo mese di novembre.
Alla suddetta riunione saranno invitati ovviamente i Consiglieri regionali.
Si ribadisce comunque l'impegno politico di giungere nel minor tempo possibile, d'accordo con gli Enti locali interessati e la Regione Liguria alla fase di realizzazione delle opere che si ritengono necessarie a ripristinare l'equilibrino naturale del Bormida.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Nell'interrogazione, non a caso, ho parlato di un inquinamento che si protrae da decenni. Infatti, già nel 1909, con sentenza del Pretore di Mondovì, venivano dichiarati inquinati alcuni pozzi di Saliceto, Camerana Monesiglio e Cengio. Quest'ultimo è sede dello stabilimento in questione che fu fondato nel 1882 per produzioni di esplosivi, produzione sospesa nel 1922 per dare inizio a quella ancora oggi in corso per intermedi per coloranti (come sostiene cavillosamente l'azienda). Nel 1922 si registra la prima rivolta dei contadini di Cortemilia per l'avvenuta chiusura dei pozzi e l'ACNA si rifugia "in corner" costruendo in luogo l'acquedotto; nel 1938 centinaia di coltivatori di Saliceto, Camerana e Monesiglio e Gorzegno citano l'ACNA per deprezzamento merceologico dei loro prodotti agricoli nel 1962, 24 anni dopo, il tribunale, con un po' di ritardo, emette sentenza contro i produttori costringendoli anche a pagare le spese del processo; nel 1956, a seguito di dimostrazioni e proteste nel Comune di Gorzegno e nei Comuni vicini, promosse da un comitato di Sindaci della Valle, vengono arrestate 60 persone; nel 1960, nonostante l'opposizione delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, viene rinnovata l'utenza delle acque dello stabilimento; nel 1963 vengono costituiti i nuovi comitati di agitazione, e nel 1964 vengono processati ad Acqui 30 produttori agricoli della Val Bormida astigiana, rei di aver manifestato l'intenzione di non procedere al pagamento delle imposte.
Nello stesso anno, viene costituita una Commissione interministeriale per lo studio e la soluzione del problema dell'inquinamento in parola sciolta nel 1966 con lo specioso pretesto di demandare il tutto ad altra Commissione interministeriale, alla cosiddetta Commissione Merli. In effetti la speciosità è emersa, se pensiamo che da allora più nessuno ne ha parlato. Nel 1970 abbiamo la chiusura dei pozzi di Stremi e la stampa quotidiana dava ampio spazio ad una lettera minatoria, inviata alla direzione della Montedison (in sintesi, come ha già precisato l'Assessore è di questa azienda che si tratta), con la quale si minacciava una strage all'interno della fabbrica. Dal '70 ad oggi, mentre sono continuate le proteste dei produttori agricoli e dei cittadini in genere, nelle esasperanti quanto inconcludenti diatribe, ai Comuni e alle Province si sono unite anche le Regioni, la Piemonte e la Liguria. Ultimamente si sono mossi anche i sindacati degli operai, costituitesi, se non vado errato parte civile contro l'ACNA, in quanto sarebbe stata rilevata la presenza di mercurio nelle urine dei dipendenti. Dopo il depauperamento di una vasta zona agricola, dopo l'aumento della tossicità del fiume, dopo il preoccupante freno allo sviluppo turistico nell'intera vallata, si deve porre anche e soprattutto in seria discussione la salute delle persone all'interno e all'esterno del maledetto stabilimento.
Questi sono i risultati deprimenti conseguiti in 70 anni, quanti ne conta la triste vicenda in esame.
Mi avvio alla conclusione invocando che la Regione, come in parte è già stato dichiarato dall'Assessore, abbia a farsi maggiormente e più intensamente carico dell'annoso problema, la cui soluzione si rende indispensabile. E' necessario che con la nostra Regione si muovano contemporaneamente, non in ordine sparso come è avvenuto fino ad oggi Comuni. Comunità montane, Comprensori, Province, "Italia nostra" organizzazioni professionali, sindacali e quante altre organizzazioni siano direttamente o indirettamente interessate alla triste vicenda; soprattutto come è logico, anche gli organismi della Liguria, con in testa l'Ente Regione.
Sino ad oggi mi consta, avendo seguito attentamente in quest'ultimo ventennio il problema in discussione, che di esso si siano fatti maggiormente carico gli Enti locali della Regione Piemonte di quanto non sia avvenuto da parte di quelli d ella Regione Liguria. E' altresì indispensabile che la Regione Piemonte, assieme con i parlamentari piemontesi, contatti il Presidente della Montedison, Senatore Medici ricordandogli, qualora se ne fosse dimenticato, quanto ebbe a sostenere il 17/5/71 in tema di inquinamento delle acque, e cioè: "L'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo è ormai diventato uno dei grandi problemi del nostro tempo. La crisi ecologica è esplosa improvvisamente e così l'uomo è stato posto di fronte al fatto che l'aria e l'acqua non sono risorse illimitate e l'ambiente naturale non è sempre in grado di smaltire i rifiuti prodotti dalle nostre attività".
Ringrazio l'Assessore per la circostanziata risposta e per l'impegno politico assunto. Formulo auspici perché questo impegno non sia limitato alla Regione Piemonte, ma che in questa azione siano associati tutti gli Enti e gli organismi che ho citato, perché è scandaloso verificare che dopo 70 anni nulla è cambiato all'interno dell'ACNA, a Cengio e alla Montedison anzi la situazione è addirittura peggiorata. E' inutile intervenire per i fatti alluvionali di questi ultimi giorni, dell'Alessandrino e della Liguria, se poi lasciamo perdurare una situazione come questa che è pari o forse peggiore della citata alluvione.



PRESIDENTE

Signori Consiglieri, il tempo a disposizione per la discussione di interrogazioni ed interpellanze è esaurito.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 117.
Titolo X - Disposizioni transitorie e finali Art. 80 - Prima formazione dei piani territoriali "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comitati comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta del piano socio economico comprensoriale e del primo schema di piano territoriale, di cui al terzo comma dell'art. 7, contenente le prime indicazioni relative agli argomenti specificati all'art. 5 della presente legge.
Nella fase preparatoria del primo schema di piano territoriale i Comitati comprensoriali sono coadiuvati dalla Giunta regionale per quanto riguarda gli indirizzi programmatici e metodologici, le preliminari indagini conoscitive e gli studi specifici".
Sono stati presentati due emendamenti.
Dalla Giunta regionale, emendamento sostitutivo del primo comma: "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta degli schemi di documenti, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 19/8/1977 n. 43, e del primo schema di piano territoriale, di cui al terzo comma dell'articolo 7 della presente legge" Dal Gruppo D.C., emendamento modificativo al secondo comma: sostituire le parole da "i Comitati" a "specifici" con le seguenti: "la Giunta regionale anche ai fini dell'applicazione degli indirizzi programmatici e del coordinamento di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 presta la necessaria assistenza ai Comitati comprensoriali, fornisce preliminarmente gli indirizzi metodologici e predispone in particolare le indagini conoscitive e gli occorrenti studi specifici".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento della Giunta è relativo al coordinamento del primo piano territoriale con la formazione dei documenti indicati nella legge n. 43 e con il richiamo nell'art. 7 della presente legge. La formulazione proposta dalla D.C. non si discosta dal testo presentato dalla Giunta e rappresenta un chiarimento della successione temporale delle operazioni che la Giunta intende assumersi a proprio carico per prestare l'assistenza necessaria ai Comitati comprensoriali. Quindi su questo emendamento c'è consenso.



PRESIDENTE

La parola all'avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

La Giunta ha già anticipato il giudizio sul nostro emendamento tuttavia ci preme chiarire che le modifiche suggerite, che appaiono solo d'ordine formale, hanno anche un duplice scopo: di accentuare l'aspetto di autonomia e di non sottoposizione a tutela dei Comitati comprensoriali e quindi un dovere della Regione attraverso la Giunta ed i suoi uffici di mettere in condizione questi nuovi organismi di operare sollecitamente di dare concretezza all'intervento richiesto alla Giunta attraverso una precisazione sostanziale che riguarda l'affermazione dei doveri e dei poteri della Regione di fornire gli indirizzi programmatici, di adempiere al coordinamento e di fornire preliminarmente gli indirizzi metodologici e predisporre le indagini conoscitive e gli studi che occorrono.
Naturalmente resta in sospeso il problema dei tempi e dell'operatività che dipende dalla creazione delle strutture atte a consentire il funzionamento decentrato delle attività, in forme sufficientemente autonome, ancorché coordinate.



PRESIDENTE

Chi approva il primo emendamento, alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento, alzi la mano.E' approvato.
Vi dò lettura dell'art. 80 nel testo emendato: "Entro 18 mesi dell'entrata in vigore della presente legge i Comitati comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta degli schemi dei documenti, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12 della legge 19 agosto 1977 n. 43, e del primo schema di piano territoriale, di cui al terzo comma dell'articolo 7 della presente legge.
Nella fase preparatoria del primo schema di piano territoriale la Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione degli indirizzi programmatici e del coordinamento, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7, presta la necessaria assistenza ai Comitati comprensoriali, fornisce preliminarmente gli indirizzi metodologici e predispone, in particolare, le indagini conoscitive e gli occorrenti studi specifici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 46 Hanno risposto SI n. 44 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 80 è quindi approvato.
Articolo 81 - Perimetrazione dei centri abitati e dei centri storici "Ai fini della presente legge, le perimetrazioni, di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967 n. 765 e all'art. 18 della legge 22/10/1971 n. 865 coincidono in un'unica perimetrazione che, su mappe catastali aggiornate delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con esclusione delle aree libere di frangia anche se di pertinenza degli edifici che ricadono all'interno del perimetro o già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 12 della legge 28/1/1977 n. 10, adottate dal Comune nei termini stabiliti al precedente art. 19, sono approvate entro 60 gg. dalla data di ricevimento con deliberazione della Giunta regionale resa immediatamente esecutiva.
Trascorso tale termine, senza che siano intervenute osservazioni la perimetrazione si intende approvata.
Con il provvedimento di approvazione la Giunta regionale, può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico artistiche e ambientali.
Ove i Comuni non provvedano alle perimetrazioni nei termini stabiliti all'art. 19, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedere entro 20 gg. Trascorso inutilmente tale termine la Regione provvede d'ufficio alla redazione delle perimetrazioni ed alla loro approvazione, sostituendosi la Giunta regionale all'Amministrazione comunale".
A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal Gruppo D.C.
Emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "La perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765 e la delimitazione dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22/10/1971, n. 865, coincidono in un'unica perimetrazione degli abitati definita su mappe catastali aggiornate.
Il Comune provvede all'adozione, con deliberazione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La perimetrazione degli abitati comprende le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se parzialmente urbanizzate.
La perimetrazione degli abitati è integrata, ove occorra, dalla delimitazione dei centri storici e cioè dalle parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale.
La delibera di adozione è trasmessa alla Giunta regionale ed al Comitato comprensoriale.
La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale che deve essere espresso entro 30 giorni, approva, entro i successivi 30 giorni, la perimetrazione.
Trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla trasmissione, la perimetrazione s'intende approvata.
La Regione può apportare modifiche alle perimetrazioni e delimitazioni adottate dal Comune, anche a seguito di osservazioni del Comitato comprensoriale per l'osservanza del disposto del precedente terzo comma o per la tutela di preesistenze storiche, artistiche ed ambientali.
Qualora i Comuni non provvedano nei termini stabiliti dal secondo comma del presente articolo alla redazione delle perimetrazioni, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedere entro 20 giorni trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede d'ufficio alla redazione delle perimetrazioni e alla loro approvazione dopo aver sentito il Comitato comprensoriale".
Emendamento soppressivo al primo comma, VII riga: sopprimere le seguenti parole: "di pertinenza degli edifici che ricadono all'interno del perimetro".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento sostitutivo dell'intero articolo viene ritirato.
L'emendamento testè presentato sul testo della Giunta è di natura tecnica e non richiede particolari illustrazioni. Volevo però fare una dichiarazione.
Noi accediamo al ritiro della nostra proposta in base ad una serie di valutazioni obiettive fatte con l'Assessore il quale ha evidenziato soprattutto le difficoltà di una generalizzazione dell'obbligo delle perimetrazioni a tutti i Comuni così come noi pensavamo fosse il contenuto della proposta a suo tempo fatta sugli adempimenti della legge n. 10.
Volevo però che l'Assessore si facesse carico dell'esigenza di omogeneizzare il massimo possibile queste perimetrazioni e che quindi questo argomento fosse ripreso in sede di circolare esplicativa della legge perché riteniamo che vi sia una grande confusione in ordine alle perimetrazioni fatte sia con la legge n. 765, che con la legge n. 865 e che questo strumento possa costituire comunque un punto di riferimento per la predisposizione anche di nuovi strumenti urbanistici.
Inoltre ci facciamo carico delle difficoltà espresse dall'Assessore per quanto attiene al riferimento ai Comitati comprensoriali per le perimetrazioni, però riteniamo che anche questo sia argomento di documentazione per il quale l'Assessorato dovrà a regime farsi carico della massima publicizzazione ed informazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Raccolgo queste raccomandazioni perché corrispondono pienamente all'indirizzo che stiamo cercando di dare per la forma attuativa della legge e cioè: cartografie aggiornate; perimetrazioni aderenti allo stato di fatto; informazione non solo all'interno dell'Assessorato, ma portata con un archivio di documenti in sede comprensoriale e di lì far partire tutte le operazioni di verifica. C'é l'impegno di avviare questo processo che non sarà facile e non sarà breve, ma l'indirizzo è questo e quindi sono pienamente d'accordo con quanto richiesto dal Consigliere Picco.



PRESIDENTE

Pongo allora in votazione per alzata di mano il secondo emendamento D.C. E' approvato.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 81: "Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, adottate dal Comune nei termini stabiliti al precedente articolo 19, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta regionale resa immediatamente esecutiva.
Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
Con il provvedimento di approvazione la Giunta regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico artistiche e ambientali.
Ove i Comuni non provvedano alla perimetrazione nei termini stabiliti dall'articolo 19, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedere entro 20 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla redazione delle perimetrazioni ed alla loro approvazione, sostituendosi la Giunta regionale all'Amministrazione comunale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 46 Hanno risposto SI n. 45 Consiglieri Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 81 è quindi approvato.
Articolo 82, ex art. 21 - Previsioni insediative fino all'approvazione dei piani territoriali "I piani regolatori generali fino all'approvazione dei piani territoriali sono finalizzati essenzialmente al recupero del patrimonio esistente, alla dotazione dei servizi sociali in misura adeguata almeno agli standard minimi previsti dalla presente legge, al riordino dei tessuti edilizi marginali e informi, alla dotazione di aree per edilizia economica e popolare ed al riordino delle aree per impianti produttivi esistenti.
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo da prevedere in questa fase: 1) il piano regolatore generale non può prevedere nuovi insediamenti residenziali in misura superiore ai seguenti limiti: a) nell'ambito del perimetro degli abitati, di cui al successivo articolo 81, la capacità insediativi teorica globale di piano deve essere prioritariamente condizionata dalla duplice necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata almeno al rispetto degli standard minimi previsti dalla presente legge, e di eliminare le situazioni di sovraffollamento e di insalubrità. Ove non lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione le aree integrative per servizi ed attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro b) nelle aree esterne al perimetro degli abitati, di cui al successivo art. 81, la capacità insediativa residenziale teorica globale di piano verificata su tutto il territorio comunale, va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato, emergente dalla necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di insalubrità, e da quello addizionale relativo agli incrementi riferiti ad un periodo massimo di 5 anni calcolato dalla data della deliberazione programmatica.
2) Per quanto concerne il dimensionamento degli impianti produttivi possono essere previsti solo interventi di riordino e di completamento degli impianti produttivi esistenti, industriali, artigianali e commerciali, ed aree attrezzate di nuovo impianto, commisurate alle esigenze di trasferimento degli impianti non compatibili con il tessuto urbano e ai previsti incrementi demografici.
3) Nei Comuni con interessi turistici la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze deve essere valutata nell'ambito di aree geografiche aventi affinità paesistiche e dei relativi piani intercomunali, e non può eccedere complessivamente, nell'ambito di dette aree geografiche, la superficie occorrente ad un incremento dal 20% della documentata capacità ricettiva delle attrezzature turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, esistenti alla data della deliberazione programmatica.
Fino all'approvazione dei piani territoriali, i piani regolatori generali possono riservare aree ed edifici per usi di interesse intercomunale, regionale e statale, sottoponendo i suddetti immobili a prescrizioni di tutela e salvaguardia, ivi compresa la loro inedificabilità o immodificabilità.
Con l'approvazione del piano territoriale, il piano regolatore è adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali da esso indicate, in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento modificativo al punto 3): sostituire le parole "eccedere.ad un incremento" con "prevedere complessivamente un incremento superiore al 10% ".
Emendamento soppressivo al secondo comma, punto 3): sopprimere le parole da "Fino all'approvazione" a "immodificabilità".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sull'articolo 82 c'é un nostro emendamento soppressivo del nuovo testo della Giunta.
Sul punto terzo del secondo comma, vi è una proposta di correzione puramente letterale. Se vengono accolte queste nostre proposte con la soppressione del terzo comma, il nostro voto è favorevole e si pu procedere alla votazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Possiamo concordare su entrambi. La ragione per cui era indicata la riserva di bloccare determinate aree o immobili per iniziative di carattere regionale, era una preoccupazione che però può essere risolta nell'ambito della formazione dei piani regolatori con una destinazione che richiami precisamente le possibili future utilizzazioni. Quindi può rientrare nelle destinazioni d'uso del piano regolatore. Pur ricordando che esiste questa esigenza, ma poiché può essere soddisfatta con la normativa normale possiamo accogliere l'emendamento della D.C.



PRESIDENTE

Pongo ai voti il primo emendamento democristiano. E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento democristiano alzi la mano.
E' approvato.
Il nuovo testo dell'art. 82 recita: "I piani regolatori generali, fino all'approvazione del primo piano territoriale, sono finalizzati essenzialmente al recupero del patrimonio esistente, alla dotazione dei servizi sociali in misura adeguata almeno agli standards minimi previsti dalla presente legge, al riordino dei tessuti edilizi marginali e informi, alla dotazione di aree per edilizia economica e popolare ed al riordino delle aree per impianti produttivi esistenti.
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo del piano da prevedere in questa fase, secondo i disposti degli articoli 20 e 21, sono da rispettare i seguenti criteri: 1) per quanto riguarda gli insediamenti residenziali: a) nell'ambito del perimetro degli abitati, di cui all'articolo 81 deve essere prioritariamente soddisfatta la duplice necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata almeno al rispetto degli standards minimi previsti dalla presente legge, e di eliminare le situazioni di sovraffollamento e di insalubrità. Ove non lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione le aree integrative per servizi e attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro b) in complesso, la capacità insediativa di piano va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato, emergente dalla necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di insalubrità, ed a quello addizionale relativo agli incrementi riferiti ad un periodo massimo di cinque anni calcolato dalla data della deliberazione programmatica 2) per quanto concerne gli impianti produttivi, devono essere prioritariamente previsti interventi di riordino e completamento degli impianti produttivi esistenti, industriali, artigianali e commerciali, ed aree attrezzate di nuovo impianto, commisurate alle esigenze di trasferimento degli impianti non compatibili con il tessuto urbano, anche con applicazione dell'articolo 53, e alle esigenze delle aree insufficientemente sviluppate 3) nei Comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, deve essere valutata nell'ambito di aree geografiche aventi affinità paesistiche e non può prevedere complessivamente un incremento superiore al 10% della documentata capacità ricettiva delle attrezzature turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, esistenti alla data della deliberazione programmatica.
Con l'approvazione del piano territoriale, il piano regolatore generale è adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali da esso indicate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 47 Hanno risposto SI n. 45 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 82 è approvato.
Articolo 83 - Primo programma di attuazione. Obbligo, durata, contenuto e tempi di formazione. Approvazione "Sono obbligati alla formazione del programma di attuazione, entro i tempi indicati al quinto comma del presente articolo, tutti i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in almeno una delle seguenti classi: a) Comuni che nel quindicennio 1961-1976 abbiano registrato un incremento di popolazione residente o di edilizia residenziale superiore al 10% o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici e/o edilizi consistenti b) Comuni i cui strumenti urbanistici vigenti abbiano una capacità insediativa teorica aggiuntiva nelle zone di espansione superiore del 20 alla popolazione residente nel Comune alla data 31/12/1976 c) Comuni che siano compresi in bacini di sviluppo industriale definiti da apposita delibera di Giunta, o nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione previste dagli artt. 27, terzo comma, e 52 d) Comuni che abbiano adottato un piano regolatore intercomunale e quelli obbligati alla formazione del piano regolatore intercomunale, ai sensi dell'art. 19, terzo comma della presente legge o che abbiano fatto richiesta di contributo regionale per la formazione del piano regolatore intercomunale e) Comuni interessati da sviluppo turistico previsto, quelli in cui si è verificata nel decennio precedente una presenza di popolazione fluttuante superiore al 30% della popolazione residente, e quelli compresi nei bacini di interesse turistico definiti dai piani territoriali f) Comuni abilitati alla formazione del piano di zona consortile ai sensi dell'art. 41, quarto comma della presente legge g) Comuni ai quali siano stati concessi contributi regionali per opere pubbliche in corso di esecuzione o che inoltrino domanda per finanziamenti regionali e statali destinati alla realizzazione di infrastrutture attrezzature e servizi, salvo le eccezioni di cui all'art. 34, terzo comma h) Comuni per i quali i piani territoriali prevedano espressamente l'obbligo di formazione del programma di attuazione.
I Comuni che non rispondono ad alcuna delle condizioni di cui al precedente comma formano oggetto dell'elenco dei Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione. L'elenco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco è aggiornato e variato con la stessa procedura al mutare delle condizioni oggettive dei Comuni interessati.
La durata del primo programma di attuazione è per tutti i Comuni di tre anni.
Il contenuto del primo programma di attuazione è quello definito dall'art. 35 della presente legge, eventualmente ridotto, per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti, agli elementi essenziali, richiesti dalle particolari situazioni locali.
I tempi da rispettare per la formazione del primo programma di attuazione sono i seguenti: 1) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione vigente approvato dopo il D.M. n. 1444 sono tenuti a formare e adottare il primo programma di attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 2) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, approvato precedentemente al D.M. n. 1444, provvedono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi del primo programma di attuazione da adottare congiuntamente ad una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standard di cui alla presente legge; la variante riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture che entrano a far parte del programma di attuazione e per la sua formazione i Comuni sono esentati dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale 3) i Comuni, i cui piani regolatori generali e programmi di fabbricazione all'entrata in vigore della presente legge risultano adottati e trasmessi alla Regione e che entro i successivi 90 giorni non vengano rinviati al Comune per la rielaborandone totale ma solo per la presentazione di controdeduzioni, formano il primo programma di attuazione entro 60 giorni dal decreto di approvazione del relativo strumento urbanistico. Il decreto è emanato entro 90 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del Comune.
Il primo programma di attuazione è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione assunta entro 120 giorni dall'avvenuta trasmissione degli atti, corredati dal parere del Comitato comprensoriale, che lo esprime entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale. In sede di approvazione la Giunta regionale può apportare modifiche per quanto concerne le opere da ammettere a contributo regionale e per quanto riguarda l'applicazione dell'art . 52".
E' stato presentato un nuovo testo dalla Giunta, e, sempre dalla Giunta, emendamenti al nuovo testo.
Emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dalla Giunta regionale: "Il primo elenco dei Comuni esonerati, formato secondo i disposti del primo comma dell'articolo 36, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La durata del primo programma di attuazione è per tutti i Comuni di tre anni.
Il contenuto del primo programma di attuazione è quello definito dall'art. 35 della presente legge, eventualmente ridotto, per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti, agli elementi essenziali richiesti dalle particolari situazioni locali.
I tempi da rispettare per la formazione del primo programma di attuazione sono i seguenti: 1) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione vigente approvato dopo il D.M. 2/4/1968 n. 1444 sono tenuti a formare e adottare il primo programma di attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 2) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, approvato precedentemente al D.M. 2/4/1968 n. 1444 provvedono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi del primo programma di attuazione da adottare congiuntamente ad una variante specifica e di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standard di cui alla presente legge; la variante riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture che entrano a far parte del programma di attuazione e per la sua formazione i Comuni sono esentati dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale 3) i Comuni, i cui piani regolatori generali e programmi di fabbricazione all'entrata in vigore della presente legge risultano adottati e trasmessi alla Regione nei termini di cui all'art. 90 della presente legge e che entro 90 giorni successivi alla loro trasmissione non vengano rinviati al Comune per la rielaborazione totale ma solo per la presentazione di controdeduzioni, formano il primo programma di attuazione entro 60 giorni dal decreto di approvazione del relativo strumento urbanistico. Il decreto è emanato entro 90 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del Comune.
Il primo programma di attuazione è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione assunta entro 120 giorni dall'avvenuta trasmissione degli atti, corredati dal parere del Comitato comprensoriale, che lo esprime entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale. In sede di approvazione la Giunta regionale può apportare modifiche per quanto concerne le opere da ammettere a contributo regionale e per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 52.
Qualora entro il termine di cui al precedente comma la Giunta non abbia provveduto, o non abbia rinviato gli atti al Comune per sostanziali motivate modifiche, il programma di attuazione si intende approvato.
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'articolo 65".
Tre sono gli emendamenti al nuovo testo presentati dalla Giunta.
Emendamento modificativo al primo comma: anziché "90 giorni" leggasi "60 giorni".
Emendamento modificativo al quarto comma: punto 1) anziché "90 giorni" leggasi "120 giorni" punto 3), VII riga, dopo le parole "totale ma" aggiungere "eventualmente" punto 3), IX riga, anziché "60 giorni" leggasi "30 giorni" punto 3), X riga, dopo le parole "strumento urbanistico" aggiungere le parole: "In caso di rinvio per controdeduzioni".
Emendamento sostitutivo al quinto comma: il quinto comma è sostituito dai seguenti quinto e sesto comma: "Il primo programma di attuazione entro 5 giorni dall'adozione del Consiglio comunale, è trasmesso contemporaneamente al Comitato comprensoriale ed alla Regione per l'esame di compatibilità delle previsioni di investimenti per opere da ammettere a contributo regionale con gli indirizzi programmatici regionali. Il Comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e lo comunica contemporaneamente al Comune ed alla Regione. La Giunta regionale entro i 120 giorni dal ricevimento del parere del Comitato comprensoriale, sentito, ove occorra, il CUR e la Commissione per il bilancio e la programmazione di cui all'art. 13, quarto comma, della legge 19 agosto 1977 n. 43, può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale".
"Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di 120 giorni, la Giunta regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva".
Chi è d'accordo sul primo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul terzo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Dichiarazione di voto. Abbiamo preventivamente ritirato i nostri emendamenti e abbiamo votato favorevolmente tutte le proposte modificative al nuovo testo della Giunta. Ci asterremo sulla votazione finale per coerenza rispetto alle soglie che avevamo a suo tempo indicato per i programmi pluriennali ed anche perché, nonostante tutte le correzioni migliorative che sono state apportate al quinto e sesto comma, rimangono alcune vischiosità in ordine all'approvazione del primo programma di attuazione.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni di voto.
Vi dò lettura dell'articolo 83 nel nuovo testo emendato: "Il primo elenco dei Comuni esonerati, formato secondo i disposti del primo comma dell'articolo 36, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La durata del primo programma di attuazione e per tutti i Comuni di tre anni.
Il contenuto del primo programma di attuazione è quello definito dall'articolo 34 della presente legge, eventualmente ridotto, per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti, agli elementi essenziali richiesti dalle particolari situazioni locali.
I tempi da rispettare per la formazione del primo programma di attuazione sono i seguenti: 1) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione vigente, approvato dopo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sono tenuti a formare e adottare il primo programma di attuazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 2) i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 provvedono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi del primo programma di attuazione, da adottare congiuntamente ad una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge; la variante riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture che entrano a far parte del programma di attuazione e per la sua formazione i Comuni sono esentati dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale 3) i Comuni, i cui piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, all'entrata in vigore della presente legge, risultino adottati e trasmessi alla Regione, nei termini di cui all'articolo 90 della presente legge, e che entro i 90 giorni successivi alla loro trasmissione non vengano rinviati al Comune per la rielaborazione totale, ma eventualmente per la presentazione di controdeduzioni, formano il primo programma di attuazione entro 30 giorni dal decreto di approvazione del relativo strumento urbanistico. In caso di rinvio per controdeduzioni, il decreto è emanato entro 90 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del Comune.
Il primo programma di attuazione, entro cinque giorni dall'adozione da parte del Consiglio comunale, è trasmesso, contemporaneamente, al Comitato comprensoriale ed alla Regione per l'esame di compatibilità con gli indirizzi programmatici regionali delle previsioni di investimenti per opere da ammettere a contributo regionale. Il Comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e lo comunica, contemporaneamente, al Comune ed alla Regione. La Giunta regionale, entro i 120 giorni dal ricevimento del parere del Comitato comprensoriale, sentito, ove occorra, il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all'articolo 13 quarto comma, della legge 19 agosto 1977 n. 43, può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale.
Il programma di attuazione modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di 120 giorni, la Giunta regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva.
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'articolo 37".
Procediamo alla votazione dell'art. 83.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 28 Consiglieri Hanno risposto NO n. 2 Consiglieri Si sono astenuti n. 14 Consiglieri.
L'art. 83 e approvato.
Articolo 84 - Limitazioni della capacità insediativa nel primo programma di attuazione "Il primo programma di attuazione è formato tenendo conto delle seguenti limitazioni: a) La capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione non può superare il 3% della popolazione residente per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, ed il 10% per i restanti Comuni b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri di cui all'art. 22 della presente legge c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici se non per servizi pubblici d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865, o di piani particolareggiati vigenti, nel primo programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti determinata sulla base delle effettive richieste e) nei Comuni con interessi turistici, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a), è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente per i Comuni con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti, ed al 10% per i restanti Comuni sempreché risultino integralmente soddisfatti gli standard urbanistici di cui all'art. 22.
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi sub a) ed e) del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento soppressivo al primo comma: i punti a) ed e) sono soppressi.
Emendamento soppressivo al secondo comma: il comma è soppresso.
La Giunta invece ha presentato un emendamento soppressivo al primo comma, punto a), III riga: dopo la parola "espansione" sopprimere il testo e sostituirlo con il seguente: "dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma".
Un emendamento aggiuntivo e soppressivo al primo comma, punto e): dopo "interessi turistici" aggiungere: "di cui all'art. 82, secondo comma, punto 3)" etc. e fermare la frase alle parole "capacità ricettiva esistente".
Un emendamento soppressivo al secondo comma: sopprimere le parole "sub a) ed e)".
La parola all'Assessore Astengo, per l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo emendamento tende a definire una valutazione per la previsione insediativa nell'ambito del primo programma di attuazione. Avevamo prospettato un'ipotesi di percentuale rispetto alla popolazione residente.
Di fronte a varie osservazioni secondo cui le percentuali possono giocare in certi casi in modo esatto ma rappresentano delle medie e quindi potrebbero penalizzare alcune situazioni, riteniamo opportuno limitare l'emendamento alle prime tre righe e cioè: "La capacità complessiva delle aree residenziali dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma".
Inserire delle aree eccedenti alle effettive necessità comporta la penalizzazione dei proprietari che non fanno la richiesta di concessione le cui aree debbono essere espropriate; quindi pone i proprietari in condizione di formulare delle ipotesi di effettiva utilizzazione e le Amministrazioni a non eccedere nella previsione, perché altrimenti sarebbero costrette ad espropriare e potrebbero essere richiamate politicamente sul fatto di avere ecceduto nella previsione e avere quindi determinato la necessità di esproprio. Questo criterio responsabilizza i Comuni e mi pare che risponda alle preoccupazioni espresse dal Gruppo della D.C.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sta bene il coordinamento che l'Assessore ha preannunciato a voce all'art. 81 precedentemente votato, però sarebbe opportuno formalizzarlo per chiarire fin dove si ferma il 5%. Chiederemmo che si fermasse alla parola "esistente", se l'Assessore è d'accordo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo, ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Nella votazione dell'art. 82, al punto 3), abbiamo specificato che si tratta di Comuni con interessi turistici consolidati nei quali esiste una certa capacità ricettiva pari o superiore a quella della popolazione presente. Per questi Comuni per i quali è stata fissata una percentuale di espansione per l'intero decennio di validità del piano regolatore non superiore al 10%, si fissa che durante la validità del programma di attuazione sia almeno la metà, non oltre la metà. Occorre ancora emendare il testo della Giunta aggiungendo: "nei Comuni con interessi turistici di cui all'art. 82, secondo comma, punto 3)..", e finire la frase con: "5 della capacità ricettiva esistente".



PRESIDENTE

Ritirati gli emendamenti D.C., restano da approvare i tre emendamenti presentati dalla Giunta regionale.
Chi è d'accordo sul primo emendamento, alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento, alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul terzo emendamento, alzi la mano. E' approvato.
La parola al Consigliere Bianchi, per la dichiarazione di voto.



BIANCHI Adriano

Non faccio questa dichiarazione per civetteria o per strafare. Il Gruppo della D.C. darà voto favorevole a questo articolo, sottolineando in particolare le dichiarazioni rese dall'Assessore in sede di illustrazione degli emendamenti e di accoglimento delle richieste e delle proposte formulate dal mio Gruppo.
Queste dichiarazioni, se lette nella storia dell'elaborazione di questa legge, hanno un significato particolare, perché sicuramente non contraddicono al pensiero intimo dell'Assessore, che abbiamo sempre trovato coerente, ma chiaramente segnano un salto di qualità modificativo rispetto alla filosofia che noi abbiamo visto scritta sotto le linee del testo della legge. Il riconoscere che i Comuni meritano fiducia, che occorre responsabilizzarli quando compiono queste operazioni, che non bisogna impacciarli con forme di prescrizioni e di controlli che non siano necessari e funzionali agli effetti dei risultati che la legge intende raggiungere, è cosa di non poco momento. Per questi motivi votiamo a favore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Colgo l'occasione che ci è data dal regolamento per le dichiarazioni di voto per richiamare l'Assessore sulla perplessità che mi viene non soltanto dall'ultimo comma di questo articolo, ma in genere per la possibilità di insediamenti privilegiati nei centri turistici. Seppure sia convinto e convenga con l'indirizzo della Giunta e dell'Assessore in particolare su questa necessità di rendere possibile l'espansione nei centri turistici, mi pare però che la via seguita non sia la migliore, perché punta ad accentuare dei fenomeni in atto. I Comuni che oggi hanno una popolazione residente o una popolazione precaria, conseguenza di insediamenti che tutti critichiamo, si trovano avvantaggiati rispetto ad altri Comuni che hanno fatto altre scelte. Non intervengo per spirito polemico, ma raccomando all'attenzione dell'Assessore e del Consiglio in genere che questo problema, fermo restando il principio, non vada riferito in futuro ai Comuni, ma alle aree turistiche, che quindi questi maggiori insediamenti debbano essere distribuiti nell'area turistica e non nel Comune specifico per rendere possibile una operazione di riequilibrio delle aree turistiche distribuendo tra i diversi Comuni queste cubature che andiamo ad assegnare.
Mi preme che rimanga agli atti questa raccomandazione, in modo che possa essere ripresa sia in fase di elaborazione del progetto sulla formazione delle aree di "prestazione dei serva turistici", caro all'Assessore al turismo, sia a livello di piano territoriale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Non abbiamo mai approvato e sostenuto le limitazioni quantitative percentuali che finiscono col tradursi in limiti molto spesso più nelle intenzioni che nella realtà operativa. In questo caso però avevamo ritenuto che il testo redatto dalla Giunta potesse essere accettato proprio per questo tipo di ragioni e soprattutto per quella differenziazione tra Comuni piccoli e Comuni grandi che nel nuovo testo sparisce. E' vero che l'ultimo comma lascia aperta la strada a molte cose che poi dipenderanno dalle maggioranze che approveranno o meno queste cose, tuttavia mi pare non coerente con un indirizzo che dovrebbe essere invece espresso.
Per queste ragioni ci asteniamo su questo articolo.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione per appello nominale dell'art. 84, di cui prima vi dò lettura: "Il primo programma di attuazione è formato tenendo conto delle seguenti limitazioni: a) la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'articolo 21 della presente legge c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di piani particolareggiati vigenti, nel primo programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti determinata sulla base delle effettive richieste e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, secondo comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a), è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente.
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati dalla deliberazione comunale di adozione del programma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 50 Hanno risposto SI n. 45 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 4 Consiglieri.
L'art. 84 è approvato.
Articolo 85 - Limitazioni transitorie all'attività costruttiva "Nei Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali e fino all'approvazione del piano regolatore redatto secondo i disposti della presente legge, ed in quelli non esonerati dalla formazione del programma di attuazione fino all'approvazione del primo programma di attuazione stesso, si applicano le seguenti limitazioni: a) nell'ambito del perimetro degli abitati è consentita unicamente l'esecuzione delle opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico b) nell'ambito dei perimetri dei centri storici è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi e sono consentite le sole opere di manutenzione e di risanamento conservativo e quelle di consolidamento statico solo nei casi di accertata urgenza per pubblica incolumità. Non sono in ogni caso consentite alterazioni volumetriche o di orizzontamenti interni c) fuori del perimetro degli abitati, l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui all'art. 9 lettera a) della legge 28/1/1977 n. 10 d) la costruzione di impianti industriali e artigianali non pu superare i 2.000 mq di solaio utile lordo, purché l'area di pertinenza e in proprietà sia almeno decupla della superficie coperta e) la superficie coperta dalla costruzione di attrezzature strettamente necessarie alla attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre magazzini, non può essere superiore a un terzo dell'area ad esse strettamente asservita e la relativa concessione può essere rilasciata solo ai soggetti di cui alla precedente lettera c).
Le limitazioni di cui al precedente comma si applicano altresì nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/4/1968 n. 1444 e non adeguati con varianti approvate successivamente alla predetta data, fino all'approvazione del primo programma di attuazione.
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati posteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/4/1968 n. 1444, e fino all'approvazione del primo programma di attuazione, sono ammesse nuove costruzioni unicamente su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
In ogni caso, fino all'approvazione del primo programma di attuazione i Comuni non possono approvare piani esecutivi convenzionati formati ai sensi del precedente articolo 43".
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte della Giunta regionale: "Nei Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali e fino all'approvazione del piano regolatore redatto secondo i disposti della presente legge ed in quelli non esonerati dalla formazione del programma di attuazione stesso si applicano le seguenti limitazioni: a) nell'ambito del perimetro degli abitati è consentita unicamente l'esecuzione delle opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico b) nell'ambito del perimetro dei centri storici è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi: sono consentite le sole opere di manutenzione e di risanamento e quelle di conservativo e quelle di consolidamento statico solo nei casi di accertata urgenza per pubblica incolumità; non sono in ogni caso consentite alterazioni volumetriche o di orizzontamenti interni c) fuori del perimetro degli abitati, l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui all'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977 n. 10 d) la costruzione di impianti industriali o artigianali non pu superare i 2.000 mq di solaio utile lordo, purché l'area di pertinenza e in proprietà sia almeno decupla della superficie coperta e) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle silos, serre, magazzini, non può essere superiore a un terzo dell'area ad esse strettamente asservita e la relativa concessione può essere rilasciata solo ai soggetti di cui alla precedente lettera c).
Le limitazioni di cui al precedente comma si applicano altresì nei Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e non adeguati con varianti approvate successivamente alla predetta data, fino all'approvazione del primo programma di attuazione, formato nei modi previsti dal punto 2) dell'articolo 83. Per i Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e non adeguati successivamente, le limitazioni di cui al precedente comma si applicano fino all'approvazione del piano regolatore, adeguato alla presente legge.
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati posteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e fino all'approvazione del primo programma di attuazione, sono ammesse nuove costruzioni unicamente su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione non possono approvare i piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente articolo 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione".
Il Gruppo D.C. ha presentato a questo testo un emendamento soppressivo: "sopprimere il secondo comma".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Vorremmo richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sulla gravità dei contenuti proposti nell'art. 85. Noi non avevamo sinora presentato degli emendamenti perché sapevamo che il testo era oggetto di riconsiderazioni e di modifiche, così come infatti è stato. L'argomento di fondo che ci induce a richiedere questa attenzione e questa prudenza risiede soprattutto con riferimento alle limitazioni prescritte dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977, per quei Comuni che sono privi di strumento urbanistico, i quali avrebbero al primo gennaio 1979 le limitazioni previste particolarmente ai punti a), b) e c); richiamo il punto c), cioè la cubatura 0,03 al di fuori dei centri perimetrati; si introduce questa anticipazione all'approvazione della legge regionale creando sperequazioni non indifferenti tra il regime che si viene ad instaurare nella nostra Regione rispetto al regime che, in applicazione della legge n. 10, è instaurato nel restante territorio nazionale. Vorremmo che su questo ci fosse una riconsiderazione perché diversamente saremmo indotti a proporre delle soppressioni di determinati Comuni.
In particolare, ci sembra abbastanza pesante quanto è detto al secondo comma, laddove ci si riferisce ai Comuni i quali hanno uno strumento approvato, ma non l'hanno adeguato al decreto ministeriale n. 1444.
Pensiamo che per questi Comuni si potrebbe trovare una contemperazione dell'obbligo strettamente limitativo così come è espresso per quanto attiene ai Comuni privi di strumenti urbanistici nel primo comma.
Un'altra perplessità, sulla quale vorremmo che vi fosse una particolare considerazione, concerne il quarto comma in merito alla non possibilità di approvare piani di lottizzazione o piani esecutivi convenzionati in anticipazione ai programmi pluriennali di attuazione. Siccome il programma pluriennale di attuazione non è uno strumento urbanistico ed essendo invece il piano di lottizzazione, il quale può essere a volte anche di iniziativa pubblica, uno strumento urbanistico esecutivo, questa affermazione pu essere limitativa alla possibilità di fare delle previsioni urbanisticamente corrette, che siano cioè in anticipazione alla stesura dello strumento amministrativo che è il programma pluriennale di attuazione. Vorremmo una risposta e una riconsiderazione politica su questi tre argomenti: la limitazione generalizzata a tutti i Comuni che non abbiano strumento urbanistico alla entrata in vigore della legge; il problema che riguarda i Comuni che non hanno lo strumento adeguato ai decreti; il discorso relativo alle anticipazioni delle lottizzazioni o per lo meno l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate prima della formazione del primo programma di attuazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il primo argomento si riferisce alle limitazioni delle attività costruttive nei Comuni totalmente sprovvisti di strumenti urbanistici. In questi Comuni esiste una vera e propria pericolosità dell'uso del suolo che in qualche modo deve essere fermata. Abbiamo tutta una serie di impegni fissati per la formazione di questi nuovi strumenti e occorre cautelarsi a che nel periodo intercorrente fra l'emanazione e l'entrata in vigore della legge e la formazione di strumenti non si verifichi una manomissione del suolo. Queste limitazioni sono prudenziali e fanno riferimento a quei 100 o 200 Comuni che sono ancora sprovvisti del perimetro. All'interno del perimetro è possibile una serie di operazioni e non si ferma nulla perch sono agevolate tutte le operazioni di restauro, di risanamento, di consolidamento, tutte le operazioni da ultimarsi in pochi mesi. All'esterno di questi perimetri deve essere cautelato l'uso del suolo, altrimenti secondo la densità dello 0,03 che è alta e che consente la costruzione quasi ovunque, tutta la parte esterna potrebbe essere compromessa. La legge n. 10 stabilisce che lo 0,03 scatta al 1°.1.1979. L'anticipazione di un anno, a differenza di altre Regioni, è strettamente necessaria nella nostra Regione perché il Piemonte ha avviato ormai un processo di rinnovamento e di formazione rapida di strumenti urbanistici per i quali le cautele occorrono soprattutto nei Comuni sprovvisti di questi strumenti.
In merito all'osservazione al secondo comma, preciso che è anche questa una misura di prudenza. Esistono pochi Comuni che sono dotati di programmi di fabbricazione o di piani regolatori anteriori alla legge ponte e anteriori ai decreti ministeriali degli standards, sono Comuni che non hanno adeguato in tempi successivi gli strumenti per effetto della legge n.
735. Sono casi macroscopici di Comuni che ancora si cullano nell'utilizzazione di strumenti estremamente antiquati, permissivi, privi degli standards, in una situazione di scollatura generale. Ecco allora la necessità del richiamo al fatto che ci siano tempi rapidi di formazione del piano regolatore. Abbiamo indicato dei tempi, ma questi tempi possono anche essere accorciati: non è strettamente necessario che i 18 mesi scadano al 18° mese, le operazioni possono essere rapidissime. Ecco allora che l'ultimo comma è necessario, perché è proprio in questi casi che c'è la possibilità di presentare ancora lottizzazioni e di precostituire ulteriori aree di espansione con il pregiudizio dell'uso del suolo.
I Comuni che invece hanno condotto le cose con regolarità e si sono adeguati agli standards non rientrano, in questo caso agiscono con i loro strumenti e hanno già i piani di lottizzazione.
Queste norme vanno a stimolare una attività di riordino nei Comuni che fino ad oggi non l'hanno dimostrata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Il primo comma dice: "Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge, sono sprovvisti.", mentre all'art. 90 si prevede la presentazione e la trasmissione degli strumenti urbanistici entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Questi strumenti presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi agli effetti del primo comma di questa legge, oppure questi stessi Comuni vengono considerati sprovvisti di strumenti urbanistici?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono sprovvisti fino al momento dell'approvazione. Poiché la Giunta si è impegnata per l'esame e l'approvazione in tempi brevi, questa norma ha una validità di due o tre mesi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Vorrei porre una domanda in relazione all'ultimo comma. Nel caso in cui un Comune abbia approvato i progetti di lottizzazione e li abbia inviati alla Regione, nelle more dell'approvazione tali progetti di lottizzazione ricadono sotto la normativa della legge, quindi bisognerà ricominciare l'iter, oppure la Regione potrà dare corso alla procedura normale non tenendo conto della previsione e prescindendo dai programmi di attuazione?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta si attiene alla legge che andiamo votando; sino al giorno in cui sarà promulgata la legge, le pratiche in itinere seguiranno il loro corso fino al decreto di approvazione del Presidente della Giunta regionale. Da quel momento entrerà in vigore la nuova legge, quindi i piani di lottizzazione, cioè i piani esecutivi convenzionati saranno approvati dal Comune.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'emendamento D.C. Non è accolto.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi preme fare una brevissima dichiarazione di voto su questo articolo per il quale, nonostante la disponibilità per trovare una strada di avvicinamento, non siamo riusciti ad addivenire ad una formulazione che fosse sufficientemente garante. La proposta di soppressione del secondo comma corrispondeva alla preoccupazione di non sperequare il trattamento nei confronti di Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e di Comuni dotati di uno strumento urbanistico anche se non adeguato. Ci rendiamo conto che trovare una via di mezzo non è possibile, però riteniamo che si possa rispettare il riferimento alla legge nazionale in quanto una serie di altre prescrizioni di carattere operativo per quanto attiene alla predisposizione degli strumenti urbanistici e alla obbligatorietà dei programmi pluriennali, di fatto impone determinate limitazioni all'attività costruttiva.
Per queste ragioni, stante il fatto che non abbiamo avuto possibilità di contemperare queste norme, il nostro voto sarà negativo.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 85.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 53 Hanno risposto SI n. 32 Consiglieri Hanno risposto NO n. 21 Consiglieri.
L'art. 85 è approvato.
Articolo 86 - Adeguamento dei piani particolareggiati vigenti. Piani di lottizzazione convenzionata - Formazione di piani particolareggiati per insediamenti industriali "I piani particolareggiati vigenti dovranno essere adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi della sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è in ogni caso disciplinata dai programmi di attuazione di cui agli artt. 34 e seguenti.
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765 e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei programmi di attuazione comunali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione i Comuni dotati di piano regolatore generale vigente e conforme al D.M. n. 1444 possono formare ed adottare piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione previste dall'art. 52. Si applica, se del caso l'ultimo comma dell'art. 17".
La Giunta ha presentato un nuovo testo: "I piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai programmi di attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 e conformi ad essa.
La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei programmi di attuazione comunali.
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione i Comuni dotati di piano regolatore generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, possono formare ed adottare i piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di ricollocazione, previste dall'articolo 53. Si applica se del caso, l'ultimo comma dell'articolo 17".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento sostitutivo al secondo e terzo comma.
I commi sono soppressi e sostituiti dal seguente comma: "Per i piani di lottizzazione convenzionati di cui all'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765 già approvati al momento dell'entrata in vigore della legge 28/1/1977, n.
10, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge stessa".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Questo emendamento viene ritirato a seguito dell'emendamento presentato al punto a) del primo comma dell'art. 84, essendo caduta la preoccupazione in ordine alle lottizzazioni in essere.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 86.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 55 Hanno risposto SI n. 53 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 86 è approvato.
Articolo 87 (ex art. 82). - Regolamento Edilizio "Il Regolamento Edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione che esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Ogni Comune deve adottare il Regolamento Edilizio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Regolamento Edilizio è trasmesso alla Regione che lo approva con deliberazione della Giunta entro 120 giorni dal ricevimento apportando eventuali modifiche per renderlo adeguato alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Decorso il termine di cui al primo comma senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta regionale, con proprio provvedimento sostitutivo delibera il Regolamento Edilizio.
I Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28/1/1977 n. 10, sino a quando non siano approvati i nuovi Regolamenti.
La Giunta regionale può adottare i criteri e gli indirizzi omogenei che i Comuni dovranno seguire nella redazione dei Regolamenti Edilizi".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento sostitutivo al quarto comma: sostituire le parole "al primo comma" con "al secondo comma".
Emendamento sostitutivo al sesto comma: il comma è soppresso e sostituito con il seguente: "La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei Regolamenti Edilizi".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Ritiriamo il primo emendamento perché sostanzialmente accolto.
Il secondo emendamento è mantenuto e darò qualche spiegazione. Nei contatti con l'Assessore è stato fatto rilevare che il Comitato Urbanistico Regionale non è chiamato a esprimere giudizi preventivi, ma giudizi su strumenti urbanistici formati.
Il Gruppo della D.C. ritiene che non sarebbe inopportuno introdurre anche il potere e la facoltà del CUR di dare pareri all'amministrazione attiva per il migliore esercizio della sua attività, così come avviene per il Consiglio di Stato che siede in sede giurisdizionale e anche in sede consultiva. Per questa ragione insistiamo sull'emendamento presentato che riteniamo migliorativo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Gli emendamenti si possono accogliere entrambi.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sul primo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Vi dò lettura del testo emendato dell'art. 87: "Il Regolamento Edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Ogni Comune deve adottare il Regolamento Edilizio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Regolamento Edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Decorso il termine, di cui al secondo comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta regionale, con proprio provvedimento sostitutivo delibera il Regolamento Edilizio.
I Regolamenti Edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sino a quando non siano approvati i nuovi Regolamenti.
La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre i criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei Regolamenti Edilizi".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 52 Hanno risposto SI n. 51 Consiglieri Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 87 è approvato.
Articolo 88 - Impianti produttivi ubicati in zone improprie "Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq, ed a 500 mq nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
Nello stesso periodo di 5 anni possono esser concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 20% della superficie coperta complessiva di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria in attesa di definitiva sistemazione a mezzo dei piani operativi di cui all'art. 52.
Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio comunale su parere conforme del Comitato comprensoriale ed è in ogni caso onerosa".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Con l'art. 88 siamo all'ultimo ostacolo. Chiedo 10 minuti di sospensione.



PRESIDENTE

D'accordo.



(La seduta, sospesa alle ore 11,40 riprende alle ore 12,10)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Tutti gli emendamenti a suo tempo presentati sono ritirati. Al loro posto ne vengono presentati degli altri di minore portata.
L'articolo 88 che ha come titolo: "Impianti produttivi", si riferisce anche alle stalle, alle tettoie e ai magazzini in agricoltura?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Certamente.



CHIABRANDO Mauro

I nostri emendamenti si limitano a proporre che il 20% sia aumentato al 30%. Proponiamo inoltre che vengano soppresse le parole: "in attesa di definitiva sistemazione a mezzo dei piani operativi, di cui all'art. 52" poiché al riguardo abbiamo già svolto una lunga discussione e mi pare che questa frase possa essere tolta secondo lo spirito di quell'articolo.
L'ultima osservazione riguarda l'onerosità delle concessioni. Le concessioni per i fabbricati rurali sono gratuite, in base alla legge n.
10.
E' pur vero che in certi casi per nuove costruzioni la concessione non è onerosa. Nel dubbio chiederemmo che quest'ultima frase venga tolta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Capisco il senso della richiesta di aumento al 30% però, così come esiste un tetto massimo per gli impianti industriali, sarebbe opportuno un valore assoluto anche per le aziende agricole poiché possono esservi grandi aziende per le quali il 30% costituisce una grande dimensione. Possiamo raggiungere, per esempio, i 1.000 mq perché le tettoie hanno bisogno di maggiore spazio, però chiederei solo che ci fosse un tetto dimensionale. La percentuale, una volta stabilita, viene applicata su misure piccole e su misure grandi, però se è applicata su misure grandi può determinare dei dimensionamenti estremamente estesi e in fase transitoria gli investimenti anche relativamente cospicui potrebbero costituire una remora per il trasferimento. Posso accogliere la soppressione dell'ultimo comma e per quanto si riferisce al secondo comma, suggerisco di finire la frase con le parole: "definitiva sistemazione".



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sul primo emendamento, aggiuntivo e soppressivo al secondo comma: dopo le parole "non superiore" aggiungere: "al 30% della superficie complessiva, e comunque non superiore a 1000 mq" sopprimendo le parole "20% della superficie complessiva", alzi la mano. E' approvato.
Chi e d'accordo sul secondo emendamento, soppressivo al secondo comma: sopprimere le parole "a mezzo dei piani operativi" etc. fino a fine frase alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al terzo emendamento, soppressivo al terzo comma: le parole "ed e in ogni caso onerosa" sono soppresse, alzi la mano. E' approvato.
Il nuovo testo dell'art. 88 recita: "Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq ed a 500 mq nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq.
anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiori a 1.000 mq, per aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione.
Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio comunale, su parere conforme del Comitato comprensoriale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 53 Hanno risposto SI n. 47 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 5 Consiglieri.
L'art. 88 è approvato.
Articolo 89 - Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità montane fino all'approvazione dei piani territoriali " Fino all'approvazione dei piani socio-economici e territoriali, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977 n. 43, le Comunità montane formano con distinti elaborati e distinte procedure di formazione e di approvazione il piano regolatore intercomunale ed il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1971 n. 1102.
Per la formazione e l'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale di Comunità montana si applicano le norme di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, mentre per la formazione ed approvazione del piano intercomunale si applicano le norme di cui ai commi secondo, sesto, settimo, ottavo, nono dell'articolo 16 della presente legge.
Spetta alla Giunta regionale verificare in questa fase le coerenze e le compatibilità delle previsioni contenute nel piano di sviluppo economico e sociale della Comunità montana con le direttive di sviluppo regionale e con le previsioni di piano regolatore intercomunale, e viceversa.
Ove si rilevino incoerenze ed incompatibilità, la Giunta regionale formula le osservazioni e rinvia entrambi i piani alla Comunità montana per il loro adeguamento".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Ci rendiamo conto che l'art. 89 introduce un chiarimento rispetto al complesso della normativa, tuttavia ci asteniamo nella votazione per coerenza con le motivazioni che abbiamo addotto respingendo l'emendamento della Giunta al terzo comma dell'art. 16. Avevamo sostenuto che l'approvazione dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità montane doveva avere il parere conforme del Consiglio regionale. Per questo motivo e per coerenza con quanto avevamo sostenuto ci asteniamo sull'articolo.



PRESIDENTE

Si proceda quindi alla votazione dell'art. 89.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 52 Hanno risposto SI n. 33 Consiglieri Hanno risposto NO n. 3 Consiglieri Si sono astenuti n. 16 Consiglieri.
L'art. 89 è approvato.
Articolo 90 - Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge "I piani regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i programmi di fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
I Comuni, i cui piani regolatori sono approvati ai sensi del primo comma, debbono provvedere all'adeguamento del piano regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.
Per i Comuni, il cui programma di fabbricazione è approvato ai sensi del secondo comma, si applica l'articolo 19, lettera b), della presente legge.
In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni del quindicesimo comma dell'articolo 15".
Nessuno chiede di parlare? Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 54 Hanno risposto SI n. 51 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 90 è approvato.
Articolo 91 (ex art. 88). - Competenze delegabili della Giunta regionale "La Giunta regionale può delegare ad uno degli Assessori l'emanazione dei provvedimenti ad essa attribuiti dalla presente legge".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'obiezione che muovo non è ad personam. Constato che, inserendo in una legge di questa importanza la disposizione contenuta nell'art. 91, che ha peraltro motivazioni pratiche ed operative comprensibili, sostanzialmente rischiamo di innovare la struttura degli organi regionali, ossia andiamo a conferire agli Assessorati una funzione ministeriale. La questione è di rilievo generale e merita un attimo di riflessione da parte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, stante anche l'incidenza che questa norma può avere su materie statutarie.



PRESIDENTE

Capisco l'osservazione del Consigliere Bianchi. Lei non pensa all'opportunità di una delega da parte della Giunta? Chiede la parola la dottoressa Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Desidero semplicemente consentire con quanto detto dal Capogruppo della D.C. perché mi sembra che l'articolo, così come è formulato, alteri la struttura istituzionale della nostra Regione. Si tratta di formularlo in maniera diversa perché si può delegare la parte operativa e non l'emanazione dei provvedimenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La preoccupazione è che in questo modo avremmo di nuovo i decreti assessorili, quindi si determinerebbe una proliferazione di tali situazioni. Per quanto ci si renda conto che la gestione della materia possa essere delegata, l'atto finale è sempre il decreto del Presidente della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non si tratta di eliminare o di sostituire i decreti, tanto più che in tutto il testo della legge si è sempre parlato di deliberazione di Giunta la deliberazione stessa è operativa. Comunque, propongo di ritirare l'articolo.



PRESIDENTE

Bene, si proceda, per alzata di mano, alla soppressione dell'art. 91.
La proposta di soppressione è approvata.
Il nuovo art. 91 recita: "Gli statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei piani regolatori generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 53 Hanno risposto SI n. 51 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 91 è approvato.
Articolo 92 - Disposizioni finali "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica l'articolo 4 della legge 1/6/1971 n. 291.
Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.
La legge entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
La D.C. ha presentato un emendamento soppressivo: "Il primo comma è soppresso".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' assolutamente necessario che questo comma resti nel testo della legge, perché se venisse soppresso si creerebbero delle strane situazioni.
Anzitutto resterebbero in vita degli elenchi ministeriali la cui logica nessuno è mai riuscito a capire. Tali elenchi obbligano alcuni Comuni al rispetto delle limitazioni dell'art. 17 della legge n. 765 ed escludono altri Comuni al rispetto di queste delimitazioni. E' assurdo che esista una discriminazione all'interno della Regione con la sopravvivenza di questi elenchi, poiché abbiamo dato norme di salvaguardia, abbiamo normato la fase di formazione dei piani.
Il Ministero dei lavori pubblici riteneva alcuni Comuni più autodisciplinati di altri e consentiva loro di non applicare le limitazioni dell'art. 17, mentre agli altri, che riteneva di seconda categoria imponeva che quelle limitazioni durassero sino all'approvazione degli strumenti urbanistici. Questa discriminazione oggi non ha più ragione di essere.
Riteniamo che i Comuni siano maturi per tale autocontrollo, quindi non c'è bisogno di suddividerli in due classi. Mi sembra più corretta la nostra formulazione, pertanto invito i Consiglieri della D.C. a ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La mia dichiarazione è sostitutiva della dichiarazione di voto.
Noi intendiamo mantenere l'emendamento per una affermazione di principio. L'obiettivo della legge n. 291 era una accelerazione dei processi di esame e di approvazione degli strumenti urbanistici. Siccome le garanzie in ordine a questo tipo di obiettivo non sono piene in questo disegno di legge, riteniamo che la norma potrebbe essere soppressa a regime, cioè quando tutto il meccanismo di approvazione e di predisposizione potrà essere sufficientemente garante di una certa accelerazione di tempi molto precisi. A tutt'oggi questo non esiste.
La seconda osservazione che ci induce a doverne mantenere l'applicabilità e anche con riferimento all'opportunità giuridica di soppressione di norme statali. Tra l'altro vediamo con piacere che rispetto alla prima formulazione dell'art. 93, l'abrogazione di normative statali in contrasto con la legge regionale è stata cassata, comunque permane una certa parte sulla quale non è nemmeno detto che vi siano ragioni di illegittimità.
Un'ultima osservazione concerne il discorso relativo alle conseguenze che potrebbero derivare dal mantenere in vita questa disposizione. Noi riteniamo che le limitazioni non siano assolutamente catastrofiche indifferentemente dalla discriminazione dei Comuni di un certo tipo rispetto ad un altro, perché le limitazioni che abbiamo introdotto nella legge sono tali da porre determinati condizionamenti, quindi il problema concerne solo l'accelerazione dei tempi di esame, di istruttoria e di approvazione, tempi che hanno prodotto, e lo constatiamo anche in questi giorni rispetto alle restituzioni che la Regione sta facendo degli strumenti urbanistici che vengono approvati o modificati, che hanno avuto un indubbio elemento di effervescenza e di sollecitazione dell'attività degli uffici. Poiché tali ragioni ci inducono a mantenere l'affermazione di principio, noi insistiamo perché venga posto in votazione l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento soppressivo D.C. alzi la mano. E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 92.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 51 Hanno risposto SI n. 33 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 17 Consiglieri.
L'art. 92 è approvato.
Vi è la proposta di un articolo 93 aggiuntivo presentato dal Consigliere Marchini: "Può essere concessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la concessione in deroga alle disposizioni della presente legge per le costruzioni, edifici ed opere di pubblico interesse o di pubblica utilità, per esigenze dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dell'industria".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Nel caso di accoglimento pregherei di correggere le parole: "Con decreto del Presidente della Giunta regionale" con le parole "previo decreto" perché evidentemente la concessione è un atto che attiene al Sindaco. La collocazione di questo articolo non è delle più felici, per ricordo che l'Assessore mi aveva rimproverato che la proposta, a suo tempo formulata, non era collocata puntualmente. Prendo atto per altro che nelle diverse edizioni della proposta della Giunta non si è ritenuto di portare avanti questo tipo di preoccupazione. Mi pare quindi doveroso insistere nella mia richiesta anche se è posta in termini sistematici e letterali poco felici. In altri termini mettendo in moto un meccanismo come questo certamente ci avviamo verso un periodo che durerà non meno di tre o quattro anni di difficoltà gestionale del territorio. Poiché certe soluzioni sindacali sono subordinate alla concreta possibilità di addivenire a delle modifiche di stabilimenti esistenti a brevi termini (il problema della Moncenisio si risolverà forse nella misura in cui la Fiat possa prevedere un certo tipo di ristrutturazione), soprattutto in un periodo di transitorietà, mi chiedo se non sia un atto di politica prudente lasciare alla Giunta la possibilità di intervenire. Mi sembrerebbe estremamente pericoloso non tener presente una norma di questo genere e, nel caso venisse accolta, potrei convenire con l'Assessore sulla possibilità di formularla diversamente e di collocarla nel punto più opportuno.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La materia delle deroghe è non solo delicata, ma esplosiva. La legge statale fissa il criterio di principio che i poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici di interesse pubblico. Quindi c'é una norma di legge statale che è sufficiente. Qualsiasi chiosa in questo senso sarebbe assurda. D'altra parte, non si capisce perché un potere che è conferito al Sindaco debba essere esercitato dal Presidente della Giunta regionale, pertanto l'emendamento non è assolutamente accoglibile né in questa formulazione n in altre.



MARCHINI Sergio

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

La mia proposta è di sospendere per 10 minuti la seduta e di convocare i Capigruppo per decidere l'ulteriore proseguimento dei lavori.



(La seduta,sospesa alle ore 13 riprende alle ore 13,10)


Argomento:

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, la conferenza dei Capigruppo ha preso in esame l'andamento dei lavori in relazione alla conclusione del dibattito e alla votazione finale della legge sulla tutela del suolo ed ha deciso di fissare tale seduta per venerdì prossimo. Questo intervallo permetterà una stesura appropriata della legge, il relativo coordinamento, la consegna ai Consiglieri dell'articolato, al fine di consentire un dibattito serrato e conclusivo appunto nella mattinata di venerdì. Al pomeriggio la seduta continuerà con l'esame dei punti che attendono di essere trattati, con le nomine che devono essere votate e con la trattazione di altre questioni che matureranno nel frattempo.


Argomento: Interventi per calamita' naturali - Opere pubbliche

Comunicazioni del Presidente della Giunta in merito ai danni causati dall'alluvione del 7 ottobre scorso


PRESIDENTE

Prima di concludere i lavori, dò la parola al Presidente della Giunta per una breve comunicazione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Andreotti, alla quale hanno partecipato parlamentari della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e una delegazione del Consiglio regiona le e della Giunta, composta dal Vicepresidente Bajardi e dal Consigliere Petrini, per discutere dei provvedimenti relativi alle recenti alluvioni.
E' stato richiesto da parte del Governo un elenco dettagliato dei danni alle opere pubbliche, all'agricoltura, alle attività produttive. Tale elenco è stato inviato nella giornata di ieri al Commissario di Governo perché nella stessa serata ne desse notizie al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si prevedeva di fornire oggi chiarimenti sull'importante problema. Ci rendiamo conto che i Consiglieri debbono essere sufficientemente informati per poter adeguatamente affrontare questo dibattito.
La Giunta si riserva in questi giorni di raccogliere ulteriori dati, di portarli a conoscenza dei singoli Consiglieri anche perché possano essere in grado di proporre eventuali provvedimenti aggiuntivi a quello del Governo.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,15)



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