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Dettaglio seduta n.155 del 13/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

La seduta e aperta.
Prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 117. Nella scorsa seduta eravamo arrivati all'art. 67, al quale sono stati presentati altri emendamenti.
Dalla Giunta regionale: emendamento aggiuntivo al primo comma, I riga: aggiungere dopo la parola "statali" le parole: "e delle leggi regionali di settore".
Chi e favorevole alzi la mano. E' approvato.
Dal Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo al primo comma, punto e): dopo la parola "falde" sopprimere l'intera frase e sostituirla con la seguente: "il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere del Comitato comprensoriale, la sanzione può essere elevata fino a lire due miliardi".
Chi concorda sull'emendamento alzi la mano. E' accolto.
Dalla Giunta regionale: emendamento sostitutivo al primo comma, punto e): sostituire le parole "di cave e miniere a cielo aperto abusive e" con "senza autorizzazione".
Chi è favorevole alzi la mano. E' accolto.
Dalla Giunta regionale: emendamento aggiuntivo, lettera f) in aggiunta al primo comma: "f) per la mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 55, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni".
Dal Consigliere Cardinali: emendamento modificativo all'emendamento precedente della Giunta regionale: alla lettera f) sostituire "cinquecentomila" con "centomila".
Chi è d'accordo sull'emendamento della Giunta, modificato dall'emendamento del Consigliere Cardinali, alzi la mano. E' accolto.
L'art. 67 (che poi diverrà 69) recita: "Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 19 giugno 1939, n. 1497, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative: a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o i n difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64 c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni d) per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere del Comitato comprensoriale, la sanzione può essere elevata fino a lire due miliardi f) per la mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n 35 Hanno risposto SI n 23 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 11 Consiglieri L'art 67 è approvato.
Articolo 68 - Procedimento per le sanzioni amministrative "Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono constatate a mezzo di verbale compilato da funzionari e agenti comunali.
Il verbale viene notificato a norma del Codice di procedura civile al trasgressore con la contestazione dell'infrazione e l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
La sanzione viene irrogata dal Presidente nella Giunta regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma nei R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28.1 1977 n 10" Chiede la parola il Consigliere Besate. Ne ha facoltà



BESATE Piero

Per coerenza, dopo le parole "funzionari ed agenti comunali" suggerirei di aggiungere "di cui al secondo comma dell'art 57"



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi



BIANCHI Adriano

Al primo comma correggerei la parola "constatata" con la parola "contestata".



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda su queste due modifiche di ordine formale? Bene allora vi dò lettura dell'articolo 68, così emendato: "Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al secondo comma dell'articolo 59, e notificato a norma del Codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n 43 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri Ha risposto NO n 1 Consigliere L'art 68 è approvato.
Titolo VIII - Delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità Articolo 69 - Delega delle funzioni espropriative "Fermo restando quanto previsto al successivo art. 71, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente nella Repubblica 15/1/1972, n.8 è delegato per le opere di loro acquisizione o competenza ai Presidenti delle Comunità montane, ai Presidenti dei Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 9 e 34, oltreché ai Sindaci dei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente e dal successivo articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Emendamento sostitutivo al primo comma, quarta riga: anziché "15/1/1972 n. 8" sostituire "24 luglio 1977 n 616, articolo 106" presentato dalla Giunta regionale.
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Consigliere Menozzi ed altri: al termine nell'articolo aggiungere il seguente comma: "Le indennità di esproprio sono liquidate dall'espropriante entro 12 mesi dall'emissione del relativo decreto" La parola al Consigliere Menozzi



MENOZZI Stanislao

Il collega Oberto, intervenendo ieri sull'articolo 66, sostenne che in questi ultimi 10 anni si sono verificati fatti nuovi- E' vero, collega Oberto, salvo un fatto che non è assolutamente mutato, e cioè il pagamento degli espropri, in quanto non venivano pagati ieri e non vengono pagati oggi. Dalle normative di ottocentesca memoria alle più recenti leggi in materia, vedi la 167 e la 865, le cose, anziché migliorare, sono peggiorate. Potremmo fornire elenchi interminabili di espropriati agli inizi degli anni '70 e che ancor oggi sono in attesa di quella manciata inflazionata di denari che ad essi competono. E' da ciò che trae motivazione la presentazione dell'emendamento in discussione e che ci auguriamo possa essere accolto. In caso contrario, dovremmo tristemente affermare che si è modificata la dialettica, ma che la sostanza, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasta quella di sempre.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ci rendiamo perfettamente conto del disagio degli espropriati di fronte ai ritardi nel pagamento delle indennità di esproprio. E' un fatto estremamente grave al quale occorre porre rimedio attraverso norme che purtroppo non sono di nostra competenza. Il D.P.R. 24/7/77, n. 616 attribuisce alle Regioni solo i procedimenti amministrativi per l'esproprio e non i pagamenti delle indennità. Ritengo che questo emendamento possa rappresentare una pressante raccomandazione ai Comuni e un impegno per la Regione, e, come tale, può essere inserito negli atti come invito allo Stato di disciplinare questa materia in modo definitivo e chiaro perché non si verifichino dei ritardi nel pagamento degli espropri.
Il legislatore avrebbe potuto inserire un comma specifico nella legge 10 che avrebbe chiarito l'intera materia per tutto il Paese.
Ritengo sia imprudente da parte nostra il tentativo di inserire questo elemento, suggerirei invece di studiare il problema anche con i giuristi per proporre eventualmente una leggina specifica che possa costituire una specie di ballon d'essai nei confronti dello Stato, senza intaccare la validità della legge sulla tutela ed uso del suolo.



PRESIDENTE

La parola nuovamente al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Prendo atto della buona volontà manifestata dall'Assessore che spero diventi volontà della maggioranza, poiché parlare di presentazione di una leggina ad hoc è molto più tranquillizzante che non parlare di raccomandazioni di cui sono pieni i fossi e soprattutto in un Paese in cui vengono disattese anche le leggi importanti.
Se le cose stanno in questi termini e se c'è il relativo impegno, il discorso può essere politicamente apprezzabile.
Mi consenta, Assessore Astengo, se da una parte si rivendicano le autonomie (gli espropri vengono fatti da Comuni, da Province e al limite dalla Regione), il fare, una volta ancora, ricorso alle manchevolezze dello Stato potrebbe diventare una questione di comodo e per giunta demagogica e strumentale.
Abbiamo presentato già un emendamento, con il quale si cercava di salvaguardare la posizione degli agricoltori ed è stato respinto.
Da ciò abbiamo la riconferma che si continua solo astrattamente a parlare di centralità dell'agricoltura. Mi auguro, signor Assessore, almeno nel caso posto, che quell'impegno venga rispettato



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Dopo una rapida consultazione con la Giunta e con il Presidente, posso aggiungere che c'é l'impegno di presentare entro sei mesi questa legge ad hoc.



PRESIDENTE

Vi dò lettura del testo emendato dell'art. 69 (che diventerà in sede di coordinamento art. 71): "Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 72, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, articolo 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione o competenza, ai Presidenti delle Comunità montane, ai Presidenti dei consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti articoli 8, 16 e 34 oltreché ai Sindaci dei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente e dal successivo articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 69 è approvato.
Articolo 70 - Delega dei provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente "I Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali i Presidenti delle Comunità montane, i Presidenti dei Consorzi comunali per le opere di loro competenza, nonché i Sindaci dei Comuni per le opere di competenza di Enti anche non territoriali, sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e di rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza nonché provvedimenti di nomina di tecnici, incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
E' altresì delegata ai medesimi l'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma, ove sia già stata dichiarata l'urgenza e indifferibilità dei lavori, od essa discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti" La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo articolo viene ritirato perché pleonastico



PRESIDENTE

Articolo 71 - Funzioni espropriative non delegate "Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente art 69, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta regionale".
Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 71 è approvato.
Articolo 72 - Commissione comprensoriale per la determinazione dell'indennità di espropriazione "Per gli adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 28/1/77 n. 10 è istituita, in ogni Comprensorio, una Commissione composta dal Presidente del Comitato comprensoriale, o da un suo delegato che la presiede, da un delegato del Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Erariale o da un suo delegato dall'ingegnere capo del Genio Civile o da un suo delegato, dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti in materia di estimo applicata all'urbanistica e all'edilizia nominati dalla Giunta regionale e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Giunta regionale su terne proposte delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le norme dell'art. 14, legge 28/1/1977 n. 10".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Anche questo articolo viene ritirato, perché non è possibile derogare dalla norma della legge 10 sulla formazione degli uffici provinciali per l'accertamento delle indennità di espropriazione, quindi l'articolo è perfettamente inutile. Abbiamo sempre ritardato la presentazione della delibera di nomina di questa Commissione nell'ipotesi che entrasse prima in funzione il disegno di legge n. 117.



PRESIDENTE

Articolo 73 - Poteri sostitutivi "In caso di inerzia degli organi delegati la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti".
Non sono stati presentati emendamenti. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 73 è approvato.
Titolo IX - Organi tecnici e consultivi - Articolo 74 - Servizio urbanistico regionale e uffici dei piani territoriali "Per l'applicazione della presente legge è istituito il Servizio urbanistico regionale formato da uffici e servizi centrali e da uffici articolati per comprensorio con i seguenti compiti: a) istruttoria dei piani regolatori comunali ed intercomunali e degli strumenti urbanistici ed amministrativi di attuazione, sottoposti all'approvazione della Regione b) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali c) formazione delle cartografie di base e tematiche, e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio ed all'attuazione dei piani d) predisposizione degli strumenti urbanistici nei casi di esercizio del potere sostitutivo e) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo f) inventario dei beni culturali ambientali g) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale h) consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica.
La struttura del Servizio urbanistico regionale è specificata con deliberazione della Giunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro la stessa data e con deliberazione di Giunta sono istituiti gli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei piani territoriali".
Il Gruppo D.C. ha presentato alcuni emendamenti.
Emendamento soppressivo al primo comma punto a), sopprimere le parole "ed amministrativi di attuazione".
Emendamento aggiuntivo al primo comma: aggiungere il seguente punto: "i) redazione dei piani territoriali di coordinamento".
Emendamento soppressivo e sostitutivo al secondo comma: il comma è soppresso e sostituito dal seguente: "La struttura del Servizio urbanistico regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
Emendamento soppressivo al terzo comma: il comma è soppresso.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Proponiamo di sopprimere al punto a): "ed amministrativi di attuazione" perché l'istruttoria degli strumenti attuativi amministrativi non è più di competenza delle Regioni e non è sottoposta all'approvazione.
Il secondo emendamento concerne invece un argomento più importante. Il comma secondo recita: "La struttura del Servizio urbanistico regionale è specificata con deliberazione della Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". Sarebbe opportuno che, per analogia con la legge n. 43, art. 24, anche la struttura del Servizio urbanistico regionale venisse definita con legge regionale, abbiamo quindi proposto che la struttura venga definita entro sei mesi con legge regionale apposita.
L'ultimo emendamento sopprime il terzo comma. Riteniamo che la materia sia assorbibile nella legge regionale che definisce la struttura del Servizio urbanistico regionale; ovviamente si prevederanno anche le articolazioni territoriali a livello comprensoriale nella legge stessa, non riteniamo quindi necessario aggiungere l'ultimo comma.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono d'accordo sulla soppressione per quanto si riferisce agli strumenti amministrativi di attuazione. La verifica di contabilità è un fatto diciamo interno ed è inutile che lo specifichiamo. Sul secondo e terzo emendamento, mentre sono d'accordo sulla legge regionale, proporrei di lasciare ancora l'articolazione in questi commi e di enucleare la parte relativa alla redazione dei piani territoriali da porre in relazione alla legge n. 43, perché non si tratta solo della redazione dei piani territoriali di coordinamento, ma vi è anche tutta una serie di operazioni di accertamento, di conoscenza del territorio, degli aspetti geologici e pedologici per cui sarebbe opportuno lasciare uno spazio per questa definizione. La proposta sarebbe: "La struttura del Servizio urbanistico regionale è definita con legge regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei piani territoriali in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977 n. 43".



PRESIDENTE

L'emendamento aggiuntivo al primo comma e l'emendamento soppressivo al terzo comma del Gruppo D.C. sono ritirati, in quanto assorbiti dall'emendamento della Giunta.
Chi approva il primo emendamento D.C. alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al terzo emendamento D.C., integrato dall'emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' accolto.
Vi dò lettura del testo emendato dell'art. 74: "Per l'applicazione della presente legge è istituito il Servizio urbanistico regionale, formato da uffici e servizi centrali e da uffici articolati per comprensorio, con i seguenti compiti: a) istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Regione b) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali c) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio ed all'attuazione dei piani d) predisposizione degli strumenti urbanistici nei casi di esercizio del potere sostitutivo e) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo f) inventario dei beni culturali ambientali g) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale h) consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica.
La struttura del Servizio urbanistico regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei piani territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 44 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 74 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Articolo 75 - Uffici comunali o intercomunali di pianificazione e gestione urbanistica "In attuazione di quanto previsto all'art. 43 della legge 17/8/1942 n.
1150, e per l'adempimento delle incombenze disposte dalla presente legge, i Comuni, singoli o in consorzio, istituiscono uffici di pianificazione e gestione del territorio.
La Regione, con propri provvedimenti, anche ai sensi della legge regionale 23/5/1975 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.
Con la delimitazione delle aree sub-comprensoriali, gli uffici di pianificazione e gestione diventano organi del consorzio dei Comuni compresi nell'area sub-comprensoriale.
E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 7/6/1976 n. 31".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
Dalla Giunta regionale: emendamento sostitutivo al titolo: sostituire il titolo con il seguente: "Uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e di gestione urbanistica".
Dalla Giunta regionale: emendamento sostitutivo al primo comma: sostituire il primo comma con il seguente: "In attuazione di quanto previsto all'art. 43 della legge 17/8/1942 n. 1150, e per l'adempimento delle incombenze della presente legge e della legge regionale 19/8/1977 n.
43, i Comuni, singoli o in consorzio, istituiscono uffici di programmazione, pianificazione e gestione del territorio".
Dal Gruppo D.C.: emendamento soppressivo e sostitutivo al terzo comma: il terzo comma è soppresso e sostituito con il seguente: "Con la costituzione dei consorzi di cui all'art. 18 della presente legge, gli uffici comunali ed intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei Comuni compresi nell'area".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie l'emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dalla D.C. Resta l'ultimo comma.



PICCO Giovanni

Leggendo il contenuto dell'art. 43 della legge 1150, a noi pare pleonastico il riferimento contenuto al primo comma, quindi proporrei di togliere il riferimento alla legge n. 1150.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

C'é una grossa difficoltà a formare gli uffici, quindi potrebbe essere un aiuto in più che si dà per la formazione. Il richiamo è leggermente ironico, lo devo riconoscere, ad una legge statale che dava dei tempi estremamente ristretti, mai rispettati.



PICCO Giovanni

Siamo d'accordo a lasciare il riferimento, anche se anacronistico.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta alzi la mano.
E' accolto.
Chi è favorevole al secondo emendamento della Giunta alzi la mano.
E' accolto.
Chi concorda sul terzo emendamento della D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 75: "In attuazione di quanto previsto all'articolo 43 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e per l'adempimento delle incombenze della presente legge e della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, i Comuni, singoli o in consorzio, istituiscono uffici di programmazione, pianificazione e gestione del territorio.
La Regione, con propri provvedimenti, anche ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975 n. 34 e successive modifiche e integrazioni concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.
Con la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei Comuni compresi nell'area.
E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1976 n. 31".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 44 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 75 è approvato.
Articolo 76 - Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.) "E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza del Consiglio, della Giunta e dei Comitati comprensoriali, nella materia di cui alla presente legge.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della regione. I componenti sono rieleggibili.
Il Comitato Urbanistico Regionale è composto: a) dagli Assessori del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio, uno dei quali, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente b) da otto esperti nelle materie di competenza, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi c) da sei funzionari regionali designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza d) da tre esperti designati dalla Sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e) da un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali designato dalla Sezione regionale dell'Unione Province Italiane (U.P.I.) f) da un esperto designato dall'Unione delle Comunità montane (UNCEM) g) dal Soprintendente ai beni monumentali e ambientali o da un suo rappresentante h) dal Provveditore alle OO.PP.
i) dal Capo Compartimento ANAS o da un suo rappresentante l) dal Capo Compartimento FF.SS. o da un suo rappresentante m) da un esperto designato congiuntamente dalle associazioni culturali più rappresentative in materia urbanistica.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione degli stessi.
Partecipa alle sedute senza diritto di voto un rappresentante designato dall'Unione dell'Edilizia del Piemonte.
Il Presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi nonché funzionari regionali di settore interessati.
Il Presidente designerà, tra i componenti del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari.
Fungerà altresì da relatore, senza diritto di voto, il funzionario regionale cui sia stata affidata dal Presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di costituzione.
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
Il Presidente può altresì invitare alle sedute i Consiglieri regionali i rappresentanti di organi od uffici centrali e periferici dello Stato nonché gli Enti e organizzazioni comprensoriali i cui compiti risultino comunque connessi con gli argomenti da trattare.
I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nel comma sesto e settimo del presente articolo.
Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976 n. 33".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento modificativo al terzo comma: alla lettera b) il numero "otto" è sostituito con il numero "nove".
Emendamento sostitutivo al terzo comma: lettera m): il testo presentato è soppresso e sostituito dal seguente: "da tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative in materia naturalistica, ecologica ed urbanistica, nominati dal Consiglio regionale".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma: dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera: "n) da tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale nominati dal Consiglio regionale".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera: "o) da un rappresentante designato dall'Unione Edilizia del Piemonte, nominato dal Consiglio regionale".
Emendamento soppressivo e sostitutivo al quinto comma: il comma è soppresso e sostituito con il seguente: "Possono assistere ai lavori del CUR i Consiglieri regionali".
Emendamento soppressivo all'undicesimo comma: sopprimere le parole "i Consiglieri regionali" La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Ne abbiamo già parlato con l'Assessore, vorremmo conoscere l'opinione della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sulla proposta di aumento numerico dei membri del Comitato concordiamo.
Tuttavia non sono soltanto gli esperti nominati dal Consiglio che dovrebbero essere aumentati, ma anche i funzionari di cui alla lettera c) da 6 sarebbe opportuno portarli a 7. Chiederei di invertire l'ordine delle materie "naturalistica, ecologica ed urbanistica" in: "urbanistica ecologica, naturalistica". L'emendamento aggiuntivo al terzo comma è un po' preoccupante perché se introduciamo esperti in organizzazioni professionali agricole dovremmo introdurre anche quelli nel campo industriale.
Sarebbe invece opportuno che questi esperti fossero inclusi tra quelli che possono partecipare, per determinate materie, su richiesta del Presidente.
In questo caso il comma quinto verrebbe assorbito come ultima frase dal comma sesto, che suonerebbe: "Il Presidente può fare intervenire, di volta in volta, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi nonché funzionari statali e regionali di settore interessati. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Unione dell'Edilizia del Piemonte".
In questo modo ci sarebbe la presenza di quelli che sono o invitati permanentemente o invitati di volta in volta.
Sarei inoltre propenso a inserire un comma sull'incompatibilità per i membri relatori con l'esercizio dell'attività professionale. E' ovvio, ma è anche opportuno precisarlo.
Il settimo comma si associa con l'ottavo: "Fungerà da correlatore senza diritto di voto il funzionario regionale".
C'è ancora un emendamento della D.C. che riguarda i Consiglieri regionali. Proporrei l'emendamento in questi termini: "Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali nonché i membri dei Comitati comprensoriali".
Il comma successivo recita: "I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi ottavo e nono del presente articolo".
L'altro comma recita: "Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto".
A questo punto, poiché occorre un minimo di coordinamento, sarebbe opportuna una sospensione di qualche minuto.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta per alcuni minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 10,50 riprende alle ore 11,30)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Durante l'operazione di coordinamento degli emendamenti all'art. 76, i Capigruppo hanno tenuto una riunione per decidere in merito al proseguimento dei lavori. L'intenzione è di proseguire l'esame del disegno di legge n. 117 fino all'articolo 79 e di votare almeno due leggi all'ordine del giorno. Le giornate di oggi e di domani potrebbero essere utilizzate dagli uffici della Commissione per mettere a punto i 79 articoli finora approvati. Gli altri verrebbero esaminati nella giornata di mercoledì prossimo ed eventualmente venerdì.
Vi sono obiezioni? Non ve ne sono.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 76. La Giunta ha presentato un emendamento che sostituisce parte del testo dell'art. 76.
I commi dal quinto all'ultimo sono sostituiti dai seguenti: comma quinto: "Il Presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché funzionari statali e regionali di settore interessati. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Unione dell'Edilizia del Piemonte".
comma sesto: "I componenti, di cui alle lettere b), d), e), f) e m) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale incarichi di progettazione di strumenti urbanistici".
comma settimo: "Il Presidente designa, tra i componenti del Comitato uno o più relatori sui singoli affari. Funge altresì da correlatore il funzionario regionale cui sia stata affidata dal Presidente medesimo l'istruttoria dell'affare".
comma ottavo: "Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali, del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno".
comma nono: "Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali".
comma decimo: "I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi ottavo e nono del presente articolo".
comma undicesimo: "Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti".
comma dodicesimo: "Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2/7/1976 n. 33".
Il Gruppo D.C. quali emendamenti mantiene e quali ritira?



GENOVESE Piero Arturo

Manteniamo il primo e il secondo emendamento, con l'intesa che la parola "urbanistica" preceda le parole "naturalistica ed ecologica". Gli altri emendamenti sono ritirati, perché assorbiti dal nuovo testo.



PRESIDENTE

Metto in votazione il nuovo testo di parte dell'art. 76 presentato dalla Giunta.
L'emendamento è approvato.
Chi è favorevole al primo emendamento della D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento della D.C. alzi la mano.
E' approvato.
L'articolo 76 nel nuovo testo recita: "E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale nonché dei Comitati comprensoriali, nella materia di cui alla presente legge.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della regione.
I componenti sono rieleggibili.
Il Comitato Urbanistico Regionale è composto: a) dagli Assessori del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio, uno dei quali, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente b) da nove esperti nelle materie di competenza, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi c) da sette funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza d) da tre esperti, designati dalla Sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e) da un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali designato dalla Sezione regionale dell'Unione Province Italiane (U.P.I.) f) da un esperto, designato dalla Unione delle Comunità montane (UNCEM) g) dal Soprintendente ai Beni monumentali ed ambientali o da un suo rappresentante h) dal Provveditore alle Opere pubbliche i) dal Capo Compartimento ANAS o da un suo rappresentante l) dal Capo Compartimento FF.SS. o da un suo rappresentante m) da tre esperti, designati dalle associazioni più rappresentative in materia urbanistica, naturalistica ed ecologica, nominati dal Consiglio regionale.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione degli stessi.
Il Presidente può far intervenire, di volta in volta, alle adunanze senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché funzionari statali e regionali di settore interessati. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Unione dell'Edilizia del Piemonte.
I componenti, di cui alle lettere b), d), e), f) e m) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.
Il Presidente designa, tra i componenti del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari. Funge altresì da correlatore il funzionario regionale cui sia stata affidata dal Presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali, del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali.
I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi ottavo e nono del presente articolo.
Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976 n. 33".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 44 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 76 è approvato.
Articolo 77 - Compiti del Comitato Urbanistico Regionale "Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani urbanistici comunali e su quelli territoriali la cui approvazione spetta, secondo la presente legge, alla Giunta o al Consiglio regionale e sulle relative varianti.
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza di almeno la metà dei membri delle classi b) e c) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su: a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici b) i piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti c) i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865 e quelli di cui all'art. 52 della presente legge d) i piani esecutivi convenzionati, sottoposti dai Comuni all'approvazione dei Comitati comprensoriali, quando il parere del C.U.R.
sia richiesto dal Comitato comprensoriale e) i programmi poliennali di attuazione, che comportino particolari verifiche f) i regolamenti edilizi g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, in attuazione delle vigenti leggi h) le materie di cui agli artt. 26, 27, 29, 31, 32 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni e sulle violazioni, in genere, delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
Il Presidente può delegare uno dei funzionari di cui alla lettera c) del terzo comma a presiedere le adunanze del Comitato ristretto".
La D.C. ha presentato numerosi emendamenti.
Emendamento sostitutivo al primo comma: le parole "piani urbanistici comunali" sono sostituite con: "piani regolatori generali".
Emendamento sostitutivo al secondo comma: sopprimere la frase da "Il Comitato può." a ".parere su:" e sostituirla con la seguente: "Il Comitato ha inoltre il compito di esprimere parere obbligatorio non vincolante su:".
Emendamento aggiuntivo: dopo il secondo comma inserire il seguente nuovo testo: "Il parere sulle materie elencate ai punti da a) ad h) del precedente comma, può essere espresso da una Commissione ristretta composta dal Presidente e dai membri di cui ai punti b) e c) del terzo comma del precedente articolo; alle adunanze della Commissione ristretta convocate dal Presidente, sono invitati anche i restanti componenti del Comitato, che hanno facoltà di intervenire e di partecipare al voto.
Per la validità delle adunanze della Commissione ristretta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".
Emendamento modificativo e sostitutivo: il terzo comma diviene quinto comma e le parole "del Comitato ristretto" sono sostituite con "della Commissione ristretta".
Vi sono ancora due emendamenti presentati dalla Giunta regionale.
Emendamento sostitutivo al primo comma, III e IV riga: sopprimere le parole "sui piani urbanistici comunali e su quelli territoriali" e sostituirle con: " sui piani territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi".
Emendamento sostitutivo all'ultimo comma: dopo "presiedere" sopprimere le restanti parole e sostituirle con: "alle adunanze del Comitato in forma ristretta sono invitati anche i restanti componenti del Comitato".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

I nostri emendamenti sono ritirati a seguito dell'emendamento presentato dall'Assessore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il primo comma è modificato in questi termini: le parole "piani urbanistici comunali" sono sostituite con "piani territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi". Segue il secondo comma.
Nell'ultimo comma c 'è da aggiungere soltanto: "a presiedere alle adunanze del Comitato in formazione ristretta; sono invitati anche i restanti componenti del Comitato".



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Vi dò lettura del testo definitivo dell'art. 77: "Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché sulle relative varianti, la cui approvazione spetta secondo la presente legge, al Consiglio e alla Giunta regionale.
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza di almeno la metà dei membri delle classi b) e c) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su: a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici b) i piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti c) i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865,e quelli di cui all'articolo 42 della presente legge d) i piani esecutivi convenzionati, sottoposti dai Comuni all'approvazione dei Comitati comprensoriali, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato comprensoriale e) i programmi poliennali di attuazione, che comportino particolari verifiche f) i regolamenti edilizi g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, in attuazione delle vigenti leggi h) le materie di cui agli articoli 26, 27, 29, 31, 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni e sulle violazioni, in genere, delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
Il Presidente può delegare uno dei funzionari, di cui alla lettera c) del terzo comma, a presiedere le adunanze del Comitato in formazione ristretta; sono invitati anche i restanti componenti del Comitato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si e astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 77 è approvato.
Articolo 78 - Efficacia dei pareri del Comitato Urbanistico Regionale "Il Comitato Urbanistico Regionale è competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del Comitato Tecnico Amministrativo, degli Ingegneri Capi degli uffici del Genio Civile, dei Comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della Soprintendenza ai Beni monumentali ed ambientali, dei Comitati provinciali per la bonifica, del Consiglio Provinciale di Sanità nonché quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo o collegiale aventi sede presso qualsiasi Amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro Ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16/5/1970, n. 281, e della legge 22/7/1975 n. 382.
I pareri del Comitato Urbanistico Regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri preventivi e le attribuzioni dei sopraccitati organi singoli o collegiali.
L'invio da parte dell'Assessore competente del parere del C.U.R. al Comune per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 vincola il Comune all'immediata salvaguardia speciale per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
Dalla Giunta regionale: emendamento sostitutivo al primo comma, XIV e XV riga: sostituire le parole "della legge 22/7/1975 n. 382" con le parole: "del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616".
Dal Gruppo D.C., emendamento sostitutivo al terzo comma: il comma è soppresso e sostituito con il seguente: "L'invio da parte dell'Assessore competente delle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale previo parere del CUR sulla base di quanto previsto al comma decimo dell'art. 15 per la formulazione delle controdeduzioni, vincola il Comune all'immediata salvaguardia speciale".
Dalla Giunta regionale, emendamento soppressivo all'ultimo comma, IV riga: sopprimere la parola "speciale".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il Gruppo D.C. ritira l'emendamento sostitutivo al terzo comma.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
L'articolo 78 recita: "Il Comitato Urbanistico Regionale è competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del Comitato Tecnico Amministrativo, degli Ingegneri Capi degli uffici del Genio Civile, dei Comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della Soprintendenza ai Beni monumentali ed ambientali, dei Comitati provinciali per la bonifica, del Consiglio Provinciale di Sanità nonché quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo o collegiale aventi sede presso qualsiasi Amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro Ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
I pareri del Comitato Urbanistico Regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri preventivi e le attribuzioni dei sopraccitati organi singoli o collegiali.
L'invio da parte dell'Assessore competente del parere del Comitato Urbanistico Regionale al Comune per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'articolo 15, vincola il Comune all'immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 44 Consiglieri.
L'art.78 è approvato.
Articolo 79 - Progettazione dei piani urbanistici a livello comunale "Gli incarichi esterni di progettazione dei piani urbanistici generali e di attuazione a livello comunale sono conferiti a consulenti o a liberi professionisti laureati in urbanistica, in architettura e in ingegneria civile.
La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere l'illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e di attuazione e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dell'area sub-comprensoriale alla quale appartiene il Comune interessato".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
Dalla Giunta regionale, emendamento sostitutivo al primo comma, II e III riga: sostituire le parole "e di attuazione a livello comunale sono conferiti a consulenti o a liberi professionisti" con le parole "ed esecutivi a livello comunale sono conferiti ad esperti che siano laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria civile".
Dal Gruppo D.C., emendamento soppressivo al primo comma: sopprimere le parole "a consulenti o".
Dal Gruppo D.C., emendamento modificativo al terzo comma: sostituire la frase da "nell'ambito dell'area... " sino a "interessato" con "nell'ambito dei Comuni interessati".
Dal Consigliere Picco, emendamento soppressivo all'emendamento della Giunta regionale: dopo la parola "esecutivi" sopprimere "a livello comunale".
Dal Consigliere Picco, emendamento soppressivo al terzo comma: dopo la parola "generali" eliminare "e di attuazione".
Dal Consigliere Picco, emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo "ingegneria civile" aggiungere "con specifica competenza nella disciplina urbanistica".
Dal Consigliere Marchini, emendamento soppressivo al primo comma, III riga: sopprimere le parole "a consulenti o".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ritiriamo l'emendamento al primo comma.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento al terzo comma presentato dal Gruppo D.C.
alzi la mano. E' approvato.
Sull'emendamento aggiuntivo, dopo "ingegneria civile" aggiungere "con specifica competenza nella disciplina urbanistica", presentato dal Consigliere Picco, chiede la parola il Consigliere Cardinali. Ne ha facoltà.



CARDINALI Giulio

Avevo pregato il collega Picco di ritirare questo emendamento e sollecito i colleghi a non votarlo, in quanto la dizione proposta dalla Giunta mi sembra più idonea, perché aggiungere alle parole "laureati in ingegneria civile" le parole: "con specifica competenza della disciplina urbanistica" significa stabilire dei limiti discrezionali che obiettivamente non sono valutabili. D'altra parte nel comma è detto: "ad esperti che siano laureati", quindi la parola "esperti" è già comprensiva di questa caratteristica valutazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi dicono che la dizione "civile" creerebbe dei grossi problemi, poich la "laurea in ingegneria civile" è di introduzione abbastanza recente quindi metterebbe fuori gioco una serie di altri laureati.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non mi risulta.



MARCHINI Sergio

Non vorrei che gli ingegneri civili, che non hanno questa specifica dizione nella laurea, non possano concorrere.
L'emendamento proposto dalla D. C. può essere accettato perché richiede una certa capacità. Pregherei l'Assessore di dare al secondo comma, laddove si chiedono dei precedenti sull'attività scientifica e professionale in campo urbanistico, una interpretazione meno vincolante.
Dovrebbe risultare chiaro che la volontà della Giunta è che questi incarichi vengano affidati a professionisti che abbiano una esperienza, non vorrei però che tale dizione venisse interpretata troppo letteralmente e impedisse l'affidamento di incarichi a persone capaci, a giovani studiosi che non abbiano ancora ottenuto un certo risultato. I precedenti documentabili in attività scientifiche sono pubblicazioni, e i precedenti in attività professionali sono collaborazioni alla stesura di piani regolatori. E' bene verificare che l'incarico sia dato a persone che dimostrino la conoscenza della materia, ma vincolarla a precedenti documentabili vuol dire chiudere le possibilità a persone che svolgono tali attività e privilegiare l'attività scientifica rispetto a quella professionale. Non si può svolgere un'attività professionale se non viene dato l'incarico; in questo modo andremmo a creare dei problemi tra attività professionale e attività scientifica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Condivido le perplessità del collega Marchini, che avevamo discusso abbastanza ampiamente anche in sede di II Commissione. Continuiamo a dire: aiutiamo i giovani, favoriamo i giovani, largo ai giovani, e poi diciamo che per potere progettare i piani urbanistici è valido un titolo scientifico (concordo sulle spiegazioni fornite, perché la laurea e le eventuali pubblicazioni costituiscono argomento apprezzabile per stabilire se un concorrente abbia delle capacità scientifiche da consentirgli di essere prescelto per incarichi di progettazioni di piani urbanistici) facciamo attenzione, però, e consideriamo il significato preclusivo di tale norma, così come è formalizzata, perché si può verificare il fatto assurdo di un ingegnere civile o di un architetto, laureato brillantemente, che non abbia la possibilità di farsi concretamente dei titoli professionali perch gli è precluso, per esempio, di accedere alla costruzione di un piano urbanistico. A questo punto, mi chiedo se non sia opportuno considerare la possibilità di dare l'incarico della formazione di un piano urbanistico a taluno che, insieme con il titolo di laurea, presenti la garanzia della votazione. Tale dichiarazione potrebbe già essere affidante e, a mio avviso, dovrebbe essere tolto il concetto "professionale", altrimenti faremmo il male dei giovani che, così numerosi, si affacciano agli studi universitari.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

L'argomento assume una particolare importanza in considerazione del modo in cui si svolge in concreto la libera professione e la formazione del professionista. Nella dizione contenuta nel testo di legge viene rispettata la formazione del giovane, l'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico. La valutazione del titolo di laurea e del punteggio conseguito non è elemento sufficiente: chiunque si avvia ad una professione segue un maestro in uno studio particolarmente specializzato; da questo sorge la preparazione professionale e scientifica che, con il prosieguo dell'attività al fianco di chi ha già riconosciute tali qualifiche consentirà l'idoneità.
Credo pertanto che le modificazioni del testo di legge siano soltanto limitative o eccessivamente corporative e non consentano il miglioramento del soggetto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il concetto di collaborazione indicato dal collega Rossotto dovrebbe essere equiparato ad un titolo per interposta persona, cioè una dichiarazione del progettista di collaborazione in qualità di praticante alla stesura del piano, così come il firmatario di una pubblicazione potrà dichiarare il nominativo di chi ha collaborato alla ricerca.
Dobbiamo introdurre il concetto di "praticanza" in qualità di "collaboratore" nelle due attività.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Abbiamo lungamente discusso di questo argomento e il testo rispecchia già dei risultati che sono stati conseguiti in Commissione.
Quando parliamo di relazione dell'attività scientifica in primis e poi dell'attività professionale, diamo importanza a una attività di ricerca che parte dall'Università stessa: la tesi di laurea è un elemento di attività scientifica universalmente riconosciuta, è anteposta l'attività scientifica a quella professionale. Abbiamo comunque dato l'indicazione che il conferimento dell'incarico non è un fatto puramente nominativo, ma allegato alla deliberazione c'è questo documento.
Ho apprezzato anche la proposta del Consigliere Picco. Direi che per le lauree in architettura e in ingegneria ci sia la riserva di una specifica competenza nella disciplina urbanistica, quindi si potrebbe dire: "urbanistica, nonché in architettura e in ingegneria con specifica competenza nelle discipline urbanistiche". In questo modo sono raggruppate tutte le lauree con i vari percorsi di studio, i piani liberi o i piani guidati in cui sia però presente una parte di urbanistica. Questa formulazione risponderebbe alla situazione attuale,perché sarebbe apprezzata dai neolaureati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando per l'illustrazione di un emendamento testé presentato: emendamento soppressivo all'emendamento della Giunta regionale: le parole "ed esecutivi" sono soppresse.



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo presentato in questo momento un emendamento che toglie la parola "ed esecutivi" per evitare che obbligatoriamente anche i piani esecutivi, che sovente sono di piccola entità, siano assegnati a tecnici laureati. A questo proposito faccio riferimento ad una deliberazione che il Consiglio ha assunto all'unanimità, quando abbiamo affermato tutti insieme che le lottizzazioni di piccola entità in base a leggi vigenti e a sentenze potevano anche essere affidate a tecnici non laureati.
Se stabiliamo in modo categorico che i piani esecutivi siano affidati a tecnici laureati, andiamo contro quella deliberazione, perché in certi Comuni ci sono dei geometri che reggono gli uffici tecnici comunali o intercomunali, quindi succederà che un incarico esterno sarà per forza svolto da un laureato, mentre un incarico interno sarà svolto da un diplomato. Poiché è opportuno usare un unico metro, insisto perché sia tolta la parola "esecutivi".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per illustrare il suo emendamento integrativo: di seguito al primo comma si aggiungano le parole "Possono essere loro affiancati esperti di diritto laureati in legge o scienze politiche".



MARCHINI Sergio

Suggerirei di prevedere che all'equipe a cui viene affidato l'incarico del piano regolatore possa essere affiancato un esperto in materie giuridiche, non tanto per un problema tecnico, quanto piuttosto per far crescere la cultura di due professioni, quella degli urbanisti e quella degli uomini di diritto, su questi problemi.
Un esperto di diritto è la persona più adatta a trovare un maggior raccordo nei rapporti tra il cittadino e la collettività. Pertanto, oltre ad un risultato tecnico, avremo dei piani regolatori senza certe forzature e, da un punto di vista culturale generale, avremo avvicinato una fascia professionale nel campo della giurisprudenza e delle scienze politiche, il che arricchirebbe il dibattito culturale sui problemi del territorio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Al Consigliere Chiabrando vorrei precisare che questi sono incarichi conferiti dai Comuni. La parola "esecutivo " deve rimanere perché significa tutto il lotto dei piani della 167, dei piani particolareggiati dei centri storici che già avevamo convenuto proprio al di fuori delle competenze del tecnico diplomato.
In merito all'emendamento del Consigliere Marchini, devo dire che si apprezza il desiderio di immettere categorie di esperti in varie materie nell'ambito della formazione dei piani; qui si parla però di progettazione ed è opportuno e augurabile che non vi siano solo dei collaboratori giuristi, ma vi siano anche degli statistici, economisti, sociologi; è ovvio però che non possiamo elencare tutte queste materie, perché essendo il territorio un ambito in cui c'é una compresenza di discipline molto grandi, finiremmo per escludere qualcuno.
E' chiaro che l'affiancamento è sempre possibile.
E' molto apprezzabile la sollecitudine a che ci sia una presenza di esperti giuristi, proprio perché la materia si sta rivelando estremamente complessa, ma questo non può essere inserito in una legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La conclusione dell'Assessore può essere soddisfacente nella misura in cui la sua lettura significhi anche che gli interventi finanziari della Regione in materia di piani regolatori siano estesi a queste ipotesi. Se non diciamo questo chiaramente non scatterà il meccanismo.
Prego pertanto l'Assessore Astengo di dirci se la sua dichiarazione significa che le provvidenze previste nella legge si estendono non solo agli incarichi di cui all'art. 79, ma anche a tutti gli oneri professionali che il Comune affronta per redigere il piano regolatore: il problema è questo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Impegno il Consigliere Marchini a fare la riformulazione della legge 3134.



PRESIDENTE

La Giunta ha presentato due emendamenti.
Emendamento sostitutivo dell'intero primo comma: il primo comma è così sostituito: "Gli incarichi esterni conferiti dai Comuni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica".
Emendamento modificativo al titolo: il titolo dell'art. 79 è così sostituito: "Progettazione degli strumenti urbanistici".
Rendo noto che il primo emendamento della Giunta, quello del Consigliere Picco, aggiuntivo al primo comma, quello del Consigliere Chiabrando, soppressivo, e quelli del Consigliere Marchini sono assorbiti dall'emendamento della Giunta regionale sostitutivo del primo comma.
Chi è favorevole all'emendamento del Consigliere Picco, soppressivo al terzo comma: dopo la parola "generali" eliminare "e di attuazione", alzi la mano.
E' approvato.
Poiché il primo emendamento della Giunta regionale è stato ritirato parimenti lo si considera quello del Consigliere Picco, soppressivo all'emendamento della Giunta regionale.
Chi approva il primo dei due emendamenti della Giunta regionale, alzi la mano.
E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 79: "Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere l'illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati".
Chiede la parola il Consigliere Oberto.
Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Chiedo se sia possibile la votazione per divisione, in quanto vorrei dare voto sfavorevole al secondo capoverso.



PRESIDENTE

Questo non è un ordine del giorno, è un articolo di legge. Risolverei la questione in senso negativo, in quanto si può votare a favore, a sfavore o con un'astensione. Quindi la divisione su un articolo di legge non è proponibile.



OBERTO Gianni

Va bene, diamoci questo regolamento.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'articolo 79.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 79 è approvato.
Signori Consiglieri, abbiamo esaurito per oggi l'esame del disegno di legge n. 117.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali

Esame disegno di legge n. 219: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del punto successivo all'o.d.g.: "Esame disegno di legge n. 219: 'Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali' ". Il relatore, Consigliere Bellomo, dà per letta la relazione che, d'altra parte, è nelle mani di tutti. Vi sono osservazioni? La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il nostro Gruppo si era riservato di esprimere il voto in aula, tant' vero che la relazione allegata al disegno di legge è della maggioranza.
Sciogliamo la riserva annunciando il voto che è favorevole per una questione di principio in linea con il nostro atteggiamento seguito nella passata amministrazione, quello cioè di acquisire al patrimonio regionale il maggior numero possibile di immobili perché l'affitto rappresenta un onere notevolmente gravoso.
Tuttavia riteniamo di dover fare una dichiarazione richiamandoci alla situazione di un anno e mezzo fa quando era facile dire: "dagli all'untore" e quando anche su questa operazione si era fatto dello spirito. Vorrei sottolineare che oggi questa operazione si può concludere in virtù dell'estrema correttezza usata dalla Giunta precedente. La trattativa era iniziata pochi mesi prima della scadenza della Giunta precedente, la quale non aveva ritenuto opportuno e corretto concluderla nel momento in cui stava per terminare il suo mandato.
Si era allora cercato di acquisire una opzione che consentisse ogni e qualsiasi trattativa con una amministrazione regolarmente in carica.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano vota favorevolmente questa deliberazione sottolineando, come ha già fatto in altre occasioni, che questo provvedimento rientra nel discorso generale della politica patrimoniale della Regione, discorso che bisognerà affrontare per non trovarci sempre di fronte a deliberazioni parziali, delle quali riconosciamo la necessità.



PRESIDENTE

La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Personalmente mi asterrò dal voto perché, come ha già ricordato la dottoressa Vaccarino, da parte della Giunta vi era l'impegno di presentare uno studio e delle proposte conclusive in ordine agli acquisti patrimoniali. Purtroppo siamo ancora nella fase esplorativa senza un quadro complessivo delle decisioni e degli investimenti. Mi preme inoltre sottolineare un altro aspetto che presenta dei dubbi e che deriva dal fatto che, per quanto attiene all'acquisizione in oggetto, sono stati conferiti degli incarichi professionali che non mi risultano essere finalizzati ad una specifica giustificazione. Sarebbe opportuno a questo proposito un chiarimento da parte della Giunta per conoscere in quale modo gli incarichi professionali si collocassero in allora rispetto alle decisioni che andiamo a formalizzare soltanto oggi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

In sede di I Commissione esiste la documentazione che la Giunta ha fatto pervenire sullo stato degli immobili. La Commissione è pronta ad incontrare la Giunta per la valutazione globale. In merito all'immobile di via Garibaldi, a cui ha fatto riferimento il collega Paganelli, non ritengo sia opportuno in questo momento riaprire l'esame del problema, perché di esso è investita la I Commissione nella sua globalità e la Giunta ha dichiarato la sua disponibilità in proposito. Si tratta di calendarizzare il momento, e questo potrebbe anche essere motivo di ulteriore precisazione da parte della Giunta. Il disegno di legge n. 219 però s'impone e la volontà delle forze politiche presenti in Commissione è di stralciarlo di fronte all'urgenza e alla necessità di adempiere ad un impegno che era già iniziato come trattativa due anni fa.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, il disegno di legge n. 219 si colloca in una lunga trattativa iniziata dalla Giunta precedente. L'acquisto ci sembra favorevole: 4350 mq all'angolo di piazza Castello; il valore degli immobili nuovi nella zona è a tutti noto e non c'è bisogno che lo ricordi. Quindi sotto l'aspetto finanziario, l'operazione può essere positivamente considerata. E' vero che tutta la materia va collocata in un quadro generale da discutere; infatti abbiamo presentato nel mese di luglio uno studio sulla sistemazione edilizia degli uffici della Regione Piemonte.
Siamo anche noi dell'opinione che ciascuno debba restare in casa propria e non in casa d'affitto- La Regione non intende ripetere l'errore dello Stato che ci ha consegnato circa 200 uffici sparsi su tutto il territorio nei modi più strani e più vari. Lo studio è stato consegnato 3 mesi or sono circa e siamo disposti a discuterlo in I Commissione e poi in aula. Anzi per favorire la conoscenza dei singoli Consiglieri, con una spesa non indifferente, tuttavia meritevole, perché si tratta di investimenti che ammontano a molti miliardi, abbiamo disposto che nel breve volgere di 15 giorni sia consegnato un documento che riassume la materia. Quindi vogliamo andare nella direzione indicata dal Consigliere Picco, siamo nella direzione indicata dal Consigliere Paganelli e dalle osservazioni del Consigliere Castagnone Vaccarino.
Ci rallegriamo che l'iter iniziato molti anni addietro sia oggi concluso in modo favorevole.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "E' autorizzata la spesa di L. 2.412 milioni per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2, da destinare a sede di uffici regionali.
La Giunta regionale determina con propria deliberazione le condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, a un tasso non superiore al 16% e per una durata non superiore ad anni quindici, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1405 con la denominazione 'provento del mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2', e con la dotazione di 2.412 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente istituito il capitolo n. 10445 con la denominazione 'Spese relative all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n.
2', e con lo stanziamento di 2.412 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui al primo comma pari a L. 428.503.538 annui si provvederà, a partire dall'anno finanziario 1978, mediante una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione Piemonte a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazione ed integrazioni.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 1025 e n. 14085, relativi agli interessi passivi e alla quota di rimborso del capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
Il disegno di legge n. 219 è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,35)



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