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Dettaglio seduta n.154 del 12/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Articolo 54 - Interventi soggetti ad autorizzazione "Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: a) l'occupazione, anche temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere, baracche e tettoie destinate ad usi diversi dall'abitazione b) le tinteggiature esterne degli edifici c) il taglio di boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ambientale d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali.
L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento, sia per uso domestico che agricolo e industriale, di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, da eseguire da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.
Nella autorizzazione possono esser impartite disposizioni circa la quantità massima estraibile, i modi ed i criteri di misura e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministrazione comunale qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
I tagli dei boschi devono ricevere preventiva autorizzazione dal Presidente della Regione, che potrà subordinarli all'obbligo della ripiantumazione e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo dei patrimonio arboreo. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli di pioppi e delle altre colture industriali del legno e le normali operazioni di fronda, di scalvatura e di potatura e quelle relative alle normali attività agricole.
E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, e di quelli specificatamente individuati come tali dal piano regolatore generale".
Nei confronti di questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Dal Gruppo D.C.: emendamento soppressivo al secondo comma: le parole "sia per uso domestico, che agricolo", alla seconda e terza riga, sono soppresse.
Emendamento aggiuntivo al secondo comma: all'ottava riga, dopo la parola "richiedente", è aggiunto il seguente comma: "L'autorizzazione per l'apertura dei pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, da eseguire da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso".
Emendamento modificativo al secondo comma: la frase "Nell'autorizzazione..sull'equilibrio idrogeologico" è riportata come quarto comma.
Emendamento soppressivo al terzo comma: le parole "Dalla disciplina..
attività agricole" sono soppresse.
Emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Dalla disciplina prevista del presente articolo sono esclusi i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole".
Dalla Giunta regionale: emendamento integrativo al primo comma: dopo le parole "sono soggetti ad autorizzazione" aggiungere le seguenti: " rilasciata dal Sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti".
Emendamento integrativo al primo comma: viene inserita la lettera e): "e) la sosta continuata di case mobili, di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

In sostanza gli emendamenti riguardano due modifiche: la prima tende a esonerare i pozzi per uso domestico, zootecnico ed agricolo dalla richiesta del profilo o studio idrogeologico, in quanto si tratta di piccole trivellazioni e piccole prese di acqua. Per le trivellazioni e i pozzi industriali accettiamo la richiesta dello studio a carico dei privati richiedenti. Per i pozzi ad uso domestico, zootecnico ed agricolo chiediamo che lo studio venga fatto dal Comune senza addebito delle spese ai singoli privati che avrebbero dei costi certamente superiori all'opera stessa. I tre emendamenti consistono nello stralcio delle parole "uso domestico ed agricolo", nell'aggiunta di un comma che prevede i pozzi ad uso domestico ed agricolo e nello spostamento della seconda parte dell'attuale secondo comma che diventa un quarto comma.
La seconda modifica si riferisce all'adeguamento del penultimo comma alla legge sui parchi. Secondo il nostro parere sarebbero da escludere dalle autorizzazioni non soltanto i tagli dei pioppi e dei boschi, ma anche il taglio dei boschi cedui previsti nel piano dei parchi e qui omessi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie questi emendamenti.
Gli emendamenti della Giunta caratterizzano meglio che l'autorizzazione è data nel rispetto degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti e fra le autorizzazioni si aggiunge anche il problema della sosta continuata di case mobili e veicoli che vengono installati in una area non attrezzata per un certo periodo di tempo. Si viene così a risolvere uno dei problemi sollevati dal Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Gruppo D.C. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul terzo emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione il quarto emendamento D.C. E' approvato.
Pongo in votazione il quinto emendamento D.C. E' approvato.
Pongo in votazione il primo emendamento della Giunta regionale. E' approvato.
Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dalla Giunta regionale. E' approvato.
Vi dò lettura dell'art. 54, nel testo emendato: "Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti, i seguenti interventi: a) l'occupazione, anche temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere, baracche e tettoie destinate ad usi diversi dall'abitazione b) le tinteggiature esterne degli edifici c) il taglio di boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico e ambientale d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali e) la sosta continuativa di case mobili, di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, o di attendamenti.
L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.
L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso.
Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere all'estrazione e all'eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministrazione comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
I tagli dei boschi devono ricevere preventiva autorizzazione dal Presidente della Regione, che potrà subordinarli all'obbligo della ripiantumazione e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole.
E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal piano regolatore generale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto SI n. 37 Consiglieri.
L'art. 54 è approvato.
Articolo 55 - Abitabilità ed usabilità delle costruzioni "Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni: a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio igienico-sanitario o di altro genere d) che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato e) che siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa sia dell'ambiente, esterno ed interno g) che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.
Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario secondo le rispettive competenze".
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello non invale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto SI n. 37 Consiglieri.
L'art. 55 è approvato.
Articolo 56 - Misure di salvaguardia "A decorrere dalla data della deliberazione di adozione sia degli strumenti urbanistici generali per la pianificazione comunale previsti dalla legge compresi i progetti preliminari, sia degli strumenti urbanistici ed amministrativi di attuazione e dei regolamenti edilizi, e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, deve sospendere ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti, piani, programmi e regolamenti.
Dalla data di adozione del progetto di piano territoriale da parte della Giunta regionale i Sindaci dei Comuni interessati devono, fino all'approvazione del piano, sospendere ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le linee programmatiche o con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di piano territoriale.
La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta può con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del Codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati".
La D.C. ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero terzo comma; inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo D.C.: secondo e terzo comma aggiuntivi: "I termini di salvaguardia nell'ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'art. 15".
"Ove il Comune non provveda all'adozione del piano regolatore generale nei tempi previsti dal sesto comma dell'art. 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del piano regolatore generale deliberata dal Commissario e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare".
Ultimo comma aggiuntivo: "I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 della presente legge e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi".
Dalla Giunta regionale: secondo comma aggiuntivo: "Ove il Comune non provveda all'adozione del progetto definitivo entro la scadenza dei dodici mesi di cui al quarto comma dell'art. 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del piano regolatore eseguita dal Commissario nominato a tal fine con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Ultimi commi aggiuntivi: "I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 della presente legge non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi, entro i quali sono assunti i provvedimenti del caso, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 9.
Il parere di Consiglio, di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, non è richiesto nei periodi di vacanza del Consiglio sempreché ricorrano motivi d'urgenza".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'emendamento soppressivo del terzo comma viene ritirato. Credo che questo nuovo emendamento sostituisca anche quello che l'Assessore aveva elaborato sulla scorta delle riserve avanzate al momento della discussione e approvazione dell'art. 15, con rinvio a questo appuntamento. Preciso che le finalità perseguite dal mio Gruppo in ordine all'importante problema della salvaguardia sia stato duplice: evitare che restino dei vuoti discrezionali in base ai quali gli strumenti semplicemente adottati possono essere coperti indefinitamente dalla salvaguardia; impegnare, mentre si vincolano diritti e interessi privati, le Amministrazioni, sia nell'esercizio delle responsabilità dirette, sia nelle ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta, al rispetto dei tempi che le stesse si sono proposte per l'approvazione degli strumenti. Vi è quindi un equilibrio duplice negli impegni e negli obblighi.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta ritira i suoi emendamenti e restano validi quelli presentati dal Consigliere Bianchi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per l'illustrazione degli emendamenti del Gruppo liberale: emendamento soppressivo: è soppresso l'ultimo capoverso.
Emendamento integrativo - Articolo 56/bis: "Può essere concessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la concessione in deroga alle disposizioni della presente legge per le costruzioni, edifici ed opere di pubblico interesse o di pubblica utilità per esigenze dell'agricoltura del commercio, del turismo e dell'industria".



MARCHINI Sergio

Mi rendo conto che l'emendamento da me proposto non è facilmente accoglibile per ragioni esterne al nostro livello, peraltro mi pare che trasferendo la materia nella nostra legge dovremmo dare un contenuto al provvedimento (indipendentemente dalle aggiunte che gli amici della D.C.
hanno apportato, il che è già un fatto positivo).
La sospensione non può andare oltre i tre anni ma, il più delle volte si concreta con una revoca. A questo punto il privato che cosa fa? Chiede i danni? Viene risarcito e da chi? Il problema che pongo è in che posizione si trova questo privato dal nostro punto di vista patrimoniale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Si applicano i disposti della legge vigente; questa è materia trasferita.



MARCHINI Sergio

Scusi, Assessore, stiamo facendo una legge, quindi, o cancelliamo questo perché non siamo in grado di capirne il significato, oppure lo scriviamo e ci rendiamo conto anche di ciò che comporta. Se la Giunta regionale prende un provvedimento che va a incidere su un bene, in quanto non si permette al privato di continuare la realizzazione di un suo diritto che nasce dalla concessione, ed addirittura si produce un danno, deve prevedere un corrispettivo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Prima interveniva il Prefetto, ora invece è la Giunta. Il resto rimane inalterato perché è regolato dalla legge nazionale. I problemi sollevati adesso erano quelli di prima, c'è tutta una giurisprudenza in questi termini e la materia è già regolata.



MARCHINI Sergio

D'accordo. Comunque questa legge viene interpretata con la giurisprudenza e con la casistica, di cui è stata oggetto la normativa precedente. Non sono poi sicuro che esista una giurisprudenza e una casistica tale da poter essere indirizzo di gestione alla Giunta, perch noi, votando questa legge, oltretutto facciamo nostra la volontà di comportarci in questo modo, quindi non è assolutamente detto che il nostro orientamento sia quello di riferirci ad una prassi. Questa è una norma giuridica che nasce in questo momento, mi sembrerebbe doveroso da parte del legislatore regionale definire la conseguenza del provvedimento e non soltanto rinviare alla norma nazionale: tanto vale richiamare la legge nazionale. E' un problema che viene fuori trattando queste questioni, per sarebbe opportuno che venisse chiarito, anche perché i Comuni devono conoscere il danno che vanno a creare e quindi quale tipo di libertà hanno per intervenire in questa materia.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

In altra sede, non qui.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento correttivo al primo comma, settima riga, presentato dalla Giunta regionale: anziché "devono sospendere" leggasi "sospende". E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento correttivo al secondo comma, terza riga, presentato dalla Giunta regionale: anziché "devono, fino all'approvazione del piano, sospendere" leggasi "sospende, fino all'approvazione del piano". E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al secondo comma, sesta riga, presentato dalla Giunta regionale: sopprimere le parole: "linee programmatiche e con". E' approvato.
Pongo in votazione separatamente l'emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C.: aggiungere come secondo comma "I termini di salvaguardia nell'ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'art. 15". E' approvato.
Chi è d'accordo sull'emendamento aggiuntivo, che diviene terzo comma presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano. E' approvato.



MARCHINI Sergio

Ritiro l'emendamento soppressivo capoverso.



PRESIDENTE

Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C.: ultimo comma aggiuntivo: "I provvedimenti cautelaci, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 della presente legge e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi". E' approvato.
La parola al Consigliere Marchini per l'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo liberale.



MARCHINI Sergio

Questo emendamento verrà considerato un po' provocatorio, e fors'anche superfluo. A me è sembrato opportuno riproporre la normativa nazionale perché esista uno strumento affidato alla prudenza della Giunta ossia, in presenza di una legge così specifica, così dettagliata e così macchinosa esista la possibilità di intervenire in situazioni di eccezionalità. Ma mi rendo conto che non è molto compatibile con l'orchestrazione della legge.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La materia non entra in questo articolo, quindi la Giunta non lo accoglie.



MARCHINI Sergio

Faccio sempre atto di umiltà, di questo me ne darete atto, ed ho premesso che non ho trovato la collocazione esatta. Dopo la risposta dell'Assessore, lascio alla Giunta la responsabilità di assumere una propria autonoma determinazione sull'argomento. Non ripropongo l'emendamento, però ribalto sulla Giunta la responsabilità di far propria questa mia osservazione e di introdurne la materia al punto giusto. Se non lo farà, nella dichiarazione di voto lo faremo presente.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Lo vedremo nel titolo successivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Mi sembra che una norma di carattere eccezionalissimo come questa possa essere applicata in periodi di salvaguardia e quindi in presenza di incertezze su una materia destinata a consolidarsi. In deroga alla salvaguardia possono essere rilasciate concessioni particolari quando si ritengano di tale importanza da far prevedere che gli strumenti urbanistici si adeguino ad esse.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le deroghe sono soltanto per pubblica utilità e per gli Enti pubblici.
E' materia delicata che non possiamo trattare qui. Semmai c'è l'inosservanza nel titolo successivo.



BIANCHI Adriano

Intendevo una deroga alla salvaguardia: è qualcosa di diverso.



PRESIDENTE

Mi pare che l'Assessore faccia riferimento all'art. 59, quindi questo emendamento potrà essere discusso all'art. 59. Consigliere Marchini mantiene l'emendamento?



MARCHINI Sergio

Lo ritiro, però è un problema soltanto sospeso.



PRESIDENTE

L'articolo 56 recita: "Dalla data di adozione del progetto di piano territoriale da parte della Giunta regionale, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di piano territoriale.
A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, sia degli strumenti urbanistici generali per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, sia degli strumenti urbanistici ed amministrativi di attuazione e dei regolamenti edilizi, e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti, piani, programmi e regolamenti.
I termini di salvaguardia, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'articolo 15.
Ove il Comune non provveda all'adozione del piano regolatore generale nei tempi previsti dal sesto comma dell'articolo 15, la Giunta regionale applica i poteri esecutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del piano regolatore generale deliberata dal commissario e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare.
La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del Codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati.
I provvedimenti cautelaci, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 Hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'art. 56 è approvato.
Titolo VII - Vigilanza e Sanzioni Articolo 57 - Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo "Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, all'adeguatezza dei servizi, ai contenuti e agli ambiti delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.
A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza ogni altro modo di controllo che ritiene opportuno adottare.
Le persone suindicate per esercitare le funzioni di vigilanza e quelle di verifica per l'abitabilità possono accedere a costruzioni, a cantieri e fondi, muniti di autorizzazioni del Sindaco".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento soppressivo al primo comma: sopprimere il testo: "all'adeguatezza dei servizi, ai contenuti.. e delle costruzioni".
Emendamento modificativo al secondo comma: modificare il testo "organizza ogni altro modo..adottare." con il seguente: "organizza le forme di controllo ritenute più efficienti".
Emendamento sostitutivo al terzo comma: il comma, è sostituito con il seguente testo: "I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica, possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco".
Il Consigliere Marchini ha presentato il seguente altro emendamento.
Emendamento soppressivo al secondo comma: è soppresso il secondo comma.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Le parole: "organizza ogni altro modo di controllo", ricordano la polizia privata e cose di questo genere. Su questo argomento ci sono dei precedenti che i colleghi conoscono sul pubblico ufficiale. Se non specifichiamo i termini, creiamo una situazione di disagio anche per gli operatori, perché se sono funzionari ed agenti assumono la qualifica di pubblici ufficiali e sono tenuti all'atto di ufficio (il vigile che constata l'irregolarità e non la trasmette, commette omissione d'atto d'ufficio); il dipendente anonimo, l'incaricato, il geometra non assume questa qualifica.
In un Comune di mia conoscenza avevano l'appalto delle irregolarità venivano sguinzagliati dei segugi ad accertare irregolarità, ed a costoro si dava, per ogni camera misurata, 1.000 lire e, se era irregolare, 1.500.
Direi però che lo stato di polizia è stato superato da qualche secolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono le parole dell'art. 32 della legge n. 1150, il quale recita: "si avvale dei funzionari ed agenti comunali e ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare". Quindi non c'è nessuna innovazione, è semplicemente l'utilizzazione di strumenti esistenti. Si potrebbe eccepire che essendo la materia pacifica, si poteva forse omettere, però per la sistematicità complessiva della materia. Non si può quindi accettare l'emendamento del Gruppo liberale.
In merito agli emendamenti della D.C., accetterei l'eliminazione dell' "adeguatezza dei servizi" anche se in un intervento del Consigliere Picco si chiedeva che ci fosse questo rapporto garantito tra i servizi e utilizzazione delle aree con le relative infrastrutture. Possiamo ritenere questo già assolto dagli strumenti urbanistici e quindi "adeguatezza dei servizi" lo accogliamo. Riteniamo però che la restante parte debba restare anche perché ci sono le autorizzazioni. Per il resto, dove si dice: "organizza le forme di controllo", non abbiamo fatto altro che riportare le parole della legge statale, e ritengo che queste debbano restare esattamente in questi termini.
In merito al terzo comma, non vedo quale sia la differenza tra autorizzazione e mandato. Se si ritiene comunque che quest'ultimo sia più preciso, lasciamo "mandato" anziché "autorizzazione".



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Accogliamo di ridurre il primo emendamento nei termini che sono stati dichiarati accettabili.
Quanto al secondo emendamento mi permetterei di proporre due questioni: se esaminiamo le leggi dello Stato su di un codice le troviamo sacramentali e non modificabili: se le trascriviamo su un testo a macchina e le riesaminiamo ci accorgiamo che, spesso, anche queste sono meritevoli non solo nella sostanza, ma anche per la forma di notevoli correzioni.
Inoltre, il testo adottato dalla legge n. 1150 esprime un principio autoritativo e discrezionale che non credo sia adottabile nella stessa forma dopo tanti anni dall'approvazione della nostra Costituzione. Ho cercato quindi di tradurre in termini meno autoritativi, meno discrezionali e più obiettivi l'esercizio di questi poteri l'altra questione è quella di dare all'esercizio delle funzioni di verifica, di vigilanza e di controllo, un carattere di serietà, di correttezza e di responsabilità, riferendo all'autorità mandante la responsabilità del comportamento degli inviati, non creando incertezze iniziative personali che poi non sappiamo più a quali responsabilità e a quale momento riferire. Chi va a fare delle verifiche, risponde al Sindaco per il mandato che ha ricevuto e il Sindaco Risponde verso i cittadini dei mandati che dà e per i modi come vengono esercitati. Questo è lo spirito dell'emendamento.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sentendo lo spirito della proposta, si accoglie la formula presentata.



PRESIDENTE

L'emendamento soppressivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C. si deve leggere in questo testo: sopprimere il testo: "all'adeguatezza del servizi".
Chi è favorevole alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento soppressivo, presentato dal Consigliere Marchini, del secondo comma, alzi la mano. E' respinto.
Chi approva l'emendamento modificativo del Gruppo della D.C.: modificare il testo "organizza ogni altro modo di controllo che ritiene opportuno adottare", con: "organizza le forme di controllo ritenute più efficienti", alzi la mano. E' approvato.
Chi approva l'emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano. E' approvato.
L'art. 57 così emendato recita: "Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.
A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.
I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 Hanno risposto SI n. 39 Consiglieri.
L'art. 57 è approvato.
Articolo 58 - Controllo partecipativo "Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'art. 47, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenere copia integrale previo deposito delle relative spese.
Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale può presentare segnalazioni al Presidente della Giunta regionale sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni della presente legge; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali".
Sono stati per ora presentati due emendamenti. Il primo è del Consigliere Picco: emendamento modificativo al secondo comma: sopprimere il testo "Ogni cittadino singolarmente, o quale organizzazione sociale" e sostituire con "Chiunque".
Il secondo è del Consigliere Marchini: emendamento soppressivo: è soppresso il secondo capoverso.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo D.C. ritira l'emendamento presentato all'art. 58.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sarebbe stato opportuno sentire prima l'illustrazione della Giunta perché non ho materiale di consultazione sufficiente. In ogni caso il problema è quello dei due emendamenti precedenti. Quando in una legge si scrivono delle cose che non è necessario scrivere, vuol dire che si fa un discorso politico, si vuole indirizzare e produrre un certo risultato. Il ricorso, se non vado errato, è un atto tipico della giurisdizione amministrativa, non è un termine generico che possa essere usato; se ne facciamo soltanto un oggetto di doglianza non ha senso metterlo in una legge perché diventa un atto politico, ossia quello di provocare un tipo di atteggiamento da parte dei cittadini.
Le leggi dovrebbero tendere a creare dei soggetti di controllo, non questo tipo di frammentazione che produce esattamente il contrario di quanto intendevano i nostri padri latini che volevano evitare che i "cives" venissero "ad arma": qui provochiamo che i cives vengano ad arma. Se parliamo di ricorso in termine tecnico, non possiamo dire che c'é la legge dello Stato, dobbiamo vedere se siamo disposti a far sì che la Giunta diventi oggetto di decisione.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo, ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il discorso è molto semplice, non è una lettera, un esposto, una comunicazione, ma è un vero e proprio ricorso. Questo è stato anche oggetto di discussione da parte dei nostri consulenti giuristi e la formulazione presentata è quella che dà maggiori garanzie, sia per chi riceve il ricorso e sia per chi lo presenta.



MARCHINI Sergio

Si dovrebbe però dire chiaramente che la Giunta vuole essere il luogo in cui si decide sulla doglianza dei cittadini in termini giurisdizionali in sostanza, togliendo oltre tutto questa materia alla sede competente.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' un ricorso gerarchico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

L'art. 58 incomincia con "Chiunque può prendere..", il capoverso incomincia "Ogni cittadino", poi specifica: "singolarmente", e poi seguita: "o quale rappresentante di un'associazione, o di un'organizzazione". Questo è quanto meno tautologico, suggerisco di dire anche qui: "chiunque rappresenti un'associazione". Non è che sia autorizzato il "quisque de populo" a differenza del "quisque" che rappresenta un'organizzazione o un'associazione. Mi sembra corretto, scrivendo una legge, dire semplicemente: "chiunque" come lo si è detto al primo capoverso.



PRESIDENTE

Consigliere Oberto, presenta un emendamento un questo senso?



OBERTO Gianni

A me importa che l'osservazione rimanga a verbale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il primo comma si riferisce alla pubblicizzazione che è rivolta a tutti, compresi gli stranieri che sono di passaggio, nell'altro caso invece, è il cittadino che ricorre. I documenti sono coram populo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Devo ritenere che la formulazione risponda ad una certa logica di discorso e siccome il mio era un problema di conoscenza, ritiro l'emendamento. Peraltro che cosa vuol dire "rappresentante di un'associazione, di un'organizzazione sociale"? Ci sono le persone fisiche e le persone giuridiche e non vorrei che con questa norma si volesse dare di fatto personalità giuridica a qualcuno che non ha personalità giuridica.
Un ricorso produce delle conseguenze su chi è assoggettato alla decisione. Il cittadino quando firma, firma per sé e per chi rappresenta se è una persona giuridica e allora il problema non si pone. Il cittadino non può impostare un procedimento amministrativo firmando a nome di qualche cosa che non ha personalità giuridica e questo è abbastanza grave, perch anche se qualche Assessore si scandalizza, significa che un Ente che non ha personalità giuridica può proporre questi ricorsi, il che, secondo me, è antigiuridico.



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, se mi è dato entrare un momento nel merito esulando da quelli che sono i compiti esclusivi di Presidenza, direi che la precisazione che è stata fatta, anche se non viene inserita nell'articolo tuttavia resta negli atti, e cioè che questo è inteso come ricorso gerarchico. Questa precisazione è tranquillizzante sotto l'aspetto che lei avanza. In materia di ricorsi c'è anche l'aspetto laterale dei danni, ma il problema del ricorso e dei danni avverrà nella sede amministrativa alla quale si adirà quando saranno esauriti i gradini del ricorso gerarchico. Il ricorso deve avere certe caratteristiche in termini soggettivi. Signor Presidente della Giunta, l'umorismo lo farei sulle consulenze pagate per stilare questa legge. Insisto nel ripetere che quanto ha detto il collega dovrebbe farvi riflettere. O il cittadino firma in proprio quale rappresentante di una personalità giuridica, la quale risponde dei danni oppure non firma ; introducendo questa norma, obbligate la Giunta a non respingere il ricorso, il cui firmatario non risponde in proprio perch firma a nome di una associazione che non ha personalità giuridica. Dov'è la garanzia dei danni? Naturalmente non si risponderà. I luminari che ascoltano dietro le tende rideranno.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Risponde in proprio.



PRESIDENTE

C'è pur sempre la firma di una persona, sia pure in rappresentanza.
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento sostitutivo al secondo comma, terza riga: sostituire la parola "segnalazioni" con: "ricorso".
Emendamento integrativo al secondo comma, terza riga: dopo le parole "Giunta regionale" inserire: ", agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199".
Chi approva l'emendamento al secondo comma, sostituire la parola "segnalazione" con la parola "ricorso", alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento aggiuntivo, dopo le parole "Giunta regionale" inserire ", agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199," alzi la mano. L'emendamento è approvato.
L'art. 58, nel nuovo testo, recita: "Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni della presente legge; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 26 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 14 Consiglieri.
l'art. 58 è approvato.



SANLORENZO DINO



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Articolo 59 - Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni "Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione il Sindaco emette ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.
L'ingiunzione viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o di documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile; affissa in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; annotata nel registro delle concessioni di cui all'art. 47; comunicata agli uffici competenti per la cessazione delle forniture di energia elettrica, d'acqua, e di ogni altro servizio pubblico.
Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, l'ingiunzione viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli Enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per l'erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29/6/1939 n.
1947, anche alla Soprintendenza ai Beni monumentali ed ambientali competente".
Sono stati presentati alcuni emendamenti.
Dal Consigliere Marchini, emendamento soppressivo: alla IV riga sono soppresse le parole "o possa risultare".
Dal Gruppo D.C., emendamento modificativo al primo comma: modificare il testo "..il Sindaco emette ingiunzione..." nel seguente modo: ".il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione..".
Emendamento modificativo al secondo comma: modificare il testo: "La notifica effettuata a norma..e di ogni altro servizio pubblico." nel modo seguente: "la notificazione è effettuata a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile, affissa all'Albo Pretorio, in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata, annotata nel registro delle concessioni di cui all'art. 47, comunicata a sensi dell'art. 15, ultimo comma, legge 28/1/1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione dell'utente".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento che vuole sopprimere le parole "o possa risultare" è anche in relazione alla gravità delle conseguenze pratiche che consegue al provvedimento provvisorio, poiché c'è una serie di comunicazioni che determina un disagio non indifferente. Che cosa significa: "possa risultare"? Il Sindaco non può dire: "sospendo perché la tua casa potrebbe poi magari anche risultare..". Constatata un'inosservanza, questa deve essere tale da determinare la violazione delle norme, non può essere un'inosservanza che si potrebbe eventualmente eliminare: sono atti amministrativi che hanno una grossa incidenza, perché mettono in discussione i finanziamenti e l'erogazione dei servizi.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Sono d'accordo sulle osservazioni fatte dal Consigliere Marchini per sopprimere l'indicazione "o possa risultare". Sarebbe veramente una grossa novità che si possa vedere il potenziale verificarsi di una circostanza di non conformità alla norma di legge, o non è conforme alla norma di legge e vi è l'ordinanza motivata, o non c'é l'accertamento e non si può dire in ipotesi. A mio modo di vedere, proprio per la correttezza formale, ma anche sostanziale nel caso della norma, quel "possa" deve essere assolutamente eliminato.



BIANCHI Adriano

Si vuole trovare una formulazione più corretta. Il Sindaco non emette ingiunzione che è un provvedimento giurisdizionale, ma emette ordinanze con le quali si comanda e si ingiunge, che è cosa diversa.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Utilizzo la facoltà di intervenire sugli emendamenti proposti dalla D.C. per sottolineare che non siamo in materia di sospensione, ma di cessazione. Tengo a far presente che, in termini sistematici, manca a questa norma il corollario per quanto avviene quando il Sindaco ritiene che non esista quel certo tipo di pericolo. Si ordina la cessazione, ma non è previsto l'incombente susseguente del Sindaco: deve adottare un provvedimento definitivo, ordinare l'abbattimento, revocare questa ingiunzione? Non c'é scritto niente; c'é però una cessazione su una ipotesi di violazione di legge.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Si parla della constatazione di inosservanza di leggi e di regolamenti e della immediata cessazione di ogni attività che risulti nel momento in cui si è già trasgredito alle norme. E' l'esempio di un manufatto non completo, che per la parte già fatta viene a violare la legge. Per quanto riguarda invece l'altro problema, a me sembra corretto dire "ordinanza" per "ingiunzione".



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Non è forma il "possa risultare", è sostanza. Questa è una legge antisindaco. Per le prossime elezioni amministrative, non so se troveremo ancora chi assuma la responsabilità di fare il Sindaco. Non si parla del Comune, del Consiglio comunale, della responsabilità dell'Ente, ma si parla del Sindaco che agisce, che ha la capacità di vigilanza, che ha possibilità di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Facciamo l'ipotesi di un Sindaco che ritenga possa esservi una violazione. Ordina la cessazione. I lavori restano fermi per il tempo necessario. C'é un'azione di danni. Questa azione di danni nei confronti di chi è promossa? Nei confronti del Comune o nei confronti personalmente del Sindaco? Chi è tenuto a risarcirli, nel caso che il provvedimento sia non legittimo, non legittimato o tale non ritenuto dall'autorità giudiziaria? Chi paga, posto che non si interpella né il Consiglio comunale, né la Giunta comunale, ma autonomamente determina e decide il Sindaco? Se resta il "possa", come giurista non voto l'articolo. Signor Presidente del Consiglio, lei vive in periferia come vivo io, e sa benissimo che la gente non accoglie bene questa legge, la considera iugulatoria; una legge che impedisce il progredire dell'attività edilizia in un momento in cui tutti stanno dicendo che la capacità edilizia è frenata. Gli ultimi dati dell'ISTAT fanno il raffronto tra la capacità produttiva edilizia dei primi mesi del '76 rapportata ai primi sei mesi del 1977 e vi è un calo impressionante, non soltanto nell'esecuzione delle opere, ma anche nella progettazione che è enormemente più importante. Ho fatto il mio dovere, rappresentando questo pericolo, questo rischio, sottolineandolo all'attenzione del Consiglio.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Si è aperta una immensa discussione su di un fatto che non ha questa rilevanza. Questa non è una legge per l'edilizia, ma è una legge che tutela l'uso del suolo e quindi comprende altri elementi e altre specificazioni.
Non riguarda soltanto il cantiere e la sua crescita, ma riguarda anche operazioni il cui inizio può essere manifestato con una recinzione, una prima dimostrazione fisica quindi di modificazione del suolo che pu determinare delle conseguenze dannose in quanto violazioni di norme, anche nell'ambito dei vincoli idrogeologici. E' sufficiente l'inizio di tali situazioni in cui questo fatto si evidenzia e il Sindaco lo motiverà nell'ordinanza di ingiunzione: questo è il senso, non c'é una vaga potenzialità per cui il Sindaco quasi persegue l'intenzione. Chiederei che questo significato rimanga per là possibilità di operare immediatamente.
In merito all'altro emendamento, ritengo utile specificare nel testo: "cessazione di fornitura di energia elettrica, acqua ed ogni altro servizio pubblico", perché tale specificazione dà delle indicazioni anche in funzione della regolarità della posizione dell'utente: un cantiere non è ancora l'utente, ma è l'impresa.
Non vorrei che con la formula presentata dalla D.C. si impedissero alcuni interventi che la legge n. 10 consente. L'interruzione è un grosso deterrente per impedire quei fatti successi in altre Regioni di continuazione dei lavori nonostante tutte le ingiunzioni di cessazione.



BIANCHI Adriano

Il termine utente sta per destinatario o utente della concessione od autorizzazione al quale l'ingiunzione viene rivolta, quindi non è un utente in senso definitivo. Se l'Assessore mi suggerisce un termine migliore per conchiudere la frase mi va bene.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Suggerisco: titolare della concessione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Pongo in votazione gli emendamenti.
L'emendamento presentato dal Consigliere Marchini, posto ai voti, non è approvato.
Il primo emendamento del Gruppo D.C., posto ai voti, è accolto.
Ci approva il secondo emendamento D.C. alzi la mano. E' accolto.
Il nuovo testo dell'art. 59 recita: "Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme delle prescrizioni suddette.
L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile, affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione.
Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, l'ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli Enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per l'erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.
1497, anche alla Soprintendenza competente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 Hanno risposto SI n. 22 Consiglieri Hanno risposto NO n. 11 Consiglieri Si sono astenuti n. 6 Consiglieri.
L'art. 59 è approvato.
Articolo 60 - Attuazione del divieto di opere "Effettuata la notificazione dell'ingiunzione per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 59, non presenti alle operazioni.
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti ai quali è stata notificata l'ingiunzione. La somma viene riscossa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
L'ingiunzione ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 61 e seguenti.
Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ingiunzione nei registri immobiliari".
Vengono presentati tre emendamenti da parte del Gruppo democristiano.
Emendamento sostitutivo al primo ed ultimo comma: sostituire nel testo presentato la parola "ingiunzione" con la parola "ordinanza".
Chi lo approva alzi la mano. E' approvato.
Emendamento modificativo al secondo comma: sostituire al testo "ai quali è" il seguente: "responsabili, cui sia".
Chi e favorevole alzi la mano. E' approvato.
Emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: aggiungere al comma il seguente testo: "Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia, il Sindaco adotta il provvedimento necessario per ottenere la cancellazione".
Chi lo approva alzi la mano. E' accolto.
Vi dò lettura dell'art. 60: "Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia, il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
L'art. 60 è approvato.
Articolo 61 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del corrispettivo di concessione "Il mancato versamento del corrispettivo per la concessione dei termini di cui al precedente articolo 51 comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 gg.
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 gg.
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto quando il ritardo si protragga oltre il limite di cui alla precedente lettera b)".
Emendamento sostitutivo al primo comma: sostituire la parola "corrispettivo", con la parola "contributo", presentato dal Gruppo D.C. La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Desidero fare una precisazione. Così come è stato modificato l'art. 51 quando si dice "nei termini di cui", si intende: "con le modalità".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Si intendono modalità e termini, che sono quelli della legge n. 10.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Va bene. Chi è favorevole su questo unico emendamento alzi la mano. E' approvato.
La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Alla lettera b), si parla di corresponsione di una penale. La penale è un istituto che si può trovare nel Codice civile, ma è il frutto dell'intesa fra due parti che, per la rottura di un contratto, stabiliscono la corresponsione di una penale, ma in questo caso si tratta di una sanzione che dichiariamo di carattere amministrativo e a cui diamo poi carattere penale. Se è una sanzione penale segue la sorte, per esempio della prescrizione stabilita dal Codice di procedura penale per le sanzioni penali, o ha una prescrizione autonoma diversa, o non si prescrive affatto.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo è contenuto nell'articolo 15 della legge n. 10, la legge di principio, dalla quale non possiamo derogare.



OBERTO Gianni

Se là hanno commesso un errore, sarebbe errore grave ripeterlo qui.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Le cose sono state chiarite. Si passi ora all'appello nominale.



MARCHINI Sergio

Dichiarazione di voto. Affido all'Assessore questa preoccupazione: l'ingiunzione dell'ultimo capoverso dell'art. 60 prevede che l'ingiunzione stessa abbia efficacia fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 61. Siccome abbiamo ipotizzato che questa ingiunzione sia anche di tipo cautelare, e non ancora un provvedimento, negli articoli 61 e seguenti manca la previsione di una attività che competerebbe al Sindaco qualora il provvedimento cautelare non debba avere nessuna conseguenza di merito. Il provvedimento cautelare rimarrebbe in vigore fino a quando dovrebbe avvenire qualcosa che non può avvenire perché c'è stata la violazione.
Pertanto mi astengo, poiché né questo articolo né i seguenti rispondono a quanto detto all'art. 60 nel caso in cui il provvedimento venga revocato con la conseguenza gravissima che il provvedimento provvisorio continua ad avere efficacia anche se si è constatato che è infondato.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Non vi sono altre dichiarazioni di voto. L'art. 61 suona: "Il mancato versamento del contributo per la cessazione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 46 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 5 Consiglieri.
L'art. 61 è approvato.
Articolo 62 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione "Le opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza.
L'ordinanza è notificata al proprietario nonché ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 59, con le formalità in esso previste.
Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, quarto, quinto sesto comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal piano regolatore.
Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
In questo caso, ove i soggetti ai quali è stata notificata l'ordinanza di demolizione non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di esecuzione, comunque entro e non oltre il, novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al primo comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica.
Le spese sono a carico solidale dei soggetti a cui è stato notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
Il provvedimento del Sindaco, di cui al primo comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 59".
Il Gruppo D.C. ha presentato tre emendamenti.
Emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo le parole "con ordinanza" aggiungere il termine "motivata". Aggiungere alla fine del primo comma: "Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco potrà emettere un provvedimento motivato di proroga".
Emendamento soppressivo e modificativo al quinto comma: modificare il testo "la data di esecuzione" nel modo seguente: "la data di inizio dell'esecuzione". Sopprimere le parole "o a partecipazione pubblica".
Emendamento modificativo al sesto comma: modificare il testo: "dei soggetti a cui è stato" nel modo seguente: "dei soggetti responsabili, cui sia stato".
Su questi emendamenti, presentati al primo, al quinto e al sesto comma l'Assessore vuole pronunciarsi?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le precisazioni in essi contenute possono essere accolte.



OBERTO Gianni

Poiché al quarto comma si parla di "immediate pertinenze", vorrei sapere chi valuta il concetto delle immediate pertinenze.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Fino ad oggi si considerava unicamente l'edificio esistente sull'area che esso occupa e, nel caso di un edificio prospiciente ad una via, tutte le operazioni sono ben delimitate, ma nel caso di un terreno scoperto, che può essere anche molto grande, viene imposta la limitazione per far sì che non venga penalizzato tutto il terreno. Qui non si dà il criterio della pertinenza e, per esempio, si può adottare la norma di piano regolatore che darà il rapporto tra superficie coperta, superficie scoperta e la parte di accesso ove l'accesso non sia da pubblica via. In questo modo viene limitato il danno, soprattutto nel caso di edifici che sorgono su grandi appezzamenti liberi.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Chi è favorevole al primo comma alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al secondo comma alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al terzo comma alzi la mano. E' accolto.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 62: "Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco pu emettere un provvedimento motivato di proroga.
L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'articolo 15, quarto, quinto e sesto comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal piano regolatore generale.
Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stata notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio dell'esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al primo comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
Il provvedimento del Sindaco, di cui al primo comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 61".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 39 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 62 è approvato.
Articolo 63 - Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità della concessione "Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine, fissato dal Sindaco con ordinanza. Il termine non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza. L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 59, con le formalità in esso previste.
Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.
Il Sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dall'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.
Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti nel caso di realizzazioni con lievi difformità purché le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e la destinazione e la concessione, e purché prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 59".
Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento modificativo al primo comma: sopprimere il testo: "Il termine non può essere superiore..dell'ordinanza" e sostituire con il seguente: "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non pu essere superiore a sei mesi".
Emendamento aggiuntivo al sesto comma: dopo le parole "in quanto" aggiungere la parola "utilmente".
Entrambi sono accolti dalla Giunta regionale.
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' accolto.
L'art. 63 recita: "Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non può essere superiore a 6 mesi. L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti, di cui al secondo comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il, Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.
Il Sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dall'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione di uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza, emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.
Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti, nel caso di realizzazioni con lievi difformità purché le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e le destinazioni d'uso delle costruzioni, per le quali è stata rilasciata la concessione, e purché prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.
Si effettuano, in quanto utilmente applicabili, le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 61".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 63 è approvato.
Articolo 64 - Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione "In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutate dall'Ufficio Tecnico Erariale.
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Comune a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa".
Emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo le parole "della concessione" aggiungere il testo: "per la totale illegittimità dell'opera".
Chi approva tale emendamento alzi la mano. E' approvato.
Emendamento sostitutivo al secondo comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire la parola "Comune" con la parola "Sindaco".
Chi è favorevole a tale emendamento alzi la mano. E' approvato.
Il nuovo testo dell'articolo 64 suona: '"In caso di annullamento della concessione per la totale illegittimità dell'opera, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 Hanno risposto SI n. 38 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 64 è approvato.
Articolo 65 - Poteri sostitutivi "Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 59 e seguenti, il Presidente della Giunta regionale d'ufficio, o su proposta del Comitato comprensoriale competente per territorio, gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale provvede in sua vece".
Vengono presentati alcuni emendamenti.
Dalla Giunta regionale, emendamento sostitutivo al titolo: sostituire il titolo con il seguente: "Poteri sostitutivi e relativi oneri".
Emendamento aggiuntivo: aggiungere il seguente, quale ultimo comma: "Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, nel rispetto della legislazione statale e regionale".
Emendamento sostitutivo al comma unico, presentato dal Gruppo D.C.: sostituire alle parole "in sua vece" la parola "direttamente".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Siamo d'accordo sull'emendamento proposto dalla Giunta, vorremmo per alcune precisazioni in merito a "nel rispetto della legislazione statale e regionale".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Propongo: "secondo le norme della legislazione statale e regionale".



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Chi approva il primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Chi approva il secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Chi approva l'emendamento presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano. E' approvato.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 65: "Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta regionale d'ufficio, o su proposta del Comitato comprensoriale competente per territorio, gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.
Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 65 è approvato.
Articolo 66 - Annullamento di concessione e di autorizzazione "Entro 10 anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a norme e prescrizioni di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta regionale.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma.
La notifica deve essere effettuata, a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile, al titolare della concessione o dell'autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare contro deduzioni nel termine prefissato.
La Giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare alle persone e con le formalità indicate nel precedente comma. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato emesso l'annullamento della concessione o dell'autorizzazione.
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli artt. 59 e seguenti; ove non provveda si applica l'art. 65".
La parola all'avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 66 proposti dalla Giunta e l'estrema delicatezza di questo articolo che ci ha fatto sospendere la presentazione degli emendamenti, mi impongono di chiedere alla sua cortesia, e alla pazienza del Consiglio, una breve sospensione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

D'accordo.



(La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,10)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La seduta riprende.
All'articolo 66 sono stati presentati emendamenti modificativi soppressivi aggiuntivi.
Dal Gruppo D.C., emendamento modificativo al secondo comma: dopo "18 mesi" annullare il testo e sostituire con il seguente: "dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione a mezzo di notifica, delle violazioni stesse al titolare della concessione o dell'autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare contro deduzioni nel termine di giorni 60".
Emendamento soppressivo al terzo comma: il terzo comma è soppresso.
Emendamento aggiuntivo al quarto comma: dopo "notificare" aggiungere: "al direttore dei lavori e".
Dal Consigliere Oberto emendamento sostitutivo al quarto comma: sopprimere la parola "emesso" e sostituirla con "disposto".
Dalla Giunta regionale, emendamento aggiuntivo al secondo comma: a continuazione dell'attuale secondo comma aggiungere "La notifica dell'accertamento deve essere effettuata etc." Emendamento sostitutivo al secondo comma (ora terzo comma): anzich "prefissato" leggasi: "di 60 giorni".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma (ex quarto comma), II riga: dopo "da notificare" aggiungere "al direttore dei lavori ed alle persone di cui al precedente comma".
Emendamento sostitutivo al terzo comma (ex quarto comma), IV riga: anziché "emesso" leggasi "disposto".
Ha la parola il Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Signor Presidente, signori Consiglieri, questa legge è largamente attesa dall'opinione pubblica, soprattutto dagli operatori del settore edilizio che è particolarmente travagliato. Può essere che questa legge esca anche accettabile, è certo però che se raffrontiamo il testo originale con questo disegno di legge, dopo l'elaborazione fatta dai tecnici e illustrata in sede di consultazione, vediamo che dei passi notevoli, tutti migliorativi, sono stati fatti. La nostra collaborazione continua in questo senso, potremmo manifestare degli altri dissensi, potremmo al termine non essere d'accordo sul complesso della legge, tuttavia la nostra collaborazione è evidentemente nel senso di costruire.
L'articolo 66 è uno degli articoli più tormentati e più tormentosi di questa legge prevede l'annullamento di concessioni date e di autorizzazioni consentite ed opera, così come è concepita la legge, entro 10 anni dall'adozione delle deliberazioni: è il primo motivo di meditazione profonda.
Signori Consiglieri, pensiamo alla corsa che vi è stata nei dieci anni addietro e alla corsa che ci sarà nei prossimi dieci anni. Il cittadino ha avuto una concessione e ritiene di essere a posto, invece c'è un errore compiuto da colui o da coloro che hanno consentito questa concessione e per 10 anni ha la spada di Damocle sulla testa; può morire e possono esserci degli eredi i quali dividono e vendono; può aver venduto e questa vendita può aver avuto degli altri trasferimenti tra vivi con vendite successive.



BONO Sereno

E' una norma che ha 35 anni di vita.



OBERTO Gianni

Mi perdoni, ripeto a lei, Consigliere Bono, quello che mi sono permesso di dire rispettosamente prima, l'errore è un male, ma persistere negli errori e non cercare di modificarli è peggio; non è possibile ripetere squilibratamente gli errori che sono stati commessi. E' calata pari pari la norma dell'articolo 27 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 modificata dall'art. 7 della legge n. 65 del 6 agosto 1967 e discesa dalla competenza del Capo dello Stato al Presidente della Regione con i decreti del Presidente della Repubblica del 15.1.1972. Dalla lettura di questo articolo si deve dedurre che la legge regionale è di fatto, o potrebbe essere di fatto, peggiorativa rispetto alle norme contenute nella legge precedente, intanto perché ricalca il termine lunghissimo dei 10 anni. Mi rendo conto che è da discutersi se possiamo distaccarci e ridurre questo termine, se possiamo andare nel senso che favorisce il cittadino e non nel senso che peggiora le sue condizioni. Riducendo da 10 a 5 anni noi mettiamo il cittadino in condizioni più favorevoli rispetto al passato, quando ad applicare la legge doveva essere il Capo dello Stato che normalmente vive a Roma, mentre i Presidenti delle Giunte regionali abitano nel territorio della Regione e quindi hanno maggiore facilità di controllare quelli che possono essere gli abusi.
Chiedo a me stesso e a chi ha studiato la materia se non sia possibile modificare questo termine lunghissimo, decennale, in un termine che potrebbe essere indicato in cinque anni.
Se vogliamo essere pedissequamente ossequenti alle norme della legge n.
42 e di quelle successive, signor Assessore, non vale la pena di scrivere 90 articoli di una legge regionale, è sufficiente richiamarci alle leggi dello Stato. Il lato peggiorativo mi sembra essere nell'altro fatto: le norme dei due articoli che ho richiamato stabiliscono che vi è l'obbligo di far precedere al provvedimento di annullamento la contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, con la facoltà di contro deduzioni. Nel testo di questa legge si dice: "Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma". La Giunta regionale ha 18 mesi di tempo per accertare, termine che aveva una ragion d'essere quando era il Capo dello Stato, cioè il potere centrale, ad intervenire e provvedere, a differenza invece del momento operativo della Giunta regionale; poi si dice: "La notifica deve essere effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile al titolare della concessione, al proprietario con invito a presentare contro deduzioni nel termine prefissato". Anche questo termine dovrebbe essere prefissato in 60 giorni. Ma questo provvedimento, questa notifica dovrebbe avvenire prima dell'emissione del provvedimento di annullamento, altrimenti che controdeduzioni si possono fare nei confronti di un provvedimento già emesso? Nei confronti di un provvedimento già emesso vi è un'altra possibilità di censura: il ricorso al Tribunale Amministrativo, quindi non più alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento. Se riduciamo il termine a 5 anni, che cosa evitiamo? L'ho detto in sintesi: in 10 anni si muore, in 10 anni si vende, in 10 anni si compra, in 10 anni vi possono essere delle calamità e delle modifiche.
Rappresento ai Consiglieri l'esigenza di una impennata, ragionata, non senza contenuto, per vedere se, dissentendo in termini positivi e concreti di vantaggio per il cittadino, non possiamo ridurre il termine decennale.
Responsabilmente, come Gruppo della D.C., rappresentiamo questa esigenza, altrimenti, Assessore Astengo, il possessore di una casa che sta 10 anni in ansia per sapere se effettivamente la licenza, il permesso, la concessione, è regolare o meno, come vive i suoi giorni e le sue notti? Abbiamo la possibilità di ridurre almeno il tempo di questo turbamento? Mi sembra un'attenzione che dobbiamo avere anche in relazione alle attribuzioni che con il 1.1.1978 verranno assegnate alla Regione dalla legge n. 382 e dal decreto n. 616.
Ecco la ragione della presentazione degli emendamenti all'articolo 66.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola all'avv. Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

C'è un problema di fondo: non so quanto sia possibile con una legge regionale modificare il termine fissato dalla legge n. 765.
A mio parere, non abbiamo la possibilità di intervenire in questo senso. Non mi pare che si possa dare un'amnistia che in 5 anni verrebbe a cancellare quello che consente la ricerca del contraddittorio, la verifica degli errori negli archi di tempo di alternanza di maggioranza. Siccome l'errore può essere motivo di conseguenze dannose nei confronti della collettività, non mi pare che, nonostante le validissime argomentazioni poste dal collega Oberto, si possa, a mio avviso, accedere a una riduzione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Si apprezzano tutte le argomentazioni esposte con grande passione dal Consigliere Oberto, tuttavia il termine di dieci anni, che non è un termine di una legge arcaica, ma di una legge recente, consente un intervallo di tutela per le pubbliche amministrazioni. Abbiamo un caso molto specifico e ben noto in una parte del Piemonte, in cui, tra l'altro, gli anni che corrono dai primi provvedimenti dimostrano come le azioni di tutela non possono avvenire in tempi brevissimi. Questa tutela riguarda l'Amministrazione pubblica e riguarda anche gli altri cittadini, non solo quello che ha costruito l'opera difforme autorizzato a ciò in modo illegittimo dalla pubblica amministrazione, ma anche i terzi che possono essere stati danneggiati: è un quadro estremamente complesso.
Non mi sembra che possiamo, con questa legge, ridurre i termini; sono procedure estremamente lunghe talché i 5 anni potrebbero essere troppo brevi. Il legislatore che in sede nazionale ha introdotto questa misura, lo ha fatto anche per una conoscenza complessiva delle situazioni.
Pur apprezzando l'urgenza di addivenire a fatti certi, alla certezza del diritto, questi termini non possono essere modificati. Il senso del testo della Giunta era chiarissimo, forse poteva lasciare qualche dubbio per un fatto formale. Suggerirei quindi di non andare a capo, dopo il primo comma. Accogliamo anche la proposta dei 60 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
In questo modo è accolto il significato dell'emendamento e si chiarisce il testo della Giunta che, d'altra parte, non voleva capovolgere i termini o quasi consentire una contestazione a provvedimento di annullamento avvenuto.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Dobbiamo anche prevedere che l'annullamento sia notificato alle persone alle quali va notificato: l'annullamento produce degli effetti presso altra sede.



BIANCHI Adriano

Credo che l'articolo dovesse contenere norme per la notifica dell'accertamento e per le controdeduzioni che non possono essere inventate. Un provvedimento della pubblica amministrazione di annullamento è soggetto alle norme generali sugli atti amministrativi.



MARCHINI Sergio

Verranno fuori delle conseguenze; il direttore dei lavori non verrà a sapere che è stata annullata la licenza edilizia.
La dizione della Giunta sembra focalizzare la notifica del provvedimento di annullamento specificando i destinatari, l'emendamento del Gruppo D.C. invece ha fatto un modo che si chiarisse quello che va notificato, soprattutto l'accertamento, e ha specificato i destinatari. La mia preoccupazione è che anche il provvedimento di cui è prevista la notifica deve prevedere dei destinatari. Questi destinatari devono coincidere o non coincidere, non li si può derivare da principi generali.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Abbiamo seguito pedissequamente il testo della 765.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

C'è una divergenza di opinioni. Passiamo comunque al voto. Il Gruppo della D.C. sostanzialmente ritira i suoi emendamenti in virtù del testo che l'Assessore ha concordato.
Pongo ai voti congiuntamente l'emendamento aggiuntivo al secondo comma e quello sostitutivo al secondo comma, entrambi presentati dalla Giunta.
Sono approvati.
Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma presentato dalla Giunta regionale. E' approvato.
Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo al terzo comma, presentato dalla Giunta regionale. E' approvato.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Chiedo la parola per una breve dichiarazione. Ci asteniamo per sottolineare le nostre perplessità in ordine al significato che soprattutto nel primo comma, potrebbe assumere la nuova dinamica nell'applicazione della legislazione urbanistica.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 66.
"Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a norme e prescrizioni di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta regionale.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile al titolare della concessione o dell'autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
La Giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o dell'autorizzazione.
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri.
Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 16 Consiglieri.
L'art. 66 è approvato.
Articolo 67 - Altre sanzioni amministrative "Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'inosservanza di leggi o strumenti urbanistici si applicano: a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, la sanzione amministrativa del pagamento da lire duecento mila a lire trenta milioni b) per il mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'art. 48, la sanzione amministrativa del pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 62 c) per l'apertura di strade senza concessione la sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e lire cinquanta milioni d) per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, la sanzione amministrativa del pagamento da lire centomila a cinquanta milioni e) per l'apertura di pozzi, di cave e miniere a cielo aperto abusive e per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, la sanzione amministrativa da lire centomila a due miliardi, previo parere del Comitato comprensoriale in base alla gravità dell'infrazione e del danno.
Ai comportamenti contrari alle norme sulla vigilanza e controllo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso di cui all'art. 57, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni 2) a chi rimuove i sigilli apposti a norma dell'art. 60 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni".
La Giunta ha presentato numerosi emendamenti.
Emendamento modificativo al primo comma: dopo le parole "art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497" aggiungere: ", le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative: ".
Emendamento sostitutivo al primo comma: alle lettere a), b), c), e) ed f) dopo le parole "sanzione amministrativa" mettere le parole: "il pagamento da".
Emendamento soppressivo al secondo comma: sopprimere la frase "ai comportamenti contrari alle norme sulla vigilanza e controllo".
Emendamento sostitutivo al secondo comma: Le indicazioni "1) e 2)" sono sostituite dalle lettere "g) ed h)".
Emendamento aggiuntivo al secondo comma: alla lettera g) dopo le parole: "di cui all'art. 57" aggiungere le parole: "la sanzione amministrativa del".
Emendamento aggiuntivo al secondo comma: alla lettera h) dopo le parole "dei lavori" aggiungere le parole: "la sanzione amministrativa del ".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Gli emendamenti sono di riordino formale.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Il Gruppo socialdemocratico non ha presentato degli emendamenti trattandosi però di votare l'emendamento presentato dalla Giunta al punto f), vorrei chiedere di modificare il limite minimo in 100.000 lire, anzich 500.000.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

D'accordo.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Chi approva l'emendamento modificativo al primo comma alzi la mano. E' approvato.



GENOVESE Piero Arturo

Piuttosto che "aggiungere" si dovrebbe dire "sostituire".



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Ripeto: l'emendamento al primo comma, dopo le parole "art. 15 della legge 28 giugno 1939 n. 1497" sostituire: "le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative", è approvato.
Pongo in votandone l'emendamento sostitutivo al primo comma.



GENOVESE Piero Arturo

Si dovrebbe sopprimere "le sanzioni amministrative" e dire "il pagamento di".



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

L'Assessore non ha spiegato come vengono fuori queste cifre. Si è nell'ordine di pagamenti di sanzioni che vanno dalle centinaia di migliaia di lire a decine di milioni, e improvvisamente si passa da lire 100.000 a lire 2 miliardi.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Potrei citare una situazione ancora aperta di un grosso inquinamento di falda acquifera per un discarico industriale, e di fronte a simili casi di gravità eccezionale ci vuole un tetto che costituisca un deterrente sufficiente.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

In tutte le legislazioni la pena non va, per singoli reati, da 15 giorni di reclusione all'ergastolo e quindi non si può andare da lire 100.000 a lire 2 miliardi. Occorre precisare, per esempio, che per l'apertura dei pozzi e per le discariche la pena va da lire 100.000 a lire 50/100 milioni; per i casi gravi di inquinamento la pena può essere estesa fino a 2 miliardi, altrimenti, anche per i casi più gravi, la pena pu essere applicata discrezionalmente in 100 mila lire.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il concetto del Consigliere Bianchi è giusto, vorrei solo eccepire che il riferimento alla pena individuale e detentiva è diversa, perché la vita di un uomo ha un certo intervallo, l'estensione del territorio su cui gli inquinamenti o i danni possono avvenire è tale che può andare da un metro quadro a centinaia e migliaia di ettari.
Tuttavia possiamo anche inserire la proposta, se viene formulata in termini precisi. E' chiaro che possono esserci pene minori per le aperture di pozzi di modeste dimensioni, però quando si parla di pozzi ci sono diverse dimensioni, quello per l'irrigazione dei campi, quello per il prelievo di acqua a scopo industriale o quello dell'Enel per il raffreddamento di una centrale nucleare. Sono dimensioni non prefissate.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Sono favorevole all'individuazione e specificazione di fasce.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE SANLORENZO

Signori Consiglieri, poiché i documenti che mi sono stati consegnati per l'art. 67 devono essere modificati, e poiché si sta cercando una soluzione, tanto vale sospendere i lavori e riprenderli domani mattina.
Il Consiglio è riconvocato per domattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



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