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Dettaglio seduta n.153 del 12/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Statuto - Regolamento

Esame progetto di regolamento relativo a: "Norme per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33"


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, la seduta è aperta.
Se non vi sono obiezioni darei inizio ai nostri lavori prendendo in esame alcuni punti iscritti all'ordine del giorno che non richiedono molto tempo.
Passiamo al punto decimo all'ordine del giorno: "Norme per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33".
La parola al Presidente della I Commissione, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Signor Presidente, come la relazione sottoposta all'Ufficio di Presidenza evidenzia, in relazione alle esperienze effettuate, si tratta della regolamentazione delle competenze riconosciute in relazione alle funzioni esercitate dai membri con tutto ciò che si ricollega all'attività regionale.



PRESIDENTE

Non vi sono altre osservazioni.
Trattandosi di un regolamento si approva per alzata di mano.
Il regolamento è approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame disegni di legge n. 240: "Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 V.B. del 21 luglio 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12" e n. 241: "Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame dei punti tredicesimo e quattordicesimo all'ordine del giorno: "Esame disegni di legge n. 240: 'Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 V.B. del 21 luglio 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12' e n. 241: 'Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12' ".
La parola al relatore, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977, i decreti del Presidente della Giunta regionale relativi al prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, devono essere presentati al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale.
Le caratteristiche delle spese cui si fa fronte con i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste devono essere le seguenti: a) che non possano essere previste in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.
Ora quali spese possono rivestire meglio i suddetti caratteri di quelle relative ai danni provocati dalle calamità naturali? Com'è possibile infatti valutare a priori, anche se in parte il bilancio di previsione ne tiene conto, se nel corso dell'esercizio si verificheranno ed in quale misura, danni per calamità naturali? D'altra parte proprio le spese di questa natura devono essere immediatamente sostenute per evitare il pericolo di gravi danni per il pubblico servizio, e per la loro natura contingente non impegnano che l'esercizio in cui gli eventi calamitosi si sono verificati.
In realtà con il disegno di legge in esame ci troviamo di fronte proprio ad un prelevamento dal fondo riserva per le spese impreviste, per integrare il capitolo concernente le spese per lavori urgenti e di pubblico interesse in dipendenza di alluvioni, frane, piene ed altri eventi naturali di carattere eccezionale.
Questo capitolo di bilancio si è dimostrato deficitario, rispetto all'ammontare degli impegni assunti ed in relazione agli impegni da assumere, per fronteggiare le spese derivanti dai danni ingentissimi provocati dalle alluvioni che si sono verificate nello scorso mese di maggio sul territorio della nostra Regione.
In attesa dei provvedimenti governativi atti ad annullare le ripercussioni negative conseguenti ai suddetti eventi calamitosi, la Regione ha infatti predisposto interventi di carattere immediato atti a sopperire alle prime necessità, trovandosi, alla fine, con lo stanziamento relativo di bilancio scoperto per 126 milioni, di cui ha autorizzato, con deliberazione n. 175 del 7 giugno 1977, l'integrazione mediante prelievo dal fondo riserva per le spese impreviste.
Non riteniamo ovviamente necessario, in simili circostanze, sindacare la giustificazione delle singole spese, consci soltanto dell'importanza che per quell'occasione il bilancio regionale abbia potuto trovare il necessario finanziamento a spese di estrema necessità ed urgenza.
Siamo anzi del parere che l'approvazione da parte del Consiglio del provvedimento di convalida, che ora ci viene sottoposto, rappresenta tutto l'appoggio e la solidarietà della nostra assemblea sia a quella popolazione così duramente colpita, sia all'opera della Giunta regionale che è intervenuta tempestivamente in soccorso.
Due parole ancora relativamente alla convalida del decreto del Presidente della Giunta regionale, per il prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, per impinguare il capitolo 660 del bilancio concernente spese per indennizzi e risarcimenti, che non è compreso nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, e che si è rilevato insufficiente, nella misura di 24 milioni, rispetto agli impegni assunti e da assumere.
L'esiguità della somma prelevata, ed il carattere tecnico delle spese imputabili al capitolo di bilancio considerato, riteniamo siano elementi sufficienti a giustificare, da parte di questo Consiglio, il prelevamento di cui viene chiesta la convalida.
La relazione al disegno di legge n. 241: "Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12", sul quale c'é voto unanime della Commissione, è in tutto simile alla precedente.



PRESIDENTE

Diamo per letta la relazione.
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Chiedo la parola per una dichiarazione di voto. E' nota la nostra posizione quando si discute il bilancio nella sua totalità o quando si discute una variazione di bilancio, tuttavia ci troviamo oggi di fronte a due disegni di legge che hanno un valore tecnico: sono degli impinguamenti di capitoli che sono necessitati sotto un profilo tecnico.
Poiché riteniamo queste due operazioni oltre che necessarie, anche corrette, attribuendo ai due disegni di legge un valore eminentemente tecnico ed economico, esprimiamo voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, per ragioni pressoché analoghe a quelle che or ora sono state esposte a nome del Gruppo democristiano dal collega Paganelli confermo che anche la mia parte politica, pur mantenendo la posizione nota nei confronti del bilancio quando viene esaminato nella sua globalità, su questi due particolari provvedimenti e considerato la loro portata squisitamente tecnica, darò voto favorevole.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione del disegno di legge n. 240: "Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 V.B. del 21 luglio 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n.
12".
Articolo unico - "Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 V.B. in data 21 luglio 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12, su conforme deliberazione della Giunta regionale in data 7 giugno 1977, n. 175 - 8848, è convalidato".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 240 è approvato. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 241: "Convalida del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12".
Articolo unico - "Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
16 V.B. in data 28 giugno 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12, su conforme deliberazione della Giunta regionale in data 17 maggio 1977, n. 70 - 8354, è convalidato".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 241 è approvato.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Opere idrauliche ed acquedotti

Esame disegno di legge n. 242: "Destinazione della somma di 500 milioni assegnata dalla Cassa di Risparmio di Torino al completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 242: "Destinazione della somma di 500 milioni, assegnata dalla Cassa di Risparmio di Torino al completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi".
Relatore è il Consigliere Raschio, a cui dò la parola.



RASCHIO Luciano, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, in occasione del 150 anniversario di fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, il suo Consiglio di amministrandone, volendo commemorare degnamente l'anniversario con la realizzazione di un'opera sociale che ne costituisca un'imperitura testimonianza, ha deliberato di mettere a disposizione della Regione Piemonte la somma di 500 milioni. La Giunta regionale, nell'esprimere ampia riconoscenza all'iniziativa della Cassa di Risparmio, ha ritenuto opportuno destinare l'assegnazione della suddetta somma al completamento dei lavori per la costruzione dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi.
La scelta della Giunta non è certamente casuale, o dettata da criteri preferenziali, ma rispecchia,oltre che una scelta prioritaria di cui si era discusso durante l'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, e di cui vi è cenno nella stessa relazione del Consigliere Rossi, anche l'importanza che assume l'opera non solo per la zona che è destinata a servire, ma per l'intera economia piemontese.
L'accenno a qualche dato statistico e tecnico può meglio far comprendere l'obiettività e l'idoneità della scelta della Giunta regionale.
La popolazione interessata al compimento dell'opera ammonta a 120.000 abitanti, ed i Comuni che ne usufruiscono dei benefici sono 85. L'opera complessivamente costa 5 miliardi ed è stata finanziata parte con il contributo statale e parte con quello regionale.
I dati tecnici illustrano ancora meglio l'importanza dell'acquedotto ove si pensi che esso copre con tubazioni del diametro di cm 50 un percorso di 40 km che collega la Valle Corsaglia al Comune di Murazzano.
Attualmente sono già allacciati quasi tutti i Comuni della zona del Monregalese compresi i Comuni di Mondovì e di Ceva, ed il suo contributo in termini di portata, costituisce un'integrazione di 20 litri al secondo della portata dell'acquedotto sud-occidentale, o piccolo acquedotto.
Non è chi non veda dunque come il compimento di questo acquedotto pu arrecare notevoli benefici all'economia di tutte le zone che esso serve anche perché i Comuni, che attualmente non sono ancora allacciati, sono costretti a razionare la distribuzione dell'acqua, con danni incalcolabili all'agricoltura di queste zone, che è tra le più ricche e le più intensivamente esercitate. Sulla base dei criteri citati, la I Commissione all'unanimità ha approvato la destinazione, attribuita dalla Giunta regionale, al contributo della Cassa di Risparmio di Torino, e noi riteniamo che il Consiglio, approvando il provvedimento in esame, concorra anch'esso ad arrecare un suo contributo, sia pure limitato, a vantaggio del benessere di quella parte della popolazione piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il disegno di legge che stiamo per votare, suggerisce alcune brevissime considerazioni che faccio con la dichiarazione di voto. Innanzitutto devo sottolineare la validità dell'opera che in provincia di Cuneo è partita non con una visione campanilistica ma con una larga visione che negli anni passati ha camminato non senza alcune difficoltà. La seconda considerazione è che la Regione dal 1972, quando ha avuto leggi e poteri, è intervenuta più volte perché quest'opera potesse andare avanti.
La terza considerazione è che non possiamo in questo momento non associarci a quanto ha già detto il relatore, cioè non possiamo non sottolineare l'opportunità dell'intervento della Cassa di Risparmio che in occasione del suo 150° anniversario di fondazione ha devoluto delle somme per opere che avessero un vasto respiro e l'esattezza della decisione della Giunta regionale nel destinare 500 milioni ad un'opera non singola, non frazionata, ma ad un'opera che riguarda decine e decine di Comuni. Con l'occasione desidero ricordare che quest'opera, che ha visto tanta passione e tanto interesse delle forze politiche nella provincia di Cuneo negli anni passati, è forse avviata definitivamente a soluzione, posto che il Governo ha recentemente proposto la concessione con legge di un contributo straordinario di 7 miliardi che la dovrebbe portare a compimento.
Certamente, nel momento in cui sarà realizzata, sarà un esempio, da tener presente nel nostro Paese, di opere pubbliche non frazionate, ma di opere pubbliche che rivestono un grosso e vasto complesso di territorio e che interessano una vasta popolazione.
Per queste considerazioni, poiché la proposta di erogazione si innesta nel filone che il mio Partito ed anche il Gruppo consiliare hanno sempre seguito in questi anni, l'adesione nostra è totale ed il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

Vi sono dichiarazioni? La parola al Presidente della Giunta regionale, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, il disegno di legge si inquadra esattamente nello spirito che è stato evidenziato e sottolineato dal relatore e dal Consigliere Paganelli.
Al di là di questo provvedimento occorrerà quest'anno però meditare su un intervento di ulteriori 500 milioni, perché, come ha sottolineato il Consigliere Paganelli, l'acquedotto delle Langhe attualmente serve 40 Comuni, arriva alla cima più alta delle Langhe, Mombarcaro (circa 900 metri) e per caduta può raggiungere tutte le località della Langa dell'oltre Tanaro e dell'Astigiano, ma l'obiettivo che ci poniamo è che esso possa essere di supporto integrativo o, in alcuni casi, portante, per molti altri Comuni (si pensa di arrivare a 120).
E' un'opera di vastità eccezionale che probabilmente ha pochi riscontri nel nostro Paese, ad eccezione dell'acquedotto delle Puglie o di qualche altro della Romagna, comunque di dimensioni inferiori.
Giustamente il Consigliere Paganelli ne rileva la continuità perché si tratta di un'opera di vaste proporzioni che rientra nei criteri di scelta che la precedente Amministrazione e questa si sono date.
L'acquedotto serve alle necessità dell'agricoltura perché viene incontro alla totale e secolare mancanza d'acqua in molti paesi delle Langhe, in molte frazioni, e quindi serve sostanzialmente al miglioramento delle condizioni delle zone ad economia agricola.
L'impegno della Giunta è di trovare verso la fine dell'anno, o quanto meno all'inizio del prossimo, ulteriori 500 milioni per formare quel miliardo in cui ci siamo impegnati per il 1977.
Abbiamo già chiesto un incontro con il Presidente della Commissione LL.PP. della Camera, on. Peggio, perché il disegno di legge, che assegna alla Regione Piemonte 7 miliardi destinati a quest'opera, proceda speditamente. Se si realizzeranno queste condizioni con l'intervento regionale e con l'intervento statale, è presumibile che per il 1981 l'opera sarà compiuta. Costituirà un esempio di efficienza, di rapidità, di decisione e di servizio di zone intere con risparmi enormi di denaro a favore dell'agricoltura.



PRESIDENTE

Passiamo quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge n.
242.
Articolo 1 - "E' autorizzato l'introito della somma di 500 milioni messa a disposizione della Regione Piemonte dalla Cassa di Risparmio di Torino, con riferimento al capitolo n. 1555 da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977, con la denominazione 'Assegnazione di somme da parte della Cassa di Risparmio di Torino da destinare alla realizzazione di opere sociali'.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "E' autorizzata la spesa di 500 milioni per il completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, da parte del Consorzio per l'Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi.
L'erogazione della somma di cui al precedente comma è disposta in base ad un programma di utilizzo degli investimenti approvato dalla Giunta regionale.
All'onere di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo della somma di cui al precedente articolo e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, del capitolo n. 14755, con la denominazione: 'Spese per lavori di completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi' e con lo stanziamento di 500 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo del disegno di legge n. 242.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 242 è approvato.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Procediamo all'esame del disegno di legge 117. Eravamo arrivati ad esaminare l'art. 41.
Articolo 41 - Il piano per l'edilizia economica e popolare "Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'art. 2 della legge 28/1/1977 n. 10.
Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18/4/1962 n.
167 e successive modificazioni, e dalla legge 27/6/1974 n. 247.
La Regione, su proposta dei Comitati comprensoriali o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28/1/1977 n. 10 al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati.
Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge".
Sono stati presentati diversi emendamenti. La parola al Consigliere Marchini per l'illustrazione dell'emendamento al primo capoverso: sono soppresse le parole "Tutti gli".



MARCHINI Sergio

Mi pare che sia imprudente (e questo si lega anche al secondo capoverso) perché la dizione indicata può prevedere che tutti gli immobili esistenti possono essere soggetti a questo tipo di provvedimento. A me è sembrato opportuno dover mettere questa limitazione e quindi aggiungere a esplicitazione che, qualora si tratti di beni soggetti al vincolo della Sovrintendenza o comunque alla tutela di qualche Sovrintendenza, ci debba essere la stessa autorizzazione; non vorremmo rischiare che in qualche paese sottoculturato arrivassimo all'applicazione del piano dell'edilizia economica e popolare alle opere d'arte.



PRESIDENTE

Della stessa natura mi pare l'emendamento del Gruppo della D.C. che riguarda la stessa questione: eliminare le parole "Tutti gli immobili" ed iniziare con "Le aree e gli edifici".
Mi comunicano che le argomentazioni addotte sono identiche. La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ritengo che gli emendamenti non siano accoglibili in questi termini perché l'ipotesi di utilizzare il monumento non può essere presa in considerazione. La dichiarazione esplicita è necessaria perché esiste ancora qualche orientamento che ritiene che la 167 possa essere solo utilizzata in aree libere o eccezionalmente in qualche immobile. Questa dichiarazione stabilisce che tutti gli immobili, compresi anche quelli che avevano destinazione diversa, possono essere recuperati ai fini della 167.
Un vecchio convento abbandonato, per esempio, può anche essere utilizzato.
Quindi le parole "tutti gli" sono ritenute assolutamente indispensabili perché non ci siano delle barriere a questa applicazione. E' chiaro che tutti i vincoli che il piano regolatore fissa, che sono molto più efficaci di quelli della Sovrintendenza, delimiteranno il campo di applicabilità di questa norma. Pertanto non si accolgono gli emendamenti.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento del PLI. L'emendamento non è accolto.
L'emendamento della D.C. è simile a quello del P.L.I., però iniziava la frase con "Le aree e gli edifici". Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: di seguito al primo capoverso si aggiungano le parole "previo parere favorevole della competente Sovrintendenza". Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento e respinto.
Emendamento del Gruppo D.C. modificativo al secondo comma: eliminare le parole da "Nei Comuni" a "demografico e prioritariamente" ed aggiungere alla frase "ove sia necessario".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Come già nel comma precedente, si vuole generalizzare l'estensione della legge n. 167 a situazioni che non hanno nulla a che vedere con l'obiettivo proprio di questa legge. Nella legge doveva essere compresa una specificazione che evidenziasse come l'edilizia economica popolare in realtà non è solo i piani di zona della legge n. 167. Tutto questo è stato dimenticato, quindi il significato degli emendamenti vuole evidenziare come la dizione letterale sia estremamente limitativa in alcuni casi.
Ad esempio, il secondo comma fa riferimento ai Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico. Se l'obiettivo del risanamento del patrimonio edilizio esistente deve essere preso in considerazione riteniamo che lo si debba mettere in termini molto più generali.
Abbiamo proposto di sostituire la prima parte del comma con le parole: "ove necessario, il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio esistente", intendendo con ciò una estensione che vada ben al di là dei soli Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento non è accoglibile perché il riuso del patrimonio esistente è uno degli obiettivi del piano regolatore. Invece lo spirito di questo comma sta nel "prioritariamente"; se si elimina quella parola cade tutto. I Comuni con decremento demografico hanno questo obiettivo prioritario e questo diventa un fatto importante che deve essere segnalato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento del Gruppo D.C. L'emendamento è respinto.
Emendamento del Gruppo D.C. modificativo al quarto comma: dopo "consorzi" aggiungere "volontari". Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento integrativo all'ultimo comma, presentato dalla Giunta: "Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono validità temporale di un nuovo piano di zona". Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
L'art. 41 nel testo emendato, recita: "Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano di edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio esistente.
Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni,e dalla legge 27 giugno 1974, n.
247.
La Regione, su proposta dei Comitati comprensoriali o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime, di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati.
Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto SI n. 26 Consiglieri Hanno risposto NO n. 2 Consiglieri Si sono astenuti n. 8 Consiglieri.
L'art. 41 è approvato.
Articolo 42 - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi "Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi dal piano regolatore con le finalità specificate all'art. 27, sub a) e b) del primo comma.
La formazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi è subordinata all'autorizzazione della Regione.
Per il procedimento di formazione del piano si applicano le norme di cui agli artt. 39 e 40 della presente legge".
Non è stato presentato nessun emendamento. Nessuno chiede di parlare? Allora si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 38 Hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 42 è approvato.
Articolo 43 - Piano esecutivo convenzionato "Il programma di attuazione delimita sia le aliquote dei piani esecutivi convenzionati da realizzare negli anni di validità del programma stesso sia le aree per le quali è prescritta la formazione dei piani suddetti.
Entro 60 gg. dall'approvazione del programma di attuazione del piano regolatore, i proprietari di immobili soggetti a piano esecutivo devono presentare al Comune, qualora non abbiano già provveduto, il progetto di piano esecutivo convenzionato. Esso comprende gli elaborati di cui all'art.
39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione, e lo schema di convenzione, da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono inviati dal Comune agli organi di decentramento amministrativo ed al Comitato comprensoriale affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 gg. dal ricevimento e sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio comunale".
Il Gruppo D.C. ha presentato numerosi emendamenti.
Emendamento aggiuntivo: l'articolo inizia con il seguente nuovo comma: "Il P.R.G. stabilisce quali interventi sono condizionati alla preventiva approvazione di piani esecutivi convenzionati, definiti all'art. 8 della legge n. 765. Ulteriori prescrizioni possono essere contenute nei programmi pluriennali di attuazione sia per quanto concerne le aliquote dei piani esecutivi convenzionati da realizzare negli anni di validità del programma stesso, sia per le aree per le quali ne è prescritta la formazione".
Emendamento modificativo al secondo comma: il secondo comma è così modificato: "Il progetto di piano esecutivo convenzionato comprende gli elaborati di cui all'art. 39.".
Emendamento soppressivo al terzo comma: sopprimere le parole: "agli organi di decentramento amministrativo ed".
Emendamento modificativo al sesto comma: il sesto comma è così modificato: "La deliberazione di approvazione è sottoposta alla Regione per il nulla-osta previsto all'art. 8 della legge 765. Se entro 30 gg.
dall'inoltro alla Regione, questa non ha espresso alcuna osservazione, il nulla-osta si intende concesso".
Emendamento modificativo al settimo comma: il settimo comma è così modificato: "Entro 60 gg. dall'approvazione del programma di attuazione del piano regolatore il Comune invita i proprietari di immobili a presentare i progetti di piani esecutivi convenzionati eventualmente previsti nel programma stesso. Decorso inutilmente il tempo fissato nell'invito ed ove i proprietari non vi aderiscano, il Sindaco provvede alla compilazione di ufficio del piano".
Emendamento soppressivo all'ottavo comma: il comma è soppresso.
Emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dalla Giunta Regionale: Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa "Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 33 il P.R.G. ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai programmi di attuazione ai sensi della lettera c) dell'art. 35 della presente legge.
Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art.
39, ed è presentato al Sindaco, unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono inviati dal Comune agli organi di decentramento amministrativo ed al Comitato comprensoriale affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 gg. dal ricevimento, e sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque pu prenderne visione.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio comunale.
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.
Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Rileviamo che il nuovo testo proposto dalla Giunta, se non letteralmente, accoglie nello spirito gli emendamenti più significativi che avevamo presentato al vecchio art. 43, pertanto ritiriamo gli emendamenti perché sono implicitamente accolti, rilevando soltanto che sussiste un problema di coordinamento. Al terzo comma si dice: "Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono inviati dal Comune agli organi di decentramento amministrativo", mentre nell'art. 15, dove si era affrontato l'analogo problema, si era risolto poi lo stesso dicendo che sono mezzi a disposizione degli organi di decentramento. Gli stessi adempimenti risulterebbero diversamente regolati in due articoli.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Mentre il primo era relativo al piano regolatore generale, qui si tratta del piano di lottizzazione, però questo piano di lottizzazione riguarda l'area ed è evidente che gli organi di decentramento sono quelli relativi alla zona interessata. Se il Consigliere Bianchi insiste, si pu benissimo cambiare il testo. Sono sfumature su cui non ci sono problemi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

In sede di votazione dell'art. 15 avevamo già insistito che mettere a disposizione e inviare non sono cose irrilevanti perché quando gli organi di decentramento non sono costituiti l'inviare è alibi per non farlo conoscere alla partecipazione popolare. Ora noi riteniamo che il mettere a disposizione sia molto più significativo, perché anche nel caso in cui gli organi non siano istituzionalizzati vi è il dovere di mettere a disposizione, mentre il rinvio potrebbe non avvenire in quanto gli organi non esistono.



PRESIDENTE

In sede di coordinamento si risolverà questo punto.
Si passi alla votazione dell'art. 43 nel nuovo testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 38 Hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 43 è approvato.
La Giunta ha presentato l'art. 43 bis - Piano esecutivo convenzionato obbligatorio "Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo ai sensi del precedente art. 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione. Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'art. 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione, da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono inviati dal Comune agli organi di decentramento amministrativo ed al Comitato comprensoriale affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 gg. dal ricevimento; e sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio comunale.
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
Decorso inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili, che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, alla formazione del piano entro il termine di 30 gg.
Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del Codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito a dichiarare la propria accettazione entro 30 gg.
dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari, il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
Esperite le procedure di cui ai precedenti commi settimo, ottavo, nono e decimo, il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.
In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865.
La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 38 Hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 43 bis è approvato.
Articolo 44 - Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi "La convenzione prevede essenzialmente: 1) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28/1/1977 n. 10 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art. 11 della legge 28/1/1977 n. 10 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune 3) i progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 28/1/1977 n. 10 4) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione 5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l'inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.
Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'art. 7 della legge 28/1/1977 n. 10.
La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi".
C'é un emendamento presentato dalla Giunta al secondo comma: dopo le parole: "legge 28.1.77 n. 10" aggiungere "e, ove del caso gli esoneri di cui all'art. 9 b della predetta legge". Non vi sono osservazioni. Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 44 è approvato.
Articolo 45 - Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia "In sede di attuazione del piano regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune pu procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo rispetto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.
Entro 30 gg. dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione con l'invito a stipulare riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.
Decorso inutilmente il termine suddetto il Comune procede, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, all'espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione.
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del P.R.G., direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata".
Il Gruppo D.C. ha presentato numerosi emendamenti.
Emendamento aggiuntivo al titolo: aggiungere al titolo: "Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati".
Emendamento sostitutivo al primo comma: sostituire "il Comune" con "il Consiglio comunale".
Emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo le parole "di ristrutturazione urbanistica ed edilizia" aggiungere tra due virgole, "ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17/8/1942".
Emendamento sostitutivo al quarto comma: il comma è sostituito con il seguente: "Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e utilizzati secondo le prescrizioni di P.R.G. e per le opere di sua competenza, oppure sono cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata".
Emendamento aggiuntivo: dopo il quarto comma è aggiunto il seguente nuovo testo: "Le aree e gli immobili per i quali non è stata presentata domanda di concessione o che non sono stati inseriti in comparti entro i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, sono espropriabili a norma del Titolo II della legge 22/10/1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro i 90 giorni antecedenti a tale scadenza il Sindaco accerta la disponibilità di ricorso alle procedure di cui all'articolo 23 della legge 17/8/1942, n. 1150.
Qualora non risulti possibile il ricorso alle procedure di cui al precedente comma, gli immobili e le aree sono espropriati ed utilizzati in conformità a quanto previsto dal precedente quarto comma".
La Giunta regionale ha presentato un emendamento integrativo al primo comma: dopo le parole "i proprietari interessati" viene aggiunto: "; la delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Gli emendamenti che abbiamo proposto all'art. 45 sono abbastanza significativi e richiederebbero una precisazione da parte della Giunta per il loro recepimento o meno. Innanzitutto nell'articolo si parla anche dell'utilizzazione degli immobili espropriati, quindi abbiamo suggerito il seguente titolo: "Utilizzazione degli immobili espropriati".
Per quanto attiene al secondo emendamento, vorremmo che l'Assessore chiarisse se quando si dice "il Comune con propria deliberazione" si intende il Consiglio comunale; nel qual caso ritiriamo l'emendamento.
Al primo comma, dopo le parole: "ristrutturazione urbanistica ed edilizia" noi proporremmo di aggiungere "ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1150 del 17.8.1942" perché vi sono delle procedure, previste da quella legge, che non riteniamo siano superabili in termini di prevaricazione di diritti-doveri da parte dei proprietari interessati.
Per quanto si riferisce al quarto comma, abbiamo omesso la parola "direttamente" perché pare una dizione ambigua oppure non necessaria, nel senso che l'utilizzazione, se è fatta secondo le prescrizioni del PRG, pu essere fatta direttamente o non direttamente dal Comune. Invece sono significativi i contenuti dell'emendamento aggiuntivo al quarto comma che concernono il caso che si prospetta in scadenza ai piani pluriennali di attuazione, qualora avvenga che i proprietari delle aree non abbiano presentato domanda di concessione. La legge n. 10 prevede l'esproprio per queste aree. Abbiamo previsto una procedura che consenta ulteriormente alla scadenza di innescare le procedure dell'art. 23 della legge n. 1150, per dare la possibilità all'Amministrazione e ai proprietari interessati delle aree comprese nei programmi pluriennali di conchiudere, in termini non suscettibili poi di contestazione o di contenzioso, questa vicenda relativa all'utilizzazione delle aree. E' un argomento sul quale avremmo voluto intrattenerci più a lungo e più a fondo e sarebbe bene comunque che lo affrontassimo in questa sede anche perché altre leggi regionali l'affrontano esplicitamente e anche in forme di più larghe vedute.
Riteniamo di avere suggerito una strada che, nell'ambito della correttezza dia la possibilità di raggiungere dei risultati concreti in ordine all'utilizzazione delle aree stesse.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo articolo riguarda i comparti nell'ottica della legge n. 10 e non soltanto della legge n. 1150. E' chiaro che le norme della legge n. 1150 sussistono. Quindi anche per i piani particolareggiati sussiste e l'invocazione dell'art. 23 è pienamente legittima.
Dove esiste il programma di attuazione e dove il programma di attuazione è obbligatorio o è volontariamente formato, si possono individuare comparti anche per aree che sono incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione. Questo è l'elemento fondamentale, ed è questo lo spirito del nostro emendamento.
Specificato questo, riteniamo che non ci sia bisogno di richiamare l'applicazione dell'art. 23, il quale può essere però applicato soltanto là dove esistono i piani particolareggiati e quindi non dove ci sono i comparti che non discendono dal piano particolareggiato. Sull'aggiunta al titolo suggerita dal Gruppo D.C. siamo pienamente d'accordo. Siamo anche d'accordo sulla sostituzione della parola "Comune" con "Consiglio comunale". Le questioni relative agli emendamenti successivi, o non differenziano dal testo proposto dalla Giunta, o sono soltanto restrittive rispetto alla innovazione fondamentale della legge n. 10.
Ritengo quindi che non siano accoglibili.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Pongo in votazione il primo emendamento presentato dalla D.C. E' approvato.
Il secondo emendamento democristiano è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento della Giunta, dopo le parole: "i proprietari interessati", aggiungere: "; la delimitazione dei comparti pu avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente". E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Democrazia Cristiana dopo le parole "di ristrutturazione urbanistica ed edilizia" aggiungere fra due virgole: ", ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1150 del 17/8/1942,". E' respinto.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma presentato dalla Democrazia Cristiana. E' respinto.
Pongo in votandone l'emendamento aggiuntivo, dopo il quarto comma presentato dal Gruppo D.C. E' respinto.
L'art. 45, nel testo emendato, recita: "In sede di attuazione del piano regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune pu procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.
Entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione con l'invito a stipulare riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.
Decorso inutilmente il termine suddetto il Comune procede, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione.
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 29 Consiglieri Hanno risposto NO n. 13 Consiglieri.
L'art. 45 è approvato.
Articolo 46 - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche "La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai piani regolatori generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme contenente i progetti di massima delle varie opere e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio comunale ed è vincolante nei confronti delle pubbliche Amministrazioni interessate".
La Giunta ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento integrativo al terzo comma: dopo la parola "interessate" inserire: ".La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità".
Emendamento aggiuntivo: aggiungere il seguente, quale ultimo comma: "Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal piano regolatore generale".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma, quarta riga: dopo la prima frase che finisce con "interessate" aggiungere "fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Chiediamo all'Assessore di volerci cortesemente spiegare il meccanismo introdotto con il verbo "comporta" con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità dei piani tecnici esecutivi e quale differenza o meno sussista rispetto ai piani particolareggiati.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il piano tecnico è un accorgimento a livello puramente comunale per risolvere dei problemi che spesso sorgono quando esistono varie Amministrazioni, per combinare iniziative in modo che formino un tutto unico.
Il piano tecnico riguarda le Amministrazioni locali e comporta una sua operatività che dobbiamo dichiarare, altrimenti le altre Amministrazioni se volessero riaprire vertenze, non sarebbero tenute al rispetto dell'accordo che si è raggiunto.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sul primo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Pongo in votandone l'emendamento aggiuntivo, quale ultimo comma presentato dalla Giunta: ".effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal piano regolatore generale". E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, quarta riga, dopo la prima frase che finisce con "interessate" aggiungere "fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali". E' approvato.
L'art. 46 così emendato, recita: "La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai piani regolatori generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio comunale ed è vincolante nei confronti delle pubbliche Amministrazioni interessate, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal piano regolatore generale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri Hanno risposto NO n. 4 Consiglieri Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 46 è approvato.
Titolo VI - Controllo delle modificazioni dell'uso del suolo Art. 47 - Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni d'uso e utilizzazione delle risorse naturali "Per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, compresi i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, la loro manutenzione e l'utilizzazione delle risorse naturali, con le sole esclusioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli.
Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione anche coloro che pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.
La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
La convenzione o l'atto di impegno unilaterale debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
Sono escluse dalla richiesta di concessioni o di autorizzazione: a) le modificazioni delle colture agricole in atto b) le opere di ordinaria manutenzione degli edifici, quali rifacimenti di intonaci e di pavimenti e tinteggiature all'interno degli edifici e la sostituzione di apparecchiature tecniche c) i mutamenti di destinazione d'uso relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc. purché ritenuti compatibili dalle norme di attuazione del relativo piano regolatore generale".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: Emendamento sostitutivo al primo comma: sostituire con il seguente: "Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc. ritenuti compatibili dalle norme di attuazione del piano regolatore generale; per l'utilizzazione delle risorse naturali salvo le modificazioni delle colture agricole in atto e per la manutenzione degli immobili salvo le esclusioni di cui all'ultimo comma del presente articolo".
Emendamento sostitutivo al settimo comma: sostituire con il seguente: "Ai fini della seconda parte della lettera c) dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10 la concessione non è richiesta per il rifacimento dei pavimenti, tinteggiature interne e serramenti, per la riparazione e sostituzione di impianti igenico-sanitari e di riscaldamento ed in genere per tutti i lavori di modesta entità volti a riparare i deterioramenti prodotti dall'uso, purché non comportino modificazione nelle strutture e nello stato dei luoghi.
Per i lavori di manutenzione ordinaria di cui sopra non è richiesta l'autorizzazione".
Il Gruppo D.C. ha presentato due emendamenti.
Emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo le parole "la loro" aggiungere "straordinaria" ed emendamento sostitutivo al settimo comma: Punto c), il testo è sostituito dal seguente: "i mutamenti di destinazioni d'uso relativi ad unità immobiliari nell'ambito della stessa classe di destinazione d'uso, così come definita dalle norme di attuazione di piano regolatore o comunque per unità immobiliari non superiori a 400 mc".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

I due emendamenti costituiscono un lavoro di riordino di carattere essenzialmente giuridico. Una parte dell'ultimo comma è assorbito nel primo; sono gli incisi che dicono chiaramente ciò che è al di fuori della concessione o della autorizzazione e ciò che è dentro per le trasformazioni urbanistiche di edilizia (legge n. 10) e ciò che è dentro per i mutamenti di destinazione di uso degli immobili; in questo caso si specifica il tetto dei 700 mc. senza introdurre ulteriori specificazioni. In questo modo è chiarito il campo di applicazione della convenzione e della autorizzazione.
L'ultimo comma è stato modificato perché fosse definita in modo preciso la controversia relativa alla manutenzione ordinaria che riguarda essenzialmente tutto ciò che è volto a riparare il deterioramento dall'uso.
Questo è lo spirito che si trova soprattutto in varie formulazioni del Codice di procedura civile. Questo chiarimento analitico dal punto di vista dell'utilizzazione e dell'applicazione in termini giuridici, è ritenuto estremamente importante perché consente di delimitare con una certa precisione la linea di separazione tra ciò che richiede la concessione e ciò che non richiede la concessione. Questo è stato il frutto di molte consultazioni, di apporti dei nostri esperti e di consultazioni a livello superiore e in questa formulazione è raggiunta la chiarezza indispensabile per l'applicazione della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sentita l'illustrazione dell'Assessore, dichiarandoci in larga misura d'accordo con la riformulazione dell'articolo, facciamo presente che però è stata omessa una parte non irrilevante che avevamo compreso nel nostro emendamento al settimo comma. Avevamo parlato di mutamenti di destinazione d'uso relativi ad unità mobiliari che fossero compresi nell'ambito della stessa classe di destinazione d'uso. Quindi proporremmo di inserire questa specificazione come emendamento aggiuntivo al primo comma modificato proposto dalla Giunta.
Ritiriamo i due emendamenti presentati.



PRESIDENTE

Il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento soppressivo: alla lettera c) sono soppresse le parole "non superiori a 700 mc.". E' ritirato.
Vi è ancora un emendamento al sesto comma, presentato dalla Giunta: aggiungere dopo la parola: "unilaterale" le parole: "di cui agli articoli 26 e 48 della presente legge".
Chi è d'accordo sul primo emendamento presentato dalla Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento della Giunta regionale, alzi la mano. E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento della Giunta regionale integrativo al sesto comma. E' approvato.
L'art. 47 nel testo emendato, recita: "Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc. ritenuti compatibili dalle norme di attuazione del piano regolatore generale; per l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, e per la manutenzione degli immobili, salvo le esclusioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione anche coloro che pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.
La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
Ai fini della seconda parte della lettera c) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione non è richiesta per il rifacimento di pavimenti, tinteggiature interne e serramenti, per la riparazione e sostituzione di impianti igienico-sanitari e di riscaldamento ed in genere per tutti i lavori di modesta entità volti a riparare i deterioramenti prodotti dall'uso, purché non comportino modificazione nelle strutture e nello stato dei luoghi.
Per i lavori di manutenzione ordinaria di cui sopra non è richiesta l'autorizzazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 38 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 47 è approvato.
Articolo 48 - Caratteristiche e validità della concessione "Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10 per la concessione gratuita è quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria nonché al costo di costruzione. In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale o, a sua scelta, con convenzione approvata dal Consiglio comunale.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge predispone una convenzione tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale, contenente essenzialmente: a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta l'eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d) f) la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione per l'edilizia non convenzionata g) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione per l'edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge 28/1/1977, n. 10 h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per l'esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
Nei casi di concessione totalmente gratuita la convenzione non contiene le indicazioni di cui alle lettere d), e), f), g) del precedente comma.
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari".
La Giunta propone i seguenti emendamenti.
Emendamento modificativo al secondo comma: sostituire le parole "o, a sua scelta, con convenzione approvata dal Consiglio comunale" con "accettato dal Comune".
Emendamento modificativo al quarto comma: sostituire le parole "del secondo comma del presente articolo" con le seguenti: "dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10".
Emendamento modificativo al quarto comma, quinta riga: dopo le parole "impegno unilaterale" aggiungere le seguenti: "sostitutivi della convenzione".
Emendamento sostitutivo al quarto comma: annullare il testo sotto la lettera f).
Emendamento soppressivo al quarto comma: al punto g) sopprimere le parole "per l'edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge 28/1/1977 n. 10".
Emendamento sostitutivo al quarto comma: sostituire "g)" con "f)" e "h)" con "g)".
Emendamento soppressivo al quinto comma: annullare il testo.
Chi è d'accordo sul primo emendamento, alzi la mano. E' approvato.
Chi concorda sul secondo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Pongo in votazione il terzo emendamento. E' approvato.
Chi è d'accordo sul quarto emendamento proposto dalla Giunta, alzi la mano. E' approvato.
Chi e d'accordo sul quinto emendamento proposto dalla Giunta, alzi la mano. E' approvato.
Chi concorda sul sesto emendamento della Giunta alzi la mano. E' approvato.
Chi è d'accordo sul settimo emendamento proposto dalla Giunta alzi la mano. E' approvato.
L'art. 48, nella versione emendata, recita: "Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, contenente essenzialmente: a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere d) a descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione e) a determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta l'eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d) f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione g) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per l'esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 30 Consiglieri Hanno risposto NO n. 2 Consiglieri Si sono astenuti n. 11 Consiglieri.
L'art. 48 è approvato.
Articolo 49 - Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione "La pronuncia del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata al richiedente non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale a integrazione dei progetti.
Scaduti tali termini senza che il Sindaco si sia pronunciato l'interessato può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale.
Nel termine di 15 gg. dal ricevimento del ricorso, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di persistente silenzio, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 39 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 49 è approvato.
Articolo 50 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria "A i fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 5 della legge 28/1/1977 n. 10 e dell'applicazione dei provvedimenti espropriativi di cui alla legge 22/10/1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti: 1) Opere di urbanizzazione primaria a) opere di risanamento e sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e l'accesso agli edifici residenziali e non, spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non, e attrezzature per il traffico c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica d) rete ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica, e canalizzazioni per gas e telefono f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere g) reti ed impianti di pubblica illuminazione, per spazi di cui alla lettera b).
2) Opere di urbanizzazione secondaria h) asili nido e scuole materne i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative m) edifici per il culto n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali sanitarie, annonarie, sportive o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago p) parcheggi in superficie e in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali s) impianti tecnici di interesse comunale o sovra comunale t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti, e per opere di consolidamento del terreno".
La D.C. ha presentato i seguenti emendamenti: Emendamento modificativo al primo comma: dopo "n. 865", modificare così: "sono computabili, totalmente o parzialmente, come opere di urbanizzazione:".
Emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo la lettera o) aggiungere: "3) Opere di urbanizzazione indotta".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ritiriamo il primo emendamento in quanto riteniamo che sia più collocabile nell'articolo successivo.
Per quanto riguarda il secondo, nel nostro testo c'è un errore, si deve intendere dopo la lettera "o", non dopo la lettera "v". Il sottotitolo è "Opere di urbanizzazione indotta".



PRESIDENTE

Pongo ai voti il secondo emendamento presentato dalla D.C. E' approvato.
L'art. 50, così emendato, recita: "Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti: 1) Opere di urbanizzazione primaria: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b) 2) Opere di urbanizzazione secondaria: h) asili nido e scuole materne i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative 1) scuole secondarie superiori e attrezzature relative m) edifici per il culto n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali sanitarie, annonarie, sportive o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago 3) Opere di urbanizzazione indotta: p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali s) impianti tecnici di interesse comunale o sovra comunale t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 44 Hanno risposto SI n. 42 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 50 è approvato.
Chiede la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Chiediamo qualche minuto di sospensione per consentire un coordinamento con gli ultimi emendamenti presentati relativamente agli articoli 51 e 52.



PRESIDENTE

D'accordo, la seduta è sospesa per qualche minuto.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Passiamo all'art. 51.
Articolo 51 - Versamenti per oneri di urbanizzazione e costo della costruzione "Il corrispettivo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato di norma in base alle stime dei costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e indotta, la cui realizzazione è prevista dai programmi di attuazione nell'arco di tempo della loro validità, sia per il soddisfacimento graduale dei fabbisogni pregressi sia per gli interventi programmati e non può essere inferiore a quanto è computabile in base alla metodologia di stima ed ai parametri definiti dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 28/1/1977 n. 10.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione e della relativa determinazione analitica degli oneri di urbanizzazione, i contributi da corrispondere ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10 sono fissati dal Consiglio comunale in base alla deliberazione regionale di cui al comma precedente.
Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, relative a nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e direzionali sono integralmente a carico dei concessionari. Deve esser garantita l'equivalenza tra la monetizzazione dei costi delle opere e la loro realizzazione diretta da parte dei concessionari.
La Regione stabilisce con deliberazione del Consiglio regionale le classi di Comuni e i tipi di intervento per i quali è ammessa una riduzione del corrispettivo e la misura di essa. In tali casi la Regione concorre alla copertura dell'intero importo quantificato dal programma di attuazione con prelievo dal fondo regionale di cui al quarto comma dell'art. 34.
Con l'istituzione dei consorzi di cui agli artt. 18 e 34, e in ogni caso ad avvenuta delimitazione delle aree sub-comprensoriali, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovra comunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai programmi di attuazione consortili.
La quota di contributo relativo al costo di costruzione, determinata a norma dell'art. 6 della legge 28/1/1977 n. 10, è corrisposta con le modalità e le garanzie reali e fidejussorie stabilite nell'atto di concessione, e contestualmente all'ultimazione degli interventi e alla contemporanea domanda di autorizzazione all'uso".
E' stato presentato un nuovo testo dalla Giunta: Articolo 51 - Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali "In attuazione ai disposti degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28/1/1977 n. 10 la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche e le aliquote che i Comuni nei successivi 60 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione dei contributi relativi alle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo: a) per la valutazione dei costi base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta ricavata per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono esser effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi.
Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standard della presente legge c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e di tipi di intervento d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a).
Nel caso dei Comuni autorizzati ad applicare coefficienti fortemente riduttivi, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui al quarto comma dell'art. 34.
e) Nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
Con l'istituzione dei consorzi di cui agli artt. 18 e 34, e, in ogni caso, ad avvenuta delimitazione delle aree sub-comprensoriali, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovra comunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai programmi di attuazione consortili.
Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al primo comma dell'art. 51, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio comunale per l'adozione della stessa. L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario".
Anche la D.C. ha presentato alcuni emendamenti.
Emendamento soppressivo al primo comma: sopprimere la frase "sia per il soddisfacimento graduale dei fabbisogni pregressi sia per gli interventi programmati".
Emendamento modificativo al terzo comma: in premessa aggiungere: "Salvo il principio secondo il quale le opere di urbanizzazione..". Sopprimere "integralmente" e sostituire il punto con una virgola dopo la parola "concessionario".
Emendamento soppressivo al quarto comma: dopo la parola "attuazione" termina il comma, abolendo la frase da "con prelievo" a "dell'art. 34".
Emendamento soppressivo al quinto comma: sopprimere da "e in ogni caso" a "sub-comprensoriali".
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

In base al nuovo testo presentato dalla Giunta ritiriamo i primi tre emendamenti mantenendo il quarto. Presentiamo invece un emendamento al secondo comma, lettera d), laddove si dice: "Nel caso dei Comuni autorizzati ad applicare coefficienti fortemente riduttivi"; siccome a noi non pare chiaro l'istituto dell'autorizzazione ad applicare coefficienti riduttivi, suggeriremmo di correggere questa dizione in "Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono autorizzati con deliberazione consiliare, cioè introducendo i parametri riduttivi, si arriva per alcuni Comuni allo 0,36. Questo è il coefficiente riduttivo; sono autorizzati dalle tabelle parametriche. Sono in applicazione di parametri, votati dal Consiglio regionale in applicazione della legge n. 10: sono autorizzati in questo senso.



PICCO Giovanni

Questa dizione è impropria. Di fatto i Comuni, con decisione propria applicano coefficienti riduttivi: questo è quello che noi dobbiamo contemplare nella legge.



PRESIDENTE

Mi pare che la frase che viene suggerita contempli tutte le causali possibili, quindi sia comprensiva anche del "fortemente riduttivi", dell' "autorizzati", perché si riferisce a tutti i casi dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, al di là del "fortemente" o "meno fortemente". Se togliamo il fortemente non mi pare che ci sia una "diminutio" dei casi anzi comprende tutte le casistiche del genere.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Accolgo l'osservazione, purché ci sia una aggiunta: "sulla base delle tabelle parametriche regionali".



PRESIDENTE

Rimane valido l'emendamento alla lettera d) e l'emendamento al quinto comma proposti dalla D.C. La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

Dopo la lettera e), "Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli", suggeriamo di cancellare le parole: "ad avvenuta delimitazione delle aree sub-comprensoriali" perché sembrerebbe sancire il principio del programma pluriennale di attuazione consortile quando avviene la delimitazione delle aree sub-comprensoriali, il che non é. Quindi, se l'Assessore è d'accordo, questa frase andrebbe soppressa.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

D'accordo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento D.C.: sopprimere la frase al secondo comma, lettera d), "Nel caso dei Comuni..riduttivi" e sostituire con "Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali". E' approvato.
Pongo in votazione l'altro emendamento democristiano, Soppressivo al quinto comma da "e in ogni caso" a "sub-comprensoriali". E' approvato.
L'art. 51 recita: "In attuazione ai disposti degli articoli 5, 6, e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Regione, con deliberazioni di Consiglio periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche e le aliquote che i Comuni, nei successivi 60 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione dei contributi relativi alle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo: a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi.
Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazione regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazione d'uso e ai tipi di intervento d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui al quarto comma dell'art. 33 e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovra comunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai programmi di attuazione consortili.
Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio comunale per l'adozione della stessa.
L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'articolo 51 è approvato.
Articolo 52 - Convenzione quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere "Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al terzo comma dell'art. 27, sono definite da una convenzione quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
La convenzione quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'art. 44 fissa: a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate, ad un valore di norma non superiore a quello risultante dall'applicazione del secondo titolo della legge 22/10/1971 n.
865 e sue successive modificazioni e integrazioni b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
La prima convenzione quadro regionale è deliberata dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornata.
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 35.
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al piano regolatore generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'art. 43 della presente legge.
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei piani regolatori generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 40 della presente legge.
In tal caso l'approvazione del programma di attuazione da parte della Regione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore generale.
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
Con analoga convenzione quadro saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di attrezzature ed impianti relativi ad aziende agricole situate all'interno di insediamenti abitativi ed in contrasto con le prescrizioni di piani regolatori generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: dalla Giunta regionale: emendamento sostitutivo al primo comma, settima riga: sostituire la parola "una" con "uno schema di".
Dal Gruppo D.C.: emendamento soppressivo al nono comma: il comma e soppresso.
Emendamento sostitutivo al nono comma: il testo è sostituito con il seguente: "Con analoga convenzione quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole, ubicati in contrasto con le prescrizioni di piano regolatore e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento che diceva: "il nono comma è soppresso" viene ritirato e sostituito da un nuovo emendamento che viene ad aggiungere, nelle convenzioni, anche le aziende agricole. Come era detto, ci pareva non completo, almeno secondo le intenzioni, perché solo a dire che le aziende agricole saranno soggette a trasferimento e le aree relative saranno espropriate a prezzi di esproprio ci pare troppo poco, ci pare non incentivante e comunque non risolve nessun problema.
Proponiamo che si aggiunga almeno una affermazione in cui si dica che con apposita convenzione, che deve prevedere adeguati incentivi ed agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti. Se non diciamo questo, la norma non opererà. O lasciamo liberamente che ognuno si venda le aree e realizzi quello che può e con questi soldi vada a costruirsi le nuove aziende, e questo ha un senso e segue una logica, oppure, se vogliamo assoggettare queste operazioni alle convenzioni, dovremo prevedere da una parte il dare e dall'altra parte l'avere.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Rossotto. Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Ritengo che questo inciso, relativamente al mondo agricolo, verso il quale va tutta la nostra attenzione, di anticipare il termine "incentivi" possa togliere il significato e la filosofia della apposita convenzione quadro. Andiamo a introdurre nel testo della legge la possibilità di forme interpretative anche per la convenzione precedente di incentivi ed agevolazioni che verrebbero ad alterare quei caratteri di oggettività che in termini di aree industriali occorre affrontare con estrema chiarezza.
Capisco le preoccupazioni del Consigliere Chiabrando, ma questo può far parte di tutta una serie di provvedimenti in cui intervenendo nel settore agricolo e operando con questa convenzione si potranno stabilire di volta in volta gli incentivi e le agevolazioni. Quindi terrei fermo il significato letterale del testo di legge e non approverei l'introduzione di questo emendamento, che considero pericoloso.



PRESIDENTE

Vi sono altre richieste di parola? Consigliere Franzi, ne ha facoltà.



FRANZI Piero

Mi stupisce che il Consigliere Rossotto voglia assimilare le aziende agricole ad altre attività imprenditoriali produttive. Già in occasione dell'esame dell'art. 26 avevamo manifestato le nostre riserve sulla decisione di inglobare anche le aziende agricole in una unica valutazione di localizzazione in sede impropria, comunque in contrasto con il piano regolatore. Nel corso degli incontri in alcuni paesi della mia provincia dove andavo ad illustrare i temi della discussione che sta svolgendo il Consiglio regionale, ho registrato le pesanti preoccupazioni dei produttori agricoli e degli stessi amministratori, perché da un lato possono essere richiesti di considerare le aziende agricole come momenti di verifica o di obbligo legislativo per la loro estromissione e dall'altro lato c'é il problema delle aziende agricole che non sanno dove collocarsi. Ecco il motivo dell'incentivo, che consentirebbe collocazioni fattibili senza il quale parecchie piccole aziende si vedrebbero costrette a chiudere per impossibilità di una diversa rilocalizzazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

A me pare che il testo presentato dalla D.C. possa essere sostanzialmente accolto perché l'elemento aggiuntivo messo in evidenza è il fatto che nella convenzione esistono delle agevolazioni per quello che riguarda la rilocalizzazione industriale. Non si fa riferimento in questo comma a specifiche agevolazioni che vengono rinviate alla convenzione quadro per ciò che riguarda le forme di riutilizzo e di inserimento, senza innovare rispetto alle procedure e agli strumenti urbanistici, ma si tratta di vedere quali sono le forme di agevolazione.
Se questo è lo spirito, si potrebbe modificare l' emendamento, facendo una proposta di emendamento all'emendamento o lasciando "con analoga convenzione quadro che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati...".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Potremmo dichiararci soddisfatti. Vorrei soltanto aggiungere che in questo caso vengono coinvolti diversi problemi che non ho citato prima, per esempio il reperimento di nuove aree. Con questa frase intendevamo anche questo; sostanzialmente la formulazione proposta dall'Assessore può essere accettata.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma, settima riga: sostituire la parola "una" con "uno schema di", presentato dalla Giunta regionale.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al nono comma presentato dal Gruppo D.C.
L'emendamento è approvato.
L'art. 52, così emendato, recita: "Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al terzo comma dell'articolo 26 sono definite da uno schema di convenzione quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
Lo schema di convenzione quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa: a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate, ad un valore di norma non superiore a quello risultante dall'applicazione del secondo titolo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue successive modificazioni ed integrazioni b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
Il primo schema di convenzione quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al piano regolatore generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei piani regolatori generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo dei piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.
In tal caso l'approvazione del programma di attuazione da parte della Regione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore generale.
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
Con analoga convenzione quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di piani regolatori generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 52 è approvato.
Articolo 53 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi; per discariche e rinterri; per aperture di miniere a cielo aperto, cave e torbiere; per escavazione di ghiaia dai corsi d'acqua "Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggi o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, di roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai piani regolatori generali a tale scopo, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28/1/1977 n. 10.
La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
La concessione per l'apertura di nuove cave e torbiere, di miniere a cielo aperto e per la riattivazione di quelle inattive oltreché per l'escavazione di ghiaia dai corsi d'acqua è rilasciata dal Sindaco il quale, per le cave e torbiere, deve attenersi alla normativa regionale in materia.
I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell'art. 10, primo comma della legge 28/1/1977 n. 10, tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire durante e dopo l'esercizio di queste attività il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato".
La Giunta propone tale emendamento: il titolo viene sostituito dal seguente: "Articolo 53 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi per discariche e rinterri; per attività estrattive -".
La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Il titolo dell'art. 53 comprende "Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi; per discariche e rinterri; per attività estrattive".
Pur considerando sulla sostanza dell'articolo, sarebbe opportuno assumerlo in due parti, separando quella parte che interessa il campeggio le costruzioni temporanee collegate all'attività dei campeggiatori, dalla parte che interessa le attività estrattive e le discariche per rifiuti solidi e urbani.



PRESIDENTE

D'accordo. Votiamo intanto l'emendamento sul titolo dell'art. 53.
"Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi".
L'emendamento è accolto.
Pongo in votazione l'altro titolo emendato che vale per l'art. 53 bis: "Concessioni per discariche e rinterri per attività estrattive".
L'emendamento è approvato.
Passiamo alla sostanza degli emendamenti.
Emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo "se non" aggiungere "con le norme espressamente previste nei.".
Emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini: sono soppresse le prime due righe dell'articolo sino alle parole "la predisposizione", ferme restando le parole "Non è ammessa".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Abbiamo presentato un emendamento soppressivo al primo comma perché ci sembra che, pur concordando sulla necessità di prevedere le aree a campeggio nel piano regolatore, ci è sembrato, non dico rigoroso, ma fuorviante, vietare la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione proprio perché la precarietà e la temporaneità fanno riferimento ad una situazione di eccezionalità che in una legge non possiamo prevedere. A questa stregua saranno vietate le costruzioni provvisorie per un impianto o per un cantiere. Andiamo ad imbatterci in tutta una serie di situazioni che possono essere superate da una dizione che vincoli le aree a campeggio nel piano regolatore ignorando il problema che attiene alla gestione comunale del territorio nella misura in cui esso si riferisce alla temporaneità e alla precarietà della costruzione. Se invece si intende dire che è vietata anche la collocazione, non è sufficiente dire: "la realizzazione di costruzioni" perché tali costruzioni sembrerebbero quelle manifestate sul posto e correremmo il rischio che venissero collocate e parcheggiate le case mobili. Secondo me, sarebbe corretto l'accoglimento del mio emendamento che fa un problema di collocazione dei campeggi, lasciando fuori le situazioni particolari della baracca di cantiere ad uso abitazione temporanea.
Sono stati introdotti due concetti: quello dell'area campeggio che è predisposta nell'ambito della previsione del piano regolatore e su questo concordo, e quello introdotto dalla Giunta sul divieto di realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione. Nella linea dell'Assessore, il problema della casa mobile e della roulotte non si pone perché è implicito che queste debbano andare nel campeggio: allora parliamo solo di campeggio; però se in una legge andiamo a scrivere che non si pu costruire la casa precaria per il capo cantiere che deve dirigere una diga per cinque anni, affido alla sensibilità del Consiglio perché valuti a fondo questa decisione. Un conto è la licenza per il campeggio, un conto è la licenza per mettere una casa mobile o una roulotte.
L'oggetto dell'articolo è la costituzione del parcheggio nel suo complesso, quindi chiedo alla Giunta di accettare possibilmente il mio emendamento; ma se ritiene di non accettarlo, visto che con questo articolo si intende comprendere tutto, sembrerebbe opportuno che fosse vietata la localizzazione delle case mobili e delle roulottes fuori del campeggio.
Questo non è scritto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento del Consigliere Marchini non si può accettare perché la "predisposizione di area" ha un significato di formazione dell'urbanizzazione della struttura a terra, strade, condotte d'acqua attacchi per illuminazione elettrica e così via, quindi deve restare e l'emendamento soppressivo non può essere accolto. Il sistema dei campeggi va dalle tende più semplici di tipo militare fino alle roulottes e alle automobili più sofisticate, può essere collocato soltanto in aree definite dai piani regolatori.
L'emendamento della D.C. che dice anche: "delle relative norme", si pu accogliere; proporrei però una collocazione meno tortuosa e cioè: "se non nelle aree destinate dai piani regolatori generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste".
Le attività estrattive hanno una duplice regolazione: una è di carattere generale delle leggi statali e regionali e l'altra è la concessione specifica del Sindaco che è collegata alla verifica di compatibilità con le prescrizioni del piano territoriale e che riguarda essenzialmente le operazioni di apertura, di accesso, di urbanizzazione rispetto alle attività estrattive.
Nel comma vi è un piccolo emendamento e scompaiono le parole "delle leggi statali e regionali". In questo modo siamo cautelati dalle norme delle leggi statali e regionali dalla concessione che è stata introdotta dalla legge n. 10.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo "se non" aggiungere: "e con le norme in esso espressamente previste" presentato dal Gruppo D.C. E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Marchini.
E' respinto.



MARCHINI Sergio

Vedremo che cosa succederà nella realtà quando ci saranno le roulottes parcheggiate.



PRESIDENTE

L'art. 53 così emendato, recita: "Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai piani regolatori generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 53 è approvato.
L'articolo 53 bis suonerebbe così: "La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico, di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
La concessione per l'apertura di nuove cave e torbiere, di miniere a cielo aperto e per la riattivazione di quelle inattive oltreché per la escavazione di ghiaia dai corsi d'acqua è rilasciata dal Sindaco il quale per le cave e torbiere, deve attenersi alla normativa regionale in materia.
I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell'art. 10, primo comma della legge 28/1/1977 n. 10 tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire durante e dopo l'esercizio di queste attività il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato".



BIANCHI Adriano

Per ragioni estetiche suggeriremmo di portare al primo comma il secondo.



PRESIDENTE

Mi pare giusto. Il suggerimento è accolto.
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti.
Emendamento sostitutivo al terzo comma (ora primo comma): il comma e sostituito dal seguente: "L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi e delle norme regionali che regolano il settore. La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del piano territoriale, è rilasciata solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore".
Emendamento sostitutivo al primo emendamento, seconda riga: sostituire le parole "e delle norme" con "statali e".
Pongo in votazione il primo emendamento. E' approvato.
Chi è d'accordo sul secondo emendamento alzi la mano. E' approvato.
Possiamo passare alla votazione dell'art. 53 bis. Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Le chiedo scusa, Assessore Astengo, ma mi vorrà dare atto della fondatezza della mia preoccupazione, che per altro è già stata recepita da un emendamento della Giunta, ma che, essendo relativo ad un articolo successivo, non sono tenuto a conoscere. Questa preoccupazione era comune bastava che, con più calma, ne parlassimo non in privato.



PRESIDENTE

L'art. 53 bis recita: "L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore. La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del piano territoriale, è rilasciata solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore.
La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell'art. 10, primo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l'esercizio di queste attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 41 Consiglieri.
L'art. 53 bis è approvato.
Signori Consiglieri, suggerirei di sospendere la seduta per riprenderla allo ore 15. Stante il buon andamento della discussione e della votazione si può ipotizzare un andamento dei lavori che preveda per oggi pomeriggio l'approvazione di almeno una ventina di articoli, per domani mattina il completamento dell'esame dell'articolato e per il pomeriggio di domani una serie di nomine.
Per venerdì mattina infine la Giunta aveva annunciato la trattazione dei danni del maltempo e quindi uno svolgimento completo e organico dei lavori.



MARCHINI Sergio

Non vorrei che questo programma dei lavori sia considerato una decisione, nella misura in cui da parte mia, e penso anche di altri Gruppi ci sarebbe la richiesta che, terminato l'esame degli articoli, la votazione della legge venisse sospesa almeno per due giorni.
Non chiedo una risposta immediata, comunico soltanto che ci riserviamo di fare questa richiesta.



PRESIDENTE

E' un'ipotesi.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,35)



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