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Dettaglio seduta n.152 del 11/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
I processi verbali relativi alle sedute del 21, 22, 29 e 30 settembre e del 5 ottobre, se non vi sono osservazioni, si considerano approvati.


Argomento:

Rinvio ad altra seduta delle interrogazioni ed interpellanze


PRESIDENTE

Propongo di rinviare lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni nel corso delle sedute che abbiamo programmato per i giorni prossimi, dato che gli Assessori sono pronti a rispondere a numerose di esse.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Beltrami, Borando Calsolaro, Debenedetti, Franzi, Lombardi, Menozzi, Minucci, Soldano e Viglione.


Argomento: Ordine pubblico e sicurezza

b) Attentato ad un funzionario della Fiat


PRESIDENTE

Purtroppo devo comunicare che questa mattina, alle ore 8, un funzionario dell'ufficio personale della Fiat Mirafiori, Rinaldo Camaioni di 31 anni, è stato colpito alle gambe con una raffica sparata da un'auto in corsa. Immediatamente soccorso, è stato portato al C.T.O. dove si trova ora in sala operatoria. Rivolgiamo prima di tutto da questa tribuna un augurio al cittadino colpito perché possa al più presto ritornare alla sua famiglia e al suo lavoro.
Come interpretare questo nuovo atto criminale? Si tratta di un'ennesima vigliacca aggressione, tanto più delirante in questi giorni, proprio mentre la popolazione di Torino ha partecipato agli imponenti funerali di Roberto Crescenzio, e interviene in decine di assemblee di operai, di studenti promosse dalle forze politiche e dalle istituzioni. I giovani ieri hanno consegnato una raccolta di 18 mila firme contro il partito armato, contro il fascismo e la violenza, isolando sempre di più questo gruppo di assassini che spara a gente inerme e incolpevole.
Chiediamo alle forze dell'ordine di intensificare gli sforzi, le attenzioni, le iniziative per individuare ed arrestare i colpevoli che continuano nelle loro attività criminali. La nostra città viene in questo momento scelta come terreno di provocazione e di scontro, ma le forze democratiche sapranno rispondere con una ancor più intensa mobilitazione ed iniziative unitarie alla delirante strategia delle aggressioni.
Non prevarranno né il caos, né la paura, né il disegno di coloro che armano e guidano gli attentati criminali per uccidere la democrazia.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

c) Riunione dei Capigruppo sui danni causati dal maltempo


PRESIDENTE

Devo inoltre comunicare che la conferenza dei Capigruppo riunitasi ieri ha preso in esame, sulla base dell'informazione del Presidente della Giunta e della relazione del Vicepresidente Bajardi, la situazione degli interventi di emergenza compiuti, dei danni finora accertati e delle iniziative da assumere in relazione ai disastri provocati dall'alluvione che ha colpito 83 Comuni del Piemonte.
E' stato deciso che nel corso di una delle prossime sedute del Consiglio regionale la Giunta riferirà ampiamente sulla base dei dati che potrà ulteriormente acquisire e sulla base delle proposte che scaturiranno anche dall'incontro fissato per oggi pomeriggio presso la Giunta regionale con le forze politiche parlamentari.
L'orientamento emerso è di chiedere agli organi centrali una modifica della recente legge varata per i danni provocati dal maltempo nel maggio scorso. Analoga iniziativa sembra essere stata assunta dalla Regione Liguria. Fra le Regioni Piemonte e Liguria sarà attuato uno stretto collegamento per procedere in modo univoco nei confronti dell'intera problematica. La conferenza dei Capigruppo ha inoltre sottolineato la necessità, al di là degli interventi nella fase di emergenza, di affrontare il problema dello stato generale del territorio piemontese in modo da attivare gli interventi urgenti in un'ottica organica per la sistemazione del territorio regionale al fine di evitare quanto più possibile il rischio di simili eventi calamitosi. In questo senso i Capigruppo, la Giunta e i rappresentanti delle forze politiche ritengono indispensabile l'adozione di una legge regionale per la sistemazione idrogeologica, individuando in essa una delle scelte prioritarie d'intervento della Regione. Generale consenso ha avuto altresì la proposta della Giunta di istituire un servizio geologico regionale mediante l'assunzione di quattro geologi e di due ingegneri idraulici. I Capigruppo hanno individuato in una delle prossime sedute del Consiglio l'occasione per una relazione e per un dibattito che abbia tutta l'ampiezza necessaria, dato il rilievo del problema.
Se non vi sono richieste di parola, passerei senz'altro alla trattazione della legge sulla tutela ed uso del suolo.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Passiamo senz'altro alla discussione della legge sulla tutela ed uso del suolo. Avevamo interrotto i lavori all'art. 32, che era privo di emendamenti, ma che aveva provocato diversi interventi.
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

Dopo l'intervento che avevo svolto nell'ultima seduta del Consiglio regionale vorrei che l'Assessore chiarisse dove sono definite nella legge le zone soggette a vincolo idrogeologico. Non esiste nell'articolato precedente né in quello successivo questa definizione. Per quanto riguarda la legislazione attualmente in vigore esiste la legge del 1923 sui vincoli idrogeologici. Se sono definizioni di quel tipo, sta bene; qualora però la Giunta non intendesse far riferimento a quella legge dovrebbe almeno far riferimento alla definizione che viene data all'art. 13, terzo comma, al punto b), dove si dice: "aree che, ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli". Non so se questo sia il riferimento cui la Giunta si riferisce con la definizione "aree di interesse idrogeologico". Questo rimane un interrogativo in sospeso e, prima di votare l'articolo, sarebbe opportuno che l'Assessore chiarisse questo aspetto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Stiamo presentando un emendamento che vuole stabilire un collegamento con l'articolo 26. Chiedo all'Assessore se non è il caso di ricordare in questo articolo, oltre alle opere pubbliche anche le costruzioni rurali così come sono previste all'art. 26.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La stanchezza della sera in cui abbiamo affrontato questo argomento probabilmente ha creato un minimo di confusione. Vorrei far presente che il titolo di questo articolo è "Opere pubbliche", quindi non riguarda le opere private. Nell'articolo 31, oltre alle zone a vincolo idrogeologico e alle zone boscate, sono state definite parecchie cose, fra cui al primo comma la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, definite dal piano territoriale e che specificano natura e vincoli di queste zone.
Pertanto le domande trovano la loro piena spiegazione. Il riferimento che ha fatto il Consigliere Picco è valido perché nelle fasi di accertamento funzionano non soltanto le operazioni a livello territoriale, ma ovviamente anche quelle specifiche a livello di piano regolatore comunale che integrano e verificano quelle di piano territoriale.
L'emendamento illustrato dal Consigliere Chiabrando non trova luogo in questo articolo che si riferisce unicamente alla specificazione delle opere pubbliche.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Vi dò lettura dell'art. 32: "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde dei laghi e dei fiumi possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal piano territoriale che abbiano consentito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri ha risposto NO n. 1 Consigliere Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 32 è approvato.
Titolo V - Attuazione del piano regolatore generale Art. 33 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale "Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici, e delle loro destinazioni d'uso, previsti o ammessi dal piano regolatore generale, sono subordinati a concessione da parte del Sindaco secondo le norme della presente legge.
Il piano regolatore generale definisce i casi in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente: 1) - I piani particolareggiati di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 27.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865 2) - i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni 3) - i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata 4) - i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 46 della presente legge.
L'operatività nel tempo e nello spazio del piano regolatore generale e dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione".
Sono stati presentati emendamenti da parte della Giunta e del Gruppo della DC Dal Gruppo DC: emendamento soppressivo al primo comma: il comma è soppresso.
Emendamento aggiuntivo al secondo comma: dopo "definisce" aggiungere "per le attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, come definite al successivo articolo 47, i casi in cui.".
Emendamento aggiuntivo al quarto comma: dopo "é definita" aggiungere "dalle norme di attuazione e".
Dalla Giunta regionale: emendamento modificativo al secondo comma, I riga: sostituire "i casi" con "le porzioni di territorio". Emendamento sostitutivo al secondo comma, prima riga: la parola "definisce" è sostituita con la parola "può definire".
Emendamento integrativo al secondo comma: di seguito al secondo comma aggiungere: "Ove non definite dal piano regolatore generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate, in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'art. 35, primo comma, punto 1, o con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano variante al piano regolatore generale".
Emendamento correttivo al quarto comma, prima riga: anziché "del piano regolatore generale" leggasi "dei piani regolatori generali".
Inoltre, sempre dal Gruppo DC, sono stati presentati: emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo la parola "concessione" aggiungere "od autorizzazione".
Emendamento soppressivo al terzo comma: dopo le parole "punto 1" sopprimere il restante testo.
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

Potrei, a nome del Gruppo, ritirare gli emendamenti presentati purch vengano date alcune assicurazioni e precisazioni. Avevamo ritenuto che fosse inutile il primo comma e tuttora riteniamo che lo sia, tanto più se nella definizione di carattere generale non si fa riferimento alle casistiche di trasformazione di immobili o alle loro destinazioni d'uso previste e ammesse dal piano regolatore che sono soggette non solo a concessioni ma anche ad autorizzazione; quindi occorrerebbe specificare come è specificato all'articolo 47, che sono subordinate a concessioni o autorizzazioni da parte del Sindaco.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, rileviamo che il nuovo testo della Giunta ha di fatto chiarito e recepito lo spirito dell'emendamento che noi avevamo proposto; quindi questo può essere superato.
Rimane invece un certo dubbio per quanto attiene al terzo comma dell'articolo 33 presentato dalla Giunta, laddove si specifica che il sottrarre o meno determinate aree all'obbligo dello strumento esecutivo pu essere fatto con una deliberazione del Consiglio comunale senza che questo costituisca variante al piano regolatore. Siccome il piano regolatore non è solo costituito da cartografie, ma è anche costituito da norme di attuazione, riteniamo che una precisazione di questo tipo costituisca, una soglia di operatività che non può essere sottratta alla specificità delle norme di attuazione del piano regolatore; come tale riteniamo che sia una variante di piano, come si definisce variante di piano la norma parametrica che viene modificata dalle norme di attuazione, oppure da un rapporto di superficie, o cose del genere.
Proporremmo quindi di eliminare, dopo il punto 1, "o con specifiche deliberazioni consiliari", senza che queste delimitazioni costituiscano variante al piano regolatore generale.
Questo sarebbe il testo di un ulteriore emendamento che è in funzione del nuovo testo che la Giunta ha presentato. Ritiriamo il terzo emendamento. Rimane il dubbio circa il discorso "autorizzazione" da aggiungere a "concessione" per quanto si riferisce al terzo comma circa la deliberazione consiliare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sul primo punto, riteniamo che sia opportuno, all'inizio del titolo questo richiamo generale all'istituto della concessione perché ai titoli successivi questo argomento viene sviluppato. E' la fonte, secondo lo spirito nuovo della legge 10, di tutta l'operatività del piano. Convengo con il Consigliere Picco che non è strettamente indispensabile. E' per opportuno perché richiama le ragioni per cui esistono gli strumenti esecutivi e il programma di attuazione. L'autorizzazione può essere benissimo inserita, perché anche essa deve rispettare gli strumenti urbanistici, quindi concordo.
Il primo comma serve a chiarire tutta la successione e chiarisce anche lo spirito del terzo comma, così come è formulato; esso ha carattere di attutire la rigidezza inserita nel testo originario circa la suddivisione nel piano regolatore di tutte le operazioni che andranno a strumento esecutivo. Noi ammettiamo che sia possibile questa suddivisione, ma riteniamo che non sempre ci sia la possibilità di prevedere con un anticipo di 10 anni, dato che l'arco temporale è tale, la suddivisione delle porzioni che andranno a formare la 167, il piano particolareggiato e i piani esecutivi. Questa elasticità è ritenuta utile per la gestione perch rispetto all'emergenza, non soltanto di fatti specifici locali ma anche di finanziamenti, possono essere ampliate o ristrette certe previsioni di intervento pubblico. L'allargare o il restringere, a nostro avviso, è una operazione gestionale che rispetta sempre le previsioni di piano regolatore, destinazioni d'uso, tipi di intervento, ma modifica il modo pubblico o il modo privato; il perimetro che comprende l'area da assoggettare al piano particolareggiato può essere in un certo modo variabile a seconda delle decisioni del Consiglio comunale; questo rafforza l'interpretazione, l'autonomia e la responsabilità del Consiglio comunale.
In questo senso ci sembra troppo oneroso assoggettare la deliberazione al lungo iter della variante; siccome si rispettano gli aspetti fondamentali destinazioni d'uso e tipi di intervento e si cambia soltanto il perimetro del modo, riteniamo che la semplice deliberazione consiliare possa essere sufficiente a questo scopo.
Inviterei il Consigliere Picco a riflettere su tale elasticità. Se vogliamo, possiamo trasformarla in variante e siamo formalmente più ortodossi, però questa ortodossia mi pare un po' eccessiva applicata in questo caso. Aggiungo ancora che esiste anche uno spazio di iniziativa libera privata, il quale non può essere predeterminato in sede di formazione di piano regolatore (se alcuni Comuni lo riterranno potranno definirlo rigidamente in base al 70% e 30% ). Siccome però l'iniziativa privata deve avere possibilità di affermazione e di consistenza, la delimitazione della parte privata a sua volta va a modificare quella pubblica; se c'è l'intenzione da parte dei privati di realizzare il piano esattamente con le destinazioni d'uso e con i tipi di intervento assumendosi gli oneri di urbanizzazione che un tempo erano vaghi, oggi invece, sono determinati e certi secondo le deliberazioni del Consiglio. I privati che intendono attuare il piano rispettando le norme e gli oneri hanno la possibilità di formare i loro programmi e tale possibilità non dovrebbe comportare la macchinosità della variante del piano regolatore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'argomento è di rilevante importanza e mi permetto di sottolineare che le spiegazioni date dall'Assessore non sono assolutamente convincenti. La non garanzia di pubblicità e la non garanzia di partecipazione sulla decisione di passare da un regime di concessione singola ad un regime soggetto all'obbligo di piano esecutivo potrebbe essere irreversibilmente inteso nel senso opposto, cioè che, nella misura in cui si ritenesse con una deliberazione consiliare di riportare una certa area che era soggetta all'obbligo di strumento esecutivo alla licenza e alla concessione singola questo come principio dovrebbe essere ugualmente possibile.
Le motivazioni che, in via di principio, ammettono la non macchinosità possono essere adottate anche a sostegno della tesi di chi dice che in fondo c'è uno strumento obbligatorio, uno strumento esecutivo, ma poi di fatto i lotti sono pochi; è inutile creare la macchinosità, tanto poi in fondo gli oneri di urbanizzazione li pagano tutti allo stesso modo; la stessa cosa si può dire praticamente passando dal regime d'obbligo della lottizzazione di un piano esecutivo o al regime della concessione singola.
Siccome però lo strumento esecutivo non è solo da intendersi in funzione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione, ma anche al tipo di utilizzazione del bene suolo, il quale, nel caso in cui venga imposta la legge 167, viene espropriato a differenza della situazione di coloro che invece possono usufruire con la concessione singola della disponibilità piena del patrimonio suolo, questo deve essere oggetto di una variante di piano, deve essere pubblicizzato e su questo deve esserci la massima partecipazione.
Quindi noi presentiamo un emendamento soppressivo della frase "o con specifiche deliberazioni consiliari". Per quanto riguarda il primo comma se l'Assessore è d'accordo, presentiamo l'emendamento aggiuntivo delle parole "od autorizzazione".



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento DC aggiuntivo al primo comma, dopo la parola "concessione" aggiungere "od autorizzazione".
E' accolto.
Chi è d'accordo sull'emendamento della Giunta: sostituire "i casi" con "le porzioni di territorio", alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda con l'emendamento della Giunta, sostitutivo al secondo comma prima riga: la parola "definisce" è sostituita con le parole "pu definire", alzi la mano.
E' approvato.
Chi è d'accordo con l'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo DC: dopo le parole "punto 1" sopprimere il restante testo, alzi la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'emendamento integrativo della Giunta al secondo comma.
E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento correttivo al quarto comma, prima riga presentato dalla Giunta: anziché "del piano regolatore generale" leggasi "dei piani regolatori generali".
E' approvato.
Vi dò lettura del nuovo testo dell'art. 33: "Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal piano regolatore generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
Il piano regolatore generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal piano regolatore generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, punto 1, o con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano variante al piano regolatore generale.
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente: 1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni 3) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata 4) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
L'operatività nel tempo e nello spazio dei piani regolatori generali nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 30 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere Si sono astenuti n. 10 Consiglieri.
L'art. 33 è approvato.
Articolo 34 - Programma di attuazione comunale o intercomunale "I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti ad adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
Il programma di attuazione è formato dal Comune o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità montana in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
L'esistenza del programma è vincolante, per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo dai fondi di cui all'art. 12 della legge 28/1/1977 n. 10, oltreché da contributi regionali, fatta eccezione per le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi.
La Regione, a mezzo dei Comitati comprensoriali, procede alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali relativi alle opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale in relazione alle previsioni dei programmi di attuazione dei piani regolatori generali.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10 e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai piani regolatori generali.
Il rilascio della concessione può altresì non essere subordinato all'approvazione del programma di attuazione, sempreché non in contrasto con le prescrizioni di piano regolatore generale e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28/1/1977, n. 10, nei seguenti casi: a) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi industriali, artigianali ed agricoli b) ampliamenti fino al 50% della superficie coperta, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste, che abbiano una superficie utile coperta non superiore a 1000 mq ed ampliamenti comunque non superiori a 500 mq per le attività produttive di maggior dimensione c) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti, autorizzate dal piano regolatore d) modesti ampliamenti delle abitazioni, limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico sanitari.
La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili".
Sono avvenute modifiche di sostanza e addirittura di struttura nella collocazione dei testi che non rendono immediata e facile la comprensione da parte di tutti. Sarebbe opportuno un quarto d'ora di sospensione per una verifica.
L'Assessore Astengo chiede la parola per un chiarimento.
Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Se il Consiglio ritiene opportuno, premetterei una illustrazione anche perché alla seconda riga dell'articolo c'è il richiamo ad un articolo nuovo proposto. Il programma di attuazione che originariamente era esteso a tutti i Comuni e solo con un primo periodo di esonero limitato nel tempo oltreché a determinati casi individuati con parametri, ha subìto un riassestamento, poiché si è ritenuto che l'esonero possa essere a tempo indeterminato. Si propone di spezzare l'articolo 83 in due parti: la prima parte viene trasferita nelle norme a regime; la seconda parte è quella relativa al primo programma di attuazione. La parte che viene trasferita nelle norme a regime troverebbe collocazione nell'art. 36 bis. Il procedimento di approvazione, ossia quando esistono i Comitati comprensoriali che hanno già predisposto il piano socio-economico territoriale, è un fatto comunale; trova la sua verifica nell'ambito dei Comitati comprensoriali perché esistono i programmi pluriennali di spesa (legge 43, articolo 12, lettera d) sulle procedure di programmazione); in ogni caso, riscontrando discordanze, o volendo proporre modifiche ai fini dell'adeguamento con il programma pluriennale, trasmettono alla Giunta la quale, entro 90 giorni può apportare modifiche, in riferimento alla somma dei programmi pluriennali, e cioè al bilancio pluriennale e annuale della Regione per quanto attiene le opere da finanziare con contributi regionali.
Se questo non avvenisse, il Comune potrebbe inserire nel proprio programma di attuazione opere che ritiene di finanziare, mentre dal quadro complessivo può non esserci la compatibilità o esserci eventualmente ulteriori disponibilità. Tale verifica non è un atto di approvazione dello strumento di attuazione, ma è unicamente la verifica di compatibilità. Se ci sono modifiche viene ritrasmessa al Comune il quale con propria deliberazione le assorbe e il programma diventa esecutivo; se non ci sono delle modifiche la deliberazione assunta diventa esecutiva.



BIANCHI Adriano

Chiediamo una sospensione di un quarto d'ora.



(La seduta, sospesa alle ore 10.35 riprende alle ore 11.35)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Il Gruppo DC ha presentato numerosi emendamenti.
Emendamento soppressivo al primo comma: dopo le parole "sono comprese" sopprimere l'inciso "in un unico atto amministrativo".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma: dopo le parole "del programma" aggiungere "per i Comuni che vi sono tenuti".
Emendamento soppressivo al terzo comma: dopo la parola "destinate" sopprimere "dei Comuni".
Emendamento soppressivo e sostitutivo dell'intero comma quarto: sostituire con il seguente testo: "I programmi pluriennali hanno efficacia, per quanto attiene al regime di rilascio delle concessioni all'interno delle aree individuate, dalla data della delibera di adozione da parte del Consiglio comunale.
Le destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici generali e di quelli esecutivi danno fondamento giuridico all'acquisizione ed espropriazione delle aree per impianti e servizi pubblici, la cui realizzazione sia prevista all'interno dei programmi pluriennali, con il ricorso alle procedure previste dalla vigente legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità".
Emendamento soppressivo al quinto comma: dopo le parole "presente legge" sopprimere il restante testo.
Emendamento sostitutivo al sesto comma: al punto b) sostituire con il seguente testo: "modifiche interne per miglioramenti igienici o funzionali ed ampliamenti di edifici esistenti destinati ad attività produttive in misura non superiore al 50% della superficie utile complessiva, quando il numero degli addetti non superi le 100 unità;".
Emendamento soppressivo al settimo comma: il comma è soppresso.
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 34, riteniamo di dovere insistere sull'opportunità di sopprimere l'inciso "in un unico atto amministrativo" in quanto è una dizione ambigua che non riesce a chiarire sufficientemente come debba essere questo "programma pluriennale di attuazione". La Giunta non ha ritenuto di accogliere la nostra proposta e a questo punto ci vediamo costretti a chiedere che si sopprima questo inciso che comunque non chiarisce né esplicita i contenuti del programma, se è come debbano essere onnicomprensivi in questo unico atto amministrativo.
Per quanto riguarda il terzo comma abbiamo ritenuto di dover precisare il riferimento alla obbligatorietà al programma per i Comuni che attingono a finanziamenti e a contributi regionali. Siccome questo principio poteva essere interpretato per tutti quanti i Comuni ed essendo sancito il principio dell'esonero (art. 36 bis) a noi pare opportuno specificare che questo comma terzo si riferisce ai Comuni tenuti al programma pluriennale e non a quelli esonerati. Proponiamo la soppressione del quarto comma così come avevamo proposto negli articoli precedenti che si riferivano a connessione tra lo strumento urbanistico generale ed i finanziamenti, in quanto riteniamo che questa norma sia nata in un regime diverso e che quindi non debba trovare collocazione nell'articolo 34. Proponiamo invece la sostituzione del quarto comma con altri commi che riprendono le proposte che già avevo fatto: il primo si riferisce all'efficacia dei programmi pluriennali; vorremmo che l'Assessore ponesse attenzione a questo discorso perché esso è stato ripreso nel testo modificato dell'art. 37. Ci pare che vi sia una contraddizione con quanto abbiamo finora sostenuto in ordine all'efficacia degli strumenti urbanistici e quindi dei programmi attuativi anche scontrandoci abbiamo votato gli articoli precedenti che prevedono l'immediata efficacia delle norme di salvaguardia, ossia fin dall'adozione di uno strumento di carattere generale e di massima qual è il piano regolatore. Non vediamo perché l'efficacia che attiene al regime del rilascio della concessione non debba essere immediatamente operante al momento dell'adozione del programma pluriennale di attuazione che comporta una modificazione di soglia tra il regime della concessione singola oppure il regime della concessione soggetta a determinati oneri fissati nel programma pluriennale. Nell'art. 37 stranamente questa efficacia viene trasferita a dopo l'approvazione da parte del Comitato comprensoriale e della Regione.
Riteniamo opportuno inserire il secondo comma che si riferisce alle destinazioni d'uso e al regime di espropriazione, in quanto esistono procedure diverse nella vigente legislazione statale nel caso in cui l'espropriazione venga attuata con provvedimento singolo (vedi legge 865 art. 26), ed espropriazione attuata secondo gli strumenti esecutivi (piano particolareggiato previsto nella legge 1150 del 1942). Al quinto comma dell'art. 34 proponiamo di sopprimere la frase: "salvo ulteriori limitazioni prescritte dai piani regolatori generali", perché la riteniamo una pericolosa concessione, che potrebbe essere prevista nei piani regolatori, di alterazione dei concetti espressi nella legge 10, art. 9 quindi se vale per quanto attiene al regime delle concessioni l'esonero previsto all'art. 9, non vediamo perché vi siano delle possibili eccezioni nelle forme di piano regolatore generale.
Il sesto comma riprende una nostra precedente proposta per quanto attiene agli ampliamenti e alle modificazioni riferite agli edifici produttivi. Vediamo che la Giunta insiste nel voler fare riferimento a delle superfici e a dei metri quadrati che sono elementi non sufficientemente probanti per determinare l'esonero o meno nel caso di razionalizzazione ed ampliamento di attività produttive già esistenti. Il riferimento al 50% può essere accettabile, però il riferimento al numero degli addetti è un elemento molto più probante per determinare l'esonero o meno dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Sopprimiamo inoltre il settimo comma per coerenza con quanto abbiamo sostenuto precedentemente cioè che queste azioni promozionali della Regione sono di fatto delle possibili ingerenze in materie di stretta competenza comunale o sovra comunale, quindi determinazione autonoma della volontà dei Comuni.



PRESIDENTE

Il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento soppressivo: alla lettera d) sono soppresse le parole che seguono alla frase "modesti ampliamenti delle abitazioni..", e un emendamento sostitutivo: la lettera h) è sostituita dalla parole che seguono: "ampliamenti di edifici destinati ad attività produttive".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anche oggi mi corre l'obbligo di rilevare la poca correttezza del modo con cui si procede. Non mi sembra serio il metodo che si è instaurato poiché la possibilità di consultazione avviene soltanto più a livello di esperti o di Gruppi politici che hanno gli esperti. In questa misura la funzione legislativa viene snaturata. L'Assessore, a mio avviso, dovrebbe valutare se tra la legge originaria licenziata dalla Commissione e il testo di oggi non ci sia una differenza tale da snaturare addirittura l'istituto della consultazione. Che cosa è rimasto della vecchia legge? Che cos'è la nuova legge? Di fronte ad una mole tale di emendamenti e soprattutto di fronte al riconoscimento della loro fondatezza, che ha provocato tutta una serie di contro emendamenti, sarebbe stato più corretto il ritiro del progetto da parte della Giunta e la riproposizione di un nuovo testo.
Questo vale soprattutto per il futuro perché, certamente, non possiamo pretenderlo su questo argomento anche se è doveroso dichiararlo. Quindi nella misura in cui la Giunta non ha ritenuto di ritirare il progetto ripresentarlo integrato, diciamo pure per sua matrice, dell'apporto dell'opposizione creandole la difficoltà di capire in che misura è stato accettato il suo contributo e creando ulteriori difficoltà alle altre componenti del Consiglio (che magari non si vogliono pronunciare come un grosso partito, perché non mi pare che sugli emendamenti della Giunta nasca un colloquio da certi partiti), i Consiglieri che non hanno una specifica competenza, come il sottoscritto, si trovano estremamente handicappati e in questa misura, non possono che sollevare lagnanze (che andranno naturalmente non oltre il primo piano di questa sala). Il Presidente, visto che è così puntuale nel richiamare i Consiglieri e i Gruppi consiliari al rispetto di certe scadenze, non dovrebbe tollerare questo continuo presentare emendamenti e contro emendamenti, è un criterio che farà precedente nella misura in cui lo si è tollerato nei confronti di questa opera d'arte che è la legge 117. Chiederemo al Presidente di rispettare questo precedente anche nei confronti delle leggine, come ad esempio quella del difensore civico, o delle leggine che presenteranno i Gruppi d'opposizione.
Venendo ai due emendamenti da noi proposti, dichiaro che non sono in grado di capire dove sono finiti "nel novissimo testo". E' rimasto comunque il concetto che gli ampliamenti degli insediamenti produttivi sono vincolati a quantità e a superfici che non si conciliano con la necessità dell'imprenditore di realizzare certe strutture fino al punto di premiare delle situazioni parassitarie di piccolissime aziende che hanno poca capacità produttiva, però hanno la fortuna di essere sotto questo indice e quindi di poter vendere la loro cubatura edificabile; in questa misura mi pare che si vada a svilire un'espressione di legge. Si dice che non si amplia niente fino al piano di attuazione, oppure si danno dei criteri elastici nella misura in cui siano coordinabili con il Piano di sviluppo.
Ci saranno dei criteri politici a cui fare riferimento, non certamente dei criteri numerici. Quindi andrebbe conservata soltanto la dizione: "ampliamenti di edifici destinati ad attività produttive". La parte relativa al punto b) farebbe il paio con un emendamento molto curioso presentato stamattina, da dove apprendiamo che la riparazione dei servizi igienici non è soggetta a concessione edilizia; ritengo pertanto che meriti di essere emendata, perché dove si parla di "modesti ampliamenti delle abitazioni" si introduce un concetto già sufficientemente riduttivo; il ridurlo al punto di dire "limitatamente ai volumi necessari ai miglioramenti degli impianti igienico-sanitari" farebbe pensare che se fosse stato scritto da un geometra forse sarebbe stato scritto in termini diversi. Probabilmente rendere decorosa una abitazione non significa soltanto dare la possibilità di mettere il WC a cacciata oppure il bagno ma probabilmente significa creare la camera da letto per il bambino che prima dormiva con i genitori.
Assessore Astengo, non possiamo in una legge andare a fare questi tipi di specificazione. Con "modesti ampliamenti delle abitazioni" si pu intendere una mansarda, il solaio che viene utilizzato per ricavare la seconda camera da letto. In questo modo si finirebbe come è successo in qualche Comune, dove si sono progettati tanti bagni e poi non c'erano i mezzi per installare i servizi igienici. Chiedo scusa per il tipo di terminologia che ho usato. Di fronte ad una proposta di legge che dice che si possono soltanto fare gabinetti e nelle camere forse si continua a dormire in 10 persone, i nostri emendamenti non erano del tutto infondati.
Al di là del loro contenuto, ripetiamo la nostra critica a questa legge che volendo regolare e specificare tutto condurrebbe in certi vicoli ciechi in cui non esisterà più l'autonomia comunale e soprattutto la possibilità di gestire in modo adeguato la realtà urbanistica della Regione sarà inapplicabile. E' una legge non gestibile, non per i suoi contenuti politici, ma perché da sola crea delle "sabbie mobili" che faranno naufragare anche la volontà politica che, in larga parte, ci trova consenzienti.



PRESIDENTE

La Giunta ha presentato due emendamenti.
Emendamento integrativo al primo comma, I riga: dopo la parola "consorzio" aggiungere le parole ", salvo i casi di esonero previsti dall'art. 83".
Emendamento soppressivo al sesto comma, I riga: dopo la parola "può" sopprimere la parola "altresì".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Farò anzitutto una brevissima premessa. Soprattutto le leggi importanti comportano delle vicende che portano a modificare la loro intera struttura.
L'articolo 14 della legge 10, in una notte di lunga discussione, venne ritirato dal Governo e sostituito con un altro. Se questo è avvenuto in sede di legislazione statale, non vedo perché non possa avvenire anche in sede regionale.
Vengo agli emendamenti presentati dal Gruppo della DC che non ci trovano consenzienti. E' assolutamente indispensabile chiarire, come è già stato chiarito nell'art. 33, che il programma di attuazione non è uno strumento urbanistico (il Consigliere Picco, nel suo intervento" lo aveva chiamato strumento urbanistico), ma è un atto amministrativo e quindi, come tale, è necessario precisarlo perché l'applicazione della legge riguarda 1209 Comuni. E' un atto unico, quindi non può essere formato da tante deliberazioni. Questo raggruppamento forma il programma di attuazione; il programma di attuazione può essere variato con altra deliberazione di programma di attuazione, che comprende l'insieme delle parti che costituiscono il programma.
Il secondo emendamento al terzo comma che recita: "per i Comuni che vi sono tenuti" viene assorbito dall'emendamento al primo comma presentato dalla Giunta. In merito al comma soppressivo e sostitutivo, ricordo che la legge 10, che è legge di principio, parla esplicitamente di approvazione del programma di attuazione e che il comma quinto dell'art. 13 dice che "fino all'approvazione dei programmi di attuazione al di fuori dei casi previsti la concessione è data dai Comuni obbligati soltanto su aree.." perciò parla di approvazione. Noi non possiamo anticipare l'approvazione all'adozione: l'approvazione avviene quando la deliberazione consiliare diventa esecutiva, quindi, in quel momento, c'é la piena esecutività; la concessione è rilasciata secondo le disposizioni del terzo comma dell'art.
13 della legge 10.
La seconda parte dell'emendamento sostitutivo è pleonastica. E' chiaro che avendo dichiarato che il programma di attuazione è un atto amministrativo, è evidente che tutti i riferimenti per espropriazione si riferiscono a strumenti urbanistici generali o esecutivi. Se qualche rilevanza fosse da inserire c'é il capitolo delle espropriazioni.
Il comma quinto mi pare che debba restare perché è lo spirito della legge 10. A noi pare opportuno lasciare questa valvola aperta, oltre a quello che abbiamo definito nella legge. E' un potere aggiuntivo che rispecchia in pieno lo spirito della legge 10.
In merito al penultimo emendamento, per un minimo di esperienza che ho nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica industriale, devo far presente che esistono impianti come, per esempio, quello petrolchimico di Marghera che è completamente automatizzato, che occupa una buona parte dei 500 ettari dell'area della Montedison e che ha solo 7 addetti, quindi il richiamo delle sole unità non dà un metro di valutazione valida, mentre il duplice richiamo, quello superficiale e quello degli addetti, consente di inquadrare un maggior numero di casi e di evitare applicazioni inaccettabili. Tutti gli impianti chimici sono caratterizzati da una grande estensione di superficie e un numero estremamente basso di addetti.
Riteniamo che l'ultimo comma debba restare. Altre volte lo abbiamo indicato, sia pure non in termini perentori, ma come indicazione di indirizzo. Questa è una legge complessa in cui ci sono degli obiettivi di indirizzo politico; l'articolo 1 è un articolo di indirizzi. Promuovere la formazione di aggregazioni di programmi di attuazione è un'operazione che la Regione intende assumere proprio per far sì che l'articolazione interna delle operazioni di intervento pubblico nell'aggregato dei programmi di attuazione sia più elastica di quanto potrebbe esserlo attraverso ai programmi singoli. Si potrebbe obiettare che questo è nei fatti. Certo per che l'intenzione di sviluppare questa iniziativa impegna la Regione nel promuovere azioni in questo senso. Poiché non è nocivo e poiché dà una indicazione di indirizzo, ritengo che esso debba rimanere.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta integrativo al primo comma, prima riga, dopo la parola: "consorzio" aggiungere le parole "tranne i casi di esonero previsti dall'art. 83".
E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al comma primo presentato dalla D. C., dopo le parole "sono comprese" sopprimere l'inciso "in un unico atto amministrativo".
E' respinto.
L'emendamento aggiuntivo della DC al comma terzo: dopo le parole "del programma" aggiungere "per i Comuni che vi sono tenuti", e l'emendamento soppressivo al terzo comma: dopo la parola "destinate" sopprimere "dei Comuni", sempre presentato dal Gruppo DC, sono ritirati.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo e sostitutivo dell'intero quarto comma presentato dalla DC E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento soppressivo al comma quinto presentato dalla DC: dopo le parole "presente legge" sopprimere il restante testo alzi la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al comma sesto presentato dalla D. C. E' respinto.
Pongo in votazione l'emendamento al comma sesto, prima riga, presentato dalla Giunta: dopo la parola "può" sopprimere la parola "altresì".
E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al comma settimo, presentato dalla DC E' respinto.
Chi concorda con l'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo liberale alla lettera d): sono soppresse le parole che seguono alla frase "modesti ampliamenti delle abitazioni", alzi la mano.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento alla lettera h) presentato dal Gruppo liberale: la lettera h) è sostituita dalle parole: "ampliamenti di edifici destinati ad attività produttive", alzi la mano.
E' respinto.
L'art. 34 suona: "I Comuni, singoli o riuniti in consorzio, salvo i casi di esonero previsti dall'articolo 36, sono tenuti ad adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal consorzio di Comuni o dalla Comunità montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità delle risorse pubbliche e private.
L'esistenza del programma è vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo dai fondi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltrech da contributi regionali, fatta eccezione per le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi.
La Regione, a mezzo dei Comitati comprensoriali, procede alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali relativi alle opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale, in relazione alle previsioni dei programmi di attuazione dei piani regolatori generali.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai piani regolatori generali.
Il rilascio della concessione può essere subordinato all'approvazione del programma di attuazione, sempreché non in contrasto con le prescrizioni di piano regolatore generale e previo versamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei seguenti casi: a) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi industriali, artigianali ed agricoli b) ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta, di edifici destinati ad attività produttive purché non nocive e moleste, che abbiano una superficie utile coperta non superiore a 1.000 mq ed ampliamenti comunque non superiori a 500 mq per le attività produttive di maggior dimensione c) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti, autorizzate dal piano regolatore generale d) modesti ampliamenti delle abitazioni, limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igenico-sanitari.
La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri hanno risposto NO n. 11 Consiglieri si sono astenuti n. 3 Consiglieri.
L'art. 34 è approvato.
Articolo 35 - Contenuto del programma di attuazione "Il programma di attuazione individua sulla base della valutazione dei fabbisogni da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazioni con le parti interessate: 1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del piano regolatore generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare o già formati e vigenti, in tutto o in parte da attuare, sia mediante rilascio di singola concessione 2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e di quelli previsti 3) le somme occorrenti all'attuazione con il loro riparto fra investimenti pubblici e privati 4) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, definendo quanto, nel rispetto dell'art. 9 lettera b) della legge 28/1/1977, n. 10, può essere realizzato al di fuori del programma di attuazione 5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di attuazione evidenzia: a) le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 19/4/62 n. 167 e successive modifiche e integrazioni nelle proporzioni stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge 28/1/77 n. 10, in rapporto all'attività edilizia privata b) le aree destinate ad impianti produttivi da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso e quelle da sottoporre a piani esecutivi con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 52 della presente legge e) l'eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo art. 45 f) le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione.
Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture di cui ai commi precedenti sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del consorzio. In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata stabilita ai sensi dell'art. 2 della legge 28/1/77 n. 10. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per singoli Comuni".
Il Gruppo DC ha presentato un emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma: "I Comuni determinano le previsioni di infrastrutture servizi ed attrezzature pubbliche comunali o intercomunali che sono realizzabili, totalmente o parzialmente, nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione.
In base a tali determinazioni ed ai fabbisogni dimostrati per il periodo considerato, i Comuni individuano le aree o zone di ristrutturazione e complemento o di espansione, nelle quali sono contestualmente realizzabili le previsioni di ciò al precedente comma e interventi o nuovi insediamenti.
A tal fine i programmi pluriennali di attuazione indicano: a) la delimitazione delle aree nelle quali si intenda dare attuazione alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, ivi comprese quelle da acquistare od espropriare b) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare c) l'ammontare delle spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili dei finanziamenti disponibili e la definizione dei criteri di ripartizione degli interventi di urbanizzazione tra il Comune e i concessionari d) la precisazione dei regimi di rilascio delle concessioni dirette o mediante convenzionamento, sia nel caso in cui preesistano strumenti esecutivi, sia nel caso in cui si intenda avvalersene contemporaneamente alla stesura del programma pluriennale e) l'eventuale individuazione dei comparti edificatori di cui all'art. 23 della legge 17/8/1942, n. 1150 f) i termini per la presentazione delle domande di concessione da parte dei proprietari delle aree comprese nei programmi o degli aventi titolo singolarmente o in Consorzio g) gli interventi pubblici per assicurare la tutela dei beni storici ed ambientali e del patrimonio naturale, ivi compresi eventuali provvedimenti necessari per l'uso sociale di tali beni".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

All'articolo 35 ritiriamo l'emendamento che avevamo presentato. Ne presentiamo un altro: dopo la parola "Consorzio" sopprimere il restante testo.



PRESIDENTE

Dalla Giunta regionale sono stati presentati vari emendamenti.
Emendamento sostitutivo al primo comma: la prima frase è sostituita dalla seguente: "Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili accertati anche mediante consultazioni con le parti interessate, indica:" al punto 2) terza riga cancellare: "per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e di quelli previsti" il punto 4) diventa 3) ed il 4) è sostituito dal seguente: "4) la previsione degli investimenti occorrenti con il loro riparto fra pubblici e privati".
Chi è d'accordo su tale emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento sostitutivo al primo comma, punto 4): sostituire le parole "definendo quanto, nel rispetto dell'articolo 9 lettera b) della legge 28/1/1977 n. 10, può essere realizzato al di fuori del programma di attuazione" con le parole: " che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'art. 9, lettera b), della legge 28/1/1977 n. 10, o che, in ogni caso, siano compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico esecutivo, necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico".
Chi è favorevole a questo emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento modificativo al secondo comma, lettera a): sostituire la parola "nelle" con le parole: "ai fini del rispetto delle".
Chi concorda su tale emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento modificativo al secondo comma, lettera c): aggiungere dopo la parola "programma": "ivi comprese le aree destinate alle attrezzature commerciali".
Chi è d'accordo sull'emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento integrativo al secondo comma, lettera d): aggiungere, dopo la parola "legge", le seguenti parole: "e le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma".
Chi concorda su questo emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento aggiuntivo al secondo comma, lettera g): aggiungere il seguente, quale lettera g): "g) le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuarsi sulla rete commerciale esistente".
Chi è d'accordo su questo emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Sull'emendamento soppressivo al comma terzo, presentato dalla DC chiede la parola il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Non tutti i Comuni sono obbligati per legge alla formazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare; la norma è implicitamente richiamata al punto a). In caso di piano intercomunale sembrerebbe invece che si voglia introdurre l'obbligo di attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, sulle previsioni di popolazione di tutta l'area del piano intercomunale, mentre all'art. 41, terzo comma, si chiarisce che la Regione può svolgere un'azione di promozione ai fini della formazione dei piani di edilizia economica e popolare. Questa ultima parte dell'articolo ci pare quindi in contrasto con il terzo comma dell'art. 41.
Secondo noi è sufficiente il terzo comma dell'articolo 41 per chiarire la possibilità di estensione del piano ad altri Comuni; inserito in questo punto, il concetto ci pare invece equivoco perché sembra introdurre un obbligo, che per legge non esiste, in presenza del piano intercomunale.
Vorrei ancora fare osservare che se così fosse la concentrazione delle previsioni di edilizia economica e popolare in alcuni Comuni all'interno di un piano regolatore intercomunale (laddove i Comuni non siano obbligati o non abbiano usato la facoltà o non abbiano aderito all'invito del Comprensorio a dotarsi di piano per l'edilizia economica e popolare) potrebbe comportare che in un singolo Comune si superi la percentuale del 60 %, prevista dalla legge 10.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le giustificazioni presentate dal Consigliere Genovese non comportano come conseguenza la proposta di soppressione. Egli dice che alcuni Comuni sono obbligati, altri invece hanno la facoltà.
La legge 10 ha modificato questa struttura completamente in quanto tutti i Comuni hanno la possibilità di formare i piani della legge 167.
Quando si richiede la percentuale garantita vuol dire che la percentuale può essere solo garantita attraverso la 167, altrimenti l'iniziativa sarebbe soltanto privata. Anche un piccolo Comune può farsi la 167; ci premesso, questo chiarimento è essenziale perché nella legge 10 non è detto nulla circa i piani intercomunali e i programmi consortili di attuazione: questa è una aggiunta che in sede regionale è riconosciuta; anche dai sondaggi fatti essa è ritenuta legittima; pertanto riteniamo opportuno lasciare questo testo, perché la possibilità di distribuzione nell'ambito del piano intercomunale di percentuali, che globalmente rispettano la percentuale assunta ma singolarmente possono non rispettarla, consente una maggiore elasticità.
Per essere rigorosi si dovrebbe stabilire che tutti i Comuni debbano avere la percentuale, nei loro capoluoghi, nelle frazioni, nei nuclei, nei centri abitati.
I piccolissimi Comuni, come ad esempio Chialamberto che ha 50 frazioni dovrebbero avere ovunque uno spezzettamento di 167.
Questo chiarimento consente una maggiore manovrabilità da parte degli Amministratori comunali che si trovano uno strumento più agile.
Non essendoci l'opposizione di fondo a questa impostazione, mi sembra che possa essere logicamente lasciata, anche se qualcuno potrebbe ritenerla leggermente ridondante.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al terzo comma presentato dal Gruppo DC E' respinto.
L'art. 35 recita: "Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica: 1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuandone delle previsioni del piano regolatore generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione 2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare 3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o che, in ogni caso, siano compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico esecutivo, necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico 4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati 5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
In particolare, per quanto concerne il numero 1) del presente comma, il programma di attuazione evidenzia: a) le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in rapporto all'attività edilizia privata b) le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'articolo 53 della presente legge e le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma e) l'eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46 f) le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione g) le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del consorzio. In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata stabilita ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 28 Consiglieri Hanno risposto NO n. 12 Consiglieri.
L'art. 35 è approvato.
Articolo 36 - Elaborati del programma di attuazione "Il programma di attuazione è costituito dei seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti 2) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree di cui al numero 1) del precedente art. 35, specificando le aree i cui proprietari sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'art. 13 della legge 28/1/1977 n. 10 3) eventuali indicazioni tipologiche e progettuali per la realizzazione dei complessi residenziali 4) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione 5) progetti di massima delle opere di urbanizzazione, ove queste non siano comprese in progetti già approvati 6) quantificazione analitica degli oneri conseguenti alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati 7) stima complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma 8) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso".
E' stato presentato dalla DC un emendamento sostitutivo al primo comma.
Punto 2), dopo "elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000," sostituire il testo presentato con la dizione: "che debbono permettere una chiara lettura dello stato di compromissione e di urbanizzazione esistente nelle aree oggetto dei programmi pluriennali e la precisa identificazione delle aree e degli immobili per i quali i proprietari sono tenuti alla presentazione delle domande di concessione, a norma e con gli effetti di cui all'art. 13 della legge 28/1/1977, n. 10;".
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento da noi presentato è ritirato.



PRESIDENTE

Sono stati presentati dalla Giunta alcuni emendamenti.
Emendamento sostitutivo al primo comma: il punto 2 viene sostituito dal seguente: "2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di piano regolatore generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'art. 13 della legge 28/1/1977 n. 10".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Emendamento soppressivo al primo comma: il punto 3) è soppresso, di conseguenza cambia la numerazione dei successivi numeri: 4) diventa 3) 5) diventa 4) 6) diventa 5) 7) diventa 6) 8) diventa 7).
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Emendamento integrativo al primo comma: al punto 5) dopo la parola "urbanizzazione" aggiungere "primaria".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
L'art. 36 recita: "Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti 2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di piano regolatore generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione 4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati 5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati 6) stima complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma 7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 45 Hanno risposto SI n. 45 Consiglieri.
L'art. 36 è approvato.
La Giunta ha proposto un articolo denominato 36 bis.
Articolo 36 bis - Programma di attuazione. Obbligo e tempi di formazione.
Elenco dei Comuni esonerati. Aggiornamento dell'elenco "Sono obbligati alla formazione del programma di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in almeno una delle seguenti classi: a) Comuni che nel decennio precedente abbiano registrato un incremento di popolazione residente o di edilizia residenziale superiore al 10%, o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici e/o edilizi consistenti b) Comuni che siano compresi in bacini geografici di sviluppo industriale o nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione industriale previste dagli artt. 27, terzo comma, e 52 c) Comuni che abbiano adottato un piano regolatore intercomunale e quelli obbligati alla formazione del piano regolatore intercomunale, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della presente legge d) Comuni con territorio caratterizzato da interesse paesaggistico ed ambientale, compresi in elenchi formati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e) Comuni che abbiano una capacità ricettiva turistica alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, o che siano interessati da iniziative di carattere turistico e quelli compresi in bacini geografici di interesse turistico f) Comuni obbligati alla formazione di piano di zona consortile ai sensi dell'art. 41, quarto comma, della presente legge g) Comuni ai quali sono stati concessi contributi regionali per opere pubbliche di interesse sovra comunale o intercomunale h) Comuni per i quali i piani territoriali prevedono espressamente l'obbligo di formazione del programma di attuazione.
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, individua i Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione. L'elenco dei Comuni esonerati è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e aggiornato periodicamente con la stessa procedura. Il primo elenco è formato entro i tempi fissati dall'art. 83.
I Comuni esonerati possono comunque dotarsi di programma di attuazione secondo le norme della presente legge".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, per dovere di chiarezza verso il Consiglio e verso noi stessi, vorrei fare una breve dichiarazione che, come Lei ha sottolineato con la fine ironia che la distingue, è importante. L'articolo tratta il problema del nuovo istituto dei programmi di attuazione, che comporta sicuramente un avanzamento sulla politica di programmazione, della commisurazione dei mezzi ai fini, della gestione corretta degli strumenti urbanistici attraverso atti amministrativi, consapevoli e responsabili, ma che getta un peso e delle responsabilità sui Comuni non indifferenti.
Avevamo già rilevato che il progetto della Giunta, prevedendo l'estensione obbligatoria dell'adozione di questo strumento a tutti i Comuni, rischiava di non considerare la multiforme posizione e la differenza tra le varie realtà comunali anticipando troppo rispetto a certe realtà o introducendo degli strumenti difficilmente adottabili. Inoltre, prevedeva una procedura di approvazione di questi atti amministrativi, di questi strumenti non urbanistici, ma di programmazione, che suonava forte accentramento e sostanziale mortificazione dell'autonomia comunale. Mi pare che si stia avviando lo sblocco di questi due punti di contrasto vivissimo, che hanno portato la DC a formulare un proprio progetto di legge e a presentare emendamenti totalmente sostitutivi del testo della Giunta, che invece vengono ora sostanzialmente ritirati richiamandoci a correggere e ad integrare le soluzioni che sono state elaborate nel confronto che oggi abbiamo avuto fuori aula. Tutta questa fase laboriosa desta sicuramente momenti di disagio nei Consiglieri, che non riescono a seguire, per il tempo e l'applicazione richiesti e per il tecnicismo che è connaturato alla materia; ci scusiamo e tuttavia sottolineiamo come le stesse elaborazioni e rielaborazioni della Giunta, sulle quali votiamo spesso, sono il risultato dell'assunzione, trasformazione ed accoglimento implicito delle proposte presentate da Consiglieri o dai Gruppi, così come è avvenuto poc'anzi per l'emendamento centrale (art. 36). Dico questo perché ci si intenda sul significato e la portata di ciò che avviene. Credo che ci siano degli aspetti farraginosi e difficili da seguire nell'elaborazione di questa legge, tuttavia, il testo ripulito della discussione, del dibattito, la sorte dei vari emendamenti fino all'assestamento definitivo, saranno estremamente significativi, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista politico, sia per l'interpretazione della legge. Pertanto, in questa fase centrale dell'approvazione della legge ci attestiamo in un atteggiamento di soddisfazione per essere riusciti a far recepire alcune valutazioni essenziali e fondamentali, avendo presente ancora una volta e sempre che, prima degli effetti dirompenti o dialettici o polemici della battaglia politica, ci interessano le soluzioni in funzione della tutela degli interessi della comunità regionale.
Per il nostro voto sui singoli articoli che vengono all'esame del Consiglio ci atteggeremo a seconda della sorte che avranno alcuni emendamenti non trascurabili e ancora presenti, ma esprimiamo intanto una valutazione positiva per questi due sbocchi significativi cui l'elaborazione della legge è pervenuta.



PRESIDENTE

Prendo atto con piacere di questa dichiarazione che non è banale, ma dà una luce nuova a tutto il nostro lavoro.
La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Al punto e) dove si dice: "per i Comuni che abbiano la capacità ricettiva turistica alberghiera", io suggerirei di indicare "turistica e alberghiera" perché tale capacità va valutata non solo considerando gli alberghi, ma considerando anche le eventuali seconde case.



PRESIDENTE

D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al comma primo presentato dal Gruppo DC, in luogo di "3.000" sostituire "5.000".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Dovrei spiegare il motivo per il quale la Giunta si è attestata sulla dimensione di "3.000". Tale soglia non vuole essere la ricerca di una linea di confine, ma vuole considerare i Comuni per classe di ampiezza nella Regione; i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti sono 1013, i restanti sono al di sopra, di questi ultimi, 83 sono compresi fra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Il limite di "3.000" discrimina tutti i piccoli Comuni, al di sopra ci sono i Comuni che hanno una maggiore capacità aggregativa. Ci sono dei Comuni di piccole dimensioni che hanno un effetto polarizzante, quindi è opportuno che il programma di attuazione sia un elemento di razionalizzazione del loro effetto polarizzante.



PRESIDENTE

L'emendamento DC non è accolto.
L'altro emendamento presentato dal Gruppo DC è soppressivo al comma primo, punto c): dopo la parola "Comuni" sopprimere le parole da "che.." a "quelli".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Mentre siamo d'accordo che debbano non essere esonerati dal programma di attuazione i Comuni che obbligatoriamente ricadono in un consorzio intercomunale urbanistico, riteniamo opportuno porre l'attenzione sui Comuni che intendono in modo facoltativo consorziarsi per darsi uno strumento urbanistico intercomunale. Questo potrebbe essere un disincentivo per alcuni Comuni a non addivenire al piano regolatore intercomunale.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento. Non è accolto.
Vi rileggo l'articolo 36 bis: "Sono obbligati alla formazione del programma di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in almeno una delle seguenti classi: a) Comuni che nel decennio precedente abbiano registrato un incremento di popolazione residente o di edilizia residenziale superiore al 10%, o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici e/o edilizi consistenti b) Comuni che siano compresi in bacini geografici di sviluppo industriale o nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione industriale previste dagli articoli 26, terzo comma, e 53 c) Comuni che abbiano adottato un piano regolatore intercomunale e quelli obbligati alla formazione del piano regolatore intercomunale, ai sensi dell'articolo 16, sesto comma della presente legge d) Comuni con territorio caratterizzato dall'interesse paesaggistico ed ambientale, compresi in elenchi formati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e) Comuni che abbiano una capacità ricettiva turistica e alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, o che siano interessati da iniziative di carattere turistico e quelli compresi in bacini geografici di interesse turistico f) Comuni obbligati alla formazione di piano di zona consortile ai sensi dell'art. 41, quarto comma della presente legge g) Comuni ai quali siano stati concessi contributi regionali per opere pubbliche di interesse sovra comunale o intercomunale h) Comuni per i quali i piani territoriali prevedano espressamente l'obbligo di formazione del programma di attuazione.
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, individua i Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione. L'elenco dei Comuni esonerati è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed aggiornato periodicamente con la stessa procedura. Il primo elenco è formato entro i tempi fissati dall'art. 83.
I Comuni esonerati possono comunque dotarsi di programma di attuazione secondo le norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 42 Hanno risposto SI n. 26 Consiglieri Si sono astenuti n. 16 Consiglieri.
L'art. 36 bis è approvato.
Articolo 37 - Approvazione ed efficacia del programma di attuazione "Il programma di attuazione è adottato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, previa consultazione degli Enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, entro i termini di scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni, riuniti in consorzio, è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
Il programma di attuazione è immediatamente trasmesso per l'istruttoria al Comitato comprensoriale, che entro i successivi 60 giorni dall'adozione lo trasmette alla Regione con il proprio parere.
Entro i successivi 120 gg. il programma di attuazione è approvato con deliberazione della Giunta regionale. In sede di approvazione la Giunta pu apportare motivate modifiche ed integrazioni, per ciò che concerne l'ammontare delle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale e per l'applicazione della convenzione-quadro di cui all'articolo 52. Qualora entro tale termine la Giunta regionale non abbia provveduto, o non abbia rinviato al Comune gli atti per sostanziali motivate modifiche il programma di attuazione si intende approvato.
Ove il Comune non provveda alla formazione del programma di attuazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 gg.
trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma di attuazione e la convocazione del Consiglio comunale per la relativa adozione.
Il programma di attuazione può, per motivate esigenze, essere dal Comune modificato ed integrato nei contenuti e nei tempi di validità prima della sua scadenza; la deliberazione consiliare di modifica o di integrazione di programmi di attuazione approvati equivale a nuova adozione".
Dal Gruppo DC è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "I Comuni che debbono o intendono procedere alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione ne danno comunicazione con pubblicazione all'Albo del Comune per 15 giorni lavorativi. Entro i successivi 30 giorni i privati, le categorie e gli operatori interessati a dare attuazione alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ne danno comunicazione scritta al Sindaco.
Concluse le indagini per le determinazioni e le quantificazioni dei fabbisogni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 35, i Comuni redigono i programmi in riferimento alle disponibilità di risorse pubbliche e private prevedibili per il periodo di validità considerato.
Il Consiglio comunale adotta il programma pluriennale di attuazione e lo invia al Comitato comprensoriale che entro 60 giorni esprime il proprio parere precisando le coerenze esistenti tra le previsioni di attuazione del Comune ed i programmi di attività e di spesa a livello comprensoriale ed indicando conseguentemente quali interventi sono finanziabili con le risorse regionali nell'arco temporale di validità del programma.
Il Consiglio comunale, acquisito il parere del Comitato comprensoriale provvede con deliberazione alla definitiva approvazione del programma; da tale data decorre il periodo di validità del programma stesso.
Le eventuali modificazioni di adeguamento dei programmi comportano una nuova approvazione degli stessi secondo le procedure previste ai precedenti terzo e quarto comma del presente articolo.
Un rapporto sullo stato di realizzazione del programma pluriennale di attuazione deve accompagnare la presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione e deve essere trasmesso per conoscenza, dopo l'approvazione, al Comitato comprensoriale.
La documentazione, gli elaborati ed i rapporti sullo stato di attuazione sono atti pubblici e come tali debbono costantemente essere disponibili per la consultazione.
Qualora i Comuni obbligati non provvedano alla formazione ed adozione dei programmi pluriennali di attuazione nei termini stabiliti al successivo articolo 83, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedere entro 60 giorni e decorso infruttuosamente tale termine nomina con proprio decreto un Commissario 'ad acta' per la convocazione del Consiglio comunale, al fine della redazione ed adozione del programma di attuazione".
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

La DC, in base alle dichiarazioni fatte dal nostro Capogruppo, ritira l'emendamento presentato.



PRESIDENTE

Il Gruppo P.S.D.I. ha presentato tre emendamenti.
Emendamento sostitutivo al secondo comma: sostituire il II capoverso con: "Il programma di attuazione è immediatamente trasmesso per l'istruttoria al Comitato comprensoriale ed approvato entro 120 giorni con deliberazione della Giunta comprensoriale".
Emendamento soppressivo al terzo comma: sopprimere tutto il III capoverso.
Emendamento sostitutivo al quarto comma: al IV capoverso ove ", il Presidente della Giunta regionale invita.." si sostituisce con ", il Presidente della Giunta comprensoriale invita..".
Il Gruppo socialdemocratico ritira i propri emendamenti.
La parola al Consigliere Marchini per l'illustrazione dell'emendamento presentato, integrativo al quinto comma: al capoverso V, di seguito alla parola "può", si aggiungono: "previe le consultazioni di cui al primo comma".



MARCHINI Sergio

Forse è implicito ma, data la portata dell'attività prevista all'art.
5, mi pare che si debba garantire che la consultazione, che è di carattere specifico, che riguarda cioè gli interessati all'area oggetto del piano di attuazione, vada svolta anche in caso di modifica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' implicito perché equivalendo e nuova adozione la procedura è quella del primo comma in cui sono richieste le consultazioni.



MARCHINI Sergio

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta: il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti secondo, terzo e quarto comma: "Il programma di attuazione entro 5 giorni dall'adozione è trasmesso per l'esame di merito al Comitato comprensoriale, che, entro i successivi 60 giorni, lo restituisce al Comune e contemporaneamente lo trasmette alla Regione con il proprio parere e con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali di cui all'art. 12 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1977 n. 43.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni può apportare al programma di attuazione motivate modifiche per ciò che concerne l'ammontare delle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, in relazione alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonché per l'applicazione della convenzione-quadro di cui all'art. 52.
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di 90 giorni, la Giunta regionale non abbia rinviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva".
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' approvato.
L'art. 37, così emendato, recita: "Il programma di attuazione è adottato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, previa consultazione degli Enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, entro i termini di scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio, è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
Il programma di attuazione, entro 5 giorni dall'adozione, è trasmesso per l'esame di merito al Comitato comprensoriale, che, entro i successivi 60 giorni, lo restituisce al Comune e contemporaneamente lo trasmette alla Regione con il proprio parere e con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali di cui all'art. 12, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, può apportare al programma di attuazione motivate modifiche per ciò che concerne l'ammontare delle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, in relazione alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonché per l'applicazione della convenzione quadro di cui all'art. 53.
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo. Qualora, entro lo stesso termine di 90 giorni, la Giunta regionale non abbia rinviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, la deliberazione comunale di adozione del programma di attuazione diventa esecutiva.
Ove il Comune non provveda alla formazione del programma di attuazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente dalla Giunta regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma di attuazione e la convocazione del Consiglio comunale per la relativa adozione.
Il programma di attuazione, può, per motivate esigenze, essere dal Comune modificato ed integrato nei contenuti e nei tempi di validità prima della sua scadenza; la deliberazione consiliare di modifica o di integrazione di programmi di attuazione approvati equivale a nuova adozione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 43 Hanno risposto SI n. 43 Consiglieri.
L'art. 37 è approvato.
Articolo 38 - Contenuto del piano particolareggiato "Il piano particolareggiato contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento, specificando quelle da attuare mediante piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43 e quelle da attuare mediante intervento diretto con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottarsi negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento 6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità".
Il Gruppo DC ha presentato i seguenti emendamenti: Emendamento soppressivo al primo comma: il punto 2) è soppresso.
Emendamento modificativo al primo comma: il punto 3) diviene 2), eliminando le parole da "specificando" a "intervento diretto".
Emendamento sostitutivo al primo comma: il punto 5) diviene 3) con il seguente testo: "l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi già espropriati o da espropriare per interventi pubblici, infrastrutture opere ed impianti di interesse generale o per realizzare interventi di risanamento o di consolidamento".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il significato di questi emendamenti non è tanto di sostanza quanto di semplice trasferimento in ordine logico della materia. Proponiamo di trasferire quanto è detto al punto 2) con una dizione più opportuna al punto 5), perché lo riteniamo una ripetizione. Anche la dizione al punto 3) ci pare del tutto pleonastica, quindi proporremmo di eliminare le parole da "specificando " a "intervento diretto".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La fusione tra il punto 2) e il punto 5) non è completa.
Nel testo della Giunta ci sono anche gli immobili da sottoporre a occupazione temporanea.
Le operazioni nei centri storici si possono eseguire soltanto se esistono le case di rotazione, altrimenti resta bloccato il processo.
In un piano particolareggiato può anche esserci questa indicazione.
Riteniamo che questo elemento, la cui assenza ha costituito una remora per la messa in attuazione dei piani particolareggiati nei centri storici, sia da esplicitare perché si sappia che è un elemento da promuovere.
Il secondo punto si può portare vicino al punto 5) per fare intendere che sono due analoghi argomenti, potrebbe essere il punto 1), il 3) diventa 2), il 4) diventa 3), il 2) diventa 4) e poi il 5). La soppressione nel punto 3) non appare opportuna.
Il richiamo anche nella formazione del piano particolareggiato che non tutte le operazioni saranno di intervento pubblico, ma che ci sono dei piani esecutivi convenzionati (in questo caso debbono essere già individuati nel piano particolareggiato perché si promuova l'iniziativa pubblica singola o consorziata per l'esecuzione del piano particolareggiato), non ci sembra pleonastico ma opportuno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Una dimenticanza nel momento in cui ho preso la parola non mi ha permesso di evidenziare due punti importanti che concernevano le proposte dei nostri emendamenti. Per quanto riguarda la soppressione del punto 3) riteniamo che l'introdurre all'interno del piano particolareggiato un'ulteriore specificazione di uno strumento esecutivo qual è quello previsto nei piani esecutivi convenzionati sia una inutile complicazione se poi lo si vuole fare, lo si faccia, ma teniamo presente che con la legge 10 il far riferimento tout court ad un convenzionamento di fatto equivale al riferimento ai piani esecutivi privati. Questa è la prima osservazione.
La seconda osservazione riguarda il punto 5). Prego il Consiglio di fare molta attenzione perché esso è importante. Con l'occupazione temporanea si introduce il regime giuridico dell'occupazione temporanea che non è previsto nei nostri ordinamenti. Mentre l'esproprio è previsto mentre è possibile in termini di finalità e di obiettivi indicare nelle norme di attuazione che certi stabili possono essere destinati a determinati usi, il regime dell'occupazione temporanea non è previsto nel nostro ordinamento, quindi non so come possa essere prescritto normativamente.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'inciso del punto 3) non è sostanziale e possiamo anche accoglierne la soppressione. L'occupazione temporanea non è un regime proprietario, ma è semplicemente una destinazione d'uso. E' evidente che il Comune dovrà rendersi carico dell'acquisizione di questo immobile. Potrà anche essere un immobile di proprietà comunale (E.C.A., ecc.). Significa semplicemente dire che c'è una destinazione che può avere una destinazione temporanea nello spazio di validità del piano particolareggiato (10 anni). Non incidiamo minimamente nel regime proprietario, non introduciamo con questo il diritto di occupazione temporanea per effetto di piano particolareggiato. E' una destinazione d'uso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma, punto 2). Non è accolto.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al primo comma: eliminando le parole da "specificando" a "intervento diretto", il punto 3) diviene 2).
E' approvato.
Chi concorda sull'emendamento sostitutivo al primo comma, alzi la mano.
Non è accolto.
L'art. 38 nel testo definitivo recita: "Il piano particolareggiato contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e l'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento 6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 41 Hanno risposto SI n. 27 Consiglieri Hanno risposto NO n. 14 Consiglieri.
L'art. 38 è approvato.
Articolo 39 - Elaborati del piano particolareggiato "Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati: le analisi e le ricerche svolte la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità 2) la planimetria delle previsioni del piano regolatore generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso 3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche contenente i seguenti elementi: le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti delle sedi stradali gli edifici e gli impianti pubblici esistenti e in progetto le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici dell'utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle non edificabili l'eventuale delimitazione di comparti edificatori 4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti 5) l'eventuale progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie 6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio 7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato 8) la planimetria di piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di piano regolatore generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso".
Non vi sono emendamenti. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto SI n. 36 Consiglieri Ha risposto NO n. 1 Consigliere.
L'art. 39 è approvato.
Articolo 40 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato "Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al piano, entro i successivi 30 gg.
Il piano è immediatamente inoltrato al Comitato comprensoriale, unitamente alla deliberazione contenente le controdeduzioni del Comune sulle osservazioni presentate, e dal Comitato stesso inviato alla Regione con proprio parere entro i 30 gg. successivi.
Il piano particolareggiato è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale.
Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del Comitato comprensoriale.
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune.
Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato. Il piano particolareggiato qualora preveda un incremento della dotazione di spazi pubblici, anche in eccedenza alle dotazioni minime prescritte dagli artt. 22 e 23 della presente legge, o una riduzione delle quantità edificatorie, può costituire variante al piano regolatore generale, senza che per essa occorra la preventiva autorizzazione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Nell'art. 40 ci era sfuggito nel primo comma che le "osservazioni" possono essere presentate entro i successivi 30 giorni. Si dovrebbero trasferire le parole "entro i successivi 30 gg." dopo le parole "presentare le osservazioni".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

D'accordo.



PRESIDENTE

L'emendamento formale si ritiene accolto senza votazione.
Non vi sono altre osservazioni.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 40 Hanno risposto SI n. 40 Consiglieri.
L'art. 40 è approvato.
Ho colto nell'intervento del Consigliere Marchini alcune osservazioni a cui non ho voluto replicare, ma che hanno un fondamento e che dovrebbero essere esaminate nella riunione dei Capigruppo.
Credo sia di comune volontà utilizzare la giornata di domani per il proseguimento dell'esame di questa legge, cercando con uno sforzo collettivo di arrivare ad approvare il maggior numero di articoli.
Questo sarà possibile se si incomincerà alle ore 9.30 precise.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.00)



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