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Dettaglio seduta n.151 del 05/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 117 in materia urbanistica.
All'articolo 26 è stato proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo dalla Giunta regionale: "1) Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
2) Il piano regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma, ha lo specifico compito di: a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo pastorali nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi prati permanenti, colture legnose specializzate), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti produttivi b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali nei limiti di cui all'ottavo comma del presente articolo c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente e fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni e) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e regolarne la possibile riutilizzazione, anche per altre destinazioni f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli articoli 87 e 52 g) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 28, 30 e 31 h) individuare gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi extragricoli, da mantenere allo stato di fatto con particolari prescrizioni per l'uso e il riattamento funzionale.
3) Il piano regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate e irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11 e per gli interventi di completamento, di cui alla lettera d) dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
4) Nelle aree destinate ad attività agricola saranno ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture come: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo secondo le norme regolamentari, di cui all'art. 82 ultimo comma.
5) Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
6) La Regione, con deliberazione consiliare, assunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le sanzioni di cui al comma precedente, e specifica le eccezioni in riferimento ai casi di cui all'articolo 44 della legge 22/2/1977 n. 15 e nei casi di morte o di invalidità del concessionario, oltreché nei casi di forza maggiore.
7) Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al quinto comma gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) dell'articolo 9 della legge 29/1/1977 n. 10.
8) Gli indici di densità fondiaria nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti: a) terreni a colture orticole o floricole specializzate mc 0,05 per mq per aree non inferiori a 5.000 mq b) terreni a colture legnose specializzate mc 0,03 per mq c) terreni a seminativo ed a prato permanente mc 0,02 per mq d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole mc 0,01 per mq in misura non superiore a 3 ettari per azienda e) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo pastorali mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.
9) Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato per ogni azienda agricola al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.
10) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al quarto comma del presente articolo.
11) E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui per un massimo di 1.000 mt di distanza dal centro aziendale.
12) Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso, nell 'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.
13) Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione senza che costituiscano variante al piano regolatore.
14) Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 11 e 12, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a 'non aedificandi e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
15) Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali".
La parola all'Assessore Astengo per l'illustrazione dell'emendamento.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

All'art. 26 sono state apportate delle trasformazioni frutto anche di consultazioni informali intervenute in questi giorni con i presentatori di emendamenti. La nuova stesura riguarda essenzialmente alcune precisazioni per quanto si riferisce alla parte relativa ai compiti del piano regolatore. Il secondo comma dell'articolo nella stesura presentata precedentemente abbinava operazioni che si è preferito distinguer e per ch fossero nettamente definite; il contenuto della lettera a) del secondo comma è stato scisso in due. Inoltre, con riferimento testuale alle denominazioni del catasto agrario, sono state definite le colture correnti la cui ripartizione sul territorio, al momento della formazione del piano serve per un'indagine conoscitiva e per la prima attribuzione degli indici ai terreni messi a coltura o di interesse silvo-pastorale. Inoltre è chiaramente indicato il fatto che le modificazioni colturali che avvenissero in seguito non comportano variante del piano regolatore ai fini degli indici, ma gli indici sono applicati in relazione alla coltura del momento della richiesta della concessione.
E' stata introdotta anche la possibilità nel piano regolatore di individuare dei nuclei di nuovi edifici rurali ed è stato riscritto il punto f) relativamente agli edifici rurali conglobati nei tessuti edilizi abitativi di carattere non rurale o in zone improprie, che sono quindi da normare sia per l'eventuale loro mantenimento, sia per il loro trasferimento ai sensi degli articoli 87 e 52.
Vi è inoltre una definizione diversa degli indici di edificabilità per abitazioni rurali, che comporta qualche modifica rispetto al testo originario; in modo particolare si è ritenuto di conglobare in un'unica classificazione i terreni in qualche modo indicizzati, quindi non soltanto quelli che hanno un riferimento specifico a delle colture, ma anche quelle porzioni, bosco o coltura industriale del legno, che possono essere conglobate in una azienda agricola con un indice basso ma applicato ad una porzione di territorio di cui è individuato un tetto non superiore a 3 ettari. Le aziende miste, che hanno cioè varie colture e hanno anche una quota di bosco e una quota di coltura industriale, possono usufruire di una parte di queste, ai fini della determinazione della cubatura e i 3 ettari in questo caso consentirebbero la formazione di 3000 metri cubi di cubatura che, aggiunti alla cubatura dei terreni messi a coltura, dovrebbe consentire i 500/600 metri cubi per la formazione della residenza rurale.
Questo è un chiarimento che consente di non penalizzare quelle aziende che hanno appunto questi tipi di colture miste.
La restante parte del testo è stato ordinato in modo tale per cui il volume edificabile, il suo computo, le possibilità di utilizzazione ai fini del computo di terreni che non sono accorpati fra di loro ma non sono distanti oltre una certa dimensione, la possibilità di utilizzare anche ai fini della costruzione della residenza rurale, terreni che sono in altro Comune per le aziende tagliate da confini comunali, è stata distribuita con un ordine classificatorio più chiaro che è dato nel penultimo comma come norma generale, per cui i trasferimenti che avvengono per queste operazioni di accorpamento di una sola azienda sono soggetti ad atto di vincolo registrato nei registri della proprietà immobiliare, mentre tutte le operazioni di utilizzazione di cubatura del territorio agricolo sono in ogni caso riportate su di una mappa di pubblica e libera visione, in modo che queste operazioni non possano essere soggetto di mistificazioni o di interpretazioni. Lo spirito di tutta questa norma è relativa sempre al soggetto "azienda" e tutte queste operazioni avvengono all'interno di una azienda e non sono quindi ammessi trasferimenti di cubatura da azienda ad azienda.



PRESIDENTE

Oltre all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, vi è tutta una serie di emendamenti presentati dal Gruppo della D.C. e dal Gruppo liberale.
Emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: Emendamenti modificativi e soppressivi: Primo comma: la quarta, quinta e sesta riga, dopo la parola "produttive", sono soppresse.
Secondo comma: la lettera a) è soppressa.
Secondo comma: alla lettera b), la parola "direttivi" è sostituita con la parola "diretti".
Secondo comma: alla seconda riga della lettera b), dopo la parola "edilizio", è aggiunta la parola "abitativo".
Secondo comma: la terza e la quarta riga della lettera b) sono soppresse.
Secondo comma: la lettera c) è soppressa.
Secondo comma: la lettera e) è soppressa.
Secondo comma: alla lettera f) le parole "obsoleti, e quelli conglobati nel tessuto abitato, o" sono soppresse.
Secondo comma: alla lettera f) le parole "da assoggettare a trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52" sono soppresse.
Terzo comma: dopo la parola "specializzate" la parola "e" è sostituita con la parola "o".
Quinto comma: al punto 1), dopo la parola "agricola", sono aggiunte le seguenti: "Nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 10 della legge 28/1/1977, n.
10".
Quinto comma: al punto 2), dopo la parola "d'uso", sono aggiunte le seguenti: "Salvo quanto previsto dal comma... ., articolo..., della legge regionale 22/2/1977, n. 15, e nei casi di forza maggiore".
Sesto comma: le prime due righe sono sostituite dalle seguenti: "L'edificazione ad uso abitativo nelle zone agricole è soggetta ai seguenti limiti di cubatura".
Sesto comma: prima della lettera a) è inserita la seguente nuova lettera: "a) terreni boschivi e pascolivi facenti capo ad aziende silvo-pastorali, mc 0,001 per mq con un massimo di mc 700 per ogni azienda".
Sesto comma: prima della lettera a) è inserita la seguente nuova lettera: "b) terreni boschivi e con coltivazioni per l'industria del legno, mc 0,01 per mq con un massimo di 700 mc per azienda".
Sesto comma: le lettere a) e b) sono soppresse e sostituite dalla seguente: "c) terreni a coltura estensiva mc 0,03 per mq".
Settimo comma: le prime cinque righe fino alla parola "esistenti", sono sostituite dalle seguenti: "Il volume edificabile è calcolato al lordo degli edifici abitabili esistenti".
Ottavo comma : l'ottavo comma è soppresso.
Decimo comma : il decimo comma è soppresso.
Undicesimo comma: la parola "limitrofi" è sostituita con la parola "diversi".
Undicesimo comma: le parole "a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i mc 1.000" sono soppresse.
Ultimo comma : dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Nelle fasce agricole di rispetto, protezione e salvaguardia di cui agli articoli 28, 30 e 31 della presente legge in deroga alle limitazioni previste, limitatamente a favore dei centri aziendali esistenti, sono ammesse le sistemazioni interne e nuove costruzioni in misura non superiore al 50 % della superficie già coperta dalle attrezzature di cui all'art. 26, quarto comma, della presente legge ed al 5 0% della cubatura dell'abitazione rurale esistente ".
Ultimo comma : dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Per gli edifici esistenti nelle zone agricole, ivi comprese le fasce e le zone di protezione e salvaguardia di cui agli artt. 28, 30 e 31 della presente legge, non utilizzati per le necessità delle aziende agricole, sono consentite: a) opere di restauro, manutenzione e sistemazione b) incremento di volume fino al 30 %, con un massimo di mc 100 per ogni unità abitativa c) piccole costruzioni non abitabili, quali: magazzini, rimesse e tettoie entro il limite di l O 0 mq, senza superare il 50% della superficie coperta".
Emendamenti presentati dal Consigliere Marchini: emendamento integrativo: alla lettera f) dopo le parole "imprenditore agricolo" si aggiunga "e persone giuridiche".
Emendamento soppressivo: di seguito alla lettera d) sono soppresse 6 righe sino alle parole "è ammessa".
Emendamento sostitutivo : le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle parole "mc 0,07 per mq" Intervenendo occorre precisare se sono emendamenti all'articolo già emendato, o se sono emendamenti al vecchio testo.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Vorrei fare alcune dichiarazioni di carattere generale su questo articolo che è uno dei più importanti della legge tant'è vero che ha interessato in modo molto impegnato le varie forze politiche. Desidero ringraziare l'Assessore per la disponibilità e la pazienza che ha dimostrato durante i molti incontri e le molte discussioni che hanno certamente migliorato il testo originario, che era molto lontano rispetto a quello che oggi ci viene presentato. E' un testo più completo e più organico del primo.
Fatta questa premessa, siamo certamente d'accordo sulle finalità che si prefigge la legge e questo articolo in particolare, finalità e grandi obiettivi sui quali concordiamo perché intravediamo in questo documento una risposta anche a vecchie attese del mondo agricolo che noi avevamo già evidenziato con la proposta di legge n. 78, presentata il 26 febbraio 1976 con la quale in sostanza proponevamo la priorità dell'agricoltura nei confronti della espansione edilizia in generale. Abbiamo affermato il capovolgimento della logica consolidata secondo la quale si dovevano risolvere prima i problemi edilizi della casa, dell'industria, dei servizi tutti importanti, ma che davano all'agricoltura un ruolo relegato che non si poteva più accettare da più parti. Questa legge viene ad impedire o per lo meno a ridurre ogni ulteriore consumo esagerato del suolo, in particolare di quello produttivo.
Concordiamo su queste linee generali come sulle altre finalità e cioè una più equilibrata distribuzione degli insediamenti, una più adeguata dotazione di servizi, la tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, per il conseguimento di un migliore ambiente di vita, migliore speriamo - anche per il mondo agricolo.
Non possiamo però accettare alcuni aspetti della legge, soprattutto il tentativo di vincolare l 'attività agricola e di comprenderla in uno strumento urbanistico che non può e non deve, secondo noi, scendere a certi interventi di carattere particolare e programmatico del settore, sono interferenze ed ostacoli che non sono di aiuto allo sviluppo dell'agricoltura.
Desidero sintetizzare le nostre preoccupazioni. Noi siamo d'accordo di impedire che vengano ulteriormente compromessi dei terreni, che venga ulteriormente dato spazio a iniziative ai margini dell'agricoltura, per non vorremmo che, per impedire queste interferenze e questi abusi andassimo a porre troppi vincoli all'agricoltura stessa (se per evitare un caso di speculazione o di abuso andiamo a danneggiare aziende agricole cerchiamo di individuare questo caso e salvaguardiamo le aziende, evitando che il caso singolo venga a realizzarsi). Parlo del limite di cubatura dei fabbricati esistenti nelle zone non rurali, che certamente dovranno scomparire, ma non possiamo con questo bloccare parte dell'attività agricola piemontese. La stessa cosa dicasi per il limite di distanza che viene introdotto e che, stante la situazione di aziende composte da appezzamenti distanti dal centro aziendale, viene ad impedire di fatto l'attività agricola. In sostanza, noi chiediamo che la qualifica professionale di chi deve svolgere l'attività agricola, la destinazione delle costruzioni esclusivamente rurali e i limiti di cubatura siano sufficienti a garantirci dagli abusi esterni e dalle interferenze. Dovremo esaminare ancora alcuni punti come la tutela dei migliori terreni e le forme associate in agricoltura forse non ancora abbastanza chiari. La Regione dovrebbe fare uno sforzo per incentivarle. Abbiamo una serie di emendamenti che si riferiscono al nuovo testo proposto come emendamento dalla Giunta. Prego il Presidente del Consiglio di accantonare gli emendamenti proposti prima perché ne proporremo altri al nuovo testo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per le osservazioni relative agli emendamenti presentati dal Gruppo liberale.



MARCHINI Sergio

Il primo emendamento viene ritirato nella misura in cui la formulazione del nuovo testo fa giustizia della discriminante che veniva fatta nei confronti ed a favore del solo imprenditore agricolo, creando dei problemi anche di carattere giuridico. Gli altri emendamenti rimangono e le motivazioni sono quelle fatte dal collega Chiabrando. Ci sembra che questa specificazione e questo dettaglio finiscano per porre in essere un meccanismo diabolico discriminante nei confronti di certe situazioni e soprattutto in contrasto con l'interesse a razionalizzare. Un'azienda agricola di fiori, ad esempio, dovrebbe avere come minimo 20/25 mila metri quadrati; non so se questo sia concepibile per una azienda familiare. In altri termini gli indici relativi alla destinazione, alla professionalità e alla quantità dell'edificio potrebbero essere accorpati in un indice comune di 0,07 senza specificazioni. Forse questi emendamenti sono stati controproducenti perché dalla loro lettura l'Assessore ne ha tratto il convincimento che fosse il caso di abbassarli ulteriormente, quindi non abbiamo fatto un grosso servizio ai nostri amici coltivatori.



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, i suoi emendamenti sono al vecchio testo?



MARCHINI Sergio

Evidentemente, perché non ho il dono della preveggenza.



PRESIDENTE

Quindi, se vorrà presentare dei nuovi emendamenti dovrà farlo in riferimento al testo nuovo.



MARCHINI Sergio

Su questo non sono d'accordo. Io presento i miei emendamenti e la Giunta propone i suoi. Colgo l'occasione per dire che la logica vuole che il testo in discussione sia quello presentato al Consiglio. Tra l'altro stamani ci si è dimenticati di abrogare con votazione un articolo. Il testo in discussione è il testo presentato; quelli che la Giunta porta qui sono emendamenti esattamente sul piano dei miei: io non devo modificare i miei emendamenti, perché la Giunta ha presentato un testo sostitutivo. Il risultato finale sarà la conseguenza dell'accettazione dell'emendamento della Giunta. Non c 'è nessuna necessità di modificarli.



PRESIDENTE

Comunque i commi saranno esaminati via via. Discutiamo sul testo dell'art. 26 presentato dall'Assessore Astengo; su questo testo al primo comma è stato presentato un emendamento, da parte del Gruppo della D.C.
soppressivo al primo comma: sopprimere il testo da "ottenute anche" fino a "lavoratori agricoli".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

La richiesta di soppressione è giustificata dal fatto che già nel corso della elaborazione che ha portato la Giunta a presentare questa proposta di emendamento globale si è cercato di estrarre tutte quelle prescrizioni che potevano significare formulazione di indirizzi programmatori specifici per l'attività agricola. La legge urbanistica è un momento della programmazione generale, ma non è la legge specifica della programmazione in agricoltura: è la legge attraverso la quale si preservano e si creano tutte le condizioni perché la programmazione in agricoltura possa essere fatta secondo finalizzazioni razionali. L'accorpamento, se non è ben finalizzato ed è genericamente indicato, non significa niente.
Diciamo che sono genericamente condivisibili queste indicazioni, ma sono fuori posto e quindi diventano equivoche se collocate in questa sede.
Abbiamo la programmazione generale, il Piano di sviluppo, la programmazione specifica, cui devono essere demandate le scelte, altrimenti il piano regolatore diventa uno strumento attraverso il quale, al di fuori dei giusti canali della programmazione, si forzano forme di accorpamento che possono essere razionali solo ai fini strettamente urbanistici e non condivisibili ai fini dell'economia agricola.
Per questo insistiamo particolarmente sull'emendamento che non riduce l'efficacia della normativa di carattere specificamente urbanistico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento non può essere accolto perché sono indirizzi che è opportuno ribadire anche nel testo di una legge che si chiama: "Tutela ed uso del suolo".



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
E' respinto.
Emendamento aggiuntivo al comma secondo presentato dal Gruppo D.C.: dopo la lettera h) aggiungere la lettera i): "i) individuare le aree agricole edificate nei nuclei frazionali e nei centri abitati nelle quali possano essere consentiti gli interventi di cui all'art. 9, lettera a), della legge 28/1/'77, n. 10".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prima di porre in votazione l'emendamento alla lettera i) avrei da fare alcune osservazioni alle lettere precedenti.
Ala lettera a) avevamo presentato un emendamento soppressivo, in quanto non ritenevamo necessario e logico che un piano regolatore andasse ad individuare anche le coltivazioni agricole. La lettera a) era nata con il fine di classificare le colture e assegnare le cubature anche in riferimento ai piani agricoli zonali. Abbiamo presentato un emendamento soppressivo perché non riteniamo possibile uno strumento urbanistico vincolante con il piano zonale agricolo, che invece è lo strumento di programmazione. Successivamente l'Assessore ha modificato l'impostazione della lettera a) dando una funzione di individuazione delle colture.
L'Assessore è già a conoscenza della nostra posizione che desideriamo sottolineare in modo che sia chiaro a tutti che da un primo testo siamo arrivati ad un testo diverso. Desidero che queste cose restino a verbale.
L'Assessore ha accettato che l'individuazione avesse una funzione puramente conoscitiva, statistica, che non viene a vincolare la richiesta di concessioni, le quali saranno commisurate non a quanto dice lo strumento la cartografia, ma al tipo di coltivazione dell'azienda. Pertanto accettiamo la formulazione della lettera a) perché riteniamo logico che tale conoscenza venga acquisita.
La lettera f) è stata anche molto discussa. Si tratta di stabilire in futuro e le prospettive degli edifici rurali che si trovano nelle zone abitate o nelle zone improprie, cioè industriali e residenziali. In Piemonte il 50% delle aziende agricole si troveranno in questa situazione.
E' quindi un aspetto molto importante, discusso a lungo e approfonditamente. Il risultato delle lunghe discussioni è stato di trasferire norme specifiche all'articolo 87 della legge; in quella sede si stabilirà se tali fabbricati possono rimanere e per quanto tempo e se possono essere ampliati. In caso di trasferimento le norme sono previste all'art. 52. La lettera f) viene quindi accettata. C'è stata anche una lunga discussione sui fabbricati rurali che verranno a trovarsi nelle ampie zone di rispetto (ferrovie, cimiteri, ecc.), per effetto di leggi già operanti o per effetto di questa legge (laghi, fiumi, torrenti, zone di difesa idrogeologica). Avevamo proposto di mantenere in quelle zone le aziende esistenti, con il vantaggio di tutelare l'ambiente e con la possibilità, oltre che rimanere allo stato di fatto, di ristrutturazioni e ampliamenti.
La lettera g) che rimanda ai piani regolatori la definizione di norme per gli interventi ammissibili, ci pare essere tranquillizzante. Qualcosa diremo ancora agli articoli 28, 30 e 31 sulla tutela delle aziende esistenti in quelle zone.
Il contenuto della lettera i) ha lo scopo di sostituire un emendamento presentato dalla Giunta, poi ritirato, che tendeva sostanzialmente ad esonerare i fabbricati rurali delle zone urbanizzate dal pagamento dei contributi di urbanizzazione. Siccome non si tratta esattamente delle zone agricole, previste dalla legge 10, e ritenendo logico esonerare le aziende agricole dal pagamento della concessione, l'emendamento precisa che il piano regolatore individua le aree agricole edificate nelle quali possono essere consentiti gli interventi di cui all'art. 9 lettera a) della legge 10, cioè le costruzioni rurali. L'emendamento proposto dalla Giunta ci pareva illegittimo; invece con l'individuazione di una zona dichiarata agricola, l'esenzione prevista dalla legge 10 può essere applicata correttamente e legittimamente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Anche questa formulazione non è conforme alla legge 10, perché la concessione gratuita è prevista per la costruzione di nuovi edifici in zona agricola, mentre invece in questo caso si tratta di aree già edificate quindi il comma a) non può essere invocato. Mentre invece non ci sono problemi per l'applicazione dei commi delle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo 9, ossia manutenzione straordinaria, restauro, risanamento ampliamenti in misura non superiore al 20% per gli edifici unifamiliari modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche, ecc.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Le considerazioni dell'Assessore Astengo sono giuste e pertinenti, per c'è una particolarità che vorrei richiamare alla sua attenzione. E' vero che i commi che ha citato offrono la possibilità di ampliare i fabbricati agricoli esistenti nei centri rurali fino al 20%. Nel caso molto comune di un ampliamento dell'azienda, di una famiglia composta dal padre, dalla madre e dalla famiglia del figlio, l'ampliamento del 20% non è sufficiente.
Ecco perché si richiama la lettera a) dell'articolo 10. I centri abitati rurali sono frazionati, sparsi; ci sono aree agricole disponibili e quindi è in quella direzione che si vuole conseguire il risultato proposto dall'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Gli ampliamenti ulteriori pagano la concessione. La Regione non può con una legge di principio, precisa e rigorosa come è la legge 10, introdurre invece del 20%, il 30% di esonero. Fino al 20% è gratuito, oltre quel limite lo fisserà il piano regolatore.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Metto in votazione l'emendamento al comma secondo per alzata di mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C. al comma terzo: a) dopo il testo "per colture specializzate" sopprimere la congiunzione "e" e mettere la virgola b) dopo il testo "se non" introdurre il seguente: "in via eccezionale quando manchino le possibilità di localizzazioni alternative" e) sopprimere il testo da "ulteriori eventuali eccezioni" a "motivate".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Abbiamo voluto dare spazio alle eccezioni che trovano nel superiore interesse pubblico la loro giustificazione, ma non introdurre una serie di scappatoie atte a vanificare totalmente le norme che tendono a tutelare i suoli agricoli rimettendole a discrezionalità, che possono essere sospette e pericolose, da qualunque parte provengano. Pertanto, gli interventi strettamente necessari alla realizzazione dei servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica devono poter essere effettuati soltanto quando non vi siano alternative di localizzazione valide e con carattere di eccezionalità, limitando tassativamente le eccezioni a questa ipotesi e non introducendo l'ultima dizione, quella che dice: "ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate". Sappiamo che la richiesta di motivazione significa semplicemente che invece di decidere senza dir niente, si stende una pagina di considerazioni e di valutazioni che possono soltanto aprire la via a delle impugnazioni. Se veramente si vuol perseguire lo scopo che ci si è proposti, bisogna almeno restringere e definire il significato della norma, come abbiamo cercato di fare con il nostro emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento è formato da tre punti: la Giunta è d'accordo sul primo il secondo ribadisce il carattere della eccezionalità, che è ribadita rispetto all'impossibilità di soluzioni alternative.
L'ultimo punto però non è accettabile, perché noi abbiamo elencato una serie di eccezioni, ma non vi è alcuno spazio per l'iniziativa privata siccome la legge 10 nei piani regolatori impegna una percentuale massima del l'intervento pubblico e una percentuale minima del 30% dell'iniziativa privata, bisogna lasciare questa possibilità. Pertanto "ulteriori eventuali eccezioni" sono un margine che può essere dato. Quindi riterremmo opportuno che anche l'ultimo punto rimanga, non per creare un varco, ma semplicemente per non omettere qualche cosa che potrebbe diventare essenziale.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C. Bianchi.



BIANCHI Adriano

Sentito il chiarimento, ritiriamo l'emendamento per quel che riguarda la terza parte. Formuliamo il dubbio che non basti l'interpretazione autentica dell'Assessore ad attribuire il carattere che si vuole attribuire a questo testo; si dovrebbe dire: "ulteriori eventuali eccezioni in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge", poiché le: "ulteriori eventuali eccezioni" sono nello spirito delle prime e non di altre.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento per parti. Chi è d'accordo sul - punto a) dell'emendamento del Gruppo D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda sul punto b) dell'emendamento è pregato di alzare, la mano.
L'emendamento è approvato.
Per quanto riguarda gli emendamenti al comma quarto, quelli presentati dal Consigliere Marchini, mi pare siano già stati illustrati.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sono ritirati.



PRESIDENTE

Emendamento modificativo presentato dal Gruppo della D.C. al comma quarto: a) sostituire la parola "saranno" con la parola "sono" b) dopo il testo "locali per la lavorazione", modificare nel seguente modo "conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, impianti irrigui, in funzione della conduzione singola o associata dei fondi secondo le norme regolamentari, di cui all'art. 82 ultimo comma".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il primo emendamento è di carattere tecnico e cioè sostituire la parola "saranno" con la parola "sono".
Il secondo emendamento dà una formulazione più completa delle opere ammissibili nelle zone agricole. Siccome rinviamo le norme regolamentari come proposto dall'Assessore, credo giusto elencare qui tutte le costruzioni rurali che saranno successivamente regolamentate dall'art. 82.
Si dice che: "sono ammesse le attrezzature e le infrastrutture come stalle silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione"; questa formulazione non è completa perché una azienda agricola ha necessità di conservare i pro dotti, di trasformarli e di venderli. Aggiungiamo anche "gli impianti irrigui" e poi diciamo una cosa importante e cioè: "in funzione della conduzione singola o associata dei fondi".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'articolo 82 riguarda la regolamentazione edilizia; dicendo "lavorazione" intendiamo che tutto verrà esplicitato nella regolamentazione edilizia e non pertinente in questo caso. Qui specifichiamo solo ciò che è esente da cubatura. Non si può chiedere di far passare come esenti da cubatura e quindi esenti poi dal versamento degli oneri di urbanizzazione gli impianti di commercializzazione i quali, a norma della legge 10, devono pagare. Silos, serre, magazzini, impianti ecc, non fanno cubatura.
Pregherei di non insistere su questo emendamento, perché non può essere accolto, costituendo un elemento di turbativa. Mentre, nell'articolo 82 potremo dire che il regolamento edilizio per determinate classi normerà tutta la serie delle attrezzature occorrenti. Gli impianti di commercializzazione devono essere in qualche modo indicati o normati



(Interruzioni e brusii in aula)



PRESIDENTE

Scusate, signori Consiglieri, la discussione si sta trasformando in una conversazione che potrebbe a malapena essere accettata in Commissione. La maggior parte dei Consiglieri non capisce minimamente ciò che si dice fra pochi. Ho ricevuto in questo momento altri due emendamenti all'articolo 26.
Riesce impossibile seguire la procedura, se si continua così. Chi presenta l'emendamento chiede la parola, interviene ad illustrarlo, l'Assessore replica e la questione è chiusa. Non c'è altra procedura possibile.
L'Assessore ha esposto le sue considerazioni; se i Consiglieri non sono convinti, ne prendo atto e metto in votazione l'emendamento.
Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento : sostituire la parola "saranno" con la parola "sono".
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento.
E' respinto.
Emendamento aggiuntivo al quarto comma presentato dai Consiglieri Menozzi, Franzi e Lombardi : dopo il quarto comma aggiungere il seguente: "Nelle aree di cui al comma precedente è consentito, in via eccezionale, al proprietario dell'azienda di poter concedere ai propri ascendenti, discendenti e collaterali, entro il primo grado di parentela, anche se non dediti all'attività agricola, il terreno necessario per la costruzione delle loro singole abitazioni".
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Al comma precedente, pur avendo ribadito che in determinate aree agricole non sono consentite altre costruzioni, si sono fatte delle eccezioni, per esempio, nel caso di edilizia residenziale pubblica, di lavori pubblici, di altri interventi. Ho preso lo spunto per chiedere un'altra eccezione. Se è giusto che i proprietari dei terreni debbano cedere la parte necessaria a chi non ha un'abitazione, mi domando se non è altrettanto giusto e logico che il proprietario di un'azienda agricola ceda il terreno necessario agli ascendenti, ai discendenti e ai collaterali entro il primo grado di parentela, per la costruzione delle singole abitazioni. Questa eccezione non ha solo delle motivazioni di natura umana e affettiva, ma anche di natura sociale. Ci sono delle esigenze, più volte ribadite, di frenare l'elefantiasi delle città, di evitare che le città esplodano e le campagne diventino deserti. Negare una simile possibilità pur con la necessità di regolamentare una situazione che ha raggiunto delle dimensioni anarcoidi in fatto di costruzioni, significa ledere anche alcune libertà di carattere costituzionale. Non ci dica l'amico Ferraris che veniamo a contraddire quanto, in sede di approvazione della legge n. 15 abbiamo sostenuto contro il part-time. Se fossero in discussione i terreni in quanto attività produttiva, saremmo nuovamente sulle posizioni di allora: oggi ci limitiamo ad un discorso che si chiama "casa" e la casa, in quanto tale, non va peculiarmente vista come strumento produttivo, ma soprattutto come strumento sociale, essenziale e indispensabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo emendamento viene dopo il quarto comma. Mi pare però che il quarto comma non fosse esaurito: se così è ritiro gli emendamenti al quarto comma e non li metto in discussione.
L'emendamento della D.C. è certamente apprezzabile, però sarebbe pericoloso formularlo in questo modo perché il "terreno necessario" implica evidentemente i rapporti di densità fondiaria. Mi pare di capire che la proposta democristiana si riferisce al pezzettino di terreno su cui insediare la casa. Però se noi diciamo che si deve cedere il terreno evidentemente poniamo in essere il problema che la residenza deve avere l'area necessaria prevista dalla legge urbanistica, quindi si dovrebbe poter concedere non il terreno, ma la possibilità di realizzare l'abitazione con l'asservimento dell'area conseguente. Suggerisco una formulazione diversa.
Rimane fermo che l'elencazione prevista all'art. 10 riguarda le attrezzature e non la residenza. Grazie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento illustrato dal Consigliere Menozzi non è accoglibile essenzialmente per due motivi; intanto non sono di competenza della Regione i problemi di carattere patrimoniale. Il secondo motivo è che qualora ci sia l'intenzione di cessione, colui che desidera fare questa operazione ha il modo di intervenire nella formazione del piano, dalla deliberazione programmatica all'esame del progetto preliminare e può chiedere che una certa porzione di territorio venga trasformata in territorio residenziale.
Questo lo può fare durante la formazione del piano e può chiedere la variante: sono fatti già normati. Non può essere considerato territorio agricolo quello che è destinato ad altri scopi.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo illustrato dal Consigliere Menozzi.
L'emendamento è respinto.
E' stato presentato un emendamento modificativo al quinto comma dal Gruppo D.C.: "Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato all'assunzione dell'impegno con atto sottoscritto dall'avente diritto a mantenere la destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola nei termini previsti dal terzo comma, art.
10 della legge 28/1/1977 n. 10. L'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese...".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Signor Presidente, mi permetto di cogliere l'occasione per esprimere il rammarico perché la confusione che c'è stata nella votazione precedente ci ha portati ad un grosso errore, poiché nel testo delle opere ammissibili sono state escluse le opere di carattere associativo. Per fare una piccola stalla sociale, un piccolo impianto associativo di raccolta dei prodotti sarà necessario modificare il piano regolatore. Questo è un fatto molto grave. Invito quindi i colleghi a stare calmi.
Al comma quinto abbiamo presentato una proposta di modifica formale non sostanziale. In pratica l'emendamento dice le stesse cose in forma migliore.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Chiedo scusa se mi inserisco. Intanto qui si prevede sostanzialmente la sottoscrizione di un atto destinato alla trascrizione del quale occorre l'autenticazione della firma da parte del Sindaco o del Segretario comunale, non so se occorra l'autenticazione davanti al notaio. Poi in una scrittura privata non si possono stabilire delle sanzioni: la sanzione è irrogata da chi ha la sovranità, quindi non può essere effetto di una transazione a contenuto sostanzialmente privatistico. Pertanto il testo dell'emendamento che, chiedendo scusa al Presidente, avrei ulteriormente corretto, potrebbe suonare in questi termini: "Il rilascio della concessione per interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato all'assunzione dell'impegno, con atto sottoscritto dall'avente diritto, a mantenere la destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola nei termini previsti dal terzo comma, art. 10 della legge 28/1/1977. L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese.. .". Il comma successivo dice: "La Regione, con deliberazione consiliare assunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le sanzioni per le inadempienze all'impegno di cui al comma precedente".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il Gruppo della D.C. non eccepisce che ci siano le sanzioni. Allora è bene che colui che potrebbe incorrere nelle sanzioni lo sappia e nel momento stesso in cui c'è l'impegno. Per le sanzioni approveremo una deliberazione con la varia casistica. L'applicazione al caso concreto di questa ampia casistica però deve essere specificata in modo che l'impegno abbia valore soltanto se è sottoscritto con tutte le clausole. Non credo che ci sia una grossa divergenza nella parte della presentazione al Sindaco e nella sottoscrizione. La D.C. chiede che in quell'atto di impegno non sia indicato il tipo di sanzione. Noi riteniamo che per correttezza in un rapporto tra Amministrazione pubblica e privato, nell'atto di impegno sia indicato anche questo.
La Giunta quindi non accetta l'emendamento.



PRESIDENTE

La risposta dell'Assessore è stata data.
Pongo in votazione l'emendamento al comma quinto nella versione ultima detta dal Consigliere Bianchi.
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento aggiuntivo dopo il quinto comma presentato dal Consigliere Picco: dopo il quinto comma aggiungere: "La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10 a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori costituisce modificazioni d'uso ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28/1/1977 n. 10".
La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Questo emendamento è maggiormente proponibile nella misura in cui è stato respinto il precedente nostro emendamento che tra l'altro faceva riferimento, in un inserto, ai casi previsti al terzo comma dell'art. 10.
Il caso generale dell'alienazione comunque è un caso che va disciplinato nella legge e faccio riferimento a questo testo che è preso pari pari dalla legge veneta.
E' il caso più comune rispetto al quale quei certi impegni previsti nel quinto comma evidentemente verrebbero a decadere, nel senso che si attua la destinazione d'uso e quindi la concessione non è più gratuita, ma è diciamo, onerosa, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Questo caso mi pare così generale da dover essere previsto in un apposito comma, si tratterà di coordinarne la collocazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' un comma del tutto pleonastico, perché ripete semplicemente ciò che recita la legge 10.
E' chiaro che colui che è il titolare di un bene, che ha avuto la concessione gratuita e non ha più i requisiti deve pagare.
Pertanto l'emendamento non è recepibile.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento del Consigliere Picco.
E' respinto.
Emendamento modificativo al comma sesto presentato dal Gruppo D.C.: il sesto comma è così modificato: "La Regione, con deliberazione consiliare assunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le sanzioni per le inadempienze all'impegno previsto al comma precedente, e specifica le eccezioni in riferimento all'art. 44 della legge 22/2/1977, n.15, e ai casi di morte...".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

E' implicito.
E' solo un coordinamento generale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non riesco a vedere le differenze tra i due testi e quindi non saprei.
Il nostro testo è identico, pertanto non lo accettiamo.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

Si riferisce alla sanzione che la pubblica amministrazione irroga nei confronti di una inadempienza e non di una penalità convenzionalmente stabilita in una scrittura privata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Nel nostro emendamento si dice la stessa cosa.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento del Gruppo D.C.
E' respinto.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo al comma ottavo presentato dal Gruppo D.C. La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Signor Presidente, questo testo è stato distribuito solo questa mattina, frutto di un lungo lavoro svolto nei giorni scorsi. Abbiamo esaminato l'articolo fino al comma ottavo e abbiamo formalizzato gli emendamenti presentati e votati. Avremmo ora alcuni emendamenti non ancora formalizzati. Chiedo quindi una sospensione di 15 minuti.



PRESIDENTE

D'accordo, la seduta è sospesa per pochi minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 17 riprende alle ore 17,30)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Emendamento aggiuntivo al comma ottavo presentato dal Gruppo D.C.: dopo la parola "fondiaria" sono aggiunte le parole "per le abitazione rurali".
Emendamento sostitutivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: lettera a) - l'indice "0,05" è sostituito con "0,07".
Emendamento soppressivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: lettera a) - le parole "per aree non inferiori a 5000 mq" sono soppresse.
Emendamento sostitutivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: lettera b) - l'indice "0,03" è sostituito con "0,05".
Emendamento sostitutivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: lettera c) - l'indice "0,02" è sostituito con "0,03".
Emendamento sostitutivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: lettera d) - la misura "3 ha" è sostituita con "5 ha".
Emendamento aggiuntivo all'ottavo comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo la lettera e) aggiungere: "Per gli affittuari agricoli, gli indici di cui sopra sono calcolati con riferimento ai terreni affittati in base a contratti aventi durata almeno novennale o soggetti a regime di proroga legale, anche in assenza di consenso da parte della proprietà".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Le cubature comprese in questo comma sono tutte riferite alle abitazioni rurali, perciò riteniamo opportuno spostare la frase "per abitazioni rurali", per cui il comma suonerebbe così: "per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare..". Abbiamo inoltre presentato 4 emendamenti molto importanti che riguardano la cubatura per l'agricoltura. Riteniamo che lo 0,05 non sia sufficiente per le aziende floricole, orticole e per quelle aziende con serre di minime superfici e chiediamo che sia portato a 0,07 come era indicato nel testo precedente.
Chiediamo inoltre di sopprimere alla lettera a) le parole "per aree non inferiori a 5000 mq", considerando le aziende di 4900 metri per le quali non sappiamo quale cubatura si verrebbe ad applicare. Sono da considerare imprenditori agricoli? Coltivatori diretti? L'uso è agricolo? Se sono imprenditori agricoli a tutti gli effetti e se la destinazione è rurale questo limite ci pare un po' forzato. Non potendo applicare lo 0,05 o lo 0,07, quale cubatura applicheremmo? Analogamente per le colture alla lettera b) chiediamo che sia riportato lo 0,05, come già previsto nel testo precedente della Giunta, e, alla lettera c), per i terreni coltivi seminativi, prati irrigui, asciutti ecc, sia mantenuto lo 0,03, norma generale che ha caratterizzato tutti gli strumenti urbanistici vigenti fino ad oggi. Vi è inoltre il problema dei 3 o dei 5 ettari, rispetto ai quali la discussione non è conclusa; si era detto di togliere quel limite tuttavia, se la decisione è che esso debba rimanere, chiediamo di stabilire il limite di 5 ettari. Sull'emendamento successivo dirà il collega Lombardi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

La politica agricola, sia quella comunitaria che quella nazionale tende a privilegiare l'affitto come forma di conduzione dei terreni. In Piemonte ci sono decine di migliaia di aziende che hanno una piccola parte di proprietà e una larga parte di territorio condotto in affitto (2/3 giornate di proprietà e 30/40 giornate di terreno in affitto); dal progetto di legge presentato, tali affittuari non potrebbero costruirsi una casa. Il nostro emendamento tende a dare a quei coltivatori la possibilità di costruirsi una casa di abitazione sul loro terreno. Invitiamo quindi la Giunta ad accettare questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

A commento dell'emendamento proposto alla lettera e) di cui ha parlato ora il Consigliere Lombardi, aggiungo che vi è un precedente nella legislazione italiana, e precisamente quello costituito dalla legge n.11 del 1971, in base alla quale l'affittuario che si trova in queste stesse condizioni ha facoltà di costruire la casa rurale e impianti anche contro la volontà del proprietario. Inoltre il riferimento alla distanza di 1000 metri previsto al comma 11 è insufficiente. Ricordo un magnifico articolo di Einaudi sulle aziende frammentate, ma non polverizzate, che avevano in alto il bosco, più in basso la vigna e a 3/4 chilometri nella valle il prato, le quali avevano una loro organicità sapiente e selezionata e costruita nel tempo che non poteva essere tanto facilmente eliminata con accorpamenti orizzontali. Così credo non si possa non tener conto di queste situazioni in termini di possibilità di creare le residenze e le strutture agricole per le aziende di questo tipo. I 1000 metri possono essere tanti in qualche situazione e possono essere assolutamente irrilevanti rispetto ad altre. Tutti i Comuni di collina che guardano la valle dello Scrivia per esempio, si trovano in queste condizioni. Suggerirei di fare riferimento alla misura già definita dalla legislazione statale e dalla sua regolamentazione per la formazione della piccola proprietà coltivatrice: si sono stabilite delle distanze che sono ritenute giuste e congrue ai fini della esistenza di una azienda agricola (ricordiamoci che 4 chilometri, ad esempio, sono 10 minuti di percorrenza con un trattore); la realtà deve essere tenuta presente; quindi è il riferimento, l'aggancio, il richiamo ad una norma obiettiva che varia con le distanze a seconda delle situazioni ambientali, ma che non le lascia a mere discrezionalità dei piani regolatori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ci sono ancora i due emendamenti da me presentati che si riferiscono al punto di cui stiamo trattando. Entrambi sono ritirati: il primo, che coincide con quello proposto dalla D.C., viene ritirato per economia di discussione; il secondo è ritirato, in quanto di fatto è superato dal nuovo testo della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Faccio osservare all'Assessore un errore materiale, alla lettera d): dove è indicato "0,001" c'è uno zero di troppo, il che è molto grave.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Avevamo stabilito così.



CHIABRANDO Mauro

Era presente Besate alla discussione.



BESATE Piero

Cerchiamo di ricordare. La discussione era sul pioppeto e avevamo parlato di 3 o di 5 ettari. In effetti è 0,01, un centesimo e non un millesimo (un millesimo tanto vale non metterlo; dovremmo andare ai 50 ettari, che a pioppeto non ci sono, se non per le aziende industriali).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Va bene. In merito all'emendamento aggiuntivo all'ottavo comma la Giunta è d'accordo. E' ripetitivo, ma è ovvio.
Per quanto riguarda gli indici, faccio prima una premessa. Il decreto ministeriale 1440 è ritenuto legge di principio. Gli interpreti ufficiali della legge, non i consulenti privati, dicono che lo Stato ritiene questa una norma di principio, pertanto non derogabile. La mia obiezione si riferiva ai termini "orticolo e floricolo", che rappresentano un tipo di coltura che, volendo, sconfina dall'agricoltura per diventare artigianale industrializzata, talmente specializzata, per cui si potrebbe sostenere che è l'agricoltura intesa nell'accezione corrente. Il risultato di questo sondaggio è che se c'è una compensazione, questo debordare per un caso eccezionale può essere preso in considerazione. Quindi la Giunta non pu accettare l'aumento alle lettere a), b), c), mentre accetta di sopprimere "per aree inferiori a 5000 mq" e di passare alla lettera d) da 3 ettari a 5 ettari.
Per quanto riguarda il punto successivo, dopo la lettera e) ritengo che in questa sede non possa essere inserito qualche cosa di diverso da ciò che stabilisce la legge 10, la quale, all'articolo 4, molto esplicitamente dice che la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla. Siccome questo è già detto nella legge 10, se questo titolo esiste non c'è bisogno che lo confermiamo. Mi sembra pleonastico.
L'ultimo emendamento ci trova perplessi, perché sappiamo che definire dei parametri numerici è sempre molto difficile , pertanto è altrettanto difficile attraverso ad una frase dare un'indicazione che consenta poi di applicare la norma anche in assenza di parametro numerico. Proporrei di mantenere l'emendamento proposto dalla D.C. e di aggiungere "comunque non superiore a", indicando cioè il limite massimo da non scavalcare.
E spiego il motivo: se l'azienda che vuole costruire non ha attorno, in un raggio di 2 chilometri, almeno 2/3 ettari di terreno coltivo, tale da dare la cubatura della residenza, mi pare che il centro aziendale sia sbagliato. Si deve evitare in Piemonte quello che era norma nell'Italia meridionale, dove dall'abitazione al fondo coltivato ci sono distanze misurate in ore del mezzo di trasporto animale, il che significa partire alle 4 del mattino e ritornare alle 8 di sera per poche ore di lavoro.



PRESIDENTE

Chiede la parola l'avvocato Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Il riferimento è puntuale, non è lasciato a incertezze e abusi.
Poiché esiste la legge sulla formazione della proprietà contadina poiché viene stabilita una distanza massima per concedere i contributi dello Stato, sarebbe una incongruenza che questo fondo non possa essere conteggiato ai fini di incrementare le strutture aziendali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Possiamo accoglierlo, con l'impegno che ci sia anche un chiarimento e una esplicitazione in sede di normativa regolamentare e di circolare esplicativa.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo P.C.I. Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ho capito il ragionamento del Consigliere Bianchi; è un criterio oggettivo che rimanda ad altra normativa, ma che è congruo all'utilizzo che si può fare di questa norma in riferimento alla proprietà coltivatrice.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ottavo comma.
E' approvato.
Chi è d'accordo sull'emendamento alla lettera a) dell'ottavo comma: sostituire "0,05" con "0,07", alzi la mano.
E' respinto.
Chi concorda sull'emendamento soppressivo, alla lettera a) dell'ottavo comma: le parole "per aree non inferiori a 5000 mq" sono soppresse, alzi la mano.
E' approvato.
Chi è d'accordo sull'emendamento sostitutivo all'ottavo comma, lettera b): l'indice "0,03" è sostituito con "0,05", alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento all'ottavo comma, lettera c), l'indice "0,02" è sostituito con "0,03", alzi la mano.
E' respinto.
Chi concorda sull'emendamento sostitutivo all'ottavo comma, lettera d): la misura "3 ha" è sostituita con "5 ha", alzi la mano.
E' approvato.
Chi è d'accordo sull'emendamento aggiuntivo all'ottavo comma, dopo la lettera e), alzi la mano.
E' respinto.
Emendamento aggiuntivo all'undicesimo comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo le parole "non contigui" aggiungere "entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice".
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' approvato.
L'art. 26, nel testo emendato, recita: "Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
Il piano regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma, ha lo specifico compito di: a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo pastorali nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi prati permanenti, colture legnose specializzate), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti produttivi b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti di cui all'ottavo comma del presente articolo c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento a all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni e) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione, anche per altre destinazioni f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli articoli 88 e 53 g) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30 h) individuare gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi extragricoli, da mantenere allo stato di fatto con particolari prescrizioni per l'uso e il riattamento funzionale.
Il piano regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazioni alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'articolo 11, e per gli interventi di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
Nelle aree destinate ad attività agricola sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 87 ultimo comma.
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
La Regione, con deliberazione consiliare, assunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le sanzioni di cui al comma precedente e specifica le eccezioni un riferimento ai casi di cui al Titolo III della legge 22 febbraio 1977, n. 15, e nei casi di morte o invalidità del concessionario, oltreché nei casi di forza maggiore.
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al quinto comma gli interventi previsti dalle lettere c), d), e), dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti: a) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq b)terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq c) terreni a seminativo ed a prato permanente: mc 0,02 per mq d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda e) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al quarto comma del presente articolo.
E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.
Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al piano regolatore.
Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a 'non aedificandi' e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione .
Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 26 è approvato.
Articolo 27 - Norme generali per la localizzazione di impianti industriali ed artigianali "Il piano regolatore individua: a) le aree attrezzate, di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire: 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi , alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento 2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica b) le aree di riordino da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti, da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione e gli ampliamenti ammessi e per l'eventuale dotazione di infrastrutture carenti d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia e) gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo terzo comma.
Per ciascuna di dette aree il piano regolatore generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare: a) la viabilità di transito e di penetrazione interna e le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standard stabiliti dalla presente legge b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi c) le fasce di protezione antinquinamento d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree.
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate, o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale o artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, ed il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il piano regolatore assoggetta il complesso delle operazioni a convenzionamento secondo le modalità fissate dalla convenzione quadro regionale di cui all'art. 52.
In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali che prevedano più di 200 addetti, o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del Piano di sviluppo regionale e del piano territoriale".
Emendamento modificativo presentato dalla Giunta: modificare il titolo come segue: "Norme generali per la localizzazione di impianti industriali artigianali e commerciali". Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento integrativo al primo comma, lettera c), terza riga presentato dalla Giunta: dopo la parola "manutenzione" aggiungere la parola "straordinaria". Chi è d'accordo su tale emendamento, alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento integrativo presentato dalla Giunta al primo comma: aggiungere la seguente lettera f): f) "le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11/6/71 n. 426, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento integrativo presentato dalla Giunta al secondo comma: la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) "le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché gli standard funzionali relativi agli impianti commerciali". Chi è d'accordo su tale emendamento alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento della D.C. soppressivo al terzo comma: "Il comma è soppresso" ed emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini: "sono soppresse le ultime sette righe della pag. 46".
La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Il terzo comma espone le condizioni per le quali si manifesta l'opportunità di imbastire un'apposita convenzione per il trasferimento. Il rigido riferimento alle condizioni della convenzione quadro, previste dall'art. 52, è estremamente limitativo delle autonomie e delle capacità decisionali e autonome delle Amministrazioni comunali, le quali possono fare delle convenzioni, che regolano questo trasferimento, che non siano necessariamente collocate nel quadro degli indirizzi, proposti all'art. 52.
Su questo argomento ritorneremo nel successivo articolo. A nostro avviso il comma va soppresso in quanto, dopo la casistica delle aree , non si capisce perché si debba fare riferimento esclusivo all'art. 52. Se si volesse fare solo una affermazione di carattere generale si dica: "con modalità fissate da apposita convenzione". Insistiamo nel proporre la soppressione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il mio emendamento si riferisce all'ultima pagina, però è la continuazione logica dell'esposizione dell'architetto Picco. Effettivamente non stiamo facendo un lavoro urbanistico, ma un lavoro di pianificazione economica. L'indicazione dei 200 addetti all'ultimo comma mi pare grossolana. In presenza di un insediamento di dimensioni notevolmente maggiori il problema non si porrà, ma di fronte a dimensioni minori si avranno tutti insediamenti di 199 addetti. Anche in considerazione dei limiti e dei rigori che vengono posti alle iniziative e alle attività industriali, questo limite in più appesantirebbe tutta la gestione della materia.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accetta l'emendamento soppressivo della D.C. e non accetta nemmeno l'emendamento soppressivo del Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento soppressivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi concorda sull'emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini, alzi la mano.
E' respinto.
Emendamento sostitutivo al quarto comma presentato dalla D.C.: il testo è soppresso ed è sostituito con il seguente: "Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di impianti industriali, quando, in relazione alle dimensioni, le norme del piano socio economico e territoriale lo prevedono, è subordinato all'autorizzazione della Regione che, sentito il Comitato comprensoriale, motiva le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla richiesta del Comune".
Emendamento aggiuntivo al quarto comma - settima riga, presentato dalla Giunta regionale: dopo le parole "piano territoriale" aggiungere: "Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq (nei Comuni fino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq (negli altri Comuni) è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione della Regione ai sensi della legge 11/6/1971, n. 426".
La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

La sostituzione di queste rigide norme di dimensionamento di impianti industriali, soggetti o meno all'autorizzazione regionale, ci pare del tutto astratta. Nel comma non è chiaro se l'una condizione esclude l'altra o se entrambe debbano coesistere per la sussistenza di tale autorizzazione.
Quelle condizioni, fisiche oppure materiali, non sono tali da determinare la necessità di un intervento della Regione per l'autorizzazione o meno dell'insediamento. Noi riteniamo che questa materia debba essere disciplinata in sede di Piano di sviluppo regionale, quindi, in subordine alla nostra proposta, potremmo accettare un riferimento ad eccezione rispetto a quanto è stabilito dal Piano di sviluppo regionale.
Nell'articolo invece c'é una delimitazione molto precisa, molto rigida; il riferimento pleonastico nell'ultima frase: "la conformità e le direttive del Piano di sviluppo regionale", pare non ammettere deroghe in proposito.
La dizione che abbiamo proposto è sufficientemente garante di un riferimento univoco, preciso e discusso in una sede nella quale questi dimensionamenti sono chiaramente identificati. Richiamo ancora l'attenzione del Consiglio sulla precisazione contenuta nel nostro emendamento che richiede una motivazione delle determinazioni della Giunta regionale entro i 90 giorni dalla richiesta del Comune.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' estremamente importante, nel processo di nuovi insediamenti industriali, una possibilità di guida di questi insediamenti; pertanto l'autorizzazione per dimensioni che superano una certa soglia diventa assolutamente indispensabile. Non si può accogliere l'emendamento, neppure nella forma ridotta che darebbe al Comitato comprensoriale poteri discrezionali che non può avere. La collocazione di nuovi impianti industriali può essere considerata soltanto nel quadro complessivo dello sviluppo dell'intera Regione.



PRESIDENTE

Chi concorda sull'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta alzi la mano.
E' approvato.
L'articolo 27, così emendato, recita: "Il piano regolatore individua: a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire: 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento 2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica b) le aree di riordino da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per l'eventuale dotazione di infrastrutture carenti d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia e) gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo terzo comma f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonch gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
Per ciascuna di dette aree il piano regolatore generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare: a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi c) le fasce di protezione antinquinamento d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il piano regolatore assoggetta il complesso delle operazioni a convenzionamento, secondo le modalità fissate dalla convenzione-quadro regionale di cui all'articolo 53.
In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del Piano di sviluppo regionale e del piano territoriale. Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq (nei Comuni fino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq (negli altri Comuni) è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione della Regione ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'articolo 27 è approvato.
Articolo 28 - Fasce e zone di rispetto "A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1/4/1968 n.
1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico la fascia di protezione a fianco delle aree destinate ad urbanizzazione può essere ridotta a mt 6,00.
Le fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, sono normalmente da destinare a percorsi pedonali e ciclabili, a piantumazioni e sistemazioni a verde, a conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, a parcheggi pubblici.
La normativa del piano regolatore generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, previste dai piani regolatori fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20/3/1865 n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal P.R.G., ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono ammesse invece la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
Il piano regolatore generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Le aree di dette fasce di rispetto devono esser asservite ai proprietari degli impianti protetti.
Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel piano regolatore generale, devono avere una profondità non inferiore a mt 50 dal confine delle aree asservite.
I piani regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza".
Emendamento sostitutivo al secondo comma, quarta e quinta riga: le parole "la fascia di protezione a fianco delle aree destinate ad urbanizzazione" sono sostituite con "questa". L'emendamento è presentato dalla Giunta regionale. Chi è d'accordo alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento sostitutivo, presentato dal Gruppo D.C., al secondo comma: dopo la parola "inferiore" sostituire con "a metri 7,50", e le parole "pu essere ridotta a metri 6" correggere "può essere ridotta, con motivate giustificazioni, fino a metri 4" .
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta al terzo comma, prima e seconda riga le parole "le fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, sono normalmente da destinare" sono sostituite con: "Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni".
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento modificativo-sostitutivo al sesto comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire parzialmente con il seguente testo: "Le zone di rispetto dei cimiteri sono definite dal P.R.G. ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/7/1935, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, con profondità variabili dai 75 ai 150 metri;" (segue testo originario).
La parola al Consigliere Picco per 'illustrazione dell'emendamento.



PICCO Giovanni

Richiamiamo l'opportunità di un aumento della fascia di rispetto, con una profondità che può essere variabile dai 75 ai 150 metri. Nel testo della Giunta invece si fa riferimento ad una misura rigida, che in alcuni casi può anche non essere rispettata.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
E' respinto.
Emendamento aggiuntivo al sesto comma, settima riga, dopo la parola "ristrutturazione" aggiungere le parole "senza aumento di volume" presentato dalla Giunta regionale.
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento al settimo comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire il testo "ai proprietari degli impianti protetti" con "ai fondi ed agli impianti protetti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Richiamo l'attenzione del Consiglio su questo emendamento che ci pare molto importante. Si dice che le aree delle fasce di rispetto devono essere asservite ai proprietari degli impianti protetti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento sostitutivo della Giunta propone di sostituire le parole "ai proprietari" con "alle proprietà".



PICCO Giovanni

Il Gruppo della D.C. allora ritira l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento della Giunta.
E' approvato.
Emendamento aggiuntivo al settimo comma: in fondo, aggiungere: "il piano regolatore determina altresì in sede di norme di attuazione le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui e dalle altre zone abitabili".
L'emendamento è presentato dal Consigliere Gastaldi, che ha facoltà di parlare.



GASTALDI Enrico

Il motivo dell'emendamento è abbastanza semplice: il comma settimo elenca le fonti inquinanti per le quali il piano regolatore generale deve fissare le distanze dalle abitazioni e dai centri abitati; dimentica le stalle, che sono una delle fonti inquinanti più frequenti nelle nostre zone agricole. L'emendamento serve solo per completare tale dimenticanza.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
E' approvato.
Emendamento sostitutivo all'ottavo comma, presentato dal Consigliere Marchini: al capo 8 le parole "nel piano regolatore generale" sono sostituite dalle parole "nel piano territoriale".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Si introduce in questo comma il principio abbastanza importante che si riferisce al sistema di "pista sciistica".
A noi sembra che l'individuazione dei sistemi di piste e delle zone sciistiche non possa essere fatta a livello di piano regolatore, ma debba essere fatta a livello di piano territoriale.
La formulazione dell'emendamento non è felice e dovrebbe essere modificata come segue: "le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, individuati nel piano territoriale..". Il piano regolatore generale descrive specificatamente la collocazione della singola pista e del singolo attrezzo e della relativa zona di rispetto, per l'individuazione secondo noi va trasferita al piano territoriale. Chiedo alla Giunta di voler valutare l'opportunità di inserire dopo le parole "di piste sciistiche" le parole: "individuati nel piano territoriale".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Nel contenuto del piano territoriale sono introdotti anche i sistemi sciistici. Prego di andare a controllare gli articoli già votati.



MARCHINI Sergio

Mi affido alla memoria dell'Assessore; quindi ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale: aggiungere come ultimo comma: "Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non esistenti nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede normativa di piano regolatore generale, ad aumenti di volume non superiore al venti per cento del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello della infrastruttura da salvaguardare".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questo emendamento contrasta con la lettera g) dell'art. 26 nella quale è previsto che il piano regolatore debba stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti nelle zone di rispetto.
Qui mettiamo un limite, mentre là rinviamo al piano regolatore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

I piani regolatori possono introdurre alcune altre norme che noi non prevediamo, per esempio, per le distanze dei magazzini nelle fasce di rispetto al ciglio stradale. In ogni caso è consentito un ampliamento del 20% del volume dell'esistente, però c'è una indicazione di carattere generale che questi aumenti non siano nella parte verso la fascia protetta ma dall'altra parte.
Questa è una norma di limite e di indirizzo.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
L'art. 28, nel testo emendato, recita: "A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1° aprile 1968 n. 1404, che garantisce la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa pu essere ridotta a mt 6,00.
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra parcheggi pubblici. La normativa del piano regolatore generale pu prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, previste dai piani regolatori fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
Il piano regolatore generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti. Il piano regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate dal piano regolatore generale, devono avere una profondità non inferiore a mt 50 dal confine delle aree asservite.
I piani regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.
Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa del piano regolatore generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 28 è approvato.
Articolo 29 - Accessi a strade statali e provinciali "I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni adeguatamente attrezzate, dagli assi statali e provinciali e di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali, e comunque di norma distanti fra loro almeno 500 metri".
Emendamento sostitutivo-integrativo presentato dal Gruppo D.C.: dopo le parole "piani comunali", sopprimere e sostituire con "opportunamente distanziati, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Richiamo il Consiglio sulla rigidità dell'ultimo periodo dell'art. 29.
Si fa riferimento ad inserimenti non solo su strade statali, la qual cosa per alcuni aspetti potrebbe ritenersi compatibile, ma addirittura a strade provinciali che servono la maggioranza dei nostri Comuni.
Quindi richiamiamo l'opportunità di inserire una norma che dica: "opportunamente distanziate a seconda delle caratteristiche dimensionali di visibilità dell'arteria".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie. Questa cifra era di carattere orientativo; comunque accogliamo l'emendamento. E' inteso che nelle circolari esplicative si dovrà esplicitare l'utilizzazione della norma.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
L'articolo 29 recita: "I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 29 è approvato.
Articolo 30 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali "Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali di maggiore importanza individuati nei piani regolatori generali, è vietata ogni nuova edificazione nonché le relative opere di urbanizzazione del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno: a) mt 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità montane b) mt 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori c) mt 50 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati d) mt 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente sono consentite le utilizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 28. Le norme suddette non si applicano all'interno degli abitati, se difesi da adeguate opere di protezione".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: Lungo le sponde dei laghi, dei torrenti, nonché dei canali e dei laghi artificiali di maggior importanza individuati nei piani regolatori generali, salvo quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo è vietata ogni nuova edificazione nonché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno: a) mt 15 per i fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità montane b) mt 50 per i fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori c) mt 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, i torrenti ed i canali arginati d) mt 75 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide accertate come tali e individuate in apposito elenco con deliberazione della Giunta regionale.
Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente, sono consentite le utilizzazioni di cui al terzo comma del successivo art. 28.
Le norme suddette non si applicano negli abitati, se difesi da adeguate opere di protezione.
Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di piano regolatore generale, di cui al terzo comma del precedente articolo 15, sia accertata, in funzione di particolari caratteristiche del territorio e degli insediamenti, la necessità e l'opportunità di ridurre e aumentare la profondità delle fasce di rispetto, la relativa deliberazione di adozione del Consiglio comunale deve essere inviata al Comitato comprensoriale che entro 30 giorni esprime il proprio parere e quindi alla Giunta regionale per l'approvazione della profondità delle fasce di rispetto da osservare nella formazione del piano regolatore generale.
I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici del Servizio Urbanistico Regionale di cui al successivo art. 74, in collaborazione con gli Enti locali e le Comunità montane, promuovono opportuni accertamenti e studi al fine di acquisire gli elementi di conoscenza e di riferimento necessari per la corretta ed omogenea applicazione dei criteri e delle norme dettati nei precedenti commi".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo formulato un emendamento sostitutivo cercando di introdurre un meccanismo per la definizione delle fasce di profondità al momento della formazione del progetto preliminare di piano regolatore. Il punto centrale dell'emendamento sostitutivo è configurato al quarto comma. Riteniamo opportuno introdurre un meccanismo elastico nella valutazione delle fasce di profondità, in modo che sia possibile prevedere nella redazione del progetto preliminare di piano regolatore un aumento o una riduzione delle fasce. All'ultimo comma abbiamo previsto (forse è pleonastico perch potrebbe già essere incluso negli studi di piano territoriale a livello comprensoriale) che si promuovano studi e indagini per favorire l'applicazione omogenea di questi criteri nell'ambito territoriale del Comprensorio o dei singoli bacini fluviali. Al primo comma abbiamo introdotto una norma secondo la quale in sede di piano regolatore devono essere definiti e classificati i laghi artificiali di maggiore importanza.
Al punto d) abbiamo introdotto per le zone umide una classificazione da stabilire con deliberazione della Giunta regionale. Sono poi state introdotte, anche se sono discutibili, delle misure diverse per quanto riguarda le fasce di profondità di norma da rispettare. Come era criticabile, perché eccessiva , la misura indicata nel testo arrivato in aula, ci rendiamo conto che anche la parametrizzazione da noi indicata pu essere discutibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio su alcune situazioni particolari del Novarese, del Vercellese e dell'Alessandrino, dove vi è un reticolo di canali non arginati e per cui diverrebbe difficile qualsiasi iniziativa edilizia. Abbiamo poi i centri abitati che sono attraversati da torrenti, da canali, quindi il discorso vale anche per quelle località. La dizione proposta dalla D.C. mi pare estremamente corretta, in quanto i Comprensori, avvalendosi degli uffici del Servizio Urbanistico Regionale previsto all'art. 74, fanno la fotografia della situazione delle zone particolari, che sono appunto le tre che ho detto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

L'Assessore dovrebbe poter entrare nello spirito che ha sostenuto questo emendamento. Lo ha detto correttamente il collega Genovese: allorquando si propone di ridurre o anche di aumentare delle distanze vuol dire che, con obiettività, si rimette all'Ente locale chiamato a redigere il piano regolatore la possibilità di ancorare le previsioni di piano alla realtà locale. In effetti ritengo che con una norma così generalizzata e generalizzante non sia possibile fissare con una certa freddezza la distanza per corsi d'acqua di un territorio piuttosto che di un altro, n sia possibile arrivare a una limitazione così drastica nelle zone di confine tra il territorio definito "zona montana" e il territorio che zona montana non è più. Il territorio astigiano, per esempio, dove non esistono Comunità montane, ha tutte le caratteristiche tipiche per poter essere investito di certe attenzioni. Paradossalmente, con la limitazione dei duecento metri di distanza prevista originariamente dal progetto della Giunta, gli abitanti delle sponde del Lago d'Orta andrebbero a costruire vicino al Lago Maggiore. Nella zona che si inserisce nella Svizzera precisamente nelle Valli Formazza e Antigorio, un metanodotto internazionale che arriva dal l'Olanda e grosse linee elettrificate attraversano il territorio con obblighi precisi di distanza da torrenti alcuni con arginature alte, altri senza arginature e con servitù stabilite non rimangono più fasce sulle quali sia consentito costruire quel laboratorio artigiano che un tempo veniva edificato legandolo al greto del torrente per sfruttare il piccolo salto d'acqua o quanto la natura poteva offrire.
Esistono poi le isole che stanno tanto a cuore sotto ogni aspetto ai colleghi. La nuova proposta della Giunta dice: "le norme suddette non si applicano all'interno degli abitati se difesi da adeguate opere di protezione"; penso che queste norme calzino ancora di più nel caso di un fiume o di un canale all'interno dell'abitato che non nei confronti dell'abitato di un'isola. Le stesse darsene hanno l'esigenza di essere costruite a ridosso del lago stesso. La Soprintendenza alle Antichità e Belle arti a sua volta interviene ancorandosi ad una legge dello Stato predisponendo di volta in volta le distanze che il cittadino e il Comune sono tenuti a rispettare. Abbiamo ritenuto di inserire "zone umide accertate come tali e individuate in apposito elenco con deliberazione della Giunta regionale", perché altrimenti la formulazione sarebbe troppo generica; non so, scientificamente, come potrebbe darsi luogo alla redazione di un piano regolatore ancorato ad una formulazione di quel tipo senza che, quanto meno, anche perché l'umidità è materia non statica, si possa dire che solo quella è zona umida. Abbiamo tentato di rivolgere particolare attenzione al momento comprensoriale e, nei limiti del consentito, chiediamo alla Giunta di esaminare con benevolenza l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

In sede di esame dell'art. 26, che era molto complesso, soprattutto per quanto si riferisce agli impianti di lavorazione, non è stato possibile approfondire maggiormente altri aspetti. Mi preme di aprire questa parentesi per estrema chiarezza. Il piano regolatore individua i "canali".
Il problema è stato sollevato dal collega Franzi. Abbiamo presente l'enorme territorio a cui egli ha fatto riferimento, che è percorso da canali di varia natura, taluni arginati, come il canale Cavour, altri meno importanti che non hanno arginatura, ma che hanno una profondità notevole nel proprio letto e che costituiscono minor pericolo. Si tratta di trovare una formulazione generale tale che non diventi ostativa e rigida, non rispetto a casi singoli, ma rispetto a situazioni generalizzate. Che cosa è il canale? Può essere roggia oppure può essere un canale. Ci sono dizioni sulle carte geografiche, fotografiche, idrografiche, nella nomenclatura del Magistrato del Po e dei vari Consorzi di bonifica, che vengono da molto lontano. Dobbiamo intenderci bene su questi termini, perché potremmo dare adito a interpretazioni che certamente non sono nella mente dell'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Non avrei preoccupazioni per quanto è detto al punto a): "15 metri per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità montane"; è una misura di salvaguardia degli abitati, ha opportunità di mantenere alcune fasce di rispetto, si pone come esigenza.
Per quanto si riferisce ai "200 metri per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide", mi pare che l'Assessore abbia da proporre una formulazione che consenta una maggiore elasticità nella individuazione e nella fissazione di questa distanza. Teniamo presente che presso la maggior parte dei laghi piemontesi non esistono fasce libere di 200 metri soprattutto all'esterno degli abitati; tutto è già pregiudicato, semmai la norma potrebbe salvare poche aree residue.
Propongo di inserire nel penultimo comma la possibilità di costruire impianti sportivi collegati allo specchio d'acqua.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La materia sembra più complessa di quello che è. E' abbastanza semplice trovare una formula che accontenti questo desiderio di maggiore precisazione in relazione alle specifiche caratteristiche del sito.
Suggerisco di indicare "canali principali" dove si parla di canali, si tratterà di definire che cosa si intende per canali principali (non il canaletto, non la roggia). La frase che incomincia "qualora in sede di formazione.." è accettabile, ma con qualche cautela, cioè di non investire la Giunta regionale della necessità di fornire precedentemente a qualsiasi elemento conoscitivo del piano regolatore un certificato di idoneità di una misura diversa che può essere compito del Comitato comprensoriale, la Giunta si esprimerà nell'esame del piano con tutte le procedure. Non vedrei la necessità di esprimere la possibilità di aumento, perché ci sono già le parole "di almeno ". Occorrerebbe invece dare una indicazione, anche in percentuale, per ridurre fino al 30/50% le misure indicate precedentemente.
Premesso questo, vengo ai numeri. Al punto c), torrenti, canali principali arginati, fiumi arginati, sono d'accordo che la misura possa essere ridotta a 25 metri, come proposto dalla D.C., perché esiste un argine; in merito ai fiumi arginati vorrei far presente che in Piemonte i fiumi scorrono nella parte montana e nella parte piana fino all'immissione degli affluenti nei fiumi maestri e il sedime molto spesso è incerto, ma è estremamente ampio; il ridurre questa dimensione ad una dimensione che possa ulteriormente essere ridotta (i 50 metri dei fiumi non arginati e i 75 metri dei laghi con ulteriore riduzione), comporterebbe una riduzione al minimo. Richiamo all'attenzione ciò che è avvenuto lungo la Stura durante le ultime alluvioni. Propongo di mantenere le misure date dalla Giunta ai punti a), b) e d), accetto la riduzione da 50 a 25 metri al punto c) e propongo di introdurre: "fino ad un massimo del 30%".



PRESIDENTE

Suggerisco di sospendere la seduta per qualche minuto. Nel frattempo convoco i Capigruppo per decidere la data di convocazione del prossimo Consiglio e invito l'Assessore e i Consiglieri che si occupano della questione urbanistica a mettere a punto il nuovo testo dell'art. 30.



(La seduta, sospesa alle ore 18,50 riprende alle ore 19,20)



PRESIDENTE

Vi dò lettura della nuova formulazione dell'articolo 30: "Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali dei laghi artificiali e zone umide di maggiore importanza, individuati nei piani regolatori generali, è vietata ogni nuova edificazione, nonché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno: a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità montane b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi torrenti e canali arginati d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di piano regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro idrografiche ed insediative, l'opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma la relativa deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al parere del Comitato comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni.
Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 28, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione".
L'emendamento della D.C. si intende ritirato ed assorbito nel nuovo testo presentato dalla Giunta regionale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 35 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 30 è approvato.
Articolo 31 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi l'autorizzazione di cui all'arti 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267 è concessa dal Presidente della Giunta regionale. Il piano territoriale dispone i vincoli idrogeologici, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13/2/1933 n. 215, specificandone la natura e i limiti.
Nelle predette zone sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione: a) su tutte le aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento b) su tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe, o di alluvioni, o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico è consentita soltanto l'apertura di strade al servizio di attività agro - silvo - pastorali previa l'autorizzazione di cui al primo comma. Tali strade devono comunque essere chiuse al traffico ordinario e avere dimensioni non eccedenti le esigenze di transito per i mezzi di servizio".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: emendamento sostitutivo al terzo comma: sono soppresse le parole da "Nelle predette zone. ." a ".
.urbanizzazione:" e sono sostituite con: "Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:".
Emendamento sostitutivo al terzo comma: il punto a) è soppresso e sostituito con "a) nelle aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone;".
Emendamento sostitutivo al terzo comma: l'inizio del punto b) è sostituito "su tutte" con "in tutte".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Gli emendamenti che il Gruppo della D.C. presenta all'art. 31 sembrerebbero puramente formali e privi di significato, ma non è così. Il testo sottoposto al Consiglio presenta, a nostro avviso, caratteri di forte equivocità. Sta bene la dizione del primo comma, così come è formulata, ma per quanto si riferisce al terzo comma proponiamo di togliere le parole da "nelle predette zone" a "urbanizzazione" e di sostituire con: "sono vietate nelle aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone".



PRESIDENTE

Chi è d'accordo con il primo emendamento presentato dal Gruppo D.C., alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Chi concorda sul secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Chi approva il terzo emendamento democristiano alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento sostitutivo al quarto comma presentato dal Gruppo D.C.: la prima frase, da "Nelle zone. ." a "..primo comma" è sostituita con la seguente: "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita, previa l'autorizzazione di cui al primo comma, l'apertura di strade che siano soltanto al servizio di attività agro - silvo - pastorali ed estrattive".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le attività estrattive facevano parte del nostro emendamento: "aggiungere dopo le parole 'agro - silvo - pastorali' 'ed estrattive' ".
Ritiriamo pertanto il nostro emendamento ed accettiamo il testo dell'emendamento democristiano.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.
L'articolo 31 pertanto recita: "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è concessa dal Presidente della Giunta regionale.
Il piano territoriale dispone i vincoli idrogeologici, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, specificandone la natura e i limiti.
Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate: a) nelle aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita previa l'autorizzazione di cui al primo comma, l'apertura di strade che siano soltanto al servizio di attività agro - silvo - pastorali ed estrattive. Tali strade devono essere chiuse al traffico ordinario e avere dimensioni non eccedenti le esigenze di transito per i mezzi di servizio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 31 è approvato.
Articolo 32 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo "Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde dei laghi e dei fiumi possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste nel piano territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, o ad impianti di depurazione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Quando nel testo si parla di opere che hanno conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, si intendono le opere del titolo dell'articolo, non altre opere. Non vorrei che il concetto fosse estensivo anche alle opere private. Esiste una legge del 1923 che disciplina l'uso delle aree di interesse idrogeologico e prevede le autorizzazioni da parte del Corpo forestale dello Stato. Nel titolo c'è scritto: "opere di interesse pubblico".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono fatte salve le eccezioni dello Stato.



PICCO Giovanni

Sarebbe opportuno rivedere la disciplina della legge del 1923 sulle aree a vincolo idrogeologico.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La materia è trasferita alle Regioni; ad eccezione degli interventi che lo Stato si riserva, il resto è trasferito.



PICCO Giovanni

Per le attività agricole di cui all'art. 26 non abbiamo fatto riferimento all'art. 32, ma solo all'art. 28. Consiglierei una sospensione per una meditazione o perlomeno per un aggiornamento, perché questo aspetto secondo me merita un approfondimento. Ho sempre ritenuto che il riferimento di questo articolo fosse solo alle opere di interesse pubblico, però se mi si dice che sono tutte le opere previste nel piano territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi altra opera, il discorso è tutt'altro e la materia va disciplinata. Ci possono essere esigenze di fare un raccordo stradale per collegare due impianti produttivi, ci possono essere esigenze di privati possono anche non essere nuove costruzioni. Siccome discipliniamo le trasformazioni del suolo, dobbiamo stare molto attenti ad essere così esclusivisti.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'abbiamo inserito nel piano territoriale, quindi in quella sede si verificano le aree, si indicano le prescrizioni, quindi saranno anche indicate le opere ritenute di pubblica utilità per quella specifica area soggetta a vincolo idrogeologico.



PICCO Giovanni

Una fognatura oppure un acquedotto non sono opere soggette alla dichiarazione di pubblica utilità, perché sono opere di privati.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Se sono aree soggette a vincolo idrogeologico, cioè se sono dissestate e necessitano di forestazioni, di consolidamenti, sono perimetrate nell'ambito dei piani territoriali con relative prescrizioni; se occorre un'opera pubblica che abbia o no edificazione, sarà indicato; soltanto per quella c'è la possibilità di realizzazione. Le altre sono quelle che riguardano il regime idraulico, derivazione acqua, ecc.



PICCO Giovanni

Tutte le cartografie che possiede il Corpo forestale dello Stato, con i vincoli idrogeologici definiti dalla legislazione del '23, sono completamente abolite?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono assorbite dalla Regione e inserite nel piano territoriale.



PICCO Giovanni

Larga parte dei Comuni dell'Astigiano hanno l'80% del proprio territorio inserito in vincoli idrogeologici, il che non vuol dire che non si ammetta la possibilità di realizzare dei collegamenti o delle infrastrutturazioni di carattere tecnico, che non sono necessariamente dichiarabili di interesse pubblico.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' chiaro che se sono collegamenti, sono di interesse pubblico.



PICCO Giovanni

Non necessariamente sono di interesse pubblico, possono essere anche di interesse privato.
Questo comporterà una revisione totale delle attuali perimetrazioni delle aree di dissesto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Con questa definizione così netta mi pare ci sia un contrasto in relazione alle attività agricole e alle costruzioni rurali private, che sono rinviate al piano regolatore dall'art. 26.



PRESIDENTE

Ritengo opportuno rinviare la valutazione di questo articolo a martedì mattina alla ripresa dei lavori.
Comunico che il Consiglio è convocato per martedì mattina, mercoledì giovedì e venerdì tutto il giorno per il proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 117.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,45)



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