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Dettaglio seduta n.150 del 05/10/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione dei giovani Walter Rossi e Roberto Crescenzio, vittime degli incidenti di Roma e Torino


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Signori Consiglieri, venerdì veniva assassinato a Roma, da una squadraccia fascista, il giovane Walter Rossi di 22 anni, militante di Lotta Continua. Sabato mattina a Torino un altro giovane, Roberto Crescenzio di 22 anni, veniva bruciato vivo dalle bottiglie molotov lanciate nel bar "Angelo Azzurro" di via Po da chi fa dell'ideologia della violenza l'arma della lotta politica.
E' morto lunedì dopo tre giorni di agonia.
Ci inchiniamo di fronte a queste vittime del fascismo e della violenza a questi due giovani che sentiamo nostri. Il nostro dolore è quello che in questi giorni è nelle famiglie, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle piazze di un popolo che vuole vivere, lottare e progredire in pace e che è espresso in ogni parte d'Italia.
Ma non esprimiamo solo il nostro dolore e il nostro sgomento.
L'assassinio di Walter Rossi poteva essere evitato. L'attività eversiva dei covi fascisti di via Balduina era nota, come erano noti gli altri covi che dopo sono stati chiusi. La morte di Roberto Crescenzio deve essere l'ultima provocata da coloro che credono sia consentito rispondere alla violenza fascista con le bombe molotov che bruciano vive persone innocenti.
E' ora di dire basta con i fascisti, con quelli che armano e sparano con quelli che hanno sparato e assassinato in questi anni con armi e tritolo, con quelli che hanno attentato ai treni, con quelli che hanno tramato i golpe, con quelli che si sono nascosti nel Sid e negli apparati dello Stato, con quelli che li hanno protetti, con quelli che non parlano e dovrebbero parlare, con quelli che mentono per coprire le responsabilità per non aver difeso sempre la Repubblica e le sue leggi.
Si devono chiudere i covi con le leggi esistenti, si devono arrestare gli esecutori e i mandanti, si devono snidare i protettori e perseguire senza tregua tutti coloro che ancora pensassero di poter procedere come prima, si devono tenere i processi perché sia fatta giustizia senza interruzioni colpevoli.
In quest'aula si leva ancora una volta qualcosa, nata come una richiesta già altre volte, che si accompagna all'impegno di tutte le istituzioni, delle forze politiche e sociali che sanno che devono un grande contributo alle istituzioni dello Stato perché il fascismo e la violenza siano sconfitti.
Noi dobbiamo anche qui dire chiaramente no a chi crede di sostituire le armi della critica democratica ad uno Stato che va rinnovato, la critica delle armi. Dobbiamo dire no a chi dicendo di voler combattere il fascismo ammazza innocenti, incendia bar, assalta sedi di partiti e di associazioni di chiese e di locali pubblici. Chi esalta la P38 e usa le bottiglie molotov usa metodi fascisti, provoca delitti fascisti e prepara il terreno alla distruzione della Repubblica nata dalla Resistenza.
Nessuna morale rivoluzionaria può spiegare la morte di Roberto Crescenzio, nessuno può spiegarla solo come un errore o un incidente nessun antifascista può riconoscere la qualifica di antifascismo militante o può giustificare chi parte nei cortei con i tascapane pieni di bulloni di bottiglie o di lattine pronte a trasformarsi in ordigni terribili che i partigiani e i soldati usavano contro i carri armati nella seconda guerra mondiale.
E poi, quale morale? La morale dei rivoluzionari di ogni epoca è una morale dal volto pulito e dal rigore razionale nell'azione, non dal volto mascherato e dal gesto criminale. Le grandi idee che hanno cambiato il mondo sono quelle che hanno esaltato il valore della vita e che hanno impiegato milioni di uomini anche in lotte aspre, ma per creare un nuovo umanesimo.
Dov'è l'umanesimo dietro le bombe molotov? Nessuna guerra partigiana ha potuto scontare, come tassi da pagare, la morte degli innocenti. I valori degli autentici rivoluzionari nell'Italia d'oggi sono la tolleranza, la libertà, il lavoro, la serietà, l'impegno personale e la lotta unitaria e pacifica per sconfiggere la violenza e per fare andare avanti rinnovandola, questa società per crearne una nuova.
Abbiamo ieri chiesto all'autorità dello Stato di fare di più per realizzare questo programma. Abbiamo chiesto un impegno ancora maggiore di quello che sappiamo già esercitano. Abbiamo chiesto risultati e abbiamo chiesto anche rendiconti democratici di ciò che è stato fatto perch l'opinione pubblica possa sapere ciò che si fa, ciò che non si può fare ciò che non si è ancora fatto, ma si abbia il quadro in ogni momento preciso di una battaglia senza tregua per garantire l'ordine democratico e repubblicano. Abbiamo chiesto un impegno nuovo e abbiamo offerto un impegno nuovo della nostra comunità per fare fronte a problemi e a pericoli che sembrano aumentare nella crisi più generale che la nostra società attraversa.
Con queste parole credo che possiamo ricordare le due ultime vittime del fascismo e della violenza.
Propongo un minuto di silenzio e che domani il Consiglio regionale partecipi ai funerali del ragazzo bruciato vivo.



(Tutti i Consiglieri in piedi osservano un minuto di raccoglimento)



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, abbiamo espresso il cordoglio della Giunta regionale alle famiglie e ai cittadini che sono stati colpiti nel corso dell'azione terroristica di sabato. Desidero dare una comunicazione circa le iniziative che la Giunta regionale ha ritenuto di assumere in questa difficile e dolorosa circostanza per quanti hanno dovuto patire le conseguenze di quell'orribile fatto.
La Giunta, nell'ambito delle leggi e della normativa esistenti, ha ritenuto di intervenire a favore del proprietario del bar "Angelo Azzurro" attraverso un'erogazione di 5 milioni a titolo di assistenza. Ci si ripromette, nell'ambito delle leggi esistenti per gli esercizi commerciali quindi del riattamento previsto, di procedere, con le modalità stabilite dalla legge, ad un aiuto per la ricostruzione di questo esercizio. Desidero dire questo perché già in altre occasioni anche la Giunta precedente è intervenuta in questo senso allorché fatti gravi hanno coinvolto vite umane e hanno provocato danni gravissimi e irreparabili. Il danno provocato dalla strategia del terrore, delle bombe e della tensione o comunque da fatti così dolorosi non può essere assunto direttamente dall'Amministrazione regionale, ma, nell'ambito della normativa esistente, si è ritenuto di trovare questa forma perché è certo che non potevamo rimanere inerti, e questo è stato un atto che credo possa essere apprezzato da tutta la comunità regionale.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni, potremmo proseguire la trattazione della legge sulla tutela e l'uso del suolo. Sull'articolo 18 (ex art. 16) si era già svolta la discussione generale.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

I problemi sorti sull'interpretazione dell'art. 18 sono risolti nel senso che la soluzione sarà riportata all'art. 56; l'art. 18 è da intendersi come mera norma di rinvio e pertanto il nostro emendamento viene ritirato sull'affidamento ottenuto dall'Assessore per quanto riguarda il testo del successivo articolo 56.



PRESIDENTE

L'emendamento proposto dalla Giunta regionale: aggiungere al titolo "comunale e intercomunale", era già stato approvato nella scorsa seduta.
Vi dò lettura del testo dell'art. 18: "Dalla data di adozione del progetto preliminare del piano regolatore generale e successivamente da quella relativa al piano regolatore generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
Le prescrizioni del piano regolatore generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19 - Obbligo dei Comuni a dotarsi del piano regolatore generale: tempi e modalità di adeguamento "Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale redatto in conformità della presente legge entro i seguenti termini: a) i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M.
2/4/1968 n. 1444, sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti Comuni devono dotarsi entro 24 mesi di piano regolatore generale b) i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M.
2/4/1968 n. 1444 sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di piano regolatore generale entro il termine di 18 mesi c) i Comuni dotati di piano regolatore generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2/4/1968 n. 1444 devono provvedere all'adeguamento del piano regolatore entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare programmi di fabbricazione".
Sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del Gruppo P.S.D.I.: emendamento sostitutivo al comma a): ove "...24 mesi..." si sostituisce "...12 mesi...".
Emendamento sostitutivo ed integrativo al comma b): ove ".di 18 mesi." sostituisce ".di 8 mesi." e si integra a seguire ".dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, salvo restando fino a questo termine la validità del programma di fabbricazione".
Emendamento sostitutivo ed integrativo al comma c): ove ".di 12 mesi.
presente legge" si sostituisce e si integra ".di 6 mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, salvo restando fino a questo termine la validità del piano regolatore generale".
Emendamento soppressivo: all'ultimo capoverso sopprimere "Dalla data.
di fabbricazione".
La parola al Consigliere Benzi per l'illustrazione.



BENZI Germano

Vorrei sentire prima il parere della Giunta, farò in seguito le mie osservazioni.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. ha presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma: dopo la parola "fabbricazione" aggiungere il testo "ma solo varianti a quelli vigenti, ai fini della redazione dei programmi pluriennali di attuazione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Negli incontri con l'Assessore abbiamo già chiarito che il significato dell'ultimo comma dovrebbe riferirsi ai "nuovi programmi di fabbricazione".
L'Assessore ha specificato che "nuovi programmi di fabbricazione" di fatto vuol dire programmi di fabbricazione. Su questo siamo d'accordo, comunque riteniamo che la garanzia richiesta nel nostro comma intende evidenziare come sia necessario ammettere dall'entrata in vigore della legge varianti ai programmi di fabbricazione già vigenti per la redazione di programmi pluriennali di attuazione. Insistiamo sull'opportunità di inserire questo comma aggiuntivo all'ultimo comma proposto dalla Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La proposta del Gruppo socialdemocratico non può essere accolta, perch non si tratta soltanto di un rinvio di termini o di riduzione di termini ma si tratta di un rinvio completo della messa a regime alla formazione dei piani territoriali. In merito all'emendamento della D.C., oltre alla spiegazione già fornita e cioè che si tratta di nuovi programmi di fabbricazione, il fatto specifico relativo alle varianti per la formazione dei programmi di attuazione è previsto nella normativa predisposta per i programmi di attuazione. Se non fosse chiaro potremmo in quella sede chiarire meglio. E' evidente che nelle norme a regime non può essere indicato questo episodio che va collocato necessariamente nella fase transitoria.
Quindi l'emendamento non può essere accolto.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Benzi, ne ha facoltà.



BENZI Germano

Considerata la risposta dell'Assessore, benché io non condivida la sua impostazione, ritiro gli emendamenti presentati.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento della D.C.
E' respinto.
Chiede la parola il Consigliere Marchini per una dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

A prescindere dal contenuto della mia dichiarazione di astensione, mi preme dare un'interpretazione a questo articolo nel complesso della gestione urbanistica da parte della Regione. Con l'entrata in vigore della legge per la tutela e l'uso del suolo, e di questo articolo in particolare si attua un sistema transitorio eguale per tutti i Comuni; dovrebbero quindi rientrare tutte le situazioni di carattere eccezionale sulle quali è intervenuta la Giunta con apposito decreto. In altri termini, i Comuni tenuti a dotarsi di piani regolatori entro certi termini, in previsione di situazioni eccezionali, rientrano in questa situazione di eccezionalità per evitare di entrare in una terza fase transitoria prima di arrivare a regime.



PRESIDENTE

Rileggo il testo dell'art. 19: "Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini: a) i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M.
2/4/1968, n. 1444, sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti Comuni devono dotarsi entro 24 mesi di piano regolatore generale b) i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M.
2/4/1968, n. 1444, sono obbligati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di piano regolatore generale entro il termine di 18 mesi c) i Comuni dotati di piano regolatore generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2/4/1968, n. 1444, devono provvedere all'adeguamento del piano regolatore entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare programmi di fabbricazione".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 19 è approvato.
Titolo IV - Norme per la formazione del piano regolatore generale comunale o intercomunale Articolo 20 - Capacità insediativa residenziale teorica "La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali, o a parziale destinazione residenziale, previste dal piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa del tessuto edificato esistente si procederà in base ad analisi diretta o secondo i seguenti criteri: a) per le zone residenziali esistenti nei centri storici, soggette a restauro ed a risanamento conservativo dal piano, si assume come capacità teorica un valore compreso tra 1 e 1,2 abitanti per vano, moltiplicato per il numero di vani stimati come risultante delle operazioni di restauro e di risanamento conservativo b) per le zone residenziali esistenti, che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto senza incrementi o riduzioni di volume e che siano comprese all'interno del perimetro degli abitati, al netto dei lotti ancora inedificati, si assume come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati ed il numero dei vani abitabili esistenti secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione incrementato del numero di vani abitabili di posteriore edificazione.
Per i lotti liberi all'interno dei perimetri degli abitati, resi edificabili dal piano, per le aree già edificate nelle quali sia previsto o ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, per le zone di ristrutturazione, nonché per le zone di espansione residenziali, si assume come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita volumetrica o superficiale, ed attribuendo mediamente ad ogni abitante 90 mc di volume edificabile o 30 mq di solaio al lordo delle murature. Per destinazioni d'uso esclusivamente residenziali le dotazioni medie per abitante sono ridotte rispettivamente a 75 mc e 25 mq".
Sono stati presentati due emendamenti dal Gruppo della D.C.: emendamento modificativo al primo comma: lettera a), dopo i termini "capacità teorica" sostituire con la dizione "un abitante per vano".
Emendamento sostitutivo e soppressivo al terzo comma: sostituire la misura "90 mc" con "100 mc" e sopprimere il periodo finale "per destinazioni d'uso...".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il primo emendamento è ritirato, il secondo è mantenuto.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta mantiene la formulazione proposta.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Gruppo D.C.
E' respinto.
Rileggo il te sto dell'art. 20: "La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali, o a parziale destinazione residenziale, previste dal piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa del tessuto edificato esistente, si procederà in base ad analisi diretta, o secondo i seguenti criteri: a) per le zone residenziali esistenti nei centri storici, soggette a restauro ed a risanamento conservativo dal piano, si assume come capacità teorica un valore compreso tra 1 e 1,2 abitanti per vano, moltiplicato per il numero dei vani stimati come risultante delle operazioni di restauro e di risanamento conservativo b) per le zone residenziali esistenti, che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto senza incrementi o riduzioni di volume e che siano comprese all'interno del perimetro degli abitati, al netto dei lotti ancora inedificati, si assume come capacità teorica il valore maggiore tra il numero dei residenti insediati ed il numero dei vani abitabili esistenti, secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, incrementato del numero di vani abitabili di posteriore edificazione.
Per i lotti liberi, esistenti all'interno dei perimetri degli abitati e resi edificabili dal piano, per le aree già edificate, nelle quali sia previsto o ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, per le zone di ristrutturazione, nonché per le zone di espansione residenziale, si assume come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita volumetrica o superficiale, ed attribuendo mediamente ad ogni abitante 90 mc di volume edificabile o 30 mq di solaio al lordo delle murature. Per destinazioni d'uso esclusivamente residenziali le dotazioni medie per abitante sono ridotte rispettivamente a 75 mc e 25 mq".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 20 è approvato.
Per quanto riguarda l'art. 21 l'Assessore Astengo desidera fare una comunicazione. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo articolo riguarda norme palesemente transitorie (previsioni insediative fino all'approvazione dei piani territoriali). La Giunta, dopo aver rivisto il testo, ritiene opportuno trasferire questa materia al Titolo X.



PRESIDENTE

Articolo 22 - Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale "Nel piano regolatore generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri: 1) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima delle aree per servizi sociali stabilita dall'art.
3 del D.M. 2/4/1968, n. 1444,nella misura di 18 mq per abitante, è elevata a 25 mq per abitante. Tale dotazione minima complessiva è da intendersi, in linea di massima, così ripartita: a) 7 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) b) 3 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) c) 12,50 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali andrà effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica così come definita nel precedente art. 20.
Nelle zone di esclusivo interesse turistico e per l'insediamento residenziale a carattere stagionale i piani regolatori sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d), elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dai piani regolatori generali non superi i 2.000 abitanti, la dotazione globale di aree pu essere ridotta a 18 metri quadrati per abitante.
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di standard per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie, stabilite dall'art. 5 sub 1) del D.M. 2/4/1968 n. 1444 in misura del 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20% salvo che per i Comuni siti in territorio montano.
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: la dotazione minima di standard funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, o all'ampliamento di quelli esistenti da destinare a parcheggi, verde, centri e servizi sociali ed attrezzature varie, stabilita dall'art. 5 sub 2) del D.M. 2/4/1968 n. 1444 in misura dell'80% della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti, va elevata al 100%; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
Non sono computabili ai fini degli standard di cui ai precedenti commi le aree per le quali non siano previsti o l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l'assoggettamento ad uso pubblico".
Vi è una serie di emendamenti presentati dal Gruppo della D.C.: emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo le parole "uso pubblico" aggiungere "esistenti ed in progetto".
Emendamento aggiuntivo al primo comma: punto 1), dopo "art. 20" aggiungere "le Comunità montane verificano e stabiliscono come debbono essere articolati gli standards, di cui ai precedenti punti a), c) e d) Comune per Comune e sulla base dei parametri ammissibili di cui alla frase precedente".
Emendamento soppressivo al primo comma: punto 1), dopo la dizione "La verifica dello standard urbanistico" sopprimere l'aggettivo "residenziale".
Emendamento soppressivo al primo comma: punto 1), dopo la dizione "alle lettere c) e d)" sopprimere l'inciso "elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq 20 per abitante-vano,".
La parola al Cosigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi pare che da parte della Giunta vi sia disponibilità ad accettare l'emendamento riferito al primo comma.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, sempre riferito al primo comma, ci permettiamo di richiamare l'attenzione della Giunta e del Consiglio sulla opportunità di calibrare con senso di responsabilità il riferimento agli standards per quanto attiene ai punti relativi alle aree per spazi pubblici a parco gioco e sport e per quanto attiene ai parcheggi.
Se è pur vero che vi sono alcune realtà di zone turistiche rispetto alle quali il reperimento dello standard è possibile in ampia misura soprattutto in presenza di condizioni limitative dovute alle sponde dei laghi e dei fiumi o per particolari condizioni orografiche nei territori montani, questo standard rischia di essere abbastanza pesante e quindi di difficile reperibilità.
Il terzo emendamento, al primo comma, è ritirato.
Il mantenimento del quarto emendamento, sempre relativo al primo comma è condizionato in dipendenza della risposta che otterremo al secondo emendamento, sul quale ci permettiamo di insistere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sul secondo emendamento si conviene. La collocazione forse non è perfetta, perché dovrebbe essere aggiunto alla fine del punto 1), dopo le parole "per abitante". L'ultima riga deve essere corretta perché si riferisce alla frase precedente che forma il punto 1) del primo comma. Nel periodo precedente è possibile dire questo?



PICCO Giovanni

Potremmo dire "di parametri ammissibili di cui alla frase precedente".



PRESIDENTE

Chi approva il primo emendamento della D.C. è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento D.C. alzi la mano.
E' approvato.



PICCO Giovanni

In base alla votazione del secondo emendamento noi ritiriamo il terzo e il quarto emendamento.



PRESIDENTE

Rileggo il testo dell'art. 22: "Nel piano regolatore generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri: 1) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima delle aree per servizi sociali, stabilita dall'art.
3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella misura di 18 mq per abitante, 4 elevata a 25 mq per abitante. Tale dotazione minima complessiva è da intendersi, in linea di, massima, così ripartita: a) 7 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) b) 3 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) c) 12,50 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica, così come definita nel precedente articolo 20.
Nelle zone di esclusivo interesse turistico per l'insediamento residenziale a carattere stagionale, i piani regolatori sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d), elevando la dotazione minima, di cui alla lettera c), a mq 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b), vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei Comuni, nei quali la popolazione prevista dai piani regolatori generali non superi i 2.000 abitanti, la dotazione globale di aree può essere ridotta a 18 metri quadrati per abitante. In tal caso le Comunità montane verificano e stabiliscono, Comune per Comune, come debbono essere articolati gli standards di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie, stabilite dall'art. 5 sub 1) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in misura del 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20 %, salvo che per Comuni siti in territorio montano.
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale o all'ampliamento di quelli esistenti, da destinare a parcheggi, verde, centri e servizi sociali ed attrezzature varie, stabilita dall'art. 5 sub 2) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in misura dell'80% della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti, va elevata al 100%; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
Non sono computabili ai fini degli standards, di cui al precedente comma, le aree per le quali non siano previsti o l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l'assoggettamento ad uso pubblico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 47 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 22 è approvato.
Articolo 23 - Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale - "Nei piani regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 10.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche d'interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita: 1,5 mq per abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo con esclusioni delle sedi universitarie 1 mq per abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere 15 mq per abitante per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
Le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo devono essere garantite nell'ambito di ciascuna area sub-comprensoriale e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale".
Sono stati presentati alcuni emendamenti, e dalla Giunta e dal Gruppo D.C.
Emendamento modificativo al secondo comma presentato dal Gruppo D.C.: il secondo comma è così modificato: "Le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo devono essere garantite nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale".
Emendamento integrativo al primo comma - punto 2), presentato dalla Giunta regionale: dopo le parole "per le attrezzature" aggiungere "sociali".
Emendamento modificativo all'ultimo comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire le parole "nell'ambito di ciascuna area sub-comprensoriale" con "nell'ambito delle aree sub-comprensoriali".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Ritiriamo l'emendamento presentato; all'ultimo comma, però, anzich dire "le dotazioni minime devono essere garantite nell'ambito di ciascuna area", riteniamo più opportuna la dizione: "delle aree sub-comprensoriali" al fine di mantenere un minimo di elasticità e, in caso di necessità garantire la dotazione di questi spazi per più di un'area sub comprensoriale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

D'accordo.
Il nostro emendamento aggiunge semplicemente l'aggettivo "sociali" oltre a quelli "sanitarie ed ospedaliere".



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento della Giunta.
E' approvato.
Chi concorda sul secondo emendamento della D.C., alzi la mano.
E' approvato.
Vi dò lettura dell'articolo 23 così emendato: "Nei piani regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 10.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita: 1,5 mq per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie 1 mq per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere 15 mq per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
Le dotazioni minime di aree, di cui al presente articolo, devono essere garantite nell'ambito delle aree sub-comprensoriali e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 51 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 23 è approvato.
Articolo 24 - Densità territoriale e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali "La media delle densità territoriali calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, previste dal P.R.G. comunale per l'intero territorio comunale, ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore a 10.000 mc per ha e, per i Comuni di interesse turistico, a 8.000 mc per ha, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree di cui all'art. 23, ma comprese quelle di cui all'art. 22, primo comma, punto 1).
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare: a) nei Comuni fino a 20.000 abitanti, i 3 mc su mq, pari a 1,0 mq su mq.
b) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti, i 5 mc su mq, pari a 1,7 mq su mq.
Eventuali prescrizioni di P.R.G. che si discostino dai suddetti valori devono essere specificamente motivati sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante".
All'articolo 24 sono stati presentati alcuni emendamenti: emendamento aggiuntivo al primo comma - terza riga, presentato dalla Giunta regionale: dopo la parola "ristrutturazione" aggiungere: "totale, con modifiche dei volumi preesistenti".
Emendamento sostitutivo al primo comma - settima riga, presentato dalla Giunta regionale: dopo "10.000 mc per ha" sostituire le parole "e, per i Comuni di interesse turistico, a 8.000 mc," con le parole: "a 8.000 mc per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti,".
Emendamento aggiuntivo al primo comma - undicesima riga, presentato dalla Giunta regionale: dopo le parole: "le aree" aggiungere: "edificate non soggette a ristrutturazione e quelle".
Emendamento aggiuntivo e modificativo al secondo comma, presentato dalla Giunta regionale: dopo la lettera a) inserire: "b) nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti, i 4 mc su mq, pari a 1,35 mq su mq" e modificare la lettera b) in c).
Emendamento soppressivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Il comma è soppresso".
Emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire i termini "specificatamente motivati" con "giustificabili".
La parola all'Assessore Astengo



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' opportuno illustrare prima gli emendamenti della Giunta che servono a chiarire alcuni fatti. In merito al primo emendamento, affinché non si cada nell'equivoco di ritenere la parola "ristrutturazione" una "ristrutturazione edilizia" vengono aggiunte le parole: "totale, con modifiche dei volumi preesistenti"; non riguarda solo l'operazione di scavo interno, ma riguarda anche la demolizione complessiva della volumetria preesistente. La riduzione del tetto della densità media territoriale al secondo emendamento riguarda non soltanto i Comuni di interesse turistico ma anche i Comuni inferiori a 500 abitanti, che non ricadono in quelli di interesse turistico. Nel secondo comma è fatta una aggiunta poiché è apparso opportuno inserire una classe intermedia tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, in modo che le cubature fondiarie sarebbero di 3, 4, 5 mc per mq questo consente una maggiore sfumatura per i Comuni a dimensione intermedia ed è più realizzabile la possibilità di raggiungere anche il tetto massimo che abbiamo indicato.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Ritiriamo l'emendamento soppressivo al primo comma e concordiamo sugli emendamenti presentati dalla Giunta, fatta eccezione per il primo; infatti dato che in altri articoli della legge si fa riferimento a Comuni di altra soglia demografica, ci pare opportuno il riferimento ai Comuni con 2.000 abitanti, in particolare per quanto riguarda gli standards.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Possiamo dire fino a 1.000 abitanti.



GENOVESE Piero Arturo

D'accordo.



PRESIDENTE

La D.C. mantiene l'emendamento al terzo comma?



PICCO Giovanni

Pensiamo che la Giunta possa accoglierlo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La parola "giustificabili" sembra quasi sottolineare una colpa e che si debba dare una giustificazione; invece "specificamente motivati" mi pare una terminologia più corretta.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Picca. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Quando si deroga in negativo, come in questo caso, non ci può essere sempre una giustificazione motivata in positivo. In molti casi ci sono delle giustificazioni che ammettono questa deroga in negativo.
A noi sembrava più opportuna questa dizione, comunque non insistiamo.
Se la Giunta ritiene che questo alteri il significato dell'articolo ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Allora il Gruppo D.C. ritira i suoi emendamenti.
Chi è favorevole al primo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda sul secondo emendamento della Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dalla Giunta regionale.
E' approvato.
Chi è favorevole al quarto emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano.
E' approvato.
Vi dò lettura dell'art. 24 nel testo emendato: "La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione totale con modifiche dei volumi preesistenti, nonché di espansione previste dal piano regolatore generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale non deve essere inferiore a 10.000 mc per ha e a 8.000 mc per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.1100 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, primo comma punto 1.
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi di completamento di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare: a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc su mq, pari a 1,0 mq su mq b) nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc su mq, pari a 1,35 mq su mq c) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc su mq, pari a 1,7 mq su mq.
Eventuali prescrizioni di piano regolatore generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 34 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri.
L'articolo 24 è approvato.
Articolo 25 - Norme generali per i beni culturali ambientali "Il piano regolatore generale individua sull'intero territorio comunale i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili e rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13 della presente legge.
Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici e i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale di essi.
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia.
I complessi urbani e gli edifici singoli di interesse storico-artistico e/o ambientale sono soggetti esclusivamente a restauro conservativo secondo le prescrizioni di cui al successivo settimo comma, mentre le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del patrimonio edilizio. Le aree libere devono restare modificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici.
All'interno degli insediamenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo: a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde, e con l'individuazione di parcheggi marginali b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti, e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tal fine il piano regolatore generale nell'ambito dell'insediamento storico non pu prevedere di norma rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18/4/1962 n. 167 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, il piano regolatore generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
Il piano regolatore generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo, di cui al successivo articolo 48.
Spetta altresì al piano regolatore generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico artistico e/o ambientale e delle aree di interesse archeologico è svolta in sede di elaborazione di piano regolatore generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali promosso dalla Regione con apposito ufficio facente parte del Servizio Urbanistico Regionale, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento".
Il Gruppo D.C. ha presentato numerosi emendamenti: emendamento sostitutivo al quarto comma: dopo la parola "ambientale" sostituire con il testo: "sono preferibilmente assoggettabili a piani particolareggiati o in assenza a restauro conservativo, o ristrutturazione, secondo le prescrizioni di cui al successivo sesto comma e".
Emendamento aggiuntivo al quarto comma : dopo il termine "inedificate" aggiungere tra virgole l'inciso ", fino all'approvazione dei piani particolareggiati".
Emendamento aggiuntivo al sesto comma: dopo "restauro conservativo" aggiungere "ristrutturazione".
Emendamento soppressivo al sesto comma: lettera b), sopprimere la parola "pieno".
Emendamento soppressivo al sesto comma: lettera c), dopo le parole "al minuto", sopprimere la restante parte della frase fino al punto.
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione degli emendamenti.



PICCO Giovanni

Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sull'articolo 25 perché è molto importante. Nelle riunioni che sono seguite alle prime votazioni della legge, si era chiarito con l'Assessore che per "bene ambientale" non si doveva necessariamente intendere complessi, o aree, o zone, ma si doveva intendere con una certa specificità "il bene" in quanto tale, quindi il monumento, l'edificio se è edificio con l'area di pertinenza, una definizione fisica del bene ambientale quindi molto precisa e molto determinata. Il significato dei nostri emendamenti vuole sottolineare come i tipi di interventi che si potevano ammettere non erano solo quelli del restauro conservativo, ma erano anche quelle operazioni più estese (il tipo di estensione qui non è specificato, cosa che è stata fatta invece in altre proposte di legge) per poter ammettere sostituzioni di destinazioni d'uso che in taluni casi si rendono necessarie. L'unica proposta di emendamento della Giunta, all'articolo 25, è quella relativa al primo comma, n. 3 seconda riga, mentre per tutto il resto la Giunta ritiene di dover mantenere il testo. Rileviamo che le obiezioni da noi fatte sulla non sufficiente chiarezza relativa alle operazioni di restauro conservativo non sono state assolutamente prese in considerazione, quindi il discorso dell'assoluta rigidità rispetto ai tipi di intervento che possono essere fatti in presenza di beni ambientali non ci trovano assolutamente soddisfatti. Tra l'altro si fa presente che in sede di piano particolareggiato (tra l'altro qui non previsto, mentre noi avevamo suggerito di specificare "prima del piano particolareggiato") si può dare il caso di un edificio che possa avere, senza alterazione sostanziale della sua natura e della sua preservazione da un punto di vista filologico l'opportunità di integrazioni volumetriche che tra l'altro potrebbero essere state dettate dalla incompletezza della realizzazione di questo bene; molte volte succede che certi edifici sono stati troncati nella loro realizzazione e quindi possono ammettere un completamento per una testata che è rimasta incompiuta. In questo articolo in assoluto si dice che in questi casi in presenza di ben ambientali le aree inedificate rimangono sempre tali: questo è un concetto che va chiarito. Riteniamo che in sede di piano particolareggiato si possa dare sufficiente giustificazione perch aree inedificate possano essere, se non totalmente, parzialmente interessate a nuove edificazioni. Stante la filosofia e, per alcuni aspetti, l'incompiutezza delle specificazioni delle definizioni letterali eccessivamente rigide o eccessivamente discrezionali, riteniamo opportuno un chiarimento complessivo.



PRESIDENTE

Darei la parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino per illustrare l'emendamento altrettanto ponderoso presentato dal Gruppo repubblicano, che recita: Emendamento sostitutivo al quarto comma: il quarto comma è così sostituito: "I complessi urbani e gli edifici singoli di interesse storico artistico e/o ambientali sono soggetti esclusivamente a restauro conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo sesto comma mentre le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario e non inseriti in un contesto ambientale caratterizzato potranno essere soggetti ad interventi di risanamento e trasformazione conservativa, ristrutturazioni parziali o totali, abbattimento e ricostruzione parziale (50% del demolito) per singole unità o per occupanti, al fine di migliorare le condizioni abitative od urbanistiche della zona. Le aree libere che non possono garantire una sufficiente utilizzazione per usi sociali pubblici e comunque aree con superficie inferiore a 1500 mq, possono essere edificate con indice pari al 50% dell'indice medio della zona e comunque con indice non superiore a 5 mc/mq".



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Di fatto questo emendamento era già considerato da noi come ritirato dopo il chiarimento dell'Assessore che ci ha specificato le ragioni dell'articolo.



PRESIDENTE

Il Consigliere Marchini ha presentato un suo emendamento aggiuntivo: al n. 2, di seguito alla parola "ambientale", si aggiunga la parola "naturalistico". Vuole illustrarlo?



MARCHINI Sergio

Non merita grande illustrazione. Si tratta di integrare il tipo di bene previsto dalla legge. Se l'Assessore lo ritiene essenziale, bene diversamente lo ritiro.



PRESIDENTE

Gli emendamenti della Giunta recitano: Emendamento aggiuntivo al primo comma, numero 3) - seconda riga: dopo "art.
13" aggiungere: "terzo comma, lettera a),".
Emendamento correttivo al secondo comma - quinta riga: dopo le parole "storico-ambientale" sopprimere le parole "di essi".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento della Giunta con riferimento all'articolo 13, terzo comma, lettera a), specifica ciò che significano queste "aree di interesse o paesaggistico e ambientale". E' sufficiente; perché lo abbiamo già definito in sede di contenuti di piano regolatore.
La Giunta può accettare l'emendamento al quarto comma della D.C. Le parole: "fino all'approvazione dei piani particolareggiati" si riferiscono alle aree identificate, quindi sono collocate in fondo al periodo. Tutte le altre operazioni sottintese nell'intervento del Consigliere Picco non possono essere accolte.
I centri storici sono un fatto estremamente importante e, una volta per tutte, occorre essere netti, precisi, prendere posizione a questo riguardo senza tentennamenti.
La nostra epoca che è in fase di trasformazione violenta di tutto il territorio non si può permettere di modificare ciò che dichiariamo una volta per tutte che ha valore storico, ambientale e documentario.
Le ristrutturazioni non sono ammesse se questo è un bene che ha quelle caratteristiche, i completamenti, le aggiunte, le invenzioni non sono più ammesse: le facevano gli architetti del '500 con estrema disinvoltura rispetto a tutta l'architettura precedente, mentre noi non siamo in grado di fare alcun completamento in stile.
E' una decisione di piena responsabilità. Premessa questa posizione estremamente chiara, l'articolo è di estremo rigore: non ci sono tentennamenti, non ci sono direi elementi che possono essere soggetti ad equivoci perché tutto dipende dall'analisi storica e critica e dalla valutazione che viene fatta dei singoli edifici in sede di piano regolatore.
Ci deve essere un'analisi precisa, una lettura molto chiara. Questa è responsabilità in sede di formazione di piano della individuazione delle classi dei beni; soltanto in quella sede, dato che la Soprintendenza ai monumenti non ha operato in questo senso nel passato, può essere compiuta questa selezione. A questo punto c'è assoluta chiarezza e non possono esserci problemi. Accettiamo solo l'aggiunta: "fino all'approvazione dei piani particolareggiati".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questo argomento è così importante che esige l'attenzione del Consiglio. Rischiamo di metterci in una gabbia di assoluta inoperatività o per lo meno di crearci un alibi rispetto al quale tutto può essere possibile.
L'Assessore richiama la validità della sua impostazione, poiché in sede di piano regolatore verrebbe definito con inequivocabile certezza quello che è bene ambientale e quello che non è bene ambientale.
Esiste da parte dello Stato, in base alla legge n. 39, una predisposizione di elenchi per quanto attiene agli edifici di carattere monumentale e quindi soggetti al vincolo, però è ormai chiaro che soprattutto nella realtà piemontese, al di là dei beni specificatamente individuati e vincolati, esiste la necessità di garantire l'estensione dell'ambito di "bene ambientale" ad un insieme di edifici o di complessi che sono attigui a questi beni, oppure costituiscono patrimonio di rilevante valore o dal punto di vista ambientale o dal punto di vista storico.
Non vorrei che la rigidità rispetto alla quale è soggetta la normativa di intervento sul bene ambientale di fatto scoraggiasse qualsiasi estensione della individuazione dei beni ambientali. Per quanto riguarda i punti b) e c), non vi sarà più alcuna amministrazione che si assumerà la responsabilità di individuare un bene ambientale.
Per quanto riguarda la destinazione d'uso, faccio presente che molti edifici monumentali sono oggi soggetti a una valorizzazione che è in funzione di una modificazione della destinazione d'uso, quindi la stessa dizione: "localizzazione di nuovi complessi direzionali" ad esempio, per quanto attiene alla destinazione amministrativa pubblica, sono questioni che avremo quanto prima all'attenzione operativa. Leggo nel giornale di oggi che il Comprensorio di Ivrea individua nel Vescovado la possibilità di insediare la sua sede.
In questo articolo si dice però che in presenza di un bene ambientale non si prevedono nuovi complessi direzionali. Facciamo attenzione alle dizioni, perché potremmo trovarci con un altro caso tipo quello di Palazzo Lascaris, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Rendiamoci conto di queste situazioni. Mi permetto di insistere a nome del Gruppo sull'opportunità di soffermarci sui contenuti di questi commi.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marchini.
Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

In effetti la formulazione scelta dall'Assessorato è estremamente pericolosa e anche riduttiva dal punto di vista culturale. Non è assolutamente detto che l'"uso in atto" sia più conforme alla funzione ambientale di un certo tipo di edificio e addirittura di un certo tipo di borgo. Se vogliamo rivalutare nell'aspetto fondamentale l'edificio, questo va rivalutato nella sua funzione all'origine. Il "borgo" in definitiva era il luogo in lui si collocavano tutti i centri decisionali, sia pure molto modesti, che erano vicini alle espressioni del potere, circondava il palazzo del feudatario. Se vogliamo fare una scelta politica e dire che gli attuali abitanti devono rimanere dove abitano, è una scelta di tipo sociale, ma se facciamo una scelta di tipo culturale, di restauro delle nostre città, non possiamo non andare fino in fondo; se vogliamo recuperare i centri storici eliminando le infrastrutture le incrostazioni dei momenti successivi, queste incrostazioni non sono soltanto intese in termini architettonici, ma sono anche incrostazioni in termini socio-economici: il discorso è molto più approfondito e non lo si può liquidare dicendo che l'uso in atto è quello conforme alla destinazione dell'ambiente che andiamo a tutelare. L'ambiente non è soltanto da tutelare, ma è da restaurare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Ho l'impressione che attraverso la ricerca di una tutela rigorosa si rischi di ottenere effetti opposti. Vorrei collocarmi nella posizione più radicale al riguardo di questa normativa, ma l'esame della legge mi dà l'impressione che, proprio attraverso un estremo rigore riduttivo, si finisca per scoraggiare in vario modo il perseguimento dei fini che la norma si propone. Si riducono cioè gli ambiti tutelabili a singoli beni che sono manifestamente riconosciuti da tutti come meritevoli e quindi con una marcia indietro rispetto alla tendenza che porta a voler tutelati ambiti molto più ampi in cui valori storici sono presenti. Si diano quindi definizioni precise. In via Maria Vittoria, per esempio, il Palazzo Carpano ed altri palazzi storici sono restaurati e conservati per una destinazione anche economica nobilmente esercitata. Dobbiamo escludere queste prospettive? Allora ci condanniamo a fare di questi edifici dei musei morti oppure ad accelerare i fenomeni di distruzione del nostro patrimonio. In sostanza, ci pare che questa formulazione non possa efficacemente raggiungere gli scopi che si dichiarano.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale al primo comma, n. 3, seconda riga: dopo: "art. 13" aggiungere "terzo comma, lettera a)", alzi la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo liberale dopo la parola "ambientale" aggiungere la parola "naturalistico", alzi la mano.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Giunta al secondo comma quinta riga: dopo le parole "storico-ambientale", sopprimere le parole "di essi".
E' approvato.
Passiamo all'emendamento della D.C., al quarto comma, dopo la parola "ambientale" sostituire con il testo: "sono preferibilmente assoggettabili a piani particolareggiati o, in assenza, a restauro conservativo, o ristrutturazione, secondo le prescrizioni di cui al successivo sesto comma e".



PICCO Giovanni

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento della D.C., dopo il termine: "inedificate" aggiungere fra virgole l'inciso ", fino all'approvazione dei piani particolareggiati," alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda sull'emendamento D.C., sesto comma, dopo le parole: "restauro conservativo" aggiungere la parola: "ristrutturazione", alzi la mano.
E' respinto.
Passiamo alla votazione sull'emendamento D.C. al sesto comma, lettera b) sopprimere la parola "pieno".
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento D.C. al sesto comma, lettera c), dopo le parole: "al minuto" sopprimere la restante parte della frase fino al punto alzi la mano.
E' respinto.
L'articolo 25, nel testo emendato, recita: "Il piano regolatore generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali: da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13 terzo comma, lettera a) della presente legge.
Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi, è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia.
I complessi urbani e gli edifici singoli di interesse storico-artistico e/o ambientale sono soggetti esclusivamente a restauro conservativo secondo le prescrizioni di cui al successivo sesto comma, mentre le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del patrimonio edilizio. Le aree libere devono restare inedificate, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici, fino all'approvazione dei piani particolareggiati.
All'interno degli insediamenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo: a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con l'individuazione di parcheggi marginali b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tal fine il piano regolatore generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non pu prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, il piano regolatore generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fide di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
Il piano regolatore generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
Spetta altresì al piano regolatore generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di piano regolatore generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione con apposito ufficio, facente parte del Servizio Urbanistico Regionale, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'articolo 25 è approvato.
Articolo 26 - Norme generali per le aree destinate ad attività agricole "Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
Il piano regolatore in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma: a) individua, anche in riferimento alle direttive dei piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione in grandi classi d'uso del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali, attribuisce ai terreni messi a coltura gli indici di edificabilità per le residenze rurali nei limiti di cui al sesto comma del presente articolo, e specifica le relative norme di attuazione b) individua gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente e fissa norme atte al potenziamento e all'ammodernamento delle aziende esistenti c) stabilisce le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 28, 30 e 31 d) individua sul territorio gli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e ne regola la possibile riutilizzazione, anche per altre destinazioni e) individua gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi extragricoli, da mantenere allo stato di fatto con particolari prescrizioni per l'uso ed il riattamento funzionale f) individua gli edifici rurali e le attrezzature agricole obsoleti, e quelli conglobati nel tessuto abitato, o ubicati in zone improprie o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da assoggettare a trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52.
Il piano regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate e irrigue e quelli ad elevata fertilità, o dotati di infrastrutture ed impianti a servizio dell'attività agricola, salvo casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal Comitato comprensoriale.
Nelle aree destinate ad attività agricola saranno ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture come: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977 n. 15.
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato all'impegno dell'avente diritto che preveda: 1) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola 2) la decadenza della concessione al venir meno della condizione di cui al comma precedente o per cambiamento di fatto di destinazione d'uso.
Nei terreni messi a coltura gli indici di densità fondiaria non possono superare i limiti seguenti: a) terreni a coltura estensiva asciutta o a prato stabile asciutto mc 0,02 per mq b) terreni a colture irrigue irrigabili mc 0,03 per mq c) terreni a colture legnose specializzate mc 0,05 per mq d) terreni a colture orticole e floricole specializzate mc 0,07 per mq.
Al fine del calcolo del volume edificabile a destinazione abitativa rurale, la proprietà aziendale va computata per i soli terreni messi a coltura ed a destinazione agricola, al netto degli incolti improduttivi delle aree boscate o con coltivazioni in atto per l'industria del legno, e al lordo degli edifici esistenti. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui e intestati a proprietari diversi. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al quarto comma del presente articolo.
Per le aziende silvo-pastorali è ammessa l'edificazione esclusivamente per le abitazioni con residenza stabile o temporanea degli addetti alle aziende stesse nella misura di una abitazione, non eccedente i 700 mc, ogni 100 ha di azienda, al netto delle attrezzature.
La cubatura utilizzata ai fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo, regolarmente trascritto nei registri del Comune interessato, che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a non aedificandi la parte del territorio che ha ceduto la propria cubatura.
Gli indici di densità fondiaria relativi alle quattro classi di colture, di cui al sesto comma del presente articolo si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe rispetto alla classificazione di piano regolatore e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione senza che costituiscano variante di piano regolatore.
Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i mc 1.000.
Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati fra i beni culturali".
Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Chiedo una breve sospensione della seduta per un ulteriore esame dell'articolo da parte del nostro Gruppo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Poiché la nuova stesura non è completa, durante la sospensione si potrebbe fotocopiare la dizione completa che abbiamo rivisto.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta per qualche minuto.



(La seduta, sospesa alle ore 11,25 riprende alle ore 11,55)



PRESIDENTE

Signori Consiglieri, il Gruppo della D.C. chiede di poter disporre di un certo lasso di tempo per esaminare il nuovo testo dell'articolo 26.
Propongo di accogliere questa proposta, a condizione che alle ore 15 puntualmente si riprenda la seduta.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.00)



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