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Dettaglio seduta n.147 del 29/09/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Comunico che i processi verbali delle sedute del 14, 15, 21, 25, 26 27, 28, 29 luglio, 15, 19 e 20 settembre sono stati distribuiti nel corso delle precedenti sedute. Il processo verbale del 20 settembre è stato distribuito prima dell'inizio della seduta odierna. Se non vi sono osservazioni li possiamo considerare approvati.
Chiede la parola in merito il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Dalla lettera del resoconto stenografico del verbale della seduta di lunedì 19 settembre, ho rilevato che in occasione della discussione sul disegno di legge n. 234, sono state fatte alcune sorprendenti e bizzarre affermazioni in merito all'attività - o alla presunta non attività - svolta (o non svolta) dalla II Commissione in ordine all'esame del disegno di legge in oggetto.
Ritengo quindi necessario fare - come Presidente della II Commissione alcune opportune rettifiche sia per ristabilire la verità dei fatti, sia per evitare che resti consacrata agli atti, e passi in giudicato, una sorta di censura pronunciata piuttosto avventatamente con rito del tutto sommario ed alquanto approssimativo. Non ho alcuna difficoltà nel dire che, pur essendo presente ai lavori del Consiglio regionale di lunedì 19 settembre mi sono astenuto dal partecipare al dibattito ed al voto sul disegno di legge n. 234, ritenendo la procedura adottata per il suo esame non conforme alle norme regolamentari. Do però atto al Presidente del Consiglio di avere espresso, sia pure in termini diversi, questa mia stessa convinzione.
Se è vero quanto ha affermato il Presidente della Giunta che la presentazione del disegno di legge avvenne a luglio, occorre per precisare, per evitare la reticenza o l'equivoco, che la data della presentazione non fu un non ben definito giorno del mese di luglio, ma esattamente il 28 luglio; che nello stesso giorno il disegno di legge fu assegnato alla II Commissione; e che fu infine annunciato in Consiglio regionale il 29 luglio.
Credo sia appena il caso di ricordare che le sedute del 28 e del 29 luglio furono quasi interamente dedicate alla relazione, alla discussione ed alla replica sul disegno di legge n. 117, e che la seduta del 29 luglio si concluse con l'approvazione del disegno di legge n. 230 e dei progetti di legge n. 123 e n. 173 sulle calamità naturali, esaminati a tempi brevissimi, attesa la loro evidente e reale urgenza, dai colleghi della II Commissione. La seduta del 29 luglio chiuse la sessione estiva. Restavano per la precisione, a completare il mese di luglio i giorni 30 e 31: sabato e domenica. Lunedì 1° agosto iniziava il periodo feriale. Verso la fine del mese di agosto mi preoccupai di convocare per il primo mercoledì di settembre, e precisamente per il 7 settembre, la riunione della II Commissione per la "calendarizzazione" degli impegni (è noto che le sedute ordinarie della II Commissione sono state fissate al mercoledì). Aggiungo che il Presidente del Consiglio regionale aveva fissato per martedì 6 settembre la riunione dei Capigruppo per stabilire l'ordine dei lavori del Consiglio: tale data era quindi da intendersi come quella della ripresa dell'attività consiliare.
Nel corso della seduta del 7 settembre, e in accordo con il Vicepresidente della II Commissione, collega Bono, venne fissato per il successivo mercoledì 14 settembre, alle ore 15,30, l'esame del disegno di legge n. 234, essendosi convenuto che la seduta antimeridiana fosse dedicata anziché alla fauna nei parchi, a problemi, se mi si consente e con ogni rispetto, a problemi di ben altra rilevanza ed urgenza, quali quelli relativi alla localizzazione delle centrali nucleari in Piemonte, alla centrale idroelettrica della Valle Gesso ed alla centrale turbogas di Alessandria.
Nella seduta pomeridiana, presieduta dal collega Bono, venne esaminata solo la proposta di legge sul Museo ferroviario con la consultazione del Direttore compartimentale delle FF.SS., e ciò in quanto venne rilevata l'assenza dell'Assessore Rivalta e degli altri membri della II Commissione impegnati nelle consultazioni sul secondo programma triennale di edilizia scolastica presso la V Commissione. Lo stesso Vicepresidente Bono proponeva di procedere entro il 30 settembre alle consultazioni sul disegno di legge n. 234 e provvedeva a redigere gli avvisi di convocazione e gli elenchi degli Enti da consultare.
Nel frattempo il disegno di legge veniva inserito, ad iniziativa della Giunta, nell'ordine del giorno della seduta consiliare del 19 settembre.
Occorre fare due considerazioni: 1) che il disegno di legge n. 234 non recava la formula d'urgenza; n l'urgenza si rilevava dalla relazione allegata, attesa anche la vigenza del divieto venatorio di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43 2) che nessun articolo del regolamento consente al proponente di "richiamare in aula" tout court un progetto di legge di fronte al non esame da parte della Commissione.
Il regolamento stabilisce cose un po' diverse e cioè: 1) che le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di trenta giorni, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a sessanta 2) che il termine può essere ridotto a 15 giorni quando il Consiglio abbia deliberato l'urgenza 3) che all'atto della presentazione, ed anche successivamente, la Giunta regionale o il proponente possono chiedere al Consiglio che si fissi il termine d'urgenza o un termine speciale e che solo scaduti i termini indicati il disegno di legge può essere iscritto all'ordine del giorno su richiesta del proponente.
Questa procedura non è stata osservata per l'esame del disegno di legge n. 234. Né credo che si possa fare seriamente riferimento per il calcolo del termine di trenta giorni al mese di agosto, soprattutto considerando alcune fra le motivazioni che erano state sostenute - e non da me - per deliberare il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 117.
Esprimo quindi, come Presidente della II Commissione, la mia più ferma e viva riprovazione e protesta per le dichiarazioni fatte a nome della Giunta, mentre mi corre il dovere di dare atto a tutti i membri della II Commissione del grande impegno e del grande senso di responsabilità con cui in questi mesi hanno assolto ai compiti loro affidati dallo Statuto regionale e dal Consiglio e per la cui effettiva e concreta collaborazione esprimo loro il mio più sincero ringraziamento.



PRESIDENTE

Vi sono dichiarazioni? La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Stante il carattere di questa dichiarazione, data la lettura rapida che ci ha impedito di coglierne gli aspetti dal punto di vista politico e generale, ci riserviamo di esaminarla. Formalmente consideriamo passata agli atti la dichiarazione.



PRESIDENTE

Se i Capigruppo lo riterranno, si potrà richiedere di iscriverla all'ordine del giorno.


Argomento: Fondi sanitari

Comunicazione dell'Assessore Enrietti sulla questione della spesa ospedaliera


PRESIDENTE

Prima di proseguire l'esame del disegno di legge n. 117, l'Assessore Enrietti chiede la parola per una comunicazione urgente in merito ad alcune questioni apparse sui giornali. Ne ha facoltà.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità

Desidero informare il Consiglio regionale sulla crisi finanziaria degli ospedali.
L'ennesima gravissima crisi finanziaria che ha investito gli ospedali richiede una pubblica informazione sulle responsabilità del Governo nazionale che sta ribaltando sulle Regioni i problemi non risolti della finanza pubblica.
Infatti, mentre ci dichiariamo d'accordo - con le altre Regioni - sulla necessità di contenere l'espansione della spesa sanitaria entro i limiti dello sviluppo delle risorse disponibili, non possiamo accettare la tattica dilatoria messa in atto dal Governo sia nel definire limiti di spesa che siano realisticamente in linea con l'esigenza del suo contenimento, sia nel corrispondere i fondi riconosciuti necessari.
In questa situazione, che sta pregiudicando la correttezza delle forniture ed anche la regolare corresponsione delle retribuzioni, è doveroso richiamare non solo l'attenzione del Consiglio regionale ma anche quella delle forze politiche e sindacali, degli organi di stampa e dell'opinione pubblica tutta affinché da ogni parte vengano iniziative adeguate per uscire da questa difficilissima crisi.
Il trasferimento della funzione ospedaliera alle Regioni è avvenuta in modo quanto mai scorretto, al solo fine di scaricare una "patata bollente" e rischiando così di vanificare una riforma pur significativa, si ritiene necessario richiamare, sia pur succintamente, i termini della situazione rinviando ad una prossima seduta del Consiglio una più ampia informazione sul primo triennio di applicazione della legge 386/1974.
Contro una spesa ospedaliera consolidata per il 1974 pari a 2.742 miliardi il Governo - contravvenendo ai precisi meccanismi di adeguamento periodico previsti dalla legge 386/1974 - ha previsto nei bilanci nazionali, per gli anni 1975, 1976 e 1977, un fondo pari a 2.700 miliardi provvedendo a corrispondere alle Regioni acconti su tale base.
Solo con la legge 8/8/1977, n. 565, si è provveduto a rideterminare il fondo per gli anni 1975 e 1976 rispettivamente in 3.300 e 3.750 miliardi.
Pur non disconoscendo l'importanza del recente provvedimento legislativo richiamato, si deve osservare come il Governo, pur impegnato in tal senso da un puntuale ordine del giorno della Commissione sanità della Camera dei deputati, non abbia ancora provveduto a risolvere - con provvedimenti urgenti e completi - gravi problemi quali: il sollecito pagamento delle quote arretrate per il 1975 ed il 1976 ricorrendo ad anticipazioni del Tesoro, tenuto conto che la legge 565/1977 prevede il ricorso al mercato finanziario con tempi tecnici assai lunghi l'erogazione provvisoria per il 1977 di quote del fondo sulla base dell'ammontare già definito per il 1976 la determinazione dell'ammontare del fondo per il 1977 ed il 1978 il riconoscimento degli oneri connessi alla ritardata erogazione delle quote riconosciute necessarie (interessi sulle anticipazioni bancarie, interessi e more sul ritardato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, senza tenere quindi conto dei maggiori oneri connessi allo scarso potere contrattuale degli Enti ospedalieri nella definizione delle forniture).
Su quest'ultimo problema, che si riallaccia alla determinazione del F.N.A.O. per il 1977, occorre spendere ancora due parole.
Come sottolineato dagli Assessori regionali alla sanità in un documento fatto pervenire il 12 luglio 1977 ai membri della Commissione sanità della Camera, a tutto il 30 giugno 1977 gli interessi maturati sui debiti accumulati nel 1975 e 1976 ammontano a 405 miliardi. A tali interessi vanno aggiunti quelli maturati fino al giorno del versamento del conguaglio previsto dalla legge 565/1977 nonché quelli accumulati per il ritardo nel versamento delle quote 1977.
Tali interessi non possono essere dimenticati: essi rappresentano un onere reale per la finanza regionale la cui origine va ricercata nella palese e prolungata insolvenza dell'Amministrazione centrale dello Stato.
Di tali interessi si è fatto carico, d'altro canto, anche il Gruppo finanza pubblica presso il Ministero del bilancio per il calcolo del F.N.A.O. 1977 stabilendolo il 4.745 miliardi al netto degli interessi.
Venendo in particolare alla Regione Piemonte la situazione è così sintetizzabile: nel 1975 sono stati ricevuti 198 miliardi contro i 242 previsti e necessari (pari all'82%) nel 1976 204 contro 283 (pari al 725).
Si è quindi accumulato nei soli primi due anni di gestione regionale un credito - ormai definito e certo - di circa 123 miliardi.
Nel 1977, contro una quota che dovrebbe essere, al netto degli interessi, di 362 miliardi, riceviamo mensilmente a tutt'oggi acconti in misura assoluta uguali a quelli del 1976 per un totale annuo di 204 miliardi, pari al 56 % del fabbisogno.
A fine anno, in mancanza di interventi statali (ma ci si chiede come si potrà arrivare a fine anno!), il credito globale per ritardato accredito del fondo sarà di ben 281 miliardi, senza tenere conto degli interessi passivi.
La situazione degli ospedali è poi ulteriormente aggravata dal persistere di pendenze arretrate relative alle gestioni 1974 e precedenti.
Com'è noto la legge 386/1974 nel dettare norme per l'avvio della riforma sanitaria ha altresì disposto lo stanziamento di 2.700 miliardi per l'estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri.
Tale stima, subito contestata dagli Assessori regionali alla sanità oltre che dalla F.I.A.R.O., si è rivelata notevolmente per difetto richiedendo un successivo stanziamento di 1.400 miliardi attuato mediante la legge 72/1976.
Con la legge 72/1976 sono state altresì dettate norme amministrative atte ad operare una chiara e netta distinzione tra la gestione precedente e successiva al 31 dicembre 1974. Ora quella che doveva essere una rapida operazione di risanamento si sta protraendo da circa tre anni e si ritiene ottimistica la previsione di una chiusura definitiva entro il prossimo anno.
La lunghezza dell'operazione di ripianamento dell'esposizione creditoria degli Enti ospedalieri verso gli Enti mutualistici è dovuta ai seguenti motivi fondamentali: 1) difficoltà di ordine finanziario anche se il ripianamento sta avvenendo in larga parte mediante l'emissione di titoli di credito attribuiti agli Istituti tesorieri e previdenziali.
2) Difficoltà derivanti dal meccanismo di raccolta dati fortemente centralizzata in due centri operativi (Ministero del tesoro e Ministero della sanità) non coordinati, coinvolgendo le Regioni solo nell'attuale scorcio di anno ed in esclusiva veste di collegamento con gli Enti ospedalieri. La raccolta dei dati è risultata conseguentemente assai contorta e dispersiva, ingenerando negli Enti ospedalieri, che pur non sempre hanno collaborato nei termini dovuti, una giustificata sfiducia.
Alla data odierna peraltro risultano sbloccate alcune situazioni fondamentali per avviare una celere risoluzione delle pendenze: 1) il Comitato di vigilanza costituito presso il Ministero della sanità a norma dell'art. 3 della legge 386/1974 ha avviato il meccanismo di rilascio dei nulla-osta.
2) Le somme indicate dagli Enti mutualistici quali residui debiti verso gli ospedali pubblici e privati sono state loro attribuite interamente da parte del Ministero del tesoro.
In questa situazione l'Assessorato alla sicurezza sociale e sanità ha ritenuto doveroso assumere il coordinamento delle lunghe operazioni provvedendo ad inviare a Roma - periodicamente - un proprio collaboratore per seguire specificamente il lavoro di riscontro del materiale presso il Ministero della sanità e partecipare alla segreteria tecnica del Comitato di vigilanza.
Si spera che in tal modo il rilascio dei nulla-osta per gli Enti ospedalieri possa terminare entro il corrente anno, tenendo conto che i primi risultati sono confortanti. Infatti, mentre in sette precedenti riunioni del Comitato di vigilanza erano stati rilasciati 21 nulla-osta relativi ad Enti ospedalieri del Piemonte, nell'ultima seduta i nulla-osta rilasciati sono stati ben 18.
Concludendo si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che il protrarsi della situazione creditoria degli Enti ospedalieri verso gli Enti mutualistici ha provocato e sta provocando un mutamento della situazione rilevata al 31 dicembre 1974, specie per gli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie per le spese legali e gli interessi di mora addebitati giudizialmente dai fornitori.
Tale situazione provocherà nuovi deficit ed amplierà quelli già esistenti al 31 dicembre 1974. Alle leggi 386/1974 e 72/1976 che ripianano i deficit degli Enti mutualistici occorrerà pertanto far seguire un nuovo provvedimento che ripiani i deficit degli ospedali verso terzi.
Come già detto si rinvia ad una delle prossime sedute del Consiglio una più ampia ed articolata relazione sui primi tre anni di gestione regionale dell'assistenza ospedaliera volendo dare già oggi - per la sua gravità un'informazione sullo stato di dissesto finanziario in cui versano gli ospedali, giunto al punto di rottura.
Non sarà però fuori luogo accennare sin d'ora come l'assunzione di responsabilità in materia ospedaliera da parte delle Regioni, lungi dall'aver provocato un'accelerazione della spesa, ha segnato una diminuzione del saggio di incremento annuo che ha caratterizzato la spesa ospedaliera nel quinquennio precedente.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola sull'argomento? Non ve ne sono.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Prima di passare all'esame del disegno di legge 117, sarebbe opportuno esaminare il punto settimo all'ordine del giorno : "Nomine", di cui sono state particolarmente sollecitate la sostituzione di un membro dimissionario del Consiglio di amministrazione dell'Ires e la sostituzione di un membro dimissionario del CO.RE.CO. di Biella.



MARCHINI Sergio

Chi ha deciso il nominativo? Se non vado errato la sostituzione del membro del CO.RE.CO. di Biella compete al Partito liberale.



RASCHIO Luciano

Se è un comunista il membro dimissionario viene sostituito da un comunista.



MARCHINI Sergio

Chiedo la convocazione della Commissione nomine perché non intendo essere trattato in questo modo dai colleghi. Siccome mi pare che abbiamo un rappresentante dimissionario, volevo semplicemente cautelarmi. Non metto in dubbio che competa al P.C.I., chiedo però che quando si presentano dei nominativi si illustri la situazione. Signor Presidente, mi parrebbe ovvio introdurre questi argomenti con una spiegazione.



PRESIDENTE

Io ho introdotto l'argomento. Queste cose le abbiamo fatte molte volte in un'unica maniera: quando un membro di un partito chiede di essere sostituito lo stesso partito presenta il nominativo con la lettera di dimissioni che vi leggo: "A seguito delle dimissioni del nostro rappresentante presso il CO RECO, di Biella, signor Molinari Maurizio, dimissioni già trasmesse dalla suddetta sede locale alla Giunta regionale, con la presente segnaliamo il nominativo di chi dovrebbe subentrare: signor Paonessa Mario".
Procediamo alla sostituzione del signor Bruno Ferrero, membro dimissionario del Consiglio di amministrazione dell'Ires. Il nominativo proposto in sostituzione è quello del signor Massimo Lo Cicero.
Si passi alla votazione a scrutinio segreto.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 36 ha riportato voti: LO CICERO Massimo n. 28 schede bianche n. 6 schede nulle n. 2 Il signor Lo Cicero Massimo è pertanto eletto membro del Consiglio di amministrazione dell'Ires in sostituzione del signor Ferrero Bruno.
Procediamo con la sostituzione del signor Maurizio Molinari da membro supplente della Sezione decentrata del CO.RE.CO, di Biella. Come ho detto il nominativo proposto dal Partito comunista in sostituzione è quello del signor Mario Paonessa.
Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno riportato voti: PAONESSA Mario n. 24 CALSOLARO Corrado n. 3 schede bianche n. 4 Il signor Paonessa Mario è pertanto eletto membro supplente della Sezione decentrata del CO.RE.CO. di Biella in sostituzione del signor Maurizio Molinari.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 117 in materia di urbanistica.
La parola all'Assessore Astengo che ha una proposta da avanzare.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' stato distribuito un documento di lavoro che riporta i primi articoli votati (tra l'altro c'è un errore che verrà corretto in sede di coordinamento) e, dall'art. 15 in poi, il testo della Commissione e in corsivo gli emendamenti proposti dalla Giunta. E' ovvio che non sostituisce affatto né il documento iniziale della Commissione né i singoli emendamenti della Giunta. Per quanto riguarda gli articoli che vanno dal 15 al 19, c'è una proposta di riordino della numerazione ai fini sistematici: all'art. 15 restano i piani regolatori comunali, mentre i piani intercomunali e delle Comunità montane, che erano all'art. 19, passano all'art. 16. Quindi ci sono le varianti dei piani regolatori generali sia comunali che intercomunali; all'art. 18 passa quanto era prima previsto all'art. 16 l'art. 19 riporta l'obbligo dei Comuni alla formazione dei piani (ex art.
18). In questo modo vengono sistematicamente previste le formazioni dei piani comunali, intercomunali, le varianti, l'efficacia e l'obbligo.
Successivamente avrò da presentare qualche emendamento.



CHIABRANDO Mauro

Vorrei sapere se il gruppo di emendamenti già presentati dalla Giunta è sostituito.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il vecchio gruppo di emendamenti è da considerarsi annullato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, chiedo la sospensione di un quarto d'ora per verificare con l'Assessore le conseguenze dei mutamenti di successione degli articoli; per conoscere la sorte di alcuni emendamenti e il significato di alcune nuove proposte annunciate dalla Giunta.



PRESIDENTE

Vi sono obiezioni? Non ne vedo. Sospendo la seduta per un quarto d'ora per migliorare i lavori.



(La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,10)



PRESIDENTE

Riprendiamo i nostri lavori esaminando l'art. 15 nei confronti del quale sono stati presentati vari emendamenti.
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il primo emendamento riguarda il progetto preliminare di piano regolatore generale, rispetto al quale sussisteva un'alternativa: o lasciare che il documento assumesse un carattere sfumato e meramente preparatorio, trasferendo all'atto definitivo osservazioni e salvaguardia oppure introdurre questi istituti nella prima fase. In questo caso occorre però definire in modo più preciso i contenuti del progetto preliminare, ed è quanto è stato proposto con l'emendamento che prevede che il progetto preliminare debba comprendere uno schema della relazione di cui al punto 1) dell'art. 14, gli elaborati di cui al punto 2/a), 3/a) e b) dell'art. 14.
In questo quadro scatterebbero osservazioni e salvaguardia per cui anticipiamo subito che gli emendamenti non conformi a questa soluzione vengono ritirati.



PRESIDENTE

Emendamento modificativo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: il primo comma è così modificato: "Il Consiglio comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del piano socio - economico - territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione esistente, sulle dinamiche in atto e sui programmi degli operatori pubblici e privati individua gli obiettivi generali da perseguire e delinea i criteri di impostazione del P.R.G.".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Proporremmo, se la D.C. insiste, unicamente di introdurre una frase come indicato nell'emendamento della D.C., "sulla situazione esistente sulle dinamiche in atto..., individua", perché i programmi degli operatori pubblici, e soprattutto quelli privati a livello comunale, diventano di una pesantezza incredibile; non si può immaginare che questa fase preparatoria debba sentire tutti gli operatori esistenti o potenziali privati, i quali ad un certo momento possono anche impugnare questa iniziativa perché non sono stati ascoltati. Inviterei quindi i presentatori a rendersi carico di questo problema, eventualmente, se vogliamo allargare questo concetto di indagine conoscitiva sulla situazione locale, proporrei di aggiungere "esistente sulle dinamiche in atto, e individua gli obiettivi generali".



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Anche se ci rendiamo conto che appesantisce il processo di formazione della deliberazione programmatica, quanto proponiamo ci pare importante ai fini della definizione della stessa; al secondo comma, infatti, le osservazioni e le proposte sono limitate agli Enti e organismi a cui viene inviata la deliberazione programmatica. Se si potessero raccogliere le osservazioni e le proposte dei cittadini in genere nella fase successiva sulla deliberazione programmatica, per noi potrebbe andare bene: non si appesantirebbe la partenza del processo di formazione, però si raccoglierebbero ugualmente le osservazioni e le proposte dei cittadini e dei settori produttivi, che sono rilevanti ai fini della formazione del piano regolatore. Quindi accogliamo la proposta e chiediamo che venga aggiunta al secondo comma questa precisazione.



PRESIDENTE

L'emendamento modificativo al secondo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Il secondo comma è così modificato: 'La deliberazione programmatica divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 530 del 9/6/1947 viene inviata al Comitato comprensoriale ed alla Comunità montana e viene messa a disposizione degli organi di decentramento e delle organizzazioni sociali più rappresentative'", è ritirato.
Votiamo l'emendamento al primo comma, terza riga, presentato dalla Giunta regionale: dopo "situazione locale", eliminando "fissa", aggiungere "esistente sulle dinamiche in atto, individua". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento modificativo al secondo comma, sesta riga, presentato dalla Giunta regionale: anziché "affinché esprimano le loro" sostituire con " chiunque può presentare". Chi concorda alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento del Gruppo DC al terzo comma: dopo "piano regolatore", fare punto e sopprimere il restante testo.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non ritiriamo questo emendamento perché riteniamo che sia da esplicitare il concetto secondo il quale, trattandosi di un'elaborazione tecnica, la partecipazione dei cittadini è in questa fase praticamente impossibile. Noi riteniamo che essendo a monte e successivamente ampiamente garantita la partecipazione, sia impossibile tecnicamente garantire in questa fase la partecipazione.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato. Emendamento del Gruppo D.C., modificativo del quarto comma: "Il Consiglio comunale adotta il progetto di P.R.G. non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica; il progetto preliminare deve comprendere almeno gli elaborati di cui al punto 3), lettera a), dell'art.
14". E' ritirato.
Emendamento del Gruppo D.C. concordato con la Giunta regionale sostitutivo del quarto comma: "Il quarto comma è sostituito come segue: 'Il Consiglio comunale adotta il progetto preliminare di piano regolatore generale non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione di cui al punto 1) e gli elaborati di cui al punto 2/a), 3/a) e b) dell'art. 14'".
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento D.C. concordato con la Giunta regionale, sostitutivo al quinto comma: "Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto sull'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione, ed è messo a disposizione degli organismi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse". Chi concorda è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento sostitutivo al settimo comma presentato dal Gruppo D.C: sostituire il termine "15 giorni" con "30 giorni" e dopo la parola "visione" aggiungere "e presentare propri rilievi che sono trasmessi al Comitato comprensoriale".
La parola all'Assessore all'urbanistica, Astengo



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Allungando i termini di 30 giorni si comprende già anche la visione comprensoriale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il nostro emendamento al settimo comma era costituito di due parti: l'uno sui 15 giorni sostituiti con i 30 giorni e dopo proponiamo di aggiungere "e presentare propri rilievi che sono trasmessi al Comitato comprensoriale", ciò per dare ulteriore possibilità, anche sul progetto definitivo, di non innescare l'istituto dell'osservazione, ma di poter presentare eventuali rilievi.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' già detto al comma ottavo, quindi non vedo il motivo per cui ci debba essere una preliminare trasmissione soltanto di queste osservazioni che viste da sole non possono avere il riferimento, se non rispetto al piano.



PRESIDENTE

Votiamo l'emendamento: sostituire "15 giorni" con "30 giorni".
L'emendamento è accolto.
Chi concorda sulla seconda parte dell'emendamento alzi la mano.
E' respinta.
Emendamento integrativo al decimo comma, presentato dalla D.C. e concordato con la Giunta regionale: dopo le parole "d'ufficio" inserire " con le procedure di cui al successivo comma".
L'emendamento è approvato.
Emendamento soppressivo al tredicesimo comma, presentato dal Gruppo D.C: dopo la parola "appartenenza" sopprimere il restante testo, i cui contenuti vengono trasferiti all'art. 19.
L'emendamento è approvato.
Emendamento del Gruppo D.C., concordato con la Giunta regionale integrativo al quattordicesimo comma: dopo il quattordicesimo comma aggiungere il seguente: "In caso di mancata adozione del piano regolatore nei termini stabiliti la Giunta regionale forma il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo" Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
L'art. 15 del testo emendato, recita: "Il Consiglio comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del piano territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del piano regolatore generale.
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, viene inviata agli organi di decentramento del Comune, alle organizzazioni sociali più rappresentative al Comitato comprensoriale e alla Comunità montana competente per territorio; chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il Comune elabora il progetto preliminare di piano regolatore.
Il Consiglio comunale adotta il progetto preliminare di piano regolatore generale non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica il progetto preliminare deve comprendere almeno lo schema della relazione di cui al punto 1) e gli elaborati di cui al punto 2/a), 3/a), 3/b) dell'art. 14.
Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione, ed è messo a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque pu presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio comunale adotta con deliberazione il piano regolatore generale, costituito dagli elaborati di cui all'art. 14, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.
Il piano regolatore adottato è depositato presso la segreteria e pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Il piano regolatore generale è inviato nello stesso tempo al Comitato comprensoriale che esprime, entro i 60 giorni successivi, il proprio parere, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Servizio Urbanistico Regionale operanti nel Comprensorio, e lo trasmette alla Regione.
Il piano regolatore generale è approvato entro 120 giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In sede di approvazione del piano regolatore la Giunta regionale pu apportare d'ufficio, con le procedure di cui al successivo comma, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione, oltreché quelle necessarie per: a) l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale b) la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici d) l'osservanza degli standards e delle norme di cui alla presente legge.
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale la deliberazione, pubblicata nelle forme previste dal precedente settimo comma, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni.
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel piano regolatore dalla Giunta regionale.
Il piano regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato del Comune capoluogo di Comprensorio e dell'area sub-comprensoriale e della Comunità montana di appartenenza.
I piani, che su parere del Comitato Urbanistico Regionale richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, sono restituiti dall'Assessore regionale competente ai Comuni per la rielaborazione.
In caso di mancata adozione del piano regolatore nei termini stabiliti la Giunta regionale forma il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 49 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 15 è approvato.
Per quanto riguarda l'art. 16 chiede la parola l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta propone un riordino di questo articolo che riguarda i piani regolatori e i piani delle Comunità montane. Dopo il primo e il secondo comma si propone di inserire come commi terzo, quarto e quinto, quelli che attualmente sono il settimo, ottavo e nono; si tratta cioè di introdurre subito la parte specifica relativa alle Comunità montane, e non sia quindi considerata in calce.
Le altre proposte di emendamento della Giunta riguardano il comma terzo (attualmente è il settimo); la proposta è di sopprimere "fino all'approvazione del piano territoriale", cioè la norma relativa alle Comunità montane ha validità a regime e non è soltanto di carattere transitorio.
La seconda modifica è resa necessaria da un'esigenza di chiarimento in merito al Piano di sviluppo economico e sociale delle Comunità montane citato dalla legge nazionale 1102 istitutiva delle Comunità montane.
Precedentemente alla legge sulla tutela e l'uso del suolo, i Piani di sviluppo erano passati al Consiglio regionale in quanto ritenuti appartenenti al corpo della programmazione. La legge n. 43 sulle procedure della programmazione all'art. 12 riunifica a livello comprensoriale sia l'aspetto socio-economico che il piano territoriale.
Se manteniamo ancora la procedura dell'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, che cerchiamo di unificare con il piano intercomunale, non solo creeremo una disparità di trattamento ma una specie di meteora staccata dal sistema che è costituita da questo elemento programmatorio che cammina per conto suo e non riusciremmo a unificarlo integrato insieme con il piano intercomunale.
La soluzione è stata trovata, in accordo con l'Assessorato al bilancio e programmazione, in questi termini: innanzitutto occorre specificare che questi programmi pluriennali economici e sociali delle Comunità montane debbono essere coerenti con il Piano di sviluppo e con il piano socio economico comprensoriale. Inoltre vi è l'esigenza che i Piani di sviluppo delle Comunità montane, in cui sono inseriti anche i servizi di cui all'art. 5 della legge 1102, siano in accordo con la legge che abbiamo votato sulle unità locali dei servizi. Quindi deve essere affermata una duplice coerenza. La triplice coerenza è rappresentata dalla formazione del piano socio-economico, che sia unitariamente presentata e unitariamente approvata. In questo modo l'approvazione è di spettanza della Giunta e vengono pertanto poi soppressi gli articoli delle due leggi regionali che in assenza della pianificazione, in assenza della legge sulla tutela e dell'uso del suolo, avevano attribuito il Piano di sviluppo della Comunità montana alla competenza del Consiglio.
In questo modo si raggruppa il tutto, lo si rende coerente con quanto abbiamo precedentemente deciso per i piani territoriali e si chiarisce che tutto ciò che è comprensivo dell'aspetto programmatorio e pianificatorio è competenza del Consiglio, mentre tutto ciò che è pianificazione comunale e quella parte specifica del Piano di sviluppo che costituisce parte integrante del piano intercomunale, rientra nelle competenze amministrative della Giunta.



PRESIDENTE

L'art. 16 (ex 19) recita: Articolo 16 - Piani regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità montane "Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta dei piani regolatori, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.
Ai fini della formazione e pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni. Il piano è adottato dall'assemblea del Consorzio e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza.
Sino all'approvazione del piano territoriale e alla delimitazione delle aree sub-comprensoriali, la Regione, in caso di particolari esigenze ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce, con deliberazione di Giunta, l'obbligo della redazione del piano regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
I Comuni inclusi nel piano regolatore intercomunale obbligatorio sono tenuti a partecipare alla formazione del piano stesso. In caso di mancata adozione nei termini stabiliti ai sensi del precedente comma la Giunta regionale forma e adotta il progetto di piano regolatore intercomunale, e lo espone in pubblicazione presso i Comuni interessati e presso la sede del Comprensorio per 90 giorni per le osservazioni.
La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, approva con propria deliberazione il piano regolatore intercomunale. Si applica il tredicesimo comma dell'art. 15.
Fino all'approvazione del piano territoriale le Comunità montane formano il piano regolatore generale intercomunale esteso al loro territorio, eventualmente articolato in parti relative ad aree sub comunitarie e con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni contermini interessati ad un organico assetto urbanistico. Il piano intercomunale delle Comunità montane, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge 31/12/1971 n. 1102, è adottato dalla Comunità montana, che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per l'approvazione contestuale da parte della Giunta regionale.
I criteri, gli indirizzi e le scelte di assetto del territorio fanno parte della delibera programmatica di cui all'art. 15.
Sono pertanto abrogati l'art. 4 della legge regionale 17/2/1975 n. 9 e l'art. 11 della legge regionale 11/8/1973 n. 17.
Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti Comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità montane ed inferiori a 10.000 abitanti per la formazione consortile dei relativi piani regolatori generali intercomunali".
La parola al Consigliere Genovese per l'illustrazione degli emendamenti della D.C.



GENOVESE Piero Arturo

Vorremmo solamente dire in quale misura per il Gruppo D.C. sono accoglibili gli emendamenti presentati dalla Giunta e in quale misura non lo sono.
Le esigenze di coordinamento richiamate dall'Assessore, e tradotte nel terzo emendamento proposto, sono esigenze di carattere oggettivo e si ricollegano a vari disposti della legge n. 43 sulle procedure della programmazione.
Vorremmo però osservare che la legge n. 43 all'art. 45 mantiene una procedura per l'approvazione dei piani socio-economici delle Comunità montane, che non viene presa in considerazione neppure dall'emendamento proposto dalla Giunta. Sostanzialmente l'art. 25 della legge sulle "procedure", per l'approvazione del piano socio-economico delle Comunità montane prevede il parere espresso dal Consiglio regionale prima dell'approvazione da parte della Giunta. L'emendamento da noi proposto tende a mantenere in vita questa procedura, riaffermata con la legge n 43 sulle procedure della programmazione. C'è quindi un contrasto tra l'emendamento presentato da noi e quello presentato dalla Giunta.
Per quanto riguarda l'emendamento proposto al comma terzo (ex settimo) prima riga: "sopprimere le parole fino ad 'approvazione del piano territoriale'", ci pare opportuna la soppressione anche della frase successiva: "e la delimitazione delle aree sub-comprensoriali".
Vorrei un chiarimento a questo proposito.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'elemento determinante è precisamente l'art. 25 della legge n 43. Il titolo dell'art. 25 é: Norme transitorie finali. La relazione della legge n. 43 specificava precisamente che non essendoci ancora la legge sulla tutela ed uso del suolo esisteva un periodo di tempo da coprire e infatti è ancora da coprire fino alla promulgazione di questa legge; nel frattempo valgono le norme del Titolo IV, quindi l'art. 25, perché non esistono altre possibilità di ancorare in altro modo l'approvazione di un piano pluriennale di sviluppo di Comunità montane. Nella stessa relazione era detto che questa norma sarebbe decaduta con l'entrata in vigore della legge sulla tutela e l'uso del suolo. C'è quindi un periodo transitorio che si chiude: farlo vivere a tempo indeterminato è tra l'altro contraddittorio con lo spirito con cui era stato presentato, che era semplicemente transitorio.



GENOVESE Piero Arturo

Con l'inversione dei commi non è più chiaro?



PRESIDENTE

Passiamo allora all'esame dei singoli commi. Il Gruppo liberale ha pure presentato due emendamenti. Desidera illustrarli? La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

I due emendamenti che ho presentato tendono, l'uno a provocare una chiarificazione e quindi un'interpretazione autentica da parte del Consiglio regionale di questa norma, il secondo è semplicemente un'interpretazione estensiva che verrebbe data alla legge stessa. Mi pare opportuno un chiarimento sulla portata e sulla volontà del complesso delle norme che riguardano il piano regolatore delle Comunità. Ognuno di noi è libero poi di esprimersi come crede. In altri termini, in merito al primo emendamento, se si attribuisce una potestà a regime alla comunità, non si capisce che senso abbia vincolarla ad un fatto indeterminato nel tempo com'è il piano territoriale. La frase: "fino all'approvazione del piano territoriale", a mio avviso infelice, quando è stata elaborata primitivamente la legge aveva un significato preciso; probabilmente dopo si intendeva dare alla comunità una funzione di riferimento non regolamentare.
Nella norma che ci viene presentata, risulta che la Comunità di valle è un soggetto di piano regolatore intercomunale.
Il piano regolatore intercomunale nello stesso articolo ha tutti i vincoli e tutte le portate del piano regolatore comunale. L'Assessore aggiunge che questo piano della Comunità di valle può essere articolato a dimensione inferiore rispetto alla Comunità, visto che essa esprime una volontà autonoma non delegata, esprime un suo piano regolatore che pone in essere tutti i vincoli specifici. La domanda che pongo e che essendo a verbale servirà a chi interpreterà questa legge è questa: i Comuni delle Comunità montane che cosa fanno? Hanno la possibilità di fare il loro piano regolatore, hanno la possibilità di provocare aggregazioni volontarie per fare il piano intercomunale? Avevo già posto questo problema all'art. 2 e avevo chiesto di distinguere i soggetti, poiché non possiamo pensare che sullo stesso territorio esistano due soggetti di potestà regolamentare. Prendo atto che la Giunta accetta il primo emendamento; sul secondo emendamento invece mi pare opportuno un chiarimento su questo rapporto gerarchico e di coesistenza di due soggetti di programmazione sul territorio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le osservazioni del Consigliere Marchini sono molto corrette. E' evidente che esiste un solo livello di pianificazione o comunale o intercomunale. Noi nel testo presentato diciamo che il livello intercomunale non è necessariamente esteso a tutta la comunità, ma pu anche essere esteso a delle sub-aree: questo lo decideranno i Comuni che fanno parte della Comunità. Ha anche la possibilità di aggregazione evidentemente è un'aggregazione volontaria e quindi ci dovranno essere degli accordi. A questo punto, o c'è la delega per la formazione degli strumenti urbanistici, come taluni Statuti di Comunità montane hanno previsto, in questo caso è la Comunità, se non ci fosse la delega, è chiaro che la Comunità non è stata investita della formazione del piano intercomunale. Il problema diventerà locale; si tratterà di vedere se, di fronte all'esigenza di formare il piano intercomunale, lo Statuto verrà integrato con la delega alla Comunità montana o se ci saranno, come temo che ci sia nella realtà, qualche gruppo di Comuni che intende non partecipare al piano intercomunale. In questo caso esistono dei poteri della Giunta per rendere obbligatoria la formazione del piano intercomunale e coprire certi vuoti e certe resistenze di Comuni che non vogliono assolutamente aderire. Volutamente non abbiamo usato i termini imperativi dove la Comunità montana ha i poteri, esercita, dove non li esercita, al limite, potrebbe esserci il Consorzio dei Comuni che sopperisce, salvo a risolvere il problema del piano di sviluppo che deve essere fatto dalla Comunità montana e che in ogni caso deve arrivare unitariamente perché si ricrei l'unitarietà delle operazioni; quindi a regime sono le Comunità montane che opereranno. In questa fase transitoria in cui alcune Comunità montane hanno dei problemi per assenza di delega o per resistenza abbiamo le due possibilità per intervenire e riportare piano piano alla formazione di questo unico piano regolatore pluricomunale, esteso all'intera comunità.
Perché un tempo si era detto: "sino all'approvazione del piano territoriale"; è presto detto: si immaginava con il piano territoriale di introdurre una norma per rendere obbligatoria la formazione dei piani intercomunali per determinate aree. Poi si è ritenuto che il processo aggregativo dovesse essere invece sollecitato e non reso unicamente imperativo. Sopprimendo questo elemento c'è anche più tempo per la copertura della pianificazione comunale e intercomunale estesa a tutto il territorio montano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Se ho ben capito, l'interpretazione è che non si innova assolutamente.
D'altra parte la Regione non potrebbe innovare.
I Comuni conservano la loro potestà, si possono aggregare a livello di consorzio volontario, a livello di Comunità, sia che lo facciano con deliberazioni consiliari che producono un consorzio coincidente nel territorio con la Comunità, sia che lo facciano con atto definitivo di delega di questa funzione. Questa legge però va anche interpretata in termine finalistico: c'è una volontà politica, che tra l'altro condivido sull'incentivazione o sulla disincentivazione all'aggregazione di Comuni.
Il risultato ultimo al quale si dovrebbe pervenire è: qualora la Comunità sia la dimensione ottimale, sarà la Comunità; se si individuano dimensioni ottimali inferiori, saranno queste dimensioni inferiori. Mi pare di capire che da parte dell'Assessorato ci sarà un tipo di attività diretta a provocare questo tipo di realtà, cioè l'associazione tra Comuni agli effetti dei piani regolatori, ferme però restando le attribuzioni: i Comuni si consorziano e fanno come credono, prendono atto però che c'è una volontà della Regione, non soltanto della Giunta, a che si tenda a questo tipo di indirizzo.



PRESIDENTE

Possiamo passare all'esame dei singoli emendamenti.
Emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo la parola "contermini", aggiungere "anche se appartengono a Comunità montane diverse". Emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal Gruppo D.C.: aggiungere il seguente testo: "Il piano regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica e continua visione nelle sedi dei Comuni interessati e del Comune capoluogo di Comprensorio".
L'emendamento della D.C. al primo comma viene ritirato.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento al secondo comma è ritirato per la riformulazione dell'ultimo comma dell'art. 15.



PRESIDENTE

Emendamento del Gruppo D.C. al terzo comma: dopo "sub-comprensoriali" aggiungere "e delle unità geografiche" e dopo "esigenze" sopprimere l'inciso "ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La prima parte è ritirata perché accogliamo l'emendamento presentato sullo stesso comma dalla Giunta; invece manteniamo l'emendamento che dopo "esigenze" prevede la soppressione dell'inciso: "ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi approva la seconda parte dell'emendamento D.C. alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento aggiuntivo al quarto comma presentato dal Gruppo D.C.: dopo la parola "stesso", aggiungere "finanziariamente e con l'apporto delle proprie strutture tecniche".



GENOVESE Piero Arturo

E' ritirato.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. presenta un altro emendamento in merito: emendamento aggiuntivo al quarto comma: dopo la parola "stesso" aggiungere "con l'assunzione dei relativi oneri e con l'apporto delle proprie strutture tecniche".
La Giunta concorda su questo emendamento.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento del Gruppo D.C. soppressivo al sesto comma: sopprimere la frase "si applica il tredicesimo comma dell'art. 15"



GENOVESE Piero Arturo

E' ritirato.



PRESIDENTE

Al settimo comma c'è da confrontare l'emendamento della D.C. con quello del P.L.I. e con l'emendamento della Giunta.
Emendamento sostitutivo del Gruppo D.C. al settimo comma: dopo le parole "approvazione contestuale", sopprimere "da parte della Giunta regionale" e sostituire con "secondo le procedure previste".
Emendamento presentato dalla Giunta regionale, che propone anche una diversa collocazione dei commi: emendamento soppressivo al terzo comma (ex settimo) - prima riga: sopprimere le parole "fino all'approvazione del piano territoriale".
Emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini: al settimo capoverso sono soppresse le parole "fino all'approvazione del piano territoriale".
Vi sono obiezioni?



PICCO Giovanni

Noi manteniamo la proposta di emendamento.



PRESIDENTE

Chi concorda con l'emendamento D.C. alzi la mano. L'emendamento è respinto.
Chi approva gli emendamenti presentati dal Consigliere Marchini e dalla Giunta regionale è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti sono approvati.
Emendamento sostitutivo al terzo comma (ex settimo), sesta riga presentato dalla Giunta regionale: il periodo che inizia con "Il piano intercomunale" ecc. e finisce con "Giunta regionale" viene sostituito dal seguente: "Il piano intercomunale delle Comunità montane è formato, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge 31/12/1971 n. 1102, in coerenza con gli indirizzi programmatici socio economici ed amministrativi del piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, di cui alla lettera b) dell'art. 12 della legge regionale 19/8/1977 n. 43, e con i programmi zonali di gestione dei servizi, di cui all'art. 12 della legge regionale 8/8/1977 n. 39. Essi sono adottati dalla Comunità montana, che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per l'approvazione contestuale da parte della Giunta regionale, previo parere del Comitato comprensoriale, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento degli atti. Si applicano i commi decimo, undicesimo e dodicesimo dell'art.
15".
Chiede di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo fatto riferimento all'art. 25 delle norme transitorie della legge 43 sulle procedure della programmazione per dire che anche formalmente c'era una norma in vigore, di carattere transitorio, che richiamava le procedure attualmente in vigore per l'approvazione dei piani socio-economici di sviluppo delle Comunità montane. Ma, al di là della forma, vogliamo ancora richiamare la sostanza di questa norma. Riteniamo cioè che la rilevanza politica del piano socio-economico delle Comunità montane dovrebbe comunque comportare il mantenimento del parere preliminare del Consiglio regionale per l'approvazione del Piano di sviluppo stesso da parte della Giunta regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Esiste un periodo transitorio ed esiste un periodo a regime. Noi qui parliamo del periodo a regime: nel quale a regime non può esserci questa meteora che cammina per conto suo e non ha alcun riferimento, non ha alcun referente. Nel periodo transitorio c'è un periodo fino alla promulgazione della legge e c'è un periodo fino alla formazione del piano socio-economico e territoriale. E' chiaro che in questo intervallo di tempo in cui non c'è ancora il piano socio-economico territoriale, ci possono essere dei piani di sviluppo delle Comunità montane che stanno per arrivare...
Prenderò nota, e mi impegno a predisporre una proposta in questo senso in modo che sia coperto il periodo di intervallo, in questo caso vale ancora l'art. 25 delle norme transitorie, mentre a regime le norme transitorie della legge n. 43 debbono necessariamente cadere.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo presentato dalla Giunta regionale.
L'emendamento è approvato.
Emendamento del Consigliere Marchini al settimo comma, ora terzo: dopo le parole "Comuni contermini" si aggiungono le parole "anche insistenti in diverse Comunità".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento tende ad un'eventuale verifica dei confini delle Comunità montane. In coerenza con un contributo di tipo collaborativo e istituzionale mi preme l'obbligo di chiedere all'Assessore se non sia opportuno modificarlo in questo senso: dire semplicemente "Comuni contermini anche insistenti in diverse Comunità" e aggiungere "e se insistenti in diverse Comunità, previa autorizzazione della Giunta regionale". La logica della legge tende a dimensionare a livello ottimale bisognerebbe evitare questi tentativi di disporre a cavallo delle comunità la cui logica dovrebbe essere verificata; mentre quelli all'interno della Comunità a lungo periodo coincideranno con un'aggregazione verificata quelli a cavallo delle Comunità tenderebbero forse a sfuggire. Mantengo l'emendamento riscritto in questi termini.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo non è un cambiamento di classificazione di Comunità. La proposta del Consigliere Marchini riguarda delle esigenze geografiche: nelle posizioni di confini di vertice di displuvio l'unità geografica pu comprendere non solo un versante (soprattutto ai fini dell'utilizzazione sciistica). Una formulazione di questo genere potrebbe essere accolta con molta attenzione. Devo però far presente che c'è sempre la possibilità di un'integrazione con quanto già abbiamo predisposto, su richiesta dei Comune e la Giunta si esprime per la formazione del piano intercomunale. E' un'esigenza reale anche se molto marginale. A me pare che si possa già soddisfare con quanto abbiamo detto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La facoltà che lei riconosce ai Comuni è nell'ambito del piano di Comunità, a dimensione e non tanto a soggetto, che può articolarsi per aree comunitarie. Le lettura di questo articolo ha sempre come riferimento l'area della Comunità, non i Comuni inseriti nella Comunità. Tutto il periodo fa riferimento alla Comunità che può fare il piano intercomunale eventualmente articolato in piani sub-comunitari o aggregazioni di Comuni ma sempre riferite alla Comunità. La norma di vincolo che ho posto è estensiva nella misura in cui dice: "Comuni a cavallo di più Comunità possono fare il piano intercomunale". Questi tentativi di aggregazione dovrebbero essere minimamente verificati perché i Comuni deliberano, fanno un piano, ma possono esistere delle situazioni di conflittualità morfologica che determina queste situazioni e rischiamo che si facciano queste aggregazioni per creare delle aree privilegiate. Quindi da parte della Giunta ci vorrebbe la possibilità di bloccare questo tipo di strumento al suo nascere, non alla fine. Se per esempio Sestriere decide di raccordarsi con Pragelato e con Sauze di Cesana lo deve fare per ragioni di servizi, quindi l'Assessorato dovrà verificare se questa volontà di aggregarsi risponde ad un'esigenza reale e non ad altri tipi di esigenze.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' un argomento spinoso. Potrebbe essere risolto anche nel senso che due Comunità montane possono fare il piano tra loro coordinato. Non vorrei che ci trovassimo di fronte ad un atto che noi abbiamo fatto con l'intenzione di risolvere dei problemi reali, ma che urta contro una certa sensibilità delle Comunità montane. Le parole "i Comuni contermini" sono vaghe perché "contermine" può essere appartenente all'altra Comunità; se ci sono queste esigenze le due Comunità troveranno un'intesa.



MARCHINI Sergio

Respingere l'emendamento potrebbe significare respingere il ragionamento, lo ritiro e mi dichiaro pago dei chiarimenti avuti nella discussione.



PRESIDENTE

Emendamenti al nono comma: la D.C. ne propone la soppressione e la Giunta propone di aggiungere dopo "11/8/1973, n. 17" "e successive modificazioni".



PICCO Giovanni

Vorremmo avere delle motivazioni da parte della Giunta e insistiamo per chiedere che questa dizione venga soppressa.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le motivazioni sono state fornite nella discussione precedente perch riguardano precisamente le procedure di approvazione di questi piani in assenza della legge sulla tutela e l'uso del suolo, in assenza dei piani socio-economici e territoriali del Comprensorio; ora che andiamo via via a regime, le due norme precedenti non hanno più ragione di sussistere. Semmai è da risolvere il problema di ciò che succede fino a quando non entrino in vigore i piani socio-economici e territoriali dei Comprensori e mi sono preso l'impegno di presentare una specifica proposta.



BIANCHI Adriano

Preso atto delle dichiarazioni dell'Assessore, con l'appuntamento alle norme transitorie, ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dalla Giunta.
E' approvato.
All'undicesimo comma c'è la proposta di sopprimerlo da parte del Gruppo D.C.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

A noi pare che volere richiamare i poteri della Regione per associare i Comuni non compresi nelle Comunità montane, tanto più se di piccolissime dimensioni, come quelli inferiori ai 10.000 abitanti, significhi avocare alla Giunta dei poteri che contraddicono il principio dell'autonoma aggregazione dei Comuni. Riteniamo quindi inutile questo riferimento se non ha significato politico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questa indicazione non ha un'efficacia immediata. E' di carattere orientativo, però è opportuno che esista un'espressione di volontà politica che avvii questo processo aggregativo, non soltanto detta in aula, ma anche esplicitata attraverso la legge. Ci sono Comuni piccoli e piccolissimi anche in pianura. Qui si dà semplicemente un'indicazione di promozione; non ha efficacia immediata, ma riteniamo che sia importante per la lettura complessiva dell'intera legge.
La Giunta pertanto respinge l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo con l'emendamento D.C. alzi la mano.
E' respinto.
Emendamento soppressivo al sesto comma (ex terzo comma) presentato dalla Giunta regionale: sopprimere le parole "sino all'entrata in vigore del piano territoriale e alla delimitazione delle aree sub-comprensoriali".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
L'art. 16 (ex 19) dice: "Due o più Comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta dei piani regolatori, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.
Ai fini della formazione e pubblicazione di tali piani, si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli Comuni. Il piano è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza.
Le Comunità montane formano il piano regolatore generale intercomunale articolato in parti relative ad aree sub-comunitarie e con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni contermini interessati ad un organico assetto urbanistico. Il piano intercomunale delle Comunità montane è formato, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge 3/12/1971, n. 1102, in coerenza con gli indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi del piano socio economico e territoriale del Comprensorio, di cui alla lettera b) dell'art.
12 della legge regionale 19/8/1977, n. 43, e con i programmi zonali di gestione dei servizi, di cui all'art. 12 della legge regionale 8/8/1977, n.
39. Essi sono adottati dalla Comunità montana che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per l'approvazione contestuale da parte della Giunta regionale, previo parere del Comitato comprensoriale, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento degli atti. Si applicano i commi decimo undicesimo e dodicesimo dell'art. 15.
I criteri, gli indirizzi e le scelte di assetto del territorio fanno parte della delibera programmatica di cui all'art. 15.
Sono abrogati l'art. 4 della legge regionale 17/2/1975 n. 9 e l'art. 11 della legge regionale 11/8/1973, n. 17 e successive modificazioni.
La Regione, in caso di particolari esigenze, ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce, con deliberazione di Giunta l'obbligo della redazione del piano regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
I Comuni inclusi nel piano regolatore intercomunale obbligatorio sono tenuti a partecipare alla formazione del piano stesso con l'assunzione dei relativi oneri e con l'apporto delle proprie strutture tecniche.
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti ai sensi del precedente sesto comma la Giunta regionale forma e adotta il progetto di piano regolatore intercomunale e lo espone in pubblicazione presso i Comuni interessati e presso la sede del Comprensorio per 90 giorni per le osservazioni.
La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, approva con propria deliberazione il piano regolatore intercomunale. Si applica il tredicesimo comma dell'art. 15.
Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti i Comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità montane ed inferiori a 10.000 abitanti per la formazione consortile dei relativi piani regolatori generali intercomunali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 34 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Varianti e revisioni del piano regolatore generale "Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del piano territoriale.
Le varianti per l'adeguamento a piani territoriali vigenti, per la revisione periodica di cui al precedente comma e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione dell'edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e sono adottate dal Consiglio comunale secondo le norme di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'art.
15.
Per le varianti generali diverse da quelle di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del piano regolatore vigente, il Consiglio comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonch gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa.
Tale deliberazione è trasmessa al Comitato comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di 60 giorni, trascorso il quale senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata ed approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.
Le varianti di piano regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.
Nei soli casi in cui la variante al piano regolatore sia richiesta dal Comune per l'applicazione dell'art. 52 in via preliminare alla formazione dei programmi di attuazione, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda".
Sono stati presentati alcuni emendamenti. Dalla Giunta regionale emendamento aggiuntivo al titolo: aggiungere alla fine ", comunale e intercomunale". Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento della Giunta, al secondo comma, settima riga: dopo la parola "commi", aggiungere i numeri "quinto, sesto,". Chi concorda alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento soppressivo dell'intero ultimo comma presentato dalla DC.
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione.



PICCO Giovanni

Non riusciamo a capire la collocazione di questa "autorizzazione" anche se è vero che si tratta di un istituto che doveva essere previsto in questo spazio della legge. Rimane però il fatto che questi piani di rilocazionì industriali che sono poi successivamente previsti all'art. 52 a nostro avviso, non è che non rivestano un'importanza determinante rispetto alla struttura propria sia della formazione, sia dell'approvazione degli strumenti urbanistici e di quanto è compreso nelle leggi nazionali per quanto attiene alle varianti e quindi alle relative autorizzazioni. Mi pare che questa specificazione sia un'anticipazione quasi a voler sottrarre una competenza al Comune che è quella di richiedere alla Regione secondo le normali procedure, questa autorizzazione alla variante; quindi insistiamo per la soppressione, in quanto non vediamo perché si debba introdurre una modalità eccezionale, trattandosi di un atto che semmai ha rilievo importante come lo hanno tutte le altre richieste di varianti del piano regolatore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta mantiene la formulazione sia per le eccezionalità e le urgenze che possono determinarsi per questo tipo di rilocalizzazione particolarmente in questo momento congiunturale, ma soprattutto perché le rilocalizzazioni interessano sempre più di un Comune, se interessano più di un Comune è necessario che vi sia una procedura abbreviata che consenta di avere l'approvazione in termini tali da poter procedere immediatamente alla formazione degli strumenti urbanistici particolareggiati.
E' necessario inoltre che resti in questa fase, perché dopo aver modificato un certo atteggiamento iniziale, abbiamo mantenuto la possibilità dell'esonero dei programmi di attuazione anche per un tempo piuttosto lungo. E' necessario per i Comuni che non hanno il programma di attuazione o per quelli che si apprestano a farlo e che entrano in elenchi successivi, che sia risolto questo problema: l'unico modo per risolverlo è questo.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo.
E' respinto.
Il Gruppo D.C. presenta le seguenti osservazioni: "Inoltre, per logica di collocazione, si propone di posporre l'articolo all'attuale art. 19, assumendo questo stesso numero per effetto della diversa numerazione attribuita agli articoli 18 e 19 che retrocedono rispettivamente al 17 ed al 18".
Nessuno chiede di parlare? Dò lettura dell'art. 17 nel testo emendato: "Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del piano territoriale.
Le varianti per l'adeguamento a piani territoriali vigenti, per la revisione periodica di cui al precedente comma e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione dell'edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e sono adottate dal Consiglio comunale secondo le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 15.
Per le varianti generali diverse da quelle di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del piano regolatore vigente, il Consiglio comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonch gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa.
Tale deliberazione è trasmessa al Comitato comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di 60 giorni, trascorso il quale senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata ed approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.
Le varianti di piano regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.
Nei soli casi in cui la variante al piano regolatore sia richiesta dal Comune per l'applicazione dell'art. 53 in via preliminare alla formazione dei programmi di attuazione, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18 (ex art. 16) - Efficacia del piano regolatore generale "Dalla data di adozione del progetto preliminare del piano regolatore generale e, successivamente, da quella relativa al piano regolatore generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 56 della presente legge.
Le prescrizioni del piano regolatore generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili".
Emendamento al titolo presentato dalla Giunta: aggiungere "comunale e intercomunale".



PICCO Giovanni

Su questo articolo il Gruppo D.C. chiede una sospensione.



(La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,50)



PRESIDENTE

La seduta riprende. Eravamo all'art. 18 (ex art. 16), emendamento presentato dalla Giunta: aggiungere al titolo "comunale e intercomunale".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato Emendamento modificativo presentato dalla D.C., primo comma: "Dalla data di adozione del piano regolatore generale comunale di cui al sesto comma dell'art. 15, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 56 della presente legge".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il Gruppo D.C. ritira questo emendamento e lo sostituisce con un altro.
Vi è controversia tecnica sull'applicabilità, sulla chiarezza e sull'efficacia della norma di salvaguardia applicata al nuovo strumento che è il progetto preliminare. Noi nell'alternativa tra due strade abbiamo scelto quella di accentuare la determinatezza dello strumento, e quindi la possibilità oggettiva di riferirsi a questo per le osservazioni e per l'assunzione degli impegni politici e di indirizzo da trasferire nel piano regolatore definitivo. Restano comunque perplessità sull'applicazione delle norme di salvaguardia. Un'amministrazione può adottare il progetto preliminare e poi rinviare "sine che" e lasciare aperte le vie all'intervento sostitutivo, mai facile, mai immediato, aprendo una fase di blocco nell'indeterminatezza. Non volendo assolutamente che si dica, si pensi o si realizzi nella legge il fatto che le deliberazioni già largamente indicative possano essere vanificate nella fase che porta sino all'adozione del piano regolatore definitivo e d'altronde volendo anche stimolare i Comuni al passaggio del progetto preliminare all'adozione del piano regolatore definitivo, introdurremmo questo emendamento: dopo la parola "generale" aggiungere "e per la durata non superiore a 18 mesi". Ci a significare l'impegno e l'obbligo di passare alla fase successiva in termini che appaiono sufficienti e coordinati con le norme già approvate per la salvaguardia, senza premiare l'eventuale indolenza delle amministrazioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'intenzione è lodevole e anche condivisibile, c'è anche un altro aspetto che è l'attesa del primo giorno del diciannovesimo mese, questo è preoccupante. Siccome conosciamo le situazioni perché le abbiamo vissute in tanti anni, non vedo la protezione per il primo giorno del diciannovesimo mese.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Può darsi che i 18 mesi non siano sufficienti; ricollegandoci all'obbligo e alle prescrizioni dell'art. 18 per la formazione dei piani regolatori, abbiamo calcolato che l'anno previsto per dotarsi del progetto preliminare, sommato al tempo massimo che viene assegnato ai Comuni per la formazione e l'approvazione del progetto definitivo di piano regolatore dia i margini di sufficiente sicurezza: sia nel caso che si porti a termine l'iter previsto da parte dell'Amministrazione comunale, sia nel caso che la Regione intervenga tempestivamente con i poteri sostitutivi alla scadenza del ventiquattresimo mese dall'approvazione della legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Con i poteri sostitutivi non si fa scattare la salvaguardia.
L'Amministrazione regionale si troverebbe ad operare quando i 18 mesi sono già scaduti; in una situazione cioè di assenza di controllo, con una decisione di esercitare il potere sostitutivo che però non recupera la salvaguardia. D'altra parte il ragionamento del Consigliere Bianchi mi sembra corretto ai finì dei contenuti che egli voleva esprimere. Dobbiamo difenderci da quelle forze che non vogliono rispettare la salvaguardia, che vogliono trovare l'occasione di anticipare decisioni non conformi a quelle che si stanno definendo nel piano regolatore; quella scadenza finisce per essere un incentivo a far approvare il piano regolatore.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Se premettiamo, come è stato premesso, che i 18 mesi sono il termine entro il quale tutto l'iter deve essere completato e se c'è un minimo di adempimento dei doveri che la legge prescrive non solo a livello locale, ma a livello della Giunta regionale, l'estendere indefinitamente la norma significa ribaltare nell'incertezza i cittadini, gli utenti, caricandoli delle inadempienze della pubblica amministrazione. Immagino che, proprio in vista di una scadenza di questo genere, l'Amministrazione potrà essere sollecitata a concludere l'iter.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Vorrei aggiungere che con questa legge regionale si tutela anche il cittadino e la comunità di fronte ad un'eventuale volontà dell'Amministrazione comunale di andare avanti indefinitamente con una situazione di salvaguardia, perché la Regione esercita potere sostitutivo dopo i 18 mesi. Il Comune che volutamente lascia la situazione non decisa protraendo il regime di salvaguardia e non arrivando mai a una decisione viene sostituito dalla Regione che porta a conclusione l'iter di formazione del piano.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Suggerirei di inserire un comma all'art. 56, che prevede le misure di salvaguardia, sia per chiarire questa durata e sia per chiarire il momento in cui scatta la salvaguardia con i poteri sostitutivi della Regione.
Se a questo non è seguita la formazione del piano regolatore bisogna dare tempi, sia pure brevi, per la formazione del piano definitivo. Quindi possiamo lasciare i 18 mesi, dopo i quali la Giunta si sostituisce per la redazione del progetto definitivo fino al sesto mese, dopo di che c'è l'adozione e scatta la salvaguardia, altrimenti c'è una vacatio chiara. Il meccanismo della salvaguardia potrebbe rientrare nell'art. 56 specifico. Mi prendo l'impegno di formulare una proposta che verrà poi discussa.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

Stante l'estrema delicatezza dell'argomento e dovendoci intendere sui contenuti, non farebbe più guadagnare nessun tempo il votare questo articolo in bianco, perciò si potrebbe sospendere la seduta. Nel frattempo l'Assessore formulerà la proposta di contenuto rispetto all'art. 56.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda su questa proposta. Il dibattito sull'art. 18 è pertanto rinviato alla prossima seduta.


Argomento: Edilizia sanitaria e ospedaliera

Esame deliberazione della Giunta regionale relativa a: "Inclusione delle opere di finizione del Villaggio di Rivarolo, dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli sub-normali dell'importo complessivo di L. 153.000.000, nel programma di finanziamento di opere di edilizia sanitaria ai sensi della legge 16/10/1975 n. 492 predisposta dalla Giunta ed approvata in Consiglio regionale con deliberazione n. 154-CR1463"


PRESIDENTE

L'Assessore Enrietti deve svolgere una comunicazione. Ne ha facoltà.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

La V Commissione ha esaminato ieri la deliberazione relativa a: "Inclusione delle opere di finizione del Villaggio di Rivarolo dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli sub-normali dell'importo complessivo di L. 153.000.000, nel programma di finanziamento di opere di edilizia sanitaria ai sensi della legge 16/10/1975 n. 492 predisposta dalla Giunta ed approvata in Consiglio regionale con deliberazione n. 154 CR1463".



PRESIDENTE

Il Consiglio deve prendere in esame questo provvedimento perché è urgente.
La parola al Presidente della V Commissione, Ferrero.



FERRERO Giovanni

La V Commissione ha esaminato nella seduta di ieri pomeriggio questa ed altre deliberazioni, su questa in particolare ha trovato l'accordo unanime di tutti i componenti la Commissione.
Si ravvisano anche ragioni di relativa urgenza, stante da una parte (e questo va riconosciuto) il ritardo con cui la Commissione ha esaminato la deliberazione, ma soprattutto stante il carattere puntuale e preciso dell'opera di completamento che si individua.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Abbiamo espresso parere favorevole per una duplice serie di motivi.
Innanzitutto il contributo proposto evita il deterioramento di strutture edilizie iniziate che non possono essere utilizzate perché incomplete; in secondo luogo il nostro parere favorevole è coerente alla posizione che abbiamo sempre assunto.
Infatti abbiamo sempre dichiarato di essere favorevoli all'assistenza domiciliare, di essere favorevoli all'istituzione, a titolo sperimentale delle piccole comunità; nel contempo, pur riconoscendo che le suddette scelte corrispondono ad una moderna concezione dell'assistenza, abbiamo più volte affermato che esse non possono essere considerate alternativa assoluta all'istituto.
Pertanto riteniamo che la nostra posizione sia coerente, mentre abbiamo qualche dubbio che la proposta attuale della Giunta sia coerente con le tesi sempre sostenute.
Quindi, poiché con questo intervento si viene a riconoscere che la nostra posizione è una posizione che tiene conto della concreta realtà assistenziale, non possiamo che esprimere parere favorevole.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Vi dò lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la propria precedente deliberazione n. 154-CR1463 del 24/2/1977 viste le proposte della Giunta regionale (del, n. 94 del 29/7/1977) ad integrazione della delibera consiliare succitata e ritenutele meritevoli di approvazione delibera di autorizzare, ad integrazione del piano di finanziamento di cui alla legge 16/10/1975 n. 492, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 24/2/1977 n. 154-CR1463, il finanziamento dei lavori di completamento delle opere di finizione del Villaggio per sub-normali di Rivarolo Canavese di proprietà dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli sub-normali con l'erogazione di un contributo a favore della predetta Associazione in conto capitale dell'importo di L. 153.000.000.
La spesa di L. 153.000.000 è impegnata sul cap. 11600 del bilancio 1977.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità.
Comunico che sono convocate la I e la II Commissione e il Comitato regionale di coordinamento per i soccorsi ai terremotati del Friuli.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,05)



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