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Dettaglio seduta n.146 del 22/09/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione dibattito sul disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Proseguiamo con l'esame dell'articolo 9. La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo elaborato una nuova formulazione che è già stata verificata con l'Assessore e con gli altri Gruppi durante la sospensione, in base alla quale verrebbe sostituito l'ultimo comma con il seguente testo: "I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra negli elenchi previsti dalla legge 26/9/1939 n. 1497 e alle eventuali prescrizioni del piano territoriale oppure del piano regolatore generale che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene".
Con questa chiarificazione siamo d'accordo sul testo dell'articolo proponendo inoltre che dopo "43" venga inserito il seguente testo: "con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio o in caso d'urgenza la competente Commissione consiliare, può adottare.".
Pertanto il Gruppo ritira gli emendamenti che aveva precedentemente formulato e in sostituzione presenta i due emendamenti testè letti, e concorda sugli emendamenti presentati dalla Giunta, salvo per quanto riguarda l'ultimo comma che viene sostituito da questa proposta.



PRESIDENTE

Si voti l'emendamento modificativo al primo comma presentato dalla Giunta e dal Gruppo D.C.: annullare le parole "fino all'approvazione del piano territoriale".
L'emendamento è accolto.
Passiamo alla votazione per alzata di mano dell'emendamento al primo comma, prima riga presentato dalla Giunta regionale: "Dopo le parole 'la Regione' aggiungere le parole 'nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, lettera e),'".
L'emendamento è accolto.
Emendamento integrativo al primo comma, quarta riga presentato dalla Giunta regionale: "Dopo la parola 'immobili' aggiungere: 'di interesse ambientale'".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Dopo '43' inserire: 'con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio o in caso d'urgenza la competente Commissione consiliare, pu adottare.".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini, alla terza riga: "Di seguito alla parola 'naturale' aggiungere la parola 'naturalistica'".



MARCHINI Sergio

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Emendamento integrativo al primo comma, settima riga presentato dalla Giunta regionale: "Dopo le parole 'provvedimenti cautelari' aggiungere: 'di inibizione e di sospensione'".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento soppressivo al secondo comma, presentato dal Gruppo D.C.: "Sopprimere le parole 'della Giunta regionale'".



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

Emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C.: "I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra negli elenchi previsti del piano regolatore generale che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
L'articolo 9 così emendato recita: "La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera e), per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1975, n. 43, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio o in caso d'urgenza la competente Commissione consiliare, pu adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in Corso.
La deliberazione della Giunta regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e alle eventuali prescrizioni del piano territoriale, oppure del piano regolatore generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 52 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Variazioni del piano territoriale "Il piano territoriale può essere modificato con il procedimento di cui all'art. 7 nei seguenti casi: a) su iniziativa della Regione, nel caso di approvazione di nuovi indirizzi programmatici di sviluppo socio-economico, di assetto e di sviluppo territoriale, anche in relazione alle scelte di programmazione nazionale o per eventi naturali eccezionali b) su richiesta del Comitato comprensoriale o dei Comitati comprensoriali i cui territori sono interessati dal piano territoriale, nel caso in cui si riscontri la necessità di modificare e specificare ulteriormente la disciplina d'uso del territorio, in relazione al processo di formazione ed attuazione dei piani regolatori ed a comprovate esigenze delle collettività locali.
Le modifiche che non incidono sugli indirizzi generali e programmatici del Piano regionale di sviluppo, o quelle che si rendono necessarie per adeguamento ad altri strumenti di attuazione del piano stesso e di competenza della Regione, sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione su proposta della Giunta, previo parere del Comitato comprensoriale e sentiti i Comuni interessati.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche".
Sono stati presentati due emendamenti, uno dalla Giunta e l'altro dal Gruppo D.C.
Emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dalla Giunta regionale: "Il piano territoriale può essere modificato con il procedimento di cui all'art. 7 della presente legge nei casi previsti dall'art. 14 della legge 19 agosto 1977 n. 43.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche".
Emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Dopo la parola 'verificate', sostituire con il seguente testo: 'ad ogni variazione del Piano di sviluppo 'regionale e del piano socio economico - territoriale ed in ogni caso almeno dopo 10 anni'".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La procedura è già prevista nella legge n. 43, quindi non è altro che il richiamo della stessa.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il Gruppo D.C. ritira l'emendamento.



PRESIDENTE

L'articolo 10 recita: "Il piano territoriale può essere modificato con il procedimento di cui all'art. 7 della presente legge nei casi previsti dall'art. 14 della legge 19 agosto 1977, n. 43.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 50 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Passiamo all'articolo 11.
Titolo III - Pianificazione a livello comunale Articolo 11 - Finalità del piano regolatore generale comunale e intercomunale "I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali aventi quali specifici obiettivi: a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del piano territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di attendibili previsioni demografiche ed occupazionali f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati".
Sono stati presentati due emendamenti dal Gruppo P.R.I. e due dal Gruppo D.C.
Dal Gruppo P.R.I.: emendamento sostitutivo: "Il paragrafo a) del primo comma è così sostituito: 'a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi con una previsione insediativa strettamente collegata ai tassi di sviluppo occupazionale e demografico definiti dal piano territoriale comprensoriale nelle sue articolazioni sub-comprensoriali, intercomunali o comunali'".
Il secondo emendamento sostitutivo recita: "Il paragrafo e) del primo comma e così sostituito: 'e) l'equilibrata espansione dei centri abitati in relazione agli interventi urbanizzativi, per garantire un elevato grado di integrazione fra residenza e servizi, tenuto conto dell'obiettivo prioritario di garantire il recupero e la riqualificazione del patrimonio insediativo esistente'".
Dal Gruppo D.C.: emendamento soppressivo al primo comma: "Alla lettera b), sopprimere le parole 'all'uso sociale' ed emendamento sostitutivo e soppressivo al primo comma: "alla lettera e), dopo le parole 'sulla base di', sostituire con il seguente testo: 'previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del piano territoriale'".
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Esclusivamente per favorire la velocità dei lavori, noi ritiriamo i nostri emendamenti.



PRESIDENTE

La D.C. mantiene gli emendamenti all'articolo 11? La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Il primo emendamento vuole sopprimere le parole "uso sociale", perché a noi pare che nelle finalità di piano regolatore generale comunale e intercomunale questo riferimento di recupero all'uso sociale suoni come espropriazione, quando invece in generale il recupero del patrimonio edilizio delle infrastrutture esistenti può essere fatto ad uso sociale oppure ad usi sociali più generici e più vasti interessando anche usi privati.
Al punto e) a noi pare opportuno che il riferimento alle variazioni che debbono disciplinare l'equilibrata espansione dei centri abitati, sulla base di prevedibili previsioni, debba essere verificato sulla base della dinamica dei dati verificati dal piano territoriale; in difformità dovremmo in ogni piano regolatore invocare dei criteri per stabilire questi equilibri e quindi innescare dei processi di contestazione nei confronti dei Comuni che si discostassero da queste attendibili previsioni, che non si riesce a capire a quale riferimento debbano essere rapportate. Noi riteniamo che la dizione più corretta del punto e) sia: "previsioni demografiche ed occupazionali che siano verificabili sulle indicazioni del piano territoriale".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Devo chiarire che con "uso sociale" non si intende uso pubblico: vuole semplicemente porre in evidenza che il patrimonio esistente edilizio e infrastrutturale costituisce un bene che prioritariamente ha un'utilizzazione a scopi della collettività. Il contrario di uso sociale è "uso antisociale" che è di carattere speculativo del patrimonio. Quindi la Giunta propone di mantenere "uso sociale", semmai potrebbe anche togliere "il recupero" e dire semplicemente: "l'uso sociale del patrimonio edilizio esistente".
In merito al secondo emendamento (punto e), desidero sottolineare che la parola 'attendibile' si usa quando c'è una certa approssimazione che non può essere molto precisa, ma che si basa su un ragionamento di una certa consistenza. Non sarebbe nemmeno propria la parola "verificabili", perch significherebbe che nel piano territoriale esistono tutti gli elementi che consentono questa verifica: il piano territoriale non può disaggregarsi in tali minuzie da consentire questa verifica.
Potrei proporre "rapportate alle indicazioni del piano territoriale" in questi termini rientra sia l'attendibilità sia il desiderio di verifica che era nella proposta della D.C.



PICCO Giovanni

Siamo d'accordo sulla definizione: "rapportate alle indicazioni del piano territoriale".



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: "Al primo comma, sopprimere le parole 'all'uso sociale'".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamento al primo comma, lettera e): "Dopo 'sulla base di' sostituire con 'previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del piano territoriale'".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
L'articolo 11 pertanto suona: "I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi: a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del piano territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del piano territoriale f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione : presenti e votanti 47 hanno risposto SI 28 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 18 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Contenuti del piano regolatore generale "Il piano regolatore generale recepisce le previsioni del piano territoriale, le verifica e le sviluppa, con riferimento all'organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale. Esso, pertanto, in questo quadro: 1) valuta il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione di nuovi insediamenti 2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico 3) distribuisce sul territorio le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del piano territoriale 4) individua e regolamenta le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali turistici, ai servizi e al tempo libero 5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso dei tipi e dei modi di interventi di cui all'art. 13 6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, primarie secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi 7) in particolare individua gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso 8) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati 9) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano".
Sono stati presentati numerosi emendamenti.
Dal Gruppo P.R.I., emendamento sostitutivo del primo comma: "Il piano regolatore generale recepisce le previsioni del piano territoriale comprensoriale e le sviluppa con riferimento all'organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati per un arco temporale di 10 anni".
La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Nell'organizzazione di questi articoli esistono dei contenuti che ciascuno ritiene prioritari o non prioritari. Ecco perché i punti sono stati variati nel senso di farne precedere alcuni e di farne susseguire altri, soltanto per dare il senso di una diversa priorità anche se ci rendiamo conto che questo non muta il contenuto della legge.
Al primo comma dove è detto: "Il piano regolatore generale recepisce..., e le sviluppa" noi introduciamo anche: "le verifica", perch prima di sviluppare le previsioni dovrebbe anche verificarle.
L'emendamento al punto 3), secondo comma, è semplicemente ampliativo di quanto detto dalla legge.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti si tratta unicamente di sostituzioni per una diversa razionalizzazione dell'intero articolo.



PRESIDENTE

Il vero confronto di opinioni è sul primo comma, prima e seconda riga dove la Giunta ha presentato un emendamento che modifica il testo iniziale e propone: "Il piano regolatore generale si adegua alle previsioni del piano territoriale, che verifica e sviluppa". Pongo ai voti l'emendamento per alzata di mano.
L'emendamento è accolto.
Il Gruppo P.R.I. ha presentato numerosi altri emendamenti: emendamento sostitutivo: "Il punto 1) del secondo comma è sostituito con il punto 6) del secondo comma".
Emendamento sostitutivo: "Il punto 2) del secondo comma è sostituito con il punto 1) del secondo comma". Emendamento sostitutivo: "Il punto 3) del secondo comma è così sostituito: '3) individua e quantifica le aree destinate ad insediamenti residenziali, produttivi, turistici e per i servizi, e per quelle destinate ad attività agricole e le disciplina per garantire la tutela e l'uso del suolo secondo le destinazioni d'uso, i tipi e i modi di intervento di cui all'articolo 13'".
Emendamento sostitutivo: "Il punto 4) del secondo comma è sostituito con il punto 7) del secondo comma". Emendamento sostitutivo: "Il punto 5) del secondo comma è sostituito con il punto 2) del secondo comma".
Emendamento sostitutivo: "Il punto 6) del secondo comma è sostituito con il punto 8) del secondo comma". Emendamento sostitutivo: "Il punto 7) del secondo comma è sostituito con il punto 9) del secondo comma". Emendamento soppressivo: "I punti 8) e 9) del secondo comma sono soppressi".
Sugli emendamenti del Gruppo repubblicano, che si caratterizzano con una diversa sistemazione dei punti, la Giunta come si esprime?



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non si tratta solo di diversa distribuzione, che è opinabile e potrebbe sempre essere rivista in sede di coordinamento. Il Gruppo repubblicano richiede anche la soppressione dei due punti. Se ritira queste soppressioni l'ordine può anche essere rivisto, se invece mantiene la soppressione dei punti 8) e 9) la Giunta non può concordare.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Il Gruppo repubblicano li ritira.



PRESIDENTE

Gli altri emendamenti sono più che altro raccomandazione a coordinare in modo più logico i temi contenuti nell'articolo. Non è il caso di votarli. In sede di coordinamento saranno indicati in modo da ottenere una più perfetta lettura da parte dell'utente.
Sono stati presentati altri emendamenti di contenuto: il primo è proposto dal Gruppo D.C.
Emendamento aggiuntivo: "al punto 8) sono aggiunte le seguenti parole: 'nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili'".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo D.C. ritiene che l'articolo 12 sia uno dei più importanti di tutta la legge perché di fatto investe i contenuti dello strumento urbanistico principale, il piano regolatore, e quindi investe sostanzialmente la problematica di maggiore impatto rispetto alla realtà sociale.
Sostanzialmente i nostri emendamenti sono finalizzati a ricreare quelle condizioni di autonoma elaborazione dello strumento urbanistico, il piano regolatore generale, da parte delle comunità locali, che consenta poi un tipo di riferimento Comune-Regione non così rigido come di fatto traspare nell'articolato proposto dalla Giunta. Noi avevamo già sottolineato questa rigidità nella giornata di ieri in premessa alla prima votazione sugli articoli della legge, ma credo che questo discorso meriti un maggiore approfondimento, non solo per quanto riguarda l'articolo 12, ma anche per quanto riguarda i successivi.
Noi riteniamo che si debbano ricreare all'interno del piano regolatore condizioni tali per cui quelle verifiche di rapporti equilibrati, ottimali tra residenze e servizi, tra usi sociali di determinati patrimoni infrastrutturali e previsioni di nuovi insediamenti, siano verificati nell'ambito delle competenze delle autonomie decisionali delle comunità locali senza essere necessariamente soggette ad un potere discrezionale di interpretazione e di verifica da parte della Giunta regionale.
Nella nuova formulazione della legge molte volte viene portato in causa il ruolo del Comitato comprensoriale, soprattutto per quanto attiene alla fase attuativa del piano, cioè in occasione dell'approvazione definitiva dei programmi pluriennali di attuazione e questo coinvolgimento ripropone in fondo una condizione di verifica della dimensione sovracomunale diminuendo i pericoli di gretto municipalismo che potrebbero essere insiti nelle scelte eccessivamente autonome del Comune. E' però necessario che si introducano queste garanzie di verifica delle previsioni del piano regolatore intercomunale, con il coinvolgimento dei Comitati comprensoriali, ma è pure necessario che vi siano ulteriori precisazioni appunto nell'articolo 12, che consentano di verificare l'ottimalità delle previsioni rispetto alle scelte autonomamente elaborate dal Comune.
Proponiamo sostanzialmente di eliminare la dizione del punto 8) dell'articolo 12 che ci pare eccessivamente generica e sostanzialmente non producente, per riformularla con quella che abbiamo proposto, che stabilisce cioè dei criteri vincolanti di graduale ammissibilità delle trasformazioni previste rispetto a quella che è una delle valutazioni più difficili, ma obiettivamente riscontrabile, cioè quella dell'effettiva dotazione di opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie; abbiamo aggiunto "effettivamente fruibili", cioè non siano urbanizzazioni di facciata o sulla carta, ma che siano tali da poter essere utilizzabili dalla popolazione.
Dopo il punto 8) proponiamo di introdurre altri due punti 9) e 10), che ci paiono dimenticati nei contenuti del piano regolatore; l'uno attiene al quadro di coerenze che troppo sovente viene obliterato e dimenticato tra le destinazioni d'uso che si introducono nel piano regolatore e l'assetto formale, fisico dell'esistente o l'assetto fisico degli insediamenti che sono previsti. E' un discorso che nella realtà piemontese ha una grande rilevanza perché i piani regolatori dei 1.209 Comuni sono fatti in presenza di un nucleo consistente che può risalire, in alcuni casi, anche anteriormente al 1800, ma che in genere nel secolo XIX ha trovato condizioni di maggiore espansione, quindi con una tipologia e un assetto aggregativo che richiede determinate attenzioni, rispetto alle quali molte volte non sono verificate le coerenze con le nuove destinazioni d'uso che la realtà impone.
L'ultimo comma vuole di fatto recuperare una parte del punto 8) proposto dalla Giunta dove si parla di "indirizzi per una programmata attuazione di interventi pubblici e privati", richiamando il discorso dell'edilizia popolare negli insediamenti residenziali. Noi con il termine "edilizia popolare" non intendiamo solo ed esclusivamente l'edilizia economica e popolare della legge 167 e della legge 865: riteniamo che ci sia spazio per un'edilizia popolare più genericamente intesa, che si ancori alle possibilità di utilizzazione degli strumenti legislativi, 865 e 167 ma che possa anche ancorarsi al convenzionamento e quindi ad un rapporto contrattuale tra privati ed Enti pubblici che consenta di conseguire le finalità di effettiva fruizione sociale o popolare di questi beni. Abbiamo quindi proposto che, nell'ambito delle previsioni di insediamenti residenziali, sia chiaramente definita la quota di abitazione a carattere economico-popolare; e riteniamo che questa quota si debba realizzare contestualmente in funzione delle reali esigenze locali, nel decennio di validità del piano regolatore, perché deve esserci la garanzia che la previsione di utilizzazione del patrimonio esistente, oppure di incentivazione di nuovi insediamenti a questo uso sia contestuale alle esigenze effettive locali (quindi nessuna generalizzandone di riferimento come purtroppo è fatto negli articoli successivi, al disposto del primo comma dell'articolo 13 della legge 10). Riteniamo che si possa fare una verifica nel decennio di validità del piano sulle effettive esigenze locali di edilizia popolare, senza con questo stare all'obbligatorietà del piano di zona e quindi al riferimento della legge 167.
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro. E' ovvio che su questo argomento si potrebbero dire ancora molte cose. Noi intendiamo ribadire che attraverso meccanismi di garanzia passa l'accettazione o meno di una possibile ulteriore autonomia da parte degli Enti locali per elaborare i loro strumenti urbanistici e quindi attraverso queste verifiche passa l'attenuazione del potere della Giunta regionale sulla revisione degli strumenti urbanistici, sull'introduzione di elementi di autorità che potrebbero essere controproducenti rispetto ad una capacità di fantasia, di elaborazione creativa, che deve essere affidata alle comunità locali.
Ci permettiamo di richiamare con insistenza l'attenzione del Consiglio su questo argomento perché lo riteniamo importante.



PRESIDENTE

Emendamento soppressivo al quinto comma, presentato dal Gruppo P.S.D.I.: "....delle destinazioni d'uso, dei tipi e....".
La parola al Consigliere Cardinali per l'illustrazione dell'emendamento.



CARDINALI Giulio

Il mantenimento dell'emendamento al punto quinto è subordinato in gran parte alla spiegazione che può venirci dall'Assessore. In realtà, nel momento in cui noi parliamo di contenuti del piano regolatore ci pare corretto che al punto 5) si dica "determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del territorio". Non ci sembra che, oltre a questo limite, possa essere aggiunto (salvo che abbia lo scopo iterativo perché l'articolo 13 specifica meglio la natura di questo tipo di normativa) "comprensiva della destinazione d'uso"; direi che si tratti di uso del suolo. Mi pare che la soppressione della parte che viene dopo la parola "suolo" evidentemente non tolga nulla al significato che si vuole dare con il contenuto al punto 5); nell'articolo 13, come vedremo, troveremo invece la determinazione delle destinazioni d'uso per gli edifici che hanno particolari caratteristiche; mi pare un'aggiunta inutile in questo punto e che può creare confusione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Ho seguito attentamente l'esposizione del collega Picco e ho letto il testo degli emendamenti, in particolare di quello al punto 9) e non sono riuscito a capire esattamente il significato. Teniamo conto che la legge sarà gestita da amministratori i quali devono capirne il contenuto.
Che cosa significa "il quadro delle coerenze fra destinazioni d'uso ed assetto formale"? Per gli esperti forse sono frasi chiare, ma ritengo opportuno chiedere al Consigliere Picco di esprimere il medesimo concetto con una terminologia più chiara.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi spiace di dover assolvere a questa funzione propedeutica e didattica nei confronti del Consiglio, perché certamente non ne sono capace. Tenter di giustificare questa dizione, tra l'altro oggetto anche nell'ambito del nostro Gruppo di lunga discussione. Non siamo però riusciti a trovare un'articolazione più chiara di questa, e ce ne scusiamo.
"Le coerenze" sono note; "le destinazioni d'uso" sono pure note, in quanto spesso richiamate nell'articolato della legge e sono prescritte come ha ricordato il Consigliere Cardinali, al punto 5); rimane il compito di connettere le destinazioni d'uso con l'assetto formale. Con "assetto formale" si intende l'assetto fisico, conformazione fisica, dimensione altezza, grossezza, più o meno la dilatazione delle strutture fisiche. Noi riteniamo che vi debba essere una verifica di queste coerenze, che molte volte sono oggetto di repulsa dei piani regolatori, di contestazioni per ragioni di carattere ambientale paesaggistico, per questioni che sono giudicate "alterazione dell'ambiente", naturale o fisico. Il richiamo a queste coerenze, che è attuale in quanto le destinazioni d'uso con il nuovo assetto sociale ed economico del Paese sono necessariamente diverse da quelle che erano in passato, pone nuovi problemi, ad esempio quello della struttura commerciale rispetto ad un centro esistente, oppure quello di una struttura a carattere produttivo rispetto all'assetto esistente.
Credo che, con queste spiegazioni, il significato non sia tanto ermetico. Si tratta di connettere una coerenza e di stabilire che questa coerenza debba essere articolata per ambiti territoriali, nel senso di stabilire non già un riferimento astratto a zona territoriale omogenea, che nella legge è stato opportunamente ed eccessivamente accantonato, ma un'articolazione territoriale che consenta all'interno di determinati ambiti territoriali di verificare queste coerenze. A noi preme di sottolineare l'esigenza di porre l'attenzione ad una serie di norme che ricreino la connessione tra le destinazioni d'uso e la dimensione fisica dell'insediamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il Consigliere Bono chiede se è possibile da parte del proponente trovare una forma che rendesse a tutti più chiara questa norma che, nel suo significato, non è contestabile. Vorremmo cercare una formulazione tale che sia facilmente applicabile (c'è il rischio di non poterla applicare, o per lo meno di generare confusione).



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Se il Consigliere Cardinali non ha presentato successivamente degli emendamenti soppressivi delle indicazioni degli strumenti attraverso i quali interviene la disciplina, vorrei dirgli di consentire che restino queste indicazioni, perché in modo chiaro dicono che cosa significa disciplina. Siamo nella legge di pianificazione che opera con tre pedali tre strumenti: la destinazione d'uso (un'area con determinato uso che pu essere specifico oppure può ammettere degli usi compatibili: solo residenza o residenza con commercio, ecc.); i tipi di intervento, le operazioni che si possono compiere su quella determinata area o su quell'immobile (conservazione, ristrutturazione, abbattimento, nuova costruzione, ecc.); i modi di intervento che sono pubblici e privati.
Caratterizzata la disciplina del suolo attraverso questi tre interventi, la richiesta del Consigliere Picco è assolta. Se il significato non è quello estetico, ma è di quantità della forma volumetrica, allora entra nella disciplina che avviene attraverso i tre pedali della destinazione, dei tipi e dei modi.
L'emendamento che sostituisce il punto 8) è estremamente debole rispetto al suo significato. Non credo che possa essere invocata l'autonomia locale, perché questa si esercita predisponendo una programmazione del proprio insediamento e del proprio territorio; ma questa programmazione non riguarda soltanto l'ammissibilità degli interventi privati o pubblici rispetto alla rete infrastrutturale, ma riguarda anche la programmazione della rete infrastrutturale. Quindi il punto 8), così com'è formulato, essendo riduttivo dell'autonomia locale, proprio perch noi stessi vogliamo che questa si esplichi nella totale pienezza della programmazione, non è accettabile e riteniamo che debba essere mantenuto il testo formulato dalla Giunta.
Punto 9). Se la parola "forma" vuol dire volumetria, è già assorbito dal n. 5), se "forma" vuol dire aspetto estetico, non è competenza della legge urbanistica, quindi esula dalla nostra competenza legislativa. Non possiamo accettarlo in questi termini.
Punto 10). Può essere in parte accolto, proponendo però questa considerazione. La Giunta ha presentato un emendamento all'articolo 33 secondo comma. Nel testo originario vi era questa precisa definizione degli interventi pubblici e privati in ambito di piano regolatore. Una considerazione successiva per verificare la piena corrispondenza alla legge 10, ci ha portato a considerare che debba esserci un margine della libera iniziativa che è quella che prevede la legge 10. La possibilità di libera lottizzazione è stata reintrodotta negli emendamenti che discuteremo più avanti. La Giunta ha eliminato la rigidezza delle definizioni in sede di piano regolatore di ciò che deve andare a intervento pubblico attraverso piani esecutivi e ciò che invece è lasciato alla libera iniziativa. Il piano regolatore può definire questa materia, ma il Consiglio comunale pu anche introdurre delle delimitazioni con proprie deliberazioni, senza che questo costituisca una variante al piano regolatore.
Verifica. La legge 10 impone che la percentuale dal 40 al 70 dell'edilizia pubblica rispetto al totale dell'edilizia residenziale avvenga nel programma di attuazione, non nel piano regolatore. E' estremamente difficile predisporre un piano con una previsione così precisa da poter già in partenza definire tutto ciò che sarà opera di piani esecutivi e quindi di interventi pubblici e ciò che invece sarà opera di intervento privato. Questo emendamento quindi può stabilire, e allora pu essere accolto; ma se stabilisce, irrigidisce fortemente in fase di formazione di piano regolatore la gestione che deve avere, invece, un certo margine di elasticità nel tempo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Poiché siamo in tema di chiarimenti, vorremmo interpretare il punto 4).
Esso dice: "individua le aree destinate all'attività agricola", e inoltre "regolamenta". Vorrei sapere se questo è limitato al regolamento edilizio o anche colturale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Solo ai fini edilizi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Mi riferisco al punto 10) dell'emendamento della D.C. Invito i colleghi a ritirarlo in questa sede per ripresentarlo eventualmente in sede di discussione della parte che riguarda i programmi pluriennali di attuazione perché la questione concernente il rapporto tra edilizia economica popolare e l'altro tipo di edilizia è previsto dalla legge 10, all'articolo 13.
Siccome l'attuazione dei programmi è correlata alle disponibilità finanziarie, credo che in sede di piano regolatore nessun Comune pu prevedere ciò che può fare in quel momento: devono essere correlate le disponibilità finanziarie in rapporto al programma pluriennale e al bilancio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Punto 8). Sentite le preoccupazioni dell'Assessore proporremmo di fondere le due questioni, cioè mantenere la dizione del punto: "indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi, stabilisce i criteri vincolanti..." e proseguire con l'aggiunta del testo: "nonché i criteri per le trasformazioni previste rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili".
Punto 10). Potremmo accogliere l'invito a trasformare il verbo "stabilisce" in "può stabilire". Non ritiriamo l'emendamento perché questo vale sia per i Comuni che sono tenuti a fare il programma di attuazione sia per i Comuni che non possono farlo o che in ipotesi non fossero tenuti a farlo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta può accettare l'integrazione al punto 8) con la parte proposta dalla D.C., semplificando un poco: "indica gli indirizzi di una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati e le graduali trasformazioni rispetto alla dotazione...." "i graduali interventi rispetto alle dotazioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria effettivamente fruibili".



PRESIDENTE

Propongo di sospendere per pochi minuti i lavori al fine di arrivare alla definizione dell'emendamento.



(La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,10)



PRESIDENTE

L'intesa è stata raggiunta nel modo seguente: dopo il testo proposto dalla Giunta seguono le parole: "nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzandone primarie e secondarie effettivamente fruibili". In aggiunta è proposto un nuovo comma punto 9): "In particolare, nell'ambito degli insediamenti residenziali ammissibili, può stabilire le quote di abitazione a carattere economico e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali, nel decennio di validità del piano regolatore generale comunale".
Gli altri emendamenti sono ritirati.
A questo punto votiamo l'emendamento al punto 5) presentato dal Consigliere Cardinali.
L'emendamento è respinto.
Votiamo l'emendamento relativo al punto 8) presentato dal Gruppo D.C.
L'emendamento è accolto.
Chi è d'accordo sull'emendamento relativo al punto 9) presentato dal Gruppo D.C. alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
L'articolo 12, nel testo emendamento, recita: "Il piano regolatore generale si adegua alle previsioni del piano territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento all'organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
Esso, pertanto, in questo quadro: 1) valuta il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti 2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico 3) distribuisce sul territorio le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del piano territoriale 4) individua e regolamenta le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero 5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso dei tipi e dei modi di intervento di cui all'articolo 13 6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, primarie secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi 7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso 8) in particolare, nell'ambito degli insediamenti residenziali ammissibili, può stabilire le quote di abitazione a carattere economico e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del piano regolatore generale 9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie effettivamente fruibili 10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 50 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Prescrizioni operative del piano regolatore generale "Il piano regolatore generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia l'individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia, e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con relativi parametri e modalità di attuazione.
I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di: a) conservazione allo stato di fatto di immobili esistenti con opere di manutenzione b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente c) ristrutturazione totale o parziale d) completamento, su parti di territorio, già strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densità fondiaria massima e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici parametri e specificazioni tipologiche.
Sono inedificabili: a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti".
Sono stati presentati dal Gruppo D.C. alcuni emendamenti: emendamento aggiuntivo: "Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma: 'In rapporto alle suddette indicazioni ed ai contenuti di cui al precedente art. 12, il piano regolatore generale provvede alla suddivisione del territorio comunale in aree o zone per le quali l'utilizzazione del suolo presenta caratteri di omogeneità, esistenti o conseguibili, con le norme di attuazione di cui al punto 4) del successivo articolo 14'".
Emendamento sostitutivo al secondo comma: "Lettera a), sostituire con il testo: 'Conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione'".
Emendamento sostitutivo al terzo comma: "La dizione 'sono inedificabili' è sostituita con il testo: 'Il piano regolatore generale comunale identifica come inedificabili'".
Emendamento aggiuntivo al terzo comma: "Lettera c), dopo la parola 'inquinanti' aggiungere: 'salvo quanto previsto all'articolo 28'".
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione.



PICCO Giovanni

Dopo il primo comma, che mi pare possa essere accettato, proponiamo di introdurre la dizione proposta che invoca l'opportunità di un'individuazione nel piano regolatore generale di aree che presentino carattere di omogeneità. Ritorna il discorso che abbiamo già affrontato nel precedente articolo.
L'articolo proposto dalla Giunta elimina nelle prescrizioni operative quanto è richiesto in tutte le altre legislazioni regionali finora elaborate, cioè il riferimento alle zone territoriali omogenee previste nei decreti 1444 del '68, come esplicitazione della legge 765. Questo concetto ha presentato ovviamente degli equivoci e possiamo anche comprendere l'oppontunità di tacere in questa legge sulla definizione tradizionale compresa nella nostra legislazione nazionale. Penso comunque che se un piano viene ancora con le zone territoriali omogenee, questo non può essere in contrasto con la norma generale. Qui però si introduce obiettivamente il nuovo criterio dei tipi di intervento che in una certa misura sostituisce o può sostituire nella norma del piano regolatore la disciplina degli interventi stessi. Vorrei però che non dimenticassimo come sussistono tuttora, sia nella legge 765, sia nella legge 10, i riferimenti a queste zone territoriali omogenee, ad esempio per quanto attiene alle zone agricole. Non potremmo invocare per tali zone altra definizione tipo quella prevista nei decreti del '68.
Quindi, il ricordare questa definizione nell'articolo 13 ci pare opportuno; vuole colmare una carenza fondamentale dell'articolato proposto pur riconoscendogli un carattere di innovazione e di superamento del concetto dello zoning tradizionale che ha presentato inconvenienti ed ambiguità.
Il secondo emendamento vuole semplicemente modificare la dizione letterale relativa al secondo comma, laddove si parla di: "conservazione allo stato di fatto di immobili esistenti". Noi proponiamo che si parli di "conservazione di immobili allo stato di fatto", che ci sembra una dizione letteralmente più opportuna.
Il terzo comma vuole esplicitare come in realtà non esistano di fatto oggettivamente ed obiettivamente delle aree che siano inedificabili, semmai questa inedificabilità è prescritta come norma nel piano regolatore. Quindi proponiamo di sostituire la dizione "inedificabile" con la dizione: "il piano regolatore generale comunale identifica come inedificabile".
L'emendamento proposto al terzo comma è una precisazione che ci pare opportuna in quanto invocando l'inedificabilità nel piano regolatore di queste fasce ed aree di rispetto non si fa cenno ai casi di eccezione che sono previsti all'articolo 28.
Vorremmo conoscere il pensiero della Giunta su queste proposte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questa proposta è di carattere tecnico e, come tale, va esaminata: non c'è in essa un contenuto politico. La fonte di questa dizione risiede nella legge 765 e nei decreti ministeriali; ma facciamo attenzione. Il significato preciso dell'articolo 17 della legge 765, nel quale si introduce il concetto di zona omogenea, è semplicemente ai fini della valutazione degli standards e ai fini di alcune previsioni di carattere regolamentare.
Nella cultura urbanistica del nostro Paese vi fu un grosso equivoco una volta uscito il decreto ministeriale in attuazione della legge 765, si diffuse la consuetudine di utilizzare quelle suddivisioni che erano in funzione della verifica degli standards, come zonizzazione di piano regolatore o di programma di fabbricazione, compiendo un'operazione di semplificazione, ma anche di diluizione e di appiattimento della normativa.
L'eliminazione di questa definizione serve come elemento di chiarezza per eliminare la confusione nell'utilizzazione a scopi di verifica di standards traslata come strumento di pianificazione. Vi è però una ragione di sostanza. Tutti i piani che erano impostati sulla zonizzazione che deriva da una cultura anglosassone di molti decenni fa, sono stati messi in crisi dalla verifica dei fatti: non esistono queste zone omogenee nella realtà, salvo per grandi approssimazioni (per esempio il piano regolatore di Torino portava delle zone miste, perché non si sapeva se erano industriali o residenziali). Inoltre la semplificazione contenuta nel decreto ministeriale comporta un numero di classi relativamente ridotto alcune di queste classi sono di destinazione d'uso (zone industriali); vi sono tre classi che riguardano la destinazione d'uso urbana, non residenziale, nelle quali vi è la residenza e altre destinazioni d'uso (zone a, b, c). Abbiamo constatato quali difficoltà comporti unificare una sola zona a, sia un centro storico estremamente qualificato, sia delle zone ambientali, sia delle zone miste in cui c'è qualcosa di tradizionale, di antico, ma in cui vi sono state recenti trasformazioni. Utilizzare quindi questa strumentazione sommaria, che omogeneizza ciò che nella realtà è fortemente differenziato, come strumento di pianificazione, significa ridurre a termini non semplici, ma semplicistici, quella che è una realtà estremamente composita e articolata.
Il nostro riferimento è l'area che può essere piccola e grande; se è grande e omogenea può assumere quella dimensione che nella geografia viene indicata come zona; ma il pretendere che all'interno della zona ci siano tutti gli elementi omogenei, invece, contraddice una realtà che è diversificata.
Per queste motivazioni non possiamo accettare quella dizione che significherebbe riportare indietro quanto la cultura in questi anni ha chiarito, cioè la necessità di uscire dallo zoning e di adottare una normativa operativa che riguarda destinazioni di uso, tipi e modi di intervento specifici all'area o allo specifico immobile. Se poi c'è continuità e omogeneità si crea automaticamente per estensione la zona di carattere geografico.
Dirò alcune parole sull'agricoltura. Certo l'agricoltura ha delle zone agricole, ma questo concetto, proprio per l'estensione geografica, proprio perché non deriva dalla normativa urbanistica o da un decreto ministeriale ma deriva dalla geografia, ha un suo significato: esistono le zone agrarie di catasto con tutte le caratteristiche e le specificazioni culturali e non c'è dubbio che il significato di "zona agricola" si riferisce a quello agricolo e non certamente a quello urbanistico. Nell'ambito di quelle zone agricole introduciamo una normativa invece che ha carattere residenziale per gli imprenditori agricoli a titolo principale.
Possiamo accettare il chiarimento del secondo comma, lettera a) che in effetti è detto con maggiore fluidità.
Possiamo accettare l'inserimento alla lettera c), dopo la parola "inquinanti", delle parole "salvo quanto previsto all'articolo 28".
Per quanto riguarda invece le osservazioni sulla parola "inedificabili", non concordiamo. Certo il piano regolatore definisce le aree di inedificabilità, ma la dichiarazione di principio che sono inedificabili le aree da salvaguardare deve essere introdotta in termini generali: è una dichiarazione di principio che viene applicata soltanto attraverso gli strumenti urbanistici.



BIANCHI Adriano

Potremmo includerla nelle finalità.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questa è un'osservazione di carattere sistematico, però il piano regolatore deve rispettare questi elementi: sono inedificabili e pertanto il piano regolatore ne individua la collocazione e le dimensioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Vorrei avvertire i colleghi della D.C. che ove si introducesse il concetto delle zone omogenee, risulterebbe non solo difficile ma impossibile estendere a quelle aziende agricole, che hanno il centro aziendale all'interno dei centri abitati, i benefici previsti sugli oneri di urbanizzazione. Mentre nella proposta della Giunta rimane aperta la possibilità di esaminare come tecnicamente si possa aggirare un ostacolo che riguarda migliaia e migliaia di aziende agricole, introducendo il concetto delle zone omogenee cade totalmente ogni possibilità di fruizione e di favore per le aziende agricole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non comprendiamo la rigidità a non voler ammettere la nostra formulazione. Non facevamo semplicemente riferimento alle "zone", ma anche alle "aree" per le quali l'utilizzazione presenta carattere di omogeneità che siano esistenti, come è invocato nei decreti, oppure conseguibili. Di fatto tutta la legislazione nazionale è appoggiata nelle norme successive alla legge 765, a queste ipotesi di omogeneità e la stessa perimetrazione dei centri abitati non si potrà dire che non è un'area che ha caratteristiche omogenee.
Comunque la discriminazione nell'esame dei piani, successivamente a questa legge (indipendentemente dall'infelice impostazione) non sarà determinata solo dall'esistenza o meno delle zone omogenee. In secondo luogo, comunque, con questo tipo di abolizione delle aree omogenee, che peraltro sono invocate in una recente memoria che l'Ordine degli Architetti ci ha fatto da poco avere, sarà difficilissimo il riscontro dell'applicazione degli standards urbanistici. Per molti aspetti risulterà molto discrezionale il riferimento dei decreti ministeriali 1444.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento della D.C.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento sostitutivo al secondo comma, lettera a), del Gruppo D.C. alzi la mano.
E' approvato.
Chi concorda sull'emendamento del Gruppo D.C. sostitutivo al terzo comma, è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento aggiuntivo, presentato dal Gruppo D.C., al terzo comma, lettera c), alzi la mano.
E' approvato.
La Giunta presenta un altro emendamento aggiuntivo: "Dopo il punto c) dell'ultimo comma, aggiungere: 'e pertanto il piano regolatore generale le identifica e delimita'".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento è approvato.
L'articolo 13 nel testo emendato pertanto recita: "Il piano regolatore generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia l'individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri e le modalità di attuazione.
I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di: a) conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente c) ristrutturazione totale o parziale d) completamento su parti di territorio già strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densità fondiaria massima e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici parametri e specificazioni tipologiche.
Sono inedificabili: a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'articolo 27. Il piano regolatore generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI



PRESIDENTE

Articolo 14 - Elaborati del piano regolatore generale "Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione illustrativa, nella quale sono contenuti: a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo articolo 15, e posti a base dell'elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree per i servizi e le attrezzature necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti.
2) Gli allegati tecnici comprendenti: a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici b) la relazione geotecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione.
3) Le tavole di piano, comprendenti: a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi piani regolatori generali b) il piano regolatore generale in scala non inferiore a 1:10.000 comprendente l'intero territorio interessato dal piano c) gli sviluppi del piano regolatore generale in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale d) gli sviluppi del piano regolatore generale alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici.
4) Le norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.
Per gli insediamenti che hanno più di 5.000 abitanti il piano regolatore generale negli allegati tecnici deve altresì comprendere: a) l'individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, in riferimento al sistema infrastrutturale ed alle caratteristiche del suolo b) l'indicazione schematica delle più idonee direttrici di espansione evidenziate tenendo conto dei costi di urbanizzazione, in una prospettiva anche di lungo termine".
Vi sono delle proposte di emendamento del Gruppo D.C., del Gruppo P.R.I. e una proposta sostitutiva dell'ultima parte del quarto comma della Giunta. Gli emendamenti del Gruppo D.C. suonano: Emendamento modificativo al primo comma: "n. 1), lettera b), modificare con: 'le analisi socio-economiche e quelle demografiche retrospettive' (segue il testo)".
Emendamento sostitutivo al primo comma: "n. 2), lettera b), sostituire i termini 'la relazione geotecnica' con 'una relazione geognostica' ed il termine 'aree' con 'zone'".
Emendamento soppressivo e sostitutivo al secondo comma: "Dopo il verbo 'comprendere', sopprimere e sostituire il testo con il seguente: 'una relazione sui costi per l'urbanizzazione delle aree di espansione, con riferimento alle caratteristiche del suolo e delle infrastrutture previste'".
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione degli emendamenti presentati.



PICCO Giovanni

Ci pare che le analisi demografiche possano essere retrospettive ed obbligatoriamente richieste, poiché le analisi socio-economiche retrospettive sarebbero difficili da pretendere.
Per quanto riguarda la lettera b), primo comma, ci sembra opportuno sostituire la dizione "la relazione geotecnica" con la dizione "la relazione geognostica". Siccome in alcuni casi si dovrebbe trattare di analisi storica del suolo, di pedologia, idrografia, non sempre la relazione sarebbe soltanto geotecnica che si riferisce alla geologia applicata che riguarda la dinamica dei terreni.
Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, abbiamo proposto una relazione sui costi per l'urbanizzazione delle aree di espansione.
Riteniamo che per la chiarezza della terminologia questa "soglia differenziale" che viene proposta sia abbastanza ambigua. Vorrei che l 'Assessore specificasse fino a che punto questa dizione è accettabile.



PRESIDENTE

E' stato presentato un emendamento da parte del Gruppo PRI: "Il paragrafo b) del punto 1) del primo comma è soppresso".
La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Si vuole richiamare l'attenzione sulla necessità che tali operazioni indispensabili certamente in ambiti territoriali più ampi, con riferimento ai piccoli Comuni debbono comunque essere agganciate ad una fase programmatoria e pianificatoria comprensoriale e sub-comprensoriale che deve garantire e impegnare la partecipazione degli Enti locali, grandi o piccoli che siano. Se tale analisi viene richiesta limitatamente al livello comunale, si potrebbe pensare ad una gestione autarchica delle previsioni di sviluppo sociale ed economico, comunque ad una gestione contraria e contrastante con l'obiettivo di una sostanziale inversione delle tendenze in atto: sviluppo fortemente polarizzato, discriminazione e segregazione sociale nell'uso dei territori e dei servizi.
Per questi motivi noi richiediamo la soppressione del paragrafo b) del punto 1), primo comma.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Rispondo contemporaneamente alle osservazioni alla lettera b) fatte dal Gruppo della D.C. e dal Gruppo P.R.I.
Riteniamo che il paragrafo non possa essere soppresso perché il piano socio-economico a livello comprensoriale contiene l'esame della dinamica passata e le ipotesi di sviluppo e questo avviene non per elementi disaggregati, ma per elementi aggregati in un certo numero di Comuni. In sede comunale occorre individuare la dinamica demografica (nell'emendamento della D.C. è posposta), necessaria anche all'interno di un Comune piccolo perché la struttura dinamica, per sesso e per età, della popolazione è determinante dei movimenti naturali, le proiezioni di cinque anni in cinque anni. Questa parte è specifica e deve essere mantenuta. Altrettanto dicasi per le analisi socio-economiche. Qualsiasi proiezione, sia di carattere occupazionale, del reddito, di alfabetizzazione, di scolarizzazione qualsiasi indicatore di carattere socio-economico non può partire senza avere dietro alle spalle una visione retrospettiva. La semplificazione totale proposta dal Gruppo repubblicano e la semplificazione parziale proposta dal Gruppo democristiano non possono quindi essere accoglibili.
In merito al secondo emendamento della D.C. devo dire che anch'io mi sono preoccupato di consultare un geologo per chiarire i termini delle relazioni geotecniche e geognostiche. Mi è stato detto che una relazione geognostica presuppone il prelievo in profondità dei campioni, cosa che noi non chiediamo; in determinati casi potrà essere necessario il prelievo, ma ciò che interessa è una relazione sulla portanza degli strati superficiali del terreno. Il suggerimento era di richiedere una relazione "geologica tecnica". Se accettiamo questa definizione è evidente che troverà la sua esplicitazione nelle circolari che verranno dopo la promulgazione della legge.
L'emendamento proposto dalla Giunta ha lo scopo di rendere più comprensivo il testo originario con le due innovazioni; oltre alla semplificazione e alla sintesi vi è anche una riduzione di questa richiesta ai Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti, che sono 41. Per questi Comuni la presenza della rete infrastrutturale è determinante sui costi di costruzione. La parola "soglia" è ormai di uso comune, comunque la definizione precisa verrà fornita; in ogni caso è quella poiché in questo campo una particolare disciplina si è già occupata di questo anche in Italia, con dei testi che sono di accessibilità corrente; quindi c'è un riferimento specifico ad una pubblicistica.
In merito alle osservazioni sulla parola "aree" riterrei che debba rimanere questo termine perché non si tratta di estensioni ampie: pu essere anche solo un edificio di particolare interesse. La "zona" comporterebbe un esame preliminare per grosse porzioni territoriali, invece questo accorgimento può essere applicato a casi puntuali in cui ci sia necessita di specifica verifica di carattere geologico. Con il termine "geologico-tecnico" lasciamo aperto il campo sia a una interpretazione "in profondità", sia a un'interpretazione più in superficie.
In merito all'ultimo emendamento proposto, relativo al secondo comma ritengo proponibile l'emendamento della Giunta in quanto limita i Comuni grandi e per gli altri invita a predisporre uno studio sulla differenza dei costi di urbanizzazione. Il capo è più preciso e anche più ristretto che non una "relazione sui costi" che non si sa bene su quali elementi possa essere fatta.



PRESIDENTE

La parola alla signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Invece della soppressione totale della lettera b) del primo comma proporrei semplicemente di abolire le parole "socio-economiche" perché nei piccoli Comuni ci sono immense difficoltà a svolgere queste indagini. O si mobilitano i ragazzi delle scuole medie oppure si assumono dei tecnici preparati, soluzione che comporta però aspetti gravosi sotto l'aspetto economico, soprattutto per i piccoli Comuni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' evidente che l'estensione e la profondità del tema sono rapportate al soggetto. E' chiaro che per un Comune di maggiore entità e dinamica ci saranno maggiori ricerche.
L'aspetto occupazionale vale per tutti i Comuni . Il pendolarismo è una grave remora che in certi casi comporta grossi costi sociali soprattutto per i piccoli Comuni. Un accertamento di alcuni elementi socio-economici evidenti è assolutamente indispensabile. Non si può formare il piano regolatore senza conoscere l'eventuale pendolarità in uscita o in entrata anche in un piccolo Comune.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione degli emendamenti. Chi è d'accordo sull'emendamento proposto dal P.R.I. alzi la mano.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento D.C. modificativo al primo comma alzi la mano.
E' respinto.
Chi concorda sull'emendamento D.C. sostitutivo al primo comma alzi la mano.
E' respinto.
Chi è d'accordo sull'emendamento verbale della Giunta al primo comma n. 2), lettera b): "sostituire 'geotecnica' con 'geologico-tecnica'", alzi la mano.
E' approvato.
Chi è d'accordo sull'emendamento D.C. soppressivo e sostitutivo al secondo comma è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
La Giunta presenta un emendamento sostitutivo: "L'ultimo comma è sostituito dal seguente: 'Per i Comuni con più di 10.000 abitanti negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa l'individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del suolo'".
Chi concorda alzi la mano.
E' approvato.
L'articolo 14 nel testo emendato recita: "Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione illustrativa nella quale sono contenuti: a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio comunale, nella deliberazione programmatica, di cui al successivo articolo 15, e posti a base dell'elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti.
2) Gli allegati tecnici comprendenti: a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione.
3) Le tavole di piano comprendenti: a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi piani regolatori generali b) il piano regolatore generale, in scala non inferiore a 1:10.000 comprendente l'intero territorio interessato dal piano c) gli sviluppi del piano regolatore generale in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale d) gli sviluppi del piano regolatore generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici.
4) Le norme di attuazione contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.
Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa l'individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale "Il Consiglio comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del piano territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale, fissa gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del piano regolatore generale.
La deliberazione programmatica divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9/6/1947 n. 530, viene inviata agli organi di decentramento dei Comuni, alle organizzazioni sociali più rappresentative, al Comitato comprensoriale e alla Comunità montana competente per territorio, affinch esprimano le loro osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il Comune elabora il progetto preliminare di piano regolatore garantendo in questa fase la più ampia partecipazione dei cittadini.
Successivamente, e comunque non oltre un anno dalla deliberazione programmatica, il Consiglio comunale adotta il progetto preliminare di piano regolatore, comprensivo almeno degli elaborati di cui al n. 3 lettera a) e b) dell'art. 14. Il progetto preliminare è depositato presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto sull'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ed è inviato agli organi di decentramento del Comune ed alle organizzazioni sociali più rappresentative, affinché esprimano osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento.
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio comunale adotta con deliberazione il piano regolatore generale costituito dagli elaborati di cui all'art. 14 motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.
Il piano regolatore adottato è depositato presso la Segreteria e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Il piano regolatore generale è inviato nello stesso tempo al Comitato comprensoriale che esprime, entro i 60 giorni successivi, il proprio parere, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Servizio Urbanistico Regionale operanti nel Comprensorio, e lo trasmette alla Regione.
Il piano regolatore generale è approvato entro 120 giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In sede di approvazione del piano regolatore la Giunta regionale pu apportare d'ufficio modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione oltreché quelle necessarie per: a) l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale b) la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici d) l'osservanza degli standards e delle norme di cui alla presente legge.
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale la deliberazione, pubblicata nelle forme previste dal precedente settimo comma, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni.
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte di ufficio nel piano regolatore dalla Giunta regionale.
Il piano regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica continua visione nella sede del Comune interessato del Comune capoluogo di Comprensorio e dell'area sub-comprensoriale e della Comunità montana di appartenenza. Nel caso di piano regolatore intercomunale, formato ai sensi del successivo art. 19, il piano relativo al territorio di ogni singolo Comune, nella sede legale del Consorzio o del Comune delegato alla redazione tecnica del piano, o, in assenza, nella sede del Comune con maggior popolazione.
I piani, che su parere del Comitato Urbanistico Regionale richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, sono restituiti dall'Assessore regionale competente ai Comuni per la rielaborazione".
Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Preliminarmente ricordo che si è accettato di rinviare una serie di questioni e soluzioni che riguardavano l'articolo 8 e l'articolo 10 a questo appuntamento.
L'articolo inoltre disciplina un istituto nuovo, delicato ed importante qual è la deliberazione programmatica, che segna l'iter di formazione del piano regolatore generale.
Chiedo se si sono predisposti i testi per i rinvii che avevamo previsto.



PRESIDENTE

Vi è soltanto il testo a suo tempo predisposto e vi sono gli emendamenti presentati dal Gruppo della D.C.
Chiede la parola il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Se il Presidente acconsente, propongo una breve sospensione per esaminare con gli esperti la dizione migliore dell'articolo 15. Se la dizione risultasse eccezionalmente impegnativa, potremmo rinviare la votazione a domani mattina.



BONTEMPI Rinaldo

Sono d'accordo sulla sospensione per un coordinamento dell'articolo 15.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Poiché intendiamo sospendere la seduta per un coordinamento dell'articolo 15, proporrei anche una riunione dei Capigruppo per organizzare il lavoro.



PRESIDENTE

Dato che la riunione dei Capigruppo ha priorità sull'altra riunione sospendo la seduta.



(La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 19)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Comunico il risultato della riunione dei Capigruppo: si procederà all'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione della S.p.A.
Promark; dopodiché i lavori saranno sospesi.
Il Consiglio sarà riconvocato giovedì e venerdì prossimi proseguendo l'esame della legge urbanistica e degli altri provvedimenti che hanno scadenza al 30 settembre, la legge sull'occupazione giovanile e i piani dell'edilizia residenziale.


Argomento: Stemma - Gonfalone

Nomina dei membri nel Consiglio di amministrazione e dei Sindaci della Promark S.p.A.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione dei membri del Consiglio di amministrazione della Promark S.p.A. (cinque membri di cui due della minoranza).



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Proclamo l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: GEMMA Enzio n. 26 SEGRE Dario n. 26 CRESTO Giuseppe n. 26 GIORDANA Giuseppe n. 16 ROSSOTTO Carlo n. 16 I signori Gemma, Segre e Cresto, per la maggioranza, Giordana e Rossotto, per la minoranza, sono pertanto eletti nel Consiglio di amministrazione della Promark S.p.A.
La deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 49 della legge 10/2/1953 n. 62.
Passiamo alla nomina dei Sindaci (uno effettivo ed uno supplente) della Promark S.p.A.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Proclamo l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti:



PITET Giovanni Renato n. 25

FORMICA Riccardo n. 28 schede bianche n. 2 scheda nulla n. 1 Il signor Pitet, come effettivo, ed il signor Formica, come supplente sono eletti Sindaci della Promark S.p.A.
La deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 49 della legge 10/2/1953 n. 62.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,20)



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