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Dettaglio seduta n.145 del 22/09/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Prosecuzione dibattito sul disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Continuiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 117 in materia di urbanistica.
Articolo 6 - Elaborati del piano territoriale "Il piano territoriale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione, che contiene: a) gli indirizzi programmatici formulati dalla Regione e la loro ulteriore specificazione e articolazione territoriale, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano b) i dati retrospettivi e prospettici disaggregati per Comune o per raggruppamento di Comuni, relativi allo sviluppo demografico, economico ed occupazionale o alla dotazione dei servizi c) l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano.
2) Gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.
3) Le tavole di piano, che definiscono: a) la struttura generale del territorio urbano ed extra urbano b) i vinicoli territoriali di carattere sovracomunale c) il sistema infrastrutturale generale d) l'ambito di variazione complessiva degli insediamenti, con riferimento alle loro dimensioni ed ai servizi di livello regionale e comprensoriale e) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali.
4) Le norme di attuazione contenenti anche i criteri e le direttive per la predisposizione delle prescrizioni sulla disciplina comunale vigente".
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte del Gruppo repubblicano: "Il piano territoriale regionale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione, che contiene: a) gli indirizzi programmatici formulati dalla Regione attraverso il Piano regionale di sviluppo b) i dati retrospettivi e prospettici disaggregati per unità territoriali comprensoriali relativi allo sviluppo demografico, economico ed occupazionale e alla dotazione dei servizi per un arco temporale di 10 anni c) l'illustrazione delle scelte di piano e dei criteri progettuali.
2) Gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto in funzione degli obiettivi di piano.
3) Le tavole del piano che definiscono: a) il sistema infrastrutturale generale b) le scelte localizzative di servizi e degli impianti residenziali e produttivi di interesse regionale c) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle soggette a vincoli o disciplina particolare.
4) Le norme di attuazione, contenenti i criteri e le direttive per la predisposizione o l'adeguamento dei piani territoriali comprensoriali.
Il piano territoriale comprensoriale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione: a) specificazione ed articolazione territoriale degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione attraverso il Piano regionale di sviluppo b) i dati retrospettivi e prospettici disaggrega ti per unità territoriali sub-comprensoriali e comunali relativi allo sviluppo demografico, economico ed occupazionale e alla dotazione di servizi per un arco temporale di 10 anni c) l'illustrazione delle scelte di piano e dei criteri progettuali.
2) Gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto in funzione degli obiettivi di piano.
3) Le tavole del piano che definiscono: a) il sistema infrastrutturale generale b) le scelte localizzative di servizi e degli impianti residenziali e produttivi di interesse regionale c) i vincoli territoriali di carattere sovracomunale d) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali e) la delimitazione territoriale dei Comuni obbligati alla formazione dei P.R.G. intercomunali.
4) Le norme di attuazione, contenenti criteri e le direttive per la predisposizione o l 'adeguamento e la gestione dei piani regolatori generali comunali e intercomunali con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalente sulla disciplina urbanistica comunale vigente l'elenco dei Comuni obbligati alla formazione dei piani regolatori intercomunali, l'elenco di Comuni obbligati alla formazione dei consorzi di gestione delle previsioni di piano." La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

L'emendamento sostitutivo è decaduto non essendo stato accettato l'emendamento all'articolo 4.



PRESIDENTE

Passiamo all'emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta: Il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed agli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il motivo della contrazione, in termini più sintetici, di quello che era il contenuto della relazione deriva dal fatto che i punti a) e b) del testo che era stato presentato sono i contenuti della prima parte del piano socio-economico territoriale e precisamente all'art. 12, a), la relazione socio-economica, e b ), gli indirizzi programmatici. Quindi, essendo già parte di quel piano socio-economico, sono stati tolti dal contenuto del piano territoriale.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta al primo comma n. 3, lettera d): sostituire le parole "l'ambito" con le parole "il campo". La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'emendamento dice: "sostituire le parole 'l'ambito' con le parole 'il campo' ". E' una precisazione di carattere tecnico-scientifico; il campo di variazione è la parola più idonea per rappresentare lo spazio entro cui pu variare il dimensionamento, mentre l'ambito era improprio.



PRESIDENTE

La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Noi abbiamo presentato un emendamento e non possiamo votare su questo se non sappiamo se la Giunta accetta o respinge il nostro emendamento. Se è accettato il nostro emendamento il discorso decade.
A noi pare che la nostra formulazione sia più propria anche se nel testo manca una "e" e cioè: "le ipotesi delle dinamiche di sviluppo e le variazioni degli insediamenti e dei servizi di livello regionale e comprensoriale".
Il "campo" che propone la Giunta o "l'ambito" di variandone complessiva è comunque una richiesta abbastanza rigida rispetto alle proiezioni di ipotesi che noi sottolineiamo per quanto attiene a queste dinamiche. Sono previsioni che non possono essere matematicamente definite nel progetto di piano territoriale, quindi noi preferiremmo che si parlasse di ipotesi di dinamiche.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siamo nel campo della tecnica. Le ipotesi stanno a monte, sono nella relazione, non sono nei contenuti delle tavole. Le ipotesi sono ciò che precede la formazione delle tavole; nelle tavole invece questa possibilità di variazione può essere quantitativa di popolazione, di superficie, entro cui ci saranno le definizioni da parte dei singoli piani regolatori. Il significato, in sostanza, è lo stesso; per la precisione del testo non possiamo, in sede delle tavole di piano, introdurre le ipotesi.
Il campo di variazione è precisamente ciò che definisce lo spazio fisico oppure dimensionale entro cui si può variare lo sviluppo sia dell'insediamento sia socio-economico.



PICCO Giovanni

Riproponiamo la nostra formula e votiamo su quella.



PRESIDENTE

L'emendamento del Gruppo D.C., sostitutivo al primo comma, punto 3 suona: "Sostituire la lettera d) con il seguente testo: 'd) le ipotesi delle dinamiche di sviluppo e le variazioni degli insediamenti e dei servizi di livello regionale e comprensoriale' ".
Chi è d'accordo alzi la mano. L'emendamento della D.C. è respinto.
Pongo ai voti l'emendamento della Giunta.
E' accolto.
Chiede la parola il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Al numero 4, dove si parla di norme di attuazione, si dice: "contenenti 'anche' i criteri......".
Mi pare che i criteri e le direttive siano la sostanza di queste norme e non riesco a capire "anche" che cosa sottintende. Propongo di abolire quella parola.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' necessario che la parola "anche" resti perché abbiamo già deciso all'art. 5, che ci sono anche altri contenuti normativi di indirizzo che sono quelli del punto f) del primo comma. Siccome esistono quelli, a questo punto, diciamo che esistono "anche" quelli relativi ai piani regolatori.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

A me sembra che anche in relazione alle osservazioni fatte ieri in ordine al punto f) si dovesse evidenziare e dare prevalenza a quello che è propriamente il contenuto delle norme di attuazione, che sono i criteri e le direttive per la definizione e l'adeguamento dei piani comunali con la specificazione. La dizione, secondo la mia opinione, lascia uno spazio non definito a immettere in queste norme di attuazione qualsiasi altra cosa.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La definizione deriva dai contenuti che sono nell'art 5 dal punto a) fino al punto f). I contenuti del piano non possono essere né inferiori n superiori a quelli che sono indicati nell'art 5.



PRESIDENTE

Dopo questi chiarimenti possiamo passare alla votazione dell'art. 6: "Il piano territoriale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed agli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano 2) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto 3) le tavole di piano, che definiscono: a) la struttura generale del territorio urbano ed extra urbano b) i vincoli territoriali di carattere sovracomunale c) il sistema infrastrutturale generale d) il campo di variazione complessiva degli insediamenti, con riferimento alle loro dimensioni ed ai servizi di livello regionale e comprensoriale e) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali 4) le norme di attuazione, contenenti anche i criteri e le direttive per la predisposizione o l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri L'articolo 6 è approvato Articolo 7 - Formazione e approvazione dei piani territoriali "I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i piani territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici assunti in materia dalla Regione e della valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
La Giunta regionale promuove la formazione e il coordinamento dei piani territoriali nei tempi fissati dal Piano di sviluppo o da deliberazioni del Consiglio regionale. Qualora l'attuazione del Piano regionale di sviluppo o particolari esigenze richiedano l'estensione di un piano territoriale a più aree comprensoriali, la Giunta regionale ne assicura la formazione unitaria.
I Comitati comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di piano territoriale. In questa fase deve essere garantita la più ampia partecipazione democratica.
I Comitati comprensoriali, con deliberazione del Consiglio comprensoriale, trasmettono alla Giunta regionale lo schema del piano territoriale corredato dal proprio parere su osservazioni e proposte.
La Giunta regionale esprime, entro i successivi novanta giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato comprensoriale. Il Comitato comprensoriale provvede, entro 180 giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso dalla Giunta regionale, alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del Consiglio comprensoriale.
La Giunta regionale adotta il progetto di piano territoriale, lo trasmette al Consiglio regionale e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità montane gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano territoriale e sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale che approva il Piano con propria deliberazione.
Il Piano approvato è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli elaborati del piano territoriale sono depositati nelle sedi della Regione e del Comprensorio interessato: chiunque può prenderne visione.
All'articolo 7 vi è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dalla Giunta: "Il piano territoriale, di cui alla lettera c) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977 n. 43, è formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i piani territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e della valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
La Giunta regionale promuove la formazione e il coordinamento dei piani territoriali nei tempi fissati dal Piano di sviluppo e da deliberazioni del Consiglio regionale.
I Comitati comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di piano territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977 n. 43, e lo trasmettono alla Giunta regionale, previa la consultazione di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.
La Giunta regionale esprime, entro i successivi 90 giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato comprensoriale. Il Comitato comprensoriale, entro 180 giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso dalla Giunta regionale provvede alla redazione del progetto di piano ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del Consiglio comprensoriale.
La Giunta regionale adotta il progetto di piano territoriale, ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità montane gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano territoriale e sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione unitamente ai documenti, di cui alle lettere a), b), d), e) dell'articolo 12 della legge 19 agosto 1977 n. 43, dopo che questi siano stati approvati dal Comitato comprensoriale a norma del quarto comma dell'art. 13 della citata legge regionale ed adottati dalla Giunta a norma del quinto comma dell'articolo predetto".
Inoltre sono stati presentati altri emendamenti da vari Gruppi consiliari.
Dal Gruppo D.C. emendamento sostitutivo al primo comma: "Sostituire con il seguente testo: 'I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali comprensoriali, formano ed aggiornano i piani territoriali delle rispettive aree' ".
Dal Gruppo D.C., emendamento sostitutivo al terzo comma: "Dopo la parola 'territoriale', sopprimere e sostituire con il seguente testo: 'e lo sottopongono alle consultazioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977' ".
Dal Gruppo P.R.I. emendamento sostitutivo ai commi primo, secondo terzo, quarto: "Contemporaneamente alla formazione ed approvazione del Piano di sviluppo la Regione forma il piano territoriale regionale; nella formazione del piano territoriale regionale è garantita la più ampia partecipazione democratica.
Entro 12 mesi dall'approvazione del piano territoriale regionale i Comitati comprensoriali, sentite le Amministrazioni comunali, predispongono uno schema di piano territoriale comprensoriale. In questa fase è garantita la più ampia partecipazione democratica".
Dal Gruppo P.R.I., emendamento sostitutivo al comma ottavo: "La Giunta regionale unitamente al proprio parere su osservazioni e proposte dagli Enti territoriali competenti e sentito il Comitato Urbanistico Regionale, invia il piano territoriale al Comprensorio che provvede, con propria deliberazione, alla formazione definitiva del piano territoriale entro 90 giorni dal ricevimento.
Gli atti definitivi sono trasmessi al Consiglio regionale che approva il piano con propria deliberazione".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il motivo della sostituzione deriva dalla necessità di un completo coordinamento con la legge 43 sulle procedure della programmazione. Le fasi procedurali, i tempi di formazione del piano territoriale, che è uno degli elementi del piano socioeconomico territoriale, sono coordinati con gli altri elementi, l'art. 12 della legge n. 43, lettera c), inserisce il piano territoriale; prima ci sono le lettere a) e b) che sono le analisi, le proiezioni e le prospettive di sviluppo socio-economico; ai punti d) ed e) è indicato il programma pluriennale della spesa pubblica ed eventuali norme di attuazione dell'intero piano socio-economico. Dunque, il piano territoriale si colloca a metà. Era necessario fare in modo che non esistessero due procedimenti paralleli, che non avvenissero delle sovrapposizioni e delle discrasie in questa formazione. Allora il procedimento è stato definito in questi termini: precede la parte programmatoria, cioè i contenuti delle lettere a) e b) dell'art. 12, a livello comprensoriale, si forma il piano territoriale con la stessa procedura già prevista, e l'approvazione che viene dal Consiglio Regionale avviene con la confluenza in un unico momento sia del piano territoriale sia dei documenti compresi ai punti d) ed e) che sono invece competenza esclusiva del Comitato comprensoriale, sono associati al piano territoriale e congiuntamente presentati al Consiglio regionale per l'approvazione.
In questo modo non vi sono duplicazioni dì tempi, anzi vi e un chiarimento molto preciso di responsabilità e di temporizzazione di questa complessa operazione che porta all'approvazione del piano territoriale, ma anche del piano socio-economico territoriale previsto dalla legge 43.



PRESIDENTE

Nel nuovo testo la Giunta ha già tenuto conto di alcune questioni contenute negli emendamenti presentati dai Gruppi consiliari. A questo punto apro la discussione.
La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Mi pare di dover avanzare alcune osservazioni di carattere formale e di carattere sostanziale sul nuovo testo della Giunta In primo luogo mi sono chiesto se non sia opportuno in qualche punto della legge - e ritengo che questo articolo possa essere la sede idonea - affermare il principio che i Comitati comprensoriale debbono provvedere alla redazione del piano. So che c'è stata qualche interpretazione dubbiosa a questo proposito.
Sotto l'aspetto formale proporrei di affermare: "I Comitati comprensoriali devono provvedere alla formazione ed aggiornamento dei piani territoriali..., secondo gli indirizzi programmatici della Regione ed i tempi fissati dal Piano di sviluppo o da deliberazione del Consiglio regionale. Proseguirei poi con il primo comma: "Il piano territoriale. ....
formato ed aggiornato.".
Inoltre proporrei l'abolizione al comma quarto delle parole "la Giunta regionale promuove la formazione e il coordinamento dei piani territoriali." Non riesco a ravvisare il momento e il significato di questa attribuzione. In che cosa consiste questa promozione? E' effettuata da parte degli uffici o da parte di un organismo politico rappresentativo? Al quinto comma proporrei di sostituire le parole "parere della Giunta" con le parole "osservazioni della Giunta regionale", anche perché la Giunta è l'organo che dovrà adottare il piano.
Infine, il termine di 90 giorni previsto al penultimo comma mi sembra troppo lungo; propongo che sia di 60 giorni. All'ultimo comma poi non si fissa alcun termine alla Giunta per gli adempimenti previsti.
Vorrei sentire le risposte dell'Assessore per presentare eventualmente gli emendamenti in questo senso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese per l'illustrazione degli emendamenti della D.C.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo ha presentato due emendamenti all'art. 7 che, per i motivi che dirò, riteniamo di poter ritirare dopo aver letto il testo sostitutivo presentato dalla Giunta.
Il primo emendamento da noi presentato non ha più significato in relazione alla nuova formulazione che contiene le stesse cose che noi volevamo esprimere. Quanto è contenuto nell'altro nostro emendamento è contenuto nel quarto comma dello stesso testo.
Vorremmo tuttavia fare alcune osservazioni. Ci sembra giusto quanto osservato dal Consigliere Debenedetti circa l'obbligo preciso per i Comitati comprensoriali e circa "il parere della Giunta regionale", mentre riteniamo che si debba riflettere circa la proposta di introdurre dei termini per l'adempimento della Regione, contenuto all'ultimo comma.
Vorremmo tuttavia aggiungere l'opportunità di introdurre la trasmissione alla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio comprensoriale, come era detto nel testo precedente. Su questo argomento si era discusso a lungo e l testo che era stato approvato conteneva appunto questo principio.
Quindi proponiamo un emendamento aggiuntivo al quarto comma in questo senso.
Per quanto riguarda l'ultimo comma, vorremmo far osservare che rispetto al testo della legge 43, art. 13, che richiamiamo sempre, sarebbe opportuno aggiungere un comma in cui si precisa che per l'approvazione, la pubblicazione e la consultazione del piano territoriale si applicano i commi sesto, settimo, ottavo dell'art. 13 della legge 19 agosto 1977, n.
43.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino, per l'illustrazione degli emendamenti presentati all'art. 7.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Ritiriamo gli emendamenti con le stesse motivazioni per cui abbiamo ritirato i precedenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

L'ultimo capoverso recita: "entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio., e le aziende a partecipazione pubblica interessate...".
Prima di tutto debbo osservare che: "i Comitati comprensoriali non competenti" é una formula non troppo precisa. In secondo luogo chiedo perché sono previste le aziende a partecipazione pubblica interessate e non anche le aziende di carattere privato.
In sintesi mi sembrerebbe più opportuno, anziché nominare tutti gli Enti, indicare: "chiunque può far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

1) L'obbligo è esplicitato in modo ben preciso perché l'indicativo presente è imperativo nelle leggi; questo vale al secondo e al quarto comma.
2) L'ordine dei commi non può essere spostato. Il primo comma indica precisamente il riferimento di questo piano che è quello della lettera c).
3) Per quanto riguarda l'osservazione in merito alla promozione della Giunta devo osservare che questo è già definito dall'art. 13, secondo comma, della legge 43. In questo caso lo abbiamo riportato perché riteniamo necessario specificare che per il piano territoriale questa azione di promozione di coordinamento si svolge soltanto per qualcuno degli addendi dell'art. 12.
4) Per quanto riguarda l'osservazione del Consigliere Debenedetti sul "parere della Giunta", noi possiamo dire che si tratta di osservazioni con motivato parere. Se ha espresso le osservazioni con motivato parere, dire osservazioni o dire parere è perfettamente identico. Non ci sono dubbi.
5) La riduzione a 60 giorni per il termine delle osservazioni è insufficiente. Mi riferisco anche all'osservazione del Consigliere Oberto.
Qui ci riferiamo a particolari soggetti: il "chiunque" è già detto prima.
Noi distinguiamo i due momenti, quello del luogo di formazione del piano con la più ampia partecipazione, e quello della pubblicizzazione all'esterno e i soggetti sono tutti quegli Enti pubblici e quelle aziende che hanno un Interesse di carattere pubblico. Questo perché il piano territoriale ha efficacia rispetto a questi soggetti e questi soggetti debbono essere chiamati ad esprimere le proprie osservazioni. Deve esserci quindi il tempo necessario. I 90 giorni sono già ristretti.
6) Non c'è nessuna remora a introdurre i tempi della Giunta. Possiamo stabilire 90 giorni.
7) Per quanto si riferisce alla richiesta del Consigliere Genovese in merito alla trasmissione della Giunta, previa deliberazione del Comitato comprensoriale, ritengo possa essere accolta; in verità era implicito nel testo, in ogni modo esplicitiamolo pure, perché è importante che tutto il Consiglio comprensoriale sia partecipe e non sia semplicemente l'organo esecutivo.
Per il resto ci sono le ampie citazioni della legge 43.



PRESIDENTE

Sono pervenuti degli emendamenti sostitutivi, aggiuntivi e integrativi al nuovo testo dell'articolo presentato dalla Giunta.
Emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Consigliere Debenedetti: "al secondo comma sostituire le parole 'formano ed aggiornano' con 'devono formare ed aggiornare' ".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accetta questo emendamento, perché è già contenuto nel nuovo testo presentato.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento del Gruppo P.S.D.I. L'emendamento è respinto.
Emendamento integrativo presentato dalla Giunta al quarto comma, quinta riga: "Dopo la parola 'trasmettono' aggiungere le parole 'con deliberazione del Consiglio comprensoriale' ".
Vi è un emendamento presentato dal Gruppo D.C. che dice la stessa cosa pertanto pongo in votazione gli emendamenti unificati.
Gli emendamenti sono accolti.
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo D.C.: "Dopo l'ultimo comma aggiungere: 'Per l'approvazione, la pubblicazione e la consultazione del piano territoriale si applicano i commi sesto, settimo ottavo dell'art. 13 della legge 19 agosto 1977, n. 43' ".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

L'approvazione è contemplata nel comma precedente, mentre sta bene per la pubblicazione e la consultazione.



GENOVESE Piero Arturo

Accetto di sopprimere "per l'approvazione". E' sufficiente togliere il comma sesto.



PRESIDENTE

Chi e d'accordo sull'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento presentato dal Gruppo P.S.D.I.: "Al settimo comma sostituire le parole '90 giorni' con '60 giorni' ".
Nessuno chiede la parola? Allora, chi e d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta: "Al settimo comma, quarta riga dopo 'Comitato Urbanistico Regionale' inserire 'entro 90 giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente' ".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
L'articolo 7, nel testo emendato, recita: "Il piano territoriale, di cui alla lettera c) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, è formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
I Comitati comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i piani territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e della valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
La Giunta regionale promuove la formazione e l coordinamento dei piani territoriali nei tempi fissati dal Piano di sviluppo o da deliberazioni del Consiglio regionale.
I Comitati comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di piano territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e lo trasmettono alla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio comprensoriale, previa consultazione, di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.
La Giunta regionale esprime, entro i successivi novanta giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato comprensoriale. Il Comitato comprensoriale entro 180 giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso dalla Giunta regionale, provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del Consiglio comprensoriale.
La Giunta regionale adotta il progetto di piano territoriale, ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità montane gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano territoriale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43, dopo che questi siano stati approvati dal Comitato comprensoriale, a norma del quarto comma dell'art.
13 della citata legge regionale, ed adottati dalla Giunta a norma del quinto comma dell'articolo predetto.
Per la pubblicazione e la consultazione del piano territoriale si applicano i commi settimo ed ottavo dell'art. 13 della legge 19 agosto 1977, n. 43".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 55 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 23 Consiglieri L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Efficacia del piano territoriale "Il piano territoriale ha efficacia nei confronti di tutti gli Enti locali delle pubbliche Amministrazioni, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.
Dalla data di adozione del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 56 della presente legge.
Entro 18 mesi dall'approvazione del piano territoriale, i Comuni singoli o riuniti in consorzio, adeguano alle sue prescrizioni i propri piani regolatori coordinandoli nell'ambito della propria area sub comprensoriale.
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale assegna ai Comuni interessati un termine non superiore a 6 mesi per provvedere, scaduto il quale la Regione dispone le modifiche d'ufficio al piano regolatore generale.
Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste al sesto settimo e nono comma del precedente articolo 7, sostituendosi la Giunta regionale agli organi dell'Amministrazione comunale.
I finanziamenti di competenza regionale destinati ai Comuni per l'attuazione di opere pubbliche sono concessi esclusivamente ai Comuni che hanno adottato e trasmesso alla Regione la deliberazione di adeguamento del piano regolatore generale alle prescrizioni del piano territoriale nei termini di cui al terzo comma del presente articolo".
All'art. 8 sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Marchini: "Alla seconda riga sopprimere le parole 'delle pubbliche Amministrazioni' ".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo mi pare fuori dalle nostre competenze. Suggerisco che venga soppresso anche per evitare il mancato visto del Commissario del Governo.
In verità non so come la Regione possa evitare alle pubbliche Amministrazioni di fare il traforo del Frejus, se il Comune di Bardonecchia non ha mandato le sue osservazioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le competenze regionali sono chiaramente definite sia dal decreto delegato del '72 sia dal D.P.R. 616. Noi le abbiamo richiamate per chiarezza. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto del piano territoriale per quanto di loro competenza e nel rispetto delle riserve statali: è questo il motivo per cui esiste la pubblicità ed è questo il motivo per cui le Amministrazioni pubbliche sono state messe in grado di esporre le loro osservazioni per iscritto. Questa precisazione deve rimanere perché abbia efficacia anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento per alzata di mano.
E' respinto.
Emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dalla Giunta regionale: "Dopo piano territoriale' inserire 'ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia' ".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' stato necessario introdurre questa precisazione perché avendo la legge 43 inserito il piano territoriale nell'interno del piano socio economico - territoriale avrebbe potuto fare intendere che anche l'efficacia del piano territoriale venisse a decadere con il rinnovo del Piano di sviluppo regionale e con i rinnovi della Giunta, quando si formano le nuove indicazioni di sviluppo e quindi ci fosse possibilità di decadenza a tempi ravvicinati di tutta la materia pertinente al piano territoriale: mentre il piano territoriale ha una sua efficacia fino a quando non viene sostituito da un nuovo piano territoriale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Potremmo anche essere d'accordo sulla sostanza, però non lo siamo sulla forma: un conto è la validità del piano territoriale, altro conto è l'efficacia. Indubbiamente la validità del piano territoriale è illimitata però l'efficacia nei confronti dei soggetti è legata alla validità del piano. Se il piano viene revocato e sostituito da un altro, l'efficacia dei vincoli che sussistevano nel precedente piano decadono. Dobbiamo parlare di validità.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Dobbiamo disgiungere la frase: "ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia".



PRESIDENTE

Vi è anche l'emendamento del Gruppo D.C. che recita: "Dopo il termine 'efficacia' sostituire con il testo: 'nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati nei limiti previsti dalla legislazione statale e regionale' ".



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La legislazione statale possiamo inserirla, come abbiamo più volte fatto, ma quella regionale non possiamo inserirla perché siamo noi in sede regionale che stabiliamo che questo piano ha efficacia; se faremo un'altra legge regionale, quella modificherà questa.



BIANCHI Adriano

Obiezione accolta.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento così concordato: "Il piano territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le competenze regionali di cui al D.P.R. 24/7/1977, n. 616".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Stiamo spostando di nuovo il discorso. Le parole: "nei limiti della legislazione statale" non sono solo per invocare le competenze regionali.
Quando parliamo di vincoli nei confronti di soggetti pubblici e privati andiamo ad incidere su questioni giuridiche di diritto che non sono solo di competenza regionale, ma hanno a che vedere con le leggi dello Stato.
Richiamiamo quindi la necessità di lasciare la dizione: "nei limiti previsti dalla legislazione statale", Effettivamente la parola "regionale" è pleonastica e abbiamo acconsentito a toglierla; con le parole "legislazione statale" si voleva dire che non ci possono essere prevaricazioni di diritti sanciti dallo Stato (vedasi il caso citato dal Consigliere Marchini a proposito del traforo internazionale del Frejus).
Insistiamo su questa dizione che è diversa da quella proposta dall'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Il D.P.R. 616, che stabilisce anche le rimanenti competenze dello Stato, è l'ultimo documento, il più completo, di cui disponiamo in materia urbanistica e suddivide le varie competenze, perciò il richiamo è più pertinente.



PRESIDENTE

Vorrei dire qualcosa in relazione al concetto dell'evoluzione delle leggi per effetto della 382 e sulle materie non previste dalla 382, che si sa già dipenderanno da leggi nazionali. A me pare che il richiamo alla legislazione nazionale, lungi dal rappresentare un elemento restrittivo possa, in realtà, garantirci circa l'evoluzione positiva della stessa legislazione nazionale.
Qui c'è scritto "nei limiti previsti", ma oggi questi limiti sono "x" domani potrebbero essere "x meno 2", "x meno 3", ecc. Noi lavoriamo, in realtà, perché siano così.
Con questa dizione ci copriamo da qualsiasi obiezione, da qualsiasi contestazione di voler fare una legge diversa e contro l'attuale legislazione nazionale, e nello stesso tempo ci mettiamo subito in linea con qualunque evoluzione positiva circa una legislazione nazionale che sia più favorevole alle Regioni. E' quindi comprensiva della situazione attuale e della sua eventuale dinamica.
Chiede di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

La riserva, che giustamente richiama il Presidente, è abbastanza in uso, proprio perché riporta ad un termine mutabile a seconda dell'evoluzione della legge.



PRESIDENTE

L'emendamento resta nei seguenti termini: "Il piano territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione statale". Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Emendamento integrativo, presentato dalla Giunta regionale: "Dopo il secondo comma, aggiungere: 'L'adeguamento, di cui all'art. 15 lettera a) della legge regionale 19/811977, n. 43, viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi' ".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Sostituire con il testo: 'Entro diciotto mesi dall'approvazione del piano territoriale, i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, adeguano ove necessario i propri piani regolatori, con apposita variante, che coordinano nell'ambito della propria area sub-comprensoriale".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

In qualunque modo venga risolto l'emendamento proposto dalla D.C., mi pare che si dovrebbe completare l'articolo specificando: "adottando le opportune varianti". Nella legge va precisata la condizione sine qua non dell'ultimo comma: è l'adozione o l'approvazione?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Vorrei solo precisare al Consigliere Marchini che, comunque, quando richiamiamo nell'emendamento: "secondo le modalità e le procedure del settimo, ottavo, nono comma dell'art. 15", intendiamo ovviamente che l'adeguamento è prima adottato e poi approvato. Per quanto riguarda i riferimenti all'ultimo comma, abbiamo proposto la soppressione totale del comma che riguarda la discriminazione della concessione di finanziamenti a Comuni che abbiano o no adeguato il piano regolatore al piano territoriale.



PRESIDENTE

Il Gruppo del P.S.D.I. ha presentato due emendamenti, al terzo comma sopprimere: "entro diciotto mesi", ed inoltre: ove ". i Comuni" aggiungere "secondo l'art. 18".
La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Questi emendamenti sono finalizzati al canovaccio che intende distinguerci nell'iter di approvazione della legge. L'emendamento consiste nel ridurre al massimo i termini paralizzanti della situazione urbanistica fintantoché maturano le varie fasi della pianificazione. Questo coinvolge una situazione reale attuale e le previsioni per il futuro.
Ritiro questi emendamenti avendo inserito all'ultimo capoverso dell'art. 7 il limite ultimo per l'approvazione del piano da parte della Giunta.



PRESIDENTE

Dopo le proposte e le illustrazioni dei Consiglieri Marchini, Picco e Cardinali, do la parola all'Assessore Astengo per la replica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sostanzialmente era implicita questa procedura: quando è obbligatoria la modificazione, questa può avvenire esclusivamente attraverso una variante e la variante segue le procedure. Se vogliamo esplicitarla non vi è nulla di male, L'unica osservazione che va fatta è che in una legge - mi riferisco all'emendamento proposto dalla D.C. - non può essere inserito "ove necessario""; evidentemente va adeguato alle prescrizioni del piano territoriale; se sono conformi non l'adeguano, se sono difformi l'adeguano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Le parole "adeguano ove necessario" mi paiono molto più estensive nell'obbligo di quanto non sia il testo della Giunta che dice: "alle prescrizioni del piano territoriale"; le prescrizioni sono stabilite all'art. 5 lettera f): "il piano territoriale stabilisce criteri di indirizzo. precisando le prescrizioni e le norme prevalenti sulla disciplina comunale.". Quindi l'obbligo per i Comuni è molto più limitato nel testo della Giunta di quanto è nel testo proposto dai proponenti della D.C.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Se viene accolto il restante testo da noi proposto, le parole "ove necessario" possono essere soppresse.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento sostitutivo al quinto comma presentato dal Gruppo D.C.: "Sostituire con il testo: 'La variante è adottata dalla Giunta regionale ed è esposta in pubblicazione presso i Comuni interessati e presso la sede del Comprensorio per 90 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale approva con propria deliberazione il piano regolatore generale.
La pubblicazione è effettuata con le modalità previste al tredicesimo comma dell'art. 15' ".
Emendamento modificativo al quinto comma presentato dalla Giunta regionale: "Sostituire le parole 'sesto, settimo e nono comma del precedente articolo 7' con le seguenti 'settimo, ottavo e nono comma del successivo articolo 15' ".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questo quinto comma diventerà sesto perché ne abbiamo aggiunto un altro. Il testo della Giunta ci pare sostanzialmente riduttivo e quindi abbiamo preferito fare riferimento a quale debba essere la procedura nel caso di potere sostitutivo della Giunta per i Comuni che non provvedono a questo adeguamento.
Sono state ricordate e reintrodotte le procedure relative alla presentazione di osservazioni perché riteniamo che, pur essendo un atto sostitutivo, non debbono essere puniti soggetti che avrebbero diritto ad intervenire nel caso in cui questo atto fosse fatto per propria volontà dal Consiglio comunale o dai Comuni. Per quanto attiene alle procedure vi è il richiamo già previsto all'art. 15 ed anche per quanto attiene al parere del Comitato Urbanistico Regionale ed all'approvazione definitiva.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non vi è la necessità di inserire qui una procedura che viene completamente svolta negli articoli successivi.



PICCO Giovanni

E' sostitutiva di un adeguamento del piano regolatore al piano territoriale.
Il quinto comma del vecchio testo parla di modifiche ai piani regolatori per adeguamento al piano territoriale per quei Comuni che non vi abbiano provveduto, quindi è un potere sostitutivo della Giunta. Si tratta di modifiche ai piani regolatori e non di modifiche al piano territoriale.
Il riferimento all'art. 7 è assurdo perché si parla di deliberazioni che concernono i piani territoriali, non i piani regolatori.
Chiedo all'Assessore perché non accetta il nostro testo che prevede anche l'istituto delle osservazioni.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non si può accettare una procedura speciale soltanto in un'occasione: la procedura del piano regolatore è unica sia quando è fatta per la prima volta, sia quando la si modifica.
Il riferimento è all'art. 15, non all'art. 7 (in Commissione si era immaginato una specie di procedura accelerata); tutte le procedure di piano hanno le stesse successioni di tempi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il significato del nostro emendamento è duplice. Abbiamo presente l'emendamento della Giunta in cui vengono richiamati i commi settimo ottavo e nono dell'art. 15 dove si prevedono le procedure di adozione del piano regolatore generale. Noi abbiamo però formulato diversamente il comma quinto per due motivi. Il primo è perché il richiamo ai commi settimo ottavo, nono non è un richiamo alle procedure iniziali del piano regolatore generale o della variante, che prevedono la partecipazione e la consultazione (commi precedenti); il settimo comma parte dall'adozione mentre tutta la fase di consultazione e di partecipazione è prevista nella fase dello studio del progetto preliminare di piano regolatore. In questo caso non si può dire che la fase di partecipazione e consultazione sono incluse e previste perché non sono previste ai commi settimo, ottavo, nono ma a quelli precedenti.
In secondo luogo abbiamo osservato che al comma quarto dell'art. 19 dove sono previsti i poteri sostitutivi della Giunta regionale per la formazione dei piani regolatori intercomunali, e previsto l'istituto delle osservazioni. Quando esiste il potere sostitutivo sono previste anche le osservazioni da parte dei cittadini, proprio perché c'è una procedura abbreviata che salta la fase del progetto preliminare all'interno del quale abbiamo previsto, come norma, la fase di partecipazione alla costruzione del piano.
Questo è il significato che abbiamo dato e che conserviamo proponendo l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica, Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il voler richiamare dei commi che non abbiamo ancora deliberato ci impedisce qualsiasi possibilità di articolazione. Chiederei che l'emendamento precedente della D.C. termini con le parole "con apposita variante", essendo inteso che le procedure delle varianti le discuteremo negli articoli successivi.



PRESIDENTE

La Giunta risolve la questione, ritirando l'emendamento modificativo e presentandone uno nuovo: "al quinto comma sopprimere le parole 'settimo ottavo, nono comma del' e trasformare 'del' in 'dal successivo art. 15' ".
Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento soppressivo al sesto comma presentato dal Gruppo D.C.: "Il sesto comma è soppresso". Lo stesso emendamento è stato presentato dal Consigliere Marchini.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'illustrazione mi pare pleonastica; comunque brevemente dirò che si tratta di finanziamenti di opere pubbliche destinati ai Comuni che non necessariamente debbono essere soggetti alla discriminazione della modifica o della variante al piano regolatore per l'adeguamento al piano territoriale.
Rispetto alla dizione del primo testo e rispetto alla dizione peggiorativa dell'emendamento proposto dalla Giunta (emendamento n. 9), noi riteniamo che la soppressione sia più conciliativa, quindi attendiamo che venga formulata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Non siamo favorevoli alla soppressione del comma perché riteniamo che non sia giusto premiare i Comuni che insistono nel non volersi dotare di strumenti urbanistici. Proporrei di sostituire la parola "esclusivamente" con "prioritariamente". Con questa formula non presentiamo il problema in negativo, ma lo presentiamo in positivo come elemento stimolante nei confronti dei Comuni per la dotazione dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Certamente non possiamo non convenire sull'intenzione di questo articolo, cioè che la realizzazione delle opere pubbliche sia coerente alle previsioni del piano territoriale. Occorre vedere come questo articolo possa raggiungere lo scopo che la Giunta intende prefiggersi.
In primo luogo, ricordo che questa è una legge, non e un testamento politico. L'esecutivo ha sempre le sue regole di gestione della cosa pubblica che non possono essere vincolate da una legge precedente. Siamo in una materia in cui i tempi dei documenti non coincidono, non creiamo una situazione che si congela nel tempo, ma ci troviamo di fronte a tutta una serie di modificazioni delle previsioni regionali, della programmazione nazionale, dei regolamenti comunali; quindi l'esecutivo è la volontà politica che si esprime in atti di amministrazione nell'ambito delle leggi vigenti. Se non mettiamo dei robot al posto degli Assessori è proprio perché gli Assessori debbono interpretare una realtà normativa di programmazione in una realtà precisa.
Possiamo pensare che questo venga detto nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta e non in una legge.
Mi pare che questo articolo non serva assolutamente allo scopo che si prefigge la Giunta in quanto abbiamo chiarito nella discussione precedente che l'adozione della variante la si richiede nella misura in cui è necessaria; quando arriva il progetto dal Comune avviene che l'istruttoria della pratica deve verificare se il Comune ha un piano regolatore coerente alle previsioni del piano territoriale; quindi l'istruttoria da parte dell'Assessorato che deve finanziare l'opera pubblica va fatta sullo strumento urbanistico del Comune In secondo luogo se il Comune ha adottato una variante di adeguamento l'istruttore dovrà verificare che questa variante sia conforme alla variante del piano territoriale. L'istruttoria della pratica dovrà andare ad accertare se l'opera è coerente alla previsione del piano territoriale, non all'eventuale adeguamento da parte del piano regolatore comunale.
In termini di tecnica legislativa il capoverso andrebbe soppresso.
Qualora la Giunta intenda confermarlo lo si dovrebbe modificare con un concetto più stringente: i finanziamenti di competenza regionale sono concessi soltanto ad opere compatibili con il piano territoriale vigente.
Oltretutto, se introducessimo quei momenti procedurali andremmo ad appesantire le pratiche; è un criterio di gestione amministrativa che non avrebbe nessuna logica, nessuna giustificazione e nessun risultato pratico.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Concordando sulle ultime conclusioni del Consigliere Marchini, mi pare che non sia accettabile l'introduzione di una norma generale sanzionatoria quasi penale, che stabilisce anche una gerarchia tra Enti.
Mi pare che sia corretta una norma che preveda che non possono darsi finanziamenti per opere pubbliche che non siano coerenti alle prescrizioni del piano territoriale: c'è implicito il dovere dell'adeguamento.
Sanzioni di questa natura sarebbero del tutto anomale rispetto al quadro giuridico e amministrativo del nostro Stato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta mantiene l testo con la proposta di modifica del Consigliere Bono. Innanzitutto abbiamo votato una legge sulla programmazione della spesa pubblica; i programmi pluriennali si possono fare soltanto sulla base di elementi certi che avvengono precisamente con l'utilizzazione degli strumenti di pianificazione; il disgiungere le opere dai piani, che potrebbe sembrare quasi più concreto, attiene ad una concezione delle opere del tipo delle opere pubbliche di vecchio stampo disgiunte da ogni pianificazione. Il fatto che ci sia da parte dei Comuni la consapevolezza di introdurre gli adeguamenti e di fare in modo che le opere che realizzano le previsioni di piano siano conformi al piano territoriale, ma siano anche opere di ingegneria infrastrutturale coerente con i piani, è un fatto innovativo nel senso di maggiore presa di consapevolezza che le opere sono elementi che attuano delle previsioni di piano. Ci sono degli emendamenti della D.C. che fanno riferimento preciso alla presenza delle opere per l'infrastrutturazione ai fini dell'attuazione degli interventi edificatori.
Quindi riteniamo che questo sia necessario. Aggiungo che l'adozione e la trasmissione è una garanzia di maggiore celerità rispetto all'approvazione. Avremmo potuto essere più fiscali dicendo: "con l'approvazione delle varianti" oppure "con l'avvenuto adeguamento" che implicava l'approvazione.
Si chiede semplicemente che le opere infrastrutturali di questa ingegneria siano considerate elementi portanti dell'infrastrutturazione del territorio: acquedotti, fognature non siano più soltanto ideati in funzione di opere che sono disgiunte da tutta la logica del territorio, ma sono delle opere di un'ingegneria che si conclude in se stessa. La verifica con il piano territoriale avviene con gli strumenti di piano regolatore e non può avvenire con l'opera indipendente dal piano regolatore.



PRESIDENTE

Poiché al sesto comma dell'art. 8 sono stati presentati diversi emendamenti, proporrei di incominciare a votare sugli emendamenti presentati dai Gruppi D.C. e P.L.I. che recitano entrambi: "Il sesto comma è soppresso".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Con gli interventi dei Gruppi e della Giunta si è compiuto un delicato passo in avanti per chiarire i rapporti Regione-Comuni. Chiederei al Presidente del Consiglio se non fosse possibile arrivare ad una formulazione che tenga in conto la delicatezza oggettiva della materia.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'Assessore nella sua replica ha sostanzialmente accolto le nostre considerazioni, traendone delle conclusioni che mi sembrano contraddittorie. Sono due gli scopi che il comma sembra perseguire: 1) di ottenere che vi sia coerenza tra i piani territoriali e la realizzazione delle opere pubbliche a livello comunale. In questo caso l'avverbio "esclusivamente" è molto più pertinente che non "prioritariamente" 2) di adottare uno strumento di pressione e di penalizzazione indiretto al fine di costringere i Comuni a determinati adempimenti.
Ritengo che per il primo scopo possa essere trovata una formulazione più rigorosa e noi saremmo d'accordo, mentre ritengo che sia inaccettabile per il nostro Gruppo, il perseguimento della seconda finalità con questo mezzo.
Quindi l'avverbio "prioritariamente", sotto un certo profilo, pur esprimendo l'indirizzo di andare incontro a certe soluzioni, finisce per essere involontariamente peggiorativo. Torniamo allora all'avverbio "esclusivamente", ma limitandolo alla ricerca della coerenza del finanziamento di opere che siano compatibili con le prescrizioni del piano territoriale. Non ritengo che si debba penalizzare in modo generalizzato il comma per ottenere che proceda a questi adempimenti.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo è certamente un argomento "cardine" per una serie di conseguenze che possono derivare. Pregherei i singoli Assessori e il Consiglio di valutare attentamente questa norma, perché introduce un fatto pericoloso e crea il superassessore. O noi diciamo: "fino all'approvazione della variante", quindi lasciamo all'Assessorato competente e alla Giunta di pronunciarsi sulla congruità della variante e in questo caso avremmo una procedura corretta, oppure diciamo che è sufficiente l'adozione e verrà fatto carico all'Assessorato di verificare questa congruità. L'Assessore Rivalta, quando esamina un'opera pubblica di edilizia scolastica, a chi si rivolge per sapere se la variante è congrua e se il Comune era tenuto a dotarsi della variante? Si rivolgerà all'Assessore all'urbanistica; quindi necessariamente la pratica proposta ante l'Assessore Rivalta potrà sbloccarsi quando ci sarà l'approvazione o meno della variante. Di fatto ci sarà l'approvazione della variante perché se la Giunta non la riterrà congrua non si potrà finanziare l'opera coerente ad essa.
Il momento che aprirà la possibilità di finanziare l'opera è l'approvazione da parte della Giunta: nessun Assessore finanzierà un'opera se non è sicuro che la variante è compatibile con il piano territoriale.
Allora, o andiamo ad un frazionamento di attività contraddittorie perché un Assessore può ritenere la variante congrua e un altro Assessore pu ritenere di respingerla, oppur riteniamo che nasca il superassessore oppure diciamo che questa è una grossa ipocrisia. La Giunta deve scegliere un "modus agendi" in questo tipo di conflittualità che va a porre in essere al suo interno dal punto di vista istituzionale.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Cardinali. Ne ha facoltà.



CARDINALI Giulio

Il dibattito ha fatto emergere alcune considerazioni che mi spingono a sostenere l'abrogazione del comma.
La delicata legislazione in materia urbanistica ha, nelle sue formulazioni, tutta una serie di fatti concatenati che sono già stabiliti dagli articoli e dagli impegni che ciascuno è tenuto ad assolvere. La norma che viene aggiunta al sesto comma è pericolosissima per il criterio che instaura, anche se non escludo affatto che nella nostra programmazione arriveremo a questo tipo di valutazione nel modo con cui consentiremo la spesa pubblica regionale nei confronti di queste opere.
La sensazione che ho, leggendo questo articolo e la norma che c'è al fondo, è quella che avevo all'epoca della Repubblica Sociale leggendo i bandi che venivano emessi dai tedeschi o dai fascisti, i quali dopo una serie di prescrizioni terminavano tutti con "è comunque comminata la pena di morte".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica, Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Vorrei fare una proposta. Sulla sostanza non ci possono essere obiezioni. Non accetto l'ultimo intervento del Consigliere Cardinali.
Dobbiamo soltanto stabilire se la spesa pubblica deve andare a ruota libera com'è andata fino ad oggi, oppure se deve essere coordinata. Se deve essere coordinata, occorrono degli strumenti i quali devono avere un loro costo e dei loro tempi che dobbiamo individuare.
Possiamo dire che i finanziamenti sono concessi per le opere congruenti ai piani regolatori adeguati alle prescrizioni del piano territoriale. Se non si accetta neppure questa formulazione, vuol dire che c'è da parte di qualcuno l'intenzione che si possano finanziare opere che non sono congruenti.



PRESIDENTE

Propongo una sospensione dei lavori per un quarto d'ora, in modo che gli esperti della materia possano confrontarsi.



(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,10)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

E' stato steso questo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: "Sino all'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni del piano territoriale, i finanziamenti di competenza regionale destinati ai Comuni per l'attuazione di opere pubbliche, sono concessi per le opere che siano coerenti o non contrastino con le prescrizioni del piano territoriale".



PRESIDENTE

Chi è d'accordo alzi la mano L'emendamento è approvato.
Vi è ancora un emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale: "Dopo le parole 'del presente articolo' aggiungere 'ed ai Comuni per i quali la Giunta regionale abbia adottato i provvedimenti sostitutivi di cui ai commi precedenti' ".
L'Assessore Astengo comunica che l'emendamento è ritirato in seguito all'approvazione del nuovo testo.
Il testo dell'art. 8, così emendato, recita: "Il piano territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione statale.
Dalla data di adozione del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
L'adeguamento di cui all'art. 15, lettera a), della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
Entro 18 mesi dall'approvazione del piano territoriale, i Comuni singoli o riuniti in consorzio, adeguano i propri piani regolatori, con apposita variante, e li coordinano nell'ambito della propria area sub comprensoriale.
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale assegna ai Comuni interessati un termine non superiore a 6 mesi per provvedere, scaduto il quale la Regione dispone le modifiche d'ufficio al piano regolatore generale.
Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste dal successivo art. 17, sostituendosi la Giunta regionale agli organi dell'Amministrazione comunale.
Sino all'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni del piano territoriale, i finanziamenti di competenza regionale, destinati ai Comuni per l'attuazione di opere pubbliche, sono concessi per le opere che siano coerenti o non contrastino con le prescrizioni del piano territoriale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 48 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'articolo 8 è approvato.
Prima di passare all'esame dell'art. 9 do la parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Signori Consiglieri, la Giunta chiede che il Consiglio provveda a nominare in giornata i propri rappresentanti nella Società per azioni Promark. Si tratta di nominare cinque rappresentanti, dei quali tre sono di maggioranza e due di minoranza.
Tale nomina è urgente in quanto l'assemblea degli azionisti è convocata in prima convocazione il 27 prossimo, in seconda l 28 settembre. Il Consiglio di amministrazione è congelato dal mese di aprile.
La IV Commissione è stata informata della situazione il giorno 14.



PRESIDENTE

I Gruppi interessati alla designazione dei nominativi prendano contatti formali, al fine di definire tutte le questioni che precedono la nomina.
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
Articolo 9 - Provvedimenti cautelari a tutela dell'ambiente e del paesaggio "Fino all'approvazione del piano territoriale la Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale paesaggistica e di beni culturali immobili, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge 4/6/1975 n, 43, può adottare, con deliberazione della Giunta regionale provvedimenti cautelari atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
La deliberazione della Giunta regionale deve essere motivata e contenere l'identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
La deliberazione ha efficacia per 12 mesi, entro i quali il Comune interessato deve emanare i provvedimenti atti a garantire la tutela del bene. In caso di adempimento del Comune la Giunta regionale proroga l'efficacia del provvedimento fino all'approvazione del piano territoriale".
Emendamento integrativo del P.L.I.: "A l la terza riga, di seguito alla parola 'naturale' è aggiunta la parola 'naturalistica' ".
Emendamento soppressivo ed aggiuntivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Sopprimere ed aggiungere, dopo i verbi 'può adottare', il seguente testo: 'su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale, provvedimenti cautelari per la loro individuazione e tutela' ".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo emendamento è da considerare come una preziosità se non un barocchismo. Il "naturale" è generico in riferimento a tutti gli altri aggettivi usati; "naturalistico" invece è in riferimento alle specie di animali e a fenomeni di questo genere. Potrebbe significare anche il riferimento a fenomeni geologici.



PRESIDENTE

Chiede la parola l'Assessore all'urbanistica, ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' un problema non di nostra competenza in questo ambito. Sarebbe opportuno spiegare gli emendamenti della Giunta che derivano dal decreto 616.
L'emissione del D.P.R. 616 ha fatto chiarezza in questo argomento e ci ha consentito di portare a regime una serie di provvedimenti cautelari che ritenevamo di limitare all'approvazione del piano territoriale, cioè che fossero provvedimenti cautelari in attesa di esso. Il D.P.R. 616 invece conferisce in modo preciso alle Regioni i poteri cautelari indipendenti dall'individuazione delle bellezze naturali o dell'inserimento di queste negli elenchi. L'intera materia della legge 1497 è trasferita alle Regioni e pertanto al punto e) dell'art. 82 le Regioni "hanno funzioni amministrative concernenti adozioni di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi". E' un esercizio permanente di questa cautela.
La proposta della Giunta e la soppressione delle parole "fino all'approvazione del piano territoriale", la specificazione che questi provvedimenti cautelaci hanno la duplice funzione di inibizione e di sospensione, inoltre la materia in cui si esercita è la "tutela ambientale naturale e paesaggistica e i beni culturali immobiliari di interesse ambientale"; non sono quindi i beni immobili di interesse storico artistico che rientrano nella legge 1089.
L'efficacia di queste deliberazioni, che non hanno più un tempo di scadenza come era previsto prima con il piano territoriale, dura fino a quando intervengano i provvedimenti dei Comuni ai fini della tutela dei beni che sono stati in qualche modo intaccati, per cui interviene il potere sospensivo.



PRESIDENTE

La parola all'architetto Picco.



PICCO Giovanni

Cercherò di illustrare gli emendamenti del Gruppo D.C. Siamo d'accordo che, per il primo emendamento, è inutile il riferimento ai beni territoriali. Vogliamo però sottolineare come questi atti, compresi quelli che già abbiamo assunto nell'ambito della legge 43, siano atti del Consiglio regionale e non atti discrezionali della Giunta regionale. E' pur vero che ci sono degli atti inibitivi e sospensivi che possono concernere l'esercizio di funzioni amministrative proprie della Giunta, però in questo caso tutta la materia è riferita all'articolazione propria della legge regionale che parla dei piani territoriali, quindi il discorso è riferito ad una serie di atti della Regione che incidono sulla sostanza dei piani territoriali, Ribadiamo l'esigenza che questi atti abbiano un quadro di legittimità e di consenso politico e che non siano solo propri della discrezione o del potere della Giunta regionale, perché in realtà sono destinati ad avere un'incisività ben più vasta dell'atto stesso.
Ci permettiamo di insistere che nel primo comma si sopprima dopo i verbi "può adottare" e si aggiunga "su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale". La stessa cosa e proposta per quanto attiene al secondo comma.
Per quanto riguarda il terzo comma riteniamo che la formulazione proposta non sia formalmente differente da quella proposta dalla Giunta. I vincoli della legge del 1939 sono tuttora salvi. Pur essendo questa materia trasferita alla Regione, permangono sia per quanto concerne l'inclusione di nuovi beni, sia per quanto concerne la sottrazione di questi beni dagli elenchi stessi dei poteri al Consiglio superiore. Non possiamo non fare riferimento all'efficacia propria definita dall'inclusione o meno di questi beni negli elenchi previsti dalla legge 1497. Tutta questa materia è ancora regolata da duplice competenza, ci permettiamo di sottolineare l'esigenza di un riscontro anche nell'articolato della legge.
Per quanto riguarda la seconda parte del terzo comma da noi presentato la nostra dizione si può assimilare alla dizione della Giunta, quindi se viene accolto soltanto la prima parte dell'emendamento noi ci riteniamo soddisfatti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Le argomentazioni proposte dall'Assessore hanno un loro fondamento in quanto l'intervento per provvedimenti cautelari o sospensivi il più delle volte ha necessità di intervento immediato. Nello stesso tempo mi pare che abbiano un loro fondamento le osservazioni fatte dal Consigliere Picco secondo cui le deliberazioni adottate dalla Giunta sono un vincolo all'elaborazione del piano.
Mi sembra allora opportuno ricorrere all'istituto del decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione, che ha immediata efficacia, da sottoporsi, però, all'approvazione del Consiglio entro un determinato limite di tempo. Il Consiglio potrà smentire la Giunta o modificare in parte la proposta della Giunta, ma immediatamente il provvedimento avrà efficacia. Si vengono così a conciliare l'esigenza dell'immediatezza dell'intervento e la salvaguardia della decisione consiliare in rapporto a problemi di politica territoriale e urbanistica.



DEBENEDETTI Mario

Propongo di considerare l'opportunità di lasciare alla Giunta un potere di sospensiva solo per le opere in corso e di demandare le altre facoltà alla competenza del Consiglio.



BESATE Piero

Il Consiglio si riappropria dei suoi poteri: può revocare completamente, modificare in parte o adottare un'altra deliberazione. La legge Scelba prevede questo istituto.



BIANCHI Adriano

La proposta è suggestiva. Confesso che ho qualche perplessità, stante la novità dell'introduzione a livello regionale di questo istituto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' materia amministrativa e non è materia legislativa, perché i poteri di sospensione e di inibizione sono conferiti come materia amministrativa quindi la competenza e della Giunta.
Tra l'altro sono provvedimenti cautelari che riguardano un rapporto con il Comune; il Comune è tenuto a rispondere con argomentazioni. Non vedo come questa materia debba essere assoggettata al Consiglio, l'approvazione dei piani regolatori non si è mai portata in Consiglio regionale.
Altra interpretazione sarebbe se si parlasse di elenchi di beni sui quali sono d'accordo che ci sia un provvedimento del Consiglio regionale perché è un atto che ha una rilevanza di carattere di immediata esecuzione a livello legislativo.
Un elenco dei beni certamente può passare in Consiglio ed eventualmente, occorrendo una procedura d'urgenza, potrebbe essere immaginata la procedura presentata dal Consigliere Besate: deliberazione di Giunta e deliberazione del Consiglio.
Qui si tratta però di un provvedimento cautelare che si estingue nel momento in cui si e estinta la ragione per cui il provvedimento è stato emesso. Non vedo come il Consiglio regionale assorba le competenze che sono dell'esecutivo. Mi rimetto alla Presidenza del Consiglio per una corretta interpretazione.



PRESIDENTE

Le competenze del Consiglio e della Giunta sono fissate da due articoli dello Statuto che precisano e superano qualunque norma della legge Scelba.
Si tratta di sciogliere un nodo. Si dovrebbe trovare una soluzione che e un po' al di fuori di quanto è scritto nello Statuto. Esiterei a introdurre una prassi che in qualche modo potrebbe essere richiamata e a trasformare il Consiglio regionale in Consiglio comunale. Troviamo, se è possibile, una soluzione diversa, che non introduca una prassi del genere ancorché possa essere motivata sottilmente sul piano giuridico.



BIANCHI Adriano

Discutendo, si alimentano dubbi sulla collocazione di questo articolo: l'atto cautelare o la salvaguardia è finalizzato a più direzioni, alla predisposizione o all'inclusione di questi beni negli elenchi.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il D.P.R. 616 conferisce poteri cautelari anche indipendentemente dall'inclusione nell'elenco; la questione degli elenchi dovrà essere affrontata con la legge ad hoc sui beni ambientali che dovrà sostituire la legge statale 1497, che decade, e che noi dovremmo riproporre in forma regionale.
Questa materia ci interessa in questa collocazione, proprio perché è una tutela del territorio in una fase di formazione. Riteniamo opportuno che resti in questa collocazione perché il piano territoriale pu specificare attraverso la tutela dei parchi, di ambienti naturalistici ecc., può fare delle ulteriori precisazioni che quasi servono come inclusione di elenco.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'adozione della cautela che strumentalmente serve ai fini della formazione degli elenchi e cioè per preservare dei beni destinati per loro valenze ad essere inclusi negli elenchi, quindi a questi fini è un'attività cautelare che è ordinata ad una successiva per la quale la competenza finale è riservata al Consiglio. Per quanto riguarda i parchi è cautelare rispetto a deliberazioni che vanno al Consiglio.
E' una norma cautelare generale che non possiamo stralciare come momento interno ed amministrativo dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici. Per questo dicevo che forse dovrà essere collocata anche altrove e cioè per servire a tre scopi: formazione degli elenchi; piani dei parchi, cautele per garantire preventivamente il perseguimento delle finalità dei piani. Stante la delicatezza, il margine di discrezionalità enorme che questa norma introduce, mi sembra che il deferirne l potere finale al Consiglio sia opportuno, oltreché richiamare con l'altro emendamento la finalizzazione all'inclusione di questi beni con certezza giuridica per la loro tutela.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

L'articolo 32 della legge Scelba recita: "La Giunta regionale sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti, può adottare....".
La legge 1080 del 1970 ha stabilito che questa norma avesse valore fino all'entrata in vigore degli Statuti regionali. Ma l'articolo 40 del nostro Statuto recita esattamente: "La Giunta, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, delibera provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio". "Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio per la ratifica nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre 60 giorni. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta...." Questo dà la possibilità di usare la procedura che avevo suggerito. Si tratta di sapere se sono atti di esclusiva competenza del Consiglio.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non c'è nessun punto della competenza del Consiglio cui ci si possa appigliare.
L'art. 16 elenca tutte le competenze, ma non trovo un aggancio.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Se usiamo un criterio di interpretazione sistematico e andiamo a raccordare quanto diciamo con le conseguenze, vediamo che è difficile considerare il provvedimento di cui stiamo parlando come un provvedimento cautelativo, nella misura in cui si instaura l'obbligo del Comune a provvedere, ad adempiere; quindi non siamo in presenza di un provvedimento dispositivo da parte della Giunta. Nella misura in cui va tutelato un certo tipo di bene si fa qualcosa di più del "cautelare", si decide, quindi non è più oggetto di salvaguardia e di sospensione. Siamo in un'espressione di volontà che attiene ai poteri del Consiglio.
Non si tratta di bloccare in attesa di una decisione, ma si tratta di invitare concretamente il Comune ad adoperarsi in un certo modo. Come fa la Giunta, al di fuori di un quadro generale di riferimento, ad adottare dei criteri specifici in modo cosi settoriale?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica, Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La legge 765 attribuisce nella fase di approvazione dei piani delle modifiche d'ufficio per la tutela dell'ambiente paesistico. Chi introduce d'ufficio delle modifiche? Il Ministero a livello nazionale e la Giunta quando approva il piano con le modifiche. Quando noi diciamo che il Comune è tenuto a introdurre i provvedimenti che riterrà, sono gli atti a garantire la tutela del bene, cioè l'inserimento nel piano regolatore o nella variante se quel piano regolatore non fosse adeguato sufficientemente per la tutela del bene.
Chiunque comprende che i provvedimenti atti a tutelare il bene sono quelli compresi nella materia che stiamo trattando. Essendo questa materia in rapporto tra l'esecutivo e i Comuni nella fase in cui il piano è in formazione o nella fase in cui il piano è formato ma non tutela sufficientemente dei beni o intervengono fatti che innovano per interventi di privati, il rapporto non può essere che tra la Giunta e il Comune. Ogni altro rapporto è turbativo. Dovremmo dire che portiamo in Consiglio regionale tutti i piani regolatori, il che significherebbe una convocazione interminabile del Consiglio stesso. Dovremmo invece ringraziare questo elemento che ci consente di evitare alcuni fatti come le sanzioni amministrative estremamente pesanti del pagamento del corrispettivo dell'importo della costruzione eseguita: caso molto concreto che comporterà dei gravi pesi. Si sarebbe potuto evitare se avessimo avuto i poteri cautelari e sarebbe stato un vantaggio per il Comune e per coloro che hanno costruito, evidentemente tratti in inganno.
E' quindi un fatto amministrativo e chiedo che resti in questo ambito.
Quando proporremo la legge sulla tutela dei beni ambientali, faremo quanto occorre per la formazione degli elenchi.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Capogruppo P.C.I., Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Non possiamo fare a meno di riconoscere la fondatezza delle motivazioni espresse dall'Assessore.
Tuttavia nella ratio che ha portato a proporre un ruolo del Consiglio regionale non si può fermare la discussione sulla competenza: va affermato che la competenza è amministrativa, che il provvedimento deve essere assunto in termini rapidissimi e che l'atto deve avere una sua efficacia dal momento in cui viene assunta la decisione di intervenire.
Nel lasso di tempo che intercorre tra l'adozione del provvedimento cautelare e il momento successivo, se vogliamo introdurre un rapporto tra Giunta e Consiglio, una funzione politica, che potrebbe essere svolta dalla Commissione consiliare competente, potrebbe essere considerata sufficiente.
Mi faccio carico dello spirito che ci muove per arrivare a disposizioni migliorative della legge e, sotto questo profilo, vi è il tentativo di trovare delle soluzioni che salvaguardino tutti gli interessi tutelabili.
L'interpretazione del Consigliere Besate è corretta, però può fare nascere dei dubbi. Proporrei una soluzione intermedia nel periodo che corre dal momento dell'adozione del provvedimento.



PRESIDENTE

La parola all'avvocato Marchini.



MARCHINI Sergio

Stavo per proporre la soluzione del Consigliere Bontempi, però mi sembra limitativo il periodo di dodici mesi.
Va chiarito da un punto di vista istituzionale che la deliberazione della Giunta regionale (secondo comma) ha certamente un contenuto di valutazione politica e dispositiva in misura estremamente generale; quindi esprime una volontà di carattere più generalizzato rispetto ad un episodio individua una linea di tendenza che acquista rilevanza politica. La deliberazione della Giunta regionale, quindi, deve essere portata a conoscenza della Commissione nel momento in cui la Giunta stessa esprime questo tipo di valutazione. La Commissione, come momento di tramite, potrà verificare se si sta prendendo indirizzo di tipo politico incompatibile con la volontà dei Gruppi politici che possono agire immediatamente. Se invece la lasciamo andare avanti come prescrizione al Comune e questo si adegua creiamo il rischio che si realizzi sul territorio un risultato diverso dalla volontà del Consiglio regionale.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Questo mi sembra accoglibile, dandone conoscenza alla Commissione consiliare competente.



BIANCHI Adriano

Stante l'ora tarda e stante la difficoltà di addivenire ad una soluzione, chiedo una sospensione che può essere utilizzata per l'elaborazione di questa norma.



PRESIDENTE

D'accordo. La seduta riprende alle ore 15,30 La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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